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Legge del 17 giugno 1997

LEGGE

del 17 giugno 1997

sulla valutazione della proprietà e sulle modifiche ad alcune leggi (legge sulla valutazione della proprietà)

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

TITOLO UNO

DISPOSIZIONE DI BASE
§ 1

Oggetto di adeguamento
(1) La legge disciplina i metodi di valutazione di cose, diritti e altri valori di proprietà (di seguito “proprietà”) e servizi per gli scopi previsti da regolamenti speciali. 1 ) Se il presente regolamento fa riferimento a un prezzo oa un regolamento speciale per la valutazione di proprietà o servizi per uno scopo diverso dalla vendita, il presente regolamento deve essere inteso come la presente legge. La legge si applica anche per gli scopi stabiliti dalle norme speciali specificate nelle parti dalla quarta alla nona della presente legge, e inoltre se così determinato dall’autorità competente nell’ambito della sua autorità o se le parti lo concordano.

(2) La legge non si applica alla negoziazione dei prezzi 2 ) e non si applica alla valutazione delle risorse naturali diverse dalle foreste.

(3) Le disposizioni della presente legge non si applicano

a) nei casi in cui un apposito regolamento preveda un diverso metodo di valutazione, 3 )

b) in caso di trasferimento di proprietà ai sensi di apposito regolamento. 4 )

§ 2

Modi di valutare proprietà e servizi
(1) A meno che la presente legge non preveda un altro metodo di valutazione, proprietà e servizi saranno valutati al prezzo usuale.

(2)Ai fini della presente legge, per prezzo normale si intende il prezzo che sarebbe stato raggiunto nella vendita della stessa o di attività simili o nella fornitura dello stesso o simile servizio nel normale svolgimento dell’attività nella Repubblica Ceca sulla valutazione Data. In tal modo, vengono prese in considerazione tutte le circostanze che influiscono sul prezzo, ma il suo importo non riflette gli effetti di circostanze di mercato straordinarie, circostanze personali del venditore o acquirente o l’effetto di una popolarità speciale. Le circostanze di mercato straordinarie includono, ad esempio, lo stato di angoscia del venditore o dell’acquirente, le conseguenze di calamità naturali o di altro tipo. I rapporti personali sono intesi in particolare come proprietà, famiglia o altri rapporti personali tra il venditore e l’acquirente. Per popolarità speciale si intende un valore speciale attribuito a una proprietà oa un servizio derivante da una relazione personale con loro.

(3) In casi giustificati in cui non è possibile determinare il prezzo abituale, la proprietà e il servizio sono valutati al valore di mercato, a meno che una normativa legale speciale non disponga diversamente. In tal modo, vengono prese in considerazione tutte le circostanze che influenzano il valore di mercato. I motivi per non determinare il prezzo abituale devono essere indicati nella valutazione.

(4) Ai fini della presente legge, per valore di mercato si intende l’importo stimato per il quale un’attività o un servizio dovrebbe essere scambiato alla data di valutazione tra un acquirente disponibile e un venditore disponibile, in una relazione d’affari condotta in conformità con il principio di libera concorrenza , dopo un marketing appropriato, quando ciascuna parte ha agito in modo informato, giudizioso e non in difficoltà. Ai fini della presente legge, il principio della distanza dal mercato significa che i partecipanti a uno scambio sono persone che non hanno rapporti speciali tra loro e agiscono indipendentemente l’uno dall’altro.

(5) La determinazione del prezzo usuale e del valore di mercato e la procedura per tale determinazione devono essere chiari dalla valutazione, il loro utilizzo, compresi i dati utilizzati, deve essere giustificato e corrispondere al tipo di valutazione, allo scopo della valutazione e la disponibilità di dati oggettivi utilizzabili per la valutazione. I dettagli sulla determinazione del prezzo abituale e del valore di mercato sono stabiliti in un decreto.

(6) Per prezzo straordinario si intende un prezzo che ha riflesso le circostanze straordinarie del mercato, le circostanze personali del venditore o dell’acquirente o l’influenza di una popolarità speciale.

(7) Un prezzo determinato ai sensi della presente legge diverso dal prezzo usuale, dal prezzo straordinario o dal valore di mercato è il prezzo accertato.

(8) Un servizio è la fornitura di attività o risultati tangibili di attività.

(9) Un altro metodo di valutazione stabilito dalla presente legge o sulla sua base è

a) il metodo del costo, che si basa sui costi che dovrebbero essere sostenuti per l’acquisizione dell’oggetto di valutazione nel luogo di valutazione e in base al suo stato alla data di valutazione,

b) il metodo del reddito, che si basa sul rendimento dal soggetto di valutazione effettivamente conseguito o dal rendimento che si può normalmente ottenere dal soggetto di valutazione alle condizioni date, e dalla capitalizzazione di tale rendimento (tasso di interesse) ,

(c) un metodo comparativo basato sul confronto dell’oggetto della valutazione con lo stesso o un soggetto simile e il prezzo concordato nella sua vendita; è anche la valutazione di una cosa derivante dal prezzo di un’altra cosa funzionalmente correlata,

d) valutazione in base al valore nominale, che si basa sull’importo per il quale viene aggiunto l’oggetto della valutazione o che è altrimenti ovvio,

e) valutazione in base al valore contabile, che si basa su metodi di valutazione determinati sulla base di norme contabili,

f) valutazione in base al valore del cambio, che si basa sul prezzo dell’oggetto di valutazione registrato nel periodo specificato sul mercato,

g) valutazione al prezzo concordato, che è il prezzo dell’oggetto di valutazione concordato al momento della sua vendita, o il prezzo derivato dai prezzi concordati.

TITOLO SECONDO

IMMOBILIARE
Prima parte

Edifici
§ 3

Rottura di edifici
(1) Ai fini della valutazione, le costruzioni sono suddivise in

(a) edifici che sono

1. edifici, che sono costruzioni concentrate spazialmente ed esternamente per lo più racchiuse da muri perimetrali e strutture di copertura, con uno o più vani di servizio delimitati,

2. unità,

3. modifiche esterne,

b) costruzioni ingegneristiche e terrestri speciali, che sono trasporti, costruzioni idriche, per la distribuzione di energia e acqua, fognature, torri, alberi, camini, aree e paesaggistica, pozzi e altre costruzioni di natura speciale,

c) bacini idrici e stagni,

d) altre costruzioni.

