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LEGGE

del 26 settembre 2003

sulle accise

353

LEGGE

del 26 settembre 2003

sulle accise

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

CONDIZIONI GENERALI
§ 1

Oggetto di adeguamento
(1) La presente legge incorpora i regolamenti pertinenti dell’Unione europea 1 ) e li disciplina

a) condizioni per la tassazione di prodotti selezionati, prodotti del tabacco riscaldati e tabacco greggio mediante accise,

b) il metodo di etichettatura e vendita dei prodotti del tabacco,

c) metodo di colorazione e marcatura di oli minerali selezionati,

d) il metodo per contrassegnare alcuni altri oli minerali,

e) monitoraggio della manipolazione di oli minerali speciali; e

f) la manipolazione del tabacco greggio.

(2) I prodotti selezionati si intendono ai fini delle accise

a) oli minerali,

b) alcol,

c) birra,

d) vino e prodotti intermedi,

e) i prodotti del tabacco soggetti a un’imposta sui prodotti del tabacco.

(3) Le accise sono

a) tassa sugli oli minerali,

b) tassa sull’alcol,

c) tassa sulla birra,

d) imposta sul vino e prodotti intermedi,

e) tassa sui prodotti del tabacco,

f) una tassa sui prodotti del tabacco riscaldati; e

g) la tassa sul tabacco greggio.

(4) L’amministrazione doganale della Repubblica ceca deve eseguire

a) l’ amministrazione delle accise; amministrano le accise sulle importazioni in conformità con la legislazione che disciplina l’amministrazione dei dazi doganali,

b) altri poteri ai sensi della presente legge relativi a prodotti selezionati e tabacco greggio; nell’esercitarli si procede ai sensi del Codice Fiscale, ad eccezione dei procedimenti per delitti.

§ 2

Territorio fiscale
(1) Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) il territorio fiscale della Repubblica ceca, il territorio della Repubblica ceca,

b) il territorio fiscale dell’Unione Europea è il territorio stabilito dalla Direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 1a ) ,

c) Stato membro indica uno Stato membro dell’Unione europea,

d) per altro Stato membro si intende uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca,

e) un paese terzo di un paese al di fuori del territorio fiscale dell’Unione europea,

f) il terzo territorio del territorio di cui ai paragrafi 3 e 4.

(2) Ai fini della presente legge,

a) considera il territorio del Principato di Monaco come il territorio della Repubblica francese;

b) i territori di Jungholz e Mittelberg (KleinesWalsertal) sono considerati territori della Repubblica federale di Germania;

c) il territorio dell’isola di Man è considerato come il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

(d) considera il territorio di San Marino come il territorio della Repubblica italiana; e

e) le zone di sovranità del Regno Unito saranno considerate come territorio di Cipro da Akrotiri e Dhekelia.

(3) Ai fini della presente legge, i territori delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, i territori delle Isole Canarie, delle Isole Åland, delle Isole del Canale e dei territori francesi di cui all’articolo 349 del trattato sul Anche il funzionamento dell’Unione europea è considerato paesi terzi.

(4) Anche i territori dell’isola di Helgoland, i territori di Büsingen, Ceuta, Melilla e Livigno sono considerati paesi terzi ai fini della presente legge.

(5) I requisiti stabiliti dalla normativa doganale dell’Unione europea per l’ingresso di prodotti selezionati nel territorio doganale della Comunità europea si applicano mutatis mutandis all’ingresso di prodotti selezionati nel territorio doganale della Comunità europea dai territori indicati al paragrafo 3.

(6) I requisiti stabiliti dalla normativa doganale dell’Unione europea per l’uscita di prodotti selezionati dal territorio doganale della Comunità europea si applicano mutatis mutandis all’uscita di prodotti selezionati dal territorio doganale della Comunità europea verso i territori indicati al paragrafo 3.

§ 3

Definizioni
Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

b) importazioni

1. l’ ingresso di prodotti selezionati nel territorio fiscale dell’Unione europea, a condizione che questi prodotti selezionati non siano temporaneamente immagazzinati o vincolati a un regime doganale speciale, ad eccezione del regime doganale di destinazione, al momento dell’ingresso nel territorio fiscale dell’Unione Europea,

2. immissione in libera pratica di prodotti selezionati,

3. lo svincolo di prodotti selezionati dalle procedure doganali speciali, ad eccezione del regime doganale di destinazione finale, a condizione che non rientrino in tali procedure,

c) esportazione, svincolo di prodotti selezionati nel regime doganale di esportazione o perfezionamento passivo e uscita dal territorio fiscale dell’Unione Europea,

d) esenzione condizionale dalla dilazione fiscale dell’obbligo di dichiarare, valutare e pagare l’imposta fino alla data di immissione in libera pratica di prodotti selezionati non coperti dal regime doganale speciale o dalla custodia temporanea,

e) esenzione dall’imposta per l’immissione in libera circolazione di prodotti selezionati senza obbligo di dichiarazione, accertamento e pagamento dell’imposta,

f) un deposito fiscale indica un luogo delimitato spazialmente nel territorio fiscale della Repubblica Ceca in cui l’operatore del deposito fiscale produce, tratta, immagazzina, riceve o invia prodotti selezionati alle condizioni stabilite dalla presente legge, salvo diversa disposizione della presente legge ( Sezioni 59, 78, 89 e 99), i confini di tale luogo non devono essere interrotti a meno che una strada pubblica non passi attraverso questo luogo; l’amministratore delle imposte può stabilire che alcuni oggetti e aree di questo luogo non ne fanno parte,

g) l’ operatore di un deposito fiscale è una persona fisica o giuridica a cui è stata concessa l’autorizzazione a gestire un deposito fiscale; l’operatore del deposito fiscale è un’entità fiscale,

h) il destinatario ammissibile è una persona fisica o giuridica che non è l’operatore di un deposito fiscale nel luogo in cui, nel corso della sua attività, riceve prodotti selezionati in esenzione condizionale in base a un regime di sospensione dei dazi trasportati da un altro membro Stato; il destinatario ammissibile non può immagazzinare o spedire i prodotti selezionati in regime di sospensione dei dazi; il beneficiario è un soggetto passivo,

i) un utente di prodotti esenti selezionati (di seguito denominato “utente”) indica una persona fisica o giuridica che riceve e utilizza, o vende a un altro utente, prodotti esenti selezionati a un altro utente ai sensi del § 52a o 53; gli utenti hanno lo status di soggetti fiscali senza obbligo di registrazione,

j) ” speditore autorizzato”: una persona fisica o giuridica che trasporta prodotti selezionati in regime di sospensione dall’accisa a un deposito fiscale, un destinatario autorizzato in un altro Stato membro, una spedizione di esportazione in un altro Stato membro o un destinatario in un altro Stato membro ai sensi Direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 6a ) ; questa persona deve essere l’operatore di un deposito fiscale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca ai sensi del § 3 lettera G),

k) immissione in libera pratica

1. qualsiasi esenzione, anche illegale, di prodotti selezionati dal regime di sospensione dei dazi,

2. qualsiasi produzione, anche illegale, di prodotti selezionati al di fuori del regime di esenzione condizionale,

3. qualsiasi importazione, anche illegale, di prodotti selezionati al di fuori del regime di sospensione dei dazi,

4. qualsiasi immagazzinamento o trasporto di prodotti selezionati per i quali non è dimostrato che si tratta di prodotti tassati, oa meno che il metodo del loro acquisto non sia giustificato dalla tassazione,

l) per debito fiscale si intende l’ammontare dell’imposta attribuibile a prodotti selezionati fabbricati o importati per i quali sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta ai sensi della Sezione 9; per prodotti esenti selezionati, la responsabilità fiscale indica l’importo dell’imposta per la quale sorgerebbe l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta se questi prodotti selezionati non fossero esenti,

m) la classificazione NACE delle attività economiche di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e che modifica il Regolamento (CEE) n. 3037 / 90 e alcuni regolamenti CE su domini statistici specifici, come modificati,

n) luogo di residenza indirizzo del luogo di residenza permanente di un cittadino della Repubblica Ceca o indirizzo del luogo di residenza di uno straniero; nel caso in cui questa persona non abbia un luogo di residenza nel territorio della Repubblica Ceca, è obbligata a notificare all’amministratore delle imposte l’indirizzo per la consegna,

o) la quantità del prodotto selezionato in unità diverse dal numero di pezzi della quantità del prodotto selezionato espressa in unità di misura 9 ) specificata nei § 47, 69, 84 o 95 e misurata in un modo ai sensi di una normativa legale speciale , 10 )

p) progetto pilota per lo sviluppo tecnologico di una miscela di carburante più rispettosa dell’ambiente a base di fermentazione anidra appositamente denaturata che soddisfa i criteri di sostenibilità dei biocarburanti ai sensi della legge sulla protezione dell’aria (di seguito “criteri di sostenibilità dei biocarburanti”) o di oli vegetali idrogenati che soddisfano i criteri di sostenibilità di biocarburanti o progetti di sviluppo tecnologico di combustibili ecocompatibili prodotti da parti non alimentari di biomassa o da rifiuti organici e che soddisfano i criteri di sostenibilità dei biocarburanti; questi progetti devono essere approvati dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero delle Finanze,

q) per perdita o deterioramento imprevedibile si intende tale deterioramento, distruzione completa o perdita irreparabile di prodotti selezionati, laddove a seguito di un evento dimostrabile imprevedibile e inevitabile, questi prodotti selezionati non possono essere soggetti a tassazione ai sensi della presente legge

(r) il processo di fabbricazione in cui:

1. il prodotto selezionato viene creato,

2. un prodotto selezionato che è soggetto a imposta deve essere creato dal prodotto selezionato che è oggetto di imposta, ad eccezione delle attività di cui alla Sezione 45, Paragrafo 12,

3. l’olio minerale che è elencato sotto un codice della nomenclatura risulta in un olio minerale che è elencato sotto un altro codice della nomenclatura, ad eccezione delle attività ai sensi della sezione 45 (12),

s) le famiglie gestite congiuntamente di una comunità di persone fisiche che vivono insieme in modo permanente e coprono congiuntamente i costi dei loro bisogni.

§ 3a

Nomenclatura combinata
(1) Ai fini di

a) tasse sull’alcole, tasse sulla birra e tasse sul vino e prodotti intermedi: la designazione numerica di prodotti selezionati data nel regolamento del Consiglio sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune 8 ) , in vigore il 1 ° gennaio 2002 ,

b) le tasse sugli oli minerali, la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati, la marcatura di alcuni altri oli minerali e il controllo del trattamento degli oli minerali speciali significano la designazione numerica di prodotti selezionati nel regolamento del Consiglio sulla tariffa e nomenclatura statistica e sulla tariffa doganale comune 8 ) , come modificata dal 1 ° gennaio 2018.

(2) Se la Commissione europea, sulla base della direttiva 2003/96 / CE del Consiglio, emette una decisione di esecuzione che adegua i codici della nomenclatura nella presente direttiva, il governo determina nel regolamento conformemente alla presente decisione i codici della nomenclatura da utilizzare al posto dei codici della nomenclatura nella presente legge fino al giorno precedente, la data di entrata in vigore della legge che adegua i codici della nomenclatura conformemente alla presente decisione.

§ 4

Contribuente
(1) Il pagatore è una persona fisica o giuridica,

a) che è l’operatore del deposito fiscale, il destinatario autorizzato, lo speditore autorizzato o il produttore che ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta in relazione all’immissione in libera pratica di prodotti selezionati (§ 9 paragrafo 1), o in connessione con la perdita o il deterioramento di prodotti selezionati trasportati in regime di esenzione condizionale dall’imposta [§ 9 par. 3 lett. e)],

(b) che ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta

1. all’importazione (§ 9 par. 2),

2. nel caso di utilizzo di prodotti selezionati esenti da imposta per scopi diversi da quelli cui si applica l’esenzione [§ 9 comma 3 lett. b)],

3. nel caso di utilizzo di prodotti selezionati per i quali l’imposta è stata rimborsata, per scopi diversi da quelli a cui si applica il rimborso dell’imposta [§ 9 par. C)],

4. in caso di perdita o deterioramento di prodotti selezionati [§ 9 par. 3 lett. d)],

c) che rivendica il diritto a un rimborso fiscale, salvo diversa disposizione della presente legge (articoli 15, 15a, da 55 a 57),

d) che forniva una garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale, in cui vi era una violazione di tale regime [§ 9 par. f) e § 28]; l’imposta è inoltre responsabile in solido nei confronti della persona fisica o giuridica che ha partecipato alla violazione di questo regime, se era a conoscenza della violazione o se si può ragionevolmente presumere che avrebbe dovuto esserne a conoscenza,

e) che ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta all’atto dell’accettazione di prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro per fini commerciali o destinati a svolgere i compiti di un ente pubblico o alla cessazione del trasporto di prodotti selezionati destinati a fini commerciali [§ 9 par. G)],

(f) che immagazzina o trasporta i prodotti selezionati senza dimostrare che si tratta di prodotti selezionati per il consumo personale, o immette in libera pratica prodotti selezionati senza dimostrare che sono prodotti selezionati tassati, oa meno che non possa giustificarne l’acquisto senza tasse; la persona fisica o giuridica che ha partecipato al suddetto deposito o trasporto è altresì responsabile in solido dell’imposta,

g) che ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta in caso di perdita di proprietà di prodotti selezionati non tassati e simili (§ 9 paragrafo 4), o

h) che è un rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati da un altro Stato membro nel territorio fiscale della Repubblica ceca; se la persona di cui al § 33 paragrafo 2 non nomina un rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati o se il rappresentante designato per la spedizione di prodotti selezionati non adempie agli obblighi specificati nel § 33e par.

(2) Una persona ad eccezione delle persone di cui al paragrafo 1 lettera. b) punti 1 e 3 e punto f) e al § 14 par.2 e 3 è obbligato a registrarsi come debitore entro e non oltre il giorno del primo obbligo di dichiarazione e pagamento dell’imposta. Una persona che richiede un rimborso è tenuta a registrarsi entro e non oltre la data in cui richiede per la prima volta un rimborso, se non è più registrato come contribuente. Il pagatore è obbligato a registrarsi separatamente per ciascuna tassa.

(3) In caso di immissione in libera pratica di prodotti selezionati, è responsabile in solido dell’imposta, ad eccezione del contribuente di cui al comma 1 lettera. a) anche la persona fisica o giuridica in nome della quale i prodotti selezionati sono stati immessi in libera pratica. Nel caso in cui l’immissione in libera pratica di prodotti selezionati non fosse autorizzata, anche la persona fisica o giuridica che ha partecipato a tale immissione in libera pratica non autorizzata è responsabile in solido dell’imposta.

(4) In caso di importazione, è responsabile in solido dell’imposta, ad eccezione del contribuente di cui al comma 1 lettera. b) punto 1, anche la persona fisica o giuridica per conto della quale sono stati importati i prodotti selezionati. Se l’importazione di prodotti selezionati non è stata autorizzata, anche la persona fisica o giuridica che ha partecipato a tali importazioni è solidalmente responsabile dell’imposta.

(5) Ai fini del comma 1 lett f) la quantità di prodotti selezionati per il consumo personale è considerata una quantità non superiore

a) oli minerali, ad eccezione dei gas di petrolio liquefatti trasportati in recipienti a pressione con un peso di riempimento fino a 40 kg, la quantità trasportata in serbatoi ordinari (§ 63 paragrafo 2) è aumentata di 20 l,

b) gas di petrolio liquefatti in recipienti a pressione con un peso di riempimento fino a 40 kg, inclusi 5 recipienti a pressione,

c) alcolici secondo la normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che regola la definizione e la descrizione delle bevande spiritose 10 l di prodotti finiti,

d) birra 110 l,

e) intermedi 20 l,

f) vini 90 l, di cui spumanti 60 l,

g) 800 sigarette,

h) sigaretti o sigari di peso non superiore a 3 g / pezzo 400 pezzi,

i) altri sigari 200 pezzi,

j) tabacco da fumo 1 kg.

(6) Per la valutazione se nel caso di cui al comma 1 lett f) nel caso di prodotti selezionati per consumo personale o per scopi commerciali, si applicano le disposizioni del paragrafo 5. Allo stesso tempo, le disposizioni della sezione 32, paragrafi 2, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis per questi scopi.

§ 5

Prova della tassazione dei prodotti selezionati
(1) Nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, la tassazione di prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale deve essere comprovata da un documento fiscale o una prova di vendita o una prova del trasporto di prodotti selezionati in libera circolazione fiscale già elencati, salvo diversa disposizione questa legge (§ 6). La tassazione dei prodotti selezionati per la libera circolazione fiscale già menzionata è dimostrata solo se non sono prodotti selezionati per il consumo personale (§ 4 par. 6, § 32 par. 2, 4 e 5).

(2) Il documento fiscale ai sensi del paragrafo 1, che il contribuente è tenuto a rilasciare immediatamente all’acquirente o alla persona che acquista temporaneamente prodotti per l’acquirente o l’acquirente durante l’immissione in libera pratica di prodotti selezionati, deve contenere le seguenti informazioni :

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del pagatore,

b) la ragione sociale o la ragione sociale, la sede legale o il luogo di residenza e il codice fiscale, se assegnato, del cessionario,

c) i quantitativi di prodotti selezionati immessi in libera pratica per i quali è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta e il loro nome o denominazione commerciale,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento fiscale,

f) il numero del documento fiscale.

(3) La prova di vendita ai sensi del paragrafo 1, che il venditore è tenuto a rilasciare immediatamente all’atto della vendita dei prodotti selezionati, deve contenere le seguenti informazioni:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del venditore,

b) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale, se assegnato, dell’acquirente,

c) la quantità di prodotti selezionati venduti immessi in libera pratica fiscale, per i quali è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta, e il loro nome o denominazione commerciale,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento di vendita,

(f) il numero della nota di vendita.

(4) Un documento di trasporto ai sensi del paragrafo 1 è rilasciato da una persona fisica o giuridica che emette prodotti selezionati già immessi in libera pratica per il trasporto, senza soddisfare le condizioni in base alle quali l’obbligo di rilascio del documento fiscale ai sensi del paragrafo 2 paragrafo 3. Il documento di trasporto deve contenere le seguenti informazioni:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale, se assegnato, del mittente,

b) l’ indirizzo della destinazione e, se ciò non è possibile, altre informazioni che determinano l’ubicazione della destinazione,

c) le quantità di prodotti selezionati trasportati immessi in libera pratica fiscale, per i quali è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta, e il loro nome o denominazione commerciale,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento di trasporto,

f) il numero del documento di trasporto.

(5) La tassazione dei prodotti selezionati all’importazione deve essere dimostrata da una decisione sull’immissione di prodotti selezionati nel regime doganale di libera circolazione o da un’altra decisione dell’amministratore fiscale sull’accertamento dell’imposta.

(6) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale possono essere trasportati solo con un documento fiscale, prova di vendita, prova di trasporto o decisione ai sensi del paragrafo 5. Prodotti selezionati immessi in libera circolazione fiscale trasportati senza

(a) il documento fiscale, il documento di vendita o il documento di trasporto sono trattati come se fossero stati trasportati con il documento pertinente, se il documento pertinente è stato ricevuto dall’amministratore fiscale tramite il portale elettronico dell’amministratore fiscale prima dell’inizio del trasporto, o

b) una decisione di cui al paragrafo 5 si considera trasmessa con tale decisione se tale decisione era stata notificata prima dell’inizio del trasporto.

(7) I prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro, che sono inviati a una persona domiciliata o residente nel territorio fiscale della Repubblica ceca che non intraprende o svolge alcuna altra attività economica indipendente, possono essere trasportati solo con un documento confermando che questi prodotti sono stati tassati nello Stato membro da cui sono stati spediti.

§ 6

Prova del legittimo acquisto di prodotti selezionati esenti da imposta
(1) L’ acquisizione legittima di prodotti esenti selezionati deve essere dimostrata da un’autorizzazione per il ricevimento e l’uso di prodotti esenti selezionati, se rilasciata, e da un documento sull’esenzione fiscale di prodotti selezionati. Questa disposizione non si applica alle persone fisiche o giuridiche di cui al § 53 paragrafo 5.

(2) Il documento sull’esenzione dall’imposta ai sensi del paragrafo 1, che il pagatore o l’utente è tenuto a rilasciare immediatamente all’atto dell’emissione di prodotti selezionati esenti da imposta, deve contenere i seguenti dati:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale, se assegnato, del pagatore o utente mittente,

b) la ragione sociale o il nome, la sede legale o il luogo di residenza e il codice fiscale, se assegnato, dell’utente ricevente,

c) le quantità di prodotti esenti selezionati per i quali è sorto un debito fiscale e il loro nome o nome commerciale,

d) una dichiarazione che il prezzo dei prodotti selezionati non include le tasse,

e) luogo di spedizione,

f) luogo di ricevimento,

g) la data di rilascio del documento di esenzione fiscale,

(h) il numero del documento di esenzione.

(3) L’ acquisizione legittima di prodotti esenti selezionati importati deve essere dimostrata da un’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati, se c’era l’obbligo di rilasciarlo, e allo stesso tempo da una decisione di immettere i prodotti selezionati nel regime doganale di libera circolazione o altra decisione dell’amministratore fiscale sulle imposte di accertamento.

(4) I prodotti selezionati esenti possono essere trasportati solo con un documento di esenzione, salvo diversa disposizione della presente legge (Sezione 50). I prodotti esenti selezionati trasportati senza un documento di esenzione fiscale vengono trattati come se fossero stati trasportati con questo documento, se questo documento è stato ricevuto dall’amministratore fiscale tramite il portale elettronico dell’amministratore fiscale prima dell’inizio del trasporto.

§ 7

Oggetto dell’imposta
Oggetto dell’imposta sono i prodotti selezionati fabbricati nel territorio fiscale dell’Unione Europea o importati nel territorio fiscale dell’Unione Europea.

§ 8

Insorgenza di responsabilità fiscale
La responsabilità fiscale nasce dalla produzione di prodotti selezionati nel territorio fiscale dell’Unione Europea o dall’importazione di prodotti selezionati nel territorio fiscale dell’Unione Europea.

§ 9

L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta
(1) L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta entro il periodo specificato sorge al momento dell’introduzione di prodotti selezionati in libera circolazione fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(2) Quando si importano prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta il giorno in cui sorge l’obbligazione doganale, se i prodotti selezionati non sono stati sottoposti al regime di esenzione fiscale condizionale. Se i prodotti selezionati non sono soggetti a dazi doganali, ai fini della presente legge, un’obbligazione doganale si considera sorta se sono soddisfatte le altre condizioni per la sua comparsa stabilite dalla normativa doganale. Le importazioni di prodotti selezionati che sono stati vincolati a un regime sospensivo sono soggette all’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta conformemente al paragrafo 1.

(3) Sorge anche l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta

a) nel caso di prodotti selezionati trasportati in regime di sospensione dei dazi, al momento della loro perdita o deterioramento, ad eccezione di perdita o deterioramento imprevedibile,

b) nel caso di prodotti esenti selezionati, al momento del loro utilizzo per scopi diversi da quelli a cui si applica l’esenzione,

(c) nel caso di prodotti rimborsati selezionati, al momento del loro utilizzo per scopi diversi da quelli cui si riferisce il rimborso,

(d) la data di regolamento della perdita o riduzione di valore dei prodotti selezionati, ma non oltre un mese dopo la constatazione della perdita o riduzione di valore, fatta eccezione per la perdita o la riduzione di valore imprevedibile; le perdite e il deterioramento non includono le perdite e il deterioramento dell’importo delle perdite di produzione effettive tecnicamente giustificate e delle perdite di stoccaggio,

e) il giorno di acquisto dei prodotti selezionati o il giorno della loro vendita ai pagatori di cui al § 4 comma 1 lett. f) o il giorno in cui ha scoperto che il pagatore ha trattenuto i prodotti selezionati per un certo tempo, o che li ha trattenuti, il giorno che si è verificato prima,

f) al momento della violazione del regime di esenzione condizionale dall’imposta durante il trasporto di prodotti selezionati in questo regime (§ 28),

g) la data di accettazione dei prodotti selezionati che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro e che sono destinati a fini commerciali nel territorio fiscale della Repubblica ceca o per adempiere ai compiti di un ente pubblico nel territorio fiscale della Repubblica ceca Repubblica Ceca o la data di cessazione del trasporto nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, se questi prodotti sono stati accettati dal pagatore di cui al § 4 par.1 let. e) in un altro Stato membro e sono trasportati nel territorio fiscale della Repubblica ceca,

h) la data di scadenza o revoca dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale o l’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati; ciò non si applica ai prodotti selezionati che possono essere utilizzati senza questa autorizzazione, o ai prodotti selezionati per i quali questa autorizzazione è scaduta ai sensi della Sezione 13b e che sono soggetti al regime di esenzione fiscale condizionale il giorno della scadenza di questa autorizzazione,

i) il giorno dell’accettazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca di prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro, che sono stati inviati a una persona che non intraprende o svolge un’altra attività economica indipendente, o

j) il giorno di utilizzo dei prodotti selezionati per il proprio consumo.

(4) L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge anche il giorno della cessione o della locazione dell’impianto aziendale o della sua parte che costituisce un’unità organizzativa separata, che comprende prodotti selezionati esentasse situati al di fuori del regime di esenzione fiscale condizionale.

§ 10

Aliquote fiscali e calcolo
L’imposta è calcolata come il prodotto della base imponibile e dell’aliquota fiscale determinata per il prodotto selezionato in questione.

§ 11

Esenzione fiscale
(1) I prodotti selezionati sono esenti da imposta

a) importati se sono coperti da un’esenzione dall’importazione occasionale di merci nel bagaglio personale di un passeggero, da un membro dell’equipaggio dell’aeromobile o dall’importazione di carburante da parte dei passeggeri ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto 31a ) o dall’esenzione dai dazi doganali, fatta eccezione per i prodotti selezionati, ritornano nel territorio fiscale della Repubblica Ceca e vengono immessi in libera pratica,

b) acquistato senza tasse per uno stato di minaccia per lo stato e uno stato di guerra, se così ordinato dal governo ai sensi della Sezione 137,

d) importati o trasportati dal territorio di un altro Stato membro al territorio fiscale della Repubblica Ceca per le forze armate degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, ad eccezione delle Forze armate ceche per l’uso di questi prodotti da queste forze armate o dal personale civile che le accompagna; questi prodotti possono essere trasportati da un altro Stato membro o dal luogo di importazione nel territorio fiscale della Repubblica Ceca solo con un certificato di esenzione dalle accise redatto secondo il modello e secondo le modalità specificate nel relativo regolamento della Comunità Europea Unione, 17a )

e) trasportati dal territorio di un altro Stato membro alle persone di cui alla sezione 15, paragrafo 1; questi prodotti possono essere trasportati da un altro Stato membro solo con documenti ai sensi della sezione 27 o 27c, e con un certificato di esenzione dall’accisa redatto secondo il modello e secondo le modalità specificate nel relativo regolamento dell’Unione Europea, 17a )

f) importati da paesi terzi, a condizione che i prodotti selezionati siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto nei limiti e alle condizioni stabiliti negli accordi internazionali con tali paesi,

g) importati da organizzazioni internazionali o dai loro membri, a condizione che tali prodotti selezionati siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto entro i limiti e alle condizioni stabiliti nelle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o, a seconda dei casi, nei loro accordi di ubicazione .

(2) Se una persona fisica o giuridica ha acquistato prodotti selezionati tassati e li ha utilizzati per gli scopi a cui si applica l’esenzione fiscale, ai fini della presente legge, questi prodotti selezionati devono essere trattati come se fossero stati acquistati in esenzione fiscale prezzi.

(3) Prodotti selezionati esenti da imposta ai sensi del paragrafo 1 possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione per ricevere e utilizzare prodotti selezionati esenti da imposta.

§ 12

Chiedere un’esenzione fiscale
(1) Il diritto di esentare il prodotto selezionato dall’imposta, incluso un riferimento alla disposizione pertinente della presente legge, in base alla quale il diritto viene affermato, l’utente è tenuto a far valere per iscritto il pagatore o l’utente, al più tardi prima la loro emissione, altrimenti non si pone il diritto di emettere prodotti selezionati senza tasse. Questo non si applica agli utenti elencati nel § 53 paragrafo 5.

(2) In caso di importazione di prodotti selezionati, il diritto di esentare il prodotto selezionato dall’imposta è esercitato dall’utente, che deve essere anche il dichiarante, in una dichiarazione doganale che propone lo svincolo dei prodotti selezionati per il regime doganale di libera circolazione.

(3) L’utente dimostra il diritto di emettere il prodotto selezionato a prezzi esentasse presentando un’autorizzazione per la ricezione e l’uso di prodotti esenti da imposta selezionati, se i prodotti esenti da imposta selezionati non possono essere ricevuti e utilizzati senza tale autorizzazione; in caso contrario, il diritto all’esenzione dei prodotti selezionati si considera non esercitato.

(4) Se la presente legge prevede come condizione per l’emissione di un prodotto selezionato a un prezzo esentasse la presentazione di un permesso per ricevere e utilizzare prodotti esentasse selezionati, il pagatore o l’utente ha il diritto di emettere solo il prodotto selezionato all’utente che presenta tale autorizzazione per l’ispezione.

(5) L’ utente è obbligato a collocare immediatamente il prodotto esente selezionato ricevuto nel luogo specificato nell’autorizzazione per il ricevimento e l’uso dei prodotti esenti selezionati.

§ 13

Ricevimento e utilizzo di prodotti esentasse selezionati
(1) Prodotti esenti selezionati possono essere accettati e utilizzati solo sulla base di un permesso valido per l’accettazione e l’uso di prodotti esenti selezionati.

(2) Prodotti esenti selezionati possono essere accettati solo dal fornitore specificato nell’autorizzazione per l’accettazione e l’uso di prodotti esenti selezionati.

(3) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per l’accettazione e l’uso di prodotti esenti selezionati sia sostituita da una nuova, i prodotti esenti selezionati possono essere accettati e utilizzati sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

§ 13a

Autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati
(1) Se la proposta per il rilascio di un’autorizzazione per l’accettazione e l’uso di prodotti esentasse selezionati specifica più di un fornitore, l’amministratore fiscale rilascerà tale autorizzazione per ciascun fornitore separatamente.

(2) L’amministratore fiscale invierà una copia dell’autorizzazione per la ricezione e l’uso di prodotti esenti da imposta selezionati al fornitore di questi prodotti selezionati.

§ 13b

Cessazione dell’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esentasse selezionati
L’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati scade anche il giorno in cui entra in vigore l’autorizzazione a gestire un deposito fiscale per il luogo delimitato nello spazio in cui si trovano i prodotti esenti selezionati sulla base dell’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati .

§ 13c

Revoca dell’autorizzazione a ricevere e utilizzare d’ufficio prodotti esenti selezionati
L’amministratore fiscale revoca anche l’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati se:

(a) il prodotto esente selezionato è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello specificato nella presente autorizzazione e l’utente non ha pagato l’imposta entro il periodo prescritto, o

(b) l’ utente non acquista prodotti esenti selezionati nell’ambito della presente autorizzazione per 12 mesi di calendario consecutivi senza motivi gravi o oggettivi.

§ 14

Rimborso fiscale ai contribuenti
(1) In caso di prodotti selezionati tassati immessi in libera pratica fiscale, il contribuente ha diritto a un rimborso fiscale

a) il loro svincolo per il regime doganale di esportazione o perfezionamento passivo, se il pagatore dimostra l’uscita di prodotti selezionati dal territorio fiscale dell’Unione Europea,

b) la loro reintroduzione nel regime di sospensione dei dazi; l’imposta può essere rimborsata solo all’operatore del deposito fiscale che li ha immessi in libera pratica e al quale i prodotti selezionati sono stati restituiti in quanto non presi in carico dall’acquirente o allo scopo di liquidare reclami per vizi di prodotti selezionati; l’imposta può essere rimborsata solo se l’operatore del deposito fiscale non ha ricevuto il pagamento per questi prodotti selezionati o se ha restituito tale pagamento all’acquirente.

(2) Un pagatore che trasporta prodotti selezionati immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca in un altro Stato membro per motivi di lavoro o per l’adempimento di compiti di un ente pubblico ha diritto a un rimborso fiscale a condizione che:

a) prima di inviare i prodotti selezionati, avvisare l’amministratore fiscale che richiederà un rimborso,

b) i prodotti selezionati vengono trasportati con un documento di accompagnamento semplificato (§ 30),

c) presenta una copia restituita del documento di accompagnamento semplificato debitamente certificata dal destinatario,

d) presenta la prova che l’imposta per prodotti selezionati che sono stati trasportati in un altro Stato membro è stata pagata o dichiarata e pagata nel territorio fiscale della Repubblica ceca,

(e) fornire la prova di:

1. pagamento dell’imposta nello Stato membro di destinazione,

2. il pagamento dell’imposta nello Stato membro in cui si è verificato il danno durante il trasporto o in cui è stato identificato il danno durante il trasporto, salvo perdita o deterioramento imprevedibile, oppure

3. il fatto che il prodotto selezionato non sia tassabile o esente nello Stato membro di destinazione, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione,

f) nel caso di prodotti selezionati tassati che sono soggetti a marcatura ai sensi della presente legge e sono stati immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca, presentare una conferma dall’amministratore fiscale di un altro Stato membro che la marcatura ai sensi della presente legge è stato distrutto o rimosso.

Il diritto al rimborso dell’imposta sorge il giorno in cui è adempiuta l’ultima condizione di tutte le condizioni elencate alle lettere da a) ad f).

(3) Un pagatore che presenta la prova che l’imposta per i prodotti selezionati è stata pagata nel territorio fiscale della Repubblica Ceca e questi prodotti sono stati inviati a una persona fisica in un altro Stato membro (§ 33), e la prova che l’imposta per i prodotti selezionati è stato concesso in tale altro Stato membro, il diritto al rimborso sorge alla data di presentazione di tali documenti. In caso di perdita durante il trasporto, ad eccezione di una perdita o una riduzione di valore imprevedibili, il diritto al rimborso deve essere fornito anche dalla prova che l’imposta è stata pagata nello Stato membro in cui si è verificato il danno o in cui il danno è stato accertato.

(4) Nel caso di prodotti selezionati soggetti a tassazione immessi in libera pratica fiscale, i destinatari ammissibili oi produttori che non sono operatori del deposito fiscale, se possiedono i prodotti selezionati, hanno diritto a un rimborso fiscale in caso di perdita imprevedibile o menomazione.

(5) Il contribuente può rivendicare il diritto a un rimborso fiscale nella dichiarazione dei redditi (Sezione 18).

(6) Il contribuente può rivendicare il diritto al rimborso dell’imposta solo fino all’importo dell’imposta effettivamente pagata, calcolata all’aliquota fiscale in vigore il giorno dell’importazione o il giorno della messa in libera circolazione fiscale del prodotto selezionato.

(7) Se nel periodo d’imposta l’importo del diritto al rimborso dell’imposta supera l’importo del debito d’imposta, la procedura per il regolamento della differenza tra questi importi sarà simile a quella per il pagamento del pagamento in eccesso dell’imposta.

(8) Se il contribuente non esercita il diritto al rimborso fiscale, questi prodotti saranno trattati come se tale diritto fosse stato esercitato e dichiarato al momento dell’immissione in libera pratica dei prodotti selezionati.

(9) Il diritto al rimborso delle tasse è regolato anche dal § 28 paragrafo 10 della presente legge per i casi di violazione dell’esenzione condizionale dalla tassa durante il trasporto, dal § 54 al 57 per i casi riguardanti il ​​rimborso della tassa sugli oli minerali e dal § 78 comma 6 per i casi riguardanti il ​​rimborso dell’imposta sugli alcolici.

(10) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle persone alle quali l’imposta sui prodotti selezionati è stata rimborsata ai sensi della sezione 15 o 15 bis, se tali persone hanno esportato, trasportato o spedito tali prodotti selezionati in un altro Stato membro.

§ 15

Rimborsi fiscali per persone che godono di privilegi e immunità
(1) Ai fini della presente legge, una persona che gode di privilegi e immunità in virtù di contratti che fanno parte del sistema giuridico ceco, 22 ) (di seguito denominata “una persona che gode di privilegi e immunità”) significa:

a) una missione diplomatica e un posto consolare, ad eccezione dei posti consolari guidati da funzionari consolari onorari (di seguito denominati “posto consolare”), accreditati per la Repubblica Ceca come autorità di Stati esteri,

b) missioni speciali,

c) rappresentanza di un’organizzazione internazionale,

d) le istituzioni dell’Unione europea,

e) un membro di una missione diplomatica 23 ) o di un posto consolare 24 ) con sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, ad eccezione di un membro del personale di servizio e di un funzionario privato accreditato per la Repubblica Ceca e non risiede nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

f) un funzionario che rappresenta un’organizzazione internazionale che non risiede nel territorio fiscale della Repubblica Ceca e non è cittadino della Repubblica Ceca, se è assegnato in modo permanente per svolgere le sue funzioni ufficiali nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, e un cittadino di uno stato straniero che è membro di una missione speciale accreditata per la Repubblica ceca e che non ha un luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica ceca,

g) un familiare di una persona di cui alla lettera e) of), se vive con lui in un nucleo familiare gestito congiuntamente nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, ha compiuto i 15 anni, non è cittadino della Repubblica Ceca ed è registrato dal Ministero degli Affari Esteri.

(2) L’imposta pagata viene rimborsata

a) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); a), che ha sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, e il suo membro di cui al paragrafo 1 lettera. e), compresi i membri della sua famiglia ai sensi del comma 1 lettera. g) sulla base del principio di reciprocità, nella misura massima in cui l’imposta è rimborsata a una persona ceca che gode di privilegi e immunità in uno Stato straniero,

b) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); a), che ha la sua sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, ma il suo stato di invio non applica le tasse come parte del prezzo di beni e servizi, fino a un massimo di CZK 2.000.000 per anno solare, membro di un diplomatico missione o posto consolare di cui al paragrafo 1. e) fino a un massimo di 100.000 CZK per anno civile e ai membri della sua famiglia ai sensi del comma 1 lettera g) fino a un massimo di 50.000 CZK per anno civile,

(c) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); a), che è accreditata per la Repubblica Ceca, ma ha la sua sede legale al di fuori del territorio fiscale della Repubblica Ceca, fino a un massimo di 250.000 CZK per anno civile,

d) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); e), che è accreditato per la Repubblica Ceca, ma ha un luogo di residenza al di fuori del territorio fiscale della Repubblica Ceca, fino a un massimo di 10.000 CZK per anno civile,

e) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); b) ec) fino a un massimo di 500.000 CZK per anno solare, a meno che un accordo internazionale pubblicato nella Raccolta dei trattati internazionali non disponga diversamente,

f) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); d) senza limitazioni,

g) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a); f), compresi i membri della sua famiglia ai sensi del comma 1 lettera. g), fino a un massimo di 100.000 CZK per anno solare, a meno che un accordo internazionale pubblicato nella Raccolta dei trattati internazionali non disponga diversamente.

(3) Il limite per il rimborso dell’imposta di cui al paragrafo 2 includerà anche l’importo dell’imposta attribuibile ai prodotti selezionati esenti da imposta ai sensi del § 11 par. a) o e) trasportati da un altro Stato membro o importati da persone che godono di privilegi e immunità che chiedono un rimborso durante lo stesso periodo fiscale a cui si riferisce la domanda.

(4) Il Ministero degli Affari Esteri conferma il rispetto del principio di reciprocità per le persone di cui al comma 2 lettera a) sia dal punto di vista delle persone a cui si applica la reciprocità nel rimborso fiscale, sia dal punto di vista del materiale e della fascia di valore dei prodotti selezionati in allegato alla dichiarazione dei redditi compilata, che è parte integrante del la dichiarazione dei redditi.

(5) La possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta pagata sorge per una persona che gode dei privilegi e delle immunità ai sensi del paragrafo 1 al più presto nel periodo fiscale in cui è avvenuto l’acquisto di prodotti selezionati a prezzi comprensivi di accisa. Il diritto al rimborso dell’imposta per questa persona scade il 31 gennaio dell’anno solare successivo all’anno solare in cui è avvenuto l’acquisto dei prodotti selezionati; ciò non si applica a una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a). d). Una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a) da a) ad) ha diritto al rimborso dell’imposta per prodotti selezionati acquistati esclusivamente allo scopo di svolgere la funzione di tali soggetti. Una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a) e) ag) ha diritto al rimborso dell’imposta per i prodotti selezionati acquistati esclusivamente per uso e consumo proprio.

(6) Una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 2, lettera a) a) l’imposta pagata sui prezzi dei prodotti selezionati sarà rimborsata se il prezzo di tali prodotti selezionati, inclusa l’imposta pagata a un venditore in un giorno di calendario indicato su una nota di vendita ai sensi del paragrafo 8, è conforme al principio di reciprocità. Le altre persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1 sono rimborsate dell’imposta pagata ai prezzi dei prodotti selezionati se il prezzo per quei prodotti selezionati, inclusa l’imposta pagata a un venditore in un giorno di calendario indicato su un documento di vendita ai sensi del paragrafo 8, supera i 4.000 CZK. Questa restrizione non si applica all’acquisto di oli minerali per la propulsione del motore o la produzione di calore.

(7) Il diritto a un rimborso fiscale deve essere dimostrato da un documento fiscale o un documento di vendita ai sensi della Sezione 5, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(8) Se la quantità acquistata dei prodotti selezionati è superiore alla quantità specificata nel § 4 paragrafo 5, il documento sulla vendita dei prodotti selezionati, che il venditore è tenuto a emettere al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno della richiesta , contiene i seguenti dati:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del venditore,

b) nome dell’acquirente,

c) nome e quantità dei prodotti selezionati,

d) data di rilascio del documento,

e) la data della vendita,

f) aliquota fiscale,

g) l’ importo dell’imposta,

h) l’ importo del prezzo comprensivo di tasse.

(9)Una persona che gode di privilegi e immunità richiederà un rimborso fiscale in una dichiarazione dei redditi, che viene presentata su un modulo prescritto dal Ministero delle finanze. La dichiarazione dei redditi viene presentata una volta per periodo fiscale, al più presto il primo giorno successivo alla fine del primo periodo fiscale dell’anno solare e non oltre il 31 gennaio dell’anno solare successivo; ciò non si applica a una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a). d). Dopo tale data non potrà più essere rivendicato il diritto al rimborso dell’imposta per il periodo precedente, anche presentando una dichiarazione dei redditi aggiuntiva. Una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a) d) presenta la dichiarazione dei redditi non prima del primo giorno successivo alla fine dell’anno solare in cui è sorto il diritto al rimborso dell’imposta. Se una persona che gode di privilegi e immunità non richiede un rimborso fiscale durante il periodo fiscale,

(10) Le persone che godono di privilegi e immunità hanno lo status di soggetto passivo senza obbligo di registrazione ai fini del rimborso fiscale.

(11) Il periodo d’imposta per una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al comma 1 lettera. da a) ac) un mese di calendario, nel caso di persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a). d) l’anno civile e, nel caso di una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), e) ag) trimestri del calendario.

(12) Ai fini del rimborso fiscale, la dichiarazione dei redditi è presentata da una persona che gode di privilegi e immunità come segue:

a) la missione diplomatica o consolare di cui al paragrafo 1, lettera a); a) e le missioni speciali di cui al paragrafo 1, lettera a); b) con la loro sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, presentare una dichiarazione dei redditi all’amministratore fiscale locale competente secondo la loro sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

b) un membro di una missione diplomatica, missione speciale o consolare con sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, compresi i membri della sua famiglia, presenta una dichiarazione dei redditi all’amministratore delle imposte locale competente secondo la sede legale delle persone di cui alla lettera a),

c) la rappresentanza dell’organizzazione internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a); c) presenta una dichiarazione dei redditi all’amministratore fiscale con giurisdizione territoriale secondo la sua sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

d) un ente dell’Unione Europea con sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca presenta una dichiarazione dei redditi tramite il Ministero delle Finanze all’amministratore fiscale con giurisdizione territoriale secondo la sua sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

e) un funzionario della rappresentanza dell’organizzazione internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a); f), compresi i membri della sua famiglia, presenta una dichiarazione dei redditi all’amministratore delle imposte locale competente in base al loro luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica ceca,

f) la missione diplomatica o consolare di cui al paragrafo 1, lettera a); a), compresi i loro membri ai sensi del comma 1 lettera e) con sede legale in un altro Stato membro, presentare una dichiarazione dei redditi a un amministratore fiscale che esercita la giurisdizione nel territorio della capitale di Praga,

g) un ente dell’Unione europea con sede legale in un altro Stato membro presenta una dichiarazione dei redditi tramite il Ministero delle finanze a un amministratore fiscale che esercita la competenza nel territorio della capitale di Praga,

(h) per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, lettera a); e) of) presentare le dichiarazioni dei redditi di queste persone.

(13) Una persona che gode di privilegi e immunità, ad eccezione delle persone di cui al paragrafo 1, lettera a), d) l’imposta pagata deve essere rimborsata entro 30 giorni dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Se la dichiarazione dei redditi presentata è incompleta o vi sono dubbi sulla correttezza, veridicità o probabilità della dichiarazione dei redditi, l’amministratore fiscale inviterà il soggetto beneficiario di privilegi e immunità ad eliminare i vizi o dubbi entro il termine stabilito dall’amministratore fiscale. L’imposta non sarà rimborsata dall’amministratore fiscale a meno che non siano stati rimossi i vizi oi dubbi relativi alla dichiarazione dei redditi presentata.

(14) Una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1, lettera a) d) l’imposta pagata è rimborsata entro 6 mesi dall’ultimo giorno del mese in cui l’amministratore fiscale competente ha ricevuto la domanda di rimborso.

(15) Una persona di cui al paragrafo 1 che ha richiesto un rimborso ai sensi di questa disposizione non può richiedere un rimborso per gli stessi prodotti selezionati ai sensi dei § 14, 15a, da 54 a 57.

§ 15a

Rimborso fiscale alle forze armate di stati esteri
(1) Nella misura in cui le forze armate dello Stato di invio 24a ) che è membro del Trattato Nord Atlantico o di uno Stato partecipante al Partenariato per la Pace acquistano prodotti selezionati tassati per l’uso da parte di quelle forze armate o del personale civile che li accompagna o rifornendo le mense, le forze armate dello Stato di invio avranno diritto al rimborso; questo rimborso fiscale non si applica alle forze armate della Repubblica ceca.

(2) L’imposta pagata sarà rimborsata alle forze armate dello Stato di invio fino a un massimo di 500.000 CZK per anno civile. Questo limite non si applica agli oli minerali ai sensi del § 45 comma 1 lett. a) eb) o secondo § 45 par.2 lett. da c) ad e) ej) acquistati per veicoli aziendali, aeromobili e navi nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, dove l’imposta pagata viene rimborsata senza restrizioni.

(3) L’imposta pagata sarà rimborsata ai dipendenti civili che accompagnano le forze armate dello Stato di invio fino a un massimo di 100.000 CZK per anno civile.

(4) Il limite per il rimborso dell’imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 includerà anche l’importo dell’imposta attribuibile ai prodotti selezionati esenti da imposta ai sensi del § 11 par. a) o d) trasportati da un altro Stato membro o importati dalle forze armate dello Stato di invio o da personale civile che accompagna tali forze armate durante lo stesso periodo fiscale a cui si riferisce la domanda.

(5) Il diritto a un rimborso fiscale deve essere dimostrato da un documento fiscale o un documento di vendita ai sensi della Sezione 5.

(6) Le autorità militari delle Forze armate 24a ) dello Stato di invio chiederanno un rimborso fiscale ai sensi del paragrafo 1 per il personale militare e i dipendenti civili dello Stato di invio tramite il Ministero della Difesa all’amministratore delle tasse che agisce nel territorio del Capitale di Praga, su un modulo rilasciato dal Ministero delle finanze.

(7) Ai fini del rimborso delle tasse, le autorità militari delle forze armate dello Stato di invio hanno lo status di soggetto fiscale senza obbligo di registrazione.

(8) L’amministratore delle imposte rimborserà l’imposta tramite il Ministero della difesa entro 30 giorni di calendario dal giorno successivo al giorno in cui è stato esercitato il diritto al rimborso dell’imposta. Il diritto al rimborso dell’imposta decade se non è esercitato presso l’amministratore delle imposte di cui al comma 6 entro e non oltre l’ultimo giorno del dodicesimo mese di calendario successivo a quello in cui è avvenuto l’acquisto di cui al comma 1.

(9) Dei prodotti selezionati per i quali è stato richiesto un rimborso fiscale e che sono stati prestati, impegnati o ceduti a titolo oneroso o gratuito, l’ente militare che ha esercitato il diritto al rimborso fiscale è obbligato a pagare le tasse tramite il Ministero di Difesa all’amministratore delle imposte di cui al comma 6 dell’importo dell’imposta dovuta su tali prodotti, fino alla fine del mese solare in cui si è verificato tale fatto.

(10) Le forze armate dello Stato di invio che hanno richiesto un rimborso in base a questa disposizione non possono richiedere un rimborso per gli stessi prodotti selezionati ai sensi dei § 14, 15, da 54 a 57.

§ 16

Estinzione del diritto al rimborso fiscale
Il diritto al rimborso fiscale decade se non viene esercitato entro 6 mesi dalla data in cui avrebbe potuto essere esercitato per la prima volta, salvo diversa disposizione della presente legge. Se, prima della scadenza di tale periodo, lo stesso prodotto selezionato viene nuovamente immesso in libera pratica senza che sia esercitato il diritto al rimborso, il diritto al rimborso cessa il giorno in cui il prodotto selezionato viene immesso in libera pratica. Questo periodo non può essere prolungato o restituito.

§ 17

Periodo fiscale
Il periodo fiscale per i prodotti selezionati, ad eccezione dei prodotti selezionati importati, è un mese di calendario.

§ 18

Dichiarazione dei redditi e data di scadenza dell’imposta
(1) I pagatori che sono obbligati a dichiarare e pagare l’imposta sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi separatamente per ciascuna imposta, entro il 25 ° giorno dopo la fine del periodo fiscale in cui è sorto tale obbligo, salvo diversa disposizione della presente legge; entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i contribuenti hanno diritto a richiedere un rimborso fiscale, salvo diversa disposizione della presente legge.

(2) Quando si importano prodotti selezionati, viene proposta una dichiarazione doganale come dichiarazione dei redditi, con la quale viene proposto il rilascio dei prodotti selezionati nel regime doganale pertinente.

(3) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per una riduzione dell’imposta o per un aumento del diritto rivendicato al rimborso dell’imposta può essere presentata dal pagatore entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta al a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi aggiuntiva o dalla data in cui il diritto al rimborso fiscale potrebbe essere esercitato per ultimo, salvo diversa disposizione della presente legge (articolo 88, paragrafi 4 e 5). Questo periodo non può essere prolungato o restituito. La dichiarazione dei redditi aggiuntiva non può essere applicata ai prodotti selezionati importati.

(4) La dichiarazione dei redditi, presentata durante la procedura di insolvenza 20 ) , è regolata al § 136a.

(5) L’imposta è pagabile entro il quarantesimo giorno dopo la fine del periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta, salvo diversa disposizione della presente legge.

(6) Se l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta ai sensi del § 9 par. Il giorno successivo al giorno in cui sorge tale obbligo, salvo diversa disposizione della presente legge.

(7) Se sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta ai sensi del § 9 par.3 let. a), viene presentata la dichiarazione dei redditi e l’imposta deve essere pagata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene determinata la perdita o il deterioramento dei prodotti selezionati.

(8) Se sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta ai sensi del § 9 par.3 let. f), viene presentata la dichiarazione dei redditi e l’imposta deve essere pagata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sorge tale obbligo.

§ 19

Esenzione fiscale condizionale
(1) Il prodotto selezionato è in regime di esenzione fiscale condizionale, se lo è

a) collocato in un deposito fiscale ai sensi del § 3 lettera F),

b) trasportati alle condizioni previste per il trasporto e l’esportazione (articoli da 24 a 27f).

(2) È considerato un deposito fiscale

a) un’impresa per la produzione di prodotti selezionati in cui l’operatore di un deposito fiscale, alle condizioni stabilite dalla presente legge, produce, tratta, immagazzina, riceve o spedisce prodotti selezionati, salvo diversa disposizione della presente legge (§ 59 e § 78 cpv.3), o

b) un magazzino di prodotti selezionati in cui l’operatore di un deposito fiscale, alle condizioni stabilite dalla presente legge, immagazzina, elabora, riceve o spedisce prodotti selezionati, a meno che questa legge non disponga diversamente (articoli 59, 89 e 99).

(3) I prodotti selezionati possono essere realizzati esclusivamente in un’azienda per la produzione di prodotti selezionati ai sensi del comma 2 lettera a), salvo diversa disposizione della presente legge (§ 59 paragrafo 2, § 78 paragrafo 3, § 89 paragrafo 3, § 99 paragrafo 3 e 5 e § 100a paragrafo 1). La violazione di tale obbligo, che secondo la legge sulle licenze commerciali è considerata una grave violazione della condizione prevista dalla legge sulle accise, deve essere segnalata dall’amministratore delle imposte all’ufficio municipale competente per le licenze commerciali.

(4) I prodotti selezionati possono essere collocati in un deposito fiscale solo in regime di esenzione condizionale dall’imposta, salvo diversa disposizione della presente legge (paragrafo 5 e § 59 paragrafo 3).

(5) Nel caso dell’istituzione di un nuovo deposito fiscale, insieme a prodotti selezionati che sono in regime di esenzione fiscale condizionale, prodotti selezionati già immessi in libera pratica fiscale, che sono stati collocati in un luogo spazialmente limitato [§ 3 lettera . f)] il giorno in cui è entrata in vigore la decisione sull’autorizzazione a gestire un nuovo deposito fiscale, per un periodo massimo di sei mesi di calendario successivo al mese in cui è entrata in vigore la suddetta decisione sull’autorizzazione a gestire un deposito fiscale . Questi prodotti immessi in libera pratica fiscale devono essere immagazzinati e registrati separatamente, salvo diversa disposizione della presente legge (Sezione 59 (3)).

(6) I prodotti selezionati soggetti al regime doganale speciale o alla custodia temporanea non sono soggetti alle disposizioni che disciplinano il sistema di esenzione condizionale.

(7) Nei casi ai sensi della Sezione 13b, prodotti esenti da imposta selezionati sulla base di un’autorizzazione per il ricevimento e l’uso di prodotti esenti da imposta selezionati situati in un luogo delimitato nello spazio per i quali una decisione su un’autorizzazione di deposito fiscale è diventata definitiva sarà posto in regime di esenzione condizionale dall’imposta il giorno in cui la decisione avrà effetto giuridico.

§ 19a

Gestione di un deposito fiscale
(1) Un deposito fiscale può essere gestito solo sulla base di un permesso valido per gestire un deposito fiscale.

(2) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per la gestione di un deposito fiscale sia sostituita da una nuova, il deposito fiscale può essere gestito sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

§ 19b

Un’altra condizione per il rilascio di un permesso per gestire un deposito fiscale
(1) La condizione per il rilascio di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale è anche la fornitura di una garanzia fiscale nei modi e nell’importo stabiliti dalla presente legge.

(2) La garanzia fiscale è fornita separatamente per ciascun deposito fiscale.

§ 19c

Permesso di gestire un deposito fiscale
(1) Nell’autorizzazione per il funzionamento di un deposito fiscale, l’amministratore fiscale attribuisce anche un numero di registrazione al deposito fiscale, se non è stato assegnato in precedenza.

(2) Se nella proposta di rilascio di un’autorizzazione per il funzionamento di un deposito fiscale è specificato più di un deposito fiscale, l’amministratore fiscale rilascia un’autorizzazione per il funzionamento di un deposito fiscale per ciascun deposito fiscale separatamente.

§ 20

Revoca dell’autorizzazione a gestire d’ufficio un deposito fiscale
(1) L’amministratore fiscale revoca l’autorizzazione per il funzionamento di un deposito fiscale anche se l’operatore del deposito fiscale non ha gestito il deposito fiscale per 3 mesi di calendario consecutivi senza motivi gravi o oggettivi.

(2) Se l’autorizzazione per l’esercizio di un deposito fiscale è stata revocata d’ufficio, ad eccezione della revoca ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore fiscale revoca tutti gli altri permessi per l’esercizio di un deposito fiscale rilasciati a questo operatore di deposito fiscale .

(3) Se l’autorizzazione per l’esercizio di un deposito fiscale è stata revocata d’ufficio, ad eccezione della revoca ai sensi del paragrafo 1, la persona il cui permesso è stato revocato può presentare una proposta per il rilascio di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale non prima più di 2 anni dalla revoca di questo permesso.

§ 20a

Modi per garantire la tassa
(1) L’imposta può essere garantita solo nel modo e nell’importo specificato dalla presente legge o nel modo specificato nel codice fiscale nell’importo specificato dalla decisione dell’amministratore fiscale.

(2) Nella decisione sulla garanzia dell’imposta secondo le modalità previste dal Codice Fiscale, l’amministratore fiscale terrà conto dell’importo di qualsiasi garanzia fiscale ai sensi della presente legge in modo che l’importo totale della garanzia sia adeguato.

§ 20b

Disposizioni speciali per garantire il pagamento di imposte non pagate o ancora indeterminate
In caso di rischio di ritardo, l’ordine di protezione è efficace ed esecutivo al momento della sua emissione. Contestualmente all’emissione dell’ordine di copertura, l’amministratore fiscale cerca di notificare adeguatamente al soggetto fiscale l’emissione dell’ordine di copertura e ne redige un verbale ufficiale.

§ 21

Garantire la tassa
(1) Può essere fornita una garanzia fiscale

a) depositando o trasferendo fondi su un conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale, in base al quale il depositante non ha diritto agli interessi sull’importo depositato,

(b) una garanzia finanziaria accettata dall’autorità fiscale; o

c) responsabilità, se la persona del garante è autorizzata dall’amministratore delle imposte.

(2) Se l’imposta deve essere garantita da una garanzia, il garante deve dichiarare nel documento di garanzia secondo il modello e i requisiti previsti dalla normativa di legge di attuazione che adempierà l’importo garantito dell’imposta e dei suoi accessori a quanto sopra specificato nel documento di garanzia.

(3) L’amministratore fiscale utilizzerà la garanzia fiscale per pagare l’imposta se l’imposta non viene pagata entro il periodo legale della sua data di scadenza.

(4) Se l’imposta è stata garantita da una garanzia, l’amministratore fiscale inviterà il garante ad adempiere al suo obbligo di garanzia se l’imposta non è pagata entro la data di scadenza legale e la richiesta del debitore di pagare l’imposta e i suoi accessori emessa ai sensi di un vana la regolamentazione legale speciale che disciplinava l’amministrazione fiscale.

(5) Il garante può risolvere la sua garanzia anche senza fornire motivazioni, gli effetti della risoluzione non si adempiono fino al sedicesimo giorno successivo alla consegna dell’avviso all’amministratore delle imposte. Tuttavia, il garante sarà responsabile per tutti gli arretrati di accisa sorti o sorgeranno nel periodo dal momento in cui l’autorizzazione della garanzia ha effetto fino alla risoluzione della risoluzione della garanzia.

(6) Per ogni deposito fiscale, la garanzia fiscale deve corrispondere, a meno che la presente legge non disponga diversamente (articoli 58 e 77),

a) l’ importo dell’imposta dovuta su prodotti selezionati per i quali l’operatore del deposito fiscale si aspetta che inizi il trasporto durante il periodo fiscale in cui viene fornita la garanzia fiscale; tuttavia, l’importo minimo della garanzia fiscale deve corrispondere a un dodicesimo dell’importo dell’imposta dovuta su prodotti selezionati per i quali l’operatore del deposito fiscale ha iniziato il trasporto nell’anno in corso immediatamente precedente il periodo fiscale in cui è fornita la garanzia fiscale,

b) un dodicesimo dell’importo dell’onere fiscale sostenuto dal gestore del deposito fiscale ai sensi della Sezione 8 nella produzione di prodotti selezionati nell’anno in corso immediatamente precedente il periodo d’imposta in cui viene fornita la garanzia fiscale; ciò si applica solo a prodotti selezionati che, durante tale periodo fiscale, sono collocati in un deposito fiscale in regime di sospensione dai dazi e per i quali l’imposta non è più garantita ai sensi della lettera a),

(c) un dodicesimo dell’importo dell’imposta dovuta su prodotti selezionati ricevuti dall’operatore del deposito fiscale nell’anno in corso immediatamente precedente il periodo fiscale in cui viene fornita la garanzia fiscale; ciò si applica solo a prodotti selezionati che, durante tale periodo fiscale, sono collocati in un deposito fiscale in regime di sospensione dei dazi e per i quali l’imposta non è più garantita ai sensi del punto (a) o (b) o sono ricevuti nel luogo di fornitura.

