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Legge del 27/02/2017 n. 19

Legge del 27/02/2017 n. 19 –
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di
termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – supplemento ordinario

Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N.
244.
Legge del 27/02/2017 n. 19 –
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Preambolo – Preambolo
In vigore dal 01/03/2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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Articolo 1 –
Art. 1.
In vigore dal 01/03/2017
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all’articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3. All’articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dodici mesi».
4. All’articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciotto
mesi».
5. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«diciotto mesi».
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Allegato –
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244.
Nota:
Testo emendato come da errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017 n. 72.
In vigore dal 01/03/2017
All’articolo 1:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al
comma 2 e per incrementare l’efficienza delle carceri, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle facolta’
assunzionali relative all’anno 2016 previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e’
autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unita’ di personale, in via prioritaria,
mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera
b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi
approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai
concorsi piu’ recenti»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la
partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall’Istituto superiore di sanita’, e’ differito alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu’ ampia
valorizzazione della professionalita’ acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l’Istituto
superiore di sanita’ puo’ bandire, in deroga alle procedure di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ ad ogni altra procedura per l’assorbimento
del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale, per 230 unita’ complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l’anno 2017 ed in euro
11.685.840 a decorrere dall’anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall’anno 2019 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l’anno 2017, euro
6.685.840 per l’anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute per euro 1.000.000 per l’anno 2017, per euro 6.685.840 per l’anno 2018 e per euro 7.559.860 a
decorrere dall’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 2.600.000 a
decorrere dall’anno 2019»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31
dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31
dicembre 2017, e’ prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime
procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall’utilizzo di detto personale sono a carico
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dei progetti in cui lo stesso personale e’ impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del contributo ordinario pari ad euro 5
milioni a decorrere dall’anno 2017, sulle risorse assunzionali dell’ISTAT, nonche’ sulle risorse disponibili nel bilancio
dell’ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato»;
dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall’articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e’ prorogato al 31 dicembre
2017, per il personale dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato all’esclusivo fine dell’indizione di una o
piu’ procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle
proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita’ finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente
comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
la pianta organica di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e’ incrementata di trenta
unita’ con contestuale riduzione di quaranta unita’ del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4
del medesimo articolo»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
“quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni non rinnovabili” e le parole da: “e possono” fino a: “volta” sono
soppresse.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
abbiano gia’ adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall’
articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle
somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a
condizione che dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche’ il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri
settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa’, enti o agenzie strumentali. Le regioni e
gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e’ effettuato il
recupero»;
dopo il comma 16 e’ aggiunto il seguente:
«16-bis. Fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30
novembre 2017, e’ prorogata l’efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 –
Aggiornamento 2016, nonche’ dell’allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali
e’ prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei
soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l’elenco dei lavori
per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».
All’articolo 2:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: “, al netto del contributo
medesimo” sono soppresse. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall’esercizio successivo a quello di emanazione
dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 della medesima legge»;
al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, per un periodo di tre
anni e al fine di permettere l’ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita’ necessarie per fornire il servizio,».
All’articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche’ sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
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puo’ essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle
risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonche’ le modalita’ per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi e i requisiti minimi di validita’ della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 12 marzo 2012, e’ differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i
corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.
3-ter. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: “2017”, ovunque ricorre, e’
sostituita dalla seguente: “2018”.
3-quater. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, la parola: “2017” e’ sostituita
dalla seguente: “2018”.
3-quinquies. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “nel corso dell’anno 2015” sono inserite le seguenti: “e dell’anno 2016” e le parole:
“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31
marzo 2017″;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore degli aventi diritto per l’anno 2015” sono aggiunte le seguenti: “e per
l’anno 2016″.
3-sexies. All’articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “in sede di rivalutazione delle
pensioni per l’anno 2016″ sono sostituite dalle seguenti: “in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017”.
3-septies. All’onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell’anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita’ in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell’anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; e’
corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell’articolo 5, comma
4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell’ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennita’ di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite
di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
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3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, e’ prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno gia’ esercitata, secondo le
modalita’ attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All’articolo 4:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto
all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti
richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: “del sesto anno”
sono sostituite dalle seguenti: “dell’ottavo anno” e, al terzo periodo, le parole:
“settimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nono anno”»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per l’attuazione dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento
degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l’articolo 67, comma 1, del medesimo testo
unico.
