Seleziona una pagina

343 LEGGE del 22 luglio 2020 in materia di doppia imposizione

343 LEGGE del 22 luglio 2020

che modifica alcune leggi in relazione all’attuazione della legislazione fiscale dell’Unione europea e in materia di doppia imposizione

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica Ceca:

PRIMA PARTE

Modifica alla legge sull’imposta sul reddito
Arte. E

247/2014 Coll., legge n. 267/2014 Coll., legge n. 332/2014 Coll., legge n. 84/2015 Coll., legge n. 127/2015 Coll., legge n. 221/2015 Coll. , Legge n. 375/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Racc., Legge n. 47/2016 Racc., Legge n. 105/2016 Racc., Legge n. 113/2016 Racc., Legge n. 125 / Racc. 2016, Legge n. 148/2016 Racc., Legge n. 188/2016 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 271/2016 Racc., Legge n. 321/2016 Racc., Legge n. 454/2016 Coll., legge n. 170/2017 Coll., legge n. 200/2017 Coll., legge n. 225/2017 Coll., legge n. 246/2017 Coll., legge n. 254/2017 Coll. ., Legge n. 293/2017 Racc., Legge n. 92/2018 Racc., Legge n. 174/2018 Racc., Legge n. 306/2018 Racc., Legge n. 32/2019 Racc., Legge n. 80 / 2019 Coll., Legge n. 125/2019 Coll. e la legge n. 364/2019 Coll., è modificata come segue: Legge n. 221/2015 Coll., Legge n. 375/2015 Racc., Legge n. 377/2015 Racc., Legge n. 47/2016 Racc., Legge n. 105/2016 Racc., Legge n. 113 / Coll. 2016, Legge n. 125/2016 Racc., Legge n. 148/2016 Racc., Legge n. 188/2016 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 271/2016 Racc., Legge n. 321/2016 Coll., legge n. 454/2016 Coll., legge n. 170/2017 Coll., legge n. 200/2017 Coll., legge n. 225/2017 Coll., legge n. 246/2017 Coll. , Legge n. 254/2017 Racc., Legge n. 293/2017 Racc., Legge n. 92/2018 Racc., Legge n. 174/2018 Racc., Legge n. 306/2018 Racc., Legge n. 32 /2019 Coll., legge n. 80/2019 Coll., legge n. 125/2019 Coll. e la legge n. 364/2019 Coll., è modificata come segue: Legge n. 221/2015 Coll., Legge n. 375/2015 Racc., Legge n. 377/2015 Racc., Legge n. 47/2016 Racc., Legge n. 105/2016 Racc., Legge n. 113 / Coll. 2016, Legge n. 125/2016 Racc., Legge n. 148/2016 Racc., Legge n. 188/2016 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 271/2016 Racc., Legge n. 321/2016 Coll., legge n. 454/2016 Coll., legge n. 170/2017 Coll., legge n. 200/2017 Coll., legge n. 225/2017 Coll., legge n. 246/2017 Coll. , Legge n. 254/2017 Racc., Legge n. 293/2017 Racc., Legge n. 92/2018 Racc., Legge n. 174/2018 Racc., Legge n. 306/2018 Racc., Legge n. 32 /2019 Coll., Legge n. 80/2019 Coll., Legge n. 125/2019 Coll. e la legge n. 364/2019 Coll., è modificata come segue: Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 271/2016 Racc., Legge n. 321/2016 Racc., Legge n. 454/2016 Racc., Legge n. 170/2017 Racc., Legge n. 200/2017 Racc. ., Legge n. 225/2017 Racc., Legge n. 246/2017 Racc., Legge n. 254/2017 Racc., Legge n. 293/2017 Racc., Legge n. 92/2018 Racc., Legge n. 174/2018 Coll., legge n. 306/2018 Coll., legge n. 32/2019 Coll., legge n. 80/2019 Coll., legge n. 125/2019 Coll. e la legge n. 364/2019 Coll., è modificata come segue: Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 271/2016 Racc., Legge n. 321/2016 Racc., Legge n. 454/2016 Racc., Legge n. 170/2017 Racc., Legge n. 200/2017 Racc. ., Legge n. 225/2017 Racc., Legge n. 246/2017 Racc., Legge n. 254/2017 Racc., Legge n. 293/2017 Racc., Legge n. 92/2018 Racc., Legge n. 174/2018 Coll., legge n. 306/2018 Coll., legge n. 32/2019 Coll., legge n. 80/2019 Coll., legge n. 125/2019 Coll. e la legge n. 364/2019 Coll., è modificata come segue:

1. Al § 6, il comma 13 recita:

„ (13)Nel caso di redditi provenienti da fonti estere, la base imponibile di un contribuente sul reddito delle persone fisiche che è fiscalmente residente nella Repubblica Ceca è il reddito da attività dipendente esercitata in uno Stato con il quale la Repubblica Ceca non ha concluso un accordo internazionale che disciplini l’elusione doppia imposizione di tutte le tipologie di reddito che si realizza, aumentato dei premi assicurativi obbligatori di cui al comma 12 e ridotto dell’imposta pagata su tale reddito all’estero. Se l’attività dalla quale viene esercitato il reddito da attività dipendente in uno Stato con cui la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale che disciplina l’elusione della doppia imposizione di tutti i tipi di reddito, che viene esercitata, è la base imponibile di un contribuente residente ai fini fiscali della Repubblica ceca, il reddito derivante dall’attività dipendente svolta in tale Stato è maggiorato dei premi assicurativi obbligatori ai sensi del paragrafo 12; tale reddito può essere ridotto dell’imposta pagata su tale reddito in uno Stato con il quale la Repubblica Ceca ha concluso un accordo internazionale che disciplina l’elusione della doppia imposizione di tutti i tipi di reddito, che viene effettuato, e solo nella misura in cui potrebbe non essere compensato con l’obbligo fiscale nazionale secondo § 38f nel periodo d’imposta immediatamente precedente. Questa deve essere un’imposta sul reddito non contabilizzata, inclusa nella base imponibile. I redditi dell’attività dipendente provenienti da fonti estere non possono essere ridotti dell’imposta pagata all’estero nella misura in cui questa eccede l’importo stabilito in un accordo internazionale o nella legislazione di altro Stato.”. in cui non poteva essere compensato con l’imposta dovuta nella Repubblica Ceca ai sensi della Sezione 38f nel periodo d’imposta immediatamente precedente. Questa deve essere un’imposta sul reddito non contabilizzata, inclusa nella base imponibile. I redditi dell’attività dipendente provenienti da fonti estere non possono essere ridotti dell’imposta pagata all’estero nella misura in cui questa eccede l’importo stabilito in un accordo internazionale o nella legislazione di altro Stato.”. in cui non poteva essere compensato con l’imposta dovuta nella Repubblica Ceca ai sensi della Sezione 38f nel periodo d’imposta immediatamente precedente. Questa deve essere un’imposta sul reddito non contabilizzata, inclusa nella base imponibile. I redditi dell’attività dipendente provenienti da fonti estere non possono essere ridotti dell’imposta pagata all’estero nella misura in cui questa eccede l’importo stabilito in un accordo internazionale o nella legislazione di altro Stato.”.

2. Al § 18 comma 2 lett. e) al punto 10, le parole “ai sensi degli accordi internazionali promulgati in materia di sicurezza sociale, ai quali il Parlamento ha dato la propria approvazione e ai quali la Repubblica ceca è vincolata”, sono sostituite da “in virtù di un accordo internazionale sulla sicurezza sociale”.

3. Al § 19 comma 3 lett. a) al punto 2, le parole “disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni” sono sostituite da “convenzioni internazionali che prevedono la doppia imposizione di tutti i tipi di reddito”.

4. All’articolo 19, paragrafo 9, paragrafo 1, le parole «una convenzione contro le doppie imposizioni effettive» sono sostituite dalle parole «una convenzione internazionale che regoli la doppia imposizione di tutti i tipi di reddito realizzata».

5. All’articolo 23e, comma 5, in fine al testo della lettera d), sono aggiunte le parole “, ad eccezione delle parti di ammortamento, che costituiscono oneri finanziari”.

6. Al § 23e, sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

‘ (7) Un contribuente dell’imposta sulle società che è un partner di una società pubblica non tiene conto della parte della base imponibile della società pubblica che fa parte della sua base imponibile nel calcolo dell’utile fiscale prima di interessi, imposte e ammortamento .

(8) Nel calcolo dell’utile fiscale prima di interessi, imposte e ammortamenti, il contribuente societario socio accomandatario di una società in accomandita non tiene conto della parte della base imponibile della società in accomandita che fa parte della sua base imponibile. “.