La divisione degli edifici in singole tipologie è determinata da un decreto.

(2) Ai fini della valutazione, la costruzione è valutata in base allo scopo di utilizzo. In caso di discrepanza tra lo scopo d’uso dell’edificio indicato nella decisione di approvazione edilizia o nel permesso di costruire o nel permesso di costruzione o in un appalto pubblico che sostituisce il permesso di costruzione o la valutazione dall’uso effettivo dell’edificio. Se i documenti sullo scopo per il quale è stata autorizzata la costruzione non sono conservati, o in caso di discrepanza tra le condizioni specificate nel catasto immobiliare 5 )e si applica la condizione effettiva che l’edificio sia destinato allo scopo per il quale è dotato della sua struttura costruttiva e tecnica. Se l’attrezzatura dell’edificio indica più scopi, si considera che l’edificio è destinato allo scopo per il quale viene utilizzato senza difetti. 6 )

Valutazione della costruzione
§ 4

(1) Salvo disposizione contraria della presente legge, un edificio o parte di esso 7 ) (di seguito denominato “edificio”) deve essere valutato in termini di costo, ricavo o modo comparativo o una combinazione degli stessi, il cui utilizzo per i singoli tipi di fabbricati è previsto con decreto.

(2) Un edificio è valutato in base allo scopo del suo utilizzo, indipendentemente dal fatto che sia un bene immobile o mobile o che faccia parte del terreno o del diritto di costruzione.

(3) Se un edificio non è una cosa separata, il suo prezzo deve essere aggiunto al prezzo della cosa immobile di cui fa parte.

(4) Un prodotto che svolge la funzione di una costruzione è valutato come un’altra costruzione.

§ 5

(1) Se la costruzione è valutata in base al costo, si basa su

a) prezzi di base per unità di misura dei costi di costruzione o di acquisto; nel caso di un edificio destinato alla rimozione, la valutazione del materiale utilizzabile si basa sulla sua rimozione meno i costi di rimozione,

b) tenendo conto della natura, delle dimensioni dell’edificio, delle sue attrezzature, dell’ubicazione e della commerciabilità, nel caso di un bacino idrico e di uno stagno, nonché della loro funzione,

c) dall’usura tecnica o morale dell’edificio,

d) tenendo conto del prezzo della macchina o di altre apparecchiature tecnologiche, a meno che non venga inserita nel Catasto Immobiliare una riserva che la macchina non è di proprietà del proprietario del bene immobile.

(2) I prezzi di base e il metodo del loro adeguamento ai sensi del paragrafo 1 per i singoli tipi di costruzioni, le procedure per misurare e calcolare la superficie delle costruzioni e le procedure di valutazione, compresi i metodi di determinazione e applicazione dell’usura tecnica o morale e lo strappo sarà determinato con decreto. I prezzi e le procedure fissati tengono conto anche degli effetti che agiscono sul livello e sul rapporto dei prezzi di costruzione sul mercato.

§ 6

Nel caso in cui l’immobile sia valorizzato in termini di rendimento, il decreto stabilisce il metodo di calcolo del prezzo, il metodo di determinazione del rendimento e l’ammontare del tasso di capitalizzazione per il dato periodo di tempo.

§ 7

Se l’immobile è valutato in maniera comparativa, il decreto stabilisce gli aspetti che vengono presi in considerazione nel confronto.

§ 8

Valutazione delle quote
(1) Un’unità che è un appartamento o che include un appartamento deve essere valutata includendo la quota nelle parti comuni del bene immobile, anche se si trovano all’esterno della casa, e includendo la quota del bene immobile che costituisce gli accessori della casa, destinata alla condivisione.

(2) Un’unità che è uno spazio non residenziale o che include uno spazio non residenziale deve essere valutata includendo la quota nelle parti comuni del bene immobile, anche se si trovano all’esterno della casa, e compresa la quota nel beni immobili che costituiscono accessori della casa destinati alla condivisione; lo spazio non residenziale non è un accessorio dell’appartamento o parti comuni della casa.

(3) Il prezzo di una quota è determinato in base al costo o in modo comparativo. L’entità della quota nelle parti comuni degli immobili appartenenti all’unità è determinata dall’elenco pubblico. La modalità della loro valutazione è determinata da un decreto in relazione alla tipologia e alla destinazione d’uso dell’immobile in cui si trova l’unità.

(4) Prezzo accessori immobili non facenti parte dell’edificio, quali in particolare modifiche esterne, pozzi e fabbricati accessori utilizzati esclusivamente di uso comune, ai fini di unità di misura, appartamento o locale commerciale conteggiato nel suo prezzo nella quantità di co quota di proprietà.

(5) La superficie di un’unità, che è uno spazio piatto o non residenziale, o che include uno spazio piatto o non residenziale, è la somma di tutte le superfici di singole stanze o stanze in una parte spazialmente separata della casa e degli spazi adibiti esclusivamente ad essi. Il metodo per determinare l’area è determinato da un decreto.

(6) Il terreno che è una parte comune di un’unità deve essere valutato separatamente e il suo prezzo deve essere aggiunto al prezzo dell’unità.

Seconda parte

Motivi
§ 9

Divisione della terra
(1) Ai fini della valutazione, il terreno è suddiviso in

a) terreni edificabili,

b) terreni agricoli registrati nel catasto immobiliare come seminativi, giardini di luppolo, vigneti, giardini, frutteti e prati permanenti,

c) terreni forestali, che sono terreni forestali registrati nel catasto immobiliare, e terreni forestali non forestali,

d) terreno registrato nel catasto immobiliare come area idrica,

e) altri terreni non elencati ai punti da a) ad) 26 ) .

