Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8
Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 –
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20 febbraio 2008 – serie L
Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 –
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Preambolo – Preambolo
In vigore dal 20/02/2008
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La realizzazione del mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche
hanno contribuito a trasformare profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre
più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per far fronte a questa nuova situazione, si è intervenuti soltanto
in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente numerosi servizi specifici sono di fatto tassati in base al
principio della destinazione.
(2) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, occorre modificare, per quanto riguarda il luogo delle
prestazioni di servizi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto , in base alla strategia della Commissione volta a modernizzare e a semplificare il
funzionamento del sistema comune di IVA.
(3) Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il
consumo effettivo. Se si modificasse in tal senso la regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi,
sarebbero comunque necessarie alcune deroghe a detta regola generale, per ragioni sia politiche sia amministrative.
(4) Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle prestazioni di
servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore.
Ai fini della determinazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi e per alleggerire gli oneri
sull’attività economica, i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati
soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi. Analogamente, le persone giuridiche che non sono soggetti passivi e
che sono identificate ai fini dell’IVA dovrebbero essere considerate soggetti passivi. Queste normative, in conformità
delle normali regole, non si dovrebbero estendere alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il
proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti.
(5) Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale dovrebbe
rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della
propria attività economica.
(6) In talune circostanze, le regole generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
e a persone che non sono soggetti passivi non sono applicabili e dovrebbero invece applicarsi deroghe specifiche.
Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio dell’imposizione nel luogo
di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.
(7) Qualora un soggetto passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello stesso Stato membro,
il meccanismo dell’inversione contabile dovrebbe essere obbligatorio in determinati casi, vale a dire che il soggetto
passivo dovrebbe esso stesso valutare il corretto importo dell’IVA dovuta sul servizio acquistato.
(8) Per semplificare gli obblighi delle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite, dovrebbe essere
istituito un regime che consenta loro di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi
all’iscrizione e alla dichiarazione IVA. Finché tale regime non sarà istituito ci si dovrebbe avvalere del regime
introdotto per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.
(9) Per favorire la corretta applicazione della presente direttiva, ogni soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA
dovrebbe depositare un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti
passivi identificate ai fini dell’IVA a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione
contabile.
(10) Alcuni cambiamenti apportati al luogo delle prestazioni di servizi potrebbero avere un impatto considerevole sul
bilancio degli Stati membri. Per garantire una transizione armoniosa, tali cambiamenti dovrebbero essere introdotti
gradualmente.
(11) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati
a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la
concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.
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(12) La direttiva 2006/112/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Articolo 1 –
Articolo 1
Nota:
Testo emendato come da rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – serie L – del 14 settembre
2012 n. 249.
In vigore dal 20/02/2008
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all’articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;
2) all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;
3) all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di
televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi
l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunita’
abbia stabilito la sede della propria attivita’ economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale
sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia
abitualmente residente fuori della Comunita’.»;
4) l’articolo 357 è sostituito dal seguente:
«Articolo 357
Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.»
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Articolo 2 –
Articolo 2
Nota:
Testo emendato come da rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – serie L – del 14 settembre
2012 n. 249.
In vigore dal 20/02/2008
A decorrere dal 1° gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente:
«CAPO 3
Luogo delle prestazioni di servizi
Sezione 1
Definizioni
Articolo 43
Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né
prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le
prestazioni che gli sono rese;
2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA è considerata soggetto passivo.
Sezione 2
Disposizioni generali
Articolo 44
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale e’ il luogo in cui questi ha
fissato la sede della propria attivita’ economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del
soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attivita’ economica, il
luogo delle prestazioni di tali servizi e’ il luogo in cui e’ situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o
stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e’ il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza
abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.
Articolo 45
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi e’ il luogo in cui il prestatore ha fissato
la sede della propria attivita’ economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del
prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attivita’ economica, il luogo
delle prestazioni di tali servizi e’ il luogo in cui e’ situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile
organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e’ il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del
prestatore.
Sezione 3
Disposizioni speciali
Sottosezione 1
Prestazioni di servizi rese da un intermediario
Articolo 46
Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in
nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.
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Sottosezione 2
Prestazioni di servizi relativi a beni immobili
Articolo 47
Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni
attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a
preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli
uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.
Sottosezione 3
Prestazioni di trasporto
Articolo 48
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze
percorse.
Articolo 49
Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non
sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
Articolo 50
Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo
di partenza del trasporto.
Articolo 51
È considerato “trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono
situati nei territori di due Stati membri diversi.
“Luogo di partenza” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti
per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e “luogo di arrivo” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude
effettivamente.
Articolo 52
Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a
persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte
del territorio della Comunità.
Sottosezione 4
Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti,
perizie e lavori relativi a beni mobili
Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o
affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi
accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.