7. Al § 23g comma 5 lett. (a) e (b), la parola “annunciata” è sostituita dalla parola “annunciata”.

8. All’articolo 23g, alla fine del comma 5, il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti lettere c) ed):

” C) titoli valutati secondo le leggi che regolano il fair value contabile, per i quali gli utili o le perdite da variazioni di fair value che incidono sull’utile, sul risultato o sulla differenza tra proventi e oneri sono ridotti della differenza positiva tra il prezzo che sarebbe convenuto tra parti non correlate in normali relazioni d’affari alle stesse o simili condizioni, convertito al tasso di cambio di mercato annunciato dalla Banca nazionale ceca per la data del trasferimento e il valore di questo titolo registrato nei conti al momento del trasferimento delle attività senza cambio di proprietà, o aumento per differenza negativa tra queste variabili; il profitto o la perdita o la differenza tra entrate e spese non sono rettificati per un titolo per il quale il reddito derivante dal suo trasferimento sarebbe esente,

D)un titolo valutato in conformità alla normativa che disciplina la contabilizzazione del fair value, per il quale la differenza di valutazione dalla variazione del fair value è contabilizzata tramite i conti di bilancio, il risultato della cessione di tale titolo o la differenza tra proventi e oneri è ridotto di un differenza positiva tra il prezzo che sarebbe stato concordato tra parti non correlate in normali rapporti d’affari alle stesse o condizioni simili al momento del trasferimento dei beni senza cambio di proprietà, convertito al tasso di cambio di mercato annunciato dalla Banca nazionale ceca per la data di trasferimento e il valore di questo titolo registrato in contabilità al momento della cessione di questo titolo la differenza tra tali quantità; l’utile o la perdita o la differenza tra entrate e uscite non sono rettificati,

9. Al § 24 comma 2 lett. ch) le parole “contribuente di cui al § 2 comma 2 e al § 17 comma “E dopo il testo” § 38f “le parole”; la spesa non è pagata all’estero nella misura in cui eccede l’importo stabilito in un accordo internazionale o nella legislazione di altro Stato”.

10. Al § 25 comma 1 lett. i) la parola “(costi)” è soppressa, le parole “contribuenti di cui anche al § 2 comma 2” sono sostituite dalle parole “contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che è fiscalmente residente nella Repubblica ceca” e il le parole “elusione della doppia imposizione” sono soppresse.

11. Al § 36 comma 1 lett. c) il punto 2 è sostituito dal seguente:

” 2. un paese terzo con il quale la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale per evitare la doppia imposizione di tutti i tipi di reddito o un accordo internazionale che disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale in materia di imposta sul reddito che è effettuato o è parte di accordi internazionali multilaterali contenenti disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale in materia di imposte sul reddito, che è effettuato in questo Stato e nella Repubblica ceca, “.

12. L’ articolo 37, compreso il titolo, recita:

㤠37

Accordo internazionale
(1) Ai fini delle imposte sul reddito, per accordo internazionale si intende un accordo internazionale che fa parte dell’ordinamento giuridico della Repubblica ceca.

(2) Ai fini delle imposte sul reddito, una legge che disciplina l’elusione della doppia imposizione in relazione a una giurisdizione non statale è considerata un trattato internazionale che disciplina l’elusione della doppia imposizione di tutti i tipi di reddito.

(3) Il termine “stabile organizzazione” utilizzato negli accordi internazionali è identico nel contenuto al termine “stabile organizzazione”.”.

13. Nel § 38f, il paragrafo 1 recita:

” (1) L’ esclusione della doppia imposizione dei redditi maturati da un residente fiscale della Repubblica Ceca da fonti estere deve essere effettuata in conformità con un accordo internazionale.”.

14. All’articolo 38f, paragrafo 3, sono soppresse le parole “(ricavi)”, “chiuso”, “(costi)” e “(costi)”.

15. Nella sezione 38f (4), prima frase, le parole “la Repubblica ceca ha concluso un trattato contro le doppie imposizioni” sono sostituite dalle parole “la Repubblica ceca ha un accordo internazionale che disciplina l’elusione della doppia imposizione di tutti i tipi di reddito, “che è attuato § 2 paragrafo 2 “sono sostituite dalle parole” contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che è un residente fiscale della Repubblica ceca, “la parola” dove “è sostituita dalle parole” in cui “e le parole” contribuente di cui al § 2 o al § 17 ” sono sostituite dalle parole “residente fiscale nella Repubblica ceca o non residente fiscale”.

16. All’articolo 38f (8), prima frase, le parole “la Repubblica ceca ha concluso un accordo sulla doppia imposizione” sono sostituite dalle parole “la Repubblica ceca ha concluso un accordo internazionale che disciplina la doppia imposizione di tutti i tipi di reddito che è eseguito”.

17. All’articolo 38f (10), terzo periodo, il numero “8” è sostituito dal numero “9”.

18. All’articolo 38f (12), prima frase, le parole “di cui all’articolo 2 (2)” sono sostituite dalle parole “imposta sul reddito delle persone fisiche di un residente fiscale della Repubblica ceca” e la parola “rilevante” è soppressa .

19. All’articolo 38f (13), le parole “trattati contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni” sono sostituite dalle parole “trattati internazionali che disciplinano l’elusione della doppia imposizione in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni, che è eseguita ”.

20. Al § 38fa comma 3 lett. b) le parole “trattato” sono sostituite da “un trattato internazionale”, le parole “tutti i tipi di reddito” sono inserite dopo le parole “doppia imposizione” e le parole “parte dell’ordinamento giuridico” sono sostituite da la parola “implementato”.

21. All’articolo 38fa, alla fine del testo del comma 6, sono aggiunte le parole “che non è un fondo comune di investimento”.

22. Al § 38fa, dopo il paragrafo 8 è inserito il seguente nuovo paragrafo 9:

‘ (9) L’imposta di una società controllante può essere ridotta dell’imposta sulle società pagata sui redditi delle attività e di gestione dei beni cui tale società controllante applica il paragrafo 1 da un fondo di investimento di base che è la società controllante della stessa controllata estera e per il tramite del quale la società controllante detiene una quota del capitale sociale di tale controllata estera”.

Gli attuali paragrafi 9 e 10 sono rinumerati come paragrafi 10 e 11.

23. In § 38zg paragrafo effettuato nella Repubblica ceca, “.

Arte. II

Disposizioni temporanee
1. La legge n. 586/1992 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica agli obblighi fiscali per l’imposta sul reddito per i periodi d’imposta iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi.

2. Disposizioni del § 23e comma 5 lett. d) e § 38fa, commi 6 e 9, della legge n. del § 23e, paragrafi 7 e 8 della legge n. aprile 2019.

3. Disposizioni del § 23g comma 5 lett. c) ed) della legge n. 586/1992 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche al trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge; e

b) nel periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio 2020 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Disposizioni del § 23g comma 5 lett. c) della legge n. 586/1992 Coll., come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono già essere utilizzati per il trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà

a) prima della data di entrata in vigore della presente legge; e

b) nel periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio 2020 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Disposizioni del § 23g comma 5 lett. d) della legge n. 586/1992 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche al trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà, se

(a) il trasferimento ha luogo

1. prima della data di entrata in vigore della presente legge a

2. nel periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio 2020 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, e

b) questo bene si perde dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Disposizioni del § 23g comma 5 lett. d) della legge n. 586/1992 Coll., come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono già essere utilizzati per il trasferimento di proprietà senza cambio di proprietà, se si verifica il trasferimento e la disposizione di tale proprietà

a) prima della data di entrata in vigore della presente legge; e

b) nel periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio 2020 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

SECONDA PARTE

Modifica alla legge sulle accise
Arte. III

Senato Misura legislativa n. 344/2013 Coll., legge n. 201/2014 Racc., legge n. 331/2014 Racc., legge n. 157/2015 Racc., legge n. 315/2015 Racc., legge n. 382/2015 Coll., legge n. 188/2016 Coll., legge n. 243/2016 Coll., legge n. 453/2016 Coll., legge n. 65/2017 Coll., legge n. 183/2017 Coll. , Legge n. 4/2019 Coll., Legge n. 80/2019 Coll., Legge n. 277/2019 Coll., Legge n. 364/2019 Coll. e la legge n. 229/2020 Coll., è modificata come segue:

1. Alla fine della nota 1, in una riga separata è aggiunta la frase seguente “Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione di il comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.”.

2. Al § 2 (4), le parole “, Livigno, Campione d´Italia e le acque interne italiane del Lago di Lugano” sono sostituite dalle parole “e Livigno”.