(7) Nel caso di un deposito fiscale di nuova costituzione, la garanzia fiscale deve corrispondere al debito fiscale previsto o all’importo dell’imposta ai sensi del paragrafo 6 per un dodicesimo dell’anno in corso immediatamente successivo al periodo d’imposta in cui si trovava il deposito fiscale stabilito.

(8) L’operatore di un deposito fiscale è obbligato a monitorare costantemente l’importo della garanzia fiscale e a presentare all’amministratore fiscale, in conformità con le sue esigenze, i dati di registrazione relativi al debito fiscale sorto durante la produzione di prodotti selezionati.

(9) L’operatore di un deposito fiscale è tenuto a monitorare l’importo della garanzia fiscale. Se la somma dell’importo effettivo dell’imposta e dell’importo dell’imposta ai sensi del paragrafo 6 per tre periodi d’imposta consecutivi è superiore alla somma di tre dodicesimi dell’importo dell’imposta sostenuta nella fabbricazione di prodotti selezionati nell’anno in corso e tre dodicesimi dell’importo dell’imposta percepita dall’operatore del deposito fiscale nell’anno in corso, l’operatore del deposito fiscale è tenuto ad aumentare la garanzia fiscale entro 10 giorni dalla data di riscontro della differenza. Ciò non si applica nei casi in cui è stato deciso, conformemente al paragrafo 11, di ridurre l’importo della garanzia fiscale o di rinunciare alla garanzia fiscale.

(10) Se l’importo della responsabilità fiscale derivante ai sensi del § 8 nella produzione di prodotti selezionati e l’imposta attribuibile a prodotti selezionati ricevuta dall’operatore del deposito fiscale che non entra in produzione sarà inferiore del 20% rispetto all’importo della garanzia fiscale in tre periodi d’imposta consecutivi, il deposito può richiedere all’ufficio doganale la riduzione della garanzia fiscale. L’amministratore delle imposte decide in merito alla domanda entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stata inoltrata. In caso di pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo restituirà senza richiesta entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di riduzione della garanzia fiscale.

(11) L’operatore di un deposito fiscale può anche richiedere una riduzione dell’importo della garanzia fiscale o una rinuncia alla garanzia fiscale. L’amministratore fiscale può decidere di ridurre la garanzia fiscale o rinunciare alla garanzia fiscale, se non vi è dubbio che il richiedente dimostri stabilità finanziaria a lungo termine, adempia i suoi obblighi di pagamento in modo corretto e puntuale, è in grado di soddisfare pienamente i suoi debiti monetari e attivamente collabora con la dogana Repubblica Ceca. Il richiedente deve dimostrare la stabilità finanziaria a lungo termine, l’adempimento degli obblighi di pagamento e la capacità di far fronte ai debiti monetari secondo le modalità specificate nella legislazione di attuazione.

(12) L’amministratore fiscale decide in merito alla richiesta di riduzione della garanzia fiscale o alla rinuncia alla garanzia fiscale entro 60 giorni dalla data di presentazione della presente domanda; in casi particolarmente complessi, tale periodo può essere prorogato dall’amministratore fiscale superiore immediato. L’amministratore fiscale notifica al richiedente in modo appropriato tale proroga.

(13) La decisione di ridurre la garanzia fiscale o di rinunciare alla garanzia fiscale è emessa per un periodo massimo di 1 anno dalla data di emissione della presente decisione. L’operatore del deposito fiscale può richiedere una decisione per ridurre la garanzia fiscale o rinunciare alla garanzia fiscale, che dovrebbe essere direttamente correlata alla decisione esistente di ridurre la garanzia fiscale o rinunciare alla garanzia fiscale, entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza del periodo per cui è stata emessa la presente decisione; questo periodo non può essere riportato allo stato precedente.

(14) Una nuova domanda presentata prima della scadenza di tre mesi dall’entrata in vigore della decisione negativa non sarà presa in considerazione.

(15) L’operatore di un deposito fiscale è tenuto a notificare all’amministratore fiscale qualsiasi cambiamento nei fatti in base ai quali è stata emessa una decisione di ridurre la garanzia fiscale o di rinunciare alla garanzia fiscale, entro 5 giorni di calendario dalla data del cambiamento.

(16) L’amministratore fiscale può modificare o revocare la decisione di ridurre la garanzia fiscale o di rinunciare alla garanzia fiscale se il pagamento dell’imposta sarebbe in pericolo o se i fatti in base ai quali la garanzia fiscale è stata ridotta o revocata cambiano.

(17) Le disposizioni sulla garanzia dell’imposta si applicano al destinatario idoneo per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati in modo simile, ad eccezione della sezione 58 (1), della sezione 77 (1) e (2), delle sezioni 90 e 116a .

§ 21a

Autorizzazione del Garante
(1) Il garante può essere una persona fisica con un luogo di residenza nel territorio della Repubblica ceca o una persona giuridica autorizzata a fungere da garante dall’amministratore delle imposte.

(2) Non può essere un garante

a) il debitore o un membro dell’organo statutario o di vigilanza o un partner del debitore, un dipendente o un datore di lavoro del debitore,

b) una persona che possiede, controlla o detiene direttamente o indirettamente il 5% o più del valore delle azioni o quote con diritto di voto del debitore,

c) un membro della famiglia del debitore.

(3) Se la garanzia fiscale per il funzionamento di un deposito fiscale deve essere fornita da una garanzia, l’amministratore delle imposte decide sul permesso del garante, che decide anche sul permesso per il funzionamento del deposito fiscale. Il permesso di fornire responsabilità fiscale fa parte del permesso di gestire un deposito fiscale.

(4) Se la garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione fiscale condizionale deve essere fornita da una garanzia, il permesso dell’amministratore fiscale sarà deciso dall’amministratore fiscale nella cui giurisdizione territoriale si trova il deposito fiscale (di seguito ” amministratore fiscale locale competente per il deposito fiscale “), che invia i prodotti selezionati, se la garanzia fiscale per il trasporto dei prodotti selezionati non è prevista dalla garanzia fiscale per il funzionamento del deposito fiscale.

(5) Un permesso di garanzia può essere rilasciato solo a una persona la cui situazione finanziaria è tale da poter pagare le tasse, compresi i suoi accessori, per conto del garante fino all’importo dell’importo garantito specificato nel documento di garanzia.

(6) L’amministratore delle imposte non rilascia una licenza per garantire o ritira tale licenza dal garante nei casi in cui ha legittimi dubbi sulla capacità del garante di adempiere ai suoi obblighi di garanzia.

(7) L’amministratore fiscale ha il diritto di richiedere al richiedente l’autorizzazione del garante informazioni relative al garante analogamente al caso in cui l’operatore di un deposito fiscale presenta una domanda di riduzione della garanzia fiscale o di rinuncia alla garanzia fiscale.

(8) Se l’autorizzazione per la garanzia dell’imposta per responsabilità durante il funzionamento del deposito fiscale viene revocata, la decisione dell’amministratore delle imposte sulla revoca dell’autorizzazione deve essere consegnata all’operatore del deposito fiscale. Un ricorso contro una decisione non ha effetto sospensivo.

(9) Se la garanzia di assicurare l’imposta di responsabilità per il trasporto di prodotti selezionati viene revocata e l’imposta non è stata protetta dall’assicurazione dell’imposta durante il funzionamento del deposito fiscale, la decisione dell’amministratore fiscale di ritirare l’autorizzazione deve essere consegnata al persona che deve garantire o garantire la tassa. Un ricorso contro una decisione di revoca di un’autorizzazione non ha effetto sospensivo.

(10) Se un organo dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca o un organo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca trova fatti che indicano l’incapacità o la riluttanza ad adempiere agli obblighi del garante, deve notificarli entro e non oltre il primo giorno lavorativo dopo l’accertamento all’amministratore delle imposte che ha rilasciato la garanzia.

§ 22

Destinatario autorizzato per ripetuta accettazione dei prodotti selezionati
(1) Un destinatario autorizzato per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati può accettare ripetutamente prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale dalle tasse solo sulla base di un permesso valido per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati.

(2) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per la riaccettazione di prodotti selezionati sia sostituita da una nuova, i prodotti selezionati possono essere riattivati ​​sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

§ 22a

Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků
Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.

§ 22b

Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků rovněž, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané výrobky.

(2) Se l’autorizzazione per la riaccettazione di prodotti selezionati è stata revocata d’ufficio, ad eccezione della revoca ai sensi del paragrafo 1, la persona la cui autorizzazione è stata revocata può presentare una proposta per il rilascio di un’autorizzazione per la riaccettazione di prodotti non prima di 2 anni dalla revoca dell’autorizzazione.

§ 23

Destinatario autorizzato per l’accettazione una tantum dei prodotti selezionati
(1) Un destinatario idoneo per un’accettazione una tantum di prodotti selezionati può accettare prodotti selezionati su base una tantum in un regime di esenzione fiscale condizionale solo sulla base di un permesso valido per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati.

(2) Una proposta per il rilascio di un’autorizzazione per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati può essere presentata non prima di 3 mesi dalla data di notifica della precedente autorizzazione.

§ 23a

Condizione per il rilascio di un’autorizzazione per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati
(1) La condizione per il rilascio di un’autorizzazione per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati è la fornitura di una garanzia fiscale.

(2) L’importo della garanzia fiscale corrisponde all’importo dell’imposta che il destinatario autorizzato è tenuto a dichiarare e pagare per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati dopo l’introduzione di questi prodotti in libera circolazione fiscale.

(3) La garanzia fiscale viene fornita depositando o trasferendo fondi su un conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale.

§ 23b

Autorizzazione per l’accettazione una tantum dei prodotti selezionati
(1) L’amministratore fiscale decide su una proposta per il rilascio di un permesso per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla fornitura della garanzia fiscale, se questa proposta non contiene difetti o se l’imposta l’amministratore non ha dubbi sulla sua correttezza o completezza.

(2) L’amministratore fiscale deve anche indicare nel permesso per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati la quantità di prodotti selezionati da accettare.

§ 23c

Scadenza del permesso per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati
Il permesso per l’accettazione una tantum dei prodotti selezionati scade

(a) al momento dell’accettazione unica dei prodotti selezionati, o

b) dopo la scadenza di 3 mesi dalla data di entrata in vigore dell’autorizzazione per l’accettazione una tantum dei prodotti selezionati.

§ 23d

Utilizzo della garanzia fiscale in caso di scadenza del permesso per l’accettazione una tantum dei prodotti selezionati
(1) Alla data di scadenza dell’imposta, la garanzia dell’imposta scade e l’importo garantito viene trasferito al pagamento di tale imposta.

(2) Se si è verificato un pagamento in eccesso rimborsabile a seguito della cessazione della garanzia fiscale, l’amministratore fiscale lo restituirà senza richiesta entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

§ 24

Trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) I prodotti selezionati possono essere trasportati in regime di esenzione condizionale dalle tasse, a meno che la presente legge non disponga diversamente (§ 58a),

a) da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, al luogo di esportazione o al luogo di consegna diretta, ad eccezione del trasporto di prodotti selezionati a persone ai sensi del § 11 par. d),

b) dal luogo di importazione al deposito fiscale, al luogo di esportazione o al luogo di consegna diretta, ad eccezione del trasporto di prodotti selezionati a persone ai sensi del § 11 par. d).

(2) Se i prodotti selezionati vengono trasportati nel luogo di consegna diretta, l’operatore del deposito fiscale ricevente è tenuto a fornire all’amministratore delle imposte un elenco dei luoghi di consegna diretta. Invece della consegna diretta, l’operatore del deposito fiscale ricevente è tenuto a informare l’amministratore delle imposte entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto dei prodotti selezionati.

(3)I prodotti selezionati possono essere trasportati in regime di esenzione condizionale solo se l’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato fornisce una garanzia fiscale per l’importo dell’imposta che sarebbe obbligato a dichiarare e pagare al momento della messa in libera circolazione fiscale dei prodotti selezionati trasportati , salvo diversa disposizione della presente legge [§ 58 par. 2, 3, 4 e § 58 par. 5 let. e)]. Se l’operatore del deposito fiscale di spedizione ha fornito una garanzia fiscale per il funzionamento del deposito fiscale, questa garanzia può essere utilizzata per fornire una garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati, ad eccezione del trasporto di cui al paragrafo 1, lettera a). b). L’esenzione non si applica nel caso in cui lo speditore autorizzato sia l’operatore del deposito fiscale in cui i prodotti selezionati sono trasportati in regime di sospensione dei dazi. L’amministratore fiscale locale competente per questo deposito fiscale deciderà in merito all’utilizzo della garanzia fiscale per il funzionamento di un deposito fiscale per il trasporto di prodotti selezionati. Se la garanzia fiscale ai sensi del § 21 non copre l’imposta attribuibile alla quantità di prodotti selezionati trasportati nel regime di esenzione fiscale condizionale, l’operatore del deposito fiscale di spedizione è obbligato a fornire una garanzia fiscale aggiuntiva per corrispondere all’importo dell’imposta imputabile alla quantità di prodotti selezionati trasportati. Se i prodotti selezionati vengono trasportati da uno speditore autorizzato, la cauzione fiscale viene fornita per ogni trasporto separatamente, trasferendo o depositando fondi su un conto deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale. Durante il periodo di garanzia dell’imposta previsto ai sensi del presente paragrafo, dall’importo depositato su questo conto di deposito non deriva alcun diritto agli interessi. L’imposta si considera garantita dalla data di accredito del relativo importo su questo conto. Se l’imposta non viene pagata entro la data di scadenza dell’imposta stabilita dalla presente legge, l’amministratore fiscale utilizzerà la garanzia fiscale per pagare l’imposta, compresi i suoi accessori.

(4) Su richiesta dell’operatore del deposito fiscale di spedizione o dello speditore autorizzato, l’amministratore fiscale può dare il consenso a fornire la garanzia fiscale al vettore, all’operatore del deposito fiscale ricevente o al proprietario di prodotti selezionati, se il vettore, l’operatore del deposito fiscale ricevente o il proprietario dei prodotti selezionati accetta per iscritto.

(5) Trasporto di prodotti selezionati secondo il paragrafo 1 lettera a) inizia quando tali prodotti lasciano il deposito fiscale da cui sono stati spediti. Trasporto di prodotti selezionati secondo il comma 1 lettera b) inizia con l’immissione in libera pratica dei prodotti selezionati. Trasporto di prodotti selezionati secondo il comma 1 lettera b) può essere avviato solo dopo aver ricevuto uno specifico codice di riferimento amministrativo (di seguito denominato “codice di riferimento”) ai sensi della Sezione 26 (4) o dopo aver soddisfatto le condizioni specificate nella Sezione 27c (1).

(6) Il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale dall’imposta al deposito fiscale o al luogo di consegna diretta termina al momento della presa in consegna dei prodotti selezionati da parte del destinatario. Il trasporto di prodotti selezionati in esenzione al punto di esportazione è la conferma completa del documento di accompagnamento elettronico utilizzando il sistema informatizzato per il trasporto e il monitoraggio di prodotti selezionati da parte del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema elettronico 27c ) (di seguito “il documento informatizzato sistema “) ufficio doganale di frontiera. Se il destinatario dei prodotti selezionati è l’operatore del deposito fiscale, è obbligato a registrare questi prodotti nel registro ai sensi del § 37 o 38 e, se non è la cessazione del trasporto nel luogo di consegna diretta, a collocare nel deposito fiscale senza indugio.

(7) Se è stata fornita una garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati e il trasporto è stato terminato, l’amministratore fiscale a cui è stata fornita la garanzia fiscale decide in merito allo svincolo della garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dopo che lo speditore ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni di accettazione dei prodotti selezionati in cui sono state soddisfatte le condizioni di esenzione fiscale (§ 27a, 27b, 27d, 27e o 27f) e restituisce la garanzia fiscale alla persona che ha fornito la garanzia fiscale.

(8) L’operatore di un deposito fiscale o uno speditore autorizzato che invia prodotti selezionati a un deposito fiscale o a un luogo di esportazione può modificare la destinazione o il destinatario dei prodotti selezionati tramite un sistema elettronico. In questo caso, si procede in conformità al § 27 par.7.

(9) L’ inizio del trasporto di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale non può essere suddiviso nel corso di esso secondo la direttiva del Consiglio sulla regolamentazione generale delle accise 27d ) .

§ 25

Trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale tra Stati membri
(1) I prodotti selezionati possono essere trasportati tra Stati membri in regime di esenzione condizionale se i prodotti selezionati sono trasportati da un deposito fiscale situato

a) in un altro Stato membro o da uno speditore autorizzato di un altro Stato membro

1. l’ operatore di un deposito fiscale o un destinatario autorizzato a cui è stata rilasciata un’autorizzazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca,

2. al luogo di esportazione dei prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica ceca, o

3. destinatari ai sensi del § 11 comma 1 lett. d) o e),

b) nel territorio fiscale della Repubblica ceca o da uno speditore autorizzato dal luogo di importazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca

1. a un deposito fiscale oa un destinatario autorizzato in un altro Stato membro,

2. al luogo di esportazione dei prodotti selezionati in un altro Stato membro,

3. destinatari ai sensi della direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 6a ) in un altro Stato membro,

c) in un altro Stato membro, da uno speditore autorizzato di un altro Stato membro attraverso il territorio fiscale della Repubblica ceca

1. a un deposito fiscale oa un destinatario autorizzato in un altro Stato membro,

2. al luogo di esportazione dei prodotti selezionati in un altro Stato membro,

3. destinatari ai sensi della direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 6a ) in un altro Stato membro.

(2) Se i prodotti selezionati vengono trasportati nel luogo di consegna diretta, l’operatore del deposito fiscale ricevente o il destinatario autorizzato per il ricevimento ripetuto dei prodotti selezionati è obbligato a fornire all’amministratore fiscale un elenco dei luoghi di consegna diretta. Invece della consegna diretta, l’operatore del deposito fiscale ricevente o il destinatario autorizzato per il ricevimento ripetuto dei prodotti selezionati è tenuto a informare l’amministratore fiscale entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto dei prodotti selezionati.

(3) I prodotti selezionati possono essere trasportati dal luogo di importazione nel territorio fiscale della Repubblica Ceca in regime di esenzione condizionale dall’imposta ai sensi del paragrafo 1 lettera b) solo l’operatore del deposito fiscale. Se lo speditore autorizzato non adempie più agli obblighi previsti dalla presente legge dopo l’imposizione dell’ammenda, l’ufficio doganale di cui al § 26 par. b) non rilascia a questo speditore autorizzato un codice di riferimento ai sensi della Sezione 26 (4) per il trasporto dal luogo di importazione in regime di esenzione condizionale ai sensi della Sezione 27c (2) per un periodo di due anni dalla data di entrata in forza della decisione che infligge l’ammenda.

(4)Se i prodotti selezionati vengono trasportati in conformità al paragrafo 1 lettera. b), l’operatore del deposito fiscale o lo speditore autorizzato è obbligato a fornire una garanzia fiscale per l’importo dell’imposta che sarebbe obbligato a dichiarare e pagare al momento della messa in libera circolazione fiscale dei prodotti selezionati trasportati, salvo diversa disposizione della presente legge . La garanzia deve essere valida per tutti gli Stati membri. Se l’operatore del deposito fiscale di spedizione ha fornito una garanzia fiscale per il funzionamento del deposito fiscale, questa può essere utilizzata per fornire una garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati, a meno che lo speditore autorizzato non trasporti prodotti selezionati dal luogo di importazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca. L’amministratore delle imposte può, su richiesta del gestore del deposito fiscale o dello speditore autorizzato, dare il proprio consenso a: che la garanzia è fornita dal vettore o dal proprietario dei prodotti selezionati, se il vettore o il proprietario dei prodotti selezionati è d’accordo per iscritto. Se i prodotti selezionati vengono trasportati da uno speditore autorizzato dal luogo di importazione nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, viene fornita una garanzia fiscale per ciascun trasporto separatamente. In materia di garanzia della tassa per il trasporto, la procedura è conforme al § 24 par.3.

(5) Trasporto di prodotti selezionati secondo il paragrafo 1 lettera b) inizia nel momento in cui tali prodotti lasciano il deposito fiscale da cui sono spediti o nel momento in cui i prodotti selezionati vengono immessi in libera pratica. Trasporto di prodotti selezionati secondo il comma 1 lettera b) i punti 1 e 2 possono essere avviati solo dopo aver ricevuto il codice di riferimento ai sensi del § 26 par.4 o in caso di indisponibilità del sistema elettronico dopo aver soddisfatto le condizioni specificate nel § 27c par. b) il punto 3 può essere avviato solo con il certificato di esenzione di cui al regolamento della Commissione sul certificato di esenzione 17a ) .

(6) Trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta di cui al comma 1 lettera a) i punti 1 e 3 scadono con la presa in consegna dei prodotti selezionati da parte del destinatario. Se il destinatario dei prodotti selezionati è l’operatore del deposito fiscale, è obbligato a registrare questi prodotti nel registro ai sensi del § 37, 38 o 39 e, se non è la cessazione del trasporto nel luogo di consegna diretta, metterli senza indugio nel deposito fiscale. Trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta ai sensi del comma 1 lettera a) il punto 2 è completato con l’approvazione del documento di accompagnamento elettronico da parte dell’ufficio doganale di frontiera.

(7) L’operatore di un deposito fiscale o un destinatario autorizzato per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati può interrompere il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale dall’imposta ai sensi del paragrafo 1 lettera a) punto 1 anche mediante la loro accettazione nel luogo di consegna diretta.

(8) Se è stata fornita una garanzia fiscale per il trasporto di prodotti selezionati e il trasporto è stato terminato, l’amministratore fiscale decide di svincolare la garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dopo che il destinatario ha confermato che le condizioni per l’accettazione dei prodotti selezionati ai sensi del il regime di esenzione condizionale è stato rispettato (§ 27a, 27b, 27d, 27e o 27f) e restituire la garanzia fiscale alla persona che ha fornito la garanzia fiscale.

(9) L’operatore di un deposito fiscale o uno speditore autorizzato che invia prodotti selezionati dal territorio fiscale della Repubblica ceca a un deposito fiscale, a un destinatario autorizzato oa un luogo di esportazione in un altro Stato membro può cambiare la destinazione o il destinatario di prodotti selezionati tramite un sistema elettronico. In questo caso, si procede in conformità al § 27 par.7.

(10) Il trasporto iniziato di prodotti selezionati ai sensi del paragrafo 1 non può essere suddiviso nel corso di esso ai sensi della direttiva del Consiglio sulla regolamentazione generale delle accise 27d ) .

§ 26

Proposta di documento di accompagnamento elettronico all’inizio del trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta
(1) I prodotti selezionati possono essere trasportati in regime di esenzione condizionale da imposta solo con documento di accompagnamento elettronico. Ciò non si applica al trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale dall’imposta ai sensi del § 27c al 27f o § 100 o al trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale dall’imposta alle persone di cui al § 11 par. d) o alle persone di cui alla direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 27e ) .

(2) L’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato deve preparare una bozza del documento di accompagnamento elettronico utilizzando un sistema elettronico.

(3) La bozza del documento di accompagnamento elettronico deve essere inviata mediante un sistema elettronico

a) l’ operatore del deposito fiscale di spedizione all’amministratore fiscale del deposito fiscale locale competente,

b) lo speditore autorizzato all’ufficio doganale, che decide in merito all’immissione in libera pratica dei prodotti selezionati.

(4) L’autorità di cui al paragrafo 3 verifica l’esattezza e la validità dei dati specificati nella bozza del documento di accompagnamento elettronico. Nel caso in cui ritenga che i dati di cui sopra siano errati o incompleti, ne informa immediatamente l’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato. Se la bozza del documento di accompagnamento elettronico non presenta difetti, l’autorità di cui al paragrafo 3 attribuisce a tale bozza un codice di riferimento e lo comunica all’operatore del deposito fiscale di spedizione o allo speditore autorizzato immediatamente dopo la condizione di garanzia dell’imposta di cui al § 24 paragrafo 3 o 4 o § 25 paragrafo 4 e le condizioni di etichettatura dei prodotti selezionati in conformità con il paragrafo 7.

(5) L’autorità di cui al paragrafo 3 ha il diritto, oltre a verificare l’esattezza e la validità dei dati specificati nella bozza di documento elettronico di accompagnamento ai sensi del paragrafo 4, di eseguire un controllo fisico se i dati specificati nella presente proposta corrispondono realtà.

(6) I dettagli del progetto di documento di accompagnamento elettronico sono stabiliti nel regolamento della Commissione che attua la direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 28 ) .

(7) L’autorità di cui al paragrafo 3 può ordinare la designazione di tali prodotti prima dell’inizio del trasporto di prodotti selezionati nell’ambito dell’esenzione condizionale o del regime di esenzione.

§ 27

Documento di accompagnamento elettronico all’inizio del trasporto e durante il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par. b) punto 1 o secondo § 25 comma 1 lett. b) punto 3, ad eccezione del trasporto di prodotti selezionati alle persone elencate nella Direttiva del Consiglio sulle disposizioni generali delle accise 27e ) , o è effettuato ai sensi del § 25 (7), l’autorità di cui al § 26 (3) trasmette senza indugio il documento di accompagnamento elettronico alle autorità competenti di un altro Stato membro in cui deve essere interrotto il trasporto. Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale viene effettuato ai sensi del § 24 in un deposito fiscale o in un luogo di consegna diretta, l’autorità di cui al § 26 paragrafo 3 invia senza indugio il documento di accompagnamento elettronico all’operatore del deposito fiscale specificato nel documento di accompagnamento elettronico.

(2) Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par. a) punto 1 o paragrafo 7, o il destinatario ai sensi del § 11 paragrafo 1 lettera e) un amministratore fiscale che ha ricevuto un documento di accompagnamento elettronico dall’autorità competente di un altro Stato membro invia immediatamente tale documento al destinatario indicato su tale documento e all’amministratore fiscale locale competente per il luogo in cui deve terminare il trasporto, se l’amministratore fiscale è diverso dall’amministratore fiscale che ha ricevuto questo documento.

(3) Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par. b) punto 2, l’organismo di cui al § 26 comma 3 invia senza indugio il documento di accompagnamento elettronico

a) le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana per il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione, se tale Stato membro non è la Repubblica ceca, o

b) l’ ufficio doganale, che decide in merito al rilascio dei prodotti selezionati trasportati nel regime doganale di esportazione, se il luogo di uscita dal territorio fiscale dell’Unione europea si trova nel territorio fiscale della Repubblica Ceca.

(4) Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par. a) al punto 2, l’amministratore fiscale che ha ricevuto un documento di accompagnamento elettronico dall’autorità competente di un altro Stato membro assoggetta i prodotti selezionati trasportati al regime doganale di esportazione e inoltra senza indugio tale documento all’ufficio doganale di frontiera.

(5) L’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato è tenuto a consegnare alla persona che trasporta fisicamente i prodotti selezionati una copia cartacea del documento di accompagnamento elettronico o un documento commerciale in cui viene fornito il codice di riferimento. Durante il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale, questa persona è obbligata a presentare il documento pertinente all’amministratore fiscale che lo ha richiesto.

(6) L’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato può annullare il documento di accompagnamento elettronico entro e non oltre il momento dell’inizio del trasporto ai sensi della sezione 24 (5) o della sezione 25 (5).

(7) L’operatore del deposito fiscale di spedizione che ha fornito la garanzia fiscale o lo speditore autorizzato che ha fornito la garanzia fiscale può cambiare il destinatario o il luogo di cessazione del trasporto durante il trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale, a meno che è il trasporto alle persone specificate nel § Articolo 11 (1) (a) E). La modifica è effettuata secondo la procedura prevista dal regolamento della Commissione che attua la direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 28 ) .

§ 27a

Documento di accompagnamento elettronico al termine del trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Dopo aver ricevuto i prodotti selezionati dal deposito fiscale ricevente, dal destinatario autorizzato o nel luogo di consegna diretta ai sensi del § 24 par. b) o § 25 paragrafo 7 devono essere presentati da questi destinatari entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla fine del trasporto ai sensi del § 24 o § 25 par. a) punto 1 della notifica di accettazione di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale mediante un sistema elettronico all’amministratore fiscale del luogo di accettazione locale competente dei prodotti selezionati. Le perdite e il deterioramento verificatisi durante il trasporto, ad eccezione di perdite o deterioramenti imprevedibili, devono essere indicati dal destinatario nella notifica di accettazione dei prodotti selezionati in regime di sospensione dei dazi. I dettagli della notifica dell’accettazione di prodotti selezionati nell’ambito del regime di sospensione dall’accisa sono stabiliti nel regolamento della Commissione che attua la direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise.28 ) .

(2)Dopo l’accettazione dei prodotti selezionati da parte delle persone elencate al § 11 comma 1 lett. e) presentare a questi destinatari entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla fine del trasporto ai sensi del § 25 comma 1 lett. a) punto 3 della notifica di accettazione di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione sospensiva per via elettronica e del certificato di esenzione dall’accisa all’amministratore delle imposte con giurisdizione territoriale secondo la sede legale o il luogo di residenza. Se il beneficiario non ha una sede legale o un luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, deve presentare tale notifica all’amministratore fiscale che esercita la giurisdizione nel territorio della capitale di Praga. Le perdite e il deterioramento verificatisi durante il trasporto, ad eccezione di perdite o deterioramenti imprevedibili, devono essere indicati dal destinatario nella notifica di accettazione dei prodotti selezionati in regime di sospensione dei dazi.28 ) . I dettagli del certificato di esenzione dalle accise sono stabiliti nel regolamento della Commissione sul certificato di esenzione dalle accise 17a ) .

(3) Dopo l’accettazione dei prodotti selezionati da parte delle persone elencate al § 11 paragrafo 1 lett. d) presentare a questi destinatari entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla fine del trasporto ai sensi del § 25 comma 1 lett. a) punto 3 del certificato di esenzione dall’accisa all’amministratore delle imposte che esercita la giurisdizione nel territorio della Capitale di Praga. I dettagli del certificato di esenzione dalle accise sono stabiliti nel regolamento della Commissione sul certificato di esenzione dalle accise 17a ) .

(4) L’amministratore fiscale ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3 verifica l’accuratezza e la validità dei dati specificati nella notifica di accettazione dei prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale dall’imposta. Se ritiene che tali informazioni siano inesatte o incomplete, ne informa immediatamente il destinatario di cui al paragrafo 1, 2 o 3 e fissa un termine entro il quale tale destinatario deve porre rimedio alle irregolarità. Se la notifica di accettazione dei prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale non contiene difetti, l’amministratore fiscale conferma al destinatario in conformità al paragrafo 1 o 2 che le condizioni per l’accettazione dei prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale sono state incontrato.

(5) Oltre a verificare l’accuratezza e la validità dei dati specificati nella notifica di accettazione di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale ai sensi del paragrafo 4, l’amministratore fiscale ha il diritto di eseguire un controllo fisico se i dati specificati nel presente la notifica corrisponde alla realtà.

(6) L’amministratore fiscale ai sensi del paragrafo 1 o 2 invia una notifica di accettazione di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale alle autorità competenti di un altro Stato membro di spedizione. L’amministratore fiscale ai sensi del paragrafo 3 informa le autorità competenti dell’altro Stato membro di spedizione che il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale alle persone di cui al § 11 par. d) è stato risolto.

(7) Se i prodotti selezionati vengono trasportati in regime di esenzione condizionale dall’imposta dal territorio fiscale della Repubblica Ceca ad un altro Stato membro ai sensi del § 25 par. b) punto 1 o 3, l’autorità fiscale locale competente in base al luogo di spedizione dei prodotti selezionati invia senza indugio allo speditore la notifica di accettazione dei prodotti selezionati in regime di sospensione dei dazi ricevuta da un altro Stato membro allo speditore al momento del ricevimento .

(8) Se il trasporto di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale viene effettuato ai sensi della sezione 24, l’amministratore fiscale ai sensi del paragrafo 1 invia una notifica di accettazione dei prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale direttamente allo speditore.

§ 27b

Documenti elettronici per l’esportazione di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1)Se il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione condizionale da imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par. a) punto 2, l’ufficio doganale di frontiera rilascia un certificato di uscita di prodotti selezionati dal territorio fiscale dell’Unione europea. Egli invia la conferma all’ufficio doganale che ha rilasciato i prodotti selezionati nel regime doganale di esportazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca. Questo ufficio doganale verifica l’esattezza e la validità delle informazioni fornite nel certificato. Se non contiene una conferma del difetto, invia la notifica di esportazione dei prodotti selezionati nel sistema elettronico alle autorità competenti dell’altro Stato membro di spedizione. Perdite e deterioramenti verificatisi durante il trasporto, ad eccezione di perdite o deterioramenti imprevedibili, l’ufficio doganale, che nel territorio fiscale della Repubblica Ceca ha rilasciato prodotti selezionati nell’ambito del regime doganale di esportazione, deve essere indicato nella notifica di esportazione dei prodotti selezionati in regime di sospensione dei dazi. I dettagli della notifica delle esportazioni di prodotti selezionati sono stabiliti nel regolamento della Commissione che attua la direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise28 ) .

(2) Se il trasporto viene effettuato ai sensi del § 25 par.1 lett. b) punto 2, l’ufficio doganale locale competente in base al luogo di spedizione dei prodotti selezionati invia allo speditore la notifica di esportazione dei prodotti selezionati dal territorio fiscale dell’Unione europea ricevuta da un altro Stato membro.

(3) Se il trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale verso il luogo di esportazione viene effettuato in conformità al § 24 paragrafo 1, l’ufficio doganale di frontiera deve preparare un certificato di uscita dei prodotti selezionati dal territorio fiscale di l’Unione Europea. Invia il certificato all’ufficio doganale che ha vincolato i prodotti selezionati al regime doganale di esportazione. Questo ufficio doganale verifica l’esattezza e la validità delle informazioni fornite nel certificato. Se non contiene una conferma del difetto, invierà una notifica di esportazione dei prodotti selezionati al mittente. Le perdite e il deterioramento verificatisi durante il trasporto, ad eccezione di perdite o deterioramento imprevedibili, devono essere dichiarati dall’ufficio doganale che ha sottoposto i prodotti selezionati al regime doganale di esportazione nel territorio fiscale della Repubblica ceca nella notifica di esportazione dei prodotti selezionati ai sensi il regime di esenzione fiscale condizionale.

§ 27c

Indisponibilità del sistema elettronico all’inizio del trasporto e durante il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Se il sistema elettronico non è disponibile fino al momento dell’inizio del trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale, l’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato avvia tale trasporto solo dopo aver soddisfatto le seguenti condizioni:

a) i prodotti selezionati sono trasportati con un documento che contiene gli stessi dati della bozza del documento di accompagnamento elettronico ai sensi dell’articolo 26,

b) prima dell’inizio del trasporto, darne comunicazione all’autorità di cui all’art. 26, comma 3, e presentare copia del documento di cui alla lettera a),

c) assicura l’imposta secondo § 24 par.3 o 4 o § 25 par.4,

d) poskytne informace o důvodech nedostupnosti v případě, že za tuto nedostupnost elektronického systému nese odpovědnost.

(2) Doprava vybraných výrobků s dokladem podle odstavce 1 písm. a) může být zahájena pouze se souhlasem orgánu uvedeného v § 26 odst. 3.

(3) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému odesílatel podle odstavce 1 předloží orgánu uvedenému v § 26 odst. 3 návrh elektronického průvodního dokladu v souladu s § 26 odst. 2.

(4) L’autorità di cui al § 26 paragrafo 3 verifica l’accuratezza e la validità dei dati specificati nella bozza del documento di accompagnamento elettronico, in particolare confrontando i dati specificati nel documento ai sensi del paragrafo 1 lettera a) con la bozza del documento di accompagnamento elettronico di cui al paragrafo 3. Qualora ritenga che tali informazioni siano errate o incomplete, ne informa immediatamente lo speditore conformemente al paragrafo 1 e fissa un termine entro il quale lo speditore deve correggere le carenze. Se la bozza di documento di accompagnamento elettronico non presenta difetti, l’organismo di cui al § 26 paragrafo 3 attribuisce un codice di riferimento a tale bozza e lo comunica al mittente ai sensi del paragrafo 1. e). Procedere in conformità con le disposizioni delle sezioni 26 e 27.

(5) Fino a quando alla bozza di documento di accompagnamento elettronico non viene assegnato un codice di riferimento comunicato allo speditore ai sensi del paragrafo 1, il trasporto di prodotti selezionati si considera effettuato in regime di esenzione condizionale utilizzando il documento di cui al paragrafo 1 ( un). e).

(6) Lo speditore di prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale dall’imposta di cui al comma 1 è tenuto a conservare il documento di cui al comma 1 lettera. a) per un periodo di 10 anni dalla data di inizio del trasporto a cui si riferisce.

(7) In caso di indisponibilità del sistema elettronico ai sensi del paragrafo 1, l’operatore del deposito fiscale di spedizione o lo speditore autorizzato deve notificare elettronicamente all’autorità di cui alla sezione 26 (3) le modifiche ai sensi dell’articolo 27 (7). ) prima della loro attuazione. Procedere in conformità con le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5.

(8) Indisponibilità di un sistema elettronico indica una situazione in cui i mezzi di comunicazione dell’amministratore delle imposte al sistema elettronico non sono funzionali o quando il sistema elettronico stesso non è funzionale.

§ 27d

Indisponibilità del sistema elettronico al termine del trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Se il trasporto in regime di esenzione condizionale dall’imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par.1 lett. a) punti 1 e 3, ad eccezione del trasporto al destinatario ai sensi del § 11 comma 1 lett. d), e ai sensi del § 24 par.1, ad eccezione del trasporto al luogo di esportazione, e se il destinatario dei prodotti selezionati non può inviare una notifica di accettazione dei prodotti selezionati tramite sistema elettronico ai sensi del § 27a paragrafo 1 o 2 o § 27b par.

a) indisponibilità del sistema elettronico nel luogo di ricevimento dei prodotti selezionati,

b) l’ indisponibilità del sistema elettronico nel luogo di spedizione dei prodotti selezionati da un altro Stato membro, a meno che il destinatario non abbia ricevuto un documento di accompagnamento elettronico con uno specifico codice di riferimento amministrativo assegnato al momento della ricezione dei prodotti selezionati, oppure

c) indisponibilità del sistema elettronico nel luogo di spedizione dei prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, se non è stato possibile utilizzare la procedura ai sensi del § 27c par. da 3 a 5 fino al momento dell’accettazione dei prodotti selezionati ,

utilizzare un documento contenente le stesse informazioni della notifica di ricevimento dei prodotti selezionati. Questo documento è considerato una conferma della cessazione del trasporto. Il destinatario deve presentarlo immediatamente all’amministratore delle imposte presso il luogo competente a livello locale di ricevimento dei prodotti selezionati.

(2) Se, per i motivi di cui al paragrafo 1, il destinatario non invia una notifica di ricevimento dei prodotti selezionati al luogo competente a livello locale di ricezione dei prodotti selezionati tramite sistema elettronico, l’amministratore fiscale invia una copia del documento di cui di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione o allo speditore ai sensi del paragrafo 1 nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(3) L’amministratore fiscale locale competente in base al luogo di ricevimento dei prodotti selezionati consegna il documento di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione da un altro Stato membro.

(4) Immediatamente dopo il ripristino della disponibilità del sistema elettronico, il destinatario deve inviare una notifica di accettazione dei prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale ai sensi del § 27a paragrafo 1 o 2 o § 27b paragrafo 1. La procedura ai sensi del Si applica il § 27c paragrafi da 3 a 5.

§ 27e

Indisponibilità del sistema elettronico all’esportazione
(1) Se nei casi secondo § 25 par.1 let. a) punto 2 o in caso di esportazione di prodotti selezionati ai sensi del § 24 par.1 a causa di indisponibilità del sistema elettronico nella Repubblica Ceca o per motivi di cui al § 27d par. (b) o (c) non è possibile effettuare alcuna notifica di esportazione per prodotti selezionati dal territorio fiscale dell’Unione europea, l’ufficio doganale che ha sottoposto i prodotti selezionati al regime doganale di esportazione rilascia un documento contenente le stesse informazioni di questa notifica e confermando che la spedizione è terminata.

(2) L’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 invia il documento di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione o mittente nel territorio fiscale della Repubblica ceca se l’esportazione di prodotti selezionati non può essere rilasciata da la fine della giornata in cui l’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 ha ricevuto dall’ufficio doganale di frontiera prodotti selezionati dal territorio fiscale dell’Unione europea, se questi uffici doganali sono diversi o quando i prodotti selezionati hanno lasciato il territorio fiscale dell’Unione europea Unione.

(3) In caso di trasporto ai sensi del § 25 comma 1 lett. b) al punto 2, l’autorità fiscale locale competente in base al luogo di spedizione dei prodotti selezionati trasmette allo speditore una copia del documento di cui al paragrafo 1 redatto dall’autorità competente dell’altro Stato membro di esportazione .

(4) Se l’indisponibilità del sistema elettronico ai sensi del paragrafo 1 viene eliminata, si applica la procedura di cui alla sezione 27b.

(5) Se nei casi ai sensi del § 25 par.1 let. a) punto 2 o nei casi di esportazione di prodotti selezionati ai sensi del § 24 par.1 non è possibile provare la cessazione del trasporto di prodotti selezionati nel regime di esenzione condizionale mediante notifica di esportazione di prodotti selezionati sia per indisponibilità di elettronica sistema o per i motivi indicati nel § 27d par b) oc), l’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 redige una notifica di esportazione sostitutiva per i prodotti selezionati, che sostituisce tale documento. La notifica sostitutiva sull’esportazione dei prodotti selezionati sarà quindi inviata alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione o allo speditore nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

§ 27f

Documenti sostitutivi per il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Se il trasporto in regime di esenzione condizionale dall’imposta viene effettuato ai sensi del § 25 par.1 lett. a) punti 1 e 3 o § 24 paragrafo 1, ad eccezione del trasporto al destinatario ai sensi del § 11 paragrafo 1 lett. d) e ad eccezione del trasporto al luogo di esportazione ai sensi del § 24 par.1, e se il destinatario dei prodotti selezionati non può inviare una notifica di accettazione dei prodotti selezionati tramite sistema elettronico ai sensi del § 27a paragrafo 1 o 2 o § 27b per motivi diversi dal § 27d par.1, in modo che tali fatti non possano essere provati dalle procedure stabilite in caso di indisponibilità del sistema elettronico, il destinatario è tenuto a presentare all’amministratore delle tasse presso il luogo competente a livello locale di ricezione di prodotti selezionati una ricevuta sostitutiva dei prodotti selezionati, che deve contenere gli stessi dati della notifica di ricevimento dei prodotti selezionati.

(2) Se il documento sostitutivo al ricevimento dei prodotti selezionati non contiene difetti, l’amministratore fiscale di cui al paragrafo 1 invia questo documento alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione o in caso di trasporto ai sensi del § 24 paragrafo 1 all’amministratore delle imposte locale competente per il mittente. L’amministratore fiscale locale responsabile del mittente invierà quindi questo documento direttamente al mittente.

(3) In caso di trasporto ai sensi del § 25 comma 1 lett. b) ad eccezione delle persone di cui alla direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 27e ) l’autorità fiscale responsabile del luogo di spedizione dei prodotti selezionati che riceve una prova sostitutiva della ricezione dei prodotti selezionati dalle autorità competenti di un altro Stato membro esamina tale documento; trasporto al sistema elettronico.

§ 28

Violazione del regime di sospensione del servizio durante il trasporto
(1) Si verifica una violazione del regime di esenzione condizionale dall’imposta durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2, se i prodotti selezionati trasportati non sono terminati entro il periodo specificato al loro deposito fiscale, destinatario autorizzato, luogo di consegna diretta, luogo di esportazione, alla persona di cui al § 11 comma 1 lett. (d) o (e) o destinatari ai sensi della direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise 6a ) in un altro Stato membro.

(2) Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state soddisfatte a seguito di perdita o riduzione di valore imprevedibile o come risultato di perdite ai sensi della Sezione 49 (11) o della Sezione 71 (2) e l’autorità di cui al L’articolo 26 (3) competente a livello locale per il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione da cui è stata avviata la spedizione è stato informato di questo evento senza indugio, il mancato rispetto di queste condizioni non sarà considerato una violazione dell’accordo di sospensione dei dazi.

(3) I prodotti selezionati per i quali è stato violato il regime di esenzione condizionale sono considerati esclusi da questo regime, a meno che il paragrafo 9 non disponga diversamente.

(4) Se si accerta che la violazione del regime di esenzione condizionale dall’imposta durante il trasporto è avvenuta nel territorio fiscale della Repubblica ceca, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(5) Se nel territorio fiscale della Repubblica ceca si riscontra una violazione del regime di esenzione fiscale condizionale durante il trasporto iniziato in un altro Stato membro e non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la violazione, l’obbligo di dichiarare e pagare le tasse nasce nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(6) L’amministratore fiscale fornisce all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui è stato avviato il trasporto le informazioni sull’origine dell’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(7) Se i prodotti selezionati sono stati trasportati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca ai sensi del § 24 par.1 e il destinatario non lo dimostra o l’ufficio doganale che ha deciso di rilasciare questi prodotti selezionati nel regime doganale di esportazione non lo conferma entro quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti selezionati

a) sono stati consegnati al luogo di destinazione,

(b) hanno lasciato il territorio fiscale dell’Unione Europea; o

c) sono stati completamente distrutti o svalutati a causa di perdite o deterioramenti imprevedibili,

questi prodotti selezionati sono considerati esentati dal regime di sospensione dei dazi. L’operatore speditore del deposito fiscale deve informare l’amministratore fiscale locale competente per questo deposito fiscale entro due mesi dalla data di inizio del trasporto. Lo speditore autorizzato informa l’ufficio doganale che ha deciso l’immissione in libera pratica dei prodotti selezionati entro lo stesso termine.

(8) Se i prodotti selezionati sono stati trasportati dal territorio fiscale della Repubblica Ceca ai sensi del § 25 par. b) e il destinatario di un altro Stato membro non dimostra o l’autorità competente di un altro Stato membro di esportazione non conferma entro quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti selezionati che i prodotti selezionati

a) sono stati consegnati al luogo di destinazione,

b) hanno lasciato il territorio fiscale dell’Unione Europea,

(c) sono stati completamente distrutti o danneggiati a causa di perdite o deterioramenti imprevedibili; o

d) non sono stati consegnati al luogo di destinazione a causa di una violazione del regime di esenzione fiscale condizionale verificatasi durante il trasporto al di fuori del territorio fiscale della Repubblica ceca,

questi prodotti selezionati sono considerati esentati dal regime di sospensione dei dazi. L’operatore speditore del deposito fiscale informa l’amministratore fiscale locale responsabile dei prodotti selezionati inviati che i prodotti selezionati non hanno ancora soddisfatto le condizioni specificate ai punti a), b) oc) entro e non oltre due mesi dalla data di inizio di trasporto. Lo speditore autorizzato informa l’ufficio doganale che ha deciso l’immissione in libera pratica dei prodotti selezionati entro lo stesso termine.

(9) Se il pagatore di cui al § 4 par.1 let. d) non sapeva o non poteva sapere che i prodotti selezionati trasportati in regime sospensivo non erano stati consegnati al luogo di destinazione possono, entro un mese dalla notifica da parte dell’amministratore delle imposte del deposito fiscale locale competente dal quale il il trasporto è iniziato, o per dimostrare dall’ufficio doganale che ha deciso l’immissione di questi prodotti selezionati nel regime doganale di libera circolazione che il trasporto è stato terminato ai sensi del § 24 (6) o § 25 (6) o che l’esenzione condizionale regime è stato violato durante il trasporto nel territorio di un altro Stato membro.

(10) Zjistí-li se ve lhůtě tří let ode dne zahájení dopravy, že nedošlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně a daň byla vybrána v jiném členském státě nebo že k porušení režimu podmíněného osvobození od daně došlo v jiném členském státě a v tomto jiném členském státě byla daň vybrána, vzniká ode dne zjištění nárok na vrácení daně zaplacené na daňovém území České republiky. Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém přiznání podle § 14 odst. 5. K tomuto daňovému přiznání musí být přiložen doklad o zaplacení daně v jiném členském státě. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(11) Pokud bylo zjištěno porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy v jiném členském státě a následně se ve lhůtě tří let ode dne zahájení dopravy zjistí, že k tomuto porušení došlo na daňovém území České republiky, postupuje se podle odstavce 4. Po zaplacení daně uvědomí správce daně o této skutečnosti příslušné orgány členského státu, ve kterém bylo porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy zjištěno.

§ 29

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo fyzická osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání je povinna před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě se registrovat jako plátce daně a oznámit správci daně množství vybraných výrobků a poskytnout zajištění daně.

(2)La persona di cui al paragrafo 1 deve fornire una garanzia fiscale per l’importo che sarebbe obbligato a dichiarare e pagare se i prodotti selezionati fossero immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca, salvo diversa disposizione della presente legge. Questa persona garantisce l’imposta trasferendo o depositando fondi su un conto deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale, mentre per il periodo di garanzia fiscale non vi è diritto agli interessi sull’importo depositato in questo conto deposito cauzionale fiscale. Con il consenso della persona che ha fornito la garanzia fiscale, l’amministratore fiscale può pagare l’imposta con la garanzia fiscale fornita. Se non lo fa, decide in merito allo svincolo della garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l’importo dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 3, 6 o 8 è stato accreditato sul conto designato dell’amministratore fiscale nel cui territorio la persona di cui al comma 1 ha la propria sede o residenza.

(3) Dopo il ritiro dei prodotti selezionati o dopo la cessazione del trasporto, la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta. Se la persona fisica o giuridica non segue la procedura di cui al paragrafo 1, è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta il giorno lavorativo successivo al ricevimento dei prodotti.

(4) I prodotti selezionati che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro e sono accettati da un ente pubblico si considerano prodotti selezionati accettati per scopi commerciali, l’ente pubblico procede conformemente ai paragrafi 1 e 2.

(5) L’amministratore fiscale utilizzerà la garanzia fiscale per pagare l’imposta, compresi i suoi accessori, se l’imposta non viene pagata entro la data di scadenza dell’imposta stabilita dalla presente legge.

(6) Se, durante il trasporto di prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro e destinati a scopi commerciali nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, vengono persi o svalutati, la procedura deve essere conforme al § 4 par. d) e § 28 par.4, 5, 10 e 11, rispettivamente. Ciò non si applica in caso di perdita o riduzione di valore imprevedibili. In tal caso, l’amministratore fiscale decide in merito allo svincolo della garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui ha dimostrato questo fatto.

(7) Le disposizioni della sezione 29 non si applicano a prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro

a) trasportati attraverso il territorio fiscale della Repubblica ceca in un altro Stato membro, o

b) immessi a bordo dell’aeromobile durante uno scalo nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

a condizione che i prodotti selezionati non vadano persi o svalutati durante questo trasporto.

(8) Se si riscontra nel territorio fiscale della Repubblica Ceca che durante il trasporto di prodotti selezionati ai sensi del paragrafo 7 questi sono stati smarriti o svalutati, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, a prescindere se sono stati persi o danneggiati nel territorio fiscale della Repubblica ceca o se non è possibile determinare dove si è verificato questo fatto. Ciò non si applica in caso di perdite o svalutazioni imprevedibili.

(9) L’amministratore fiscale fornisce all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui è stato avviato il trasporto le informazioni sull’origine dell’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta nel territorio fiscale della Repubblica ceca. Allo stesso tempo fornisce informazioni in tal senso all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui deve finire il trasporto.

(10) Se nel territorio fiscale della Repubblica ceca si riscontra che durante il trasporto di prodotti selezionati ai sensi del paragrafo 7 si è verificata una perdita o una riduzione di valore imprevedibile, l’amministratore fiscale deve fornire il trasporto deve essere terminato.

§ 30

Documento di accompagnamento semplificato
(1) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale in un altro Stato membro e trasportati nel territorio fiscale della Repubblica ceca per motivi di lavoro o destinati a svolgere i compiti di un ente pubblico possono essere trasportati con un documento di accompagnamento semplificato.

(2) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale in un altro Stato membro e trasportati attraverso il territorio fiscale della Repubblica ceca verso questo altro Stato membro per motivi di lavoro possono essere trasportati solo con un documento di accompagnamento semplificato e lungo un percorso adeguato. Se questi prodotti selezionati vengono trasportati in questo modo frequentemente e regolarmente, possono essere trasportati senza un documento di accompagnamento semplificato, previo accordo bilaterale negoziato con l’altro Stato membro.

(3) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca e trasportati attraverso il territorio di un altro Stato membro verso il territorio fiscale della Repubblica ceca per motivi di lavoro possono essere trasportati solo con un documento di accompagnamento semplificato e lungo un percorso adatto. Se questi prodotti selezionati vengono trasportati in questo modo frequentemente e regolarmente, possono essere trasportati senza un documento di accompagnamento semplificato, previo accordo bilaterale negoziato con l’altro Stato membro.

(4) Un pagatore che acquista prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro per motivi professionali deve, su richiesta del fornitore mittente, restituire una copia certificata conforme del documento di accompagnamento semplificato immediatamente al ricevimento dei prodotti selezionati. L’amministratore delle imposte è tenuto a rilasciare una conferma su richiesta che l’imposta è stata dichiarata o pagata.

(5) Un modello del documento di accompagnamento semplificato e dei suoi dettagli sono forniti nel pertinente regolamento dell’Unione europea. 30 )

§ 31

Trasporto di prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca verso un altro Stato membro o attraverso il territorio di un altro Stato membro a fini commerciali
(1) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca e trasportati in un altro Stato membro per motivi di lavoro possono essere trasportati con un documento di accompagnamento semplificato. Il mittente è tenuto a darne comunicazione scritta all’amministratore delle imposte prima dell’inizio del trasporto. La notifica deve indicare la data di inizio del trasporto.

(2) Lo speditore deve preparare un documento di accompagnamento semplificato in tre copie e contrassegnare le singole copie con i numeri 1, 2 e 3. L’esemplare n. 1 deve essere conservato dallo speditore, gli esemplari n. 2 e 3 devono essere consegnati a il Corriere. Il mittente è tenuto a conservare la copia autentica n. 3, che ha ricevuto dal destinatario, per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno solare in cui tali documenti sono stati rilasciati.

(3) I prodotti selezionati immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca e trasportati attraverso un altro Stato membro nel territorio fiscale della Repubblica ceca per motivi di lavoro possono essere trasportati con un documento di accompagnamento semplificato. Il mittente è tenuto a darne comunicazione scritta all’amministratore delle imposte prima dell’inizio del trasporto.

(4) Lo speditore deve preparare un documento di accompagnamento semplificato in tre copie e contrassegnare le singole copie con i numeri 1, 2 e 3. L’esemplare n. 1 deve essere conservato dallo speditore, gli esemplari n. 2 e 3 devono essere consegnati a il Corriere. Il destinatario conserverà la copia n. 2 e confermerà la ricezione dei prodotti selezionati sulla copia n. 3, che invierà al mittente entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al giorno di cessazione del trasporto.

(5) Se i prodotti selezionati immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca sono trasportati attraverso un altro Stato membro nel territorio fiscale della Repubblica ceca a fini commerciali frequentemente e regolarmente, l’amministratore fiscale pertinente può, previo accordo bilaterale con tale altro Stato membro., consentire una procedura semplificata in deroga ai paragrafi da 2 a 4.

(6) Se durante il trasporto di prodotti selezionati immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica Ceca e destinati a scopi commerciali in un altro Stato membro, vengono persi o svalutati, la procedura deve essere conforme al § 4 par. d) e § 28 par.4, 5 e 10 allo stesso modo. Ciò non si applica in caso di perdita o riduzione di valore imprevedibili.

(7) L’amministratore fiscale fornisce all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui deve essere terminato il trasporto le informazioni sull’origine dell’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(8) Se si riscontra nel territorio fiscale della Repubblica ceca che durante il trasporto si è verificata una perdita o una riduzione di valore imprevedibile di prodotti selezionati, l’amministratore fiscale deve fornire all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui il trasporto deve essere terminato con informazioni su questo fatto.

§ 32

Trasporto di prodotti selezionati per il consumo personale
(1) Sono esenti da imposta i prodotti selezionati che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro e che sono stati acquistati da persone fisiche per il consumo personale in tale Stato membro e da queste trasportati nel territorio fiscale della Repubblica ceca. Questi prodotti possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione per ricevere e utilizzare prodotti esentasse selezionati.

(2) Nel valutare se i prodotti selezionati sono destinati al consumo aziendale o personale, l’amministratore fiscale ne terrà conto in particolare

a) il fatto che la persona fisica sia un imprenditore e per quali motivi ha acquistato i prodotti selezionati,

b) il luogo in cui si trovano i prodotti selezionati o la modalità di trasporto,

c) documenti per prodotti selezionati,

d) la quantità e la natura dei prodotti selezionati.

(3) Se una persona fisica può trasportare prodotti selezionati da un altro Stato membro al territorio fiscale della Repubblica ceca, questi prodotti selezionati sono considerati prodotti selezionati acquistati a fini commerciali, ad eccezione delle piccole spedizioni di natura non commerciale inviate da persone fisiche persone a persone fisiche. Nel valutare se una piccola spedizione sia di natura non commerciale, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 4 del paragrafo 5. I prodotti selezionati che sono il contenuto di una piccola spedizione di natura non commerciale sono esenti da imposta e possono essere ricevuti senza autorizzazione per ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati.

(4) La quantità specificata nel § 4 paragrafo 5 sarà considerata la quantità di prodotti selezionati per il consumo personale ai fini della presente disposizione.

(5) L’amministratore fiscale può decidere che una quantità maggiore di quella specificata al paragrafo 4 può essere considerata come prodotti selezionati destinati al consumo personale, se ciò risulta dalla valutazione dei fatti di cui al paragrafo 2.

§ 33

Spedizione di prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge nel territorio fiscale della Repubblica ceca se i prodotti selezionati che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro sono inviati da una persona domiciliata o stabilita in tale altro Stato membro o per conto di tale persona con un luogo di residenza o sede legale nel territorio fiscale della Repubblica ceca, che non intraprende né svolge alcuna altra attività economica indipendente.

(2) Una persona che invia prodotti selezionati da un altro Stato membro nel territorio fiscale della Repubblica ceca a una persona ai sensi del paragrafo 1 nomina un rappresentante per l’invio di prodotti selezionati per adempiere a tale obbligo.

(3) Solo una persona con sede legale o luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica ceca che non è la stessa persona a cui vengono inviati i prodotti selezionati può essere un rappresentante per la spedizione dei prodotti selezionati.

(4) Il rappresentante per l’invio dei prodotti selezionati è un soggetto fiscale.

(5) Le disposizioni sulla spedizione di prodotti selezionati non si applicano a prodotti selezionati che costituiscono il contenuto di una piccola spedizione di natura non commerciale.

§ 33a

Rappresentante per l’invio di prodotti selezionati
(1) Un rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati può svolgere la sua attività solo sulla base di un permesso valido per la spedizione di prodotti selezionati.

(2) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per la spedizione di prodotti selezionati sia sostituita da una nuova, l’attività di un rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati può essere svolta sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica .

§ 33b

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni per l’invio di prodotti selezionati
Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per l’invio di prodotti selezionati sono

(a) indebitamento; e

b) procura con firma ufficialmente verificata ai fini dell’invio di prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca.

§ 33c

Autorizzazione per l’invio di prodotti selezionati
L’amministratore delle imposte deciderà sulla proposta di rilasciare un’autorizzazione per la spedizione di prodotti selezionati entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente proposta, o dalla data di rimozione dei suoi difetti o dubbi circa l’esattezza o la completezza dei dati contenuti in essa.

