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LEGGE del 3 febbraio 2012

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LEGGE del 3 febbraio 2012

 

PRIMA PARTE

PARTE GENERALE
TITOLO I

OGGETTO E SUOI ​​PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte 1

Legge privata
§ 1

(1) Le disposizioni dell’ordinamento giuridico che regolano i diritti e gli obblighi reciproci delle persone creano, nella loro totalità, il diritto privato. L’applicazione del diritto privato è indipendente dall’applicazione del diritto pubblico.

(2) Salvo espressamente vietato dalla legge, le persone possono concordare diritti e obblighi in deroga alla legge; Sono vietati accordi che violano la buona morale, l’ordine pubblico o la legge relativa allo status delle persone, compreso il diritto alla protezione dell’individuo.

§ 2

(1) Qualsiasi disposizione di diritto privato può essere interpretata solo in conformità con la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali e l’ordine costituzionale in generale, con i principi su cui si basa la presente legge, nonché con il rispetto costante dei valori che protegge. Se l’interpretazione di una singola disposizione differisce solo nelle sue parole da quest’ordinanza, deve cedere ad essa.

(2) Una disposizione statutaria non può avere un significato diverso da quello che deriva dal significato stesso delle parole nel loro contesto reciproco e dalla chiara intenzione del legislatore; tuttavia, nessuno può invocare le parole di un atto legislativo contro il suo significato.

(3) L’interpretazione e l’applicazione di un regolamento legale non deve essere in conflitto con la buona morale e non deve portare a crudeltà o spietatezza che offendano i sentimenti umani ordinari.

§ 3

(1) Il diritto privato protegge la dignità e la libertà dell’uomo e il suo diritto naturale di prendersi cura della propria felicità e della felicità della sua famiglia o delle persone a lui vicine in un modo che non danneggi gli altri in modo irragionevole.

(2) Il diritto privato si basa in particolare sul principio che

a) Ogni individuo ha diritto alla protezione della propria vita e salute, nonché alla libertà, all’onore, alla dignità e alla privacy,

b) la famiglia, la genitorialità e il matrimonio godono di speciali tutele legali,

(c) nessuno, per mancanza di età, ragione o dipendenza, subirà un danno ingiustificato; tuttavia, nessuno può anche beneficiare indebitamente della propria incapacità di danneggiare gli altri,

d) la promessa è vincolante e i contratti devono essere eseguiti,

(e) il diritto di proprietà è protetto dalla legge e solo la legge può determinare come sorge e cessa il diritto di proprietà; e

f) a nessuno può essere negato ciò che gli è legalmente dovuto.

(3) Il diritto privato deriva anche da altri principi di giustizia e diritto generalmente riconosciuti.

§ 4

(1) Si ritiene che ogni persona indipendente abbia la mente della persona media così come la capacità di usarla con la normale cura e cautela, e che tutti possano ragionevolmente aspettarselo da lui nei rapporti legali.

(2) Se l’ordinamento giuridico fa dipendere una certa conseguenza dalla propria conoscenza, si intende la conoscenza che una persona che conosce nel caso acquisirà ragionevolmente quando si considerano le circostanze che dovevano essere ovvie per lui nella sua posizione. Lo stesso vale se l’ordinamento giuridico associa una determinata conseguenza all’esistenza del dubbio.

§ 5

(1) Chiunque, pubblicamente o in contatto con un’altra persona, richieda prestazioni professionali come membro di una determinata professione o condizione, indica in tal modo di essere in grado di agire con la conoscenza e la diligenza associate alla sua professione o condizione. Se agisce senza questa cura professionale, è a suo danno.

(2) La natura o la validità di un’azione legale non può essere messa in discussione contro la volontà dell’interessato semplicemente perché viene agita la persona che non dispone dell’autorizzazione necessaria per la sua attività o la cui attività è vietata.

§ 6

(1) Tutti hanno l’obbligo di agire in modo onesto nei rapporti legali.

(2) Nessuno può trarre vantaggio dal suo atto disonesto o illegale. Nessuno può beneficiare della condizione illegale che ha causato o su cui ha il controllo.

§ 7

Si ritiene che chi ha agito in un certo modo abbia agito onestamente e in buona fede.

§ 8

L’abuso manifesto della legge non gode di protezione legale.

Parte 2

Applicazione delle norme di diritto civile
§ 9

(1) Il codice civile disciplina lo stato personale delle persone.

(2) I diritti e gli obblighi di natura personale e patrimoniale sono disciplinati dal Codice Civile nella misura in cui non sono regolati da altre norme di legge. Le dogane possono essere visionate quando sono invocate dalla legge.

§ 10

(1) Se un caso legale non può essere deciso sulla base di una disposizione esplicita, sarà valutato in conformità con la disposizione relativa al caso legale in termini di contenuto e scopo del caso legale più vicino al caso valutato.

(2) In assenza di tale disposizione, un caso legale deve essere valutato in conformità con i principi di giustizia e i principi su cui si basa la presente legge, in modo da giungere a una buona organizzazione dei diritti e tenendo conto dello stato della scienza giuridica e della prassi decisionale consolidata. e doveri.

§ 11

Le disposizioni generali sulla creazione, la modifica e la cessazione dei diritti e degli obblighi dagli obblighi nella Parte Quarta della presente legge si applicano mutatis mutandis alla creazione, modifica e cessazione di altri diritti e obblighi privati.

Parte 3

Tutela dei diritti privati
§ 12

Chi si sente abbreviato di diritto può chiedere protezione a un’autorità pubblica (di seguito “autorità pubblica”). Salvo diversa disposizione di legge, questa autorità pubblica è il tribunale.

§ 13

Chiunque cerchi protezione legale può ragionevolmente aspettarsi che il suo caso legale venga deciso allo stesso modo di qualsiasi altro caso legale che è già stato deciso e che è essenzialmente identico al suo caso legale; a meno che il caso legale non sia deciso diversamente, chiunque richieda protezione legale ha diritto a una spiegazione convincente del motivo della deroga.

§ 14

Self-help
(1) Ognuno può aiutare se stesso al suo diritto in modo ragionevole, se il suo diritto è in pericolo ed è evidente che l’intervento del potere pubblico arriverà in ritardo.

(2) Se c’è una minaccia imminente di interferenza ingiustificata con la legge, chiunque sia così messo in pericolo in questo modo può evitarla con sforzi e mezzi che devono apparire ragionevoli alla persona nella sua posizione date le circostanze. Tuttavia, se l’autoaiuto è inteso solo a garantire un diritto che sarebbe altrimenti frustrato, la persona che è intervenuta in esso deve rivolgersi senza indebito ritardo all’autorità pubblica competente.

TITOLO II

PERSONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 15

(1) La personalità giuridica è la capacità di avere diritti e obblighi entro i limiti dell’ordinamento giuridico.

(2) L’ipocrisia è la capacità di acquisire diritti per se stessi attraverso le proprie azioni legali e di impegnarsi in obblighi (agire legalmente).

§ 16

Nessuno può rinunciare alla personalità giuridica o all’autonomia, nemmeno in parte; se lo fanno, non sarà preso in considerazione.

§ 17

(1) Solo una persona può avere ed esercitare diritti. L’obbligo può essere imposto solo alla persona e solo nei suoi confronti l’adempimento dell’obbligo può essere eseguito.

(2) Se qualcuno stabilisce un diritto o impone un obbligo a ciò che non è una persona, il diritto o l’obbligo deve essere attribuito alla persona che, secondo la natura del caso legale, appartiene.

§ 18

La persona è fisica o giuridica.

§ 19

(1) Ognuno ha diritti naturali innati, che possono essere riconosciuti dalla ragione e dal sentimento, ed è quindi considerato una persona. La legge stabilisce solo i limiti dell’applicazione dei diritti umani naturali e il metodo della loro protezione.

(2) I diritti naturali associati alla personalità di una persona non possono essere alienati e non si possono rinunciare; se ciò accade, non viene preso in considerazione. Né tiene conto della restrizione di questi diritti nella misura contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico.

§ 20

(1) Una persona giuridica è un dipartimento organizzato, la cui legge stabilisce che ha personalità giuridica o la cui personalità giuridica è riconosciuta dalla legge. Indipendentemente dall’oggetto della sua attività, una persona giuridica può avere diritti e obblighi compatibili con la sua natura giuridica.

(2) Le persone giuridiche di diritto pubblico sono soggette alle leggi in base alle quali sono state stabilite; le disposizioni della presente legge si applicano solo se ciò è compatibile con la natura giuridica di queste persone.

§ 21

Lo Stato è considerato un’entità giuridica nel campo del diritto privato. Un altro regolamento legale stabilisce come lo stato agisce legalmente.

§ 22

(1) Una persona stretta è un parente diretto, un fratello e un coniuge o un partner ai sensi di un’altra legge che disciplina un’unione registrata (di seguito il “partner”); altre persone in una relazione familiare o simile si considerano vicine l’una all’altra se il danno subito da uno di loro è stato ragionevolmente sentito dall’altro come suo. Le persone vicine sono anche considerate persone affiatate o persone che vivono stabilmente insieme.

(2) Se la legge sulla protezione di terzi stabilisce condizioni o restrizioni speciali per i trasferimenti di proprietà, per il suo ingombro o il trasferimento per l’uso a un altro tra persone vicine, queste condizioni e restrizioni si applicano anche a procedimenti legali simili tra una persona giuridica e un membro del suo organo statutario o da chi influenza sostanzialmente la persona giuridica in quanto suo membro o sulla base di un accordo o altro fatto.

Parte 2

Individui
Sezione 1

Condizioni generali
§ 23

L’uomo ha una personalità giuridica dalla nascita alla morte.

§ 24

Ognuno è responsabile delle proprie azioni se è in grado di giudicarle e controllarle. Chi, per sua colpa, viene portato in uno stato in cui non sarebbe altrimenti responsabile delle sue azioni, è responsabile delle azioni intraprese in quello stato.

§ 25

Si considera che un bambino concepito sia nato se si adatta ai suoi interessi. Si considera che il bambino sia nato vivo. Tuttavia, se non sono nati vivi, vengono considerati come se non fossero mai esistiti.

§ 26

Prova di morte
(1) La morte di una persona deve essere provata da un documento pubblico rilasciato dopo l’esame del corpo del defunto nel modo prescritto.

(2) Se il corpo di una persona morta non può essere ispezionata nel modo prescritto, una persona deve dichiarare una persona morta anche senza un movimento se la persona ha partecipato a un evento tale che la sua morte sembra certa in considerazione delle circostanze. Nella decisione, il tribunale determina il giorno che si applica al giorno della morte.

§ 27

Se la conseguenza giuridica dipende dal fatto che una persona è sopravvissuta a un’altra persona, e se non è certo quale di loro sia morta per prima, si considera che siano morte tutte nello stesso momento.

§ 28

(1) Se non si sa dove è morta una persona, si considera che ciò sia avvenuto dove è stato ritrovato il suo corpo.

(2) Il luogo in cui una persona dichiarata morta è morta sarà il luogo in cui ha vissuto in vita l’ultima volta.

§ 29

Riassegnazione di genere
(1) Un cambiamento nel sesso di una persona si verifica chirurgicamente, impedendo allo stesso tempo la funzione riproduttiva e la trasformazione dei genitali. La data del cambio di genere è considerata la data indicata nel certificato rilasciato dal fornitore di assistenza sanitaria.

(2) La riassegnazione di genere non influisce sulla condizione personale di una persona, né sulle sue circostanze personali e patrimoniali; tuttavia, il matrimonio o l’unione registrata termina. Le disposizioni sugli obblighi e sui diritti dei coniugi divorziati nei confronti del figlio comune e sui loro obblighi e diritti di proprietà nel periodo successivo al divorzio si applicano mutatis mutandis agli obblighi e ai diritti dell’uomo e della donna il cui matrimonio è terminato, al loro figlio comune e ai loro obblighi e diritti di proprietà nel periodo successivo allo scioglimento del matrimonio; il tribunale deciderà, anche senza una proposta, come ciascuno dei genitori si prenderà cura del bambino comune in futuro.

§ 30

Maggioranza
(1) Una persona diventa maggiorenne entro l’età adulta. Raggiunge la maggiore età raggiungendo i diciotto anni.

(2) Prima del raggiungimento della maggiore età, si acquisisce la piena autonomia riconoscendo l’autonomia o concludendo un matrimonio. La legalità acquisita dalla conclusione di un matrimonio non si perde né con lo scioglimento del matrimonio né con la dichiarazione del matrimonio come invalido.

Minori
§ 31

Il minore che non abbia acquisito la piena autonomia sarà ritenuto idoneo a compiere atti giuridici di natura commisurata alla maturità intellettuale e libera dei minori della sua età.

§ 32

(1) Se il legale rappresentante ha prestato a un minore che non ha acquisito piena autonomia, in conformità con le abitudini di vita privata, il consenso a una determinata azione legale o per il raggiungimento di un determinato scopo, il minore può agire legalmente nei limiti del consenso, a meno che non sia espressamente vietato dalla legge; il consenso può essere successivamente limitato o revocato.

(2) Se sono presenti più rappresentanti legali, è sufficiente che almeno uno di essi esprima la propria volontà nei confronti di terzi. Tuttavia, se più rappresentanti trattano un’altra persona insieme e se si contraddicono a vicenda, l’espressione di qualcuno di loro non sarà presa in considerazione.

§ 33

(1) Se il rappresentante legale di un minore che non ha acquisito la piena autonomia dà il consenso alla gestione autonoma di un impianto commerciale o altra attività lucrativa simile, il minore diventa idoneo per gli atti relativi a tale attività. Per la validità del consenso è necessario il consenso del tribunale.

(2) Il consenso di un tribunale sostituisce la condizione di una certa età, se è determinata per lo svolgimento di una determinata attività lucrativa da un’altra norma giuridica.

(3) Il rappresentante legale può revocare il consenso solo con il permesso del tribunale.

§ 34

È vietato il lavoro dipendente di minori di età inferiore ai quindici anni o di minori che non hanno completato la scuola dell’obbligo. Questi minori possono svolgere attività artistiche, culturali, pubblicitarie o sportive solo alle condizioni previste da un’altra normativa legale.

§ 35

Un minore che abbia compiuto i quindici anni può impegnarsi a svolgere un lavoro dipendente secondo un’altra normativa di legge. Il giorno precedente il giorno in cui il minore termina la scuola dell’obbligo non può essere concordato come giorno di inizio attività lavorativa.

§ 36

Il minore che non abbia acquisito la piena autonomia non è mai, indipendentemente dal contenuto delle altre disposizioni, qualificato ad agire in modo autonomo in quelle materie per le quali anche il suo legale rappresentante avrebbe bisogno dell’autorizzazione del tribunale.

§ 37

Confessione di autonomia
(1) Se un minore che non è completamente indipendente afferma che il tribunale gli concede l’autodeterminazione, il tribunale accetterà la petizione se il minore ha raggiunto l’età di sedici anni, se la sua capacità di mantenersi e ottenere i suoi affari è dimostrata e se il rappresentante legale accetta la petizione. di un minore. Negli altri casi, il tribunale accetterà l’istanza se è nell’interesse del minore per gravi motivi.

(2) Alle condizioni di cui al paragrafo 1, il tribunale concede anche l’autorità legale minore su proposta del suo rappresentante legale, se il minore è d’accordo con la proposta.

Sezione 2

Misure di sostegno in caso di compromissione della capacità giuridica dell’adulto
Dichiarazione preliminare
§ 38

In previsione della propria incapacità di agire legalmente, una persona può mostrare la volontà che i suoi affari siano gestiti in un certo modo, o che sia amministrata da una certa persona, o che una certa persona diventi il ​​suo tutore.

§ 39

(1) Se la dichiarazione non assume la forma di un documento pubblico, deve essere fatta da un documento privato datato e confermato da due testimoni; il testimone dichiara nel certificato le informazioni dalle quali può essere accertato.

(2) I testimoni possono essere solo persone che non sono interessate alla dichiarazione e al suo contenuto e non sono cieche, sorde, mute o non hanno familiarità con la lingua in cui è fatta la dichiarazione. I testimoni devono firmare la dichiarazione ed essere in grado di confermare la capacità di agire del dichiarante e il contenuto della sua dichiarazione.

(3) Se il contenuto di una dichiarazione rilasciata da un atto pubblico è la designazione della persona che deve diventare un tutore, la persona che ha redatto l’atto pubblico inserirà i dati su chi ha fatto la dichiarazione, chi è chiamato come tutore e chi ha redatto l’atto pubblico. sotto un’altra legge.

§ 40

(1) Se la dichiarazione è fatta da un cieco o da una persona che non può o non può leggere o scrivere, la dichiarazione deve essere letta ad alta voce da un testimone che non ha scritto la dichiarazione. Un cieco, o una persona che non può o non può leggere o scrivere, confermerà ai testimoni che il documento contiene la sua vera volontà.

(2) Se l’affermazione è fatta da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, il contenuto del documento deve essere interpretato a lui nel modo di comunicazione che ha scelto, da un testimone che non ha scritto la dichiarazione; tutti i testimoni devono avere la padronanza del modo in cui i contenuti del documento vengono interpretati. Chi fa la dichiarazione dovrà confermare davanti ai testimoni nella modalità di comunicazione prescelta che il documento contiene la sua vera volontà.

§ 41

(1) Per la revoca espressa della dichiarazione è richiesta una manifestazione di volontà nella forma prescritta al § 39 comma 1.

(2) Se il documento contenente la dichiarazione viene distrutto dalla persona che l’ha fatta, ciò ha gli effetti di un ricorso.

§ 42

Se la dichiarazione si riferisce a una questione diversa dalla professione di tutore e se l’efficacia della dichiarazione è subordinata a una condizione, il tribunale decide sull’adempimento della condizione.

§ 43

Se le circostanze cambiano manifestamente in modo così sostanziale che la persona che fa la dichiarazione non le avrebbe fatte in tali circostanze o le avrebbe fatte con altro contenuto, il tribunale modifica o revoca la dichiarazione se la persona che ha fatto la dichiarazione sarebbe altrimenti gravemente danneggiata. Prima di emettere una decisione, il tribunale compie gli sforzi necessari per accertare il parere della persona sulla cui dichiarazione decide, anche utilizzando la comunicazione a sua scelta.

§ 44

Se la dichiarazione o il suo ricorso non sono validi, il tribunale ne terrà conto, a meno che non vi sia motivo di dubitare della volontà della persona che l’ha formulata.

Supporto decisionale
§ 45

Se una persona ha bisogno di assistenza decisionale a causa di un disturbo mentale, sebbene non debba essere limitata nella sua autostima, può organizzare che venga fornito supporto con la persona di supporto; Possono esserci ancora più sostenitori.

§ 46

(1) In base al contratto di assistenza, il sostenitore si impegna alla persona assistita a essere presente al suo procedimento legale con il suo consenso, a fornirle i dati e le comunicazioni necessari e ad essere assistito dai consigli.

(2) Il contratto entra in vigore il giorno in cui viene approvato dal tribunale. Se il contratto non è concluso per iscritto, le parti sono tenute a manifestare la propria disponibilità a stipulare il contratto in sede giudiziaria. Il tribunale non approverà il contratto se gli interessi del sostenitore sono in conflitto con gli interessi dello sponsor.

§ 47

(1) Il sostenitore non può mettere in pericolo gli interessi della persona assistita da un’influenza indebita, né può arricchirsi ingiustamente a spese della persona assistita.

(2) Il sostenitore deve procedere nell’esercizio delle sue funzioni in conformità con le decisioni dello sponsor. Se lo sponsor agisce legalmente per iscritto, lo sponsor può allegare la sua firma attestante la sua posizione e, se applicabile, un’indicazione del supporto che ha fornito allo sponsor; il convenuto ha altresì diritto di opporsi all’invalidità dell’azione legale sostenuta.

§ 48

Su richiesta del sostenitore o del sostenitore, il tribunale revoca il sostenitore; il tribunale lo licenzierà anche se il sostenitore viola gravemente i suoi obblighi, anche senza mozione.

Rappresentanza da parte di un membro della famiglia
§ 49

(1) Se un disturbo mentale impedisce a un adulto che non ha altro rappresentante di agire in modo indipendente, può essere rappresentato dal suo discendente, antenato, fratello, coniuge o partner o da una persona che ha vissuto nella famiglia comune per almeno tre anni prima di essere rappresentata.

(2) Il rappresentante notifica alla persona rappresentata che lo rappresenterà e gli spiegherà chiaramente la natura e le conseguenze della rappresentanza. Se la persona da rappresentare rifiuta, la rappresentanza non deve sorgere; la capacità di esprimere un desiderio è sufficiente per rifiutare.

§ 50

È necessaria l’approvazione del tribunale per la rappresentanza. Prima di emettere una decisione, il tribunale compie gli sforzi necessari per accertare l’opinione della parte rappresentata, anche utilizzando un metodo di comunicazione scelto dalla parte rappresentata.

§ 51

Il rappresentante avrà cura di proteggere gli interessi della parte rappresentata e di rispettare i suoi diritti, nonché di garantire che il suo stile di vita non sia in conflitto con le sue capacità e che, se ciò non può essere ragionevolmente contraddetto, corrisponda anche alle idee e ai desideri speciali della persona rappresentata.

§ 52

(1) La rappresentanza si riferisce alle questioni usuali in quanto corrisponde alle condizioni di vita dei rappresentati. Tuttavia, il rappresentante non ha il diritto di dare il consenso per interferire con l’integrità mentale o fisica di una persona con conseguenze permanenti.

(2) Il rappresentante può disporre delle entrate del rappresentato nella misura necessaria per l’approvvigionamento di questioni usuali, in quanto corrisponde alle condizioni di vita del rappresentato; tuttavia, egli può disporre dei fondi per conto della persona rappresentata solo nella misura non eccedente l’importo mensile minimo di sussistenza dell’individuo in conformità con un’altra normativa legale.

§ 53

Se il rappresentante ha più di un rappresentante, è sufficiente che uno di loro agisca. Tuttavia, se più rappresentanti trattano un’altra persona insieme e se si contraddicono a vicenda, l’espressione di qualcuno di loro non sarà presa in considerazione.

§ 54

(1) La rappresentanza cessa se il rappresentante si dimette o se il rappresentante rifiuta di essere ulteriormente rappresentato dal rappresentante; la capacità di esprimere un desiderio è sufficiente per rifiutare. La rappresentanza cessa anche se il tribunale nomina un tutore per il rappresentato.

(2) Se viene concluso un contratto di assistenza decisionale, la rappresentanza cesserà di avere effetto dall’efficacia del contratto nella misura in cui la persona rappresentata è competente ad agire legalmente.

Limitazione dell’autonomia
§ 55

(1) La restrizione dell’autonomia può essere avviata solo nell’interesse della persona interessata, dopo averla presa visione e con il pieno riconoscimento dei suoi diritti e della sua unicità personale. Allo stesso tempo, la portata e il grado della propria incapacità di occuparsi dei propri affari devono essere attentamente presi in considerazione.

(2) L’autonomia di una persona può essere limitata solo se rischia altrimenti di subire un danno grave e se, in considerazione dei suoi interessi, misure più blande e meno restrittive non sono sufficienti.

§ 56

(1) Solo un tribunale può limitare l’autonomia di una persona.

(2) Il tribunale compirà lo sforzo necessario per accertare l’opinione della persona sulla cui giurisdizione decide, anche utilizzando un metodo di comunicazione scelto dalla persona.

§ 57

(1) Il tribunale può limitare la capacità giuridica della persona nella misura in cui la persona non è un disturbo mentale non solo temporaneo, legalmente in grado di agire e definire la misura in cui la sola competenza umana è limitata agli atti legali.

(2) Se una persona ha difficoltà a comunicare, questo non è di per sé un motivo per limitare la sua autonomia.

§ 58

Nel corso dei procedimenti per la limitazione di giurisdizione, il tribunale può affidare a terzi l’esecuzione di determinati atti giuridici individuali o l’amministrazione di beni, se ciò è necessario per prevenire danni gravi.

§ 59

(1) Il tribunale può limitare la propria giurisdizione in relazione a una determinata questione al tempo necessario per la sua risoluzione, oa un determinato periodo altrimenti specificato, ma non superiore a tre anni. Se è ovvio che le condizioni di una persona non miglioreranno in questo momento, il tribunale può limitare la sua giurisdizione a un periodo più lungo, ma non superiore a cinque anni.

(2) Allo scadere del periodo di restrizione dell’autonomia, gli effetti legali della restrizione cesseranno. Tuttavia, se in questo momento viene avviato un procedimento per estendere il periodo di prescrizione, gli effetti giuridici della decisione originale dureranno fino a una nuova decisione, ma per un massimo di un anno.

§ 60

Se le circostanze cambiano, il tribunale cambia o revoca immediatamente la sua decisione, anche senza mozione.

§ 61

Se il tribunale decide di limitare l’autodeterminazione di una persona, una persona da lui nominata tutore può proporre che sia nominata tutore; se non presenta una petizione, il tribunale scoprirà il suo parere. Se questa persona è idonea alla tutela, il tribunale la nominerà tutore con il suo consenso.

§ 62

Nella decisione sulla restrizione della giurisdizione, il tribunale nomina un tutore. Quando sceglie un tutore, il tribunale tiene conto dei desideri del tutore, delle sue necessità e dei suggerimenti delle persone vicine al tutore, se perseguono il suo vantaggio, e garantisce che la selezione del tutore non crei sfiducia nei confronti del tutore.

§ 63

Un tutore non può essere una persona incapace di intraprendere un’azione legale o una persona i cui interessi sono in conflitto con gli interessi del tutore, né l’operatore della struttura in cui risiede il tutore o che gli fornisce servizi, o una persona dipendente da tale struttura.

§ 64

La decisione di limitare la propria autonomia non priva una persona del diritto di agire in modo indipendente nelle questioni ordinarie della vita quotidiana.

§ 65

(1) Se il tutore ha agito in modo indipendente, sebbene non possa agire senza il tutore, la sua azione legale può essere dichiarata non valida solo se gli causa un danno. Tuttavia, se una modifica della portata dei doveri del tutore è sufficiente per porre rimedio alla situazione, il tribunale lo farà senza essere vincolato dalle mozioni delle parti.

(2) Se il tutore ha agito in modo indipendente, sebbene non possa agire senza il tutore, la condotta del tutore sarà considerata valida se il tutore l’ha approvata. Ciò vale anche se tale azione legale è stata approvata dallo stesso attore dopo essere diventato indipendente.

Sezione 3

Mancante
§ 66

(1) Il tribunale può dichiarare scomparsa una persona arbitraria che ha lasciato la sua residenza, non ha presentato una denuncia su se stessa e non è noto dove risiede. Il tribunale precisa nella decisione la data in cui si sono verificati gli effetti della dichiarazione di assenza.

(2) Una dichiarazione di scomparsa può essere presentata su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, in particolare un coniuge o altra persona vicina, comproprietario, datore di lavoro o società a cui questa persona ha una partecipazione.

§ 67

(1) Questa necessità non deve essere presa in considerazione quando si valutano atti per i quali è altrimenti necessario dare il consenso, il consenso, esprimere il voto o altre azioni di una persona dichiarata scomparsa. tuttavia, ciò non si applica se si tratta del suo status personale. Chi agisce sulla questione della persona scomparsa lo deve fare anche tenendo conto dei suoi interessi.

(2) Un atto giuridico che ha avuto luogo senza il consenso o altra necessaria espressione della volontà della persona scomparsa dopo che ha lasciato la sua residenza, ma prima di essere dichiarato disperso, anche se questa dichiarazione è stata proposta senza indebito ritardo, è considerato come un atto commesso con condizione sospensiva per l’emissione della decisione di dichiararlo disperso.

§ 68

Se una persona è dichiarata scomparsa o restituisce un trustee, restituisce la sua dichiarazione come scomparsa. La dichiarazione cesserà di avere effetto il giorno in cui la persona scomparsa muore.

§ 69

Una persona dichiarata scomparsa non può opporsi all’invalidità o all’inefficacia di un atto giuridico commesso in sua assenza, avvenuto in virtù di tale dichiarazione, per il motivo che non richiedeva l’espressione della sua volontà.

§ 70

Se la persona che ha nominato l’amministratore della sua proprietà viene dichiarata scomparsa, ciò non pregiudica i diritti e gli obblighi dell’amministratore stabilito. Ciò non si applica se l’amministratore è sconosciuto, rifiuta di agire nell’interesse della persona scomparsa, trascura le sue azioni nell’interesse della persona scomparsa o non può agire affatto.

Sezione 4

Presunzione di morte
§ 71

(1) Su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, il tribunale dichiara una persona deceduta che può ragionevolmente essere considerata morta e determina il giorno che è considerato il giorno della sua morte.

(2) Un uomo che è stato dichiarato morto è visto come se fosse morto. Dichiarando morto il marito, il matrimonio si conclude nel giorno considerato come il giorno della sua morte; lo stesso vale per un’unione registrata.

§ 72

Se una persona è stata dichiarata scomparsa e se sussistono seri dubbi sul fatto che sia ancora in vita, anche se la sua morte è insindacabile, il tribunale può dichiararla morta su richiesta della persona che ne ha un interesse legale e determinare la data in cui si trova la persona scomparsa. a quanto pare non è sopravvissuto. Questo giorno è considerato il giorno della morte della persona scomparsa.

§ 73

Una persona dichiarata scomparsa può essere dichiarata morta al più presto cinque anni dopo la fine dell’anno in cui è stata dichiarata la scomparsa. Tuttavia, ciò non può essere fatto se durante questo periodo viene visualizzato un rapporto dal quale si può concludere che la persona scomparsa è ancora viva. In tal caso, la procedura è conforme al § 74 o 75.

§ 74

(1) Una persona che è scomparsa lasciando la propria residenza non si è denunciata e non è nota dove si trovi, ma non è stata dichiarata scomparsa, può essere dichiarata morta al più presto sette anni dopo la fine dell’anno, in che ha rivelato l’ultimo rapporto da cui si poteva concludere che era ancora vivo.

(2) Una persona scomparsa prima dei diciotto anni non può essere dichiarata morta prima della fine dell’anno in cui sono trascorsi venticinque anni dalla sua nascita.

§ 75

Una persona scomparsa come partecipante a un evento in cui è stato messo in pericolo un gran numero di persone può essere dichiarata morta al più presto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è apparso l’ultimo rapporto, dal quale si può concludere che era eventi ancora vivi.

§ 76

(1) Se una persona è stata dichiarata morta, ciò non preclude la prova che sia morta prima o poi o che sia ancora viva. Se viene trovato vivo, la dichiarazione di morte viene ignorata; tuttavia, il matrimonio o l’unione registrata non viene rinnovato.

(2) Se è stata fornita una prova errata della morte, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Sezione 5

Nome e indirizzo della persona
Il nome dell’uomo e la sua protezione
§ 77

(1) Il nome di una persona è il suo nome e cognome personali, o altri nomi e cognomi da nubile che gli appartengono secondo la legge. Ognuno ha il diritto di usare il proprio nome nei rapporti legali, nonché il diritto di proteggere e rispettare il proprio nome.

(2) Una persona che usa un nome diverso dal proprio nelle relazioni legali sopporterà le conseguenze degli errori e il danno che ne deriva.

§ 78

(1) Una persona che è stata lesa da una contestazione del suo diritto su un nome o che ha subito un danno a causa di un’interferenza non autorizzata con questo diritto, in particolare mediante l’uso non autorizzato del nome, può chiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o che le sue conseguenze siano rimosse.

(2) Se la persona interessata è assente, o scomparsa, incapace o se per qualsiasi altro motivo non può esercitare personalmente il diritto alla protezione del suo nome, il coniuge, discendente, antenato o partner può esercitarli, a meno che l’interessato, sebbene indipendente, non abbia dato ha espressamente dichiarato di non volerlo fare.

(3) Se l’ingerenza ingiustificata riguarda il cognome e se esiste un motivo basato su un importante interesse alla protezione della famiglia, la protezione può essere rivendicata separatamente dal coniuge o da un’altra persona vicina all’interessato, anche se il suo diritto al nome non è stato direttamente pregiudicato.

§ 79

Pseudonimo
(1) Una persona può accettare uno pseudonimo per un determinato campo di attività o anche per un contatto privato. L’azione legale con uno pseudonimo non va a discapito della validità se è chiaro chi ha agito e se l’altra parte non può avere dubbi sulla persona che agisce.

(2) Se uno pseudonimo diventa noto, gode della stessa protezione del nome.

§ 80

Residenza
(1) Una persona risiede in un luogo in cui risiede con l’intenzione di viverci, soggetto a un cambiamento delle circostanze in modo permanente; tale intenzione può derivare dalla sua dichiarazione o dalle circostanze del caso. Se una persona dichiara come residenza un luogo diverso dalla sua effettiva residenza, tutti possono anche invocare la sua effettiva residenza. Una persona che invoca quel luogo in buona fede non può opporsi al fatto che il suo luogo di residenza effettivo in un altro luogo.

(2) Se una persona non ha una residenza, si considera che il luogo in cui vive. Se un tale luogo non può essere accertato, o se può essere accertato solo con difficoltà sproporzionate, il luogo di residenza della persona è considerato il luogo in cui ha proprietà o il luogo in cui ha risieduto l’ultima volta.

Sezione 6

Personalità umana
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 81

(1) La personalità di una persona, inclusi tutti i suoi diritti naturali, è protetta. Ognuno è obbligato a rispettare la libera decisione dell’uomo di vivere secondo i propri.

(2) Le protezioni godono in particolare della vita e della dignità dell’uomo, della sua salute e del diritto di vivere in un ambiente favorevole, della sua serietà, onore, privacy e delle sue manifestazioni di natura personale.

§ 82

(1) Una persona la cui personalità è stata influenzata ha il diritto di chiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o che le sue conseguenze siano eliminate.

(2) Dopo la morte di una persona, la protezione della sua personalità può essere richiesta da qualsiasi persona a lui vicina.

§ 83

(1) Se un’interferenza non autorizzata con la personalità di una persona è correlata alla sua attività in una persona giuridica, questa persona giuridica può anche esercitare il diritto alla protezione della sua personalità; durante la sua vita, tuttavia, solo in suo nome e con il suo consenso. Se una persona non è in grado di mostrare una volontà per assenza o incapacità di giudicare, il consenso non è richiesto.

(2) Dopo la morte di una persona, una persona giuridica può richiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata e che le sue conseguenze siano eliminate.

Sottosezione 2

Immagine e privacy
§ 84

È possibile solo con il permesso di una persona catturare l’immagine di una persona in qualsiasi modo in modo che la sua identità possa essere determinata dall’immagine.

§ 85

(1) È possibile espandere la forma di una persona solo con il suo permesso.

(2) Se qualcuno permette di raffigurare la sua forma in circostanze dalle quali è chiaro che sarà diffuso, si applica che ne consente anche la riproduzione e la diffusione nel modo usuale, come avrebbe potuto ragionevolmente presumere in considerazione delle circostanze.

§ 86

Nessuno può interferire con la privacy di un altro a meno che non abbia una ragione legittima per farlo. In particolare, senza il consenso di una persona, non è possibile disturbare i suoi locali privati, monitorare la sua vita privata o effettuare registrazioni audio o video, utilizzare tali o altre registrazioni della vita privata di una persona da parte di terzi o diffondere tali registrazioni della sua vita privata. Anche i documenti privati ​​di natura personale sono protetti nella stessa misura.

§ 87

(1) Chi ha autorizzato l’uso di un documento di carattere personale, di un ritratto o di una registrazione audio o video riguardante una persona o sue espressioni di natura personale può revocare il consenso, anche se lo ha concesso per un certo periodo.

(2) Se un permesso concesso per un certo periodo di tempo è stato revocato, senza che ciò sia giustificato da un cambiamento sostanziale delle circostanze o da un altro ragionevole motivo, il ricorrente risarcirà il danno risultante alla persona che ha concesso il permesso.

§ 88

(1) L’ autorizzazione non è richiesta se un ritratto o una registrazione audio o video viene effettuata o utilizzata per esercitare o proteggere altri diritti o interessi legalmente protetti di altre persone.

(2) L’ autorizzazione non è richiesta anche se un ritratto, un documento di natura personale o una registrazione audio o video viene acquisito o utilizzato in base alla legge per uno scopo ufficiale o se qualcuno parla pubblicamente per una questione di interesse pubblico.

§ 89

Un ritratto o una registrazione audio o video può anche essere realizzato o utilizzato in modo ragionevole per scopi scientifici o artistici e per notizie di stampa, radio, televisione o simili senza il permesso di una persona.

§ 90

Un motivo legittimo per invadere la privacy altrui o per utilizzare la sua immagine, documento personale o registrazione audio o video non deve essere utilizzato in modo sproporzionato in contrasto con i legittimi interessi dell’uomo.

Sottosezione 3

Il diritto all’integrità mentale e fisica
§ 91

L’uomo è intoccabile.

§ 92

(1) Il corpo umano è protetto dalla legge anche dopo la morte di una persona. È vietato disporre di resti umani e resti umani in modo indegno del defunto.

(2) Se i resti umani non sono depositati in un cimitero pubblico, una persona che una persona ha espressamente designato prima della sua morte ha il diritto di liberarli; in caso contrario, suo marito, figlio o genitore lo farà a sua volta, e se nessuno dei due o rifiuta di prendere in consegna i resti, saranno rilevati dal suo erede.

Interferenza con l’integrità
§ 93

(1) Salvo il caso previsto dalla legge, nessuno può interferire con l’integrità di un’altra persona senza il suo consenso concesso con cognizione di causa della natura dell’intervento e delle sue possibili conseguenze. Se qualcuno accetta di arrecargli un danno grave, non viene preso in considerazione; ciò non si applica se l’intervento è in tutte le circostanze necessario nell’interesse della vita o della salute della persona interessata.

(2) Il rappresentante legale può concedere il consenso per interferire con l’integrità della parte rappresentata, se è a beneficio diretto di una persona che non è in grado di dare il consenso stesso.

§ 94

(1) Chiunque voglia eseguire un’operazione su un’altra persona deve spiegargli chiaramente la natura di questa operazione. Viene debitamente fornita una spiegazione se si può ragionevolmente presumere che l’altra parte abbia compreso il modo e lo scopo della procedura, comprese le conseguenze previste e i possibili pericoli per la sua salute, nonché se sia possibile un’altra procedura.

(2) Se il suo rappresentante legale dà il suo consenso, deve essere fornita una spiegazione anche alla persona che deve essere sottoposta alla procedura, se questa è in grado di giudicare, in modo commisurato alla capacità di comprendere la spiegazione in questione.

§ 95

Un minore che non sia del tutto indipendente può, nelle solite questioni, acconsentire alla procedura sul proprio corpo, purché questa sia proporzionata alla maturità intellettuale e libera del minore della sua età e se la procedura non lascia conseguenze permanenti o gravi.

§ 96

(1) Il consenso a interferire con l’integrità di una persona richiede una forma scritta se una parte del corpo che non è più ripristinata deve essere separata.

(2) La forma scritta richiede anche il consenso a

(a) un esperimento medico su un essere umano, o

b) una procedura che non richiede la salute umana; ciò non si applica nel caso di procedure cosmetiche che non lasciano conseguenze permanenti o gravi.

§ 97

(1) Il consenso concesso può essere revocato in qualsiasi forma, anche se per la concessione del consenso è richiesta una forma scritta.

(2) Se il consenso scritto non è richiesto per il consenso, si considera concesso. In caso di dubbio sul fatto che il consenso sia stato revocato in una forma diversa da quella scritta, la revoca si considera non avvenuta.

§ 98

(1) Se una persona non può dare il consenso a causa dell’impossibilità di esprimere la sua volontà, anche solo temporaneamente, e se non ha un rappresentante legale, è richiesto il consenso dell’attuale coniuge, genitore o altra persona vicina. Se nessuna di queste persone è presente, è richiesto il consenso del coniuge e, in caso negativo, il consenso del genitore o di altra persona vicina, se possono essere facilmente rilevati e trovati e se è chiaro che non c’è pericolo di ritardo. Se non è possibile ottenere il consenso in nessuno dei modi sopra indicati, il consenso può essere prestato da un’altra persona presente che dimostri un interesse eccezionale per l’interessato.

(2) Nell’intervento e nella concessione del consenso, devono essere presi in considerazione i desideri noti precedentemente espressi della persona la cui integrità deve essere compromessa.

§ 99

Se la vita di una persona è in pericolo improvviso ed evidente e se in caso di emergenza non è possibile ottenere il consenso anche in una forma diversa da quella specificata, è possibile intervenire immediatamente se ciò è necessario per la salute della persona interessata.

§ 100

(1) Se l’integrità di un minore che ha compiuto i quattordici anni non è stata pienamente qualificata e che si oppone gravemente all’intervento, anche se il legale rappresentante acconsente all’intervento, l’intervento non può essere effettuato senza il consenso del tribunale. Ciò vale anche nel caso di un’operazione su un adulto non completamente indipendente.

(2) Se il rappresentante legale non è d’accordo con l’ingerenza nell’integrità della persona di cui al paragrafo 1, anche se tale persona desidera farlo, l’intervento può essere effettuato su sua proposta o su proposta di una persona a lui vicina solo con il consenso del tribunale.

§ 101

Se l’integrità di una persona incapace di giudizio deve essere lesa in modo da avere conseguenze durevoli, inevitabili e gravi o in un modo associato a un grave pericolo per la sua vita o salute, l’intervento può essere effettuato solo con il permesso del tribunale. Ciò non influisce sulle disposizioni del § 99.

§ 102

Il tribunale convoca l’intervento ai sensi del § 100 o 101, se la persona interessata è, a sua ragionevole discrezione, a favore, dopo la sua ispezione e con pieno riconoscimento della sua personalità.

§ 103

Se l’integrità di una persona che non è stata in grado di valutare ciò che gli sta accadendo è stata compromessa e non ha dato il suo consenso all’intervento, deve essere spiegata a lui non appena le sue condizioni lo consentono, in modo che possa capire, quale procedura è stata eseguita su di esso e deve essere informato delle sue possibili conseguenze e del rischio di non eseguire la procedura.

Sottosezione 4

Diritti di una persona ricoverata in una struttura medica senza il suo consenso
§ 104

È possibile accogliere una persona in una struttura che fornisce assistenza sanitaria senza il suo consenso o trattenerla in essa senza il suo consenso solo per un motivo previsto dalla legge e purché le cure necessarie alla sua persona non possano essere fornite con misure più blande e meno restrittive. La presentazione di una mozione per limitare l’autodeterminazione non costituisce di per sé un motivo per cui una persona deve essere rilevata o trattenuta in tale struttura senza il suo consenso.

§ 105

(1) Se una persona viene rilevata o trattenuta in una struttura che fornisce assistenza sanitaria, il fornitore di servizi sanitari deve informare immediatamente il suo rappresentante legale, tutore o sostenitore e il suo coniuge o un’altra persona conosciuta vicino a lui / lei; tuttavia, non può informare il coniuge o un’altra persona vicina se gli è stato proibito di farlo.

(2) Il trasferimento di una persona in una struttura che fornisce assistenza sanitaria deve essere notificato al tribunale dal fornitore di servizi sanitari entro 24 ore; questo vale anche se una persona è trattenuta in tale struttura. Il tribunale decide sulla misura adottata entro sette giorni.

§ 106

(1) Il fornitore di assistenza sanitaria deve garantire che una persona ammessa in una struttura di detenzione o detenuta in tale struttura riceva senza indebito ritardo una spiegazione adeguata del suo status giuridico, del motivo legale della misura adottata e della protezione legale, compreso il diritto di scegliere un agente o un fiduciario.

(2) La spiegazione deve essere fornita in modo tale da poter comprendere ed essere sufficientemente consapevoli della natura della misura adottata e delle sue conseguenze; se tale persona ha un rappresentante legale, un tutore o un sostenitore, deve essere fornita anche una spiegazione senza indebito ritardo.

§ 107

(1) Se una persona ha un agente o un confidente, il fornitore di servizi sanitari deve informare l’agente o il confidente della misura adottata senza indebito ritardo dopo averlo appreso.

(2) Il fiduciario può esercitare a beneficio di una persona in nome proprio tutti i suoi diritti derivanti dalla sua acquisizione nella struttura in questione o dalla sua partecipazione in tale struttura. Il sostenitore ha gli stessi diritti del fiduciario.

§ 108

Chi è stato rilevato o trattenuto in una struttura sanitaria ha il diritto di discutere i propri affari con il proprio rappresentante, fiduciario o sostenitore in un colloquio personale e senza la presenza di terzi.

§ 109

(1) Una persona ammessa in una struttura che fornisce assistenza sanitaria o detenuta in tale struttura ha il diritto di avere le sue condizioni di salute, documentazione medica o dichiarazione del medico curante sull’incompetenza ed esprimere il suo desiderio indipendentemente esaminato da un medico indipendente dal fornitore di assistenza sanitaria in questa struttura e dal suo operatore. . Il fiduciario o il sostenitore ha lo stesso diritto.

(2) Se il diritto di revisione viene esercitato prima che il tribunale decida ai sensi del § 105 paragrafo 2, il suo esercizio deve essere consentito in modo che il tribunale possa valutare i risultati della revisione nel procedimento sull’ammissibilità della misura adottata.

§ 110

Se il giudice decide sull’ammissibilità della misura adottata, approva la permanenza forzata nella struttura che fornisce assistenza sanitaria, ma non la priva del diritto di rifiutare un determinato intervento o trattamento medico.

Sottosezione 5

Smaltimento di parti del corpo umano
§ 111

(1) Una persona a cui è stata prelevata una parte del corpo ha il diritto di sapere come è stata trattata. È vietato smaltire una parte del corpo umano asportata in modo indegno per gli esseri umani o in modo da mettere in pericolo la salute pubblica.

(2) Una parte del corpo di una persona sequestrata può essere utilizzata per scopi medici, di ricerca o scientifici durante la sua vita, a condizione che abbia dato il suo consenso. L’uso di una parte rimossa del corpo di una persona per uno scopo insolito richiede sempre il suo consenso esplicito.

(3) Lo stesso vale per ciò che ha la sua origine nel corpo umano come per le parti del corpo umano.

§ 112

Una persona può lasciare una parte del suo corpo a un’altra solo alle condizioni stabilite da altre normative. Questo non si applica ai capelli o parti simili del corpo umano che possono essere rimossi in modo indolore senza intorpidimento e che sono naturalmente rigenerati; possono essere lasciati a un altro per una ricompensa e sono visti come una cosa mobile.

Sottosezione 6

Protezione del corpo umano dopo la morte umana
§ 113

(1) Una persona ha il diritto di decidere come verrà trattato il suo corpo dopo la sua morte.

(2) Un’autopsia o l’uso del corpo umano dopo la morte di una persona senza il consenso del defunto può essere eseguita solo se un’altra legge lo prevede.

§ 114

(1) Una persona ha il diritto di decidere che tipo di funerale dovrebbe avere. Se non lascia una decisione espressa in tal senso, il coniuge del defunto deciderà sul suo funerale e, in caso contrario, i figli del defunto; se non ce ne sono, allora i genitori decidono, e se non ce ne sono, i fratelli del defunto; se non vivono, allora decidono i loro figli, e se non ce ne sono, qualcuno dei loro cari; se nessuna di queste persone è presente, decide il comune nel cui territorio è deceduta la persona.

(2) Le spese funerarie e le misure di sepoltura saranno rimborsate dall’eredità. Se l’eredità non è sufficiente a coprire i costi del metodo di sepoltura che il defunto desiderava, deve essere sepolto almeno in modo dignitoso secondo le usanze locali.

(3) Un altro regolamento legale stabilisce come ea quali spese verrà sepolta una persona il cui patrimonio non è sufficiente a coprire i costi del funerale e se nessuno è disposto a pagare volontariamente i costi del funerale.

§ 115 – § 117
annullato

Parte 3

Persone giuridiche
Sezione 1

Condizioni generali
§ 118

Una persona giuridica ha una personalità giuridica dal suo inizio fino al suo scioglimento.

§ 119

Le persone giuridiche conservano registrazioni affidabili dei loro beni, anche se non sono obbligate a tenere la contabilità in conformità con un’altra normativa legale.

Registri pubblici delle persone giuridiche
§ 120

(1) Almeno il giorno della sua costituzione, il giorno del suo scioglimento con la ragione giuridica e il giorno del suo scioglimento, nonché il suo nome, indirizzo della sede legale e oggetto di attività, nome e indirizzo di residenza o sede legale di ciascun membro dell’organo statutario insieme devono essere iscritti nel registro pubblico. indicando il modo in cui tale organismo rappresenta la persona giuridica e la data in cui ha iniziato o cessa di funzionare.

(2) Un altro regolamento legale stabilisce quali sono i registri pubblici delle persone giuridiche, quali persone giuridiche sono inserite in essi e come, o quali altri dati vengono inseriti in essi sulle persone giuridiche, e come vengono cancellati da essi, o se fa parte del registro pubblico. raccolta di documenti. I registri pubblici delle persone giuridiche sono accessibili a tutti; tutti possono guardarli e ricavarne estratti, trascrizioni o copie.

(3) Se il fatto registrato cambia, la persona registrata o la persona a cui è richiesto dalla legge deve notificare la modifica senza indebito ritardo alla persona che tiene il registro pubblico, e questa deve iscrivere questa modifica nel registro pubblico senza indebito ritardo.

§ 121

(1) La persona a cui si riferisce l’iscrizione non ha il diritto di obiettare che l’iscrizione non corrisponde ai fatti nei confronti di una persona che agisce legalmente fidandosi dei dati inseriti nel registro pubblico.

(2) Se un dato inserito nel registro pubblico è stato pubblicato, nessuno può, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, affermare di non aver potuto conoscere i dati pubblicati. Se i dati pubblicati non corrispondono ai dati inseriti, la persona a cui si riferiscono i dati non può invocare i dati pubblicati contro un’altra persona; tuttavia, qualora dimostri di essere a conoscenza dei dati inseriti, potrà opporsi al fatto che i dati pubblicati non corrispondono ai dati registrati.

Costituzione e creazione di una persona giuridica
§ 122

Una persona giuridica può essere costituita da un atto giuridico istitutivo, dalla legge, da una decisione di un’autorità pubblica o in un altro modo stabilito da un’altra normativa legale.

§ 123

(1) Il procedimento legale istitutivo deve determinare almeno il nome, la sede legale della persona giuridica, l’oggetto dell’attività, la quale la persona giuridica ha un organo statutario e il modo in cui è creata, salvo diversa disposizione di legge. Determina inoltre chi sono i primi membri dell’organo statutario.

(2) Una forma scritta è necessaria per il procedimento legale istitutivo.

§ 124

Se non è indicato per quale periodo è costituita la persona giuridica, è valido che sia costituita per un periodo indefinito.

§ 125

(1) Diversi fondatori creano un’entità giuridica adottando uno statuto o concludendo un altro contratto.

(2) La legge stabilisce in quali casi una persona giuridica può essere costituita anche da un atto giuridico di una persona contenuto nell’atto costitutivo.

§ 126

(1) Una persona giuridica è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Se una persona giuridica è stabilita per legge, deve essere stabilita il giorno della sua entrata in vigore, a meno che la legge non preveda un giorno successivo.

(3) La legge stabilisce in quali altri casi l’iscrizione nel registro pubblico non è necessaria per l’istituzione di una persona giuridica. La legge stabilisce in quali casi è necessaria una decisione di un’autorità pubblica per l’istituzione o la creazione di una persona giuridica.

§ 127

È possibile agire per conto di una persona giuridica per suo conto anche prima della sua costituzione. Chi agisce in questo modo ha il diritto e l’obbligo di farlo lui stesso; se più persone agiscono, hanno diritto e sono vincolate congiuntamente e separatamente. Una persona giuridica può assumere autonomamente gli effetti di questi atti entro tre mesi dalla loro costituzione. In tal caso, è valido e obbligato da questi negoziati fin dall’inizio. Se li prende in consegna, farà sapere agli altri partecipanti che lo ha fatto.

§ 128

Una volta che una persona giuridica è stata costituita, non si può pretendere che non sia stata costituita e la sua iscrizione nel registro pubblico non può quindi essere revocata.

§ 129

(1) Il tribunale dichiara invalida una persona giuridica dopo la sua istituzione anche senza petizione, se

a) manca l’azione legale fondante,

b) l’ azione legale costitutiva non possiede i requisiti necessari per l’esistenza giuridica della persona giuridica,

c) la condotta legale dei fondatori è in contraddizione con § 145 o

d) l’ entità giuridica è stata costituita da un numero di persone inferiore a quanto richiesto dalla legge.

(2) Il giorno in cui la persona giuridica viene dichiarata invalida, entra in liquidazione.

§ 130

Prima della decisione ai sensi della Sezione 129, il tribunale deve fornire alla persona giuridica un periodo di tempo ragionevole per porvi rimedio, se il difetto è riparabile.

§ 131

La dichiarazione di invalidità di una persona giuridica non pregiudica i diritti e gli obblighi che ha acquisito.

Nome
§ 132

(1) Il nome di una persona giuridica è il suo nome.

(2) Il nome deve distinguere una persona giuridica da un’altra e contenere un’indicazione della sua forma giuridica. Il nome non deve essere fuorviante.

§ 133

(1) Il nome può contenere il nome di una persona con la quale la persona giuridica ha una relazione speciale. Se una persona è viva, il suo nome può essere utilizzato a nome di una persona giuridica solo con il suo consenso; se è morto senza il suo consenso, sarà richiesto il consenso del marito e, in caso contrario, il consenso della prole adulta e, in caso contrario, il consenso dell’antenato.

(2) Se un cognome è stato utilizzato a nome di una persona giuridica e se esiste un motivo basato su un importante interesse alla protezione della famiglia, si applica mutatis mutandis il § 78 paragrafo 3.

(3) Chi ha il diritto di prestare il consenso all’uso del nome di una persona a nome di una persona giuridica ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, anche se lo ha concesso per un certo periodo di tempo; se diversamente concordato, non si terrà conto del fatto che la revoca del consenso sia giustificata da un cambiamento sostanziale delle circostanze o da un altro motivo ragionevole. Se il consenso concesso per un certo periodo di tempo è stato revocato senza un sostanziale mutamento delle circostanze o un altro ragionevole motivo, il ricorrente è risarcito dalla persona giuridica per il danno che ne deriva.

§ 134

(1) Il nome di una persona giuridica può contenere alcuni elementi caratteristici del nome di un’altra persona giuridica, se c’è una ragione per questo nella loro relazione reciproca. Anche in quel caso, il pubblico deve essere in grado di distinguere sufficientemente i due nomi.

(2) Un elemento distintivo del nome di un’altra persona giuridica non può essere utilizzato nel nome senza il suo consenso. Le disposizioni della Sezione 133 (3) si applicano mutatis mutandis.

§ 135

(1) Una persona giuridica che è stata interessata da una contestazione del suo diritto a un nome o che ha subito un danno a causa di interferenze non autorizzate con questo diritto, o che è minacciata da tale danno, in particolare dall’uso non autorizzato del nome, può richiedere che l’interferenza non autorizzata venga abbandonata o rimossa. la sua conseguenza.

(2) La stessa protezione appartiene a una persona giuridica nei confronti di una persona che, senza un motivo legale, interferisce con la sua reputazione o privacy, se non per scopi scientifici o artistici o per la stampa, la radio, la televisione o notizie simili; tuttavia, un tale intervento non deve essere contrario ai legittimi interessi della persona giuridica.

§ 136

Residenza
(1) Quando si stabilisce una persona giuridica, deve essere determinata la sua sede legale. Se non disturba la quiete e l’ordine in casa, il posto può essere anche nell’appartamento.

(2) Se una persona giuridica è iscritta nel registro pubblico, è sufficiente che l’azione legale di fondazione indichi il nome del comune in cui la persona giuridica ha la sua sede legale; tuttavia, la persona giuridica propone di iscrivere la sede legale completa nel registro pubblico.

§ 137

(1) Chiunque può invocare la sede effettiva di una persona giuridica.

(2) Una persona giuridica non può opporsi al fatto di avere una sede legale effettiva in un altro luogo nei confronti di chi invoca la sede legale nel registro pubblico.

Trasferimento della sede legale
§ 138

(1) Una persona giuridica con sede legale all’estero può trasferire la propria sede legale nel territorio della Repubblica Ceca. Ciò non si applica a meno che non sia consentito dalla legge dello Stato in cui la persona giuridica ha la propria sede legale o nel caso di una persona giuridica vietata ai sensi della Sezione 145.

(2) Una persona giuridica che intende trasferire la propria sede legale nella Repubblica ceca deve allegare alla domanda di iscrizione nel registro pubblico pertinente una decisione sulla forma giuridica della persona giuridica ceca e l’azione legale istitutiva richiesta dalla legge ceca per questa persona giuridica. .

(3) I rapporti giuridici interni di una persona giuridica sono regolati dalla legge ceca dopo il trasferimento della sede legale nella Repubblica ceca. L’ordinamento giuridico ceco disciplina anche la responsabilità dei suoi membri o membri dei suoi organi per i debiti di una persona giuridica, se sono sorti dopo la data di efficacia del trasferimento della sede legale nella Repubblica ceca.

§ 139

Una persona giuridica con sede legale nella Repubblica Ceca può trasferire la propria sede legale all’estero, a condizione che ciò non sia contrario all’ordine pubblico e se l’ordinamento giuridico dello stato in cui deve essere trasferita la sede legale della persona giuridica lo consente.

§ 140

(1) Una persona giuridica che intende trasferire la propria sede legale all’estero deve pubblicare tale intenzione, indicando l’indirizzo della nuova sede legale e la forma giuridica dopo il trasferimento della propria sede legale almeno tre mesi prima della data del previsto trasferimento della sede legale. I creditori hanno il diritto di richiedere una garanzia sufficiente per i loro crediti in sospeso entro due mesi dalla pubblicazione, se la recuperabilità dei loro crediti nella Repubblica Ceca si deteriora dopo il trasferimento della sede legale.

(2) Se non viene raggiunto un accordo sul modo e sull’entità della garanzia, il tribunale deciderà in merito a una garanzia sufficiente e alla sua entità in relazione al tipo e all’importo del credito. Se la persona giuridica non fornisce garanzie secondo la decisione del tribunale, i membri dell’organo statutario sono responsabili per i debiti che non sono stati garantiti, ad eccezione di coloro che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per conformarsi alla decisione.

§ 141

(1) Un membro di una persona giuridica che non ha acconsentito al trasferimento della sede legale all’estero ha il diritto di revocare l’appartenenza alla persona giuridica con effetto dalla data del trasferimento della sede legale. Se un membro di una persona giuridica ha diritto a un accordo al momento della cessazione dell’iscrizione, la persona giuridica deve fornirgli la prestazione entro e non oltre la data di efficacia del trasferimento della sede legale. I membri dell’organo statutario sono responsabili dell’adempimento di tale obbligo.

(2) I membri della persona giuridica e del suo organo statutario sono responsabili dei debiti contratti prima della data di efficacia del trasferimento della sede legale allo stesso modo di prima del trasferimento della sede legale all’estero.

§ 142

Il trasferimento della sede legale ha effetto dalla data di iscrizione del suo indirizzo nel relativo registro pubblico.

§ 143

Gli articoli da 138 a 142 si applicano mutatis mutandis alla costituzione e al trasferimento di succursali di persone giuridiche.

Scopo delle persone giuridiche
§ 144

(1) Una persona giuridica può essere stabilita nell’interesse pubblico o privato. La sua natura è valutata in base all’attività principale della persona giuridica.

(2) La legge stabilisce per quali scopi una persona giuridica può essere costituita solo se sono soddisfatte condizioni speciali.

§ 145

(1) È vietato costituire una persona giuridica il cui scopo è violare la legge o raggiungere qualsiasi obiettivo in modo illegale, specialmente se il suo scopo è

a) negazione o limitazione dei diritti personali, politici o di altro tipo delle persone sulla base della loro nazionalità, sesso, razza, origine, opinione politica o di altro tipo, religione o status sociale,

b) incitamento all’odio e all’intolleranza,

(c) promuovere la violenza; o

d) gestione di una pubblica autorità o esercizio della pubblica amministrazione senza autorizzazione legale.

(2) È vietato costituire una persona giuridica armata o con unità armate, a meno che non si tratti di una persona giuridica stabilita dalla legge, che la legge sull’armamento o la creazione di un’unità armata consente o impone esplicitamente, o una persona giuridica che maneggia armi in relazione alla sua attività ai sensi un altro regolamento legale, o una persona giuridica i cui membri detengono o usano armi per scopi sportivi o culturali o per la caccia o per l’esecuzione di compiti ai sensi di un’altra regolamentazione legale.

Beneficio pubblico
§ 146

Un beneficio pubblico è un’entità giuridica la cui missione è quella di contribuire al raggiungimento del bene comune in conformità con la condotta giuridica fondante delle proprie attività, se solo persone innocenti hanno un’influenza significativa sul processo decisionale della persona giuridica, se ha acquisito proprietà da fonti oneste e se utilizza i suoi beni per il pubblico beneficio. scopo.

§ 147 – § 150
annullato

Organi di una persona giuridica
§ 151

(1) La legge stabilisce, o l’azione legale fondante determina, in che modo e in quale misura i membri degli organi di una persona giuridica decidono per essa e sostituiscono la sua volontà.

(2) La buona fede dei membri del corpo di una persona giuridica è attribuita alla persona giuridica.

§ 152

(1) Una persona giuridica deve formare organi di un membro (individuo) o di più membri (collettivo).

(2) Una persona fisica che è membro dell’organo di una persona giuridica e che è eletta, nominata o altrimenti chiamata alla carica (di seguito “membro di un organo eletto”) deve essere pienamente indipendente. Ciò vale anche per il rappresentante di una persona giuridica che è essa stessa membro dell’organo eletto di un’altra persona giuridica.

(3) Se l’attività principale di una persona giuridica riguarda minori o persone con autonomia limitata e se lo scopo principale della persona giuridica non è l’attività commerciale, il procedimento legale istitutivo può stabilire che un minore o una persona con autonomia limitata può anche essere un membro dell’organo collettivo eletto della persona giuridica. .

§ 153

(1) Una persona il cui fallimento è stato certificato può diventare membro di un organo eletto se lo ha notificato in anticipo alla persona che lo chiama in carica; ciò non si applica se sono trascorsi almeno tre anni dalla conclusione della procedura di insolvenza.

(2) Se il fallimento di una persona che è membro di un organo eletto è stato certificato, questa persona deve informare la persona che l’ha chiamata in carica senza indebito ritardo.

(3) In assenza di notifica, chiunque abbia un interesse legale può richiedere che un membro dell’organo eletto sia rimosso dall’incarico da un tribunale. Ciò non si applica se la persona che ha convocato il membro dell’organo eletto ha deciso, dopo aver appreso del certificato di insolvenza della persona, di restare in carica.

§ 154

Se un’altra persona giuridica è membro dell’organo eletto di una persona giuridica, autorizza la persona fisica a rappresentarla nell’organo, altrimenti la persona giuridica è rappresentata da un membro del suo organo statutario.

§ 155

(1) Se un membro di un organo eletto è stato chiamato da una persona non qualificata per legge, la sua professione sarà trattata come se non fosse avvenuta. Se un membro di un organo eletto perde la capacità giuridica di essere membro di un organo eletto dopo la sua nomina in carica, il suo ufficio cesserà; notifica alla persona giuridica la cessazione della sua funzione senza indebito ritardo.

(2) Se la professione di una persona alla carica di membro di un organo eletto è considerata come se non fosse avvenuta, o se la professione è invalida, ciò non pregiudica il diritto acquisito in buona fede.

§ 156

(1) Se l’ente è un collettivo, decide sugli affari di una persona giuridica nell’ente. Può deliberare in presenza o altra partecipazione della maggioranza dei membri e decide a maggioranza dei voti dei membri partecipanti.

(2) Se la competenza dei singoli membri dell’organo è suddivisa in determinati settori, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano. La divisione delle responsabilità non esonera gli altri membri dall’obbligo di vigilare sugli affari della persona giuridica.

§ 157

(1) Se viene presa una decisione, su richiesta del membro dell’organo eletto che si è opposto alla proposta, la sua opinione dissenziente deve essere registrata.

(2) Se la proposta è stata adottata in assenza di uno dei membri, questo membro ha il diritto di conoscere il contenuto della decisione.

§ 158

(1) Un atto giuridico istitutivo può prevedere la capacità dell’ente di passare un numero maggiore di partecipanti, richiedere un numero maggiore di voti per l’adozione di una decisione o stabilire una procedura con cui il metodo decisionale dell’organo può essere modificato.

(2) Un atto giuridico istitutivo può consentire il processo decisionale dell’organo anche al di fuori della riunione per iscritto o con l’uso di mezzi tecnici.

(3) Il procedimento legale istitutivo può stabilire che, in caso di parità di voti nel processo decisionale dell’organo eletto della persona giuridica, il voto del presidente decide.

§ 159

(1) Chi accetta la funzione di membro di un organo eletto si impegna a svolgerla con la necessaria lealtà e con la necessaria conoscenza e diligenza. Si ritiene che agisca con noncuranza, chi non è in grado di farlo con la cura di un manager adeguato, anche se ha dovuto scoprirlo quando accetta la funzione o la svolge, e non trarrà conseguenze per se stesso.

(2) Un membro di un organo eletto svolge la funzione di persona; tuttavia, ciò non impedisce a un membro di autorizzare un altro membro dello stesso organo a votare per lui in sua assenza, caso per caso.

(3) Se un membro di un organo eletto non ha risarcito una persona giuridica per il danno causatogli da una violazione dei doveri nell’esercizio delle sue funzioni, anche se era obbligato a risarcire il danno, è responsabile nei confronti del creditore della persona giuridica per il suo debito nella misura in cui non ha risarcito non riesce a riprendersi.

§ 160

Se un membro di un organo eletto si dimette dalla carica con una dichiarazione ricevuta da una persona giuridica, la carica scade due mesi dopo il ricevimento della dichiarazione.

Agire per conto di una persona giuridica
§ 161

Chi rappresenta la persona giuridica indicherà cosa le autorizza a farlo, se non risulta dalle circostanze. Chiunque firmi per conto di una persona giuridica deve allegare la propria firma al proprio nome o, se applicabile, informazioni sulla propria posizione o classificazione professionale.

§ 162

Se una persona giuridica è rappresentata da un membro del suo organo in un modo iscritto nel registro pubblico, non si può obiettare che la persona giuridica non ha adottato la risoluzione necessaria, che la risoluzione era viziata da un vizio o che il membro dell’organo ha violato la delibera adottata.

§ 163

L’organo statutario ha tutti i poteri che l’atto giuridico istitutivo, la legge o la decisione di un’autorità pubblica non attribuisce a un altro organo di una persona giuridica.

§ 164

(1) Un membro di un organo statutario può rappresentare una persona giuridica in tutte le questioni.

(2) Se la competenza di un ente statutario appartiene a più di una persona, esso costituisce un ente statutario collettivo. Se il procedimento legale istitutivo non determina in che modo i suoi membri rappresentano l’entità giuridica, ciascun membro deve farlo separatamente. Se il procedimento legale istitutivo richiede che i membri dell’organo statutario agiscano congiuntamente, il membro può rappresentare la persona giuridica come agente separatamente solo se è stato autorizzato a svolgere una determinata azione legale.

§ 165

(1) Se l’organo statutario non ha un numero sufficiente di membri necessari per il processo decisionale, il tribunale nomina, su proposta della persona che certifica l’interesse legale, i membri mancanti fino a quando i nuovi membri non sono chiamati in conformità con la procedura specificata nel procedimento legale istitutivo; in caso contrario, il tribunale nomina un tutore della persona giuridica, anche senza mozione, ogni volta che ne viene a conoscenza nel corso delle sue attività.

(2) Il tribunale nomina un tutore per una persona giuridica, anche senza mozione, se gli interessi di un membro dell’organo statutario sono in conflitto con gli interessi della persona giuridica e se la persona giuridica non ha un altro membro dell’organismo in grado di rappresentarla.

§ 166

(1) Una persona giuridica è rappresentata dai suoi dipendenti nella misura consueta per quanto riguarda la loro classificazione o funzione; in tal modo, lo stato delle cose è decisivo. Quanto stabilito sulla rappresentanza di una persona giuridica da parte di un dipendente si applica analogamente alla rappresentanza di una persona giuridica da parte di un suo membro o di un membro di un altro ente non iscritto nel registro pubblico.

(2) La restrizione del diritto del rappresentante da parte di un regolamento interno di una persona giuridica avrà effetti nei confronti di una terza parte solo se doveva essere a sua conoscenza.

§ 167

Una persona giuridica è responsabile di un reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni da un membro dell’organo eletto, da un dipendente o da un altro suo rappresentante nei confronti di terzi.

Scioglimento di una persona giuridica
§ 168

(1) Una persona giuridica deve essere sciolta con un’azione legale, la scadenza di un periodo, una decisione di un’autorità pubblica o il raggiungimento dello scopo per cui è stata costituita e per altri motivi previsti dalla legge.

(2) Lo scioglimento volontario di una persona giuridica è deciso dalla sua autorità competente.

§ 169

(1) Dopo lo scioglimento di una persona giuridica, è richiesta la sua liquidazione, a meno che tutta la sua proprietà non sia acquisita da un successore legale o se non diversamente previsto dalla legge.

(2) Se dal procedimento giudiziario per lo scioglimento della persona giuridica non deriva, sia che sia sciolto con liquidazione o senza liquidazione, si applica che è sciolto con liquidazione.

§ 170

Chiunque abbia deciso di sciogliere una persona giuridica con liquidazione può modificare la decisione fino al raggiungimento dello scopo della liquidazione.

§ 171

In caso di liquidazione, la persona giuridica viene sciolta

a) allo scadere del periodo per il quale è stato stabilito,

b) raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita,

(c) la data specificata dalla legge o un’azione legale per lo scioglimento della persona giuridica, altrimenti la data della sua efficacia, o

d) la data di forza giuridica della decisione dell’autorità pubblica, a meno che nella decisione non sia specificata una data successiva.

§ 172

(1) Il tribunale, su mozione della persona che dimostra un interesse legale in essa, o anche senza una mozione, scioglierà la persona giuridica e ne ordinerà la liquidazione, se

a) svolge attività illegali in misura tale da perturbare gravemente l’ordine pubblico,

b) non soddisfa più i presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di una persona giuridica,

(c) l’ organo statutario non ha capacità per più di due anni, o

d) così previsto dalla legge.

(2) Se la legge del tribunale consente lo scioglimento di una persona giuridica per un motivo che può essere rimosso, il tribunale stabilisce un termine ragionevole per eliminare le carenze prima di emettere una decisione.

§ 173

(1) Se una persona giuridica viene sciolta durante la conversione, deve essere cancellata senza liquidazione alla data di efficacia della conversione.

(2) Se il fallimento di una persona giuridica è stato certificato, deve essere annullato senza liquidazione annullando il fallimento dopo l’adempimento della risoluzione del programma, o annullando il fallimento perché la proprietà è completamente insufficiente; tuttavia, entrerà in liquidazione se alcune attività compaiono dopo la fine della procedura di insolvenza.

Trasformazione di una persona giuridica
§ 174

(1) La trasformazione di una persona giuridica è una fusione, scissione e modifica della forma giuridica.

(2) Una persona giuridica può modificare la propria forma giuridica solo se previsto dalla legge.

§ 175

(1) Chi ha deciso la trasformazione di una persona giuridica può modificare la decisione fino a quando la conversione non diventa effettiva.

(2) Se la trasformazione di una persona giuridica diventa effettiva, non si può decidere che non si sia verificata, né l’azione legale che ha portato alla conversione può essere dichiarata non valida e l’iscrizione della trasformazione nel registro pubblico non può essere annullata.

§ 176

(1) Durante la conversione, deve essere determinato il giorno decisivo, a partire dal quale si considera dal punto di vista contabile il comportamento dell’entità giuridica incorporante da svolgere per conto dell’entità giuridica successore.

(2) A partire dal giorno precedente il giorno decisivo, la persona giuridica in scioglimento o la persona giuridica divisa per scissione redige il bilancio finale. Alla data di registrazione, la persona giuridica successore o la persona giuridica divisa per la scissione deve compilare lo stato patrimoniale di apertura.

§ 177

(1) L’efficacia della trasformazione di una persona giuridica iscritta nel registro pubblico avrà effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico. In tal caso, la record date è fissata in modo da non precedere di oltre dodici mesi la data di deposito della domanda di iscrizione della conversione nel pubblico registro.

(2) Se le persone partecipanti sono iscritte nel registro pubblico in distretti diversi, deve essere presentata una proposta per la registrazione della trasformazione in uno di essi e l’autorità pubblica inserisce nel registro pubblico tutti i fatti registrati lo stesso giorno.

§ 178

(1) Una fusione avviene fondendo o amalgamando almeno due entità giuridiche partecipanti. Una fusione o fusione è considerata un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

(2) In caso di fusione, almeno una delle persone partecipanti cesserà di esistere; i diritti e gli obblighi delle persone partecipanti alla fusione passano a un’unica entità partecipante in qualità di entità giuridica successore.

(3) In seguito alla fusione, tutte le persone partecipanti cesseranno di esistere e al loro posto in qualità di successore verrà creata una nuova entità giuridica; ad essa passano i diritti e gli obblighi di tutte le persone estinte.

§ 179

(1) Una persona giuridica con una scissione è divisa con la costituzione di nuove entità giuridiche, o è scissa con una fusione simultanea con altre entità giuridiche (di seguito denominata “divisione per fusione”). Una persona giuridica può anche essere costituita mediante scissione o unendo diversi metodi di divisione. La divisione per fusione, scissione e altre forme di scissione sono considerate un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

(2) Se la persona giuridica divisa per divisione cessa di esistere ei suoi diritti e obblighi vengono trasferiti a più persone giuridiche successore, allora

a) se sono coinvolti nella scissione della persona giuridica successore come persone già esistenti, si tratta di una scissione per fusione,

b) se le entità giuridiche successore devono ancora essere costituite per scissione, si tratta di una divisione con la costituzione di nuove entità giuridiche.

(3) Quando un’entità giuridica è divisa per scissione, l’entità giuridica scissa non deve essere sciolta o terminata, ma la parte assegnata dei suoi diritti e obblighi passerà al successore esistente o di nuova costituzione.

§ 180

Nei casi di cui alla sezione 179 (2) o (3), l’autorità competente dell’entità giuridica decide quali dipendenti dell’entità giuridica risultante dalla fusione diventeranno dipendenti delle singole entità giuridiche successore.

§ 181

Le persone giuridiche di varie forme giuridiche possono fondersi ed essere scisse solo se la legge lo prevede.

§ 182

Se la trasformazione di una persona giuridica trasferisce i suoi beni alla persona giuridica successore e se il consenso di un’autorità pubblica per il trasferimento di diritti e obblighi è richiesto da un’altra normativa legale, tale consenso è richiesto anche per la trasformazione della persona giuridica.

§ 183

(1) Una modifica della forma giuridica non cancella o risolve l’entità giuridica la cui forma giuridica cambia, cambiano solo i suoi rapporti giuridici e, nel caso di una società, anche lo status giuridico dei suoi membri.

(2) Se la data in cui è stata redatta la bozza di contratto o la decisione sulla modifica della forma giuridica non è una data di riferimento del bilancio ai sensi di un’altra normativa legale, la persona giuridica deve redigere un bilancio intermedio a partire da tale data. I dati dai quali è redatto il bilancio alla data del trattamento del cambio di forma giuridica non possono precedere di più di tre mesi la data della decisione della persona giuridica sul cambio di forma giuridica.

§ 184

(1) Una decisione sulla trasformazione di una persona giuridica stabilita dalla legge può essere presa se la legge lo prevede espressamente.

(2) Questo organismo decide in merito alla trasformazione di un’entità giuridica istituita da una decisione di un’autorità pubblica.

Scioglimento di una persona giuridica
§ 185

Una persona giuridica iscritta nel registro pubblico cessa di esistere il giorno della sua cancellazione dal registro pubblico.

§ 186

Una persona giuridica che non è soggetta all’iscrizione nel registro pubblico cessa di esistere al termine della liquidazione.

Disposizione
§ 187

(1) Lo scopo della liquidazione è quello di regolare le attività della persona giuridica dissolta (sostanza di liquidazione), estinguere i debiti nei confronti dei creditori e disporre del saldo patrimoniale netto risultante dalla liquidazione (con il saldo di liquidazione), in conformità con la legge.

(2) Una persona giuridica entra in liquidazione il giorno in cui viene annullata o dichiarata invalida. Se una persona giuridica iscritta nel registro pubblico entra in liquidazione, il curatore propone senza indebito ritardo l’iscrizione dell’iscrizione in liquidazione nel registro pubblico. Durante la liquidazione, la persona giuridica utilizza il proprio nome con il suffisso “in liquidazione”.

§ 188

Se una persona giuridica entra in liquidazione, nessuno può agire legalmente per suo conto al di fuori dell’ambito specificato nel § 196 dal momento in cui ha appreso della sua entrata in liquidazione o quando avrebbe dovuto e avrebbe potuto venirne a conoscenza.

§ 189

(1) Al momento dell’entrata in liquidazione, l’autorità competente convoca il liquidatore presso la persona giuridica; il curatore può essere solo una persona qualificata per far parte dell’organo statutario. Se la funzione del curatore cessa prima dello scioglimento della persona giuridica, l’autorità competente convoca il nuovo curatore presso la persona giuridica senza indebito ritardo.

(2) Se una persona giuridica è in liquidazione e se il liquidatore non è stato chiamato, tutti i membri dell’organo statutario esercitano i suoi poteri.

§ 190

Se più liquidatori sono chiamati a liquidare una persona giuridica, formano un organo collettivo.

§ 191

(1) Una persona giuridica che è entrata in liquidazione senza essere stata chiamata da un liquidatore ai sensi della Sezione 189 deve essere nominata dal tribunale dal liquidatore, anche senza mozione. Il tribunale nomina un liquidatore anche se ha esso stesso deciso lo scioglimento della persona giuridica.

(2) Su proposta di una persona che dimostri un interesse legale in esso, il tribunale licenzia il liquidatore che non adempie adeguatamente ai suoi obblighi e nomina un nuovo liquidatore.

(3) Se non è stata presentata altra mozione o se la mozione non può essere rispettata, il tribunale può, nei procedimenti di cui al paragrafo 1 o 2, nominare un liquidatore anche senza il suo consenso, un membro dell’organo statutario. Tale liquidatore non può dimettersi. Tuttavia, può proporre al tribunale di essere rilasciato dall’incarico se dimostra che non può essere equamente tenuto a ricoprire una carica.

(4) Se il liquidatore non può essere nominato anche ai sensi del paragrafo 3, il tribunale lo nomina tra le persone iscritte nell’elenco degli amministratori fallimentari.

§ 192

Se il tribunale ha nominato un curatore, i terzi forniscono al curatore la cooperazione nella stessa misura in cui sono obbligati a fornirla all’amministratore dell’insolvenza.

§ 193

Il curatore acquisisce la competenza dell’organo statutario al momento della sua professione. Il liquidatore è responsabile del corretto svolgimento della funzione allo stesso modo di un membro dell’organo statutario.

§ 194

Solo il tribunale può rimuovere il liquidatore che ha nominato.

§ 195

Il compenso e le modalità di pagamento sono determinati dal liquidatore dalla persona che lo ha chiamato.

§ 196

(1) L’attività di un liquidatore può perseguire solo uno scopo che corrisponde alla natura e agli obiettivi della liquidazione.

(2) Se una persona giuridica ha acquisito un’eredità o un lascito con una condizione, una prova del tempo o un ordine, il liquidatore deve rispettare queste restrizioni. Tuttavia, se la persona giuridica ha ricevuto fondi accantonati dai bilanci pubblici, il liquidatore li utilizza come deciso dall’autorità che li ha forniti; il liquidatore procederà in modo analogo se la persona giuridica ha ricevuto fondi destinati al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità.

§ 197

Durante la liquidazione, il liquidatore soddisferà in via prioritaria i crediti dei dipendenti; ciò non si applica se la persona giuridica è insolvente.

§ 198

(1) Il curatore deve notificare l’entrata in liquidazione di una persona giuridica a tutti i creditori conosciuti.

(2) Il curatore deve pubblicare senza indebito ritardo almeno due volte di seguito, a distanza di almeno due settimane, l’avviso di cui al paragrafo 1 unitamente a un invito ai creditori a presentare i propri crediti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dalla seconda pubblicazione.

§ 199

(1) A partire dalla data di entrata della persona giuridica in liquidazione, il liquidatore deve compilare il bilancio di apertura e l’inventario delle attività della persona giuridica.

(2) Il liquidatore emette un inventario dei beni a ciascun creditore che lo richieda contro il pagamento dei costi.

§ 200

Se il curatore scopre durante la liquidazione che la persona giuridica è fallita, deve presentare un’istanza di insolvenza senza indebito ritardo, a meno che questo non sia il caso di cui alla sezione 201.

§ 201

(1) Se questo è il caso ai sensi del § 173 paragrafo 2 e la liquidazione non è sufficiente per soddisfare tutti i debiti, il liquidatore dei proventi pagherà nel primo gruppo, i costi di liquidazione, il secondo gruppo del saldo per soddisfare i crediti dei dipendenti e quindi pagato nel terzo gruppo reclami altro creditori.

(2) Se non è possibile estinguere integralmente i crediti dello stesso gruppo, questi devono essere soddisfatti proporzionalmente.

§ 202

(1) Se l’intera sostanza della liquidazione non può essere monetizzata entro un tempo ragionevole, il liquidatore deve compensare i costi e i crediti del primo e poi del secondo gruppo dai proventi parziali, se possibile; ciò non influisce sul § 201 paragrafo 2. Successivamente, il liquidatore offrirà ai creditori dei crediti del terzo gruppo la sostanza della liquidazione da assumere per pagare i debiti.

(2) Se la sostanza della liquidazione non può essere monetizzata nemmeno in parte entro un termine ragionevole, o se i crediti del primo e del secondo gruppo non sono completamente estinti dai proventi parziali, il liquidatore deve offrire la sostanza della liquidazione per l’acquisizione a tutti i creditori.

(3) Si considera che un creditore al quale la sostanza di liquidazione sia stata offerta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e non abbia commentato l’offerta entro due mesi abbia accettato l’offerta; questo effetto non si verificherà a meno che non venga indicato dal liquidatore nell’offerta.

§ 203

(1) I creditori che rilevano la sostanza della liquidazione avranno ciascuno una quota determinata dal rapporto tra l’importo dei loro crediti; il resto dei loro crediti scadono.

(2) Se uno dei creditori rifiuta di partecipare all’acquisizione del patrimonio di liquidazione, il suo credito si considera scaduto. Ciò non si applica se la proprietà fino ad ora sconosciuta della persona giuridica viene successivamente scoperta.

§ 204

(1) Se tutti i creditori rifiutano di rilevare la sostanza di liquidazione, la sostanza di liquidazione passerà allo Stato il giorno dello scioglimento della persona giuridica; il curatore informa l’autorità competente ai sensi di un’altra legge senza indebito ritardo.

(2) Nonostante le sezioni da 201 a 203, un creditore che è un creditore garantito ai sensi di un’altra legge deve essere soddisfatto della sicurezza con cui è stato garantito il suo credito. Se il creditore garantito non è quindi pienamente soddisfatto della sua richiesta, ha diritto al resto della prestazione ai sensi delle sezioni da 201 a 203.

§ 205

(1) Non appena il liquidatore completa tutto ciò che precede lo smaltimento del saldo di liquidazione o il trasferimento della sostanza di liquidazione ai sensi del § 202 o la notifica ai sensi del § 204, deve preparare una relazione finale sul corso della liquidazione, affermando almeno utilizzare il saldo di liquidazione. Lo stesso giorno il liquidatore redige il bilancio. Il liquidatore allega al bilancio una registrazione della firma.

(2) La relazione finale, la proposta per l’utilizzo del saldo di liquidazione e il bilancio devono essere presentati dal liquidatore per approvazione alla persona che lo ha chiamato in carica. Chiunque sia diventato un liquidatore ai sensi della Sezione 189 (1) deve presentare la relazione finale, la proposta per l’uso del saldo di liquidazione e il bilancio all’organo della persona giuridica che ha il potere di rimuoverlo dall’incarico o di ispezionarlo. In assenza di tale organo, il curatore sottopone tali documenti e proposte al tribunale per approvazione.

(3) La cancellazione di una persona giuridica dal registro pubblico non può essere impedita dal fatto che i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati approvati.

§ 206

(1) Fino a quando i diritti di tutti i creditori che hanno registrato i loro crediti in tempo ai sensi della Sezione 198 non sono soddisfatti, la quota del saldo di liquidazione non può essere pagata né sotto forma di anticipo né altrimenti utilizzata.

(2) Se il credito è contestato o se non è ancora scaduto, il saldo di liquidazione può essere utilizzato solo se al creditore è stata fornita una garanzia sufficiente.

§ 207

La liquidazione termina con l’uso del saldo di liquidazione, il trasferimento della sostanza di liquidazione al creditore o il suo rifiuto. Il liquidatore deve presentare una proposta di cancellazione della persona giuridica dal registro pubblico entro trenta giorni dalla fine della liquidazione.

§ 208

Se, prima che la persona giuridica venga cancellata dal registro pubblico, viene scoperto il suo bene ancora sconosciuto o se si presenta la necessità di altre misure necessarie, la liquidazione non avrà termine e il curatore regolerà tale proprietà o prenderà le altre misure necessarie. Al termine di questi negoziati, procederà in conformità con le Sezioni da 205 a 207; le disposizioni del § 170 non si applicano.

§ 209

(1) Se la proprietà sconosciuta di una persona giuridica viene scoperta dopo la sua cancellazione dal registro pubblico o se appare un altro interesse degno di protezione legale, il tribunale, su mozione della persona che certifica l’interesse legale, cancella la cancellazione della persona giuridica, decide sulla sua liquidazione e nomina un liquidatore. . Chi tiene il registro pubblico provvede, ai sensi della presente decisione, al rinnovo della persona giuridica, al fatto che si trova in liquidazione e agli estremi del curatore. Dal suo rinnovo, la persona giuridica non ha mai cessato di esistere.

(2) Se una persona giuridica è stata rinnovata a causa della scoperta di proprietà sconosciute, i crediti insoddisfatti dei suoi creditori devono essere rinnovati.

Sezione 2

Società
Sottosezione 1

Generalmente sulle società
§ 210

(1) Una società è costituita come entità giuridica da una comunità di persone.

(2) Una persona giuridica composta da un solo socio deve essere considerata una società.

§ 211

(1) Una società può avere un solo membro, se consentito dalla legge. In tal caso, un singolo membro della società non può cessare volontariamente la sua appartenenza ad essa, a meno che, di conseguenza, una nuova persona ne prenda il posto.

(2) Se il numero dei membri della società scende al di sotto del numero stabilito dalla legge, il tribunale lo cancella anche senza mozione e decide sulla sua liquidazione. Tuttavia, prima gli darà un periodo di tempo ragionevole per chiedere un risarcimento.

§ 212

(1) Accettando l’appartenenza alla società, il membro si impegna a comportarsi in modo onesto nei suoi confronti e a mantenere le sue regole interne. Una società non deve favorire o svantaggiare in modo irragionevole il proprio membro e deve proteggere i suoi diritti di membro e interessi legittimi.

(2) Se un membro di una società privata abusa del diritto di voto a scapito dell’insieme, il tribunale decide su proposta della persona che dimostra un interesse legale che il voto di questo membro non può essere preso in considerazione per un determinato caso. Tale diritto decade se la mozione non viene presentata entro tre mesi dalla data in cui si è abusato del voto.

§ 213

Se una società o un membro del suo corpo danneggia una società in un modo che stabilisce il suo obbligo di risarcimento e da cui un altro membro della società è stato danneggiato dal valore della sua partecipazione, e se solo quel membro chiede un risarcimento, il tribunale può imporre un obbligo al parassita anche senza moto speciale. risarcire il danno causato solo alla società, se le circostanze del caso lo giustificano, soprattutto se è sufficientemente chiaro che tale misura compenserà anche il danno alle partecipazioni compromesse.

Sottosezione 2

Associazione
§ 214

(1) Almeno tre persone guidate dall’interesse comune possono costituire un’associazione come unione autonoma e volontaria di membri per la sua realizzazione e associarsi ad essa.

(2) Se le associazioni formano una nuova associazione come loro unione al fine di esercitare un interesse comune, esprimeranno la sua natura sindacale in nome della nuova associazione.

§ 215

(1) Nessuno può essere costretto a partecipare all’associazione e nessuno può essere impedito di lasciarla.

(2) I membri dell’associazione non sono responsabili dei suoi debiti.

§ 216

Il nome dell’associazione deve contenere le parole “associazione” o “associazione registrata”, ma è sufficiente l’abbreviazione “zs”.

§ 217

(1) L’attività principale dell’associazione non può che essere il soddisfacimento e la tutela di quegli interessi per l’adempimento dei quali l’associazione è fondata. L’impresa o altra attività lucrativa non può essere l’attività principale dell’associazione.

(2) Oltre alla sua attività principale, l’associazione può anche svolgere un’attività economica accessoria consistente in affari o altre attività lucrative, se il suo scopo è a sostegno dell’attività principale o nell’uso economico della proprietà federale.

(3) Il profitto derivante dalle attività dell’associazione può essere utilizzato solo per le attività dell’associazione, inclusa l’amministrazione dell’associazione.

Costituzione dell’associazione
§ 218

I fondatori costituiranno un’associazione se concorderanno sul contenuto degli statuti; gli statuti contengono almeno

a) nome e sede legale dell’associazione,

b) lo scopo dell’associazione,

c) i diritti e gli obblighi dei membri nei confronti dell’associazione, o la determinazione del modo in cui sorgeranno i loro diritti e obblighi,

d) la designazione dell’organismo statutario.

§ 219

Lo statuto può istituire una filiale come unità organizzativa dell’associazione o determinare come è costituita la filiale e quale organo decide sulla costituzione, lo scioglimento o la trasformazione della filiale.

§ 220

(1) Se lo statuto stabilisce che l’appartenenza è di un tipo diverso, allo stesso tempo definisce i diritti e gli obblighi associati ai singoli tipi di adesione.

(2) È possibile limitare i diritti o estendere gli obblighi associati a un certo tipo di adesione solo alle condizioni specificate in anticipo nello statuto, altrimenti con il consenso della maggioranza dei membri interessati. Ciò non si applica se l’associazione ha una giusta ragione per limitare i propri diritti o estendere i propri obblighi.

§ 221

Lo statuto deve essere depositato integralmente presso la sede dell’associazione.

Incontro inaugurale
§ 222

(1) Un’associazione può anche essere istituita con una delibera della riunione costitutiva dell’associazione formante. Le disposizioni sulla riunione dei membri si applicano mutatis mutandis alla riunione costitutiva.

(2) Il progetto di statuto deve essere preparato e altre persone interessate alla costituzione dell’associazione devono essere convocate dal convocatore in modo appropriato per l’assemblea costituente. Il convocatore o persona da lui autorizzata verifica l’esattezza e la completezza dell’elenco dei presenti.

§ 223

Tutti coloro che partecipano alla riunione inaugurale e soddisfano le condizioni per l’adesione all’associazione, si registrano nell’elenco dei partecipanti, firmano il proprio nome e residenza o sede legale. La correttezza e la completezza dell’elenco dei presenti dovrà essere verificata dal convocatore o da persona da lui autorizzata. È vero che le persone iscritte nell’elenco dei partecipanti hanno presentato apposita domanda all’associazione.

§ 224

(1) La riunione inaugurale sarà aperta dal convocatore o da una persona da lui autorizzata. Informa l’assemblea costituente del numero dei presenti e la informa delle trattative già convocate dal convocante nell’interesse dell’associazione. Proporrà inoltre alla riunione inaugurale le regole per i suoi lavori e l’elezione del presidente e di eventuali altri funzionari.

(2) Le assemblee costitutive eleggono i membri di quegli organi che, secondo la determinazione della legge e dello statuto, devono eleggere.

(3) L’assemblea costituente adotta le risoluzioni a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

(4) Chi ha votato contro l’adozione del progetto di statuto può ritirarsi dalla domanda all’associazione. Di questo deve essere annotato l’elenco delle presenze, firmato dal dimissionario e da chi ha effettuato il verbale.

§ 225

Se almeno tre persone partecipano alla riunione inaugurale, possono approvare lo statuto ai sensi della Sezione 218.

Costituzione dell’associazione
§ 226

(1) L’associazione è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Una proposta per l’iscrizione di un’associazione nel registro pubblico deve essere presentata dai fondatori o da una persona designata dall’assemblea costituente.

(3) Se l’associazione non è iscritta nel registro pubblico entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di registrazione e se non è stata emessa alcuna decisione di rifiutare l’iscrizione entro questo periodo, l’associazione si considera iscritta nel registro pubblico il trentesimo giorno dalla presentazione della domanda.

§ 227

Se l’associazione continua ad operare anche dopo il rifiuto della sua iscrizione nel registro pubblico, si applicano le disposizioni relative alla società.

Associazione di filiale
§ 228

(1) La personalità giuridica di un’associazione secondaria deriva dalla personalità giuridica dell’associazione principale. Un’associazione secondaria può avere diritti e obblighi e acquisirli nella misura stabilita dagli statuti dell’associazione principale e iscritta nel registro pubblico.

(2) Il nome di un’associazione di filiale deve contenere un elemento caratteristico del nome dell’associazione principale ed esprimere le sue caratteristiche di associazione di filiale.

§ 229

(1) Il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico deve essere istituita un’associazione secondaria.

(2) Una proposta per l’iscrizione di una filiale nel registro pubblico deve essere presentata dall’associazione principale.

(3) Se la decisione sulla registrazione o il suo rifiuto non viene emessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di registrazione, la filiale si considera iscritta nel registro pubblico.

(4) Dai procedimenti legali di un’associazione secondaria sorti prima del giorno della sua iscrizione nel registro pubblico, l’associazione principale è legittimata e vincolata in solido con l’associazione secondaria. Dalla data di iscrizione della filiale nel registro pubblico, l’associazione principale è responsabile per i debiti della filiale nella misura specificata nello statuto.

§ 230

(1) Sciogliendo l’associazione principale, viene sciolta anche l’associazione filiale.

(2) L’associazione principale non cesserà di esistere prima che cessino di esistere tutte le associazioni di ramo.

§ 231
annullato

Appartenenza
§ 232

(1) Salvo disposizione contraria dello statuto, l’appartenenza all’associazione è vincolata alla persona del membro e non passa al suo successore legale.

(2) Se un membro dell’associazione è una persona giuridica, deve essere rappresentato da un organo statutario, a meno che la persona giuridica non nomini un altro rappresentante.

§ 233

(1) Dopo la costituzione di un’associazione, l’appartenenza ad essa può essere stabilita mediante ammissione come membro o in un altro modo determinato dallo statuto.

(2) Chi fa domanda di adesione all’associazione, esprime in tal modo la volontà di essere vincolato dallo statuto dal momento in cui diventa membro dell’associazione.

(3) L’organo designato dallo statuto, altrimenti l’organo supremo dell’associazione, decide sull’ammissione come membro.

§ 234

Si ritiene che l’adesione a un’associazione di ramo crei anche l’appartenenza all’associazione principale; questo vale anche per la cessazione dell’affiliazione.

§ 235

Lo statuto può determinare l’importo e la scadenza della quota associativa o determinare quale organo dell’associazione determina l’importo e la scadenza della quota associativa e in che modo.

§ 236

Elenco dei membri
(1) Se l’associazione mantiene un elenco dei membri, lo statuto stabilisce come effettuare le iscrizioni e le cancellazioni nell’elenco dei membri riguardanti l’appartenenza di persone all’associazione. Lo Statuto dovrà inoltre specificare le modalità di messa a disposizione o meno dell’elenco dei membri.

(2) Ogni membro, compreso un ex membro, riceverà, su sua richiesta, dall’associazione a sue spese una conferma con un estratto dalla lista dei membri contenente dati su di sé, o una conferma che questi dati sono stati cancellati. Al posto di un membro deceduto, il certificato può essere richiesto dal coniuge, figlio o genitore e, in caso contrario, un’altra persona vicina o erede può richiedere il certificato se mostra un interesse degno di protezione legale.

(3) L’ elenco dei membri può essere pubblicato con il consenso di tutti i membri che vi sono registrati; quando viene pubblicato un elenco non esaustivo dei membri, deve essere chiaro che è incompleto.

Cessazione dell’affiliazione
§ 237

L’appartenenza all’associazione cessa per dimissioni, espulsione o altri mezzi previsti dallo statuto o dalla legge.

§ 238

Salvo diversa disposizione statutaria, l’adesione si estingue se il socio non paga la quota associativa anche entro un termine ragionevole specificato dall’associazione nell’invito a pagamento, anche se tale conseguenza gli è stata comunicata nell’invito.

§ 239

(1) A meno che lo statuto non disponga diversamente, l’associazione può escludere un membro che abbia gravemente violato l’obbligo derivante dall’adesione e non abbia rimediato un ragionevole periodo di tempo anche dopo la richiesta dell’associazione. La citazione non è richiesta se l’inadempimento non può essere sanato o se ha causato un danno particolarmente grave all’associazione.

(2) La decisione sull’espulsione deve essere consegnata al membro espulso.

§ 240

(1) Se lo statuto non è determinato da un altro organo, l’organo statutario decide sull’espulsione di un membro.

(2) Salvo disposizione contraria dello statuto, una proposta di espulsione può essere presentata per iscritto da qualsiasi membro; la proposta deve indicare le circostanze che giustificano l’esclusione. Il membro contro il quale è rivolta la proposta deve avere la possibilità di prendere conoscenza della proposta di esclusione, chiederne il chiarimento e dichiarare e documentare tutto ciò che è a suo favore.

§ 241

(1) Un membro può, entro quindici giorni dalla consegna della decisione per iscritto, proporre che la decisione sulla sua esclusione sia rivista dalla commissione arbitrale, a meno che lo statuto non sia determinato da un altro organo.

(2) L’autorità competente revoca la decisione sull’espulsione di un membro se l’espulsione è in contraddizione con la legge o lo statuto; può anche revocare la decisione di espellere un membro in altri casi giustificati.

§ 242

Il socio espulso può, entro tre mesi dalla consegna della decisione finale dell’associazione sulla sua espulsione, proporre al tribunale di pronunciarsi sull’invalidità dell’esclusione; altrimenti questo diritto scade. Qualora il provvedimento non gli sia stato consegnato, il socio può presentare la proposta entro tre mesi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, ma non oltre un anno dal giorno successivo alla data in cui la cessazione della sua adesione per espulsione è stata iscritta nell’elenco dei soci; altrimenti questo diritto scade.

Organizzazione dell’associazione
§ 243

Gli organi dell’associazione sono l’organo statutario e l’organo supremo, ovvero la commissione di controllo, la commissione arbitrale e gli altri organi previsti dallo statuto. Gli statuti dell’associazione possono essere liberamente nominati dagli organi dell’associazione, a condizione che ciò non crei un’impressione fuorviante della loro natura.

§ 244

Lo statuto stabilisce se l’organo statutario è collettivo (comitato) o individuale (presidente). Salvo diversa disposizione statutaria, l’organo supremo dell’associazione elegge e revoca i membri dell’organo statutario.

§ 245

Le risoluzioni di una riunione dei membri o di altro organo che contraddice la buona morale o che modifichi lo statuto in modo tale che il loro contenuto sia in contrasto con le disposizioni imperative della legge sono trattate come se non fossero state adottate. Ciò vale anche se è stata adottata una risoluzione su una questione sulla quale tale organo non è competente a decidere.

§ 246

(1) Se lo statuto non specifica la durata del mandato dei membri degli organi eletti dell’associazione, questo periodo è di cinque anni.

(2) Salvo disposizione contraria dello statuto, i membri degli organi eletti dell’associazione, il cui numero non è sceso al di sotto della metà, possono cooptare membri supplenti fino alla successiva riunione dell’organo responsabile dell’elezione.

(3) A meno che lo statuto non disponga diversamente, § 156 e § 159 paragrafo 2 e, se del caso, le disposizioni sulla riunione dei membri si applicano alla convocazione, all’assemblea e al processo decisionale degli organi collettivi dell’associazione.

§ 247

L’organo supremo dell’associazione
(1) Lo statuto determina quale organo è l’organo supremo dell’associazione; Di norma, la sua competenza comprende la determinazione del fulcro principale delle attività dell’associazione, la decisione sulle modifiche allo statuto, l’approvazione dei risultati dell’associazione, la valutazione delle attività degli altri organi dell’associazione e dei loro membri e la decisione sullo scioglimento o trasformazione dell’associazione.

(2) Se, secondo lo statuto, l’organo statutario dell’associazione è anche il suo organo più alto e se non è in grado di esercitare la sua competenza per un periodo superiore a un mese, almeno un quinto dei membri dell’associazione può convocare un’assemblea di tutti i membri dell’associazione; all’Assemblea passa la competenza del massimo organo dell’associazione. Ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente.

(3) A meno che lo statuto non disponga diversamente, l’organo più alto dell’associazione è l’assemblea dei soci; le disposizioni delle Sezioni da 248 a 257 si applicano a una riunione dei soci, a meno che lo Statuto non disponga diversamente.

Riunione dei soci
§ 248

(1) L’ assemblea dei soci è convocata dall’organo statutario dell’associazione almeno una volta all’anno.

(2) L’organo statutario dell’associazione convoca una riunione dell’assemblea dei soci su iniziativa di almeno un terzo dei membri dell’associazione o dell’organo di controllo dell’associazione. Se l’organo statutario dell’associazione non convoca una riunione dell’assemblea dei soci entro trenta giorni dalla consegna del reclamo, la persona che ha presentato il reclamo può convocare una riunione dell’assemblea dei soci a spese dell’associazione stessa.

§ 249

(1) La riunione dell’assemblea dei soci deve essere convocata in modo appropriato entro il periodo specificato nello statuto, altrimenti almeno trenta giorni prima della sua tenuta. L’invito deve indicare il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

(2) Se una riunione è convocata ai sensi della Sezione 248, l’ordine del giorno della riunione può essere modificato rispetto alla proposta specificata nel reclamo solo con il consenso della persona che ha presentato il reclamo.

(3) Il luogo e l’ora della riunione saranno determinati in modo da limitare il meno possibile la possibilità per i membri di parteciparvi.

§ 250

(1) Chiunque abbia convocato un’assemblea può revocarla o posticiparla nello stesso modo in cui è stata convocata. Qualora ciò avvenga meno di una settimana prima della data annunciata dell’assemblea, l’associazione rimborserà ai soci che hanno partecipato all’assemblea secondo l’invito, le spese opportunamente sostenute.

(2) Se una riunione è convocata ai sensi della Sezione 248, può essere annullata o rinviata solo su mozione o con il consenso della persona che l’ha avviata.

§ 251

Ogni membro ha il diritto di partecipare alla riunione e richiedere e ricevere una spiegazione degli affari dell’associazione, se la spiegazione richiesta si riferisce all’argomento della riunione dell’assemblea dei membri. Se un membro richiede una comunicazione in una riunione su fatti di cui è vietata la divulgazione per legge o la cui divulgazione arrecherebbe un grave danno all’associazione, non gli saranno forniti.

§ 252

(1) L’ assemblea dei soci può deliberare con la partecipazione della maggioranza dei membri dell’associazione. La delibera è adottata a maggioranza dei membri presenti al momento della delibera; ogni membro dispone di un voto.

(2) Se lo statuto stabilisce nel regolamento di vari tipi di appartenenza a un’associazione che solo un voto consultivo è associato a un certo tipo di appartenenza, questo voto non sarà preso in considerazione ai fini del paragrafo 1.

§ 253

(1) Chi apre la riunione deve verificare se la riunione dei membri è in grado di approvare una risoluzione. Deve quindi organizzare l’elezione del presidente dell’assemblea e, se del caso, di altri funzionari se la loro elezione è richiesta dallo statuto.

(2) Il presidente presiede la riunione come annunciato nel suo ordine del giorno, a meno che l’assemblea dei membri non decida all’inizio della riunione.

(3) Una questione che non era all’ordine del giorno della riunione quando è stata annunciata può essere decisa solo con la partecipazione e con il consenso di tutti i membri dell’associazione aventi diritto di voto.

§ 254

(1) L’organo statutario dell’associazione deve garantire che i verbali dell’assemblea siano redatti entro trenta giorni dalla sua conclusione. Se ciò non è possibile, il verbale è redatto dalla persona che ha presieduto la riunione o che è stata autorizzata a farlo dalla riunione dei soci.

(2) Dal verbale deve risultare evidente chi ha convocato la riunione e come, quando si è svolta, chi l’ha aperta, chi l’ha presieduta, quali altri funzionari ha eletto l’assemblea, quali risoluzioni ha adottato e quando è stato redatto il verbale.

(3) Ogni membro dell’associazione può prendere visione dei verbali dell’assemblea alle condizioni specificate nello statuto. Salvo disposizione contraria dello statuto, tale diritto può essere esercitato presso la sede legale dell’associazione.

§ 255

Riunioni parziali dei membri
Lo Statuto può prevedere che l’assemblea dell’assemblea dei soci si svolga sotto forma di assemblee parziali dei soci, o anche sulle quali non si possa decidere in tal modo le materie. Se lo statuto consente le sessioni di tornate, specifica anche il periodo entro il quale devono essere tenute tutte le sessioni. Per la capacità di deliberare e per l’adozione di delibere, i membri partecipanti e i voti espressi devono essere sommati.

§ 256

Assemblea dei delegati
(1) Lo statuto può stabilire che la competenza dell’assemblea dei membri sia esercitata dall’assemblea dei delegati.

(2) Ogni delegato deve essere eletto con lo stesso numero di voti. Se ciò non è ben possibile, lo statuto può prevedere una ragionevole deroga per l’elezione dei delegati.

§ 257

Riunione dei membri supplenti
(1) Se un’assemblea dei membri non è in grado di approvare una risoluzione nella sua riunione, l’organo statutario o la persona che ha convocato l’assemblea originale può convocare una nuova riunione per una riunione supplente entro quindici giorni dalla riunione precedente. Deve essere chiaro dall’invito che si tratta di una riunione alternativa della riunione dei membri. Una riunione supplente della riunione dei soci deve aver luogo entro e non oltre sei settimane dalla data in cui la riunione dei soci è stata precedentemente convocata.

(2) In una riunione supplente, l’assemblea dei membri può discutere solo le questioni incluse all’ordine del giorno della riunione precedente. La delibera può essere adottata con la partecipazione di un numero qualsiasi di membri, salvo disposizione contraria dello statuto.

(3) Se l’assemblea dei membri decide in occasione della riunione delle riunioni dei membri parziali o se decide invece l’assemblea dei delegati, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà simile.

Invalidità della decisione dell’organo dell’associazione
§ 258

Qualsiasi membro dell’associazione o chiunque abbia un interesse degno di protezione legale può chiedere al tribunale di decidere sull’invalidità della decisione dell’ente dell’associazione per la sua violazione della legge o dello statuto, se l’invalidità non può essere invocata davanti agli organi dell’associazione.

§ 259

Il diritto di invocare l’invalidità di una decisione scade entro tre mesi dal giorno in cui il firmatario ha appreso o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione, ma non oltre un anno dall’adozione della decisione.

§ 260

(1) Il tribunale non può dichiarare l’invalidità della decisione se vi è stata una violazione della legge o dello statuto senza gravi conseguenze legali e se è nell’interesse dell’associazione degna di protezione legale invalidare la decisione.

(2) Il tribunale non può dichiarare l’invalidità della decisione anche se pregiudicherebbe in modo sostanziale il diritto di una terza parte acquisito in buona fede.

§ 261

(1) Se l’associazione ha violato in modo grave il diritto di iscrizione di base di un membro, il membro ha diritto a una ragionevole soddisfazione.

(2) Se l’associazione si oppone, il tribunale non concede il diritto alla soddisfazione di un membro dell’associazione, a meno che non sia stato esercitato.

a) entro il termine previsto per la presentazione di un ricorso di nullità; o

b) entro tre mesi dalla data di efficacia giuridica della decisione di rigetto della proposta, se tale proposta è stata respinta ai sensi dell’articolo 260.

Commissione di controllo
§ 262

(1) Se lo statuto istituisce una commissione di controllo, è necessario che abbia almeno tre membri. Salvo quanto diversamente specificato nello Statuto, i membri del Comitato di Controllo sono eletti e revocati dall’assemblea dei soci. Se lo statuto prevede che i membri del collegio sindacale siano nominati o revocati dall’organo statutario, ciò non viene preso in considerazione.

(2) Salvo ulteriori vincoli statutari, l’appartenenza alla commissione di controllo non è compatibile con l’appartenenza all’organo statutario dell’associazione o con la funzione di liquidatore.

§ 263

La Commissione di Controllo vigila sulla corretta gestione degli affari dell’Associazione e che l’Associazione svolga le sue attività in conformità con lo Statuto e le norme di legge, salvo che lo Statuto non le conferisca ulteriore competenza. Se il comitato di revisione contabile rileva carenze, ne informa l’organo statutario e gli altri organi designati dallo statuto.

§ 264

Nell’ambito della commissione di controllo, il suo membro autorizzato può prendere visione degli atti dell’associazione e chiedere spiegazioni a singoli membri di altri organi dell’associazione o ai suoi dipendenti su singole questioni.

Collegio arbitrale
§ 265

Se è istituita una commissione arbitrale, decide sulle controversie appartenenti all’autogoverno federale nella misura stabilita dallo statuto; se lo statuto non determina la competenza della commissione arbitrale, decide le controversie tra il membro e l’associazione sul pagamento delle quote associative e rivede la decisione di espulsione dell’associazione dall’associazione.

§ 266

(1) A meno che lo statuto non disponga diversamente, la commissione arbitrale è composta da tre membri, che vengono eletti e revocati dall’assemblea dei membri o dall’assemblea dei membri dell’associazione.

(2) Un membro della commissione arbitrale può essere solo un adulto innocente e una persona completamente indipendente che non agisce nell’associazione come membro dell’organo statutario o della commissione di controllo. Se nessuno ha proposto l’annullamento dell’elezione di un membro del collegio arbitrale per mancanza di integrità, è soggetto a un cambiamento delle circostanze in cui è stata eletta una persona innocente.

(3) Un membro del collegio arbitrale è escluso dalle attività del collegio arbitrale, le cui circostanze impediscono il caso o potrebbero impedirgli di decidere in modo imparziale.

§ 267

I procedimenti dinanzi al collegio arbitrale sono regolati da un altro regolamento legale.

§ 268

Scioglimento dell’associazione
(1) Il tribunale scioglierà l’associazione con liquidazione su richiesta di una persona che ha un interesse legittimo in essa, o anche senza mozione se l’associazione, sebbene notificata dal tribunale,

a) svolge un’attività vietata dal § 145,

b) svolge attività in violazione del § 217,

(c) obbliga terze parti ad aderire, partecipare o sostenere l’associazione; o

d) impedisce ai membri di lasciare l’associazione.

(2) Le disposizioni della Sezione 172 non sono interessate.

Liquidazione dell’associazione
§ 269

(1) Allo scioglimento dell’associazione con liquidazione, il liquidatore deve compilare un inventario dei beni e renderlo disponibile presso la sede dell’associazione a tutti i membri.

(2) Il liquidatore rilascia un elenco di beni a ciascun membro che lo richiede contro il pagamento dei costi.

§ 270

(1) A meno che un liquidatore non possa essere chiamato in altro modo, il tribunale nomina uno dei membri dell’organo statutario come liquidatore anche senza il suo consenso. Se ciò non è possibile, il tribunale nomina un membro dell’associazione come liquidatore senza il suo consenso.

(2) Un liquidatore nominato ai sensi del paragrafo 1 non può dimettersi dall’incarico, ma può proporre a un tribunale di liberarlo dall’incarico se dimostra che non può essere equamente tenuto a svolgere la funzione.

§ 271

Il liquidatore monetizza la sostanza della liquidazione solo nella misura necessaria per far fronte ai debiti dell’associazione.

§ 272

(1) Il liquidatore dispone del saldo di liquidazione in conformità con lo statuto.

(2) Se il saldo di liquidazione non può essere smaltito in conformità con lo Statuto, il liquidatore offrirà il saldo di liquidazione dell’associazione per uno scopo simile. Se ciò non è possibile, il liquidatore offrirà il saldo di liquidazione al Comune nel cui territorio ha sede l’associazione. Se il Comune non accetta l’offerta entro due mesi, il saldo di liquidazione viene acquisito dalla Regione sul cui territorio ha sede l’associazione. Se il saldo di liquidazione è ottenuto dal comune o dalla regione, lo utilizzerà solo per scopi di pubblica utilità.

§ 273

Se l’associazione ha ricevuto prestazioni stanziate dal bilancio pubblico, le disposizioni del § 272 non si applicano e il liquidatore dispone della parte rilevante del saldo della liquidazione secondo la decisione dell’autorità competente.

Fusione di associazioni
§ 274

Le associazioni partecipanti stipulano un contratto di fusione come contratto di fusione o come contratto di fusione.

§ 275

Il contratto di fusione deve contenere almeno il nome, la sede legale e gli estremi identificativi di ciascuna delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione è sciolta e quale è il successore, e la data di registrazione.

§ 276

(1) L’accordo sulla fusione di associazioni contiene anche un accordo sullo statuto dell’associazione successore.

(2) Se lo statuto dell’associazione successore viene modificato durante la fusione, l’accordo sulla fusione conterrà anche un accordo su questa modifica.

§ 277

(1) Insieme al progetto di accordo di fusione, i membri degli organi statutari delle associazioni partecipanti redigono un rapporto che spiega le ragioni economiche e legali e le conseguenze della fusione. Il report può anche essere preparato come comune a tutte le associazioni partecipanti.

(2) Non è necessario preparare una relazione che spieghi le ragioni economiche e legali e le conseguenze di una fusione se tutti i membri dell’associazione partecipante sono membri del suo organo statutario o di supervisione o se tutti i membri dell’associazione partecipante sono d’accordo.

§ 278

La riunione dell’assemblea dei soci alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il progetto di accordo di fusione deve essere indetta da chi l’ha convocata almeno trenta giorni prima che si svolga. Devono essere messi a disposizione di tutti i membri entro questo periodo

a) progetto di accordo di fusione,

b) lo statuto dell’associazione successore,

(c) una dichiarazione delle attività e delle passività di tutte le associazioni partecipanti non più vecchia di sei mesi; e

(d) una relazione che illustri le ragioni economiche e legali e le conseguenze dell’eventuale fusione.

§ 279

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione dell’assemblea dei soci, le associazioni partecipanti pubblicheranno un avviso congiunto che specifica quali associazioni sono interessate dalla fusione e quale associazione diventerà l’associazione successore.

(2) Se l’associazione non è beneficiaria di prestazioni dal bilancio pubblico, se ha un numero trascurabile di creditori e se l’importo totale dei debiti è trascurabile, è sufficiente che consegna una notifica ai creditori conosciuti.

§ 280

Se il creditore dell’associazione partecipante presenta un reclamo entro sei mesi dalla data in cui la registrazione della fusione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se la recuperabilità del credito si deteriora. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della fusione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la fusione sia iscritta nel registro pubblico.

§ 281

(1) Il progetto di accordo di fusione è approvato dalle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti. L’assemblea dei membri può solo approvare o rifiutare il progetto di accordo di fusione.

(2) Le riunioni delle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti possono anche essere convocate come riunioni congiunte. In quel momento, le riunioni dei membri delle associazioni partecipanti votano separatamente sul progetto di accordo di fusione. Tuttavia, se, dopo l’approvazione del progetto di fusione, sono stati eletti i membri degli organi dell’associazione successore, le assemblee dei membri delle associazioni partecipanti possono decidere di votare insieme tali membri.

§ 282

La persona che firma il progetto di accordo di fusione per conto dell’associazione partecipante deve allegare alla firma, tra l’altro, il fatto che il progetto di accordo è stato approvato dall’assemblea dei membri dell’associazione e quando è avvenuto. L’accordo di fusione è adottato con delibera dell’assemblea dei soci dell’ultima delle associazioni partecipanti sull’approvazione del progetto di accordo di fusione e la sua sottoscrizione per conto di questa associazione.

§ 283

L’istanza di annullamento di un accordo di fusione può essere presentata solo insieme a un’istanza di annullamento della delibera dell’assemblea dei soci che approva il presente accordo. Solo un’associazione partecipante o una persona autorizzata a presentare una petizione per l’annullamento di un’assemblea dei soci ha il diritto di rivendicare la nullità.

§ 284

(1) Una proposta per l’iscrizione di una fusione nel registro pubblico deve essere presentata congiuntamente da tutte le associazioni partecipanti. In caso di fusione per fusione, la proposta dovrà essere sottoscritta anche dai membri dell’organo statutario dell’associazione successore.

(2) Sulla base della proposta, l’autorità competente registra la fusione cancellando le associazioni che si fondono nel registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il loro successore legale e in caso di fusione.

a) mediante la fusione, contrassegnare con l’associazione successore la data di efficacia della fusione e i nomi, gli indirizzi della sede legale e i dati identificativi delle associazioni che si sono fuse con l’associazione successore, e qualsiasi altra modifica all’associazione successore, se del caso, a seguito della fusione;

(b) fondendo, registrare l’associazione successore e annotare i nomi, gli indirizzi della sede legale e gli estremi identificativi delle associazioni che sono i suoi predecessori legali.

§ 285

Una volta che la fusione è stata iscritta nel registro pubblico, il contratto di fusione non può essere modificato o annullato.

§ 286

Con la registrazione della fusione, i membri dell’associazione sciolta acquisiscono l’appartenenza all’associazione successore.

§ 287

(1) Se le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro sei mesi dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, l’associazione partecipante che era disposta a presentare una proposta può recedere dall’accordo di fusione. Se anche una parte recede dal contratto, decade l’obbligo di tutte le parti stabilito dal contratto.

(2) Se le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro un anno dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, si applica che tutte le associazioni partecipanti si sono ritirate dall’accordo.

(3) Insieme e indistintamente con un’associazione che ha fatto sì che la domanda di registrazione della fusione non fosse presentata in tempo, risarcirà le altre associazioni per i danni causati dai membri del suo organo statutario, ad eccezione di coloro che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per presentare la domanda in tempo.

Divisione dell’associazione
§ 288

(1) In caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti stipuleranno un accordo di scissione.

(2) L’accordo di divisione contiene almeno

a) informazioni sul nome, sede legale e dati identificativi delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione si sta sciogliendo e quali sono i successori,

b) determinazione di quali beni e debiti dell’associazione incorporante sono rilevati dalle associazioni successore,

c) determinazione di quali dipendenti dell’associazione incorporante diventano dipendenti di singole associazioni successore,

(d) la data di registrazione.

(3) Se, a seguito di una divisione per fusione, lo statuto di una delle associazioni successore viene modificato, l’accordo sulla divisione conterrà anche un accordo su questa modifica.

(4) A meno che l’accordo sulla divisione non disponga diversamente, ogni membro dell’associazione che si scioglie acquisirà l’adesione a tutte le associazioni successore a partire dalla data effettiva della divisione.

§ 289

(1) Quando si divide con la costituzione di nuove associazioni, l’associazione divisa prepara un progetto di divisione.

(2) Il progetto contiene almeno

a) informazioni sul nome, sede legale e dati identificativi delle associazioni partecipanti, indicando quale associazione si sta sciogliendo e quali sono i successori,

b) determinazione di quali beni e debiti dell’associazione incorporante sono rilevati dalle associazioni successore,

c) determinazione di quali dipendenti dell’associazione incorporante diventano dipendenti di singole associazioni successore,

d) progetti di statuti delle associazioni successore,

e) giorno decisivo.

(3) A meno che il progetto di divisione non disponga diversamente, ogni membro dell’associazione che si scioglie acquisirà l’appartenenza a tutte le associazioni successive alla data di entrata in vigore della divisione.

§ 290

(1) Se non è chiaro dal contratto di divisione o dal progetto di divisione quale proprietà viene trasferita dall’associazione scissa alle associazioni successore, si applica che le associazioni successore sono comproprietarie di tale proprietà.

(2) Se dal contratto di divisione o dal progetto di divisione non è chiaro quali debiti siano trasferiti dall’associazione divisa alle associazioni successore, le associazioni successore saranno responsabili in solido di questi debiti.

§ 291

(1) In caso di scissione per fusione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla fusione.

(2) In caso di divisione con la costituzione di nuove associazioni, l’organo statutario dell’associazione divisa redige, insieme al progetto di divisione, un rapporto che spiega le ragioni economiche e legali e le conseguenze della divisione. Il rapporto non deve essere preparato se tutti i membri dell’associazione sono membri del suo organo statutario o se tutti i membri dell’associazione sono d’accordo.

§ 292

(1) La riunione dell’assemblea dei soci, alla quale sarà sottoposto per approvazione il contratto di divisione o il progetto di divisione, deve essere annunciata dalla persona che li convoca almeno trenta giorni prima della sua tenuta.

(2) Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’associazione mette a disposizione di tutti i membri presso la sua sede legale una relazione dell’organo statutario che illustri le ragioni economiche e legali e le conseguenze della divisione, se la sua preparazione è necessaria. Il messaggio deve contenere

(a) in caso di scissione per fusione, il progetto di accordo di scissione, lo statuto dell’associazione successore e uno stato patrimoniale di tutte le associazioni partecipanti non più vecchio di sei mesi, o

b) in caso di scissione con formazione di nuove associazioni, il progetto di scissione, lo stato patrimoniale e passivo della scissione da formare, nonché i bilanci di apertura e il progetto di statuto delle associazioni successore.

§ 293

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione dell’assemblea dei soci, l’associazione divisa pubblicherà un avviso in cui si specifica a quale associazione si applica la divisione e quali associazioni diventeranno le sue associazioni successore. Nella notifica, l’associazione divisa notificherà anche ai creditori il loro diritto ai sensi del § 301.

(2) Se l’associazione non è beneficiaria di prestazioni dal bilancio pubblico, se ha un numero trascurabile di creditori e se l’importo totale del debito è trascurabile, sarà sufficiente che fornisca una notifica ai creditori noti.

§ 294

(1) L’accordo di divisione è approvato dalle riunioni dei membri delle associazioni partecipanti. Le disposizioni del § 282 si applicano mutatis mutandis.

(2) Il progetto di divisione è approvato dall’assemblea dei membri dell’associazione divisa.

(3) L’ assemblea dei soci può solo approvare o rifiutare l’accordo di divisione o il progetto di divisione.

§ 295

(1) L’associazione divisa presenta una proposta per l’iscrizione della divisione nel registro pubblico. In caso di scissione per fusione, le associazioni congiunte e successive presentano una proposta congiunta.

(2) Sulla base della proposta, l’autorità competente registra la divisione cancellando l’associazione defunta nel registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il suo successore legale e quando si divide

a) per fusione, contrassegnare con l’associazione successore la data di efficacia della scissione per fusione e il nome, l’indirizzo della sede legale e le informazioni identificative dell’associazione che si è fusa con l’associazione successore e qualsiasi altra modifica all’associazione successore, se avvenuta

b) con la costituzione di nuove associazioni, le associazioni successori sono registrate e contrassegnate con il nome, l’indirizzo della sede legale e gli estremi identificativi dell’associazione, che ne è il legale predecessore.

§ 296

Una volta che la divisione è stata iscritta nel registro pubblico, né il contratto di divisione né il progetto di divisione possono essere modificati o annullati.

§ 297

(1) Se, in caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della divisione entro sei mesi dalla data in cui è stato concluso l’accordo di divisione, l’associazione partecipante che era disposta a presentare la domanda può recedere dall’accordo di scissione. Se anche una parte recede dal contratto, scadono gli obblighi di tutte le parti stabiliti dal contratto.

(2) Se, in caso di scissione per fusione, le associazioni partecipanti non presentano una proposta di registrazione della divisione entro un anno dalla data in cui è stato concluso l’accordo di scissione, tutte le associazioni partecipanti si ritirano dall’accordo.

(3) Insieme e indistintamente con un’associazione che ha causato la mancata presentazione della domanda di registrazione di divisione in tempo, le altre associazioni risarciranno le altre associazioni per il danno da essa causato, ad eccezione di quelle che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per presentare la domanda in tempo.

§ 298

Se l’associazione divisa non presenta una proposta di registrazione della divisione entro un anno dal giorno in cui la decisione sulla divisione è stata presa durante la divisione con la costituzione di nuove associazioni, viene annullata invano allo scadere del periodo della decisione sulla divisione.

§ 299

(1) Ciascuna delle associazioni successore sarà responsabile, insieme alle altre associazioni successore, dei debiti trasferiti dall’associazione divisa alla successiva associazione successore.

(2) Se un’associazione divisa ha i suoi beni valutati da una perizia nominata da un tribunale ai sensi di un’altra legge, inclusa la valutazione separata dei beni trasferiti alle singole associazioni successore, e adempie all’obbligo di pubblicazione ai sensi del § 269, ciascuna associazione successore sarà responsabile dei debiti ai sensi del paragrafo 1. solo fino all’importo delle attività nette acquisite dalla divisione.

(3) I creditori che hanno ricevuto titoli ai sensi della Sezione 300 non possono esercitare il diritto di responsabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

§ 300

Se il creditore dell’associazione partecipante presenta un reclamo entro sei mesi dalla data in cui la registrazione della divisione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della divisione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la divisione sia iscritta nel registro pubblico.

§ 301

(1) Ogni persona i cui interessi legali sono interessati dalla divisione ha il diritto di essere informata da una qualsiasi delle associazioni partecipanti entro un mese dalla consegna della domanda dei beni trasferiti dalla divisione in singole associazioni successore.

(2) Se il debitore dell’associazione defunta non riceve la notifica, che è il suo creditore dopo la divisione dell’associazione, può adempiere a una qualsiasi delle associazioni successore. Se il creditore dell’associazione defunta non riceve notifica, che è il suo debitore dopo la divisione dell’associazione, può esigere l’adempimento da una qualsiasi delle associazioni successore.

§ 302

Se lo statuto prevede che la decisione sulla fusione o scissione dell’associazione sia decisa da un organo diverso dall’assemblea dei soci, le disposizioni sull’assemblea dei soci si applicano mutatis mutandis alle disposizioni sulla fusione o scissione dell’associazione.

Sezione 3

Fondazione
Sottosezione 1

Generalmente sulle fondazioni
§ 303

Una fondazione è un’entità legale creata da una proprietà accantonata per uno scopo specifico. Le sue attività sono legate allo scopo per cui è stata costituita.

§ 304

La fondazione è stabilita dall’atto giuridico istitutivo o dalla legge, in cui devono essere determinati anche la sicurezza e lo scopo della sua proprietà.

§ 305

Gli affari interni della fondazione sono regolati dal suo statuto.

Sottosezione 2

Fondazione
§ 306

(1) Il fondatore stabilisce una fondazione per un servizio permanente di scopo socialmente o economicamente utile. Lo scopo della fondazione può essere di pubblica utilità se consiste nel sostegno del bene comune, nonché di beneficenza, se consiste nel sostegno di una certa cerchia di persone designate individualmente o in altro modo.

(2) È vietato stabilire una fondazione allo scopo di sostenere partiti e movimenti politici o partecipare in altro modo alle loro attività. È vietato costituire una fondazione che abbia esclusivamente finalità di lucro. Se la fondazione adempie a uno scopo vietato, il tribunale la annullerà anche senza mozione e ne ordinerà la liquidazione.

§ 307

(1) Una fondazione può condurre affari se l’attività è una mera attività accessoria e i proventi dell’attività servono solo a sostenere il suo scopo; tuttavia, la fondazione non può fare affari se il fondatore lo ha escluso nello statuto della fondazione. Alle stesse condizioni la fondazione può subentrare nella gestione della società.

(2) La Fondazione non può essere un partner a responsabilità illimitata di una società commerciale.

§ 308

(1) Il nome della fondazione contiene la parola “fondazione”.

(2) Una parte regolare del nome della fondazione è un segno che ne indica lo scopo.

Costituzione di una fondazione
§ 309

(1) Una fondazione è stabilita da un atto di fondazione, che può essere un atto di fondazione o un’acquisizione in caso di morte.

(2) L’atto costitutivo della fondazione è redatto da una o più persone.

(3) Se ci sono più persone dalla parte del fondatore della fondazione, esse sono considerate il fondatore dell’unico e devono agire all’unanimità in materia di fondazione; se una di queste persone rifiuta di dare il proprio consenso senza un valido motivo, il tribunale lo sostituisce con una decisione di una delle altre persone fondatrici.

(4) L’ atto di fondazione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 310

Lo statuto fondante della fondazione contiene almeno

a) il nome e la sede legale della fondazione,

b) il nome del fondatore e la sua residenza o sede legale,

c) definizione dello scopo per il quale è costituita la fondazione,

d) informazioni sull’ammontare del contributo di ciascun fondatore,

e) informazioni sull’ammontare del capitale di dotazione,

f) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché i nomi e la residenza dei suoi primi membri e l’indicazione di come agiscono i membri del Consiglio di Amministrazione per conto della Fondazione,

g) il numero dei membri dell’Organismo di Vigilanza e i nomi e le residenze dei suoi primi membri, oppure, se l’Organismo di Vigilanza non è costituito, i nomi e le residenze del primo sindaco,

(h) la nomina del gestore del deposito; e

i) le condizioni per l’erogazione dei contributi della fondazione, o la cerchia delle persone alle quali possono essere forniti, o la gamma di attività che la fondazione può svolgere in relazione al suo scopo, o la determinazione che questi requisiti sono previsti dallo statuto della fondazione.

§ 311

(1) Quando si stabilisce una fondazione per acquisizione in caso di morte, si deve versare un contributo alla fondazione chiamando la fondazione come erede o ordinando un riferimento. In tal caso, l’istituzione della fondazione ha effetto alla morte del testatore.

(2) Se l’atto di dotazione è incluso nell’acquisizione in caso di morte, deve contenere almeno

a) il nome della fondazione,

b) definizione dello scopo per il quale è costituita la fondazione,

c) informazioni sull’importo della caparra,

(d) un’indicazione dell’importo del capitale di dotazione; e

e) le condizioni per l’erogazione dei contributi della fondazione, o la cerchia delle persone alle quali possono essere forniti, o la determinazione che tali requisiti sono previsti dallo statuto della fondazione.

§ 312

(1) Se l’acquisizione in caso di morte non contiene altri requisiti stipulati nel § 310, la persona designata nell’acquisizione decide su di essi, altrimenti l’esecutore testamentario; ciò vale anche se il testatore ha nominato membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e uno di loro è deceduto, non è idoneo a ricoprire l’incarico o lo rifiuta.

(2) La decisione ai sensi del paragrafo 1 richiede la forma di un documento pubblico.

§ 313

(1) Se il documento di dotazione non indica l’oggetto del deposito, si applica che l’obbligo di deposito è adempiuto in denaro.

(2) Se l’atto di fondazione ha stabilito che l’obbligo di deposito sarà adempiuto inserendo un elemento non monetario e se ciò non è possibile o se il valore del deposito non raggiunge quanto sopra specificato nell’atto di fondazione, si considera che il depositante abbia saldato la differenza in i soldi.

§ 314

Statuto della fondazione
(1) Lo statuto della fondazione deve regolamentare almeno

(a) la condotta degli organi della Fondazione; e

b) le condizioni per l’erogazione dei contributi di dotazione o la cerchia delle persone alle quali possono essere forniti.

(2) Se il fondatore non emette lo statuto della fondazione insieme allo statuto della fondazione, questo deve essere emesso dal consiglio di amministrazione entro un mese dalla data di costituzione della fondazione con il previo consenso del consiglio di sorveglianza. Salvo che lo statuto della fondazione non lo escluda, il Consiglio di Amministrazione decide sulle modifiche allo Statuto con il previo consenso del Consiglio di Sorveglianza.

(3) La Fondazione pubblica lo statuto depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede della fondazione.

§ 315

Costituzione della fondazione
(1) La Fondazione viene costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

(2) Una proposta per l’iscrizione di una fondazione nel registro pubblico deve essere presentata dal fondatore; se ciò non è possibile e il fondatore non ha specificato diversamente, la domanda di registrazione deve essere presentata dal suo consiglio di amministrazione per conto della fondazione.

§ 316

Cambio della sede della fondazione
Salvo quanto precluso dallo statuto della fondazione, il consiglio di amministrazione può, previo parere del consiglio di sorveglianza, cambiare la sede della fondazione. La decisione di trasferire la sede della fondazione all’estero richiede l’approvazione del tribunale; il tribunale non approva il trasferimento della sede legale se non sussiste alcun motivo serio o se il cambiamento della sede legale pregiudichi i legittimi interessi delle persone alle quali devono essere forniti i contributi di dotazione.

Modifica dello statuto di fondazione
§ 317

Dopo l’istituzione della fondazione, lo statuto della fondazione può essere modificato nella misura e con le modalità che il fondatore ha espressamente riservato nello statuto della fondazione a se stesso o ad uno degli organi della fondazione.

§ 318

(1) Se le circostanze cambiano dopo l’istituzione della fondazione in misura tale da dar luogo a una ragionevole necessità nell’interesse della fondazione di modificare le sue relazioni interne, il fondatore può modificare lo statuto della fondazione, anche se non si è riservato tale diritto nello statuto della fondazione; l’emendamento richiede l’approvazione del consiglio di amministrazione e non pregiudica i diritti di terzi.

(2) La fondazione pubblica un emendamento allo statuto della fondazione; la modifica avrà effetto tre mesi dopo la data di pubblicazione. Se, entro questo termine, il tribunale che afferma che i suoi diritti sono stati lesi dalla modifica del certificato di dotazione propone al tribunale di decidere sull’invalidità della modifica, il tribunale può decidere che l’efficacia della modifica del documento di dotazione è rinviata fino alla sua decisione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se la modifica dello statuto della fondazione deve riguardare la sua parte che il fondatore ha stabilito essere immutabile nello statuto della fondazione.

§ 319

(1) Se il fondatore non è più presente e se le circostanze cambiano dopo il verificarsi delle circostanze in misura tale da dar luogo a una ragionevole necessità nell’interesse della fondazione di modificare le sue relazioni interne, il tribunale può decidere di modificare lo statuto della fondazione su proposta della fondazione; il consiglio deve accettare la proposta.

(2) Il tribunale accetterà la mozione se l’emendamento proposto allo statuto della fondazione non pregiudica i diritti di terzi; allo stesso tempo, l’intenzione del fondatore, evidente dallo statuto della fondazione, deve essere indagata il più possibile e devono essere soddisfatte le condizioni che il fondatore può aver specificato per tale caso nello statuto della fondazione.

(3) Nel decidere sulla modifica dello statuto della fondazione, il tribunale tiene conto del parere del Consiglio di vigilanza e tiene conto degli interessi di terzi meritevoli di protezione legale.

§ 320

Se il fondatore ha dichiarato esplicitamente nello statuto della fondazione che è immutabile o che una certa parte di essa non può essere modificata, non può essere modificata nemmeno con decisione del tribunale.

Disposizioni speciali sulla modifica dello scopo della fondazione
§ 321

(1) Se lo statuto non stabilisce il diritto di cambiare lo scopo della fondazione al fondatore o a qualsiasi ente della fondazione, questo scopo può essere modificato da un tribunale su proposta della fondazione approvata dal consiglio di amministrazione e di sorveglianza. Tuttavia, se il fondatore o la persona specificata nello statuto della fondazione non è d’accordo con tale modifica, il tribunale respingerà la proposta.

(2) La Fondazione pubblicherà un avviso della modifica proposta senza indebito ritardo dopo la presentazione della bozza. Chiunque abbia un interesse legale a farlo può opporsi alla domanda in tribunale entro un mese dalla data di pubblicazione dell’avviso.

§ 322

Se il raggiungimento dello scopo della fondazione è impossibile o difficile da raggiungere per motivi sconosciuti al fondatore o per lui imprevedibili, il tribunale, su proposta del fondatore o di una persona avente un interesse legale, sostituisce lo scopo attuale della fondazione con uno scopo simile, salvo che lo statuto della fondazione non specifichi diversamente.

§ 323

Se il fondatore non è più presente e non vi è alcuna persona alla quale il fondatore possa aver stabilito il diritto di accettare o rifiutare di modificare lo scopo della fondazione, il tribunale tiene conto delle intenzioni e dei desideri del fondatore noto quando decide di modificare lo scopo della fondazione. apparentemente.

§ 324

Il cambiamento dello scopo della fondazione da pubblica utilità a beneficenza può essere deciso solo da un tribunale, se esiste un motivo particolarmente grave e lo statuto della fondazione non lo esclude.

§ 325

Quando lo scopo della fondazione cambia, le donazioni fornite per lo scopo originale e i proventi da esse devono essere utilizzati per fornire contributi alla fondazione secondo lo scopo originale, a meno che il donatore non mostri una volontà diversa.

§ 326

Se lo scopo della fondazione viene modificato da un tribunale, può allo stesso tempo decidere senza una proposta in quale misura e per quanto tempo la fondazione utilizzerà i proventi del mandante della fondazione per fornire contributi alla fondazione in conformità con lo scopo originario. Tale portata e tempo saranno determinati ogniqualvolta richiesto dal giusto interesse delle persone designate in relazione allo scopo originario della fondazione come destinatari dei contributi della fondazione. Se il tribunale cambia lo scopo della fondazione da pubblico beneficio a beneficenza e non decide in merito a questo scopo e tempo, la fondazione utilizzerà i proventi dei quattro quinti per fornire contributi alla fondazione in conformità con lo scopo originale per cinque anni dalla data è diventato efficace.

Depositi in fondazione
§ 327

(1) L’importo di un deposito con un elemento non monetario non può essere determinato da un importo superiore al valore dell’oggetto del deposito determinato da un parere di esperti.

(2) Se l’oggetto del contributo alla fondazione non è monetario, deve soddisfare la presunzione di reddito permanente e non deve fungere da garanzia.

§ 328

(1) Se l’oggetto del deposito è un titolo di investimento o uno strumento del mercato monetario ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali, il suo valore può anche essere determinato dalla media ponderata dei prezzi ai quali le negoziazioni di questo titolo o strumento sono state effettuate su un mercato regolamentato entro sei mesi prima del rimborso del deposito.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il valore dell’oggetto del deposito, determinato conformemente al paragrafo 1, è influenzato da circostanze eccezionali che lo cambierebbero in modo significativo a partire dalla data di adempimento dell’obbligo di deposito.

§ 329

(1) Se l’oggetto del deposito è qualcosa di diverso da un titolo di investimento o uno strumento del mercato monetario ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali, il valore può anche essere determinato

a) il valore di mercato dell’elemento, determinato da un esperto indipendente generalmente riconosciuto utilizzando pratiche e principi di valutazione generalmente accettati, non prima di sei mesi prima dell’adempimento dell’obbligo di deposito, o

b) l’ importo della valutazione della voce di bilancio per il periodo contabile immediatamente precedente il verificarsi dell’obbligo di deposito, se la voce è valutata al fair value secondo un’altra normativa legale e se il revisore ha verificato il bilancio con giudizio senza riserve.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se si sono verificate nuove circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il valore del deposito alla data di adempimento dell’obbligo di deposito.

§ 330

(1) Prima della costituzione della fondazione, l’obbligo di deposito deve essere adempiuto almeno in modo che l’importo totale dei depositi corrisponda almeno all’importo di 500.000 CZK.

(2) I depositi presso la fondazione devono essere accettati prima della sua costituzione da una persona designata dallo statuto della fondazione come amministratore del deposito. Se il suo ufficio cessa di esistere, il fondatore, o l’esecutore testamentario o un’altra persona autorizzata chiama senza indebito ritardo un nuovo depositario; se ciò non è possibile, il nuovo gestore dei depositi è convocato dal consiglio di amministrazione della fondazione. Le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei membri degli organi delle persone giuridiche si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi dell’amministratore.

§ 331

(1) L’ obbligo di deposito deve essere adempiuto consegnando l’oggetto del deposito all’amministratore del deposito. La Fondazione acquisisce la proprietà dell’oggetto del deposito il giorno della sua costituzione, ma se la legge vincola l’acquisizione della proprietà a un’iscrizione in un elenco pubblico, la Fondazione acquisirà l’oggetto del conferimento in proprietà solo con tale iscrizione.

(2) Se l’oggetto del deposito è monetario, il gestore del deposito lo deposita in un conto speciale presso una banca o una cooperativa di risparmio e credito, che istituisce per la fondazione ea suo nome. Fino alla costituzione della fondazione, la persona che gestisce il conto non autorizza il pagamento a valere sul saldo del conto, a meno che non sia accertato che la fondazione non è stata validamente costituita; se la fondazione è stata costituita per acquisizione in caso di decesso, l’invalidità dello stabilimento deve essere decisa da un tribunale.

(3) Se l’oggetto del deposito è una cosa iscritta nell’elenco pubblico, il depositante deve anche presentare all’amministratore del deposito una dichiarazione sul deposito; dopo l’istituzione della fondazione, il suo diritto di proprietà sarà iscritto nell’elenco pubblico sulla base di questa dichiarazione. La firma del depositante sulla dichiarazione deve essere verificata ufficialmente.

§ 332

Il depositante dovrà confermare per iscritto alla persona che propone l’iscrizione della fondazione nel pubblico registro che ha adempiuto all’obbligo di deposito, quando questo è avvenuto, qual è l’oggetto del deposito e qual è l’importo totale dei depositi. Se il gestore del deposito conferma un livello di performance superiore a quello effettivamente previsto, è responsabile nei confronti dei creditori per i debiti della fondazione fino all’importo della differenza per un periodo di cinque anni dalla costituzione della fondazione.

§ 333

(1) L’ oggetto depositato deve essere consegnato dal gestore del deposito alla fondazione senza indebito ritardo dopo la sua creazione.

(2) Se la fondazione non è stata costituita, il gestore del deposito restituisce l’oggetto del deposito alla persona che lo ha rimborsato o portato. Anche le azioni legali intraprese dall’amministratore nell’amministrazione del soggetto vincolano questa persona.

§ 334

(1) Dopo l’istituzione della fondazione, il capitale della fondazione può essere moltiplicato per le donazioni della fondazione o per la decisione di aumentare il capitale della fondazione.

(2) Se l’oggetto non monetario del dono soddisfa la presunzione di reddito permanente e se non funge da garanzia, si considera che il dono moltiplica il capitale della fondazione.

Patrimonio della fondazione e capitale della fondazione
§ 335

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale della fondazione e da altri beni.

§ 336

(1) Il capitale di dotazione consiste in un insieme di elementi di depositi nella fondazione, o anche donazioni di dotazione.

(2) Il capitale di dotazione deve avere un valore totale corrispondente ad almeno 500.000 CZK.

§ 337

L’espressione monetaria del capitale di dotazione è il capitale di dotazione. L’importo del capitale di dotazione è iscritto nel registro pubblico.

§ 338

(1) La fondazione utilizza la sua proprietà in conformità con lo scopo dichiarato nella carta della fondazione e nello statuto e alle condizioni ivi specificate per fornire contributi alla fondazione, per garantire che le proprie attività soddisfino il suo scopo e per coprire i costi di valutazione del capitale della fondazione e i costi amministrativi.

(2) Non si tiene conto dei procedimenti legali in base ai quali la fondazione si assume una responsabilità illimitata per un’altra persona.

§ 339

(1) Ciò che costituisce il capitale di dotazione non può essere dato in pegno o altrimenti utilizzato per garantire un debito. Ciò non si applica se la fondazione gestisce un impianto commerciale, nella misura necessaria per il suo buon funzionamento.

(2) Qualcosa del mandante della fondazione può essere alienato solo se non contraddice la volontà della persona che ha donato il dono alla fondazione o adempiuto all’obbligo di deposito. Diversamente, qualcosa dal capitale di fondazione può essere alienato solo se avviene a titolo oneroso incluso nel capitale di fondazione o se la necessità di alienazione è stata causata da un cambiamento di circostanze che non avrebbe potuto essere previsto e che altrimenti non potrà essere affrontato nemmeno con la dovuta diligenza.

§ 340

La Fondazione tratta il mandante della fondazione con la cura che la presente legge prevede per l’amministrazione dei beni di terzi. Se, in base alle disposizioni sulla semplice amministrazione di beni di terzi, per una determinata azione legale è richiesto il consenso del beneficiario, per tale azione legale è richiesto il previo consenso della persona indicata nello statuto della fondazione; se tale persona non è designata è richiesto il preventivo consenso dell’Organismo di Vigilanza.

§ 341

(1) Se il capitale della fondazione o il fatturato della fondazione nel periodo contabile passato raggiunge un importo almeno dieci volte superiore a quanto stabilito nel § 330 par.1, il bilancio regolare, il bilancio straordinario e il bilancio consolidato sono soggetti a verifica di revisione.

(2) Il bilancio è soggetto a verifica da parte del revisore anche se, ai sensi di esso, si decide di aumentare o diminuire il capitale della fondazione o di trasformare la fondazione.

Aumento del capitale di dotazione
§ 342

(1) Dopo l’approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione può, entro un anno dalla data in cui sono stati accertati i dati sui quali è stato redatto il bilancio, decidere l’aumento del capitale di dotazione e l’aumento del capitale di dotazione,

a) se l’aumento del capitale di dotazione non supera la differenza tra l’importo delle fonti di finanziamento proprie della fondazione, le attività della fondazione riportate nel bilancio dal lato del passivo e il capitale di dotazione, e

b) se per aumentare il capitale della fondazione non vengono utilizzate risorse proprie, che sono accantonate e il cui scopo la fondazione non può cambiare.

(2) La decisione sulla moltiplicazione del capitale di dotazione e sull’aumento del capitale di dotazione conterrà l’importo di cui è aumentato il capitale di dotazione e la designazione della fonte da cui il capitale di dotazione viene aumentato secondo la struttura delle fonti di finanziamento proprie della fondazione.

(3) Se la fondazione rileva una diminuzione delle proprie risorse da un bilancio preparato successivamente, la decisione di aumentare il capitale della fondazione si baserà su questo bilancio.

§ 343

(1) Se la fondazione aumenta il capitale della fondazione dell’importo della donazione, il cui oggetto è la cosa idonea a costituire un contributo alla fondazione, l’entità dell’aumento del capitale della fondazione non può essere superiore al suo valore accertato.

(2) La decisione di aumentare il capitale di dotazione deve contenere l’importo di cui viene aumentato il capitale di dotazione e una descrizione della cosa per la quale viene moltiplicato il capitale di dotazione, insieme alle informazioni sul valore della cosa e un’indicazione di come questo valore è stato determinato.

Riduzione del capitale di dotazione
§ 344

(1) Se lo statuto della fondazione non lo vieta, la fondazione può ridurre il capitale della fondazione abbreviando il capitale della fondazione, se ciò richiede un interesse per l’adempimento più economico del suo scopo. Il capitale di dotazione può essere ridotto di un massimo di un quinto dell’importo del capitale di dotazione per un periodo di cinque anni. La riduzione del capitale della fondazione non può coprire direttamente o indirettamente i costi di amministrazione della fondazione.

(2) La decisione di ridurre il capitale di dotazione deve contenere l’importo di cui viene ridotto il capitale di dotazione e il motivo per cui viene ridotto.

§ 345

È vietato ridurre il capitale di dotazione a un importo inferiore a 500.000 CZK.

§ 346

Se la fondazione perde qualsiasi parte del capitale di fondazione o se il suo valore diminuisce in modo significativo, la fondazione ricostituirà il capitale di fondazione senza indebito ritardo; se ciò non è ben possibile, ridurrà il capitale di dotazione nella misura corrispondente alla perdita.

Disposizioni comuni
§ 347

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all’aumento o alla diminuzione del capitale di dotazione previo consenso del Consiglio di Sorveglianza.

§ 348

L’aumento o la diminuzione del capitale di dotazione ha effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

Fondo associato
§ 349

(1) Di comune accordo, la Fondazione può essere incaricata dell’amministrazione come fondo associato di beni idoneo a essere oggetto di un contributo alla Fondazione e affidare alla Fondazione l’utilizzo di tali beni per lo scopo concordato, se sono legati alla missione della Fondazione; il suo utilizzo non deve consistere nel sostegno di un partito o di un movimento politico.

(2) Il contratto richiede una forma scritta.

§ 350

Se si conviene che la Fondazione gestirà il fondo associato con una designazione speciale, la designazione dovrà contenere le parole “fondo associato”. La designazione deve essere data contestualmente al nome della fondazione che gestisce il fondo associato.

§ 351

Si considera che la Fondazione effettui la semplice gestione del patrimonio del fondo associato e lo faccia dietro compenso nella misura normalmente richiesta in casi analoghi.

§ 352

(1) Solo la fondazione gestore deriva dalla gestione del fondo associato. Il patrimonio del fondo associato viene registrato dalla fondazione separatamente dal suo patrimonio.

(2) In caso di scioglimento della fondazione, il liquidatore dispone del fondo associato in modo tale da mantenerne la natura giuridica e lo scopo.

Contributo della Fondazione
§ 353

(1) La Fondazione non può fornire un contributo della fondazione a una persona che è membro del suo organo o che è un dipendente della Fondazione, oa una persona a loro vicina.

(2) Se le ragioni di ciò non sono particolarmente meritevoli, causate dal fondatore da un mutamento di circostanze, la fondazione può non fornire un contributo di fondazione al suo fondatore; in presenza di tali ragioni, decide il Consiglio di Amministrazione previa consultazione del Consiglio di Sorveglianza o del Revisore. Ciò vale anche nel caso di erogazione di un contributo di fondazione a una persona vicina al fondatore, a meno che la fondazione non sia stata costituita per sostenere persone vicine al fondatore.

§ 354

Chi ha accettato il contributo di dotazione può utilizzarlo solo nel rispetto delle condizioni pattuite; su richiesta, dimostrare alla Fondazione come lo ha utilizzato. Chiunque abbia utilizzato il contributo di fondazione in violazione delle condizioni pattuite lo restituirà alla fondazione come ingiusto arricchimento.

§ 355

(1) La Fondazione non può fornire contributi di dotazione se l’importo delle risorse proprie per finanziare le attività della Fondazione riportato nel bilancio sul lato del passivo è inferiore all’importo del capitale di dotazione adeguato ai sensi del paragrafo 2, o se sarebbe inferiore all’importo rettificato del capitale di dotazione come risultato dei contributi di dotazione. .

(2) Ai fini di cui al paragrafo 1, devono essere aggiunti all’importo del capitale di dotazione

a) un aumento del capitale di dotazione a seguito dell’accettazione del capitale di dotazione o di una decisione, anche se non ancora iscritta nel registro pubblico, e

b) risorse proprie destinate e il cui scopo non può essere modificato dalla Fondazione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di fornitura di contributi da donazioni destinate a questo scopo dal donatore.

§ 356

Una persona che ha ricevuto in buona fede un contributo di fondazione fornito in violazione del § 355 non è obbligata a restituirlo.

§ 357

Costi di gestione
La Fondazione contabilizza separatamente i contributi della fondazione, altre attività per adempiere allo scopo della fondazione e i costi della sua amministrazione.

Rapporto annuale
§ 358

(1) La Fondazione redige una relazione annuale entro la fine del sesto mese successivo alla fine del periodo contabile precedente.

(2) La relazione annuale contiene il bilancio e una panoramica di tutte le attività della Fondazione, compresa una valutazione di queste attività.

(3) Nella relazione annuale, la fondazione deve dichiarare almeno

a) una panoramica delle proprie attività e passività,

b) per le donazioni di dotazione individuale, una panoramica delle persone che hanno fornito una donazione di dotazione per un importo superiore a 10.000 CZK,

c) una panoramica di come sono stati utilizzati i beni della fondazione,

d) una panoramica delle persone a cui è stato fornito un contributo di fondazione per un importo superiore a 10.000 CZK,

e) una valutazione del rispetto delle regole per la fornitura dei contributi della fondazione ai sensi degli articoli da 353 a 356 e una panoramica dei costi della propria amministrazione; e

f) valutazione dei dati di base del bilancio annuale e della relazione di revisione, se la fondazione è tenuta a far verificare il bilancio da un revisore.

(4) Se, dopo la pubblicazione del rapporto, si manifesta un fatto che giustifica la correzione del rapporto, la Fondazione effettua e pubblica la correzione senza indebito ritardo.

§ 359

(1) Se un donatore lo richiede, la Fondazione non indicherà i dettagli del donatore nella relazione annuale. Il destinatario del contributo di dotazione ha lo stesso diritto. Quando si fornisce un contributo di fondazione per un importo superiore a 10.000 CZK, solo una persona che ha ricevuto un contributo di fondazione per motivi umanitari, in particolare per motivi di salute, può richiedere l’anonimato.

(2) La Fondazione mantiene l’anonimato se le persone autorizzate le consegnano la domanda prima dell’approvazione della relazione annuale. Tuttavia, una persona che ha ricevuto una sovvenzione della fondazione per motivi umanitari può esercitare il proprio diritto all’anonimato in qualsiasi momento se la fondazione non gli ha dato istruzioni in merito alla concessione della sovvenzione; si ritiene che non sia stata data alcuna istruzione.

§ 360

(1) La Fondazione pubblica la relazione annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la mette inoltre a disposizione presso la propria sede legale. Se la fondazione non è costituita come pubblica utilità è sufficiente mettere a disposizione presso la propria sede la relazione annuale.