PARTE TERZA

Modifica alla legge sull’imposta sul valore aggiunto
Arte. IV

500/2012 Coll., Legge n. 502/2012 Racc., Legge n. 241/2013 Racc., Senato Misura legislativa n. 344/2013 Racc., Legge n. 196/2014 Racc., Legge n. 262/2014 Coll., legge n. 360/2014 Coll., legge n. 377/2015 Coll., legge n. 113/2016 Coll., legge n. 188/2016 Coll., legge n. 243/2016 Coll., legge n. 298/2016 Racc., Legge n. 33/2017 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 40/2017 Racc., Legge n. 170/2017 Racc., Legge n. Legge n. 371/2017 Coll., Legge n. 283/2018 Coll., Legge n. 6/2019 Racc., Legge n. 80/2019 Coll. e la legge n. 256/2019 Coll., è modificata come segue: 33/2017 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 40/2017 Coll., Legge n. 170/2017 Racc., Legge n. 225/2017 Coll., Legge n. 371/2017 Coll., Legge 283/2018 Coll., legge n. 6/2019 Coll., legge n. 80/2019 Coll. e la legge n. 256/2019 Coll., è modificata come segue: 33/2017 Racc., Sentenza della Corte costituzionale, promulgata con n. 40/2017 Coll., Legge n. 170/2017 Racc., Legge n. 225/2017 Coll., Legge n. 371/2017 Coll., Legge 283/2018 Coll., legge n. 6/2019 Coll., legge n. 80/2019 Coll. e la legge n. 256/2019 Coll., è modificata come segue:

1. Alla fine della nota 1, le frasi sono aggiunte su righe separate

“Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’armonizzazione e la semplificazione di talune norme nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto sugli scambi tra Stati membri.

Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale di dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.”.

2. Al § 4, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti nuovi commi da 5 a 7:

« (5) Ai fini della presente legge, per trasferimento di beni s’intende la spedizione o il trasporto di beni che fanno parte del patrimonio commerciale del soggetto passivo tra Stati membri verso lo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati a fini economici persona, le merci sono spedite o trasportate da tale persona o da un terzo da essa autorizzato.

(6) La spedizione o il trasporto di merci ai fini della presente legge non è considerato un trasferimento di merci

a) la spedizione delle merci nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci,

b) la cessione di beni per l’installazione o il montaggio nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto dei beni,

c) la cessione di beni a bordo di una nave, di un aeromobile o di un treno durante il trasporto di passeggeri effettuato nel territorio dell’Unione Europea,

d) consegna di merci tramite sistemi o reti,

e) l’esecuzione di un’operazione esente da imposta ai sensi degli articoli 64, 66 o 68, o ugualmente esente da imposta ai sensi della legislazione dello Stato membro di inizio della spedizione o del trasporto di merci,

f) la prestazione di un servizio a un soggetto passivo, consistente in lavori su beni fisicamente eseguiti nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto dei beni, a condizione che i beni siano restituiti al soggetto passivo dopo la spedizione nello Stato membro da cui la merce è stata originariamente spedita; trasportata,

g) l’ uso temporaneo di beni nello Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto dei beni ai fini della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo; o

h) l’ammissione temporanea di merci per un periodo non superiore a 24 mesi nel territorio di uno Stato membro in cui le importazioni delle stesse merci da un paese terzo per l’ammissione temporanea beneficerebbero di un regime di ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi doganali.

(7) Se non si tratta più di una spedizione o di un trasporto di beni per scopi per i quali la spedizione o il trasporto di beni non è considerato un trasferimento di beni ai sensi del paragrafo 6, tale spedizione o trasporto di beni sarà considerato un trasferimento di beni. In tal caso, il trasferimento della merce si considera avvenuto quando la condizione in questione non è più soddisfatta».

L’attuale paragrafo 5 è rinumerato come paragrafo 8.

3. All’articolo 6c (3), le parole “non è una persona esente” sono soppresse.

4. Al § 6c è aggiunto il seguente comma 4:

‘ (4) Il soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese ed effettua una cessione di beni a titolo oneroso che è un trasferimento di beni dal paese ad un altro Stato membro è debitore dalla data di cessione di tali beni se l’acquisto di tali beni in un altro Stato membro è tale persona è soggetta ad imposta».

5. Al § 7, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti nuovi commi 3 e 4:

« (3) Quando le stesse merci sono oggetto di cessioni successive in una catena in cui le merci sono spedite o trasportate da uno Stato membro verso uno Stato membro diverso da quello del primo fornitore direttamente all’ultima persona della catena per la quale : la consegna di questi beni avviene, è valido che la spedizione o il trasporto di questi beni siano avvenuti solo durante la loro consegna

(a) un intermediario, o

b) da un intermediario, a condizione che l’intermediario abbia comunicato al suo cedente il proprio numero di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto attribuitogli dallo Stato membro di spedizione o di trasporto dei beni.

(4) Ai fini del paragrafo 3, per intermediario si intende un fornitore nell’ambito di forniture successive in una catena che:

a) non è il primo fornitore di tali forniture; e

b) le merci sono spedite o trasportate da lui stesso o da un terzo da lui autorizzato».

Gli attuali paragrafi da 3 a 6 sono rinumerati come paragrafi da 5 a 8.

6. All’articolo 7, comma 6, primo periodo, le parole “In caso di consegna della merce” sono sostituite dalle parole “Al momento della consegna della merce” e le parole “, per il luogo di adempimento” sono sostituite dalle parole “ per il luogo di adempimento”.

7. Al § 7 comma 7 della parte introduttiva della disposizione, il numero “4” è sostituito dal numero “6”.

8. All’articolo 7, comma 8, le parole “Luogo di adempimento at” sono sostituite dalla parola “At” e le parole “luogo di adempimento” sono inserite dopo le parole “le cose stanno”.

9. Nella prima frase dell’articolo 13, paragrafo 6, le parole “proprietà commerciale” sono sostituite dalla parola “merci” e le parole “dalla Repubblica ceca” sono inserite dopo la parola “pagatore”.

10. All’articolo 13, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

11. Al § 13 sono soppressi i commi 7 e 8.

L’attuale paragrafo 9 è rinumerato come paragrafo 7.

12. All’articolo 16, paragrafo 1, della parte introduttiva della disposizione, le parole “che non sono una persona esente” sono sostituite dalle parole “a meno che tali persone non si trovino nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci da parte del persona esente e”.

13. All’articolo 16, comma 1, alla fine della lettera a), sono aggiunte le parole “o di un terzo da esso autorizzato, o”.

14. All’articolo 16, comma 1, alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole “terzo da lui autorizzato”.

15. Nell’articolo 16, comma 1, lettera c) è abrogata.

16. Al § 16, il paragrafo 2 è soppresso.

Gli attuali paragrafi da 3 a 5 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 4.

17. Al § 16, il paragrafo 3 è soppresso.

L’attuale paragrafo 4 è rinumerato come paragrafo 3.

18. All’articolo 16, comma 3, lettera a), recita:

” (A) il trasferimento di beni da un altro Stato membro al paese d’origine da parte del pagatore o di una persona identificata,”.

19. Nell’articolo 16, comma 3, lettera b) è abrogata.

Le esistenti lettere c) ed) sono indicate come lettere b) ec).

20. Al § 16 comma 3 lett. b) le parole “che non è una persona esentata e” e le parole “per l’esercizio di attività economiche nel paese in cui le merci sono spedite o trasportate” sono soppresse.

21. Al § 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

‘ (4) L’ acquisto di beni da un altro Stato membro non è considerato un acquisto ai fini della presente legge

a) il diritto di disporre del proprietario dei beni che:

1. fornito con installazione o montaggio,

2. forniture da sistemi o reti, o

3. invia,

(b) imballaggi a rendere dietro compenso.”.

22. Al § 17, comma 4, lettera a), recita:

” (A) non ha sede legale o stabilimento nello Stato membro dell’acquirente; e”.

23. L’ articolo 18, compreso il titolo, recita:

㤠18

Consegna e acquisizione di merci mediante trasferimento di merci in regime di deposito all’interno del territorio dell’Unione Europea
(1) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per trasferimento di beni in regime di magazzinaggio si intende il trasferimento di beni da parte del venditore ai fini della successiva consegna di tali beni all’acquirente nello Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto di quei beni,

a) nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto delle merci

1. il venditore conosce il codice fiscale dell’acquirente rilasciato dallo Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto dei beni; e

2. la sua successiva consegna deve essere effettuata sulla base di un accordo tra l’acquirente e il venditore, e

(b) il venditore indica

1. il trasferimento di tali beni nel registro ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; e

2. il codice fiscale dell’acquirente rilasciato dallo Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto dei beni nell’elenco riepilogativo.

(2) Ai fini della consegna e dell’acquisto di beni mediante trasferimento di beni in regime di deposito all’interno del territorio dell’Unione europea, si applicano le seguenti definizioni:

a) il venditore è una persona registrata ai fini fiscali nello Stato membro di spedizione o trasporto dei beni che effettua la circolazione dei beni vincolati al regime di deposito che non ha sede legale o stabilimento nello Stato membro di cessazione della spedizione o trasporto della merce,

b) l’ acquirente è una persona registrata ai fini fiscali nello Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto dei beni al quale deve essere successivamente trasferito il diritto di disporre dei beni in qualità di proprietario conformemente al paragrafo 1.

(3) Il trasferimento di beni in regime di magazzinaggio non è considerato una cessione di beni a titolo oneroso e un’acquisizione di beni da un altro Stato membro a titolo oneroso.