§ 33d

Revoca d’autorizzazione alla spedizione di prodotti selezionati d’ufficio
L’amministratore fiscale revoca l’autorizzazione alla spedizione dei prodotti selezionati anche se il rappresentante per la spedizione dei prodotti selezionati per un periodo di 3 mesi civili consecutivi non svolge l’attività oggetto del permesso senza gravi ragioni oggettive.

§ 33e

Procedura per l’invio di prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Il rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati è obbligato prima di ogni spedizione di prodotti selezionati da un altro Stato membro

(a) informare l’amministratore fiscale

1. nome o nome commerciale, tipo e quantità di prodotti selezionati spediti in unità di misura; il nome del prodotto selezionato deve essere dato da un termine sufficientemente preciso da consentire di stabilire l’identità del prodotto selezionato in modo che sia possibile determinare chiaramente quale aliquota fiscale è fissata per questo prodotto,

2. il nome, la sede legale o il luogo di residenza e il codice fiscale, se assegnato, delle persone alle quali vengono inviati i prodotti selezionati, e

b) fornire garanzia fiscale.

(2) L’importo della garanzia fiscale corrisponde all’importo dell’imposta per la quantità di prodotti selezionati inviati, se questi prodotti selezionati sono stati immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(3) La garanzia fiscale viene fornita depositando o trasferendo fondi su un conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale.

§ 33f

L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta in caso di invio di prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Il rappresentante per l’invio dei prodotti selezionati è obbligato a dichiarare e pagare le tasse nel territorio fiscale della Repubblica Ceca dopo il ricevimento dei prodotti selezionati da parte della persona a cui vengono inviati i prodotti selezionati.

(2) Se il rappresentante per la spedizione dei prodotti selezionati non adempie agli obblighi specificati nel § 33e paragrafo 1, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta passerà alla persona che ha ricevuto i prodotti selezionati spediti.

(3) Se, durante il trasporto di prodotti selezionati inviati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca da un altro Stato membro, vengono persi o svalutati, la procedura deve essere conforme al § 4 par. d) e § 28 par.4, 5 e 10 allo stesso modo. Ciò non si applica in caso di perdita o riduzione di valore imprevedibili.

§ 33g

Dichiarazione dei redditi in caso di invio di prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) In caso di spedizioni ripetute di prodotti selezionati, l’amministratore fiscale può decidere, su proposta del rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati, che i prodotti selezionati ricevuti in un periodo fiscale possano essere inclusi in una dichiarazione dei redditi.

(2) Il rappresentante per la spedizione dei prodotti selezionati è tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi un documento attestante che l’imposta sui prodotti selezionati spediti è stata pagata nello Stato membro da cui sono stati spediti.

§ 33h

Utilizzo della garanzia fiscale allo scopo di inviare prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Alla data di scadenza dell’imposta, la garanzia dell’imposta scade e l’importo garantito viene trasferito al pagamento di tale imposta.

(2) L’amministratore delle imposte deve restituire il pagamento in eccesso rimborsabile senza richiesta entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi, se si è verificato di conseguenza

a) la cessazione della garanzia fiscale; o

b) perdite o deterioramenti imprevedibili verificatisi durante il trasporto di prodotti selezionati inviati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca da un altro Stato membro.

§ 33i

Registri tenuti da un rappresentante per l’invio di prodotti selezionati
(1) Il rappresentante per la spedizione dei prodotti selezionati è obbligato a tenere registri sui prodotti selezionati ricevuti e sulle persone a cui sono stati inviati i prodotti selezionati.

(2) Le registrazioni devono contenere i dati specificati nel § 33e par.1 lett. e).

§ 33j

Conferma relativa alla spedizione dei prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Dopo il pagamento dell’imposta sui prodotti selezionati ricevuti e inviati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, l’amministratore fiscale, su richiesta della persona che ha pagato l’imposta, emette una conferma del pagamento di tale imposta a fini fiscali nel Stato membro da cui sono stati inviati i prodotti selezionati.

(2) Se durante il trasporto di prodotti selezionati inviati nel territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro si verifica la loro perdita o deterioramento imprevedibile, l’amministratore fiscale su richiesta del rappresentante per l’invio di prodotti selezionati emette a fini fiscali nel Stato membro da cui sono stati inviati i prodotti selezionati, conferma di questo fatto.

§ 33k

Spedizione di prodotti selezionati nel territorio di un altro Stato membro
(1) Una persona domiciliata nel territorio fiscale della Repubblica ceca può inviare prodotti selezionati immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca a una persona domiciliata o domiciliata in un altro Stato membro che non intraprende o svolge alcun altro attività, a condizione che informi per iscritto la sua autorità fiscale locale competente prima della spedizione dei prodotti selezionati e indichi nella notifica il nome e la quantità dei prodotti selezionati spediti e lo Stato membro di destinazione.

(2) Una persona che invia prodotti selezionati ai sensi del paragrafo 1 è obbligata a tenere registri dei prodotti selezionati inviati ed è obbligata a dimostrare il rispetto delle condizioni per l’invio di prodotti selezionati in un altro Stato membro stabilite dallo stato in cui vengono inviati i prodotti selezionati.

§ 33l

Trasporto di prodotti selezionati spediti nel territorio di un altro Stato membro
(1) Se, durante il trasporto di prodotti selezionati inviati dal territorio fiscale della Repubblica Ceca in un altro Stato membro, vengono persi o svalutati, la procedura deve essere conforme al § 4 par. d) e § 28 par.4, 5 e 10 allo stesso modo. Ciò non si applica in caso di perdita o riduzione di valore imprevedibili.

(2) Se durante il trasporto di prodotti selezionati inviati dal territorio fiscale della Repubblica ceca in un altro Stato membro vengono persi o svalutati, l’amministratore fiscale deve fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui termina il trasporto dei prodotti selezionati con informazioni sull’obbligo di dichiarare l’imposta e pagare nel territorio fiscale della Repubblica Ceca.

(3) Se durante il trasporto di prodotti selezionati inviati dal territorio fiscale della Repubblica ceca in un altro Stato membro si verifica la loro perdita o deterioramento imprevedibile, l’amministratore fiscale deve fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui il trasporto deve essere terminato con informazioni.

§ 34, § 35
annullato

§ 36

Vendita a prezzi IVA esclusa
(1) I prodotti selezionati possono essere venduti a una persona fisica alla sua uscita immediata dal territorio fiscale dell’Unione Europea esclusivamente a prezzi IVA esclusa

a) sulla base di un permesso valido per la vendita a prezzi IVA esclusa,

b) nella parte dell’area di transito dell’aeroporto internazionale specificata nel permesso di vendita a prezzi esentasse oa bordo dell’aeromobile durante il volo; e

c) dopo aver verificato che la sua stazione di destinazione si trova in un paese o territorio terzo.

(2) Nel caso in cui l’attuale autorizzazione alla vendita a prezzi IVA esclusa venga sostituita da una nuova, i prodotti selezionati possono essere venduti sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

(3) Nel caso di un’autorizzazione per la vendita a prezzi IVA esclusa, l’amministratore fiscale competente a livello locale è l’amministratore fiscale competente a livello locale presso l’aeroporto internazionale.

(4) Prodotti selezionati possono essere forniti ai locali di cui al paragrafo 1 o ai ponti degli aeromobili solo in regime di esenzione condizionale dalle tasse. I prodotti selezionati così forniti si considerano vincolati a un regime di sospensione dei dazi fino alla loro vendita.

(5) Il titolare di un’autorizzazione alla vendita a prezzi IVA esclusa è tenuto a garantire che le seguenti informazioni siano contrassegnate sul documento di vendita quando vende prodotti selezionati:

a) numero di volo,

b) tipologia di prodotti selezionati,

(c) la quantità di prodotti selezionati; e

d) prezzo.

§ 36a

Autorizzazione a vendere a prezzi esentasse
L’amministratore delle imposte specifica inoltre nell’autorizzazione per la vendita a prezzi esentasse la parte dell’area di transito dell’aeroporto internazionale dove i prodotti selezionati possono essere venduti a prezzi esenti da imposta.

§ 36b

Vendita di prodotti selezionati a prezzi esentasse tra titolari di licenze di vendita a prezzi esentasse
Il titolare di un’autorizzazione alla vendita a prezzi esenti da imposte può vendere prodotti selezionati ricevuti a prezzi esenti da imposte a prezzi esenti da imposte a un altro titolare di tale autorizzazione, a condizione che:

a) ha presentato domanda di revoca di tale autorizzazione,

(b) l’amministratore fiscale acconsente alla vendita; e

(c) la vendita ha luogo fino alla data in cui la decisione di revocare l’autorizzazione ha effetto giuridico.

§ 37

Record in azienda per la produzione di prodotti selezionati
(1) Il gestore di un deposito fiscale ai sensi del § 19 par.2 lett. a) è obbligato a tenere un registro dei prodotti selezionati

a) prodotti o trasformati in azienda per la produzione di prodotti selezionati,

b) rilevata da un’impresa per la produzione di prodotti selezionati,

c) rilasciato dall’azienda per la produzione di prodotti selezionati,

d) utilizzato per autoconsumo,

e) ricevuto nel luogo di consegna diretta,

f) rilasciato dal luogo di consegna diretta.

(2) Nelle registrazioni di cui al paragrafo 1 devono essere elencati nella ripartizione per singole tipologie di prodotti selezionati

a) nomi commerciali di prodotti selezionati, quantità in unità di misura e data di produzione o lavorazione di prodotti selezionati,

(b) i nomi commerciali dei prodotti selezionati, la quantità in unità di misura e la data di accettazione dei prodotti selezionati e l’identificazione del fornitore; per i prodotti importati selezionati anche i dati identificativi del dichiarante, se il dichiarante è una persona diversa dall’operatore del deposito fiscale, il nome dell’ufficio doganale in cui si è svolto il regime doganale, inclusa la data di svincolo dei prodotti selezionati importati per libera circolazione o se è possibile richiedere il rimborso delle tasse ai sensi del § 14 comma 1 lett. b), § 54 paragrafo 2 e § 78 paragrafo 6 e 7; il luogo di consegna diretta, se questo luogo è diverso dal luogo di deposito fiscale,

(c) i nomi commerciali dei prodotti selezionati, la quantità in unità di misura, la data e lo scopo dell’uso dei prodotti selezionati da parte dell’operatore del deposito fiscale per il proprio consumo, per il consumo da parte dei membri della sua impresa comune e di parenti stretti, i suoi dipendenti, membri, partner e membri delle loro famiglie comuni; e le persone a loro vicine,

d) i nomi commerciali dei prodotti selezionati, la quantità in unità di misura e la data di rilascio dei prodotti selezionati e l’identificazione del destinatario; se i prodotti selezionati sono stati presi in consegna da un vettore diverso dal destinatario, devono essere riportati nelle registrazioni anche i dati identificativi del vettore; il luogo di consegna diretta, se questo luogo è diverso dal luogo di deposito fiscale,

e) denominazioni commerciali di prodotti selezionati e quantità in unità di misura di prodotti selezionati esportati, data del loro svincolo per il regime doganale di esportazione, designazione dell’ufficio doganale in cui si è svolto il regime doganale e dati di identificazione del dichiarante,

f) dati che sono indicati nei documenti ai sensi del § 27, § 27a, § 27b o § 27f, se tali dati non sono più indicati ai sensi delle lettere da a) ad e).

(3) L’ iscrizione nei registri dopo la produzione, la lavorazione, l’emissione o l’utilizzo dei prodotti selezionati deve essere effettuata entro il periodo stabilito dall’amministratore fiscale. L’iscrizione nel registro dopo il ricevimento dei prodotti selezionati deve essere effettuata immediatamente dopo la fine del loro trasporto.

(4) I registri devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno solare in cui sono stati registrati.

(5) L’operatore di un deposito fiscale è obbligato a tenere registri dei prodotti selezionati in formato

(a) la struttura che deve essere pubblicata dall’amministratore fiscale in modo da consentire l’accesso remoto; e

(b) il formato che deve essere pubblicato dall’amministratore fiscale in modo tale da consentire l’accesso remoto, a condizione che conservi questi registri in formato elettronico.

§ 38

Registra nel magazzino dei prodotti selezionati
(1) Il gestore di un deposito fiscale ai sensi del § 19 par.2 lett. b) è obbligato a tenere un registro dei prodotti selezionati

a) presa in consegna a magazzino di prodotti selezionati,

b) trasformati o utilizzati per l’autoconsumo del gestore del deposito fiscale,

c) emesso dal magazzino dei prodotti selezionati,

d) ricevuto nel luogo di consegna diretta,

e) rilasciato dal luogo di consegna diretta.

(2) Sezione 37 cpv. 2 lett. da b) ad f), commi da 3 a 5 analogamente.

§ 39

Registri conservati dal beneficiario ammissibile
(1) Il destinatario idoneo è obbligato a conservare un registro dei prodotti selezionati ricevuti ed emessi.

(2) Sezione 37 cpv. 2 lett. da b) ad f), commi da 3 a 5 analogamente.

§ 39a

Registri conservati dallo speditore autorizzato
(1) Lo speditore autorizzato di cui al § 3 lettera j) ha l’obbligo di tenere registri dei prodotti selezionati accettati per il trasporto dal luogo di importazione e dei prodotti selezionati per i quali è stato interrotto il trasporto dal luogo di importazione.

(2) Nelle registrazioni di cui al paragrafo 1 devono essere elencati nella ripartizione per singole tipologie di prodotti selezionati

a) i nomi commerciali dei prodotti selezionati accettati per il trasporto dal luogo di importazione, la quantità in unità di misura e la data di inizio del trasporto,

b) i nomi commerciali dei prodotti selezionati per i quali è terminato il trasporto dal luogo di importazione, la quantità in unità di misura e la data di cessazione del trasporto.

(3) La sezione 37, paragrafi da 3 a 5, si applica mutatis mutandis alla tenuta dei registri.

§ 40

Registri conservati dagli utenti
(1) Salvo diversa disposizione della presente legge (§ 53a), l’utente è obbligato a tenere un registro dei prodotti selezionati

a) rilevato,

b) utilizzati per gli scopi specificati nell’autorizzazione per il ricevimento e l’uso di prodotti esenti selezionati,

c) utilizzati per scopi diversi da quelli specificati nell’autorizzazione per il ricevimento e l’uso di prodotti esenti selezionati,

d) inviato a un altro utente,

e) a partire da prodotti selezionati presi in consegna.

(2) Sezione 37 cpv. 2 lett. da b) ad e), par. da 3 a 5 in modo analogo.

§ 41

Poteri dell’amministratore delle imposte
(1) L’amministratore fiscale può ordinare al soggetto fiscale di effettuare un inventario entro il limite di tempo stabilito dall’amministratore fiscale. Il soggetto fiscale informa l’amministratore delle imposte del risultato dell’inventario il giorno lavorativo successivo alla sua fine.

(2) I funzionari possono, sulla base di una notifica preventiva ai fini dello svolgimento dell’amministrazione fiscale, essere continuamente presenti nei locali del soggetto fiscale, che sono destinati a scopi commerciali.

(3) L’amministratore fiscale pubblica un elenco di soggetti fiscali in modo da consentire l’accesso remoto. Questo elenco contiene le seguenti informazioni:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto fiscale,

b) l’amministratore fiscale dell’entità fiscale pertinente,

c) prodotti selezionati che il soggetto passivo produce, tratta, immagazzina, riceve o spedisce,

(d) la data di rilascio dell’autorizzazione di esercizio.

(4) L’amministratore fiscale restituisce i campioni raccolti dei prodotti selezionati alla persona da cui li ha ottenuti, entro e non oltre 60 giorni dalla loro raccolta.

Procedura per la messa in sicurezza di prodotti o mezzi di trasporto selezionati
§ 42

(1) L’amministratore delle imposte deve mettere in sicurezza i prodotti selezionati, o il mezzo di trasporto che li trasporta, se lo trova

a) i prodotti selezionati vengono trasportati senza il documento specificato al § 6, 27 e 27c, 30, 51, 100 o 100a, con l’eccezione specificata nel § 50 paragrafo 8,

b) i prodotti selezionati vengono trasportati senza il documento specificato al § 5,

c) le informazioni fornite nel documento di cui alla lettera a) ob) sono errate o false; o

d) il documento di cui alla lettera a) ob) è alterato o contraffatto.

(2) Se non si tratta di prodotti selezionati per il consumo personale o se non è provata l’acquisizione legittima di prodotti selezionati a prezzi IVA esclusa, l’amministratore fiscale deve garantire questi prodotti selezionati se

a) sono conservati senza il documento specificato al § 5,

b) le informazioni fornite nel documento di cui alla lettera a) sono errate o false; o

c) il documento di cui alla lettera a) è alterato o contraffatto.

(3) Il sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati ai sensi del paragrafo 1 o 2 deve essere effettuato dall’amministratore delle imposte, che è il primo a determinare i motivi del sequestro e redigere un rapporto al riguardo. Consegnerà una copia del rapporto alla persona presso la quale sono stati trovati i prodotti selezionati.

(4) La persona presso la quale sono stati trovati i prodotti selezionati rilascia i prodotti oi mezzi di trasporto selezionati sequestrati all’amministratore delle imposte; se rifiuta di rilasciarli, l’amministratore fiscale ritira i prodotti o mezzi di trasporto selezionati. Il ritiro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati deve essere registrato nel protocollo.

(5) L’amministratore delle imposte determina il luogo e le modalità di immagazzinamento dei prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati. I costi di magazzinaggio dei prodotti selezionati e dei mezzi di trasporto sequestrati sono a carico del proprietario o della persona presso la quale sono stati trovati i prodotti selezionati solo se l’amministratore delle imposte decide di incamerare o sequestrare i prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati.

§ 42a

(1) La parte del procedimento per il sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati è

a) la persona da cui sono stati trovati i prodotti selezionati,

b) una persona che ha un diritto reale su prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati.

(2) L’amministratore fiscale emetterà una decisione sulla riassicurazione entro 3 giorni lavorativi dalla preparazione della relazione ai sensi della Sezione 42, Paragrafo 3. Nella decisione, l’amministratore fiscale impone il divieto di smaltire in qualsiasi modo i prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati.

(3) È possibile presentare ricorso contro una decisione in merito alla messa in sicurezza di prodotti selezionati o di un mezzo di trasporto entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla consegna.

§ 42b

Procedimenti su prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati
(1) L’amministratore delle imposte che ha deciso di mettere in sicurezza prodotti o mezzi di trasporto selezionati deve avviare immediatamente un procedimento volto a dimostrare se i prodotti selezionati sono stati manipolati nel modo specificato al § 42 par.1 o 2 o se i mezzi di trasporto trasportati in tal senso prodotti.

(2) I partecipanti al procedimento sui prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati sono le persone elencate al § 42a par.1.

§ 42c

Rilascio di prodotti selezionati o mezzi di trasporto assicurati
(1) L’amministratore delle imposte decide in merito al rilascio dei prodotti selezionati sequestrati, se

a) non sono stati trattati nei modi specificati nella Sezione 42, Paragrafo 1 o 2,

b) prodotti selezionati che sono stati trasportati con un documento ai sensi della Sezione 42 (1) contenente dati errati o falsi, sono stati tassati o sono stati legalmente acquisiti senza tasse, o

c) i prodotti selezionati che sono stati conservati con un documento ai sensi della Sezione 42 (2) contenente informazioni errate o false sono stati tassati.

(2) L’amministratore delle imposte decide in merito al rilascio di un mezzo di trasporto se

a) i prodotti selezionati trasportati con questo mezzo di trasporto non sono stati trattati nei modi specificati al § 42 par.1, o

b) i prodotti selezionati che sono stati trasportati con questo mezzo di trasporto con un documento ai sensi dell’articolo 42 (1) contenente dati errati o falsi sono stati tassati o sono stati legalmente acquisiti senza tassazione.

(3) L’amministratore fiscale può decidere il rilascio di un mezzo di trasporto se il valore del mezzo di trasporto è in evidente sproporzione rispetto all’importo dell’imposta che avrebbe dovuto essere valutato su prodotti selezionati che sono stati garantiti.

(4) I prodotti oi mezzi di trasporto selezionati rilasciati devono essere restituiti senza indebito ritardo alla persona presso la quale sono stati trovati i prodotti selezionati. Se i prodotti o mezzi di trasporto selezionati non possono essere restituiti a questa persona, saranno restituiti al proprietario. L’amministratore delle imposte che ha deciso il rilascio dei prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati redige un verbale al loro ritorno.

§ 42d

Confisca o sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati sequestrati
(1) Se l’amministratore delle imposte non decide in merito al rilascio di prodotti o mezzi di trasporto selezionati, decide in merito

a) decadenza se il proprietario di tali prodotti o mezzi di trasporto è noto; o

(b) prevenire in altri casi.

(2) Lo Stato è il proprietario di prodotti o mezzi di trasporto selezionati confiscati o confiscati.

(3) I prodotti selezionati confiscati o confiscati devono essere smaltiti secondo le modalità specificate dalle disposizioni legali speciali 68 ) o questi prodotti devono essere distrutti; I prodotti del tabacco incamerati o confiscati vengono sempre distrutti. La distruzione dei prodotti selezionati sarà effettuata a spese del proprietario originario o della persona da cui sono stati trovati i prodotti selezionati.

§ 42e

Rimborso delle spese
(1) Il rimborso dei costi per il magazzinaggio di prodotti selezionati e mezzi di trasporto sequestrati in procedimenti per il sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati deve essere determinato dall’amministratore delle imposte entro e non oltre 120 giorni dalla forza giuridica della decisione di confisca o sequestro prodotti o mezzi di trasporto selezionati.

(2) Il rimborso dei costi per la distruzione o lo smaltimento fisico di prodotti selezionati deve essere prescritto dall’amministratore fiscale con una decisione entro 60 giorni dalla data di distruzione o smaltimento fisico di questi prodotti selezionati.

(3) L’amministratore fiscale determina l’importo del rimborso dei costi ai sensi del paragrafo 1, se tale importo raggiunge almeno CZK 100.

(4) Il rimborso dei costi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di forza giuridica della decisione sulla prescrizione del rimborso dei costi per il rimborso.

(5) Il rimborso dei costi è entrate del bilancio dello Stato.

§ 43

Ammende
Se l’amministratore fiscale utilizza la garanzia fiscale per pagare l’imposta, impone all’operatore del deposito fiscale, destinatario autorizzato ai sensi del § 22, lo speditore autorizzato ai sensi del § 3 lettera j) o all’utente una multa del 10% dell’importo della garanzia fiscale utilizzata per pagare l’imposta.

SECONDA PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
§ 43a

Procedura di autorizzazione
Il permesso viene rilasciato dall’amministratore delle imposte solo sulla base di una proposta di rilascio di un permesso.

§ 43b

Proposta di permesso
(1) Una proposta per il rilascio di un’autorizzazione può essere presentata solo su un modulo rilasciato dal Ministero delle finanze o su un tabulato di una stampante per computer che abbia i dati, il contenuto e la disposizione dei dati identici a questo modulo.

(2) Una proposta per il rilascio di un’autorizzazione può anche essere presentata elettronicamente nel formato e nella struttura pubblicati dall’amministratore fiscale in modo da consentire l’accesso remoto.

(3) Il modulo di cui al paragrafo 1 deve indicare quale dei dati prescritti è indicato nell’autorizzazione e può essere modificato

a) solo su richiesta del titolare dell’autorizzazione; o

b) d’ ufficio.

(4) Il proponente è tenuto a dichiarare nella proposta di rilascio del permesso

a) dati necessari per la valutazione della stabilità economica,

b) altri dati prescritti necessari per l’amministrazione delle imposte.

§ 43c

Condizioni per il rilascio dei permessi
(1) Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione sono

a) affidabilità,

b) indebitamento,

c) stabilità economica,

d) un’autorizzazione a esercitare un’attività commerciale che consenta di svolgere un’attività connessa all’autorizzazione e

(e) il fatto che l’attore non sia in liquidazione o in fallimento.

(2) Devono essere soddisfatte le condizioni di affidabilità e di assenza di debiti

a) il richiedente; e

(b) se il firmatario è una persona giuridica, anche una persona fisica che è un organo statutario o un membro dell’organo statutario del firmatario o svolge le attività dell’organo statutario o membro del firmatario.

(3) Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione devono essere soddisfatte per l’intera durata dell’autorizzazione.

§ 43d

Affidabilità
(1) Ai fini della presente legge, una persona che:

(a) è di buon carattere; e

b) non ha violato gravemente norme fiscali, doganali o contabili negli ultimi 3 anni.

(2) Ai fini della presente legge, una persona che non è stata condannata per un reato contro la proprietà o per un reato economico, o che è trattata come se non fosse stata condannata, sarà considerata innocente.

(3) Se una persona giuridica viola gravemente norme fiscali, doganali o contabili, ai fini della valutazione del soddisfacimento della condizione di affidabilità, una persona che era un ente statutario o un membro di un ente statutario in questa persona giuridica in quel momento di questa violazione si considera che li abbia violati.

§ 43e

Dimostrare integrità
(1) Se una persona che deve soddisfare la condizione dell’onorabilità è uno straniero o una persona giuridica non domiciliata nella Repubblica Ceca, la sua buona fede deve essere dimostrata da un estratto del casellario giudiziario o da un documento equivalente rilasciato dallo stato,

a) di cui tale persona ha la cittadinanza o in cui risiede; e

b) in cui questa persona ha risieduto negli ultimi 3 anni o ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi.

(2) Se una persona che deve soddisfare la condizione di integrità è un cittadino della Repubblica Ceca che ha risieduto ininterrottamente per più di 3 mesi nel territorio di un altro stato negli ultimi 3 anni, la sua integrità deve essere dimostrata da un fedina penale o documento equivalente rilasciato da questo stato.

(3) Una persona che è o era cittadina di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, o una persona che ha o ha risieduto in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, può utilizzare un altro documento al posto dei documenti ai sensi del paragrafo 1 o 2 per dimostrare la sua integrità.

(4) Se lo Stato non rilascia un documento ai sensi del paragrafo 1 o 2, questo documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata resa davanti a un notaio o un’autorità di quello Stato.

(5) Un documento ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 non può essere più vecchio di 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di rilascio di un’autorizzazione.

(6) Una persona che deve soddisfare la condizione dell’onorabilità deve, su richiesta dell’amministratore delle imposte, presentare un documento ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, che non sia più vecchio di 3 mesi, entro il termine stabilito dall’amministratore delle imposte .

§ 43f

Assenza di debiti
(1) Ai fini della presente legge, una persona che non ha arretrati registrati, ad eccezione degli arretrati, per i quali è consentito il ritardo del suo pagamento o la distribuzione del suo pagamento in rate, sarà considerato esente da debiti,

a) presso gli organi dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca,

b) presso gli organi dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca,

(c) premi e penali per l’assicurazione sanitaria pubblica, o

d) premi assicurativi e penali per la sicurezza sociale e contributi alla politica statale per il lavoro.

(2) Assenza di debiti ai sensi del comma 1 lett (c) e (d) devono essere comprovate da certificati non più vecchi di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda di autorizzazione.

§ 43g

Stabilità economica
Economicamente stabile è colui che non corre il rischio di non adempiere ai propri obblighi di pagamento relativi all’amministrazione delle accise, in base a

a) valutazione di indicatori di redditività, liquidità, stabilità finanziaria, attività e produttività del lavoro valutati sulla base dei dati comunicati dal proponente o titolare del permesso o accertati dal fisco,

b) altre questioni rilevanti per la valutazione di tale rischio.

§ 43h

Procedura per rimuovere i dubbi nei dati nella domanda di autorizzazione
(1) L’amministratore fiscale esamina i dati specificati nella proposta e, in caso di dubbi sulla loro correttezza o completezza, invita il proponente a spiegare, documentare, integrare o modificare i dati e, allo stesso tempo, fissare un limite di tempo entro il quale il firmatario è obbligato a farlo.

(2) Dopo la scadenza del termine stabilito invano, l’amministratore delle imposte interrompe il procedimento.

§ 43i

Decisione sulla domanda di autorizzazione
(1) L’amministratore fiscale rilascia un’autorizzazione al proponente se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione. In caso contrario, respinge la domanda di autorizzazione.

(2) L’amministratore fiscale decide in merito alla proposta di rilascio di un’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della presente proposta, o dalla data di eliminazione dei suoi difetti o dubbi circa l’accuratezza o la completezza dei dati in essa contenuti ; in casi particolarmente complessi, tale periodo può essere prorogato dall’amministratore fiscale superiore immediato. L’amministratore delle imposte comunica tempestivamente al firmatario tale proroga.

(3) Amministratore fiscale nel permesso

a) consente al titolare del permesso di svolgere l’attività oggetto del permesso,

b) assegna al richiedente un numero di registrazione, se non è stato assegnato in precedenza,

c) può stabilire altre condizioni necessarie per l’amministrazione delle imposte o, se del caso, la data a partire dalla quale tali condizioni devono essere rispettate.

(4) Il titolare del permesso è obbligato a dichiarare il numero di registrazione assegnato quando contatta l’amministratore fiscale.

§ 43j

Obbligo di notifica del titolare del permesso
(1) In caso di modifica dei dati dichiarati nell’autorizzazione e indicati nella proposta di rilascio di un’autorizzazione, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare tale modifica all’amministratore fiscale entro 5 giorni dal giorno è successo.

(2) Il titolare del permesso è tenuto a comunicare all’amministratore delle imposte i dati necessari per la valutazione della stabilità economica entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; ciò non si applica se non è trascorso 1 mese dalla comunicazione di queste informazioni al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

(3) Su richiesta dell’amministratore fiscale, il titolare del permesso è tenuto a comunicare altri dati necessari all’amministrazione fiscale.

(4) L’ obbligo di notifica del titolare dell’autorizzazione non si applica ai dati a disposizione dell’amministratore delle imposte o la cui modifica può accertare in modo automatizzato dai registri e dai registri a cui ha accesso automatizzato; l’ambito di queste informazioni è pubblicato dall’amministratore fiscale in modo tale da consentire l’accesso remoto.

(5) L’amministratore fiscale esamina i dati specificati nella notifica e, in caso di dubbi sulla loro correttezza o completezza, invita il titolare del permesso a spiegare, documentare, integrare o modificare i dati e fissa un limite di tempo entro cui il titolare del permesso è tenuto a farlo.

§ 43k

Modifica del permesso
(1) L’amministratore delle imposte deve sostituire il permesso esistente con uno nuovo se

a) il titolare dell’autorizzazione presenta una domanda proponendo una modifica dei dati, che può essere modificata solo sulla base di una modifica dell’autorizzazione,

b) vi è una modifica in altri particolari specificati nell’autorizzazione; o

c) in casi giustificati, modificare o integrare le condizioni necessarie per l’amministrazione delle imposte stabilite nell’autorizzazione esistente.

(2) Procede alla sostituzione del permesso esistente con un nuovo amministratore fiscale solo se le condizioni per il rilascio del permesso sono ancora soddisfatte.

(3) Solo le modifiche rispetto all’autorizzazione esistente sono giustificate nella giustificazione della nuova autorizzazione.

§ 43l

Revoca dell’autorizzazione su richiesta
L’amministratore delle imposte revoca il permesso su proposta del titolare del permesso.

§ 43m

Revoca dell’autorizzazione d’ufficio
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che le condizioni per il rilascio di un permesso o le condizioni necessarie per l’amministrazione fiscale stabilite nel permesso non sono soddisfatte, invita il titolare del permesso a soddisfarle entro il termine stabilito dall’amministratore fiscale, se la natura di queste condizioni consente tale adempimento e non vi è rischio di ritardo.

(2) L’amministratore delle imposte revoca il permesso se

a) il titolare dell’autorizzazione, su richiesta dell’amministratore delle imposte, non garantisce il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine stabilito,

b) non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, che l’amministratore fiscale non richiede al titolare dell’autorizzazione di soddisfare.

(3) L’amministratore delle imposte revoca l’autorizzazione per inosservanza delle condizioni necessarie per l’amministrazione delle imposte stabilite nell’autorizzazione solo in caso di grave inosservanza di tali condizioni.

(4) Nel fissare il termine per soddisfare le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione, l’amministratore fiscale tiene conto in particolare della capacità del titolare del permesso di eliminare la condizione difettosa. A tal fine, l’autorità fiscale può dare una decisione al titolare del permesso

a) limitare, in tutto o in parte, la possibilità di ricevere, produrre o acquistare prodotti selezionati,

b) imporre l’obbligo di fornire una garanzia fiscale aggiuntiva per un importo adeguato alla gravità del caso; se la garanzia fiscale viene scelta come garanzia fiscale aggiuntiva in conformità con la presente legge, l’importo di tale garanzia fiscale può essere superiore all’importo stabilito dalla legge, o

c) stabilire altre condizioni necessarie per l’amministrazione delle imposte.

(5) La decisione ai sensi del paragrafo 4 cesserà di avere effetto

a) la data di notifica di una nuova decisione ai sensi del paragrafo 4 con la quale l’amministratore fiscale ha sostituito una decisione esistente ai sensi del paragrafo 4; o

b) la data in cui è terminata la procedura di revoca dell’autorizzazione.

§ 43n

Rinvio della revoca del permesso
L’amministratore delle imposte può, in casi giustificati, stabilire nella decisione sulla revoca del permesso che il permesso sia revocato a una certa data, e allo stesso tempo può trattenere il titolare del permesso fino a quando il permesso non viene revocato,

a) limitare, in tutto o in parte, la possibilità di ricevere, produrre o acquistare prodotti selezionati,

b) stabilire altre condizioni necessarie per l’amministrazione delle imposte.

§ 43o

Scadenza del permesso
Il permesso scade

(a) la chiusura del procedimento successorio, o

b) scioglimento della persona giuridica.

§ 43p

Obblighi relativi alla revoca o alla scadenza di un’autorizzazione
(1) Se il permesso scade o viene revocato senza risarcimento, la persona che era il titolare di questo permesso o il suo successore legale è obbligato a effettuare un inventario dei prodotti selezionati entro 5 giorni alla presenza di un funzionario dell’amministratore delle imposte; tale periodo può essere prorogato dall’amministratore delle imposte fino a 10 giorni per motivi meritevoli di particolare considerazione.

(2) Se l’autorizzazione scade con la cessazione di una persona giuridica che non ha un successore legale, l’amministratore fiscale deve fare un inventario delle scorte dei prodotti selezionati. Le persone interessate hanno l’obbligo di fornire al funzionario che esegue l’inventario tutte le risorse ragionevoli e la cooperazione necessaria per eseguire l’inventario in modo efficace.

(3) Una persona che è obbligata a fare un inventario delle scorte di prodotti selezionati ai sensi del paragrafo 1 è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la realizzazione di questo inventario .

(4) L’ inventario delle scorte di prodotti selezionati viene effettuato per prodotti selezionati,

a) immessi in libera pratica al momento della revoca o della scadenza dell’autorizzazione; o

b) per i quali l’obbligo di dichiarazione e di pagamento dell’imposta è sorto alla data di scadenza o revoca dell’autorizzazione.

§ 43q

Utilizzo della garanzia fiscale in caso di revoca o revoca del permesso
(1) Se il permesso scade o viene revocato senza indennizzo,

a) la garanzia dell’imposta cessa depositando o trasferendo fondi sul conto di deposito e l’importo garantito viene trasferito al pagamento di tale imposta, o

b) se la garanzia fiscale è fornita da una garanzia finanziaria o da una fideiussione, l’amministratore fiscale chiede all’emittente della garanzia finanziaria o al garante di pagare gli arretrati fiscali.

(2) Pagamento in eccesso derivante dalla cessione ai sensi del comma 1 lett (a) fino all’ultima data di scadenza dell’imposta garantita, può essere utilizzata solo per estinguere crediti fiscali nello stesso conto fiscale personale. Se successivamente si verifica un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo restituirà senza richiesta entro 30 giorni dal suo verificarsi.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI SPECIALI
TITOLO I

TASSA DEGLI OLI MINERALI
§ 44

Contribuenti di oli minerali
(1) I pagatori sono anche persone fisiche o giuridiche obbligate a dichiarare e pagare le tasse

a) quando si utilizzano o vendono oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafi 1 e 2, che non sono stati tassati o per i quali è stata applicata un’aliquota fiscale inferiore a quella fissata per il determinato scopo di utilizzo, per scopi per i quali è impostata un’aliquota fiscale più elevata,

b) quando si utilizzano o si vendono miscele di oli minerali destinati alla propulsione di motori a due tempi allo scopo di azionare motori diversi dai motori a due tempi [§ 45 par. b)],

c) quando si utilizzano o vendono oli minerali di cui al § 45 paragrafo 3 per

1. azionamento del motore,

2. produzione di calore indipendentemente dal metodo di consumo di calore (di seguito “produzione di calore”), o

3. produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2,

d) quando si utilizzano o si vendono oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafo 5 per la propulsione dei motori,

e) quando si utilizzano o vendono oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafo 6 per la produzione di calore,

f) quando si utilizza o si vende un additivo o una carica in oli minerali (§ 45 par. 7),

g) in caso di vendita o consegna gratuita degli oli usati di cui al § 45 comma 1 lett. d) che non sono stati tassati, per il consumo finale per la propulsione di motori o per la produzione di calore; o

h) quando si utilizzano oli usati di cui al § 45 comma 1 lett. d) che non sono stati tassati, per la propulsione di motori o per la produzione di calore.

(2) Un pagatore non è una persona che manipola oli minerali esclusivamente ai sensi della Sezione 58b.

§ 45

Oggetto della tassa sugli oli minerali
(1) Sono soggetti all’imposta i seguenti oli minerali:

a) benzine per motori che rientrano nei codici della nomenclatura da 2710 12 41 a 2710 12 59, altre benzine che, ai fini delle accise, sono benzine non per motori che rientrano nei codici della nomenclatura da 2710 12 11 a 2710 12 25 e 2710 12 90, e carburante per aviazione del tipo benzina che rientra nei codici della nomenclatura 2710 12 31 e 2710 12 70,

b) oli medi e gasoli pesanti elencati con i codici della nomenclatura 2710 19 da 11 a 2710 19 48, da 2710 20 da 11 a 2710 20 19 e oli minerali elencati con il codice della nomenclatura 2710 20 90, se conformi al metodo specificato in ČSN ISO 3405 a una temperatura di 210 ° C distilla meno del 90% in volume di questi oli minerali, comprese le perdite, e ad una temperatura di 250 ° C, almeno il 65% in volume di questi oli minerali, comprese le perdite,

c) oli combustibili pesanti che rientrano nei codici della nomenclatura da 2710 19 51 a 2710 19 68 e da 2710 20 da 31 a 2710 20 39,

d) oli usati che rientrano nei codici della nomenclatura da 2710 91 a 2710 99,

e) gas di petrolio liquefatto e biogas liquefatto destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori o per altri scopi che rientrano nei codici della nomenclatura da 2711 12 11 a 2711 19, ad eccezione dei gas di petrolio liquefatti e del biogas liquefatto a cui si fa riferimento ai punti (f) e (g);

f) gas di petrolio liquefatto e biogas liquefatto destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la produzione di calore che rientrano nei codici della nomenclatura da 2711 12 11 a 2711 19, o

g) gas di petrolio liquefatti e biogas liquefatto destinati all’uso, offerti in vendita o usati

1. per i motori stazionari,

2. in connessione con impianti e macchinari utilizzati nella costruzione, nell’ingegneria civile e nei lavori pubblici, o

3. per veicoli destinati all’uso fuoristrada o per veicoli non omologati per l’uso principalmente su strade pubbliche

elencato con i codici della nomenclatura da 2711 12 11 a 2711 19.

(2) L’oggetto dell’imposta sono anche

a) eventuali miscele di prodotti selezionati di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo,

b) miscele di oli minerali contenenti benzina o miscele di benzina con oli minerali di cui al paragrafo 1 o con sostanze non elencate al paragrafo 1, ad eccezione delle miscele risultanti dalle lettere d) ed e) e delle miscele utilizzate per la propulsione dei motori a due tempi, a meno che una miscela contenente altra benzina,

c) miscele di oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); b) inteso come carburante per la propulsione di motori ad accensione spontanea con esteri metilici dell’olio di colza che soddisfano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti, dove la proporzione di metilestere dell’olio di colza deve essere almeno del 30% in volume di tutte le sostanze contenute nella miscela ,

d) miscele di benzina con alcool anidro particolarmente denaturato o alcool anidro generalmente denaturato 35 ) , che contengono almeno il 90% in volume di benzina e al massimo il 10% in volume di alcol anidro appositamente denaturato o alcool fermentato generalmente denaturato 35 ) , l’ossigeno contenuto non superiore a un valore del 3,7% in peso,

e) miscele di benzina con etere butilico terziario etilico prodotto da alcool fermentato anidro particolarmente denaturato o alcool fermentato generalmente denaturato 35 ) contenenti non meno del 78% in volume di benzina e non più del 22% in volume di etere butilico terziario etilico, compreso alcool non reagito nella produzione di etere butilico terziario etilico,

f) qualsiasi miscela destinata all’uso, offerta in vendita o utilizzata per la propulsione di motori o per la produzione di calore, che sia equivalente a un olio minerale di cui al paragrafo 1, ad eccezione delle miscele di cui ai punti ( da b) ad (e) e da (g) ad (m);

g) miscele di oli minerali con acquavite anidra appositamente denaturata o acquavite anidra generalmente denaturata 35 ) diverse da quelle di cui alle lettere d), e), l) ed m) contenenti non più del 95% in volume di alcol fermentato anidro appositamente denaturato o 35 ) destinato all’uso, offerto in vendita o utilizzato per alimentare motori,

h) miscele di benzina con etere butilico etilico terziario ottenuto da alcool anidro fermentato appositamente denaturato o alcool anidro fermentato generalmente denaturato e con alcool anidro fermentato appositamente denaturato o alcool anidro fermentato generalmente denaturato 35 ) allo stesso tempo in modo che il contenuto di ossigeno totale non lo faccia superare il 3,7% di 35a ) che comprende almeno il 78% in volume di benzina e non più del 22% in volume di miscela di etere butilico terziario etilico, compreso l’alcol non reagito nella produzione di etere butilico terziario etilico e alcol di fermentazione anidro appositamente denaturato o alcol fermentazione anidra generalmente denaturata 35 ) ,

i) miscele di benzina e altri componenti dell’ossigeno di origine biologica ( 35a ) in modo che il contenuto totale di ossigeno non superi il 3,7% in peso; la proporzione di benzina in questa miscela deve essere almeno del 78% in volume,

j) miscele di oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); b) inteso come carburante per la propulsione di motori diesel con esteri metilici di acidi grassi, la proporzione di esteri metilici di acidi grassi non superiore al 7% in volume di tutte le sostanze contenute nella miscela,

k) miscele di gasoli pesanti con acqua, che contengono dal 9 al 15% in peso di acqua destinata all’uso, offerta in vendita o utilizzata per la propulsione del motore,

l) miscele di oli minerali con alcool di fermentazione anidro appositamente denaturato che soddisfano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti o alcool anidro da fermentazione generalmente denaturato che soddisfano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti non di cui alla lettera m) contenenti almeno il 70% e non più dell’85% in volume di alcolici fermentati di biocarburanti anidri appositamente denaturati o alcool anidro fermentato, generalmente denaturato, che soddisfano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e che sono destinati a un uso equivalente agli oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a). a) e conformi alla norma tecnica pertinente 35b ) , destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori,

m) miscele di oli minerali con alcol fermentato appositamente denaturato che soddisfano i criteri di sostenibilità per i biocarburanti diversi da quelli di cui alle lettere d), e), i) o l) contenenti non più del 95% in volume di alcool fermentato appositamente denaturato e destinato a un uso equivalente agli oli minerali: al paragrafo 1, lettera a) b) e conformi alla norma tecnica pertinente 35c ) , destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori,

n) miscele di oli combustibili pesanti di cui al paragrafo 1, lettera a); c) con oli minerali di cui alle lettere da a) am) o oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); b) destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per alimentare motori; o

o) miscele di oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); b) con oli vegetali idrogenati che soddisfano i criteri di sostenibilità dei biocarburanti, la percentuale di questi oli vegetali idrogenati è pari almeno al 30% in volume di tutte le sostanze contenute nella miscela.

(3) Anche gli oli minerali elencati sotto i codici della nomenclatura sono soggetti all’imposta

a) da 1507 a 1518, se sono destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2,

b) 2707,

c) 2709,

d) da 2710 19 71 a 2710 19 99 e oli minerali di cui al codice della nomenclatura 2710 20 90 non soggetti all’imposta di cui al paragrafo 1, lettera a). b),

e) 2714 e 2715,

f) 2901 e 2902,

g) 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, a condizione che siano destinati alla propulsione di motori o alla produzione di calore;

h) 3403,

i) 3811,

j) 3817,

k) 3824 99 86 e 3824 99 92 ad eccezione dei preparati anticorrosione contenenti come principio attivo ammine e solventi misti inorganici e diluenti per vernici e prodotti simili, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2;

l) 3824 99 93 e 3824 99 96 ad eccezione dei preparati anticorrosivi contenenti come principio attivo ammine e solventi misti inorganici e diluenti per vernici e prodotti simili, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2,

m) 3826 00 10 e 3826 00 90, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al paragrafo 2.

(4) Nel caso degli oli minerali ai sensi del paragrafo 3, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge al momento dell’immissione in libera pratica solo se sono destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore, la produzione di calore o per il produzione delle miscele di cui al paragrafo 3. 2.

(5) Oggetto di imposta sono anche tutti i prodotti, non elencati nei paragrafi da 1 a 3, destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore. Ciò non si applica ai prodotti soggetti a un’imposta sul gas naturale e alcuni altri gas e soggetti a un’imposta sui combustibili solidi.

(6) Sono soggetti a imposta anche tutti i prodotti elencati con i codici della nomenclatura da 2701 a 2715, ad eccezione dei prodotti soggetti a imposta sul gas naturale e alcuni altri gas e soggetti a imposta sui combustibili solidi e agli oli minerali ai sensi del paragrafo 1 e 3, destinati agli usi offerti in vendita o utilizzati per la produzione di calore.

(7) Prodotti destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati come additivo o riempitivo (additivo) in oli minerali destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per alimentare motori, ad eccezione dei prodotti che assorbono l’acqua dagli oli minerali nei serbatoi e sistemi di alimentazione.

(8) Entità che acquista gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1 lettera e), f) o g) è tenuto a comunicare al venditore per iscritto al più tardi per quale scopo questi gas saranno utilizzati, al più tardi prima della loro immissione in libera pratica. In caso contrario, tali gas sono tassati all’aliquota dell’imposta fissata per i gas destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione dei motori. Lo stesso obbligo si applica all’acquirente o a una persona che acquista temporaneamente gas di petrolio liquefatti per l’acquirente o l’acquirente. Questa disposizione non si applica ai gas di petrolio liquefatti in recipienti a pressione con un peso di riempimento non superiore a 40 kg inclusi.

(9) Gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1 lettera e), f) og) non possono essere immagazzinati insieme nello stesso contenitore, a meno che questo contenitore per lo stoccaggio congiunto non sia un deposito fiscale. Singoli serbatoi di stoccaggio in cui i gas di petrolio liquefatti secondo il comma 1 lettera e), f) og) sono immagazzinati separatamente, devono essere tecnologicamente separati e non devono essere interconnessi. Gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1, lettera a) e), f) eg) prelevati da serbatoi in fase liquida possono essere conservati solo in un serbatoio saldamente collegato a terra, che viene utilizzato in conformità con il Building Act, 35d )a meno che questa legge non disponga diversamente (§ 59 par.10). Questa restrizione non si applica ai gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1, lettera a). (f) e (g) immagazzinati in recipienti a pressione con una massa massima di 40 kg e per i gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1, lettera f). (f) e (g) che non sono stati acquistati o acquisiti per la rivendita.

(10) Per separazione tecnologica degli impianti di stoccaggio del gas di petrolio liquefatto si intende tale trattamento quando:

a) da un serbatoio di stoccaggio in cui sono immagazzinati i gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1, lettera a); f) tali gas non possono essere erogati attraverso un distributore o un dispositivo di riempimento per l’erogazione di gas di petrolio liquefatti in conformità al paragrafo 1, lettera f). (e) o (g), o

b) da un serbatoio di stoccaggio in cui sono immagazzinati i gas di petrolio liquefatti di cui al paragrafo 1, lettera a); g), questi gas non possono essere erogati tramite un distributore o un dispositivo di riempimento per l’erogazione di gas di petrolio liquefatti in conformità al paragrafo 1, lettera a). E).

(11) Gli oli minerali consumati nelle unità di cogenerazione, vale a dire negli impianti che producono contemporaneamente calore ed elettricità in modo decentralizzato, sono considerati oli minerali utilizzati per la produzione di calore.

(12) Non considerata come una produzione di oli minerali

a) miscelazione di oli minerali già immessi in libera pratica in cisterne ordinarie di autoveicoli (§ 63 par.2) presso le stazioni di servizio 10a ) ,

(b) la miscelazione di oli minerali già immessi in libera pratica nei serbatoi di stoccaggio delle stazioni di servizio 10a ) , nel caso di oli minerali per i quali l’accisa è già stata pagata e la cui aliquota fiscale non è inferiore all’aliquota fiscale del miscela risultante.

§ 46

L’obbligo di dichiarare e pagare la tassa sugli oli minerali
(1) Sorge anche l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta

a) la data di utilizzo o vendita degli oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafi 1 e 2, che non sono stati tassati o per i quali è stata applicata un’aliquota fiscale inferiore a quella fissata per il determinato scopo di utilizzo, per finalità per le quali è fissata un’aliquota fiscale più elevata,

b) la data di utilizzo o vendita di miscele di oli minerali destinati alla propulsione di motori a due tempi ai fini della propulsione di motori non a due tempi,

c) il giorno di utilizzo o vendita degli oli minerali di cui al § 45 comma 3 per

1. azionamento del motore,

2. produzione di calore, o

3. produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2,

d) il giorno di utilizzo o vendita degli oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafo 5 per la propulsione dei motori,

e) il giorno di utilizzo o vendita degli oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafo 6 per la produzione di calore,

f) il giorno di utilizzo o vendita dei prodotti di cui alla Sezione 45, Paragrafo 7 come additivi o riempitivi in ​​olio minerale, se tali prodotti sono stati ottenuti esentasse o con un’aliquota fiscale inferiore a quella fissata per questo olio minerale,

g) il giorno della vendita o della consegna gratuita degli oli usati di cui al § 45 comma 1 lett. d) che non sono stati tassati, per il consumo finale per la propulsione di motori o per la produzione di calore; o

h) il giorno di utilizzo degli oli usati di cui al § 45 comma 1 lett. d) che non sono stati tassati, per la propulsione di motori o per la produzione di calore.

(2) L’obbligo di dichiarare e pagare le tasse non sorge nei casi ai sensi della Sezione 58b.

§ 47

Base imponibile degli oli minerali
(1) La base imponibile è la quantità di oli minerali espressa in 1.000 litri ad una temperatura di 15 ° C. Ciò non si applica agli oli combustibili pesanti ai sensi del § 45 paragrafo 1 let. c) e per i gas di petrolio liquefatti per i quali la base imponibile è la quantità espressa in tonnellate di peso netto.

(2) Il fattore decisivo per il calcolo dell’imposta è la quantità di oli minerali nel momento in cui sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

(3) La quantità calcolata di oli minerali per la quale è sorto un debito fiscale deve essere arrotondata a due cifre decimali.

§ 48

Aliquote fiscali sugli oli minerali
(1) Le aliquote fiscali sono fissate come segue:

Codice della
nomenclatura Testo Aliquota fiscale
2710 benzina per motori, altre benzine e carburanti per aviazione del tipo benzina secondo § 45 comma 1 lett. a) con un contenuto di piombo fino a 0,013 g / l compreso CZK 12,840 / 1000 l
benzina per motori, altre benzine e carburanti per aviazione del tipo benzina secondo § 45 comma 1 lett. a) con un contenuto di piombo superiore a 0,013 g / l CZK 13.710 / 1000 l
Oli medi e gasoli pesanti secondo § 45 comma 1 lett. b) CZK 9,950 / 1000 l
oli combustibili pesanti ai sensi del § 45 comma 1 lett. C) 472 CZK / t
oli usati secondo § 45 comma 1 lett. d) CZK 660/1000 l
2711 gas di petrolio liquefatti secondo § 45 comma 1 lett. E) 3.933 CZK / t
gas di petrolio liquefatti secondo § 45 comma 1 lett. F) 0 CZK / t
gas di petrolio liquefatti secondo § 45 comma 1 lett. G) CZK 1.290 / t
(2) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. a) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), a cui assomigliano più da vicino le proprietà e lo scopo dell’uso.

(3) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. b), che contengono benzina con un contenuto di piombo fino a 0,013 g / l compreso, sono tassati all’aliquota di CZK 12.840 / 1.000 l.

(4) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. b), che contengono benzina con un contenuto di piombo superiore a 0,013 g / l, sono tassati all’aliquota di 13.710 CZK / 1.000 l.

(5) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. c) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), alla quale si avvicinano maggiormente alle proprietà e allo scopo dell’uso.

(6) Miscele di benzina di cui al § 45 par. d) ed e), che contengono benzina con un contenuto di piombo fino a 0,013 g / l compreso, sono tassati all’aliquota di CZK 12.840 / 1.000 l.

(7) Miscele di benzina di cui al § 45 par. d) ed e), che contengono benzina con un contenuto di piombo superiore a 0,013 g / l, sono tassati all’aliquota di 13.710 CZK / 1.000 l.

(8) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. f) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), alla quale si avvicinano maggiormente alle proprietà e allo scopo di utilizzo.

(9) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. g) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), a cui assomigliano più da vicino le proprietà e lo scopo dell’uso.

(10) Gli oli minerali di cui alla sezione 45 (3) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), a cui si avvicinano maggiormente per proprietà e scopo di utilizzo.

(11) I prodotti di cui alla sezione 45 (5) e (6) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), a cui si avvicinano maggiormente per proprietà e scopo d’uso. .

(12) I prodotti utilizzati come additivi o riempitivi negli oli minerali sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale a cui sono destinati. Se questi prodotti sono intesi come additivi o riempitivi in ​​due o più oli minerali, per i quali è prevista un’aliquota fiscale diversa, sono tassati con un’aliquota fiscale più elevata.

(13) Miscele di benzina di cui al § 45 par. h) e i), che contengono benzina con un contenuto di piombo fino a 0,013 g / l compreso, sono tassati all’aliquota di CZK 12.840 / 1.000 l.

(14) Miscele di benzina di cui al § 45 par. h) e i), che contengono benzina con un contenuto di piombo superiore a 0,013 g / l, sono tassati all’aliquota di 13.710 CZK / 1.000 l.

(15) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. j) sono tassati alla stessa aliquota degli oli minerali di cui al § 45 comma 1 lett. b).

(16) Miscele di gasoli pesanti con acqua di cui al § 45 par. k) sono tassati alla stessa aliquota dell’olio minerale di cui alla sezione 45 (1), alla quale si avvicinano maggiormente alle proprietà e allo scopo dell’uso.

(17) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. l) sono tassati all’aliquota di CZK 12.840 / 1000 l.

(18) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. m) sono tassati all’aliquota di CZK 9.950 / 1.000 l.

(19) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. n) sono tassati all’aliquota di CZK 9950/1000 l.

(20) Miscele di oli minerali di cui al § 45 par. o) sono tassati all’aliquota di CZK 9950/1000 l.

§ 49

Esenzione fiscale sugli oli minerali
(1) Gli oli minerali di cui alla Sezione 45, Paragrafi 1, 2 e 6 utilizzati per scopi diversi dalla propulsione del motore o dalla produzione di calore sono esenti da imposta. Non sono esenti dall’imposta in questo modo

a) altra benzina,

b) oli minerali utilizzati nei processi mineralogici o metallurgici.

(2) L’ altra benzina è esente da imposta se utilizzata per la produzione di prodotti non soggetti all’imposta. Nell’esercizio del diritto di esenzione fiscale, l’acquirente presenta al venditore una licenza commerciale per la produzione e l’importazione di sostanze chimiche e preparati chimici. In caso contrario, il diritto all’esenzione fiscale verrà invalidato.

(3) Ai fini della presente legge, per processi mineralogici si intendono i processi tecnologici elencati nella classificazione NACE con il codice C 23 “fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici”.

(4) Ai fini della presente legge, per processo metallurgico si intende il trattamento termico dei minerali e dei loro concentrati come prodotto in uscita da questa attività e la produzione di metalli elencati nella classificazione NACE con il codice C 24 “produzione di metalli di base”.

(5) Oli minerali di cui al § 45 par.1, 2 e 3 consumati nei locali di un’impresa per la produzione di prodotti selezionati ai sensi del § 19 par. a) in cui sono stati prodotti o trasformati. Tuttavia, questa esenzione non si applica al consumo di questi oli minerali per scopi diversi dalla produzione, in particolare per la propulsione dei veicoli a motore.

(6) I carburanti per aeromobili del tipo di benzina elencato con i codici della nomenclatura 2710 12 31 o 2710 12 70 o il carburante per aerei elencato con il codice della nomenclatura 2710 19 21 usato come carburante per l’aviazione, i lavori aerei, le prove, la riparazione o la manutenzione degli aeromobili sono esenti da imposta ., ad eccezione degli oli minerali utilizzati per l’aviazione privata da diporto.

(7) Per volo ricreativo privato ai fini della presente legge si intende l’uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o da parte di una persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarlo in leasing o su base diversa da quella per scopi commerciali, in particolare per scopi diversi da per il trasporto di passeggeri o merci, per la fornitura di servizi aerei dietro compenso o per esigenze di autorità pubbliche.

(8) Oli minerali di cui al § 45 par.1 lett. b) o § 45 comma 2 lett. j), utilizzato per la produzione di calore o come carburante per viaggi sulle acque nel territorio fiscale della Repubblica ceca, compresi i viaggi dal territorio fiscale della Repubblica Ceca al territorio fiscale di un altro Stato membro o viaggi da un altro Stato membro verso il territorio fiscale della Repubblica ceca. Questa esenzione non si applica agli oli minerali utilizzati per imbarcazioni da diporto private.

(9) Ai fini della presente legge, per imbarcazione da diporto privata si intende qualsiasi imbarcazione utilizzata dal suo proprietario o da una persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarla per scopi diversi da quelli commerciali o per le esigenze degli enti della pubblica amministrazione.

(10) Miscele di oli minerali e alcol di fermentazione anidro appositamente denaturato 35 ) che soddisfano i criteri per la sostenibilità dei biocarburanti specificati nel § 45 par. m) utilizzati come carburanti testati per veicoli a motore selezionati nell’ambito dei progetti pilota approvati di cui al § 3 lettera p).

(11) Gli oli minerali sono inoltre esentati dall’imposta fino a concorrenza delle perdite e delle perdite di produzione effettive tecnicamente giustificate durante il trasporto e lo stoccaggio. L’amministratore delle imposte ha il diritto di valutare se le perdite subite nella produzione di oli minerali corrispondono alla natura dell’attività del pagatore e all’importo usuale delle perdite di altri contribuenti nella stessa o in attività simili, e ad adeguare la base imponibile per la differenza .

(12) L’importo delle perdite tecnicamente giustificate nel trasporto e nello stoccaggio di oli minerali, compreso il loro immagazzinamento in un’impresa per la produzione di prodotti selezionati, e il metodo del loro calcolo sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.

(13) Oli vegetali idrogenati che soddisfano i criteri di sostenibilità dei biocarburanti destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori di veicoli a motore selezionati nell’ambito dei progetti pilota di cui al § 3 lettera p).

(14) Oli minerali prodotti da parti non alimentari di biomassa o da rifiuti biologici, che corrispondono nel loro utilizzo agli oli minerali di cui al § 45 par. a) ob), o miscele di cui al § 45 comma 2 lett. l), che soddisfano i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e che sono destinati all’uso, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori di autoveicoli selezionati nell’ambito dei progetti pilota di cui al § 3 lettera. p).