(2) Se il Consiglio di Amministrazione non ha approvato la relazione annuale, la Fondazione pubblica la relazione annuale secondo le modalità di cui al paragrafo 1 entro la fine del periodo contabile immediatamente successivo e dichiara che la relazione annuale non è stata approvata e per quali ragioni.

§ 361

Tutti possono visualizzare la relazione annuale nel registro pubblico e trarne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede della fondazione.

Consiglio di Amministrazione
§ 362

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo statutario della Fondazione; ha almeno tre membri.

§ 363

A meno che lo statuto della fondazione non preveda ulteriori restrizioni, una persona che non è idonea a far parte del Consiglio di amministrazione

a) è membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione,

(b) è impiegato dalla Fondazione; o

c) non è in buona fede in relazione allo scopo della fondazione.

§ 364

A meno che lo statuto della fondazione non preveda un altro mandato di un membro del Consiglio di amministrazione, è di cinque anni. Salvo esclusione dalla Carta, un membro del consiglio di amministrazione può essere rieletto.

§ 365

(1) A meno che lo statuto della fondazione non disponga diversamente, il consiglio di amministrazione elegge e revoca esso stesso i suoi membri.

(2) Lo Statuto di Fondazione può prevedere che un certo numero di membri del Consiglio di Amministrazione debba essere eletto tra i candidati proposti al Consiglio di Amministrazione da soggetti designati dallo Statuto di Fondazione o da soggetti designati secondo le modalità ivi specificate.

§ 366

A meno che lo statuto della fondazione non preveda altri motivi, il consiglio di amministrazione rimuove dall’incarico il suo membro che ha violato gravemente o ripetutamente lo statuto o lo statuto della fondazione o che ha violato la legge in un modo che chiaramente danneggia la reputazione della fondazione. Se non lo fa entro un mese dal giorno in cui è venuta a conoscenza del motivo del ricorso, ma non oltre sei mesi dal giorno in cui ne è sorto il motivo, il tribunale revoca il membro del Consiglio di amministrazione su richiesta di una persona che attesti un interesse legale; il diritto di chiedere la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione decade se non è stato esercitato entro un anno dal giorno in cui è sorta la causa della revoca.

§ 367

(1) In caso di cessazione della partecipazione al Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione elegge un nuovo membro entro tre mesi. In caso contrario, il tribunale nomina un nuovo membro del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di vigilanza o su proposta di persona che attesti un interesse legale, fino a quando il Consiglio di amministrazione non elegge un nuovo membro.

(2) Il tribunale nomina un nuovo membro del consiglio di amministrazione anche senza mozione, se il consiglio di amministrazione non è in grado di decidere su una nuova elezione a causa di una diminuzione del numero dei suoi membri.

Consiglio di Sorveglianza
§ 368

(1) Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo di controllo e revisione della Fondazione; ha almeno tre membri.

(2) Il Consiglio di Sorveglianza deve essere istituito se il capitale di dotazione è almeno dieci volte superiore a quanto stabilito nella Sezione 330 (1).

§ 369

A meno che lo statuto della fondazione non preveda ulteriori restrizioni, una persona che non è idonea a far parte del Consiglio di Sorveglianza

a) è un membro del consiglio di amministrazione o un liquidatore,

(b) è impiegato dalla Fondazione; o

c) non è in buona fede in relazione allo scopo della fondazione.

§ 370

(1) Se lo statuto della fondazione o, nei limiti della sua designazione, lo statuto della fondazione non affida ulteriori competenze all’Organismo di Vigilanza, l’Organismo di Vigilanza

a) controlla se il consiglio di amministrazione esercita i propri poteri in conformità con la legge e in conformità con lo statuto della fondazione e lo statuto,

b) controlla il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione dei contributi di dotazione,

c) richiama l’attenzione del Consiglio di Amministrazione sulle carenze individuate e propone proposte per la loro eliminazione,

d) controlla le modalità di tenuta dei conti e rivede i bilanci annuali, straordinari e consolidati,

e) commenti sulla relazione annuale; e

f) riferisce per iscritto al consiglio di direzione sulle proprie attività di controllo almeno una volta all’anno.

(2) Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta la Fondazione nei confronti di un membro del Consiglio di amministrazione, nonché in ogni questione in cui l’interesse dei membri del Consiglio di amministrazione sia in contraddizione con gli interessi della Fondazione. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza nomina uno dei suoi membri.

§ 371

(1) Il Consiglio di Sorveglianza convoca una riunione del Consiglio di Amministrazione, a meno che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non lo faccia su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

(2) Nell’ambito di competenza del Consiglio di Sorveglianza, il suo membro autorizzato può prendere visione dei documenti della Fondazione e richiedere ai membri di altri organi della Fondazione o ai suoi dipendenti spiegazioni su singole questioni.

§ 372

Salvo disposizione contraria dello statuto della fondazione, lo stesso Consiglio di Sorveglianza elegge e revoca i suoi membri. Le disposizioni del Consiglio di Amministrazione si applicano analogamente all’elezione e alla revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza e al loro mandato.

Ispettore
§ 373

(1) Se l’Organismo di Vigilanza non è istituito, i suoi poteri devono essere esercitati dal revisore.

(2) Lo statuto della fondazione o lo statuto della fondazione può stabilire che la funzione di revisore deve essere svolta da una persona giuridica il cui oggetto di attività consente lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione e che deve svolgere questa funzione per un periodo indefinito.

§ 374

(1) La sezione 369 si applica mutatis mutandis alla capacità di essere un revisore dei conti. Se il revisore è una persona giuridica, il suo rappresentante che soddisfa le condizioni di cui alla prima frase può esercitare i suoi diritti e obblighi associati alla funzione di revisore.

(2) Se lo statuto non specifica un periodo più breve, la durata del mandato del revisore è di cinque anni. Il revisore può essere eletto più volte, a meno che lo statuto della fondazione non lo escluda.

§ 375

(1) A meno che lo statuto della fondazione non specifichi un altro metodo, il revisore dei conti sarà eletto e revocato dal consiglio di amministrazione.

(2) Se lo statuto della fondazione non specifica altri motivi, il consiglio di amministrazione revoca il revisore che ha violato gravemente o ripetutamente lo statuto o lo statuto della fondazione o che ha violato la legge in un modo che viola chiaramente la reputazione della fondazione. Se non lo fa entro un mese dal giorno in cui è venuta a conoscenza del motivo del ricorso, ma non oltre sei mesi dal giorno in cui ne è sorto il motivo, il revisore dei conti presenta ricorso al tribunale su mozione della persona che dimostra l’interesse legale; il diritto di chiedere il ricorso del revisore decade se non è stato esercitato entro un anno dal giorno in cui è sorto il motivo del ricorso.

Abolizione della fondazione con liquidazione
§ 376

Se lo scopo per il quale è stata costituita la fondazione è stato raggiunto, la fondazione si scioglie e il consiglio di amministrazione elegge un liquidatore.

§ 377

(1) Il tribunale scioglierà la fondazione con liquidazione su richiesta di una persona che ha un interesse legale in essa, o anche senza una mozione se

a) la fondazione svolge un’attività vietata dal § 145 o agisce in violazione del § 307,

b) la fondazione diventa un partner a responsabilità illimitata dell’azienda,

c) la fondazione viola gravemente o ripetutamente il divieto di fornire un contributo di fondazione a una persona specificata nel § 353,

d) la fondazione non eroga contributi di fondazione per più di due anni senza che ciò sia grave motivo,

e) la fondazione dispone del mandante della fondazione in violazione del § 339,

f) il valore del capitale di dotazione diminuisce al di sotto di 500.000 CZK e che questa situazione si protrae per più di un anno dalla fine del periodo contabile in cui il valore del capitale di dotazione è diminuito,

(g) il capitale di dotazione non genera alcun rendimento per più di due anni; o

(h) non è permanentemente possibile per la Fondazione continuare a raggiungere il suo scopo.

(2) Questa disposizione non influisce sul § 172.

§ 378

(1) Il liquidatore monetizza la sostanza della liquidazione nella misura necessaria per il regolamento dei debiti della fondazione. Disporranno del saldo di liquidazione secondo lo statuto della fondazione.

(2) Se l’atto costitutivo di una fondazione di pubblica utilità determina che il saldo di liquidazione deve essere utilizzato per scopi diversi dal pubblico beneficio, ciò non viene preso in considerazione.

§ 379

(1) Se lo statuto della fondazione non specifica come il saldo di liquidazione deve essere smaltito, il liquidatore lo offre alla fondazione per uno scopo simile. Tuttavia, se esiste una ragione grave, il Consiglio di Amministrazione può decidere di offrire il saldo di liquidazione al Comune, alla Regione o allo Stato in via prioritaria.

(2) Se non è possibile offrire il saldo di liquidazione a una fondazione con uno scopo simile, o se un’offerta fatta ai sensi del paragrafo 1 viene respinta, il liquidatore offre il saldo di liquidazione al comune nel cui territorio la fondazione ha la sua sede legale. Se il Comune non accetta l’offerta entro due mesi dalla data della sua efficacia, il saldo di liquidazione è acquisito dalla Regione nel cui territorio ha sede la Fondazione.

§ 380

Se il saldo di liquidazione è ottenuto da un comune, regione o stato, utilizzerà il saldo di liquidazione solo a fini di pubblica utilità.

§ 381

Se la fondazione ha ricevuto prestazioni stanziate dal bilancio pubblico, le disposizioni della sezione 378 non si applicano e il liquidatore dispone della parte pertinente del saldo di liquidazione secondo la decisione dell’autorità competente.

Trasformazione della fondazione
§ 382

(1) La trasformazione di una fondazione può avvenire mediante la sua fusione mediante fusione con un’altra fondazione o con il fondo di fondazione, oppure cambiando la forma giuridica in un fondo di fondazione.

(2) Una fondazione può essere fusa con un’altra fondazione o con un fondo di fondazione, a meno che lo statuto della fondazione non lo precluda e le persone coinvolte abbiano lo stesso scopo o uno simile. Quando si fonde la fondazione con il fondo di fondazione, la fondazione deve essere il successore.

§ 383

(1) L’accordo di fusione deve contenere almeno

a) dati relativi al nome, sede legale e dati identificativi delle persone coinvolte, indicando quale di loro è estinto e quale è il successore,

b) determinazione della struttura in cui il soggetto successore assume le componenti di patrimonio netto e di debito delle persone defunte che non sono passività,

c) l’ importo del capitale della fondazione, se il successore è la fondazione,

d) un accordo sul cambiamento dello status del successore, se tale cambiamento si verifica a seguito della fusione,

e) giorno decisivo.

(2) In caso di fusione di fondazioni, l’importo del capitale di fondazione di cui al comma 1 lett c) dato dalla somma dei capitali di fondazione accorpati dalle fondazioni. Quando si fonde il fondo di dotazione con la fondazione come successore, il capitale di dotazione può essere aumentato alle condizioni specificate nel § 342; in tal caso, l’accordo di fusione deve contenere i requisiti specificati nel § 342 par.2.

(3) Il contratto di fusione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 384

(1) Prima della conclusione dell’accordo di fusione, le persone partecipanti si rendono disponibili reciprocamente i conti e forniscono altre informazioni e documenti necessari per la valutazione delle conseguenze giuridiche ed economiche della fusione.

(2) Chiunque venga a conoscenza dei dati di cui al comma 1 mantiene la riservatezza dei fatti di cui la legge vieta la pubblicazione o la cui divulgazione possa arrecare grave pregiudizio all’interessato.

§ 385

I consigli di sorveglianza oi revisori dei conti delle parti interessate esaminano i conti di ciascuna delle parti coinvolte e redigono una relazione sui fatti oggetto dei loro conti, compreso un parere sul progetto di accordo di fusione e sulle conseguenze economiche della fusione; il rapporto può anche essere compilato come comune a tutte le parti interessate.

§ 386

(1) Se viene redatta una relazione ai sensi della Sezione 385, si decide sulla fusione del Consiglio di amministrazione delle persone partecipanti. Le riunioni del Consiglio di Gestione devono essere annunciate almeno 30 giorni prima della riunione; entro tale periodo è messo a disposizione di ciascun membro del consiglio di amministrazione

a) un progetto di accordo di fusione,

b) se, a seguito della fusione, lo statuto del successore, il suo statuto,

(c) i bilanci di tutte le parti coinvolte; se il bilancio è redatto sulla base dei dati alla data in cui sono trascorsi più di sei mesi alla data del progetto di accordo di fusione, il bilancio intermedio dell’interessato,

(d) il bilancio di apertura del successore; e

e) una relazione ai sensi della Sezione 385.

(2) Il Consiglio di amministrazione può solo accettare o rifiutare il progetto di accordo di fusione.

(3) In caso di convocazione congiunta di una riunione dei consigli di amministrazione delle persone coinvolte, i singoli consigli di amministrazione voteranno separatamente sul progetto di accordo di fusione. Tuttavia, se, dopo l’approvazione del contratto, vengono eletti i membri degli organi del successore, i consigli di amministrazione degli interessati possono decidere di votare congiuntamente su tali membri.

§ 387

(1) I partecipanti pubblicheranno un avviso congiunto almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, indicando quali persone riguarda la fusione e quale di loro diventerà il successore.

(2) Se il creditore della parte interessata presenta un reclamo entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della fusione è diventata effettiva nei suoi confronti, ha diritto a una garanzia sufficiente se dimostra che la recuperabilità del credito si deteriorerà. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del credito si deteriora in modo significativo a seguito della fusione, ha diritto a una garanzia sufficiente prima che la scissione venga iscritta nel registro pubblico.

§ 388

Solo un interessato, un membro del consiglio di amministrazione, un membro del consiglio di sorveglianza o un sindaco ha diritto di rivendicare la nullità del contratto di fusione; tale diritto decade se la proposta non è depositata entro tre mesi dalla data della riunione del Consiglio di Gestione.

§ 389

(1) Una proposta per l’iscrizione di una fusione nel registro pubblico deve essere presentata congiuntamente da tutte le persone interessate; la proposta deve essere firmata anche dai membri dell’organo statutario del successore.

(2) Sulla base della proposta, la fusione sarà registrata cancellando le persone defunte dal registro pubblico lo stesso giorno, annotando chi è il loro successore legale e indicando la data di efficacia della fusione e i nomi, gli indirizzi della sede legale e i dati identificativi delle persone con il successore e ogni ulteriore modifica nel successore, se presente.

§ 390

(1) Se le parti interessate non presentano una proposta di registrazione della fusione entro sei mesi dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, qualsiasi parte interessata che era disposta a presentare la proposta può recedere dal contratto. Se anche una parte recede dal contratto, scadono gli obblighi di tutte le parti stabiliti dal contratto.

(2) Se le persone partecipanti non presentano una proposta di registrazione della fusione entro un anno dal giorno in cui è stato concluso l’accordo di fusione, si applica che tutte le persone interessate hanno recesso dal contratto.

(3) Insieme e inseparabilmente con una parte che ha fatto sì che la domanda di registrazione di una fusione non fosse presentata in tempo, risarcirà le altre parti per il danno causato dai membri del suo organo statutario, ad eccezione di coloro che dimostrano di aver compiuto sforzi sufficienti per .

Modifica della forma giuridica della fondazione in fondo di dotazione
§ 391

(1) Se lo statuto della fondazione lo ammette espressamente, il consiglio di amministrazione può, previo parere del consiglio di sorveglianza o del revisore, decidere di modificare la forma giuridica della fondazione in un fondo di fondazione, ma solo se il valore del capitale della fondazione è ridotto al di sotto non un periodo di transizione.

(2) La decisione di modificare la forma giuridica deve contenere

a) designazione della fondazione con nome, sede legale e dati identificativi,

b) il nome del fondo di dotazione dopo il cambio di forma giuridica,

c) giorno decisivo,

d) dati sui componenti degli organi del fondo di dotazione, che sono iscritti nel pubblico registro.

(3) La decisione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 392

La decisione di modificare la forma giuridica ha effetto il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 393

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di fondazione della Fondazione, pubblicherà un avviso di intenzione di adottare una decisione sul cambiamento della forma giuridica.

(2) Un creditore di una fondazione che presenta la sua richiesta entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della modifica della forma giuridica è diventata effettiva nei confronti di terzi può richiedere che il suo credito sia garantito con sufficiente sicurezza se la sua recuperabilità si deteriora a seguito del cambiamento della forma giuridica. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del suo credito sarà notevolmente compromessa a seguito del cambiamento della forma giuridica, deve avere sufficiente certezza prima che il cambiamento della forma giuridica sia iscritto nel registro pubblico.

Sottosezione 3

fondo di dotazione
§ 394

(1) Il fondatore costituisce un fondo di fondazione per uno scopo utile socialmente o economicamente.

(2) Il nome del fondo di dotazione deve contenere le parole “fondo di dotazione”.

§ 395

Il fondo di dotazione è costituito da una carta o da un’acquisizione in caso di morte.

§ 396

(1) I procedimenti legali fondatori contengono almeno

a) nome e sede legale del fondo di dotazione,

b) il nome del fondatore e la sua residenza o sede legale,

c) definizione dello scopo per il quale è costituito il fondo di dotazione,

d) informazioni sull’importo del deposito, o sul suo oggetto non monetario,

e) il numero dei membri del Consiglio di fondazione nonché i nomi e le residenze dei suoi primi membri e un’indicazione di come agiscono i membri del Consiglio di fondazione per conto del Fondo di fondazione,

f) il numero dei membri del Consiglio di Sorveglianza e il nome e l’indirizzo dei suoi primi membri, o il nome e l’indirizzo del primo revisore,

(g) la designazione del gestore dei depositi; e

h) le condizioni per l’erogazione dei contributi dal patrimonio del fondo di dotazione o la definizione del ventaglio di attività che il fondo di dotazione può svolgere in relazione al suo scopo.

(2) Se il fondo di dotazione è costituito per acquisizione in caso di morte e se il fondatore non determina le modalità di nomina dei primi membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza, o del primo revisore, l’esecutore li nomina; in caso contrario sono nominati dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un interesse giuridico a farlo.

§ 397

Costituzione di un fondo di dotazione
Il fondo di dotazione viene istituito il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 398

(1) La proprietà del fondo di dotazione è costituita da un insieme derivante da depositi e donazioni, il cui oggetto potrebbe non soddisfare l’assunzione di reddito permanente. Ciò che è di proprietà del fondo di dotazione non può essere fermato o utilizzato in altro modo per garantire il debito; l’azione legale contraria non viene presa in considerazione.

(2) La proprietà del fondo di dotazione può essere alienata se è conforme allo scopo del fondo di dotazione. Può essere utilizzato anche per investimenti considerati prudenti.

(3) Il fondo di dotazione non crea capitale di dotazione o capitale di dotazione.

§ 399

(1) Se l’azione legale fondante lo consente espressamente, il Consiglio di Amministrazione può decidere, previa dichiarazione del Consiglio di Sorveglianza o del revisore, di modificare la forma giuridica del fondo di dotazione in fondazione. La delibera di modifica della forma giuridica deve contenere almeno la designazione del fondo di dotazione con la denominazione, la sede legale, i dati identificativi ed i requisiti previsti per l’atto di dotazione.

(2) La decisione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 400

(1) Almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio di fondazione, il Fondo di fondazione pubblica un avviso della sua intenzione di modificare la sua forma giuridica.

(2) Un creditore del fondo di dotazione che registra il suo credito entro sei mesi dal giorno in cui la registrazione della modifica è diventata effettiva nei confronti di terzi può richiedere che il suo credito sia garantito con sufficiente certezza se la recuperabilità del credito si deteriora a seguito del cambiamento della forma giuridica. Se il creditore dimostra che la recuperabilità del suo credito si deteriora in modo significativo a seguito del cambiamento della forma giuridica, deve avere sufficiente certezza prima che il cambiamento della forma giuridica sia iscritto nel registro pubblico.

§ 401

(1) Se non è permanentemente possibile che il fondo di dotazione continui ad adempiere al suo scopo, il Consiglio di amministrazione decide in merito allo scioglimento del fondo di dotazione con liquidazione ed elegge un liquidatore.

(2) Se il fondo di dotazione non soddisfa lo scopo per il quale è stato istituito, il tribunale lo cancella su proposta di una persona che dimostra un interesse legale in esso e ne ordina la liquidazione.

Sezione 4

Istituto
§ 402

Un istituto è una persona giuridica costituita allo scopo di svolgere attività socialmente o economicamente utili utilizzando le sue componenti personali e patrimoniali. L’Istituto gestisce attività i cui risultati sono ugualmente disponibili per tutti a condizioni predeterminate.

§ 403

Se l’istituto gestisce un impianto commerciale o altra attività ausiliaria, l’operazione non deve andare a discapito della qualità, portata e disponibilità dei servizi forniti nell’ambito dell’attività principale dell’istituto. L’utile può essere utilizzato dall’istituto solo per sostenere l’attività per la quale è stato costituito e per coprire i costi della propria amministrazione.

§ 404

Nome dell’istituto
Il nome dell’istituto deve contenere le parole “istituto registrato”, ma l’abbreviazione “z. a.”

§ 405

Fondazione dell’istituto
(1) L’ Istituto sarà costituito mediante atto costitutivo o mediante acquisizione in caso di morte. I procedimenti legali fondatori includono almeno

a) il nome dell’istituto e la sua sede legale,

b) lo scopo dell’istituto definendo l’oggetto della sua attività, o anche l’oggetto della sua attività,

c) informazioni sull’importo del deposito, o sul suo oggetto non monetario,

d) il numero dei membri del consiglio di amministrazione nonché i nomi e le residenze dei suoi primi membri; e

e) dettagli sull’organizzazione interna dell’istituto, salvo che non si riservi la modifica dello statuto dell’istituto.

(2) Se l’assemblea legale fondatrice istituisce il Consiglio di Sorveglianza, deve indicare il numero dei membri del Consiglio di Sorveglianza e i nomi e le residenze dei suoi primi membri.

§ 406

(1) Il fondatore decide in merito ai cambiamenti nei procedimenti legali di fondazione anche durante la durata dell’istituto.

(2) Se il processo decisionale del fondatore non è possibile, la persona designata dall’atto giuridico fondatore nella misura ivi specificata acquisisce i suoi diritti sulla costituzione, altrimenti sono acquisiti dal consiglio di amministrazione; in tal caso, tuttavia, la decisione del Consiglio di amministrazione di modificare lo scopo della Costituzione o di annullarla richiede il previo consenso del tribunale.

§ 407

Fondazione dell’istituto
L’istituto è istituito mediante iscrizione nel registro pubblico.

§ 408

La direttrice
(1) Il direttore è l’organo statutario dell’istituto. Lo statuto può scegliere un’altra designazione per questo organismo, a condizione che ciò non crei un’impressione fuorviante della sua natura.

(2) L’amministratore non può essere un membro del consiglio di amministrazione e, se è stato istituito un consiglio di sorveglianza o un altro organo di natura simile, anche un membro di tale organo. Se una persona condannata per un reato intenzionale è stata eletta dal Direttore, l’elezione non sarà presa in considerazione.

Consiglio di Amministrazione
§ 409

(1) A meno che il procedimento legale istitutivo non specifichi un metodo diverso, il fondatore nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione. Se ciò non è possibile, i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti e revocati dal Consiglio di Sorveglianza, se istituito; in caso contrario, il consiglio di amministrazione elegge e revoca esso stesso i suoi membri.

(2) A meno che il procedimento legale istitutivo non preveda un altro mandato di un membro del Consiglio di amministrazione, è di tre anni. Salvo che l’azione legale costitutiva non lo precluda, un membro del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto; tuttavia, se il Consiglio di Gestione elegge e revoca esso stesso i propri membri, lo stesso soggetto può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

(3) Se è stato istituito un consiglio di sorveglianza, l’appartenenza al consiglio di amministrazione e al consiglio di sorveglianza è incompatibile.

§ 410

Il Consiglio di Amministrazione elegge e revoca il Direttore, vigila sull’esercizio dei suoi poteri e delibera sulle azioni legali dell’Istituto nei confronti del Direttore; salvo diversa indicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione esprime la volontà dell’Istituto in questi procedimenti legali.

§ 411

(1) Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e straordinario e la relazione annuale dell’Istituto.

(2) Il Consiglio di amministrazione decide sull’inizio della gestione di un impianto commerciale o di altre attività ausiliarie dell’istituto o sulla modifica del suo oggetto, a meno che l’azione legale fondante non determini diversamente.

§ 412

(1) Se il procedimento legale istitutivo non determina ulteriori restrizioni, il Consiglio di Amministrazione concede il consenso preventivo al procedimento giudiziario con il quale l’Istituto

a) acquista o perde la proprietà del bene immobile,

b) grava sui propri beni immobili,

(c) acquisisce o perde il diritto d’autore o il diritto di proprietà industriale; o

d) costituisce un’altra persona giuridica o partecipa a tale persona mediante deposito.

(2) A meno che il procedimento legale istitutivo non specifichi diversamente, il Consiglio di amministrazione concede anche il previo consenso ai procedimenti legali mediante i quali l’Istituto acquisisce o perde la proprietà di un bene mobile, il cui valore è superiore al piccolo valore del contratto ai sensi della legge sugli appalti pubblici.

§ 413

Statuto dell’istituto
(1) Se è determinato dal procedimento legale istitutivo o se è opportuno, il Consiglio di amministrazione emana lo statuto dell’istituto e adegua l’organizzazione interna dell’istituto ei dettagli delle sue attività.

(2) L’ Istituto pubblica lo statuto depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie. Lo stesso diritto può essere esercitato presso la sede dell’Istituto.

§ 414

Se l’atto costitutivo non prevede che i membri degli organi dell’istituto abbiano diritto a un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni e per le modalità della sua determinazione, l’amministratore ha diritto al normale compenso e le funzioni dei componenti degli altri organi si considerano oneste. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione determinerà l’ammontare del compenso dell’Amministratore o il metodo per determinarlo.

§ 415

(1) L’ Istituto contabilizza separatamente i costi e le entrate associati all’oggetto principale dell’attività, alla gestione di un impianto commerciale o ad altre attività ausiliarie e all’amministrazione dell’Istituto.

(2) Il bilancio dell’istituto deve essere verificato dal revisore dei conti se l’atto giuridico istitutivo o lo statuto lo richiede, o se l’importo del fatturato netto dell’istituto supera i dieci milioni di CZK. In questi casi, il revisore verifica anche la relazione annuale dell’istituto.

§ 416

Rapporto annuale
(1) La relazione annuale dell’istituto contiene, oltre ai requisiti previsti da altre norme di legge in materia di contabilità, altri dati significativi sull’attività e sulla gestione dell’istituto, compreso l’ammontare delle prestazioni erogate ai componenti degli organi dell’istituto.

(2) Se il procedimento legale istitutivo non specifica un altro metodo di pubblicazione, l’Istituto pubblica il rapporto annuale entro sei mesi dalla fine del periodo contabile depositandolo nella raccolta dei documenti. Tutti possono visionare lo statuto nel registro pubblico e ottenerne estratti, trascrizioni o copie.

§ 417

Se l’istituto non adempie al suo scopo per lungo tempo, sarà cancellato dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un interesse legale.

§ 418

In altri, le disposizioni sulla fondazione si applicano mutatis mutandis ai rapporti giuridici dell’istituto; tuttavia, le disposizioni sul capitale di dotazione e sul capitale di dotazione non si applicano.

Parte 4

Consumatore
§ 419

Un consumatore è una persona che, al di fuori dell’ambito della sua attività commerciale o dell’ambito dello svolgimento autonomo della sua professione, stipula un contratto con un imprenditore o tratta in altro modo con lui.

Parte 5

Uomo d’affari
§ 420

(1) Una persona che esercita autonomamente un’attività lucrativa per proprio conto e responsabilità in licenza commerciale o in modo simile con l’intenzione di farlo sistematicamente allo scopo di realizzare un profitto è considerata un imprenditore per quanto riguarda questa attività.

(2) Ai fini della tutela dei consumatori e ai fini della Sezione 1963, è considerato imprenditore anche qualsiasi persona che conclude contratti relativi alla propria impresa, produzione o attività simile o nell’esercizio indipendente della propria professione, o una persona che agisce in nome o per conto di un imprenditore.

§ 421

(1) Un imprenditore è una persona registrata nel registro delle imprese. Le condizioni in cui le persone sono iscritte nel registro delle imprese è determinato da un’altra legge.

(2) Un imprenditore è considerato una persona che ha una licenza commerciale o altra autorizzazione ai sensi di un’altra legge.

§ 422

Un imprenditore che non ha un nome commerciale agisce legalmente nella sua attività con il proprio nome; se è accompagnato da modifiche che ne caratterizzano più dettagliatamente la persona o l’attività, non deve essere fuorviante.

Società commerciale
§ 423

(1) La ragione sociale è il nome con il quale l’imprenditore è registrato nel registro delle imprese. Un imprenditore non deve avere più società commerciali.

(2) La tutela dei diritti di una società commerciale appartiene alla persona che l’ha utilizzata per la prima volta. Chiunque sia interessato dal diritto a un’impresa ha gli stessi diritti della protezione contro la concorrenza sleale.

§ 424

Il nome dell’attività non deve essere intercambiabile con un altro nome dell’attività o deve essere ingannevole.

§ 425

(1) Una persona deve essere registrata nel Registro delle Imprese di una società commerciale, generalmente costituita a suo nome. Se il suo nome cambia, può continuare a utilizzare il suo nome precedente nell’attività; tuttavia, pubblicheranno la modifica del nome.

(2) Se una persona è registrata nel registro delle imprese con una ragione sociale diversa dal proprio nome, deve essere chiaro che non è la ragione sociale di una persona giuridica.

§ 426

Se più sedi aziendali di più imprenditori vengono fuse in un gruppo aziendale, i loro nomi o società commerciali possono contenere elementi identici; tuttavia, il pubblico deve essere in grado di distinguerli.

§ 427

(1) Chiunque acquisisca un nome commerciale ha il diritto di utilizzarlo se ha il consenso del suo predecessore o del suo successore legale; tuttavia, è necessario allegare una successione legale all’attività.

(2) In caso di trasformazione di una persona giuridica, l’impresa commerciale passerà al successore legale se concorda; non è richiesto il consenso di un’altra persona. Se una persona giuridica ha più di un successore legale e non è determinato a quale di essi viene trasferita la ragione sociale, la ragione sociale non sarà trasferita a nessuna di esse.

§ 428

Il diritto di revocare il consenso all’uso del suo nome nella ragione sociale di una persona giuridica ha il diritto se ha un motivo così serio da non poter essere equamente preteso che il suo nome sia usato nella ragione sociale; tale motivo può essere, in particolare, un cambiamento nella natura predominante dell’attività di una persona giuridica o un cambiamento nella struttura proprietaria di una società commerciale. A queste condizioni, anche il successore legale della persona che ha prestato il consenso ha il diritto di revocare il consenso.

§ 429

La sede dell’uomo d’affari
(1) La sede legale di un imprenditore è determinata dall’indirizzo inserito nel registro pubblico. Se una persona fisica non è iscritta come imprenditore nel registro pubblico, la sua sede legale è il luogo in cui ha lo stabilimento principale o dove risiede.

(2) Se un imprenditore dichiara come sua sede legale un luogo diverso dalla sua attuale sede legale, tutti possono anche invocare la sua effettiva sede legale. Nei confronti di una persona che invoca la sede legale di un imprenditore iscritto nel registro pubblico, l’imprenditore non può obiettare di avere la sua effettiva sede legale altrove.

Rappresentazione di un uomo d’affari
§ 430

(1) Se un imprenditore affida a qualcuno una determinata attività durante il funzionamento di un impianto commerciale, questa persona rappresenta l’imprenditore in tutte le trattative che di solito avvengono durante questa attività.

(2) Un imprenditore è anche obbligato ad agire da un’altra persona nel suo stabilimento, se la terza parte era in buona fede che la persona che agisce è autorizzata ad agire.

§ 431

Se il rappresentante dell’imprenditore supera l’autorizzazione del rappresentante, l’imprenditore è vincolato da un’azione legale; ciò non si applica se il terzo era a conoscenza del superamento o se doveva esserne a conoscenza in considerazione delle circostanze del caso.

§ 432

Divieto di concorrenza
(1) Una persona che funge da rappresentante di un imprenditore nel funzionamento di un impianto commerciale non può, senza il consenso dell’imprenditore, fare nulla per proprio conto o per conto di qualcun altro che rientri nell’ambito dello stabilimento commerciale. In tal caso, l’imprenditore può chiedere al suo rappresentante di astenersi dal farlo.

(2) Se il rappresentante ha agito per proprio conto, l’imprenditore può richiedere che le azioni del rappresentante siano state dichiarate come compiute per suo conto. Se il rappresentante ha agito per conto di un’altra persona, l’imprenditore può chiedere che gli venga assegnato il diritto alla remunerazione o che gli venga emessa la remunerazione già concessa. Tali diritti scadono se non sono stati esercitati entro tre mesi dal giorno in cui l’imprenditore è venuto a conoscenza dell’assemblea, ma non oltre un anno dal giorno in cui si è svolta la riunione.

(3) In luogo del diritto di cui al paragrafo 2, l’imprenditore può richiedere un risarcimento danni; tuttavia, solo se il rappresentante avesse saputo e avesse potuto sapere che la sua attività stava danneggiando l’imprenditore. Se anche la persona in favore della quale ha agito illegalmente il rappresentante dell’imprenditore sapeva e avrebbe potuto sapere che si trattava di un’attività lesiva dell’imprenditore, è anche obbligata a risarcire il danno.

§ 433

(1) Chi, in qualità di imprenditore, agisce nei confronti di altre persone nell’ambito di rapporti economici non può abusare della propria qualità professionale o posizione economica per creare o utilizzare la dipendenza della parte più debole e per conseguire un chiaro e ingiustificato squilibrio nei reciproci diritti e obblighi delle parti.

(2) Si ritiene che la parte più debole sia sempre la persona che agisce nei confronti dell’imprenditore nei rapporti economici al di fuori del collegamento con la propria attività.

§ 434

Se l’imprenditore indica al pubblico in quale luogo sta facendo affari, deve consentire al pubblico di entrare in contatto legale con lui in quel luogo durante l’orario di lavoro specificato; altrimenti alla solita ora.

§ 435

(1) Ogni imprenditore deve dichiarare il proprio nome e la propria sede legale sui documenti commerciali e nel quadro delle informazioni rese disponibili al pubblico tramite accesso remoto. Un imprenditore iscritto nel Registro delle Imprese deve anche dichiarare sul documento commerciale i dati di tale registrazione, compresa la sezione e l’inserto; un imprenditore iscritto in un altro registro pubblico deve dichiarare i dati al momento della sua iscrizione in questo registro; un imprenditore non iscritto nel registro pubblico deve dichiarare i dati al momento della sua iscrizione in un altro registro. Se all’imprenditore sono state assegnate informazioni di identificazione, deve anche indicarle.

(2) Altri dati possono anche essere indicati nel documento ai sensi del paragrafo 1, se non sono in grado di creare un’impressione fuorviante.

TITOLO III

RAPPRESENTAZIONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 436

(1) Chi ha il diritto di agire legalmente per conto di un altro è il suo rappresentante; i diritti e gli obblighi del direttamente rappresentato derivano dalla rappresentanza. Se non è chiaro che qualcuno sta agendo per un altro, è vero che sta agendo a proprio nome.

(2) Se il rappresentante è in buona fede o se deve essere a conoscenza di determinate circostanze, deve essere preso in considerazione anche il rappresentante; ciò non si applica se si tratta di una circostanza di cui il rappresentante ha appreso prima dell’istituzione della rappresentanza. Se non è rappresentato in buona fede, non può invocare la buona fede del rappresentante.

§ 437

(1) Una persona i cui interessi sono in conflitto con gli interessi della persona rappresentata non può rappresentarne un’altra, a meno che nella rappresentanza contrattuale la persona rappresentata conoscesse o dovesse essere a conoscenza di tale conflitto.

(2) Se un rappresentante il cui interesse è in conflitto con l’interesse della parte rappresentata ha agito con una terza parte e se questa persona era a conoscenza di questa circostanza o se ne era a conoscenza, la parte rappresentata può invocarla. Si ritiene che sussista un conflitto nell’interesse del rappresentante e della parte rappresentata, se il rappresentante agisce anche per conto di questa terza parte o se agisce nei propri affari.

§ 438

Il rappresentante agisce di persona. Può autorizzare un altro rappresentante se concordato con la persona rappresentata o se è assolutamente necessario, ma è responsabile della corretta selezione della sua persona.

§ 439

Se il rappresentante rappresentato per la stessa questione ha più di un rappresentante, si ritiene che ciascuno di essi possa agire in modo indipendente.

§ 440

(1) Se il rappresentante ha ecceduto l’autorità del rappresentante, sarà vincolato dall’azione legale della parte rappresentata, se approva l’eccedenza senza indebito ritardo. Ciò vale anche se una persona che non è autorizzata a farlo agisce legalmente per conto di un altro.

(2) Se l’azione legale non viene approvata senza indebito ritardo, la persona che ha agito legalmente per conto di un altro è vincolata da se stessa. Una persona che è stata negoziata e che è stata in buona fede può richiedere al negoziatore di rispettare quanto concordato o di riparare il danno.

Parte 2

Rappresentanza contrattuale
Sezione 1

Condizioni generali
§ 441

(1) Se le parti sono d’accordo, una di loro rappresenterà l’altra nella misura concordata come agente.

(2) L’ obbligato principale deve dichiarare l’ambito della procura rappresentativa nella procura. Se la rappresentanza non riguarda solo una determinata azione legale, la procura deve essere rilasciata per iscritto. Se per un procedimento giudiziario è richiesto un modulo speciale, viene rilasciata una procura nella stessa forma. Se per un procedimento legale è richiesta la forma di un atto pubblico, è sufficiente che la procura per tale procedimento legale sia rilasciata per iscritto con una firma ufficialmente verificata.

§ 442

Il mandante non può rinunciare al diritto di revocare la procura, ma se le parti convengono per determinati motivi per la sua revoca, la procura non può essere revocata per un altro motivo. Ciò non si applica se l’obbligato principale ha un motivo particolarmente grave per revocare l’autorizzazione.

§ 443

Quando si autorizza una persona giuridica, l’esercizio dell’autorità di rappresentanza rientra nella competenza del suo organo statutario. Può esercitare la rappresentanza anche una persona designata dall’organo statutario.

§ 444

(1) Una persona che, per sua colpa, fa presumere in una terza parte di aver autorizzato qualcun altro ad agire per legge non può invocare una mancanza di autorizzazione se la terza parte era in buona fede e poteva ragionevolmente presumere che l’autorizzazione fosse stata concessa.

(2) Se il preponente ha indicato a un’altra persona che ha autorizzato l’agente a svolgere determinati procedimenti legali, può fare appello a lui che l’autorizzazione è successivamente scaduta solo se gli ha notificato prima della riunione dell’agente o se questa persona era a conoscenza della risoluzione durante il procedimento dell’agente.

§ 445

Se, in qualità di rappresentante, ha agito una persona incapace di agire legalmente nella materia in questione, essa non può essere invocata contro coloro che non sapevano o non potevano sapere di questo fatto.

§ 446

Se l’agente ha ecceduto le deleghe e il mandante non è d’accordo, lo notifica alla persona con la quale l’agente ha agito legalmente, senza indebito ritardo dopo aver appreso dell’azione legale. Se non lo fa, si considera che abbia approvato il superamento; ciò non si applica se la persona con la quale il rappresentante ha agito legalmente aveva e avrebbe potuto sapere dalle circostanze senza alcun dubbio che l’agente eccedeva chiaramente l’autorità del rappresentante.

§ 447

Se le istruzioni del mandante sono contenute nella procura e se dovevano essere note alla persona contro la quale il preponente ha agito, il loro superamento è considerato una violazione dell’autorità del rappresentante.

§ 448

(1) La procura terminerà con l’esecuzione di procedimenti legali a cui la rappresentanza era limitata; la procura scade anche se il preponente la revoca o il preponente la risolve. Se l’agente o il mandante muore, o se qualcuno di loro è una persona giuridica e se scade, anche l’autorizzazione scade, salvo diverso accordo.

(2) Fintanto che il ricorso non è noto all’agente, la sua azione legale ha gli stessi effetti che se l’autorizzazione fosse ancora durata. Tuttavia, ciò non può essere invocato da una parte che era a conoscenza della revoca della procura, o che l’aveva e avrebbe potuto sapere.

§ 449

(1) Se il mandante muore o se il mandante pone fine alla procura, l’agente deve fare tutto ciò che non può resistere in modo che il mandante o il suo successore legale non subisca alcun danno. La sua condotta legale ha gli stessi effetti che se la procura fosse ancora in vigore, a meno che non contraddica quanto ordinato dal preponente o dal suo successore legale.

(2) Il rappresentante emetterà senza indebito ritardo dopo la scadenza della procura tutto ciò che il preponente gli ha prestato o che ha ottenuto per il preponente. Se l’agente è morto, chiunque abbia queste cose con sé ha questo obbligo nei confronti del preside.

Sezione 2

Proxy
§ 450

(1) Con il rilascio di una procura, un imprenditore iscritto nel Registro di commercio autorizza il procuratore a svolgere procedimenti legali che si verificano durante l’esercizio di un impianto o filiale commerciale, anche quelli per i quali è altrimenti richiesta una procura speciale. Tuttavia, il procuratore ha il diritto di alienare o gravare il bene immobile, se ciò è esplicitamente indicato.

(2) Quando si concede una procura, deve essere esplicitamente dichiarato che si tratta di una procura. Se un imprenditore rilascia una procura per una succursale del suo stabilimento o per uno dei suoi diversi stabilimenti, deve designare esplicitamente la filiale o lo stabilimento aziendale.

§ 451

Il procuratore non è autorizzato a trasferire la procura a qualcun altro né a concedere un’altra procura; le modalità opposte non vengono prese in considerazione.

§ 452

(1) È vietato concedere una procura a una persona giuridica.

(2) Se una procura viene concessa a più persone, ciascuna di esse rappresenta l’imprenditore in modo indipendente, a meno che non sia specificato qualcos’altro al momento della concessione della procura.

§ 453

Restrizioni alla procura da parte di istruzioni interne non hanno effetto su terzi, anche se pubblicate.

§ 454

Il procuratore svolge l’azione penale con la cura di un proprio responsabile.

§ 455

Il procuratore firma allegando la propria firma e le informazioni indicanti la procura alla società dell’imprenditore; se la procura è stata rilasciata per una singola succursale o per uno di più esercizi commerciali, deve anche allegare l’indicazione della succursale o dello stabilimento commerciale.

§ 456

La procura scade anche con il trasferimento o la locazione dello stabilimento o ramo d’azienda per cui è stata concessa. La morte di un imprenditore non pone fine alla procura, salvo diverso accordo.

Parte 3

Rappresentanza legale e tutela
Sezione 1

Condizioni generali
§ 457

La rappresentanza legale e la tutela vigilano sulla tutela degli interessi della parte rappresentata e sull’adempimento dei suoi diritti.

§ 458

Il legale rappresentante o tutore non è autorizzato ad agire legalmente per conto della persona rappresentata in questioni relative alla costituzione e allo scioglimento del matrimonio, all’esercizio dei doveri e dei diritti genitoriali, nonché all’acquisizione in caso di morte o dichiarazione di diseredazione e alla loro revoca.

§ 459

Il legale rappresentante non può privare la persona rappresentata di una questione di particolare popolarità, a meno che ciò non giustifichi una minaccia alla sua vita o alla sua salute, e nel caso di un minore non del tutto indipendente, anche un altro grave motivo. Una questione di particolare popolarità deve essere lasciata alla persona rappresentata anche quando è collocata in una struttura medica, in una struttura di servizi sociali, in una struttura di protezione sociale e legale per bambini o in una struttura simile.

§ 460

In caso di conflitto di interessi del rappresentante legale o tutore con gli interessi del rappresentato o di un conflitto di interessi di coloro rappresentati dallo stesso rappresentante legale o tutore, o se tale conflitto è imminente, il tribunale nomina un tutore in conflitto.

§ 461

(1) Se il legale rappresentante o tutore gestisce i beni della parte rappresentata, l’ordinaria amministrazione di tali beni apparterrà a lui. Se questa non è una questione normale, è necessaria l’approvazione del tribunale per disporre dei beni della persona rappresentata.

(2) Una donazione, eredità o lascito destinato alla parte rappresentata con la condizione che sarà amministrata da una terza parte è esclusa dall’amministrazione ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, il rappresentante legale o il tutore può rifiutare di accettare tale dono, eredità o lascito; il rifiuto richiede l’approvazione del tribunale.

§ 462

Né il rappresentante legale né il tutore possono richiedere alla persona rappresentata un compenso per la rappresentanza. Tuttavia, se ha l’obbligo di gestire il patrimonio, può essere riconosciuto un compenso per l’amministrazione. Il tribunale deciderà sul suo importo, tenendo conto dei costi di amministrazione, del valore dei beni in gestione e dei ricavi da essi derivanti, nonché dei tempi e dei fabbisogni di lavoro dell’amministrazione.

§ 463

(1) Il tutore è nominato dal tribunale; allo stesso tempo determina la portata dei diritti e degli obblighi del tutore. La persona a cui è stato nominato il tutore diventa il tutore per la durata della tutela.

(2) Se il tutore lo richiede, il tribunale lo licenzia; il tribunale licenzia il tutore anche se non adempie ai suoi doveri. Allo stesso tempo, il tutore nomina un nuovo tutore.

§ 464

(1) Se non è l’amministrazione della proprietà, solo un tutore può essere nominato per una persona. Se per la gestione del patrimonio del preponente o per la gestione di parte del suo patrimonio è nominato un tutore speciale e contemporaneamente un tutore della persona, l’altro ha la rappresentanza esclusiva dinanzi al tribunale, anche se la questione riguarda i beni in gestione.

(2) Se il tribunale nomina diversi tutori e non decide in quali questioni ciascuno di essi è competente ad agire legalmente per conto del tutore in modo indipendente, i tutori sono obbligati ad agire congiuntamente.

Sezione 2

Tutela dell’uomo
§ 465

(1) Il tribunale nomina un tutore di una persona se ciò è necessario per proteggere i suoi interessi o se l’interesse pubblico lo richiede. Il tribunale nomina in particolare un tutore, la persona che ha limitato nella sua giurisdizione, la persona che non sa dove risiede, l’ignoto coinvolto in un particolare procedimento giudiziario o la persona il cui stato di salute gli causa difficoltà nella gestione della proprietà o nella difesa dei diritti.

(2) Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ordinare al tutore di assicurarsi in misura ragionevole nel caso in cui causi danni al tutore oa un’altra persona nell’esercizio della sua funzione.

§ 466

(1) I doveri di un tutore includono il mantenimento di un contatto regolare con il tutore in modo appropriato e nella misura necessaria, mostrando un genuino interesse per il tutore, nonché prendersi cura della sua salute e prendersi cura del rispetto dei diritti del tutore e proteggere i suoi interessi.

(2) Se il tutore decide sulle questioni del tutore, il tutore deve spiegare chiaramente la natura e le conseguenze della decisione.

§ 467

(1) Nell’adempimento delle sue funzioni, il tutore adempie alla dichiarazione legale del tutore e si prende cura delle sue opinioni, anche se il tutore le ha espresse in precedenza, comprese le credenze o le confessioni, le tiene sistematicamente in considerazione e organizza gli affari del tutore in conformità con esse. Se ciò non è possibile, il tutore agisce nell’interesse del tutore.

(2) Il tutore deve garantire che lo stile di vita del tutore non sia in conflitto con le sue capacità e che, se ciò non può essere ragionevolmente contraddetto, corrisponda anche alle idee e ai desideri speciali del tutore.

§ 468

Con la morte del tutore o il suo licenziamento, la tutela non termina e fino a quando il tribunale non nomina un nuovo tutore per il tutore, passa al tutore pubblico secondo un’altra legge.

§ 469

(1) Una persona il cui stato di salute causa difficoltà nell’amministrazione della sua proprietà o nella difesa dei suoi diritti sarà nominata dal tribunale su sua proposta da un tutore e in conformità con tale proposta determinerà l’ambito di competenza del tutore. Su richiesta del tutore, il tribunale revoca anche il tutore.

(2) Il tutore di solito agisce insieme al tutore; se il tutore agisce in modo indipendente, agisce secondo la volontà del tutore. Se la volontà del tutore non può essere accertata, il tribunale deciderà sulla mozione del tutore.

§ 470

Se una persona gestisce personalmente la sua proprietà, non può essere nominata tutore per l’amministrazione della proprietà. Ciò non si applica se l’amministratore della proprietà non è noto, se rifiuta di agire nell’interesse della parte rappresentata o se trascura questo obbligo o se non può gestire la proprietà.

§ 471

(1) Se il tribunale decide sulla nomina del tutore di una persona, può farlo solo dopo averlo visionato, a meno che un ostacolo insormontabile lo impedisca; deve anche ascoltare la sua opinione o in altro modo accertare la sua opinione e costruire su di essa.

(2) Il tribunale nomina come tutore una persona nominata dal tutore. Se ciò non è possibile, il tribunale nomina solitamente un parente o un’altra persona vicina al tutore come tutore, che dimostrerà l’interesse a lungo termine e serio del tutore e la capacità di dimostrarlo in futuro. Se anche questo non è possibile, il tribunale nomina come tutore un’altra persona che soddisfa le condizioni per diventare un tutore o un tutore pubblico ai sensi di un’altra legge.

(3) Il comune in cui il tutore ha la residenza o una persona giuridica stabilita da questo comune per svolgere compiti di questo tipo ha la capacità di essere un tutore pubblico; la nomina di un tutore pubblico ai sensi di un’altra legge non è soggetta al suo consenso.

Consiglio di fondazione
§ 472

(1) Se viene nominato un tutore, il tutore o qualsiasi persona vicina al tutore può richiedere l’istituzione di un consiglio di tutela; il tutore deve convocare una riunione delle persone vicine al tutore e ai suoi amici, se noti, in modo che la riunione abbia luogo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se l’assemblea non è convocata in tempo o non si tiene per qualsiasi altro motivo, o se non viene eletto un consiglio di tutela, il tribunale convoca l’assemblea, anche senza mozione.

(2) Alla riunione possono partecipare il tutore, qualsiasi persona vicina al tutore e qualsiasi suo amico, anche se non è stato invitato; ognuno ha un voto. Se almeno cinque persone partecipano alla riunione, può essere eletto il consiglio di tutela.

§ 473

(1) Le persone presenti alla riunione eleggono i membri del consiglio di tutela, oi loro supplenti, a maggioranza dei voti. Nella scelta, si deve prestare attenzione, se possibile, a un’eguale rappresentanza delle persone elencate al § 472.

(2) Può essere membro del consiglio di tutela solo una persona che dimostri un serio e duraturo interesse per il tutore e la capacità di esprimerlo in futuro e i cui interessi non sono in conflitto con gli interessi del tutore. Il tutore non può essere un membro del consiglio di tutela.

§ 474

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno tre membri. Può deliberare in presenza della maggioranza dei membri; tuttavia, se il consiglio di tutela ha tre membri, è richiesta la presenza di tutti. Le decisioni sono prese dal consiglio di tutela a maggioranza dei voti dei membri presenti.

§ 475

Il verbale dell’elezione dei membri del consiglio di tutela e dei supplenti è redatto da un cancelliere nominato dal presente. Dal verbale deve essere chiaro quando si è svolta la riunione, chi vi ha partecipato, chi è stato eletto dal cancelliere, un membro del consiglio di tutela e un supplente, e da quanti voti qualcuno ha protestato contro lo svolgimento della riunione e per quale motivo. I reclami presentati per iscritto devono essere allegati al verbale. Il registratore consegna i verbali sull’elezione dei membri del consiglio di tutela al tutore e al tribunale che ha nominato il tutore.

§ 476

(1) Il tribunale può, su mozione del tutore o di qualsiasi persona autorizzata a partecipare alla riunione, o senza mozione, dichiarare l’elezione non valida se ha violato la legge in modo tale che, di conseguenza, vi sia il rischio di danni al tutore. In tal caso, il tribunale ordina una nuova elezione senza indebito ritardo.

(2) Se ci sono gravi motivi per ciò, il tribunale può, dopo l’inizio del procedimento, sospendere l’esercizio dei diritti di un membro del consiglio di tutela fino a una decisione sull’invalidità dell’elezione.

§ 477

(1) Un membro del consiglio di tutela è eletto per un periodo indefinito. Può dimettersi dalla sua posizione; il ritiro è effettivo al momento della consegna di una comunicazione scritta al tutore e al tribunale. Notifica le sue dimissioni agli altri membri del consiglio di tutela.

(2) Il tribunale può revocare un membro del consiglio di tutela su proposta del tutore o di una qualsiasi delle persone autorizzate a partecipare alla riunione, o di propria iniziativa se il membro del consiglio di tutela viola gravemente o ripetutamente i suoi doveri, perde interesse per il tutore o si ritrova i suoi interessi sono ripetutamente in conflitto con gli interessi del tutore. Le disposizioni della Sezione 476 (2) si applicano mutatis mutandis.

(3) In caso di cessazione della funzione di membro del consiglio di tutela, il tutore o il presidente del consiglio di tutela provvederà all’elezione di un nuovo membro del consiglio di tutela o di un supplente. Se l’elezione non ha luogo senza indebito ritardo, il tribunale procederà in modo simile ai sensi della Sezione 472 (1).

§ 478

(1) Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all’anno; è convocato per l’assemblea dal suo presidente o tutore, altrimenti da qualsiasi membro del consiglio di tutela, o dal tribunale su proposta di una persona che dimostri un serio interesse per il tutore, o anche senza una proposta.

(2) Il Consiglio di Tutela inviterà alla riunione sia il tutore che il tutore.

(3) Dal verbale della riunione del consiglio di tutela deve essere chiaro quando si è svolta, chi vi ha partecipato, quali decisioni sono state prese, chi ha protestato e chi ha redatto il verbale. Se il verbale non indica chi ha votato a favore della mozione e chi si è opposto alla mozione, si considera che tutti i membri del Consiglio di fondazione presenti abbiano votato a favore della mozione. Il verbale è consegnato dal presidente del consiglio di tutela al tutore e al tribunale che ha nominato il tutore.

§ 479

(1) Nella sua riunione ordinaria, il Consiglio di banca depositaria discuterà la relazione del tutore sulle sue attività negli affari del custode, commenterà le attività del custode e i conti della sua amministrazione, nonché la remunerazione del custode per la gestione della proprietà.

(2) Se il consiglio di tutela lo decide, il suo membro autorizzato a farlo deve presentare una mozione al tribunale per modificare l’importo della retribuzione del tutore per l’amministrazione della proprietà del tutore.

(3) Se il consiglio di tutela decide così, il suo membro autorizzato del tribunale deve presentare una mozione per revocare la tutela, o per licenziare il tutore e sostituirlo con un’altra persona.

§ 480

(1) Senza il consenso del consiglio di tutela, il tutore non può decidere in merito

a) cambio di residenza del tutore,

b) il collocamento di un tutore in un istituto chiuso o struttura simile in cui lo stato di salute del tutore chiaramente non lo richiede, o

(c) interferire con l’integrità del tutore, a meno che non si tratti di un intervento senza gravi conseguenze.

(2) Senza il consenso del consiglio di tutela, il tutore non può disporre della proprietà del tutore, se è

a) l’ acquisizione o la cessione di proprietà di un valore superiore a un importo corrispondente a cento volte il livello di sussistenza di una persona fisica ai sensi di un’altra normativa legale,

(b) l’ acquisizione o la cessione di proprietà eccedenti un terzo della proprietà del tutore, a meno che quel terzo non rappresenti solo un valore trascurabile; o

c) l’ accettazione o la fornitura di un prestito, credito o garanzia nei valori di cui alla lettera a) ob);

a meno che tali decisioni non richiedano il consenso del tribunale.

(3) Se è nell’interesse del tutore, il consiglio di tutela può decidere quali altre decisioni del tutore sul tutore sono soggette al suo consenso; tali risoluzioni non devono limitare il tutore oltre quanto ragionevole nelle circostanze.

§ 481

Un membro del consiglio di tutela che non ha votato a favore della sua decisione, il tutore o il custode può, entro quindici giorni dalla decisione presa, proporre al tribunale che la decisione del consiglio di tutela sia annullata e sostituita dalla sua decisione. Fino a quando il tribunale non deciderà, la decisione del consiglio di tutela non avrà effetto legale.

§ 482

(1) Se il consiglio di tutela non può essere istituito a causa della mancanza di interesse di un numero sufficiente di persone di cui al § 472 paragrafo 1 o per altri motivi simili, il tribunale può decidere su proposta di una di queste persone che solo una di queste persone eserciterà i poteri del consiglio di tutela. contemporaneamente il suo appuntamento.

(2) Se il consiglio di tutela non è eletto e se la procedura di cui al paragrafo 1 non è possibile, il tribunale approva la misura del tutore delle parti del tutore o della sua proprietà invece del consiglio di tutela.

§ 483

(1) Salvo approvazione del tribunale, il tutore non può acconsentire al cambiamento dello stato personale del tutore.

(2) Se il tutore gestisce la proprietà del tutore, non può, senza il consenso del tribunale, a meno che il tribunale non decida su ulteriori restrizioni,

a) obbligare il tutore a svolgere uno dei membri del consiglio di tutela o una persona vicina a questo membro,

b) acquisire un bene immobile o una quota di esso, né alienare o gravare su beni immobili o azioni del tutore,

(c) acquisire per il tutore un’impresa, una partecipazione in un’impresa o una partecipazione in una persona giuridica, o alienare o gravare su tali beni; ciò non si applica in caso di acquisizione di titoli di partecipazione o simili che forniscono un rendimento sicuro,

d) stipulare un contratto per conto del tutore che lo obbliga a eseguire in modo permanente o ripetuto per un periodo superiore a tre anni,

(e) rifiutare la successione o altra prestazione dell’eredità; o

f) obbligare il tutore ad esibirsi gratuitamente ad un’altra persona, a meno che non si tratti di un dono fatto nella solita occasione secondo i principi di decenza in misura ragionevole e il tutore è in grado di giudicare e dare il consenso al dono.

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il tutore non può, se non approvato dal tribunale, disporre della proprietà del tutore, se è

a) acquisto o cessione di proprietà di un valore superiore a un importo corrispondente a cinquecento volte il livello di sussistenza di una persona fisica ai sensi di un’altra normativa legale,

(b) l’ acquisizione o la cessione di proprietà eccedenti la metà della proprietà del tutore, a meno che tale metà non sia di valore trascurabile e non sia di particolare interesse per il tutore; o

(c) l’ accettazione o la concessione di un prestito, credito o garanzia per gli importi indicati alle lettere (a) o (b).

(4) Prima di prendere una decisione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, il tribunale richiede il parere del consiglio di tutela. Se il consiglio di tutela non comunica il parere al tribunale entro un termine ragionevole, il tribunale deciderà da solo.

§ 484

(1) Una persona giuridica la cui attività principale consiste nella cura delle persone con disabilità e nella protezione dei loro interessi ha il diritto di proporre la convocazione di una riunione per istituire un consiglio di tutela.

(2) Una persona giuridica la cui attività principale consiste nella cura delle persone con disabilità e nella protezione dei loro interessi, che opera nella Repubblica Ceca ininterrottamente da almeno tre anni ed è in contatto regolare con il tutore da almeno tre mesi, ha il diritto di essere membro del consiglio di tutela o partecipare alle sue riunioni, riunioni per istituire un consiglio di tutela e proporre al tribunale di annullare le decisioni del consiglio di tutela e sostituirle con la sua decisione. Tuttavia, se questa persona giuridica non esercita i propri diritti in conformità con gli interessi del tutore, il tribunale revoca tali diritti su mozione del tutore, tutore o membri del consiglio di tutela.

§ 485

Inventario dei beni e dei conti dell’amministrazione
(1) Il tutore che amministra la proprietà del tutore deve, entro due mesi dalla sua nomina, preparare un inventario dei beni amministrati e consegnarlo al tribunale, al tutore e al consiglio del tutore.

(2) Per la durata della tutela, il tutore deve preparare una dichiarazione dell’amministrazione della proprietà ogni anno entro il 30 giugno di ogni anno, a meno che non concordi con i membri del consiglio di tutela che egli presenti la dichiarazione in precedenza. Se c’è una ragione importante per questo, il tutore o il consiglio di tutela può proporre al tribunale di obbligare il tutore a preparare un disegno di legge straordinario. Il tutore consegna ogni dichiarazione al tutore, al consiglio di tutela e al tribunale.

(3) Un tutore la cui funzione termina deve consegnare la dichiarazione finale dell’amministrazione della proprietà al tutore, al consiglio di amministrazione del tutore e al tribunale, o anche a un altro tutore o commissario del tribunale nominato nel procedimento ereditario. Se il tutore muore, il tribunale che lo ha nominato rilascerà i documenti e altri documenti relativi al tutore e ai suoi affari a chiunque abbia con sé tali documenti e documenti.

Sezione 3

Tutela di una persona giuridica
§ 486

(1) Il tribunale nomina un tutore per una persona giuridica che ne ha bisogno in modo che i suoi affari possano essere amministrati oi suoi diritti possano essere difesi.

(2) Il tribunale può nominare tutore di una persona giuridica solo una persona che soddisfa le condizioni stabilite per l’idoneità a essere membro di un organo statutario. Se il tutore cessa di soddisfare queste condizioni, ne informa il tribunale senza indebito ritardo. Se il tribunale viene a sapere che il tutore non soddisfa queste condizioni, lo sostituirà senza indebito ritardo con un nuovo tutore.

§ 487

(1) Le disposizioni sui diritti e gli obblighi di un membro di un organo statutario si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi di un tutore di una persona giuridica. I poteri del tutore sono adeguatamente disciplinati dalle disposizioni sui poteri dell’organo statutario.

(2) Il tribunale ordina al tutore di adoperarsi con cura professionale per la corretta ripresa delle attività dell’organo statutario della persona giuridica; se necessario, il tribunale definisce ulteriormente i poteri del tutore, tenendo conto dei poteri di altri organi della persona giuridica o dei diritti degli azionisti.

§ 488

Se il procedimento legale istitutivo stabilisce che una determinata persona deve essere nominata tutore di una persona giuridica, il tribunale nomina tale persona come tutore se è competente a farlo e concorda con la nomina.

TITOLO IV

LE COSE E LA LORO DIVISIONE
Parte 1

disposizioni generali
§ 489

Una cosa in senso legale (di seguito “cosa”) è tutto ciò che è diverso da una persona e serve i bisogni delle persone.

§ 490

Una cosa destinata all’uso generale è un bene pubblico.

§ 491

(1) Un feto è ciò che una cosa fornisce regolarmente per sua natura naturale, data dal suo scopo abituale e in proporzione ad esso, con o senza intervento umano.

(2) I vantaggi sono ciò che una cosa fornisce regolarmente per la sua natura giuridica.

§ 492

(1) Il valore di una cosa, se può essere espresso in denaro, è il suo prezzo. Il prezzo di un articolo è determinato come il prezzo normale, se non diversamente concordato o stabilito dalla legge.

(2) Il prezzo straordinario di una cosa deve essere determinato se il suo valore deve essere sostituito, tenendo conto delle condizioni speciali o della popolarità speciale causata dalle proprietà casuali della cosa.

§ 493

Il corpo umano e le sue parti, sebbene separate dal corpo, non sono cose.

§ 494

Un animale vivente ha un significato e un valore speciali in quanto creatura vivente già dotata. Un animale vivo non è una cosa e le disposizioni sulle cose si applicano allo stesso modo a un animale vivo solo nella misura in cui non contraddice la sua natura.

§ 495

La somma di tutto ciò che appartiene a una persona è di sua proprietà. I beni di una persona costituiscono la somma dei loro beni e debiti.

Parte 2

Divisione delle cose
§ 496

Cose tangibili e intangibili
(1) Una cosa materiale è una parte controllabile del mondo esterno, che ha la natura di un oggetto separato.

(2) Le cose intangibili sono diritti, la cui natura lo consente, e altre cose senza sostanza materiale.

§ 497

Forze controllabili della natura
Le disposizioni sulle cose materiali si applicano mutatis mutandis alle forze naturali controllabili scambiate.

§ 498

Immobili e mobili
(1) I beni immobili sono terreni e strutture sotterranee con uno scopo separato, così come i diritti materiali su di essi e i diritti che sono dichiarati come beni immobili dalla legge. Se la legge stabilisce che una certa cosa non fa parte della terra, e se una cosa del genere non può essere trasferita da un luogo all’altro senza violare la sua essenza, anche questa cosa è immobile.

(2) Tutte le altre cose, sia che la loro essenza sia tangibile o intangibile, sono mobili.

§ 499

Cosa sostituibile
Una cosa mobile che può essere sostituita da un’altra dello stesso tipo è sostituibile; altre cose sono insostituibili. In caso di dubbio, il caso verrà valutato secondo consuetudine.

§ 500

Cosa utilizzabile
È utilizzabile un bene mobile il cui normale utilizzo consiste nel suo consumo, lavorazione o furto; Gli oggetti mobili che appartengono a un magazzino o altro insieme sono utilizzabili anche se il loro normale utilizzo consiste nell’essere venduti singolarmente. Altre cose sono inutili.

§ 501

Una cosa di massa
Un insieme di cose individuali appartenenti alla stessa persona, considerato come un oggetto e come tale recante una designazione comune, è considerato come un tutto e forma una cosa collettiva.

§ 502

Gara d’affari
Un impianto aziendale (di seguito denominato “impianto”) è un insieme organizzato di beni creati da un imprenditore e che, di sua spontanea volontà, viene utilizzato per gestire la sua attività. Si ritiene che un impianto sia tutto ciò che viene solitamente utilizzato per il suo funzionamento.

§ 503

Ramo
(1) Una filiale è una parte di uno stabilimento che mostra indipendenza economica e funzionale e che l’imprenditore ha deciso di essere una filiale.

(2) Se una filiale è registrata nel registro delle imprese, si tratta di una filiale; ciò vale anche per un’altra unità organizzativa, qualora un’altra normativa di legge ne preveda l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Il responsabile della filiale ha il diritto di rappresentare l’imprenditore in tutte le questioni riguardanti la filiale dal giorno in cui è stato iscritto come responsabile della filiale nel Registro delle Imprese.

§ 504

Segreto commerciale
I segreti commerciali consistono in segreti commerciali significativi sotto il profilo competitivo, identificabili, preziosi e normalmente non disponibili nei circoli economici interessati, che sono legati all’impianto e il cui proprietario ne garantisce la riservatezza in modo appropriato nel suo interesse.

Parte 3

Parte delle cose e degli accessori
Parte della cosa
§ 505

Una parte di una cosa è tutto ciò che le appartiene secondo la sua natura e che non può essere separato dalla cosa senza svalutare la cosa.

§ 506

(1) Una parte del terreno è uno spazio sopra e sotto la superficie, edifici stabiliti sul terreno e altre strutture (di seguito denominate “costruzione”) ad eccezione degli edifici temporanei, compreso ciò che è affondato nel terreno o fissato nei muri.

(2) Se una struttura sotterranea non è un bene immobile, fa parte del terreno, anche se si estende sotto un altro terreno.

§ 507

Parte del terreno è la vegetazione che è sorta su di esso.

§ 508

(1) Una macchina o altra apparecchiatura fissa (di seguito denominata “macchina”) non fa parte di una cosa immobile inserita nell’elenco pubblico, se, con il consenso del suo proprietario, è stata inserita una riserva nello stesso elenco che la macchina non è di sua proprietà. La riserva verrà revocata se il proprietario dell’immobile o altra persona autorizzata a farlo secondo l’iscrizione nell’elenco pubblico dimostra che il proprietario dell’immobile è diventato proprietario della macchina.

(2) Se tale macchina deve sostituire una macchina che fa parte di un oggetto immobile, una riserva può essere inserita nell’elenco pubblico, a meno che una persona registrata in un ordine più favorevole non si opponga. Tuttavia, la persona il cui diritto non può essere limitato dall’iscrizione di una riserva non ha diritto di opposizione, né la persona la cui richiesta è già stata soddisfatta; a tal fine potrà essere adempiuto anche un credito non ancora scaduto.

§ 509

Le strutture lineari, in particolare le condutture dell’acqua, le fognature o le linee elettriche o di altro tipo, e altri oggetti che, per loro natura, coprono regolarmente più di un appezzamento di terreno, non fanno parte del lotto. Si ritiene che le costruzioni di linee includano anche costruzioni e attrezzature tecniche ad esse collegate operativamente.

Roba di accessori
§ 510

(1) La roba accessoria è cosa secondaria per il proprietario della cosa principale, se lo scopo delle cose minori per renderla costantemente accolta insieme alla cosa principale nella loro destinazione economica. Se la custodia secondaria è stata temporaneamente separata dalla custodia principale, non cessa di essere un accessorio.

(2) Si ritiene che i procedimenti legali e i diritti e gli obblighi relativi alla questione principale si applichino anche ai suoi accessori.

§ 511

In caso di dubbio sul fatto che qualcosa sia un accessorio di una custodia, la custodia verrà valutata secondo l’usanza.

§ 512

Se l’edificio fa parte di un appezzamento di terreno, gli elementi accessori del proprietario sono accessori dell’appezzamento di terreno se il loro scopo deve essere utilizzato in modo permanente con l’edificio o il terreno nell’ambito del loro scopo economico.

§ 513

Il credito comprende interessi, interessi di mora e costi legati alla sua applicazione.

Parte 4

Sicurezza
Sezione 1

Condizioni generali
§ 514

Un titolo è un documento a cui il diritto è collegato in modo tale da non poter essere esercitato o trasferito senza il titolo dopo l’emissione del problema.

§ 515

Qualora l’emittente non abbia emesso il titolo come una tipologia avente i requisiti appositamente regolamentati dalla legge, il documento deve specificare, almeno con riferimento alle condizioni di emissione, la legge associata al titolo e all’emittente.

§ 516

Titoli sostituibili
(1) I titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso emittente nella stessa forma, da cui derivano gli stessi diritti, sono sostituibili.

(2) La firma dell’emittente su un titolo sostitutivo può essere sostituita dalla sua impronta se sul documento vengono utilizzati anche elementi di protezione contro la sua falsificazione o alterazione.

§ 517

Se una persona diversa dall’emittente è vincolata dalla garanzia e viola i suoi obblighi, l’emittente risarcirà il danno da essa causato.

§ 518

Forma di sicurezza
(1) Un titolo può assumere la forma di un titolo al portatore, un ordine di sicurezza o un titolo registrato.

(2) Se un titolo contiene il nome di una persona autorizzata, sarà considerato come un titolo di fila. Se il titolo non contiene il nome della persona autorizzata, si applica che si tratta di un titolo al portatore.

§ 519

Emissioni di titoli
(1) La data di emissione di un titolo indica il giorno in cui il titolo può essere emesso al primo cessionario. Salvo diversa indicazione, la data di emissione del titolo è determinata dall’emittente.

(2) Le condizioni di emissione definiscono i diritti e gli obblighi dell’emittente e dei proprietari dei titoli, nonché dati più dettagliati sull’emissione.

§ 520

Emissione di una garanzia
(1) Un titolo viene emesso il giorno in cui soddisfa i requisiti per esso previsti dalla legge o da altri regolamenti legali e quando diventa proprietà del primo acquirente nel modo prescritto.

(2) L’ importo monetario per il quale l’emittente emette un titolo è il prezzo di emissione del titolo.

§ 521

(1) Se il cessionario era in buona fede per acquisire una garanzia debitamente emessa, viene emessa anche se i requisiti della procedura per l’emissione della garanzia non sono stati rispettati o che la garanzia non è diventata di proprietà del primo cessionario nel modo prescritto.

(2) Una persona il cui diritto è stato violato perché i requisiti della procedura per l’emissione di un titolo non sono stati rispettati o il titolo non è diventato di proprietà del primo acquirente ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’emittente e della persona che ha agito per conto della questione. dell’emittente o per suo conto, alle condizioni stabilite nella presente legge.

§ 522

Duplicati
(1) Se un titolo è emesso in più di un duplicato, i duplicati devono essere numerati nel testo del documento, altrimenti ogni duplicato sarà considerato un titolo separato.

(2) Se è stato eseguito su un duplicato, i diritti di tutti gli altri duplicati scadono.

§ 523

Coupon
(1) Se un diritto al reddito è associato a un titolo, può essere emessa una cedola come garanzia al portatore per l’esercizio di tale diritto; i coupon vengono emessi in un foglio di coupon. Se un foglio di buoni include un fumetto, dà luogo al diritto di emettere un nuovo foglio di buoni; tuttavia, il salone non è una sicurezza.

(2) Il coupon deve contenere almeno dati su

a) il tipo e l’emittente del titolo per il quale è stato emesso; se il coupon è stato emesso per un titolo, è richiesta anche la sua numerazione,

b) l’ importo dei proventi o il metodo per determinarli; e

(c) la data e il luogo di esercizio del diritto al reddito.

§ 524

Atto collettivo
(1) I titoli sostituibili possono essere sostituiti da un atto collettivo. Per l’emissione e l’emissione di un atto collettivo valgono le stesse condizioni per l’emissione di un titolo individuale. L’atto collettivo contiene almeno i requisiti previsti dalla legge per un titolo individuale, compreso il suo numero.

(2) Il titolare di un atto collettivo ha il diritto di scambiarlo con titoli individuali; se l’emittente determina le condizioni per il suo scambio, allora se queste condizioni sono soddisfatte.

(3) I diritti derivanti da un atto collettivo non possono essere suddivisi in azioni mediante trasferimento. Ciò non si applica se il titolo è stato immobilizzato durante la sua custodia collettiva; in tal caso, tale quota deve corrispondere ai singoli titoli che si stanno sostituendo con l’atto collettivo.

Sezione 2

Titoli contabili
§ 525

Sicurezza dell’entrata nel libro
(1) Se un titolo è sostituito da un’iscrizione nel registro pertinente e se non può essere trasferito se non mediante una modifica dell’iscrizione in questo registro, si tratta di un titolo contabile. I titoli contabili sono sostituibili se emessi dallo stesso emittente e se danno luogo agli stessi diritti.

(2) Le disposizioni sui titoli si applicano anche ai titoli dematerializzati, a meno che ciò non sia precluso dalla loro natura, dalla presente legge o da un’altra normativa legale.

§ 526

Registrazioni di titoli in scritture contabili
Le registrazioni dei titoli dematerializzati sono conservate sui conti di proprietà; sono l’account del proprietario o l’account del cliente.

§ 527

Account proprietario
(1) I titoli contabili della persona per la quale è stato stabilito il conto sono registrati sul conto del proprietario.

(2) Si ritiene che il proprietario di un titolo in scrittura contabile sia una persona per conto del proprietario che è registrato il titolo in registrazione.

§ 528

Account cliente
(1) Le garanzie contabili delle persone che hanno affidato una garanzia contabile alla persona per la quale è stato stabilito il conto cliente sono registrate sul conto cliente.

(2) La persona per la quale è stato creato un conto cliente non è titolare di titoli dematerializzati registrati su questo conto.

Sezione 3

Conversione di un titolo in un titolo a libro e conversione di un titolo in entrata in un titolo
Sottosezione 1

Conversione di un titolo in un titolo a libro
§ 529

(1) Se l’emittente decide di convertire un titolo in un titolo contabile, pubblica la sua decisione senza indebito ritardo, compreso il periodo entro il quale il proprietario del titolo cede il titolo all’emittente, e pubblica la decisione in modo tale da consentire l’accesso remoto.

(2) È vietato specificare un termine per la presentazione di un titolo all’emittente inferiore a due mesi e superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione.

(3) Un emittente la cui altra legislazione obbliga i proprietari a conservare i registri dei titoli deve inviare alla persona elencata nel registro e all’indirizzo dove l’avviso di conversione dei titoli in valori contabili.

§ 530

(1) Quando presenta un titolo, il proprietario del titolo informa l’emittente del numero di conto nei relativi registri in cui il titolo deve essere registrato; se non gli fornisce tali informazioni, l’emittente gli fissa un ulteriore periodo, che non può essere inferiore a due mesi.

(2) Se il proprietario ha consegnato il titolo all’emittente e non gli ha fornito il numero di conto nei relativi registri in cui il titolo deve essere registrato, anche entro un periodo aggiuntivo, la proprietà di questo titolo passerà all’emittente il giorno del nome del suo proprietario. pagare un prezzo equo.

§ 531

Se il proprietario di un titolo è in ritardo con la consegna di un titolo, l’emittente fisserà un termine aggiuntivo per la sua consegna nel modo specificato al § 529 par. .

§ 532

(1) Su richiesta dell’emittente, il depositario centrale registra i titoli dematerializzati nel registro centrale analogamente all’emissione di un titolo dematerializzato e registra i titoli nei conti di proprietà specificati nella domanda. L’emittente presenta la domanda dopo la scadenza del periodo specificato nella Sezione 529 (1) o anche prima della sua scadenza, se tutti i titoli gli sono stati presentati, ma non oltre la scadenza del periodo aggiuntivo.

(2) Dalla presentazione da parte dell’emittente di una domanda di registrazione di un titolo dematerializzato nel registro centrale fino alla registrazione dell’intera emissione, questi titoli non possono essere negoziati su un mercato regolamentato europeo.

§ 533

(1) Un titolo che non è stato restituito deve essere registrato dal depositario centrale in un conto tecnico speciale; il proprietario del conto tecnico è l’emittente. Registrandosi in questo conto, questi titoli vengono convertiti in titoli contabili.

(2) Il diritto al reddito da un titolo di cui al paragrafo 1 per il periodo dalla scadenza del periodo ai sensi della Sezione 529 paragrafo 1 non matura fino a quando il proprietario del titolo non consegna il titolo all’emittente.

§ 534

(1) Se il titolo non è stato presentato anche entro il periodo aggiuntivo, l’emittente lo dichiara non valido.

(2) Dopo aver dichiarato un titolo invalido, l’emittente vende il titolo contabile, che lo sostituisce, con cura professionale. Se l’emittente decide di vendere un titolo contabile in un’asta pubblica, pubblica il luogo, l’ora e l’oggetto dell’asta almeno due settimane prima dell’asta.

(3) L’ emittente pagherà i proventi della vendita di un titolo dematerializzato a una persona la cui sicurezza è stata dichiarata non valida, previa compensazione dei crediti sostenuti dall’emittente dichiarando il titolo non valido e vendendo il titolo dematerializzato che lo sostituisce.

§ 535

Le disposizioni delle sezioni 529, da 531 a 533 si applicano mutatis mutandis ai titoli convertiti in titoli contabili da tenere in un registro separato.

Sottosezione 2

Conversione di un titolo contabile in un titolo
§ 536

Se l’emittente ha deciso di convertire un titolo dematerializzato in un titolo, pubblica la sua decisione senza indebito ritardo e pubblica la decisione in modo tale da consentire l’accesso remoto entro lo stesso termine.

§ 537

(1) Il depositario centrale presenta all’emittente, entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la notifica dell’emittente della conversione di un titolo dematerializzato in un titolo, un estratto delle registrazioni centrali e correlate contenente i dati sull’emissione di titolo dematerializzato, proprietari di titoli dematerializzati. la garanzia contabile è stata sospesa e se la garanzia contabile è stata costituita in pegno, compresa la designazione del pegno.

(2) Il proprietario del conto di deposito centrale o il cliente deve eseguire dopo l’estrazione nei suoi registri qualsiasi registrazione relativa alla sicurezza della registrazione contabile přeměňovaného sulla sicurezza.

§ 538

(1) Il depositario centrale annullerà la registrazione di un titolo dematerializzato nel giorno specificato dall’emittente, ma non prima del giorno di emissione della dichiarazione ai sensi della Sezione 537 par.

(2) Il depositario centrale informa gli organizzatori del mercato regolamentato europeo in cui questi titoli contabili sono ammessi alla negoziazione ai partecipanti al depositario centrale, che informano i proprietari dei titoli contabili e il titolare del conto del cliente.

(3) Il titolare del conto cliente cancella il registro dei titoli dematerializzati lo stesso giorno del depositario centrale.

§ 539

(1) Il proprietario di un titolo dematerializzato che è stato convertito in un titolo ha il diritto di consegnare il titolo da parte dell’emittente il giorno della cancellazione della registrazione del titolo dematerializzato.

(2) La cauzione è emessa non prima del giorno della cancellazione del registro.

§ 540

(1) Se la gestione di un titolo per il quale è stato emesso un ordine da un’autorità pubblica è sospesa il giorno della cancellazione della registrazione di un titolo dematerializzato, l’emittente deve consegnare il titolo a questa autorità.

(2) Se la data di cancellazione della registrazione dei titoli in entrata ha sospeso la gestione del titolo in entrata, che era stata disposta da una persona autorizzata a farlo dalla legge che disciplina le attività commerciali sul mercato dei capitali, ci sarà il proprietario del titolo in entrata, il diritto di impegnare titoli solo dopo il periodo per il quale è stata sospesa la gestione della cauzione contabile. Ciò non si applica se la persona che ha ordinato la sospensione dello smaltimento si impegna a cedere la cauzione al proprietario.

§ 541

(1) Se una garanzia di iscrizione a libro viene costituita in pegno a partire dalla data di cancellazione della garanzia di iscrizione a libro, gli effetti della sospensione rimangono inalterati; spetta al mutuatario il diritto di restituire la garanzia. L’emittente deve anche adempiere all’obbligo di consegnare il titolo depositando il titolo emesso a beneficio del proprietario con il consenso del pignorante e consegnando l’originale del pegno o la sua copia ufficialmente certificata al depositario.

(2) In caso di conversione consecutiva di un titolo dematerializzato in un titolo, l’emittente appone su di esso una dichiarazione di cessazione del titolo.

§ 542

(1) Dopo la cancellazione del registro di un titolo dematerializzato, l’emittente deve pubblicare senza indebito ritardo un avviso ai proprietari dei titoli da questa emissione per riprenderli e pubblicare la richiesta entro lo stesso periodo in un modo che consenta l’accesso remoto. I termini per la presa in consegna della cauzione saranno determinati nell’invito in modo simile ai sensi della Sezione 529 (2) e della Sezione 531.

(2) Nel caso di un titolo registrato o quotato, l’emittente invia un invito a prendere in consegna il titolo anche all’indirizzo della sede legale o residenza del proprietario specificato nei relativi registri.

§ 543

(1) Se il proprietario non rileva il titolo anche entro un periodo aggiuntivo, l’emittente lo venderà con cura professionale. Se l’emittente decide di vendere il titolo in un’asta pubblica, pubblica il luogo, l’ora e l’oggetto dell’asta almeno due settimane prima dell’asta.

(2) L’ emittente pagherà i proventi della vendita del titolo al proprietario dopo aver compensato i crediti sostenuti dall’emittente in relazione alla sua vendita.

§ 544

Le sezioni da 536 a 543 si applicano mutatis mutandis ai titoli contabili tenuti in registri separati.

TITOLO V

FATTI LEGALI
Parte 1

Azioni legali
Sezione 1

disposizioni generali
§ 545

L’azione legale ha conseguenze legali, che sono espresse in essa, nonché conseguenze legali derivanti dalla legge, dal buon costume, dai costumi e dalla prassi consolidata delle parti.

§ 546

Puoi legalmente agire per atto o omissione; ciò può essere fatto esplicitamente o in un altro modo che non metta in dubbio ciò che l’attore intendeva esprimere.

§ 547

La condotta legale deve corrispondere per contenuto e scopo alla buona morale e alla legge.

Condizione
§ 548

(1) La creazione, la modifica o la cessazione dei diritti può essere collegata all’adempimento di una condizione. Se la cessazione di un diritto o di un’obbligazione è vincolata a una condizione impossibile, non viene presa in considerazione.

(2) Una condizione è rinviabile se dipende dal suo adempimento se si verificheranno le conseguenze legali dell’azione. La condizione si scioglie se dipende dal suo adempimento, se le conseguenze legali che si sono già verificate scompariranno.

(3) Salvo diversa conseguenza dell’azione legale o della sua natura, la condizione sarà considerata una condizione sospensiva.

§ 549

(1) L’ adempimento della condizione non sarà preso in considerazione se il suo adempimento è intenzionalmente causato da una persona che non è autorizzata a farlo e che è favorevole a soddisfare la condizione.

(2) Se una parte favorevole al mancato rispetto di una condizione non soddisfa la condizione intenzionalmente, senza averne il diritto, la condizione si considera soddisfatta.

§ 550

Prova del tempo
Se viene stabilito un periodo iniziale affinché l’azione legale abbia effetto, le sezioni 548 e 549 sulla condizione sospensiva si applicano mutatis mutandis. Se l’efficacia dei procedimenti legali è limitata dal periodo finale, le sezioni 548 e 549 a condizione di risoluzione si applicano mutatis mutandis.

Apparente azione legale
§ 551

Non è un’azione legale se manca la volontà di chi agisce.

§ 552

Non si tratta di un’azione legale a meno che non vi sia stata una chiara volontà di mostrare seria volontà.

§ 553

(1) Non è un’azione legale se il suo contenuto non può essere accertato nemmeno dall’incertezza a causa della sua incertezza o incomprensibilità.

(2) Se l’espressione della volontà tra le parti è stata successivamente chiarita, il suo difetto non sarà preso in considerazione e sarà considerato come se ci fosse stata un’azione legale dall’inizio.

§ 554

Le azioni legali apparenti non vengono prese in considerazione.

Sezione 2

Interpretazione dei procedimenti legali
§ 555

(1) I procedimenti legali sono valutati in base al loro contenuto.

(2) Se una determinata azione legale deve nascondere un’altra azione legale, deve essere valutata in base alla sua vera natura.

§ 556

(1) Ciò che è espresso in parole o in altro modo deve essere interpretato secondo l’intenzione dell’attore, se tale intenzione era nota all’altra parte o se doveva conoscerla. Se non è possibile accertare l’intenzione dell’attore, all’espressione della volontà viene data l’importanza che normalmente una persona le attribuirebbe nella posizione della persona a cui è destinata l’espressione della volontà.

(2) Nell’interpretazione dell’espressione di volontà, si tiene conto della prassi stabilita tra le parti nei rapporti giuridici, di ciò che ha preceduto il procedimento giudiziario e di come le parti hanno successivamente indicato quale contenuto e importanza attribuivano al procedimento giudiziario.

§ 557

Se il termine utilizzato consente un’interpretazione diversa, deve essere interpretato, in dubbio, contro la persona che ha utilizzato il termine per primo.

§ 558

(1) Nei rapporti giuridici con un imprenditore, un’espressione che consente interpretazioni diverse deve essere attribuita al significato che ha regolarmente in tali rapporti. Tuttavia, se l’altra parte non è un imprenditore, il ricorrente deve dimostrare che l’altra parte doveva conoscere tale significato.

(2) Nei rapporti giuridici degli imprenditori si deve tener conto delle pratiche commerciali mantenute in generale o nel settore dato, a meno che ciò non sia precluso da un accordo tra le parti o dalla legge. Salvo diverso accordo, una pratica commerciale prevale su una disposizione di legge non coercitiva, altrimenti l’imprenditore può invocare la pratica se dimostra che l’altra parte deve aver conosciuto una certa pratica e capito in conformità con essa.

Sezione 3

Forma di trattativa legale
§ 559

Ognuno ha il diritto di scegliere qualsiasi forma per l’azione legale, a meno che non sia limitato nella scelta della forma da un accordo o dalla legge.

§ 560

La forma scritta è richiesta dalle azioni legali che stabiliscono o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile, così come le azioni legali con le quali tale diritto viene modificato o revocato.

§ 561

(1) La firma del negoziatore è necessaria per la validità di un atto giuridico reso per iscritto. La firma può essere sostituita da mezzi meccanici ove consueti. Un altro regolamento legale stabilisce come un documento può essere firmato elettronicamente in procedimenti legali eseguiti con mezzi elettronici.

(2) Se ci sono più persone, le loro dichiarazioni sullo stesso documento sono richieste durante i procedimenti legali che stabiliscono o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile, o che modificano o annullano tale diritto.

§ 562

(1) La forma scritta è conservata anche nei procedimenti giudiziari eseguiti con mezzi elettronici o altri mezzi tecnici che consentono la cattura del suo contenuto e la determinazione della persona che agisce.

(2) Le registrazioni dei dati sui procedimenti legali nel sistema elettronico sono considerate affidabili se sono effettuate in modo sistematico e sequenziale e se sono protette contro le modifiche. Se la registrazione è stata effettuata durante il funzionamento dell’impianto e se l’altra parte la invoca a proprio vantaggio, la registrazione è considerata attendibile.

§ 563

(1) Se una persona che non sa leggere e scrivere legalmente agisce per iscritto, ma è in grado di venire a conoscenza del contenuto dell’azione legale per mezzo di dispositivi o ausili speciali o da un’altra persona di sua scelta, deve fornire al documento una firma; se non è in grado di firmare, invece di firmare di fronte ad almeno due testimoni dell’atto, porgerà o comunque lascerà il proprio segno, al quale uno dei testimoni dovrà aggiungere il nome dell’attore.

(2) La sezione 39 si applica mutatis mutandis ai testimoni.

(3) Se non è possibile procedere in conformità con il paragrafo 1, la forma di un atto pubblico è richiesta per l’azione di una persona che non può leggere e scrivere. Tale modulo è richiesto anche se la legge prevede che l’espressione della volontà dell’attore debba essere scritta sul documento di sua mano. Se l’attore è in grado di farlo, deve allegare il proprio segno al verbale del suo procedimento legale.

§ 564

Se la legge richiede una certa forma per i procedimenti legali, il contenuto dei procedimenti legali può essere modificato da una manifestazione di volontà nella stessa forma o più rigorosa; se questa forma è richiesta solo dall’accordo delle parti, il contenuto del procedimento giudiziario può essere modificato in un’altra forma, a meno che l’accordo delle parti non lo precluda.

Sezione 4

Atto privato e atto pubblico
Atto privato
§ 565

Spetta a tutti coloro che invocano un documento privato per provare la sua autenticità e accuratezza. Se un atto privato è usato contro una persona che ha apparentemente firmato l’atto, o contro il suo erede o contro la persona che ha acquisito la proprietà nella trasformazione di una persona giuridica come suo successore legale, l’autenticità e la correttezza dell’atto si considerano riconosciute.

§ 566

(1) Se un documento privato non è firmato, spetta alla persona che lo ha utilizzato dimostrare che proviene dalla persona a cui rivendica.

(2) Si considera che i documenti riguardanti fatti legali che si verificano durante il normale funzionamento di un impianto provino, se l’altra parte li invoca a proprio vantaggio, cosa è contenuto nel documento e che il documento è stato rilasciato in quel momento su di esso. ha dichiarato; questo vale anche se il documento non è stato firmato.

Documento pubblico
§ 567

Un atto pubblico è uno strumento rilasciato da un’autorità pubblica nei limiti della sua competenza o uno strumento dichiarato atto pubblico dalla legge; ciò non si applica se soffre di tali difetti da essere visto come se non fosse uno strumento autentico.

§ 568

(1) Se un fatto è confermato in un atto pubblico, stabilisce per ogni prova completa dell’origine dell’atto da parte dell’istituzione o della persona che lo ha stabilito, il momento dell’acquisto dello strumento, nonché il fatto che l’originatore dell’atto pubblico ha confermato la sua presenza è avvenuta o è stata eseguita fino a prova contraria.

(2) Se un atto pubblico cattura l’espressione di volontà di una persona in procedimenti legali ed è firmato dal negoziatore, costituisce una prova completa di tale espressione di volontà contro tutti. Ciò vale anche se la firma dell’attore è stata sostituita secondo le modalità previste dalla legge.

§ 569

Se un atto pubblico è stato redatto per negare un atto pubblico anteriore su procedimenti giudiziari tra le stesse persone, ha effetto nei confronti di terzi se il suo contenuto è stato pubblicato nel registro pubblico o se è stato presentato a terzi.

Sezione 5

Azione legale contro una persona assente
§ 570

(1) I procedimenti legali devono agire contro una persona assente dal momento in cui si verifica l’espressione della volontà; se l’altra parte ostacola consapevolmente la mungitura, è vero che è avvenuta correttamente.

(2) I procedimenti legali non devono essere intrapresi contro una persona che non è completamente indipendente, prima che l’espressione della volontà si presenti al suo rappresentante legale o tutore. Tuttavia, se l’azione legale cerca di conferire solo un vantaggio legale a tale persona, l’azione legale ha effetto dal momento in cui viene promossa contro quella persona.

§ 571

Se l’espressione della volontà è alterata dai mezzi utilizzati dalla persona che agisce o da altre circostanze stabilite durante il trasporto, la causa legale sarà valutata in conformità con le disposizioni sull’errore.

§ 572

Una persona che agisce per iscritto può revocare la propria espressione di volontà se l’appello si presenta all’altra parte al più tardi contemporaneamente all’espressione originaria di volontà.

§ 573

Presunzione di tempo di mungitura
Una spedizione in entrata inviata tramite un fornitore di servizi postali si considera arrivata il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione, ma se è stata inviata a un indirizzo in un altro Stato, allora il quindicesimo giorno lavorativo dopo la spedizione.

Sezione 6

Invalidità di procedimenti giudiziari
disposizioni generali
§ 574

I procedimenti legali devono essere considerati validi anziché invalidi.

§ 575

Se l’atto giuridico invalido ha i requisiti di un altro atto giuridico valido, questo altro atto giuridico si applica se dalle circostanze è chiaro che esprime la volontà della persona che agisce.

§ 576

Se il motivo di nullità si riferisce solo a quella parte dell’azione legale che può essere separata dal suo altro contenuto, solo quella parte è invalida se si può presumere che l’azione legale si sarebbe svolta senza la parte invalida se la parte ha riconosciuto l’invalidità in tempo.

§ 577

Se il motivo dell’invalidità è semplicemente la determinazione illecita di una misura quantitativa, temporale, territoriale o di altro tipo, il tribunale modifica la misura in modo da corrispondere a un equo accordo dei diritti e degli obblighi delle parti; non è vincolato dalle proposte delle parti, ma valuterà se la parte intraprenderà un’azione legale se riconoscesse l’invalidità in tempo.

§ 578

Errori di scrittura o numeri non pregiudicano l’azione legale se il suo significato è indiscutibile.

§ 579

(1) Se qualcuno ha causato l’invalidità di un’azione legale, non ha diritto di opporsi all’invalidità o di rivendicare un vantaggio per se stesso dall’azione legale invalida.

(2) Chi ha causato l’invalidità di un’azione legale dovrà risarcire il danno derivante da questa a una parte che non fosse a conoscenza dell’invalidità.

Principali motivi di invalidità
§ 580

(1) Un atto legale contrario alla buona morale non è valido, così come un atto legale che contraddice la legge, se il significato e lo scopo della legge lo richiedono.

(2) L’azione legale non è valida se, secondo lui, qualcosa di impossibile deve essere realizzato.

§ 581

Se la persona non è completamente indipendente, l’azione legale per la quale non è qualificata non è valida. Anche l’azione legale di una persona che agisce in un disturbo mentale, che lo rende incapace di agire in giudizio, è invalida.

§ 582

(1) Se l’azione legale non viene intrapresa nella forma concordata dalle parti o prevista dalla legge, non è valida, a meno che le parti non sanino successivamente il difetto. Se l’espressione della volontà coinvolge contemporaneamente più atti giuridici, la mancanza della forma richiesta per alcuni di essi non invalida di per sé gli altri.

(2) In caso di mancato rispetto della forma di azione legale concordata dalle parti, l’invalidità può essere contestata solo se non è già stata adempiuta. Ciò vale anche se la forma di una determinata azione legale è richiesta dalle disposizioni della Parte Quarta della presente legge.

Errore
§ 583

Se qualcuno ha indotto in errore la circostanza decisiva ed è stato indotto in errore dall’altra parte, l’azione legale non è valida.

§ 584

(1) Se l’errore si riferisce a una circostanza secondaria che nemmeno le parti hanno dichiarato decisiva, l’azione legale è valida, ma la persona addebitata nell’errore ha diritto a un ragionevole risarcimento nei confronti dell’autore dell’errore.

(2) Se l’azione legale è stata commessa in un errore causato da inganno, l’azione legale è invalida, anche se l’errore riguarda solo una circostanza secondaria.

§ 585

Se l’errore dell’attore è stato causato da una terza parte, l’azione legale è valida. Tuttavia, se la persona legalmente coinvolta ha partecipato all’atto di un terzo, o lo sapeva o almeno doveva esserne a conoscenza, anche questa persona è considerata l’autore dell’errore.

Conseguenze dell’invalidità
§ 586

(1) Se l’invalidità di un atto giuridico è determinata per la protezione dell’interesse di una determinata persona, solo quella persona può sollevare un’obiezione di nullità.

(2) Se l’avente diritto non si oppone all’invalidità dell’azione legale, l’azione legale sarà considerata valida.

§ 587

(1) Chiunque sia stato costretto ad agire in giudizio a causa di una minaccia di violenza fisica o mentale che, per la rilevanza e la probabilità di pericolo imminente nonché per le caratteristiche personali della persona minacciata, abbia una legittima preoccupazione, ha diritto di opporsi all’invalidità dell’azione legale.

(2) Chiunque abbia intentato un’azione legale con una minaccia o un inganno dovrà sempre risarcire il danno che ne deriva.

§ 588

Il tribunale tiene altresì conto d’ufficio dell’invalidità di una condotta manifestamente contraria al buon costume o contraria alla legge e che turba manifestamente l’ordine pubblico. Ciò vale anche se l’azione legale rende impossibile l’esecuzione sin dall’inizio.

Sezione 7

Inefficienza relativa
§ 589

(1) Se l’azione legale del debitore riduce la soddisfazione del credito esecutivo del creditore, il creditore ha il diritto di chiedere al tribunale di stabilire che l’azione legale del debitore non è legalmente efficace nei confronti del creditore. Il creditore ha questo diritto anche se il diritto del terzo è già esercitabile o se è già stato soddisfatto.

(2) L’ inefficacia dell’azione legale del debitore è stabilita da una decisione del tribunale sull’azione del creditore, che è stata contraddetta dall’azione legale del debitore (azione riconvenzionale).

§ 590

(1) Il creditore può invocare l’inefficacia dell’azione legale,

(a) che il debitore ha fatto negli ultimi cinque anni con l’intenzione di abbreviare i suoi creditori, se tale intenzione era nota all’altra parte,

(b) con la quale il debitore ha ridotto i suoi creditori negli ultimi due anni, se l’altra parte doveva essere a conoscenza dell’intenzione del debitore di ridurre il creditore, o

(c) con la quale il creditore è stato abbreviato e che si è verificato negli ultimi due anni tra il debitore e una persona a lui vicina o dal debitore a favore di tale persona, a meno che l’altra parte non fosse né conosciuta né conosciuta al momento in cui si è svolto il procedimento giudiziario; non doveva.

(2) Il creditore può invocare l’inefficacia del contratto di acquisto o di scambio concluso nell’ultimo anno, se l’altra parte doveva conoscere nelle azioni del debitore lo spreco di proprietà con cui il creditore del debitore è ridotto.

§ 591

Il creditore può invocare l’inefficacia dell’azione legale gratuita del debitore se si è verificata negli ultimi due anni. Questo non si applica nel caso di

a) adempimento di un obbligo previsto dalla legge,

b) regali occasionali usuali,

(c) donazioni effettuate in un importo adeguato a fini di pubblica utilità; o

(d) adempimento rispetto a un obbligo morale o considerazione di decenza.

§ 592

Oltre agli atti legali di cui al § 590 o 591, deve essere valutata l’omissione con cui il debitore ha perso il suo diritto di proprietà o che ha causato la creazione, il mantenimento o la garanzia del suo diritto di proprietà nei confronti di un’altra persona. Ciò vale anche se il debitore ha rifiutato l’eredità, a meno che non sia stato indebitato eccessivamente.

§ 593

Se, prima che il suo credito diventi esecutivo, un creditore si riserva il diritto di invocare l’inefficacia di un’azione legale notificando al notaio, all’esecutore testamentario o al tribunale della persona contro la quale può invocare l’inefficacia dell’azione, allora il creditore ha un limite di tempo per invocare l’inefficacia dell’azione legale. il procedimento non ha inizio fino a quando il credito non diventa esecutivo.

§ 594

(1) L’ inefficacia dei procedimenti legali può essere invocata contro la persona che ha agito legalmente con il debitore, o che ha beneficiato direttamente dell’azione legale, contro il suo erede o contro la persona che ha acquisito la proprietà al momento della trasformazione di una persona giuridica come suo successore legale.

(2) L’ inefficacia può essere invocata contro un altro successore legale solo se

a) il successore legale doveva essere a conoscenza delle circostanze per le quali il creditore poteva invocare l’inefficacia dell’azione legale,

(b) il successore titolare ha acquisito il diritto a titolo gratuito; o

(c) il successore legale è una persona vicina, a meno che le circostanze per le quali il creditore possa fare affidamento sull’inefficacia dell’azione legale non debbano essere note al momento in cui ha acquisito il diritto del predecessore.

§ 595

(1) L’ inefficacia dell’azione legale stabilisce il diritto del creditore di esigere la soddisfazione del credito anche da ciò che è sfuggito alla proprietà del debitore con un’azione inefficace. Se ciò non è possibile, il creditore ha diritto a un risarcimento adeguato.

(2) Chi è obbligato a esibirsi è considerato un detentore disonesto; tuttavia, il suo erede o altro successore generale nel titolo solo se doveva essere a conoscenza delle circostanze per le quali il creditore poteva fare affidamento sull’inefficacia dell’azione legale.

(3) Un onesto destinatario di una prestazione gratuita deve soddisfare il creditore da questa prestazione nella misura in cui ne è stato arricchito. Ciò non si applica se il creditore potrebbe invocare l’inefficacia dell’azione legale, anche se avvenuta a pagamento.

§ 596

Se un terzo ha acquisito una questione dalla quale il creditore avrebbe altrimenti potuto ottenere soddisfazione, il diritto contro il quale non poteva essere invocato in precedenza quel creditore dell’inefficacia ha un diritto tale che il creditore dell’inefficacia dell’azione legale potrebbe invocare in precedenza e per il cui possesso il diritto del terzo l’obbligo di risarcire il creditore.

§ 597

(1) Chiunque abbia un obbligo nei confronti del creditore ai sensi della Sezione 595 o 596 può esserne liberato soddisfacendo il credito del creditore nei confronti del debitore. Può farlo anche prima che il creditore invoca l’inefficacia.

(2) Chiunque abbia un obbligo nei confronti del creditore ai sensi della Sezione 595 o 596 può richiedere al debitore la restituzione della prestazione reciproca o l’adempimento di un credito ripristinato a causa del creditore che invoca l’inefficacia.

§ 598

Se più creditori invocano l’inefficacia della stessa azione legale, la persona responsabile non può essere tenuta a riscuotere più di quanto previsto dagli articoli 595 e 596.

§ 599

(1) Se un creditore invoca l’inefficacia di un atto giuridico riguardante una questione iscritta in un elenco pubblico, può, insieme alla presentazione di una domanda riconvenzionale e alla prova del suo deposito, richiedere all’organismo autorizzato a mantenere tale elenco di annotare in esso il ricorso dell’inefficacia dell’atto giuridico.

(2) Se il tribunale conferma l’azione, la sentenza avrà effetto anche contro le persone che, dopo aver formulato un’osservazione, hanno acquisito la cosa o il diritto sulla cosa inserita in tale elenco.

Parte 2

Eventi legali
§ 600

Disposizioni generali
La legge stabilisce quali diritti e quali obblighi derivano, cambiano o scadono da fatti giuridici indipendenti dalla volontà della persona. Tale conseguenza può anche essere determinata dall’accordo delle parti.

Il significato del tempo
§ 601

(1) Se un diritto viene acquisito o un’obbligazione sorge in un determinato giorno, deve essere acquisito o sorgerà all’inizio di quel giorno; se il diritto o l’obbligo scade in un determinato giorno, scade alla fine di quel giorno. Ciò non si applica se la natura della causa legale lo preclude.

(2) Se la cessazione di un determinato diritto condiziona la creazione di un altro diritto in connessione reciproca, entrambi si verificano nello stesso momento. Se non diversamente concordato o specificato, tale effetto legale si verificherà alla fine della giornata.

§ 602

Se un diritto deve essere esercitato o un obbligo da adempiere entro un determinato giorno, è tenuto a farlo alla solita ora del giorno, a meno che qualcos’altro non derivi dalle consuetudini, dalla prassi consolidata delle parti o, se del caso, dalle circostanze particolari del caso.

§ 603

I diritti e gli obblighi scadono al termine del periodo per il quale erano limitati.

§ 604

Un cambiamento nella persona del creditore o del debitore non influisce sulla decorrenza del periodo o periodo.

Conteggio del tempo
§ 605

(1) Un periodo o periodo determinato da giorni inizia il giorno successivo al fatto decisivo per il suo inizio.

(2) La fine di un periodo o periodo determinato in base a settimane, mesi o anni cade in un giorno che, per nome o numero, coincide con il giorno in cui cade il fatto da cui il periodo o periodo è calcolato. Se tale giorno non è nell’ultimo mese, la fine del periodo o periodo cade l’ultimo giorno del mese.

§ 606

(1) Metà del mese significa quindici giorni e metà del mese è il quindicesimo giorno.

(2) Se un periodo o periodo è fissato a uno o più mesi e una parte di un mese, la parte del mese sarà contata per l’ultima volta.

§ 607

Se l’ultimo giorno del periodo cade di sabato, domenica o giorno festivo, l’ultimo giorno del periodo sarà il giorno lavorativo successivo.

§ 608

Un periodo o tempo specificato in unità di tempo più brevi di giorni deve essere calcolato dal momento in cui inizia al momento in cui finisce.

Parte 3

Limitazione e prescrizione
Sezione 1

Periodo di prescrizione
Sottosezione 1

disposizioni generali
§ 609

Se il diritto non è stato esercitato entro il termine di prescrizione, è prescritto e il debitore non è obbligato ad adempiere. Tuttavia, se il debitore si è conformato dopo la scadenza del termine di prescrizione, non può pretendere il rimborso di quanto si è conformato.

§ 610

(1) Il tribunale terrà conto del periodo di prescrizione solo se il debitore obietta che il diritto è prescritto. Se qualcuno rinuncia in anticipo al diritto di sollevare un’obiezione di limitazione, ciò non sarà preso in considerazione.

(2) Se le parti sono obbligate a restituire ciò che hanno acquisito in virtù di un contratto non valido o di un obbligo annullato, il tribunale terrà conto dell’eccezione di limitazione solo se anche l’altra parte potrebbe opporsi alla limitazione. Ciò vale anche se è stato eseguito sulla base di un’apparente azione legale.

§ 611

Tutti i diritti di proprietà sono esclusi, tranne nei casi previsti dalla legge. Altri diritti decadono se la legge lo prevede.

§ 612

Nel caso del diritto alla vita e alla dignità, al nome, alla salute, alla serietà, all’onore, alla privacy o ad un analogo diritto personale, sono esclusi solo i diritti al risarcimento dei danni causati a tali diritti.

§ 613

Il diritto agli alimenti non è prescritto, ma i diritti alle prestazioni ricorrenti individuali sono soggetti a limitazione.

§ 614

Non vengono meno il diritto di proprietà e il diritto di esigere la divisione di una causa comune, il diritto di stabilire il percorso necessario e il diritto di riscattare un peso reale.

§ 615

(1) Se l’adempimento del debito è garantito da un privilegio, il privilegio non scadrà prima del reclamo. Il termine di prescrizione non impedisce al creditore di soddisfare il pegno.

(2) Il pegno non scadrà fintanto che il pegno ha con sé un pegno mobile o fintanto che gli viene fornito da terzi.

(3) Se il creditore ha il diritto di ritenzione, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 616

Quando una garanzia è fornita dal trasferimento di un diritto, il periodo di prescrizione non è un motivo per il trasferimento retroattivo del diritto alla persona che ha fornito la garanzia.

§ 617

(1) Anche dopo la scadenza del periodo di prescrizione, una parte può invocare il proprio diritto di difendersi da un diritto rivendicato dall’altra parte, se entrambi i diritti si riferiscono allo stesso contratto oa più contratti conclusi per uno scopo dipendente l’uno dall’altro.

(2) Anche dopo la scadenza del periodo di prescrizione, una parte può invocare il suo diritto alla compensazione se la compensazione avrebbe potuto essere effettuata in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prescrizione.

§ 618

In caso di scadenza di un diritto iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il diritto scaduto è cancellato dallo stesso dal soggetto che tiene l’elenco pubblico o il registro dei pegni, su proposta della persona che ha un interesse giuridico alla cancellazione.

Inizio del periodo di prescrizione
§ 619

(1) Nel caso di un diritto opponibile davanti a un’autorità pubblica, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato per la prima volta.

(2) Il diritto può essere esercitato per la prima volta se l’avente diritto è venuto a conoscenza delle circostanze decisive per l’inizio del periodo di prescrizione o quando avrebbe dovuto e potuto venirne a conoscenza.

§ 620

(1) Le circostanze decisive per l’inizio del termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno includono la conoscenza del danno e la persona responsabile del suo risarcimento. Lo stesso vale per il risarcimento.

(2) Le circostanze decisive per l’inizio del periodo di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno causato da un difetto del prodotto ai sensi della Sezione 2939 includono la conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.

§ 621

Le circostanze decisive per l’inizio del termine di prescrizione per il diritto di emettere un arricchimento ingiusto includono la consapevolezza che si è verificato un arricchimento ingiusto e la persona passibile di rilasciarlo.

§ 622

In caso di danno alla salute di un minore che non esercita un’attività lavorativa autonoma, il termine di prescrizione inizia a decorrere dapprima fino a quando il minore diventa lavoratore autonomo. Se non diventa completamente indipendente, il periodo di prescrizione non inizierà a decorrere fino a quando non gli verrà nominato un tutore dopo aver raggiunto la maggiore età.

§ 623

In caso di esecuzione parziale di un debito, il termine di prescrizione per ciascuna esecuzione parziale decorre dalla data della sua scadenza. Qualora l’intero debito giunga al mancato adempimento di una prestazione parziale, il termine di prescrizione per l’intero debito decorre dalla data di scadenza della prestazione parziale non adempiuta.

§ 624

Nel caso del diritto di emettere fondi depositati su un conto o che rappresentano un deposito, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui scade l’obbligo contrattuale.

§ 625

In caso di diritto derivante dalla totale distruzione o smarrimento della merce trasportata, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la spedizione doveva essere consegnata al destinatario. Tuttavia, se l’articolo trasportato è stato solo danneggiato o se è stato consegnato in ritardo, il termine di prescrizione decorre dalla data di consegna della spedizione.

§ 626

In caso di diritto all’indennità, il termine di prescrizione decorre a decorrere da un anno dall’evento assicurato. Ciò vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia un diritto diretto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore, o nel caso in cui l’assicurato pretenda nei confronti dell’assicuratore un risarcimento per quanto fornito al danneggiato in adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno o altro danno.

§ 627

Se, come è consuetudine o consuetudine tra le parti, un reclamo deve essere risolto sulla base di una dichiarazione presentata alla fine di un certo periodo, il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

§ 628

Nel caso di un diritto che deve essere prima esercitato nei confronti dell’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto è così esercitato nei confronti di tale persona.

Sottosezione 2

Durata del periodo di prescrizione
Condizioni generali
§ 629

(1) Il periodo di prescrizione dura tre anni.

(2) Il diritto di proprietà scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui è maturato, a meno che la legge non preveda espressamente un diverso periodo di prescrizione.

§ 630

(1) Le parti possono concordare un termine di prescrizione più breve o più lungo calcolato dal giorno in cui il diritto potrebbe essere esercitato per la prima volta rispetto a quanto previsto dalla legge, ma almeno per un anno e per un massimo di quindici anni.

(2) Se viene concordato un periodo più breve o più lungo a scapito della parte più debole, l’accordo non sarà preso in considerazione. Né si terrà conto della previsione di un termine di prescrizione più breve nel caso di un diritto alla prestazione derivante da un danno alla libertà, alla vita o alla salute o un diritto derivante da una condotta dolosa.

Disposizioni speciali
§ 631

Se il diritto è stato iscritto in un elenco pubblico, scade dieci anni dalla data in cui è stato esercitato per la prima volta.

§ 632

Se nell’elenco pubblico è stato iscritto un diritto che può essere esercitato in modo continuativo o ripetitivo, decade se non viene esercitato per un periodo di dieci anni. Tuttavia, se un diritto raramente fatto valere è stato iscritto in un elenco pubblico, la persona cui appartiene il diritto deve avere la possibilità di farlo valere almeno tre volte nell’arco di dieci anni e mai di farlo valere; qualora non vi sia possibilità di esercitare il diritto per tre volte in dieci anni, il termine di prescrizione è prorogato sino a che non sia stata colta nessuna delle tre opportunità.

§ 633

(1) Se una persona vincolata dalla servitù impedisce l’esercizio del diritto, la servitù decade se la persona avente diritto non esercita il suo diritto entro tre anni.

(2) Il diritto alla prestazione individuale da un onere reale è escluso come credito.

§ 634

Il diritto di richiedere al giudice di determinare il contenuto futuro del contratto futuro sulla base del contratto scadrà un anno dall’ultimo giorno del periodo in cui il contratto futuro doveva essere concluso. Ciò vale anche se è stato concordato che una determinata parte del contratto sarà determinata da una terza parte o da un tribunale.

§ 635

(1) Nel caso dell’assicurazione sulla vita, il diritto all’indennità scade tra dieci anni.

(2) Il diritto all’indennizzo dall’assicurazione di responsabilità civile decade al più tardi entro il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno o infortunio cui si applica l’assicurazione.

§ 636

(1) Il diritto al risarcimento del danno o altro danno scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui si è verificato il danno o il danno.

(2) Se il danno o l’infortunio è stato causato intenzionalmente, il diritto al risarcimento scadrà entro quindici anni dalla data in cui si è verificato il danno o la lesione. Ciò si applica anche in caso di danni o lesioni causati da una violazione dei doveri a seguito di corruzione consistente nell’offrire, promettere o dare una tangente a una parte non lesa o nel richiedere direttamente o indirettamente una tangente alla parte lesa.

(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano a un diritto derivante da un danno alla libertà, alla vita o alla salute.

§ 637

Il diritto al risarcimento del danno causato da un difetto del prodotto ai sensi della Sezione 2939 scade entro e non oltre dieci anni dalla data in cui il produttore ha immesso il prodotto difettoso sul mercato.

§ 638

(1) Il diritto di emettere un arricchimento ingiusto decade entro dieci anni dalla data in cui ha avuto luogo l’arricchimento ingiusto.

(2) Se l’arricchimento ingiusto è stato acquisito intenzionalmente, il diritto di emetterlo decade entro quindici anni dalla data in cui è avvenuto l’arricchimento ingiusto.

§ 639

Se il debitore ha riconosciuto il proprio debito, il diritto decade dopo dieci anni dalla data in cui il debito è stato riconosciuto. Tuttavia, se il debitore specifica anche nel riconoscimento il periodo entro il quale si conformerà, il diritto scadrà dieci anni dall’ultimo giorno del periodo specificato.

§ 640

Il diritto conferito da una decisione di un’autorità pubblica scade dieci anni dalla data in cui doveva essere esercitato conformemente alla decisione.

§ 641

Se nel riconoscimento di un debito o in una decisione di un’autorità pubblica la prestazione è stata suddivisa in singole prestazioni parziali, il termine di prescrizione di dieci anni si applica anche a queste prestazioni parziali e inizia a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna prestazione parziale. Se l’inadempimento di una prestazione parziale raggiunge l’intero debito, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell’adempimento parziale non eseguito.

§ 642

Se il debito è stato riconosciuto o se il diritto è stato concesso con decisione di un’autorità pubblica, il termine di prescrizione di dieci anni non si applica agli interessi e ai pagamenti ricorrenti maturati dopo che il debito è stato riconosciuto o concesso.

§ 643

(1) Se l’obbligo è passato agli eredi, il periodo di prescrizione termina non prima di sei mesi dalla data in cui l’acquisizione dell’eredità è stata confermata agli eredi.

(2) Se una persona giuridica è stata rinnovata, il termine di prescrizione per i suoi creditori scade non prima di sei mesi dalla data in cui è stata rinnovata l’iscrizione della persona giuridica nel registro pubblico.

§ 644

Se il creditore adempie il debito nei confronti del creditore per conto del debitore, il suo diritto nei confronti del debitore non scade prima di sei mesi dall’adempimento del debito.

Sottosezione 3

Decorso del termine di prescrizione
§ 645

Se una persona deve avere un rappresentante legale o un tutore, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui tale persona ha un diritto o un diritto nei suoi confronti solo dalla data in cui acquisisce un rappresentante legale o un tutore. Il periodo già iniziato continua, ma non termina prima che sia trascorso un anno dopo che l’ostacolo ha cessato di esistere.

§ 646

Il termine di prescrizione tra i coniugi non inizia a decorrere fino a quando dura il matrimonio. Ciò vale anche per i diritti tra persone che vivono nella stessa famiglia, tra il rappresentato e il rappresentante legale, il tutore e il tutore, o tra il tutore e il tutore.

§ 647

In caso di accordo sulla condotta extragiudiziale del creditore e del debitore sul diritto o sulla circostanza che dà origine al diritto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il creditore o il debitore si rifiuta espressamente di continuare tale condotta; se il termine di prescrizione è iniziato prima, esso non decorre per la durata dell’udienza.

§ 648

Se il creditore esercita il suo diritto dinanzi a un’autorità pubblica entro il termine di prescrizione e prosegue regolarmente il procedimento, il termine di prescrizione non decorre. Ciò vale anche per una legge già esecutiva se per loro è stata proposta l’esecuzione della decisione o dell’ordine di esecuzione.

§ 649

Se il creditore esercita un diritto di reciprocità dinanzi a un’autorità pubblica e se entrambi i diritti si riferiscono allo stesso contratto oa più contratti conclusi tra loro l’uno rispetto all’altro, il termine di prescrizione cessa di decorrere dal giorno in cui viene avviato il procedimento contro il diritto contro il quale il reciproco la legge è diretta. Negli altri casi, il termine di prescrizione cesserà il giorno in cui è stato esercitato il diritto reciproco.

§ 650

Il termine di prescrizione non decorre per il periodo durante il quale al creditore è impedito di esercitare il diritto di farlo valere. Ciò vale anche se il creditore non ha esercitato il diritto, è ingannevolmente indotto in errore dal debitore o da una persona del debitore a lui vicina.

§ 651

Il termine di prescrizione non decorre finché persiste la forza maggiore, che ha impedito al creditore di esercitare il diritto di prescrizione negli ultimi sei mesi.

§ 652

Se il periodo di prescrizione continua a decorrere dopo la rimozione di uno degli ostacoli di cui alle sezioni da 646 a 651, il periodo di prescrizione non termina prima di sei mesi dalla data in cui ha ripreso a decorrere.

Sottosezione 4

Rinnovo del reclamo e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione
§ 653

(1) Se il diritto è già scaduto e se il debitore ha riconosciuto il proprio debito, il credito sarà rinnovato e un nuovo termine di prescrizione inizierà a decorrere dal giorno in cui il debito è stato riconosciuto. Tuttavia, se il debitore specifica anche in riconoscimento il periodo entro il quale si conformerà, il diritto decade dieci anni dopo l’ultimo giorno del periodo specificato.

(2) Se il diritto, sebbene già prescritto, è stato concesso da una decisione di un’autorità pubblica, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Sezione 2

Slippage
§ 654

(1) Se il diritto non è stato esercitato entro il termine prescritto, scadrà solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il tribunale terrà conto dell’estinzione del diritto, anche se il debitore non si oppone.

(2) Le disposizioni della presente legge sulla decorrenza del termine di prescrizione si applicano mutatis mutandis al periodo di preclusione.

SECONDA PARTE

DIRITTO DI FAMIGLIA
TITOLO I

MATRIMONIO
Parte 1

Disposizioni generali
§ 655

Il matrimonio è l’unione permanente di un uomo e di una donna stabilita secondo le modalità prescritte da questa legge. Lo scopo principale del matrimonio è la costituzione di una famiglia, la corretta educazione dei figli e il sostegno e l’assistenza reciproci.

Parte 2

L’origine del matrimonio
§ 656

(1) Un matrimonio è stabilito dal libero e completo consenso della volontà di un uomo e di una donna che intendono contrarre matrimonio (di seguito “coniugi”) di contrarre matrimonio insieme.

(2) La cerimonia del matrimonio è pubblica e solenne; si fa alla presenza di due testimoni.

§ 657

(1) Se i coniugi dimostrano la volontà di contrarre matrimonio insieme, personalmente davanti all’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio alla presenza del cancelliere, si tratta di un matrimonio civile.

(2) Se i coniugi dimostrano la volontà di contrarre matrimonio insieme, di persona davanti a un organo di una chiesa o di una società religiosa autorizzata a farlo ai sensi di un’altra normativa legale (di seguito denominata “chiesa avente diritto”), si tratta di un matrimonio ecclesiastico.

§ 658

(1) Nel caso di un matrimonio civile, un altro regolamento legale stabilirà chi è l’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio.

(2) Se si tratta di un matrimonio in chiesa, il corpo della chiesa autorizzata è la persona autorizzata dalla chiesa autorizzata.

§ 659

Il matrimonio si conclude chiedendo agli sposi, come devoti, se vogliono entrare nel matrimonio insieme, come persona che agisce per conto di un’autorità pubblica o persona che agisce per conto di una chiesa autorizzata; una risposta positiva di entrambi i fidanzati si tradurrà in un matrimonio. Un matrimonio sorgerà anche in altri modi se è chiaro che la coppia sta dichiarando la propria volontà coniugale.

§ 660

La coppia dichiara durante la cerimonia di matrimonio che

a) il cognome di uno di loro sarà il cognome comune,

(b) conservare entrambi i cognomi, o

c) il cognome di uno di loro sarà il loro cognome comune, e quello il cui cognome non deve essere un cognome comune aggiungerà il suo cognome attuale al cognome comune in secondo luogo.

§ 661

(1) Se i coniugi mantengono i loro cognomi attuali, devono anche dichiarare durante la cerimonia del matrimonio quale dei loro cognomi saranno i cognomi dei loro figli comuni.

(2) Se i coniugi mantengono i cognomi esistenti, possono successivamente fare una dichiarazione da parte di un’autorità pubblica che hanno concordato un cognome comune di uno di loro.

§ 662

(1) Se, nel caso di un’elezione ai sensi della lettera § 660 c) un fidanzato il cui cognome non deve essere un cognome comune, cognome aggiunto, può scegliere solo il primo cognome come cognome aggiunto.

(2) Elezione secondo § 660 lettera c) non è possibile se il fidanzato il cui cognome sarà un cognome comune ha già un cognome aggiunto.

§ 663

(1) Nel caso di un matrimonio civile, la cerimonia di matrimonio avrà luogo in un luogo designato a tale scopo dall’autorità pubblica che esegue la cerimonia di matrimonio; tiene conto della volontà degli sposi.

(2) Nel caso di un matrimonio in chiesa, la cerimonia di matrimonio avrà luogo in un luogo determinato dai regolamenti interni della chiesa autorizzata.

§ 664

(1) I coniugi devono richiedere lo svolgimento della cerimonia di matrimonio da parte dell’autorità pubblica nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio e presentare documenti che certifichino la loro identità e idoneità a contrarre matrimonio; un altro atto legislativo specifica quali documenti devono essere presentati.

(2) Un’autorità pubblica può rinunciare alla presentazione di documenti specifici se le loro misure sono associate a un ostacolo difficile da superare.

§ 665

Durante la cerimonia di matrimonio, gli sposi devono dichiarare, prima che il matrimonio si esprima, di non essere a conoscenza di alcun ostacolo che impedisca loro di sposarsi, che conoscono lo stato di salute reciproco e che considerano la possibilità di predisporre la proprietà futura, l’alloggio e la sicurezza materiale dopo il matrimonio.

§ 666

(1) Se un matrimonio ecclesiastico deve essere concluso, gli sposi devono prima presentare alla parte sposante un certificato rilasciato dall’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo deve essere concluso il matrimonio. Il certificato deve contenere un certificato attestante che i coniugi hanno ottemperato a tutti i requisiti previsti dalla legge per la conclusione del matrimonio. Non possono trascorrere più di sei mesi tra il rilascio del presente certificato e la cerimonia di matrimonio.

(2) Se un matrimonio ecclesiastico è stato concluso, il matrimonio è tenuto a consegnare entro tre giorni lavorativi dalla conclusione del matrimonio all’ufficio del registro nel cui distretto amministrativo è stato concluso il matrimonio, un protocollo sulla conclusione del matrimonio che dichiari i fatti ai sensi di un altro regolamento legale.

§ 667

(1) Se la vita del fidanzato è direttamente in pericolo, la cerimonia di matrimonio può essere celebrata da qualsiasi ente ai sensi della Sezione 658, o da un’altra autorità designata da un’altra normativa legale, in qualsiasi luogo; lo stesso vale per un matrimonio in chiesa. Al di fuori della Repubblica Ceca, la cerimonia del matrimonio può essere celebrata anche dal comandante di una nave da guerra battente bandiera nazionale della Repubblica Ceca o dal comandante di un aereo registrato nella Repubblica Ceca e se almeno uno dei fidanzati è cittadino ceco anche il comandante di un’unità militare ceca all’estero.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, non è necessario presentare i documenti altrimenti richiesti; non è richiesta la presenza di un registrar.

§ 668

Un cittadino della Repubblica ceca può anche contrarre matrimonio, fuori dal territorio della Repubblica, dinanzi a una missione diplomatica o consolare della Repubblica ceca.

§ 669

(1) Se ciò è giustificato da ragioni importanti, l’autorità regionale nella cui circoscrizione amministrativa deve essere concluso il matrimonio può, su richiesta dei coniugi, consentire l’espressione della volontà di uno dei coniugi di contrarre matrimonio per suo conto.

(2) La procura deve contenere dati che certifichino l’identità e altri fatti decisivi riguardanti sia i fidanzati che il delegato e una dichiarazione di cognome. Deve inoltre precisare che i coniugi non sono consapevoli degli ostacoli che impediscono loro di sposarsi, che conoscono il reciproco stato di salute e che hanno considerato l’organizzazione della futura proprietà, il loro alloggio e la sicurezza materiale dopo il matrimonio. La procura richiede una forma scritta e la firma su di essa deve essere verificata ufficialmente.

(3) La revoca di una procura è efficace solo se l’altro fidanzato ne viene a conoscenza prima di esprimere la sua volontà coniugale.

§ 670

(1) Se è stato concluso un matrimonio civile, le cerimonie religiose successive non hanno conseguenze legali.

(2) Se un matrimonio ecclesiastico è stato concluso, non è possibile concludere un matrimonio civile successivamente.

§ 671

Idoneità al matrimonio
Chiunque può contrarre matrimonio a meno che non sia impedito da un impedimento legale ai sensi degli articoli da 672 a 676.

Ostacoli legali al matrimonio
§ 672

(1) Un minore che non è completamente indipendente non può contrarre matrimonio.

(2) Il tribunale può, in casi eccezionali, consentire la conclusione di un matrimonio con un minore che non è completamente indipendente e ha raggiunto l’età di sedici anni, se ci sono ragioni importanti per questo.

§ 673

Un matrimonio non può essere celebrato da una persona la cui capacità giuridica è stata limitata in questo settore.

§ 674

Un matrimonio non può essere contratto da una persona che ha precedentemente contratto un matrimonio, né da una persona che ha precedentemente stipulato un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, e tale matrimonio, unione registrata o altra unione simile stipulata all’estero dura.

§ 675

Non è possibile contrarre matrimonio tra antenati e discendenti, né tra fratelli e sorelle; lo stesso vale per le persone la cui parentela è stata formata per adozione.

§ 676

Il matrimonio non può essere concluso tra il tutore e il tutore, tra il minore e la persona alle cui cure il minore è stato affidato, o tra il genitore affidatario e il figlio affidato.

Parte 3

Matrimonio apparente e annullamento del matrimonio
Sezione 1

Apparente matrimonio
§ 677

(1) Un matrimonio non deve sorgere se almeno una delle persone che intendeva contrarre il matrimonio non soddisfaceva i requisiti della volontà di contrarre il matrimonio o la cerimonia di matrimonio o in connessione con essa, il cui adempimento è necessario affinché il matrimonio sorga, deve durare incondizionatamente.

(2) Nel caso di un matrimonio in chiesa, anche il fatto di concludere un matrimonio davanti a un corpo di una chiesa autorizzata appartiene a questi requisiti. Se la cerimonia di matrimonio non viene eseguita in caso di minaccia diretta alla vita del fidanzato, questi fatti includono il certificato dell’ufficio del registro che la fidanzata ha ottemperato a tutti i requisiti legali per il matrimonio e che sono trascorsi un massimo di sei mesi tra il certificato e il matrimonio.

§ 678

Il tribunale può stabilire che il matrimonio non è, anche senza una petizione.

§ 679

(1) Immediatamente dopo che il tribunale ha stabilito che non c’è matrimonio, il tribunale decide sulla paternità del bambino comune, nonché sugli obblighi e sui diritti dei genitori nei suoi confronti.

(2) Gli obblighi di proprietà ei diritti di uomini e donne devono essere valutati individualmente secondo la loro natura. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni sull’arricchimento indebito. In queste materie, si deve tenere conto dell’uomo o della donna che agisce in buona fede, nonché dei diritti e degli interessi legali dei bambini e di terzi in comune.

Sezione 2

Invalidità del matrimonio
§ 680

Se un matrimonio ha avuto luogo nonostante un impedimento legale, il tribunale dichiara il matrimonio nullo su richiesta di chiunque abbia un interesse legale in esso, a meno che il matrimonio sia stato impedito da un impedimento alla capacità giuridica limitata.

§ 681

Il matrimonio è considerato valido fino a quando non viene dichiarato nullo. Se il matrimonio è stato dichiarato nullo, è considerato irrisolto.

§ 682

Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è terminato o è già stato posto rimedio.

§ 683

Un matrimonio non può essere dichiarato nullo se è stato contratto da un minore non del tutto indipendente o da una persona la cui legalità è stata limitata in questo ambito ed è stato concepito un bambino nato vivo.

§ 684

(1) Il tribunale annulla il matrimonio su richiesta del coniuge la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta sotto costrizione o minaccia di violenza o la cui espressione dell’intenzione di contrarre matrimonio è stata fatta solo a seguito di un errore sull’identità del fidanzato o sulla natura procedimento di matrimonio. La domanda può essere presentata entro e non oltre un anno dalla data in cui il coniuge ha potuto farlo in primo luogo, date le circostanze, o quando è venuto a conoscenza del vero stato delle cose.

(2) Nel caso previsto al paragrafo 1, il tribunale dichiara nullo il matrimonio, anche se si è concluso con la morte del marito prima del procedimento di annullamento del matrimonio avviato su richiesta dell’altro coniuge, o se i discendenti del coniuge che ha presentato l’annullamento del matrimonio anno dopo la sua morte, affinché il tribunale dichiari il matrimonio nullo.

§ 685

Il tribunale dichiarerà nullo il matrimonio anche senza istanza, anche se già terminato, se concluso

a) una persona che ha precedentemente contratto un matrimonio o che ha precedentemente stipulato un’unione registrata o altra unione simile conclusa all’estero, se tale matrimonio, unione o altra unione simile dura,

(b) tra antenato e discendente, tra fratelli o tra persone la cui parentela è nata per adozione.

§ 686

(1) Le disposizioni sugli obblighi e sui diritti dei coniugi divorziati nei confronti di un figlio comune e sui loro obblighi di proprietà si applicano agli obblighi e ai diritti di un uomo e una donna il cui matrimonio è stato dichiarato invalido nei confronti di un figlio comune e ai loro obblighi e diritti di proprietà nel periodo successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio; diritti nel periodo post-divorzio.

(2) Se il matrimonio è stato dichiarato nullo ai sensi della Sezione 684, è necessario prendere in considerazione la persona che ha agito in buona fede al momento di decidere in merito a obblighi e diritti di proprietà.

Parte 4

Doveri e diritti dei coniugi
Sezione 1

Condizioni generali
§ 687

(1) I coniugi hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti.

(2) I coniugi sono obbligati a rispettarsi a vicenda, a vivere insieme, ad essere fedeli, a rispettare la dignità reciproca, a sostenersi a vicenda, a mantenere una comunità familiare, a creare un ambiente familiare sano e a prendersi cura dei figli insieme.

§ 688

Il coniuge ha il diritto che l’altro coniuge gli fornisca informazioni sul suo reddito e sullo stato della sua proprietà, nonché sul suo lavoro attuale e previsto, studio e attività simili.

§ 689

Nella scelta del lavoro, dello studio e delle attività simili, il coniuge è tenuto a tenere conto degli interessi della famiglia, dell’altro coniuge e di un minore che non ha acquisito la piena indipendenza e che convive con i coniugi nel nucleo familiare, ed eventualmente altri familiari.

§ 690

Soddisfare i bisogni della famiglia
Ogni coniuge contribuisce ai bisogni della vita familiare e ai bisogni della famiglia in base alle proprie condizioni, capacità e possibilità personali e patrimoniali, in modo che il tenore di vita di tutti i membri della famiglia sia fondamentalmente comparabile. La fornitura di prestazioni immobiliari ha lo stesso significato della cura personale per la famiglia e i suoi membri.

§ 691

(1) Se i coniugi non hanno un nucleo familiare, ciascuno di loro sosterrà i costi della propria famiglia; non li solleva dall’obbligo di aiutarsi e sostenersi a vicenda.

(2) Se un coniuge ha un figlio comune con uno dei coniugi, nei confronti del quale entrambi hanno un obbligo alimentare, o un minore che non ha acquisito la piena autonomia e che è affidato alle cure dei coniugi o di uno di loro, e l’altro coniuge lascia il nucleo familiare senza ha una buona ragione per questo e si rifiuta di tornare, anche questo marito è obbligato a contribuire alle spese della famiglia. Il motivo dell’abbandono del nucleo familiare, o il motivo del rifiuto di rientrare, sarà valutato dal tribunale secondo i principi della decenza e del buon costume.

§ 692

Decidere su questioni familiari
(1) I coniugi devono concordare su questioni familiari, compresa la scelta dell’ubicazione del nucleo familiare, o del nucleo familiare di uno dei coniugi e di altri membri della famiglia, in particolare i figli che non hanno acquisito la piena autonomia, e il modo di vivere della famiglia.

(2) Se i coniugi non sono d’accordo sulle questioni essenziali della famiglia, il tribunale può, su proposta di uno di loro, sostituire il consenso dell’altro coniuge con la sua decisione, se rifiuta il suo consenso in tali questioni della vita familiare senza motivo serio e contrario all’interesse della famiglia. se è in grado di esprimere la sua volontà. Tuttavia, il tribunale conduce i coniugi principalmente a un accordo.

Approvvigionamento di affari di famiglia
§ 693

Le questioni familiari sono curate dagli sposi insieme o da uno di loro.

§ 694

(1) Nelle questioni ordinarie della famiglia, l’azione legale di un coniuge vincola e autorizza entrambi i coniugi congiuntamente e solidalmente; ciò non si applica se il coniuge che non ha agito legalmente ha informato in anticipo il terzo che non era d’accordo con l’azione legale. Il giudice può altresì, su proposta del coniuge, escludere per lui le conseguenze della futura azione legale dell’altro coniuge nei confronti di terzi. Tali misure non riguardano procedimenti giudiziari mediante i quali il coniuge si procura le necessità essenziali della vita della famiglia e dei suoi membri, in particolare i figli che non hanno acquisito la piena autonomia.

(2) In altre questioni familiari, l’azione legale di uno dei coniugi vincola e autorizza entrambi i coniugi congiuntamente e separatamente, se l’altro coniuge ha dato il proprio consenso all’azione legale del coniuge; le disposizioni del § 692 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, se un coniuge che non è d’accordo con la condotta legale dell’altro coniuge non cerca preventivamente l’assistenza del tribunale, può invocare l’invalidità di tale azione legale.

(3) Se i coniugi non convivono nelle situazioni di cui al § 691 paragrafo 2, l’azione legale di un coniuge in materia di famiglia dell’altro coniuge senza il suo consenso non lo vincolerà né lo autorizzerà.

§ 695

Le disposizioni delle sezioni 693 e 694 non si applicano alle materie disciplinate dalle disposizioni sul diritto patrimoniale tra coniugi.

§ 696

Rappresentanza reciproca dei coniugi
(1) Il marito ha il diritto di rappresentare il marito nei suoi affari ordinari.

(2) Un coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 se informa il coniuge di essere rappresentato in anticipo presso la persona con cui il coniuge ha un’azione legale o intende agire legalmente che lui o lei non acconsente alla rappresentanza, o coniuge rappresenta il diritto dell’altro coniuge.

(3) Il coniuge non ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i coniugi non vivono insieme nella situazione di cui al § 691 paragrafo 2.

§ 697

Alimenti tra coniugi
(1) I coniugi hanno un obbligo di mantenimento reciproco nella misura in cui garantisce lo stesso livello materiale e culturale. L’obbligazione alimentare tra coniugi precede l’obbligazione alimentare del figlio e dei genitori.

(2) Le disposizioni generali sugli alimenti si applicano altrimenti all’obbligazione alimentare tra coniugi.

Solite apparecchiature domestiche di famiglia
§ 698

(1) L’attrezzatura abituale di una famiglia è costituita da un insieme di beni mobili che servono le necessità normalmente necessarie della vita della famiglia e dei suoi membri; non è determinante se le singole questioni appartengano a entrambi i coniugi o solo a uno di essi.

(2) Il marito necessita del consenso dell’altro coniuge per disporre della cosa che fa parte della consueta dotazione della famiglia; ciò non si applica se la materia è di valore trascurabile.

(3) Il coniuge può invocare l’invalidità dell’azione legale con cui l’altro coniuge ha disposto la cosa che fa parte della normale attrezzatura della famiglia senza il suo consenso.

§ 699

(1) Se il coniuge lascia il nucleo familiare con l’intenzione di farlo definitivamente e si rifiuta di tornare, può chiedere che il coniuge gli dia ciò che appartiene alla consueta attrezzatura della famiglia e appartiene esclusivamente a lui. Ciò che appartiene insieme agli sposi viene diviso equamente dagli sposi, a meno che la natura della questione non lo precluda; in tal caso, si applicano le disposizioni generali della presente legge sulla cancellazione e il regolamento della comproprietà.

(2) Se il coniuge necessita di ciò che appartiene alla consueta dotazione del nucleo familiare, soprattutto anche per il figlio minorenne congiunto dei coniugi, che non ha acquisito la piena autonomia e al quale entrambi hanno obblighi alimentari, o per un figlio minorenne che non ha acquisito la piena autonomia, è stato affidato a l’affidamento congiunto dei coniugi che vivono nella famiglia e nel nucleo familiare è rimasta, il paragrafo 1 non si applica.

Gara familiare
§ 700

(1) È considerata impresa familiare un nucleo familiare in cui un coniuge o almeno uno dei coniugi e loro parenti fino al terzo grado o una persona con coniuge sposato fino al secondo grado e che è di proprietà di una di queste persone. Quelli di loro che lavorano stabilmente per una famiglia o per un’impresa familiare sono considerati membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’impresa familiare.

(2) Le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei familiari coinvolti nella gestione di un’impresa familiare non si applicano nei casi in cui tali diritti e obblighi sono regolati da un contratto di società, comprese le trattative legali fondanti su una società o cooperativa, un accordo di società tacita o un contratto e disposizioni di un’altra legge sul lavoro o un altro contratto simile. Se i familiari coinvolti nella gestione dell’impresa familiare sono coniugi, le disposizioni della presente legge sul diritto patrimoniale tra coniugi prevalgono sulle disposizioni sull’impresa familiare.

§ 701

I membri della famiglia che partecipano alla gestione di un impianto familiare partecipano ai profitti che ne derivano e alle cose acquisite da tale profitto, nonché alle aggiunte dell’impianto nella misura corrispondente alla quantità e al tipo del loro lavoro. Solo una persona pienamente autorizzata a fare una dichiarazione personale può rinunciare a tale diritto; la dichiarazione richiede la forma di un atto pubblico.

§ 702

Le decisioni di utilizzare i profitti dell’azienda di famiglia o le sue aggiunte, nonché le decisioni riguardanti la questione al di fuori della gestione abituale, comprese le modifiche ai principi di base dell’operazione aziendale o la sua cessazione, sono prese a maggioranza dei voti dei membri della famiglia coinvolti nella gestione dell’azienda di famiglia. Se tra loro c’è una persona che non è del tutto indipendente, è rappresentata al voto dal legale rappresentante, se minorenne, altrimenti da un tutore.

§ 703

La partecipazione alla gestione di un’impresa familiare è legata alla persona di un membro della famiglia e non può essere trasferita a un altro, a meno che non sia uno dei membri della famiglia elencati al § 700 paragrafo 1 e tutti i membri della famiglia che sono già coinvolti nella gestione dell’impresa familiare siano d’accordo.

§ 704

(1) Se un’impresa familiare deve essere divisa durante la divisione dell’eredità da un tribunale, un membro della famiglia che partecipa alla sua operazione ha diritto di priorità su di essa.

(2) Se una pianta familiare deve essere alienata, un membro della famiglia che partecipa alla sua attività ha diritto di prelazione su di essa, salvo diverso accordo. Ciò vale anche se si vuole alienare la quota di comproprietà nell’azienda di famiglia o se si vuole alienare una cosa che, secondo la sua natura e lo scopo attuale di gestione dell’impresa familiare, deve essere utilizzata in modo permanente.

§ 705

(1) Al momento dell’alienazione dell’impianto, la partecipazione alla gestione dell’impianto familiare cesserà.

(2) Un membro della famiglia interrompe la sua partecipazione all’attività dell’azienda di famiglia anche se cessa di svolgere un lavoro per la famiglia o nell’azienda di famiglia, o se il motivo legale per cui continua a lavorare nell’azienda di famiglia cambia.

§ 706

Se la partecipazione alla gestione dell’impianto familiare è cessata, il pagamento del familiare nella gestione dell’impianto al partecipante fino a quel momento può essere frazionato in rate, se concordato o approvato dal tribunale. Se non sussiste un ragionevole motivo per suddividere il pagamento in rate, il tribunale non approverà il pagamento a rate o deciderà sull’invalidità del contratto di rateizzazione.

§ 707

Le comunità familiari stabilite per la gestione di un’impresa familiare senza l’espresso consenso dei membri della famiglia sono regolate dagli usi e dalle pratiche in esse stabilite, a meno che ciò non sia contrario alle sezioni da 700 a 706.

Sezione 2

Diritto della proprietà matrimoniale
§ 708

(1) Ciò che appartiene ai coniugi, ha valore patrimoniale e non è escluso dai rapporti giuridici fa parte della proprietà comune dei coniugi (di seguito denominata “proprietà comune”). Ciò non si applica se la proprietà comune scade durante il matrimonio per legge.

(2) La proprietà comune è soggetta a un regime legale, o un regime contrattuale, o un regime stabilito da una decisione del tribunale.

Regime legale
§ 709

(1) Parte della proprietà comune è ciò che è stato acquisito da uno dei coniugi o ciò che entrambi i coniugi hanno acquisito insieme durante la durata del matrimonio, ad eccezione di quanto

a) serve le esigenze personali di uno dei coniugi,

b) è stato acquisito per dono, eredità o lascito solo da uno dei coniugi, a meno che il donatore o altro testamentario nell’acquisto in caso di morte non abbia espresso altra intenzione,

c) uno dei coniugi ha acquisito, a titolo di risarcimento del danno morale ai propri diritti naturali,

d) uno dei coniugi ha acquisito atti giuridici relativi alla sua unica proprietà,

e) uno dei coniugi ha acquisito un risarcimento per danni, distruzione o perdita della sua proprietà esclusiva.

(2) Parte della proprietà comune è il profitto di ciò che appartiene esclusivamente a uno dei coniugi.

(3) Una parte della proprietà comune è anche la quota del coniuge in una società commerciale o cooperativa, se il coniuge è diventato socio della società commerciale o membro della cooperativa durante il matrimonio. Ciò non si applica se uno dei coniugi ha acquisito una partecipazione in modo da stabilire la sua proprietà esclusiva ai sensi del paragrafo 1. L’acquisizione di una quota non costituisce la partecipazione dell’altro coniuge in quella società o cooperativa, ad eccezione delle cooperative di alloggio.

§ 710

La proprietà comune include i debiti rilevati durante il matrimonio, a meno che

(a) si riferiscono a beni appartenenti esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura in cui eccedono il profitto su tale proprietà, o

(b) sono stati rilevati da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro, senza provvedere alle necessità quotidiane o abituali della famiglia.

§ 711

(1) Le disposizioni generali della presente legge si applicano all’acquisizione e alla cessione di singoli componenti di proprietà comune.

(2) Gli importi di guadagni, stipendio, stipendio, profitto e altri valori da lavoro e altre attività lucrative diventano parte della proprietà comune nel momento in cui il coniuge che ha contribuito alla loro acquisizione ha acquisito l’opportunità di disporne.

(3) I crediti verso la proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, che devono diventare parte della proprietà comune, diventeranno parte della proprietà comune alla data di scadenza.

§ 712

Salvo diversa disposizione in questa parte della Legge, le disposizioni della presente Legge sulla Società o le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis alla proprietà comune.

Amministrazione nel regime legale
§ 713

(1) I componenti della proprietà comune devono essere utilizzati, presi da essi, i frutti e i benefici di essi, mantenuti, smaltiti, gestiti e amministrati da entrambi i coniugi o uno di loro in conformità con l’accordo.

(2) Gli obblighi ei diritti associati alla proprietà comune o ai suoi componenti appartengono a entrambi i coniugi congiuntamente e separatamente.

(3) I coniugi sono vincolati e legittimati congiuntamente e separatamente da procedimenti legali riguardanti la proprietà comune o sue parti.

§ 714

(1) Nelle questioni riguardanti la proprietà comune e le sue componenti, che non possono essere considerate ordinarie, i coniugi agiscono legalmente insieme o uno dei coniugi agisce con il consenso dell’altro. Se il coniuge si rifiuta di prestare il consenso senza un valido motivo e contrario agli interessi dei coniugi, della famiglia o della famiglia, o se non è in grado di esprimere la propria volontà, l’altro coniuge può proporre che il consenso del coniuge sia sostituito da un tribunale.

(2) Se un coniuge agisce legalmente senza il consenso dell’altro coniuge nel caso in cui fosse richiesto il consenso, l’altro coniuge può invocare l’invalidità di tale comportamento.

§ 715

(1) Se una parte della proprietà comune deve essere utilizzata per l’attività di uno dei coniugi e se il valore patrimoniale di ciò che deve essere utilizzato supera un grado commisurato ai rapporti patrimoniali dei coniugi, per il primo utilizzo è richiesto il consenso dell’altro coniuge. Se l’altro coniuge è stato omesso, può invocare l’invalidità di tale comportamento.

(2) Se una parte della proprietà comune deve essere utilizzata per acquisire una quota in una società o cooperativa, o se l’acquisizione di una quota si traduce in una passività per i debiti della società o della cooperativa in misura superiore al tasso commisurato ai rapporti patrimoniali dei coniugi, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

Regime contrattuale
§ 716

(1) I coniugi e i coniugi possono concordare un regime patrimoniale tra coniugi diverso dal regime legale. Se i coniugi concordano un regime contrattuale, di solito adegueranno i loro obblighi e diritti in relazione alla proprietà comune esistente. Se è concordato un effetto retroattivo per il regime contrattuale, questo non sarà preso in considerazione.

(2) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi richiede la forma di un atto pubblico.

§ 717

(1) Il regime contrattuale può consistere in un regime di beni separati, un regime che riserva la creazione di beni comuni il giorno dello scioglimento del matrimonio, nonché un regime di espansione o riduzione della portata della proprietà comune nel regime legale. Le disposizioni sul regime della proprietà separata si applicano mutatis mutandis nel regime che riserva la creazione di beni comuni alla data dello scioglimento del matrimonio.

(2) Il regime concordato può essere modificato previo accordo dei coniugi o con decisione del tribunale; tale modifica richiede un accordo tra i coniugi o una decisione del tribunale sui componenti della proprietà comune ai sensi del regime attuale.

§ 718

(1) Il contratto può contenere qualsiasi accordo e riguardare qualsiasi questione, a meno che non sia proibito dalla legge; può riferirsi in particolare all’ambito, al contenuto, al momento della creazione del regime legale o di altro tipo di proprietà comune, alle singole cose e ai loro file. Il contratto può modificare la classificazione di quelli esistenti e adeguare la classificazione delle parti future di attività in modo diverso dal regime legale.

(2) Il contratto può anche organizzare rapporti di proprietà in caso di scioglimento del matrimonio; nel caso di un accordo per lo scioglimento del matrimonio per morte, in questa parte il contratto è considerato un contratto di eredità, se ha i suoi requisiti.

(3) contratto non può escludere o modificare le disposizioni sull’attrezzatura abituale di un nucleo familiare, a meno che uno dei coniugi non abbia lasciato definitivamente il nucleo familiare e si rifiuti di tornare.

§ 719

(1) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi non può, con le sue conseguenze, escludere la capacità del marito di provvedere alla famiglia.

(2) Un contratto sul regime della proprietà coniugale non può pregiudicare i diritti di una terza parte nel suo contenuto o scopo, a meno che non sia d’accordo con il contratto; il presente contratto concluso senza il consenso di terzi non ha alcun effetto giuridico nei suoi confronti.

§ 720

(1) Il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale tra coniugi ha effetto alla conclusione del matrimonio. Se il contratto riguarda una cosa esistente iscritta nell’elenco pubblico, l’iscrizione del cambiamento in tale elenco potrà avvenire solo dopo la conclusione del matrimonio.

(2) Se il contratto dei coniugi sul regime patrimoniale tra coniugi riguarda cose già esistenti iscritte nell’elenco pubblico, il contratto entra in vigore in questa parte nei confronti di terzi mediante iscrizione in questo elenco, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

§ 721

(1) Un contratto sul regime patrimoniale tra coniugi deve essere iscritto nell’elenco pubblico, se in esso concordato; altrimenti su richiesta di entrambi i coniugi. Tutto ciò che cambia il regime legale di proprietà dei coniugi viene inserito nell’elenco.

(2) La registrazione deve essere effettuata senza indebito ritardo dalla persona che ha redatto il contratto e, se ciò non è possibile, dalla persona che mantiene l’elenco.

Gestione in modalità contrattuale
§ 722

(1) I coniugi possono stipulare un accordo sull’amministrazione di ciò che fa parte della proprietà comune, che si discosta dalle disposizioni delle sezioni 713 e 714; le disposizioni dei § 719 e 720 si applicano anche al presente contratto.

(2) Il contratto ai sensi del paragrafo 1 contiene un accordo su quale coniuge amministrerà la proprietà comune o parte di essa e in che modo.

§ 723

(1) Un coniuge che amministra la proprietà comune agisce legalmente in questioni relative alla proprietà comune in modo indipendente, anche in tribunale o in altri procedimenti, salvo diversa disposizione.

(2) Un coniuge che gestisce tutta la proprietà comune può agire legalmente solo con il consenso dell’altro coniuge

a) quando si tratta della proprietà comune nel suo insieme,

(b) quando si tratta di un’abitazione in cui il nucleo familiare dei coniugi fa parte della proprietà comune, o che è l’abitazione di uno di loro, o l’abitazione di un minore che non ha acquisito la piena proprietà e di cui si prendono cura i coniugi, nonché ingombro di beni immobili che fanno parte del patrimonio comune.

(3) Le disposizioni della Sezione 714, Paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Regime stabilito da una decisione del tribunale
§ 724

(1) Se c’è una ragione grave per ciò, il tribunale, su proposta del coniuge, cancella la proprietà comune o riduce il suo campo di applicazione esistente.

(2) La ragione seria è sempre il fatto che il creditore del marito richiede di garantire il suo credito in eccesso rispetto al valore di ciò che appartiene esclusivamente a questo marito, che il marito può essere considerato uno spreco e che il marito si assume costantemente o ripetutamente rischi sproporzionati. Può anche essere considerato un motivo serio che il marito abbia avviato un’attività o che sia diventato un partner illimitato di una persona giuridica.

§ 725

Il regime stabilito da una decisione del tribunale può essere modificato da un contratto dei coniugi o da una decisione del tribunale.

§ 726

(1) Il tribunale può ripristinare la proprietà comune dopo averla annullata; il tribunale decide quindi in particolare quando cessano di sussistere i motivi dello scioglimento del patrimonio comune. Ciò vale anche se il coniuge propone che la proprietà comune, la cui portata è stata ridotta, venga estesa all’ambito giuridico.

(2) Se la proprietà comune è scaduta in base alla legge, il tribunale la rinnova su proposta del coniuge, se è nell’interesse di entrambi i coniugi.

§ 727

(1) Le disposizioni che regolano l’attrezzatura abituale di una famiglia familiare non possono essere escluse o modificate da una decisione del tribunale.

(2) Una decisione del tribunale sulla modifica, la cancellazione o il rinnovo della proprietà comune non può escludere la capacità del coniuge di provvedere alla famiglia e non può pregiudicare i diritti di terzi in termini di contenuto o scopo, a meno che non sia d’accordo con la decisione.

§ 728

Amministrazione in regime giudiziario
Se il coniuge agisce nell’amministrazione della proprietà comune in un modo che è manifestamente contrario agli interessi dell’altro coniuge, famiglia o nucleo familiare, e i coniugi oi coniugi non hanno stipulato un contratto per l’amministrazione di ciò che è parte della proprietà comune, il tribunale può decidere su richiesta dell’altro coniuge la proprietà comune sarà gestita in questo modo.