(4) Se entro 12 mesi dalla data di cessazione della spedizione o del trasporto delle merci (di seguito il “termine di consegna”) si verifica un successivo trasferimento del diritto di disporre di tali merci come proprietario da parte del venditore all’acquirente e le condizioni per la movimentazione delle merci in regime di deposito di cui ai commi 1 e 2 sono ancora adempiute, tale trasferimento di diritti si intende effettuato

a) la cessione di beni in un altro Stato membro da parte del venditore; e

b) l’ acquisto di beni da un altro Stato membro da parte dell’acquirente.

(5) Se, entro il termine di consegna, il diritto di disporre dei beni in qualità di proprietario è trasferito dal venditore a un soggetto passivo diverso dall’acquirente, registrato ai fini fiscali nello Stato membro di cessazione della spedizione o del trasporto del merci, tale trasferimento è considerato una cessione di beni verso un altro Stato membro e l’acquisto di beni da un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4, a condizione che le altre condizioni per il trasferimento di beni nell’ambito del regime di magazzinaggio di cui i commi 1 e 2 sono ancora rispettati e il venditore registra il cambio di acquirente nelle registrazioni IVA.

(6) Se, prima della scadenza del termine di consegna, le merci che sono state spostate in regime di magazzinaggio sono restituite allo Stato membro da cui sono state spedite o trasportate senza trasferimento del diritto di disporne come proprietario ai sensi del paragrafo 4 o 5, e il venditore dichiara tale restituzione di beni nei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, tale restituzione di beni non è considerata un trasferimento di beni.

(7) Se, prima della scadenza del termine di consegna, una delle condizioni per il trasferimento delle merci in regime di deposito ai sensi del paragrafo 1 o 2 cessa di essere soddisfatta senza il trasferimento del diritto di disporre della merce come proprietario ai sensi del paragrafo 4 o 5, o la restituzione di beni ai sensi del paragrafo 6, il trasferimento di beni in regime di deposito è considerato una cessione di beni a titolo oneroso e un acquisto di beni da un altro Stato membro a titolo oneroso nel momento in cui tale condizione cessa da adempiere; il momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta è nel caso

a) il trasferimento del diritto di disporre del bene come proprietario da parte del venditore a un soggetto diverso dall’acquirente o dal soggetto passivo di cui al comma 5, il momento immediatamente precedente tale trasferimento del diritto di disporre del bene come proprietario,

b) la spedizione o il trasporto di beni verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro da cui i beni sono stati originariamente spediti o trasportati, nel momento immediatamente precedente l’inizio della spedizione o del trasporto verso tale Stato membro diverso, o

(c) distruzione, smarrimento o furto nel giorno in cui:

1. i beni sono stati effettivamente distrutti, smarriti o rubati, oppure

2. è accertata la distruzione, la perdita o il furto se non è possibile accertare il momento in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, smarriti o rubati.

(8) Se i paragrafi da 4 a 7 non si applicano alla circolazione di merci in regime di deposito, il giorno successivo alla scadenza del termine di consegna è considerato una cessione di beni a titolo oneroso e un acquisto di beni da un altro Stato membro per il pagamento.»

24. L’ articolo 22, compreso il titolo, recita:

㤠22

Esecuzione della fornitura e obbligo di dichiarazione della fornitura su fornitura di beni in un altro Stato membro esente
(1) In caso di cessione di beni verso un altro Stato membro o di cessione di beni a titolo oneroso, ovvero la cessione di beni da parte di un soggetto passivo cui si applica l’esenzione a detrazione, mese in cui la consegna del bene le merci sono avvenute. Tuttavia, se il documento fiscale è stato emesso prima del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la cessione del bene, il pagatore è tenuto a riconoscere l’avvenuto adempimento di tale cessione alla data di emissione del documento fiscale.

(2) La consegna della merce a titolo oneroso, ovvero il trasferimento della merce, si considera avvenuta

a) la data in cui le merci sono trasferite in un altro Stato membro; o

b) la data in cui tale trasferimento diventa una cessione di beni a titolo oneroso, nel caso di una cessione di beni considerata cessione di beni a titolo oneroso, solo dopo il completamento della spedizione o del trasporto.

(3) La consegna di beni in un altro Stato membro mediante il trasferimento di beni in regime di deposito ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5, si considera avvenuta alla data del trasferimento del diritto di disporre di tali beni in qualità di proprietario all’acquirente”.

25. Al § 25, il paragrafo 2 è soppresso.

L’attuale paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 2.

26. Nella seconda frase dell’articolo 25 (2), le parole “4 e 5” sono sostituite dalle parole “3 e § 18 (4), (5), (7) e (8)” e le parole “ trasferimento nazionale di beni” sono sostituite dalle parole “al quale tale adempimento ha avuto luogo al momento della consegna dei beni in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 22. ‘

27. Al § 36 par.6 lett. a) le parole “, comma 5, comma 6 e ai sensi del § 16 comma 5” sono sostituite dalle parole “e § 13 comma 6”.

28. Al § 64, il paragrafo 1 recita:

« (1) La cessione di beni in un altro Stato membro da parte di un soggetto passivo ad un soggetto passivo di un altro Stato membro per il quale l’acquisto di tali beni in un altro Stato membro è assoggettato ad imposta è esente da imposta con diritto a detrazione se :

a) questa persona ha fornito al contribuente il proprio codice fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,

(b) i beni sono spediti o trasportati da casa in un altro Stato membro dal pagatore, dall’acquirente o da un terzo autorizzato dal pagatore o dall’acquirente; e

(c) il pagatore indica nell’elenco riepilogativo la consegna della merce.”.

29. Al § 64, paragrafi 4 e 5 si legge:

‘ (4) La cessione di beni a titolo oneroso che è un trasferimento di beni dallo Stato membro d’origine ad un altro Stato membro è esente da detrazione se tale cessione di beni sarebbe esente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 se: ha avuto luogo per un altro soggetto passivo in un altro Stato membro.

(5) Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui ai commi da 1 a 4, le merci si considerano spedite o trasportate in un altro Stato membro se il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile recante misure di attuazione della direttiva sul sistema comune così prevede l’imposta sul valore aggiunto 7e ).”.

30. All’articolo 66, paragrafo 1, le parole “se le merci sono state vincolate al regime doganale di esportazione, perfezionamento passivo o transito esterno, o sono state riesportate” sono soppresse.

31. All’articolo 66, comma 2, della parte introduttiva della disposizione, le parole «Esente da imposta sull’esportazione di beni verso un paese terzo» sono sostituite dalle parole «L’esportazione di merci è esente da imposta per quanto riguarda» .

32. All’articolo 66, paragrafo 3, le parole “cessione di beni a un paese terzo” sono sostituite dalle parole “esportazione di beni esenti da imposta” e le parole “della legge sull’imposta sul valore aggiunto” sono sostituite dalle parole “di questo atto”.

33. Nel § 66 comma 4 lett. a) le parole “all’esportazione di merci verso un paese terzo” sono soppresse e le parole “al vincolo al regime doganale di esportazione, perfezionamento passivo, transito esterno o riesportazione” sono inserite dopo la parola “Unione”.

34. Nell’articolo 66, comma 4, lettera b), recita:

” (B) altri mezzi di prova.”.

35. All’articolo 71g (2) della parte introduttiva della disposizione, le parole “trasferimento di proprietà commerciale” sono sostituite dalle parole “consegna di beni a titolo oneroso, che è il trasferimento di beni da parte del pagatore,”.

36. Nel § 72 comma 1 lett. e) e al § 72 comma 4, il numero “9” è sostituito dal numero “7”.

37. All’articolo 86, comma 9, il numero “9” è sostituito dal numero “8”.

38. All’articolo 89, comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

39. All’articolo 89, dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi da 4 a 8:

‘ (4) Se, prima della prestazione del servizio turistico, è percepita una remunerazione che dà luogo all’obbligo di dichiarare l’imposta, la maggiorazione del fornitore di servizi turistici per tale remunerazione è determinata come il prodotto della remunerazione percepita e del coefficiente per il calcolo del supplemento.

(5) Il coefficiente per il calcolo della maggiorazione è calcolato come una quota

(a) la differenza tra

1. l’ importo totale del denaro ricevuto o da ricevere dal pagatore dal cliente o da un terzo per il servizio di viaggio fornito, e

2. la somma delle somme già corrisposte dal pagatore per i singoli servizi turistici e i beni acquistati da altri soggetti passivi che sono direttamente inclusi nel servizio di viaggio, e

(b) l’ importo totale del denaro ricevuto o da ricevere dal pagatore dal cliente o da un terzo per il servizio di viaggio fornito.

(6) Il coefficiente per il calcolo della maggiorazione può essere calcolato anche in quota

(a) la differenza tra

1. l’ importo totale del denaro ricevuto o da ricevere dal pagatore dal cliente o da un terzo per il servizio di viaggio fornito, e

2. la somma delle somme pagate o che si prevede di pagare dal pagatore per i singoli servizi turistici e i beni acquistati da altri soggetti passivi che sono direttamente inclusi nel servizio di viaggio, e

(b) l’ importo totale del denaro ricevuto o da ricevere dal pagatore dal cliente o da un terzo per il servizio di viaggio fornito.

