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Legge 340 del 24 novembre 2015

sulle condizioni speciali di efficacia di determinati contratti, pubblicazione di tali contratti e sul registro dei contratti (legge sul registro dei contratti)

Legge 340 del 24 novembre 2015

sulle condizioni speciali di efficacia di determinati contratti, pubblicazione di tali contratti e sul registro dei contratti (legge sul registro dei contratti)

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

§ 1

Oggetto di adeguamento
La presente legge regola le condizioni speciali per l’efficacia di alcuni contratti, la pubblicazione di questi contratti attraverso il registro dei contratti e il registro dei contratti.

§ 2

Documenti pubblicati
(1) Un contratto di diritto privato nonché un contratto sulla fornitura di una sovvenzione o di un’assistenza finanziaria rimborsabile, di cui una parte è parte, devono essere pubblicati tramite il registro dei contratti.

a) la Repubblica Ceca,

b) un’unità di autogoverno territoriale, compreso un distretto cittadino o distretto cittadino di una città statutaria divisa territorialmente o distretto cittadino della capitale di Praga,

c) organizzazione sovvenzionata dallo Stato,

d) fondo statale,

e) un istituto di ricerca pubblico o un’università pubblica,

f) associazione volontaria di comuni,

g) il Consiglio Regionale della Regione di Coesione,

h) organizzazione contributiva dell’ente di autogoverno territoriale,

i) un istituto costituito dallo Stato o da una unità di autogoverno territoriale,

j) una società senza scopo di lucro costituita dallo Stato o da un ente di autogoverno territoriale,

k) un’impresa statale o un’impresa nazionale,

l) compagnia di assicurazione sanitaria,

m) Radio ceca o televisione ceca, o

n) una persona giuridica nella quale lo Stato o un’unità di autogoverno territoriale, da solo o con altre unità di autogoverno territoriale, ha una partecipazione di maggioranza, anche per il tramite di altra persona giuridica.

(2) Il paragrafo 1 non si applica a una persona giuridica costituita ai sensi di una legge diversa dalla Repubblica ceca, che opera principalmente al di fuori del territorio della Repubblica ceca.

§ 3

Eccezioni all’obbligo di pubblicazione
(1) Il registro dei contratti non pubblica informazioni che non possono essere fornite in conformità con le norme che regolano il libero accesso alle informazioni.

(2) L’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti non si applica a

a) un contratto stipulato nel corso di un procedimento giudiziario con una persona fisica che agisce al di fuori della sua attività; ciò non si applica se si tratta di un trasferimento di proprietà di una persona di cui al § 2 paragrafo 1 su un bene immobile materiale,

b) modello tecnico, istruzioni, disegno, documentazione di progetto, modello, metodo di calcolo dei prezzi unitari, modello e calcolo,

c) un contratto relativo alle attività dei servizi di intelligence e dell’Ispettorato generale delle forze di sicurezza o alle attività delle forze dell’ordine nella prevenzione della criminalità, ricerca o individuazione di reati o perseguimento di reati o le attività dell’Amministrazione statale delle riserve materiali nell’acquisizione e gestire le riserve materiali statali o garantire la sicurezza o la difesa della Repubblica Ceca, compreso un contratto relativo alla garanzia della difesa della Repubblica Ceca, concluso da una persona giuridica di cui al § 2 par. k), per la quale la funzione fondatrice è svolta dal Ministero della Difesa,

d) un contratto, la cui esecuzione viene eseguita principalmente al di fuori del territorio della Repubblica Ceca,

e) un contratto concluso in forma adesiva, il cui contraente è la persona giuridica di cui al § 2 comma 1 lett. e), k), l), m) on), ad eccezione dei contratti conclusi sulla base di una procedura di appalto ai sensi della legge sugli appalti pubblici,

f) contratti, ordini e fatture relativi alle attività degli organi, dei loro membri e delle unità organizzative dello Stato di cui alla Sezione 8, Paragrafo 3 della Legge n. 218/2000 Coll., sulle Regole di Bilancio e su Emendamenti ad alcuni Atti Correlati (Regole di bilancio) e attività degli amministratori dei loro capitoli,