Articolo 54
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni
sono materialmente eseguite:
a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.
Sottosezione 5
Prestazione di servizi di ristorazione e di catering
Articolo 55
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Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una
nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo
in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.
Sottosezione 6
Noleggio di mezzi di trasporto
Articolo 56
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di
trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.
2. Ai fini del paragrafo 1 per “noleggio a breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta
giorni.
Sottosezione 7
Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno
Articolo 57
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave,
un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di
partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte
di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di
passeggeri.
“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità,
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.
“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri
imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.
Sottosezione 8
Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi
Articolo 58
Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone
che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro
da un soggetto passivo che fuori della Comunita’ abbia stabilito la sede della propria attivita’ economica o ivi disponga
di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile
organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente e’ il luogo in cui la persona non soggetto
passivo e’ stabilita o ha l’indirizzo permanente o e’ abitualmente residente.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il
servizio reso sia un servizio elettronico.
Sottosezione 9
Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità
Articolo 59
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non e’ soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo
permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunita’ e’ il luogo in cui detta persona e’ stabilita, ha
l’indirizzo permanente o e’ abitualmente residente:
a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti
analoghi;
b) prestazioni pubblicitarie;
c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe,
nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;
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d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al
presente articolo;
e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della
locazione di casseforti;
f) messa a disposizione di personale;
g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;
h) fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto
o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
i) servizi di telecomunicazione;
j) servizi di teleradiodiffusione;
k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il
servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.
Sottosezione 10
Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione
Articolo 59 bis
Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri
possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:
a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse
situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di
fuori della Comunità;
b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato
all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro
territorio.
Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono
soggetti passivi non stabilite nella Comunità.
Articolo 59 ter
Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione
di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o
hanno l’indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia
stabilito al di fuori della Comunita’ la sede della propria attivita’ economica o ivi disponga di una stabile organizzazione
a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo
permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunita’.»;
2) l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.»;
3) la frase introduttiva dell’articolo 170 è sostituita dalla seguente:
«Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE (*), dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3
della direttiva 2008/9/CE (**) e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui
effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella
misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:
___________
(*) Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).
(**) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).»;
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4) l’articolo 171 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti
di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato
secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:
a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente
fatturati;
b) agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o
dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).»;
5) è inserito il seguente articolo 171 bis:
«Articolo 171 bis
Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o
prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli
da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la
procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo
2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.
A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla procedura di
rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.»;
6) al titolo XI, capo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo 192 bis:
«Articolo 192 bis
Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato
membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del
prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.»;
7) l’articolo 196 è sostituito dal seguente:
«Articolo 196
L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA
a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio
di tale Stato membro.»;
8) all’articolo 214 sono aggiunte le seguenti lettere:
«d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma
dell’articolo 196;
e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro
prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196.»;
9) l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
a) gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e
paragrafo 2, lettera c);
b) le persone identificate ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti
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intracomunitari di cui all’articolo 42;
c) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato
servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario
dei servizi è debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.»;
10) all’articolo 264, il paragrafo 1 è così modificato:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco
riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1, o
prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;
b) il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da
quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;»
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale
delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.»;
11) l’articolo 358 è così modificato:
a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) “servizi elettronici” e “servizi prestati per via elettronica”, i servizi di cui all’articolo 59, primo comma, lettera k);»
b) il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) “Stato membro di consumo”, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia
luogo conformemente all’articolo 58;»
12) Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
«ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E
ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K)».
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Articolo 3 –
Articolo 3
In vigore dal 20/02/2008
A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo
è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.
Articolo 54
1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o
affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi
accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le
prestazioni sono materialmente eseguite:
a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.»
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Articolo 4 –
Articolo 4
Nota:
Testo emendato come da rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – serie L – del 14 settembre
2012 n. 249.
In vigore dal 20/02/2008
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:
«2. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che
non e’ soggetto passivo e’ il luogo in cui il destinatario e’ stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza
abituale.
Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è
soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è
effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a
partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta
giorni.»
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Articolo 5 –
Articolo 5
Nota:
Testo emendato come da rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – serie L – del 14 settembre
2012 n. 249.
In vigore dal 20/02/2008
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sia conforme a ISO-8859-1
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Articolo 6 –
Articolo 6
In vigore dal 20/02/2008
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare
efficacemente la norma stabilita all’articolo 5 relativa alla prestazione di servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi e precisa se tale
norma continui a corrispondere alla politica generale seguita in quel momento per quanto riguarda il luogo di
prestazione dei servizi.
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Articolo 7 –
Articolo 7
In vigore dal 20/02/2008
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi agli articoli da 1 a 5 della presente direttiva a decorrere dalle rispettive date previste in tali disposizioni.
Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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