Seleziona una pagina
Decreto del 18/07/2003 n. 266 - Min. Economia e Finanze

Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Preambolo – Preambolo
Nota:
(N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.74 del
19.3.2011)

 

 

In vigore dal 01/01/2007
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità’ europea, in particolare l’ articolo 93 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari p Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva
e’ opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
(2) Nell’ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del
Consiglio, dell’11 aprile 1967 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra d’affari. Pertanto e’ opportuno abrogare tale direttiva.
(3) Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del
miglioramento della regolamentazione, e’ opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva,
benche’ cio’ non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero
ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui
queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull’attuazione e l’entrata in
vigore della direttiva.
(4) La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di
legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la
libera circolazione delle merci e dei servizi. E’ pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni
relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare,
per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul
piano comunitario.
(5) Un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicita’ e neutralita’ se l’imposta e’ riscossa nel modo piu’ generale
possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché’ il
settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, e’ nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare
un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì’ il commercio al minuto.
(6) E’ necessario procedere per tappe, poiché’ l’armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati
membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.
(7) Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente
armonizzate, ad una neutralità’ dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato
membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del
Pagina 15Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
circuito di produzione e di distribuzione.
(8) In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 , relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, il bilancio delle Comunità’ europee, salvo altre entrate, e’
integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità’. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti
dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo
regole comunitarie.
(9) E’ indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle
normative nazionali in determinati settori.
(10) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e
condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.
(11) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote
e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non
soggetti passivi, nonché’ determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di
trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette
operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli
Stati membri.
(12) Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, e’ opportuno escludere taluni territori
dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.
(13) La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire
una migliore neutralità dell’imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.
(14) La nozione di operazione imponibile puo’ creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni
assimilate ad operazioni imponibili. E’ pertanto necessario precisare queste nozioni.
(15) Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, e’ opportuno
stabilire le modalita’ d’imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato
ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’operazione e’ materialmente eseguita.
(16) E’ opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato
membro quando e’ direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non
soltanto i principi e le modalita’ d’imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresi’ le norme applicabili
ai relativi servizi accessori nonche’ ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse
prestazioni.
(17) La determinazione del luogo delle operazioni imponibili puo’ dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri,
segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi.
Benche’ il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, la’ dove il prestatore ha stabilito
la sede della sua attivita’ economica, e’ tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato membro del destinatario, in
particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.
(18) E’ necessario precisare la definizione del luogo d’imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di
una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità.
(19) Il gas e l’energia elettrica sono considerati beni ai fini dell’IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso
determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero
mercato interno del gas e dell’energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all’IVA, il luogo di cessione del gas
mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonche’ dell’elettricita’, prima che tali beni raggiungano la fase finale
del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l’acquirente ha stabilito la sede della propria attivita’ economica.
La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale,
dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma i beni.
(20) L’applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di
servizi sono tassate nello Stato membro in cui e’ stabilito il prestatore, puo’ provocare notevoli distorsioni della
Pagina 16Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell’imposta in detti
Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi e’ quello in cui il
destinatario ha stabilito la sede della propria attivita’ economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale
e’ stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo
indirizzo permanente o della sua residenza abituale.
(21) Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto e’ opportuno, per ragioni di controllo, applicare
rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore e’ stabilito.
(22) Occorre tassare la totalita’ dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità per impedire
distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti
nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in
cui e’ stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da
soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella
Comunità ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il
luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità.
(23) Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i
servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a
destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi e’ stabilito.
(24) Le nozioni di fatto generatore ed esigibilita’ dell’imposta dovrebbero essere armonizzate affinchè l’introduzione e
le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.
(25) La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinchè l’applicazione dell’IVA alle operazioni imponibili
conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.
(26) Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere
vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonche’ in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti
intracomunitari di beni.
(27) Al fine di contrastare l’elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base
imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall’acquirente o destinatario, il
valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualita’ di oro da investimento. Gli Stati membri
nell’applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalita’.
(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad
una base imponibile uniforme dell’IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra
gli Stati membri.
(29) L’aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime
transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le
aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a
distorsioni della concorrenza in taluni settori di attivita’, dovrebbe essere fissata un’aliquota normale non inferiore al
15 %, con riserva di un successivo riesame.
(30) Per preservare la neutralita’ dell’imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di
norma, la detrazione dell’imposta applicata allo stadio antecedente.
(31) Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle
aliquote.
(32) Per meglio valutare l’impatto delle aliquote ridotte e’ necessario che la Commissione rediga una relazione di
valutazione dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di
creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.
(33) Come misura di lotta alla disoccupazione, e’ opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di
sperimentare l’applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell’aliquota
IVA mirata a servizi ad alta intensita’ di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione,
Pagina 17Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
l’interesse ad entrare nell’economia sommersa o a restarvi.
(34) Una siffatta riduzione dell’aliquota non e’ tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno
e per la neutralita’ dell’imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d’autorizzazione per un periodo preciso
ma sufficientemente lungo per poter valutare l’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e
definire rigorosamente l’ambito d’applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la
verificabilita’.
(35) E’ opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in
tutti gli Stati membri.
(36) Le modalita’ di assoggettamento all’IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti
ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell’imposta quanto delle amministrazioni
competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25
febbraio 1992 , relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad
accisa quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.
(37) La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica e’ tassata nel luogo
dell’acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l’importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere
esentata dall’IVA.
(38) Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del
periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell’acquisto
intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, e’ necessario prevedere misure di semplificazione che
garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative
al regime d’imposizione e al debitore dell’imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi,
in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.
(39) Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un’incidenza sul livello reale di
percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.
(40) Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene,
secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei
beni d’investimento.
(41) E’ opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui
prestatore non e’ stabilito nello Stato membro in cui e’ dovuta l’imposta.
(42) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle
prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell’imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a
semplificare le regole e a contrastare l’elusione e l’evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.
(43) E’, altresi’, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facolta’ di designare il debitore dell’imposta
all’importazione.
(44) E’ opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal
debitore dell’imposta e’ responsabile in solido per il pagamento della stessa.
(45) Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le
garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.
(46) L’uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, e’ pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle
indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalita’ comuni per il ricorso alla fatturazione
elettronica e per l’archiviazione elettronica delle fatture, cosi’ come per l’autofatturazione e il subappalto delle
operazioni di fatturazione.
(47) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la
presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.
Pagina 18Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
(48) La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalita’ amministrative e statistiche a carico delle imprese, in
particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l’attuazione di misure efficaci di
controllo e con l’indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualita’ degli strumenti
statistici comunitari.
(49) E’ necessario lasciare agli Stati membri la possibilita’ di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le
piccole imprese, in conformita’ delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.
(50) Per quanto riguarda gli agricoltori, e’ opportuno lasciare agli Stati membri la facolta’ di applicare un regime
speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel
regime normale. E’ necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di
determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.
(51) E’ opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da
collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.
(52) L’applicazione del regime fiscale normale all’oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini
d’investimento finanziario; e’ quindi giustificata l’applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare
la competitivita’ internazionale del mercato comunitario dell’oro.
(53) Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti
dall’imposta. L’esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale piu’ appropriato per le cessioni di
oro da investimento.
(54) E’ opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d’oro il cui valore rispecchi
essenzialmente la quotazione dell’oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si
dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all’oro da
investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L’elenco non pregiudica l’esenzione di monete
che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.
(55) Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l’onere finanziario relativo alla
cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, e’ giustificato consentire agli Stati membri di designare
l’acquirente quale debitore dell’imposta.
(56) Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via
elettronica non stabiliti nella Comunità ne’ tenuti ad esservi identificati ai fini dell’IVA, e’ opportuno istituire un regime
speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non
sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell’IVA nella Comunità, di essere
identificati in un solo Stato membro.
(57) E’ auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via
elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all’esperienza
acquisita, entro un breve periodo di tempo.
(58) E’ necessario promuovere l’applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, e’
indispensabile istituire un comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo
settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.
(59) E’ opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure
speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune
forme di evasione o elusione fiscale.
(60) Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell’incertezza in merito al seguito
che la Commissione intende darvi, e’ opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione e’ tenuta a
presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.
(61) E’ essenziale garantire l’applicazione uniforme del sistema d’IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare
misure d’applicazione.
Pagina 19Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
(62) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni
transfrontaliere che puo’ derivare da un’applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni
relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.
(63) Malgrado la natura circoscritta dell’ambito d’applicazione, dette misure avranno un’incidenza finanziaria che per
uno o piu’ Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si
riservi di esercitare le competenze di esecuzione.
(64) Tenuto conto dell’ambito di applicazione circoscritto, e’ opportuno prevedere che le misure di applicazione siano
adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimita’ su proposta della Commissione.
(65) Poiche’ gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri
per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità puo’ intervenire
in base al principio di sussidiarieta’ sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto e’
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalita’ enunciato nello stesso articolo.
(66) L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che
costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste
immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.
(67) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto
nazionale delle direttive elencate nell’ allegato XI, parte B ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Torna al sommario
Pagina 20Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 1 – Oggetto.
In vigore dal 01/01/2007
1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (IVA)
2. Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare ai beni ed
ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al
prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni
intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla
fase d’imposizione.
A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio
all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, e’ esigibile
previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente
sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
Il sistema comune d’IVA e’ applicato fino allo stadio del commercio al
minuto incluso.
Torna al sommario
Pagina 21Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 2 – Ambito di applicazione.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce
in quanto tale;
b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:
i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore e’ un
soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli
articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36 ;
ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri
acquisti non sono soggetti all’IVA in forza dell’ articolo 3 , paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto
passivo;
iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato
membro a norma della direttiva 92/12/CEE , da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri
acquisti non sono soggetti all’IVA, in forza dell’ articolo 3 , paragrafo 1;
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che
agisce in quanto tale;
d) le importazioni di beni.
2. a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati “mezzi di trasporto” i mezzi di trasporto seguenti,
destinati al trasporto di persone o di merci:
i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;
ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto
a pagamento di passeggeri o utilizzate per l’esercizio di attivita’ commerciali, industriali o della pesca, nonche’ le navi
adibite alle operazioni di salvataggio, all’assistenza in mare ed alla pesca costiera;
iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di
navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.
b) Tali mezzi di trasporto sono considerati “nuovi” nei casi seguenti:
i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione e’ effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima
immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;
ii) per le imbarcazioni, quando la cessione e’ effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in
servizio o l’imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;
iii) per gli aeromobili, quando la cessione e’ effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in
servizio o l’aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.
Pagina 22Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).
3. Sono considerati “prodotti soggetti ad accisa” i prodotti energetici, l’alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas
naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema..
Torna al sommario
Pagina 23Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 3 – Operazioni non soggette.
In vigore dal 01/01/2007
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono
soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel
territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151,
effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;
b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla
lettera a) e all’articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di
trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un
soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o
ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori
agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di
beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a
detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.
2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) l’importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera,
nell’anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli
Stati membri, che non puo’ essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al
suo controvalore in moneta nazionale;
b) l’importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato,
nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).
La soglia di riferimento e’ costituita dall’importo globale, al netto
dell’IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o
del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al
paragrafo 1, lettera b).
3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti
passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera
b), il diritto di optare per il regime generale previsto all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), punto i).
Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ d’esercizio dell’opzione di cui
al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.
Torna al sommario
Pagina 24Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 4 – Ulteriori operazioni non soggette.
In vigore dal 01/01/2007
Oltre alle operazioni di cui all’articolo 3, non sono soggette all’IVA le
seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da
collezione o d’antiquariato, quali definiti dall’articolo 311, paragrafo
1, punti da 1) a 4), quando il venditore e’ un soggetto
passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato e’
stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di partenza della
spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui
agli articoli da 312 a 325;
b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d’occasione quali
definiti dall’articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore e’ un
soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di
trasporto d’occasione acquistato e’ stato assoggettato all’IVA nello
Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente
al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione;
c) gli acquisti intracomunitari di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da
collezione o d’antiquariato, quali definiti dall’articolo 311, paragrafo
1, punti da 1) a 4), quando il venditore e’ un organizzatore di vendite
all’asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato e’ stato
assoggettato all’IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o
del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all’asta.
Torna al sommario
Pagina 25Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 5 – Definizioni.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per:
1) “Comunità” e “territorio della Comunità”, l’insieme dei territori degli
Stati membri quali definiti al punto 2):
2) “Stato membro” e “territorio di uno Stato membro”, il territorio di
ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che
istituisce la Comunità europea, conformemente all’articolo 299, esclusi
il territorio o i territori menzionati all’articolo 6 della presente
direttiva;
3) “territori terzi”, i territori che sono menzionati all’articolo 6;
4) “paese terzo”, ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.
Torna al sommario
Pagina 26Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 6 – Territori non soggetti.
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 17/12/2013 n. 61 Articolo 1
1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:
a) Monte Athos;
b) isole Canarie;
c) i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell?Unione
europea;
d) isole Aland;
e) isole Anglo-Normanne. 2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità:
a) isola di Helgoland;
b) territorio di Bðsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d’Italia;
g) le acque italiane del Lago di Lugano.
Torna al sommario
Pagina 27Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 7 – Paesi assimilati agli Stati membri.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, il Principato di
Monaco, l’Isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e
Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi
rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati
paesi terzi.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le
operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di
Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione dell’isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in
provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate
in provenienza o a destinazione delle zone di sovranita’ del Regno Unito di
Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza
o a destinazione di Cipro.
Torna al sommario
Pagina 28Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 8 – Proposte dalla Commissione.
In vigore dal 01/01/2007
La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
non siano piu’ giustificate, segnatamente sul piano della neutralita’ ai
fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al
Consiglio le opportune proposte.
Torna al sommario
Pagina 29Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 9 – Soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2007
1. Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e
in qualsiasi luogo, un’attivita’ economica, indipendentemente dallo scopo o
dai risultati di detta attivita’.
Si considera “attivita’ economica” ogni attivita’ di produzione, di
commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attivita’
estrattive, agricole, nonche’ quelle di professione libera o assimilate. Si
considera, in particolare, attivita’ economica lo sfruttamento di un bene
materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di
stabilita’.
2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo
ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di
trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell’acquirente dal
venditore, dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno
Stato membro ma nel territorio della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 30Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 10 – Lavoratori dipendenti.
In vigore dal 01/01/2007
La condizione che l’attivita’ economica sia esercitata in modo indipendente,
di cui all’articolo 9, paragrafo 1, esclude dall’imposizione i lavoratori
dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro
da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto
giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni
di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilita’ del datore di lavoro.
Torna al sommario
Pagina 31Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 11 – Unico soggetto passivo.
In vigore dal 01/01/2007
Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore
aggiunto (in seguito denominato “comitato IVA”), ogni Stato membro puo’
considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel
territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti,
ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi.
Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, puo’
adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale
mediante l’esercizio di tale disposizione.
Torna al sommario
Pagina 32Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 12 – Criteri di definizione di soggetto passivo.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui,
a titolo occasionale, un’operazione relativa alle attivita’ di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle
operazioni seguenti:
a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un
fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;
b) la cessione di un terreno edificabile.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera “fabbricato” qualsiasi
costruzione incorporata al suolo.
Gli Stati membri possono determinare le modalita’ di applicazione del
criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici,
nonche’ il concetto di suolo pertinente.
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione,
quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento
dell’edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che
intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva
cessione, purche’ tali periodi non superino rispettivamente cinque e due
anni.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano “terreni
edificabili” i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati
membri.
Torna al sommario
Pagina 33Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 13 – Enti di diritto pubblico. (N.d.R. Le modifiche derivano dall’atto di adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea che ha sostituito il paragrafo 2).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attivita’ od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita’, anche quando, in relazione a tali attivita’ od
operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Tuttavia, allorche’ tali enti esercitano attivita’ od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti
passivi per dette attivita’ od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della
concorrenza di una certa importanza.
In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attivita’ elencate nell’allegato I
quando esse non sono trascurabili.
2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto
pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132 , 135 , 136 e 371 , degli articoli da 374 a 377 , dell’ articolo
378, paragrafo 2 , dell’ articolo 379, paragrafo 2 , o degli articoli da 380 a 390 quater .
Torna al sommario
Pagina 34Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 14 – Cessioni di beni.
In vigore dal 01/01/2007
1. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di
un bene materiale come proprietario.
2. Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di
beni le operazioni seguenti:
a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennita’, della
proprieta’ di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla
pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;
b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la
locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene,
accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprieta’ e’ normalmente
acquisita al piu’ tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata;
c) il trasferimento di un bene effettuato in virtu’ di un contratto di
commissione per l’acquisto o per la vendita.
3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di
taluni lavori immobiliari.
Torna al sommario
Pagina 35Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 15 – Beni materiali.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
1. Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.
2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
a) determinati diritti sui beni immobili;
b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d’uso sui beni immobili;
c) le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprieta’ o in godimento
di un bene immobile o di una sua parte.
Torna al sommario
Pagina 36Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 16 – Operazioni assimilabili alla cessione di beni.
In vigore dal 01/01/2007
E’ assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene
dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al
proprio uso privato o all’uso del suo personale, lo trasferisce a titolo
gratuito o, piu’ generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa,
quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una
detrazione totale o parziale dell’IVA.
Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo
oneroso i prelievi ad uso dell’impresa per regali di scarso valore e
campioni.
Torna al sommario
Pagina 37Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 17 – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. E’ assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di
un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.
Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile
materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene,
ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.
2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini
di una delle operazioni seguenti:
a) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del
trasporto alle condizioni stabilite all’ articolo 33 ;
b) la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto
passivo nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all’articolo
36 ;
c) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all’ articolo 37 ;
d) la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a
un siffatto sistema, la cessione dell’energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di
riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39 ;
e) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli
articoli 138 , 146 , 147 , 148 , 151 e 152 ;
f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene
materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il
bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era
stato inizialmente spedito o trasportato;
g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto, ai
fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del
trasporto del bene;
h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro
Stato membro all’interno del quale l’importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una
utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione.
3. Qualora una delle condizioni cui e’ subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia piu’
soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha
luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.
Torna al sommario
Pagina 38Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 18 – Altre operazioni assimilabili.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a
titolo oneroso le operazioni seguenti:
a) la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della
propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato,
acquistato o importato nell’ambito di detta impresa, qualora l’acquisto
del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia
diritto alla detrazione totale dell’IVA;
b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore
di attivita’ non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato
diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA al momento
dell’acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);
c) ad eccezione dei casi di cui all’articolo 19, il possesso di beni da
parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di
cessazione della sua attivita’ economica imponibile, quando detti beni
hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA al
momento dell’acquisto o della loro destinazione conformemente alla
lettera a).
Torna al sommario
Pagina 39Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 19 – Universalita’ totale o parziale di beni.
In vigore dal 01/01/2007
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di
conferimento a una societa’ di una universalita’ totale o parziale di beni,
gli Stati membri possono considerare che non e’ avvenuta alcuna cessione di
beni e che il beneficiario succede al cedente.
Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare
distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto
passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire
l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo.
Torna al sommario
Pagina 40Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 20 – Acquisto intracomunitario di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere
di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o
trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione
dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza
della spedizione o del trasporto del bene.
Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o
trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale
ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del
trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato
membro d’importazione. Questo Stato membro concede all’importatore,
designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in virtu’ dell’articolo
201, il rimborso dell’IVA assolta a titolo d’importazione nella misura in
cui l’importatore prova che il suo acquisto e’ stato assoggettato
all’imposta nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto dei
beni.
Torna al sommario
Pagina 41Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 21 – Operazioni assimilabili all’acquisto intracomunitario.
In vigore dal 01/01/2007
E’ assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo
oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della
propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per
suo conto, a partire da un altro Stato membro all’interno del quale il bene
e’ stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo
nell’ambito della sua impresa in quest’ultimo Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 42Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 22 – Altre operazioni assimilabili.
In vigore dal 24/07/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 25/06/2009 n. 69 Articolo 1
È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze
armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell?Atlantico del Nord, all?uso di tali forze o del personale
civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d?imposizione del mercato
interno di uno Stato membro, qualora l?importazione di tali beni non possa fruire dell?esenzione prevista all?articolo
143, paragrafo 1, lettera h).”;ersonale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle
condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non
possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, lettera h).
Torna al sommario
Pagina 43Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 23 – Adozione di misure.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano
qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se
fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che
agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.
Torna al sommario
Pagina 44Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 24 – Prestazione di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
1. Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce
una cessione di beni.
2. Sono considerati “servizi di telecomunicazione” i servizi aventi per
oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio,
tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la
cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione
di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a
disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali.
Torna al sommario
Pagina 45Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 25 – Operazioni assimilabili alle prestazioni di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Una prestazione di servizi puo’ consistere, tra l’altro, in una delle
operazioni seguenti:
a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
b) l’obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;
c) l’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla
pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.
Torna al sommario
Pagina 46Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 26 – Altre operazioni assimilabili.
In vigore dal 01/01/2007
1. Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni
seguenti:
a) l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del
soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, piu’ generalmente, per
fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad
una detrazione totale o parziale dell’IVA;
b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto
passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, piu’
generalmente, per fini estranei alla sua impresa.
2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 a
condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni della concorrenza.
Torna al sommario
Pagina 47Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 27 – Ulteriori operazioni assimilabili.
In vigore dal 01/01/2007
Per prevenire distorsioni di concorrenza e previa consultazione del comitato
IVA, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a
titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio
per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da
parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione
totale dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 48Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 28 – Soggetto partecipante a una prestazione di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi
partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto
o fornito tali servizi a titolo personale.
Torna al sommario
Pagina 49Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 29 – Applicabile all’articolo 19.
In vigore dal 01/01/2007
L’articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di
servizi.
