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LEGGE del 14 luglio 2016

sul credito al consumo
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LEGGE
del 14 luglio 2016
sul credito al consumo
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

 

PRIMA PARTE
CONDIZIONI GENERALI§ 1
Oggetto di adeguamentoLa presente legge incorpora la normativa rilevante dell’Unione Europea 1 ) , parallelamente segue la normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea 2 ) e disciplina
a) le attività di determinate persone autorizzate a fornire e mediare il credito al consumo, comprese le attività di tali persone all’estero,
b) diritti e obblighi nella fornitura e intermediazione di credito al consumo; e
c) i poteri delle autorità amministrative nel settore della fornitura e dell’intermediazione del credito al consumo.
§ 2
Prestito al consumo(1) Un credito al consumo è un pagamento differito, un prestito monetario, un credito o un servizio finanziario simile fornito o mediato da un consumatore.
(2) Un prestito al consumo per l’alloggio è un prestito al consumo
a) garantiti da un bene immobile o da un diritto reale su un bene immobile,
(b) destinato a
1. l’ acquisizione, la liquidazione o il mantenimento di diritti su beni immobili o parti di beni immobili,
2. costruzione di beni immobili o parte di beni immobili,
3. pagamento per il trasferimento di una quota di una cooperativa in una cooperativa abitativa o l’acquisizione di una quota di un’altra persona giuridica al fine di ottenere il diritto di utilizzare un appartamento o una casa familiare,
4. modifica dell’edificio secondo la legge sull’edilizia o il suo collegamento a reti pubbliche,
5. il rimborso dei costi associati all’ottenimento di un prestito, credito o altro servizio finanziario simile per le finalità di cui ai punti da 1 a 4, o
6. rimborso di un credito, prestito o altro servizio finanziario analogo fornito per le finalità di cui ai punti da 1 a 6, o
c) forniti da una società edile ai sensi della legge sul risparmio edilizio.
(3) Un prestito al consumo vincolato è un prestito al consumo legato all’acquisto di beni o alla prestazione di un servizio, ad eccezione di un prestito al consumo per l’edilizia abitativa. Un credito al consumo è collegato all’acquisto di beni o alla fornitura di un servizio se è inteso unicamente a finanziare l’acquisto di un particolare bene o la fornitura di un particolare servizio, e
a) il venditore o la persona che fornisce il servizio è anche il fornitore,
(b) il fornitore utilizza i servizi di un venditore o di una persona che fornisce un servizio in relazione alla conclusione o alla preparazione di un contratto in cui viene negoziato un credito al consumo (di seguito denominato “contratto di credito al consumo”), o
(c) i beni o servizi specifici sono esplicitamente menzionati nel contratto di credito al consumo.
(4) Se si tratta in parte di un prestito al consumo per l’abitazione ai sensi del comma 2 lett b) e, in parte, sul credito al consumo diverso da quello abitativo, decide se al credito al consumo in questione si applichi la legislazione sul credito al consumo per l’edilizia abitativa o diversa dall’abitazione, che prevale ai fini del credito al consumo. Se lo scopo predominante non può essere determinato, a tale credito al consumo si applica l’adeguamento di un credito al consumo diverso dall’abitazione.
§ 3
Definizioni(1) Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) la fornitura di credito al consumo
1. offrire la possibilità di stipulare un prestito al consumo in nome proprio e per proprio conto,
2. presentazione di una proposta per la negoziazione di un prestito al consumo in nome proprio e per proprio conto,
3. svolgimento dei lavori preparatori in proprio nome e per proprio conto per la negoziazione di un prestito al consumo, compresa la fornitura di raccomandazioni per la negoziazione di un prestito al consumo,
4. concedere un prestito al consumo in proprio nome e per proprio conto, o
5. l’ esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto di credito al consumo da parte del soggetto che ha concordato il credito al consumo con il consumatore,
b) intermediazione del credito al consumo
1. offrendo la possibilità di stipulare un prestito al consumo in nome e per conto del fornitore, o in nome e per conto del consumatore,
2. presentazione di proposte per disporre un credito al consumo in nome e per conto del prestatore, ovvero in nome e per conto del consumatore,
3. svolgimento dei lavori preparatori finalizzati all’organizzazione di un credito al consumo in nome e per conto del prestatore o in nome e per conto del consumatore, compresa la fornitura di raccomandazioni che portino alla negoziazione di un credito al consumo,
4. organizzazione di un credito al consumo in nome e per conto del prestatore, o in nome e per conto del consumatore, o
5. l’ esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi previsti dal contratto di intermediazione del credito al consumo da parte del soggetto che ha concluso con il consumatore il contratto di intermediazione del credito al consumo,
c) valutando l’affidabilità creditizia del consumatore, una valutazione della sua capacità di rimborsare il prestito al consumo,
d) un fornitore è una persona che, in qualità di imprenditore, fornisce credito al consumo,
e) un intermediario è una persona che, in qualità di imprenditore, media un prestito al consumo,
f) rappresentata nel caso di
1. un agente collegato è colui con il quale ha un contratto in base al quale dispone il credito al consumo e che è una persona autorizzata a fornire credito al consumo o un intermediario indipendente, o
2. un intermediario del credito al consumo vincolato è colui con il quale l’intermediario del credito al consumo vincolato ha un contratto in base al quale lega il credito al consumo vincolato e che è il fornitore del credito al consumo vincolato,
g) dati identificativi
1. nel caso di persona fisica, nome o ragione sociale, indirizzo di residenza, data di nascita e numero di identificazione della persona (di seguito “numero di identificazione”), se assegnato; nel caso di una persona fisica stabilita in uno Stato membro diverso dal cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato “Stato membro”) o un membro della sua famiglia, luogo di residenza permanente o di lunga durata nella Repubblica ceca,
2. nel caso di una persona giuridica, la ragione sociale o ragione sociale, la sua sede legale, il numero di identificazione, se gli è stato assegnato; nel caso di una persona giuridica domiciliata in un paese terzo, anche l’indirizzo della filiale dello stabilimento commerciale situato nella Repubblica ceca,
h) ” dipendente”: una persona che ha un rapporto di lavoro con un fornitore o intermediario di un credito al consumo, o un membro dell’organo statutario o del consiglio di amministrazione di un fornitore o intermediario di un credito al consumo, o un procuratore se è direttamente coinvolto nella fornitura o nell’organizzazione del credito al consumo responsabile del credito al consumo,
i) un gruppo di esperti nel fornire o organizzare
1. credito al consumo diverso dall’abitazione,
2. credito al consumo vincolato, o
3. credito al consumo per l’edilizia abitativa,
j) il capitale del fornitore di credito al consumo non bancario include il patrimonio ridotto dai crediti da capitale sociale non pagato, crediti da sovrapprezzo azioni non pagato e crediti da sovrattasse non pagate a fondi
(k) capitale iniziale, totale
1. capitale sociale versato,
2. sovrapprezzo azioni pagato,
3. fondi di riserva obbligatori,
4. altri fondi creati da distribuzioni di utili che possono essere utilizzati esclusivamente per coprire la perdita riportata in bilancio, e
5. la differenza tra utili non distribuiti di esercizi precedenti, presentati nel bilancio sottoposto a revisione e approvato dall’autorità competente della persona giuridica, la cui distribuzione non è stata decisa dall’autorità competente della persona giuridica, e le perdite non rimborsate di esercizi precedenti, comprese le perdite per periodi contabili precedenti,
l) intermediario straniero: un intermediario con uno Stato membro di origine diverso dalla Repubblica ceca, autorizzato a mediare un prestito al consumo per l’alloggio,
m) Stato membro di origine: lo Stato membro in cui un intermediario autorizzato a disporre un credito al consumo per il paese ha la propria sede legale o ha la sede effettiva,
n) Stato membro ospitante: uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un intermediario del credito al consumo ha una succursale o in cui media temporaneamente un credito al consumo per l’edilizia abitativa,
o) autorità di controllo competente: un’autorità di un altro Stato membro che è autorizzata a controllare l’intermediazione del credito al consumo e che è stata notificata alla Commissione europea come autorità competente.
(2) Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) il creditore è il prestatore o una persona che ha acquisito un credito nei confronti di un consumatore in virtù di un contratto di credito al consumo,
b) dal tasso annuo effettivo globale, il costo totale del prestito al consumo espresso come percentuale annua dell’importo totale del prestito al consumo, calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 della presente legge,
c) l’ importo totale che deve essere pagato dal consumatore, la somma dell’importo totale del credito al consumo e il costo totale del credito al consumo,
d) il costo totale del credito al consumo, tutti i costi, inclusi interessi, commissioni, tasse, diritti o altri benefici pecuniari simili e qualsiasi altro pagamento che il consumatore deve pagare in relazione al credito al consumo e che è noto al fornitore, ad eccezione delle spese notarili;
e) l’ importo totale del credito al consumo è la somma di tutti gli importi a disposizione del consumatore,
f) tasso di interesse sul prestito: un tasso di interesse espresso come tasso percentuale fisso o variabile applicato annualmente all’importo di un prestito al consumo utilizzato,
g) tasso di prestito fisso: un unico tasso di prestito concordato tra il fornitore e il consumatore per l’intera durata del credito al consumo o più tassi di prestito fissati per un sottoperiodo esclusivamente a una determinata percentuale fissa; se non tutti i tassi debitori sono fissati nel contratto di credito al consumo diversi da quelli per l’edilizia abitativa, il tasso debitore si considera fissato ai fini del credito al consumo non residenziale solo per i sotto-periodi per i quali i tassi debitori sono fissati esclusivamente a una determinata percentuale fissa. il valore concordato alla conclusione del presente contratto,
h) la possibilità di scoperto, previo accordo espresso delle parti contraenti, per mettere a disposizione fondi che eccedono il saldo corrente sul conto di pagamento del consumatore,
i) superando l’effettiva divulgazione di più fondi rispetto al saldo del conto di pagamento o alla concessione di scoperto concordata,
j) tasso di interesse di riferimento: un tasso di interesse utilizzato come base per il calcolo degli interessi da addebitare e che proviene da una fonte disponibile al pubblico e che le parti del contratto possono verificare ma non possono influenzare direttamente in alcun modo;
k) ” supporto durevole”: qualsiasi strumento che consente al consumatore di conservare le informazioni a lui destinate personalmente in modo che possano essere utilizzate per un periodo adeguato allo scopo di tali informazioni e che consente la riproduzione di tali informazioni in una forma inalterata;
l) credito al consumo in una valuta estera: un credito al consumo per l’edilizia abitativa che, al momento della conclusione di un contratto di credito al consumo per l’edilizia abitativa, è denominato in una valuta diversa da
1. in cui il consumatore ha un reddito da cui deve essere rimborsato il credito al consumo,
2. in cui il consumatore detiene i beni dai quali deve essere rimborsato il credito al consumo, o
3. nella moneta dello Stato membro in cui risiede il consumatore,
(m) credito ponte, un credito al consumo per l’edilizia abitativa, il cui scopo è fornire una soluzione finanziaria temporanea alla situazione del consumatore quando si passa a un altro credito al consumo per l’edilizia abitativa, e che
1. non ha una durata fissa, o
2. deve essere rimborsato entro 12 mesi,
n) una responsabilità condizionale o una garanzia per un prestito al consumo per l’abitazione ai sensi del § 2 comma 2 lett. a), quale
1. si assicura un obbligo diverso e
2. consente il prelievo del capitale solo se la condizione stipulata nel contratto è soddisfatta,
(o) credito al consumo per abitazioni con una quota del valore dell’immobile, un prestito al consumo per il quale il capitale da rimborsare è determinato sulla base di una percentuale stabilita contrattualmente del valore della proprietà al momento del rimborso del capitale.
§ 4
Eccezioni all’ambito(1) La presente legge non si applica al credito al consumo
a) diverso da quello abitativo, concordato con un commerciante di valori mobiliari, una banca, una banca estera o un soggetto straniero autorizzato a fornire servizi di investimento, il cui scopo è eseguire un’operazione con uno strumento di investimento 3 ) , purché il commerciante di valori mobiliari , una banca, una banca estera o una persona straniera autorizzata a fornire servizi di investimento sono coinvolti in questa operazione,
b) diverso da quello dell’alloggio, concordato sotto forma di fornitura continuativa di servizi o consegna di beni della stessa natura, per il quale il consumatore può pagare durante la loro fornitura o consegna sotto forma di rate,
c) che è stato concordato con il fornitore che gestisce il banco dei pegni, nella fornitura del quale il bene mobile è lasciato al fornitore e il fornitore non ha diritto al rimborso.
(2) La presente legge non si applica alla fornitura di informazioni e raccomandazioni nell’ambito delle attività di una persona autorizzata all’esercizio della professione legale ai sensi della legge che disciplina l’esercizio dell’avvocatura o di un notaio ai sensi della legge che disciplina le attività dei notai.
(3) La presente legge non si applica alla fornitura di informazioni e raccomandazioni nell’ambito della gestione del debito esistente durante il funzionamento
a) le attività del curatore fallimentare,
(b) attività di consulenza volontaria sul debito nell’ambito del servizio volontario ai sensi della legge che disciplina il servizio volontario; o
c) servizi sociali ai sensi della legge che disciplina i servizi sociali.
(4) La presente legge non si applica a
a) la fornitura occasionale di informazioni sui prodotti di credito al consumo nel corso di un’altra attività professionale; o
b) la mera fornitura di informazioni generali sui prodotti di credito al consumo o informazioni simili su fornitori o intermediari, a condizione che lo scopo di tale attività non sia quello di facilitare la conclusione o l’esecuzione di un contratto di credito al consumo.
Limitazione dell’ambito§ 5
(1) Solo i § 1 a 4, i § 122 a 124 e il § 168 si applicano al credito al consumo
a) diverso dall’abitazione, concordato sotto forma di locazione o locazione, ad eccezione delle obbligazioni per le quali è stato concordato il diritto o l’obbligo di acquistare l’oggetto del contratto o altra possibilità di acquisire la proprietà dopo un certo periodo,
b) fornito dal datore di lavoro ai suoi dipendenti come attività ausiliaria con un tasso annuo effettivo globale inferiore al tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo normalmente offerto sul mercato e che non è generalmente offerto al pubblico,
c) ad eccezione di un prestito al consumo per l’abitazione ai sensi del § 2 comma 2 lett. a), sotto forma di dilazione gratuita del pagamento del debito esistente,
(d) diversi da quelli per l’alloggio, forniti a un gruppo limitato di persone di interesse pubblico sulla base di un’altra normativa legale senza interessi o ad un tasso di interesse sul prestito inferiore al normale sul mercato, o
e) contenute in una transazione conclusa dinanzi a un tribunale o altra autorità competente.
(2) Per un prestito immobiliare al consumo concesso a un gruppo limitato di persone di interesse pubblico sulla base di un’altra normativa legale, senza interessi o con un tasso di interesse sul prestito inferiore al normale sul mercato oa condizioni che sono generalmente più favorevoli delle normali condizioni di mercato, a meno che il tasso di interesse del prestito più alto del normale sul mercato, si applicano solo i § 1 a 4, § 90, 91, § 94 a 100, § 122 a 124 e § 168.
(3) Solo le sezioni da 1 a 4, le sezioni da 122 a 124 e le sezioni 168 si applicano a un prestito al consumo fornito senza interessi ea qualsiasi pagamento diverso dal rimborso dei costi sostenuti intenzionalmente direttamente connessi con la garanzia di un prestito al consumo.
(4) Solo le sezioni da 1 a 4 si applicano a un accordo che, al fine di evitare procedimenti sui crediti del creditore, posticipa il pagamento o modifica il metodo di rimborso a causa del ritardo del consumatore, , § 84, § da 88 a 91, § 94, 97, § 99 par.3, 4 e 6, § 100 par.1 lett. b), paragrafi da 2 a 4, § 101 paragrafo 2, § 102 paragrafi 1 e 4, § 104, 105, 108, 109, § da 112 a 117 e § da 120 a 177.
§ 6
(1) Solo § 1 a 84, § 86 a 89, § 96, § 98 para 2, § 99 para 3, 4 e 6, § 100, § 101 paragrafo 1, § 102 paragrafo 2, 4 e 5, § 104, 105, 107, § 112 a 115 e § 120 a 177.
(2) Solo § 1 a 84, § 86 a 94, § 96, § 98 para 2, § 99 para. 3, 4 e 6, § 100, § 101 para 1, § 102 para 2, 4 e 5, § 104, 105, 107, § 112 a 115 e § 119 a 177.
(3) Solo le sezioni da 1 a 83, le sezioni 108, le sezioni da 112 a 114 e le sezioni da 121 a 177 si applicano al credito al consumo sotto forma di scoperti di conto.
(4) Per un prestito al consumo per l’alloggio ai sensi del § 2 par.2 lett. a) l’obbligo di indicare il tasso annuo effettivo globale non si applica se
a) la remunerazione del prestatore per la fornitura di credito al consumo è un determinato importo derivante dai proventi della futura vendita del diritto sul bene immobile; e
b) il rimborso totale del credito al consumo è soggetto a un determinato fatto giuridico.
SECONDA PARTE
PERSONE AUTORIZZATE A FORNIRE CREDITO AL CONSUMATORETITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE§ 7
Autorizzazione a fornire credito al consumoÈ autorizzato solo a fornire credito al consumo come imprenditore
a) una banca, una banca estera e istituzioni finanziarie estere alle condizioni previste dalla legge che disciplina l’attività delle banche,
b) una cooperativa di risparmio e credito alle condizioni previste dalla legge che disciplina l’attività delle cooperative di risparmio e credito,
c) istituti di pagamento e istituti di pagamento esteri alle condizioni previste dalla legge che disciplina i sistemi di pagamento,
d) il fornitore di servizi di pagamento su piccola scala alle condizioni previste dalla legge che disciplina il sistema di pagamento,
e) istituti di moneta elettronica e istituti di moneta elettronica esteri alle condizioni previste dalla legge sui sistemi di pagamento,
f) un emittente di moneta elettronica su piccola scala alle condizioni stabilite dalla legge che disciplina i pagamenti; e
g) un fornitore di credito al consumo non bancario (§ 9) alle condizioni stabilite dalla presente legge.
§ 8
Alcune condizioni di attività della persona autorizzata a fornire credito al consumo(1) Una persona autorizzata a fornire credito al consumo può essere coinvolta nelle attività di cui al § 3 par. a) i punti da 1 a 4 sono rappresentati da un dipendente, un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato.
(2) Una persona autorizzata a fornire credito al consumo può fornire credito al consumo solo se il suo dipendente, agente collegato e il suo dipendente, intermediario del credito al consumo vincolato e il suo dipendente soddisfano le condizioni di competenza professionale ai sensi del § 60 e credibilità ai sensi del § 72 o § 73 e garantire che queste persone conservino le loro conoscenze e capacità professionali.
(3) Una persona che ha il diritto di fornire un prestito al consumo, se non è un fornitore non bancario di un prestito al consumo, deve soddisfare i requisiti ai sensi del § 15 par. b), c), d), h) el) e § 15 paragrafo 3 allo stesso modo.
TITOLO II
FORNITORE DI PRESTITI AL CONSUMO NON BANCARIO§ 9
Fornitura di baseUn fornitore di credito al consumo non bancario è una persona giuridica autorizzata a fornire credito al consumo sulla base dell’autorizzazione ad operare come fornitore di credito al consumo non bancario concessagli dalla Banca nazionale ceca.
§ 10
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione ad operare(1) La Banca nazionale ceca concede un’autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario a un richiedente se
a) è una società per azioni, una società europea o una società a responsabilità limitata,
b) ha la propria sede legale e effettiva nel territorio della Repubblica Ceca,
(c) è credibile; la condizione di credibilità deve essere soddisfatta anche dalla persona che controlla il richiedente,
d) è professionalmente qualificato,
e) ha istituito un consiglio di sorveglianza con poteri quali quelli del consiglio di sorveglianza di una società per azioni ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative, se si tratta di società a responsabilità limitata,
f) ha un capitale iniziale almeno dell’importo stabilito dalla presente legge,
g) soddisfa i requisiti per lo svolgimento delle attività di cui alla Sezione 15,
h) il suo piano aziendale nel settore della fornitura di credito al consumo si basa su calcoli economici reali,
i) il progetto di regolamento di negoziazione con coloro che sono interessati a concludere un contratto di credito al consumo soddisfano i requisiti stabiliti nella presente legge,
j) ha un’origine sana e trasparente delle risorse finanziarie; la condizione di origine trasparente e sana delle risorse finanziarie deve essere soddisfatta anche dalla persona di controllo del richiedente, e
k) le informazioni fornite nella domanda consentono di identificare il richiedente nel registro di base pertinente.
(2) Paragrafo 1 (a) b) non si applica se l’accordo internazionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico ceco, impone l’obbligo di consentire al richiedente di fornire un prestito al consumo nella Repubblica ceca a condizioni simili a quelle delle persone domiciliate nella Repubblica ceca.
§ 11
Procedura per la richiesta di autorizzazione all’esercizio(1) Una domanda per la concessione di un’autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario può essere presentata solo per via elettronica. La domanda contiene, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche i dati sull’adempimento delle condizioni per l’attività di erogatore di credito al consumo non bancario previste dalla presente legge. La domanda deve essere accompagnata da documenti comprovanti l’adempimento di queste condizioni.
(2) La Banca nazionale ceca emetterà una decisione sulla domanda ai sensi del paragrafo 1 entro 4 mesi dalla data di inizio del procedimento.
(3) Se la Banca nazionale ceca ottempera integralmente alla richiesta di cui al paragrafo 1, inserisce il fornitore di credito al consumo non bancario nel registro delle persone autorizzate nel settore del credito al consumo per attività ai sensi della presente legge (di seguito “registro”). In tal caso, la decisione non deve essere presa per iscritto. La decisione ha effetto giuridico al momento della registrazione del fornitore di credito al consumo non bancario nel registro. La Banca nazionale ceca informa immediatamente il richiedente per via elettronica dell’iscrizione nel registro di un prestatore di credito al consumo non bancario.
(4) Se la Banca nazionale ceca non ottempera alla richiesta di autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario, respinge la domanda.
(5) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che attestano il soddisfacimento delle condizioni per l’attività di un fornitore di credito al consumo non bancario previste dalla presente legge, i suoi formati e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 12
Durata dell’autorizzazione ad operare(1) L’ autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario dura fino alla fine del quinto anno civile successivo all’anno solare in cui il fornitore di credito al consumo non bancario è stato iscritto nel registro.
(2) L’ autorizzazione ad operare come fornitore di credito al consumo non bancario è sempre prorogata di altri 60 mesi pagando una commissione amministrativa. La Banca nazionale ceca confermerà al fornitore non bancario di credito al consumo il pagamento della commissione amministrativa senza indebito ritardo.
(3) Il metodo di pagamento della tassa amministrativa sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 13
Cessazione dell’autorizzazione ad operare(1) L’ autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario scade
a) scioglimento di una persona giuridica,
b) notifica di cessazione dell’attività,
(c) alla scadenza del periodo di autorizzazione; o
d) recesso (§ 146).
(2) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett b) è presentato per via elettronica.
(3) I requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 14
Capitale(1) Il capitale iniziale di un fornitore di credito al consumo non bancario deve essere di almeno CZK 20.000.000. Il fornitore di credito al consumo non bancario conserva su base continuativa almeno il 5% del volume dei prestiti concessi ed in essere alla fine dell’anno civile di cui al paragrafo 2. Il capitale del fornitore di credito al consumo non bancario non può essere inferiore al capitale minimo iniziale.
(2) Entro il 31 marzo di ogni anno, un fornitore di credito al consumo non bancario è tenuto a presentare alla Banca nazionale ceca una dichiarazione delle attività comprendente un bilancio, un conto profitti e perdite, il volume dei prestiti al consumo concessi nell’ultimo anno civile e il volume dei crediti scaduti superiori a 3 mesi. ha fornito prestiti al consumo.
(3) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce le regole, la forma e le modalità di presentazione della relazione annuale di attività ai sensi del paragrafo 2.
§ 15
Alcuni requisiti per lo svolgimento dell’attività(1) Un fornitore di credito al consumo non bancario stabilisce e mantiene procedure e regole appropriate dal punto di vista della corretta erogazione di credito al consumo e dal punto di vista del rispetto degli obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le procedure e le regole sono proporzionate alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività del fornitore di credito al consumo non bancario e assicurano l’erogazione corretta e regolare del credito al consumo.
(2) Le procedure e le regole di cui al paragrafo 1 includono
a) corrette procedure amministrative e contabili,
b) norme sulla remunerazione dei loro dipendenti, intermediari indipendenti, agenti collegati e loro dipendenti, intermediari del credito al consumo vincolato e loro dipendenti; queste regole non devono motivare l’inadempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, in particolare in materia di regole di condotta, mentre la remunerazione delle persone direttamente coinvolte nella valutazione del merito creditizio al consumo non deve dipendere dal numero o dalla quota di domande di credito al consumo approvate e dalla remunerazione delle persone direttamente coinvolte nel fornire consulenza ai sensi del § L’articolo 85, paragrafo 1, non deve andare a scapito della loro capacità di agire nel migliore interesse del consumatore, in particolare non devono essere condizionati al raggiungimento di un obiettivo di vendita,
c) regole e procedure per la valutazione del merito creditizio del consumatore,
d) regole e procedure per l’accettazione e la valutazione del tema del credito al consumo per l’edilizia abitativa,
e) norme sull’adempimento degli obblighi relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
f) controllo continuo del rispetto degli obblighi di un fornitore di credito al consumo non bancario derivanti dalla presente legge e da altre normative legali,
g) regole per la gestione dei reclami e dei reclami dei consumatori,
h) regole per trattare con i consumatori morosi,
i) regole per il recupero crediti,
j) regole di comunicazione interna ed esterna,
k) misure di controllo e sicurezza nel trattamento e nella registrazione delle informazioni,
l) regole per il controllo delle attività delle persone attraverso le quali un fornitore di credito al consumo non bancario eroga credito al consumo, con particolare attenzione al controllo del corretto rispetto delle regole di condotta stabilite nella presente legge, che assicurano il corretto adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge da parte di tali persone e il corretto svolgimento delle loro attività.
(3) Un fornitore di credito al consumo non bancario è tenuto a verificare continuamente e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure e delle regole stabilite.
PARTE TERZA
PERSONE AUTORIZZATE A INTERMEDARE UN PRESTITO AL CONSUMATORETITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE§ 16
Autorizzazione alla mediazione del credito al consumoHa il diritto di mediare un prestito al consumo come imprenditore solo alle condizioni stabilite dalla presente legge
a) un intermediario indipendente (§ 17),
b) rappresentante legato (§ 27),
c) un intermediario del credito al consumo vincolato (§ 37), o
d) intermediario estero.
TITOLO II
INTERMEDIARIO INDIPENDENTE E SUA AUTORIZZAZIONE§ 17
Intermediario indipendente(1) Ai fini della presente legge, per intermediario indipendente si intende una persona autorizzata a mediare un prestito al consumo sulla base di un’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente concessa dalla Banca nazionale ceca.
(2) Un intermediario indipendente media il credito al consumo sulla base di
a) contratti conclusi per iscritto con una o più persone autorizzate a fornire credito al consumo (§ 7), o
b) contratti di intermediazione del credito al consumo conclusi con un consumatore.
§ 18
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione ad operare(1) La Banca nazionale ceca autorizza il richiedente a fungere da intermediario indipendente se
a) ha la propria sede legale e effettiva nel territorio della Repubblica Ceca,
(b) è credibile; la condizione di credibilità deve essere soddisfatta anche dalla persona che controlla il richiedente, che è una persona giuridica,
c) è professionalmente qualificato,
d) non è un intermediario indipendente, agente collegato o intermediario di un prestito al consumo vincolato ai sensi della presente legge,
e) le informazioni fornite nella domanda consentono di identificare il richiedente nel registro di base pertinente.
(2) Paragrafo 1 (a) a) non si applica se l’accordo internazionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico, impone al richiedente l’obbligo di consentire al richiedente di mediare il credito al consumo nella Repubblica ceca a condizioni simili a quelle delle persone domiciliate nella Repubblica ceca.
(3) La Banca nazionale ceca autorizza inoltre un richiedente ad agire come intermediario indipendente se è una banca e ha attività di intermediazione finanziaria in una licenza bancaria.
§ 19
Procedura per la richiesta di autorizzazione all’esercizio(1) Una domanda per il rilascio di un’autorizzazione a operare come intermediario indipendente può essere presentata solo per via elettronica. La domanda contiene, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche i dati sull’adempimento delle condizioni per l’attività di intermediario indipendente previste dalla presente legge. La domanda deve essere accompagnata da documenti comprovanti l’adempimento di queste condizioni.
(2) Se la Banca nazionale ceca ottempera integralmente alla richiesta ai sensi del paragrafo 1, iscrive nel registro un intermediario indipendente. In tal caso, la decisione non deve essere presa per iscritto. La decisione ha effetto giuridico al momento dell’iscrizione dell’intermediario indipendente nel registro. La Banca nazionale ceca informa immediatamente il richiedente per via elettronica della registrazione di un intermediario indipendente nel registro.
(3) Se la Banca nazionale ceca non ottempera alla richiesta di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente, respinge la domanda.
(4) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che attestano il soddisfacimento delle condizioni per l’attività di un intermediario indipendente previste dalla presente legge, i suoi formati e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 20
Durata dell’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente(1) L’ autorizzazione ad agire come intermediario indipendente dura fino alla fine dell’anno solare successivo a quello in cui l’intermediario indipendente è stato iscritto nel registro.
(2) L’ autorizzazione viene sempre prorogata per altri 12 mesi pagando una tassa amministrativa. La Banca nazionale ceca confermerà all’intermediario indipendente il pagamento della tassa amministrativa senza indebito ritardo.
(3) Il metodo di pagamento della tassa amministrativa sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 21
Assicurazione obbligatoria di un intermediario indipendente(1) Un intermediario indipendente deve essere assicurato per l’intero periodo della sua attività in caso di obbligo di risarcimento del consumatore per i danni causati dalla violazione di uno degli obblighi dell’intermediario indipendente previsti dalla presente legge con un limite di indennizzo almeno nell’importo specificato .
(2) L’ assicurazione ai sensi del paragrafo 1 deve essere organizzata in modo tale che la compartecipazione, se concordata, non superi il limite superiore di 5.000 CZK o l’1% del limite concordato dell’indennità assicurativa.
§ 22
Cessazione dell’autorizzazione ad operare(1) Scade l’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento della persona giuridica,
c) notifica di cessazione dell’attività,
d) alla scadenza del termine dell’autorizzazione, a meno che l’autorizzazione non sia prorogata ai sensi dell’articolo 20 (2), o
e) per recesso (§ 146).
(2) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett c) è inviata per via elettronica.