5-ter. All’articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “31 dicembre 2017” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
5-quater. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: “e 2015-2016” sono sostituite dalle
seguenti: “, 2015-2016 e 2016-2017”.
5-quinquies. All’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.
5-sexies. Il termine di cui all’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2016, n. 95, e’ prorogato di trenta giorni.
5-septies. All’articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Al fine di consentire la piena operativita’ del Consiglio nazionale dell’ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i
consigli territoriali dell’ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza.
La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il
Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure elettorali sopra indicate”».
All’articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e’ prorogato al
31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
11-ter. All’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “entro il 7 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 7 ottobre 2017”.
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli
adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto
2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo
regolamento.
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato al 31 dicembre 2017.
11-sexies. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2017”.
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11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur
avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del
medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l’accoglimento del piano secondo
le modalita’ di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all’
articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ prorogato al 30 aprile 2017. Non si
applica l’ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La
facolta’ di cui al primo periodo del presente comma e’ subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento,
inteso quale aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato
nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e
sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l’articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».
All’articolo 6:
il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita’ di
gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e’ prorogato fino a tale data. Le amministrazioni
interessate, che non vi abbiano gia’ provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle
more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»;
al comma 9, le parole: «All’articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito
con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21,» sono sostituite dalle seguenti:
«All’articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comma 5 dell’articolo 33 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi’ eventuali effetti
delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: “di
un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato”
sono sostituite dalle seguenti: “di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di
euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi”»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e’ sostituito dal seguente:
“Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o
aggiornino di conseguenza l’offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione
di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell’autorizzazione integrata
ambientale in corso di validita’; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le
prescrizioni del parere, i termini previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20″;
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: “puo’ presentare” sono sostituite dalle seguenti: “presenta entro i
successivi trenta giorni”;
c) dopo il comma 8.1 e’ inserito il seguente:
“8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all’articolo 2, commi 5
e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e’
prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria, se
antecedente alla suddetta data”.
10-ter. All’articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: “ai sensi del medesimo comma 5” sono sostituite dalle
seguenti: “decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi
stabilito a norma del comma 5″.
Legge del 27/02/2017 n. 19 –
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10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e
ricerca, nonche’ di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, non si applicano alla societa’ EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la
liquidazione, di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “entro il 31
dicembre 2016″ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2017″».
All’articolo 7:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,” sono soppresse;
b) dopo le parole: “deve essere utilizzata” sono inserite le seguenti: “, per sei anni a partire dalla data del primo
interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,”»;
al comma 3, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2020»;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l’invio al Sistema tessera
sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le
tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289,
fissati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese».
Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Proroga del contributo in favore dell’I.R.F.A.). – 1. Il contributo di cui al comma 35 dell’articolo 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell’I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e’
prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1
milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All’articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “30 maggio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2018”;
b) al comma 1-bis, le parole: “15 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2018”.
5-ter. Dall’attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: “per
gli anni 2015 e 2016″ e: “nel 2015 e 2016” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “per gli anni 2017, 2018 e
2019″ e: “nel 2017, 2018 e 2019″».
All’articolo 9:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono
sostituite dalle seguenti:
“31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si
adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero
effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara
la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nell’ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale
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per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attivita’
principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita’ dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g),
relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle
condizioni di sicurezza”»;
al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31
dicembre 2017»;
al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;
al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 9, le parole: «All’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 12, comma 7, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive
modificazioni,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita’ speciale n. 5440 e’ mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell’8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi
ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete
ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di
garantire continuita’ ai programmi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di
programma-parte servizi 2012-2014 e’ prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al
completamento dell’iter di approvazione previsto dall’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro
e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita’ di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonche’
di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di
contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attivita’
tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita’ di cui al comma 9-quater, nonche’ per la realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il
triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni
tecniche e ingegneristiche nonche’ a personale tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilita’ della Societa’
e resta comunque fermo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’articolo 1, comma 506, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di
Belluno e’ assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’Anas e’ autorizzata a trasferire le
suddette risorse alla provincia di Belluno.
9-octies. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “31 dicembre 2016” sono
sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2017”.
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
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29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di
6,8 milioni di euro per l’anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori fissato dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile
2014, n. 140, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e’ prorogato di
un anno».