Regime dei beni separati
§ 729

Nel regime della proprietà separata, il marito può disporre della sua proprietà senza il consenso dell’altro marito.

§ 730

Se i coniugi fanno affari insieme nell’ambito del regime patrimoniale separato o uno dei coniugi opera con l’aiuto dell’altro coniuge, condivideranno il reddito dell’attività come concordato per iscritto; in caso contrario, il reddito sarà diviso equamente.

Tutela di terzi
§ 731

Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto durante la durata del patrimonio comune, il creditore può essere soddisfatto di ciò che è nel patrimonio comune quando esegue la decisione.

§ 732

Se il debito di uno solo dei coniugi è sorto contro la volontà dell’altro coniuge, che si è opposto al creditore senza indebito ritardo dopo aver appreso del debito, la proprietà comune può essere interessata solo nella misura della quota del debitore se la proprietà comune è stata cancellata e risolto ai sensi del § 742. Ciò vale anche nel caso dell’obbligo del marito di pagare gli alimenti o se il debito è un atto illegale di uno solo dei coniugi o nel caso in cui il debito di uno solo dei coniugi sia sorto prima del matrimonio.

§ 733

Se uno dei coniugi si è impegnato per meno di sei mesi dalla modifica o dall’esclusione del regime patrimoniale legale, sia dal contratto dei coniugi che da una decisione del tribunale, la domanda del suo creditore può essere soddisfatta da tutto ciò che farebbe parte della proprietà comune se non c’era alcun contratto tra i coniugi o una decisione del tribunale.

§ 734

Se il diritto di un terzo, in particolare il creditore, è pregiudicato dal contratto dei coniugi o da una decisione del tribunale con cui il regime patrimoniale legale è stato modificato o escluso, tale persona può esercitare il proprio diritto di regolare ciò che prima faceva parte del patrimonio comune, come se fosse il contratto coniugi o una decisione del tribunale non è stata raggiunta; Si applica il § 742.

§ 735

Disposizioni speciali
Se i coniugi che intendono ottenere il divorzio non stipulano un accordo congiunto nel modo specificato al § 757, non concludono un accordo sull’organizzazione delle obbligazioni e dei diritti patrimoniali in caso di divorzio, in cui, a condizione che il matrimonio sia divorziato, concordano anche su diritti e impegno, le disposizioni sulla proprietà comune si applicano mutatis mutandis al periodo di gestione separata dei coniugi, salvo diversa disposizione della presente legge.

Liquidazione della proprietà comune
§ 736

Se la proprietà congiunta viene annullata o scompare, o se il suo campo di applicazione esistente viene ridotto, le obbligazioni e i diritti congiunti saranno liquidati mediante il loro regolamento. Fino a quando la proprietà comune limitata, cancellata o estinta non è stata risolta, le disposizioni della proprietà comune si applicano mutatis mutandis ad esse.

§ 737

(1) Il diritto di terzi non può essere pregiudicato dalla liquidazione della proprietà. Se il suo diritto è stato pregiudicato dalla transazione, una terza parte può richiedere al tribunale di dichiarare che la transazione è inefficace nei suoi confronti.

(2) Il regolamento del debito ha effetto solo tra i coniugi.

§ 738

(1) Un accordo transattivo ha sempre effetto dalla data in cui la proprietà comune è stata ridotta, annullata o ha cessato di esistere, indipendentemente dal fatto che l’accordo sia stato concluso prima o dopo la riduzione, cancellazione o cessazione della proprietà comune. Tuttavia, se l’oggetto della transazione è una questione iscritta nell’elenco pubblico, l’accordo ha effetto giuridico nella parte relativa a tale questione mediante iscrizione nell’elenco pubblico.

(2) La validità di un accordo transattivo non deve essere impedita se riguarda solo una parte degli obblighi e dei diritti di proprietà comune.

§ 739

(1) Un accordo transattivo richiede una forma scritta se è stato concluso durante il matrimonio o se l’oggetto della transazione è una materia per la quale un contratto sul trasferimento di proprietà richiede anche una forma scritta.

(2) Se l’accordo transattivo non richiede una forma scritta e se uno dei coniugi lo richiede, l’altro coniuge gli consegnerà una conferma di come si sono risolti.

§ 740

Se i coniugi non sono d’accordo su una transazione, ciascuno di loro può proporre che una decisione del tribunale. Il tribunale decide sulla transazione in base allo stato in cui si sono verificati gli effetti del restringimento, cancellazione o cessazione della proprietà comune.

§ 741

Se, entro tre anni dalla riduzione, revoca o scioglimento del patrimonio comune, ciò che in precedenza faceva parte del patrimonio comune non è stato risolto mediante accordo o ordinanza del tribunale, i coniugi o ex coniugi devono essersi stabiliti in

a) i beni mobili materiali sono di proprietà di chi li utilizza esclusivamente per le necessità proprie, della sua famiglia o del nucleo familiare in qualità di proprietario,

b) altri beni mobili e immobili materiali sono in comproprietà congiunta di entrambi; le loro quote sono le stesse,

c) altri diritti di proprietà, crediti e debiti appartengono ad entrambi; le loro quote sono le stesse.

§ 742

(1) A meno che i coniugi o gli ex coniugi non concordino diversamente o le disposizioni della Sezione 741 non si applichino, le seguenti regole si applicano alla transazione:

a) le quote di entrambi i coniugi nella proprietà stabilita sono le stesse,

b) ciascuno dei coniugi rimborserà quanto è stato speso dalla proprietà comune nella sua proprietà esclusiva,

c) ciascuno dei coniugi ha il diritto di chiedere il rimborso di quanto ha speso per i propri beni comuni,

d) tenere conto delle esigenze dei figli a carico,

e) si tiene conto di come ogni coniuge si è preso cura della famiglia, in particolare di come si è preso cura dei figli e della famiglia,

f) si tiene conto del contributo di ciascun coniuge all’acquisizione e al mantenimento dei beni appartenenti al bene comune.

(2) Il valore di quanto la proprietà comune è stata spesa per il possesso esclusivo del marito, così come il valore di quanto la proprietà esclusiva del marito è stata spesa per la proprietà comune, al momento della liquidazione dei beni comuni inclusi è aumentato o diminuito a seconda di come la data di spesa beni fino alla data in cui il bene comune è ridotto, cancellato o scaduto, aumentato o diminuito il valore di quella parte del bene su cui è stato sostenuto il costo.

Alcune disposizioni sull’alloggio dei coniugi
§ 743

(1) I coniugi hanno una residenza in cui hanno un nucleo familiare.

(2) Se il coniuge richiede un trasferimento del nucleo familiare per gravi motivi, l’altro coniuge deve rispettarlo, a meno che i motivi per rimanere non superino i motivi di questo cambiamento.

(3) I coniugi possono accettare di vivere separatamente in modo permanente. Un accordo dei coniugi su un alloggio separato ha gli stessi effetti giuridici di lasciare una casa familiare con l’intenzione di vivere permanentemente altrove.

§ 744

Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento a cui uno dei coniugi ha il diritto esclusivo di abitare in casa o appartamento, e se questo è un diritto non vincolante, l’altro coniuge acquisisce il diritto di residenza. Se uno dei coniugi acquisisce tale diritto esclusivo per la durata del matrimonio, l’altro coniuge acquisisce il diritto di soggiorno.

§ 745

(1) Se la residenza dei coniugi è una casa o un appartamento a cui uno dei coniugi aveva diritto di locazione il giorno del matrimonio, la conclusione del matrimonio della casa o dell’appartamento creerà un diritto di locazione comune per entrambi i coniugi; in caso di successiva conclusione del contratto di locazione, entrambi i coniugi acquisiscono un diritto di locazione congiunta per effetto del contratto. Ciò si applica allo stesso modo nel caso di un’altra legge simile delle obbligazioni.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se i coniugi convengono diversamente.

§ 746

(1) Se i coniugi hanno un diritto comune di affitto della casa o dell’appartamento, sono obbligati e aventi diritto in solido.

(2) Il coniuge che ha diritto di soggiorno ha lo status di garante del coniuge.

§ 747

(1) Se almeno uno dei coniugi ha il diritto di disporre della casa o dell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia e tale casa o appartamento è essenziale per la vita dei coniugi o delle famiglie, deve astenersi da tutto e impedire tutto ciò che può rendere gli alloggi impossibili o in pericolo. In particolare, il coniuge non può alienare tale casa o appartamento senza il consenso dell’altro coniuge né stabilire un diritto alla casa, a parte o a tutto l’appartamento, il cui esercizio è incompatibile con la residenza del coniuge o della famiglia, a meno che non fornisca al coniuge o alla famiglia un alloggio analogo a tutti gli effetti.

(2) Se un coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in contrasto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 748

(1) Se i coniugi hanno un diritto comune di affitto della casa o dell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi o della famiglia, si applica mutatis mutandis la prima frase della Sezione 747 (1). Il coniuge non può risolvere il contratto di locazione senza il consenso dell’altro coniuge né limitarlo con una legge il cui esercizio è incompatibile con la residenza dei coniugi o della famiglia.

(2) Se un coniuge agisce senza il consenso dell’altro coniuge in contrasto con il paragrafo 1, questo coniuge può invocare l’invalidità di tale azione legale.

§ 749

Il consenso del coniuge ai sensi dei § 747 e 748 richiede una forma scritta.

§ 750

(1) Se i coniugi acconsentono, in deroga alle disposizioni degli articoli 747 e 748, l’accordo non può peggiorare la posizione del loro figlio minorenne congiunto che non ha acquisito la piena indipendenza, che convive con loro nel nucleo familiare e verso il quale hanno un obbligo alimentare un figlio che non ha acquisito piena autonomia ed è stato affidato all’affidamento congiunto dei coniugi o di uno di loro; inoltre, l’accordo non può pregiudicare i diritti di terzi, a meno che non abbiano accettato tale accordo.

(2) Il contratto e il consenso di terzi ai sensi del paragrafo 1 richiedono una forma scritta.

Disposizioni speciali contro la violenza domestica
§ 751

(1) Se l’ulteriore convivenza dei coniugi nella casa o nell’appartamento in cui si trova il nucleo familiare dei coniugi diventa insopportabile per uno di loro a causa di violenza fisica o mentale contro il coniuge o un’altra persona che vive nella famiglia dei coniugi, il tribunale può la proposta del coniuge interessato di limitare, o anche escludere per un determinato periodo, il diritto dell’altro coniuge a vivere nella casa o nell’appartamento.

(2) Come al paragrafo 1, è possibile procedere nel caso di un coniuge divorziato, nonché nel caso in cui i coniugi o i coniugi divorziati convivono altrove che in un nucleo familiare.

§ 752

Restrizioni o esclusioni del diritto del coniuge di vivere in una casa o in un appartamento saranno determinate dal tribunale per un periodo massimo di sei mesi. Il tribunale decide nuovamente sulla mozione se sussistono motivi particolarmente impellenti.

§ 753

Qualsiasi altra persona che vive con un coniuge o coniuge divorziato in un nucleo familiare ha anche il diritto di chiedere protezione contro la violenza domestica.

Parte 5

Scioglimento del matrimonio
Sezione 1

Disposizioni generali
§ 754

Il matrimonio finisce solo per motivi previsti dalla legge.

Sezione 2

Divorzio
§ 755

(1) Un matrimonio può essere divorziato se la convivenza dei coniugi è interrotta in modo profondo, permanente e irreparabile e non se ne può aspettare il rinnovo.

(2) Nonostante il fatto che la convivenza dei coniugi sia sciolta, il matrimonio non può essere divorziato se il divorzio sarebbe in conflitto

(a) gli interessi del figlio minorenne dei coniugi che non hanno acquisito la piena giurisdizione, che sono motivati ​​da ragioni particolari, il tribunale accerta anche l’interesse del figlio al matrimonio chiedendo a un tutore designato dal tribunale di decidere sul rapporto post-divorzio;

b) nell’interesse di un coniuge che non abbia partecipato prevalentemente al divorzio in violazione degli obblighi coniugali e che subirebbe un danno particolarmente grave a seguito del divorzio, purché circostanze eccezionali militino a favore del matrimonio, a meno che i coniugi non convivono da almeno tre anni.

(3) Se i coniugi hanno un figlio minore che non è completamente indipendente, il tribunale non divorzierà dal matrimonio fino a quando non avrà deciso le circostanze del figlio nel periodo successivo al divorzio dei coniugi.

§ 756

Il tribunale che decide in merito al divorzio determina l’esistenza del divorzio, determinandone le cause, salvo diversa disposizione.

§ 757

(1) Se il coniuge si unisce alla domanda di divorzio presentata dall’altro coniuge, il tribunale divorzia dal matrimonio senza conoscere i motivi del divorzio, se conclude che la stessa dichiarazione dei coniugi per quanto riguarda il divorzio e l’intenzione di ottenere Il divorzio è vero e se

a) il matrimonio è durato almeno un anno alla data di inizio della procedura di divorzio e i coniugi non convivono da più di sei mesi,

b) i coniugi, genitori di un minore che non ha acquisito la piena autonomia, hanno convenuto di adeguare le circostanze di tale figlio per il periodo successivo al divorzio e il loro tribunale ha approvato il loro accordo,

c) i coniugi hanno accettato di adeguare i loro beni, il loro alloggio e, se del caso, gli alimenti per il periodo successivo a questo divorzio.

(2) Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera a) (c) richiedono la forma scritta e le firme devono essere ufficialmente verificate.

§ 758

I coniugi non convivono a meno che non formino una comunità coniugale o familiare, indipendentemente dal fatto che abbiano o gestiscano un nucleo familiare, a condizione che almeno uno dei coniugi non voglia chiaramente ristabilire la comunità coniugale.

Sezione 3

Conseguenze dello scioglimento del matrimonio
§ 759

Cognome del coniuge divorziato
Il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge può, entro sei mesi dal divorzio, comunicare all’ufficio dello stato civile che riprende il cognome precedente. Ciò vale anche se il coniuge che ha adottato il cognome dell’altro coniuge, a condizione che aggiunga al cognome comune, o il primo del cognome, il suo cognome attuale, in futuro utilizzerà esclusivamente il cognome precedente.

Alimenti di un marito divorziato
§ 760

(1) Se il coniuge divorziato non è in grado di mantenersi e questa incapacità ha origine nel matrimonio o in relazione ad esso, il suo ex coniuge ha un obbligo di mantenimento nei suoi confronti in misura ragionevole, se questo può essere giustamente richiesto da lui, in particolare con riguardo all’età o allo stato di salute del coniuge divorziato al momento del divorzio o della cessazione dell’affido dei coniugi divorziati.

(2) Nel decidere sugli alimenti o sul suo importo, il tribunale tiene conto della durata del matrimonio divorziato e della durata del divorzio, nonché se

a) il coniuge divorziato non ha ottenuto un’occupazione adeguata, anche se non gli è stato impedito di farlo da gravi ostacoli,

b) il coniuge divorziato ha potuto ottenere gli alimenti attraverso la corretta gestione dei suoi beni,

c) il coniuge divorziato ha partecipato alla cura del nucleo familiare durante il matrimonio,

(d) il coniuge divorziato non ha commesso un reato della natura del reato contro l’ex coniuge o una persona a lui vicina, o

e) c’è un’altra ragione altrettanto grave.

(3) Le disposizioni generali sugli alimenti si applicano, mutatis mutandis, all’obbligazione alimentare dei coniugi divorziati.

§ 761

(1) La portata dell’obbligazione alimentare e le modalità di erogazione degli alimenti sono disciplinate dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati; se concordano che gli alimenti saranno sostituiti da un’indennità di fine rapporto, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato decade con la concessione di un’indennità di fine rapporto.

(2) In assenza di un accordo tra i coniugi divorziati sugli alimenti, l’ex coniuge richiesto può proporre al tribunale di decidere in merito alle obbligazioni alimentari dell’altro coniuge.

§ 762

(1) Se i coniugi o i coniugi divorziati non concordano sugli alimenti, il coniuge che non ha causato prevalentemente lo scioglimento del matrimonio o non è stato d’accordo con il divorzio e che è stato gravemente danneggiato dal divorzio può proporre che il tribunale stabilisca l’obbligo alimentare dell’ex coniuge in misura tale da garantire che i coniugi divorziati abbiano essenzialmente lo stesso tenore di vita. In questo caso, il diritto al mantenimento del coniuge divorziato può essere considerato giustificato solo per un periodo adeguato alle circostanze, ma non oltre tre anni dopo il divorzio.

(2) Se l’ex coniuge ha commesso un atto nei confronti dell’altro coniuge che soddisfa le caratteristiche della violenza domestica, lui o lei non ha diritto agli alimenti ai sensi del paragrafo 1, anche se altrimenti soddisferebbe le condizioni per la concessione del diritto agli alimenti.

§ 763

Il diritto del coniuge divorziato agli alimenti decade se il coniuge divorziato avente diritto si risposa o stipula un’unione registrata.

Obblighi e diritti di proprietà alla fine del matrimonio
§ 764

(1) Se il matrimonio si conclude con la morte del coniuge, gli obblighi patrimoniali e i diritti degli ex coniugi nell’ambito del procedimento ereditario devono essere valutati in base al regime patrimoniale esistente tra i coniugi, o secondo le istruzioni impartite dal coniuge deceduto durante la sua vita riguardo alla sua proprietà nel caso morte fatta; altrimenti si applicano le regole di cui al § 742, ad eccezione del § 742 par. (c), a meno che il coniuge superstite non concordi diversamente con gli eredi per il pagamento.

(2) Se il coniuge è stato dichiarato morto, i suoi obblighi e diritti di proprietà devono essere valutati il ​​giorno indicato nella decisione sulla dichiarazione di morte come giorno della sua morte.

§ 765

(1) Se il matrimonio si conclude con il divorzio, gli obblighi patrimoniali e i diritti dei coniugi divorziati sono regolati dall’accordo dei coniugi o dei coniugi divorziati.

(2) Se i coniugi divorziati non sono d’accordo su una transazione, l’ex coniuge può presentare una proposta di transazione con una decisione del tribunale.

Vivere dopo il matrimonio
§ 766

(1) Se il matrimonio si è concluso con la morte del marito e gli sposi avevano un diritto di locazione comune per la casa o l’appartamento in cui si trovava la loro famiglia, il coniuge superstite rimane l’affittuario dell’appartamento. Se i coniugi hanno testimoniato congiuntamente di un altro diritto di obbligazione alla casa o all’appartamento, resta il diritto del coniuge superstite.

(2) Se il matrimonio si è concluso con la morte del marito e il diritto di locazione alla casa o appartamento in cui si trovava la famiglia dei coniugi ne aveva solo uno, si applicano le disposizioni sull’affitto dell’appartamento.

§ 767

(1) Se il matrimonio si è concluso con la morte del coniuge che aveva il diritto esclusivo di vivere nella casa o appartamento della casa o appartamento in cui si trovava il nucleo familiare dei coniugi, e se si trattava di un diritto diverso da un obbligo, mentre l’altro marito aveva nella casa o il diritto all’alloggio, il diritto di soggiorno di tale coniuge decade se il diritto esclusivo del coniuge deceduto è passato a una persona diversa dal coniuge superstite. Ciò non si applica se al coniuge superstite non può essere giustamente chiesto di lasciare la casa o l’appartamento.

(2) Se è proporzionato alle circostanze del coniuge superstite, principalmente perché si prende cura di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena proprietà, di cui si sono presi cura i coniugi, o di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena proprietà, il cui genitore è il coniuge deceduto o un figlio persona a carico che convive con il coniuge superstite, il tribunale può, su richiesta del coniuge superstite, stabilire di diritto il diritto corrispondente alla servitù dell’alloggio secondo le circostanze del caso, ma non più lungo di tale figlio solito; tale diritto non decade se il minore acquisisce la capacità di mantenersi solo temporaneamente.

(3) Se il coniuge superstite aveva il diritto di risiedere per un altro motivo, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 768

(1) Se il matrimonio si è concluso con il divorzio, e i coniugi avevano lo stesso o comune diritto alla casa o all’appartamento in cui si trovava la loro famiglia e se non sono d’accordo su chi continuerà a vivere nella casa o nell’appartamento, il tribunale annullerà la mozione uno di loro, secondo le circostanze del caso, il diritto esistente del coniuge divorziato al quale può essere equamente richiesto di lasciare la casa o l’appartamento e, se del caso, allo stesso tempo decidere le modalità di risarcimento per la perdita del diritto; nel fare ciò tiene conto, in particolare, di quale dei coniugi divorziati è stata affidata la cura di un minore che non ha acquisito la piena autonomia e di cui i coniugi si sono presi cura, nonché il parere del locatore, prestatore o altra persona in posizione analoga.

(2) Un coniuge divorziato che deve lasciare la casa o l’appartamento ha il diritto di risiedervi fino a quando l’altro coniuge non gli ha fornito un alloggio alternativo, a meno che non gli sia stato concesso un risarcimento nel procedimento di cui al paragrafo 1; in tal caso ha diritto a vivere in casa o appartamento per un massimo di un anno. Tuttavia, se gli è stata affidata la cura di un minore non divenuto pienamente indipendente e assistito dai coniugi durante il matrimonio, o di un figlio a carico che convive con lui, il giudice può, su richiesta del coniuge, stabilire un diritto di soggiorno a suo favore; le disposizioni del § 767 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 769

Se il matrimonio è terminato con il divorzio ei coniugi non avevano lo stesso diritto o comune sulla casa o l’appartamento in cui si trovava il nucleo familiare, e i coniugi o i coniugi divorziati non sono d’accordo sull’ulteriore residenza del coniuge che ha solo il diritto di vivere in casa o appartamento , o un altro diritto che è più debole del diritto dell’altro coniuge, il tribunale decide sull’obbligo dell’altro coniuge di trasferirsi su proposta del coniuge che ha il diritto di proprietà o altro diritto reale, o il diritto esclusivo di locazione o altro diritto di obbligazione; le disposizioni del § 767 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 770

Se il matrimonio si scioglie per divorzio, e gli sposi avevano il diritto di abitare in casa o in appartamento, a condizione che un diritto derivasse dall’altro, la persona che ha solo un diritto derivato ha il diritto di chiedere lo sfratto del coniuge divorziato. il diritto o l’obbligo reale da cui derivava direttamente il diritto di soggiorno dell’altro coniuge.

TITOLO II

RAPPORTO E SWAGHOUSE
Parte 1

disposizioni generali
Parentela
§ 771

La parentela è una relazione di persone basata su un legame di sangue o creata dall’adozione.

§ 772

(1) Le persone sono parenti in linea retta se provengono l’una dall’altra.

(2) Le persone sono parenti nella linea secondaria se hanno un antenato comune, ma non provengono l’una dall’altra.

§ 773

Il grado di parentela tra due persone è determinato dal numero di nascite in base al quale provengono l’una dall’altra nella linea diretta ed entrambe dal loro antenato comune più vicino nella linea secondaria.

§ 774

Cognato
La creazione di un matrimonio crea un cognato tra un marito e i parenti dell’altro marito; in quale linea e in che misura qualcuno è imparentato con un marito, in tale linea e in tale misura è sposato con l’altro marito. Se il matrimonio si conclude con la morte di uno dei coniugi, il cognato non finisce.

Parte 2

Rapporti tra genitori e figlio
Sezione 1

Determinare la genitorialità
§ 775

Maternità
La madre del bambino è la donna che li ha partoriti.

Paternità
§ 776

(1) Se un figlio nasce tra la conclusione del matrimonio e la scadenza del trentesimo giorno dopo che il matrimonio è terminato o è stato dichiarato invalido, o dopo che il marito della madre è stato dichiarato scomparso, il padre è considerato il marito della madre.

(2) Se un figlio nasce da una donna risposata, il padre sarà considerato il marito successivo, anche se il bambino è nato prima della scadenza del trentesimo giorno dopo la fine del matrimonio precedente o è stato dichiarato nullo.

§ 777

(1) Se un bambino nasce tra l’inizio della procedura di divorzio e il trentesimo giorno dopo il divorzio, e il marito o l’ex coniuge della madre dichiara di non essere il padre del bambino, mentre un altro uomo dichiara di essere il padre del bambino, che il padre è quest’uomo se la madre unisce entrambe le affermazioni.

(2) La dichiarazione del coniuge della madre del bambino, o del suo ex marito, dell’uomo che dichiara di essere il padre del bambino e della madre del bambino, deve essere presentata in un procedimento giudiziario avviato su richiesta di uno di loro; la proposta può essere presentata entro e non oltre un anno dalla nascita del bambino.

(3) La determinazione della paternità di un bambino ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può aver luogo fino a quando la decisione sul divorzio non è diventata definitiva.

(4) In caso di procedimento per l’annullamento di un matrimonio, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

§ 778

Se un bambino concepito mediante inseminazione artificiale nasce da una donna non sposata, il padre del bambino è considerato l’uomo che ha dato il suo consenso all’inseminazione artificiale.

§ 779

(1) Se la paternità non è determinata in conformità con § 776, 777 o 778, si considera che il padre è un uomo la cui paternità è stata determinata dal consenso della madre e di quest’uomo. In questo modo si può determinare la paternità anche per un nascituro, se è già stato concepito.

(2) La dichiarazione deve essere fatta di persona davanti a un tribunale o all’ufficio del registro. Un minore che non è completamente indipendente fa sempre una dichiarazione in tribunale.

§ 780

Se una dichiarazione è fatta da qualcuno che non è completamente indipendente, può farlo solo in tribunale. A seconda delle circostanze del caso, il tribunale valuterà se la persona che non è completamente indipendente è in grado di agire da sola o se il suo tutore agirà per suo conto.

§ 781

Se la madre non è in grado di valutare il significato della sua dichiarazione per un disturbo mentale, o se la misura della sua dichiarazione è associata a un ostacolo difficile da superare, non è possibile determinare la paternità con una dichiarazione di consenso.

§ 782

Le disposizioni legali generali si applicano alla dichiarazione di paternità come espressione speciale di volontà, salvo diversa disposizione. Tuttavia, l’invalidità può essere invocata solo entro il termine per negare la paternità.

§ 783

(1) Se la paternità non è determinata ai sensi del § 776, 777 o 778, né ai sensi del § 779, la madre, il bambino e l’uomo che afferma di essere il padre possono proporre che la paternità sia determinata dal tribunale.

(2) Un padre è considerato un uomo che ha avuto rapporti sessuali con la madre del bambino in un momento in cui sono trascorsi meno di centosessanta e più di trecento giorni fino alla nascita del bambino, a meno che la sua paternità precluda circostanze gravi.

(3) Se il presunto padre non è in vita, deve essere presentata una petizione contro il tutore, che sarà nominato dal tribunale.

§ 784

(1) Se il firmatario muore durante il procedimento, la persona avente diritto alla petizione può continuare il procedimento.

(2) Se un bambino muore durante il procedimento, il discendente del bambino può anche presentare una petizione entro sei mesi dalla sua morte, se ha un interesse legale in questa determinazione.

(3) Se un presunto padre muore durante il procedimento, il procedimento prosegue contro il tutore designato dal tribunale.

(4) Se un uomo che ha affermato di essere un padre muore durante il procedimento e se il figlio o la madre non continua il procedimento, il tribunale interrompe il procedimento.

Negazione della paternità
§ 785

(1) Il marito può, entro sei mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dei fatti che fanno sorgere il ragionevole dubbio di essere il padre di un figlio nato da sua moglie, negare la sua paternità in tribunale, ma non oltre sei anni dalla nascita del bambino. Nega la paternità al bambino e alla madre se sono entrambi vivi, e se uno di loro non è vivo, all’altro; se nessuno dei due è vivo, il marito non ha questo diritto.

(2) Se, prima della scadenza del periodo di sei anni di diniego, l’autodeterminazione del coniuge era limitata in modo che lui o lei non potesse negare la paternità, il suo tutore, nominato a tal fine dal tribunale, può negarlo entro sei mesi dalla nomina del tribunale.

§ 786

(1) Se un bambino nasce tra il centosessanta giorni dopo il matrimonio e il trentesimo giorno dopo lo scioglimento o la dichiarazione di invalidità, la paternità può essere negata, ad eccezione di quanto previsto al § 777, solo se il marito della madre è il padre del bambino.

(2) Se un bambino nasce prima del centosessanta giorni dopo la conclusione del matrimonio, è sufficiente che il padre del bambino non sia considerato il padre della madre se nega la sua paternità. Ciò non si applica se il marito della madre ha avuto rapporti sessuali con la madre del bambino in un momento in cui non erano trascorsi meno di centosessanta e più di trecento giorni prima della nascita del bambino, o se al momento del matrimonio sapeva che era incinta.

§ 787

La paternità non può essere negata a un bambino nato tra il centosessantesimo e il terzo giorno dopo l’inseminazione artificiale effettuata con il consenso del marito della madre o con il consenso di un altro uomo quando la madre non è sposata, indipendentemente dalle sostanze genetiche utilizzate. Ciò non si applica se la madre del bambino è rimasta incinta in altro modo.

§ 788

Se il coniuge successivo nega la sua paternità alla madre del figlio risposato, il periodo di sei mesi per negare la paternità dell’ex coniuge inizia il giorno successivo al giorno in cui è venuto a conoscenza della decisione.

§ 789

La madre può negare che il padre del bambino sia suo marito entro sei mesi dalla nascita del bambino. Le disposizioni sulla negazione della paternità da parte del coniuge si applicano mutatis mutandis.

§ 790

(1) Un uomo la cui paternità è stata determinata dal consenso dei genitori può negare la paternità al bambino solo se è escluso che possa essere il padre del bambino. Può farlo entro sei mesi dalla data in cui è stata così determinata la paternità; se la paternità è determinata prima della nascita del bambino, il periodo non deve terminare prima di sei mesi dalla nascita del bambino.

(2) Le disposizioni della Sezione 785 (1), seconda frase e della Sezione 785 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 791

La madre del bambino può negare che il padre del bambino sia un uomo la cui paternità è stata determinata dal consenso dei genitori, entro i termini di cui al § 790 paragrafo 1 frase due.

§ 792

Se la domanda di diniego di paternità viene presentata dopo la scadenza del periodo di diniego, il tribunale può decidere di rinunciare al ritardo se l’interesse superiore del minore e l’ordine pubblico lo richiedono.

§ 793

Se il chiaro interesse del bambino lo richiede e se le disposizioni che garantiscono i diritti umani fondamentali devono essere soddisfatte, il tribunale può, senza mozione, avviare un procedimento per negare la paternità se la paternità è stata stabilita con il consenso dei genitori ma il padre del bambino non può essere suo padre. Di norma, il tribunale sospende contemporaneamente la responsabilità genitoriale.

Sezione 2

Adozione
Sottosezione 1

Adozione, adottante e figlio adottivo
§ 794

Adozione significa accettare uno sconosciuto come proprio.

§ 795

Il presupposto per l’adozione è un tale rapporto tra l’adottante e l’adottato come tra il genitore e il bambino, o che ci siano almeno le basi di tale rapporto. L’adozione di un minore deve essere conforme ai suoi interessi.

§ 796

(1) Il tribunale decide in merito all’adozione di un minore su proposta della persona che desidera adottare il bambino. Il firmatario deve allegare alla domanda di adozione di un bambino da o verso un paese straniero una decisione dell’autorità pubblica competente sul consenso all’adozione.

(2) Il tribunale decide sull’adozione di un adulto su proposta della persona che vuole adottare l’adulto, a cui si è unito l’adulto da adottare.

§ 797

Sulla base della decisione del tribunale sull’adozione, l’adottante o gli adottanti devono essere iscritti nel registro come genitore o genitori del bambino.

§ 798

Nessuno può trarre un indebito profitto dalle attività legate alla mediazione dell’adozione.

§ 799

(1) Un adulto e una persona indipendente può diventare un adottante se garantisce con le sue caratteristiche personali e il modo di vivere, nonché le ragioni e le motivazioni che lo portano all’adozione, che sarà un buon genitore per il bambino adottato.

(2) Le condizioni di salute dell’adottante o di entrambi gli adottanti non devono limitare in misura significativa le cure del bambino adottato.

§ 800

(1) L’ adottante può essere un coniuge o uno dei coniugi. Eccezionalmente, un’altra persona può adottare; in tal caso, il giudice decide anche di cancellare dal registro anche la registrazione dell’altro genitore.

(2) Se i coniugi adottano, presentano insieme una proposta di adozione come adottanti congiunti.

§ 801

Se la persona che adotta il genitore adotta, il giudice valuterà se l’adozione non sia in conflitto fondamentale con gli interessi dei figli dell’adottante; gli interessi patrimoniali non sono determinanti per la valutazione.

§ 802

Può essere adottato un figlio minorenne che non abbia acquisito la piena autonomia.

§ 803

Deve esserci una ragionevole differenza di età tra l’adottante e il bambino adottato, solitamente non inferiore ai sedici anni; solo se l’adozione è concordata da un tutore che rappresenta il bambino nel procedimento e se l’adozione è conforme agli interessi del bambino, la differenza di età tra l’adottante e il bambino adottato può eccezionalmente essere inferiore a sedici anni.

§ 804

È esclusa l’adozione tra parenti diretti e fratelli. Questo non si applica in caso di maternità surrogata.

Sottosezione 2

Consenso all’adozione
§ 805

L’adozione non può essere decisa senza il consenso del bambino, dei genitori del bambino o delle persone autorizzate a dare il consenso per conto dei genitori o del coniuge dell’adottante. Ciò vale anche se il consenso è stato revocato.

Consenso del bambino all’adozione
§ 806

(1) Se il bambino adottato ha compiuto almeno dodici anni, è sempre richiesto il suo consenso personale, a meno che non vi siano dubbi che la procedura che richiede il consenso personale del bambino adottato sarebbe fondamentalmente contraria agli interessi del bambino o che il bambino non sia in grado di valutarne le conseguenze.

(2) Prima che il bambino adottato esprima la sua opinione, il tribunale lo informa debitamente dello scopo, del contenuto e delle conseguenze del consenso all’adozione.

§ 807

(1) Se un bambino non ha raggiunto l’età di almeno dodici anni, il suo tutore acconsente all’adozione per suo conto; Di norma, il tribunale nomina un organismo di protezione sociale e legale per i minori come tutore. Prima di dare il suo consenso, il tutore scoprirà tutti i fatti decisivi che lo porteranno a concludere che l’adozione sarà nell’interesse superiore del minore.

(2) Se possibile, il tribunale ascolterà anche il bambino adottato e terrà conto della sua dichiarazione in merito al grado del suo sviluppo mentale.

§ 808

Il bambino adottato può revocare il proprio consenso all’adozione fino alla decisione sull’adozione.

Consenso dei genitori
§ 809

L’adozione richiede il consenso dei genitori del bambino adottato.

§ 810

(1) Il genitore dà il consenso con una dichiarazione personale al tribunale. La dichiarazione deve soddisfare i requisiti generali di un’azione legale, ma se il consenso è legato all’adempimento di una condizione o se è limitato nel tempo, non viene preso in considerazione.

(2) Prima che il genitore esprima la sua opinione, il tribunale lo informa debitamente della natura e delle conseguenze della dichiarazione di consenso e della natura dell’adozione.

§ 811

(1) Il consenso di un genitore all’adozione del figlio è richiesto anche se non ha acquisito la piena autonomia. Un genitore che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può dare il consenso all’adozione.

(2) Se il consenso è dato da un genitore che non ha acquisito la piena autonomia, non è possibile per il suo tutore agire per suo conto; la sua capacità di dare il consenso sarà valutata dal tribunale secondo le disposizioni generali.

§ 812

Un genitore la cui giurisdizione è stata limitata da una decisione del tribunale può agire legalmente in materia di adozione, inclusa la concessione del consenso all’adozione, solo nella misura in cui la sua giurisdizione non è stata limitata.

§ 813

(1) La madre di un bambino adottato può dare il consenso all’adozione non prima di sei settimane dopo la nascita del bambino. Il padre del bambino adottato può dare il consenso all’adozione anche prima della scadenza di tale termine, ma non prima della nascita del bambino.

(2) Se il consenso del padre o della madre è stato dato prima, non sarà preso in considerazione.

§ 814

Non è decisivo se il consenso all’adozione sia stato dato con o senza designazione per una determinata persona dell’adottante.

§ 815

Se è stato prestato il consenso all’adozione per la designazione di una determinata persona come adottante e se la domanda di adozione viene ritirata o respinta, il consenso cesserà di essere efficace.

§ 816

Il consenso all’adozione cessa di avere effetto se l’adozione non ha luogo entro sei anni dalla data in cui è stato prestato il consenso.

§ 817

(1) Il consenso all’adozione può essere revocato per un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato dato.

(2) Il consenso all’adozione può essere revocato anche dopo la scadenza di tre mesi dalla data in cui è stato dato,

a) se il bambino adottato non è stato ancora affidato all’adottante prima dell’adozione,

b) se il bambino adottato deve essere consegnato alla persona incaricata della cura della persona a cui è stato affidato, poiché è nell’interesse superiore del bambino, stare con i suoi genitori.

(3) Le disposizioni su come, nei confronti di chi e con quali effetti viene prestato il consenso all’adozione si applicano mutatis mutandis alla revoca del consenso.

§ 818

(1) Il consenso del genitore del bambino adottato non è richiesto per l’adozione se il genitore

a) è stato privato della responsabilità genitoriale e allo stesso tempo del diritto di prestare il consenso all’adozione,

(b) non è in grado di esprimere la propria volontà o di riconoscere le conseguenze delle proprie azioni o di controllarle; o

c) risiede in un luogo sconosciuto e questo luogo non può essere trovato dal tribunale in collaborazione con altre autorità pubbliche anche con le cure necessarie.

(2) Se questi fatti sono forniti a entrambi i genitori, per l’adozione è richiesto il consenso del tutore o il consenso del tutore, che è nominato a tal fine dal tribunale; questo vale anche se entrambi i genitori sono morti o se la genitorialità del figlio adottato non è stata determinata. Prima di concedere o rifiutare il consenso, devono essere accertati tutti i fatti rilevanti riguardanti il ​​bambino adottato e la sua famiglia che potrebbero influenzare la decisione di adozione; in particolare, sarà accertato se il bambino adottato abbia parenti stretti e se sia interessato a prendersi cura del bambino, e dovrà essere ascoltata anche la persona alla cui cura si trova il bambino adottato.

§ 819

(1) Inoltre, l’adozione non richiede il consenso di un genitore che chiaramente non è interessato al bambino.

(2) Un genitore chiaramente non è interessato al bambino se non mostra costantemente un interesse genuino per il bambino e quindi viola in modo permanente e colpevole i suoi obblighi di genitore.

§ 820

(1) Il disinteresse di un genitore per un figlio si considera evidente se dura per almeno tre mesi dall’ultimo interesse genuino espresso. Tuttavia, se la condotta del genitore non può essere considerata una grave violazione dei suoi doveri, l’autorità per la tutela dei minori deve essere informata delle possibili conseguenze della sua condotta e sono trascorsi almeno tre mesi da tale istruzione. L’ente di protezione sociale e legale per i bambini è obbligato a fornire consulenza e assistenza al genitore al più tardi dopo questa istruzione, alle condizioni stabilite da un’altra normativa legale.

(2) L’ istruzione di cui al comma 1 non è richiesta se il genitore ha lasciato il luogo in cui aveva precedentemente soggiornato, senza indicare dove si trova ora, e se non è stato possibile conoscere il luogo in cui si trova il genitore in tre mesi.

§ 821

(1) Il tribunale decide in un procedimento speciale se lo è o se non è necessario per l’adozione del consenso del genitore.

(2) Se il tribunale decide che l’adozione non richiede il consenso di entrambi i genitori, l’adozione richiede il consenso di un tutore nominato dal tribunale a tale scopo. Prima di dare il consenso al tutore, scoprirà tutti i fatti decisivi riguardanti il ​​bambino adottato e la sua famiglia che potrebbero influenzare la decisione di adozione; in particolare, verifica se il bambino adottato abbia parenti stretti interessati ad accudirlo e ascolta la persona presso la quale è attualmente affidato il bambino adottato.

§ 822

(1) Se si sono verificate circostanze in cui l’adozione non richiede il consenso del genitore, non è tuttavia possibile prendere una decisione positiva sull’adozione se uno dei parenti stretti del bambino è disposto e in grado di prendersi cura del bambino e fa una proposta del tribunale in tal senso.

(2) Il tribunale affida il bambino alla cura del suo parente stretto, se ciò è conforme agli interessi del bambino e se è chiaro che questa persona è in grado di prendersi cura del bambino.

Sottosezione 3

Cura prima dell’adozione
§ 823

(1) Con il consenso del futuro adottante, è possibile consegnare il bambino adottato alle sue cure immediatamente dopo che entrambi i genitori hanno dato il loro consenso all’adozione. Se i genitori sono d’accordo, il bambino può essere consegnato al futuro genitore adottivo non appena lo stato di salute del bambino lo consente. I genitori del bambino adottato hanno l’obbligo di informare l’autorità di protezione sociale e legale del bambino in merito al trasferimento del bambino.

(2) La cura di un bambino nel periodo antecedente la scadenza di tre mesi dal giorno in cui è stato dato il consenso all’adozione non è curata prima dell’adozione. Durante questo periodo, la persona alla quale è stato affidato il minore ha solo il dovere e il diritto di prendersi cura e proteggere adeguatamente il minore; nelle questioni del bambino relative a questa cura, può agire solo se assolutamente necessario.

§ 824

(1) Il tribunale decide in merito al trasferimento di un bambino in custodia ai sensi della Sezione 823.

(2) Se il tribunale ritiene che vi siano circostanze in cui l’adozione non richiede il consenso di un genitore, può applicare analogamente il § 823 paragrafo 1.

§ 825

Decorso il termine di tre mesi dalla data in cui è stato prestato il consenso all’adozione, è sospeso l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale; il tribunale nomina l’autorità di tutela dei minori come tutore del bambino adottato, a meno che il tutore non sia stato nominato prima. Le disposizioni del § 929 si applicano in modo analogo.

§ 826

Trascorsi tre mesi dalla data in cui è stato prestato il consenso all’adozione, il bambino adottato può essere consegnato all’adottante per cure pre-adozione. Il tribunale decide su tale trasferimento su proposta dell’adottante.

§ 827

(1) Il tribunale decide sul trasferimento di un bambino all’adottante in fase di pre-adozione solo dopo aver condotto un’indagine sull’idoneità reciproca del bambino e dell’adottante, in particolare per quanto riguarda

a) la personalità e le condizioni di salute dell’adottante e il suo ambiente sociale, in particolare l’alloggio e la famiglia, nonché la capacità dell’adottante di prendersi cura del bambino e dei motivi dell’adozione,

b) la personalità e lo stato di salute del bambino, l’ambiente sociale da cui proviene, nonché i suoi diritti di status,

c) l’ambiente etnico, religioso e culturale del bambino e dell’adottante,

(d) il periodo durante il quale il bambino è stato affidato all’adottante.

(2) Se uno dei coniugi desidera adottare il bambino, il tribunale scoprirà il motivo per cui l’altro coniuge non si è unito alla petizione.

§ 828

Se il bambino adottato è stato precedentemente affidato alle cure dell’adottante, le sue ulteriori cure sono considerate cure pre-adozione. Non è richiesta alcuna ulteriore decisione da parte di un’autorità pubblica per l’assistenza pre-adozione.

§ 829

(1) Prima che venga presa una decisione in merito all’adozione, il bambino adottato deve essere affidato a proprie spese all’adottante. L’adottante ha i doveri ei diritti della persona alla cui cura è affidato il bambino ai sensi dei § 953-957.

(2) La cura dell’adottante per il bambino adottato prima dell’adozione dura per un periodo sufficiente per una conclusione convincente che è stata stabilita una relazione tra l’adottante e il bambino così come il significato e lo scopo dell’adozione; questa cura non avrà termine prima che siano trascorsi sei mesi.

(3) Finché il bambino è affidato alla cura dell’adottante, l’obbligo di mantenimento stabilito in precedenza da un’altra persona nei confronti del bambino è sospeso.

§ 830

(1) Se un uomo che afferma di essere il padre di un figlio adottivo presenta una petizione per la determinazione della paternità, non è possibile decidere sull’adozione fino a quando non è stata decisa la decisione sulla determinazione della paternità.

(2) Se il bambino adottato è stato affidato alle cure del futuro adottante ai sensi della Sezione 823 e se il periodo di tre mesi entro il quale il consenso all’adozione può scadere è scaduto prima della presentazione della petizione ai sensi del paragrafo 1, la Sezione 817 si applica mutatis mutandis.

§ 831

Se una persona che dichiara di essere un parente stretto del bambino adottato presenta una petizione per il collocamento del bambino in custodia ai sensi della Sezione 953, non è possibile decidere sull’adozione fino a quando questa petizione non è stata decisa.

Sottosezione 4

Conseguenze dell’adozione
§ 832

(1) Un figlio che è stato adottato congiuntamente dai coniugi o dal coniuge dei loro genitori ha lo status di figlio congiunto dei coniugi; altrimenti ha lo status di figlio adottivo.

(2) I genitori adottivi hanno la responsabilità genitoriale.

§ 833

(1) L’adozione pone fine al rapporto familiare tra l’adottato e la famiglia originaria, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto. Decadono anche i diritti e gli obblighi del tutore o tutore incaricato di esercitare tali diritti e obblighi per conto dei genitori.

(2) Se l’adottante è il coniuge di uno dei genitori dell’adottato, l’adozione del rapporto di famiglia tra l’adottato e questo genitore e i suoi parenti non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto.

§ 834

Se è stato adottato un figlio genitore, gli effetti dell’adozione si applicano anche a suo figlio.

§ 835

(1) Un adottato ha il cognome dell’adottante; Il coniuge adottivo comune ha un cognome che era destinato ai propri figli al momento del matrimonio.

(2) Se l’adottato che ha il diritto di parlare sul proprio cognome non è d’accordo con la modifica del proprio cognome, il tribunale deciderà che l’adottato aggiungerà il cognome dell’adottante al suo cognome. Se l’adottato ha un cognome aggiunto, il cognome dell’adottante può essere aggiunto solo al primo cognome dell’adottato; se l’adottante ha apposto un cognome, al cognome dell’adottato può essere aggiunto solo il primo cognome dell’adottante.

§ 836

L’adottante ha l’obbligo di informare l’adottato del fatto dell’adozione non appena lo ritenga opportuno, ma non oltre l’inizio della scuola.

§ 837

Segretezza dell’adozione
(1) L’ adottante o l’adottato può proporre che il tribunale decida che l’adozione e le sue circostanze devono essere tenute segrete alla famiglia di origine del bambino. Lo stesso vale per la segretezza di un genitore di sangue e il suo consenso all’adozione.

(2) Sebbene l’adozione e le sue circostanze o il genitore di sangue e il suo consenso all’adozione siano stati tenuti segreti, il tribunale può decidere di declassificarli se ciò è giustificato da una situazione molto grave che mette in pericolo la vita o la salute del bambino adottato.

§ 838

Non appena diventa indipendente l’adottato acquisisce il diritto di prendere conoscenza del contenuto del fascicolo conservato nel procedimento di adozione.

§ 839

Supervisione del successo dell’adozione
(1) Indipendentemente dal fatto che venga imposto il controllo del successo dell’adozione, di norma, l’ente di protezione sociale e legale per i bambini deve fornire ai consulenti consulenza e servizi relativi alla cura del bambino adottato.

(2) Se le circostanze del caso lo giustificano, il tribunale deve, anche senza mozione, ordinare la supervisione dell’adottante e dell’adottato per il tempo strettamente necessario, la cui durata deve essere allo stesso tempo determinata; la supervisione è solitamente svolta attraverso l’ente di protezione sociale e legale per i minori.

Annullamento dell’adozione
§ 840

(1) Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale annulla l’adozione su proposta dell’adottante o dell’adottato; se solo uno di loro presenta una proposta, l’altro può aderire alla proposta.

(2) L’adozione non può essere revocata dopo tre anni dalla decisione sull’adozione. Questo non si applica se l’adozione è contro la legge.

§ 841

(1) Con l’annullamento dell’adozione, il rapporto derivante dall’adozione e gli obblighi e diritti derivanti da tale rapporto cessano e il precedente rapporto familiare deve essere rinnovato.

(2) I diritti di proprietà e gli obblighi di proprietà dell’adottato sorti prima che l’adozione fosse annullata non saranno influenzati dall’annullamento dell’adozione.

§ 842

Dopo l’adozione, l’adottato avrà il cognome che aveva prima dell’adozione, a meno che non dichiari di mantenere il cognome esistente.

§ 843

Adozione di un figlio adottivo
Un adottato può essere riapprovato, solo

a) se la precedente adozione è stata annullata,

(b) se deve essere adottato dal coniuge successivo dell’adottante dopo la morte del coniuge precedente che era il co-adottante, o

c) se è deceduto l’unico adottante o coloro che erano i co-adottanti.

§ 844

Se è nell’interesse superiore del minore, il giudice può, su istanza dell’adottante, decidere prima della scadenza del periodo di tre anni dalla decisione di adozione che l’adozione è irrevocabile.

§ 845

L’adozione irrevocabile non impedisce all’adottato di essere nuovamente adottato.

Sottosezione 5

Adozione di un adulto
§ 846

Un adulto può essere adottato purché non sia in conflitto con una buona morale.

§ 847

Adozione, che è simile all’adozione di un minore
(1) Un adulto può essere adottato se

a) il fratello naturale dell’adottato è stato adottato dallo stesso adottante,

b) al momento del deposito della domanda di adozione, il minore adottato era,

(c) l’ adottante si è preso cura della persona adottata come sua propria al momento del suo minore; o

d) l’ adottante intende adottare il figlio del coniuge.

(2) Un adulto non può essere adottato se ciò sarebbe contrario al legittimo interesse dei suoi genitori di sangue.

(3) Le disposizioni sull’adozione di un minore, comprese le disposizioni sulle conseguenze dell’adozione, si applicano, ad eccezione delle sezioni 838 e 839, per analogia.

Adozione che non è simile all’adozione di un minore
§ 848

(1) A meno che ciò non vada a scapito degli interessi importanti della prole dell’adottante o della prole adottata, un adulto può eccezionalmente essere adottato per motivi degni di speciale considerazione, se ciò è vantaggioso per l’adottante e gli adottati stessi o in casi giustificati per almeno uno di loro.

(2) Le disposizioni sull’adozione di un minore, comprese le disposizioni sulle sue conseguenze, si applicano mutatis mutandis.

§ 849

(1) L’ adottato ei suoi discendenti non acquisiscono un rapporto familiare con i membri della famiglia dell’adottante e non acquisiscono alcun diritto di proprietà nei loro confronti. L’adottante non acquisisce alcun diritto di proprietà nei confronti dell’adottato e dei suoi discendenti.

(2) Un figlio adottivo e i suoi discendenti non perdono i loro diritti nella propria famiglia.

Disposizioni comuni per l’adozione di un adulto
§ 850

(1) Se la persona adottata non è completamente indipendente, il rappresentante legale o il tutore nominato dal tribunale agirà per suo conto.

(2) Se il matrimonio dell’adottato dura, può essere adottato solo con il consenso del marito. Se il coniuge non può dare il consenso perché non è del tutto indipendente, o se la misura del suo consenso è associata ad un ostacolo difficile da superare, il giudice valuterà separatamente se l’adozione non è contraria ai legittimi interessi del coniuge o di altri familiari.

§ 851

(1) L’adozione di un adulto non influisce sul suo cognome.

(2) Se l’adottante è d’accordo, l’adottato può aggiungere il cognome dell’adottante al suo cognome; se il matrimonio dell’adottante dura e gli sposi hanno un cognome comune, è richiesto anche il consenso dell’altro coniuge.

(3) Se il matrimonio dell’adottato dura e se i coniugi hanno un cognome comune, l’adottato può aggiungere il cognome dell’adottante al suo cognome solo con il consenso del marito.

§ 852

L’adozione ha conseguenze legali per l’adottato e i suoi discendenti se sono nati successivamente. Per i figli nati in precedenza di un bambino adottato, l’adozione ha conseguenze legali solo se hanno dato il loro consenso all’adozione.

§ 853

(1) L’ obbligazione alimentare di un adottato nei confronti dei suoi antenati o discendenti continua solo se e solo nella misura in cui altre persone che hanno un’obbligazione alimentare non lo sono, o se queste persone non sono in grado di far fronte alle loro obbligazioni alimentari. L’adottato ha diritto agli alimenti nei confronti dei suoi antenati o discendenti solo se e solo nella misura in cui l’adottante non è in grado di adempiere ai propri obblighi alimentari.

(2) L’ adottato eredita dopo l’adottante nella prima classe giuridica di eredi, ma non entra nel diritto di successione dell’adottante nei confronti di altre persone.

(3) Se l’adozione ha anche conseguenze legali per la prole dell’adottato, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 854

Per l’adozione di un minore al quale sia stata riconosciuta l’indipendenza, si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di adozione di un minore.

Sezione 3

Genitori e figli
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 855

(1) I genitori e il bambino hanno obblighi e diritti l’uno verso l’altro. Non possono rinunciare a questi obblighi e diritti reciproci; se lo fanno, non sarà preso in considerazione.

(2) Lo scopo dei doveri e dei diritti del bambino è di garantire il beneficio morale e materiale del bambino.

§ 856

Gli obblighi ei diritti dei genitori legati alla personalità del bambino, i doveri e i diritti di natura personale sorgono alla nascita di un bambino e scadono alla maggiore età.

§ 857

(1) Il bambino è obbligato a prendersi cura dei suoi genitori.

(2) Fino a quando il bambino non diventa indipendente, i genitori hanno il diritto di guidare il loro bambino attraverso misure educative in conformità con le sue capacità di sviluppo, comprese le restrizioni volte a proteggere la morale, la salute e i diritti del bambino, nonché i diritti degli altri e l’ordine pubblico. Il bambino è obbligato a rispettare queste misure.

§ 858

La responsabilità genitoriale comprende i doveri ei diritti dei genitori, che consistono nella cura del bambino, compresa in particolare la cura della sua salute, il suo sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e morale, la protezione del bambino, il mantenimento del contatto personale con il bambino, la sua educazione e istruzione, nella determinazione del luogo di residenza, nella rappresentanza e nell’amministrazione dei suoi beni; nasce alla nascita di un bambino e scade non appena il bambino diventa completamente indipendente. La durata e la portata della responsabilità genitoriale possono essere modificate solo da un tribunale.

§ 859

Le obbligazioni alimentari e il diritto al mantenimento non fanno parte della responsabilità genitoriale; la loro durata non dipende dal raggiungimento della maggiore età o dall’autonomia.

Sottosezione 2

Nome personale e cognome del bambino
§ 860

(1) Il bambino ha un cognome determinato alla conclusione del matrimonio dei suoi genitori per i figli congiunti dei coniugi.

(2) Se il bambino non ha un cognome ai sensi del paragrafo 1, i genitori scelgono il cognome di uno di loro per il bambino; altrimenti il ​​suo cognome sarà determinato dal tribunale. Lo stesso vale per il nome personale del bambino.

§ 861

Se solo uno dei genitori è noto, il bambino ha il suo cognome. Questo genitore determina anche il nome personale del bambino; in caso contrario saranno determinati dal tribunale.

§ 862

(1) Nel caso di un bambino i cui genitori non sono coniugi, i genitori scelgono il cognome di uno di loro per il bambino; altrimenti il ​​suo cognome sarà determinato dal tribunale.

(2) Se il matrimonio è concluso dalla madre di un figlio il cui padre è sconosciuto, la madre del bambino e suo marito possono dichiarare allo stesso modo dinanzi all’ufficio del registro che anche questo bambino avrà un cognome destinato agli altri loro figli.

§ 863

(1) Una modifica del cognome del bambino ai sensi della Sezione 862 richiede la dichiarazione del bambino alle stesse condizioni delle altre questioni riguardanti il ​​bambino; se il bambino ha più di quindici anni, è necessario che acconsenta alla modifica del cognome.

(2) Le disposizioni della Sezione 862 non possono essere applicate se il bambino ha raggiunto la maggiore età.

§ 864

Se nessuno dei genitori è noto, il tribunale determinerà il nome e il cognome personali del bambino senza mozione.

Sottosezione 3

Responsabilità genitoriale
§ 865

(1) La responsabilità genitoriale appartiene ugualmente a entrambi i genitori. Ogni genitore ce l’ha, a meno che non ne sia stato privato.

(2) Se il tribunale decide di limitare la giurisdizione del genitore, decide anche sulla sua responsabilità genitoriale.

§ 866

Gli interessi del minore sono decisivi per una decisione del tribunale riguardante la portata della responsabilità genitoriale o il modo o la misura in cui i genitori devono esercitarla.

§ 867

(1) Prima di prendere una decisione che incida sul superiore interesse del minore, il tribunale fornisce al minore le informazioni necessarie per consentirgli di formarsi un’opinione e comunicarla.

(2) Se, secondo le conclusioni del tribunale, il minore non è in grado di accettare adeguatamente le informazioni o non è in grado di formarsi la propria opinione o se non è in grado di comunicare tale opinione, il tribunale informa e ascolta la persona che è in grado di proteggere gli interessi del minore, deve essere una persona i cui interessi non sono in conflitto con quelli del bambino; un bambino di età superiore ai dodici anni è considerato in grado di ricevere informazioni, formarsi un’opinione e comunicarla. Il tribunale presta la dovuta attenzione all’opinione del bambino.

§ 868

(1) L’esercizio della responsabilità genitoriale di un genitore minorenne che non abbia precedentemente acquisito piena autonomia dichiarando la propria capacità giuridica o concludendo un matrimonio è sospeso fino a quando non acquisisce la piena autonomia; ciò non si applica all’esercizio del dovere e del diritto di affidamento del minore, a meno che il giudice non decida nei confronti della persona del genitore che l’esercizio di tale dovere e di tale diritto è sospeso fino a quando il genitore non acquisisce la piena giurisdizione.

(2) L’esercizio della responsabilità genitoriale di un genitore la cui giurisdizione è stata limitata in questo settore è sospeso per il periodo di limitazione della sua giurisdizione, a meno che il tribunale non decida che il genitore mantiene il dovere e il diritto di prendersi cura del bambino e il contatto personale con il bambino.

§ 869

(1) Se a un genitore viene impedito di esercitare la propria responsabilità genitoriale e se si può presumere che ciò sia necessario in conformità con gli interessi del minore, il tribunale può decidere che l’esercizio della responsabilità genitoriale di quel genitore è sospeso.

(2) La sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale non pregiudica l’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del figlio.

§ 870

Se il genitore non esercita adeguatamente la propria responsabilità genitoriale e se il superiore interesse del minore lo richiede, il tribunale limiterà la sua responsabilità genitoriale o ne limiterà l’esercizio e allo stesso tempo determinerà la portata di tale limitazione.

§ 871

(1) Se un genitore abusa della sua responsabilità genitoriale o del suo esercizio, o nega gravemente la sua responsabilità genitoriale o il suo esercizio, il tribunale lo esonera dalla sua responsabilità genitoriale.

(2) Se un genitore ha commesso un reato penale intenzionale contro suo figlio, o se il genitore ha usato suo figlio, che non è penalmente responsabile, per commettere un reato, o se il genitore ha commesso un reato come complice, guida, assistente o organizzatore di un reato commesso suo figlio, il giudice valuta separatamente se non sussistono motivi per privare il genitore della responsabilità genitoriale.

§ 872

Prima che un tribunale decida di limitare la responsabilità genitoriale, il tribunale valuterà sempre se, nell’interesse superiore del minore, sia necessario limitare il diritto del genitore di avere un contatto personale con il minore. Se il genitore è privato della responsabilità genitoriale, il genitore conserva il diritto di avere un contatto personale con il minore solo se il tribunale decide di preservare questo diritto del genitore, tenendo conto del superiore interesse del minore.

§ 873

Se il tribunale ha sollevato il genitore dalla responsabilità genitoriale, può allo stesso tempo decidere di liberarlo da tutti o alcuni degli obblighi e dei diritti di cui al § 856, in particolare il diritto di dare il consenso all’adozione.

§ 874

Privare un genitore della responsabilità genitoriale o limitarla non pregiudica il suo obbligo alimentare nei confronti del figlio.

Disposizioni speciali sull’esercizio della responsabilità genitoriale
§ 875

(1) La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in conformità con gli interessi del bambino.

(2) Prima di prendere una decisione che incida sul superiore interesse del bambino, i genitori devono fornire al bambino tutto il necessario per formarsi un’opinione in merito e comunicarla ai genitori; ciò non si applica se il bambino non è in grado di accettare correttamente il messaggio o non è in grado di formarsi la propria opinione o non è in grado di comunicare tale opinione ai genitori. I genitori prestano la dovuta attenzione all’opinione del bambino e tengono conto dell’opinione del bambino quando prendono decisioni.

§ 876

(1) La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori di comune accordo.

(2) Se esiste il pericolo di ritardo nella decisione sulla questione del bambino, uno dei genitori può decidere o dare il permesso lui stesso; è comunque obbligato ad informare immediatamente l’altro genitore dello stato delle cose.

(3) Se uno dei genitori agisce da solo nella questione del bambino contro un terzo che è in buona fede, si considera che agisca con il consenso dell’altro genitore.

§ 877

(1) Se i genitori non sono d’accordo su una questione che è importante per il bambino, specialmente per quanto riguarda il suo interesse, il tribunale decide su proposta del genitore; questo vale anche se un genitore ha escluso l’altro genitore dalla decisione su una questione significativa per il figlio.

(2) In particolare, le procedure mediche ordinarie e simili, la determinazione del luogo di residenza e la scelta dell’istruzione o dell’impiego del bambino sono considerate questioni importanti.

§ 878

(1) Se uno dei genitori non è in vita o non è conosciuto, se uno dei genitori non ha la responsabilità genitoriale, o se l’esercizio della sua responsabilità genitoriale è sospeso, l’altro genitore esercita la responsabilità genitoriale; ciò vale anche se la responsabilità genitoriale di uno dei genitori è limitata o se la sua prestazione è limitata.

(2) Se nessuno dei genitori ha la piena responsabilità genitoriale o se l’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori è sospeso, o se la responsabilità genitoriale dei genitori è influenzata in uno dei modi sopra indicati, ma ciascuno in modo diverso, il tribunale nomina un tutore per il bambino e i diritti dei genitori o il loro esercizio al posto dei genitori.

(3) Se la responsabilità genitoriale dei genitori è limitata o se il suo esercizio è limitato, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

§ 879

(1) Nei procedimenti legali contro un minore che non è competente ad agire in modo indipendente in materia, è sufficiente un procedimento contro uno solo dei genitori in qualità di rappresentante del minore.

(2) Se è giuridicamente significativo se un bambino che non è competente ad agire in modo indipendente in un caso è in buona fede, deve essere valutata la buona fede di entrambi i genitori; tuttavia, se il bambino è accudito da uno solo dei genitori, sarà valutata solo la sua buona fede.

(3) Se è giuridicamente significativo se un bambino che non è competente ad agire legalmente nel caso sapeva o non sapeva della cosa o dei fatti in modo indipendente, è necessario valutare la conoscenza di entrambi i genitori; tuttavia, se solo uno dei genitori è affidato alla cura del bambino, verrà valutata solo la sua conoscenza.

Assistenza e protezione dei bambini
§ 880

(1) La responsabilità genitoriale riguardo alla persona di un bambino deve essere esercitata dai genitori in un modo e nella misura corrispondente allo stadio dello sviluppo del bambino.

(2) Quando i genitori decidono in merito all’istruzione o all’impiego del bambino, tengono conto della sua opinione, capacità e talenti.

§ 881

I genitori possono affidare la cura e la protezione del bambino, il rendimento della sua educazione, o alcuni suoi aspetti, o la supervisione del bambino ad un’altra persona; l’accordo dei genitori con esso non deve influire sulla durata o sulla portata della responsabilità genitoriale.

§ 882

(1) Se un’altra persona detiene illegalmente un minore, i genitori hanno il diritto di chiedere che il bambino gli venga consegnato; questo vale anche tra i genitori dell’altro. Anche il diritto di prendersi cura del bambino ha questo diritto.

(2) Una persona che detiene illegalmente un bambino è obbligato a consegnarlo correttamente alla persona che ha il diritto di custodia del bambino.

§ 883

I genitori e il bambino hanno l’obbligo di aiutare, sostenere e rispettare la loro dignità.

§ 884

(1) I genitori hanno un ruolo cruciale nell’educazione di un bambino. I genitori dovrebbero essere un esempio completo per i loro figli, soprattutto quando si tratta del modo di vivere e del comportamento in famiglia.

(2) I mezzi educativi possono essere utilizzati solo in una forma e nella misura in cui sia proporzionato alle circostanze, non metta in pericolo la salute o lo sviluppo del bambino e non pregiudichi la dignità umana del bambino.

§ 885

Se solo uno dei genitori si prende cura del bambino, anche il coniuge o il partner del genitore del bambino partecipa alla cura e all’educazione del bambino se vive con il bambino in un nucleo familiare. Ciò vale anche per coloro che vivono con il genitore del bambino senza contrarre matrimonio o unione registrata con loro, se vivono con il bambino in un nucleo familiare.

§ 886

(1) Se un bambino vive con i suoi genitori o uno di loro in un nucleo familiare e se viene adeguatamente curato, partecipa anche alla cura della famiglia. Questo obbligo del bambino cessa contemporaneamente alla fornitura del sostegno genitoriale al bambino.

(2) Il bambino partecipa alla cura del nucleo familiare con il proprio lavoro, o con contributi monetari, se ha un proprio reddito, o in entrambi i modi. Le capacità e le possibilità del bambino, nonché i bisogni giustificati dei membri della famiglia, sono decisivi per determinare l’entità della partecipazione del bambino alla cura del nucleo familiare.

Contatto personale del genitore con il bambino
§ 887

I genitori non possono affidare ad un’altra persona l’esercizio del diritto dei genitori di mantenere i contatti personali con il bambino.

§ 888

Un bambino che è affidato alle cure di un solo genitore ha il diritto di avere contatti con l’altro genitore nella misura in cui ciò è nell’interesse superiore del bambino, così come quel genitore ha il diritto di avere contatti con il bambino, a meno che il tribunale non limiti o proibisca tale contatto; il tribunale può anche determinare le condizioni del contatto, in particolare il luogo in cui avrà luogo, nonché le persone che possono o meno prendere parte al contatto. Il genitore che ha la custodia del bambino è obbligato a preparare adeguatamente il bambino al contatto con l’altro genitore, a consentire adeguatamente il contatto del bambino con l’altro genitore e a cooperare con l’altro genitore nella misura necessaria per esercitare il diritto al contatto personale con il bambino.

§ 889

Il genitore che ha la custodia del bambino e l’altro genitore devono astenersi da tutto ciò che interrompe il rapporto del bambino con entrambi i genitori o che renda difficile crescere il bambino. Se il genitore che ha la custodia del bambino impedisce in modo irragionevole all’altro genitore di avere contatti con il bambino in modo permanente o ripetuto, tale comportamento sarà motivo di una nuova decisione del tribunale su quale dei genitori deve avere la custodia del bambino.

§ 890

I genitori sono tenuti a comunicarsi a vicenda tutte le questioni rilevanti riguardanti il ​​bambino e i suoi interessi.

§ 891

(1) Il genitore che ha la custodia del bambino e l’altro genitore concorderanno su come il genitore che non è in custodia del bambino avrà contatti con il bambino. Se i genitori non sono d’accordo, o se l’interesse per l’educazione del bambino e la situazione familiare lo richiede, il tribunale regola il contatto del genitore con il bambino. In casi giustificati, il tribunale può determinare il luogo di contatto del genitore con il bambino.

(2) Se è necessario nell’interesse superiore del bambino, il tribunale limita il diritto del genitore di avere un contatto personale con il bambino o proibisce tale contatto.

Rappresentazione del bambino
§ 892

(1) I genitori hanno l’obbligo e il diritto di rappresentare il minore in procedimenti legali per i quali non è legalmente competente.

(2) I genitori rappresentano il bambino insieme, ma ognuno di loro può agire; le disposizioni del § 876 paragrafo 3 si applicano per analogia.

(3) Un genitore non può rappresentare un bambino se potrebbe esserci un conflitto di interessi tra lui / lei e il bambino o tra i figli degli stessi genitori. In tal caso, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

§ 893

Se i genitori non sono d’accordo su chi di loro rappresenterà il minore nel procedimento giudiziario, il tribunale deciderà, su richiesta del genitore, quale dei genitori agirà legalmente per il bambino e in che modo.

§ 894

(1) I genitori in qualità di tutori legali possono, al fine di risolvere la questione del bambino, se non si tratta di una questione di status personale, stipulare un contratto di rappresentanza da parte di una persona con conoscenze professionali o di un’altra persona idonea.

(2) Se il bambino conclude un contratto di rappresentanza, ciò non pregiudica la rappresentanza legale del bambino da parte del genitore.

(3) Se non viene raggiunto un accordo tra il rappresentante legale e quello contrattuale, il tribunale decide in base agli interessi del minore.

§ 895

Se la paternità viene negata, i procedimenti legali intrapresi dal padre in qualità di tutore legale rimangono inalterati.

Prendersi cura della proprietà del bambino
§ 896

(1) I genitori hanno il dovere e il diritto di prendersi cura dei beni del bambino, in particolare di amministrarli come un vero e proprio gestore. I fondi che ci si può aspettare non saranno necessari per coprire le spese relative alla proprietà del bambino devono essere gestiti in modo sicuro.

(2) Nei procedimenti legali riguardanti una parte individuale della proprietà del bambino, i genitori agiscono in qualità di suoi rappresentanti; le disposizioni del § 892 paragrafo 3 si applicano per analogia.

(3) Se i genitori violano l’obbligo di prendersi cura dei beni del bambino come un vero dirigente, devono risarcire il bambino per i danni causati congiuntamente e separatamente.

§ 897

Se i genitori non sono d’accordo su questioni essenziali nella cura dei beni del figlio, il tribunale deciderà sulla proposta del genitore.

§ 898

(1) I genitori necessitano del consenso del tribunale per procedimenti legali riguardanti la proprietà esistente e futura del bambino o singoli componenti di questa proprietà, a meno che non si tratti di questioni ordinarie o questioni, anche se eccezionali, ma riguardanti un valore di proprietà trascurabile.

(2) Il consenso del tribunale è richiesto in particolare per i procedimenti legali con cui il bambino

a) acquista o cede beni immobili,

b) appesantisce la proprietà nel suo complesso o in una parte non insignificante di essa,

(c) acquisisce un dono, eredità o lascito non di valore di proprietà trascurabile, o rifiuta tale dono, eredità o lascito, o fornisce tale dono o dono che rappresenta una parte non insignificante della sua proprietà, o

d) stipula un contratto di prestazione a lungo termine, un contratto di credito o un contratto simile o un contratto relativo all’alloggio, in particolare l’affitto.

(3) L’azione legale del genitore, per la quale manca il necessario consenso del tribunale, non sarà presa in considerazione.

§ 899

Ciò che i genitori guadagnano utilizzando la proprietà del bambino viene acquisito dal bambino.

§ 900

(1) Il reddito derivante dalla proprietà del bambino, che i genitori non utilizzano per la corretta amministrazione della sua proprietà (profitto), deve essere prima utilizzato per il mantenimento del bambino. Se necessario, i genitori possono quindi utilizzare il profitto residuo del patrimonio del figlio come contributo al mantenimento dei genitori e del fratello minore del bambino, se vivono con il bambino in un nucleo familiare, a meno che per motivi importanti non sia necessario tenerli per il bambino dopo l’acquisizione. autonomia.

(2) I genitori possono, con il consenso del tribunale, utilizzare i beni del bambino per mantenere i propri e i fratelli solo se, senza colpa delle persone che hanno un obbligo alimentare nei confronti del bambino, si verifica una disparità significativa tra le circostanze del bambino e quelle delle persone responsabili.

§ 901

(1) L’obbligo e il diritto di un genitore di prendersi cura dei beni del figlio scade dichiarando fallimento sulla proprietà del genitore o interrompendo la procedura di insolvenza sulla base del fatto che la proprietà del genitore è completamente insufficiente per soddisfare i creditori. Se non c’è nessun altro genitore che possa prendersi cura dei beni del bambino, il tribunale nominerà un tutore per l’amministrazione dei beni del bambino anche senza una proposta.

(2) Trascorsi tre anni dall’annullamento del fallimento o dalla chiusura della procedura di insolvenza per il fatto che i beni del debitore sono del tutto insufficienti a soddisfare i creditori, il tribunale può, su proposta del genitore o tutore per l’amministrazione dei beni del bambino, revocare la limitazione della responsabilità genitoriale prendersi cura dei beni del bambino era contrario agli interessi del bambino.

§ 902

(1) Non appena il bambino acquisisce la piena autonomia, i genitori gli consegnano i beni che hanno amministrato, in particolare gli consegnano parti dei suoi beni, o trasferiscono loro l’amministrazione e rilasciano al bambino una dichiarazione dell’amministrazione dei beni senza indebito ritardo, ma non oltre sei mesi dal giorno il bambino ha acquisito piena autonomia. La fatturazione non è richiesta se il bambino non la richiede.

(2) Se i genitori hanno sostenuto costi per l’amministrazione della proprietà del bambino o in relazione ad essa, possono chiedere il loro risarcimento.

§ 903

(1) Se l’amministrazione della proprietà è stata molto difficile, soprattutto a causa delle dimensioni o della diversità della proprietà, e i genitori hanno gestito correttamente la proprietà, possono, dopo aver consegnato la proprietà gestita al figlio, richiedere una remunerazione ragionevole, se la restituzione della proprietà lo consente.

(2) Se è già chiaro dalle circostanze durante l’amministrazione della proprietà che l’amministrazione è molto difficile e i genitori la eseguono correttamente, il tribunale concede loro una ragionevole remunerazione annuale o altrimenti programmata per l’amministrazione della proprietà su proposta.

§ 904

Il trasferimento e l’accettazione della proprietà non pregiudica la responsabilità dei genitori per l’amministrazione dei beni del bambino.

§ 905

(1) Il tribunale nomina un tutore per l’amministrazione della proprietà del bambino anche senza una proposta, se gli interessi del bambino potrebbero essere messi in pericolo, specialmente se ci sono diritti di proprietà comune dei genitori e del bambino o del bambino e suo fratello. Nell’ambito dei doveri e dei diritti del tutore per l’amministrazione dei beni del minore, i genitori sono limitati nell’esercizio dei doveri e dei diritti in relazione ai beni del minore.

(2) Per i doveri e i diritti di un tutore per l’amministrazione dei beni del minore, che è stato nominato accanto ai genitori, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul tutore che amministra i beni del tutore o sul tutore che amministra i beni del tutore.

Esercizio della responsabilità genitoriale dopo il divorzio
§ 906

(1) Se deve essere presa una decisione sul divorzio del matrimonio dei genitori del bambino, il tribunale determinerà prima come ciascuno dei genitori si prenderà cura del bambino in futuro, tenendo conto del superiore interesse del bambino; in quest’ottica, il tribunale devierà dal consenso dei genitori solo se l’interesse superiore del minore lo richiederà. Il tribunale terrà conto non solo del rapporto del bambino con ciascuno dei genitori, ma anche del suo rapporto con i fratelli o i nonni.

(2) Il tribunale può anche decidere approvando l’accordo dei genitori, a meno che non sia chiaro che il modo concordato di esercitare la responsabilità genitoriale non è nell’interesse superiore del bambino.

§ 907

(1) Il tribunale può affidare il bambino alla cura di uno dei genitori, o alla cura alternata, o alla cura congiunta; il tribunale può anche affidare il minore alle cure di una persona diversa dai genitori, se ciò è necessario nell’interesse superiore del minore. Se il bambino deve essere affidato all’affidamento congiunto, i genitori devono acconsentire.

(2) Quando decide sull’affidamento alla cura, il tribunale decide in modo che la decisione corrisponda all’interesse superiore del minore. Il tribunale tiene conto della personalità del bambino, in particolare dei suoi talenti e abilità in relazione alle possibilità di sviluppo e alle condizioni di vita dei genitori, nonché all’orientamento emotivo e al background del bambino, alle capacità educative di ciascun genitore, alla stabilità attuale e attesa dell’ambiente educativo. il bambino dovrebbe vivere in futuro, sui legami emotivi del bambino con i suoi fratelli, nonni o altri parenti e persone non imparentate. Il tribunale terrà sempre conto di quale dei genitori si è finora adeguatamente preso cura del bambino e si è preso cura adeguatamente della sua educazione emotiva, intellettuale e morale, nonché quale dei genitori ha migliori prospettive per uno sviluppo sano e di successo.

(3) Quando decide sulla custodia di un bambino, il tribunale deve anche prestare attenzione al diritto del bambino di prendersi cura di entrambi i genitori e di mantenere contatti personali regolari con loro, il diritto dell’altro genitore a cui il bambino non sarà affidato a informazioni regolari sul bambino. la capacità del genitore di accettare di crescere il figlio con l’altro genitore.

§ 908

Esercizio dei doveri e dei diritti dei genitori che vivono separatamente
Se i genitori di un figlio minorenne che non è completamente indipendente convivono e se non sono d’accordo sulla regolamentazione della cura di tale bambino, il tribunale decide in merito anche senza mozione. Per altri aspetti, le disposizioni delle sezioni 906 e 907 si applicano mutatis mutandis.

§ 909

Disposizioni speciali
Se la situazione cambia, il giudice modificherà la decisione relativa all’esercizio dei doveri e dei diritti derivanti dalla responsabilità genitoriale anche senza mozione.

Sottosezione 4

Obblighi di manutenzione
§ 910

(1) Gli antenati e i discendenti hanno un obbligo di mantenimento reciproco.

(2) L’ obbligo alimentare dei genitori nei confronti del bambino precede l’obbligo alimentare dei nonni e degli altri antenati nei confronti del bambino.

(3) I parenti lontani hanno un’obbligazione alimentare solo se i parenti più stretti non possono adempierla.

(4) Se non è il rapporto tra i genitori e il figlio, l’obbligo alimentare dei discendenti precede l’obbligo alimentare degli antenati.

§ 911

Gli alimenti possono essere concessi se il creditore non è in grado di mantenersi.

§ 912

Un figlio minorenne che non è completamente indipendente ha diritto agli alimenti, anche se possiede un proprio patrimonio, ma il guadagno del patrimonio unitamente al reddito da attività lucrativa non è sufficiente per mantenerlo.

§ 913

(1) I bisogni giustificati del creditore e le sue relazioni patrimoniali, nonché le capacità, le possibilità e le relazioni patrimoniali del debitore sono decisivi per determinare la portata degli alimenti.

(2) Nel valutare le capacità, le possibilità e le relazioni patrimoniali della parte responsabile, è anche necessario esaminare se la parte responsabile non si è arresa senza una ragione importante per un impiego più vantaggioso, un’attività lucrativa o un vantaggio patrimoniale, o se non si assume rischi di proprietà sproporzionati. È inoltre necessario tenere conto del fatto che il debitore si prende cura personalmente del beneficiario e della misura in cui lo fa; se del caso, si tiene conto anche della cura del nucleo familiare.

§ 914

Se vi sono più responsabili che hanno lo stesso status nei confronti del creditore, l’entità dell’obbligo alimentare di ciascuno di essi corrisponde al rapporto tra i loro rapporti patrimoniali, capacità e possibilità e rapporti patrimoniali, capacità e possibilità altrui.

Alimenti tra genitori e figli e antenati e discendenti
§ 915

(1) Il tenore di vita di un bambino dovrebbe essere fondamentalmente lo stesso del tenore di vita dei genitori. Questo aspetto precede i bisogni giustificati del bambino.

(2) Il bambino è obbligato a fornire ai suoi genitori un’alimentazione adeguata.

§ 916

Se nel procedimento sull’obbligazione alimentare il genitore non dimostra al figlio o sull’obbligazione alimentare di un altro antenato al minore che non ha acquisito la piena indipendenza, il debitore degli alimenti dimostra debitamente il proprio reddito al tribunale presentando tutti i documenti e altri documenti per la valutazione della proprietà e non consente al giudice di scoprire altri fatti. necessario per una decisione mediante la divulgazione di dati protetti da un’altra normativa legale, il reddito mensile medio di questa persona è venticinque volte l’importo del minimo di sussistenza dell’individuo ai sensi di un’altra normativa legale.

§ 917

Se il tribunale decide sull’obbligo alimentare del genitore nei confronti del figlio o sull’obbligo alimentare dell’antenato del figlio minore che non ha acquisito la piena autonomia, e sui beni del debitore degli alimenti, la creazione di risparmi può essere considerata come necessità giustificata del figlio, a meno che le circostanze di un caso speciale ; il mantenimento fornito diventa proprietà del bambino. Per l’amministrazione degli importi così forniti si applicano le regole generali sui beni del minore.

§ 918

Nei procedimenti riguardanti l’obbligazione alimentare di un genitore per un figlio, il giudice può, in casi meritevoli di particolare considerazione, ordinare al debitore di alimenti di versare un anticipo sugli alimenti dovuti in futuro; gli alimenti forniti diventano di proprietà del minore gradualmente nei singoli giorni di pagamento degli alimenti. Il deposito è considerato proprietà del debitore.

§ 919

Se i genitori di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena giurisdizione non convivono e se non sono d’accordo sull’adempimento delle obbligazioni alimentari nei confronti del figlio, o se i genitori di tale figlio convivono ma uno di loro non adempie all’obbligo alimentare nei confronti del minore, il tribunale procederà ai sensi del § 915 a 918. Ciò vale anche se il giudice decide in merito alla cura di un figlio minorenne che non ha acquisito la piena giurisdizione, a meno che i genitori non acconsentano ad adempiere all’obbligo alimentare nei confronti del figlio.

§ 920

Alimenti e garanzia del rimborso di alcune spese a una madre non sposata
(1) Se la madre del bambino non è sposata con il padre del bambino, il padre del bambino le fornirà gli alimenti per un periodo di due anni dalla nascita del bambino e contribuirà in misura ragionevole a coprire i costi associati alla gravidanza e al parto. L’obbligo di rimborso delle spese di gravidanza e parto sorge per un uomo la cui paternità è probabile, anche se il bambino non è nato vivo.

(2) Il tribunale può, su proposta di una donna incinta, imporre a un uomo la cui paternità può fornire l’importo necessario per il mantenimento e un contributo per coprire in anticipo i costi associati alla gravidanza e al parto.

(3) Il tribunale può anche, su istanza di una donna incinta, imporre a un uomo la cui paternità è probabile che fornisca in anticipo l’importo necessario per sostenere il bambino per il periodo durante il quale la donna avrebbe diritto al congedo di maternità come dipendente ai sensi di un’altra normativa legale.

Disposizioni comuni sulla manutenzione
§ 921

(1) Gli alimenti vengono corrisposti in prestazioni regolari ed è sempre pagabile un mese in anticipo, a meno che il tribunale non abbia deciso diversamente o la persona responsabile degli alimenti non abbia concordato diversamente con l’avente diritto.

(2) Una persona avente diritto agli alimenti per inadempimento, che è in ritardo con il pagamento degli alimenti, può richiedere il pagamento di interessi di mora.

§ 922

(1) Gli alimenti possono essere concessi solo dal giorno dell’inizio del procedimento giudiziario; in caso di mantenimento dei figli, per un periodo massimo di tre anni da tale data.

(2) Gli alimenti per una madre non sposata e il rimborso dei costi associati alla gravidanza e al parto possono essere concessi retroattivamente, ma non oltre due anni dalla data del parto.

§ 923

(1) Se le circostanze cambiano, il tribunale può modificare l’accordo e la decisione sugli alimenti per un figlio minorenne che non ha acquisito la piena giurisdizione.

(2) In caso di annullamento o riduzione degli alimenti in passato per un figlio minorenne che non ha acquisito la piena autonomia, gli alimenti consumati non verranno restituiti. L’indennità di mantenimento per tale figlio è stata pagata un mese in anticipo, ma il bambino è deceduto prima della fine del mese.

Sezione 4

Misure speciali per crescere un bambino
Misure preventive, educative e sanzionatorie
§ 924

Se il bambino è in uno stato di mancanza di cure adeguate, se esiste o meno una persona autorizzata a prendersi cura di lui, o se la vita del bambino, lo sviluppo normale o altri importanti interessi sono seriamente messi a rischio o se disturbato, il tribunale adegua provvisoriamente la situazione del minore per il periodo necessario; la decisione del tribunale non interferisce se il minore non è adeguatamente rappresentato.

§ 925

(1) Se l’interesse alla corretta educazione di un bambino lo richiede, e se l’organismo per la protezione sociale e legale dei bambini non lo fa, il tribunale può

a) rimproverare in modo appropriato il bambino, i genitori, la persona a cui il bambino è stato affidato o la persona che interferisce con la cura adeguata del bambino,

b) sorvegliare il bambino e svolgerlo con la collaborazione della scuola, dell’ente di protezione sociale e legale dei bambini, o di altre istituzioni e persone che operano principalmente nel luogo di residenza o di lavoro del bambino, o

c) imporre al bambino o ai genitori restrizioni che impediscano effetti nocivi sulla sua educazione, in particolare vietando determinate attività.

(2) Il tribunale controlla se la misura educativa che ha deciso è rispettata e valuta la sua efficacia, di norma, in collaborazione con l’ente di protezione sociale e legale per i bambini o altre persone.

§ 926

Se la cura e la protezione del bambino o la cura dei suoi beni appartengono a una persona diversa dai genitori sulla base di una decisione del tribunale, e il genitore e questa persona non sono d’accordo sulla fornitura di cure, il tribunale decide su mozione di una delle parti.

Sezione 5

Rapporti tra il bambino e altri parenti e altre persone
§ 927

Il diritto di avere contatti con il bambino appartiene alle persone legate al bambino, vicine o lontane, nonché alle persone socialmente vicine al bambino, se il bambino ha con loro un rapporto affettivo non solo temporaneo e se è chiaro che la mancanza di contatto con queste persone sarebbe significava danno. Il bambino ha anche il diritto di avere contatti con queste persone se queste persone acconsentono al contatto.

TITOLO III

LINEE GUIDA E ALTRE FORME DI CURA DEL BAMBINO
Parte 1

Tutela
§ 928

(1) Se nessun genitore ha ed esercita la piena responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, il tribunale nomina un tutore per il bambino.

(2) Il tutore ha in linea di principio tutti gli obblighi e i diritti nei confronti del minore in quanto genitore, ma non ha alcun obbligo alimentare nei confronti del minore. Per quanto riguarda la persona del tutore o le circostanze del bambino, nonché il motivo per cui i genitori non hanno tutti i doveri e diritti, la gamma di doveri e diritti del tutore può eccezionalmente essere definita in modo diverso.

§ 929

Se si verifica la situazione di cui alla Sezione 928 (1), la tutela è esercitata dall’autorità per il benessere dei minori come tutore pubblico, fino a quando il tribunale non nomina un tutore per il bambino o fino a quando il tutore non si insedia.

§ 930

(1) Il tribunale nomina un tutore per un bambino immediatamente dopo aver scoperto che si tratta di un bambino a cui deve essere nominato un tutore.

(2) Se un tutore muore, perde la capacità o la capacità di esercitare la tutela, o viene licenziato o rimosso dall’incarico e un’altra persona non è stata ancora nominata alla carica di tutore, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del § 929.

(3) Immediatamente dopo che si è verificata la situazione di cui alla sezione 928 o al paragrafo 1, il tribunale determina se esiste una persona idonea che potrebbe esercitare la tutela. Se una persona del genere non può essere trovata, il tribunale nomina l’organismo di protezione sociale e legale dei minori alla posizione di tutore.

§ 931

(1) Se ciò non è in conflitto con gli interessi del minore, il tribunale nomina tutore quello indicato dai genitori, a meno che questa persona non rifiuti la tutela. In caso contrario, il tribunale nomina tutore una delle persone imparentate o vicine al minore o alla sua famiglia, a meno che il genitore non abbia espressamente escluso tale persona. In assenza di tali persone, il tribunale nomina un’altra persona idonea come tutore.

(2) Una persona fisica nominata dal tribunale può rifiutare la sua nomina alla posizione di tutore. Il tribunale nomina quindi un’altra persona.

§ 932

(1) Solo una persona completamente indipendente può essere nominata tutore che, nel modo di vivere, garantisce di essere in grado di svolgere correttamente la funzione di tutore. Prima della sua nomina a tutore, il tribunale determina se la sua nomina è contraria all’interesse superiore del minore.

(2) Il tribunale può anche nominare due persone alla carica di tutore; di solito saranno sposati.

§ 933

(1) Il tutore è responsabile del corretto svolgimento della sua funzione ed è soggetto alla supervisione permanente del tribunale.

(2) Il tutore assume le sue funzioni il giorno della nomina.

(3) Entro novanta giorni dalla sua nomina, il tutore del tribunale deve presentare un inventario dei beni del bambino; il tribunale può prolungare questo periodo su richiesta del tutore, ma non oltre sessanta giorni.

§ 934

(1) Qualsiasi decisione del tutore in una questione non ordinaria riguardante il bambino deve essere approvata dal tribunale. L’azione legale del tutore, che manca della necessaria approvazione del tribunale, non viene presa in considerazione.

(2) Il tutore deve riferire regolarmente al tribunale sulla persona del bambino e sul suo sviluppo e presentare i conti dell’amministrazione della sua proprietà, almeno una volta all’anno, a meno che il tribunale non stabilisca un periodo più breve. Il tribunale può esonerare il tutore dall’obbligo di presentare un resoconto dettagliato dei beni in gestione, a condizione che i proventi dei beni non superino i probabili costi di conservazione dei beni e di allevamento e accudimento del bambino.

§ 935

(1) La tutela cessa di esistere se almeno uno dei genitori del tutore acquisisce la responsabilità genitoriale o se acquisisce la capacità di esercitarla. La tutela cessa anche se il minore diventa indipendente o viene adottato.

(2) La funzione di tutela scade alla morte del tutore, o per decisione del tribunale sul rilascio del tutore dalla sua posizione, o per il licenziamento del tutore.

§ 936

Il tribunale solleva il tutore dall’incarico se lo richiede per motivi importanti o se la persona che ha svolto la funzione di tutore diventa inidoneo a svolgere la funzione di tutore.

§ 937

(1) Il tribunale licenzia un tutore che viola i suoi doveri di tutela.

(2) Il tribunale prende in considerazione il ricorso del tutore se trova ragioni per le quali non è appropriato che il tutore continui a svolgere la sua funzione.

§ 938

(1) Dopo la cessazione della funzione di tutore, la persona che ha svolto la funzione deve, senza indebito ritardo, ma non oltre sei mesi, trasferire al tribunale tutto ciò che aveva con sé a causa della sua funzione e presentargli un rapporto finale sull’esecuzione della tutela; include il conto finale dell’amministrazione dei beni del bambino.

(2) Se la persona che ha svolto la funzione di tutore muore, il suo erede trasferirà al tribunale tutto ciò che il defunto aveva con sé a causa dello svolgimento della sua funzione di tutela. In mancanza di eredi, ha tale obbligo chiunque abbia accesso a ciò che il defunto aveva per lo svolgimento della sua funzione di tutela.

§ 939

Se il tutore è una persona che si prende cura personalmente del minore come se il minore fosse stato affidato in modo permanente alle sue cure, ha diritto alla sicurezza materiale in quanto genitore affidatario.

§ 940

Se il tutore si prende cura del minore personalmente insieme al marito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul rapporto tra genitore e marito e figlio.

§ 941

(1) Se il tutore è una persona che si prende cura personalmente del bambino e la cura della proprietà del bambino è molto difficile, soprattutto a causa delle dimensioni o della diversità della proprietà, il tutore può proporre al tribunale di nominare un tutore per amministrare la proprietà del bambino; la proposta include un inventario dei beni del bambino alla data di presentazione della proposta.

(2) Se il tribunale nomina un tutore ai sensi del paragrafo 1, allo stesso tempo definisce i doveri e i diritti reciproci del tutore e di questo tutore.

§ 942

A meno che non sia stato nominato un trustee, le disposizioni relative al trustee si applicano mutatis mutandis al tutore che si prende cura dei beni del minore, a meno che le disposizioni relative al trustee dispongano diversamente.

Parte 2

Custodia dei figli
Sezione 1

Custode
§ 943

Il tribunale nomina un tutore per il minore se esiste il rischio di un conflitto di interessi del minore da un lato e di un’altra persona dall’altro, se il rappresentante legale non protegge sufficientemente gli interessi del minore, o se è necessario per un altro motivo nell’interesse del minore, o se la legge lo prevede. Il tutore designato ha il diritto di chiedere l’avvio di un procedimento ogniqualvolta sia necessario, nell’interesse superiore del minore, che il tribunale o altra autorità pubblica decida sul minore.

§ 944

Per la tutela, il tutore e il tutore, si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di tutela, tutore e tutore.

§ 945

Nella decisione sulla nomina di un tutore, il tribunale indica in particolare perché il tutore è nominato, se e in che modo il periodo per il quale deve svolgere la funzione è limitato, quali sono i suoi diritti e obblighi, anche in relazione ad altre persone, se ha bisogno del consenso giudice se o come riferisca al giudice se ha diritto al rimborso di tutte o parte delle spese e del diritto alla remunerazione.

§ 946

Prima di intraprendere un’azione legale per conto del minore, il tutore deve accertare l’opinione del genitore o tutore, se possibile, del minore e, se del caso, delle opinioni di altre persone.

§ 947

Un tutore che non sia stato nominato solo per un determinato atto giuridico è revocato dal tribunale anche se la necessità che ha portato alla sua nomina non sussiste più.

Sezione 2

Tutore per l’amministrazione dei beni del minore
§ 948

Nella decisione sulla nomina di un tutore per l’amministrazione dei beni, il tribunale definisce l’ambito della proprietà che questo tutore gestirà; determina inoltre, come regola generale, il modo in cui le singole parti della proprietà devono essere smaltite o il modo in cui è vietato.

§ 949

Il Trustee per l’amministrazione dei beni agisce nell’esercizio delle sue funzioni con la dovuta diligenza e non deve assumersi rischi sproporzionati.

§ 950

(1) Il tutore per l’amministrazione dei beni è responsabile del corretto svolgimento della sua funzione di tribunale ed è soggetto alla sua supervisione permanente.

(2) Le disposizioni su come i genitori eseguono l’amministrazione dei beni del bambino in modo simile si applicano ai procedimenti legali del tutore per l’amministrazione dei beni; il tribunale determina, se lo ritiene necessario, quali atti legali del tutore dell’amministrazione dei beni devono essere approvati dal tribunale.

(3) Il tutore per l’amministrazione della proprietà deve presentare regolarmente al tribunale rapporti e conti dell’amministrazione della proprietà, sempre per il periodo stabilito dal tribunale; questo periodo non può superare un anno.

§ 951

(1) Il tutore per l’amministrazione dei beni ha il diritto di detrarre dal reddito dei beni del bambino i costi necessari relativi all’amministrazione dei beni del bambino. Se il reddito non è sufficiente, il tribunale può decidere che le spese saranno rimborsate dalla proprietà.

(2) Il tutore per l’amministrazione dei beni ha diritto a una ragionevole remunerazione dal reddito dei beni del bambino; il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis. L’importo della retribuzione e il periodo per il quale deve essere determinata la retribuzione per il tutore per l’amministrazione dei beni sono determinati dal tribunale in relazione alla natura del reddito dei beni del minore. Le disposizioni del § 903 paragrafo 2 si applicano in modo analogo.

§ 952

Se la tutela per l’amministrazione dei beni cessa di esistere, le disposizioni della Sezione 938 (1) si applicano mutatis mutandis agli obblighi della persona che ha svolto la funzione di tutore. Se il tutore è deceduto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Sezione 938 (2).

Parte 3

Affidare un bambino alla cura di un’altra persona e all’affidamento
Sezione 1

Affidare un bambino alla cura di un’altra persona
§ 953

(1) Se né il genitore né il tutore possono prendersi cura personalmente del bambino, il tribunale può affidare il bambino alla cura personale di un’altra persona (di seguito “il caregiver”). La decisione di affidare un minore in custodia deve essere nell’interesse superiore del minore.

(2) Affidare un bambino alla cura personale di una persona che se ne prende cura non sostituisce l’affido, l’affidamento preliminare o la cura che deve precedere l’adozione. Ha la precedenza sull’assistenza all’infanzia nell’assistenza istituzionale.

§ 954

(1) Il caregiver deve fornire garanzie di cure adeguate, risiedere nel territorio della Repubblica Ceca e accettare di affidare il bambino alla cura personale.

(2) Se una persona imparentata al bambino o vicina al bambino si è presa cura del bambino, il tribunale gli darà la priorità su un’altra persona, a meno che ciò non sia nell’interesse del bambino.

§ 955

I doveri ei diritti del caregiver sono definiti dal tribunale; in caso contrario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sull’affido.

§ 956

(1) Il tribunale determina l’entità degli alimenti per i genitori in relazione alle loro possibilità, capacità e rapporti di proprietà e all’obbligo di pagare gli alimenti nelle mani della persona che li assiste.

(2) La persona che si prende cura del bambino ha il diritto di recuperare gli alimenti forniti ai genitori per il bambino a sua cura, nonché il diritto di gestire gli alimenti per il bambino nell’interesse superiore del bambino e in conformità con i suoi interessi. Il tribunale può disciplinare le modalità di gestione degli alimenti del figlio, in particolare per determinare quale parte sarà destinata al consumo e quale parte sarà risparmiata per il figlio.

§ 957

Se non è possibile imporre un obbligo alimentare ai genitori o ad altri parenti con il figlio, le disposizioni delle sezioni da 953 a 956 non si applicano.

Sezione 2

Affido
§ 958

(1) Se né il genitore né il tutore possono prendersi cura personalmente del bambino, il tribunale può affidare il bambino alla cura personale del genitore affidatario.

(2) L’ affido ha la precedenza sull’assistenza all’infanzia nell’assistenza istituzionale.

(3) Il tribunale può affidare al minore l’affidamento anche per un periodo transitorio. I dettagli sono forniti da un’altra legge.

§ 959

(1) Il tribunale può decidere in merito all’affido per un periodo di tempo per il quale sussiste un ostacolo che impedisce ai genitori di prendersi cura personalmente del bambino.

(2) Un genitore può richiedere che il bambino torni alle sue cure personali. Il tribunale accetterà la petizione se è nell’interesse superiore del minore.

§ 960

(1) I genitori hanno obblighi e diritti derivanti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del bambino, ad eccezione dei diritti e degli obblighi previsti dalla legge per il genitore affidatario, a meno che il tribunale non decida diversamente per motivi meritevoli di particolare considerazione.

(2) I genitori hanno il diritto di avere contatti personali con il minore di persona e su base regolare, nonché il diritto all’informazione sul minore, a meno che il tribunale non decida diversamente per motivi degni di particolare considerazione.

§ 961

(1) L’ affidamento di un figlio in affido non incide sulla durata dell’obbligo alimentare dei genitori nei confronti del bambino. Il tribunale determina l’entità degli alimenti per i genitori in relazione alle loro possibilità, capacità e rapporti di proprietà e ai bisogni giustificati del bambino.

(2) Se un bambino ha diritto a un contributo per coprire i suoi bisogni ai sensi di un’altra legge, il diritto del bambino passa allo Stato. Se il mantenimento è superiore a questa indennità, la differenza spetta al figlio. Il tribunale decide le modalità di pagamento e la gestione degli alimenti.

§ 962

(1) Chiunque debba diventare un genitore affidatario deve fornire garanzie di cure adeguate, risiedere nel territorio della Repubblica Ceca e deve acconsentire all’affidamento del bambino in affidamento.

(2) Se una persona imparentata al bambino o vicina al bambino si è presa cura del bambino, il tribunale gli darà la priorità su un’altra persona, a meno che ciò non sia nell’interesse del bambino.

§ 963

Il tribunale può affidare il minore a richiedenti affido preliminare; la sua durata è determinata tenendo conto delle circostanze del caso. Supervisiona il corso e il successo dell’assistenza pre-affidamento.

§ 964

(1) Un bambino può essere affidato in affidamento congiunto se è sposato.

(2) Il tribunale che decide in merito al divorzio del matrimonio di genitori affidatari congiunti non divorzierà da questo matrimonio fino a quando gli obblighi ei diritti dei genitori affidatari per il periodo successivo al divorzio non saranno stati regolamentati. Con il divorzio scade l’affidamento congiunto dei coniugi.

(3) Se uno dei genitori affidatari comuni muore, il figlio rimane affidato al coniuge superstite.

§ 965

(1) Con il consenso dell’altro coniuge, il figlio può essere affidato all’affido di uno solo dei coniugi.

(2) Il consenso dell’altro coniuge ad affidare il figlio in affidamento non è richiesto se l’altro coniuge non è del tutto indipendente o se la misura del suo consenso è associata ad un ostacolo difficile da superare.

(3) Il coniuge del genitore affidatario partecipa anche alla cura personale del bambino in affido se vive in un nucleo familiare.

§ 966

(1) Il genitore affidatario è obbligato e autorizzato a prendersi cura del bambino personalmente.

(2) Un genitore affidatario nell’educazione del bambino svolge ragionevolmente diritti e doveri dei genitori. Ha l’obbligo e il diritto di decidere solo sugli affari ordinari del minore, di rappresentarlo in tali questioni e di gestire i suoi beni. Ha il dovere di informare i genitori del bambino sulle sue questioni essenziali. Se le circostanze lo richiedono, il tribunale determina altri doveri e diritti del tutore.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis a coloro che sono interessati all’affido a cui il bambino è stato affidato in custodia preventiva.

§ 967

Il genitore affidatario ha il dovere di mantenere, sviluppare e approfondire l’affiliazione del bambino con i suoi genitori, altri parenti e persone vicine al bambino. È obbligatorio consentire ai genitori di avere contatti con il bambino in affidamento, a meno che il tribunale non disponga diversamente.

§ 968

Il bambino affidato in affidamento aiuta secondo le sue capacità e capacità nella casa affidataria; se ha un reddito proprio, contribuisce anche a soddisfare i bisogni comuni della famiglia.

§ 969

Se c’è un cambiamento sostanziale delle circostanze o un disaccordo tra i genitori e il genitore affidatario su una questione sostanziale riguardante il bambino, il bambino, il genitore o il tutore può proporre al tribunale un cambiamento di diritti e obblighi, la cancellazione dell’affido o altra decisione.

§ 970

L’affido scade al più tardi quando il bambino acquisisce la piena autonomia, altrimenti entro la maggiore età.

Parte 4

Assistenza istituzionale
§ 971

(1) Se l’educazione del bambino o le sue condizioni fisiche, mentali o mentali, o il suo corretto sviluppo, sono seriamente minacciate o interrotte nella misura in cui sono contrarie al superiore interesse del bambino, o se ci sono gravi motivi per cui i genitori del bambino non possono provvedere alla sua educazione, il tribunale può anche ordinare l’educazione istituzionale come misura necessaria. Lo fa in particolare se le misure precedentemente adottate non hanno portato ad azioni correttive. Allo stesso tempo, il giudice valuta sempre se non sia opportuno dare la priorità all’affidamento di un bambino alla cura di una persona fisica.

(2) Nel caso in cui i genitori non siano in grado, per gravi motivi, di provvedere all’educazione dei figli per un periodo transitorio, il tribunale affida il bambino a una struttura per bambini che richiedono assistenza immediata, per un periodo massimo di sei mesi.

(3) Condizioni abitative o patrimoniali insufficienti dei genitori del bambino o delle persone a cui il bambino è stato affidato non possono essere di per sé motivo per una decisione del tribunale sull’assistenza istituzionale, se i genitori sono altrimenti qualificati per garantire la corretta educazione del bambino e altri obblighi derivanti dalla loro responsabilità genitoriale.

(4) Nella decisione che ordina l’istruzione istituzionale, il tribunale indica la struttura in cui deve essere collocato il bambino. Nel fare ciò, terrà conto dell’interesse superiore del minore e delle opinioni dell’autorità per il benessere dei minori. Il tribunale si occupa di mettere il minore il più vicino possibile alla residenza dei genitori o di altre persone vicine al minore. Ciò vale anche se il tribunale decide in merito al trasferimento del minore in un’altra struttura per l’istruzione istituzionale o di protezione.

§ 972

(1) L’ istruzione istituzionale può essere ordinata per un periodo massimo di tre anni. L’istruzione istituzionale può essere prorogata prima della scadenza di tre anni dal suo ordine se persistono le ragioni per l’ordinamento dell’istruzione istituzionale. La durata dell’istruzione istituzionale può essere prolungata ripetutamente, ma sempre per un massimo di tre anni. Fino a quando il tribunale non deciderà in merito all’annullamento o all’estensione dell’assistenza istituzionale, il minore rimane in assistenza istituzionale, anche se è trascorso il tempo precedentemente fissato dalla decisione del tribunale.

(2) Se i motivi per i quali è stata ordinata l’assistenza istituzionale cessano di esistere, o se è possibile fornire al bambino un’assistenza diversa dall’istituto, il tribunale annulla immediatamente l’assistenza istituzionale e allo stesso tempo decide in base alle circostanze su chi sarà affidato il bambino.

(3) L’ istruzione istituzionale termina con una decisione del tribunale in caso di adozione. Se si è deciso di affidare il bambino alle cure del futuro adottante ai sensi degli articoli 823 o 829, l’educazione istituzionale viene interrotta.

§ 973

Se il tribunale si è pronunciato ai sensi del § 971, il tribunale è obbligato a riesaminare almeno una volta ogni sei mesi se i motivi per ordinare questa misura persistono o se non è possibile fornire al bambino un’assistenza familiare alternativa. A tal fine, in particolare

a) richiedere segnalazioni all’autorità competente per la protezione sociale e giuridica dei minori,

(b) ottenere un’espressione dell’opinione del minore, se il minore è in grado di formarla e comunicarla dopo che il tribunale, tenuto conto della sua età e maturità intellettuale, lo ha adeguatamente istruito, e

(c) invitare i genitori del bambino a esprimere le proprie opinioni.

§ 974

Per motivi importanti, il tribunale può estendere l’assistenza istituzionale fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età.

§ 975

Se il tribunale decide di affidare il minore a cure istituzionali o protettive, adeguerà anche la portata dell’obbligo di mantenimento dei genitori.

PARTE TERZA

DIRITTI DI PROPRIETÀ ASSOLUTA
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
§ 976

I diritti di proprietà assoluta si applicano a tutti, salvo diversa disposizione di legge.

§ 977

Solo la legge stabilisce quali diritti di proprietà sono assoluti.

§ 978

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate da un accordo con effetti nei confronti di terzi solo se consentito dalla legge.

TITOLO II

DIRITTI PERSONALI
Parte 1

Condizioni generali
§ 979

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla proprietà materiale e immateriale, ma ai diritti solo nella misura in cui la loro natura lo consente e la legge non prevede altrimenti.

§ 980

(1) Se il diritto a una cosa è iscritto nell’elenco pubblico, nessuno scusa l’ignoranza dei dati inseriti. Se richiesto dalla legge, oltre al diritto reale, deve essere iscritto nell’elenco pubblico il diritto di utilizzo o di godimento, nonché la limitazione dell’ambito o delle modalità di utilizzo o godimento della cosa da parte dei comproprietari.

(2) Se il diritto alla cosa è iscritto nell’elenco pubblico, si considera registrato in conformità con lo stato giuridico effettivo. Se il diritto alla cosa è stato rimosso dall’elenco pubblico, si considera che non esiste.

§ 981

Se un diritto reale su una materia estera è iscritto nell’elenco pubblico, ha la precedenza su un diritto reale che non è evidente dall’elenco pubblico.

§ 982

(1) Il tempo di presentazione di una mozione per la registrazione di un diritto determina l’ordine dei diritti reali in materia estera. I diritti registrati sulla base delle proposte presentate contemporaneamente hanno lo stesso ordine.

(2) Se il proprietario stabilisce un diritto reale su qualcosa di suo, può riservarsi prima di questo diritto e inserire nell’elenco pubblico un ordine di priorità per un altro diritto; se la prenotazione deve essere inserita nell’elenco pubblico solo dopo la costituzione del diritto reale, è richiesto il consenso della persona il cui diritto deve essere interessato. La registrazione di un diritto per il quale è stato riservato un ordine migliore non richiede il consenso della persona il cui diritto è limitato, a meno che il diritto evidenziato dalla prenotazione dell’ordine migliore non sia inserito in un elenco pubblico in misura maggiore di quanto la prenotazione implichi.

§ 983

(1) Se un diritto di prelazione a stabilire un diritto reale è registrato in un altro elenco pubblico e se non è stata presentata alcuna proposta di registrazione del diritto a cui si riferisce il diritto di prelazione entro un anno dalla registrazione, il titolare può ottenere la cancellazione del diritto di prelazione. Se la persona avente diritto di priorità dimostra di aver intentato un’azione per il trasferimento o altra costituzione di un diritto reale prima della scadenza del termine, il termine decorre dalla fine del procedimento giudiziario; tuttavia, se l’azione viene archiviata, il diritto di prelazione verrà annullato su richiesta del proprietario nel momento in cui la decisione diventa definitiva.

(2) Se un diritto di priorità è inserito nell’elenco pubblico come condizionale o con prova del tempo, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di priorità diventa esecutivo.

§ 984

(1) Se lo stato inserito nell’elenco pubblico non è conforme allo stato giuridico effettivo, lo stato registrato deve testimoniare a favore della persona che ha acquisito il diritto reale in buona fede dalla persona avente diritto in base allo stato registrato. La buona fede è giudicata al momento in cui si è svolto il procedimento giudiziario; tuttavia, se un diritto reale sorge solo all’atto dell’iscrizione nell’elenco pubblico, al momento del deposito della domanda di registrazione.

(2) La frase del primo paragrafo 1 non si applica al viaggio, agli scambi e ai diritti reali derivanti dalla legge, indipendentemente dallo stato delle iscrizioni nell’elenco pubblico.

§ 985

Se lo status iscritto nell’elenco pubblico non è conforme allo status giuridico effettivo, la persona il cui diritto reale è pregiudicato può chiedere l’eliminazione dell’inadempienza; qualora dimostri di aver esercitato il suo diritto, sarà iscritto nell’elenco pubblico su sua richiesta. Una decisione sul suo diritto reale si applica a chiunque sia stato iscritto nell’elenco pubblico dopo che l’interessato ha presentato domanda di registrazione.

§ 986

(1) Una persona che afferma di essere interessata nella sua legge da un’iscrizione nell’elenco pubblico senza un motivo legale a favore di un altro può richiedere la cancellazione di tale iscrizione e richiedere che sia annotata nell’elenco pubblico. L’autorità che tiene l’elenco pubblico cancella la nota di contestazione della registrazione se il richiedente non dimostra, entro due mesi dal ricevimento della domanda, di aver esercitato il suo diritto in tribunale.

(2) Se il richiedente ha chiesto che la controversia relativa alla registrazione sia annotata entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza della registrazione, il suo diritto si applica a chiunque testimonia la registrazione negata o che ha ottenuto un’altra registrazione sulla base di essa; trascorso tale periodo, però, solo nei confronti di chi ha ottenuto la registrazione, senza essere in buona fede.

(3) Se il richiedente la registrazione di un diritto straniero non è stato debitamente informato, il periodo di cui al paragrafo 2 è esteso a tre anni; il termine decorre dal giorno in cui è stata effettuata la registrazione contestata.

Parte 2

Tenure
§ 987

Il titolare è colui che esercita il diritto per se stesso.

§ 988

(1) È possibile detenere un diritto che può essere trasferito a un altro mediante un’azione legale e che consente l’esecuzione permanente o ripetuta.

(2) La legge personale non è oggetto di possesso o conservazione. Tuttavia, coloro che esercitano onestamente i diritti personali hanno il diritto di esercitare e difendere il loro presunto diritto.

§ 989

(1) Il diritto di proprietà è detenuto dalla persona che ha rilevato la cosa per averla come proprietario.

(2) Un altro diritto è detenuto dalla persona che ha iniziato ad esercitarlo come persona alla quale tale diritto appartiene secondo la legge, e alla quale esercita altre persone in conformità con essa.

Acquisizione del possesso
§ 990

(1) Le partecipazioni possono essere acquisite immediatamente dal titolare che ne assume il potere. Il possesso viene acquisito immediatamente nella misura in cui il titolare lo ha effettivamente assunto.

(2) Le partecipazioni possono essere acquisite per derivazione dal titolare esistente che trasferisce le proprie partecipazioni a un nuovo titolare, o dal nuovo titolare che ne prende possesso come successore legale del titolare esistente. Derivativamente, il possesso viene acquisito nella misura in cui lo possedeva il precedente titolare e nella misura in cui è stato trasferito a un nuovo titolare.

§ 991

Presidenza adeguata
Il possesso è corretto se si basa su un valido motivo legale. E ‘titolare di diritto chi se ne impossessa immediatamente senza annullare il possesso altrui, oppure si impossessa della volontà del precedente titolare o sulla base di dichiarazione di una pubblica autorità.

Presidenza onesta
§ 992

(1) Chi, per un motivo convincente, ritiene di avere il diritto che esercita, è un onesto titolare. È detenuto in modo disonesto da qualcuno che sa o al quale deve essere ovvio dalle circostanze che esercita un diritto che non gli appartiene.

(2) La disonestà di un rappresentante nell’acquisizione del possesso o nell’esercizio del suo possesso da parte di un rappresentante rende il possesso disonesto. Ciò non si applica se la parte rappresentata ha ordinato al rappresentante di prenderne possesso o di esercitarlo in un ordine speciale impartito in merito a tale possesso.

(3) Un titolare onesto ha gli stessi diritti di un titolare legittimo.

§ 993

Giusto incarico
Se non è dimostrato che qualcuno si sia intromesso in possesso arbitrariamente o che vi sia entrato di nascosto o con l’inganno, o che qualcuno stia cercando di trasformare in legge permanente ciò che gli è stato permesso solo con la confessione, è possesso reale.

§ 994

Il possesso è considerato corretto, corretto e genuino.

§ 995

Se l’azione di contestazione del possesso o della sua onestà è stata confermata, il detentore onesto sarà considerato disonesto al più tardi dal momento in cui l’azione gli è stata notificata. Tuttavia, un incidente che non sarebbe possibile per il proprietario è a carico del titolare solo se la controversia è arbitrariamente ritardata.

Possesso di proprietà
§ 996

(1) Un detentore onesto può, entro i limiti del sistema legale, conservare la cosa e usarla, persino distruggerla o altrimenti eliminarla, e non è responsabile per nessuno per questo.

(2) Il detentore onesto ha diritto a tutti i frutti della cosa non appena viene separato. Suoi sono anche tutti i vantaggi già selezionati che sono cresciuti durante il mandato.

§ 997

(1) Il titolare onesto sarà rimborsato per i costi necessari che erano necessari per la conservazione continua della sostanza della cosa, nonché i costi sostenuti intenzionalmente e aumentando l’utilità della cosa o il suo valore. Il rimborso appartiene all’importo del valore attuale, se non supera i costi effettivi.

(2) Le normali spese di manutenzione non vengono rimborsate.

§ 998

Delle spese sostenute da un onesto conduttore per un hobby o per la decorazione, viene rimborsato solo quanto è aumentato il prezzo normale della cosa; tuttavia, l’ex detentore può, a suo vantaggio, rimuovere tutto ciò che può essere separato dalla cosa senza deteriorarne la sostanza.

§ 999

Anche un detentore onesto non può richiedere un risarcimento per il prezzo al quale ha trasferito l’oggetto.

§ 1000

Il detentore disonesto trarrà pieno beneficio dal possesso e risarcirà ogni danno che possa derivare alla persona abbreviata, nonché qualsiasi danno derivante dal suo possesso.

§ 1001

Se il detentore disonesto sostiene i costi necessari che erano necessari per preservare la sostanza della causa, ha diritto al loro rimborso. Per gli altri costi si applicano mutatis mutandis le disposizioni sugli amministratori senza mandato.

§ 1002

Possesso di altri diritti
§ 996-1001 si applicano mutatis mutandis ai titolari di altri diritti.

Protezione della tenuta
§ 1003

Nessuno ha il diritto di annullare il possesso arbitrariamente. Chi è stato disturbato in suo possesso può chiedere al disturbatore di astenersi dal disturbare e riportare tutto allo stato precedente.

§ 1004

(1) Se il detentore è messo in pericolo dalla costruzione del bene immobile o se può ragionevolmente temere le conseguenze specificate nel § 1013 e se il costruttore non si assicura contro di lui per legge, il titolare in pericolo può richiedere un divieto di costruzione. Il titolare non può far valere il divieto se, nel procedimento amministrativo di cui era parte, non ha sollevato obiezioni alla domanda di autorizzazione per tale costruzione, sebbene avrebbe potuto farlo.

(2) Fino a quando la questione non sarà risolta, il tribunale può vietare l’esecuzione della costruzione. Tuttavia, se c’è un pericolo imminente, o se il convenuto dà ragionevoli garanzie che ripristinerà il caso e risarcirà il danno, ma l’attore non fornisce sicurezza per le conseguenze del suo divieto, il tribunale non può vietare la costruzione di continuare, a meno che le circostanze giustifichino il caso. .

§ 1005

La sezione 1004 si applica mutatis mutandis al caso di rimozione di edifici.

Conservazione del mandato
§ 1006

Il portatore può resistere all’interferenza arbitraria e autorizzare nuovamente gli oggetti che gli sono stati sottratti durante l’interferenza, purché non superi i limiti della difesa necessaria.

§ 1007

(1) Se il detentore è stato espulso dal possesso, può chiedere che l’espulsore si astenga da ulteriori espulsioni e ripristini lo stato originale. Si può argomentare contro l’azione per la tutela del possesso che l’attore abbia acquisito un falso mandato contro l’imputato o che lo abbia espulso dal possesso.

(2) L’ espulsione dal possesso dei diritti si ha quando l’altra parte rifiuta di eseguire quanto finora svolto, quando qualcuno impedisce l’esercizio del diritto, o non trascura più l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione.

§ 1008

Periodi preclusivi
(1) Il tribunale deve respingere un’azione per la protezione o il mantenimento della proprietà se l’azione viene presentata dopo sei settimane dal giorno in cui l’attore è venuto a conoscenza dei suoi diritti e la persona che minaccia o abolisce il possesso, ma non oltre un anno dal giorno in cui l’attore potrebbe esercitare il suo diritto per la prima volta.

(2) Il tribunale non terrà conto dell’obiezione di espulsione dal possesso se l’imputato la solleva dopo la scadenza dei termini specificati nel paragrafo 1.

§ 1009

Cessazione del mandato
(1) Il possesso cesserà se il titolare vi rinuncia o se perde definitivamente la possibilità di esercitare il contenuto del diritto che ha precedentemente esercitato. Il possesso cessa anche di esistere se il detentore ne viene espulso e non lo trattiene da solo o per azione.

(2) Se il titolare non esercita il possesso, il possesso non cesserà. Né la morte del titolare né la sua estinzione causano l’estinzione del mandato.

§ 1010

Co-manutenzione
La co-manutenzione è disciplinata dalle disposizioni sul possesso e sui diritti comuni, se del caso.

Parte 3

Proprietà
Sezione 1

La natura dei diritti di proprietà e la sua portata
Oggetto e contenuto della proprietà
§ 1011

Tutto ciò che appartiene a qualcuno, tutte le sue cose materiali e intangibili, è sua proprietà.

§ 1012

Il proprietario ha il diritto di disporre liberamente dei suoi beni nei limiti dell’ordinamento giuridico e di escludere altre persone da esso. Al proprietario è fatto divieto di violare gravemente i diritti di altre persone, nonché di commettere atti il ​​cui scopo principale sia molestare o danneggiare altre persone.

Restrizioni sui diritti di proprietà
§ 1013

(1) Il proprietario deve astenersi da qualsiasi cosa che provochi che rifiuti, acqua, fumo, polvere, gas, odori, luce, ombra, rumore, urti e altri effetti simili (immissioni) entrino nel terreno di un altro proprietario (vicino) in misura sproporzionata rispetto al locale limitare in modo significativo l’uso normale del terreno; questo vale anche per l’intrusione di animali. È vietato portare le immissioni direttamente sul terreno di un altro proprietario, indipendentemente dal grado di tali influenze e dal grado di molestia del vicino, a meno che ciò non sia basato su uno specifico motivo legale.

(2) Se le immissioni sono il risultato del funzionamento di un impianto o struttura simile che è stato ufficialmente approvato, il vicino ha diritto solo al risarcimento del danno in contanti, anche se il danno è stato causato da circostanze che non sono state prese in considerazione nell’udienza ufficiale. Ciò non si applica se l’ambito dell’operazione supera la misura in cui è stato ufficialmente approvato.

§ 1014

(1) Se sul terreno si trova un bene mobile straniero, il proprietario del terreno lo rilascia senza indebito ritardo al suo proprietario, o alla persona che lo aveva con lui; altrimenti gli permetterà di entrare nella sua terra e cercare e portare via la cosa. Allo stesso modo, il proprietario può perseguire un animale o uno sciame di api tenuti in terra straniera; tuttavia, se uno sciame di api vola in un alveare occupato da stranieri, il proprietario dell’alveare acquisisce la proprietà dello sciame senza essere obbligato a compensare.

(2) Se la cosa, l’animale, lo sciame di api o l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sul terreno provoca danni, il proprietario del terreno ha diritto al risarcimento.

§ 1015

Se il bene mobile ha causato un danno al terreno di qualcun altro, il proprietario del terreno può trattenerlo fino a quando non abbia ricevuto un’altra garanzia o un risarcimento per il danno.

§ 1016

(1) I frutti caduti da alberi e arbusti nel terreno vicino appartengono al proprietario del terreno vicino. Ciò non si applica se il terreno confinante è un bene pubblico.

(2) Se il proprietario non lo fa entro un tempo ragionevole dopo che il vicino lo ha richiesto, il vicino può rimuovere delicatamente e in un periodo dell’anno adatto le radici oi rami dell’albero che si estendono alla sua terra, se ciò causa danni o altre difficoltà che superano l’interesse. sulla conservazione intatta dell’albero. Appartiene anche a ciò che ottiene dalle radici e dai rami rimossi.

(3) Parti di altre piante che si estendono al terreno adiacente possono essere rimosse dal vicino in modo delicato senza ulteriori restrizioni.

§ 1017

(1) Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per farlo, può richiedere al vicino di astenersi dal piantare alberi in prossimità del confine comune del terreno, e se li ha piantati o ha permesso loro di crescere per rimuoverli. Salvo diversa disposizione di legge o altro, le consuetudini locali si applicano agli alberi che crescono solitamente più in alto di 3 m come distanza consentita dal confine di terreno comune di 3 me per altri alberi 1,5 m.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se c’è una foresta o un frutteto sul terreno adiacente, se gli alberi formano una recinzione o se si tratta di un albero specialmente protetto da un’altra normativa legale.

§ 1018

Il terreno non deve essere modificato in modo tale che il terreno adiacente perda il suo supporto appropriato, a meno che non venga effettuato un altro fissaggio sufficiente.

§ 1019

(1) Il proprietario del terreno ha il diritto di richiedere al vicino di modificare l’edificio sul terreno vicino in modo che l’acqua non fuoriesca dall’edificio o che la neve o il ghiaccio cadano sul suo terreno. Tuttavia, se l’acqua scorre naturalmente nella terra dalla terra sopra, specialmente se sgorga lì o in seguito a pioggia o pioggia, il vicino non può chiedere al proprietario del terreno di aggiustare la sua terra.

(2) Se è necessario un afflusso d’acqua per la terra sottostante, il vicino del proprietario del terreno sopra può chiedere di non impedire il deflusso dell’acqua nella misura in cui non ha bisogno di acqua lui stesso.

§ 1020

Se il proprietario terriero ha una ragione ragionevole per farlo, può richiedere al vicino di astenersi dallo stabilire un edificio sul terreno adiacente in prossimità del confine del terreno comune.

§ 1021

Il proprietario deve consentire al vicino l’accesso alla sua terra nel momento, nella misura e nel modo necessario per la manutenzione o la gestione del terreno vicino, a meno che questo scopo non possa essere raggiunto altrimenti; tuttavia, il vicino risarcirà il proprietario terriero per i danni causati.

§ 1022

(1) Se un edificio non può essere costruito o demolito, o se non può essere riparato o restaurato se non utilizzando terreni vicini, il proprietario ha il diritto di chiedere al vicino di portare ciò che è necessario per questi lavori per un ragionevole risarcimento.

(2) Una richiesta non può essere accolta se l’interesse del vicino nell’uso indisturbato del terreno supera l’interesse nella realizzazione del lavoro.

§ 1023

(1) Il proprietario del terreno deve tollerare l’uso dello spazio sopra o sotto il terreno se vi è una ragione importante e se accade in modo tale che il proprietario non possa avere una ragione ragionevole per impedirlo.

(2) Nessuno può derivare un diritto da tale uso di uno spazio estraneo, che potrebbe essere invocato da qualcuno dopo che il motivo dell’uso cessa di esistere; tuttavia, se questo utilizzo si traduce in una struttura ufficialmente approvata, il proprietario può richiedere i danni.

Rozhrady
§ 1024

(1) Recinzioni, muri, confini, fossati e altri recinti naturali o artificiali simili tra terreni adiacenti sono considerati comuni.

(2) Tutti possono usare il muro comune sul lato fino alla metà del suo spessore e stabilire delle nicchie dove non si trovano sull’altro lato. Tuttavia, non deve fare nulla che possa mettere in pericolo il muro o impedire al vicino di usarne una parte.

§ 1025

Dove le divisioni sono doppie o dove la proprietà è divisa, ciascuno mantiene a proprie spese ciò che è suo.

§ 1026

Il proprietario non è obbligato a ricostruire un muro fatiscente, una recinzione o ripristinare un altro recinto, ma deve mantenerlo in buone condizioni se esiste il rischio di danni al vicino a causa del suo danno. Tuttavia, in caso di una tale violazione dell’area che ci sia il rischio che il confine tra i lotti diventi impercettibile, ogni vicino ha il diritto di richiedere la riparazione o il rinnovo dell’area.

§ 1027

Su proposta di un vicino e dopo aver trovato il parere dell’autorità edilizia, il tribunale può imporre al proprietario del terreno l’obbligo di recintare il terreno, se ciò è necessario per garantire l’esercizio ininterrotto del diritto di proprietà del vicino e se non impedisce l’uso efficiente di altri terreni.

§ 1028

Se i confini tra gli appezzamenti sono impercettibili o dubbi, ogni vicino ha il diritto di richiedere che il tribunale li determini secondo l’ultimo mandato pacifico. Se non può essere accertato, il tribunale determina il limite a sua discrezione.

Viaggio necessario
§ 1029

(1) Il proprietario di una proprietà immobiliare che non può essere adeguatamente gestita o altrimenti utilizzata correttamente perché non è sufficientemente collegata a una strada pubblica può richiedere che un vicino gli consenta il viaggio necessario attraverso la sua terra per un risarcimento.

(2) Il tribunale può consentire il viaggio necessario nella misura in cui corrisponde alla necessità del proprietario del bene immobile di usarlo correttamente al minor costo possibile, anche come dipendente. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione affinché il vicino sia disturbato il meno possibile dalla creazione o dall’uso della strada necessaria e che la sua terra sia interessata il meno possibile. Ciò deve essere considerato separatamente se il richiedente deve essere autorizzato a impostare una nuova rotta.

§ 1030

(1) La retribuzione e il risarcimento dei danni sono dovuti per il viaggio necessario, se non sono più coperti dalla retribuzione. Se è consentita la condivisione della strada privata di qualcun altro, la quota includerà anche i maggiori costi della sua manutenzione.

(2) Il proprietario del bene immobile, a favore del quale è stato consentito il viaggio necessario, fornirà una garanzia proporzionata a qualsiasi danno causato al terreno in questione; ciò non si applica se è ovvio che non si verificheranno danni evidenti al terreno in questione.

(3) Le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 appartengono principalmente al proprietario del terreno interessato dal permesso di viaggio necessario, tuttavia, se deve influire anche sul diritto materiale di un’altra persona sul terreno interessato, queste prestazioni devono essere fornite in misura ragionevole. Un’altra persona alla quale è stato stabilito un altro diritto per il bene immobile in questione ha diritto al risarcimento del danno subito contro il proprietario del terreno in questione; di questo si deve tener conto nella determinazione della remunerazione di cui al comma 1.

§ 1031

Se è stato autorizzato a stabilire la necessaria strada artificiale sul terreno in questione, deve essere stabilito e mantenuto dalla persona a favore della quale è stato autorizzato.

§ 1032

(1) Il tribunale non consente il viaggio necessario,

a) se il danno al bene immobile del vicino supera probabilmente il vantaggio del viaggio necessario,

b) se il mancato accesso è stato gravemente negligente o intenzionalmente causato dalla persona che ha richiesto il viaggio necessario; o

(c) quando il viaggio necessario è richiesto esclusivamente ai fini di un collegamento più conveniente.

(2) Non è possibile consentire il viaggio necessario attraverso un’area chiusa per non consentire l’accesso a estranei, né attraverso terreni in cui l’interesse pubblico impedisce l’istituzione di tale viaggio.

§ 1033

(1) Se un bene immobile è circondato da più lotti vicini senza accesso, il viaggio necessario sarà consentito solo attraverso uno di essi. Nel fare ciò, deve essere considerato attraverso quale terra si trova l’approccio più naturale, tenendo conto delle circostanze di cui alla Sezione 1029 (2).

(2) Se un bene immobile perde il suo collegamento con una strada pubblica perché il terreno è stato diviso, il viaggio necessario può essere richiesto solo alla persona che ha partecipato alla divisione. In questo caso, il viaggio necessario sarà consentito gratuitamente.

§ 1034

Se la causa per la quale è stato autorizzato il percorso necessario viene omessa, senza altra causa da parte della parte per mantenere il percorso necessario, il tribunale, su richiesta del proprietario del terreno in questione, cancella il percorso necessario.

§ 1035

(1) In caso di cessazione del diritto al viaggio necessario, il compenso non sarà rimborsato, ma la cauzione costituita dovrà essere saldata.

(2) Se il pagamento per il viaggio necessario è pagabile in rate o in benefici ricorrenti, l’obbligo di pagare rate o benefici non dovuti alla cessazione del diritto del viaggio necessario cesserà.

§ 1036

Se è necessario stabilire la strada necessaria come strada artificiale, il proprietario del terreno in questione può richiedere al richiedente di assumere la proprietà del terreno necessario per la strada necessaria. In tal caso, il prezzo è determinato non solo in relazione al prezzo del terreno ceduto, ma anche in relazione alla riduzione di valore della restante proprietà immobiliare del proprietario interessato.

Espropriazione e limitazione dei diritti di proprietà
§ 1037

In caso di emergenza o nell’interesse pubblico, l’oggetto del proprietario può essere utilizzato per il tempo necessario e nella misura necessaria, a meno che lo scopo non possa essere raggiunto diversamente.

§ 1038

Nell’interesse pubblico, che altrimenti non può essere soddisfatto, e solo in base alla legge, il diritto di proprietà può essere limitato o la cosa espropriata.

§ 1039

(1) Per la restrizione del diritto di proprietà o di esproprio della cosa, il proprietario ha diritto al pieno risarcimento corrispondente alla misura in cui la sua proprietà è stata interessata da queste misure.

(2) La compensazione è fornita in contanti. Tuttavia, può essere fornito in un altro modo se le parti lo accettano.

Tutela dei diritti di proprietà
§ 1040

(1) Chiunque trattiene ingiustamente una cosa può essere citato in giudizio dal proprietario per estradarlo.

(2) Una persona che ha alienato la cosa dall’acquirente a proprio nome senza esserne il proprietario e solo successivamente ha acquisito il diritto di proprietà su di essa non può intentare una causa per l’estradizione della cosa; acquisendo la proprietà da parte dell’alienatore, l’acquirente diventa il proprietario della cosa.

§ 1041

(1) Chiunque chieda che una cosa gli sia consegnata deve descriverla in modo tale da distinguerla da altre cose dello stesso genere.

(2) L’emissione di una cosa mobile che non può essere riconosciuta ai sensi del paragrafo 1, specialmente se si tratta di denaro o titoli al portatore mescolati con altre cose dello stesso tipo, può essere richiesta solo se il diritto di proprietà della persona che e la mancanza di buona fede della persona contro la quale è richiesta l’estradizione.

§ 1042

Il proprietario può cercare protezione contro chiunque interferisca ingiustificatamente con i suoi diritti di proprietà o li cancelli se non trattenendo la cosa.

Tutela dei presunti diritti di proprietà
§ 1043

(1) Una persona che ha acquisito il possesso di diritti di proprietà in modo onesto, corretto e corretto deve essere considerata come il proprietario nei confronti della persona che detiene la questione o la cancella in altro modo, senza avere una ragione legale per farlo, o se ha una ragione legale per farlo. forte o più debole.

(2) Se uno ha acquisito il possesso del diritto di proprietà gratuitamente e un altro a titolo oneroso, l’acquisizione gratuita sarà considerata una ragione giuridica più debole.

§ 1044

Se qualcuno ha la cosa con lui senza una presunzione ai sensi del § 1043, può esercitare il diritto alla protezione del proprietario a proprio nome.

Sezione 2

Acquisizione della proprietà
Sottosezione 1

Appropriazione e reperimento
Stanziamento
§ 1045

(1) Una persona che non appartiene a nessuno può prendere la cosa, a meno che la legge o il diritto di un altro di prendere la cosa non lo impedisca. La cosa mobile che il proprietario ha lasciato perché non vuole tenerla come sua non appartiene a nessuno.

(2) I beni immobili abbandonati appartengono allo Stato.

§ 1046

(1) Un animale selvatico è senza padrone fintanto che vive in libertà.

(2) Un animale catturato diventerà un animale senza padrone non appena acquisisce la libertà e il suo proprietario lo è senza indugio e non lo insegue né cerca di catturarlo di nuovo. Tuttavia, un tale animale non può diventare un animale senza un padrone se è contrassegnato in modo tale che il suo proprietario possa essere identificato.

§ 1047

(1) Un animale addomesticato che non viene catturato dal proprietario e che non ritorna al proprietario entro un termine ragionevole, sebbene nessuno glielo impedisca, diventa un animale senza padrone e può essere appropriato su un terreno privato dal suo proprietario, su una tenuta pubblica da chiunque. È vero che un tempo ragionevole per il ritorno dell’animale dal proprietario è di sei settimane.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se l’animale è contrassegnato in modo tale che il suo proprietario possa essere identificato.

§ 1048

Un animale domestico è considerato abbandonato se le circostanze indicano chiaramente l’intenzione del proprietario di smaltire o espellere l’animale. Questo vale anche per l’animale domestico.

§ 1049

Un animale tenuto in uno zoo e un pesce in uno stagno o in uno stabilimento simile, che non è un bene pubblico, non è senza un padrone.

§ 1050

(1) Se il proprietario non esercita il diritto di proprietà sulle cose mobili per un periodo di tre anni, si considera che lo abbia lasciato. Se un oggetto mobile, probabilmente di scarso valore per il proprietario, è stato lasciato in un luogo accessibile al pubblico, si considera abbandonato senza ulteriori indugi.

(2) Se il proprietario non ha esercitato il diritto di proprietà sull’immobile per un periodo di dieci anni, si considera che lo abbia lasciato.

Trovare
§ 1051

Si ritiene che tutti vogliano mantenere la loro proprietà e che la cosa trovata non venga abbandonata. Chi trova la cosa non deve subito considerarla abbandonata e appropriarsene.

§ 1052

(1) Il cercatore restituirà l’oggetto smarrito alla persona che lo ha perso o al proprietario dietro pagamento dei costi necessari e al cercatore.

(2) Se non è possibile sapere dalle circostanze a chi deve essere restituita la cosa, e se la cosa non è considerata abbandonata, il cercatore deve notificare il ritrovamento al comune nel cui territorio è stato trovato, senza indebito ritardo, di solito entro tre giorni; tuttavia, se la cosa è stata trovata in un edificio pubblico o in un mezzo di trasporto pubblico, il cercatore deve consegnare il ritrovamento all’operatore di queste strutture, che deve essere mantenuto in conformità con le altre normative legali, e se non lo è, procedere come se fosse il cercatore.

§ 1053

(1) Il comune annuncerà il ritrovamento nel modo consueto. Se la persona che ha perso la cosa non effettua la denuncia entro un termine ragionevole e se la cosa ha un valore considerevole, il Comune adotterà misure adeguate per rendere più noto il ritrovamento.

(2) Se il comune scopre il proprietario stesso, soprattutto dall’inconfondibile designazione della cosa, lo informa del ritrovamento e lo invita a prendere in consegna la cosa.

§ 1054

(1) Il comune deciderà come conservare l’oggetto trovato. Se il cercatore o un’altra persona è d’accordo e se è appropriato, il comune può decidere che la cosa sarà tenuta con questa persona. Le cose di valore considerevole, soprattutto denaro di importo superiore, vengono solitamente consegnate dal Comune alla custodia del tribunale o depositate in altro modo adeguato.

(2) Una cosa che non può essere conservata senza danni evidenti o che può essere conservata solo a costi sproporzionati deve essere venduta dal comune in un’asta pubblica e smaltita del ricavato in conformità con il paragrafo 1; prima, però, deduce le proprie spese con l’attuale amministrazione del caso. Il comune provvederà in ogni modo allo smaltimento dell’invendibile; ciò non si applica nel caso di una materia per la quale non possono sussistere dubbi sulla sua unicità e valore.

§ 1055

La cosa o il ricavato per esso ritirato sarà donato dal Comune, compresi i frutti e le agevolazioni, e detratte le spese e il ritrovatore alla persona che ha smarrito la cosa, o al proprietario, se si registra entro un anno dall’annuncio del ritrovamento.

§ 1056

(1) Il cercatore appartiene al cercatore anche se il proprietario può essere probabilmente identificato dal segno sull’oggetto o da altre circostanze.

(2) Quello rilevante è un decimo del prezzo del risultato. Tuttavia, se un oggetto smarrito ha valore solo per la persona che lo ha perso o per il suo proprietario, chi lo trova avrà la dovuta discrezione.

§ 1057

(1) Se nessuno fa domanda per la cosa entro un anno dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o un’altra persona a cui la cosa è stata affidata può trattare la cosa come un onesto detentore. Tuttavia, se il ritrovamento è in denaro, queste persone possono solo usarlo; ciò vale anche per il ricavato dell’articolo ritirato.

(2) Se la persona che ha perso la cosa o il suo proprietario si registra dopo un anno dall’annuncio del ritrovamento e prima della scadenza di tre anni dall’annuncio del ritrovamento, la cosa oi proventi detratti saranno rilasciati a lui dopo il pagamento delle spese e del ritrovamento.

(3) Se sono trascorsi tre anni dall’annuncio del ritrovamento, il cercatore, il comune o un’altra persona a cui la cosa è stata affidata acquisirà il diritto di proprietà sulla cosa o sui proventi per essa ritirati.

§ 1058

(1) Se viene trovato un animale in cui è evidente che aveva un proprietario, il cercatore deve notificare il ritrovamento senza indebito ritardo al comune, se non è possibile sapere dalle circostanze a chi deve essere restituito.

(2) La persona che si prende cura dell’animale trovato si prenderà cura di lui come un vero responsabile fino a quando il proprietario non subentra.

§ 1059

(1) Se viene trovato un animale apparentemente destinato all’allevamento di animali da compagnia e se nessuno ne fa richiesta entro due mesi dall’annuncio del ritrovamento, il rilevatore ne acquisirà la proprietà.

(2) Se il cercatore dichiara al comune di non voler acquisire l’animale, e se il comune affida irrevocabilmente l’animale alla persona che gestisce il ricovero, questa persona può disporre liberamente dell’animale se nessuno si registra entro quattro mesi l’animale è stato affidato a lei. Se il ritrovamento è stato annunciato solo dopo che l’animale è stato consegnato, il periodo inizia a decorrere dall’annuncio del ritrovamento.

§ 1060

Se il cercatore dichiara al comune di non voler acquistare la cosa ritrovata, il suo diritto passa ad utilizzare la cosa o il ricavato per essa ritirato e ad acquistarla al comune sul cui territorio è stata trovata. Acquistando il diritto di proprietà, il Comune è obbligato a pagare il trovatore dovuto.

§ 1061

Un cercatore che non notifica il ritrovamento, se ne appropria o viola in altro modo i suoi obblighi, non ha diritto al pagamento e il cercatore, né può utilizzare il ritrovamento o acquisirne la proprietà in conformità con le disposizioni della presente Legge sul ritrovamento. Ciò non pregiudica il suo obbligo di risarcimento.

§ 1062

Se più persone trovano una cosa allo stesso tempo, hanno diritto e sono vincolate congiuntamente e separatamente. Un co-finder è anche colui che ha visto la cosa e ha cercato di raggiungerla, anche se qualcun altro l’aveva presa prima.

Trovare cose nascoste
§ 1063

Lo stesso vale per trovare una cosa sepolta, murata o altrimenti nascosta come per trovare una cosa perduta. Tuttavia, il cercatore non appartiene al cercatore se il proprietario conosceva il nascondiglio.

§ 1064

(1) Se non è chiaro a chi appartenga la cosa nascosta, il cercatore informerà il proprietario del terreno e il comune nel cui territorio è stata trovata; § 1062 si applica in modo analogo.

(2) Se, in base ad altre normative legali, una cosa nascosta non rientra nella proprietà dello stato, della regione o del comune, il cercatore concorderà con il proprietario del terreno che manterrà la cosa e pagherà l’altra metà del prezzo della cosa. Se non sono d’accordo, la cosa appartiene al proprietario del terreno e il proprietario paga la metà del suo prezzo.

§ 1065

Una persona disposta a trovare un oggetto smarrito o nascosto non è un cercatore e ha diritto a un premio per la ricerca, se concordato.

Sottosezione 2

Aggiunta naturale
Aggiunta di immobili
§ 1066

Il frutto che la terra produce da sé senza essere coltivato appartiene al proprietario della terra. Lo stesso vale per i frutti naturali di altri beni immobili.

§ 1067

L’albero appartiene a colui dalla cui terra cresce il tronco. Se un tronco cresce al confine di terre di diversi proprietari, l’albero è comune.

Alluvione e gola
§ 1068

Il terreno alluvionale esposto alla riva appartiene al proprietario del terreno costiero. Questo vale anche per incrementi causati dal vento o da altre forze naturali.

§ 1069

Una parte ampia e riconoscibile del terreno, che il corso d’acqua trascina su un’altra sponda, diventa parte del terreno costiero, a meno che il proprietario originale non eserciti il ​​suo diritto sulla terra dilavata per un anno.

§ 1070

(1) Se un corso d’acqua separa la sua parte dalla terra come un’isola, il proprietario della terra originale è il proprietario dell’isola.

(2) In altri casi l’isola appartiene al proprietario del corso d’acqua.

§ 1071

Il corso d’acqua creato dal burrone o in conseguenza della formazione dell’isola diventa proprietà del proprietario dell’alveo originario.

§ 1072

Aggiunta di beni mobili
L’aggiunta naturale di un bene mobile appartiene al suo proprietario.

§ 1073

(1) Il frutto emesso dall’animale appartiene al proprietario dell’animale.

(2) Può essere richiesta una remunerazione per la fecondazione di un animale solo se concordata.

Sottosezione 3

Incremento artificiale
in lavorazione
§ 1074

(1) Una cosa nuova creata dalla lavorazione di beni mobili di più proprietari in modo tale che i beni lavorati non possano essere riportati allo stato precedente né del tutto, o solo con notevoli spese o perdite, appartiene al proprietario che ha contribuito di più al valore del risultato.

(2) Il proprietario di una cosa nuova deve pagare un compenso per il lavoro alla persona che ha perso il diritto di proprietà, il valore della cosa lavorata e alla persona che ha partecipato al risultato del lavoro.

§ 1075

(1) Il proprietario di un articolo che il trasformatore non ha trasformato in un nuovo articolo in buona fede è lasciato alla discrezione di adottare il nuovo articolo e sostituire l’altro con ciò che ha perso, o se trattiene l’articolo per un risarcimento.

(2) Il diritto di scegliere una soluzione più vantaggiosa scade se non viene esercitato entro un mese dal giorno in cui il proprietario ha appreso dell’elaborazione delle cose.

§ 1076

(1) Se non è possibile determinare l’unico proprietario di una cosa nuova, la cosa appartiene alla comproprietà dei proprietari delle cose lavorate. Le quote sono determinate in base ai valori degli articoli lavorati; se ciò non è possibile, le loro quote sono le stesse.

(2) I comproprietari pagheranno in solido il compenso per il lavoro alla persona che ha trattato la cosa.

§ 1077

Se una cosa straniera viene utilizzata solo per riparare un’altra cosa, spetta al proprietario della cosa riparata e sostituisce il valore della cosa straniera usata al proprietario della cosa lavorata.

Miscelazione
§ 1078

(1) Se i beni mobili di più proprietari sono mescolati in modo tale che il ripristino dello stato precedente non è possibile, ma il tutto può essere diviso in parti senza violare l’essenza, è lasciato a tutti decidere se separare una parte di ciò che è stato creato mescolando o chiederà un risarcimento per ciò che ha perso. Se la persona che ha mescolato le cose non era in buona fede, il proprietario ha il diritto di lasciargli la sua parte delle cose miste per il pieno risarcimento.

(2) Le disposizioni della Sezione 1075 paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 1079

Quando si mescolano beni mobili dello stesso tipo, specialmente se si verificano durante la loro custodia, il § 1078 non si applica; la proprietà di una parte mista degli articoli passa ai proprietari degli articoli misti.

§ 1080

Chiunque sia stato coinvolto nel mescolare cose straniere e non sia stato in buona fede risarcirà anche i proprietari interessati per il mancato guadagno; tuttavia, risarcirà i danni effettivi solo nella misura in cui i proprietari non abbiano ottenuto un risarcimento ai sensi delle disposizioni precedenti.

§ 1081

Chi di coloro che hanno partecipato alla fusione ha qualcosa di nuovo con sé, anche se deve consegnarlo, non è obbligato a farlo fino a quando il proprietario non gli ha pagato un risarcimento.

§ 1082

Disposizioni comuni
Chi è obbligato a fornire un risarcimento a un’altra persona durante la lavorazione o la miscelazione non è obbligato a eseguire più di quanto sarebbe obbligato a eseguire in caso di arricchimento indebito.

Edificio
§ 1083

(1) Se qualcuno utilizza un oggetto estraneo per la costruzione sul proprio terreno, la costruzione diventa parte del terreno. Il proprietario del terreno sostituisce il proprietario della cosa usata con il suo valore.

(2) Chi non era in buona fede quando utilizzava una cosa straniera per la costruzione, deve anche risarcire il proprietario della cosa usata per i profitti persi; tuttavia, risarcisce i danni effettivi solo nella misura in cui il proprietario non ha ottenuto un risarcimento ai sensi del paragrafo 1.

§ 1084

(1) Un edificio stabilito su un terreno straniero appartiene al proprietario del terreno.

(2) Il proprietario del terreno rimborserà in buona fede alla persona che ha costruito l’edificio sul terreno straniero i costi sostenuti intenzionalmente. Una persona che non è stata in buona fede ha gli stessi diritti e obblighi di un agente illegale.

§ 1085

Il tribunale può, su proposta del proprietario terriero, decidere che chi ha realizzato l’edificio su un terreno altrui, pur non avendo il diritto di farlo, debba rimuovere l’edificio a proprie spese e riportare il terreno allo stato precedente. Il tribunale valuterà se la costruzione è stata stabilita in buona fede.

§ 1086

(1) Chiunque abbia costruito in buona fede un edificio su un terreno straniero ha il diritto di chiedere al proprietario del terreno, che conosceva l’istituzione dell’edificio e non l’ha vietato senza indebito ritardo, di trasferirgli il terreno al prezzo normale. Il proprietario terriero ha anche il diritto di richiedere al fondatore di acquistare il terreno al prezzo normale.

(2) Il tribunale, su richiesta di una delle parti, ordina che il terreno sia di proprietà del fondatore dell’edificio e decide sul suo obbligo di risarcire il proprietario del terreno.

§ 1087

Rompere
(1) Se un edificio permanente stabilito sul proprio terreno interessa solo una piccola parte di una piccola parte del terreno straniero, la parte del terreno edificato dalla ricostruzione diventerà di proprietà del fondatore dell’edificio; questo non si applica se il fondatore dell’edificio non ha costruito in buona fede.

(2) Chi ha costruito in buona fede sostituirà il proprietario del terreno, parte del quale è stato costruito con una conversione, con il prezzo normale del terreno acquistato.

Sottosezione 4

Incremento misto
§ 1088

(1) Quando si semina la terra con seme straniero o si pianta con piante straniere, il proprietario della terra appartiene a ciò che verrà aggiunto in questo modo; tuttavia, le piante non vi appartengono finché non hanno messo radici.

(2) Le sezioni 1083 e 1084 si applicano mutatis mutandis alla compensazione per semi e piante.

Sottosezione 5

Resistenza
Resistenza adeguata
§ 1089

(1) Se un detentore onesto detiene il diritto di proprietà per un periodo di tempo specificato, lo manterrà e acquisirà la proprietà della cosa.

(2) La disonestà del predecessore non impedirà al successore onesto di iniziare la perseveranza il giorno in cui ha acquisito il possesso.

§ 1090

(1) L’autenticità del mandato è richiesta per il mantenimento e che il possesso si basi su un motivo legale che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà se apparteneva al cedente o se fosse stato stabilito da una persona autorizzata.

(2) Se il testatore ha acquisito un falso possesso, il suo erede non può conservare il diritto di proprietà, anche se lo ha tenuto onestamente. Ciò vale anche per il successore legale generale di una persona giuridica.

§ 1091

(1) Per mantenere il diritto di proprietà su una cosa mobile, è richiesto un mandato ininterrotto della durata di tre anni.

(2) È necessario un mandato ininterrotto della durata di dieci anni per mantenere il diritto di proprietà sulla proprietà immobiliare.

§ 1092

Anche il periodo di possesso corretto e onesto del suo predecessore deve essere compreso nel periodo di sopravvivenza a beneficio del titolare.

§ 1093

Le partecipazioni sono sospese se il titolare non le ha esercitate per più di un anno durante il periodo sospensivo.

§ 1094

Se una persona deve avere un rappresentante legale o un tutore, il periodo di sospensione decorre dalla data in cui acquisisce un rappresentante legale o un tutore. Il tempo già iniziato continua, ma non termina fino a un anno dopo la scomparsa dell’ostacolo.

§ 1095

Resistenza straordinaria
Se è trascorso il periodo di tempo doppio rispetto a quanto sarebbe altrimenti richiesto, il titolare conserva il diritto di proprietà anche se non dimostra la ragione giuridica su cui si basa il suo possesso. Ciò non si applica se viene dimostrato un intento disonesto.

§ 1096

Compreso il tempo di permanenza
(1) Se qualcuno ha acquisito onestamente il possesso da un detentore onesto, il cui possesso si basa su un motivo legale che sarebbe sufficiente per stabilire il diritto di proprietà (§ 1090 par.1), si terrà conto del periodo di residenza del suo predecessore.

(2) In caso di resistenza straordinaria, i successori dell’onesto predecessore saranno accreditati senza ulteriore successione.

§ 1097

Divieto di resistenza
Il legale rappresentante nei confronti della parte rappresentata, né la persona rappresentata contro il suo legale rappresentante, possono opporsi al diritto di proprietà. Lo stesso vale per il tutore, il tutore e il tutore.

§ 1098

Fermare il periodo di resistenza
Il periodo di resistenza non inizia a scorrere o a scorrere tra i coniugi finché dura il matrimonio. Ciò si applica allo stesso modo alle persone che vivono nella stessa famiglia, rappresentante legale e persona rappresentata, tutore e custode, nonché tutore e fiduciario.

Sottosezione 6

Trasferimento di proprietà
§ 1099

La proprietà di un bene determinato individualmente viene trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia, salvo diverso accordo o disposizione di legge.

§ 1100

(1) Se una parte trasferisce i diritti di proprietà su un elemento non iscritto nell’elenco pubblico a più persone mediante contratti conclusi successivamente, la persona a cui il cedente ha rilasciato la cosa acquisisce per prima la proprietà. In assenza di tale persona, la persona con la quale è stato concluso il contratto, entrato in vigore per primo, acquisisce il diritto di proprietà.

(2) Se una parte trasferisce gradualmente la proprietà di una cosa inserita nell’elenco pubblico a più persone, il proprietario sarà la persona in buona fede e il cui diritto di proprietà è stato inserito per primo nell’elenco pubblico, anche se il suo diritto è nato più tardi.

Passaggio di proprietà di una cosa mobile
§ 1101

La proprietà di una cosa mobile determinata dal tipo si acquisisce al più presto quando la cosa può essere determinata da una sufficiente distinzione da altre cose dello stesso tipo.

§ 1102

In caso di trasferimento del diritto di proprietà su una cosa mobile iscritta nell’elenco pubblico, la cosa diviene proprietà per iscrizione in tale elenco, salvo diversa disposizione normativa.

§ 1103

(1) La proprietà di un titolo su un titolo al portatore sarà trasferita per contratto al momento del suo trasferimento.