(3) I requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 23
Rappresentanza di un intermediario indipendente(1) Un intermediario indipendente può essere coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al § 3 par. b) i punti da 1 a 4 sono rappresentati solo dal funzionario o dall’agente collegato.
(2) Un intermediario indipendente è obbligato a mediare un prestito al consumo solo in modo tale che lui stesso, se una persona fisica, il suo dipendente, il suo rappresentante legato e il suo dipendente, soddisfano permanentemente le condizioni di competenza professionale ai sensi del § 60 e credibilità ai sensi del § 72, ed è obbligato garantire che queste persone conservino le loro conoscenze e abilità professionali.
(3) L’ intermediario indipendente deve stabilire, mantenere e applicare le regole di controllo delle attività dei propri dipendenti, concentrandosi in particolare sul controllo del corretto rispetto delle regole di condotta stabilite nella presente legge, che assicurano il corretto rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge per le attività del mediatore indipendente e il corretto funzionamento di questa attività. L’intermediario indipendente ha lo stesso obbligo per i suoi agenti collegati e per i loro dipendenti.
(4) Le regole di remunerazione dei dipendenti, del rappresentante legato di un intermediario indipendente e dei suoi dipendenti non devono motivarli a non adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente legge, soprattutto in materia di regole di condotta. La remunerazione delle persone direttamente coinvolte nella prestazione di consulenza ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, non deve essere a scapito della loro capacità di agire nel migliore interesse del consumatore, in particolare non deve dipendere dal raggiungimento dell’obiettivo di vendita.
§ 24
Conflitto d’interesseL’intermediario indipendente stabilisce, mantiene e applica, in modo adeguato alla natura, all’ampiezza e alla complessità della sua attività, procedure per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse.
§ 25
Sistema di gestione dei reclamiL’intermediario indipendente deve stabilire, mantenere e applicare, in proporzione alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle proprie attività, un sistema di gestione dei reclami, che includa regole generali per l’informazione sul processo di trattamento dei reclami.
§ 26
Attribuibilità dell’illiceità di un intermediario indipendenteUn reato commesso da un intermediario indipendente nei confronti di un terzo nello svolgimento delle sue attività vincola l’intermediario indipendente, anche se ha agito per conto del prestatore; tuttavia, se il fornitore ha scelto o vigilato con cura sull’intermediario indipendente, è responsabile dell’adempimento del suo obbligo di risarcimento del danno. Non si applicano le disposizioni del § 2914 del codice civile.
TITOLO III
RAPPRESENTANTE LEGATO E SUA AUTORIZZAZIONE§ 27
Agente legato(1) Ai fini della presente legge, per agente collegato si intende una persona autorizzata a mediare un prestito al consumo sulla base dell’iscrizione dell’agente collegato nel registro.
(2) L’ agente collegato media il credito al consumo esclusivamente per un rappresentante sulla base di un contratto concluso per iscritto.
§ 28
Cessazione della rappresentanza(1) La parte rappresentata è tenuta a rescindere immediatamente l’obbligo contrattuale ai sensi del § 27 paragrafo 2, se ritiene che il rappresentante legato non soddisfi le condizioni stabilite dalla presente legge per l’attività del rappresentante legato; al momento della consegna dell’azione legale volta alla risoluzione dell’obbligo nei confronti del rappresentante legato, tale obbligo decade.
(2) Il rappresentante legato è tenuto a risolvere immediatamente l’obbligo contrattuale ai sensi del § 27 paragrafo 2, se cessa di soddisfare le condizioni stabilite dalla presente legge per l’attività del rappresentante collegato; al momento della consegna dell’azione legale volta alla risoluzione dell’obbligo rappresentato, tale obbligo decade.
(3) La parte rappresentata è obbligata a notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo che l’obbligo contrattuale ai sensi della Sezione 27 (2) è scaduto.
§ 29
Voce di registro(1) Sulla base di una notifica ai sensi della Sezione 30 presentata dalla parte rappresentata, la Banca nazionale ceca iscrive nel registro un rappresentante legato, se
a) la persona che intende esercitare l’attività di agente collegato non è un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato ai sensi della presente legge, e
b) le informazioni fornite nella notifica consentono di identificare le persone indicate nel registro di base pertinente.
(2) La Banca nazionale ceca iscrive il rappresentante collegato nel registro senza indugio, ma non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della notifica.
(3) La Banca nazionale ceca informa immediatamente il mandante per via elettronica dell’iscrizione del rappresentante legato nel registro o della mancata esecuzione dell’iscrizione e del motivo di tale mancata iscrizione; Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano.
§ 30
Notifica di un agente collegato(1) La parte rappresentata può notificare solo tale rappresentante legato che ha la propria sede legale e la sede legale effettiva nel territorio della Repubblica ceca. Ciò non si applica se l’accordo internazionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico, impone l’obbligo di consentire alla persona che intende operare come agente collegato di mediare il credito al consumo nella Repubblica Ceca a condizioni simili a quelle delle persone domiciliate nella Repubblica Ceca.
(2) Il rappresentante può presentare la notifica del rappresentante collegato solo tramite l’applicazione elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
(3) La comunicazione deve contenere, oltre agli obblighi di presentazione previsti dal codice di procedura amministrativa, anche i dati identificativi del soggetto che intende esercitare l’attività del rappresentante legato, nonché i dati sull’adempimento delle condizioni di attività del rappresentante legato ai sensi della presente legge.
(4) I dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 31
Archiviazione dei documentiI documenti comprovanti il ​​rispetto delle condizioni previste dalla presente legge per l’attività di rappresentante legato sono conservati dalla persona rappresentata per la durata dell’iscrizione nel registro e per almeno 5 anni dalla data di cancellazione.
§ 32
Origine e durata dell’attività del rappresentante autorizzato(1) L’ autorizzazione all’attività di rappresentante legato deriva dall’iscrizione del rappresentante legato nel registro.
(2) Nel caso in cui una persona notificata come rappresentante collegato sia più rappresentata, sarà iscritta dalla Banca nazionale ceca nel registro per il primo rappresentante che l’ha notificata.
(3) L’ autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante legato dura fino alla fine dell’anno civile successivo a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione nel registro.
(4) L’ autorizzazione è sempre prorogata per altri 12 mesi pagando una tassa amministrativa. La Banca nazionale ceca confermerà alla persona rappresentata il pagamento della tassa amministrativa senza indebito ritardo.
(5) Contemporaneamente al pagamento della tassa amministrativa, la parte rappresentata notifica per via elettronica alla Banca nazionale ceca a quali persone l’autorizzazione deve essere estesa sulla base della tassa amministrativa pagata.
(6) Il metodo di pagamento della tassa amministrativa e i dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 33
Cessazione dell’autorizzazione ad operare(1) L’ autorizzazione ad agire come rappresentante legato scade
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento della persona giuridica,
c) notifica di cessazione dall’attività dell’agente collegato,
d) cessazione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 tra il rappresentante legato e il rappresentato,
e) cessazione dell’autorizzazione all’attività rappresentata ai sensi della presente legge,
f) alla scadenza del termine dell’autorizzazione, salvo proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, o
g) recesso (§ 146).
(2) Il rappresentante collegato presenta la comunicazione ai sensi del comma 1 lettera. (c) tramite un rappresentante. Se il rappresentante non gli fornisce la necessaria collaborazione, l’agente collegato può presentare la notifica separatamente.
(3) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett c) è presentato solo tramite la domanda elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
(4) I dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 34
Rappresentanza dell’agente collegatoL’agente collegato può essere coinvolto nelle attività di cui al § 3 par. b) i punti da 1 a 4 sono rappresentati solo dall’agente.
§ 35
Responsabilità del rappresentante per il reato dell’agente collegatoLa parte rappresentata è responsabile di un reato commesso durante lo svolgimento dell’attività di rappresentante legato, ad eccezione dei reati di cui al § 150, se le caratteristiche del reato sono state soddisfatte dall’operato del rappresentante legato.
§ 36
Attribuzione del fatto illecito dell’agente collegatoUn reato commesso dall’agente di un agente indipendente contro un terzo nel corso delle sue attività vincola l’intermediario indipendente, anche se l’agente ha agito per conto del prestatore; tuttavia, se il fornitore ha scelto o vigilato con cura sull’intermediario indipendente, è responsabile dell’adempimento del suo obbligo di risarcimento del danno. Non si applicano le disposizioni del § 2914 del codice civile.
TITOLO IV
INTERMEDIARIO INTERMEDIO DEL CREDITO AL CONSUMATORE E SUA AUTORIZZAZIONE§ 37
Intermediario vincolato del credito al consumo(1) Per intermediario del credito al consumo vincolato ai fini della presente legge si intende una persona autorizzata a mediare un prestito al consumo vincolato destinato al finanziamento di beni o servizi da lui prestati sulla base dell’iscrizione di un intermediario del credito al consumo vincolato per il rappresentato nel registro.
(2) Un intermediario di un prestito vincolato al consumo deve mediare un prestito al consumo esclusivamente sulla base di un contratto concluso per iscritto con il preponente.
§ 38
Cessazione della rappresentanza(1) La parte rappresentata è tenuta a risolvere immediatamente l’obbligazione contrattuale ai sensi dell’articolo 37, se rileva che l’intermediario del credito al consumo vincolato non soddisfa le condizioni previste dalla presente legge per l’attività dell’intermediario del credito al consumo vincolato. La proposizione di un’azione legale volta a porre fine all’obbligo nei confronti dell’intermediario del credito al consumo vincolato pone fine a tale obbligo.
(2) L’intermediario del credito al consumo vincolato è tenuto a risolvere immediatamente l’obbligo contrattuale ai sensi dell’articolo 37 se cessa di soddisfare le condizioni stabilite dalla presente legge per l’attività dell’intermediario del credito al consumo vincolato; al momento della consegna dell’azione legale volta alla risoluzione dell’obbligo rappresentato, tale obbligo decade.
(3) La parte rappresentata è tenuta a notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo che l’obbligo contrattuale ai sensi della Sezione 37 è scaduto.
§ 39
Voce di registro(1) Sulla base di una notifica ai sensi della sezione 40 presentata da un rappresentante, la Banca nazionale ceca inserisce nel registro di un intermediario del credito al consumo vincolato per il rappresentante dato, se
a) il soggetto che intende esercitare l’attività di intermediario del credito al consumo vincolato non è una persona autorizzata a prestare credito al consumo, un intermediario indipendente o un rappresentante legato, ai sensi della presente legge, e
b) le informazioni fornite nella notifica consentono di identificare le persone indicate nel registro di base pertinente.
(2) La Banca nazionale ceca registra nel registro l’intermediario del credito al consumo vincolato per il rappresentante fornito senza indugio, ma non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della notifica.
(3) La Banca nazionale ceca informa immediatamente il mandante per via elettronica della registrazione dell’intermediario del credito al consumo vincolato per il dato rappresentante nel registro o della mancata registrazione e il motivo di tale mancata registrazione. Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano.
§ 40
Notifica(1) La parte rappresentata può notificare solo tale intermediario del credito al consumo vincolato che ha la propria sede legale e la sede legale effettiva nel territorio della Repubblica ceca. Ciò non si applica se l’accordo internazionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico, impone l’obbligo di consentire a una persona che intende operare come intermediario del credito al consumo vincolato di mediare il credito al consumo vincolato nella Repubblica ceca a condizioni simili a quelle delle persone domiciliate nella Repubblica ceca.
(2) Il rappresentante può presentare una notifica di intermediario del credito al consumo vincolato solo tramite l’applicazione elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
(3) Oltre agli obblighi di presentazione previsti dal codice di procedura amministrativa, la comunicazione deve contenere anche i dati identificativi della persona che intende operare l’intermediario del credito al consumo vincolato e, nel caso di notifica ai sensi del § 39 par. .
(4) I dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 41
Archiviazione dei documentiI documenti comprovanti il ​​rispetto delle condizioni previste dalla presente legge per l’attività di intermediario vincolato del credito al consumo devono essere conservati dalla persona rappresentata per la durata dell’iscrizione nel registro e per almeno 5 anni dalla data di cancellazione.
§ 42
Costituzione e durata dell’autorizzazione ad agire come intermediario vincolato del credito al consumo(1) L’ autorizzazione di un intermediario del credito al consumo vincolato ad agire per un dato rappresentante deriva dall’iscrizione nel registro di un intermediario del credito al consumo vincolato per un determinato rappresentante.
(2) L’ autorizzazione di un intermediario del credito al consumo vincolato ad agire per un determinato rappresentante dura fino alla fine dell’anno solare successivo a quello in cui è stato iscritto nel registro l’intermediario del credito al consumo vincolato per tale rappresentante.
(3) L’ autorizzazione di un intermediario del credito al consumo vincolato ad agire per conto di un determinato rappresentante è sempre prorogata di altri 12 mesi pagando una commissione amministrativa. La Banca nazionale ceca confermerà il pagamento della tassa amministrativa al rappresentante fornito senza indebito ritardo.
(4) Contemporaneamente al pagamento della tassa amministrativa, la parte rappresentata notifica per via elettronica alla Banca nazionale ceca a quali persone l’autorizzazione deve essere estesa sulla base della tassa amministrativa pagata.
(5) Il metodo di pagamento della tassa amministrativa e i dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 43
Cessazione dell’autorizzazione ad operare(1) Scade l’autorizzazione di un intermediario del credito al consumo vincolato ad agire per conto di un determinato rappresentante
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento della persona giuridica,
c) comunicazione di cessazione dell’attività di intermediario vincolato del credito al consumo,
d) cessazione dell’obbligo tra l’intermediario del credito al consumo vincolato e il rappresentante ai sensi dell’articolo 37,
e) cessazione dell’autorizzazione all’attività rappresentata ai sensi della presente legge,
f) alla scadenza del termine dell’autorizzazione, a meno che l’autorizzazione non sia prorogata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, o
g) recesso (§ 146).
(2) L’intermediario del credito al consumo vincolato presenta una comunicazione ai sensi del comma 1 lett. (c) tramite un rappresentante. Se l’obbligato principale non gli fornisce la necessaria collaborazione, l’intermediario vincolato del credito al consumo può presentare separatamente la notifica.
(3) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett c) è presentato solo tramite la domanda elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
(4) I dettagli dei requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 44
Rappresentanza di un intermediario vincolato del credito al consumoL’intermediario di un prestito al consumo vincolato può essere coinvolto nelle attività svolte al § 3 par. b) i punti da 1 a 4 sono rappresentati solo dall’agente.
§ 45
Responsabilità dell’obbligato principale per il reato dell’intermediario vincolato del credito al consumoL’agente il cui credito al consumo vincolato è mediato è responsabile di un reato commesso nell’esercizio dell’attività di intermediario del credito al consumo vincolato, ad eccezione dei reati di cui all’art. 151, se le caratteristiche del reato rappresentato.
TITOLO V
ATTIVITÀ DELL’ATTIVATORE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO OSPITANTEParte 1
Attività di un intermediario straniero di un altro Stato membro nella Repubblica ceca§ 46
Autorizzazione ad agire come intermediario estero da un altro Stato membroUn intermediario straniero può mediare un credito al consumo per alloggi nel territorio della Repubblica ceca nella misura in cui è autorizzato a svolgere tale attività nello Stato membro di origine, vale a dire
(a) tramite una succursale, o
(b) diverso da quello tramite una succursale.
§ 47
Inizio dell’attività di un intermediario straniero da un altro Stato membro nella Repubblica ceca(1) La Banca nazionale ceca notifica all’intermediario estero le condizioni delle sue attività nella Repubblica ceca e le inserisce nel registro entro 1 mese dalla data di ricezione dei dati di identificazione e conferma da parte dell’autorità di vigilanza competente della sua iscrizione nel registro tenuto nel suo Stato membro di origine.
(2) Un intermediario straniero ha il diritto di iniziare la sua attività nel territorio della Repubblica ceca dopo 1 mese dalla data in cui è stato informato dall’autorità di vigilanza competente del suo Stato membro di origine che l’obbligo di informazione nei confronti della Banca nazionale ceca è stato adempiuto.
§ 48
Condizioni di attività di un intermediario straniero di un altro Stato membro(1) Un intermediario straniero che opera nella Repubblica Ceca attraverso una filiale è obbligato a mediare un prestito immobiliare al consumo solo se i suoi dipendenti soddisfano le condizioni di competenza professionale ai sensi della Sezione 60 relativa ai prestiti immobiliari al consumo e credibilità ai sensi della Sezione 72.
(2) Un intermediario straniero operante nella Repubblica Ceca diverso da una filiale è obbligato a mediare un prestito al consumo per l’alloggio solo in modo tale che i suoi dipendenti soddisfino le condizioni di idoneità professionale ai sensi della Sezione 60, Paragrafo 3 e Paragrafo 4, Lettera c) punti 2, 3, 5, 9 e 11 e credibilità secondo § 72.
(3) Un intermediario straniero può mediare nella Repubblica ceca solo un prestito al consumo offerto da persone autorizzate a fornire questo prestito al consumo nel territorio della Repubblica ceca.
§ 49
Revoca dell’autorizzazione ad agire come intermediario estero da un altro Stato membroScade l’autorizzazione ad operare come intermediario estero nella Repubblica Ceca,
a) se la Banca nazionale ceca ha ricevuto informazioni sulla cessazione delle attività di questo intermediario nella Repubblica ceca, o
b) se tale intermediario ha perso la sua autorizzazione a operare nel suo Stato membro d’origine.
Parte 2
Attività di intermediario del credito al consumo per l’edilizia abitativa nel territorio dello Stato membro ospitante§ 50
Autorizzazione ad operare come intermediario del credito al consumo per l’edilizia abitativa nel territorio dello Stato membro ospitante(1) Un intermediario indipendente e un rappresentante collegato di un fornitore autorizzato a mediare un mutuo per la casa dei consumatori registrato nella Repubblica ceca possono mediare un mutuo per la casa dei consumatori nel territorio di un altro Stato membro nella misura in cui sono autorizzati a svolgere questa attività nella Repubblica ceca. , dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al § 51, vale a dire
(a) tramite una succursale, o
(b) diverso da quello tramite una succursale.
(2) Un intermediario ai sensi del paragrafo 1 può iniziare la sua attività nel territorio di un altro Stato membro dopo 1 mese dal giorno in cui è stato informato dalla Banca nazionale ceca dell’adempimento dell’obbligo di informazione ai sensi della sezione 51 paragrafo 3.
§ 51
Notifica dell’intenzione di operare come intermediario del credito al consumo per l’edilizia abitativa nel territorio dello Stato membro ospitante(1) Un intermediario ai sensi della Sezione 50 (1) che intende iniziare la sua attività nel territorio di un altro Stato membro deve notificare tale intenzione alla Banca nazionale ceca; nel caso dell’agente collegato del prestatore, lo farà.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La Banca nazionale ceca, entro 1 mese dalla data di ricezione delle informazioni ai sensi del paragrafo 1, comunica queste informazioni all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro ospitante, compresi i dati identificativi dell’intermediario ai sensi della sezione 49 (1). la persona del preponente e l’indicazione che il preponente è responsabile delle attività del suo agente collegato. Allo stesso tempo, la Banca nazionale ceca informerà l’intermediario di questa comunicazione ai sensi della Sezione 49 (1); nel caso di un rappresentante legato del prestatore, lo farà tramite un rappresentante. La parte rappresentata trasmette queste informazioni al suo agente collegato senza indebito ritardo.
§ 52
Notifica di cessazione dell’attività di intermediario del credito al consumo per l’edilizia abitativaSe l’autorizzazione ad agire come intermediario ai sensi della sezione 50 (1) il cui ambito territoriale si estende oltre i confini della Repubblica ceca è scaduta, la Banca nazionale ceca informa le autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri in cui l’attività dell’intermediario era ai sensi della sezione 50 (1) di tale cessazione e dei suoi motivi. 1 azionato.
PARTE QUARTA
REGISTR§ 53
Gestione del registroIl registro è gestito e gestito dalla Banca nazionale ceca. Il registro è tenuto in forma elettronica.
§ 54
Persone iscritte nel registroLa Banca nazionale ceca lo iscrive nel registro alle condizioni stabilite dalla presente legge
a) un fornitore di credito al consumo non bancario,
b) un intermediario indipendente,
c) un agente collegato,
d) intermediari del credito al consumo vincolati; e
e) un intermediario estero.
§ 55
Dati inseriti nel registro(1) I seguenti dati, comprese le loro modifiche, devono essere inseriti nel registro per un fornitore di credito al consumo non bancario, un intermediario indipendente, un agente collegato e un intermediario del credito al consumo vincolato:
a) dati identificativi,
b) l’ oggetto dell’attività ai sensi della presente legge nella misura in base ai gruppi di esperti,
c) una persona autorizzata a fornire o mediare un credito al consumo per il quale è attivo un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato,
d) la data di origine dell’autorizzazione ad operare e la durata dell’autorizzazione,
e) il membro dell’organo statutario, l’amministratore, il procuratore o altra persona che è responsabile della mediazione o che gestisce effettivamente la mediazione,
f) per un intermediario del credito al consumo per alloggi domiciliati nella Repubblica Ceca
1. l’ ambito territoriale delle sue attività,
2. un’indicazione che indichi se la sua attività è esercitata nello Stato membro ospitante; in caso affermativo, se è gestito tramite una succursale o diversa da una succursale, e
3. l’ indirizzo della succursale se opera nello Stato membro ospitante tramite la succursale,
g) la data di scadenza della licenza di attività e il motivo,
h) una panoramica delle ammende legalmente imposte e delle misure correttive applicabili imposte dalla Banca nazionale ceca,
i) la data in cui la decisione di insolvenza è diventata definitiva; e
j) la data di entrata in liquidazione della persona giuridica.
(2) Nel caso di un intermediario estero, i seguenti dati, comprese le loro modifiche, devono essere inseriti nel registro
a) dati identificativi,
b) informazioni sulla natura dell’attività svolta e sulla persona per la quale è attiva,
(c) se la sua attività è svolta tramite una succursale o in altro modo; se la sua attività è gestita tramite una succursale, deve essere inserito l’indirizzo dell’ubicazione della succursale nella Repubblica ceca,
d) la data di entrata in vigore della decisione di fallimento,
(e) la data di entrata in liquidazione; e
f) dettagli sulla cessazione delle attività.
(3) La Banca nazionale ceca inserisce i dati ai sensi del paragrafo 2 nel registro sulla base delle informazioni fornitele dall’autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine dell’intermediario estero. Altri dati possono essere inseriti nel registro se forniti dall’autorità di controllo competente dello Stato membro di origine dell’intermediario estero.
§ 56
Registro pubblico e accesso ad essoLa Banca nazionale ceca renderà disponibili i dati di cui alla sezione 55 (1) e (2) in modo tale da consentire l’accesso remoto. In caso di modifiche, i dati precedenti rimangono pubblicati in modo permanente.
§ 57
Presunzione dell’esattezza dei dati inseriti nel registroLa persona a cui si riferisce la voce non può opporsi al fatto che la voce non corrisponde ai fatti, ad eccezione dei dati specificati nel § 55 par. h) e i) e nel § 55 par.2.
§ 58
Estratto dal registro(1) Su richiesta, la Banca nazionale ceca emette un estratto elettronico del registro che attesta lo stato registrato al momento specificato in questo estratto.
(2) L’ estratto del registro deve contenere almeno
a) la designazione del registro,
b) dati identificativi della persona registrata,
c) l’ oggetto di attività della persona registrata,
d) l’ indicazione dell’indirizzo Internet presso il quale è possibile verificarne l’iscrizione nel registro,
e) nel caso di un intermediario estero, anche l’indicazione del registro in cui è iscritto nel suo Stato membro di origine; e
f) la data di rilascio della dichiarazione.
§ 59
Modifica dei dati inseriti nel registro(1) Un fornitore di credito al consumo non bancario, un intermediario indipendente, rappresentato per i dati relativi al suo agente collegato o intermediario del credito al consumo vincolato deve notificare senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca qualsiasi modifica dei dati inseriti nel registro e
a) l’ adempimento delle condizioni previste dalla presente legge per l’attività,
(b) una decisione sull’insolvenza; o
c) entrata in liquidazione.
(2) L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche dei dati che sono conservati nei registri di base come dati di riferimento.
(3) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata elettronicamente, ad eccezione della notifica di una modifica dei dati ai sensi del § 55 par. c), che viene presentata tramite l’applicazione Internet della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità. La notifica deve essere accompagnata da documenti comprovanti i fatti in essa contenuti.
(4) La Banca nazionale ceca è obbligata ad apportare modifiche ai dati conservati nel registro entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui è venuta a conoscenza del cambiamento, a meno che il cambiamento non sia un motivo per revocare l’autorizzazione ad operare.
(5) Altri requisiti della notifica, inclusi gli allegati contenenti documenti comprovanti i fatti contenuti nella notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici, saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
PARTE QUINTA
REQUISITI DEL PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀTITOLO I
COMPETENZA§ 60
Competenza(1) Ai fini della presente legge, per competenza professionale si intende l’acquisizione di conoscenze generali e conoscenze e competenze professionali necessarie per la fornitura o la mediazione del credito al consumo.
(2) La conoscenza generale è comprovata da un certificato di esame di laurea o da un certificato di istruzione superiore.
(3) Le conoscenze e le capacità professionali per l’erogazione o la mediazione del credito al consumo devono essere dimostrate da un certificato di superamento di un esame professionale ai sensi della presente legge. L’esame professionale deve essere eseguito in modo verificabile. L’esame professionale può anche essere solo scritto.
(4) Ai fini della presente legge, conoscenze e competenze professionali per la fornitura o la mediazione di credito al consumo si intendono per il gruppo di esperti
a) la fornitura o l’intermediazione di credito al consumo diverso dall’abitazione
1. conoscenza del minimo professionale sul mercato finanziario,
2. conoscenza di base della struttura, entità e funzionamento del mercato del credito al consumo non residenziale,
3. conoscenza della regolamentazione del mercato del credito al consumo diversa da quella dell’edilizia abitativa,
4. conoscenza degli standard etici del mercato del credito al consumo non residenziale, se presenti,
5. conoscenza dei prestiti e dei prodotti di credito al consumo diversi dalle abitazioni,
6. conoscenza dei servizi accessori legati al credito al consumo diversi dall’abitazione,
7. conoscenza di base dei principi del processo di valutazione del credito al consumo e
8. la capacità di spiegare adeguatamente i prodotti di credito al consumo al consumatore, di effettuare un’analisi di base dei prodotti di credito al consumo e di offrire al consumatore un prodotto che soddisfi le sue esigenze,
b) la fornitura o l’intermediazione di credito al consumo vincolato
1. conoscenza del minimo professionale sul mercato finanziario,
2. conoscenza di base della struttura, entità e funzionamento del mercato vincolato del credito al consumo,
3. conoscenza della regolamentazione del mercato del credito al consumo regolamentato,
4. conoscenza degli standard etici dell’eventuale mercato vincolato del credito al consumo,
5. conoscenza del credito e dei prodotti di credito al consumo vincolato,
6. conoscenza dei servizi accessori legati al credito al consumo vincolato,
7. conoscenza di base dei principi del processo di valutazione del credito al consumo e
8. la capacità di spiegare adeguatamente i prodotti di credito al consumo al consumatore, di effettuare un’analisi di base dei prodotti di credito al consumo e di offrire al consumatore un prodotto che soddisfi le sue esigenze,
(c) la fornitura o l’intermediazione di credito al consumo per l’edilizia abitativa
1. conoscenza del minimo professionale sul mercato finanziario,
2. conoscenza di base della struttura, entità e funzionamento del mercato del credito al consumo per l’edilizia abitativa,
3. conoscenza della regolamentazione del mercato del credito al consumo per l’edilizia abitativa,
4. conoscenza degli standard etici del mercato del credito al consumo per le abitazioni, se presenti,
5. conoscenza dei prodotti di prestito e credito al consumo per l’edilizia abitativa,
6. conoscenza di servizi aggiuntivi legati al credito al consumo per l’edilizia abitativa,
7. conoscenza di base dei principi del processo di valutazione del credito al consumo,
8. conoscenza di base dei principi della procedura e del metodo di valutazione di cose, diritti e altri valori di proprietà forniti come garanzia per il credito al consumo per l’edilizia abitativa,
9. conoscenza del mercato immobiliare,
10. conoscenza della procedura per l’acquisto di beni immobili,
11. conoscenza di base dell’organizzazione e del funzionamento del catasto immobiliare a
12. la capacità di spiegare adeguatamente i prodotti di credito al consumo al consumatore, di effettuare un’analisi di base dei prodotti di credito al consumo e di offrire al consumatore un prodotto che soddisfi le sue esigenze.
(5) Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 lettera a) comprende anche il gruppo di esperti di cui al paragrafo 4, lettera a); b).
(6) La portata delle conoscenze e abilità professionali secondo i gruppi di esperti per la fornitura o la mediazione di credito al consumo e altri requisiti per la forma di esame professionale per la loro verifica è determinata da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 61
Autorizzazione a sostenere esami professionaliSolo una persona accreditata può organizzare esami professionali volti a dimostrare conoscenze e abilità professionali ai sensi della presente legge.
§ 62
Persona accreditata(1) Ai fini della presente legge, per persona accreditata si intende una persona a cui è stato concesso l’accreditamento dalla Banca nazionale ceca.
(2) La Banca nazionale ceca pubblica un elenco delle persone accreditate in modo da consentire l’accesso remoto.
§ 63
Condizioni per la concessione o il rinnovo dell’accreditamento(1) L’ accreditamento è concesso nell’ambito di gruppi di esperti.
(2) La Banca nazionale ceca concede o estende l’accreditamento a un richiedente se
(a) è credibile; la condizione di credibilità deve essere soddisfatta anche dalla persona che controlla il richiedente,
b) possiede i requisiti materiali, qualificativi, organizzativi e di personale per l’attività di persona accreditata, in particolare soddisfa i requisiti organizzativi e tecnici per l’organizzazione degli esami professionali,
c) presentare i regolamenti dell’esame ai sensi del § 69 paragrafo 2 a
d) le indicazioni fornite nella domanda consentono di identificare il richiedente nel registro di base pertinente.
(3) L’ambito minimo dei requisiti per i requisiti materiali, qualifiche, organizzativi e di personale del richiedente l’accreditamento deve essere determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 64
Domanda di accreditamento e modifica dell’accreditamento concesso(1) Una domanda per la concessione dell’accreditamento o per la modifica dell’accreditamento concesso può essere presentata solo per via elettronica.
(2) La domanda deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal Codice di procedura amministrativa, anche i dati sull’adempimento delle condizioni per la concessione dell’accreditamento di cui al § 63 paragrafo 2. La domanda deve essere accompagnata da documenti comprovanti l’adempimento di tali condizioni.
