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Geie, gruppo di interesse economico

LEGGE

del 20 maggio 2004

sul gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e che modifica la legge n. 513/1991 Coll., il codice commerciale, come modificato, e la legge n. 586/1992 Coll., sulle imposte sul reddito, come modificata, (legge sull’interesse economico europeo Raggruppamento)

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

ASSOCIAZIONE EUROPEA DI INTERESSE ECONOMICO
§ 1

Gruppo europeo di interesse economico e l’applicabilità di alcune disposizioni dell’ordinamento giuridico ceco a questa associazione
(1) La presente legge disciplina le relazioni giuridiche del Gruppo europeo di interesse economico nella misura stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 1 ) (di seguito “regolamento del Consiglio”). Se determinate questioni non sono risolte dalla presente legge, devono essere valutate in conformità alle disposizioni generali di un’apposita normativa legale che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative e in conformità alle disposizioni che disciplinano i rapporti giuridici di una società pubblica, salvo diversa previsto dalla presente legge.

(2) Il Gruppo europeo di interesse economico con sede legale nel territorio della Repubblica ceca (di seguito “Associazione europea”) è un’entità giuridica istituita da un accordo di associazione. Le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti giuridici delle società e delle cooperative sulla verifica ufficiale della firma non si applicano alla sottoscrizione del contratto di associazione e delle sue modifiche.

(3) Le disposizioni di un regolamento giuridico speciale sulle condizioni di attività delle organizzazioni con un elemento internazionale potrebbero non essere applicabili a un’associazione europea. 5 )

§ 2

Società commerciale dell’associazione europea
La ragione sociale dell’associazione europea deve recare la designazione “European Economic Interest Grouping” o l’abbreviazione “EEIG”. Altre persone non possono utilizzare questa designazione nel proprio nome o ragione sociale.

§ 3

Registro delle imprese
(1) L’ Associazione Europea e la costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico con sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione Europea situato nella Repubblica Ceca (di seguito “succursale”) devono essere iscritte nel Registro delle Imprese. Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni della legge che disciplinano i registri pubblici si applicano alla registrazione di un’associazione o filiale europea nel registro delle imprese e ai procedimenti riguardanti questioni relative alla registrazione di un’associazione o filiale europea nel registro delle imprese. 6 )

(2) Nel caso di fatti registrati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 e dell’articolo 15 del regolamento del Consiglio, è sufficiente fare riferimento ai documenti pertinenti conservati nella raccolta di documenti. Qualora la registrazione si riferisca ad una proposta di modifica della sede legale conservata nella raccolta dei documenti, anche la proposta di nuova sede legale dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese.

(3) I dati richiesti da un’apposita normativa di legge per una unità organizzativa di stabilimento di impresa di persona straniera che abbia sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea sono iscritti nel Registro delle Imprese presso la filiale.

(4) I documenti di cui all’articolo 7 del regolamento del Consiglio e i documenti riguardanti l’organo statutario, il liquidatore, il curatore fallimentare o il capo di un’unità organizzativa separata richiesti da una normativa legale speciale devono essere inclusi nella cartella di raccolta dei file conservata per ciascuna Associazione europea.

(5) I documenti di cui all’articolo 10 del regolamento del Consiglio devono essere inseriti nella cartella di raccolta dei fascicoli conservata per ciascuna filiale.

 

§ 4

Proposta di iscrizione nel registro delle imprese
La proposta di registrare un’associazione europea nel registro delle imprese è presentata da tutti i suoi membri.

§ 5

Pubblicazione delle iscrizioni nel Registro di commercio e archiviazione dei documenti nella raccolta dei documenti
Il Tribunale del Registro è tenuto a pubblicare mediante avviso nella Gazzetta Commerciale i dati di cui all’articolo 8 del Regolamento del Consiglio, le iscrizioni riguardanti l’Associazione Europea e il deposito dell’atto nella raccolta documenti. Nel caso in cui il tribunale del registro pubblichi sulla Gazzetta Commerciale una proposta di modifica della sede legale ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento del Consiglio, pubblicherà anche le informazioni su dove, in base alla proposta di modifica della sede legale Negli altri casi, per la pubblicazione delle iscrizioni nel Registro di commercio e il deposito di documenti in una raccolta di documenti relativi a un’associazione o una filiale europea si applicano le disposizioni delle disposizioni di legge speciali che disciplinano la pubblicazione nella Gazzetta Commerciale, 9 ) salvo diversa disposizione da un regolamento del Consiglio.

§ 6

Rapporto dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea
Il tribunale del registro è tenuto a comunicare tali informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea entro 1 mese dalla pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 11 del regolamento del Consiglio nella Gazzetta commerciale.

§ 7

Responsabilità per gli obblighi dell’Associazione Europea
I membri di un’associazione europea sono responsabili dei debiti dell’associazione europea in quanto soci di una società pubblica per i debiti di tale società.

§ 8

Condizioni per lo svolgimento della funzione di amministratore delegato
(1) Il direttore di un’associazione europea può essere una persona che soddisfa i requisiti e i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento del Consiglio, nonché i requisiti e i requisiti per la funzione di direttore di una società a responsabilità limitata ai sensi della legge disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative 10 ) .