Torna al sommario
Pagina 50Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 30 – Importazione di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Si considera “importazione di beni” l’ingresso nella Comunità di un bene
che non e’ in libera pratica ai sensi dell’articolo 24 del trattato.
Oltre all’operazione di cui al primo comma, si considera importazione di
beni l’ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da
un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 51Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 31 – Luogo della cessione.
In vigore dal 01/01/2007
Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o
trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.
Torna al sommario
Pagina 52Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 32 – Cessioni di beni con trasporto.
In vigore dal 01/01/2007
Si considera come luogo della cessione, se il bene e’ spedito o trasportato
dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova
al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente.
Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni
si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione
effettuata dall’importatore designato o riconosciuto come debitore
dell’imposta in forza dell’articolo 201, nonche’ quello delle eventuali
cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro
d’importazione dei beni.
Torna al sommario
Pagina 53Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 33 – Definizione di luogo di una cessione di beni.
In vigore dal 01/01/2007
1. In deroga all’articolo 32, e’ considerato luogo di una cessione di beni
spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato
membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il
luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del
trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) la cessione di beni e’ effettuata nei confronti di un soggetto passivo o
di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni
non sono soggetti all’IVA in virtu’ dell’articolo 3, paragrafo 1, o di
qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti
previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del
fornitore o per suo conto.
2. Qualora i beni ceduti siano spediti o trasportati a partire da un
territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore in uno Stato
membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto a
destinazione dell’acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a
partire dallo Stato membro d’importazione.
Torna al sommario
Pagina 54Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 34 – Inapplicabilita’ dell’articolo 33.
In vigore dal 01/01/2007
1. L’articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati
a destinazione dello stesso Stato membro d’arrivo della spedizione o del
trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;
b) l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle
condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro non supera la somma
di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno
stesso anno civile;
c) l’importo globale, al netto dell’IVA, delle cessioni effettuate alle
condizioni di cui all’articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai
prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il
suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell’anno civile
precedente.
2. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento
dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente
puo’ limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o
al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il
massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri che si avvalgono della facolta’ di cui al primo comma
prendono le misure necessarie per informarne le autorita’ pubbliche
competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o
trasportati.
3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul
funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2,
accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.
4. Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della
partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che
effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del
paragrafo 1, il diritto di optare affinchè il luogo di tali cessioni sia
determinato conformemente all’articolo 33.
Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalita’ di esercizio
dell’opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni
civili.
Torna al sommario
Pagina 55Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 35 – Inapplicabilita’ degli articoli 33 e 34.
In vigore dal 01/01/2007
Gli articoli 33 e 34 non si applicano alle cessioni di beni d’occasione e di
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’articolo
311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), ne’ alle cessioni di mezzi di trasporto
d’occasione quali definiti all’articolo 327, paragrafo 3, assoggettate
all’IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione,
agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, e ai mezzi di trasporto
d’occasione.
Torna al sommario
Pagina 56Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 36 – Altre definizioni di luogo.
In vigore dal 01/01/2007
Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure
da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte
del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo
dove avviene l’installazione o il montaggio.
Qualora l’installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro
diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene
l’installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una
doppia imposizione al suo interno.
Torna al sommario
Pagina 57Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 37 – Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.
In vigore dal 01/01/2007
1. Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un
aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato
nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri
effettuata nella Comunità” la parte di trasporto effettuata senza scalo
fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del
trasporto di passeggeri.
“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” e’ il primo punto di
imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo
fuori della Comunità.
“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” e’ l’ultimo punto di sbarco
previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità,
eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato
come un trasporto distinto.
3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione
eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di
tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle
prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo
di una nave, di un aereo o di un treno.
Fino all’adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri
possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione
dell’IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad
essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione e’ determinato
conformemente al paragrafo 1.
Torna al sommario
Pagina 58Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 38 – Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo – rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale
situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell’energia elettrica o
di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si
considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo – rivenditore ha fissato la sede della propria attivita’ economica o
dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile
organizzazione, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.
2. Ai fini del paragrafo 1, per “soggetto passivo – rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attivita’ in
relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e’ costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui
consumo personale dei medesimi e’ trascurabile.
Torna al sommario
Pagina 59Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 39 – Luogo della cessione.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o
qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell’energia elettrica o di cessione del calore o del freddo
mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall’ articolo 38 , il luogo della cessione si considera
situato nel luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Se la totalita’ o parte del gas, dell’energia elettrica o del calore o del freddo non e’ di fatto consumata dall’acquirente,
si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria
attivita’ economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale
sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo indirizzo
permanente o della sua residenza abituale.
Torna al sommario
Pagina 60Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 40 – Luogo degli acquisti intracomunitari di beni.
In vigore dal 01/01/2007
E’ considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui
i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a
destinazione dell’acquirente.
Torna al sommario
Pagina 61Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 41 – Acquisto intracomunitario.
In vigore dal 01/01/2007
Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera
situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di
identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a
meno che l’acquirente provi che tale acquisto e’ stato assoggettato all’IVA
conformemente all’articolo 40.
Se l’acquisto e’ soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello
Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere
stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base
imponibile e’ ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha
attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha
effettuato l’acquisto.
Torna al sommario
Pagina 62Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 42 – Condizioni di inapplicabilita’ dell’articolo 41.
In vigore dal 01/01/2007
L’articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l’acquisto
intracomunitario di beni sia stato assoggettato all’IVA conformemente
all’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini di una
successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro
determinato conformemente all’articolo 40, per la quale il destinatario
sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo
197;
b) l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione
dell’elenco riepilogativo previsti all’articolo 265.
Torna al sommario
Pagina 63Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 43 – Luogo delle prestazione di servizi.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
1) il soggetto passivo che esercita parimenti attivita’ o effettua operazioni non considerate cessioni di beni ne’
prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’ articolo 2 , paragrafo 1, e’ considerato soggetto passivo riguardo a tutte le
prestazioni che gli sono rese;
2) la persona giuridica che non e’ soggetto passivo e che e’ identificata ai fini dell’IVA e’ considerata soggetto passivo.
Torna al sommario
Pagina 64Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale e’ il luogo in cui questi ha
fissato la sede della propria attivita’ economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del
soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attivita’ economica, il
luogo delle prestazioni di tali servizi e’ il luogo in cui e’ situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o
stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e’ il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza
abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.
Torna al sommario
Pagina 65Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 45 – Luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi e’ il luogo in cui il prestatore ha fissato
la sede della propria attivita’ economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del
prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attivita’ economica, il luogo
delle prestazioni di tali servizi e’ il luogo in cui e’ situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile
organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e’ il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del
prestatore.
Torna al sommario
Pagina 66Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 46 – Prestazioni di servizi rese da un intermediario.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in
nome e per conto altrui e’ il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformita’ della presente direttiva.
Torna al sommario
Pagina 67Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 47 – Prestazioni di servizi relativi a beni immobili.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni
attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a
preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli
uffici di sorveglianza, e’ il luogo in cui e’ situato il bene.
Torna al sommario
Pagina 68Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 48 – Luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri e’ quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze
percorse.
Torna al sommario
Pagina 69Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 49 – Luogo delle prestazioni di trasporto di beni.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non
sono soggetti passivi e’ quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
Torna al sommario
Pagina 70Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 50 – Luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi e’ il luogo
di partenza del trasporto.
Torna al sommario
Pagina 71Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 51 – Definizioni.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
E’ considerato “trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nei territori di due Stati membri diversi.
“Luogo di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti
per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e “luogo di arrivo” e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude
effettivamente.
Torna al sommario
Pagina 72Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 52 – Non assoggettabilita’ all’IVA.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a
persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte
del territorio della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 73Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 53 – Luogo delle prestazioni di servizi.
In vigore dal 01/01/2011
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 3
Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o
affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con
l’accesso prestati a un soggetto passivo e’ il luogo in cui tali
manifestazioni si svolgono effettivamente.
Torna al sommario
Pagina 74Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 54 – Luogo delle prestazioni di ulteriori servizi.
In vigore dal 01/01/2011
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 3
1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali
fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di
tali attivita’, nonche’ i servizi accessori prestati a una persona che non
e’ soggetto passivo e’ il luogo in cui tali attivita’ si svolgono
effettivamente.
2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non e’
soggetto passivo e’ il luogo in cui le prestazioni sono materialmente
eseguite:
a) attivita’ accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico,
movimentazione e affini;
b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.
Torna al sommario
Pagina 75Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 55 – Prestazione di servizi di ristorazione e di catering.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi
da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella
Comunità e’ il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.
Torna al sommario
Pagina 76Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 56 – Noleggio di mezzi di trasporto.
In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 4
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto e’ il luogo in cui il mezzo di
trasporto e’ effettivamente messo a disposizione del destinatario.
2 Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non
e’ soggetto passivo e’ il luogo in cui il destinatario e’ stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.
Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non e’
soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, e’ il luogo in cui l’imbarcazione da diporto e’
effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a
partire dalla sede della sua attivita’ economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “noleggio a breve termine ” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta
giorni.
Torna al sommario
Pagina 77Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 57 – Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un
treno.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che
sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel
corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunità e’ il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considera “parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto effettuata
senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di
arrivo del trasporto di passeggeri.
“Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” e’ il primo punto di
imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo
fuori della Comunità.
“Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” e’ l’ultimo punto di sbarco
previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità,
eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato
come un trasporto distinto.
Torna al sommario
Pagina 78Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 58 – Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che
non sono soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono
soggetti passivi e’ il luogo in cui la persona e’ stabilita oppure ha il
domicilio o la residenza abituale:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi di teleradiodiffusione;
c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui
all’allegato II.
Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino
per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio
elettronico.
Torna al sommario
Pagina 79Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 59 – Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non e’ soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo
permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità e’ il luogo in cui detta persona e’ stabilita, ha
l’indirizzo permanente o e’ abitualmente residente:
a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti
analoghi;
b) prestazioni pubblicitarie;
c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe,
nonche’ elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;
d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’ esercitare un’attivita’ professionale o un diritto di cui al
presente articolo;
e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della
locazione di casseforti;
f) messa a disposizione di personale;
g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;
h) fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonche’ del servizio di
trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
i) (soppressa);
j) (soppressa);
k) (soppressa).
Torna al sommario
Pagina 80Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 59 bis – Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di
distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto
riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni e’ stabilito agli articoli
44, 45, 56, 58 e 59:
a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi
situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori
della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione
dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi
situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del
loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione
abbiano luogo all’interno del loro territorio.
Torna al sommario
Pagina 81Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 59 ter – Applicazione dell’articolo 59 bis.
In vigore dal 01/01/2010 al 01/01/2015
Soppresso dal 01/01/2015 da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione
di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o
hanno l’indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia
stabilito al di fuori della Comunità la sede della propria attivita’ economica o ivi disponga di una stabile organizzazione
a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo
permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 82Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 60 – Importazione di beni.
In vigore dal 01/01/2007
L’importazione di beni e’ effettuata nello Stato membro nel cui territorio
si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.
Torna al sommario
Pagina 83Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 61 – Casi di deroga all’articolo 60.
In vigore dal 01/01/2007
In deroga all’articolo 60, se un bene che non e’ in libera pratica e’
vincolato, al momento della sua entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o
ad una delle situazioni di cui all’articolo 156 o ad un regime di ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o ad un regime di
transito esterno, l’importazione del bene e’ effettuata nello Stato membro
nel cui territorio il bene e’ svincolato da tali regimi o situazioni.
Analogamente, se un bene che e’
della sua entrata nella Comunità
situazioni di cui agli articoli 276
effettuata nello Stato membro nel
tali regimi o situazioni.
in libera pratica e’ vincolato al momento
ad uno dei regimi o ad una delle
e 277, l’importazione del bene e’
cui territorio il bene e’ svincolato da
Torna al sommario
Pagina 84Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 62 – Fatto generatore ed esigibilita’ dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “fatto generatore dell’imposta” il fatto per il quale si realizzano le
condizioni di legge necessarie per l’esigibilita’ dell’imposta;
2) “esigibilita’ dell’imposta” il diritto che l’Erario puo’ far valere a
norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il
pagamento dell’imposta, anche se il pagamento puo’ essere differito.
Torna al sommario
Pagina 85Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 63 – Cessioni di beni e prestazioni di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile
nel momento in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di
servizi.
Torna al sommario
Pagina 86Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 64 – Acconti o pagamenti successivi.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per
oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all’ articolo 14 , paragrafo 2,
lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono
tali acconti o pagamenti.
2. Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato
membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in
esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle
condizioni fissate all’ articolo 138 , si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non
si ponga fine alla cessione.
Le prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all’ articolo 196 , effettuate
in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o
pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si
ponga fine alla prestazione dei servizi.
Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerino
effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.
Torna al sommario
Pagina 87Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 65 – Pagamento di acconti.
In vigore dal 01/01/2007
In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla
prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso,
a concorrenza dell’importo incassato.
Torna al sommario
Pagina 88Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 66 – Esigibilita’ dell’imposta su altri momenti.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
In deroga agli articoli 63 , 64 e 65 , gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie
di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:
a) non oltre il momento dell’emissione della fattura;
b) non oltre il momento dell’incasso del prezzo;
c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di
scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell’ articolo 222 , secondo
comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a
decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta.
La deroga di cui al primo comma non si applica, tuttavia, alle prestazioni di servizi per i quali l’imposta è dovuta dal
destinatario dei servizi in conformità all’ articolo 196 né alle cessioni o ai trasferimenti di beni di cui all’ articolo 67 .
Torna al sommario
Pagina 89Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 67 – Beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Quando, alle condizioni di cui all’ articolo 138 , i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di
partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in
esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l’imposta diventa esigibile al
momento dell’emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all’ articolo 222 , primo comma, se nessuna
fattura è stata emessa entro tale termine.
L’ articolo 64 , paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma e l’ articolo 65 non si applicano alle cessioni e ai trasferimenti
di beni di cui al primo comma.
Torna al sommario
Pagina 90Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 68 – Acquisti intracomunitari di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Il fatto generatore dell’imposta si verifica al momento dell’effettuazione
dell’acquisto intracomunitario di beni.
L’acquisto intracomunitario di beni e’ considerato effettuato nel momento in
cui e’ considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio
dello Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 91Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 69 – Esigibilita’ dell’imposta.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l’IVA diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura o alla
scadenza del termine di cui all’ articolo 222 , primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.
Torna al sommario
Pagina 92Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 70 – Importazioni di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile
nel momento in cui e’ effettuata l’importazione di beni.
Torna al sommario
Pagina 93Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 71 – Esigibilita’ dell’imposta per beni vincolati.
In vigore dal 01/01/2007
1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella
Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli
156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale
dai dazi all’importazione o di transito esterno, il fatto generatore
dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento
in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.
Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali,
prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell’ambito di
una politica comune, il fatto generatore dell’imposta si verifica e
l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore
e l’esigibilita’ dei predetti dazi o prelievi.
2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o
prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le
disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il
fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilita’.
Torna al sommario
Pagina 94Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 72 – Valore normale.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero
importo che l’acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera
concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello
Stato membro in cui l’operazione e’ imponibile per ottenere i beni o servizi
in questione al momento di tale cessione o prestazione.
Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe, per “valore normale” si intendono i seguenti importi:
1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni
o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di
costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal
soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione di servizi.
Torna al sommario
Pagina 95Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 73 – Cessioni di beni e prestazioni di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto cio’ che
costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al
prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o
di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di
tali operazioni.
Torna al sommario
Pagina 96Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 74 – Operazioni di prelievo o di destinazione di un bene.
In vigore dal 01/01/2007
Per le operazioni di prelievo o di destinazione da parte di un soggetto
passivo di un bene della propria impresa o di detenzione di beni da parte di
un soggetto passivo o da parte dei suoi aventi diritto in caso di cessazione
della sua attivita’ economica imponibile, contemplate agli articoli 16 e 18,
la base imponibile e’ costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni
simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Torna al sommario
Pagina 97Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 75 – Prestazioni di servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Per le prestazioni di servizi consistenti nell’utilizzazione di un bene
destinato all’impresa per l’uso privato e per le prestazioni di servizi
effettuate a titolo gratuito, di cui all’articolo 26, la base imponibile e’
costituita dall’importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per
l’esecuzione della prestazione di servizi.
Torna al sommario
Pagina 98Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 76 – Trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro.
In vigore dal 01/01/2007
Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un
altro Stato membro, la base imponibile e’ costituita dal prezzo di acquisto
dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo
di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Torna al sommario
Pagina 99Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 77 – Prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa.
In vigore dal 01/01/2007
Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le
esigenze della sua impresa di cui all’articolo 27, la base imponibile e’
costituita dal valore normale dell’operazione in questione.
Torna al sommario
Pagina 100Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 78 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:
a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di
trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al
destinatario della prestazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione
separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.
Torna al sommario
Pagina 101Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 79 – Elementi esclusi dalla base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:
a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al
destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si
effettua l’operazione;
c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del
destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di
questi ultimi, e che figurano nella sua contabilita’ in conti provvisori.
Il soggetto passivo deve giustificare l’importo effettivo delle spese di cui
al primo comma, lettera c) e non puo’ procedere alla detrazione dell’IVA che
avesse eventualmente gravato su di esse.
Torna al sommario
Pagina 102Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 80 – Legami familiari o vincoli personali. (N.d.R. Le modifiche derivano dall’atto di adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea che ha sostituito il punto b).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
1. Allo scopo di prevenire l’elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure
affinchè, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri
stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprieta’, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro,
la base imponibile sia pari al valore normale:
a) se il corrispettivo e’ inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente
diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 ;
b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai
sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l?operazione è esente ai sensi degli articoli 132 , 135 ,
136 , 371 , 375 , 376 e 377 , dell’ articolo 378, paragrafo 2 , dell’ articolo 379, paragrafo 2 , o degli articoli da 380 a 390
quater ;
c) se il corrispettivo e’ superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione
ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.
Ai fini del primo comma, i vincoli giuridici possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore
dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.
2. Quando applicano l’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le categorie di prestatori,
cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure si applicano.
3. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all’introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione
delle disposizioni del paragrafo 1, nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13
agosto 2006 a norma dell’ articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo.
Torna al sommario
Pagina 103Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 81 – Cessioni di oggetti d’arte.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 non si avvalevano della facolta’ di
applicare un’aliquota ridotta in forza dell’articolo 98 possono,
nell’avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 89, prevedere che, per le
cessioni di oggetti d’arte di cui all’articolo 103, paragrafo 2, la base
imponibile sia pari a una frazione dell’importo determinato conformemente
agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.
La frazione di cui al primo comma e’ determinata in modo che l’IVA cosi’
dovuta sia almeno pari al 5 % dell’importo determinato conformemente agli
articoli 73, 74, 76, 78 e 79.
Torna al sommario
Pagina 104Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 82 – Valore dell’oro.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la
prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell’oro da
investimento esente ai sensi dell’articolo 346, che e’ stato fornito
dall’acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la
lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualita’ di oro da
investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali
beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare e’ il valore
normale dell’oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di
tali beni o la prestazione di tali servizi.
Torna al sommario
Pagina 105Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 83 – Acquisti intracomunitari di beni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.335 del 20.12.2007).
In vigore dal 01/01/2007
Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e’ costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare,
conformemente al capo 2, la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro. In
particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni di cui agli articoli 21 e 22 , la base imponibile
e’ costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Torna al sommario
Pagina 106Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 84 – Accisa dovuta o assolta.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’accisa
dovuta o assolta da chi effettua l’acquisto intracomunitario di un prodotto
soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente
all’articolo 78, primo comma, lettera a).
2. Se, dopo il momento in cui e’ effettuato l’acquisto intracomunitario di
beni, l’acquirente ottiene il rimborso dell’accisa assolta nello Stato
membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base
imponibile e’ ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui
territorio l’acquisto e’ effettuato.
Torna al sommario
Pagina 107Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 85 – Importazioni di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Per le importazioni di beni, la base imponibile e’ costituita dal valore
definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.
Torna al sommario
Pagina 108Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 86 – Elementi compresi nella base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
1. Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano gia’
compresi, gli elementi seguenti:
a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato
membro d’importazione, nonche’ quelli dovuti per l’importazione, ad
eccezione dell’IVA da riscuotere;
b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di
trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di
destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione,
nonche’ quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di
destinazione situato nella Comunità, qualora quest’ultimo sia noto nel
momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera “primo luogo di
destinazione”, il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi
altro documento sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato
membro d’importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera primo
luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato
membro.
Torna al sommario
Pagina 109Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 87 – Elementi non compresi nella base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:
a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente ed acquisiti
nel momento in cui si effettua l’importazione.
Torna al sommario
Pagina 110Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 88 – Beni esportati temporaneamente.
In vigore dal 01/01/2007
Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all’esterno della
Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all’esterno
della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed
altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono
provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni
ottenuti, per quanto concerne l’IVA, sia lo stesso che sarebbe stato
riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite
nel loro territorio.
Torna al sommario
Pagina 111Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 89 – Determinazione della frazione dell’importo della base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 non si avvalevano della facolta’ di
applicare un’aliquota ridotta in forza dell’articolo 98, possono prevedere
che all’importazione di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato,
quali definiti all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base
imponibile sia pari a una frazione dell’importo determinato conformemente
agli articoli 85, 86 e 87.
La frazione di cui al primo comma e’ determinata in modo che l’IVA cosi’
dovuta all’importazione sia almeno pari al 5 % dell’importo determinato
conformemente agli articoli 85, 86 e 87..
Torna al sommario
Pagina 112Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 90 – Riduzione della base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o
parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua
l’operazione, la base imponibile e’ debitamente ridotta alle condizioni
stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono
derogare al paragrafo 1.
Torna al sommario
Pagina 113Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 91 – Tasso di cambio.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all’importazione
siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui e’ fatta la stima, il tasso di cambio e’
determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un’operazione
diversa da un’importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui e’ fatta la
stima, il tasso di cambio applicabile e’ l’ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l’imposta diventa
esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi piu’ rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una
quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalita’ fissate da detto Stato membro.
Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall’euro è effettuata
utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati
dell’esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo. Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o
per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le
disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
Torna al sommario
Pagina 114Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 92 – Imballaggi da rendere.
In vigore dal 01/01/2007
Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati
membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:
a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per
regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;
b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per
regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.
Torna al sommario
Pagina 115Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 93 – Applicazione delle aliquote.
In vigore dal 01/01/2007
L’aliquota applicabile alle operazioni imponibili e’ quella in vigore nel
momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.
Tuttavia, nei casi seguenti, l’aliquota applicabile e’ quella in vigore nel
momento in cui l’imposta diventa esigibile:
a) i casi previsti agli articoli 65 e 66;
b) i casi di acquisti intracomunitari di beni;
c) i casi di importazioni di beni di cui all’articolo 71, paragrafo 1,
secondo comma, e paragrafo 2.
Torna al sommario
Pagina 116Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 94 – Acquisto intracomunitario di beni.
In vigore dal 01/01/2007
1. L’aliquota applicabile all’acquisto intracomunitario di beni e’ quella
applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso
bene.
2. Fatta salva la facolta’ prevista all’articolo 103, paragrafo 1, di
applicare un’aliquota ridotta all’importazione di oggetti d’arte, da
collezione o d’antiquariato, l’aliquota applicabile all’importazione di beni
e’ quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello
stesso bene.
Torna al sommario
Pagina 117Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 95 – Modificazione delle aliquote.
In vigore dal 01/01/2007
In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi
previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto
dell’aliquota applicabile nel momento in cui e’ effettuata la cessione di
beni o la prestazione di servizi.
Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure
transitorie.
Torna al sommario
Pagina 118Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 96 – Aliquota normale.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato
membro ad una percentuale della base imponibile che e’ identica per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Torna al sommario
Pagina 119Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 97 – Limiti per l’aliquota normale.
In vigore dal 11/12/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 07/12/2010 n. 88 Articolo 1
A decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%.
Torna al sommario
Pagina 120Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 98 – Aliquote ridotte.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.
2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III.
Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.
3. Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle
categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla
nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in
questione.
Torna al sommario
Pagina 121Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 99 – Limiti per le aliquote ridotte.
In vigore dal 01/01/2007
1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile
che non puo’ essere inferiore al 5 %.
2. Ogni aliquota ridotta e’ fissata in misura tale che l’ammontare dell’IVA
risultante dall’applicazione di questa aliquota consente normalmente di
detrarre la totalita’ dell’imposta per la quale e’ accordato il diritto a
detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.
Torna al sommario
Pagina 122Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 100 – Riesame dell’ambito d’applicazione delle aliquote ridotte.
In vigore dal 01/01/2007
Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni
due anni, a decorrere dal 1994, l’ambito d’applicazione delle aliquote
ridotte.
Il Consiglio puo’, conformemente all’articolo 93 del trattato, decidere di
modificare l’elenco dei beni e dei servizi di cui all’allegato III.
Torna al sommario
Pagina 123Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 101 – Relazione della Commissione sull’impatto delle aliquote ridotte.
In vigore dal 01/01/2007
Al piu’ tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un
gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione
generale dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati
localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di
creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del
mercato interno.
Torna al sommario
Pagina 124Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 102 – Aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricita’ e di teleriscaldamento.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro puo’ applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas
naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.
Torna al sommario
Pagina 125Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 103 – Importazioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono prevedere che l’aliquota ridotta, o una delle
aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si
applichi anche alle importazioni di oggetti d’arte, da collezione o
d’antiquariato, quali definiti all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3),
e 4).
2. Allorche’ si avvalgono della facolta’ di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri possono applicare l’aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:
a) le cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o dagli aventi
diritto;
b) le cessioni di oggetti d’arte effettuate a titolo occasionale da un
soggetto passivo diverso da un soggetto passivorivenditore, quando gli
oggetti d’arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli
sono stati ceduti dall’autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato
diritto alla detrazione totale dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 126Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 104 – Austria.
In vigore dal 01/01/2007
L’Austria puo’ applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines
Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente
aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
Torna al sommario
Pagina 127Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 104 bis –
Cipro.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’ articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto
(GPL) in bombole.
Torna al sommario
Pagina 128Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 105 – Portogallo.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
1. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’ articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di
Lisbona.
2. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle
importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
Torna al sommario
Pagina 129Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 106 – Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensita’ di lavoro.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera
all’unanimita’ su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui
all’allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al piu’ tardi, le aliquote ridotte
previste all’articolo 98.
Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al
massimo, delle categorie di cui all’allegato IV.
In casi eccezionali, uno Stato membro puo’ essere autorizzato ad applicare
le aliquote ridotte a servizi appartenenti a tre delle suddette categorie.
Torna al sommario
Pagina 130Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 107 – Requisiti.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
I servizi di cui all’articolo 106 devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere caratterizzati da un’alta intensita’ di lavoro;
b) essere in larga misura resi direttamente ai consumatori finali;
c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni
della concorrenza.
Inoltre, vi deve essere una stretta connessione tra la diminuzione dei
prezzi risultante dalla riduzione dell’aliquota ed il prevedibile aumento
della domanda e dell’occupazione. L’applicazione di un’aliquota ridotta non
deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.
Torna al sommario
Pagina 131Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 108 – Elementi di valutazione.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Lo Stato membro che, in conformita’ di questo articolo, desideri applicare,
per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un’aliquota ridotta a uno o
piu’ dei servizi di cui all’articolo 106, ne informa la Commissione fino al
31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di
valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i
dati seguenti:
a) ambito d’applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di
cui trattasi;
b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
107;
c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio della misura.
Torna al sommario
Pagina 132Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 109 – Disposizioni speciali applicabili fino all’introduzione del regime definitivo.
In vigore dal 01/01/2007
Le disposizioni del presente capo si applicano fino all’introduzione del
regime definitivo di cui all’articolo 402.
Torna al sommario
Pagina 133Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 110 – Esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a
detrazione dell’IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote
ridotte inferiori al minimo prescritto dall’articolo 99 possono continuare
ad applicarle.
Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere
conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni
di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
Torna al sommario
Pagina 134Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 111 – Finlandia e Svezia.
In vigore dal 01/01/2011
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Alle condizioni di cui all’ articolo 110 , secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella
fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:
a) dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni
destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;
b) dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta
destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la
produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro;
c) da Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici.
Torna al sommario
Pagina 135Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 112 – Irlanda.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora le disposizioni dell’articolo 110 creino distorsioni della
concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti
energetici per riscaldamento e illuminazione, l’Irlanda puo’, su richiesta
esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un’aliquota
ridotta a dette forniture, in conformita’ degli articoli 98 e 99.
Nel caso di cui al primo comma l’Irlanda presenta alla Commissione una
richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione
non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si
considera che l’Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte
proposte.
Torna al sommario
Pagina 136Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 113 – Deroghe.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 in conformita’ della legislazione
comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata
nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo
prescritto dall’articolo 99 a beni e servizi diversi da quelli di cui
all’allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla
prestazione di tali servizi l’aliquota ridotta o una delle due aliquote
ridotte previste all’articolo 98.
Torna al sommario
Pagina 137Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 114 – Deroghe.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
1. Gli Stati membri che, al 1 gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di piu’ del 2 % l’aliquota normale in
vigore al 1 gennaio 1991 possono applicare un’aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all’ articolo 99 alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all’ allegato III .
Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all’abbigliamento e alle calzature
per bambini e all’edilizia abitativa.
2. Gli Stati membri non possono introdurre, in virtu’ del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata
nella fase precedente.
Torna al sommario
Pagina 138Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 115 – Deroghe.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Gli Stati Membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini
e all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione
di questi servizi.
Torna al sommario
Pagina 139Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 116 – Portogallo.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Il Portogallo puo’ applicare ai servizi di ristorazione una delle due
aliquote ridotte previste all’articolo 98, a condizione che tale aliquota
non sia inferiore al 12 %.
Torna al sommario
Pagina 140Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 117 – Austria.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
1. (soppresso)
2. L’Austria puo’ applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all’
articolo 98 , a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10%.
Torna al sommario
Pagina 141Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 118 – Deroghe.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
all’allegato III, possono applicare l’aliquota ridotta o una delle due
aliquote ridotte previste all’articolo 98 a tali cessioni o prestazioni,
purche’ tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti
d’arte, da collezione o d’antiquariato quali definiti all’articolo 311,
paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all’IVA conformemente al regime
del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite
all’asta.
Torna al sommario
Pagina 142Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 119 – Austria.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 118, l’Austria puo’ applicare
un’aliquota ridotta ai vini prodotti in un’azienda agricola direttamente dal
produttore agricolo, purche’ tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Torna al sommario
Pagina 143Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 120 – Grecia.
In vigore dal 01/01/2007
La Grecia puo’ applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle
aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti
di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole
Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
Torna al sommario
Pagina 144Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 121 – Contratto d’opera.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in
base ad un contratto d’opera come una cessione di beni, possono applicare
alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto
d’opera l’aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l’esecuzione di tale
lavoro.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, per “consegna di un lavoro
eseguito in base ad un contratto d’opera” si intende la consegna da parte
del prestatore d’opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o
assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal
fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una
parte dei materiali utilizzati.
Torna al sommario
Pagina 145Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 122 – Cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di
piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e
simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.
Torna al sommario
Pagina 146Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 123 – Repubblica ceca.
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1
La Repubblica ceca puo’ continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010,
un’aliquota ridotta non inferiore al 5% alla fornitura di lavori di edilizia
abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i
materiali edili.
Torna al sommario
Pagina 147Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 124 – Estonia.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1
L’Estonia puo’ continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2007, un’aliquota
ridotta non inferiore al 5 %, all’energia da riscaldamento fornita a persone
fisiche, cooperative edilizie, condomini, chiese, congregazioni e a
istituzioni o organismi finanziati dal bilancio dello Stato o di comuni
rurali o urbani, nonche’ alla fornitura di torba, bricchette combustibili,
carbone e legna da ardere a persone fisiche.
Torna al sommario
Pagina 148Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 125 – Cipro.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
1. Cipro puo’ continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2010 un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata
nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all’alimentazione umana, fatta
eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack
soffiati e prodotti simili confezionati destinati all’alimentazione umana senza ulteriore preparazione).
2. (soppresso)
Torna al sommario
Pagina 149Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 126 – Ungheria.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1
L’Ungheria puo’ continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore
al 12 %, alle operazioni seguenti:
a) la fornitura di carbone, mattoni di carbone e coke, legna da ardere e
carbone vegetale e la fornitura di servizi di teleriscaldamento fino al
31 dicembre 2007;
b) la fornitura di servizi di ristorazione e di prodotti alimentari venduti
in luoghi analoghi fino al 31 dicembre 2007 o fino all’introduzione del
regime definitivo di cui all’articolo 402, ove quest’ultima data sia
precedente.
Torna al sommario
Pagina 150Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 127 – Malta.
In vigore dal 01/01/2008
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1
Malta puo’ continuare ad applicare un’esenzione, con diritto a detrazione
dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di prodotti destinati
all’alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2010.
Torna al sommario
Pagina 151Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 128 – Polonia.
In vigore dal 01/06/2009
1. La Polonia puo’ applicare un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni
di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010.
2. (soppresso)
3. La Polonia puo’ continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 3%, alle cessioni di prodotti alimentari di
cui al punto 1) dell’allegato III fino al 31 dicembre 2010.
4. La Polonia puo’ continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7%, alla fornitura di servizi di
costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali
edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili
residenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.
Torna al sommario
Pagina 152Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 129 – Slovenia.
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
1. (soppresso)
2. La Slovenia puo’ continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alla fornitura di lavori di
costruzione, rifacimento e manutenzione dell’edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale,
esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2010.
Torna al sommario
Pagina 153Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 130 – Slovacchia.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1
La Slovacchia puo’ continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non
inferiore al 5 %, alle operazioni seguenti:
a) la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito
di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre
2007;
b) la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei
piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per
generare energia da riscaldamento, fino al 31 dicembre 2008.
Torna al sommario
Pagina 154Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 131 – Esenzioni.
In vigore dal 01/01/2007
Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre
disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono
per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni
e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Torna al sommario
Pagina 155Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 132 – Esenzioni a favore di alcune attivita’ di interesse pubblico.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il
trasporto di persone e le telecomunicazioni;
b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonche’ le operazioni ad esse
strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a
condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti
ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa
natura debitamente riconosciuti;
c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni
mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;
d) le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;
e) le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio della loro
professione dagli odontotecnici, nonche’ le forniture di protesi dentarie
effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone
che esercitano un’attivita’ esente o per la quale non hanno la qualita’
di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi
direttamente necessari all’esercizio di tale attivita’, quando tali
associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso
della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa
esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con
l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case
di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi
riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
h) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con
la protezione dell’infanzia e della gioventu’, effettuate da enti di
diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro
interessato come aventi carattere sociale;
i) l’educazione dell’infanzia o della gioventu’, l’insegnamento scolastico o
universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonche’
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente
connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o
da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come
aventi finalita’ simili;
j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative
all’insegnamento scolastico o universitario;
k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche,
di personale per le attivita’ di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per
fini di assistenza spirituale;
l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente
connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse
collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformita’ dello
statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di
Pagina 156Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica,
filantropica o civica, purche’ tale esenzione non possa provocare
distorsioni della concorrenza;
m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello
sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro
alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro
strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri
organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;
o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o
dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b),
g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di
fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purche’ l’esenzione non sia
tale da provocare distorsioni della concorrenza;
p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all’uopo equipaggiati da parte
di organismi debitamente autorizzati;
q) le attivita’ degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da
quelle aventi carattere commerciale.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri possono introdurre
ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle
manifestazioni o all’ammontare degli introiti che danno diritto
all’esenzione.
Torna al sommario
Pagina 157Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 133 – Condizioni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea n.335 del 20.12.2007).
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto
pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all’ articolo 132 , paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n),
all’osservanza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non
dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni
fornite;
b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che
non hanno di per se’ o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;
c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorita’ pubbliche o che non superino detti prezzi
ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti
per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all’IVA;
d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali
soggette all’IVA.
Gli Stati membri che in virtu’ dell’ allegato E della direttiva 77/388/CEE al 1 gennaio 1989 applicavano l’IVA alle
operazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n) possono applicare le condizioni di cui al primo comma,
lettera d) del presente articolo anche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto
pubblico beneficiano dell’esenzione.
Torna al sommario
Pagina 158Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 134 – Esclusioni.
In vigore dal 01/01/2007
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio
dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h),
i), l), m) e n) nei casi seguenti:
a) se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni
esentate;
b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o
all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di
operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese
commerciali soggette all’IVA.
Torna al sommario
Pagina 159Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 135 – Esenzioni a favore di altre attivita’.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le
prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai
mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
b) la concessione e la negoziazione di crediti nonche’ la gestione di
crediti da parte di chi li ha concessi;
c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre
garanzie nonche’ la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha
concesso questi ultimi;
d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi,
ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e
ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e
monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti
da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e
biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore
liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la
gestione, relative ad azioni, quote parti di societa’ o associazioni,
obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di
merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli
Stati membri;
h) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura
nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;
i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro,
salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;
j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad
essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1,
lettera a);
k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni
edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
l) l’affitto e la locazione di beni immobili.
2. Sono escluse dall’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le
operazioni seguenti:
a) le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli
Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi
funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni
attrezzati per il campeggio;
b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;
c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
Pagina 160Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
d) le locazioni di casseforti.
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall’ambito di
applicazione dell’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).
Torna al sommario
Pagina 161Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 136 – Altre operazioni. (N.d.R. Le modifiche derivano dall’atto di adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea che ha sostituito il punto a).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un’attività esente a norma degli articoli 132 , 135 , 371 , 375 , 376
e 377 , dell’ articolo 378, paragrafo 2 , dell’ articolo 379, paragrafo 2 , e degli articoli da 380 a 390 quater , ove questi
beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;
b) le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell’IVA
conformemente all’ articolo 176 .
Torna al sommario
Pagina 162Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 137 – Diritto di opzione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di
optare per l’imposizione delle operazioni seguenti:
a) le operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere
da b) a g);
b) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad
essi pertinente, diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1,
lettera a);
c) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni
edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
d) l’affitto e la locazione di beni immobili.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ di esercizio del diritto di
opzione previsto al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.
Torna al sommario
Pagina 163Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 138 – Cessioni di beni intracomunitari.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati,
fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore,
dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro
soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto
tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della
spedizione o del trasporto dei beni.
2. Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le
operazioni seguenti:
a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del
loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione
dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto,
effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti
passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA
a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non
soggetto passivo;
b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori
del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione
dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto,
effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti
passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti
soggetti ad accisa non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3,
paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in
questione siano effettuati in conformita’ dell’articolo 7, paragrafi 4 e
5, o dell’articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;
c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un
altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al
paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di
un altro soggetto passivo.
Torna al sommario
Pagina 164Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 139 – Inapplicabilita’.
In vigore dal 01/01/2007
1. L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle
cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della
franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.
L’esenzione non si applica neppure alle cessioni di beni effettuate nei
confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti
intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3,
paragrafo 1.
2. L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti
passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista
agli articoli da 282 a 292.
3. L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2,
lettere b) e c), non si applica alle cessioni di beni assoggettate all’IVA
conformemente al regime speciale del margine previsto agli articoli da 312 a
325 o al regime speciale delle vendite all’asta.
L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera
c), non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione di cui
all’articolo 327, paragrafo 3 assoggettate all’IVA conformemente al regime
transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione.
Torna al sommario
Pagina 165Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 140 – Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni.
In vigore dal 24/07/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 25/06/2009 n. 69 Articolo 1
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi e’, comunque, esente nel loro
rispettivo territorio;
b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell?articolo 143, paragrafo 1,
lettere a), b), c) e da e) a l);
c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli articoli 170 e 171, l’acquirente dei beni beneficia,
comunque, del diritto al rimborso totale dell’IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera b).
Torna al sommario
Pagina 166Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 141 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA
gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a
norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito
nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un
altro Stato membro;
b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di
tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto
passivo di cui alla lettera a);
c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a)
siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro
diverso da quello all’interno del quale egli e’ identificato ai fini
dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli
effettua la cessione successiva;
d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o
un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato
membro in questione;
e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente
all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione
effettuata dal soggetto passivo che non e’ stabilito nello Stato membro
in cui l’imposta e’ dovuta.
Torna al sommario
Pagina 167Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 142 – Prestazioni di trasporto intracomunitario.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che
formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonche’ le
prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.
Torna al sommario
Pagina 168Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 143 – Esenzioni all’importazione.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi e’, comunque, esente nel loro rispettivo
territorio;
b) le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE del Consiglio;
c) le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio
doganale della Comunità, che potrebbero fruire dell’esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi
dell’articolo 30, primo comma;
d) le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro
diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall’importatore
designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in virtu’ dell’articolo 201, e’ esente conformemente all’articolo
138;
e) le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una
franchigia doganale;
f) le importazioni di beni effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una
franchigia doganale;
f bis) l’importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della
Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui
si applica il protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunità europee, alle condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se cio’
non comporta distorsioni della concorrenza;
g) le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti
come tali dalle autorita’ pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei
limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;
h) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell’Atlantico del Nord dalle
forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le
accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo
comune di difesa;
i) le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziate sull’isola di Cipro in virtu’ del trattato
relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le
accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense;
j) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o
dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;
k) le importazioni d’oro effettuate dalle banche centrali;
l) l’importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da
una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell’energia
elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
Torna al sommario
Pagina 169Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Pagina 170Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 144 – Altre esenzioni.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con
l’importazione di beni e il cui valore e’ compreso nella base imponibile,
conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b).
Torna al sommario
Pagina 171Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 145 – Proposte della Commissione.
In vigore dal 01/01/2007
1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte
intese a precisare l’ambito di applicazione delle esenzioni previste agli
articoli 143 e 144 e adottare le modalita’ pratiche di attuazione delle
stesse.
2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.
Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per
ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi
di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunità.
Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che
ritengono piu’ indicate per pervenire all’esenzione.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri
Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano gia’ state
oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtu’ del paragrafo
2.
Torna al sommario
Pagina 172Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 146 – Esenzioni all’esportazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto,
fuori della Comunità;
b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito
nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della
Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e
destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di
navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad
uso privato;
c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori
dalla Comunità nell’ambito delle loro attivita’ umanitarie, caritative o
educative fuori della Comunità;
d) le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili
acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e spediti o
trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi, dal
destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro
conto;
e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni
accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente
agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle
esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni
previste all’articolo 61 e all’articolo 157, paragrafo 1, lettera a).
2. Il beneficio dell’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), puo’
essere concesso secondo una procedura di rimborso dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 173Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 147 – Condizioni.
In vigore dal 01/01/2007
1. Qualora la cessione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b),
riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei
viaggiatori, l’esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) il viaggiatore non e’ stabilito nella Comunità;
b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese
successivo a quello in cui e’ effettuata la cessione;
c) il valore complessivo della cessione, compresa l’IVA, supera la somma di
175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta
all’anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo
del mese di ottobre con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore
complessivo sia inferiore all’importo previsto al primo comma, lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nella Comunità”
si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova
nella Comunità. In tal caso per “domicilio o residenza abituale” si intende
il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d’identita’ o su
altro documento riconosciuto come valido documento di identita’ dallo Stato
membro nel cui territorio e’ effettuata la cessione.
La prova dell’esportazione e’ fornita per mezzo della fattura, o di un
documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di
uscita dalla Comunità.