§ 50

Trasporto di oli minerali esentasse nel territorio fiscale della Repubblica ceca
(1) Gli oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49 possono essere trasportati solo

a) dal deposito fiscale all’utente,

b) da un utente a un altro utente,

c) su importazione da parte dell’utente,

d) da un’unità organizzativa a un’altra unità organizzativa dello stesso utente,

e) dal produttore all’utente; questo si applica solo agli oli usati esenti da imposta ai sensi della Sezione 49 (1), o

f) dall’utilizzatore al deposito fiscale, se l’utente restituisce gli oli minerali al deposito fiscale da cui sono stati immessi in libera pratica a causa della liquidazione dei reclami per vizi di tali oli minerali, per la loro mancata accettazione da parte dell’utente oa causa della loro trasformazione nel deposito fiscale in conseguenza della loro contaminazione o mescolanza involontaria.

(2)Durante il trasporto di oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49, Paragrafi 1, 2, 6 e 8, il loro mittente è obbligato a fornire una garanzia fiscale secondo le modalità specificate nella Sezione 21, per l’importo dell’imposta che sarebbe obbligato a dichiarare e pagare, se questi oli minerali non fossero esenti. Se lo speditore è un gestore di un deposito fiscale che ha fornito una garanzia fiscale per il funzionamento di un deposito fiscale ai sensi della Sezione 21, questa garanzia può essere utilizzata per fornire una garanzia fiscale per il trasporto di oli minerali. L’amministratore fiscale locale competente per il deposito fiscale decide in merito all’utilizzo della garanzia fiscale per la gestione di un deposito fiscale per il trasporto di oli minerali. L’amministratore delle imposte può, su richiesta dello speditore, dare il suo consenso affinché la garanzia sia fornita dal vettore o dal proprietario di questi oli minerali, a condizione che il vettore o il loro proprietario acconsentano per iscritto. Questa disposizione non si applica agli oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49 (1), se sono trasportati a persone fisiche o giuridiche di cui alla Sezione 53 (4) e (5) (a). a) e oli usati esenti da imposta ai sensi del § 49 par.1.

(3) Nel trasporto di gas di petrolio liquefatto ai sensi del § 45 par. e), f) eg) esente da imposta, l’imposta deve essere garantita secondo le modalità specificate al § 21 nell’importo dell’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata come se questi gas fossero destinati alla propulsione dei motori.

(4) Prima dell’inizio del trasporto di oli minerali esentasse, lo speditore è tenuto a informare l’amministratore delle imposte, che è competente a livello locale in base al luogo di inizio del trasporto. Se la condizione per garantire l’imposta ai sensi del paragrafo 2 o 3 e la condizione per contrassegnare i prodotti selezionati ai sensi del § 26 paragrafo 7 è soddisfatta e l’amministratore fiscale, che è competente a livello locale in base al luogo di inizio del trasporto, non ha obiezioni a l’inizio del trasporto, il mittente può iniziare L’amministratore delle imposte può stabilire il periodo entro il quale il trasporto deve essere completato e il percorso lungo il quale devono essere trasportati gli oli minerali.

(5) L’amministratore delle imposte di cui al paragrafo 4 ha il diritto di decidere che il consenso all’inizio del trasporto possa essere rilasciato da un dipendente dello speditore.

(6) Se il luogo di destinazione o il destinatario cambia durante il trasporto di oli minerali esentasse, lo speditore è tenuto a notificare immediatamente tale modifica all’amministratore fiscale di cui al paragrafo 4. Lo speditore è inoltre obbligato a registrare immediatamente la modifica nel documento ai sensi del § 6.

(7) Gli oli minerali trasportati ai sensi del paragrafo 1 devono essere collocati immediatamente dopo la fine del trasporto nei locali specificati nell’autorizzazione per l’accettazione e l’uso di prodotti selezionati esenti da imposta. Se è stata fornita una garanzia per il trasporto di oli minerali ai sensi del paragrafo 2, l’amministratore fiscale svincola la garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui l’amministrazione fiscale ha presentato un documento di esenzione fiscale (§ 6) che conferma la ricezione dei prodotti selezionati dall’utente.

(8) Oli usati di cui al § 45 par. d) trasportati da una persona fisica non professionale a una persona fisica o giuridica che li vende o li cede gratuitamente per il consumo finale possono essere trasportati senza prova di esenzione ai sensi della Sezione 6.

§ 51

Prova della tassazione degli oli minerali
(1) Il documento fiscale ai sensi della Sezione 5 (2), il documento di vendita ai sensi della Sezione 5 (3) o il documento di trasporto ai sensi della Sezione 5 (4) devono anche riportare il codice della nomenclatura degli oli minerali a cui il documento si riferisce ; il documento fiscale di cui alla sezione 5, paragrafo 2, deve anche indicare i quantitativi di oli minerali ripartiti in base alle singole aliquote di accisa. Invece dell’importo dell’accisa, nel documento di trasporto può essere indicata la relativa aliquota di accisa. Se il luogo di destinazione è una stazione di servizio, il numero di registrazione deve essere indicato nel documento di trasporto ai sensi della sezione 5, paragrafo 4, se assegnato dal Ministero dell’Industria e del Commercio.

(2) Quando si trasportano oli minerali contrassegnati e colorati secondo la Parte Cinque o contrassegnati secondo la Parte Sei, devono essere presenti nel documento fiscale ai sensi del § 5 paragrafo 2, nel documento di vendita ai sensi del § 5 paragrafo 3 o nel documento di trasporto ai sensi del § 5 paragrafo 4 afferma che questi oli sono stati etichettati e colorati secondo la Parte Cinque o etichettati secondo la Parte Sei.

(3) Nel trasporto di gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. f) eg) la loro tassazione è provata, oltre al documento fiscale ai sensi del § 5 paragrafo 2, il documento di vendita ai sensi del § 5 paragrafo 3 o il documento di trasporto ai sensi del § 5 paragrafo 2.

§ 52

Prova del legittimo acquisto di oli minerali esentasse
(1) Nel comprovare l’acquisizione giustificata di oli minerali esentasse ai sensi della Sezione 6, non è richiesto un documento di esenzione fiscale per gli oli minerali esentasse ai sensi della Sezione 49 (5).

(2) Il documento sull’esenzione dall’imposta ai sensi della Sezione 6, Paragrafo 2 deve anche riportare il codice della nomenclatura degli oli minerali a cui si riferisce il presente documento.

(3) Durante il trasporto di oli minerali secondo § 50 par.1 let. d) i dati riportati nel documento sull’esenzione fiscale ai sensi del § 6 comma 2 lett. a) eb) coincidono.

(4) Quando si trasportano oli minerali esentasse e contrassegnati e colorati in conformità con la Parte Cinque o contrassegnati in conformità con la Parte Sei, il documento di esenzione ai sensi della Sezione 6 (2) deve dichiarare che questi oli sono stati contrassegnati e colorati in conformità con Parte quinta o contrassegnata secondo il sesto.

§ 52a

Autorizzazione a ricevere e utilizzare oli minerali esenti da imposta
(1) Gli oli minerali esenti possono, sulla base di un’autorizzazione valida per il ricevimento e l’uso di oli minerali esenti, essere venduti anche a un utente che

a) detiene tale autorizzazione; o

b) è autorizzato a ricevere e utilizzare oli minerali esenti senza tale autorizzazione.

(2) Nel caso in cui il permesso esistente per il ricevimento e l’uso di oli minerali esenti da imposta venga sostituito da uno nuovo, questi oli minerali possono essere ricevuti, utilizzati o venduti sulla base di un nuovo permesso a partire dalla data del suo notifica.

(3) Per il trasferimento gratuito degli oli usati, soggetti a tassazione ai sensi del § 45 par. d), il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

(4) Oli minerali di cui al § 45 par. m), che sono esenti ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 10, 13 o 14, non possono essere venduti ai sensi del paragrafo 1.

§ 53

Trattamento di oli minerali esenti senza autorizzazione a ricevere e utilizzare oli minerali esenti
(1) Gli oli minerali esentasse ai sensi della Sezione 49, Paragrafi 5, 6 e 8 e della Sezione 63 possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione per la ricezione e l’uso di oli minerali esentasse, a meno che non siano accettati per la rivendita.

(2) L’operatore di un deposito fiscale ha il diritto di ricevere e utilizzare senza autorizzazione per ricevere e utilizzare oli minerali esenti da imposta

a) oli usati esenti da imposta ai sensi dell’articolo 49 (1),

b) oli minerali esenti da imposta ai sensi del § 49 paragrafo 1, se li riceve per i motivi indicati nel § 50 par. F).

(3) L’ utente ha il diritto di vendere o consegnare gli oli usati di cui al § 45 par.1 lett. d) in quantità inferiori a 10000 litri per anno civile senza autorizzazione a ricevere e utilizzare oli minerali esenti, a condizione che tali oli siano stati autoprodotti o siano stati prodotti nel corso delle sue attività.

(4) Gli oli minerali esentasse ai sensi della Sezione 49 (1) in un pacchetto unitario di una capacità massima di 20 litri possono essere ricevuti e venduti nel corso dell’attività senza un permesso di ricevere e utilizzare oli minerali esenti da imposta solo per lo scopo della loro vendita al consumatore finale.

(5) Il consumatore finale ha diritto a ricevere oli minerali esentasse senza autorizzazione per il ricevimento e l’uso di oli minerali esentasse ai sensi della Sezione 49 (1) in imballaggi unitari con una capacità massima di 20 litri al di fuori dell’ambito di le sue attività imprenditoriali.

(6) Gli oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49 (1) destinati all’uso o utilizzati come campioni per scopi di laboratorio possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione per la ricezione e l’uso di oli minerali esenti da imposta.

§ 53a

Prova di tassazione – oli minerali esenti
L’obbligo di tenere registri ai sensi della Sezione 40 non si applica ai casi specificati nella Sezione 53 (da 1) a (4), ad eccezione degli utenti che ricevono e utilizzano oli minerali ai sensi della Sezione 53 (1) in quantità superiori a 10.000 l per anno civile.

§ 54

Rimborso dell’imposta sugli oli minerali ai contribuenti
(1) Il diritto al rimborso delle tasse deve essere esercitato dal contribuente secondo le modalità specificate nel § 14 paragrafo 5 ed entro il termine specificato nel § 16. né la restituzione né la restituzione precedente possono essere consentite.

(2) Il diritto al rimborso fiscale sorge per l’operatore del deposito fiscale

a) il giorno in cui accetta oli minerali contaminati o tassati accidentalmente misti per la lavorazione o il trattamento,

b) il giorno dell’accettazione degli oli minerali tassati che entrano come materiale negli oli minerali prodotti o trasformati,

c) la data di ricevimento degli oli minerali tassati destinati a scopi tecnologici direttamente connessi alla produzione,

d) il giorno in cui riceve gli oli minerali tassati che ha immesso in libera pratica e che non sono ancora stati venduti, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono immessi in libera pratica;

quegli oli minerali vengono sostituiti in quei giorni da un’esenzione condizionale.

§ 55

Rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli nei processi mineralogici e metallurgici
(1) Il diritto a un rimborso fiscale sorge per una persona che ha acquistato olio minerale di cui al § 45 para.per processi mineralogici o metallurgici; questo non si applica a una persona a cui è stata rimborsata l’imposta ai sensi dei § 15, 15a, 56 o 56a.

(2) Nel caso di oli minerali ai sensi del paragrafo 1, che sono soggetti a marcatura e colorazione di oli minerali selezionati, il diritto al rimborso fiscale sorge solo se tali oli minerali sono stati contrassegnati e colorati in modo dimostrabile in conformità con la parte quinta. Gli oli minerali di cui al paragrafo 1 che sono soggetti all’etichettatura di alcuni altri oli minerali possono beneficiare di un rimborso solo se tali oli minerali sono stati etichettati in modo dimostrabile conformemente alla parte sei.

(3) Una persona che ha diritto a un rimborso fiscale ai sensi del paragrafo 1 ha lo status di soggetto fiscale senza l’obbligo di registrarsi a tal fine.

(4) Il diritto al rimborso fiscale nasce il giorno del consumo di oli minerali nei processi mineralogici o metallurgici.

(5) L’imposta sarà rimborsata per l’importo dell’imposta che era inclusa nel prezzo degli oli minerali o che corrisponde all’importo dell’imposta dovuta sugli oli minerali prodotti o ricevuti nell’ambito del regime di esenzione condizionale.

(6) Il diritto a un rimborso fiscale deve essere dimostrato da un documento fiscale o un documento sulle vendite e le registrazioni sull’acquisto e il consumo. Nell’esercitare il diritto a un rimborso fiscale, la persona è obbligata a dimostrare che gli oli minerali che sono stati utilizzati ai sensi del paragrafo 1 non possono più essere utilizzati per la propulsione del motore, la produzione di calore o la produzione di miscele ai sensi del § 45 paragrafo 2. Nel caso in cui la persona che utilizza per processi mineralogici o metallurgici dell’olio minerale, che essa stessa ha prodotto o tinto e contrassegnato in un deposito fiscale, il diritto al rimborso fiscale è dimostrato da un documento interno.

(7) Il documento di vendita, che il venditore è tenuto a rilasciare su richiesta del venditore entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda, deve riportare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale o data di nascita del venditore,

b) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale dell’acquirente,

c) la quantità di oli minerali nelle unità di cui alla sezione 47 (1), il loro nome commerciale e il codice della nomenclatura,

d) l’ aliquota di accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli minerali,

e) importo totale dell’accisa,

f) data di rilascio del documento di vendita,

(g) il numero della nota di vendita.

(8) Il documento interno deve indicare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del produttore,

b) la quantità di oli minerali nelle unità di cui alla sezione 47 (1), il loro nome commerciale e il codice della nomenclatura,

c) l’ aliquota di accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli minerali,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento interno,

f) il numero del documento interno.

(9) Il diritto al rimborso fiscale può essere richiesto nella dichiarazione dei redditi per la prima volta fino al 25 ° giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso fiscale, ma non oltre 6 mesi dal giorno in cui il diritto potrebbe essere rivendicato per la prima volta. Se il diritto al rimborso delle tasse non è stato esercitato entro questo periodo, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere prorogato o un rimborso allo stato precedente non può essere concesso. Se la valutazione del diritto a un rimborso fiscale si traduce in un pagamento in eccesso rimborsabile, verrà restituito senza richiesta entro 30 giorni di calendario dal giorno successivo al suo verificarsi.

(10) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per aumentare il diritto al rimborso fiscale può essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il diritto al rimborso fiscale avrebbe potuto essere esercitato per ultimo. Se entro questo periodo non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi aggiuntiva, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere esteso o un rimborso allo stato precedente non può essere consentito.

§ 56

Rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione di calore
(1) Il diritto al rimborso fiscale sorge per le persone fisiche e giuridiche che hanno acquistato per il prezzo comprensivo di tasse, prodotto per il proprio consumo o ricevuto in regime di esenzione condizionale dall’imposta sugli oli minerali ai sensi del § 45 par. b) elencati con i codici della nomenclatura da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19 (di seguito “oli combustibili”) che hanno dimostrato di essere stati utilizzati per la produzione di calore e che si sono dimostrati contrassegnati e colorati secondo la parte quinta, purché oggetto di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati. Questa disposizione non si applica alle persone alle quali l’imposta sugli oli da riscaldamento acquistati è stata rimborsata ai sensi del § 15, 15a o 55.

(2) Il diritto a un rimborso fiscale sorge anche per le persone fisiche e giuridiche che hanno acquistato al prezzo comprensivo di tasse, prodotte per il proprio consumo o ricevute in regime di esenzione condizionale dall’imposta sugli oli minerali ai sensi del § 45 paragrafo 3 o altre benzine ( di seguito “oli da riscaldamento” “) ed è stato dimostrato che hanno utilizzato questi oli combustibili per la produzione di calore. Ciò non si applica agli oli minerali di cui alla sezione 45 (3), per i quali, quando utilizzati per la produzione di calore, è fissata la stessa aliquota fiscale in conformità alla sezione 48 (10) degli oli minerali di cui alla sezione 45 (1 )., che ha rimborsato l’imposta ai sensi del § 55.

(3) Il diritto al rimborso dell’imposta sussiste anche per le persone fisiche o giuridiche che hanno colorato e contrassegnato secondo la parte del quinto gasolio da riscaldamento di cui al paragrafo 1 o 2 in un deposito fiscale e hanno dimostrato di aver utilizzato questi oli da riscaldamento per il riscaldamento produzione.

(4) A tal fine, le persone fisiche e giuridiche che hanno diritto al rimborso fiscale hanno lo status di soggetti fiscali senza obbligo di registrazione.

(5) Il diritto al rimborso fiscale nasce il giorno del consumo di oli da riscaldamento per la produzione di calore.

(6) L’imposta è rimborsata per l’importo dell’imposta che era inclusa nel prezzo degli oli da riscaldamento acquistati o che corrisponde all’importo dell’imposta attribuibile agli oli da riscaldamento prodotti o ricevuti in base al regime di esenzione fiscale condizionale, ridotta di CZK 660 / 1000 litri.

(7) Il diritto al rimborso fiscale deve essere dimostrato da una prova di vendita e da registrazioni di acquisto e consumo conservate dall’acquirente. Nel caso in cui persone fisiche e giuridiche utilizzino per la produzione di oli da riscaldamento da loro stessi prodotti o tinti e contrassegnati nel deposito fiscale, il diritto al rimborso fiscale è dimostrato da un documento interno.

(8) Il documento di vendita, che il venditore è tenuto a rilasciare su richiesta del venditore entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda, deve riportare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del venditore,

b) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale o data di nascita dell’acquirente,

c) la quantità di oli combustibili in unità di volume, il loro nome commerciale e il codice della nomenclatura,

d) l’ aliquota di accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli combustibili,

e) importo totale dell’accisa,

f) data di rilascio del documento di vendita,

(g) il numero della nota di vendita.

(9) Il documento interno deve indicare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del produttore,

b) la quantità di oli combustibili in unità di volume, il loro nome commerciale e il codice della nomenclatura,

c) l’ aliquota di accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli combustibili,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento interno,

f) il numero del documento interno.

(10) Il diritto al rimborso delle tasse può essere rivendicato nella dichiarazione dei redditi per la prima volta fino al 25 ° giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso, ma non oltre 6 mesi dal giorno in cui il diritto potrebbe essere rivendicato per la prima volta. Se il diritto al rimborso delle tasse non è stato esercitato entro questo periodo, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere prorogato o un rimborso allo stato precedente non può essere concesso. Se la valutazione del diritto a un rimborso fiscale si traduce in un pagamento in eccesso rimborsabile, verrà restituito senza richiesta entro 30 giorni di calendario dal giorno successivo al suo verificarsi.

(11) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per aumentare il diritto al rimborso fiscale può essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il diritto al rimborso fiscale avrebbe potuto essere esercitato per ultimo. Se entro questo periodo non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi aggiuntiva, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere esteso o un rimborso allo stato precedente non può essere consentito.

(12) Il regolamento giuridico di attuazione deve stabilire il metodo di calcolo del diritto rivendicato a un rimborso fiscale e il metodo e le condizioni di conservazione dei registri sull’acquisto e il consumo di oli da riscaldamento ai sensi dei paragrafi da 7 a 9.

§ 56a

Rimborsi fiscali su altra benzina
(1) Il diritto al rimborso fiscale sorge per le persone fisiche e giuridiche che hanno acquistato a un prezzo comprensivo di tasse, prodotte per il proprio consumo o ricevute in regime di esenzione condizionale dalle tasse e altra benzina dimostrabilmente utilizzata in attività commerciali, diversa da quella per vendita, per la propulsione di motori, per la produzione di calore o per la produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2. Questa disposizione non si applica alle persone alle quali l’imposta sull’altra benzina è stata rimborsata ai sensi del § 15 o 15a .

(2) A tal fine, le persone fisiche e giuridiche che hanno diritto al rimborso fiscale hanno lo status di soggetti fiscali senza obbligo di registrazione.

(3) Il diritto al rimborso fiscale sorge il giorno del consumo di altra benzina per scopi diversi dalla vendita, dalla propulsione del motore, dalla produzione di calore o dalla produzione di miscele di cui alla sezione 45 (2).

(4) L’imposta è rimborsata per l’importo dell’imposta che era inclusa nel prezzo dell’altra benzina o che corrisponde all’importo dell’imposta attribuibile ad altra benzina prodotta o ricevuta in base al regime di esenzione fiscale condizionale.

(5) Il diritto al rimborso delle tasse deve essere dimostrato da un documento sulle vendite e dai registri sull’acquisto e sul consumo. Quando si richiede un rimborso fiscale, la persona è tenuta a dimostrare che l’altra benzina utilizzata per il paragrafo 1 non può più essere utilizzata per la propulsione del motore, la produzione di calore o la produzione di miscele ai sensi del § 45 paragrafo 2. Nel caso in cui le persone fisiche e giuridiche utilizzino per scopi diversi dalla vendita, propulsione di motori, produzione di calore o produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2, altre benzine che essi stessi hanno prodotto o ricevuto in base al regime di esenzione condizionale, deve essere dimostrato il diritto a un rimborso fiscale da un documento interno.

(6) Il documento di vendita, che il venditore è tenuto a rilasciare su richiesta del venditore entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda, deve riportare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del venditore,

b) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale o data di nascita dell’acquirente,

c) la quantità di altra benzina in unità di volume, il nome commerciale e il codice della nomenclatura,

d) l’ aliquota dell’accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica dell’altra benzina,

e) importo totale dell’accisa,

f) data di rilascio del documento di vendita,

(g) il numero della nota di vendita.

(7) Il documento interno deve indicare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del produttore,

b) la quantità di altra benzina in unità di volume, il nome commerciale e il codice della nomenclatura,

c) l’ aliquota dell’accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica dell’altra benzina,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento interno,

f) il numero del documento interno.

(8) Il diritto al rimborso fiscale può essere richiesto nella dichiarazione dei redditi per la prima volta fino al 25 ° giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso fiscale, ma non oltre 6 mesi dal giorno in cui il diritto potrebbe essere rivendicato per la prima volta. Se il diritto al rimborso delle tasse non è stato esercitato entro questo periodo, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere prorogato o un rimborso allo stato precedente non può essere concesso. Se la valutazione del diritto a un rimborso fiscale si traduce in un pagamento in eccesso rimborsabile, verrà restituito senza richiesta entro 30 giorni di calendario dal giorno successivo al suo verificarsi.

(9) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per aumentare il diritto al rimborso fiscale può essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il diritto al rimborso fiscale avrebbe potuto essere esercitato per ultimo. Se entro questo periodo non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi aggiuntiva, il diritto al rimborso delle tasse scade e questo periodo non può essere esteso o un rimborso allo stato precedente non può essere consentito.

§ 57

Rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione agricola primaria o per la silvicoltura
(1) Il diritto al rimborso fiscale nasce per una persona che esercita un’attività in conformità con la legge sull’agricoltura, che svolge la produzione agricola primaria o una persona che svolge la gestione forestale in conformità con la legge sulle foreste. La condizione per avere diritto a un rimborso fiscale è che questa persona abbia acquistato gli oli minerali di cui al § 45 par. b) o § 45 comma 2 lett. (j) a un prezzo che include le tasse o ha prodotto tali oli e utilizzato gli oli minerali acquistati o fabbricati per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale.

(2) Il diritto al rimborso dell’imposta non si applica a una persona alla quale l’imposta su detti oli minerali è stata rimborsata ai sensi della Sezione 15 o 15a. Il diritto al rimborso dell’imposta non si applica inoltre a una persona che si trova in liquidazione, in fallimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o che è obbligata a rimborsare il sostegno pubblico a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara illegale l’aiuto concesso a tale persona e incompatibile con il mercato interno.

(3) Ai fini delle accise, si intende per produzione agricola primaria

a) la produzione agricola, compresa la coltivazione del luppolo, la frutticoltura, la viticoltura, la coltivazione di ortaggi, funghi, fiori ornamentali, piante legnose, piante medicinali e aromatiche su terreni di proprietà o in locazione, o su terreni gestiti per un altro motivo legale,

b) l’ allevamento di bestiame allo scopo di ottenere, trasformare o produrre prodotti di origine animale, compresa la produzione di tali animali da riproduzione o da riproduzione registrati conformemente alla legge sull’allevamento; per bestiame ai fini delle accise si intendono bovini, equini, suini, pollame, ovini o caprini e

c) piscicoltura secondo la normativa che disciplina la pesca.

(4) A tal fine, una persona che ha diritto a un rimborso fiscale ha lo status di soggetto fiscale senza obbligo di registrazione.

(5) Il diritto al rimborso fiscale nasce il giorno del consumo di questi oli minerali per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale.

(6) L’imposta inclusa nel prezzo degli oli minerali acquistati o pagata per gli oli minerali fabbricati sulla base dell’uso di tali oli minerali per autoconsumo sarà

a) restituisce 8.500 CZK / 1.000 l di oli minerali alla persona di cui al paragrafo 1 dall’operatore

1. l’ allevamento di bestiame per oli minerali consumati in questa attività, a meno che tale persona non effettui la produzione vegetale,

2. produzione vegetale con una percentuale di colture sensibili e viti di almeno 0,1 per gli oli minerali consumati in questa attività, a meno che tale persona non svolga attività di allevamento,

3. produzione agricola e allevamento di bestiame con un’intensità di allevamento di questi animali superiore a 0,3 per gli oli minerali consumati in queste attività, o

4. la produzione agricola con una percentuale di colture e viti sensibili di almeno 0,1 e l’allevamento di bestiame con un’intensità di allevamento di questi animali fino a 0,3 per gli oli minerali consumati in queste attività,

b) 3380 CZK / 1000 l di oli minerali devono essere restituiti alla persona di cui al paragrafo 1 che gestisce una produzione agricola primaria alla quale non può essere applicata l’aliquota di cui alla lettera a) o che esegue la gestione forestale per gli oli minerali consumati in queste attività.

(7) L’importo dell’importo fisso dell’imposta rimborsata ai sensi del paragrafo 6 è, nel caso di miscele di oli minerali di cui al § 45 paragrafo 2 lettera j) calcolato sull’importo dell’imposta che era inclusa nel prezzo di tali oli minerali o che è stata pagata per gli oli minerali prodotti per l’autoconsumo di tali oli minerali, meno l’importo dell’imposta corrispondente alla percentuale di biocarburanti nella miscela.

(8) Ai fini delle accise:

a) intensità di bestiame, la proporzione del numero di bestiame tenuto da una persona di cui al paragrafo 1, convertito in un’unità di bestiame, e la superficie di seminativi, seminativi o colture permanenti tenuti per tale persona nel registro degli usi ; terreno secondo i rapporti con l’utenza tenuti in conformità con la legge che disciplina l’agricoltura,

b) coltura sensibile: una coltura per la quale è concesso un sostegno accoppiato volontario conformemente a un decreto governativo che stabilisce determinate condizioni per la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori, e

c) la percentuale di colture e viti sensibili, la proporzione di superficie di terreno agricolo con colture e viti sensibili e superficie di terreno agricolo con il tipo di coltura agricola seminativo o coltura permanente registrata o conservata per la persona di cui al paragrafo 1 nei registri di uso del suolo secondo la legge che disciplina l’agricoltura.

(9) Ai fini della prova dell’origine del diritto al rimborso fiscale, l’acquisto di oli minerali deve essere comprovato da un documento sulla vendita di oli minerali e sulla loro produzione mediante documento interno.

(10) La prova della vendita di oli minerali deve indicare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del venditore,

b) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale, se assegnato, o data di nascita dell’acquirente,

c) la quantità di oli minerali ai sensi del paragrafo 1 in unità ai sensi della sezione 47 (1), il loro nome commerciale e il codice della nomenclatura,

d) l’ aliquota di accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli minerali di cui al paragrafo 1,

e) importo totale dell’accisa,

f) data di rilascio del documento di vendita,

(g) il numero della nota di vendita.

(11) Il documento interno deve indicare quanto segue:

a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale o luogo di residenza e codice fiscale, se assegnato, o data di nascita del produttore,

b) la quantità di oli minerali di cui al paragrafo 1 nelle unità di cui alla sezione 47, paragrafo 1, il nome commerciale e il codice della nomenclatura,

c) l’ aliquota dell’accisa applicabile il giorno dell’immissione in libera pratica degli oli minerali di cui al paragrafo 1,

d) l’ importo totale dell’accisa,

e) data di rilascio del documento interno,

f) il numero del documento interno.

(12) I documenti comprovanti l’acquisto o la produzione di oli minerali sono conservati in ordine cronologico.

(13) Il consumo di oli minerali per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale è comprovato dalle registrazioni dei consumi effettivi ai fini della prova dell’origine del diritto al rimborso fiscale. Nel caso della produzione agricola o dell’allevamento del bestiame, il consumo può essere provato mediante la registrazione dell’uso del suolo secondo i rapporti con gli utenti tenuti in conformità con la legge che disciplina l’agricoltura o la registrazione centrale del bestiame tenuto in conformità con la legge sull’allevamento; il consumo si considera in tal caso accertato se, per la persona di cui al comma 1, sono iscritti nel relativo registro bestiame o terreni agricoli con il tipo di coltura agricola seminativo, prato permanente o colture permanenti.

(14) La persona di cui al paragrafo 1 deve scegliere il metodo di prova del consumo per un dato anno civile entro la prima dichiarazione dei redditi presentata per quell’anno civile, in cui chiede il rimborso dell’imposta sulla produzione vegetale o bestiame. Questa opzione non può essere modificata, nemmeno presentando una dichiarazione dei redditi aggiuntiva. Il metodo di prova scelto si applica a tutte le attività di produzione vegetale o zootecnica svolte da tale persona.

(15) Le registrazioni del consumo effettivo contengono le seguenti informazioni:

a) luogo di consumo degli oli minerali,

b) il tipo di lavoro svolto in cui gli oli minerali sono stati utilizzati per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale,

c) la quantità totale di oli minerali consumati,

d) identificazione inequivocabile del motivo giuridico in base al quale la persona svolge la gestione forestale in conformità con la legge forestale, se si tratta di questa persona.

(16) Se una persona che ha diritto a un rimborso fiscale dimostra il consumo di oli minerali mediante registrazioni dell’uso del suolo secondo la legge che disciplina l’agricoltura o da un registro centrale del bestiame tenuto ai sensi della legge sull’allevamento, è valido che ha consumato quantità di oli minerali corrispondenti ai singoli mesi civili, la quantità di oli minerali determinata dalla quota dello standard annuale di consumo minimo. Lo standard annuale di consumo minimo è fissato come il consumo minimo di oli minerali per la produzione agricola o le attività zootecniche per anno civile.

(17)In caso di cambiamento dei fatti determinante per la determinazione dell’ammontare del diritto al rimborso dell’imposta, tale cambiamento si considera avvenuto alla fine dell’ultimo giorno del mese di calendario precedente il mese di calendario in cui si è verificato. La data decisiva per determinare la categoria dello standard minimo di consumo per la produzione vegetale per un dato anno civile è il 15 maggio di quest’anno; se in tale data il terreno agricolo per il quale è determinata la norma non è stato iscritto per la persona di cui al comma 1 nel registro dell’uso del suolo secondo la legge che disciplina l’agricoltura, l’ultimo giorno del mese solare sarà il giorno determinante per determinare la norma in cui si sono verificati gli effetti della ragione giuridica in base alla quale la persona per la quale è registrato il terreno agricolo si sono verificati.

(18) Il periodo d’imposta ai fini del rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano tali oli per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale è:

a) un trimestre civile se il consumo è dimostrato dalla prova del consumo effettivo; o

b) un anno civile, se il consumo è attestato da un registro dell’uso del suolo in base alle relazioni con gli utenti tenuto in conformità con la legge che disciplina l’agricoltura o un registro centrale del bestiame tenuto in conformità con la legge sull’allevamento.

(19) Il diritto al rimborso dell’imposta è rivendicato nella dichiarazione dei redditi entro la fine del terzo mese di calendario successivo alla fine del periodo d’imposta in cui è sorto il diritto al rimborso dell’imposta. Se il diritto al rimborso dell’imposta non è stato esercitato entro tale termine, tale diritto decade; questo periodo non può essere esteso o permesso di essere ripristinato allo stato precedente.

(20) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per aumentare il diritto al rimborso fiscale può essere presentata entro la fine del quinto mese di calendario successivo alla fine del periodo fiscale in cui è sorto il diritto al rimborso fiscale. Se entro questo periodo non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi aggiuntiva, il diritto al rimborso delle tasse decade; questo periodo non può essere esteso o permesso di essere ripristinato allo stato precedente.

(21) Se un pagamento in eccesso rimborsabile deriva dall’accertamento o dall’accertamento di un diritto a un rimborso fiscale, l’amministratore fiscale lo restituisce alla persona che ha sostenuto il diritto, senza chiedere

a) 15 giorni dalla data di notifica dell’ordine di pagamento o dell’ordine di pagamento aggiuntivo; o

b) 40 giorni dalla data considerata come la data di consegna dell’ordine di pagamento o dell’ordine di pagamento aggiuntivo nel caso in cui il risultato della valutazione o della valutazione aggiuntiva non sia notificato.

(22) La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione dei redditi aggiuntiva mediante la quale si rivendica il diritto al rimborso fiscale devono essere presentate dalla persona di cui al paragrafo 1 per via elettronica utilizzando l’accesso remoto nel formato e nella struttura pubblicati dall’amministratore fiscale.

(23) Il Ministero dell’Agricoltura, insieme al Ministero delle Finanze, determina con decreto

a) il metodo di calcolo dell’importo del diritto al rimborso dell’imposta sugli oli minerali consumati nella produzione agricola primaria e nell’attuazione della gestione forestale,

b) l’ ammontare degli standard di consumo minimo annuo e le loro categorie e la ripartizione della quota degli standard di consumo minimo annuale in singoli mesi civili

c) il metodo di calcolo dell’intensità del bestiame, compresa la conversione del bestiame in grandi unità di bestiame; e

d) il metodo per calcolare la percentuale di colture e viti sensibili.

§ 57a

Dichiarazione dei redditi per l’imposta sugli oli minerali e data di scadenza di tale imposta
Se sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta a una persona fisica o giuridica che produce oli minerali che non sono elencati nel § 59 paragrafo 1 e che non può quindi essere immediatamente sottoposto al regime di esenzione fiscale condizionale dopo che è sorto l’obbligo fiscale ai sensi del § 8 è depositata entro 25 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo e l’imposta è pagabile in un unico importo al mese, entro 40 giorni dalla fine di tale periodo d’imposta.

§ 58

Garantire una tassa sugli oli minerali
(1) La garanzia fiscale totale per un deposito fiscale non deve superare 1.500.000.000 CZK se l’operatore del deposito fiscale fornisce una garanzia fiscale depositando o trasferendo fondi su un conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale o da una garanzia finanziaria accettata dall’imposta amministratore.

(2) In caso di trasporto in regime di esenzione condizionale da imposta, a meno che non si tratti di trasporto in un altro Stato membro, l’imposta non è richiesta per altra benzina di cui al § 45 par. a) che non sono destinati all’uso diretto, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore o la produzione di calore.

(3) Nel trasporto di gas di petrolio liquefatto ai sensi del § 45 par. e), f) eg) nel regime di esenzione condizionale dall’imposta, l’imposta deve essere garantita secondo le modalità specificate al § 21 nell’importo dell’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata come se questi gas fossero destinati al propulsione dei motori.

(4) In caso di trasporto in regime di esenzione condizionale dall’imposta nel territorio fiscale della Repubblica ceca, a meno che non si tratti di trasporto in un altro Stato membro, la garanzia fiscale per gli oli minerali di cui al § 45 paragrafo 3, che non sono destinati all’uso diretto, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione di motori o per la produzione di calore o per la produzione di miscele di cui alla Sezione 45 (2) e che sono altresì soggetti al regime di esenzione condizionale dall’imposta ai sensi del Sezione 59 (1).

(5) Quando si trasportano oli minerali attraverso una pipeline di prodotti, non è richiesta alcuna garanzia fiscale se il trasporto ha luogo

a) esclusivamente nel territorio fiscale della Repubblica ceca, o

b) tra la Repubblica ceca e un altro Stato membro solo previo accordo delle autorità competenti dell’altro Stato membro.

(6) Per la determinazione dell’importo della garanzia fiscale per un deposito fiscale ai sensi della Sezione 21, non si tiene conto della quantità di oli minerali destinati a scopi speciali, di proprietà dello Stato 34 ) , collocati in questo deposito fiscale.

(7) L’importo della garanzia fiscale per il deposito fiscale per i gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. da e) a g) devono essere determinati applicando l’aliquota d’imposta come se quei gas fossero destinati alla propulsione dei motori; la procedura è simile per determinare l’importo della garanzia fiscale per questi gas presso il destinatario autorizzato per l’assunzione ripetuta di oli minerali.

§ 58a

Trasporto di oli minerali in regime di esenzione fiscale condizionale nel territorio fiscale della Repubblica ceca
In base al regime di esenzione fiscale condizionale, gli oli minerali possono anche essere trasportati da una parte di un deposito fiscale a un’altra parte dello stesso deposito fiscale, a condizione che tali parti siano collegate solo dalla conduttura di prodotti che fa parte di tale deposito fiscale.

§ 58b

Trasporto di oli minerali immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca in imballaggi unitari in un altro Stato membro
Oli minerali elencati con il codice della nomenclatura 2710 19 29, che sono immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica Ceca per scopi diversi dalla propulsione del motore, dalla produzione di calore o dalla produzione di miscele di cui al § 45 (2) e che sono dimostrabilmente trasportati verso un altro Stato membro in imballaggi unitari con un volume fino a 5 litri inclusi, sono trasportati senza un documento di accompagnamento semplificato.

§ 59

Applicazione del regime di esenzione condizionale per gli oli minerali
(1) L’ esenzione condizionale deve essere applicata solo agli oli minerali elencati nei codici della nomenclatura

a) da 1507 a 1518, se sono destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui alla Sezione 45, Paragrafo 2,

b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50,

c) da 2710 12 a 2710 19 68, da 2710 20 a 2710 20 39 e oli minerali elencati con il codice della nomenclatura 2710 20 90, se meno del 90% del volume di questi oli minerali è distillato a una temperatura di 210 ° C secondo metodo specificato in ČSN ISO 3405, comprese le perdite ea una temperatura di 250 ° C almeno il 65% in volume di questi oli minerali, comprese le perdite; l’esenzione condizionale per gli oli minerali che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 e 2710 20 90 si applica solo al loro trasporto commerciale di massa,

(d) 2711 ad eccezione di 2711 11, 2711 21 e 2711 29,

e) 2901 10,

f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44,

g) 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, a condizione che siano destinati alla propulsione di motori o alla produzione di calore;

(h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00,

i) 3824 99 86 e 3824 99 92 ad eccezione dei preparati anticorrosivi contenenti come principio attivo ammine e solventi misti inorganici e diluenti per vernici e prodotti simili, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2,

j) 3824 99 93 e 3824 99 96 ad eccezione dei preparati anticorrosivi contenenti come principio attivo ammine e solventi misti inorganici e diluenti per vernici e prodotti simili, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2,

k) 3826 00 10 e 3826 00 90, se destinati alla propulsione di motori, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2.

L’esenzione fiscale condizionale non può essere applicata ad altri oli minerali.

(2) Le disposizioni della Sezione 18, Paragrafo 6 e della Sezione 19, Paragrafo 3 non si applicano agli oli minerali che non sono elencati nel paragrafo 1.

(3) Possono essere collocati in un deposito fiscale insieme agli oli minerali in regime di esenzione condizionale dall’imposta

a) oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1;

b) oli minerali che sono stati immessi in libera pratica, collocati in un deposito fiscale alle condizioni stabilite nella sezione 19 (5), o

c) oli minerali che sono stati garantiti dall’amministratore delle imposte o da un ente dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o per i quali è stato deciso di incamerarli o sequestrarli, solo se l’ubicazione dell’operatore del deposito fiscale concorda espressamente con l’ubicazione ; L’organo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca informa immediatamente l’amministratore delle imposte del deposito fiscale competente a livello locale circa il posizionamento degli oli minerali nel deposito fiscale.

(4) Gli oli minerali di cui al paragrafo 3 non devono essere immagazzinati separatamente, ma devono essere registrati separatamente.

(5) La pipeline di prodotti per il trasporto di oli minerali deve essere un deposito fiscale separato, a meno che non faccia parte di un altro deposito fiscale. Ciò non si applica a una pipeline di prodotti in cui vengono trasportati esclusivamente oli minerali tassati. Il trasporto di singole forniture di oli minerali attraverso una condotta di prodotti, che è un deposito fiscale separato, deve essere tenuto separato l’uno dall’altro.

(6) Durante il trasporto di oli minerali attraverso una condotta di prodotti, che avviene tra la Repubblica ceca e un altro Stato membro, i documenti di accompagnamento ai sensi delle sezioni da 26 a 27f devono essere sostituiti da registrazioni elettroniche dell’operatore del gasdotto di prodotti come deposito fiscale separato o registrazioni elettroniche dell’operatore del deposito fiscale di cui fa parte la pipeline di prodotti, se le autorità competenti di un altro Stato membro sono d’accordo.

(7) Deposito fiscale separato per gli oli minerali ai sensi della Sezione 19, Paragrafo 2, Lettera b) non può esserci una stazione di servizio. Stazione di rifornimento di carburante situata sul territorio del deposito fiscale secondo § 3 lettera f) fa parte di questo deposito fiscale.

(8) Il deposito fiscale degli oli minerali può essere solo un magazzino,

a) il cui impianto di stoccaggio è saldamente collegato al suolo e viene utilizzato in conformità con la legge sull’edilizia, 35d )

b) i cui impianti di stoccaggio siano dotati di un idoneo dispositivo di misurazione per misurare la quantità di oli minerali, il loro peso specifico e la temperatura al ricevimento e all’erogazione, che soddisfi i requisiti della legge in materia di metrologia,

c) la cui capacità di stoccaggio è di almeno 50 000 litri di oli minerali; ciò non si applica allo stoccaggio fiscale di gas di petrolio liquefatti, la cui capacità di stoccaggio deve essere di almeno 200000 litri,

d) che soddisfi le condizioni previste da normative speciali per la tutela della vita e della salute delle persone e dell’ambiente.

(9) La condizione di cui al comma 8 lett a) non è necessario rispettarlo se lo stoccaggio di oli minerali è una nave cisterna con una capacità di stoccaggio di almeno 100000 litri di oli minerali per i quali il gestore del porto ha concesso l’autorizzazione per il posizionamento permanente nel pool portuale e da cui provengono oli minerali rilasciato come carburante per uso marittimo.

(10) Se gli oli minerali sono collocati in una nave cisterna, una nave cisterna conforme alle disposizioni del Regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) pubblicato nella Raccolta dei trattati internazionali o in un contenitore corrispondente alle disposizioni dell’Accordo europeo relativo alla raccolta dei trattati internazionali, che si trovano sul territorio del deposito fiscale ai sensi del § 3 lettera f), queste strutture di trasporto sono considerate parte del deposito fiscale. Ciò vale anche se, per motivi tecnici, queste strutture di trasporto lasciano temporaneamente il deposito fiscale con il permesso dell’amministratore delle imposte del deposito fiscale locale competente. In tal caso, la quantità di oli minerali restituiti al deposito fiscale non può differire dalla quantità di oli minerali che ha lasciato il deposito fiscale.

(11) La condizione di cui al comma 8 lett b) non deve essere adempiuto nella gestione esclusiva degli oli minerali specificati nel § 45 comma 1 lett. c) o e) ag) nei depositi fiscali, che siano dotati di un idoneo dispositivo di misurazione del peso al ricevimento e all’emissione secondo le prescrizioni della normativa metrologica.

(12) La condizione di cui al comma 8 lett (b) non è necessario soddisfare in un deposito fiscale di oli minerali che è attrezzato

a) apparecchiature di misurazione

1. il peso degli oli minerali al ricevimento e all’emissione in conformità ai requisiti della legge in materia di metrologia, o

2. il volume e la temperatura degli oli minerali al ricevimento e alla dispensazione secondo i requisiti della legge metrologica a

b) un laboratorio gestito dall’operatore del deposito fiscale con i calibri necessari per misurare il peso specifico dei campioni in conformità con i requisiti della legge sulla metrologia, che esegue il campionamento e le misurazioni del peso specifico degli oli minerali come attività nell’ambito dell’accreditamento concesso ai sensi della legge sui requisiti tecnici del prodotto.

(13) La condizione di cui al comma 12 lett b) non si considera soddisfatto a meno che non sia certificato almeno una volta per trimestre che il sistema di campionamento e manipolazione è conforme ai requisiti specificati. Questo certificato può essere eseguito solo da una persona autorizzata che sia accreditata nel campo delle attività di ispezione per il campionamento e le prove di laboratorio dei combustibili in conformità con la legislazione che disciplina i requisiti per l’accreditamento, è di onorabilità e senza debiti. La direzione generale delle dogane decide in merito all’adempimento di queste condizioni sulla base di una domanda alla quale la persona deve allegare documenti comprovanti l’adempimento di tali condizioni. L’elenco delle persone autorizzate è pubblicato dalla direzione generale delle dogane in modo tale da consentire l’accesso a distanza. Se la persona avente diritto cessa di soddisfare una delle condizioni di cui sopra, la Direzione generale delle dogane decide che non è la persona avente diritto.

(14) La condizione di cui al comma 8 lett c) non deve essere soddisfatta

a) quando si immagazzinano oli minerali nell’area dell’aeroporto; o

b) nel caso di una linea di prodotti che costituisce un deposito fiscale separato.

(15) Condizioni di cui al comma 8 lett a) ac) non devono essere adempiute nel deposito fiscale ai sensi del § 19 paragrafo 2 lett. (a) di cui

a) la capacità di produzione è di almeno 200000 litri di oli minerali per mese di calendario; e

(b) l’ impianto di produzione continua è collegato a una linea di prodotti che è

1. dotato di un idoneo dispositivo di misurazione per misurare la quantità di oli minerali, il loro peso specifico e la temperatura al ricevimento e all’erogazione, che soddisfi i requisiti della legge che regola la metrologia, e

2. parte di un deposito fiscale.

§ 59a

Prova di oli minerali nei depositi fiscali
L’amministratore delle imposte può decidere che i registri degli oli minerali tenuti ai sensi delle sezioni 37 e 38 siano tenuti congiuntamente per quei depositi fiscali gestiti dallo stesso operatore e per i quali è competente a livello locale.

§ 60

Acquisto, vendita e trasporto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale
(1) Persone fisiche o giuridiche che acquistano o ottengono gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. e), f) o g) in libera circolazione fiscale ai fini della rivendita, possono accettare e vendere tali prodotti solo sulla base di un’autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera circolazione fiscale. La violazione di tale obbligo, che secondo la legge sulle licenze commerciali è considerata una grave violazione della condizione prevista dalla legge sulle accise, deve essere segnalata dall’amministratore delle imposte all’ufficio municipale competente per le licenze commerciali. Questa disposizione non si applica alle persone fisiche o giuridiche che acquistano questi gas di petrolio liquefatti esclusivamente in recipienti a pressione con una capacità non superiore a 40 kg.

(2) Persone fisiche o giuridiche che acquistano o ottengono gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. f) o g) per il proprio consumo con un consumo superiore a 20 tonnellate per anno civile, possono accettare questi prodotti solo sulla base di un’autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica. Questa disposizione non si applica alle persone fisiche o giuridiche che acquistano questi gas di petrolio liquefatti esclusivamente in recipienti a pressione con una capacità non superiore a 40 kg.

(3) Le persone fisiche o giuridiche non possono rilasciare gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. f) o g) persone non autorizzate ad acquistare gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica.

(4) Le persone di cui al paragrafo 1 o 2 sono obbligate a tenere registri ai sensi del § 40. Le persone di cui al paragrafo 1 che vendono gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. e) al consumatore finale, non dichiara i dati su questo consumatore finale nei registri.

(5) Gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 paragrafo 1 lett. (e), (f) o (g) che sono stati acquistati o acquisiti in libera circolazione fiscale a un prezzo comprensivo di imposte calcolato sulla base di un’aliquota fiscale inferiore non possono essere rivenduti a un prezzo comprensivo di imposte calcolato sulla base di un aliquota fiscale più elevata.

(6) Gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 paragrafo 1 lett. (e), (f) o (g) accettato nell’ambito di un regime di esenzione condizionale da un beneficiario idoneo che è così diventato obbligato a dichiarare e pagare un’imposta calcolata sulla base di un’aliquota fiscale inferiore al momento dell’immissione in libera pratica può non essere rivenduto a un prezzo comprensivo di tasse calcolato sulla base di un’aliquota fiscale più elevata.

(7) Gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 paragrafo 1 lett. e), f) o g) che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro e che sono stati trasportati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca per motivi di lavoro e per i quali è stata calcolata un’imposta sulla base di un’aliquota fiscale inferiore garantiti o pagati nella Repubblica Ceca, essere rivenduti a un prezzo comprensivo di imposte calcolato sulla base di un’aliquota fiscale più elevata.

(8) Gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. f) o g) devono, all’importazione dopo l’immissione in libera pratica, essere immediatamente vincolati ad un regime sospensivo. Questa disposizione non si applica ai gas di petrolio liquefatti in recipienti a pressione con un peso di riempimento non superiore a 40 kg inclusi.

(9) Nel trasporto di gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 par. e), f) o g) dopo la loro immissione in libera pratica, questi gas non possono essere trasportati insieme in un mezzo di trasporto o in una combinazione di essi, se per essi è fissata un’aliquota fiscale diversa. Questa disposizione non si applica al trasporto di gas di petrolio liquefatto in mezzi di trasporto tecnologicamente separati per i quali la quantità di gas di petrolio liquefatti emessi è registrata da un contatore specificato verificato e che non consentono alcun trasferimento di gas di petrolio liquefatti tra le loro parti e in recipienti a pressione fino a 40 kg inclusi.

(10) Nel trasporto di gas di petrolio liquefatto ai sensi del § 45 par. f) eg) immesso in libera pratica, lo speditore è tenuto a fornire una garanzia fiscale secondo le modalità specificate al § 21, dell’importo dell’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata se tali gas fossero destinati alla propulsione dei motori. La garanzia fiscale può anche essere fornita dalla persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 o 2, il vettore o il proprietario di questi gas, se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 o 2, il vettore o il proprietario di questi gas è d’accordo per iscritto e lo speditore informa l’amministratore delle imposte. Questa disposizione non si applica al trasporto di gas di petrolio liquefatti in recipienti a pressione fino a 40 kg inclusi.

(11) Trasporto di gas di petrolio liquefatto ai sensi del § 45 paragrafo 1 lett. f) e g) possono essere avviate solo se la persona di cui al paragrafo 10 ha fornito una garanzia fiscale per il trasporto di tali gas. Questa disposizione non si applica al trasporto di gas di petrolio liquefatti in recipienti a pressione fino a 40 kg inclusi.

(12) Trasporto di gas di petrolio liquefatto ai sensi del § 45 par. f) eg) l’immissione in libera pratica da parte dello speditore si risolve con l’accettazione di questi prodotti da parte di una persona fisica o giuridica.

(13) Una persona fisica o giuridica che acquista a fini commerciali gas di petrolio liquefatti, soggetti a tassazione ai sensi del § 45 par. f) o g) e che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro, forniscono una garanzia fiscale per l’importo dell’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata come se quei gas fossero destinati alla propulsione dei motori.

(14) Persone che eseguono gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 paragrafo 1 lett. f) o g) nei recipienti a pressione con un peso di riempimento fino a 40 kg inclusi, ad eccezione dei serbatoi fissi dei veicoli a motore, sono obbligati a utilizzare un sistema di misurazione approvato 10 ) (di seguito “misuratore di portata massica”), un integrale parte della quale sono registrazioni elettroniche dei gas di petrolio liquefatti emessi, che devono essere corrette, complete, conclusive, garantendo la permanenza delle registrazioni e consentendo un estratto da questo sistema. Il misuratore di portata massico deve essere posizionato in modo da registrare la quantità di gas di petrolio liquefatti riempiti e deve essere fornito con le conclusioni dell’amministratore fiscale.

§ 60a

Acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica
(1) Una persona fisica o giuridica di cui alla sezione 60 (1) o (2) può acquistare gas di petrolio liquefatto di cui alla sezione 45 (1) (a). e), f) o g) solo sulla base di una valida autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale.

(2) I gas di petrolio liquefatti ai sensi del paragrafo 1 possono essere acquistati solo dal fornitore specificato nell’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale.

(3) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale sia sostituita da una nuova, questi gas di petrolio liquefatti possono essere acquistati sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

§ 60b

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni per l’acquisto di gas di petrolio liquefatto immessi in libera pratica fiscale a persone che acquistano o ottengono gas di petrolio liquefatto per il proprio consumo
Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatto immessi in libera pratica fiscale a una persona fisica o giuridica di cui alla sezione 60 (2) sono:

(a) indebitamento; e

(b) il fatto che il ricorrente non sia in liquidazione o in fallimento.

§ 60c

Autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica
(1) Se nella proposta di rilascio di un’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatto sono specificati più fornitori, l’amministratore fiscale rilascerà tale autorizzazione per ciascun fornitore separatamente.

(2) L’amministratore delle imposte invierà una copia dell’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale al fornitore di questi gas di petrolio liquefatti.

§ 60d

Revoca dell’autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatto immessi in libera pratica d’ufficio
(1) L’amministratore fiscale revoca l’autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale anche se il titolare di tale autorizzazione

a) ha violato ripetutamente gli obblighi di cui al § 60 paragrafi da 3 a 9 e 11, o

b) per 12 mesi civili consecutivi, senza motivi seri o oggettivi, non acquistare gas di petrolio liquefatti in base a questa autorizzazione.

(2) Se l’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale è stata revocata d’ufficio, la persona la cui autorizzazione è stata revocata può presentare una proposta per il rilascio di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale non prima di 2 anni dopo la revoca ciò non si applica alle cancellazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera a). b).

§ 61, § 62, § 62a
annullato

§ 63

Importazioni di oli minerali
(1) Al momento dell’importazione e del trasporto tra gli Stati membri, oli minerali che si trovano nei normali serbatoi di autoveicoli, macchine da lavoro, condizionatori d’aria, refrigerazione e altre apparecchiature simili e servono per la loro propulsione e funzionamento.

(2) Ai fini della presente legge, per serbatoio comune si intende

a) un serbatoio collegato in modo permanente dal costruttore a tutti gli autoveicoli dello stesso tipo dell’autoveicolo nel cui serbatoio normale sono contenuti gli oli minerali; l’installazione permanente di questo serbatoio deve consentire l’uso diretto di olio minerale per la propulsione dei mezzi di trasporto e, se del caso, per il funzionamento di macchine da lavoro, condizionamento d’aria, refrigerazione e altre apparecchiature simili durante il trasporto,

b) un serbatoio di gas di petrolio liquefatto montato su un veicolo a motore per l’uso diretto di gas di petrolio liquefatto come carburante e anche un serbatoio di gas di petrolio liquefatto montato su altre apparecchiature di cui è dotato l’autoveicolo; o

c) un serbatoio collegato in modo permanente dal fabbricante a tutte le macchine da lavoro, condizionamento d’aria, refrigerazione e altre apparecchiature simili dello stesso tipo dell’attrezzatura nel serbatoio di cui sono contenuti gli oli minerali; l’installazione permanente di questo serbatoio deve consentire l’uso diretto di oli minerali per il funzionamento di questa macchina da lavoro, condizionamento d’aria, refrigerazione e altre apparecchiature simili.

§ 64

Esportazione di oli minerali
In caso di esportazione e trasporto tra Stati membri, il diritto al rimborso fiscale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, non può essere rivendicato sugli oli minerali contenuti nei normali serbatoi di autoveicoli, macchine da lavoro, condizionatori d’aria, refrigerazione e altri simili attrezzature ed è utilizzato per la propria propulsione e funzionamento.

§ 65
annullato

TITOLO II

TASSA SULL’ALCOOL
§ 66

Contribuente all’alcol
(1) Anche i pagatori lo sono

a) persone fisiche e giuridiche che acquistano o importano alcolici e prodotti contenenti alcol esenti da imposta ai sensi del § 71 par.1 lett. a), d), f) e i),

b) persone fisiche e giuridiche che acquistano o importano prodotti contenenti alcol esenti da imposta ai sensi del § 71 par. C),

c) persone fisiche e giuridiche ai sensi del § 4 comma 1 lett. f), che immagazzinano o immettono in libera circolazione alcolici soggetti a tassazione ai sensi del § 67 par.1 e 2, ad eccezione degli alcolici esenti da imposta ai sensi del § 71 par. (b) e (e), o

d) persone fisiche e giuridiche che, durante la produzione o la circolazione di alcole, superano gli standard alcolici stabiliti. 46 )

(2) Persone fisiche e giuridiche ai sensi del comma 1 lett b) sono obbligati a notificare in ogni anno solare il primo acquisto o importazione di prodotti contenenti alcol esenti da imposta ai sensi del § 71 comma 1 lett. c) amministratori fiscali.

§ 67

Oggetto della tassa sugli alcolici
(1) Oggetto dell’imposta è l’alcol (etanolo) 47 ) compreso l’alcol non separato da fermentazione, contenuto in tutti i prodotti, se non sono prodotti elencati sotto i codici della nomenclatura 2203, 2204, 2205, 2206, se il contenuto alcolico totale in questi prodotti è più dell’1,2% in volume di etanolo.

(2) L’oggetto dell’imposta è anche l’alcol ai sensi del paragrafo 1, compreso l’alcol non separato generato dalla fermentazione, contenuto nei prodotti elencati sotto i codici della nomenclatura 2204, 2205, 2206, se il contenuto alcolico totale in questi prodotti è superiore al 22% di volume di etanolo.

(3) L’alcol denaturato da un agente denaturante diverso da quello specificato, con una quantità minore di agente denaturante o utilizzato per uno scopo diverso da quello specificato è considerato alcol non denaturato; l’alcol appositamente denaturato conformemente ai requisiti di un altro Stato membro contenuto in un prodotto è considerato non denaturato se viene rilevato un abuso fiscale di tale prodotto. Il Ministero delle Finanze, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, rifiuta il diritto di esenzione o revoca l’esenzione già concessa ai sensi della Direttiva sull’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche 47a ) .

(4) Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn, pokud u něho nebylo uplatněno vrácení daně podle § 14. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 66 odst. 1 písm. c) a v případech, kdy došlo k dodatečnému vyměření daně na základě vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit při nabytí, prodeji nebo zjištění nezdaněného lihu [§ 68 písm. d)].

§ 68

Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také

a) dnem zjištění překročení stanovených norem ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu,46)

b) dnem zjištění neoprávněně odejmutého lihu z výrobního procesu, ze zásob nebo při dopravě,

c) dnem zjištění neoprávněné regenerace lihu,

d) la data di acquisizione, vendita o scoperta di alcol non tassato da parte di persone fisiche o giuridiche di cui al § 66 par. (c) o alcol prodotto da persone fisiche o giuridiche senza il diritto di esercitare uno scambio, in data anteriore; o

e) in caso di cessazione dell’attività al più tardi un giorno prima della presentazione di una domanda di cancellazione dal Registro di commercio o di una domanda di revoca di una licenza commerciale; l’obbligo fiscale si applica all’alcol e a tutti i prodotti contenenti alcol tassabile che sono di proprietà del pagatore che ha prodotto, acquistato o importato detti prodotti in quella data, ad eccezione dell’alcol non tassato esente da imposta ai sensi del § 71 par. b) ed e).

§ 69

Base imponibile sugli alcolici
La base imponibile ai fini della presente legge è la quantità di alcol espressa in ettolitri di etanolo alla temperatura di 20 ° C arrotondata al secondo decimale.

§ 70

Aliquote fiscali sugli alcolici
(1) Le aliquote fiscali sono fissate come segue:

Codice della nomenclatura Testo Aliquota fiscale
2207 alcol contenuto in prodotti che rientrano nella nomenclatura codice 2207 32 250 CZK / hl di etanolo
2208 alcol contenuto nei prodotti elencati con il codice della nomenclatura 2208, ad eccezione dei distillati di frutta provenienti dalla distillazione in coltivazione in quantità fino a 30 l di etanolo per coltivatore per periodo di produzione ai sensi della legge sull’alcol 32 250 CZK / hl di etanolo
alcol contenuto nei distillati di frutta provenienti dalla distillazione in coltivazione nella quantità fino a 30 l di etanolo per un coltivatore per un periodo di produzione secondo la legge sull’alcol 49 ) 16.200 CZK / hl di etanolo
altro alcol contenuto nei prodotti elencati sotto altri codici di nomenclatura 32 250 CZK / hl di etanolo
(2) L’aliquota dell’imposta sull’alcole contenuto nei distillati di frutta provenienti dalla distillazione in coltivazione nella quantità fino a 30 l di etanolo per coltivatore per un periodo di produzione si applica solo se il coltivatore soddisfa le condizioni stabilite dall’Alcohol Act 49 ) e al allo stesso tempo altre condizioni operative di coltivazione che bruciano ai sensi dell’Alcohol Act 49 ) .