(2) Il diritto di proprietà di una garanzia di fila deve essere trasferito mediante girata e contratto al momento del trasferimento. Ai requisiti della girata e della sua accettazione si applicano le disposizioni della normativa legale in materia di cambiali, nonché a chi ha diritto alla girata e come dimostra tale autorizzazione; tuttavia, il cedente di una garanzia è responsabile della soddisfazione dei diritti derivanti dalla garanzia solo se è specificamente obbligato a farlo.

(3) La proprietà di un titolo registrato sarà trasferita dal contratto stesso al momento della sua efficacia.

§ 1104

(1) La proprietà di un titolo dematerializzato si acquisisce registrando il titolo dematerializzato per conto del proprietario.

(2) Se un titolo dematerializzato è registrato anche sull’account del cliente, la proprietà di esso sarà acquisita mediante registrazione sull’account del cliente.

(3) Le disposizioni sull’acquisizione della proprietà di titoli dematerializzati si applicano mutatis mutandis all’acquisizione della proprietà di un titolo immobilizzato ai sensi della Sezione 2413 (1).

§ 1105

Trasferimento di proprietà di beni immobili
Se la proprietà di un bene immobile registrato in un elenco pubblico viene trasferita, la proprietà viene acquisita mediante registrazione in tale elenco.

Disposizioni comuni sul trasferimento di proprietà
§ 1106

Chi acquisisce la proprietà acquisisce anche i diritti e gli obblighi connessi con la cosa.

§ 1107

(1) Chi acquisisce il diritto di proprietà assume anche i vizi relativi a cose iscritte nell’elenco pubblico; assume altri difetti se li avesse e avrebbe potuto scoprirli dalle circostanze o se fosse stato concordato, o se così previsto dalla legge.

(2) I difetti che non vanno via scompaiono.

§ 1108

Le disposizioni degli articoli 1106 e 1107 si applicano in modo analogo all’acquisizione della proprietà diversa dal trasferimento.

Sottosezione 7

Acquisizione della proprietà da una persona non autorizzata
§ 1109

Il proprietario della cosa sarà la persona che ha acquisito la cosa, che non è iscritta nell’elenco pubblico, ed era, in ogni circostanza, in buona fede nel diritto dell’altra parte di trasferire la proprietà con titolo proprio, se

a) in un’asta pubblica,

b) dall’imprenditore nello svolgimento della sua attività imprenditoriale nel normale svolgimento dell’attività,

c) a pagamento da parte di qualcuno a cui il proprietario ha affidato la cosa,

d) da un erede non autorizzato al quale è stata confermata l’acquisizione dell’eredità,

(e) nel caso di un’operazione in uno strumento di investimento, titolo o documento emesso ai portatori; o

f) quando si negozia su una borsa di merci.

§ 1110

Se qualcuno ha ottenuto in buona fede un oggetto mobile usato a pagamento da un imprenditore che commercia tali cose nel corso della sua attività nel normale svolgimento dell’attività, lo dovrà rilasciare al proprietario, il quale dovrà dimostrare di aver perso l’oggetto o lo ha perso arbitrariamente. la perdita o il ritiro dell’oggetto è scaduto entro un massimo di tre anni.

§ 1111

Se qualcuno ha acquistato un bene mobile in circostanze diverse da quelle previste dal § 1109 o 1110, diventa proprietario della cosa se dimostra buona fede nel diritto del cedente di trasferire la proprietà della cosa. Ciò non si applica se il proprietario dimostra di aver perso la cosa per smarrimento o atto della natura di un reato intenzionale.

§ 1112

Né il titolare né la buona fede del suo predecessore possono rivendicare il beneficio della persona che ha acquisito il bene mobile con la consapevolezza che il diritto di proprietà è stato acquisito dal non autorizzato.

§ 1113

Le disposizioni delle sezioni da 1110 a 1112 non si applicano nel caso di uno strumento di investimento, di un titolo o di un atto emesso al portatore o di un elemento acquisito in un’asta pubblica, in un’asta in esecuzione di una decisione o in esecuzione mediante vendita di beni mobili o in un elemento acquisito in uno scambio di merci. mercato azionario.

Sottosezione 8

Acquisizione della proprietà su decisione di un’autorità pubblica
§ 1114

Con decisione di un tribunale o altra autorità pubblica, il diritto di proprietà è acquisito alla data ivi specificata. Se tale data non è specificata nella decisione, il diritto di proprietà viene acquisito il giorno in cui la decisione diventa definitiva.

Parte 4

Comproprietà
Sezione 1

Condizioni generali
§ 1115

(1) Le persone alle quali appartiene congiuntamente il diritto di proprietà su una cosa sono comproprietari.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis alla comunità degli altri diritti reali.

§ 1116

A causa della cosa nel suo insieme, i comproprietari si considerano una singola persona e trattano la cosa come una singola persona.

§ 1117

Ogni comproprietario ha diritto a tutto. Questo diritto è limitato dallo stesso diritto di ogni altro comproprietario.

§ 1118

Il comproprietario ha diritto alla dichiarazione di come è stata trattata la cosa comune, così come la quota di frutti e benefici dalla cosa comune.

§ 1119

La liquidazione può essere richiesta dopo la scadenza del periodo di consuetudine di amministrazione della causa comune, al termine della comproprietà o alla fine della partecipazione ad essa, o per altri importanti motivi.

§ 1120

(1) I frutti e i benefici della causa comune sono suddivisi in base al rapporto delle azioni.

(2) Le modalità di smaltimento dei frutti e dei benefici delle cose comuni che non possono essere divise per azioni saranno determinate di comune accordo dai comproprietari. Se i comproprietari non sono d’accordo, questi frutti e benefici saranno venduti in modo appropriato e la resa sarà ripartita.

Sezione 2

Quota di comproprietà
§ 1121

Ciascuno dei comproprietari è il pieno proprietario della propria quota.

§ 1122

(1) La quota esprime il grado di partecipazione di ciascun comproprietario alla costituzione di un testamento comune e ai diritti e obblighi derivanti dalla comproprietà della cosa.

(2) L’ ammontare della quota risulta dal fatto giuridico su cui si basa la comproprietà o partecipazione del comproprietario alla comproprietà. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente la dimensione delle azioni; tale disposizione deve rispettare i requisiti previsti per il trasferimento della partecipazione.

(3) Le azioni si considerano le stesse.

§ 1123

Il comproprietario può disporre della sua quota a suo piacimento. Tuttavia, tale trattamento non deve andare a scapito dei diritti degli altri comproprietari, qualunque siano le loro implicazioni.

§ 1124

(1) Se la comproprietà è stata stabilita per acquisizione in caso di morte o altro fatto giuridico in modo tale che i comproprietari non potessero influenzare i loro diritti e obblighi sin dall’inizio, e se uno dei comproprietari cede la propria quota, gli altri comproprietari hanno la quota per sei mesi dal la creazione di un diritto di prelazione in comproprietà, a meno che il comproprietario non trasferisca la quota ad un altro comproprietario o al suo coniuge, fratello o parente in linea diretta. Se i comproprietari non sono d’accordo sulle modalità di esercizio del diritto di prelazione, hanno diritto al riscatto della quota in proporzione all’ammontare delle azioni.

(2) I comproprietari hanno diritto di prelazione anche se uno dei comproprietari trasferisce la quota a titolo gratuito; quindi i comproprietari hanno il diritto di acquistare la quota al prezzo usuale. Ciò vale anche in altri casi di diritti di prelazione legali.

§ 1125

(1) Se la comproprietà di un’azienda agricola è sorta in caso di morte o altro fatto giuridico in modo che i comproprietari non potessero influenzare i loro diritti e obblighi sin dall’inizio, e se uno dei comproprietari cede la sua quota, gli altri comproprietari hanno un diritto di prelazione alla quota; il diritto di prelazione si applica anche alla quota di successione. Qualora i comproprietari o co-eredi non siano d’accordo sulle modalità di esercizio del diritto di prelazione, hanno il diritto di rimborsare la quota in proporzione all’ammontare delle azioni.

(2) Se il comproprietario trasferisce la sua quota a una persona che sarebbe il suo erede in conformità con le disposizioni sulla successione legale degli eredi, o ad un altro comproprietario, il paragrafo 1 non si applica. Ciò vale anche se il comproprietario del diritto di prelazione ha rinunciato per iscritto.

Sezione 3

Gestire cose comuni
§ 1126

(1) Ciascuno dei comproprietari ha il diritto di partecipare all’amministrazione della causa comune.

(2) Quando si decide su una questione comune, i voti dei comproprietari devono essere calcolati in base alla dimensione delle loro azioni.

§ 1127

Tutti i comproprietari sono autorizzati e obbligati in solido dai procedimenti legali riguardanti la materia comune.

§ 1128

(1) I comproprietari decidono l’amministrazione quotidiana di una questione comune a maggioranza dei voti.

(2) Una decisione ha effetti giuridici per tutti i comproprietari solo se tutti sono stati informati della necessità di decidere, a meno che non si tratti di una questione che richiede un’azione immediata. Il comproprietario omesso nel decidere su una questione urgente può proporre al tribunale di dichiarare che la decisione sulla questione urgente non ha alcun effetto giuridico su di lui, a meno che non possa essere equamente obbligato a sopportarla.

(3) Se la proposta di cui al paragrafo 2 non viene presentata entro trenta giorni dall’adozione della decisione, il diritto di depositarla decade; se il comproprietario non è stato informato della cessione, il periodo decorre dal giorno in cui ha appreso o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione.

§ 1129

(1) Una decisione su una questione significativa riguardante una questione comune, in particolare sul suo sostanziale miglioramento o deterioramento, il cambiamento del suo scopo o del suo trattamento, richiede almeno una maggioranza di due terzi dei voti dei comproprietari. Se questa maggioranza non viene raggiunta, il tribunale deciderà su proposta del comproprietario.

(2) Un comproprietario annullato in una decisione ai sensi del paragrafo 1 può proporre che una questione sia decisa da un tribunale; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Le disposizioni del § 1128 paragrafo 3 si applicano in modo analogo.

§ 1130

Un comproprietario respinto che è minacciato di grave danno da una decisione, in particolare da una restrizione sproporzionata all’uso di una questione comune o da un obbligo apparentemente sproporzionato rispetto al valore della sua partecipazione, può chiedere al giudice di annullare la decisione. Le disposizioni del § 1128 par.3 si applicano in modo analogo.

§ 1131

Se la maggioranza dei comproprietari decide sulla misura necessaria per mantenere o migliorare la questione comune e si impegna nei confronti del sottoscritto comproprietario a non richiedergli di partecipare ai costi o di risarcirgli eventuali danni causati dalla misura adottata e di fornire sufficienti garanzie, diritto di comproprietario annullato ai sensi del § 1130.

§ 1132

Una decisione di gravare o accantonare un’impresa comune e una decisione di limitare i diritti dei comproprietari a un periodo superiore a dieci anni richiede il consenso di tutti i comproprietari.

§ 1133

Una decisione della maggioranza di almeno due terzi dei comproprietari sarà sufficiente per stabilire un privilegio o un’altra garanzia simile utilizzata per garantire un credito pecuniario derivante dal miglioramento di una questione comune o dal suo rinnovo.

Responsabile per la causa comune
§ 1134

I comproprietari decidono sull’elezione e la revoca dell’amministratore nonché sulle questioni di amministrazione quotidiana.

§ 1135

L’amministratore ha lo status legale del committente. Deve rendere conto ai comproprietari per l’amministrazione; ha diritto al rimborso delle spese opportunamente sostenute, che può scegliere tra i ricavi della cosa gestita.

§ 1136

Un comproprietario che ha sostenuto un addebito per una causa comune nell’interesse degli altri comproprietari senza la loro notifica e il loro consenso può richiedere

a) una parte proporzionale del compenso nell’ambito della valutazione della cosa, se si trattava di un costo a vantaggio dei comproprietari,

(b) rimborso delle spese necessarie, in caso di spese da sostenere per il salvataggio delle merci.

§ 1137

Se l’amministrazione è affidata a più persone, queste deliberano a maggioranza dei voti; ognuno ha un voto.

§ 1138

A meno che i comproprietari dell’immobile non convengano diversamente sulla sua gestione, l’accordo richiede la forma di atto pubblico. La convenzione deve essere depositata nella raccolta dei documenti presso l’autorità presso la quale il bene immobile è iscritto nel registro pubblico.

§ 1139

Regolamento giudiziario dei comproprietari
(1) Se uno dei comproprietari di un tribunale propone di decidere che la decisione della maggioranza dei comproprietari non ha effetti legali contro di lui, di annullare tale decisione o sostituirli con la sua decisione, il tribunale organizzerà i rapporti legali dei comproprietari a sua discrezione. In particolare, il tribunale può decidere se la modifica debba essere effettuata senza riserve, con riserva o contro sicurezza, o se non debba avvenire affatto.

(2) Nel modo di cui al paragrafo 1, il tribunale decide anche se uno dei comproprietari chiede la sua decisione perché la maggioranza richiesta non è stata raggiunta quando si decide su una questione comune.

Sezione 4

Dipartimento di comproprietà e abolizione della comproprietà
§ 1140

(1) Nessuno può essere obbligato a rimanere in comproprietà.

(2) Ciascuno dei comproprietari può in qualsiasi momento richiedere la sua separazione dalla comproprietà, se l’oggetto della comproprietà può essere scisso, o l’annullamento della comproprietà. Tuttavia, non deve presentare domanda in un momento inappropriato o solo a scapito di uno dei comproprietari.

§ 1141

(1) La comproprietà viene annullata previo accordo di tutti i comproprietari; l’accordo deve includere un accordo sul metodo di regolamento. In caso di comproprietà di un bene immobile o di un impianto, l’accordo richiede una forma scritta.

(2) I comproprietari stabiliranno la divisione della cosa comune, la sua vendita liberamente o in un’asta pubblica con la distribuzione dei proventi, o il trasferimento della proprietà ad uno o più comproprietari con il pagamento degli altri.

§ 1142

(1) Se è una cosa comune, che nel suo insieme serve a un certo scopo, la sua divisione non è possibile.

(2) I terreni agricoli possono essere suddivisi solo in modo tale che la divisione crei terreni che possono essere effettivamente coltivati ​​sia per quanto riguarda l’area sia per la possibilità di accesso permanente. Ciò non si applica se il terreno deve essere diviso allo scopo di stabilire un edificio o per un tale scopo per il quale il terreno può essere espropriato.

§ 1143

Se i comproprietari non sono d’accordo sull’annullamento della comproprietà, il tribunale deciderà in merito su proposta di uno dei comproprietari. Se il tribunale decide di annullare la comproprietà, deciderà anche le modalità di regolamento dei comproprietari.

§ 1144

(1) Se possibile, il tribunale decide sulla divisione della questione comune; ma non può dividere una cosa se il suo valore è notevolmente ridotto.

(2) Tuttavia, la divisione di una cosa non è impedita dall’impossibilità di dividere una cosa in parti che corrispondono esattamente alle quote dei comproprietari, se la differenza di denaro è risolta.

§ 1145

In caso di cessazione della comproprietà mediante divisione della causa comune, il tribunale può stabilire una servitù o altro diritto reale, se ciò richiede il corretto utilizzo della nuova causa da parte dell’ex comproprietario.

§ 1146

I documenti comuni non possono essere divisi. Se i comproprietari non concordano su chi saranno depositati i documenti congiunti, li depositeranno presso il comproprietario più anziano, a meno che non ci sia nulla di sbagliato in questo. Gli altri comproprietari riceveranno copie o copie ufficialmente certificate a spese comuni.

§ 1147

Se la divisione della questione comune non è ben possibile, il tribunale la ordina a uno o più comproprietari per un ragionevole risarcimento. Se nessuno dei comproprietari vuole la cosa, il tribunale ordinerà la vendita della cosa all’asta pubblica; in un caso giustificato, il tribunale può decidere che il caso sarà messo all’asta solo tra i comproprietari.

§ 1148

(1) In caso di cessazione della comproprietà, i comproprietari devono saldare reciprocamente i crediti e i debiti relativi alla comproprietà o ad una cosa comune.

(2) Ciascuno dei comproprietari può richiedere il pagamento di un credito dovuto, nonché di un credito scaduto entro un anno dalla data di efficacia dell’accordo di cessazione della comproprietà o dopo l’inizio del procedimento di cancellazione della comproprietà.

(3) Se la cosa viene venduta, tutti i debiti di cui ai paragrafi precedenti devono essere saldati dopo che i costi di vendita sono stati detratti prima che i proventi siano distribuiti tra i comproprietari.

§ 1149

(1) Gli ex comproprietari devono fornire alla richiesta di uno di loro una conferma di come si sono risolti, a meno che non abbiano concluso per iscritto un accordo sulla cancellazione della comproprietà dei beni mobili.

(2) Quando si stabilisce la comproprietà di un bene immobile registrato nell’elenco pubblico, nuovi diritti di proprietà derivano dalla registrazione in questo elenco pubblico.

Tutela dei terzi nella divisione di una causa comune
§ 1150

La divisione di una causa comune non va a scapito della persona che ha diritto reale alla causa comune.

§ 1151

Quando si divide la cosa prevalente, la servitù per tutte le parti di solito continua, ma non deve essere estesa o diventare più difficile. Se la servitù beneficia solo di alcune opere, scompare rispetto alle altre opere.

§ 1152

Se la cosa gravata è divisa e se la servitù interessa solo una parte, scompare dalle altre parti.

§ 1153

(1) Se il diritto al servizio o altro ostacolo conferisce un diritto a frutti o benefici, può

(a) ciascuna delle persone aventi diritto, se la cosa è divisa, o

b) ciascuna delle persone lese, se il caso è difficile, proporre che l’esecuzione sia eseguita da un tribunale.

(2) Il tribunale adegua l’esecuzione in relazione alla natura e allo scopo del carico, nonché rispetto alle peculiarità economiche delle singole parti, in modo che il risultato corrisponda ai principi di decenza e in modo che il carico non aumenti.

Rinvio dell’annullamento della comproprietà
§ 1154

(1) Qualora i comproprietari acconsentano a non richiedere l’annullamento della comproprietà per un certo periodo, ma non oltre un periodo di dieci anni, non si può escludere alcun altro accordo successivo. Qualora sia stato concordato il posticipo dell’annullamento della comproprietà per un periodo superiore a dieci anni, si considera concordato per dieci anni. Il rinvio dell’annullamento della comproprietà può essere disposto più volte.

(2) Se la disposizione del rinvio dell’annullamento della comproprietà deve vincolare anche i successori legali dei comproprietari, la cui successione legale deriva dall’eredità o dalla trasformazione di una persona giuridica, ciò deve essere concordato esplicitamente.

(3) Un accordo sul rinvio dell’abolizione della comproprietà richiede la forma di un atto pubblico; se il concordato riguarda un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, il rinvio dell’annullamento della comproprietà è iscritto nell’elenco pubblico.

§ 1155

(1) Su proposta del comproprietario, il tribunale può posticipare l’annullamento della comproprietà se ciò serve a prevenire la perdita di proprietà o una seria minaccia al legittimo interesse di un comproprietario e quindi prolungare la durata della comproprietà, ma non oltre due anni.

(2) La revoca della comproprietà può essere posticipata anche per acquisizione in caso di morte.

§ 1156

Il rinvio della revoca della comproprietà potrà essere successivamente modificato previo accordo dei comproprietari e, in mancanza, con decisione del tribunale emessa su richiesta del comproprietario, che dimostri che non può essere equamente richiesto di rimanere in comproprietà o che le circostanze si è verificato.

§ 1157

Rinvio della separazione dalla comproprietà
Le sezioni da 1154 a 1156 si applicano mutatis mutandis ai dipartimenti in comproprietà.

Sezione 5

Comproprietà abitativa
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1158

(1) La comproprietà abitativa è la comproprietà di beni immobili stabilita dalla proprietà delle unità. Può sorgere comproprietà abitativa se fa parte del bene immobile una casa con almeno due appartamenti.

(2) Quanto stabilito in questa sezione sull’abitazione si applica anche a uno spazio non residenziale, nonché a un insieme di abitazioni o locali non residenziali.

§ 1159

L’unità comprende un appartamento come parte della casa spazialmente separata e una quota nelle parti comuni del patrimonio immobiliare collegate ed inscindibili. L’unità è una cosa inamovibile.

Parti comuni
§ 1160

(1) Sono comuni almeno quelle parti di beni immobili che, per loro natura, sono destinate a servire insieme i proprietari di unità.

(2) Comune è sempre il terreno su cui è stata stabilita la casa o il diritto reale, che stabilisce il diritto dei proprietari di unità di avere una casa sul terreno, parti edificabili essenziali per la conservazione della casa, comprese le sue strutture principali, e la sua forma e aspetto, nonché per la conservazione dell’appartamento un altro proprietario dell’unità e l’attrezzatura utilizzata da un altro proprietario dell’unità per utilizzare l’appartamento. Ciò vale anche se una certa parte viene lasciata a un proprietario dell’unità per uso esclusivo.

§ 1161

Se le quote nelle parti comuni non sono determinate in relazione alla natura, alle dimensioni e all’ubicazione dell’appartamento o come lo stesso, sono determinate dal rapporto tra la metratura della metratura dell’appartamento e la metratura totale di tutti gli appartamenti della casa.

§ 1162

(1) Se le quote nelle parti comuni sono determinate in modo diverso dal rapporto tra la dimensione della superficie del pavimento dell’abitazione e la superficie totale di tutte le abitazioni della casa o come le stesse, il proprietario dell’unità ha il diritto di richiedere una modifica di questa designazione se le circostanze sono cambiate in modo così sostanziale da la sua quota delle parti comuni è chiaramente ingiusta.

(2) Se la dichiarazione non viene modificata su proposta del proprietario dell’unità (§ 1169), la dichiarazione deve essere modificata dal tribunale.

Sottosezione 2

Origine dell’unità
§ 1163

Costruzione
Se le parti si sono impegnate a farlo in relazione alla costruzione di una casa o al suo cambiamento, un’unità sarà creata per costruzione se la casa è almeno in un grado di costruzione tale da essere già chiusa all’esterno da muri perimetrali e struttura del tetto e l’appartamento è chiuso da muri perimetrali.

§ 1164

Iscrizione nell’elenco pubblico
(1) Una voce nell’elenco pubblico crea un’unità se il proprietario o una persona autorizzata a farlo da un altro diritto reale dichiara il suo diritto alla casa e alla terra al diritto di proprietà delle unità.

(2) Iscrivendosi all’elenco pubblico, l’unità deve essere costituita anche se i comproprietari concordano in tal modo sulla separazione dalla comproprietà o sulla sua cancellazione e regolamento, o se i coniugi concordano quando l’ambito cambia o quando la proprietà comune è stabilita. Le disposizioni della dichiarazione si applicano mutatis mutandis a tali accordi.

§ 1165

Decisione della corte
Un’entità viene creata se il tribunale decide in tal modo in caso di separazione dalla comproprietà, in caso di cancellazione e risoluzione della comproprietà, in caso di limitazione della comproprietà o nella transazione della comproprietà.

Dichiarazione
§ 1166

(1) Almeno quando si divide il diritto sui beni immobili nel diritto di proprietà sulle unità

a) dati su terreno, casa, comune e territorio catastale,

b) dettagli dell’unità, in particolare:

1. denominazione e contrassegno dei singoli appartamenti almeno in base al numero e all’ubicazione con determinazione della destinazione d’uso,

2. identificazione e descrizione delle parti comuni per quanto riguarda la loro natura costruttiva, tecnica o utilizzatrice e, se del caso, quali di esse sono riservate all’uso esclusivo del proprietario di una determinata unità,

3. l’ entità delle azioni nelle parti comuni,

c) quali diritti reali e altri diritti e quali difetti passano con la creazione del diritto di proprietà dell’unità a tutti i proprietari delle unità o ad alcuni di essi.

(2) La dichiarazione deve essere accompagnata dalle planimetrie di tutti i piani, o dai loro diagrammi, che determinano l’ubicazione degli appartamenti e delle parti comuni della casa, insieme ai dati sulle superfici degli appartamenti.

§ 1167

Se la proprietà delle quote è iscritta nell’elenco pubblico, la dichiarazione non può essere dichiarata nulla, né si può stabilire che la proprietà dell’unità non è sorta se un altro soggetto ha acquisito il diritto sull’unità.

§ 1168

Correzione dei difetti
(1) Se la dichiarazione definisce l’unità in modo indefinito o errato e se l’originatore della dichiarazione non la rimuove senza indebito ritardo dopo essere stato informato del difetto da una persona con un interesse legale, i proprietari delle unità interessate possono eliminare il difetto con una dichiarazione congiunta. Se ciò non avviene, il tribunale deciderà sull’eliminazione del difetto su proposta di una persona che ne abbia un interesse legale.

(2) Se la dichiarazione determina vagamente o erroneamente la quota del proprietario dell’unità nelle parti comuni, ciò non deve essere preso in considerazione.

§ 1169

Modifica della dichiarazione
(1) I proprietari di unità possono modificare la dichiarazione. La modifica della dichiarazione richiede il consenso scritto del proprietario dell’unità, i cui diritti e obblighi saranno influenzati dalla modifica. Se l’unità è gravata, è necessario anche il consenso scritto della persona avente diritto reale se i suoi diritti e obblighi sono influenzati dalla modifica. Affinché la modifica sia effettiva è necessario il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote, a meno che la modifica non pregiudichi i diritti e gli obblighi di tutti i detentori di quote.

(2) Il consenso della maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, se la modifica riguarda, è sufficiente per la modifica della dichiarazione

a) parti comuni, in cui l’entità della quota nelle parti comuni non cambia, a meno che le parti non siano ad uso esclusivo del proprietario dell’unità,

b) lo scopo dell’uso dell’abitazione su richiesta del proprietario, o

(c) le regole per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni, se specificato nella dichiarazione.

(3) Le disposizioni della Sezione 1209 si applicano mutatis mutandis alla revisione di una decisione di modifica di una dichiarazione.

Sottosezione 3

Costruzione di una casa con unità
§ 1170

Contratto di costruzione
(1) Con un contratto di costruzione, le parti si impegnano a partecipare congiuntamente alla costruzione, completamento o modifica di una casa allo scopo di stabilire o modificare unità. Le disposizioni del presente atto societario si applicano mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi delle parti.

(2) Nel contratto, le parti devono almeno concordare

a) dati specificati come requisiti della dichiarazione sulla ripartizione del diritto alla casa e al terreno in diritto di proprietà sulle unità,

b) il metodo di rimborso dei costi di costruzione o, se del caso, la valutazione del lavoro svolto personalmente; e

(c) la dimensione delle quote di comproprietà nella casa e, se la casa deve far parte del terreno, la dimensione delle quote di comproprietà nel terreno, fino alla costruzione della prima unità; le quote di comproprietà sono determinate in misura corrispondente all’entità della quota di partecipazione nelle parti comuni.

(3) Il contratto richiede una forma scritta.

§ 1171

Se il contratto di costruzione è concluso in un momento in cui la casa è già in costruzione ma gli appartamenti non sono ancora in costruzione, le parti concorderanno l’entità delle quote di comproprietà dell’immobile corrispondente all’entità delle quote di comproprietà dei futuri proprietari di unità nelle parti comuni.

§ 1172

(1) Se l’unità deve essere creata per ampliamento, ampliamento o modifica dell’edificio della casa e se le unità non sono ancora definite nella casa, le parti del contratto devono anche concordare la definizione delle unità nella casa e il proprietario o una persona autorizzata a farlo da un altro diritto reale nuove unità quota di comproprietà di un bene immobile di una dimensione corrispondente alla dimensione della sua quota di comproprietà in qualità di proprietario dell’unità nelle parti comuni.

(2) Se deve essere creata una nuova unità o se l’unità esistente deve essere cambiata per ampliamento, ampliamento o modifica dell’edificio nella casa in cui le unità sono già definite, le parti del contratto devono anche concordare le modifiche nella dimensione delle quote di comproprietà dopo la nuova unità o modifica corrispondere alle nuove dimensioni determinate delle quote di comproprietà.

§ 1173

Se il contratto di costruzione non contiene un accordo esplicito sulle deviazioni dalla designazione delle unità, la costruzione è considerata corretta se lo scostamento è solo minore e il comproprietario interessato lo aveva e avrebbe potuto ragionevolmente aspettarselo. Se le parti non sono d’accordo, il tribunale decide come trattare le conseguenze della deviazione dalla designazione delle unità.

§ 1174

(1) Se una casa viene creata mediante costruzione, le parti rimarranno proprietà immobiliare come comproprietari azionari fino alla costituzione dell’unità.

(2) Con la costituzione dell’unità, la comproprietà dell’immobile si trasforma in comproprietà abitativa.

Sottosezione 4

Diritti e obblighi del proprietario dell’unità
§ 1175

(1) Il proprietario di una unità ha il diritto di gestire liberamente, utilizzare esclusivamente e modificare internamente il proprio appartamento nonché di utilizzare parti comuni, ma non può rendere più difficile per un altro proprietario dell’unità esercitare gli stessi diritti o mettere in pericolo, modificare o danneggiare parti comuni.

(2) Il proprietario dell’unità gestisce il suo appartamento come richiesto dalle condizioni acustiche e dal buon aspetto della casa; tuttavia, nel caso della parte comune interna all’appartamento e della parte comune, che serve il proprietario dell’unità ad uso esclusivo, esegue e paga solo manutenzioni e piccole riparazioni.

§ 1176

La creazione del diritto di proprietà sull’unità obbliga il proprietario dell’unità a seguire le regole per la gestione della casa e del terreno e l’uso delle parti comuni, se era a conoscenza di queste regole o se le aveva e poteva conoscerle, nonché a garantire il rispetto delle persone che hanno consentito l’accesso alla casa o all’appartamento .

§ 1177

Il proprietario dell’unità comunicherà alla persona responsabile dell’amministrazione della casa e del terreno (di seguito denominata “persona responsabile dell’amministrazione della casa”) senza indebito ritardo il suo nome, residenza, nome e indirizzo della persona che ha lasciato l’appartamento per l’uso per un periodo non temporaneo e il numero di avere una famiglia nell’appartamento. Ciò vale anche in caso di modifica di queste informazioni.

§ 1178

(1) La persona responsabile dell’amministrazione della casa deve tenere un elenco dei proprietari di unità e delle persone a cui il proprietario ha lasciato l’appartamento per l’uso, nella misura specificata nel § 1177.

(2) Se il proprietario dell’unità lo richiede, la persona responsabile dell’amministrazione della casa lo informerà del nome e dell’indirizzo di qualsiasi proprietario dell’unità o della persona che ha lasciato l’appartamento per l’uso.

§ 1179

Il proprietario dell’unità ha il diritto di scoprire come gestisce il responsabile dell’amministrazione della casa e come gestisce la casa o il terreno. Il proprietario dell’unità può prendere visione dei contratti conclusi in materia di amministrazione, nonché dei libri e dei registri, e ottenerne estratti, trascrizioni e copie.

§ 1180

(1) Il proprietario dell’unità contribuisce alla gestione della casa e del terreno in una proporzione corrispondente alla sua quota nelle parti comuni, salvo diversa indicazione nella dichiarazione, soprattutto per quanto riguarda la natura, le dimensioni e l’ubicazione della parte comune, che serve un solo proprietario dell’unità ad uso esclusivo, e l’entità dell’obbligo del proprietario dell’entità di amministrare tale parte a proprie spese.

(2) I contributi destinati alla remunerazione della persona che amministra la casa o dei membri dei suoi organi, per la tenuta della contabilità e per analoghi costi delle proprie attività amministrative sono ripartiti in modo uguale per ciascuna unità.

§ 1181

Il proprietario dell’unità versa anticipi per prestazioni connesse o connesse all’uso dell’appartamento (servizio) e ha il diritto di far anticipare per tempo il responsabile dell’amministrazione della casa.

§ 1182

(1) Il proprietario dell’unità comunicherà in anticipo alla persona responsabile dell’amministrazione della casa la modifica della costruzione all’interno del suo appartamento.

(2) Se il proprietario di una unità modifica il suo appartamento in termini di costruzione, deve consentire al responsabile dell’amministrazione della casa di verificare, sulla base della sua precedente richiesta, se le modifiche dell’edificio non mettono in pericolo, danneggiano o alterano parti comuni, compreso l’accesso all’appartamento.

(3) Il proprietario dell’unità informerà in anticipo la persona responsabile dell’amministrazione della casa di un’attività commerciale o di altra attività nell’appartamento che potrebbe portare a un disturbo della normale pace e ordine nella casa per un periodo non temporaneo.

§ 1183

(1) Il proprietario dell’unità deve astenersi da tutto ciò che impedisce la manutenzione, riparazione, modifica, ricostruzione o altro cambiamento della casa o del terreno, che è stato debitamente deciso; qualora siano svolti all’interno dell’appartamento o su una parte comune, adibita esclusivamente all’uso del proprietario dell’unità, ne consentirà l’accesso qualora ne sia stato richiesto dal responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per l’ubicazione, la manutenzione e l’ispezione delle apparecchiature per misurare il consumo di acqua, gas, calore e altra energia.

(2) In caso di danno a un’unità durante l’esecuzione di lavori ai sensi del paragrafo 1, il proprietario dell’unità sarà risarcito dalla comunità dei proprietari dell’unità (di seguito denominata “comunità dei proprietari”) e, se non si è verificato, sarà compensato proporzionalmente dai comproprietari. Tuttavia, se solo uno dei proprietari dell’unità ha eseguito questo lavoro nel proprio interesse, risarcirà il danno da solo.

§ 1184

(1) Su proposta del responsabile dell’amministrazione della casa, il tribunale può ordinare la vendita dell’unità al proprietario che, nonostante un avvertimento scritto del responsabile dell’amministrazione della casa, viola i suoi doveri in modo sostanziale limitando o impedendo l’esercizio dei diritti degli altri proprietari di unità.

(2) L’avvertimento di cui al paragrafo 1 deve indicare il motivo della sua emissione, un avviso della possibilità di presentare una proposta di ordine per la vendita dell’unità e un invito al proprietario ad astenersi dal violare gli obblighi o ad eliminare le conseguenze della violazione; al proprietario deve sempre essere concesso un ragionevole periodo di tempo per farlo, ma almeno 30 giorni.

(3) La maggioranza di tutti i proprietari di quote deve dare il proprio consenso alla presentazione di una proposta ai sensi del paragrafo 1; il voto del titolare di cui al comma 1 non è preso in considerazione per determinare la maggioranza richiesta per il consenso.

§ 1185

Comproprietà dell’unità
(1) Il proprietario di una quota può suddividere il proprio diritto sull’unità in azioni, a meno che ciò non sia stato escluso.

(2) I comproprietari dell’unità autorizzano un rappresentante comune che eserciterà i loro diritti nei confronti della persona responsabile dell’amministrazione della casa. Ciò vale anche per i coniugi che hanno un’unità nella proprietà comune.

Disposizioni speciali sul trasferimento di unità
§ 1186

(1) In caso di trasferimento della proprietà di una unità, il responsabile dell’amministrazione della casa non è obbligato a saldare i contributi per l’amministrazione della casa e gli anticipi per prestazioni connesse o relative all’uso dell’appartamento.

(2) Al momento del passaggio di proprietà dell’unità, i debiti del cedente nei confronti del responsabile dell’amministrazione della casa sui contributi per l’amministrazione della casa e del terreno e sui servizi connessi o connessi all’uso dell’appartamento e anticipi per tali servizi, se l’acquirente lo scopre. Il debitore è responsabile nei confronti della persona responsabile dell’amministrazione della casa per i debiti che sono stati trasferiti all’acquirente dell’unità.

(3) Se il proprietario trasferisce la proprietà dell’unità, deve dimostrare all’acquirente mediante conferma dalla persona responsabile dell’amministrazione della casa quali debiti ha ai sensi del paragrafo 2 o che tali debiti non lo sono; l’attestato dovrà essere rilasciato al cessionario anche dal responsabile dell’amministrazione dell’abitazione con il consenso del cedente. Si ritiene che il cessionario non avrebbe potuto scoprire questi debiti se non poteva scoprirlo dalla conferma del responsabile dell’amministrazione della casa o se questa persona non ha rilasciato una conferma senza indebito ritardo, anche se gli è stato chiesto di farlo.

§ 1187

(1) Se un’unità viene creata dividendo il diritto di una casa o di un terreno in diritti di proprietà sulle unità, l’inquilino dell’appartamento ha diritto di prelazione sull’unità al suo primo trasferimento. Ciò vale anche per la locazione di spazio non residenziale, se è stato affittato in relazione ad un appartamento nella stessa casa. Il diritto di prelazione scade se il conduttore non accetta l’offerta entro sei mesi dalla sua efficacia.

(2) Se il locatario è una persona giuridica, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano.

§ 1188

Se l’unità sorge in una casa di proprietà o in comproprietà di una persona giuridica e il locatario è un membro o un partner di tale persona giuridica che ha partecipato all’opera o ha partecipato alla partecipazione nell’acquisizione di un bene immobile, la proprietà dell’unità può essere trasferita solo a lui. Ciò vale anche se il predecessore legale del partner o del membro è stato coinvolto nell’acquisizione del bene immobile.

Sottosezione 5

Gestione della casa e del territorio
§ 1189

(1) L’ amministrazione della casa e del terreno comprende tutto ciò che non appartiene al proprietario dell’unità e ciò che è necessario o opportuno nell’interesse di tutti i comproprietari per la corretta cura della casa e del terreno come unità funzionale e per il mantenimento o il miglioramento delle parti comuni. La gestione della casa e del territorio comprende anche attività relative alla manutenzione e riparazione di parti comuni, preparazione e attuazione di modifiche a parti comuni della casa per ampliamento, ampliamento, modifica edilizia o cambio di destinazione, nonché l’istituzione, manutenzione o miglioramento di strutture nella casa o terreno per tutti i comproprietari. casa.

(2) Si ritiene che l’amministrazione si applichi anche alle parti comuni che sono utilizzate esclusivamente per l’uso solo di alcuni comproprietari.

§ 1190

La persona responsabile della gestione della casa è la comunità dei proprietari. Se la comunità dei proprietari non è stata costituita, il responsabile dell’amministrazione della casa è il custode.

Gestione senza la formazione di una comunità di proprietari
§ 1191

(1) Se non si è formata una comunità di proprietari, all’amministrazione si applicano le regole per l’amministrazione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni specificate nella dichiarazione; se è stata costituita una comunità di proprietari e queste regole non sono specificate nella dichiarazione, si applicano all’amministrazione le regole contenute nello statuto.

(2) Le disposizioni della presente legge sull’assemblea si applicano mutatis mutandis alle decisioni in materia di amministrazione della casa e del territorio. I proprietari delle unità sono chiamati dall’amministratore. Una decisione richiede il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote e il consenso della maggioranza di tutti i detentori di quote, a meno che una dichiarazione o uno statuto non richiedano un numero maggiore; le disposizioni del § 1209 non sono interessate.

§ 1192

I proprietari delle unità sono legittimati e vincolati in solido dalle azioni legali dell’amministratore; tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari in una materia che è di competenza dell’Assemblea, essi hanno il diritto e l’obbligo solo se le è stato dato il consenso ai sensi della Sezione 1191 comma 2.

§ 1193

(1) Il primo amministratore è designato nella dichiarazione. Quando si sceglie un nuovo amministratore, la procedura è conforme al § 1191 paragrafo 2. L’amministratore può essere rimosso solo con l’elezione simultanea di un nuovo amministratore.

(2) Se un qualsiasi proprietario di una quota ha una quota nelle parti comuni di più della metà quando le quote sono formate, è il proprietario di maggioranza, che è sempre l’amministratore. Se l’amministratore cessa di essere il proprietario di maggioranza, i proprietari di unità possono scegliere un nuovo amministratore.

(3) Se c’è una ragione importante per questo, il tribunale, su proposta di uno dei proprietari di unità dell’amministratore, che è il proprietario di maggioranza, revoca e nomina un nuovo amministratore; questo vale anche nel caso di un amministratore nominato dal tribunale. L’amministratore nominato dal tribunale può proporre al tribunale di licenziarlo se dimostra che non può essere equamente tenuto a rimanere amministratore. Se l’amministratore destituito dal tribunale cessa di essere il proprietario di maggioranza, i proprietari delle unità eleggono senza indebito ritardo un nuovo amministratore. Non appena viene eletto un nuovo amministratore, l’amministratore nominato dal tribunale cessa di essere l’amministratore.

Compagnia di proprietari
§ 1194

(1) Una comunità di proprietari è un’entità legale costituita allo scopo di garantire l’amministrazione di una casa e di un terreno; nell’adempimento del suo scopo è in grado di acquisire diritti e di assumersi obblighi. La comunità dei proprietari non può impegnarsi in affari o partecipare direttamente o indirettamente all’attività o ad altre attività di imprenditori, né essere un partner o un membro di essa.

(2) L’appartenenza alla comunità dei proprietari è indissolubilmente legata alla proprietà dell’unità. I debiti dell’associazione dei proprietari sono responsabili dai suoi membri in proporzione all’entità della loro quota nelle parti comuni.

§ 1195

(1) La comunità dei proprietari può acquisire proprietà e disporne solo ai fini della gestione della casa e del terreno.

(2) I diritti e gli obblighi derivanti dagli obblighi associati all’amministrazione della casa e del terreno sorti prima della costituzione dell’associazione dei proprietari, di cui i proprietari delle quote hanno diritto e vincolati congiuntamente e separatamente, passano all’associazione dei proprietari il giorno dell’associazione dei proprietari. La comunità dei proprietari deve, senza indebito ritardo dopo la sua istituzione, notificare a tutti i creditori e debitori che hanno diritto e sono responsabili di tali crediti e debiti che è stata costituita una comunità di proprietari. I proprietari delle quote sono responsabili in solido per l’adempimento del debito, a meno che il creditore non abbia convenuto senza indebito ritardo che i proprietari delle quote sono responsabili ai sensi della Sezione 1194 (2).

(3) I procedimenti legali mediante i quali la comunità dei proprietari garantisce il debito di un’altra persona non saranno presi in considerazione.

(4) Una comunità di proprietari, sorta dopo il trasferimento di unità dalla proprietà di una persona giuridica ai sensi del § 1188 alla proprietà dei suoi membri, può subentrare, aderire o garantire un debito da un prestito fornito a questa persona giuridica per la riparazione, la manutenzione o la costruzione di una casa, tutti i suoi membri sono d’accordo; il consenso deve essere in forma scritta con una firma ufficialmente verificata. Se c’è una ragione importante per questo e se può essere equamente richiesto dal membro, l’associazione dei proprietari può proporre al tribunale che la dichiarazione di volontà del membro che non ha acconsentito all’assunzione, all’adesione o alla garanzia di tale debito sia sostituita da una decisione del tribunale.

§ 1196

(1) L’ associazione dei proprietari tratta legalmente, nei limiti del suo scopo, con i proprietari delle unità e con terzi.

(2) Se i diritti dei proprietari delle unità sorgono a causa di un difetto dell’unità, la comunità dei proprietari rappresenta i proprietari delle unità nell’esercizio di tali diritti.

§ 1197

Se un’associazione di proprietari si associa con un’altra associazione di proprietari per cooperare all’adempimento del suo scopo o se diventa membro di una persona giuridica che associa un’associazione di proprietari o proprietari di unità o che opera in altro modo nel settore dell’edilizia abitativa, non può assumere un interesse di proprietà diverso da una quota associativa. o fornendo quote associative. Se la comunità dei proprietari si impegna a partecipare alla perdita di un’altra persona, a pagare i suoi debiti o a garantirli, ciò non sarà preso in considerazione, a meno che non sia il caso di cui alla Sezione 1195 (4).

§ 1198

(1) Se la comunità dei proprietari non è stata stabilita in precedenza, deve essere stabilita dai proprietari delle unità in una casa in cui ci sono almeno cinque unità, di cui almeno quattro sono di proprietà di quattro diversi proprietari.

(2) Il diritto di proprietà su un’unità trasferita a un altro proprietario non deve essere iscritto nell’elenco pubblico, a meno che non sia dimostrata la costituzione di una comunità di proprietari.

§ 1199

Se ci sono meno di cinque unità nella casa, è possibile creare una comunità di proprietari se tutti i proprietari di unità sono d’accordo.

§ 1200

Costituzione di una comunità di proprietari
(1) La comunità dei proprietari deve essere stabilita con l’approvazione degli statuti; una comunità di proprietari può essere costituita da un unico proprietario di tutte le unità. L’approvazione dello statuto è necessaria per la loro adozione in assemblea costitutiva a maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, o l’accordo di tutti i proprietari di quote sul loro contenuto; le disposizioni del § 1209 non sono interessate.

(2) Gli statuti contengono almeno

a) il nome contenente la parola “comunità di proprietari” e la designazione della casa per la quale è stata costituita la comunità di proprietari,

(b) la sede legale della casa per la quale è stata costituita la comunità dei proprietari; se questo non è possibile, in un altro luogo adatto,

c) diritti di partecipazione e obblighi dei proprietari di quote,

d) determinazione degli organi, delle loro competenze, del numero dei componenti degli organi eletti e della durata in carica, nonché delle modalità di convocazione, deliberazione e deliberazione,

e) nomina dei primi componenti dell’organo statutario,

f) regole per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni.

(3) Dati ai sensi del paragrafo 2 lett (e) può essere cancellato dallo statuto dopo la formazione della comunità dei proprietari; lo statuto può affidare tale decisione alla competenza dell’organo statutario. Questa decisione non è considerata una decisione di modifica dello statuto.

(4) La decisione dell’assemblea costituente sull’adozione degli statuti deve essere certificata da un documento pubblico che contiene il testo approvato degli statuti. Se una comunità di proprietari è costituita dall’adozione di statuti da parte di tutti i proprietari di unità, lo statuto richiede la forma di un atto pubblico. Se una comunità di proprietari è costituita da un unico proprietario di tutte le unità, lo statuto non richiede la forma di un atto pubblico.

(5) Quando si modifica lo statuto, non è richiesta la forma di un atto pubblico.

§ 1201

La modifica dello statuto prima della formazione della comunità dei proprietari richiede il consenso della maggioranza dei voti di tutti i proprietari di quote, a meno che lo statuto non richieda un numero maggiore.

§ 1202, § 1203
annullato

§ 1204

Creazione di una comunità di proprietari
L’associazione dei proprietari è costituita il giorno dell’iscrizione nel registro pubblico.

§ 1205

Organi dell’associazione dei proprietari
(1) L’organo più alto della comunità dei proprietari è l’assemblea. L’organo statutario è il comitato, a meno che lo statuto non preveda che l’organo statutario sia il presidente dell’associazione dei proprietari. Se lo statuto istituisce altri organi, non possono essere stabiliti per loro i poteri riservati all’assemblea o all’organo statutario.

(2) Una persona che è completamente indipendente e ha un buon carattere nel senso di un’altra normativa legale che disciplina le attività commerciali può essere un membro di un organo eletto o un rappresentante di una persona giuridica come membro di tale organo.

Assemblaggio
§ 1206

(1) L’assemblea è composta da tutti i proprietari di unità. Ciascuno di essi dispone di un numero di voti corrispondente all’entità della propria quota nelle parti comuni; tuttavia, se è proprietario di un’unità di una comunità di proprietari, il suo voto non sarà preso in considerazione.

(2) L’Assemblea è competente a deliberare in presenza dei proprietari di unità, che hanno la maggioranza di tutti i voti. Per l’adozione di una delibera è necessaria l’approvazione della maggioranza dei voti dei comproprietari presenti, a meno che lo statuto o la legge non richiedano un numero di voti maggiore.

(3) La competenza dell’assemblea è esercitata nell’associazione dei proprietari con l’unico proprietario da questo proprietario.

§ 1207

(1) L’organo statutario deve convocare l’assemblea almeno una volta all’anno. L’organo statutario convoca l’assemblea anche su iniziativa dei proprietari di quote che abbiano più di un quarto di tutti i voti, ma almeno due di essi; se non lo fanno, questi proprietari convocano l’assemblea a spese della comunità dei proprietari stessi.

(2) Se l’invito relativo all’ordine del giorno della riunione non è allegato all’invito, il convocatore consentirà a ciascun proprietario dell’unità di prenderne conoscenza in tempo.

(3) Se i proprietari delle unità di cui al paragrafo 1 lo richiedono prima di inviare l’invito all’assemblea, l’organo statutario deve includere all’ordine del giorno della riunione la questione da loro determinata, a condizione che venga proposta una risoluzione o tale inclusione sia giustificata.

§ 1208

Lo scopo dell’assemblea include

a) modifica dello statuto sociale,

b) elezione e revoca dei membri degli organi eletti e decisione sull’ammontare della loro remunerazione,

c) approvazione del bilancio preventivo, rendiconto finanziario, regolamento del risultato economico e relazione sulla gestione dell’associazione dei proprietari e della gestione della casa e del terreno, nonché l’importo totale dei contributi per la gestione della casa e del terreno per il periodo successivo e le decisioni sulla fatturazione o il pagamento dei contributi non utilizzati,

d) approvazione del tipo di servizi e del metodo di assegnazione dei prezzi dei servizi per unità,

e) processo decisionale

1. sull’appartenenza della comunità dei proprietari a una persona giuridica operante nel settore dell’edilizia abitativa,

2. riparazione o manutenzione della parte comune o modifica costruttiva della parte comune, che non necessita di modifica della dichiarazione, se i costi eccedono l’importo indicato dalla normativa di attuazione; ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente,

f) concessione del consenso preventivo

1. Per acquisire, cedere o gravare beni immobili o di disporne in altro modo,

2. acquisire, alienare o gravare su beni mobili il cui valore ecceda l’ammontare previsto dalla normativa di attuazione, ovvero disporne in altro modo; ciò non si applica se lo statuto specifica diversamente,

3. concludere un contratto di prestito da parte dell’associazione dei proprietari, compresa l’approvazione dell’importo e delle condizioni del prestito,

4. concludere un contratto per la costituzione di un privilegio sull’unità, se il proprietario dell’unità interessata ha acconsentito per iscritto alla conclusione del contratto di privilegio,

g) la designazione della persona che deve svolgere determinate attività dell’amministrazione della casa e del territorio e la decisione di modificarla,

h) deliberare su altre materie stabilite dalla legge, dallo statuto o su materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

§ 1209

(1) Se c’è una ragione importante per ciò, il proprietario respinto dell’unità può proporre al tribunale di decidere su questioni relative all’amministrazione della casa e del terreno; in tale contesto, può anche chiedere al giudice di vietarle temporaneamente di agire conformemente alla decisione impugnata. Se la proposta non viene presentata entro tre mesi dalla data in cui il proprietario dell’unità è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza della decisione, il suo diritto decade.

(2) Il tribunale organizza i rapporti legali dei proprietari delle unità a sua discrezione. In particolare, il tribunale può decidere se la decisione debba essere eseguita senza riserve, con riserve o contro la detenzione, o se non debba essere eseguita affatto.

(3) Se c’è una ragione importante per ciò, ogni proprietario di unità può proporre al tribunale di decidere su questioni che sono state debitamente sottoposte alla decisione dell’Assemblea ma che non sono state decise a causa dell’incapacità dell’Assemblea di approvare una risoluzione.

§ 1210

Assemblaggio alternativo
Se lo statuto consente un’assemblea supplente, l’assemblea supplente avrà il diritto di deliberare in presenza dei proprietari di unità che detengono almeno il 40% di tutti i voti.

Processo decisionale al di fuori della riunione
§ 1211

(1) Se l’assemblea convocata non è idonea a approvare una risoluzione, la persona autorizzata a convocare l’assemblea può proporre per iscritto che i proprietari delle unità decidano sulle stesse questioni al di fuori dell’assemblea. In altri casi, una decisione può essere proposta al di fuori dell’assemblea se lo statuto lo consente.

(2) Se la legge o lo statuto richiedono che l’adozione della decisione dell’assemblea sia certificata da un atto pubblico, la proposta deve assumere la forma di un atto pubblico; in tal caso, una copia dell’atto pubblico sul progetto di decisione è inviata ai proprietari delle quote. La decisione è certificata da atto autentico.

(3) La proposta deve contenere almeno un progetto di decisione, i documenti necessari per la sua valutazione o un’indicazione del luogo in cui sono pubblicati e un’indicazione del periodo entro il quale il proprietario dell’unità deve esprimere la sua opinione. A meno che lo statuto non preveda un periodo più lungo, il termine è di quindici giorni.

§ 1212

La validità del voto richiede la dichiarazione del proprietario dell’unità, con l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è stata effettuata, firmata di propria mano su un documento contenente il testo integrale del progetto di decisione. Se la legge o lo statuto richiedono che l’adozione della decisione dell’assemblea sia certificata da atto autentico, deve essere verificata ufficialmente la firma del proprietario dell’unità sulla dichiarazione.

§ 1213

L’organo statutario comunica per iscritto ai titolari di quote l’esito della votazione e, in caso di delibera adottata, comunica loro anche l’intero contenuto della delibera adottata. Se non lo fa senza indebito ritardo, la comunicazione può essere fatta a spese dell’associazione proprietari da parte di chi ha proposto la delibera.

§ 1214

La maggioranza viene conteggiata dal numero totale di voti di tutti i proprietari di unità, a meno che la legge non preveda che sia conteggiata dal numero totale di proprietari di unità.

Abolizione dell’associazione dei proprietari
§ 1215

(1) La comunità dei proprietari viene abolita il giorno della cessazione del diritto di proprietà su tutte le unità della casa.

(2) Con decisione dei proprietari di unità, la comunità di proprietari può essere sciolta se è stata costituita volontariamente o se il numero di unità nella casa o il numero di proprietari di unità è sceso a meno di cinque. In tal caso, i proprietari delle unità adottano regole per la gestione della casa e del terreno e per l’uso delle parti comuni.

§ 1216

Nessuna liquidazione viene effettuata quando l’associazione dei proprietari viene sciolta. I diritti e gli obblighi dell’associazione dei proprietari passano ai proprietari delle unità il giorno del suo scioglimento nella proporzione determinata in base alla quota di ciascun proprietario dell’unità nelle parti comuni.

Sottosezione 6

Abolizione della comproprietà abitativa
§ 1217

(1) Se i proprietari delle unità convengono sulla trasformazione della comproprietà abitativa in comproprietà azionaria di beni immobili, la comproprietà abitativa in comproprietà deve essere modificata mediante iscrizione nell’elenco pubblico. Si ritiene che l’ammontare della quota di comproprietà di ciascun comproprietario sia pari all’ammontare della quota che aveva in qualità di unitario nelle parti comuni.

(2) Se tutte le unità della casa sono nella proprietà comune e se i coniugi convengono sulla conversione della comproprietà abitativa nella proprietà del bene immobile nella proprietà comune, la comproprietà abitativa nella proprietà del bene immobile nella proprietà comune cambierà per iscrizione nell’elenco pubblico.

(3) L’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 richiede una forma scritta.

§ 1218

(1) Se la proprietà di tutte le unità della casa è di proprietà di un unico proprietario e se dichiara di cambiare la proprietà delle unità in proprietà dell’immobile, la comproprietà abitativa scade per iscrizione nell’elenco pubblico.

(2) La dichiarazione richiede una forma scritta.

§ 1219

Se l’unità è gravata, per la validità della convenzione o della dichiarazione di annullamento della comproprietà abitativa è richiesto il consenso dell’avente diritto reale prestato per iscritto.

Sottosezione 7

Disposizioni comuni
§ 1220

(1) Se la dichiarazione viene modificata, il testo completo deve essere preparato dalla persona responsabile dell’amministrazione della casa e, senza indebito ritardo, deve essere inserito nella raccolta dei documenti presso l’ente presso il quale l’immobile è iscritto nell’elenco pubblico; questo vale anche se i particolari della dichiarazione sono inclusi nel contratto di costruzione.

(2) Se la persona responsabile dell’amministrazione della casa è iscritta nel registro pubblico, deve, senza indebito ritardo, compilare una dichiarazione completa e nella raccolta dei documenti presso l’ente che tiene il registro pubblico.

§ 1221

(1) A meno che le disposizioni sull’associazione dei proprietari non risultino diversamente, le disposizioni sull’associazione si applicano mutatis mutandis, in particolare le disposizioni sulla convocazione, l’assemblea e il processo decisionale degli organi collettivi, sull’invalidità di una decisione o sulle conseguenze del suo conflitto con la buona morale. Tuttavia, non si applicano le disposizioni sull’assemblea dei delegati e sulle riunioni di adesione parziale.

(2) Se la legge in materia di comproprietà abitativa prevede la competenza dei proprietari delle unità, essa può essere esercitata anche con loro decisione adottata in assemblea.

§ 1222

La normativa di attuazione deve stabilire come calcolare la superficie dell’abitazione nell’unità, quali parti dell’immobile sono considerate comuni ei dettagli delle attività di gestione della casa e del territorio.

Sezione 6

Comproprietà aggiuntiva
Condizioni generali
§ 1223

(1) Una cosa che appartiene insieme a diversi proprietari di cose separate destinate a un uso tale che queste cose formano un tutto localmente e definito per uno scopo e che servono a uno scopo comune in modo che senza di essa l’uso di cose separate non sia ben possibile, è in comproprietà aggiuntiva di questi proprietari. Se la comproprietà aggiuntiva riguarda un bene immobile iscritto nell’elenco pubblico, anche la comproprietà aggiuntiva deve essere iscritta nell’elenco pubblico.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà aggiuntiva si applicano mutatis mutandis alle apparecchiature acquisite o altrimenti acquisite dai proprietari di cui al paragrafo 1 a un costo comune in modo da servire tutti loro.

§ 1224

(1) Una cosa in comproprietà aggiuntiva non può essere privata di uno scopo comune contro la volontà di uno dei comproprietari.

(2) Una cosa può essere gravata in comproprietà aggiuntiva solo in un modo che non ne impedisce l’uso per uno scopo comune.

§ 1225

(1) A nessuno dei comproprietari può essere impedito di partecipare all’uso della cosa nella comproprietà aggiuntiva in un modo che corrisponda allo scopo comune e non ne impedisca l’uso da parte di altri comproprietari.

(2) La rinuncia al diritto di partecipare all’uso di una cosa in comproprietà aggiuntiva da parte di un comproprietario non ha alcun effetto sul suo successore legale.

§ 1226

Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva viene utilizzata per l’uso congiunto di terreni, le quote dei comproprietari nella cosa comune sono determinate dal rapporto tra la superficie di terreno. Ciò non impedisce ai comproprietari di disporre diversamente la dimensione delle azioni.

§ 1227

(1) Una quota di una cosa in comproprietà aggiuntiva può essere trasferita solo con il contemporaneo trasferimento di proprietà della cosa per l’uso cui serve la cosa in comproprietà aggiuntiva. Se il diritto di proprietà su una cosa simile viene trasferito, il trasferimento si applica anche alla quota della cosa nella comproprietà aggiuntiva.

(2) Ciò vale anche per l’ingombro dovuto al diritto di prelazione, al diritto di riacquisto o simili, nonché alla costituzione di un privilegio o di una garanzia simile.

§ 1228

(1) È possibile separarsi dalla comproprietà aggiuntiva a condizione che la cosa per l’uso della quale la cosa nella comproprietà aggiuntiva è finora servita sia scaduta o abbia cambiato destinazione in modo che la cosa nella comproprietà aggiuntiva non sia più necessaria.

(2) Per lo stesso motivo, uno qualsiasi degli altri comproprietari può proporre al tribunale di annullare la partecipazione del comproprietario nella comproprietà aggiuntiva e di ordinare la sua quota a titolo di risarcimento ai restanti comproprietari in base al rapporto tra le loro azioni.

§ 1229

Se la cosa nella comproprietà aggiuntiva perde il suo scopo, la comproprietà aggiuntiva scade ei comproprietari si stabiliscono secondo le disposizioni generali sull’abolizione della comproprietà. Fintanto che dura questa finalità, la comproprietà aggiuntiva non può essere revocata.

Gestione delle cose in comproprietà aggiuntiva
§ 1230

Salvo diverso accordo tra i comproprietari, scelgono uno dei comproprietari come amministratore per l’ordinaria amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva. Se il trustee non è eletto comproprietari anche dopo tre mesi, sarà nominato dal tribunale su proposta di eventuali comproprietari.

§ 1231

(1) Salvo diverso accordo, i comproprietari eleggono l’amministratore a maggioranza dei voti; ogni comproprietario dispone di un voto.

(2) Un comproprietario che non ha votato per l’elezione dell’amministratore può proporre al tribunale che l’amministratore licenzi, se ci sono ragioni importanti per questo, e che nomina un altro comproprietario come amministratore. Se la domanda non viene presentata entro trenta giorni dalla decisione presa, il diritto di depositarla decade.

§ 1232

Se il comproprietario dell’ordinaria amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva assume la sua volontà e nessuno degli altri comproprietari la contraddice per un periodo di tre mesi, né presenta una proposta ai sensi del § 1230, è trattato come se fosse stato eletto amministratore.

§ 1233

(1) Salvo diverso accordo, la maggioranza dei voti dei comproprietari sarà sufficiente per licenziare l’amministratore; tuttavia, se il trustee è stato nominato da un tribunale, i comproprietari possono rimuoverlo per almeno due terzi dei voti dei comproprietari.

(2) Indipendentemente da come sia stato chiamato l’amministratore, il tribunale, per un motivo importante, lo licenzia su una mozione presentata dai comproprietari, che hanno almeno un terzo dei voti.

§ 1234

I comproprietari e l’amministratore sono legittimati e vincolati in solido dall’azione legale dell’amministratore in materia di ordinaria amministrazione.

§ 1235

(1) I comproprietari contribuiscono all’amministrazione di una cosa in comproprietà aggiuntiva in proporzione alla dimensione delle loro azioni. I comproprietari verseranno all’amministratore un congruo anticipo per i costi legati all’amministrazione della cosa nella comproprietà aggiuntiva; salvo diverso accordo, la caparra è dovuta il 31 gennaio.

(2) I comproprietari decidono sulla maggioranza degli anticipi a maggioranza dei voti. Se i comproprietari non prendono tale decisione entro la fine dell’anno precedente, il totale degli anticipi per l’anno successivo è stato determinato dall’importo depositato negli anticipi nell’ultimo anno aumentato di un decimo. Se non è possibile determinare il totale degli anticipi in questo modo, sarà determinato dal tribunale su proposta dell’amministratore.

Sezione 7

Disposizioni speciali sui beni della comunità
§ 1236

Se la cosa diventa proprietà di più persone legate da contratto, legge o altro fatto giuridico in una comunità, sia esso un coniuge, una persona in una comunità familiare, una comunità di eredi o altre comunità simili, ciascuna di queste persone ha il diritto a tutto.

§ 1237

I diritti e gli obblighi dei proprietari uniti nella comunità sono regolati dalle disposizioni in base alle quali la comunità è stata costituita. Le disposizioni delle sezioni 1238 e 1239 si applicano se non diversamente specificato.

§ 1238

(1) Salvo diverso accordo, la decisione unanime di tutti i partecipanti è necessaria per l’esercizio dei diritti di proprietà e la risoluzione di una questione comune.

(2) Salvo diverso accordo, non è possibile esigere la divisione di una causa comune finché dura la comunità, né disporre della quota della causa comune.

§ 1239

Il diritto di proprietà per una causa comune decade con la sua alienazione o lo scioglimento della comunità; alla transazione si applicano le disposizioni sulla comproprietà.

Parte 5

Diritti reali alla proprietà altrui
Sezione 1

Diritto edilizio
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1240

(1) Il terreno può essere gravato dal diritto di un’altra persona (costruttore) di avere un edificio sopra o sotto la superficie del terreno. Non importa se l’edificio è già stabilito o non ancora stabilito.

(2) Il diritto di costruzione può essere stabilito in modo tale da applicarsi anche al terreno che, sebbene non necessario per la costruzione, serve per il suo migliore utilizzo.

§ 1241

Il diritto di costruzione non può essere stabilito per terreni su cui il diritto è collegato allo scopo della costruzione. Se il terreno è gravato da privilegio, può essere gravato da diritto di costruzione solo con il consenso del mutuatario.

§ 1242

Il diritto di costruzione è una cosa inamovibile. Un edificio conforme al diritto di costruzione ne fa parte, ma è anche soggetto alle disposizioni sui beni immobili.

Sottosezione 2

Costituzione e cessazione del diritto di costruzione
§ 1243

(1) Il diritto di costruzione si acquisisce per contratto, ritenzione o, se la legge lo prevede, con decisione di un’autorità pubblica.

(2) Il diritto di costruzione stabilito dal contratto nasce dall’iscrizione nell’elenco pubblico. Anche il diritto di costruire, creato su decisione di un’autorità pubblica, è soggetto all’iscrizione nell’elenco pubblico.

§ 1244

(1) Il diritto di costruzione può essere stabilito solo come temporaneo; non può essere stabilito per più di 99 anni. L’ultimo giorno del periodo per il quale è stabilito il diritto di costruzione deve essere visibile dall’elenco pubblico.

(2) Se il costruttore ha acquisito il diritto di costruzione da holding, li acquisisce per un periodo di 40 anni. Se vi sono validi motivi per farlo, il tribunale può abbreviare o estendere il periodo per il quale il diritto di costruzione è stabilito su richiesta della parte interessata.

§ 1245

La durata del diritto di costruzione può essere prorogata con il consenso delle persone per le quali i carichi sono registrati sul terreno nell’ordine del diritto di costruzione.

§ 1246

Il diritto di costruzione non può essere limitato da una condizione di svincolo; se la condizione di svincolo è stata concordata, non sarà presa in considerazione.

§ 1247

Se il diritto di costruire è stato stabilito a pagamento e se la remunerazione in benefici ricorrenti è stata concordata come stipendio da costruzione, il diritto di costruire è un vero e proprio onere. Non tiene conto dell’accordo secondo cui le variazioni dell’importo del salario di costruzione dipendono da eventi futuri incerti; ciò non si applica se si concorda la dipendenza dell’importo del salario di costruzione dal tasso di apprezzamento e deprezzamento del denaro.

§ 1248

Se il costruttore rinuncia al diritto di costruire, il proprietario del terreno gravato può trasferire il diritto di costruire per sé o per un’altra persona sulla base di documenti comprovanti questo fatto per un periodo non ancora scaduto.

§ 1249

Se il diritto reale scade prima della sua scadenza, le conseguenze legali della cancellazione del diritto reale contro il diritto reale appartenente alla persona per la quale il diritto reale è stato iscritto nell’elenco pubblico si verificheranno fino alla scadenza di tale diritto reale. Tuttavia, se questa persona acconsente alla cancellazione, le conseguenze legali della cancellazione del diritto di costruzione contro il suo diritto reale si verificheranno già con questa cancellazione.

Sottosezione 3

Rapporti legali di diritto delle costruzioni
§ 1250

Nel caso di un immobile conforme al diritto edilizio, il costruttore ha gli stessi diritti del proprietario; in caso di altri usi di terreni gravati dal diritto di costruzione, ha gli stessi diritti del beneficiario, salvo diverso accordo.

§ 1251

(1) Il contratto può richiedere al costruttore di eseguire la costruzione entro un certo periodo di tempo.

(2) Salvo diverso accordo, il costruttore è tenuto a mantenere l’edificio in buone condizioni. Il contratto può imporre al costruttore l’obbligo di assicurare la costruzione.

(3) Il proprietario del terreno può essere riservato all’approvazione di una determinata azione fattuale o legale del costruttore, ma anche se è riservato al proprietario del terreno, non può rifiutare il consenso ad un’azione legale che non sia a suo danno.

§ 1252

(1) Il diritto di costruzione può essere trasferito e gravato.

(2) Se il proprietario del terreno si riserva il consenso all’ingombro del diritto di costruzione, la prenotazione deve essere inserita nell’elenco pubblico. In tal caso, l’ingombro del diritto di costruzione può essere iscritto nell’elenco pubblico solo con il consenso del proprietario del terreno.

§ 1253

Il diritto di costruzione passa all’erede e ad un altro successore legale generale.

§ 1254

Il costruttore ha un diritto di prelazione sulla terra e il proprietario del terreno ha un diritto di prelazione sul diritto di costruire. Se le parti convengono diversamente, deve essere inserito in un elenco pubblico.

§ 1255

Salvo diverso accordo, il proprietario del terreno edificabile deve dare al costruttore un risarcimento per la costruzione alla scadenza del diritto di costruzione alla scadenza del periodo per il quale è stato stabilito. Il risarcimento è la metà del valore della costruzione al momento della risoluzione del diritto di costruzione, a meno che le parti non concordino diversamente.

§ 1256

I mutui e altri diritti relativi al diritto di costruzione influiscono sul risarcimento.

Sezione 2

Ingombri
Sottosezione 1

Disposizioni generali sui servizi
§ 1257

(1) Una cosa può essere ostacolata da un servizio che punisce il proprietario della cosa come diritto reale in modo tale da dover soffrire o astenersi da qualcosa a favore di un altro.

(2) Il proprietario può ingombrare la sua terra con servi a favore di un’altra delle sue terre.

§ 1258

La manutenibilità include tutto il necessario per le sue prestazioni. Se il contenuto o l’ambito del servizio non è specificato, deve essere valutato secondo l’usanza locale; in caso contrario, l’ambito o il contenuto è considerato minore che maggiore.

§ 1259

Chi è legittimato fuori servizio può esigere la tutela del suo diritto; Le sezioni da 1040 a 1043 si applicano mutatis mutandis.

Sottosezione 2

Acquisizione della servitù
§ 1260

(1) Il servizio è acquisito per contratto, acquisizione in caso di morte o conservazione per il periodo necessario a mantenere il diritto di proprietà sulla cosa che deve essere gravata dal servizio. Per legge o per decisione di un’autorità pubblica, il servizio viene acquisito nei casi previsti dalla legge.

(2) Al momento del mantenimento del servizio corrispondente a un bene pubblico, il titolare sarà il comune nel cui territorio si trova l’oggetto.

§ 1261

I terreni destinati allo svolgimento delle funzioni forestali possono essere gravati da servizi di terra, pascolo o frutti di bosco solo per contratto, acquisto in caso di morte o decisione di un’autorità pubblica. Tale servizio può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di rimborso devono essere stabilite in anticipo al momento della costituzione del servizio.

§ 1262

(1) Se la notifica di una questione iscritta in un elenco pubblico è stabilita mediante procedimenti legali, deve derivare dall’iscrizione in tale elenco. Se il servizio per una cosa iscritta nell’elenco pubblico nasce sulla base di un altro fatto giuridico, anche in tal caso verrà iscritta nell’elenco pubblico.

(2) Se il servizio è stabilito per una cosa non registrata nell’elenco pubblico, il contratto diventa effettivo.

Sottosezione 3

Rapporti legali di servizio
§ 1263

La persona avente diritto sostiene il costo della manutenzione e della riparazione della cosa destinata alla servitù. Tuttavia, se la persona che è difficile da usare usa anche cose, è obbligata a contribuire proporzionalmente al costo, o ad astenersi dall’usarlo.

§ 1264

(1) Se il livello di servizio non è determinato, decide la necessità del terreno prevalente.

(2) La funzionalità non deve essere modificata da un cambiamento nel campo di applicazione della cosa ufficiale o prevalente, né da un cambiamento nella gestione del terreno prevalente.

§ 1265

(1) Il servizio terrestre non può essere combinato con un altro terreno prevalente.

(2) Il servizio personale non può essere trasferito a un’altra persona.

(3) Possono essere stabiliti diritti d’uso reali in quanto alienabili ed ereditati per lo spazio sotto la superficie.

§ 1266

Diversi servizi possono essere configurati per il caso, a meno che non vi sia un nuovo diritto a scapito dei diritti più vecchi.

Sottosezione 4

Alcuni servizi terrestri
Utilità della rete di ingegneria
§ 1267

(1) La funzionalità di una rete di ingegneria stabilisce il diritto di stabilire, gestire e mantenere le linee idriche, fognarie, energetiche o di altro tipo su o attraverso terreni di servizio sul proprio terreno e in modo adeguato e sicuro. Il proprietario del terreno deve astenersi da tutto ciò che mette in pericolo la rete di servizio e, se discusso in anticipo, deve consentire alla persona autorizzata l’accesso al terreno per il tempo necessario e nella misura necessaria ai fini dell’ispezione o della manutenzione della rete di servizio.

(2) Se espressamente concordato, il servizio include il diritto di stabilire, disporre e mantenere sul terreno di servizio anche le attrezzature di servizio necessarie, nonché il diritto di apportare modifiche alla rete di servizi per modernizzarla o migliorarne le prestazioni.

(3) La persona avente diritto deve mettere a disposizione del proprietario terriero la documentazione della rete di ingegneria nella misura concordata e, se non concordata, nella misura necessaria per proteggere i suoi interessi legittimi.

§ 1268

Qualora la questione non possa essere rinviata in caso di improvvisi danni alla rete di ingegneria, la persona autorizzata provvederà alla sua riparazione anche senza preventiva discussione; tuttavia, notifica immediatamente alle persone interessate la riparazione, la marcatura e la messa in sicurezza della sua posizione. Dopo il completamento dei lavori, ripristinerà a proprie spese il terreno di servizio alle condizioni precedenti e risarcirà i danni causati dall’opera.

§ 1269

Supporto di un edificio straniero
Chi è obbligato a sopportare l’onere della costruzione altrui contribuirà proporzionalmente anche al mantenimento di muri o sostegni, ma non è obbligato a sostenere il terreno prevalente.

§ 1270

Servizio della grondaia
(1) Chi ha il servizio di una grondaia ha il diritto di attingere l’acqua piovana dal suo tetto su un bene immobile di un altro liberamente o in una grondaia; può alzare il tetto solo se ciò non rende difficile la manutenzione.

(2) Chi ha il servizio di una grondaia deve mantenere la grondaia, se è stata allestita, in buone condizioni. Deve anche sgombrare la neve in tempo se c’è molta neve.

§ 1271

Il diritto al drenaggio dell’acqua piovana
(1) Chi ha il diritto di drenare l’acqua piovana da un tetto adiacente alla sua terra dovrà pagare i costi delle attrezzature necessarie per questo.

(2) Se per lo scarico è necessaria una grondaia o un dispositivo simile, i costi della loro installazione e manutenzione saranno a carico del proprietario del terreno prevalente.

§ 1272

Il diritto all’acqua
(1) Vi ha accesso anche chi ha diritto all’acqua su terra straniera.

(2) Chiunque abbia il diritto di deviare l’acqua dalla terra di un altro alla propria terra o dalla propria terra a quella di un altro può, a proprie spese, stabilire e mantenere le strutture necessarie a tale scopo; la loro estensione è regolata dalla necessità della terra.

§ 1273

Servizio della fuoriuscita
(1) Il servizio di una fuoriuscita stabilisce il proprietario di un acquedotto, che consente l’allagamento controllato di un’alluvione, il diritto di versare acqua sul terreno di servizio. Il servizio include anche il diritto del proprietario dell’acquedotto di avere e mantenere le strutture di servizio sul lotto di servizio e, se espressamente concordato, di apportare modifiche alle stesse e all’acquedotto al fine di ammodernarle o migliorarne le prestazioni.

(2) Il proprietario del terreno si asterrà da qualsiasi cosa che comporti una minaccia per gli acquedotti e le strutture di servizio e, se discusso con lui in anticipo, consentirà alla persona autorizzata di entrare nel terreno per il tempo necessario e nella misura necessaria.

(3) Le disposizioni della Sezione 1267 (3) e della Sezione 1268 si applicano mutatis mutandis.

Servitù del sentiero, burrone e sentiero
§ 1274

(1) La funzionalità di un sentiero stabilisce il diritto di camminarci sopra o di essere trasportati su di esso dalla forza umana e il diritto per gli altri di venire e lasciare la persona autorizzata sul sentiero o di essere trasportati con la forza umana.

(2) Il servizio del sentiero non include il diritto di entrare nel terreno di servizio sugli animali o di trascinare carichi sul terreno di servizio.

§ 1275

(1) La praticità dell’attraversamento stabilisce il diritto di guidare gli animali sul terreno di servizio. Il servizio di guida è anche associato al diritto di guidare altri veicoli a motore.

(2) Se l’appezzamento di servizio è un appezzamento di terreno destinato allo svolgimento di funzioni forestali, è vietato stabilire il servizio di conduzione del bestiame. Se un’autorità pubblica decide che un appezzamento di servizio è destinato allo svolgimento di funzioni forestali solo dopo l’istituzione di tale servizio, il servizio cesserà.

§ 1276

(1) La praticità di un viaggio stabilisce il diritto di guidare attraverso il terreno di servizio con qualsiasi veicolo.

(2) Il servizio di viaggio non include il diritto di precedenza.

(3) Una persona che appartiene al servizio della strada contribuisce proporzionalmente alla manutenzione della strada, comprese le passerelle e i ponti. Il proprietario del terreno di servizio contribuisce solo quando utilizza queste strutture.

§ 1277

L’area per la prestazione del servizio di sentiero, sentiero o passaggio deve essere adeguata alla necessità e al luogo. Se un sentiero, una strada o un passaggio diventa impenetrabile per sbaglio, potrebbe essere necessario segnalare un’area sostitutiva prima del ripristino.

Il diritto di pascolare
§ 1278

Se la specie, il numero di capi di bestiame o l’estensione e il periodo di pascolo non sono specificati quando è stato stabilito il diritto al pascolo, deve essere protetto un pacifico possesso di dieci anni. In caso di dubbio, si applicano le disposizioni delle sezioni da 1279 a 1282.

§ 1279

(1) Il diritto al pascolo si applica a tutte le specie di bestiame, ma non a suini e pollame. Sono esclusi dal pascolo gli animali eccessivamente inquinati, malati o stranieri.

(2) Se il terreno di servizio è un terreno con popolamenti forestali, è vietato stabilire il servizio di bestiame al pascolo.

§ 1280

(1) Se il numero di bovini al pascolo è cambiato negli ultimi dieci anni, la media dei primi tre anni di pascolo è determinante. Se anche questo numero non è chiaro, sarà determinato secondo i principi di decenza in proporzione all’estensione e alla qualità del pascolo; tuttavia, il beneficiario non può far pascolare più bestiame sul terreno di servizio di quanto possa svernare con il foraggio consegnato dalla terra.

(2) I cuccioli che succhiano non sono inclusi nel numero di cui al paragrafo 1.

§ 1281

Il tempo del pascolo è regolato dalle usanze locali; tuttavia, la corretta gestione del terreno non deve essere ridotta o resa più difficile dal pascolo.

§ 1282

(1) Il diritto al pascolo non include altri usi. Di regola, non esclude il proprietario del terreno di servizio dal diritto di compartecipazione.

(2) In caso di rischio di danni, il bestiame deve essere protetto.

Sottosezione 5

Diritto di utilizzo
§ 1283

Il servizio del diritto d’uso conferisce all’utente il diritto di utilizzare cose altrui per i propri bisogni e per i bisogni della sua famiglia. Se queste esigenze cambiano dopo l’istituzione del servizio, non dà diritto all’utente di estenderlo.

§ 1284

Il proprietario dell’oggetto possiede tutti i vantaggi che può trarre senza ridurre i diritti dell’utente. Tuttavia, il proprietario sopporta tutti i suoi difetti e deve mantenere la cosa in buone condizioni. Se i costi superano i benefici rimanenti al proprietario, l’utente deve sostenere questi maggiori costi o astenersi dall’utilizzarli.

Usufrutto
§ 1285

La servitù dell’usufrutto dà diritto al fruitore del diritto di usare cose altrui e di prenderne i frutti ed i benefici; l’utente ha inoltre diritto a un reddito straordinario derivante dalla cosa. Nell’esercizio di questi diritti, l’utente è obbligato a salvare la sostanza della questione.

§ 1286

Il beneficiario non ha diritto a una cosa nascosta trovata nel terreno.

§ 1287

L’utente accetta tutti i difetti che erano relativi alla cosa al momento in cui il servizio è stato stabilito. Inoltre, sostiene i costi senza i quali non si otterrebbero frutti e benefici.

§ 1288

L’utente conserva l’oggetto nelle condizioni in cui è stato preso in consegna e ne paga le normali spese di manutenzione, compreso il restauro e la consueta assicurazione contro i danni. Se, a causa dell’uso corretto della cosa, il suo valore diminuisce senza colpa dell’utente, l’utente non è responsabile di ciò.

§ 1289

(1) Il proprietario può, previa notifica all’utente, eseguire lavori di costruzione a proprie spese, la cui necessità è stata causata dal caso o dall’età della costruzione; in tal caso, il beneficiario pagherà al proprietario un compenso determinato in base alla misura in cui il godimento è migliorato.

(2) Se il proprietario non può o non vuole eseguire i lavori di costruzione, l’utente ha il diritto di eseguirli personalmente e, dopo la fine dell’uso, di richiedere lo stesso risarcimento del titolare onesto.

§ 1290

L’utente è obbligato a tollerare i lavori di costruzione, anche se non necessari, se questo non lede il suo diritto o se risarcisce tutti i danni.

§ 1291

Il proprietario rimborsa all’utente il costo per il quale è stata migliorata la cosa, alle stesse condizioni in cui fosse obbligato a rimborsarlo all’amministratore delegato non autorizzato. Se il beneficiario ha sostenuto i costi per hobby o per decorazione, il beneficiario ha gli stessi diritti e obblighi del titolare onesto.

§ 1292

Si ritiene che la cosa, quando ricevuta dal consumatore, fosse di qualità intermedia, in una condizione idonea per un uso corretto, e che contenesse tutto il necessario per tale uso.

§ 1293

Quando il consumo è finito, il frutto non appartiene ancora al proprietario. Tuttavia, il titolare rimborserà quanto l’utente ha speso per loro, in conformità con le disposizioni sull’onesto titolare. Il consumatore ha diritto ad altri vantaggi a seconda della durata del consumo.

Disposizioni comuni
§ 1294

Se viene stabilito il diritto di utilizzo o il godimento di cose utilizzabili sostituibili, l’utente o l’utente può disporre delle cose come desidera. Quando il suo diritto scade, restituirà la stessa quantità di cose dello stesso tipo e qualità.

§ 1295

(1) L’ utente o il beneficiario del capitale depositato per interessi ha diritto solo a questo interesse. Sull’obbligato principale, inoltre, maturano interessi per l’utente o beneficiario, che a seguito di alcuni cambiamenti prenderà il posto del capitale precedente.

(2) L’ utente o il beneficiario e il creditore decidono insieme se qualcosa deve essere fatto con il preponente. Se non sono d’accordo, il tribunale deciderà.

(3) Il debitore sarà liberato dal debito solo rimborsando il capitale congiuntamente al creditore e alla persona che ne è l’utilizzatore o il beneficiario. Ciascuno dei due, creditore e utilizzatore o beneficiario, può solo esigere che il preponente sia depositato per custodia notarile o giudiziaria per entrambi.

§ 1296

Il proprietario non può fare affidamento sull’utente o sull’utilizzatore per proteggere la sostanza, a meno che non vi sia un pericolo. Se non viene fornita alcuna garanzia, il proprietario può, se necessario, richiedere il rilascio della cosa per una vendita decente.

Facilità di manutenzione dell’appartamento
§ 1297

Se viene stabilita la praticità dell’appartamento, si considera che sia stata stabilita come una funzionalità d’uso.

§ 1298

Il proprietario ha il diritto di disporre liberamente di tutte le parti della casa a cui non si applica la servitù dell’appartamento e la necessaria supervisione non deve essere difficile per lui.

Sottosezione 6

Cessazione del servizio
§ 1299

(1) Una funzionalità cessa di esistere a causa di un cambiamento permanente, per il quale la cosa utile non può più servire la terra al potere o la persona avente diritto.

(2) Nel caso in cui un cambiamento permanente causi una sproporzione grossolana tra l’onere della cosa ufficiale e il vantaggio del terreno o della persona avente diritto, il proprietario della cosa ufficiale può richiedere una riduzione o cancellazione del servizio per un ragionevole risarcimento.

§ 1300

(1) Se le parti convengono sull’abolizione del servizio inserito nell’elenco pubblico, il servizio si interrompe con la cancellazione dall’elenco pubblico.

(2) Il periodo per il quale è stato stabilito un servizio per qualcuno può anche essere organizzato in modo tale che il servizio cessi se un’altra persona raggiunge una certa età. In tal caso, si considera che la morte anticipata di tale persona non incida sulla durata del servizio.

§ 1301

Combinando la proprietà della sentenza e le cose di servizio in una persona, il servizio non finisce.

§ 1302

(1) Il servizio personale termina con la morte della persona avente diritto; quando estendono il ministero agli eredi, sono considerati eredi legali della prima classe. Se il servizio personale è stato acquisito da una persona giuridica, il servizio dura finché dura questa persona.

(2) Se il servizio serve al funzionamento dell’impianto, non termina con il trasferimento o il trasferimento dell’impianto o di una parte di esso, che sarà gestito come impianto separato.

Sottosezione 7

Fardelli reali
§ 1303

(1) Se una cosa è iscritta nell’elenco pubblico, può essere gravata da un reale onere in modo che il proprietario temporaneo della cosa sia obbligato come debitore nei confronti della persona avente diritto a dare qualcosa a lui oa fare qualcosa.

(2) Diverse cose possono essere caricate per lo stesso peso reale.

§ 1304

Un onere di tempo illimitato può essere stabilito solo come rimborsabile e le condizioni di rimborso devono essere stabilite in anticipo quando viene stabilito l’onere reale.

§ 1305

Se un reale onere è stabilito da un’azione legale, deriva dall’iscrizione in un elenco pubblico.

§ 1306

Se l’onere reale dipende dalla prestazione ripetuta, il beneficio trattenuto o il suo risarcimento può essere richiesto sia al soggetto sotto la cui titolarità è maturato il beneficio sia al proprietario presente, ma solo dal caso gravato dall’onere reale.

§ 1307

(1) Il proprietario della cosa gravata si asterrà da tutto ciò che potrebbe peggiorare la cosa a danno dell’avente diritto dal reale onere.

(2) Se la cosa non è sufficiente per l’onere reale dovuto alla colpa del suo proprietario o per una mancanza che si manifesta solo in seguito, nella misura in cui è stato considerato quando è stato stabilito, il proprietario deve correggere questa situazione depositando una cauzione o altro non ha subito alcun danno.

§ 1308

Le disposizioni sulla cessazione dei servizi si applicano mutatis mutandis alla cessazione degli oneri reali.

Sezione 3

Lien
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1309

(1) Quando si assicura un debito tramite pegno, il creditore ha il diritto, se il debitore non adempie correttamente e in tempo, ad essere soddisfatto dai proventi della monetizzazione del pegno fino all’importo concordato e, se non concordato, fino all’importo del credito con accessori come

(2) Un accordo che vieta la costituzione di un privilegio ha effetti nei confronti di una terza parte solo se tale divieto è iscritto nel registro dei pegni ai sensi di un’altra normativa legale o in un elenco pubblico, o se gli era noto.

§ 1310

(1) Un pegno può essere qualsiasi cosa che può essere scambiata.

(2) Può anche essere stabilito un privilegio per una questione per la quale il debitore del privilegio acquisisce la proprietà solo in futuro. Se una cosa del genere è iscritta nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il vincolo deve esservi iscritto, se il proprietario della cosa è d’accordo.

§ 1311

(1) Un privilegio può garantire un debito di un determinato importo o un debito, il cui importo può essere determinato in qualsiasi momento durante il periodo del privilegio. Un privilegio può garantire un debito monetario o non monetario, contingente o anche uno che deve sorgere solo in futuro.

(2) Un privilegio può essere utilizzato anche per garantire debiti di un certo tipo sorti nei confronti del debitore nei confronti del mutuatario in un determinato momento o anche vari debiti sorti nei confronti del mutuatario per lo stesso motivo legale.

Sottosezione 2

Fermarsi
§ 1312

(1) Un privilegio è stabilito da un contratto di privilegio. In esso, le parti concordano su cosa sia il pegno e per quale debito è stabilito il vincolo; se il debito è garantito come un minore o più debiti, è sufficiente concordare l’importo più alto del capitale che viene fornito.

(2) Il pegno può essere determinato individualmente o in altro modo in modo che possa essere determinato in qualsiasi momento durante la durata del privilegio.

§ 1313

Il privilegio assicura il debito e i suoi accessori; se concordato separatamente, anche la penale contrattuale.

§ 1314

(1) Se una cosa mobile in pegno non viene consegnata a un pegno oa terzi che se ne occupi per conto del pegno, è necessaria una forma scritta per il contratto di pegno.

(2) Un pegno richiede la forma di un atto pubblico,

a) se il pegno è una pianta o altra cosa collettiva,

(b) se il pegno è un bene immobile non soggetto a iscrizione in un elenco pubblico, o

c) se il privilegio sul bene mobile deve sorgere per iscrizione nel registro dei pegni.

§ 1315

Accordi vietati
(1) Gli accordi in base ai quali il debitore o il creditore non può pagare il pegno sono vietati.

(2) Fino al raggiungimento del debito garantito, è vietato concordarlo

a) il creditore non esigerà soddisfazione dal pegno,

(b) il creditore può monetizzare il pegno in qualsiasi modo o trattenerlo a un prezzo qualsiasi o predeterminato; o

(c) il creditore può prendere i frutti o i benefici dal pegno.

(3) Se il creditore o il creditore è un consumatore o una persona che è un piccolo o medio imprenditore, l’accordo con il contenuto di cui al paragrafo 2 lettera (b) se si è verificato prima della scadenza del debito garantito o anche dopo che il debito garantito è scaduto.

§ 1316

Un privilegio su una cosa inserita nell’elenco pubblico deriva da una voce in questo elenco, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1317

(1) Un privilegio su una cosa mobile sorgerà in caso di consegna a un pegno. Se lo chiede al pegno, il creditore gli rilascerà una lettera di pegno in cui descrive il pegno in modo che sia sufficientemente distinto dalle altre cose.

(2) La consegna di una cosa mobile può essere sostituita da un segno in modo che la cosa sia contrassegnata come ferma. Se il privilegio è stato creato da una designazione, può essere invocato contro terzi se non è stato in buona fede; in caso contrario l’articolo è considerato non contrassegnato.

§ 1318

Se così determinato dal contratto di pegno, il privilegio sui beni mobili deriva dal pignorante o dal pignoratario che consegna la cosa a un terzo che se ne prenda cura per il pegno e il pignorante. Salvo diverso accordo, i pegni pagheranno i costi ad essi associati.

§ 1319

(1) Se il contratto di pegno lo prevede, un vincolo su una cosa mobile deve essere creato mediante iscrizione nel registro dei pegni.

(2) Un privilegio su un bene immobile non iscritto nell’elenco pubblico, su una pianta e su un mobile di massa deve essere creato mediante iscrizione nel registro dei pegni.

(3) L’iscrizione nel registro dei pegni deve essere effettuata dal notaio che ha redatto l’accordo di pegno senza indebito ritardo dopo la conclusione dell’accordo di pegno.

Sospensione di una partecipazione in una società
§ 1320

(1) Se una quota di una società può essere liberamente trasferita, può essere stabilito anche un privilegio per essa; se la partecipazione può essere trasferita solo a determinate condizioni, le stesse condizioni devono essere soddisfatte al momento della sospensione. Ciò non si applica se la sospensione della quota è vietata o limitata dallo statuto.

(2) Se la quota è rappresentata da un titolo, solo questo titolo è una garanzia idonea.

§ 1321

Il contratto con il quale la società accetta la propria quota come garanzia non viene preso in considerazione.

§ 1322

(1) Un privilegio su una quota deriva dall’iscrizione nel registro pubblico in cui è registrata la società.

(2) Il creditore o il creditore deve notificare alla società la creazione del privilegio senza indebito ritardo; tuttavia, la notifica non è richiesta se l’organo competente della società ha dato il proprio consenso alla sospensione della partecipazione.

§ 1323

Qualora alla quota sia attribuito un diritto di voto, il mutuatario può esercitarlo solo previo accordo.

§ 1324

(1) Se il credito arriva, il mutuatario acquisisce il diritto a benefici monetari e altri benefici materiali derivanti dalla partecipazione nella società fino all’importo del debito garantito. Questi pagamenti sono inclusi nel pagamento del debito, a meno che le parti non convengano diversamente.

(2) Se un debitore personale o un debitore ipotecario in un procedimento giudiziario nega l’importo o l’esistenza di un debito, la prestazione ai sensi del paragrafo 1 deve essere fornita senza indebito ritardo dopo che l’importo o l’esistenza del debito è stata decisa da un tribunale; fino a quel momento, la persona che deve fornire il servizio non è in arretrato.

§ 1325

Il creditore comunica a tutti gli azionisti l’inizio dell’esercizio del privilegio. Se questi azionisti hanno un diritto di prelazione sulla quota, il diritto di prelazione scade se gli azionisti non lo esercitano al momento della monetizzazione del pegno.

§ 1326

Se ciò è stato concordato, il pegno acquisirà la quota in pegno nel momento in cui il suo tentativo di monetizzare la quota nell’esercizio del privilegio non ha avuto successo. Se non è stato convenuto che il pignorante acquisisca già la quota in pegno in questo momento, il pignorante può da questo momento esercitare i diritti sociali associati alla quota.

§ 1327

(1) Se il promotore non ha avuto successo nel tentativo di monetizzare la quota, può richiedere al promotore di trasferirgli la quota promessa in normali condizioni commerciali per saldare il debito. Se il mutuatario non esercita il suo diritto entro un mese dal giorno in cui il suo tentativo di monetizzare la quota non è andato a buon fine, il suo diritto decade.

(2) Se il creditore non trasferisce la quota al creditore entro un mese dal giorno in cui è stato invitato a farlo, il creditore può richiedere che il contenuto del contratto sia determinato dal tribunale.

Pegno di un titolo o garanzia contabile
§ 1328

(1) Un privilegio su una garanzia sorge al momento della sua consegna a un creditore di privilegio. Se l’accordo di pegno lo determina, un pegno sul titolo sorge dal pegno o dal promotore che consegna il titolo e una copia del contratto di pegno a terzi al fine di garantire il pegno per loro.

(2) Al fine di creare un privilegio su un titolo di fila, è richiesta anche una girata di privilegio contenente una clausola “di pegno” o altre parole dello stesso significato e designazione del creditore del privilegio.

(3) Se le parti convengono che un privilegio su una garanzia al portatore deriva dall’iscrizione di un privilegio nel registro dei pegni, la consegna del pegno alla persona che iscrive il privilegio nel registro dei pegni è richiesta per la durata del pegno.

§ 1329

(1) Se il titolo è già in custodia, verrà creato un pegno mediante notifica del pegno o del pegno consegnata alla banca depositaria insieme a una copia del contratto di pegno. Dal momento della consegna dell’avviso, è valido che la cauzione sia conservata insieme per il mutuatario e per il mutuatario. Le disposizioni del § 1328 paragrafo 2 non sono interessate da questo.

(2) Chiunque abbia mantenuto una garanzia in modo professionale deve contrassegnare la sua promessa nei suoi registri in modo che sia chiaro da lui chi è il creditore; deve essere immagazzinato separatamente, a meno che non si tratti di un deposito all’ingrosso.

§ 1330

Se il titolo è già in pegno con un terzo sulla base di un contratto con il suo proprietario, il titolo può essere emesso al creditore per la durata del pegno solo con il consenso del creditore.

§ 1331

(1) Viene creato un privilegio su un titolo contabile mediante registrazione nel conto del proprietario nei relativi registri. L’iscrizione deve essere effettuata dalla persona autorizzata a conservare questi registri su ordine del promotore di addebitare il proprio conto. Se l’ordine è emesso da un creditore del pegno, debitore personale o pegno, il pegno deve essere registrato se il preponente dimostra l’istituzione del pegno.

(2) Il privilegio deve essere cancellato dai registri pertinenti dalla persona autorizzata a conservarli. Se l’ordine è trasmesso da un pegno, un debitore personale o un pegno, il privilegio viene cancellato se l’ordinante dimostra che si è verificato un fatto che è altrimenti il ​​motivo della risoluzione del privilegio.

§ 1332

(1) Per la durata del privilegio sul titolo, il creditore può esercitare i diritti associati al titolo in pegno nella misura concordata dalle parti.

(2) Le disposizioni sull’adempimento di un credito costituito in pegno si applicano al reddito e ad altri benefici monetari da un titolo, a meno che il promotore non rinuncia a questo diritto a favore del pegno.

Sospensione del conto del proprietario dei titoli dematerializzati
§ 1333

Un vincolo viene creato sul conto titoli contabile mediante registrazione in questo conto nei relativi registri. La sezione 1331 si applica mutatis mutandis alla registrazione e alla cancellazione di un privilegio.

§ 1334

(1) Un privilegio sul conto del proprietario di titoli dematerializzati si applica a tutti i titoli registrati sul conto al momento della costituzione del privilegio, nonché ai titoli trasferiti sul conto ipotecato per la durata del privilegio. Le disposizioni che disciplinano il privilegio su singoli titoli si applicano ai titoli registrati in modo analogo su un conto in pegno.

(2) Se un titolo viene trasferito da un conto in pegno con il previo consenso del creditore, il trasferimento interromperà anche il privilegio su quel titolo.

Sospensione di un credito
§ 1335

(1) Un credito cedibile a un altro può essere costituito in pegno. Se il pegno è un credito del creditore nei confronti del creditore, il credito e il debito non scadono con la fusione del creditore e del debitore.

(2) Un pegno su un credito deve derivare dall’efficacia del contratto di pegno, a meno che non venga concordato un periodo successivo, tuttavia, il pegno ha effetto nei confronti del debitore del credito costituito in pegno quando il pignorante lo notifica o il pignoratario lo dimostra. Ciò non si applica se le parti hanno concordato di iscrivere un privilegio nel registro dei pegni.

§ 1336

(1) Prima della scadenza del debito garantito, il debitore può adempiere indefinitamente sia sul credito costituito in pegno sia sul creditore e sul creditore. Ciascuno di loro ha il diritto di chiedere al debitore di depositare la prestazione a beneficio di entrambi in custodia presso terzi; se il creditore e il creditore non sono d’accordo sul depositario, il tribunale lo nomina su proposta di una delle parti. Se arriva il debito garantito, il custode rilascia al mutuatario tutto il necessario per soddisfarlo.

(2) Se il debito garantito è dovuto, il creditore ha il diritto per il debitore di saldare i crediti costituiti in pegno solo nei suoi confronti; se le fa valere, denuncia al creditore il credito costituito. Se il credito costituito in pegno non è ancora scaduto, il creditore ha diritto alla sua assegnazione.

§ 1337

Se i fondi sono regolati dal credito costituito in pegno, il pignoratario deve emettere al pegno tutto ciò che eccede il credito garantito, compresi gli accessori e le spese al cui risarcimento ha diritto il pignorante. Se un’altra cosa è soddisfatta, il privilegio passa a questa cosa.

§ 1338

(1) Se l’azione legale del creditore è necessaria per la scadenza del credito costituito in pegno, in particolare la risoluzione o il recesso dal contratto, il consenso del creditore non è richiesto. L’istituto ipotecario può esigere che il creditore agisca legalmente in caso di minaccia alla sicurezza.

(2) Se è richiesta l’azione legale del debitore, tale azione legale avrà effetto se è stata notificata anche al mutuatario.

§ 1339

Se è stato pattuito un privilegio su un credito da un conto, il mutuatario ha il diritto di ordinare alla persona che mantiene il conto di pagargli il saldo sul conto fino all’importo del debito garantito, se gli comunica l’importo e la scadenza del debito garantito.

§ 1340

Le disposizioni delle sezioni 1336 e 1338 si applicano a meno che le parti non convengano diversamente. Se è convenuto che il creditore necessita del consenso del mutuatario per la risoluzione o altre azioni legali, il creditore può richiedere la concessione del consenso se esiste una minaccia per la sicurezza.

§ 1341

Pegno futuro
(1) Se il pegno deve diventare una cosa per cui il pegno deve acquisire un privilegio solo in futuro, il pegno sarà creato dall’acquisizione del diritto di proprietà da parte del pegno.

(2) Se per la creazione di un privilegio è richiesta un’iscrizione nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni e se vi è stato iscritto un futuro privilegio, il privilegio sarà creato dall’acquisizione del diritto di proprietà da parte del pegno.

§ 1342

Pegno da una decisione di un’autorità pubblica
Se un privilegio è stabilito da una decisione di un’autorità pubblica, il privilegio è creato dall’applicabilità della decisione, a meno che non sia specificato un periodo successivo. Se per la creazione di un privilegio è altrimenti richiesta un’iscrizione nel registro dei pegni o in un apposito elenco pubblico, il vincolo deve essere iscritto in tale registro.

§ 1343

Fermare cose straniere
(1) Un pegno può dare in pegno una cosa straniera solo con il consenso del proprietario.

(2) Se un pegno dà in pegno una cosa mobile straniera senza il consenso del proprietario, se la cosa viene consegnata al pignoramento, sorge un pegno e lui paga in buona fede che il pegno ha il diritto di pegno la cosa.

(3) Se qualcuno ha un diritto materiale sulla cosa promessa incompatibile con il privilegio, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 1344

Se il pignorante dà in pegno la cosa mobile di un’altra persona nel banco dei pegni e se non è una cosa affidata dal proprietario al creditore, il proprietario ha il diritto di estradare la cosa al gestore del banco dei pegni se dimostra di aver perso la cosa per perdita o atto di crimine intenzionale. L’operatore dell’impianto del banco dei pegni non ha il diritto di richiedere al proprietario di pagargli l’importo pagato al pegno o gli interessi maturati prima di emettere la cosa.

§ 1345

Pegno congiunto
Diverse cose possono essere fermate insieme per lo stesso debito. Se lo stesso debito è garantito da più pegni separati, il pegno può essere soddisfatto di uno o tutti i pegni.

Sottosezione 3

Ambito del privilegio
§ 1346

(1) Il privilegio si applica al pegno, alla sua aggiunta e ai suoi accessori, a meno che il contratto di pegno non specifichi qualcos’altro. Dei frutti e dei benefici, il privilegio si applica solo a quelli che non sono separati.

(2) Se un credito è costituito in pegno, il creditore detiene anche qualsiasi diritto a garanzia del credito.

§ 1347

Quando una cosa collettiva viene data in pegno, il privilegio si applica alle singole cose del pegno che appartengono al pegno e lo servono, ovunque si trovino. Un privilegio si applica a ogni singola cosa che viene aggiunta a una cosa collettiva e scade a ogni singola cosa che è separata dalla cosa collettiva.

§ 1348

Se, durante la durata del privilegio su una cosa collettiva, viene concordato un privilegio separato su una singola cosa appartenente al privilegio, il privilegio non sorge. Se un privilegio è sorto su una causa individuale prima che fosse aggiunto alla causa collettiva o prima che la causa collettiva fosse costituita, si applicano le disposizioni sull’ordine del privilegio.

§ 1349

La durata e la portata del privilegio sul titolo non sono influenzate dallo scambio del titolo in pegno da parte dell’emittente con il pegno con un altro titolo, né dalla conversione del titolo in un titolo contabile o dalla conversione di un titolo contabile in un titolo. Se un titolo deriva da uno scambio o da una conversione, l’emittente gli fornisce una girata in pegno prima che il titolo sia emesso a una persona autorizzata a tenerlo con sé.

§ 1350

(1) Se un pegno si trasforma in una cosa nuova, sia il privilegio che la nuova cosa saranno gravati.

(2) Se il pegno è combinato con un’altra cosa, il creditore ha il diritto di ripristinare la situazione precedente a spese del creditore. Se ciò non è possibile, il privilegio addebiterà l’intero importo, ma solo fino al valore del privilegio al momento della fusione. Se il pegno è stato valutato, si presume che il prezzo del pegno sia determinato dall’ammontare della valutazione.

§ 1351

Quando si divide una cosa promessa, il privilegio grava su tutte le cose create dalla divisione.

§ 1352

In caso di fusione di due pegni, ai fini del privilegio vengono trattati come se la fusione non fosse avvenuta; ciò non si applica se i pegni collegati garantiscono l’adempimento dello stesso debito.

Sottosezione 4

Diritti e obblighi derivanti dal privilegio
§ 1353

Il creditore si asterrà da qualsiasi cosa che peggiori il pegno a spese del creditore. Se l’atto del creditore diventa una sicurezza insufficiente per il creditore o se la sicurezza insufficiente diminuisce, il creditore la completa di conseguenza.

§ 1354

(1) Se il pegno è assicurato e se si verifica un evento assicurato, la compagnia di assicurazioni deve adempiere al contratto di assicurazione del creditore se quest’ultimo dimostra in tempo alla compagnia di assicurazioni che il suo pegno è vincolato alla cosa, o se il creditore o il creditore lo notifica in tempo. .

(2) Il creditore ha il diritto di trattenere l’adempimento dal contratto di assicurazione e di esserne soddisfatto, se la sua richiesta non è adeguatamente e tempestivamente soddisfatta, salvo diverso accordo. Ciò che eccede il credito, comprensivo di accessori e costi, al cui rimborso ha diritto il creditore, il creditore deve emettere al creditore.

§ 1355

Se il pegno è lasciato in uso a un altro senza il consenso del pignorante, non ha effetti giuridici nei confronti del pignorante. Ciò non si applica se le parti convengono che il consenso non è richiesto.

§ 1356

(1) Il creditore a cui è stato ceduto il pegno ha il diritto di averlo con sé per l’intera durata del pegno. Egli è obbligato a prendersene cura come un vero e proprio manager e ha diritto al rimborso dei costi ad esso associati in qualità di titolare equo nei confronti del pignorante.

(2) Un creditore può utilizzare il pegno solo con il consenso del creditore e in modo innocuo per il creditore; se il creditore è in buona fede che il creditore è il creditore, il consenso del creditore sarà sufficiente. Salvo patto contrario, il beneficio del pegno è compensato con i costi di cui al paragrafo 1.

§ 1357

Se la cosa promessa è stata consegnata a una terza parte per la custodia, questa persona non può utilizzare il pegno o consentire che venga utilizzata da un’altra persona o consegnarla a un’altra persona; se lo fa, è anche responsabile di un incidente che non pregiudicherebbe la sua promessa.

§ 1358

Se un fatto materiale registrato sul vincolo nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico cambia e se un’altra norma giuridica non impone l’obbligo di richiedere un cambiamento di registrazione ad un’altra persona, l’interessato deve richiedere il cambiamento di registrazione senza indebito ritardo; se non può essere determinato, il creditore deve richiedere un cambiamento di registrazione. Se più persone hanno questo obbligo, è sufficiente che almeno uno di loro lo adempia.

Sottosezione 5

Esercizio del privilegio
§ 1359

(1) Non appena il debito garantito è dovuto, il pegno può essere soddisfatto per iscritto nel modo concordato con il pegno o il debitore pegno, altrimenti dai proventi della monetizzazione del pegno in un’asta pubblica o dalla vendita del pegno ai sensi di un’altra legge. Se il pegno è un titolo ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo, sarà venduto su tale mercato o anche al di fuori di tale mercato almeno ad un prezzo determinato dal mercato regolamentato europeo.

(2) Il creditore ha diritto al rimborso dei costi necessari sostenuti nell’esercizio del diritto di costituzione in pegno nei confronti del creditore.

§ 1360

Se è stato concordato che il creditore può vendere il pegno in un modo diverso da un’asta pubblica, ciò sarà vincolante anche per il successore legale del creditore. Quando un pegno viene trasferito, il pegno notifica al cessionario il diritto del creditore di vendere il pegno in questo modo.

§ 1361

Se per la maturazione del credito sono richieste azioni speciali contro il debitore, queste azioni devono, se c’è una differenza nella persona del debitore personale e del debitore ipotecario, essere dirette anche contro il debitore ipotecario, in modo che il mutuatario possa essere soddisfatto dall’ipoteca.

§ 1362

(1) Il creditore deve notificare al creditore per iscritto l’inizio dell’esercizio del privilegio; dovrà dichiarare nella notifica come sarà soddisfatto del pegno.

(2) Se il pegno è iscritto nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni, il creditore deve garantire l’iscrizione dell’inizio dell’esercizio del pegno anche in questo registro.

§ 1363

Se l’inizio dell’esercizio del pegno è stato notificato al pegno, non può alienare il pegno senza il consenso del pegno. La violazione del divieto non pregiudica i diritti del cessionario al quale il pignorante ha trasferito la proprietà della cosa nel normale svolgimento dell’attività nel corso della sua attività, a meno che il cessionario non sapesse o avesse dovuto sapere dalle circostanze che era iniziata l’esecuzione del privilegio.

§ 1364

(1) Il pegno può monetizzare il pegno al più presto dopo la scadenza di trenta giorni dopo che ha notificato al pegno l’inizio dell’esercizio del pegno.

(2) Se l’inizio dell’esercizio del privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico o registro dei pegni solo dopo che il creditore ha notificato al creditore l’inizio dell’esercizio del pegno, il periodo decorre trenta giorni dalla data di iscrizione nell’elenco pubblico o registro dei pegni.

(3) Se è stato concordato un periodo più breve prima della notifica, questo non sarà preso in considerazione.

§ 1365

(1) Se è convenuto che il pegno può vendere il pegno al di fuori di un’asta pubblica, è obbligato a procedere con la cura professionale nel proprio interesse e nell’interesse del pignorante in modo che venda il pegno a un prezzo al quale può essere una cosa comparabile di solito vendono in circostanze comparabili in un dato luogo e momento. La violazione di tale obbligo da parte di un mutuatario non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in buona fede.

(2) Se viene concordato il modo in cui il pegno monetizzerà il pegno, il creditore può in qualsiasi momento durante l’esercizio del pegno modificare il suo metodo vendendo il pegno in un’asta pubblica o monetizzandolo in conformità con un’altra legge. Il creditore comunica tempestivamente per iscritto al creditore la modifica delle modalità di esercizio del privilegio.

§ 1366

Se l’interessato all’acquisizione della cosa in pegno o il banditore lo richiede, il pignorante gli dovrà dimostrare di aver notificato al pignorante l’inizio dell’esercizio del privilegio.

§ 1367

(1) Il creditore tollera l’esercizio del privilegio, lo rilascia in pegno con i documenti necessari per la presa in consegna, la vendita e l’uso e gli fornisce l’altra necessaria collaborazione. Se una terza parte ha un privilegio o un atto, ha lo stesso obbligo.

(2) Chiunque ha con sé un pegno si asterrà da qualsiasi cosa che possa ridurre il valore del pegno; la normale usura non viene presa in considerazione.

§ 1368

(1) Un credito è pagato dai proventi della monetizzazione del pegno, inclusi accessori e costi, al cui risarcimento ha diritto il creditore. Se un debito non monetario è stato garantito, si considera che il creditore abbia diritto alla prestazione monetaria fino all’importo del prezzo normale del credito al momento in cui sorge il privilegio; ciò vale anche se l’accessorio debito garantito non è monetario.

(2) Il pagamento di un credito da un pegno dato in pegno conferisce al pegno gli stessi diritti come se avesse adempiuto il debito stesso.

§ 1369

Dopo la monetizzazione del pegno, il promotore deve presentare una relazione scritta al pegno senza indebito ritardo, fornendo i dettagli della vendita del pegno e dei costi ad esso associati, nonché altri costi a cui ha diritto il pignorante, i proventi della vendita e il suo utilizzo.

§ 1370

Il debitore personale paga ciò che non riceve se non paga quanto il credito quando il pegno è monetizzato. Il mutuatario deve ciò che più si guadagna.

Sottosezione 6

Esecuzione di un privilegio su più creditori ipotecari
§ 1371

(1) Se al pegno è associato più di un privilegio, il loro ordine sarà determinato in base al momento della creazione del pegno. Se la creazione di un privilegio deve essere iscritta nell’elenco pubblico, il momento del deposito della domanda di registrazione è determinante per l’ordine.

(2) Se un pegno è una cosa per la quale il pegno deve acquisire la proprietà solo in futuro, l’ordine dei diritti di pegno sarà determinato in base al momento della conclusione del contratto di pegno; se il futuro vincolo è iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, decide l’ordine in cui sono state presentate le proposte di iscrizione.

(3) Se più vincoli sono allegati a beni mobili, il diritto del creditore del privilegio iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico secondo l’ordine di registrazione è soddisfatto a preferenza di un diritto derivante in altro modo. Il diritto derivante dalla restituzione del pegno al mutuatario oa terzi è soddisfatto in via preferenziale al diritto derivante dalla marchiatura della cosa con un segno.

§ 1372

(1) Se su un pegno sorge più di un privilegio, il pegno può disporre il loro ordine per iscritto. Il contratto è efficace nei confronti di terzi dall’iscrizione nel registro dei pegni, o nell’elenco pubblico, se l’iscrizione di un privilegio richiede l’iscrizione in tale elenco. L’iscrizione verrà proposta congiuntamente da tutti i creditori ipotecari che hanno concordato l’ordine dei privilegi.

(2) Se l’accordo intende abbreviare i diritti di un creditore che non ha aderito all’accordo, non ha effetti legali contro di lui.

§ 1373

(1) Il creditore deve anche notificare l’inizio dell’esercizio del privilegio a coloro che hanno diritto alla soddisfazione nell’ordine che precede il suo ordine. Le disposizioni del § 1362 si applicano in modo analogo.

(2) Il creditore può monetizzare il pegno non prima di trenta giorni dopo la notifica a tutti i promotori ai sensi del paragrafo 1. Ciò non si applica se il creditore, che ha diritto alla soddisfazione nell’ordine che precede il suo ordine, gli notifica entro questo periodo che inizia con esercitare il suo privilegio; se tale creditore non inizia l’esercizio del suo privilegio senza indebito ritardo, la sua notifica non è presa in considerazione.

§ 1374

(1) Se il pegno esercita un pegno che è il primo nell’ordine decisivo per la soddisfazione dei diritti del pegno (di seguito denominato “pegno preferenziale”), il pegno passa al cessionario non gravato da altri vincoli.

(2) Se i proventi della vendita del pegno eccedono il credito, inclusi gli accessori e i costi a cui ha diritto, il creditore prioritario depositerà l’eccedenza in custodia giudiziaria a favore dei creditori di altri crediti evidenziati dal pegno e dal pegno, salvo altrimenti.

(3) Dall’eccedenza, i creditori degli altri crediti evidenziati dal privilegio saranno soddisfatti nell’ordine decisivo per il soddisfacimento dei privilegi. Ciò che resta viene dato al mutuatario.

§ 1375

(1) Se un pegno è esercitato da un pegno diverso dal creditore prioritario, il pegno gravato dai privilegi di quei creditori pegno il cui diritto alla soddisfazione precede il suo ordine passerà al cessionario. Questo pignorante informerà tempestivamente il cessionario del pegno circa il trasferimento del pegno, compreso l’ingombro.

(2) Un pegno che esercita il suo pegno e il pegno deve garantire l’iscrizione del cambiamento nella persona del pegno nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico, se tale registrazione è richiesta per la creazione del pegno, altrimenti risarcire il danno causato.

(3) L’ articolo 1374 si applica mutatis mutandis ai diritti dei creditori ipotecari il cui diritto alla soddisfazione segue l’ordine del creditore che esercita il privilegio ai sensi del paragrafo 1.

Sottosezione 7

Cessazione del privilegio
§ 1376

Se il debito garantito scade, scade anche il privilegio.

§ 1377

(1) Il privilegio scade, ma il reclamo continua,

a) se il pegno scade,

b) se il creditore rinuncia al privilegio,

c) se il creditore restituisce il pegno al creditore o al creditore,

d) se il creditore o il creditore paga il prezzo della cosa promessa al creditore, o

e) se scade il periodo per il quale è stato stabilito il privilegio.

(2) Gli effetti di cui al paragrafo 1 si verificano anche nel caso in cui un’altra persona abbia acquisito la proprietà della cosa promessa in buona fede che la cosa non è gravata da un privilegio. Ciò non si applica se il privilegio è registrato nel registro dei pegni o in un elenco pubblico.

(3) Se la cosa e il privilegio non sono iscritti nell’elenco pubblico, gli effetti di cui al paragrafo 1 si verificano anche se il pegno, o parte di esso, è stato trasferito

(a) e il contratto di pegno prevede che il pegno o parte di esso possa essere trasferito senza vincoli mediante pegno; o

b) nel normale svolgimento dell’attività del cedente.

§ 1378

Se il pegno è iscritto nel registro dei pegni o nell’elenco pubblico anche dopo la sua estinzione, si tratta di un vizio relativo al pegno.

§ 1379

(1) Se un vincolo iscritto nel registro dei pegni è scaduto, il pegno ne richiederà la cancellazione senza indebito ritardo e il pegno sarà cancellato. Ciò vale anche se il privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico, a meno che le parti non abbiano convenuto che il creditore del privilegio non richiederà l’annullamento del privilegio o il proprietario abbia richiesto la registrazione del privilegio rilasciato.

(2) Il creditore ha il diritto di presentare una richiesta di cancellazione del diritto di costituzione in pegno; se il pegno non è scaduto dopo la scadenza del termine, è cancellato dal registro dei pegni o dall’elenco pubblico, se il pignorante dimostra la cessazione del pegno con un documento confermato dal pignorante o da una decisione del tribunale o altro atto pubblico. Se il creditore non conferma al creditore su sua richiesta la risoluzione del privilegio, risarcirà il danno che ne deriva.

Sottosezione 8

Diritti del proprietario in caso di rilascio del pegno
§ 1380

Se il pegno viene liberato dalla cessazione del privilegio e l’iscrizione sul privilegio non è stata ancora cancellata dall’elenco pubblico, il pegno si considera svincolato e il titolare della cosa può abbinare al pegno liberato con un altro debito che non ecceda il debito originario.

§ 1381

Se il proprietario lo richiede, deve essere iscritto nell’elenco pubblico che il privilegio viene svincolato e che la garanzia del debito originario è decaduta se dimostra l’estinzione del privilegio con un documento confermato dal mutuatario o da una decisione del tribunale o altro atto pubblico. Se il proprietario non garantisce un altro debito con il privilegio rilasciato entro dieci anni dalla registrazione del rilascio del privilegio, il suo diritto a farlo decade.

§ 1382

Se il rilascio di un privilegio è stato iscritto nell’elenco pubblico, può essere cancellato solo insieme al privilegio prima della scadenza di dieci anni.

§ 1383

Se il proprietario non si è assicurato un nuovo debito con il privilegio rilasciato, il privilegio rilasciato non sarà preso in considerazione nella distribuzione dei proventi dopo che il pegno è stato monetizzato.

§ 1384

Se, al momento della creazione del privilegio o successivamente, il proprietario si impegna a non garantire un nuovo debito con un privilegio registrato in un ordine più favorevole, e se è iscritto nell’elenco pubblico, il privilegio rilasciato non può garantire il nuovo debito fintanto che il privilegio dura per il creditore vantaggio che il proprietario ha intrapreso.

Sottosezione 9

Sostituzione del privilegio
§ 1385

Se il privilegio è stato iscritto in un elenco pubblico, il proprietario della cosa può richiedere che il privilegio sia registrato nell’ordine del privilegio allegato alla cosa e per garantire il debito che non supera il debito originario, a condizione che il vecchio privilegio sia diritto cancellato.

§ 1386

O výmaz starého zástavního práva může žádat vlastník věcí nebo věřitel, v jehož prospěch má být nové zástavní právo zřízeno. Neučiní-li tak s úspěchem do roka, zanikne nové zástavní právo uplynutím této doby. Příslušný orgán veřejné moci nové zástavní právo vymaže i bez návrhu spolu se všemi zápisy, které se k němu vztahují.

§ 1387

Vázne-li na starém zástavním právu jiné právo nebo omezení zapsané ve veřejném seznamu, lze nové zástavní právo do tohoto seznamu zapsat pod podmínkou, že závada bude vymazána, nebo se souhlasem stran převedena na zástavní právo nové.

§ 1388

Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva nebo později, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého, a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze staré zástavní právo v nové přeměnit.

§ 1389

Se deve essere registrato un nuovo privilegio invece di più privilegi scritti in successione, le disposizioni della presente sottosezione si applicano mutatis mutandis.

Sottosezione 10

Legge sub-privilegio
§ 1390

Un vincolo nasce dalla costituzione in pegno di un credito, che testimonia il privilegio.

§ 1391

(1) Il consenso del creditore non è necessario per costituire in pegno il credito. Un pegno avrà effetto contro di lui,

a) se è stato informato della sua creazione; o

b) se il pegno è la cosa per la quale sorge il vincolo mediante iscrizione nel registro dei pegni o in apposito elenco pubblico, iscrizione in tale elenco; questa registrazione crea un sub-privilegio.

(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 può essere effettuata dal sub-pegno o dal sub-pegno; tuttavia, deve provare l’origine del sub-privilegio al debitore sub-privilegio.

§ 1392

Il sub-pegno non sarà liberato dall’obbligo ai sensi della Sezione 1353 consegnando la cosa al sub-pegno.

§ 1393

Un sub-pegno può cercare soddisfazione da un sub-pegno invece di un sub-pegno non appena il debito garantito dal sub-pegno è dovuto.

§ 1394

Le disposizioni sul privilegio si applicano mutatis mutandis al privilegio.

Sezione 4

Diritto di ritenzione
§ 1395

(1) Chi è obbligato a consegnare un bene mobile straniero che ha con sé può, di sua spontanea volontà, trattenerlo al fine di garantire il debito dovuto della persona a cui dovrebbe altrimenti consegnare la cosa.

(2) Un debito in sospeso può anche essere garantito da un privilegio,

a) se il debitore non garantisce diversamente il debito, sebbene avrebbe dovuto garantirlo secondo il contratto o secondo la legge,

(b) se il debitore dichiara che non sarà inadempiente, o

(c) se risulta altrimenti evidente che il debitore non sarà inadempiente sul debito a causa di circostanze che gli si sono verificate e che non erano o non avrebbero potuto essere note al creditore al momento in cui è stato contratto il debito.

§ 1396

(1) Una persona che l’ha ingiustamente con sé non può trattenere una cosa straniera, specialmente se l’ha sequestrata con la forza o con l’inganno.

(2) Anche una persona a cui è stato ordinato di disporre di una cosa straniera non può trattenerla in un modo incompatibile con l’esercizio del diritto di detenzione; ciò non si applica se il caso era con lui al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, in cui si sta risolvendo il fallimento o il fallimento imminente del debitore.

§ 1397

(1) Chi ha trattenuto una cosa straniera deve notificare al debitore la sua detenzione e il suo motivo. Se il creditore ha la cosa con sé sulla base di un contratto concluso per iscritto, richiede anche la notifica per iscritto.

(2) Il creditore è obbligato a prendersi cura della cosa detenuta come un vero manager e ha il diritto al rimborso delle spese nei confronti del debitore in quanto titolare. Il creditore può utilizzare l’oggetto trattenuto solo con il consenso del debitore e in modo innocuo per il debitore. Salvo diverso accordo, il vantaggio è compensato con i costi di cui al paragrafo 1.

§ 1398

Il creditore che ha assicurato il suo credito con il diritto di ritenzione ha diritto a una soddisfazione preferenziale rispetto ad un altro creditore, compreso il mutuatario, dai proventi della monetizzazione della cosa detenuta. § 1359 si applica in modo simile alla monetizzazione di una cosa sequestrata da un creditore.

§ 1399

Il diritto di ritenzione scade

a) risoluzione del debito garantito o oggetto sequestrato,

b) se il creditore rinuncia al diritto di ritenzione unilateralmente o in accordo con il proprietario della cosa detenuta,

(c) se la cosa è definitivamente recuperata dal creditore, o

d) se al creditore è data una garanzia sufficiente.

Parte 6

Gestione dei beni altrui
Sezione 1

Disposizioni generali sulla gestione dei beni di terzi
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1400

(1) Chiunque sia incaricato dell’amministrazione di beni che non gli appartengono, a beneficio di qualcun altro (di seguito denominato “beneficiario”), è l’amministratore di beni stranieri.

(2) Si considera che l’ amministratore agisca legalmente in qualità di rappresentante del proprietario.

§ 1401

(1) L’amministratore svolge le sue funzioni di persona. Può delegare i suoi poteri ad un’altra persona o essere altrimenti rappresentato solo in procedimenti giudiziari individuali; così facendo, è obbligato a selezionare attentamente una persona del genere e a dargli istruzioni sufficienti.

(2) Se l’amministratore può rappresentare ingiustamente un’altra persona o se affida illegalmente a un’altra persona l’esecuzione dei suoi poteri, è responsabile nei confronti del beneficiario in solido per tutto ciò che ha fatto.

§ 1402

(1) Si considera che l’ amministratore abbia diritto alla normale remunerazione in base alla natura dei suoi servizi.

(2) Chi gestisce i beni altrui senza motivo legale non ha diritto alla remunerazione.

§ 1403

L’amministratore distribuirà i profitti e le spese tra i beneficiari in conformità con lo statuto o un altro contratto, altrimenti il ​​più equamente possibile in relazione alla natura e all’oggetto dell’amministrazione e alle circostanze della sua origine in relazione agli usi generali. A meno che non sia possibile stabilire un rapporto diverso per la distribuzione degli utili e dei costi tra i beneficiari, queste quote sono le stesse.

§ 1404

Se il consenso del beneficiario è richiesto per una determinata condotta, può essere sostituito da una decisione del tribunale se il beneficiario è sconosciuto o se il parere del beneficiario non può essere accertato in tempo. Ciò vale anche se il beneficiario rifiuta di dare il consenso senza una giusta ragione.

Sottosezione 2

Gestione semplice dei beni altrui
§ 1405

Chi esegue la semplice amministrazione dei beni altrui fa tutto il necessario per preservarli.

§ 1406

L’amministratore esercita tutti i diritti relativi al bene gestito e lo gestisce adeguatamente in semplice amministrazione. L’amministratore non può modificare lo scopo della proprietà gestita senza il consenso del beneficiario.

§ 1407

Se l’amministratore gestisce i fondi, deve spenderli con prudenza. Se qualcosa delle risorse gestite è stato speso in un certo modo in precedenza, l’amministratore può modificare il metodo scelto in un secondo momento.

§ 1408

(1) L’amministratore può alienare qualcosa dal patrimonio gestito se è nell’interesse di preservare il valore, la natura e lo scopo del patrimonio gestito o se è necessario pagare i debiti associati a tali beni; altrimenti solo per considerazione. Allo stesso scopo, l’amministratore può dare in pegno o altrimenti utilizzare i beni in gestione come garanzia. L’amministratore deve dare il consenso del beneficiario a questi procedimenti legali.

(2) L’ amministratore non ha bisogno del consenso all’alienazione della proprietà se è in pericolo di rapida distruzione o se è probabile che perda rapidamente valore.

Sottosezione 3

Gestione completa di beni di terzi
§ 1409

Chi è incaricato della piena amministrazione dei beni di terzi, cura la loro riproduzione e applicazione nell’interesse del beneficiario.

§ 1410

Il trustee può fare tutto ciò che è necessario e utile con i beni in gestione.

Sezione 2

Regole di gestione
Sottosezione 1

Obblighi dell’amministratore nei confronti del beneficiario
§ 1411

L’amministratore di beni di terzi esercita i propri poteri e svolge i propri compiti con la dovuta diligenza.

§ 1412

(1) Se ci sono più beneficiari, contemporaneamente o successivamente, l’amministratore deve agire in modo imparziale nei confronti di tutti e tenere conto dei rispettivi diritti.

(2) Se l’amministratore è egli stesso un beneficiario, deve tenere conto dei suoi interessi allo stesso modo degli interessi degli altri beneficiari ed esercitare i suoi poteri nell’interesse comune.

§ 1413

Se non vi è alcun interesse o diritto derivante dall’azione legale da cui è derivata l’amministrazione, l’amministratore deve informare senza indebito ritardo il beneficiario e la persona che sovrintende all’amministrazione della proprietà o l’interesse del beneficiario.

(a) qualsiasi interesse nell’impresa o attività che persegue un’attività che può essere in conflitto con gli interessi del beneficiario; e

(b) qualsiasi diritto che può esercitare sul beneficiario o in relazione alle attività gestite.

§ 1414

Il fiduciario tiene registri affidabili dei beni in gestione e non può mescolare i propri beni con quelli sotto la sua gestione.

§ 1415

(1) L’amministratore può diventare parte del contratto relativo alla proprietà gestita, acquisire contrattualmente il diritto su questa proprietà o acquisire il diritto al beneficiario solo con il consenso del beneficiario.

(2) L’amministratore può utilizzare la proprietà gestita o le informazioni ottenute durante l’amministrazione a proprio vantaggio solo con il consenso del beneficiario, a meno che la possibilità di tale utilizzo non sia determinata dallo statuto o da un altro contratto o se così previsto dalla legge.

§ 1416

L’amministratore può trasferire gratuitamente il bene affidato solo se è direttamente nella natura dell’amministrazione, o se si tratta di un bene di valore trascurabile, che l’amministratore dispone nell’interesse del beneficiario o in conformità con lo scopo dell’amministrazione.

§ 1417

L’amministratore non risarcirà i danni alla proprietà causati da forza maggiore, invecchiamento o altri sviluppi naturali e la normale usura con un uso corretto.

§ 1418

Nel determinare il compenso del trustee, il tribunale può ridurre la portata del risarcimento solo in relazione alle circostanze in cui l’amministrazione è stata accettata, o se il trustee esegue l’amministrazione gratuitamente, o se il trustee è un minore o se la sua giurisdizione è limitata.

Sottosezione 2

Obblighi dell’amministratore e del beneficiario nei confronti di terzi
§ 1419

(1) L’ amministratore non incorre in un obbligo personale da un obbligo che ha concordato con un’altra persona per conto del beneficiario. Ciò vale anche se è chiaro che l’amministratore agisce per conto del fondo fiduciario.

(2) Se l’amministratore agisce per conto del beneficiario a nome del beneficiario a proprio nome, è obbligato insieme al beneficiario; tuttavia, al beneficiario può essere richiesta la prestazione solo dal patrimonio gestito. Questo è vero anche se il fiduciario ha agito per conto del trust, anche se questo non era ovvio.

§ 1420

Se l’amministratore supera la sua competenza, è personalmente obbligato ad agire. Tuttavia, se una terza parte ha fatto affidamento in buona fede sul corretto esercizio dei poteri del trustee, o se il beneficiario ha confermato, anche tacitamente, la condotta legale del trustee, il trustee e il beneficiario sono solidalmente responsabili, ma il beneficiario può esigere l’adempimento solo dai beni in gestione.

§ 1421

L’amministratore eccede i suoi poteri se lo esercita lui stesso, anche se avrebbe dovuto farlo insieme ad un’altra persona; ciò non si applica se questa procedura ha beneficiato più delle masse gestite di quanto si debba spendere per esse.

§ 1422

Se una persona indipendente finge a un terzo che un’altra persona è l’amministratore della sua proprietà, il contratto concluso in buona fede con questa altra persona conferisce alle parti gli stessi obblighi come se la proprietà del precursore fosse in gestione.

Sottosezione 3

Inventario, sicurezza e assicurazione
§ 1423

(1) L’amministratore deve compilare l’inventario, garantire il corretto svolgimento dell’amministrazione o assicurare la proprietà affidata, se così previsto dallo statuto o da un altro contratto o se così previsto dalla legge.

(2) Su proposta del beneficiario o di un’altra persona che ha un interesse legale in esso, il tribunale può imporre un obbligo all’amministratore ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto del valore della proprietà gestita, della posizione delle parti e di altre circostanze del caso. La proposta non può essere accolta se contraddice il contratto sull’istituzione dell’amministrazione concluso tra l’amministratore e il beneficiario.

§ 1424

(1) Se l’amministratore è obbligato a compilare l’inventario, deve indicare in esso un elenco fedele e accurato dei beni inclusi nell’amministrazione, incluso un elenco di documenti significativi.

(2) Gli oggetti di uso personale inclusi nell’inventario possono essere descritti solo in termini generali, a meno che tra questi elementi di valore non siano insignificanti.

§ 1425

I beni descritti nell’inventario si considerano in buono stato alla data dell’inventario.

§ 1426

L’amministratore consegna l’inventario alla persona che ne ha affidato l’amministrazione, al beneficiario e alla persona convenuta o prevista dalla legge. Il Beneficiario o un’altra persona avente un interesse legale a farlo ha il diritto di opporsi all’inesattezza dell’inventario in uno qualsiasi dei suoi articoli o di richiedere la compilazione di un nuovo inventario.

§ 1427

(1) L’amministratore ha il diritto di assicurare i beni in gestione a spese del beneficiario contro i rischi comuni.

(2) L’amministratore ha il diritto di assicurare la sua responsabilità patrimoniale dall’amministrazione a spese del beneficiario, se esegue l’amministrazione gratuitamente.

Sottosezione 4

Gestione congiunta
§ 1428

Diversi amministratori incaricati dell’amministrazione congiunta decideranno e delibereranno a maggioranza dei voti, a meno che il contratto non disponga diversamente. Ciascuno dei coamministratori è considerato titolare di un voto.

§ 1429

(1) Se i trustee congiunti non sono in grado di agire ai sensi della Sezione 1411 per un ostacolo causato da un evento legale, per inattività sistematica o resistenza sistematica di un trustee, o per un altro motivo simile, altri trustee possono decidere e agire in modo indipendente nelle questioni necessarie per mantenere lo status quo. In altre materie, possono farlo con il consenso del tribunale.

(2) Se la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il tribunale può decidere, su richiesta di una persona che ha un interesse legale in essa, che gli amministratori possono decidere e agire in un modo diverso da § 1428, sull’ulteriore svolgimento dell’amministrazione in un altro modo appropriato alle circostanze del caso.

§ 1430

Gli amministratori sono responsabili in solido per l’amministrazione congiunta, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1431

(1) Se uno dei trustee congiunti non notifica senza indugio agli altri trustee che non è d’accordo con la decisione, e se non lo notifica al beneficiario senza indebito ritardo, si considera che abbia approvato la decisione.

(2) Se i trustee congiunti hanno preso una decisione in assenza di uno di loro, si considera che l’assente abbia approvato la decisione, a meno che non abbia notificato il suo disaccordo agli altri trustee e al beneficiario senza indebito ritardo dopo aver appreso della decisione.

Sottosezione 5

Investimenti prudenti
§ 1432

Il trustee decide sugli investimenti in relazione al rendimento e al profitto atteso; ove possibile, alloca il rischio dell’investimento in modo da ottenere un rapporto tra reddito fisso e reddito variabile ragionevolmente commisurato alle condizioni economiche.

§ 1433

All’amministratore è vietato acquisire per il beneficiario più del 5% delle azioni di uno stesso emittente. Al trustee è inoltre vietato acquisire per il beneficiario una quota, obbligazione o altra garanzia del debitore di una persona che ha violato l’obbligo di pagare un reddito dalla garanzia; l’amministratore non può nemmeno concedere un prestito a tale persona.

§ 1434

L’amministratore può depositare i fondi gestiti su un conto presso una banca, banca estera o associazione di risparmio e prestito, con la possibilità di ritirarli su richiesta o entro trenta giorni.

§ 1435

L’investimento può essere stato effettuato dall’amministratore prima di subentrare nell’amministrazione, anche se non è stato prudente.

Sottosezione 6

Fatturazione
§ 1436

(1) L’amministratore presenta al beneficiario una dichiarazione di amministrazione almeno una volta all’anno. In caso di più amministratori, devono presentare una dichiarazione congiunta, a meno che il contratto non preveda o la legge disponga diversamente a causa della divisione dei loro poteri.

(2) La dichiarazione deve essere così dettagliata che sia possibile verificarne l’accuratezza.

§ 1437

Il trustee consentirà al beneficiario di rivedere i libri e i registri relativi all’amministrazione in qualsiasi momento e gli fornirà, su richiesta, le informazioni necessarie su come viene condotta l’amministrazione.

Sezione 3

Fine dell’amministrazione
§ 1438

L’attività dell’amministratore si conclude con le dimissioni, licenziamento, limitazione dell’autosufficienza di una persona ancora indipendente, o un certificato di insolvenza dell’amministratore.

§ 1439

L’amministrazione scade allo scadere del periodo per il quale è stata costituita, al raggiungimento dello scopo o alla cessazione del diritto del beneficiario sull’immobile gestito.

§ 1440

(1) Se l’amministratore dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica, le sue funzioni terminano con la consegna di una dichiarazione di dimissioni alla persona autorizzata a chiamare un nuovo amministratore, a meno che questa dichiarazione non si applichi alle dimissioni in una data successiva. L’amministratore consegna la dichiarazione di dimissioni anche agli altri amministratori, al beneficiario e al supervisore dell’amministrazione.

(2) L’amministratore non può ritirarsi dall’amministrazione in un momento inappropriato, o altrimenti violare i suoi obblighi di una corretta amministrazione con le dimissioni, altrimenti risarcirà il danno ai sensi della parte quattro della presente legge.

§ 1441

Chi ha nominato un amministratore può revocarlo mediante dichiarazione scritta.

§ 1442

L’azione legale della persona che ha agito in buona fede in qualità di amministratore che l’amministrazione non è ancora terminata è vincolante per il beneficiario. Il Beneficiario è anche vincolato dall’azione legale della persona che ha cessato di essere il trustee, se l’altra parte ha agito in buona fede per la durata dell’amministrazione.

§ 1443

Al termine dell’amministrazione, l’amministratore, con effetti vincolanti per il beneficiario, farà quanto necessario o necessario per prevenire il danno.

§ 1444

(1) Se l’amministratore muore o cessa di esistere, la persona che è obbligata a organizzare gli affari dell’amministratore deve, senza indebito ritardo dopo aver appreso della morte o cessazione dell’amministratore, notificare la cessazione dell’amministrazione alla persona che ha affidato l’amministrazione, nonché al beneficiario e ad altri. a una persona concordata o prescritta dalla legge. Ciò vale anche se l’amministrazione ha cessato di esistere perché l’amministratore era soggetto a limitazioni di diritto.

(2) Chiunque sia obbligato a notificare ai sensi del paragrafo 1 deve fare tutto ciò che è altrimenti autorizzato o obbligato a fare al momento della cessazione dell’amministrazione dell’amministratore.

§ 1445

L’amministratore presenta una dichiarazione al beneficiario al termine dell’amministrazione. La fattura sarà presentata anche all’amministratore che ne fa le veci. Le disposizioni delle sezioni 1426 e 1427 si applicano mutatis mutandis.

§ 1446

(1) Al termine dell’amministrazione, l’amministratore deve consegnare la proprietà gestita al beneficiario o all’amministratore appena entrato nel luogo in cui si trova questa proprietà, salvo diverso accordo.

(2) L’obbligo di cedere la proprietà gestita include il rilascio di tutto ciò che il trustee ha ottenuto per il beneficiario durante l’amministrazione, compreso il risarcimento a cui il trustee è tenuto ai sensi delle disposizioni precedenti.

§ 1447

L’amministratore ha il diritto di ritenzione dei beni che è tenuto a svincolare per garantire i suoi crediti verso l’amministrazione. Tuttavia, se l’amministratore deve emettere fondi, deve compensare il suo possibile credito con il credito reciproco del beneficiario.

Sezione 4

Fondo fiduciario
Sottosezione 1

Il concetto di fondo fiduciario e la sua origine
§ 1448

(1) Un fondo fiduciario viene creato separando la proprietà dalla proprietà del fondatore affidando al trustee la proprietà per uno scopo specifico mediante contratto o acquisizione in caso di morte, e il trustee si impegna a detenere e gestire questa proprietà.

(2) La costituzione di un fondo fiduciario crea una proprietà separata e indipendente della proprietà assegnata e l’amministratore fiduciario è obbligato a rilevare questa proprietà e la sua amministrazione.

(3) I diritti di proprietà sulla proprietà nel fondo fiduciario devono essere esercitati nel nome del trust dell’amministratore fiduciario a nome proprio del fondo; tuttavia, i beni nel trust non sono né di proprietà del trustee, né di proprietà del fondatore, né di proprietà della persona da trasferire dal trust.

§ 1449

(1) Lo scopo di un fondo fiduciario può essere di utilità pubblica o privata.

(2) Un fondo fiduciario istituito per uno scopo privato serve a beneficio di una determinata persona o nella sua memoria. Questo fondo può essere costituito anche allo scopo di investire a scopo di lucro da distribuire tra i fondatori, dipendenti, soci o altre persone.

(3) Lo scopo principale di un fondo fiduciario di pubblica utilità potrebbe non essere quello di realizzare un profitto o di gestire un impianto.

§ 1450

(1) Il fondo fiduciario deve avere una propria designazione.

(2) La designazione di un fondo fiduciario deve esprimere il suo scopo e contenere le parole “fondo fiduciario”.

§ 1451

(1) Un fondo fiduciario viene istituito quando l’amministratore fiduciario accetta l’autorizzazione a gestirlo; se sono presenti più fiduciari è sufficiente che almeno uno di essi accetti l’autorizzazione.

(2) Viene istituito un fondo fiduciario il giorno della registrazione nel registro dei fondi fiduciari.

(3) Tuttavia, se il fondo fiduciario è stato istituito per acquisizione in caso di morte, deve essere creato dalla morte del testatore. È iscritto nel registro dei fondi fiduciari dopo la sua istituzione.

§ 1452

(1) Ogni fondo fiduciario deve avere uno statuto. Lo statuto del fondo fiduciario è emanato dal fondatore. Se un fondo fiduciario viene costituito mediante acquisizione in caso di morte, si applica mutatis mutandis il § 311.

(2) Lo statuto deve contenere almeno

a) la designazione del fondo fiduciario,

b) identificazione delle attività che costituiscono il fondo fiduciario al suo inizio,

c) definizione dello scopo del fondo fiduciario,

d) condizioni per l’esecuzione del fondo fiduciario,

(e) un’indicazione della durata del fondo fiduciario; se non dichiarato, il fondo è stato costituito a tempo indeterminato,

(f) se il trust deve essere utilizzato da una persona da intendersi, la designazione di tale persona o il modo in cui la persona designata deve essere designata; e

(g) il numero di amministratori e il modo in cui agiscono.

(3) Lo statuto richiede la forma di un atto pubblico.

Sottosezione 2

Gestione di fondi fiduciari
§ 1453

(1) Il fiduciario può essere qualsiasi persona indipendente.

(2) Una persona giuridica può essere un trustee, se così previsto dalla legge.

§ 1454

Alle condizioni specificate nel § 1453, il trustee può anche essere il fondatore del fondo fiduciario o la persona da soddisfare dal fondo fiduciario. In tal caso, tuttavia, il trust deve avere un altro fiduciario di terze parti e gli amministratori devono agire legalmente congiuntamente.

§ 1455

(1) Il trustee è nominato e rimosso dal fondatore. Il fondatore può specificare nello statuto un altro metodo di nomina o revoca del trustee.

(2) Su proposta di una persona che ha un interesse legale in essa, il tribunale nomina un trustee se la persona autorizzata a farlo non è nominata entro un termine ragionevole o se non può essere stabilita ai sensi del paragrafo 1.

§ 1456

Il trustee ha diritto alla piena gestione del patrimonio del fondo fiduciario. Il trustee deve essere inserito nell’elenco pubblico o in altri registri come proprietario dei beni nel fondo fiduciario con la nota “trustee”.

Sottosezione 3

Premuroso
§ 1457

(1) Il fondatore ha il diritto di nominare la parte designata e di determinare le prestazioni dal fondo fiduciario, a meno che lo statuto del fondo fiduciario non determini qualcos’altro.

(2) Se il fondatore non esercita il diritto ai sensi del paragrafo 1, il fiduciario sarà nominato dal fiduciario e la prestazione del fondo fiduciario sarà determinata da lui. Nel caso di un fondo fiduciario istituito per uno scopo privato, il trustee può esercitare questo diritto se lo statuto determina la cerchia delle persone da cui la persona designata può essere nominata.

(3) La nomina o altra designazione di un fondo fiduciario previsto istituito per uno scopo privato avrà effetto il giorno in cui il fondo fiduciario previsto è stato iscritto nel registro dei fondi fiduciari.

(4) Alla persona designata può essere concesso il diritto a frutti o benefici dal fondo fiduciario o il diritto alla proprietà dal fondo fiduciario, o alle azioni in essi.

§ 1458

(1) Chiunque abbia il diritto di nominare la persona designata o di determinare la sua prestazione dal fondo fiduciario procederà in conformità con lo statuto e la sua discrezione. Può modificare o revocare la sua decisione alle condizioni previste dallo Statuto.

(2) Nessuno ha il diritto di nominare una persona fittizia o di determinare la sua prestazione dal fondo fiduciario per il proprio profitto.

§ 1459

Il diritto della persona designata all’adempimento dal fondo fiduciario sorge alle condizioni specificate nello statuto.

§ 1460

(1) Se un fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata all’adempimento sorge non oltre cento anni dopo l’istituzione del fondo fiduciario, anche se lo statuto specificava un periodo successivo. Tuttavia, anche dopo cento anni, il diritto di esecuzione può sorgere per la persona designata, che secondo lo statuto deve ricevere una quota del patrimonio al più tardi alla scadenza dell’ultimo diritto a frutti o benefici, nonché per la persona designata che è stata il fondatore o il fondatore del bambino o suo contemporaneo se, secondo lo statuto, deve insediarsi al più tardi alla morte o all’estinzione della persona prevista nell’ordine precedente per ricevere i frutti o benefici successivi nell’ordine; durante la sua vita, altre persone possono ricevere frutti o benefici con lui.

(2) Se il fondo fiduciario è stato istituito per uno scopo privato, il diritto della persona designata ai frutti o ai benefici scadrà non oltre cento anni dopo l’istituzione del fondo fiduciario; nell’uomo, tuttavia, tale diritto può durare fino alla sua morte.

§ 1461

(1) Per la durata del fondo fiduciario, la parte designata ha il diritto di richiedere la prestazione pertinente in conformità con lo statuto.

(2) Un fondo fiduciario previsto istituito per uno scopo privato può rinunciare ai diritti di cui al paragrafo 1 con una dichiarazione resa sotto forma di atto pubblico.

§ 1462

Se si trattava di un diritto alla frutta o ai benefici e se non c’è altra persona designata a cui tale diritto potrebbe passare, passerà alle persone designate a cui appartiene il diritto di proprietà dal fondo fiduciario.

Sottosezione 4

Supervisione della gestione del fondo fiduciario
§ 1463

(1) La supervisione sull’amministrazione del fondo fiduciario deve essere eseguita dal fondatore e dalla persona identificata come persona designata, o da altre persone, se così determinato dallo statuto.

(2) Nei casi previsti dalla legge, l’amministrazione del fondo fiduciario deve essere controllata da un’altra persona o gruppo di persone o da un’autorità pubblica.

§ 1464

Se un fondo fiduciario è costituito a beneficio di un fiduciario che non è ancora il giorno in cui è stato costituito il fondo o che non può essere determinato il giorno in cui è costituito il fondo, il fondatore nomina una persona autorizzata a sovrintendere all’amministrazione del fondo fiduciario nell’interesse del fiduciario. Se ciò non è possibile o se il fondatore è inattivo, il tribunale nomina tale persona su proposta del trustee o della persona interessata.

§ 1465

(1) Il fiduciario consegnerà senza indebito ritardo a una persona che ha il diritto di supervisionare l’amministrazione del fondo fiduciario per legge, indicando almeno la designazione, lo scopo e la durata del fondo fiduciario e il suo nome e indirizzo. La notifica non è necessaria se questi fatti sono già noti al supervisore.

(2) Su richiesta della persona che ha il diritto di supervisionare la gestione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario deve consentire il controllo dei documenti sul fondo fiduciario e presentargli la dichiarazione, il rapporto o altre informazioni richieste.

§ 1466

(1) Il fondatore, la persona designata o un’altra persona che ha un interesse legale in essa può proporre al tribunale di imporre o vietare una determinata condotta al trustee, o di licenziare o nominare un nuovo trustee. Tali persone possono anche invocare la nullità di procedimenti legali con cui l’amministratore danneggia il trust o il diritto della persona designata; tuttavia, se il terzo ha acquisito il diritto in buona fede, non deve comportare il suo danno.

(2) Il tribunale autorizza la persona di cui al paragrafo 1, su sua richiesta, ad avviare o condurre procedimenti nell’interesse del fondo fiduciario anziché e per conto dell’amministratore fiduciario, se l’amministratore fiduciario è inattivo senza motivo sufficiente.

§ 1467

Se il trustee, il fondatore o il partecipante deliberato agiscono per violare intenzionalmente i diritti del creditore del fondatore o danneggiare il trust, saranno responsabili in solido.

Sottosezione 5

Modifiche ai fondi fiduciari
§ 1468

Chi aumenta il patrimonio di un fondo fiduciario per contratto o acquisizione in caso di morte non è il suo fondatore. Il bene così acquisito è soggetto ad amministrazione ai sensi di statuto e di legge.

§ 1469

(1) Il tribunale può, su istanza di una persona avente un interesse legale, decidere di annullare il trust se il raggiungimento dello scopo del trust è impossibile o difficile da raggiungere, in particolare a causa di circostanze sconosciute al fondatore o imprevedibili per il fondatore. Nel caso di un trust costituito per uno scopo di pubblica utilità, il tribunale può decidere di sostituire il suo scopo originario con uno scopo simile.

(2) Se, in conformità con l’intenzione originale del fondatore del fondo fiduciario, lo scopo del fondo fiduciario può essere raggiunto o meglio beneficiato da lui modificando lo statuto del fondo, il tribunale modificherà lo statuto.

§ 1470

Prima della decisione ai sensi della Sezione 1469, il tribunale richiede il parere del fondatore o del suo successore legale, del fiduciario, del previsto e della persona che supervisiona l’amministrazione del fondo fiduciario, a meno che non siano il firmatario.

Sottosezione 6

Scioglimento del fondo fiduciario
§ 1471

Se scade il periodo per il quale è stato costituito il trust, se viene raggiunto lo scopo per il quale è stato istituito il trust, o se il tribunale lo decide, l’amministrazione del trust termina. Se il fondo fiduciario è stato costituito per uno scopo privato, la sua amministrazione cessa anche se tutte le considerazioni rinunciano al diritto alla prestazione da parte del fondo fiduciario.

§ 1472

Alla cessazione della gestione del fondo fiduciario, l’amministratore fiduciario rilascia la proprietà alla persona che ne ha diritto. Si considera che il designato e, in caso negativo, il fondatore del trust abbiano diritto alla proprietà; se nessuno di essi, la proprietà è di proprietà dello Stato.

§ 1473

(1) Se l’amministrazione di un trust istituito per uno scopo di pubblica utilità cessa di esistere perché questo scopo non può essere soddisfatto, il tribunale decide su mozione dell’amministratore del trust che la proprietà sarà trasferita a un altro trust o di proprietà di una persona giuridica che persegue il raggiungimento dello scopo. più vicino allo scopo originale del fondo fiduciario. Prima di emettere una decisione, il tribunale richiede il parere della persona incaricata della gestione del trust.

(2) Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non può essere emessa se lo statuto del fondo fiduciario determina come la proprietà deve essere eliminata allo scioglimento del fondo fiduciario.

§ 1474

Se il trustee dispone della proprietà in conformità con lo statuto al termine dell’amministrazione, o se emette la proprietà in conformità con § 1472 o la trasferisce in conformità con § 1473, il fondo fiduciario cesserà di esistere. Il trustee presenta una proposta per la cancellazione del fondo fiduciario dal registro dei fondi fiduciari entro trenta giorni dalla cessazione del fondo fiduciario.

TITOLO III

DIRITTO SULL’EREDITÀ
Parte 1

Diritto all’eredità
§ 1475

(1) Il diritto di successione è il diritto alla proprietà oa una quota proporzionale di essa.

(2) L’eredità comprende l’intera proprietà del testatore, ad eccezione dei diritti e degli obblighi legati esclusivamente alla sua persona, a meno che non siano stati riconosciuti come debito o rivendicati dinanzi a un’autorità pubblica.

(3) A chi appartiene il diritto di eredità è l’erede e l’eredità in relazione all’erede è l’eredità.

§ 1476

Sono ereditati sulla base di un contratto di eredità, per testamento o per legge. Questi motivi possono anche funzionare fianco a fianco.

§ 1477

(1) Un riferimento stabilisce un reclamo nei confronti della persona di riferimento per l’emissione di una determinata cosa, o una o più cose di un certo tipo, o per l’istituzione di un determinato diritto.

(2) Il messaggero non è un erede.

§ 1478

Una persona giuridica che deve ancora essere stabilita può anche essere chiamata erede o legatario. Questa persona giuridica è un erede o legatario idoneo se stabilito entro un anno dalla morte del testatore.

Idea del patrimonio
§ 1479

Il diritto di successione nasce dalla morte del testatore. Chi muore prima del testatore, o contemporaneamente con lui, non eredita.

§ 1480

Il diritto di eredità, che deve ancora sorgere, può solo essere rinunciato; non possono essere trasferiti o altrimenti smaltiti.

Incapacità di eredità
§ 1481

Chiunque abbia commesso un atto di reato doloso contro il testatore, il suo antenato, discendente o coniuge o un atto riprovevole contro l’ultima volontà del testatore, è escluso dal diritto successorio, in particolare costringendo o decidendo a testimoniare il testatore, o ha nascosto, falsificato, falsificato o deliberatamente distrutto la sua ultima acquisizione, a meno che il testatore non lo abbia espressamente perdonato.

§ 1482

(1) Se, il giorno della morte del testatore, viene avviata una procedura di divorzio su istanza del testatore presentata a seguito del fatto che il coniuge abbia commesso un atto di violenza domestica contro il testatore, il coniuge del testatore è escluso dal diritto successorio in quanto erede legale.

(2) Se un genitore è stato privato della responsabilità genitoriale perché ne ha abusato o perché ha gravemente trascurato l’esercizio della responsabilità genitoriale per sua colpa, è escluso dal diritto di ereditare dal figlio secondo la successione legale.

