LEGGE

dell’11 novembre 2004

sulla società europea

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:


PRIMA PARTE

SOCIETÀ EUROPEA E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA SULLO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

§ 1

Oggetto di adeguamento

(1) La presente legge regola i rapporti giuridici di una società europea, a meno che non siano regolati dal regolamento del Consiglio (CE) sullo statuto di una società europea (SE) 1 ) (di seguito “il regolamento del Consiglio”) e dai dipendenti della direttiva del Consiglio 2 ) (di seguito “direttiva”).

(2) Le disposizioni di una regolamentazione legale speciale sulle condizioni di funzionamento delle organizzazioni con un elemento internazionale potrebbero non essere applicabili a una società europea. 3 )

Condizioni generali

§ 2

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) con riferimento alla Direttiva del Consiglio, un riferimento anche alle disposizioni della Parte Seconda del presente Atto,

b) da uno Stato membro della Comunità europea, gli Stati dello Spazio economico europeo (di seguito “Stato membro”).

§ 3

(1) Una società 4 ) che non ha la sua amministrazione principale nel territorio di uno Stato membro, se è stabilita ai sensi della legge di uno Stato membro dell’Unione europea, ha una sede legale può anche partecipare alla costituzione di un Società europea che avrà la propria sede legale nella Repubblica Ceca. Nello stesso Stato membro e ha un legame duraturo ed effettivo con l’economia di uno Stato membro.

(2) Se un notaio registra la decisione dell’assemblea generale che approva lo statuto di una società europea che deve avere la sua sede legale al di fuori della Repubblica ceca o le loro modifiche, non è obbligato a certificare la conformità del Statuto o loro modifiche con disposizioni di legge.

§ 4

Laddove la presente legge si riferisce al Consiglio di amministrazione, significa, a seconda dei casi, il Consiglio di amministrazione o il Presidente del Consiglio di amministrazione, un dirigente o un altro organo di una persona giuridica con poteri simili, a seconda della forma giuridica di quella persona. Quando si fa riferimento al consiglio di sorveglianza, si intende, a seconda dei casi, il consiglio di amministrazione o altro organo con poteri di vigilanza analoghi, a seconda della forma giuridica della persona giuridica in questione.

Scioglimento di una società europea mediante decisione del tribunale

§ 5

Una società europea registrata nel registro delle imprese nella Repubblica ceca deve avere la sua amministrazione principale nel luogo della sua sede legale. In caso contrario, sarà convocato dal tribunale presso il quale è iscritto nel registro delle imprese (di seguito denominato “tribunale del registro”), anche senza istanza di ricorso. Se la società europea non si conforma e non adotta la misura imposta dal tribunale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio entro un termine ragionevole stabilito a tal fine dal tribunale, il tribunale la annulla con decisione propria mozione e nomina un liquidatore.

§ 6

Se lo statuto di una società europea è in conflitto con l’accordo sulle modalità e la portata del coinvolgimento dei dipendenti concluso ai sensi della parte seconda della presente legge, il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione deve adeguare senza indebito ritardo lo statuto con questo accordo; l’assemblea generale non decide su questa modifica. La violazione di tale obbligo è il motivo per cui il tribunale può decidere, anche senza mozione, di sciogliere la società europea e di nominare il suo liquidatore. Le disposizioni del codice civile sullo scioglimento di una persona giuridica 5 ) si applicano mutatis mutandis.

Iscrizioni nel registro di commercio e loro pubblicazione

§ 7

Una società europea che avrà la propria sede legale nel territorio della Repubblica Ceca sarà iscritta nel Registro delle Imprese; i dati inseriti e il contenuto dei documenti archiviati saranno pubblicati sulla Gazzetta Commerciale. Le disposizioni delle disposizioni legali speciali si applicano alle iscrizioni nel registro delle imprese, ai procedimenti in materia di registro delle imprese e alla pubblicazione nella Gazzetta commerciale, salvo diversamente specificato di seguito.

§ 8

(1) Oltre ai dati previsti dal Regolamento del Consiglio e ai dati inseriti ai sensi della Legge che disciplina il Registro delle Imprese per le Società per Azioni 7 ) , il fatto che lo svolgimento di una funzione nel Consiglio di Amministrazione da parte di un Il consiglio di sorveglianza è temporaneo deve essere iscritto nel registro delle imprese .

(2) Oltre ai documenti previsti dal Regolamento del Consiglio, nella raccolta di fascicoli deve essere stabilita la proposta di trasferimento della sede legale e la delibera dell’Assemblea generale sull’approvazione della proposta di trasferimento della sede legale. mantenuto per ogni azienda europea.

§ 9

Relazione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Il tribunale del registro notifica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee la registrazione o la cancellazione di una società europea o la registrazione o la cancellazione di una sede legale di una società europea in caso di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 del regolamento del Consiglio , a spese del richiedente.

TITOLO II

Sede centrale Trasferimento

§ 10

La proposta di trasferimento della sede legale deve essere depositata presso la raccolta documenti del Registro delle Imprese e pubblicata sulla Gazzetta Commerciale entro il termine fissato dal Regolamento del Consiglio precedente il giorno dell’Assemblea per deliberare sul trasferimento.

§ 11

Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea sono tenuti a proporre l’iscrizione nel registro delle imprese senza indebito ritardo dopo la decisione dell’assemblea generale sul trasferimento della sede legale.

§ 12

Gli azionisti che hanno votato contro il trasferimento della sede legale di una società europea godranno della protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio ai sensi della legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative sul rimborso obbligatorio delle azioni. dalla Società Successore. La società europea è tenuta a redigere una bozza di contratto pubblica entro 2 settimane dalla data dell’Assemblea, che ha approvato la proposta di trasferimento della sede legale.

§ 13

Protezione dei creditori

I creditori di una società europea che trasferisce la propria sede legale dal territorio della Repubblica ceca hanno diritto alla protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento del Consiglio sulla base di un’adeguata applicazione della legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative sulla tutela dei creditori del registro, fermo restando che i creditori autorizzati possono richiedere garanzie reali entro un termine di 3 mesi dalla pubblicazione della proposta di trasferimento della sede sociale ai sensi dell’articolo 10.

§ 14

(1) Un certificato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento del Consiglio è un atto pubblico ed è rilasciato da un notaio sulla base dei documenti che gli vengono presentati.

(2) Il certificato deve contenere

a) nome e cognome del notaio e della sua sede legale,

b) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui il notaio ha redatto il certificato,

c) la ragione sociale o la ragione sociale, il numero di identificazione della persona (di seguito “numero di identificazione”) e la sede legale della società europea a cui è rilasciato il certificato,

d) l’ indicazione delle modalità con cui è stata verificata l’esistenza della società europea,

e) una dichiarazione di un notaio contenente la conferma del completamento di tutti gli atti e l’espletamento delle formalità che devono essere espletate prima del trasferimento della sede legale di una società europea ai sensi del Regolamento del Consiglio, della presente legge e di disposizioni di legge speciali; il notaio deve inoltre indicare nella dichiarazione quali atti e formalità sono stati compiuti e adempiuti e sulla base dei quali sono stati verificati,

f) impronta del timbro ufficiale del notaio e sua firma.