(3) La Banca nazionale ceca deve soddisfare la richiesta se le condizioni stabilite nella presente legge sono soddisfatte, entro un periodo di 3 mesi dalla data in cui la richiesta è stata consegnata alla Banca nazionale ceca.
(4) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che certificano il rispetto delle condizioni per la concessione dell’accreditamento di cui alla Sezione 63, Paragrafo 2, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 65
Durata ed estensione dell’accreditamento(1) L’ accreditamento è concesso per un periodo di 5 anni.
(2) L’ accreditamento può essere ripetutamente prolungato per altri 5 anni, sulla base di una domanda presentata elettronicamente.
(3) La Banca nazionale ceca accetterà le richieste di estensione dell’accreditamento se le condizioni stabilite nella presente legge sono soddisfatte, entro un periodo di 3 mesi dalla data in cui la domanda è stata consegnata alla Banca nazionale ceca. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro questo periodo, l’accreditamento è stato prorogato.
(4) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni per l’estensione dell’accreditamento di cui alla sezione 63, paragrafo 2, i suoi formati e altri requisiti tecnici, saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 66
Modifica dei dati sulla persona accreditata(1) Una persona accreditata è obbligata a notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo una modifica delle condizioni specificate nella sezione 63, paragrafo 2, non appena ne viene a conoscenza. La notifica viene inviata elettronicamente.
(2) I requisiti della notifica, i suoi formati e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 67
Cessazione dell’accreditamentoL’accreditamento scade
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento della persona giuridica,
c) alla scadenza del periodo per il quale è stato concesso l’accreditamento, se l’accreditamento non è stato prorogato ai sensi della Sezione 65, Paragrafo 3, o
d) recesso.
§ 68
Revoca dell’accreditamento(1) La Banca nazionale ceca revoca l’accreditamento se la persona accreditata lo richiede.
(2) La Banca nazionale ceca può revocare l’accreditamento se
a) le informazioni sulla base delle quali è stato concesso l’accreditamento erano false o fuorvianti,
b) la persona accreditata ha cessato di soddisfare le condizioni per la concessione dell’accreditamento,
c) la persona accreditata ha violato gravemente o ripetutamente gli obblighi previsti dalla presente legge.
(3) La domanda ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata per via elettronica.
(4) I formati della domanda e altri requisiti tecnici devono essere determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 69
Esame professionale(1) Una persona accreditata esegue gli esami sulla base di una serie di domande d’esame preparate dalla Banca nazionale ceca in collaborazione con il Ministero delle finanze.
(2) Quando si esegue un esame professionale, una persona accreditata deve procedere in conformità con il regolamento dell’esame. Il corretto svolgimento dell’esame professionale è assicurato da una persona accreditata tramite una commissione.
(3) La persona accreditata pubblicherà la data dell’esame in tempo utile in modo da consentire l’accesso remoto, quante persone possono sostenere l’esame nella data stabilita, l’importo della tassa per l’esame e il regolamento dell’esame.
(4) La persona accreditata informa il candidato del risultato dell’esame professionale senza indebito ritardo.
(5) Lo standard minimo dell’esame professionale, le regole per fornire una serie di domande d’esame preparate alle persone accreditate, il loro trattamento e aggiornamento, le modalità di riunione e composizione della commissione, i requisiti per i regolamenti dell’esame e il corso, la forma, la portata e il metodo di valutazione dell’esame professionale devono essere determinati da regolamento.
§ 70
Certificato di esame professionaleLa persona accreditata rilascia, senza indebito ritardo, alla persona che ha superato con successo l’esame professionale un certificato di superamento dell’esame professionale, che deve sempre contenere:
a) dati identificativi della persona che ha eseguito il test,
b) dati identificativi della persona accreditata,
c) informazioni sulla portata dell’esame professionale da parte di gruppi di esperti,
d) data dell’esame,
e) un elenco dei membri della Commissione; e
f) firma della persona autorizzata ad agire per conto della persona accreditata.
§ 71
Conservazione dei documenti sullo svolgimento delle prove professionali(1) Una persona accreditata deve conservare i documenti relativi all’esecuzione degli esami professionali, in particolare le registrazioni del corso e dei risultati degli esami professionali e le registrazioni dei certificati rilasciati di completamento degli esami professionali.
(2) La persona accreditata conserva i documenti ai sensi del paragrafo 1 per almeno 10 anni dalla data dell’esame professionale a cui si riferiscono i documenti; ciò vale anche per il successore legale della persona accreditata e per la persona il cui accreditamento è scaduto.
TITOLO II
CREDIBILITˤ 72
Credibilità degli individui(1) Ai fini della presente legge, una persona fisica che è completamente indipendente e fornisce una condizione preliminare per il corretto funzionamento delle attività ai sensi della presente legge è considerata affidabile.
(2) Una persona fisica non è affidabile ai fini della presente legge,
a) che è stato condannato per un reato contro il patrimonio, un reato economico o un altro reato commesso intenzionalmente,
b) in relazione al cui patrimonio è stata emessa la decisione di insolvenza negli ultimi 5 anni prima della data decisiva, o in qualsiasi momento successivo,
c) che è stato membro di un organo statutario o di controllo o di un consiglio di amministrazione o altro organo simile di una persona giuridica negli ultimi 5 anni prima della data determinante, o in qualsiasi momento successivo,
1. nei confronti dei cui beni è stata emessa una decisione di fallimento,
2. la cui proprietà è stata dichiarata fallita,
3. se l’istanza di insolvenza per la proprietà di tale persona giuridica è stata respinta perché la proprietà di tale persona giuridica non è sufficiente a coprire i costi della procedura di insolvenza, o
4. se il fallimento della sua proprietà è stato annullato perché la proprietà della persona giuridica è completamente insufficiente, o
d) a cui è stata revocata negli ultimi 5 anni prima della data determinante l’attività da svolgere per violazione delle condizioni previste dalla presente legge.
(3) Paragrafo 2 (a) (b) o (c) non si applicano se la persona fisica soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1; e
a) al paragrafo 2, lettera a) b) oc) e allo stesso tempo il tribunale fallimentare ha annullato il fallimento se non decidendo di annullare il fallimento dopo il rispetto della risoluzione programmata o non perché i beni del debitore sono completamente insufficienti, o il tribunale ha respinto l’istanza di insolvenza diverso da gestione,
b) al paragrafo 2, lettera a) (c) e allo stesso tempo è una persona che è già stata eletta alla carica in caso di fallimento della persona giuridica, o
(c) al paragrafo 2, lettera a) c) e allo stesso tempo è un soggetto che, in un procedimento ai sensi della legge che disciplina i procedimenti speciali, constata che un tribunale ha accertato che ha svolto la precedente funzione con la cura di un proprio dirigente.
§ 73
Credibilità delle persone giuridiche(1) Ai fini della presente legge, una persona giuridica la cui attività corrente presuppone il corretto funzionamento di un’attività ai sensi della presente legge deve essere considerata affidabile.
(2) Una persona giuridica non è affidabile ai fini della presente legge,
a) che è stato condannato per un reato contro il patrimonio, un reato economico o un altro reato commesso intenzionalmente,
b) se uno dei membri del suo organo statutario o di controllo o del consiglio di amministrazione o di un altro organo analogo non soddisfa la condizione di affidabilità ai sensi della Sezione 72,
c) cui è stato revocato il diritto di agire per violazione delle condizioni previste dalla presente legge,
(d) per il cui patrimonio è stata emessa una decisione di fallimento negli ultimi 5 anni prima o in qualsiasi momento successivo.
(3) Il paragrafo 2 non si applica se la persona giuridica soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a). d) se il tribunale fallimentare ha annullato il fallimento diversamente da una risoluzione di annullamento del fallimento dopo il rispetto della risoluzione programmata, o altrimenti perché i beni del debitore sono completamente insufficienti, o il tribunale ha respinto la domanda di insolvenza se non perché i suoi beni sono insufficienti a coprire i costi della procedura di insolvenza.
(4) Nel caso di una persona giuridica con sede legale nel territorio di uno stato diverso dalla Repubblica ceca, la conferma dell’adempimento delle condizioni di credibilità è confermata dall’autorità di vigilanza competente dello stato della sede legale della persona giuridica.
§ 74
Giorno DAi fini della presente legge, per giorno decisivo si intende il giorno della presentazione di una domanda o notifica ai sensi della presente legge e, nel caso di un dipendente o membro di un organo di vigilanza o altro simile, il giorno di inizio della sua attività o nomina.
PARTE SESTA
REGOLE DI PROCEDURATITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE§ 75
Assistenza professionaleIl fornitore e l’intermediario sono obbligati a svolgere le loro attività con cura professionale.
§ 76
Trattare con i consumatori(1) Il fornitore e l’intermediario agiscono in modo onesto, trasparente e tengono conto dei diritti e degli interessi del consumatore.
(2) Il fornitore e l’intermediario agiscono in modo tale che sia chiaro al consumatore se si tratta di un fornitore, un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato; nel caso di un agente collegato e di un intermediario del credito al consumo vincolato, la persona rappresentata deve essere chiara sul suo operato.
§ 77
Regole generali per la comunicazione con i consumatori(1) Il fornitore e l’intermediario non possono utilizzare informazioni non chiare, false, fuorvianti o fuorvianti durante le comunicazioni con il consumatore, incluso un messaggio promozionale.
(2) Il fornitore e l’intermediario assicurano che il contenuto della comunicazione sia
a) presentato in modo chiaro, conciso e non ambiguo; e
b) sufficiente e accurato e non offusca, minimizza o nasconde fatti, informazioni o avvertenze importanti, in particolare non utilizzando formulazioni che possono dar luogo ad aspettative fuorvianti del consumatore in merito alla disponibilità del credito al consumo e al relativo costo.
§ 78
Conservazione di documenti e registrazioni(1) Nel fornire o organizzare un credito al consumo, il fornitore e l’intermediario devono ottenere documenti o altri registri nella misura necessaria per la certificazione credibile del corretto adempimento dei loro obblighi previsti dalla presente legge.
(2) Nell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1, il Fornitore deve mantenere in particolare:
a) contratti di credito al consumo,
b) documenti o altre registrazioni riguardanti la valutazione del merito creditizio del consumatore, compresi i dati sul consumatore, che ha fornito alla banca dati ai sensi della Sezione 88 (1),
c) documenti o altre registrazioni riguardanti la fornitura, la modifica o la cessazione del credito al consumo, se acquisiti, inclusa una registrazione della consulenza fornita ai sensi della Sezione 85 (3), una registrazione dell’indice utilizzato ai sensi della Sezione 102 (5), o condizioni commerciali, se parte di un rapporto contrattuale,
d) registrazioni di altre comunicazioni tra il fornitore e il consumatore comprovanti la creazione, la modifica o la cessazione del credito al consumo, se del caso, e dove l’identità del consumatore è evidente da tale comunicazione; e
e) i documenti o altre registrazioni di cui alle lettere c) ed), se il suo agente collegato o intermediario del credito al consumo collegato ha agito per suo conto.
(3) Nel caso in cui il fornitore non lo faccia ai sensi del paragrafo 2, l’intermediario si impegna in particolare nell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1
a) contratti di intermediazione del credito al consumo,
b) documenti e altre registrazioni relative all’intermediazione del credito al consumo, se ottenuti, inclusa una registrazione della consulenza fornita ai sensi dell’articolo 85 (3), o condizioni commerciali, se facevano parte di un rapporto contrattuale,
c) registrazioni di altre comunicazioni tra l’intermediario e il consumatore comprovanti la creazione, la modifica o la cessazione del credito al consumo, se del caso, e se l’identità del consumatore è evidente da tale comunicazione; e
d) i documenti e gli altri registri di cui alle lettere b) ec), se il suo agente collegato ha agito per suo conto.
(4) Il fornitore e l’intermediario devono conservare i documenti e le registrazioni di cui al paragrafo 1 per almeno 5 anni dalla data in cui è cessato il rapporto giuridico o dall’atto sulla base del quale tali documenti o registrazioni sono sorti, o 1 anno dalla data sulla fornitura di credito al consumo è stata respinta. Ciò non pregiudica l’obbligo di conservare questi documenti e registri ai sensi di altre normative legali.
(5) L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica anche al successore legale del fornitore o intermediario e di quello la cui autorizzazione ad operare è scaduta o è stata revocata.
(6) La registrazione della comunicazione con il consumatore deve essere redatta per iscritto o in altro modo probatorio e deve contenere la data della comunicazione, un’identificazione sufficiente delle parti della comunicazione e il contenuto della comunicazione.
§ 79
Divieto di incentiviIl Fornitore e l’Intermediario non possono accettare, offrire o fornire in relazione alle loro attività un pagamento, una remunerazione o altro vantaggio pecuniario o non pecuniario (di seguito “incentivo”) che possa comportare una violazione dell’obbligo stabilito nella presente Parte. Ai fini della presente legge, per incentivo si intende anche un pagamento insolito per un servizio fornito o qualsiasi prestazione di un vantaggio ingiustificato di natura finanziaria, materiale o immateriale.
§ 80
Divieto di remunerazione simultanea sia dal consumatore che dal fornitoreSe un intermediario indipendente agisce in nome e per conto di un consumatore in base a un accordo di intermediazione del credito al consumo e riceve una remunerazione dal consumatore per tale attività, non può agire in nome e per conto del fornitore in relazione al credito al consumo oggetto di tale accordo. ricompensa.
§ 81
Uso del termine indipendenteSolo un fornitore o intermediario che considera i prodotti di credito al consumo della maggior parte dei fornitori sul mercato e che garantisce che la struttura retributiva dei propri dipendenti e intermediari e i loro dipendenti non andavano a discapito della loro capacità di agire nel migliore interesse del consumatore, in particolare per non dipendere dagli obiettivi di vendita.
§ 82
Pagamento dell’iscrizione e ricompensa(1) Il fornitore e l’intermediario non possono richiedere a una persona che partecipa o deve partecipare all’erogazione o alla mediazione del credito al consumo, la composizione dell’iscrizione o altro pagamento simile come condizione per il pagamento della futura remunerazione per tale attività.
(2) Il fornitore e l’intermediario non possono derivare una remunerazione per la fornitura o la mediazione di credito al consumo dall’acquisizione di altre persone per questa attività da parte della persona remunerata.
§ 83
Restrizioni ai pagamenti prima della concessione di un prestito al consumo(1) Prima della conclusione di un contratto di prestito al consumo, il fornitore o l’intermediario non ha diritto alla remunerazione o ad altri pagamenti, ad eccezione del diritto al rimborso di tasse, spese amministrative o altri benefici monetari simili e dei costi sostenuti intenzionalmente per la valutazione dell’oggetto del credito al consumo. Ciò non pregiudica l’obbligo di soddisfare le condizioni per l’erogazione di un prestito al consumo da risparmio immobiliare ai sensi della legge che disciplina il risparmio immobiliare.
(2) Nel caso in cui il fornitore o l’intermediario richieda al consumatore di rimborsare i costi di valutazione degli immobili forniti come garanzia per il credito al consumo, è obbligato a fornire il risultato di tale valutazione e la sua giustificazione al consumatore senza indebito ritardo dopo il suo completamento.
TITOLO II
VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITÀ E DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO§ 84
Informazioni fornite dal consumatore(1) Prima di fornire una consulenza ai sensi della Sezione 85 (1) o di valutare l’affidabilità creditizia del consumatore ai sensi della Sezione 86, il fornitore e l’intermediario pubblicano o informano il consumatore quali informazioni e documenti il ​​consumatore deve fornire al fornitore o all’intermediario per valutarne l’affidabilità creditizia e fornire consulenza sulla selezione. per i consumatori un prodotto di credito al consumo adeguato e il tempo per la loro fornitura. Queste informazioni devono essere proporzionate e necessarie. Se il fornitore richiede queste informazioni tramite un intermediario, l’intermediario trasmette le informazioni richieste al fornitore.
(2) Il consumatore fornisce al fornitore o all’intermediario sulla base dei requisiti del fornitore o dell’intermediario ai sensi del paragrafo 1 informazioni complete e veritiere. Se è necessario valutare l’affidabilità creditizia del consumatore, il consumatore è tenuto a spiegare o integrare le informazioni fornite al fornitore o all’intermediario su sua richiesta. Al fine di valutare il merito creditizio del consumatore, il fornitore e l’intermediario sono tenuti a verificare tali informazioni in modo adeguato alla situazione, se necessario, anche utilizzando dati verificabili in modo indipendente.
(3) Le informazioni comunicate o pubblicate ai sensi del paragrafo 1 contengono un avvertimento che se il consumatore non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 2 e il fornitore non è quindi in grado di valutare il proprio merito creditizio, il fornitore non fornirà credito al consumo.
(4) Un obbligo derivante da un contratto di credito al consumo per l’alloggio non può essere annullato semplicemente perché le informazioni fornite dal consumatore ai sensi del paragrafo 2 prima della conclusione del contratto di credito al consumo erano incomplete. Ciò non si applica se il consumatore ha fornito consapevolmente informazioni incomplete o ha fornito consapevolmente informazioni false.
§ 85
Regole per fornire consulenza(1) Se il fornitore o l’intermediario fornisce consulenza, lo fa sulla base di
a) analisi
1. la situazione finanziaria del consumatore, le sue esigenze, obiettivi e necessità, sulla base di informazioni aggiornate, e
2. i rischi a cui il consumatore può essere esposto per tutta la durata del credito al consumo, e
b) la selezione di un numero sufficiente di prodotti di credito al consumo adeguati nel caso di
1. l’ intermediario indipendente e il suo agente collegato disponibile sul mercato,
2. il prestatore e il suo agente collegato disponibili almeno dall’offerta del prestatore, o
3. intermediari del credito al consumo vincolato disponibili almeno dall’offerta di tutti i fornitori rappresentati dall’intermediario del credito al consumo vincolato.
(2) Il fornitore o l’intermediario ha l’obbligo di informare il consumatore su quali prodotti di quali fornitori si basa la selezione ai sensi del paragrafo 1.
(3) Il consumatore riceve in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente una registrazione della consulenza fornita ai sensi del paragrafo 1, che contiene
a) i requisiti, gli obiettivi e le esigenze del consumatore in relazione al dato credito al consumo,
b) i motivi sui quali il fornitore o l’intermediario basa la propria consulenza ai sensi del paragrafo 1 sulla conclusione di un appropriato contratto di credito al consumo o su una modifica sostanziale dell’obbligo derivante da tale contratto;
c) una spiegazione dell’impatto sul consumatore della conclusione di un contratto di credito al consumo o di una modifica sostanziale dell’obbligo derivante da tale contratto, compresi i rischi connessi; e
d) l’ analisi di cui al paragrafo 1, lettera a); e).
(4) Il diritto del fornitore di fornire al consumatore raccomandazioni ai sensi del § 3 par.1 lett. a) punto 3 o il diritto dell’intermediario di fornire al consumatore una raccomandazione ai sensi del § 3 comma 1 lett. b) il punto 3 non è interessato. In caso di raccomandazione ai sensi di una frase, il primo fornitore o intermediario informa il consumatore che non gli fornisce consulenza in conformità con le norme stabilite nella presente legge.
§ 86
Valutazione del credito al consumo(1) Prima di concludere un contratto di credito al consumo o di modificare un obbligo ai sensi di tale accordo consistente in un aumento significativo dell’importo totale del credito al consumo, il fornitore valuta l’affidabilità creditizia del consumatore sulla base delle informazioni necessarie, affidabili, sufficienti e proporzionate ottenute dal consumatore e, se necessario. valutazione del merito creditizio del consumatore o da altre fonti. Il fornitore fornisce un credito al consumo solo se il risultato della valutazione del merito creditizio del consumatore dimostra che non vi sono ragionevoli dubbi sulla capacità del consumatore di rimborsare il credito al consumo.
(2) Nel valutare l’affidabilità creditizia del consumatore, il fornitore valuta in particolare la capacità del consumatore di rimborsare le rate regolari concordate del prestito al consumo, sulla base di un confronto tra le entrate e le spese del consumatore e il metodo di adempiere ai debiti esistenti. Prende in considerazione il valore del bene se il contratto di credito al consumo implica che il credito al consumo deve essere rimborsato in tutto o in parte dai proventi della vendita del bene di consumo, non con rate regolari, o se la situazione finanziaria del consumatore mostra che sarà in grado di rimborsare il credito al consumo. il tuo reddito.
§ 87
Conseguenze della violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio di un consumatore(1) Se il fornitore fornisce un credito al consumo al consumatore in violazione della Sezione 86 (1), seconda frase, il contratto non è valido. Il consumatore può sollevare un’eccezione di nullità entro un termine di prescrizione di tre anni dalla data di conclusione del contratto. Il consumatore è tenuto a restituire il capitale del credito al consumo fornito entro un termine adeguato alle sue possibilità.
(2) In caso di controversia su quale sia il tempo corrispondente alle opzioni del consumatore ai sensi del paragrafo 1, tale periodo sarà determinato dal tribunale su proposta di una delle parti in base alle opzioni del consumatore e nell’interesse di un’equa organizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti. condizioni sociali e patrimoniali generali.
(3) Se le possibilità del consumatore cambiano, il tribunale può, su proposta di una delle parti contraenti, modificare il tempo concordato o il tempo determinato dalla decisione.
§ 88
Recupero di informazioni dai database(1) Le persone autorizzate a fornire credito al consumo possono informarsi reciprocamente sui dati sui debiti che attestano l’affidabilità creditizia del consumatore, attraverso una banca dati gestita da una persona giuridica che
a) tratta i dati dei consumatori allo scopo di valutarne l’affidabilità creditizia,
b) fornisce l’accesso a tali dati alle persone autorizzate a fornire credito al consumo,
c) consente alle persone autorizzate a fornire credito al consumo con sede legale o effettiva in un altro Stato membro dell’Unione europea di accedere a questi dati alle stesse condizioni delle persone con sede legale o effettiva nella Repubblica ceca,
d) non condiziona l’accesso delle persone autorizzate a fornire credito al consumo a tali dati previa autorizzazione di tale soggetto all’attività di banca, banca estera o cooperativa di risparmio e credito,
(e) mantenere la riservatezza dei dati ottenuti e proteggerli da un uso improprio; e
f) pubblicare le condizioni di accesso delle persone autorizzate a fornire credito al consumo a tali dati in modo tale da consentire l’accesso remoto.
(2) Il fornitore è obbligato a trattare i dati ottenuti sul consumatore dalla banca dati ai sensi del paragrafo 1 come se fossero dati ottenuti dal consumatore stesso. Il prestatore può utilizzare i dati sul consumatore ottenuti tramite la banca dati ai sensi del comma 1 esclusivamente per la valutazione dei presupposti per il corretto rimborso dei suoi debiti, in particolare per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 85 e 86.
(3) Il Fornitore informa il consumatore in conformità con la legge che disciplina la protezione dei dati personali della sua intenzione di cercare dati sul consumatore nella banca dati ai sensi del paragrafo 1.
§ 89
Informazioni in caso di rifiuto a fornire credito al consumoSe il fornitore rifiuta di fornire al consumatore un credito al consumo a seguito della valutazione del merito creditizio, il fornitore informa il consumatore senza indebito ritardo di tale rifiuto e se il motivo della mancata fornitura è il risultato dell’elaborazione automatizzata dei dati o delle ricerche nel database ai sensi del § 88 (1). risultato e il database utilizzato.
TITOLO III
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL CONSUMATOREParte 1
Condizioni generali§ 90
Disposizioni generali sulla fornitura di informazioni ai consumatori(1) Il fornitore e l’intermediario forniscono gratuitamente al consumatore le informazioni richieste dalla presente legge.
(2) Salvo diversa disposizione della presente legge, le informazioni fornite ai consumatori ai sensi della presente legge devono essere fornite in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente.
§ 91
Informazioni obbligatorie fornite nell’annuncio(1) Se un prestito al consumo o la sua mediazione è offerto dalla pubblicità, che include un’indicazione numerica dei suoi costi, l’annuncio deve contenere
a) nel caso di un credito al consumo per l’alloggio, il nome del fornitore o, se del caso, dell’intermediario,
b) nel caso di un requisito per garantire un credito al consumo per l’alloggio, informazioni su tale requisito,
c) il tasso annuo effettivo globale, che deve essere indicato almeno con la stessa chiarezza di qualsiasi informazione sul tasso di interesse del prestito,
d) il tasso debitore, distinguendo se si tratta di un tasso debitore fisso o variabile o una combinazione di entrambi, insieme ai dettagli di eventuali commissioni associate al credito al consumo che fanno parte del costo totale del credito al consumo,
e) l’ importo totale del credito al consumo,
f) l’ importo delle singole rate, nel caso di prestito al consumo per l’abitazione e il loro numero,
g) l’ importo totale dovuto dal consumatore,
h) la durata del credito al consumo,
i) nel caso di un credito al consumo sotto forma di pagamento differito per un bene o servizio specifico, il loro prezzo e l’importo dell’eventuale pagamento anticipato,
j) informazioni sull’obbligo di concludere un contratto per servizi accessori relativi al credito al consumo, in particolare assicurazioni, se la conclusione di un tale contratto è una condizione per ottenere un credito al consumo secondo le condizioni offerte e il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo;
(k) quando un prestito al consumo è offerto in una valuta estera, una dichiarazione secondo cui la variazione del tasso di cambio può influire sull’importo delle rate e sull’importo totale pagabile dal consumatore.
(2) Le informazioni di cui al comma 1 lett . da c) aj) sono forniti sotto forma di un esempio rappresentativo.
(3) In caso di prestito al consumo diverso dall’abitazione sotto forma di concessione di scoperto pagabile su richiesta o entro 3 mesi dalla data del prestito al consumo, l’annuncio deve contenere solo le informazioni di cui al comma 1 lettera. a), b), d), e) e k).
§ 92
Informazioni permanentemente accessibili ai consumatori(1) Il Fornitore lo renderà disponibile in modo permanente in forma cartacea, su un altro supporto dati permanente o sul proprio sito web
a) i loro dati di contatto, in particolare l’indirizzo postale per la consegna, il numero di telefono o l’indirizzo per la consegna della posta elettronica,
b) i dati del registro o elenco dove è possibile verificarne l’autorizzazione ad operare,
c) informazioni sul meccanismo interno di gestione dei reclami,
d) informazioni sulla possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo tramite un arbitro finanziario,
e) estremi dell’autorità di controllo,
f) informazioni generali sul processo di erogazione del credito al consumo, comprese le informazioni richieste al consumatore ai sensi della Sezione 84 (1) allo scopo di valutare il suo merito creditizio,
g) informazioni sull’eventuale fornitura di consulenza ai sensi dell’articolo 85 (1),
h) lo scopo per il quale viene utilizzato il credito al consumo, comprese, se del caso, l’informazione che lo scopo per il prelievo del credito al consumo non è limitato,
i) le forme e le condizioni per garantire un credito al consumo, se richiesto;
j) esempi della possibile durata di un credito al consumo,
k) i tipi di tasso debitore disponibili, insieme a una breve descrizione delle caratteristiche del tasso fisso e variabile e, ove applicabile, il nome del benchmark 5 ) da cui dipende il tasso debitore e il nome del suo amministratore, comprese le relative conseguenze per il consumatore;
l) se un credito al consumo è offerto in una valuta estera, un’indicazione di tale valuta, compresa una spiegazione delle conseguenze per il consumatore derivanti dalla conclusione di un contratto di credito al consumo in una valuta estera,
m) un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito al consumo, del costo totale del credito al consumo, dell’importo totale pagabile dal consumatore e del tasso annuo effettivo globale,
n) qualsiasi altro costo che non è incluso nel costo totale del credito al consumo e che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo,
o) la possibilità di rimborsare al prestatore il prestito al consumo, compreso il numero, la frequenza e l’importo delle rate periodiche,
p) se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che il rimborso di un prestito al consumo nell’ambito di un contratto di credito al consumo concluso non garantisce il rimborso dell’importo totale del prestito al consumo,
q) condizioni per il rimborso anticipato di un prestito al consumo,
r) qualsiasi requisito per la valutazione del bene immobile, i costi derivanti da tale valutazione per il consumatore e informazioni sull’obbligatorietà della valutazione per il consumatore,
(s) informazioni sull’obbligo di concludere un contratto di servizi accessori di credito al consumo, se la conclusione di tale contratto è una condizione per ottenere credito al consumo alle condizioni offerte, compreso se il consumatore è limitato all’offerta del fornitore o dell’intermediario al momento della conclusione di tale contratto;
(t) un’indicazione delle possibili conseguenze del mancato rispetto degli obblighi relativi al contratto di credito al consumo.
(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti di credito al consumo nell’offerta attuale del fornitore.
§ 93
Informazioni sul broker(1) L’intermediario fornisce al consumatore le informazioni sul
a) che si tratti di un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato,
b) i dati di contatto dell’intermediario e dell’obbligato principale, in particolare l’indirizzo postale per la consegna, il numero di telefono e, se del caso, l’indirizzo per il recapito della posta elettronica; indicare se rappresenta il fornitore o l’intermediario,
c) il registro, ove è possibile verificare l’autorizzazione ad operare l’intermediario, il numero di iscrizione e la procedura per la verifica dell’iscrizione dell’intermediario nel registro,
d) la fornitura di consulenza ai sensi della sezione 85, paragrafo 1 e informazioni sull’offerta di fornitori su cui si basa questa consulenza,
e) il divieto di collegare la conclusione di un contratto di intermediazione del credito al consumo a qualsiasi servizio accessorio,
(f) l’ importo della remunerazione o dell’incentivo che il fornitore o un terzo deve corrispondere all’intermediario per i servizi relativi al contratto di credito al consumo per l’edilizia abitativa; se tale importo non è ancora noto, l’intermediario informa il consumatore che l’importo effettivo sarà successivamente indicato nelle informazioni precontrattuali fornite ai sensi dell’articolo 94,
(g) l’ importo del compenso pagato dal consumatore all’intermediario, se ciò non è possibile, il metodo di calcolo; l’intermediario informa il consumatore che non può ricevere contemporaneamente una remunerazione o un incentivo dal consumatore, dal fornitore o da un terzo,
h) il diritto del consumatore di chiedere informazioni sull’importo della commissione fornita in relazione all’intermediazione di un prestito immobiliare al consumo all’intermediario da parte di singoli fornitori i cui prestiti al consumo sono mediati dall’intermediario,
i) il meccanismo interno di gestione dei reclami,
j) la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo tramite un arbitro finanziario; e
(k) l’autorità di controllo.
(2) L’importo del compenso di cui al comma 1 lett (g) ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo, l’intermediario comunica altresì al prestatore.
(3) Al primo contatto con il consumatore, l’intermediario comunica al consumatore almeno le informazioni di cui al comma 1 lettera a), e se è agente collegato o intermediario di un credito al consumo vincolato, anche l’indicazione di quale rappresentante rappresenta.