(7) Per un servizio di viaggio, può essere utilizzato un solo metodo di calcolo del coefficiente per il calcolo della sovrattassa per determinare la sovrattassa del fornitore di servizi di viaggio per il pagamento; qualora il fornitore di servizi turistici utilizzi il metodo di calcolo del coefficiente di cui al comma 6, può applicare il coefficiente da lui calcolato anche per la prima remunerazione percepita ai fini della determinazione della maggiorazione per tutte le remunerazioni successive.

(8) Se la differenza di cui ai commi 3, 5 o 6 è negativa, la base imponibile è zero.”.

Gli attuali paragrafi da 4 a 15 sono rinumerati come paragrafi da 9 a 20.

40. Nell’articolo 89, paragrafo 10, la prima frase è soppressa.

41. Nell’articolo 89, paragrafo 12, l’ultima frase è soppressa.

42. Nel § 89, il paragrafo 18 recita:

” (18) Nel correggere la base imponibile o l’importo dell’imposta su un servizio di viaggio, il pagatore non emette un documento fiscale correttivo.”.

43. Nell’articolo 89, paragrafo 20, l’ultima frase è soppressa.

44. Nella Sezione 92d (1), il numero “5” è sostituito dal numero “6”.

45. Al § 100a è aggiunto il seguente paragrafo 3:

” (3) Un pagatore che è un venditore nella fornitura e acquisto di beni utilizzando il trasferimento di beni nel magazzino all’interno dell’Unione europea, e il pagatore o persona identificata che è l’acquirente o il soggetto passivo ai sensi del § 18 paragrafo 5 ai sensi del presente cessione e acquisto, sono tenuti alla tenuta delle scritture ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile recante disposizioni di attuazione della direttiva sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto 7e ).”.

46. All’articolo 102, comma 1, della parte introduttiva della disposizione, la parola “eseguito” è sostituita dalle parole “è stato obbligato ad ammettere”.

47. Al § 102 comma 1 lett. b) le parole “proprietà commerciale” sono sostituite dalle parole “beni di un pagatore nazionale”.

48. All’articolo 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo 2:

” (2) Il pagatore è tenuto a presentare una relazione riepilogativa se, in qualità di venditore, ha trasferito la merce in regime di deposito dalla Repubblica ceca a un altro Stato membro.”.

Gli attuali paragrafi da 2 a 8 sono rinumerati come paragrafi da 3 a 9.

49. All’articolo 102, comma 3, della parte introduttiva della disposizione, la parola “eseguito” è sostituita dalle parole “è stato obbligato ad ammettere”.

50. Nell’articolo 102 (7), prima frase, il numero “5” è sostituito dal numero “6” e nella seconda frase, il numero “4” è sostituito dal numero “5”.

51. All’articolo 102, comma 8, il numero “3” è sostituito dal numero “4”.

Arte. IN

Disposizioni temporanee
1. La legge n. 235/2004 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica agli obblighi fiscali per l’imposta sul valore aggiunto sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai diritti e gli obblighi ad essi connessi.

2. Per la cessione di beni in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, terza frase, della legge n. 235/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, e l’acquisto di beni da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della legge n. 235/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge,

a) nel caso in cui la spedizione o il trasporto di tali merci sia iniziato prima del 1 gennaio 2020, si applica la legge n. 235/2004 Coll., come modificata prima del 1 gennaio 2020,

b) nel caso in cui la spedizione o il trasporto di tali merci abbia avuto inizio dal 1 gennaio 2020 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, legge n. 235/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere applicato.

3. La legge n. 235/2004 Coll., modificata prima della data di entrata in vigore, si applica agli obblighi fiscali per l’imposta sul valore aggiunto sorti prima della data di entrata in vigore dell’articolo IV, punti da 38 a 43, nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi Articolo IV, punti da 38 a 43.

PARTE QUARTA

Modifica alla legge sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale
Arte. VI

Legge n. 164/2013 Coll., Sulla cooperazione internazionale nell’amministrazione fiscale e sugli emendamenti ad altri atti correlati, come modificata dalla misura legislativa n. 344/2013 del Senato Coll., Legge n. 105/2016 Coll., Legge n. 188 /2016 Coll., Legge n. 92/2017 Coll., Legge n. 305/2017 Coll. e la legge n. 80/2019 Coll., è modificata come segue:

1. La nota 1 recita come segue:

“( 1 ) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.
Direttiva del Consiglio (UE) 2015/2376 dell’8 dicembre 2015 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.
Direttiva del Consiglio (UE) 2016/881 del 25 maggio 2016 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri da notificare.”.

2. Al § 1 è aggiunto il seguente comma 6:

‘ (6) Ai fini della cooperazione internazionale in materia di amministrazione delle imposte, una legge che disciplina l’elusione della doppia imposizione in relazione a una giurisdizione non statale è considerata un accordo internazionale ai sensi del paragrafo 1 lettera B). “

3. Al § 8 comma 2 lett. a) la parola “o” è soppressa.

4. Al § 8, alla fine del comma 2, il punto è sostituito dalla parola “, o” ed è aggiunta la seguente lettera c):

” (C) intermediari per accordi transfrontalieri.”.

5. Al § 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

” (4) In caso di scambio automatico di informazioni ai sensi del paragrafo 2, l’amministratore fiscale trasmette all’organo centrale di collegamento le informazioni ottenute sulla base della notifica presentata.”.

L’attuale paragrafo 4 è rinumerato come paragrafo 5.

6. Al § 12b, alla fine del comma 1, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera e):

” (E) notificato agli intermediari transfrontalieri.”.

7. L’ articolo 13o, compreso il titolo, è abrogato.

8. Nella parte prima, titolo III, parte 2, è aggiunto il seguente articolo 6, compreso il titolo:

“Sezione 6

Scambio automatico di informazioni comunicate da intermediari di accordi transfrontalieri
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 14

Disposizioni introduttive
(1) In caso di scambio automatico di informazioni notificate da intermediari di accordi transfrontalieri, devono essere fornite informazioni relative all’accordo transfrontaliero che presenta la caratteristica.

(2) In caso di scambio automatico delle informazioni notificate agli intermediari di accordi transfrontalieri, l’organo centrale di collegamento fornisce anche le informazioni di cui al comma 1 al Ministero e la Commissione europea vi ha accesso.

§ 14 bis

Layout utente
L’utente di un accordo è, ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari di accordi transfrontalieri, una persona o un’entità senza personalità giuridica,

a) con cui questo accordo è reso disponibile per l’attuazione,

(b) che sono disposti ad attuare questo accordo; o

c) che hanno compiuto il primo passo nella sua attuazione.

§ 14b

Enti associati
(1) Le entità associate sono, ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate dagli intermediari di accordi transfrontalieri, una persona o entità senza personalità giuridica che è collegata tra loro in modo tale che la persona o entità senza personalità giuridica

(a) partecipa a

1. la direzione di un’altra persona o entità priva di personalità giuridica potendo esercitare su di essa un’influenza notevole,

2. controllo di un’altra persona o entità senza personalità giuridica detenendo più del 25% dei diritti di voto, o

3. più del 25% del capitale sociale di un’altra persona o entità senza personalità giuridica attraverso la proprietà, che detiene direttamente o indirettamente, o

(b) ha diritto ad almeno il 25% degli utili dell’altra persona o unità priva di personalità giuridica.

(2) Se più persone o unità senza personalità giuridica partecipano alla direzione, al controllo, al capitale sociale o all’utile della stessa persona o unità senza personalità giuridica ai sensi del paragrafo 1, queste persone o unità sono anche entità mutuamente associate.

(3) Se una persona o un’unità senza personalità giuridica partecipa ai sensi del paragrafo 1 alla direzione, al controllo, al capitale sociale o all’utile di più persone o unità senza personalità giuridica, queste persone o unità sono anche entità mutuamente associate.

(4) Una persona o unità priva di personalità giuridica che, in termini di diritto di voto o partecipazione al capitale azionario di una determinata persona o unità priva di personalità giuridica, agisce insieme ad un’altra persona o unità priva di personalità giuridica, è considerata partecipi anche di loro nella misura di eventuali diritti di voto o partecipazione al capitale sociale detenuto da tale altra persona o entità priva di personalità giuridica.

(5) La quota del capitale sociale di cui al comma 1 lettera (a) il punto 3, in caso di partecipazione indiretta, è calcolato moltiplicando l’entità delle azioni detenute a ciascun livello della gerarchia. Una persona o entità senza personalità giuridica che detiene più del 50% dei diritti di voto è trattata come se detenesse il 100% dei diritti di voto.

(6) Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, una persona fisica, il suo coniuge e i congiunti sono considerati una persona sola.

§ 14c

Fornitore di accordi
(1) Ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari del regime transfrontaliero, l’intermediario del regime è l’intermediario del regime principale o l’intermediario del regime secondario, se

(a) sono soggetti a tassazione in ragione del loro luogo di residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea,

(b) hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea attraverso la quale prestano servizi in relazione al presente accordo;

(c) sono stabiliti in base alla legge o sono disciplinati dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea; o

(d) sono iscritti in un’associazione professionale relativa a servizi legali, fiscali o di consulenza in uno Stato membro dell’Unione europea.