g) un contratto concluso in una borsa delle merci, in un mercato regolamentato o in un mercato regolamentato europeo, in un’asta o asta o altra procedura simile, che implichi un metodo speciale di trasferimento o trasferimento di proprietà,

h) un contratto, se l’importo del valore del suo oggetto è di 50.000 CZK senza imposta sul valore aggiunto o inferiore,

i) un contratto concluso con l’autore o l’artista interprete o esecutore in relazione all’opera o alla performance artistica dell’autore,

j) un contratto per la fornitura e il rimborso di servizi sanitari coperti da assicurazione sanitaria pubblica e un contratto per il rimborso di medicinali contenenti vaccini per vaccinazioni regolari secondo la composizione antigenica dei vaccini determinata dal Ministero della Salute ai sensi della legge sulla protezione della salute pubblica , che sono pubblicati ai sensi della legge sull’assicurazione sanitaria pubblica,

k) un contratto in cui almeno una parte contraente è un comune che non esercita poteri estesi, un’organizzazione contributiva istituita da questo comune o una persona giuridica in cui tale comune stesso o con altri comuni simili ha una quota di maggioranza,

l) un contratto concluso da un istituto di istruzione superiore pubblico nell’ambito di un’attività complementare o da un istituto di ricerca pubblico nell’ambito di un’altra attività nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione,

m) un contratto il cui oggetto è la manipolazione di esplosivi o apparecchiature o oggetti destinati alla sua produzione o immagazzinamento,

n) un contratto relativo alla produzione o all’uso di un programma, compreso un contratto per l’acquisizione dei diritti di utilizzo di un programma di cui almeno una parte contraente è la televisione ceca o la radio ceca,

o) un contratto coperto dal segreto bancario; ciò non si applica se si tratta di un contratto tra la banca e la persona di cui al § 2 paragrafo 1, che riguarda l’utilizzo di fondi pubblici,

p) contratto collettivo,

q) un contratto concluso da una persona giuridica di cui al § 2 par.1 lett. (k) o (n) che è stato stabilito per soddisfare esigenze di natura industriale o commerciale o per scopi di ricerca, sviluppo o sperimentazione, a condizione che il presente contratto sia stato concluso nel corso di normali operazioni commerciali nell’ambito dell’oggetto quotato in borsa o attività di quella persona giuridica. Ciò non si applica nel caso di un contratto concluso con una persona di cui al § 2 (1), che non è stato stabilito allo scopo di soddisfare esigenze di natura industriale o commerciale o ai fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione.

§ 4

Registro dei contratti
(1) È istituito un registro dei contratti come sistema informativo della pubblica amministrazione, che serve per la pubblicazione dei contratti ai sensi della presente legge.

(2) L’amministratore del registro dei contratti è il Ministero dell’Interno.

(3) Il registro dei contratti è accessibile in un modo che consente l’accesso remoto gratuito.

(4) L’amministratore del registro dei contratti non è responsabile dell’esattezza dei contratti e dei metadati dei contratti pubblicati tramite il registro dei contratti.

§ 5

Metodo di pubblicazione
(1) Per pubblicazione di un contratto tramite il registro dei contratti si intende l’inserimento nel registro dei contratti di un’immagine elettronica del contenuto testuale del contratto in un formato aperto e leggibile da una macchina, nonché dei metadati ai sensi del paragrafo 5.

(2) La persona di cui al § 2 paragrafo 1 o la parte contraente del contratto deve inviare il contratto all’amministratore del registro dei contratti per la pubblicazione tramite il registro dei contratti senza indebito ritardo, ma entro e non oltre 30 giorni dal conclusione del contratto. L’amministratore del registro dei contratti pubblica il contratto tramite il registro dei contratti immediatamente dopo la sua consegna; la pubblicazione del contratto tramite il registro dei contratti avviene normalmente in modo automatico.

(3) Il contratto deve essere inviato all’amministratore del registro dei contratti su un modulo elettronico nella casella dati istituita dall’amministratore del registro dei contratti a tal fine. L’amministratore del registro dei contratti pubblicherà un modulo elettronico sul portale della pubblica amministrazione.

