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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 -

Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche’ disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure
dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti l’armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche e
sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle
recate da direttive della Comunita’ economica europea e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche’ disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’imposta locale sui
redditi dei redditi d’impresa fino all’ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 4
Articolo 1 – Prodotti soggetti ad accise. Definizione.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Gli oli minerali, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono
sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente
decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di
fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di
consumo;
b) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in
regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall’Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della
gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla
fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento
dell’esigibilita’ dell’accisa o del verificarsi di una causa
estintiva del debito d’imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica
autorizzata a ricevere, nell’esercizio dell’attivita’ economica svolta,
prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi
comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non
puo’ detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di
accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica
autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime
operazioni previste per l’operatore registrato.
3. Ai fini dell’applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio della Comunita’ economica europea, come definito
dall’articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo
1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono
inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines
Walsertal), l’isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece
esclusi i dipartimenti d’oltre mare della Repubblica francese, il territorio
di Bu’singen, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.
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Articolo 2 – Fatto generatore ed esigibilita’ dell’accisa.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. I prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa
al momento della fabbricazione o della importazione.
2. L’accisa e’ esigibile all’atto dell’immissione in consumo del
prodotto. Si considera immissione in consumo anche:
a) l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non
ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui
all’articolo 5;
b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
c) la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, avvenuta al di
fuori di un regime sospensivo.
3. E’ obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale
dal quale avviene l’immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui
confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita’ dell’imposta o che
si e’ reso garante di tale pagamento.
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Articolo 3 – Accertamento, liquidazione e pagamento.
In vigore dal 01/01/1998 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Legge del 27/12/1997 n. 449 Articolo 20
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per
quantita’ e qualita’ con l’osservanza delle modalita’ operative
stabilite dal Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette.
2. La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla
quantita’ di prodotto l’aliquota di imposta vigente alla data
dell’immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si
effettua applicando ai singoli prodotti l’ammontare dell’imposta vigente alla
predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le
aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale
momento non puo’ essere determinato, le aliquote vigenti all’atto della loro
constatazione.
3. Il pagamento dell’accisa, fatte salve le disposizioni previste per
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per
i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel
periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese
successivo. In caso di ritardo si applica l’indennita’ di mora del 5 per
cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari
al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la
scadenza del suddetto termine non e’ consentita l’estrazione dal deposito
fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i
prodotti di importazione l’accisa e’ riscossa con le modalita’ e nei termini
previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo’
essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell’accisa sui
tabacchi lavorati, l’applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
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Articolo 4 – Regime del deposito fiscale.
In vigore dal 01/05/1994 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Decreto-legge del 29/04/1994 n. 260 Articolo 12
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti
ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l’istituzione e l’esercizio dei depositi fiscali si
applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di
fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di
prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme
relative ai magazzini di commercianti all’ingrosso di spiriti.
L’esercizio del deposito e’ subordinato al rilascio, da parte
dell’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza
fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le
disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali
di tabacchi lavorati dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per
i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di
deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle
misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di
commercianti all’ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale e’
attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato e’ obbligato:
a) a prestare cauzione, secondo le modalita’ e nelle misure vigenti,
a garanzia dell’imposta che grava sulla quantita’ massima di prodotti che
possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di
commercianti all’ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la
cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i
depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni
caso l’importo della cauzione non puo’ essere inferiore all’ammontare
dell’imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il
pagamento dell’imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal
proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di
pari ammontare. Per il gas metano la cauzione e’ prestata secondo le misure
previste dall’articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta
ferma la facolta’ per l’amministrazione finanziaria di esonerare da tale
obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilita’;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze
– Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l’esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita’ dei prodotti detenuti e movimentati nel
deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono
assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare,
tenendo conto della operativita’ dell’impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il
depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con
l’arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative
spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l’attivita’ di vigilanza e di controllo svolta, su sua
richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti
tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale
puo’ essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacita’
superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti
di capacita’ superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
petroliferi di capacita’ inferiore quando risponde ad effettive necessita’
operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non
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possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.
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Articolo 5 – Abbuoni per perdite e cali.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si
trovano in regime sospensivo, e’ concesso l’abbuono dell’imposta
quando e’ provato che la perdita o la distruzione dei prodotti e’ avvenuta
per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati,
i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa
non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime
sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al
quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui e’ gia’ sorta
l’obbligazione tributaria, l’abbuono e’ concesso nei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste
dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i
trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunita’ economica europea
di prodotti in regime di sospensione di accisa.
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Articolo 6 – Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa,
in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
salvo quanto stabilito nell’articolo 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e’ tenuto a fornire
garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del
pagamento dell’accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalita’
che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalita’ di
garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d’imposta, vigenti al 31
dicembre 1992. La garanzia deve avere validita’ in tutti gli Stati membri
della Comunita’ economica europea e ne e’ disposto lo svincolo quando e’
data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa
deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito
dalla normativa comunitaria e con l’osservanza delle modalita’ previste dai
competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze – Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette, puo’ disporre l’eventuale
suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e’
prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa,
provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un
regime doganale comunitario diverso da quello dell’immissione in libera
pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa,
effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA,
vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del
documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto
dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve
risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello
stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l’appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti
assoggettati ad accisa e gia’ immessi in consumo quando, su richiesta di un
operatore nell’esercizio della propria attivita’ economica, sono avviati
ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell’imposta assolta
sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso
si applicano le disposizioni dell’articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il
trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio
nazionale, le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa
si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei
prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l’osservanza delle
modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
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Articolo 7 – Irregolarita’ nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
In vigore dal 30/10/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. In caso di irregolarita’ o di infrazione, che comporti
l’esigibilita’ dell’imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti
in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto
per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono
reato, le seguenti disposizioni:
a) l’accisa e’ corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si e’
resa garante per il trasporto;
b) l’accisa e’ riscossa in Italia se l’irregolarita’ o
l’infrazione e’ stata commessa nel territorio dello Stato;
c) se l’irregolarita’ o l’infrazione e’ accertata nel territorio
nazionale e non e’ possibile stabilire il luogo in cui e’ stata
effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello
Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a
destinazione in un altro Stato membro e non e’ possibile stabilire il luogo in
cui sono stati immessi in consumo, l’irregolarita’ o l’infrazione si
considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei
diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei
prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione
dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarita’ dell’operazione
ovvero la prova che l’irregolarita’ o l’infrazione e’ stata effettivamente
commessa fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di
accompagnamento viene individuato il luogo in cui l’irregolarita’ o
l’infrazione e’ stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato
membro, l’accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi
legali dal giorno della riscossione fino a quello dell’effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita’ o
infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il
Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette, e’ tenuto ad informare le competenti autorita’ del Paese di
provenienza.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 12
Articolo 8 – Operatore professionale.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo’ essere
un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell’esercizio
dell’attivita’ economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
merce, di essere registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza
competente per territorio.
2. L’operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento
dell’accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere
la prescritta contabilita’ delle forniture dei prodotti, presentare i
prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
accertamento.
3. Se l’operatore di cui al comma 1 non e’ registrato, puo’
ricevere, nell’esercizio dell’attivita’ economica svolta e a titolo
occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima
della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio e
garantisce il pagamento dell’accisa; egli deve sottoporsi a
qualsiasi controllo inteso ad accertare l’effettiva ricezione della merce
ed il pagamento dell’accisa. Copia della predetta dichiarazione con
gli estremi della garanzia prestata, vistata dall’ufficio tecnico di
finanza che l’ha ricevuta, deve essere allegata al documento di
accompagnamento previsto dall’articolo 6, comma 3, per la circolazione del
prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa e’
esigibile all’atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo
le modalita’ vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 9 non si
applicano ai prodotti indicati nell’articolo 27, comma 1.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 13
Articolo 9 – Rappresentanza fiscale.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro,
il titolare del deposito fiscale mittente puo’ designare un rappresentante
fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del
destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti
previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento dell’accisa secondo le modalita’ in materia
vigenti, ferma restando la responsabilita’ dell’esercente l’impianto che
effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l’accisa al momento dell’arrivo delle merci secondo le
modalita’ previste e nel termine stabilito;
c) tenere una contabilita’ delle forniture ricevute e comunicare
all’ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui
sono consegnate le merci.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale
devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale
delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo
ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli
spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti
dall’articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 14
Articolo 10 – Circolazione di prodotti assoggettati ad accise e gia’ immessi in consumo in altro Stato membro.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati
membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un
documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, con l’osservanza delle modalita’ di applicazione
stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L’accisa e’ dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto
che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere
presentata una apposita dichiarazione all’ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e
deve essere garantito il pagamento dell’accisa. Il pagamento deve
avvenire secondo le modalita’ vigenti entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello dell’arrivo e il soggetto che riceve la merce deve
sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l’arrivo della
merce e l’avvenuto pagamento dell’accisa.
4. Quando l’accisa e’ a carico del venditore e in tutti i casi in cui
l’acquirente non ha la qualita’ di esercente un deposito fiscale, ne’ quella
di operatore professionale registrato o non registrato, l’accisa deve
essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello
Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all’articolo 9.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 15
Articolo 11 – Prodotti assoggettati ad accisa gia’ immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro
Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati,
l’accisa e’ dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e
trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:
a) sigarette, 800 pezzi;
b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
c) sigari, 200 pezzi;
d) tabacco da fumo, 1 kg;
e) bevande spiritose, 10 litri;
f) prodotti intermedi, 20 litri;
g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
h) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantita’ superiore ai limiti
stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e
per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo
10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai
privati o per loro conto con modalita’ di trasporto atipico. E’
considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal
serbatoio di alimentazione o dall’eventuale bidone di scorta, di
capacita’ non superiore a 10 litri, nonche’ il trasporto di oli
minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi
dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 16
Articolo 12 – Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a
norma dell’articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all’obbligo di scorta di cui al terzo comma dell’articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i
depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 17
Articolo 13 – Prodotti muniti di contrassegno fiscale.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui
questi sono prescritti.
2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari
autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale
con le stesse modalita’ stabilite per i depositari nazionali.
3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di
contrassegno fiscale avviene con l’osservanza delle modalita’ previste
dall’articolo 6.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 18
Articolo 14 – Rimborso dell’accisa.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo
a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio
della attivita’ economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in
un altro Stato membro o all’esportazione.
2. Il rimborso puo’ essere concesso anche mediante accredito
dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa. In caso di
dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell’imposta per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste
per la sottrazione dei prodotti all’accertamento ed al pagamento
dell’imposta.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le
caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall’articolo 13,
nonche’ le modalita’ per l’effettuazione dei rimborsi e dei controlli in
conformita’ alle disposizioni comunitarie.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 15 – Esenzione.
