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TRATTATO FISCALE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA,
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
DEL REDDITO E LA PREVENZIONE DELL’EVASIONE FISCALE

TRATTATO FISCALE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA E

LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA,

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL

DEL REDDITO E LA PREVENZIONE DELL’EVASIONE FISCALE

5 MAGGIO 1981 1

La Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito reddito e la prevenzione delle evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1 – Campo di applicazione personale

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 – Imposte contemplate

1. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o degli enti locali, qualunque sia il modo in cui esse sono prelevate. 2. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sul sull’ammontare complessivo dei salari e degli stipendi pagati dalle imprese, nonche’ le imposte sul plusvalore

Rivalutazione del capitale.

3. Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono

a) nel caso della Cecoslovacchia:

1) il prelievo e l’imposta sugli utili (odvod ze zisku a dan ze zisku);

2) l’imposta sui salari (dan ze mzdy);

3) la tassa sul reddito da attività letterarie e artistiche (dan z pr¡jmu z liter rni a umeleck’

cinnosti);

4) l’imposta sull’agricoltura (dan zemedelsk );

5) la tassa sul reddito degli abitanti (dan z pr¡jmu obyvatelstva);

6) la tassa sulla casa (dan domovn¡);

comprese le imposte trattenute alla fonte, le detrazioni (prècomptes) e le imposte anticipate riscosse

(in appresso denominata “imposta cecoslovacca”);

b) nel caso dell’Italia:

1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (l’imposta sul reddito delle persone giuridiche);

3) l’imposta locale sui redditi anche se trattenuta alla fonte (di seguito denominata “imposta italiana”). 1 Ratificata in Italia con legge 2 maggio 1983, n. 303 (G.U. 27 giugno 1983, n. 174, S.O.).

Scambio di ratifiche degli strumenti di ratifica: 26 giugno 1984. Entrata in vigore: 26 giugno 1984 (G.U. 16 luglio 1984, n. 194). La Repubblica socialista cecoslovacca

Repubblica cecoslovacca si è sciolta il 31 dicembre 1992. La nuova Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno dichiarato la loro intenzione di onorare tutti gli accordi bilaterali e multilaterali stipulati dalla Repubblica Socialista Cecoslovacca a partire dal 1° gennaio 1993.

14. 14. La Convenzione si applichera’ anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche essenziali delle loro rispettive legislazioni fiscali.

art. 3 Definizioni generali.

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

a) il termine “Cecoslovacchia” designa la Repubblica Socialista Cecoslovacca;

b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana;

c) le espressioni “Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano la Cecoslovacchia o l’Italia

a seconda dei casi;

d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società e tutti gli altri organismi di persone

e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro organismo assimilato ad una persona giuridica a fini fiscali;

f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g) l’espressione “traffico internazionale” designa ogni trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un da un’impresa che ha la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, salvo quando la nave o l’aeromobile quando la nave o l’aeromobile sono utilizzati esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;

h) l’espressione “cittadini” indica

1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente

2) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite secondo la legislazione in vigore in uno

Stato contraente;

i) l’espressione “Autorita’ competente” designa:

1) per l’Italia, il Ministero delle finanze;

2) per la Cecoslovacchia, il Ministro delle finanze della Repubblica socialista cecoslovacca, Repubblica socialista cecoslovacca o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni termine non definito in essa

2. Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni che non sono ivi definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che esse hanno secondo la legislazione di detto Stato concernente le imposte cui si applica la Convenzione.

art. 4 Residente.

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede di gestione o di ogni altro criterio di natura analoga. Ma questo termine non include qualsiasi persona che sia assoggettata all’imposta in detto Stato soltanto per i redditi provenienti da fonti situate in detto Stato.