(2) Ai fini dello scambio automatico delle informazioni comunicate dagli intermediari di accordi transfrontalieri, l’intermediario principale dell’accordo è la persona o l’unità priva di personalità giuridica che progetta, offre sul mercato, organizza, mette a disposizione per la sua attuazione o ne gestisce l’attuazione.

(3) Un intermediario sussidiario è, ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari transfrontalieri, una persona o un’entità senza personalità giuridica che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni e delle competenze disponibili e la comprensione necessarie per fornire questi servizi. o dovrebbero essere consapevoli di essersi impegnati a fornire, in proprio o tramite una terza parte o un soggetto non giuridico, supporto, assistenza o consulenza in relazione a

a) la progettazione, la commercializzazione o l’organizzazione del presente accordo,

(b) mettere a disposizione tale disposizione per l’attuazione; o

(c) gestire l’attuazione del presente accordo.

§ 14d

arrangiamenti composti
(1) La sequenza degli accordi è considerata come un unico accordo ai fini dello scambio automatico delle informazioni comunicate dagli intermediari degli accordi transfrontalieri.

(2) Un accordo composto da più fasi o parti è considerato come un unico accordo ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate dagli intermediari di accordi transfrontalieri.

§ 14e

Tipi di accordi
(1) Un accordo standardizzato è, ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari di accordi transfrontalieri, un accordo progettato, offerto sul mercato, pronto per essere utilizzato o reso disponibile in modo tale da poter essere implementato presso l’utente della disposizione senza modifiche significative.

(2) Ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari di accordi transfrontalieri, un accordo su misura è un accordo che non è un accordo standardizzato.

§ 14f

Accordi transfrontalieri notificati
(1) Un accordo transfrontaliero notificato è, ai fini dello scambio automatico di informazioni notificate dagli intermediari di accordi transfrontalieri, un accordo transfrontaliero che presenta almeno una caratteristica.

(2) Un accordo transfrontaliero di cui al paragrafo 1 è un accordo che riguarda più Stati membri dell’Unione europea o uno Stato membro dell’Unione europea e uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea o un’altra giurisdizione , e

(a) almeno un partecipante a questo accordo

1. è soggetto ad imposizione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato o giurisdizione diversa da quella della parte contraente;

2. è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in almeno due Stati o giurisdizioni;

3. svolge attività in un altro Stato o giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale Stato o giurisdizione e tale attività è svolta almeno in parte in conformità al presente accordo; o

4. esercita la propria attività in uno Stato o giurisdizione in cui non è soggetto a imposizione in ragione del luogo di residenza, domicilio, sede o direzione, né vi ha una stabile organizzazione; o

(b) questa disposizione può incidere sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione dei titolari effettivi ai sensi della legge che disciplina determinate misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

§ 14g

Caratteristica
Una caratteristica ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate agli intermediari di accordi transfrontalieri è una caratteristica o una caratteristica dell’accordo, che è un indicatore del potenziale rischio di evasione fiscale e che sono elencati nell’allegato 3 della presente legge.

Sottosezione 2

Scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri notificati
§ 14h

Persona obbligata
(1) Ai fini dello scambio automatico di informazioni notificate dagli intermediari dell’accordo transfrontaliero, la persona obbligata è l’intermediario dell’accordo transfrontaliero notificato,

(a) a chi è noto questo accordo; o

(b) chi ha tale accordo in suo possesso o controllo.

(2) L’ utente dell’accordo transfrontaliero notificato è una persona responsabile anziché un intermediario di questo accordo nella misura in cui tale intermediario è vincolato dal segreto professionale in relazione a questo accordo, dal giorno in cui questo intermediario gli ha notificato questo fatto. Ciò non si applica se questo accordo ha un altro intermediario che non è vincolato dal segreto professionale.

(3) L’ utente dell’accordo transfrontaliero notificato è sempre una persona responsabile, se questo accordo non ha un intermediario.

§ 14i

Segreto professionale
Il segreto professionale, ai fini dello scambio automatico di informazioni comunicate a livello transfrontaliero,

a) della legge sui servizi di consulenza fiscale e della Camera dei consulenti fiscali della Repubblica ceca,

b) della legge sull’avvocatura,

c) regolamenti notarili,

d) della Legge sui Revisori dei Conti,

e) i diritti di un altro Stato membro, nella misura in cui si applica allo scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri notificati.

§ 14j

Obbligo di informazione dell’intermediario dell’accordo transfrontaliero notificato
L’intermediario dell’accordo transfrontaliero notificato, che non è almeno in parte responsabile in relazione a tale accordo a causa del segreto professionale, è tenuto a informare gli altri intermediari di tale accordo a lui noto e l’utente di questo accordo in buona regola tempo.

§ 14k

Status della persona responsabile
Il debitore ha lo status di soggetto passivo ai sensi della presente legge.

§ 14l

Notifica
(1) Una persona responsabile che è un intermediario di un accordo transfrontaliero notificato comunica all’amministratore fiscale le informazioni su questo accordo, se nella Repubblica ceca

a) è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, residenza permanente, sede legale o direzione,

(b) ha una stabile organizzazione attraverso la quale presta servizi in relazione al presente accordo e non è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea,

(c) è stabilito o disciplinato dalla sua legge e non è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea Unione Europea attraverso la quale fornisce servizi in relazione a questo accordo, o

(d) è iscritto ad un ordine professionale relativo a servizi legali, fiscali o di consulenza e non è soggetto ad imposizione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in alcuno Stato membro dell’Unione Europea, non ha un stabilimento in uno Stato membro dell’Unione europea; fornisce servizi in relazione al presente accordo, non è stabilito ai sensi della legge di alcuno Stato membro dell’Unione europea o non è disciplinato dalla sua legge.

(2) Una persona responsabile che è un utente di un accordo transfrontaliero notificato deve notificare all’amministratore fiscale le informazioni su questo accordo, se nella Repubblica ceca

a) è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, residenza permanente, sede legale o direzione,

(b) ha una stabile organizzazione che beneficia del presente regime e non è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea,

(c) riceve o genera un profitto e non è tassato in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Unione europea non ha una stabile organizzazione beneficiando di questo accordo; o

(d) esercita un’attività e non è soggetto a imposizione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in uno Stato membro dell’Unione europea, non ha una stabile organizzazione in nessuno Stato membro dell’Unione europea, che beneficia di tale disposizione; l’Unione non realizza profitti in nessuno Stato membro dell’Unione europea.

(3) La persona obbligata ai sensi del paragrafo 1 o 2 in relazione a un accordo transfrontaliero notificato standardizzato notifica all’amministratore fiscale le modifiche alle informazioni su questo accordo.

(4) Qualora, oltre alla persona responsabile ai sensi del paragrafo 2, un altro utente in uno degli Stati membri dell’Unione europea sia tenuto a comunicare informazioni sull’accordo transfrontaliero notificato, la persona responsabile è tenuta a presentare una notifica ai sensi del comma 2 solo se

(a) ha concordato tale accordo con un intermediario di tale accordo; o

b) gestisce o coordina l’attuazione del presente accordo, a meno che non sia stato raggiunto un accordo a norma della lettera a).

(5) La persona obbligata non è obbligata a presentare una notifica ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 se ha presentato una notifica contenente gli stessi dati in un altro Stato membro in virtù di una disposizione analoga.

(6) Il soggetto obbligato non è obbligato a presentare una comunicazione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 se, in relazione a tale disposizione, un altro soggetto obbligato ha presentato in uno degli Stati membri dell’Unione europea una comunicazione contenente gli stessi dati .

§ 14m

Contenuto dell’avviso
(1) La persona obbligata deve indicare nella notifica dell’accordo transfrontaliero notificato

a) i dati identificativi dell’intermediario di questo accordo e dell’utente di questo accordo e l’elenco delle persone o delle unità senza personalità giuridica che sono un’entità associata a questo utente,

b) dettagli della caratteristica soddisfatta da questo accordo,

(c) una sintesi del contenuto del presente accordo, comprendente almeno:

1. il nome con cui è generalmente noto, se del caso, e

2. una descrizione dell’organizzazione o delle attività commerciali in termini generali in modo da non violare la protezione dei segreti commerciali, l’obbligo di riservatezza previsto dalla legge o legalmente riconosciuto e non vi è alcuna minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica ceca,

d) la data in cui è stato o deve essere compiuto il primo passo nell’attuazione del presente accordo,

e) informazioni dettagliate sulle disposizioni della legislazione o degli accordi internazionali su cui si basa l’accordo,

f) il valore di questo accordo,

(g) la designazione dello Stato membro dell’Unione europea dell’utente del presente accordo e di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea che potrebbe essere interessato dal presente accordo; e

h) l’ identità di qualsiasi altra persona o entità priva di personalità giuridica che potrebbe essere interessata dal presente accordo e che è collegata a uno Stato membro dell’Unione europea, insieme alle informazioni su quale Stato membro dell’Unione europea è collegata.