§ 1483

Il discendente di colui che è escluso dal diritto ereditario prende il suo posto nella successione legale, anche se l’escluso sopravvive al testatore. Ciò non si applica nel caso specificato al § 1482 par.1.

§ 1484

Rinuncia al diritto successorio
(1) Il diritto di successione può essere rinunciato anticipatamente da un contratto con il testatore; salvo diverso accordo, la rinuncia vale anche nei confronti della prole. Chi rinuncia al diritto di eredità rinuncia così al diritto alla quota obbligatoria; tuttavia, chi rinuncia solo al diritto alla porzione coatta non rinuncia al diritto alla successione.

(2) Se qualcuno rinuncia al diritto di successione a favore di un’altra persona, la rinuncia si considera applicata solo se quella persona diventa l’erede.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico; tuttavia, è possibile rinunciare ai diritti e agli obblighi previsti dallo stesso se le parti rispettano la forma scritta.

Rifiuto dell’eredità
§ 1485

(1) L’ erede ha il diritto di rifiutare l’eredità dopo la morte del testatore; comunque l’erede contrattuale solo se questo non è escluso dal contratto di successione. Se l’eredità è rifiutata dall’erede indispensabile, può rifiutare l’eredità soggetta al lavoro obbligatorio.

(2) L’ agente può dichiarare l’erede che rifiuta o non rifiuta l’eredità, o che accetta l’eredità solo se è espressamente autorizzato a farlo secondo la procura.

§ 1486

Se l’erede rifiuta l’eredità, è considerato come se non avesse mai ereditato.

§ 1487

(1) Il rifiuto dell’eredità richiede una dichiarazione esplicita al tribunale. L’eredità può essere rifiutata entro un mese dalla data in cui il tribunale ha comunicato all’erede il suo diritto di rifiutare l’eredità e le conseguenze del rifiuto; se l’erede ha la sola residenza all’estero, il termine per rifiutare l’eredità è di tre mesi. Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale proroga il termine entro il quale l’erede può rifiutare l’eredità.

(2) Dopo la scadenza del periodo per il rifiuto dell’eredità, il diritto di rifiutare l’eredità scade.

§ 1488

Se l’erede muore prima della scadenza del periodo di rifiuto dell’eredità, il suo diritto di rifiutare l’eredità passa ai suoi eredi e non scade prima che il periodo di rifiuto dell’eredità scada dopo l’erede precedente.

§ 1489

(1) Se l’erede rifiuta l’eredità a condizione, con riserva o solo in parte, il rifiuto dell’eredità non è valido.

(2) Il rifiuto dell’eredità non sarà preso in considerazione se l’erede ha già indicato dalle sue azioni che desidera accettare l’eredità. Né si terrà conto dell’espressione del testamento con cui l’erede ritira la sua dichiarazione che rifiuta o non rifiuta l’eredità o che accetta l’eredità.

§ 1490

Consegna dell’eredità
(1) Un erede che non ha rifiutato l’eredità può consegnarla in tribunale nel procedimento di eredità a favore dell’altro erede; se l’erede indispensabile lo fa, rinuncia anche al diritto alla quota obbligatoria con effetto per i suoi discendenti. Se anche il secondo erede è d’accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle Sezioni da 1714 a 1720; tuttavia, se non sono d’accordo, la rinuncia all’eredità non sarà presa in considerazione.

(2) Se l’erede che ha ceduto l’eredità è stato gravato da un ordine, ordine di eredità o altro provvedimento che, secondo la volontà del testatore, può e deve adempiere solo di persona, ciò non lo esonera dall’obbligo di adempiere a tale misura.

Parte 2

Acquisizione in caso di morte
Sezione 1

disposizioni generali
§ 1491

Le acquisizioni in caso di morte sono un testamento, un contratto di eredità o un suffisso.

§ 1492

L’acquisto in caso di morte non può abbreviare la parte obbligatoria dell’erede indispensabile, che non ha rinunciato al diritto alla parte obbligatoria e se l’eredità non è avvenuta. Se l’acquisizione in caso di morte lo contraddice, l’erede indispensabile appartiene alla parte obbligatoria.

§ 1493

(1) Se, in caso di morte, il testatore acquisito durante il periodo in cui era in cura di una struttura in cui vengono forniti servizi medici o sociali, o quando ha ricevuto i suoi servizi in altro modo, e se ha chiamato come erede o legatario occupati o altrimenti impiegati in esso, la professione di tali persone come eredi o legatari è invalida, a meno che non si tratti di un testamento in forma di atto pubblico.

(2) Se il testatore è stato in grado di ottenere tale documento sotto forma di atto pubblico senza difficoltà dopo la fine delle cure di tale struttura o dopo la scadenza del periodo in cui ha ricevuto i suoi servizi, il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda l’invalidità di un testamento o suffisso.

Sezione 2

Volere
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1494

(1) Un testamento è un’espressione di volontà revocabile con cui il testatore lascia personalmente almeno una quota del patrimonio, o anche un lascito, a una o più persone in caso di morte. Se non è chiaro in quale giorno, mese e anno sia stato redatto il testamento e se il testatore ha fatto più di un testamento contraddittorio o se gli effetti giuridici del testamento dipendono altrimenti dalla determinazione del momento della sua acquisizione, il testamento non è valido.

(2) Un testamento deve essere interpretato in modo tale da soddisfare il più possibile la volontà del testatore. Le parole usate in un testamento devono essere interpretate secondo il loro significato abituale, a meno che non sia stabilito che il testatore si è abituato ad associare a certe espressioni un significato personale speciale.

§ 1495

Se il testatore evidenzia il contenuto di un altro documento nel testamento, questo altro documento ha gli stessi effetti giuridici se soddisfa i requisiti del testamento. Se non li soddisfa, il suo contenuto può essere utilizzato solo per spiegare la volontà del testatore.

§ 1496

Il diritto di convocare un erede è un diritto personale del testatore. Il testatore non può affidare ad altro la professione di erede né acquisirla insieme ad altra persona.

§ 1497

Il testatore deve mostrare la sua volontà in modo così sicuro che non è sufficiente approvare solo la proposta che gli è stata fatta.

§ 1498

Post scriptum
Inoltre, il testatore può ordinare un rinvio, imporre una condizione al legatore o erede, o dimostrare l’ora, o imporre un ordine al legatore o erede. Ciò che viene affermato su un testamento si applica in modo simile a una frase aggiuntiva.

Passaggio del patrimonio agli eredi
§ 1499

L’erede avrà l’intero patrimonio se è chiamato come unico erede. Se solo la quota è lasciata all’erede chiamato, la restante parte del patrimonio andrà agli eredi legali.

§ 1500

(1) Se vengono convocati più eredi e le quote non sono determinate, hanno diritto all’eredità in parti uguali.

(2) Se più eredi sono chiamati in modo tale che le quote siano determinate per tutti loro, ma l’eredità non è esaurita, gli eredi legali hanno diritto alla parte rimanente dell’eredità. Gli eredi legali non hanno questo diritto se il testatore ha apparentemente lasciato l’intero patrimonio agli eredi chiamati, anche se ha trascurato qualcosa quando ha elencato le azioni o cose.

§ 1501

(1) Se il testatore valuta alcuni degli eredi convocati e altri no, la parte restante del patrimonio apparterrà agli eredi convocati senza una quota in parti uguali.

(2) Se non è rimasto nulla, per l’erede che è stato chiamato senza una quota, una percentuale di tutte le azioni valutate sarà detratta in modo da ottenere una quota uguale all’erede a cui è stata valutata la minore. Se le quote degli altri eredi sono le stesse, da esse viene detratto tanto che l’erede, che è stato costituito senza una quota, ottiene con loro la stessa quota.

§ 1502

In tutti i casi in cui il testatore sembra essere stato ricalcolato, la divisione sarà effettuata in modo che la sua volontà sia adempiuta nel miglior modo possibile.

§ 1503

(1) Se tra gli eredi chiamati ci sono persone considerate nella successione legale in relazione agli altri come una persona, saranno considerate come una persona anche nella divisione secondo il testamento; ciò non si applica se la volontà del testatore è apparentemente opposta.

(2) Se il testatore convoca un gruppo di persone come eredi senza ulteriori specificazioni, gli eredi saranno quelli che appartenevano al gruppo designato al momento della morte del testatore.

(3) Se il testatore convoca come eredi un gruppo di persone povero o altrettanto determinato senza ulteriore specificazione, si considera che il comune nel cui territorio il testatore aveva l’ultima residenza, che utilizzerà l’eredità a beneficio del gruppo designato, è stato chiamato come erede.

Condivisione rilasciata
§ 1504

La quota dell’erede che non eredita e non ha supplenti è liberata e aumenta proporzionalmente alle quote degli altri eredi chiamati solo se tutti gli eredi sono chiamati all’eredità in egual modo o con un termine generico che significa divisione uguale.

§ 1505

(1) La persona alla quale è stata lasciata una certa quota di eredità non ha il diritto di aumentare.

(2) Se alcuni eredi sono chiamati con una quota e altri senza tale determinazione, la quota liberata aumenterà per coloro che sono chiamati senza una quota.

§ 1506

Con la quota liberata dell’eredità, le restrizioni ad essa associate passano alla persona a cui cresce, a meno che il testatore non abbia espresso la volontà che tali restrizioni si applichino solo alla persona dell’erede chiamato, o se discende dalla natura della questione.

Sostituzione
§ 1507

Nel caso in cui l’eredità non sia acquisita da una persona che ha chiamato come erede, il testatore può chiamare un supplente per quella persona; può anche convocare supplenti. Se il testatore chiama in questo modo più supplenti, quello in lista viene ereditato dalla persona più vicina che non ha acquisito l’eredità.

§ 1508

Se il testatore istituisce un sostituto nel caso in cui il chiamato non desideri ereditare, o nel caso in cui non sia in grado di ereditare, il sostituto si considera stabilito in entrambi i casi.

§ 1509

Le restrizioni imposte all’erede interessano anche il supplente, a meno che il testatore non abbia indicato che tali restrizioni si applicano solo alla persona dell’erede o se derivano dalla natura della questione.

§ 1510

Se i coeredi stessi sono chiamati come supplenti, si ritiene che il testatore abbia voluto dividere i supplenti nella proporzione in cui ha diviso gli eredi. Tuttavia, se qualcuno diverso dal co-erede viene chiamato come sostituto, se il testatore non mostra nessun altro testamento, la quota liberata andrà a tutti ugualmente.

§ 1511

(1) Se l’erede chiamato eredita, il sostituto cesserà.

(2) Se il testatore non mostra un altro testamento, il sostituto che il testatore ha stabilito per suo figlio nel momento in cui non aveva figli cesserà di esistere, se questo figlio lascia i figli idonei all’eredità. Questo vale anche se il testatore stabilisce un sostituto per un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

Successione fiduciaria
§ 1512

(1) Il testatore può ordinare che l’eredità sia trasferita dopo la morte dell’erede o in alcuni altri casi al successore del trustee come erede successore. È considerata professione sostitutiva anche la professione di successore fiduciario.

(2) Se l’ordine del testatore è così vago da non poter essere accertato se ha convocato un supplente o un successore di un trustee, il suo ordine sarà considerato come professione di supplente.

§ 1513

Se il testatore convoca un erede al suo erede, se vieta all’erede di acquisire la proprietà abbandonata, se convoca come erede qualcuno che non è ancora al momento della morte del testatore, o se convoca l’erede con una condizione o per un certo periodo, si considera istituzione della successione fiduciaria.

§ 1514

Se tutti i successori dei trustee sono contemporanei del testatore, non vi è limite al numero in cui devono seguire i successori dei trustee.

§ 1515

(1) Se vengono chiamati più successori fiduciari, alcuni dei quali non esistono ancora come persone al momento della morte del testatore, la successione fiduciaria cesserà non appena la proprietà sarà acquisita dal primo successore fiduciario di coloro che non erano contemporanei del testatore.

(2) La successione fiduciaria scadrà al più tardi cento anni dopo la morte del testatore, anche se ha ordinato un periodo più lungo. Tuttavia, se il successore del trustee deve acquisire l’eredità al più tardi alla morte dell’erede vivente al momento della morte del testatore, la successione dei trustee cesserà solo quando il primo dei successori dei trustee acquisirà l’eredità dopo quell’erede.

§ 1516

La successione fiduciaria scade anche se non esiste nessuno dei successori fiduciari o se non ricorre il caso per il quale è stata accertata.

§ 1517

Se il testatore ha chiamato il successore del trustee del figlio minore non idoneo all’acquisizione, e se il figlio acquisisce successivamente la capacità di acquisizione, la successione dell’amministrazione fiduciaria scade nella misura della parte obbligatoria.

§ 1518

A meno che non sia evidente l’altro testamento del testatore, la successione fiduciaria stabilita dal testatore a suo figlio in un momento in cui non aveva discendenti cesserà se il figlio lascia un discendente idoneo all’eredità. Ciò vale anche se il testatore stabilisce una successione fiduciaria con un altro dei suoi discendenti in un momento in cui non ha discendenti.

§ 1519

Se il testatore ha convocato il successore di un trustee a una persona che non è qualificata per l’acquisizione allo scopo di limitare i propri diritti, l’amministrazione fiduciaria cesserà di esistere per sempre se questa persona acquisisce la capacità di acquisizione, a meno che il defunto non abbia dimostrato un’altra volontà.

§ 1520

(1) Se il successore del trustee lo richiede, l’erede deve, senza indebito ritardo e in sua presenza, compilare per iscritto un inventario di tutto ciò che è stato acquisito dall’eredità, indicare la data di compilazione e rilasciarlo al successore del trustee. Su richiesta del successore fiduciario, la firma dell’erede sull’inventario deve essere ufficialmente verificata.

(2) Il successore del trustee ha il diritto di richiedere la compilazione dell’inventario sotto forma di atto pubblico.

(3) I costi di compilazione dell’inventario sono a carico dell’eredità.

§ 1521

Se il defunto non ha affidato il diritto di disporre dell’eredità all’erede al momento dell’ordine del trust, il diritto di proprietà dell’erede su ciò che ha acquisito per eredità, nonché su ciò che ha acquisito a titolo di risarcimento per distruzione, danno o privazione di proprietà, è limitato ai diritti e agli obblighi del beneficiario. Ciò non si applica se l’elemento ereditario viene rubato o gravato per pagare i debiti del testatore.

§ 1522

(1) Se il defunto non ha affidato all’erede il diritto di disporre liberamente dell’eredità al momento dell’ordine del trust, l’erede può alienare o gravare la cosa da ciò che ha acquisito per eredità solo con il consenso del successore fiduciario; il consenso richiede la forma di un atto pubblico.

(2) Se, in considerazione della cura di un responsabile appropriato, è necessario gravare o disporre della cosa, il tribunale può, su richiesta dell’erede, sostituire il consenso del successore del trustee. Se il tribunale decide che il caso sarà gravato o rubato a pagamento, determinerà come verranno smaltiti i proventi; nel fare ciò, terrà conto dei legittimi interessi del successore del titolo.

§ 1523

Se l’eredità include una cosa che produce frutti o benefici, il successore del trustee può richiedere al tribunale di determinare all’erede il modo e l’entità della gestione o del godimento della cosa.

§ 1524

(1) Se una cosa e il suo proprietario sono iscritti nell’elenco pubblico, anche la successione fiduciaria deve essere iscritta nell’elenco pubblico. Se la cosa e la successione fiduciaria sono iscritte nell’elenco pubblico e se l’erede dispone della cosa acquisita dall’eredità in un modo che ostacola o limita i diritti del successore fiduciario senza il consenso del successore fiduciario, ciò non ha effetto giuridico sul successore fiduciario.

(2) Se la cosa o la successione fiduciaria non è iscritta nell’elenco pubblico e se l’erede dispone della cosa acquisita dall’eredità in modo da ostacolare o limitare i diritti del successore fiduciario senza il consenso del successore fiduciario, il successore fiduciario ha il diritto di rivendicare secondo le disposizioni sulla relativa inefficacia del tribunale che decide che l’azione legale dell’erede non è giuridicamente efficace nei suoi confronti.

Incapacità di acquisizione
§ 1525

Inconveniente non è idoneo all’acquisizione, a meno che non sia un caso elencato nei § 1526-1528.

§ 1526

Chi ha compiuto i quindici anni e non ha ancora acquisito la piena autonomia può acquisirla senza il consenso del legale rappresentante in forma di atto pubblico.

§ 1527

Colui che è stato limitato nelle proprie capacità nella misura in cui non è qualificato per l’acquisizione, può nondimeno validamente acquisire in qualsiasi forma, purché si sia ristabilito nella misura in cui è in grado di esprimere la propria volontà.

§ 1528

(1) Chi è stato soggetto a limitazione di diritto può, entro la limitazione, acquistare solo sotto forma di atto pubblico.

(2) Chiunque sia stato soggetto a limitazioni nel proprio diritto a causa di morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparati simili o veleni o morbilità da passione per il gioco d’azzardo che costituisce un grave disturbo mentale può acquisire in qualsiasi forma prescritta nell’ambito della restrizione, ma non più della metà del patrimonio. La restante parte del patrimonio andrà agli eredi legali; tuttavia, se, in qualità di erede legale, solo lo Stato dovesse ereditare, il testatore può acquisire l’intero patrimonio.

Gli effetti dell’errore
§ 1529

Un errore materiale del testatore rende invalido il provvedimento testamentario cui si riferisce.

§ 1530

(1) Un errore è sostanziale se riguarda la persona che lascia qualcosa, o la quota o la cosa che rimane, o le proprietà essenziali della cosa. Le qualità sono essenziali se è chiaro che il testatore non avrebbe determinato tale testamento se non si fosse sbagliato in esse.

(2) La disposizione di un testamento è valida se risulta che la persona o la cosa è stata descritta solo in modo errato.

§ 1531

Se il testamento del testatore si basa solo su un motivo falso, la disposizione del testamento a cui si riferisce non è valida.

Sottosezione 2

Forma di volontà
§ 1532

Forma scritta di un testamento
Un testamento richiede una forma scritta, a meno che non sia stato redatto con sollievo.

Testamento fatto da atto privato
§ 1533

Se vuoi fare una forma scritta senza testimoni, scriverai l’intero testamento di tua mano e lo firmerai di tua mano.

§ 1534

Un testamento non redatto dal testatore deve essere firmato di sua mano e deve dichiarare espressamente davanti a due testimoni presenti contemporaneamente che il documento contiene il suo ultimo testamento.

§ 1535

(1) Se il testatore è cieco, esprimerà la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente in un documento che deve essere letto ad alta voce da un testimone che non ha scritto il testamento. Il testatore deve confermare davanti ai testimoni che il documento contiene la sua ultima volontà e testamento.

(2) Se il testatore è una persona con disabilità sensoriale e non è in grado di leggere o scrivere, esprimerà la sua ultima volontà davanti ai tre testimoni presenti contemporaneamente nel documento, il cui contenuto deve essere interpretato da un mezzo di comunicazione speciale scelto dal testatore. tutti i testimoni devono avere la padronanza del modo in cui i contenuti del documento vengono interpretati. Il testatore confermerà con il mezzo di comunicazione scelto davanti ai testimoni che il documento contiene la sua ultima volontà.

§ 1536

(1) In un testamento fatto da una persona con disabilità sensoriale che non sa leggere o scrivere, si dovrebbe affermare che il testatore non può leggere o scrivere, chi ha scritto il testamento, chi l’ha letto o interpretato e come il testatore ha confermato che il documento conteneva la sua ultima volontà. Se il contenuto è stato interpretato in un modo di comunicazione speciale, ciò deve essere indicato nel documento, inclusa l’indicazione del metodo di comunicazione scelto dal testatore.

(2) L’ atto deve essere firmato anche dal testatore; se non può scrivere, il § 563 si applica mutatis mutandis.

Sarà fatto da uno strumento autentico
§ 1537

Il testatore può mostrare l’ultima volontà nell’atto pubblico.

§ 1538

Chi redige un atto di volontà pubblico farà in modo che l’espressione dell’ultima volontà sia fatta con prudenza, serietà e senza coercizione.

Testamenti testimoni
§ 1539

(1) I testimoni partecipano all’elaborazione del testamento in modo tale da poter confermare che il testatore e l’acquirente sono la stessa persona. Il teste deve firmare il documento contenente il testamento; di regola deve allegare alla firma una clausola che indichi il suo carattere di testimone e le informazioni con cui può essere accertato.

(2) Un testimone non può essere una persona che non è ipocrita o una persona che non ha familiarità con il linguaggio o il metodo di comunicazione in cui viene fatta l’espressione della volontà.

§ 1540

(1) L’ erede o il legatario non è qualificato per testimoniare su ciò che gli resta. Allo stesso modo, una persona vicina all’erede o al legatario, o un dipendente dell’erede o del legatario, non può testimoniare.

(2) La validità di un provvedimento di testamento a favore di una delle persone di cui al paragrafo 1 richiede che il testatore lo scriva di sua mano o che sia confermato da tre testimoni.

§ 1541

Le disposizioni del § 1540 si applicano allo stesso modo a coloro che il testatore ha chiamato per l’esecutore testamentario o che agisce come scrittore, lettore, interprete o persona ufficiale quando fa un testamento.

Sollievo quando si fa testamento
§ 1542

(1) Chi si trova in evidente ed immediato pericolo di vita a causa di un imprevisto, ha diritto di testare oralmente davanti a tre testimoni presenti contemporaneamente. Lo stesso diritto ha diritto a chi si trova in un luogo in cui il contatto sociale ordinario è paralizzato a seguito di un evento straordinario e se non può essere ragionevolmente richiesto di acquisirlo in un’altra forma.

(2) Se il testimone non ottiene un record dell’ultima volontà del testatore, il motivo della successione sarà il protocollo del tribunale sull’esame dei testimoni.

§ 1543

Se esiste un ragionevole timore che il testatore muoia prima che possa fare un testamento sotto forma di atto pubblico, il suo ultimo testamento può essere registrato dal sindaco del comune nel cui territorio si trova il testatore, alla presenza di due testimoni. Alle stesse condizioni, l’ultimo testamento del testatore può essere verbalizzato anche da un soggetto legittimato ad esercitare i poteri del sindaco ai sensi di altra norma di legge.

§ 1544

(1) Se il testatore ha una ragione grave per ciò, il comandante della nave o dell’aeromobile marittimo, o il suo sostituto, può registrare l’ultima volontà del testatore in presenza di due testimoni a bordo di una nave marittima battente bandiera nazionale della Repubblica Ceca o di un aeromobile registrato nella Repubblica Ceca, a meno che non gli sia impedito di farlo dalla cura della sicurezza della navigazione o del volo. La validità di un testamento non può essere negata perché il testatore non aveva alcun motivo serio per ottenerlo.

(2) Se a bordo è stato redatto un testamento conformemente al paragrafo 1

a) nave marittima, il comandante lo annoterà nel giornale di bordo e consegnerà il testamento senza indebito ritardo all’ambasciata della Repubblica Ceca più vicina al porto in cui la nave marittima arriva o all’autorità pubblica presso la quale la nave marittima è registrata, o

b) aeromobile, il comandante deve registrarlo nel giornale di bordo e consegnare il testamento senza indebito ritardo all’Ambasciata della Repubblica Ceca, più vicina al luogo di atterraggio dell’aeromobile all’estero, o all’autorità pubblica presso la quale l’aeromobile è registrato.

§ 1545

(1) Quando si partecipa a un conflitto armato e ad operazioni militari, il comandante di un’unità militare della Repubblica Ceca, o un altro soldato con grado di ufficiale o superiore, in presenza di due testimoni, può registrare l’ultima volontà di un soldato o altra persona appartenente alle forze armate. Se un testamento è stato fatto in questo modo, la sua validità non può essere negata.

(2) Un testamento emesso ai sensi del paragrafo 1 deve essere consegnato dal comandante senza indebito ritardo al comandante del quartier generale superiore, da dove sarà consegnato al Ministero della Difesa della Repubblica Ceca senza indebito ritardo.

§ 1546

Se il testamento è stato redatto ai sensi del § 1543, il comune dovrà provvedere al suo deposito presso un notaio senza indebito ritardo. Se il testamento è stato preso in conformità con § 1544 o 1545, dovrà disporre lo stesso ufficio a cui è stato consegnato il testamento.

§ 1547

(1) Se il testatore lo ha reso ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, la persona che ha effettuato il verbale è tenuto a firmarlo con entrambi i testimoni e leggerlo al testatore in presenza di entrambi i testimoni e affinché il testatore confermi che si tratta di una manifestazione della sua ultima volontà . Un testamento così redatto è considerato uno strumento autentico.

(2) Se le formalità prescritte sono state violate durante la formulazione di un testamento ai sensi del § 1543, 1544 o 1545, soprattutto se le firme dei testimoni presenti mancano dal documento, sebbene siano richieste, ma se è comunque certo che il documento registra in modo affidabile l’ultima volontà del testatore, non invalida la volontà; tuttavia, tale documento non è considerato un atto autentico.

§ 1548

(1) Nell’effettuare un testamento con sollievo, possono essere testimoni anche persone che hanno raggiunto l’età di quindici anni e persone che sono state limitate a titolo personale, purché siano in grado di descrivere in modo credibile i fatti rilevanti per la validità del testamento.

(2) Se un testamento è fatto con concessioni, la sua validità non è a scapito del fatto che il testatore o il testimone non l’abbia firmato perché non poteva scrivere, o per un altro grave ostacolo, se è esplicitamente dichiarato nel documento.

§ 1549

Se il testatore è vivo, un testamento redatto ai sensi del § 1542 scade dopo due settimane e ai sensi del § 1543, 1544 o 1545 dopo tre mesi dalla data di acquisizione. Tuttavia, questi periodi non inizieranno né decorreranno finché il testatore non sarà in grado di ottenere un testamento sotto forma di atto autentico.

§ 1550

Segretezza
Chiunque abbia agito nella formulazione di un testamento o altra azione legale per cui la presente legge richiede i requisiti come testamento, come scrittore, testimone, lettore, interprete, custode o funzionario, rimarrà riservato sul contenuto del testamento del testatore, a meno che l’altro testamento del testatore sia evidente; se viola tale obbligo, risarcirà il testatore del danno che gli ha causato.

Sottosezione 3

Clausole accessorie in un testamento
§ 1551

(1) Il testatore può dichiarare nel testamento una condizione, una prova del tempo o un ordine.

(2) Se la clausola accessoria è diretta solo all’evidente molestia dell’erede o del legatario a causa dell’ovvia arbitrarietà del testore, non sarà presa in considerazione. Non si tiene nemmeno conto della clausola secondaria, manifestamente contraria all’ordine pubblico o incomprensibile.

§ 1552

Non tiene conto della clausola secondaria che il testatore impone all’erede o al legatario di concludere o non contrarre matrimonio, o di rimanere coniugato, o di annullare il matrimonio. Tuttavia, il testatore può stabilire un diritto per qualcuno prima del matrimonio.

Esecutore testamentario
§ 1553

(1) Il testatore può convocare l’esecutore testamentario e, se necessario, determinare quali sono i suoi obblighi e se e come sarà remunerato.

(2) Se il tribunale rileva durante l’udienza dell’eredità che è stato chiamato l’esecutore testamentario, lo informerà. L’esecutore esecutivo può dimettersi in qualsiasi momento; il ritiro è efficace se si verifica un tribunale.

§ 1554

(1) L’esecutore testamentario si prenderà cura del corretto adempimento dell’ultimo testamento del testatore con la cura di un responsabile appropriato. Avrà tutti i diritti necessari per svolgere i suoi doveri, compreso il diritto di difendere la validità di un testamento dinanzi a un tribunale, di opporsi all’incompetenza dell’erede o del legatario e di garantire che le istruzioni del testatore siano rispettate in generale.

(2) Se il testatore non ha chiamato l’amministratore dell’eredità, anche l’esecutore testamentario appartiene all’amministrazione dell’eredità fino a quando il tribunale non decide su un’altra misura. Le disposizioni sull’amministratore del patrimonio si applicano mutatis mutandis all’esecutore testamentario se è stato citato con atto pubblico; altrimenti devono essere utilizzati mutatis mutandis.

§ 1555

In caso di opposizione all’invalidità della professione, l’esecutore testamentario può esercitare i suoi diritti e adempiere ai suoi obblighi fino a quando non sia valida la decisione di non validità del testamento del testatore, a meno che il tribunale non adotti altre misure.

Sopravvissuto alla tenuta
§ 1556

(1) Il testatore può chiamare l’amministratore dell’eredità o alcune delle sue parti (di seguito denominato “l’amministratore dell’eredità”) e, se necessario, determinare quali sono le sue funzioni e se e come sarà remunerato. La professione di trustee richiede la forma di un atto pubblico.

(2) L’espressione del testamento con cui è stato chiamato l’amministratore dell’eredità può essere revocata allo stesso modo della revoca del testamento.

§ 1557

L’amministratore dell’eredità subentrerà all’amministrazione se sa di essere stato chiamato non appena viene a conoscenza della morte del testatore. Se il tribunale scopre solo che è stato chiamato l’amministratore dell’eredità, lo informerà.

§ 1558

Se è stato chiamato l’esecutore testamentario, l’amministratore dell’eredità seguirà le sue istruzioni; i loro diritti e doveri reciproci sono valutati in conformità con le disposizioni dell’ordine.

§ 1559

L’amministratore dell’eredità può dimettersi in qualsiasi momento; il ritiro è efficace se si verifica un tribunale.

§ 1560

Se l’esecutore testamentario o l’amministratore del patrimonio viola gravemente i suoi obblighi, se non è in grado di svolgere correttamente le sue funzioni o se sussiste un altro motivo grave, il tribunale lo revoca anche senza mozione.

Condizioni
§ 1561

Se la condizione porta all’atto dell’erede o del legatario, che può essere ripetuto da lui, deve essere ripetuto dopo la morte del testatore, anche se ciò è già avvenuto durante la vita del testatore, a meno che non sia chiara l’altra volontà del testatore.

§ 1562

Per acquisire ciò che è stato lasciato con una condizione sospensiva, è necessario che la persona alla quale è stato lasciato qualcosa in questo modo sopravviva al defunto ed abbia diritto all’eredità.

§ 1563

(1) Se un diritto è concesso a qualcuno con una condizione di scioglimento impossibile, non sarà preso in considerazione.

(2) Una disposizione di un testamento che concede a qualcuno un diritto con una condizione sospensiva impossibile non è valida.

Prova del tempo
§ 1564

Se il testatore limita il diritto a qualcuno documentando il tempo e se non è sicuro se il momento verrà, il sinistro destro sarà soggetto a condizionale.

§ 1565

Se il tempo è determinato in modo tale che debba verificarsi il momento decisivo, il diritto residuo, come altri diritti incondizionati, passa anche agli eredi della persona a cui è stato così lasciato.

§ 1566

Se è certo che il tempo imposto nel testamento non potrà mai verificarsi, questa prova del tempo sarà considerata una condizione impossibile. Tuttavia, se non vi è dubbio che il testatore abbia semplicemente sbagliato nella determinazione del tempo, il momento decisivo sarà determinato secondo la sua probabile volontà.

Disposizioni speciali
§ 1567

(1) Finché il diritto dell’erede successivo rimane posticipato fino a quando la condizione non è soddisfatta o quando è trascorso il tempo documentato, il diritto dell’erede principale a cui è caduta l’eredità è limitato come diritto del beneficiario; le disposizioni delle sezioni da 1520 a 1524 si applicano mutatis mutandis.

(2) L’ erede, il cui diritto è stato posticipato ordinando una condizione o provando il tempo, acquisirà ciò che gli è stato lasciato, con l’obbligo di contribuire all’erede relativamente leader a ciò che ha pagato ai debiti del testatore o all’erede indispensabile alla quota obbligatoria.

§ 1568

Se sono stati chiamati il ​​primo e il successivo amministratore, si applica mutatis mutandis il § 1567.

Comando
§ 1569

(1) Se il testatore lascia qualcosa a qualcuno con il sequestro conservativo dell’ordine, l’ordine è considerato come una condizione di svincolo, in modo che la cessazione del diritto sia ostacolata se l’ordine non viene eseguito, a meno che il testatore non mostri un’altra volontà.

(2) Il divieto di alienazione o ingombro vincola la persona lesa solo se ordinato per un certo periodo di tempo ragionevole e giustificato da un serio interesse degno di protezione legale, altrimenti il ​​tribunale può decidere sulla mozione della difficoltà di non tenere conto del divieto. Se un divieto è stato inserito in un elenco pubblico, può essere difficile per un tribunale chiedere che il divieto venga revocato; il tribunale non accetterà l’istanza a meno che non sia stabilito che l’interesse alla revoca del divieto sembra prevalere sull’interesse al suo mantenimento.

§ 1570

Se l’ordine non può essere eseguito esattamente, almeno dovrebbe essere eseguito in modo tale da essere rispettato approssimativamente. Se anche questo non è possibile, appartiene alla persona gravata dall’ordine che gli è stato lasciato, a meno che il testatore non abbia dimostrato un’altra volontà. Ma chi non è in grado di eseguire l’ordine, sapendo che lo contrasterà, perderà ciò che gli resta.

§ 1571

Oltre alla persona a cui l’ordine è favorevole, l’esecutore testamentario o un’altra persona chiamata a farlo ha il diritto di eseguire l’ordine.

§ 1572

(1) Se l’ordine è a beneficio di più di una persona senza ulteriori specificazioni, la persona lesa deve eseguire l’ordine contro una persona giuridica autorizzata a proteggere gli interessi di queste persone. Se esistono più persone giuridiche di questo tipo e se il testamento dell’altro testatore non è chiaro, la persona gravata dall’ordinanza ha una scelta; se non lo fa senza indebito ritardo, l’avente diritto è nominato dal tribunale su proposta di chi vi ha un interesse giuridico.

(2) Se l’ordine è di pubblica utilità, l’adempimento dell’ordine può essere eseguito anche dall’autorità pubblica competente.

§ 1573

Se il testatore parla dello scopo per il quale lascia qualcosa a qualcuno, ma se non impone l’obbligo di utilizzare le cose abbandonate per questo scopo, la sua espressione di volontà è considerata un desiderio senza vincolo legale.

§ 1574

Una disposizione con la quale il testatore ordina all’erede o legatario con minaccia di perdita di non opporsi al testamento non ha effetto giuridico se si tratta solo di una difesa contro l’autenticità del testamento o l’interpretazione del suo significato.

Sottosezione 4

Annullamento di un testamento
§ 1575

(1) Il testatore ha il diritto di annullare il testamento o le sue singole disposizioni in qualsiasi momento.

(2) Un testamento sarà revocato mediante revoca o acquisizione di un testamento successivo.

§ 1576

Fare un nuovo testamento
Facendo un testamento successivo, il testamento precedente viene annullato nella misura in cui non può avere successo dopo il testamento successivo.

Revoca di un testamento
§ 1577

Una revoca espressa di un testamento richiede una dichiarazione di intenti nella forma prescritta per la costituzione del testamento.

§ 1578

(1) Per revocare un testamento, è richiesta la distruzione del documento su cui è stato scritto il testamento. Se il testatore distrugge solo una delle numerose copie del testamento, non si può ancora dedurre che sarà revocato.

(2) Se il testatore ha violato l’atto in altro modo, o se non ha rinnovato il testamento, anche se sa che l’atto è stato distrutto o perso, il testamento sarà revocato se le circostanze determinano senza dubbio l’intenzione di annullamento del testatore.

§ 1579

(1) Se un testamento è stato fatto sotto forma di atto pubblico, il testatore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento che il testamento gli sia rilasciato; un testamento può essere rilasciato solo al testatore di persona. Se a un testatore viene consegnato un testamento, questo si considera revocato; il testatore deve essere istruito dalla persona che ha rilasciato il testamento e annota la revoca del testamento e le istruzioni sul documento rilasciato e nel suo fascicolo.

(2) Se un testamento è stato depositato in custodia ufficiale, il testatore ha il diritto di chiederne l’emissione; l’emissione di un testamento non ha conseguenze legali ai sensi della seconda frase del paragrafo 1.

§ 1580

Se il testatore annulla un testamento più recente ma conserva quello precedente, il primo sarà considerato non decaduto e sarà trattato come se non fosse stato annullato.

§ 1581

Clausola risolutiva inefficace
Se il testatore dichiara che tutte le sue acquisizioni successive saranno nulle in caso di sua morte, o che tali acquisizioni che non sono stabilite in una certa forma saranno nulle, questo non sarà preso in considerazione.

Sezione 3

Contratto di successione
§ 1582

(1) Con un contratto di eredità, il testatore convoca l’altra parte contraente o un terzo come erede o legatario e l’altra parte lo accetta.

(2) Il contratto di eredità richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1583

Quanto affermato in questa sezione sull’erede contrattuale si applica in modo analogo al legatario contrattuale.

§ 1584

(1) Un contratto di successione può essere concluso da un testatore adulto che sia completamente indipendente; se il testatore è limitato nella sua autonomia, può concludere un contratto di successione e modificarne l’obbligo con il consenso del tutore.

(2) Le parti possono concludere un contratto di eredità e modificarne l’obbligazione solo mediante trattative personali.

§ 1585

(1) Non è possibile acquisire l’intero patrimonio tramite contratto di successione. Un quarto del patrimonio deve rimanere libero affinché il testatore possa acquisirlo secondo la sua espressa volontà. Se il testatore desidera lasciare questo trimestre all’erede contrattuale, può farlo.

(2) Chi ha subito limitazioni di diritto per morbilità da consumo di alcol, uso di sostanze psicotrope o preparati simili o veleni o morbilità da passione per il gioco d’azzardo che costituisce un grave disturbo mentale, può acquisire per contratto ereditario solo su beni per i quali ha diritto ad acquisire un testamento. Di questa proprietà, un quarto delle acquisizioni acquisite viene calcolato secondo la sua volontà espressa appositamente.

§ 1586

Se il contratto di successione è stato concluso con la rinuncia al diritto di successione degli altri eredi, la rinuncia all’eredità cessa di avere effetto se l’erede citato nel contratto di successione non eredita.

§ 1587

Le sezioni 548 e 549 si applicano alle condizioni del contratto di successione.

§ 1588

(1) Il contratto di eredità non impedisce al testatore di disporre della sua proprietà a volontà durante la sua vita a volontà. Salvo diverso accordo, la parte convocata come erede non può trasferire i suoi diritti a un’altra persona.

(2) Tuttavia, se il testatore procede in caso di morte o conclude un contratto di donazione in modo tale da essere incompatibile con il contratto di eredità, l’erede contrattuale può invocare l’inefficacia di questi atti legali.

§ 1589

(1) Se le parti convengono che il testatore trasferisca la proprietà all’erede contrattuale durante la sua vita, questa proprietà può essere scritta sotto forma di documento pubblico. In tal caso, se il testatore non trasferisce tutti i suoi beni, o se acquisisce ulteriori proprietà dopo il trasferimento, il contratto di successione si applica solo al bene così scritto, salvo diverso accordo.

(2) Se la consegna è avvenuta durante la sua vita, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità passano agli eredi dell’erede contrattuale, salvo diverso accordo.

§ 1590

Il testatore può anche annullare i suoi obblighi derivanti dal contratto di eredità mediante testamento. Affinché la cancellazione abbia effetto è necessario il consenso dell’erede contrattuale in forma di atto pubblico.

§ 1591

Un contratto di eredità invalido per mancanza di forma o invalido per mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 1584 e 1585 o perché non conforme alle disposizioni sui contratti di cui alla parte quarta della presente legge può comunque essere valido, se altrimenti ha tutti i requisiti del testamento.

Disposizioni speciali sul contratto di successione concluso tra coniugi
§ 1592

(1) I coniugi possono stipulare un contratto di eredità, in base al quale una parte chiama l’altra come erede o legatario e l’altra parte accetta questa professione, oppure si chiamano l’un l’altra come eredi o legatari.

(2) Tale contratto può anche essere concluso dai coniugi in caso di matrimonio, ma il contratto non entrerà in vigore fino a quando il matrimonio non avrà avuto luogo.

§ 1593

(1) Il divorzio non cancella i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che il contratto di eredità non specifichi qualcos’altro. A seguito di un divorzio, ciascuna delle parti può richiedere che il contratto di successione venga annullato dal tribunale. Il tribunale non accetterà la petizione se è diretta contro la persona che non ha causato il divorzio e non ha acconsentito al divorzio.

(2) La dichiarazione di matrimonio invaliderà i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di eredità, a meno che tale matrimonio non si sia precedentemente concluso con la morte di uno dei coniugi.

Parte 3

Link
Sezione 1

Condizioni generali
Stabilire un collegamento
§ 1594

(1) Il testatore stabilisce l’eredità ordinando a una determinata persona nell’acquisizione in caso di morte di rilasciare l’oggetto dell’eredità al legatario. Solo una persona qualificata per ereditare può essere ospite. Se il testatore convoca un erede affermando che non dovrebbe ereditare una determinata cosa, si considera l’istituzione di un lascito agli eredi legali.

(2) Una donazione che dipende dalla condizione che il donatore sopravviva al donatore deve essere considerata un riferimento, a meno che il donatore non abbia rinunciato al diritto di ritirare il dono.

§ 1595

Il riferimento può essere stabilito da una persona abilitata a fare testamento. Un testatore non idoneo ad acquisire dalla sua proprietà può lasciare in eredità ad un altro solo oggetti di piccolo valore.

§ 1596

Il testatore può anche lasciare un riferimento preferenziale all’erede o ai coeredi; a causa di questo riferimento saranno considerati messaggeri.

Difficoltà nel collegamento
§ 1597

Le referenze sono a carico di tutti gli eredi secondo la proporzione delle loro quote, anche se è stata riferita la cosa appartenente ad uno dei coeredi. Ciò non si applica se il testatore ordina separatamente l’adempimento del legame a un singolo co-erede o legatario.

§ 1598

Ciascuno degli eredi deve rimanere libero per almeno un quarto del valore dell’eredità. Se il testatore grava maggiormente sull’erede, l’erede ha diritto a una riduzione proporzionale del lascito.

§ 1599

Link
(1) Se il testatore ordina l’adempimento di un altro collegamento, il linker non esonera il linker dall’obbligo di soddisfare un altro collegamento o dal fatto che il valore del collegamento successivo supera il valore del collegamento.

(2) Se il referrer non acquisisce un collegamento, il collegamento successivo deve essere eseguito dalla persona a cui è caduto il collegamento. È esonerato da questo obbligo se lascia il messaggio che gli è caduto alla persona a cui è stato lasciato il collegamento successivo.

§ 1600

Un testatore che si riferisce con riferimento a un determinato gruppo di persone, come parenti o poveri in particolare, oa scopi di pubblica utilità, di beneficenza o simili, può lasciare che sia l’erede o qualcun altro a determinare come e quali di tali persone o scopi devono essere condivisi. Se il testatore non parla, l’erede ha la scelta. Se l’erede non è in grado di effettuare la scelta, il tribunale designa i legatari.

§ 1601

Sostituzione per collegamenti
Il testatore può ordinare la sostituzione o la successione fiduciaria su riferimento. In tali casi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 1507 a 1524.

Revoca di un collegamento
§ 1602

La referenza si considera ritirata se il testatore

a) distrugge la cosa lasciata in eredità o la aliena e non la riguadagna,

(b) altera la questione in modo tale che sia già un’altra questione; o

c) recupera e incassa il credito costituito.

§ 1603

Il rinvio si considera non revocato se il lascito è stato acquisito da un’altra persona o se il lascito è stato alterato o distrutto al di fuori della volontà del testatore. Ciò vale anche se il debitore ha saldato il lascito al testatore di propria iniziativa.

Sezione 2

Regole speciali per singoli tipi di link
Sottosezione 1

Un riferimento a cose di un certo tipo
§ 1604

(1) Quando si fa riferimento a una cosa di un certo tipo, se ci sono più cose del genere nella proprietà, la persona gravata dal riferimento deciderà quale cosa sarà rilasciata al messaggero. Tuttavia, deve scegliere qualcosa che il messenger sarà in grado di utilizzare.

(2) Se lascia che sia l’impiegato a scegliere personalmente tra più cose, può anche scegliere la cosa migliore.

§ 1605

(1) Nel caso di un riferimento a una cosa di un certo tipo, che, tuttavia, non è nella proprietà, il riferimento non è valido. Se il testatore lascia in eredità più cose di un certo tipo e non c’è una quantità specifica nell’eredità, il messaggero sarà soddisfatto di quelle nell’eredità.

(2) non è in grado Ma se il defunto aveva un certo genere di cose specificamente dalla sua proprietà e se non è una cosa del genere nella tenuta, fornito dalla persona degli oneri di riferimento legatario di ragionevole qualità situazione personale e il legatario necessario.

§ 1606

(1) Il testatore può anche autorizzare un’altra persona a scegliere quale delle diverse cose il messaggero dovrebbe ricevere. Se questa persona non effettua una scelta, il riferimento sarà determinato dal tribunale, tenendo conto delle circostanze personali e della necessità del referente.

(2) Il tribunale determina anche il riferimento se la segreteria telefonica non esercita la scelta che le è stata lasciata entro il termine fissato su richiesta della persona che si trova in difficoltà con il riferimento.

§ 1607

Il riferimento al denaro obbliga la persona a cui è difficile fare riferimento a pagarlo, indipendentemente dal fatto che si tratti di denaro contante nell’eredità.

Sottosezione 2

Collega alcune cose
§ 1608

Quando si ripete un riferimento a una determinata cosa in una o più disposizioni, il referente non ha diritto alla cosa dipendente e al suo prezzo allo stesso tempo. Altre referenze, anche se contengono un oggetto dello stesso tipo o della stessa somma di denaro, appartengono al corriere, quante volte vengono ripetute.

§ 1609

L’eredità della cosa che apparteneva al messaggero al momento in cui è stato redatto il testamento non viene presa in considerazione. Se l’acquista in un secondo momento, gli verrà rimborsato il prezzo usuale della cosa; tuttavia, se lo ha ricevuto gratuitamente dal testatore stesso, il collegamento è stato revocato.

§ 1610

(1) Il riferimento di una cosa straniera non appartenente al testatore o all’erede o legatario che deve fornirlo a qualcun altro non sarà preso in considerazione. Se le suddette persone hanno una quota o un diritto nelle cose dipendenti, il riferimento si applica solo a tale quota o diritto.

(2) Se il testatore ha ordinato che una cosa straniera sia acquistata e fornita al messaggero, ma il suo proprietario non vuole venderla al prezzo normale, questo prezzo sarà pagato al messaggero.

§ 1611

La cessazione o altro ingombro della cosa dipendente colpisce il destinatario come difetti del collegamento.

Sottosezione 3

Collegamento crediti
§ 1612

Quando si rinvia un credito che appartiene al testatore a qualcun altro, la persona gravata dal deferimento trasferisce il credito con gli accessori e l’eventuale messa in sicurezza della segreteria telefonica, gli rilascia i documenti necessari sul credito e gli comunica tutto ciò che serve per far valere il credito nei confronti del debitore.

§ 1613

Il riferimento a tutti i crediti include tutti i crediti che persistono dopo la costituzione del riferimento, ma non i crediti derivanti da valori mobiliari e libretti, né i crediti relativi a beni immobili e crediti derivanti da diritti reali.

§ 1614

L’eredità della pretesa che il testatore ha alle spalle del contribuente obbliga la persona lesa a rilasciare una ricevuta al contribuente oa restituire la nota di debito.

§ 1615

La remissione del debito non si applica ai debiti contratti dopo la creazione del collegamento. Se il riferimento alla garanzia del debito è condonato, non ne consegue che anche il debito sia stato condonato. Se viene prorogato solo il termine per il pagamento, ciò non comporta la rinuncia agli interessi.

§ 1616

(1) Un riferimento a un debito che il testatore è tenuto a pagare al legatario ha l’effetto giuridico di obbligare una persona che ha difficoltà nel riconoscimento a riconoscere il debito che ha lottato con il testatore.

(2) Se il testatore ordina che il credito del debitore sia garantito, deve essere fornita una garanzia sufficiente.

§ 1617

Se il testatore riferisce a qualcuno lo stesso importo dovuto, si considera che non abbia rimborsato il debito per riferimento. Il messaggero riceve sia il debito che il collegamento.

Sottosezione 4

Altri collegamenti
§ 1618

Un collegamento a bambini e parenti
Per bambini si intende solo figli e figlie se il testatore ha ricordato i figli di qualcun altro. Tuttavia, se sono i figli del testatore, questo include anche i discendenti che entrano al loro posto.

§ 1619

Anche con riferimenti diversi da quelli secondo § 1594 a 1618, § 1503 si applica mutatis mutandis.

Sezione 3

Acquisizione di un collegamento
§ 1620

(1) Il legatore acquisisce il diritto di lasciare in eredità per sé e per i suoi successori con la morte del testatore.

(2) L’ articolo 1480 si applica mutatis mutandis al diritto di riferimento, che deve ancora sorgere.

§ 1621

(1) La cosa a cui si fa riferimento viene acquisita dal messaggero nel modo in cui viene acquisita la proprietà.

(2) Se matura il diritto alla referenza, il referente può richiedere il rilascio della cosa lasciata in eredità. Se la cosa dipendente è iscritta in un elenco pubblico, l’emissione della cosa sostituisce la dichiarazione dell’esecutore testamentario, altrimenti di persona difficile, con firma ufficialmente certificata; se la data di scadenza della referenza non è stata posticipata, la referenza è iscritta nell’elenco pubblico subito dopo il testatore.

§ 1622

Prima della morte del testatore, il legante non può trasferire o acquisire il diritto al lascito.

§ 1623

Se il legatario dichiara, secondo le modalità prescritte per il rifiuto della successione, di non volere l’eredità, viene trattato come se non avesse affatto acquisito il diritto all’eredità.

§ 1624

(1) Un riferimento a singole cose della proprietà e un riferimento ai diritti relativi a tali cose può essere richiesto immediatamente. Ciò vale anche per l’eredità di retribuzioni minori per i dipendenti e l’eredità di pubblica utilità, beneficenza e simili. Altre referenze sono dovute un anno dopo la morte del testatore.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a meno che la volontà del testatore sia ovvia.

§ 1625

Quando si fa riferimento a un singolo articolo, il referrer appartiene dalla data di scadenza del collegamento ai frutti e ai vantaggi, nonché a tutto ciò che è stato aggiunto all’elemento, inclusi i diritti associati all’articolo. Dallo stesso giorno, il messaggero è anche affetto da difetti nelle cose dipendenti, nonché dal suo deterioramento o distruzione causato da fatti di cui nessuno è responsabile.

§ 1626

(1) Quando si fa riferimento ai benefici pagabili annualmente, mensilmente o in altro modo, il legatario acquisisce il diritto all’importo che cade sull’intero periodo, se raggiunge il suo inizio; tuttavia, la rata non sarà esigibile fino alla data di scadenza specificata.

(2) Quando si fa riferimento alla manutenzione, il § 922 si applica mutatis mutandis.

§ 1627

Il diritto del cedente alla garanzia
(1) In riferimento riempito o riferimento, la cui prestazione non è ancora possibile rivendicare rispetto al periodo legale oa causa del tempo o delle condizioni del defunto, un legatario nei confronti di una persona gravata in riferimento al diritto di fornire un’adeguata sicurezza. Ciò non si applica se è chiaro che la sicurezza non è richiesta.

(2) In caso contrario, il debitore ha gli stessi diritti nei confronti della persona in difficoltà come riferimento di qualsiasi altro creditore.

Collegamento allentato
§ 1628

(1) Se il referente non può accettare la referenza o la rifiuta, la referenza ricadrà sul supplente. Se non ci sono supplenti e se l’intero riferimento è alla memoria di più persone, o senza la determinazione delle azioni o con un’espressione generale che significa equa distribuzione, la quota liberata sarà aggiunta proporzionalmente agli altri azionisti.

(2) Se un azionista rimane con una certa quota, non ha diritto ad un aumento ai sensi del paragrafo 1, a meno che l’intenzione del testatore sia di lasciare l’intero legame agli amministratori nominati e che specificando le azioni non voleva altro che restringere gli amministratori l’uno all’altro.

(3) Negli altri casi decade l’obbligo di rispettare il riferimento.

§ 1629

Coloro che beneficiano dello svincolo del collegamento o del fatto che scade l’obbligo di rispettare il collegamento sono anche interessati dagli oneri connessi al collegamento. Ciò non si applica se si tratta solo di azioni personali della persona originariamente gravata dal collegamento.

I diritti dell’erede che riserva l’inventario
§ 1630

(1) Se il patrimonio netto dei riferimenti è gravato in modo tale da essere quasi esaurito e l’erede non esercita il diritto ai sensi del § 1598, l’erede ha diritto solo al rimborso dei costi sostenuti per l’adempimento dei riferimenti e ad una ragionevole remunerazione per i suoi sforzi. Se l’eredità non è sufficiente a coprirli, le spese e la remunerazione sono pagate dal legatario in proporzione al valore delle referenze e l’erede ha il diritto di ritenzione per garantire il suo diritto sugli oggetti lasciati in eredità; senza sufficiente sicurezza, l’erede non è obbligato a gestire le referenze.

(2) Tuttavia, se la referenza ha già ricevuto la referenza, la detrazione sarà effettuata in base al valore della referenza al momento della ricezione e in base ai benefici già ottenuti da essa. Il legatario si solleva dall’obbligo di contribuire dando all’erede un’eredità con i benefici o il loro prezzo. In altri, il messaggero è visto come un detentore onesto.

§ 1631

(1) Se il patrimonio netto non è sufficiente a coprire tutti i debiti e altre spese obbligatorie, i riferimenti devono essere ridotti proporzionalmente.

(2) Se il puro patrimonio non è sufficiente per la liquidazione di tutti i riferimenti, l’eredità di provviste, educazione e alimentazione deve essere soddisfatta prima di tutti gli altri; altri collegamenti verranno ridotti proporzionalmente.

§ 1632

Adempimento dell’ultimo testamento da parte dell’amministratore del patrimonio
Se l’esecutore testamentario non è stato nominato e se l’erede non desidera dedicare il suo tempo e i suoi sforzi all’adempimento dell’ultimo testamento, il tribunale, su sua richiesta, nomina un trustee a tal fine o impone l’adempimento dell’ultimo testamento al trustee già chiamato.

Parte 4

Sequenza legale
§ 1633

(1) In assenza di successione in base al contratto di eredità o in base a un testamento, si verificherà la successione legale della successione all’eredità o ad una parte di essa. Se non è l’erede legale o se non acquisisce un’eredità, gli eredi diventano legatari secondo il rapporto tra il valore dei loro lasciti.

(2) Chi ha acquisito l’eredità perché né l’erede né il supplente convocato dal contratto di eredità o per volontà non volevano o non potevano ereditare, obbedirà agli altri ordini del testatore.

§ 1634

Morire
(1) Se nessun erede eredita anche in base alla successione legale, l’eredità dello Stato decade e lo Stato viene trattato come se fosse l’erede legale; tuttavia, lo stato non ha il diritto di rifiutare l’eredità, né il diritto a un riferimento ai sensi del § 1594 paragrafo 1 frase tre.

(2) In relazione ad altre persone, lo Stato avrà lo stesso status dell’erede, come evidenziato dalla prenotazione dell’inventario.

§ 1635

Eredi di prima classe
(1) Nella prima classe di eredi ereditano i figli del testatore e suo marito, ciascuno in parti uguali.

(2) Se un bambino non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota nella stessa quota; lo stesso vale per discendenti più lontani dello stesso antenato.

§ 1636

La seconda classe di eredi
(1) Se il testatore non eredita discendenti, la seconda classe è ereditata dal coniuge, dai genitori del testatore e da coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo motivo si sono presi cura della famiglia comune o erano a carico testatore.

(2) Gli eredi di seconda classe erediteranno in parti uguali, ma il marito erediterà sempre almeno la metà del patrimonio.

§ 1637

La terza classe di eredi
(1) Se né il marito né alcuno dei genitori eredita, i fratelli del testatore e coloro che hanno vissuto con il testatore per almeno un anno prima della sua morte nella stessa famiglia e che per questo motivo si sono presi cura della famiglia comune o erano a carico erediteranno in parti uguali. nutrizione al testatore.

(2) Se uno dei fratelli del testatore non eredita, i suoi figli erediteranno la sua quota di partecipazione.

§ 1638

La quarta classe di eredi
Se nessun erede eredita nella terza classe, eredita la quarta parte dei nonni del testatore nella quarta classe.

§ 1639

Quinta classe di eredi
(1) Se nessuno degli eredi della quarta classe eredita, nella quinta classe ereditano solo i nonni dei genitori del testatore. I nonni del padre del testatore rappresentano la metà dell’eredità, i nonni della madre del testatore l’altra metà. Entrambe le coppie di nonni condividono equamente la metà che ricade su di loro.

(2) Se un membro individuale di una coppia non eredita, l’ottavo rilasciato apparterrà all’altro membro. Se la coppia non eredita, questo trimestre spetta all’altra coppia della stessa parte. Se nessuna delle due coppie eredita dalla stessa parte, l’eredità appartiene alle coppie dell’altra parte nella stessa proporzione in cui condividono la metà dell’eredità che appartiene direttamente a loro.

§ 1640

Sesta classe di eredi
(1) Se nessuno degli eredi della quinta classe eredita, nella sesta classe ereditano i figli dei figli dei fratelli del testatore ei figli dei nonni del testatore, ciascuno in parti uguali.

(2) Se alcuni dei figli dei nonni del testatore non ereditano, i suoi figli erediteranno.

§ 1641

Diverse parentele
Se qualcuno con un testatore è un parente di più parti, ha un diritto di eredità da ciascuna parte, che gli apparterrebbe come parente di quella parte.

Parte 5

Parte obbligatoria
Compensazione della quota obbligatoria e della quota ereditaria
Sezione 1

Un erede indispensabile
§ 1642

L’erede indispensabile ha diritto a una parte obbligatoria del patrimonio.

§ 1643

(1) Gli eredi indispensabili sono i figli del testatore e se non ereditano, allora sono i loro discendenti.

(2) Se l’erede indispensabile è un minore, deve ricevere almeno i tre quarti della sua quota di eredità legale. Se l’erede permanente è un adulto, deve ricevere almeno un quarto della sua eredità legale.

§ 1644

(1) La parte obbligatoria può essere lasciata sotto forma di una quota ereditaria o di un lascito, ma deve rimanere completamente alleggerita dall’erede indispensabile.

(2) I decreti del testatore che limitano la quota obbligatoria non saranno presi in considerazione. Se più della parte obbligatoria è lasciata all’erede indispensabile, tale regolamento si applicherà, se il testatore li ha effettuati nell’acquisto in caso di morte, solo alla parte che eccede il valore della parte obbligatoria. Ciò non si applica se l’erede indispensabile muore prima del testatore o se non eredita per altro motivo.

(3) Il testatore può anche ordinare all’erede indispensabile di decidere per ciò che ha lasciato con una restrizione o per una parte obbligatoria.

§ 1645

Chi ha rinunciato all’eredità o al lavoro obbligatorio, chi non ha diritto all’eredità o è stato ereditato dal testatore, non ha diritto al lavoro obbligatorio, ma nel calcolo delle opere obbligatorie degli altri eredi è trattato come se non fosse escluso dal diritto successorio.

Sezione 2

Diseredazione
§ 1646

(1) Per motivi legali, un erede indispensabile può essere escluso dalla sua eredità dal suo diritto a una parte obbligatoria, o può essere abbreviato nel suo diritto. Il testatore può ereditare un erede indispensabile che

a) non gli ha fornito l’assistenza necessaria in caso di emergenza,

b) non mostra alcun interesse reale per il testatore, che dovrebbe mostrare,

c) è stato condannato per un reato riguardante la sua natura criminale con sentenza passata in giudicato; o

d) conduce una vita permanentemente non stabilita.

(2) Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che non ha diritto all’eredità ed è quindi escluso dal diritto di successione.

(3) Se il discendente ereditato del testatore sopravvive, i discendenti del discendente ereditato non erediteranno, a meno che il testatore non mostri una volontà diversa. Se il discendente diseredato non sopravvive alla morte del testatore, i suoi discendenti ereditano, ad eccezione di coloro che sono esclusi in modo indipendente dal diritto di eredità.

§ 1647

Il testatore può anche ereditare un erede indispensabile che è così indebitato o è così stravagante che si teme che una quota obbligatoria non venga preservata per i suoi discendenti. Tuttavia, può farlo solo lasciando questa parte obbligatoria di lui ai figli di questo indispensabile erede, o, se non c’è nessuno, ai loro discendenti.

§ 1648

Se il testatore non dichiara il motivo della diseredazione, ha diritto alla parte obbligatoria l’erede indispensabile, a meno che non sia provato nei suoi confronti un motivo giuridico di diseredazione.

§ 1649

(1) Una dichiarazione di diseredazione può essere resa o può essere modificata o revocata nello stesso modo in cui viene fatto o revocato un testamento.

(2) Allo stesso modo, il testatore può dichiarare uno degli eredi non trascurabili, come evidenziato dalla successione legale, che non acquisirà la proprietà.

Sezione 3

Protezione dell’erede indispensabile
§ 1650

L’erede indispensabile invalidato invalido ha diritto ad una quota obbligatoria; se è stato ridotto al valore netto della parte obbligatoria, ha il diritto di integrarlo.

§ 1651

(1) Il diritto alla parte obbligatoria appartiene anche all’erede indispensabile, che era noto al testatore essere in vita, e tuttavia lo ha omesso nel suo testamento.

(2) Se una persona che è stata omessa, non per errore, ha commesso qualcosa che soddisfa il legittimo motivo di diseredazione, tale omissione sarà considerata come una diseredazione fatta tacitamente e di diritto.

§ 1652

Se l’erede indispensabile dimostra che la sua omissione deriva solo dal fatto che il testatore non ne era a conoscenza al momento dell’acquisizione in caso di morte, tale erede ha diritto alla quota obbligatoria che gli spetta per legge.

§ 1653

Se l’erede indispensabile è stato abbreviato o omesso, sia gli eredi che i legatari contribuiranno proporzionalmente alla liquidazione del suo diritto.

Sezione 4

Calcolo parziale obbligatorio
§ 1654

(1) Un erede indispensabile non ha diritto a una quota del patrimonio, ma solo a una somma di denaro pari al valore della sua quota obbligatoria. Qualora sussistano motivi particolarmente impellenti da parte degli eredi e se ciò può ragionevolmente essere richiesto all’erede indispensabile, il giudice può consentire il rimborso sulla parte obbligatoria o il differimento della sua scadenza; tuttavia, il credito produce interessi dalla data in cui era originariamente dovuto.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono all’erede indispensabile di concordare diversamente con gli eredi di un testamento o di un contratto di eredità; tuttavia, se ciò riduce i diritti degli altri creditori, l’accordo è inefficace nei loro confronti. Se, nel corso del procedimento successorio, si conviene che la cosa iscritta nell’elenco pubblico sarà svincolata dall’eredità all’erede indispensabile in luogo del pagamento, l’erede indispensabile sarà iscritto nell’elenco pubblico subito dopo il testatore.

§ 1655

(1) Per la determinazione della parte obbligatoria, la proprietà nella tenuta deve essere svalutata e stimata; dal valore del bene sono detratti i debiti del testatore e i vizi che erano già attaccati al bene al momento del decesso del testatore. Nel calcolo della parte obbligatoria, ciò che è incluso nella parte obbligatoria secondo § 1660 e 1661 viene aggiunto all’eredità.

(2) L’ erede indispensabile ha il diritto di essere nella stima, di sollevare domande e fare commenti.

§ 1656

La parte obbligatoria è determinata senza riguardo a riferimenti e altri difetti derivanti dall’acquisizione in caso di morte. Fino alla determinazione della parte obbligatoria, l’erede indispensabile partecipa proporzionalmente agli utili e perdite del patrimonio. Chi ha diritto alla parte obbligatoria ha altresì diritto ad una quota proporzionale della quota di utili e perdite dell’eredità dalla morte del testatore fino alla determinazione della parte obbligatoria.

§ 1657

Se l’erede indispensabile è d’accordo con gli eredi della consegna e se l’accordo è approvato dal tribunale, le disposizioni delle sezioni 1655 e 1656 non si applicano.

Sezione 5

Compensazione della quota obbligatoria e della quota ereditaria
§ 1658

La compensazione su una quota obbligatoria o su una quota ereditaria non stabilisce l’obbligo di emettere qualcosa, a meno che non si tratti di un caso di cui al § 2072.

§ 1659

In caso di compensazione, il valore di quanto fornito e di quanto oggetto di compensazione viene calcolato in base al momento della presentazione. In casi eccezionali, il tribunale può decidere diversamente.

Offset alla parte obbligatoria
§ 1660

(1) La parte obbligatoria comprende tutto ciò che l’erede indispensabile del patrimonio effettivamente acquisito per riferimento o altro provvedimento del testatore.

(2) La parte obbligatoria comprende anche quanto l’erede indispensabile ha ricevuto dal testatore gratuitamente negli ultimi tre anni prima della sua morte, a meno che il testatore non ordini che la compensazione sia effettuata su un periodo più lungo; alla discendenza sarà inoltre accreditato quanto l’antenato dell’erede ha ricevuto gratuitamente dal testatore. Tuttavia, le consuete donazioni non vengono prese in considerazione nel conteggio.

§ 1661

(1) La parte obbligatoria della prole sarà accreditata con ciò che il testatore gli ha dato durante la sua vita per alleviare i costi associati all’avvio di una famiglia separata, all’avvio di una convivenza coniugale o simile, all’avvio di una professione o all’avvio di un’impresa; il debitore include anche ciò che il testatore ha utilizzato per pagare i debiti del figlio maggiorenne. Se ciò è avvenuto prima che negli ultimi tre anni prima della morte del testatore, si procede alla compensazione, a meno che il testatore non esprima volontà contraria.

(2) Un discendente che entra al posto del suo antenato è accreditato alla parte obbligatoria e ciò che ha così ricevuto dal testatore dai suoi genitori, al cui posto entra.

Compensazione
§ 1662

Le quote di successione sono calcolate allo stesso modo della quota obbligatoria.

§ 1663

In caso di successione di eredi secondo l’acquisizione in caso di morte o in caso di successione legale, la compensazione con la quota ereditaria sarà effettuata solo se il testatore l’ha disposta con manifestazione di testamento nella forma prescritta per l’acquisizione di un testamento.

§ 1664

Il tribunale può compensare l’eredità, anche se il testatore non l’ha disposta, se l’erede altrimenti indispensabile risulterebbe ingiustificatamente svantaggiato; tuttavia, le consuete donazioni non vengono prese in considerazione.

Parte 6

Il diritto di alcune persone di fornire
§ 1665

Chi sarebbe altrimenti un erede indispensabile, ma non ha diritto ad una quota obbligatoria, ha diritto al necessario mantenimento se non lo riceve e se non è in grado di mantenersi; tuttavia, non può così ottenere dall’eredità più della sua quota obbligatoria. Tuttavia, il diritto al mantenimento necessario non spetta alla persona al posto della quale eredita il suo discendente, o se il suo discendente è chiamato a un lavoro obbligatorio al suo posto.

§ 1666

(1) Il coniuge superstite ha diritto a un sostentamento dignitoso dall’eredità per un periodo di sei settimane dopo la morte del coniuge. Se la vedova è incinta, ha diritto a una dieta decente fino alla fine della sesta settimana dopo il parto; la madre del figlio del testatore, che non era sposata con il testatore, ha lo stesso diritto.

(2) Se al coniuge superstite è stata negata o ridotta la quota di eredità legale, il coniuge superstite ha diritto alla disposizione necessaria fino alla conclusione di un nuovo matrimonio, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi; tuttavia, non può così ottenere dal patrimonio più della metà della sua legittima eredità. Tuttavia, il diritto al provvedimento necessario non spetta al coniuge che non ha condiviso il nucleo familiare con il testatore senza gravi motivi, al coniuge non idoneo a essere erede o al coniuge che ha rinunciato o rifiutato l’eredità.

(3) Se il diritto a un cibo decente ai sensi del paragrafo 1 riduce il diritto al mantenimento necessario ai sensi del § 1665, tutti questi diritti devono essere ridotti in modo che tutte le persone aventi diritto ricevano lo stesso. La disposizione necessaria ai sensi del paragrafo 2 non può essere fornita se ciò riduce il diritto alla manutenzione necessaria ai sensi della sezione 1665.

§ 1667

Il coniuge superstite acquisisce la proprietà dei mobili che costituiscono l’attrezzatura di base del nucleo familiare, anche se non è l’erede. Ciò non si applica se il coniuge superstite non condivideva il nucleo familiare con il testatore senza un valido motivo.

§ 1668

(1) Se al genitore superstite è stata negata o ridotta la quota di eredità legale, il genitore superstite ha diritto alla disposizione necessaria, a meno che non riceva altrimenti tale disposizione e non sia in grado di mantenersi; tuttavia, non può quindi ottenere dall’eredità più di un terzo della sua quota di successione legale. Il diritto al provvedimento necessario non spetta al genitore incapace di essere erede, al genitore che ha rinunciato o rifiutato l’eredità, né al genitore che ha commesso il fatto che ha dato luogo alla diseredazione.

(2) La disposizione necessaria non può essere fornita al genitore se ciò accorcia il diritto alla manutenzione necessaria ai sensi della Sezione 1665.

§ 1669

Le persone che hanno goduto dell’assistenza gratuita nella sua famiglia fino alla morte del testatore hanno diritto alla stessa assistenza tre settimane dopo la morte del testatore.

Parte 7

Trasferimento del patrimonio agli eredi
Sezione 1

Acquisizione di eredità
§ 1670

L’acquisizione dell’eredità è confermata dal tribunale. Il tribunale confermerà l’acquisizione dell’eredità alla persona il cui diritto di successione è stato dimostrato.

§ 1671

(1) Se l’erede non ha esercitato il diritto di eredità dinanzi al tribunale entro il termine stabilito dal tribunale, il diritto di successione dell’erede non scadrà, ma non sarà preso in considerazione quando si discute dell’eredità. Ciò vale anche per il diritto di successione di uno sconosciuto erede o erede di una residenza sconosciuta, a cui è stato notificato il suo diritto con un decreto del tribunale e non si è manifestato entro un determinato periodo.

(2) Se l’erede sconosciuto o l’erede di una residenza sconosciuta ha un tutore, il tutore non può dichiarare che questo erede rifiuta l’eredità, o che non la rifiuta o l’accetta.

§ 1672

Se più di una persona esercita il diritto all’eredità e se si contraddicono a vicenda, il tribunale deferisce l’erede il cui fondamento giuridico è più debole a far valere il suo diritto per azione. Se questo erede non presenta un’azione entro il termine stabilito dal tribunale, il suo diritto di eredità non scade, ma non viene preso in considerazione al momento del giudizio sull’eredità.

§ 1673

(1) nei confronti degli eredi, che si basa sul patto di successione indiscusso in merito all’autenticità, ad agire deferire qualsiasi erede testamentario o erede legale. Ogni erede legale ha il diritto di intentare un’azione legale contro l’erede, che fa valere un testamento non negato in merito all’autenticità.

(2) Se il testatore dichiara il motivo della diseredazione, un discendente che afferma di essere stato illegalmente disintegrato deve fare riferimento al deposito dell’azione. Se il motivo dell’eredità non è indicato, la persona che erediterà al suo posto farà riferimento all’azione.

Prenotazione dell’inventario
§ 1674

(1) Il testatore non può privare l’erede del diritto alla prenotazione dell’inventario dell’eredità. Se le parti del contratto di successione rinunciano a questo diritto, ciò non viene preso in considerazione.

(2) Il diritto alla riserva dell’inventario può essere esercitato mediante una dichiarazione resa oralmente dinanzi al tribunale o mediante una dichiarazione inviata al tribunale per iscritto. Se l’erede riserva un inventario delle prenotazioni o delle condizioni, queste non saranno prese in considerazione. Ciò vale anche per la dichiarazione dell’erede che non applica la riserva di inventario.

§ 1675

L’erede ha il diritto di riservare l’inventario del patrimonio se lo esercita entro un mese dal giorno in cui il tribunale gli ha notificato tale diritto. Se ci sono ragioni importanti per questo, il tribunale estenderà il termine per l’erede.

§ 1676

(1) Un erede indipendente, conosciuto e presente che non è il coniuge, discendente o antenato del testatore e non esprime la sua opinione entro il periodo di cui alla Sezione 1675 non è soggetto alla prenotazione dell’inventario. Il tribunale richiede una dichiarazione esplicita agli altri eredi dopo la loro citazione e istruzione, a meno che l’effetto ai sensi della Sezione 1681 non si sia verificato contro il coniuge, discendente o antenato dell’erede.

(2) Chi non ha prenotato l’inventario del patrimonio, o ha dichiarato di non esercitare il diritto di riservare l’inventario, non può prenotare l’inventario successivamente.

Sezione 2

Amministrazione del patrimonio e relativo inventario
Gestione del patrimonio
§ 1677

(1) Se il testatore ha convocato l’amministratore del patrimonio o l’esecutore testamentario, amministra il patrimonio fino alla conferma dell’acquisizione dell’eredità dell’amministratore del patrimonio, altrimenti l’esecutore testamentario. Se il testatore non ha chiamato nessuno di loro, l’erede amministrerà l’eredità; se ci sono più eredi e non sono d’accordo diversamente, tutti gli eredi amministrano il patrimonio.

(2) Se c’è una ragione seria per questo, il tribunale ordinerà un’altra misura.

§ 1678

(1) Chi amministra il patrimonio ne esegue la semplice amministrazione.

(2) Chi amministra l’eredità ne verserà le rate per la fornitura delle persone che ne hanno diritto e consegnerà ai legatari un rapporto sulle referenze loro spettanti. Regolerà referenze di adulti se approvato dal tribunale.

§ 1679

(1) Durante l’amministrazione, qualcosa può essere alienato dalla proprietà o utilizzato come garanzia, se l’interesse a preservare il valore o l’essenza della proprietà gestita lo richiede, altrimenti in cambio. Ciò vale anche nel caso in cui venga modificato lo scopo del patrimonio gestito.

(2) L’amministratore dell’eredità o l’esecutore testamentario può compiere un atto che eccede l’ambito della semplice amministrazione, se gli eredi sono d’accordo. Se gli eredi non sono d’accordo o se l’erede è una persona sotto protezione speciale, è richiesto il consenso del tribunale.

§ 1680

(1) Un erede il cui diritto di successione è già stato chiaramente dimostrato può essere autorizzato dal tribunale anche prima della fine del procedimento di successione di disporre liberamente di determinati beni, a condizione che sia adempiuto l’ultimo testamento del testatore o se altri coeredi, eredi indispensabili e legatari sono d’accordo.

(2) Se il diritto all’eredità è esercitato da più persone che si contraddicono, la misura di cui al paragrafo 1 non può essere presa. Tuttavia, se l’erede ha già ricevuto un vantaggio, non gli può essere tolto.

§ 1681

(1) Se l’erede, senza il suo diritto, assume la piena amministrazione del patrimonio, gli effetti della prenotazione dell’inventario saranno annullati dall’inizio, se lo ha fatto. Ciò vale anche se è accertato che l’erede ha intenzionalmente occultato l’eredità, se l’erede mescola parti del patrimonio con parti della sua proprietà, senza distinguere a chi appartiene, a meno che ciò non fosse già il caso prima della morte del testatore. Lo stesso effetto, per quanto riguarda la riserva del censimento, si verificherà anche nei confronti degli eredi nella cui rappresentanza diretta o indiretta qualcun altro ha amministrato il patrimonio in tal modo. Se una persona vicina all’erede amministra il patrimonio in questo modo, si considera che funge anche da suo rappresentante.

(2) L’effetto di cui al paragrafo 1 non si verifica se gli eredi dividono solo documenti, effigi o registri e altre cose di natura familiare o commemorativa prima di confermare l’acquisizione dell’eredità.

Conclusione della tenuta
§ 1682

(1) Il tribunale adotta senza indugio misure per garantire la proprietà (conclusione), se

a) uno degli eredi non è indipendente,

b) uno degli eredi è di residenza ignota,

c) si teme che l’eredità sia indebitata,

(d) il creditore ha proposto la separazione dell’eredità; o

(e) se esiste un altro motivo importante per un’attenzione speciale.

(2) Se solo qualche erede è incapace, assente o sconosciuto, è possibile accontentarsi della conclusione di quella parte del patrimonio che è sufficiente a soddisfare il suo diritto di eredità. Ciò vale anche se c’è una persona che ha diritto alla parte obbligatoria.

§ 1683

Le conclusioni non sono necessarie se la proprietà ha un bene immobile che fornisce una sicurezza sufficiente.

Inventario della tenuta
§ 1684

(1) Lo scopo dell’inventario dell’eredità è determinare l’eredità e determinare il valore patrimoniale netto al momento della morte del testatore.

(2) Se ciò non mette seriamente a rischio la tempestiva esecuzione dell’inventario, l’inventario può essere presente e sollevare domande e fare commenti.

a) l’ esecutore testamentario,

b) l’ amministratore dell’eredità,

c) chiunque faccia valere e attesti il ​​proprio diritto di eredità o il diritto a una quota obbligatoria, o di cui sia noto tale diritto,

d) il creditore che ha chiesto la separazione dell’eredità,

e) se il tribunale è d’accordo, un’altra persona che dimostri un interesse legale a farlo; tuttavia, il corriere solo se sussiste il rischio che sia obbligato a contribuire proporzionalmente alla quota obbligatoria.

§ 1685

(1) Il tribunale ordina un inventario dell’eredità se l’erede esercita il diritto di riserva dell’inventario o se è necessario per il calcolo del lavoro obbligatorio.

(2) Il tribunale ordinerà anche un inventario del patrimonio,

a) se gli eredi includono una persona che non è completamente indipendente, o che è sconosciuta o assente, o una persona giuridica di pubblica utilità o stabilita nel pubblico interesse (di seguito denominata “una persona sotto protezione speciale”),

b) se vi è incertezza sul fatto che qualcuno sia l’erede o chi sia l’erede,

c) se il creditore lo richiede ai sensi della Sezione 1709, o

d) se il creditore del testatore dimostra che esiste un altro motivo serio per eseguire l’inventario.

§ 1686

(1) I costi per ottenere un inventario devono essere pagati dall’eredità e sono sostenuti in proporzione alle quote di eredità degli eredi a cui l’inventario è a beneficio. Se non è possibile pagare le spese per l’ottenimento dell’inventario dall’eredità, il tribunale ordina a questi eredi di dare un contributo proporzionato alle spese.

(2) Se il tribunale ha ordinato un inventario allo scopo di calcolare la parte obbligatoria, i costi dell’eredità saranno rimborsati e saranno sostenuti in proporzione a tutti gli eredi e alla persona avente diritto alla parte obbligatoria. Se non è possibile coprire i costi per ottenere un inventario del patrimonio, il tribunale ordina a queste persone di dare un contributo proporzionato alle spese.

(3) Se qualcuno richiede un inventario senza una seria ragione, il tribunale gli ordinerà di sostenere i costi dell’inventario dal proprio.

§ 1687

(1) Se le circostanze del caso lo giustificano, il tribunale può decidere di sostituire l’inventario dell’eredità con un elenco dell’eredità preparato dall’amministratore dell’eredità e confermato da tutti gli eredi. Se l’amministratore dell’eredità non è stato ancora nominato, può essere nominato a tal fine dal tribunale.

(2) In casi semplici, il tribunale può decidere, se gli eredi non si oppongono, di sostituire l’inventario dell’eredità con una dichiarazione congiunta degli eredi sull’eredità.

§ 1688

(1) Se è dimostrato che la dichiarazione o l’elenco ai sensi della Sezione 1687 non corrisponde ai fatti in misura non irrilevante,

a) gli effetti della riserva di riserva sono revocati dall’inizio agli eredi, se l’hanno fatta,

b) la persona di cui al § 1685 paragrafo 2 ha il diritto di richiedere che il tribunale ordini un nuovo inventario dell’eredità se dimostra un interesse legale a farlo.

(2) L’effetto di cui al comma 1 lett . a) non si presenta a una persona sotto protezione speciale, a meno che non sia dimostrato che ha intenzionalmente nascosto l’eredità. Né questo effetto si verificherà contro l’erede che dimostri di non essere stato colpevole per l’incompletezza della dichiarazione o dell’elenco.

(3) Se l’amministratore ha reso l’elenco incompleto ai sensi della Sezione 1687, dovrà risarcire il danno che ne deriva.

§ 1689

Se il creditore è noto, il tribunale lo informa che è stato effettuato un inventario dell’eredità e gli consente di commentare l’inventario.

Sezione 3

Conferma di eredità
§ 1690

(1) Il tribunale conferma l’eredità alla persona che non ha rifiutato l’eredità e ha il miglior diritto di eredità secondo il corso del procedimento ereditario, dopo che si è assicurato che la volontà del testatore sarà debitamente adempiuta.

(2) Se l’esecutore testamentario è stato chiamato, confermerà al tribunale l’adempimento degli ordini del testatore; se non è stato chiamato, gli eredi lo dimostrano al tribunale. Se gli eredi non sono d’accordo o contraddicono quanto confermato dall’esecutore, il tribunale deciderà come ottenere le prove.

§ 1691

(1) Se le referenze sono state ordinate, il tribunale conferma l’eredità solo dopo che gli è stato dimostrato che

a) i messaggeri sono stati informati del riferimento,

(b) sono stati realizzati collegamenti dovuti a persone che non sono del tutto indipendenti, persone giuridiche di pubblica utilità o stabilite nel pubblico interesse, o collegamenti effettuati a fini di beneficenza e di pubblica utilità e che è stato assicurato l’adempimento di collegamenti non validi,

c) è stato altresì assicurato l’adempimento dei riferimenti a ignoti o assenti.

(2) Il tribunale può rinunciare alla cauzione se apparentemente non necessaria.

§ 1692

(1) Il tribunale conferma all’unico erede che ha ereditato. Indica chi è l’erede, il cui patrimonio acquisisce, per quale motivo e se ciò avviene con o senza censimento.

(2) Il tribunale confermerà anche le quote di eredità a più eredi per un importo dopo l’eventuale compensazione con la quota di eredità e dopo aver compensato eventuali riferimenti. Quando si divide il patrimonio, il tribunale confermerà anche quale eredità ha acquisito ciascun erede e per quale motivo ha luogo la divisione dell’eredità.

(3) Se una successione è ordinata dall’istituzione di una successione fiduciaria, prova del tempo o altro, il tribunale confermerà che è stata ordinata, chi succede come erede successivo ea quali condizioni. Se il testatore ha stabilito che l’erede principale è libero di disporre dell’eredità, anche il tribunale lo confermerà.

§ 1693

(1) Gli eredi possono concordare dinanzi al tribunale nelle procedure di successione l’ammontare delle loro quote di eredità. Il tribunale approva l’accordo se non è in conflitto con gli interessi della persona sotto protezione speciale.

(2) Se ereditano sulla base dell’acquisizione in caso di morte, gli eredi possono concordare un importo diverso di quote ereditarie rispetto a quello valutato dal testatore, se il testatore lo ha espressamente ammesso.

(3) Se eredita in base alla legittima successione, l’erede ha il diritto di chiedere la liquidazione ad altri eredi se si è preso cura del testatore per un periodo di tempo più lungo o ha contribuito in modo significativo al mantenimento o all’aumento della proprietà del testatore con il lavoro, sostegno finanziario o mezzi simili premiato. La transazione deve essere fornita per una durata ragionevole e l’entità di ciò che ha eseguito e del valore dell’eredità; la sua quota di eredità aumenterà di questo importo. Ciò vale anche se l’erede, che non è il coniuge superstite, ha eseguito un obbligo alimentare o simile nei confronti del testatore.

Sezione 4

Divisione del patrimonio
§ 1694

(1) Se il testatore ha procurato in caso di morte, l’eredità sarà divisa secondo la sua volontà. Gli eredi possono convenire dinanzi al giudice di dividere in tutto o in parte l’eredità altrimenti, se il testatore lo ha espressamente ammesso.

(2) Se il testatore ha ceduto agli eredi singole cose dalla sua proprietà senza aver espressamente ordinato che l’eredità debba essere divisa come ordinato, o che l’erede convocato possa accettare solo ciò che gli è stato assegnato, o che una certa cosa rimanga in comproprietà dagli eredi , vede la sua espressione di volontà come un desiderio senza vincolo legale.

§ 1695

(1) Se il testatore non è stato ordinato in caso di morte, gli eredi possono concordare in tribunale in qualsiasi modo la divisione dell’eredità.

(2) Se il testatore non ha procurato una parte dell’eredità o non ha ordinato come dividere l’eredità o parte di essa, o se la divisione dell’eredità secondo la volontà del testatore non è affatto possibile, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.

§ 1696

(1) Il tribunale approva l’accordo degli eredi sulla divisione, se non contraddice la volontà del testatore ed entro i suoi limiti o gli interessi della persona sotto protezione speciale. Se il tribunale non approva l’accordo, confermerà agli eredi l’acquisizione dell’eredità in base all’importo delle loro quote di eredità.

(2) La validità dell’accordo sulla divisione del patrimonio richiede che, a seguito della sua conclusione, l’intero patrimonio noto sia diviso. Un accordo può anche costituire un privilegio o un privilegio o altro diritto reale, anche se il testatore non lo ha acquisito.

§ 1697

(1) Il tribunale dividerà l’eredità secondo l’ordine del defunto. Se il testatore ha affidato a un terzo la determinazione delle modalità di distribuzione dell’eredità, il tribunale stabilisce un termine ragionevole per tale persona, almeno due mesi; tuttavia, il tribunale non terrà conto della determinazione se è manifestamente ingiusta o si verifica dopo il termine.

(2) A meno che l’ordine del defunto non lo impedisca, il tribunale dividerà l’eredità approvando l’accordo degli eredi; in caso di mancato accordo, il tribunale divide l’eredità se tutti gli eredi lo richiedono e se non vi è controversia tra loro su ciò che appartiene all’eredità. Il tribunale si prende cura degli interessi della persona sotto protezione speciale.

(3) In altri casi, il tribunale non dividerà l’eredità e confermerà agli eredi l’acquisizione dell’eredità in base alle quote dell’eredità.

§ 1698

In caso di frazionamento del patrimonio, è possibile stabilire il diritto al risarcimento dei rapporti tra i coeredi, compensare la quota ereditaria e compensare le referenze.

§ 1699

(1) A seconda delle circostanze, un credito o un debito può anche essere ceduto a un singolo erede. L’assegnazione di un debito a un erede non pregiudica i diritti del creditore.

(2) Un erede accorciato nella sua quota assegnando una cosa difettosa ha il diritto ai coeredi di risarcire quanto è stato accorciato dal difetto.

§ 1700

(1) Se il tribunale divide l’eredità su richiesta degli eredi, stabilisce una dichiarazione basata sull’elenco dell’eredità o sull’elenco confermato da tutti gli eredi. Se qualcosa del patrimonio è stato venduto per volontà dell’erede per legge, il prezzo di acquisto conseguito sarà compreso nell’eredità, in caso di altra alienazione per volontà dell’erede, il prezzo usuale del giorno del diritto di successione. La quota di ciascuno degli eredi espressa in denaro sarà allocata alle singole voci secondo il prezzo indicato nel rendiconto.

(2) Se il prezzo di un oggetto non è ovvio, il tribunale lo determinerà per stima, a meno che l’oggetto non sia assegnato a tutti gli eredi in base alle loro quote.

Sezione 5

Debiti che riguardano gli eredi
§ 1701

(1) I debiti del testatore devono essere trasferiti agli eredi, a meno che la legge non disponga diversamente.

(2) L’ erede è obbligato a pagare i costi della sepoltura del testatore e le misure del luogo della tomba del testatore, a meno che questi costi non siano stati rimborsati dall’eredità ai sensi del § 114 paragrafo 2.

§ 1702

L’erede non può essere liberato dall’obbligo impostogli dall’acquisizione in caso di morte rifiutando l’eredità derivante da tale acquisizione, a condizione che eserciti il ​​diritto di erede per legge. Può diventare erede dall’acquisizione in caso di morte o rifiutare l’eredità.

§ 1703

Diritti dei creditori prima della conferma dell’eredità
Fino a quando il tribunale non confermi gli eredi dell’eredità, i creditori possono far valere la prestazione solo nei confronti di chi amministra il patrimonio ed esigere il soddisfacimento solo dal bene appartenente al patrimonio.

Effetti legali della mancata applicazione della riserva di inventario
§ 1704

Se l’erede non ha iscritto la riserva dell’inventario, paga integralmente i debiti del testatore. Se più eredi non hanno iscritto la riserva dell’inventario, pagano in solido i debiti del testatore.

§ 1705

L’esecuzione dell’inventario non ha alcun effetto giuridico sulla portata dell’obbligo di pagare i debiti all’erede che non ha registrato la prenotazione dell’inventario.

Effetti legali della prenotazione dell’inventario
§ 1706

Se l’erede ha registrato una riserva di riserva, paga i debiti del debitore fino all’importo dell’eredità acquisita. Ciò vale anche se l’inventario del patrimonio è stato ordinato da un tribunale nell’interesse della persona sotto protezione speciale.

§ 1707

Ciascuno degli eredi che ha iscritto la riserva di inventario paga i debiti del testatore in solido con gli altri eredi, ma il creditore può esigere la prestazione solo da ciascun erede che riserva l’inventario nella misura corrispondente alla sua quota di eredità.

§ 1708

Le sanzioni tra coeredi sono regolate dalle disposizioni generali sui debiti congiunti.

Separazione di proprietà
§ 1709

(1) Un creditore che attesti il ​​timore di un indebitamento eccessivo dell’erede può, prima che il tribunale confermi l’acquisizione dell’eredità, proporre che il patrimonio rimanga separato dal patrimonio dell’erede e sia gestito come patrimonio separato. Il tribunale non accetterà la mozione se è chiaro che non c’è motivo di preoccuparsi.

(2) La proposta per la separazione dell’eredità non impedisce al tribunale di confermare l’acquisizione dell’eredità.

§ 1710

Il creditore che ha richiesto la separazione è soddisfatto dell’eredità separata. Tuttavia, questo creditore perde il diritto di essere soddisfatto della proprietà dell’altro erede, anche se l’erede non ha inserito la riserva di inventario.

Trovare i debiti del testatore
§ 1711

L’erede che ha riservato l’inventario o l’amministratore del patrimonio può, prima che il tribunale decida di confermare l’eredità, chiedere al tribunale, al fine di recuperare i debiti del testatore, di invitare il creditore a denunciare e motivare le sue pretese entro un termine ragionevole. Fino alla conclusione del procedimento così instaurato, né l’erede né l’amministratore dell’eredità sono tenuti a soddisfare i creditori.

§ 1712

(1) Un creditore che non presenta domanda entro il termine non ha diritto al rimborso dall’erede se l’eredità è esaurita con il pagamento dei crediti dichiarati.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano,

(a) se il creditore dimostra che l’erede era a conoscenza del credito, o

b) se il credito del creditore garantisce un privilegio o altro diritto reale sulla cosa appartenente all’eredità.

§ 1713

Se non è stata richiesta alcuna richiesta di creditori, o se l’erede di uno dei creditori dichiaranti soddisfa senza riguardo per i diritti degli altri, e se un creditore non ottiene il pagamento completo del credito dall’eredità, l’erede è obbligato al creditore oltre il quadro specificato nel § 1692, nella misura in cui il creditore sarebbe stato soddisfatto della liquidazione dell’eredità ai sensi di un’altra legge.

Parte 8

Furto di eredità
§ 1714

(1) L’eredità può essere alienata dopo la morte del testatore; se il contratto è concluso prima, non viene preso in considerazione. Alienando l’eredità, il cessionario assume i diritti e gli obblighi che appartengono all’eredità.

(2) L’ eredità sarà alienata da un contratto in grassetto, a meno che un elenco di diritti e obblighi non sia stato preso come base del contratto durante l’alienazione dell’eredità. Se tale elenco è stato preso come base, dipende dal contenuto del contratto, dipende dall’accordo delle parti, fino a che punto si applicano anche i § 1716 e 1717.

(3) Il contratto richiede la forma di un atto pubblico.

§ 1715

Le parti notificano senza indebito ritardo al giudice che conduce il procedimento di successione che l’eredità è stata alienata.

§ 1716

(1) Il cessionario non ha diritto a una cosa appartenente all’alienante non come erede, ma per altro motivo giuridico, né a documenti, effigi e atti di natura familiare.

(2) D’altra parte, il cessionario ha diritto a tutto ciò che viene aggiunto all’eredità dalla perdita del legatario o del co-erede o in qualsiasi altro modo, se l’alienante ha il diritto di farlo.

§ 1717

L’acquirente possiede anche tutto ciò che l’alienatore ha già ricevuto per diritto successorio. Tuttavia, il cessionario rimborserà all’alienatore quanto ha speso per la sua eredità o eredità e, salvo diverso accordo tra le parti, le spese per i funerali e il sepolcreto del testatore.

§ 1718

Se l’alienante ha amministrato l’eredità prima che fosse rilasciato al cessionario, è obbligato al cessionario in qualità di mandante.

§ 1719

L’alienante dell’eredità è responsabile nei confronti del cessionario dell’autenticità del suo diritto ereditario, come ha affermato. Se il cessionario subisce un danno, l’alienatore lo risarcirà in conformità con la Parte Quarta della presente Legge.

§ 1720

Il cessionario e l’alienatore dell’eredità sono solidalmente responsabili nei confronti dei creditori per i debiti del testatore.

PARTE QUARTA

DIRITTI DI PROPRIETÀ RELATIVI
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPEGNI
Parte 1

Origine delle responsabilità e loro contenuto
§ 1721

Dall’obbligazione, il creditore ha diritto a una determinata prestazione nei confronti del debitore come credito e il debitore è obbligato a soddisfare questo diritto adempiendo al debito.

§ 1722

La prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere di natura pecuniaria e corrispondere all’interesse del creditore, anche se tale interesse non è meramente pecuniario.

§ 1723

(1) Un obbligo deriva da un contratto, da un atto illegale o da un altro fatto giuridico che è qualificato a farlo in base al sistema legale.

(2) Le disposizioni sugli obblighi derivanti da contratti si applicano mutatis mutandis agli obblighi derivanti da altri fatti legali.

Parte 2

Contrarre
Sezione 1

Condizioni generali
§ 1724

(1) Con il contratto, le parti esprimono la volontà di stabilire un obbligo tra loro e di seguire il contenuto del contratto.

(2) Le disposizioni sui contratti si applicano mutatis mutandis all’espressione della volontà con cui una persona si rivolge ad altre persone, a meno che ciò non sia precluso dalla natura dell’espressione della volontà o dalla legge.

§ 1725

Il contratto è concluso non appena le parti hanno concordato il suo contenuto. Entro i limiti dell’ordinamento giuridico, le parti sono lasciate alla libertà di negoziare il contratto e determinarne il contenuto.

§ 1726

Se le parti ritengono che il contratto sia concluso, sebbene non abbiano effettivamente concordato il materiale che avrebbero dovuto concordare nel contratto, l’espressione della loro volontà è considerata un contratto concluso se, soprattutto in considerazione del loro comportamento successivo, si può ragionevolmente presumere che il contratto concluso senza accettare questo requisito. Tuttavia, se una delle parti ha già indicato al momento della conclusione del contratto che il raggiungimento di un accordo su alcuni particolari è un presupposto per la conclusione del contratto, il contratto si considera non concluso; allora l’accordo su altri requisiti della parte non è vincolante, anche se su di essi è stata redatta una registrazione.

§ 1727

Ciascuno dei diversi contratti conclusi nella stessa trattativa o inclusi nella stessa carta è considerato separatamente. Se dalla natura di più contratti o dal loro scopo noto alle parti al momento della conclusione del contratto deriva che sono interdipendenti, la creazione di ciascuno di essi è una condizione per la creazione di altri contratti. La risoluzione dell’obbligazione di uno di essi senza la soddisfazione del creditore annulla gli altri contratti dipendenti, con effetti giuridici analoghi.

§ 1728

(1) Chiunque può negoziare un contratto liberamente e non è responsabile della sua mancata conclusione, a meno che non inizi o continui a negoziare il contratto senza intendere concludere il contratto.

(2) Durante la negoziazione della conclusione di un contratto, le parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui sono a conoscenza o devono conoscere, in modo che ciascuna parte possa essere convinta della possibilità di concludere un contratto valido e in modo che ciascuna parte sia chiara il proprio interesse concludere.

§ 1729

(1) Se le parti raggiungono una distanza tale nella negoziazione del contratto che la conclusione del contratto appare altamente probabile, la parte che, nonostante le ragionevoli aspettative dell’altra parte nella conclusione del contratto, risolve la conclusione del contratto senza motivazione.

(2) Una parte che agisce in modo disonesto deve risarcire l’altra parte per il danno, ma al massimo nella misura che corrisponde alla perdita dal contratto non concluso in casi simili.

§ 1730

(1) Se le parti forniscono dati e comunicazioni durante la negoziazione del contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di conservarne le registrazioni, anche se il contratto non è concluso.

(2) Se una parte ottiene informazioni o comunicazioni riservate durante la negoziazione di un contratto con l’altra parte, deve assicurarsi che non vengano utilizzate in modo improprio o che non vengano divulgate senza un motivo legale. Se viola questo dovere e si arricchisce con esso, darà all’altra parte ciò di cui si è arricchita.

Sezione 2

Una conclusione del contratto
Proposta di conclusione di un contratto
§ 1731

Dalla proposta di conclusione del contratto (di seguito denominata “offerta”) deve risultare chiaro che il soggetto che lo effettua intende concludere un determinato contratto con la persona nei confronti della quale presenta un’offerta.

§ 1732

(1) L’azione legale che porta alla conclusione di un contratto è un’offerta se contiene gli elementi essenziali del contratto in modo che il contratto possa essere concluso con la sua accettazione semplice e incondizionata e se implica la volontà del proponente di essere vincolato dal contratto se l’offerta viene accettata.

(2) Una proposta di fornire beni o fornire un servizio a un prezzo specificato fatta nel corso dell’attività commerciale mediante pubblicità, in un catalogo o visualizzando merci è considerata un’offerta soggetta ad esaurimento delle scorte o perdita della capacità dell’imprenditore di eseguire.

§ 1733

Un’espressione di volontà non conforme al § 1732 non costituisce un’offerta e non può quindi essere accettata. Se l’espressione di volontà contiene una promessa di prestazione per una particolare prestazione o risultato, si tratta di una promessa pubblica, altrimenti un mero invito a presentare un’offerta. Lo stesso vale per un’espressione che si rivolge a una cerchia indefinita di persone o che ha natura pubblicitaria, a meno che non sia chiaro diversamente.

§ 1734

Un’offerta formulata oralmente deve essere accettata senza indugio, a meno che qualcos’altro derivi dal suo contenuto o dalle circostanze in cui è stata fatta. Ciò vale anche se alla persona presente è stata presentata un’offerta scritta.

§ 1735

Un’offerta formulata per iscritto ad una persona assente deve essere accettata entro il termine specificato nell’offerta. Se non è specificato alcun limite di tempo, l’offerta può essere accettata entro un termine adeguato alla natura del contratto proposto e alla velocità con cui l’offerente ha inviato l’offerta.

§ 1736

Un’offerta è irrevocabile se espressamente indicata in essa o se le parti lo accettano. Un’offerta è irrevocabile anche se risulta dalle trattative tra le parti alla conclusione del contratto, dai loro precedenti rapporti d’affari o dalla dogana.

§ 1737

Annullamento dell’offerta
Sebbene l’offerta sia irrevocabile, può essere annullata se la cancellazione avviene all’altra parte prima della consegna dell’offerta o almeno contemporaneamente ad essa.

§ 1738

Annulla l’offerta
(1) Anche se un’offerta è revocabile, non può essere revocata entro il termine fissato per la sua accettazione, a meno che ciò non sia riservato nell’offerta. Un’offerta revocabile può essere revocata solo se la revoca avviene all’altra parte prima che questa abbia inviato l’accettazione dell’offerta.

(2) Un’offerta non può essere revocata se esprime irrevocabilità.

§ 1739

(1) Se l’offerta viene rifiutata, il rifiuto scade con effetto.

(2) Se una delle parti muore o perde il diritto di concludere un contratto, l’offerta scadrà se è chiaro dall’offerta stessa o dalla natura e dallo scopo del contratto proposto.

Accettazione dell’offerta
§ 1740

(1) La persona a cui è rivolta l’offerta accetta l’offerta se dà il suo consenso in tempo nei confronti del proponente. Il silenzio o l’inazione non è di per sé un’accettazione.

(2) L’espressione di volontà, che contiene aggiunte, riserve, restrizioni o altre modifiche, è un rifiuto dell’offerta ed è considerata una nuova offerta. Tuttavia, l’accettazione dell’offerta è una risposta che definisce il contenuto del contratto proposto in altre parole.

(3) Una risposta con una modifica o una deviazione, che non modifica sostanzialmente le condizioni dell’offerta, è l’accettazione dell’offerta, a meno che il proponente non rifiuti tale accettazione senza indebito ritardo. Il proponente può escludere l’accettazione di un’offerta con una modifica o uno scostamento in anticipo già nell’offerta o in un altro modo che non sollevi dubbi.

§ 1741

Nel caso di un’offerta rivolta a più persone, il contratto è concluso se tutte queste persone accettano l’offerta, se il suo contenuto implica l’intenzione del proponente che tutte le persone a cui l’offerta è indirizzata diventino parte del contratto, o in cui è stata fatta l’offerta. Lo stesso vale, mutatis mutandis, se l’intenzione del firmatario di diventare parte del contratto è un certo numero di tali persone.

§ 1742

L’accettazione dell’offerta può essere annullata se l’annullamento perviene al proponente entro e non oltre l’accettazione.

§ 1743

(1) L’accettazione tardiva di un’offerta avrà anche gli effetti dell’accettazione anticipata se l’offerente notifica alla persona che ha presentato l’offerta, almeno oralmente senza indebito ritardo, che ritiene che l’accettazione sia tempestiva o che inizia ad agire in conformità con l’offerta.

(2) Se dal documento che esprime l’accettazione dell’offerta risulta che è stata inviata in circostanze tali da raggiungere in tempo il richiedente se fosse trasportata nel modo usuale, l’accettazione tardiva ha gli effetti dell’accettazione tempestiva, a meno che il proponente non informi la persona senza indugio, quale l’offerta intendeva essere considerata obsoleta.

§ 1744

Tenuto conto del contenuto dell’offerta o della prassi stabilita tra le parti, o ove ciò sia consuetudinario, la persona a cui l’offerta è rivolta può accettare l’offerta in modo da conformarvisi, in particolare fornendo o accettando la prestazione. L’accettazione dell’offerta è effettiva nel momento in cui si è svolta la riunione, se avvenuta in tempo.

§ 1745

Il contratto è concluso quando l’accettazione dell’offerta ha effetto.

Sezione 3

Contenuto del contratto
§ 1746

(1) Le disposizioni di legge che disciplinano i singoli tipi di contratti si applicano ai contratti il ​​cui contenuto include gli elementi essenziali del contratto stabiliti nella disposizione di base per ciascuno di questi contratti.

(2) Le parti possono anche stipulare un contratto di questo tipo, che non è specificamente regolato come un tipo di contratto.

§ 1747

Se il contratto è gratuito, si ritiene che il debitore abbia voluto impegnarsi meno che di più.

§ 1748

Si ritiene che l’accordo che una certa parte del contenuto del contratto sarà successivamente concordato tra le parti sia una condizione per l’efficacia del contratto concluso.

§ 1749

(1) Se le parti convengono che un determinato requisito del contratto deve essere determinato da una terza parte o da un tribunale, tale determinazione sarà una condizione per l’efficacia del contratto. Se il terzo non specifica i requisiti del contratto entro un termine ragionevole o si rifiuta di specificarlo, ciascuna delle parti può proporre che il requisito sia determinato da un tribunale.

(2) Nella determinazione del requisito si tiene conto dello scopo che il contratto sembra perseguire, delle circostanze in cui il contratto è stato concluso, nonché dell’equità dei diritti e degli obblighi delle parti.

§ 1750

Se l’avente diritto non propone di integrare il contenuto del contratto entro il periodo concordato, altrimenti entro un anno dalla conclusione del contratto, si considera risolto dall’inizio.

§ 1751

(1) Parte del contenuto del contratto può essere determinata in riferimento alle condizioni commerciali che il proponente allega all’offerta o che sono note alle parti. Le disposizioni divergenti nel contratto hanno la precedenza sulla formulazione dei termini e delle condizioni.

(2) Se le parti nell’offerta e nell’accettazione dell’offerta fanno riferimento a condizioni commerciali contrastanti, il contratto è comunque concluso con il contenuto specificato nella misura in cui le condizioni commerciali non sono in conflitto; questo vale anche se le condizioni commerciali lo precludono. Se una delle parti esclude ciò al più tardi senza indebito ritardo dopo lo scambio di espressioni di volontà, il contratto non è concluso.

(3) Quando si conclude un contratto tra imprenditori, parte del contenuto del contratto può essere determinato da un semplice riferimento alle condizioni commerciali predisposte da organizzazioni professionali o di interesse.

§ 1752

(1) Se una parte in rapporti d’affari ordinari con un numero maggiore di persone conclude contratti vincolanti a lungo termine per riesecuzione della stessa tipologia con riferimento a condizioni commerciali e se la natura dell’obbligazione indica già una ragionevole necessità di modificarli successivamente. che la parte possa modificare i termini e le condizioni in misura ragionevole. L’accordo è valido se è stato almeno concordato in anticipo come la modifica verrà notificata all’altra parte e se tale parte ha il diritto di rifiutare la modifica e l’obbligo di recedere per questo motivo sufficiente per ottenere servizi simili da un altro fornitore; tuttavia, non si terrà conto di un accordo che, insieme a tale denuncia, imponga un obbligo speciale alla parte denunciante.

(2) Se l’ambito delle modifiche ai termini e alle condizioni non è stato concordato, i cambiamenti causati da tale cambiamento di circostanze, che la parte che fa riferimento ai termini e alle condizioni doveva anticipare al momento della conclusione del contratto, o i cambiamenti causati da cambiamenti nei suoi rapporti personali o patrimoniali non saranno presi in considerazione.

§ 1753

Una disposizione dei termini e delle condizioni che l’altra parte non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi sarebbe stata inefficace se non espressamente accettata da quella parte; la disposizione opposta non viene presa in considerazione. Se si tratti di una disposizione del genere sarà valutato non solo alla luce del suo contenuto, ma anche del modo in cui è espresso.

§ 1754

(1) Se le parti del contratto utilizzano una clausola prevista dalle norme interpretative applicabili, si ritiene che tale clausola sia destinata a produrre gli effetti giuridici previsti dalle regole interpretative di cui al contratto o dalle regole interpretative che, tenuto conto della natura di di solito vengono utilizzati i contratti.

(2) Se una delle parti del contratto non è un imprenditore, il significato della clausola può essere invocato contro quella parte solo se è dimostrato che il suo significato doveva essere noto a quella parte.

§ 1755

Se una parte generalmente ritira le obiezioni alla validità del contratto, ciò non verrà preso in considerazione.

Sezione 4

Forma del contratto
§ 1756

Se il contratto non è concluso a parole, la volontà delle parti di concordarne i termini deve essere chiara dalle circostanze; così facendo si terrà conto non solo del comportamento delle parti, ma anche dei listini, delle offerte pubbliche e degli altri documenti emessi.

§ 1757

(1) Dopo aver concluso un contratto tra le parti in una forma diversa da quella scritta, spetta alle parti decidere se confermare il contenuto del contratto per iscritto.

(2) Se uno di loro lo fa nel corso degli affari delle parti nella convinzione che la sua conferma coglie fedelmente il contenuto del contratto, il contratto si considera concluso con il contenuto specificato nella conferma, anche se mostra scostamenti dal contenuto effettivamente concordato del contratto. Ciò si applica solo se le deviazioni indicate nella conferma modificano il contenuto effettivo concordato del contratto in modo non essenziale e sono di natura tale che un imprenditore ragionevole le approverebbe comunque, a condizione che l’altra parte non rifiuti queste deviazioni.

(3) Il paragrafo 2 si applica anche se il contratto è stato concluso nel corso dell’attività di una delle parti e il suo contenuto è confermato dall’altra parte.

§ 1758

Se le parti convengono di utilizzare un modulo particolare per la conclusione, si ritengono non vincolate se tale modulo non viene rispettato. Ciò vale anche se una delle parti esprime la volontà di concludere il contratto per iscritto.

Sezione 5

Effetti del contratto
Condizioni generali
§ 1759

Il contratto della parte è vincolante. Può essere modificato o annullato solo con il consenso di tutte le parti o per altri motivi legali. Il contratto funziona con altre persone solo nei casi previsti dalla legge.

§ 1760

Il fatto che una parte non avesse il diritto di disporre di ciò che deve essere eseguito in base al contratto al momento della conclusione del contratto non dà luogo di per sé all’invalidità del contratto.

§ 1761

Il divieto di gravame o alienazione di proprietà è efficace solo tra le parti, a meno che non sia stato stabilito come diritto reale. Tale divieto si applica se è stato stabilito per la durata del fondo fiduciario, della successione fiduciaria, della rappresentanza o per un altro periodo di tempo definito e ragionevole nell’interesse della parte meritevole di protezione legale.

§ 1762

(1) Se la legge stabilisce che una decisione di un determinato organo è necessaria per l’efficacia del contratto, il contratto è efficace da questa decisione.

(2) Se la proposta di decisione non è stata presentata entro un anno dalla conclusione del contratto, si considera che il contratto è risolto dall’inizio. Ciò vale anche se la proposta è stata respinta.

§ 1763

Se una parte concede a persone diverse, mediante contratti conclusi successivamente, il diritto di utilizzare o godere contemporaneamente della stessa cosa, tale diritto sarà acquisito dalla persona alla quale il cedente ha fornito per primo la cosa per l’uso o il godimento. In assenza di tale persona, il diritto spetta alla persona con la quale è stato concluso il contratto, entrato in vigore per primo.

Cambiamento di circostanze
§ 1764

Se, dopo la conclusione del contratto, le circostanze cambiano a tal punto che l’esecuzione del contratto diventa più difficile per una delle parti, ciò non cambia la sua obbligazione a pagare il debito. Ciò non si applica nei casi previsti nei § 1765 e 1766.

§ 1765

(1) Se si verifica un cambiamento nelle circostanze così significativo che il cambiamento crea una sproporzione particolarmente grave nei diritti e negli obblighi delle parti svantaggiando uno di loro aumentando in modo sproporzionato il costo della prestazione o riducendo in modo sproporzionato il valore dell’oggetto della prestazione, la parte interessata ha il diritto di chiedere il ripristino negoziazione del contratto, qualora dimostri che non poteva ragionevolmente aver potuto anticipare o influenzare il cambiamento e che il fatto è avvenuto solo dopo la conclusione del contratto, o è venuto a conoscenza dell’interessato solo dopo la conclusione del contratto. L’esercizio di tale diritto non dà diritto all’interessato di differire l’adempimento.

(2) Il diritto di cui al paragrafo 1 non sussiste per l’interessato se si è assunto il rischio di un cambiamento delle circostanze.

§ 1766

(1) Se le parti non concordano entro un termine ragionevole, il tribunale può decidere sulla mozione di una delle parti di modificare l’obbligo contrattuale ripristinando l’equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti o di annullarlo alla data e alle condizioni specificate nella decisione. Il tribunale non è vincolato dalla proposta delle parti.

(2) Il tribunale respinge la proposta di modifica dell’impegno se la parte interessata non ha esercitato il diritto di riprendere i negoziati sul contratto entro un termine ragionevole, che deve aver identificato il cambiamento delle circostanze; questo periodo è considerato di due mesi.

Contratto a beneficio di terzi
§ 1767

(1) Se, in base al contratto, il debitore deve adempiere a una terza parte, il creditore può richiedere che il debitore lo adempia.

(2) A seconda del contenuto, della natura e dello scopo del contratto, si deve valutare se e quando un terzo ha acquisito anche il diritto diretto di richiedere l’esecuzione. Si considera che un terzo abbia acquisito tale diritto se la prestazione è principalmente a suo vantaggio.

(3) Il debitore ha anche obiezioni al contratto nei confronti di terzi.

§ 1768

Se una terza parte rifiuta il diritto acquisito in base al contratto, viene trattata come se non avesse acquisito i diritti di esecuzione. Se ciò non è in contraddizione con il contenuto e lo scopo del contratto, il creditore può esigere l’adempimento per se stesso.

§ 1769

Contratto di prestazione di terze parti
Se qualcuno si impegna a garantire per l’altra parte che il terzo lo adempia, si impegna a intercedere presso il terzo per fornire la prestazione concordata. Tuttavia, se qualcuno si impegna a fare in modo che il terzo adempia a quanto pattuito, risarcirà il danno subito dal creditore se l’adempimento non avrà luogo.

Sezione 6

Metodi speciali per concludere un contratto
§ 1770

Le disposizioni sull’offerta e sull’accettazione dell’offerta si applicano mutatis mutandis ai casi in cui le parti concordano una diversa procedura per la conclusione del contratto.

§ 1771

Asta
(1) Durante l’asta, il contratto è concluso da un martello.

(2) Un’offerta già fatta sarà annullata se viene presentata un’offerta più alta o se l’asta viene chiusa senza un colpo.

Gara pubblica per l’offerta più idonea
§ 1772

Chi bandisce quindi un bando di gara per l’offerta più idonea a persone non specificate.

§ 1773

L’offerente definisce per iscritto, almeno in termini generali, l’oggetto dell’esecuzione e i principi dell’altro contenuto dell’appalto previsto, su cui insiste, e determina le modalità di presentazione delle offerte e il termine entro il quale possono essere presentate le offerte. Pubblica in modo appropriato il contenuto delle condizioni del concorso.

§ 1774

L’annunciatore non può modificare le condizioni pubblicate del concorso o annullare il concorso, a meno che non lo abbia riservato nelle condizioni del concorso. Pubblicherà la modifica o l’annullamento nello stesso modo in cui ha pubblicato le condizioni del concorso.

§ 1775

(1) L’ annunciatore includerà l’offerta nel concorso se il suo contenuto corrisponde alle condizioni pubblicate del concorso. L’offerta può discostarsene solo nella misura consentita dalle condizioni del concorso.

(2) Un’offerta presentata dopo la scadenza specificata nelle condizioni del concorso potrebbe non essere inclusa nel concorso.

(3) Il proponente ha diritto al rimborso dei costi associati alla partecipazione al concorso, se le condizioni del concorso lo consentono.

§ 1776

(1) Salvo disposizione contraria delle condizioni del concorso, l’offerta non può essere revocata dopo la scadenza del termine specificato nelle condizioni del bando per la presentazione delle offerte.

(2) Le condizioni del concorso possono prevedere che l’offerta possa essere modificata o integrata; tuttavia, qualsiasi modifica apportata all’offerta dopo la scadenza del termine specificato nel capitolato d’oneri non sarà presa in considerazione. La correzione degli errori commessi durante la preparazione dell’offerta può essere effettuata in qualsiasi momento, a meno che le condizioni del concorso non lo precludano.

§ 1777

(1) L’ annunciatore selezionerà le offerte più idonee e ne annuncerà l’accettazione secondo le modalità ed entro il termine specificato nelle condizioni del concorso.

(2) Se le condizioni della selezione dell’offerta non sono specificate nelle condizioni del concorso, l’annunciatore ha il diritto di selezionare l’offerta più adatta a lui.

§ 1778

(1) L’ annunciatore accetta l’offerta selezionata in conformità al § 1777. Se notifica alla parte proponente l’accettazione dell’offerta dopo il termine specificato nelle condizioni del concorso, il contratto non sarà concluso se il proponente selezionato informa l’annunciatore senza indebito ritardo che rifiuta di accettare l’offerta.

(2) L’ annunciatore può rifiutare tutte le offerte presentate se le ha riservate nelle condizioni del concorso.

§ 1779

L’annunciatore dovrà, senza indebito ritardo dopo la fine del concorso, notificare ai proponenti che non hanno avuto successo nel concorso che hanno rifiutato le loro offerte.

Offerta pubblica
§ 1780

(1) Un’offerta pubblica è una manifestazione della volontà del proponente, che si rivolge a una persona indefinita con la proposta di concludere un contratto.

(2) Un’iniziativa per concludere un contratto, dal quale non si intende concludere un determinato contratto o che non possiede i requisiti ai sensi della Sezione 1732, paragrafo 1, è considerata un invito a presentare offerte.

§ 1781

Un’offerta pubblica può essere revocata se il ricorrente ha pubblicato l’appello prima di accettare l’offerta pubblica con le modalità in cui è stata pubblicata.

§ 1782

(1) Sulla base di un’offerta pubblica, il contratto è concluso con la persona che per prima notifica il proponente in tempo e conformemente ad essa che accetta l’offerta pubblica. Se più persone accettano contemporaneamente un’offerta pubblica, il contratto si intende concluso con quello scelto dal proponente.

(2) Se l’offerta pubblica non specifica una scadenza per l’accettazione, si applica ad essa un periodo adeguato alla natura dell’offerta pubblica.

§ 1783

(1) Il proponente notifica al beneficiario la conclusione del contratto senza indebito ritardo dopo l’accettazione dell’offerta pubblica. Dice agli altri che hanno fallito.

(2) Se il proponente conferma la conclusione del contratto al beneficiario più tardi di quanto stipulato al paragrafo 1, il contratto non viene creato se il beneficiario rifiuta di concludere il contratto senza indebito ritardo dopo aver ricevuto la conferma del proponente della conclusione del contratto.

§ 1784

(1) Se l’offerta pubblica lo prevede esplicitamente, il contratto è concluso con un certo numero di persone, o con tutti coloro che hanno accettato l’offerta pubblica entro il termine di cui alla sezione 1782.

(2) Se il proponente non adempie all’obbligo di notifica, è vincolato da tutte le accettazioni dell’offerta pubblica, i cui creatori non hanno comunicato il risultato.

Sezione 7

Accordo futuro
§ 1785

Fornitura di base
Con un contratto su un contratto futuro, almeno una parte si impegna a concludere, su richiesta, un contratto futuro entro il periodo concordato, altrimenti entro un anno, il cui contenuto è concordato almeno in modo generale.

§ 1786

La parte obbligata è obbligata a concludere il contratto senza indebito ritardo dopo essere stata invitata a farlo dalla parte avente diritto in conformità con il contratto futures.

§ 1787

(1) Se la parte obbligata non adempie all’obbligo di concludere il contratto, la parte avente diritto può richiedere che il contenuto del contratto futuro sia determinato da un tribunale o da una persona specificata nel contratto. Se questa persona non specifica il contenuto del contratto futuro entro un termine ragionevole o si rifiuta di determinarlo, la parte avente diritto può proporre che sia determinato da un tribunale.

(2) Il contenuto del contratto futuro sarà determinato in base allo scopo che è probabile che la conclusione del contratto futuro monitorerà. Nel fare ciò, si baserà sulle proposte delle parti e terrà conto delle circostanze in cui è stato concluso il futuro contratto, nonché dell’equità dei diritti e degli obblighi delle parti.

§ 1788

(1) Se la parte avente diritto non invita la parte obbligata a concludere il contratto in tempo, l’obbligo di concludere il contratto futuro decade.

(2) Se le circostanze sulle quali le parti apparentemente si sono basate sul contratto futuro quando è sorto l’obbligazione, nella misura in cui la parte obbligata non può essere ragionevolmente tenuta a concludere il contratto, l’obbligo di concludere il contratto futuro cesserà. Se la parte obbligata non notifica alla parte avente diritto il cambiamento delle circostanze senza indebito ritardo, risarcisce l’avente diritto per il danno da essa causato.

Parte 3

Contenuto degli impegni
Condizioni generali
§ 1789

Dall’obbligo, il debitore è obbligato a dare qualcosa, a fare qualcosa, ad astenersi da qualcosa oa tollerare qualcosa, e il creditore ha il diritto di pretenderlo.

§ 1790

L’obbligazione non può essere modificata senza il consenso del creditore e del debitore, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1791

(1) L’origine e la durata dell’obbligazione non devono essere impedite, a meno che non sia indicato il motivo in base al quale il debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia, il creditore è tenuto a dimostrare il motivo dell’obbligazione.

(2) Nel caso di una responsabilità derivante da una garanzia, il creditore non deve dimostrare il motivo della responsabilità, salvo diversa disposizione di legge.

§ 1792

Pagamento per la prestazione
(1) Se il contratto impone alle parti l’obbligo di fornire e accettare la prestazione a titolo oneroso senza concordare il suo importo o il modo in cui tale importo sarà determinato, si applica che il corrispettivo è stato concordato nell’importo usuale al momento e nel luogo della conclusione del contratto. Se non è possibile determinare l’importo della remunerazione in questo modo, il giudice lo determina tenendo conto del contenuto del contratto, della natura della prestazione e degli usi.

(2) Se il compenso è stato concordato in contrasto con le disposizioni di legge sui prezzi, si considera concordato quello consentito ai sensi di tale regolamento.

Accorciamento sproporzionato
§ 1793

(1) Se le parti si impegnano ad adempiere reciprocamente e se la prestazione di una delle parti è gravemente sproporzionata rispetto a quanto fornito dall’altra parte, la parte abbreviata può chiedere l’annullamento del contratto e il ripristino di tutto, a meno che l’altra parte non aggiunga è stato abbreviato, tenendo conto del prezzo usuale al momento e nel luogo di conclusione del contratto. Ciò non si applica se la sproporzione della prestazione reciproca si basa su fatti di cui l’altra parte non sapeva o non doveva sapere.

(2) Il paragrafo 1 non si applica in caso di acquisto sulla borsa merci, nel commercio di uno strumento di investimento ai sensi di un’altra legge, in un’asta o in un modo equiparato a un’asta pubblica, o in caso di scommesse o gioco, o in regolamento o novazione se sono stati effettuati in modo equo.

§ 1794

(1) Il diritto ai sensi del § 1793 non sorge se il motivo della sproporzione della prestazione reciproca deriva da un rapporto speciale tra le parti, specialmente se la parte abbreviata intendeva esibirsi in parte a pagamento e in parte a titolo gratuito, o se l’importo dell’abbreviazione non può più essere determinato.

(2) Il diritto ai sensi del § 1793 non sorge anche se la parte abbreviata ha espressamente rinunciato e ha dichiarato di accettare la prestazione a un prezzo straordinario per speciale popolarità, o se ha accettato un prezzo sproporzionato, anche se il prezzo effettivo della prestazione era o doveva essere essere conosciuto.

§ 1795

Il diritto di cui al § 1793 scade se non viene esercitato entro un anno dalla conclusione del contratto.

§ 1796

Usura
Un contratto in cui qualcuno abusa dell’angoscia, dell’inesperienza, della debolezza mentale, dell’agitazione o dell’incoscienza dell’altra parte e si dà a se stesso o ad altri per promettere o fornire prestazioni, il cui valore della proprietà è grossolanamente sproporzionato l’uno per l’altro, non è valido.

§ 1797

Un imprenditore che ha concluso un contratto nel corso della sua attività non ha il diritto di richiedere l’annullamento del contratto ai sensi della Sezione 1793 (1), né può invocare l’invalidità del contratto ai sensi della Sezione 1796.

Contratti conclusi in modo adesivo
§ 1798

(1) Le disposizioni sui contratti conclusi in modo adesivo si applicano a qualsiasi contratto le cui condizioni di base siano state determinate da una delle parti contraenti o secondo le sue istruzioni, senza che la parte più debole abbia una reale possibilità di influenzare il contenuto di queste condizioni di base.

(2) Se una forma contrattuale utilizzata nei rapporti d’affari o un altro mezzo simile viene utilizzata per concludere un contratto con una parte più debole, il contratto si considera concluso in modo adesivo.

§ 1799

Una clausola in un contratto concluso in modo adesivo, che si riferisce a condizioni dichiarate al di fuori del testo effettivo del contratto, è valida se la parte più debole era a conoscenza della clausola e del suo significato o se è dimostrato che doveva conoscere il significato della clausola.

§ 1800

(1) Se un contratto concluso in modo adesivo contiene una clausola che può essere letta solo con particolari difficoltà, o una clausola che è incomprensibile per una persona di buon senso, questa clausola è valida se non reca danno alla parte più debole o se l’altra parte dimostra che: per il lato più debole, il significato della clausola è stato sufficientemente spiegato.

(2) Se un contratto concluso in modo adesivo contiene una clausola particolarmente svantaggiosa per la parte più debole senza una ragione ragionevole, soprattutto se il contratto si discosta gravemente e senza un motivo speciale dalle condizioni usuali negoziate in casi simili, la clausola non è valida. Se richiesto da un equo accordo dei diritti e degli obblighi delle parti, il tribunale deciderà in modo simile ai sensi del § 577.

§ 1801

Se le parti si discostano dal § 1799 o 1800 o se escludono una qualsiasi di queste disposizioni, ciò non sarà preso in considerazione. Ciò non si applica ai contratti conclusi tra imprenditori, a meno che una parte non dimostri che una clausola dichiarata al di fuori del testo effettivo del contratto e proposta dall’altra parte è gravemente contraria alle pratiche commerciali e al principio del commercio equo.

Interesse
§ 1802

In caso di interessi da pagare e se il suo importo non è concordato, il debitore paga gli interessi per l’importo stabilito dalla legge. In assenza di interessi così determinati, il debitore dovrà pagare gli interessi usuali richiesti per i prestiti concessi dalle banche nel luogo di residenza o sede del debitore al momento della conclusione del contratto.

§ 1803

L’importo degli interessi concordato si considera relativo al periodo annuale.

§ 1804

L’interesse viene pagato nella stessa valuta del debito principale (capitale).

§ 1805

(1) Se il periodo di pagamento degli interessi non è concordato, gli interessi saranno pagati con il capitale, e se il capitale è dovuto più tardi di un anno, gli interessi saranno pagati annualmente in arretrato.

(2) Un creditore che, senza ragionevole motivo, ritarda l’esercizio del diritto al pagamento del debito in modo tale che l’interesse sia pari al capitale, perde il diritto di richiedere ulteriori interessi. Tuttavia, dal giorno in cui ha esercitato il suo diritto in tribunale, ha diritto a interessi aggiuntivi.

§ 1806

Gli interessi sugli interessi possono essere richiesti se concordati. In caso di reclamo per atto illegale, l’interesse sugli interessi può essere richiesto dalla data in cui il reclamo è stato presentato dinanzi a un tribunale.

§ 1807

Depositare
Si ritiene che ciò che una parte ha dato all’altra prima di concludere il contratto sia un anticipo.

Impegno
§ 1808

(1) Se è stato concordato un obbligo, è necessario che sia presentato al più tardi alla conclusione del contratto. L’impegno conferma la conclusione del contratto e la parte che lo ha prestato garantisce che il debito sarà adempiuto.

(2) Se il debito non è adempiuto per un motivo da parte della persona che ha presentato la richiesta, l’altra parte può mantenere la richiesta. Se la parte ha presentato un reclamo, ha il diritto di chiedere che sia pagato il doppio o che il debitore ripaghi il debito o, se il debito non è più possibile, un risarcimento.

§ 1809

Se una delle parti ha presentato un reclamo e allo stesso tempo è stato concordato un diritto di recesso dal contratto senza indennità di licenziamento separata, la richiesta sarà considerata un TFR. Se la parte che ha reclamato recede dal contratto, perde il diritto alla restituzione; se la parte che ha accettato il reclamo si ritira, ne trasmetterà il doppio all’altra.

Parte 4

Disposizioni sugli obblighi derivanti da contratti conclusi con il consumatore
Sezione 1

Condizioni generali
§ 1810

Le disposizioni della presente parte si applicano ai contratti conclusi con il consumatore dall’imprenditore (di seguito “contratti dei consumatori”) e agli obblighi da essi derivanti.

§ 1811

(1) Tutte le comunicazioni al consumatore devono essere effettuate dal professionista in modo chiaro e intelligibile nella lingua in cui è concluso il contratto.

(2) Se le azioni delle parti sono finalizzate alla conclusione di un contratto e questi fatti non sono chiari dal contesto, l’imprenditore deve informare il consumatore in tempo utile prima di concludere il contratto o prima che il consumatore faccia un’offerta vincolante

a) la loro identità o numero di telefono o indirizzo per la consegna della posta elettronica o altre informazioni di contatto,

b) la designazione dei prodotti o servizi e una descrizione delle loro caratteristiche principali,

c) il prezzo dei beni o servizi, o il metodo del suo calcolo, comprese tutte le tasse, commissioni e altri benefici pecuniari simili,

d) il metodo di pagamento e il metodo di consegna o prestazione,

e) i costi di consegna e, se tali costi non possono essere determinati in anticipo, l’indicazione che possono essere addebitati in aggiunta,

f) informazioni sui diritti derivanti da prestazioni difettose, nonché sui diritti previsti dalla garanzia e altre condizioni per l’esercizio di tali diritti,

g) informazioni sulla durata dell’obbligazione e le condizioni per la risoluzione dell’obbligazione, se il contratto deve essere concluso a tempo indeterminato,

h) dati sulla funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure di protezione tecnica; e

i) informazioni sull’interazione del contenuto digitale con hardware e software note alle imprese o che ci si può ragionevolmente aspettare che siano note alle imprese.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano a un contratto

a) concluso per trattare questioni della vita quotidiana, se la prestazione reciproca deve avvenire immediatamente dopo la sua conclusione,

b) la fornitura di contenuto digitale, se fornito su un supporto materiale; e

c) sui servizi finanziari.

§ 1812

(1) Se il contenuto del contratto può essere interpretato in modi diversi, deve essere utilizzata l’interpretazione più favorevole per il consumatore.

(2) Non si tiene conto degli accordi che si discostano dalle disposizioni di legge stabilite per la tutela dei consumatori. Ciò vale anche se il consumatore rinuncia a un diritto speciale concesso dalla legge.

§ 1813

Si considerano vietate le disposizioni che, contrariamente al requisito della proporzionalità, creano uno squilibrio significativo nei diritti o negli obblighi delle parti a danno del consumatore. Ciò non si applica alle disposizioni per l’oggetto o il prezzo, a condizione che siano fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile.

§ 1814

In particolare, accordi che:

a) escludere o limitare i diritti del consumatore da prestazioni o risarcimenti difettosi,

b) obbligare il consumatore a soddisfare, mentre l’imprenditore è obbligato a soddisfare soddisfacendo una condizione dipendente dalla sua volontà,

c) consentire al professionista di non dare al consumatore ciò che il consumatore gli ha dato, anche se il consumatore non conclude il contratto o recede dallo stesso,

d) stabilire il diritto del commerciante di recedere dal contratto senza motivo, senza dare al consumatore,

e) stabilire il diritto dell’imprenditore di rescindere l’obbligazione senza un motivo degno di speciale considerazione senza un ragionevole periodo di preavviso,

f) obbligare irrevocabilmente il consumatore ad adempiere a condizioni di cui non ha avuto la possibilità di venire a conoscenza prima della conclusione del contratto,

g) consentire all’imprenditore di modificare i diritti o gli obblighi delle parti di propria spontanea volontà,

h) posticipare la determinazione del prezzo fino al periodo di esecuzione,

i) consentire al professionista di aumentare il prezzo senza che il consumatore abbia il diritto di recedere dal contratto in caso di aumento sostanziale del prezzo,

j) privare il consumatore del diritto di intentare un’azione o utilizzare altri mezzi di ricorso o impedirgli di esercitare tale diritto, o obbligare il consumatore a esercitare il suo diritto esclusivamente davanti a un tribunale arbitrale o arbitro che non è vincolato dalla legge sulla tutela dei consumatori;

(k) delegare al consumatore l’obbligo di dimostrare il rispetto dell’obbligo del professionista ai sensi delle disposizioni del contratto di servizio finanziario; o

(l) privare il consumatore del diritto di determinare quale obbligazione deve essere risolta in via prioritaria dal servizio fornito.

§ 1815

Un accordo sproporzionato non viene preso in considerazione se non invocato dal consumatore.

§ 1816

(1) Se il prezzo è pagato almeno in parte mediante un prestito o un prestito fornito dall’imprenditore e se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto, gli effetti del recesso si applicano anche al contratto di credito o di prestito; ciò vale anche se il prestito o il prestito è stato fornito da una terza parte in base a un contratto concluso con l’imprenditore. In tal caso, al fornitore del credito o del prestito oa qualsiasi altra persona è vietato imporre sanzioni al consumatore.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nel caso in cui il contratto del consumatore sia stato concluso con un metodo a distanza o che si tratti di un contratto del consumatore per l’uso temporaneo di alloggi e altri servizi ricreativi. In altri casi, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 a meno che le parti del contratto di credito o di prestito non vi deroghino o le escludano.

§ 1817

Il commerciante non può richiedere al consumatore un pagamento ulteriore rispetto a quello che il consumatore è obbligato a effettuare sulla base dell’obbligo contrattuale principale, a meno che il consumatore non abbia dato il suo esplicito consenso a tale ulteriore pagamento.

§ 1818

Se il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto ai sensi della presente parte, non è tenuto a indicarne il motivo e il diritto di recesso dal contratto non può essere accompagnato da una sanzione. Se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto in conformità con le disposizioni della presente parte, il periodo di recesso si considera rispettato se il consumatore invia al commerciante un avviso durante il recesso che sta recedendo dal contratto.

§ 1819

Il testo viene conservato se i dati sono forniti in modo tale da poter essere memorizzati e visualizzati ripetutamente.

Sezione 2

Conclusione di contratti a distanza e obblighi derivanti da contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 1820

Avviso precontrattuale
(1) Se la condotta delle parti è finalizzata alla conclusione di un contratto e se l’imprenditore utilizza esclusivamente almeno un mezzo di comunicazione che consenta di concludere il contratto senza la contemporanea presenza fisica delle parti (di seguito “mezzi di comunicazione a distanza”) o se tale condotta è finalizzata a conclusione del contratto al di fuori della normale sede di attività dell’imprenditore, l’imprenditore deve informare il consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto o prima che il consumatore faccia un’offerta vincolante anche

a) il costo dei mezzi di comunicazione a distanza, se diverso dalla tariffa base,

b) l’ indicazione dell’eventuale obbligo di versare un anticipo o analogo pagamento, se richiesto,

c) nel caso di un contratto il cui oggetto è la ripetuta esecuzione, il periodo più breve per il quale il contratto sarà vincolante per le parti,

d) nel caso di un contratto concluso a tempo indeterminato o il cui oggetto è una prestazione ripetuta, l’indicazione del prezzo o delle modalità della sua determinazione per un periodo di fatturazione, che è sempre un mese, se tale prezzo è invariato,

e) nel caso di contratti conclusi a tempo indeterminato o il cui oggetto è una prestazione ripetuta, i dettagli di eventuali tasse, commissioni, altre prestazioni pecuniarie simili e costi di fornitura di beni o servizi determinati ai sensi della lettera b);

f) se è esercitabile il diritto di recesso, le condizioni, i termini e le modalità per esercitare tale diritto, nonché il modulo per il recesso dal contratto, i cui dettagli sono indicati nella normativa di attuazione,

g) una dichiarazione che in caso di recesso il consumatore sosterrà le spese di restituzione del bene e, in caso di contratto a distanza, il costo della restituzione del bene se il bene non può, per sua natura, essere rispedito per posta ordinaria;

h) informazioni sull’obbligo di pagare una parte proporzionale del prezzo in caso di recesso dal contratto, oggetto della prestazione di servizi e la cui esecuzione sia già iniziata,

i) se si tratta di un contratto ai sensi della lettera § 1837 (l) un’indicazione che il consumatore non può recedere dal contratto o, a quali condizioni, il diritto di recesso scade, e

j) un’indicazione dell’esistenza, delle modalità e delle condizioni della risoluzione extragiudiziale dei reclami dei consumatori, compresa l’eventuale possibilità di presentare il reclamo a un’autorità di controllo nazionale o di controllo.

(2) Dati ai sensi del paragrafo 1 lett . f), g) eh) l’imprenditore può anche informare il consumatore mediante un’istruzione modello sulla possibilità di recesso dal contratto, i cui dettagli sono stabiliti nella normativa di attuazione.

(3) Se l’imprenditore ha fornito al consumatore un’istruzione campione completa sulla possibilità di recedere dal contratto, si considera che abbia comunicato al consumatore i dati di cui al paragrafo 1 lettera. f), g) e h).

§ 1821

Se l’imprenditore non ha comunicato al consumatore i dati su altre tasse, commissioni e altri benefici monetari simili che il consumatore dovrà sostenere ai sensi del § 1811 par. c) o sui costi secondo § 1811 par.2 lett. e) o secondo § 1820 par.1 let. g), il consumatore non è obbligato a pagare tali tasse, commissioni, altri benefici o costi monetari simili all’imprenditore.

§ 1822

Contenuto del contratto
(1) Il contratto deve contenere anche i dati comunicati al consumatore prima della sua conclusione. Queste informazioni possono essere modificate se le parti espressamente concordano. Il contratto concluso deve essere conforme alle informazioni comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto. Questi dati possono essere modificati se le parti espressamente concordano, altrimenti il ​​contenuto del contratto è più favorevole ai consumatori.

(2) L’ imprenditore ne rilascia almeno una copia al consumatore immediatamente dopo la conclusione del contratto.

§ 1823

Passività da contratti di servizio
Se l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi, l’imprenditore inizierà ad adempiere al suo obbligo entro il periodo di recesso dal contratto solo sulla base di una richiesta esplicita del consumatore in forma testuale.

Disposizioni speciali sugli obblighi derivanti dai contratti a distanza
§ 1824

(1) Se il contratto è negoziato mediante comunicazione a distanza, l’imprenditore comunicherà al consumatore i dati specificati nel § 1811 paragrafo 2 e § 1820 paragrafo 1.

(2) Se i mezzi di comunicazione a distanza non consentono al consumatore di fornire tutti i dati, il consumatore riceverà almeno i dati ai sensi del § 1811 par. a), b), c) eg) e dati secondo § 1820 par.1 lett. b), c) e h). L’imprenditore comunicherà gli altri dati al consumatore in forma di testo entro e non oltre il momento della prestazione.

§ 1825

Se il contratto viene negoziato per telefono, l’imprenditore comunicherà al consumatore all’inizio della chiamata le informazioni di base su di sé e sullo scopo della chiamata.

§ 1826

(1) Quando si utilizzano mezzi elettronici, l’imprenditore deve anche indicare i dati

a) se il contratto concluso sarà depositato presso di lui e se ne consentirà l’accesso al consumatore,

b) le lingue in cui il contratto può essere concluso,

c) sulle singole fasi tecniche che portano alla conclusione del contratto,

d) la possibilità di rilevare e correggere errori nell’immissione dei dati prima dell’inoltro dell’ordine; e

e) codici di condotta vincolanti per gli imprenditori o volontariamente osservati e la loro accessibilità per via elettronica.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il contratto è concluso solo con l’uso della posta elettronica o in un modo simile che consente una connessione separata e l’archiviazione dei dati.

(3) Prima di effettuare un ordine, il consumatore deve essere in grado di controllare e modificare i dati di input che ha inserito nell’ordine quando utilizza mezzi elettronici.

§ 1827

(1) Se il consumatore effettua un ordine tramite qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza, l’imprenditore è obbligato a confermarne immediatamente la ricezione con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza; ciò non si applica quando si conclude un contratto esclusivamente tramite lo scambio di posta elettronica o comunicazioni individuali simili.

(2) Se il contratto è concluso utilizzando mezzi elettronici, l’imprenditore dovrà fornire al consumatore in forma di testo, oltre alla formulazione del contratto, anche la formulazione dei termini e delle condizioni generali.

§ 1828

Disposizioni speciali per obblighi fuori sede
(1) Se il contratto è negoziato al di fuori dell’area abituale dell’attività dell’imprenditore, l’imprenditore comunicherà al consumatore per iscritto i dati specificati al § 1811 paragrafo 2 e § 1820 paragrafo 1; in un altro testo solo se il consumatore ha acconsentito.

(2) Si considera concluso un contratto anche un contratto concluso al di fuori dei locali abituali dell’attività dell’imprenditore

a) nella normale sede di attività del professionista, se viene chiusa immediatamente dopo che il professionista si è rivolto al consumatore al di fuori di tali locali, e

b) durante un viaggio organizzato dall’imprenditore allo scopo di promuovere e vendere beni o fornire servizi.

Recesso dal contratto
§ 1829

(1) Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni. Il periodo di cui alla prima frase decorre dalla data di conclusione del contratto e, se applicabile

a) il contratto di acquisto, dal giorno della presa in consegna della merce,

b) un contratto avente per oggetto più beni o la fornitura di più parti dalla data di ricevimento dell’ultima fornitura di beni; o

c) un contratto avente per oggetto la regolare fornitura ripetuta di beni, a partire dalla data di ricevimento della prima fornitura di beni.

(2) Se il consumatore non è stato informato del diritto di recedere dal contratto ai sensi del § 1820 par. f), il consumatore può recedere dal contratto entro un anno e quattordici giorni dalla data di inizio del periodo di recesso di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se il consumatore è stato informato del diritto di recedere dal contratto entro tale periodo, ha ricevuto.

§ 1830

Se il commerciante consente al consumatore di recedere compilando e inviando un modulo di recesso modello sul sito web, deve confermare senza indugio l’accettazione del consumatore in forma di testo.

§ 1831

(1) Se il consumatore recede dal contratto, deve inviare o consegnare all’imprenditore senza indebito ritardo, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, i beni che ha ricevuto da lui. Se il servizio è già stato fornito al consumatore, l’imprenditore non è obbligato a fare nulla al riguardo, ad eccezione delle disposizioni del § 1834.

(2) L’ imprenditore può richiedere al consumatore solo il rimborso dei costi previsti dalla presente legge.

§ 1832

(1) Se il consumatore recede dal contratto, l’imprenditore gli restituisce senza indebito ritardo, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i fondi, comprese le spese di consegna, che ha ricevuto da lui in base al contratto, allo stesso modo. L’imprenditore restituirà il denaro ricevuto al consumatore in un altro modo solo se il consumatore lo ha accettato e se non sostiene costi aggiuntivi.

(2) Se il consumatore ha scelto un metodo diverso dal metodo di consegna dei beni più economico offerto dall’imprenditore, l’imprenditore rimborserà al consumatore i costi di consegna dei beni per un importo corrispondente al metodo di consegna dei beni più economico offerto.

(3) L’ imprenditore rimborserà il consumatore per i costi associati alla restituzione dei beni, se non ha notificato al consumatore l’obbligo di sostenere tali costi in conformità con le disposizioni del § 1820 par. G).

(4) Se il consumatore recede dal contratto di acquisto, l’imprenditore non è obbligato a restituire i fondi ricevuti al consumatore prima che il consumatore consegni i beni o dimostri di aver inviato i beni all’imprenditore.

§ 1833

Il consumatore è responsabile nei confronti del commerciante solo per la riduzione del valore dei beni, derivante da una manipolazione di questi beni diversa da quella necessaria per la loro natura e proprietà. Ciò non si applica se l’imprenditore non ha comunicato informazioni al consumatore in conformità con le disposizioni del § 1820 par. F).

§ 1834

Se il consumatore recede dal contratto, il cui oggetto è la fornitura di servizi e l’imprenditore ha iniziato la prestazione sulla base della richiesta esplicita del consumatore prima della scadenza del periodo di recesso, rimborserà all’imprenditore un prezzo proporzionato per la prestazione fornita fino al recesso. Se il prezzo concordato è sproporzionatamente alto, il consumatore dovrà pagare all’imprenditore una parte proporzionale del prezzo corrispondente al valore di mercato del servizio fornito.

§ 1835

Il commerciante prende in consegna i beni dal consumatore nel suo nucleo familiare a proprie spese se il consumatore recede dal contratto concluso al di fuori dei locali commerciali abituali, i beni sono stati consegnati al nucleo familiare del consumatore al momento della conclusione del contratto e la natura dei beni non gli consente di inviare per posta ordinaria.

§ 1836

Se il consumatore recede dal contratto, non dovrà sostenere alcun costo relativo al contratto

a) il cui oggetto è la fornitura di servizi e l’imprenditore non ha fornito al consumatore i dati ai sensi del § 1820 par.1 lett. (d) e (f), o se il professionista ha iniziato la prestazione prima della scadenza del periodo di recesso, anche se il consumatore non l’ha espressamente richiesto, o

b) la fornitura di contenuto digitale, se non è stato consegnato su un supporto tangibile e l’imprenditore lo ha consegnato prima della scadenza del periodo di recesso, sebbene il consumatore non lo abbia esplicitamente richiesto o non abbia riconosciuto esplicitamente che il diritto di recesso dal contratto scade o l’imprenditore non ha trasferito al consumatore una copia del contratto.

§ 1837

Il consumatore non può recedere dal contratto

a) sulla fornitura di servizi, se sono stati adempiuti con il suo previo consenso espresso prima della scadenza del periodo di recesso e il professionista ha informato il consumatore prima della conclusione del contratto che in tal caso non ha diritto di recedere dal contratto,

b) la fornitura di beni o servizi, il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario indipendentemente dalla volontà dell’imprenditore e che possono verificarsi durante il periodo di recesso dal contratto,

c) la fornitura di bevande alcoliche, che può essere consegnata solo dopo trenta giorni e il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario indipendentemente dalla volontà dell’imprenditore,

d) alla consegna di beni che sono stati adattati secondo i desideri del consumatore o per la sua persona,

e) la consegna di merci deperibili, nonché di merci che sono state irrimediabilmente mescolate con altre merci dopo la consegna,

f) riparazione o manutenzione eseguita in un luogo designato dal consumatore su sua richiesta; ciò non si applica tuttavia in caso di riparazioni successive diverse da quelle richieste o fornitura di pezzi di ricambio diversi da quelli richiesti,

g) alla consegna di beni in un pacco chiuso, che il consumatore ha rimosso dal pacco e per motivi igienici non è possibile restituire,

h) alla consegna di una registrazione audio o video o di un programma per computer, se ha rotto la loro confezione originale,

i) la fornitura di giornali, periodici o riviste,

j) su alloggio, trasporto, pasti o uso del tempo libero, se l’imprenditore fornisce questi servizi entro il periodo specificato,

(k) conclusi sulla base di un’asta pubblica ai sensi della legge che disciplina le aste pubbliche, o

l) sulla consegna di contenuto digitale, se non è stato consegnato su un supporto tangibile ed è stato consegnato con il previo consenso espresso del consumatore prima della scadenza del periodo di recesso e l’imprenditore ha informato il consumatore prima di concludere il contratto che in tal caso non ha diritto di recedere dal contratto.

§ 1838

Prestazioni non ordinate
Se l’imprenditore ha fornito al consumatore qualcosa senza un ordine e il consumatore ne ha preso possesso, il consumatore è considerato un titolare onesto. Il consumatore non è tenuto a restituire o informare il commerciante a proprie spese.

Disposizioni comuni
§ 1839

In caso di dubbio, il professionista deve dimostrare di aver comunicato al consumatore le informazioni che è obbligato a comunicare ai sensi della presente sottosezione.

§ 1840

(1) Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano a un contratto

a) il cui oggetto è la fornitura di servizi sociali, alloggi sociali, assistenza all’infanzia e sostegno a persone che si trovano permanentemente o temporaneamente in una situazione di emergenza,

b) il cui oggetto è la fornitura di assistenza sanitaria,

c) il cui oggetto è una scommessa, un gioco o un pareggio,

d) il cui oggetto è la creazione, il trasferimento o la cessazione del diritto su un bene immobile e la locazione di un appartamento,

e) il cui oggetto è la costruzione di un nuovo edificio e una sostanziale ricostruzione dell’edificio,

f) sul servizio finanziario,

g) la fornitura di cibo, bevande o altri beni di consumo consegnati al nucleo familiare del consumatore o in un altro luogo designato dal consumatore,

h) sul trasporto di una persona,

(i) chiuso utilizzando distributori automatici o locali commerciali automatizzati; o

j) concluso con un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico mediante un telefono a pagamento ai fini del suo utilizzo o concluso al solo scopo di collegare il consumatore tramite telefono, fax o Internet.

(2) Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano a un contratto di viaggio. Tuttavia, se il presente contratto deve essere concluso utilizzando mezzi elettronici, si applicano le disposizioni degli articoli 1824 e 1827.

Sottosezione 2

Servizi finanziari
§ 1841

Ai fini della regolamentazione dei contratti con i consumatori nella presente legge, per contratto di servizio finanziario si intende qualsiasi contratto con il consumatore relativo a servizi bancari, di credito, di pagamento o assicurativi, un contratto relativo a un’assicurazione pensionistica complementare, cambio di valuta, emissione di moneta elettronica e un contratto relativo alla fornitura di servizi di investimento o mercato degli strumenti di investimento.

§ 1842

(1) Le disposizioni della presente sottosezione si applicano a un contratto di servizio finanziario e ai diritti e agli obblighi da esso derivanti, se per concludere il contratto sono stati utilizzati solo mezzi di comunicazione a distanza.

(2) Tuttavia, se, sulla base del contratto di cui al paragrafo 1, vengono conclusi altri contratti della stessa o simile natura, che si susseguono nel tempo, le disposizioni del presente comma si applicano solo al primo contratto; ciò non si applica se è trascorso più di un anno dalla conclusione dell’ultimo contratto. Se, in virtù del contratto di cui al comma 1, esiste un’altra manifestazione di volontà di natura uguale o simile, la procedura è analoga.

§ 1843

Avviso precontrattuale
(1) L’ imprenditore deve, in tempo utile prima della conclusione del contratto o prima che il consumatore faccia un’offerta vincolante, comunicare al consumatore almeno in forma di testo

a) dati specificati nel § 1811 par.2 lett. a), b), d) e § 1820 par.1 lett. a) ec),

b) l’ oggetto principale della sua attività,

c) il nome e la sede legale dell’organismo responsabile dell’esecuzione della vigilanza o della vigilanza statale sulle attività dell’imprenditore, se l’attività si basa su un permesso,

(d) il prezzo totale del servizio fornito, comprese tutte le tasse, commissioni e altri benefici pecuniari simili pagati attraverso l’imprenditore e altri costi correlati; se il prezzo totale esatto non può essere determinato in anticipo, allora tutti i dettagli del metodo di calcolo del prezzo finale che consentono al consumatore di verificare tale prezzo,

e) informazioni su altre tasse o costi che non sono rimborsati dall’imprenditore o che l’imprenditore non raccoglie,

f) possibili rischi al di fuori del controllo dell’imprenditore associati al servizio finanziario fornito, incluso un possibile avvertimento che i ricavi passati non garantiscono ricavi futuri,

g) istruzioni sulla possibilità o impossibilità di recedere dal contratto ai sensi della Sezione 1846, comprese le istruzioni sui termini per esercitare il diritto di recesso dal contratto, sulle condizioni alle quali può essere esercitato, sull’importo il cui pagamento può essere richiesto al consumatore ai sensi del § 1849, e istruzioni sulle conseguenze del mancato esercizio del diritto di recesso,

h) istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto, compreso l’indirizzo del luogo al quale deve essere inviata la comunicazione di recesso,

i) istruzioni sul diritto di ciascuna parte di risolvere anticipatamente o unilateralmente l’obbligazione contrattuale sulla base delle condizioni contrattuali, comprese le istruzioni su eventuali sanzioni,

j) l’ indicazione dello Stato membro o degli Stati membri dell’Unione europea la cui legislazione è presa dal professionista come base per stabilire rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto,

k) informazioni sulla clausola contrattuale sulla legge applicabile e sulla giurisdizione del tribunale in caso di controversia ai sensi del contratto,

l) informazioni sulla lingua o le lingue in cui il professionista tratterà con il consumatore per la durata dell’obbligo e in cui fornirà al consumatore le condizioni contrattuali e altre informazioni,

m) informazioni sull’esistenza, le modalità e le condizioni della risoluzione extragiudiziale dei reclami dei consumatori, comprese le informazioni sulla possibilità di presentare un reclamo a un organo di vigilanza o di controllo statale,

(n) un’indicazione dell’esistenza del fondo di garanzia, e

o) il periodo per il quale le informazioni fornite, comprese le informazioni sui prezzi, rimangono valide.

(2) Se l’imprenditore agisce tramite un rappresentante o se il consumatore tratta con un intermediario, i dati specificati nel § 1811 par. a) l’agente o l’intermediario, nonché il fondamento giuridico in base al quale l’intermediario agisce legalmente.

(3) Dai dati forniti ai consumatori, il loro scopo commerciale deve essere riconoscibile.

§ 1844

(1) Il contratto concluso deve essere conforme ai dati che sono stati comunicati al consumatore prima della conclusione del contratto. Qualora il contenuto del contratto dovesse comunque differire da tale informazione, questo dovrà essere comunicato al consumatore prima della conclusione del contratto e le modifiche dovranno essere esplicitamente indicate nel contratto; in caso contrario, l’informazione più favorevole per i consumatori vale come contenuto del contratto.

(2) I dati che sono stati comunicati al consumatore prima della conclusione del contratto devono essere conformi ai dati che devono essere comunicati al consumatore secondo l’ordinamento giuridico determinante per la conclusione del contratto.

§ 1844a

(1) Se l’imprenditore contatta il consumatore per telefono, all’inizio di ogni chiamata il consumatore deve essere informato dello scopo commerciale della chiamata e dei dati utilizzati per determinare l’identità dell’imprenditore.

