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REGOLAMENTO GOVERNATIVO 351 del 16 ottobre 2013

determinazione dell'importo degli interessi di mora
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REGOLAMENTO GOVERNATIVO 351 del 16 ottobre 2013

determinazione dell’importo degli interessi di mora e dei costi associati al credito, determina la remunerazione del liquidatore, del liquidatore e di un membro dell’organo di una persona giuridica nominata dal tribunale e regola alcune questioni della Gazzetta Commerciale, pubblici registri di diritto e persone fisiche e registri fiduciari e registri del titolare effettivo

Il governo ordina l’attuazione della legge n. 89/2012 Coll., Codice civile, Legge n. 90/2012 Coll., Sulle società commerciali e cooperative (Legge sulle società commerciali), Legge n. 292/2013 Coll., Su Atti del tribunale speciale e legge n. 304/2013 Coll., Sui pubblici registri delle persone fisiche e giuridiche:

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1

Il presente regolamento disciplina

a) l’ importo degli interessi di mora e dei costi associati al reclamo,

b) il metodo per determinare la remunerazione e il calcolo del rimborso delle spese in contanti del liquidatore, dell’amministratore della liquidazione e di un membro dell’organo della persona giuridica nominata dal tribunale,

(c) pubblicare e mantenere una gazzetta aziendale; e

(d) l’ ambito e le modalità di pubblicazione delle iscrizioni nel registro pubblico e nel registro dei trust e le modalità di presentazione di una proposta di registrazione, modifica o cancellazione di un’iscrizione nel registro dei beneficiari effettivi.

SECONDA PARTE

IMPORTO DEGLI INTERESSI SU PAGAMENTI RITARDATI E COSTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI UN CREDITO
§ 2

L’importo degli interessi di mora corrisponde annualmente al tasso repo fissato dalla Banca nazionale ceca per il primo giorno del semestre solare in cui si sono verificati gli arretrati, maggiorato di 8 punti percentuali.

§ 3

Se si tratta di un obbligo reciproco degli imprenditori o se il contenuto dell’obbligo reciproco tra l’imprenditore e l’amministrazione aggiudicatrice secondo la legge che disciplina gli appalti pubblici è l’obbligo di consegnare beni o fornire servizi all’amministrazione aggiudicatrice a pagamento, l’importo minimo dei costi associati a ciascun reclamo è di 1.200 CZK.

PARTE TERZA

REMUNERAZIONE DEL LIQUIDATORE, DELL’AMMINISTRATORE DELLA LIQUIDAZIONE E DI UN MEMBRO DELL’ORGANISMO DI UN ENTE GIURIDICO NOMINATO DALLA CORTE
§ 4

Se la remunerazione e le spese in denaro dovute al liquidatore, al liquidatore e a un membro dell’organo della persona giuridica nominata dal tribunale sono pagate dallo Stato, tali importi sono pagati dal tribunale che ha determinato la remunerazione.

Remunerazione del liquidatore
§ 5

(1) La base per determinare la remunerazione del liquidatore è il saldo patrimoniale netto risultante dalla liquidazione (di seguito denominato “saldo di liquidazione”).

(2) Se la liquidazione viene rinnovata sulla base di una decisione del tribunale, la remunerazione del liquidatore sarà basata sul saldo di liquidazione risultante dalla nuova liquidazione.

§ 6

(1) La remunerazione del liquidatore è dalla base

fino a 100.000 CZK 15%,
oltre 100000 CZK a 500000 CZK 15.000 CZK + 10% dell’importo eccedente 100.000 CZK,
oltre 500000 CZK a 1000000 CZK 55.000 CZK + 7% dell’importo eccedente 500.000 CZK,
oltre 1000000 CZK a 20000000 CZK CZK 90000 + 5% dell’importo eccedente CZK 1000000.
(2) Un importo superiore a CZK 20.000.000 non è incluso nella base per la determinazione della remunerazione del liquidatore.

(3) A seconda delle circostanze del caso, la commissione del liquidatore ai sensi del paragrafo 1 può essere aumentata o diminuita di conseguenza. La remunerazione può essere aumentata solo fino all’importo del saldo di liquidazione.

§ 7

(1) Se la liquidazione termina prima che venga determinato l’importo del saldo di liquidazione, o se il saldo di liquidazione non è sufficiente per pagare la commissione del liquidatore, il liquidatore ha diritto a una commissione di 1.000 CZK. A seconda delle circostanze del caso, la commissione del liquidatore può essere aumentata proporzionalmente fino a 20.000 CZK.