22. 2. Quando, in virtu’ delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti

Stati contraenti, il suo status e’ determinato come segue

a) egli e’ considerato residente dello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente a) egli e’ considerato residente dello Stato in cui ha un’abitazione permanente a sua disposizione; se egli ha un’abitazione permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati, egli e’ considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se lo Stato in cui ha il centro degli interessi vitali non può essere determinato, o se non ha permanente nell’uno o nell’altro Stato, egli è considerato residente dello Stato in cui ha una dimora abituale, o se non dispone di un’abitazione permanente nell’uno o nell’altro Stato, egli è considerato residente dello Stato in cui ha una dimora abituale;

c) se ha una dimora abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, è considerato residente dello Stato di cui è residente dello Stato di cui ha la cittadinanza;

d) se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva e’ situata.

Articolo 5 – Stabilimento permanente

1. 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di d’affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è esercitata in tutto o in parte.

2. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una fabbrica;

e) un’officina;

f) una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere o un progetto di costruzione se dura più di dodici mesi.

3. Il termine “stabile organizzazione” non comprende

a) l’uso di strutture al solo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare merci appartenenti all’impresa;

b) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa al solo scopo di al solo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare merci appartenenti all’impresa;

c) il mantenimento di uno stock di merci appartenenti all’impresa al solo scopo di di trasformazione da parte di un’altra impresa;

3d) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare merci o di raccolta di informazioni per l’impresa;

e) il mantenimento di un posto fisso di lavoro da parte di un’impresa al solo scopo di pubblicità, d’informazione, di ricerca scientifica e di attività analoghe di carattere preparatorio o ausiliario carattere preparatorio o ausiliario;

4. 4. Una persona diversa da un agente che gode di uno status indipendente a cui si applica il paragrafo 5, che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, e’ considerata come una stabile organizzazione nel primo Stato se ha ed esercita abitualmente in questo Stato, un potere di concludere contratti a nome dell’impresa, a meno che le attività di questa

persona si limitino all’acquisto di merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di qualsiasi altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.

6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una da una societa’ residente dell’altro Stato contraente o che svolge la sua attivita’ in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sé l’una o l’altra societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

art. 6 Redditi derivanti da beni immobili.

1. 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. 2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto dello Stato contraente in cui i beni in questione sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, le scorte di bestiame e le attrezzature utilizzate in agricoltura e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto comune concernenti la proprieta’ fondiaria. Anche Sono considerati beni immobili anche il diritto di usufrutto dei beni immobili e i diritti a pagamenti variabili o o di pagamenti variabili o fissi come corrispettivo dello sfruttamento o del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, fonti e altre risorse naturali. Non sono considerati beni immobili le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili. beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’impiego in qualsiasi altra forma di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di servizi personali indipendenti.

servizi personali indipendenti.

Articolo 7 – Profitti d’impresa

1. 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa l’impresa svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge la sua attivita’ come sopra indicato, gli utili dell’impresa possono possono essere tassati nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

42. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa se si trattasse di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe. attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che agisce in piena indipendenza dall’impresa di cui è una stabile organizzazione. dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute, sia nello Stato in cui e’ situata la

stabile organizzazione e’ situata o altrove.

4. 4. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una

una stabile organizzazione sulla base di un riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le sue diverse parti sue diverse parti, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli gli utili da tassare mediante il riparto che puo’ essere effettuato secondo gli usi; il metodo di riparto adottato dovra’, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. 5. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice

di beni o merci per l’impresa.

6. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non vi siano motivi validi e sufficienti per il contrario.

7. 7. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli della presente della presente Convenzione, le disposizioni di detti articoli non sono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8 – Trasporto marittimo e aereo

1. 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

2. 2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima e’ a bordo di una nave, essa si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave o dell’imbarcazione o, in mancanza di tale porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.

nave e’ residente.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, di un’impresa comune o di un’agenzia internazionale di gestione.

art. 9 Imprese associate.

Quando

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla gestione controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

5(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e in entrambi i casi e nell’uno o nell’altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono sottoposte a condizioni

relazioni commerciali o finanziarie diverse da quelle che sarebbero state stabilite tra imprese imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle ma che, a causa di tali condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

Articolo 10 – Dividendi

1. 1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa’ che paga I paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e’ il beneficiario effettivo dei dividendi, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dei dividendi. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non pregiudica l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. 3. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo designa i redditi derivanti da azioni, azioni di godimento o diritti di godimento, azioni minerarie, azioni dei fondatori o altri diritti.