In vigore dal 30/10/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa
quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o
consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette
organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative
convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO,
nonche’ alle forze armate di cui all’articolo 1 della decisione 90/640/CEE
del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi
terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi
prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le
modalita’ stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sara’
adottata una normativa fiscale uniforme nell’ambito comunitario. La
stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa
deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunita’
economica europea, con l’osservanza della procedura all’uopo prevista.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 16 – Regimi particolari.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia
e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal
territorio della Comunita’ economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla
Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del
territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere
perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle
disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon
vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n.
1320, e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall’accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti
in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei
quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel
bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro
con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all’anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono
dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli
connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare
gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni
intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal
regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989,
pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” delle Comunita’ europee n. L106
del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del
registro di scarico ed all’emissione del documento di accompagnamento, nonche’
a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo
produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell’ultimo
quinquennio ottenuta nell’azienda vitivinicola.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 17 – Prodotti soggetti ad accisa.
In vigore dal 01/07/1996 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Decreto-legge del 29/06/1996 n. 342 Articolo 7
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo
(codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di
petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e
per combustione (1) con le aliquote stabilite dall’articolo 18 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (2):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all’uno
per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili (3) (4);
usi industriali: lire 20 al mc (5).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se
destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come
combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l’aliquota
prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707
91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano
chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712
90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902
30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e’ tassato come
carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo
in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere
il volume finale dei carburanti; e’ tassato, inoltre, con l’aliquota
d’imposta prevista per l’olio minerale equivalente, qualsiasi altro
idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato
come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o
del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di
oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel e’ esentato
dall’accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate.
Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli
relativi all’origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in
regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) N. 334/93 della
Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del
contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed
immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato
al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dell’articolo 29. Alle attivita’ di produzione, stoccaggio e distribuzione
del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto
dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima
applicazione, il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato autorizza in via provvisoria l’esercizio di impianti
gia’ in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
temperatura di 15 gradi Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e’ quella
stabilita dalla tariffa doganale delle Comunita’ europee ed i
riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci
(NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre
1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini
dell’accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie
doganali con la sostituzione dell’ufficio tecnico di finanza alla dogana, per
gli adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita’ per l’esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono
soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti
stabiliti nei commi 2 e 3.
NOTE:
(1) L’imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli
usi di cui all’articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e’ dovuta
nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura
dell’80 per cento dal 1 gennaio 1994 ed in misura intera dal 1 gennaio
1995. L’aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati
negli impianti centralizzati per usi industriali.
(2) L’aliqota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli
combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per
la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono
tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle
miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75
per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30
per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli
oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita’ (V)
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una
viscosita’ (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se
hanno una viscosita’ (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli
che hanno una viscosita’ (V) inferiore a 21,2 centistokes.
(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31
dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre
1980, n. 784 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7
marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1 gennaio 1994 si applicano le
aliquote stabilite dall’articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi
del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori
dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l’attivita’ produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa ma
per la cessione a terzi per usi civili. Non e’ soggetto ad imposta il metano
biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o
nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno
le caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 11, comma 2, lettera
b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze
civili, e in tutte le attivita’ industriali produttive di beni e servizi,
e nelle attivita’ artigianali ed agricole.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 18 – Fatto genaratore dell’accisa.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell’articolo 2,
l’obbligo del pagamento dell’accisa sorge anche:
a) quando si verificano i casi previsti nell’articolo 17, commi 2 e 3;
b) quando viene accertato che non si sono verificate le
condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta
o di una esenzione.
2. Il consumo di oli minerali all’interno di uno stabilimento di
produzione non e’ considerato fatto generatore d’accisa se il consumo e’
effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la
produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore e’
dovuta l’accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche
quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie
per conservare la fluidita’ dei prodotti petroliferi, effettuate
nell’interno dei depositi fiscali.
3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli
minerali gia’ immessi in consumo con l’osservanza delle modalita’ stabilite
con decreto del Ministro delle finanze.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 19 – Definizione di stabilimento di produzione.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali
qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all’articolo 17, commi 1
e 2, sono fabbricati o sottoposti a “trattamento definito” ai sensi della
nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Piu’
stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di
loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di
produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell’ambito di
uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con
redazione di un bilancio fiscale unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di
produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati
solo prodotti non soggetti all’accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l’operazione nel corso della quale si ottengono in via
accessoria piccole quantita’ di oli minerali;
b) l’operazione nel corso della quale viene reimpiegato l’olio minerale
recuperato, a condizione che l’importo dell’accisa pagata su tale olio non
sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull’olio reimpiegato se fosse
oggetto di nuova imposizione;
c) l’operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre
sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito
fiscale, a condizione che l’accisa sia stata gia’ pagata, salvo che la
miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non
sia dovuta l’accisa di ammontare superiore a quello gia’ pagato sui singoli
componenti.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 20 – Impieghi agevolati.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. Ai fini dell’assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al
presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione
puo’ essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 21 – Birra.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. La birra e’ assoggettata ad accisa con l’aliquota di lire 2.710 per
ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20
gradi Celsius.
2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o
qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche
di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo
alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 22 – Vino.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Il vino, tranquillo o spumante, e’ assoggettato ad accisa con aliquota
riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica l’aliquota zero.
2. Si intendono per:
a) “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad
eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non
superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel
prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non
superiore al 18 per cento in volume, purche’ siano stati prodotti senza
arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da
fermentazione;
b) “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo”
tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta
all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento
ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel
prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
3. E’ esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo
stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che
non formi oggetto di alcuna attivita’ di vendita.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 23 – Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino,
riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra.
2. Si intendono per:
a) “altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti
di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate
definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i
prodotti previsti all’articolo 21, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non
superiore al 10 per cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non
superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel prodotto
derivi interamente da fermentazione;
b) “altre bevande fermentate gassate” tutti i prodotti di cui al codice
NC 2206 00 91, nonche’ i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10,
2204 29 10 e 2205, non previsti all’articolo 22, che soddisfano le seguenti
condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo”
tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta
all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma
non superiore al 13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento,
ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel
prodotto derivi interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate,
fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari
o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna
attivita’ di vendita.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 24 – Prodotti intermedi.
In vigore dal 01/07/1996 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Decreto-legge del 29/06/1996 n. 342 Articolo 7
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con
l’aliquota di lire 96.000 per ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per “prodotti intermedi” tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un
titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al
22 per cento in volume.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, e’ considerata
“prodotto intermedio” qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui
all’articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico
effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva
interamente da fermentazione, nonche’ qualsiasi bevanda fermentata gassata
di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo
alcolometrico effettivo superiore all’8,5 per cento in volume e che non
deriva interamente da fermentazione.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 25 – Alcole etilico.
In vigore dal 29/02/1996 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Legge del 28/12/1995 n. 549 Articolo 3
1. L’alcole etilico e’ soggetto ad accisa con l’aliquota di lire
1.249.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 gradi Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore all’1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e
2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della
nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204,
2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in
soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla
distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate,
della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del
siero e del permeato di siero di latte, e per l’alcole contenuto nel rhum,
l’aliquota di accisa e’ ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e della
sovrimposta di confine sull’alcole e sulle bevande alcoliche verso i
cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali
tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio
generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall’articolo 18,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo
corrispondente all’ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti
separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 32
Articolo 26 – Esenzioni.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. L’alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle
finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al
consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la
definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio
1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto
finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un
titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti
semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni
o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5
litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri
5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione
necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad
accisa ai sensi del presente decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita’ e le condizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, anche mediante restituzione dell’imposta pagata che puo’ essere
effettuata con la procedura di accredito prevista dall’articolo 14; con gli
stessi decreti sono stabilite, altresi’, le condizioni e le modalita’ per il
rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato
perche’ divenuti non idonei al consumo umano.
3. Nell’ambito delle modalita’ e condizioni per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l’alcole
impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, e’
assoggettato ad un’accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro
alla temperatura di 20 gradi Celsius.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 33
Articolo 27 – Progetti soggetti ad accisa.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
4.(Comma abrogato)
4-bis. (Comma abrogato)
5. (Comma abrogato)
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all’interno dell’esercizio o dell’ufficio
autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicita’ dell’esposizione della targa regolamentare.
7. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 34
Articolo 28 – Aliquote.
In vigore dal 02/11/2005 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
Modificato da: Decreto del 25/10/2005 n. 151630 Articolo 1
1. Le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati
di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo
modificate dall’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come
segue:
a) sigarette 58,5 per cento;
b) sigari e sigaretti … 23 per cento;
c) (abrogata)
d) tabacco da fumo trinciato fino
utilizzato per arrotolare le
sigarette ed altro tabacco da
fumo 56 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita’ per l’esenzione o il rimborso dell’accisa sui tabacchi lavorati
nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove
relative alla qualita’ dei prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 35
Articolo 29 – Criteri generali.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le
penalita’ previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati
provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della
dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si
applicano anche all’imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell’articolo 2 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione
del siero o del permeato di siero di latte e’ dovuto nella stessa misura prevista per l’alcole denaturato proveniente dal
melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell’imposta possono essere modificati con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita’ di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati
all’estero da privati e da essi trasportati.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 36
Articolo 29 bis – Contributo di riciclaggio sul polietilene.
In vigore dal 01/01/1996
Soppresso da: Decreto legislativo del 05/02/1997 n. 22 Articolo 56
Modificato da: Legge del 28/12/1995 n. 549 Articolo 3
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio
sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato
alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura
del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo e’ dovuto sul polietilene
di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai
Paesi terzi. Lo stesso contributo e’ dovuto sui film plastici importati o di
provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria c)
l’importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di
provenienza comunitaria e d’importazione ottenuti da polietilene rigenerato.
4. Il contributo e’ riscosso e versato secondo modalita’ stabilite con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro,
dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro
dell’ambiente d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione
dell’impatto ambientale e dell’uso delle discariche anche attraverso la
corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo
conferitore di scartidi film di polietilene.
5. Per il ritardatopagamento del contributo si applicano gli interessi
previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione.
Per l’omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del
contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio
al quadruplo del contributo dovuto.
6. L’imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui
sacchetti di plastica, istituite con l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere
dal 1 gennaio 1994.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 37
Articolo 30 – Imposizioni sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la
tassazione prevista dall’articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta
di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono
destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione
o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio
lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta
nella misura di lire 60.000 per tonnellata.