§ 71

Esenzione dalla tassa sull’alcol
(1) Anche l’ alcol è esente da tasse

a) destinati ad essere utilizzati come materiale nella conduzione di attività commerciali nella fabbricazione di prodotti alimentari, integratori alimentari, additivi alimentari, aromi alimentari e coadiuvanti tecnologici, 50 ) ad eccezione dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura 2207 e 2208,

b) nei prodotti alimentari di cui alla lettera a), a condizione che il loro titolo alcolometrico non superi 8,5 litri di etanolo per 100 chilogrammi di prodotto per i prodotti di cioccolato o 5 litri di etanolo per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti, e etanolo contenuto nei medicinali; 51 ) Questa esenzione non si applica ai prodotti elencati con i codici della nomenclatura 2207 e 2208,

c) negli aromi

1. bevande, il contenuto di etanolo di queste bevande non supera l’1,2% in volume, o

2. altri prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura 2207 e 2208,

d) per la produzione e la preparazione di medicinali,

e) generalmente denaturato, deformante e alcol nei prodotti, se questi prodotti sono costituiti da alcol denaturato in conformità con una normativa legale speciale, 52 )

f) lievito sintetico appositamente denaturato e appositamente denaturato destinato ad essere utilizzato per uno scopo specifico, 52 )

g) nei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura 2207, 2208, 3301 o 3302 svalutati secondo le istruzioni e distrutti in presenza o distruzione di funzionari dell’autorità fiscale,

h) in campioni prelevati dall’amministratore fiscale,

i) in campioni per analisi obbligatorie. 53 )

(2) L’alcol è anche esente dall’imposta per l’importo delle perdite effettive tecnicamente giustificate, tuttavia, fino all’importo degli standard di perdita stabiliti. 46 )

§ 72

Esercizio del diritto all’esenzione dalla tassa sull’alcol
(1) L’ utente deve richiedere per iscritto al pagatore l’esenzione dall’alcool dalla tassa, a cui si applicano le disposizioni del § 71 par.1 let. a), c), d), f) e i), al più tardi prima dell’emittente del documento di immissione in libera circolazione di alcol da parte del pagatore.

(2) L’ utente è inoltre tenuto a richiedere per iscritto l’esenzione dall’alcol dall’imposta al proprietario originale nei casi coperti dall’esenzione fiscale ai sensi del paragrafo 1, prima di acquisire la proprietà di alcol non tassato che costituisce la proprietà del proprietario originale, prima

a) concludendo un contratto di locazione per un impianto commerciale o parte di esso che costituisce un’unità organizzativa separata del proprietario originario; o

(b) la cessione di uno stabilimento aziendale o parte di esso che costituisce un’unità organizzativa separata del proprietario originario.

(3) Dopo la dichiarazione di fallimento sulla proprietà dell’utente o la cessazione dello stabilimento aziendale dell’utente, l’alcol esente da imposta può essere fornito a un altro utente. L’utente che acquista l’alcol oggetto dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuto a richiedere l’esenzione per iscritto dall’utilizzatore originario.

(4) Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’utente è obbligato ad applicare l’esenzione fiscale dell’alcol, alla quale le disposizioni del § 71 par. a), d) ed f), presentare un’autorizzazione per il ricevimento e l’uso di prodotti esenti selezionati; questo non si applica all’alcol tecnico sintetico appositamente denaturato 53a ) destinato ad essere utilizzato per uno scopo specifico 52 ) . In caso contrario, l’esenzione si considera non applicata.

§ 73

Autorizzazione a ricevere e utilizzare alcolici esenti
(1) Alcol esente da imposta ai sensi del § 71 par.1 lett. b), c), e), g), h) o i) e secondo § 71 par.1 lett. f) nel caso di alcolici sintetici appositamente denaturati, possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione a ricevere e utilizzare alcolici esenti.

(2) Gli alcolici esenti ricevuti sulla base di un permesso per il ricevimento e l’uso di alcolici esenti da imposta non possono essere rivenduti sulla base di questo permesso, salvo diversa disposizione di legge.

§ 74

Prova della tassazione sull’alcol
Il contribuente o venditore è tenuto a dichiarare la percentuale in volume di alcol nel prodotto sul documento fiscale, sul documento di vendita o sul documento sul trasporto di alcol o prodotti selezionati contenenti alcol ai sensi del § 5.

§ 75

Prova del legittimo acquisto di alcolici esentasse
(1) Il contribuente o l’utente è obbligato a dichiarare la percentuale in volume di alcol nel prodotto sul documento sull’esenzione di alcol e prodotti selezionati contenenti alcol dalla tassa ai sensi del § 6.

(2) Quando si dimostra l’acquisizione giustificata di alcol esente da tasse ai sensi del § 71 par.1 let. a), c), d), f) e i) deve essere indicato sul documento sull’esenzione dall’alcol dall’imposta che si tratta di alcol esente da imposta con riferimento alle disposizioni del § 71.

(3) Nei casi secondo § 68 lettera a) ac), § 71 par.1 let. b) ed e) e § 72 par.2 e 3, il documento di esenzione dall’imposta non viene rilasciato.

(4) Durante il trasporto di alcol secondo § 79 par.1 let. d) i dati riportati nel documento sull’esenzione fiscale ai sensi del § 6 comma 2 lett. a) eb) coincidono

§ 76

Dichiarazione dei redditi per l’imposta sugli alcolici e data di scadenza di tale imposta
(1) L’imposta è pagabile in un importo al mese, entro 55 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta. Se l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta spetta al gestore della distilleria in coltivazione 55 ) , la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 25 ° giorno successivo alla fine del periodo d’imposta in cui è sorto tale obbligo.

(2) Un pagatore che è una persona registrata ai sensi della legge sulla marcatura obbligatoria degli alcolici deve presentare una dichiarazione dei redditi elettronicamente.

§ 77

Garantire la tassa sull’alcol
(1) Se l’operatore di un deposito fiscale gestisce un solo deposito fiscale, la garanzia fiscale fornita depositando o trasferendo fondi sul conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale non dovrà superare CZK 40.000.000.

(2) Se l’operatore del deposito fiscale gestisce più di un deposito fiscale, la garanzia fiscale fornita depositando o trasferendo fondi sul conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale dovrà, indipendentemente dal numero di depositi fiscali che gestisce, un massimo di CZK 120.000.000.

(3) Per la determinazione dell’importo della garanzia fiscale per un deposito fiscale ai sensi della Sezione 21, la quantità di alcol destinato a scopi speciali, di proprietà dello Stato 34 ) , collocata in questo deposito fiscale non sarà presa in considerazione .

(4) Per la determinazione dell’importo della garanzia fiscale per un deposito fiscale ai sensi della Sezione 21, la quantità di alcol generalmente denaturata ai sensi della Legge sull’alcol 52 ) collocata in questo deposito fiscale non sarà presa in considerazione .

§ 78

Limitazione del regime di esenzione condizionale per l’alcol
(1) Se la distilleria 56 ) è sotto costante controllo fiscale e le sue strutture di produzione e stoccaggio sono garantite da conclusioni ufficiali dell’amministratore delle imposte, non è richiesta alcuna garanzia fiscale.

(2) Vigilanza fiscale permanente significa, in particolare, la messa in sicurezza delle apparecchiature di produzione e stoccaggio in base alle conclusioni dell’amministratore delle imposte, la presenza permanente di un funzionario dell’amministratore delle imposte o l’accesso diretto ininterrotto ai registri imposti dalla presente legge e da disposizioni legali speciali. 57 )

(3) Il deposito fiscale ai sensi del § 3 lettera f) non può essere una distilleria. 55 )

(4) Le disposizioni della Sezione 19, Paragrafo 3 non si applicano all’alcol prodotto in una distilleria in crescita.

(5) Gli alcolici di proprietà dello Stato e destinati a usi speciali 34 ) devono essere posti in regime di esenzione fiscale condizionale.

(6) In casi giustificati, l’amministratore fiscale può consentire il trattamento di alcol già immesso in libera pratica fiscale nel deposito fiscale. Tale alcole si considera sostituito dal regime sospensivo e l’operatore del deposito fiscale ha diritto a un rimborso alla data di reintroduzione del regime sospensivo. Il diritto al rimborso dell’imposta è esercitato in conformità alla Sezione 14, Paragrafi da 5 a 8, e scade entro il periodo specificato nella Sezione 16.

(7) L’amministratore delle imposte determina nell’autorizzazione ai sensi del paragrafo 6 la quantità di alcol che può essere nuovamente accettata per l’elaborazione nel deposito fiscale, il metodo di elaborazione e la conservazione dei registri di tale alcol.

(8) L’alcol che è stato garantito dall’amministratore delle imposte o da un ente dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o per il quale è stato deciso di incamerarlo o sequestrarlo può essere collocato nel deposito fiscale insieme all’alcol sotto l’esenzione condizionale da fiscale solo se l’operatore fiscale concorda espressamente con l’ubicazione magazzino. L’ente amministrativo fiscale della Repubblica ceca informa immediatamente l’amministratore fiscale del deposito fiscale locale competente in merito a tale ubicazione di alcol. Tale alcol deve essere conservato separatamente e registrato separatamente.

§ 79

Trasporto di alcol esente da imposta sull’alcol nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Alcool non denaturato, esente da imposta ai sensi del § 71 par.1 let. (a) e (d) sulla base di un’autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti esenti selezionati, possono essere trasportati solo

a) dal deposito fiscale all’utente,

b) da un utente a un altro utente ai sensi del § 72 par.2 e 3,

(c) all’importazione da parte dell’utente; o

d) da un’unità organizzativa a un’altra unità organizzativa dello stesso utente.

(2) Quando trasporta alcolici ai sensi del paragrafo 1, il suo mittente è obbligato a fornire una garanzia fiscale nel modo specificato al § 21, per l’importo dell’imposta che sarebbe obbligato a dichiarare e pagare se questo alcol non fosse esente da imposta. Se lo speditore è un gestore di un deposito fiscale che ha fornito una garanzia fiscale per il funzionamento di un deposito fiscale ai sensi della Sezione 21, questa garanzia può essere utilizzata per fornire una garanzia fiscale per il trasporto di alcol non denaturato. L’amministratore fiscale locale responsabile del deposito fiscale decide in merito all’utilizzo della garanzia fiscale per il funzionamento di un deposito fiscale per il trasporto di alcol non denaturato. L’amministratore delle imposte può, su richiesta dello speditore, dare il suo consenso affinché la garanzia sia fornita dal vettore o dal proprietario dell’alcol, a condizione che il vettore o il suo proprietario siano d’accordo per iscritto.

(3) L’ alcol trasportato ai sensi del paragrafo 1 deve essere collocato immediatamente dopo la fine del trasporto nei locali specificati nell’autorizzazione per l’accettazione e l’uso di prodotti selezionati esenti da imposta. Se è stata fornita una garanzia fiscale per il trasporto di alcol non denaturato e il trasporto di questo alcol è stato debitamente terminato, l’amministratore fiscale decide in merito allo svincolo della garanzia fiscale entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione del documento di esenzione fiscale ( § 6) confermata dall’amministratore delle imposte al luogo di utilizzo locale competente Prodotti selezionati.

(4) L’alcol generalmente denaturato in conformità con l’Alcohol Act 52 ) destinato alla produzione di oli minerali di cui alla sezione 45 (2) o alla produzione di etere butilico terziario etilico deve essere trasportato nel territorio fiscale della Repubblica Ceca con un mittente del documento di accompagnamento semplificato (sezione 30).

§ 79a

Notifica di vendita di alcolici
(1) Una persona che intende vendere alcolici immessi in libera pratica nel corso della sua attività commerciale a un prezzo inferiore al prezzo corrispondente alla somma dell’importo dell’imposta e dell’importo corrispondente dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a notificare tale vendita 15 giorni prima della vendita amministratori fiscali.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la ragione sociale, la sede legale e il numero di identificazione fiscale della persona che intende vendere alcolici,

b) la quantità e il volume degli imballaggi unitari di bevande spiritose, con indicazione della percentuale in volume di alcol, suddivisi per

1. singole tipologie e gruppi secondo la normativa che disciplina i prodotti alimentari e del tabacco,

2. categorie conformi alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina la definizione e la descrizione delle bevande spiritose,

c) la ragione sociale o il nome, la sede legale e il numero di identificazione fiscale della persona da cui sono stati acquistati gli alcolici,

d) il nome del produttore di alcolici,

e) luogo e data di inizio della vendita,

f) i motivi della vendita di bevande spiritose.

TITOLO III

TASSA DI BIRRA
§ 80

Contribuente fiscale della birra
(1) Un pagatore non è una persona fisica che, insieme a persone che formano con lui un nucleo familiare gestito congiuntamente, produce birra in un impianto per la produzione domestica di birra, per autoconsumo, per il consumo di membri della sua famiglia gestita congiuntamente, persone vicine a lui o i suoi ospiti, birra in quantità totale non superiore a 2000 litri per anno civile, a condizione che non sia venduta.

(2) Una persona fisica che produce birra ai sensi del paragrafo 1 è tenuta a notificare immediatamente all’amministratore delle imposte la data di inizio della produzione, il luogo di produzione e la quantità prevista di birra prodotta per anno civile.

(3) Se una persona fisica viola le condizioni di cui al paragrafo 1, è obbligata a registrarsi come pagatore entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di violazione di queste condizioni.

§ 81

Oggetto della tassa sulla birra
(1) Ai fini della presente legge, per birra si intende

a) un prodotto della nomenclatura codice 2203 contenente più dello 0,5% in volume di alcol, o

b) miscele del prodotto di cui alla lettera a) con bevande analcoliche della nomenclatura codice 2206 contenenti più dello 0,5% di alcol in volume.

(2) La concentrazione della birra è espressa come percentuale in peso come percentuale dell’estratto di mosto originale, che è determinata mediante calcolo secondo la formula di Balling grande.

(3) Il regolamento legale di attuazione deve stabilire la formula di Balling grande e i metodi per determinare l’estratto del mosto originale.

§ 82

Un piccolo birrificio indipendente
(1) Un piccolo birrificio indipendente è un birrificio la cui produzione annuale di birra, compresa la birra prodotta su licenza, non supera i 200.000 hl e soddisfa le seguenti condizioni:

a) non è legalmente o economicamente dipendente da un altro birrificio,

b) i locali operativi e di stoccaggio fuori terra o interrati non sono tecnologicamente o altrimenti collegati con i locali di un altro birrificio.

(2) Un birrificio è legalmente o economicamente dipendente se

a) possiede più del 50% della quota dell’attivo netto o ha più del 50% dei diritti di voto di un altro birrificio,

b) manca un importante impianto di produzione dal birrificio; o

c) è stato concluso qualsiasi accordo dal quale si possa desumere una dipendenza economica o giuridica diretta o indiretta da un altro birrificio. 58 )

(3) Ai fini della presente legge, il set operativo di produzione principale indica un birrificio, una cantina e una cantina di birra o serbatoi cilindrici.

(4) Un piccolo birrificio indipendente può produrre birra su licenza a condizione che:

a) la produzione annua totale dei birrifici non supera i 200.000 hl,

b) la produzione di birra su licenza non supera il 49% della sua produzione annuale,

c) la birra prodotta su licenza è sempre tassata all’aliquota fiscale di base.

(5) Se due o più piccole birrerie indipendenti cooperano e la loro produzione annuale combinata non supera i 200 000 ettolitri, queste birrerie sono considerate come una piccola birreria indipendente.

(6) Ai fini della presente legge, per produzione annuale di birra si intende tutta la birra prodotta in un dato anno civile.

§ 83

Nasce l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sulla birra
(1) L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge anche per il pagatore ai sensi del § 80 paragrafo 3 il giorno della violazione delle condizioni di cui al § 80 paragrafo 1 e riguarda la quantità di birra prodotta dal 1 ° gennaio di l’anno solare in cui è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

(2) Se la birra è destinata al consumo diretto nei locali del birrificio o in luoghi adiacenti ad essa, deve provenire dal deposito fiscale ai sensi del § 19 par. a) trasportati nel luogo del consumo diretto solo in imballaggi di trasporto o di consumo. Se la birra viene trasportata nel luogo di consumo diretto direttamente dalla cisterna del rubinetto, l’amministratore fiscale ha il diritto di stabilire condizioni aggiuntive per la tenuta dei registri.

§ 84

Base imponibile della birra
La base imponibile è la quantità di birra espressa in ettolitri.

§ 85

Tariffe e calcolo della tassa sulla birra
(1) L’aliquota di base dell’imposta sulla birra e le aliquote ridotte dell’imposta sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti per 1 ettolitro e ciascuna percentuale in peso intero dell’estratto di mosto originale, che è stata determinata in conformità con la Sezione 81 (2), sono fissate come segue:

Codice della
nomenclatura Aliquota fiscale in CZK / hl per ciascuna percentuale in peso intero dell’estratto di mosto originale
base
rate Tariffe ridotte per piccoli birrifici indipendenti
Gruppo dimensionale per produzione in hl all’anno
fino a 10.000
inclusi da 10.000
a 50.000
inclusi da oltre 50.000
a 100.000
inclusi da oltre 100.000
a 150.000
inclusi oltre 150.000
a 200.000
inclusi
2203, 2206 CZK 32.00 16.00 CZK 19.20 CZK 22,40 CZK 25,60 CZK 28,80 CZK
(2) Le frazioni di una percentuale (cifre decimali) dell’estratto di mosto originale non vengono prese in considerazione.

(3) L’importo dell’imposta sulla birra di una concentrazione specifica, che è stata immessa in libera pratica fiscale, è calcolato come il prodotto della quantità di questa birra in ettolitri, il rispettivo importo della percentuale di concentrazione della birra e il valore di base o rata ridotta.

(4) Ai fini della presente legge, la concentrazione di birra espressa in percentuali in peso dell’estratto di mosto originale è considerata la concentrazione espressa in gradi Plato (° P).

§ 86

Esenzione dalla tassa sulla birra
(1) Anche la birra è esente da imposta

a) per la fabbricazione di aceto di cui al codice 2209 della nomenclatura,

b) per la produzione e la preparazione di medicinali,

c) per la fabbricazione di additivi nella fabbricazione di prodotti alimentari e bevande con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2% vol. o

d) per la fabbricazione di prodotti alimentari, a condizione che il loro titolo alcolometrico non superi 8,5 litri di alcol per 100 chilogrammi di prodotto per i prodotti di cioccolato o 5 litri di alcol per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

(2) La birra è inoltre esente da imposta per l’importo delle perdite di produzione effettive tecnicamente giustificate. L’amministratore delle imposte ha il diritto di valutare se tali perdite corrispondono alla natura dell’attività del pagatore e all’importo usuale delle perdite di altri contribuenti simili nella stessa attività, e di richiedere la prova delle perdite e di adeguare la base imponibile per la differenza riscontrata.

(3) Anche la birra prodotta da una persona fisica in un impianto per la produzione domestica di birra esclusivamente per il proprio consumo e le persone che formano una famiglia gestita congiuntamente, le persone vicine a lui o ai suoi ospiti, fino ad un l’imposta per un anno solare, a condizione che non venga venduta.

(4) Anche la birra che è stata distrutta in casi giustificati in presenza di persone ufficiali dell’amministratore delle imposte è esente da imposta.

(5) Sono esenti da imposta anche le birre destinate ad essere utilizzate come campioni per analisi obbligatorie 53 ) , prove di produzione necessarie, scopi scientifici o analitici o come campioni prelevati dall’amministratore delle imposte. Inoltre, la birra destinata alla ricerca scientifica è esente.

(6) Le registrazioni delle birre esenti da imposta ai sensi della presente disposizione devono essere conservate separatamente. I registri vengono conservati per un periodo di 3 anni dalla fine dell’anno solare in cui sono stati registrati.

§ 87

Ricevere e utilizzare birra esente senza un permesso per ricevere e utilizzare birra esente
La birra esente da imposta ai sensi della Sezione 86 (3) e (5) può essere ricevuta e utilizzata senza autorizzazione per ricevere e utilizzare birra esente da imposta.

§ 87a

Prova della tassazione della birra
Il documento fiscale ai sensi della sezione 5 (2) deve indicare l’importo della birra ripartito in base alle aliquote di accisa individuali sulla birra e la relativa concentrazione di birra espressa in percentuale in peso dell’estratto di mosto originale.

§ 88

Classificazione nel gruppo di dimensioni
(1) Un piccolo birrificio indipendente che inizia la produzione durante un anno civile notifica all’amministratore delle imposte la sua classificazione nel gruppo di dimensioni entro la fine del mese in cui ha iniziato la produzione. La produzione annua stimata è calcolata come dodici volte la quota della produzione stimata dall’inizio delle operazioni alla fine dell’anno e il numero di mesi di produzione nell’anno solare, compreso il mese in cui inizia la produzione.

(2) In caso di modifica della classificazione nel gruppo dimensionale, il piccolo birrificio indipendente è tenuto a notificarlo all’amministratore delle imposte entro il 31 gennaio dell’anno civile.

(3) La classificazione di un piccolo birrificio indipendente in un gruppo dimensionale può essere al massimo di un grado inferiore alla corrispondente produzione dell’anno civile precedente.

(4) Se la produzione effettiva per un anno civile è superiore al limite massimo del gruppo di dimensioni in cui era incluso il piccolo birrificio indipendente, il pagatore deve presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per ciascun periodo fiscale dell’anno civile in questione. Nella dichiarazione dei redditi aggiuntiva dovrà indicare la differenza tra l’onere fiscale secondo l’aliquota fiscale per il gruppo dimensionale che corrisponde alla produzione effettiva e l’onere fiscale dichiarato nella dichiarazione dei redditi regolare per lo stesso periodo d’imposta. Allo stesso tempo, in questa dichiarazione, chiederà un eventuale rimborso fiscale. Il diritto al rimborso dell’imposta, ai sensi del presente paragrafo, può essere rivendicato per l’intero anno solare. Non ci sono interessi di mora sull’imposta valutata in base alla dichiarazione dei redditi aggiuntiva.

(5) Se la produzione effettiva per un anno civile è inferiore al limite inferiore del gruppo di dimensioni in cui era incluso il piccolo birrificio indipendente, il contribuente deve presentare all’amministratore delle imposte entro il 25 febbraio dell’anno civile successivo un supplemento dichiarazione dei redditi per ogni periodo fiscale dell’anno solare. Nella dichiarazione dei redditi aggiuntiva dovrà indicare la differenza tra l’onere fiscale secondo l’aliquota fiscale per il gruppo dimensionale che corrisponde alla produzione effettiva e l’onere fiscale dichiarato nella dichiarazione dei redditi regolare per lo stesso periodo d’imposta. Allo stesso tempo, in questa dichiarazione, chiederà un eventuale rimborso fiscale. Il diritto al rimborso dell’imposta ai sensi del presente paragrafo può essere rivendicato per l’intero anno solare. Non ci sono interessi di mora sull’imposta valutata in base alla dichiarazione dei redditi aggiuntiva.

§ 89

Limitazione del regime di esenzione fiscale condizionale per la birra
(1) Il deposito fiscale ai sensi del § 19 par.2 let. b) può esistere solo un magazzino le cui vendite annuali di birra, o vendite annuali stimate di birra, ammontano ad almeno 5 000 hl di birra.

(2) Ai fini della presente legge, per vendita annuale di birra si intende la quantità di birra che ha lasciato il magazzino in un anno civile ai sensi del paragrafo 1.

(3) La birra esente da imposta ai sensi del § 86 paragrafo 3 non deve essere prodotta in un’impresa per la produzione di prodotti selezionati [§ 19 par. e)].

(4) In casi giustificati, l’amministratore fiscale può decidere, su proposta dell’operatore di un deposito fiscale che ha immesso la birra in libera circolazione fiscale, di reinserire tale birra nel regime di esenzione fiscale condizionale ai fini della sua liquidazione o ritrattamento. Questa birra può essere reintrodotta nel regime di esenzione condizionale solo rimettendola nel deposito fiscale dal quale è stata immessa in libera pratica. L’operatore del deposito fiscale ha diritto a un rimborso fiscale il giorno in cui la birra viene reintrodotta nel regime di esenzione fiscale condizionale.

§ 90

Garantire la tassa sulla birra
La garanzia fiscale totale per un deposito fiscale ammonta a un massimo di 80.000.000 CZK se l’operatore del deposito fiscale fornisce una garanzia fiscale depositando o trasferendo fondi su un conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale.

§ 90a

Documenti di birra nei depositi fiscali
L’amministratore fiscale può decidere che i registri della birra tenuti a norma delle sezioni 37 e 38 siano tenuti congiuntamente per quei depositi fiscali gestiti dallo stesso operatore e per i quali è competente a livello locale.

§ 91

Prova dell’origine della birra importata
(1) Se la birra viene importata, viene tassata all’aliquota fiscale di base.

(2) Quando si importa birra prodotta in un piccolo birrificio indipendente, la birra è tassata a un’aliquota ridotta se è dimostrato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine della birra che la birra è stata prodotta in un piccolo birrificio indipendente con una produzione annua non superiore a 200.000 hl. Questo certificato deve indicare la produzione annua di birra in ettolitri. Se l’origine della birra da un piccolo birrificio indipendente non è provata, la birra è tassata all’aliquota fiscale di base.

(3) Ai fini della presente legge, la concentrazione di birre importate espressa in gradi Plato (° P) è considerata la concentrazione di birra espressa come percentuale in peso dell’estratto di mosto originale.

TITOLO IV

TASSA SU VINO E PRODOTTI INTERMEDI
§ 92

Contribuenti del vino e dei prodotti intermedi
(1) Il pagatore non è una persona fisica che produce esclusivamente vino fermo nel territorio fiscale della Repubblica Ceca (§ 93 paragrafo 3), a condizione che la quantità totale di vino fermo prodotto per anno civile non superi i 2.000 litri.

(2) Il vino fermo prodotto da una persona fisica nel territorio fiscale della Repubblica ceca alle condizioni specificate al paragrafo 1 non può essere trasportato in un altro Stato membro per motivi di lavoro (sezione 31).

(3) Il vino fermo prodotto da una persona fisica nel territorio fiscale della Repubblica ceca alle condizioni di cui al paragrafo 1 non può essere sottoposto al regime di esenzione condizionale dall’imposta.

(4) Se una persona fisica viola le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, è obbligata a registrarsi come pagatore entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di violazione di queste condizioni.

§ 93

Oggetto dell’imposta sul vino e prodotti intermedi
(1) Oggetto dell’imposta ai fini della presente legge sono i vini e le bevande fermentate (di seguito denominati “vini”) e i prodotti intermedi elencati con i codici della nomenclatura 2204, 2205, 2206, che contengono più dell’1,2% di alcol in volume , ma non più del 22% di alcol in volume.

(2) Ai fini della presente legge, per vino spumante si intendono tutti i prodotti che sono riempiti in bottiglie con un tappo a fungo per vino spumante, che è fissato da uno speciale dispositivo di tenuta, o che hanno una sovrapressione di 3 bar o più quando sono chiusi a 20 ° C. possono essere dedotti dalla presenza di anidride carbonica disciolta e che sono elencati sotto i seguenti codici di nomenclatura:

(a) 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, il cui titolo alcolometrico effettivo 60 ) supera l’1,2% vol. ma non supera il 15% vol., se l’alcole contenuto nel prodotto finito è di origine completamente fermentata senza aggiunta di alcool,

b) 2206 00 31, 2206 00 39 e sotto i codici della nomenclatura 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205, a meno che non sia contemplato dalla lettera a), il cui titolo alcolometrico effettivo supera l’1,2% vol. non superare il 13% vol., o

c) 2206 00 31, 2206 00 39, con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol, a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito sia di origine completamente fermentata senza aggiunta di alcoli.

(3) Ai fini della presente legge, per vino fermo si intendono i prodotti che non sono vini spumanti come definiti al paragrafo 2 e che sono elencati sotto i seguenti codici di nomenclatura:

a) 2204 e 2205, con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2% vol ma non superiore a 15% vol, a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito sia di origine completamente fermentata senza aggiunta di alcoli,

b) 2204 e 2205, il cui titolo alcolometrico effettivo supera il 15% vol. ma non più del 18% vol., a condizione che siano stati prodotti senza alcun arricchimento e se l’alcole contenuto nel prodotto finito è di origine completamente fermentata senza alcool aggiunto,

(c) 2204 e 2205, se non menzionati in (a) o (b), e 2206, se non sono soggetti all’imposta sulla birra, se il titolo alcolometrico effettivo di tali prodotti supera l’1,2% vol. ma non supera 10 % vol., o

d) 2206, nella misura in cui non sono soggetti all’imposta sulla birra con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 10% vol ma non superiore a 15% vol se l’alcole contenuto nel prodotto finito è di origine completamente fermentata senza aggiunta di alcol.

(4) Ai fini della presente legge, per prodotti intermedi si intendono tutti i prodotti elencati con i codici della nomenclatura 2204, 2205 e 2206, il cui titolo alcolometrico effettivo supera l’1,2% vol. Ma non supera il 22% vol., Che non sono frizzanti o vino fermo o non sono soggetti alle tasse sulla birra.

§ 94

L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sul vino e sui prodotti intermedi
(1) Quando un vino fermo prodotto da una persona fisica nel territorio fiscale della Repubblica Ceca viene immesso in libera pratica, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta non sussiste se le condizioni specificate nella Sezione 92, paragrafi da 1 a 3 sono incontrato.

(2) L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge anche per una persona fisica che è diventata un pagatore ai sensi della Sezione 92 (4) il giorno della violazione delle condizioni di cui alla Sezione 92 (da 1) a (3), e si applica ai quantitativi di vino fermo prodotti a partire dal 1 ° gennaio dell’anno civile, in cui è sorto l’obbligo di dichiarare e di pagare l’imposta.

§ 95

Base imponibile per vino e prodotti intermedi
La base imponibile è la quantità di vino e prodotti intermedi espressa in ettolitri.

§ 96

Aliquote fiscali su vino e prodotti intermedi
Le aliquote fiscali sono fissate come segue:

Testo Aliquota fiscale
Vini spumanti secondo § 93 paragrafo 2 2340 CZK / hl
Vini tranquilli ai sensi dell’articolo 93 (3) 0 CZK / hl
Prodotti intermedi secondo § 93 par.4 2340 CZK / hl
§ 97

Esenzione dall’imposta sul vino e prodotti intermedi
(1) Anche il vino e i prodotti intermedi sono esenti da imposta

a) per la fabbricazione di aceto di cui al codice 2209 della nomenclatura,

b) per la produzione e la preparazione di medicinali,

c) per la fabbricazione di additivi nella fabbricazione di prodotti alimentari e bevande con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2% vol. o

d) per la fabbricazione di prodotti alimentari, a condizione che il loro titolo alcolometrico non superi 8,5 litri di alcol per 100 chilogrammi di prodotto per i prodotti di cioccolato o 5 litri di alcol per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

(2) Sono esenti dall’imposta anche i vini e i prodotti intermedi per un importo pari a perdite di produzione effettive tecnicamente giustificate. L’amministratore delle imposte ha il diritto di valutare se tali perdite corrispondono alla natura dell’attività del pagatore e all’importo usuale delle perdite di altri contribuenti simili nella stessa attività, e di richiedere la prova delle perdite e di adeguare la base imponibile per la differenza riscontrata.

(3) Sono esenti da imposta anche il vino e i prodotti intermedi destinati ad essere utilizzati come campioni per analisi obbligatorie, 53 ) prove di produzione necessarie o come campioni prelevati dal fisco.

(4) Anche il vino e i prodotti intermedi che sono stati, in casi giustificati, distrutti in presenza di funzionari dell’amministratore delle imposte sono esenti da imposta.

(5) Le registrazioni dei vini e dei prodotti intermedi esenti da imposta ai sensi della presente disposizione devono essere conservate separatamente. I registri devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui sono stati effettuati i registri.

§ 98

Ricevimento e utilizzo di vino esente senza autorizzazione a ricevere e utilizzare vino esente
(1) Il vino fermo esente da imposta ai sensi della Sezione 97 (1) può essere ricevuto e utilizzato senza autorizzazione per ricevere e utilizzare vino esente da imposta.

(2) Vino e prodotti intermedi esentati ai sensi della sezione 97 (3) possono essere ricevuti e utilizzati senza autorizzazione per ricevere e utilizzare vino esente da imposta.

§ 98a

Dichiarazione dei redditi per l’imposta sul vino e pagamento di questa tassa
(1) Se sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta a una persona fisica o giuridica che produce vino fermo (Sezione 93 (3)) ai sensi della Sezione 99 (3) o della Sezione 100a, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro 25 giorni dopo la fine del periodo fiscale in cui è sorto tale obbligo e l’imposta è pagabile in un unico importo al mese, entro 40 giorni dalla fine di tale periodo fiscale.

(2) Se una persona fisica o giuridica che produce vino fermo (§ 93 paragrafo 3) ai sensi del § 99 paragrafo 3 non incorre in una responsabilità fiscale nel periodo fiscale (§ 8 paragrafo 2), queste persone non sono obbligate per comunicare questo fatto all’amministratore.

§ 99

Limitazione del regime di esenzione condizionale per vino e prodotti intermedi
(1) Il deposito fiscale ai sensi del § 19 par.2 let. b) può esistere solo un magazzino le cui vendite annuali o vendite annuali stimate di vino siano di almeno 100 hl o le vendite annuali o le vendite annuali stimate di prodotti intermedi siano di almeno 100 hl. Questa restrizione non si applica ai magazzini che spediscono o ricevono vino e prodotti intermedi in un altro Stato membro.

(2) Ai fini della presente legge, per vendita annuale di vino o di prodotti intermedi si intende la quantità di vino o di prodotti intermedi che ha lasciato il magazzino in un anno civile ai sensi del paragrafo 1.

(3) Una persona fisica o giuridica che non è un piccolo produttore di vino ai sensi del § 100a e che produce vino fermo in un luogo delimitato spazialmente [§ 93 par. 3)], non deve produrre questo vino in un’impresa per il produzione di prodotti selezionati [§ 19 par. 2 lett a)], se non produce contemporaneamente vino spumante o prodotti intermedi in quel luogo e se il vino fermo non è destinato al trasporto in un altro Stato membro in regime sospensivo o se non vi sono vino o prodotti intermedi ai sensi l’esenzione condizionale da tale Stato membro a un altro luogo accettato a fini fiscali.

(4) Se una persona fisica o giuridica ai sensi del paragrafo 3 o ai sensi della sezione 100a presenta una proposta per il rilascio di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale, è obbligata a fare un inventario delle scorte di vino fermo in presenza di un funzionario dell’amministratore delle imposte. Il giorno in cui la decisione sul permesso di gestire un deposito fiscale ha effetto giuridico, queste scorte di vino fermo (articolo 93, paragrafo 3) sono considerate incluse nel regime di esenzione fiscale condizionale.

(5) Il vino fermo (§ 93 paragrafo 3) prodotto da una persona fisica di cui al § 92 paragrafo 1 non è prodotto in un’impresa per la produzione di prodotti selezionati [§ 19 par. e)].

(6) Sottoprodotti 60d ) , che sono soggetti a imposta, derivanti dalla produzione di vino fermo da una persona fisica o giuridica ai sensi del § 99 paragrafo 3 o ai sensi del § 100a, e devono essere smaltiti in conformità con regolamento legale speciale 60e ) , la Repubblica Ceca li trasporta in un deposito fiscale con un documento ai sensi della Sezione 100a (4). Una persona che trasporta sottoprodotti è obbligata a presentare questo documento all’amministratore fiscale su richiesta.

(7) Il vino fermo (sezione 93 (3)) o i sottoprodotti ai sensi del paragrafo 6 prodotti da un piccolo produttore di vino ai sensi della sezione 100a o da una persona fisica o giuridica ai sensi della sezione 99 (3) possono essere soggetti a imposta magazzino insieme a vino fermo e prodotti intermedi vino prodotto da un piccolo produttore di vino in un altro Stato membro. Tale vino o sottoprodotti tranquilli è considerato oggetto di un regime sospensivo.

(8) Un operatore di un deposito fiscale che accetta in un deposito fiscale vino fermo prodotto da un piccolo produttore di vino di un altro Stato membro è tenuto a notificare tale accettazione entro 5 giorni all’amministratore fiscale del deposito fiscale competente a livello locale inviando una copia di il documento ai sensi del § 100a paragrafo 4.

§ 100

Trasporto di vino fermo in regime di esenzione fiscale condizionale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca
(1) Il vino fermo ai sensi del § 93 paragrafo 3 può essere trasportato in regime di esenzione condizionale dall’imposta nel territorio fiscale della Repubblica Ceca senza il documento specificato al § 27 o 27c, a meno che non si tratti di un trasporto tra Stati membri ( § 25).

(2) Quando si trasporta vino fermo (§ 93 paragrafo 3) nel regime di esenzione condizionale dalla tassa senza un documento secondo il paragrafo 1, una persona fisica o giuridica che trasporta vino fermo è obbligata a presentare all’amministratore delle tasse su richiesta i documenti che accompagnano ancora vino durante il trasporto secondo il regolamento dell’Unione direttamente applicabile che disciplina i documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

§ 100a

Un piccolo produttore di vino
(1) Ai fini della presente legge, per piccolo produttore di vino si intende una persona fisica o giuridica che produce esclusivamente vino fermo (articolo 93 (3)), mentre la produzione media annua secondo il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli non supera i 1000 hl e questo vino non è prodotto in azienda per la produzione di prodotti selezionati [§ 19 comma 2 lett. e)].

(2) Se il vino fermo prodotto da un piccolo produttore di vino viene trasportato in un deposito fiscale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, non deve essere utilizzato il documento comprovante la tassazione ai sensi del § 5, ma il documento ai sensi del paragrafo 4.

(3) Se il vino fermo prodotto da un piccolo produttore di vino viene trasportato in un deposito fiscale in un altro Stato membro, deve essere utilizzato il documento di cui al paragrafo 4.

(4) Per il trasporto di vino fermo a un deposito fiscale ai sensi dei paragrafi 2 e 3, deve essere utilizzato il documento di trasporto secondo il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che regola i documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli. Un piccolo produttore di vino fermo è obbligato a presentare questo documento all’amministratore delle imposte su richiesta.

(5) Un piccolo produttore di vino è tenuto a informare l’amministratore delle imposte del luogo locale competente in cui il vino fermo viene prodotto, immagazzinato, lavorato, ricevuto o spedito prima dell’inizio del trasporto del vino fermo al deposito fiscale.

(6) Se un piccolo produttore di vino non incorre in una responsabilità fiscale nel periodo fiscale (sezione 8 (2)), questo piccolo produttore di vino non è obbligato a notificare questo fatto all’amministratore delle imposte.

§ 100b

Documenti di vino nei depositi fiscali
L’amministratore delle imposte può decidere che i registri dei vini tenuti a norma delle sezioni 37 e 38 siano tenuti congiuntamente per quei depositi fiscali gestiti dallo stesso operatore e per i quali è competente a livello locale.

TITOLO V

TASSA SUL TABACCO
§ 100c

Contribuenti dei prodotti del tabacco
Il pagatore è anche una persona fisica o giuridica che viola il divieto di vendita di sigarette al consumatore finale a un prezzo superiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco (§ 112).

§ 101

Oggetto dell’imposta sui prodotti del tabacco
(1) Oggetto dell’imposta sono i prodotti del tabacco.

(2) Ai fini dell’imposta sui prodotti del tabacco, per prodotti del tabacco si intendono sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

(3) Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) sigarette

1. corde di tabacco che vengono fumate allo stato inalterato e che non sono sigari o sigaretti di cui alla lettera b);

2. fili di tabacco che, mediante una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi di carta da sigarette, o

3. fili di tabacco avvolti in carta da sigarette mediante una semplice manipolazione non industriale,

b) sigari e sigaretti, rotoli di tabacco fumati inalterati e che, tenuto conto delle loro caratteristiche e delle aspettative del consumatore medio, sono destinati esclusivamente al fumo inalterato e contengono:

1. un foglio di copertina di tabacco greggio, o

2. riempimento di tabacco rotto, con un telo di copertura del colore usuale del sigaro di tabacco ricostituito, che copre l’intero prodotto e, se del caso, il filtro, ma non il bocchino nel caso di sigari con bocchino, se il loro peso unitario senza filtro o il boccaglio è di almeno 2,3 g non più di 10 ge se la circonferenza di almeno un terzo della lunghezza è di almeno 34 mm,

c) tabacco da fumo

1. tabacchi, tagliati o altrimenti divisi, ritorti o pressati in lastre e che possono essere fumati senza ulteriore trasformazione industriale,

2. cascami di tabacco preparati per la vendita al consumatore finale, che non rientrano nella lettera a) ob) e che possono essere fumati, oppure

3. Tabacco da fumo contenente più del 25% in peso di particelle di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,5 mm; si tratta di tabacco trinciato fine destinato alla fabbricazione manuale di sigarette.

(4) Ai fini della presente legge, per sigarette si intendono anche i prodotti che contengono, in tutto o in parte, sostanze diverse dal tabacco e che soddisfano le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera a) ad eccezione dei prodotti di cui al paragrafo 8.

(5) Per sigari e sigaretti si intendono, ai fini della presente legge, anche i prodotti che contengono parzialmente sostanze diverse dal tabacco e che soddisfano le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera b).

(6) Ai fini della presente legge, per tabacco da fumo si intende anche un prodotto che contiene, in tutto o in parte, sostanze diverse dal tabacco e che soddisfa le altre condizioni di cui al paragrafo 3 lettera c) ad eccezione dei prodotti di cui al paragrafo 8 o di un prodotto non di cui al paragrafo 3, lettera a). c) se è destinato a uno scopo diverso dal fumo e allo stesso tempo può essere fumato ed è destinato alla vendita al consumatore finale.

(7) Ai fini della presente legge, per rifiuti di tabacco si intendono i residui delle foglie di tabacco e i residui derivanti dalla lavorazione e dalla produzione dei prodotti del tabacco.

(8) I prodotti che non contengono tabacco soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), non sono considerati prodotti del tabacco. a) oc), sono utilizzati esclusivamente per scopi medici e un certificato in tal senso viene rilasciato dal Ministero della Salute della Repubblica Ceca o da un istituto da esso autorizzato.

§ 101a

L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sui prodotti del tabacco
L’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sorge anche il giorno della violazione del divieto di vendita di sigarette al consumatore finale ad un prezzo superiore al prezzo per il consumatore finale dichiarato sull’etichetta del tabacco (§ 112).

§ 102

Base imponibile per i prodotti del tabacco
(1) La base imponibile per la percentuale di imposta sulle sigarette è il prezzo per il consumatore finale ai sensi del § 103.

(2) La base imponibile per la parte fissa dell’imposta sulle sigarette è la quantità espressa in pezzi.

(3) La base imponibile per sigari e sigaretti è la quantità espressa in pezzi e per il tabacco da fumo la quantità espressa in chilogrammi.

§ 103

Prezzo per il consumatore finale
(1) Il prezzo per il consumatore finale significa il prezzo che è determinato da una decisione sui prezzi ai sensi della Legge sui prezzi 61 ) come il prezzo per il consumatore finale di un pacchetto unitario destinato al consumo diretto, a meno che questa legge non disponga diversamente. Questo prezzo include anche l’imposta sul valore aggiunto.

(2) Il produttore, il destinatario autorizzato o l’importatore deve presentare all’ufficio doganale della regione della Boemia centrale (di seguito denominato “amministratore fiscale autorizzato”) una proposta per la fissazione del prezzo per il consumatore finale. Un produttore o importatore con una sede legale o un luogo di residenza in un altro stato può autorizzare una persona con una sede legale, un’unità organizzativa del suo stabilimento aziendale o un luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica Ceca che è autorizzato al trasporto prodotti del tabacco in esenzione condizionale da un altro Stato.

(3) Per le sigarette con la stessa denominazione commerciale e con lo stesso numero di pezzi in una confezione unitaria, deve essere fissato lo stesso prezzo per il consumatore finale.

(4) Ai fini della presente legge, per prezzo medio ponderato si intende la media ponderata dei prezzi delle sigarette per il consumatore finale ricalcolata in un unico pezzo, che è determinata dal Ministero delle finanze sulla base degli inventari delle etichette di tabacco per l’anno civile precedente .

(5) Per le sigarette che non sono etichettate con etichette di tabacco, il prezzo al consumatore finale è lo stesso del prezzo fissato per le sigarette che devono essere etichettate con un’etichetta di tabacco, con la stessa denominazione commerciale e con lo stesso numero di pezzi per confezione unitaria. Se il prezzo per il consumatore finale non può essere determinato secondo la prima frase, il prezzo per il consumatore finale è la media ponderata dei prezzi.

(6) La media ponderata dei prezzi è utilizzata per calcolare l’importo delle aliquote fiscali sulle sigarette in conformità con la legislazione dell’Unione europea 61a ) .

(7) Il prezzo per il consumatore finale deve essere indicato sull’etichetta del tabacco.

(8) Le sigarette possono essere immesse in libera pratica fiscale solo con un’etichetta di tabacco con il prezzo dichiarato per il consumatore finale valido dalla data di entrata in vigore della decisione sul prezzo fino all’ultimo giorno di efficacia della decisione sul prezzo.

§ 104

Tariffe e calcolo delle tasse sui prodotti del tabacco
(1) Le aliquote fiscali sono fissate come segue:

Testo Aliquota fiscale
Percentuale Parte fissa Minimo
sigarette 30% 1,79 CZK / pezzo in totale, tuttavia, almeno 3,2 CZK / pezzo
sigari, sigaretti 2.08 CZK / pezzo
tabacco da fumo 2720 ​​CZK / kg
(2) L’importo dell’imposta su sigari, sigaretti e tabacco da fumo è calcolato come il prodotto della base imponibile e dell’aliquota fiscale fissa, mentre è determinante il peso del tabacco da fumo al momento dell’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta per il calcolo della tassa sul tabacco da fumo.

(3) L’importo dell’imposta sulle sigarette utilizzando una parte fissa e una percentuale dell’aliquota fiscale è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

a) il prodotto della percentuale dell’aliquota fiscale e del prezzo per il consumatore finale di tali sigarette diviso per il gambo,

b) il prodotto della parte fissa dell’aliquota fiscale e del numero di pezzi.

(4) L’importo dell’imposta sulle sigarette che utilizza l’aliquota fiscale minima è calcolato come il prodotto dell’aliquota fiscale minima e il numero di pezzi.

(5) Una corda di tabacco di lunghezza fino a 80 mm inclusa è considerata un pezzo di sigaretta.

(6) Un filo di tabacco più lungo di 80 mm ma non più lungo di 110 mm è considerato come 2 sigarette. Un filo di tabacco più lungo di 110 mm ma non più lungo di 140 mm è considerato come 3 sigarette. Ogni 30 mm di filo di tabacco in più, anche iniziato, è considerato come un altro pezzo di sigaretta.

(7) Se l’importo dell’imposta per le sigarette calcolato utilizzando un’aliquota fissa e una percentuale dell’aliquota fiscale è inferiore all’importo dell’imposta calcolato utilizzando l’aliquota fiscale minima, si applica l’importo dell’imposta calcolato utilizzando l’aliquota fiscale minima.

§ 105

Esenzione dall’imposta sui prodotti del tabacco
(1) I prodotti del tabacco destinati ad essere utilizzati per test relativi alla qualità del prodotto e i test relativi alla garanzia della qualità della misurazione, o test di produzione necessari, sono esenti da imposta, a condizione che tali prodotti del tabacco siano consumati, distrutti o degradati in modo dimostrabile durante i test, vale a dire in quantità tecnologicamente giustificate. Le prove possono essere eseguite solo in laboratori accreditati secondo la norma tecnica ČSN EN ISO / IEC 17025 per la materia delle prove sul tabacco o sui prodotti del tabacco.

(2) Anche i prodotti del tabacco sono esenti da imposta

a) prelevati come campioni dall’autorità fiscale; o

(b) svalutate secondo le istruzioni e in presenza di funzionari dell’autorità fiscale, o distrutte in loro presenza; ciò si applica solo ai prodotti del tabacco destinati all’esportazione o al trasporto in esenzione condizionale verso un altro Stato membro che non sono allo stesso tempo ammissibili alla libera pratica nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

(3) L’amministratore delle imposte redige un rapporto sul ritiro o il deterioramento dei prodotti del tabacco ai sensi del paragrafo 2.

(4) I registri dei prodotti del tabacco esenti da imposta ai sensi della presente disposizione devono essere conservati separatamente. I registri devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui sono stati effettuati i registri.

§ 105a

Ricezione e utilizzo di prodotti del tabacco esenti senza autorizzazione a ricevere e utilizzare prodotti del tabacco esenti
I prodotti del tabacco esentasse ai sensi della Sezione 105 (2) possono essere ricevuti e utilizzati senza permesso per ricevere e utilizzare prodotti del tabacco esentasse.

§ 106

Prova della tassazione dei prodotti del tabacco
Una persona fisica o giuridica che rilascia un documento fiscale ai sensi della Sezione 5 (2), un documento di vendita ai sensi della Sezione 5 (3) o un documento di trasporto ai sensi della Sezione 5 (4) è obbligata a dichiarare su tali documenti il ​​prezzo del consumatore di sigarette e non indica l’importo dell’accisa.

§ 107

Confezione unitaria
(2) I prodotti del tabacco devono essere immessi in libera pratica, importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca o trasportati nel territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro in una confezione unitaria sigillata destinata al consumo diretto, salvo diversa disposizione Atto.

(4) I prodotti del tabacco non devono essere importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca o trasportati da un altro Stato membro al territorio fiscale della Repubblica ceca in un imballaggio unitario chiuso se sono destinati al consumo personale o se vengono trasportati in regime di esenzione fiscale condizionale con successivo deposito in deposito fiscale. I prodotti del tabacco non devono essere immessi in libera pratica fiscale in una confezione unitaria chiusa se sono esenti da imposta ai sensi della Sezione 105.

(5) Un pacchetto unitario chiuso di sigarette deve contenere almeno 20 sigarette, ad eccezione dei pacchetti unitari chiusi di sigarette esenti da imposta ai sensi della sezione 105. Un pacchetto unitario può contenere solo i prodotti del tabacco soggetti alla stessa aliquota fiscale 61b ) .

(6) I prodotti del tabacco possono essere venduti solo in una confezione unitaria chiusa con un’etichetta del tabacco intatta, ad eccezione della vendita di sigari e sigaretti al consumatore finale, per la quale è consentita la vendita di pezzi.

(7) La vendita di singoli sigari e sigaretti può avvenire solo a partire da una confezione unitaria aperta destinata al consumatore finale, contrassegnata da un’etichetta adesiva per il tabacco.

§ 108

Importazioni di prodotti del tabacco nell’ambito delle attività aziendali
(1) Un importatore che intenda importare prodotti del tabacco nell’ambito dell’attività commerciale è tenuto a notificarlo per iscritto all’amministratore fiscale entro tre settimane prima della prima importazione. Se l’importatore ha una sede legale o una residenza permanente al di fuori del territorio fiscale della Repubblica Ceca, è tenuto a presentare una notifica scritta all’amministratore fiscale autorizzato.

(2) Un importatore con sede legale o residenza permanente nel territorio fiscale della Repubblica ceca deve indicare nella notifica la ragione sociale o la ragione sociale e la sede legale, la forma giuridica, l’importo dei beni aziendali e il rappresentante legale. Inoltre, l’importatore è tenuto a dichiarare nella notifica se esiste un accordo sulla negoziazione della conformità e, se applicabile, l’importo della quota del patrimonio aziendale. L’importatore allega alla notifica un elenco dei prodotti del tabacco suddiviso per tipo, denominazione commerciale, tipo di imballaggio, indicando il numero di pezzi o chilogrammi in un imballaggio unitario.

§ 109

Destinatario ammissibile dei prodotti del tabacco
(1) Un destinatario autorizzato per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati e un destinatario autorizzato per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati può accettare solo prodotti del tabacco contrassegnati da un’etichetta di tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco esenti da imposta ai sensi della Sezione 105.

(2) Pagamento del valore delle etichette del tabacco durante la loro raccolta o garanzia del valore delle etichette del tabacco ai sensi del § 119 par.4 let. a) ob) è considerata una garanzia fiscale nel caso in cui il destinatario autorizzato per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati accetta esclusivamente prodotti del tabacco ed è allo stesso tempo un cliente di etichette di tabacco ai sensi del § 118 par.3.

(3) Rimborso del valore delle etichette del tabacco durante la loro raccolta o assicurazione del valore delle etichette del tabacco ai sensi del § 119 par.4 let. b) è considerata una garanzia fiscale nel caso in cui il destinatario autorizzato per l’accettazione una tantum di prodotti selezionati accetta esclusivamente prodotti del tabacco ed è allo stesso tempo un cliente di etichette di tabacco ai sensi del § 118 par.3.

§ 109a
annullato

§ 110

Divieto di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale
(1) Il venditore non può vendere sigarette al consumatore finale a un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco, salvo diversa disposizione della presente legge.

(2) Quando si vende sigarette al consumatore finale, il venditore non può concedere alcuno sconto sul prezzo al consumatore finale, compreso uno sconto fornito sulla base delle vendite.

(3) Se alle sigarette viene aggiunto o confezionato un altro articolo, il prezzo totale al momento della vendita al consumatore finale non può essere diverso dal prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco. La vendita di sigarette non deve essere legata alla vendita di altri articoli.

§ 111

Riduzione del prezzo per il consumatore finale
(1) In deroga alla sezione 110, nei casi necessari, le sigarette possono essere vendute al consumatore finale a un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco per consentire ai produttori, importatori o venditori di vendere scorte in caso di fallimento, cessazione della produzione, cessazione della vendita o cessazione di attività d’impresa e in caso di esecuzione.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1, è richiesto il consenso dell’amministratore fiscale autorizzato per la vendita di sigarette al consumatore finale ad un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco.

(3) La vendita a un prezzo inferiore non dà diritto alla riduzione e al rimborso dell’imposta.

§ 111a

Divieto di acquisto ad un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale
Il consumatore finale non può acquistare sigarette a un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco, salvo diversa disposizione della presente legge.

§ 112

Divieto di vendita ad un prezzo superiore al prezzo per il consumatore finale
Il venditore non può vendere sigarette al consumatore finale a un prezzo superiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco. Se il venditore vende sigarette a un prezzo superiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sull’importo del prodotto della percentuale dell’aliquota fiscale ai sensi del § 104 paragrafo 1 e del differenza tra il prezzo di vendita delle sigarette e il prezzo indicato sull’etichetta del tabacco.

§ 113
annullato

§ 114

Etichettatura con adesivi di tabacco
(2) I prodotti del tabacco fabbricati nel territorio fiscale della Repubblica ceca, importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca o trasportati nel territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro devono essere contrassegnati con una vignetta sul tabacco 62a ) , a meno che non siano trasportati in regime di esenzione fiscale condizionale con successivo deposito in deposito fiscale o salvo diversa disposizione di cui al paragrafo 6 o 7.

(3) Il produttore, il destinatario autorizzato o l’importatore di prodotti del tabacco o il fornitore con sede legale al di fuori del territorio fiscale della Repubblica Ceca è obbligato a contrassegnare i prodotti del tabacco con adesivi a base di tabacco.

(4) I prodotti del tabacco possono essere contrassegnati con etichette adesive sul tabacco solo nel deposito fiscale o al di fuori del territorio fiscale della Repubblica ceca.

(6) I prodotti del tabacco non possono essere contrassegnati da un’etichetta di tabacco che:

a) sono destinati all’esportazione, o

b) sono destinati al trasporto in regime di sospensione dall’accisa in un altro Stato membro.

(7) I prodotti del tabacco non devono essere contrassegnati con un’etichetta del tabacco se sono esenti da imposta ai sensi della sezione 11 (1) o della sezione 105, o se sono importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca o trasportati da un altro Stato membro a il territorio fiscale della Repubblica Ceca per il consumo personale (§ 32 paragrafo 4).

§ 114a

Prodotti del tabacco privi di etichetta e etichettati in modo errato
(1) Un prodotto del tabacco non contrassegnato è considerato un prodotto del tabacco che, sebbene debba essere contrassegnato da un adesivo del tabacco,

(a) non è contrassegnato con esso, o

b) è contrassegnato da un’etichetta adesiva per il tabacco, le cui indicazioni contenute nella normativa di attuazione non sono leggibili.

(2) Un prodotto del tabacco contrassegnato in modo errato deve essere considerato un prodotto del tabacco che deve essere contrassegnato con un adesivo del tabacco se è contrassegnato

a) un’etichetta del tabacco diversa da quella prevista dalla presente legge e da un regolamento legale di attuazione,

b) un’etichetta del tabacco, le cui indicazioni previste dalla normativa di legge di attuazione non corrispondono alla confezione unitaria,

c) un’etichetta del tabacco destinata a un altro prodotto del tabacco; o

d) un’etichetta del tabacco danneggiata, le cui indicazioni sono leggibili nella normativa di attuazione.

(3) I sigari, i sigaretti o il tabacco da fumo contrassegnati con un’etichetta di tabacco corrispondente alla vecchia aliquota fiscale e che erano contrassegnati in conformità con la presente legge e la legislazione di attuazione al momento della loro immissione in libera pratica non sono considerati un prodotto del tabacco contrassegnato in modo errato.

§ 115

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che l’obbligo di etichettatura dei prodotti del tabacco è stato violato, lo notifica immediatamente alle altre autorità competenti per verificare l’adempimento degli obblighi di etichettatura dei prodotti del tabacco.

(2) Se un organo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o un organo dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca rileva che l’obbligo di etichettatura dei prodotti del tabacco è stato violato,

(a) procedere in conformità con il Codice Fiscale; e

b) informare immediatamente l’amministratore delle imposte e l’ufficio comunale di licenza commerciale.

(3) Se l’amministratore delle imposte o un’altra autorità competente scopre prodotti del tabacco non contrassegnati o prodotti del tabacco contrassegnati in modo errato, li mette al sicuro e senza indebito ritardo trasmette la decisione sull’assicurazione di questi prodotti del tabacco al loro titolare. Se la decisione di sequestrare questi prodotti del tabacco non può essere notificata in questo modo, la decisione si considera non recapitabile nel fascicolo.

(4) Se l’organismo responsabile della verifica degli obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, che non è menzionato nei paragrafi 1 e 2, rileva che l’obbligo di etichettatura dei prodotti del tabacco è stato violato, ne informa immediatamente l’amministratore fiscale e l’ufficio municipale per le licenze commerciali.

§ 116

Dichiarazione dei redditi per l’imposta sui prodotti del tabacco e la data di scadenza di tale imposta
(1) L’ ordine delle etichette del tabacco svolge la funzione di dichiarazione dei redditi, ad eccezione dei prodotti del tabacco, per i quali è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta ai sensi del § 9 par. e), § 9 paragrafo 3 lett. f) o § 101a.

(2) L’imposta viene pagata utilizzando un adesivo sul tabacco. Le etichette adesive per tabacco devono essere utilizzate quando sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

(3) Per uso di un’etichetta di tabacco si intende l’apposizione di un’etichetta di tabacco su una confezione unitaria.

§ 116a

Garantire una tassa sui prodotti del tabacco
(1) Se l’operatore di un deposito fiscale gestisce un solo deposito fiscale, la garanzia fiscale fornita depositando o trasferendo fondi sul conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale non deve superare CZK 50.000.000.

(2) Se l’operatore di un deposito fiscale gestisce più di un deposito fiscale, la garanzia fiscale fornita depositando o trasferendo fondi sul conto di deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale ammonta a un massimo di CZK 100000000, indipendentemente da quanti depositi fiscali che gestisce.