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri
impiegati per l’apposizione del visto di cui al secondo comma. La
Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorita’ fiscali
degli altri Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 174Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 148 – Esenzioni connesse ai trasporti internazionali.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle
navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di
passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attivita’ commerciali,
industriali e della pesca, nonche’ delle navi adibite ad operazioni di
salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca
costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo;
b) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle
navi da guerra, di cui al codice della nomenclatura combinata (NC) 8906
10 00, che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un
ormeggio situato fuori dello Stato membro;
c) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e
locazioni delle navi di cui alla lettera a) nonche’ le cessioni,
locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa
l’attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro
servizio;
d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c),
direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla
lettera a) e del loro carico;
e) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli
aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano
essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;
f) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e
locazioni degli aeromobili di cui alla lettera e) nonche’ le cessioni,
locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o
destinati al loro servizio;
g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f),
destinate a sopperire ai bisogni diretti degli aeromobili di cui alla
lettera e) e del loro carico.
Torna al sommario
Pagina 175Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 149 – Portogallo.
In vigore dal 01/01/2007
Il Portogallo puo’ assimilare al trasporto internazionale i trasporti
marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle
Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.
Torna al sommario
Pagina 176Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 150 – Proposte della Commissione.
In vigore dal 01/01/2007
1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte
intese a precisare l’ambito di applicazione delle esenzioni previste
all’articolo 148 e adottare le modalita’ pratiche di attuazione delle stesse.
2. Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste
all’articolo 148, lettere a) e b).
Torna al sommario
Pagina 177Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 151 – Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni.
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
a bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea
dell’energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti
dalle Comunità cui si applica il protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunità europee, alle
condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in
particolare, se cio’ non comporta distorsioni della concorrenza;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla
lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorita’ pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonche’ ai membri di tali
organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli
accordi di sede;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato
dell’Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di
tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in
cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze
armate di qualsiasi Stato che e’ parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di
destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative
mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziate sull’isola di Cipro,
in virtu’ del trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del
personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense.
Fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma si applicano entro i limiti fissati dallo
Stato membro ospitante.
2. Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui e’ effettuata la cessione degli
stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell’esenzione puo’ essere concesso mediante una procedura di
rimborso dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 178Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 152 – Cessioni di oro alle banche centrali.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano le cessioni di oro alle banche centrali.
Torna al sommario
Pagina 179Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 153 – Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli
intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono
nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori
della Comunità.
L’esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio
quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni
effettuate in altri Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 180Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 154 – Depositi diversi da quelli doganali.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si
considerano “depositi diversi da quelli doganali” i luoghi definiti come
depositi fiscali dall’articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e,
per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli
doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 181Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 155 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con
riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure
particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune
di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo
finali e che l’importo dell’IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi
o dell’uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda
all’importo dell’imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali
operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.
Torna al sommario
Pagina 182Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 156 – Operazioni esenti.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se
del caso, in custodia temporanea;
b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in
un deposito franco;
c) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di
deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo;
d) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per
essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento,
ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione
o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di
perforazione o di sfruttamento al continente;
e) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per
il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o
di sfruttamento.
2. I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle
disposizioni doganali comunitarie in vigore.
Torna al sommario
Pagina 183Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 157 – Altre operazioni esenti.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
a) le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di
deposito diverso da quello doganale;
b) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio,
ad un regime di deposito diverso da quello doganale.
2. Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da
quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono
destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.
Torna al sommario
Pagina 184Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 158 – Casi di regime di deposito diverso da quello doganale.
In vigore dal 01/01/2007
1. In deroga all’articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:
a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini
delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio
personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un
paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a
norma dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b);
b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi
effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un
volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione e’ situato
fuori della Comunità;
c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi
effettuate in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 151.
2. Quando si avvalgono della facolta’ di esenzione di cui al paragrafo 1,
lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
l’applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire
qualsiasi evasione, elusione e abuso.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per “punto di vendita in
esenzione da imposte” qualsiasi esercizio ubicato nell’area di un aeroporto
o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti
autorita’ pubbliche.
Torna al sommario
Pagina 185Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 159 – Prestazioni di servizi esenti.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono esentare le prestazioni di servizi inerenti alle
cessioni di beni di cui all’articolo 156, all’articolo 157, paragrafo 1,
lettera b), e all’articolo 158.
Torna al sommario
Pagina 186Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 160 – Altre operazioni esenti.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di
cui all’articolo 156, paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio,
di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di
cui all’articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 158, con
mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui
rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti
articoli.
2. Quando si avvalgono della facolta’ di cui al paragrafo 1, lettera a), per
le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello
doganale che consentano l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle
stesse operazioni relative a beni di cui all’allegato V e effettuate nei
depositi diversi da quelli doganali.
Torna al sommario
Pagina 187Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 161 – Cessioni di beni esenti.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonche’ le
prestazioni di servizi ad esse inerenti:
a) le cessioni di beni di cui all’articolo 30, primo comma, con mantenimento
dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione o di transito esterno;
b) le cessioni di beni di cui all’articolo 30, secondo comma, con
mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui
all’articolo 276.
Torna al sommario
Pagina 188Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 162 – Acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati.
In vigore dal 01/01/2007
Quando si avvalgono della facolta’ di cui alla presente sezione, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti
intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o
posti in una delle situazioni di cui all’articolo 156, all’articolo 157,
paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 158 beneficino delle medesime
disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio
alle medesime condizioni.
Torna al sommario
Pagina 189Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 163 – Misure per evitare una duplice imposizione.
In vigore dal 01/01/2007
Allorche’ lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla
presente sezione da’ luogo ad un’importazione ai sensi dell’articolo 61, lo
Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una
duplice imposizione.
Torna al sommario
Pagina 190Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 164 – Operazioni esenti in vista dell’esportazione e nell’ambito degli scambi tra Stati membri.
In vigore dal 01/01/2007
1. Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri
possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o
ad esso destinate, entro il limite dell’importo delle esportazioni che ha
effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo
nonche’ le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto
passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o
dopo trasformazione;
b) le prestazioni di servizi inerenti all’attivita’ di esportazione del
soggetto passivo.
2. Quando si avvalgono della facolta’ di esenzione di cui al paragrafo 1, e
con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano
allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal
soggetto passivo alle condizioni di cui all’articolo 138, entro il limite
dell’importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso
dei dodici mesi precedenti.
Torna al sommario
Pagina 191Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 165 – Fissazione di limite comune all’importo delle esenzioni.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono fissare un limite comune all’importo delle
esenzioni che concedono in virtu’ dell’articolo 164.
Torna al sommario
Pagina 192Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 166 – Proposte della Commissione.
In vigore dal 01/01/2007
La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte
concernenti le modalita’ comuni di applicazione dell’IVA alle operazioni di
cui alle sezioni 1 e 2.
Torna al sommario
Pagina 193Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 167 – Diritto a detrazione.
In vigore dal 01/01/2007
Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.
Torna al sommario
Pagina 194Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 167 bis –
Regime opzionale.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto
passivo per il quale l’IVA diventa esigibile solamente a norma dell’ articolo 66 , lettera b), sia posposto fino al
pagamento dell’IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.
Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per
tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell’
articolo 288 . Tale soglia non può essere superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Gli Stati
membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2 000 000 di EUR o al
controvalore in moneta nazionale. Tuttavia tale consultazione del comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri
che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta
nazionale.
Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo
comma.
Torna al sommario
Pagina 195Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 168 – Importi detraibili.
In vigore dal 01/01/2007
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello
Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo
dell’imposta di cui e’ debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli
saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un
altro soggetto passivo;
b) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e
all’articolo 27;
c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);
d) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari
conformemente agli articoli 21 e 22;
e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 196Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 168 bis –
Beni immobili facenti parte del patrimonio dell’impresa destinato a uso privato
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell’impresa di un soggetto passivo e da questo
destinato all’attivita’ dell’impresa e al proprio uso privato o all’uso del suo personale o, piu’ in generale, a fini estranei a
quelli dell’impresa, la detrazione dell’IVA sulle spese relative a tale bene e’ ammissibile, conformemente ai principi di
cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attivita’ dell’impresa
del soggetto passivo.
In deroga all’articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in
considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all’IVA sulle spese relative ad altri beni facenti
parte del patrimonio dell’impresa secondo quanto da essi specificato.
Torna al sommario
Pagina 197Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 169 – Altri casi di detrazione.
In vigore dal 01/01/2007
Oltre alla detrazione di cui all’articolo 168, il soggetto passivo ha il
diritto di detrarre l’IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i
servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:
a) sue operazioni relative alle attivita’ di cui all’articolo 9, paragrafo
1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l’imposta e’
dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero
effettuate in tale Stato membro;
b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 138, 142, e 144, agli
articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 e 156, all’articolo
157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 e all’articolo
164;
c) sue operazioni esenti conformemente all’articolo 135, paragrafo 1,
lettere da a) a f), quando il destinatario e’ stabilito fuori della
Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni
destinati a essere esportati fuori della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 198Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 170 – Rimborso.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva
86/560/CEE, dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva
2008/9/CE e dell’articolo 171 della presente direttiva, non e’ stabilito
nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni
di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella
misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni
seguenti:
a) le operazioni di cui all’articolo 169;
b) le operazioni per le quali l’imposta e’ dovuta unicamente dall’acquirente
o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo
199.
Torna al sommario
Pagina 199Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 171 – Modalita’ d’applicazione.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
1. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti
nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o
importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro
Stato membro e’ effettuato secondo le modalita’ d’applicazione previste
dalla direttiva 2008/9/CE .
2. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti
nel territorio della Comunità, e’ effettuato secondo le modalita’
d’applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.
I soggetti passivi di cui all’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che
hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e
servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di
beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali
operazioni e’ stato designato come debitore dell’imposta a norma degli
articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199, sono anch’essi considerati, ai
fini dell’applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti
nella Comunità.
3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:
a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;
b) agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o
possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146,
paragrafo 1, lettera b).
Torna al sommario
Pagina 200Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 171 bis – Autorizzazione alla detrazione dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE
o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto
passivo per le quali il soggetto passivo e’ debitore dell’imposta ai sensi
degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono
autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui
all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE
possono essere mantenute.
A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve
assolvere l’imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive
86/560/CEE o 2008/9/CE.
Torna al sommario
Pagina 201Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 172 – Altri casi di detrazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a
titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle
condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a),
ha il diritto di detrarre, nello Stato membro nel quale la cessione e’
effettuata, l’IVA compresa nel prezzo d’acquisto o assolta a titolo
dell’importazione o dell’acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto,
entro il limite o a concorrenza dell’importo dell’imposta di cui sarebbe
debitrice qualora la cessione non fosse esente.
Il diritto a detrazione sorge e puo’ essere esercitato solamente al momento
della cessione del mezzo di trasporto nuovo.
2. Gli Stati membri fissano le modalita’ di applicazione del paragrafo 1.
Torna al sommario
Pagina 202Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 173 – Prorata di detrazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo
sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168,
169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione e’
ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di
operazioni.
Il prorata di detrazione e’ determinato, conformemente agli articoli 174 e
175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.
2. Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:
a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore
della propria attivita’, se vengono tenute contabilita’ distinte per
ciascun settore;
b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore
della propria attivita’ ed a tenere contabilita’ distinte per ciascuno di
questi settori;
c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in
base all’utilizzazione della totalita’ o di una parte dei beni e servizi;
d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione
secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a
tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
e) prevedere che non si tenga conto dell’IVA che non puo’ essere detratta
dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.
Torna al sommario
Pagina 203Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 174 – Importi.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti
importi:
a) al numeratore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto
dell’IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma
degli articoli 168 e 169;
b) al denominatore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto
dell’IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle
che non danno diritto a detrazione.
Gli Stati membri possono includere nel denominatore l’importo delle
sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni
di beni o delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 73.
2. In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non
si tiene conto degli importi seguenti:
a) l’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni
d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;
b) l’importo del volume d’affari relativo alle operazioni accessorie
immobiliari e finanziarie;
c) l’importo del volume d’affari relativo alle operazioni di cui
all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di
operazioni accessorie.
3. Qualora si avvalgano della facolta’ prevista all’articolo 191 di non
richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono
includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di
detrazione.
Torna al sommario
Pagina 204Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 175 – Determinazione del prorata.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il prorata di detrazione e’ determinato su base annuale, in percentuale e
viene arrotondato al massimo all’unita’ superiore.
2. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno e’ quello calcolato
sulla base delle operazioni dell’anno precedente. In mancanza di tali
operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il
prorata e’ valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo
dell’amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni.
Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti
al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità
dopo tale data, alla data della loro adesione.
3. La fissazione del prorata definitivo, che e’ determinato per ogni anno
durante l’anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate
in base al prorata applicato in via provvisoria.
Torna al sommario
Pagina 205Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 176 – Limitazioni del diritto a detrazione.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione,
stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell’IVA. In ogni
caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un
carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di
divertimento o di rappresentanza.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli
Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro
legislazione nazionale al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno
aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.
Torna al sommario
Pagina 206Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 177 – Esclusioni.
In vigore dal 01/01/2007
Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro puo’, per motivi
congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni
la totalita’ o parte dei beni di investimento o altri beni.
Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono,
anziche’ rifiutare la detrazione, assoggettare all’imposta i beni fabbricati
dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità,
oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l’ammontare
dell’IVA che graverebbe sull’acquisto di beni analoghi.
Torna al sommario
Pagina 207Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 178 – Modalita’ di esercizio del diritto a detrazione.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all’ articolo 168 , lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in
possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;
b) per la detrazione di cui all’ articolo 168 , lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi, assolvere le formalita’ stabilite da ogni Stato membro;
c) per la detrazione di cui all’ articolo 168 , lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla
dichiarazione IVA prevista all’ articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’IVA dovuta sugli acquisti
intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e
5;
d) per la detrazione di cui all’ articolo 168 , lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di
beni, assolvere le formalita’ stabilite da ogni Stato membro;
e) per la detrazione di cui all’ articolo 168 , lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un
documento comprovante l’importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare
dell’IVA dovuta o ne consenta il calcolo;
f) quando e’ tenuto ad assolvere l’imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194
a 197 o dell’ articolo 199 , adempiere alle formalita’ fissate da ogni Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 208Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 179 – Calcolo dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo
dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la
quale il diritto a detrazione e’ sorto, nello stesso periodo, ed e’
esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178.
Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che
effettuano le operazioni occasionali di cui all’articolo 12 a esercitare il
diritto a detrazione soltanto al momento della cessione.
Torna al sommario
Pagina 209Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 180 – Autorizzazioni particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una
detrazione che non e’ stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179.
Torna al sommario
Pagina 210Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 181 – Autorizzazioni particolari.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 112 Articolo 1
Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta
conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all’ articolo 168 , lettera c), per
i suoi acquisti intracomunitari di beni.
Torna al sommario
Pagina 211Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 182 – Determinazione delle condizioni e delle modalita’ di applicazione degli articoli 180 e 181.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalita’ di applicazione
degli articoli 180 e 181.
Torna al sommario
Pagina 212Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 183 – Eccedenza.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello
dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al
periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalita’ da essi
stabilite.
Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se
l’eccedenza e’ insignificante.
Torna al sommario
Pagina 213Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 184 – Rettifica delle detrazioni.
In vigore dal 01/01/2007
La detrazione operata inizialmente e’ rettificata quando e’ superiore o
inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
Torna al sommario
Pagina 214Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 185 – Momento in cui la rettifica ha luogo.
In vigore dal 01/01/2007
1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla
dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per
determinare l’importo delle detrazioni, in particolare, in caso di
annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.
2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non e’ richiesta in caso di
operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione,
perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonche’ in caso di
prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui
all’articolo 16.
In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di
furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.
Torna al sommario
Pagina 215Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 186 – Modalita’ di applicazione degli articoli 184 e 185.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri determinano le modalita’ di applicazione degli articoli 184
e 185.
Torna al sommario
Pagina 216Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 187 – Beni d’investimento.
In vigore dal 01/01/2007
1. Per quanto riguarda i beni d’investimento, la rettifica deve essere
ripartita su cinque anni, compreso l’anno in cui i beni sono stati
acquistati o fabbricati.
Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di
cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.
Per quanto riguarda i beni d’investimento immobiliari, la durata del periodo
che funge da base per il calcolo delle rettifiche puo’ essere prolungata
sino a vent’anni.
2. Ogni anno la rettifica e’ effettuata solo per un quinto o, qualora il
periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente
dell’IVA che ha gravato sui beni d’investimento.
La rettifica di cui al primo comma e’ eseguita secondo le variazioni del
diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto
all’anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente
utilizzati per la prima volta.
Torna al sommario
Pagina 217Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 188 – Cessione.
In vigore dal 01/01/2007
1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene
d’investimento e’ considerato come se fosse sempre stato adibito ad
un’attivita’ economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo
di rettifica.
Si presume che l’attivita’ economica sia interamente soggetta ad imposta
quando la cessione del bene d’investimento e’ soggetta ad imposta.
Si presume che l’attivita’ economica sia interamente esente quando la
cessione del bene d’investimento e’ esente.
2. La rettifica prevista al paragrafo 1 e’ effettuata una tantum per tutto
il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene
d’investimento e’ esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica
qualora l’acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene
d’investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l’IVA e’
detraibile.
Torna al sommario
Pagina 218Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 189 – Misure per l’applicazione degli articoli 187 e 188.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini dell’applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono
adottare le misure seguenti:
a) definire il concetto di beni d’investimento;
b) indicare l’ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per
la rettifica;
c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica
procuri un vantaggio ingiustificato;
d) consentire semplificazioni amministrative.
Torna al sommario
Pagina 219Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 190 – Servizi assimilabili ai beni d’investimento.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono
considerare beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe
a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento.
Torna al sommario
Pagina 220Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 191 – Rinuncia all’applicazione degli articoli 187 e 188.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell’applicazione degli
articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell’incidenza globale
dell’IVA nello Stato membro in questione e della necessita’ di
semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro puo’, previa
consultazione del comitato IVA, rinunciare all’applicazione di questi
articoli purche’ non ne risultino distorsioni della concorrenza.
Torna al sommario
Pagina 221Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 192 – Passaggio da regime normale a regime speciale.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un
regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le
disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia
avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.
Torna al sommario
Pagina 222Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 192 bis – Soggetto passivo non stabilito nel territorio.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una
stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui e’ debitore
di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di
tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di
servizi imponibile;
b) la cessione di beni o prestazione di servizi e’ effettuata senza la
partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi
situata nello Stato membro in questione.
Torna al sommario
Pagina 223Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 193 – Obblighi del soggetto passivo.
In vigore dal 15/08/2013
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/07/2013 n. 43 Articolo 1
L’IVA e’ dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto
che nei casi in cui l’imposta e’ dovuta da una persona diversa in virtu’ degli articoli da 194 a 199 ter e 202.
Torna al sommario
Pagina 224Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 194 – Altri soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2007
1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile e’
effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui e’
dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore
dell’imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione
di servizi.
2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo
1.
Torna al sommario
Pagina 225Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 195 – Altri soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA e’ dovuta dalle persone identificate ai fini dell’IVA nello Stato
membro in cui e’ dovuta l’imposta e che sono destinatarie delle cessioni di
beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono
effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 226Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 196 – Altri soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
L’IVA e’ dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono
soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui e’ reso un servizio ai
sensi dell’articolo 44, se il servizio e’ reso da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio di tale Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 227Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 197 – Altri soggetti passivi.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. L’IVA e’ dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’operazione imponibile e’ una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’ articolo 141 ;
b) il destinatario di tale cessione di beni e’ un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati
ai fini dell’IVA nello Stato membro dove e’ effettuata la cessione;
c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente
al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.
2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta in applicazione dell’ articolo 204 , gli
Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.
Torna al sommario
Pagina 228Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 198 – Oro da investimento.
In vigore dal 01/01/2007
1. Se operazioni specifiche concernenti l’oro da investimento tra un
soggetto passivo operante su un mercato dell’oro regolamentato e un altro
soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all’imposta
in virtu’ dell’articolo 352, gli Stati membri designano l’acquirente come
debitore dell’imposta.
Se l’acquirente non operante su un mercato dell’oro regolamentato e’ un
soggetto passivo tenuto all’identificazione ai fini IVA nello Stato membro
in cui e’ dovuta l’imposta unicamente per le operazioni di cui all’articolo
352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell’acquirente
conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.
2. Quando una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da
investimento quale definito all’articolo 344, paragrafo 1, e’ effettuata da
un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli
348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l’acquirente come
debitore dell’imposta.
3. Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ e le condizioni di
applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Torna al sommario
Pagina 229Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 199 – Operazioni da determinare il soggetto passivo.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il
soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:
a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione,
pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili
nonche’ la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni
ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;
b) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attivita’ di cui
alla lettera a);
c) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere
j) e k), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione
dell’operazione ai sensi dell’articolo 137;
d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non
riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non
industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto
parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e
prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI;
e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro
soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di
proprieta’ ad un cessionario che esercita tale diritto;
g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto
da parte di un debitore giudiziario.
2. Quando applicano l’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate
e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali
misure possono applicarsi.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti
misure:
a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresi’ attivita’ o
effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di
servizi imponibili ai sensi dell’articolo 2, sia considerato soggetto
passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo
effettuate nei suoi confronti;
b) esigere che un ente di diritto pubblico che non e’ soggetto passivo sia
considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1,
lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.
4. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all’introduzione
delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal
Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell’articolo 27, paragrafi da 1
a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo.
Torna al sommario
Pagina 230Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Pagina 231Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 199 bis –
In vigore dal 15/08/2013
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/07/2013 n. 43 Articolo 1
1. Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto
tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:
a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva;
b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva;
c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di
licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;
f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2;
h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al
consumo finale senza aver subito una trasformazione;
j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall’articolo
199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l’oro da investimento a norma degli articoli da
344 a 356.
1 bis. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l’applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.
1 ter. L’applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati
in tale paragrafo, lettere da c) a j), e’ soggetta all’introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di
comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si
applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.