3. L’imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri
stabiliti nell’articolo 29, con l’obbligo di presentazione della
dichiarazione mensile e del pagamento dell’imposta entro il mese
successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalita’ devono essere
osservate per l’imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria
contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L’imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli
lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di
lubrificazione e non e’ dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella
produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la
fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche
e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella
produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui
all’articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i
carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti
congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base
minerale o sintetica, gia’ immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in
misura pari al 50 per cento dell’aliquota normale prevista per gli oli di
prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta
puo’ essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dell’ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitivita’ all’attivita’ della rigenerazione, ferma restando, in
caso di diminuzione della percentuale, l’invarianza del gettito
sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una
corrispondente variazione in aumento dell’aliquota normale. Gli oli
minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se
destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall’articolo 17, comma 2, gli oli
minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90
90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima
imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi
in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
7. L’imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi
utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche’ di manufatti
per l’edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per
i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia
elettrica si applicano le aliquote stabilite per l’olio combustibile
destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 6, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di
idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu’
atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento
di sintesi, liquide alla temperatura di 15 gradi Celsius, contenenti anche
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 38
impurezze purche’ non superiori al 5 per cento in volume.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 39
Articolo 31 – Mutua assistenza per recupero crediti.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Il primo comma dell’articolo 346-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “Le disposizioni degli articoli
346- bis e 346- ter si applicano ai crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno
parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da
riscuotere nel quadro di tali misure;
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della
decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell’articolo 128, lettera a),
dell’atto di adesione;
c) ai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della
decisione richiamata dalla precedente lettera e dell’articolo 128, lettera
b), dell’atto di adesione;
d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali,
sull’alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti
sopraindicati.”.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 40
Articolo 32 – Compiti del Dipartimento delle Dogane e imposte indirette vigilanza su alcoli superiori e sanzioni.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
4. (Comma abrogato)
5. (Comma abrogato)
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attivita’ anche nei luoghi previsti dall’
articolo 20-bis del medesimo decreto.
7. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 41
Articolo 33 – Disposizioni transitorie.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla
emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall’articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono
essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e
devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale
emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.
5. (Comma abrogato)
6. (Comma abrogato)
7. (Comma abrogato)
7-bis. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 42
Articolo 34 – Adeguamenti alla normativa comunitaria.
In vigore dal 30/08/1993 al 01/04/2010
Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunita’
economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e
integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento
ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari
sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del
loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU
rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 43
Articolo 35 – Soppressione d’imposta.
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
3. (Comma abrogato)
4. E’ ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto con le modalita’ da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell’imposta assolta
sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o
esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d’importazione per i prodotti importati direttamente dall’esercente oppure
nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della
categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per
ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito
d’imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all’ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore
complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell’anno 1992. Non viene presa in considerazione
ai fini della concessione del credito d’imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In
caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d’imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le
sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta.
5. (Comma abrogato)
6. (Comma abrogato)
7. (Comma abrogato)
8. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 44
Articolo 36 – Modifiche di talune aliquote.
In vigore dal 24/02/1995
Modificato da: Decreto-legge del 23/02/1995 n. 41 Articolo 10
1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) e’ sostituito dal seguente:
“36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu’ del ventidue per cento in volume
di alcole (v.d. ex 22.05);”.
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i
numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti:
“24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni,
e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione
degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti
inteventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e
grado, nonche’ nelle mense per indigenti anche se le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di
apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura,
uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita’;
41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese
da cooperative sociali e loro consorzi;”.
2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente numero:
“41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95),
96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e
127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:
“24) te’, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate ne’ comprese altrove (v.d. ex
21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso
di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati
ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per
essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici
impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia
elettrica, purche’ la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli
minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione
degli oli lubrificanti, contenenti non piu’ del 45 per cento in peso di
prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili
diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati
provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio
o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali
in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita’ (in
vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225 ›C sia inferiore
al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di
prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti e attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze
residenziali;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti
per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli
impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di
cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle
opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
“127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di
cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg
in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita’ alla vigente normativa in materia
di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di
depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui
all’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai
fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
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relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui
al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di
accordi in deroga previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta’ edilizia e dei
conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli”.
c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) e’ aggiunto il seguente:
“127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero
127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui
all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle
imprese che hanno effettuato gli interventi”.
4. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura
del 16 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con
alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli
contenenti piu’ del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed
alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di
piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti
piu’ del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 – ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione
dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della
disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorche’ salate, degli animali delle specie bovina,
ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d.
27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di
carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 – A e B); coke
di petrolio (v.d. 27.14 – B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e
grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1› giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti,
quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali
cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche
refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri
composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali
per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma,
pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per
rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di
coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per
tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro
dell’agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al
consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai
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collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui
all’articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso,
svolta in forma professionistica, di cui all’articolo 5 della legge 23
marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte
delle associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E’
soppressa la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni
degli acciai impiegati per l’edilizia, l’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto e’ stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex
72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette
all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 19 per cento. Non si fa
luogo a rimborsi di imposte pagate ne’ sono consentite le variazioni
di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
7. Al quarto comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le
parole “ed al 27,55 per cento per quelle soggette all’aliquota del
trentotto per cento” e, nel secondo periodo, le parole “per 138 quando
l’imposta e’ del trentotto per cento”.
8. All’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
” d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici
pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche
stradali, nonche’ per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque
effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici
preordinati all’utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione
da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base
dei corrispettivi dovuti dall’utente, determinati a norma degli
articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, e dall’articolo e della legge 29 gennaio 1992, n. 58;”;
b) la lettera e-bis) e’ abrogata.”.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 10:
1) il n. 6) e’ sostituito dal seguente:
“6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonche’ quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate;”;
2) il n. 18) e’ sostituito dal seguente:
“18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese
alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita’,
di concerto con il Ministro delle finanze”;
3) e’ aggiunto il numero 27-ter):
“27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale in comunita’ e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
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psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita’ di assistenza
sociale, nonche’ da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in
esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”.
b) nell’articolo 19, al quarto comma, le parole: “di quelle indicate ai
nn. 6, 10 e 11 dell’articolo 10″ sono sostituite dalle seguenti: “di
quelle indicate al n. 11 dell’articolo 10″.
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti
terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre
attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell’articolo 8-bis,
commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si
applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31
dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti
indicati nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che
siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello
stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
11-bis. L’aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto
gli interventi di recupero di cui all’articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni
dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti
dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell’ultimo comma
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre
1993.
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della
ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilita’
distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel
novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e
Puglia, e’ concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti
danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune
competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento
commisurato ai corrispettivi, al netto dell’I.V.A., relativi
all’acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti,
anche in dipendenza di contratti d’appalto, nella costruzione,
ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il
contributo, che in ogni caso non puo’ essere superiore alla somma corrisposta
a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato
dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 13,
comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe,
ne’ compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata per rivalsa abbia dato
luogo a detrazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione
o il danneggiamento deve risultare dall’attestazione prevista
dall’articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre
1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 875. L’effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella
costruzione, ricostruzione o riparazione dell’edificio dovra’
risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente,
secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con
il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione
del presente comma.
12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle
operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla
ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica
utilita’ conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e
degli enti e istituti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 6 del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell’articolo 2 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga
dell’agevolazione ai fini dell’I.V.A. prevista all’articolo 11 del
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e’ differito al 29 agosto 1993. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo
dell’agevolazione recata dalle suddette disposizioni e’ riconosciuto,
fino al 31 dicembre 1996, all’avente diritto, un contributo nella misura
massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto
dell’imposta sul valore aggiunto. All’applicazione della presente
disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All’articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole:
“La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza
dell’azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale
dell’ufficio competente” sono sostituite dalle seguenti:
“La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza
dell’azienda delegata sita nel territorio dello Stato”.
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto i modelli per la delega prevista dall’articolo 38, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per evidenziare l’ufficio ricevente.
16. L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e’
soppresso.
17. All’articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo
e’ aggiunto il seguente: “Lo stesso regime si applica nei confronti del
soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di
provenienza comunitaria”.
18. All’articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “o nazionalizzati”
sono sostituite dalle seguenti: “nazionalizzati o comunitari”.
19. All’onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato
complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via
espropriativa non si considerano, agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attivita’ commerciali. Resta
fermo il trattamento fiscale gia’ applicato e non si fa luogo a rimborso di
imposte gia’ pagate, ne’ e’ consentita la variazione di cui all’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
19-ter. Al comma 12-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo il trattamento
fiscale gia’ applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia’
pagate, ne’ e’ consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive
modificazioni.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 37 – Operazioni intracomunitarie.
In vigore dal 30/08/1993
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi
con gli altri Stati membri della Comunita’ economica europea l’imposta sul
valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie
secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 38 – Acquisti intracomunitari.
In vigore dal 18/08/2015
Modificato da: Legge del 29/07/2015 n. 115 Articolo 13
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato
nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta
nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta’ di beni o di
altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal
cedente, nella qualita’ di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) (lettera soppressa);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da
altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita’
rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato
membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in
precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il
cedente non e’ soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5
metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48
cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate
all’esercizio di attivita’ commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli
aeromobili di cui all’articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre
seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento
ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l’alcole,
le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell’Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a un tale sistema.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio
delle Comunita’ europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25
luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta,
nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per
l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai
dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati,
montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati
nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta e’ totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di
cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se
l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente
decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale
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limite non e’ superato. L’ammontare complessivo degli acquisti e’ assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al
netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti
soggetti ad accisa;
c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione
dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ o comunque
anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno
precedente, dal 1 gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e’ esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale e’ esercitata,
sempreche’ ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed
ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante
lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in
corso.
7. L’imposta non e’ dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo
d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel
territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti
intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 53
Articolo 39 – Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'<a
href=”decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com326″>art. 1, comma 326, lett. b) legge 24 dicembre 2012
n. 228</a>, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del
trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento
successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti
estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni
caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a
condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 e’ stata emessa la fattura relativa ad
un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della
fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli
acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo
superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 54
Articolo 40 – Territorialita’ delle operazioni intracomunitarie.
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 2 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano
alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
In vigore dal 20/02/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 2
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro
Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita’
economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente e’ ivi soggetto
d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto e’ stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E’ comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto
d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il
cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
3. In deroga all’all’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di
persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli
acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati
dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’
articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un
ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche’ tale limite non sia stato superato
nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. (Comma abrogato)
5. (Comma abrogato)
6. (Comma abrogato)
7. (Comma abrogato)
8. (Comma abrogato)
9. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 55
Articolo 41 – Cessioni intracomunitarie non imponibili.
Nota:
<a name=”OLE_LINK2″></a><span><span><span style=”font-size: 12pt; font-family: “Times New
Roman”;”></span></span></span>
In vigore dal 18/08/2015
Modificato da: Legge del 29/07/2015 n. 115 Articolo 13
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre
organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del
cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non
si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei
prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita’
degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o
trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad
applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La
disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai
sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresi’ se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato
membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero
l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e’ ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta
nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ o comunque anteriormente all’effettuazione
della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno
precedente, dal 1 gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e’ esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale e’ esercitata; la
revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni
destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) (lettera abrogata);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non e’ soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo
nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma
3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel
territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di
calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche’ le cessioni di beni effettuate dai
soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di
perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se
i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato,
ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni
o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della
percentuale e dei limiti ivi considerati.