All’articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, il primo periodo e’ soppresso e al secondo periodo le parole: “Le medesime disposizioni” sono
sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al comma 1”;
b) dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
“1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la
sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all’articolo
194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento
ad altre sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni e’ ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica
anche ai magistrati ai quali la prima sede e’ assegnata nell’anno 2017″.
2-ter. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “quattro” e’ sostituita dalla
seguente: “cinque”.
2-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “quattro” e’ sostituita dalla
seguente: “cinque”.
2-quinquies. All’articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: “dodici
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi” e, al terzo periodo, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “ventiquattro mesi”.
2-sexies. All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017″».
All’articolo 11:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere
dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta
giorni» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, una quota delle risorse di cui all’articolo 24,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, puo’ essere destinata al sostegno
dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e’
ripartita, secondo le modalita’ stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
in favore di attivita’ culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2017″.
3-ter. All’articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite
dalle seguenti:
“centottanta giorni”. Conseguentemente, per l’anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all’articolo 24, comma
1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo’ essere destinata alla societa’ Istituto Luce-Cinecitta’ S.r.l. per il
funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta’, al fine di potenziare
l’attivita’ della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche’ di valorizzare il
patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita’ di cui al presente comma, la societa’ Istituto Luce-Cinecitta’ S.r.l.,
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nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ autorizzata a stipulare uno o piu’ accordi quadro
con la societa’ RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i
successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3-quater. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le parole: “e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017” sono soppresse. A tal fine
e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a
0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».
All’articolo 12:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2017″.
2-ter. All’articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“un anno”.
2-quater. All’articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: “a decorrere dall’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio
2017″;
b) al comma 2, le parole: “, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge” sono soppresse»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».
All’articolo 13:
al comma 4, le parole: «1º luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º ottobre 2017» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal
gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva
e solidale gia’ riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione,
l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle
spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore”;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3″»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: “27
dicembre 2013, n. 147,” sono inserite le seguenti: “e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4,
comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,”.
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi
ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.
4-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. I contribuenti presentano, anche per finalita’ statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
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gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e
quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di
statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi
comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita’ e completezza delle informazioni statistiche
richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei
soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste”.
4-quinquies. Il provvedimento di cui all’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del
presente articolo, e’ adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
4-sexies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 e’ abrogato.
4-octies. All’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 e’ abrogato a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016»;
al comma 5, le parole da: «”Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «”Fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 36, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017″»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. La possibilita’ di adottare le misure di cui all’articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta’, ivi prevista, di
cui all’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, puo’ essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La Banca d’Italia e’ autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52
milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell’accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB)
di cui all’articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e’ accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli
interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall’esecuzione dei suddetti prestiti. Resta
inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all’articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al
2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere
sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.
6-sexies. E’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei
Paesi piu’ poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d’Italia e’ autorizzata a
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concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il
Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario internazionale, il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e’ accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per
gli interessi maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita’ del sistema monetario internazionale e
una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d’azione del Vertice di Hangzhou
tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del
Fondo monetario internazionale di cui all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d’Italia e’ autorizzata a stipulare
con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480
milioni di euro. La scadenza dell’accordo di prestito e’ fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31
dicembre 2020. E’ accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione del suddetto accordo. I
rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Banca d’Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per ogni
possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’
articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l’anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all’anno 2016, nei limiti e secondo le modalita’
stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 5 agosto 2016, e’ destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell’onere di cui al
presente comma, pari a 17 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita’ del Fondo di cui all’
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2017”;
b) all’articolo 83, comma 3, le parole: “commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1 a 3”.
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l’articolo 11 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). – 1. Al fine del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attivita’ di
vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio”.
6-quaterdecies. All’articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, e gli impegni effettuati in funzione dell’acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di
liquidita’ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64″.
6-quinquiesdecies. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e’ aggiunto il
seguente:
“2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del medesimo
testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell’articolo 10, comma
1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini
del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31
dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto”.
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6-sexiesdecies. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: “quindici anni”
sono sostituite dalle seguenti: “venticinque anni”.