(2) Ai fini della valutazione il terreno edificabile è ulteriormente suddiviso in

a) terreno non edificato,

1. iscritto al catasto immobiliare nella tipologia terreno edificabile e cortile,

2. registrato nel catasto immobiliare in singoli tipi di terreno che sono stati rilasciati da una decisione di zonizzazione, un permesso congiunto con il quale l’edificio è collocato e autorizzato, un piano regolatore, un contratto pubblico che sostituisce la decisione di zonizzazione o un permesso di zonizzazione per essere fermato

3. iscritto al catasto immobiliare nella tipologia terreno, giardino o altra area, in un’unica unità funzionale. Per singola unità funzionale si intendono terreni nella tipologia terreno giardino o altre aree che risultano continuamente collegate al terreno iscritto nel catasto immobiliare nella tipologia terreno edificato e corte con fabbricato, con comune destinazione d’uso . In un’unica unità funzionale possono essere edificati più appezzamenti di terreno edificabile e corte,

4. iscritto al catasto immobiliare con diritto di costruzione,

b) terreno edificato,

1. iscritto al catasto immobiliare nella tipologia terreno edificabile e cortile,

2. altre aree già iscritte nel catasto immobiliare nella tipologia dei terreni, già edificate,

c) aree di terreno effettivamente edificate da fabbricati, indipendentemente dallo stato censito nel catasto immobiliare.

(3) L’ ulteriore divisione del terreno a fini di valutazione in relazione al tipo di terreno e al suo scopo di utilizzo sarà determinato da un decreto.

(4) Il terreno edificabile a fini di valutazione non è un terreno costruito solo da linee sotterranee o aeree, compresi i loro accessori, strutture sotterranee che non raggiungono il livello del suolo, parti sotterranee e accessori di edifici per il trasporto e la gestione delle acque che non si formano parte degli edifici. I terreni edificabili a fini di valutazione non sono inoltre terreni edificati di edifici senza fondamenta, pozzi, recinzioni, muri di sostegno, monumenti, statue, ecc.

(5) Ai fini della valutazione, il terreno deve essere valutato secondo le condizioni specificate nel catasto immobiliare. 5 ) In caso di discrepanza tra le condizioni dichiarate nel catasto immobiliare e le condizioni effettive, la valutazione sarà basata sulle condizioni effettive.

§ 10

Valutazione di terreno edificabile
(1) Il terreno edificabile è valorizzato da un multiplo della superficie catastale e del prezzo al m 2 specificato nella mappa dei prezzi emessa dal Comune. Se il terreno edificabile non è valutato nella mappa dei prezzi o se il terreno edificabile non può essere valutato dalla mappa dei prezzi, viene valutato da un multiplo della superficie del terreno e il prezzo base per m 2 corretto per l’ubicazione e altre influenze che agiscono principalmente su la fruibilità del terreno per la costruzione, o prezzi determinati da un altro metodo di valutazione ai sensi del § 2, che è stabilito da un decreto.

(2) La mappa dei prezzi dei terreni edificabili è una rappresentazione grafica dei terreni edificabili sul territorio di un comune o di una sua parte in scala 1: 5000, o in una scala più dettagliata con prezzi marcati. I lotti edificabili presenti nella mappa dei prezzi saranno valutati ai prezzi effettivamente concordati contenuti nei contratti di acquisto.

(3) Se durante l’elaborazione della mappa dei prezzi i prezzi concordati dei terreni edificabili ai sensi del paragrafo 2 non sono disponibili nel comune dato o se non possono essere utilizzati perché non corrispondono più al livello dei prezzi concordati dei lotti comparabili sul giorno di stesura della mappa dei prezzi. prezzi concordati di terreni simili nel comune o in altri comuni comparabili, mentre la comparabilità del comune viene valutata in base al numero di abitanti, all’ubicazione del comune, all’importanza economica e amministrativa del comune, servizi di trasporto del comune, infrastrutture tecniche e servizi civici nel comune. Il confronto si basa sulla stessa destinazione d’uso, un’ubicazione simile nel villaggio e le stesse attrezzature edili del terreno. I dati sulla procedura e il confronto saranno forniti dal Comune nella parte testuale della mappa dei prezzi, che potrà contenere ulteriori spiegazioni.

(4) Se il prezzo di un terreno edificabile non può essere determinato ai sensi del paragrafo 2 o 3, il prezzo di tale terreno non deve essere indicato nella mappa dei prezzi e il terreno deve essere valutato ai sensi del paragrafo 1, seconda frase.

(5) Dati per l’elaborazione delle mappe dei prezzi e della valutazione dei terreni edificabili, che sono valutati alla mappa dei prezzi o non possono apprezzare il valore della mappa dei prezzi, determinato con decreto.

(6) La bozza della mappa dei prezzi dei terreni edificabili o le sue modifiche devono essere presentate dal comune al Ministero delle finanze per un commento prima della pubblicazione. Il comune trasmette il decreto contestualmente alla sua comunicazione al Ministero delle finanze per la pubblicazione nella Gazzetta dei prezzi.

(7) Alla fine di ogni anno civile, le mappe dei prezzi devono essere integrate da nuovi prezzi dei terreni edificabili con un decreto del comune generalmente vincolante. Se il prezzo concordato, la destinazione d’uso o l’attrezzatura da costruzione del terreno cambiano, il nuovo prezzo del terreno sarà determinato conformemente al paragrafo 2 o 3. Si applica la procedura di cui al paragrafo 6.

(8) Il comune deve fornire l’accesso alla mappa dei prezzi dei terreni gestita da questo comune gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

(9) Al prezzo del terreno determinato conformemente al paragrafo 1 si aggiunge il prezzo dell’edificio o degli edifici che ne fanno parte. Se un edificio che fa parte di un appezzamento di terreno sorge su più appezzamenti di terreno, non sarà incluso nel prezzo dell’appezzamento di terreno su cui si tratta di una conversione. Il metodo di determinazione della superficie dei beni immobili è determinato con decreto.

(10) Il prezzo delle colture permanenti deve essere aggiunto al prezzo del terreno determinato conformemente al paragrafo 1.

§ 11

Valutazione di terreni agricoli
(1) Il terreno agricolo è valutato al prezzo determinato con il metodo della resa in base alle unità ecologiche del suolo valutate.

(2) I prezzi di base dei terreni agricoli e il loro adeguamento che esprimono l’influenza dell’ubicazione e altre influenze che agiscono principalmente sull’usabilità dei terreni per la produzione agricola, come le barriere naturali o tecniche e la dichiarazione di aree specialmente protette, 11 ) devono essere determinati per decreto.

