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Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca che istituisce una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 22/04/2004 pag. 0002 – 0009

 

LA COMUNITÀ EUROPEA, (in prosieguo: la Comunità),

da un lato, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall’altro,

in appresso denominati le “parti contraenti”,

CONSIDERANDO l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall’altro(1) (in prosieguo: l’accordo europeo), e in particolare gli obiettivi di cui all’articolo 1,

CONSIDERANDO la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione applicata nella Comunità europea(2),

CONSIDERANDO il protocollo dell’accordo europeo, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali(3) e in particolare gli obiettivi di cui all’articolo 12,

CONSIDERANDO l’impegno delle parti contraenti a promuovere l’armonia delle relazioni economiche fra le parti contraenti,

CONSIDERANDO la collaborazione in corso fra le parti contraenti in materia di ostacoli al commercio di carattere tecnico, e l’intesa comune raggiunta nel quadro di tale collaborazione per estendere la citata procedura di informazione sulle regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell’informazione applicata nella Comunità alla Repubblica ceca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni seguenti:

a) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b) “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione:

– “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti,

– “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici,

– “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

Il presente accordo non si applica ai servizi seguenti:

– servizi di radiodiffusione sonora,

– servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE(4);

c) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura o l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Tale definizione comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti dall’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE(5), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi ad altri prodotti, qualora questi abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE(6).

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell’allegato II al presente accordo.

Ad eccezione dell’articolo 11, il presente accordo non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE(7), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

– una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi,

– una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno degli Stati membri della Comunità europea (in prosieguo: Stati membri) o in una parte rilevante di essi, o nella Repubblica ceca o in una parte rilevante di esse, nonché, fatte salve quelle menzionate all’articolo 12, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità europea o della Repubblica ceca che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

– le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o della Repubblica ceca che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

– gli accordi volontari dei quali un’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici,

– le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

La nozione include le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco(8) elaborato dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso “la Commissione”) nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Repubblica ceca elabora un siffatto elenco e lo trasmette alla Commissione il primo giorno del primo mese successivo l’entrata in vigore di questo accordo.

La stessa procedura sarà utilizzata per l’emendamento dell’elenco citato;

g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica, e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

 

Articolo 2

Il presente accordo non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato che istituisce la Comunità europea o che la Repubblica ceca considera necessarie per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dall’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

 

Articolo 3

1. Fatto salvo l’articolo 12, la Comunità comunica alla Repubblica ceca i progetti di regole tecniche che le vengono comunicati dagli Stati membri. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Repubblica ceca anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

2. Fatto salvo l’articolo 12, la Repubblica ceca comunica a sua volta alla Comunità i propri progetti di regole tecniche. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Comunità europea anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risultino dal progetto stesso.

 

Articolo 4

Il testo integrale del progetto di regola tecnica viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

Articolo 5

1. All’occorrenza e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è contemporaneamente comunicato il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

2. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri e la Repubblica ceca comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93(9) ove si tratti d’una sostanza già esistente, o di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE(10) nel caso di una nuova sostanza.

 

Articolo 6

Gli Stati membri e la Repubblica ceca procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo d’applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. La trasmissione di tali comunicazioni si fa secondo le regole di cui all’articolo 3.

 

Articolo 7

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regola tecnica comunicato in base al presente accordo.

 

Articolo 8

1. La Comunità e la Repubblica ceca possono inviare osservazioni sui progetti comunicati. Le osservazioni della Repubblica ceca vengono trasmesse alla Commissione e le osservazioni della Comunità europea vengono trasmesse dalla Commissione alla Repubblica ceca.

2. Gli Stati membri e la Repubblica ceca tengono conto, per quanto possibile, di tali osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Per quanto riguarda le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui al terzo trattino del secondo comma della lettera f) dell’articolo 1, le osservazioni delle parti contraenti possono riguardare unicamente gli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non gli aspetti fiscali o finanziari della misura.

4. La Commissione, qualora venga disposto un periodo di differimento di sei mesi ai sensi della direttiva 98/34/CE, ne informa la Repubblica ceca.

 

Articolo 9

Le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica ceca rinviano l’adozione dei progetti di regole tecniche notificati di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve il testo del progetto di regola tecnica.

 

Articolo 10

Il rinvio di cui all’articolo 9 non si applica nei casi in cui:

– per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure

– per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Le ragioni che giustificano l’urgenza dei provvedimenti presi devono essere indicate. La motivazione dell’urgenza deve essere particolareggiata e chiaramente giustificata, con particolare riferimento all’impossibilità di prevedere il pericolo e alla gravità del pericolo stesso, nonché all’assoluta necessità di un intervento immediato.

 

Articolo 11

1. Viene comunicato anche il testo definitivo della regola tecnica nella lingua originale.

2. Le disposizioni amministrative per le notifiche e comunicazioni di cui sopra sono specificate all’allegato III del presente accordo.

 

Articolo 12

1. Gli articoli da 3 a 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e della Repubblica ceca né agli accordi volontari mediante i quali gli Stati membri o la Repubblica ceca:

– si conformano, per quanto riguarda gli Stati membri, agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi, e, per quanto riguarda la Repubblica ceca, recepiscono nella legislazione nazionale atti comunitari che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche o regole relative ai servizi,

– soddisfano, per quanto riguarda gli Stati membri, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Comunità,

– soddisfano, per quanto riguarda la Repubblica ceca, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Repubblica ceca e nella Comunità,

– fanno uso di clausole di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti,

– applicano l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE(11),

– si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

– si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell’articolo 1, lettera f), in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi.

2. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e della Repubblica ceca recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, lettera f), secondo comma, terzo trattino.

 

Articolo 13

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo vengono considerate riservate, su richiesta. Tuttavia, sia la Comunità che la Repubblica ceca hanno facoltà di consultare ai fini di una perizia, prese le debite precauzioni, persone fisiche o giuridiche, che possono appartenere al settore privato.

 

Articolo 14

1. Le parti contraenti, nel quadro dei rapporti di collaborazione stabiliti tra esperti della Comunità e della Repubblica ceca nel settore delle barriere tecniche al commercio, svolgono regolari consultazioni per assicurare il soddisfacente funzionamento della procedura fissata dal presente accordo e per scambiare opinioni sulle osservazioni presentate da qualsiasi parte contraente in merito a progetti di regole tecniche comunicati conformemente al presente accordo. Inoltre, di comune consenso, le parti contraenti hanno facoltà di tenere ulteriori riunioni ad hoc per discutere specifici casi di particolare interesse per una delle stesse.

2. La Repubblica ceca nomina un esperto che la rappresenta nelle riunioni del comitato di cui all’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, sezioni “servizi della società delle informazioni” e “regole tecniche”. L’esperto deve appartenere alla pubblica amministrazione della Repubblica ceca. Tale esperto non ha diritto di voto.

3. La Commissione informa per tempo l’esperto delle date delle riunioni e dei punti all’ordine del giorno del comitato. La Commissione trasmette all’esperto le informazioni pertinenti.

4. Su iniziativa del presidente, il comitato ha facoltà di riunirsi in assenza dell’esperto che rappresenta la Repubblica ceca. In tal caso, la Repubblica ceca ne viene informata.

 

Articolo 15

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite nel suddetto trattato e, dall’altra, al territorio della Repubblica ceca.

 

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore.

 

Articolo 17

Il presente accordo scade alla data di accessione della Repubblica ceca all’Unione europea.

 

Articolo 18

Il presente accordo viene redatto in due copie originali nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e ceca, i cui testi sono tutti ugualmente autentici.

 

 

 

(1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

(3) GU L 135 del 17.5.2001, pag. 3.

(4) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/98/CE (GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30).

(6) Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision – ONP) (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

(7) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(8) GU C 23 del 27.1.2000, pag. 3.

(9) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

(10) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(11) Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24).

 

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco indicativo di servizi non contemplati dall’articolo 1, lettera b)

1. Servizi non forniti “a distanza”

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un’agenzia viaggi in presenza del cliente;

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti “per via elettronica”

Servizi a contenuto materiale anche se implicano l’utilizzazione di dispositivi elettronici:

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

b) accesso a reti stradali, parcheggi ecc. a pagamento, anche se all’entrata e/o uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l’accesso e/o garantire il corretto pagamento.

Servizi non in linea: distribuzione di CD-rom e di software su dischetti.

Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a) servizi di telefonia vocale;

b) servizi telefax/telex;

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

d) consulto medico per telefono/telefax;

e) consulenza legale per telefono/telefax;

f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione tipo da punto a multipunto):

a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;

b) servizi di radiodiffusione sonora;

c) teletesto (televisivo).

 

 

ALLEGATO II

 

Elenco indicativo dei servizi finanziari ricompresi nella definizione di cui all’articolo 1, lettera e)

– Servizi d’investimento

– Operazioni di assicurazione e riassicurazione

– Servizi bancari

– Operazioni relative a fondi pensione

– Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a) i servizi di investimento di cui all’allegato alla direttiva 93/22/CEE; i servizi di organismi di investimento collettivo;

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all’allegato della direttiva 2000/12/CE(1);

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

– all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE(2),

– all’allegato alla direttiva 79/267/CEE(3),

– alla direttiva 64/225/CEE(4),

– alle direttive 92/49/CEE(5) e 92/96/CEE(6).

 

(1) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(2) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(3) Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(4) Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64). Direttiva modificata dall’atto di adesione del 1973.

(5) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, dell’11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

(6) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

 

 

ALLEGATO III

 

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo, le seguenti comunicazioni per via elettronica sono ritenute necessarie:

1) avviso di notifica. Può essere effettuato all’atto della trasmissione del testo integrale o in anticipo;

2) testo integrale del progetto comunicato;

3) dichiarazione di ricevuta del testo del progetto, contenente, fra l’altro, la pertinente data di scadenza del periodo di differimento;

4) messaggi per la richiesta di informazioni supplementari;

5) risposte a richieste di informazioni supplementari;

6) osservazioni;

7) richieste di riunioni ad hoc;

8) risposte a richieste di riunioni ad hoc;

9) richiesta del testo definitivo;

10) informazione che è stato chiesto il periodo di differimento di sei mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Le comunicazioni seguenti possono, per il momento, essere trasmesse via fax, anche se è preferibile il mezzo elettronico:

11) testi giuridici o disposizioni normative di base;

12) testo definitivo;

I dettagli delle disposizioni amministrative concernenti le comunicazioni verranno fissate di comune accordo dalle parti contraenti.

Link utili:

Studio Praga

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Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

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Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.