(2) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, il consumatore è d’accordo, è possibile informarlo invece dei dati specificati nel § 1843 paragrafo 1 solo l’identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con l’imprenditore, le caratteristiche principali del servizio finanziario e dati specificati nel § 1843 comma 1 lett. d), e) eg).

(3) Nel caso di cui al paragrafo 1, l’imprenditore informa inoltre il consumatore che ulteriori dati sono disponibili su richiesta e la natura di tali dati. L’obbligo dell’imprenditore di fornire i dati successivamente alle condizioni e nella misura specificata nel § 1845 non è influenzato da questa disposizione.

§ 1845

(1) Se il contratto è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando tali mezzi di comunicazione a distanza che non consentono di comunicare i termini e le condizioni e altre informazioni ai sensi del § 1843, l’imprenditore deve adempiere a tale obbligo immediatamente dopo la conclusione del contratto.

(2) Se il consumatore lo richiede in qualsiasi momento durante la durata dell’obbligo contrattuale, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali in formato cartaceo, nonché il diritto di modificare il metodo di comunicazione a distanza, a meno che ciò non sia in contraddizione con la natura dei servizi forniti o il contratto.

Recesso dal contratto
§ 1846

(1) Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto; tuttavia, se i dati di cui agli articoli dal 1843 al 1845 gli sono stati comunicati solo dopo la conclusione del contratto, entro quattordici giorni dal giorno in cui gli sono stati comunicati. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione sulla vita o di pensione integrativa entro trenta giorni dal giorno in cui l’imprenditore è stato informato della conclusione di un contratto a distanza.

(2) Se l’imprenditore ha fornito al consumatore un’informazione fuorviante, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha appreso o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

§ 1847

Le disposizioni del § 1846 non si applicano se

a) il prezzo dei servizi finanziari dipende dai movimenti di prezzo nei mercati finanziari al di fuori del controllo del professionista, come i servizi di cambio e gli strumenti di investimento; o

b) si tratta di un contratto di assicurazione di viaggio o di bagaglio o di un’assicurazione analoga a breve termine con un periodo di assicurazione inferiore a un mese.

§ 1848

Se un altro contratto è collegato anche al contratto di servizio finanziario, anch’esso concluso a distanza e relativo ai servizi forniti dall’imprenditore, il recesso dall’inizio dal contratto di servizio finanziario annulla anche l’obbligo derivante dal contratto combinato. Ciò vale anche se la prestazione è stata fornita da una terza parte in base a un contratto concluso con l’imprenditore.

§ 1849

Se il consumatore recede dal contratto, l’imprenditore può richiedergli il pagamento immediato del prezzo solo per il servizio già fornito da quel momento; il prezzo non deve essere sproporzionato rispetto alla portata del servizio fornito. Tuttavia, il diritto al pagamento del prezzo non sussiste per il commerciante se ha iniziato ad adempiere prima della scadenza del periodo di recesso ai sensi del § 1846 senza il consenso del consumatore o se il commerciante non dimostra di aver informato il consumatore del suo diritto di richiedere il prezzo o una parte ragionevole del consumatore. § 1843 par.1 let. G).

§ 1850

Se il consumatore recede dal contratto, l’imprenditore gli restituisce tutti i fondi da lui ricevuti in virtù del contratto, senza indugio, ma non oltre trenta giorni dalla data di recesso dal contratto. Il consumatore dovrà inoltre restituire al commerciante eventuali fondi o altri beni da lui ricevuti in virtù del contratto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ha inviato la comunicazione di recesso.

§ 1851

Prestazioni non ordinate
Se l’imprenditore ha fornito un servizio finanziario al consumatore senza un ordine esplicito, il consumatore non è obbligato a pagare per la prestazione o qualsiasi altro obbligo derivante da esso.

Sezione 3

Uso temporaneo di alloggi e altri servizi ricreativi
§ 1852

(1) Le disposizioni della presente sezione si applicano a un contratto di consumo che il consumatore acquista a titolo oneroso

a) il diritto di utilizzare l’alloggio con alloggio per più di un periodo di tempo o il diritto a un vantaggio associato all’alloggio, inclusi, se del caso, il trasporto o altri servizi, se tale contratto è concluso per un periodo superiore a un anno,

b) partecipazione a un sistema di scambio collegato al diritto di esecuzione di cui alla lettera a) in cambio della possibilità di dare a un’altra persona l’opportunità di esercitare i suoi diritti simili ai sensi del contratto di cui alla lettera a); o

(c) il diritto di assistere l’imprenditore nell’acquisizione o nel trasferimento di un diritto a titolo oneroso ai sensi del punto (a).

(2) Le disposizioni della presente sezione si applicano mutatis mutandis a un contratto futuro ai sensi del paragrafo 1.

§ 1853

Laddove la durata dell’impegno sia determinante per l’applicazione delle disposizioni della presente sezione, tutte le disposizioni che consentono il rinnovo o il rinnovo del contratto saranno prese in considerazione senza l’espressa espressione della volontà della parte contraente.

§ 1854

Avviso precontrattuale
(1) Nell’ambito di un’offerta o di un evento di vendita, l’imprenditore deve dichiarare chiaramente sull’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Il consumatore, per tutta la sua durata, dovrà avere accesso ai dati di cui al paragrafo 2.

(2) Prima che il consumatore concluda il contratto o si impegni a concluderlo, l’imprenditore comunica al consumatore gratuitamente in forma di testo nella forma in tempo utile i dati, che insieme ai requisiti del modulo saranno determinati dalla legislazione di attuazione in modo che il consumatore abbia un facile accesso ad essi. L’imprenditore deve inoltre avvertire espressamente il consumatore del suo diritto di recedere dal contratto, della durata del periodo di recesso e del divieto di pagamento di anticipi e altri benefici o della loro garanzia durante il periodo di recesso.

(3) L’ imprenditore comunica i dati al consumatore di sua scelta nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede il consumatore o di cui è cittadino.

§ 1855

Forma del contratto
Il contratto richiede una forma scritta; tuttavia, il commerciante non ha il diritto di opporsi all’invalidità del contratto da parte del consumatore per mancanza di forma.

Contenuto del contratto
§ 1856

(1) Il contratto deve indicare i nomi delle parti contraenti e la loro residenza o sede legale, le informazioni comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto, nonché la data di conclusione del contratto e il luogo in cui il contratto è stato concluso.

(2) Il contratto include un modulo per il recesso dal contratto; i dati nel modulo sono compilati dall’imprenditore. I dettagli del modulo e l’elenco dei dati saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.

§ 1857

(1) Il contratto deve contenere anche i dati comunicati al consumatore prima della sua conclusione. Questi dati possono essere modificati se le parti espressamente concordano o se la loro discrepanza con i dati specificati nel contratto è stata causata da una causa imprevedibile e insormontabile indipendente dalla volontà dell’imprenditore.

(2) Se l’imprenditore non notifica al consumatore queste modifiche in forma di testo prima di concludere il contratto in un modo che consenta un facile accesso e se non le indica esplicitamente nel contratto, il contenuto del contratto sarà più favorevole al consumatore.

§ 1858

L’accordo sul diritto di recesso dal contratto, sul periodo di recesso e l’accordo sul divieto di pagamento di anticipi e altri benefici o la loro garanzia durante questo periodo devono essere firmati separatamente dal consumatore.

§ 1859

Il professionista rilascia almeno una copia del contratto al consumatore immediatamente dopo la conclusione del contratto.

§ 1860

La lingua del contratto
Il professionista conclude un contratto con il consumatore di sua scelta nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede il consumatore o di cui ha la cittadinanza. Se questa lingua è diversa dalla lingua dello Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio si trova il bene immobile o la sua parte, a cui si applica il contratto, con il quale il consumatore acquisisce il diritto di utilizzare l’alloggio ai sensi del § 1852 par. a), l’imprenditore deve inoltre fornire al consumatore una traduzione ufficiale del testo del contratto in questa lingua.

Recesso dal contratto
§ 1861

(1) Il consumatore può recedere dal contratto per iscritto entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

(2) Se al consumatore è stata offerta la conclusione di un contratto che, a pagamento, stabilisce il diritto di utilizzare l’alloggio con alloggio per più di un periodo di tempo, per un periodo superiore a un anno e allo stesso tempo la conclusione di un contratto che stabilisce la sua partecipazione al sistema di scambio secondo § 1852 par.1 let. b), è previsto un unico periodo per recedere da entrambi i contratti. Il contratto che stabilisce il diritto del consumatore di utilizzare l’alloggio è determinante per la durata di questo periodo.

§ 1862

(1) Se una copia del contratto non è stata rilasciata al consumatore dopo la conclusione del contratto, la fine del periodo di recesso dal contratto è determinata in base al giorno in cui il consumatore ha ricevuto la copia del contratto.

(2) Se il modulo di recesso compilato non è stato rilasciato al consumatore, il consumatore può recedere dal contratto entro un anno e quattordici giorni. Tuttavia, se il presente modulo è stato rilasciato al consumatore entro un anno dalla data in cui è stato concluso il contratto, o dalla data in cui il consumatore ha ricevuto la copia, se successiva, il periodo di recesso termina il quattordicesimo giorno successivo al ricevimento del modulo.

(3) Se il contratto non contiene informazioni che devono essere comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto, il consumatore può recedere dal contratto entro tre mesi e quattordici giorni. Tuttavia, se tale informazione è stata comunicata al consumatore entro tre mesi dalla data di conclusione del contratto, o dalla data in cui il consumatore ha ricevuto la copia, se successiva, il periodo di recesso scade il quattordicesimo giorno successivo alla comunicazione.

§ 1863

Se il consumatore recede dal contratto, non è tenuto a restituire nulla all’imprenditore a proprie spese. Se gli è già stato fornito un servizio, non è obbligato a farlo con l’imprenditore.

§ 1864

(1) Se il consumatore ha concluso il contratto di cui al § 1852 par. (a) o (b), nessuna persona può, ai sensi del presente contratto, richiedere un anticipo o qualsiasi altra prestazione o garanzia fintanto che il consumatore ha un periodo di recesso da tale contratto. Se il consumatore riconosce il debito ai sensi del presente contratto in questo momento, il riconoscimento del debito non è valido.

(2) Se il consumatore ha concluso il contratto di cui al § 1852 par.1 lett. c) nessuno può pretendere da lui ai sensi del presente contratto un anticipo o altra prestazione o la loro garanzia fino al diritto di acquisire o trasferire il diritto a titolo oneroso o fino alla scadenza dell’obbligo dell’imprenditore ai sensi del presente contratto per un altro motivo legale. Se il consumatore riconosce il debito ai sensi del presente contratto in questo momento, il riconoscimento del debito non è valido.

§ 1865

Se il consumatore recede dal contratto di cui al § 1852 par. a), gli effetti del recesso dal presente contratto si applicano anche al contratto con il quale il consumatore ha acquisito una partecipazione al sistema di scambio di cui al § 1852 par. (b) nonché qualsiasi altro contratto o accordo accessorio in base al quale il consumatore ha acquisito il diritto a un servizio relativo al contratto principale, indipendentemente dal fatto che tale servizio debba essere fornito dall’altra parte del contratto principale o da un’altra persona in virtù di un accordo con tale parte. È vietato collegare gli effetti di tale recesso all’obbligo del consumatore di rimborsare eventuali costi o altre prestazioni.

Disposizioni speciali
§ 1866

(1) Se il consumatore ha concluso un contratto per un periodo superiore a un anno, che ha acquisito a pagamento il diritto a un vantaggio associato all’alloggio, al trasporto o ad altri servizi, l’accordo che lo obbliga a pagare i pagamenti ai sensi del presente contratto, compreso il pagamento per l’adesione, salvo in quote uguali suddivise in rate annuali di pari importo. Ciò non si applica se le parti convengono di modificare l’importo delle rate annuali dopo il primo anno in base all’andamento dei prezzi.

(2) L’ imprenditore richiede al consumatore, in forma di testo, di pagare almeno quattordici giorni in anticipo; in caso contrario, il debito è dovuto entro quattordici giorni dalla richiesta di pagamento da parte dell’imprenditore del consumatore.

§ 1867

Se il consumatore ha concluso un contratto per un periodo superiore a un anno, che ha acquisito a titolo oneroso il diritto a un vantaggio associato all’alloggio, al trasporto o ad altri servizi, ha diritto entro quattordici giorni dalla data di ricezione della chiamata ai sensi del § 1866 par. al ricevimento di una richiesta di pagamento della seconda rata, risolvere il contratto senza preavviso, senza fornire motivazione e senza alcuna penalità. Questa disposizione non pregiudica altre modalità di risoluzione dell’obbligazione prevista dalla legge o dal contratto.

Parte 5

Debiti e crediti comuni
§ 1868

Disposizioni generali
(1) Se più debitori si impegnano alla stessa prestazione, o se il debitore si impegna a più creditori nella stessa prestazione, il debito congiunto e il credito comune devono essere gestiti secondo i principi della comproprietà.

(2) Se ci sono più persone su una delle parti, l’altra parte ha il diritto di richiedere la nomina di un rappresentante comune ai fini del servizio. Se non lo fa, il tribunale nomina questo rappresentante su richiesta.

Performance indivisibile
§ 1869

Una prestazione indivisibile può essere richiesta dal creditore a uno qualsiasi di più debitori, a meno che dalla natura dell’obbligazione non consegua che il debito può essere adempiuto solo per azione congiunta dei debitori.

§ 1870

Se un debitore è responsabile nei confronti di più creditori per una prestazione indivisibile, non è obbligato ad adempiere a uno dei creditori, a meno che non gli dia una ragionevole sicurezza o se tutti i creditori sono d’accordo. Se un co-creditore che ha ricevuto l’intera prestazione sia obbligato a fare qualcos’altro dipende dal rapporto tra i co-creditori; altrimenti è considerato non obbligato a fare nulla.

§ 1871

Performance divisibile
(1) Ciascuno dei diversi co-debitori di una prestazione divisibile è dovuta solo la sua quota e ciascuno dei vari creditori della prestazione divisibile è creditore solo della sua quota, a meno che il contratto, la legge o la decisione del tribunale non dispongano diversamente.

(2) Se è stato convenuto che uno qualsiasi dei creditori possa richiedere la piena prestazione, il debitore dovrà saldare l’intero debito alla prima persona che richiederà la prestazione. Se il debitore ha adempiuto l’intero debito a uno dei co-creditori, gli altri non possono più pretendere nulla da lui.

I debitori sono responsabili in solido
§ 1872

(1) Se più debitori sono obbligati ad adempiere congiuntamente e separatamente, sono obbligati a eseguire uno per tutti e tutti per uno. Il creditore può esigere in tutto o in parte la prestazione a tutti i co-debitori, solo ad alcuni, o ad uno qualsiasi dei co-debitori.

(2) Gli accordi speciali tra il creditore e il co-debitore non funzionano contro altri co-debitori.

§ 1873

Per il ritardo del creditore nei confronti di uno dei co-debitori, il suo ritardo si verifica anche nei confronti degli altri co-debitori.

§ 1874

Se più imprenditori sono obbligati congiuntamente a svolgere, sono considerati vincolati congiuntamente e separatamente.

§ 1875

Le quote di debito di tutti i co-debitori sono considerate le stesse nella loro relazione.

§ 1876

(1) Se un creditore presenta una domanda nei confronti di uno dei co-debitori più di quanto corrisponda alla sua quota, questo co-debitore deve informare gli altri e dare loro la possibilità di opporsi al credito. Avrà il diritto di chiedere loro di saldare il debito in conformità con le azioni che maturano a loro favore o di disporne altrimenti in tale misura.

(2) Se il co-debitore ha saldato più della sua quota, il risarcimento è dovuto dagli altri co-debitori. Se uno dei co-debitori non è in grado di soddisfare, la sua quota sarà ripartita proporzionalmente su tutte le altre.

Creditori autorizzati in solido
§ 1877

Se il debitore è obbligato a pagare in solido a più creditori aventi diritto nei suoi confronti, ciascuno di essi può esigere la piena esecuzione. Il debitore deve conformarsi integralmente alla persona che ha richiesto per prima la prestazione.

§ 1878

(1) A causa del ritardo di uno dei co-creditori, anche gli altri co-creditori sono in arretrato.

(2) Se si combinano un credito e un debito nella persona di uno dei co-creditori, decadono anche i crediti degli altri co-creditori nei confronti del debitore.

Parte 6

Cambiamenti nelle passività
Sezione 1

Cambiamento nella persona del creditore o del debitore
Sottosezione 1

Cambiamento nella persona del creditore
Cessione di un credito
§ 1879

Il creditore può cedere per contratto in tutto o in parte il credito in qualità di cedente anche senza il consenso del debitore ad altra persona (cessionario).

§ 1880

(1) Con la cessione di un credito, il cessionario acquisisce anche i propri accessori e diritti connessi al credito, inclusa la sua garanzia.

(2) Il cedente rilascerà al cessionario i documenti necessari sul reclamo e lo informerà di tutto ciò che è necessario per l’affermazione del credito.

§ 1881

(1) Un credito alienabile può essere ceduto, a meno che l’accordo tra debitore e creditore non lo precluda.

(2) Non è possibile cedere un credito che viene risolto per morte o il cui contenuto cambierebbe il creditore a danno del debitore è cambiato.

§ 1882

(1) Fino a quando il cedente non informa il debitore, o fino a quando il cedente non dimostra la cessione del credito del debitore, il debitore può essere liberato dai suoi obblighi adempiendo al cedente o stabilendo in altro modo con lui.

(2) Se il cedente ha ceduto lo stesso credito a più persone, la cessione di cui il debitore ha appreso per primo avrà effetto nei confronti del debitore.

§ 1883

La cessione di un credito non ha alcun effetto sulla persona che ha garantito il debito mediante pegno, garanzia o altro, fino a quando il cedente non gli abbia notificato la cessione del credito o fino a quando il cessionario non abbia dimostrato la cessione del credito.

§ 1884

(1) Anche dopo la cessione, le obiezioni del debitore al credito che aveva al momento della cessione rimangono. Il debitore può altresì opporsi alle sue reciproche pretese nei confronti del cedente, anche se non ancora dovute al momento della cessione; tuttavia, deve notificare al cessionario le sue pretese senza indebito ritardo dopo aver appreso della cessione.

(2) Tuttavia, se il debitore ha riconosciuto come autentico il credito nei confronti del cessionario onesto, è obbligato a soddisfarlo come suo creditore.

§ 1885

(1) Se il credito è stato ceduto a titolo oneroso, il cedente sarà responsabile nei confronti del cessionario fino all’importo del corrispettivo ricevuto con gli interessi per il fatto che il credito esisteva al momento della cessione e ne garantirà la recuperabilità. Ciò non si applica se il cessionario sapeva che il credito era futuro, incerto o inesigibile.

(2) Il cedente non è responsabile per la recuperabilità del credito ceduto se è diventato irrecuperabile solo dopo la cessione, sia per caso che per errore del cedente. L’omissione può essere imputata al cessionario in particolare se non fa valere il credito senza indebito ritardo dopo che è scaduto o se rinvia la data di scadenza del credito.

(3) Altrimenti, le disposizioni delle Sezioni 1914-1925 si applicheranno mutatis mutandis ai diritti e agli obblighi del cedente e del cedente; tuttavia, il cessionario deve denunciare un difetto nel reclamo nei confronti del cedente senza indebito ritardo dopo che avrebbe potuto e dovuto scoprirlo.

§ 1886

(1) Su richiesta del cedente, il cedente può recuperare il credito ceduto a proprio nome per conto del cessionario; se la cessione del credito al debitore è già stata notificata o provata, il cedente può recuperare il credito se dimostra il consenso del cessionario e se il cessionario non fa valere egli stesso il credito.

(2) Se il cedente fa valere un credito, il debitore può opporsi ai suoi crediti reciproci nei confronti del cedente, ma non ai crediti che ha nei confronti del cedente.

§ 1887

Cessione di una serie di crediti
È anche possibile cedere una serie di crediti, attuali o futuri, se tale insieme di crediti è sufficientemente specificato, soprattutto se i crediti sono di un certo tipo che sorgono al creditore in un determinato momento o crediti diversi per lo stesso motivo legale.

Sottosezione 2

Cambiamento nella persona del debitore
Assunzione di debito
§ 1888

(1) Chiunque sia d’accordo con il debitore sul fatto che si assume il proprio debito, prende il suo posto come debitore, se il creditore dà il suo consenso al debitore originario o al debitore.

(2) Se il vincolo registrato o altra garanzia allegata alla proprietà viene trasferita al cessionario durante il trasferimento della proprietà della cosa iscritta nell’elenco pubblico, si considera scaduto anche il debito garantito dalla garanzia. A seguito del trasferimento di proprietà, l’alienante può invitare per iscritto il creditore ad accettare invece il cessionario come nuovo debitore. Se il creditore non rifiuta di dare il proprio consenso, si riterrà che abbia dato il suo consenso, a condizione che sia stato espressamente informato di tale conseguenza nella citazione.

§ 1889

Se il creditore non acconsente all’assunzione del debito o rifiuta di prestare il proprio consenso, il creditore non ha un diritto diretto nei confronti del cessionario; tuttavia, il cessionario ha l’obbligo nei confronti del debitore di garantire che il debitore non debba pagare al creditore. Tale obbligo nei confronti del debitore incombe anche alla persona che si impegna a fornire la prestazione al creditore.

§ 1890

(1) Il contenuto dell’obbligazione non cambia quando viene assunto il debito. Il debitore ha diritto a tutte le obiezioni che possono essere state sollevate dal debitore originario. L’assunzione del debito non pregiudica i diritti accessori associati al credito.

(2) Tuttavia, la garanzia di un debito fornito da una terza parte dura solo se la terza parte è d’accordo con il cambiamento nella persona del debitore.

§ 1891

Un accordo in base al quale, al posto del debitore esistente il cui debito è cancellato, un nuovo debitore entra con un debito derivante da un rapporto giuridico separato o con l’obbligo di eseguire un altro oggetto, non causa le conseguenze della presa in consegna del debito ed è considerato una novazione.

§ 1892

Adesione al debito
(1) Chiunque, senza il consenso del debitore, concorda con il creditore che adempirà il suo debito per conto del debitore, diventa un nuovo debitore oltre al debitore originario ed è responsabile in solido con lui.

(2) Se il debito del debitore originario è stato garantito da una terza parte, non può essere contestato per inadempimento del debito da parte del nuovo debitore, a meno che non abbia dato il suo consenso.

§ 1893

Assunzione di proprietà
(1) Se qualcuno prende in consegna dal cedente tutta la proprietà o la sua parte relativamente determinata, diventa congiuntamente e solidalmente debitore con debiti relativi alla proprietà acquisita e di cui il cessionario sapeva o doveva sapere al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, l’acquirente non è obbligato a rendere più del valore della proprietà che ha così acquisito.

(2) Se tale proprietà viene rilevata da una persona vicina all’alienatore, diventa congiuntamente e solidalmente con lo straniero debitore dei debiti relativi alla proprietà rilevata, senza limitazione al valore della proprietà così acquisita. Ciò non si applica se dimostra di non sapere o di non essere a conoscenza di un determinato debito.

(3) L’ accordo opposto tra l’alienatore e il cessionario è inefficace nei confronti del creditore.

§ 1894

§ 1893 non si applica alla trasformazione di una persona giuridica o all’alienazione di una pianta o di un suo ramo.

Sottosezione 3

Assegnazione del contratto
§ 1895

(1) A meno che la natura del contratto non lo precluda, ciascuna delle parti può, in qualità di cedente, trasferire i propri diritti e obblighi derivanti dal contratto o parte di esso a una terza parte, se la parte trasferita è d’accordo e se non è stata ancora adempiuta.

(2) Se l’esecuzione del contratto deve essere continuativa o regolarmente ricorrente, il contratto può essere trasferito con effetto a ciò che non è stato ancora eseguito.

§ 1896

In caso di cessione parziale del contratto o di cessione del contratto a più cessionari, i diritti della parte ceduta non possono essere limitati dalle clausole accessorie del contratto, quali, in particolare, condizionalità, anticipo, indennità, penale contrattuale, recesso e clausole di fine rapporto o arbitrato.

§ 1897

(1) La cessione del contratto è efficace nei confronti della parte assegnata dal suo consenso. Qualora sia stato preventivamente concordato, la cessione del contratto al cessionario avrà effetto nel momento in cui il cedente comunica la cessione o quando il cessionario dimostra la cessione.

(2) Se un contratto concluso per iscritto contiene un accordo che è stato concluso per conto di una delle parti o un altro accordo dello stesso significato, questa parte cede il contratto mediante l’approvazione del documento. La legge sulle cambiali si applica ai requisiti della girata, nonché a chi ha diritto alla girata e al modo in cui ne dimostra il diritto. Secondo loro si valuterà anche a chi potrà richiederlo la persona che ha perso il documento.

§ 1898

Nel momento in cui ha effetto il trasferimento del contratto alla parte ceduta, il cedente è liberato dai suoi obblighi nella misura del trasferimento.

§ 1899

(1) La parte trasferita può impedire le conseguenze ai sensi della Sezione 1898 dichiarando al cedente che rifiuta la sua esenzione. In tal caso, il cedente può richiedere al cedente di adempiere se il cessionario non adempie alle obbligazioni assunte.

(2) La dichiarazione può essere effettuata entro quindici giorni dal giorno in cui la parte trasferita ha appreso o ha dovuto scoprire che l’assegnatario non aveva ottemperato. Sebbene un ritardo nella dichiarazione non le privi degli effetti di cui al paragrafo 1, la parte trasferita risarcisce il danno causato dal ritardo.

§ 1900

Tutte le eccezioni dal contratto e contro il cessionario rimangono con la parte assegnata. Altre obiezioni di quella parte nei confronti del cedente saranno mantenute se si riserva il diritto di farlo nel contratto o nel consenso alla cessione del contratto.

Sezione 2

Cambiamenti nel contenuto degli impegni
§ 1901

Le parti sono disposte a negoziare un cambiamento nei loro diritti e obblighi.

§ 1902

Novace
Con un accordo sulla modifica del contenuto dell’impegno, l’impegno esistente viene annullato e sostituito da un nuovo impegno. Tuttavia, se l’impegno esistente può sopravvivere in aggiunta al nuovo impegno, si considera che non sia stato annullato.

Raddrizzatura
§ 1903

(1) L’obbligazione esistente può essere sostituita da una nuova obbligazione anche se le parti regolano di comune accordo i diritti e gli obblighi tra loro ancora controversi o dubbi. Se la liquidazione del diritto reale ha per oggetto una cosa iscritta nell’elenco pubblico, gli effetti della transazione si verificano con l’iscrizione in tale elenco.

(2) La transazione non può essere opposta solo perché ha creato una disparità tra le prestazioni reciproche delle parti.

§ 1904

La validità della transazione non sarà inficiata da errori in quanto contestato o dubbi tra le parti, a meno che l’errore non sia stato causato da una parte astuta. Una transazione concordata in buona fede non decade anche se, sulla base dei fatti accertati, viene successivamente accertato che una delle parti non aveva alcuna pretesa.

§ 1905

Gli accordi per regolare tutti i diritti tra le parti non possono riguardare diritti che sono stati esclusi, né diritti che le parti potrebbero non aver potuto avere in mente.

Disposizioni comuni
§ 1906

Un accordo di novazione o di transazione richiede una forma scritta, se l’obbligo originario è stato stabilito anche per iscritto o se il diritto è già prescritto.

§ 1907

La garanzia dei diritti oggetto di novazione o regolamento si applica anche ai diritti che ne derivano. Tuttavia, se la garanzia è stata fornita da un terzo che non è entrato nella novazione o nella transazione, sarà vincolato nella misura dell’obbligazione originaria e conserverà tutte le obiezioni che avrebbe potuto sollevare contro il credito se la novazione o la transazione non fossero avvenute.

Parte 7

Risoluzione delle responsabilità
Sezione 1

Compimento
Condizioni generali
§ 1908

(1) Adempiendo il debito, l’obbligo scade.

(2) Il debitore deve adempiere il debito a proprie spese e rischio in modo corretto e puntuale.

§ 1909

Se il debitore ha utilizzato la cambiale come mezzo di pagamento ai sensi del contratto, l’emissione della cambiale non incide sulla durata del debito monetario, ma il creditore può richiedere al debitore di saldare il debito solo se non ha potuto ottenere l’adempimento dalla cambiale; tuttavia, se il creditore ha ottemperato, il debito si considera adempiuto con l’emissione della cambiale. Ciò vale anche se è stata aperta una lettera di credito, è stato emesso un assegno o in altri casi simili.

§ 1910

Contro la sua volontà, il creditore non può essere costretto ad accettare qualcosa di diverso da ciò che appartiene al suo credito e il debitore non può essere costretto a fornire qualcosa di diverso da ciò che deve. Lo stesso vale per il luogo, il tempo e il metodo di adempimento.

§ 1911

Se le parti devono pagarsi a vicenda nello stesso momento, solo la parte che ha già saldato il debito stesso o che è disposta e in grado di pagare il debito nello stesso momento in cui l’altra parte può richiederlo.

§ 1912

(1) Chiunque debba esibirsi in caso di prestazione reciproca in anticipo può rifiutare la sua prestazione fino a quando la prestazione reciproca non gli viene fornita o assicurata; tuttavia, questo è solo il caso se la prestazione della controparte è messa in pericolo da circostanze che si sono verificate per lui, che non erano e non avrebbero dovuto essere note a lui quando ha concluso il contratto.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1, è anche possibile prevedere un periodo ragionevole aggiuntivo per l’esecuzione o per garantire l’esecuzione e recedere dal contratto dopo la sua inutile scadenza.

§ 1913

Una parte non può rifiutare l’adempimento o recedere dal contratto perché il debito dell’altra parte contratto per un altro motivo legale non è stato adempiuto correttamente e in tempo.

Prestazioni adeguate
§ 1914

(1) Una persona che si esibisce dietro compenso ad un’altra è obbligata ad adempiere senza difetti con le proprietà scambiate o usuali in modo che sia possibile utilizzare l’oggetto della prestazione ai sensi del contratto e, se noto alle parti, secondo lo scopo del contratto.

(2) Se viene eseguito in modo difettoso, il destinatario ha i diritti dalla prestazione difettosa.

§ 1915

Il debitore è obbligato ad adempiere in qualità media, a meno che non venga concordata tra le parti una qualità diversa.

§ 1916

(1) Il debitore si comporta in modo difettoso, in particolare

a) se fornisce l’oggetto della prestazione, che non ha caratteristiche specificate o concordate,

b) se non fa notare i difetti che ha l’oggetto della prestazione, anche se normalmente non si verificano con tale oggetto,

c) se assicura al creditore contrariamente al fatto che l’oggetto della prestazione non ha vizi o che la cosa è adatta ad un determinato uso, o

d) se aliena una cosa estranea ingiustificatamente come sua.

(2) L’espressione di volontà, con la quale l’alienatore limiterà in anticipo la portata legale dei suoi obblighi derivanti da adempimenti difettosi, non sarà presa in considerazione. Se il cessionario rinuncia anticipatamente al suo diritto dalla prestazione difettosa, l’espressione della sua volontà richiede una forma scritta.

§ 1917

Se il difetto è evidente ed evidente al momento della conclusione del contratto o se il difetto è identificabile dall’elenco pubblico, è a carico del cessionario. Ciò non si applica se l’alienatore ha abilmente eliminato il difetto o se ha esplicitamente assicurato al cessionario che la cosa non ha tale difetto o che è del tutto priva di difetti.

§ 1918

Se la cosa viene lasciata in piedi e sdraiata (in totale), i suoi difetti sono a carico del cessionario. Ciò non si applica se la cosa non ha una proprietà che lo straniero ha dichiarato di avere, o l’acquirente l’ha già scambiata.

§ 1919

(1) Se l’alienatore assume una garanzia di qualità, è garantito che l’oggetto della prestazione sarà adatto all’uso per lo scopo concordato per un certo periodo di tempo dopo l’esecuzione e che manterrà le proprietà concordate; se non concordato, la garanzia copre lo scopo e le proprietà usuali.

(2) Se la garanzia non è concordata nel contratto, l’alienatore può assumerla mediante una dichiarazione nel certificato di garanzia o contrassegnando il periodo di garanzia o la durata di conservazione o la durabilità dell’articolo sull’imballaggio. Se il periodo di garanzia concordato nel contratto è diverso dal periodo di garanzia indicato sulla confezione, si applica quanto concordato. Se il periodo di garanzia è indicato nella scheda di garanzia più lungo del tempo concordato o segnato sulla confezione, si applica questo periodo di garanzia più lungo.

§ 1920

(1) L’oggetto della prestazione ha un difetto legale se una terza parte si applica ad esso, a meno che il cessionario non conoscesse o avrebbe dovuto sapere di tale restrizione. In tal caso, il cessionario informerà l’alienatore senza indebito ritardo.

(2) Chiunque abbia trasferito a se stesso il diritto su un oggetto di cui sa di non appartenere all’alienatore o che l’alienatore non ha il diritto di dimostrare tale diritto, non ha diritto da questo difetto.

§ 1921

(1) Il cessionario può esercitare il diritto dalla prestazione difettosa in tribunale se incolpa lo straniero del difetto senza indebito ritardo dopo aver avuto l’opportunità di ispezionare la cosa e scoprire il difetto, contrassegnando il difetto o notificando come si manifesta. Il difetto può essere contestato entro sei mesi dal ricevimento dell’oggetto della prestazione.

(2) L’ acquirente deve incolpare l’alienatore per il difetto coperto dalla garanzia senza indebito ritardo dopo che ha avuto l’opportunità di ispezionare l’oggetto della prestazione e scoprire il difetto, ma non oltre il periodo di reclamo determinato dalla durata del periodo di garanzia. Ciò non pregiudica il paragrafo 1.

(3) Se il cessionario non si è lamentato del difetto in tempo e se l’alienatore si oppone a un arresto ritardato, il tribunale non concederà il diritto al cessionario. Ciò non si applica se il difetto è il risultato di un fatto di cui l’alienatore sapeva o doveva essere a conoscenza al momento della consegna.

§ 1922

(1) Non appena il cessionario scopre un difetto, deve informare il cedente senza indebito ritardo e consegnare l’oggetto della prestazione al cedente, o conservarlo secondo le sue istruzioni o altrimenti smaltirlo in modo tale che il difetto possa essere esaminato. Se si tratta di un bene deperibile, il cessionario può venderlo senza indugio previa comunicazione all’alienante.

(2) Se l’acquirente ha giustamente presentato reclamo all’alienatore del difetto, il periodo per l’esercizio dei diritti derivanti dalla prestazione difettosa o il periodo di garanzia non decorre per il periodo durante il quale l’acquirente non può utilizzare l’oggetto difettoso.

§ 1923

Se il difetto è rimediabile, l’acquirente può richiedere la riparazione o l’aggiunta di quanto mancante oppure un ragionevole sconto sul prezzo. Se il difetto non può essere eliminato e l’oggetto non può essere utilizzato correttamente, l’acquirente può recedere dal contratto o richiedere un ragionevole sconto sul prezzo.

§ 1924

Chi ha diritto ai sensi del § 1923, ha diritto anche al rimborso delle spese opportunamente sostenute per l’esercizio di tale diritto. Tuttavia, se il diritto al risarcimento non viene esercitato entro un mese dalla scadenza del termine entro il quale il difetto deve essere contestato, il giudice non concederà il diritto se l’alienante obietta che il diritto al risarcimento non è stato esercitato in tempo.

§ 1925

Il diritto alla prestazione difettosa non esclude il diritto al risarcimento danni; tuttavia, ciò che può essere ottenuto esercitando il diritto da prestazione difettosa non può essere richiesto per un altro motivo legale.

Metodo di esecuzione
§ 1926

(1) Se il debito può essere adempiuto in diversi modi, si considera che la scelta del metodo di adempimento spetta al debitore. Se il creditore ha il diritto di scegliere, deve scegliere il metodo di adempimento entro il termine concordato, altrimenti senza indebito ritardo in modo che il debitore possa adempiere secondo la sua scelta.

(2) Se una parte non effettua una scelta in tempo, l’altra parte acquisisce il diritto di scegliere il metodo di esecuzione in modo permanente.

(3) Chi ha scelto il metodo di esecuzione non può modificarlo senza il consenso dell’altra parte.

§ 1927

(1) Se il debitore deve eseguire una delle numerose prestazioni opzionali, non ha il diritto di eseguire parte di una e parte di un’altra prestazione, né può essere obbligato a farlo.

(2) Se una delle numerose prestazioni opzionali diventa impossibile, l’obbligo è limitato alle restanti prestazioni. Tuttavia, se l’impossibilità di tale prestazione è stata causata da una persona che non aveva il diritto di scelta, l’altra parte può recedere dal contratto.

§ 1928

Chi aveva diritto di scelta può recedere dal contratto se la scelta è stata ostacolata da cause di forza maggiore o dalla controparte.

§ 1929

Se il debitore deve eseguire una cosa determinata dal tipo, è obbligato a fornire al creditore una cosa adatta allo scopo per il quale la cosa dello stesso tipo viene solitamente utilizzata sulla base di contratti simili.

§ 1930

(1) Il debito è interamente saldato.

(2) Se il debitore offre prestazioni parziali, il creditore deve accettarle, a meno che ciò non contraddica la natura dell’obbligazione o lo scopo del contratto, se tale scopo deve essere stato almeno ovvio per il debitore. Ciò non creerà altri obblighi per il creditore. Il debitore rimborsa al creditore i maggiori costi causati dalla prestazione parziale.

§ 1931

Se l’adempimento è stato concordato a rate e se il debitore non ha adempiuto alcuna rata, il creditore ha facoltà di saldare l’intera pretesa, se le parti lo hanno convenuto. Il creditore può esercitare tale diritto entro e non oltre la data di scadenza della rata successiva.

§ 1932

(1) Se il debitore deve pagare il capitale, gli interessi e i costi associati al credito, la prestazione sarà accreditata prima sui costi già determinati, poi sugli interessi di mora, poi sugli interessi e infine sul capitale, a meno che il debitore non esprima una volontà diversa nella prestazione.

(2) Se il debitore determina che sta prima pagando il capitale, gli interessi e gli interessi genereranno interessi.

§ 1933

(1) Se il debitore è debitore di più obbligazioni per la prestazione dello stesso tipo e se non determina nella prestazione per la quale sta adempiendo il debito, la prestazione deve essere calcolata prima rispetto all’obbligazione il cui adempimento era già stato ricordato dal creditore del debitore, altrimenti l’obbligazione meno garantita. Con lo stesso livello di sicurezza per più passività, la performance viene prima compensata con la passività prima dovuta.

(2) Il pagamento è compreso nel risarcimento del danno solo dopo l’adempimento dell’obbligo, la cui violazione ha determinato l’obbligo di risarcire il danno, a meno che il debitore non abbia specificato diversamente.

§ 1934

Se un debitore che non è completamente indipendente paga il debito dovuto, è liberato dall’obbligo. Tuttavia, se si è esibito su un debito incerto o in sospeso, gli potrebbe essere richiesto di rimborsare la prestazione; ciò non si applica se nel frattempo il debito è scaduto.

§ 1935

Se il debitore agisce con l’aiuto di un’altra persona, è responsabile come se stesse eseguendo se stesso.

§ 1936

(1) Il creditore deve accettare la prestazione che gli viene offerta da un terzo con il consenso del debitore. Ciò non si applica se la prestazione è legata alle caratteristiche personali del debitore.

(2) Chiunque adempia il debito di un altro senza responsabilità per il debito e non ha altrimenti garantito il debito, può richiedere al creditore di cedergli il suo credito prima o durante l’adempimento.

§ 1937

(1) Il consenso del debitore non è richiesto se il terzo paga il debito del creditore perché è responsabile del debito o garantisce altrimenti l’obbligazione.

(2) Adempiendo il debito, questa persona acquisisce i diritti del creditore e ha il diritto di far saldare al debitore ciò che ha adempiuto per lui. Il credito del creditore passa ad esso, inclusi accessori, garanzie collaterali e altri diritti associati al credito. Il creditore rilascia i documenti necessari sul credito al debitore per conto del debitore e gli fornisce tutto il necessario per far valere il credito.

§ 1938

(1) Se un terzo paga solo una parte del debito per conto del debitore, può solo chiedere il regolamento di ciò che ha pagato per conto del debitore. Il creditore originario ha il diritto di chiedere la liquidazione del saldo del suo credito preferibilmente al nuovo creditore, a meno che non abbia garantito al nuovo creditore che sarà rimborsato per quanto ha emesso come debitore.

(2) Se più persone agiscono per conto del debitore, ognuno ha diritto a un risarcimento proporzionale in base alla quota in cui ha eseguito per conto del debitore.

Voucher; tagliando
§ 1939

(1) Il buono autorizza il cedente a selezionare la prestazione dal cedente a proprio nome e ordina al cedente di eseguire sul conto del cedente sul conto del cedente. Il diritto diretto sorge nei confronti del cedente contro il buono trasferito solo se il cedente trasferito accetta il buono.

(2) Il buono può essere rilasciato anche ai ranghi o al portatore.

§ 1940

A meno che non vi sia un altro motivo legale tra il cedente e il cedente, le due disposizioni del contratto di ordinazione si applicano ai loro diritti e obblighi; tuttavia, il buono non scade alla morte del cedente o del cessionario.

§ 1941

Il Voucher notificherà il Voucher senza indebito ritardo se non desidera utilizzare il Voucher o se rifiuta di accettare il Voucher o di soddisfarlo in conformità con esso.

§ 1942

Fino a quando il cedente non ha ancora accettato il buono nei confronti del cedente, il cedente può revocarlo. Dipende dal rapporto giuridico tra cedente e cedente se la revoca del buono influisce anche sul cedente.

§ 1943

Il beneficiario che ha accettato il buono può solo sollevare obiezioni nei confronti del cedente relative alla validità dell’accettazione, invalidità del buono o suoi difetti, oppure obiezioni che si basano su una disposizione espressa del buono o che il cedente ha il diritto di sollevare personalmente contro il cedente.

§ 1944

(1) Se il cessionario deve già ciò che il pagatore deve al pagatore, è obbligato a rispettare il beneficiario e il suo debito si estingue solo pagando il pagatore. Se il buono deve adempiere al debito del cedente nei confronti del cedente che lo ha autorizzato, il cedente è tenuto a invitare il pagatore ad adempiere.

(2) Il buono trasferito è obbligato a eseguire solo contro l’emissione del buono riconosciuto.

§ 1945

Se il termine di prescrizione per l’obbligazione il cui adempimento è oggetto del buono inizia a decorrere nel rapporto tra cedente e cedente, prima del momento in cui viene notificata al cedente l’accettazione del buono, il termine di prescrizione in questo rapporto decorre da quel momento.

§ 1946

Buono per i ranghi
(1) Se il voucher è in linea, può essere trasferito tramite girata.

(2) Tutti i diritti dal buono alla persona autorizzata dall’avallo saranno trasferiti tramite girata.

(3) Le disposizioni legali in materia di cambiali si applicano ai requisiti della girata, nonché a chi ha diritto alla girata e al modo in cui dimostra il suo diritto. Secondo loro si valuterà anche a chi potrà richiederlo la persona che ha smarrito il voucher.

§ 1947

Buono di consegna
Se il buono è stato emesso al portatore, pagherà il debito rimesso a chi glielo presenta.

§ 1948

Le disposizioni su un buono e un buono al portatore si applicano mutatis mutandis al caso di trasferimento di un credito confermato da un documento rilasciato dal debitore alla serie o al portatore.

Ricevute
§ 1949

(1) Se il creditore accetta la prestazione, rilascia al debitore, su sua richiesta, una conferma dell’adempimento del debito (ricevuta). La ricevuta indica il nome del debitore e del creditore, l’oggetto della prestazione e il luogo e l’ora in cui e quando il debito è stato adempiuto. Se la ricevuta è emessa in capitale, si presume che anche gli accessori del credito siano stati saldati.

(2) Il debitore può rifiutare l’esecuzione se il creditore non gli rilascia contemporaneamente una ricevuta.

§ 1950

In caso di ripetute prestazioni per lo stesso motivo giuridico, si considera che il soggetto che presenta la ricevuta della prestazione dovuta successivamente abbia adempiuto anche a quanto dovuto in precedenza.

§ 1951

Il debitore adempirà anche il debito se adempie alla persona che presenta il certificato del creditore che ha il diritto di accettare la prestazione, o se gli rilascia una ricevuta rilasciata dal creditore, a meno che il debitore non sapesse che la persona che ha presentato la conferma non ha il diritto di accettare la prestazione.

§ 1952

Pagherò
(1) Un creditore che ha una dichiarazione di riconoscimento del debito o altra sottoscrizione di debito di un debitore deve restituirla al debitore al momento dell’adempimento o indicare sulla sottoscrizione del debito che è stata parzialmente adempiuta. Se ciò non è possibile, il debitore può richiedere al creditore di rilasciare una conferma che la sottoscrizione del debito è scaduta nella misura in cui il debito è stato saldato. Le disposizioni sulla ricevuta non sono interessate.

(2) Se il debitore riceve una sottoscrizione del debito senza ricevuta, si considera che il debito è stato adempiuto.

§ 1953

Adempimento sostitutivo
(1) Se il debito non può essere adempiuto perché il creditore è sconosciuto o assente, che il creditore ha irragionevolmente rifiutato di accettare la prestazione, che il debitore è incerto non per colpa di chi è il creditore o per altri importanti motivi da parte del creditore, il debitore ha il diritto di depositare oggetto della prestazione in custodia giudiziaria. I costi intenzionalmente sostenuti associati alla prestazione sostitutiva sono a carico del creditore.

(2) Il tribunale notifica alla persona per la quale è stata effettuata la composizione la composizione dell’oggetto della prestazione per custodia e, se necessario, provvede alla sua rappresentanza.

Luogo di esecuzione
§ 1954

Il corretto regolamento richiede che il debito venga saldato in un luogo specificato. Se il luogo dell’adempimento non può essere determinato dal contratto, la natura dell’obbligazione o lo scopo dell’adempimento, deve essere eseguito nel luogo prescritto dalla legge.

§ 1955

(1) Un debito non monetario deve essere pagato dal debitore nel luogo di residenza o sede legale. Il debito monetario è pagato dal debitore nel luogo di residenza o sede legale del creditore.

(2) Se una passività è sorta durante il funzionamento dell’impianto, il debito deve essere pagato nel luogo dell’impianto. Ciò si applica allo stesso modo se durante il funzionamento dello stabilimento è sorto un obbligo.

§ 1956

Se deve essere eseguito dal creditore e se il creditore ha cambiato la sua residenza o sede legale o l’ubicazione dell’impianto o dello stabilimento dopo la conclusione del contratto, il creditore sostiene i maggiori costi e il maggior rischio che il debitore può incorrere.

§ 1957

(1) Se il debitore paga un debito monetario tramite un prestatore di servizi di pagamento, il debito deve essere adempiuto accreditando l’importo monetario sul conto del prestatore di servizi di pagamento del creditore.

(2) Se il debitore paga un debito monetario tramite vaglia postale, il debito è adempiuto

a) accreditando il creditore sul conto del prestatore di servizi di pagamento se il debito è regolato sul conto, o

b) pagando una somma di denaro in contanti al creditore.

Tempo di riempimento
§ 1958

(1) Se il momento dell’adempimento è concordato con precisione o altrimenti determinato, il debitore è obbligato ad adempiere anche senza essere convocato dal creditore.

(2) Se le parti non sono d’accordo su quando il debitore deve adempiere il debito, il creditore può richiedere l’adempimento immediatamente e il debitore è quindi obbligato a soddisfare senza indebito ritardo.

§ 1959

A meno che la precedente prassi o prassi consolidata delle parti non indichi diversamente, si considera che le parti abbiano accettato

a) “inizio del periodo”: i primi dieci giorni di tale periodo;

b) “semestre”: il periodo dal decimo al ventesimo giorno del mese,

c) “metà trimestre”: il secondo mese del trimestre;

d) “fine periodo”: gli ultimi dieci giorni del periodo;

e) “immediatamente” per un periodo massimo di cinque giorni, ma per la fornitura di prodotti alimentari o materie prime per un periodo massimo di due giorni e per la fornitura di macchinari per un periodo massimo di dieci giorni.

§ 1960

Se, in base al contratto, il debitore ha il diritto di determinare il momento dell’adempimento, e se non lo determina entro un termine ragionevole, il tribunale lo determina su proposta del creditore secondo le circostanze del caso.

§ 1961

Se le parti non concordano se il tempo di esecuzione è determinato a favore di entrambe o solo di una di esse, è valido che sia determinato a favore di entrambe le parti. Ciò non si applica se la natura della prestazione lo preclude.

§ 1962

(1) Se il momento dell’adempimento è a favore di entrambe le parti, né il creditore può pretendere la prestazione prematuramente, né il debitore può adempiere prematuramente il debito.

(2) Se il momento dell’adempimento è a favore del debitore, il creditore non può richiedere prematuramente l’adempimento, ma il debitore può adempiere prematuramente il debito.

(3) Se il momento dell’adempimento è fissato a favore del creditore, il creditore può esigere l’adempimento prematuramente, ma il debitore potrebbe non adempiere prematuramente il debito.

§ 1963

(1) Se il contenuto dell’obbligo reciproco degli imprenditori include l’obbligo di fornire beni o servizi a pagamento, il prezzo è pagabile senza la necessità di una richiesta di pagamento, entro trenta giorni dal giorno in cui il debitore ha ricevuto una fattura o altra richiesta di natura simile, o dalla data di ricezione. beni o servizi, a seconda di quale sia il successivo. Tuttavia, se è stato concordato di prendere in consegna i beni o servizi, o di verificare se sono stati debitamente adempiuti, il prezzo è pagabile entro trenta giorni dalla data di presa in consegna o verifica. Ciò vale anche per l’obbligo dell’imprenditore e di una società pubblica o di persone giuridiche costituite da questa società, anche se non sono imprenditori.

(2) Le parti contraenti possono concordare una scadenza superiore a sessanta giorni solo se ciò non è gravemente ingiusto per il creditore. Tuttavia, se il contenuto dell’obbligo dell’impresa include l’obbligo di fornire beni o servizi a un ente pubblico, le parti possono concordare una scadenza più lunga solo se giustificata dalla natura dell’obbligo e la scadenza non può superare i sessanta giorni.

§ 1964

(1) Una parte contraente ha il diritto di invocare l’inefficacia di un accordo sul tempo di esecuzione che devia dalle disposizioni della Sezione 1963 o un accordo che devia dall’importo legale degli interessi di mora, se tali accordi sono gravemente ingiusti per il creditore.

(2) Un soggetto giuridico istituito per proteggere gli interessi delle piccole e medie imprese invoca anche l’inefficacia alle condizioni di cui al paragrafo 1 se queste disposizioni sono contenute nelle condizioni commerciali.

(3) Se il tribunale dichiara inefficace l’accordo, si applicano invece le disposizioni di legge, a meno che il tribunale non decida diversamente nell’interesse di una soluzione equa.

§ 1965

Se è concordato tra gli imprenditori di rilevare i beni o servizi, o di verificare se sono stati debitamente adempiuti, il periodo di tale acquisizione o verifica non dovrà superare i trenta giorni. Il periodo di accettazione o verifica può superare i trenta giorni solo se ciò non è gravemente ingiusto per il creditore.

§ 1966

Le disposizioni del § 1963 non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di organizzare l’esecuzione in forma di rate.

§ 1967

Se il debitore paga il debito monetario prima del termine stabilito, non ha diritto a detrarre gli interessi dall’importo dovuto corrispondente al periodo per il quale ha prestato in precedenza senza il consenso del creditore.

Inadempienza del debitore
§ 1968

Un debitore che non paga correttamente e in tempo il suo debito è in arretrato. Il debitore non è responsabile dell’inadempienza se non è in grado di adempiere a causa dell’inadempienza del creditore.

§ 1969

Dopo il debitore moroso, il creditore può recuperare il debito o può recedere dal contratto alle condizioni convenute nel contratto o previste dalla legge.

§ 1970

Un debitore in arretrato con il pagamento di un debito pecuniario può essere richiesto dal creditore che ha debitamente adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e legali di pagare gli interessi di mora, a meno che il debitore non sia responsabile degli arretrati. L’importo degli interessi di mora è determinato dal governo mediante regolamento; se le parti non concordano sull’ammontare degli interessi di mora, l’importo così determinato si considera concordato.

§ 1971

Il creditore ha diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di un debito monetario solo se gli interessi di mora non sono coperti.

§ 1972

(1) Il creditore ha il diritto di invocare l’inefficacia dell’accordo sugli interessi di mora, che si discosta dalla legge deteriorando la sua posizione rispetto a tutte le circostanze e le condizioni del caso, senza che vi sia una giusta ragione per tale deviazione. Se il tribunale dichiara inefficace l’accordo, si applicano invece le disposizioni di legge, a meno che il tribunale non decida diversamente nell’interesse di una soluzione equa.

(2) Un soggetto giuridico istituito per proteggere gli interessi delle piccole e medie imprese ha anche il diritto di invocare l’inefficacia delle condizioni commerciali nella misura contraria al paragrafo 1.

§ 1973

Se si concorda che il debito già scaduto sarà pagato a rate, e se il creditore vuole che il debitore paghi gli interessi di mora a rate, questo deve essere concordato esplicitamente.

§ 1974

Il debitore sopporta il rischio di danneggiamento dei beni per qualsiasi periodo di tempo, indipendentemente dalla causa del danno, a meno che non dimostri che il danno è avvenuto anche nel corretto adempimento della sua obbligazione o che il danno è stato causato dal creditore o dal proprietario della cosa. Ciò vale anche se il debitore dispone della cosa in conflitto con gli altri suoi obblighi derivanti dall’obbligazione.

Prestatore del creditore
§ 1975

Il creditore è in arretrato se non ha accettato la prestazione debitamente offerta o non ha fornito al debitore la collaborazione necessaria per adempiere al debito.

§ 1976

Se l’oggetto della prestazione è una cosa, il creditore sopporta il rischio di danneggiamento della cosa per un periodo di tempo qualsiasi, indipendentemente dalla causa. Ciò non si applica se il debitore causa il danno.

Disposizioni comuni
§ 1977

Se una parte viola materialmente il proprio obbligo contrattuale per ritardo, l’altra parte può recedere dal contratto se notifica al ritardatore senza indebito ritardo dopo aver appreso del ritardo.

§ 1978

(1) Se il ritardo di una delle parti contraenti costituisce una violazione minore dei suoi obblighi contrattuali, l’altra parte può recedere dal contratto dopo che la parte ritardante non adempie ai suoi obblighi anche entro un termine ragionevole aggiuntivo fornito dall’altra parte esplicitamente o tacitamente.

(2) Se il creditore notifica al debitore che sta fissando un periodo aggiuntivo per l’adempimento e che non glielo estenderà, si applicherà che si è ritirato dal contratto alla scadenza di questo periodo invano.

§ 1979

Se il creditore ha concesso al debitore un periodo aggiuntivo irragionevolmente breve per l’adempimento e recede dal contratto dopo la sua scadenza, gli effetti del recesso avranno effetto solo dopo la scadenza invano del periodo che avrebbe dovuto essere concesso al debitore come ragionevole. Ciò vale anche se il creditore si è ritirato dal contratto senza concedere al debitore un periodo aggiuntivo per adempiere.

§ 1980

Impegno fisso
(1) Se il periodo esatto di esecuzione è stato concordato nel contratto e se dal contratto o dalla natura dell’obbligazione risulta che il creditore non può avere un interesse nell’adempimento ritardato, l’obbligo scade all’inizio del ritardo del debitore, a meno che il creditore non informi il debitore senza indebito ritardo che ci vuole.

(2) La risoluzione dell’obbligazione dà luogo agli stessi effetti che se il creditore si fosse ritirato dal contratto.

Sezione 2

Altre modalità di cessazione delle responsabilità
§ 1981

Accordo
Le parti sono libere di negoziare la risoluzione dell’impegno senza stabilirne uno nuovo.

Compensazione
§ 1982

(1) Se le parti si devono reciprocamente prestazioni dello stesso tipo, ciascuna di esse può dichiarare nei confronti dell’altra parte che sta compensando il proprio credito con il credito dell’altra parte. La compensazione può essere effettuata non appena la parte ha il diritto di esigere la soddisfazione del proprio credito e di pagare il proprio debito.

(2) Con la compensazione, entrambi i crediti vengono cancellati nella misura in cui si sovrappongono; se non si sovrappongono completamente, il credito viene compensato analogamente alla liquidazione. Questi effetti si verificano quando entrambi i crediti diventano eleggibili per la compensazione.

§ 1983

Una dichiarazione di compensazione fatta a condizione o con il tempo non sarà presa in considerazione.

§ 1984

(1) Se un debitore è debitore in solido con altri, può compensare il credito del suo co-debitore contro il creditore solo fino all’importo della quota del co-debitore nel debito congiunto.

(2) Il debitore dei creditori avente diritto in solido può compensare contro uno qualsiasi dei co-creditori ciò che il co-creditore gli deve, solo fino all’importo della sua quota nel credito comune.

§ 1985

La persona che mantiene il conto per la controparte può compensare i fondi in esso depositati per estinguere il mutuo credito derivante dal contratto di conto.

§ 1986

Se un credito è stato progressivamente trasferito a più persone, il debitore può utilizzare solo il credito che aveva al momento del trasferimento nei confronti del primo creditore e il credito che aveva nei confronti dell’ultimo creditore.

§ 1987

(1) I crediti che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale possono beneficiare della compensazione.

(2) Un credito incerto o indefinito non è idoneo per la compensazione.

§ 1988

(1) È vietata la compensazione con un credito alimentare per un minore che non è completamente autonomo.

(2) La compensazione con una richiesta di risarcimento per danni alla salute è vietata, a meno che non si tratti di una richiesta reciproca di risarcimento dello stesso tipo.

§ 1989

(1) Il periodo di prescrizione di un credito non impedisce la compensazione se è avvenuta dopo il momento in cui i crediti sono diventati ammissibili per la compensazione.

(2) Se il creditore ha posticipato il tempo di esecuzione gratuitamente su richiesta del debitore, può comunque compensare il suo credito dopo la scadenza del termine in cui il debitore era originariamente tenuto a eseguire.

§ 1990

Se ogni pretesa deve essere soddisfatta in un luogo diverso, ciò non preclude la compensazione, ma la parte contro la quale è stata compensata ha diritto al risarcimento del danno causatogli dal mancato adempimento nel luogo designato o dall’impossibilità di eseguire nel luogo specificato.

§ 1991

Il divieto di compensazione mediante dichiarazione di una delle parti non impedisce alle parti di disporre la compensazione; tuttavia, non si tiene conto di un accordo per la compensazione nei confronti di un richiedente alimenti per un minore che non è pienamente lavoratore autonomo.

§ 1992

Trattamento di fine rapporto
Qualora le parti convengano che una di esse possa annullare l’obbligazione mediante il pagamento del TFR, l’obbligazione viene annullata mediante il pagamento del TFR, analogamente al recesso dal contratto. Tuttavia, il diritto di recedere dall’obbligazione mediante il pagamento del TFR non spetta alla parte che abbia già, anche solo parzialmente, accettato l’adempimento dell’altra parte o che abbia eseguito essa stessa l’altra parte.

Fusione
§ 1993

(1) Se una legge si fonde in qualsiasi modo con un obbligo in una persona, il diritto e l’obbligo decade, a meno che la legge non disponga diversamente.

(2) Se il diritto del creditore si fonde con l’obbligo della persona che garantisce l’obbligazione, il debito principale non sarà estinto.

§ 1994

Con la fusione del diritto del creditore e dell’obbligo di uno dei debitori vincolati in solido, il debito si estingue fino all’importo corrispondente alla quota di tale co-debitore. La fusione tra l’obbligazione del debitore e il diritto di uno dei creditori aventi diritto in solido fa decadere il credito fino all’importo corrispondente alla quota di tale co-creditore.

Perdono del debito
§ 1995

(1) Se il creditore condona il debito, si considera che il debitore accetti il ​​perdono del debito, a meno che non abbia espresso il suo disaccordo esplicitamente o adempiendo il debito senza indebito ritardo.

(2) Il debito sarà condonato anche se il creditore rilascia una ricevuta al debitore o gli restituisce la sottoscrizione del debito senza adempiere al debito; se il creditore emette ricevuta o restituisce la sottoscrizione del debito per l’intero debito a uno dei co-debitori, si considera che il creditore abbia rinunciato al debito a tutti i co-debitori.

§ 1996

(1) Se il creditore condona il debito di uno dei debitori vincolati in solido, la remissione del debito ha effetti nei confronti degli altri co-debitori nella misura della quota del co-debitore che è stato liberato dall’obbligazione.

(2) Se il debitore è condonato da uno dei creditori aventi diritto in solido, libererà il debitore dal debito nella misura della quota di questo co-creditore.

§ 1997

Se il creditore rinuncia all’obbligo nei confronti del debitore, la rinuncia non ha alcun effetto sul debito principale. Tuttavia, se il creditore solleva uno dei co-garanti dall’obbligazione, gli altri co-garanti conservano le obiezioni che avrebbero potuto essere sollevate dal co-garante il cui obbligo è stato revocato.

Risoluzione
§ 1998

(1) L’obbligo può essere risolto se le parti lo accettano o se la legge lo prevede.

(2) Se l’obbligo viene risolto, scade alla scadenza del periodo di preavviso. Tuttavia, se l’obbligo può essere risolto senza preavviso, l’obbligo scade con effetto.

§ 1999

(1) Se un contratto concluso a tempo indeterminato impegna almeno una parte ad attività continuative o ripetute, o se almeno una parte si impegna a tollerare tali attività, l’obbligo può essere annullato alla fine del trimestre solare mediante preavviso dato almeno tre mesi prima.

(2) Se una parte si è impegnata ad astenersi da determinate attività e se è chiaro dalla natura dell’obbligo che l’obbligo non è limitato nel tempo, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano.

§ 2000

(1) Se un contratto è stato concluso per un periodo determinato senza gravi motivi in ​​modo tale da vincolare una persona per la vita della sua vita o da vincolare chiunque per più di dieci anni, la sua risoluzione può essere richiesta dopo dieci anni dall’obbligo. Il giudice revoca l’obbligo anche se le circostanze sulle quali le parti sembrano aver fatto affidamento sull’obbligazione sono cambiate in misura tale che la parte vincolata non può essere ragionevolmente obbligata a continuare ad essere vincolata dal contratto.

(2) Se una parte rinuncia in anticipo al diritto di richiedere la cancellazione di un obbligo, ciò non verrà preso in considerazione. Ciò non si applica se la parte obbligata è una persona giuridica.

Recesso dal contratto
§ 2001

Il contratto può essere revocato se le parti lo concordano o se la legge lo prevede.

§ 2002

(1) Se una parte viola il contratto in modo sostanziale, l’altra parte può recedere dal contratto senza indebito ritardo. Una violazione dei doveri è sostanziale che la parte inadempiente già sapeva o avrebbe dovuto sapere al momento della conclusione del contratto che l’altra parte non avrebbe stipulato il contratto se avesse previsto la violazione; in altri casi, la violazione è considerata non materiale.

(2) Una parte può recedere dal contratto senza indebito ritardo dopo che il comportamento dell’altra parte dimostra senza dubbio di aver violato il contratto in modo sostanziale e se non fornisce una ragionevole garanzia su richiesta della parte avente diritto.

§ 2003

(1) Non appena la parte autorizzata a recedere dal contratto notifica all’altra parte che sta recedendo dal contratto o che rimane nel contratto, non può più cambiare la sua scelta personalmente.

(2) Se una parte ha potuto recedere dal contratto per una violazione sostanziale di un obbligo contrattuale e non ha esercitato il proprio diritto, ciò non le impedisce di recedere dal contratto in un secondo momento con riferimento a comportamenti simili dell’altra parte.

§ 2004

(1) Il recesso dal contratto risolve l’obbligo dall’inizio.

(2) Se il debitore ha eseguito in parte, il creditore può recedere dal contratto solo per il resto della prestazione incompiuta. Tuttavia, se la prestazione parziale non è rilevante per il creditore, il creditore può recedere dal contratto per l’intera prestazione.

(3) Se il contratto obbliga il debitore a svolgere attività continue o ripetute o ad adempimenti parziali graduali, il creditore può recedere dal contratto solo con effetto per il futuro. Ciò non si applica se i servizi parziali già ricevuti non sono di per sé rilevanti per i creditori.

§ 2005

(1) Il recesso dal contratto pone fine ai diritti e agli obblighi delle parti nella misura dei suoi effetti. Ciò non pregiudica i diritti di terzi acquisiti in buona fede.

(2) Il recesso dal contratto non pregiudica il diritto al pagamento della penale contrattuale o degli interessi di mora, qualora abbia già raggiunto, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale o concordato, che per sua natura dovrebbe vincolare le parti anche dopo il recesso dal contratto, in particolare su come risolvere le controversie. Se il debito è stato garantito, il recesso dal contratto non incide sulla garanzia.

Successiva impossibilità di esecuzione
§ 2006

(1) Se il debito diventa insoddisfacente dopo il sorgere dell’obbligazione, l’obbligazione scade a causa dell’impossibilità di adempimento. L’adempimento non è impossibile se il debito può essere saldato in condizioni difficili, a costi maggiori, con l’aiuto di un’altra persona o solo dopo un tempo determinato.

(2) Il debitore dimostra l’impossibilità di adempimento.

§ 2007

Se solo una parte dell’adempimento è impossibile, l’obbligazione decade nella sua interezza se dalla natura dell’obbligazione o dallo scopo del contratto, che era noto alle parti al momento della conclusione del contratto, risulta che l’esecuzione della parte restante è irrilevante per il creditore. In caso contrario, l’obbligo scade solo in questa parte.

§ 2008

Se il debitore non comunica al creditore che l’adempimento del debito è divenuto impossibile, senza indebito ritardo dopo aver appreso o dovuto saperlo, risarcisce il creditore per il danno causato dal creditore non informato dell’impossibilità di adempimento in tempo utile.

§ 2009

Morte del debitore o del creditore
(1) La morte del debitore non pone fine all’obbligazione, a meno che il suo contenuto non fosse una prestazione che doveva essere eseguita di persona dal debitore.

(2) Con la morte del creditore, il diritto decade se la prestazione è stata limitata solo alla sua persona.

Parte 8

Garantire e confermare i debiti
Sezione 1

Condizioni generali
§ 2010

(1) Un debito può essere garantito se una terza parte si impegna nei confronti del creditore oa favore del creditore per la prestazione del debitore, o se qualcuno fornisce al creditore oa beneficio del creditore una garanzia di proprietà che il debitore adempirà al suo debito. Il debito può essere stabilito predisponendo una penale contrattuale o riconoscendo il debito.

(2) Se un’altra persona amministra la garanzia a favore del creditore, questa persona può far valere gli stessi diritti nei confronti del debitore o del fornitore di sicurezza e adempiere agli stessi obblighi nei loro confronti del creditore.

§ 2011

Il creditore, su sua richiesta e in qualsiasi momento e senza indebito ritardo, informa la persona che ha fornito la garanzia dell’importo del debito garantito.

Certezza
§ 2012

(1) Chi è obbligato a fornire una garanzia adempie ai propri obblighi istituendo un privilegio.

(2) Se qualcuno non è in grado di fornire una garanzia stabilendo un privilegio, deve fornire una garanzia da un garante idoneo. Un garante idoneo è considerato una persona che può essere citata in giudizio nel paese e che dispone di una proprietà adeguata.

§ 2013

Nessuno è obbligato ad accettare l’articolo come garanzia fino a un importo superiore a due terzi del prezzo normale.

§ 2014

(1) Si ritiene che un terreno edificabile o un immobile utilizzato per scopi commerciali sia una garanzia sufficiente fino alla metà del prezzo normale. Il diritto di costruzione è considerato una garanzia sufficiente fino alla metà del prezzo normale se il corrispettivo concordato come salario di costruzione viene pagato entro e non oltre cinque anni prima della scadenza del diritto di costruzione.

(2) Un titolo che fornisce un rendimento sicuro è considerato una garanzia sufficiente fino a tre quarti del prezzo normale.

(3) I depositi in banche o unioni di risparmio e di credito sono garanzie ammissibili fino all’importo dell’assicurazione.

§ 2015

(1) Il titolo garantisce interessi sul debito monetario fino all’importo del tasso di interesse legale; ciò non si applica se la persona che fornisce la garanzia è stata informata prima che la garanzia abbia ricevuto la garanzia degli interessi concordati dal creditore e dal debitore.

(2) Se il debito è già garantito da interessi, vengono garantiti anche gli interessi, che non sono ancora maturati.

§ 2016

Se la garanzia di creditori diversi si basa su diritti diversi per la stessa cosa, i creditori garantiti da un diritto reale in un elenco pubblico o registro dei pegni e in un secondo gruppo da creditori garantiti da un diritto reale nel secondo gruppo sono soddisfatti nella misura di tali diritti e nell’ordine di origine. nell’elenco pubblico o nel registro dei pegni. Quindi, nel terzo gruppo, i creditori garantiti dalla legge delle obbligazioni sono soddisfatti.

§ 2017

(1) Se la garanzia perde il prezzo in modo tale che la garanzia diventa insufficiente, il creditore ha il diritto di richiedere al debitore di integrare la garanzia senza indebito ritardo senza indebito ritardo; se il debitore non lo fa, diventa esigibile la parte del credito non garantita.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche se la cauzione è stata legittimamente prelevata.

Sezione 2

Garantire il debito
Responsabilità
§ 2018

(1) Chi dichiara al creditore che lo soddisferà, se il debitore non adempie al suo debito nei confronti del creditore, diventa garante del debitore. Se il creditore non accetta il garante, non può chiedergli nulla.

(2) La dichiarazione di garanzia richiede una forma scritta.

§ 2019

(1) La garanzia assume un debito valido del debitore; La responsabilità può anche essere data per debiti futuri o potenziali, nonché per una serie di debiti di un certo tipo sorti nei confronti del debitore in un determinato momento o per una serie di debiti diversi per lo stesso motivo legale.

(2) La validità di una garanzia non deve essere impedita se l’obbligazione del debitore è invalida a causa della mancanza della sua capacità di impegnarsi negli obblighi, se il garante ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento dell’assunzione dell’obbligo di garanzia.

§ 2020

Se solo una parte del debito è garantita da una garanzia, l’entità della garanzia non viene ridotta dall’adempimento parziale, se il debito rimane non adempiuto per l’importo in cui è garantito dalla garanzia.

§ 2021

(1) Il creditore ha il diritto di esigere l’adempimento dal garante se il debitore non ha adempiuto il debito entro un periodo di tempo ragionevole, anche se il creditore lo ha invitato a farlo per iscritto. Non è richiesta alcuna citazione se il creditore non può conformarvisi o se non vi è dubbio che il debitore non sarà inadempiente.

(2) Se la garanzia è stata concordata per un certo periodo, il diritto del creditore deve essere preservato anche se il creditore ha chiesto al garante di adempiere durante questo periodo.

§ 2022

Il garante può rifiutare l’adempimento se il creditore è in colpa per il fatto che il credito non può essere soddisfatto dal debitore.

§ 2023

(1) Il garante può sollevare contro il creditore tutte le obiezioni che il debitore ha nei confronti del creditore.

(2) Se il garante solleva le obiezioni comunicategli dal debitore, il debitore rimborserà al garante i costi sostenuti se le obiezioni non hanno avuto successo.

§ 2024

Se il fideiussore soddisfa il creditore all’insaputa del debitore, il debitore può sollevare contro il fideiussore tutte le obiezioni che aveva il diritto di sollevare nei confronti del creditore se il creditore ha eseguito l’esecuzione contro di lui. Tuttavia, il debitore non può sollevare obiezioni contro il fideiussore che il debitore non abbia notificato al fideiussore senza indebito ritardo dopo che il fideiussore lo ha informato che il creditore ha esercitato il diritto di garanzia.

§ 2025

(1) Il diritto del creditore nei confronti del garante non decade prima della scadenza del diritto nei confronti del debitore.

(2) Il riconoscimento di un debito da parte del debitore è efficace nei confronti del garante se il garante è d’accordo.

§ 2026

(1) La passività scade con la risoluzione del debito garantito.

(2) Tuttavia, la responsabilità non scade se il debito è scaduto a causa dell’impossibilità di adempimento del debitore e il garante può adempierlo o per la risoluzione della persona giuridica che è il debitore.

§ 2027

Se più garanti garantiscono lo stesso debito, ciascuno di essi garantisce l’intero debito al creditore. Il garante ha gli stessi diritti nei confronti degli altri garanti del co-debitore.

§ 2028

La responsabilità legale per debito non monetario garantisce un credito monetario che appartiene al creditore in caso di violazione del debito garantito.

Garanzia finanziaria
§ 2029

(1) Una garanzia finanziaria deriva dalla dichiarazione dell’emittente nel documento di garanzia che soddisferà il creditore in base al documento di garanzia fino a un certo importo, se il debitore non adempie a un determinato debito nei confronti del creditore o se sono soddisfatte altre condizioni specificate nel documento di garanzia. Se l’emittente è una banca, una banca estera o un’associazione di risparmio e prestito, si tratta di una garanzia bancaria.

(2) Il documento di garanzia richiede una forma scritta.

§ 2030

Quando si assicura un credito non monetario, si considera che un credito monetario è garantito fino all’importo specificato nel documento di garanzia, che appartiene al creditore in caso di violazione dell’obbligo di adempimento garantito.

§ 2031

(1) Se la garanzia finanziaria è confermata da un altro emittente, il creditore può esercitare il diritto derivante dalla garanzia finanziaria nei confronti di uno qualsiasi di questi emittenti.

(2) L’ espositore che ha confermato la garanzia finanziaria e adempiuto su questa base ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’espositore che gli ha chiesto di confermare la garanzia finanziaria.

§ 2032

Se l’espositore ha fornito una garanzia finanziaria su richiesta di un altro espositore, l’emittente che ha fornito la garanzia ha diritto al risarcimento da parte dell’espositore richiedente se ha soddisfatto e rispettato le condizioni specificate nella richiesta della garanzia fornita.

§ 2033

Se l’emittente notifica a un’altra persona che un altro emittente ha fornito una garanzia finanziaria, l’emittente notificante non è obbligato a fornire una garanzia finanziaria; tuttavia, se causa un danno a causa di una notifica errata, lo risarcirà.

§ 2034

(1) L’ emittente è responsabile dell’adempimento del debito garantito fino all’importo e alle condizioni specificate nel documento di garanzia. L’emittente può solo sollevare obiezioni nei confronti del creditore, la cui applicazione è garantita dal documento di garanzia.

(2) Se la garanzia finanziaria assicura l’adempimento del debito, l’adempimento parziale del debito non ha alcun effetto sull’entità della garanzia finanziaria se l’importo del debito insoluto è almeno pari all’importo a cui si riferisce il documento di garanzia.

§ 2035

(1) Se le condizioni specificate nel documento di garanzia sono soddisfatte, l’espositore adempirà all’obbligo della garanzia finanziaria se il creditore lo richiede per iscritto. Se il documento di garanzia condiziona la prestazione dell’emittente alla presentazione di un determinato documento, deve essere presentato su invito o senza indebito ritardo dopo di esso, ma sempre per la durata della garanzia finanziaria.

(2) Salvo diversa indicazione nel documento di garanzia, l’emittente non può sollevare obiezioni nei confronti del creditore che il debitore avrebbe il diritto di sollevare nei suoi confronti. Se il documento di garanzia lo prevede, è necessario chiedere preventivamente al debitore di rimborsare il debito da parte del creditore.

§ 2036

Il creditore può cedere il diritto all’adempimento in garanzia. Se consentito dal documento di garanzia, il creditore può anche cedere il diritto di invocare la garanzia finanziaria; tale cessione trasferisce anche il diritto alla prestazione in garanzia.

§ 2037

Se l’espositore è obbligato ad esibirsi secondo il documento di garanzia a beneficio dell’avente diritto ad un altro espositore, è obbligato ad esibirsi per conto dell’avente diritto con questo espositore.

§ 2038

La garanzia finanziaria può essere limitata a un determinato periodo. Se il creditore non esercita il suo diritto nei confronti dell’emittente entro il termine specificato nel documento di garanzia, la garanzia finanziaria decade.

§ 2039

(1) Il debitore rimborsa all’espositore quanto adempiuto secondo il documento di garanzia rilasciato in conformità al contratto concluso. Se un terzo ha concluso un contratto con l’emittente per la fornitura di una garanzia finanziaria, questa persona rimborserà l’emittente per quanto ha eseguito in conformità al documento di garanzia rilasciato in conformità al contratto.

(2) Il debitore non può sollevare obiezioni contro l’emittente che potrebbe sollevare contro il creditore, a meno che non abbia concordato con l’emittente che l’emittente si riserva il diritto di sollevare tali obiezioni contro il creditore nel documento di garanzia.

Trasferimento di copertura dei diritti
§ 2040

(1) Con un contratto sul trasferimento in garanzia dei diritti, il debitore o un terzo garantisce il debito trasferendo temporaneamente il proprio diritto al creditore.

(2) Un trasferimento in garanzia di un diritto sarà considerato un trasferimento con una condizione di scioglimento che il debito sarà adempiuto.

§ 2041

Se il trasferimento in riassicurazione riguarda il diritto di una cosa iscritta nell’elenco pubblico, la riassicurazione deve essere creata mediante iscrizione in tale elenco; anche la natura temporanea del trasferimento in garanzia dei diritti è iscritta nell’elenco pubblico.

§ 2042

Se il diritto di proprietà viene trasferito sul titolo e se la cosa è stata consegnata al creditore, il creditore ha diritto ad averla con sé per tutta la durata del trasferimento a titolo di garanzia del diritto ed è obbligato ad eseguire la semplice amministrazione della cosa. Se la persona che ha costituito una garanzia per il creditore mediante trasferimento del diritto ha la cosa in suo potere, esegue la semplice amministrazione della cosa.

§ 2043

Se il motivo della durata del trasferimento di garanzia cessa di esistere, il creditore consente alla persona che ha fornito la garanzia di esercitare il diritto nella misura precedente. Allo stesso tempo, gli emetterà tutto ciò che ha acquisito dal diritto trasferito o che gli è stato aggiunto, a fronte del rimborso delle spese opportunamente sostenute in relazione all’esecuzione del trasferimento in garanzia del diritto.

§ 2044

(1) Se il debito garantito non è adempiuto, il trasferimento del diritto diventa incondizionato e il debitore deve consegnare al creditore tutto il necessario per il pieno esercizio del diritto trasferito.

(2) Se il prezzo abituale della garanzia supera probabilmente l’importo del debito garantito, il creditore dovrà pagare alla persona che ha fornito la garanzia l’importo corrispondente alla differenza; così facendo, compensa i costi che ha opportunamente sostenuto in relazione all’esecuzione del trasferimento in garanzia dei diritti. Se il contratto di trasferimento di titoli non contiene un’indicazione dell’importo del debito e una valutazione credibile del titolo trasferito, spetta al creditore dimostrare che il prezzo abituale del titolo non sembra superare l’importo del debito garantito.

Accordo sulle detrazioni dal salario o da altri redditi
§ 2045

(1) Il debito può essere garantito con l’accordo del creditore e del debitore su trattenute dal salario o stipendio, dalla remunerazione da un contratto per l’esecuzione di lavoro dipendente che stabilisce un obbligo simile tra il dipendente e il datore di lavoro o dalla compensazione di salario o stipendio. Se le detrazioni di cui alla prima frase non devono soddisfare il diritto del datore di lavoro, l’accordo richiede il previo consenso del datore di lavoro.

(2) Il creditore acquisisce il diritto al pagamento di trattenute nei confronti del pagatore di stipendio o stipendio nel momento in cui l’accordo è stato presentato al pagatore.

§ 2046

I costi associati al pagamento delle trattenute sono a carico di chi paga il salario o stipendio; tuttavia, se il pagatore deve eseguire il salario o lo stipendio contemporaneamente in base a più accordi sulle detrazioni da salari o stipendi, i costi per il pagamento delle detrazioni ai sensi del secondo e degli altri accordi sono a carico del debitore.

§ 2047

Le disposizioni delle Sezioni 2045 e 2046 si applicano anche ad altri redditi che sono trattati come salario o stipendio nell’esecuzione della decisione.

Sezione 3

Liquidazione dei debiti
Multa contrattuale
§ 2048

Se le parti concordano un certo importo della sanzione contrattuale in caso di violazione dell’obbligo contrattuale o del modo in cui viene determinato l’importo della sanzione contrattuale, il creditore può richiedere una sanzione contrattuale indipendentemente dal fatto che la violazione dell’obbligo concordato abbia causato un danno. Una sanzione contrattuale può essere concordata anche in una prestazione diversa da quella pecuniaria.

§ 2049

Il pagamento della penale contrattuale non solleva il debitore dall’obbligo di adempiere al debito confermato dalla penale contrattuale.

§ 2050

Se viene concordata una sanzione contrattuale, il creditore non ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri cui si riferisce la sanzione contrattuale.

§ 2051

Il giudice può, su richiesta del debitore, ridurre la sanzione contrattuale sproporzionatamente elevata, tenendo conto del valore e dell’entità dell’obbligazione garantita, fino all’ammontare del danno subito fino alla decisione in violazione dell’obbligo cui si applica la sanzione contrattuale. Il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno, se successivamente sorge un diritto, fino all’importo della penale contrattuale.

§ 2052

Le disposizioni sulla sanzione contrattuale si applicano anche alla sanzione pecuniaria stabilita per violazione di un obbligo contrattuale da una norma di legge (sanzione).

Accettazione del debito
§ 2053

Se qualcuno riconosce il proprio debito per una ragione e soprattutto mediante una dichiarazione resa per iscritto, si considera che il debito nella misura del riconoscimento dura al momento del riconoscimento.

§ 2054

(1) Il pagamento degli interessi deve essere considerato come il riconoscimento di un debito rispetto all’importo da cui vengono pagati gli interessi.

(2) Se il debitore paga parzialmente il debito, la prestazione parziale ha gli effetti di riconoscere il resto del debito, se si può concludere dalle circostanze che il debitore ha riconosciuto anche il resto del debito con questa prestazione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il credito del creditore è già prescritto.

TITOLO II

OBBLIGHI GIURIDICI
Parte 1

Trasferimento di proprietà a un altro
Sezione 1

Donazione
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2055

Fornitura di base
(1) Con il contratto di donazione, il donatore trasferisce gratuitamente il diritto di proprietà sulla cosa o si impegna a trasferire gratuitamente la cosa al destinatario e accetta il regalo o l’offerta presentata.

(2) La prestazione al di fuori del mero servizio sociale non è un dono se è chiaro dal comportamento delle parti che non vogliono essere vincolate contrattualmente.

§ 2056

Chi si limita a promettere un dono a un altro non è obbligato a dare, ma chi ha ricevuto la promessa ha diritto ad essere rimborsato dal promittente per le spese opportunamente sostenute in previsione del dono.

§ 2057

(1) In caso di donazione di una cosa inserita nell’elenco pubblico, il contratto richiede una forma scritta.

(2) Il contratto richiede anche una forma scritta se la cosa non viene consegnata contemporaneamente all’espressione della volontà di donare e accettare il dono. Il donatore è obbligato a consegnare il regalo, ma non è obbligato a pagare gli interessi di mora.

§ 2058

(1) Il donatore può donare, ad esempio, tutta la sua proprietà attuale. Un contratto a cui qualcuno dona la sua futura proprietà è valido solo fino a quando non supera la metà di quella proprietà.

(2) La donazione di una cosa che il donatore non possiede è valida solo se il donatore si impegna nel contratto ad acquisire la cosa.

§ 2059

Se il donatore si è impegnato a consegnare il regalo dopo la conclusione del contratto, può recedere dal contratto e rifiutare il regalo se le circostanze cambiano dopo la conclusione del contratto in misura tale che la prestazione ai sensi del contratto comprometterebbe gravemente il mantenimento del donatore o l’obbligo di mantenimento del donatore. Se il donatore ha già consegnato parte del dono, può recedere dal contratto solo per quanto non ha ancora adempiuto.

§ 2060

Se qualcosa è stato dato a qualcuno per riconoscimento o per i suoi meriti o come ricompensa speciale, si tratta di una donazione, a meno che il destinatario non ne abbia avuto il diritto in precedenza.

§ 2061

Se è stato concordato che il donatore sarà donato anche l’uno all’altro, si tratta di una donazione solo perché il valore della performance di una parte supera il valore della performance dell’altra parte.

§ 2062

Donazione di sostegno
Se il donatore si impegna a sostenere regolarmente il donatore, il diritto al sostegno e l’obbligo di sostegno passano agli eredi del donatore e del beneficiario solo se ciò è stato espressamente concordato.

§ 2063

Donazione in caso di morte
Le donazioni che dipendono dalla condizione in cui il donatore sopravvive sono generalmente considerate come riferimento. Secondo le disposizioni sulla donazione, è disciplinato se il destinatario accetta il regalo e se il donatore rinuncia espressamente al diritto di ritirare il regalo e emette un atto al destinatario. Ciò non pregiudica il § 2057.

§ 2064

(1) Se è stato donato con un ordine, il donatore può richiedere l’adempimento dell’ordine solo se lo ha già eseguito lui stesso.

(2) Se l’esecuzione dell’ordine è nell’interesse pubblico, l’esecuzione dell’ordine dopo la morte del donatore può essere richiesta anche dall’autorità pubblica competente o da una persona giuridica autorizzata a difendere tale interesse.

§ 2065

Se qualcuno dona consapevolmente un oggetto estraneo e lo nasconde al destinatario, risarcirà il danno che ne deriverà. Il donatore risarcirà il destinatario per il danno anche se il danno è derivato da un difetto nell’articolo donato, se il donatore era a conoscenza del difetto e non lo ha notificato al destinatario. In questi casi, il donatario può anche recedere dal contratto e restituire il regalo.

Sottosezione 2

Disposizioni speciali sulla validità delle donazioni
§ 2066

Una persona limitata nel suo diritto all’autodeterminazione ha diritto a fare e accettare un regalo di piccolo valore o un regalo a causa delle normali circostanze.

§ 2067

(1) Una donazione a una persona che gestisce una struttura in cui vengono forniti servizi sanitari o sociali, oa una persona che gestisce o è impiegata in tale struttura, non è valida se è avvenuta mentre il donatore era sotto la cura di tale struttura o altro ha accettato i suoi servizi.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il ricevente è una persona vicina al donatore.

Sottosezione 3

Ritiro del regalo
Ritiro del regalo per emergenza
§ 2068

(1) se cadono, la donazione del donatore a tale emergenza che non deve nutrirsi necessaria per il proprio o nutrimento necessario per le persone per la cui alimentazione è obbligata dalla legge, il presente appello e per richiedere doni, restituirgli il dono restituito o per pagare il suo solito prezzo, ma al massimo nella misura in cui il donatore non riceve i mezzi per fornire il nutrimento. Il ricevente può essere liberato da questo obbligo fornendo ciò che è necessario per questa nutrizione.

(2) Il donatario non è obbligato ai sensi del paragrafo 1 se ha necessità simili a quelle del donatore.

§ 2069

Se più di una persona è stata dotata, quella che è stata dotata in precedenza è obbligata a pagare solo nella misura in cui il contributo del donatore successivo non è sufficiente per l’alimentazione.

§ 2070

Il diritto di ritirare il dono non passa agli eredi del donatore. Tuttavia, se il donatore non esercita i suoi diritti, la persona alla quale il donatore è obbligato per legge in regime di mantenimento ha il diritto di richiedere, alle stesse condizioni, che il donatario lo integri con ciò che il donatore non può fornire.

§ 2071

Un donatore che ha provocato lo stato di emergenza intenzionalmente o per negligenza grave non ha il diritto di ritirare il regalo.

Ritiro di un dono per ingratitudine
§ 2072

(1) Se il donatario ha intenzionalmente o per negligenza grave danneggiato il donatore in modo tale da aver violato manifestamente la buona morale, il donatore può, a meno che non abbia rinunciato al donatore, recedere dal contratto di regalo a causa della sua ingratitudine. Se il regalo è già stato consegnato, il donatore ha il diritto di richiedere l’emissione dell’intero regalo e, se ciò non è possibile, il pagamento del suo prezzo abituale.

(2) Se giustificato dalle circostanze, è considerata ingratitudine nei confronti dei donatori anche apparente violazione delle buone maniere di una persona vicina al donatario.

§ 2073

L’ingratitudine rende il destinatario un detentore disonesto nei confronti della sua persona.

§ 2074

Il diritto di ritirare il regalo passa all’erede del donatore se il donatario ha impedito al donatore di ritirare il regalo o se la forza maggiore ha impedito al donatore di farlo.

§ 2075

(1) Un donatore può revocare un regalo per ingratitudine entro un anno dal giorno in cui il donatario ha danneggiato il donatore, ma se il donatore viene a conoscenza in seguito, entro un anno dal giorno in cui ha acquisito conoscenza del motivo della revoca del dono. L’erede del donatore può ritirare il dono entro un anno dalla morte del donatore.

(2) Se il regalo viene revocato successivamente e se il donatario si oppone a una revoca ritardata del regalo, il tribunale non terrà conto della revoca.

Disposizioni comuni
§ 2076

Se il donatore rinuncia in anticipo al diritto di ritirare il dono per angoscia o ingratitudine quando effettua una donazione tra i vivi, ciò non viene preso in considerazione.

§ 2077

Se il regalo è collegato all’obbligo che lega il donatario in base al contratto del regalo, viene annullato revocando il regalo per il futuro.

§ 2078

Se il dono non è più donato o del suo pieno valore, il ritiro del dono lo obbliga a emettere ciò che gli resta di arricchimento. Ciò non si applica se si è sbarazzato del dono per contrastare il problema, o se il dono per ingratitudine è stato revocato dal donatore stesso.

Sezione 2

Acquista
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2079

Fornitura di base
(1) Con il contratto di acquisto, il venditore si impegna a cedere la cosa oggetto dell’acquisto all’acquirente e a consentirgli di acquisirne la proprietà, e l’acquirente si impegna a prendere in consegna la cosa ea pagare il prezzo di acquisto al venditore.

(2) Salvo quanto diversamente stabilito nel contratto o consuetudine, il venditore e l’acquirente sono obbligati ad adempiere ai loro obblighi contemporaneamente.

§ 2080

Il prezzo di acquisto è concordato con sufficiente certezza, se almeno il metodo di determinazione è concordato.

§ 2081

Le spese relative alla consegna dell’oggetto nel luogo di adempimento sono a carico del venditore. I costi associati alla presa in consegna dell’articolo sono a carico dell’acquirente.

§ 2082

(1) Il rischio di danni alla proprietà passa all’acquirente contemporaneamente all’acquisizione della proprietà. Se l’acquirente acquisisce la proprietà prima della consegna della cosa, il venditore ha i diritti e gli obblighi del custode fino alla consegna della cosa.

(2) Quando si conclude un contratto con una condizione sospensiva, il rischio di danni alla merce passa all’acquirente al più presto il giorno in cui la condizione è soddisfatta.

§ 2083

A chi acquista i benefici futuri di una cosa in aggregato o con la speranza di benefici futuri incerti appartengono tutti i benefici adeguatamente recuperati. Tuttavia, sopporta la perdita se le sue aspettative sono state vanificate.

§ 2084

Il venditore avviserà l’acquirente durante la negoziazione del contratto di acquisto di vizi di cose di cui è a conoscenza.

Sottosezione 2

Acquisto di beni mobili
Fornitura di base
§ 2085

(1) L’acquisto di beni mobili deve essere valutato ogni acquisto, l’oggetto non è immobile, così come l’acquisto di parti di beni immobili se l’acquirente sotto contratto acquisisce una parte dopo aver separato una cosa mobile. Un contratto di acquisto è sempre considerato un contratto di fornitura di beni di consumo che deve essere redatto o creato.

(2) Se le parti hanno la volontà di concludere un contratto di acquisto senza determinare il prezzo di acquisto, dovranno pagare il prezzo di acquisto concordato al quale lo stesso oggetto o un oggetto comparabile viene solitamente venduto al momento della conclusione del contratto e in condizioni contrattuali simili.

§ 2086

(1) Un contratto per la consegna di una cosa che deve essere ancora prodotta è considerato un contratto di acquisto, a meno che la persona a cui la cosa deve essere consegnata non si sia impegnata a consegnare all’altra parte una parte sostanziale di ciò che è necessario per fabbricare la cosa.

(2) Un contratto di acquisto non è considerato un contratto in base al quale la maggior parte delle prestazioni del fornitore consiste nell’esecuzione di attività.

Obblighi del venditore
§ 2087

Il venditore cede la cosa all’acquirente, nonché i documenti relativi alla cosa, e consente all’acquirente di acquisire la proprietà della cosa in conformità con il contratto.

§ 2088

Il venditore adempirà all’obbligo di consegnare l’oggetto all’acquirente se gli consente di smaltirlo nel luogo di adempimento e lo informa in tempo utile.

§ 2089

(1) Se l’acquirente deve determinare ulteriormente le proprietà dell’oggetto di acquisto e se non lo fa in tempo, il venditore le determinerà personalmente e comunicherà all’acquirente quali proprietà ha determinato. In tal modo, tiene conto delle esigenze dell’acquirente, che conosce.

(2) L’ acquirente ha il diritto di informare il venditore di una diversa determinazione delle proprietà dell’oggetto di acquisto rispetto a quella determinata dal venditore; se non lo fa senza indebito ritardo dopo aver informato il venditore, è vincolato da quanto stabilito dal venditore.

§ 2090

(1) Se il venditore deve inviare la cosa, deve consegnare la cosa all’acquirente consegnandola al primo vettore per il trasporto per l’acquirente e consentirà all’acquirente di esercitare i diritti previsti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore.

(2) Se l’acquirente è un consumatore, il paragrafo 1 si applica solo se il vettore ha designato l’acquirente senza che gli sia stato offerto dal venditore. In caso contrario, l’oggetto viene consegnato all’acquirente quando il corriere glielo consegna.

§ 2091

(1) Al momento della spedizione, gli effetti della consegna dell’oggetto all’acquirente mediante consegna al vettore si verificano se il venditore contrassegna l’articolo in modo chiaro e sufficiente come spedizione per l’acquirente.

(2) Se il venditore non contrassegna la cosa, gli effetti della consegna si verificano se il venditore notifica all’acquirente senza indebito ritardo che gli ha inviato la cosa e se lo specifica sufficientemente nell’avviso. Senza tale preavviso, l’oggetto viene consegnato all’acquirente solo se gli viene consegnato dal corriere.

§ 2092

Il periodo in cui il venditore deve adempiere decorre dalla data di efficacia del contratto. Tuttavia, se l’acquirente deve adempiere a un determinato obbligo prima di consegnare la cosa, il periodo in cui il venditore deve adempiere inizia a decorrere dalla data di adempimento di tale obbligo.

§ 2093

Se il venditore consegna una quantità di articoli superiore a quella concordata, il contratto di acquisto è concluso per la quantità in eccesso, a meno che l’acquirente non li abbia respinti senza indebito ritardo.

§ 2094

(1) Il venditore consegnerà all’acquirente i documenti necessari per la presa in consegna e l’utilizzo della cosa. Se la consegna deve avvenire previo pagamento del prezzo di acquisto, il venditore deve consegnare i documenti nel luogo di pagamento.

(2) Il venditore deve consegnare all’acquirente i documenti relativi al trasporto e necessari per la presa in consegna dell’oggetto e la sua libera movimentazione senza indebito ritardo dopo la loro emissione. Altri documenti specificati nel contratto devono essere consegnati dal venditore all’acquirente al momento della consegna dell’oggetto.

Oggetto dell’acquisto
§ 2095

Il venditore consegna l’oggetto dell’acquisto all’acquirente nella quantità, qualità e design concordati. Se la qualità e il design non sono concordati, il venditore deve eseguire in qualità e design adatto allo scopo apparente dal contratto; altrimenti per il solito scopo.

§ 2096

Quando si determina la qualità o il design in base al campione o al modello concordato, l’elemento di qualità o design deve corrispondere al campione o al modello. Se la qualità o il design specificati nel contratto e il campione o il modello differiscono, decide il contratto. Se il contratto e il campione determinano la qualità o il design dell’oggetto in modo diverso, ma non incoerente, l’oggetto deve corrispondere sia al contratto che al campione o al modello.

§ 2097

Salvo accordi sulle modalità di imballaggio dell’articolo, il venditore imballerà l’articolo secondo le consuetudini; se non lo sono, allora nel modo necessario per la conservazione della cosa e la sua protezione. Allo stesso modo, il venditore provvederà al trasporto dell’articolo.

§ 2098

Se dal contratto o dalla natura dell’oggetto di acquisto risulta che la quantità è determinata solo approssimativamente, la quantità esatta sarà determinata dal venditore. La tolleranza si considera non superiore al cinque per cento della quantità specificata nel contratto.

Diritti di esecuzione difettosi
§ 2099

(1) Una cosa è difettosa se non ha le proprietà specificate nei § 2095 e 2096. Anche l’esecuzione di un’altra cosa è considerata un difetto. Sono considerati difetti anche i difetti dei documenti necessari per l’uso dell’articolo.

(2) Se dalla dichiarazione del venditore o dal documento di consegna risulta che il venditore ha consegnato una quantità minore di merce, le disposizioni sui difetti non si applicano alla merce mancante.

§ 2100

(1) Il diritto dell’acquirente dalla prestazione difettosa è stabilito dal difetto che ha la cosa quando il rischio del danno passa all’acquirente, anche se si manifesta successivamente. Il diritto dell’acquirente è stabilito anche da un difetto successivo causato dal venditore in violazione dei suoi obblighi.

(2) Gli obblighi del venditore ai sensi della garanzia di qualità non sono interessati.

§ 2101

(1) In caso di prestazione prematura, il venditore può eliminare i difetti entro il tempo specificato per la consegna dell’articolo. Esercitando il suo diritto, non deve causare all’acquirente difficoltà o spese sproporzionate. Il diritto dell’acquirente al risarcimento non è pregiudicato.

(2) Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai difetti dei documenti.

§ 2102

(1) I diritti dell’acquirente per prestazioni difettose non sono pregiudicati se il difetto è stato causato dall’uso di cose che l’acquirente ha consegnato al venditore. Ciò non si applica se il venditore dimostra di aver avvertito per tempo l’acquirente dell’inadeguatezza dell’articolo consegnato e l’acquirente ha insistito per il suo utilizzo, o se dimostra di non essere riuscito a scoprire l’inadeguatezza dell’articolo consegnato anche con sufficiente cura.

(2) Se il difetto della cosa è stato causato dalla procedura del venditore secondo le proposte, campioni o documenti forniti dall’acquirente, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

§ 2103

L’acquirente non ha alcun diritto dalla prestazione difettosa, se si tratta di un difetto, che doveva conoscere con la consueta attenzione al momento della conclusione del contratto. Ciò non si applica se il venditore gli ha espressamente assicurato che l’articolo è privo di difetti o se ha astutamente eliminato il difetto.

§ 2104

L’acquirente ispezionerà l’oggetto il prima possibile dopo che il rischio di danni all’oggetto sarà passato e sarà convinto delle sue proprietà e quantità.

§ 2105

(1) Se il venditore invia l’oggetto, l’acquirente può posticipare l’ispezione fino a quando l’articolo non viene trasportato a destinazione.

(2) Se l’articolo è diretto a un’altra destinazione durante il trasporto, o inviato all’acquirente senza la possibilità di ispezionarlo, e il venditore al momento della conclusione del contratto sapeva o doveva sapere della possibilità di un tale cambio di destinazione o di tale ulteriore spedizione, l’acquirente può ispezionare posticipato fino a quando l’articolo non viene trasportato alla nuova destinazione.

§ 2106

(1) Se la prestazione difettosa è una violazione sostanziale del contratto, l’acquirente ha il diritto

a) eliminare il difetto consegnando un articolo nuovo senza difetto o consegnando un articolo mancante,

b) eliminare il difetto riparando la cosa,

(c) con uno sconto ragionevole sul prezzo di acquisto, o

d) recedere dal contratto.

(2) L’ acquirente deve informare il venditore quale diritto ha scelto, previa notifica del difetto, o senza indebito ritardo dopo la notifica del difetto. L’acquirente non può modificare la scelta effettuata senza il consenso del venditore; ciò non si applica se l’acquirente ha richiesto la riparazione di un difetto che si rivela irreparabile. Se il venditore non elimina i difetti entro un termine ragionevole o notifica all’acquirente che non eliminerà i difetti, l’acquirente può richiedere uno sconto ragionevole dal prezzo di acquisto invece di rimuovere il difetto, oppure può recedere dal contratto.

(3) Se l’acquirente non sceglie il suo diritto in tempo, ha i diritti secondo § 2107.

§ 2107

(1) Se la prestazione difettosa è una violazione irrilevante del contratto, l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto o di ottenere uno sconto ragionevole sul prezzo di acquisto.

(2) Fino a quando l’acquirente non esercita il diritto allo sconto sul prezzo di acquisto o non recede dal contratto, il venditore può fornire ciò che manca o eliminare il difetto legale. Altri difetti possono essere rimossi dal venditore a sua discrezione riparando l’articolo o consegnando un articolo nuovo; la scelta non deve imporre all’acquirente costi sproporzionati.

(3) Se il venditore non rimuove il difetto in tempo o rifiuta di eliminare il difetto, l’acquirente può richiedere uno sconto sul prezzo di acquisto o può recedere dal contratto. L’acquirente non può modificare la scelta senza il consenso del venditore.

§ 2108

Fino all’eliminazione del difetto, l’acquirente non è tenuto a pagare una parte del prezzo di acquisto mediante un preventivo ragionevolmente corrispondente al suo diritto allo sconto.

§ 2109

Al momento della consegna di un nuovo articolo, l’acquirente restituisce al venditore l’articolo originariamente consegnato a sue spese.

§ 2110

L’acquirente non può recedere dal contratto o richiedere la consegna di un nuovo articolo se non può restituire l’articolo nelle condizioni in cui lo ha ricevuto. Questo non si applica,

a) se la condizione è cambiata a seguito di un’ispezione al fine di rilevare un difetto nell’articolo,

b) se l’acquirente ha utilizzato l’oggetto prima della scoperta del difetto,

c) se l’acquirente non ha causato l’impossibilità di restituire la cosa in uno stato inalterato per atto od omissione, o

d) se l’acquirente ha venduto l’oggetto prima della scoperta del difetto, se lo ha consumato o se ha cambiato l’articolo durante il normale utilizzo; se ciò è avvenuto solo in parte, l’acquirente restituirà al venditore quanto può ancora restituire e darà al venditore un risarcimento fino all’importo in cui ha beneficiato dell’uso della cosa.

§ 2111

Se l’acquirente non denuncia per tempo il difetto, perde il diritto di recedere dal contratto.

§ 2112

(1) Se l’acquirente non ha denunciato il difetto senza indebito ritardo dopo averlo scoperto durante un’ispezione tempestiva e un’attenzione sufficiente, il tribunale non gli concederà il diritto alla prestazione difettosa. Se si tratta di un difetto nascosto, lo stesso vale se il difetto non è stato denunciato senza indebito ritardo dopo che l’acquirente lo ha trovato con sufficiente cura, ma non oltre due anni dalla consegna dell’articolo.

(2) Per quanto riguarda gli effetti ai sensi del paragrafo 1, il tribunale tiene conto solo dell’obiezione del venditore che il difetto non è stato notificato in tempo. Tuttavia, il venditore non ha diritto di opporsi se il difetto è il risultato di un fatto di cui il venditore era a conoscenza o doveva sapere al momento della consegna.

Qualità garantita
§ 2113

Garantendo la qualità, il venditore si impegna che l’oggetto sarà adatto all’uso per lo scopo normale per un certo periodo di tempo o che manterrà le sue proprietà usuali. Questi effetti sono indicati anche dal periodo di garanzia o dalla durata di conservazione dell’articolo sulla confezione o nella pubblicità. Può essere fornita una garanzia anche per una singola parte dell’articolo.

§ 2114

Se il contratto e la dichiarazione di garanzia specificano periodi di garanzia diversi, verrà applicato il periodo più lungo. Tuttavia, se le parti concordano un periodo di garanzia diverso da quello contrassegnato sulla confezione come durata di conservazione, l’accordo delle parti ha la precedenza.

§ 2115

Il periodo di garanzia decorre dalla consegna dell’articolo all’acquirente; se l’articolo è stato spedito in base al contratto, decorre dal momento in cui l’articolo raggiunge la sua destinazione. Se l’articolo acquistato deve essere messo in funzione da qualcuno che non sia il venditore, il periodo di garanzia decorre dalla data di messa in funzione dell’articolo, se l’acquirente ha ordinato la messa in servizio entro e non oltre tre settimane dal ricevimento dell’articolo e ha fornito adeguatamente e tempestivamente la collaborazione necessaria per eseguire il servizio.

§ 2116

L’acquirente non ha diritto alla garanzia se il difetto ha causato un evento esterno dopo il trasferimento del rischio di danneggiamento della merce all’acquirente. Ciò non si applica se il difetto è stato causato dal venditore.

§ 2117

Le disposizioni degli articoli 2172 e 2173 si applicano mutatis mutandis alla denuncia di un difetto coperto dalla garanzia e all’esercizio del diritto derivante da una prestazione difettosa.

Obblighi dell’acquirente
§ 2118

L’acquirente paga il prezzo di acquisto e prende in consegna l’oggetto.

§ 2119

(1) L’ acquirente non deve pagare il prezzo di acquisto fino a quando non ha l’opportunità di ispezionare l’articolo. Ciò non si applica se è stato concordato un metodo di consegna dell’articolo che preclude la possibilità di ispezione.

(2) Nel determinare il prezzo in base al peso, si considera che il peso netto dell’oggetto di acquisto è determinante.

§ 2120

(1) Se l’acquirente è in ritardo con l’accettazione della cosa o con il pagamento del prezzo di acquisto, il venditore conserverà la cosa, se può gestirla, in modo appropriato all’acquirente.

(2) Se l’acquirente ha rilevato la cosa che intende rifiutare, la conserverà in modo appropriato alle circostanze.

(3) Chi tiene la cosa per l’altra parte può trattenerla fino a quando l’altra parte non rimborsa i costi intenzionalmente sostenuti associati alla conservazione della cosa.

Pericolo di danni materiali
§ 2121

(1) Il rischio di danni passa all’acquirente prendendo in consegna l’oggetto.

(2) Ha la stessa conseguenza se l’acquirente non prende in consegna la cosa, anche se il venditore gli ha permesso di disporla.

§ 2122

Se l’acquirente deve prendere in consegna la cosa da una terza parte, il rischio del danno passa a lui nel momento in cui potrebbe maneggiare la cosa, ma non prima del tempo specificato come momento della prestazione.

§ 2123

(1) Se il venditore consegna la cosa al vettore per il trasporto all’acquirente nel luogo specificato nel contratto di acquisto, il rischio di danneggiamento passa all’acquirente consegnando la cosa al vettore in questo luogo e, se non è stato concordato un luogo, consegnando al primo vettore per il trasporto a destinazione.

(2) Se la cosa è già stata trasportata alla conclusione del contratto, il rischio di danneggiamento della merce passa all’acquirente consegnando la cosa al primo vettore. Tuttavia, il venditore sopporta il danno verificatosi prima della conclusione del contratto e il venditore ne era a conoscenza o, a causa delle circostanze, avrebbe dovuto saperlo.

§ 2124

Il rischio di danneggiamento degli articoli determinato per tipologia non passerà all’acquirente, che non ha preso in consegna l’articolo, finché l’articolo non sarà sufficientemente separato ai fini del contratto e distinto da altri articoli dello stesso tipo.

§ 2125

(1) I danni alla merce causati dopo il trasferimento del rischio di danno a cose all’acquirente non pregiudicano il suo obbligo di pagare il prezzo di acquisto, a meno che il venditore non abbia causato il danno violando il suo obbligo.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se l’acquirente ha esercitato il diritto di richiedere la consegna di un articolo sostitutivo o se si è recato dal contratto.

Vendite di auto-aiuto
§ 2126

(1) Il ritardo della parte con l’acquisizione della cosa conferisce all’altra parte il diritto di vendere la cosa in modo adeguato previa comunicazione al conto del ritardatore, dopo aver concesso al ritardatore un ulteriore periodo ragionevole per subentrare.

(2) Ciò vale anche se la parte ritarda il pagamento a cui è condizionata la consegna della cosa.

§ 2127

Se le cose sono in pericolo di rapida distruzione e non c’è tempo per un avvertimento, un avvertimento non è necessario.

Sottosezione 3

Acquisto di immobili
§ 2128

(1) Nella vendita e nell’acquisto di beni immobili, il contratto di acquisto richiede un modulo ai sensi della Sezione 560. tuttavia, un’altra forma sarà sufficiente per l’esame, se un tale accordo non è quello di stabilire un diritto reale su un bene immobile.

(2) Se un accordo sulla riserva di proprietà, il diritto di riacquisto, il divieto di furto o ingombro, sulla riserva del diritto di prelazione o un acquirente migliore o un accordo sull’acquisto di un test stabilisce un diritto reale per una cosa iscritta in un elenco pubblico, tale diritto elenco pubblico.

§ 2129

(1) L’ acquirente ha diritto a uno sconto ragionevole dal prezzo di acquisto, se il terreno non ha la superficie specificata nel contratto di acquisto. Tuttavia, se il terreno non ha una superficie iscritta nell’elenco pubblico, l’acquirente ha diritto ad uno sconto ragionevole sul prezzo di acquisto, solo se concordato.

(2) Se l’acquirente non ha notificato al venditore un difetto nascosto dell’edificio collegato al suolo da solide fondamenta entro cinque anni dall’acquisizione, il tribunale non concede all’acquirente il diritto alla prestazione difettosa se il venditore obietta che il difetto non è stato segnalato in tempo. Tuttavia, il venditore non ha il diritto di opporsi se il difetto è il risultato di un fatto di cui il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere al momento della consegna.

§ 2130

Se le parti convengono quando l’acquirente deve rilevare l’immobile, l’acquirente ha diritto ai frutti e ai benefici dell’immobile dal momento concordato dell’acquisizione. Allo stesso tempo, il rischio di danni alla merce passa all’acquirente.

§ 2131

In altri, le disposizioni sull’acquisto di beni mobili si applicano mutatis mutandis al contratto di acquisto di beni immobili.

Sottosezione 4

Accordi accessori nel contratto di acquisto
Riserva di proprietà
§ 2132

Se il venditore si riserva il diritto di proprietà dell’oggetto, si presume che l’acquirente diventi proprietario solo con il pagamento completo del prezzo di acquisto. Tuttavia, il rischio di danni alla merce passa all’acquirente al momento del ricevimento.

§ 2133

Se l’acquisizione della proprietà da parte dell’acquirente è condizionata al pagamento a rate del prezzo di acquisto, il ritardo dell’acquirente nelle rate non superiori a un decimo del prezzo di acquisto non dà diritto di per sé al venditore di recedere dal contratto e di chiedere il rimborso se l’acquirente paga la rata al più tardi. .

§ 2134

La riserva di proprietà agisce nei confronti dei creditori dell’acquirente solo se il concordato è stato stipulato sotto forma di atto pubblico, o se è stato fatto per iscritto e le firme delle parti ufficialmente verificate, ma solo dalla data della verifica ufficiale delle firme. Tuttavia, se una riserva di proprietà è concordata su una cosa iscritta nell’elenco pubblico, agirà contro terzi solo se è stata inserita in tale elenco.

Riserva di riacquisto
§ 2135

(1) Dall’accordo sulla riserva di riacquisto, l’acquirente è obbligato a restituire la cosa al venditore su richiesta a pagamento. L’acquirente restituisce l’articolo al venditore integro e il venditore restituisce all’acquirente il prezzo di acquisto; questo bilancia anche i benefici del denaro e i frutti delle cose forse estratte.

(2) La riserva di riacquisto vincola gli eredi e il diritto di riacquisto può essere alienato solo se espressamente concordato.

§ 2136

Se l’acquirente ha sostenuto una spesa per migliorarla, o una spesa straordinaria per conservarla, ha diritto allo stesso risarcimento del titolare onesto; tuttavia, se la restituzione dell’articolo fallisce o il suo valore si deteriora per motivi di responsabilità dell’acquirente, risarcirà il venditore per il danno.

§ 2137

Se non è stato concordato un periodo in cui il venditore ha il diritto di chiedere la restituzione della cosa, si considera concordato un periodo di tre anni per quanto riguarda il bene mobile e un periodo di dieci anni per il bene immobile.

§ 2138

Se è stata concordata la riserva di riacquisto per una cosa iscritta nell’elenco pubblico come diritto reale, la cosa può essere gravata solo con il consenso del soggetto per il quale il diritto di riacquisto è iscritto nell’elenco pubblico.

§ 2139

Prenotazione di rivendita
Le disposizioni in materia di riacquisto si applicano mutatis mutandis agli accordi in base ai quali l’acquirente si scambia per rivendere l’oggetto al venditore.

§ 2140

Prelazione
(1) Se il pre-venditore dispone un diritto di prelazione per la cosa, il debitore è obbligato a offrire la cosa al pre-acquirente per l’acquisto se desidera venderla a terzi (l’acquirente).

(2) Il diritto di prelazione può essere esteso ad altri metodi di alienazione mediante accordi speciali. Il diritto di prelazione può essere disposto anche al di fuori del contratto di acquisto.

§ 2141

Se il diritto di prelazione appartiene a più persone insieme, possono esercitarlo solo nella loro interezza. Tuttavia, se qualcuno di loro cessa di avere un diritto di prelazione o non lo esercita, i restanti prelazioni possono esercitare il diritto di prelazione nella loro interezza.

§ 2142

La riserva del diritto di prelazione vincola gli eredi e il diritto di prelazione può essere alienato se espressamente concordato.

§ 2143

L’obbligo del venditore di offrire la cosa al pignoramento per l’acquisto si realizza concludendo un contratto con l’acquirente.

§ 2144

(1) Se il diritto di prelazione è stabilito come un diritto reale, dà diritto al pre-venditore di reclamare nei confronti del successore dell’altra parte che ha acquisito la cosa per acquisto o in un modo costruito da un accordo sul diritto di prelazione per acquistare la cosa per lui per la tariffa appropriata.

(2) Se il successore acquisisce la proprietà della cosa in un altro modo, l’obbligo di offrire la cosa all’acquirente per l’acquisto alle condizioni alle quali era vincolato il suo predecessore passa a lui.

(3) Se il pre-acquirente non acquista l’articolo offerto, il suo diritto di prelazione rimane.

§ 2145

Se l’acquirente conosceva il diritto di prelazione o se ne doveva sapere, il contratto si intende concluso con una condizione sospensiva all’esercizio del diritto di prelazione.

§ 2146

Se il venditore concorda con l’acquirente di recedere dal contratto con lui se il pre-venditore esercita il suo diritto, o che l’obbligo viene modificato o annullato se il pre-venditore non esercita il suo diritto, tali accordi sono inefficaci nei confronti del pre-venditore. La disposizione opposta non viene presa in considerazione.

§ 2147

(1) Il venditore farà un’offerta al pre-venditore annunciando tutte le condizioni. L’offerta richiede la notifica del contenuto del contratto concluso con l’acquirente. Un’offerta per l’acquisto di un immobile richiede una forma scritta.

(2) Se il pre-acquirente accetta l’offerta, l’acquisto sarà effettuato tra il venditore e il pre-acquirente alle stesse condizioni del venditore concordate con l’acquirente.

§ 2148

(1) Il pre-venditore dovrà pagare il prezzo di acquisto entro il periodo concordato, altrimenti entro otto giorni dall’offerta per i beni mobili e per i beni immobili entro tre mesi dall’offerta. In caso contrario, il diritto di prelazione verrà annullato.

(2) Se il venditore ha posticipato il prezzo di acquisto all’acquirente per un periodo successivo o se gli ha permesso di pagare a rate, il pre-acquirente può richiedere lo stesso vantaggio se garantisce il pagamento differito con sufficiente sicurezza.

§ 2149

(1) Il pre-venditore dovrà pagare il prezzo di acquisto nella quantità offerta dall’acquirente e soddisfare le condizioni offerte dall’acquirente oltre al prezzo di acquisto. Se l’acquirente ha eseguito una prestazione accessoria che il venditore precedente non può fornire, ne pagherà il valore. Se la prestazione accessoria non può essere compensata nemmeno dal prezzo stimato, il diritto di prelazione decade; ciò non si applica se il contratto con l’acquirente è stato, come ragionevolmente previsto, concluso senza obbligo di esecuzione.

(2) Se l’acquirente si è impegnato ad acquistare la cosa insieme ad altri al prezzo complessivo, il pre-acquirente dovrà pagare una parte proporzionale del prezzo complessivo. Il venditore può richiedere al pre-acquirente di acquistare con l’oggetto tutto ciò che non può essere separato da esso senza danni.

Acquista in prova
§ 2150

(1) Chi acquista una cosa per una prova, acquista a condizione che approvi la cosa entro il periodo di prova.

(2) Se le parti non concordano un periodo di prova, sarà di tre giorni per i beni mobili e un anno dalla conclusione del contratto per i beni immobili. Tuttavia, se dalle negoziazioni sulla conclusione del contratto risulta che la questione deve essere esaminata o verificata dopo la presentazione, il periodo di prova decorre dalla data di presentazione.

§ 2151

(1) Se l’acquirente non ha rilevato la cosa, la condizione ha la natura di una condizione sospensiva. Questa condizione è considerata annullata se l’acquirente non informa il venditore durante il periodo di prova che approva l’articolo.

(2) Se l’acquirente ha rilevato la cosa, la condizione ha la natura di una condizione di scioglimento. È vero che l’acquirente ha approvato l’articolo, se non lo ha rifiutato durante il periodo di prova.

(3) L’ acquirente non ha il diritto di rifiutare la cosa se non può restituirla nelle condizioni in cui l’ha presa in consegna. I cambiamenti causati dal tentativo di cose non vengono presi in considerazione.

Migliore prenotazione dell’acquirente
§ 2152

(1) Con la conclusione di un contratto di acquisto soggetto a un acquirente migliore, il venditore acquisisce il diritto di dare priorità all’acquirente migliore se si registra entro il termine specificato. Questo periodo è di tre giorni per i beni mobili e di un anno dalla conclusione del contratto per i beni immobili.

(2) Il venditore decide se un nuovo acquirente è migliore; può preferire un nuovo acquirente, anche se il primo offre un prezzo più alto.

§ 2153

Analogamente all’acquisto in giudizio, si valuta in quali casi la riserva dell’acquirente migliore abbia natura di condizione sospensiva e in tal caso la natura della condizione preceda.

Clausola di prezzo
§ 2154

Se viene concordata una clausola sul prezzo, il prezzo di acquisto dell’articolo verrà ulteriormente adeguato tenendo conto dei costi di produzione. Se non si determina quali sono i costi determinanti, il prezzo di acquisto varia in proporzione alle variazioni di prezzo delle principali materie prime necessarie per realizzare la cosa.

§ 2155

(1) Se le parti che non decidono sulla valutazione delle variazioni di prezzo non sono determinate, i prezzi devono essere presi in considerazione al momento della conclusione del contratto e al momento in cui il venditore avrebbe dovuto consegnare la cosa. Se la consegna della cosa deve avvenire entro un certo periodo, decide l’ora dell’effettiva esecuzione tempestiva, altrimenti la fine di questo periodo.

(2) Se il venditore consegna l’articolo con un ritardo e se i prezzi delle componenti determinanti dei costi di produzione sono inferiori ai prezzi determinati ai sensi del paragrafo 1, devono essere presi in considerazione prezzi inferiori.

§ 2156

I diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla clausola del prezzo scadono se la parte avente diritto non esercita i propri diritti con l’altra parte senza indebito ritardo dopo la consegna dell’articolo.

§ 2157

Altri accordi sussidiari
Se le parti concordano altre riserve o condizioni che consentono la modifica o la cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto, la prenotazione o la condizione scade non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del contratto di acquisto, a meno che non venga esercitata entro tale periodo dalla persona avente diritto alla prenotazione o condizione.

Sottosezione 5

Disposizioni speciali per la vendita di merci in un negozio
§ 2158

(1) Se il venditore è un imprenditore, oltre alle disposizioni generali sul contratto di acquisto, le disposizioni di questa sottosezione si applicano alla vendita nelle sue attività commerciali, a meno che l’acquirente non sia anche un imprenditore e quando si conclude il contratto è chiaro dalle circostanze che l’acquisto si applica anche alle sue attività commerciali.

(2) I servizi che normalmente non vengono forniti al momento della vendita della cosa devono essere appositamente organizzati.

§ 2159

(1) Se il venditore consegna la cosa nel luogo specificato dall’acquirente, l’acquirente si farà carico della cosa al momento della consegna; in altri casi l’acquirente prende in consegna l’oggetto al momento della vendita.

(2) Se l’acquirente non prende in consegna la cosa entro il periodo di cui al paragrafo 1, il venditore ha diritto al pagamento per il deposito. Se le parti non sono d’accordo sul suo importo, l’importo usuale si applica all’importo concordato.

§ 2160

(1) Acquistando l’oggetto acquistato, l’acquirente acquisisce la proprietà dell’oggetto.

(2) In caso di vendita self-service, l’acquirente acquisisce la proprietà della cosa pagando il prezzo di acquisto. Fino ad allora, l’acquirente può restituire l’articolo nella sua posizione originale. Se la merce viene danneggiata prima del pagamento del prezzo di acquisto, verrà risarcita secondo le disposizioni generali.

§ 2161

Qualità all’accettazione
(1) Il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente che l’articolo non presenta difetti al momento del ricevimento. In particolare, il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente che nel momento in cui l’acquirente ha rilevato la cosa,

a) le merci hanno le caratteristiche concordate dalle parti e, in mancanza di un accordo, quelle caratteristiche che il venditore o produttore ha descritto o che l’acquirente si aspettava riguardo alla natura delle merci e alla pubblicità che fanno;

b) la cosa è adatta allo scopo dichiarato dal venditore per il suo uso o per il quale una cosa di questo tipo viene abitualmente utilizzata,

c) l’ articolo corrisponde in qualità o design al campione o modello concordato, se la qualità o il design è stato determinato in base al campione o modello concordato,

d) l’articolo è nella quantità, misura o peso appropriati; e

e) la materia è conforme a quanto richiesto dalle disposizioni di legge.

(2) Se il difetto si manifesta entro sei mesi dal ricevimento, l’articolo sarà considerato difettoso al momento del ricevimento.

§ 2162

Se la natura dell’acquisto lo consente, l’acquirente ha il diritto di far esaminare l’oggetto davanti a sé o di farne dimostrare le funzioni.

§ 2163

Nel caso di un articolo utilizzabile, deve essere indicato il periodo della durata di conservazione più breve o, nel caso di un articolo deperibile, il periodo per il quale l’articolo può essere utilizzato.

§ 2164

Se un articolo presenta un difetto che non ne impedisce l’utilizzo per lo scopo previsto, può essere venduto solo a un prezzo inferiore rispetto al prezzo normale di un articolo perfetto. Il venditore comunica all’acquirente che l’articolo presenta un difetto e che tipo di difetto è, se non è già chiaro dalla natura della vendita.

Diritti di esecuzione difettosi
§ 2165

(1) L’ acquirente ha il diritto di esercitare il diritto a un difetto che si manifesti nei beni di consumo entro ventiquattro mesi dal ricevimento.

(2) Se, in conformità con altre disposizioni di legge, il periodo per il quale la cosa può essere utilizzata è indicato sulla cosa venduta, sulla sua confezione, nelle istruzioni allegate alla cosa o nella pubblicità, si applicano le disposizioni sulla garanzia di qualità.

§ 2166

(1) Se l’acquirente lo richiede, il venditore gli confermerà per iscritto l’entità e la durata dei suoi obblighi in caso di esecuzione difettosa. Il venditore ha obblighi derivanti da prestazioni difettose almeno nella misura in cui persistono gli obblighi derivanti da prestazioni difettose del produttore. La conferma deve anche indicare il suo nome, la sede legale e le informazioni di identificazione, o altre informazioni necessarie per stabilire la sua identità.

(2) Se necessario, il venditore deve spiegare in modo comprensibile il contenuto, l’ambito, le condizioni e la durata della sua responsabilità e il modo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati. Nella conferma, il venditore deve anche dichiarare che gli altri diritti dell’acquirente, che sono relativi all’acquisto dell’articolo, non sono interessati. Il mancato rispetto di tali obblighi non pregiudica la validità del certificato.

(3) Se la natura della cosa non lo impedisce, la conferma di cui al comma 1 può essere sostituita da un documento sull’acquisto della cosa contenente i dati indicati.

§ 2167

Le disposizioni del § 2165 non si applicano

a) nel caso di un articolo venduto a un prezzo inferiore per un difetto per il quale è stato concordato un prezzo inferiore,

b) usura della cosa causata dal suo normale utilizzo,

(c) nel caso di un articolo usato, per un difetto corrispondente al grado di utilizzo o usura che l’articolo aveva quando è stato preso in consegna dall’acquirente; o

d) se deriva dalla natura della questione.

§ 2168

Se il venditore e l’acquirente convengono di abbreviare il periodo per l’esercizio dei diritti derivanti da prestazioni difettose, tale accordo non sarà preso in considerazione. Ciò non si applica se le parti hanno ridotto questo periodo alla metà del periodo legale per l’acquisto di beni di consumo già usati; se hanno concordato una riduzione maggiore, pagano la metà concordata del periodo legale.

§ 2169

(1) Se la cosa non ha le proprietà specificate nel § 2161, l’acquirente può anche richiedere la consegna di una cosa nuova senza difetti, a meno che ciò non sia sproporzionato a causa della natura del difetto, ma se il difetto riguarda solo una parte della cosa, l’acquirente può richiedere solo la sostituzione della parte; se ciò non è possibile, può recedere dal contratto. Tuttavia, se è sproporzionato a causa della natura del difetto, soprattutto se il difetto può essere rimosso senza indebito ritardo, l’acquirente ha diritto alla rimozione gratuita del difetto.

(2) L’acquirente ha il diritto di consegnare un articolo nuovo o sostituire una parte anche in caso di difetto rimediabile, se non può utilizzare l’articolo correttamente per il ripetersi del difetto dopo la riparazione o per un maggior numero di difetti. In questo caso l’acquirente ha anche il diritto di recedere dal contratto.

(3) Se l’acquirente non recede dal contratto o non esercita il diritto di consegnare un articolo nuovo senza difetti, di sostituirne una parte o di riparare l’articolo, può richiedere uno sconto ragionevole. L’acquirente ha diritto a uno sconto ragionevole anche se il venditore non può consegnare un nuovo articolo senza difetti, sostituire una sua parte o riparare l’articolo, così come se il venditore non chiede riparazione entro un termine ragionevole o se la disposizione di un rimedio causerebbe notevoli difficoltà per il consumatore.

§ 2170

Il diritto alla prestazione difettosa non spetta all’acquirente, se l’acquirente sapeva prima di prendere in consegna la cosa che la cosa ha un difetto, o se l’acquirente ha causato il difetto lui stesso.

§ 2171

Se l’articolo presenta un difetto da cui il venditore è obbligato e se l’articolo viene venduto a un prezzo inferiore o l’articolo viene utilizzato, l’acquirente ha diritto a uno sconto ragionevole invece del diritto di cambiare l’articolo.

§ 2172

I diritti di situazione difettosa si applicano al venditore da cui è stato acquistato l’articolo. Tuttavia, se un’altra persona designata per la riparazione è menzionata nella conferma ai sensi del § 2166, che è più vicina al luogo del venditore o al luogo dell’acquirente, l’acquirente eserciterà il diritto alla riparazione alla persona designata per eseguire la riparazione. La persona così designata per la riparazione dovrà effettuare la riparazione entro il periodo concordato tra il venditore e l’acquirente al momento dell’acquisto dell’articolo.

§ 2173

Se l’acquirente esercita il diritto dalla prestazione difettosa, l’altra parte gli confermerà per iscritto quando ha esercitato il diritto, nonché l’esecuzione della riparazione e la sua durata.

§ 2174

Se le parti concordano prima che l’acquirente possa esercitare il diritto per difetto, che i suoi diritti siano ridotti o che scadano, ciò non verrà preso in considerazione.

Sottosezione 6

Disposizioni speciali per l’acquisto dell’impianto
§ 2175

(1) Acquistando la pianta, l’acquirente acquisisce tutto ciò che appartiene alla pianta nel suo insieme. Si tratta di acquisto di una pianta anche se le parti escludono dall’acquisto un singolo articolo, senza che perda del tutto la proprietà della pianta.

(2) L’ acquisto di un impianto è considerato un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

§ 2176

Si ritiene che il prezzo di acquisto sia concordato sulla base dei dati sulle attività cedute presenti nelle scritture contabili dell’impianto ceduto e nel contratto alla data della sua conclusione; se il contratto deve entrare in vigore in un secondo momento, il prezzo di acquisto varia in funzione dell’aumento o della diminuzione dei beni intervenuti nel frattempo.

§ 2177

(1) Acquistando un impianto, l’acquirente diventa un creditore di crediti e un debitore di debiti appartenenti all’impianto; dai debiti, invece, l’acquirente subentra solo a quelli di cui conosceva o almeno doveva ragionevolmente presumere l’esistenza. Se il creditore non ha dato il consenso all’acquirente ad assumere il debito, il venditore è responsabile dell’adempimento del debito. L’acquisizione di crediti da parte dell’acquirente è altrimenti disciplinata dalle disposizioni in materia di cessione di crediti.

(2) Il venditore notifica senza indebito ritardo ai suoi creditori e debitori i cui crediti e debiti l’acquirente ha acquisito acquistando l’impianto che ha venduto l’impianto ea chi.

§ 2178

È vietato trasferire all’acquirente con la vendita dell’impianto un diritto derivante da proprietà industriale o di altro tipo per il quale ciò è precluso dal contratto con il quale il diritto è stato concesso al venditore, o se la natura di tale diritto lo preclude.

§ 2179

(1) Nel verbale di consegna della gara, le parti dovranno indicare un elenco di tutto ciò che la corsa include e di quanto viene consegnato all’acquirente, nonché di tutto ciò che manca, anche se co-crea la gara secondo il contratto o le scritture contabili. Il venditore deve, al più tardi negli atti dell’acquirente, notificare i vizi dell’oggetto della vendita di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere e avrebbe potuto conoscere.

(2) Se l’articolo appartenente alla gara non è indicato nella registrazione, l’acquirente lo acquista insieme alla gara. Se il debito non è indicato nella registrazione, l’acquirente lo acquisisce, se doveva almeno ragionevolmente presumere la sua esistenza.

§ 2180

(1) Se l’acquirente è iscritto in un registro pubblico, acquisisce la proprietà dell’impianto nel suo complesso pubblicando l’informazione di aver depositato la prova di acquisto dell’impianto nella raccolta dei documenti ai sensi di un’altra norma di legge.

(2) Se l’acquirente non è iscritto nel registro pubblico, il diritto di proprietà sull’impianto nel suo insieme acquista efficacia contrattuale.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’obbligo di registrare i diritti sulle cose ai sensi di altre norme legali, né le restrizioni derivanti da licenze o accordi simili.

§ 2181

Se la vendita della pianta peggiora la recuperabilità del credito, il creditore del venditore che non era d’accordo con la vendita ha il diritto di chiedere che il tribunale decida che la vendita della pianta è inefficace nei suoi confronti. Tale diritto decade se il creditore non lo esercita entro un mese dalla data in cui è venuto a conoscenza della vendita, ma non oltre tre anni dalla data di efficacia del contratto.

§ 2182

(1) Se una delle parti recede dal contratto, i crediti ei debiti appartenenti all’impianto passano al venditore; dai debiti, invece, il venditore acquisisce solo quelli di cui conosceva o almeno doveva ragionevolmente presumere l’esistenza. Se il creditore non ha dato il consenso al venditore per subentrare nel debito, l’acquirente è responsabile del suo adempimento. L’acquisizione di crediti da parte del venditore è altrimenti disciplinata dalle disposizioni in materia di cessione di crediti.

(2) L’ acquirente deve notificare ai suoi creditori e debitori i cui crediti e debiti il ​​venditore ha acquisito, senza indebito ritardo, che l’obbligo è scaduto con il recesso dal contratto.

§ 2183

Le disposizioni della presente sottosezione si applicano mutatis mutandis ad altri trasferimenti di proprietà di un impianto e alla vendita o altro trasferimento di una parte di un impianto che costituisce un’unità organizzativa separata.

Sezione 3

Cambio
§ 2184

Fornitura di base
(1) Con un contratto di scambio, ciascuna delle parti si impegna a trasferire la proprietà della cosa all’altra parte in cambio dell’obbligo dell’altra parte di trasferire la proprietà della cosa.

(2) Le parti devono consegnare le cose nelle condizioni in cui si trovavano al momento della conclusione del contratto.

§ 2185

(1) Se la distruzione accidentale di una cosa avviene prima che sia passato il rischio di danneggiamento della cosa, il contratto viene trattato come se non fosse stato concluso. Se, prima della consegna, l’oggetto si è accidentalmente deteriorato a tal punto che il valore dell’articolo scende al di sotto della metà, l’altra parte ha il diritto di recedere dal contratto.

(2) L’ altro deterioramento accidentale di una cosa o il suo impatto a causa di un peso sarà a carico dell’alienatore; non si tiene conto di una leggera diminuzione di valore.

(3) In caso di scambio totale di articoli, si applica la distruzione accidentale o il deterioramento accidentale di singoli articoli del cessionario, a meno che il tutto non sia stato svalutato al di sotto della metà del prezzo.

§ 2186

Quando si invia l’articolo, il rischio di danneggiamento dell’articolo passa al destinatario prendendo in consegna l’articolo. Tuttavia, se ha determinato o approvato la modalità di spedizione dell’articolo, il rischio di danneggiamento dell’articolo passa al cessionario inviandolo.

§ 2187

I frutti ed i benefici della cosa scambiata appartengono all’alienatore fino al momento in cui deve consegnare la cosa secondo il contratto; dalla scadenza di tale periodo, i frutti ed i benefici spettano al cessionario, anche se la cosa non gli è stata ancora consegnata.

§ 2188

Per altri aspetti, le disposizioni del contratto di acquisto si applicano mutatis mutandis al contratto di scambio, con ciascuna parte considerata il venditore rispetto alla cosa che dà in cambio e l’acquirente rispetto alla cosa che riceve.

Parte 2

Lasciando le cose a un altro
Sezione 1

Ritagliare
§ 2189

Fornitura di base
Se il prestatore lascia la cosa alla persona per l’uso gratuito, senza concordare il periodo per il quale la cosa deve essere utilizzata o lo scopo per il quale la cosa deve essere utilizzata, sorge una proiezione.

§ 2190

(1) Chi ha lasciato la cosa al soccorritore può chiederne la restituzione a suo piacimento.

(2) Il soccorritore non può restituire la cosa in un momento in cui ciò causerebbe difficoltà al prestatore, a meno che il prestatore non sia d’accordo.

§ 2191

(1) Il soccorritore risarcirà il prestatore per il danno alla cosa, a meno che non dimostri di aver usato la cosa in modo appropriato alla sua natura.

(2) Se il soccorritore ha consentito che la cosa sia utilizzata da qualcun altro senza il consenso del prestatore, dovrà risarcire il prestatore per il danno causato da ciò, a meno che il danno non si verifichi diversamente.

§ 2192

Se viene ritrovato un oggetto smarrito per il quale il soccorritore ha già pagato un risarcimento, non acquisirà il diritto di trattenerlo contro la volontà del prestatore, ma restituirà l’oggetto al prestatore contro il rimborso del risarcimento.

Sezione 2

Prestito
§ 2193

Fornitura di base
Con il contratto di prestito, il prestatore lascia la cosa inutilizzabile al mutuatario e si impegna a consentirgli di utilizzarla temporaneamente e gratuitamente.

§ 2194

Il mutuatario acquisisce il diritto di utilizzare l’elemento nel modo concordato e, se non concordato, in modo appropriato alla natura dell’articolo. Il mutuatario non ha il diritto di lasciare la questione a un’altra persona senza il permesso del prestatore.

§ 2195

(1) Il prestatore deve lasciare la cosa al mutuatario in una condizione idonea all’uso. Se il danno è causato da un difetto nella cosa che il prestatore ha nascosto, il prestatore risarcirà il mutuatario per il danno causato.

(2) Mutuante Il mutuatario impara a usare la cosa, a meno che le regole non siano generalmente note, o se non consegue dal fatto che non è necessario. Se non lo fa, risarcirà il mutuatario per il danno causato.

§ 2196

Se è stato concordato solo lo scopo per il quale la cosa deve essere utilizzata, il mutuatario deve provvedere affinché inizi a utilizzare la cosa senza indebito ritardo e la restituisca senza indebito ritardo dopo aver adempiuto allo scopo.

§ 2197

Il mutuatario ha il diritto di restituire l’articolo in anticipo; tuttavia, se ciò crea difficoltà per il creditore, non può restituire la cosa senza il suo consenso.

§ 2198

(1) Il prestatore non può esigere la restituzione anticipata della cosa; questo non si applica se il mutuatario utilizza la cosa in violazione del contratto.

(2) Se il creditore ha inevitabilmente bisogno della cosa prima per un motivo che non avrebbe potuto prevedere al momento della conclusione del contratto, può chiederne la restituzione anticipata solo se è stato concordato.

§ 2199

(1) I costi abituali associati all’uso della cosa sono a carico del mutuatario dal proprio.

(2) In caso di necessità di costi straordinari, il mutuatario può consegnare la cosa al prestatore per spenderla lui stesso. Se il prestatore non lo fa o non può farlo e se il mutuatario stesso sostiene costi straordinari nella misura necessaria, ha diritto al risarcimento in quanto agente non impegnato.

§ 2200

I diritti del creditore e del mutuatario devono essere esercitati entro tre mesi dalla restituzione della causa, altrimenti il ​​tribunale non li concederà se l’altra parte si oppone all’esercizio tardivo del diritto.

Sezione 3

Affitto
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2201

Fornitura di base
Con il contratto di locazione, il locatore si impegna a lasciare la cosa al locatario per un uso temporaneo e il locatario si impegna a pagare l’affitto del locatore per questo.

§ 2202

Oggetto della locazione
(1) È possibile affittare un bene immobile e un bene mobile inutilizzabile. È inoltre possibile affittare parte dell’immobile; quanto ulteriormente determinato sull’oggetto vale anche per la locazione della sua parte.

(2) È anche possibile affittare una cosa che sorgerà solo in futuro, se è possibile determinarla con sufficiente precisione al momento della conclusione del contratto di locazione.

§ 2203

Nel caso in cui l’oggetto locato sia iscritto nell’elenco pubblico, il diritto di locazione sarà iscritto anche nell’elenco pubblico se il proprietario del bene lo propone o con il consenso del locatario.

§ 2204

(1) Se le parti non sono d’accordo sulla durata o la data di risoluzione del contratto di locazione, è valido che si tratta di un contratto di locazione a tempo indeterminato.

(2) Se le parti concordano un contratto di locazione per un periodo determinato superiore a cinquanta anni, si considera che il contratto di locazione è stato concordato a tempo indeterminato, a condizione che nei primi cinquant’anni il contratto possa essere risolto solo per motivi di preavviso concordati ed entro il periodo di preavviso concordato.

Locatore
§ 2205

Il contratto del locatore è vincolante

a) lasciare la cosa al locatario in modo che possa usarla per lo scopo concordato o usuale,

b) mantenere la cosa in condizioni tali da poter servire all’uso per cui è stata affittata,

c) garantire al locatario l’uso indisturbato della cosa durante il periodo di locazione.

§ 2206

(1) Il Locatore dovrà consegnare la cosa al Locatario all’ora concordata, altrimenti il ​​giorno successivo alla richiesta del Locatario.

(2) Il locatore consegnerà la cosa al locatario con tutto il necessario per il corretto utilizzo della cosa.

§ 2207

(1) Durante il periodo di locazione, il locatario esegue la manutenzione ordinaria, a meno che il locatore non si sia impegnato a farlo. Altre operazioni di manutenzione della cosa e le sue riparazioni necessarie sono eseguite dal locatore, a meno che il locatario non si sia impegnato a eseguire un metodo o tipo di manutenzione e a riparare alcuni difetti.

(2) Il locatore non è responsabile per un difetto di cui le parti conoscevano al momento della conclusione del contratto di locazione e che non impedisce l’uso della cosa.

§ 2208

(1) Se il locatario notifica al proprietario in modo appropriato e in tempo un difetto della cosa che deve essere rimosso dal proprietario, e se il proprietario non elimina il difetto senza indebito ritardo, in modo che l’inquilino possa utilizzare la cosa solo con difficoltà, il locatario ha diritto a uno sconto ragionevole sull’affitto o può effettuare riparazioni anche lui stesso e di richiedere il rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, se il difetto rende l’uso fondamentalmente difficile, o se ne rende completamente impossibile l’uso, l’inquilino ha il diritto di rinunciare all’affitto o può risolvere l’affitto senza preavviso.

(2) Il Locatario ha il diritto di compensare quanto può richiedere al Locatore ai sensi del paragrafo 1, fino all’importo del canone di locazione per un mese; se il periodo di noleggio è più breve, fino all’importo del canone di locazione.

(3) Se il locatario non esercita il diritto di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dal giorno in cui ha scoperto o avrebbe potuto scoprire il difetto, il tribunale non glielo concederà, se il locatore si oppone alla sua richiesta tardiva.

§ 2209

Durante il contratto di locazione, il locatore non ha il diritto di cambiare la cosa locata di sua spontanea volontà.

§ 2210

(1) Se durante la locazione si rende necessario effettuare le riparazioni necessarie alla cosa, che non può essere posticipata fino a dopo la fine del contratto di locazione, il locatario deve tollerarlo, anche se la riparazione gli causa difficoltà o limita l’uso della cosa.

(2) Se la riparazione dura un tempo irragionevolmente lungo a causa del periodo di noleggio o se la riparazione rende l’uso della cosa più difficile del solito, il locatario ha diritto a uno sconto sull’affitto in base al periodo di riparazione e alla sua entità.

(3) Se si tratta di una riparazione tale che al momento della sua attuazione non è possibile utilizzare affatto la cosa, il locatario ha il diritto al proprietario di fornirgli temporaneamente un’altra cosa da usare, oppure può rescindere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2211

Se una terza parte mette in pericolo l’inquilino nella sua locazione o se causa danni all’inquilino violando il diritto di locazione, l’inquilino può richiedere la protezione lui stesso.

§ 2212

(1) Se una terza parte esercita la proprietà o un altro diritto sulla cosa o se richiede il rilascio o lo sfratto della cosa, il locatario deve informare il proprietario; se lo richiede, il proprietario gli fornirà protezione.

(2) Se il locatore non fornisce al locatario una protezione sufficiente, il locatario può risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

(3) Se il locatario è disturbato nell’uso della cosa o altrimenti influenzato dalle azioni di una terza parte, ha diritto a uno sconto ragionevole sull’affitto, se ha notificato al locatore di tali azioni della terza parte in tempo.

Inquilino
§ 2213

Anche senza un accordo speciale, il locatario è obbligato a utilizzare la cosa come un vero e proprio gestore per lo scopo concordato o, se non concordato, per lo scopo abituale, ea pagare l’affitto.

§ 2214

Il Locatario comunicherà al Locatore che la cosa ha un difetto che il locatore deve eliminare, subito dopo averlo scoperto o quando potrebbe scoprirlo con un uso attento della cosa.

Subaffittare
§ 2215

(1) Se il locatore è d’accordo, il locatario può stabilire un diritto di utilizzo per la terza parte; se il contratto di locazione è stato concluso per iscritto, è necessario anche il consenso scritto del locatore.

(2) Se il locatario stabilisce un diritto di utilizzo della cosa a terzi senza il consenso del locatore, sarà considerata una grave violazione degli obblighi del locatario che causa un danno più grave al locatore.

(3) Il diritto d’uso può essere stabilito per terzi solo per il periodo di noleggio dell’oggetto; un accordo divergente non viene preso in considerazione.

§ 2216

Se il locatario consente a una terza parte di utilizzare la cosa, è responsabile nei confronti del locatore per le azioni di questa persona come se stesse usando la cosa lui stesso.

Affitto
§ 2217

(1) Il canone di locazione deve essere pagato per l’importo concordato e, se non è concordato, sarà pagato per l’importo usuale al momento della conclusione del contratto di locazione, tenendo conto del canone di locazione di oggetti simili a condizioni simili.

(2) Se, secondo l’accordo delle parti, l’affitto deve essere pagato in modo diverso che in contanti, il valore patrimoniale determinante della prestazione fornita è espresso in contanti.

§ 2218

L’affitto viene pagato mensilmente in anticipo.

Altri diritti e obblighi delle parti
§ 2219

(1) Se il locatore lo notifica in anticipo in un tempo ragionevole, il locatario gli consentirà di ispezionare la cosa nella misura necessaria, nonché di accedervi o di accedervi per eseguire la necessaria riparazione o manutenzione della cosa. Non è richiesto preavviso se è necessario per prevenire danni o se esiste il rischio di ritardo.

(2) Se il locatario incontra difficoltà nelle attività del locatore ai sensi del paragrafo 1 che non sono solo irrilevanti, il locatario ha diritto a uno sconto sul canone di locazione.

§ 2220

(1) Il Locatario ha il diritto di modificare la cosa solo previo consenso del Locatore; se il contratto di locazione è stato concluso per iscritto, è necessario anche il consenso scritto del locatore. L’inquilino cambia la cosa a proprie spese; se il cambiamento della cosa lo migliora, il locatore stabilirà con il locatario al termine del contratto di locazione secondo il grado di apprezzamento.

(2) Se il locatario apporta una modifica della cosa senza il consenso del locatore, deve riportare la cosa alla sua condizione originale non appena il locatore lo richiede, ma non più tardi della fine del contratto di locazione della cosa. Se l’inquilino non ripristina la cosa alla sua condizione originale su richiesta del proprietario, il proprietario può risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

Cambio di proprietà
§ 2221

(1) Se il proprietario della cosa cambia, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione passeranno al nuovo proprietario.

(2) Se il locatore ha trasferito il diritto di proprietà sulla cosa, il nuovo proprietario non è vincolato dagli accordi sugli obblighi del locatore, che non sono previsti dalla legge. Ciò non si applica se il nuovo proprietario era a conoscenza di queste disposizioni.

§ 2222

(1) Una parte non ha il diritto di risolvere il contratto di locazione semplicemente perché il proprietario della cosa è cambiato. Nella disposizione opposta, il locatore ha il diritto di rescindere l’affitto entro tre mesi dopo aver appreso o ha dovuto scoprire chi è l’inquilino e l’inquilino entro tre mesi dopo aver appreso del passaggio di proprietà.

(2) Se il nuovo proprietario non aveva ragionevoli motivi per dubitare che stesse acquistando una cosa che non era stata affittata, ha il diritto di risolvere il contratto di locazione entro tre mesi dopo aver appreso o ha dovuto scoprire che la cosa è stata affittata e chi è l’inquilino. I diritti del locatario nei confronti della persona con cui ha concluso il contratto di locazione non sono pregiudicati.

(3) Nel caso di beni immobili, il periodo di preavviso è di tre mesi. Se si tratta di una cosa mobile, il periodo di preavviso è di un mese.

§ 2223

La parte che risolve il contratto di locazione deve fornire all’altra parte una ragionevole indennità di licenziamento.

§ 2224

Se l’appartamento in cui risiede l’inquilino è stato affittato, il locatore non ha il diritto di rescindere l’affitto per cambio di proprietà. La disposizione opposta non viene presa in considerazione.

Risoluzione del contratto di locazione
§ 2225

(1) Al termine del contratto di locazione, il locatario deve consegnare la cosa al locatore nel luogo in cui l’ha presa e nelle condizioni in cui si trovava al momento in cui l’ha rilevata, tenendo conto della consueta usura con un uso corretto, a meno che la cosa non sia scomparsa o deteriorata; passaggio di consegne significa anche la consegna del bene immobile liberato. Se al momento della consegna della cosa al locatario è stata effettuata una registrazione contenente una descrizione della cosa, verrà presa in considerazione anche al momento della consegna della cosa al locatore.

(2) Al momento della consegna della cosa, il locatario deve separarsi e prendere tutto ciò che ha messo nella cosa o portato a proprie spese, se ciò è possibile e se non peggiora la sostanza della cosa o se non ne complica irragionevolmente l’uso.

§ 2226

(1) Se la cosa scade durante il periodo di locazione, il contratto di locazione termina.

(2) Se la cosa è parzialmente risolta durante il periodo di locazione, il locatario ha diritto a uno sconto ragionevole sul canone di locazione o può risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2227

Se la cosa diventa inutilizzabile per lo scopo concordato, o se non è concordata, per lo scopo usuale, per motivi che non sono da parte del locatario, il locatario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2228

(1) Se il locatario utilizza la cosa in modo tale che si logori oltre quanto ragionevole date le circostanze o che ci sia il rischio di distruggere la cosa, il proprietario lo invita a usare la cosa correttamente, gli concede un tempo ragionevole per rettificarla e lo avverte delle possibili conseguenze della disobbedienza alla citazione. L’invito richiede una forma scritta e deve essere consegnato al conduttore.

(2) Se il locatario non ottempera alla richiesta di cui al paragrafo 1, il locatore ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

(3) Tuttavia, se nel caso di cui al paragrafo 1 sussiste un grave rischio urgente di ritardo, il proprietario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso, senza chiamare l’inquilino per il risarcimento.

(4) Il locatore ha il diritto di procedere come specificato nei paragrafi 1 e 2, se il locatario non paga l’affitto anche fino a quando non è dovuto il canone successivo.

§ 2229

Il contratto di locazione concordato per un periodo di tempo determinato può essere risolto da ciascuna delle parti solo se le ragioni della risoluzione e il periodo di preavviso sono stati concordati nel contratto contemporaneamente.

§ 2230

(1) Se il locatario utilizza la cosa anche dopo la scadenza del periodo di locazione e il locatore non lo invita a consegnare la cosa entro un mese, è valido che il contratto di locazione sia stato nuovamente concluso alle condizioni originariamente concordate. Se il periodo di noleggio era originariamente più lungo di un anno, ora è valido per un anno; se era meno di un anno, ora è chiuso per quel periodo.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nonostante il fatto che il locatario continui a utilizzare la cosa, se la parte ha dato un tempo ragionevole in anticipo affinché il contratto di locazione terminerà o ha già terminato il contratto di locazione.

§ 2231

(1) Un contratto di locazione concordato per un periodo indefinito terminerà con la risoluzione da parte di una delle parti. Se è una cosa mobile, il periodo di preavviso è di un mese, se è una cosa immobile, è di tre mesi.

(2) La risoluzione non deve essere giustificata; ciò non si applica se la parte ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2232

Se una parte viola i propri obblighi in modo particolarmente grave, arrecando in tal modo un danno significativo all’altra parte, la parte interessata ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2233

(1) Nel periodo di tre mesi prima della fine del contratto di locazione, se le parti conoscono la data di cessazione del contratto di locazione, il locatario deve consentire la rilocazione della cosa, l’accesso del locatario alla cosa nella misura necessaria per l’ispezione in presenza del locatario e del locatore; il locatore avvisa tempestivamente l’inquilino della visita.

(2) Le disposizioni del § 2219 paragrafo 2 si applicano anche qui.

§ 2234

Il locatore ha il diritto di trattenere i beni mobili dal locatario per trattenere i mobili che il locatario ha sulla o nella proprietà.

Sottosezione 2

Disposizioni speciali per l’affitto di un appartamento e di una casa
Fornitura di base
§ 2235

(1) Se il contratto di locazione obbliga il locatore a lasciare l’appartamento o la casa oggetto del contratto di locazione al locatario per garantire le esigenze abitative del locatario e possibilmente anche dei membri della sua famiglia, le disposizioni che riducono i diritti del locatario ai sensi della presente sottosezione non saranno prese in considerazione.

(2) Le disposizioni di questa sottosezione non si applicano se il proprietario lascia l’appartamento o la casa all’inquilino per svago o per altri scopi ovviamente a breve termine.

§ 2236

(1) Per abitazione si intende una stanza o un insieme di stanze che fanno parte di una casa, formano uno spazio vitale e sono destinate e utilizzate allo scopo di vivere. Se il locatore concorda con l’inquilino che affitterà uno spazio non residenziale per vivere, le parti sono vincolate allo stesso modo come se lo spazio abitativo fosse stato affittato.

(2) Il fatto che lo spazio affittato non sia destinato all’abitazione non può essere a scapito dell’inquilino.

(3) Se una casa viene affittata per garantire le esigenze abitative dell’inquilino, le disposizioni sull’affitto di un appartamento si applicano mutatis mutandis.

§ 2237

Il contratto richiede una forma scritta; tuttavia, il locatore non ha il diritto di opporsi all’invalidità del contratto da parte del conduttore per mancanza di forma.

§ 2238

Se l’inquilino ha utilizzato l’appartamento per tre anni in buona fede che il contratto di locazione è giustificato, il contratto di locazione si considera regolarmente concluso.

§ 2239

Accordi vietati
L’accordo che impone un obbligo al locatario, che è manifestamente sproporzionato date le circostanze, non viene preso in considerazione.

§ 2240, § 2241
annullato

Consegna dell’appartamento
§ 2242

(1) Se non è stato concordato un tempo per il locatore per mettere a disposizione del locatario un appartamento adatto per l’occupazione e l’occupazione, il locatore metterà l’appartamento a disposizione del locatario il primo giorno del mese successivo al giorno in cui il contratto è entrato in vigore. L’appartamento è accessibile se l’inquilino ha ricevuto le chiavi e se nulla gli impedisce di accedere all’appartamento.