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 56
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 57
Articolo 42 – Acquisti non imponibili o esenti.
In vigore dal 02/10/2003
Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 Articolo 35
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti
intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e’ non
imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero
e’ esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento
dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui
alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 58
Articolo 43 – Base imponibile ed aliquota.
Nota:
<p class=”MsoNormal”><a name=”OLE_LINK2″></a><a name=”OLE_LINK1″>Le disposizioni del presente articolo,
come modificato, da ultimo, dall'</a><a href=”decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com326″>art. 1,
comma 326, lett. d) legge 24 dicembre 2012 n. 228</a>, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio
2013. <span><span></span></span>
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e’ determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli
13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa
concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza
dell’acquisto.
2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, e’ ridotta dell’ammontare
assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. (Comma abrogato)
4. Per le introduzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c),
la base imponibile e’ costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’
articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 59
Articolo 44 – Soggetti passivi.
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 2 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano
alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
In vigore dal 20/02/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 2
1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, e’ dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intracomunitari. L’imposta e’ determinata, liquidata e versata secondo le
disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l’imposta e’ dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti
di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) (lettera abrogata).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto
sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato,
nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’articolo 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo
operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la
rappresentanza puo’ essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni
intracomunitarie di cui all’articolo 46, nonche’ alla compilazione, ancorche’ le operazioni in tal caso non siano soggette
all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 40, comma 3, da soggetto residente in
altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati
direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo
comma, del medesimo decreto.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 60
Articolo 45 – Detrazione.
In vigore dal 30/08/1993
1. E’ ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le
limitazioni ivi stabilite, l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari
di beni effettuati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 61
Articolo 46 – Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.
Nota:
<p class=”MsoNormal”><a name=”OLE_LINK2″></a><a name=”OLE_LINK1″>Le disposizioni del presente articolo,
come modificato, da ultimo, dall'</a><a href=”decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com326″>art. 1,
comma 326, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228</a>, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio
2013.<a name=”OLE_LINK1″></a><span><span></span></span>
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione
del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni.
Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo
dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non
imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre
contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al
cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso
Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o
trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo
40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato
membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di
identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza
e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma
2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere
indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e
professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto
la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in
unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura
integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 62
Articolo 47 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
Nota:
<p class=”MsoNormal”><a name=”OLE_LINK2″></a><a name=”OLE_LINK1″>Le disposizioni del presente articolo,
come modificato, da ultimo, dall'</a><a href=”decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com326″>art. 1,
comma 326, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228</a>, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio
2013.<a name=”OLE_LINK1″></a><span><span></span></span>
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a
norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche
del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate
entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione
dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.
2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche’ in quello delle
fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita’ indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed
entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello
stesso decreto n. 633 del 1972.
4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel
registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine
della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui
all’articolo 38, comma 4, delle quali non e’ parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 63
Articolo 48 – Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
In vigore dal 30/08/1993
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33
e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari e’
computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel
secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile
e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a
cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno
precedente, di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie
registrate a norma dell’articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto
nell’anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita’
stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono
state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l’esonero di
cui al secondo periodo del primo comma dell’anzidetto articolo 28.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 64
Articolo 49 – Dichiarazione e versamenti dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.
Nota:
<p class=”MsoNormal”><a name=”OLE_LINK2″></a><a name=”OLE_LINK1″>Le disposizioni del presente articolo,
come modificato, da ultimo, dall'</a><a href=”decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com326″>art. 1,
comma 326, lett. g) legge 24 dicembre 2012 n. 228</a>, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio
2013.<a name=”OLE_LINK1″></a><span><span></span></span>
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
1. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e’ dovuta l’imposta, salvo
quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una
dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita’ al
modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare
l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata, a norma dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati
nell’articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere
assolta unitamente all’accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio dell’attivita’ non commerciale dagli enti, associazioni o altre
organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’articolo 38, comma 1, si applicano le
disposizioni del presente articolo, dell’articolo 46, comma 5, e dell’articolo 47, comma 3.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 50 – Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
In vigore dal 01/03/2017
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza
applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita’ del numero di identificazione
attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita’ economica europea, nonche’ i dati
relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio
numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto
di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell’articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei
loro confronti, a norma dell’articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari
soggetti ad imposta. La dichiarazione e’ presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun
acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita’ ad apposito
modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al
momento del superamento del limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita’ economica europea o da questo provenienti in
base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita’ statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e
quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di
statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi
comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita’ e completezza delle informazioni statistiche
richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei
soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste (1).
6-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabiliti le modalita’ ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6,
tenendo conto delle richieste formulate dall’Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle
entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la
trasmissione, nonche’ le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa
fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con
riferimento al periodo nel corso del quale e’ stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare
complessivo delle operazioni stesse.
8. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. h) legge 18 febbraio 1997 n. 28).
(1) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 4-quater decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19. Sull’obbligo di presentazione delle comunicazioni, limitatamente
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro
dell’Unione europea, previsto dal presente comma, vedi l’art. 3, comma 1, lett. b) decreto legislativo 5 agosto 2015
n. 127 e l’art. 4, comma 4, lett. b) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225.Vedasi anche l’art. 13, comma 4-ter decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 50 bis – Depositi fiscali ai fini IVA (1).
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4
1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati “depositi
IVA”, per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi
medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione
doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi’ considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all’articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome
di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime
di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalita’ e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai
soggetti interessati. L’autorizzazione puo’ essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal
direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita’ nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in
tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del
comma 4. Se il deposito e’ destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione puo’ essere rilasciata
esclusivamente a societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata, a societa’ cooperative o ad
enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita’
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal
depositario, al momento dell’estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita’ di cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operativita’ quali depositi IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine
della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita’ della
garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che
evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto
decreto n. 633 del 1972; deve, altresi’, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei
documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui
al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel
deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita’ relative alla tenuta del predetto
registro, nonche’ quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito
IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non e’ dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;
d) (lettera abrogata dall’art. 4, comma 7, lett. a), n. 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della
Comunita’ europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita’
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche’, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e’ demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che gia’
esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle entrate indicato
nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i
predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni
afferenti i beni depositati.
6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’I.V.A. e
comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione
non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato
oggetto di una o piu’ cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se
non gia’ compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato
oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai
sensi del comma 4, lettera b), l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di
idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita’ e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all’adozione del decreto,
l’imposta e’ dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto di tale soggetto dal
gestore del deposito, che e’ solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai sensi dell’
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di
cui all’articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede
all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della
ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si
avvalgono della facolta’ di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all’all’articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto- legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica. Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui
all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e’ tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento
dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del
predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di
cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione e’ tenuto
esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto
intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa
fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in
aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro
quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi’, essere annotata nel
registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Fino
all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede
all’estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito
IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita’ di
integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate (2).
7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti
negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia’ nominato
un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente
comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti
passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al
comma 3. La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e’
valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell’esclusione
dall’abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1.
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 69
(1) Ai sensi dell’art. 4, comma 8 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 le disposizioni contenute nel presente
articolo come modificato, da ultimo, dall’art. 4, comma 7 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
(2) In attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi il decreto 23 febbraio 2017 (GU n.64 del
17-3-2017).
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 70
Articolo 51 – Disposizioni relative ai prodotti agricoli.
In vigore dal 14/03/1997
Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai
produttori agricoli di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica
secondo le disposizioni dell’articolo 47, comma 3, e dell’articolo 49,
commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all’articolo 40, comma 3, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano
anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori
agricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma
del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazione dell’imposta
nel modo normale.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 71
Articolo 52 – Concessioni ai viaggiatori.
In vigore dal 30/08/1993
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato
membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell’ambito dei porti e
degli aeroporti ai sensi dell’articolo 128 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate
negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona
e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantita’
previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la
Comunita’ ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera
l’importo fissato dalle norme comunitarie, sull’eccedenza e’ dovuta
l’imposta; nel calcolo del valore globale non e’ computato quello dei beni
soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite
modalita’ e condizioni per l’applicazione del presente articolo.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 72
Articolo 53 – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
In vigore dal 30/08/1993
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti
nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di
soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai
sensi dell’articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati
dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il
rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di
acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il
rimborso non puo’ essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe
applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello
Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le
modalita’ ed i termini della liquidazione e del versamento
dell’imposta dovuta a norma dell’articolo 38, comma 3, lettera e), nonche’
le prescrizioni, le modalita’ ed i termini da osservare per le cessioni di
cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso
comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione,
all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti
equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38,
comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi
all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici
uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione
finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini
dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza
del rimborso, della repressione delle violazioni nonche’ ai fini
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i
mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il
richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di
acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno
Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all’adempimento
dell’imposta, puo’ presentare, in luogo della dichiarazione di cui al
punto 3) dell’articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la
documentazione ai fini dell’adempimento dell’imposta.
5. Nel comma 1 dell’articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo le parole: “formalita’ doganali” sono inserite le seguenti: “o a
quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993,
n. 331″.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 73
Articolo 54 – Sanzioni.
In vigore dal 15/04/2000
Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 25
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
5. (Soppresso).
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).
9. (Soppresso).
9-bis. (Soppresso).
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 74
Articolo 55 – Collaborazione nei controlli ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con la Amministrazioni degli altri Stati
membri.
In vigore dal 30/08/1993
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici
dell’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre
l’esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi,
ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocita’.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 56 – Norme applicabili.
In vigore dal 30/08/1993
1. Per quanto non e’ diversamente disposto nel presente titolo si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 57 – Adeguamento dell’imposta sul valore aggiunto.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell’articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
“Agli effetti del presente decreto:
a) per ‘Stato’ o ‘territorio dello Stato’ si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno
e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per ‘Comunita” o ‘territorio della Comunita” si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunita’ economica europea con le seguenti
esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il
territorio di Bu’singen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali,
comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione,
esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi’ effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di
passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello
Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di
arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo
punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di
sbarco.”;
B) nell’articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole
“all’estero o comunque fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle
parole “fuori del territorio della Comunita’ economica europea”;
C) nell’articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: “nei bagagli
personali fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle parole:
“nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita’ economica
europea” e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c)
dopo le parole: “che intenda esportarli” sono aggiunte le seguenti: “o
destinarli a cessioni intracomunitarie” e dopo le parole: “inerente
all’attivita’ di esportazione” sono aggiunte le seguenti: “o a quella
diretta a scambi intracomunitari”;
D) nell’articolo 8 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunita’ anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la
manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento
delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche’ per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”;
E) nell’articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) e’ aggiunto il
seguente:
“7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie
di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori
del territorio degli Stati membri della Comunita’ economica europea.”;
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 77
F) nell’articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “nonche’ delle fatture relative a cessioni
intracomunitarie”; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono
aggiunte le seguenti parole: “; con lo stesso decreto puo’ essere
disposta anche la presentazione di uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.”;
G) l’articolo 38-quater e’ sostituito dal seguente:
“Art. 38-quater (Sgravio dell’imposta per i viaggiatori stranieri).