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all’articolo
l, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ aumentato di euro 300.000 a decorrere dall’anno 2017. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
Dopo l’articolo 13 e’ inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015). –
1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2
del presente articolo, relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di
cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, e’ prorogato di quindici giorni
al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: “decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,” sono inserite le seguenti: “e per i
soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in
conformita’ alle disposizioni del codice civile,” e le parole: “da detti principi contabili” sono sostituite dalle seguenti:
“dai rispettivi principi contabili”;
2) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che
redigono il bilancio in conformita’ alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38″;
b) al comma 2 dell’articolo 96, dopo le parole: “canoni di locazione finanziaria di beni strumentali” sono inserite le
seguenti:
“, nonche’ dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di
azienda”;
c) all’articolo 108:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le spese relative a piu’ esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”;
2) il primo periodo del comma 2 e’ soppresso;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi
diminuito dell’importo gia’ dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a
fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3″;
4) al comma 4, le parole: “1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “1 e 2”;
d) all’articolo 109, comma 4, alinea, la parola:
“internazionali” e’ sostituita dalle seguenti: “adottati dall’impresa”;
e) al comma 9 dell’articolo 110 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni
in valuta, purche’ la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”;
f) all’articolo 112:
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1) il comma 1 e’ abrogato;
2) al comma 2, le parole: “delle operazioni ‘fuori bilancio’ in corso” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti
finanziari derivati”;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: “19 luglio 2002,” sono inserite le seguenti: “e per i soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita’ alle disposizioni del
codice civile,”;
4) al comma 4, le parole: “le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere” sono sostituite dalle seguenti: “gli
strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”;
5) al comma 5, le parole: “le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere” sono sostituite dalle seguenti: “gli
strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”;
6) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita’ di copertura in base alla
corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa”;
7) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Strumenti finanziari derivati”.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)” sono inserite le seguenti: “, nonche’ dei componenti positivi
e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e
B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere
assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di
quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita’ di copertura di cui al
comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini
della determinazione del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita’ di copertura di cui
al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, gia’ iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all’
articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti
ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi gia’ imputati a conto economico di
precedenti esercizi e di costi iscritti e non piu’ capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne’ del
valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita’ sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti;
d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita’ e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
dell’applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilita’ degli oneri a fronte dei
quali detti fondi sono stati costituiti, nonche’ l’imponibilita’ della relativa sopravvenienza nel caso del mancato
verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della
base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi
contabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di
cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell’articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater e’ aggiunto il seguente:
“7-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla
data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis, ad emanare eventuali
disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP”.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che
applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente
articolo. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione
delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel
rispetto dei criteri ivi indicati, nonche’ del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38.
12. All’onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l’anno 2017, in 4,1 milioni di euro per
l’anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l’anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 1,7
milioni di euro nell’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c)».
All’articolo 14:
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’
articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e’ prorogata all’anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell’anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e’ stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1,
comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al
periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2018, in rate di pari
importo per dieci anni sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,4
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’
articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del
Legge del 27/02/2017 n. 19 –
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decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: “e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016″ sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione
di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l’anno 2017, da versare sulle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000
euro per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. All’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “In deroga all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’efficacia
delle graduatorie formatesi all’esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e’
prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e’ equiparata all’efficacia delle graduatorie formatesi all’esito delle procedure
selettive di cui al comma 6 del presente articolo”»;
al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti:
“al 31 dicembre 2018”. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il
termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,»;
dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. All’articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e’ inserito il seguente:
“433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro
1.700.000 per il comune dell’Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere”»;
al comma 12, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come prorogato dall’articolo 11,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21,»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al
presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l’anno 2017, a
16.132.295,69 euro per l’anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l’anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l’anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12-quinquies. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019”;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
“7-bis. Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo
periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte
delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”
Legge del 27/02/2017 n. 19 –
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12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal
comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio
2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e
dell’Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita’ finalizzate all’attuazione
degli interventi previsti dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370
dell’11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo
scopo».
Dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali). – 1. All’articolo 4-bis, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: “da espletare entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti:
“da concludere entro il 31 dicembre 2017”.
Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell’evasione). – 1. All’articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’
articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo
semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di
effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei
termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21″.
Art. 14-quater (Proroga dell’attuazione della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali). – 1. All’articolo
1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “a decorrere dal 1° marzo 2017” sono sostituite
dalle seguenti: “a decorrere dal 1° novembre 2017″».
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:
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Legge del 27/02/2017 n. 19 –
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