§ 12

Valutazione dei terreni forestali
(1) Il terreno forestale 12 ) è valutato in modo produttivo e comparativo in base agli insiemi predominanti di tipi di foresta.

(2) I prezzi di base dei terreni forestali e il loro adeguamento che esprime la categoria delle foreste 13 ) e altri fattori che influenzano la fruibilità dei terreni forestali saranno determinati da un decreto.

§ 13

Valutazione di aree acquatiche e altri terreni
I terreni delle acque e gli altri terreni sono valutati ai prezzi fissati dal decreto.

Parte terza

Vegetazione permanente
§ 14

Classificazione delle colture permanenti
Ai fini della valutazione ai sensi della presente legge, le colture permanenti sono suddivise in

a) boschi, 14 )

b) alberi da frutto,

c) piante legnose a crescita rapida,

d) viti e luppolo,

e) piante ornamentali.

§ 15

Valutazione del popolamento forestale
(1) Il popolamento forestale è valutato in termini di costi e ricavi. Si basa su gruppi di alberi forestali in base alla loro rappresentazione nel popolamento forestale, età, gradi di qualità, lavaggio e fossilizzazione.

(2) Deve essere stabilita la procedura per determinare i prezzi di base dei popolamenti forestali e il loro adeguamento che esprime la categoria di foresta, la forma economica della foresta, il grado di danno al popolamento, l’assortimento dei popolamenti e altre influenze che influenzano la produzione di legno in un decreto.

(3) La valutazione deve essere basata sui dati del popolamento forestale contenuti nel documento vincolante redatto in conformità con un regolamento speciale. 15 ) Se questo documento non viene elaborato oi dati in esso indicati non corrispondono ai fatti, i dati necessari devono essere determinati in base ai fatti.

§ 16

Valutazione di alberi da frutto, alberi a crescita rapida, viti e luppoli e piante ornamentali
(1) Gli alberi da frutto, gli alberi a crescita rapida, le viti e le viti da luppolo devono essere valutati in base alla resa secondo il tipo di specie arboree, la loro età, la forma di crescita o il metodo per stabilire il loro popolamento. I prezzi delle viti e dei luppoli includono i prezzi delle attrezzature dei vigneti e dei giardini del luppolo.

(2) Le piante ornamentali devono essere valutate al costo.

(3) I prezzi base di cui ai commi 1 e 2 e il loro adeguamento che esprime in particolare lo stato di salute dei popolamenti, il grado di danneggiamento, la loro redditività e i prezzi degli impianti di vigneto e di luppolo sono determinati con decreto.

Parte quarta

Diritti reali sugli immobili
§ 16a

Valutazione del diritto delle costruzioni
(1) Il diritto di costruzione è valutato in modo ricavo sulla base del beneficio annuo, tenendo conto del periodo di ulteriore utilizzo del diritto, che scade nel periodo che va dall’anno di valutazione all’anno di cessazione del giusto.

(2) Per la valutazione di un diritto di costruzione con un edificio non stabilito che è conforme al diritto di costruzione, deve essere determinato il beneficio annuale del terreno gravato da questo diritto.

(3) Per la valutazione di un diritto di costruzione con un edificio stabilito che è conforme al diritto di costruzione, il beneficio annuale sarà determinato dal prezzo accertato del terreno gravato e dal prezzo accertato dell’edificio conforme al diritto di costruzione, e dal risarcimento alla cessazione del diritto edilizio.

(4) Il metodo di calcolo del prezzo del diritto di costruzione, tenendo conto del numero di anni di ulteriore durata del diritto di costruzione, la determinazione del vantaggio annuale e l’importo del risarcimento per la risoluzione del diritto di costruzione saranno determinati da un decreto.

(5) La valutazione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non si applica se il prezzo del diritto di costruzione può essere determinato con decisione dell’autorità competente.

§ 16b

Valutazione delle servitù
(1) Gli impegni sono valutati in modo reddituale sulla base del beneficio annuo, tenuto conto della sua durata o di un importo fisso, se non è possibile determinare il beneficio annuale dell’ingombro.

(2) In caso di servizio, il vantaggio annuale tiene conto del grado di restrizione dell’uso dei beni immobili.

(3) Per un onere reale, il vantaggio annuale tiene conto del vantaggio del beneficiario.

(4) Un onere reale illimitato o il diritto al servizio rimborsabile sarà valutato all’importo del risarcimento specificato nel contratto. Se il contratto prevede solo le condizioni per l’acquisto di un onere reale o l’annullamento del servizio per un ragionevole risarcimento, il risarcimento sarà calcolato secondo le condizioni dichiarate alla data di valutazione.

(5) Il metodo di classificazione delle servitù in base al calcolo della loro valutazione, la procedura per il calcolo del prezzo della servitù, il metodo di determinazione del beneficio annuale e del tasso di capitalizzazione secondo il tipo di servitù e dei beni immobili gravati e l’importo fisso essere determinato con decreto.

(6) La valutazione ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 non si applica se il prezzo della servitù può essere determinato con decisione dell’autorità competente.

§ 16c

Valutazione dei difetti nel settore immobiliare
(1) L’ onere in caso di servitù di un bene immobile o diritto di costituzione diverso da quello corrispondente a un diritto corrispondente a una servitù (di seguito “vizi”), riduce il costo del fallimento in caso di determinazione del prezzo del valore del bene immobile. Il difetto viene valorizzato in funzione dell’ammontare del prezzo del danno annuo al proprietario dell’immobile relativo a tale onere, tenuto conto della sua durata.

(2) Ai fini della presente legge, non è considerato un difetto

a) un diritto che non limita sostanzialmente il diritto di proprietà, uso o godimento di un bene immobile e quindi non ha un effetto significativo sull’ammontare del suo prezzo,

b) privilegio,

c) diritto di ritenzione,

d) affitto,

e) locazione,

f) il diritto di costruzione.

(3) L’importo del danno annuale sarà determinato come la differenza tra l’importo del vantaggio annuale derivante dal bene immobile senza gravame per il difetto e l’importo del beneficio annuale dal bene immobile con l’ingombro per il difetto.