“diritti di godimento, azioni minerarie, azioni dei fondatori o altri diritti, non aventi carattere di credito, partecipazione agli utili, nonché i redditi derivanti da altri diritti societari che sono soggetti allo stesso trattamento fiscale del reddito da azioni in base alle leggi dello Stato di cui la società che effettua la distribuzione è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi residente di uno Stato contraente, eserciti attivita’ commerciali o industriali nell’altro Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente, mediante una stabile una stabile organizzazione ivi situata, ovvero svolge in detto altro Stato una libera professione a partire da una una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente collegata effettivamente con tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. 5. Quando una societa’ residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall’altro altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o nella misura in cui la partecipazione per la quale sono pagati i dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile stabile organizzazione o una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggettare gli utili non distribuiti della società agli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistano in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 – Interessi

1. 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se detto residente ne e’ l’effettivo beneficiario.

2. 2. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, obbligazioni, anche garantite da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili partecipazione agli utili, e da crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile a ai redditi di denaro prestato secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.

63. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica se il beneficiario effettivo degli interessi, essendo un residente di uno Stato contraente, svolge attivita’ commerciali o industriali nell’altro Stato contraente da cui provengono i redditi, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione a partire da una base fissa in detto Stato e il credito

e il credito per il quale sono pagati gli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o alla base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra

entrambi e un’altra persona, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati

per il quale sono pagati, supera l’importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile secondo secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12 Canoni.

1. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente

sono imponibili soltanto in detto altro Stato se detto residente ne e’ l’effettivo beneficiario. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i canoni indicati al paragrafo 3, lettera b, possono essere tassati anche nello Stato contraente da cui provengono in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, quando la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non puo’ eccedere il 5% dell’ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo, il termine “canoni” designa

a) i pagamenti di qualsiasi natura per l’uso o i diritti d’uso di qualsiasi diritto d’autore di opere letterarie, artistiche o

opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e i film per la televisione;

b) pagamenti di qualsiasi natura per l’uso o il diritto d’uso di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o

modelli, piani, formule o processi segreti e per l’uso o il diritto d’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscono industriale, commerciale o scientifico che non costituisce un bene immobile ai sensi dell’articolo 6, nonché per le informazioni relative ad esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico natura industriale, commerciale o scientifica.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario effettivo dei canoni residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni Stato contraente dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, ovvero svolge in detto altro Stato una libera professione da una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni per i quali sono pagati i canoni si ricolleghino effettivamente ad esse stabile organizzazione o alla base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso

stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione in relazione alla quale e’ sorto l’obbligo di pagare i canoni e che comporta l’obbligazione di pagare i canoni e che sopporta l’onere di pagare i canoni, allora tali canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e’ situata detta stabile organizzazione.

76. 76. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e un’altra persona, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della ragione per cui sono pagati per cui sono pagati, supera l’importo che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13 Plusvalenze.

1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situato.

2. 2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una

stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente,

compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con di tale stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili mobili relativi all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente

Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

3. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, sono

sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

art. 14 Servizi personali indipendenti.

1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga di una base fissa di cui dispone regolarmente nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle sue attivita’.

Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibile a detta base fissa.

2. Il termine “servizi professionali” comprende in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, educative o d’insegnamento indipendenti, così come le attività di ricerca, educative o di insegnamento, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e

ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 – Servizi personali dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, salari ed altre remunerazioni analoghe

retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente.

imponibile soltanto in detto Stato, a meno che l’attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente.

Se il lavoro e’ svolto in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.

82. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono

sono imponibili soltanto nel primo Stato se

a) il beneficiario e’ presente nell’altro Stato per un periodo o periodi che non superano complessivamente 183 giorni nell’anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro

Stato; e c) la remunerazione non sia sostenuta da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, la retribuzione derivante da un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Articolo 16 – Compensi degli amministratori

1. I compensi degli amministratori, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una societa residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17 Artisti e sportivi.

1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della musicista, o come atleta, dalle sue attivita’ personali esercitate in tale qualita’ nell’altro Stato contraente.