(3) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce quali documenti comprovanti l’esecuzione degli atti prescritti e l’espletamento delle formalità devono essere presentati dalla società europea al notaio per il rilascio di un certificato.

TITOLO III

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI FUSIONE EUROPEA

§ 15

Alla nomina di un esperto e alla redazione di una relazione di esperti ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento del Consiglio si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della Legge sulla Trasformazione delle Società e delle Cooperative sull’Esperto in Fusione e la Relazione dell’Esperto in Fusione.

§ 16

(1) Il certificato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio è un atto pubblico ed è rilasciato da un notaio. Oltre alle indicazioni previste dal Regolamento del Consiglio, il certificato deve contenere:

a) nome e cognome del notaio e della sua sede legale,

b) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui il notaio ha redatto il certificato,

c) la ragione sociale o la ragione sociale, il numero di identificazione e la sede legale della società partecipante a cui viene rilasciato il certificato,

d) l’ indicazione delle modalità con cui è stata verificata l’esistenza della società partecipante,

e) dichiarazione notarile contenente la conferma dell’avvenuto espletamento di tutti gli atti e l’espletamento delle formalità che devono essere espletate ed espletate prima della fusione ai sensi del Regolamento del Consiglio, della presente Legge e delle norme di legge speciali; il notaio deve inoltre indicare nella dichiarazione quali atti e formalità sono stati compiuti ed espletati e sulla base di quali documenti sono stati verificati,

f) impronta del timbro ufficiale del notaio e sua firma.

(2) Il regolamento legale di attuazione deve stabilire quali documenti comprovanti l’esecuzione degli atti prescritti e l’espletamento delle formalità, la società partecipante è tenuta a presentare al notaio per il rilascio del certificato.

§ 17

Tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori

(1) Alle condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio, la società partecipante domiciliata nella Repubblica ceca sarà soggetta all’adeguamento del diritto all’adeguamento ai sensi della legge sulle trasformazioni di società e cooperative, a condizione che l’azione di transazione può essere presentata entro e non oltre tre mesi dalla data dell’assemblea generale che ha approvato il progetto di fusione, pena la decadenza di tale diritto.

(2) Se le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio non sono soddisfatte, il motivo per presentare una petizione per l’annullamento della risoluzione dell’assemblea generale che approva il progetto di fusione può anche essere il fatto che il il rapporto di cambio delle azioni e dei supplementi non è adeguato o il rapporto di cambio delle azioni nella relazione di fusione, nella relazione di riesame della fusione o nella relazione di un esperto non è conforme alla legge. Se le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio sono soddisfatte solo dopo che l’assemblea generale ha approvato il progetto di fusione, il procedimento per una tempestiva domanda di annullamento della risoluzione dell’assemblea generale può essere proseguito per i motivi indicati nel periodo precedente solo se per modificare l’oggetto del procedimento di cui al comma 1.

(3) La protezione degli azionisti di minoranza di una società partecipante domiciliata nella Repubblica Ceca che hanno votato contro l’approvazione del progetto di fusione è disciplinata dal regolamento del riacquisto di azioni da parte della società successore ai sensi della legge sulle trasformazioni di società e Cooperative.

(4) Se la sede legale di una società europea risultante dalla fusione deve essere situata al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, il § 13 si applica mutatis mutandis alla protezione dei creditori.

§ 18

Nel caso di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, la società europea può essere sciolta da un tribunale d’ufficio. Allo stesso tempo, il tribunale nomina un liquidatore.

§ 18a

(1) L’ adempimento dei requisiti di legge per l’iscrizione di una società europea mediante fusione nel registro delle imprese deve essere certificato da un notaio che ha rilasciato un certificato ai sensi della sezione 16, o da un altro notaio se la società europea è iscritta nel registro delle imprese. Il certificato è un documento pubblico.

(2) Un notaio rilascia un certificato su richiesta di una società partecipante sulla base dei documenti che gli vengono presentati. La legislazione di attuazione specifica quali documenti dimostrano che:

a) il progetto di fusione è stato approvato da tutte le società partecipanti nella stessa formulazione,

b) le modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea sono state determinate in conformità con la presente legge,

c) i certificati emessi ai sensi della Sezione 16 sono stati presentati a tutte le società partecipanti ceche,

d) i certificati rilasciati dalle autorità pubbliche competenti per ciascuna società partecipante estera siano stati presentati a tutte le società partecipanti estere,

e) sono soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla legge ceca per l’iscrizione di una società europea nel registro delle imprese.

(3) Il certificato sulla legalità del completamento della costituzione della società di fusione europea contiene

a) nome e cognome del notaio e della sua sede legale,

b) il luogo e la data di rilascio del certificato di legittimità del perfezionamento della costituzione della società di fusione europea,

c) società, sedi legali, numeri di identificazione e forme legali di tutte le società e ditte partecipanti ceche, o nomi, sedi legali e forme legali di tutte le società partecipanti straniere,

d) un elenco dei documenti presentati al certificato dai notai,

(e) una dichiarazione del notaio che ne è personalmente soddisfatto

1. il progetto di fusione è stato approvato da tutte le società partecipanti nella stessa formulazione,

2. le modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea sono state determinate in conformità con la presente legge,

3. i certificati rilasciati ai sensi della sezione 16 gli sono stati presentati da tutte le società partecipanti ceche,

4. i certificati rilasciati dalle autorità pubbliche competenti per ciascuna società partecipante estera gli siano stati presentati da tutte le società partecipanti estere,

5. sono soddisfatti gli altri requisiti richiesti dalla legge ceca per l’iscrizione di una società europea nel registro delle imprese.

(4) Un notaio rifiuta di rilasciare un certificato sulla legalità del completamento della costituzione di una società europea mediante fusione in conformità con una legge speciale se le società partecipanti non gli presentano i documenti prescritti o altri documenti ragionevolmente richiesti da il notaio per il rilascio del certificato.

TITOLO IV

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA ‘HOLDING EUROPEA

§ 19

Le disposizioni della legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative sull’esperto in fusione e la relazione dell’esperto in materia di fusione si applicano mutatis mutandis alla nomina di un esperto e alla preparazione di una relazione di esperti ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio.

§ 20

Il consiglio di amministrazione di ciascuna società che ha avviato la costituzione di una holding europea e che ha la propria sede legale nella Repubblica ceca presenta una proposta per registrare il rispetto delle condizioni per la costituzione di una holding europea ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio nel Registro delle Imprese senza indebito ritardo dopo che gli azionisti o azionisti hanno trasferito la partecipazione minima in ciascuna società conformemente al progetto di costituzione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio e tutte le altre condizioni sono state soddisfatte.