(2) Se lo Stato paga la remunerazione del liquidatore, la pagherà nella misura in cui non può essere pagata dal saldo di liquidazione.

§ 8

Qualora la liquidazione sia stata effettuata da più liquidatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota del compenso determinata ai sensi degli articoli da 5 a 7 in funzione dell’ambito e della durata del proprio periodo di attività.

§ 9

L’importo del risarcimento per le spese in contanti del liquidatore
(1) Il liquidatore ha diritto a indennità di viaggio nella misura e alle condizioni previste per i dipendenti in un rapporto di lavoro nel Codice del lavoro, a condizione che il luogo di lavoro abituale del liquidatore sia considerato la sua sede legale o residenza.

(2) Il liquidatore ha diritto al rimborso delle spese in contanti sostenute intenzionalmente nell’importo comprovato, ma non più dell’importo corrispondente al prezzo usuale al momento e nel luogo di applicazione di queste spese in contanti.

(3) Se lo stato rimborsa le spese in contanti nel caso in cui non possano essere rimborsate in tutto o in parte dalla proprietà della persona giuridica sciolta, lo rimborserà nella misura in cui non può essere rimborsato da queste fonti, ma non di più di 50.000 CZK.

§ 10

Remunerazione e importo del rimborso delle spese in contanti dell’amministratore della liquidazione
(1) Le disposizioni del presente regolamento sull’importo della remunerazione e sul rimborso delle spese in contanti del liquidatore si applicano mutatis mutandis alla determinazione dell’importo della remunerazione e al rimborso delle spese in contanti dell’amministratore della liquidazione.

(2) La base per determinare la remunerazione dell’amministratore della liquidazione sono i proventi della monetizzazione delle attività che costituiscono la sostanza della liquidazione da parte dell’amministratore della liquidazione dopo aver dedotto i costi sostenuti per l’amministrazione delle attività e i costi sostenuti per la sua monetizzazione.

§ 11

Remunerazione e importo del rimborso delle spese in denaro di un membro dell’organo di una persona giuridica nominata dal tribunale
Un membro di un organo di una persona giuridica nominata da un tribunale ha diritto alla remunerazione e al rimborso delle spese in denaro per lo stesso importo e nella stessa misura degli altri membri di tale organo in una posizione simile.

PARTE QUARTA

GIORNALE DI AFFARI
§ 12

La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (di seguito “Gazzetta”) è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite il Portale della Pubblica Amministrazione (di seguito “Portale”).

§ 13

(1) Se la legge richiede la pubblicazione di un’iscrizione nel registro pubblico o il deposito di un documento nella raccolta di documenti in Gazzetta, la pubblicazione in giornale sarà considerata la pubblicazione dell’iscrizione o il deposito di un documento nella raccolta di documenti in modo da consentire l’accesso remoto ai sensi della legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche.

(2) L’obbligo di pubblicare due volte un avviso di iscrizione di una persona giuridica iscritta in un registro pubblico diverso dal registro delle imprese in liquidazione insieme a un invito per i creditori a presentare le loro richieste è adempiuto anche se pubblicato in un modo che consenta accesso ai sensi della legge sui registri pubblici. persone fisiche per 3 mesi e 2 settimane di registrazione

a) entrata in liquidazione,

(b) dati che identificano il liquidatore; e

c) inviti dei creditori a presentare i propri crediti entro un periodo di almeno 3 mesi e 2 settimane dal giorno successivo alla data di pubblicazione della registrazione.

(3) L’obbligo di pubblicare per la prima volta un avviso di iscrizione di una persona giuridica registrata in liquidazione insieme a un invito per i creditori a presentare i propri crediti è anche adempiuto se pubblicato in un modo che consenta l’accesso remoto ai sensi della legge sul pubblico Registri delle persone giuridiche e fisiche

a) entrata in liquidazione,

(b) dati che identificano il liquidatore; e

(c) invita i creditori a presentare i propri crediti entro un determinato periodo.

(4) I dati possono essere pubblicati nella Gazzetta, per la quale la legge impone l’obbligo di pubblicarli, ma non ne stabilisce le modalità di pubblicazione.

§ 14

(1) I dati la cui pubblicazione è richiesta per legge devono essere pubblicati integralmente nella Gazzetta, indicando il nome, il titolo o la ragione sociale, l’indirizzo della sede legale o di residenza e il numero di identificazione della persona a cui si riferisce la pubblicazione. Se una persona è iscritta nel registro pubblico ai sensi della legge sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche, devono essere indicati anche il tribunale del registro e il numero del fascicolo con cui è conservato il fascicolo.