(2) Il locatore può concordare con l’inquilino che un appartamento che non è adatto per vivere sarà consegnato per vivere. Tale accordo è valido solo se vengono concordati contemporaneamente diritti e obblighi speciali derivanti dalla natura speciale dell’appartamento, compreso l’importo e il metodo di rimborso dei costi per effettuare gli adeguamenti necessari.

§ 2243

Un appartamento è idoneo a trasferirsi e ad abitare se è conforme alle disposizioni del contratto e, se non è stato concordato nulla, l’appartamento è idoneo a trasferirsi e ad abitare se è pulito e in condizioni normalmente considerate buone, purché siano fornite le strutture necessarie. servizi connessi all’uso dell’appartamento o ad esso connessi.

§ 2244

(1) Se l’appartamento non è adatto per trasferirsi e vivere all’orario concordato o se l’appartamento è in una condizione che non corrisponde al messaggio del proprietario, l’inquilino ha il diritto di rifiutarsi di trasferirsi. Se si trasferisce, ha il diritto di chiedere al proprietario di adempiere al contratto; se non lo fa senza indebito ritardo, il suo diritto decade.

(2) Se l’inquilino conosceva già le condizioni dell’appartamento al momento della conclusione del contratto, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano. Ciò vale anche se l’inquilino non conosceva le condizioni dell’appartamento al momento della conclusione del contratto, perché non lo ha ispezionato, sebbene il proprietario abbia prontamente e opportunamente invitato l’inquilino a ispezionarlo.

§ 2245

Se l’inquilino esercita il diritto di non trasferirsi nell’appartamento, non è obbligato a pagare l’affitto per la durata del difetto. Se si trasferisce, ha diritto a uno sconto ragionevole sull’affitto fino a quando il proprietario non rimuove il difetto; ciò vale anche in caso di difetto materiale nella prestazione di prestazioni associato o correlato all’uso dell’appartamento.

Affitto e altri pagamenti
§ 2246

(1) Le parti concordano l’affitto per un importo fisso. Si considera che l’affitto sia negoziato per un mese.

(2) Se le parti non sono d’accordo sull’ammontare del canone di locazione, il locatore ha il diritto di affittare l’importo che è usuale il giorno della conclusione del contratto nel luogo per un nuovo contratto di locazione di un appartamento simile a condizioni contrattuali simili.

§ 2247

(1) Le parti concordano quali servizi connessi con l’uso dell’appartamento o relativi servizi saranno forniti dal locatore; in mancanza di tale accordo, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

(2) Il locatore fornirà i servizi necessari per la durata del contratto di locazione. Si ritiene che i servizi necessari siano l’approvvigionamento idrico, il drenaggio e il drenaggio delle acque reflue, compresa la pulizia dei pozzetti, la fornitura di calore, la rimozione dei rifiuti urbani, l’illuminazione e la pulizia delle parti comuni della casa, garantendo la ricezione radiotelevisiva, il funzionamento e la pulizia dei camini o il funzionamento degli ascensori .

(3) Il metodo di distribuzione dei prezzi e di pagamento dei servizi sarà determinato da un’altra normativa legale.

(4) Le parti concorderanno il metodo di distribuzione dei prezzi e il pagamento di altri servizi, a meno che non sia stabilito da un’altra normativa legale o da una decisione dell’autorità dei prezzi. Il metodo di fatturazione deve essere determinato prima che il servizio venga fornito.

§ 2248

Le parti possono organizzare un aumento annuale del canone di locazione.

§ 2249

(1) Se le parti non concordano un aumento del canone di locazione o non escludono esplicitamente un aumento del canone di locazione, il locatore può proporre per iscritto al locatario un aumento del canone fino all’importo del canone comparabile usuale nel luogo, se l’aumento proposto insieme a quello già avvenuto negli ultimi anni. tre anni, non supererà il venti per cento. Non si tiene conto di una proposta avanzata prima della scadenza di dodici mesi in cui l’affitto non è stato aumentato o che non include l’importo dell’affitto e non prova che le condizioni di questa disposizione sono state soddisfatte.

(2) Il regolamento legale di attuazione stabilisce i dettagli e la procedura per determinare l’affitto comparabile usuale nel luogo dato.

(3) Se l’inquilino è d’accordo con la proposta di aumentare l’affitto, dovrà pagare l’affitto aumentato come proposto a partire dal terzo mese di calendario dopo la ricezione della proposta. Se il locatario non informa per iscritto il locatore entro due mesi dal ricevimento della proposta che accetta l’aumento del canone, il locatore ha il diritto di proporre entro ulteriori tre mesi che l’importo del canone sia determinato dal tribunale; il tribunale non ottempererà alla domanda presentata dopo la scadenza di questo termine se l’inquilino obietta che la domanda è stata presentata in ritardo. Il tribunale, su richiesta del locatore, decide in merito all’affitto fino all’importo consueto in luogo e tempo con effetto dalla data di deposito della proposta del tribunale.

(4) Se il locatario propone una riduzione del canone di locazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.

§ 2250

(1) Se il proprietario apporta modifiche edilizie che migliorano in modo permanente il valore d’uso dell’appartamento affittato o le condizioni di vita complessive della casa, o comportano un risparmio permanente di energia o acqua, l’inquilino può accettare di aumentare l’affitto, ma non più del dieci percento costi sostenuti annualmente. Se almeno gli inquilini dei due terzi degli appartamenti della casa concordano con la proposta di tale aumento del canone, l’aumento del canone si applica anche agli altri inquilini.

(2) Se non si raggiunge un accordo ai sensi del paragrafo 1, il locatore può proporre un aumento del canone di locazione per questi motivi all’anno del tre percento e mezzo dei costi sostenuti; si ritiene che i costi siano stati sostenuti in modo efficiente. Una proposta che non contiene l’importo del canone di locazione o che non prova il rispetto delle condizioni di questa disposizione non sarà presa in considerazione.

§ 2251

(1) Il Locatario dovrà pagare l’affitto in anticipo per ogni mese o per un altro periodo di pagamento concordato, non oltre il quinto giorno del relativo periodo di pagamento, a meno che non sia stato concordato un giorno successivo. Insieme all’affitto, l’inquilino paga la caparra o il costo dei servizi forniti dal locatore; § 2253 si applica mutatis mutandis a questi anticipi e costi.

(2) Il Locatore non può richiedere al Locatario altri servizi oltre a quelli specificati nel paragrafo 1, sotto forma di deposito o altro, o il pagamento del canone di locazione tramite assegno datato successivo o altri mezzi simili.

§ 2252

(1) Se il locatario lo richiede, il locatore, come regola generale, gli consente di esaminare la dichiarazione dei costi dei servizi forniti per l’anno civile precedente entro quattro mesi dalla fine del periodo di fatturazione, nonché di ottenere estratti, trascrizioni o copie della dichiarazione; lo stesso dicasi per i documenti relativi ai costi addebitati.

(2) Gli arretrati e il pagamento in eccesso degli anticipi per i servizi forniti sono dovuti lo stesso giorno; a meno che non sia concordato un altro periodo, devono essere esigibili entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1.

§ 2253

(1) Se le parti non concordano sull’affitto dovuto, l’affitto non può essere risolto per mancato pagamento dell’affitto, se il locatario deposita l’affitto dovuto o la sua parte contestata in custodia notarile e informa il locatore.

(2) Se l’inquilino richiede l’esecuzione del contratto e il proprietario si rifiuta di adempiere con l’obiezione del mancato pagamento dell’affitto, l’inquilino deve depositare l’affitto dovuto o la sua parte contestata in custodia notarile e notificarlo al proprietario.

§ 2254

Sicurezza e penale contrattuale
(1) Se le parti convengono che il locatario fornirà al locatore una garanzia finanziaria che pagherà l’affitto e adempirà ad altri obblighi derivanti dal contratto di locazione, o se concordano una penale contrattuale in caso di violazione di tali obblighi, la garanzia e il diritto di pagare la penale contrattuale in totale non deve tre volte l’affitto mensile.

(2) Al termine del contratto di locazione, il locatore restituirà la cauzione al locatario; allo stesso tempo, compensare ciò che l’inquilino gli deve dall’affitto. Il Locatario ha diritto agli interessi sulla garanzia dal momento della sua fornitura almeno nell’ammontare del tasso legale.

Diritti e obblighi delle parti
§ 2255

(1) L’inquilino utilizza l’appartamento correttamente in conformità con il contratto di locazione.

(2) Se ciò non comporta un aumento del carico per l’appartamento o la casa, l’inquilino può anche lavorare o fare affari nell’appartamento.

§ 2256

(1) Il proprietario mantiene un corretto ordine nella casa per la durata del contratto di locazione, usuale secondo le condizioni locali.

(2) Per la durata del contratto di locazione, il Locatario dovrà osservare le regole consuete per la condotta in casa e le ragionevoli istruzioni del Locatore per mantenere il corretto ordine consuetudinario secondo le condizioni locali.

§ 2257

(1) Il proprietario mantiene l’appartamento e la casa in condizioni idonee all’uso durante il periodo di locazione.

(2) Il conduttore esegue e paga solo le manutenzioni ordinarie e le piccole riparazioni relative all’uso dell’appartamento.

§ 2258

L’inquilino ha il diritto di tenere un animale nell’appartamento, se l’allevamento non causa al padrone di casa o ad altri residenti della casa difficoltà sproporzionate rispetto alle condizioni della casa. Se l’allevamento di un animale determina la necessità di maggiori costi per il mantenimento delle parti comuni della casa, l’inquilino rimborserà tali costi al proprietario.

Modifiche e altre modifiche all’appartamento o alla casa
§ 2259

L’inquilino è obbligato a tollerare la modifica dell’appartamento o della casa, o la sua ricostruzione o altro cambiamento, solo se non riduce il valore degli alloggi e se può essere fatto senza grossi disagi per l’inquilino, o se è effettuato dal locatore per volere delle autorità pubbliche, o se danni direttamente particolarmente gravi. In altri casi, la modifica può essere effettuata solo con il consenso del conduttore.

§ 2260

(1) Se il consenso del conduttore non è richiesto per apportare modifiche, conversioni o altre modifiche all’appartamento o alla casa che richiedono l’evacuazione dell’appartamento, il proprietario ha il diritto di iniziare a lavorare solo dopo aver accettato di fornire all’inquilino un ragionevole risarcimento per i costi ragionevoli sostenuti dall’inquilino in relazione a con lo sfratto dell’appartamento, e versare all’inquilino una ragionevole cauzione per tali costi.

(2) Salvo che le circostanze del caso lo precludano, il locatore deve informare l’inquilino almeno tre mesi prima dell’inizio dei lavori almeno la natura del lavoro, la data stimata del suo inizio, una stima della sua durata, il periodo necessario per il quale l’appartamento deve essere liberato e le istruzioni sulle conseguenze del rifiuto dello sfratto; allo stesso tempo, il locatore si impegna a risarcire ai sensi del comma 1 e indica quale anticipo offre.

(3) Se l’inquilino non dichiara al locatore entro dieci giorni dalla notifica che lascerà l’appartamento per il periodo richiesto, si riterrà che abbia rifiutato di liberare l’appartamento.

§ 2261

Qualora sia necessario liberare l’appartamento per un massimo di una settimana, è sufficiente avvisare l’inquilino almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Il termine per la dichiarazione dell’inquilino è ridotto a cinque giorni.

§ 2262

(1) Se l’inquilino rifiuta di liberare l’appartamento, il proprietario può proporre al tribunale di decidere sullo sfratto dell’appartamento; tuttavia, se la proposta non viene presentata entro dieci giorni dal rifiuto del conduttore, decade il diritto di chiedere lo sfratto dell’appartamento.

(2) Se il proprietario dimostra l’opportunità della modifica, ricostruzione o altro cambiamento dell’appartamento o della casa e la necessità di evacuazione dell’appartamento, il tribunale accetterà la mozione; così facendo, può imporre alle parti ragionevoli restrizioni che possono essere loro ragionevolmente richieste. I lavori non possono essere eseguiti prima della decisione di liberare l’appartamento, a meno che il tribunale non consenta l’esecuzione dei lavori.

§ 2263

(1) Se il proprietario è d’accordo, l’inquilino può apportare modifiche, ristrutturazioni o altre modifiche all’appartamento o alla casa. Se il proprietario non è d’accordo con la modifica, che è necessaria a causa della disabilità dell’inquilino, di un membro della sua famiglia o di un’altra persona che vive nell’appartamento, senza avere un motivo serio ed equo per negare il consenso, il proprietario sostituirà il consenso del proprietario.

(2) Al termine del contratto di locazione, l’inquilino deve rimuovere la modifica che ha apportato all’appartamento o alla casa, a meno che il proprietario non richieda il ritorno alla condizione precedente.

§ 2264

(1) Se l’inquilino rileva un danno o un difetto nell’appartamento che deve essere rimosso senza indugio, deve avvisare immediatamente il proprietario; qualsiasi difetto o danno che impedisca il normale alloggio deve essere comunicato al locatore senza indebito ritardo.

(2) Il Locatario deve, al meglio delle sue capacità, fare ciò che ci si può aspettare in modo che il danno o il difetto, che deve essere rimosso senza indugio, non provochi ulteriori danni. Il Locatario ha diritto al rimborso dei costi opportunamente sostenuti per prevenire ulteriori danni, a meno che il danno o il difetto non sia stato causato da circostanze per le quali il Locatario è responsabile.

§ 2265

(1) Il Locatore rimuoverà il danno o il difetto entro un tempo ragionevole dopo che il Locatario gli avrà notificato il danno o il difetto.

(2) Se il proprietario non rimuove il danno o il difetto senza indebito ritardo e in modo appropriato, il danno o il difetto può essere rimosso dall’affittuario e richiedere un risarcimento per i costi giustificati o uno sconto sull’affitto, a meno che il danno o il difetto non sia significativo.

(3) Se il locatario non notifica al proprietario il danno o il difetto senza indebito ritardo dopo che li ha avuti e ha potuto scoprirlo con la dovuta attenzione, non ha diritto al rimborso dei costi; se rimuove egli stesso il danno o il difetto, non ha diritto allo sconto sul canone di locazione.

§ 2266

Se il proprietario non rimuove il danno o il difetto anche per un periodo aggiuntivo e il danno o il difetto è stato causato da circostanze per le quali l’inquilino non è responsabile, l’inquilino ha il diritto di rescindere il contratto di locazione senza preavviso; se il ritardo del proprietario nella rimozione del danno o del difetto o del danno o del difetto stesso è una grave violazione obblighi del locatore.

§ 2267

Se il Locatario non elimina il danno o il difetto causato dalle circostanze per le quali è responsabile, il Locatore dovrà rimuoverli a spese del Locatario.

§ 2268

(1) Le disposizioni su danni o difetti dell’appartamento si applicano mutatis mutandis se il diritto di terzi impedisce l’uso dell’appartamento.

(2) Le disposizioni sui danni o difetti di un appartamento si applicano in modo analogo anche se l’uso dell’appartamento è impedito da una disposizione di legge o da una decisione di un’autorità pubblica emessa sulla base della legge.

§ 2269

(1) Se l’inquilino è a conoscenza in anticipo della sua assenza nell’appartamento, che deve durare più di due mesi, e che l’appartamento gli sarà di difficile accesso durante questo periodo, dovrà avvisare il proprietario in tempo. Contestualmente dovrà contrassegnare la persona che, durante la sua assenza, garantirà la possibilità di entrare nell’appartamento qualora fosse assolutamente necessario; se il locatario non ha una tale persona a portata di mano, il locatore è tale persona.

(2) Se il locatario non adempie ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1, tale comportamento sarà considerato una grave violazione degli obblighi del locatario; ciò non si applica a meno che non si verifichino gravi danni per questo motivo.

Affitto comune
§ 2270

(1) Se più persone concludono un contratto di locazione con il locatore, diventano affittuari comuni dell’appartamento; la persona che stipula il contratto con il consenso delle parti diverrà anche conduttore dell’appartamento.

(2) Ciò che si applica agli inquilini si applica allo stesso modo agli inquilini comuni, salvo diversamente specificato di seguito.

§ 2271

Gli inquilini comuni hanno gli stessi diritti e obblighi. Le disposizioni sulla società si applicano mutatis mutandis.

Membri della famiglia dell’inquilino
§ 2272

(1) Il Locatario ha il diritto di ricevere chiunque nella sua famiglia. Se l’affittuario accetta un nuovo membro della sua famiglia, informa senza indebito ritardo il locatore dell’aumento del numero di persone che vivono nell’abitazione; se l’inquilino non lo fa entro due mesi dall’avvenuta modifica, si considera che abbia gravemente violato i suoi obblighi.

(2) Il locatore ha il diritto di riservare nel contratto il consenso all’ammissione di un nuovo membro al nucleo familiare del conduttore. Questo non si applica se la persona è vicina o altri casi meritevoli di speciale considerazione. È necessaria una forma scritta per il consenso del proprietario all’ammissione di una persona diversa da una persona vicina come membro della famiglia del conduttore.

(3) Il locatore ha il diritto di esigere che solo il numero di persone che vivono nella famiglia del conduttore sia commisurato alle dimensioni dell’appartamento e non impedisca a tutti di vivere nell’appartamento nelle consuete condizioni confortevoli e igienicamente adeguate.

§ 2273

Se il numero di membri della famiglia dell’inquilino diminuisce, l’inquilino informerà il proprietario senza indebito ritardo.

Subaffittare
§ 2274

L’inquilino può subaffittare una parte dell’appartamento a terzi se vive stabilmente nell’appartamento, anche senza il consenso del proprietario. Le disposizioni del § 2272 si applicano mutatis mutandis.

§ 2275

(1) Nel caso in cui l’inquilino non risieda permanentemente nell’appartamento, può subaffittare l’appartamento o parte di esso a terzi solo con il consenso del locatore.

(2) La domanda per la concessione del consenso alla sublocazione e il consenso alla sublocazione richiedono una forma scritta. Se il locatore non commenta la domanda entro un mese, il consenso si considera dato; ciò non si applica se è stato concordato un divieto di sublocazione.

§ 2276

Se l’inquilino subaffitta l’appartamento o parte di esso a terzi in violazione delle disposizioni degli articoli 2274 e 2275, violerà gravemente i suoi obblighi.

§ 2277

La sublocazione termina insieme alla locazione. Se il contratto di locazione termina, il locatario ne darà comunicazione al subaffittuario, indicando i fatti rilevanti; si tratta, in particolare, della data di cessazione del contratto di locazione e, se del caso, della durata del periodo di preavviso e dell’inizio della sua durata.

§ 2278

La sublocazione termina al più tardi con la locazione.

Conseguenze della morte dell’inquilino
§ 2279

(1) Se l’inquilino muore e se non si tratta di una locazione comune dell’appartamento, l’affitto passa a un membro della famiglia dell’inquilino che viveva nell’appartamento il giorno della morte dell’inquilino e non ha un proprio appartamento. Se questa persona è una persona diversa dal coniuge, partner, genitore, fratello, genero, nuora, figlio o nipote del conduttore, il contratto di locazione sarà trasferito a lui solo se il proprietario ha acconsentito al trasferimento del contratto di locazione a questa persona.

(2) La locazione di un appartamento dopo il suo trasferimento ai sensi del paragrafo 1 termina entro due anni dalla data in cui è stata trasferita la locazione. Ciò non si applica se la persona alla quale è stato trasferito il contratto di locazione ha raggiunto l’età di settant’anni alla data del trasferimento del contratto di locazione. Lo stesso non si applica se il soggetto a cui è stato ceduto il contratto di locazione non ha compiuto i diciotto anni alla data di cessione del contratto di locazione; in tal caso l’affitto terminerà entro e non oltre il giorno in cui la persona avrà compiuto i vent’anni, salvo diverso accordo tra locatore e conduttore.

(3) Se più membri della famiglia dell’inquilino soddisfano le condizioni per il trasferimento del contratto di locazione, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione saranno trasferiti a tutti congiuntamente e separatamente.

(4) Qualsiasi persona che soddisfi le condizioni per il trasferimento del contratto di locazione può, entro un mese dalla morte del locatario, notificare per iscritto al locatore che non intende proseguire il contratto di locazione; il giorno in cui il locatore riceve la notifica, il contratto di locazione scade.

(5) Se il conduttore di un appartamento cooperativo muore e l’appartamento non viene affittato congiuntamente dai coniugi, il decesso dell’inquilino nella cooperativa e l’affitto dell’appartamento passano all’erede cui è caduta la quota associativa.

§ 2280

Se il discendente del conduttore è un membro della sua famiglia, ha il diritto di priorità di trasferire a lui i diritti e gli obblighi dal contratto di locazione. Se ci sono più di queste persone, i diritti e gli obblighi del contratto di locazione passeranno a tutti congiuntamente e separatamente; tuttavia, ciascuno di loro può dichiarare di non voler continuare il contratto di locazione.

§ 2281

(1) Se i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione passano a un membro della famiglia del conduttore, il proprietario ha il diritto di chiedergli una cauzione, a meno che l’inquilino deceduto non abbia costituito una cauzione. Ciò vale anche se il proprietario è obbligato a saldare la cauzione con l’erede del conduttore.

(2) Se i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione passano a un membro della famiglia dell’inquilino e se l’inquilino ha pagato l’affitto in anticipo, il membro della famiglia dell’inquilino deve rilasciare all’erede ciò che ha risparmiato con tale pagamento o ciò che ha acquisito.

§ 2282

Se i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione non passano a un membro della famiglia del conduttore, passano all’erede del conduttore. Le persone che hanno vissuto nella stessa economia domestica con il locatario fino alla sua morte sono responsabili in solido con l’erede del locatario dei debiti sorti dal contratto di locazione prima della morte del locatario.

§ 2283

(1) Il locatore può rescindere l’affitto senza fornire una ragione con un preavviso di due mesi entro tre mesi dopo aver appreso che l’inquilino è morto, che i diritti e gli obblighi della proprietà non sono passati a un membro della famiglia dell’inquilino e chi è l’erede dell’inquilino o che amministra la proprietà.

(2) L’ erede dell’inquilino può rescindere l’affitto con un periodo di preavviso di due mesi fino a tre mesi dopo aver appreso della morte dell’inquilino, del suo diritto di successione e che non ha trasferito i diritti e gli obblighi dal contratto di locazione a un membro della famiglia dell’inquilino, ma non oltre sei mesi dopo la sua di morte. La persona che amministra il patrimonio ha anche il diritto di risolvere il contratto di locazione.

§ 2284

Se l’erede del conduttore non è noto entro sei mesi dalla data di morte dell’inquilino, il locatore può liberare l’appartamento; così il contratto di locazione scade. Il locatore immagazzina le cose dell’appartamento a spese dell’erede del conduttore in un magazzino pubblico o presso altro custode; se l’erede del locatario non prende in consegna le cose senza indebito ritardo, il locatore può venderle a modo suo per suo conto.

Risoluzione del contratto di locazione
§ 2285

Se l’inquilino continua ad utilizzare l’appartamento per almeno tre mesi dopo il giorno in cui la locazione doveva terminare, e il locatore non invita l’inquilino a lasciare l’appartamento durante questo periodo, l’affitto viene rinegoziato per lo stesso periodo precedentemente concordato, ma per un massimo di due anni; ciò non si applica se le parti convengono diversamente. Il bando richiede una forma scritta.

§ 2286

(1) La risoluzione del contratto di locazione richiede una forma scritta e deve avvenire all’altra parte. Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno del mese di calendario successivo alla cessazione della controparte.

(2) Se il locatore termina il contratto di locazione, istruisce il locatario del suo diritto di opporsi alla risoluzione e di proporre una revisione della giustificazione della risoluzione da parte del tribunale, altrimenti la risoluzione non è valida.

§ 2287

Il locatario può risolvere il contratto di locazione per un periodo determinato se le circostanze in cui le parti apparentemente basate sul contratto di leasing cambiano in misura tale che il locatario non può essere ragionevolmente obbligato a continuare il leasing.

§ 2288

(1) Il Locatore può risolvere il contratto di locazione per un periodo di tempo definito o indefinito con un periodo di preavviso di tre mesi,

a) se il locatario viola gravemente il suo obbligo derivante dal contratto di locazione,

b) se l’inquilino è condannato per un reato doloso commesso contro il proprietario o un membro della sua famiglia o contro una persona che vive nella casa in cui si trova l’appartamento dell’inquilino, o contro i beni di altre persone situati in questa casa,

c) se l’appartamento deve essere liberato perché è necessario per motivi di interesse pubblico disporre dell’appartamento o della casa in cui si trova l’appartamento in modo tale che non sia affatto possibile utilizzare l’appartamento, o

d) se esiste un altro motivo altrettanto grave per la risoluzione del contratto di locazione.

(2) Il locatore può risolvere il contratto di locazione per un periodo indefinito di tre mesi di preavviso anche se

a) l’appartamento deve essere utilizzato dal locatore o dal coniuge che intende lasciare il nucleo familiare ed è stata presentata istanza di divorzio o il matrimonio è già stato divorziato,

(b) il locatore necessita di un appartamento per il suo parente o per il coniuge del coniuge in linea diretta o in linea secondaria in seconda istanza.

(3) Se il locatore risolve il contratto di locazione per i motivi indicati nei paragrafi 1 e 2, dovrà indicare il motivo della risoluzione nell’avviso.

§ 2289

Se il proprietario ha licenziato l’inquilino per uno dei motivi specificati nel § 2288 paragrafo 2, è obbligato ad affittare l’appartamento all’inquilino o risarcirlo per i danni, se non ha utilizzato l’appartamento entro un mese dal suo sfratto da parte dell’inquilino per lo scopo dichiarato. Questo periodo non decorre per il tempo necessario alla ristrutturazione dell’appartamento, se la ristrutturazione è stata iniziata entro e non oltre due settimane dall’evacuazione dell’appartamento e se è stata correttamente proseguita.

§ 2290

Il Locatario ha il diritto di adire il tribunale per verificare se l’avviso sia giustificato, entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto l’avviso.

§ 2291

(1) Se l’inquilino viola i suoi obblighi in modo particolarmente grave, il proprietario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione senza preavviso e chiedere che l’inquilino gli consegni l’appartamento senza indebito ritardo, ma non oltre un mese dalla fine del contratto di locazione.

(2) Il Locatario viola i suoi obblighi in modo particolarmente grave, soprattutto se non ha pagato l’affitto e le spese di servizio da almeno tre mesi, se danneggia l’appartamento o la casa in modo grave o irreparabile, altrimenti causa gravi danni o disagi al locatore oa persone risiede nella casa o utilizza abusivamente l’appartamento in modo diverso o per uno scopo diverso da quello concordato.

(3) Se il locatore non dichiara nell’avviso ciò che considera una violazione particolarmente grave dell’obbligo del locatario, o se non invita il locatario a eliminare il suo comportamento difettoso o eliminare la situazione illegale in un tempo ragionevole prima della consegna dell’avviso, l’avviso non sarà preso in considerazione.

§ 2292

L’inquilino consegna l’appartamento al proprietario il giorno in cui termina il contratto di locazione. L’appartamento viene consegnato se il locatore riceve le chiavi e altrimenti nulla gli impedisce di accedere e utilizzare l’appartamento. Se l’inquilino lascia l’appartamento in modo tale che il contratto di locazione possa essere considerato risolto senza alcun dubbio, l’appartamento si intende consegnato immediatamente.

§ 2293

(1) L’inquilino deve consegnare l’appartamento nelle condizioni in cui l’ha preso in consegna, indipendentemente dalla normale usura durante il normale utilizzo e dai difetti che il locatore è obbligato a eliminare.

(2) Il Locatario rimuoverà le modifiche apportate all’appartamento con il consenso del Locatore, se le parti hanno convenuto che al termine del contratto di locazione, il Locatario dovrà riportare l’appartamento alle sue condizioni originali.

(3) Il Locatario rimuoverà le modifiche all’appartamento che ha apportato senza il consenso del Locatore, a meno che il Locatore non informi il Locatario che non richiede la rimozione delle modifiche; l’inquilino, tuttavia, non può pretendere un risarcimento, anche se il valore dell’appartamento aumenta con i cambiamenti. Il proprietario può richiedere un risarcimento per l’importo della riduzione del valore dell’appartamento, che è stata causata da modifiche apportate dall’affittuario senza il consenso del proprietario.

§ 2294

Le attrezzature e gli oggetti fissati nelle pareti, nel pavimento e nel soffitto dell’appartamento, che non possono essere rimossi senza una riduzione irragionevole di valore o senza danni all’appartamento o alla casa, diventano proprietà del proprietario dell’immobile. Il Locatario ha il diritto di richiedere che il Locatore si accordi con lui senza indebito ritardo; questo non si applica a ciò che l’inquilino ha fatto senza il consenso del proprietario. Il saldo è dovuto entro e non oltre la data di cessazione del contratto di locazione.

§ 2295

Il locatore ha diritto al risarcimento dell’importo dell’affitto concordato, se l’inquilino non consegna l’appartamento al locatore il giorno della fine del contratto di locazione fino al giorno in cui l’inquilino consegna effettivamente l’appartamento al proprietario.

§ 2296

(1) Se nell’appartamento c’è una cosa che può essere considerata appartenente all’inquilino o un membro della sua famiglia, il proprietario si prenderà cura della cosa a beneficio dell’inquilino e per suo conto. Se il locatario non prende in consegna la cosa senza indebito ritardo, il locatore ha il diritto di vendere la cosa per suo conto in modo adeguato dopo aver dato preavviso al locatario dopo aver fornito un ulteriore periodo ragionevole per subentrare.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se si tratta di una cosa che l’inquilino o un membro della sua famiglia ha ovviamente lasciato.

Affitto di un appartamento di servizio
§ 2297

Se l’affitto di un appartamento è concordato in relazione allo svolgimento di un lavoro, funzione o altro lavoro e se è secondo l’espressa designazione del contratto di affittare un appartamento di servizio, i diritti dell’inquilino dell’appartamento di servizio possono essere limitati. Ciò vale anche se viene concordata una locazione in questo contesto.

§ 2298

(1) La locazione di un appartamento di servizio terminerà l’ultimo giorno del mese di calendario successivo al mese in cui l’inquilino ha cessato di svolgere il lavoro ai sensi della Sezione 2297 senza alcun serio motivo per farlo.

(2) Se l’inquilino cessa di svolgere il lavoro per motivi della sua età o stato di salute, per un motivo del proprietario o per un altro grave motivo, l’inquilino interrompe l’affitto di un appartamento di servizio dopo due anni dalla data in cui ha cessato di svolgere il lavoro.

§ 2299

Se l’inquilino muore, la locazione dell’appartamento di servizio termina. Una persona che ha vissuto nell’appartamento insieme all’inquilino ha il diritto di vivere nell’appartamento; tuttavia, se il locatore la invita a liberare l’appartamento, è obbligata a farlo entro e non oltre tre mesi dalla data in cui riceve l’invito.

Affitta un appartamento per scopi speciali
§ 2300

(1) Se l’oggetto del contratto di locazione è un appartamento destinato all’alloggio di persone con disabilità o un appartamento in una casa con servizi destinati a tali persone o un appartamento in una casa di cura, questo è un appartamento per uno scopo speciale.

(2) Il proprietario può stipulare un contratto per l’affitto di un appartamento per scopi speciali solo sulla base di una raccomandazione scritta della persona che ha stabilito tale appartamento a proprie spese o del suo successore legale.

§ 2301

(1) Se l’inquilino muore, il contratto di locazione dell’appartamento per scopi speciali termina e il proprietario invita i membri della famiglia dell’inquilino che vivevano nell’appartamento il giorno della morte dell’inquilino e non hanno un proprio appartamento a liberare l’appartamento entro sei mesi dalla data di ricezione. Se nell’appartamento non sono presenti tali persone, il locatore inviterà gli eredi dell’inquilino a liberare l’appartamento entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’invito.

(2) Se una persona disabile o una persona che ha raggiunto l’età di settant’anni che ha vissuto con l’inquilino nella stessa economia domestica dell’inquilino e non ha il proprio appartamento vissuto nell’appartamento per scopi speciali il giorno della morte dell’inquilino, l’affitto sarà trasferito al giorno della morte dell’inquilino se il proprietario non è d’accordo diversamente con questa persona.

(3) Il locatore può risolvere il contratto di locazione di un appartamento per scopi speciali solo con il previo consenso della persona che ha stabilito tale appartamento a proprie spese o del suo successore legale.

Sottosezione 3

Disposizioni speciali per l’affitto di locali commerciali
Fornitura di base
§ 2302

(1) Le disposizioni di questa sottosezione si applicano alla locazione di uno spazio o di una stanza, se lo scopo del contratto di locazione è il funzionamento di attività commerciali in questo spazio o stanza e se lo spazio o la stanza serve almeno principalmente per affari, indipendentemente dal fatto che lo scopo del contratto di locazione sia espressa nel contratto di locazione (di seguito “spazio commerciale”). Salvo quanto diversamente specificato di seguito, le disposizioni generali sulla locazione si applicano alla locazione di locali commerciali.

(2) In caso di locazione di uno spazio o di una stanza, il cui scopo non è né l’alloggio né l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi del paragrafo 1, si applicano le disposizioni generali sulla locazione.

§ 2303

Se l’affitto di uno spazio al servizio di un’impresa è connesso alla fornitura di servizi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla fornitura di servizi relativi all’affitto di un appartamento.

§ 2304

(1) Il Locatario non ha il diritto di svolgere qualsiasi altra attività o modificare le modalità o le condizioni della sua esecuzione rispetto allo scopo del contratto di locazione o altro accordo delle parti, o da ciò che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare al momento della conclusione del contratto, se tale cambiamento peggiorasse le condizioni beni immobili o danneggerebbe in misura ragionevole il proprietario o altri utenti del bene immobile.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se, a seguito di un cambiamento di circostanze da parte del locatario, la sua attività è cambiata solo in modo insignificante per qualche aspetto.

§ 2305

Il Locatario può, con il consenso del Locatore, fornire l’immobile, in cui si trova lo spazio a servizio dell’attività, con scudi, segni e segni simili in misura ragionevole; il proprietario può rifiutare il consenso se ha buone ragioni per farlo. Se il locatario ha richiesto il consenso per iscritto e se il locatore non esprime la sua opinione entro un mese, il consenso del locatore si considera prestato.

§ 2306

Al termine del contratto di locazione, l’inquilino rimuove i segni con cui ha fornito l’immobile e riporta la parte interessata dell’immobile allo stato originario.

§ 2307

Trasferimento di locazione di spazi a servizio delle imprese
(1) Il Locatario può, previo consenso del Locatore, trasferire il contratto di locazione in relazione al trasferimento dell’attività commerciale per la quale lo spazio serve; il consenso del locatore e il contratto di cessione del contratto di locazione richiedono una forma scritta.

(2) Le disposizioni della Sezione 2306 si applicano mutatis mutandis.

Risoluzione del contratto di locazione
§ 2308

L’inquilino può risolvere il contratto di locazione per un periodo determinato anche prima della scadenza del periodo concordato,

a) se perde la capacità di svolgere l’attività a cui è destinato lo spazio commerciale,

(b) se, per ragioni oggettive, i locali affittati cessano di essere adatti all’attività per la quale erano destinati e il locatore non riesce a fornire al locatario uno spazio sostitutivo adeguato, o

c) se il proprietario viola gravemente i suoi obblighi nei confronti dell’inquilino.

§ 2309

Se si tratta di un contratto di locazione per un periodo determinato, il proprietario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione prima della scadenza del periodo concordato,

a) se il bene immobile in cui si trovano i locali commerciali deve essere rimosso o ricostruito in modo tale da impedire un ulteriore utilizzo dello spazio e il locatore non doveva o non avrebbe potuto prevederlo al momento della conclusione del contratto, o

b) se il locatario viola gravemente i suoi obblighi nei confronti del proprietario, in particolare dal fatto che anche se il proprietario ha chiesto un risarcimento, il locatario agisce in violazione del § 2305, o è in ritardo di più di un mese con il pagamento dell’affitto o dei servizi relativi a utilizzando lo spazio al servizio delle imprese.

§ 2310

(1) Il motivo deve essere indicato nell’avviso; un licenziamento che ne dichiari il motivo non è valido.

(2) Il periodo di preavviso è di tre mesi.

§ 2311

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla risoluzione del contratto di locazione di un appartamento a tempo determinato.

§ 2312

Se il contratto di locazione è a tempo indeterminato, la parte ha il diritto di risolverlo con un preavviso di sei mesi; tuttavia, se una parte ha gravi motivi per la risoluzione, il periodo di preavviso sarà di tre mesi; se il contratto di locazione dura più di cinque anni e date le circostanze la parte non poteva presumere che l’altra parte risolverà il contratto, il periodo di preavviso è sempre di sei mesi.

§ 2313

Se l’inquilino lascia i locali che servono l’attività in conformità con l’avviso, l’avviso è considerato valido e accettato dal conduttore senza obiezioni.

§ 2314

(1) La parte denunciata ha il diritto di opporsi alla denuncia entro un mese dalla data in cui la denuncia le è stata consegnata; le obiezioni richiedono una forma scritta.

(2) Se la parte denunciata non solleva obiezioni in tempo, il diritto di richiedere un riesame della giustificazione della denuncia decade.

(3) Se la parte denunciata solleva obiezioni in tempo, ma la parte denunciante non ritira la sua denuncia entro un mese dalla data in cui sono state ricevute le obiezioni, la parte denunciata ha il diritto di chiedere al tribunale di riesaminare la giustificazione della denuncia, entro due mesi dal quando il termine per la revoca del preavviso è scaduto invano.

§ 2315

Compensazione per l’acquisizione della base clienti
In caso di risoluzione del contratto di locazione da parte del locatore, il locatario ha diritto a un risarcimento a beneficio del locatore o del nuovo locatario, che ha acquisito rilevando la base di clienti costruita dal locatario risolto. Il Locatario non ha questo diritto se è stato risolto dal contratto di locazione per una grave violazione dei suoi obblighi.

Sottosezione 4

Disposizioni speciali per l’affitto aziendale di beni mobili
§ 2316

Fornitura di base
(1) Con un contratto di locazione, il locatore, che è un imprenditore e la cui attività consiste nell’affittare cose, si impegna a lasciare i beni mobili al locatario per un certo periodo di tempo, e il locatario si impegna a pagare l’affitto al locatore per questo.

(2) Salvo disposizione contraria, le disposizioni generali sulla locazione si applicano alla locazione aziendale di beni mobili.

§ 2317

Al momento della consegna della cosa al locatario, il locatore deve assicurarsi che la cosa sia in buone condizioni, mostrare al locatario che la cosa è funzionante, se usuale, e informare il locatario delle regole per la gestione della cosa o dargli istruzioni per iscritto.

§ 2318

(1) Se un articolo presenta un difetto per il quale non può essere utilizzato correttamente o per il quale può essere utilizzato solo con notevole difficoltà, il locatario ha il diritto di chiedere al locatore di fornirgli un altro articolo che abbia lo stesso scopo.

(2) Per il periodo durante il quale l’inquilino non ha potuto utilizzare correttamente la cosa o solo con notevoli difficoltà, l’inquilino ha il diritto di rinunciare all’affitto, o ad uno sconto sull’affitto o una riduzione dell’affitto; il locatario deve esercitare il suo diritto con il locatore entro la fine del periodo di noleggio concordato, altrimenti scadrà.

§ 2319

(1) Il Locatario dovrà notificare al Locatore il danno, la perdita o la distruzione della cosa senza indebito ritardo.

(2) Il Locatario paga l’affitto fino a quando non comunica al Locatore il danno alla cosa per la quale non può utilizzare correttamente la cosa, o la perdita o la distruzione della cosa; Allo stesso modo, paga l’affitto finché è in ritardo nella restituzione dell’articolo.

(3) Il Locatario non è responsabile per l’usura della cosa causata da un uso corretto.

§ 2320

(1) Il Locatario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione in qualsiasi momento. Il periodo di preavviso è di dieci giorni.

(2) La disposizione sul rinnovo del contratto di locazione dopo la scadenza del periodo di locazione, a condizione che il proprietario non richieda una restituzione, non si applica.

Sottosezione 5

Disposizioni speciali per il noleggio di un mezzo di trasporto
§ 2321

Fornitura di base
Con il contratto di locazione, il locatore si impegna a lasciare che il locatario utilizzi il mezzo di trasporto per un certo periodo di tempo, e il locatario si impegna a pagare l’affitto al locatore per questo.

§ 2322

(1) Il Locatore dovrà consegnare al Locatario i mezzi di trasporto unitamente ai documenti necessari entro il termine concordato, altrimenti senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

(2) Il mezzo di trasporto deve essere idoneo al funzionamento e alla modalità d’uso concordata, altrimenti per l’uso per il quale il mezzo di trasporto normalmente serve.

(3) Se il mezzo di trasporto non è idoneo all’esercizio ai sensi del paragrafo 2, il locatario ha il diritto di rifiutarsi di prendere in consegna il mezzo di trasporto e, se successivamente scopre il non idoneo, ha il diritto di restituirlo e chiedere la rimozione del difetto o la consegna di un altro mezzo di trasporto o l’annullamento del contratto.

§ 2323

Il locatario assicurerà il mezzo di trasporto solo se concordato.

§ 2324

Il Locatario dovrà pagare l’affitto dopo la fine dell’utilizzo del mezzo di trasporto; tuttavia, se il contratto di locazione è concordato per un periodo superiore a tre mesi, il locatario paga l’affitto alla fine di ogni mese solare.

§ 2325

(1) Il Locatario dovrà mantenere il mezzo di trasporto nelle condizioni in cui lo ha preso in consegna, tenendo conto della consueta usura.

(2) Il Locatore rimborserà al Locatario i costi sostenuti dal Locatario per la manutenzione; se il locatario non esercita tale diritto con il locatore entro tre mesi dal sostenimento dei costi, il diritto decade.

Sottosezione 6

Alloggi
§ 2326

Fornitura di base
Con il contratto di alloggio (affitto temporaneo) il locatore si impegna a fornire alla persona ospitata un alloggio temporaneo per il periodo concordato o per il periodo risultante dallo scopo dell’alloggio nella struttura e il cliente si impegna a pagare il locatore per l’alloggio e i servizi relativi all’alloggio entro il periodo. possibilmente entro il normale termine.

§ 2327

(1) La persona ospitata ha diritto di utilizzare lo spazio riservato all’alloggio, nonché le aree comuni della struttura ricettiva (posto alloggio) e di usufruire dei servizi connessi all’alloggio.

(2) Se la persona ospitata lo richiede, il locatore deve prendere da lui fondi, gioielli o altri oggetti di valore in custodia, a meno che queste cose non siano pericolose o sproporzionate in valore o portata per la struttura ricettiva. Il locatore può richiedere che gli oggetti in custodia gli vengano consegnati in una scatola chiusa o sigillata.

§ 2328

Il locatore deve consegnare l’alloggio alla persona ospitata in una condizione idonea per un uso appropriato e deve garantire l’esercizio indisturbato dei suoi diritti associati all’alloggio.

§ 2329

La persona ospitata utilizza lo spazio di alloggio e riceve adeguatamente i servizi connessi con l’alloggio; senza il consenso del locatore non può apportare modifiche significative all’alloggio.

§ 2330

(1) La persona ospitata può risolvere il contratto prima della scadenza del periodo concordato.

(2) Se il locatore dimostra di non essere riuscito a prevenire il danno a lui causato dalla cancellazione anticipata dell’alloggio da parte della persona ospitata, può richiedere che la persona ospitata gli risarcisca il danno.

§ 2331

Il locatore può risolvere il contratto senza preavviso prima della scadenza del periodo concordato, se la persona ospitata, nonostante un avvertimento, viola gravemente i suoi obblighi contrattuali o le buone maniere.

Sezione 4

Contratto di locazione
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2332

Fornitura di base
(1) Con il contratto di locazione, il locatore si impegna a lasciare la cosa al locatario per uso e godimento temporaneo e il locatario si impegna a pagare al locatario un affitto per essa oa fornire una parte proporzionale del reddito della cosa.

(2) Se una parte lascia più di un articolo all’altra parte contraente nell’ambito di un contratto, alcuni dei quali sono per l’uso e altri per l’uso, il contratto deve essere valutato in base alla natura dell’elemento principale.

§ 2333

Se il bene locato è iscritto nell’elenco pubblico, il diritto di locazione sarà iscritto anche nell’elenco pubblico, se lo propone il proprietario della cosa o con il consenso del locatario. Questo vale anche se un singolo articolo appartenente a un articolo in blocco in leasing viene inserito nell’elenco pubblico.

§ 2334

Se il locatore concede in leasing la cosa in leasing a un altro, la lascia a un altro per l’uso o cambia lo scopo economico della cosa, o le modalità del suo utilizzo o godimento senza il previo consenso del prestatore, il locatario può risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2335

(1) Se il locatore attua misure sugli oggetti in leasing a cui ha diritto o obbligato ai sensi del contratto o per un altro motivo legale, rimborsa al locatario in misura ragionevole i costi e la perdita di reddito sostenuti dal locatario a seguito di tale misura; se il locatario lo richiede, il locatore gli fornirà un ragionevole pagamento anticipato. Ciò non pregiudica il diritto dell’inquilino a uno sconto sull’affitto o alla sua rinuncia.

(2) Se il locatore migliora la cosa in leasing in misura tale che il locatario può ottenere un rendimento più elevato con una corretta gestione, il locatore può richiedere un aumento ragionevole del canone di locazione.

§ 2336

L’inquilino si prende cura della cosa affittata come una vera governante.

§ 2337

(1) Se il locatore non elimina il difetto della cosa, che è obbligato a rimuovere, senza indebito ritardo, e se il reddito della cosa locata scende al di sotto della metà del reddito normale, il locatario ha diritto a uno sconto sul canone di locazione; se rimuove egli stesso il difetto, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

(2) Se si tratta di un difetto che rende fondamentalmente difficile o addirittura impossibile utilizzare la cosa in leasing in modo tale da ricavarne solo un piccolo reddito, l’inquilino ha il diritto di rinunciare al canone di locazione o di risolvere il contratto di locazione senza preavviso.

§ 2338

Se il contratto di locazione è concordato per un periodo di almeno tre anni, la parte può invitare l’altra parte non meno di sei mesi prima della scadenza del periodo concordato per indicare se intende continuare il contratto, a condizione che l’altra parte consegna della citazione, il contratto di locazione sarà prorogato per il periodo per il quale era stato originariamente concordato; in caso contrario il contratto di locazione scadrà all’ora originariamente concordata.

§ 2339

(1) Un contratto di locazione concordato per un periodo indefinito può essere risolto con un periodo di preavviso di sei mesi in modo che termini alla fine dell’anno di locazione. Se il contratto è stato concluso per iscritto, la risoluzione richiede anche una forma scritta.

(2) Per un contratto di locazione agricola, l’anno di locazione è considerato il periodo dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, per gli altri contratti di locazione è un anno civile.

§ 2340

Se il locatario non restituisce il bene locato al locatore al termine del contratto di locazione, il locatario ha diritto al contratto di locazione come se il contratto di locazione fosse durato; i frutti e i benefici estratti dall’affittuario in quel momento vengono conteggiati come benefici per l’intero anno.

§ 2341

Salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni della presente sezione, le disposizioni relative al noleggio si applicano mutatis mutandis al contratto di locazione.

Inventario
§ 2342

(1) Se la cosa è affittata insieme all’inventario, il locatario conserva i singoli pezzi dell’inventario. Se gli animali appartengono all’inventario, l’inquilino ripristina le loro condizioni con la cura di un responsabile.

(2) Se qualcosa dell’inventario viene distrutto o se è indossato a tal punto da non poter più essere utilizzato, il locatore rinnova l’inventario, a meno che il danno non sia attribuito al locatario; ciò vale anche in caso di difetto dell’oggetto locato.

§ 2343

(1) Se la cosa è affittata insieme all’inventario al prezzo concordato e se il locatario si impegna a restituire l’inventario al locatario al termine del contratto di locazione, il locatario può disporre liberamente dell’inventario come un vero e proprio gestore, ma si assume il rischio di danni, anche accidentali. L’inquilino mantiene l’inventario e lo sostituisce con la cura di un vero e proprio steward; se la cosa è iscritta nell’inventario, il locatore ne acquisisce la proprietà.

(2) Se il contratto di locazione termina, il locatario restituisce l’inventario al locatore. Il locatore può rifiutarsi di prendere in consegna un pezzo di inventario procurato dal locatario se è di prezzo irragionevole in relazione all’oggetto locato e alla sua corretta gestione, o se è ridondante per l’oggetto locato; per rifiuto il conduttore acquisisce la proprietà del pezzo scartato.

(3) Se c’è una differenza tra il prezzo dell’inventario preso in consegna e quello restituito, sarà regolato in contanti.

§ 2344

Sulle poste appartenenti alle rimanenze per i crediti del locatario nei confronti del locatore è atteso un privilegio. Tuttavia, se il locatore concede al locatario un’altra garanzia, il privilegio non si applica fino all’importo della garanzia.

Sottosezione 2

Locazione agricola
§ 2345

Fornitura di base
(1) In caso di locazione di terreni agricoli o forestali, viene concordato un contratto di locazione agricola.

(2) Se il contratto di locazione è stipulato per un periodo superiore a due anni e se il contratto non è concluso per iscritto, si considera che il contratto di locazione è stato stipulato a tempo indeterminato.

§ 2346

Il contratto di locazione viene pagato annualmente in via posticipata e scade il 1 ° ottobre.

§ 2347

Un contratto di locazione stipulato a tempo indeterminato può essere risolto con un periodo di preavviso di dodici mesi.

§ 2348

(1) Se un locatario diventa inidoneo a gestire il terreno per motivi di salute, ha il diritto di risolvere il contratto di locazione con un periodo di preavviso di tre mesi, anche se il contratto di locazione è stato concordato per un periodo determinato.

(2) Se un locatario muore, l’erede del locatario ha il diritto di risolvere il contratto di locazione con un preavviso di tre mesi, anche se il contratto di locazione è stato concordato per un periodo determinato; l’avviso deve essere dato entro sei mesi dalla data di decesso del conduttore.

Sottosezione 3

Locazione dell’impianto
§ 2349

(1) Se un impianto è affittato, il locatario lo utilizzerà e ne usufruirà nel modo e nella misura necessari per il corretto funzionamento dell’impianto. L’oggetto dell’attività svolta nell’impianto può essere modificato dal conduttore solo se espressamente concordato.

(2) Il contratto di locazione di un impianto è considerato un trasferimento dell’attività del datore di lavoro.

§ 2350

(1) Se il locatario è iscritto nel registro pubblico, acquisisce il diritto alla corsa pubblicando nella raccolta dei documenti ai sensi di un’altra norma di legge l’informazione di aver depositato il documento sul contratto di locazione della gara.

(2) Se il locatario non è iscritto nel registro pubblico, il diritto alla corsa ha effetto sul contratto.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’obbligo di registrare i diritti sulle cose ai sensi di altre disposizioni legali.

§ 2351

È vietato trasferire al locatario i diritti di proprietà industriale o altri diritti di proprietà intellettuale per i quali ciò è precluso dal contratto con il quale il diritto di proprietà industriale o intellettuale è stato concesso al locatore o se la natura di tale diritto lo preclude.

§ 2352

(1) Affittando l’impianto, il locatario diventa creditore di crediti e debitore di debiti relativi alla gestione dell’impianto; dai debiti, tuttavia, l’inquilino accetta solo quelli di cui conosceva o almeno doveva ragionevolmente presumere l’esistenza. Se il creditore non ha acconsentito all’assunzione del debito da parte del locatore, il locatore è responsabile del suo adempimento. L’acquisizione di crediti da parte del locatore è altrimenti disciplinata dalle disposizioni in materia di cessione di crediti.

(2) Il locatore deve notificare senza indebito ritardo ai suoi creditori e debitori i cui crediti e debiti il ​​locatario ha acquisito attraverso il contratto di locazione dell’impianto che ha preso in locazione l’impianto.

§ 2353

(1) Se le parti registrano il passaggio di consegne della gara, devono elencare tutto ciò che include la corsa noleggiata e ciò che viene consegnato al locatario, nonché ciò che manca, anche se altrimenti secondo il contratto o secondo i registri contabili l’impianto è co-creato. Il locatore notifica i vizi dell’oggetto del contratto di locazione al più tardi nella registrazione del locatario, di cui è a conoscenza o avrebbe dovuto sapere e avrebbe potuto conoscere.

(2) Se l’oggetto appartenente alla razza non è menzionato nel record, il locatario acquisisce il diritto di usufrutto unitamente al diritto di usufrutto sulla corsa. Se il debito non è menzionato nel record, il locatario lo acquisisce, se doveva almeno ragionevolmente presumere la sua esistenza.

§ 2354

Se il contratto di locazione deteriora la recuperabilità del credito, il creditore del locatore, che non era d’accordo con il contratto di locazione, ha il diritto di chiedere che il tribunale decida che il contratto di locazione è inefficace nei suoi confronti. Il diritto di invocare l’inefficacia decade se il creditore non li esercita entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza del contratto di locazione, ma non oltre tre mesi dalla data di efficacia del contratto.

§ 2355

(1) Il giorno della cessazione del contratto di locazione, i crediti e debiti appartenenti all’impianto passeranno al locatore; dai debiti, invece, il locatore acquisisce solo quelli di cui conosceva o almeno doveva ragionevolmente assumere l’esistenza. Se il creditore non ha dato il consenso all’assunzione del debito da parte del locatore, il locatario è responsabile del suo adempimento. L’acquisizione di crediti da parte del locatore è altrimenti disciplinata dalle disposizioni in materia di cessione di crediti.

(2) Il locatario deve notificare ai suoi creditori e debitori i cui crediti e debiti il ​​locatario ha acquisito attraverso il contratto di locazione dell’impianto, senza indebito ritardo, che il contratto di locazione ha cessato di esistere.

§ 2356

Se le parti non dimostrano che l’origine o la risoluzione del contratto di locazione era precedentemente nota a un terzo, questi fatti saranno efficaci contro di lui dalla data in cui è stato pubblicato l’avviso di creazione o risoluzione del contratto di locazione.

§ 2357

Le disposizioni del presente comma si applicano mutatis mutandis alla locazione di una parte di impianto che costituisce un’unità organizzativa separata.

Sezione 5

Licenza
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2358

Fornitura di base
(1) Con un contratto di licenza, il fornitore concede all’acquirente il diritto di esercitare il diritto di proprietà intellettuale (licenza) nella misura limitata o illimitata concordata e l’acquirente si impegna, salvo diverso accordo, a fornire una remunerazione al fornitore.

(2) Il contratto richiede una forma scritta,

(a) quando viene concessa una licenza esclusiva, o

b) se la licenza deve essere inserita nell’elenco pubblico pertinente.

(3) Una licenza per un oggetto di proprietà industriale iscritto nell’elenco pubblico è efficace nei confronti di terzi mediante iscrizione in questo elenco.

§ 2359

(1) Il licenziatario non è obbligato a utilizzare la licenza, a meno che la durata del diritto non dipenda dal suo esercizio.

(2) Il Fornitore manterrà il diritto per la durata della licenza, se la sua natura lo richiede.

§ 2360

Licenza esclusiva o non esclusiva
(1) Se viene concordata una licenza esclusiva, il fornitore non ha il diritto di concedere la stessa licenza a terzi per la durata della licenza esclusiva. Salvo diversamente concordato espressamente, si astiene anche il fornitore di servizi di contrasto per il quale ha concesso una licenza esclusiva.

(2) Se il fornitore concede la licenza a una terza parte per la durata della licenza esclusiva dell’acquirente senza il suo consenso concesso per iscritto, la licenza non deve essere creata. Tuttavia, se la licenza non esclusiva è stata concessa prima della concessione della licenza esclusiva, deve essere mantenuta.

§ 2361

Se viene concordata una licenza non esclusiva, il fornitore ha il diritto di esercitare il diritto per il quale ha concesso la licenza non esclusiva, nonché di concedere la licenza a terzi.

§ 2362

A meno che non sia espressamente concordata una licenza esclusiva, si tratta di una licenza non esclusiva.

§ 2363

Sublicenza
Il licenziatario può concedere l’autorizzazione facente parte della licenza a terzi, in tutto o in parte, solo se ciò è stato concordato nel contratto di licenza.

§ 2364

(1) Il licenziatario può cedere la licenza a terzi in tutto o in parte solo con il consenso del fornitore. Il consenso richiede la forma scritta.

(2) Il cessionario deve notificare al fornitore senza indebito ritardo che ha trasferito la licenza, così come la persona del cessionario.

§ 2365

In caso di trasferimento di un impianto o parte di esso che ne costituisce un componente separato, il consenso del fornitore al trasferimento della licenza è richiesto solo se espressamente concordato.

§ 2366

Ricompensa
(1) Se l’importo del compenso o il metodo per la sua determinazione non è stato concordato, il contratto è comunque valido se

(a) le trattative delle parti per concludere un contratto implicano la loro intenzione di stipulare un contratto per interessi pecuniari senza determinare l’importo della remunerazione; in tal caso, il cessionario dovrà versare al prestatore un compenso nell’importo consueto al momento della conclusione del contratto in condizioni contrattuali simili e per tale diritto, oppure

b) le parti del contratto convengono che la licenza sia concessa gratuitamente.

(2) Se l’importo della retribuzione è concordato in base ai ricavi derivanti dall’uso della licenza, il cessionario consentirà al fornitore di controllare i documenti contabili pertinenti o altra documentazione per determinare l’effettivo importo della retribuzione. Se il cessionario fornisce quindi al fornitore informazioni contrassegnate come riservate dal cessionario, il fornitore non può divulgarle a terzi o utilizzarle per i propri scopi contrari allo scopo per cui gli sono state fornite.

(3) Il cessionario deve presentare al fornitore dichiarazioni periodiche di remunerazione ai sensi del paragrafo 2 nei periodi di tempo concordati; salvo diverso accordo, è obbligato a farlo almeno una volta all’anno.

§ 2367

Il Fornitore fornirà all’Acquirente senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’esercizio della licenza.

§ 2368

(1) Il cessionario deve nascondere a terzi i documenti e le comunicazioni ricevuti dal fornitore, a meno che dal contratto o dalla natura dei documenti e delle comunicazioni non derivi che il fornitore non ha alcun interesse alla loro segretezza. Un dipendente o una persona che partecipa all’attività dell’imprenditore non è considerata una terza parte se era vincolata dal segreto dell’imprenditore.

(2) Dopo la scadenza della licenza, il cessionario deve restituire i documenti forniti; mantengono segreti i messaggi fino a quando non diventano generalmente noti.

§ 2369

Se la licenza del licenziatario viene messa in pericolo o violata, il licenziatario deve informare il fornitore senza indebito ritardo non appena ne viene a conoscenza. Il fornitore fornirà all’acquirente la cooperazione nella protezione legale della sua licenza.

§ 2370

Risoluzione
Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, l’avviso avrà effetto un anno dopo la fine del mese di calendario in cui l’avviso è stato ricevuto dall’altra parte.

Sottosezione 2

Disposizioni speciali per la licenza di articoli protetti dalla legge sul diritto d’autore
§ 2371

Fornitura di base
In base al contratto, l’autore concede al cessionario il diritto di esercitare il diritto di utilizzare l’opera protetta da copyright nella sua forma originale o elaborata o altrimenti modificata, in un certo modo o con tutti i modi di utilizzo, in misura limitata o illimitata.

§ 2372

(1) L’ autore può concedere il diritto di esercitare il diritto di utilizzare l’opera dell’autore solo in un modo noto al momento della conclusione del contratto; la disposizione opposta non viene presa in considerazione.

(2) Il licenziatario è obbligato a utilizzare la licenza per utilizzare il lavoro dell’autore, salvo diverso accordo.

§ 2373

(1) Si tratta anche di presentare una proposta per la conclusione di un contratto se l’espressione della volontà è rivolta a un numero indefinito di persone. Il contenuto del contratto o parte di esso può anche essere determinato facendo riferimento a termini di licenza noti o pubblicamente disponibili alle parti.

(2) Tenuto conto del contenuto della proposta o della prassi stabilita dalle parti o dalla dogana, la persona che intende accettare la proposta può esprimere il consenso alla proposta di concludere il contratto eseguendo un atto senza avvisare il proponente, in particolare fornendo o accettando l’esecuzione. In questo caso, l’accettazione della proposta ha effetto nel momento in cui tale atto è stato eseguito.

(3) Se nella proposta è fissata una scadenza per l’accettazione rivolta a una cerchia indefinita di persone, che può essere accettata senza avvisare il firmatario ai sensi del paragrafo 2, la proposta non può essere revocata durante questo periodo.

§ 2374

(1) Se la remunerazione per la concessione di una licenza non è concordata in base ai ricavi derivanti dall’uso della licenza ed è così bassa da essere chiaramente sproporzionata rispetto al profitto derivante dall’uso della licenza e all’importanza dell’oggetto della licenza per ottenere tale profitto, l’autore ha diritto a un ragionevole supplemento ricompensa; non può rinunciare a questo diritto.

(2) L’importo della remunerazione aggiuntiva sarà determinato dal tribunale, che terrà conto in particolare dell’importo della remunerazione originale, del profitto ottenuto dall’uso della licenza, dell’importanza del lavoro per tale profitto e dell’importo abituale della remunerazione in casi comparabili. ciò non preclude un accordo stragiudiziale delle parti sull’ammontare della remunerazione aggiuntiva.

§ 2375

Restrizioni del licenziatario
(1) L’acquirente può modificare o altrimenti cambiare la designazione dell’autore solo se è stato concordato.

(2) Il cessionario può modificare o alterare in altro modo l’opera o il suo titolo solo se è stato concordato, a meno che non si tratti di una tale alterazione o altra modifica per la quale si possa ragionevolmente prevedere che l’autore acconsentirebbe a causa delle circostanze di utilizzo; tuttavia, anche in tal caso, il cessionario non può modificare o altrimenti cambiare l’opera o il suo titolo se l’autore ha il permesso riservato e se il cessionario è a conoscenza di tale riserva.

(3) Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis al collegamento di un’opera con un’altra opera o all’inclusione di un’opera in un’opera collettiva.

§ 2376

(1) La licenza può essere limitata agli usi individuali dell’opera; gli usi dell’opera possono essere limitati nella portata, in particolare in termini di quantità, luogo o tempo.

(2) La licenza si considera concessa per tali usi e nella misura necessaria per raggiungere lo scopo del contratto.

(3) A meno che non derivi dallo scopo del contratto, si considera tale

a) l’ ambito territoriale della licenza è limitato al territorio della Repubblica ceca,

b) la durata della licenza è limitata al periodo normale per il tipo di lavoro e uso, ma non più di un anno dalla concessione della licenza e, se il lavoro deve essere ceduto dopo che la licenza è stata concessa, a tale rinuncia; e

c) la portata quantitativa della licenza è limitata alla quantità consuetudine per il tipo di lavoro e di utilizzo.

(4) La licenza di riprodurre l’opera include il diritto di fare copie dirette e indirette, permanenti e temporanee, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

(5) La licenza per riprodurre un’opera include anche una licenza per distribuire tali copie.

§ 2377

Riproduzione per l’autore
Se questo può essere ragionevolmente richiesto al licenziatario per riprodurre l’opera protetta da copyright e se è consuetudine, il licenziatario deve fornire all’autore a proprie spese almeno una copia dell’opera protetta da copyright dell’autore dalle copie da lui realizzate con la relativa licenza.

Recesso dal contratto per inattività dell’acquirente
§ 2378

(1) Se il licenziatario non utilizza affatto la licenza esclusiva o se la utilizza in modo insufficiente e se gli interessi legittimi dell’autore sono notevolmente pregiudicati, l’autore può recedere dal contratto. Ciò non si applica se il mancato o insufficiente utilizzo della licenza è causato da circostanze prevalentemente da parte dell’autore.

(2) Per i motivi di cui al paragrafo 1, l’autore può recedere dal contratto solo dopo aver invitato il cessionario a fare un uso sufficiente della licenza entro un ragionevole periodo di tempo dalla consegna dell’invito e il cessionario non farà un uso sufficiente dell’autorizzazione nonostante questo invito. L’autore deve avvertire invano il cessionario della possibilità di recesso a seguito della scadenza di un termine ragionevole. Non è richiesto alcun preavviso se il licenziatario non è in grado di utilizzare l’autorizzazione o se dichiara che non utilizzerà la licenza.

§ 2379

(1) L’ autore non può esercitare il diritto di recedere dal contratto per inattività del cessionario prima della scadenza di due anni dalla concessione della licenza, o dalla presentazione dell’opera di diritto d’autore, se è stata presentata al cessionario solo dopo la concessione della licenza; per i contributi ai periodici con periodicità giornaliera tale periodo è di tre mesi e per gli altri periodici di un anno.

(2) Se al licenziatario è richiesta una richiesta per fare un uso sufficiente della licenza entro un termine ragionevole, tale richiesta non può essere presentata prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.

§ 2380

Se le ragioni di ciò sono di particolare considerazione, l’autore risarcisce il cessionario per il danno causatogli dal recesso dal contratto. A tal fine si tiene conto, in particolare, dei motivi per i quali il licenziatario non ha fatto un uso sufficiente della licenza.

§ 2381

(1) Se la licenza non è stata affatto utilizzata, l’autore restituisce al cessionario la remunerazione che ha ricevuto da lui sulla base del contratto da cui si è ritirato; se la licenza è stata utilizzata solo in modo insufficiente, l’autore restituirà il compenso ridotto della parte che, per quanto riguarda il rapporto tra l’uso realizzato e tra l’ambito di utilizzo concordato o statutario della licenza, ricade sull’uso realizzato.

(2) Se il licenziatario era obbligato a utilizzare la licenza e se ha violato tale obbligo, il diritto dell’autore al compenso rimane inalterato dal recesso dal contratto per inattività del licenziatario. Se il compenso è stato concordato in funzione dei proventi derivanti dall’utilizzo dell’opera protetta da diritto d’autore, si ritiene che l’autore abbia diritto ad un compenso nell’importo che sarebbe maturato se il cessionario avesse sufficientemente utilizzato la licenza nel periodo precedente al recesso dal contratto.

§ 2382

Recesso dal contratto per modificare le convinzioni dell’autore
(1) L’ autore può recedere dal contratto se il lavoro dell’autore, che non è stato ancora pubblicato, non corrisponde più alle sue convinzioni e la pubblicazione dell’opera dell’autore pregiudicherebbe in modo significativo i suoi legittimi interessi personali.

(2) L’ autore risarcisce l’acquirente per il danno causatogli dal recesso dal contratto ai sensi del paragrafo 1. Gli effetti del recesso saranno effettuati mediante risarcimento del danno o mediante fornitura di una garanzia sufficiente.

(3) Se, dopo aver recesso dal contratto ai sensi del paragrafo 1, l’autore esprime un rinnovato interesse per l’uso dell’opera dell’autore, offre la licenza preferenzialmente al cessionario a condizioni paragonabili a quelle originariamente concordate.

(4) Le disposizioni della Sezione 2381 (2) si applicano mutatis mutandis.

§ 2383

Cessazione della licenza
Con la morte di una persona fisica o lo scioglimento di una persona giuridica a cui è stata concessa una licenza, i diritti e gli obblighi previsti dal contratto di licenza passano al suo successore legale. Il contratto di licenza può precludere tale trasferimento di diritti e obblighi al successore legale.

Sottosezione 3

Disposizioni speciali per il contratto di licenza editoriale
§ 2384

Fornitura di base
(1) Con un contratto di licenza di pubblicazione, l’autore concede al licenziatario una licenza per riprodurre e distribuire un copyright verbale, musicalmente drammatico o musicale, artistico, fotografico o espresso in modo simile a una fotografia, a meno che il lavoro dell’autore non sia eseguito da artisti.

(2) Se una licenza non esclusiva non è stata espressamente concordata nel contratto stipulato per iscritto, la licenza sarà considerata esclusiva; questo non si applica alla riproduzione e distribuzione dell’opera dell’autore in una pubblicazione periodica.

§ 2385

(1) L’acquirente deve fornire all’autore un periodo di tempo ragionevole prima della pubblicazione del lavoro dell’autore per apportare piccole modifiche creative al suo lavoro che non causino all’acquirente costi sproporzionati e che non modifichino la natura del lavoro (revisione dell’autore).

(2) Se il cessionario non consente all’autore di apportare la correzione di un autore, l’autore può recedere dal contratto se, di conseguenza, il lavoro dell’autore viene utilizzato in un modo che ne riduce il valore.

§ 2386

Se l’ambito quantitativo della licenza è limitato a un numero di copie e tali copie sono state smantellate prima della scadenza del periodo per il quale la licenza è stata concessa, la licenza decade se le parti non convengono di aumentare l’ambito quantitativo entro sei mesi dall’autore dell’acquirente. richieste di contratto.

Sottosezione 4

Disposizioni speciali per i diritti relativi al diritto d’autore e per il diritto del creatore del database
§ 2387

Per le performance artistiche, le sezioni da 2371 a 2383 si applicano mutatis mutandis; tuttavia, l’esecutore non ha il diritto previsto dal § 2377.

§ 2388

Per le registrazioni sonore, le registrazioni audiovisive e le trasmissioni radiofoniche o televisive, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 2371 a 2376 e gli articoli 2383; tuttavia, né il produttore di una registrazione audio o audiovisiva né un’emittente radiofonica o televisiva ha il diritto previsto nella Sezione 2374.

§ 2389

Per le banche dati che sono oggetto di un diritto speciale dell’acquirente della banca dati, si applicano mutatis mutandis i § 2371 al 2376 e il § 2383; tuttavia, l’acquirente del database non ha il diritto specificato nel § 2374.

Sezione 6

Prestito
§ 2390

Fornitura di base
Se il prestatore lascia al debitore una cosa sostituibile in modo che possa usarla a suo piacimento e restituire la cosa dello stesso tipo nel tempo, verrà creato un contratto di mutuo.

§ 2391

(1) Se un prestito monetario deve essere rimborsato in una valuta diversa da quella in cui è stato dato, il mutuatario deve rimborsare il prestito in modo che ciò che viene restituito sia uguale in valore a ciò che è stato dato. Il prestito viene rimborsato nella valuta del luogo di adempimento.

(2) In caso di prestito non monetario, viene restituito un bene della stessa natura di quello concesso dal prestito; non importa se nel frattempo il suo prezzo è aumentato o diminuito.

§ 2392

(1) In caso di prestito monetario, possono essere concordati interessi. Lo stesso vale per un prestito fornito in titoli.

(2) In-kind Borrow può negoziare l’interesse invece di riempire materiale più appropriato o di migliore qualità, ma dello stesso tipo.

§ 2393

(1) Se il contratto non specifica quando il prestito deve essere rimborsato, la scadenza dipende dalla risoluzione del contratto. Se non diversamente concordato nell’avviso, il periodo di preavviso è di sei settimane.

(2) Se non viene concordato alcun interesse, il mutuatario può rimborsare il prestito senza preavviso.

§ 2394

Qualora sia stato concordato il rimborso rateale del prestito, il finanziatore può recedere dal contratto e richiedere il pagamento del debito con interessi di mora del debitore con restituzione di più di due rate o di una rata per più di tre mesi.

Sezione 7

Credito
§ 2395

Fornitura di base
Con il contratto di prestito, il creditore si impegna a fornire al creditore fondi fino a un certo importo su sua richiesta ea suo favore, e il creditore si impegna a restituire i fondi forniti ea pagare gli interessi.

§ 2396

Il prestatore restituirà i fondi al prestatore nella valuta in cui sono stati forniti. Gli interessi si applicano anche nella stessa valuta.

§ 2397

Il creditore può esercitare il diritto di fornire denaro entro il termine specificato nel contratto. Se non viene concordato alcun limite di tempo, può esercitare il diritto fino a quando dura l’obbligo contrattuale.

§ 2398

(1) Il prestatore deve fornire al prestatore fondi su sua richiesta entro il termine specificato nella domanda; se il prestatore non specifica il periodo di adempimento nella domanda, il prestatore deve fornirli senza indebito ritardo.

(2) Se il contratto vincola l’utilizzo del prestito solo per un determinato scopo, il prestatore può limitare l’erogazione di denaro solo all’adempimento degli obblighi del prestatore derivanti in relazione a tale scopo.

§ 2399

(1) Il creditore deve restituire i fondi forniti al prestatore all’ora concordata, altrimenti entro un mese dal giorno in cui è stata richiesta la restituzione.

(2) Il creditore può restituire i fondi al creditore prima del tempo concordato. Paga gli interessi solo per il periodo che va dall’erogazione al rimborso.

§ 2400

Se i fondi devono essere utilizzati in base al contratto solo per uno scopo specifico e il prestatore li utilizza per un altro scopo, il prestatore può recedere dal contratto e chiedere che il prestatore restituisca ciò che ha ricevuto da lui senza indebito ritardo, compresi gli interessi. Ciò vale anche se è impossibile utilizzare il denaro per lo scopo concordato.

Parte 3

Occupazione
§ 2401

(1) Il rapporto di lavoro, nonché i diritti e gli obblighi del dipendente e del datore di lavoro dal rapporto di lavoro sono regolati da un’altra legge. Lo stesso vale nella misura stabilita da un’altra legge sui contratti per l’esecuzione di lavoro dipendente che stabilisca un obbligo simile tra il lavoratore e il datore di lavoro.

(2) Le disposizioni della presente legge sulla protezione dei consumatori non si applicano ai diritti e agli obblighi del dipendente e del datore di lavoro.

Parte 4

Passività da contratti di conciliazione
Sezione 1

Depositare in garanzia
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2402

Fornitura di base
Con il contratto di affidamento, il custode si impegna a prendere in consegna la cosa per prendersene cura per il custode. Può essere convenuto nel contratto che il custode possa consegnare la cosa per custodia a un altro custode.

§ 2403

(1) Il custode si prende cura della cosa presa in consegna, come concordato, altrimenti con la stessa attenzione che corrisponde alla natura della cosa e alle sue possibilità di evitare danni alla cosa, e dopo la scadenza del periodo di custodia restituisce la cosa al custode insieme a quanto gli è stato aggiunto.

(2) Se il custode lo richiede, il custode gli restituirà l’articolo anche prima della scadenza del periodo di custodia concordato. Tuttavia, lui stesso non ha il diritto di restituire la cosa prima, a meno che non possa occuparsene in sicurezza o senza il proprio danno a causa di circostanze imprevedibili.

§ 2404

Se dalle circostanze non è chiaro per quanto tempo la cosa dovrebbe essere in custodia, il custode può in qualsiasi momento richiedere la restituzione della cosa e il custode può restituire la cosa in qualsiasi momento.

§ 2405

Se il custode utilizza per sé la cosa subentrata, se consente un altro uso della cosa o se la mette in custodia per un altro senza il consenso del custode o senza la necessaria necessità, risarcisce il custode di tutti i danni, anche accidentali. Questo non si applica se il custode dimostra che il danno avrebbe influenzato la cosa in un altro modo.

§ 2406

(1) Il custode rimborserà al custode i costi necessari sostenuti per la cosa durante la sua custodia; il rimborso di altri costi spetta al depositario, salvo diverso accordo, in qualità di agente non impegnato.

(2) Il compenso per l’affidamento spetta al depositario solo se concordato o se discende dalla dogana, dal precedente contatto delle parti o dall’oggetto dell’attività del custode.

§ 2407

Se il depositario non esercita il diritto al risarcimento o se il depositario non esercita il diritto al pagamento del compenso o dei costi entro tre mesi dalla restituzione della causa, il tribunale non concederà il diritto se l’altra parte si oppone alla domanda tardiva.

§ 2408

Le disposizioni sulla custodia si applicano, mutatis mutandis, anche ai casi in cui qualcuno deve fornire la custodia per un altro in base a un contratto o altre disposizioni di legge.

Sottosezione 2

Custodia di una garanzia
§ 2409

(1) La banca depositaria tiene i titoli in custodia separatamente dai propri titoli o da quelli di altri depositari; ciò non si applica se si tratta di un affidamento collettivo o se è stato concordato diversamente con il depositario.

(2) Il depositario deve conservare i registri del titolo depositato in custodia, il cui contenuto includerà anche l’identificazione del depositario e il luogo in cui è depositato il titolo.

§ 2410

Memoria di massa
In caso di custodia collettiva, il titolo è tenuto insieme ai titoli di altri depositari separatamente dai titoli del depositario. I titoli in custodia collettiva appartengono a tutti i custodi insieme, ma ogni custode può esercitare i propri diritti nei confronti del custode separatamente, in particolare ha il diritto di restituire la stessa garanzia che ha custodito con il custode.

§ 2411

(1) La quota di ciascuno dei depositari sarà determinata dal rapporto tra la somma dei valori nominali dei titoli che ha messo in custodia e la somma dei valori nominali di tutti i titoli nella stessa custodia collettiva; se il titolo non ha un valore nominale, la quota della banca depositaria sarà determinata in base al numero di titoli.

(2) Le disposizioni sulla comproprietà si applicano mutatis mutandis al trasferimento di una quota; altre disposizioni sulla comproprietà non si applicano ai titoli in custodia collettiva.

§ 2412

(1) Un depositario può trasferire un titolo preso in custodia a un altro depositario (custodia secondaria); i suoi diritti e doveri non sono pregiudicati.

(2) In caso di custodia collettiva di titoli immobilizzati, i suoi termini e condizioni saranno regolati dalle regole di tenuta di registrazioni separate degli strumenti di investimento ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali; il trasferimento di titoli a un depositario secondario non è necessario per la creazione di una custodia secondaria.

Immobilizzazione di titoli
§ 2413

(1) Se i titoli sono detenuti in custodia collettiva dal loro emittente, il titolo viene emesso il giorno in cui l’emittente consegna il documento al depositario a beneficio del suo proprietario in qualità di primo acquirente (titolo immobilizzato). Se un titolo registrato o un titolo è posto in custodia, il nome del proprietario del titolo non sarà indicato sul titolo in custodia.

(2) Il proprietario di una garanzia depositata ha il diritto di richiedere che la garanzia gli sia rilasciata solo alle condizioni stabilite nelle condizioni di emissione della garanzia. Prima di emettere un titolo in custodia, il custode aggiunge il nome del proprietario al titolo nel nome o nell’ordine del titolo.

(3) Il depositario di un titolo immobilizzato può essere solo una persona autorizzata a tenere un registro separato degli strumenti di investimento ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali; solo una persona autorizzata a tenere registri che seguono i registri separati degli strumenti di investimento ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali può essere un depositario secondario.

§ 2414

Le disposizioni di un’altra legge sui titoli contabili si applicano mutatis mutandis ai titoli in custodia nei casi in cui l’emissione di un singolo titolo non può essere richiesta.

Sezione 2

Conservazione
§ 2415

Fornitura di base
(1) Con il contratto di magazzinaggio, il magazziniere si impegna a prendere in consegna la cosa in modo che possa immagazzinarla e prendersene cura, e il depositante si impegna a pagargli la tassa di magazzinaggio per essa.

(2) Se la custodia della cosa è oggetto dell’attività del depositario, si considera che le parti abbiano concluso un contratto di magazzinaggio.

§ 2416

Se il depositante consegna la cosa al depositario, il depositario prende in consegna la cosa e ne conferma per iscritto la ricezione al depositante.

§ 2417

(1) La conferma di ricezione dell’articolo può essere sostituita da una ricevuta di magazzino. Un certificato di magazzino è un titolo a cui è associato il diritto di richiedere il rilascio di un articolo immagazzinato; può essere emesso a nome, in linea o al portatore.

(2) L’elenco di archiviazione deve contenere almeno

a) il nome dell’ammassatore e la sua residenza o sede legale,

b) il nome del depositante e la sua residenza o sede legale,

c) designazione, quantità, peso o volume degli articoli immagazzinati,

(d) la forma della ricevuta di deposito; se è stato emesso nel nome o nella serie, nonché nella designazione della persona in nome o nella serie è stato rilasciato,

e) un’indicazione del luogo in cui l’articolo è immagazzinato; e

f) il luogo e la data di rilascio del certificato di magazzinaggio e la firma del depositario.

(3) Se il certificato di stoccaggio non contiene il nome della persona sulla cui linea è stato emesso, si considera emesso sulla linea del depositante.

§ 2418

Se il terzo ha il diritto di richiedere il rilascio dell’articolo immagazzinato sulla base della lista di stoccaggio, su richiesta conferma al magazziniere la ricezione dell’articolo nella lista di stoccaggio. Non è obbligato a pagare la quota di giacenza, ma se non viene pagata il depositario non è tenuto a svincolare la merce se esercita il diritto di ritenzione per la merce immagazzinata in magazzino.

§ 2419

L’obbligo decade se la cosa non viene consegnata al depositario per la giacenza nei tempi concordati, altrimenti entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

§ 2420

Il depositario deve immagazzinare l’articolo separatamente dagli altri articoli immagazzinati, indicando che è l’articolo del depositante. Il depositante ha il diritto di verificare le condizioni dell’articolo immagazzinato e prelevarne dei campioni.

§ 2421

Il magazziniere assicurerà l’articolo se è stato concordato o se corrisponde alla dogana.

§ 2422

(1) Se lo stoccaggio dura più di sei mesi, la tariffa di stoccaggio viene pagata semestralmente in anticipo.

(2) La tassa di stoccaggio per un semestre non finito e la tassa di stoccaggio per un periodo di stoccaggio più breve devono essere pagate al momento del ritiro dell’articolo immagazzinato.

(3) Anche dopo la cessazione dell’obbligo contrattuale, il depositario ha diritto alla giacenza per il periodo per il quale la cosa è stata depositata presso di lui perché il depositante non l’ha ritirata in tempo.

§ 2423

Il magazzino copre tutti i costi associati allo stoccaggio, ad eccezione dei costi di assicurazione. Il depositario ha diritto al rimborso delle spese di assicurazione se era obbligato ad assicurare la cosa.

§ 2424

(1) Se lo stoccaggio è concordato per un periodo indefinito, il depositario può richiedere lo svincolo dell’articolo in qualsiasi momento, a condizione che paghi la tariffa di stoccaggio per il periodo di stoccaggio effettivo. Ritirando l’articolo, il magazzino scade.

(2) L’ addetto allo stoccaggio può interrompere lo stoccaggio concordato per un periodo indefinito; il periodo di preavviso è di un mese e inizia il primo giorno del mese successivo alla consegna dell’avviso.

§ 2425

Anche se lo stoccaggio è concordato per un periodo determinato, il depositante può ritirare l’oggetto prima della scadenza del periodo concordato, ma deve prima pagare la tassa di stoccaggio per l’intero periodo concordato. Prima della scadenza del periodo concordato, il depositante può nuovamente chiedere che l’oggetto sia preso in consegna per lo stoccaggio entro la fine di tale periodo, a condizione che rimborsi al depositario i costi coinvolti.

§ 2426

(1) L’ addetto al magazzinaggio dovrà risarcire l’archivista per il danno subito dal ricevimento dell’oggetto fino al suo rilascio, a meno che non dimostri di non poterlo evitare.

(2) L’ archivista non risarcirà i danni causati dal depositante o dal proprietario della cosa, o da un difetto o dalla natura naturale della cosa immagazzinata. Il danno causato da un difetto dell’imballo sarà risarcito dal depositario se è stato in grado di identificare il difetto durante l’esercizio della cura professionale e se lo ha segnalato in una conferma ai sensi dell’articolo 2416.

(3) Se si è verificato un danno per la causa di cui al paragrafo 2, il depositario deve esercitare la massima cura affinché il danno sia il più piccolo possibile.

§ 2427

Il magazziniere può interrompere lo stoccaggio senza preavviso,

a) se il depositante nasconde la pericolosità della cosa e se l’addetto allo stoccaggio corre il pericolo di danni significativi,

b) se il depositante è debitore dell’ammasso per almeno tre mesi, o

c) se esiste un rischio di danni sostanziali agli articoli immagazzinati, che il depositario non può scongiurare.

§ 2428

Vendite di auto-aiuto
Se il depositante non ritira l’articolo dopo la fine del periodo per il quale il depositario è obbligato a immagazzinare l’articolo, il depositario può fissare un termine ragionevole per il ritiro dell’articolo da parte del depositante. Se lo informa che altrimenti venderà la cosa, il depositario può vendere la cosa sul conto del depositante in modo adeguato dopo la scadenza invano del termine; il ricavato è rilasciato al depositante senza indebito ritardo, ma questi può detrarre l’ammasso e le spese opportunamente sostenute per la vendita.

§ 2429

Il depositario ha il diritto di ritenzione per garantire i debiti derivanti dal contratto finché è con lui.

Parte 5

Passività da contratti del tipo di ordine
Sezione 1

Comando
§ 2430

Fornitura di base
Con il contratto di ordinazione, l’ordinante si impegna a procurare la questione dell’ordinante.

§ 2431

Se qualcuno procura determinate cose come imprenditore, è obbligato, se gli è stato chiesto di procurarsi una materia del genere, a esprimere senza indebito ritardo all’altra parte se si assume o meno l’appalto della questione; in caso contrario, compenserà il danno causato.

§ 2432

(1) Il Cliente esegue l’ordine con onestà e attenzione secondo le sue capacità; nel fare ciò, utilizzerà tutti i mezzi richiesti dalla natura della materia oggetto dell’appalto, nonché quelli compatibili con la volontà del preponente. L’ordinante può deviare dalle istruzioni dell’ordinante se ciò è necessario nell’ordine dell’ordinante e se non può ottenere il suo consenso in tempo.

(2) L’ ordinante lascerà all’ordinante tutti i vantaggi della questione acquisita.

§ 2433

Se l’ordinante riceve un’istruzione dall’ordinante che sembra essere errata, lo notifica all’ordinante e ottempera a tale ordine solo se l’ordinante insiste su di esso.

§ 2434

Il cliente esegue l’ordine di persona. Se affida l’esecuzione di un ordine a un altro, risponde come se eseguisse lui stesso l’ordine; tuttavia, se il mandante si è permesso di nominare un supplente, o se è stato assolutamente necessario, dovrà risarcire il danno causato dalla scelta sbagliata del supplente.

§ 2435

L’ordinante dovrà, su richiesta dell’ordinante, riferire sullo stato di avanzamento dell’esecuzione dell’ordine e trasferire all’ordinante il beneficio dell’ordine eseguito; dopo l’esecuzione dell’ordine, presenta una dichiarazione al pagatore.

§ 2436

Su richiesta, l’ordinante dovrà versare un anticipo all’ordinante per coprire le spese in contanti e rimborsarlo per i costi opportunamente sostenuti per l’esecuzione dell’ordine, anche se il risultato non è apparso.

§ 2437

(1) L’ordinante risarcirà inoltre l’ordinante per i danni subiti in relazione all’esecuzione dell’ordine.

(2) Se l’ordinante si è impegnato ad eseguire l’ordine gratuitamente, l’ordinante lo risarcirà per il danno subito dall’ordinante durante l’esecuzione dell’ordine. Tuttavia, il pagatore non ha diritto a più di quanto avrebbe diritto in base alla normale remunerazione concordata.

§ 2438

(1) La parte ordinante verserà all’ordinante una commissione, se è stata concordata o se è normale, in particolare per quanto riguarda gli affari della parte ordinante.

(2) Il Cliente dovrà fornire il compenso, anche se il risultato non si è verificato, a meno che il fallimento non sia stato causato dalla violazione dei propri obblighi da parte del Cliente. Ciò vale anche se l’esecuzione dell’ordine è stata ostacolata da un incidente a cui l’ordinante non ha avviato.

§ 2439

Se l’approvvigionamento della questione richiede che la parte ordinante agisca legalmente per conto della parte ordinante, la parte ordinante emette tempestivamente la procura alla parte ordinante. Se la procura non è inclusa nel contratto, non è sostituita dall’assunzione concordata dell’obbligo del committente di agire per conto del committente; ciò vale anche se la terza parte con cui il mandante sta legalmente negoziando è a conoscenza di tale obbligo.

§ 2440

(1) L’ ordinante può rescindere l’ordine al più presto alla fine del mese successivo a quello in cui è stato consegnato l’avviso.

(2) Se l’ordinante pone termine all’ordine prima di procurare una questione che gli è stata appositamente incaricata o la cui acquisizione ha iniziato in conformità con l’autorizzazione generale, risarcirà il danno che ne deriva in conformità con le disposizioni generali.

§ 2441

L’obbligo dell’ordine scade alla morte del mandante e alla morte del mandante. Ciò vale anche se l’entità giuridica cessa di esistere senza un successore legale.

§ 2442

In caso di risoluzione dell’ordine per revoca, risoluzione o morte, l’ordinante dovrà predisporre tutto ciò che non può essere posticipato fino a quando l’ordinante o il suo successore legale non mostrerà una volontà diversa.

§ 2443

L’ordinante può revocare l’ordine a suo piacimento, ma rimborserà all’ordinante i costi sostenuti in precedenza e il danno, se subito, nonché la parte del compenso commisurata agli sforzi dell’ordinante.

§ 2444

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano mutatis mutandis anche ai casi in cui qualcuno è obbligato in base al contratto o ad altre disposizioni di legge a organizzare la questione per conto di un altro.

Sezione 2

Mediazione
§ 2445

Fornitura di base
(1) Con un contratto di mediazione, il mediatore si impegna a mediare la conclusione di un determinato contratto con una terza parte e il richiedente si impegna a pagare una commissione al mediatore.

(2) Se alla conclusione di un contratto con il quale una parte si impegna a procurare all’altra parte l’opportunità di concludere un contratto con una terza parte, è chiaro dalle circostanze che sarà richiesta una commissione per l’appalto, si considera che un contratto di mediazione è stato concluso.

§ 2446

(1) Il mediatore notifica alla parte interessata senza indebito ritardo tutto ciò che è rilevante per la sua decisione sulla conclusione del contratto mediato.

(2) L’ interessato informa l’intermediario di tutto ciò che è determinante per la conclusione del presente contratto.

§ 2447

(1) La commissione è pagabile il giorno della conclusione del contratto negoziato; se il presente contratto è stato concluso con una condizione sospensiva, la commissione è dovuta solo se la condizione è soddisfatta.

(2) Se è stato concordato che l’intermediario deve procurare alla parte interessata l’opportunità di concludere un contratto con una terza parte con un determinato contenuto, la commissione sarà pagabile già procurandone l’opportunità.

§ 2448

Se è stato convenuto che l’intermediario avrà diritto a una commissione quando il terzo adempie all’obbligo derivante dal contratto mediato, il richiedente pagherà la commissione anche se l’adempimento di tale obbligo è stato ritardato o mancato per motivi di cui è responsabile il richiedente. Se l’importo della commissione deve essere determinato in base all’entità della prestazione del terzo, nella base sarà inclusa anche la prestazione non eseguita per i motivi di cui è responsabile il richiedente.

§ 2449

L’intermediario ha diritto al rimborso dei costi connessi alla mediazione, se non è stata concordata alcuna commissione. Se è stata concordata una commissione, si considera che la commissione includa questi costi.

§ 2450

L’intermediario non ha diritto alla commissione e al rimborso dei costi se è stato attivo anche per la controparte del contratto mediato in violazione del contratto.

§ 2451

L’intermediario conserva per il richiedente i documenti acquisiti in relazione all’attività di intermediario per un periodo di tempo in cui possono essere significativi per la tutela degli interessi del richiedente.

§ 2452

L’intermediario non può proporre al richiedente la conclusione di un contratto con una persona sulla quale ha un ragionevole dubbio se adempirà gli obblighi previsti dal contratto mediato in modo corretto e tempestivo, o su chi avrebbe dovuto avere tale dubbio a causa delle circostanze. Se il candidato lo richiede, l’intermediario gli fornisce le informazioni necessarie per valutare la credibilità della persona con la quale propone la conclusione del contratto.

§ 2453

L’obbligo scade se il contratto mediato non viene concluso entro il termine concordato. Se non viene concordato un tempo, ciascuna delle parti può annullare l’impegno dandone notifica all’altra parte.

§ 2454

Il diritto alla provvigione del mediatore non è pregiudizievole se il contratto al quale si riferiva l’attività dell’intermediario è stato concluso o adempiuto solo dopo la risoluzione dell’obbligo derivante dal contratto dell’intermediario.

Sezione 3

Commissione
§ 2455

Fornitura di base
Con un contratto di commissione, il commissionario si impegna a procurare una determinata questione per il cliente per proprio conto a proprio nome e il cliente si impegna a pagargli un compenso.

§ 2456

L’azione legale intrapresa dal commissionario nei confronti di un terzo non dà luogo a diritti o obblighi nei confronti del cliente, ma del commissionario stesso.

§ 2457

Il commissionario può discostarsi dalle istruzioni del cliente se ciò è nell’interesse del cliente e se non può richiedere il suo tempestivo consenso; in caso contrario, il cliente non è tenuto a riconoscere la condotta commessa per proprio conto se rifiuta per sé gli effetti della condotta senza indebito ritardo dopo aver appreso il contenuto della trattativa.

§ 2458

Se il commissionario si prende cura della questione del cliente a condizioni più favorevoli di quelle stabilite dal cliente, il vantaggio spetta solo al cliente.

§ 2459

(1) Se il commissionario vende la cosa a un prezzo inferiore a quello stabilito dal cliente, lo compenserà per la differenza di prezzo. Ciò non si applica se dimostra che la vendita al prezzo specificato non ha potuto essere eseguita e che la vendita dell’oggetto ha scongiurato il danno minaccioso per il cliente.

(2) Se il commissionario ha acquistato la cosa a un prezzo superiore a quello stabilito dal cliente, il cliente può rifiutare l’acquisto come se non fosse avvenuto per suo conto, a meno che il commissionario non si sia impegnato a pagargli la differenza di prezzo contemporaneamente alla presentazione del rapporto di acquisto. Se il cliente non rifiuta l’acquisto senza indebito ritardo dopo aver ricevuto il rapporto di acquisto, è valido che lo abbia approvato.

§ 2460

(1) Il commissionario protegge gli interessi del cliente che conosce e lo informa di qualsiasi circostanza che possa influire sulla modifica dell’ordine del cliente.

(2) Il commissionario informa il cliente dell’esecuzione del suo ordine. Dopo che la questione è stata acquisita, farà un accordo, trasferirà al cliente i diritti acquisiti in relazione all’acquisizione della questione e gli darà tutto ciò che ha ottenuto nel processo.

§ 2461

Se il commissionario non dichiara nella relazione sull’esecuzione dell’ordine la persona con la quale ha concluso un contratto per conto del cliente, il cliente può far valere i suoi diritti nei confronti del commissionario stesso in quanto parte ai sensi del presente contratto.

§ 2462

Se il commissionario non è in grado di adempiere personalmente all’obbligo contrattuale, si servirà di un’altra persona per l’adempimento del contratto.

§ 2463

Se il commissionario ha violato l’ordine del cliente nei confronti della persona con la quale doveva essere concluso il contratto, è responsabile dell’adempimento dell’obbligo da parte della persona con la quale ha concluso il contratto.

§ 2464

(1) La cosa affidata al commissionario per la vendita resta di proprietà del cliente fino a quando il diritto di proprietà non viene acquisito da un terzo.

(2) Un credito derivante da un contratto concluso dal commissionario per il cliente è considerato come un credito del cliente nel rapporto tra il cliente e il commissionario o il suo creditore.

§ 2465

(1) Finché il commissionario ha preso in consegna le cose da o per il cliente, ha compiti di magazziniere. Se esiste il rischio di danni alla cosa o se il cliente non riesce a disporre della cosa, anche se era obbligato a farlo, il commissionario può vendere la cosa ai sensi del § 2428.

(2) Il commissionario ha il diritto di ritenzione per garantire i debiti derivanti dal contratto mentre è con lui o mentre può altrimenti gestirlo.

§ 2466

Se il terzo non adempie agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con lui dal commissionario, il commissionario dovrà far valere l’adempimento di tale obbligo per conto del cliente. La legge corrispondente a questo può essere assegnata dal commissionario al cliente se il cliente è d’accordo.

§ 2467

Il cliente può richiedere a una terza parte la prestazione fornitagli dal commissionario, se il commissionario non è in grado di far sì che il terzo esegua il cliente per un motivo dovuto a motivi.

§ 2468

Se l’importo del compenso non è stato concordato, il commissionario ha diritto a un compenso commisurato all’attività svolta e al risultato conseguito.

§ 2469

(1) Insieme al compenso, se non sono già inclusi in esso, il cliente rimborsa al commissionario i costi che ha opportunamente sostenuto per l’approvvigionamento e solleva il commissionario dagli obblighi che ha assunto durante l’esecuzione del contratto.

(2) I costi di cui al paragrafo 1 si considerano inclusi nella remunerazione.

§ 2470

Il cliente ha il diritto di revocare l’ordine solo fino a quando non sorga l’obbligo del commissionario nei confronti di una terza parte.

Sezione 4

Inoltro
§ 2471

Fornitura di base
(1) Con il contratto di spedizione, lo spedizioniere si impegna a procurare il mandante in nome proprio e per suo conto il trasporto della partita da un determinato luogo a un altro luogo specifico, o di procurarsi o eseguire atti relativi al trasporto, e il mandante si impegna a pagare lo spedizioniere.

(2) Se è convenuto che lo spedizioniere deve fare in modo che l’ordinante riceva i fondi dal destinatario della spedizione o esegua un altro atto di raccolta prima di emettere la spedizione o un documento che consenta la movimentazione della spedizione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla raccolta documentale.

§ 2472

Se il contratto non è concluso per iscritto, lo spedizioniere ha il diritto di richiedere all’ordinante di consegnare l’ordine per procurarsi il trasporto (ordine di spedizione).

§ 2473

Lo spedizioniere può utilizzare un altro spedizioniere (spedizioniere intermedio) per organizzare il trasporto.

§ 2474

Se ciò non è in contraddizione con il contratto o se l’ordinante non lo vieta al più tardi all’inizio del trasporto, lo spedizioniere può effettuare il trasporto che deve procurare.

§ 2475

Lo spedizioniere predisporrà le modalità e le condizioni di trasporto con la cura necessaria in modo da soddisfare al meglio gli interessi del committente, che lo spedizioniere conosce. Lo spedizioniere è obbligato ad assicurare la spedizione solo se concordata.

§ 2476

Se l’ordinante non fornisce allo spedizioniere i dati corretti sul contenuto della spedizione e su tutti i fatti necessari per la conclusione del contratto di trasporto, risarcirà lo spedizioniere per il danno causato dalla violazione di tale obbligo.

§ 2477

(1) Lo spedizioniere deve segnalare al committente il danno che la spedizione minaccia o si è già verificato su di essa, non appena ne viene a conoscenza, altrimenti risarcirà l’ordinante per il danno causato dal committente che non lo ripara in questo modo.

(2) Se sussiste il rischio di un danno sostanziale alla spedizione immediatamente e se non c’è tempo per richiedere le istruzioni dell’ordinante o se l’ordinante ritarda con esse, lo spedizioniere ha il diritto di vendere la spedizione secondo § 2126 e 2127.

§ 2478

Se durante l’approvvigionamento del trasporto si verificano danni alla spedizione accettata, lo spedizioniere lo risarcirà, a meno che non dimostri di non essere stato in grado di evitare il danno.

§ 2479

Se il destinatario della spedizione era a conoscenza del credito dello spedizioniere derivante dal contratto di spedizione nei confronti dell’ordinante, o se ne era a conoscenza, diventa garante di tale credito all’atto dell’accettazione della spedizione.

§ 2480

Se l’ammontare del compenso non è stato concordato, lo spedizioniere ha diritto a un ragionevole compenso, che di solito è previsto al momento della conclusione del contratto ea condizioni contrattuali simili. Inoltre, lo spedizioniere ha diritto al rimborso delle spese opportunamente sostenute per l’esecuzione del contratto.

§ 2481

(1) Lo spedizioniere ha un privilegio sulla spedizione fintanto che la spedizione è con lui o finché ha i documenti che lo autorizzano a gestire la spedizione per garantire i debiti del debitore derivanti dal contratto. Questo vale anche se la spedizione o i documenti sono con qualcuno che li possiede per conto del mittente.

(2) Su richiesta di ex spedizionieri, uno spedizioniere intermedio eserciterà tutti i diritti che gli appartengono dal loro privilegio e ha il diritto e l’obbligo di soddisfare i propri diritti. Se li accontentano, passano a lui insieme al privilegio che li assicura.

§ 2482

In altri, le disposizioni sulla commissione si applicano mutatis mutandis alle spedizioni di merci.

Sezione 5

Concessionaria
Fornitura di base
§ 2483

(1) Con un contratto di rappresentanza commerciale, l’agente commerciale, in qualità di imprenditore indipendente, si impegna a svolgere attività a lungo termine per il preponente volte a concludere determinati tipi di transazioni da parte del preponente o organizzare transazioni per conto del preponente e per suo conto.

(2) Il contratto di agenzia richiede una forma scritta.

§ 2484

Un agente commerciale di una persona giuridica non può essere una persona che può vincolare la persona rappresentata o una persona con la quale la transazione deve essere conclusa, come membro del suo organo, o un amministratore forzato di una persona giuridica o un curatore fallimentare. Le disposizioni opposte non vengono prese in considerazione.

§ 2485

Territorio decisivo
A meno che non sia concordato dove deve operare il rappresentante di vendita, la Repubblica Ceca pagherà per il territorio concordato; se l’agente commerciale è una persona straniera, lo Stato in cui l’agente commerciale ha la sua sede legale al momento della conclusione del contratto paga per il territorio concordato.

§ 2486

Il rappresentante di vendita non ha il diritto di concludere transazioni per conto del rappresentante, di accettare qualsiasi cosa per lui o altrimenti di agire legalmente per suo conto. In caso contrario, le disposizioni contenute nell’ordine si applicheranno ai diritti e agli obblighi delle parti ad esso correlate.

§ 2487

Rappresentanza di vendita esclusiva
(1) Se è stata concordata una rappresentanza commerciale esclusiva, la persona rappresentata non ha il diritto di utilizzare un altro rappresentante di vendita nel territorio pertinente o per un gruppo specifico di persone; il rappresentante di vendita non ha lo stesso diritto di svolgere attività di rappresentanza commerciale per altre persone, né di concludere transazioni per proprio conto o per conto di un’altra persona.

(2) La parte rappresentata ha il diritto di concludere transazioni alle quali si applica la rappresentanza commerciale esclusiva, anche senza la collaborazione del rappresentante di vendita. In tal caso, tuttavia, l’agente commerciale acquisisce il diritto alla provvigione, come se tali transazioni fossero state concluse con la sua collaborazione.

§ 2488

Rappresentanza commerciale non esclusiva
Se dal contratto non risulta che l’agenzia commerciale è esclusiva, la persona rappresentata può affidare ad un’altra persona la stessa rappresentanza commerciale concordata con il rappresentante di vendita e il rappresentante di vendita può svolgere l’attività per la quale è impegnato nei confronti della persona rappresentata. , che sono oggetto di rappresentanza commerciale, anche per conto proprio o di altra persona.

Doveri di un rappresentante di vendita
§ 2489

(1) Un rappresentante di vendita svolge la sua attività con cura professionale. Rispetta gli interessi del preponente, agisce in conformità al mandato del preponente e alle ragionevoli istruzioni e gli fornisce le informazioni necessarie che ha appreso in relazione allo svolgimento dei suoi doveri e che sono correlate a tale prestazione.

(2) Il rappresentante di vendita comunica al principale i dati sull’andamento del mercato e su tutte le altre circostanze importanti per i legittimi interessi del preponente, in particolare per il suo processo decisionale relativo alla conclusione delle transazioni.

§ 2490

Se viene concordato il diritto di un rappresentante di vendita di concludere transazioni per conto del preponente, tali transazioni possono essere concluse solo alle condizioni commerciali specificate dal preponente, a meno che il preponente non accetti un’altra procedura.

§ 2491

(1) Se ciò fosse contrario agli interessi del preponente, il rappresentante di vendita non può divulgare a terzi i dati ottenuti dal preponente, né utilizzare questi dati per sé o per altre persone, a meno che il preponente non sia d’accordo. Lo stesso dicasi per le informazioni che l’agente commerciale non ha appreso direttamente dal preponente, ma nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali e il cui utilizzo potrebbe recare pregiudizio al preponente.

(2) L’obbligo di un rappresentante commerciale ai sensi del paragrafo 1 continua anche dopo la cessazione della rappresentanza commerciale.

§ 2492

Il rappresentante di vendita garantisce che il terzo adempirà agli obblighi derivanti dalla transazione che ha proposto all’agente per la conclusione o che ha concluso per conto dell’agente solo se si è impegnato a farlo per iscritto e se è stato concordato un compenso speciale per l’assunzione della responsabilità.

§ 2493

Se l’agente commerciale ottiene nella sua attività documenti che possono essere importanti per la tutela dei legittimi interessi della parte rappresentata, li conserva per il periodo necessario.

§ 2494

Se il rappresentante di vendita non è in grado di svolgere la sua attività, ne informa senza indebito ritardo il rappresentante.

Doveri della parte rappresentata
§ 2495

La persona rappresentata procura e comunica al rappresentante di vendita i dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

§ 2496

(1) La parte rappresentata fornisce al rappresentante di vendita la documentazione necessaria relativa all’oggetto delle transazioni.

(2) La parte rappresentata consegnerà al rappresentante di vendita tutti i documenti e le cose necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. I documenti e le cose presentati rimangono di proprietà della parte rappresentata; il rappresentante di vendita deve restituirli al preponente alla cessazione dell’agenzia, a meno che non siano stati consumati in agenzia per la loro natura.

§ 2497

La parte rappresentata informa senza indebito ritardo il rappresentante di vendita se la transazione procurata dal rappresentante di vendita è stata accettata o rifiutata o se non l’ha rispettata.

§ 2498

Se la persona rappresentata prevede una riduzione significativa dell’ambito di attività rispetto a quanto il rappresentante di vendita avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, dovrà informare il rappresentante di vendita entro un termine ragionevole.

Commissione
§ 2499

(1) Se l’importo della commissione non è stato concordato, il rappresentante di vendita ha diritto a una commissione per l’importo corrispondente alla dogana nel luogo della sua attività in relazione al tipo di beni o servizi oggetto di scambi; in assenza di tali pratiche, l’agente commerciale ha diritto a una commissione di importo ragionevole tenendo conto delle circostanze materiali della condotta eseguita.

(2) Se la base per determinare l’importo della commissione è l’ambito degli obblighi adempiuti da una terza parte, anche la prestazione non eseguita per motivi da parte della parte rappresentata deve essere inclusa nella base.

(3) Ogni parte della remunerazione, il cui ammontare varia in funzione del numero e del valore delle operazioni concluse, è considerata componente della commissione.

§ 2500

Si ritiene che la commissione dell’agente includa anche i costi legati all’agenzia. Se è stato concordato che il mandante pagherà questi costi al rappresentante di vendita oltre alla commissione, il rappresentante di vendita avrà diritto al rimborso dei costi, se acquisisce anche il diritto alla commissione.

§ 2501

(1) Un agente commerciale ha diritto a una commissione per atti compiuti durante un’agenzia commerciale, se la transazione è stata conclusa a seguito delle sue attività o se la transazione è stata conclusa con una terza parte acquisita dall’agente commerciale ai fini di questa transazione.

(2) Nel caso di una rappresentanza commerciale esclusiva, il rappresentante commerciale ha anche diritto a una commissione per gli scambi effettuati con una terza parte del territorio o della cerchia di persone a cui non si applica la rappresentanza commerciale esclusiva.

(3) Se l’agenzia commerciale ha cessato di esistere, l’agente commerciale ha diritto a una commissione se la transazione è stata eseguita principalmente a seguito delle sue attività entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento dell’agenzia commerciale, o se una terza parte ha effettuato alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 rappresentante o ordine del mandante prima della cessazione dell’agenzia.

§ 2502

Il diritto a una commissione ai sensi della Sezione 2501 (1) e (2) non sorge per un rappresentante di vendita se il precedente rappresentante di vendita ha diritto a una commissione ai sensi della Sezione 2501 (3), a meno che, a causa delle circostanze, una commissione equa sia divisa tra i due rappresentanti di vendita.

§ 2503

Se è stato concordato che il rappresentante di vendita procurerà alla parte rappresentata solo l’opportunità di concludere uno scambio con un determinato contenuto, il rappresentante di vendita avrà diritto a una commissione già organizzando questa opportunità.

§ 2504

(1) Se non è stato concordato che il rappresentante di vendita deve fornire al preponente solo la possibilità di concludere una transazione con un determinato contenuto, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione nel momento in cui il preponente ha adempiuto all’obbligo o era obbligato ad adempiere all’obbligo derivante da un contratto concluso con una terza parte, oppure quando il terzo ha adempiuto a un obbligo derivante da tale contratto.

(2) Il diritto alla commissione sorge al più tardi quando il terzo ha adempiuto alla sua parte dell’obbligo o era obbligato ad adempierlo, se la persona rappresentata ha adempiuto alla sua parte. Tuttavia, se il terzo deve adempiere ai propri obblighi solo dopo un periodo superiore a sei mesi dalla conclusione della transazione, l’agente commerciale ha diritto a un compenso concludendo la transazione.

§ 2505

La commissione è dovuta entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre in cui ne è sorto il diritto.

§ 2506

(1) La parte rappresentata deve presentare al rappresentante di vendita una dichiarazione della commissione dovuta entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre in cui la commissione è diventata dovuta. La dichiarazione deve indicare i dati principali decisivi per il calcolo della commissione.

(2) Il rappresentante di vendita ha il diritto che la persona rappresentata gli metta a disposizione tutti i dati, ma almeno i dati provenienti da registrazioni contabili o simili, di cui dispone e che sono necessari per verificare l’ammontare della commissione.

§ 2507

Se è chiaro che l’operazione tra il preponente e il terzo non sarà eseguita, il diritto alla commissione non è sorto; ciò non si applica se l’operazione non viene eseguita per motivi da parte del preponente.

§ 2508

Il rappresentante di vendita non ha diritto alla remunerazione e al rimborso dei costi concordato se era attivo per entrambe le parti come rappresentante di vendita o come intermediario al momento della conclusione della transazione.

§ 2509

Durata della rappresentanza commerciale
(1) Se non è stato concordato per quanto tempo l’agenzia è stabilita, e se non deriva dallo scopo del contratto, è valido che l’agenzia è stata concordata a tempo indeterminato.

(2) Se la rappresentanza commerciale è stata concordata per un periodo di tempo determinato e se le parti seguono il contratto anche dopo la scadenza del periodo concordato, la rappresentanza commerciale sarà trattata come se fosse stata concordata per un periodo indefinito.

Cessazione della rappresentanza di vendita
§ 2510

(1) Se un’agenzia commerciale viene concordata per un periodo indefinito, può essere risolta. Il periodo di preavviso è di un mese per il primo anno di agenzia, due mesi per il secondo anno e tre mesi per il terzo anno e gli anni successivi; l’accordo di un periodo di preavviso più breve non viene preso in considerazione. Se le parti concordano un periodo di preavviso più lungo, il periodo entro il quale l’agente è vincolato non può essere inferiore al periodo che l’agente commerciale deve rispettare.

(2) Il periodo di preavviso termina l’ultimo giorno del mese di calendario.

§ 2511

Le disposizioni del § 2510 si applicano alle agenzie commerciali che, ai sensi del § 2509, sono considerate concordate per un periodo indefinito, il periodo di preavviso essendo calcolato tenendo conto della durata dell’agenzia commerciale precedente la sua conversione a un periodo indefinito.

§ 2512

(1) Se è stata concordata un’agenzia commerciale esclusiva, ciascuna parte ha il diritto di terminare l’agenzia commerciale se il volume delle transazioni negli ultimi dodici mesi non ha raggiunto il volume specificato nel contratto; se il volume degli scambi non è stato concordato, decide il volume commisurato alle possibilità di vendita.

(2) Le disposizioni delle sezioni 2510 e 2511 si applicano mutatis mutandis.

§ 2513

(1) Se è stata concordata un’agenzia esclusiva e se l’agente si serve di un altro rappresentante di vendita, il rappresentante di vendita interessato può terminare l’agenzia senza preavviso.

(2) Se è stata concordata un’agenzia commerciale esclusiva e se l’agente commerciale svolge la stessa attività a cui è obbligato nei confronti del mandante, anche per altre persone, il mandante può recedere dall’agenzia senza preavviso.

Ricompensa speciale
§ 2514

(1) Se un’agenzia commerciale cessa di esistere, il rappresentante commerciale ha diritto a una remunerazione speciale se

(a) il preponente ha acquisito nuovi clienti o ha sviluppato in modo significativo un’attività con i clienti esistenti e il preponente ha ancora vantaggi sostanziali da tale attività; e

b) il pagamento della remunerazione speciale è equo in tutte le circostanze del caso, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della commissione che l’agente perde e che risulta dalle operazioni effettuate con tali clienti; queste circostanze includono qualsiasi possibile o mancata negoziazione di una clausola di non concorrenza.

(2) Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il diritto alla remunerazione speciale non è pregiudicato anche se la rappresentanza commerciale ha cessato di esistere con la morte del rappresentante commerciale.

§ 2515

L’importo della remunerazione speciale non può superare la remunerazione annuale calcolata sulla base della media annua della remunerazione percepita dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni. Se l’agenzia ha una durata inferiore a cinque anni, l’importo della remunerazione speciale è calcolata dalla media della remunerazione per tutta la sua durata; se è durato meno di un anno, non può superare il totale delle commissioni per tutta la sua durata.

§ 2516

Il diritto alla remunerazione speciale decade se non viene esercitato entro un anno dalla cessazione della rappresentanza commerciale.

§ 2517

Non sorge il diritto a una remunerazione speciale,

a) se l’agenzia commerciale rappresentata ha risolto per una tale violazione dei doveri da parte del rappresentante di vendita che gli avrebbe consentito di recedere dal contratto,

(b) se l’agente commerciale ha rescisso l’agenzia commerciale, a meno che la risoluzione non sia dovuta a motivi da parte del preponente oa causa dell’età, dell’invalidità o della malattia dell’agente commerciale e l’agente commerciale non può essere ragionevolmente tenuto a continuare l’attività; o

(c) se l’agente commerciale ha trasferito a terzi i diritti e gli obblighi dell’agenzia in virtù di un accordo con l’agente.

§ 2518

Clausola di concorrenza
(1) Le parti possono convenire che un agente commerciale non possa, dopo lo scioglimento di un’agenzia commerciale, svolgere per conto proprio o di qualcun altro in un territorio designato o contro un gruppo specifico di persone in quel territorio un’attività che sarebbe competitiva rispetto all’attività della persona rappresentata, in particolare che ha eseguito per il principale durante la rappresentazione commerciale. Non è valida una clausola di non concorrenza o pattuita per un periodo superiore a due anni dalla cessazione della rappresentanza.

(2) Se la clausola sulla concorrenza limita l’agente commerciale più di quanto richiesto dal livello di protezione richiesto della parte rappresentata, il tribunale può limitare la clausola sulla concorrenza.

§ 2519

Accordi vietati
(1) Sono vietati accordi che deviano dal § 2489, 2495, § 2496 para 1, § 2497 o 2498.

(2) Gli accordi che si discostano dal § 2504 para 2, § 2505, 2506, 2507, 2514, 2515, 2516 o 2517 a scapito di un rappresentante di vendita non saranno presi in considerazione.

§ 2520

(1) Le disposizioni sulla rappresentanza commerciale non si applicano se si conviene che il rappresentante non è retribuito per le sue attività.

(2) Le disposizioni sulla rappresentanza commerciale non si applicano agli obblighi delle persone che operano su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o una borsa di merci ai sensi di un’altra legge e agli obblighi dei conciliatori di borsa ai sensi di un’altra legge.

Parte 6

Viaggio
Fornitura di base
§ 2521

(1) Con il contratto di viaggio, l’organizzatore si impegna a organizzare un viaggio per il cliente e il cliente si impegna a pagare il prezzo totale.

(2) Un tour è un insieme di servizi turistici secondo la legge che regola alcune condizioni commerciali e lo svolgimento di determinate attività nel campo del turismo.

§ 2522

Se un viaggio è organizzato sulla base di più contratti, le disposizioni di questa parte si applicano a tutti i contratti.

§ 2523

(1) Si considera organizzatore una persona che offre un viaggio al pubblico o un gruppo di persone in modo professionale, anche tramite terzi. È considerato organizzatore anche un imprenditore che trasmette i dati di un cliente anche a un altro imprenditore secondo la legge che regola determinate condizioni di business e lo svolgimento di determinate attività nel campo del turismo.

(2) Chiunque media o organizzi servizi turistici individuali è considerato l’organizzatore se, sulla base di circostanze particolari, evoca a terzi l’idea di fornire servizi turistici come un viaggio a proprio rischio.

§ 2524

(1) L’organizzatore o l’intermediario della vendita di un tour deve comunicare al cliente in modo chiaro, comprensibile e ben visibile prima di effettuare un ordine vincolante o prima di concludere un contratto i dati specificati nella legge che regola determinate condizioni commerciali e l’esecuzione di determinate attività nel turismo.

(2) Se l’organizzatore o l’intermediario della vendita del tour non ha comunicato al cliente il prezzo totale del tour, comprese tasse, commissioni e altri benefici pecuniari simili e ogni possibile altro costo, il cliente non è obbligato a pagare queste tasse, commissioni, altri benefici pecuniari simili e altri costi. Ciò vale anche se tali tasse, commissioni, altri benefici pecuniari simili e altri costi non possono essere adeguatamente quantificati prima della conclusione del contratto e se l’organizzatore o l’agente di viaggio non ha comunicato al cliente il tipo di costi aggiuntivi che possono ancora essere sostenuti.

Conferma del viaggio
§ 2525

(1) L’organizzatore rilascia al cliente alla conclusione del contratto o immediatamente dopo la sua conclusione un documento sul contratto (certificato di viaggio) in forma di testo.

(2) Se il contratto è redatto per iscritto, la sua copia sostituirà il certificato di viaggio se contiene tutti i requisiti specificati per il certificato di viaggio.

(3) Se il contratto è concluso alla presenza fisica attuale delle parti contraenti, il cliente può richiederne copia sul documento.

(4) Se il contratto e il certificato di viaggio contengono dati diversi, il cliente può invocare ciò che è più vantaggioso per lui.

(5) In caso di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali ai sensi della Sezione 1828, il contratto o la conferma del viaggio devono essere forniti al cliente nell’atto; su un altro supporto durevole solo se il cliente è d’accordo.

§ 2526

Unitamente alla conferma del viaggio, l’organizzatore rilascerà al cliente un documento sull’assicurazione concordata in caso di fallimento rilasciato dall’assicuratore o un documento su una garanzia bancaria in caso di fallimento emesso da una banca o una banca estera.

§ 2527

I requisiti principali della conferma del viaggio
Lo dichiarerà l’organizzatore nella conferma del viaggio

a) la destinazione del viaggio o soggiorno, l’itinerario e la durata del soggiorno, comprese le date e, se fa parte dell’alloggio, il numero di notti,

b) i mezzi di trasporto convenuti, le loro caratteristiche e categorie, i luoghi, le date e gli orari di partenza e di arrivo, la durata e i luoghi delle fermate e dei collegamenti di trasporto; se l’ora esatta non è stata ancora stabilita, l’organizzatore e, se del caso, l’agente turistico informeranno il cliente dell’orario approssimativo di partenza e di arrivo,

c) l’ ubicazione, le caratteristiche principali e l’eventuale categoria turistica in cui l’alloggio è compreso secondo le regole del paese di destinazione,

d) pasti organizzati,

e) visite, viaggi o altri servizi inclusi nel prezzo totale del tour,

f) un’indicazione se qualcuno dei servizi turistici sarà fornito al cliente all’interno del gruppo e, se sì e se possibile, della dimensione approssimativa del gruppo, a meno che ciò non sia chiaro dal contesto,

g) la lingua in cui sono forniti i servizi turistici, se l’uso di tali servizi da parte del cliente dipende dalla comunicazione orale; e

h) un’indicazione se il viaggio o il soggiorno è generalmente adatto a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del cliente, un’indicazione dell’idoneità del viaggio o del soggiorno alle esigenze del cliente.

§ 2528

Requisiti aggiuntivi per la conferma del viaggio
(1) L’organizzatore deve dichiarare ulteriormente nella conferma del viaggio

a) ragione sociale e indirizzo della sede legale o indirizzo di residenza dell’organizzatore, o indirizzo o indirizzo dell’agente di viaggio, i loro numeri di telefono e indirizzi elettronici,

b) il prezzo totale del viaggio, comprese le tasse, i diritti o altri benefici pecuniari simili e qualsiasi altro costo, o, se tali costi non possono essere ragionevolmente quantificati prima della conclusione del contratto, indicare il tipo di altri costi che il cliente può ancora sostenere,

c) il metodo di pagamento, compreso l’importo o la percentuale del prezzo da pagare come anticipo e il calendario per il pagamento della parte restante del prezzo, o la garanzia finanziaria che deve essere pagata o fornita dal cliente,

d) il minor numero di persone necessarie per effettuare il viaggio e il periodo durante il quale l’organizzatore può recedere dal contratto ai sensi del § 2536 par. e),

e) informazioni generali sui requisiti del passaporto e del visto, compresi i termini approssimativi per l’elaborazione dei visti e le informazioni sui requisiti sanitari del paese di destinazione,

f) l’ indicazione che il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del viaggio dietro pagamento di una ragionevole indennità di licenziamento per risoluzione anticipata del contratto, o indennità di licenziamento fissata dall’organizzatore in conformità con la legge che disciplina determinate condizioni commerciali e lo svolgimento di determinate attività turistiche,

g) informazioni sull’assicurazione in caso di copertura dei costi connessi alla risoluzione dell’obbligo contrattuale da parte del cliente o dei costi di assistenza incluso il rimpatrio in caso di infortunio, malattia o morte,

h) richieste particolari del cliente accettate dall’organizzatore,

i) il nome e le coordinate di contatto dell’entità incaricata di fornire la protezione in caso di insolvenza, compreso il suo indirizzo e, se del caso, il nome dell’autorità competente designata a tal fine dallo Stato membro interessato e le sue coordinate;

(j) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo elettronico e, se del caso, numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, punto di contatto o altro servizio che consenta al cliente di contattare e organizzarsi efficacemente con l’organizzatore, per chiedere assistenza se il cliente si trova in difficoltà; o segnalare un difetto nel tour,

k) un’indicazione che il cliente deve, in conformità con § 2537 para 2, denunciare un difetto nel tour,

(l) indicazioni che consentano al minore o alla persona responsabile del minore di essere contattato nel luogo di residenza, se il minore viaggia non accompagnato dalla persona che si prende cura di lui o di lei e include un viaggio all’alloggio,

m) informazioni sulle procedure interne di gestione dei reclami disponibili e sulle modalità di risoluzione alternativa delle controversie ai sensi di un’altra normativa di legge,

n) informazioni sul diritto del cliente di cedere il contratto ai sensi del § 2532,

(o) il periodo entro il quale il cliente può annunciare che un’altra persona prenderà parte al viaggio al suo posto; e

p) qualsiasi altra condizione che il partecipante al tour deve soddisfare, se esistono motivi per determinare le condizioni.

(2) Nella conferma del viaggio, l’organizzatore deve inoltre dichiarare di essere responsabile della corretta fornitura di tutti i servizi turistici concordati e di essere obbligato a fornire assistenza al cliente in difficoltà.

§ 2529

(1) L’organizzatore deve consegnare al cliente in modo adeguato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del tour altri dettagli dettagliati e importanti per il cliente tutti i fatti che conosce, se non sono già inclusi nel contratto o nella conferma del tour o nel catalogo che ha consegnato al cliente.

(2) All’interno dei dati di cui al comma 1, l’organizzatore comunica in particolare i dati sugli orari di partenza previsti, ovvero sui tempi di check-in, gli orari di sosta previsti, i collegamenti di trasporto e di arrivo.

(3) Unitamente al conferimento dei dati di cui al comma 2, l’organizzatore deve consegnare al cliente entro lo stesso termine le necessarie ricevute, buoni e documenti di trasporto, in particolare un biglietto, un buono per vitto o alloggio, un documento necessario per fornire viaggi facoltativi o altri documenti necessari per il viaggio.

(4) Se il contratto viene concluso meno di sette giorni prima dell’inizio del tour, l’organizzatore deve adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 al momento della conclusione del contratto.

Modifica del prezzo del viaggio
§ 2530

(1) L’organizzatore può aumentare il prezzo del tour per i motivi di cui al paragrafo 2, se

a) è espressamente concordato,

(b) il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo del tour a causa di una riduzione dei costi di cui al paragrafo 2, che si verifica tra la conclusione del contratto e l’inizio del tour, e

c) è concordata la modalità di calcolo degli adeguamenti dei prezzi.

(2) Il prezzo del tour può essere aumentato dall’organizzatore se aumenta

a) il prezzo per il trasporto derivante dall’aumento dei prezzi dei combustibili o di altre fonti energetiche,

(b) tasse, qualsiasi altro corrispettivo pecuniario aggiuntivo o compenso derivante da servizi di viaggio forniti ai sensi del contratto da terzi non direttamente coinvolti nella fornitura del tour, compresi i pagamenti relativi al trasporto; o

c) il tasso di cambio della corona ceca utilizzato per determinare il prezzo del viaggio.

(3) Se l’organizzatore invia al cliente un avviso di aumento del prezzo entro il ventunesimo giorno prima dell’inizio del tour, l’aumento del prezzo non ha effetto legale.

§ 2530a

(1) L’organizzatore deve consegnare al cliente l’avviso di aumento del prezzo ai sensi del § 2530 paragrafo 2 in forma di testo entro e non oltre il ventesimo giorno prima dell’inizio del tour. La notifica deve essere chiara e comprensibile e deve indicare i motivi dell’aumento di prezzo e calcolare tale aumento. Se l’organizzatore consegna al cliente un avviso di aumento del prezzo entro il ventesimo giorno prima dell’inizio del tour, l’aumento del prezzo non ha effetto legale.

(2) In caso di riduzione del prezzo del tour ai sensi dell’articolo 2530 paragrafo 1, l’organizzatore ha il diritto di detrarre le spese amministrative effettive dall’importo da restituire al cliente. Su richiesta del cliente, l’organizzatore è tenuto a documentare questi costi amministrativi effettivi.

§ 2531

Cambiamento di obbligazione dal contratto
(1) L’organizzatore può modificare l’obbligo contrattuale,

a) se ha riservato questo diritto nel contratto,

(b) in caso di modifica minore; e

c) se notifica al cliente in forma testuale in modo chiaro e comprensibile il cambiamento.

(2) Se l’organizzatore propone, ai sensi del § 2530, un aumento del prezzo del tour di oltre l’8%, il cliente può accettare la proposta o recedere dal contratto entro il periodo contrattuale senza dover pagare l’indennità di licenziamento per la risoluzione anticipata. Il periodo di recesso non deve essere inferiore a cinque giorni e deve terminare prima dell’inizio del tour. Se il cliente non recede dal contratto entro il periodo specificato, è valido che accetti la modifica del prezzo del tour. La procedura è simile nel caso in cui circostanze esterne costringano l’organizzatore a modificare sostanzialmente uno qualsiasi dei requisiti principali del tour elencati nel § 2527 o se l’organizzatore non può soddisfare i requisiti speciali del cliente, che ha accettato ai sensi del § 2528 par. h).

(3) L’organizzatore deve notificare al cliente insieme alla presentazione di una proposta di modifica dell’obbligo ai sensi del paragrafo 2 in modo chiaro, comprensibile e distinto e senza indebito ritardo delle informazioni registrate in forma di testo, vale a dire

a) l’ impatto delle modifiche proposte sul prezzo del tour,

b) il periodo entro il quale il cliente può recedere dal contratto,

(c) le conseguenze per il cliente se non recede dal contratto in tempo, e

(d) dettagli di ogni viaggio alternativo e relativo prezzo.

(4) I requisiti del viaggio specificati nella lettera § 2527 e § 2528 da b) ad) ed f) possono essere modificate solo con il consenso espresso del cliente.

(5) Se, a seguito di una modifica dell’obbligo contrattuale ai sensi del paragrafo 2, la qualità o il costo del tour diminuisce, il cliente ha diritto a uno sconto ragionevole.

§ 2532

Assegnazione del contratto
(1) Se una terza parte soddisfa le condizioni per la partecipazione al tour, il cliente può cedergli il contratto.

(2) Un cambiamento nella persona del cliente è efficace nei confronti dell’organizzatore se il cedente fornisce una notifica tempestiva in forma di testo insieme a una dichiarazione del cessionario che è d’accordo con il contratto concluso e che soddisfa le condizioni per la partecipazione al tour. L’avviso è tempestivo se pervenuto almeno sette giorni prima dell’inizio del tour; un periodo più breve può essere concordato se il contratto viene concluso meno di sette giorni prima dell’inizio del tour.

(3) Organizzatore o intermediario della vendita del tour

(a) comunica al cedente i costi effettivi del trasferimento del contratto; tali costi non devono essere sproporzionati e non devono superare i costi effettivamente sostenuti per l’assegnazione del contratto, e

(b) dimostrare al cedente i costi di cui alla lettera (a).

(4) Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido a pagare il pagamento aggiuntivo del prezzo del tour ea coprire eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’organizzatore in relazione al cambiamento nella persona del cliente.

Recesso dal contratto
§ 2533

(1) Il cliente può sempre recedere dal contratto prima dell’inizio del tour, ma l’organizzatore solo se il tour è stato annullato o se il cliente ha violato i suoi obblighi.

(2) Se viene concordato un trattamento di fine rapporto, il suo importo deve essere ragionevole. L’adeguatezza del TFR dipende dal tempo che intercorre tra il momento del recesso dal contratto e il momento dell’inizio del tour, tenendo conto dei risparmi economici attesi e dei proventi derivanti dalla fruizione alternativa dei servizi turistici. Se non viene concordato alcun trattamento di fine rapporto, il suo importo corrisponde al prezzo del viaggio ridotto dal risparmio sui costi e dai proventi derivanti dall’uso alternativo dei servizi turistici. Su richiesta del cliente, l’organizzatore giustificherà l’importo del TFR.

§ 2534

Se il cliente recede dal contratto ai sensi del § 2531 paragrafo 2, l’organizzatore restituirà senza indebito ritardo, entro e non oltre 14 giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati dal cliente oa suo favore. Le disposizioni delle sezioni da 2542 a 2544a, sezione 2913 (2) e sezione 2918 sui danni si applicano mutatis mutandis.

§ 2535

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del viaggio senza pagamento dell’indennità di licenziamento se si sono verificate circostanze inevitabili e straordinarie nella destinazione o nelle immediate vicinanze che hanno un impatto significativo sull’erogazione del viaggio o sul trasporto di persone a destinazione. In questo caso, il cliente ha diritto al rimborso di tutti i pagamenti pagati per il viaggio, ma non ha diritto al risarcimento.

§ 2536

(1) L’organizzatore può recedere dal contratto se

a) il numero di persone iscritte al tour è inferiore al numero più basso specificato nel contratto e l’organizzatore ha notificato al cliente l’annullamento del tour entro il periodo specificato nel contratto, che non può essere inferiore a

1. venti giorni prima dell’inizio del tour in caso di viaggi di durata superiore a sei giorni,

2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,

3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo

b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

(2) Pořadatel v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

§ 2536a

Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy.

Difetti del tour
§ 2537

(1) Un tour presenta un difetto se uno qualsiasi dei servizi turistici inclusi nel tour non è fornito in conformità con il contratto.

(2) Il cliente dovrà senza indebito ritardo incolpare l’organizzatore per il difetto del viaggio. Allo stesso tempo, il cliente dovrà determinare un periodo ragionevole per l’eliminazione del difetto, a meno che l’organizzatore non rifiuti di eliminare il difetto o sia necessaria una riparazione immediata. Il cliente ha facoltà di sporgere denuncia per il difetto anche tramite l’agente di viaggio. La consegna di un messaggio, richiesta o reclamo di un cliente all’organizzatore per il periodo di validità, compreso il periodo di prescrizione, è considerata anche come consegna all’agente di viaggio.

(3) L’organizzatore eliminerà il difetto del tour, a meno che ciò non sia possibile, o l’eliminazione del difetto richieda costi sproporzionati rispetto all’entità del difetto e al valore dei servizi turistici interessati.

(4) Se l’organizzatore non elimina il difetto entro il termine di cui al paragrafo 2, il cliente ha il diritto di eliminare egli stesso il difetto e chiedere il rimborso dei costi necessari. Se si tratta di un difetto significativo, il cliente può recedere dal contratto senza pagare il TFR.

§ 2538

(1) Se i difetti significativi del tour si verificano dopo la partenza, l’organizzatore offrirà al cliente un’adeguata soluzione alternativa senza costi aggiuntivi, preferibilmente di qualità uguale o superiore a quella concordata nel contratto, in modo che il tour possa continuare; ciò vale anche nei casi in cui il rientro del cliente presso il luogo di partenza avvenga con modalità diverse da quelle concordate.

(2) Se la soluzione alternativa proposta è di qualità inferiore a quella specificata nel contratto, l’organizzatore concede al cliente uno sconto ragionevole.

(3) Il cliente può rifiutare la soluzione alternativa proposta solo se non è confrontabile con quanto concordato nel contratto o se lo sconto previsto non è ragionevole.

§ 2539

(1) Se il viaggio include il trasporto di persone, l’organizzatore nel caso ai sensi del § 2537 paragrafo 4 fornirà al cliente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il cliente il trasporto equivalente al luogo di partenza o in un altro luogo concordato dalle parti.

(2) Se, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, il ritorno del cliente non può essere garantito in conformità con il contratto, l’organizzatore si farà carico dei costi dell’alloggio necessario, preferibilmente di una categoria equivalente, per un massimo di tre notti per cliente. Se la legislazione dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri in relazione ai mezzi di trasporto in questione prevede periodi più lunghi, si applicano tali periodi.

(3) La limitazione dell’importo dei costi ai sensi del paragrafo 2 non si applica alle persone con mobilità ridotta ai sensi dell’art. a) Regolamento (CE) n. 1107/2006 sui diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta quando viaggiano in aereo e su tutti gli accompagnatori, le donne in gravidanza, i minori non accompagnati e le persone che necessitano di assistenza medica speciale, purché abbiano comunicato le proprie esigenze particolari agli organizzatori almeno quarantotto ore prima dell’inizio del tour.

(4) L’organizzatore non può essere esonerato dall’obbligo di cui al paragrafo 2 a seguito di una circostanza inevitabile e straordinaria, se tale circostanza non si rivela a favore del vettore interessato in conformità con le disposizioni legali dell’Unione europea.

§ 2540

(1) Se il tour presenta un difetto e se il cliente lo ha criticato senza indebito ritardo ai sensi del § 2537 paragrafo 2, il cliente ha diritto a uno sconto sul prezzo per un importo appropriato all’entità e alla durata del difetto.

(2) In caso di diritto del cliente a uno sconto, non si terrà conto di un contratto di durata inferiore a due anni.

§ 2541

Aiuto nei guai
(1) Se, dopo l’inizio del tour, il cliente si trova in difficoltà o in una situazione ai sensi dell’articolo 2539 (2), l’organizzatore deve fornire immediatamente assistenza, in particolare da

a) comunicare i dati sui servizi sanitari, enti locali e assistenza consolare,

(b) è assistito nell’organizzazione di comunicazioni a distanza; e

c) aiutare a trovare una soluzione di viaggio alternativa.

(2) Se il cliente è responsabile del disagio, l’organizzatore può, per il suo aiuto, chiedere un ragionevole risarcimento per i costi effettivamente sostenuti.

Danni
§ 2542

(1) L’organizzatore è responsabile nei confronti del cliente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di viaggio, indipendentemente dal fatto che i singoli servizi turistici siano forniti da altre persone all’interno del viaggio.

(2) Se il cliente critica l’organizzatore per il difetto ai sensi del § 2537 e se l’organizzatore non lo ha eliminato, il cliente ha diritto al risarcimento dei danni.

(3) L’organizzatore è altresì esonerato dall’obbligo di risarcimento del danno qualora dimostri che la violazione dell’obbligo contrattuale può essere imputata a un terzo che non partecipa alla prestazione dei servizi turistici inclusi nel tour e non poteva essere prevista o evitata.

(4) Nel caso del diritto del cliente al risarcimento dei danni, un accordo inferiore a due anni di termine di prescrizione non sarà preso in considerazione.

§ 2543

(1) In caso di violazione dell’obbligo di cui è responsabile, l’organizzatore risarcisce il cliente senza indebito ritardo oltre al danno per il danno alla vacanza, soprattutto se il viaggio è stato mancato o sostanzialmente abbreviato.

(2) Se il cliente recede dal contratto o esercita il diritto a causa di un difetto del viaggio, ciò non pregiudica il suo diritto al risarcimento ai sensi del paragrafo 1.

§ 2544

Se l’accordo internazionale a cui è vincolata la Repubblica Ceca consente una limitazione dell’importo del risarcimento del danno causato da una violazione degli obblighi derivanti dal contratto di viaggio o dalle condizioni di risarcimento, l’organizzatore paga il danno solo fino a tale importo. In altri casi, non si terrà conto di un accordo che escluda o limiti in anticipo l’obbligo dell’organizzatore di risarcire i danni o lesioni causati alla salute, o un accordo per un importo di risarcimento inferiore a tre volte il prezzo totale del tour.

§ 2544a

Il diritto del cliente al risarcimento e all’erogazione di uno sconto non pregiudica i suoi diritti di passeggero ai sensi della normativa dell’Unione Europea 2 ) direttamente applicabile e delle convenzioni internazionali. Il risarcimento del danno o lo sconto fornito al cliente dall’organizzatore dal contratto e il risarcimento del danno o lo sconto secondo le normative dell’Unione Europea direttamente applicabili e secondo gli accordi internazionali sono detratti l’uno dall’altro.

Soggiorno scolastico straniero
§ 2545

Se l’oggetto del viaggio è il soggiorno di un alunno presso la famiglia ospitante in un altro stato associato a una visita regolare alla scuola organizzata per almeno tre mesi, l’organizzatore, con la collaborazione dell’alunno, assicurerà il suo alloggio adeguato nella famiglia ospitante, nonché supervisione e cura. paese di residenza della scuola. Allo stesso tempo, crea i prerequisiti affinché lo studente possa frequentare regolarmente la scuola.

§ 2546

(1) L’organizzatore non ha diritto al trattamento di fine rapporto se il cliente recede dal contratto prima dell’inizio del soggiorno scolastico perché l’organizzatore non glielo ha comunicato nemmeno due settimane prima

(a) il nome e l’indirizzo dell’ospite presso il quale l’alunno sarà ospitato all’arrivo; e

b) il nome e l’indirizzo della persona autorizzata (coordinatore) nel paese di residenza della scuola a cui può essere richiesta l’assistenza e un’indicazione della possibilità di contattarla.

(2) L’organizzatore non ha diritto al trattamento di fine rapporto se il cliente si è recato dal contratto perché l’organizzatore non ha adeguatamente preparato lo studente per il soggiorno.

§ 2547

(1) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto durante il soggiorno scolastico; l’organizzatore ha diritto alla remunerazione concordata ridotta dei costi risparmiati. L’organizzatore prenderà le misure necessarie per trasportare indietro l’allievo; il cliente rimborserà all’organizzatore i maggiori costi ad esso associati.

(2) L’organizzatore non ha diritto alla prestazione ai sensi del paragrafo 1 se il cliente si è recato dal contratto per violazione degli obblighi dell’organizzatore.

Disposizioni comuni
§ 2548

Un viaggio secondo questa parte non è un insieme di servizi turistici forniti a un imprenditore ai fini della sua ulteriore attività o un insieme di servizi turistici, la cui offerta e prestazione non è un’attività commerciale.

§ 2549

Non sono valide le disposizioni contrattuali che si discostano dalle disposizioni della presente parte a danno del cliente.

§ 2549a

Non si tiene conto delle disposizioni che limitano o escludono i diritti speciali previsti a tutela del cliente. Ciò vale anche se il cliente rinuncia al diritto speciale previsto dalla legge.

Parte 7

Passività da contratti di trasporto
Sezione 1

Trasporto di persone e cose
Sottosezione 1

Trasporto passeggeri
§ 2550

Fornitura di base
In base al contratto di trasporto di una persona, il vettore si impegna a trasportare il passeggero a destinazione e il passeggero si impegna a pagare la tariffa.

§ 2551

Il vettore si prenderà cura della sicurezza e del comfort del passeggero durante il trasporto. I dettagli saranno adeguati dai regolamenti di trasporto.

§ 2552

(1) Se un passeggero ha un bagaglio, il vettore lo trasporterà insieme a lui e sotto la sua supervisione oppure separatamente.

(2) Se il bagaglio viene trasportato separatamente, il vettore deve garantire che sia trasportato a destinazione al più tardi contemporaneamente al passeggero.

§ 2553

(1) In caso di trasporto regolare di passeggeri, le norme sul trasporto stabiliscono quali diritti ha il passeggero nei confronti del vettore se il trasporto non è stato effettuato in tempo.

(2) In caso di trasporto irregolare di passeggeri, il vettore risarcisce il passeggero per il danno causato dal fatto che il trasporto non è stato eseguito in tempo; le condizioni e l’entità del rimborso saranno determinate dalle norme di trasporto.

(3) I passeggeri devono esercitare i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 con il vettore senza indebito ritardo. Se tale diritto non è stato esercitato entro sei mesi al più tardi, il tribunale non lo concede se il vettore obietta che il diritto non è stato esercitato in tempo.

§ 2554

(1) Se un passeggero subisce lesioni personali o danni ai bagagli trasportati insieme a lui durante il trasporto o se si verificano danni agli oggetti trasportati dal passeggero, il vettore lo risarcisce in conformità con le disposizioni sul risarcimento dei danni causati dall’uso del mezzo di trasporto.

(2) I danni causati ai bagagli trasportati separatamente dal passeggero devono essere risarciti dal vettore in conformità con le disposizioni sul risarcimento dei danni durante il trasporto di merci.

Sottosezione 2

Trasporto di cose
§ 2555

Fornitura di base
(1) Con un contratto di trasporto di merci, il vettore si impegna allo speditore a trasportare le merci come una spedizione dal luogo di spedizione al luogo di destinazione e lo speditore si impegna a pagare al vettore il trasporto.

(2) Se lo speditore non richiede al vettore di prendere in consegna la spedizione entro il termine concordato e se non viene concordato entro sei mesi dalla conclusione del contratto, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto scadono.

§ 2556

Lo speditore conferma l’ordine di trasporto al vettore su sua richiesta. Il vettore conferma la ricezione della spedizione allo speditore su sua richiesta. Le conferme richiedono una forma scritta.

§ 2557

(1) Lo speditore deve fornire al vettore informazioni corrette sul contenuto della spedizione e sulla sua natura.

(2) Se per eseguire il trasporto è richiesto un documento speciale, lo speditore deve consegnarlo al vettore al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto.

§ 2558

Il vettore effettuerà il trasporto fino a destinazione con cura professionale all’orario concordato e, se non concordato, senza indebito ritardo. Si considera che questo periodo inizi il giorno successivo al ricevimento della spedizione da parte del vettore.

§ 2559

Interruzione del trasporto
Se il vettore non ha ancora consegnato la spedizione al destinatario, lo speditore può ordinare l’interruzione del trasporto e lo smaltimento della spedizione secondo il suo ordine, ma rimborsa al vettore le spese opportunamente sostenute.

§ 2560

(1) Se il vettore conosce il destinatario della spedizione, gli consegnerà la spedizione. Tuttavia, se il destinatario deve ritirare la spedizione nel luogo di destinazione in base al contratto, il vettore gli notificherà solo la fine del trasporto e gli consegnerà la spedizione su richiesta.

(2) Se il contratto obbliga il vettore a ritirare un determinato importo dal destinatario o ad eseguire un altro atto di ritiro prima dell’emissione della spedizione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla raccolta documentale.

§ 2561

Il destinatario della spedizione specificata nel contratto acquisisce i diritti dal contratto se richiede la consegna della spedizione dopo il suo arrivo a destinazione, o dopo la scadenza del tempo in cui la spedizione avrebbe dovuto raggiungere la destinazione. In quel momento, al destinatario passa anche il diritto al risarcimento dei danni alla spedizione.

§ 2562

Al ricevimento della spedizione, il destinatario diventa garante del mittente per i crediti del vettore derivanti dal contratto relativo al trasporto della spedizione accettata. Il beneficiario sarà esonerato dalla responsabilità se dimostra di non conoscere e di non essere tenuto a conoscenza di tali crediti.

§ 2563

Il vettore non rilascerà la spedizione al destinatario se ciò sarebbe in conflitto con l’ordine del mittente ai sensi della Sezione 2559. In tal caso, il mittente ha ancora il diritto di gestire la spedizione. Se lo speditore designa un’altra persona al vettore come destinatario, tale persona acquisisce i diritti derivanti dal contratto allo stesso modo del destinatario originario.

spedizione
§ 2564

(1) La tassa di trasporto è pagabile senza indebito ritardo dopo il trasporto a destinazione.

(2) Se l’importo del trasporto non è concordato, il vettore ha diritto al normale trasporto al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del contenuto dell’obbligo.

§ 2565

Se il vettore non è in grado di completare il trasporto per motivi di cui non è responsabile, ha diritto a una parte del prezzo di trasporto, tenendo conto del trasporto già effettuato.

Danni
§ 2566

(1) Il vettore risarcisce i danni causati alla spedizione nel periodo compreso tra il ricevimento della spedizione da parte del vettore e la consegna della spedizione al destinatario. Ciò non si applica se dimostra di non poter scongiurare il danno anche con l’esercizio di cure professionali.

(2) Il vettore è esonerato dall’obbligo di risarcire il danno se dimostra di aver causato il danno

a) lo speditore, il destinatario o il proprietario della partita; o

b) il difetto o la natura naturale della spedizione, inclusa la perdita abituale.

(3) Se il danno è causato da un pacco difettoso della spedizione, il vettore è esonerato dall’obbligo di risarcire il danno dimostrando che lo speditore è stato avvertito del difetto al momento dell’accettazione della spedizione per il trasporto; se è stata emessa una lettera di vettura o una lettera di vettura, deve essere annotato il difetto dell’imballo. Qualora il vettore non rilevi l’imballo difettoso, sarà liberato dall’obbligo di risarcire il danno dimostrando di non aver potuto riconoscere il difetto al ricevimento della spedizione.

(4) Non si tiene conto degli accordi che limitano l’obbligo del vettore ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

§ 2567

(1) In caso di perdita o distruzione di una spedizione, il vettore rimborsa il prezzo che la spedizione aveva al momento in cui è stata accettata.

(2) In caso di danneggiamento o deterioramento di una spedizione, il vettore rimborserà la differenza tra il prezzo che la spedizione aveva al momento della sua accettazione da parte del vettore e il prezzo che la spedizione avrebbe danneggiato o svalutato in quel momento.

§ 2568

(1) In caso di danni alla spedizione, il vettore deve segnalare il danno al mittente. Tuttavia, se il destinatario ha già acquisito il diritto di rilasciare la spedizione, il vettore ne informa il destinatario.

(2) Se il vettore non segnala il danno senza indebito ritardo, deve risarcire il mittente o il destinatario per il danno causato.

§ 2569

Se il diritto al risarcimento non è esercitato dal vettore entro sei mesi dalla data di ricevimento della spedizione, o se la spedizione non è stata accettata entro sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere consegnata, il giudice non lo concede se il vettore obietta che il diritto è stato esercitato in ritardo. .

§ 2570

Vendite di auto-aiuto
Il vettore può vendere la spedizione per conto dello speditore in caso di minaccia imminente di danni sostanziali alla spedizione se non c’è tempo per richiedere le istruzioni dello speditore o se lo speditore ritarda con loro.

§ 2571

(1) Il vettore ha un privilegio sulla spedizione fintanto che può gestirla per garantire i debiti derivanti dal contratto.

(2) Se alla spedizione sono associati più privilegi, il privilegio del vettore ha la precedenza sui privilegi precedentemente creati e il privilegio del vettore ha la precedenza sul privilegio dello spedizioniere.

Sottosezione 3

polizza di carico
§ 2572

(1) L’ avviso di ricevimento della spedizione può essere sostituito da una lettera di vettura. La lettera di vettura è una garanzia alla quale è associato il diritto di richiedere al vettore il rilascio di una spedizione conforme al contenuto della lettera di vettura; può essere emesso a nome, in linea o al portatore.

(2) La lettera di vettura deve contenere almeno

a) il nome del vettore e il suo domicilio o sede legale,

b) il nome dello speditore e la sua residenza o sede legale,

c) designazione, quantità, peso o volume delle merci trasportate,

d) la forma della lettera di vettura; se è stato rilasciato nel nome o nella serie, nonché nella designazione della persona in nome o nella serie è stato rilasciato,

e) indicazione della destinazione; e

f) il luogo e la data di rilascio della lettera di vettura e la firma del vettore.

(3) Se la lettera di vettura non contiene il nome della persona sulla cui linea è stata rilasciata, si considera emessa sulla linea dello speditore.

§ 2573

Quando rilascia una lettera di vettura in duplice copia, il vettore ne indica il numero su ogni duplicato.

§ 2574

Il vettore rilascia una nuova lettera di vettura allo speditore per la lettera di vettura distrutta o smarrita, indicando che si tratta di una lettera di vettura sostitutiva. Lo speditore risarcirà il vettore per i danni se derivano dall’uso improprio della polizza di carico originale.

§ 2575

Dopo l’emissione della lettera di vettura, solo la persona autorizzata dalla lettera di vettura ha il diritto di interrompere il trasporto. Se è stata emessa più di una copia della lettera di vettura, devono essere presentate tutte le copie.

§ 2576

Dopo l’emissione della polizza di carico, la persona autorizzata a farlo secondo la polizza di carico ha il diritto di emettere la spedizione.

§ 2577

(1) Il vettore può sollevare solo obiezioni al titolare della lettera di vettura derivanti dal contenuto della lettera di vettura o dai suoi diritti nei confronti del titolare.

(2) Il vettore può invocare contro il detentore della lettera di vettura le disposizioni contenute nel contratto che ha concluso con lo speditore, se tali disposizioni sono contenute nella lettera di vettura o se la lettera di vettura vi fa espressamente riferimento.

Sottosezione 4

Disposizioni comuni per il trasporto di passeggeri e merci
§ 2578

Una regolamentazione più dettagliata del trasporto di persone e merci è stabilita in un’altra normativa giuridica, in particolare le norme che stabiliscono le regole di trasporto, a meno che non lo preveda la normativa direttamente applicabile delle Comunità europee.

§ 2579

Se più vettori si uniscono per effettuare il trasporto, il regolamento di trasporto può stabilire quale dei vettori ea quali condizioni è responsabile del trasporto.

§ 2580

(1) Se le norme sul trasporto limitano l’obbligo del vettore di risarcire i danni alla salute, ciò non deve essere preso in considerazione.

(2) L’obbligo dei vettori che gestiscono il trasporto pubblico di limitare i danni o altri danni può essere limitato dalle norme sui trasporti solo in casi particolarmente giustificati in cui la necessità di tale restrizione per il trasporto nazionale deriva necessariamente dai principi applicabili al trasporto internazionale.

(3) Eventuali limitazioni all’obbligo del vettore di risarcire i danni nei regolamenti di trasporto non si applicano ai casi di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

§ 2581

(1) Se una persona autorizzata a ritirare i bagagli o una spedizione è in ritardo di oltre sei mesi con il ritiro dell’articolo, il vettore può vendere l’articolo per conto di questa persona. Se l’articolo ha un valore maggiore e il vettore conosce l’indirizzo di quella persona, lo informerà in anticipo della vendita prevista e gli concederà un periodo ragionevole aggiuntivo per ritirare l’articolo.

(2) Il regolamento sui trasporti può, in casi giustificati, fissare un termine più breve per il ritiro di determinati bagagli e spedizioni, in particolare nel caso di merci pericolose o deperibili.

Sezione 2

Funzionamento del veicolo
§ 2582

Con il contratto di esercizio del mezzo di trasporto, l’operatore si impegna a trasportare il carico specificato dal cliente e ad eseguire almeno un viaggio predeterminato o ad effettuare un numero maggiore di viaggi all’orario concordato, come determinato dal cliente, e il cliente si impegna a pagare un compenso.

§ 2583

(1) L’ operatore deve garantire l’idoneità del mezzo di trasporto per il viaggio concordato, la sua applicabilità per il trasporto concordato e deve fornire il mezzo di trasporto con un personale adeguato, combustibili e altre cose necessarie.

(2) Se il mezzo di trasporto non è ammissibile ai sensi del paragrafo 1, l’operatore risarcisce il cliente per il danno da esso causato, a meno che non dimostri che non avrebbe potuto prevedere questa incapacità anche con la dovuta cura.

§ 2584

Il cliente può cedere ad altra persona il diritto di richiedere la gestione contrattuale del mezzo di trasporto.

§ 2585

Se l’operatore accetta il carico per il trasporto, le disposizioni che disciplinano il contratto di trasporto si applicano mutatis mutandis alla determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti, se la natura del contratto di esercizio del mezzo di trasporto lo consente.

Parte 8

Lavoro
Sezione 1

Condizioni generali
§ 2586

Fornitura di base
(1) Con un contratto di lavoro, l’appaltatore si impegna a eseguire il lavoro a proprie spese e rischio per il cliente, e il cliente si impegna a prendere in consegna il lavoro e pagarne il prezzo.