§ 21

(1) La decisione dell’assemblea generale ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 6 del regolamento del Consiglio in una società che ha avviato la costituzione di una holding europea e che ha la sua sede legale nella Repubblica ceca deve essere presa alla stessa maggioranza di il progetto di fusione ha approvato le trasformazioni di società e cooperative, e deve essere redatto un atto notarile come decisione dell’assemblea generale sulla fusione.

(2) Per la tutela degli azionisti di minoranza che hanno votato contro la costituzione di una holding europea in una società che ha avviato la costituzione di una holding europea e che ha sede legale nella Repubblica Ceca, le disposizioni della Legge sulle trasformazioni di Società e Cooperative per la Tutela degli azionisti di minoranza nella fusione di una società per azioni e una società a responsabilità limitata.

TITOLO V

TRASFERIMENTO DI UNA SOCIETA ‘PER AZIONI IN UNA SOCIETA’ EUROPEA

§ 22

Alla nomina di un esperto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento del Consiglio si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative in un esperto in fusione.

TITOLO VI

STRUTTURA DELLA SOCIETÀ EUROPEA

Parte 1

Sistema dualistico

§ 23

Lo statuto di una società europea può prevedere che, in deroga all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, i membri del consiglio di amministrazione di una società europea dualistica siano eletti e revocati dall’assemblea generale. Ciò non pregiudica le disposizioni sull’elezione dei membri degli organi di una società europea da parte dei dipendenti.

§ 24

Un membro del Consiglio di Sorveglianza nominato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 39 (3) del Regolamento del Consiglio può esercitare la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione solo fino alla successiva riunione dell’organo responsabile dell’elezione o della nomina di un nuovo membro. Questo organo ha l’obbligo di eleggere o nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. In caso contrario, decade l’autorizzazione di un membro del Consiglio di Sorveglianza a svolgere la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione e il tribunale nomina il componente mancante alle condizioni previste dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.

§ 25

Ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza ha diritto all’informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Regolamento del Consiglio se ciò è necessario per la sua attività nell’Organismo di Vigilanza e se è nell’interesse rilevante della società. In caso di controversia, il tribunale decide in merito al diritto all’informazione di un membro del Consiglio di vigilanza su sua proposta o su proposta del Consiglio di amministrazione.

Parte 2

Sistema monistico

§ 26

Il consiglio di amministrazione di una società europea deve avere almeno 3 membri. Lo Statuto determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che non può superare i 18 membri.

§ 27 – § 34annullato

Leadership aziendaleannullato

§ 35 – § 39annullato

Poteri del Consiglio di Amministrazioneannullato

§ 40 – § 42annullato

Parte 3

Incontro generale

§ 43

(1) Gli azionisti di una società europea hanno il diritto di chiedere la convocazione di un’assemblea generale e la determinazione dell’ordine del giorno alle condizioni previste dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.

(2) La prima assemblea generale può tenersi in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla costituzione della società europea.

§ 44

Le disposizioni pertinenti della legge che disciplinano i rapporti giuridici delle società e delle cooperative sul voto sulla modifica dello statuto di una società per azioni si applicano al voto sulla modifica dello statuto, a meno che l’articolo 59 del regolamento del Consiglio richiede un numero di voti maggiore.

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA ‘EUROPEA IN UNA SOCIETA’ PER AZIONI

§ 45

Rapporto di esperti

Le disposizioni della legge sulla trasformazione delle società e delle cooperative sull’esperto in fusione e la relazione dell’esperto in materia di fusione si applicano mutatis mutandis alla nomina di un esperto e alla preparazione di una relazione di esperti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento del Consiglio. La relazione dell’esperto deve contenere i risultati ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio.

SECONDA PARTE

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ EUROPEA

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

§ 46

(1) I dipendenti di una società europea con sede legale nella Repubblica ceca, le sue filiali e i dipendenti che lavorano nelle unità organizzative di uno stabilimento aziendale di una società europea (di seguito denominati “dipendenti di una società europea”) hanno il diritto di partecipare negli affari europei entro i limiti previsti dalla presente legge. Questo diritto deve essere esercitato secondo le modalità concordate nel Titolo II o come previsto nei Titoli III e IV della presente Parte.

(2)Ai fini della presente legge, per partecipazione si intendono i modi e le procedure con cui il comitato dei dipendenti o i dipendenti di una società europea oi dipendenti di una società europea possono, in conformità con l’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea. società ai sensi del § 54 para.per influenzare il processo decisionale degli organi della società europea. Il coinvolgimento include il diritto all’informazione e alla discussione e, se l’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea ai sensi del § 54 o della presente legge lo prevede, il diritto di essere eletti e di votare o nominare o raccomandare o non essere d’accordo con l’elezione o la nomina di membri amministrativi o di controllo Consiglio della società europea (di seguito “influenza sulla composizione degli organi della società europea”). Il diritto all’informazione e alla consultazione si applica alle questioni

(3) Le informazioni devono essere fornite e discusse in tempo utile affinché il comitato di negoziazione, il comitato dei dipendenti o i rappresentanti dei lavoratori o i dipendenti valutino adeguatamente le informazioni fornite ed esprimano il loro parere prima delle misure pianificate secondo la procedura concordata ai sensi al § 54 par. Negoziazione significa l’istituzione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra il comitato di negoziazione, il comitato dei dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della società europea, in tempi, modi e contenuti che consentano al comitato di negoziazione, i dipendenti ‘ comitato, rappresentanti dei lavoratori o dipendenti di esprimersi sulla base del parere sulle misure pianificate dell’autorità competente che possono essere prese in considerazione nel processo decisionale all’interno della società europea.

(4) Ai fini di questa parte della legge, per dipendente si intende una persona in un rapporto di lavoro. Questa definizione si applica solo alle condizioni legali nella Repubblica ceca.

(5) Ai fini di questa parte della legge, per controllata si intende una società sulle cui attività un’altra società esercita un’influenza determinante. Si considera che un’influenza determinante sulle attività di un’altra società sia esercitata da una società che

a) partecipa direttamente o indirettamente a più della metà del capitale sociale di questa società,

(b) detiene la maggioranza dei diritti di voto connessi a una partecipazione nel capitale di tale società; o

(c) può nominare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo della società.

(6) Se più società dello stesso gruppo soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 5, seconda frase, si considera che la società che esercita un’influenza determinante abbia una delle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). (c), a meno che non sia stabilito che l’influenza di controllo è esercitata da un’altra società.

(7) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 5, i diritti di voto di una società oi suoi diritti di nominare membri di un organo di una società si considerano anche diritti esercitati dalle sue controllate o persone o organismi che agiscono in nome o per conto per conto di tale società o in nome o per conto delle sue controllate.

(8) Una società di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), non è considerata una società che esercita un’influenza determinante sulle attività di un’altra società. a) oc) del regolamento (CEE) del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese 16 ) o una società i cui effetti derivano unicamente dall’adempimento di obblighi imposti dalla legge dello Stato membro interessato nell’esecuzione di i suoi doveri.