(4) Nel caso in cui un contratto sia pubblicato tramite il registro dei contratti, l’amministratore del registro dei contratti conferma la pubblicazione mediante una conferma inviata alla casella dati da cui il contratto gli è stato inviato per la pubblicazione tramite il registro dei contratti; l’invio di una conferma viene solitamente effettuato automaticamente. L’amministratore del registro dei contratti dichiara i metadati del contratto ai sensi del paragrafo 5 nella conferma e assicura la conferma in modo da garantire l’integrità o l’origine dei dati.

(5) Un contratto che non è stato pubblicato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 o che non contiene metadati

a) identificazione delle parti contraenti,

b) definizione dell’oggetto del contratto,

c) il prezzo e, se il contratto non lo contiene, il valore dell’oggetto del contratto, se determinabile,

d) la data di conclusione del contratto,

non si considera pubblicato tramite il registro dei contratti.

(6) I metadati di cui al paragrafo 5, lettera a), possono essere esclusi dalla pubblicazione tramite il registro dei contratti. a) oc), se questi metadati sono segreti commerciali della persona di cui al § 2 par.1 lett. e), k), l), m) o n), anche se il segreto commerciale riguarderebbe più di una di tali informazioni pubblicate contemporaneamente.

(7) La persona di cui al § 2 paragrafo 1 o la parte contraente del contratto può correggere il contratto pubblicato oi metadati del contratto dopo la loro pubblicazione; nel fare ciò, procederà in conformità ai paragrafi da 2 a 4 in modo analogo. Il contratto originale oi metadati rimangono nel registro dei contratti.

(8) Nel caso in cui le informazioni debbano essere escluse dalla pubblicazione ai sensi del § 3 paragrafo 1 o § 5 paragrafo 6, nell’immagine elettronica del contenuto testuale del contratto inviato all’amministratore del registro dei contratti, queste informazioni deve essere deturpato da chi ha inviato il contratto per la pubblicazione tramite registro dei contratti.

§ 6

Conseguenze della pubblicazione
(1) Un contratto al quale si applica l’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti entra in vigore al più presto il giorno della pubblicazione.

(2) Indipendentemente dalla pubblicazione tramite il registro dei contratti, entra in vigore un contratto che è stato concluso in condizioni di estrema difficoltà o allo scopo di evitare o mitigare i danni direttamente in connessione con un evento straordinario che mette in pericolo la vita, la salute, la proprietà o l’ambiente. .

(3) Indipendentemente dalla pubblicazione tramite il registro dei contratti, entra in vigore anche un contratto che ha per oggetto medicinali o dispositivi medici.

§ 7

Annullamento del contratto
(1) Se un contratto soggetto all’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti non è stato pubblicato tramite il registro dei contratti anche entro tre mesi dalla data in cui è stato concluso, si considera annullato dal l’inizio.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se solo una parte del contratto non è stata pubblicata tramite il registro dei contratti o se i metadati sono stati erroneamente esclusi dalla pubblicazione a causa della protezione dei segreti commerciali ai sensi del § 5 paragrafo 6,

a) se la persona di cui al § 2 paragrafo 1 o un’altra parte contraente effettua una correzione ai sensi del § 5 paragrafo 7, che otterrà la pubblicazione in conformità con la presente legge, entro 30 giorni dal giorno in cui ha appreso che la pubblicazione non è in conformità con la presente legge, se è stato finora in buona fede che la pubblicazione è conforme alla presente legge, o

b) se la persona di cui al § 2 paragrafo 1 o un’altra parte contraente pubblica la parte non divulgata del contratto o dei metadati interessati tramite il registro dei contratti come rettifica ai sensi del § 5 paragrafo sulla base del quale la parte inedita del il contratto oi metadati in questione devono essere forniti secondo le norme che disciplinano il libero accesso alle informazioni.