(2) Nella notifica di una modifica delle informazioni su un accordo transfrontaliero notificato standardizzato, la persona obbligata deve indicare dati nuovi o modificati per un determinato trimestre civile ai sensi del capoverso 1 lettera a), d), g) e h).

(3) Dati identificativi di una persona o unità senza personalità giuridica ai sensi del paragrafo 1 lettera a) e h) sono

a) nome,

b) data e luogo di nascita, se si tratta di persona fisica,

(c) lo Stato o la giurisdizione in cui sono tassati a causa della loro residenza, domicilio, sede o luogo di direzione; e

(d) un numero di identificazione fiscale o altro numero analogo utilizzato a fini fiscali nello Stato o nella giurisdizione in cui sono tassati in ragione della loro residenza, domicilio, sede legale o direzione.

(4) Al Ministero e alla Commissione Europea non sono forniti i dati di cui al comma 1 lettera a), c) e h).

§ 14n

Termine per la presentazione delle notifiche
(1) La notifica di un accordo transfrontaliero notificato deve essere presentata entro 30 giorni dal giorno in cui

a) questa disposizione è stata resa disponibile per l’attuazione,

(b) l’accordo è stato preparato per l’attuazione; o

c) è stato compiuto un primo passo nell’attuazione di tale accordo.

(2) Se si verificano più fatti ai sensi del paragrafo 1, il giorno decisivo per l’inizio del periodo di cui al paragrafo 1 è il giorno che si verifica prima.

(3) Nel caso in cui la notifica dell’accordo transfrontaliero notificato sia presentata dalla persona obbligata che è un intermediario secondario di tale accordo, la notifica deve essere presentata entro 30 giorni dal giorno in cui tale intermediario ha fornito supporto, assistenza o assistenza e consulenza in relazione a questo accordo.

(4) La notifica di una modifica delle informazioni su un accordo transfrontaliero standardizzato notificato deve essere presentata entro 30 giorni dall’ultimo giorno del trimestre di calendario in cui si sono verificate tali modifiche.

§ 14o

Esclusione degli effetti selezionati della notifica presentata
Il fatto che l’amministratore fiscale o l’autorità di un altro Stato membro non agisca nei confronti dell’intermediario o dell’utente dell’accordo transfrontaliero notificato sulla base della notifica notificata dell’accordo transfrontaliero notificato non costituisce una procedura o atto che costituirebbe una decisione fiscale preliminare o la Sezione 13w (3) stabiliva una valutazione preliminare dei prezzi di trasferimento.

§ 14p

Conservazione dei documenti
(1) Il soggetto obbligato è obbligato a conservare per 10 anni dall’ultimo giorno del termine per la presentazione delle notifiche i documenti relativi alla cessazione dell’obbligo di presentare tale comunicazione a seguito della presentazione di una comunicazione analoga da parte di un’altra persona obbligata o in un altro Stato membro.

(2) Il soggetto obbligato che è l’intermediario dell’accordo transfrontaliero notificato è tenuto a conservare i documenti relativi all’adempimento dell’obbligo di informazione per un periodo di 10 anni dall’ultimo giorno del termine per la presentazione della notifica.

(3) La persona obbligata che è un utente dell’accordo transfrontaliero notificato è obbligato a conservare i documenti relativi all’accordo con l’intermediario di questo accordo su questo accordo per un periodo di 10 anni dall’ultimo giorno del termine per la presentazione della notifica.

§ 14q

Modalità di notifica
(1) La notifica deve essere presentata su un modulo rilasciato dal Ministero e deve essere effettuata con un messaggio di dati

(a) firmato da una firma elettronica riconosciuta; o

b) con l’identità verificata del richiedente nelle modalità attraverso le quali è possibile accedere alla sua casella dati.

(2) Il formato e la struttura del messaggio di dati sono pubblicati dall’organismo centrale di collegamento in modo da consentire l’accesso remoto.

§ 14r

multe
(1) L’amministratore fiscale può imporre una sanzione pecuniaria al debitore per inadempimento di un’obbligazione non pecuniaria anche se viola l’obbligo di conservazione dei documenti.

(2) L’amministratore fiscale può imporre una sanzione all’intermediario dell’accordo transfrontaliero notificato per inadempimento di un obbligo non monetario anche se viola l’obbligo di informazione.

(3) L’amministratore fiscale può imporre una sanzione disciplinare fino a CZK 500.000 se la persona obbligata viola l’obbligo di notifica.

§ 14s

Termine per fornire informazioni
L’ufficio centrale di collegamento fornisce informazioni sull’accordo transfrontaliero notificato entro un mese dall’ultimo giorno del trimestre civile in cui l’informazione è stata notificata.”.

9. Nella Parte Prima, Titolo III, Parte 3, l’Articolo 14, compreso il titolo, è abrogato.

10. L’ articolo 15, compreso il titolo, recita:

㤠15

Condizioni e termini per lo scambio di informazioni di propria iniziativa
(1) Il punto di contatto fornisce di propria iniziativa al punto di contatto di un altro Stato le informazioni a sua disposizione se

a) presume ragionevolmente che l’imposta possa essere ridotta in detto altro Stato,

b) nella Repubblica ceca è stata imposta un’imposta inferiore o è stata applicata un’esenzione fiscale, che potrebbe comportare un aumento dell’imposta o il verificarsi di un debito d’imposta in quest’altro Stato,

c) l’ attività tra soggetti passivi imponibili in Stati diversi è svolta attraverso uno o più Stati in modo tale che l’imposta possa essere ridotta in uno di tali Stati;

d) presume ragionevolmente che l’imposta possa essere ridotta mediante un trasferimento intenzionale di utili tra parti correlate definito ai sensi della legge sull’imposta sul reddito, o

e) abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni fornite consentirebbero di identificare i fatti che potrebbero incidere sull’accertamento dell’imposta in detto altro Stato.

(2) Il punto di contatto può, di propria iniziativa, fornire al punto di contatto di un altro Stato le informazioni di cui dispone e che possono essere rilevanti per l’amministrazione delle imposte in quell’altro Stato.

(3) Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere fornite senza indugio, ma non oltre un mese dopo che il punto di contatto le ha ricevute.

(4) Se il punto di contatto è comunicato di propria iniziativa al punto di contatto di un altro Stato membro, ne accusa ricevuta senza indugio, ma non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione, di norma tramite una rete di comunicazione comune. “.

11. È aggiunto il seguente allegato 3:

„Allegato n. 3 della legge n. 164/2013 Coll.

Caratteristiche dell’accordo transfrontaliero notificato
Sezione I

Principali benefici test
1. Caratteristiche generali nella sezione II dell’articolo A e caratteristiche specifiche nella sezione II dell’articolo B e nella sezione II dell’articolo C (1) (a) b) punto 1 e sezione II dell’articolo C, paragrafo 1, lettera a) (c) e (d) possono essere presi in considerazione solo se superano il test del beneficio principale.

2. Il criterio del beneficio principale è soddisfatto se l’acquisizione del vantaggio fiscale è il principale vantaggio o uno dei principali benefici che si può ragionevolmente prevedere che deriveranno dall’accordo alla luce di tutti i fatti e le circostanze rilevanti.

3. La presenza delle condizioni di cui alla sezione II dell’articolo C, paragrafo 1, lettera a) (b) punto 1, sezione II, articolo C, paragrafo 1, lettera a); (c) o (d) non significa di per sé che l’accordo soddisfi il criterio del beneficio principale.

Sezione II

Categorie di caratteristiche
Arte. E

Caratteristiche generali associate al test del beneficio principale
(1) Una caratteristica di riservatezza è soddisfatta da un accordo in base al quale l’utente o partecipante si impegna a rispettare la condizione di non fornire ad altri intermediari o autorità fiscali informazioni su come tale accordo potrebbe fornire un vantaggio fiscale.

(2) La caratteristica della remunerazione è soddisfatta da un accordo, il cui intermediario ha diritto a ricevere una remunerazione, una quota, il pagamento di costi finanziari o altri compensi per questo accordo, e tale remunerazione si basa su

a) l’ importo del vantaggio fiscale derivante da tale accordo; o

(b) se da tale meccanismo è stato tratto un vantaggio fiscale, compreso il caso in cui l’intermediario sia tenuto a rimborsare la remunerazione in tutto o in parte, se il vantaggio fiscale previsto derivato da tale meccanismo non è stato conseguito in tutto o in parte.

(3) Una caratteristica della standardizzazione soddisfa un accordo che standardizza sostanzialmente la documentazione o la struttura ed è disponibile per più di un utente senza la necessità di modifiche sostanziali per attuarla.

Arte. B

Caratteristiche speciali associate al test del beneficio principale
(1) Una caratteristica del recupero di una perdita è soddisfatta da un accordo in cui il suo partecipante adotta misure fittizie consistenti nell’acquisizione di una società in perdita, nella cessazione dell’attività principale della società e nell’utilizzo delle sue perdite per ridurre l’imposta, ad esempio mediante o accelerando l’applicazione di tali perdite.