§ 117
annullato

§ 118

Ordinazione, raccolta e distribuzione di adesivi per tabacco
(2) L’ acquisto di etichette di tabacco dal loro produttore, il loro trasporto dal produttore di etichette di tabacco all’amministratore fiscale autorizzato e la loro raccolta nel territorio fiscale della Repubblica Ceca da parte del produttore, del destinatario autorizzato o dell’importatore è assicurato dalla tassa autorizzata amministratore, produttore o importatore.

(3) Un produttore o importatore con sede legale o luogo di residenza in un altro stato può affidare a una persona la sede legale, un’unità organizzativa del suo stabilimento aziendale o un luogo di residenza nel territorio fiscale della Repubblica ceca che è autorizzato a trasportare i prodotti del tabacco in base all’esenzione condizionale da un altro paese per prendere le etichette del tabacco. Nel caso delle etichette di tabacco per sigarette, questa persona autorizzata può essere solo una persona che è stata anche autorizzata dallo stesso produttore o importatore a presentare una proposta per la fissazione del prezzo per il consumatore finale (Sezione 103 (2)). L’acquisto e il trasporto di etichette di tabacco dal loro produttore all’amministratore fiscale autorizzato, la loro raccolta nel territorio fiscale della Repubblica Ceca da parte di una persona autorizzata a raccogliere etichette di tabacco e la verifica del trasporto, stoccaggio e utilizzo delle etichette di tabacco da parte di questa persona è fornito dall’amministratore fiscale autorizzato.

(4) Il produttore, il destinatario autorizzato, l’importatore o la persona autorizzata a ritirare le etichette di tabacco ai sensi del paragrafo 3 (di seguito denominato “il cliente”) sono tenuti a calcolare il valore corrispondente alla responsabilità fiscale delle etichette di tabacco ordinate stesse.

(5) Il cliente è obbligato a ordinare e ritirare adesivi per tabacco esclusivamente da un amministratore fiscale autorizzato.

(6) Se il cliente non ritira le etichette di tabacco ordinate entro 75 giorni dalla data di consegna dell’ordine, l’amministratore fiscale autorizzato distruggerà le etichette di tabacco non ritirate e redigerà un rapporto su di esse. Il cliente è obbligato a rimborsare i costi associati alla produzione e distruzione di queste etichette di tabacco.

(7) Un produttore di etichette di tabacco può vendere etichette di tabacco esclusivamente a un amministratore fiscale autorizzato.

(8) annullato

(9) Il cliente non può in alcun modo vendere o ricevere gratuitamente le etichette di tabacco ricevute ad altre persone fisiche o giuridiche, ad eccezione dell’amministratore fiscale autorizzato. Questa disposizione non si applica al caso in cui le etichette del tabacco siano consegnate a fabbricanti o fornitori di prodotti del tabacco in un altro Stato membro o in un paese terzo allo scopo di etichettare i prodotti del tabacco per l’immissione in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca .

(10) Il cliente è tenuto a pagare il prezzo delle etichette di tabacco al più tardi al momento del prelievo. Il trasporto delle etichette di tabacco dall’amministratore fiscale autorizzato al cliente e la loro conservazione e utilizzo presso il cliente è fornito da questo cliente a proprie spese.

(11) È necessario ordinare adesivi di tabacco

a) due settimane prima della raccolta in casi normali, o

b) almeno sei settimane prima della prima raccolta di etichette di tabacco per il nuovo modello.

(12) Adesivi per tabacco ordinati secondo il paragrafo 11 lettera b) può essere rimosso non prima di sei settimane prima della data di entrata in vigore dell’etichetta del tabacco del nuovo modello.

(13) Se il design dell’etichetta del tabacco viene modificato, le etichette del tabacco del vecchio modello possono essere ordinate entro sei settimane prima che la modifica del design dell’etichetta del tabacco abbia effetto, indicando le date della raccolta. Gli adesivi per tabacco possono essere rimossi non prima di due settimane dopo la consegna dell’ordine all’amministratore fiscale autorizzato.

§ 118a

Ordinazione e ritiro di adesivi per tabacco corrispondenti alla vecchia aliquota fiscale
(1) In caso di modifica dell’aliquota fiscale, può essere ordinata un’etichetta del tabacco corrispondente all’aliquota fiscale immediatamente precedente la nuova aliquota fiscale, indicando le date di raccolta entro e non oltre 6 settimane prima della data di entrata in vigore del nuova aliquota fiscale.

(2) L’ etichetta del tabacco ai sensi del paragrafo 1 può essere rimossa non prima di 2 settimane dopo la consegna dell’ordine all’amministratore fiscale autorizzato.

(3) Un prodotto del tabacco con un’etichetta del tabacco corrispondente all’aliquota d’imposta immediatamente precedente la nuova aliquota d’imposta può essere immesso in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca entro e non oltre la data di entrata in vigore della nuova imposta Vota.

§ 118b

Ordinazione e ritiro delle etichette di tabacco corrispondenti alla nuova aliquota fiscale
(1) In caso di modifica dell’aliquota fiscale, l’etichetta del tabacco corrispondente alla nuova aliquota fiscale deve essere ordinata almeno 6 settimane prima della sua prima raccolta.

(2) L’ etichetta del tabacco ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata non prima di 6 settimane prima della data di entrata in vigore della nuova aliquota fiscale.

(3) Un prodotto del tabacco con un’etichetta di tabacco corrispondente alla nuova aliquota fiscale può essere immesso in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca a partire dalla data di entrata in vigore della nuova aliquota fiscale.

§ 118c

Stoccaggio e vendita di confezioni unitarie di sigarette con un’etichetta di tabacco corrispondente alla vecchia aliquota fiscale
(1) Una confezione unitaria di sigarette destinate al consumo diretto con un’etichetta di tabacco corrispondente a un’aliquota d’imposta diversa dalla nuova aliquota d’imposta acquistata per la rivendita non può essere immagazzinata o venduta dalla data di entrata in vigore della nuova aliquota d’imposta.

(2) Una confezione unitaria di sigarette destinate al consumo diretto con un’etichetta di tabacco corrispondente all’aliquota d’imposta immediatamente precedente la nuova aliquota acquistata per la rivendita non può essere immagazzinata o venduta dopo l’ultimo giorno del secondo mese di calendario successivo al mese in cui la nuova aliquota fiscale è entrata in vigore.

(3) Una confezione unitaria di sigarette che non può essere immagazzinata o venduta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è considerata un prodotto del tabacco contrassegnato in modo errato.

§ 119

Il valore dell’adesivo del tabacco
(1) L’obbligo di pagare il valore di un’etichetta di tabacco deriva dalla raccolta di queste etichette. Il valore delle etichette del tabacco corrisponde all’importo dell’obbligo fiscale del prodotto del tabacco per l’imballaggio unitario destinato al consumo diretto.

(2) Il cliente è tenuto a pagare il valore delle etichette di tabacco entro 60 giorni dal giorno della loro rimozione dall’amministratore fiscale autorizzato.

(4) Il cliente è tenuto a fornire una garanzia per il valore delle etichette di tabacco ordinate da un amministratore fiscale autorizzato, se il valore delle etichette di tabacco non viene pagato al momento della loro raccolta. Viene fornita la garanzia

a) una garanzia finanziaria rilasciata a favore di un amministratore fiscale autorizzato, che questo amministratore fiscale ha accettato,

b) depositando o trasferendo fondi su un conto deposito cauzionale fiscale istituito dall’amministratore fiscale autorizzato, mentre per il periodo di garanzia fiscale non sussiste diritto ad interessi sull’importo depositato sul conto deposito cauzionale fiscale istituito dall’ente tributario autorizzato amministratore, o

(c) assicurazione mediante una garanzia fornita da un’impresa di assicurazione, a condizione che questo metodo di riassicurazione sia autorizzato dall’amministratore fiscale autorizzato; La sezione 21, paragrafi da 2 a 6 si applica mutatis mutandis per garantire l’assicurazione.

(5) Un cliente di etichette di tabacco che dimostri che è stato pagato il valore delle etichette di tabacco prese per i prodotti del tabacco nel territorio fiscale della Repubblica ceca ha diritto al rimborso di questo valore delle etichette di tabacco, a condizione che

a) durante il trasporto di tali prodotti del tabacco etichettati nell’ambito di un regime di esenzione condizionale, il regime di esenzione condizionale (§ 28, paragrafo 1) è stato violato in un altro Stato membro e l’imposta su tali prodotti del tabacco è stata pagata in quello Stato membro; il valore delle etichette di tabacco utilizzate deve essere restituito entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della prova del pagamento dell’imposta in un altro Stato membro, oppure

b) durante il trasporto di tali prodotti del tabacco etichettati nell’ambito di un regime di esenzione condizionale, si è verificata una perdita o un deterioramento dimostrabile di tali prodotti del tabacco a causa di una perdita o deterioramento imprevedibile; il valore delle etichette del tabacco utilizzate deve essere restituito entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla liquidazione di tale perdita o deterioramento dei prodotti del tabacco e dopo che è stato dimostrato che la perdita o il deterioramento dei prodotti del tabacco era dovuto a una perdita imprevedibile o menomazione.

§ 120

Lien
Al fine di garantire il pagamento del valore delle etichette di tabacco, sulla base della presente legge viene istituito un privilegio sulle etichette di tabacco sequestrate non ancora utilizzate sulla confezione unitaria.

§ 121

Prova e inventario degli adesivi del tabacco
(1) Il cliente è tenuto a tenere registri delle etichette di tabacco raccolte, usate e restituite e a conservare registri e documenti sulla base dei quali sono stati inseriti nei registri per un periodo di dieci anni dalla fine dell’anno solare in cui questi documenti sono stati rilasciati.

(2) Il cliente è obbligato a fare un inventario delle etichette di tabacco per ogni anno civile. Inoltre, è tenuto a notificare all’amministratore fiscale autorizzato entro il 31 gennaio di ogni anno civile il risultato dell’inventario delle etichette di tabacco per l’anno civile precedente. L’amministratore fiscale autorizzato trasmette al Ministero delle Finanze i dati riepilogativi sui risultati degli inventari per tutti i clienti entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno solare.

§ 122

Restituzione di adesivi di tabacco
(1) Il cliente può restituire le etichette di tabacco danneggiate all’amministratore fiscale autorizzato se le indicazioni delle etichette di tabacco previste dal regolamento legale di attuazione sono leggibili e se dimostra che si tratta di etichette di tabacco acquisite in conformità con la presente legge. Ai fini delle accise, per etichetta del tabacco danneggiata si intende anche un’etichetta del tabacco incompleta se la sua superficie è superiore al 60% della superficie originale dell’etichetta del tabacco ed è composta da un massimo di 2 parti, che senza dubbio appartengono insieme. Le etichette del tabacco indebolite dal taglio non sono considerate danneggiate.

(2) Per le etichette di tabacco danneggiate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, l’amministratore fiscale autorizzato restituisce il valore delle etichette di tabacco, se il valore delle etichette di tabacco è già stato pagato. L’amministratore fiscale autorizzato distruggerà le etichette di tabacco danneggiate restituite. Redige un rapporto sulla distruzione delle etichette di tabacco danneggiate restituite.

(3) Il cliente può restituire le etichette di tabacco non utilizzate all’amministratore fiscale autorizzato. L’amministratore fiscale autorizzato restituirà al cliente il valore delle etichette del tabacco, se il valore delle etichette del tabacco è già stato pagato. L’amministratore fiscale autorizzato distruggerà gli adesivi del tabacco restituiti. Redige un rapporto sulla distruzione delle etichette dei tabacchi restituiti.

(4) Se il modello di un’etichetta del tabacco cambia, il cliente è obbligato a restituire l’etichetta del tabacco inutilizzata del vecchio modello all’amministratore fiscale autorizzato entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui i prodotti del tabacco con l’etichetta del tabacco del vecchio modello potrebbero essere immesso in libera pratica per ultimo. Se le etichette del tabacco sono state esportate in paesi terzi, il cliente restituisce i vecchi modelli di etichette del tabacco non utilizzati all’amministrazione fiscale autorizzata entro 80 giorni dalla data in cui i vecchi modelli di etichette del tabacco hanno potuto essere immessi in libera pratica per l’ultima volta. Il cliente è tenuto a restituire le etichette di tabacco danneggiate del vecchio modello entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la restituzione delle etichette di tabacco inutilizzate del vecchio modello.

(5) Il valore delle etichette di tabacco inutilizzate restituite del vecchio modello diventa un pagamento in eccesso del cliente a partire dall’ultimo giorno del periodo di cui al paragrafo 4. Se il pagamento in eccesso risultante è un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo utilizzerà per pagare il valore delle etichette di tabacco del nuovo design quando le prende, a meno che il cliente non abbia richiesto il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile.

(6)L’amministratore fiscale autorizzato ai sensi del comma 5 non procede se il cliente, in occasione della restituzione di etichette di tabacco inutilizzate del vecchio modello, richiede l’emissione di etichette di tabacco del nuovo modello per le etichette di tabacco del vecchio modello. L’amministratore fiscale autorizzato emetterà gli adesivi del tabacco del nuovo modello entro 30 giorni dal giorno in cui gli sono stati restituiti gli adesivi del tabacco. Il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo delle etichette di tabacco emesse e il prezzo delle etichette di tabacco restituite al più tardi al momento dell’emissione delle etichette di tabacco del nuovo modello. Se l’amministratore fiscale autorizzato emette etichette di tabacco del nuovo modello per etichette di tabacco del vecchio modello, che sono anche etichette di tabacco corrispondenti alla nuova aliquota fiscale, il cliente è anche obbligato a pagare la differenza tra il valore delle etichette di tabacco emesse e il valore delle etichette di tabacco restituite il giorno della raccolta di queste etichette di tabacco.

(7) Per le etichette di tabacco restituite danneggiate del vecchio modello che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono state restituite ai sensi del paragrafo 4, l’amministratore fiscale autorizzato restituisce il valore delle etichette di tabacco se il valore delle etichette di tabacco è già stato pagato.

(8) L’ amministratore fiscale autorizzato distruggerà gli adesivi per tabacco del vecchio modello restituiti ai sensi del paragrafo 4. Redige un rapporto sulla distruzione delle etichette dei tabacchi restituiti.

(9) Il cliente è tenuto a restituire senza indugio le etichette di tabacco non utilizzate, comprese le etichette di tabacco danneggiate ai sensi del paragrafo 1, all’amministratore fiscale autorizzato, in caso di cessazione delle sue attività. Se il cliente ha già pagato per il valore delle etichette di tabacco, l’amministratore fiscale autorizzato restituirà tale importo.

(10)Il cliente può richiedere all’amministratore fiscale autorizzato la supervisione ufficiale sulla distruzione delle etichette del tabacco apposte sulle confezioni unitarie. La domanda può riguardare solo i prodotti che il cliente ha fabbricato, importato o trasportato da un altro Stato membro. Per vigilanza ufficiale si intende la partecipazione di un funzionario dell’amministratore fiscale autorizzato alla distruzione delle etichette di tabacco apposte sulle confezioni unitarie, che sarà fornita dal cliente a proprie spese. La distruzione delle etichette di tabacco sotto controllo ufficiale può essere effettuata solo nel territorio fiscale della Repubblica ceca. L’amministratore fiscale autorizzato è tenuto a soddisfare questa richiesta, a condizione che il giorno, l’ora, il luogo e le modalità di distruzione delle etichette del tabacco siano determinati di comune accordo. Il cliente ha diritto al rimborso del valore delle etichette di tabacco il giorno della distruzione delle etichette di tabacco sotto controllo ufficiale. Il diritto al rimborso può essere richiesto solo se

§ 122a

Diritto al rimborso del valore delle etichette di tabacco in caso di modifica dell’aliquota fiscale per le sigarette
(1) Il diritto al rimborso del valore di un’etichetta di tabacco nel caso di un’etichetta di tabacco corrispondente all’aliquota d’imposta immediatamente precedente la nuova aliquota d’imposta apposta su una confezione unitaria di sigarette destinate al consumo diretto prodotta, importata o trasportata da un altro cliente deve sorgere nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, se

a) il valore dell’etichetta del tabacco è già stato pagato,

b) entro l’ultimo giorno del secondo mese di calendario successivo al mese in cui è entrata in vigore la nuova aliquota fiscale, il cliente

1.Fai un inventario di queste etichette di tabacco,

2. presentare una domanda per il controllo ufficiale della distruzione di tali etichette di tabacco per via elettronica, in un formato e una struttura pubblicati dall’amministrazione fiscale in modo da consentire l’accesso remoto, e

3. collocare le confezioni unitarie di sigarette destinate al consumo diretto con tali etichette di tabacco in un luogo protetto contro l’uso improprio e dove queste confezioni unitarie siano immagazzinate separatamente dagli altri prodotti del tabacco e contrassegnate in modo visibile,

c) una confezione unitaria di sigarette destinate al consumo diretto con tale etichetta di tabacco è conservata conformemente alla lettera b), punto 3) fino alla data di distruzione; e

d) la distruzione è avvenuta entro l’ultimo giorno del quarto mese di calendario successivo al mese in cui è entrata in vigore la nuova aliquota fiscale.

(2) Una confezione unitaria di sigarette destinate al consumo diretto con un’etichetta di tabacco corrispondente all’aliquota d’imposta immediatamente precedente la nuova aliquota d’imposta per la quale sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere entro l’ultimo giorno del quarto mese di calendario successivo al mese in cui è entrata in vigore la nuova aliquota fiscale, non lo considera un prodotto del tabacco etichettato in modo errato.

§ 123

Richiesta di riduzione del rimborso o della cauzione
(1) Il cliente può richiedere all’amministratore fiscale autorizzato di ridurre il pagamento o la sicurezza.

(2) Ai fini della presente legge, una riduzione del pagamento o della riassicurazione significa una riduzione del rimborso del valore delle etichette del tabacco durante la loro raccolta o una riduzione della riassicurazione del valore delle etichette del tabacco durante la loro raccolta.

(3) Una domanda di riduzione del pagamento o della garanzia può essere presentata da un cliente che, durante i 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda di riduzione del pagamento o della garanzia,

a) prendere regolarmente le etichette del tabacco; e

b) pagare il valore delle etichette di tabacco in modo tale che, in caso di ritardo nel pagamento, non sia tenuto a pagare interessi di mora.

(4) Il cliente prende regolarmente le etichette del tabacco, se il tempo tra i singoli acquisti non supera i 90 giorni.

(5) Il Cliente può richiedere l’emissione di una decisione sulla riduzione del pagamento o della garanzia, che dovrebbe essere direttamente correlata alla decisione esistente sulla riduzione del pagamento o della garanzia, non prima di 4 e non oltre 3 mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata emessa la decisione iniziale di ridurre il pagamento o la garanzia; questo periodo non può essere riportato allo stato precedente.

(6) In caso di rigetto di una domanda di riduzione del rimborso o della cauzione, una nuova domanda può essere presentata non prima di 3 mesi dalla data di entrata in vigore di questa decisione negativa.

§ 124

Condizioni per emettere una decisione per ridurre il pagamento o la sicurezza
L’amministratore fiscale autorizzato decide di ridurre il pagamento o la sicurezza, se il cliente

a) durante i 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda di riduzione del rimborso o della cauzione, adempiuto debitamente agli obblighi del cliente e ai prodotti del tabacco adeguatamente contrassegnati con etichette di tabacco secondo le modalità prescritte dalla legge; e

(b) soddisfa le condizioni alle quali l’amministratore fiscale può decidere di ridurre la garanzia fiscale o di rinunciare alla garanzia fiscale.

§ 125

Decisione di ridurre il pagamento o la garanzia
(1) Una decisione sulla riduzione di un pagamento o di una garanzia deve essere emessa per un periodo di 1 anno a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

(2) L’ amministratore fiscale autorizzato decide in merito alla richiesta di riduzione del pagamento o della cauzione entro 60 giorni dall’inizio del procedimento; in casi particolarmente complessi, decide entro 90 giorni.

(3) Nel caso in cui la decisione sulla riduzione del rimborso o della garanzia sia direttamente correlata alla decisione esistente sulla riduzione del rimborso o della garanzia, questa nuova decisione non può essere emessa prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di riduzione di rimborso o di sicurezza.

§ 126

Importo della riduzione del rimborso o della garanzia
(1) Nella decisione di ridurre il pagamento o la cauzione, l’amministratore fiscale autorizzato deve dichiarare l’importo di questa riduzione per un singolo acquisto nella misura del 10% del valore delle etichette di tabacco.

(2) L’ amministratore fiscale autorizzato deve dichiarare nella decisione di ridurre il pagamento o la garanzia l’importo di questa riduzione per un acquisto individuale nella quantità del 20% del valore delle etichette di tabacco, se la riduzione del pagamento o della garanzia dura ininterrottamente per 9 mesi prima di emettere questa decisione.

(3) L’ amministratore fiscale autorizzato deve dichiarare nella decisione sulla riduzione del pagamento o della cauzione l’importo di tale riduzione per il consumo individuale nella misura del 40% del valore delle etichette di tabacco, se la riduzione del pagamento o della cauzione dura ininterrottamente per 21 mesi prima di emettere questa decisione.

(4) La riduzione del rimborso o della cauzione può essere applicata in un dato trimestre solare solo agli acquisti immediatamente consecutivi di etichette di tabacco, il cui valore totale non supera il 50% del valore totale delle etichette di tabacco raccolte nell’anno civile immediatamente precedente .

§ 127

Revoca della decisione di ridurre un pagamento o una garanzia
L’amministratore fiscale autorizzato revoca la decisione di ridurre il pagamento o la garanzia in tal caso

a) il pagamento per il valore delle etichette di tabacco è compromesso; o

(b) il cliente ha cessato di soddisfare le condizioni per

1. richiedere una riduzione del rimborso o della garanzia, o

2. emanare una decisione sulla riduzione del rimborso o della garanzia.

§ 128

Obblighi del cliente in relazione alla riduzione del pagamento o della garanzia
(1) Il cliente è tenuto a notificare all’amministratore fiscale autorizzato tutti i fatti che influenzano l’adempimento delle condizioni per l’emissione di una decisione di riduzione del pagamento o della garanzia, entro 5 giorni dal suo verificarsi.

(2) Il cliente è tenuto a ridurre il pagamento o la garanzia entro 5 giorni dalla data di annullamento della decisione

a) pagare il valore delle etichette del tabacco per l’importo della riduzione del rimborso o della cauzione prevista dalla presente decisione; o

b) fornire una garanzia per il valore delle etichette di tabacco per l’importo della riduzione del rimborso o della garanzia prevista dalla presente decisione.

(3) Se la decisione esistente sulla riduzione del rimborso o della garanzia non è immediatamente seguita da una nuova decisione, il cliente è obbligato entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per il quale è stata emessa la decisione esistente,

a) rimborsare il valore delle etichette di tabacco per l’importo della riduzione del rimborso o della garanzia prevista dalla presente decisione; o

b) fornire una garanzia per il valore delle etichette di tabacco per l’importo della riduzione del rimborso o della garanzia prevista dalla presente decisione.

§ 129

Lo prevede il Ministero delle Finanze con decreto

a) dimensioni, requisiti, modello e rappresentazione delle etichette del tabacco e metodo della loro collocazione sull’imballaggio unitario,

b) dettagli su come ordinare le etichette del tabacco e il modulo per ordinare le etichette del tabacco,

c) dettagli sul metodo di applicazione delle etichette del tabacco,

d) il metodo di tenuta dei registri delle etichette del tabacco e il modulo per conservarle,

e) il metodo di notifica del risultato dell’inventario delle etichette di tabacco e la forma di tale notifica,

f) il metodo di restituzione delle etichette di tabacco inutilizzate o danneggiate,

g) la procedura per la determinazione dei prezzi di progetto per il consumatore finale delle sigarette e per la modifica di tali prezzi.

TITOLO VI

TASSA SUI PRODOTTI DI TABACCO RISCALDATI
§ 130

Prodotto a base di tabacco riscaldato
(1) Ai fini dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati, per prodotto del tabacco riscaldato si intende un prodotto del tabacco che:

a) contiene tabacco,

b) è destinato ad usi che non comporta

1. combustione graduale del tabacco,

2. uso nasale,

3. masticazione, a

c) non è soggetto all’imposta sui prodotti del tabacco.

(2) Le disposizioni sui prodotti del tabacco soggetti all’imposta sui prodotti del tabacco si applicano mutatis mutandis a un prodotto del tabacco riscaldato.

(3) Un prodotto del tabacco riscaldato è considerato un prodotto selezionato.

§ 130a

Oggetto dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati
L’oggetto dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati è il tabacco contenuto in un prodotto del tabacco riscaldato.

§ 130b

Base imponibile per i prodotti del tabacco riscaldati
(1) La base imponibile per i prodotti del tabacco riscaldati è la quantità di tabacco contenuta nei prodotti del tabacco riscaldati in imballaggi unitari destinati al consumo diretto espressa in grammi arrotondati al primo decimale.

(2) Per la determinazione della quantità di tabacco ai sensi del paragrafo 1, il fattore decisivo è il peso del tabacco nel momento in cui sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

§ 130c

Aliquota e calcolo dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati
(1) L’aliquota fiscale sui prodotti del tabacco riscaldati è fissata a 2.721 CZK / g.

(2) L’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati è calcolata come il prodotto della base imponibile e dell’aliquota fiscale sui prodotti del tabacco riscaldati.

§ 130d

Confezionamento unitario di prodotti del tabacco riscaldati
(1) Una confezione unitaria sigillata di prodotti del tabacco riscaldati deve contenere almeno 5 pezzi di prodotti del tabacco riscaldati, ad eccezione delle confezioni unitarie sigillate di prodotti del tabacco riscaldati esenti dall’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati.

(2) L’ indicazione della quantità deve essere indicata sulla confezione unitaria dei prodotti del tabacco riscaldati

a) prodotti del tabacco riscaldati espressi in pezzi; e

b) tabacco contenuto nei prodotti del tabacco riscaldati, espresso in grammi con una cifra decimale.

§ 130e

Trasporto di prodotti del tabacco riscaldati
Per il trasporto di prodotti del tabacco riscaldati, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul trasporto di prodotti selezionati.

§ 130f

Disposizioni speciali per i prodotti del tabacco etichettati in modo errato
Un prodotto del tabacco riscaldato contrassegnato da un adesivo del tabacco corrispondente alla vecchia aliquota fiscale e che era contrassegnato in conformità con la presente legge e la legislazione di attuazione al momento della sua immissione in libera pratica non deve essere considerato un prodotto del tabacco contrassegnato in modo errato.

§ 130g

Quantitativi di prodotti del tabacco riscaldati per consumo personale
I quantitativi di prodotti del tabacco riscaldati per consumo personale sono considerati quantitativi di prodotti del tabacco riscaldati che contengono tabacco in una quantità non superiore a 250 g.

§ 131
annullato

TITOLO VII

TASSA GREZZA SUL TABACCO
§ 131a

Contribuenti del tabacco greggio
(1) Il pagatore dell’imposta sul tabacco greggio è una persona

a) che ha utilizzato tabacco greggio per uno scopo diverso da

1. fabbricazione di prodotti del tabacco,

2. la fornitura di tabacco greggio per la fabbricazione di prodotti del tabacco, o

3. consegna in un altro Stato membro o paese terzo, o

b) in cui è stato individuato tabacco greggio per il quale non è stato dimostrato

1. l’ origine del tabacco greggio,

2. lo scopo per il quale è stato utilizzato il tabacco greggio, o

3. identificazione della persona alla quale il tabacco greggio è stato o deve essere consegnato.

(2) Un’organizzazione fiscale per il tabacco greggio non è un organismo di ricerca ai sensi della normativa legale che disciplina il sostegno alla ricerca, allo sviluppo sperimentale e all’innovazione o un’università pubblica che ha utilizzato tabacco greggio a fini di ricerca o scientifici.

(3) Un contribuente del tabacco greggio è tenuto a presentare una domanda di registrazione entro 7 giorni dal giorno in cui è diventato contribuente.

§ 131b

Oggetto dell’imposta sul tabacco greggio
(1) Oggetto dell’imposta sul tabacco greggio è il tabacco greggio.

(2) Ai fini della presente legge, per tabacco greggio si intende

a) foglie di una pianta di tabacco essiccate o non essiccate naturalmente o artificialmente, fermentate o non fermentate, espanse o non espanse, o altre parti di esse; le foglie possono essere intere, parzialmente o completamente venate,

b) residui di foglie o altre parti di piante del genere Tabacco che:

1. sorgere durante la lavorazione di queste foglie o altre parti della pianta, durante la manipolazione di queste foglie o altre parti della pianta o durante la fabbricazione dei prodotti del tabacco, e

2.non sono adatti per la vendita al consumatore finale,

c) tabacco ricostituito prodotto combinando tabacco finemente suddiviso, cascami di tabacco o polvere di tabacco che non è posto in vendita al consumatore finale.

§ 131c

Origine della responsabilità fiscale del tabacco greggio
La responsabilità fiscale sorge il

a) l’ uso del tabacco greggio per scopi diversi da

1. fabbricazione di prodotti del tabacco,

2. fornitura di tabacco greggio per la fabbricazione di prodotti del tabacco,

3. consegna in un altro Stato membro o paese terzo, o

b) l’ identificazione del tabacco greggio per il quale:

1. l’ origine del tabacco greggio non è stata stabilita,

2. lo scopo dell’uso del tabacco greggio non è stato dimostrato, o

3. l’ identificazione della persona alla quale il tabacco greggio è stato o deve essere consegnato non è stata provata.

§ 131d

Base imponibile del tabacco greggio
La base imponibile per il tabacco greggio è la quantità di tabacco greggio espressa in chilogrammi.

§ 131e

Aliquota e calcolo dell’imposta sul tabacco greggio
(1) L’aliquota dell’imposta sul tabacco greggio è fissata all’aliquota dell’accisa sul tabacco da fumo.

(2) L’imposta sul tabacco greggio è calcolata come il prodotto della base imponibile e dell’aliquota fiscale sul tabacco greggio.

§ 131f

Periodo fiscale
Il periodo fiscale è un mese di calendario.

§ 131g

Dichiarazione dei redditi e dichiarazione dei redditi aggiuntiva per l’imposta sul tabacco greggio
(1) Un contribuente del tabacco greggio è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi.

(2) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva per un’imposta inferiore all’ultima imposta nota non può essere presentata dopo 6 mesi dall’inizio del periodo per la determinazione dell’imposta.

PARTE QUARTA
annullato

§ 132 – § 134
annullato

PARTE QUINTA

MARCATURA E COLORAZIONE DI OLI MINERALI SELEZIONATI
§ 134a

Definizione del concetto di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
(1) La marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati significa una miscelazione uniforme della sostanza di marcatura e del colorante in questi oli.

(2) Il tipo di sostanza di marcatura e il tipo di colorante, la loro quantità minima in 1 litro di oli minerali marcati e colorati e il metodo della loro registrazione saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.

§ 134b

Oggetto di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
(1) Oggetto della marcatura e della colorazione sono gli oli minerali elencati con i codici della nomenclatura 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 da 43 a 2710 19 48, da 2710 20 da 11 a 2710 20 19 e gli oli minerali elencati con il codice della nomenclatura 2710 20 90, se secondo il metodo specificato in ČSN ISO 3405, distilla ad una temperatura di 210 ° C inferiore al 90% del volume di questi oli minerali, comprese le perdite, e ad una temperatura di 250 ° C, almeno il 65% del volume di questi oli minerali, comprese le perdite.

(2) Non possono essere contrassegnati e colorati in conformità con le regole stabilite nelle sezioni da 134c a 134k

a) oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1,

b) oli minerali di cui al comma 1, nel caso di combustibili e lubrificanti ai sensi di un’apposita norma di legge 65e ) , ad eccezione degli oli minerali che sono oggetto di esenzione ai sensi della Sezione 49, comma 8,

c) oli minerali di cui al paragrafo 1, se sono combustibili per la navigazione sulle acque nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, che non sono coperti dall’esenzione fiscale ai sensi della Sezione 49 paragrafo 8,

d) ingredienti per la produzione degli oli minerali di cui alle lettere da a) a c);

e) oli minerali di cui al paragrafo 1, per i quali la marcatura e la colorazione ne pregiudicano l’uso.

(3) Elenco degli oli minerali di cui al paragrafo 2 lettera e), per i quali la marcatura e la colorazione ne pregiudicano l’uso, devono essere determinate dalla normativa di attuazione.

(4) Gli oli minerali di cui al paragrafo 1 che sono o devono essere trasportati in altri Stati membri in regime di sospensione dei dazi o in libera pratica fiscale o che sono o devono essere esportati in paesi terzi non devono essere contrassegnati e colorati.

§ 134c

Principi di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
(1) Gli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 devono essere contrassegnati e colorati per l’intero periodo in cui si trovano nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, salvo diversa disposizione della presente legge (§ 134b paragrafo 4 e § 134e paragrafo . 1).

(2) Nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, gli oli minerali di cui alla sezione 134b (1) possono essere contrassegnati e colorati esclusivamente in un deposito fiscale ai sensi della sezione 19 (2), che è dotato di apparecchiature di dosaggio e miscelazione per la marcatura e colorando questi oli. La marcatura e la colorazione degli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 al di fuori del deposito fiscale ai sensi del § 19 paragrafo 2, che è dotata di apparecchiature di dosaggio e miscelazione per la marcatura e la colorazione di questi oli, è considerata una grave violazione della presente legge .

(3) Gli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 devono essere valutati in termini di contenuto e coloranti traccianti sotto forma di certificazione da una norma legale speciale 65f ) .

(4) Gli oli minerali di cui alla sezione 134b (1), contrassegnati e colorati in modo diverso da quanto previsto nella presente legge, devono essere considerati oli minerali non contrassegnati e incolori.

§ 134d

Esportazione di oli minerali selezionati
Le persone fisiche e giuridiche per le quali gli oli minerali di cui alla sezione 134b (1) destinati all’esportazione sono immessi in libera pratica sono tenute a presentare una dichiarazione doganale per l’immissione di tali oli per l’esportazione o il transito al momento dell’immissione in libera pratica. In caso di annullamento della decisione di assoggettare oli minerali selezionati al regime doganale di esportazione o transito, dette persone sono obbligate, se non sono già state contrassegnate e tinte, a contrassegnare e colorare questi oli esclusivamente nel deposito fiscale. Questi oli vengono reintrodotti nell’esenzione fiscale condizionale il giorno della loro ammissione al deposito fiscale e l’operatore del deposito fiscale ha diritto a un rimborso fiscale il giorno della loro ammissione.

Obblighi e divieti di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
§ 134e

(1) L’ operatore di un deposito fiscale è obbligato a contrassegnare e colorare gli oli minerali di cui alla Sezione 134b paragrafo 1 nel territorio fiscale della Repubblica Ceca non più tardi della loro immissione in libera pratica fiscale.

(2) Quando si trasporta oli minerali di cui alla sezione 134b (1) da un altro Stato membro in regime di esenzione fiscale condizionale o in libera circolazione fiscale o li importa da un paese terzo, il destinatario o l’importatore deve contrassegnare e contrassegnare questi oli, e anche prima del loro ingresso nel territorio fiscale della Repubblica ceca. Ciò non si applica ai casi in cui gli oli minerali sono trasportati in regime di esenzione fiscale condizionale a un deposito fiscale ai sensi della Sezione 19 (2).

(3) Il produttore e l’utilizzatore di una miscela di sostanza di marcatura e colorante specificata nel regolamento legale di attuazione ai sensi della Sezione 134a paragrafo 2, che ha la propria sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, è obbligato a tenere registri della sostanza di marcatura e colorante ai sensi della normativa legale di attuazione.

(4) L’operatore di un deposito fiscale, destinatario o importatore che è obbligato a contrassegnare e colorare gli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 o che è obbligato a garantire tale marcatura e colorazione è obbligato a presentare un certificato su richiesta del amministratore fiscale o autorità competente (Regolamento 65f ) .

(5) Persone fisiche e giuridiche che acquistano o altrimenti acquisiscono oli minerali non contrassegnati e non verniciati di cui alla sezione 134b (1) con l’intenzione di trasportarli in un altro Stato membro in regime di esenzione fiscale condizionale o in libera circolazione fiscale o esportarli in un paese terzo, devono immediatamente contrassegnare e colorare questi oli se tale trasporto o esportazione non ha luogo. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis a dette persone fisiche e giuridiche. Se questi prodotti sono già immessi in libera pratica, devono essere contrassegnati e colorati nel deposito fiscale. In tal caso, questi oli vengono reintrodotti nel regime di esenzione condizionale e l’operatore del deposito fiscale ha diritto a un rimborso fiscale il giorno del ricevimento.

(6) Le persone fisiche e giuridiche che producono, elaborano, trasportano, immagazzinano, acquistano o altrimenti acquisiscono, vendono o consumano oli minerali di cui alla Sezione 134b nell’ambito delle attività commerciali sono obbligate

(a) produrre, elaborare, trasportare, immagazzinare, acquistare o altrimenti acquisire, vendere o consumare questi oli solo sulla base di una licenza commerciale per queste attività in conformità con una normativa legale speciale che disciplina gli affari commerciali; ciò non si applica alle persone che acquistano, vendono, trasportano o immagazzinano questi oli esclusivamente in confezioni unitarie fino a 20 litri,

b) concedere all’autorità fiscale o all’autorità competente l’accesso ai locali, ai locali e alle attrezzature utilizzati nella produzione, lavorazione, trasporto, immagazzinamento, acquisto o altra acquisizione, vendita o consumo di tali oli;

c) su richiesta, presenta alle autorità fiscali o all’autorità competente la documentazione pertinente e fornisce loro informazioni veritiere e complete relative alla produzione, lavorazione, trasporto, immagazzinamento, acquisto o altra acquisizione, vendita o consumo di tali oli,

d) consentire all’amministratore delle imposte o all’autorità competente di prelevare gratuitamente campioni di questi oli nella quantità richiesta secondo le modalità specificate dalla normativa di attuazione,

e) rimborsare i costi necessari legati all’analisi del campione prelevato da persona accreditata 65f ) , qualora sulla base di tale analisi sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

(7) Le persone fisiche e giuridiche che producono, elaborano, trasportano, immagazzinano, acquistano o altrimenti acquisiscono, vendono o consumano oli minerali di cui alla Sezione 134b nell’ambito delle attività aziendali, tengono e conservano registrazioni dei tipi e delle quantità di questi oli nel modo in cui specificati dalla normativa di legge di attuazione degli oli e dalle modalità di trattamento di cui sopra.

(8) Persone fisiche e giuridiche che producono, trasformano o vendono oli minerali, che potrebbero non essere conformi al § 134b par. e) contrassegnati e colorati, secondo le modalità di cui al paragrafo 6, sono obbligatori

a) dichiarare espressamente nella documentazione tecnica di accompagnamento e nei documenti stipulati dalla presente legge per questi oli che questi oli non possono essere utilizzati per la propulsione del motore,

b) tenere nei registri una dichiarazione dell’acquirente, ad eccezione della vendita di oli minerali a una persona fisica non professionale in confezioni unitarie fino a 20 litri, che

1. soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 10,

2. la marcatura e la colorazione di questi oli è dannosa per il loro uso e

3. questi oli minerali non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali non possono essere contrassegnati e colorati,

(c) conservare la documentazione tecnica e i documenti per questi oli per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno iniziato a maneggiarli secondo le modalità specificate al paragrafo 6.

(9) Persone fisiche e giuridiche che acquistano oli minerali di cui al § 134b par. e), su richiesta del venditore sono obbligati a rilasciarlo entro e non oltre la data di rilascio di tali olii dichiarazione di cui al comma 8 lettera b). Ciò non si applica alle persone fisiche non professionali che acquistano questi oli minerali in confezioni unitarie fino a 20 litri.

(10) Il cliente di oli minerali di cui al § 134b par.2 lett. (e) può essere solo una persona che:

a) sia dotato in modo dimostrabile di una delle tecnologie per le quali la marcatura e la colorazione degli oli minerali è dannosa per il loro uso, o

b) vende o fornisce tali oli minerali alla persona di cui alla lettera a).

(11) L’ elenco delle tecnologie ai sensi del paragrafo 10 è determinato da un regolamento giuridico di attuazione.

(12) Le disposizioni del comma 8 lett a) non si applica agli oli minerali che:

a) siano dimostrabili o destinati ad essere trasportati in altri Stati membri in regime di sospensione dei dazi o in libera pratica, o che siano dimostrabili o destinati ad essere esportati in paesi terzi, o

b) sono dimostrabili o devono essere trasportati tra depositi fiscali in regime di sospensione dei dazi.

§ 134f

È proibito

a) diluire, rimuovere o modificare in altro modo la marcatura e la colorazione degli oli minerali di cui alla sezione 134b paragrafo 1 al di fuori di un deposito fiscale situato nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, che dispone di un’autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati,

b) per immettere in libera pratica oli minerali non contrassegnati e non verniciati di cui alla sezione 134b (1),

c) offrire in vendita o utilizzare oli minerali contrassegnati e colorati di cui al § 134b paragrafo 1 per la propulsione dei motori ad eccezione dei motori fissi e delle turbine a gas destinati alla produzione di elettricità e calore e ad eccezione dei motori utilizzati per la navigazione sulle acque nel territorio fiscale della Repubblica ceca, se gli oli minerali utilizzati per questi viaggi sono coperti dall’esenzione fiscale ai sensi della Sezione 49 (8),

d) trasportare e conservare oli minerali contrassegnati e colorati di cui alla sezione 134b (1) in un contenitore collegato al motore, o riempirli in tale contenitore,

e) offrire in vendita o utilizzare oli minerali di cui al § 134b par.2 lett. d) ed e) per scopi diversi da quelli per i quali tali oli minerali non possono essere contrassegnati e colorati.

Autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati
§ 134g

Disposizioni di base sulle autorizzazioni per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati
(1) Gli oli minerali di cui alla sezione 134b (1) possono essere contrassegnati e colorati solo dall’operatore del deposito fiscale, sulla base di un’autorizzazione valida per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati.

(2) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati sia sostituita da una nuova, gli oli minerali di cui alla sezione 134b (1) possono essere contrassegnati e colorati sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data della sua notifica.

(3) Marcatura e colorazione di oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 senza autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati, che secondo la legge sulle licenze commerciali è considerata una grave violazione della condizione stabilita dalla legge sulle accise , l’amministratore fiscale informa l’ufficio municipale competente per le licenze commerciali.

§ 134h

Annullamento e revoca delle autorizzazioni per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati
(1) L’amministratore delle imposte revoca anche l’autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati se il titolare dell’autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati ha violato gli obblighi o i divieti di cui al § 134e e 134f.

(2) L’autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati scadrà anche il giorno della revoca o della cessazione dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale in cui gli oli minerali di cui alla Sezione 134b (1) sono contrassegnati e colorati in base a questo autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati.

§ 134i, § 134j
annullato

§ 134k

Violazione degli obblighi di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che l’obbligo di contrassegnare o colorare gli oli minerali selezionati è stato violato, lo notifica immediatamente all’autorità di controllo del commercio ceco.

(2) Se un organo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o un organo dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca rileva che l’obbligo di contrassegnare o colorare oli minerali selezionati è stato violato,

(a) procedere in conformità con il Codice Fiscale; e

(b) informare senza indugio l’amministratore fiscale.

PARTE SESTA

ETICHETTATURA DI ALCUNI ALTRI OLI MINERALI 65g )
§ 134l

Definizione del concetto di etichettatura di alcuni altri oli minerali
(1) La marcatura di alcuni altri oli minerali significa miscelazione uniforme della sostanza di marcatura in questi oli.

(2) Il tipo di sostanza di marcatura e la sua quantità minima in 1 litro di alcuni altri oli minerali non elencati nella parte quinta e il metodo della sua registrazione saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.

§ 134m

Oggetto di marcatura di alcuni altri oli minerali
(1) Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, sono soggetti a marcatura i seguenti oli minerali:

a) benzene, toluene, xilene, altre miscele di idrocarburi aromatici e oli leggeri grezzi elencati sotto i codici di nomenclatura 2707 10, se sono destinati alla propulsione del motore, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al § 45 paragrafo 2, 2707 20, 2707 30, 2707 50 e 2707 99 11,

b) oli medi che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 19 11 e 2710 19 15,

c) gasoli pesanti che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 19 31 e 2710 19 35,

d) oli combustibili pesanti che rientrano nei codici della nomenclatura da 2710 19 51 a 2710 19 68 e da 2710 20 31 a 2710 20 39 aventi almeno due delle seguenti caratteristiche:

1. Viscosità cinematica a 40 ° C inferiore a 12 mm 2 . s -1 compreso,

2. densità a 15 ° C superiore a 784 kg. m -3 compreso e inferiore a 913 kg. m -3 compreso,

3. durante la prova di distillazione secondo il metodo specificato in ČSN ISO 3405, distilla almeno il 20% del suo volume, comprese le perdite fino a 350 ° C, ad eccezione degli oli combustibili pesanti destinati alla propulsione del motore,

e) oli minerali che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99 e questi oli miscelati con biodiesel che rientrano nella nomenclatura codice 2710 20 90 queste proprietà:

1. Viscosità cinematica a 40 ° C inferiore a 12 mm 2 . s -1 compreso,

2. Il punto di infiammabilità secondo il metodo Pensky and Martens o il metodo a vaso aperto è inferiore a 150 ° C inclusi;

3. durante la prova di distillazione secondo il metodo specificato in ČSN ISO 3405, distilla almeno il 20% del volume, comprese le perdite fino a una temperatura di 350 ° C,

essendo sufficiente che tale olio abbia le proprietà di cui al punto 1 e almeno una delle proprietà di cui ai punti 2 e 3,

f) idrocarburi aciclici saturi e idrocarburi aciclici altri elencati con i codici della nomenclatura 2901 10, se destinati alla propulsione del motore, alla produzione di calore o alla produzione di miscele di cui al § 45 (2), e al codice della nomenclatura 2901 29,

g) toluene, o-xilene, m-xilene, p-xilene e miscele di xileni che rientrano nei codici della nomenclatura 2902 30 00 e 2902 da 41 a 44,

h) solventi organici composti che rientrano nel codice della nomenclatura 3814 00 90.

(2) Non possono essere contrassegnati in conformità con le regole stabilite nelle sezioni da 134n a 134v

a) oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1,

b) oli minerali per lavorazioni specifiche che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 e 2710 19 71,

c) oli minerali per lavorazioni chimiche che rientrano nei codici della nomenclatura 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 e 2710 19 75; tuttavia, l’uso di questi oli minerali come ingrediente per la produzione di oli minerali mediante miscelazione non è considerato come tale trattamento chimico,

d) oli minerali di cui al paragrafo 1 utilizzati come componenti per la fabbricazione di oli minerali destinati alla propulsione dei motori;

e) oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); da b) ad e), per i quali la marcatura ne pregiudica l’uso,

f) oli minerali di cui al paragrafo 1, lettera a); da a) e da f) ad h), per i quali la marcatura è pregiudizievole per il loro uso,

g) oli minerali di cui al paragrafo 1 in confezioni unitarie fino a 20 litri.

(3) L’ elenco degli oli minerali di cui al paragrafo 2 lettera e) ed f), per i quali la marcatura è pregiudizievole al loro uso, deve essere determinata dalla normativa di attuazione.

(4) Gli oli minerali di cui al paragrafo 1 che sono o devono essere trasportati in altri Stati membri in regime di sospensione dei dazi, in libera pratica o al di fuori di tali regimi, o che sono o devono essere esportati in paesi terzi, non devono essere etichettato.

§ 134n

Principi per marcare alcuni altri oli minerali
(1) Gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) devono essere etichettati per l’intero periodo in cui si trovano nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, salvo diversa disposizione della presente legge (sezione 134m (4) e sezione 134p (1) ).

(2) Nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, gli oli minerali di cui al § 134m paragrafo 1 possono essere contrassegnati esclusivamente da un produttore dotato di apparecchiature di dosaggio e miscelazione per contrassegnare questi oli, o dall’operatore di un deposito fiscale se questi prodotti selezionati sono soggetti a un’esenzione condizionale dalle tasse ai sensi della sezione 59 (1) e non sono ancora stati immessi in libera pratica.

(3) Gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) devono essere valutati in termini di contenuto della sostanza di marcatura sotto forma di certificazione ai sensi di una normativa legale speciale 65f ) .

(4) Gli oli minerali di cui al § 134m paragrafo 1 contrassegnati in modo diverso da quanto stabilito dalla presente legge devono essere considerati oli minerali non contrassegnati.

§ 134o

Esportazione di alcuni altri oli minerali
Le persone fisiche e giuridiche per le quali gli oli minerali di cui al § 134m (1) destinati all’esportazione sono prodotti o immessi in libera pratica sono obbligati a presentare una dichiarazione doganale per l’immissione di questi oli in dogana al momento della cessazione della produzione o del rilascio per la libera circolazione, esportazione o regime di transito. In caso di annullamento della decisione di assoggettare determinati altri oli minerali al regime doganale di esportazione o transito, tali persone, se non sono già state contrassegnate, li etichettano. Se questi oli immessi in libera pratica sono accettati per l’etichettatura dall’operatore del deposito fiscale, vengono sostituiti sotto il regime di esenzione condizionale il giorno dell’ammissione al deposito fiscale.

Obblighi e divieti sull’etichettatura di alcuni altri oli minerali
§ 134p

(1) Gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) devono essere contrassegnati nel territorio fiscale della Repubblica ceca dal loro produttore al più tardi all’uscita dall’impianto di produzione o dall’operatore del deposito fiscale entro e non oltre la loro immissione in libera pratica.

(2) Quando si trasportano oli minerali di cui al § 134m (1) da un altro Stato membro in base a un regime di esenzione fiscale condizionale, in libera circolazione fiscale o al di fuori di questi regimi o al momento della loro importazione da un paese terzo, il destinatario o l’importatore deve garantire etichettatura di questi oli., anche prima del loro ingresso nel territorio fiscale della Repubblica Ceca. Ciò non si applica ai casi in cui gli oli minerali sono trasportati in regime di esenzione fiscale condizionale a un deposito fiscale ai sensi della Sezione 19 (2).

(3) Un produttore e utilizzatore di una sostanza di marcatura specificata in un regolamento legale di attuazione ai sensi della Sezione 134l paragrafo 2, che ha la propria sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, è obbligato a tenere registri della sostanza di marcatura ai sensi di un attuazione della normativa legale.

(4) Su richiesta dell’amministratore fiscale o dell’autorità competente, un produttore, destinatario o importatore che è obbligato a contrassegnare gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) o che è obbligato a garantire tale marcatura è obbligato a presentare un certificato ai sensi della normativa speciale 65f ) .

(5) Persone fisiche e giuridiche che acquistano o altrimenti acquisiscono oli minerali non contrassegnati di cui alla sezione 134m (1) con l’intenzione di trasportarli in un altro Stato membro in regime di esenzione fiscale condizionale, in libera circolazione fiscale o al di fuori di questi regimi o esportarli i paesi di un paese terzo sono obbligati a garantire l’immediata marcatura di questi oli se tale trasporto o esportazione non ha luogo. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis a dette persone fisiche e giuridiche. Se questi prodotti sono coperti da un’esenzione fiscale condizionale e sono già in libera pratica, devono essere etichettati in un deposito fiscale. In tal caso, questi oli vengono reintrodotti nel regime di esenzione condizionale e l’operatore del deposito fiscale ha diritto a un rimborso fiscale il giorno del ricevimento.

(6) Le persone fisiche e giuridiche che producono, elaborano, trasportano, immagazzinano, acquistano o altrimenti acquisiscono, vendono o consumano oli minerali di cui alla Sezione 134m nell’ambito delle attività aziendali sono obbligate

(a) produrre, elaborare, trasportare, immagazzinare, acquistare o altrimenti acquisire, vendere o consumare questi oli solo sulla base di una licenza commerciale per queste attività in conformità con una normativa legale speciale che disciplina gli affari commerciali; ciò non si applica alle persone che acquistano, vendono, trasportano o immagazzinano questi oli esclusivamente in confezioni unitarie fino a 20 litri,

b) concedere all’autorità fiscale o all’autorità competente l’accesso ai locali, ai locali e alle attrezzature utilizzati nella produzione, lavorazione, trasporto, immagazzinamento, acquisto o altra acquisizione, vendita o consumo di tali oli;

c) su richiesta, presenta alle autorità fiscali o all’autorità competente la documentazione pertinente e fornisce loro informazioni veritiere e complete relative alla produzione, lavorazione, trasporto, immagazzinamento, acquisto o altra acquisizione, vendita o consumo di tali oli,

d) consentire all’amministratore delle imposte o all’autorità competente di prelevare gratuitamente campioni di questi oli nella quantità richiesta secondo le modalità specificate dalla normativa di attuazione,

e) rimborsare i costi necessari legati all’analisi del campione prelevato da persona accreditata 65f ) , qualora sulla base di tale analisi sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

(7) Le persone fisiche e giuridiche che producono, elaborano, trasportano, immagazzinano, acquistano o altrimenti acquisiscono, vendono o consumano oli minerali di cui alla Sezione 134m nell’ambito delle attività aziendali, tengono e tengono registri dei tipi e delle quantità di questi oli nel modo in cui specificati dalla normativa di legge di attuazione degli oli e dalle modalità di trattamento di cui sopra.

(8) Persone fisiche e giuridiche che producono, trasformano o vendono oli minerali, che potrebbero non essere conformi al § 134m par. da b) ad f) sono contrassegnate, secondo le modalità di cui al paragrafo 6, sono obbligatorie

a) dichiarare espressamente nella documentazione tecnica di accompagnamento e nei documenti stipulati dalla presente legge per questi oli che questi oli non possono essere utilizzati per la propulsione del motore,

b) avere nei registri di acquisto e vendita di questi oli una dichiarazione dell’acquirente che la marcatura di questi oli è difettosa nel loro uso o che non saranno utilizzati per la propulsione del motore o per la produzione di carburante o lubrificante secondo speciali legislazione 65e ) ,

(c) tenere un registro dell’acquisto e della vendita di questi oli da parte dell’acquirente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 10; questo non si applica all’acquisto e alla vendita di oli minerali di cui al § 134m paragrafo 2 lett. F),

d) conservare la documentazione tecnica e i documenti per questi oli per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno iniziato a maneggiarli secondo le modalità specificate al paragrafo 6.

(9) Persone fisiche e giuridiche che acquistano oli minerali di cui al § 134m paragrafo 2 lett. da b) ad f), su richiesta del venditore sono tenuti a rilasciargli entro e non oltre la data di emissione di tali oli una dichiarazione ai sensi del paragrafo 8 (a). b). Ciò non si applica alle persone fisiche non professionali che acquistano questi oli minerali in confezioni unitarie fino a 20 litri.

(10) Il cliente di oli minerali di cui al § 134m par.2 lett. (e) può essere solo una persona che:

a) sia dotato in modo dimostrabile di una delle tecnologie per le quali la marcatura degli oli minerali è dannosa per il loro uso, o

b) vende o fornisce tali oli minerali alla persona di cui alla lettera a).

(11) L’ elenco delle tecnologie ai sensi del paragrafo 10 è determinato da un regolamento giuridico di attuazione.

(12) Le persone che acquistano oli minerali di cui al § 134m par.2 lett. (e) sono tenuti, su richiesta del venditore, a fare una dichiarazione ai sensi del paragrafo 8 (a). c) prima della data di rilascio di questi oli. Ciò non si applica alle persone fisiche non professionali che acquistano questi oli minerali in confezioni unitarie fino a 20 litri.

(13) Le disposizioni del comma 8 lett a) non si applica agli oli minerali che:

a) siano dimostrabili o destinati ad essere trasportati in altri Stati membri in regime di sospensione dei dazi o in libera pratica, o che siano dimostrabili o destinati ad essere esportati in paesi terzi, o

b) sono dimostrabili o devono essere trasportati tra depositi fiscali in regime di sospensione dei dazi.

§ 134q

È proibito

a) diluire, rimuovere o modificare in altro modo la marcatura degli oli minerali di cui alla sezione 134m (1),

b) per l’immissione in libera pratica fiscale o per la vendita di oli minerali non contrassegnati di cui alla Sezione 134m (1),

c) offrire in vendita o utilizzare oli minerali contrassegnati di cui alla sezione 134m (1) per la propulsione del motore,

d) trasportare e conservare gli oli minerali contrassegnati di cui alla sezione 134m (1) in un contenitore collegato al motore, o riempirli in tale contenitore,

e) offerta in vendita o utilizzo per la propulsione di oli minerali per motori, che non possono essere contrassegnati ai sensi del § 134m par.2 lett. b) ag),

f) offrire in vendita o utilizzare oli minerali di cui al § 134m par.2 lett. (e) e (f) per scopi diversi da quelli per i quali questi oli minerali non possono essere etichettati.

Autorizzazione a contrassegnare alcuni altri oli minerali
§ 134r

Disposizioni di base sull’autorizzazione per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali
(1) Gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) possono essere contrassegnati solo da una persona di cui alla sezione 134p (1), sulla base di un permesso valido per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali.

(2) Nel caso in cui l’autorizzazione esistente per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali sia sostituita da una nuova, gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) possono essere contrassegnati sulla base di una nuova autorizzazione a partire dalla data di la sua notifica.

(3) Marcatura di oli minerali di cui al § 134m par.1 senza autorizzazione a contrassegnare alcuni altri oli minerali, che secondo il Trade Licensing Act è considerato una grave violazione della condizione stipulata dalla Act on Excise Duties, l’amministratore fiscale informa l’ufficio municipale competente per le licenze commerciali.

§ 134s

Condizione per il rilascio di un’autorizzazione per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali
La condizione per il rilascio di un’autorizzazione per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali è l’indebitamento.

§ 134t

Revoca e scadenza dell’autorizzazione per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali
(1) L’amministratore delle imposte revoca anche il permesso per l’etichettatura di alcuni altri oli minerali se il titolare di questo permesso ha violato gli obblighi o i divieti di cui al § 134p e 134q.

(2) L’autorizzazione per la marcatura di alcuni altri oli minerali scadrà anche il giorno della revoca o della cessazione dell’autorizzazione a gestire un deposito fiscale in cui gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) sono contrassegnati in conformità con questa autorizzazione per la marcatura alcuni altri oli minerali.

§ 134u
annullato

§ 134v

Violazione degli obblighi nell’etichettatura di alcuni altri oli minerali
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che l’obbligo di contrassegnare alcuni altri oli minerali è stato violato, deve immediatamente notificare questo fatto all’autorità di controllo del commercio ceco.

(2) Se un organo dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca o un organo dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca rileva che l’obbligo di contrassegnare determinati altri oli minerali è stato violato,

(a) procedere in conformità con il Codice Fiscale; e

(b) informare senza indugio l’amministratore fiscale.

PARTE SETTIMA

MONITORAGGIO DELLA MANIPOLAZIONE DI OLI MINERALI SPECIALI
§ 134w

Definizione dei concetti di base
(1) Olio minerale speciale: olio minerale che rientra nei codici della nomenclatura da 27101971 a 27101999 e questo olio in una miscela con biodiesel che rientra nel codice della nomenclatura 2710 20 90, la cui viscosità cinematica a 40 ° C è inferiore a 12 mm 2 .s – 1 compreso e avente almeno 1 delle seguenti caratteristiche:

a) il punto di infiammabilità secondo il metodo Pensky and Martens o il metodo a crogiolo aperto è inferiore a 150 ° C inclusi,

b) durante la prova di distillazione secondo il metodo specificato in ČSN ISO 3405, distilla almeno il 20% del volume, comprese le perdite fino a una temperatura di 350 ° C.

(2) Ai fini della presente legge, per persona che maneggia olio minerale speciale si intende una persona che acquista olio minerale speciale alla rinfusa o collocata in un pacco di oltre 220 litri, vale a dire:

a) produzione nel territorio fiscale della Repubblica Ceca,

b) ai fini della vendita o altro trasferimento nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, o

c) ai fini del consumo nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

§ 134x

Procedura di registrazione
(1) Una persona che manipola oli minerali speciali è obbligata a registrarsi presso l’amministratore delle imposte prima di iniziare la sua attività.

(2) La domanda di registrazione deve essere presentata per via elettronica.

§ 134y

Termini di registrazione
(1) Le condizioni di registrazione sono:

a) autorizzazione all’esercizio di un’attività che consenta lo svolgimento dell’attività di persona che manipola oli minerali speciali,

b) affidabilità,

c) indebitamento,

d) il fatto che alla persona che manipola l’olio minerale speciale non sia stato vietato di svolgere alcuna attività

e) il fatto che la persona che gestisce l’olio minerale speciale non sia in liquidazione o in fallimento.