(3) Il paragrafo 1 non si applica ulteriormente, a meno che un contratto non sia stato pubblicato tramite il registro dei contratti, di cui la persona giuridica di cui al § 2 par. k) o n) in buona fede che soddisfi le condizioni di cui al § 3 paragrafo 2 lett. q). Se la persona giuridica di cui al § 2 par.1 let. k) o n) che la mancata pubblicazione del contratto ai sensi della prima frase non è conforme alla presente legge, e se il contratto non è pubblicato tramite il registro dei contratti entro 30 giorni, si considera annullato dal l’inizio.

(4) I metadati diversi da quelli previsti dal paragrafo 2 possono essere corretti solo entro un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato concluso il contratto a cui si riferiscono i metadati; ciò non si applica alla correzione di errori tipografici o numerici.

§ 8

Disposizioni comuni e transitorie
(1) La presente legge si applica indipendentemente dalla legge che è la legge applicabile al contratto ai sensi del diritto internazionale privato.

(2) Un contratto soggetto all’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti deve essere concluso per iscritto o in altro modo che consenta la pubblicazione del contratto tramite il registro dei contratti. Un contratto che integra, modifica, sostituisce o annulla un contratto pubblicato nel registro dei contratti prima del 18 agosto 2017 può anche essere concluso per iscritto o in altro modo che consenta la pubblicazione del contratto tramite il registro dei contratti.

(3) Se un contratto al quale si applica l’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti è stato concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge e un accordo è concluso dopo l’entrata in vigore della presente legge che integra, modifica, sostituisce o annulla esso, sarà pubblicato dal registro dei contratti unitamente al presente accordo e al contratto in questione.

(4) Se, in conformità con la presente legge, deve essere pubblicato un contratto che deve essere pubblicato ai sensi della legge sugli appalti pubblici, deve essere adempiuto l’obbligo di pubblicarlo ai sensi della legge sugli appalti pubblici; questo vale in modo simile ai dati pubblicati come metadati ai sensi della presente legge.

(5) Se, in conformità con la presente legge, deve essere pubblicato un contratto che deve essere pubblicato ai sensi di un’altra legge o informazioni da esso devono essere pubblicate ai sensi di un’altra legge, l’obbligo di pubblicarlo o le informazioni da esso ai sensi della tale altro Atto è adempiuto; questo vale in modo simile ai dati pubblicati come metadati ai sensi della presente legge. Ai fini della prima frase, significa un’altra legge

a) la legge sulle regole di bilancio dei bilanci territoriali, se si tratta di un contratto da pubblicare ai sensi della sezione 10d della stessa,

b) la Legge sul sostegno alla ricerca, allo sviluppo sperimentale e all’innovazione, nel caso di un contratto per il quale le informazioni devono essere pubblicamente accessibili attraverso il sistema informativo di ricerca, sviluppo e innovazione,

c) la legge sulle concessioni, se si tratta di un contratto per il quale le informazioni devono essere pubblicamente accessibili tramite il registro dei contratti di concessione.

(6) L’ adempimento degli obblighi ai sensi della presente legge non è soggetto a supervisione o controllo eseguito ai sensi delle leggi sulle unità di autogoverno territoriale.

(7) Fino al 31 dicembre 2023, nel registro può essere inserita anche un’immagine elettronica del contenuto testuale del contratto in un formato aperto che consenta l’elaborazione automatica completa del contenuto testuale.

(8) Se un contratto al quale si applica l’obbligo di pubblicazione tramite il registro dei contratti è stato pubblicato nel registro dei contratti prima del 18 agosto 2017, sarà sempre considerato ai fini della presente legge in modo tale da soddisfare la condizione di conclusione per iscritto.

§ 9

Disposizione finale
Le disposizioni delle sezioni 6 e 7 si applicano per la prima volta ai contratti conclusi il 1 ° luglio 2017.

§ 10

Efficienza
La presente legge entrerà in vigore il 1 ° luglio 2016, ad eccezione delle sezioni 6 e 7, che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2017.

Una disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 249/2017 Coll. Arte. II
Le disposizioni della sezione 7, paragrafo 1 della legge n. 340/2015 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai contratti che hanno effetto indipendentemente dalla pubblicazione nel registro dei contratti conclusi al più presto la data di entrata in vigore della presente legge.

Link utili:

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Traduzioni giurate ed asseverate

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Società Cechia

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