2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell’applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione
della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:
a) l’ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode,
nonche’ una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione
applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;
b) le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell’introduzione dell’applicazione del meccanismo;
c) i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attivita’ fraudolente che interessano i beni e i servizi
elencati al paragrafo 1 prima e dopo l’applicazione del meccanismo, le attivita’ fraudolente che interessano altri beni e
servizi prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attivita’ fraudolente prima e
dopo l’applicazione del meccanismo;
d) la data di inizio e il periodo di validita’ della misura che attua il meccanismo.
3. Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione,
basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017. La relazione menziona
chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.
La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con
riguardo ai seguenti aspetti:
Pagina 232Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
a) l’impatto sulle attivita’ fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;
b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;
c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.
4. Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attivita’ fraudolente nel proprio territorio in relazione ai
beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e
servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.
5. Anteriormente al 1 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di
valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.
Torna al sommario
Pagina 233Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 199 ter –
Articolo 199 ter
In vigore dal 15/08/2013
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/07/2013 n. 42 Articolo 1
1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, puo’ designare il destinatario
quale debitore dell’IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all’articolo 193, come misura
speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) per combattere la frode improvvisa
e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.
La misura speciale del QRM e’ subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto
riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha
una durata non superiore a nove mesi.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 invia una notifica
alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia
contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il
settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l’esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere
improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la
Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro
interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia
bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate
contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la
Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.
Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche
contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 395, paragrafi 2 e 3.
3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al
paragrafo 2, primo comma, essa ne da’ comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura
speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro
interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne da’ conferma per iscritto allo Stato
membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro puo’ adottare la misura speciale del
QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle
osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l’invio della notifica della
misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di
esecuzione e’ adottato secondo la procedura d’esame di cui al paragrafo 5.
5. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e a tal fine il comitato e’ il comitato istituito dall’ articolo 58 del
regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (**).
(*) Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalita’ di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze
di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(**) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla
lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
Torna al sommario
Pagina 234Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 200 – Acquisto intracomunitario di beni.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA e’ dovuta dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di
beni imponibile.
Torna al sommario
Pagina 235Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 201 – Persone designate o riconosciute come debitrici.
In vigore dal 01/01/2007
All’importazione l’IVA e’ dovuta dalla o dalle persone designate o
riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione.
Torna al sommario
Pagina 236Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 202 – Persona che svincola i beni.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA e’ dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle
situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.
Torna al sommario
Pagina 237Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 203 – Altri soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA e’ dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.
Torna al sommario
Pagina 238Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 204 – Rappresentante fiscale.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e
200, il debitore dell’imposta e’ un soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro in cui e’ dovuta l’IVA, gli Stati membri possono consentirgli
di designare un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta..
Inoltre, se l’operazione imponibile e’ effettuata da un soggetto passivo non
stabilito nello Stato membro in cui e’ dovuta l’IVA e non esiste, con il
paese della sede o in cui tale soggetto passivo e’ stabilito, alcuno
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a
quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n.
1798/2003 , gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano
che il debitore dell’imposta sia un rappresentante fiscale designato dal
soggetto passivo non stabilito.
Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo
comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito
all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.
2. L’opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, e’ soggetta alle
condizioni e modalita’ stabilite da ogni Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 239Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 205 – Responsabile in solido.
In vigore dal 01/01/2007
Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203
e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal
debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 240Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 206 – Modalita’ di pagamento.
In vigore dal 01/01/2007
Ogni soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta deve pagare l’importo
netto dell’IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA
prevista all’articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire
un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti
provvisori.
Torna al sommario
Pagina 241Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 207 – Adozione di misure necessarie.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le persone che, a
norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono
considerate debitori dell’imposta in luogo del soggetto passivo non
stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento
di cui alla presente sezione.
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinchè le persone
che, a norma dell’articolo 205, sono considerate responsabili in solido
dell’assolvimento dell’IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.
Torna al sommario
Pagina 242Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 208 – Oro da investimento.
In vigore dal 01/01/2007
Se designano come debitore dell’imposta l’acquirente di oro da investimento
in virtu’ dell’articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d’oro,
prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all’articolo 344,
paragrafo 1, si avvalgono della facolta’ prevista all’articolo 198,
paragrafo 2 di designare l’acquirente come debitore dell’imposta, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari affinchè tale persona adempia gli
obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.
Torna al sommario
Pagina 243Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 209 – Acquisti intracomunitari di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far si’ che gli enti che
non sono soggetti passivi e sono debitori dell’imposta dovuta a titolo di
acquisti intracomunitari di beni contemplati dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla
presente sezione.
Torna al sommario
Pagina 244Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 210 – Acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le modalita’ di pagamento dell’imposta dovuta a
titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonche’ a titolo di
acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo
2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Torna al sommario
Pagina 245Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 211 – Importazioni di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ di pagamento dell’imposta dovuta
a titolo di importazioni di beni.
In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l’IVA dovuta per
l’importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori
d’imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento
dell’importazione, a condizione che venga indicata come tale nella
dichiarazione IVA redatta conformemente all’articolo 250.
Torna al sommario
Pagina 246Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 212 – Esenzione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell’IVA
dovuta qualora il suo importo sia insignificante.
Torna al sommario
Pagina 247Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 213 – Identificazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la
cessazione della propria attivita’ in qualita’ di soggetto passivo.
Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia
effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o
ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non
soggetti all’IVA in virtu’ dell’articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che
effettua tali acquisti quando non sono piu’ soddisfatte le condizioni in
presenza delle quali essi non sono soggetti all’imposta previste da tale
articolo.
Torna al sommario
Pagina 248Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 214 – Identificazione tramite un numero individuale.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinchè siano
identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:
a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9,
paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni
o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse
dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA e’
dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e
199;
b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti
intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista
all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi
acquisti intracomunitari;
c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio
acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative
alle attivita’ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed
effettuate fuori di tale territorio.
d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio,
prestazioni per le quali e’ debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;
e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che
effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi
per i quali l’IVA e’ dovuta unicamente dal destinatario a norma
dell’articolo 196.
2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi
che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12.
Torna al sommario
Pagina 249Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 215 – Prefisso.
In vigore dal 01/01/2007
Il numero individuale d’identificazione IVA comporta un prefisso conforme al
codice ISO-3166 alfa 2, che consente d’identificare lo Stato membro da cui
e’ stato attribuito.
Tuttavia la Grecia e’ autorizzata a utilizzare il prefisso “EL”.
Torna al sommario
Pagina 250Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 216 – Adozione dei provvedimenti necessari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinchè il loro
sistema d’identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi
contemplati all’articolo 214, garantendo cosi’ la corretta applicazione del
regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui
all’articolo 402.
Torna al sommario
Pagina 251Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 217 – Trasmissione o messa a disposizione per via elettronica.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s’intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla
presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.
Torna al sommario
Pagina 252Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 218 – Nozione di fattura.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura
ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni
stabilite dal presente capo.
Torna al sommario
Pagina 253Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 219 – Documenti assimilabili.
In vigore dal 01/01/2007
Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e
fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Torna al sommario
Pagina 254Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 219 bis –
Fatturazione.
Nota:
Il testo è stato modificato al punto 2) in seguito all’avviso di rettifica relativo all’articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del
13 luglio 2010 (che ha inserito l’articolo 219 bis e al quale si rimanda), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del 14 settembre 2012 n. 249.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Fatti salvi gli articoli da 244 a 248 , si applicano le disposizioni seguenti.
1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di
beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.
2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/
prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla
quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato
membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:
a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la
prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene
nella cessione o nella prestazione ai sensi dell’ articolo 192 bis , e il debitore dell’IVA è l’acquirente dei beni o il
destinatario dei servizi.
Tuttavia, quando l’acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.
b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle
disposizioni del titolo V.
Torna al sommario
Pagina 255Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 220 – Emissione delle fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario o, in
suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:
1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente
non soggetto passivo;
2) per le cessioni di beni di cui all’ articolo 33 ;
3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’ articolo 138 ;
4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell’esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;
5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima
che sia ultimata la prestazione di servizi.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’ articolo 221 , paragrafo 2, l’emissione della fattura non è richiesta per le
prestazioni di servizi esenti in virtù dell’ articolo 135 , paragrafo 1, lettere da a) a g).
Torna al sommario
Pagina 256Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 220 bis –
Emissione fattura semplificata.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:
a) quando l’importo della fattura non è superiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell’ articolo 219 .
2. Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata quando questa deve
essere emessa ai sensi dell’ articolo 220 , paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione imponibile di beni o la
prestazione imponibile di servizi è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è
dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell’ articolo 192 bis e il
debitore dell’imposta è il soggetto cui sono forniti i beni o prestati i servizi.
Torna al sommario
Pagina 257Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 221 – Obbligo di emettere fattura. (N.d.R. Le modifiche derivano dall’atto di adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea che ha sostituito il paragrafo 3).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l’obbligo di emettere una fattura conforme alle indicazioni
richieste a norma dell’ articolo 226 o dell’ articolo 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui all’ articolo 220 , paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile
organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l’obbligo di emettere
una fattura conforme ai requisiti degli articoli 226 o 226 ter per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell’ articolo
135 , paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.
3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall’obbligo previsto all’ articolo 220, paragrafo 1 , o all’
articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro
territorio e che beneficiano di un’esenzione, con o senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, in
forza degli articoli 110 e 111 , dell’ articolo 125, paragrafo 1 , dell’ articolo 127 , dell’ articolo 128, paragrafo 1 , dell’
articolo 132 , dell’ articolo 135, paragrafo 1 , lettere da h) a l), degli articoli 136 , 371 , 375 , 376 e 377 , dell’ articolo
378, paragrafo 2 , dell’ articolo 379, paragrafo 2 , e degli articoli da 380 a 390 quater .
Torna al sommario
Pagina 258Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 222 – Termine per l’emissione delle fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall’ articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali
l’imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell’ articolo 196 , la fattura è emessa entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per
l’emissione delle fatture.
Torna al sommario
Pagina 259Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 223 – Fattura periodica.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni
di beni o prestazioni di servizi separate, purché l’IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella fattura
periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.
Fatto salvo l’ articolo 222 , gli Stati membri possono autorizzare che le fatture periodiche includano cessioni di beni o
prestazioni di servizi per le quali l’IVA è diventata esigibile nel corso di un periodo superiore a un mese di calendario.
Torna al sommario
Pagina 260Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 224 – Compilazione di fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere
compilate dal destinatario di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di
un’accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati
membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.
Torna al sommario
Pagina 261Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 225 – Imposizioni di condizioni specifiche.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l’acquirente/
destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che
disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE (*) e dal regolamento
(CE) n. 1798/2003 (**).
___________
(*) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull?assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
(**) Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in
materia d?imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).
Torna al sommario
Pagina 262Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 226 – Contenuto delle fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221
sono obbligatorie ai fini dell’IVA soltanto le indicazioni seguenti:
1) la data di emissione della fattura;
2) un numero sequenziale, con una o piu’ serie, che identifichi la fattura in modo unico;
3) il numero di identificazione IVA, di cui all’ articolo 214 , con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di
beni o la prestazione di servizi;
4) il numero d’identificazione IVA dell’acquirente o del destinatario, di cui all’ articolo 214 , con il quale ha ricevuto una
cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale e’ debitore dell’imposta o una cessione di beni di cui all’
articolo 138 ;
5) il nome e l’indirizzo completo del soggetto passivo e dell’acquirente o del destinatario;
6) la quantita’ e la natura dei beni ceduti o l’entita’ e la natura dei servizi resi;
7) la data in cui e’ effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui e’ corrisposto
l’acconto di cui all’ articolo 220 , punti 4) e 5), sempreche’ tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione
della fattura;
7 bis) se l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso in conformità dell’ articolo 66 , lettera b), e il diritto a
detrazione sorge nel momento in cui l’imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura ?contabilità di cassa?;
8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell’IVA, nonche’ gli eventuali
sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;
9) l’aliquota IVA applicata;
10) l’importo dell’IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva
escluda tale indicazione;
10 bis) se l’acquirente/destinatario che riceve una cessione/ prestazione emette una fattura in luogo del
fornitore/prestatore, la dicitura ?autofatturazione?;
11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione
nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è
esente;»
11 bis) se l’acquirente/destinatario è debitore dell’imposta, la dicitura ?inversione contabile?;
12) in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all’ articolo 138 , paragrafo 1, e
paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all’ articolo 2 , paragrafo 2, lettera b);
13) in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura ?regime del margine ? agenzie
di viaggio?;
14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d’arte, di
antiquariato o da collezione, la dicitura ?regime del margine ? beni di occasione?, o ?regime del margine ? oggetti
Pagina 263Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
d’arte? oppure ?regime del margine ? oggetti da collezione e di antiquariato?, rispettivamente;
15) se il debitore dell’imposta e’ un rappresentante fiscale ai sensi dell’ articolo 204 , il numero d’identificazione IVA
del rappresentante fiscale, di cui all’ articolo 214 , corredato del nome e dell’indirizzo completo.
Torna al sommario
Pagina 264Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 226 bis –
Possibilità di omissione di alcune indicazioni.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che non è stabilito nello Stato membro in cui l?imposta è dovuta o la
cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/ prestazione ai sensi dell’ articolo 192 bis e che effettua
una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell’imposta, il soggetto
passivo può omettere le indicazioni di cui all’ articolo 226 , punti 8, 9 e 10 e indicare, in sostituzione, la base imponibile
dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all’entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.
Torna al sommario
Pagina 265Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 226 ter –
Indicazioni minime obbligatorie.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all’ articolo 220 bis e all’ articolo 221 , paragrafi 1
e 2, gli Stati membri prevedono l’obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:
a) la data di emissione della fattura;
b) l’identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
c) l’identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;
d) l’importo dell’IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;
e) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell’ articolo 219 , il
riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Essi non possono prevedere l’obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226 , 227 e
230 .
Torna al sommario
Pagina 266Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 227 – Indicazione del numero d’identificazione IVA.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro
territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di
indicare il numero d’identificazione IVA dell’acquirente o del destinatario
di cui all’articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 226,
punto 4).
Torna al sommario
Pagina 267Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 228 – Esoneri.
In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010
Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le
prestazioni di servizi possono esonerare da alcune delle indicazioni
obbligatorie i documenti o messaggi assimilati a una fattura di cui
all’articolo 219.
Torna al sommario
Pagina 268Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 229 – Firma.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.
Torna al sommario
Pagina 269Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 230 – Moneta.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’IVA da pagare o
da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di
conversione di cui all’ articolo 91 .
Torna al sommario
Pagina 270Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 231 – Traduzione.
In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010
Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
A fini di controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle
lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni
di servizi effettuate nel loro territorio nonche’ di quelle ricevute dai
soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.
Torna al sommario
Pagina 271Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 232 – Trasmissione delle fatture per via elettronica.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario.
Torna al sommario
Pagina 272Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 233 – Garanzie.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. L’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono
assicurate dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo
affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.
?Autenticità dell’origine? implica la comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della
fattura.
?Integrità del contenuto? implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.
2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano
l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica:
a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 1999 , relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un
certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2,
punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE ;
b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all’articolo 2 dell?allegato 1 della raccomandazione
1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di
dati, qualora l’accordo per questa trasmissione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e
l’integrità dei dati.
Torna al sommario
Pagina 273Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 234 – Non obbligatorieta’ della trasmissione per via elettronica.
In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010
Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altri obblighi
o formalita’ relativi all’uso di un sistema di trasmissione o messa a
disposizione delle fatture per via elettronica.
Torna al sommario
Pagina 274Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 235 – Condizioni specifiche.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l’emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni
di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE
e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 .
Torna al sommario
Pagina 275Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 236 – Pluralita’ di fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua
disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui,
per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.
Torna al sommario
Pagina 276Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 237 – Relazione della Commissione.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base di uno studio economico indipendente, presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell’impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1°
gennaio 2013 e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri
amministrativi per le imprese, corredata se del caso di una proposta appropriata intesa a modificare le pertinenti
norme.
Torna al sommario
Pagina 277Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 238 – Misure di semplificazione.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che
sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi figurino solo i dati di cui all’ articolo 226 ter nei
seguenti casi:
a) quando l’importo della fattura è superiore a 100 EUR ma non superiore a 400 EUR o al controvalore in moneta
nazionale;
b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di
emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 226 o
230 .
2. (soppresso)
3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell’
articolo 220 , paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata
da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non
interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell’ articolo 192 bis e il debitore dell’imposta è l’acquirente dei beni o il
destinatario dei servizi.
Torna al sommario
Pagina 278Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 239 – Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora gli Stati membri si avvalgano della facolta’ prevista all’articolo
272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di
identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle
operazioni indicate agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141, occorre
sostituire sulla fattura, se non e’ stato attribuito, il numero
d’identificazione del fornitore e dell’acquirente o destinatario con un
altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli
Stati membri interessati.
Torna al sommario
Pagina 279Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 240 – Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che si avvalgono della facolta’ prevista all’articolo 272,
paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero
d’identificazione IVA e’ stato attribuito al soggetto passivo, prevedere,
inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti:
1) per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e
55 e per le cessioni di beni di cui agli articoli 138 e 141, il numero
d’identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;
2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il
numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero
d’identificazione IVA.
Torna al sommario
Pagina 280Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 241 – Archiviazione di una fattura per via elettronica.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini del presente capo, per archiviazione di una fattura “per via
elettronica” si intende l’archiviazione di dati effettuata mediante
attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica)
e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
Torna al sommario
Pagina 281Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 242 – Obbligo di tenuta della contabilita’.
In vigore dal 01/01/2007
Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilita’ che sia sufficientemente
dettagliata per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da
parte dell’amministrazione fiscale.
Torna al sommario
Pagina 282Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 243 – Registro dei beni spediti o trasportati.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio
dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti
tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’ articolo 17 , paragrafo 2, lettere f), g) e h).
2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che
gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in tale altro
Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori
relativi a tali beni.
Torna al sommario
Pagina 283Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 244 – Archiviazione di copie delle fatture emesse.
In vigore dal 01/01/2007
Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie delle
fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in
suo nome e per suo conto, da un terzo, nonche’ delle fatture che ha ricevuto.
Torna al sommario
Pagina 284Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 245 – Luogo di archiviazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo puo’ stabilire il
luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza
indugio a disposizione delle autorita’ competenti, ad ogni loro eventuale
domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente
all’articolo 244.
2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro
territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi
fuori del loro territorio.
Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel
loro territorio l’archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse
da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per
suo conto, da un terzo, nonche’ di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove
l’archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che
garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.
Torna al sommario
Pagina 285Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 246 – Garanzie dell’autenticita’ dell’origine delle fatture archiviate.
In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010
Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
L’autenticita’ dell’origine delle fatture archiviate e l’integrita’ del loro
contenuto, nonche’ la loro leggibilita’, devono essere garantite durante
tutto il periodo di archiviazione.
Per le fatture di cui all’articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati
che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere
leggibili durante il suddetto periodo.
Torna al sommario
Pagina 286Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 247 – Periodo di archiviazione.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all’archiviazione delle
fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonche’ di quelle ricevute dai
soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.
2. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all’ articolo 233 , lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le
fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a
disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l’archiviazione per via
elettronica dei dati che garantiscono l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di ciascuna fattura come
disposto all’ articolo 233 .
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l’archiviazione delle
fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 , nonché il diritto di
accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all’ articolo 249 .
Torna al sommario
Pagina 287Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 248 – Archiviazione delle fatture ricevute da persone non soggetti passivi.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate,
l’obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.
Torna al sommario
Pagina 288Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 248 bis –
Traduzione delle fatture.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro
territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere,
per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono,
tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.
Torna al sommario
Pagina 289Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 249 – Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in
linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel
caso in cui l’IVA sia dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di
accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle.
Torna al sommario
Pagina 290Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 250 – Dichiarazione IVA.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui
figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta
esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in
cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo
complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni,
nonche’ l’importo delle operazioni esenti.
2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di
cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via
elettronica.
Torna al sommario
Pagina 291Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 251 – Informazioni contenute dalla dichiarazione.
In vigore dal 01/01/2007
Oltre ai dati di cui all’articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un
dato periodo d’imposta devono figurare le informazioni seguenti:
a) l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui
all’articolo 138 e a titolo delle quali l’imposta e’ diventata esigibile
nel corso di tale periodo d’imposta;
b) l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui agli
articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a
titolo delle quali l’imposta e’ diventata esigibile nel corso di tale
periodo d’imposta, allorche’ il luogo di partenza della spedizione o del
trasporto dei beni e’ situato nello Stato membro in cui deve essere
presentata la dichiarazione;
c) l’importo totale, al netto dell’IVA, degli acquisti intracomunitari di
beni nonche’ delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22,
effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la
dichiarazione e a titolo dei quali l’imposta e’ divenuta esigibile nel
corso di tale periodo d’imposta;
d) l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui agli
articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere
presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l’imposta e’ divenuta
esigibile nel corso di tale periodo d’imposta, allorche’ il luogo di
partenza della spedizione o del trasporto dei beni e’ situato nel
territorio di un altro Stato membro;
e) l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni effettuate
nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le
quali il soggetto passivo e’ stato designato quale debitore dell’imposta,
in conformita’ dell’articolo 197 ed a titolo delle quali l’imposta e’
divenuta esigibile nel corso di tale periodo d’imposta.
Torna al sommario
Pagina 292Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 252 – Termine di presentazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che e’
stabilito dagli Stati membri. Tale termine non puo’ superare di oltre due
mesi la scadenza di ogni periodo d’imposta.
2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo d’imposta ad un mese, due
mesi ovvero tre mesi.
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque
non superiore ad un anno.
Torna al sommario
Pagina 293Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 253 – Svezia.