(2) Devono essere soddisfatte le condizioni di affidabilità e di assenza di debiti

a) una persona che maneggia olio minerale speciale,

b) nel caso di una persona che manipola oli minerali speciali una persona giuridica, anche una persona fisica che è un ente statutario o un membro dell’organo statutario di una persona che manipola oli minerali speciali o svolge l’attività di un ente statutario o membro di l’organismo statutario di una persona che manipola oli minerali speciali, e

c) il rappresentante della persona che manipola l’olio minerale speciale.

(3) Le condizioni di registrazione devono essere soddisfatte per tutto il periodo di registrazione.

§ 134z

Decisione sulla registrazione
(1) Se una persona che manipola olio minerale speciale soddisfa le condizioni per la registrazione, l’amministratore fiscale deve registrarlo. Nella decisione di registrazione, l’amministratore fiscale gli assegna un numero di registrazione ai fini del trattamento di oli minerali speciali.

(2) Una persona che manipola olio minerale speciale viene registrata il quinto giorno successivo all’efficacia della decisione di registrazione fino all’efficacia della decisione sull’annullamento della registrazione.

§ 134za

Annullamento della registrazione su proposta
L’amministratore delle imposte annulla la registrazione su richiesta della persona che gestisce l’olio minerale speciale.

§ 134zb

Annullamento d’ufficio della registrazione
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che le condizioni di registrazione non sono soddisfatte, invita la persona che gestisce l’olio minerale speciale a soddisfarle entro il limite di tempo stabilito dall’amministratore fiscale, se la natura di queste condizioni consente tale adempimento e non c’è rischio di ritardo.

(2) L’amministratore delle imposte annullerà la registrazione se

a) la persona che gestisce l’olio minerale speciale non garantisce il rispetto delle condizioni di registrazione entro il termine stabilito su richiesta dell’amministratore delle imposte,

b) non sono soddisfatte le condizioni di registrazione, per l’adempimento delle quali l’amministratore delle imposte non richiede al soggetto che gestisce l’olio minerale speciale,

c) una persona che manipola oli minerali speciali non ha svolto la sua attività per 12 mesi di calendario consecutivi, o

d) la persona che manipola l’olio minerale speciale ha violato i suoi obblighi relativi alla gestione del trattamento dell’olio minerale speciale e l’imposizione di un’ammenda non ha portato a un risarcimento.

(3) Se la registrazione è stata revocata d’ufficio, la persona che gestisce l’olio minerale speciale può presentare una domanda di registrazione al più presto dopo 2 anni dalla data in cui è entrata in vigore la decisione di revocare la registrazione. C).

§ 134zc

Registro delle persone che manipolano oli minerali speciali
(1) La direzione generale delle dogane tiene un registro delle persone che manipolano oli minerali speciali, in cui raccoglie i dati necessari per il controllo del trattamento degli oli minerali speciali.

(2) La direzione generale delle dogane pubblicherà i seguenti dati dal registro delle persone che trattano oli minerali speciali in un modo che consenta l’accesso remoto:

a) ragione sociale o nome,

b) sede legale,

c) l’ ubicazione dell’unità organizzativa dello stabilimento aziendale della persona straniera nella Repubblica Ceca, se stabilita,

d) codice fiscale,

e) numero di registrazione per la movimentazione di oli minerali speciali,

f) data di registrazione,

g) data di cancellazione della registrazione,

(h) un’indicazione se la registrazione

1. è stato revocato su richiesta, o

2.è stato revocato d’ufficio,

i) la modifica dei dati pubblicati dal registro delle persone che trattano oli minerali speciali e la data di tale modifica.

(3) La direzione generale delle dogane pubblicherà la data di registrazione della persona che manipola oli minerali speciali entro e non oltre la data di registrazione.

(4) Il Registro delle persone che trattano oli minerali speciali deve contenere i dati di cui al comma 1 anche in caso di cancellazione della registrazione; i dati di cui al comma 2 sono pubblicati per un periodo di 5 anni dalla data di cancellazione della registrazione.

§ 134zd

Restrizioni alla manipolazione di oli minerali speciali
L’olio minerale speciale può essere acquistato, venduto o altrimenti trasferito solo da una persona registrata che gestisce un olio minerale speciale.

§ 134ze

Prova di oli minerali speciali
(1) Una persona che manipola oli minerali speciali è obbligata a conservare registrazioni elettroniche degli oli minerali speciali, nel formato e nella struttura specificati dall’amministratore fiscale in modo da consentire l’accesso remoto.

(2) Una persona che manipola oli minerali speciali è obbligata a tenere registri degli oli minerali speciali e dei documenti sulla base dei quali sono stati inseriti i registri, per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui tali documenti sono stati rilasciato.

§ 134zf

Obbligo di notifica della persona che manipola oli minerali speciali
(1) Una persona che manipola oli minerali speciali è tenuta a comunicare all’amministratore delle imposte i seguenti dati:

a) identificazione della persona da cui si ottiene l’olio minerale speciale,

b) il nome o il nome commerciale dell’olio minerale speciale e il suo codice di nomenclatura,

c) la quantità di olio minerale speciale ingerita, arrotondata al litro più vicino a 15 ° C,

d) informazioni sull’eventualità

1. se l’olio minerale speciale sarà contrassegnato,

2. a quale scopo sarà consumato l’olio minerale speciale o l’identificazione della persona a cui sarà venduto o altrimenti trasferito l’olio minerale speciale.

(2) Una persona che smaltisce olio minerale speciale è tenuta a notificare all’amministratore delle imposte la quantità stimata arrotondata a litri interi a una temperatura di 15 ° C acquisita, venduta o altrimenti trasferita o consumata di olio minerale speciale nell’anno solare pertinente.

(3) Una persona che manipola oli minerali speciali è tenuta a comunicare all’amministratore delle imposte i seguenti dati:

a) lo scopo dell’uso dell’olio minerale speciale e un’indicazione se questo olio minerale speciale è contrassegnato,

b) il luogo di immagazzinamento o consumo di oli minerali speciali,

(c) l’ identità della persona che manipola l’olio minerale speciale che si aspetta di acquisire l’olio minerale speciale per il consumo, la vendita o altro trasferimento.

(4) Notifica ai sensi

a) il paragrafo 1 deve essere somministrato almeno 24 ore e contemporaneamente non più di 72 ore prima di ogni ricevimento dell’olio minerale speciale; se, per gravi motivi operativi o tecnologici, deve avvenire un’accettazione straordinaria di un olio minerale speciale, tale accettazione può essere notificata immediatamente dopo che è chiaro che avrà luogo tale accettazione dell’olio minerale speciale,

b) viene presentato il paragrafo 2

1. unitamente alla domanda di registrazione a

2. entro la fine di gennaio dell’anno civile pertinente,

(c) viene presentato il paragrafo 3

1. unitamente alla domanda di registrazione a

2. prima di ogni modifica dei dati.

(5) La notifica ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 deve essere presentata elettronicamente nel formato e nella struttura pubblicati dall’amministratore fiscale in modo tale da consentire l’accesso remoto.

§ 134zg

Fornitura di oli minerali speciali o mezzi di trasporto
(1) L’amministratore delle imposte si assicura un olio minerale speciale, o un mezzo di trasporto, se lo trasporta, se trova che

a) è trattato in violazione del § 134zd, o

b) l’ obbligo di notifica ai sensi del § 134zf.

(2) Le disposizioni della presente legge che disciplinano i procedimenti sul sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati si applicano mutatis mutandis al sequestro ai sensi del paragrafo 1.

(3) Nel caso di un olio minerale speciale assicurato o di un mezzo di trasporto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 42b a 42e.

PARTE OTTAVA

ALCUNE DISPOSIZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL TABACCO GREZZO
TITOLO I

STOCCAGGIO DEL TABACCO GREZZO PER SCOPI DIVERSI DALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DEL TABACCO
§ 134zh

Una persona che immagazzina tabacco greggio
(1) Ai fini della presente legge, una persona che immagazzina tabacco greggio significa una persona che immagazzina tabacco greggio per uno scopo diverso dalla produzione di prodotti del tabacco.

(2) Non è una persona che immagazzina tabacco greggio

a) un organismo di ricerca conforme alla legislazione che disciplina il sostegno alla ricerca, allo sviluppo sperimentale e all’innovazione,

b) un’università pubblica.

§ 134zi

Procedura di registrazione
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio è obbligata a registrarsi presso l’amministratore delle imposte prima di iniziare la sua attività.

(2) La domanda di registrazione deve essere presentata per via elettronica.

§ 134zj

Termini di registrazione
(1) Le condizioni di registrazione sono

a) autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale che consenta l’attività di una persona che immagazzina tabacco greggio,

b) affidabilità,

c) indebitamento,

d) il fatto che alla persona che immagazzina tabacco greggio non sia stato vietato di svolgere attività che ne rendano impossibile lo svolgimento,

e) il fatto che la persona che immagazzina tabacco greggio non è in liquidazione o in bancarotta; e

f) fornitura di un deposito.

(2) Devono essere soddisfatte le condizioni di affidabilità e di assenza di debiti

a) la persona che immagazzina tabacco greggio,

b) se la persona che immagazzina tabacco greggio è una persona giuridica, anche una persona fisica che è l’organo statutario o membro dell’organismo statutario della persona che immagazzina tabacco greggio o svolge le attività dell’organismo statutario o membro dell’organismo statutario della persona che immagazzina tabacco greggio e

c) il rappresentante responsabile della persona che immagazzina il tabacco greggio.

(3) La condizione per fornire un deposito deve essere soddisfatta solo da una persona che immagazzina tabacco greggio che non è un contribuente dei prodotti del tabacco.

(4) Le condizioni di registrazione devono essere soddisfatte per tutto il periodo di registrazione.

§ 134zk

Cauzione
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio è obbligata a versare un deposito dell’importo di CZK 20.000.000.

(2) Viene fornito il deposito

a) depositando l’importo su un conto speciale dell’autorità fiscale, a condizione che il deposito cauzionale sia detenuto su tale conto per l’intero periodo di registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio, o

b) una garanzia bancaria accettata dall’autorità fiscale a garanzia degli arretrati registrati presso l’autorità fiscale o altre autorità pubbliche il novantesimo giorno successivo alla data di cancellazione o cessazione della registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio.

(3) La garanzia bancaria deve essere fornita per un periodo determinato, che non può essere inferiore a 2 anni.

§ 134zl

Richiesta riduzione caparra
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio che soddisfa le condizioni per una riduzione del deposito ha il diritto di presentare una domanda per una riduzione del deposito.

(2) La persona che immagazzina tabacco greggio è inoltre tenuta a dichiarare i dati nella domanda di riduzione del deposito

a) l’assetto proprietario e le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione della persona che immagazzina tabacco greggio,

(b) necessario per valutare il rispetto delle condizioni per la riduzione del deposito.

(3) Se la domanda di riduzione della cauzione è stata respinta, la persona che immagazzina tabacco greggio può presentare una domanda di riduzione della cauzione al più presto dopo 3 mesi dal giorno in cui è entrata in vigore la decisione negativa.

§ 134zm

Condizioni per la riduzione del deposito
(1) Le condizioni per ridurre il deposito sono

a) registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio,

b) stabilità economica e

c) l’ affidabilità della persona che esercita un’influenza significativa sulla gestione della persona che immagazzina tabacco greggio.

(2) La condizione di cui al comma 1 lett a) deve essere soddisfatta ininterrottamente per almeno 3 anni consecutivi immediatamente prima della data di richiesta della riduzione della cauzione.

(3) Le condizioni per la riduzione del deposito devono essere soddisfatte per l’intero periodo di tale riduzione.

§ 134zn

Riduzione del deposito
(1) Su richiesta di una persona che immagazzina tabacco greggio, l’amministratore fiscale riduce il deposito a 10000000 CZK, se questa persona soddisfa le condizioni per ridurre il deposito. In caso contrario, l’amministratore fiscale rifiuterà la richiesta di riduzione della caparra.

(2) Se il deposito viene infine ridotto, l’importo di cui il deposito è stato ridotto diventa un pagamento in eccesso della persona che immagazzina tabacco greggio. Se il pagamento in eccesso risultante è un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore delle imposte lo restituisce alla persona che immagazzina tabacco greggio entro 15 giorni dalla data della riduzione finale del deposito.

(3) Un emendamento alla garanzia bancaria esistente, che riduce la garanzia bancaria a garanzia degli arretrati, può essere accettato dall’amministratore delle imposte al più presto dalla data della riduzione finale del deposito.

§ 134zo

Obbligo di notifica della persona che immagazzina tabacco greggio con deposito ridotto
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio il cui deposito è stato ridotto è tenuta a notificare all’amministratore delle imposte una modifica dei dati sulla struttura proprietaria e una modifica dei dati su cui le persone esercitano un’influenza significativa sulla gestione di questa persona che immagazzina tabacco greggio, entro 5 giorni lavorativi dalle modifiche.

(2) Una persona che immagazzina tabacco greggio il cui deposito è stato ridotto è tenuta a notificare all’amministratore delle imposte i dati necessari per la valutazione della stabilità economica entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; ciò non si applica se non è trascorso 1 mese dalla comunicazione di queste informazioni al momento della richiesta di riduzione della caparra.

(3) Una persona che immagazzina tabacco greggio in relazione alla riduzione del deposito non è tenuta a dichiarare i dati a disposizione dell’amministratore fiscale, o la modifica di cui l’amministratore fiscale può rilevare automaticamente dai registri e dalle registrazioni a cui ha accesso automatizzato .

(4) L’amministratore fiscale pubblica una serie di dati in modo da consentire l’accesso remoto

a) necessario per la valutazione del soddisfacimento delle condizioni per la riduzione del deposito, che il soggetto che immagazzina tabacco greggio è tenuto a notificare al fisco,

b) conformemente al paragrafo 3.

§ 134zp

Annullamento della riduzione della caparra su proposta
(1) L’amministratore delle imposte annulla la riduzione del deposito su proposta della persona che immagazzina tabacco greggio per il quale il deposito è stato ridotto.

(2) La decisione sull’annullamento della riduzione del deposito sarà emessa dall’amministratore delle imposte solo dopo che la persona che immagazzina tabacco greggio ha fornito un deposito dell’importo di CZK 20.000.000.

§ 134zq

Annullamento della riduzione della caparra d’ufficio
(1) Se l’amministratore fiscale ritiene che le condizioni per la riduzione del deposito non siano soddisfatte, inviterà la persona che immagazzina tabacco greggio a cui è stato ridotto il deposito a soddisfarle entro il limite di tempo stabilito dall’amministratore fiscale,

(2) L’amministratore delle imposte annullerà la riduzione del deposito se

a) la persona che immagazzina il tabacco greggio, su richiesta dell’amministratore delle imposte, non garantisce che le condizioni per la riduzione della cauzione siano soddisfatte entro il termine prescritto, o

b) le condizioni per la riduzione del deposito, che il contribuente non richiede alla persona che immagazzina tabacco greggio, non sono soddisfatte.

(3) Una persona che immagazzina tabacco greggio è obbligata a fornire un deposito di CZK 20.000.000 d’ufficio entro 20 giorni dalla notifica della decisione di annullare la riduzione del deposito.

(4) Se la riduzione della cauzione è stata annullata d’ufficio, la persona che immagazzina tabacco greggio può presentare una domanda per una riduzione della cauzione al più presto dopo 1 anno dal giorno in cui è stata presa la decisione di annullare la riduzione della cauzione in vigore legale.

§ 134zr

Uso del deposito
(1) Se la registrazione di una persona che immagazzina tabacco greggio viene revocata o interrotta definitivamente, l’importo depositato diventa un pagamento in eccesso della persona che immagazzina tabacco greggio. Se il pagamento in eccesso che ne deriva è un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo restituisce alla persona che immagazzina tabacco greggio entro 90 giorni dalla data di cancellazione definitiva o alla cessazione della registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio.

(2) Il periodo di cui al paragrafo 1 non decorre dal periodo in cui il procedimento è condotto dall’amministratore delle imposte o da un’altra autorità pubblica,

(a) che può comportare una decisione che fissa un’imposta, un compenso o un altro corrispettivo pecuniario simile; e

b) che abbia avuto inizio entro 90 giorni dalla data in cui la persona che immagazzina tabacco greggio si ritira o cessa di registrarsi.

(3) Se la registrazione di una persona che immagazzina tabacco greggio viene annullata o terminata, l’amministratore fiscale chiede all’emittente di una garanzia bancaria di pagare gli arretrati registrati il ​​novantesimo giorno dalla data di cancellazione o cessazione della registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio a

(a) l’amministratore fiscale, o

b) un’altra autorità pubblica che ne ha richiesto il pagamento da parte dell’amministratore fiscale.

(4) L’amministratore fiscale invita l’emittente della garanzia bancaria al più presto dopo 90 giorni, ma non oltre 5 mesi dalla data di cancellazione o cessazione della registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio.

(5) L’ emittente della garanzia bancaria è tenuto a pagare l’importo entro 15 giorni dalla data di consegna dell’invito.

§ 134zs

Decisione sulla registrazione
(1) Se la persona che immagazzina tabacco greggio soddisfa le condizioni per la registrazione, l’amministratore fiscale lo registra. Nella decisione di registrazione, l’amministratore fiscale gli assegna un numero di registrazione per lo stoccaggio del tabacco greggio.

(2) Una persona che immagazzina tabacco greggio viene registrata il quinto giorno successivo all’efficacia della decisione di registrazione fino all’efficacia della decisione sulla cancellazione della registrazione o alla scadenza della registrazione.

§ 134zt

Annullamento della registrazione su proposta
L’amministratore delle imposte cancella la registrazione su richiesta della persona che immagazzina tabacco greggio.

§ 134zu

Annullamento d’ufficio della registrazione
(1) Se l’amministratore fiscale rileva che le condizioni di registrazione non sono soddisfatte, invita la persona che immagazzina tabacco greggio a soddisfarle entro il limite di tempo stabilito dall’amministratore fiscale, se la natura di queste condizioni consente tale conformità e c’è nessun rischio di ritardo.

(2) L’amministratore delle imposte annullerà la registrazione se

a) la persona che immagazzina tabacco greggio non garantisce, su richiesta dell’amministratore delle imposte, che le condizioni per la registrazione siano soddisfatte entro il termine stabilito,

b) non sono soddisfatte le condizioni di registrazione, per il cui adempimento l’amministratore delle imposte non ricorre alla persona che immagazzina tabacco greggio,

c) la persona che immagazzina il tabacco greggio non ha esercitato la sua attività per 12 mesi civili consecutivi; o

d) la persona che immagazzina tabacco greggio non ha adempiuto ai suoi obblighi relativi al magazzinaggio di tabacco greggio e la mancata irrogazione di un’ammenda ha portato a un risarcimento.

(3) Se la registrazione è stata revocata d’ufficio, la persona che immagazzina tabacco greggio può presentare una domanda di registrazione al più presto dopo 2 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la decisione di revoca della registrazione, a meno che non si tratti di revoca della registrazione ai sensi paragrafo 2 lettera. C).

§ 134zv

Cessazione della registrazione
(1) La registrazione di una persona che immagazzina tabacco greggio scade 5 mesi prima della data di scadenza del periodo per il quale è stata fornita la garanzia bancaria, che è un deposito.

(2) La registrazione ai sensi del paragrafo 1 non scade se lo è

a) il periodo per il quale è stata prestata la garanzia bancaria è stato prorogato di almeno 2 anni,

b) viene fornita una nuova garanzia bancaria, che segue immediatamente la precedente garanzia bancaria e che è stata accettata dall’amministratore delle imposte,

(c) un deposito cauzionale è depositato su un conto speciale dell’amministratore delle imposte; o

d) la caparra è prestata depositando l’importo su apposito conto del curatore fiscale e fideiussione bancaria.

§ 134zw

Obbligo di informazione dell’amministratore fiscale
L’amministratore fiscale notifica all’emittente della garanzia bancaria l’annullamento o la cessazione della registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio.

§ 134zx

Registro delle persone che immagazzinano tabacco greggio
(1) La Direzione generale delle dogane tiene un registro delle persone che immagazzinano tabacco greggio, nel quale raccoglie i dati necessari per verificare l’adempimento degli obblighi relativi al magazzinaggio del tabacco greggio.

(2) La direzione generale delle dogane pubblica i seguenti dati dal registro delle persone che immagazzinano tabacco greggio in un modo che consenta l’accesso remoto:

a) ragione sociale o nome,

b) sede legale,

c) l’ ubicazione dell’unità organizzativa dello stabilimento aziendale della persona straniera nella Repubblica Ceca, se stabilita,

d) codice fiscale,

e) numero di registrazione ai fini del magazzinaggio del tabacco greggio,

f) data di registrazione,

g) la data di cancellazione o cessazione della registrazione,

(h) un’indicazione se la registrazione

1.è stato abrogato su richiesta,

2. è stato revocato d’ufficio, o

3. scaduto,

i) la modifica dei dati pubblicati dal registro delle persone che immagazzinano tabacco greggio e la data di tale modifica.

(3) La direzione generale delle dogane pubblica il giorno di registrazione della persona che immagazzina tabacco greggio entro e non oltre il giorno della registrazione.

(4) Il registro delle persone che immagazzinano tabacco greggio contiene i dati di cui al paragrafo 1 anche nel caso in cui la registrazione sia stata cancellata o scaduta; i dati di cui al comma 2 sono pubblicati per un periodo di 5 anni dalla data di cancellazione o cessazione della registrazione.

§ 134zy

Prove di tabacco greggio
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio è obbligata a conservare registrazioni elettroniche del tabacco greggio, nel formato e nella struttura specificati dall’amministratore fiscale in modo da consentire l’accesso remoto.

(2) Una persona che immagazzina tabacco greggio è obbligata a tenere registri del tabacco greggio e dei documenti sulla base dei quali sono stati inseriti nei registri per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui tali documenti sono stati rilasciati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI SULLO SMALTIMENTO DEL TABACCO GREZZO
§ 134zz

Restrizioni alla manipolazione del tabacco greggio
(1) Il tabacco greggio immagazzinato per uno scopo diverso dalla fabbricazione di prodotti del tabacco non può essere immagazzinato da una persona diversa da una persona registrata che immagazzina tabacco greggio.

(2) Il tabacco greggio, manipolato per uno scopo diverso dalla produzione di prodotti del tabacco, non può essere ulteriormente trasformato o modificato.

(3) Le restrizioni sulla manipolazione del tabacco greggio ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alla manipolazione del tabacco greggio utilizzato a fini di ricerca o scientifici da un organismo di ricerca ai sensi della legislazione che disciplina il sostegno della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione o da un pubblico Università.

§ 134zza

Obbligo di notifica in caso di ricevimento o spedizione di tabacco greggio
(1) Una persona che immagazzina tabacco greggio e un operatore di un deposito fiscale di prodotti del tabacco sono obbligati a notificare all’amministratore fiscale i seguenti dati:

a) l’ identificazione della persona dalla quale il tabacco greggio viene ricevuto o inviato,

b) la quantità in chilogrammi di tabacco greggio ricevuto o spedito,

c) il luogo di immagazzinamento del tabacco greggio,

d) dettagli sulla finalità per la quale deve essere utilizzato il tabacco greggio, e

(e) dati del vettore.

(2) Una persona che immagazzina tabacco greggio è tenuta a notificare all’amministratore delle imposte la quantità stimata in chilogrammi di tabacco greggio ricevuto o spedito nell’anno civile in questione.

(3) Notifica sotto

a) il paragrafo 1 è amministrato almeno 24 ore e contemporaneamente non più di 72 ore prima di ogni ricevimento o spedizione di tabacco greggio; se, per gravi motivi operativi o tecnologici, il tabacco greggio deve essere eccezionalmente accettato, tale accettazione può essere notificata immediatamente dopo che è chiaro che tale accettazione del tabacco greggio avrà luogo,

b) viene presentato il paragrafo 2

1. insieme alla domanda di registrazione,

2. entro la fine di gennaio dell’anno civile in questione, e

3. prima di ogni modifica dei dati.

(4) La notifica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 deve essere presentata elettronicamente nel formato e nella struttura pubblicati dall’amministratore fiscale in modo tale da consentire l’accesso remoto.

§ 134zzb

Documento per il trasporto del tabacco greggio
(1) Il trasporto di tabacco greggio nel territorio fiscale della Repubblica ceca deve essere accompagnato da un documento che la persona che trasporta questo tabacco è obbligata a presentare all’amministratore delle imposte su richiesta.

(2) Il documento di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale o la ragione sociale, la sede legale e il numero di identificazione fiscale della persona dalla quale si riceve il tabacco greggio,

b) la ragione sociale o la ragione sociale, la sede legale o il luogo di residenza e il numero di identificazione fiscale, se assegnato, della persona alla quale è spedito il tabacco greggio,

c) la quantità di tabacco greggio in chilogrammi,

d) il luogo di destinazione e, se ciò non è possibile, altre informazioni che determinano la posizione del luogo di destinazione,

e) data di rilascio del documento,

f) numero del documento; e

g) dati del vettore e numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

§ 134zzc

Fornitura di tabacco greggio o mezzi di trasporto
(1) L’amministratore delle imposte si assicura il tabacco greggio, o il mezzo di trasporto che lo trasporta, se lo trova

a) è trattato in violazione del § 134zz,

b) l’ obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 134zza non è stato adempiuto, o

c) il tabacco greggio viene trasportato senza il documento di cui al § 134zzb, i dati in esso indicati sono errati o non veritieri, oppure il documento è alterato o falsificato.

(2) Le disposizioni della presente legge che disciplinano i procedimenti sul sequestro di prodotti o mezzi di trasporto selezionati si applicano mutatis mutandis al sequestro ai sensi del paragrafo 1.

(3) Nel caso del tabacco greggio sequestrato, o di un mezzo di trasporto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 42b a § 42e.

PARTE NONA

REATI
TITOLO I

REATI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE ACCISE DAZI
§ 135

Violazione della posizione del prodotto selezionato ricevuto
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di utente non collocando il prodotto esente selezionato ricevuto entro il periodo specificato nel luogo specificato nell’autorizzazione per la ricezione e l’uso di prodotti esenti selezionati.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 1.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135a

Reato contro l’esenzione fiscale condizionale
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato collocando prodotti selezionati in un deposito fiscale in violazione della Sezione 19 (4) diverso dal regime di esenzione fiscale condizionale.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135b

Reati contro la garanzia fiscale
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto gestore di un deposito fiscale o destinatario autorizzato, commette un reato non adempiendo all’obbligo

(a) monitorare costantemente l’importo della garanzia fiscale; o

b) fornire all’amministratore fiscale, secondo le sue esigenze, i dati di registrazione relativi al debito fiscale sorto durante la produzione o l’accettazione dei prodotti selezionati.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135c

Reati contro un documento di accompagnamento elettronico al termine del trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, quale destinatario di prodotti selezionati accettati nel regime di esenzione fiscale condizionale, commette un reato:

(a) non presenta una notifica di ricezione dei prodotti selezionati per via elettronica al luogo competente a livello locale di ricezione dei prodotti selezionati per mezzo di un sistema elettronico, o

(b) la notifica di accettazione dei prodotti selezionati non indica perdite e deterioramenti verificatisi durante il trasporto.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 200.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135d

Reato contro il trasporto di prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro per motivi di lavoro
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che prende prodotti selezionati da un altro Stato membro per scopi commerciali, commette un reato omettendo di fornire una garanzia fiscale nel modo prescritto dalla legge prima di rimuovere questi prodotti selezionati immessi in libera pratica in un altro Stato membro.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 100.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135e

Reato contro l’invio di prodotti selezionati
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di rappresentante per la spedizione di prodotti selezionati, commette un reato non fornendo garanzie fiscali secondo le modalità previste dalla legge prima di spedire i prodotti selezionati da un altro Stato membro.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 100.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

Parte 7
annullato

§ 135ia
annullato

Parte 8
annullato

§ 135ib
annullato

TITOLO II

INFRAZIONI SULLA SOMMINISTRAZIONE FISCALE DEGLI OLI MINERALI
§ 135f

Reati contro lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti
(1) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato a causa dei gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. e), f) o g) immessi in libera pratica

a) immagazzinati insieme nello stesso contenitore,

b) immagazzinati separatamente in contenitori che:

1. non tecnologicamente separati o

2. sono interconnessi,

c) non prelevati da contenitori in fase liquida e immagazzinati in un contenitore saldamente collegato a terra; o

d) prelevato da contenitori in fase liquida viene immagazzinato in un contenitore saldamente collegato a terra, che non viene utilizzato ai sensi del Building Act.

(2) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi del paragrafo 1.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta una multa da 50.000 CZK a 1.000.000 CZK per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135g

Reati contro il trasporto di oli minerali esentasse nel territorio fiscale della Repubblica ceca
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di mittente di oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49 (1), (2), (6) o (8), commette un reato omettendo di fornire una garanzia fiscale nel modalità previste dalla legge.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di mittente di gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. (e), (f) o (g) esentati dalla tassazione del reato per non aver fornito una garanzia fiscale per il trasporto di tali gas almeno per l’importo dell’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata se tali gas fossero destinati a la propulsione dei motori.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di mittente di oli minerali esenti da imposta, commette un reato:

a) non comunica all’amministratore delle imposte, competente a livello locale in base al luogo di inizio del trasporto, l’inizio del trasporto di questi oli entro il termine stabilito,

b) nonostante le obiezioni dell’amministratore delle imposte, avvia il trasporto di questi oli,

c) non rispetta le prescrizioni dell’amministratore delle imposte

1. il periodo entro il quale deve terminare il trasporto di questi oli, o

2. il percorso lungo il quale devono essere trasportati gli oli o

d) in caso di cambiamento della destinazione o del destinatario durante il trasporto di tali oli, entro un determinato periodo

1. non informa l’amministratore delle imposte di questa modifica, o

2. non garantisce che questa modifica sia registrata nel documento sull’esenzione dei prodotti selezionati.

(4) Può essere comminata una multa per un reato fino al

a) CZK 500.000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1, o

b) CZK 1000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 o 3.

Reati contro il trattamento dei gas di petrolio liquefatti
§ 135h

(1) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale, come persona che acquista o ottiene gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. e), f) o g) in libera circolazione fiscale a scopo di rivendita, commette un reato ricevendo o vendendo questi gas senza autorizzazione all’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale.

(2) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale deve, in quanto persona che acquista o ottiene gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. f) o g) per proprio consumo con un consumo superiore a 20 tonnellate per anno civile, commette un reato ricevendo o vendendo questi gas senza l’autorizzazione ad acquistare gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica.

(3) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato:

a) gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 comma 1 lett. f) o g) rilascia a una persona senza autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale,

b) in violazione del § 60 para 5, 6 o 7 vende gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. (e), (f) o (g) per un prezzo comprensivo di imposte calcolato sulla base di un’aliquota fiscale più elevata, o

c) avvia il trasporto di gas di petrolio liquefatto di cui al § 45 comma 1 lett. f) o g) senza la garanzia fiscale prevista per il trasporto di questi gas ai sensi della Sezione 60, Paragrafo 11.

(4) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale deve, in quanto persona che riempie i gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 par. (f) o (g) in recipienti a pressione con una massa fino a 40 kg, commette un’infrazione:

a) non utilizza un flussometro di massa,

b) utilizza un misuratore di portata massica, che non include registrazioni elettroniche dei gas di petrolio liquefatti emessi che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge, o

c) utilizza un misuratore di portata massica, che include una registrazione elettronica dei gas di petrolio liquefatti emessi che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge, che non è sempre fornita con le conclusioni dell’amministratore delle imposte.

(5) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

(6) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta una multa da 50.000 CZK a 1.000.000 CZK per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

§ 135i

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:

a) gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 comma 1 lett. f) o g) all’importazione dopo l’immissione in libera pratica, per il periodo prescritto non entra in un regime di sospensione dei dazi, o

b) trasporta i gas di petrolio liquefatti di cui al § 45 comma 1 lett. e), f) o g) con aliquote fiscali diverse, dopo la loro immissione in libera pratica, insieme in un mezzo di trasporto o in un insieme di essi.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale che acquista a fini commerciali gas di petrolio liquefatti, soggetti a tassazione ai sensi del § 45 par. f) o g) e che sono stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro, commettono un reato omettendo di fornire una garanzia fiscale almeno pari all’imposta che dovrebbe essere dichiarata e pagata se tali gas fossero destinati a motori di potenza.

(3) Una multa da CZK 50.000 a CZK 1.000.000 può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1 o 2.

§ 135zj – § 135zp
annullato

Parte 7
annullato

§ 135zq, § 135zr
annullato

Parte 8
annullato

Sezione 1
annullato

§ 135zs, § 135zt
annullato

Sezione 2
annullato

§ 135zu
annullato

Sezione 3
annullato

§ 135zv, § 135zw
annullato

Parte 9
annullato

Sezione 1
annullato

§ 135zx, § 135zy
annullato

Sezione 2
annullato

§ 135zz
annullato

Sezione 3
annullato

§ 135zza
annullato

Parte 10
annullato

Reati amministrativi in ​​materia di controllo della movimentazione di oli minerali speciali
annullato

§ 135zzb
annullato

Parte 11
annullato

§ 135zzba
annullato

TITOLO III

REATI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FISCALE ALCOLICA
§ 135j

Reati contro il trasporto di alcolici esenti dall’imposta sull’alcol nel territorio fiscale della Repubblica ceca
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di mittente di alcol esente da imposta ai sensi del § 71 par. a) o d) commette un reato omettendo di fornire una garanzia fiscale secondo le modalità previste dalla legge per il trasporto di tale alcol.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato trasportando alcol generalmente denaturato nel territorio fiscale della Repubblica Ceca ai sensi della legge che regola l’alcol destinato alla produzione di oli minerali di cui alla sezione 45 (2) o alla produzione di etere butilico terziario etilico senza documento di accompagnamento semplificato.

(3) Può essere comminata una multa per un reato fino al

a) 100.000 CZK, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2, o

b) CZK 1500000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135k

Reati contro la notifica della vendita di alcolici
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che intende vendere alcolici immessi in libera pratica per un prezzo inferiore al prezzo corrispondente alla somma dell’importo dell’imposta e dell’importo corrispondente dell’imposta sul valore aggiunto, commette un reato quello

(a) omette di notificare alle autorità fiscali tale vendita entro il termine prescritto; o

(b) non indica le informazioni richieste dalla legge nell’avviso di tale vendita.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 1.500.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135zzc – § 135zze
annullato

TITOLO IV

INFRAZIONI NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA TASSAZIONE SUI PRODOTTI DEL TABACCO E DELLE TASSE SUI PRODOTTI DEL TABACCO RISCALDATO
§ 135l

Reato contro il prezzo per il consumatore finale
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato immettendo in libera circolazione le sigarette con un’etichetta di tabacco con il prezzo dichiarato per il consumatore finale in un periodo diverso da quello per il quale tale prezzo è stato fissato.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 1.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135m

Reati contro l’imballaggio unitario
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato immettendo in libera circolazione fiscale, importando o trasportando nel territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro

a) i prodotti del tabacco che non sono in una confezione unitaria chiusa,

b) una confezione unitaria di prodotti del tabacco non soggetti alla stessa aliquota d’imposta; o

c) una confezione unitaria di prodotti del tabacco riscaldati su cui non sono fornite indicazioni di legge.

(2) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato vendendo prodotti del tabacco diversi da una confezione unitaria chiusa con un’etichetta di tabacco intatta, ad eccezione della vendita di sigari e sigaretti al consumatore finale.

(3) A una persona fisica può essere inflitta una multa fino a 50.000 CZK per un reato ai sensi del paragrafo 2.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere comminata per un reato

a) fino a CZK 2000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1, o

b) da CZK 50.000 a CZK 2.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2.

§ 135n

Reato contro l’obbligo di notifica per le importazioni di prodotti del tabacco
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di importatore che intende importare prodotti del tabacco nell’ambito dell’attività commerciale, commette un reato non notificando per iscritto all’amministratore delle imposte la prima importazione di prodotti del tabacco entro un determinato periodo.

(2) Una multa fino a 2.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135o

Reati contro il divieto di vendita e acquisto ad un prezzo diverso dal prezzo per il consumatore finale
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di venditore, commette un reato:

a) vende sigarette al consumatore finale a un prezzo inferiore o superiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco,

b) prevede uno sconto sul prezzo al consumatore finale quando vende sigarette al consumatore finale.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:

a) vende al consumatore finale sigarette a cui è aggiunto o confezionato un altro articolo, a un prezzo totale diverso da quello indicato sull’etichetta del tabacco per il consumatore finale, o

b) collega la vendita di sigarette al consumatore finale alla vendita di altri articoli.

(3) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di consumatore finale acquistando sigarette a un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale indicato sull’etichetta del tabacco.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di consumatore finale, commette un reato consumando sigarette acquistate a un prezzo inferiore al prezzo per il consumatore finale.

(5) Una multa fino a 50.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi del paragrafo 3.

(6) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta un’ammenda fino al

a) 100.000 CZK, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 3 o 4, o

b) CZK 2000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 o 2.

§ 135p

Reati contro la manipolazione dei prodotti del tabacco
(1) Una persona fisica commette un reato detenendo o manipolando in modo ingiustificato prodotti del tabacco non contrassegnati nel territorio fiscale della Repubblica ceca.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato consentendo lo stoccaggio o la vendita nel territorio fiscale della Repubblica Ceca

a) prodotti del tabacco non etichettati, o

b) prodotti del tabacco etichettati in modo errato.

(3) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi del paragrafo 1.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere comminata per un reato

a) fino a CZK 10.000.000, se si tratta di un reato di cui al comma 2 lettera b), o

b) da CZK 50.000 a CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 2 lettera e).

§ 135q

Reati contro l’etichettatura del tabacco
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato contrassegnando i prodotti del tabacco con adesivi a base di tabacco nel territorio fiscale della Repubblica Ceca al di fuori del deposito fiscale.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato immettendo i prodotti del tabacco in libera circolazione fiscale, che deve essere contrassegnata,

a) non contrassegnato,

b) contrassegnato in modo errato,

c) etichettati con un’etichetta di tabacco antiquata dopo che i prodotti del tabacco con l’etichetta di tabacco di vecchia concezione avrebbero potuto essere immessi in libera pratica per l’ultima volta.

(3) Può essere inflitta un’ammenda per un reato

a) fino a CZK 10.000.000, se si tratta di un reato di cui al comma 2 lettera C),

b) fino a CZK 50.000.000, se si tratta di un reato di cui al comma 1 o al comma 2 lettera b), o

c) da CZK 50.000 a CZK 50.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 2 lettera e).

§ 135r
annullato

§ 135s

Reato contro l’ordinazione, il ritiro e la distribuzione di adesivi per tabacco
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di cliente vendendo o consegnando gratuitamente etichette di tabacco.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

§ 135t

Reati contro la registrazione e l’inventario delle etichette di tabacco
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di cliente:

a) non conserva registrazioni delle etichette di tabacco rimosse, usate o restituite,

b) per un periodo di tempo specificato, non conserva registrazioni delle etichette o dei documenti del tabacco raccolti, usati o restituiti sulla base dei quali sono state effettuate le registrazioni in tali registrazioni,

c) non effettua un inventario delle etichette del tabacco per l’anno civile in questione; o

d) non notifica all’amministratore fiscale autorizzato entro il termine stabilito il risultato dell’inventario delle etichette di tabacco per l’anno civile precedente.

(2) Può essere comminata una multa per un reato fino al

a) CZK 1000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera (c) o (d), o

b) CZK 2000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera a) o b).

§ 135u

Reati contro la restituzione delle etichette di tabacco
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di cliente:

(a) non restituisce le etichette di tabacco inutilizzate del vecchio modello all’amministratore fiscale autorizzato entro il termine stabilito, o

b) in caso di cessazione della sua attività, non restituisce le etichette del tabacco inutilizzate all’amministratore fiscale autorizzato entro un termine determinato.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 1.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO V

INFRAZIONI NELLA SEZIONE DELLA MARCATURA E DELLA COLORAZIONE DI OLI MINERALI SELEZIONATI
Parte 1

Reati contro gli obblighi di marchiatura e colorazione di oli minerali selezionati
§ 135v

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di gestore di un deposito fiscale, commette un reato introducendo in libera circolazione fiscale oli minerali non contrassegnati o non verniciati di cui alla sezione 134b (1).

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di destinatario o importatore di oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1, commette un reato omettendo di contrassegnare o colorare questi oli prima del loro ingresso nel territorio fiscale della Repubblica Ceca.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di produttore o utilizzatore di una miscela di sostanza di marcatura e colorante con sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, commette un reato non tenendo registri della sostanza di marcatura e del colorante.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di operatore di un deposito fiscale, destinatario o importatore con l’obbligo di contrassegnare o colorare gli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1, o con l’obbligo di garantire tale marcatura o colorazione, si impegna un reato commesso o l’autorità competente non presenta un certificato.

(5) Una multa da CZK 50.000 a CZK 50.000.000 può essere comminata per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

§ 135w

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che acquista o acquisisce in altro modo oli minerali non contrassegnati o non verniciati di cui alla sezione 134b (1) con l’intenzione di trasportarli in un altro Stato membro in regime di esenzione fiscale condizionale o in circolazione fiscale, o viene esportato in un paese terzo, commette il reato omettendo di marchiarli o colorarli in caso di mancata esecuzione del trasporto o dell’esportazione entro il termine prescritto.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, come una persona che produce, elabora, trasporta, immagazzina, acquista o altrimenti acquisisce, vende o consuma oli minerali di cui alla Sezione 134b nell’ambito dell’attività aziendale, commette un reato:

a) svolge le attività che coinvolgono oli in confezioni unitarie di oltre 20 litri, senza licenza commerciale; o

b) non tiene né conserva registrazioni secondo le modalità prescritte dei tipi e delle quantità di tali oli, né registrazioni dei suddetti metodi di manipolazione.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale deve, in quanto persona che produce, tratta o vende oli minerali, cosa che potrebbe non essere, ai sensi del § 134b par. e) contrassegnato e dipinto, secondo le modalità specificate al § 134e par.6, commette un reato da:

a) non dichiara esplicitamente nella documentazione tecnica o nei documenti di accompagnamento che questi oli non possono essere utilizzati per la propulsione del motore,

b) non ha nei registri sull’acquisto e la vendita di questi oli la dichiarazione dell’acquirente ai sensi del § 134e paragrafo 8 lett. b), o

(c) non conserva la documentazione tecnica o i documenti per questi oli per un periodo determinato.

(4) Una multa da CZK 50.000 a CZK 50.000.000 può essere comminata per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

Parte 2

Reati contro il divieto di marchiatura e colorazione di oli minerali selezionati
§ 135x

(1) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato:

(a) marchi e colori oli minerali di cui alla sezione 134b (2), o

b) gli oli minerali contrassegnati e colorati di cui alla sezione 134b (2) sono offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore.

(2) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato producendo oli minerali di cui alla Sezione 134b (1), che sono

a) contrassegnato e colorato, diluisce, rimuove o modifica in altro modo la loro marcatura o colorazione al di fuori del deposito fiscale con un’autorizzazione per la marcatura e la colorazione di oli minerali selezionati,

b) non contrassegnato e non colorato, immette in libera circolazione fiscale,

(c) contrassegnati e colorati, offerti in vendita o utilizzati per alimentare motori; o

d) contrassegnato e dipinto, trasportato o immagazzinato in un contenitore collegato al motore o imbottigliato in tale contenitore.

(3) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato producendo oli minerali di cui al § 134b par. (d) ed (e) offre in vendita o li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali tali oli minerali non possono essere contrassegnati e colorati.

(4) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

(5) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta una multa fino a 10.000.000 CZK per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

Parte 3

Altri reati in materia di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati
§ 135y

Reato contro il permesso di marcare e colorare oli minerali selezionati
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di gestore di un deposito fiscale, commette un reato contrassegnando o colorando oli minerali di cui alla sezione 134b (1) senza il permesso di marcare e colorare oli minerali selezionati.

(2) Una multa da 10.000 CZK a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO VI

INFRAZIONI NELLA SEZIONE DELLA MARCATURA DI DETERMINATI ALTRI OLI MINERALI
Parte 1

Reati contro l’obbligo di etichettatura di taluni altri oli minerali
§ 135z

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di produttore o operatore di un deposito fiscale, commette un reato introducendo in libera circolazione fiscale oli minerali non contrassegnati di cui alla sezione 134m (1).

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di destinatario o importatore di oli minerali di cui alla sezione 134m (1), commette un reato non assicurando la marcatura di questi oli prima del loro ingresso nel territorio fiscale della Repubblica ceca .

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di produttore o utilizzatore di una sostanza di marcatura con sede legale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, commette un reato non tenendo registri della sostanza di marcatura.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di produttore, destinatario o importatore con l’obbligo di contrassegnare gli oli minerali di cui al § 134m paragrafo 1 o con l’obbligo di garantire tale marcatura, commette un reato non presentando un certificato a la richiesta dell’amministratore fiscale o dell’autorità competente.

(5) Una multa da CZK 50.000 a CZK 50.000.000 può essere comminata per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

§ 135za

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che acquista o altrimenti acquisisce oli minerali non contrassegnati di cui alla sezione 134m (1) con l’intenzione di trasportarli in un altro Stato membro o esportarli in un paese terzo, commette un reato il mancato trasporto o esportazione entro un determinato periodo non garantirà la loro marcatura.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, come una persona che produce, elabora, trasporta, immagazzina, acquista o altrimenti acquisisce, vende o consuma oli minerali di cui alla Sezione 134m nell’ambito dell’attività aziendale, commette un reato:

a) svolge le attività che coinvolgono oli in confezioni unitarie di oltre 20 litri, senza licenza commerciale; o

b) non tiene né conserva registrazioni secondo le modalità prescritte dei tipi e delle quantità di tali oli, né registrazioni dei suddetti metodi di manipolazione.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale deve, in quanto persona che produce, tratta o vende oli minerali, cosa che potrebbe non essere, ai sensi del § 134m par. da b) af) contrassegnato, secondo le modalità specificate al § 134p par.6, commette un reato da:

a) non dichiara esplicitamente nella documentazione tecnica o nei documenti di accompagnamento che questi oli non possono essere utilizzati per la propulsione del motore,

b) non ha nei registri di acquisto e vendita di questi oli la dichiarazione dell’acquirente ai sensi del § 134p par. 8 lett. (b) o (c), o

(c) non conserva la documentazione tecnica o i documenti per questi oli per un periodo determinato.

(4) Una multa da CZK 50.000 a CZK 50.000.000 può essere comminata per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

Parte 2

Reati contro il divieto di etichettatura di alcuni altri oli minerali
§ 135zb

(1) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato:

(a) contrassegna gli oli minerali di cui alla sezione 134m (2), o

b) gli oli minerali contrassegnati di cui alla sezione 134m (2) sono offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore.

(2) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato producendo oli minerali di cui alla Sezione 134m (1), che sono

a) segnato, diluisce, rimuove o comunque modifica la loro marcatura,

b) non contrassegnati, li mette in libera pratica fiscale o li vende,

c) contrassegnati, offerti in vendita o utilizzati per la propulsione del motore; o

d) contrassegnato, trasportato o immagazzinato in un contenitore in comunicazione con il motore o imbottigliato in tale contenitore.

(3) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato producendo oli minerali, che potrebbero non essere contrassegnati in conformità con § 134m par. da b) ag), propone in vendita o li utilizza per l’azionamento di motori.

(4) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato per il fatto che gli oli minerali di cui al § 134m par. (e) e (f) li mette in vendita o li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali gli oli non possono essere etichettati.

(5) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

(6) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta una multa fino a 10.000.000 CZK per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

Parte 3

Altri reati nel settore della marcatura di alcuni altri oli minerali
§ 135zc

Violazione del permesso di etichettare alcuni altri oli minerali
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di produttore o operatore di un deposito fiscale, commette un reato contrassegnando gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) senza il permesso di contrassegnare alcuni altri oli minerali.

(2) Una multa da 10.000 CZK a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO VII

INFRAZIONI NELLA SEZIONE PER LA GESTIONE DEGLI OLI MINERALI SPECIALI
§ 135zd

Reati contro il controllo della manipolazione di oli minerali speciali
(1) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato acquistando, vendendo o trasferendo in altro modo olio minerale speciale alla rinfusa o collocata in un pacco che supera i 220 litri in violazione della Sezione 134zd.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che manipola oli minerali speciali, commette un reato:

a) indica dati errati nella domanda di registrazione,

b) non comunica la modifica dei dati di registrazione,

c) non tiene registri di oli minerali speciali o li conserva in misura incompleta,

d) non tiene registri degli oli minerali speciali o dei documenti sulla base dei quali sono state effettuate le registrazioni, per un periodo determinato, o

e) in violazione del § 134zf non notifica all’amministratore fiscale i dati specificati.

(3) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi del paragrafo 1.

(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 1000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 lettera da a) ad),

b) CZK 3000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 lettera e), o

c) 10.000.000 CZK, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO VIII

INFRAZIONI NELLA SEZIONE DELLA GESTIONE DEL TABACCO GREZZO
§ 135ze

Reati contro la manipolazione del tabacco greggio
(1) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato manipolando tabacco greggio in violazione della Sezione 134zz.

(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in quanto persona che immagazzina tabacco greggio, commette un reato:

a) indica dati errati nella domanda di registrazione,

b) non comunica la modifica dei dati di registrazione,

c) non tiene registri del tabacco greggio o lo conserva in misura incompleta,

d) non tiene registri del tabacco greggio o dei documenti sulla base dei quali sono state effettuate le registrazioni per un periodo determinato, o

e) in violazione del § 134zza, non comunica all’amministratore delle imposte i dati specificati.

(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di gestore di un deposito fiscale per i prodotti del tabacco, commette un reato omettendo di notificare all’amministratore delle imposte i dati specificati in violazione della Sezione 134zza.

(4) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere inflitta a una persona fisica per un reato ai sensi del paragrafo 1.

(5) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale può essere inflitta un’ammenda fino al

a) CZK 2000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 lettera da a) ad),

b) CZK 6000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 lettera (e) o paragrafo 3; o

c) CZK 20000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1.

TITOLO IX

DIMENTICAMENTO E PREVENZIONE DI PRODOTTI DI TABACCO IMPROBABILI E PRODOTTI DI TABACCO NON MARCATI IN MODO CORRETTO
§ 135zf

Decadenza dei prodotti del tabacco privi di etichetta e dei prodotti del tabacco etichettati in modo errato
Se sono soddisfatte le condizioni per imporre la confisca di un articolo che è un prodotto del tabacco non contrassegnato o un prodotto del tabacco etichettato in modo errato, la sua decadenza è imposta, anche se il suo valore è notevolmente sproporzionato rispetto alla natura del reato.

§ 135zg

Previene i prodotti del tabacco senza etichetta e i prodotti del tabacco etichettati in modo errato
Se sono soddisfatte le condizioni per la decisione di sequestrare un bene che è un prodotto del tabacco senza etichetta o un prodotto del tabacco etichettato in modo errato, si decide di impedirlo, anche se il suo valore è notevolmente sproporzionato rispetto alla natura del reato.

§ 135zh

Disposizioni comuni in materia di confisca e confisca
(1) La Direzione generale delle dogane distruggerà i prodotti del tabacco non etichettati o sequestrati o i prodotti del tabacco etichettati in modo errato. La distruzione è supervisionata da una commissione di tre membri composta da funzionari dell’amministratore delle imposte.

(2) L’autore del reato, che era una confisca di prodotti del tabacco non contrassegnati o prodotti del tabacco etichettati in modo errato, o la persona alla quale sono stati confiscati prodotti del tabacco non contrassegnati o prodotti del tabacco etichettati in modo improprio, impone l’obbligo di rimborsare le spese statali associate alla sua gestione e distruzione.

(3) Una decisione sulla prevenzione dei prodotti del tabacco non etichettati o dei prodotti del tabacco etichettati in modo errato o sull’obbligo di rimborsare allo Stato i costi associati alla loro amministrazione e distruzione non può essere impugnata.

TITOLO X

GIURISDIZIONE
§ 135zi

Giurisdizione
(1) L’amministratore delle imposte è competente per i procedimenti per reati ai sensi della presente legge.

(2) L’ autorità ceca per l’ispezione del commercio e l’ufficio delle imposte sono competenti per i procedimenti in materia

a) reati nell’amministrazione dell’imposta sui prodotti del tabacco e dell’imposta sui prodotti del tabacco riscaldati, vale a dire:

1. reati contro l’imballaggio unitario,

2. delitti contro il divieto di compravendita ad un prezzo diverso dal prezzo per il consumatore finale,

3. reati contro la manipolazione dei prodotti del tabacco,

b) reati in materia di marcatura e colorazione di oli minerali selezionati,

c) reati nel settore della marcatura di alcuni altri oli minerali.

(3) L’autorità statale di ispezione agricola e alimentare è competente per i procedimenti sui reati nel settore dell’amministrazione della tassa sui prodotti del tabacco e della tassa sui prodotti del tabacco riscaldati, in particolare su

a) reati contro l’imballaggio unitario,

b) reati contro il divieto di compravendita ad un prezzo diverso dal prezzo per il consumatore finale,

c) reati contro la manipolazione dei prodotti del tabacco.

(4) L’ufficio municipale delle licenze commerciali è competente per i procedimenti sui reati contro la manipolazione dei prodotti del tabacco.

(5) L’autorità municipale di un comune con poteri estesi è competente per i procedimenti relativi a un reato contro l’imballaggio unitario commesso da una persona fisica; questo reato può anche essere discusso da un’autorità della Polizia della Repubblica Ceca, da un organo della Polizia Militare o da un ufficiale di polizia municipale mediante un ordine in loco.

(6) L’ ammenda deve essere riscossa dall’autorità che l’ha inflitta.

§ 135zzf – § 135zzi
annullato

PARTE DECIMA

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE, ABITATIVE E FINALI
TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 136

(1) Persone fisiche o giuridiche che desiderano essere utenti dal 1 ° gennaio 2004 [§ 3 lett. i) e § 13] o dal gestore del deposito fiscale [§ 3 lett f) e § 19 paragrafo 2 lett. b)], sono tenuti a presentare una proposta per il rilascio di tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data di promulgazione della presente legge.

(2) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti selezionati e secondo la presente legge sono obbligate a gestire un deposito fiscale (§ 19 par.3), sono obbligate a presentare una proposta per il rilascio di tale autorizzazione (§ 20) entro 30 giorni dalla data di promulgazione della presente legge.

(3) Le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del paragrafo 1 o 2, presentano una proposta per emettere una decisione su un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale entro 30 giorni dalla data di promulgazione della presente legge sono obbligate a garantire l’imposta nel modalità specificate nel § 21 paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2003. La Direzione delle dogane può rilasciare un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale prima di tale data. Tuttavia, se l’imposta non è garantita entro il 31 dicembre 2003, la direzione doganale annulla l’autorizzazione rilasciata. Per un deposito fiscale individuale, la garanzia fiscale deve corrispondere a:

a) l’ importo dell’imposta sui prodotti selezionati tassati che si trovano nel territorio del futuro deposito fiscale nel mese di presentazione della domanda di decisione sull’autorizzazione a gestire un deposito fiscale e per i quali spetterà il diritto al rimborso fiscale ha sostenuto,

b) l’ ammontare del debito fiscale che il firmatario dovrebbe sostenere ai sensi della normativa legale vigente quando rimuove prodotti selezionati non tassati che si trovano nel territorio del futuro deposito fiscale nel mese di presentazione della domanda di decisione sul permesso di operare una tassa magazzino,

c) un decimo dell’importo del debito fiscale sostenuto dal firmatario ai sensi della legislazione vigente durante la rimozione di prodotti selezionati nel periodo dal 1 ° gennaio 2003 all’ultimo giorno del mese precedente il mese in cui è stata presentata la domanda di permesso fiscale.

(4) Al 31 dicembre 2003, le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica ceca sono obbligate a fare un inventario di tutti i prodotti selezionati non ancora tassati e di quei prodotti selezionati tassati per i quali chiederanno un’imposta rimborso.

§ 136a

Periodo d’imposta, dichiarazione dei redditi e imposta dovuta durante procedure concorsuali
(1) Nel caso di un debitore il cui fallimento o fallimento imminente è risolto in una procedura di insolvenza, il periodo fiscale in corso termina il giorno precedente la data di efficacia della decisione di fallimento. Il periodo d’imposta successivo del debitore inizia dalla data di efficacia della decisione di fallimento e termina l’ultimo giorno del mese di calendario in cui la decisione è stata emessa dal tribunale fallimentare. Per il periodo successivo della procedura di insolvenza, il periodo d’imposta del contribuente è un mese di calendario.

(2) L’attuale periodo d’imposta del pagatore termina il giorno in cui si conclude la procedura di insolvenza. Il periodo d’imposta successivo del debitore inizia il giorno successivo al giorno della fine della procedura di insolvenza e termina l’ultimo giorno del mese di calendario in cui è stata chiusa la procedura di insolvenza.

(3) L’amministratore fallimentare, o un’altra persona che ha il diritto di disporre effettivamente di beni appartenenti alla proprietà ai sensi di una norma legale speciale 20 ) è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dal 25 ° giorno dopo la fine del periodo fiscale.

(4) L’imposta per il periodo d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 è pagabile entro il 40 ° giorno dalla fine del periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

(5) L’imposta sul tabacco greggio per il periodo d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 è pagabile entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

§ 137

A seguito della dichiarazione di uno stato di emergenza o di uno stato di guerra, il governo può, per la durata di uno stato di minaccia o di uno stato di guerra, su suo ordine, nella misura necessaria

a) apportare modifiche alle aliquote fiscali applicabili,

b) consentire alle forze armate, alle forze armate di sicurezza, ai servizi antincendio e di soccorso, ai servizi di emergenza e agli enti di mobilitazione economica di acquistare prodotti selezionati a prezzi esentasse.

§ 138
annullato

§ 139

(1) Il Ministero delle Finanze emana un decreto sulle disposizioni della Sezione 21, Paragrafi 2 e 11, Sezioni 26, 56, 81 e 129.

(2) Il Ministero dell’Industria e del Commercio emetterà un decreto per l’attuazione del § 49 paragrafo 12, § 134a paragrafo 2, § 134b paragrafo 3, § 134e paragrafo 3, § 134e para. d), § 134e par.7 e 11, § 134l par.2, § 134m par.3, § 134p par.3, § 134p par.6 let. d) e § 134p par.7 e 11.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE
§ 140

(1) L’amministrazione delle imposte per le quali il diritto di accertare o far valere l’imposta non è scaduto o il diritto a un rimborso fiscale non è scaduto il giorno in cui la presente legge entra in vigore deve essere eseguita dagli amministratori fiscali esistenti in conformità con le leggi vigenti regolamenti.

(2) Ai sensi della normativa vigente, devono essere valutate tutte le scadenze fino alla fine del loro decorso, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente legge; I termini per l’esercizio dei diritti che sorgono prima della data di entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle disposizioni legali esistenti, anche se iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Le persone fisiche o giuridiche che producono prodotti selezionati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca sono obbligate a dichiarare e pagare l’imposta su prodotti selezionati non tassati che non saranno soggetti al regime di esenzione condizionale dall’imposta dal 1 ° gennaio 2004 al 25 gennaio 2004.

(4) Nel calcolare l’imposta che deve essere dichiarata e pagata ai sensi del paragrafo 3, si applicano le aliquote fiscali applicabili dal 1 ° gennaio 2004. Quando si richiede un rimborso dell’imposta ai sensi del paragrafo 1, l’imposta può essere rimborsata solo fino all’importo di imposta inclusa nel prezzo Prodotti selezionati per un importo valido il giorno del loro ritiro dal magazzino secondo la normativa vigente.

(5) Le vendite di prodotti selezionati a prezzi esentasse ai membri dell’equipaggio di rotte estere in partenza dalla Repubblica Ceca e alle persone fisiche nei negozi DUTY / TAX FREE nell’area di transito degli aeroporti internazionali ea bordo possono prendere luogo fino all’adesione della Repubblica Ceca all’Unione Europea sulla base di autorizzazioni concesse dal Ministero delle Finanze in conformità con le norme di legge valide fino al 31 dicembre 2003 e alle condizioni previste da tali regolamenti. Il giorno successivo a quello dell’adesione della Repubblica Ceca all’Unione Europea, questi permessi scadono.