(9) Se una società eserciti un’influenza determinante sulle attività di un’altra società è determinato dalla legge dello Stato membro che disciplina le relazioni interne della società in esame. Se le circostanze interne della società in esame non sono disciplinate dalla legge di uno Stato membro, si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è situata la società rappresentativa oggetto dell’indagine. Se la società oggetto di valutazione non è rappresentata in alcuno Stato membro, si applica la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della società appartenente al gruppo appartenente alla società con il maggior numero di dipendenti.

TITOLO II

NEGOZIATI SUL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ EUROPEA

§ 47

Comitato negoziale

(1) Rappresenta i dipendenti di persone giuridiche direttamente coinvolte nella costituzione di una società europea (di seguito denominate “entità giuridiche partecipanti”), dipendenti di società che devono diventare affiliate di una società europea (di seguito denominate “controllate interessate” ) nelle trattative sul coinvolgimento dei dipendenti., e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative dello stabilimento che devono diventare le unità organizzative dello stabilimento della società europea (di seguito “le unità dell’impianto interessate”), il Comitato di Negoziazione. Il comitato di contrattazione è composto da rappresentanti dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle società controllate interessate e da rappresentanti dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate dello stabilimento.

(2) Salvo disposizione contraria, le disposizioni del presente titolo si applicano solo ai negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti di una società europea che ha o avrà la propria sede legale nel territorio della Repubblica ceca.

(3) Gli organi di gestione delle entità giuridiche partecipanti sono obbligati ad adottare le misure necessarie senza indebito ritardo dopo la pubblicazione della proposta di fusione o la costituzione di una holding europea o l’approvazione della proposta di costituzione di una controllata europea o la conversione di una società per azioni in una società europea per avviare trattative con i rappresentanti dei suoi dipendenti, i dipendenti delle società controllate interessate e i dipendenti che lavorano nelle unità organizzative interessate dello stabilimento sul futuro coinvolgimento dei dipendenti della società europea. Ciò vale anche nel caso in cui la società europea abbia la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro, per le persone giuridiche partecipanti con sede legale nel territorio della Repubblica Ceca.

(4)Gli organi direttivi delle entità giuridiche partecipanti sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per istituire un organo di negoziazione. Ciò vale anche nel caso in cui la società europea abbia la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro, per le persone giuridiche partecipanti con sede legale nel territorio della Repubblica Ceca.

§ 48

Composizione dell’organo negoziale

(1) Il numero di seggi nel comitato di contrattazione è determinato in modo tale che per ogni 10% dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti e delle filiali e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative pertinenti dello stabilimento impiegati nello stesso Stato membro , le persone giuridiche e le filiali interessate e i dipendenti che lavorano nelle pertinenti unità organizzative dello stabilimento in tutti gli Stati membri, è considerato un membro del comitato di negoziazione. Il numero di membri della delegazione negoziale corrisponde al numero totale di seggi determinato conformemente alla prima frase. Si basa sul numero di dipendenti alla data di pubblicazione della proposta di costituire una società europea.

(2) La nomina o l’elezione dei membri del comitato di contrattazione che rappresentano i dipendenti delle persone giuridiche partecipanti, delle filiali interessate e dei dipendenti delle unità organizzative interessate dello stabilimento con sede legale nella Repubblica Ceca è disciplinata dalla Sezione 290 (4) del Lavoro Codice e le disposizioni dei commi da 5 a 8, indipendentemente dallo Stato membro in cui la società europea ha o avrà la propria sede legale. I seggi presso l’organo di negoziazione per i rappresentanti dei lavoratori di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca sono occupati secondo le modalità stabilite dalla legislazione di tale Stato membro.

(3) Se una società europea è costituita da una fusione e i seggi dell’organo di negoziazione non sono occupati in conformità con la presente legge o la legge dello Stato membro interessato in modo tale che i dipendenti di ciascuna entità giuridica partecipante siano fusi sono rappresentati nel comitato di negoziazione da almeno un membro dipendenti, o eletti o nominati direttamente o indirettamente da questo personale (di seguito denominato “rappresentante diretto”), il numero dei membri del comitato di negoziazione deve essere aumentato in modo che il personale di ciascuna di tali entità giuridiche partecipanti possa essere rappresentato nel comitato di negoziazione attraverso il rappresentante diretto.

(4) Se il numero di membri del comitato di negoziazione integrato a norma del paragrafo 3 dovesse superare il numero di membri del comitato di negoziato determinato a norma del paragrafo 1 di oltre il 20% in tutti gli Stati membri, il numero di membri del comitato di negoziazione aumenta solo del 20% .è distribuito uno ad uno ai rappresentanti diretti dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, in base al numero dei loro dipendenti in ciascuno Stato membro.

(5) I posti nel comitato di negoziazione designati per i rappresentanti dei dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle unità organizzative dello stabilimento con sede nella Repubblica Ceca devono essere occupati in modo che i dipendenti di ciascuna entità giuridica partecipante, le filiali interessate ei dipendenti operante era presente almeno un rappresentante diretto in ogni unità organizzativa dello stabilimento in Repubblica Ceca.

(6)Se una società europea è costituita da una fusione e la procedura di cui al paragrafo 5 non può essere seguita, i seggi nell’organo di negoziazione devono essere occupati in modo che il dipendente di ciascuna persona giuridica partecipante domiciliata nella Repubblica ceca da fondere sia rappresentato in il comitato di negoziazione da un rappresentante diretto. I restanti seggi dell’organo di negoziazione sono ripartiti tra i rappresentanti dell’altro personale della Repubblica ceca, se del caso, conformemente ai principi di cui al paragrafo 7; in mancanza di tali seggi, i membri del comitato di negoziazione eletti o nominati conformemente alla prima frase nel comitato di negoziazione rappresenteranno anche altri dipendenti della Repubblica ceca, ciascuno in parti uguali. Se il numero di seggi nel comitato di negoziazione nominato per i rappresentanti dei lavoratori della Repubblica ceca non raggiunge il numero di persone giuridiche partecipanti domiciliate nella Repubblica ceca che devono essere sciolte, anche a seguito di un eventuale aumento del numero dei membri della delegazione di negoziazione ai sensi dei commi 3 e 4, o in conformità alle pertinenti disposizioni di legge dello Stato in cui la società europea avrà la propria sede legale, tali sedi saranno distribuiti in modo che i rappresentanti diretti rappresentino i dipendenti, in ordine di numero dei loro dipendenti; questi rappresentanti rappresenteranno anche altri dipendenti della Repubblica ceca nel comitato di negoziazione, ciascuno in parti uguali.

(7) Se una società europea è costituita mediante mezzi diversi da una fusione e il numero di entità giuridiche, filiali e unità organizzative partecipanti dello stabilimento con sede legale nella Repubblica Ceca supera il numero totale di seggi nel comitato di negoziazione per i rappresentanti dei dipendenti dalla Repubblica Ceca, seggi in modo che il rappresentante diretto rappresenti nel comitato di negoziazione le entità giuridiche partecipanti gradualmente, le filiali interessate e le unità organizzative dello stabilimento interessate, sempre nell’ordine in base al numero dei loro dipendenti nella Repubblica Ceca. I membri del comitato di negoziazione eletti o nominati conformemente alla frase precedente rappresenteranno anche altri dipendenti della Repubblica ceca nel comitato di negoziazione, ciascuno in parti uguali.