Parte 2
Informazioni precontrattuali§ 94
Fornitura e spiegazione delle informazioni precontrattuali(1) Le informazioni ai sensi degli articoli da 95 a 98 devono essere fornite al consumatore dal fornitore.
(2) Il fornitore deve debitamente spiegare le informazioni fornite al consumatore in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito al consumo proposto soddisfa le sue esigenze e la sua situazione finanziaria. Le spiegazioni appropriate includono, in particolare, una spiegazione delle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del paragrafo 1, comprese le conseguenze dei ritardi nell’adempimento degli obblighi del consumatore ai sensi del contratto di credito al consumo e informazioni di base sui singoli prodotti offerti e sul loro impatto sui consumatori; associati alla cessazione separata del loro uso.
(3) Se un credito al consumo è mediato da un intermediario, l’intermediario è tenuto a fornire al consumatore informazioni e una spiegazione adeguata nello stesso modo in cui il fornitore è obbligato a farlo. Ciò non influisce sugli obblighi del fornitore.
(4) Se l’intermediario adempie all’obbligo di fornire informazioni e una spiegazione adeguata, anche il fornitore deve adempiere a tale obbligo. Se il fornitore adempie all’obbligo di fornire informazioni e una spiegazione adeguata, l’intermediario ha adempiuto anche a tale obbligo.
(5) L’obbligo di fornire informazioni e spiegazioni ai sensi del paragrafo 3 non si applica agli intermediari vincolati del credito al consumo. Ciò non pregiudica l’obbligo del fornitore di fornire queste informazioni e questa spiegazione.
§ 95
Informazioni fornite prima della conclusione di un contratto di credito al consumo(1) Prima di concludere un contratto di credito al consumo diverso dall’abitazione, al consumatore devono essere fornite informazioni su
a) il tipo di credito al consumo,
b) i dati di contatto del fornitore o dell’intermediario, in particolare l’indirizzo postale per la consegna, il numero di telefono o l’indirizzo per la consegna della posta elettronica,
c) l’ importo totale del prestito al consumo e le condizioni per il suo utilizzo,
d) la durata del credito al consumo,
e) beni e servizi e il loro prezzo, che sarebbe pagato senza l’utilizzo di credito al consumo, nel caso di credito al consumo sotto forma di pagamento differito per beni o servizi e contratto di credito al consumo vincolato,
f) il tasso debitore, le condizioni che disciplinano l’utilizzo di tale tasso e, se del caso, qualsiasi indice o tasso di interesse di riferimento applicabile al tasso di interesse iniziale, nonché il tempo, le condizioni e la procedura per modificare il tasso debitore; se vengono applicati tassi di interesse diversi in circostanze diverse, devono essere fornite le informazioni di cui sopra su tutti i tassi di interesse sui prestiti,
g) l’ importo totale che deve essere pagato dal consumatore e il tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo, che deve essere ulteriormente spiegato per mezzo di un esempio rappresentativo che fornisca tutte le ipotesi utilizzate per calcolarlo, per il quale il fornitore deve tenere conto dei requisiti del credito al consumo disse; se il contratto di credito al consumo prevede diversi metodi di prelievo con commissioni o tassi di interesse sui prestiti diversi e se il fornitore applica l’ipotesi specificata nella parte 2, punto 2 dell’allegato n. 1 della presente legge, deve dichiarare che altri meccanismi di prelievo applicati a questo tipo di credito al consumo possono comportare tassi di addebito percentuali annui più elevati per il credito al consumo,
h) l’ importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore e, se del caso, la modalità di assegnazione dei pagamenti ai singoli importi dovuti con tassi di interesse attivi diversi ai fini del rimborso,
i) pagamenti per il mantenimento di uno o più conti che registrano operazioni di pagamento e prelievi, salvo che l’apertura del conto sia facoltativa, pagamenti per l’utilizzo di mezzi di pagamento per operazioni e prelievi e qualsiasi altro pagamento risultante da un contratto di credito al consumo e le condizioni alle quali modificare i pagamenti,
j) l’ eventuale obbligo del consumatore di rimborsare ai notai i costi associati alla conclusione di un contratto di credito al consumo,
k) eventuali obblighi a concludere un contratto di servizi accessori relativo a un contratto di credito al consumo, se la conclusione di un contratto di servizi accessori è obbligatoria per ottenere un credito al consumo o per ottenerlo alle condizioni offerte,
l) il tasso di interesse fisso applicabile in caso di ritardato pagamento o una penale contrattuale in caso di ritardo del consumatore e ogni altra conseguenza del ritardo del consumatore,
m) qualsiasi sicurezza richiesta,
n) il diritto di recedere dal contratto di credito al consumo,
o) il diritto al rimborso anticipato del prestito al consumo, l’eventuale diritto del prestatore al rimborso dei costi sostenuti e le modalità per la loro determinazione,
p) il diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato di una ricerca in banca dati che consenta di valutare l’affidabilità creditizia del consumatore in caso di rigetto della domanda di credito al consumo sulla base di una ricerca in banca dati e della banca dati utilizzata,
q) il diritto del consumatore di ricevere gratuitamente il progetto di testo del contratto di credito al consumo,
r) il periodo per il quale il prestatore è vincolato dalle informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito al consumo o della proposta di conclusione di tale contratto; e
(s) se l’eventuale utilizzo del capitale generato dai pagamenti del consumatore invece del rimborso del credito al consumo porterà al rimborso completo del credito al consumo.
(2) Prima della conclusione di un contratto di prestito al consumo per l’alloggio, le informazioni specificate nell’Allegato n. 4 alla presente legge devono essere fornite al consumatore.
(3) Se l’importo del tasso di interesse sul prestito di un prestito al consumo diverso dall’abitazione deve dipendere dal valore di riferimento 5 ) , al consumatore devono essere fornite anche informazioni sul suo nome e il nome del suo amministratore e sulle relative conseguenze per i consumatori.
§ 96
Informazioni fornite prima della conclusione di un contratto di credito al consumo sotto forma di concessione di scopertoNel caso di un prestito al consumo sotto forma di uno scoperto pagabile su richiesta o entro 3 mesi dalla data di fornitura, al consumatore devono essere fornite le informazioni specificate al § 95 par. da a) ad), f), l), p) er) e ulteriori informazioni su
a) condizioni e procedura che portano alla risoluzione del credito al consumo,
b) l’obbligo del consumatore di pagare integralmente il credito al consumo su richiesta del prestatore, se tale obbligo è richiesto; e
c) i costi aggiuntivi associati al credito al consumo dalla conclusione del contratto di credito al consumo e le condizioni alle quali tali costi possono essere modificati.
§ 97
Informazioni fornite prima della conclusione del contratto al fine di evitare procedimenti in merito alle pretese del fornitoreSe un accordo viene negoziato ai sensi del § 5 paragrafo 4, al consumatore devono essere fornite le informazioni specificate nel § 96 e ulteriori informazioni specificate nel § 95 par. g), h) eo).
§ 98
Informazioni fornite durante la negoziazione di un contratto di credito al consumo sotto forma di comunicazione telefonica vocale(1)Se, prima che il consumatore riceva la bozza dei termini e delle condizioni da includere nel contratto di credito al consumo ai sensi della sezione 105 (2), il contratto di credito al consumo è negoziato esclusivamente tramite comunicazione telefonica vocale, al consumatore devono essere fornite almeno le informazioni specificate nella sezione 95 (2). 1 lettera da c) ad f). Inoltre, al consumatore devono essere fornite informazioni sull’importo totale che deve essere pagato dal consumatore e il tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo e l’importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore e come i pagamenti sono attribuiti ai singoli importi dovuti con tassi di prestito diversi. a fini di rimborso. Ciò non si applica nel caso di un prestito al consumo ai sensi delle sezioni 96 e 97 e di un prestito immobiliare al consumo.
(2) Se il consumatore richiede l’accesso immediato alla possibilità di scoperto tramite comunicazione telefonica vocale, deve essere fornito a lui
a) in caso di prestito al consumo ai sensi dell’articolo 96, le informazioni di cui all’art. 95 par. c), f) eg) e § 96 lettera b),
b) in caso di prestito al consumo ai sensi dell’articolo 97, le informazioni di cui alla lettera a) e quelle ai sensi dell’articolo 95 co. d),
c) nel caso di un credito al consumo, sotto forma di uno scoperto pagabile entro un mese dalla data del credito al consumo, le informazioni di cui alla lettera a).
§ 99
Forma di fornitura delle informazioni(1) Le informazioni ai sensi della Sezione 95, paragrafo 1 devono essere fornite mediante il modulo specificato nell’Allegato n. 2 alla presente Legge.
(2) Le informazioni ai sensi della Sezione 95, paragrafo 2 devono essere fornite mediante il modulo Foglio informativo europeo standardizzato, specificato nell’Allegato n. 4 della presente Legge.
(3) Le informazioni ai sensi delle sezioni 96 e 97 devono essere fornite utilizzando il modulo specificato nel caso
a) credito al consumo diverso dall’abitazione di cui all’allegato n. 3 alla presente legge,
b) credito al consumo per alloggi di cui all’allegato n. 4 alla presente legge.
(4) Salvo diversa disposizione di legge, tutte le informazioni devono essere ugualmente prominenti. Informazioni diverse da quelle specificate nel § 93 paragrafo 1, § 95 paragrafi 1 e 2, § 96 e 97 sono fornite in un documento separato.
(5) Le informazioni ai sensi della Sezione 98 devono essere fornite tramite comunicazione telefonica vocale.
(6) Fornendo le informazioni secondo le modalità di cui ai paragrafi da 1 a 4, il fornitore adempie agli obblighi di informazione ai sensi del codice civile in materia di contratti conclusi con il consumatore.
§ 100
Tempo per fornire informazioni precontrattuali(1) Deve essere adempiuto l’obbligo di cui alla sezione 94 relativa alle informazioni ai sensi delle sezioni da 95 a 98
a) senza indebito ritardo dopo che il fornitore ha valutato l’affidabilità creditizia del consumatore sulla base delle informazioni fornite dal consumatore ai sensi della Sezione 84, e
b) in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito al consumo o prima che il consumatore presenti una proposta vincolante per la conclusione di tale accordo.
(2) L’obbligo di cui alla sezione 94 deve essere adempiuto anche ogni volta che il fornitore presenta al consumatore una proposta per la conclusione di un contratto di credito al consumo e le informazioni ai sensi delle sezioni da 95 a 98 non sono state ancora fornite, o tale proposta differisce dalle informazioni fornite in precedenza.
(3) Se un prestito al consumo è organizzato su richiesta del consumatore mediante comunicazioni a distanza che non consentono la fornitura di informazioni precontrattuali ai sensi del paragrafo 1, le informazioni ai sensi delle sezioni da 95 a 97 devono essere fornite in conformità con la sezione 99 quando si conclude un contratto di prestito al consumo, e, se ciò non è possibile, senza indebito ritardo dopo la conclusione del presente contratto.
(4) Se un prestito al consumo diverso da quello dell’alloggio sotto forma di un accordo ai sensi del § 5 paragrafo 4 è negoziato al di fuori dei locali commerciali abituali del fornitore o dell’intermediario, al consumatore devono essere fornite informazioni sul tasso annuo effettivo globale in conformità con § 99 conclusione di questo accordo.
Parte 3
Informazioni fornite durante il periodo di impegno§ 101
Informazioni fornite durante la durata del credito al consumo(1) Il fornitore è obbligato a fornire al consumatore regolarmente a un intervallo ragionevole una dichiarazione contenente informazioni sulla durata del prestito al consumo concluso a tempo indeterminato e il prestito al consumo sotto forma di possibilità di scoperto.
a) il periodo al quale si riferiscono le informazioni di cui alle lettere da b) ah),
b) l’ importo e la data di erogazione del prestito al consumo,
c) il saldo del periodo precedente e la sua data,
d) nuovo equilibrio,
e) la data e l’importo dei pagamenti effettuati dal consumatore,
f) il tasso di interesse sul prestito utilizzato,
g) eventuali pagamenti di crediti al consumo effettuati durante il periodo; e
(h) l’ importo minimo che deve essere pagato dal consumatore.
(2) Se risulta un contratto di credito al consumo con una durata fissa di ammortamento del capitale di un credito al consumo, il fornitore deve fornire al consumatore, su richiesta, in qualsiasi momento durante la durata di questo rapporto contrattuale la tabella di ammortamento specificata nell’Allegato n. 5 alla presente legge.
§ 102
Informazioni sulla variazione del tasso di interesse sui prestiti(1) Se la possibilità e il metodo di modificare il tasso di interesse del prestito sono concordati nel contratto di credito al consumo in modo diverso dalla forma di uno scoperto, il fornitore è tenuto a informare il consumatore per qualsiasi variazione del tasso di interesse sul prestito in tempo utile prima che abbia effetto, altrimenti questa modifica non ha effetto per il consumatore. Le informazioni includono
a) il nuovo tasso di interesse del prestito,
(b) il nuovo importo delle rate dopo l’adeguamento del tasso debitore; e
c) se del caso, il nuovo numero e la nuova frequenza delle rate di cui alla lettera b).
(2) Se la possibilità e il metodo di aumentare il tasso di interesse del prestito o i pagamenti sono concordati nel contratto di prestito al consumo sotto forma di uno scoperto, il fornitore deve informare per qualsiasi durata del tasso di interesse del prestito o dei pagamenti durante il periodo del prestito al consumo, in tempo utile prima di acquistarli. efficienza, altrimenti questo aumento non è efficace per il consumatore.
(3) Nel caso di un prestito al consumo per l’edilizia abitativa con un tasso di interesse sul prestito fisso per un certo periodo di almeno 1 anno, seguito da un altro periodo con un tasso di interesse sul prestito fisso di almeno 1 anno, il fornitore fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre 3 mesi prima alla fine del periodo con un tasso di interesse attivo fisso.
(4) Le parti contraenti possono convenire che le informazioni sulla variazione del tasso di interesse del prestito di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere fornite al consumatore regolarmente ea un intervallo ragionevole e le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere parte delle informazioni ai sensi del § 101 par. se la variazione del tasso di prestito dipende da una variazione del tasso di riferimento e se tale variazione del tasso di riferimento è pubblicata in maniera adeguata, resa disponibile presso la sede del prestatore e, nel caso di mutuo per la casa al consumo, comunicata direttamente al consumatore.
(5) Se la variazione del tasso di interesse sul prestito di un credito al consumo dipende da una variazione del tasso o dell’indice di riferimento, le informazioni sul tasso di riferimento o sull’indice utilizzato devono essere chiare, accessibili, oggettive e verificabili.
(6) Se il fornitore non è in grado di informare il consumatore della variazione del tasso di interesse del prestito perché la variazione del tasso di interesse del prestito è determinata attraverso uno scambio in uno strumento di investimento ai sensi del Capital Market Act, il fornitore informerà il consumatore di questo scambio con largo anticipo e quale impatto il fornitore si aspetta sul tasso di interesse del prestito.
§ 103
Informazioni sul credito al consumo in valuta esteraNel caso di un contratto di credito al consumo in valuta estera, il fornitore informa il consumatore senza indebito ritardo dopo che l’importo totale rimanente che deve essere pagato dal consumatore o le singole rate raggiungono valori aumentati del 20% rispetto ai valori calcolati in corone ceche utilizzando il tasso di cambio al momento della conclusione del contratto di credito al consumo, e successivamente su base regolare, ma almeno una volta all’anno, da
a) l’ importo totale rimanente che deve essere pagato dal consumatore,
b) l’ importo delle singole rate,
(c) le condizioni per esercitare qualsiasi diritto di cambiare la valuta in cui è denominato il credito al consumo; e
d) altre misure per limitare il rischio derivante dalla variazione del tasso di cambio, che il fornitore ha adottato ai sensi del § 116 paragrafo 2.
PARTE SETTIMA
CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORETITOLO I
CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORE§ 104
Forma del contrattoIl contratto di credito al consumo richiede una forma scritta e deve contenere le informazioni ai sensi dei § 106-108 e § 109 paragrafo 1 indicate in modo chiaro, conciso e distinto. Il mancato rispetto di tale obbligo o della forma scritta non comporta la mancata conclusione o l’invalidità del contratto.
§ 105
Fornitura del contratto al consumatore(1) Il fornitore o l’intermediario fornisce al consumatore una copia del contratto di credito al consumo in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente immediatamente dopo la conclusione del presente contratto.
(2) In tempo utile prima della conclusione del contratto di credito al consumo, il fornitore o l’intermediario presenta al consumatore una bozza delle condizioni contrattuali da includere nel contratto di credito al consumo, sotto forma di un progetto di testo del presente contratto.
§ 106
Informazioni nel contratto di credito al consumo(1) Il contratto di credito al consumo deve sempre contenere le seguenti informazioni:
a) tipo di credito al consumo,
b) i dati di contatto delle parti contraenti e, in caso di intermediazione del credito al consumo, anche i dati di contatto dell’intermediario, in particolare l’indirizzo postale per la consegna, il numero di telefono o l’indirizzo per la consegna della posta elettronica,
c) l’ importo totale del prestito al consumo e le condizioni per il suo utilizzo,
d) la durata del credito al consumo, se ciò non è possibile, le modalità di determinazione,
e) la determinazione dei beni o servizi e il loro prezzo, che sarebbe pagato senza l’utilizzo di credito al consumo, se si tratta di un credito al consumo sotto forma di pagamento differito per beni o servizi o di un credito al consumo vincolato,
f) il tasso debitore, le condizioni che disciplinano l’utilizzo di tale tasso e, se del caso, un’indicazione di qualsiasi indice o tasso di interesse di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale e il momento, le condizioni e la procedura per modificare il tasso debitore; se si applicano tassi debitori diversi in circostanze diverse, queste informazioni devono essere fornite per tutti i tassi debitori,
g) il tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo, tutte le ipotesi utilizzate per calcolare tale tasso e l’importo totale che deve essere pagato dal consumatore, espressi in cifre e calcolati al momento della conclusione del contratto di credito al consumo,
(h) l’ importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore e, se del caso, il metodo di attribuzione dei pagamenti ai singoli importi dovuti con tassi di interesse diversi a fini di rimborso; se non è possibile determinare l’importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che il consumatore deve effettuare al momento della conclusione del contratto di credito al consumo, il fornitore specifica le condizioni da cui dipendono l’importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che il consumatore deve effettuare,
i) se il contratto di prestito al consumo con una durata fissa di rimborso del capitale del credito al consumo risulta, informazioni sul diritto di ricevere un estratto conto gratuito sotto forma di una tabella di rimborso specificata nell’allegato 5 della presente legge in qualsiasi momento durante l’obbligo di tale contratto,
j) un inventario che indichi i termini e le condizioni per il rimborso degli interessi e tutti i relativi pagamenti ricorrenti o forfettari, se tali pagamenti e interessi devono essere rimborsati senza rimborso del capitale,
(k) qualsiasi obbligo per il consumatore di effettuare pagamenti per il mantenimento di uno o più conti che registrano operazioni di pagamento e prelievi, il loro importo, se noto al fornitore, e le condizioni alle quali tali pagamenti possono essere modificati, a meno che il conto non sia facoltativo; mezzi di pagamento sia per le operazioni di pagamento che per i prelievi, il loro importo, se noto al fornitore, e tutti gli altri pagamenti derivanti dal contratto di credito al consumo,
l) il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato pagamento, applicabile al momento della conclusione del contratto di credito al consumo e le condizioni per il suo adeguamento e altre conseguenze derivanti dal ritardo del consumatore,
m) informazioni sui possibili costi di servizi notarili o altri costi simili e il loro importo, se noto al fornitore,
n) un requisito per un’eventuale riassicurazione o assicurazione,
o) informazioni sul diritto di recesso da un contratto di credito al consumo diverso dall’abitazione e il periodo durante il quale tale diritto può essere esercitato e altre condizioni per esercitare tale diritto, comprese le informazioni sull’obbligo del consumatore di pagare il capitale e gli interessi pertinenti ai sensi del § 118 par. 4, nonché l’importo degli interessi pagabili al giorno,
p) informazioni sui diritti derivanti dal § 119 par.1 e 3 e le condizioni del loro esercizio,
q) informazioni sul diritto al rimborso anticipato di un prestito al consumo, sull’eventuale diritto del prestatore al rimborso delle spese sostenute e, in caso di prestito al consumo diverso dall’abitazione, informazioni sulle modalità della loro determinazione,
r) informazioni sulle modalità di risoluzione del rapporto contrattuale,
s) informazioni sulla possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo tramite un arbitro finanziario,
t) la designazione dell’autorità di controllo competente; e
(u) se l’eventuale utilizzo del capitale generato dai pagamenti del consumatore invece del rimborso del credito al consumo porterà al rimborso completo del credito al consumo.
(2) Un contratto di prestito al consumo in valuta estera deve contenere anche informazioni su una misura adottata dal fornitore ai sensi della Sezione 116 (1). L’accordo contiene anche un esempio illustrativo di come la variazione del 20% del tasso di cambio avrà sull’obbligo del consumatore ai sensi di un contratto di credito al consumo in valuta estera.
§ 107
Informazioni nel contratto di credito al consumo sotto forma di concessione di scopertoNel caso di credito al consumo sotto forma di scoperto, in cui il credito al consumo deve essere rimborsato su richiesta o entro 3 mesi dalla data del credito al consumo, il contratto di credito al consumo deve contenere le seguenti informazioni:
a) le informazioni di cui al § 106 par.1 lett. da a) ad), f) eo),
b) una dichiarazione che il consumatore può essere chiamato in qualsiasi momento a rimborsare l’intero importo del credito al consumo, se tale possibilità deriva dal contratto,
c) informazioni sui pagamenti in vigore dalla conclusione del contratto e sulle condizioni alle quali tali pagamenti possono essere modificati; e
(d) il costo totale del credito al consumo, calcolato al momento in cui è previsto il contratto di credito al consumo.
§ 108
Informazioni nel contratto di credito al consumo sotto forma di possibilità di scoperto(1) Se il consumatore può superare il contratto di servizio di pagamento, questo contratto deve contenere informazioni su
a) il tasso di interesse sul prestito e le condizioni per l’utilizzo di questo tasso,
b) il tasso di interesse di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; e
(c) eventuali sanzioni, interessi di mora e altri pagamenti.
(2) Il fornitore è inoltre tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 al consumatore regolarmente e in un intervallo ragionevole in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente.
(3) Se si verifica un superamento significativo che dura per più di 1 mese, il fornitore informa immediatamente il consumatore in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente in merito a:
a) questo superamento,
b) il suo importo,
(c) il tasso di interesse sul prestito; e
(d) eventuali sanzioni, interessi di mora e altri pagamenti.
§ 109
Informazioni nel contratto al fine di evitare procedimenti sulle pretese del fornitore(1) Un accordo che rinvia il pagamento o modifica il metodo di rimborso a causa dell’inadempienza del consumatore al fine di evitare procedimenti sui crediti del fornitore su un credito al consumo non residenziale, gli accordi contrattuali sono almeno altrettanto vantaggiosi per i consumatori come nel contratto originale del consumatore prestito, deve contenere le informazioni specificate al § 106 paragrafo 1 lettera da a) a i), l) e q). Il presente contratto, se concluso al di fuori della normale sede di attività del fornitore o dell’intermediario, non deve contenere informazioni sul tasso annuo effettivo globale, a condizione che tali informazioni siano fornite al consumatore senza indebito ritardo dopo la sua conclusione.
(2) Un accordo che rinvia il pagamento o modifica il metodo di rimborso a causa del ritardo del consumatore al fine di scongiurare procedimenti sui crediti del fornitore sul credito abitativo, gli accordi contrattuali sono almeno altrettanto vantaggiosi per i consumatori come nel contratto di credito al consumo originale, deve contenere le informazioni di cui al § 106 comma 1 lett. da b) af), h), i), l) e q).
§ 110
Conseguenze della violazione dei requisiti per la forma e il contenuto di un contratto di credito al consumo(1) Se il contratto di credito al consumo non contiene informazioni sul tasso di interesse del prestito, sul tasso annuo effettivo globale o sull’importo totale che deve essere pagato dal consumatore, se la forma scritta del contratto non è stata rispettata in relazione a una qualsiasi di queste informazioni, o se nessuna copia scritta è stata rispettata contratti contenenti queste informazioni fornite al consumatore in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente, il tasso di interesse sul prestito è il tasso repo pubblicato dalla Banca nazionale ceca, valido il giorno della conclusione del contratto di prestito al consumo, a meno che non sia stato concordato un tasso di interesse di prestito inferiore. Gli accordi per altri pagamenti concordati nel contratto di credito al consumo non vengono presi in considerazione.
(2) Se il contratto di credito al consumo contiene informazioni sul tasso di interesse del prestito che è inferiore alle informazioni sull’importo totale che deve essere pagato dal consumatore, l’importo totale che deve essere pagato dal consumatore deve essere ridotto per corrispondere al tasso di interesse del prestito specificato nel contratto di credito al consumo. Se il contratto di credito al consumo contiene informazioni sull’importo totale che il consumatore deve pagare che è inferiore alle informazioni sul tasso di interesse del prestito, il tasso di interesse del prestito è ridotto in modo da corrispondere all’importo totale che deve essere pagato dal consumatore nel contratto di credito al consumo. credito al consumo.
(3) Se il contratto di credito al consumo contiene informazioni sul tasso annuo effettivo globale, che è inferiore alla realtà, il tasso di interesse sul prestito e l’importo totale che deve essere pagato dal consumatore sono ridotti per corrispondere al tasso annuo effettivo globale specificato nell’accordo. sul credito al consumo.
(4) Se è stato concordato che il consumatore effettuerà a rate, le modifiche risultanti dai paragrafi da 1 a 3 saranno prese in considerazione proporzionalmente in singole rate. Su richiesta del consumatore, il creditore calcola il nuovo importo delle rate e lo comunica al consumatore.
(5) Se il contratto di credito al consumo non contiene informazioni scritte su
a) qualsiasi diritto del creditore nei confronti del consumatore o le condizioni alle quali il creditore può esercitare tale diritto si applicano al fatto che il creditore non ha questo diritto,
b) determinati obblighi del consumatore nei confronti del creditore o le condizioni alle quali il consumatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo, si applicano che il consumatore non ha tale obbligo,
c) alle condizioni in cui il consumatore può esercitare un diritto nei confronti del creditore, il consumatore può esercitare tale diritto anche se tali condizioni non sono soddisfatte.
(6) Il paragrafo 5 si applica mutatis mutandis se il contratto di credito al consumo, contrariamente alla legge, contiene informazioni sul diritto o sull’obbligo o sulle condizioni della loro applicazione o adempimento, non conformi alle disposizioni imperative di legge.
§ 111
Tempo per la riflessioneSe il fornitore presenta al consumatore una bozza dei termini e delle condizioni da includere nel contratto di credito al consumo per l’alloggio, il fornitore non può modificare o revocare la bozza entro 14 giorni, a meno che durante questo periodo le circostanze di solvibilità del consumatore non siano diventate evidenti. ai sensi del § 86 comma 1 da non fornire alle condizioni offerte. Se il consumatore informa il fornitore o l’intermediario entro 14 giorni dal giorno in cui è stata presentata la bozza dei termini e delle condizioni che accetta la bozza, il fornitore è obbligato a concludere un contratto di credito al consumo con il consumatore senza indebito ritardo sulla base dei termini e delle condizioni presentati. Le disposizioni del § 1787 del codice civile si applicano mutatis mutandis.
TITOLO II
ALCUNI TERMINI E CONDIZIONI§ 112
Esclusione dell’uso di cambiali o assegni(1) Una cambiale o un assegno non possono essere utilizzati per rimborsare o garantire un prestito al consumo.
(2) Il paragrafo 1 non si applica a un prestito al consumo per l’alloggio ai sensi del § 2 par. b), che per un periodo transitorio non può essere sufficientemente garantito da un privilegio ai sensi del § 113 paragrafo 2. Tale prestito per la casa dei consumatori può essere garantito da una cambiale o meno, che il creditore è obbligato a restituire al consumatore immediatamente dopo aver ottenuto il prestito per la casa del consumatore tramite pegno ai sensi del § 113 paragrafo 2.
(3) Il fornitore e l’intermediario risarciscono in solido il consumatore per i danni causati dalla violazione del divieto di cui al paragrafo 1.
§ 113
Garantire il credito al consumo(1) Al momento della conclusione di un contratto di credito al consumo, la garanzia di un prestito al consumo non può essere completamente sproporzionata rispetto al valore del credito garantito. Ciò non si applica nel caso di un prestito al consumo per l’alloggio ai sensi del § 2 capoverso 2 let. (b) o (c) e laddove l’acquisto o la riserva di proprietà sulla garanzia reale sia finanziata da un credito al consumo diverso dall’alloggio garantito da tale garanzia.
(2) Se un bene immobile o un diritto reale su un bene immobile viene utilizzato per ottenere un prestito al consumo, tale garanzia può assumere solo la forma di un privilegio; non si tiene conto di altre disposizioni volte a garantire il credito al consumo.
(3) Quando si valuta l’oggetto della garanzia per un credito al consumo per l’edilizia abitativa, l’oggetto della garanzia deve essere valutato al valore usuale o di mercato secondo la legge che disciplina la valutazione della proprietà. La valutazione della garanzia deve essere imparziale e obiettiva e deve essere registrata in forma cartacea o su un altro supporto durevole. Le persone che valutano la garanzia devono essere credibili, professionalmente competenti e sufficientemente indipendenti dal processo del credito al consumo.
§ 114
Utilizza un numero di telefono con un prezzo superiore al normaleQuando si fornisce credito al consumo tramite comunicazioni telefoniche vocali, messaggi di testo o multimediali, un numero di telefono con un prezzo superiore al normale non può essere utilizzato per accedere ai servizi, in particolare un numero di telefono per l’accesso a servizi a tariffa tariffaria, un numero di telefono per l’accesso ai servizi di numero di accesso universale o un numero di telefono per l’accesso a servizi a costi condivisi ai sensi di un altro atto legislativo 4 ) .
§ 115
Restrizioni al credito al consumo vincolato(1) È vietato vincolare la conclusione di un contratto di credito al consumo alla conclusione di un contratto in cui viene negoziato un servizio accessorio, a meno che non sia possibile concludere un contratto di credito al consumo senza concludere un contratto di servizio accessorio.
(2) Se la conclusione di un contratto di credito al consumo è condizionata dalla conclusione di un contratto di assicurazione, il fornitore del consumatore non può limitare la scelta dell’assicuratore del consumatore.
(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano a
a) un conto di pagamento o di risparmio gratuito, il cui scopo è raccogliere fondi per il rimborso o il servizio del credito al consumo,
(b) risparmi immobiliari ai sensi della legge che disciplina i risparmi immobiliari, o
c) assicurazione di un veicolo finanziata da un prestito al consumo.