(6)Se la vendita di prodotti selezionati è stata effettuata in negozi DUTY / TAX FREE situati sulle strade doganali degli attraversamenti doganali stradali in conformità con le norme di legge valide fino al 31 dicembre 2003, le persone che effettuano tali vendite di prodotti selezionati senza tasse sulla base di un autorizzazione del Ministero delle Finanze Effettuare un inventario di tutti i prodotti selezionati esentasse, con la partecipazione dell’ufficio doganale nella cui giurisdizione locale viene effettuata la vendita esentasse delle merci. Dal 1 ° gennaio 2004 al 31 marzo 2004, i prodotti selezionati non tassati elencati nella lista di inventario possono essere venduti a prezzi esentasse nei negozi DUTY / TAX FREE situati sulle rotte doganali degli attraversamenti doganali stradali. Le restanti merci, che rimarranno nei magazzini dopo il 31 marzo 2004, saranno sotto controllo doganale dopo il pagamento dell’imposta o fino a quando non sarà stato assegnato il trattamento o l’uso approvato dalla dogana pertinente,

(7)Se la vendita di prodotti selezionati viene effettuata fino al giorno dell’adesione della Repubblica Ceca all’Unione Europea in negozi DUTY / TAX FREE nell’area di transito degli aeroporti internazionali ea bordo di aeromobili di rotte estere secondo le norme di legge valide fino al 31 Dicembre 2003 (paragrafo 5), i prodotti selezionati senza tasse sulla base di un permesso del Ministero delle Finanze sono obbligati a fare un inventario di tutti i prodotti selezionati il ​​giorno lavorativo successivo al giorno dell’adesione della Repubblica Ceca all’Unione Europea con la partecipazione dell’ufficio doganale nel cui territorio viene effettuata la vendita di beni senza tasse. Da questa data, i prodotti selezionati non vengono tassati fino al pagamento dell’imposta,

(8) I fabbricanti o gli importatori di prodotti del tabacco possono fabbricare o importare prodotti del tabacco etichettati con etichette di tabacco all’aliquota di accisa sui prodotti del tabacco applicabile fino al 31 dicembre 2003 e fino al 31 gennaio 2004 al più tardi.

(9) I fabbricanti o gli importatori di prodotti del tabacco possono produrre, importare e immettere in libera pratica tabacco senza etichetta di tabacco fino al 31 gennaio 2004 al più tardi.

(10) Le persone fisiche o giuridiche che hanno acquistato tabacco senza etichetta per la rivendita possono vendere tale tabacco fino al 30 giugno 2005 al più tardi.

(11) I prodotti selezionati fabbricati prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non sono stati tassati in conformità con le normative legali esistenti, devono essere immessi in libera pratica fiscale o sottoposti a un regime di esenzione fiscale condizionale alla data di entrata in vigore. forza di questa legge.

(12) Prodotti selezionati fabbricati prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sono stati tassati in conformità con la legislazione vigente, possono essere collocati in un deposito fiscale insieme a prodotti selezionati soggetti all’esenzione fiscale condizionale fino alla loro spedizione dal deposito fiscale, ma no oltre il 30 giugno 2004. Questi prodotti tassati devono essere immagazzinati e registrati separatamente nel deposito fiscale.

(13) Oli usati elencati sotto i codici della nomenclatura tariffaria da 2710 91 a 2710 99, che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati acquistati da persone fisiche o giuridiche senza tassazione o con aliquota zero e utilizzati per la produzione di miscele secondo § 19 par. c) della legge n. 587/1992 Coll., sulle accise, come modificata, o le ha vendute per questo scopo, o le hanno utilizzate per la produzione di calore indipendentemente dal metodo di consumo di calore o le hanno vendute a questo scopo, sono esenti da accise tasse doganali. Se l’accisa è già stata pagata, l’amministratore delle imposte di cui al paragrafo 1 la restituisce su richiesta del soggetto passivo.

(14) Oli usati elencati sotto i codici della nomenclatura tariffaria da 2710 91 a 2710 99 ottenuti prima della data di entrata in vigore della presente legge scambiando oli in motori, cambi, trasformatori, apparecchiature idrauliche e cuscinetti, fino a un massimo di tale olio, che sono state originariamente collocate in tali stabilimenti sono esenti da accisa. Se l’accisa è già stata pagata, l’amministratore delle imposte di cui al paragrafo 1 la restituisce su richiesta del soggetto passivo.

(15) Se un prodotto è esente da accisa ai sensi dei paragrafi 13 e 14, il soggetto fiscale non è stato obbligato a registrare e rilasciare un documento fiscale ai sensi della legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise, come modificata, per questa ragione. L’inadempimento da parte dell’imposta soggetta a tale obbligo prima della data di entrata in vigore della presente legge non è soggetto a sanzioni.

(16) Le sigarette in una confezione unitaria contenente meno di 20 pezzi possono essere immesse in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica Ceca fino al 31 gennaio 2007. In tal caso, le disposizioni del § 135b par. b) e § 135b paragrafo 3 lett. b) non si applicano.

(17) Le persone fisiche o giuridiche che hanno acquistato sigarette in una confezione unitaria contenente meno di 20 pezzi a scopo di rivendita possono vendere tali sigarette al più tardi fino al 30 giugno 2007. In tal caso, le disposizioni del § 135b par. h) e § 135b paragrafo 3 lett. e) non si applicano.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ABILITATIVE
§ 141

Annullamento:

1. Legge n. 212/1992 Coll., Sul sistema fiscale.

2. Legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise.

3. Legge n. 199/1993 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise.

4. Legge n. 260/1994 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise, come modificata.

5. Legge n. 148/1995 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise, come modificata.

6. Legge n. 303/1993 Coll., Sull’abolizione del monopolio statale del tabacco e sulle misure ad esso connesse.

7. Legge n. 45/1994 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 303/1993 Coll., Sull’abolizione del monopolio statale del tabacco e sulle misure ad esso connesse.

8. Legge n. 106/1995 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 303/1993 Coll., Sull’abolizione del monopolio statale del tabacco e sulle misure ad esso connesse, come modificata dalla legge n. 45/1994 Coll. e legge n. 40/1995 Coll.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE
§ 142

Efficienza
1. La presente legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2004, salvo quanto previsto

a) § 4 comma 1 ad eccezione della lettera e) eh) e paragrafo 2, § 13 ad eccezione del par. h), § 20, ad eccezione del paragrafo 2, lettere g) e i), § 21, 117, 136, 138 e 140, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione,

b) § 2 comma 1 lett. b), c) ed) e paragrafo 2, § 3 lettera b), h) ed m), § 4 paragrafo 1 lett. e) eh), § 7 paragrafo 2, § 8 paragrafo 2, § 9 paragrafo 3 let. g) e i), § 11 paragrafo 1 lett. d), § 13 comma 2 lett. h), § 14 paragrafo 2, 3 e 5, § 20 paragrafo 2 lett. g) e i), § 22, 23, 25, § 26 par.11, § 27, § 28 par.5, 6 e 9, § 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, § 49 par . 8, 9, 10 e 11, § 103 para 2, § 104 para 2, § 107 para 2 e 4, § 109, § 114 para 2 e 6, § 118 para 2, 8 e 13, § 119 par.5, § 122 par.4 e § 126 let. b), che avrà effetto dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.

2. Disposizioni del § 3 lettera a) e l), § 7 paragrafo 1, § 8 paragrafo 1, § 11 paragrafo 1 lett. c), § 13 comma 2 lett. g), § 20 comma 2 lett. f) eh), § 26 paragrafo 10, § 35, § 49 paragrafo 5, 6 e 7, § 104 paragrafo 1, § 107 paragrafo 1 e 3, § 114 paragrafo 1 e 5, § 118 paragrafo 1, 7 e 12, § 119 paragrafo 4 e § 126 lett. a) scadono alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 693/2004 Coll. Arte. II
1. Le richieste di rimborso delle accise sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione agricola primaria, i vivai forestali e il rimboschimento e l’educazione forestale sostenute durante il periodo fino alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate in conformità con normative legali.

2. I vini tranquilli ai sensi dell’articolo 93 (3) prodotti prima dell’entrata in vigore della presente legge e tassati ai sensi delle normative legali esistenti possono essere ammessi al deposito fiscale al momento della sua costituzione, come se non fossero stati ancora tassati ai sensi alle normative legali esistenti.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 217/2005 Coll. Arte. II
1. I permessi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 13 e 60 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, rimarranno validi per il periodo specificato nel permesso speciale o fino alla data di la loro cessazione o revoca, e dall’entrata in vigore della presente legge sostituirà l’autorizzazione per l’acquisto di gas di petrolio liquefatti immessi in libera pratica fiscale ai sensi della Sezione 60a della Legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Una persona giuridica che immagazzina oli minerali o alcol esenti da imposta come parte delle riserve materiali statali è obbligata a sottoporre questi prodotti al regime di esenzione fiscale condizionale il giorno in cui la presente legge entra in vigore. In caso contrario, tali prodotti si considerano immessi in libera pratica a tale data.

3. Oli combustibili pesanti elencati sotto i codici della nomenclatura da 2710 19 51 a 2710 19 69, che erano soggetti a tassazione ai sensi del § 45 par. b) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da imposta se le persone fisiche o giuridiche di cui al § 56 paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll. ., come modificato in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistato a un prezzo comprensivo di tasse per un importo di CZK 8.150 / 1000 lo CZK 9.950 / 1000 l se sono stati utilizzati da queste persone per la produzione di calore nel periodo dal 1 ° maggio 2004 al 31 maggio 2005. l’Ufficio restituirà l’imposta a queste persone su loro richiesta contenente i requisiti ai sensi della Sezione 56 Paragrafo 7 della Legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentata entro e non oltre il 30 novembre 2005.

4.Una persona fisica o giuridica che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ha acquistato o prodotto oli minerali soggetti ad accisa ai sensi dell’articolo 45 par. d) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per un prezzo comprensivo di tasse o nel loro consumo per la produzione di calore pagato l’imposta per un importo di CZK 11,980 / 1000 lo CZK 11,840 / 1000 le che ha consumato o consumato questi oli minerali acquistati o prodotti per la produzione di calore entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto a un rimborso fiscale per l’importo specificato nella sezione 56 paragrafo 6 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il diritto al rimborso delle tasse deve essere esercitato secondo le modalità specificate nella Sezione 56, Paragrafo 10, e comprovato da documenti ai sensi della Sezione 56, Paragrafo 7 della Legge n. 353/2003 Coll.,

5. Vino fermo (Sezione 93, Paragrafo 3) immesso in libera pratica fiscale, che è stato collocato in un deposito fiscale ai sensi della Sezione 19, Paragrafo 5 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita nel regime di esenzione condizionale dall’imposta il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 575/2006 Coll. Arte. II
1. Ispezioni della tintura e della marcatura di alcuni combustibili e lubrificanti idrocarburici ai sensi della legge n. 136/1994 Coll., Sulla tintura e la marcatura di alcuni combustibili e lubrificanti idrocarburici e sulle misure ad esse correlate, sulle modifiche alla legge n. ., On Trade Licensing (Trade Licensing Act), come modificato, Atto del Consiglio nazionale ceco n. 587/1992 Coll., Sulle accise, come modificato, e atto di modifica del Consiglio nazionale ceco n. 588/1992 Coll. , sull’imposta sul valore aggiunto, come modificata, come modificata, iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stata legalmente completata entro la data di entrata in vigore della presente legge, deve essere completata dagli organismi specificati in normativa vigente, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Procedimenti per l’imposizione di ammende ai sensi della legge n. 136/1994 Coll., Che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non sono stati validamente completati entro la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati dagli organismi indicati nelle norme di legge vigenti, entro i termini previsti dalle norme di legge vigenti.

3. Gli operatori di depositi fiscali che colorano e contrassegnano gli oli minerali di cui al § 134b paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono colorare e contrassegnare questi oli fino a 31 marzo 2007 senza il permesso di cui alla sezione 134g (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le persone fisiche o giuridiche che contrassegnano gli oli minerali di cui alla sezione 134m (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono contrassegnare questi oli fino al 31 marzo 2007 senza l’autorizzazione specificata nel § 134r paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Oli minerali di cui alla sezione 134b (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificati dalla data di entrata in vigore della presente legge, che sono stati colorati ed etichettati fino al 31 dicembre 2006 in conformità con i regolamenti legali come modificate fino all’entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2007, saranno trattate come se fossero state contrassegnate e colorate in conformità con la parte quattro della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore del questo atto.

6. Oli minerali di cui alla sezione 134m (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, che sono stati prodotti o immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica Ceca Repubblica fino al 31 dicembre 2006 La Repubblica o che sono stati trasportati in questo territorio da altri Stati membri o importati saranno trattati fino al 31 dicembre 2007 come se fossero stati contrassegnati in conformità con la parte quinta della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per gli oli minerali non etichettati e non colorati di cui al § 134b paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati per la propulsione di motori utilizzati nella navigazione sulle acque in territorio fiscale della Repubblica Ceca, se gli oli minerali utilizzati per questi viaggi sono esenti da imposta ai sensi della Sezione 49, Paragrafo 10, fino al 30 aprile 2007 saranno trattati come se fossero stati contrassegnati e colorati ai sensi della Parte Quattro della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 261/2007 Coll. Arte. XIX
1. Persone fisiche o giuridiche che, nello svolgimento delle loro attività commerciali, utilizzano oli usati elencati sotto i codici della nomenclatura da 2710 91 a 2710 99 esenti da accisa ai sensi della Sezione 49, paragrafi 1 e 3 della legge n. 353/2003 Coll. , Come modificato dall’entrata in vigore della presente legge, questi oli usati possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2008 senza un’autorizzazione speciale specificata nella sezione 13 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Per i prodotti selezionati che sono soggetti a tassazione ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Sulle accise, come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e che saranno soggetti a tassazione sul gas naturale e alcuni altri gas, tutti i termini che hanno iniziato a decorrere prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino alla fine del loro funzionamento, sono valutati in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., sulle accise, come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 296/2007 Coll. Arte. XCVII
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle accise relative a procedimenti che sono stati avviati e validamente non terminati ai sensi della legge n. 328/1991 Coll., Fallimento e regolamento, come modificato, prima della data di entrata in vigore della presente legge .

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 37/2008 Coll. Arte. II
1. Le disposizioni della sezione 48, paragrafo 5 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per la prima volta per il periodo fiscale che inizia il primo giorno del mese successivo alla promulgazione della presente legge 5 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata con effetto dal 1 ° luglio 2010, che si applicherà per la prima volta per il periodo d’imposta che inizia il 1 ° luglio 2010.

2. Autorizzazioni a gestire un deposito fiscale, autorizzazioni per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale e autorizzazioni di un rappresentante fiscale rilasciate ai sensi degli articoli 20, 22 e 23a della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge e i consensi rilasciati ai sensi degli articoli 50, 60 e 79 della legge n. 353/2003 Coll., come modificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati autorizzazioni e consensi richiesti ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge; la condizione è che le persone che forniscono l’imposta ai sensi della sezione 21 paragrafo 2 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, entrano in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge,

a) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla Direzione delle dogane, tramite l’ufficio doganale, una proposta di modifica del metodo di garanzia fiscale ai sensi dell’articolo 21 (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, e

b) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione sulla modifica del metodo di garanzia fiscale, fornire una garanzia fiscale in conformità con la presente decisione,

altrimenti consente di gestire un deposito fiscale, autorizzazioni per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale e autorizzazioni di un rappresentante fiscale rilasciate ai sensi degli articoli 20, 22 e 23a della legge n. 353/2003 Coll., come modificato fino al la data di entrata in vigore della presente legge e i consensi rilasciati ai sensi degli articoli 50, 60 e 79 della legge n. 353/2003 Coll., come modificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, cesseranno di essere validi il la data di entrata in vigore della presente legge. Autorizzazioni a gestire un deposito fiscale, autorizzazioni per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati nel regime di esenzione fiscale condizionale e autorizzazioni di un rappresentante fiscale rilasciate ai sensi degli articoli 20, 22 e 23a della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino al data di entrata in vigore della presente legge e consensi rilasciati ai sensi delle sezioni 50, 60 e 79 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge,

3. Autorizzazioni a gestire un deposito fiscale rilasciato ai sensi della Sezione 20 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, a un operatore del deposito fiscale che fornisce una garanzia fiscale ai sensi della Sezione 77 ( 1) e (2) della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, saranno considerati permessi richiesti ai sensi della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla la data di entrata in vigore della presente legge; la condizione è che l’operatore del deposito fiscale, che fornisce garanzia fiscale ai sensi della Sezione 77, paragrafi 1 e 2 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,

a) fornisce una garanzia fiscale per un importo ai sensi della Sezione 77, paragrafi 1 e 2 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore forza della presente legge, o

b) entro 15 giorni

1. dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla Direzione delle dogane, tramite l’ufficio doganale, una proposta di modifica del metodo di garanzia fiscale ai sensi della Sezione 21 Paragrafo 1 della Legge n. 353/2003 Coll., As modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, e

2. dalla data di entrata in vigore della decisione di modificare il metodo di garanzia fiscale, fornire una garanzia fiscale in conformità con la presente decisione,

altrimenti permessi per il funzionamento di un deposito fiscale rilasciati ai sensi della Sezione 20 della Legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, a un operatore del deposito fiscale che fornisce una garanzia fiscale ai sensi della Sezione 77 (1) e (2) della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato con effetto fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, cesserà di essere valida alla data di entrata in vigore della presente Legge. Autorizzazioni a gestire un deposito fiscale rilasciato ai sensi della Sezione 20 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, a un operatore del deposito fiscale che fornisce una garanzia fiscale ai sensi della Sezione 77 (1) e (2) della Legge n. 353/2003 Sb., Come modificata in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, cesserà di essere valida anche se la proposta presentata ai sensi del punto 1 viene respinta, l’ultimo giorno il periodo di cui al punto 1.

4. La Direzione delle dogane decide in merito alla proposta di modificare il metodo di garanzia dell’imposta ai sensi dei punti 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. Contro la decisione di cui alla prima frase può essere proposto ricorso entro 10 giorni dalla sua notifica; un ricorso contro una decisione ha effetto sospensivo.

5.Consenso al trasporto di alcol fermentato anidro appositamente denaturato e alcol sintetico appositamente denaturato nel regime di esenzione fiscale condizionale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca, avviato senza fornire una garanzia fiscale ai sensi della sezione 77 (4) della legge n. 353 / 2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concesso ai sensi della Sezione 24 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerato consenso richiesto ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dall’entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la scadenza di questo periodo, il consenso al trasporto di alcol fermentato anidro appositamente fermentato e alcol sintetico appositamente denaturato nel regime di esenzione fiscale condizionale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca concesso ai sensi della sezione 24 della legge n.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 292/2009 Coll. Arte. II
1. Persone fisiche e giuridiche che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno acquistato oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49, Paragrafo 10 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in forza della presente legge, e non elencato sotto i codici di nomenclatura 2710 11 31, 2710 11 70 o 2710 19 21, deve effettuare senza indebito ritardo un inventario degli oli minerali per i quali l’esenzione ai sensi della sezione 49 (10) della legge n. 353 / 2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, già non si applica.

2. Gli oli minerali di cui al punto 1 possono essere utilizzati alle condizioni stabilite nella sezione 49, paragrafo 10 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre primo giorno del quarto mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge; in questo giorno sorge l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta.

3. Se un permesso speciale per il ricevimento e l’uso di oli minerali esenti da imposta fosse richiesto per oli minerali esenti da imposta ai sensi della Sezione 49, Paragrafo 10 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in forza della presente legge, la persona fisica o giuridica è obbligata a notificare immediatamente alla Direzione delle dogane una modifica dei dati specificati nel permesso, avvenuta il giorno in cui la presente legge entra in vigore. Quando si modifica il permesso, la Direzione delle dogane procederà in modo simile in conformità con la Sezione 13, Paragrafo 19 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

4. Miscele esentasse di oli minerali di cui alla Sezione 49, Paragrafo 14 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, ed entrato in libera circolazione fiscale prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere utilizzato in conformità con questa esenzione entro e non oltre la fine del terzo mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data, sono considerati non tassati. Le persone fisiche e giuridiche che non hanno utilizzato questi oli minerali sono obbligate a dichiarare e pagare le tasse a partire da questa data.

5. Le persone fisiche e giuridiche che utilizzano miscele di oli minerali ai sensi della Sezione 49, Paragrafo 14 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, possono utilizzare queste miscele senza autorizzazione speciale , ma non oltre la fine del terzo mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se a queste persone non viene rilasciato un permesso speciale entro e non oltre il primo giorno del quarto mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno obbligate a dichiarare e pagare le tasse per gli oli minerali che non sono stati consumati in quella data .

6. Le disposizioni della Sezione 54, Paragrafo 3 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano agli oli minerali tassati immessi in libera circolazione fiscale dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Disposizioni del § 45 paragrafo 3 let. a), k) e § 45 paragrafo 4 della legge n. 353/2003 Coll., come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per la prima volta per il periodo fiscale che inizia il primo giorno di il settimo mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Applicazione dell’esenzione dall’imposta condizionale per gli oli minerali di cui al § 59 paragrafo 1 lett. a) eh) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per la prima volta per il periodo fiscale che inizia il primo giorno del settimo mese di calendario dal la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Persone fisiche o giuridiche obbligate ad applicare l’esenzione dall’imposta condizionale per gli oli minerali di cui al § 59 par. a) eh) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a presentare una proposta per il rilascio di un permesso per gestire un deposito fiscale, entro 30 giorni dal la data di entrata in vigore della presente legge; il permesso rilasciato dalla direzione doganale può essere richiesto al più presto il primo giorno del settimo mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Se una persona fisica o giuridica di cui al punto 9 presenta una proposta per il rilascio di un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale, è obbligata a fare un inventario delle scorte di oli minerali di cui al punto 8 l’ultimo giorno del sesto mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge. Questi oli minerali sono considerati inclusi nel regime di esenzione condizionale dall’imposta il primo giorno del settimo mese di calendario dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 362/2009 Coll. Arte. VI
1. Le garanzie fiscali ai sensi della legge n. 353/2003 le garanzie, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, fornite dagli operatori del deposito fiscale, dai destinatari autorizzati e dai rappresentanti fiscali per la spedizione dei prodotti selezionati devono essere considerate garanzie fiscali fornito ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che dette persone aumentino la garanzia fiscale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in modo che corrisponde alla garanzia fiscale fornita ai sensi della legge 353/2003 Coll., formulazione in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Se, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il metodo di garanzia dell’imposta fornita al gestore dei depositi fiscali deve cambiare, queste persone

a) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla direzione doganale, tramite l’ufficio doganale, una proposta per modificare il metodo di garanzia dell’imposta, e

b) fornire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione, una decisione per modificare il metodo di garanzia dell’imposta assicurando l’imposta conformemente alla presente decisione;
in caso contrario, l’autorizzazione per il funzionamento di un deposito fiscale rilasciato ai sensi della Sezione 20 della Legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, cesserà di essere valida alla data di entrata in forza di questa legge.

3. La Direzione delle dogane decide in merito alla proposta di modificare il metodo di garanzia dell’imposta di cui al punto 2 entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento. Contro questa decisione può essere presentato ricorso entro 10 giorni dalla sua notifica; un ricorso contro una decisione ha effetto sospensivo.

4. Garanzia fiscale prevista per il trasporto di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione fiscale condizionale o per il trasporto di prodotti esenti da imposta selezionati, iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge e completata dopo la data di entrata in vigore della presente Act, è considerata garanzia fiscale fornita in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., Come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 59/2010 Coll. Arte. II
1. Se, per il periodo dal 1 aprile 2010 al 31 dicembre 2010, le autorità di un altro Stato membro dell’Unione europea si avvalgono dell’opzione prevista dall’articolo 46 della direttiva 2008/118 / CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, regime generale di accisa e che abroga la direttiva 92/12 / CEE per il trasporto di prodotti selezionati in regime di sospensione dall’accisa conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 92/12 / CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, sul regime generale per i prodotti soggetti ad accisa dovere e sulla detenzione, circolazione e monitoraggio di tali prodotti dicembre 2009, l’attuazione o la cessazione di tale trasporto procederà in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il trasporto di prodotti selezionati in regime di esenzione fiscale condizionale, che è stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stato completato entro la data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuato o terminato secondo la legge n. 353/2003 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se il trasporto di prodotti selezionati nell’ambito del regime di esenzione condizionale, che è stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stato completato entro la data di entrata in vigore della presente legge, il regime di esenzione condizionale è stato violato, Si applica la legge n. 353. / 2003 Coll., Come modificata con effetto fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Trasporto di prodotti selezionati già immessi in libera pratica effettuato ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per il quale è stata fornita una garanzia fiscale prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stata risolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attuata o terminata ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente Atto.

5. Trasporto di prodotti selezionati già immessi in libera pratica effettuato in conformità con la sezione 31 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che è stata avviata prima della data di entrata in vigore della presente legge e che il diritto a un rimborso fiscale ai sensi della sezione 14 paragrafo 2 della legge n. 353/2003 Coll., come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al più presto alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere esercitato ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., in formulazione efficace fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, quando si richiede un rimborso fiscale ai sensi della Sezione 14 Paragrafo 2 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, la procedura deve essere conforme alla Legge n. 353 / 2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In caso di invio di prodotti selezionati già immessi in libera pratica fiscale da un altro Stato membro nel territorio fiscale della Repubblica Ceca effettuato ai sensi della Sezione 33 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore del la presente legge, per la quale il rappresentante fiscale per l’invio di prodotti selezionati ha fornito una garanzia fiscale prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stata completata mediante l’accettazione dei prodotti selezionati inviati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, essere eseguito in conformità con la legge n. 353/2003 Coll.

7.In caso di invio di prodotti selezionati già immessi in libera pratica fiscale dal territorio fiscale della Repubblica Ceca in un altro Stato membro effettuato ai sensi della sezione 33 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge , che è stato notificato all’ufficio doganale prima della data di efficacia dell’acquisizione della presente legge e in cui, dopo la sua risoluzione, il contribuente ha diritto a un rimborso fiscale ai sensi della sezione 14 paragrafo 3 della legge n. 353/2003 Coll., come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al più presto alla data di entrata in vigore della presente legge. Legge n. 353/2003 Coll., come modificata, efficace fino alla data di entrata in vigore della presente legge . In tal caso, quando si richiede un rimborso fiscale ai sensi della sezione 14, paragrafo 3 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura deve essere conforme alla legge n. 353/2003 Coll.,

8. Prodotti selezionati elencati nella Sezione 19, Paragrafo 6 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge e collocati in un deposito fiscale ai sensi della Sezione 19, Paragrafo 7 della Legge n. 353/2003 Coll., Nella formulazione in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti in regime di esenzione fiscale condizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La validità dei permessi dei rappresentanti fiscali rilasciati ai sensi della Sezione 23a della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, scade alla data di entrata in vigore della presente Legge, ad eccezione per quei permessi per i quali i titolari di prodotti selezionati sotto il regime hanno iniziato l’esenzione fiscale condizionale prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tali autorizzazioni scadono alla data dell’ultima accettazione di questi prodotti. La revoca dell’autorizzazione non pregiudica l’obbligo dei titolari del permesso di dichiarare e pagare l’imposta derivante dall’accettazione dei prodotti selezionati.

10. Procedimenti concernenti il ​​sequestro, la confisca e il sequestro di prodotti e mezzi di trasporto selezionati ai sensi della Sezione 42 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, che è stata iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore l’efficacia della presente legge non è stata terminata, deve essere completata in conformità con le disposizioni della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, comprese tutte le scadenze pertinenti che hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. Se sorge un diritto a un rimborso fiscale ai sensi della Sezione 55 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, prima della data di entrata in vigore della presente Legge, e se è esercitato al più presto alla data di entrata in vigore della presente legge, deve procedere in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 95/2011 Coll. Arte. II
1. Se, per il periodo dal 1 ° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania o Grecia applicano un’accisa inferiore a quella prevista all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/79 / CEE del 19 ottobre 1992 sul ravvicinamento delle tasse sulle sigarette, modificata dalla direttiva 2010/12 / UE del Consiglio, le sigarette immesse in libera pratica in tali Stati membri sono esenti da imposta non superiore a 300 unità se sono trasportati da una persona fisica; persona per consumo personale da questi Stati membri al territorio fiscale della Repubblica ceca.

2. Garanzia bancaria prestata ai sensi del § 21 comma 1 lett. b) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata una garanzia bancaria fornita ai sensi del § 21 par. b) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oli minerali esenti da accisa ai sensi della Sezione 49, Paragrafo 17 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono essere smaltiti in conformità con il progetto pilota approvato ai sensi alla Sezione 3, Lettera p) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla legge n. 217/2005 Coll., entro e non oltre il 1 gennaio 2012; in questo giorno, sorgerà per le persone che hanno acquistato oli minerali in conformità con il progetto pilota approvato ai sensi del § 3 lettera p) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla legge n. 217/2005 Coll., l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta sugli oli minerali di cui al presente punto.

4. Le persone che, prima del 1 ° gennaio 2012, hanno acquisito oli minerali esenti ai sensi del punto 3 effettuano un inventario di tali oli minerali il giorno lavorativo successivo al 31 dicembre 2011.

5. Garantire l’imposta prevista per il trasporto di prodotti selezionati in base al regime di esenzione fiscale condizionale ai sensi della sezione 58, paragrafo 4 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, iniziata prima la data di entrata in vigore della presente legge e si è conclusa dopo il giorno di entrata in vigore della presente legge, è considerata una garanzia fiscale fornita in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trasporto di oli minerali avviato ai sensi della sezione 59, paragrafo 5 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere completato in conformità con i regolamenti esistenti.

7. Oli minerali elencati con il codice della nomenclatura 2710 19 25, che sono stati immessi in libera pratica prima della data di entrata in vigore della presente legge e che erano etichettati in conformità con la parte cinque della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato fino al la data di entrata in vigore della presente legge della legge, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata come oli minerali colorati e contrassegnati in conformità con la parte quattro della legge n. 353/2003 Coll., come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel caso di etichette di tabacco ordinate prima della data di entrata in vigore della presente legge e non ritirate presso l’ufficio doganale autorizzato, la procedura deve essere conforme alla legge n. 353/2003 Coll., Come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 407/2012 Coll. Arte. II
La presente legge è stata notificata in conformità alla direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme e dei regolamenti tecnici e delle norme sui servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48 / CE.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 407/2012 Coll. Arte. III
Disposizioni temporanee
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Sezione 23 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente Legge, si considerano rilasciate ai sensi della Sezione 23 della Legge n. 353/2003 Coll. ., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli oli minerali esenti da accisa ai sensi della sezione 49 (1) o (3) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere smaltiti in conformità con esenzione per gli oli minerali utilizzati per processi mineralogici e metallurgici entro il 30 giugno 2013 al più tardi; il giorno successivo, le persone che hanno acquistato tali oli minerali saranno obbligate a dichiarare e pagare l’imposta.

3. Le persone che hanno acquistato oli minerali esenti da imposta prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del punto 2 devono effettuare un inventario di questi oli minerali a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. data di entrata in vigore della presente legge.

4. Se una persona presenta una domanda di autorizzazione per gestire un deposito fiscale, un’autorizzazione di un destinatario autorizzato ad accettare prodotti selezionati o una modifica alle autorizzazioni già rilasciate per gli oli minerali elencati con i codici di nomenclatura 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00, cui deve essere applicato il regime di esenzione condizionale dall’imposta ai sensi del § 59 paragrafo 1 lett. h) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro 8 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, questa persona sarà considerata dalla data di entrata in vigore vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore della decisione sulla presente proposta per conto dell’operatore del deposito fiscale per questi oli o per conto del destinatario autorizzato a ricevere questi oli, se la proposta è stata accolta.

5. I permessi rilasciati ai sensi della Sezione 60a della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente Legge, saranno considerati permessi rilasciati ai sensi della Sezione 60a della Legge n. 353/2003 Coll. ., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I procedimenti per illeciti amministrativi ai sensi della parte sei della legge n. 353/2003 Coll., Come modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 500/2012 Coll. Arte. XIII
Disposizione transitoria
Una persona che ha acquistato o prodotto se stesso e che ha dimostrato di aver utilizzato oli minerali per la produzione agricola primaria prima della data di entrata in vigore di questa parte ai sensi della Sezione 57 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore di questa parte, può richiedere un rimborso delle tasse su questi oli minerali ai sensi della sezione 57 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore di questa parte, entro e non oltre il 25 luglio 2014.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla Misura n. 344/2013 Coll. Arte. XII
Salvo disposizione contraria, le stesse disposizioni della legge n. 353 si applicano ai fatti, ai rapporti, alle relazioni, alle entità, agli oggetti, ai diritti e agli obblighi di diritto privato ai sensi delle norme di legge in vigore prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato. dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario. / 2003 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, quali fatti, relazioni, relazioni, soggetti, oggetti, diritti e obblighi di diritto privato ai sensi delle norme di legge efficaci dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato più vicino per natura e finalità.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 201/2014 Coll. Arte. II
1. Il diritto al rimborso delle tasse ai sensi della Sezione 57 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, deriva dal consumo di oli minerali di cui alla Sezione 45 par. b), § 45 comma 2 lett. c) ej) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vigore dal 1 ° luglio 2014.

2. Per le confezioni unitarie di sigarette destinate al consumo diretto con etichette di tabacco corrispondenti alle aliquote fiscali precedenti l’aliquota fiscale ai sensi della Legge n. La sezione 118c della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica.

Una disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 331/2014 Coll. Arte. II
Questa parte della legge è stata notificata in conformità alla direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme e dei regolamenti tecnici e dei servizi della società dell’informazione , come modificato.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 331/2014 Coll. Arte. III
1. L’operatore di un deposito fiscale, che garantisce l’imposta sugli oli minerali depositando o trasferendo fondi ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, è obbligata

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornire una garanzia per l’imposta sugli oli minerali ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, o

b) entro 15 giorni dalla data di acquisizione

1. l’ efficacia della presente legge nel sottoporre all’amministratore delle imposte una proposta di modifica del metodo di garanzia dell’imposta ai sensi della sezione 21 paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore del questo atto, e

2. la forza giuridica della decisione di modificare il metodo di garanzia fiscale per fornire garanzia fiscale in conformità con la presente decisione.

2. Autorizzazione alla gestione di un deposito fiscale rilasciata al gestore del deposito fiscale che:

a) proceduto in conformità al punto 1, è considerata un’autorizzazione per l’esercizio di un deposito fiscale rilasciato ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge,

b) ha agito in conformità al punto 1, ma la cui proposta di modificare il metodo di garanzia dell’imposta è stata respinta, cesserà di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della decisione su tale rifiuto, o

c) non ha agito ai sensi del punto 1, scade il giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale per oli minerali che non soddisfa le condizioni di cui alla Sezione 59, Paragrafo 8 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente Legge, emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere considerata un’autorizzazione.operare un deposito fiscale di oli minerali ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 6 mesi. Se le condizioni di cui alla sezione 59, paragrafo 8 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soddisfatte in questo momento, il permesso di gestire un tale deposito fiscale scade in questo periodo.

4. L’amministratore delle imposte decide in merito alla proposta di modificare il metodo di garanzia dell’imposta ai sensi del punto 1 entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. Contro questa decisione può essere presentato ricorso entro 10 giorni dalla sua consegna; un ricorso contro questa decisione ha effetto sospensivo.

5. Un’autorizzazione rilasciata prima della data di entrata in vigore della presente legge resta valida, a condizione che i suoi effetti siano valutati in conformità con la legge n. 353/2003 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge; ciò non pregiudica il periodo di validità stabilito nella presente autorizzazione.

6. Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere soddisfatte in caso di autorizzazione ai sensi del punto 5 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli effetti di un’istanza per l’avvio di un procedimento presentato prima della data di entrata in vigore della presente legge, con la quale è stata avviata la procedura per il rilascio di un permesso, che non è stata definitivamente completata entro la data di entrata in vigore della presente legge , deve essere mantenuto dall’amministratore delle imposte che invita il firmatario al rilascio di un’autorizzazione ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di procedimenti di cui al punto 7, decorre nuovamente dalla data di entrata in forza di questa legge.

9. Una persona che manipola oli minerali speciali alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerata una persona che manipola oli minerali speciali registrata ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Se una persona che manipola olio minerale speciale ai sensi del punto 9 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta una domanda di registrazione, sarà considerata una persona che manipola olio minerale speciale registrata ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dal giorno in cui la legge entra in vigore, fino al giorno precedente il giorno della conclusione definitiva della procedura di registrazione.

11. In caso di rigetto della domanda di registrazione di cui al punto 10, si considera persona che tratta gli oli minerali speciali la persona che gestisce gli oli minerali speciali la cui registrazione è stata annullata il giorno in cui ha effetto la decisione negativa.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 157/2015 Coll. Arte. II
Questa parte della legge è stata notificata in conformità alla direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme e dei regolamenti tecnici e dei servizi della società dell’informazione , come modificato.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 157/2015 Coll. Arte. III
1. Autorizzazione a gestire un deposito fiscale di oli minerali che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non soddisfa le condizioni di cui al § 59 par. a), b) oc) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, sarà considerata un’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, fino al 31 dicembre 2015. Su richiesta del gestore di un deposito fiscale per oli minerali, l’amministratore fiscale può, per gravi motivi tecnici o operativi, prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2016 al più tardi.

2. Se le condizioni di cui al § 59 comma 8 lett. a), b) oc) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, o § 59 paragrafo 12, 14 o 15 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di gestire un tale deposito fiscale scade.

3. Una persona che è una persona che immagazzina tabacco greggio alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerata una persona che immagazzina tabacco grezzo registrata ai sensi della legge n. della presente legge, per un periodo di 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Se una persona che immagazzina tabacco greggio ai sensi del punto 3 entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta una domanda di registrazione, è considerata una persona che immagazzina tabacco greggio ai sensi della legge n. 353/2003 Coll. , Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al giorno precedente il giorno della conclusione definitiva della procedura di registrazione.

5. In caso di rigetto della domanda di registrazione ai sensi del punto 4, si considera che la persona che immagazzina tabacco greggio abbia immagazzinato il tabacco greggio la cui registrazione è stata annullata alla data in cui la decisione negativa diventa definitiva.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 382/2015 Coll. Arte. II
1. La legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle accise relative alle accise per il periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi.

2. Un utilizzatore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha acquistato oli minerali di cui al § 45 comma 3 lett. k) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, esente da imposta ai fini della rivendita, può vendere questi oli esenti da imposta fino al 30 giugno 2016 al più tardi, se effettua un inventario di questi oli minerali entro 5 giorni dalla data di acquisizione di efficacia della presente legge. Fino al 30 giugno 2016, questi oli minerali non devono essere immagazzinati separatamente se registrati separatamente.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 453/2016 Coll. Arte. II
1. Il diritto al rimborso dell’imposta a una persona che esercita un’attività secondo la legge che disciplina l’agricoltura, che svolge la produzione agricola primaria ai sensi del § 57 par. b) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, deriva dal consumo di oli minerali di cui al § 45 par. b), § 45 comma 2 lett. c) e j) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, in vigore dal 1 ° gennaio 2016.

2. Per il diritto a un rimborso fiscale a una persona che esercita un’attività commerciale ai sensi della legge che disciplina l’agricoltura, che svolge la produzione agricola primaria ai sensi del § 57 paragrafo 3 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima del 1 luglio 2017, sorti prima del 1 luglio 2017, nonché i diritti e gli obblighi ad essa connessi, si applica la legge n. 353/2003 Coll., come modificata prima del 1 luglio 2017.

3. Per il diritto al rimborso delle tasse a una persona che svolge la gestione forestale o una persona che svolge attività commerciale ai sensi della legge che disciplina l’agricoltura, che svolge la produzione agricola primaria ai sensi del § 57 paragrafo 3 della legge n. , Come modificato prima del 1 gennaio 2019, sorto prima del 1 gennaio 2019, nonché i diritti e gli obblighi ad esso correlati, si applica la legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima del 1 gennaio 2019.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 65/2017 Coll. § 54
(1) I procedimenti e le procedure ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati ai sensi della legge n. 353 / 2003 Coll., Come modificato prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(2) Informare l’amministratore fiscale ai sensi della Sezione 133, paragrafo 5 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si considera che adempia all’obbligo di notificare le vendite occasionali di alcolici ai sensi della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 4/2019 Coll. Arte. II
1. La sezione 57 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima del 1 ° gennaio 2019, si applica al diritto al rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale, che è sorto prima del 1 ° gennaio 2019. gennaio 2019.

2. La sezione 57 della legge n. 353/2003 si applica al diritto al rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale, che è sorto dal 1 ° gennaio 2019 al giorno precedente data di entrata in vigore della presente legge Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della Sezione 57, Paragrafo 22 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, non si applicano agli obblighi fiscali delle persone fisiche per il periodo 1 gennaio 2022.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 80/2019 Coll. Arte. IX
1. La legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica agli obblighi fiscali per le accise per il periodo fiscale prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi.

2. Sigari e sigaretti possono essere contrassegnati con un’etichetta di tabacco antiquata e questi prodotti possono essere immessi in libera pratica nel territorio fiscale della Repubblica ceca per un periodo di 6 mesi dalla data in cui il decreto che disciplina le etichette del tabacco emesso ai sensi alla legge n. 353/2003 Coll., in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, inizierà ad applicarsi alle etichette di tabacco destinate a contrassegnare sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

3. Il tabacco da fumo può essere contrassegnato con un’etichetta di tabacco antiquata e questi prodotti possono essere immessi in libera pratica fiscale nel territorio fiscale della Repubblica ceca per un periodo di 6 mesi dalla data in cui il decreto che disciplina le etichette del tabacco emesso ai sensi alla legge n. 353/2003 Coll., in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, inizierà ad applicarsi alle etichette di tabacco destinate a contrassegnare sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

4. Contrassegnare le confezioni unitarie di sigarette con un adesivo per tabacco del vecchio modello e queste confezioni unitarie possono essere messe in libera circolazione fiscale nel territorio fiscale della Repubblica Ceca per un periodo di 4 mesi dalla data in cui è stato emesso il decreto che disciplina le etichette del tabacco ai sensi della legge n. 353/2003 Coll. La formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge inizierà ad applicarsi alle etichette di tabacco destinate all’etichettatura di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo.

5. I prodotti del tabacco riscaldati fabbricati, trasportati o importati nel territorio fiscale della Repubblica Ceca prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno considerati tassati e messi in libera circolazione fiscale alla data di entrata in vigore della presente legge. .

6. I prodotti del tabacco riscaldati fabbricati, trasportati da un altro Stato membro o importati nel territorio fiscale della Repubblica ceca non devono essere immessi in libera pratica fiscale con un’etichetta di tabacco per un periodo di 6 settimane dalla data di entrata in vigore della presente legge ; il giorno dell’immissione in libera pratica dei prodotti del tabacco riscaldati senza etichetta del tabacco, questi prodotti si considerano tassati.

7. I prodotti del tabacco riscaldati senza etichetta del tabacco ai sensi dei punti 5 e 6 possono essere smaltiti per un periodo di 7 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; durante questo periodo, questi prodotti del tabacco riscaldati non sono considerati non contrassegnati.

8. Una persona che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha prodotto un prodotto del tabacco riscaldato nel territorio fiscale della Repubblica ceca o ha trasportato un prodotto del tabacco riscaldato nel territorio fiscale della Repubblica ceca da un altro Stato membro deve essere ritenuto titolare di un permesso per gestire un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o un permesso per l’accettazione ripetuta di prodotti del tabacco riscaldati ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Se una persona ai sensi del punto 8 entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta una proposta per il rilascio di un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o un’autorizzazione per la riammissione di prodotti del tabacco riscaldati o una domanda per modificare un permesso per gestire un deposito fiscale di prodotti del tabacco o un permesso per l’accettazione ripetuta di prodotti del tabacco, questa persona è considerata titolare di un permesso per gestire un deposito fiscale di prodotti del tabacco riscaldati o accettazione di prodotti del tabacco riscaldati ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al giorno precedente il giorno della conclusione definitiva della procedura per la domanda di autorizzazione o la procedura per la domanda di modifica dell’autorizzazione.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 364/2019 Coll. Arte. VIII
1. Le disposizioni della Sezione 70, Paragrafo 1 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, non si applicano all’alcol per il quale è sorto l’obbligo di dichiarare e pagare le tasse nel periodo d’imposta che inizia prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della sezione 104 (1) e della sezione 130c (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano

a) prodotti del tabacco o prodotti del tabacco riscaldati per i quali l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta è sorto nel 2019 o non oltre il secondo mese di calendario successivo alla data di promulgazione della presente legge,

b) tabacco greggio per il quale l’obbligo fiscale è sorto nel 2019 o al più tardi nel secondo mese di calendario successivo alla data di promulgazione della presente legge.

3. I registri di birra esentasse ai sensi delle disposizioni della Sezione 86 redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere conservati per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma non oltre 10 anni dalla fine dell’anno solare in cui sono state effettuate le registrazioni.

4. Se, a seguito dell’adozione della presente legge, l’operatore del deposito fiscale o il destinatario autorizzato per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati entro 35 giorni dalla data in cui la presente legge si applica ai prodotti selezionati, sorge l’obbligo di modificare l’imposta la sicurezza fornita ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, è obbligata

a) aumentare la garanzia fiscale entro 40 giorni dalla data di accertamento della differenza ai sensi della Sezione 21 Paragrafo 9 della Legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente Legge, o

(b) entro 10 giorni dal

1. scoprire la differenza ai sensi del § 21 paragrafo 9 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare all’amministratore delle imposte una proposta per modificare il metodo di garanzia fiscale ai sensi del § 21 paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a

2. l’ entrata in vigore della decisione di modificare il metodo di garanzia fiscale, per fornire garanzia fiscale in conformità con la presente decisione.

5. Autorizzazioni per il funzionamento di un deposito fiscale o autorizzazioni per l’accettazione ripetuta di prodotti selezionati rilasciate ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, all’operatore del deposito fiscale o autorizzato destinatario che ha proceduto ai sensi del punto 4 lett. b) punto 1, fino all’entrata in vigore della decisione sulla proposta di modifica ai sensi del punto 4, lettera a), b) il punto 1 deve essere considerato come autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’amministratore delle imposte sulla proposta di modificare il metodo di garanzia dell’imposta ai sensi del punto 4 lettera b) del punto 1 decide entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento. Contro questa decisione può essere presentato ricorso entro 10 giorni dalla sua consegna; un ricorso contro questa decisione ha effetto sospensivo.

7. Una garanzia fiscale fornita per il trasporto di alcol, prodotti del tabacco o prodotti del tabacco riscaldati in regime di sospensione dai dazi o per il trasporto di alcol esente da imposta iniziata prima della data a partire dalla quale la presente legge si applica ai prodotti selezionati garanzia fiscale fornita ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 229/2020 Coll. Arte. II
1. Una persona che non ha richiesto un rimborso fiscale nella dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 2020 ai sensi della Sezione 57, Paragrafo 19 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente Legge, per un periodo d’imposta per il quale il periodo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 31 marzo 2020, egli può esercitare tale diritto in una dichiarazione dei redditi presentata entro il periodo dal 1 ° aprile 2020 a 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decisione dell’amministratore delle imposte, che è stata emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge e che ha chiuso il procedimento a causa della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi del § 57 paragrafo 19 della legge n. 353/2003 Coll. ., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, vale a dire il procedimento avviato presentando una dichiarazione dei redditi nel periodo dal 1 aprile 2020 a 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il periodo d’imposta ai sensi punto 1, diventa inefficace alla data di entrata in vigore della presente legge.

Una disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 299/2020 Coll. Arte. VII
La sezione 57, paragrafo 21 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica al periodo per la restituzione di un pagamento in eccesso rimborsabile iniziato prima della data di entrata in vigore del questo atto.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 609/2020 Coll. Arte. XXXII
1. Le disposizioni della sezione 104 (1) e della sezione 130c (1) della legge n. 353/2003 Coll., Così come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7, non si applicano a

a) prodotti del tabacco o prodotti del tabacco riscaldati per i quali l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta è sorto prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7,

b) tabacco greggio per il quale l’imposta è divenuta esigibile prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7.

4. Quando si modifica l’aliquota di accisa ai sensi della sezione 104 (1) e della sezione 130c (1) della legge n. 353/2003 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7, il periodo di cui al

a) Sezione 118a paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, 4 settimane prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7,

b) Sezione 118b paragrafo 1 della legge n. 353/2003 Coll., come modificata, 4 settimane prima della prima raccolta dell’etichetta del tabacco corrispondente alla nuova aliquota fiscale.

5. Garantire l’imposta prevista per il trasporto dei prodotti del tabacco o dei prodotti del tabacco riscaldati in regime di esenzione condizionale dall’imposta iniziato prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punti 4 e 7, è considerata come garanzia dell’imposta fornita conformemente con Legge 353/2003 Coll., formulazione efficace dalla data di entrata in vigore dei punti 4 e 7 dell’articolo XXXI.

8. Imballaggio unitario di prodotti del tabacco riscaldati destinati al consumo diretto acquistati per la rivendita con un’etichetta di tabacco corrispondente all’aliquota fiscale ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7 , non possono essere immagazzinate o vendute dopo la scadenza dell’ultimo giorno del quinto mese di calendario successivo al mese di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7.

11. Una confezione unitaria che non può essere immagazzinata o venduta conformemente ai punti da 8 a 10 è considerata un prodotto del tabacco etichettato in modo errato.

12. La sezione 122a della legge n. 353/7 si applica all’imballaggio unitario di prodotti del tabacco riscaldati destinati al consumo diretto con un’etichetta di tabacco corrispondente all’aliquota fiscale ai sensi della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7. 2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7, analogamente, con il

a) § 122a paragrafo 1 lett. b) della legge n. 353/2003 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7, terminerà il giorno dopo il quale tale imballaggio unitario non potrà essere immagazzinato o venduto,

b) § 122a comma 1 lett. d) e il periodo ai sensi del § 122a paragrafo 2 della legge n. 353/2003 Coll., come modificato prima della data di entrata in vigore dell’articolo XXXI, punto 7, termina l’ultimo giorno del secondo mese di calendario successivo al giorno dopo il quale tale confezione unitaria.

15. La legge n. 353/2003 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica agli obblighi fiscali in relazione all’imposta sugli oli minerali sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge, come nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi.

16. In caso di rimborso dell’imposta sugli oli minerali alle persone che utilizzano questi oli per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale, Sezione 57, paragrafo 6 della legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge , si applica a quella parte. il diritto al rimborso per il quale la persona alla quale è sorto il diritto al rimborso dimostra che

a) oli minerali secondo § 45 comma 1 lett. b) o § 45 comma 2 lett. j)

1. acquistato per un prezzo contenente tasse per un importo ai sensi della Sezione 48 della Legge n. 353/2003 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente Legge, o

2. prodotti e messi in libera circolazione fiscale prima della data di entrata in vigore della presente legge, e

b) oli minerali acquistati o prodotti ai sensi del § 45 comma 1 lett. b) o § 45 comma 2 lett. j) utilizzati per la produzione agricola primaria o per la gestione forestale fino al 31 dicembre 2021.

Zaorálek vr

Klaus vr

v z. Gross vr

Note a piè di pagina
1a ) Direttiva del Consiglio 2008/118 / CE.

1 ) Direttiva 2008/118 / CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 / CEE, come modificata dalla direttiva 2013/61 / UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2006/112 / CE e 2008/118 / CE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche francesi, e in particolare Mayotte.
Direttiva 2011/64 / UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, sulla struttura e le aliquote dell’accisa applicata ai prodotti del tabacco.
Direttiva 92/83 / CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Direttiva 92/84 / CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Direttiva 95/60 / CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del cherosene.
Direttiva 2003/96 / CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/74 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96 / CE per quanto riguarda la possibilità di alcuni Stati membri ad applicare esenzioni temporanee o livelli ridotti di tassazione ai prodotti energetici e all’elettricità, e la direttiva 2004/75 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/96 / CE, per quanto riguarda la possibilità per Cipro di applicare un’esenzione fiscale temporanea o riduzione del livello di tassazione per i prodotti energetici e l’elettricità.
Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che modifica le direttive 2006/112 / CE e 2008/118 / CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale di nell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118 / CE.

(6 bis ) Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 / CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 / CEE.

7 ) Regolamento del governo n. 480/2001 Coll., Che emette la tariffa doganale e fissa le aliquote dei dazi all’importazione per le merci originarie dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati e le condizioni per la loro applicazione (tariffa doganale).

8 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

9 ) Sezione 2 della legge n. 505/1990 Coll., Sulla metrologia, come modificata dalla legge n. 4/1993 Coll. e legge n. 119/2000 Coll.

10 ) Legge n. 505/1990 Coll., Come modificata.

10a ) § 2 lettera d) della legge n. 311/2006 Coll., sui carburanti e le stazioni di rifornimento di carburante e sulla modifica di alcuni atti correlati (la legge sul carburante), come modificata dalla legge n. 575/2006 Coll.

(17 bis ) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione relativo al certificato di esenzione dall’accisa.

19 ) Sezione 11 della legge n. 269/1994 Coll., Sul registro penale.

20 ) Legge n. 182/2006 Coll., Sul fallimento e modi per risolverlo (Legge sull’insolvenza), come modificata.

22 )Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri n. 36/2001 Coll. sull’adozione dell’Accordo sullo status giuridico dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, rappresentanti degli Stati e personale internazionale.

23 ) Art. 1 del decreto n. 157/1964 Coll., Sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

24 ) Art. 1 del decreto n. 32/1969 Coll., Sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

24a ) Legge n. 310/1999 Coll., Sulla permanenza delle forze armate di altri Stati nel territorio della Repubblica ceca.

26 ) § 313 e segg. Legge n. 513/1991 Coll.

27 ) § 303 e segg. Legge n. 513/1991 Coll.

(27 quater ) Articolo 1 della decisione n. 1152/2003 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, sull’informatizzazione della circolazione e della sorveglianza dei prodotti soggetti ad accisa.

27d ) Articolo 23 della direttiva 2008/118 / CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 / CEE.

(27 sexies ) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) (c) Direttiva 2008/118 / CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 / CEE.

28 ) Regolamento della Commissione n. 684/2009 del 24 luglio 2009 che attua la direttiva del Consiglio sul regime generale delle accise.

(30 ) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, relativo a un documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nello Stato membro di spedizione.

31 ) Art. 30 del decreto n. 247/2002 Coll., Sull’esenzione dei beni immessi in libera pratica dai dazi all’importazione.

31a ) Legge n. 235/2004 Coll., Sull’imposta sul valore aggiunto.

34 ) Sezione 4 della legge n. 97/1993 Coll., Sulla competenza dell’amministrazione statale delle riserve materiali, come modificata dagli Atti n. 272/1996 Coll., N. 189/1999 Coll., N. 256/2000 Coll. . e n. 241/2000 Coll.

35 ) Sezione 13, paragrafo 3 della legge n. 61/1997 Coll., Sull’alcol e sugli emendamenti alla legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (Legge sulle licenze commerciali), come modificato, e Atto del cittadino ceco Consiglio n. 587/1992 Coll., Sulle accise, come modificato, (Legge sull’alcol).

35a ) ČSN EN 228.

35b ) ČSN 65 6512 Carburanti – Etanolo E85 – Requisiti tecnici e metodi di prova.

35c ) ČSN 65 6513 Carburanti – Etanolo E95 per motori diesel – Requisiti tecnici e metodi di prova.

35d ) § 119 e segg. Legge n. 183/2006 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi, modificata dalla legge n. 191/2008 Coll.

43 ) Legge n. 344/1992 Coll., Sul catasto immobiliare della Repubblica ceca (legge catastale), come modificata.

46 ) § 2 comma 1 lett. k) della legge n. 61/1997 Coll.

47 ) § 2 comma 1 lett. a) della legge n. 61/1997 Coll.

47a ) Art. Articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83 / CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

49 ) § 2 comma 1 lett. o) e § 4 della legge n. 61/1997 Coll., sull’alcol, come modificata.

50 ) Legge n. 110/1997 Coll., Sugli alimenti e sui prodotti del tabacco e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati, come modificato.

51 ) Legge n. 79/1997 Coll., Sui medicinali e sulle modifiche ad alcuni atti correlati, come modificata.

52 ) Sezione 10 paragrafo 2 della legge n. 61/1997 Coll.

53 ) Legge n. 22/1997 Coll., Sui requisiti tecnici per i prodotti e sulle modifiche ad alcuni atti, come modificato.

53a ) Sezione 12 paragrafo 1 della legge n. 61/1997 Coll., Sull’alcol, come modificata dalla legge n. 22/2000 Coll. e la legge n. 354/2003 Coll.

55 ) § 2 comma 1 lett. l) punto 7 della legge n. 61/1997 Coll.

56 ) § 2 comma 1 lett. l) em) della legge n. 61/1997 Coll.

57 ) Sezione 15 della legge n. 61/1997 Coll., Come modificata dalla legge n. 22/2000 Coll.

58 ) Ad esempio, § 190b della legge n. 513/1991 Coll., § 3 della legge n. 143/2001 Coll., Sulla protezione della concorrenza.

60 ) § 2 lettera v) della legge n. 115/1995 Coll., sulla viticoltura e viticoltura e sulla modifica di alcune normative legali correlate, come modificata dalla legge n. 216/2000 Coll.

60d ) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000, regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, regolamento (CE) n. (CE) n. 527/2003, regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1687/2003 della Commissione, regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione e regolamento della Commissione (CE) n. 709/2004.
Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo, modificato dal regolamento (CE) della Commissione ) N. 784/2001, regolamento (CE) n. 1253/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione, regolamento (CE) n. ) N. 1841/2003.
Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato dal regolamento (CE) della Commissione ) N. 2409/2000, regolamento (CE) n. 2786/2000 della Commissione, regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. ) N. 2022/2001, regolamento (CE) n. 2047/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione, regolamento (CE) n. ) N. 1795/2002, regolamento (CE) n. 2224/2002 della Commissione, regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione, regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione, regolamento (CE) n. ) N. 1710/2003.

60e ) § 11 paragrafo 3 lett. b) della legge n. 321/2004 Coll., sulla viticoltura e viticoltura e sulla modifica di alcuni atti connessi.

61 ) Legge n. 526/1990 Coll., Sui prezzi, come modificata.

61 bis ) Articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79 / CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2010/12 / UE del Consiglio.
Articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/59 / CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2010/12 / UE del Consiglio.

61b ) L’ articolo 107, paragrafo 5, è stato notificato ai sensi della direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regolamentazioni in materia di informazione servizi della società, come modificato da / ES.

62a ) Decreto n. 467/2003 Coll., Sull’uso delle etichette del tabacco nell’etichettatura dei prodotti del tabacco.

64 ) Legge n. 200/1990 Coll., Sui reati, come modificata.

65 ) Legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di imposte e tasse, come modificata.

65e ) Sezione 77 della legge n. 56/2001 Coll., Sulle condizioni di esercizio dei veicoli sulle strade, come modificata dalla legge n. 311/2006 Coll.

65f ) Sezione 10 della legge n. 22/1997 Coll., Sui requisiti tecnici per i prodotti e sulle modifiche ad alcune leggi, come modificata dalla legge n. 71/2000 Coll. e legge n. 205/2002 Coll.

65g ) Questa parte della legge è stata notificata in conformità alla direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle regolamentazioni tecniche e dei regolamenti sull’informazione servizi alla società, come modificata dalla direttiva 98/48 / CE.

66 ) Legge n. 219/2000 Coll., Sulla proprietà della Repubblica Ceca e la sua comparsa nei rapporti giuridici, come modificata.

67 ) Sezione 2 paragrafo 2 del codice commerciale.

68 ) Ad esempio, legge n. 219/2000 Coll., Sulla proprietà della Repubblica ceca e la sua comparsa nei rapporti giuridici, come modificata.
Decreto n. 62/2001 Coll., Sulla gestione delle unità organizzative dello Stato e degli enti statali con demanio, come modificato dal Decreto n. 569/2006 Coll.

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