(8) Un dipendente della Repubblica Ceca può anche essere rappresentato nel comitato di contrattazione da una persona che non è alle dipendenze dell’entità giuridica partecipante, della controllata interessata o che non lavora nell’unità organizzativa pertinente dello stabilimento se autorizzata o autorizzata dal sindacato di tali dipendenti.

(9) La ripartizione dei seggi nel comitato di negoziazione deve essere effettuata in modo tale da rendere chiaro il numero di dipendenti rappresentati da ciascun membro del comitato. Un membro del comitato informa il comitato di negoziazione senza indebito ritardo dopo la sua istituzione del numero di dipendenti che rappresenta e in quale Stato membro e in quale persone giuridiche, filiali o unità organizzative partecipanti sono impiegati.

(10) Se, durante le negoziazioni sul coinvolgimento dei dipendenti di una società europea, si verifica un cambiamento sostanziale nella composizione delle persone giuridiche, delle filiali o delle unità organizzative partecipanti dello stabilimento interessato o del numero dei dipendenti al suo interno, il risultato è che la composizione del comitato di negoziato in deroga alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 4, i seggi in seno al comitato di negoziato sono ridistribuiti senza indebito ritardo. La ridistribuzione dei seggi nel comitato di negoziazione è effettuata in modo da perturbare il meno possibile la composizione del comitato di negoziato, in particolare mantenendo i mandati del maggior numero possibile di membri esistenti del comitato.

§ 49

(1) Gli organi direttivi delle entità giuridiche partecipanti sono obbligati a presentare al comitato di negoziazione senza indebito ritardo dopo la sua istituzione una proposta per costituire una società europea, per fornirgli tutte le informazioni sul processo della sua costituzione fino alle unità organizzative del stabilimento e avviare trattative al fine di raggiungere un accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea. Ciò vale anche nel caso in cui la società europea abbia la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro, per le persone giuridiche partecipanti con sede legale nel territorio della Repubblica ceca.

(2) Il comitato di negoziazione può invitare alla riunione consulenti esperti, in particolare rappresentanti dei sindacati a livello delle Comunità europee. Indipendentemente dal numero di consulenti professionali invitati, tuttavia, le persone giuridiche coinvolte rimborsano i costi di un solo consulente professionale per una determinata area.

(3) Le entità giuridiche partecipanti sono obbligate a fornire al comitato di negoziazione e ai suoi membri condizioni finanziarie, materiali e organizzative sufficienti per il corretto svolgimento delle loro attività. I membri della delegazione negoziale hanno in particolare diritto al rimborso dei ragionevoli costi sostenuti per lo svolgimento delle loro funzioni; non hanno diritto a compensi per lo svolgimento dell’attività. Le persone giuridiche partecipanti hanno l’obbligo di accantonare in anticipo, entro il budget stabilito, un importo adeguato di fondi per rimborsare le spese necessarie, in particolare per l’organizzazione del comitato di negoziazione, traduzione e interpretazione, viaggio, alloggio, pasti e consulenza di esperti . Ciò si applica alle persone giuridiche partecipanti domiciliate nella Repubblica Ceca anche se la società europea avrà la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro.

(4) Il comitato di negoziazione può decidere di informare altre organizzazioni e associazioni, in particolare i sindacati, dell’inizio dei negoziati. Le disposizioni del § 50 si applicano anche a questi casi.

§ 50

Obbligo di riservatezza e informazioni riservate

(1) I membri del comitato di negoziazione e i loro consulenti esperti sono tenuti a mantenere la riservatezza di tutte le informazioni che hanno appreso in relazione alla riunione e che sono state contrassegnate come riservate quando sono state fornite. L’obbligo di cui alla prima frase continua dopo la fine della riunione e si applica a tutti i membri del Comitato, indipendentemente dallo Stato membro da cui sono rappresentati i dipendenti.

(2) Se l’ente di gestione di un’entità giuridica partecipante designa come riservate determinate informazioni fornite in relazione alla riunione, il comitato di negoziazione può richiedere che l’organo di vigilanza di tale entità giuridica, o il tribunale ha stabilito che le informazioni sono state contrassegnate come riservate senza un motivo ragionevole. Per l’esercizio di tale diritto si applica mutatis mutandis la disposizione di legge che disciplina i rapporti giuridici delle società commerciali e delle cooperative concernente il diniego di informazione agli azionisti di una società per azioni.

(3) L’organo di gestione di un’entità giuridica partecipante può rifiutarsi di adempiere all’obbligo di fornire informazioni specifiche al comitato di negoziazione alle stesse condizioni alle quali, secondo il regolamento della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative, può essere ha rifiutato di rivelare tali informazioni agli azionisti. Il comitato di contrattazione può richiedere informazioni al tribunale nella stessa misura e alle stesse condizioni di un azionista secondo le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti giuridici delle società e delle cooperative. Le disposizioni delle frasi precedenti si applicano alle persone giuridiche partecipanti domiciliate nella Repubblica Ceca anche se la società europea avrà la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro.

(4) Un membro del comitato di negoziazione ha diritto alla protezione contro la discriminazione e lo svantaggio nella misura stabilita dal Codice del lavoro; un membro del comitato non può essere favorito per lo svolgimento della sua attività, analogamente a quanto stabilito nel § 276 paragrafo 2 del Codice del lavoro. Il congedo e il risarcimento salariale devono essere forniti da un’entità giuridica partecipante stabilita nella Repubblica ceca, anche se la società europea ha o avrà una sede legale in un altro Stato membro.

(5) Ai fini dei procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, l’organo di negoziazione ha il diritto di essere parte del procedimento, anche se la società europea ha la sede legale in un altro Stato membro, se la persona giuridica o unità organizzativa coinvolta agisce, ha sede legale nel territorio della Repubblica Ceca.

§ 51

Decisione del comitato di negoziazione

(1) Salvo disposizione contraria della presente legge, il comitato di contrattazione decide con delibera adottata dalla maggioranza di tutti i membri, a condizione che questi membri rappresentino simultaneamente la maggioranza dei dipendenti di tutte le persone giuridiche partecipanti, le filiali e i dipendenti che lavorano nelle unità organizzative ha riguardato. Ciascun membro del comitato di negoziazione dispone di un voto.

(2) Deve essere approvato un accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea, che ridurrà l’influenza dei dipendenti sulla composizione degli organi della società europea rispetto all’attuale influenza di una qualsiasi delle società partecipanti di almeno due terzi se questi membri rappresentano contemporaneamente almeno due terzi di tutti i dipendenti delle persone giuridiche partecipanti, delle filiali interessate e dei dipendenti che lavorano nelle pertinenti unità organizzative dello stabilimento, da almeno due diversi Stati membri.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se il diritto di esercitare un’influenza sulla composizione degli organi ha solo nelle entità giuridiche partecipanti esistenti

(a) meno del 25% del numero totale di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, se la società europea è costituita da fusione, e

(b) meno del 50% del numero totale di dipendenti delle entità giuridiche partecipanti, se è stabilita una società holding o controllata europea.