§ 116
Limitazione dei rischi derivanti dalla concessione di un prestito al consumo in valuta estera(1) Se un contratto di credito al consumo è concluso in una valuta estera, il fornitore consente al consumatore, alle condizioni specificate nel contratto di credito al consumo, di cambiare la valuta in cui il credito al consumo è espresso nella valuta
a) in cui il consumatore aveva un reddito principale al momento in cui è stata effettuata l’ultima valutazione del merito di credito in relazione al credito al consumo,
(b) in cui il consumatore deteneva le attività da cui deve essere rimborsato il credito al consumo, al momento in cui è stata effettuata l’ultima valutazione del merito di credito in relazione al credito al consumo,
c) lo Stato membro in cui era residente il consumatore al momento della conclusione del contratto di credito al consumo; o
(d) lo Stato membro in cui risiede il consumatore nel momento in cui richiede una modifica della valuta in cui è denominato il credito al consumo.
(2) Se il fornitore non consente al consumatore di cambiare la valuta in cui è denominato il prestito al consumo, deve fornire altri meccanismi per limitare il rischio derivante dalla variazione del tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il credito al consumo e la corona ceca; se il prestito al consumo in valuta estera è espresso in corone ceche, tra la corona ceca e la valuta di cui al paragrafo 1 diversa dalla corona ceca.
(3) Il tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale ceca per il giorno in cui il consumatore ha richiesto il cambio di valuta sarà utilizzato per cambiare la valuta in cui è espresso il prestito al consumo, ai sensi del paragrafo 1, salvo diversa disposizione nel contratto di credito al consumo per l’edilizia abitativa.
TITOLO III
ALCUNE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DI UN OBBLIGO AI SENSI DEL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORE§ 117
Rimborso anticipato di un prestito al consumo(1) Il consumatore ha il diritto di rimborsare il prestito al consumo in tutto o in parte in qualsiasi momento durante la durata del prestito al consumo. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito al consumo dell’importo degli interessi e degli altri costi che il consumatore sarebbe obbligato a pagare in caso di mancato rimborso del credito al consumo.
(2) In caso di rimborso anticipato di un prestito al consumo, il creditore ha diritto al rimborso delle spese opportunamente sostenute in relazione al rimborso anticipato.
(3) Il creditore non può chiedere il rimborso dei costi per il rimborso anticipato ai sensi del paragrafo 2, se il rimborso anticipato è stato effettuato
a) nell’ambito delle prestazioni assicurative destinate a garantire il rimborso di un prestito al consumo,
b) in caso di prestito al consumo concesso sotto forma di concessione di scoperto,
c) nel periodo per il quale non è fissato alcun tasso di interesse sul prestito fisso,
d) nel caso di un prestito al consumo per l’alloggio, entro 3 mesi dal momento in cui il fornitore ha informato il consumatore del nuovo importo del tasso di interesse sul prestito ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 3,
(e) nel caso di un credito al consumo per l’alloggio dovuto alla morte, malattia a lungo termine o invalidità del consumatore in quanto debitore ai sensi di un contratto di credito al consumo, o del suo coniuge o partner, se ciò comporta una riduzione significativa della capacità del consumatore di rimborsare il credito al consumo;
f) per il credito al consumo per l’edilizia abitativa fino al 25% dell’importo totale del credito al consumo durante il mese precedente la data dell’anniversario della conclusione del contratto di credito al consumo per l’edilizia abitativa.
(4)L’importo del rimborso dei costi ai sensi del comma 2 non può superare l’1% della parte prepagata dell’importo totale del prestito al consumo, se il periodo compreso tra il rimborso anticipato e la fine concordata del prestito al consumo supera 1 anno. Se tale periodo non supera un anno, l’importo del rimborso dei costi non può superare lo 0,5% della parte prepagata dell’importo totale del credito al consumo. Le disposizioni delle frasi precedenti non si applicano alle spese che il creditore ha diritto di pretendere in relazione al rimborso anticipato di un credito al consumo per l’abitazione; ad eccezione del rimborso anticipato di un credito al consumo per l’alloggio in relazione alla vendita di un bene immobile, l’acquisizione, la costruzione o la conservazione dei diritti su questo bene immobile sono finanziati da questo prestito o garantiti da questo consumatore, laddove il consumatore ha il diritto di rimborsare il prestito immobiliare completamente in anticipo; condizioni,
(5) L’importo del rimborso dei costi non può superare ulteriormente l’importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per il periodo compreso tra il rimborso anticipato e la fine del prestito al consumo e, nel caso del prestito per la casa dei consumatori, per il periodo dal rimborso anticipato alla fine del periodo per il quale è fissato un tasso di interesse fisso per il prestito. .
(6) Il fornitore che notifica al fornitore la sua intenzione di rimborsare anticipatamente il prestito per la casa del consumatore deve essere fornito dal fornitore senza indebito ritardo al fine di considerare le conseguenze del rimborso anticipato.
a) una quantificazione dell’importo dovuto che il consumatore dovrà pagare in caso di rimborso anticipato, suddiviso in capitale, interessi e altri costi legati al rimborso anticipato,
b) informazioni sull’importo del rimborso del fornitore di cui al paragrafo 2, indicando eventuali ipotesi per il suo calcolo; e
c) informazioni sulle altre conseguenze del rimborso anticipato per il consumatore, comprese le informazioni sulle condizioni alle quali il creditore non può chiedere il rimborso delle spese di rimborso anticipato conformemente al paragrafo 3.
§ 118
Recesso da un contratto di prestito al consumo diverso dall’abitazione(1) Il consumatore può recedere da un contratto di credito al consumo diverso dall’abitazione senza fornire motivazioni e senza alcuna sanzione entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente contratto. Nel caso in cui il presente contratto non contenga informazioni ai sensi degli articoli da § 106 a 108 o § 109 paragrafo 1, il periodo di recesso non termina prima di 14 giorni dopo che il fornitore fornisce le informazioni mancanti al consumatore in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente.
(2) Un contratto di prestito al consumo diverso dall’abitazione può essere revocato per iscritto ai sensi del paragrafo 1, in conformità con le informazioni specificate nel presente accordo sul diritto di recesso. Il periodo di recesso si considera mantenuto se il recesso viene inviato al fornitore in forma cartacea tramite il fornitore del servizio postale o su un altro supporto dati permanente entro e non oltre l’ultimo giorno del periodo.
(3) Recesso dal contratto di credito al consumo diverso da quello abitativo, il credito al consumo diverso da quello abitativo viene annullato sin dall’inizio. Il fornitore non ha il diritto di esigere alcuna prestazione dal consumatore, ad eccezione della prestazione di cui al paragrafo 4.
(4) In caso di recesso dal contratto di credito al consumo, il consumatore è tenuto a pagare il fornitore senza indebito ritardo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione del recesso.
a) il capitale del credito al consumo fornito,
b) interessi pari all’importo al quale avrebbe diritto il prestatore se il contratto non fosse revocato, per il periodo compreso tra la data in cui è stato utilizzato il credito al consumo fino alla data in cui il capitale è rimborsato; e
(c) eventuali compensi non rimborsabili pagati dal fornitore alle autorità pubbliche o ad altre persone incaricate dell’esecuzione della pubblica amministrazione.
(5) Se il fornitore o una terza parte fornisce un servizio accessorio relativo al contratto di credito al consumo sulla base di un contratto tra la terza parte e il fornitore, il recesso dal presente contratto pone fine anche all’obbligo previsto dal contratto di servizio accessorio. Il Fornitore è tenuto a informare senza indebito ritardo il terzo quando è avvenuto il recesso dal contratto.
(6) Se il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto di credito al consumo ai sensi della presente legge, non si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il recesso da un contratto di servizi finanziari concluso a distanza o dai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
§ 119
Estinzione del credito al consumo vincolato(1) Se il consumatore recede dal contratto di acquisto di beni o prestazione di servizi, quando il prezzo dei beni o servizi è totalmente o parzialmente coperto da un prestito vincolato al consumo, il prestito vincolato al consumo scade. Il consumatore è obbligato a informare il fornitore di questo fatto. La risoluzione di un credito al consumo vincolato non deve essere associata all’applicazione di alcuna sanzione da parte del prestatore o di terzi.
(2) Se il contratto di acquisto di beni è stato concluso al di fuori dei normali locali commerciali o utilizzando mezzi di comunicazione a distanza e il consumatore ha restituito la merce al venditore, il consumatore non è obbligato a restituire i fondi forniti al fornitore prima che il venditore restituisca il prezzo di acquisto.
(3) Il fornitore è responsabile del debito monetario del venditore o del fornitore di servizi nei confronti del consumatore, se il venditore o il fornitore di servizi ha riconosciuto questo debito per iscritto in termini di motivo e importo, o se il credito corrispondente a questo debito è stato concesso da una decisione dell’autorità pubblica.
§ 120
Risoluzione del credito al consumo(1) Il consumatore ha il diritto di rescindere in qualsiasi momento un prestito al consumo concordato per un periodo indefinito. Il periodo di preavviso decorre solo se concordato e non può superare 1 mese. Nessuna commissione può essere richiesta dal fornitore per la notifica.
(2) Il Prestatore ha il diritto, se concordato nel contratto di prestito al consumo, di risolvere per iscritto il prestito al consumo concordato a tempo indeterminato, in forma cartacea o su altro supporto dati permanente. Il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 mesi.
§ 121
Risoluzione del credito al consumoSe stipulato in un contratto di credito al consumo concluso a tempo indeterminato, il fornitore può, per ragioni oggettive, revocare il diritto del consumatore di usufruire di un credito al consumo. Il fornitore deve informare in anticipo il consumatore di questo fatto e dei motivi che lo giustificano; se ciò non è possibile, allora senza indebito ritardo dopo questo fatto. Fornisce le informazioni in formato cartaceo o su un altro supporto durevole. Le disposizioni della seconda frase non si applicano se la fornitura di tali informazioni è impedita da altra legislazione.
TITOLO IV
PROCEDURA DEL CREDITORE IN RITARDO DEL CONSUMATORE§ 122
Limitazione dei pagamenti relativi al ritardo del consumatore(1) In caso di ritardo del consumatore nell’adempimento di un debito derivante da un contratto di credito al consumo, il creditore può concordare solo
(a) il diritto al rimborso dei costi ragionevoli sostenuti in relazione al ritardo del consumatore; se è stato concordato un risarcimento più elevato, in questa parte sarà considerata una sanzione contrattuale,
(b) interessi di mora, il cui importo non può superare l’importo stabilito dalla legislazione che disciplina gli interessi di mora, o
c) una penale contrattuale.
(2) La penale contrattuale applicata non può superare lo 0,1% giornaliero dell’importo rispetto al quale il consumatore è in arretrato, se il consumatore è in arretrato con adempimenti di natura pecuniaria. La restrizione di cui alla prima frase non si applica alla somma delle penali contrattuali applicate fino a quando il credito non diventa esigibile a seguito dell’inadempienza del consumatore se tale somma di ammende nell’anno civile in cui o in parte il consumatore era inadempiente dell’obbligazione finanziaria è inferiore di CZK 3.000 e se l’importo delle penalità contrattuali incluse in questo riepilogo applicato in relazione al ritardo in ogni singola rata del prestito al consumo è al massimo di CZK 500.
(3) La somma dell’importo di tutte le penalità contrattuali applicate non può superare il prodotto del numero 0,5 e l’importo totale del prestito al consumo, ma non più di 200.000 CZK.
(4) Nel caso di un debito derivante da un prestito al consumo, con il quale il consumatore è in arretrato da più di 90 giorni, il creditore ha diritto solo agli interessi corrispondenti agli interessi determinati dal tasso di interesse sul prestito nell’ammontare del tasso repo fissato dalla Banca nazionale ceca per il primo giorno del semestre civile; ritardato, aumentato di 8 punti percentuali, a meno che non sia stato concordato un interesse inferiore.
(5) I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis a un pagamento differito, un prestito monetario, un credito o un servizio finanziario simile, se il debitore, che è una persona fisica ma non un consumatore, è in arretrato da più di 90 giorni con l’esecuzione del debito monetario. La somma di tutte le sanzioni contrattuali applicate in tal caso non può superare il prodotto del numero 0,5 e l’importo totale del pagamento differito, prestito monetario, credito o servizi finanziari simili.
§ 123
Esecuzione di un privilegio su un prestito al consumo per l’abitazione(1) Un pegno può monetizzare un pegno che garantisce un credito al consumo per l’alloggio al più presto dopo la scadenza di 6 mesi dopo aver notificato al pegno l’inizio dell’esercizio del privilegio. Non si applicano le disposizioni del § 1364 del Codice Civile. In questo momento, il pegno non può impedire al pegno di vendere il pegno per ripagare il debito.
(2) Se l’inizio dell’esercizio del privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico o registro dei pegni solo dopo che il promotore ha notificato al pegno l’inizio dell’esercizio del pegno, il periodo decorre per 6 mesi dalla data di iscrizione nell’elenco pubblico o registro dei pegni.
(3) Se è stato concordato un periodo più breve prima della notifica, questo non sarà preso in considerazione.
§ 124
Variazione della scadenza del credito al consumo per insolvenzaSe un credito al consumo diventa esigibile a seguito dell’inadempienza di un consumatore, questa scadenza si riferisce solo al capitale residuo del credito al consumo e non ai costi futuri del credito al consumo. Prima che il credito diventi esigibile a seguito dell’inadempienza del consumatore, il creditore del consumatore richiede il pagamento della rata dovuta e gli concede un periodo di almeno 30 giorni.
PARTE OTTAVA
CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORETITOLO I
CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORE§ 125
Forma del contrattoSe un contratto di intermediazione del credito al consumo impone un determinato obbligo ai consumatori, tale contratto richiede una forma scritta e deve contenere le informazioni di cui al § 127 indicate in modo chiaro, conciso e inequivocabile, altrimenti non è valido.
§ 126
Fornitura del contratto al consumatoreL’intermediario fornisce al consumatore una copia del contratto di intermediazione del credito al consumo in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente immediatamente dopo la conclusione del presente contratto.
§ 127
Informazioni nel contratto di intermediazione del credito al consumoIl contratto di intermediazione del credito al consumo deve sempre contenere le seguenti informazioni:
a) dati di contatto delle parti contraenti, in particolare un indirizzo postale per la consegna, un numero di telefono o un indirizzo per la consegna della posta elettronica,
b) informazioni sull’importo della remunerazione pagata dal consumatore; se l’importo del compenso all’intermediario non è noto al momento della conclusione del contratto di intermediazione del credito al consumo, l’intermediario indica le modalità di calcolo del corrispettivo,
c) l’ indicazione della data di scadenza del compenso corrisposto dal consumatore all’intermediario,
d) informazioni sul credito che il consumatore è interessato a concludere tramite un intermediario, in particolare:
1. tipo di credito al consumo,
2. la durata del credito al consumo,
3. l’ importo totale del credito al consumo,
4. condizioni per l’erogazione di un prestito al consumo,
5. il numero, la frequenza e l’importo massimo delle rate mensili,
6. il costo totale massimo del credito al consumo che il consumatore è disposto a sostenere, indicando il tasso debitore più alto, un’indicazione della percentuale di cui il consumatore è disposto a rimborsare il capitale del credito al consumo concesso per la sua durata e il tasso annuo effettivo globale calcolato successivamente,
e) informazioni sul diritto del consumatore di recedere dal contratto ai sensi del § 131 a
f) eventuali conseguenze del ritardo del consumatore nell’adempimento dell’obbligo derivante dal contratto di intermediazione del credito al consumo.
TITOLO II
ALCUNI TERMINI E CONDIZIONI§ 128
Esclusione dell’uso di cambiali o assegni(1) Una cambiale o un assegno non possono essere utilizzati per adempiere o garantire l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto di intermediazione del credito al consumo.
(2) L’ intermediario risarcisce il consumatore per il danno causato dalla violazione del divieto di cui al paragrafo 1.
§ 129
Utilizza un numero di telefono con un prezzo superiore al normaleQuando si organizza il credito al consumo tramite comunicazioni telefoniche vocali, messaggi di testo o multimediali, non è possibile utilizzare un numero di telefono con un prezzo superiore al normale per accedere ai servizi, in particolare un numero di telefono per l’accesso a prezzi espressi, un numero di telefono per l’accesso ai servizi di numero di accesso universale e un numero di telefono per l’accesso ai servizi a costi condivisi 4 ) .
§ 130
Divieto di vincolo nell’intermediazione del credito al consumoLa conclusione di un accordo di intermediazione del credito al consumo non può essere collegata alla conclusione di un altro accordo.
TITOLO III
ALCUNE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DELL’OBBLIGO AI SENSI DEL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORE§ 131
Recesso dal contratto di intermediazione del credito al consumo(1) Il consumatore può recedere dal contratto di intermediazione del credito al consumo senza fornire motivazioni e senza penalità entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente accordo, se entro tale termine non è stato concluso alcun contratto di credito al consumo sulla sua base. Nel caso in cui il contratto di intermediazione del credito al consumo non contenga informazioni ai sensi della Sezione 127, il periodo di recesso non termina prima di 14 giorni dopo che l’intermediario ha fornito al consumatore le informazioni mancanti in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente.
(2) Il contratto di intermediazione del credito al consumo può essere revocato ai sensi del paragrafo 1 per iscritto, in conformità con le informazioni specificate nel presente contratto sul diritto di recesso. Il periodo di recesso si considera mantenuto se il recesso viene inviato all’intermediario entro e non oltre l’ultimo giorno del periodo.
(3) Il recesso dal contratto risolve l’obbligo dal contratto dall’inizio.
(4) Se il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto di intermediazione del credito al consumo ai sensi della presente legge, non si applicano le disposizioni del codice civile sul diritto di recesso da un contratto di servizi finanziari concluso a distanza o da un contratto concluso al di fuori dei locali commerciali.
TITOLO IV
PROCEDURA DELL’INTERMEDIARIO PER IL RITARDO DEL CONSUMATORE§ 132
Limitazione dei pagamenti relativi al ritardo del consumatore(1) In caso di ritardo del consumatore nell’adempimento di un debito derivante da un contratto di intermediazione del credito al consumo, l’intermediario può concordare
a) interessi di mora, il cui importo non può superare l’importo previsto dalla normativa in materia di interessi di mora,
(b) il diritto al rimborso dei costi ragionevoli sostenuti in relazione al ritardo del consumatore, o
c) una penale contrattuale.
(2) Riepilogo dell’importo di tutte le penali contrattuali applicate ai sensi del comma 1 lettera (c) non deve superare
a) 0,1% al giorno dell’importo per il quale il consumatore è in arretrato; e
(b) l’ importo della commissione che l’intermediario avrebbe dovuto ricevere dal consumatore o fornitore per disporre il credito al consumo.
PARTE NONA
APR§ 133
Costi inclusi nel costo totale del credito al consumo(1) Ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale, deve essere utilizzato il costo totale del credito al consumo, ad eccezione dei costi a carico del consumatore a causa del mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito al consumo pagare indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con o senza l’utilizzo di un prestito al consumo, quali, in particolare, le spese amministrative legate all’iscrizione della proprietà nel catasto immobiliare.
(2) I costi totali di un prestito al consumo comprendono anche i costi di valutazione di un bene immobile, se necessario per ottenere un prestito al consumo, e i costi dei servizi accessori, se la conclusione di un contratto di servizi accessori è obbligatoria per ottenere o ottenere un prestito al consumo. condizioni offerte.
(3) I costi dei servizi accessori, come in particolare i premi assicurativi, devono essere inclusi nel costo totale del credito al consumo, tranne nei casi in cui
a) la conclusione di un contratto di servizio supplementare è facoltativa; e
b) nel caso dei costi di creazione o mantenimento di un conto che registra le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi di utilizzo dei mezzi di pagamento e di prelievo e altri costi associati alle operazioni di pagamento, i costi di tali servizi sono identificati separatamente nel contratto di credito al consumo o altro contratto; concluso con il consumatore.
§ 134
Presupposti per il calcolo del tasso annuo effettivo globale(1) Il calcolo del tasso annuo effettivo globale di un credito si basa sul presupposto che il credito al consumo durerà per un periodo di tempo concordato e che il fornitore e il consumatore adempiranno i loro obblighi in modo corretto e puntuale.
(2) Se un contratto di credito al consumo consente una variazione del tasso di interesse del prestito o una variazione dell’importo dei pagamenti relativi al credito al consumo che sono inclusi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del calcolo, ai fini del calcolo, il prestito il tasso di interesse e gli altri pagamenti rimangono invariati e si applicheranno fino alla fine del presente contratto.
(3) Se, dopo un periodo iniziale di almeno cinque anni durante il quale è concordato un tasso di prestito fisso, il contratto di credito al consumo per l’edilizia abitativa consente la negoziazione di un nuovo tasso di prestito fisso per un ulteriore periodo significativo, compreso il calcolo di un tasso annuo effettivo globale aggiuntivo Il Foglio Informativo Europeo Standardizzato ai sensi dell’Allegato n. 4 alla presente Legge solo il periodo iniziale con un tasso di interesse di prestito fisso e ai fini del calcolo si considera che alla fine del periodo con un tasso di interesse di prestito fisso il capitale residuo è rimborsato.
(4) Se necessario, nel calcolo del tasso annuo effettivo globale devono essere utilizzate le ipotesi aggiuntive specificate nella parte 2 dell’allegato n. 1 alla presente legge.
PARTE DECIMA
SORVEGLIANZATITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE§ 135
Persone soggette a supervisione(1) La Banca nazionale ceca vigila sul rispetto degli obblighi di un fornitore, intermediario o persona che organizza esami professionali volti a dimostrare le conoscenze e le capacità professionali ai sensi della presente legge, stipulata dalla presente legge e dal regolamento delegato (UE) n. 1125/2014 della Commissione.
(2) Le persone soggette a vigilanza sono tenute a fornire alla Banca nazionale ceca la necessaria cooperazione nell’esercizio della vigilanza, in particolare sono obbligate a presentare informazioni, documenti, chiarimenti, registrazioni, relazioni o dati correlati su richiesta, senza indebito ritardo o entro il termine stabilito. Banca nazionale ceca. Lo stesso vale per una persona che è ragionevolmente sospettata di operare illegalmente ai sensi della presente legge.
§ 136
Ispezione in loco(1) La Banca nazionale ceca può effettuare un’ispezione in loco nello Stato membro ospitante riguardante la mediazione di un credito al consumo per l’alloggio con un intermediario indipendente e un rappresentante collegato del fornitore, se ne informa l’autorità di vigilanza competente dello Stato membro ospitante. Su richiesta della Banca nazionale ceca, questa ispezione in loco può essere eseguita anche dall’autorità di vigilanza competente dello Stato membro ospitante.
(2) L’autorità dello Stato membro di origine di un intermediario straniero che opera nella Repubblica ceca tramite una succursale ha il diritto di effettuare un’ispezione in loco presso la filiale di questo intermediario estero, se tale autorità competente lo notifica alla Banca nazionale ceca.
(3) La Banca nazionale ceca può effettuare un’ispezione in loco nella misura necessaria per stabilire i fatti riguardanti l’attività che dà origine a questo sospetto nel caso di una persona che ha un ragionevole sospetto di aver concesso o mediato prestiti al consumo ingiustificatamente.
§ 137
Dovere di riservatezzaPer l’obbligo di riservatezza nell’esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge che regolano l’attività delle banche sull’obbligo di riservatezza nell’esercizio della vigilanza bancaria.
TITOLO II
SUPERVISIONE SULLE ATTIVITÀ DI UN INTERMEDIO DI CREDITO AL CONSUMATORE PER LA RESIDENZA NELL’OSPITANTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE§ 138
Supervisione di un intermediario straniero che media il credito al consumo per l’edilizia abitativa nella Repubblica ceca(1) Vigilanza sull’adempimento degli obblighi ai sensi del § 3 par.2 lett. b), § 48 par. 1 e 3, § 75 a 85, § 90 a 94, § 95 paragrafo 2 e § 133 e 134 da un intermediario straniero che media un prestito al consumo per l’alloggio nella Repubblica Ceca attraverso una filiale, è eseguito dalla Banca nazionale ceca .
(2) Nel caso in cui un intermediario straniero ai sensi del paragrafo 1 non adempia ai propri obblighi di cui al paragrafo 1, la Banca nazionale ceca lo informerà di questo fatto e gli chiederà di disporre un rimedio. Se questo intermediario estero non dispone un rimedio, la Banca nazionale ceca può imporgli misure correttive. La Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza competente dell’intermediario estero sulla misura imposta.
(3) Se le misure adottate ai sensi del paragrafo 2 non hanno portato alla riparazione, la Banca nazionale ceca può, dopo aver informato l’autorità di vigilanza competente dell’intermediario estero, imporre ulteriori misure correttive o un’ammenda per un reato ai sensi del § 152 paragrafo 1, § 153 par. 1. La Banca nazionale ceca notifica alla Commissione europea le misure adottate senza indebito ritardo.
(4) Nel caso in cui la Banca nazionale ceca rilevi che un intermediario straniero che media un prestito al consumo per alloggi nella Repubblica ceca diverso da una succursale ha violato l’obbligo imposto dalla presente legge ai sensi del diritto dell’Unione europea su tale intermediario, o se il cittadino ceco Se la Banca rileva che un intermediario straniero che media un prestito al consumo per l’edilizia abitativa nella Repubblica ceca tramite una succursale ha violato l’obbligo imposto a tale intermediario dal diritto dell’Unione europea diverso da quello di cui al paragrafo 1, la Banca nazionale ceca ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato di origine.
(5) Se l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’intermediario estero non adotta alcuna misura entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, o se l’intermediario estero di cui al paragrafo 4, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, danneggia o minaccia di agire interessi dei consumatori nella Repubblica ceca, Banca nazionale ceca
(a) informare l’autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine e quindi imporre misure correttive o un’ammenda per il reato ai sensi della sezione 152 (1), della sezione 153 (1) o della sezione 155 (1) e informa la Commissione europea senza indebito ritardo delle misure adottate; e Autorità bancaria europea, o
b) richiedere l’assistenza dell’Autorità bancaria europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010.
§ 139
Vigilanza su un intermediario del credito al consumo operante nel territorio dello Stato membro ospitanteLa Banca nazionale ceca vigila sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge nell’organizzazione di un prestito per la casa dei consumatori da parte di un intermediario indipendente e di un rappresentante legato del fornitore nello Stato membro ospitante, ad eccezione della supervisione dell’adempimento degli obblighi di cui alla sezione 138 (1) nelle attività di tali persone nello Stato membro ospitante attraverso una succursale. .
TITOLO III
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL’ESERCIZIO DI VIGILANZA DI UNA CASA DI PRESTITO AL CONSUMATORE§ 140
Cooperazione tra autorità competenti(1) Se è necessario per l’esecuzione della vigilanza ai sensi della presente legge, la Banca nazionale ceca può richiedere all’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro di collaborare alla supervisione dell’intermediazione del credito al consumo per l’edilizia abitativa con un intermediario o agente collegato indipendente.
(2) Sulla base di una richiesta dell’autorità di vigilanza competente per la cooperazione nell’esecuzione della vigilanza, la Banca nazionale ceca fornirà cooperazione nella sua attuazione a questa autorità di vigilanza.
§ 141
Punto di contatto(1) Il punto di contatto ai fini della cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti e dello scambio di informazioni tra di esse è la Banca nazionale ceca nella Repubblica ceca.
(2) La Banca nazionale ceca è tenuta a comunicare a tutti, su richiesta, informazioni su quale autorità di un altro Stato membro è l’autorità di vigilanza competente e quale autorità di un altro Stato membro è il punto di contatto. A tal fine, raccoglie e aggiorna regolarmente tali dati.
§ 142
Scambio di informazioni(1) La Banca nazionale ceca può richiedere informazioni su un intermediario estero al punto di contatto di un altro Stato membro.
(2) Su richiesta del punto di contatto di un altro Stato membro, la Banca nazionale ceca, senza indebito ritardo, fornisce a questo punto di contatto tutte le informazioni necessarie relative alla supervisione degli intermediari del credito al consumo per l’edilizia abitativa. La Banca nazionale ceca può subordinare la fornitura di queste informazioni al fatto che le informazioni fornite non siano ulteriormente fornite senza il suo previo consenso.
(3) Se il punto di contatto di un altro Stato membro fornisce alla Banca nazionale ceca informazioni a condizione che le informazioni non possano essere ulteriormente fornite senza il suo previo consenso, la Banca nazionale ceca può trasmettere queste informazioni a un’altra autorità competente esclusivamente per gli scopi per i quali le informazioni sono state fornite. La Banca nazionale ceca trasmette le informazioni fornite ad altre autorità o persone solo con l’espresso consenso del punto di contatto che ha fornito le informazioni ed esclusivamente per lo scopo specificato da tale punto di contatto.
§ 143
Rifiuto di collaborare o scambiare informazioni(1) La Banca nazionale ceca può rifiutare una richiesta per la fornitura di cooperazione nell’esercizio della vigilanza ai sensi della Sezione 140 (2) o la fornitura di informazioni ai sensi della Sezione 142 (2), se
a) tale divulgazione potrebbe influire negativamente sulla sovranità o sulla sicurezza della Repubblica ceca o sull’ordine pubblico nella Repubblica ceca; o
b) la domanda riguarda la stessa questione e la stessa persona per la quale è stato avviato un procedimento giudiziario o una decisione è diventata definitiva nella Repubblica ceca.
(2) In caso di rifiuto di una domanda ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca è tenuta a informare in dettaglio l’autorità di vigilanza competente richiedente in merito ai motivi del rifiuto della sua domanda.
§ 144
Risoluzione delle controversie tra le autorità competenti dei diversi Stati membriLa Banca nazionale ceca può rivolgersi all’Autorità bancaria europea se una richiesta di cooperazione ai sensi della sezione 140 (1) o di scambio di informazioni ai sensi della sezione 142 (1) è stata respinta o non è stata soddisfatta entro un termine ragionevole e richiede la sua assistenza. in conformità al regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso, le autorità di controllo competenti interessate sono vincolate da qualsiasi decisione vincolante adottata conformemente a tale articolo, indipendentemente dal fatto che ne siano membri o meno.
TITOLO IV
MISURE CORRETTIVE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE§ 145
Azione correttiva(1) Se l’attività di una persona autorizzata a fornire credito al consumo, l’attività di un intermediario indipendente o di una persona accreditata non è conforme alla presente legge, la Banca nazionale ceca può imporre misure a tale persona per rendere le sue attività conformi alla legge entro un determinato periodo.
(2) Se l’attività di un agente collegato o di un intermediario del credito al consumo vincolato non è conforme alla presente legge, la Banca nazionale ceca può ordinare la misura rappresentata per rendere conforme alla legge l’attività del suo agente collegato o intermediario del credito al consumo vincolato entro un determinato periodo.
