85 DECRETO del 22 giugno 1982 Notificazione atti giudiziali
85
DECRETO
Il Ministro degli Affari Esteri
del 22 giugno 1982
sulla Convenzione sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
Il 15 novembre 1965 è stata conclusa all’Aia la Convenzione sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea federale della Repubblica socialista cecoslovacca e lo strumento di adesione della Repubblica socialista cecoslovacca alla Convenzione sul servizio all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è stato depositato presso il Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi il 23 settembre 1981.
Al momento dell’adesione alla Convenzione, sono state fatte le seguenti dichiarazioni ed è stata sollevata la seguente obiezione:
a) Dichiarazione relativa all’articolo 8 della Convenzione, in base alla quale gli atti giudiziari non possono essere notificati nel territorio della Repubblica socialista cecoslovacca direttamente tramite agenti diplomatici o funzionari consolari di un altro Stato contraente, ad eccezione di un documento da notificare a un cittadino di lo Stato in cui è stato redatto;
b) un’obiezione all’Articolo 10 della Convenzione, che esclude nel territorio della Repubblica Socialista Cecoslovacca la notifica di atti giudiziari da un altro Stato contraente per posta o funzionari autorizzati;
c) una dichiarazione sull’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione, secondo la quale MS. i tribunali a pronunciarsi anche se le condizioni di cui all’articolo 15 § 1 della Convenzione non sono soddisfatte;
(d) la Dichiarazione sull’articolo 29 della Convenzione, in base alla quale la Repubblica socialista cecoslovacca non sarà considerata vincolata da questa disposizione, contrariamente alla Dichiarazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’indipendenza degli Stati e delle nazioni coloniali del 14 dicembre 1960 .
La convenzione è entrata in vigore sulla base dell’articolo 27 della stessa il 10 febbraio 1969. È entrata in vigore per la Repubblica socialista cecoslovacca il 1 ° giugno 1982 conformemente all’articolo 28 della stessa.
Contemporaneamente viene pubblicata la traduzione ceca della Convenzione.
Primo vice:
Ing. Knížka vr
CONVENZIONE
sulla notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali all’estero in materia civile o commerciale
Gli Stati contraenti della presente Convenzione,
Desiderosi di creare le condizioni affinché gli atti giudiziari ed extragiudiziali siano notificati in tempo utile ai destinatari all’estero,
Desiderosi a tal fine di migliorare l’assistenza giudiziaria reciproca semplificando e accelerando la procedura di servizio,
Hanno deciso di concludere la Convenzione a tal fine e hanno concordato le seguenti disposizioni:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica in tutte le questioni civili e commerciali in cui un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere inviato all’estero per essere notificato.
La Convenzione non si applica se l’indirizzo del destinatario del documento non è noto.
PARTE I
Atti giudiziari
Articolo 2
Ciascuno Stato contraente designerà un’autorità centrale per ricevere ed elaborare le richieste di servizio da altri Stati contraenti conformemente agli articoli da 3 a 6.
L’organizzazione dell’Autorità centrale è disciplinata dalla legge dello Stato richiesto.
Articolo 3
L’autorità o il funzionario autorizzato competente ai sensi della legge dello Stato in cui il documento è stato redatto invia una richiesta all’Autorità centrale dello Stato richiesto secondo il modello allegato alla presente Convenzione; verifica o altre formalità simili non sono richieste.
La domanda sarà accompagnata da un atto giudiziario o da una copia dello stesso. La domanda e i suoi allegati devono essere inviati in duplice copia.
Articolo 4
Se l’Autorità centrale ritiene che la domanda non sia conforme alle disposizioni della presente Convenzione, ne informa immediatamente il richiedente e formula le sue obiezioni alla domanda.
Articolo 5
L’Autorità centrale dello Stato richiesto notificherà l’atto o provvederà alla notificazione
a) o secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto per la notifica di atti redatti in tale Stato e indirizzati a persone situate nel suo territorio,
b) o in una forma speciale richiesta dal richiedente, a condizione che ciò non sia contrario alla legge dello Stato richiesto.
Tranne nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), b), la semplice notificazione è sempre ammessa se il destinatario del documento è disposto ad accettarlo volontariamente.
Se un documento deve essere notificato ai sensi del paragrafo 1, l’Autorità centrale può richiedere che sia redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
La parte della richiesta contenente le informazioni di base sull’atto da notificare secondo il modello allegato alla presente Convenzione è consegnata con l’atto al destinatario.
Articolo 6
L’Autorità centrale dello Stato richiesto o un’altra autorità designata a tal fine dallo Stato richiesto redige un certificato conformemente al modello allegato alla presente Convenzione.
Il certificato di notifica deve indicare la forma, il luogo e la data della notifica e la persona alla quale l’atto è stato notificato. Se il documento non è stato notificato, verranno indicati i motivi che hanno impedito il servizio.
Il richiedente può richiedere che un certificato non rilasciato da un’autorità centrale o da un’autorità giudiziaria sia verificato da una di tali autorità.