§ 52

Decisione di chiudere la riunione

(1) Il Comitato di Negoziazione può, a maggioranza dei voti di cui al § 51 (2), decidere di non aprire o terminare i negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti della società europea e di limitare il coinvolgimento dei dipendenti della società europea al diritto di informazione e consultazione legislazione in cui lo Stato membro in cui la società europea ha dipendenti. Le disposizioni dei Titoli III e IV della presente Parte non si applicano in tal caso, ma la regolamentazione dell’accesso alle informazioni e alla consultazione transnazionali ai sensi del Codice del lavoro si applica mutatis mutandis, 17 ) se le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte. 18 )

(2) Se almeno il 10% dei dipendenti di una società europea o dei suoi rappresentanti lo richiede per iscritto, la società europea deve ristabilire un organo di negoziazione, ma non prima di due anni dall’adozione della delibera di cui al paragrafo 1, a meno che le parti non concordino uno stabilimento precedente. Se l’organo di negoziazione decide di riprendere i negoziati e non viene raggiunto un accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea, le disposizioni dei titoli III e IV della presente parte non si applicano.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se la società europea deve essere o è stata costituita da un passaggio da una società per azioni i cui dipendenti hanno, o alla data della conversione, avevano il diritto di esercitare un’influenza sulla composizione degli organi sociali.

§ 53

(1) La durata dei negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti di una società europea non deve superare i sei mesi dall’istituzione del comitato di negoziazione. Le parti possono concordare una proroga del periodo di ulteriori sei mesi.

(2) Se le parti non concludono un accordo scritto sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea entro il periodo di cui al paragrafo 1, il comitato di negoziazione non adotta una risoluzione ai sensi del § 52 paragrafo 1 e la direzione organo di ciascuna entità giuridica partecipante III e IV di questa parte, il coinvolgimento dei dipendenti della società europea è disciplinato dalle disposizioni dei paragrafi da 56 a 62 e, se sono soddisfatte le condizioni dei paragrafi da 3 a 5, anche dal § 64.

(3) Se una società europea è stata costituita da un passaggio da una società per azioni, le disposizioni della sezione 64 si applicano solo se i dipendenti di questa società avevano il diritto di influenzare la composizione dei suoi organi alla data della trasformazione.

(4) Se una società europea è stata costituita mediante fusione, le disposizioni del § 64 si applicano solo se almeno il 25% del numero totale dei dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti ha interessato la composizione degli organi della società di una o più entità legali partecipanti entità.

(5) Nel caso di una holding o controllata europea, le disposizioni della Sezione 64 si applicano solo se almeno il 50% del numero totale di dipendenti di tutte le entità giuridiche partecipanti aveva il diritto di influenzare la composizione degli organi di una o più soggetti giuridici partecipanti.

(6) Il comitato di negoziazione può decidere che la condizione di cui al paragrafo 4 o 5 non sia presa in considerazione ai fini del paragrafo 2.

(7) Se le modalità di esercizio del diritto di influenzare la composizione degli organi delle singole entità giuridiche partecipanti da parte dei dipendenti nel caso di cui al paragrafo 4 o 5 differiscono in modo significativo, il comitato di negoziazione decide quale metodo applicare nella società europea e comunica la decisione agli organi direttivi delle entità giuridiche partecipanti. Se non prende una decisione entro un termine ragionevole, deve essere utilizzata la modalità più vicina alla modalità di esercizio di tale diritto in una società per azioni ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.

§ 54

Accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti delle società europee

(1) L’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea deve essere in forma scritta e deve specificare in particolare

a) l’ ambito di applicazione dell’accordo,

b) la composizione del comitato del personale, il numero dei membri e la ripartizione dei seggi nel comitato del personale in quanto organo avente diritto alle informazioni e alle deliberazioni nei confronti del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione della società europea,

c) l’ autorità del comitato del personale nei confronti del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione della società europea e la procedura per fornire informazioni e discutere il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione della società europea con il comitato del personale,

d) la frequenza delle riunioni e le modalità di convocazione delle riunioni del comitato del personale,

e) le condizioni finanziarie, materiali e organizzative da creare affinché il comitato del personale assicuri l’esercizio dei suoi poteri,

f) la data di entrata in vigore del presente accordo e la sua durata; e

g) i casi in cui devono essere aperte nuove trattative sul coinvolgimento dei dipendenti di una società europea e la procedura per tali trattative.

(2) Se le parti concordano le regole di informazione e consultazione senza l’istituzione di un comitato del personale, queste regole devono essere specificate in dettaglio nell’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) da b) ad e) non si applicano in tal caso, le disposizioni del § 49 par.

(3) Se le parti convengono che i dipendenti di una società europea avranno il diritto di influenzare la composizione degli organi della società europea, l’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea deve specificare le modalità e portata di tale influenza, in particolare il numero dei membri. società a cui i dipendenti della società europea oi loro rappresentanti hanno il diritto di votare, nominare o raccomandare, o la cui scelta o nomina potrebbero non essere d’accordo, e il modo in cui essi può esercitare questo diritto.

(4) Salvo diversa disposizione dell’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea, l’accordo preclude l’applicazione delle disposizioni dei titoli III e IV della presente parte.

(5) Un accordo sulle modalità e la portata del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea che deve essere o è stato stabilito da un passaggio da una società per azioni deve garantire almeno lo stesso livello di coinvolgimento della società europea che esiste nella società per essere o è stato trasformato.

TITOLO III

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DELL’AZIENDA EUROPEA ATTRAVERSO IL COMITATO DEL PERSONALE

§ 55

(1) Le disposizioni del presente titolo si applicano solo se un accordo sulle modalità e la portata del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea o la presente legge lo prevede.

(2) I dipendenti di una società europea hanno diritto all’informazione e alla consultazione nella misura prevista dalla presente legge. Esercitano tale diritto tramite il comitato del personale o in un altro modo specificato nell’accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea ai sensi dell’articolo 54 (2).

(3) Il numero dei membri del Comitato dei dipendenti e le modalità della loro elezione, nonché l’autorità del Comitato dei dipendenti in relazione al Consiglio di amministrazione o al Consiglio di amministrazione della Società europea, saranno regolati dal Statuto della Società Europea. Le disposizioni delle sezioni da 56 a 62 si applicano solo se un accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea o la presente legge lo prevede.

(4) I membri del comitato dei dipendenti, se stabiliti nella società europea, che devono essere eletti o nominati tra i dipendenti della società europea nella Repubblica ceca, sono nominati dai rappresentanti dei lavoratori in una riunione congiunta . Se non ci sono rappresentanti dei dipendenti nella società europea, nelle sue filiali o nello stabilimento dello stabilimento, i dipendenti possono scegliere un rappresentante che partecipi alla riunione congiunta per loro conto. La distribuzione dei voti in una riunione congiunta sarà determinata in proporzione al numero di dipendenti rappresentati. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se la società europea non ha sede legale nella Repubblica ceca.