(2) Le prestazioni del direttore esecutivo delle associazioni europee, inclusa la responsabilità per i danni causati dalle disposizioni di un regolamento speciale che disciplina l’esercizio delle funzioni e delle responsabilità degli amministratori di una società per azioni.

§ 9

Contabilità
L’Associazione Europea è un’entità contabile ai sensi di un’apposita normativa legale. 12 ) I dirigenti dell’Associazione Europea assicurano la regolare tenuta dei conti e sottopongono il bilancio ai membri dell’Associazione Europea per l’approvazione.

§ 10

Non è richiesta la verifica ufficiale della sottoscrizione dell’accordo sul trasferimento di partecipazione all’associazione europea.

§ 11

Sospensione della partecipazione ad un’associazione europea
Salvo disposizione contraria di un regolamento del Consiglio o della presente legge, al pegno si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul privilegio su una quota di una società a responsabilità limitata ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative 10 ) e il codice civile . , che consentono al mutuatario di esercitare i diritti di un azionista o di acquisire una partecipazione sospesa in un’associazione europea, e le disposizioni sull’iscrizione di un privilegio nel registro delle imprese. Non è richiesta la verifica ufficiale della firma sul contratto di pegno e le sue modifiche.

§ 12

Cessazione per legge dalla partecipazione ad un’associazione europea
La cessazione della partecipazione a un’associazione europea si verifica anche nei casi e alle condizioni con cui una legislazione speciale combina la cessazione della partecipazione di un partner in una società pubblica per scioglimento della persona giuridica, che è un partner, o per fallimento della proprietà del partner o istanza di insolvenza perché il patrimonio del socio non è sufficiente a coprire i costi della procedura concorsuale o per annullamento del fallimento perché il patrimonio del socio è del tutto insufficiente.

§ 13

Restrizioni alle disposizioni di proprietà delle associazioni europee
L’Associazione europea è soggetta alle restrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). d) un regolamento del Consiglio alle condizioni previste da una legge speciale per le società per azioni.

SECONDA PARTE
annullato

§ 14
annullato

PARTE TERZA

Modifica alla legge sull’imposta sul reddito
§ 15

, Legge n. 100/2000 Coll., Legge n. 103/2000 Coll., Legge n. 121/2000 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 241/2000 Coll., Legge n. 340 / 2000 Coll., Legge n. 492/2000 Coll., Legge n. 117/2001 Coll., Legge n. 120/2001 Coll., Legge n. 239/2001 Coll., Legge n. 453/2001 Coll., Legge n. 483/2001 Coll., Legge n. 50/2002 Coll., Legge n. 128/2002 Coll., Legge n. 198/2002 Coll., Legge n. 210/2002 Coll., Legge n. 260 / 2002 Coll., Legge n. 308/2002 Coll., Legge n. 575/2002 Coll., Legge n. 162/2003 Coll., Legge n. 438/2003 Coll. e la legge n. 19/2004 Coll., è modificata come segue: Legge n. 128/2002 Coll., Legge n. 198/2002 Coll., Legge n. 210/2002 Coll., Legge n. 260/2002 Coll., Legge n. 308/2002 Coll., Legge n. 575 / Coll. 2002, Legge n. 162/2003 Coll., Legge n. 438/2003 Coll. e la legge n. 19/2004 Coll., è modificata come segue: Legge n. 128/2002 Coll., Legge n. 198/2002 Coll., Legge n. 210/2002 Coll., Legge n. 260/2002 Coll., Legge n. 308/2002 Coll., Legge n. 575 / Coll. 2002, Legge n. 162/2003 Coll., Legge n. 438/2003 Coll. e la legge n. 19/2004 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 25 (1), alla fine della lettera m), sono aggiunte le parole “e la quota associativa versata a un’associazione di interesse economico europeo con sede legale nel territorio della Repubblica ceca 25a) “.

La nota a piè di pagina 25a) recita:

” 25a ) Legge n. 360/2004 Coll., Sul gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e modifica della legge n. 513/1991 Coll., Codice commerciale, come modificato, e Legge n. 586/1992 Coll., Su imposte sul reddito, come modificato, (legge europea sui gruppi di interesse economico). “

2. La nuova sezione 37 bis seguente è inserita dopo la sezione 37:

Ҥ 37a

(1) Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni per la determinazione della base imponibile, della perdita fiscale e della responsabilità fiscale di una società pubblica si applicano alla determinazione della base imponibile, della perdita fiscale e degli obblighi fiscali del Gruppo europeo di interesse economico.

(2) Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni per la determinazione della base imponibile, della perdita fiscale e della responsabilità fiscale di un socio di una società pubblica si applicano alla determinazione della base imponibile, della perdita fiscale e della responsabilità fiscale di un membro di una Gruppo europeo di interesse economico.

(3) Il reddito di un membro di un Gruppo europeo di interesse economico che è un contribuente ai sensi del § 2 paragrafo 3 o § 17 paragrafo.

(4) Salvo disposizione contraria della presente legge, nei procedimenti fiscali un gruppo di interesse economico europeo procederà allo stesso modo di una società pubblica e un membro di un’associazione europea agirà allo stesso modo di un partner di una società pubblica. “.

 

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