– 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunita’ economica europea di beni di corrispettivo complessivo
superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della
Comunita’ medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma
dell’articolo 21, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto
o di altro documento equipollente. L’esemplare della fattura consegnato
al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall’ufficio
doganale di uscita dalla Comunita’, entro tre mesi dall’effettuazione della
operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve
procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26,
primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia
avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso
dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente
l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro tre mesi
dall’effettuazione dell’operazione. Il rimborso e’ effettuato dal cedente il
quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.”;
H) nell’articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
“o da atto registrato presso l’ufficio del registro.”;
I) l’articolo 67 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 67 (Importazioni). – 1. Costituiscono importazioni le seguenti
operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che
siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera pratica in altro Paese
membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori
da considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7, primo
comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunita’ economica europea ovvero ad essere
immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera
b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle
disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della
esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi
d’oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali
autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della
Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni
precedentemente esportati fuori della Comunita’ medesima.”;
L) nell’articolo 68 la lettera e) e’ soppressa;
M) nell’articolo 70 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma,
puo’ essere richiesta a rimborso secondo modalita’ e termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati
in altro Stato membro della Comunita’ economica europea. Il rimborso e’
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 78
eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione
intracomunitaria di detti beni e’ stata assoggettata all’imposta nello
Stato membro di destinazione.”;
N) nell’articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole
“o dall’importatore” sono aggiunte le parole “ovvero da chi effettua
acquisti intracomunitari” e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le
parole “o importatori” sono aggiunte le parole “ovvero agli acquirenti
intracomunitari”;
O) nell’articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole
“L’imposta afferente l’importazione” sono inserite le parole “o l’acquisto
intracomunitario”.
2. Le operazioni di cui all’articolo 40, comma 9, e all’articolo 58
concorrono a formare l’ammontare delle operazioni, rispettivamente non
imponibili o non soggette, indicate nell’articolo 30, comma terzo, lettere
b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 79
Articolo 58 – Operazioni non imponibili.
In vigore dal 14/03/1997
Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari,
effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni
sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La
disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del
cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (soppresso)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 80
Articolo 59 – Rimborsi a soggetti non residenti e controlli dell’esportazione.
Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 2 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano
alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
In vigore dal 20/02/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 2
1. (Comma abrogato)
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La dichiarazione di cui alla lettera b) deve
essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l’accertamento della conformita’ degli stessi e l’apposizione del timbro
a calendario, uno e’ inviato dall’ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro
viene consegnato al dichiarante; le modalita’ di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.”.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 81
Articolo 60 – Disposizioni transitorie.
In vigore dal 30/08/1993
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni
intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all’articolo 38, e salvo quanto previsto al comma
4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri
che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed
assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa
ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all’atto
dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l’immissione in consumo
nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresi’ all’atto
della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di
altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro
anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell’articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo
vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati
anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano
reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo
comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all’imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della
Comunita’ economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime
di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o
trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di
ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino
acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le
disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque
non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall’imposta a motivo della
loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera
in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto e’ stato oggetto di
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalita’
equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se
l’ammontare dell’imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello
Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all’imposta
ancorche’ anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia
stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si
applicano l’articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di
cui al comma 1 dello stesso articolo, e l’articolo 50, comma 6, ai fini
della compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in
altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia
stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma
l’applicazione dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreche’ le
cessioni siano non imponibili anche a norma dell’articolo 41 del
presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i
presupposti, nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui
all’articolo 50, comma 6, ancorche’ le relative fatture siano state
registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 82
Articolo 61 – Tasse di concessione governative per l’iscrizione delle societa’ nel registro delle imprese e per
l’attribuzione del numero di partita IVA.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai
seguenti:
=====================================================================
Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e
soggetti a tassa delle tasse
in lire
_____________________________________________________________________
4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all’attuazione del
delle imprese relative a registro delle imprese, le
societa’ nazionali e a so- tasse relative alle iscri-
cieta’ estere aventi la zioni degli atti costitutivi
sede legale o l’oggetto di societa’ e alle iscrizio-
principale nel territorio ni previste dagli articoli
dello Stato (articoli 2188, del codice civile indicati
2200, 2296, 2315, 2330, nel comma 2 sono dovute per
2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni
codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria
del decreto-legge 19 dicem- dei tribunali da eseguire
bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per
con modificazioni, dalla l’attuazione del codice
legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108).
17, e successive modifica-
zioni):
a) atto costitutivo 500.000 2. Le tasse non sono dovu-
b) altri atti sociali sog- te dalle societa’ cooperati-
getti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e
alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle
codice civile 250.000 societa’ sportive di cui
2. Iscrizioni nel registro all’articolo 10 della legge
delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e
societa’ estere con sede dalle societa’ di ogni tipo
secondaria nel territorio che non svolgono attivita’
dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immo-
individuali, a consorzi ed bili sono totalmente desti-
altri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell
con o senza personalita’ attivita’ politiche dei par-
giuridica diversi dalle titi rappresentati nelle
societa’ (articoli 2188, assemblee nazionali e regio-
2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attivita’ cultu-
2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive
civile) 250.000 ed educative dei circoli
aderenti ad organizzazioni
nazionali legalmente ricono-
sciute, delle attivita’
sindacali dei sindacati
rappresentati nel Consiglio
nazionale dell’economia e
del lavoro. Il deposito di
atti non si considera sog-
getto alla tassa quando e’
effettuato per finalita’
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 83
diverse dalla iscrizione.
Tra gli atti sociali soggetti
a tassa non si intendono
compresi i trasferimenti
delle quote sociali di cui
agli articoli 2479 e 2479-bis
del codice civile ne’ gli
elenchi dei soci depositati
a norma degli articoli 2435,
ultimo comma, e 2493 del
codice civile.
75 1. Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla
dei concessionari del popolazione di ogni ambito
servizio di riscossione dei territoriale e’ dovuta in
tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa.
decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43; articolo 4 del
decreto del Ministro delle
finanze 5 dicembre 1989)
nonche’ negli albi nazionali
per la gestione dei servizi
di riscossione dei tributi
regionali, provinciali e
comunali:
a) per l’iscrizione:
1) quota fissa 120.000
2) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 50.000 e
100.000 abitanti 500.000
3) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 100.001 e
500.000 abitanti 1.000.000
4) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 500.001 e
1.000.000 di abitanti 2.000.000
5) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
con oltre 1.000.000 di
abitanti 4.000.000
b) annuale la stessa
di cui alla
lettera
a)
2. Iscrizione nell’albo
nazionale dei collettori
(articolo 91 del citato
decreto del Presidente
della Repubblica n. 43
del 1988; decreto del
Ministro delle finanze
5 dicembre 1989):
a) per l’iscrizione 120.000
b) annuale 120.000
80 1. Licenza o documento 1. La tassa e’ dovuta, con
sostitutivo per l’impiego riferimento al numero di
di apparecchiature termi- mesi di utenza considerati
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 84
nali per il servizio radio- in ciascuna bolletta,
mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di
di comunicazione (art. 318 abbonamento.
del decreto del Presidente 2. Le modalita’ e i termi-
della Repubblica 29 marzo ni di versamento all’erario
1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal
decreto-legge 13 maggio concessionario del servizio
1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto
con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze,
legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro
202; decreto del Ministro delle poste e delle teleco-
delle poste e delle teleco- municazioni.
municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non e’ dovuta
per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti
a) utenze residenziali 10.000 sostitutivi intestati ad
b) utenze affari 25.000 invalidi a seguito di perdi-
ta anatomica o funzionale di
entrambi gli arti inferiori
nonche’ a non vedenti.
L’invalidita’ deve essere
attestata dalla competente
unita’ sanitaria locale e la
relativa certificazione pro-
dotta al concessionario del
servizio all’atto della sti-
pulazione dell’abbonamento.
88 1. Attribuzione del numero 1. La tassa non e’ dovuta,
di partita IVA (art. 35 del per l’attribuzione del nume-
decreto del Presidente ro di partita IVA ai sogget-
della Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza
1972, n. 633): stabile organizzazione nel
a) alle societa’ di ogni territorio dello Stato e
tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed
e privati con o senza altre organizzazioni di cui
personalita’ giuridica, all’articolo 4, quarto com-
diversi dalle societa’, ma, del decreto del Presi-
aventi per oggetto esclusi- dente della Repubblica 26
vo o principale attivita’ ottobre 1972, n. 633, non
commerciali o agricole soggetti passivi agli effet-
nonche’ alle associazioni ti dell’imposta sul valore
costituite da persone aggiunto, in relazione agli
fisiche per l’esercizio acquisti intracomunitari
in forma associata di arti effettuati.
e professioni; 2. La tassa per l’attribu-
– tassa per l’attribuzione zione deve essere pagata
e annuale 250.000 prima della presentazione
b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di ini-
quelli indicati alla zio dell’attivita’; quella
lettera a): annuale nel termine stabili-
– tassa per l’attribuzione to per la presentazione del-
e annuale 100.000 la dichiarazione IVA relati-
va all’anno solare preceden-
te. Gli estremi dell’atte-
stazione di versamento della
tassa per l’attribuzione e
di quella annuale devono es-
sere indicati nelle rispet-
tive dichiarazioni: in caso
di esonero dall’obbligo di
presentazione della dichia-
razione annuale deve essere
prodotta all’ufficio IVA
competente anche mediante
raccomandata nel termine
stabilito per la presentaDecreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 85
zione della dichiarazione
stessa. Per la mancata indi-
cazione degli estremi del-
l’attestazione di versamento
e per la mancata o tardiva
produzione della stessa si
applica la soprattassa in
misura pari a quella della
tassa.
3. La tassa annuale non e’
piu’ dovuta a partire dal-
l’anno solare successivo a
quello in cui e’ cessata
l’attivita’ a condizione che
la relativa dichiarazione
sia stata presentata entro
il 31 dicembre ovvero, se la
cessazione e’ avvenuta in
tale mese, entro il 31 gen-
naio successivo.
4. Gli imprenditori, le
societa’ e gli enti sono
esonerati dall’obbligo di
pagamento della tassa an-
nuale, a partire dall’anno
solare successivo a quello
in cui e’ stato adottato il
relativo provvedimento giu-
risdizionale o amministrati-
vo, durante la procedura di
fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione
coatta amministrativa o di
amministrazione straordina-
ria di cui al decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, con-
vertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95; per le societa’ e
gli enti l’esonero compete
anche durante la liquidazio-
ne ordinaria, a partire dal-
l’anno solare successivo a
quello di nomina dei liqui-
datori.