(5) Le disposizioni del § 49 par.

Disposizioni di supporto

§ 56

Composizione del comitato del personale

(1) Il Comitato del personale è composto dai dipendenti della Società europea eletti o nominati tra loro dai rappresentanti dei dipendenti della Società europea o da tutti i dipendenti della Società europea. La durata del mandato del comitato del personale è di 5 anni.

(2) Il numero di seggi nel comitato del personale è determinato in modo tale che per ogni 10% dei dipendenti di una società europea, se impiegati nello stesso Stato membro, calcolato dal numero totale di dipendenti della società europea in tutti gli Stati membri, 1 membro del comitato del personale. Il numero dei membri del comitato del personale corrisponde al numero totale di posti determinato conformemente alla prima frase.

(3) Se, durante il mandato del comitato del personale, il numero di dipendenti di una società europea in uno Stato membro aumenta a tal punto da ricevere più posti a norma del paragrafo 2, il numero richiesto di nuovi posti è determinato per i rappresentanti dei lavoratori di tale Stato membro. I nuovi posti nel comitato del personale sono ricoperti in modo tale che il membro neoeletto o nominato del comitato del personale rappresenti, in particolare, il personale il cui numero di dipendenti della società europea in quello Stato membro è aumentato. Il mandato dei membri del comitato del personale successivamente eletti o nominati termina con il mandato del comitato del personale.

(4) Se, durante il mandato del comitato del personale, il numero dei dipendenti di una società europea in tale Stato membro viene ridotto in modo tale da ricevere meno posti ai sensi del paragrafo 2, il numero pertinente di membri del comitato del personale che rappresenta i dipendenti di tale Stato membro cesserà di esistere, mandato. Il membro del comitato del personale eletto o nominato in un determinato Stato membro perde il proprio mandato.

(5) Il comitato dei dipendenti informa, senza indebito ritardo, il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea della sua composizione e di qualsiasi modifica alla stessa.

§ 57

Le modalità di elezione o nomina dei membri del Comitato del personale, che rappresenteranno i dipendenti della Società europea di Stati membri diversi dalla Repubblica ceca nel Comitato del personale, sono disciplinate dalla legge di tale altro Stato membro o dal diritto doganale di quello Stato. Ciò vale anche per la rappresentanza dei dipendenti della Repubblica Ceca nel comitato dei dipendenti di una società europea che ha o avrà la propria sede legale nel territorio di un altro Stato membro.

§ 58

Riunioni del comitato del personale

(1) Il comitato del personale adotta il proprio regolamento interno alla prima riunione.

(2) Se è giustificato riguardo al numero dei membri del comitato del personale, il comitato del personale nomina un comitato ristretto ed elegge i suoi membri tra i suoi membri. Il comitato ristretto può avere un massimo di 3 membri. I membri del comitato ristretto coordinano i lavori del comitato del personale e agiscono per conto del comitato del personale conformemente alle sue risoluzioni.

§ 59

Poteri del comitato del personale

(1) Il mandato del comitato del personale è limitato alle questioni che riguardano la società europea nel suo insieme, le sue filiali o unità organizzative di uno stabilimento nel territorio di un altro Stato membro o che esulano dai poteri decisionali di uno Stato membro.

(2) Dopo quattro anni dalla sua istituzione, il Comitato dei dipendenti deciderà se riprendere i negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti della società europea al fine di raggiungere un accordo sulle modalità e la portata dei dipendenti della società europea, o se le disposizioni delle Sezioni Da 56 a 62 continueranno ad applicarsi.

(3) Se il Comitato dei dipendenti decide di avviare negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti di una società europea, § 51, 52 e § 53 par. Se non si raggiunge un accordo entro il periodo specificato nella Sezione 53 (1) sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti della società europea, il coinvolgimento sarà regolato dalle normative vigenti.

§ 60

(1) Gli organi di una società europea sono tenuti a garantire che il comitato del personale possa riunirsi in qualsiasi momento per una riunione a porte chiuse senza la presenza, in particolare, dei membri degli organi della società europea. Il comitato del personale può invitare consulenti esperti a consultare gli organi della società europea. Indipendentemente dal numero di consulenti invitati, tuttavia, la società europea coprirà i costi associati alla partecipazione di un solo consulente esperto nel settore.

(2) La Società europea è tenuta a fornire al Comitato dei dipendenti e ai suoi membri sufficienti presupposti finanziari, materiali e organizzativi per il corretto svolgimento dei propri compiti. I membri del comitato del personale hanno diritto al rimborso delle ragionevoli spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; non hanno diritto a compensi per lo svolgimento delle attività nel comitato del personale. La società europea accantonerà in anticipo, entro il budget stabilito, un importo adeguato di fondi per coprire le spese necessarie, in particolare per l’organizzazione delle riunioni del comitato del personale, la traduzione e l’interpretazione, la remunerazione dei consulenti professionali, i viaggi, l’alloggio, i pasti .

§ 61

Il diritto all’informazione

(1) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea sono tenuti a presentare, regolarmente, ma almeno una volta all’anno, una relazione al comitato dei dipendenti sullo sviluppo delle attività aziendali della società europea e dei suoi altre prospettive.

(2) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea è obbligato a fornire senza indebito ritardo al comitato dei dipendenti un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o consiglio di amministrazione della società europea e una copia di tutti i documenti presentati all’assemblea generale della società europea.

(3) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea ha l’obbligo di informare senza indebito ritardo il comitato dei dipendenti di circostanze eccezionali che possono incidere in modo significativo sugli interessi dei dipendenti europei, in particolare il trasferimento o la chiusura di stabilimenti o unità organizzative o licenziamenti collettivi.

(4) Il comitato dei dipendenti informa costantemente i rappresentanti dei lavoratori o i dipendenti della società europea delle informazioni ricevute dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di amministrazione della società europea nell’esercizio dei suoi poteri, nonché dei risultati delle trattative condotte durante l’esercizio dei suoi poteri. Le disposizioni del § 55 paragrafo 5 non sono interessate da questo.

§ 62

Diritto all’udienza

(1) Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea sono tenuti a discutere la relazione periodica di cui al § 64 par.1 con il comitato dei dipendenti entro un termine ragionevole, in particolare in termini di struttura della società europea società, la sua situazione economica e finanziaria, il probabile sviluppo delle sue attività commerciali, la produzione e le vendite, la situazione e il probabile sviluppo dell’occupazione e degli investimenti, cambiamenti significativi nell’organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o processi di produzione, delocalizzazione della produzione, fusioni, organizzazione modifiche o chiusure, unità organizzative o parti importanti di esse e licenziamenti collettivi.

(2) Se si verificano le circostanze di cui al § 61 paragrafo 3, il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea o il presidente del consiglio di amministrazione sono obbligati a conformarsi senza indebito ritardo. impatto negativo sugli interessi dei dipendenti delle società europee.