(4) La procedura ai sensi della Sezione 16b deve essere applicata in modo analogo per determinare il vantaggio annuale del proprietario del bene immobile e il metodo del suo calcolo. La procedura per la valutazione di un difetto, determinando il grado di capitalizzazione in base alla tipologia del difetto e dell’immobile gravato è stabilita con decreto.

TITOLO TRE

DIRITTI DI PROPRIETÀ
§ 17

Valutazione dei diritti di proprietà derivanti da diritti industriali e diritti di designazione e conoscenza tecnica di produzione, alcuni diritti di proprietà relativi al diritto d’autore e i diritti del creatore della banca dati
(1) Diritti di proprietà che sono il contenuto dei diritti di proprietà industriale 16 ) e diritti di designazione 17 ) o derivanti dal loro utilizzo e dalla conoscenza tecnica e commerciale della produzione (know-how), i diritti di proprietà che sono il contenuto dei diritti relativi al diritto d’autore, ad eccezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, e dei diritti di proprietà del creatore della banca dati, 17a ) sono valutati in modo ricavo, come somma del reddito netto annuo futuro attualizzato derivante dall’utilizzo di questi diritti dalla data di valutazione , tenendo conto del grado di obsolescenza. Il metodo di attualizzazione è determinato da un decreto.

(2) Deve essere determinato il reddito netto annuo derivante dall’utilizzo

a) da contratti per l’utilizzo di diritti (ad esempio, un contratto di licenza) validi il giorno della valutazione,

b) a seconda dei casi, per l’ultimo anno civile di utilizzo nei cinque anni precedenti l’anno di valutazione, se non può essere accertato in conformità alla lettera a).

(3) Numero di anni di utilizzo

(a) è accertato dai contratti, ma non superiore all’importo di cui alle lettere (b), (c) o (d),

b) è di cinque anni per i diritti di proprietà industriale e le conoscenze tecniche e commerciali di fabbricazione e di dieci anni per i diritti di etichetta se il numero di anni di cui alla lettera a) non può essere determinato;

c) per i diritti pertinenti relativi al diritto d’autore, il numero di anni rimanenti fino alla scadenza di tali diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, se il numero di anni di cui alla lettera a) non può essere determinato; e

d) per i diritti del creatore della banca dati, il numero di anni rimanenti fino alla fine della durata di 15 anni di tali diritti, se il numero di anni di cui alla lettera a) non può essere determinato.

(4) Se il diritto non può essere valutato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 per vari motivi, incluso il fatto che non è stato utilizzato, o se il prezzo determinato in base ai paragrafi da 1 a 3 è sproporzionatamente superiore o inferiore al prezzo abituale, il diritto sarà valutato al prezzo usuale.

(5) Il diritto d’autore e i diritti di proprietà degli artisti interpreti o esecutori come diritti non trasferibili non saranno valutati.

§ 18
annullato

TITOLO QUATTRO

TITOLI
§ 19

Valutazione di titoli negoziati su un mercato regolamentato, un mercato regolamentato estero o un mercato estero simile a un mercato regolamentato
(1) Titoli

a) nazionali o esteri, negoziati in un mercato regolamentato 19 ) sono valutati al prezzo di chiusura annunciato su un mercato regolamentato alla data di valutazione, e se

1. il titolo non è stato negoziato su un mercato regolamentato alla data di valutazione, sarà valutato all’ultimo prezzo di chiusura annunciato sul mercato regolamentato nel periodo dei 30 giorni precedenti la data di valutazione,

2. il titolo non è stato negoziato su un mercato regolamentato alla data di valutazione e non è stato negoziato su questo mercato anche nel periodo dei 30 giorni precedenti prima della data di valutazione, è valutato al prezzo di chiusura più basso raggiunto annunciato nello stesso periodo in un altro punto di trasferimento nella Repubblica Ceca,

b) nazionale o estero, negoziato solo su un mercato regolamentato estero 20 ) o un mercato estero simile a un mercato regolamentato deve essere valutato se il titolo

1. negozia su un mercato regolamentato estero o un mercato estero simile al mercato regolamentato nel paese di residenza dell’emittente, al prezzo di chiusura annunciato su questo mercato alla data di valutazione e, se non disponibile, valutato all’ultimo prezzo di chiusura annunciato il tale mercato nel periodo di cui alla lettera a;),

2. non opera su un mercato regolamentato estero o un mercato estero simile al mercato regolamentato nel paese di residenza dell’emittente, all’ultimo prezzo di chiusura annunciato su un mercato regolamentato estero o un mercato estero simile al mercato regolamentato nel periodo di riferimento alla lettera a) nel Paese in cui il titolo è stato ammesso alla negoziazione nel mercato di riferimento; se un tasso di mercato in più di un paese è stato annunciato lo stesso giorno, sarà valutato al tasso di chiusura più basso annunciato.

(2) Nella procedura di cui al paragrafo 1 lettera b) punto 2, si applica in via preferenziale il tasso di cambio annunciato sui mercati determinato dal provvedimento del Ministero delle Finanze d’intesa con la Banca Nazionale Ceca. Il prezzo di un titolo in una valuta estera è convertito al tasso di cambio del mercato dei cambi della Banca nazionale ceca valido alla data di valutazione. Per la conversione di valute che non sono elencate nell’elenco dei tassi di cambio della Banca nazionale ceca, verrà utilizzato il tasso di cambio del dollaro USA in questa valuta annunciato dalla banca centrale dello stato con questa valuta.

(3) Se il prezzo di un titolo di cui al paragrafo 1 non è stato annunciato nel periodo di 30 giorni prima della data di valutazione su qualsiasi mercato, il titolo sarà valutato in conformità al § 20.