In vigore dal 01/01/2007
La Svezia puo’ applicare alle piccole e medie imprese una procedura
semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi
dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti
passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.
Torna al sommario
Pagina 294Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 254 – Cessioni di mezzi di trasporto.
In vigore dal 01/01/2007
Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni
previste all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo
identificato ai fini dell’IVA nei confronti di un acquirente non
identificato ai fini dell’IVA, o da un soggetto passivo di cui all’articolo
9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè il
venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire
l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione.
Torna al sommario
Pagina 295Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 255 – Oro da investimento.
In vigore dal 01/01/2007
Se designano come debitore dell’imposta l’acquirente di oro da investimento
in virtu’ dell’articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d’oro,
prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all’articolo 344,
paragrafo 1, si avvalgono della facolta’ prevista all’articolo 198,
paragrafo 2 di designare come debitore dell’imposta l’acquirente, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari affinchè tale persona adempia gli
obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.
Torna al sommario
Pagina 296Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 256 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le persone che, a
norma degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 204, sono considerate
debitrici dell’imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel
loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente
capo.
Torna al sommario
Pagina 297Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 257 – Altre misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè gli enti non
soggetti passivi, debitori dell’imposta dovuta a titolo di acquisti
intracomunitari di beni contemplati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.
Torna al sommario
Pagina 298Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 258 – Altre misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ di dichiarazione per quanto
riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonche’ per quanto
riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Torna al sommario
Pagina 299Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 259 – Altre misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti
intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 2, paragrafo
1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della
dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all’applicazione
dell’IVA e al suo controllo da parte dell’amministrazione.
Torna al sommario
Pagina 300Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 260 – Altre misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le modalita’ di dichiarazione per quanto riguarda
le importazioni di beni.
Torna al sommario
Pagina 301Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 261 – Altre misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione
relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga
tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve
contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.
2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di
cui al paragrafo 1 sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via
elettronica.
Torna al sommario
Pagina 302Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 262 – Elenchi riepilogativi.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco
riepilogativo contenente i seguenti elementi:
a) gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle
condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera
c);
b) le persone identificate ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli
sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui
all’articolo 42;
c) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi
identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai
servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione e’
imponibile, per i quali il destinatario dei servizi e’ debitore
dell’imposta conformemente all’articolo 196.
Torna al sommario
Pagina 303Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 263 – Compilazione dell’elenco riepilogativo.
In vigore dal 21/01/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 16/12/2008 n. 117 Articolo 1
1. Un elenco riepilogativo e’ compilato per ogni mese di calendario entro un
termine non superiore a un mese e secondo modalita’ che sono fissate dagli
Stati membri.
1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi,
alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare
l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non
superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l’importo
totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui
all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1,
lettera c), non superi ne’ per il trimestre in questione ne’ per alcuno dei
quattro trimestri precedenti la somma di 50000 EUR o il suo controvalore in
moneta nazionale.
La facolta’ di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del
mese durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di
beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265,
paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di
50000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si
stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi
dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.
1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l’importo
di cui al paragrafo 1 bis a 100000 EUR o al suo controvalore in valuta
nazionale.
1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti
che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di
servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare
l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non
superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.
Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo
264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il
termine risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.
2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo
di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato
mediante trasmissione elettronica di file.
Torna al sommario
Pagina 304Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 264 – Contenuto dell’elenco riepilogativo.
In vigore dal 01/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2
1. Nell’elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti:
a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco
riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1, o
prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;
b) il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da
quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;
c) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l’elenco
riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all’articolo
138, paragrafo 2, lettera c), nonche’ il numero con il quale il soggetto passivo e’ identificato nello Stato membro di
arrivo della spedizione o del trasporto;
d) per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale
delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.
e) per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all’articolo 138,
paragrafo 2, lettera c), l’importo totale di dette cessioni determinato in conformita’ dell’articolo 76;
f) l’importo delle rettifiche effettuate in virtu’ dell’articolo 90.
2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), e’ dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente
all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale l’imposta e’ diventata esigibile.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), e’ dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente
all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.
Torna al sommario
Pagina 305Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 265 – Acquisti intracomunitari di beni.
In vigore dal 21/01/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 16/12/2008 n. 117 Articolo 1
1. Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 42, il
soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro che gli ha
attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali
acquisti deve menzionare in modo distinto nell’elenco riepilogativo gli
elementi seguenti:
a) il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale
ha effettuato l’acquisto e la successiva cessione di beni;
b) il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della
spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva
cessione effettuata dal soggetto passivo;
c) per ciascuno di detti destinatari l’importo totale, al netto dell’IVA,
delle cessioni cosi’ effettuate dal soggetto passivo nello Stato membro
di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.
2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), e’ dichiarato per il periodo
di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a
1 ter, durante il quale l’imposta e’ diventata esigibile.
Torna al sommario
Pagina 306Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 266 – Deroga agli articoli 264 e 265.
In vigore dal 01/01/2007
In deroga agli articoli 264 e 265, gli Stati membri possono prevedere che
gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni.
Torna al sommario
Pagina 307Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 267 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le persone che, a
norma degli articoli 194 e 204, sono considerate debitrici dell’imposta in
luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano
l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente
capo.
Torna al sommario
Pagina 308Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 268 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel
loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonche’ operazioni
assimilate di cui agli articoli 21 e 22 di presentare dichiarazioni
dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte
dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.
Torna al sommario
Pagina 309Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 269 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio puo’, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione,
autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli
articoli 270 e 271 al fine di semplificare l’obbligo di presentazione di un
elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono
pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.
Torna al sommario
Pagina 310Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 270 – Condizioni per la presentazione annuale.
In vigore dal 01/01/2007
In virtu’ dell’autorizzazione di cui all’articolo 269, gli Stati membri
possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco
riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato
membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle
condizioni di cui all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c)
qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:
a) l’importo totale annuo, al netto dell’IVA, delle sue cessioni di beni e
delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore
a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l’importo del
volume d’affari annuo che funge da riferimento per l’applicazione della
franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;
b) l’importo totale annuo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni da esso
effettuate alle condizioni di cui all’articolo 138 non deve superare la
somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui
all’articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
Torna al sommario
Pagina 311Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 271 – Condizioni per la presentazione ad oltre tre mesi.
In vigore dal 01/01/2007
In virtu’ dell’autorizzazione di cui all’articolo 269, gli Stati membri che
fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d’imposta per il quale i
soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all’articolo
250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l’elenco
riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi
le tre condizioni seguenti:
a) l’importo totale annuo, al netto dell’IVA, delle sue cessioni di beni e
delle sue prestazioni di servizi deve essere al massimo pari alla somma
di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;
b) l’importo totale annuo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni da esso
effettuate alle condizioni di cui all’articolo 138 non deve superare la
somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui
all’articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
Torna al sommario
Pagina 312Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 272 – Esenzione da determinati obblighi.
In vigore dal 11/08/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1
1. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai
capi da 2 a 6:
a) i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA conformemente all’ articolo 3 ,
paragrafo 1;
b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 33 , 36 , 138 e 141 ;
c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtu’ degli articoli 132
, 135 e 136 , degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151 , 152 e 153 ;
d) i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 ;
e) i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.
Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di
fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3.
2. Qualora si avvalgano della facolta’ di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le
misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.
3. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi
contabili di cui all’ articolo 242 .
Torna al sommario
Pagina 313Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 273 – Altri obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parita’ di
trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati
membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad
assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a
condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati
membri, a formalita’ connesse con il passaggio di una frontiera.
Gli Stati membri non possono avvalersi della facolta’ di cui al primo comma
per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli
previsti al capo 3.
Torna al sommario
Pagina 314Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 274 – Operazioni di importazione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione
relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in
provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale
della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 315Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 275 – Formalita’ relative all’importazione di beni.
In vigore dal 01/01/2007
Le formalita’ relative all’importazione di beni di cui all’articolo 274 sono
identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie
relative all’importazione di beni nel territorio doganale della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 316Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 276 – Luogo d’arrivo.
In vigore dal 01/01/2007
Se il luogo d’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui
all’articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella
Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito
comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali
comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di
vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.
Torna al sommario
Pagina 317Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 277 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Se al momento dell’introduzione nella Comunità i beni di cui all’articolo
274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero
importati a norma dell’articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei
regimi o delle situazioni di cui all’articolo 156, oppure di un regime di
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione, gli
Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni
possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per
l’applicazione di questi regimi o situazioni.
Torna al sommario
Pagina 318Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 278 – Operazioni di esportazione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni
in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a
destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale
della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 319Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 279 – Formalita’.
In vigore dal 01/01/2007
Le formalita’ relative all’esportazione dei beni di cui all’articolo 278 dal
territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti
disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l’esportazione di beni
dal territorio doganale della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 320Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 280 – Beni temporaneamente esportati.
In vigore dal 01/01/2007
Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità
nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure
necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella
Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime
disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente
esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 321Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 281 – Modalita’ semplificate d’imposizione e di riscossione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che incontrano difficolta’ ad assoggettare al regime
normale IVA le piccole imprese, data la loro attivita’ o struttura, possono,
nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del
comitato IVA, applicare modalita’ semplificate d’imposizione e riscossione
dell’imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono
pero’ determinare una riduzione dell’imposta.
Torna al sommario
Pagina 322Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 282 – Franchigie o riduzioni decrescenti.
In vigore dal 01/01/2007
Le franchigie e le riduzioni di cui alla presente sezione si applicano alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole
imprese.
Torna al sommario
Pagina 323Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 283 – Operazioni escluse.
In vigore dal 01/01/2007
1. Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le
operazioni seguenti:
a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all’articolo 12;
b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui
all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a);
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
passivo che non e’ stabilito nello Stato membro in cui e’ dovuta l’IVA.
2. Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente
sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.
Torna al sommario
Pagina 324Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 284 – Disposizioni particolari.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri che si sono avvalsi della facolta’ di cui all’articolo
14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell’11 aprile 1967, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle
imposte sulla cifra d’affari p Struttura e modalita’ d’applicazione del
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per introdurre franchigie o
riduzioni decrescenti dell’imposta possono mantenerle e mantenere le
relative modalita’ d’applicazione se esse sono conformi al sistema dell’IVA.
2. Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia
d’imposta ai soggetti passivi, il cui volume d’affari annuo era inferiore al
controvalore in moneta nazionale di 5 000 unita’ di conto europee al tasso
di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5 000
EUR.
Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell’imposta non
possono ne’ elevare il limite superiore della suddetta riduzione ne’ rendere
piu’ favorevoli le condizioni della sua concessione.
Torna al sommario
Pagina 325Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 285 – Franchigia d’imposta (1).
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facolta’ di cui all’a rticolo 14 della direttiva 67/228/CEE possono
concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo e’ al massimo pari alla somma di 5
000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.
Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell’imposta ai soggetti passivi il
cui volume d’affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l’applicazione della franchigia.
(1) Per una deroga alle disposizioni del presente articolo vedasi l’ articolo 1 della decisione 2008/737/CE e l’
articolo 1 della decisione 2010/688/UE .
Torna al sommario
Pagina 326Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 286 – Aumento della franchigia.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d’imposta
ai soggetti passivi, il cui volume d’affari annuo era pari o superiore al
controvalore in moneta nazionale di 5 000 unita’ di conto europee al tasso
di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore
reale.
Torna al sommario
Pagina 327Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 287 –
Limiti del volume d’affari annuo. (N.d.R. Le modifiche derivano dall’atto di adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea che ha aggiunto il punto 19).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 3
Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1 gennaio 1978 possono applicare una franchigia d’imposta ai soggetti
passivi il cui volume d’affari annuo e’ al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al
tasso del giorno della loro adesione:
1) Grecia: 10 000 unita’ di conto europee;
2) Spagna: 10 000 ECU;
3) Portogallo: 10 000 ECU;
4) Austria: 35 000 ECU;
5) Finlandia: 10 000 ECU;
6) Svezia: 10 000 ECU;
7) Repubblica ceca: 35 000 EUR;
8) Estonia: 16 000 EUR;
9) Cipro: 15 600 EUR;
10) Lettonia: 17 200 EUR;
11) Lituania: 29 000 EUR;
12) Ungheria: 35 000 EUR;
13) Malta: 37 000 EUR quando l’attivita’ economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24 300 EUR
quando l’attivita’ economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a
monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);
14) Polonia: 10 000 EUR;
15) Slovenia: 25 000 EUR;
16) Slovacchia: 35 000 EUR;
17) Bulgaria: 25600 EUR;
18) Romania: 35000 EUR;
19) Croazia: 35000 EUR.
Torna al sommario
Pagina 328Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Pagina 329Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 288 – Importi del volume d’affari.
In vigore dal 01/01/2007
Il volume d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione del regime di
cui alla presente sezione e’ costituito dai seguenti importi al netto
dell’IVA:
1) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purche’
siano soggette a imposizione:
2) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA
pagata nella fase precedente in virtu’ degli articoli 110 e 111,
dell’articolo 125, paragrafo 1, dell’articolo 127 e dell’articolo 128,
paragrafo 1;
3) l’importo delle operazioni esenti in virtu’ degli articoli da 146 a 149 e
degli articoli 151, 152 e 153;
4) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di
cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle
prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano
carattere di operazioni accessorie.
Tuttavia le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali
dell’impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del
volume d’affari.
Torna al sommario
Pagina 330Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 289 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d’imposta non hanno il
diritto di detrarre l’IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli
articoli da 173 a 177, ne’ possono far figurare l’IVA sulle proprie fatture.
Torna al sommario
Pagina 331Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 290 – Diritto di opzione.
In vigore dal 01/01/2007
I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d’imposta possono
optare per il regime normale di applicazione dell’IVA oppure per
l’applicazione delle modalita’ semplificate di cui all’articolo 281. In
questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell’imposta
eventualmente previste dalla legislazione nazionale.
Torna al sommario
Pagina 332Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 291 – Riduzione decrescente.
In vigore dal 01/01/2007
I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono
considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale
dell’IVA, salva l’applicazione dell’articolo 281.
Torna al sommario
Pagina 333Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 292 – Termine per l’applicazione del regime.
In vigore dal 01/01/2007
Il regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una data fissata
dal Consiglio conformemente all’articolo 93 del trattato, che non puo’
essere posteriore alla data di entrata in vigore del regime definitivo di
cui all’articolo 402.
Torna al sommario
Pagina 334Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 293 – Relazione e riesame.
In vigore dal 01/01/2007
La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere
dall’adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni
ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all’applicazione delle
disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione
della necessita’ di garantire la convergenza a termine delle normative
nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:
1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;
2) l’adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di
riduzione decrescente dell’imposta;
3) l’adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.
Torna al sommario
Pagina 335Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 294 – Regime speciale per le piccole imprese.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio decide, conformemente all’articolo 93 del trattato, se
nell’ambito del regime definitivo e’ necessario un regime speciale per le
piccole imprese e, se del caso, delibera sui limiti e sulle condizioni di
applicazione comuni di tale regime speciale.
Torna al sommario
Pagina 336Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 295 – Regime comune forfettario per i produttori agricoli.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
1) “produttore agricolo”, il soggetto passivo che svolge la sua attivita’
nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica;
2) “azienda agricola, silvicola o ittica”, le aziende considerate tali da
ogni Stato membro nell’ambito delle attivita’ di produzione di cui
all’allegato VII;
3) “agricoltore forfettario”, il produttore agricolo cui si applica il
regime forfettario di cui al presente capo;
4) “prodotti agricoli”, i beni, risultanti dalle attivita’ di cui
all’allegato VII, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o
ittiche di ogni Stato membro;
5) “prestazioni di servizi agricoli”, le prestazioni di servizi, in
particolare quelle di cui all’allegato VIII, che sono effettuate da un
produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale
attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che
normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola;
6) “onere dell’IVA a monte”, l’ammontare globale dell’IVA che ha colpito i
beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole,
silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario,
nella misura in cui detta imposta sarebbe detraibile, in forza degli
articoli 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un produttore
agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell’IVA;
7) “percentuali forfettarie di compensazione”, le percentuali che gli Stati
membri stabiliscono a norma degli articoli 297, 298 e 299, e che essi
applicano nei casi contemplati dall’articolo 300, per consentire agli
agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria
dell’onere dell’IVA a monte;
8) “compensazione forfettaria”, l’importo risultante dell’applicazione della
percentuale forfettaria di compensazione al volume d’affari
dell’agricoltore forfettario nei casi di cui all’articolo 300.
2. Sono assimilate alle attivita’ di produzione agricola di cui all’allegato
VII le attivita’ di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui
prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i
mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche.
Torna al sommario
Pagina 337Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 296 – Disposizioni particolari.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali
l’assoggettamento al regime normale dell’IVA o, eventualmente, al regime
speciale di cui al capo 1 crei difficolta’, un regime forfettario inteso a
compensare l’onere dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli
agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.
2. Ogni Stato membro puo’ escludere dal regime forfettario talune categorie
di produttori agricoli, nonche’ i produttori agricoli per i quali
l’applicazione del regime normale dell’IVA o, eventualmente, delle modalita’
semplificate di cui all’articolo 281, non crei difficolta’ amministrative.
3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l’applicazione
del regime normale dell’IVA o, eventualmente, delle modalita’ semplificate
di cui all’articolo 281, secondo le modalita’ e le condizioni stabilite da
ciascun Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 338Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 297 – Percentuali forfettarie di compensazione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di
compensazione. Essi possono fissare percentuali forfettarie di compensazione
differenziate per la silvicoltura, i vari sottosettori dell’agricoltura e la
pesca.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le percentuali forfettarie di
compensazione fissate in virtu’ del primo comma prima di applicarle.
Torna al sommario
Pagina 339Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 298 – Determinazione delle percentuali forfettarie di compensazione.
In vigore dal 01/01/2007
Le percentuali forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati
macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni.
Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o
superiore. Gli Stati membri possono anche ridurre le percentuali sino al
livello zero.
Torna al sommario
Pagina 340Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 299 – Limite delle percentuali forfettarie di compensazione.
In vigore dal 01/01/2007
Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l’effetto di
procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli
oneri dell’IVA a monte.
Torna al sommario
Pagina 341Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 300 – Applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione.
In vigore dal 01/01/2007
Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al
netto dell’IVA dei beni e servizi seguenti:
1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a
soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in
cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;
2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle
condizioni di cui all’articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui
acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all’IVA, nello Stato
membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli
cosi’ ceduti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti
passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono
fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.
Torna al sommario
Pagina 342Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 301 – Versamento della compensazione forfettaria.
In vigore dal 01/01/2007
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui
all’articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della
compensazione forfettaria sia effettuato dall’acquirente o dal destinatario,
oppure dall’autorita’ pubblica.
2. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli
non contemplate dall’articolo 300, il versamento delle compensazioni
forfettarie si considera effettuato dall’acquirente o dal destinatario.
Torna al sommario
Pagina 343Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 302 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione
forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attivita’ soggette al
presente regime forfettario.
Torna al sommario
Pagina 344Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 303 – Diritti.
In vigore dal 01/01/2007
1. Quando l’acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una
compensazione forfettaria conformemente all’articolo 301, paragrafo 1, egli
ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli
articoli da 173 a 177 e secondo le modalita’ fissate dagli Stati membri, di
detrarre dall’IVA di cui e’ debitore nello Stato membro in cui effettua le
sue operazioni soggette ad imposta l’importo di tale compensazione.
2. Gli Stati membri concedono all’acquirente o al destinatario il rimborso
dell’importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una
delle operazioni seguenti:
a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui
all’articolo 138, se l’acquirente e’ un soggetto passivo, o un ente non
soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel
cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti
all’IVA conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli
articoli 146, 147, 148 e 156, all’articolo 157, paragrafo 1, lettera b),
e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto
passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli
siano utilizzati dall’acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui
all’articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si
considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui e’
stabilito il destinatario e per le quali l’imposta e’ dovuta unicamente
dal destinatario in conformita’ dell’articolo 196;
c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto
passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un
destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora
detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di
operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di
servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro
in cui e’ stabilito il destinatario e per le quali l’imposta e’ dovuta
unicamente dal destinatario in conformita’ dell’articolo 196.
3. Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ secondo le quali si effettuano
i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le
disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.
Torna al sommario
Pagina 345Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 304 – Adozione di opportune disposizioni.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter
efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli
agricoltori forfettari.
Torna al sommario
Pagina 346Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 305 – Adozione di opportune disposizioni.
In vigore dal 01/01/2007
Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano
tutte le opportune disposizioni affinchè le cessioni di prodotti agricoli
tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all’articolo 33 siano
assoggettate all’imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che
la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro
soggetto passivo.
Torna al sommario
Pagina 347Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 306 – Regime speciale delle agenzie di viaggio.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell’IVA alle operazioni
delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui
tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e
utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di
servizi di altri soggetti passivi.
Il presente regime speciale non e’ applicabile alle agenzie di viaggio che
agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della
base imponibile si applica l’articolo 79, primo comma, lettera c).
2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono
considerati come agenzie di viaggio.
Torna al sommario
Pagina 348Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 307 – Prestazione di servizi unica.
In vigore dal 01/01/2007
Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all’articolo 306,
dall’agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate
come una prestazione di servizi unica resa dall’agenzia di viaggio al
viaggiatore.
La prestazione unica e’ assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui
l’agenzia di viaggio ha la sede della sua attivita’ economica o una stabile
organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di
servizi.
Torna al sommario
Pagina 349Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 308 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Per la prestazione di servizi unica resa dall’agenzia di viaggio e’
considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell’IVA, ai sensi
dell’articolo 226, punto 8), il margine dell’agenzia di viaggio, ossia la
differenza tra l’importo totale, al netto dell’IVA, a carico del viaggiatore
ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggio per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in
cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Torna al sommario
Pagina 350Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 309 – Prestazione assimilata ad un’attivita’ di intermediario.