(3) Se il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione di una società europea o il presidente del consiglio decide di agire in contrasto con il parere del comitato o del sottocomitato dei dipendenti comunicato in una riunione congiunta ai sensi del paragrafo 2, devono rispettare nuove richieste da parte del comitato o sottocomitato dei lavoratori per ulteriori trattative congiunte al fine di raggiungere un accordo.

(4) Se un comitato più ristretto agisce per conto del comitato del personale nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, anche i membri del comitato del personale che rappresentano i dipendenti della società europea già direttamente interessati dalla misura in questione hanno il diritto di partecipare alla riunione congiunta. Questi membri del comitato del personale hanno inoltre il diritto di partecipare a tutte le riunioni a porte chiuse del comitato ristretto per le materie di cui trattasi.

TITOLO IV

COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ EUROPEA SOTTO FORMA DI IMPATTO SULLA COMPOSIZIONE DEI SUOI ​​ORGANI

§ 63

Alle condizioni stabilite nella presente legge, i dipendenti di una società europea hanno il diritto di influenzare la composizione degli organi di una società europea, nei modi e nella misura specificati nello statuto della società europea in base all’esito dei negoziati sul coinvolgimento dei dipendenti della società europea. Le disposizioni del § 64 si applicano solo se un accordo sulle modalità e l’entità del coinvolgimento dei dipendenti di una società europea o la presente legge lo prevede.

§ 64

Disposizioni di supporto

(1) Se una società europea è stata costituita da un passaggio da una società per azioni, i dipendenti della società europea hanno il diritto di influenzare la composizione dei suoi organi allo stesso modo e nella stessa misura della società per azioni trasformata secondo l’ordinamento giuridico pertinente alla data della modifica.

(2) Se una società europea è stata costituita in modo diverso da un passaggio da una società per azioni, i dipendenti della società europea hanno il diritto di influenzare la composizione dei suoi organi nella misura più favorevole per loro in qualsiasi entità giuridica partecipante a la data di costituzione. Se i dipendenti non avevano il diritto di influenzare la composizione degli organi di nessuna delle entità giuridiche partecipanti, anche i dipendenti della società europea non hanno questo diritto.

(3)La ripartizione dei posti nel consiglio di amministrazione o di controllo di una società europea ai rappresentanti dei dipendenti della società europea di cui al paragrafo 1 o 2 tra quei rappresentanti di ciascuno Stato membro, o il modo in cui i dipendenti della società europea di ciascuno Stato membro o dei loro rappresentanti raccomanderà la nomina dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società europea o di opporsi alla loro elezione o nomina, il comitato del personale decide in base alla percentuale del personale della società europea in ciascuno Stato membro al numero totale del personale delle società europee in tutti gli Stati membri. Se il metodo di ripartizione di cui alla prima frase dovesse comportare che i dipendenti di una società europea di uno o più Stati membri non siano rappresentati nel consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società europea,

(4) Le modalità di copertura degli incarichi nel consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società europea, che, sulla base di una decisione del comitato dei dipendenti ai sensi del paragrafo 3, sono ricadute sui rappresentanti dei dipendenti della società europea di uno Stato membro diverso da Repubblica ceca, è disciplinata dalla legge di tale Stato.

(5) Le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti giuridici delle società si applicano all’elezione o alla nomina di rappresentanti dei dipendenti di una società europea impiegati nella Repubblica ceca al consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società europea, indipendentemente dallo Stato membro in cui la società europea ha la sua sede legale. e le cooperative sull’elezione dei membri del consiglio di sorveglianza di una società per azioni da parte dei suoi dipendenti, a meno che la legislazione dello Stato membro in cui la società europea ha la sua sede legale non precluda la domanda della legge ceca. Se i dipendenti di più di una società o unità organizzativa dello stabilimento partecipano all’elezione secondo la prima frase, l’elezione sarà regolata dalle disposizioni del § 55 par.

(6) Salvo diversa disposizione di legge, i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società europea che sono stati nominati, eletti o raccomandati dai dipendenti della società europea o dai loro rappresentanti hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri di questi organi eletti o nominato dall’assemblea generale.

§ 64a, § 64bannullato


PARTE TERZA

AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

§ 65

Disposizioni abilitanti

(1) Ai sensi del § 14 paragrafo 3 e del § 16 paragrafo.

(2) Ai sensi del § 18a par.

§ 66

Disposizione transitoria

Fino a quando la Repubblica Ceca non entrerà nella terza fase dell’Unione economica e monetaria europea, il capitale sociale di una società europea deve essere espresso e il bilancio e il bilancio consolidato della società europea devono essere preparati e pubblicati in unità di valuta ceca. Resta ferma la possibilità per una società europea di fornire l’indicazione del proprio capitale sociale e di redigere e pubblicare parallelamente in euro il bilancio o il bilancio consolidato.

PARTE QUARTA

EFFICIENZA

§ 67

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione.


La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 215/2009 Coll. Arte. IV

I rapporti giuridici sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti.

Una disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 303/2013 Coll. Arte. LXVIII

Le società europee con un sistema monistico adatteranno i loro statuti alla legge n. 627/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, e alla legge n. 90/2012 Coll., Sulle società commerciali e cooperative (la Legge sulle società commerciali), se questi sono requisiti per un sistema monistico, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine propongono modifiche all’iscrizione nel Registro di commercio e depositano il testo integrale dello Statuto nella raccolta dei documenti. Se non lo fanno, il tribunale del registro li invita a farlo e stabilisce nella convocazione un periodo di tempo ragionevole aggiuntivo per l’adempimento di tale obbligo; se il termine aggiuntivo scade invano, il tribunale, su istanza del tribunale del registro o di una persona che dimostri un interesse legale in esso, scioglie la società europea e ne ordina la liquidazione.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 33/2020 Coll. Arte. VII

1. Le disposizioni della sezione 448a (3) della legge n. 90/2012 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano a un membro del consiglio di vigilanza o amministrativo di una società europea eletta da un dipendente eletto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le società europee devono adeguare i loro statuti ai requisiti della legge n. 627/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della legge n. 90/2012 Coll., Sulle società di affari e entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge cooperative (legge sulle società commerciali), come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, deposita nella raccolta dei documenti il ​​testo integrale dello Statuto.


Zaorálek vr
Klaus vr
Gross vr

Note a piè di pagina

1 ) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea (SE).

2 ) Direttiva 2001/86 / CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che integra lo Statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

3 ) Legge n. 116/1985 Coll., Sulle condizioni di attività delle organizzazioni con un elemento internazionale nella Repubblica socialista cecoslovacca, come modificata dalla legge n. 157/1989 Coll.

4 ) Allegati I e II al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio.

5 ) Codice Civile.

7 ) Legge n. 304/2013 Coll., Sui pubblici registri delle persone fisiche e giuridiche.

16 ) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

17 ) Sezioni da 25d a 25k del codice del lavoro.

18 ) Sezione 25d paragrafi da 2 a 7 del codice del lavoro.