Stato contraente, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita’ sono esercitate. 2. 2. Quando i redditi derivanti da attività personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in qualità in tale qualita’, non sono attribuiti all’artista o all’atleta stesso, ma ad un’altra persona, detti redditi possono, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 paragrafo 1, essere tassati nello Stato contraente in cui sono esercitate le attivita’ dell’artista o dello sportivo.

3. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività indicate al paragrafo 1 è esente da imposta nello Stato in cui tale attività viene svolta a condizione che tali attività siano esercitate nell’ambito di una convenzione o di un accordo culturale

accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.

art. 18 Pensioni.

Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

9Articolo 19 – Servizio pubblico.

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o da una sua suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se I servizi sono resi in detto Stato e il beneficiario e’ un residente di detto Stato contraente che:

i) ha la nazionalita’ di detto Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale amministrativo o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica e

residente e cittadino di detto Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni relative a

servizi resi nell’ambito di un’attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno

Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20 – Professori e insegnanti

I professori e gli insegnanti che soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a 2 anni anni, a scopo di insegnamento o di ricerca scientifica presso un’università, collegio o altro istituto di istruzione che non hanno scopo di lucro e che sono o erano immediatamente prima di tale soggiorno nell’altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente sulle Stato contraente sulle remunerazioni derivanti dall’insegnamento o dalla ricerca.

art. 21 Studenti.

1. Le somme che uno studente o un apprendista che e’ o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente

Stato contraente un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per il proprio mantenimento, istruzione o formazione professionale, non e’ imponibile in detto Stato, a condizione che tali pagamenti provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

art. 22 Altri redditi.

1. 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati precedenti articoli della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero svolge in detto altro Stato una una prestazione di servizi indipendente da una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene per il quale il reddito si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

10 Articolo 23 – Metodo per l’eliminazione della doppia imposizione 1. E’ convenuto che la doppia imposizione sara’ eliminata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

1. Nel caso dell’Italia:

Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cecoslovacchia, l’Italia puo’, nel calcolare le proprie imposte sul reddito indicate nell’articolo 2 della presente Convenzione, includere nella base imponibile di tali imposte tali elementi di reddito, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sui redditi pagati in Cecoslovacchia, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere l’ammontare dell’imposta italiana relativa a tali elementi di reddito. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove un elemento di reddito sia, su richiesta del beneficiario del reddito e conformemente alla legislazione italiana, e’ assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo.

2) Nel caso della Cecoslovacchia:

a) se un residente della Cecoslovacchia percepisce redditi che, in conformita’ alle disposizioni

della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Cecoslovacchia, ad eccezione delle disposizioni della lettera b), esentera’ questi redditi dall’imposta. Tuttavia, la Cecoslovacchia, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sugli altri redditi di tale residente, applicare l’aliquota che sarebbe stata applicabile se tali redditi non fossero stati esentati.

b) Nel prelevare l’imposta sui propri residenti, la Cecoslovacchia puo’ includere nella base imponibile delle imposte gli elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 12, 16 e 17 della presente presente Convenzione, sono imponibili anche in Italia. La Cecoslovacchia accordera’, sull’ammontare dell’imposta che essa che essa preleva sul reddito di tale residente, una deduzione pari all’imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non puo’ eccedere l’ammontare dell’imposta cecoslovacca, calcolata al lordo della deduzione,

corrispondente agli elementi di reddito prodotti in Italia.

Art. 24 – Non discriminazione

1. 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli di quelle cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato nelle stesse sono o possono essere assoggettati. La presente disposizione si applica, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, si applica anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro altro Stato contraente non puo’ essere assoggettata in detto altro Stato ad un’imposizione meno favorevole di quella che grava sulle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente di deduzioni personali, sgravi e riduzioni d’imposta per motivi di stato civile o di carichi di famiglia che esso concede ai propri residenti. che esso accorda ai propri residenti.

113. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12 si applicano, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, sono deducibili alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e’, in tutto o in parte, posseduto o controllato direttamente o indirettamente da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo

che sia diversa o piu’ onerosa dell’imposizione e degli obblighi connessi cui sono assoggettate le altre imprese analoghe di detto primo Stato sono o potranno essere assoggettate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni tipo e descrizione. art. 25 Procedura amichevole.

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro due anni dalla prima notifica della misura che comporta una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’Autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara’ del suo meglio non e’ in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, di risolvere il caso per via di amichevole composizione con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conformein conformita’ con la Convenzione.

3. 3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere le difficolta’ o i dubbi inerenti all’applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro allo scopo di raggiungere un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Quando sembra opportuno, al fine di raggiungere un accordo, procedere ad uno scambio orale di opinioni, tale scambio potrà avvenire tramite una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26 – Scambio di informazioni

1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti concernenti le imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che ne deriva non sia contraria alla Convenzione, nonche’ per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non è non e’ limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno trattate come segreto allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno essere rivelate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate all’accertamento o alla riscossione, all’esecuzione o ai procedimenti giudiziari relativi, o alle decisioni alle decisioni di ricorsi relativi alle imposte oggetto della Convenzione. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Esse possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate in modo da imporre ad uno Stato contraente l’obbligo a) di adottare misure amministrative contrarie alla legislazione o alla prassi amministrativa di questo o dell’altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o della normale amministrazione di questo o dell’altro Stato contraente;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto industriale, commerciale o professionale industriale, commerciale o professionale, o un procedimento commerciale, o un’informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordine pubblico).

Articolo 27 – Agenti diplomatici e funzionari consolari

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali degli agenti diplomatici e dei funzionari consolari in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

art. 28 – Richieste di rimborso.

1. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli e’ residente, sono rimborsate nella misura in cui il diritto alla percezione di dette imposte e’ limitato dalla presente Convenzione.

2. 2. Le istanze di rimborso, presentate entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente Stato contraente tenuto ad effettuare tale rimborso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Stato di cui il contribuente e’ residente, che attesti che sono soddisfatte le condizioni per richiedere gli sgravi di cui alla presente Convenzione.

3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo, conformemente conformemente all’articolo 25 della presente Convenzione, il modo in cui il presente articolo sara’ applicato. Esse potranno, tra l’altro, stabilire di comune accordo altre modalita’ di applicazione delle

riduzioni di imposte menzionate nella presente Convenzione.

art. 29 Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione sara’ ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili a) per quanto concerne le ritenute alla fonte, alle somme dovute o pagate a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi fiscali che terminano il o dopo il primo gennaio dell’anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

133. Le disposizioni delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca Repubblica socialista cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul capitale in relazione all’esercizio delle operazioni di navigazione marittima e aerea, concluse a Praga il 28 agosto 1973, cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 30 – Cessazione

1. La presente Convenzione rimarra’ in vigore fino a quando non sara’ denunciata da uno degli Stati contraenti. Entrambi Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, dopo la scadenza di 5 anni civili dalla data della sua entrata in vigore, sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

2. In tal caso, la Convenzione cessera’ di essere applicabile

a) per quanto riguarda le imposte prelevate alla fonte, alle somme dovute o pagate a partire dal 1 gennaio dell’anno anno solare successivo a quello della notifica della cessazione;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d’imposta che iniziano il 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello della notifica della risoluzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno concluso la presente Convenzione.

Fatto in duplice copia a Praga il 5 maggio 1981, in lingua italiana, ceca e francese, quest’ultima

prevalente in caso di dubbio.

14PROTOCOLLO

Alla firma della Convenzione conclusa in questa data tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e la prevenzione dell’evasione fiscale, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 7, per “spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione”, le spese direttamente connesse con le attivita’ della stabile stabile organizzazione; b) per quanto riguarda il paragrafo 1 dell’articolo 25, l’espressione “indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto nazionale” va interpretata nel senso che l’avvio di una procedura amichevole procedura amichevole non sostituisce la procedura di contenzioso prevista dal diritto interno, che procedura interna deve, in ogni caso, essere stata prima avviata, quando la controversia riguarda un’applicazione di imposte non conformi alla Convenzione.

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