In vigore dal 01/01/2007
Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri
soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la
prestazione di servizi dell’agenzia e’ assimilata ad un’attivita’ di
intermediario, esente in forza dell’articolo 153.
Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all’interno e
all’esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte
della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio che concerne le
operazioni effettuate fuori della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 351Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 310 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti
passivi per le operazioni di cui all’articolo 307 effettuate a diretto
vantaggio del viaggiatore non sono ne’ detraibili ne’ rimborsabili in alcuno
Stato membro.
Torna al sommario
Pagina 352Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 311 – Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato:
Definizioni.
In vigore dal 01/01/2007
1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono
considerati:
1) “beni d’occasione”, i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego,
nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli
preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
2) “oggetti d’arte”, i beni indicati nell’allegato IX, parte A;
3) “oggetti da collezione”, i beni indicati nell’allegato IX, parte B;
4) “oggetti d’antiquariato”, i beni indicati nell’allegato IX, parte C;
5) “soggetto passivo-rivenditore”, il soggetto passivo che, nell’ambito
della sua attivita’ economica, acquista o utilizza ai fini della sua
impresa o importa per rivenderli beni d’occasione, oggetti d’arte,
d’antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto
terzi in virtu’ di un contratto di commissione per l’acquisto o per la
vendita;
6) “organizzatore di vendite all’asta”, il soggetto passivo che, nell’ambito
della sua attivita’ economica, mette un bene all’asta per assegnarlo al
miglior offerente;
7) “committente di un organizzatore di vendite all’asta”, chiunque trasmetta
un bene a un organizzatore di vendite all’asta in virtu’ di un contratto
di commissione per la vendita.
2. Gli Stati membri possono non considerare “oggetti d’arte” gli oggetti
indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).
3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto
7), deve prevedere che l’organizzatore della vendita metta all’asta il bene
in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in
nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il
bene e’ aggiudicato in asta pubblica.
Torna al sommario
Pagina 353Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 312 – Regime speciale dei soggetti passivi – rivenditori: Definizioni.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
1) “prezzo di vendita”, tutto cio’ che costituisce il corrispettivo che il
soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall’acquirente
o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con
l’operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese
accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di
assicurazione addebitate dal soggetto passivo-rivenditore all’acquirente,
ma esclusi gli importi di cui all’articolo 79;
2) “prezzo d’acquisto”, tutto cio’ che costituisce il corrispettivo definito
al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto
passivo-rivenditore.
Torna al sommario
Pagina 354Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 313 – Regime del margine.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti
d’arte, da collezione o d’antiquariato, effettuate da soggetti
passivi-rivenditori un regime speciale d’imposizione del margine realizzato
dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della
presente sottosezione.
2. Fino all’introduzione del regime definitivo contemplato dall’articolo
402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica
alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni
previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
Torna al sommario
Pagina 355Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 314 – Applicabilita’ del regime del margine.
In vigore dal 01/01/2007
Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d’occasione, di
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato effettuate da un soggetto
passivo-rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità
da una delle persone seguenti:
a) una persona che non sia soggetto passivo;
b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di
quest’ultimo sia esentata conformemente all’articolo 136;
c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di
quest’ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista
agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d’investimento;
d) un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da
parte di quest’ultimo sia stata assoggettata all’IVA conformemente al
presente regime speciale.
Torna al sommario
Pagina 356Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 315 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
La base imponibile delle cessioni di beni di cui all’articolo 314 e’
costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore,
diminuito dell’importo dell’IVA relativa al margine stesso.
Il margine del soggetto passivo-rivenditore e’ pari alla differenza tra il
prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il
prezzo di acquisto.
Torna al sommario
Pagina 357Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 316 – Diritto di opzione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di
optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni
seguenti:
a) gli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato che hanno essi stessi
importato;
b) gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi
aventi diritto;
c) gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo
diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte
di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all’aliquota
ridotta in virtu’ dell’articolo 103.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ di esercizio dell’opzione
prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni
civili.
Torna al sommario
Pagina 358Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 317 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l’opzione prevista
all’articolo 316, la base imponibile e’ determinata conformemente
all’articolo 315.
Per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione che lo
stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d’acquisto da
prendere in considerazione per il calcolo del margine e’ pari alla base
imponibile all’importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a
89, aumentata dell’IVA dovuta o assolta all’importazione.
Torna al sommario
Pagina 359Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 318 – Semplificazione della riscossione dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2007
1. Per semplificare la riscossione dell’imposta e previa consultazione del
comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni
o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base
imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia
determinata per ciascun periodo d’imposta a titolo del quale il soggetto
passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all’articolo
250.
Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni
cui si applica la medesima aliquota IVA e’ costituita dal margine globale
realizzato dal soggetto passivorivenditore, diminuito dell’importo dell’IVA
relativa a tale margine.
2. Il margine globale e’ pari alla differenza tra i due importi seguenti:
a) l’importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del
margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo
d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l’importo totale dei
prezzi di vendita;
b) l’importo totale degli acquisti di beni di cui all’articolo 314
effettuati, nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce la
dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l’importo totale
dei prezzi d’acquisto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti
passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati
o subire danni ingiustificati.
Torna al sommario
Pagina 360Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 319 – Regime normale.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo-rivenditore puo’, per ciascuna cessione per cui e’
ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 361Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 320 – Diritti.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell’IVA
alla cessione di un oggetto d’arte, d’antiquariato o da collezione da lui
stesso importato, ha il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta di cui
e’ debitore l’IVA dovuta o assolta all’importazione del bene in questione.
Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell’IVA alla
cessione di un oggetto d’arte cedutogli dall’autore o dagli aventi diritto o
da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il
diritto di detrarre dall’importo dell’imposta di cui e’ debitore l’IVA
dovuta o assolta per l’oggetto d’arte che gli e’ stato ceduto.
2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile
l’imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto
passivo-rivenditore opta per il regime normale dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 362Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 321 – Esenzioni.
In vigore dal 01/01/2007
Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e
151, le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.
Torna al sommario
Pagina 363Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 322 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al
regime del margine, il soggetto passivorivenditore non puo’ detrarre
dall’importo dell’imposta di cui e’ debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta per gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione che egli stesso ha importato;
b) l’IVA dovuta o assolta per gli oggetti d’arte che gli sono o gli saranno
ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto;
c) l’IVA dovuta o assolta per gli oggetti d’arte che gli sono o gli saranno
ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.
Torna al sommario
Pagina 364Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 323 – Altri obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo non puo’ detrarre dall’imposta di cui e’ debitore l’IVA
dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto
passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di
quest’ultimo sia assoggettata al regime del margine.
Torna al sommario
Pagina 365Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 324 – Contabilita’.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora applichi sia il regime normale dell’IVA che il regime del margine,
il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua
contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo
le modalita’ stabilite dagli Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 366Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 325 – Fattura.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo-rivenditore non puo’ far figurare separatamente, sulla
fattura che emette, l’IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al
regime del margine.
Torna al sommario
Pagina 367Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 326 – Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale
d’imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di
trasporto d’occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono
mantenere tale regime fino all’introduzione del regime definitivo di cui
all’articolo 402, purche’ esso soddisfi, o sia adattato in modo da
soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.
La Danimarca e’ autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.
Torna al sommario
Pagina 368Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 327 – Applicabilita’ del regime transitorio.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di
trasporto d’occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e
assoggettate al regime del margine.
2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di
trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all’articolo 138,
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati “mezzi di trasporto
d’occasione” i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d’occasione che
non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.
Torna al sommario
Pagina 369Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 328 – Calcolo dell’imposta dovuta.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all’articolo 327 e’ pari
all’importo dell’imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata
assoggettata al regime normale dell’IVA, diminuito dell’importo dell’IVA
considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da
parte del soggetto passivorivenditore.
Torna al sommario
Pagina 370Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 329 – IVA incorporata.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto
da parte del soggetto passivo-rivenditore e’ calcolata secondo il metodo
seguente:
a) il prezzo d’acquisto da prendere in considerazione e’ il prezzo
d’acquisto ai sensi dell’articolo 312, punto 2);
b) tale prezzo d’acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si
considera comprensivo dell’IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore
del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al
regime normale dell’IVA;
c) l’aliquota da prendere in considerazione e’ l’aliquota applicabile, a
norma dell’articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene
situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore,
determinato conformemente agli articoli 31 e 32.
Torna al sommario
Pagina 371Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 330 – Limiti.
In vigore dal 01/01/2007
L’IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui
all’articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all’articolo 328,
non puo’ essere inferiore all’importo dell’IVA che sarebbe dovuto se la
cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.
Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione e’ stata assoggettata
al regime del margine, il margine non puo’ essere inferiore al 10 % del
prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 312, punto 1).
Torna al sommario
Pagina 372Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 331 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo non puo’ detrarre dall’imposta di cui e’ debitore l’IVA
dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d’occasione che gli sono stati
ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione
di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore e’ assoggettata
all’imposta conformemente al presente regime transitorio.
Torna al sommario
Pagina 373Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 332 – Fattura.
In vigore dal 01/01/2007
Il soggetto passivo-rivenditore non puo’ far figurare separatamente sulla
fattura, che emette, l’IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente
regime transitorio.
Torna al sommario
Pagina 374Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 333 – Regime speciale delle vendite all’asta.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d’imposizione sul
margine realizzato da un organizzatore di vendite all’asta conformemente
alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di
beni d’occasione, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione effettuate
da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone
di cui all’articolo 334, in virtu’ di un contratto di commissione per la
vendita all’asta di tali beni.
2. Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi
di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all’articolo 138,
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
Torna al sommario
Pagina 375Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 334 – Applicabilita’ del regime.
In vigore dal 01/01/2007
Il presente regime speciale si applica alle cessioni effettuate da un
organizzatore di vendite all’asta che agisce in nome proprio per conto di
una delle persone seguenti:
a) una persona che non sia soggetto passivo;
b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di
quest’ultimo, effettuata in virtu’ di un contratto di commissione per la
vendita, sia esentata conformemente all’articolo 136;
c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di
quest’ultimo, effettuata in virtu’ di un contratto di commissione per la
vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli
articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d’investimento;
d) un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di
quest’ultimo, effettuata in virtu’ di un contratto di commissione per la
vendita, sia assoggettata all’IVA conformemente al regime del margine.
Torna al sommario
Pagina 376Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 335 – Cessione di un bene.
In vigore dal 01/01/2007
La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite
all’asta si considera effettuata all’atto della vendita all’asta del bene di
cui trattasi.
Torna al sommario
Pagina 377Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 336 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
La base imponibile delle cessioni di beni di cui alla presente sezione e’
costituita dall’importo totale fatturato, conformemente all’articolo 339,
all’acquirente dall’organizzatore della vendita all’asta, diminuito dei
seguenti importi:
a) l’importo netto che l’organizzatore della vendita all’asta ha pagato o
deve pagare al committente determinato conformemente all’articolo 337;
b) l’importo dell’IVA dovuta dall’organizzatore della vendita all’asta per
la cessione in questione.
Torna al sommario
Pagina 378Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 337 – Importo netto.
In vigore dal 01/01/2007
L’importo netto che l’organizzatore della vendita all’asta ha pagato o deve
pagare al committente e’ costituito dalla differenza fra il prezzo di
aggiudicazione in asta del bene e l’importo della commissione che
l’organizzatore della vendita all’asta ha ricevuto o ricevera’ dal
committente in virtu’ del contratto di commissione per la vendita.
Torna al sommario
Pagina 379Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 338 – Contabilita’.
In vigore dal 01/01/2007
Gli organizzatori di vendite all’asta che cedono beni alle condizioni
previste agli articoli 333 e 334 devono registrare nella loro contabilita’,
in conto di transito, gli importi seguenti:
a) gli importi ricevuti o da ricevere dall’acquirente del bene;
b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.
Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.
Torna al sommario
Pagina 380Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 339 – Fattura.
In vigore dal 01/01/2007
L’organizzatore della vendita all’asta deve rilasciare all’acquirente una
fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:
a) il prezzo di aggiudicazione del bene;
b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;
c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di
trasporto e di assicurazione addebitate dall’organizzatore all’acquirente
del bene.
Sulla fattura emessa dall’organizzatore della vendita all’asta non deve
figurare separatamente l’IVA.
Torna al sommario
Pagina 381Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 340 – Rendiconto.
In vigore dal 01/01/2007
1. L’organizzatore della vendita all’asta cui e’ stato trasferito il bene in
virtu’ di un contratto di commissione per la vendita all’asta deve fornire
un rendiconto al committente.
Nel rendiconto fornito dall’organizzatore della vendita all’asta deve essere
distintamente indicato l’importo dell’operazione, vale a dire il prezzo
d’aggiudicazione del bene diminuito dell’importo della commissione ricevuta
o da ricevere dal committente.
2. Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce
la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve
rilasciare all’organizzatore della vendita all’asta conformemente
all’articolo 220.
Torna al sommario
Pagina 382Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 341 – Cessioni di mezzi di trasporto d’occasione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo
applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione di cui
all’articolo 327, paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite
all’asta che agisce in nome proprio, in virtu’ di un contratto di
commissione per la vendita all’asta di tali beni, per conto di un soggetto
passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest’ultimo
siano assoggettate all’IVA conformemente al regime transitorio applicabile
ai mezzi di trasporto d’occasione.
Torna al sommario
Pagina 383Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 342 – Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell’evasione fiscale.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione
dell’IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati
da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi
ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.
Torna al sommario
Pagina 384Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 343 – Adozione di misure particolari.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione, puo’
autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro
l’evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l’IVA dovuta in
virtu’ del regime del margine non possa essere inferiore all’importo
dell’imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata
percentuale del prezzo di vendita.
La percentuale del prezzo di vendita e’ fissata in funzione dei normali
margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.
Torna al sommario
Pagina 385Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 344 – Regime speciale applicabile all’oro da investimento (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.335 del 20.12.2007).
In vigore dal 01/01/2007
1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati “oro da investimento”:
1) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli;
2) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso
legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell’80 % il valore sul
mercato libero dell’oro in esse contenuto.
2. Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1
grammo.
3. Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al
paragrafo 1, punto 2).
Torna al sommario
Pagina 386Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 345 – Monete conformi.
In vigore dal 01/01/2007
A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione,
anteriormente al 1 luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri
indicati all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello
stesso Stato membro. Anteriormente al 1 dicembre di ogni anno, la
Commissione pubblica l’elenco completo di tali monete nella serie “C” della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le monete incluse nell’elenco
pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l’intero anno cui
l’elenco si riferisce.
Torna al sommario
Pagina 387Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 346 – Esenzione dall’imposta.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano dall’IVA la cessione, l’acquisto intracomunitario
e l’importazione di oro da investimento, compreso l’oro da investimento
rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato
su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli “swap” sull’oro
che comportano un diritto di proprieta’ o un credito in riferimento ad oro
da investimento, nonche’ le operazioni aventi ad oggetto l’oro da
investimento consistenti in contratti “future” e contratti “forward” che
comportano il trasferimento di un diritto di proprieta’ o di un credito in
riferimento ad oro da investimento.
Torna al sommario
Pagina 388Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 347 – Servizi esenti.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri esentano i servizi prestati da agenti che agiscono in nome
e per conto di terzi quando intervengono nella cessione di oro da
investimento per il loro committente.
Torna al sommario
Pagina 389Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 348 – Oro da investimento.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento il diritto di
optare per l’imposizione delle cessioni di oro da investimento a un altro
soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell’articolo 346.
Torna al sommario
Pagina 390Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 349 – Oro destinato a usi industriali.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che,
nell’esercizio delle loro attivita’ economiche, forniscono abitualmente oro
destinato a usi industriali il diritto di optare per l’imposizione delle
cessioni di lingotti o placchette d’oro di cui all’articolo 344, paragrafo
1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a
norma dell’articolo 346.
2. Gli Stati membri possono limitare la portata dell’opzione prevista al
paragrafo 1.
Torna al sommario
Pagina 391Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 350 – Opzione per l’imposizione dei servizi.
In vigore dal 01/01/2007
Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per
l’imposizione previsto agli articoli 348 e 349, gli Stati membri concedono
all’agente il diritto di optare per l’imposizione dei servizi di cui
all’articolo 347.
Torna al sommario
Pagina 392Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 351 – Modalita’ di esercizio dei diritti di opzione.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri stabiliscono le modalita’ di esercizio dei diritti di
opzione previsti dalla presente sezione e le comunicano alla Commissione.
Torna al sommario
Pagina 393Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 352 – Operazioni sul mercato dell’oro regolamentato.
In vigore dal 01/01/2007
Ciascuno Stato membro puo’, previa consultazione del comitato IVA,
assoggettare all’IVA le operazioni specifiche concernenti l’oro da
investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti
su un mercato dell’oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra
un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale
mercato. Tuttavia, lo Stato membro non puo’ assoggettare all’imposta le
cessioni effettuate alle condizioni di cui all’articolo 138 ne’ le
esportazioni riguardanti l’oro da investimento.
Torna al sommario
Pagina 394Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 353 – Sospensione dell’imposta.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che, in virtu’ dell’articolo 352, assoggettano all’imposta
le operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell’oro
regolamentato autorizzano a fini di semplificazione la sospensione
dell’imposta da riscuotere e dispensano i soggetti passivi dagli obblighi
contabili relativi all’IVA.
Torna al sommario
Pagina 395Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 354 – Diritti per gli operatori in oro da investimento.
In vigore dal 01/01/2007
Se la cessione successiva dell’oro da investimento, effettuata dal soggetto
passivo, e’ esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il
diritto di detrarre gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta per l’oro da investimento fornitogli da una
persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli articoli
348 e 349, o fornitogli conformemente alla sezione 4;
b) l’IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l’acquisto
intracomunitario o l’importazione da parte sua, di oro diverso dall’oro
da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto,
in oro da investimento;
c) l’IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti
in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, incluso
l’oro da investimento.
Torna al sommario
Pagina 396Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 355 – Altri diritti.
In vigore dal 01/01/2007
I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in
oro da investimento hanno il diritto di detrarre l’IVA da essi dovuta o
assolta per la cessione, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di
beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto
oro, come se la cessione successiva da parte loro dell’oro esente a norma
dell’articolo 346 fosse soggetta a imposta.
Torna al sommario
Pagina 397Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 356 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri provvedono affinchè gli operatori in oro da
investimento tengano almeno la contabilita’ di tutte le operazioni
significative relative all’oro da investimento e conservino i documenti atti
a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.
Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di
almeno cinque anni.
2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell’adempimento delle
prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell’ambito di misure
adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 , relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni piu’ rigorose, in
particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di
speciali obblighi contabili.
Torna al sommario
Pagina 398Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 357 – Termine per l’applicazione.
In vigore dal 01/01/2009
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 1
Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.
Torna al sommario
Pagina 399Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 358 – Definizioni.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si
intende per:
1) “servizi di telecomunicazione” e “servizi di teleradiodiffusione” i
servizi di cui all’articolo 58, primo comma, lettere a) e b);
2) “servizi elettronici” e “servizi forniti per via elettronica” i servizi
di cui all’articolo 58, primo comma, lettera c);
3) “Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui si considera che siano
forniti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici conformemente all’articolo 58;
4) “dichiarazione IVA” la dichiarazione contenente le informazioni
necessarie per stabilire l’ammontare dell’imposta esigibile nei singoli
Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 400Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 358 bis – Ulteriori definizioni.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni
comunitarie si intende per:
1) “soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che
non ha fissato la sede della propria attivita’ economica ne’ dispone di
una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ne’ e’ tenuto
altrimenti ad identificarsi ai fini dell’IVA;
2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro che il soggetto passivo
non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando
ha inizio la sua attivita’ come soggetto passivo all’interno del
territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente
sezione.
Torna al sommario
Pagina 401Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 359 – Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o
abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime
speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.
Torna al sommario
Pagina 402Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 360 – Obblighi.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro
di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attivita’ in qualita’
di soggetto passivo, nonche’ eventuali cambiamenti a seguito dei quali non
soddisfi piu’ le condizioni per l’applicazione del presente regime speciale.
Tale dichiarazione e’ effettuata elettronicamente.
Torna al sommario
Pagina 403Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 361 – Informazioni.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità
deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un’attivita’
soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:
a) nome/denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
e) una dichiarazione indicante che il soggetto non e’ identificato ai fini
dell’IVA nella Comunità.
2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato
membro d’identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni
presentate.
Torna al sommario
Pagina 404Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 362 – Attribuzione del numero d’identificazione IVA.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Lo Stato membro d’identificazione attribuisce al soggetto passivo non
stabilito nella Comunità un numero d’identificazione IVA individuale e
comunica per via elettronica all’interessato il numero d’identificazione
attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale
identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi
d’identificazione.
Torna al sommario
Pagina 405Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 363 – Esclusione dal registro d’identificazione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Lo Stato membro d’identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito
nella Comunità dal registro d’identificazione nei casi seguenti:
a) se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce piu’ servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) se e’ in altro modo possibile presumere che le sue attivita’ soggette a
imposizione siano cessate;
c) se non soddisfa piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime
speciale;
d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
Torna al sommario
Pagina 406Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 364 – Dichiarazione IVA trimestrale.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità presenta, per via
elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per
ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti o
meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. La
dichiarazione IVA e’ presentata entro venti giorni dalla scadenza del
periodo d’imposta a cui essa si riferisce.
Torna al sommario
Pagina 407Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 365 – Contenuti della dichiarazione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
La dichiarazione IVA contiene il numero d’identificazione e, per ogni Stato
membro di consumo in cui l’IVA e’ dovuta, il valore totale, al netto
dell’IVA, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel corso del periodo di
riferimento nonche’ l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per
aliquote. Devono altresi’ figurare nella dichiarazione le aliquote IVA
applicabili e l’importo totale dell’IVA.
Torna al sommario
Pagina 408Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 366 – Effettuazione della dichiarazione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. La dichiarazione IVA e’ effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la
dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la
prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto
passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere la dichiarazione
IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta.
2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati
dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione
in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di
pubblicazione.