(3) Se necessario per la protezione dei consumatori, la Banca nazionale ceca, unitamente a una misura ai sensi dei paragrafi 1 e 2, può vietare o limitare una persona sottoposta alla sua supervisione dall’operare fino a quando non si è conformata alla misura imposta ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
§ 146
Revoca dell’autorizzazione ad operare(1) La Banca nazionale ceca può revocare l’autorizzazione a operare come fornitore di credito al consumo non bancario, intermediario indipendente, agente collegato o l’autorizzazione a operare come intermediario del credito al consumo vincolato per un dato rappresentante, se
a) il prestatore non bancario di credito al consumo, un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato cessa di soddisfare le condizioni previste dalla presente legge per l’esercizio dell’attività,
b) la misura riparatrice imposta non ha portato ad azioni riparatrici,
c) un fornitore non bancario di credito al consumo, un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario vincolato del credito al consumo viola ripetutamente o gravemente un obbligo previsto dalla presente legge o da un’altra normativa legale che regola la procedura per la fornitura o l’organizzazione del credito al consumo,
d) un fornitore di credito al consumo non bancario, un intermediario indipendente, un agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato viola una condizione o un obbligo stabilito in una decisione esecutiva emessa ai sensi della presente legge, o
e) è stata concessa l’ autorizzazione ad agire in qualità di prestatore non bancario di credito al consumo o intermediario indipendente, o l’origine dell’autorizzazione di agente collegato o dell’autorizzazione di intermediario del credito al consumo vincolato per tale agente è stata iscritta nel registro sulla base di informazioni false o fuorvianti.
(2) Parte nel procedimento di revoca dell’autorizzazione ad agire come rappresentante legato è il rappresentante legato e rappresentato. La parte nel procedimento di revoca dell’autorizzazione ad agire come intermediario vincolato del credito al consumo per un determinato rappresentante è l’intermediario vincolato del credito al consumo e un rappresentante.
(3) La decisione finale sulla revoca di un’autorizzazione ad operare sarà pubblicata dalla Banca nazionale ceca in modo tale da consentire l’accesso remoto. La Banca nazionale ceca può informare il pubblico in modo appropriato sulla revoca di una licenza di esercizio, dopo che la decisione con la quale la licenza di operare ha avuto effetto.
PARTE UNDICESIMA
REATI§ 147
Reati di persone fisiche(1) Una persona fisica commette un reato fornendo un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o nascondendo un fatto in una domanda di concessione di un’autorizzazione ad operare ai sensi della presente legge.
(2) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.
§ 148
Reati di un fornitore di credito al consumo non bancario(1) Un fornitore di credito al consumo non bancario commette un reato:
a) non soddisfa nessuno dei requisiti patrimoniali ai sensi della Sezione 14 (1),
b) non soddisfa nessuno dei requisiti per lo svolgimento delle attività ai sensi della Sezione 15, o
c) non notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo una modifica dei dati ai sensi della Sezione 59 (1), o allega documenti con dati falsi, fuorvianti o incompleti alla notifica di una modifica dei suoi dati.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera a) ec),
b) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera b).
§ 149
Reati commessi da un intermediario indipendente(1) Un intermediario indipendente commette un reato:
a) in violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, è rappresentato da un’altra persona nelle sue attività ai sensi della presente legge,
b) in violazione dell’articolo 23, comma 2, esercita la propria attività per il tramite di soggetti che non soddisfano il requisito dell’idoneità o credibilità professionale,
c) in violazione dell’articolo 23, comma 3, non introduce, mantiene o applica le regole di controllo delle attività delle persone attraverso le quali svolge le proprie attività,
d) disciplina le regole di remunerazione delle persone attraverso le quali svolge la propria attività, in contrasto con il § 23 comma 4,
e) in violazione della Sezione 24, non stabilisce, mantiene o applica procedure per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse,
f) non adempie a uno degli obblighi relativi al sistema di trattamento dei reclami ai sensi della Sezione 25,
g) come rappresentato
1.non risolve immediatamente l’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della sezione 28 (1),
2.non notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo la risoluzione dell’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della sezione 28, paragrafo 3,
3. in violazione della Sezione 30, Paragrafo 1, notifica alla Banca Nazionale Ceca un rappresentante legato che non ha una sede legale e una sede legale effettiva nel territorio della Repubblica Ceca,
4. fornisce informazioni false, fuorvianti o incomplete o nasconde qualsiasi fatto nella notifica dell’agente collegato o allega a tali documenti di notifica contenenti informazioni false, fuorvianti o incomplete, o
5. non conserva i documenti ai sensi del § 31,
h) non notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo una modifica dei dati ai sensi della Sezione 59 (1) o allega documenti con dati falsi, fuorvianti o incompleti alla notifica di una modifica dei dati, o
i) stipula un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per danni causati dalle attività di un intermediario indipendente in violazione della Sezione 21.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera una lettera g) punti da 3 a 5 e punto h),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera e), f) e lettera g) punti 1 e 2,
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera da b) ad), i).
§ 150
Reati dell’agente legato(1) L’ agente collegato commette un reato:
a) non risolve immediatamente l’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della Sezione 28 (2), o
b) in violazione del § 34, svolge le proprie attività tramite un’altra persona.
(2) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.
§ 151
Violazioni di un intermediario vincolato del credito al consumo(1) Un intermediario del credito al consumo vincolato commette un reato:
a) non risolve immediatamente l’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della Sezione 38 (2), o
b) in violazione del § 44, svolge le proprie attività tramite un’altra persona.
(2) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.
§ 152
Reati di un intermediario straniero(1) Un intermediario straniero commette un reato:
a) inizia le sue attività nel territorio della Repubblica Ceca in violazione della Sezione 47 (2) prima di 1 mese dopo la data in cui è stato informato dall’autorità di vigilanza competente del suo Stato membro di origine che l’obbligo di informazione nei confronti della Banca nazionale ceca
b) in violazione della Sezione 48, Paragrafo 1 o 2, svolge le sue attività nella Repubblica Ceca attraverso persone che non soddisfano le condizioni per l’idoneità professionale, o
c) in violazione della Sezione 48, Paragrafo 3, media nella Repubblica Ceca un prestito al consumo offerto da persone che non sono autorizzate a fornire questo prestito al consumo nel territorio della Repubblica Ceca.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera e),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera b),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera C).
§ 153
Reati di persona autorizzata a fornire o mediare credito al consumo(1) Una persona autorizzata a fornire o mediare un credito al consumo commette un reato:
a) in violazione del § 75 non esercita le proprie attività con cura professionale,
b) non agisce in modo onesto, trasparente o non tiene conto dei diritti e degli interessi del consumatore, contrariamente alla Sezione 76 (1),
c) non agisce in modo contrario alla sezione 76 (2) in modo che sia chiaro al consumatore se si tratta di un fornitore, intermediario indipendente, agente collegato o intermediario del credito al consumo vincolato o, nel caso di agente collegato o intermediario del credito al consumo vincolato, in modo che la persona rappresentata ,
d) comunica con il consumatore in un modo che è in conflitto con il § 77,
e) non conserva documenti e registrazioni ai sensi del § 78,
f) accetta, offre o fornisce un incentivo in violazione del § 79,
g) utilizza il termine indipendente, i suoi derivati, sinonimi semantici o traduzioni in un’altra lingua in violazione della Sezione 81,
h) contrariamente alla Sezione 82 (1), impone a una persona che partecipa o partecipa alla fornitura o all’intermediazione di un prestito al consumo di effettuare un’entrata o un altro pagamento simile come condizione per il pagamento della futura remunerazione per questa attività,
i) in violazione dell’articolo 82 (2), deriva la remunerazione di una persona che partecipa o deve partecipare alla fornitura o alla mediazione di un prestito al consumo, dall’acquisizione di altre persone per questa attività da parte di questa persona,
j) in violazione dell’articolo 83 (1), richiede il pagamento di una commissione o altro pagamento a cui non ha avuto diritto, prima di concludere un contratto di prestito al consumo,
k) non rilascia al consumatore una valutazione dell’oggetto della garanzia del credito al consumo ai sensi dell’articolo 83 (2),
l) in violazione del § 84 par.1
1.non comunica o comunica al consumatore quali informazioni e documenti per la verifica il consumatore deve fornire al fornitore o all’intermediario per valutare il suo merito creditizio o fornire consulenza sulla scelta del consumatore di un prodotto di credito al consumo idoneo e sul tempo per fornirlo; oppure
2. chiede al consumatore informazioni non adeguate e necessarie;
m) in violazione della Sezione 84, Paragrafo 3, non avverte il consumatore che non gli fornirà un credito al consumo a meno che il consumatore non gli fornisca informazioni complete e veritiere,
n) fornire consulenza in violazione del § 85 par.1,
o) in violazione della Sezione 85 (2), non informa il consumatore del numero di prodotti di credito al consumo che sono oggetto della selezione,
p) non fornisce al consumatore un registro dei consigli ai sensi della Sezione 85 (3),
q) in violazione del § 90 par.
r) non fornisce al consumatore informazioni in formato cartaceo o su un altro supporto dati permanente, contrariamente alla Sezione 90 (2),
s) non garantisce che la sua pubblicità contenga dati ai sensi della Sezione 91, o
t) non adempie ad alcuno degli obblighi relativi alla fornitura o alla spiegazione di informazioni precontrattuali di cui agli articoli da 94 a 100.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera c), e), l), m), o), p),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera a), b), q), r).
§ 154
Reati di persona autorizzata a fornire credito al consumo(1) Una persona autorizzata a fornire credito al consumo commette un reato:
a) in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, è rappresentato da un’altra persona nelle sue attività ai sensi della presente legge,
b) in violazione del § 8 comma 2, esercita le proprie attività attraverso persone che non soddisfano le condizioni di competenza professionale e credibilità,
c) se non è un fornitore non bancario di credito al consumo, in violazione del § 8 par.3
1. non introduce né applica regole di remunerazione o controllo per i soggetti attraverso i quali opera, o
2. non stabilisce né applica regole e procedure per la valutazione del merito creditizio di un consumatore;
d) come rappresentato
1.non risolve immediatamente l’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della sezione 28 (1),
2.non notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo la risoluzione dell’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della sezione 28, paragrafo 3,
3. in violazione della Sezione 30, Paragrafo 1, notifica alla Banca Nazionale Ceca un rappresentante legato che non ha una sede legale e una sede legale effettiva nel territorio della Repubblica Ceca,
4. dichiarare un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o occultare qualsiasi fatto nella notifica del rappresentante legato ai sensi dell’articolo 30, o allegare a tali documenti di notifica con informazioni false, fuorvianti o incomplete,
5. non conserva i documenti ai sensi del § 31,
6.non risolve immediatamente l’obbligo derivante dal contratto di agenzia ai sensi della Sezione 38, Paragrafo 1,
7. omette di notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo la cessazione dell’obbligo ai sensi del contratto di agenzia ai sensi della Sezione 38, Paragrafo 3,
8. in violazione dell’articolo 40 (1), notifica alla Banca nazionale ceca un intermediario del credito al consumo vincolato che non ha la propria sede legale e sede legale effettiva nel territorio della Repubblica ceca,
9. dichiarare un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o occultare un fatto nella notifica all’intermediario del credito al consumo vincolato ai sensi dell’articolo 40, o allegare a tali documenti di notifica informazioni false, fuorvianti o incomplete,
10. non conserva i documenti ai sensi del § 41, o
11. non notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo una modifica dei dati ai sensi della Sezione 59 (1) o allega documenti con dati falsi, fuorvianti o incompleti alla notifica di una modifica dei dati,
e) fornisce un prestito al consumo in violazione dell’articolo 86 (1),
f) utilizza i dati ottenuti dal database in violazione del § 88 par.2,
g) non informa il consumatore della sua intenzione di effettuare ricerche nel database ai sensi del § 88 par.3,
h) non informa il consumatore dei motivi del rifiuto di fornire il credito al consumo ai sensi dell’articolo 89,
i) non rende disponibili le informazioni ai sensi della Sezione 92,
j) non adempie agli obblighi di informazione in corso ai sensi degli articoli da 101 a 103,
k) conclude un contratto di prestito al consumo in violazione della Sezione 104,
l) in violazione dell’articolo 105 (1), non fornisce al consumatore almeno una copia del contratto di credito al consumo in formato cartaceo o su un altro supporto di dati permanente immediatamente dopo la conclusione del presente contratto,
m) in violazione della sezione 105 (2), non presenta al consumatore una bozza vincolante delle condizioni contrattuali da includere nel contratto di credito al consumo, sotto forma di una bozza di testo del presente accordo,
n) non garantisce che il contratto di credito al consumo contenga informazioni ai sensi degli articoli da 106 a 109,
o) non stipula con il consumatore un contratto di mutuo per l’abitazione ai sensi della Sezione 111,
p) in violazione del § 112 par.1, utilizza una cambiale o un assegno per rimborsare o garantire un prestito al consumo,
q) garantisce un prestito al consumo per l’alloggio in violazione della Sezione 112 (2) o non restituisce la cambiale al consumatore ai sensi della Sezione 112 (2),
r) garantisce un prestito al consumo in violazione della Sezione 113,
s) utilizza un numero di telefono per l’accesso ai servizi con un prezzo espresso in violazione dell’articolo 114,
t) collega la conclusione di un contratto di credito al consumo alla conclusione di un contratto in cui viene negoziato un servizio accessorio, o limita il consumatore dalla scelta di un servizio accessorio in violazione della Sezione 115,
u) non consente al consumatore di cambiare la valuta ai sensi della sezione 116 (1) o non fornisce altri meccanismi per limitare il rischio derivante dalla variazione del tasso di cambio ai sensi della sezione 116 (2),
v) non consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito al consumo ai sensi del § 117 par.1,
w) chiede il rimborso dei costi per il rimborso anticipato di un prestito al consumo in violazione della Sezione 117, paragrafi da 3 a 5, o
x) non fornisce al consumatore le informazioni ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 6.
(2) Una persona autorizzata a fornire credito al consumo commette un reato:
a) in violazione dell’articolo 118, commi 1 e 2, non consente o rende difficile per il consumatore recedere dal contratto,
b) richiede al consumatore di eseguire in violazione del § 118 par.3,
c) non informa il terzo del recesso del consumatore dal contratto di credito al consumo ai sensi dell’articolo 118, comma 5,
d) applicare sanzioni al consumatore in caso di recesso dal contratto di credito al consumo vincolato in violazione dell’articolo 119, comma 1,
e) non consente al consumatore di risolvere un prestito al consumo concordato per un periodo indefinito ai sensi della Sezione 120 (1),
f) risolve un prestito al consumo concordato a tempo indeterminato in violazione della Sezione 120, Paragrafo 2,
g) richiede al consumatore di pagare in violazione della Sezione 122,
h) fa valere un debito nei confronti del consumatore in violazione del § 123, o
i) rimborsa al consumatore un prestito al consumo in violazione del § 124.
(3) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera d) punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, punto (h) e paragrafo 2 (a) C),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera a), b), c) punto 1, lettera f), g), i), j), m), u),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera c) punto 2, lett e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) e paragrafo 2 lettera a), b), d), e), f), g), h), i).
§ 155
Reati di persona autorizzata a mediare il credito al consumo(1) Una persona autorizzata a mediare il credito al consumo commette un reato:
a) riceve un compenso dal fornitore in violazione del § 80,
b) non fornisce al consumatore alcuna delle informazioni ai sensi della Sezione 93 (1) o (3),
c) non informa il fornitore dell’importo della sua remunerazione ai sensi della Sezione 93 (2),
d) in violazione della sezione 105 (1), non fornisce al consumatore almeno una copia del contratto di credito al consumo in formato cartaceo o su un altro supporto di dati permanente immediatamente dopo la conclusione del presente contratto,
e) in violazione dell’articolo 105 (2), non sottopone al consumatore una bozza vincolante delle condizioni contrattuali da includere nel contratto di credito al consumo, sotto forma di una bozza di testo del presente accordo,
f) conclude un contratto di intermediazione del credito al consumo in violazione dell’articolo 125,
g) in violazione della sezione 126, non fornisce al consumatore almeno una copia del contratto di intermediazione del credito al consumo in forma cartacea o su un altro supporto dati permanente immediatamente dopo la conclusione del presente contratto,
h) richiede al consumatore di pagare il compenso prima della sua scadenza, che è specificata nel contratto di intermediazione del credito al consumo,
i) non garantisce che l’accordo di intermediazione del credito al consumo contenga informazioni ai sensi della Sezione 127,
j) in violazione dell’articolo 128, comma 1, utilizza una cambiale o un assegno per adempiere o garantire l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto di intermediazione del credito al consumo,
k) utilizza un numero di telefono per l’accesso ai servizi con un prezzo espresso in violazione dell’articolo 129,
l) contrariamente alla Sezione 130, subordina la mediazione di un prestito al consumo alla conclusione di un altro contratto,
m) non consente o rende difficile per il consumatore recedere dal contratto ai sensi della Sezione 131,
n) richiede al consumatore di pagare in violazione del § 132, o
o) accetta il rimborso del debito o media il pagamento del prestito al consumo concordato in violazione del § 162.
(2) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera Avanti Cristo),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera E),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).
§ 156
Reati di persona accreditata(1) Una persona accreditata commette un reato:
a) organizza un esame professionale in conflitto con lo scopo dell’accreditamento concesso,
b) afferma nella domanda di rinnovo dell’accreditamento informazioni false, fuorvianti o incomplete, o allega documenti con informazioni false, fuorvianti o incomplete,
c) non informa la Banca nazionale ceca sulle modifiche dei dati ai sensi della Sezione 66,
d) procede allo svolgimento degli esami professionali in violazione dell’articolo 69, commi da 1 a 3,
e) non informa il candidato senza indebito ritardo sul risultato dell’esame professionale ai sensi del § 69 par.4,
f) non rilascia un certificato di superamento di un esame professionale ai sensi della Sezione 70, o
g) non conserva documenti relativi allo svolgimento di esami professionali ai sensi della Sezione 71.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera b), c), e), f),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera d), g),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera e).
§ 157
Reati di persone fisiche giuridiche e imprenditoriali(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:
a) in qualità di richiedente l’autorizzazione ad operare come erogatore di credito al consumo non bancario, dichiara nella domanda un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o non specifica alcun fatto in essa,
b) in qualità di richiedente l’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente, dichiari nella domanda un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o non indichi alcun fatto in essa,
c) in qualità di richiedente l’accreditamento, dichiari nella domanda un’informazione falsa, fuorviante o incompleta o non indichi alcun fatto in essa,
d) in violazione del § 7 fornisce ingiustificatamente un prestito al consumo,
e) in violazione del § 16, media ingiustificatamente un prestito al consumo, o
f) non fornisce alla Banca nazionale ceca la necessaria cooperazione nell’esercizio della vigilanza ai sensi della Sezione 135 (2).
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi imposti da una decisione sulle misure correttive emessa ai sensi della Sezione 145, paragrafi 1, 2, 3 entro il termine stabilito.
(3) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera f) e paragrafo 2,
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera da a) a c),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera d) ed e).
DISPOSIZIONI COMUNI§ 158
I reati ai sensi della presente legge sono discussi dalla Banca nazionale ceca.
§ 159
(1) La Banca nazionale ceca pubblicherà, senza indebito ritardo, una decisione finale sull’ammenda inflitta in un modo che consenta l’accesso remoto.
(2) La Banca nazionale ceca pubblicherà la decisione senza fornire dati identificativi sulla persona multata, se la pubblicazione lo farà
a) è stato ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto alla persona fisica interessata sulla base di una valutazione preliminare,
b) ha messo in pericolo la stabilità del mercato finanziario,
(c) mettere a repentaglio il procedimento penale in corso; o
d) ha causato un danno sproporzionato alla persona interessata.
(3) La decisione ai sensi del paragrafo 1 o 2 deve essere pubblicata per almeno 5 anni. I dati personali della persona fisica interessata saranno pubblicati solo per il tempo strettamente necessario ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
PARTE DODICESIMA
DISPOSIZIONI COMUNI§ 160
PotenziamentoLa Banca nazionale ceca emetterà un decreto ai sensi della Sezione 11 (5), Sezione 12 (3), Sezione 13 (3), Sezione 14 (3), Sezione 19 (4), Sezione 20 (3), Sezione 22 (3), Sezione 30 par.4, § 32 par.6, § 33 par.4, § 40 par.4, § 42 par.5, § 43 par.4, § 59 par.5, § 60 par.6, § 63 par. 3, § 64 par.4, § 65 par.4, § 66 par.2, § 68 par.4 e § 69 par.5.
§ 161
Erogazione non autorizzata di credito al consumoSe il credito al consumo è fornito da una persona che non è autorizzata a fornire credito al consumo, il credito al consumo non produce interessi e non si tiene conto di altre modalità di pagamento del credito al consumo.
§ 162
Recupero rimborsi debiti e pagamento crediti al consumo(1) Se il rappresentante vincolato del prestatore o l’intermediario del prestito vincolato al consumo riscuote i rimborsi del debito o media il pagamento del prestito al consumo concordato, può farlo solo in contanti e se è stato concordato per iscritto con il fornitore e se tale accordo fa parte del contratto sul credito al consumo.
(2) Se il rappresentante collegato del fornitore o dell’intermediario del credito al consumo vincolato riscuote il rimborso del debito dal consumatore, è obbligato
a) rilascia un certificato al consumatore; e
b) depositare il pagamento del debito ricevuto senza indebito ritardo sul conto del fornitore o consegnarlo al fornitore in contanti.
(3) Un rimborso del debito pagato da un consumatore a un fornitore tramite il suo agente collegato o un intermediario del credito al consumo vincolato ai sensi del paragrafo 1 è considerato un rimborso del debito pagato al fornitore. Un credito al consumo pagato dal prestatore tramite il suo agente collegato o intermediario del credito al consumo collegato al consumatore a norma del paragrafo 1 si considera pagato nel momento in cui il consumatore lo riceve effettivamente.
(4) Il paragrafo 3 si applica anche se l’agente collegato del fornitore o l’intermediario del credito al consumo collegato ha perso il diritto di operare, o se l’obbligo tra l’agente collegato o l’intermediario del credito al consumo collegato e il fornitore è scaduto, a meno che il consumatore non sapesse che l’agente collegato o l’agente collegato è scaduto. il credito al consumo non ha il diritto di fornire o accettare prestazioni.
§ 163
Dimostrazione dell’integrità delle persone straniere(1) La prova dell’integrità di una persona fisica che non è cittadina della Repubblica Ceca è un documento corrispondente a un estratto del registro penale emesso dallo stato di cui è cittadino nonché dallo stato in cui ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni. Ciò si applica allo stesso modo nel caso di un cittadino della Repubblica Ceca che ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni.
(2) Se lo stato di cui la persona fisica straniera è cittadina o lo stato in cui la persona ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni, non rilascia un documento simile all’estratto del casellario giudiziario, è considerato equivalente a prova di buona condotta. un documento rilasciato dal tribunale o dall’autorità amministrativa competente dello stato di cui la persona fisica è cittadina o dello stato in cui la persona ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni.
(3) Se lo Stato non rilascia un documento ai sensi del paragrafo 2, una dichiarazione giurata o una dichiarazione giurata, non più vecchia di 3 mesi, fatta da una persona fisica davanti a un tribunale o autorità amministrativa competente o davanti a un notaio dello Stato di cui la persona fisica è un cittadino o stato , in cui la persona ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni. L’autenticità di una dichiarazione giurata o di una dichiarazione giurata deve essere certificata da un tribunale, autorità amministrativa o notaio.
(4) Un documento di onorabilità di una persona giuridica con sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Ceca è un documento simile a un estratto del registro penale emesso dallo stato in cui questa persona ha operato in modo da avere la propria sede legale o almeno operare o avere la sua proprietà lì, nonché che ha operato ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni prima della data in cui è stata stabilita l’onorabilità. Ciò si applica allo stesso modo nel caso di una persona giuridica nazionale che ha operato all’estero ininterrottamente negli ultimi 3 anni per un periodo di 3 mesi.
(5) Se lo stato in cui opera la persona giuridica, o lo stato in cui la persona giuridica ha operato ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni, non rilascia un documento simile all’estratto del registro penale, sarà considerato un documento equivalente in buona fede di tale persona giuridica. un documento rilasciato da un tribunale o autorità amministrativa competente dello Stato in cui opera la persona giuridica o dello Stato in cui ha operato ininterrottamente per più di 3 mesi negli ultimi 3 anni prima della data in cui è stata accertata l’onorabilità.
(6) Se lo Stato non rilascia un documento ai sensi del paragrafo 5, una dichiarazione giurata o una dichiarazione giurata, non più vecchia di 3 mesi, fatta da una persona giuridica davanti a un tribunale o autorità amministrativa competente o davanti a un notaio dello Stato in cui opera la persona giuridica o lo Stato , in cui negli ultimi 3 anni tale entità giuridica ha operato ininterrottamente per più di 3 mesi. L’autenticità della dichiarazione su giuramento o dichiarazione solenne deve essere certificata da un tribunale, autorità amministrativa o notaio.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE§ 164
disposizioni generaliSalvo disposizione contraria, i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti. Ciò non preclude l’accordo delle parti secondo cui questi diritti e obblighi saranno regolati dalla presente legge dalla data della sua entrata in vigore.
§ 165
Valutazione del credito al consumoLe disposizioni della sezione 86 si applicano se, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si verifica un aumento significativo dell’importo totale del credito al consumo concordato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
§ 166
Obblighi di informazioneLe disposizioni degli articoli 101 e 102 si applicano anche a una responsabilità derivante da un contratto di credito al consumo concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di:
a) Articolo 102 paragrafo 3, che non si applica a un prestito al consumo per l’edilizia abitativa con un tasso di interesse sul prestito fisso per un certo periodo di almeno 1 anno, seguito da un altro periodo con un tasso di interesse sul prestito fisso di almeno 1 anno, per il quale il periodo termina con un tasso di interesse sul prestito fisso fino alla fine del terzo mese dopo l’entrata in vigore della presente legge, e
b) articolo 102 comma 4, che non si applica a un prestito al consumo per abitazioni a tasso di interesse variabile; per un prestito al consumo per alloggi con un tasso di interesse variabile, le informazioni ai sensi della Sezione 102 (1) o (2) possono essere fornite al consumatore regolarmente ea un intervallo ragionevole e le informazioni specificate nella Sezione 102 (2) possono far parte delle informazioni ai sensi della Sezione 101 (1), una variazione del tasso di prestito dipendente da una variazione del tasso di riferimento e, se tale variazione del tasso di riferimento è pubblicata in modo adeguato, resa disponibile presso la sede del prestatore e, nel caso di mutuo per la casa al consumo, comunicata direttamente al consumatore.
§ 167
Rimborso anticipatoLe disposizioni della presente legge che regolano il rimborso anticipato di un mutuo per la casa dei consumatori si applicano anche ai contratti di mutuo per la casa dei consumatori conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge con
a) un tasso di interesse per il prestito fisso dal giorno in cui il nuovo periodo per il quale era stato fissato un tasso di interesse per il prestito fisso ha iniziato a decorrere dopo la data di entrata in vigore della presente legge, o
b) un tasso di interesse sul prestito variabile dalla data di entrata in vigore della presente legge.
§ 168
Ritardo del consumatore(1) Se un consumatore è in arretrato con l’adempimento degli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo o un contratto di mediazione del credito al consumo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno al posto delle disposizioni pertinenti del contratto di credito al consumo o del contratto di mediazione del credito al consumo, se le disposizioni delle sezioni da 122 a 124 e della sezione 132 sono in conflitto con la presente legge, anche se il contratto è stato concluso prima della data della sua entrata in vigore.
(2) Se l’interesse di mora è stato concordato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che supera l’interesse di mora massimo consentito dalla presente legge, la differenza tra l’interesse di mora applicato e quello massimo ammissibile ai fini del § 122 par. a) i costi sostenuti dal creditore in relazione al ritardo del consumatore; nella misura in cui tale differenza supera i costi sostenuti intenzionalmente, tale differenza sarà considerata una sanzione contrattuale ai fini della Sezione 122, Paragrafi 2 e 3.
(3) Se una sanzione contrattuale è stata concordata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che supera la pena contrattuale massima consentita dalla presente legge, la differenza tra la pena contrattuale applicata e quella massima ammissibile ai fini del § 122 par. a) i costi sostenuti dal creditore in relazione al ritardo del consumatore; nella misura in cui questa differenza supera i costi sostenuti intenzionalmente, questa differenza ai fini del § 122 par. b) considera gli interessi di mora.
(4) I pagamenti relativi al ritardo del consumatore, a cui il creditore aveva diritto fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non devono essere inclusi nella somma di tutte le sanzioni contrattuali applicate ai sensi della Sezione 122 (3).
§ 169
Autorizzazione del fornitore(1) Una persona autorizzata a fornire credito al consumo sulla base di una licenza commerciale prima della data di entrata in vigore della presente legge può svolgere questa attività sulla base di una licenza commerciale fino a quando la Banca nazionale ceca non decide in merito alla domanda di autorizzazione ad operare una delle persone elencate in § 7, tuttavia, entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ha presentato questa domanda entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso invano tale termine, decade la sua autorizzazione all’erogazione del credito al consumo.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla concessione di un’autorizzazione ad operare sulla base di una domanda accettata entro 15 mesi.
(3) Una persona che aveva il diritto di fornire un prestito al consumo diverso da quello dell’alloggio prima della data di entrata in vigore della presente legge dovrà portare i suoi rapporti ai sensi del § 8 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa disposizione.
(4) Una persona che aveva il diritto di fornire un prestito per la casa dei consumatori prima della data di entrata in vigore della presente legge deve portare le sue condizioni in conformità con la sezione 8, ad eccezione del requisito di soddisfare le condizioni di competenza professionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(5) Una persona autorizzata a fornire un prestito al consumo per l’alloggio prima del 20 marzo 2014 deve soddisfare il requisito di soddisfare le condizioni di competenza professionale specificate nel § 8 entro il 21 marzo 2017, se non diversamente specificato di seguito.
§ 170
Autorizzazione di un intermediario del credito al consumo diverso dall’abitazione(1) Una persona che aveva il diritto di mediare un prestito al consumo diverso da quello dell’alloggio prima della data di entrata in vigore della presente legge può svolgere questa attività fino a quando la Banca nazionale ceca non decide sulla domanda di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente o registra un agente collegato o un agente collegato credito al consumo al registro o informa il preponente della mancata registrazione, se entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ha presentato domanda di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente o è stato notificato al preponente come agente collegato o intermediario del credito al consumo vincolato. Allo scadere invano di questo periodo decade il suo diritto di mediare nel credito al consumo diverso da quello abitativo.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla concessione dell’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente sulla base di una domanda accettata o iscrive il rappresentante vincolato o intermediario del credito al consumo vincolato nel registro o informa l’obbligato principale della mancata registrazione entro 15 mesi; Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano.