§ 20

Valutazione di titoli non negoziati in un mercato regolamentato europeo o in un mercato estero simile a un mercato regolamentato e titoli non ammessi alla negoziazione in tali mercati
(1) I titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato europeo o su un mercato estero simile a un mercato regolamentato e i titoli che non sono stati ammessi alla negoziazione su questi mercati sono valutati come segue:

(a) azioni e certificati di partecipazione di fondi comuni di investimento chiusi, il cui numeratore è il patrimonio netto della società per azioni o del fondo comune di investimento chiuso secondo il bilancio dell’esercizio precedente, a meno che non sia dimostrato un altro valore del patrimonio netto , e il denominatore lo stesso valore di emissione,

b) obbligazioni con una cedola allegata che determina il rendimento o il metodo per determinare il rendimento in base al valore nominale, compresi gli interessi a cui il possessore ha diritto alla data di valutazione, o tenendo conto di altri rendimenti attesi, se possono essere valutati, a meno che circostanze speciali giustifichino un prezzo più alto o più basso,

(c) obbligazioni per le quali il rendimento degli interessi è determinato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione, il valore nominale ridotto di una proporzione della differenza tra il prezzo medio di emissione e il valore nominale fino alla scadenza, a meno che circostanze speciali giustifichino un prezzo più alto o più basso. La parte proporzionale di cui alla frase precedente sarà determinata come il rapporto tra il numero di giorni dalla data di valutazione alla data di scadenza dell’obbligazione e la scadenza totale dell’obbligazione determinata in giorni,

d) effetti cambiari con il valore nominale al quale sono emessi, cambiali recanti una clausola di interesse con un valore nominale, compresi gli interessi a cui aveva diritto il titolare della cambiale alla data di valutazione, a meno che circostanze particolari giustifichino un prezzo più alto o più basso,

e) certificati di quota di fondi comuni di investimento aperti per l’importo pagato dall’emittente per il certificato di quota restituito alla data di valutazione, corrispondente al valore della quota di certificato di quota del fondo comune di investimento meno le passività del fondo comune di investimento. Il valore del certificato di quota può essere ridotto della detrazione specificata nello statuto del fondo comune di investimento aperto applicato al momento della restituzione del certificato di quota. Se l’emittente non rimborsa la restituzione della quota alla data di valutazione, il certificato di quota sarà valutato all’ultimo prezzo da esso pagato al momento della restituzione del certificato di quota,

f) certificati provvisori per un importo corrispondente al valore del deposito rimborsato, compreso il sovrapprezzo delle azioni alla data di valutazione,

g) titoli che esprimono il diritto di emettere merci al prezzo di tali merci determinato in conformità con la presente legge,

h) altri titoli al prezzo usuale.

(2) Interessi e dividendi sono inclusi nei prezzi dei titoli al netto delle imposte sul reddito se raccolti a detrazione secondo un’aliquota fiscale speciale.

(3) I titoli che sono oggetto di interesse del collettore sono valutati al prezzo usuale.

CAPITOLO CINQUE

ALTRE ATTIVITÀ
§ 21

Valutazione di mezzi di pagamento e carte di pagamento, titoli e depositi
(1) Un mezzo di pagamento valido e un titolo saranno valutati al valore nominale al quale sono denominati, a meno che non siano titoli valutati in conformità con la Sezione 20.

(2) I depositi presso banche sono valutati al loro valore nominale, maggiorato degli interessi alla data di valutazione. Gli interessi sono inclusi nel prezzo meno l’imposta sul reddito se vengono raccolti mediante detrazione a un’aliquota fiscale speciale.

(3) Il contante in valuta estera sarà convertito in corone ceche al tasso di cambio della Banca nazionale ceca valido alla data di valutazione. Per la conversione di valute che non sono elencate nell’elenco dei tassi di cambio della Banca nazionale ceca, verrà utilizzato il tasso di cambio del dollaro USA centrale in questa valuta annunciato dalla banca centrale dello stato con questa valuta.

(4) Una carta di pagamento deve essere valutata al valore nominale al quale viene aggiunta, ridotto dell’importo utilizzato alla data di valutazione.

§ 22

Valutazione di crediti e debiti, sinistri da assicurazioni sulla vita e assicurazioni pensionistiche complementari con contributo statale
(1) Un credito monetario e un debito monetario devono essere valutati al loro valore nominale, a meno che circostanze speciali, derivanti in particolare da una decisione del tribunale, giustifichino un prezzo superiore o inferiore. Gli altri crediti e debiti sono valutati secondo le modalità specificate nella presente legge a seconda della tipologia di oggetto del credito e del debito.

(2) I crediti derivanti da un’assicurazione sulla vita (ad eccezione dell’assicurazione pensionistica complementare con contributo statale) sono valutati all’importo che sarebbe pagato in esecuzione del contratto di assicurazione alla data di valutazione o, se il contratto non lo esclude, a un importo corrispondente all’importo di rimborso alla data di valutazione.

(3) I diritti derivanti da un’assicurazione pensionistica complementare con contributo statale devono essere valutati all’importo che sarebbe stato pagato al momento della fornitura del vantaggio ai sensi del contratto su questa assicurazione complementare alla data di valutazione.

§ 23

Valutazione di azioni di società di capitali
La valutazione della quota di un azionista o della quota di liquidazione viene effettuata in conformità con la legge sulle società commerciali.

TITOLO SEI

IMPIANTO COMMERCIALE
§ 24

Valutazione di un impianto aziendale
(1) Un impianto commerciale o parte di esso (di seguito denominato “impianto”) deve essere valutato dalla somma dei prezzi dei singoli tipi di attività determinati ai sensi della presente legge, ridotti dei prezzi dei debiti.

(2) L’ impianto, se così previsto dal decreto, deve essere valutato a ricavo, ovvero in combinazione con la valutazione di cui al comma 1.

(3) La valutazione di un impianto in termini di ricavo è determinata come somma dei futuri ricavi netti annuali attualizzati dell’impianto. Il metodo di determinazione di tali ricavi e di attualizzazione è determinato da un decreto.

(4) Se alla vendita di un impianto il prezzo concordato è superiore al prezzo ai sensi del paragrafo 1 o 2, l’impianto sarà valutato al prezzo concordato. La differenza tra il prezzo concordato e il prezzo trovato è considerato il prezzo della buona reputazione dell’impianto.

SECONDA PARTE

MODIFICA ALLA LEGGE N. 526/1990 SB., SUI PREZZI, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 135/1994 SB.
§ 25

Legge n. 526/1990 Coll., Sui prezzi, come modificata dalla legge n. 135/1994 Coll., È modificata come segue:

§ 1 paragrafo 2, inclusa la nota n. 1) recita:

” (2) Il prezzo è un importo monetario

a) ha concordato l’acquisto e la vendita di beni ai sensi dei § 2 a 13 o

b) determinato in base ad apposito regolamento 1) per scopi diversi dalla vendita.