Torna al sommario
Pagina 409Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 367 – Versamento.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l’IVA, facendo
riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione
della dichiarazione e comunque, al piu’ tardi, allo scadere del termine
previsto per la presentazione della dichiarazione.
Il pagamento e’ effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato
dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno
adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto
bancario espresso nella propria valuta.
Torna al sommario
Pagina 410Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 368 – Rimborsi.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente
regime speciale non puo’ effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168
della presente direttiva. Nonostante l’articolo 1, paragrafo 1, della
direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai
sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici contemplati dal
presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e
l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
Torna al sommario
Pagina 411Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 – Documentazione delle operazioni effettuate.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una
documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime
speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per
consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di
verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa
a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e
dello Stato membro di consumo.
La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a
partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione e’ stata effettuata.
Torna al sommario
Pagina 412Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 bis – Definizioni.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni
comunitarie, si intende per:
1) “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo” un
soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attivita’ economica
o dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ma
non ha fissato la sede della propria attivita’ economica ne’ dispone di
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;
2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro nel cui territorio il
soggetto passivo ha fissato la sede della propria attivita’ economica o,
se non ha fissato la sede della propria attivita’ economica nella
Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria
attivita’ economica nella Comunità, ma disponga ivi di piu’ di una stabile
organizzazione, lo Stato membro di identificazione e’ lo Stato membro con
una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende
avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo e’ vincolato a
tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi.
Torna al sommario
Pagina 413Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 ter – Autorizzazione all’utilizzo del regime speciale.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o
abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime
speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.
Torna al sommario
Pagina 414Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 quater – Dichiarazione di inizio e cessazione attivita’.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara
allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue
attivita’ soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale,
nonche’ eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi piu’ le
condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione e’
effettuata elettronicamente.
Torna al sommario
Pagina 415Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 quinquies – Identificazione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale e’
identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in
detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al
riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d’identificazione
IVA gia’ attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli
derivano dal sistema interno.
Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati
membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.
Torna al sommario
Pagina 416Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 sexies – Esclusione del regime speciale.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito
nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
a) se notifica di non fornire piu’ servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici;
b) se si puo’ altrimenti presupporre che le sue attivita’ soggette a
imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
c) se non soddisfa piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime
speciale;
d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
Torna al sommario
Pagina 417Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 septies – Dichiarazione trimestrale.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per
via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA
per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito
o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronico. La dichiarazione IVA e’ presentata entro venti giorni dal
termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.
Torna al sommario
Pagina 418Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 octies – Contenuti delle dichiarazioni.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui
all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui e’
dovuta l’IVA, l’importo totale, meno l’IVA, delle forniture di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di
riferimento e l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per
aliquote. Devono essere altresi’ indicati le aliquote IVA applicabili e
l’importo totale dell’IVA dovuta.
Qualora il soggetto passivo disponga di una o piu’ stabili organizzazioni,
diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire
dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle
informazioni di cui al primo comma, l’importo totale dei servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel
presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui
disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale
d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa,
suddiviso per Stato membro di consumo.
Torna al sommario
Pagina 419Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 novies – Valuta.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. La dichiarazione IVA e’ effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la
dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le
forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non
residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della
dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si
riferisce la dichiarazione.
2. Il cambio e’ effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca
centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale
giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Torna al sommario
Pagina 420Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 decies – Versamento.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l’IVA,
facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della
presentazione della dichiarazione e comunque, al piu’ tardi, alla scadenza
del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.
Il pagamento e’ effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato
dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno
adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto
bancario espresso nella propria valuta.
Torna al sommario
Pagina 421Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 undecies – Obblighi del soggetto passivo.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si
avvale del presente regime speciale non puo’ effettuare, in relazione alle
sue attivita’ soggette a imposizione che rientrano nel presente regime
speciale, le detrazioni IVA a norma dell’articolo 168 della presente
direttiva. Nonostante l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva
2008/9/CE , il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del
rimborso previsto da tale direttiva.
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si
avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di
consumo anche attivita’ che non rientrano nel presente regime speciale per
le quali e’ tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni
IVA in relazione alle sue attivita’ soggette a imposizione che rientrano nel
presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve
presentare a norma dell’articolo 250.
Torna al sommario
Pagina 422Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 369 duodecies – Conservazione della documentazione.
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva
una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente
regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per
consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di
verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita
elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato
membro di identificazione.
Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a
partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione e’ stata effettuata.
Torna al sommario
Pagina 423Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 370 – Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le
operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad
assoggettarle all’imposta.
Torna al sommario
Pagina 424Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 371 – Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate
nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni
esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.
Torna al sommario
Pagina 425Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 372 – Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano
al principio della detrazione immediata prevista all’articolo 179, primo
comma, possono continuare ad applicarle.
Torna al sommario
Pagina 426Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 373 – Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano
all’articolo 28 e all’articolo 79, primo comma, lettera c), possono
continuare ad applicarle.
Torna al sommario
Pagina 427Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 374 – Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.
In vigore dal 01/01/2007
In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1 gennaio 1978
esentavano senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente
le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 309
possono continuare ad esentarle. Tale deroga e’ applicabile anche alle
agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
Torna al sommario
Pagina 428Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 375 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Grecia.
In vigore dal 01/01/2007
La Grecia puo’ continuare ad esentare le operazioni elencate nell’allegato
X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale
Stato membro al 1 gennaio 1987.
Torna al sommario
Pagina 429Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 376 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Spagna.
In vigore dal 01/01/2007
La Spagna puo’ continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite
dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di
cui all’allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in
tale Stato membro al 1 gennaio 1993.
Torna al sommario
Pagina 430Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 377 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Portogallo.
In vigore dal 01/01/2007
Il Portogallo puo’ continuare ad esentare le operazioni di cui all’allegato
X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in
tale Stato membro al 1 gennaio 1989.
Torna al sommario
Pagina 431Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 378 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Austria.
In vigore dal 01/01/2007
1. L’Austria puo’ continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni di
cui all’allegato X, parte A, punto 2).
2. Fintantoche’ le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri
facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l’Austria puo’ continuare
ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della
sua adesione, le operazioni seguenti:
a) le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 5) e 9);
b) con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, tutte le
tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o
di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di
Costanza.
Torna al sommario
Pagina 432Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 379 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Finlandia.
In vigore dal 01/01/2007
1. La Finlandia puo’ continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni di
cui all’allegato X, parte A, punto 2), fintantoche’ le stesse operazioni
sono assoggettate all’imposta in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 31 dicembre 1994.
2. La Finlandia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in
tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi
rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all’allegato X, parte
B, punto 2), e le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 5), 9) e
10), fintantoche’ le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati
membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
Torna al sommario
Pagina 433Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 380 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Svezia.
In vigore dal 01/01/2007
La Svezia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori,
artisti e interpreti artistici, di cui all’allegato X, parte B, punto 2), e
le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10),
fintantoche’ le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri
facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
Torna al sommario
Pagina 434Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 381 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Repubblica ceca.
In vigore dal 01/01/2007
La Repubblica ceca puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in
tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali
di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10) fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 435Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 382 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Estonia.
In vigore dal 01/01/2007
L’Estonia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 436Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 383 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Cipro.
In vigore dal 01/01/2007
Cipro puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato
membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:
a) la cessione di terreni edificabili, di cui all’allegato X, parte B, punto
9), fino al 31 dicembre 2007;
b) i trasporti internazionali di persone di cui all’allegato X, parte B,
punto 10) fintantoche’ la stessa esenzione e’ applicata in uno degli
Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 437Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 384 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Lettonia.
In vigore dal 01/01/2007
Fintantoche’ le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri
facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia puo’ continuare
ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della
sua adesione, le operazioni seguenti:
a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di
cui all’allegato X, parte B, punto 2);
b) i trasporti internazionali di persone di cui all’allegato X, parte B,
punto 10).
Torna al sommario
Pagina 438Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 385 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Lituania.
In vigore dal 01/01/2007
La Lituania puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 439Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 386 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Ungheria.
In vigore dal 01/01/2007
L’Ungheria puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 440Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 387 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Malta.
In vigore dal 01/01/2007
Fintantoche’ le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri
facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta puo’ continuare ad
esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua
adesione, le operazioni seguenti:
a) senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, la
fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui
all’allegato X, parte B), punto 8);
b) senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente la
cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all’allegato X, parte
B) punto 9);
c) con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, i
trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i
trasporti marittimi di persone fra isole, di cui all’allegato X, parte B,
punto 10).
Torna al sommario
Pagina 441Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 388 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Polonia.
In vigore dal 01/01/2007
La Polonia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10) fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 442Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 389 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Slovenia.
In vigore dal 01/01/2007
La Slovenia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 443Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 390 – Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Slovacchia.
In vigore dal 01/01/2007
La Slovacchia puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale
Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di
persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10) fintantoche’ la stessa
esenzione e’ applicata in uno degli Stati membri facenti parte della
Comunità al 30 aprile 2004.
Torna al sommario
Pagina 444Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 390 bis –
Esenzione per la Bulgaria per i trasporti internazionali di persone
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
La Bulgaria puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i
trasporti internazionali di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10, fintantoche’ la stessa esenzione e’ applicata
in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.
Torna al sommario
Pagina 445Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 390 ter –
Esenzione per la Romania per i trasporti internazionali di persone
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
La Romania puo’ continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i
trasporti internazionali di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10, fintantoche’ la stessa esenzione e’ applicata
in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.
Torna al sommario
Pagina 446Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 390 quater –
Articolo 390 quater
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
La Croazia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le
seguenti operazioni:
a) le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all’ articolo 135, paragrafo 1 , lettera j), e all’allegato X,
parte B, punto 9, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;
b) i trasporti internazionali di persone di cui all’ allegato X , parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è
applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell’Unione prima dell’adesione della Croazia.
Torna al sommario
Pagina 447Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 391 – Opzione per l’imposizione. (N.d.R. L’articolo e’ stato sostituito dall’atto di adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea).
In vigore dal 01/07/2013
Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5
Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371 , 375 , 376 e 377 , all’ articolo 378, paragrafo 2 , all’
articolo 379, paragrafo 2 , o agli articoli da 380 a 390 quater possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di
optare per l’imposizione di tali operazioni.
Torna al sommario
Pagina 448Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 392 – Base imponibile.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di
terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che
non ha avuto diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto, la base
imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il
prezzo di acquisto.
Torna al sommario
Pagina 449Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 393 – Riesame del Consiglio per le deroghe.
In vigore dal 01/01/2007
1. Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui
all’articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della
Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le
deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all’articolo 93
del trattato, sull’eventuale soppressione di alcune o di tutte queste
deroghe.
2. In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta
nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all’interno della
Comunità, secondo modalita’ che il Consiglio stabilira’ conformemente
all’articolo 93 del trattato.
Torna al sommario
Pagina 450Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 394 – Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri che al 1 gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine
di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o
elusioni fiscali possono mantenerle purche’ le abbiano notificate alla
Commissione anteriormente al 1 gennaio 1978 e purche’ le misure di
semplificazione siano conformi al criterio definito all’articolo 395,
paragrafo 1, secondo comma.
Torna al sommario
Pagina 451Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 395 – Autorizzazioni.
In vigore dal 15/08/2013
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/07/2013 n. 42 Articolo 1
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione, puo’ autorizzare ogni Stato membro ad
introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di
evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile,
sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione
fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa
contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati
supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato
membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all’invio dell’informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione
presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una
comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della
domanda da parte della Commissione.
5. Nei casi di imperativa urgenza previsti dall’articolo 199 ter, paragrafo 1, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e’
completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Torna al sommario
Pagina 452Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 396 – Accordi internazionali.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione,
puo’ autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con
un’organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla
presente direttiva.
2. Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1
invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la
Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari,
essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento
della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per
la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e
trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all’invio dell’informazione di cui al
paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una
proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da
parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev’essere completata, in ogni
caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della
Commissione.
Torna al sommario
Pagina 453Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 397 – Misure di applicazione.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione,
adotta le misure necessarie per l’applicazione della presente direttiva.
Torna al sommario
Pagina 454Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 398 – Comitato IVA.
In vigore dal 01/01/2007
1. E’ istituito un comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto,
denominato “comitato IVA”.
2. Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della
Commissione.
Il comitato e’ presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il segretariato del comitato e’ assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtu’ della presente
direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal
presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del
rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia di IVA.
Torna al sommario
Pagina 455Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 399 – Tasso di conversione.
In vigore dal 01/01/2007
Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali
degli importi in euro previsti dalla presente direttiva e’ determinato in
base al tasso di conversione dell’euro applicabile al 1 gennaio 1999. Gli
Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo tale data senza
adottare l’euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione
dell’euro applicabile alla data della loro adesione.
Torna al sommario
Pagina 456Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 400 – Arrotondamento degli importi.
In vigore dal 01/01/2007
Nella conversione degli importi di cui all’articolo 399 nelle monete
nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 %
verso l’alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.
Torna al sommario
Pagina 457Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 401 – Altre tasse, diritti e imposte.
In vigore dal 01/01/2007
Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della
presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre
imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle
scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa
che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreche’ tale
imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a
formalita’ connesse con il passaggio di una frontiera.
Torna al sommario
Pagina 458Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 402 – Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri.
In vigore dal 01/01/2007
1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla
presente direttiva e’ transitorio e sara’ sostituito da un regime definitivo
fondato in linea di massima sul principio dell’imposizione, nello Stato
membro d’origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
2. Previo esame della relazione prevista all’articolo 404, dopo aver
accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono
soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all’articolo 93 del
trattato, le disposizioni necessarie per l’entrata in vigore e il
funzionamento del regime definitivo.
Torna al sommario
Pagina 459Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 403 – Adozione di direttive appropiate.
In vigore dal 01/01/2007
Il Consiglio adotta, conformemente all’articolo 93 del trattato, le
direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d’IVA e,
segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema
stesso.
Torna al sommario
Pagina 460Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 404 – Relazione della Commissione.
In vigore dal 01/01/2007
Ogni quattro anni a decorrere dall’adozione della presente direttiva, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle
informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento
del sistema comune d’IVA negli Stati membri, e in particolare sul
funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli
Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo.
Torna al sommario
Pagina 461Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 405 – Misure transitorie applicabili nel contesto dell’adesione all’Unione europea: definizioni.
In vigore dal 01/01/2007
Ai fini del presente capo, si intendono per:
1) “Comunità”: il territorio della Comunità quale e’ definito all’articolo
5, punto 1), prima dell’adesione di nuovi Stati membri;
2) “nuovi Stati membri”: il territorio degli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea dopo il 1 gennaio 1995, quale e’ definito per ciascuno
di detti Stati membri all’articolo 5, punto 2);
3) “Comunità allargata”: il territorio della Comunità, quale e’ definito
all’articolo 5, punto 1), dopo l’adesione di nuovi Stati membri.
Torna al sommario
Pagina 462Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 406 – Misure transitorie.
In vigore dal 01/01/2007
Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene e’ stato vincolato o ad
un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui
all’articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti
regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate
fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette
situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:
a) il bene e’ stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità
o in uno dei nuovi Stati membri;
b) il bene e’ stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua
introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
c) il bene non e’ stato svincolato da detto regime o da detta situazione
prima della data di adesione.
Torna al sommario
Pagina 463Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 407 – Misure transitorie.
In vigore dal 01/01/2007
Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene e’ stato vincolato a un
regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento
dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando
sussistono le seguenti condizioni:
a) il bene e’ stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di
transito doganale;
b) il bene non e’ stato svincolato da detto regime prima della data di
adesione.
Torna al sommario
Pagina 464Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 408 – Casi assimilabili all’importazione di un bene.
In vigore dal 01/01/2007
1. Sono assimilati all’importazione di un bene per il quale e’ dimostrato
che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella
Comunità i seguenti casi:
a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di
ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della
data di adesione alle condizioni di cui all’articolo 406;
b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o
dalle situazioni di cui all’articolo 156, o da un regime analogo ad uno
di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato
vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui
all’articolo 406;
c) la conclusione di uno dei regimi di cui all’articolo 407, avviato prima
della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai
fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo
oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che
agisce in quanto tale;
d) qualsiasi irregolarita’ o infrazione commessa nel corso di un regime di
transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, e’ assimilata all’importazione di un
bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato
membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non
passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di
adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri,
quando sussistono le seguenti condizioni:
a) la cessione di tali beni e’ stata esentata, o poteva essere esentata, in
virtu’ dell’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtu’ di una
disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;
b) i beni non sono stati importati ne’ all’interno di uno dei nuovi Stati
membri ne’ nella Comunità prima della data di adesione.
Torna al sommario
Pagina 465Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 409 – Importazione.
In vigore dal 01/01/2007
Nei casi di cui all’articolo 408, paragrafo 1, l’importazione si considera
effettuata, ai sensi dell’articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio
il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato
vincolato prima della data di adesione.
Torna al sommario
Pagina 466Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 410 – Condizioni.
In vigore dal 01/01/2007
1. In deroga all’articolo 71, l’importazione di un bene, ai sensi
dell’articolo 408, e’ effettuata senza dar luogo al fatto generatore
dell’imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:
a) il bene importato e’ spedito o trasportato fuori della Comunità
allargata;
b) il bene importato ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera a) e’
diverso da un mezzo di trasporto ed e’ rispedito o trasportato nello
Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come
destinatario la persona che l’aveva esportato;
c) il bene importato ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera a) e’
un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della
data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato
interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della
Comunità, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di
un’esenzione o di un rimborso dell’IVA.
2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei
casi seguenti:
a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di
trasporto e la data di adesione all’Unione europea supera gli otto anni;
b) quando l’importo dell’imposta che
dell’importazione e’ insignificante.
sarebbe dovuta a titolo
Torna al sommario
Pagina 467Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 411 – Termini di attuazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. La direttiva 67/227/CEE e la direttiva 77/388/CEE sono abrogate, fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel
diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati
nell’allegato XI, parte B.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente
direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta
nell’allegato XII.
Torna al sommario
Pagina 468Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 412 – Attuazione.
In vigore dal 01/01/2007
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2,
paragrafo 3, all’articolo 44, all’articolo 59, paragrafo 1, all’articolo 399
e all’allegato III, punto 18) con effetto al 1 gennaio 2008. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonche’ una
tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Torna al sommario
Pagina 469Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 413 – Entrata in vigore.
In vigore dal 01/01/2007
La presente direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2007.
Torna al sommario
Pagina 470Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Articolo 414 – Destinatari.
In vigore dal 01/01/2007
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Torna al sommario
Pagina 471Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 1 – Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma.
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 472Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 2 – Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all’articolo 58, primo comma, lettera C).
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5
1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature;
2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di
basi di dati;
4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o
d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici,
sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Torna al sommario
Pagina 473Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 3 – Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote
ridotte di cui all’articolo 98
In vigore dal 01/06/2009
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Allegato
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 474Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 4 – Elenco dei servizi di cui all’articolo 106.
In vigore dal 01/01/2007
Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 475Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 5 – Categorie di beni oggetto dei regimi di deposito diversi da quello doganale di cui all’articolo 160, paragrafo
2.
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 476Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 6 – Elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 199, paragrafo 1, lettera D).
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 477Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 7 – Elenco delle attivita’ di produzione agricola di cui all’articolo 295, paragrafo 1, punto 4).
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 478Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 8 – Elenco indicativo delle prestazioni di servizi agricoli di cui all’articolo 295, paragrafo 1, punto 5).
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato pdf.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 479Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato 9 – Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) (N.d.r.
Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.335 del
20.12.2007).
In vigore dal 01/01/2007
Vedi documento in formato PDF.
Documento in formato pdf
Torna al sommario
Pagina 480Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
Allegato A – ALLEGATO X: Elenco delle operazioni oggetto delle deroghe di cui agli articoli 370 e 371 e agli articoli da
375 a 390 ter. (N.d.R. Dal 1.7.2013 il riferimento all’articolo 390 ter nel titolo va letto come articolo 390 quater secondo
quanto disposto dall’allegato V dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione).
In vigore dal 15/01/2010
Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1
PARTE A
Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all’imposta
1) Le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di
protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
2) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;
3) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente diversi da quelli di cui
all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno avuto diritto alla
detrazione delle imposte pagate a monte per il fabbricato in questione;
4) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono
in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità.
PARTE B
Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare
1) La riscossione di diritti d’ingresso alle manifestazioni sportive;
2) le prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse
dalle professioni mediche e paramediche, escluse le prestazioni seguenti:
a) le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni
di licenze relative a tali diritti;
b) i lavori diversi dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera, effettuati su beni mobili
materiali ed eseguiti per un soggetto passivo;
c) le prestazioni volte a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni
fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;
d) le prestazioni di pubblicità commerciale;
e) il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;
f) la locazione di beni mobili materiali ad un soggetto passivo;
g) la messa a disposizione di personale a un soggetto passivo;
h) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico,
economico o scientifico;
i) l’esecuzione di un’obbligazione di non esercitare, interamente o in parte, un’attività professionale o un diritto di cui
alle lettere da a) a h) e j);
j) le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d’affari ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino
cessioni o importazioni di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui alle lettere da a) a i);
3) le prestazioni di servizi di telecomunicazione e le cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici
postali;
4) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le cessioni di beni ad
esse accessorie;
5) le operazioni effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a
distorsioni di concorrenza rilevanti;
6) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione,
Pagina 481Decreto del 18/07/2003 n. 266 – Min. Economia e Finanze
della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di
guerra;
7) le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b);
8) l’erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico;
9) le cessioni di fabbricati o di frazioni di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, effettuate anteriormente alla prima
occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili, di cui all’articolo 12;
10) il trasporto di persone e il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di
servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente;
11) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello
Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;
12) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;
13) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all’articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che
agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati nella Comunità.

Link utili:

Studio Praga

Start up in Repubblica Ceca per Società

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.