(3) Una persona che aveva il diritto di mediare un prestito al consumo diverso da quello dell’alloggio prima della data di entrata in vigore della presente legge dovrà portare le sue condizioni in conformità con la sezione 23 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
§ 171
Autorizzazione di intermediario del credito al consumo per l’edilizia abitativa(1) Una persona autorizzata a mediare un prestito al consumo per l’alloggio prima della data di entrata in vigore della presente legge può svolgere questa attività fino a quando la Banca nazionale ceca non decide in merito a una domanda di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente o non iscrive un rappresentante collegato nel registro ai sensi della presente legge. oppure informa il preponente che la registrazione non è stata effettuata, se ha presentato domanda di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o è stato notificato al preponente come agente collegato. Trascorso invano tale periodo, scade la sua autorizzazione a disporre un prestito al consumo per l’abitazione.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla concessione dell’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente sulla base di una domanda accettata o iscrivere il rappresentante legato nel registro o informare il rappresentante della mancata registrazione entro il 21 marzo 2017; Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano.
(3) Per il periodo durante il quale una persona autorizzata a mediare il credito al consumo per l’alloggio prima della data di entrata in vigore della presente legge media il credito al consumo per l’alloggio ai sensi del paragrafo 1, non è autorizzata a mediare il credito al consumo per l’alloggio in un altro Stato membro senza la relativa autorizzazione rilasciata dalla presente legge. un altro Stato membro.
(4) Una persona che aveva il diritto di mediare un mutuo per la casa dei consumatori sulla base di un’altra legge prima della data di entrata in vigore della presente legge deve portare le sue condizioni in conformità con la sezione 23, ad eccezione del requisito di soddisfare le condizioni di competenza professionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(5) Una persona autorizzata a mediare un mutuo per la casa dei consumatori sulla base di un’altra legge prima del 20 marzo 2014 deve soddisfare il requisito di soddisfare le condizioni di idoneità professionale specificate nella sezione 23, paragrafo 2 entro il 21 marzo 2017.
§ 172
Comunicazione di agenti collegati e intermediari del credito al consumo vincolati(1) Se le condizioni di cui alla sezione 29 (1) o alla sezione 39 (1) sono soddisfatte, la Banca nazionale ceca inserisce nel registro anche un rappresentante collegato o un intermediario di un prestito al consumo collegato notificato da una persona autorizzata a fornire o mediare credito al consumo sulla base di una licenza commerciale; sulla concessione dell’autorizzazione a operare una qualsiasi delle persone di cui al § 7 entro il termine ai sensi del § 169 paragrafo 1, o un intermediario indipendente entro il periodo ai sensi del § 170 paragrafo 1 o § 171 paragrafo 1.
(2) Se le condizioni di cui alla sezione 29 (1) o alla sezione 39 (1 ) sono soddisfatte, la Banca nazionale ceca inserisce nel registro anche un rappresentante legato notificato da una banca autorizzata a mediare il credito al consumo, se la banca ha richiesto l’autorizzazione ad agire come intermediario indipendente.
§ 173
Controllo da parte dell’autorità di controllo del commercio cecoL’autorità ceca di ispezione del commercio eserciterà il controllo sulle persone autorizzate a fornire e mediare il credito al consumo sulla base di una licenza commerciale ottenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge fino a quando la Banca nazionale ceca non deciderà di concedere l’autorizzazione ad operare ai sensi della presente legge, ma non oltre 18 mesi dalla data di acquisizione. efficacia di questa legge.
§ 174
Cessazione della licenza commerciale per fornire o mediare credito al consumo(1) Oltre alla scadenza del periodo ai sensi del § 169 para 1, § 170 para 1 o § 171 para. al § 7 o di un intermediario indipendente oppure inserendo nel registro l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di rappresentante legato o intermediario del credito al consumo vincolato o dandone comunicazione al rappresentante.
(2) La Banca nazionale ceca, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificherà all’Ufficio delle licenze commerciali,
a) quali titolari di una licenza commerciale per fornire o mediare prestiti entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno richiesto una licenza per operare
1. alcune delle persone elencate al § 7, o
2. un intermediario indipendente a
b) quali persone sono state notificate alla Banca nazionale ceca come agenti collegati o intermediari di crediti al consumo vincolati entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) La Banca nazionale ceca notificherà all’Ufficio per le licenze commerciali come la domanda ricevuta ai sensi del paragrafo 2 lettera a) decide se l’agente collegato o l’intermediario del credito al consumo vincolato sulla base della notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a) (b) registrato o notificato all’obbligato principale che la registrazione non era stata effettuata.
(4) L’ufficio competente per il rilascio delle licenze commerciali deve contrassegnare nel registro del commercio la cessazione della relativa licenza commerciale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 2 o 3.
§ 175
Conclusione del procedimento avviato(1) I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non sono stati validamente terminati, devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti, salvo diversa disposizione.
(2) I procedimenti avviati dall’autorità ceca di ispezione commerciale in relazione all’esecuzione di ispezioni dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati dall’autorità ceca di ispezione commerciale.
(3) I procedimenti avviati dall’Ufficio delle licenze commerciali in relazione all’esecuzione di un’ispezione delle licenze commerciali dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati dall’Ufficio delle licenze commerciali.
(4) Una domanda di autorizzazione di una banca per l’intermediazione del credito al consumo presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non è stata validamente decisa entro la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata una domanda di autorizzazione ad agire come intermediario indipendente della presente legge e il procedimento deve essere condotto in conformità con la presente legge.
§ 176
Prova di competenza professionale(1) Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conoscenze e le capacità professionali per la fornitura o la mediazione del credito al consumo possono essere dimostrate anche da una dichiarazione solenne della persona autorizzata a fornire o mediare il credito al consumo. L’atto di notorietà può rivolgersi solo ai dipendenti della persona autorizzata a prestare o mediare il credito al consumo, ai suoi agenti collegati o agli intermediari del credito al consumo vincolato che agiscono per lui. Una persona autorizzata a fornire o mediare credito al consumo che sia una persona fisica può fare una dichiarazione solenne in se stessa.
(2) Il fornitore e l’intermediario ei loro dipendenti sono tenuti ad acquisire conoscenze generali confermate da un documento corrispondente ai sensi della sezione 60 (2) entro e non oltre 42 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno fornito o mediato ininterrottamente credito al consumo per almeno 3 anni, o come dipendenti di una persona autorizzata a fornire o mediare credito al consumo hanno partecipato direttamente alla fornitura o organizzazione di credito al consumo o erano per fornire o disporre i responsabili del credito al consumo non sono tenuti ad acquisire conoscenze generali confermate da un documento appropriato ai sensi del § 60 comma 2.
§ 177
Giorno DSe un dipendente o un membro dell’organo di controllo di un fornitore o intermediario ha iniziato un’attività prima della data di entrata in vigore ai sensi della presente legge, la data pertinente ai sensi della sezione 74 sarà la data di entrata in vigore della presente legge.
PARTE QUATTORDICESIMA
DISPOSIZIONI FINALI§ 178
Abrogazione delle disposizioniAnnullamento:
1. Legge n. 145/2010 Coll., Sul credito al consumo e sulla modifica di alcune leggi.
2. Legge n. 43/2013 Coll., Legge di modifica n. 145/2010 Coll., Sul credito al consumo e che modifica talune leggi.
§ 179
EfficienzaLa presente legge entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 186/2020 Coll. Arte. II1. Se il debitore è in arretrato con l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di dilazione di pagamento, prestito monetario, credito o servizio finanziario simile dopo la data di entrata in vigore della presente legge, si applicherà al posto delle disposizioni pertinenti del contratto se sono in conflitto con § 122 par. 4 o 5 della Legge n. 257/2016 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, § 122 par. 4 o 5 della Legge n. 257/2016 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, anche se il contratto è stato concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Se l’interesse di mora è stato concordato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che supera l’interesse di mora massimo consentito ai sensi della sezione 122, paragrafo 5 della legge n. 257/2016 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l’interesse di mora applicato e quello massimo ammissibile ai fini del § 122 paragrafo 1 lett. a) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i costi sostenuti dal creditore in relazione al ritardo del debitore; nella misura in cui questa differenza supera i costi sostenuti intenzionalmente, questa differenza è considerata una sanzione contrattuale ai fini della Sezione 122, paragrafi 2 e 5, frase 2 della legge n. 257/2016 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Se una sanzione contrattuale è stata concordata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che supera la pena contrattuale massima consentita ai sensi della sezione 122 (5) della legge n. 257/2016 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra applicata e la più alta sanzione contrattuale ammissibile ai fini del § 122 par.1 lett. a) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i costi sostenuti dal creditore in relazione al ritardo del debitore; nella misura in cui questa differenza supera i costi sostenuti intenzionalmente, questa differenza ai fini del § 122 par. b) della legge n. 257/2016 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati interessi di mora.
in z. Pokorná-Jermanová vr
Zeman vr
Sobotka vr
Allegato n. 1 alla legge n. 257/2016 Coll.
AprPARTE 1
Formula per il calcolo del tasso annuo effettivo globaleIl tasso annuo effettivo globale è calcolato secondo la seguente formula:
m m ′ ∑ C k (1 + X) -tk
=
∑ D 1 (1 + X) -sl
k = 1 l = 1 dove:
X è il tasso annuo effettivo globale,
m è il numero dell’ultimo prelievo,
k è il numero di pompate, quindi 1 ≤ k ≤ m,
C k è l’importo dell’estrazione k,
t k è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del primo prelievo e la data di ogni prelievo successivo, quindi t 1 = 0,
m ′ è il numero dell’ultima rata del capitale o dei costi,
1 è il numero di rimborso del capitale o dei costi,
D l è l’importo del pagamento del capitale o del costo,
s l è l’intervallo, espresso in anni e frazioni di anno, tra la data del primo prelievo e la data di ogni rimborso del capitale o dei costi.
Spiegazioni:
a) Gli importi pagati da entrambe le parti in momenti diversi potrebbero non essere necessariamente gli stessi e potrebbero non essere necessariamente pagati con gli stessi intervalli.
b) La data di inizio è la data del primo prelievo.
c) Gli intervalli di tempo utilizzati nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si considera che un anno abbia 365 giorni (o 366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi della stessa durata. Si considera che tale mese abbia 30,41666 giorni (ovvero 365/12), indipendentemente dal fatto che si tratti di un anno bisestile.
(d) Se gli intervalli di tempo utilizzati nei calcoli non possono essere espressi come numero intero di settimane, mesi o anni, devono essere espressi come numero intero di uno di quei periodi di tempo in combinazione con il numero di giorni. Quando si utilizzano giorni
1. conta tutti i giorni compresi i fine settimana e i giorni festivi,
2. gli stessi periodi di tempo e poi il conto alla rovescia dei giorni fino al giorno del primo prelievo,
3. la durata del periodo in giorni è determinata senza il primo giorno e incluso l’ultimo giorno ed è espressa in anni divisa per il numero di giorni (365 o 366) dell’anno intero contato a ritroso dall’ultimo giorno allo stesso giorno dell’anno precedente.
e) Il risultato del calcolo deve essere espresso con almeno una cifra decimale. Se il valore della cifra nella posizione decimale successiva è maggiore o uguale a 5, il valore della cifra nella posizione decimale corrispondente viene aumentato di uno.
f) L’equazione può essere riscritta utilizzando un’unica somma di flussi (Ak), che sarà positiva o negativa, ovvero fornita o ricevuta nei periodi da 1 an, espressa in anni, es.
n CON
=
∑ A k (1 + X) -t k
k = 1 dove S è il valore attuale totale dei flussi, dove X è determinato in modo che il valore di S sia zero.
PARTE 2
Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale1. Se un contratto di credito al consumo concede al consumatore la libertà di prelievo, si considera che l’importo totale del credito al consumo sia prelevato immediatamente e per intero.
2. Qualora un contratto di credito al consumo preveda esborsi diversi con commissioni o tassi di prestito diversi, si considera che l’importo totale del credito al consumo sia prelevato alla commissione e al tasso di prestito massimo più elevati applicati al meccanismo di esborso più comunemente utilizzato per quel tipo di contratto di credito.
3. Se un contratto di credito al consumo generalmente concede al consumatore la libertà di prelievo ma prevede un limite all’importo del credito al consumo o il periodo di prelievo per diversi prelievi, si considera che l’importo totale del credito al consumo sia prelevato entro la prima data specificata nel contratto di credito al consumo e in conformità con queste restrizioni di prelievo.
4. Se vengono offerti tassi debitori e commissioni diversi per un periodo o per un importo limitato, si considera che il più elevato sia il tasso debitore e le commissioni per l’intera durata del contratto di credito al consumo.
5. Per un contratto di credito al consumo per il quale è concordato un tasso debitore fisso per un periodo iniziale al termine del quale viene fissato un nuovo tasso debitore e successivamente adeguato regolarmente secondo un indice concordato o un tasso di riferimento interno, il calcolo del tasso annuo effettivo globale a condizione che alla fine del periodo di prestito fisso, il tasso di prestito sia lo stesso al momento in cui viene calcolato il tasso annuo effettivo globale, sulla base del valore dell’indice concordato o del tasso di riferimento interno in quel momento, ma non sia inferiore al tasso di prestito fisso.
6. Se il massimale del credito al consumo non è stato ancora concordato, è di 170000 EUR. Nel caso di un contratto di credito al consumo che non mira ad acquisire o conservare diritti su beni immobili o terreni e che non sono passività o garanzie potenziali, nonché scoperti di conto, carte di debito differite e carte di credito, il massimale è di 1500 Euro.
7. Nel caso di un contratto di credito al consumo diverso da uno scoperto, un credito ponte, un contratto di credito al consumo con una quota nel valore del bene, una passività potenziale o una garanzia o un contratto di credito al consumo per un periodo indefinito come stabilito nelle ipotesi di cui ai punti 9, 10, 11, 12 e 13,
a) se non è possibile determinare la data o l’importo del rimborso del capitale che deve essere effettuato dal consumatore, il rimborso si considera effettuato alla prima data specificata nel contratto di credito al consumo e all’importo più basso specificato nel contratto di credito al consumo;
b) se non è possibile determinare l’intervallo di tempo tra il giorno del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore, si presume che questo sia l’intervallo di tempo più breve.
8. Se la data o l’importo del pagamento che deve essere effettuato dal consumatore non può essere determinato sulla base del contratto di credito al consumo o delle ipotesi di cui ai punti 7, 9, 10, 11, 12 e 13, si presume che il pagamento sia stato effettuato in conformità alle date e condizioni richieste dal creditore e se non sono note
a) gli interessi vengono pagati insieme al rimborso del capitale,
b) altri costi diversi dagli interessi espressi in un unico importo devono essere pagati il ​​giorno della conclusione del contratto di credito al consumo,
(c) altri costi diversi dagli interessi, espressi come più pagamenti, devono essere pagati ad intervalli regolari a partire dalla data della prima rata del capitale e, se l’importo di tali pagamenti non è noto, si considerano lo stesso;
(d) con l’ultimo pagamento, il saldo del capitale, degli interessi e di ogni altro costo è regolato.
9. In caso di concessione di scoperto, l’importo totale del credito al consumo si considera interamente prelevato e per l’intera durata del contratto di credito al consumo. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, si calcola il tasso annuo effettivo globale, a condizione che la durata del credito sia di tre mesi.
10. In caso di credito ponte, l’importo totale del credito al consumo si considera prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito al consumo. Se la durata del contratto di credito al consumo non è nota, si calcola il tasso annuo effettivo globale, a condizione che la durata del credito al consumo sia di dodici mesi.
11. Nel caso di un contratto di credito al consumo di durata indefinita, diverso da uno scoperto o un credito ponte, si presume che:
a) nel caso di un contratto di credito al consumo finalizzato all’acquisizione o al mantenimento di diritti su beni immobili, il credito al consumo è concesso per un periodo di 20 anni dalla data del primo prelievo e che l’ultimo pagamento effettuato dal consumatore include il saldo principale, gli interessi e qualsiasi altro costo; equilibrato; nel caso di un contratto di credito al consumo il cui scopo non è l’acquisizione o la conservazione di diritti di proprietà immobiliare o che è prelevato mediante una carta di debito differita o una carta di credito, tale periodo è di un anno,
b) il consumatore rimborsa il capitale in pagamenti mensili uguali a partire da un mese dopo la data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale deve essere rimborsato per intero durante ciascun periodo di pagamento e in un unico pagamento, si presume che il successivo ritiro e rimborso dell’intero capitale da parte del consumatore avvenga nell’arco di un anno. Gli interessi e gli altri costi saranno addebitati in base a detto prelievo e rimborso del capitale e in conformità con i termini del contratto di credito al consumo.
Spiegazione:
Ai fini del presente punto, per contratto di credito al consumo a tempo indeterminato si intende un contratto di credito al consumo senza una durata fissa e comprende un credito al consumo che deve essere rimborsato integralmente entro o dopo un certo periodo ma può essere ritirato una volta rimborsato.
12. In caso di passività o garanzia potenziale, si considera che l’importo totale del credito al consumo sia interamente utilizzato come unico importo, a seconda di quale si verifica per primo:
a) l’ ultima data di prelievo ai sensi del contratto di credito al consumo che è una potenziale fonte di passività o garanzia potenziale; o
b) nel caso di un contratto di credito al consumo rotante, alla fine del periodo di base, prima del rinnovo del contratto.
13. Nel caso di un contratto di credito al consumo per abitazioni con una quota del valore dell’immobile, si considera tale
a) il consumatore effettua i pagamenti l’ultimo giorno o giorni consentiti dal contratto di credito al consumo,
(b) l’ aumento percentuale del valore della proprietà garantita dal contratto e il valore di qualsiasi indice di riferimento dell’inflazione specificato nel contratto è una percentuale pari all’obiettivo di inflazione della banca centrale in vigore al momento del contratto di credito al consumo o all’inflazione in quello Stato membro , dove si trova la proprietà, a seconda di quale sia il valore più alto, o 0% se questi valori sono negativi.
Allegato n. 2 alla legge n. 257/2016 Coll.
MODULO INFORMATIVO STANDARD DI CREDITO AL CONSUMATOREMODULO INFORMATIVO STANDARD DI CREDITO AL CONSUMATORE
Allegato n. 3 alla legge n. 257/2016 Coll.
MODULO INFORMATIVO SUL CREDITO AL CONSUMATORE FORNITO SOTTO FORMA DI POSSIBILITÀ DI SCARICO E PER LA NEGOZIAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO CHE RITARDA IL PAGAMENTO O MODIFICA IL MODO DI RIMBORSOMODULO INFORMATIVO SUL CREDITO AL CONSUMATORE FORNITO SOTTO FORMA DI POSSIBILITÀ DI SCARICO E PER LA NEGOZIAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO CHE RITARDA IL PAGAMENTO O MODIFICA IL MODO DI RIMBORSO
Allegato n. 4 alla legge n. 257/2016 Coll.
Foglio informativo standardizzato europeoPARTE A
La formulazione di questo modello è riprodotta come tale nell’ESIP. I dati tra parentesi quadre vengono sostituiti dalle informazioni corrispondenti. Le istruzioni per i creditori o, ove applicabile, gli intermediari del credito per completare l’ESIP sono fornite nella Parte B.
Ovunque sia indicato “ove applicabile”, il creditore fornisce le informazioni richieste se pertinenti per il contratto di credito. Se non è rilevante per il contratto di credito, il creditore cancella questa informazione o l’intera sezione (ad esempio, se la sezione del contratto di credito non si applica). Se l’intera sezione viene eliminata, la numerazione delle sezioni ESIP verrà modificata di conseguenza.
Le informazioni seguenti sono fornite in un unico documento. Il carattere tipografico utilizzato deve essere chiaramente leggibile. Per evidenziare le informazioni vengono utilizzate caratteri in grassetto, ombreggiatura o dimensioni maggiori. Tutti gli avvisi di rischio pertinenti devono essere evidenziati.
Modello ESIP
(Testo di apertura)
Questo documento è stato preparato il [data corrente] ed è indirizzato a [nome del consumatore].
È stato creato sulla base delle informazioni che ci hai fornito finora e sulla base delle attuali condizioni del mercato finanziario.
Le informazioni seguenti – (se applicabili) esclusi interessi e altri costi – sono valide fino al [data di scadenza]. Dopo tale data possono variare in base alle condizioni di mercato.
(Se applicabile) Questo documento non obbliga [nome del creditore] a concederti un prestito.
1. Prestatore
[Nome]
[Numero di telefono]
[Indirizzo postale]
(Facoltativo) [Indirizzo e-mail]
(Facoltativo) [Numero di fax]
(Facoltativo) [Indirizzo sito web]
(Facoltativo) [Persona di contatto / luogo]
(Se applicabile, informazioni sull’eventuale fornitura di servizi di consulenza 🙂 [(“Dopo aver valutato le tue esigenze e la tua situazione, ti consigliamo di contrarre questo mutuo.” / “Non consigliamo alcun mutuo specifico. Basato su Tuttavia, con le tue risposte a diverse domande, ti forniamo informazioni su questo mutuo ipotecario in modo che tu possa decidere da solo. “)]
2. (se applicabile) intermediario del credito
[Nome]
[Numero di telefono]
[Indirizzo postale]
(Facoltativo) [Indirizzo e-mail]
(Facoltativo) [Numero di fax]
(Facoltativo) [Indirizzo sito web]
(Facoltativo) [Persona di contatto / luogo]
(Se applicabile, [informazioni sull’eventuale fornitura di servizi di consulenza]) [(“Dopo aver valutato le tue esigenze e la tua situazione, ti consigliamo di contrarre questo mutuo.” / “Non consigliamo alcun mutuo specifico. Tuttavia, in base alle tue risposte a diverse domande, ti forniamo informazioni su questo mutuo ipotecario in modo che tu possa decidere da solo. “)]
[Ricompensa]
3. Principali caratteristiche del prestito
Importo e valuta del prestito da concedere: [valore] [valuta]
(Se applicabile) “Questo prestito non è fornito in [valuta nazionale del mutuatario].”
(Se applicabile) “Il valore del prestito in [valuta nazionale del mutuatario] può cambiare.
(Se applicabile) Ad esempio, se il valore di [valuta nazionale del mutuatario] rispetto a [valuta del credito] diminuisse del 20%, il valore del prestito aumenterebbe a [inserire l’importo nella valuta nazionale del mutuatario]. Tuttavia, questo potrebbe essere di più se il valore della [valuta nazionale del debitore] scendesse di oltre il 20% “.
(Se applicabile) Il valore massimo del prestito sarà [inserire l’importo nella valuta nazionale del mutuatario]. (Se applicabile) Se l’importo del prestito raggiunge [inserire l’importo nella valuta nazionale del mutuatario], riceverai una notifica. (Se applicabile) Avrai la possibilità di [specificare il diritto di negoziare nuovi termini di prestito in una valuta estera o il diritto di cambiare la valuta del prestito in [valuta pertinente] e termini].
Durata del prestito: [durata]
[Tipo di prestito]
[Tipo di tasso di interesse utilizzato]
Importo totale da rimborsare:
Ciò significa che rimborserai [importo] per ogni [unità di valuta] presa in prestito.
(Se applicabile) “Questo prestito / parte di questo prestito è un prestito per il quale vengono pagati solo gli interessi su base continuativa. Alla scadenza del mutuo, sarai comunque dovuto [inserire l’importo nel caso di prestito per il quale vengono pagati in via continuativa solo gli interessi]. “
(Se applicabile) Valore della proprietà stimato nella preparazione della presente scheda informativa: [inserire l’importo]
(Se applicabile) Importo massimo del credito disponibile in relazione al valore della proprietà [inserire rapporto] o Valore minimo richiesto della proprietà per ottenere un prestito nell’importo scelto come esempio illustrativo [inserire importo]
(Ove applicabile) [Garanzia]
4. Tasso di interesse e altri costi
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) esprime il costo totale del prestito in percentuale annua. L’APR ha lo scopo di aiutarti a confrontare diverse offerte.
Il TAEG applicato al prestito è [APR].
Comprende:
tasso di interesse [valore percentuale o, ove applicabile, indicazione del tasso di riferimento e valore percentuale del margine di interesse del creditore]
[altri componenti di APR]
costi pagati in un’unica soluzione
(Se applicabile) Dovrai pagare una commissione per il deposito (registrazione e cancellazione) del privilegio nel catasto immobiliare. [Indicare l’importo della commissione, se noto, o la base per il suo calcolo.]
costi pagati ripetutamente
(Se applicabile) Questo TAEG è calcolato utilizzando ipotesi sui tassi di interesse.
(Se applicabile) Poiché il prestito [parte del prestito] è un prestito a tasso variabile, l’APR effettivo potrebbe differire da questo APR se il tasso di interesse sul prestito cambia. Ad esempio, se il tasso di interesse dovesse aumentare a [scenario descritto nella parte B], il TAEG potrebbe aumentare a [inserire TAEG illustrativo corrispondente a tale scenario].
(Se applicabile) Si prega di notare che il calcolo di questo TAEG si basa sul presupposto che il tasso di interesse rimarrà al livello fissato per il periodo iniziale per la durata del contratto.
(Se applicabile) I seguenti costi non sono noti al creditore e pertanto non sono inclusi nel TAEG: [Costi]
(Se applicabile) Dovrai pagare una tassa per l’iscrizione dell’ipoteca nel registro fondiario.
Assicurati di conoscere altre tasse e costi associati al tuo prestito.
5. Frequenza e numero di pagamenti
Frequenza di rimborso: [frequenza]
Numero di pagamenti: [numero]
6. Importo di ciascuna rata:
[sopra] [valuta]
Il tuo reddito potrebbe cambiare. Considera se sarai ancora in grado di permetterti il ​​rimborso [frequenza] se il tuo reddito diminuisce.
(Se applicabile) Poiché questo prestito / parte di questo prestito è un prestito per il quale vengono pagati solo interessi su base continuativa, sarà necessario adottare misure speciali per rimborsare l’importo [inserire l’importo per il prestito per il quale viene pagato su base continuativa solo interessi] che dovrai alla scadenza del mutuo ipotecario. Assicurati di aggiungere eventuali pagamenti aggiuntivi che potresti dover effettuare alla rata elencata qui.
(Se applicabile) Il tasso di interesse su questa / parte di questo prestito è soggetto a modifiche. Ciò significa che i tuoi rimborsi potrebbero aumentare o diminuire. Ad esempio, se il tasso di interesse dovesse aumentare a [scenario descritto nella sezione B], le tue rate potrebbero aumentare fino a [indicare l’importo della rata corrispondente a quello scenario].
(Se applicabile) Il valore dell’importo da rimborsare in [valuta nazionale del debitore] ogni [frequenza di rimborso] potrebbe cambiare. (Se applicabile) I rimborsi potrebbero essere aumentati a [inserire l’importo massimo nella valuta nazionale del debitore] ogni [inserire periodo]. (Se applicabile) Ad esempio, se il valore di [valuta nazionale del mutuatario] rispetto a [valuta di credito] diminuisse del 20%, dovresti rimborsare [inserire l’importo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo]. I tuoi rimborsi potrebbero aumentare ancora di più.
(Se applicabile) Il tasso di cambio pubblicato da [nome dell’istituzione che pubblica il tasso di cambio] il [data] o calcolato il [data] utilizzando [inserire nome di riferimento] deve essere utilizzato per convertire la rata in [valuta del prestito] in [valuta nazionale del mutuatario]. valori o metodo di calcolo].
(Ove applicabile) [Dettagli sui prodotti di risparmio vincolato, prestiti con interessi differiti]
7. (ove applicabile) Schema di rimborso illustrativo
Questa tabella mostra l’importo da pagare ogni [frequenza].
Le singole rate (colonna [numero rilevante]) sono la somma degli interessi rilevanti (colonna [numero rilevante]), la quota capitale pertinente (colonna [numero rilevante]) e qualsiasi altro costo da pagare (colonna [numero rilevante]). ). (Se applicabile) I costi nella colonna degli altri costi si riferiscono a [elenco dei costi]. Il capitale residuo in essere (colonna [n. Pertinente]) è l’importo del prestito che resta da rimborsare dopo ogni rata.
[Tavolo]
8. Altri obblighi
Il Mutuatario deve ottemperare a tali obblighi per essere soggetto ai termini di credito stabiliti nel presente documento.
[Responsabilità]
(Se applicabile) Si prega di notare che le condizioni di prestito descritte in questo documento (compreso il tasso di interesse) possono cambiare se questi obblighi non vengono rispettati.
(Se applicabile) Tieni presente che se in seguito annulli uno qualsiasi dei servizi aggiuntivi relativi al credito, ciò potrebbe avere le seguenti conseguenze:
[Conseguenze]
9. Rimborso anticipato
Hai la possibilità di rimborsare anticipatamente questo prestito, in tutto o in parte.
(Se applicabile) [Condizioni]
(Se applicabile) Commissione di rimborso anticipato: [indicare l’importo della commissione o, se ciò non è possibile, il metodo di calcolo]
(Se applicabile) Se decidi di rimborsare anticipatamente questo prestito, ti preghiamo di contattarci per determinare l’importo esatto della commissione di rimborso anticipato in quel momento.
10. Elementi flessibili
(Se applicabile) [Informazioni sulla possibilità di trasferire il prestito / surrogazione] Hai la possibilità di trasferire questo prestito a [un altro creditore] [o] [un’altra proprietà]. [Specificare le condizioni]
(Se applicabile) Non hai la possibilità di trasferire questo prestito a [un altro creditore] [o] [un’altra proprietà].
(Se applicabile) Altri elementi: [fornire una spiegazione degli altri elementi elencati nella parte B e, ove applicabile, qualsiasi altro elemento offerto dal creditore ai sensi del contratto di credito che non sia elencato nelle sezioni precedenti].
11. Altri diritti del debitore
(Se applicabile) A partire da [inizio del periodo di riflessione], hai [durata del periodo di riflessione] per considerare se ti impegni a contrarre questo prestito. (Se applicabile) Non è possibile accettare questo contratto fino a quando il [periodo di riflessione] non è trascorso dal momento in cui il contratto di credito è stato ricevuto dal creditore.
(Se applicabile) È possibile esercitare il diritto di recesso entro [periodo di recesso] da [inizio periodo di recesso]. [Condizioni] [Specificare procedura]
(Se applicabile) Potresti perdere il diritto di recedere dal contratto se acquisti o vendi la proprietà associata a questo contratto di prestito durante questo periodo.
(Se applicabile) Se decidi di esercitare il tuo diritto di recesso [dal contratto di credito], controlla se gli altri tuoi obblighi di credito [compresi i servizi di credito accessori] [elencati nella sezione 8] continueranno ad essere validi. .
12. Reclami
In caso di reclamo, contattare [inserire il punto di contatto interno e la fonte di informazioni sulla procedura].