Il certificato viene inviato direttamente al richiedente.
Articolo 7
I moduli conformi ai modelli allegati alla presente Convenzione devono essere sempre in francese o in inglese. Inoltre, possono essere redatte anche nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stato redatto il documento.
I moduli devono essere compilati nella lingua dello Stato richiesto oppure in francese o in inglese.
Articolo 8
Ciascuno Stato contraente può effettuare la notifica di atti giudiziari a persone che si trovano all’estero senza l’uso di misure coercitive direttamente tramite i suoi agenti diplomatici o ufficiali consolari.
Ogni Stato può dichiarare di rifiutare questa modalità di notifica sul proprio territorio a meno che il documento non debba essere notificato a un cittadino dello Stato in cui è stato emesso.
Articolo 9
Ciascuno Stato contraente può inoltre trasmettere atti giudiziari da notificare per via consolare alle autorità dell’altro Stato contraente cui tale Stato ha affidato la notifica.
Se circostanze eccezionali lo richiedono, qualsiasi Stato contraente può utilizzare i canali diplomatici a tal fine.
Articolo 10
A meno che lo Stato in cui deve essere notificato l’atto non sollevi obiezioni, la presente Convenzione non impedisce la possibilità di:
a) gli atti giudiziari sono stati inviati a persone all’estero direttamente per posta,
b) i funzionari autorizzati dello Stato in cui l’atto è stato redatto hanno consegnato gli atti giudiziari direttamente tramite i funzionari autorizzati dello Stato in cui l’atto deve essere notificato,
(c) le persone aventi un interesse legale nel procedimento hanno notificato gli atti giudiziari direttamente tramite funzionari autorizzati dello Stato in cui l’atto deve essere notificato.
Articolo 11
La presente Convenzione non osta a che due o più Stati contraenti concordino metodi di trasmissione degli atti giudiziari da notificare diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, in particolare la comunicazione diretta tra le rispettive autorità competenti.
Articolo 12
La notifica di atti giudiziari redatti in uno Stato contraente non dà luogo ad alcun obbligo di pagare o rimborsare parcelle o costi per atti compiuti dallo Stato richiesto.
Il richiedente paga o rimborsa le spese sostenute
a) la partecipazione di un funzionario autorizzato in conformità con la legge dello Stato richiesto,
b) utilizzando un modulo speciale.
Articolo 13
Lo Stato richiesto può rifiutare di trattare una richiesta di servizio conforme alle disposizioni della presente Convenzione solo se ritiene che l’esecuzione della richiesta ne pregiudicherebbe la sovranità o la sicurezza.
L’esecuzione della richiesta non può essere rifiutata se l’unico motivo di rifiuto è la giurisdizione esclusiva sulla materia ai sensi della legge dello Stato richiesto o se la domanda nel procedimento cui si riferisce la richiesta non può essere fatta valere ai sensi di tale legge.
L’Autorità centrale informa immediatamente il richiedente del rifiuto e ne espone i motivi.
Articolo 14
Le difficoltà che possono sorgere in relazione alla trasmissione degli atti giudiziari da notificare saranno risolte attraverso i canali diplomatici.
Articolo 15
Se una citazione o un altro documento avente lo stesso effetto per la notifica ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione doveva essere inviato all’estero e il convenuto non si è presentato, una decisione non può essere emessa finché non sia stato accertato che l’atto
a) è stato notificato secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto per la notifica di documenti redatti in tale Stato e presso persone designate situate nel suo territorio, o
(b) è stato effettivamente consegnato o consegnato al convenuto con altri mezzi previsti dalla presente Convenzione e che, in ciascuno di questi casi, la notifica è stata effettuata in modo tempestivo in modo che l’imputato potesse difendersi.
Ciascuno Stato contraente può dichiarare che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i suoi tribunali possono pronunciarsi anche se non è stato ricevuto alcun certificato di notificazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il documento è stato inviato con uno dei metodi previsti dalla presente Convenzione;
(b) il periodo che il tribunale ritiene appropriato è scaduto, ma almeno sei mesi dalla data in cui il documento è stato inviato,
c) nonostante tutti gli sforzi ragionevoli, non è stato possibile ottenere un certificato dalle autorità competenti dello Stato richiesto.
Le disposizioni del presente articolo non impediscono a un tribunale di ordinare misure temporanee o cautelari in caso di emergenza.
Articolo 16
Se una citazione o un altro documento avente lo stesso effetto dovesse essere inviato all’estero per notifica ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa contro il convenuto che non si è presentato, il tribunale può rinunciare alle conseguenze di tale convenuto della scadenza del periodo di ricorso per la decisione se entrambe le seguenti condizioni:
a) il convenuto, non per sua colpa, non è venuto a conoscenza in tempo utile del documento in questione per difendersi e della decisione di appello;
b) le ragioni della convenuta sembrano fondate.
Una domanda di remissione delle conseguenze della scadenza del periodo di ricorso non può essere accettata se non è stata presentata entro un termine ragionevole dal momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza della decisione.