(2) I registri e i documenti ai sensi della Sezione 13, Paragrafo 1 devono essere pubblicati nella misura in cui tali registrazioni e documenti sono pubblicati ai sensi della Legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche, in un modo che consenta l’accesso remoto con l’indicazione di il momento della pubblicazione.

§ 15

I dati destinati alla pubblicazione in Gazzetta sono trasmessi al gestore del portale nei casi di cui all’art. 13, comma 4.

PARTE QUINTA

REGISTRI PUBBLICI, REGISTRAZIONI DEI FONDI FIDUCIARI E REGISTRAZIONI DEI PROPRIETARI EFFETTIVI
§ 16

(1) I dati inseriti nel registro pubblico e i documenti conservati nella raccolta di documenti sono pubblicati pubblicandoli in modo tale da consentire l’accesso remoto ai sensi dell’articolo 3 della legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche.

(2) I dati e i documenti ai sensi del paragrafo 1 sono pubblicati nella misura in cui tali registrazioni e documenti sono pubblicati ai sensi della legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche, in un modo che consenta l’accesso remoto con l’indicazione dell’ora di pubblicazione.

(3) I dati ai sensi della Sezione 25, Paragrafo 2 e i documenti ai sensi della Sezione 68 della Legge sui pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche non saranno pubblicati.

§ 17

(1) Se l’iscrizione, la modifica o la cancellazione di un’iscrizione nel registro pubblico è effettuata da un tribunale, la proposta di iscrizione, modifica o cancellazione dell’iscrizione deve essere presentata mediante un modulo compilato elettronicamente sul sito web del Ministero della giustizia. Il modulo così compilato può essere inviato al tribunale sia in formato elettronico che cartaceo.

(2) Il paragrafo 1 non si applica nei casi in cui la registrazione viene effettuata o modificata d’ufficio o se non è stato prescritto un modulo per le persone registrate.

§ 18

I documenti che sono inclusi nella raccolta di documenti che non confermano i fatti dichiarati nella proposta di registrazione, modifica o cancellazione di un’iscrizione nel registro pubblico devono essere presentati solo in formato elettronico in Portable Document Format (estensione pdf) con un testo layer o in formato Extensible Hypertext Markup Language (estensione XHTML). La firma della persona che ha firmato il documento può essere sostituita sul documento presentato in formato elettronico dalla dicitura “di sua mano” o dalla sigla “vr”, che dovrà comparire accanto al cognome di tale persona. In caso di firma ufficialmente verificata, devono essere indicati anche la designazione dell’ufficio, il numero di serie della firma ufficialmente verificata, la data della verifica ufficiale e il nome della persona che ha effettuato la verifica ufficiale.

§ 18a

La Sezione 13, Paragrafi 1 e 4 e le disposizioni della presente Parte si applicano mutatis mutandis alla registrazione dei fondi fiduciari.

§ 18b

Se l’iscrizione, la modifica o la cancellazione di un’iscrizione nel registro dei beneficiari effettivi viene effettuata da un tribunale, una proposta per l’iscrizione, la modifica o la cancellazione di un’iscrizione nel registro dei beneficiari effettivi viene presentata tramite un modulo compilato elettronicamente. Il modulo così compilato può essere inviato al tribunale sia in formato elettronico che cartaceo.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABITATIVE E FINALI
§ 19

Disposizioni temporanee
(1) L’importo degli interessi di mora verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è disciplinato dal decreto governativo n. 142/1994 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Se il debito è ritardato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l’importo minimo dei costi associati al credito sarà disciplinato dal decreto governativo n. 142/1994 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore vigore del presente regolamento.

(3) L’obbligo di presentare una proposta di iscrizione, modifica o cancellazione di un’iscrizione nel registro pubblico mediante un modulo compilato elettronicamente ai sensi del § 17 par.

§ 20

Abrogazione delle disposizioni
Annullamento:

1. Regolamento governativo n. 503/2000 Coll., Sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Decreto governativo n. 408/2003 Coll., Decreto governativo di modifica n. 503/2000 Coll., Sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Decreto governativo n. 511/2005 Coll., Decreto governativo di modifica n. 503/2000 Coll., Sulla Gazzetta degli affari, come modificato dal decreto governativo n. 408/2003 Coll.

4. Decreto governativo n. 127/2007 Coll., Decreto governativo di modifica n. 503/2000 Coll., Sulla Gazzetta Ufficiale, come modificato.

§ 21

Efficienza
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2014.

La disposizione transitoria è stata introdotta dal decreto governativo n. 184/2019 Coll. Arte. II
Per le persone giuridiche entrate in liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni legali esistenti.

Primo ministro:

 

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