(2) Una caratteristica di un cambiamento nella natura del reddito è soddisfatta da un accordo, il cui effetto consiste nel trasferimento di reddito a proprietà, donazioni o un’altra categoria di reddito tassato ad un’aliquota fiscale inferiore o esente da imposta.

(3) Una caratteristica di un’operazione circolare è soddisfatta da un accordo che comporta operazioni circolari che portano alla circolazione di beni nel cerchio, in particolare attraverso il coinvolgimento di entità prive di un’altra importante funzione economica o operazioni che compensano, annullano o hanno altre caratteristiche simili.

Arte. C

Particolarità per le transazioni transfrontaliere
(1) La funzione di riscossione delle entrate è soddisfatta da un accordo che include un pagamento transfrontaliero deducibile effettuato tra 2 o più entità affiliate e

(a) il beneficiario non è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione in alcuno Stato o giurisdizione;

(b) il beneficiario è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione nello Stato o giurisdizione che:

1. non riscuotere alcuna imposta sulle società, né imporre tale imposta ad un’aliquota zero o prossima allo zero, o

2. sono inclusi nell’elenco degli Stati e delle giurisdizioni di paesi terzi che sono stati valutati collettivamente come non cooperanti dagli Stati membri dell’Unione europea o dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,

(c) il beneficiario gode del beneficio dell’esenzione totale nello Stato o nella giurisdizione in cui il beneficiario è tassato in ragione della sua residenza, domicilio, sede legale o direzione; o

(d) l’ imposta è soggetta al beneficio di un regime fiscale preferenziale nello Stato o nella giurisdizione in cui il destinatario del pagamento è tassato in ragione della sua residenza, domicilio, sede o direzione.

(2) La caratteristica dell’ammortamento multiplo è soddisfatta dall’accordo secondo il quale le deduzioni per lo stesso ammortamento di un bene sono applicate in più stati o giurisdizioni.

(3) Una caratteristica delle esenzioni multiple dalla doppia imposizione è soddisfatta dalla disposizione secondo la quale l’esenzione dalla doppia imposizione è applicata allo stesso elemento di reddito o di capitale, in più Stati o giurisdizioni.

(4) Una caratteristica delle diverse valutazioni è soddisfatta da un accordo che include trasferimenti di attività e in cui vi è una differenza significativa nell’importo considerato pagabile sotto forma di corrispettivo per attività negli Stati o nelle giurisdizioni interessate.

Arte. D

Particolarità relative allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva
(1) L’elusione dello standard comune di rendicontazione è soddisfatta da un accordo che può avere l’effetto di violare l’obbligo di notifica ai sensi della presente legge o della legislazione di un altro Stato che attua il diritto dell’Unione europea o accordi internazionali equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato n.1 alla presente legge, compresi gli accordi internazionali con Stati o giurisdizioni che non sono membri dell’Unione europea, o che utilizza l’assenza di tale legislazione o trattati. Questa caratteristica è soddisfatta in particolare da una disposizione comprendente

a) l’ uso di un conto, prodotto o investimento che non sia un conto finanziario ai sensi dell’articolo C punto 1 dell’allegato n. 1 della presente legge o che non sia destinato a essere tale conto finanziario, ma che presenti caratteristiche significativamente simili a quelli di un tale conto finanziario,

b) il trasferimento di un conto finanziario ai sensi dell’articolo C punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge o di beni a uno stato o giurisdizione o l’uso da parte dello stato o delle giurisdizioni non vincolati dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi dell’art. Articolo C punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge con lo Stato o la giurisdizione in cui l’utente dell’accordo è soggetto a tassazione in ragione della sua residenza, domicilio, sede legale o direzione,

c) riclassificazione di redditi e patrimoni in prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi dell’articolo C, punto 1, dell’allegato n. 1 alla presente legge,

d) trasferimento o conversione di un istituto finanziario ai sensi dell’articolo A punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge o di un conto finanziario ai sensi dell’articolo C punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge o dei loro beni a un istituto finanziario ai sensi Articolo A punto 1 dell’allegato n. 1 della presente legge 1 della presente legge, il conto finanziario ai sensi dell’articolo C, punto 1 dell’allegato n. 1 della presente legge o beni non soggetti a notifica nell’ambito dello scambio automatico di informazioni su conti finanziari ai sensi dell’articolo C punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge,

e) l’ utilizzo di persone giuridiche, unità prive di personalità giuridica o strutture giuridiche che impediscano o abbiano lo scopo di impedire la comunicazione al titolare del conto ai sensi dell’articolo E punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge o ai soggetti controllanti ai sensi dell’articolo 13d comma 2 nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai sensi dell’articolo C, punto 1, dell’allegato n. 1 della presente legge, o

f) violazione delle procedure di adeguata verifica utilizzate dagli istituti finanziari ai sensi dell’articolo A, punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge al fine di adempiere ai propri obblighi di comunicazione delle informazioni finanziarie di cui all’articolo C, punto 1 dell’allegato n. 1 alla presente legge o sfruttare la debolezza di tali procedure, compreso l’uso di stati o giurisdizioni con regimi di applicazione sproporzionati o indeboliti per combattere il riciclaggio di denaro o stati o giurisdizioni con requisiti di trasparenza indeboliti per persone giuridiche o entità prive di personalità giuridica.

(2) La caratteristica dell’oscuramento della proprietà reale è soddisfatta da un accordo che comprende una catena giuridica non trasparente o una catena non trasparente di proprietari reali che utilizzano persone o unità prive di personalità giuridica,

a) che non svolgono un’attività economica significativa comprovata da personale, attrezzature, beni e locali adeguati,

(b) che sono stabilite secondo la legge di un altro Stato o giurisdizione, sono controllate, sono imponibili in ragione del loro domicilio, residenza, domicilio o luogo di direzione, sono controllate o stabilite in uno Stato o giurisdizione diversa dal beneficiario effettivo dei beni detenuti da quelle persone o entità prive di personalità giuridica e

c) per i quali non è possibile determinarne l’effettivo titolare secondo la normativa che disciplina talune misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Arte. E

Funzioni speciali sui prezzi di trasferimento
(1) Una caratteristica dell’uso delle regole unilaterali dell’approdo sicuro è soddisfatta da accordi che comportano l’uso di regole che semplificano l’applicazione del principio di libera concorrenza nei prezzi di trasferimento adottati unilateralmente in uno Stato o giurisdizione e derogano ai principi generali dei prezzi di trasferimento.

(2) Una caratteristica dell’uso delle attività immateriali è soddisfatta da un accordo che prevede il trasferimento di attività immateriali o diritti inclusi in attività immateriali per le quali, al momento del loro trasferimento tra entità collegate

(a) non vi sono attività comparabili; e

(b) al momento della chiusura dell’operazione, le stime dei flussi finanziari futuri o dei proventi attesi dall’attività immateriale trasferita o le assunzioni utilizzate per valutare l’attività immateriale sono altamente incerte ed è difficile prevedere il beneficio finale dell’attività immateriale al momento del trasferimento.

(3) Una caratteristica che implica l’utilizzo di un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni, rischi o attività è soddisfatta da un accordo che comporta un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni, rischi o attività se gli utili annui stimati del cedente prima interessi e imposte (EBIT) sono inferiori al 50% dell’utile annuo stimato al lordo di interessi e imposte che il cedente avrebbe realizzato se tale trasferimento non avesse avuto luogo».

Arte. VII

Disposizione transitoria
La persona obbligata è obbligata a presentare una notifica dell’accordo transfrontaliero notificato ai sensi della sezione 14l paragrafo 1 o 2 della legge n. 164/2013 Coll., come modificata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il introduzione il cui primo passo è stato compiuto nel periodo dal 25 giugno 2018 al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, fino alla fine del mese solare successivo a quello in cui l’articolo VI è entrato in vigore.

PARTE QUINTA

Modifica della legge sui procedimenti giudiziari speciali
Arte. VIII

Nella sezione 1, paragrafo 2, della legge n. 292/2013 Coll., sui procedimenti giudiziari speciali, come modificata dalla legge n. 296/2017 Coll., dopo le parole “Legge sulla giustizia minorile” le parole “, procedimenti ai sensi dell’art. Atto che disciplina la cooperazione internazionale nella risoluzione delle controversie fiscali nell’Unione europea”.

PARTE SESTA

EFFICIENZA
Arte. IX

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese solare successivo al giorno della sua promulgazione, ad eccezione del

a) le disposizioni dell’articolo I, punto 6, dell’articolo IV, punti da 38 a 43 e dell’articolo V, punto 3, che entrano in vigore il 1o gennaio 2022,

(b) le disposizioni degli articoli VI e VII, che entreranno in vigore il 1o luglio 2020; e

(c) le disposizioni dell’articolo VIII, che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

 

Link utili:

Studio Praga

Start up in Repubblica Ceca per Società

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.