1 ) Legge n. 151/1997 Coll., Sulla valutazione della proprietà e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sulla valutazione della proprietà). “

PARTE TERZA

MODIFICA DELL’ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CECA N. 265/1991 Coll., SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ DELLA REPUBBLICA CECA IN MATERIA DI PREZZI, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 135/1994 Coll.
§ 26

Legge del Consiglio nazionale ceco n. 265/1991 Coll., Sulla competenza degli organi della Repubblica ceca in materia di prezzi, come modificata dalla legge n. 135/1994 Coll., È modificata come segue:

1. Al § 2 comma 2, la lettera b) è soppressa, la designazione con la lettera a) è cancellata e alla fine la virgola è sostituita da un punto.

2. Al § 4a paragrafo 1, la lettera d) è soppressa e alla fine della lettera c) la virgola è sostituita da un punto.

PARTE QUARTA
annullato

§ 27
annullato

PARTE QUINTA

MODIFICA ALLA LEGGE N. 549/1991 Coll., SULLE SPESE DI CORTE, COME MODIFICATO DA REGOLAMENTI SUCCESSIVI
§ 28

Legge del Consiglio nazionale ceco n. 549/1991 Coll., Sulle spese processuali, modificata dalla legge del Consiglio nazionale ceco n. 271/1992 Coll., Legge n. 273/1994 Coll., Legge n. 36/1995 Coll., Legge n. 118/1995 Coll. e la legge n. 160/1995 Coll., è modificata come segue:

1. Nella prima frase della sezione 6 (1), i termini “regolamenti speciali” sono sostituiti dai termini “regolamenti speciali” e la seconda frase è soppressa.

2. Nota 2) recita come segue:

” 2 ) Legge n. 151/1997 Coll., Sulla valutazione della proprietà e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sulla valutazione della proprietà).”

PARTE SESTA
annullato

§ 29
annullato

PARTE SETTIMA

MODIFICA DELL’ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CECO N. 368/1992 Coll., SULLE SPESE AMMINISTRATIVE, COME MODIFICATO DA REGOLAMENTI SUCCESSIVI
§ 30

Legge del Consiglio nazionale ceco n. 368/1992 Coll., Sulle tasse amministrative, modificata dalla legge del Consiglio nazionale ceco n. 10/1993 Coll., Legge n. 72/1994 Coll., Legge n. 85/1994 Coll., Legge n. 273/1994 Coll., Legge n. 36/1995 Coll., Legge n. 118/1995 Coll., Legge n. 160/1995 Coll. e la legge n. 301/1995 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 5 (1), la seconda frase è soppressa.

2. Nota 2) recita come segue:

” 2 ) Legge n. 151/1997 Coll., Sulla valutazione della proprietà e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sulla valutazione della proprietà).”

PARTE OTTAVA

MODIFICA DELL’ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CECO N. 586/1992 Coll., SULLE IMPOSTE SUL REDDITO, COME MODIFICATO DA REGOLAMENTI SUCCESSIVI
§ 31

Legge del Consiglio nazionale ceco n. 586/1992 Coll., Sulle imposte sul reddito, modificata dalla legge del Consiglio nazionale ceco n. 35/1993 Coll., Legge n. 96/1993 Coll., Legge n. 157/1993 Coll., Legge n. 196/1993 Coll., Legge n. 323/1993 Coll., Legge n. 42/1994 Coll., Legge n. 85/1994 Coll., Legge n. 114/1994 Coll., Legge n. 259/1994 Coll., Legge n. 32/1995 Coll., Legge n. 87/1995 Coll., Legge n. 118/1995 Coll., Legge n. 149/1995 Coll., Legge n. 248/1995 Coll. ., Legge n. 316/1996 Coll. e la legge n. 18/1997 Coll., è modificata come segue:

1. La Sezione 3 (3), inclusa la Nota n. 1a) recita:

” (3) Il reddito non monetario deve essere valutato in conformità a un regolamento speciale, 1a) a meno che la presente legge non disponga diversamente.

1a ) Legge n. 151/1997 Coll., Sulla valutazione della proprietà e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sulla valutazione della proprietà). “

2. Nella Sezione 10, Paragrafo 5, le parole “i suoi prezzi usuali nel luogo e nel momento della sua acquisizione” sono sostituite dalle parole “prezzi ai sensi del regolamento speciale 1a) “.

3. Nella Sezione 23, Paragrafo 6, la prima frase recita: “Il reddito è considerato sia la prestazione monetaria che la prestazione non monetaria, valutate secondo un regolamento speciale, 1a) salvo diversa disposizione della presente legge; entrate generate dalla vendita . “

4. Nel § 29 paragrafo 1 let. d) le parole “regolamento speciale o esperto forense” sono sostituite dalle parole “regola speciale 1a) ” e le parole “se questo prezzo non può essere determinato conformemente alle norme speciali” sono soppresse.

PARTE NONA
annullato

§ 32
annullato

PARTE DECIMA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 33

(1) Il Ministero delle finanze emetterà un decreto per l’attuazione dei paragrafi da 2 a 13, da § 15 a 17 e § 24 e per la valutazione di determinati beni mobili e servizi.

(2) I comuni possono, nella misura e alle condizioni specificate nella sezione 10, fissare i prezzi dei terreni edificabili nelle mappe dei prezzi con un decreto generalmente vincolante. A tal fine, in caso di vendita di un terreno edificabile, il venditore deve inviare al comune sul cui territorio si trova il terreno, e solo nei casi e alle condizioni previste da un decreto comunale generalmente vincolante, le informazioni sul prezzo concordato per m 2 , numero della parcella e nome della superficie catastale.

(3) Le autorità fiscali raccolgono i dati contenuti nei file fiscali sui prezzi rilevati durante la valutazione degli immobili e sui prezzi concordati per questi immobili in caso di vendita. Le autorità fiscali trasmettono i dati al Ministero delle finanze e all’Istituto statistico ceco.