Ogni Stato contraente può dichiarare che tale richiesta non può essere accettata se è stata presentata dopo la scadenza del periodo specificato nella sua dichiarazione, ma tale periodo non può essere inferiore a un anno dalla data di pubblicazione della decisione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni riguardanti lo status personale.
SECONDA PARTE
Documenti extragiudiziali
Articolo 17
Gli atti extragiudiziali redatti dalle autorità e dai funzionari autorizzati di uno Stato contraente possono essere inviati all’altro Stato contraente affinché vi notifichino, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione.
PARTE III
Condizioni generali
Articolo 18
Ciascuno Stato contraente può designare altre autorità oltre all’Autorità centrale, determinando l’estensione della loro competenza.
Tuttavia, il richiedente ha il diritto di contattare direttamente l’autorità centrale.
Gli stati federali possono designare diverse autorità centrali.
Articolo 19
La presente Convenzione non preclude che i documenti ricevuti dall’estero che devono essere notificati nel territorio di uno Stato contraente siano trasmessi, conformemente al suo ordinamento giuridico, in un modo non previsto dagli articoli precedenti.
Articolo 20
La presente Convenzione non preclude a due o più Stati contraenti di accettare di non applicarla
a) articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda la richiesta di duplicati dei documenti inviati,
b) articolo 5, paragrafo 3 e articolo 7, per quanto riguarda l’uso delle lingue,
c) articolo 5, paragrafo 4,
d) articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 21
Ciascuno Stato Parte notificherà al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione o in una data successiva
a) le autorità di cui agli articoli 2 e 18,
b) l’ autorità di certificazione competente di cui all’articolo 6;
c) l’ autorità competente per la ricezione dei documenti inviati per via consolare di cui all’articolo 9.
Se del caso, notifica alle stesse condizioni
a) obiezioni all’uso dei metodi di trasmissione dei documenti di cui agli articoli 8 e 10,
b) le dichiarazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 3; c) qualsiasi modifica della designazione delle autorità, modifica degli addebiti e delle dichiarazioni di cui sopra.
Articolo 22
La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti tra gli Stati che la ratificano, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni di procedura civile firmate all’Aia il 17 luglio 1905 e il 1 ° marzo 1954, nella misura in cui tali Stati sono parti contraenti di una di queste Convegni.
Articolo 23
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione di procedura civile firmata all’Aia il 17 luglio 1905, né dell’articolo 24 della Convenzione di procedura civile, firmata all’Aia il 1 ° marzo 1954.
Tuttavia, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se vengono utilizzati gli stessi mezzi di comunicazione previsti in tali convenzioni.
Articolo 24
Accordi supplementari negoziati dagli Stati contraenti alle Convenzioni del 1905 e del 1954 possono anche essere applicati alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non abbiano convenuto diversamente.
Articolo 25
La presente Convenzione non pregiudica le convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione; ciò non pregiudica gli articoli 22 e 24.
Articolo 26
La presente Convenzione può essere firmata dagli Stati rappresentati alla 10a sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
La Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 27
La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica in conformità con l’articolo 26, paragrafo 2.
La Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato contraente che la ratificherà in una data successiva, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
Articolo 28
Ogni Stato non rappresentato alla 10a sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato può aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri del Olanda.
La Convenzione entrerà in vigore per tale Stato a meno che lo Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale adesione sollevi un’obiezione notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi entro sei mesi dalla data in cui tale Ministero ha notificato la sua adesione.
In assenza di tale obiezione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese successivo alla scadenza dell’ultimo dei periodi di cui al paragrafo precedente.
Articolo 29
Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenderà a tutti o uno o più territori per i quali rappresenta nelle relazioni internazionali. Questa dichiarazione avrà effetto quando la Convenzione entrerà in vigore per quello Stato.
Successivamente, qualsiasi estensione di questo tipo sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore per i territori interessati dall’estensione il sessantesimo giorno successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
Articolo 30
La presente Convenzione sarà conclusa per un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, anche per gli Stati che la ratificano o vi aderiscono in una data successiva.
Se la Convenzione non viene denunciata, la sua validità è sempre prorogata per altri cinque anni.
La denuncia è notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La denuncia può essere limitata a determinati territori a cui si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo per lo Stato che l’ha notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per tutti gli altri Stati contraenti.
Articolo 31
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’articolo 26, nonché agli Stati che aderiscono conformemente alle disposizioni dell’articolo 28:
a) firme e ratifiche ai sensi dell’articolo 26;
b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1;
c) gli approcci di cui all’articolo 28 e la data in cui hanno effetto;
d) le proroghe di cui all’articolo 29 e la data in cui hanno effetto;
e) la designazione di autorità, addebiti e dichiarazioni ai sensi dell’articolo 21;
f) denunce ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aia, il 15 novembre 1965, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del governo dei Paesi Bassi e in una copia autenticata dello stesso su internazionale privato. legge.
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