(Se applicabile) Limite di tempo massimo per la gestione di un reclamo [limite di tempo]
(Se applicabile) [Se non risolviamo il reclamo internamente in modo soddisfacente,] puoi contattare [inserire il nome dell’ente esterno per reclamo e ricorso extragiudiziale] (se applicabile) o contattare FIN-NET per informazioni. su una tale entità nel tuo paese.
13. Default su un prestito: conseguenze per il mutuatario
[Tipi di non conformità]
[Conseguenze finanziarie o legali]
Se hai difficoltà a rispettare i pagamenti [frequenza], contattaci immediatamente per trovare possibili soluzioni.
(Se applicabile) Se non rimborsi, la tua proprietà potrebbe essere confiscata come ultima risorsa.
(Se applicabile)
14. Ulteriori informazioni
(Se applicabile) [Determinazione della legge applicabile al contratto di credito].
(Se il creditore intende utilizzare una lingua diversa da ESIP) Le informazioni, i termini e le condizioni saranno fornite in [lingua]. Se acconsenti, intendiamo comunicare con te in [lingua / e] per la durata del contratto di prestito.
[Indicare il diritto di concedere o, se del caso, offrire una bozza di contratto di credito]
15. Autorità di controllo
Il creditore è controllato da [nome / i e indirizzo / i del sito web / i dell’autorità di controllo].
(Se applicabile) La supervisione di questo intermediario del credito deve essere esercitata da [nome e indirizzo del sito web dell’autorità di controllo].
PARTE B
Istruzioni per completare l’ESIPQuando si completa l’ESIP, è necessario seguire almeno le seguenti istruzioni:
Sezione “Testo introduttivo”
1) Il periodo di validità deve essere adeguatamente evidenziato. Ai fini della presente sezione, per “periodo di validità” si intende il periodo di tempo durante il quale le informazioni contenute nell’ESIP, come il tasso di interesse sul prestito, rimangono invariate e si applicano se il creditore decide di concedere un prestito entro tale periodo. Se la determinazione del tasso debitore applicabile e altri costi dipendono dai risultati della vendita delle obbligazioni sottostanti, il tasso debitore finale e altri costi possono differire dai valori dichiarati. Solo in questi casi va precisato che il periodo di validità non si applica al tasso di interesse del prestito e ad altri costi inserendo le parole “diverso dal tasso di interesse e altri costi”.
Sezione 1. Creditore”
1) Il nome, il numero di telefono e l’indirizzo postale del creditore si riferiscono ai dati di contatto che il consumatore potrà utilizzare nella corrispondenza futura.
2) Le informazioni su indirizzo e-mail, numero di fax, indirizzo del sito web e persona di contatto / punto di contatto sono facoltative.
(3) Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2002/65 / CE, se l’operazione è offerta a distanza, il creditore deve indicare, se del caso, il nome e l’indirizzo postale del suo rappresentante nello Stato membro di residenza del consumatore. Non è obbligatorio fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web del rappresentante del fornitore di credito.
4) Se la sezione 2 non è applicabile, il creditore informa il consumatore, utilizzando la formulazione di cui alla parte A, se e su quale base vengono forniti i servizi di consulenza.
(Se applicabile)
Sezione 2. Intermediario del credito “
Se le informazioni sul prodotto sono fornite al consumatore da un intermediario del credito, l’intermediario fornisce le seguenti informazioni:
1) Il nome, il numero di telefono e l’indirizzo postale dell’intermediario del credito si riferiscono ai dati di contatto che il consumatore potrà utilizzare nella corrispondenza futura.
2) Le informazioni su indirizzo e-mail, numero di fax, indirizzo del sito web e persona di contatto / punto di contatto sono facoltative.
3) L’intermediario del credito informa il consumatore, utilizzando la formulazione di cui alla parte A, se e su quale base vengono forniti i servizi di consulenza.
4) Una spiegazione di come viene remunerato l’intermediario del credito. Se riceve una commissione da un creditore, deve essere indicato il suo importo e il nome o il titolo del creditore, se diverso dal nome o dal titolo di cui alla sezione 1.
Sezione “3. Caratteristiche principali del prestito “
1) Questa sezione deve spiegare chiaramente le caratteristiche principali del prestito, compreso il suo valore, valuta e possibili rischi legati al tasso di prestito, inclusi i rischi di cui al punto 8, e le modalità di rimborso.
2)Nei casi in cui la valuta del credito differisce dalla corona ceca, il creditore deve dichiarare che il consumatore sarà informato almeno ogni volta che il tasso di interesse cambia di oltre il 20% e, se applicabile, deve anche fornire informazioni sul diritto di cambiare valuta, in in base al quale il credito è concesso o denominato in un’altra valuta o la possibilità di negoziare nuove condizioni di credito, o altri meccanismi a disposizione del consumatore per limitare la sua esposizione al rischio di cambio. Se il contratto di credito prevede una limitazione del rischio di cambio, il creditore indica l’importo massimo che il consumatore dovrà rimborsare. Se il contratto di credito non limita il rischio di cambio al quale il consumatore è esposto a fluttuazioni del tasso di cambio inferiori al 20%, il creditore fornisce un esempio illustrativo dell’effetto che una diminuzione del 20% del valore della corona ceca avrebbe sul valore del prestito.
3) La durata del prestito deve essere espressa in anni o mesi, a seconda di quale sia più appropriato. Se la durata del credito può cambiare durante la durata del contratto, il creditore deve spiegare quando ea quali condizioni ciò può accadere. In caso di prestito a tempo indeterminato, ad esempio sotto forma di carta di credito garantita, il creditore deve dichiarare chiaramente questo fatto.
4) Il tipo di prestito deve essere chiaramente indicato (es. Mutuo ipotecario, mutuo per la casa, carta di credito garantita). La descrizione del tipo di prestito deve indicare chiaramente come verranno rimborsati il ​​capitale e gli interessi per tutta la durata del prestito (ovvero il metodo di rimborso) e specificare chiaramente se il contratto di prestito si basa sul rimborso provvisorio del capitale o solo sui pagamenti intermedi degli interessi o su una combinazione di entrambi. modi.
5) Se il prestito è in tutto o in parte un prestito per il quale vengono pagati in via continuativa solo interessi, questo fatto deve essere chiaramente indicato alla fine di questa sezione utilizzando la formulazione di cui alla Parte A.
(6) Questa sezione deve indicare se il tasso debitore è fisso o variabile e, se del caso, il periodo per il quale il tasso debitore rimane fisso, la frequenza dei riesami successivi e l’esistenza di limiti massimi e minimi alla variabilità del tasso debitore. .
La formula utilizzata per esaminare il tasso di interesse del prestito e le sue singole componenti (es. Tasso di riferimento, spread di tasso di interesse) deve essere spiegata. Il creditore deve fornire, ad esempio, tramite un indirizzo web dove possono essere trovate ulteriori informazioni sugli indici o sui tassi utilizzati nella formula (ad esempio, il tasso Euribor o il tasso di riferimento della banca centrale).
7) Se si applicano tassi di interesse sui prestiti diversi in circostanze diverse, è necessario fornire informazioni su tutti i tassi applicabili.
8) “Importo totale da rimborsare” corrisponde all’importo totale che deve essere pagato dal consumatore. È espresso come la somma dell’importo totale del credito al consumo e del costo totale del credito al consumo. Se il tasso debitore non è fisso per tutta la durata del contratto, va sottolineato che tale importo è puramente illustrativo e può variare, in particolare a seconda delle variazioni del tasso debitore.
9) Se il credito è garantito da pegno su un immobile o altro titolo comparabile o da un diritto relativo a un immobile, il creditore deve darne comunicazione al consumatore. Ove applicabile, il creditore deve indicare il valore stimato della proprietà o di altre garanzie reali utilizzate nella preparazione della presente scheda informativa.
10) Se applicabile, deve dichiarare il creditore
(a) “l’importo massimo del credito disponibile in relazione al valore dell’immobile”, indicando il rapporto tra il prestito e il valore. Questo rapporto dovrebbe essere integrato da un esempio dell’importo massimo in termini assoluti che può essere preso in prestito per un dato valore di proprietà, o
b) “il valore minimo dell’immobile richiesto dal creditore ai fini della concessione del prestito, nell’importo scelto a titolo illustrativo”.
11) Se i prestiti sono prestiti in più parti (ad esempio, in parte a tasso fisso, in parte a tasso variabile), ciò si riflette nell’informativa sulla tipologia di finanziamento e per ogni singola parte del finanziamento vengono fornite le informazioni richieste.
Sezione “4. Tasso di interesse e altri costi “
1) “Tasso di interesse” indica il o i tassi di interesse del prestito.
2) il tasso di interesse del prestito deve essere indicato in percentuale. Se il tasso di interesse sul prestito è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può definire il tasso di interesse sul prestito indicando il tasso di riferimento e il valore percentuale del margine di interesse del creditore. Tuttavia, il creditore deve indicare il tasso di riferimento applicabile alla data di emissione dell’ESIP.
Se il tasso di interesse sul prestito è variabile, le informazioni devono includere: (a) le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG, (b) i limiti superiore e inferiore applicabili, se applicabile, e (c) una dichiarazione secondo cui la variabilità del tasso di interesse potrebbe l’importo del TAEG. Questa avvertenza deve essere scritta in lettere più grandi e collocata in un punto ben visibile nel corpo principale dell’ESIP affinché il consumatore possa notificarlo. L’avviso deve essere accompagnato da un esempio illustrativo di TAEG. Se viene fissato un limite massimo al tasso di interesse sul prestito, questo esempio dovrebbe essere basato sul presupposto che il tasso di interesse sul prestito aumenterà alla prima occasione possibile fino al livello più alto consentito dal contratto di credito. Se non è fissato alcun limite superiore, il TAEG al tasso di prestito più alto deve essere fornito come esempio illustrativo, che si è verificato per un periodo di almeno gli ultimi 20 anni o per il periodo più lungo per il quale sono disponibili i dati su cui si basa il calcolo del tasso di prestito, se tale periodo è inferiore a 20 anni, nell’esempio basato sul valore più alto di qualsiasi tasso di riferimento esterno utilizzato per calcolare il tasso di interesse sul prestito, se applicabile, o dal valore più alto del tasso di riferimento fissato dall’autorità competente o dall’Autorità bancaria europea, se il creditore non utilizza un tasso di riferimento esterno. Questo requisito non si applica ai contratti di credito per i quali viene concordato un tasso di prestito fisso per un periodo iniziale, notevolmente lungo, di diversi anni, al termine del quale il creditore e il consumatore possono concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo. In caso di contratti di credito, per la quale è concordato un tasso fisso di prestito per un periodo iniziale notevolmente lungo di diversi anni, al termine del quale il creditore e il consumatore possono concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo, tale informazione deve includere un avviso che il TAEG è calcolato sulla base del tasso di prestito per il periodo iniziale. Il presente avviso deve essere integrato da un altro esempio illustrativo di TAEG calcolato secondo la Sezione 134 (2). Se i prestiti sono prestiti in più parti (ad esempio, tasso parzialmente fisso, tasso parzialmente variabile), le informazioni sono fornite per ogni singola parte del prestito.
3)La sezione “Altre componenti del TAEG” deve elencare tutti gli altri costi inclusi nel TAEG, come i costi una tantum come le spese amministrative e i costi regolari come le commissioni annuali di gestione del credito. Il creditore classifica tutti i costi nella categoria appropriata (somme forfettarie, costi ricorrenti e inclusi in rate, costi ricorrenti ma non inclusi nelle rate) e indica l’importo, a chi e quando devono essere rimborsati. I costi sostenuti in violazione degli obblighi contrattuali non sono qui menzionati. Se l’importo in questione non è noto, il creditore, se possibile, indica il suo importo indicativo e, se ciò non è possibile, descrive come verrà calcolato l’importo; in entrambi i casi deve indicare che è puramente indicativo. Se alcuni costi non sono inclusi nel TAEG perché non noti al creditore, questo fatto deve essere evidenziato.
Se il consumatore ha informato il creditore di uno o più aspetti del suo credito preferito, come la durata del contratto di credito e l’importo totale del credito, il creditore deve, per quanto possibile, utilizzare tali aspetti; se il contratto di credito prevede esborsi diversi con commissioni o tassi di prestito differenti e il creditore applica le ipotesi di cui all’allegato I, parte II, deve dichiarare che altri meccanismi di esborso applicati a questo tipo di contratto di credito possono portare a un TAEG più elevato. Se nel calcolo del TAEG vengono utilizzate condizioni di prelievo, il creditore deve evidenziare le commissioni associate ad altri meccanismi di prelievo che non sono necessariamente gli stessi utilizzati nel calcolo del TAEG.
4) Se deve essere pagata una commissione per la registrazione di un mutuo o di una garanzia comparabile, questo fatto deve essere indicato in questa sezione insieme all’importo del canone, se noto o, se ciò non è possibile, la base per determinare l’importo di tale commissione. tassa. Se tali commissioni sono note e comprese nel TAEG, tale fatto e l’importo delle commissioni devono essere segnalati come “costi una tantum”. Se tali oneri non sono noti al creditore e pertanto non sono inclusi nel TAEG, l’esistenza di tale addebito deve essere chiaramente menzionata nella dichiarazione delle spese che non è nota al creditore. In entrambi i casi, la dicitura standard di cui alla parte A deve essere utilizzata sotto il titolo appropriato.
Sezione “5. Frequenza e numero di pagamenti “
1) Se i pagamenti devono essere ricorrenti su base regolare, indicare la frequenza dei pagamenti (ad esempio, mensilmente). Se la frequenza dei pagamenti è irregolare, ciò deve essere spiegato chiaramente al consumatore.
2) Il numero dei pagamenti deve coprire l’intera durata del prestito.
Sezione “6. L’importo di ogni rata “
1) La valuta del prestito e quella dei rimborsi devono essere chiaramente indicate.
2) Se l’importo delle rate può variare durante la durata del finanziamento, il creditore deve specificare il periodo durante il quale l’importo iniziale della rata rimarrà invariato e quando e con quale frequenza cambierà successivamente.
3) Se il prestito è in tutto o in parte un prestito per il quale vengono pagati in modo continuativo solo interessi, tale fatto deve essere chiaramente indicato alla fine di questa sezione utilizzando la formulazione di cui alla Parte A.
Se la concessione di un credito di soli interessi garantito da pegno o altra garanzia analoga è subordinata alla condizione che il consumatore acquisti un prodotto di risparmio vincolato, devono essere indicati anche l’importo e la frequenza delle eventuali rate di tale prodotto.
4)Se il tasso di prestito è variabile, tale informazione deve includere anche una dichiarazione in tal senso, come stabilito nella parte A, e un importo di rimborso massimo illustrativo. Se viene fissato un limite superiore al tasso di interesse del prestito, l’importo della rata deve essere fornito come esempio illustrativo in caso di aumento del tasso di interesse a tale limite superiore. Se non è fissato alcun limite superiore, deve essere fornito come esempio illustrativo lo scenario peggiore corrispondente all’importo dei rimborsi al tasso di prestito più alto degli ultimi 20 anni o per il periodo più lungo per il quale sono disponibili i dati su cui si basa il calcolo del tasso di prestito. un periodo inferiore a 20 anni, nell’esempio basato sul valore più alto di qualsiasi tasso di riferimento esterno utilizzato per calcolare il tasso di interesse sul prestito, se applicabile, oppure dal valore più alto del tasso di riferimento fissato dall’autorità competente o dall’Autorità bancaria europea se il creditore non utilizza un tasso di riferimento esterno. Un esempio illustrativo non è richiesto per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso di prestito fisso per un periodo significativo iniziale di diversi anni, al termine del quale il creditore e il consumatore possono concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo. Se i prestiti sono prestiti in più parti (ad esempio un tasso parzialmente fisso, un tasso parzialmente variabile), le informazioni sono fornite per ogni singola parte del prestito e per l’intero prestito. per il quale è concordato un tasso fisso di prestito per un periodo iniziale, notevolmente lungo, di diversi anni, al termine del quale il creditore e il consumatore possono concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo. Se i prestiti sono prestiti in più parti (ad esempio un tasso parzialmente fisso, un tasso parzialmente variabile), le informazioni sono fornite per ogni singola parte del prestito e per l’intero prestito. per la quale viene concordato un tasso fisso di prestito per un periodo iniziale, notevolmente lungo, di diversi anni, al termine del quale creditore e consumatore possono concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo. Se i prestiti sono prestiti in più parti (ad esempio un tasso parzialmente fisso, un tasso parzialmente variabile), le informazioni sono fornite per ogni singola parte del prestito e per l’intero prestito.
5) (se applicabile) Se la valuta del credito è diversa dalla valuta nazionale del consumatore o se il credito è collegato a una valuta diversa dalla valuta nazionale del consumatore, il creditore deve fornire un esempio numerico che mostri come le variazioni del tasso di cambio pertinente possono influenzare Tale importo si baserà su una diminuzione del 20% del valore della valuta nazionale del consumatore e includerà una dichiarazione evidenziata che le rate potrebbero aumentare anche più di quanto previsto nell’esempio. Qualora venga fissato un limite maggiorato al di sotto del 20%, dovrà invece essere indicato il valore massimo dei pagamenti nella valuta del consumatore e non dovrà essere fornita dichiarazione della possibilità di un ulteriore aumento delle rate.
6) Se il prestito è in tutto o in parte un finanziamento a tasso variabile e si applica anche il punto 3, l’esempio illustrativo di cui al punto 5 deve essere basato sull’importo della rata di cui al punto 1.
7) Se per il pagamento delle rate viene utilizzata una valuta diversa dalla valuta del credito, o se l’importo di ciascuna rata espresso nella valuta nazionale del consumatore dipende da un importo corrispondente in un’altra valuta, questa sezione deve indicare la data in cui si applica il tasso di cambio applicabile. e il tasso di cambio o la base da utilizzare per la sua determinazione, nonché la frequenza dei loro aggiustamenti. Se del caso, queste informazioni includono il nome dell’ente che pubblica il tasso di cambio.
8) Se il prestito è un prestito con interesse differito per il quale gli interessi in essere non sono interamente pagati a rate e vengono aggiunti all’importo totale del prestito in essere, è necessario fornire una spiegazione su come e quando l’interesse differito viene aggiunto al prestito come importo in contanti e cosa le conseguenze per il consumatore del suo debito residuo.
Sezione “7. Calendario di rimborso illustrativo “
1) Questa sezione deve essere inclusa nel foglio informativo nei casi in cui il prestito è un prestito a interesse differito per il quale l’interesse in essere non è interamente rimborsato a rate e viene aggiunto all’importo del prestito in essere, o in cui il tasso di interesse del prestito è fissato per l’intera durata contratto di prestito.
Se il consumatore ha il diritto di ricevere un programma di rimborso rivisto, questo fatto deve essere indicato insieme alle condizioni alle quali il consumatore ha questo diritto.
2) Se il tasso di interesse del prestito può variare durante la durata del prestito, il finanziatore deve indicare il periodo durante il quale il tasso di interesse del prestito iniziale rimane invariato.
3) La tabella di questa sezione deve contenere le seguenti colonne: “piano di rimborso” (es. Mese 1, mese 2, mese 3), “importo rata”, “interessi pagati in ciascuna rata”, “altri costi inclusi nella rata” se applicabile), “capitale rimborsato a rate” e “capitale rimanente dopo ogni rata”.
4) Nel primo anno di rimborso devono essere fornite le informazioni per ogni singola rata e alla fine del primo anno deve essere indicato un subtotale per ciascuna colonna. Per gli anni successivi, i dati possono essere forniti su base annuale. Alla fine della tabella, è necessario aggiungere la riga “totale”, fornendo gli importi totali per ciascuna colonna. Il costo totale del credito pagato dal consumatore (ovvero la somma totale della colonna “importo rata”) deve essere chiaramente indicato e segnalato come tale.
5) Se il tasso di interesse del prestito è soggetto a revisione e l’ammontare della rata dopo ogni revisione non è noto, il creditore può indicare nel calendario della rata lo stesso importo della rata per l’intera durata del finanziamento. In questo caso, il creditore deve avvertire il consumatore distinguendo visibilmente gli importi noti da quelli ipotetici (ad esempio, utilizzando un carattere, un bordo o un’ombreggiatura diversi). Inoltre, il testo in cui gli importi nella tabella possono variare e il motivo deve essere spiegato in un testo chiaramente leggibile.
Sezione “8. Altri obblighi “
1) In questa sezione, il creditore deve specificare obblighi quali l’obbligo di assicurare la proprietà, di stipulare un’assicurazione sulla vita, di versare lo stipendio sul conto del creditore o di acquistare qualsiasi altro prodotto o servizio. Per ogni obbligazione il creditore deve indicare a chi e per quanto tempo deve essere adempiuta.
2) Il creditore deve indicare la durata dell’obbligazione, ad esempio per l’intera durata del contratto di credito. In relazione a ciascuna obbligazione, il creditore deve indicare gli eventuali costi a carico del consumatore che non sono inclusi nel TAEG.
3) Il creditore deve indicare se il consumatore è obbligato a utilizzare determinati servizi accessori per ottenere il credito alle condizioni di cui sopra e, in caso affermativo, se il consumatore è obbligato a procurarsi tali servizi dal fornitore selezionato dal creditore o può procurarseli da un fornitore di sua scelta. Se questa opzione è subordinata al fatto che i servizi accessori abbiano determinate caratteristiche minime, queste caratteristiche devono essere descritte in questa sezione.
Se altri prodotti sono collegati al contratto di credito, il creditore indica le caratteristiche principali di tali altri prodotti e indica chiaramente se il consumatore ha il diritto di risolvere separatamente il rapporto contrattuale ai sensi del contratto di credito o dei prodotti correlati, a quali condizioni e conseguenze, e se applicabile, le possibili conseguenze della risoluzione dei servizi accessori richiesti in relazione al contratto di credito.
Sezione “9. Rimborso anticipato “
1) Il creditore deve indicare le condizioni alle quali il consumatore può rimborsare anticipatamente il prestito in tutto o in parte.
2) Nella sezione relativa alle commissioni di rimborso anticipato, il creditore deve comunicare al consumatore eventuali commissioni di rimborso anticipato o altri costi da rimborsare in caso di rimborso anticipato al fine di risarcire il creditore e, se possibile, l’importo. Nei casi in cui l’importo del risarcimento dipenda da vari fattori, come l’importo rimborsato o il tasso di interesse prevalente al momento del rimborso anticipato, il creditore deve specificare come viene calcolato tale risarcimento e indicare l’importo massimo possibile di tale commissione o, se ciò non è possibile, illustrativo. un esempio in cui il consumatore vedrà l’importo del risarcimento in diversi scenari possibili.
Sezione ’10. Elementi flessibili “
1) Se applicabile, il creditore deve spiegare la possibilità e le condizioni per trasferire il prestito a un altro creditore o a un immobile.
2) (se applicabile) Altri elementi: se il prodotto contiene uno qualsiasi degli elementi elencati al punto 5, questa sezione deve elencare questi elementi, inclusa una breve spiegazione di: le circostanze in cui il consumatore può utilizzare l’elemento; qualsiasi condizione collegata all’elemento; il fatto che un elemento faccia parte di un credito garantito da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga significa che il consumatore perde qualsiasi protezione giuridica o di altro tipo normalmente associata a tale elemento; e l’impresa che fornisce l’elemento (a meno che non sia un creditore).
3) Se l’elemento include un credito aggiuntivo, questa sezione deve spiegare al consumatore: l’importo totale del credito (compreso il credito garantito da un mutuo o da un altro titolo comparabile); se il prestito aggiuntivo è garantito o meno; tassi di interesse sui prestiti applicabili; e se il prestito è regolamentato o meno. L’importo di tale credito aggiuntivo deve essere incluso nella valutazione iniziale del merito creditizio del consumatore o, in caso contrario, deve essere chiarito in questa sezione che la disponibilità di questo importo aggiuntivo dipende da un’ulteriore valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito.
4) Se l’elemento include uno strumento di risparmio, deve essere spiegato il relativo tasso di interesse.
5) Possibili elementi aggiuntivi sono: “pagamenti in eccesso / arretrati” [pagamento di un importo superiore o inferiore alla rata normalmente richiesta dalla struttura di rimborso]; “Ferie di pagamento” [periodi durante i quali il consumatore non è tenuto a effettuare pagamenti]; “Re-prestito” [la possibilità per il consumatore di prendere in prestito i fondi che ha già prelevato e rimborsato]; “Prestito aggiuntivo disponibile senza ulteriore approvazione”; “Prestito aggiuntivo garantito o non garantito” [ai sensi del precedente punto 3]; “carta di credito”; “Conto corrente collegato” e “Conto di risparmio collegato”.
6) Il creditore può includere in questa sezione altri elementi che offre ai sensi del contratto di credito e che non sono elencati nelle sezioni precedenti.
Sezione ’11. Altri diritti del debitore “
1) Il creditore chiarisce i diritti disponibili, come il diritto di recedere dal contratto, il periodo di ripensamento o altri diritti, come la possibilità di trasferimento del credito (inclusa la surrogazione), specifica le condizioni alle quali questo / i diritto / i è / sono e associati alla procedura che deve essere seguita dal consumatore, compreso l’indirizzo al quale deve essere inviata la comunicazione di recesso e le relative spese (se applicabili).
2) Se il consumatore ha un periodo di riflessione o un diritto di recesso, questo deve essere chiaramente indicato.
(3) Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2002/65 / CE, se la transazione è offerta a distanza, il consumatore deve essere informato dell’esistenza o meno di un diritto di recesso.
Sezione ’12. Denunce, contestazioni “
(1) Questa sezione indica il punto di contatto interno [nome del dipartimento interessato] e come contattarlo per presentare un reclamo [indirizzo postale] o [numero di telefono], o [persona di contatto:] [dettagli di contatto] e un riferimento alla procedura reclami sul sito Web pertinente o una fonte di informazioni simile.
2) Qui deve essere indicato il nome dell’ente esterno competente per il reclamo e il ricorso extragiudiziale e se il ricorso a una procedura di reclamo interna è una condizione per l’accesso a tale organo, ciò deve essere indicato attraverso la formulazione della parte A.
3) Nel caso di contratti di credito con un consumatore residente in un altro Stato membro, il creditore farà riferimento all’esistenza di FIN-NET ( http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/ ).
Sezione ’13. Default su un prestito: conseguenze per il debitore “
1) Se il mancato rispetto di un qualsiasi obbligo del consumatore in relazione al credito può avere per lui conseguenze finanziarie o legali, il creditore deve descrivere in questa sezione i singoli casi principali (es. Ritardi di pagamento / ritardato pagamento, mancato rispetto degli obblighi di cui alla sezione 8 “Obblighi aggiuntivi”) e dove puoi ottenere maggiori informazioni.
2) Per ciascuno di questi casi il creditore deve indicare in forma chiara e di facile comprensione le possibili sanzioni o conseguenze. Va evidenziato il riferimento a gravi conseguenze.
(3) Se il bene garantito dal credito può essere restituito al creditore o trasferito al creditore in caso di inadempienza del consumatore, questo fatto deve essere indicato in questa sezione mediante una dichiarazione come indicato nella parte A.
Sezione ’14. Maggiori informazioni”
1) In caso di marketing a distanza, questa sezione conterrà qualsiasi clausola sulla legge applicabile al contratto di credito o il foro competente.
2) Se il creditore intende comunicare con il consumatore durante la durata del contratto in una lingua diversa dall’ESIP, questo fatto deve essere dichiarato, inclusa la lingua da utilizzare per la comunicazione. Questa disposizione non pregiudica l’articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera a). (g) Direttiva 2002/65 / CE.
3) Il creditore o l’intermediario del credito rilascia una dichiarazione del diritto del consumatore di concedere o, se del caso, offrire una bozza di contratto di credito almeno dopo che l’offerta è stata resa vincolante per il creditore.
Sezione ’15. Autorità di controllo “
1) Deve essere indicata l’ autorità o le autorità preposte alla vigilanza nella fase precontrattuale del credito.
Allegato n. 5 alla legge n. 257/2016 Coll.
Modello di tabella di rimborso(1) La tabella di ammortamento deve contenere i pagamenti dovuti, i termini e le condizioni relativi al rimborso di tali importi, la ripartizione di ciascuna rata con l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse e gli eventuali costi aggiuntivi.
(2) La tabella di ammortamento deve essere preparata in modo tale che
a) registra nelle sue righe ogni singolo periodo in cui il credito al consumo è utilizzato o rimborsato e, nell’ultima riga, la somma di tali voci; e
b) registra nelle sue colonne il previsto prelievo del credito, l’eventuale costo del credito al consumo che il consumatore si impegna a rimborsare nel contratto di credito al consumo e il saldo del capitale.
(3) Se il tasso di interesse non è fisso o è possibile modificare i costi aggiuntivi, la tabella di ammortamento deve contenere informazioni chiare e brevi che i dati indicati si applicano solo alla variazione del tasso di interesse o ai costi aggiuntivi effettuati in conformità con il contratto di credito al consumo.
(4) Il metodo di elaborazione grafica della tabella di ammortamento, in particolare la sua struttura e la designazione delle colonne, non può discostarsi in modo significativo dal seguente modello di forma:
Modello di tabella di rimborso
Note a piè di pagina1 ) Direttiva 2008/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sui contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102 / CEE del Consiglio.Direttiva 2011/90 / UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la parte II dell’allegato I della direttiva 2008/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce ipotesi aggiuntive per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.Direttiva 2014/17 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, sui contratti di credito per i consumatori in immobili residenziali e che modifica le direttive 2008/48 / CE e 2013/36 / UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 .
2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1125/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra la direttiva 2014/17 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’importo monetario minimo dell’assicurazione di responsabilità per danno professionale o una garanzia analoga per un intermediario del credito.
3 ) Sezione 3 della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, e successive modifiche.
4 ) Decreto n. 117/2007 Coll., Sui piani di numerazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, come modificato.
5 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici utilizzati come parametri di riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48 / CE e 2014/17 / UE e regolamento (UE) n. 596/2014.
Andare avantiRaccolta di leggiLeggi, decreti, regolamenti governativi e altri tipi di regolamenti nella versione attuale, con molte opzioni e funzioni interessanti.Monitorare i cambiamenti nelle leggiTutte le modifiche a leggi, decreti e regolamenti governativi che i nostri legislatori stanno ancora preparando – in modo chiaro e in un unico luogo.Contratti internazionaliRelazioni della Repubblica Ceca con altri paesi e organizzazioni internazionali. Ricerca unica.Diritto dell’Unione EuropeaDirettive, regolamenti, decisioni, accordi di base – non solo quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE, ma anche le loro versioni consolidate.(Noi prepariamo)Decisione della corteDecisioni dellaCorte costituzionale, della Corte suprema, della Corte amministrativa suprema in attuazione pratica e in relazione alle leggi.

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Traduzioni giurate ed asseverate

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Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.