2. Le somme versate per l’anno 1992 in misura maggiore di quelle
stabilite dall’articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, possono essere richieste all’ufficio del registro tasse
sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle
concessioni governative a norma dell’articolo 10 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione
all’atto del versamento della tassa dovuta per l’anno 1994.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 86
Articolo 62 – Modificazioni della disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d’imposta.
In vigore dal 04/02/1999
Modificato da: Decreto legislativo del 28/12/1998 n. 490 Articolo 4
1. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, le parole: “1 gennaio 1993” sono sostituite dalle
seguenti: “1 gennaio 1994” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per
l’attivita’ di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito
imponibile applicando all’ammontare dei ricavi il coefficente di redditivita’
del 9 per cento e determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo
l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli
acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita’ gli obblighi di tenuta
delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute
fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette
associazioni possono optare per la determinazione dell’imposta sul valore
aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l’opzione
deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul
valore aggiunto per l’anno precedente e deve essere comunicata all’ufficio
delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito
per l’anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano
revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.”;
b) dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: “8-bis. Il visto di
conformita’ formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da
presentare nell’anno 1993 puo’ essere apposto a condizione che la
richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte dei Centri
di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza
del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende
apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di
autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta
giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da
presentare nell’anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri
di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal
professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed
elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria
di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l’elaborazione di
dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che
hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da
apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato
eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.”;
c) il comma 13-bis, introdotto dall’articolo 10, comma 5-quater, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e’ sostituito dal
seguente:
“13-bis. I sostituti d’imposta non sono obbligati a svolgere le
attivita’ previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di
assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato
convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione
le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d’imposta resta
fermo l’obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in
sede di ritenuta d’acconto, del risultato contabile delle liquidazioni
delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza;
nessun compenso e’ dovuto ai sostituti d’imposta per tale adempimento”;
d) nel comma 16 sono soppresse le parole: “aumentata a lire 40.000
per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti”;
e) il comma 23 e’ sostituito dal seguente: ” 23. Se, in sede di
controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria delle
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dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono
irregolarita’ relative alle attivita’ esercitate ai sensi del comma 21, si
applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche’ le disposizioni del
primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l’esercizio del diritto di
rivalsa.”;
f) nel comma 27, le parole “1 gennaio 1993” sono sostituite dalle
seguenti: “1 gennaio 1994”.
2. (Abrogato)
3. Fino all’entrata in vigore del conto fiscale, istituito
dall’articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi
previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente
dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’invio, su supporto
magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti
elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del
Centro di assistenza fiscale. Le modalita’ di corresponsione del compenso
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
4. Nell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
” 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e
pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilita’ civile per garantire agli utenti, che
esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell’articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del
danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei
loro confronti.”.
5. Per l’anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di
assistenza fiscale di cui all’articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni
dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i
titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i
titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato
contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto
d’imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto
stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle
operazioni previste dall’articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il
primo mese utile, e cio’ anche al fine di tener conto di eventuali
rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.
6. Nell’articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole:
“tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti:
“tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno”.
7. All’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di
servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che
contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita’
dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione
originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonche’
riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da
chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di
rimborso delle singole liste.”;
b) il primo periodo del sesto comma e’ sostituito dal seguente:
“I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo
superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale
degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.”.
8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi
automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai
concessionari della riscossione per l’anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli
3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
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l’anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di
lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.
9. All’onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario
1993. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi
relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere
formate entro il 31 dicembre 1994.
11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3- bis dell’articolo 1 e’ soppresso;
b) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 e’ soppresso;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono
imputabili a riduzione del patrimonio netto dell’impresa nel bilancio del
periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio
su cui va calcolata l’imposta e’ assunto al lordo dell’imposta
stessa.”.
12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non
aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono
associazioni di categoria ne’ ordini professionali, il parere di cui
all’articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e’ sostituito da una autocertificazione
dell’interessato concernente la descrizione dell’attivita’ svolta. Tale
certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis,
comma 3.
13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui
all’articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di
cui all’articolo 62-ter del presente decreto sono esclusi dall’imposta
locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall’articolo
11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui
si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di
cui all’articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
14. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all’articolo 11, comma
1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed
integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene
conto esclusivamente ai fini dell’accertamento induttivo di cui
all’articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti
dei soggetti ivi indicati qualora l’Amministrazione finanziaria ricorra a
tale tipo di accertamento.
15. Per l’anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d’affari
ai coefficienti presuntivi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare
la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed
effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione
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della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I
maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il
suddetto termine, nel registro di cui all’articolo 23 o all’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. L’ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare
il volume d’affari ai coefficienti presuntivi di cui all’articolo 11
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari
dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive
aliquote, nonche’ di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad
imposta.
17. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici finanziari, e’ prorogato al 31 dicembre 1996.
18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole “31 marzo
1993″ sono sostituite dalle altre: “20 giugno 1993”;
b) nell’articolo 5, comma 1, le parole “31 marzo 1993” sono
sostituite dalle altre: “20 giugno 1993”.
c) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “febbraio, aprile, giugno e
settembre 1992″ sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 1992 e nei mesi
di febbraio, aprile e giugno 1993″; e le parole: “1 novembre 1992” sono
sostituite dalle seguenti: “1 luglio 1993”.
19. Nell’articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
introdotto dall’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le
parole: “31 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “20 giugno 1993”.
20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi
dalle persone fisiche e dalle societa’ ed associazioni di cui all’articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
essere eseguiti entro il termine di presentazione della
dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.
21. I provvedimenti previsti dall’articolo 2 dell’ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e
le modalita’ di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del
Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui
all’articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella
compilazione del certificato di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, tiene conto dell’ammontare di tutti i contributi versati dai
membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di
pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale
istituzione, purche’ la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la
relativa documentazione.
23. All’articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini
dell’opzione prevista al comma 3- bis”;
b) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
“3-bis. La possibilita’ di opzione di cui al comma 2 e’ estesa, alle
medesime condizioni, ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attivita’
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e
culturale”.
24. La dichiarazione di opzione di cui all’articolo 58, comma 3-bis,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b),
del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la
relativa imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza,
rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della
dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita’ di presentazione della
dichiarazione di opzione e di versamento dell’imposta.
24-bis. Per il periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti
indicati nel terzo comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei
redditi propri entro il 31 luglio 1993.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 62 bis – Studi di settore.
In vigore dal 15/05/1998
Modificato da: Legge del 08/05/1998 n. 146 Articolo 10
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1996, in relazione ai vari settori economici,
appositi studi di settore al fine di rendere piu’ efficace l’azione
accertatrice e di consentire una piu’ articolata determinazione
dei coefficenti presuntivi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di
individuare elementi caratterizzanti l’attivita’ esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a
revisione ed hanno validita’ ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1995.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 62 ter – Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e dall’articolo 12 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154. e successive modificazioni, per il periodo di imposta
1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il
reddito derivante dall’esercizio di attivita’ commerciali o di arti e
professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato
ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del
1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e
successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei
soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attivita’ commerciali o arti e
professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d’imposta non
superano l’ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma
dell’articolo 18 e nel quarto comma dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.
2. L’accertamento di cui al comma 1 e’ effettuato a pena di
nullita’previa richiesta al contribuente, anche per lettera
raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle
specifiche condizioni di esercizio dell’attivita’, il reddito dichiarato e’
inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in
risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in
sede di impugnazione dell’atto di accertamento; di cio’ l’Amministrazione
finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
modificazioni, possono applicarsi anche per l’accertamento induttivo
effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi
del periodo d’imposta precedente, adeguano il reddito d’impresa e
quello derivante dall’esercizio di arti e professioni al contributo diretto
lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito
dichiarato, le sanzioni previste dall’articolo 55, quarto comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
modificazioni, per l’omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture
contabili.
5. Per l’anno 1993 i soggetti indicati nell’articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito
inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:
a) l’acconto versato nell’anno 1993 sia pari al 95 per cento
dell’imposta relativa all’anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento
dell’imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l’anno
1993 computando il reddito d’impresa o quello derivante dall’esercizio
di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto
lavorativo;
b) l’indicazione di un reddito inferiore sia giustificata
allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che
puo’ anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
l’idoneita’ delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a
giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo
diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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all’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di
cui all’articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell’atto di
accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti
da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni
manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a
lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui
all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella
misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano
insufficienti tali giustificazioni, procedono all’accertamento
basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3,
indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.
6. Il comma 3 dell’articolo 11 e l’articolo 11-bis del decreto- legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell’articolo 9 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 62 quater – Modifiche alla disciplina dell’accertamento induttivo nella base dei coeffienti presuntivi.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. All’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e dall’articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli
uffici delle entrate possono determinare induttivamente l’ammontare dei
ricavi, dei compensi e del volume d’affari sulla base dei coefficienti
di cui al comma 1 dell’articolo 11, tenendo conto di altri elementi
eventualmente in possesso dell’ufficio specificamente relativi al
singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti
diversi da quelli indicati nell’articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all’articolo
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano
conseguito, nel periodo d’imposta precedente, compensi per un ammontare non
superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita’. L’accertamento e’ effettuato, a pena di
nullita’, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata,
di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono
essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche
condizioni di esercizio dell’attivita’, i ricavi, i compensi o i
corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta
alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di
impugnazione dell’atto di accertamento; di cio’ l’Amministrazione
finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”;
b) il comma 3 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente :
“4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i
principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita’,
nonche’ i criteri e le condizioni procedurali per l’applicazione
dei coefficenti di cui all’articolo 11 ai fini della determinazione del
reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei
soggetti che hanno optato per il regime di contabilita’ ordinaria.
Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze
istituisce un apposito comitato di studio, composto da
rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni
economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi
di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita’,
mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo
11, ai fini della determinazione del reddito e dell’imposta sul
valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente
comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per
il regime di contabilita’ ordinaria, i suddetti coefficienti sono
utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi,
a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle
risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle
componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all’articolo 11
possono essere altresi’ utilizzati ai fini della programmazione
dell’attivita’ di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al
regime di contabilita’ ordinaria.
2. Il sesto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni,
e’ sostituito dal seguente :
“Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare
applicazione anche con riguardo all’accertamento induttivo del volume di
affari, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n, 154, e
successive modificazioni tenendo conto dell’indicazione dei motivi addotti
dal contribuente con le modalita’ di cui al comma 1 dello stesso articolo
12″.
3. Per il periodo d’imposta 1993 ai fini dell’accertamento
induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni
imponibili di cui all’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 62 quinquies – Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. Il comma 2 dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e’
abrogato.
2. Al primo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: “e
per meta’ in caso si accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni”.