§ 34

Le disposizioni della presente legge si applicano in caso di esproprio, a meno che gli accordi internazionali sulla protezione degli investimenti ai quali la Repubblica ceca è vincolata dispongano diversamente.

§ 35

Se l’oggetto dell’imposta di successione, dell’imposta sulle donazioni e dell’imposta sul trasferimento di beni immobili è un fatto avvenuto prima dell’entrata in vigore della presente legge, la procedura dovrà essere conforme alla normativa vigente al momento in cui si è verificato tale fatto.

§ 36

L’efficacia della legge
La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 1998.

Zeman vr

Havel vr

Klaus vr

Note a piè di pagina
1 ) Sezione 18 paragrafo 2 della legge n. 248/1992 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento.
§ 5 paragrafo 2 della legge del Consiglio nazionale ceco n. 338/1992 Coll., Sull’imposta sugli immobili, modificata dalla legge n. 242/1994 Coll.
§ 33 della legge n. 42/1994 Coll., Sull’assicurazione pensionistica complementare con contributo statale e sulle modifiche ad alcune leggi relative alla sua introduzione.
§ 2 commi 1 e 3 del decreto del Ministero federale delle finanze n. 122/1984 Coll., Sul risarcimento per esproprio di edifici, terreni, vegetazione e diritti su di essi.
§ 3 del decreto del Ministero della giustizia della Repubblica ceca n. 612/1992 Coll., Sul compenso dei notai e degli amministratori di eredità.
§ 2, da 4 a 9 del decreto del ministero dell’Agricoltura n. 81/1996 Coll., Sul metodo di calcolo dell’ammontare dei danni o dei danni causati alle funzioni produttive della foresta.

2 ) Legge n. 526/1990 Coll., Sui prezzi, modificata dalla Legge n. 135/1994 Coll.

3 ) Ad es. § 24-26 della legge n. 563/1991 Coll., On Accounting, Government Regulation No. 20/1992 Coll., Che stabilisce il metodo di calcolo dell’importo del risarcimento per l’inventario e le scorte di vivi e morti, come modificato dal governo Regolamento n. 57/1993 Coll., § 5 par.1 della legge del Consiglio nazionale ceco n. 338/1992 Coll., Come modificato dalla legge n. 315/1993 Coll., § 24, § 29 par. a) ac) della legge del Consiglio nazionale ceco n. 586/1992 Coll., sulle imposte sul reddito, come modificato, Decreto del Ministero delle finanze n. 224/1996 Coll., sul calcolo del valore dei titoli detenute da fondi comuni di investimento o beni di fondi di investimento.

4 ) Legge n. 92/1991 Coll., Sulle condizioni per il trasferimento del demanio ad altre persone, come modificata.
§ 11 e 28a della legge n. 229/1991 Coll., Sulla regolamentazione dei rapporti di proprietà sui terreni e altre proprietà agricole, come modificata.

5 ) Legge n. 265/1992 Coll., Sulla registrazione della proprietà e altri diritti sugli immobili, come modificata.
§ 3 paragrafo 3 del decreto dell’ufficio topografico e catastale ceco n. 190/1996 Coll., Che attua la legge n. 265/1992 Coll., Sulla registrazione della proprietà e altri diritti materiali sugli immobili, come modificato dalla legge 210/1993 Coll. e la legge n. 90/1996 Coll., e la legge del Consiglio nazionale ceco n. 344/1992 Coll., sul catasto immobiliare della Repubblica ceca (legge catastale), come modificata dalla legge n. 89/1996 Coll.

6 ) Articoli 85 e 104 della legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e sui regolamenti edilizi (legge sull’edilizia).

7 ) Ad es. § 2 lettera f) della legge n. 72/1994 Coll., che regola alcuni rapporti di comproprietà su edifici e alcuni rapporti di proprietà su appartamenti e locali non residenziali e integra determinati atti (legge sulla proprietà di appartamenti).

11 ) Sezioni 18 e 19 della legge n. 138/1973 Coll., On Waters (Water Act).
§ 14 della legge del Consiglio nazionale ceco n. 114/1992 Coll., Sulla protezione della natura e del paesaggio.

12 ) Allegato n. 1 codice 10 del decreto dell’ufficio topografico e catastale ceco n. 190/1996 Coll.
§ 1 del decreto del ministero dell’Agricoltura n. 84/1996 Coll., Sulla pianificazione della gestione forestale.

13 ) Sezioni da 6 a 10 della legge n. 289/1995 Coll., Sulle foreste e sugli emendamenti ad alcune leggi (legge sulle foreste).

14 ) § 2 lettera c) della legge n. 289/1995 Coll.

15 ) Articoli da 24 a 27 della legge n. 289/1995 Coll.

16 ) Ad es. Legge n. 132/1989 Coll., Sulla protezione dei diritti di nuove varietà vegetali e razze animali, come modificata dalla Legge n. 93/1996 Coll., Legge n. 527/1990 Coll., Sulle invenzioni, i disegni e modelli industriali e il miglioramento proposte, nel testo della legge n. 519/1991 coll., decreto del Ministero della salute della Repubblica ceca n. 331/1991 coll., sui certificati per nuovi metodi di prevenzione, diagnosi di malattie e cura delle persone, legge n. 529/1991 Coll., Sulla protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori, Legge n. 478/1992 Coll., Sui modelli di utilità.

17 ) Ad es. Legge n. 159/1973 Coll., Sulla protezione delle denominazioni di origine dei prodotti, Legge n. 137/1995 Coll., Sui marchi, diritti derivanti da un nome commerciale ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Codice commerciale.

17a ) Legge n. 121/2000 Coll., Sul diritto d’autore, sui diritti relativi al diritto d’autore e sugli emendamenti a determinati atti (Legge sul copyright).

19 ) Sezione 55 paragrafo 1 della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, modificata dalla legge n. 230/2008 Coll.

20 ) Sezione 55 paragrafo 3 della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla legge n. 230/2008 Coll. e legge n. 188/2011 Coll.

26 ) Ad esempio, le sezioni 10 e 11 della legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e i regolamenti edilizi (legge sull’edilizia), come modificata dalla legge n. 262/1992 Coll., E la sezione 43 della legge n. 183 / 2006 Coll., Come modificato dalla legge n. 350/2012 Coll.

 

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