3. L’articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, e’
abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 97
Articolo 62 sexies – Attivita’ di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In vigore dal 25/04/2001
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 26/03/2001 n. 107 Articolo 23
1. Indipendentemente dall’attivita’ di accertamento effettuata ai sensi
dell’articolo 62-ter, nell’ambito della programmazione dell’attivita’ di
accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al
20 per cento della capacita’ operativa degli uffici delle entrate e di quella
destinata dalla Guardia di finanza all’attivazione del programma disposto con
decreto ministeriale e’ diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti
di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno
indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d’impresa o derivanti
dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo
diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti
le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell’articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d’impresa o derivanti
dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo
diretto lavorativo;
c) per i periodi d’imposta 1992 e 1993, redditi d’impresa o derivanti
dall’esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello
dichiarato per il periodo d’imposta 1991.
2. (Comma abrogato)
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’
svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis
del presente decreto.
4. All’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: “e dal controllo” sono sostituite
dalle seguenti: ovvero dal controllo”;
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: ” e le irregolarita’ formali”
sono sostituite dalle seguenti: “ovvero le irregolarita’ formali”.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 98
Articolo 63 – Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all’imposta sugli spettacoli e quelle sulle concessioni e
locazioni di beni pubblici.
In vigore dal 01/05/1994
Modificato da: Decreto-legge del 29/04/1994 n. 260 Articolo 9
1. (soppresso)
2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli
spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista
al numero 3 della stessa tariffa e’ stabilita nella misura del 16 per cento e
quella prevista dal numero 4 e’ stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e’ concesso alle imprese
esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell’imposta
sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita’. Tale abbuono e’
cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto
disposto dall’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall’articolo
3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato
al 31 gennaio 1993 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo
74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. E’ abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa
valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale
per lo Stato, puo’ permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla
normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non piu’
necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali
assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, gia’ costruiti o da
costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle
finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o
consegnatarie e del Consiglio di amministrazione del Ministero delle
finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo
necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione
generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di
demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche
d’uso, dei beni di cui alla lettera a);
c) a determinare l’uso da parte di amministrazioni statali dei beni
acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede,
entro sessanta giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, alla
modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal
predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma
dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
6. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, e’
aggiunto il seguente:
“Per le operazioni relative all’esercizio dei giuochi di abilita’ e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l’imposta, compresa
quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e’ compresa
nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive
modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli
obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.”.
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all’articolo 4 della tariffa,
parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l’aliquota prevista alla
lettera e) si applica anche quando la formazione dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno
dall’apertura della successione.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 100
Articolo 64 – Disposizioni per l’attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.
In vigore dal 30/08/1993
1. Il secondo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,
e’ sostituito dal seguente:
“Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice
fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi
comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci
giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione
finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione
dei dati di cui all’articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede
l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, cui tale codice non risulti gia’ attribuito, si intende adempiuto
con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione
del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i
dati indicati nell’articolo 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere
l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria,
che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l’indicazione
del numero di codice fiscale o dei dati di cui all’articolo 4 deve
essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente
comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere
l’adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando
ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall’Amministrazione
finanziaria”.
2. Nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 34 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, le parole: “in tali casi e’ revocata l’ordinanza di
estinzione” sono sostituite dalle parole: “in tali casi non si applica il
disposto dell’ultimo periodo del comma primo dell’articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l’ordinanza di
estinzione e’ revocata”.
3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per
l’acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della
revisione dell’accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo
le norme e con le facolta’ previste dall’articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 65 – Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. (N.D.R.: Con decreto del 6 giugno
2003 il termine di pagamento della tassa annuale di stazione, di cui al comma 6 del presente articolo, per l’anno 2003 e’
stato differito al 31 ottobre 2003.)
In vigore dal 29/07/2003
Modificato da: Legge del 08/07/2003 n. 172 Articolo 15
1. Per l’anno 1993 e’ dovuta una imposta straordinaria erariale
sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli
fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23
cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a),
dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10
cavalli fiscali. L’imposta e’ dovuta all’atto della prima
immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per
trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai
fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i
motocicli, che siano gia’ stati immatricolati in altro Stato,
indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 38, comma 4, del presente decreto.
2. L’imposta di cui al comma 1 e’ stabilita nella seguente misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli:
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
3. L’imposta straordinaria non e’ dovuta per le autovetture, gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia
stata corrisposta l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per
cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
4. L’imposta deve essere corrisposta all’ufficio del registro
territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del
soggetto nel cui interesse e’ richiesta l’immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione non possono provvedere sulle richieste ne’ rilasciare la
relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta
l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta.
5. Per le autovetture, nonche’ per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre
1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in
grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonche’ secondo
le altre modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 28
dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo
pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla
legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi
ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi
periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i
corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si
riferiscono non e’ dovuta la soprattassa di cui all’articolo 8 del
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza
dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di
circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e’ rilasciata
all’atto dell’immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata
anche nel foglio di via, da esibire all’ufficio incaricato della
riscossione. Le autovetture nonche’ gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la
circolazione mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio
liquefatto nonche’ con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di
circolazione del veicolo che attesti l’avvenuto collaudo dell’impianto
stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994,
sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e
successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle
tasse automobilistiche, nonche’ per eventuali periodi per i quali siano
dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della
tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli
stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati
esclusivamente a benzina.
6. (Comma abrogato)
7. Il comma 2-ter dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e’
sostituito dal seguente:
“2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e
del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni
dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione
qualora l’immatricolazione non risulti eseguita: in quest’ultimo caso i
periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello di costruzione.”.
8. La tassa di cui al comma 4 dell’articolo 63 della tariffa delle tasse
sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.
106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e’ dovuta per una sola
volta dal titolare di piu’ licenze. La tassa e’ dovuta nella misura del
50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro
della gente dell’aria di cui al titolo III del regolamento sullo
stato giuridico della gente dell’aria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411. Per l’anno 1993, il
termine per il pagamento e’ differito al 30 settembre.
9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all’articolo 29 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, e’ aggiunta la seguente nota:
“La tassa di cui al comma 2 e’ dovuta anche se i biliardi o gli altri
apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici
esercizi: essa e’ stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri
apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000
quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.”.
10. Al comma 3 dell’articolo 41 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “La legalizzazione non e’ richiesta per
gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunita’
economica europea.”.
11. L’aumento dell’imposta stabilita in misura fissa, disposto
dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve
intendersi riferito anche all’imposta erariale di trascrizione.
12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse
automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per
abbonamento all’autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro
riscossione ne’ a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle
soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al
rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi
tipo, erariali, regionali e per abbonamento all’autoradiotelevisione, di
importo non superiore a lire 20 mila.
12-bis. (Comma abrogato)
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 66 – Modificazioni di disposizioni agevolative.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3, della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini
delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a
norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera’, ai fini
delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d’imposta e
dell’imposta sul valore aggiunto, le modalita’ ed i termini di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della
societa’ di cui all’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo
i supporti e le procedure in atto presso l’Azienda di Stato per
i servizi telefonici e presso l’Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta societa’.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami
aziendali di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n.
58, sono soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di un milione di
lire. Gli stessi atti, nonche’ gli atti di fusione e le operazioni di
conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5,
della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria
e catastale nonche’ all’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli
effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 643, si assumera’ come valore iniziale degli immobili
il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della societa’.
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di societa’
finalizzate alla chiusura programmata dell’attivita’ mineraria nei bacini
minerari in crisi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio
1989, n. 41, come sostituito dall’articolo 3, comma 7, della legge 30
luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie,
delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonche’ i
versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all’imposta
di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili.
5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo
stesso regio decreto nonche’ l’articolo 20 della tabella allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le
disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli
atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonche’
alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la
registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli
effetti dell’imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi
alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture
ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.
6. L’articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi e’ obbligo
di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9. – 1. Atti propri delle societa’ ed enti di cui
all’articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi
indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di
amministrazione, controllo e liquidazione nonche’ quelli che
comportano variazione del capitale sociale delle societa’ cooperative e loro
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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consorzi e delle societa’ di mutuo soccorso; scritture private anche
unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.”.
6-bis. Alle societa’ cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi
disciplinati dai principi della mutualita’, in conformita’ all’articolo 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente
disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e
recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni
previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni
bancari e delle cambiali, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto;
b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a
registrazione gratuita;
c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste
dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione,
sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola
volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire
dal 1 gennaio 1993;
7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione
alla meta’ dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta
dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1
gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall’applicazione
dell’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli
istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell’esenzione
dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista,
determinando il reddito assoggettabile all’imposta locale sui redditi
secondo i criteri di cui all’articolo 118, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche). – 1. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche e’ ridotta
alla meta’ nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa’ di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di
interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie,
fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e’ equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro
consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a
condizione che abbiano personalita’ giuridica.”.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Comitato per l’edilizia residenziale
(CER) determina l’ammontare per il 1994 della quota di cui al primo
comma, lettera b), dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese
di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le
regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da
rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre
1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993.Restano salve le
attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l’esecuzione delle attivita’ previste dall’articolo 4, lettere a), b) e c),
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 1989, che
indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n.
492, non devono intendersi agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne’ devono
intendersi soggetti alla ritenuta d’acconto. Non si da’ luogo a rimborsi;
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 33. – 1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto altre attivita’, possono optare, dandone comunicazione
all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
ovvero nella dichiarazione di inizio attivita’:
a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
lire cinquantamila il versamento dovra’ essere effettuato insieme a quella
dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui e’
esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
corso.”;
b) nell’articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
“Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente,
nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni
imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere
registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta
relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e
alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la
produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni
stesse”;
2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, e’ inserito il
seguente: “Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i
committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente
l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso
fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono
annotare nel registro di cui all’articolo 25 distintamente le predette
fatture.”;
3) il sesto comma e’ soppresso;
4) il settimo comma e’ sostituito dal seguente:
“Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al
primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi
ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli,
anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni
a norma dell’articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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considerano effettuate all’atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’
essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi
per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve
essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.”;
5) l’ottavo comma e’ soppresso;
6) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate
ai sensi dell’articolo 8, lettere a) e b), dell’articolo 38-quater e
dell’articolo 72, nonche’ le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti
ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato
mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato.”;
c) nell’articolo 74, quarto comma, e’ aggiunto il seguente periodo:
“In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33,
terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e
versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,
emanati a norma dell’articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo
periodo del presente comma.”.
10-bis. Per l’anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i
versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute
nell’articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n.
47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993 n. 213, nonche’ nel presente
articolo, nella parte in cui sostituiscono l’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l’opzione prescritta
dalle disposizioni stesse. In tale caso l’opzione deve essere comunicata
all’ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.
10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15, settimo comma, le parole: ” alla data di entrata
in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti:” alla
data del 31 dicembre 1994″;
b) all’artico 17, primo comma, le parole: “entro un anno dall’entrata
in vigore della legge stessa” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31
dicembre 1994″.
11. Gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte
sui redditi.
12. Le prestazioni di servizi effettuati nell’esercizio delle
attivita’ di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani
destinati ad alpeggio non sono soggette all’imposta sul valore
aggiunto.
13. La disposizione di cui all’articolo 2, secondo comma, n. 5), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si
applica alla destinazione a finalita’ estranee all’esercizio di impresa
dei beni relativi all’attivita’ agricola, non compresi nelle cessioni o
nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione
di societa’ o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo
familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si
applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.
14. Nei confronti delle societa’ per azioni e delle aziende speciali
istituite ai sensi degli articolui 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonche’ nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma
degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del
terzo anno dell’esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione
della personalita’ giuridica o della trasformazione in aziende
speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all’ente
territoriale di appartenenza.
15. La disposizione di cui all’articolo 5, primo comma, lettera f), del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive
modificazioni e proroghe, e’ applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del
comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri
sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici
del 23 novembre 1980.
16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15
con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto possono effettuare la
variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro
il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120.
17. All’articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le
parole “di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli
direttamente sul proprio fondo” sono sostituite dalle seguenti: “di prodotti
agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime
speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni”.
18. L’imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto- legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
1992, n. 461, non e’ dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.
19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad
assicurare le maggiori entrate previste dall’articolo 16, comma 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
20. L’imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l’anno 1993 dalla
societa’ di cui all’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
subentrata in qualita’ di concessionaria per i servizi di telecomunicazione
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e
all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sara’
corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni con il quale e’ stata effettuata la concessione in
esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso
pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima societa’
dell’accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base
all’articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti,
relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione
dei coefficienti prevista dall’articolo 67, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
21. Tra le operazioni agevolate di cui all’articolo 72, terzo comma,
numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia,
erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative agli alloggi, necessarie all’espletamento delle funzioni
istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti
del personale dipendente da tali enti, sempreche’ i relativi oneri siano
riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni,
gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione.
I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette
operazioni hanno gia’ versato all’erario l’imposta sul valore
aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono
recuperare l’ammontare delle somme versate mediante detrazione da
effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato
decreto n. 633 del 1972. L’energia elettrica fornita agli enti indicati
nell’articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi
prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono
considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall’imposta
erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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comunali.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22-bis. L’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato puo’ concedere alle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche’ alle aziende di
notoria solvibilita’ l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per le
forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o
di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto
obbligo previsto. Il beneficio puo’ essere revocato in qualsiasi momento,
quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilita’ dell’ente o dell’azienda; in
tal caso l’ente o l’azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, prestare la prescritta cauzione.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 67 – Disposizione in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine.
In vigore dal 01/07/1998
Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 Articolo 16
1. All’articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la lettera c-ter) , introdotta dall’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e’ sostituita dalla seguente:
” c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute
estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche
in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la
determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette
plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della
cessione e quello dell’acquisto della valuta ceduta, se l’acquisto e’
contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi,
dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della
valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del
contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla
differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e
il corrispettivo dell’acquisto della valuta, se l’acquisto e’
contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla
differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio
vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze
quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei
mercati regolamentati di cui all’articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n.
1.”.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei
precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate
con le modalita’ e nei termini previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per
le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 26, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita’
di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta
Ufficiale.
7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata
nell’articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e
successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati
nell’articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa
gravera’ sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e
giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell’articolo 18
del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.
8. La disposizione dell’articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all’articolo 18 del
regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.
9. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, e’
sostituito dal seguente:
” 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g)
ed i) del comma 3 sono altresi’ designati due supplenti che siano in possesso
dei medesimi requisiti.”.
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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10. All’articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: “e
un numero annuo massimo” fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: “e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un
importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti
aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita’
della circoscrizione in cui sono stati eletti.”.
11. All’articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al
conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella
di locazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi
accessori al contratto di locazione forniti siano per loro
particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita’
imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi”.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 68 – Modifiche alla tabella collegata alla legge 20 ottobre 1991, n.358.
In vigore dal 30/08/1993
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e’
aggiunto il seguente periodo: “Le direzioni compartimentali del territorio
sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio
amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con
decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola
alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.”.
2. Ferma restando l’applicabilita’ del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358
del 1991, sono sostituite o integrate come segue:
a) nella qualifica di “dirigente superiore” del ruolo
amministrativo:
1) la funzione “direttore regionale delle entrate nelle sedi meno
rilevanti” e’ sostituita con quella di “direttore regionale delle entrate
nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale”;
2) la funzione “direttore di servizio o di reparto nelle
direzioni regionali o compartimentali” e’ sostituita con quella di
“direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali”;
3) dopo la funzione “capo di servizio ispettivo nelle direzioni
regionali o compartimentali” e’ aggiunta quella di “ispettore generale
regionale e compartimentale”;
b) nella qualifica di “primo dirigente” del ruolo amministrativo:
1) la funzione “direttore di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali” e’ sostituita con quella di “direttore di divisione o di
reparto nelle direzioni regionali o compartimentali”;
2) la funzione “ispettore capo” e’ sostituita con quella di
“ispettore capo regionale e compartimentale”;
c) nella qualifica di “dirigente superiore” del ruolo tecnico:
1) la funzione “direttore regionale” e’ sostituita con quella di
“direttore compartimentale”;
2) la funzione “direttore di reparto tecnico nelle direzioni
regionali” e’ sostituita con quella di “direttore di servizio tecnico nelle
direzioni compartimentali”;
3) la funzione “ispettore generale regionale” e’ sostituita con quella
di “ispettore generale centrale e compartimentale”;
d) nella qualifica di “primo dirigente” del ruolo tecnico:
1) la funzione “direttore di divisione nelle direzioni” e’
sostituita con quella di “direttore di divisione negli uffici centrali
e nelle direzioni centrali”;
2) la funzione “direttore di reparto nelle direzioni regionali” e’
sostituita con quella di “direttore di reparto nelle direzioni
compartimentali”;
3) la funzione “ispettore capo regionale” e’ sostituita con quella
di “ispettore capo centrale e compartimentale”.
3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di
ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, e’ soppressa all’interno di esse
la ripartizione numerica in posti di funzione.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 69 – Disposizioni in materia di contenzioso tributario.
In vigore dal 30/10/1993
Modificato da: Legge del 29/10/1993 n. 427 Allegato
1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, prevista dall’articolo 42, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e’ differita al 1 ottobre 1994.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, comma 1, come modificato dall’articolo 3-sexies
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, l’ultimo periodo e’ sostituito dai
seguenti: “Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali
e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle
attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle
esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le
quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie
non rilevante ai fini della competenza e della validita’ degli atti
processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o
regionale sono determinati i criteri e le modalita’ di
funzionamento delle sezioni”;
b) nell’articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: “del decreto del
Presidente della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo”;
c) nell’articolo 42, comma 3, le parole: “e cessa di funzionare il 31
dicembre 1995″ sono sostituite dalle seguenti: “e cessa di funzionare
con l’esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31
dicembre 1998″;
d) nell’articolo 49, comma 1, le parole: “sono abrogati gli articoli
da 2 a 15″ sono sostituite dalle seguenti: “sono abrogati gli articoli da 2
a 14″ e nello stesso articolo, comma 2, le parole: “12, quinto e sesto
comma,”, sono sostituite dalle seguenti: “12, quarto comma,”;
e) nell’articolo 50 le parole: “entro il 30 aprile 1993” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 1994”.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 12, comma 2, le parole da: “, i soggetti
iscritti” fino a: “delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “. In
attesa dell’adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di
attivita’ di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia,
sono, altresi’, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in
appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell’articolo 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’ILOR, e l’IRPEG nonche’ i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle
imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente,gli associati e
le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ per l’attuazione delle
disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all’assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni
di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell’elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636.”;
b) nell’articolo 12, comma 5, le parole: “inferiore a 1.000.000” sono
sostituite dalle seguenti: “inferiore a 3.000.000”;
c) nell’articolo 18, comma 3, le parole: “articolo 12, comma 6” sono
sostituite dalle seguenti: “articolo 12, comma 5”;
d) nell’articolo 21, il primo periodo del comma 2 e’ sostituito dal
seguente: “Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione
di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g), puo’ essere proposto dopo il
novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i
termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla
restituzione non e’ prescritto.”;
e) nell’articolo 72, comma 2, dopo le parole: “per i termini
d’impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado” sono aggiunte le seguenti: “e, in ogni caso, per le
controversie pendenti,”;
f) l’articolo 73 e’ abrogato;
g) l’articolo 74 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). –
1. Alle controversie, che alla data di cui all’articolo 72 pendono davanti
alla corte di appello o per le quali pende il termine per l’impugnativa
davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e
successive modificazioni e integrazioni.”;
h) all’articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
” 1. Alle controversie che alla data di cui all’articolo 72 pendono
davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine
per l’impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il
termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi
dalla data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria
centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi
della controversia e del procedimento. L’istanza potra’ essere
sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e
deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della
commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’articolo 20; in
difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si
estingue. L’estinzione e’ dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver
verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di
trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a
seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto
del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e’ ammesso
reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’articolo 28.”.
2) al comma 4, le parole: “entro il 31 dicembre 1995” sono
sostituite dalle seguenti: “entro i termini di cui all’articolo 42, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545″;
3) il comma 5 e’ abrogato;
i) nell’articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
” 4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera
successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio,
l’intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio
davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
Pagina 115
applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 4.”;
l) nell’articolo 80, comma 2, la parole da: “salvo quanto
stabilito negli articoli 74 e 75″ sino alla fine, sono soppresse.
4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla
commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni ed i
termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in
vigore.
5. Le controversie previste dall’articolo 289 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come
sostituito dall’articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla
attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma
tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte.
Conseguentemente l’attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione
prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a
ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.
6. Le controversie gia’ di competenza in primo grado delle
commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza
applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita
istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le
modalita’ di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
dell’imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della
controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Nell’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell’articolo 24, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le
parole: “in seconda istanza,” sono aggiunte le seguenti:
“quando l’ammontare del tributo in contestazione e’ superiore a lire 300
mila,”.
8. Le disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come
modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Articolo 70 – Entrata in vigore.
In vigore dal 30/08/1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 –
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Tabella A –
(TABELLA A: Impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione delle accise o l’applicazione di un’aliquota
ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte) (*).
TABELLA A-BIS (articolo 50-bis comma 4, lettera d)
Nota:
Cause tecniche dopo TAB A leggasi TAB-A bis
In vigore dal 01/04/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 4
TABELLA A (*)
(*) Tabella abrogata dal comma 2 dell?art. 4 decreto legislativo 29 marzo 2010 n. 48, a decorrere dal 1 aprile
2010.
TABELLA A-BIS
(articolo 50-bis comma 4, lettera d)
—> Per il testo della tabella A-bis consultare il documento in formato PDF <—
Documento in formato pdf
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