(2) Il prezzo di un’opera è concordato con sufficiente certezza se almeno il metodo per la sua determinazione è concordato, o se è determinato almeno da una stima. Se le parti hanno la volontà di concludere un contratto senza determinare il prezzo dell’opera, pagano il prezzo concordato pagato per lo stesso lavoro o per un lavoro comparabile al momento della conclusione del contratto ea condizioni contrattuali simili.

§ 2587

Per lavoro si intende la fabbricazione di un determinato articolo, se non rientra nel contratto di acquisto, nonché la manutenzione, riparazione o modifica dell’articolo o un’attività con un risultato diverso. Un lavoro significa sempre la costruzione, manutenzione, riparazione o modifica di un edificio o parte di esso.

§ 2588

(1) Se l’esecuzione del lavoro dipende dalle speciali capacità personali dell’appaltatore, l’obbligo decade con la perdita della sua competenza o con la sua morte. Ciò non si applica se il lavoro può essere eseguito con successo dalla persona che ha rilevato l’attività dell’appaltatore come suo successore legale.

(2) La morte del cliente non annulla di per sé l’obbligazione, a meno che l’adempimento dell’obbligo diventi impossibile o non necessario. Ciò vale anche in caso di estinzione dell’obbligo per decesso del cliente.

Metodo di esecuzione del lavoro
§ 2589

L’Appaltatore eseguirà il lavoro di persona o lo farà eseguire sotto la sua guida personale. Ciò non si applica se la prestazione del lavoro non è legata alle caratteristiche personali dell’appaltatore o se non è necessaria a causa della natura del lavoro.

§ 2590

(1) L’Appaltatore eseguirà il lavoro con la cura necessaria entro il tempo concordato e dovrà procurarsi tutto il necessario per l’esecuzione del lavoro.

(2) Se il periodo di esecuzione non è concordato, il contraente deve eseguire il lavoro entro un tempo adeguato alla sua natura. Si ritiene che il tempo di esecuzione sia concordato a favore del contraente.

§ 2591

Se la collaborazione del cliente è necessaria per l’esecuzione del lavoro, il contraente determinerà un periodo ragionevole per la sua fornitura. Se il termine scade invano, il contraente ha il diritto, a sua discrezione, di garantire una prestazione sostitutiva per conto del cliente o, se ha informato il cliente, di recedere dal contratto.

§ 2592

L’Appaltatore dovrà procedere in modo indipendente durante l’esecuzione del lavoro. L’Appaltatore è vincolato dagli ordini del Cliente riguardo alle modalità di esecuzione del lavoro solo se discende dalla dogana o se è stato concordato.

§ 2593

Il cliente ha il diritto di controllare l’esecuzione del lavoro. Se rileva che l’appaltatore ha violato i suoi obblighi, può richiedere all’appaltatore di garantire il risarcimento e di eseguire correttamente il lavoro. Se il Contraente non riesce a farlo anche entro un termine ragionevole, il Cliente può recedere dal Contratto se l’azione del Contraente porta senza dubbio a una violazione sostanziale del Contratto.

§ 2594

(1) L’Appaltatore dovrà notificare al Cliente senza indebito ritardo la natura inadeguata della cosa che il Cliente gli ha consegnato per l’esecuzione del lavoro o l’ordine datogli dal Cliente. Ciò non si applica se non ha potuto determinare l’inadeguatezza anche con le cure necessarie.

(2) Se una cosa o un ordine inappropriato interferisce con la corretta esecuzione del lavoro, l’Appaltatore lo interromperà nella misura necessaria fino allo scambio della cosa o alla modifica dell’ordine; se il cliente insiste sull’esecuzione del lavoro utilizzando l’oggetto consegnato o secondo l’ordine dato, il contraente ha il diritto di richiedere al cliente di farlo per iscritto.

(3) Il termine fissato per il completamento dei lavori deve essere prolungato del tempo causato dall’interruzione. L’Appaltatore ha diritto al rimborso dei costi associati all’interruzione del lavoro o all’uso di oggetti inappropriati fino a quando non sia riscontrata la loro inadeguatezza.

(4) Se l’appaltatore viene mantenuto in conformità con i paragrafi 1 e 2, il cliente non ha diritto a un difetto nel lavoro derivante dall’inadeguatezza della cosa o dell’ordine.

§ 2595

Se il cliente insiste sull’esecuzione dei lavori secondo un ordine apparentemente inappropriato o con l’uso di una cosa apparentemente inappropriata anche dopo la comunicazione del contraente, il contraente può recedere dal contratto.

Cose per fare il lavoro
§ 2596

Se il contraente procura la cosa elaborata durante l’esecuzione del lavoro, le parti di questa cosa, se è diventata parte dell’opera, hanno lo status di venditore. Si ritiene che il prezzo di acquisto della cosa sia compreso nel prezzo dell’opera.

§ 2597

(1) Se il cliente deve procurarsi la cosa per l’esecuzione del lavoro, deve consegnarla all’appaltatore all’ora concordata, altrimenti senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto. Si ritiene che il prezzo di un’opera non diminuisca del prezzo di questa cosa.

(2) Se il Cliente non fornisce la cosa in tempo e se non lo fa anche su richiesta dell’Appaltatore entro un tempo ragionevole aggiuntivo, l’Appaltatore può procurarsi la cosa per conto del Cliente. Il Cliente dovrà pagare il prezzo dell’articolo e i costi opportunamente sostenuti con la sua misura all’Appaltatore senza indebito ritardo dopo che l’Appaltatore gli ha chiesto di pagare.

§ 2598

(1) Il Cliente sopporta il rischio di danni alla cosa che ha fornito per l’esecuzione del lavoro, fino a quando dura il suo diritto di proprietà sulla cosa.

(2) L’Appaltatore è responsabile per l’articolo preso in consegna dal Cliente in qualità di magazziniere. Con il lavoro completato, presenta una fattura al cliente e gli restituisce tutto ciò che non ha elaborato.

Proprietà dell’oggetto dell’opera
§ 2599

(1) Se l’oggetto dell’opera è un oggetto determinato individualmente, il cliente ne acquisisce la proprietà. Ciò non si applica se l’Appaltatore ha elaborato l’articolo del Cliente in un luogo diverso dai locali del Cliente o sul terreno fornito dal Cliente, o se il valore del lavoro è uguale o superiore al valore dell’articolo elaborato del Cliente; quindi l’appaltatore acquisisce la proprietà dell’oggetto dell’opera.

(2) Se l’oggetto del lavoro è una cosa determinata dal tipo, l’appaltatore ne acquisisce la proprietà. Ciò non si applica se l’appaltatore ha realizzato l’oggetto per il cliente, sul suo terreno o su un terreno che il cliente ha acquistato; quindi il cliente acquisisce la proprietà.

§ 2600

Se l’Appaltatore acquisisce la proprietà della cosa mediante l’elaborazione e se il lavoro viene ostacolato per un motivo non responsabile dell’Appaltatore, il Cliente non ha diritto al risarcimento per la cosa che ha consegnato all’Appaltatore per l’elaborazione. Il diritto all’arricchimento ingiusto non è pregiudicato.

§ 2601

Se l’Appaltatore acquisisce la proprietà della cosa elaborando e se il lavoro è ostacolato per un motivo di cui è responsabile l’Appaltatore, dovrà fornire al Cliente un compenso monetario per la sua cosa elaborata, o restituirgli la cosa dello stesso tipo.

§ 2602

(1) Se il cliente ha acquisito la proprietà della cosa elaborando e se il lavoro è ostacolato per un motivo di cui è responsabile l’appaltatore, il cliente può richiedere il rilascio della cosa creata dall’elaborazione, o rifiutare questa cosa e richiedere la sostituzione delle sue cose utilizzate per l’elaborazione.

(2) Se il contraente cede al cliente la cosa creata dalla lavorazione, ciò non pregiudica il suo diritto ad un arricchimento ingiusto. Se il cliente rifiuta la cosa creata dall’elaborazione, ha diritto a un risarcimento in denaro per la sua cosa elaborata dal contraente, o alla restituzione della cosa dello stesso tipo.

§ 2603

Se il cliente ha acquisito il diritto di proprietà sulla cosa e se l’opera è ostacolata per un motivo non responsabile del contraente, il cliente può solo richiedere il rilascio della cosa creata dalla lavorazione, ma rimborserà all’appaltatore il prezzo della sua cosa usata per la lavorazione.

Esecuzione del lavoro
§ 2604

Il lavoro viene eseguito quando è completato e consegnato.

§ 2605

(1) Un’opera è completata se viene dimostrata la sua capacità di servire al suo scopo. Il Cliente prenderà in carico il lavoro completato con o senza riserve.

(2) Se il cliente accetta il lavoro senza riserve, il tribunale non gli concede il diritto di un difetto evidente del lavoro, se il contraente obietta che il diritto non è stato esercitato in tempo.

§ 2606

Se il lavoro viene svolto in modo graduale e se è possibile distinguere le singole fasi, può essere consegnato e ripreso in parte.

§ 2607

(1) Se il completamento del lavoro deve essere dimostrato dall’esecuzione delle prove concordate, l’esecuzione del lavoro si considera completata dall’esecuzione con successo delle prove. L’Appaltatore dovrà invitare il Cliente a parteciparvi in ​​modo tempestivo; se il cliente non prende parte al test e la natura della cosa non lo preclude, ciò non ne impedisce l’esecuzione.

(2) Il risultato della prova deve essere registrato nel registro; se il cliente non è presente, l’iscrizione sarà confermata da una persona credibile, professionalmente qualificata e imparziale che ha preso parte alle prove. Se ciò non è contrario alla natura dell’obbligo, il contraente è tenuto a consegnare la registrazione al cliente su sua richiesta.

§ 2608

(1) Se l’oggetto dell’opera è una cosa, la consegna della cosa è disciplinata analogamente dalle disposizioni del contratto di acquisto.

(2) Con la presa in consegna, il cliente acquisisce la proprietà della cosa e il rischio di danneggiamento della cosa passa a lui, se ciò non è avvenuto prima.

§ 2609

Vendite di auto-aiuto
(1) Se l’oggetto del lavoro è una cosa, l’appaltatore può venderlo in modo adeguato per conto del cliente, se il cliente non prende in consegna la cosa senza indebito ritardo dopo che il lavoro avrebbe dovuto essere completato; se è stato completato in un secondo momento, senza indebito ritardo dopo la notifica del completamento del lavoro. Se la natura della cosa non lo impedisce, il contraente notifica al cliente la vendita prevista e fissa un periodo di sostituzione per la presa in consegna della cosa, ma non inferiore a un mese.

(2) Se un cliente sconosciuto o difficile da raggiungere non fa rapporto per il lavoro per un periodo superiore a sei mesi, o se la natura della cosa lo impedisce, se il cliente non fa rapporto per un periodo appropriato alla sua natura, l’appaltatore può vendere la cosa per suo conto anche senza preavviso.

Prezzo per il lavoro
§ 2610

(1) Il diritto al pagamento del prezzo di un’opera nasce dall’esecuzione dell’opera.

(2) Se il lavoro viene ripreso in parti, il diritto al pagamento del prezzo per ciascuna parte sorge quando viene eseguita.

§ 2611

Se il lavoro viene eseguito a rate o con un costo considerevole e le parti non hanno concordato di versare un anticipo, l’appaltatore può richiedere una parte ragionevole della remunerazione durante l’esecuzione del lavoro, tenendo conto dei costi sostenuti.

§ 2612

(1) Se l’Appaltatore constata dopo la conclusione del contratto che il prezzo determinato dal preventivo dovrà essere sostanzialmente superato, lo comunicherà al Cliente senza indebito ritardo con una determinazione giustificata del nuovo prezzo; se non lo fa senza indebito ritardo dopo aver individuato la necessità di un aumento di prezzo, o avrebbe dovuto e avrebbe potuto scoprirlo, non ha diritto al pagamento della differenza di prezzo.

(2) Il cliente può recedere dal contratto; pagherà al contraente una parte proporzionale del prezzo originariamente determinato se beneficia della prestazione parziale del contraente. Se il cliente non recede dal contratto senza indebito ritardo dopo la consegna dell’avviso di un prezzo più elevato, è valido che accetti l’aumento di prezzo.

§ 2613

Se il cliente non esegue il lavoro per il motivo per il quale è responsabile, l’appaltatore ha diritto al prezzo del lavoro ridotto di quanto risparmiato dall’appaltatore non eseguendo il lavoro.

§ 2614

Se, dopo la conclusione del contratto, le parti convengono di limitare l’ambito del lavoro e non sono d’accordo sulle conseguenze per il prezzo, il cliente dovrà pagare il prezzo adeguato tenendo conto della differenza nella portata delle attività necessarie e dei costi ragionevoli associati alla modifica delle prestazioni.

Difetti del lavoro
§ 2615

(1) Un’opera presenta un difetto se non è conforme al contratto.

(2) Le disposizioni del contratto di acquisto si applicano mutatis mutandis ai diritti del cliente derivanti da prestazioni difettose. Tuttavia, il Cliente non è autorizzato a richiedere l’esecuzione di un’opera sostitutiva se, per sua natura, l’oggetto dell’opera non può essere restituito o consegnato all’Appaltatore.

§ 2616

Se, secondo la legge ceca o la legge dello stato in cui l’oggetto dell’opera deve essere utilizzato, l’uso dell’oggetto dell’opera mette in pericolo o viola il diritto di terzi dalla proprietà industriale o intellettuale, l’appaltatore è obbligato al cliente, se l’appaltatore al momento della conclusione del contratto sapeva o doveva sapere. Le disposizioni sui vizi legali dell’oggetto d’acquisto si applicano mutatis mutandis ai vizi legali dell’opera.

§ 2617

Se l’opera presenta un difetto durante la consegna, stabilisce gli obblighi del contraente dalla prestazione difettosa; tuttavia, se il rischio di danno passa successivamente al cliente, il momento di questa transizione decide. Trascorso questo tempo, il cliente ha diritto alla prestazione difettosa, se il contraente ha causato il difetto violando l’obbligo.

§ 2618

Il tribunale non concede al cliente il diritto alla prestazione difettosa se il cliente non ha notificato i difetti dell’opera senza indebito ritardo dopo averli trovati o avrebbe dovuto trovarli con la dovuta cura, ma non oltre due anni dopo la consegna del lavoro e se il contraente obietta che il diritto è stato esercitato in ritardo.

§ 2619

(1) Se l’appaltatore ha fornito una garanzia per la qualità del lavoro, le disposizioni del contratto di acquisto si applicano mutatis mutandis.

(2) Il periodo di garanzia relativo all’opera inizia con la consegna dell’opera.

Sezione 2

Prezzi in base al budget
§ 2620

(1) Se il prezzo è concordato su un importo fisso o un riferimento al budget, che fa parte del contratto o è stato comunicato al cliente dall’appaltatore fino alla conclusione del contratto, né il cliente né l’appaltatore possono richiedere una variazione di prezzo perché il lavoro ha richiesto altri sforzi o costi rispetto è stato ipotizzato.

(2) Tuttavia, in caso di una circostanza imprevedibile del tutto straordinaria che complica in modo significativo il completamento del lavoro, il tribunale può, a sua discrezione, decidere un equo aumento del prezzo dell’opera o l’annullamento del contratto e le modalità di accordo delle parti. Ciò non si applica se una delle parti ha assunto il rischio di un cambiamento di circostanze, o se è una circostanza che una delle parti ha dichiarato in anticipo che non si verificherà.

§ 2621

(1) Se il lavoro è stato aggiudicato in base al budget, l’appaltatore non può richiedere un aumento del prezzo del lavoro, anche se la portata o il costo del lavoro risulta nel budget che viene superato.

(2) Se la completezza del bilancio è stata garantita, l’appaltatore del lavoro non può richiedere un aumento del prezzo del lavoro se si verifica la necessità di ulteriori lavori per completare il lavoro.

§ 2622

(1) Tuttavia, se il prezzo è stato determinato sulla base del budget fornito con la condizione che la sua completezza non sia garantita, o con la condizione che il budget non sia vincolante, il contraente può richiedere un aumento del prezzo se nel caso di un budget soggetto a completezza non garantita lavora la necessità di attività non comprese nel budget, se non prevedibili al momento della conclusione del contratto, e nel caso di un budget non vincolante, che inevitabilmente supererà i costi opportunamente sostenuti dall’appaltatore. Se il cliente non è d’accordo con l’aumento del prezzo, il tribunale determinerà l’aumento del prezzo su proposta del contraente.

(2) L’Appaltatore perde il diritto di determinare l’aumento di prezzo ai sensi del paragrafo 1 se non notifica la necessità di superare l’importo preventivato e l’importo dell’aumento di prezzo richiesto senza indebito ritardo dopo che è stata dimostrata la sua inevitabilità durante i lavori.

(3) Il Cliente può recedere dal contratto senza indebito ritardo se l’Appaltatore richiede un aumento di oltre il 10% del prezzo in base al budget. In questo caso, il cliente è obbligato a rimborsare l’appaltatore per la parte del prezzo corrispondente all’entità dell’esecuzione parziale dei lavori secondo il budget.

Sezione 3

La costruzione come oggetto di lavoro
§ 2623

Salvo diversa indicazione, le disposizioni della prima sezione di questa parte si applicano a un contratto per la modifica di un bene immobile e a un contratto per la costruzione, riparazione o modifica di un edificio.

§ 2624

Pericolo di danneggiamento
Se la costruzione viene eseguita su ordinazione per il cliente, l’appaltatore si assume il rischio di danni o distruzione della costruzione fino alla consegna, a meno che il danno non si verifichi diversamente.

§ 2625

Diritto di fatturazione
Se il prezzo dell’opera è determinato con riferimento all’effettiva entità del lavoro e al suo valore o al valore delle cose utilizzate e all’importo di altri costi, l’appaltatore, su richiesta del cliente, fatturerà lo stato di avanzamento dei lavori in corso, nonché i costi finora sostenuti.

§ 2626

Controllo dell’esecuzione del lavoro
(1) Se il contratto prevede che il cliente ispezioni l’oggetto del lavoro in una determinata fase della sua esecuzione, l’appaltatore invita il cliente a ispezionarlo. Se non lo invita in tempo o se lo invita in un momento apparentemente inappropriato, consentirà al cliente un controllo aggiuntivo e pagherà i costi ad esso associati.

(2) Se il cliente non si presenta per l’ispezione, alla quale è stato debitamente invitato o che doveva svolgersi secondo il calendario concordato, l’appaltatore può continuare a eseguire il lavoro. Il Cliente ha il diritto di eseguire un’ulteriore ispezione, ma rimborserà all’Appaltatore i costi ad essa associati, se la forza maggiore gli ha impedito di partecipare all’ispezione e se ha richiesto un’ulteriore ispezione senza indebito ritardo, altrimenti sopporterà tutto ciò che l’ulteriore ispezione causa.

§ 2627

Ostacoli nascosti
(1) Se l’Appaltatore trova ostacoli nascosti durante l’esecuzione del lavoro riguardanti il ​​luogo in cui il lavoro deve essere eseguito, rendendo impossibile l’esecuzione del lavoro nel modo concordato, deve avvisare il Cliente senza indebito ritardo e proporre una modifica al lavoro. Può sospenderne l’esecuzione fino a quando non sarà raggiunto un accordo su una modifica dell’opera.

(2) Se le parti non accettano di modificare il contratto entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può recedere dal contratto. L’Appaltatore ha diritto al prezzo per la parte di lavoro eseguita fino a quando non abbia rilevato l’ostacolo con la dovuta cura.

§ 2628

Acquisizione dell’edificio
Il Cliente non ha il diritto di rifiutare la presa in consegna dell’edificio per difetti minori isolati, che di per sé o in combinazione con altri non impediscono l’uso dell’edificio funzionalmente o esteticamente, né ne limitano in modo significativo l’uso.

Difetti di costruzione
§ 2629

(1) Il tribunale non concede il diritto da un difetto nascosto che il cliente non ha notificato senza indebito ritardo dopo aver potuto scoprirlo con sufficiente cura, ma non oltre cinque anni dalla presa in consegna della costruzione, se l’altra parte obietta che il diritto non è stato esercitato in tempo. Lo stesso vale per un difetto nascosto nella documentazione del progetto e altre prestazioni simili.

(2) La legislazione di attuazione può, in casi giustificati, prevedere una riduzione del periodo di cui al paragrafo 1 per alcune parti della costruzione fino a due anni. Se le parti concordano di abbreviare questo tempo, non viene preso in considerazione se il cliente è la parte più debole.

§ 2630

(1) Se è stato eseguito in modo difettoso, è, in relazione a ciò che ha consegnato, vincolato dall’appaltatore in solido

a) il subappaltatore del contraente, a meno che non dimostri che il difetto è stato causato solo dalla decisione del contraente o della persona che ha supervisionato la costruzione,

(b) chi ha fornito la documentazione di costruzione, a meno che non dimostri che il difetto non è stato causato da un errore nella documentazione di costruzione, e

c) chi ha supervisionato i lavori di costruzione, a meno che non dimostri che il difetto di costruzione non è stato causato da una mancanza di supervisione.

(2) L’Appaltatore è sollevato dall’obbligo di un difetto di costruzione se dimostra che il difetto è stato causato solo da un errore nella documentazione di costruzione fornita dalla persona scelta dal Cliente, o solo da una mancata supervisione della costruzione da parte di una persona scelta dal Cliente.

Sezione 4

Un’opera dal risultato intangibile
§ 2631

Se il lavoro consiste in un risultato di attività diversa dalla fabbricazione della cosa o dalla manutenzione, riparazione o modifica della cosa, l’appaltatore dovrà procedere in tale attività, come concordato e con cura professionale, in modo da ottenere il risultato dell’attività specificata nel contratto.

§ 2632

Se l’oggetto del lavoro non è una cosa materiale, l’appaltatore deve consegnare il risultato della sua attività al cliente. Un’opera con un risultato intangibile si considera consegnata se completata e l’appaltatore ne consente l’utilizzo al cliente.

§ 2633

Il risultato dell’attività, che è oggetto di un diritto di proprietà industriale o di altro tipo intellettuale, può essere fornito dall’appaltatore a persone diverse dal cliente, se questo è stato concordato. Se il contratto non contiene un divieto esplicito di questa disposizione, l’appaltatore ne ha diritto, a meno che non sia contrario agli interessi del cliente a causa della natura del lavoro.

§ 2634

Se l’oggetto dell’opera è il risultato di un’attività tutelata da un diritto di proprietà industriale o intellettuale, si considera che l’appaltatore lo abbia fornito al cliente per lo scopo derivante dal contratto.

§ 2635

Le disposizioni della presente sezione si applicano mutatis mutandis al risultato dell’attività svolta in conformità alle disposizioni sulla promessa pubblica (lavori in concorso).

Parte 9

Assistenza sanitaria
§ 2636

Fornitura di base
(1) Con un contratto di assistenza sanitaria, il fornitore si impegna a prendersi cura della salute della persona che viene curata nell’ambito della sua professione o oggetto di attività, che sia il principale o una terza parte.

(2) Il Cliente dovrà pagare al Fornitore una tariffa, se concordata; ciò non si applica se altre normative stabiliscono che l’assistenza sanitaria è rimborsata esclusivamente da altre fonti.

§ 2637

L’assistenza sanitaria include un atto, un esame o un consiglio e tutti gli altri servizi che riguardano l’assistenza immediata e che sono condotti nel tentativo di migliorare o mantenere il proprio stato di salute. Tuttavia, l’assistenza sanitaria non è solo un’attività che consiste nella vendita o altro trasferimento di medicinali.

Lezioni imparate
§ 2638

(1) Il fornitore deve spiegare chiaramente al paziente l’esame previsto e l’assistenza sanitaria proposta; dopo il relativo esame, il fornitore spiegherà al paziente le sue condizioni di salute e l’assistenza sanitaria durante la procedura successiva. Se richiesto dal paziente, il fornitore fornirà una spiegazione per iscritto.

(2) Se la persona da trattare non è completamente indipendente, ma è comunque capace di giudizio, deve essere istruita in modo appropriato alla sua capacità di comprendere la spiegazione; viene fornita spiegazione anche al suo legale rappresentante.

§ 2639

(1) Una spiegazione è debitamente fornita se si può ragionevolmente presumere che il paziente abbia compreso le sue condizioni di salute, il metodo, lo scopo e la necessità dell’assistenza sanitaria, comprese le conseguenze previste e i possibili pericoli per la sua salute, nonché se qualsiasi altro modo di assistenza sanitaria.

(2) Se il fornitore deve essere consapevole di aver dato al paziente l’idea che otterrà un certo risultato con l’assistenza sanitaria, anche se sa o deve sapere che il risultato potrebbe non essere raggiunto, è anche obbligato a spiegarlo al paziente.

§ 2640

(1) Se ciò mette in pericolo in modo chiaro e grave le condizioni di salute della persona in cura, la spiegazione può essere fornita per intero successivamente, non appena non è necessario temere il pericolo. Si considera che il fornitore non abbia questo diritto a meno che l’evidenza e la gravità del pericolo non siano confermate da un’altra persona che fornisce assistenza sanitaria sul campo.

(2) Se la spiegazione viene rifiutata e se è richiesta dall’interesse del paziente, la spiegazione deve essere presentata a un’altra persona autorizzata dal paziente, a meno che un altro regolamento legale non disponga diversamente.

§ 2641

Se il paziente ha chiarito che non desidera una spiegazione, questa non verrà fornita, a meno che il pericolo per il paziente o un’altra persona non superi chiaramente il suo interesse.

Diritti e obblighi delle parti
§ 2642

(1) Il consenso della persona da trattare è richiesto per ogni atto nell’ambito dell’assistenza sanitaria, a meno che la legge non preveda che il consenso non sia richiesto. Se la persona trattata rifiuta il consenso, lo confermerà al fornitore su sua richiesta per iscritto.

(2) Se il fornitore o il caregiver lo richiede, l’altra parte deve confermare per iscritto che il consenso è stato concesso.

§ 2643

(1) Il Fornitore procederà conformemente al contratto con la cura di un esperto adeguato, anche in conformità con le regole del proprio settore.

(2) Ošetřovaný sdělí poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí potřebné údaje a poskytne mu součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby mohl splnit povinnosti podle smlouvy.

§ 2644

Poskytovatel neumožní jiné osobě pozorovat péči o zdraví ošetřovaného, ledaže ten dal k tomu souhlas. To neplatí, vyžaduje-li se přítomnost jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se vyhovělo požadavkům odborné péče.

§ 2645

Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka; k ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.

§ 2646

(1) Se l’assistenza sanitaria è fornita in una struttura medica, struttura di servizio sociale o struttura simile che la parte contraente non gestisce, la persona trattata o il mandante deve essere informato tempestivamente chi è il fornitore e che l’operatore della struttura non è una parte contraente.

(2) Se il fornitore non può essere determinato, anche l’operatore della struttura in cui è stata fornita l’assistenza sanitaria è considerato il fornitore; questo vale anche se l’operatore non informa il paziente o il committente senza indebito ritardo su chi sia il fornitore. Le disposizioni opposte non vengono prese in considerazione.

Documenti sanitari
§ 2647

(1) Il fornitore deve conservare le registrazioni dell’assistenza sanitaria, da cui i dati sulle condizioni di salute della persona da trattare e sulle attività del fornitore, compresi i documenti che certificano l’accuratezza di questi dati, devono essere chiari nella misura necessaria per fornire un’adeguata assistenza sanitaria. Il fornitore conserverà i registri per tutto il tempo richiesto dalla necessità di cure professionali.

(2) Il fornitore deve, a sua discrezione, allegare ai registri i documenti e le dichiarazioni che possono essere stati presentati dal paziente o dal mandante.

(3) Il fornitore deve sempre annotare nei registri chi li ha visualizzati.

§ 2648

(1) Se la persona assistita lo richiede, il fornitore gli consentirà di ispezionare i registri che conserva su di lui senza indebito ritardo e gli consentirà di ottenere estratti, trascrizioni o copie degli stessi, o emetterà un estratto da essi stesso dietro pagamento di un ragionevole compenso, trascrizione o copia.

(2) Se i record contengono anche dati su una terza parte, non possono essere resi disponibili senza il suo consenso.

§ 2649

(1) A meno che la legge non disponga diversamente, i registri non possono essere messi a disposizione di un’altra persona senza l’espresso consenso della persona da trattare, come la parte che ordina o il rappresentante del dipendente.

(2) Se l’infermiere ha dato il suo consenso o si è rifiutato di concederlo, ciò deve essere indicato nei registri tenuti dal fornitore sull’infermiera.

§ 2650

(1) Senza il consenso del paziente, il fornitore può comunicare i dati che lo riguardano in forma anonima ai fini di un’indagine scientifica o statistica sullo stato di salute della popolazione e dei suoi gruppi, se si può ragionevolmente presumere che il consenso non possa essere ottenuto in tutto o in tempo e

(a) se l’indagine è condotta con garanzie tali che non vi sia alcun rischio di interferenza sproporzionata con la privacy del paziente; o

b) se il fornitore comunica i dati in modo tale da escludere una successiva constatazione a quale particolare persona si riferisce.

(2) Il fornitore non ha il diritto di cui al paragrafo 1, se l’indagine non è svolta nell’interesse pubblico, se l’indagine può essere svolta senza dati su un determinato paziente o se il paziente non è d’accordo esplicitamente con la divulgazione di dati su se stesso.

§ 2651

Un assistente che non è il preside può rifiutare l’assistenza sanitaria; il suo rifiuto annulla l’impegno.

Parte 10

Attività di controllo
§ 2652

Fornitura di base
(1) Con un contratto sulle attività di ispezione, l’ispettore si impegna ad accertare lo stato di una determinata cosa in modo imparziale oa verificare il risultato di una determinata attività ea rilasciare un certificato di ispezione e il cliente si impegna a pagargli una tariffa.

(2) Un accordo che imponga all’ispettore un obbligo che potrebbe incidere sull’imparzialità dell’ispezione o sull’accuratezza del certificato di ispezione non deve essere preso in considerazione.

§ 2653

L’ispettore deve eseguire l’ispezione con cura professionale secondo il metodo di ispezione specificato, l’ora, il luogo e la portata dell’ispezione, tenendo conto delle condizioni in cui si trovava l’oggetto dell’ispezione al momento dell’ispezione. Descriverà la condizione riscontrata nel certificato di ispezione.

§ 2654

L’ispettore effettuerà l’ispezione nella misura e nel modo consueto per ispezioni simili. Si ritiene che l’ispezione debba essere eseguita senza indebito ritardo nel luogo in cui si trova l’oggetto dell’ispezione. Il cliente comunicherà tempestivamente all’ispettore il luogo in cui si svolgerà l’ispezione.

§ 2655

Il Cliente fornirà all’Ispettore la collaborazione necessaria per eseguire l’ispezione, in particolare gli consentirà il necessario accesso all’oggetto dell’ispezione.

§ 2656

(1) Il diritto dell’ispettore alla retribuzione deriva dall’esecuzione di un’ispezione e dal rilascio di un certificato di ispezione.

(2) Insieme al diritto alla retribuzione, l’ispettore acquisisce anche il diritto al rimborso dei costi che ha opportunamente sostenuto durante l’ispezione, a meno che dalla natura di questi costi non discenda che sono già inclusi nella retribuzione.

§ 2657

Se il compenso non è concordato, il cliente deve corrispondere all’ispettore un compenso nella quantità usuale in relazione all’oggetto, alla portata, al metodo e al luogo di ispezione al momento della conclusione del contratto.

§ 2658

L’esecuzione dell’ispezione non pregiudica i rapporti giuridici tra il cliente e altre persone, in particolare le persone alle quali l’oggetto dell’ispezione è destinato o da cui proviene.

§ 2659

Se l’ispettore non esegue correttamente l’ispezione, non ha diritto alla remunerazione e al rimborso delle spese.

§ 2660

(1) L’ispettore deve risarcire il danno causato dalla violazione dell’obbligo di eseguire correttamente l’ispezione nella misura in cui il cliente non può ottenere effettivamente un risarcimento esercitando il diritto da prestazione difettosa nei confronti della persona che ha eseguito l’oggetto ispezionato. L’ispettore non è obbligato a risarcire i danni se il cliente non ha fatto valere i propri diritti nei confronti di terzi in tempo, o se non può farli valere a causa di quanto concordato con la terza parte.

(2) La restrizione ai sensi del paragrafo 1 non si applica se l’ispettore ha assicurato al cliente che, indipendentemente dall’ambito e dal metodo di ispezione, rileverà tutti i difetti o se assicura al cliente che il certificato di ispezione è completo e corretto.

§ 2661

Se l’ispettore risarcisce il cliente per il danno, il diritto del cliente verso il terzo gli passa come se gli fosse stato assegnato.

Parte 11

Passività da contratto di conto, deposito una tantum, lettera di credito e incasso
Sezione 1

account
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2662

Fornitura di base
Per mezzo di un contratto di conto, il titolare del conto si impegna a creare un conto nella sua valuta per un certo periodo di tempo per il suo proprietario, a consentire il deposito di contanti su un conto o a prelevare contanti da un conto, oa trasferire fondi da o su un conto.

§ 2663

Se un account è impostato per più di una persona, ciascuna di esse ha lo stato di titolare dell’account. Queste persone gestiscono l’account insieme. Le loro quote di fondi nel conto sono considerate le stesse.

§ 2664

Il titolare del conto può, alle condizioni concordate nel contratto e ai suoi delegati, disporre dei fondi sul conto secondo le modalità concordate. A meno che il contrario non risulti dalla procura, non si estingue con la morte del mandante.

§ 2665

Se le parti convengono che il titolare del conto consentirà il prelievo di contanti o il trasferimento di fondi dal conto anche se sul conto non sono presenti fondi sufficienti, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul credito.

§ 2666

Se il titolare del conto muore, il titolare del conto, il giorno successivo al giorno in cui gli viene dimostrata la morte del titolare del conto, sospende i pagamenti in contanti e i trasferimenti di fondi dal conto che il titolare del conto ha stabilito essere inclusi nel titolare del conto. non dovrebbe continuare.

§ 2667

Gli interessi sui fondi del conto sono pagabili alla fine del mese di calendario. La persona che mantiene il conto accrediterà gli interessi sul saldo dei fondi nel conto senza indebito ritardo dopo che è scaduto.

§ 2668

Se l’impegno cessa, il gestore del conto regola i crediti e debiti relativi al conto senza indebito ritardo, in particolare trasferendo fondi dal conto mediante mezzi di pagamento e assegni utilizzati fino alla data di risoluzione, cancellando il conto e pagando il saldo al titolare del conto. .

Sottosezione 2

Conto di Pagamento
§ 2669

Il conto di pagamento è regolato da un’altra legge. Un’altra legge regola anche i trasferimenti di fondi su un conto che non è un conto di pagamento se si tratta di un’operazione di pagamento ai sensi di un’altra legge.

Sottosezione 3

Altro che un conto di pagamento
§ 2670

Le disposizioni della presente sottosezione si applicano a un conto che non è un conto di pagamento. Le disposizioni della presente sottosezione si applicano anche al deposito di contanti, al prelievo di contanti o al trasferimento di fondi effettuati su un conto di pagamento, a meno che non si tratti di un’operazione di pagamento ai sensi di un’altra legge.

§ 2671

Se gli interessi sono stati concordati, il titolare del conto ha diritto al conto dal giorno in cui i fondi vengono accreditati sul conto fino al giorno precedente il giorno in cui vengono addebitati sul conto.

§ 2672

La persona che mantiene il conto accredita i fondi ricevuti o trasferiti su di esso entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello che ha acquisito il diritto di disporne.

§ 2673

(1) La persona che mantiene il conto notifica al titolare del conto il deposito o il ritiro di contanti o il trasferimento di fondi avvenuto nel mese di calendario precedente, senza indebito ritardo dopo la fine del mese di calendario.

(2) La persona che mantiene il conto deve notificare al titolare del conto senza indebito ritardo dopo la fine dell’anno civile il saldo dei fondi sul conto.

§ 2674

Il titolare del conto può rescindere l’obbligo dal contratto sul conto senza un periodo di preavviso, anche se il contratto è concluso per un periodo determinato.

§ 2675

(1) La persona che mantiene il conto può rescindere l’obbligo dal contratto di conto con effetto alla fine del mese successivo a quello in cui il titolare del conto ha ricevuto la risoluzione.

(2) Se il titolare del conto viola sostanzialmente l’obbligo concordato, la persona che mantiene il conto può rescindere l’obbligo dal contratto del conto anche senza un periodo di preavviso.

Sottosezione 4

Libro di deposito
§ 2676

(1) Con il libretto, l’emittente del libretto conferma il deposito di contanti sul conto e il ritiro di contanti dal conto. Il conto sul quale è stato emesso il libretto non viene utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi. Il libretto può essere emesso solo a nome del proprietario del libretto. L’importo dei fondi nel conto e le sue modifiche devono essere chiari dal libretto.

(2) L’ importo dei fondi sul conto si considera corrispondente alle voci del libretto.

§ 2677

Il proprietario del libretto gestisce i fondi nel conto. Non è possibile utilizzare i fondi nel conto senza inviare il libretto.

§ 2678

In caso di smarrimento o distruzione del libretto, l’emittente del libretto emetterà un nuovo libretto su richiesta del proprietario del libretto. Questo libretto sostituisce il libretto originale, che scade il giorno della sua emissione.

§ 2679

Se il titolare del libretto non dispone dei fondi sul conto per un periodo di vent’anni o presenta il libretto per completare le registrazioni, l’obbligo viene annullato al termine di tale periodo; il titolare del libretto ha diritto al pagamento del saldo dei fondi sul conto, compresi gli interessi, alla data di cancellazione dell’obbligo.

Sezione 2

Deposito una tantum
§ 2680

(1) Con un contratto di deposito una tantum, il depositante si impegna a fornire al destinatario del deposito un deposito una tantum fisso di un determinato importo e il destinatario del deposito si impegna ad accettare questo deposito, restituirlo dopo la cessazione dell’obbligo e pagare gli interessi al depositante.

(2) Se la gestione del deposito è stata condizionata dalla comunicazione della password e il depositante non conosce la password, il depositante può gestire il deposito se dimostra che il deposito appartiene a lui.

§ 2681

Distinta di deposito
La distinta di deposito conferma il deposito una tantum fisso per un periodo definito nell’importo specificato nella distinta di deposito.

Sezione 3

Lettera di credito
§ 2682

Fornitura di base
Con il contratto di apertura della lettera di credito, l’emittente della lettera di credito si impegna a rilasciare una lettera di credito al mandante su sua richiesta e conto a favore di un terzo (autorizzato) e il mandante si impegna a pagare all’emittente della lettera di credito la remunerazione.

§ 2683

(1) L’ emittente di una lettera di credito informa per iscritto l’avente diritto senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto che sta aprendo una lettera di credito a suo favore e lo informa del suo contenuto.

(2) La lettera di credito deve contenere almeno una determinazione che l’emittente della lettera di credito si impegna a pagare un determinato importo, accettare una cambiale o intraprendere altre prestazioni, nonché una lettera di condizioni di credito che specifichi entro quando la parte avente diritto deve soddisfarle al fine di esigere l’adempimento dall’emittente della lettera di credito.

§ 2684

L’obbligo dell’emittente della lettera di credito nei confronti del beneficiario deriva dall’emissione della lettera di credito. Questo obbligo è indipendente dall’obbligo tra l’emittente della lettera di credito e il pagatore, nonché dall’obbligo tra il pagatore e il beneficiario.

§ 2685

L’emittente di una lettera di credito può anche autorizzare un altro emittente a fornire prestazioni per suo conto. Se l’emittente autorizzato fornisce prestazioni, ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’emittente della lettera di credito; se la lettera di credito è stata confermata, ha questo diritto anche nei confronti dell’emittente confermante.

§ 2686

Salvo espressa disposizione contraria della lettera di credito, l’emittente della lettera di credito può modificarla o annullarla solo con il consenso dell’avente diritto e del pagatore.

Lettera di credito confermata
§ 2687

(1) Se la lettera di credito è confermata da un altro emittente su richiesta dell’emittente della lettera di credito, la parte avente diritto ha anche il diritto di adempiere contro l’emittente confermante dal momento in cui l’emittente confermante ha notificato all’emittente autorizzato la lettera di credito.

(2) Il consenso dell’emittente di conferma è richiesto anche per la modifica o l’annullamento della lettera di credito confermata.

§ 2688

Se l’emittente confermante ha soddisfatto il diritto alla lettera di credito, ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’emittente della lettera di credito.

§ 2689

L’emittente di una lettera di credito, che notifica solo all’avente diritto che un altro emittente della lettera di credito ha aperto una lettera di credito per lui, non incorre in una responsabilità dalla lettera di credito, ma risarcirà il danno se la notifica è stata errata.

Lettera di credito documentaria
§ 2690

(1) Nel caso di una lettera di credito documentaria, l’emittente deve adempiere alla lettera di credito se i documenti specificati dalla lettera di credito gli vengono presentati tempestivamente in conformità con le condizioni della lettera di credito. Ciò vale anche se i documenti sono presentati all’emittente autorizzato dalla lettera di credito.

(2) Se la lettera di credito documentaria è stata confermata, l’emittente di conferma deve fornire la prestazione autorizzata se i documenti di cui al paragrafo 1 sono presentati a lui o all’emittente autorizzato dalla lettera di credito.

§ 2691

L’emittente della lettera di credito esaminerà con cura professionale se il contenuto dei documenti presentati e la loro interrelazione corrispondano chiaramente alle condizioni specificate dalla lettera di credito.

§ 2692

Se i documenti vengono smarriti, distrutti o danneggiati mentre l’emittente della lettera di credito è con loro, l’emittente della lettera di credito risarcisce l’obbligato principale del danno da essa causato. Ciò non si applica se l’emittente della lettera di credito non ha potuto scongiurare il danno anche con l’esercizio della cura professionale.

§ 2693

Altre lettere di credito
La disposizione su una lettera di credito documentaria si applica mutatis mutandis a una lettera di credito, secondo la quale l’adempimento può essere richiesto se sono soddisfatte condizioni diverse dalla presentazione dei documenti.

Sezione 4

Collezione
§ 2694

Fornitura di base
(1) Con un contratto di addebito diretto, l’acquirente con addebito diretto si impegna a far ricevere al pagatore la ricezione di una somma di denaro o un altro atto di addebito diretto da parte di terzi e il pagatore si impegna a pagare una commissione al debitore diretto.

(2) Se l’importo del compenso non è concordato, il pagatore dovrà pagare il pagatore della retribuzione abituale al momento della conclusione del contratto.

§ 2695

L’agente di raccolta inviterà una terza parte a eseguire l’operazione di raccolta. Se questa persona rifiuta di ottemperare alla richiesta, l’autorità di raccolta ne informa il pagatore senza indebito ritardo.

§ 2696

L’ente appaltante dell’incasso procede con cura professionale secondo le istruzioni del pagatore al momento dell’acquisto dell’incasso. Il mancato ritiro diretto non costituisce motivo di sanzione del collezionista.

§ 2697

(1) Ciò che l’esattore dell’addebito diretto ha accettato durante l’addebito diretto lo rilascia al pagatore senza indebito ritardo.

(2) Se l’agente di raccolta ha accettato una garanzia o un documento, deve risarcire il pagatore per il danno causato dalla sua perdita, distruzione o danno nel momento in cui l’agente di raccolta lo aveva con sé. Ciò non si applica se il collezionista della raccolta non ha potuto scongiurare il danno anche con l’esercizio di cure professionali.

§ 2698

Se l’ente appaltante utilizza addebiti diretti per ottenere addebiti diretti secondo le istruzioni della parte ordinante, ciò avviene a spese e rischio della parte ordinante.

Collezione di documentari
§ 2699

In caso di addebito diretto documentario, l’acquirente con addebito diretto si impegna a rilasciare documenti a un terzo se tale persona paga una certa somma di denaro contro l’emissione di documenti, o ad eseguire un altro addebito diretto prima di emettere documenti, e il preponente si impegna a pagare un compenso al debitore diretto.

§ 2700

Se i documenti vengono persi, distrutti o danneggiati mentre l’agente di raccolta li ha con sé, l’agente di raccolta risarcirà il pagatore per i danni causati. Ciò non si applica se il collezionista della raccolta non ha potuto scongiurare il danno anche con l’esercizio di cure professionali.

Parte 12

Passività da contratti di fornitura
Sezione 1

Pensione
§ 2701

Fornitura di base
(1) Con un contratto pensionistico, il pagatore si impegna a versare al beneficiario una regolare prestazione in denaro (pensione).

(2) Se il debitore si impegna a pagare una pensione per la vita di una persona o per un periodo superiore a cinque anni, il contratto richiede una forma scritta.

§ 2702

Se la durata dell’obbligazione non è stata concordata, l’obbligo di pagare la pensione dura per la vita del beneficiario.

§ 2703

Se la scadenza della pensione non è concordata, le prestazioni sono pagabili mensilmente in anticipo. Se una persona la cui pensione è stata concordata muore, il debitore paga la prestazione che ha già maturato durante la sua vita. Tuttavia, se è stato convenuto che la pensione è dovuta in via posticipata, il debitore deve pagare la prestazione per il periodo durante il quale la persona era ancora in vita.

§ 2704

Il diritto alla pensione non può essere trasferito a un altro; la disposizione opposta non viene presa in considerazione. Tuttavia, il credito del beneficio dovuto può essere ceduto.

§ 2705

Se il debitore ha stabilito una pensione a titolo gratuito, può allo stesso tempo riservarsi che i creditori del beneficiario non possano incidere sui benefici del beneficiario né mediante esecuzione né nell’ambito di procedure di insolvenza. Tale riserva è efficace nei confronti di terzi, nonché nei confronti delle autorità pubbliche, ma solo fino all’importo di cui il beneficiario necessita necessariamente per la sua fornitura in considerazione delle sue circostanze.

§ 2706

(1) Se la pensione è stata erogata a pagamento, non è possibile recedere dal contratto per mancato pagamento delle prestazioni e chiedere il rimborso della quota. Ciò non si applica se il pagamento della pensione è stato garantito e la garanzia scade o si deteriora senza che il pagatore la reintegri nella misura originaria entro un termine ragionevole.

(2) Se le circostanze lo giustificano, il tribunale, su richiesta del beneficiario, ordina la vendita di una parte della proprietà del pagatore e l’uso dei proventi per pagare la pensione per un periodo ragionevole in futuro.

Sezione 2

Scambi
§ 2707

Fornitura di base
(1) In relazione al suo trasferimento, il proprietario del bene immobile scambia per sé o per terzi i benefici, gli atti oi diritti utilizzati per provvedere alla vita o per un determinato periodo di tempo e il cessionario si impegna a fornire l’accantonamento. Se non diversamente specificato o concordato, la consuetudine dei diritti dello scambiatore di calore è determinata dalla consuetudine locale.

(2) A seconda del contenuto del procedimento giudiziario con il quale è stato istituito lo scambio, le disposizioni sui diritti di cui consiste lo scambio, in particolare sull’utilità dell’appartamento o sulla pensione, si applicano anche al contratto di scambio.

§ 2708

(1) Se lo scambio è stabilito come un onere reale, l’acquirente del bene immobile deve fare tutto il necessario per lui affinché lo scambio possa essere inserito nell’elenco pubblico. Se lo scambiatore non rinuncia alla registrazione, il diritto di proprietà del cessionario può essere iscritto nell’elenco pubblico solo contemporaneamente alla registrazione dello scambio.

(2) Il proprietario di un bene immobile può inserire futuri scambi per se stesso nell’elenco pubblico prima del trasferimento del bene immobile.

§ 2709

Anche se questo non è stato concordato al momento dell’istituzione dello scambio, la persona obbligata a scambiare lo scambio contribuirà allo scambio, che ne ha un disperato bisogno in caso di malattia, incidente o necessità simile. Tale obbligo è esonerato se il posizionamento dello scambiatore in un istituto medico o similare è mediato. Se la persona obbligata dallo scambio non è obbligata a pagare i costi della permanenza nella struttura per un motivo legale speciale, lo scambiatore li sopporterà da solo.

§ 2710

(1) Se le circostanze cambiano a tal punto che la persona obbligata allo scambio non può essere equamente tenuta a rimanere in natura, e se le parti non sono d’accordo, il tribunale può, su richiesta della persona obbligata allo scambio, decidere che parzialmente sostituito da una pensione in contanti; il tribunale può altresì, anche senza mozione, ordinare al soggetto obbligato allo scambio di depositare una cauzione provvisoria di importo determinato a favore dello scambiatore presso il gestore di idonea struttura assistenziale.

(2) Se lo scambio è stato convertito in una pensione in contanti, il tribunale può modificare l’accordo delle parti o la sua decisione se le circostanze cambiano in modo significativo.

(3) Le decisioni ai sensi del paragrafo 1 o 2 non possono adottare misure tali da mettere in pericolo la fornitura dello scambiatore.

§ 2711

In caso di distruzione di un edificio in cui è stata riservata un’abitazione per lo scambiatore di calore, il soggetto obbligato alla sostituzione fornirà allo scambiatore a proprie spese un idoneo alloggio alternativo.

§ 2712

Lo scambio riservato ai coniugi non viene abbreviato dalla morte di uno di loro.

§ 2713

Gli scambi non possono essere trasferiti; può essere trasferito solo il diritto alle prestazioni dovute, ma non a quelli la cui portata è determinata in base alle esigenze personali dello scambiatore.

§ 2714

Il diritto allo scambio non passa agli eredi dello scambio.

§ 2715

Se il contratto di trasferimento di un bene immobile è stato concluso in relazione alla costituzione di una permuta, non può essere revocato per inadempimento dell’obbligo della persona obbligata al cambio.

Parte 13

Azienda
Sezione 1

Condizioni generali
§ 2716

Fornitura di base
(1) Se il contratto si impegna ad associare più persone come partner per lo scopo comune di un’attività o cosa, viene costituita una società.

(2) Se è stata concordata un’associazione di attività, per la validità del contratto è necessario un inventario dei depositi dei soci da questi firmati. Si ritiene che solo ciò che l’inventario dichiara fosse associato.

§ 2717

(1) Se un partner inserisce qualcosa nella società, le disposizioni per l’acquisto si applicano mutatis mutandis; tuttavia, se inserisce solo il diritto di uso della cosa, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sull’affitto, e se inserisce il diritto di godere della cosa, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla locazione.

(2) Se un partner si impegna in un’attività per un’azienda, le disposizioni sul lavoro o sull’ordine si applicano mutatis mutandis.

§ 2718

(1) Se il socio investe tutti i suoi beni nella società, si considera che siano beni presenti per l’efficacia del contratto.

(2) L’ accordo che il contributo del socio includa anche la sua futura proprietà non si applica ai beni acquisiti per eredità, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato.

§ 2719

(1) I fondi e le cose utilizzabili, così come le cose determinate in base alla tipologia investita nella società, diventano comproprietà dei soci che hanno conferito i depositi; altre cose diventano loro comproprietà solo se sono state valutate in denaro. Le quote di comproprietà dei soci sono determinate dal rapporto tra i valori dei beni che ogni socio ha investito nell’azienda.

(2) Per altro oggetto del deposito, i soci acquisiscono il diritto di utilizzo gratuito.

§ 2720

Un partner che si è impegnato a contribuire allo scopo comune solo attraverso attività ha il diritto a una quota del profitto e il diritto di utilizzare le cose investite nell’azienda, ma non ha il diritto di godere di queste cose, né diventa comproprietario ai sensi del § 2719 par.

Sezione 2

Diritti e obblighi reciproci dei partner
§ 2721

Le disposizioni sulla comproprietà si applicano in modo analogo ai diritti e agli obblighi reciproci degli azionisti.

§ 2722

(1) Chi si è impegnato a contribuire all’azienda solo con attività non è obbligato a dare alcun altro contributo. Chi si è impegnato a contribuire solo con il bene non è obbligato a contribuire in altro modo al raggiungimento dello scopo comune.

(2) Un partner non può essere obbligato a contribuire più di quanto si è impegnato. Tuttavia, se la situazione cambia in modo che non si possa raggiungere uno scopo comune senza aumentare il contributo, il soggetto che non è disposto ad aumentare il proprio contributo può recedere dall’azienda o esserne escluso.

§ 2723

Se viene concordato solo ciò che deve essere investito nell’azienda, ciascuno dei partner contribuirà allo stesso modo.

§ 2724

Di norma, tutti i partner contribuiscono al raggiungimento di uno scopo comune nella stessa misura. Se il partner ha organizzato la questione comune in buona fede, ha diritto a un risarcimento in qualità di ordinante.

§ 2725

Il socio svolge attività per l’azienda in prima persona e non ha il diritto di stabilire l’appartenenza alla società ad un’altra persona, né di assegnargli la sua appartenenza.

§ 2726

Al partner sono vietati atti dannosi per la società.

§ 2727

(1) Un partner non può, senza il consenso di altri partner, fare nulla per proprio conto o per conto di qualcun altro che abbia una natura competitiva rispetto allo scopo comune. Se ciò accade, gli altri partner possono richiedere che il partner si astenga da tale comportamento.

(2) Se il partner ha agito per proprio conto, gli altri partner possono richiedere che le azioni del partner siano dichiarate commesse su un conto congiunto. Se il partner ha agito per conto di un’altra parte, gli altri partner possono chiedere che il diritto alla remunerazione sia loro trasferita a favore del conto congiunto o che sia loro riconosciuta la remunerazione già concessa. Tali diritti scadono se non sono stati esercitati entro tre mesi dal giorno in cui l’imprenditore è venuto a conoscenza dell’assemblea, ma non oltre un anno dal giorno in cui si è svolta la riunione.

(3) Al posto dei diritti di cui al paragrafo 2, altri azionisti possono chiedere il risarcimento dei danni.

§ 2728

(1) Se il contratto non specifica il rapporto in base al quale gli azionisti partecipano alla proprietà acquisita durante la durata della società, nei profitti e perdite della società, le loro quote sono le stesse. Se il contratto specifica il rapporto con il quale il partner partecipa solo al patrimonio o solo al conto economico, lo stesso rapporto si applica agli altri casi.

(2) Un accordo che esclude il diritto degli azionisti a una partecipazione all’utile non ha effetti giuridici. Un accordo che esclude l’obbligo dell’azionista di condividere la perdita ha effetti legali solo tra gli azionisti.

§ 2729

(1) Le decisioni sulle questioni della società devono essere prese a maggioranza dei voti; ogni compagno ha un voto. Un accordo o una decisione degli azionisti che impedisca a un azionista di partecipare al processo decisionale non ha effetto giuridico.

(2) La decisione che modifica l’accordo di partenariato deve essere presa all’unanimità.

Sezione 3

Amministrazione aziendale
§ 2730

(1) Gli azionisti possono suddividere la loro competenza nell’amministrazione degli affari comuni nel modo che ritengono opportuno. Se non lo fa, ciascun azionista sarà l’ordinante degli altri azionisti in merito a tali questioni.

(2) Nessun partner può, di sua spontanea volontà, modificare sostanzialmente lo stato o lo scopo della proprietà comune senza considerare il vantaggio di tale cambiamento.

§ 2731

(1) I partner possono affidare l’amministrazione degli affari comuni a qualcuno tra di loro o anche a terzi.

(2) Se l’amministratore è stato nominato nello statuto, può essere rimosso solo per un grave motivo, altrimenti la sua autorizzazione può essere revocata come nel caso di un ordine.

§ 2732

Un partner non autorizzato alla gestione non può disporre della proprietà comune. Se lo fa contro un terzo in buona fede, l’invalidità dell’azione legale non può essere invocata nei suoi confronti.

§ 2733

In caso di nomina di più amministratori, senza specificarne i poteri, ciascuno di essi agisce in maniera autonoma nelle materie societarie.

§ 2734

L’amministratore tiene una contabilità corretta e una panoramica delle risorse dell’azienda; deve fornire agli azionisti un rendiconto regolare del patrimonio della società, inclusi i proventi e le spese, nonché l’utile o la perdita, almeno una volta all’anno, entro e non oltre due mesi dalla sua cessazione.

§ 2735

Un socio, anche se non è responsabile dell’amministrazione, può accertare le condizioni economiche della società, esaminare le scritture contabili e altri documenti, nonché essere informato di questioni comuni, ma nell’esercizio di tale diritto non può né interrompere l’operatività della società più del necessario né impedire ad altri soci. nell’applicazione dello stesso diritto. Se i partner sono d’accordo su qualcos’altro, non viene preso in considerazione.

Sezione 4

Diritti e obblighi dei partner nei confronti di terzi
§ 2736

Dai debiti derivanti dall’attività congiunta i soci sono solidalmente responsabili nei confronti di terzi.

§ 2737

(1) Se un partner agisce in una questione comune con una terza parte, sarà considerato il principale di tutti i partner. Se i partner convengono diversamente, non è possibile opporsi a terzi che agiscono in buona fede.

(2) Se un partner ha agito in comune con una terza parte a proprio nome, gli altri partner possono esercitare i diritti che ne derivano, ma la terza parte è responsabile solo nei confronti della persona che l’ha trattata legalmente. Ciò non si applica se era noto a una terza parte che il partner agiva per conto dell’azienda.

§ 2738

(1) Se qualcuno finge di essere un partner, anche se non è un partner, i veri partner delle sue azioni nei confronti di terzi sono legati congiuntamente e separatamente con lui, se

(a) uno degli azionisti ha istigato l’errore di una terza parte, o

(b) gli azionisti avrebbero potuto prevedere un tale errore prestando la dovuta attenzione, ma nessuno di loro aveva adottato misure per evitare che il terzo venisse indotto in errore.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il terzo non era in buona fede.

Sezione 5

Cessazione dell’affiliazione
§ 2739

Un socio può recedere dalla società, anche se la durata della società è stata concordata per un periodo determinato; tuttavia, non in un momento inappropriato oa danno di altri azionisti. Tuttavia, per gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento, anche se è stato concordato un periodo di preavviso.

§ 2740

(1) Se il partner viola in modo sostanziale l’obbligo contrattuale, può essere espulso dall’azienda. Si può anche escludere che

a) se è stata avviata una procedura di insolvenza contro la sua proprietà su sua richiesta,

(b) se l’azionista ha presentato una domanda di procedura di insolvenza in cui si sta risolvendo la sua insolvenza o insolvenza imminente, o

c) se è stata decisa una decisione sul fallimento del partner nell’ambito di una procedura concorsuale.

(2) La limitazione di un partner di per sé è motivo di esclusione di un partner solo se la sua condizione è a scapito della società.

§ 2741

(1) Un partner la cui iscrizione è scaduta ha il diritto di essere fatturato e rilasciato con tutto ciò che gli appartiene alla data di cessazione dell’iscrizione. La quota dei beni acquisiti durante la società gli sarà corrisposta in contanti.

(2) In caso di cessazione dell’affiliazione, il partner dovrà rendere conto e regolare con gli altri partner tutto ciò a cui era obbligato nei confronti della società.

§ 2742

L’erede del partner non diventa partner, ma ha i diritti di cui al § 2741.

§ 2743

(1) Se è stato concordato che il contratto di società si applica anche agli eredi, l’erede entrerà nella società al posto del testatore. Gli eredi degli eredi non possono essere vincolati da un tale accordo.

(2) Se l’erede non è in grado di svolgere per la società l’attività a cui si è impegnato il testatore, una parte ragionevole della quota può essere ridotta.

Sezione 6

Scioglimento della società
§ 2744

La società cessa di esistere se gli azionisti convengono, se sono soddisfatte le condizioni pattuite nel contratto di partnership, se scade il periodo per il quale la società è stata concordata, se viene raggiunto lo scopo per il quale la società è stata costituita, o se questo scopo impossibile.

§ 2745

Se un partner muore senza che sia stato concordato che il contratto di società si applica anche ai suoi eredi, la società cessa di esistere se aveva due partner. Se un’azienda ha più di un partner, si considera che gli altri partner vogliano rimanere in azienda.

§ 2746

(1) Se la società cessa di esistere, l’amministratore deve presentare una dichiarazione ai sensi della Sezione 2734 entro due mesi dalla sua cessazione.

(2) Agli azionisti sarà dato ciò che possiedono e la proprietà comune sarà divisa in conformità con le disposizioni sulla composizione della comproprietà.

Parte 14

Società silenziosa
§ 2747

Fornitura di base
(1) Con un contratto di tacito, il partner tacito si impegna a dare un contributo, che contribuirà ai risultati dell’attività dell’imprenditore per l’intera durata del tacito, e l’imprenditore si impegna a pagare al partner tacito una quota dell’utile.

(2) Una società silenziosa può anche essere disposta per la partecipazione di un partner tacito solo nel funzionamento di uno degli impianti dell’imprenditore.

§ 2748

(1) Il partner silenzioso deve consegnare l’oggetto del deposito all’imprenditore senza indebito ritardo dopo la costituzione della società silenziosa, o consentirgli di disporne.

(2) Se viene inserita una cosa immobile, l’imprenditore acquisisce il diritto d’uso e di usufrutto per la durata del tacito. Se l’oggetto del deposito è qualcos’altro, si considera che l’imprenditore ha acquisito il diritto di proprietà sull’oggetto dalla costituzione della società silenziosa.

§ 2749

(1) Il partner silenzioso ha il diritto di ispezionare i documenti aziendali e le registrazioni contabili dell’imprenditore. Un accordo che limita o esclude questo diritto non sarà preso in considerazione se il partner silenzioso fornisce ragionevoli motivi per ritenere che i documenti commerciali e le scritture contabili non siano conservati correttamente o in modo equo.

(2) L’ imprenditore deve rilasciare una copia del bilancio al partner silenzioso senza indebito ritardo dopo la loro preparazione e l’eventuale approvazione, se richiesta; la disposizione opposta non viene presa in considerazione.

§ 2750

(1) A parte una società silenziosa, solo l’imprenditore è obbligato di tutti i fatti legali derivanti dall’attività.

(2) Se il nome del partner silenzioso è incluso nel nome o nella ragione sociale dell’imprenditore, il partner silenzioso è responsabile dei debiti dell’imprenditore.

(3) Se un partner silenzioso dichiara a una persona con cui l’imprenditore sta negoziando un contratto che entrambi fanno affari insieme, sarà responsabile per i debiti dell’imprenditore derivanti dal contratto concluso.

Quota di profitto o perdita del partner silenzioso
§ 2751

(1) Il partner silenzioso partecipa al profitto o alla perdita dell’imprenditore nell’importo concordato, altrimenti nell’importo determinato in relazione all’importo del suo contributo e alla prassi consolidata delle parti o in relazione alle dogane. Non si tiene conto della disposizione secondo la quale il partner silenzioso non partecipa all’utile o alla perdita.

(2) L’importo della quota del partner silenzioso sarà determinato dall’utile netto. Se l’imprenditore crea un fondo di cui non è autorizzato a disporre arbitrariamente, l’allocazione legale a tale fondo sarà detratta dall’utile netto.

§ 2752

L’imprenditore dovrà corrispondere la quota dell’utile entro trenta giorni dalla predisposizione del bilancio e dalla sua eventuale approvazione, se richiesta. Il conferimento tacito non è maggiorato della sua quota di profitto non incassato.

§ 2753

(1) Il partner silenzioso partecipa alla perdita allo stesso modo del profitto; la disposizione opposta non viene presa in considerazione. La quota di perdita della società tacita è ridotta dal suo contributo; il partner silenzioso non è obbligato ad integrare la cauzione con una quota del danno.

(2) Se la quota dell’utile è già stata pagata al partner silenzioso, non è obbligato a restituirla in caso di successiva perdita.

La fine della società silenziosa
§ 2754

(1) Se una partnership tacita non è stata concordata per un certo periodo, può essere risolta entro e non oltre sei mesi prima della fine del periodo contabile.

(2) Viene abolita anche la società tacita,

a) se la quota della perdita del partner silenzioso raggiunge l’importo del suo contributo, a meno che non paghi la quota della perdita o reintegri il contributo,

(b) se l’attività cui si riferisce il partenariato tacito cessa, o

c) se è stata presa una decisione sul fallimento dell’imprenditore o del partner tacito, annullando il fallimento dopo il rispetto della risoluzione di programma, annullando il fallimento perché i beni sono completamente insufficienti, o respingendo la domanda di insolvenza per mancanza di beni.

§ 2755

L’imprenditore deve rilasciare al partner tacito senza indebito ritardo dopo lo scioglimento della società tacita una cauzione adeguata alla quota del risultato della sua attività in base alla situazione del giorno dello scioglimento della società tacita.

Parte 15

Passività da contratti in grassetto
Sezione 1

Condizioni generali
§ 2756

Se, secondo l’accordo delle parti, il vantaggio o lo svantaggio di almeno una delle parti contraenti dipende da eventi incerti, si tratta di un contratto audace.

§ 2757

Le disposizioni sul cambiamento delle circostanze (sezioni da 1764 a 1766) e l’accorciamento sproporzionato (sezioni da 1793 a 1795) non si applicano alle passività derivanti da contratti in grassetto.

Sezione 2

Assicurazione
Sottosezione 1

Fornitura di base
§ 2758

(1) Un contratto di assicurazione con l’assicuratore al contraente accetta di fornire a lui o a terzi un’indennità quando si verifica un incidente coperto da assicurazione (evento assicurato) e l’assicurato si impegna a pagare i premi all’assicuratore.

(2) Se l’assicurazione non è stipulata per un periodo di assicurazione inferiore a un anno, il contratto richiede una forma scritta. Se il contraente ha accettato l’offerta pagando tempestivamente il premio, la forma scritta del contratto si considera conservata.

§ 2759

(1) Se l’offerta non specifica entro quando deve essere accettata, la sua accettazione è richiesta entro un mese dalla data di consegna dell’offerta all’altra parte; tuttavia, se la conclusione del contratto è subordinata alla visita medica, l’accettazione dell’offerta è richiesta entro due mesi. L’offerta del contraente può essere accettata dal contraente anche mediante il pagamento tempestivo del premio nell’importo specificato nell’offerta.

(2) Se la risposta all’offerta è considerata una nuova proposta, si considera respinta se l’altra parte non l’accetta entro un mese dalla data di consegna.

(3) Se una parte propone una modifica al contratto, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

§ 2760

Prima di concludere il contratto, l’Assicuratore comunicherà alla persona interessata i dati assicurativi, il cui ambito e modalità di trasmissione sono stabiliti da un’altra legge che disciplina il settore assicurativo. Ciò vale anche per i fatti che cambiano durante il periodo di assicurazione.

Interesse assicurativo
§ 2761

L’interesse assicurato è una legittima esigenza di protezione dalle conseguenze di un evento assicurato.

§ 2762

(1) Il contraente ha un interesse assicurativo nella propria vita e salute. Si considera inoltre che un assicurato abbia un interesse assicurato nella vita e nella salute di un’altra persona se dimostra un interesse condizionato da un rapporto con quella persona, sia esso derivante da un rapporto familiare o condizionato da un vantaggio o vantaggio derivante dal proseguimento della sua vita.

(2) Il contraente ha un interesse assicurativo nella sua proprietà. Si considera inoltre che un contraente abbia un interesse assicurato nella proprietà di un’altra persona se dimostra che senza la sua esistenza e conservazione sarebbe in pericolo di una perdita diretta della proprietà.

(3) Se l’assicurato ha dato il suo consenso all’assicurazione, si considera che l’interesse assicurativo del contraente è stato dimostrato.

§ 2763

Quando si assicurano proprietà, possono essere assicurati anche interessi assicurativi futuri. Se il contratto è stato concluso in vista di affari futuri o altri interessi futuri che non sorgeranno, il contraente non è obbligato a pagare i premi; tuttavia, l’assicuratore ha diritto a un compenso ragionevole se questo è stato concordato.

§ 2764

(1) Se il richiedente non aveva un interesse assicurativo e l’assicuratore lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo al momento della conclusione del contratto, il contratto non è valido.

(2) Se il contraente ha consapevolmente assicurato un interesse assicurativo inesistente, ma l’assicuratore non lo sapeva o non poteva esserne a conoscenza, il contratto non è valido; l’assicuratore ha tuttavia diritto alla remunerazione corrispondente al premio fino al momento in cui ha appreso dell’invalidità.

§ 2765

Se scade l’interesse assicurativo per la durata dell’assicurazione, decade anche l’assicurazione; tuttavia, l’assicuratore ha diritto al premio fino al momento in cui ha appreso della risoluzione dell’interesse assicurativo.

§ 2766

Assicurato
La persona la cui vita, salute, proprietà o responsabilità o altro valore degli interessi assicurati è coperta dall’assicurazione è l’assicurato.

§ 2767

Assicurazione contro terzi
(1) Se il contraente stipula un contratto a proprio vantaggio relativo al rischio assicurato come possibile causa dell’evento assicurato con un terzo, può esercitare il diritto all’indennità se dimostra di aver preso conoscenza del contenuto del contratto e di essere a conoscenza del terzo di non acquisire il diritto all’indennità, accetta che l’assicurato accetti l’indennità. Se l’assicurato deve essere un discendente del contraente che non è completamente indipendente, non è richiesto alcun consenso speciale se lo stesso contraente è il rappresentante legale dell’assicurato e non si tratta di un’assicurazione sulla proprietà.

(2) Se è richiesto il consenso dell’assicurato o del suo rappresentante legale e se il contraente non dimostra il proprio consenso entro il periodo concordato, altrimenti entro tre mesi dalla data di conclusione del contratto, l’assicurazione scade alla fine di tale periodo. Se durante questo periodo si verifica un evento assicurato senza che sia stato concesso il consenso, l’assicurato acquisisce il diritto all’indennità; se l’evento assicurato è il decesso dell’assicurato, questo diritto è acquisito dalle persone elencate al § 2831.

(3) Se il contraente cede il contratto senza il consenso dell’assicurato o del suo rappresentante legale, la cessione del contratto non viene presa in considerazione. Ciò non si applica se il cessionario è una persona per la quale non è richiesto il consenso ad assicurare il rischio dell’assicurato.

(4) Il giorno della morte del contraente, o il giorno della sua cessazione senza un successore legale, l’assicurato entra nell’assicurazione; tuttavia, se comunica per iscritto all’assicuratore entro trenta giorni dalla data del decesso del contraente o dalla data della sua risoluzione di non essere interessato alla durata dell’assicurazione, l’assicurazione scade il giorno del decesso o della cessazione dell’assicurato. Gli effetti del ritardo sull’assicurato non si manifestano prima della scadenza di quindici giorni dal giorno in cui l’assicurato ha saputo della sua entrata nell’assicurazione; accordi di tempo più brevi non vengono presi in considerazione.

§ 2768

(1) Se il contratto è concluso a beneficio di una terza parte, questa persona può anche accettarlo in aggiunta quando esercita il diritto all’indennità. Un terzo ha diritto all’indennità se l’assicurato o il suo rappresentante legale ha dato il consenso del terzo ad accettare l’indennità dopo aver preso conoscenza del contenuto del contratto.

(2) Se un rischio assicurativo di terzi è assicurato a beneficio di una terza parte, la Sezione 2767 si applica mutatis mutandis.

§ 2769

Parità di trattamento
Se l’Assicuratore utilizza la nazionalità, l’origine razziale o etnica o un altro aspetto contrario al principio di parità di trattamento ai sensi di un’altra legge come aspetto nella determinazione dell’ammontare dei premi o per il calcolo dell’indennità, nessun aumento dei premi o diminuzione dell’indennità sulla base di questi aspetti sarà preso in considerazione. Ciò vale anche se la gravidanza o la maternità vengono utilizzate come aspetto per determinare l’importo del premio assicurativo o per calcolare la prestazione assicurativa.

§ 2770

Persona autorizzata
L’avente diritto è colui che, a seguito dell’evento assicurato, acquisisce il diritto all’indennità.

§ 2771

Non si tiene conto delle disposizioni per abbreviare o estendere il termine di prescrizione.

§ 2772

(1) Se il periodo di assicurazione non è stato concordato, l’assicurazione viene stipulata il primo giorno successivo a quello della conclusione del contratto.

(2) Se è stato concordato che l’assicurazione copre anche il periodo prima della data di conclusione del contratto, l’assicuratore non è obbligato a fornire un’indennità se il contraente sapeva o avrebbe dovuto sapere al momento dell’offerta che l’evento assicurato si è già verificato e l’assicuratore non ha diritto a premi, se al momento dell’offerta sapeva o aveva e poteva sapere che un evento assicurato non poteva verificarsi.

§ 2773

(1) I procedimenti legali in materia di assicurazione richiedono una forma scritta, a meno che le parti non convengano che tale modulo non è richiesto.

(2) Una forma scritta è richiesta per la notifica solo se è stata concordata. Tuttavia, se l’assicurato richiede per iscritto all’assicuratore la comunicazione di dati rilevanti per l’adempimento ai sensi del contratto, l’assicuratore glielo comunica senza indebito ritardo per iscritto.

§ 2774

Condizioni di assicurazione
(1) Di norma, le condizioni assicurative definiscono i dettagli dell’origine, della durata e della cessazione dell’assicurazione, dell’evento assicurato, delle esclusioni dall’assicurazione e del metodo per determinare la portata dell’indennità assicurativa e la sua scadenza.

(2) Se il contratto fa riferimento alle condizioni di assicurazione, l’assicuratore deve informarne il contraente prima di concludere il contratto; ciò non si applica se il contratto è concluso sotto forma di vendita a distanza. Le disposizioni del § 1845 si applicano in modo analogo.

Fusibile
§ 2775

(1) L’ assicuratore rilascia la polizza al contraente come conferma della conclusione del contratto.

(2) In caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione della polizza, l’assicuratore emetterà un duplicato della polizza su richiesta ea spese dell’assicurato; questo vale in modo analogo all’emissione di una copia del contratto.

§ 2776

Se il contratto impone l’obbligo di presentare un’assicurazione per esercitare il diritto all’indennità, l’assicuratore può richiedere il rimborso dell’assicurazione originale prima dell’emissione del duplicato.

§ 2777

(1) Se il contratto non è stato concluso per iscritto, l’assicuratore deve dichiararlo almeno nell’assicurazione

a) numero di contratto,

b) designazione dell’assicuratore e del contraente,

c) la designazione della persona autorizzata o il modo in cui sarà determinata,

d) evento assicurato e rischio assicurato,

e) l’ importo del premio, la sua scadenza e l’indicazione se si tratta di un’assicurazione regolare o una tantum,

f) periodo assicurativo,

(g) qualsiasi deviazione dalle condizioni di assicurazione; e

h) se nel caso dell’assicurazione personale è stato concordato che la persona avente diritto parteciperà al reddito dell’assicuratore, allora anche il metodo di determinazione della quota.

(2) Se il contratto è concluso per iscritto, deve contenere i dati di cui al paragrafo 1 e l’assicuratore deve dichiarare nella polizza assicurativa almeno

a) numero di contratto,

b) designazione dell’assicuratore e del contraente,

c) la designazione della persona autorizzata o il modo in cui sarà determinata,

(d) evento assicurato e rischio assicurato; e

e) periodo assicurativo.

(3) Nel determinare le persone ai sensi del paragrafo 1 o 2, devono essere indicati il ​​loro nome o nomi, indirizzo di residenza o sede legale e dati identificativi. Ciò vale anche se l’assicurato deve essere designato.

§ 2778

Le disposizioni in base alle quali le parti derogano al § 2775 o 2777 non saranno prese in considerazione. Ciò vale anche se il contraente rinuncia al diritto di stipulare un’assicurazione.

Assicurazione obbligatoria
§ 2779

(1) Se un’altra legge impone a una determinata persona l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione, il contratto può discostarsi dalle disposizioni di questa sezione solo se consentito dalla legge e se la portata dell’assicurazione stipulata da un’altra legge non è ridotta.

(2) Se un’altra legge lo prevede, l’assicuratore è obbligato a concludere un contratto di assicurazione in modo che l’obbligo di fornire un’indennità sorga anche se il danno è stato causato da una condotta intenzionale del contraente, dell’assicurato o di un’altra persona.

§ 2780

In caso di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore può rifiutare l’indennità solo se il danneggiato o un’altra persona a conoscenza del danneggiato ha partecipato a fornire informazioni false, ha risposto in modo incompleto a domande formulate per iscritto o dati consapevolmente falsi o gravemente distorti.

§ 2781

L’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto o di rescindere l’assicurazione obbligatoria solo se consentito da altra legge. Ciò non esclude altre disposizioni che stabiliscono un altro diritto dell’assicuratore di sanzionare il contraente o l’assicurato in caso di violazione dei loro obblighi.

Premi
§ 2782

(1) L’ assicuratore ha diritto a un premio per la durata dell’assicurazione.

(2) Se l’assicurazione scade a seguito di un evento assicurato, l’assicuratore ha diritto al premio fino alla fine del periodo assicurativo in cui si è verificato l’evento assicurato; in tal caso, l’assicuratore ha diritto a un’assicurazione completa una tantum.

§ 2783

(1) Se il periodo di origine del diritto dell’assicuratore ai premi assicurativi non è stato concordato, tale diritto sorgerà per l’assicuratore il giorno della conclusione del contratto.

(2) Il premio una tantum è pagabile il giorno dell’inizio dell’assicurazione. Se viene concordato un premio regolare, è pagabile il primo giorno del periodo di assicurazione; se il periodo di assicurazione non è concordato come periodo di tempo per il quale viene pagato il premio regolare, il periodo di assicurazione concordato è considerato annuale.

(3) Se il contraente lo richiede, l’assicuratore lo informa dei principi per la determinazione dell’importo del premio.

§ 2784

L’Assicuratore è tenuto ad accettare i premi e gli altri crediti dovuti dall’assicurazione nonché dal promotore dell’Assicurato, dall’avente diritto o dall’Assicurato.

§ 2785

(1) Se le condizioni non sono concordate nel contratto, all’adempimento delle quali l’assicuratore ha il diritto di adeguare il nuovo importo del premio corrente per il periodo assicurativo successivo, l’importo del premio non può essere modificato senza un accordo con l’assicurato.

(2) Se l’assicuratore si riserva il diritto di modificare l’importo del premio per un motivo diverso dalla modifica delle condizioni decisive per determinare l’importo del premio o se l’assicuratore si riserva il diritto di modificare l’importo del premio per l’assicurazione personale a seconda dell’età o delle condizioni di salute, ciò non sarà preso in considerazione. .

§ 2786

(1) Se l’assicuratore modifica l’importo del premio, lo notifica al contraente entro due mesi prima della data di scadenza del premio per il periodo di assicurazione in cui l’importo del premio deve cambiare.

(2) Se il contraente non è d’accordo con la modifica, il disaccordo può essere espresso entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; in tal caso, l’assicurazione scade al termine del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio. Tuttavia, se l’assicuratore non ha segnalato tale conseguenza al contraente nella comunicazione ai sensi del paragrafo 1, l’assicurazione continua e l’importo del premio non cambia se il contraente non è d’accordo.

§ 2787

L’Assicuratore ha il diritto di detrarre dall’indennità assicurativa il credito assicurativo dovuto o altro credito assicurativo. Ciò non si applica se si tratta di un obbligo di fornire prestazioni assicurative dall’assicurazione obbligatoria; le modalità opposte non vengono prese in considerazione.

§ 2788

Dovere di fare dichiarazioni vere
(1) Se l’assicuratore chiede per iscritto alla persona interessata all’assicurazione durante le trattative sulla conclusione del contratto o all’assicurato durante le trattative sulla modifica del contratto sui fatti rilevanti per la decisione dell’assicuratore, come valutare il rischio assicurativo, se li assicura ea quali condizioni Il richiedente o l’assicurato pone queste domande in modo veritiero e completo. L’obbligo si considera debitamente adempiuto se nella replica non è stato celato nulla di sostanziale.

(2) Quanto stabilito al paragrafo 1 sull’obbligo del contraente si applica in modo analogo all’assicurato.

§ 2789

(1) Se l’assicuratore deve essere a conoscenza delle discrepanze tra l’assicurazione offerta ei requisiti del richiedente al momento della conclusione del contratto, gliene informerà. Nel fare ciò, si terrà conto delle circostanze e delle modalità di conclusione del contratto, nonché se l’altra parte è assistita nella conclusione del contratto da un intermediario indipendente dall’assicuratore.

(2) Se la parte interessata durante le trattative sulla conclusione del contratto o l’assicurato nelle trattative sulla modifica del contratto per iscritto all’assicuratore sui fatti riguardanti l’assicurazione, l’assicuratore deve rispondere a queste domande in modo veritiero e completo.

Variazione del rischio assicurativo
§ 2790

(1) Se le circostanze specificate nel contratto o che l’assicuratore ha richiesto cambiano (§ 2788) cambiano in modo così significativo da aumentare la probabilità del verificarsi di un evento assicurato a causa di un rischio assicurativo concordato esplicitamente, il rischio assicurativo aumenterà.

(2) Il contraente non può, senza il consenso dell’assicuratore, fare nulla che aumenti il ​​rischio assicurativo, né consentirlo a terzi; se in seguito scopre di essersi impegnato senza aumentare il consenso dell’assicuratore che il rischio assicurativo è aumentato, lo notifica senza indebito ritardo all’assicuratore. Se il rischio assicurativo aumenta indipendentemente dalla volontà del contraente, quest’ultimo deve informare l’assicuratore senza indebito ritardo dopo averlo appreso.

(3) Se il rischio assicurativo di una terza parte è assicurato, l’assicurato ha gli obblighi di cui al paragrafo 2.

§ 2791

(1) Se l’assicuratore dimostra che avrebbe concluso il contratto ad altre condizioni, se il rischio assicurativo esisteva già in misura maggiore al momento della conclusione del contratto, ha il diritto di proporre un nuovo importo del premio. Se non lo fa entro un mese dalla data in cui la modifica gli è stata notificata, il suo diritto decade.

(2) Se la proposta non viene accettata o il premio appena determinato viene pagato entro il periodo concordato, altrimenti entro un mese dalla data di consegna della proposta, l’assicuratore ha il diritto di risolvere l’assicurazione con un periodo di preavviso di otto giorni; tuttavia, l’assicuratore non ha questo diritto, a meno che non abbia già indicato la possibilità di risoluzione nella proposta. Se l’assicuratore non risolve l’assicurazione entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il disaccordo con la proposta, o se il periodo di cui al paragrafo 1 è scaduto invano, il suo diritto di rescindere l’assicurazione decade.

§ 2792

Se l’assicuratore dimostra che non avrebbe concluso il contratto a causa delle condizioni valide al momento della conclusione del contratto, se già al momento della conclusione del contratto c’era un rischio assicurativo aumentato, ha il diritto di risolvere l’assicurazione con otto giorni di preavviso. Se l’assicuratore non disdice l’assicurazione entro un mese dal giorno in cui gli è stata notificata la modifica, il suo diritto di disdire l’assicurazione decade.

§ 2793

(1) Se il contraente o l’assicurato viola l’obbligo di notificare un aumento del rischio assicurativo, l’assicuratore ha il diritto di rescindere l’assicurazione senza preavviso. Se l’assicuratore recede dall’assicurazione, ha diritto al premio fino alla fine del periodo assicurativo in cui l’assicurazione è scaduta; in questo caso il premio una tantum spetta integralmente all’assicuratore. Se l’assicuratore non disdice l’assicurazione entro due mesi dal giorno in cui ha appreso dell’aumento del rischio assicurativo, il suo diritto di rescindere l’assicurazione decade.

(2) Se il contraente o l’assicurato viola l’obbligo di notificare un aumento del rischio assicurativo e se un evento assicurato si è verificato dopo questa modifica, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in proporzione al rapporto tra il premio ricevuto e il premio che dovrebbe ricevere, se avesse saputo per tempo dell’aumento del rischio assicurativo dalla comunicazione.

§ 2794

Se il rischio assicurativo si riduce notevolmente durante il periodo assicurativo, l’assicuratore è obbligato a ridurre il premio in proporzione alla riduzione del rischio assicurativo con effetto dal giorno in cui è venuto a conoscenza di tale riduzione.

§ 2795

(1) Le disposizioni dell’aumento dei premi di rischio non si applicano se vi è un aumento del rischio di evitare o ridurre i danni più elevati, o come risultato di un evento assicurato, o in seguito a trattative al comando dell’umanità.

(2) Le disposizioni sulla modifica del rischio assicurativo non si applicano all’assicurazione delle persone in caso di malattia. Per l’assicurazione di persone per altri casi, le disposizioni sulla modifica del rischio assicurativo non si applicano se il rischio assicurativo cambia durante la durata dell’assicurazione; se questa modifica non si è riflessa nel calcolo del premio, sorge un obbligo di notifica nei confronti dell’assicuratore, se il contraente o l’assicurato ne è stato informato.

Indagini per reclami assicurativi
§ 2796

(1) Se si verifica un evento al quale la persona considerata la persona avente diritto associa la richiesta di indennizzo, deve informare l’assicuratore senza indebito ritardo, fornendogli una spiegazione veritiera dell’origine e della portata delle conseguenze di tale evento, dei diritti di terzi e di qualsiasi assicurazione multipla; contestualmente, sottopone all’assicuratore i documenti necessari e procede secondo le modalità convenute nel contratto. Se non è contemporaneamente un contraente o un assicurato, anche il contraente e l’assicurato hanno questi obblighi.

(2) La stessa notifica può essere effettuata da chiunque abbia un interesse legale nell’indennità assicurativa.

§ 2797

(1) L’ Assicuratore dovrà, senza indebito ritardo dopo la notifica ai sensi della Sezione 2796, avviare un’indagine necessaria per accertare l’esistenza e la portata del suo obbligo di adempimento. L’istruttoria si conclude comunicando i suoi risultati al soggetto che ha esercitato il diritto all’indennità; su richiesta di tale persona, l’assicuratore deve giustificare per iscritto l’importo dell’indennità assicurativa o il motivo del suo rifiuto.

(2) Se la notifica contiene consapevolmente informazioni materiali false o grossolanamente distorte sulla portata dell’evento segnalato, o se le informazioni relative a questo evento sono consapevolmente tenute nascoste, l’assicuratore ha diritto al rimborso dei costi opportunamente sostenuti per indagare sui fatti queste informazioni vengono comunicate o nascoste. Si ritiene che l’assicuratore abbia sostenuto opportunamente i costi per l’importo dimostrato.

(3) Se l’assicurato, l’assicurato o un’altra persona che esercita il diritto all’indennizzo sostiene i costi dell’indagine o il loro aumento per violazione dei doveri, l’assicuratore ha diritto a un adeguato risarcimento nei suoi confronti.

§ 2798

(1) Se la scadenza dell’indennità assicurativa non è concordata, è pagabile entro quindici giorni dalla data di conclusione dell’indagine.

(2) Se l’indagine necessaria per accertare l’evento assicurato, l’entità dell’indennità o per accertare la persona autorizzata ad accettare l’indennità non può essere terminata entro tre mesi dalla data di notifica, l’Assicuratore informerà il notificante perché l’indagine non può essere chiusa; se il notificante lo richiede, l’assicuratore gli fornisce i motivi per iscritto. L’Assicuratore fornirà alla persona che esercita il diritto all’indennizzo un ragionevole anticipo su sua richiesta di indennizzo; ciò non si applica se esiste un motivo ragionevole per rifiutare di fornire il deposito.

(3) Se l’assicuratore ha violato l’obbligo ai sensi del paragrafo 2 per motivi da parte sua, è in arretrato; la disposizione opposta non viene presa in considerazione.

§ 2799

Se l’evento assicurato è stato causato intenzionalmente dalla persona che esercita il diritto all’indennità o da un terzo su sua iniziativa, il diritto all’indennità sorge solo se è stato espressamente convenuto o se questa o un’altra legge lo prevede.

§ 2800

Conseguenze della violazione degli obblighi
(1) Se è stato concordato un premio inferiore a seguito di una violazione degli obblighi del contraente o dell’assicurato durante le trattative sulla conclusione di un contratto o sulla sua modifica, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità di una parte pari al rapporto tra il premio ricevuto e il premio che avrebbe dovuto ricevere. .

(2) Se la violazione dell’obbligo del contraente, dell’assicurato o di un’altra persona avente diritto all’indennità ha avuto un effetto materiale sul verificarsi dell’evento assicurato, sul suo corso, aumentando l’entità delle sue conseguenze o determinando o determinando l’importo dell’indennità, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità proporzionale all’effetto della violazione sulla portata dell’obbligo di adempimento dell’assicuratore.

§ 2801

Interruzione dell’assicurazione
(1) L’ assicurazione viene interrotta se il premio non è stato pagato; il periodo di interruzione inizia due mesi dalla scadenza del premio fino al suo pagamento.

(2) Se l’assicurazione viene interrotta durante il periodo assicurativo, l’obbligo di pagare i premi per l’interruzione non dura e il diritto all’indennità non sorge da eventi verificatisi durante l’interruzione e sarebbero altrimenti eventi assicurati. Il periodo di interruzione dell’assicurazione è compreso nel periodo di assicurazione solo se espressamente concordato.

(3) Se sussistono motivi legali per la durata dell’assicurazione obbligatoria, l’assicurazione obbligatoria non può essere interrotta. L’assicurazione sulla vita può essere interrotta solo se concordata.

Fine dell’assicurazione
§ 2802

La validità di un contratto di risoluzione dell’assicurazione richiede che le parti si accordino su come risolverlo. Se il momento della cessazione dell’assicurazione non è stato concordato, è valido che l’assicurazione sia scaduta il giorno in cui l’accordo è entrato in vigore.

§ 2803

(1) L’ assicurazione scade alla fine del periodo assicurativo.

(2) Se è stata concordata un’assicurazione a tempo determinato, può negoziare la scadenza del periodo di assicurazione estinto se l’assicuratore e il contraente almeno sei settimane prima della fine del periodo di assicurazione informano l’altra parte che non è interessata a un’altra assicurazione a termine. Se l’assicurazione non scade e se le condizioni e il periodo di proroga non sono concordati, l’assicurazione viene prorogata alle stesse condizioni per lo stesso periodo per il quale era stata concordata.

§ 2804

Se l’assicuratore ricorda al contraente il pagamento del premio e lo istruisce nel sollecito che l’assicurazione scadrà, se il premio non viene pagato entro un termine aggiuntivo, che deve essere fissato almeno un mese dalla data di consegna del sollecito, l’assicurazione scadrà invano. .

§ 2805

L’assicuratore o il contraente possono risolvere l’assicurazione

a) con otto giorni di preavviso entro due mesi dalla data di conclusione del contratto; o

b) con preavviso di un mese entro tre mesi dalla data di comunicazione del verificarsi dell’evento assicurato; tuttavia, se l’assicuratore risolve l’assicurazione sulla vita, ciò non sarà preso in considerazione.

§ 2806

Il contraente può disdire l’assicurazione con un preavviso di otto giorni

a) entro due mesi dal giorno in cui ha appreso che l’assicuratore aveva utilizzato l’aspetto vietato nel § 2769 per determinare l’importo del premio o per calcolare l’indennità,

(b) entro un mese dalla data in cui ha ricevuto la notifica del trasferimento del pool assicurativo o di parte di esso o della trasformazione dell’assicuratore, o

(c) entro un mese dalla data di pubblicazione dell’avviso che l’autorizzazione dell’assicuratore a svolgere attività di assicurazione è stata revocata.

§ 2807

Se l’assicurazione è stipulata con un premio regolare, l’assicurazione scade sulla base dell’avviso dell’assicuratore o del contraente alla fine del periodo assicurativo; tuttavia, se l’avviso viene consegnato alla controparte oltre sei settimane prima della data di scadenza del periodo assicurativo, l’assicurazione scade alla fine del periodo assicurativo successivo. Se l’assicuratore disdice l’assicurazione sulla vita, la disdetta non viene presa in considerazione.

§ 2808

(1) Se l’assicurato o l’assicurato hanno violato intenzionalmente o per negligenza l’obbligo di cui al § 2788, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto se dimostra che non avrebbe concluso il contratto dopo una risposta vera e completa alle domande. Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto se l’assicuratore ha violato l’obbligo di cui al § 2789. Il diritto di recedere dal contratto scade se la parte non li utilizza entro due mesi dal giorno in cui ha riscontrato o ha dovuto riscontrare una violazione dei doveri di cui al § 2788.

(2) Se l’assicurato recede dal contratto, l’assicuratore lo rimborsa entro un mese dalla data in cui il recesso diventa effettivo, il premio pagato meno quello che ha già pagato dall’assicurazione; se l’assicuratore recede dal contratto, ha il diritto di compensare i costi legati alla costituzione e all’amministrazione dell’assicurazione. Se l’assicuratore recede dal contratto e se il contraente, l’assicurato o un’altra persona ha già ricevuto l’indennità, dovrà rimborsare all’assicuratore entro lo stesso termine quanto eccede il premio pagato dall’indennità pagata.

(3) Se il contratto è stato concluso sotto forma di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto senza fornire una motivazione entro quattordici giorni dalla data della sua conclusione o dalla data in cui le condizioni dell’assicurazione gli sono state comunicate, se tale comunicazione avviene su sua richiesta dopo una conclusione del contratto. Nel caso di assicurazioni che rientrano nel settore delle assicurazioni sulla vita ai sensi di un’altra legge, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione della conclusione del contratto a distanza o dal giorno in cui gli sono state comunicate le condizioni dell’assicurazione, se tale comunicazione avverrà su sua richiesta dopo la conclusione del contratto; ciò vale anche se il contratto è stato concluso in modo diverso dalla vendita a distanza.

(4) Il paragrafo 3 non si applica ai contratti coperti da assicurazione per assistere le persone bisognose durante il viaggio o il soggiorno fuori dal loro luogo di residenza, compresa l’assicurazione delle perdite finanziarie direttamente connesse al viaggio, se tali contratti sono stati conclusi per un periodo inferiore a un mese.

(5) Se l’assicurato recede dal contratto ai sensi del paragrafo 3, l’assicuratore gli restituisce il premio pagato senza indebito ritardo, ma non oltre trenta giorni dal giorno in cui il recesso diventa effettivo; allo stesso tempo ha diritto a detrarre dall’assicurazione quanto già adempiuto. Tuttavia, se l’indennità è stata pagata per un importo superiore all’importo del premio pagato, il contraente, o l’assicurato o quello previsto, restituirà all’assicuratore l’importo dell’indennità pagata che supera il premio pagato.

§ 2809

L’Assicuratore può rifiutare l’indennità assicurativa se la causa dell’evento assicurato era il fatto che

a) di cui ha appreso solo dopo il verificarsi dell’evento assicurato,

b) che non ha potuto scoprire quando ha organizzato l’assicurazione o il suo cambiamento a seguito di una violazione colposa dell’obbligo stabilito nel § 2788 a

c) se, alla luce di ciò, non ha concluso il contratto al momento della conclusione del contratto o se lo avrebbe concluso ad altre condizioni.

§ 2810

L’assicurazione termina con la cessazione dell’interesse assicurativo, la cessazione del rischio assicurativo, la data di morte della persona assicurata, la data di cessazione della persona giuridica assicurata senza un successore legale o la data di rifiuto dell’indennità assicurativa.

Sottosezione 2

Assicurazione contro i danni
§ 2811

Gamma
In caso di assicurazione contro i danni, l’assicuratore fornisce un’indennità assicurativa che, nella misura concordata, compensa la perdita di proprietà derivante dall’evento assicurato.

§ 2812

Passaggio di proprietà di beni assicurati
A meno che non sia stato espressamente convenuto che l’assicurazione non scadrà a causa di un cambiamento di proprietà o di comproprietà della proprietà assicurata, l’assicurazione scadrà il giorno della notifica di tale modifica all’assicuratore.

Limiti di indennità assicurativa
§ 2813

Se il limite di indennizzo è stato concordato, si considera applicato a un evento di sinistro.

§ 2814

(1) Se si concorda che l’indennità è limitata dal limite massimo, tale limite sarà determinato dalla somma assicurata o dal limite dell’indennità.

(2) Se il valore assicurativo di un’attività può essere determinato alla conclusione del contratto, il limite massimo dell’indennità assicurativa sarà determinato, su proposta dell’assicurato, dalla somma assicurata per un importo corrispondente al valore assicurativo del bene assicurato al momento della conclusione del contratto. L’assicuratore ha il diritto di rivedere il valore della proprietà assicurata al momento della conclusione del contratto.

(3) Se non è possibile determinare il valore assicurato di un bene al momento della conclusione di un contratto, il limite massimo dell’indennità sarà determinato dal limite di indennità su proposta dell’assicurato. Tale limite è concordato anche se l’assicurazione copre solo una parte del valore del bene assicurato ai sensi del capoverso 2 (assicurazione frazionaria). Se l’interesse assicurativo corrisponde a questo, il limite massimo dell’indennità assicurativa può quindi essere determinato anche in caso di assicurazione ai sensi del capoverso 2.

§ 2815

Se è espressamente convenuto nel contratto che la persona che acquisisce il diritto all’indennizzo sopporterà la perdita di proprietà, il cui importo non supera il limite concordato, o che questa persona sopporterà una certa parte della perdita di proprietà, l’assicuratore non è obbligato a fornire un indennizzo nella misura in cui partecipazione concordata in questo modo.

§ 2816

Assicurazione plurale
Se lo stesso interesse assicurativo è assicurato contro lo stesso rischio assicurativo e per lo stesso periodo con più assicuratori, viene creata un’assicurazione plurima. L’assicurazione multipla può sorgere come

a) coassicurazione, se è stato concluso un contratto tra il contraente e più assicuratori rappresentati dall’assicuratore capofila e se il contraente si è impegnato a pagare un premio unico,

b) assicurazione concorrente, se la somma delle somme assicurate non supera il valore assicurato del bene assicurato o se la somma dei limiti di indennità non supera l’ammontare effettivo del danno subito, o

c) assicurazione multipla, se la somma delle somme assicurate supera il valore assicurato del bene assicurato o se la somma dei limiti di indennità supera l’ammontare effettivo del danno subito.

§ 2817

Coassicurazione
(1) Se la coassicurazione è concordata, l’assicuratore principale specificato nel contratto determinerà le condizioni di assicurazione e l’importo del premio, amministrerà la coassicurazione, riceverà notifiche di eventi assicurati e condurrà le indagini necessarie per determinare l’entità dell’obbligo degli assicuratori di fornire benefici assicurativi; in tal senso agisce per conto di altri assicuratori. Se il metodo di raccolta dei premi non è concordato, anche l’assicuratore principale riceve i premi.

(2) Nell’ambito della coassicurazione, un contratto può anche essere concluso tra il contraente e diversi assicuratori che hanno concordato una procedura comune per l’assicurazione di determinati rischi assicurativi, in nome e per conto di tutti gli assicuratori, e nominato l’assicuratore capofila, o a tal fine, o un intermediario assicurativo qualificato secondo un’altra legge per un grado più elevato di competenza professionale.

(3) Il diritto all’indennità è esercitato nei confronti dell’assicuratore principale. Gli assicuratori si saldano a vicenda in base alle loro quote; se le azioni non sono state concordate, sono le stesse.

(4) Al momento della liquidazione dell’assicuratore, i suoi obblighi assicurativi derivanti dalla coassicurazione saranno adempiuti allo stesso modo degli obblighi derivanti da altre assicurazioni stipulate da questo assicuratore.

(5) Le disposizioni che derogano ai paragrafi da 1 a 4 non sono prese in considerazione, anche se uno degli assicuratori partecipa alla coassicurazione tramite una rete aziendale stabilita presso la sede legale dell’assicuratore o tramite la sua filiale situata nel territorio di un altro Stato membro. uno Stato dell’Unione Europea o uno Stato Membro dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo diverso dallo Stato di residenza dell’Assicuratore, o se il rischio assicurativo si trova in uno di questi Stati o nella Repubblica Ceca. Ciò non si applica all’assicurazione di grandi rischi ai sensi di un’altra legge che disciplina il settore assicurativo.

§ 2818

Assicurazione multipla
(1) In caso di più assicurazioni, il contraente deve informare ciascun assicuratore senza indebito ritardo e deve indicare nella notifica gli altri assicuratori e le somme assicurate oi limiti di indennità concordati negli altri contratti.

(2) L’ assicuratore al quale l’evento assicurato è stato notificato per la prima volta deve fornire l’indennità fino all’importo della somma assicurata o il limite dell’indennità concordata nel contratto a cui è vincolato, e ne informa gli altri assicuratori di cui è venuto a conoscenza senza indebito ritardo. Ciò non pregiudica il diritto della persona avente diritto di richiedere un risarcimento fino all’importo del risarcimento per la perdita di beni su altri assicuratori, se la somma assicurata o il limite di indennizzo concordato nel contratto con il primo assicuratore non è sufficiente a coprire l’intera perdita di patrimonio derivante dall’evento assicurato.

(3) Gli assicuratori stabiliscono nella proporzione in cui le somme assicurate oi limiti di indennizzo sono concordati nei contratti ai quali sono vincolati, tenendo conto dell’indennità prevista ai sensi del paragrafo 2, seconda frase.

§ 2819

Costi di salvataggio
(1) Se il contraente ha sostenuto opportunamente i costi per scongiurare un evento assicurato imminente per mitigare le conseguenze di un evento assicurato già verificatosi o perché ha adempiuto all’obbligo di rimuovere la proprietà assicurata danneggiata o i suoi resti per motivi igienici, ambientali o di sicurezza, ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’assicuratore. , nonché il risarcimento dei danni subiti in relazione a tale attività.

(2) L’ accordo con il quale l’assicuratore si è riservato il diritto in relazione al risarcimento ai sensi del paragrafo 1 non sarà preso in considerazione.

a) ridurre la somma assicurata o il limite di indennità da parte loro,

b) limitarli a meno del 30% della somma assicurata o al limite di indennità in caso di salvataggio della vita o della salute delle persone, oppure

c) limitarli se l’assicurato ha sostenuto costi di salvataggio con il consenso dell’assicuratore, sebbene non fosse altrimenti obbligato a farlo.

(3) Se le spese di salvataggio sono state sostenute dall’assicurato o da un’altra persona oltre l’ambito degli obblighi previsti da un’altra legge, ha lo stesso diritto al risarcimento nei confronti dell’assicuratore del contraente.

§ 2820

Trasferimento del diritto all’assicuratore
(1) Se, in relazione a un evento assicurato imminente o incorso, una persona che ha diritto all’indennità, l’assicurato o una persona che ha sostenuto costi di salvataggio, ha sostenuto un diritto al risarcimento del danno o un altro diritto simile nei confronti di un altro, questa richiesta, inclusi gli accessori, la sicurezza e altri diritti ad essa associati al momento del pagamento delle prestazioni dall’assicurazione all’assicuratore, fino all’importo delle prestazioni pagate dall’assicuratore alla persona avente diritto. Ciò non si applica se questa persona ha acquisito tale diritto nei confronti della persona che vive con lui nella stessa economia domestica o è dipendente da lui per il mantenimento, a meno che non abbia causato intenzionalmente l’evento assicurato.

(2) Una persona il cui diritto è passato all’assicuratore deve rilasciare i documenti necessari all’assicuratore e informarlo di tutto ciò che è necessario per l’affermazione del reclamo. Se il trasferimento del diritto all’assicuratore viene ostacolato, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità assicurativa dell’importo che avrebbe altrimenti potuto ricevere. Se l’assicuratore ha già erogato prestazioni, ha diritto a un risarcimento fino a tale importo.

Sottosezione 3

Assicurazione sul volume
§ 2821

L’assicurazione sull’ammontare obbliga l’assicuratore a fornire un’indennità singola o ripetuta nella misura concordata in caso di evento assicurato. La base per determinare l’importo del premio assicurativo e per calcolare l’indennità assicurativa è l’importo determinato su richiesta dell’assicurato, che l’assicuratore deve pagare in caso di evento assicurato, o l’importo e la frequenza del pagamento della pensione.

§ 2822

Il diritto all’indennizzo dall’importo assicurativo non pregiudica il diritto al risarcimento del danno o un altro diritto nei confronti della persona che è tenuta a risarcire il danno.

§ 2823

Quando l’assicurazione giusta riduce il periodo di assicurazione, il rimborso e il rinnovo dell’assicurazione dopo aver ridotto la somma assicurata, dopo aver ridotto la pensione annuale o dopo aver ridotto il periodo di assicurazione, devono essere concordati nel contratto, a meno che tale diritto non sia stabilito direttamente dalla presente legge.

Sottosezione 4

Disposizioni generali sull’assicurazione personale
§ 2824

(1) Nell’assicurazione personale, una persona può essere assicurata in caso di decesso, raggiungimento di una certa età o il giorno specificato nel contratto come fine dell’assicurazione, in caso di malattia, infortunio o altri fatti relativi alla salute o un cambiamento dello stato personale della persona assicurata.

(2) L’assicurazione personale conferisce a una persona specificata nel contratto il diritto al pagamento dell’importo o della pensione concordati o il diritto all’indennità dell’importo specificato, se si verifica un evento assicurato ai sensi del paragrafo 1.

§ 2825

Se è stata stipulata un’assicurazione contro l’incapacità lavorativa e il contratto non fornisce un’indicazione chiara della natura e dell’entità dell’incapacità a cui si applica l’assicurazione, l’assicurazione contro l’incapacità lavorativa dell’assicurato è considerata assicurativa.

§ 2826

(1) Se il contraente stipula un contratto a favore del destinatario, per la conclusione del contratto è necessario anche il consenso dell’assicurato. Se l’assicurato deve essere un discendente del contraente che non è completamente indipendente, non è richiesto alcun consenso speciale se lo stesso contraente è il rappresentante legale dell’assicurato.

(2) Se è richiesto il consenso dell’assicurato o del suo rappresentante legale e se il contraente non dimostra il proprio consenso entro il periodo concordato, altrimenti entro tre mesi dalla data di conclusione del contratto, l’assicurazione scade alla fine di tale periodo. Se durante questo periodo si verifica un evento assicurato senza che sia stato concesso il consenso, l’assicurato acquisisce il diritto all’indennità; se l’evento assicurato è il decesso dell’assicurato, questo diritto è acquisito dalle persone elencate al § 2831.

(3) Il consenso di cui al comma 1 è richiesto anche per il cambio del soggetto designato, il cambio delle quote dell’indennità assicurativa, qualora siano stati individuati più destinatari, e per il pagamento del prezzo di rimborso; in caso di mancato consenso non saranno presi in considerazione.

§ 2827

Assicurazione di gruppo
(1) Se l’assicurazione copre i membri di un determinato gruppo, o le loro famiglie e le persone a loro carico, non è necessario che il contratto contenga i nomi dell’assicurato, se l’assicurato può essere determinato senza dubbio almeno al momento dell’evento assicurato.

(2) Il consenso dell’assicurato ai sensi dell’articolo 2826 non è richiesto. Ciò vale in modo analogo se l’assicurato cede il contratto.

(3) La violazione dell’obbligo di rispondere in modo veritiero e completo alle domande dell’assicuratore, nel caso di un’assicurazione di gruppo, influisce solo sull’assicurazione delle persone alle quali si riferisce la violazione di tale obbligo.

§ 2828

(1) In caso di motivi legati alla determinazione dell’ammontare del rischio assicurativo, dell’importo del premio assicurativo o dell’indagine su un evento assicurato, l’assicuratore può richiedere dati sullo stato di salute e sullo stato di salute accertato o sulla causa del decesso dell’assicurato, se l’assicuratore ha dato il consenso assicurato. L’indagine viene effettuata anche sulla base delle relazioni e della documentazione medica richieste dal soggetto che gestisce la struttura medica autorizzata dall’assicuratore ai medici curanti e, se necessario, da una visita o visita effettuata dalla struttura medica.

(2) Se è stato concordato che il contraente è esonerato dall’obbligo di pagare i premi, l’assicuratore può richiedere dati sulle sue condizioni di salute e, in base al consenso del contraente, riesaminare le sue condizioni di salute in conformità al paragrafo 1.

§ 2829

Se l’evento assicurato è il decesso dell’assicurato, il contraente può determinare chi è il nome della persona designata o il suo rapporto con l’assicurato. Fino al verificarsi di un evento assicurato, il contraente può cambiare la persona designata; la modifica ha effetto il giorno della consegna della comunicazione all’assicuratore.

§ 2830

(1) Se il contraente ha nominato il proprio coniuge come persona designata e se è stato convenuto che la determinazione è irrevocabile, i suoi effetti cesseranno con il divorzio o con la dichiarazione del matrimonio nullo.

(2) Se il contraente ha designato il suo antenato o discendente come previsto e se è stato concordato che la determinazione è irrevocabile, i suoi effetti cesseranno con l’adozione del previsto o del contraente. Ciò vale anche se l’adottato o l’adottante dell’assicurato è stato irrevocabilmente assegnato al contraente previsto e se l’adozione è stata annullata.

§ 2831

(1) Se la persona designata non è stata determinata al momento dell’evento assicurato, o se la persona designata non ha acquisito i diritti all’indennità, questo diritto viene acquisito dal coniuge dell’assicurato e, in caso contrario, dai figli dell’assicurato.

(2) Se la persona di cui al paragrafo 1 non lo è, i genitori dell’assicurato acquisiscono i diritti all’indennità e, in caso contrario, gli eredi dell’assicurato acquisiscono tale diritto. Le disposizioni sulla tutela dell’erede legale non sono interessate.

(3) Se il diritto all’indennità sorge per più di una persona, le loro azioni si considerano le stesse.

§ 2832

(1) La persona designata acquisisce il diritto all’indennità al verificarsi di un evento assicurato. Fino a quando la persona designata acquisisce questo diritto, il contraente è libero di disporre dei diritti di assicurazione, in particolare di sospenderli o cederli, nonché di modificare la designazione della persona designata. Tuttavia, nel caso dell’assicurazione pensionistica, è necessario il consenso dell’assicuratore per cambiare quella prevista, altrimenti l’assicuratore non è vincolato dal cambiamento.

(2) Se l’assicurato è una persona diversa dal contraente, il procedimento giudiziario di cui al paragrafo 1 richiede il consenso dell’assicurato, altrimenti non viene preso in considerazione.

Sottosezione 5

Assicurazione sulla vita
§ 2833

L’assicurazione sulla vita in caso di decesso, raggiungimento di una certa età o del giorno specificato nel contratto come fine dell’assicurazione, o in caso di altro fatto riguardante un cambiamento dello stato personale di una persona può essere stipulata solo come assicurazione a capitale.

§ 2834

(1) Se l’assicuratore ha determinato in modo errato il premio, il periodo di assicurazione, il periodo di pagamento del premio o la somma assicurata perché il contraente ha indicato in modo errato la data di nascita o il sesso dell’assicurato, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in proporzione al premio pagato al premio, che sarebbe stato pagato se il contraente avesse indicato correttamente la data di nascita o il sesso dell’assicurato.

(2) Se, a seguito di dati indicati in modo errato ai sensi del paragrafo 1, è stato pagato un premio più elevato, l’assicuratore deve adeguare il suo importo a partire dal periodo assicurativo successivo al periodo assicurativo in cui ha appreso i dati corretti. I premi pagati per i periodi di assicurazione successivi sono ridotti dai pagamenti in eccesso dei premi; se il premio era un pagamento una tantum, l’assicuratore deve restituire il pagamento in eccesso al contraente senza indebito ritardo.

§ 2835

Se è stata indicata la data di nascita errata dell’assicurato, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto se dimostra che non avrebbe concluso il contratto a causa delle condizioni assicurative in vigore al momento della conclusione del contratto. Se l’assicuratore non esercita il diritto di recesso dal contratto durante la vita dell’assicurato ed entro tre anni dalla data di conclusione del contratto, ma entro e non oltre due mesi dalla conoscenza delle informazioni errate, il suo diritto decade.

§ 2836

Se sia l’Assicurato che l’Assicurato muoiono contemporaneamente o in circostanze che impediscono di accertare quale di loro sia morto per primo, si considera accertato ai fini dell’assicurazione che l’Assicurato sia sopravvissuto all’Assicurato. Tuttavia, se l’assicurato è deceduto senza il diritto alla prestazione acquisito dalle persone elencate nei § 2829 e 2830, si considera stabilito a tal fine che il superstite previsto dell’assicurato.

§ 2837

Esclusione dall’assicurazione
L’Assicuratore non è obbligato a fornire indennità assicurativa in caso di suicidio dell’Assicurato, se l’assicurazione è durata ininterrottamente per meno di due anni prima del suicidio.

Riduzione della somma assicurata, riduzione della pensione annuale e abbreviazione del periodo assicurativo
§ 2838

(1) Se è stato pagato un premio regolare per l’assicurazione per il periodo specificato nel contratto e se nessun altro premio regolare è stato pagato entro il periodo specificato dopo questo periodo, tale assicurazione deve essere modificata in assicurazione con una somma assicurata ridotta (riduzione della somma assicurata) o in una pensione annuale, senza obbligo di pagamento dei premi ordinari.

(2) Se la somma assicurata ridotta o la rendita annua ridotta è inferiore al limite concordato nel contratto, il periodo di assicurazione viene ridotto.

§ 2839

La riduzione della somma assicurata, la riduzione della pensione annuale o l’accorciamento del periodo assicurativo avverrà il primo giorno successivo alla scadenza del periodo, trascorso il quale l’assicurazione scadrà altrimenti per mancato pagamento del premio.

§ 2840

Il contraente può chiedere un aumento della somma assicurata ridotta o dell’importo della pensione annua riportandolo all’importo originario solo se questo è stato espressamente concordato. Lo stesso vale per l’estensione del periodo di assicurazione ridotto alla durata originaria.

§ 2841

Se l’assicurazione in caso di decesso è stata stipulata per un periodo precisamente determinato per i premi ordinari, in caso di mancato pagamento dei premi non sorge il diritto alla riduzione dell’importo assicurativo, alla riduzione della pensione annua o alla riduzione del periodo assicurativo e decade l’assicurazione per il mancato pagamento dei premi.

Redenzione
§ 2842

(1) Se l’assicurazione sulla vita stipulata con un premio regolare è stata pagata per almeno due anni, o se l’assicurazione è a premio unico concordato per un periodo superiore a un anno, o se l’assicurazione è con una somma assicurata ridotta, il contraente ha il diritto , a meno che il contratto non precluda all’assicuratore il pagamento di un riscatto su sua richiesta. La commissione di rimborso è pagabile entro tre mesi dalla data di consegna della richiesta di pagamento all’assicuratore; l’assicurazione di rimborso scade al momento del pagamento.

(2) Se in qualsiasi momento durante il periodo assicurativo l’assicurato richiede un’indicazione dell’importo dell’importo del rimborso, l’assicuratore lo comunicherà entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, compreso il calcolo del prezzo di rimborso.

§ 2843

In caso di assicurazione in caso di morte stipulata per un periodo determinato con precisione, il diritto al rimborso sorge solo se espressamente concordato. Lo stesso vale per l’assicurazione dalla quale viene pagata la pensione, se la pensione è già stata versata.

Sottosezione 6

Assicurazione infortuni
§ 2844

Dall’assicurazione contro gli infortuni, l’assicuratore fornirà l’indennità assicurativa per l’importo concordato nel contratto, se l’assicurato ha subito un infortunio.

§ 2845

L’Assicuratore ha il diritto di rifiutare di fornire prestazioni assicurative se l’infortunio dell’Assicurato è avvenuto in relazione a un atto per il quale l’Assicurato è stato ritenuto colpevole di un reato intenzionale o per il quale ha intenzionalmente danneggiato la sua salute.

§ 2846

(1) L’ Assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità assicurativa fino alla metà se l’incidente si è verificato a seguito del consumo di alcol o di una sostanza che crea dipendenza o di un preparato contenente tale sostanza da parte della parte lesa, se giustificato dalle circostanze in cui si è verificato l’incidente. Tuttavia, se un tale incidente ha provocato la morte del danneggiato, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità assicurativa solo se l’incidente è avvenuto in relazione all’atto del danneggiato, che ha causato lesioni gravi o morte ad un’altra persona.

(2) L’assicuratore non ha il diritto ai sensi del paragrafo 1 se l’alcol o la sostanza che crea dipendenza conteneva un farmaco che l’assicurato ha utilizzato secondo le modalità prescritte dall’assicurato e se l’assicurato non è stato informato dal medico o dal produttore del farmaco che l’attività non può essere svolta a seguito dell’incidente.

Sottosezione 7

Assicurazione contro le malattie
§ 2847

Nell’assicurazione malattia, l’assicuratore paga per l’assicurato l’avente diritto nella misura concordata i costi o l’importo concordato per l’assistenza sanitaria sostenuti a seguito di malattia o infortunio e gli atti relativi alla salute dell’assicurato, in particolare malattia, infortunio, gravidanza e cure preventive o dispensarie o altri fatti relativi allo stato di salute dell’assicurato.

§ 2848

Se è stato concordato un periodo di attesa, può essere determinato per un massimo di tre mesi, per parto, psicoterapia, protesi dentarie e ortopediche fino a otto mesi e per cure infermieristiche fino a tre anni dalla data di inizio dell’assicurazione.

Sottosezione 8

Assicurazione sulla proprietà
§ 2849

Se il valore assicurativo non è concordato durante l’assicurazione della proprietà, il valore assicurativo rappresenta il prezzo usuale che la proprietà ha nel momento in cui viene determinato il suo valore.

§ 2850

(1) Se una cosa collettiva è assicurata, l’assicurazione copre tutte le cose che appartengono alla cosa collettiva al verificarsi dell’evento assicurato. Le disposizioni sulla somma assicurata o sul limite di indennizzo, sul valore assicurato, sulla sottoassicurazione e sulla riassicurazione si applicano a tutta la materia collettiva. Se l’assicurazione copre più elementi collettivi, la somma assicurata o il limite di indennità viene determinata separatamente per ciascun gruppo.

(2) Se una serie di cose è assicurata, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

§ 2851

(1) Se la proprietà è stata danneggiata o distrutta da un evento assicurato, la persona avente diritto all’indennità, alla riparazione della proprietà danneggiata o alla rimozione dei resti della proprietà distrutta deve astenersi fino a quando l’assicuratore non dà il suo consenso. Se è stato concordato un periodo prima della scadenza del parere dell’assicuratore, tale obbligo scadrà al più tardi alla fine di tale periodo; se non è stato concordato, tale obbligo decade se l’assicuratore non esprime il suo parere entro un termine adeguato alle circostanze del caso.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se è necessario iniziare a riparare la proprietà o rimuovere i suoi residui prima per motivi di sicurezza, salute o protezione ambientale o per altri gravi motivi.

§ 2852

(1) Se, dopo un evento da cui esercita il diritto all’indennizzo, l’assicurato o un’altra persona avente diritto scopre che la proprietà smarrita o rubata a cui si riferisce tale evento è stata ritrovata, deve informare l’assicuratore senza indebito ritardo. Tuttavia, la proprietà non sarà considerata come trovata se

(a) il suo possesso è stato perso e non può essere recuperato del tutto o può essere ottenuto solo con difficoltà o costi sproporzionati; o

(b) l’ articolo è stato danneggiato nella misura in cui è scomparso in quanto tale o può essere riparato solo a un costo sproporzionato.

(2) Se l’assicuratore ha fornito l’indennità assicurativa dopo il verificarsi dell’evento assicurato, il diritto di proprietà sull’oggetto assicurato non gli passa, ma ha il diritto di emettere quanto ha fornito sull’indennità assicurativa. Tuttavia, l’avente diritto può detrarre i costi opportunamente sostenuti per l’eliminazione dei vizi sorti nel momento in cui è stato privato della possibilità di disporre della proprietà.

§ 2853

Riassicurazione
(1) Se la somma assicurata supera il valore assicurato del bene assicurato, l’assicuratore e il contraente hanno il diritto di proporre all’altra parte che la somma assicurata venga ridotta riducendo il premio per il periodo di assicurazione successivo a tale modifica. Se la parte non accetta la proposta entro un mese dal giorno in cui è stata ricevuta, l’assicurazione decade.

(2) Se la somma assicurata supera il valore assicurato della proprietà assicurata ed è stato concordato un premio una tantum, l’assicuratore ha il diritto di richiedere una riduzione della somma assicurata a condizione che anche il premio sia ridotto proporzionalmente e il contraente ha il diritto di chiedere una riduzione del premio a condizione che anche la somma assicurata sarà ridotta proporzionalmente.

§ 2854

Sottoassicurazione
Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurato del bene assicurato al momento dell’evento assicurato, l’Assicuratore riduce l’indennità nella stessa proporzione della somma assicurata al valore effettivo assicurato del bene assicurato; ciò non si applica se le parti convengono che la prestazione assicurativa non sarà ridotta.

§ 2855

Disposizioni speciali
Se l’assicurazione dei tessuti o degli organi umani destinati al trapianto è stipulata ai sensi di un’altra legge, o del sangue umano o dei suoi componenti raccolti per la produzione di derivati ​​del sangue e per l’uso nell’uomo ai sensi di un’altra legge, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 2849 a 2854. Ciò vale anche se, dopo la morte di una persona, il suo corpo o una parte separata di esso è assicurato.

Sottosezione 9

Assicurazione di protezione giuridica
§ 2856

(1) Con un contratto di assicurazione di protezione giuridica, l’assicuratore si impegna a coprire, nella misura concordata, i costi dell’assicurato associati all’esercizio del suo diritto e alla fornitura dei servizi correlati.

(2) Se in un contratto stipulato per più rischi assicurativi è stata stipulata un’assicurazione di tutela legale (contratto di assicurazione combinato), l’accordo è valido se è stabilito in una parte speciale del contratto in cui sono concordati il ​​contenuto e la portata dell’assicurazione di protezione giuridica, nonché l’importo del premio. per l’assicurazione di protezione giuridica.

(3) L’assicurazione di protezione giuridica può essere stipulata solo come assicurazione contro i danni.

§ 2857

Le disposizioni che limitano la libertà dell’assicurato di scegliere un rappresentante non vengono prese in considerazione.

§ 2858

L’assicuratore deve garantire che

a) nessuno dei suoi dipendenti, a cui ha affidato la liquidazione dell’assicurazione tutela legale o della consulenza legale in quella classe di assicurazione, ha svolto contemporaneamente un’attività simile in un’altra classe di assicurazione gestita dall’assicuratore che ha concluso il contratto di assicurazione tutela giudiziaria; ciò si applica anche se tale attività simile è svolta in un altro ramo assicurativo da un altro assicuratore non vita che è una persona controllata o controllante in relazione all’assicuratore che ha concluso un contratto di assicurazione tutela giudiziaria,

(b) il regolamento dei diritti assicurativi è stato effettuato da una persona indipendente dall’assicuratore, come specificato nel contratto; o

c) la persona avente diritto ha avuto la possibilità di scegliere un rappresentante per tutelare i suoi interessi nel momento in cui è sorto il diritto all’indennità.

§ 2859

(1) L’ assicuratore è obbligato a concludere un accordo con il contraente su un arbitro per la risoluzione delle controversie derivanti dall’assicurazione di protezione giuridica, se il contraente lo richiede. Il contraente deve essere informato del diritto di richiedere la conclusione di una convenzione arbitrale nel contratto di assicurazione.

(2) In caso di conflitto di interessi o disaccordo tra l’assicuratore e il contraente nella risoluzione della controversia o disaccordo nella risoluzione di tale questione, l’assicuratore è tenuto a informare il contraente dell’assicurazione del suo diritto ai sensi del paragrafo 1 e della possibilità di risolvere la controversia in arbitrato.

§ 2860

Le disposizioni delle sezioni da 2857 a 2859 non si applicano a

a) assicurazione di protezione giuridica relativa all’esercizio di navi marittime o rischi assicurativi derivanti da tale operazione,

b) rappresentanza dell’assicurato, se tale attività è contemporaneamente svolta nell’interesse proprio dell’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione di responsabilità, e

(c) assicurazione tutela giudiziaria fornita dall’assicuratore in aggiunta all’assicurazione per assistere le persone che si trovano in difficoltà durante il viaggio o lontano dal loro luogo di residenza.

Sottosezione 10

Assicurazione
§ 2861

(1) Dall’assicurazione di responsabilità, l’assicurato ha il diritto per l’assicuratore di risarcire la parte lesa per il danno in caso di evento assicurato, o altro danno, nella misura e nell’importo specificato dalla legge o dal contratto, se è sorto l’obbligo di risarcire l’assicurato.

(2) La parte lesa acquisisce il diritto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore solo se è stato concordato o se così previsto da un’altra legge.

(3) L’ assicurazione può essere stipulata solo come assicurazione contro i danni.

§ 2862

(1) L’ Assicurato deve notificare all’Assicuratore senza indebito ritardo il verificarsi di un sinistro, il fatto che la parte lesa ha esercitato il diritto al risarcimento nei suoi confronti e commenterà il suo obbligo di risarcire il danno o il danno, il risarcimento richiesto e il suo importo.

(2) L’ Assicurato dovrà inoltre notificare all’Assicuratore senza indebito ritardo che è stato avviato un procedimento contro di lui in relazione a un sinistro dinanzi a un’autorità pubblica o un procedimento arbitrale; contestualmente informerà chi è il suo legale rappresentante e informerà l’assicuratore sull’andamento e sui risultati del procedimento. Nella procedura di risarcimento, l’assicurato procede secondo le istruzioni dell’assicuratore; le spese del procedimento sono pagate dall’assicuratore all’assicurato.

§ 2863

L’Assicuratore ha il diritto di discutere il sinistro per conto dell’Assicurato non appena gli è stato notificato. L’Assicuratore ha il diritto di richiedere alla parte lesa i dati specificati nel § 2777 paragrafo 3.

§ 2864

L’Assicuratore ha il diritto di conoscere i dati sullo stato di salute o sulla causa del decesso del danneggiato durante le indagini sul sinistro, se il danneggiato o altra persona autorizzata dà il suo consenso; § 2828 si applica mutatis mutandis.

§ 2865

(1) Se il limite di indennizzo non è stato concordato, l’assicuratore risarcirà integralmente la parte lesa per il danno o altro danno. Se l’assicurato ha risarcito il danno o l’infortunio coperto dall’assicurazione, ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’assicuratore fino all’importo che l’assicuratore sarebbe altrimenti obbligato a pagare al danneggiato.

(2) Se l’assicuratore concorda con la parte lesa di fornirgli un risarcimento una tantum dell’importo determinato utilizzando metodi attuariali nel caso di diritti aventi natura di prestazione ripetuta, come in particolare il diritto al risarcimento per il mancato guadagno o le spese di mantenimento dei superstiti, tutti i diritti già creati e futuri saranno regolati da un pagamento una tantum. Tale accordo richiede il consenso dell’assicurato. Se l’assicurato non può concederlo, tale consenso non è richiesto.

§ 2866

(1) Se l’Assicurato ha causato un sinistro sotto l’influenza del consumo di alcol o dell’uso di una sostanza che crea dipendenza o di un preparato contenente tale sostanza, l’Assicuratore ha diritto al risarcimento per ciò che ha eseguito per lui.

(2) L’assicuratore non ha diritto ai sensi del paragrafo 1 se l’alcol o la sostanza che crea dipendenza conteneva un farmaco che l’assicurato ha utilizzato secondo le modalità prescritte dal medico assicurato e se il medico o il produttore del medicinale della parte lesa non ha avvertito l’attività ha causato un evento di perdita di conseguenza.

§ 2867

Se l’assicurazione è correlata al diritto di proprietà e se non è stato espressamente convenuto che l’assicurazione non scadrà a causa di un cambiamento di proprietà o di comproprietà, l’assicurazione scadrà il giorno della notifica di tale modifica all’assicuratore.

Sottosezione 11

Assicurazione di credito o garanzia
§ 2868

(1) L’assicurazione del credito è disposta per la protezione contro le conseguenze sulla proprietà che possono derivare all’assicurato dal mancato pagamento dei fondi forniti dal debitore.

(2) L’ assicurazione di garanzia è stipulata per il caso di adempimento dall’obbligo di garanzia dell’assicurato, decadenza del deposito o della garanzia, o prestazione del deposito o della garanzia o per un altro motivo concordato simile.

(3) L’assicurazione del credito o della garanzia può essere stipulata solo come assicurazione contro i danni.

§ 2869

Se la persona che è sorta per l’indennità non notifica all’assicuratore il verificarsi del sinistro entro il periodo concordato nel contratto, il tribunale non concede il diritto all’indennità se l’assicuratore si oppone alla tardiva notifica del sinistro.

§ 2870

L’assicurazione del credito con sostegno statale è disciplinata dalla presente legge e dalla legge che regola l’assicurazione e il finanziamento delle esportazioni con sostegno statale.

Sottosezione 12

Assicurazione contro le perdite finanziarie
§ 2871

(1) L’oggetto dell’assicurazione contro le perdite finanziarie sono i costi sostenuti a seguito di un evento di perdita, o mancato guadagno o altre perdite finanziarie specificate nel contratto.

(2) L’ assicurazione contro le perdite finanziarie può essere stipulata come assicurazione contro danni o importo.

§ 2872

Grande assicurazione contro i rischi assicurativi
(1) Se l’assicuratore assicura un rischio assicurativo elevato nell’assicurazione contro i danni ai sensi di un’altra legge che disciplina il settore assicurativo, è possibile deviare da qualsiasi disposizione di questa parte a favore di qualsiasi parte, se richiesto dallo scopo e dalla natura dell’assicurazione.

(2) Un’assicurazione contro i grandi rischi assicurativi può essere stipulata solo come assicurazione contro i danni.

Sezione 3

Scommessa, gioco e lotteria
Sottosezione 1

Scommessa
§ 2873

Fornitura di base
(1) Scommettendo, almeno una parte si impegna a conquistare l’altra se la sua dichiarazione di fatto risulta essere sconosciuta alle parti o se l’affermazione dell’altra parte su questo evento risulta essere corretta.

(2) Se la parte la cui dichiarazione si rivela corretta ha la certezza del risultato e se lo nasconde all’altra parte, la scommessa è nulla.

§ 2874

Se non è stato assegnato alcun premio, la parte vincente non può applicarlo.

§ 2875

Se un premio è stato assegnato, la parte perdente non può recuperarlo. Ciò non si applica se la parte soccombente era chiaramente una persona con capacità mentali o intellettuali insufficienti.

§ 2876

Se il premio è stato reso manifestamente eccessivo in considerazione delle circostanze del caso e della posizione e delle possibilità delle parti, il giudice può ridurlo proporzionalmente su richiesta della parte soccombente.

§ 2877

Né può essere recuperato un credito derivante da un prestito o un credito fornito consapevolmente per una scommessa. Ciò non si applica se il prestito o il credito è stato concesso da una persona con capacità mentali o intellettuali insufficienti.

§ 2878

Un credito derivante da una scommessa o da un prestito o un credito consapevolmente fornito per una scommessa non recuperabile non può essere validamente garantito. Se un debito corrispondente a tale credito è stato riconosciuto, non sarà preso in considerazione.

§ 2879

Le disposizioni sulle scommesse non si applicano se, in relazione all’attività delle parti, è stato stipulato un contratto per la fornitura di beni mobili in modo che l’oggetto non debba essere consegnato ma dovrà essere pagata solo la differenza tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato al momento della consegna. Ciò vale anche se la consegna della cosa non fosse direttamente esclusa dal contratto, ma è chiaro dalle circostanze che devono essere note alle parti che le parti si preoccupano solo di ottenere tale differenza.

§ 2880

Le disposizioni sulle scommesse non si applicano se il contratto è stato concluso su una borsa valori, su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o se si tratta di un contratto tra imprenditori e il suo soggetto è uno strumento di investimento ai sensi della legge che disciplina le attività del mercato dei capitali.

Sottosezione 2

Gioco
§ 2881

Le disposizioni sulle scommesse si applicano in modo simile al gioco; tuttavia, se si tratta di un gioco che richiede solo abilità o esercizio fisico da entrambe le parti, si applica solo il § 2875 delle disposizioni sulle scommesse.

Sottosezione 3

Los
§ 2882

Le disposizioni sulle scommesse si applicano in modo simile ai biglietti della lotteria. Tuttavia, queste disposizioni non si applicano se la controversia deve essere decisa a sorte, una questione comune divisa o una votazione decisa.

Sottosezione 4

Disposizioni comuni
§ 2883

Le disposizioni sull’inapplicabilità dei reclami relativi a scommesse, giochi o lotterie e le disposizioni sul potere del tribunale di ridurre le vincite non si applicano alle richieste di scommesse, giochi o lotterie gestite dallo Stato o soggette ad autorizzazione ufficiale.

Parte 16

Responsabilità derivanti dall’azione legale di una persona
Sezione 1

Promessa pubblica
Sottosezione 1

Promessa di ricompensa
§ 2884

Una promessa di remunerazione per una prestazione fatta a una persona non specificata vincola la persona promettente se la promessa è stata resa pubblica.

§ 2885

(1) Se i diritti promettenti non hanno rinunciato al diritto di revocare la promessa pubblica, può revocarla prima dell’esecuzione nella stessa forma in cui è stata fatta la promessa pubblica; Se ciò non è possibile, allora in una forma altrettanto efficace.

(2) Un appello non sarà efficace contro la persona che ha già eseguito l’esecuzione in relazione alla promessa pubblica, se in quel momento non sapeva o non aveva bisogno di conoscere l’appello.

§ 2886

(1) Se più persone soddisfano le condizioni di una promessa pubblica, la remunerazione spetterà alla persona che ha eseguito per prima la prestazione, a meno che la promessa pubblica non implichi una volontà diversa della persona promettente.

(2) Se più persone soddisfano contemporaneamente le condizioni di una promessa pubblica, la parte promettente distribuirà la remunerazione equamente tra di loro, a meno che una diversa volontà della persona promettente non derivi dalla promessa pubblica.

(3) Il paragrafo 2 non impedisce l’accordo del remunerato su un’altra distribuzione della remunerazione e, in assenza di tale accordo, il diritto di ciascuno dei remunerati di esigere dagli altri la parte della remunerazione corrispondente alla quota di partecipazione al risultato raggiunto.

Sottosezione 2

Elencare il prezzo
§ 2887

(1) Se il compenso è promesso nel miglior modo possibile annunciando il prezzo per la performance, la promessa pubblica è valida se indica anche il periodo per il quale il prezzo può essere richiesto.

(2) Salvo diversa disposizione di seguito, all’annuncio del prezzo si applicano le disposizioni sulla promessa di remunerazione.

§ 2888

(1) L’annuncio del prezzo può essere revocato solo per gravi motivi.

(2) Se ha revocato l’annuncio promettente del prezzo, deve risarcire adeguatamente la persona che ha soddisfatto almeno parzialmente le condizioni della promessa pubblica prima di revocarla. L’avviso di tale diritto sarà dato dalla parte promettente in appello, se non lo ha già fatto all’atto dell’annuncio del prezzo.

§ 2889

Se il promettente non ha dichiarato al momento dell’annuncio del prezzo chi valuterà l’adempimento delle condizioni della promessa pubblica e secondo quali criteri e chi ed entro quale periodo effettuerà la valutazione, valuterà e valuterà il rispetto delle condizioni promesse.

Sezione 2

Promessa di risarcimento
§ 2890

Con la promessa di risarcimento, la parte promettente si impegna a risarcire il destinatario della promessa se deriva da sue determinate azioni, che la parte promettente gli richiede e verso cui il destinatario della promessa non è obbligato.

§ 2891

(1) L’obbligo della promessa nasce dalla consegna della dichiarazione promettente al destinatario della promessa.

(2) Il destinatario di una promessa deve eseguire le trattative richieste dal promettente solo se si è impegnato in essa.

§ 2892

Il Promotore rimborserà i costi e tutti i danni subiti dal destinatario della Promessa in relazione alla condotta richiesta dal Promotore.

§ 2893

Il destinatario della promessa adotterà tali misure in modo tempestivo per conto della parte promettente per ridurre al minimo l’entità del danno.

TITOLO III

RESPONSABILITÀ DA REATI
Parte 1

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
Sezione 1

Fornitura di base
§ 2894

(1) L’obbligo di risarcire un altro per i danni include sempre l’obbligo di risarcire i danni alla proprietà (danni).

(2) A meno che l’obbligo di risarcire un altro per il danno morale non sia stato espressamente concordato, punirà l’organismo nocivo solo se espressamente previsto dalla legge. In tali casi, l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale fornendo un risarcimento sarà valutato in modo analogo in conformità con le disposizioni sull’obbligo di risarcimento del danno.

§ 2895

L’organismo nocivo è obbligato a risarcire il danno indipendentemente dalla sua colpa nei casi previsti dalla legge.

§ 2896

Se qualcuno annuncia che esclude o limita il proprio obbligo di risarcire altre persone, ciò non sarà preso in considerazione. Tuttavia, se lo fa prima che si verifichi il danno, tale notifica può essere considerata come un avvertimento di pericolo.

§ 2897

Se qualcuno rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento per i danni causati al terreno e se la rinuncia è iscritta in un elenco pubblico, funziona anche contro i proprietari successivi.

§ 2898

Non si tiene conto di un accordo che precluda o limiti in anticipo l’obbligo di risarcire una persona per i suoi diritti naturali o che sia causato intenzionalmente o per negligenza grave; né terrà conto di un accordo che precluda o limiti il ​​diritto della parte più debole al risarcimento di eventuali danni. In questi casi non si può nemmeno validamente rinunciare al diritto al risarcimento.

§ 2899

Chiunque abbia accettato per sé il pericolo della vittima, anche se lo ha fatto in circostanze tali da potersi ritenere poco saggio, non ha rinunciato al diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha causato il danno.

Prevenzione
§ 2900

Se le circostanze del caso o le abitudini di vita privata lo richiedono, ognuno è obbligato ad agire in modo tale da evitare danni ingiustificati alla libertà, alla vita, alla salute o alla proprietà altrui.

§ 2901

Quando le circostanze del caso o le abitudini di vita privata lo richiedono, è dovere di chiunque abbia creato o abbia il controllo su una situazione pericolosa o che sia giustificato dalla natura del rapporto tra le persone. Lo stesso obbligo spetta alla persona che, secondo le proprie capacità e capacità, può scongiurare facilmente il danno di cui sa o deve sapere che la gravità imminente supera nettamente quanto si deve spendere per la procedura.

§ 2902

Chiunque abbia violato un obbligo legale, o che possa e debba sapere di averlo violato, deve notificarlo senza indebito ritardo senza indugio e informarlo delle possibili conseguenze. Se adempie all’obbligo di notifica, il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno che avrebbe potuto prevenire dopo la notifica.

§ 2903

(1) Se la persona a rischio di danno non interviene per evitarlo in modo adeguato alle circostanze, dovrà sopportare ciò che avrebbe potuto impedire.

(2) In caso di grave minaccia, la persona in pericolo può richiedere che il tribunale imponga misure appropriate e proporzionate per scongiurare il danno imminente.

§ 2904

Opportunità
Il danno accidentale è risarcito dalla persona che, per sua colpa, ha causato l’incidente, in particolare violando l’ordine o danneggiando le apparecchiature destinate a prevenire danni accidentali.

§ 2905

Difesa necessaria
Chi scongiura un attacco illecito imminente o continuato da sé o da un altro e arreca danni all’aggressore, non è obbligato a risarcirlo. Ciò non si applica se è chiaro che la vittima è a rischio di danni minori a causa delle sue circostanze o la difesa è chiaramente sproporzionata, soprattutto data la gravità del danno dell’aggressore causato dal respingere l’attacco.

§ 2906

Emergenza estrema
Chi scongiura il rischio di un danno da se stesso o da un altro non è tenuto a risarcire il danno da esso causato, se nelle circostanze non è stato possibile scongiurare altrimenti il ​​pericolo o se non causa una conseguenza evidentemente altrettanto grave o anche più grave del danno minacciato, salvo che la proprietà anche senza agire in difficoltà ha ceduto alla distruzione. Ciò non si applica se l’attore ha causato il pericolo per sua colpa.

§ 2907

Nel valutare se qualcuno ha agito in difesa necessaria o in estremo bisogno, si deve tener conto anche dell’eccitazione scusabile della mente della persona che ha scongiurato l’attacco o altro pericolo.

§ 2908

Chi ha scongiurato un danno imminente ha diritto al risarcimento dei costi ragionevoli e al risarcimento del danno subito, anche nei confronti di colui nel cui interesse ha agito, ma al massimo nella misura adeguata a quanto ha scongiurato.

Sezione 2

Obbligo di risarcimento del danno
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2909

Violazione della buona morale
L’infestante che arreca danno al danneggiato violando intenzionalmente il buon costume è obbligato a risarcirlo; tuttavia, se ha esercitato il suo diritto, l’organismo nocivo è obbligato a risarcire il danno solo se ha perseguito il danno di un altro come scopo principale.

§ 2910

Violazione della legge
L’infestante che, per sua colpa, viola un obbligo previsto dalla legge e quindi interferisce con il diritto assoluto del danneggiato deve risarcire il danneggiato per quanto ha causato. L’obbligo di risarcimento sorge anche per un organismo nocivo che interferisce con un altro diritto del danneggiato a causa di una violazione colposa di un obbligo legale stabilito per tutelare tale diritto.

Presunzione di negligenza
§ 2911

Se l’organismo nocivo provoca un danno al danneggiato violando un obbligo legale, si considera che abbia causato il danno per negligenza.

§ 2912

(1) Se l’organismo nocivo non si comporta come ci si può ragionevolmente aspettare da una persona di qualità medie nella comunicazione privata, si considera che abbia agito in modo negligente.

(2) Se l’organismo nocivo mostra conoscenze, abilità o diligenza speciali, o se si impegna in un’attività per la quale sono richieste conoscenze, abilità o diligenza speciali, e se non applica queste caratteristiche speciali, si considera che abbia agito con negligenza. .

§ 2913

Violazione degli obblighi contrattuali
(1) Se una parte viola l’obbligo contrattuale, deve risarcire il danno ad essa causato all’altra parte o alla persona il cui interesse era chiaramente di servire l’adempimento dell’obbligo concordato.

(2) L’organismo nocivo è esonerato dall’obbligo di risarcimento se dimostra di essere stato temporaneamente o permanentemente impedito di adempiere all’obbligo contrattuale da un ostacolo straordinario, imprevedibile e insormontabile, creato indipendentemente dalla sua volontà. Un ostacolo derivante dalla situazione personale dell’organismo nocivo o sorto solo in un momento in cui l’organismo nocivo era in ritardo con l’adempimento dell’obbligo concordato, né un ostacolo che l’organismo nocivo era obbligato a superare in base al contratto, non lo solleverà dall’obbligo di risarcimento.

§ 2914

Chi utilizza nelle proprie attività un agente, un dipendente o un altro assistente risarcirà il danno da lui causato come se lo avesse causato lui stesso. Tuttavia, se qualcuno si è impegnato a svolgere una determinata attività in modo indipendente nell’esecuzione di un’altra persona, non è considerato un assistente; tuttavia, se quest’altra persona l’ha accuratamente selezionato o supervisionato, sarà responsabile dell’adempimento del suo obbligo di risarcimento dei danni.

Danni causati da più persone
§ 2915

(1) Se più infestanti sono obbligati a risarcire, devono risarcire il danno congiuntamente e separatamente; se uno degli infestanti è obbligato da un’altra legge a compensare solo fino a un certo importo, è obbligato insieme agli altri infestanti congiuntamente e separatamente in questa misura. Ciò vale anche se più persone commettono reati distinti, ciascuno dei quali potrebbe aver causato una conseguenza dannosa con una probabilità prossima alla certezza, e se non è possibile determinare quale persona abbia causato il danno.

(2) Se le ragioni di ciò sono di particolare importanza, il tribunale può decidere che l’organismo nocivo risarcirà il danno in base alla sua partecipazione alla conseguenza dannosa; se la partecipazione non può essere determinata con precisione, si tiene conto del grado di probabilità. Questo non può essere deciso se un parassita ha consapevolmente partecipato, incoraggiato o sostenuto, il danno causato da un altro parassita, o se l’intero danno potrebbe essere attribuito a ciascun parassita, anche se ha agito in modo indipendente, o se l’organismo nocivo doveva compensare il danno causato da un aiutante e aiutante.

§ 2916

Chi è obbligato a risarcire il danno in solido con altri, lo tratterà in base alla partecipazione alla causa del danno.

§ 2917

Chi è obbligato a risarcire il danno causato da un’altra persona ha una sanzione nei suoi confronti.

§ 2918

Se il danno si è verificato o è aumentato anche a causa di circostanze imputabili al danneggiato, l’obbligo dell’organismo nocivo di risarcire il danno è ridotto proporzionalmente. Tuttavia, se le circostanze a carico dell’una o dell’altra parte contribuiscono solo in modo trascurabile al danno, il danno non sarà condiviso.

§ 2919

Se l’organismo nocivo si è arricchito a spese del danneggiato con un atto illecito o sulla base di un altro fatto che ha causato il danno, l’arricchimento dell’organismo nocivo è ingiustificato anche dopo la scadenza del diritto al risarcimento del danneggiato. Allo scadere del diritto al risarcimento del danneggiato, il danneggiato può esigere che l’organismo nocivo gli dia ciò che ha ottenuto, in conformità con le disposizioni sull’arricchimento ingiusto.

Sottosezione 2

Disposizioni speciali
Danni causati da qualcuno che non può valutare le conseguenze delle proprie azioni
§ 2920

(1) Un minore che non ha acquisito la piena autonomia, o una persona che soffre di un disturbo mentale, deve risarcire il danno causato se ha potuto controllare le sue azioni e valutarne le conseguenze; la parte lesa ha diritto al risarcimento anche se non ha opposto resistenza al parassita dal prendersi cura di lui.

(2) Se un minore che non ha acquisito la piena autonomia, o una persona che soffre di un disturbo mentale, non è in grado di controllare le sue azioni e valutarne le conseguenze, la parte lesa ha diritto al risarcimento, se è giusto nei confronti dei beni dell’organismo nocivo e della parte lesa. .

§ 2921

Insieme e inseparabilmente, il parassita sarà compensato da colui che ha trascurato un’adeguata supervisione su di esso. Se l’organismo nocivo non è obbligato a risarcire, la parte lesa sarà risarcita dalla persona che ha trascurato la sorveglianza dell’organismo nocivo.

§ 2922

Chiunque, per sua colpa, venga portato in uno stato tale da non essere in grado di controllare le sue azioni o di valutarne le conseguenze, risarcirà il danno causato in questo stato. Insieme e inseparabilmente con lui, il danno sarà risarcito da coloro che lo hanno portato in questo stato per sua colpa.

§ 2923

Danni causati da una persona con proprietà pericolose
Chi assume consapevolmente una persona dalle caratteristiche pericolose fornendogli un riparo o affidandogli una certa attività senza il suo bisogno necessario, sia in una casa, azienda o altro luogo simile, risarcisce in solido con il danno causato in tale luogo o a qualcun altro dalla natura pericolosa di una persona del genere.

§ 2924

Danni da attività operative
Chi gestisce un impianto o altra struttura adibita ad attività lucrativa risarcirà i danni causati dall’operazione, siano essi causati dalla propria attività operativa, da quanto in esso utilizzato o dall’impatto dell’attività sull’ambiente. È liberato dai suoi obblighi se dimostra di aver esercitato tutte le cure ragionevolmente necessarie per prevenire il danno.

§ 2925

Danni causati da operazioni particolarmente pericolose
(1) Chi gestisce un impianto o un altro impianto particolarmente pericoloso deve risarcire i danni causati da una fonte di pericolo maggiore; il funzionamento è particolarmente pericoloso se non si può ragionevolmente escludere a priori, anche con la dovuta cautela, la possibilità di gravi danni. In caso contrario, gli obblighi saranno sciolti qualora sia dimostrato che il danno è stato causato da forza maggiore esterna o che è stato causato da azioni proprie del danneggiato o da azioni inevitabili di terzi; se vengono concordati altri motivi di esenzione, ciò non viene preso in considerazione.

(2) Se dalle circostanze è chiaro che l’operazione ha aumentato significativamente il rischio di danno, sebbene altre possibili cause possano essere ragionevolmente evidenziate, il tribunale obbliga l’operatore a risarcire il danno nella misura corrispondente alla probabilità di danno dall’operazione.

(3) Il funzionamento è considerato particolarmente pericoloso se viene utilizzato in fabbrica o se viene utilizzata o manipolata una sostanza esplosiva o similmente pericolosa.

§ 2926

Danni agli immobili
Chiunque, pur eseguendo o predisponendo lecitamente lavori che rechino danni a beni immobili altrui, o che renda il possesso di beni immobili impossibile o sostanzialmente più difficoltoso, dovrà risarcire il danno che ne deriva.

Danni causati dal funzionamento dei veicoli
§ 2927

(1) Chi effettua il trasporto risarcirà i danni causati dalla particolarità di questa operazione. Un altro operatore di un veicolo, una nave o un aeromobile ha lo stesso obbligo, a meno che tale mezzo di trasporto non sia alimentato dalla forza umana.

(2) L’operatore non può essere esonerato dall’obbligo di risarcire il danno se il danno è stato causato da circostanze originate dall’operazione. In caso contrario, sarà rilasciato se dimostrerà che non avrebbe potuto prevenire il danno anche facendo tutti gli sforzi che gli sarebbero stati necessari.

§ 2928

Se il mezzo di trasporto è in riparazione, si considera l’operatore che ha preso in carico il mezzo di trasporto per la riparazione.

§ 2929

Il posto dell’operatore è compensato dalla persona che utilizza il mezzo di trasporto all’insaputa o contro la volontà dell’operatore. L’operatore deve risarcire il danno in solido con lui, se tale uso del mezzo di trasporto è stato consentito per negligenza.

§ 2930

Se l’operatore non può essere determinato, è il proprietario del veicolo.

§ 2931

Se il danno alla cosa è avvenuto a causa del suo furto o smarrimento, l’operatore risarcirà tale danno solo se il danneggiato non ha avuto la possibilità di prendersi cura della cosa.

§ 2932

Se le operazioni di due o più operatori si scontrano e se c’è un accordo tra questi operatori, gli operatori si regolano in base alla loro partecipazione nel causare il danno.

Danni causati da un animale
§ 2933

Se un animale provoca un danno, viene sostituito dal suo proprietario, sia sotto la sua supervisione che sotto la supervisione di una persona affidata dal proprietario all’animale, oppure si è smarrito o è fuggito. La persona a cui l’animale è stato affidato o che detiene o utilizza in altro modo l’animale deve risarcire i danni causati dall’animale in solido con il proprietario.

§ 2934

Se l’animale domestico del proprietario è utilizzato per un’attività professionale o altra attività lucrativa o per il sostentamento, o se funge da assistente per una persona con disabilità, il proprietario è esonerato dall’obbligo di risarcimento se dimostra di non aver trascurato le cure necessarie nella sorveglianza dell’animale, o che il danno si sarebbe verificato anche con le cure necessarie. Alle stesse condizioni anche la persona alla quale il proprietario ha affidato l’animale è liberata dall’obbligo di rimborso.

§ 2935

(1) Se una terza parte ha arbitrariamente sottratto l’animale dal proprietario o da una persona a cui il proprietario ha affidato l’animale, la terza parte risarcirà il danno causato dall’animale stesso, se il proprietario o la persona a cui il proprietario ha affidato l’animale ha dimostrato di non poter ragionevolmente impedire l’allontanamento; altrimenti congiuntamente e separatamente con loro.

(2) Chi ha rimosso arbitrariamente un animale non può essere esonerato dall’obbligo di risarcimento.

Danni causati da cose
§ 2936

Chi è obbligato a fare qualcosa a qualcuno e utilizza una cosa difettosa, risarcirà il danno causato dal difetto. Ciò vale anche per la fornitura di servizi medici, sociali, veterinari e altri servizi biologici.

§ 2937

(1) Se il danno è causato dalla cosa stessa, il danno sarà risarcito dalla persona che avrebbe dovuto avere la supervisione sulla cosa; se tale persona non può essere determinata diversamente, è il proprietario della cosa. Chiunque dimostri di non aver trascurato un’adeguata vigilanza è esonerato dall’obbligo di rimborso.

(2) Se il danno è stato causato da una caduta o espulsione da una stanza o luogo simile, la persona che utilizza tale luogo e, se non può essere determinato, il proprietario deve risarcire il danno in solido con la persona che è obbligata a risarcire ai sensi del paragrafo 1. immobiliare.

§ 2938

(1) In caso di crollo di un edificio o di separazione di una sua parte a causa di un difetto di costruzione o di una manutenzione insufficiente dell’edificio, il suo proprietario dovrà risarcire i danni da esso causati.

(2) Il proprietario precedente risarcirà il danno in solido con lui se il danno è causato da un difetto derivante durante la durata del suo diritto di proprietà, di cui il successore non ha indicato, e se il danno si è verificato entro un anno dalla scadenza del suo diritto di proprietà. Ciò non si applica nel caso di una carenza di cui il successore doveva essere a conoscenza.

Danni causati da un difetto del prodotto
§ 2939

(1) Il danno causato da un difetto in un oggetto mobile destinato ad essere immesso sul mercato come prodotto a scopo di vendita, locazione o altro uso deve essere risarcito dalla persona che ha prodotto, estratto, coltivato o altrimenti ottenuto il prodotto o una sua parte, e congiuntamente e separatamente con la persona che contrassegnare il prodotto o parte di esso con il proprio nome, marchio o altro.

(2) Insieme e inseparabilmente alle persone di cui al paragrafo 1, il danno è anche pagato dalla persona che ha importato il prodotto ai fini della sua immissione sul mercato nell’ambito della sua attività.

(3) I danni alla proprietà causati da un difetto del prodotto saranno rimborsati solo per un importo superiore all’importo calcolato da EUR 500 al tasso di cambio di mercato annunciato dalla Banca nazionale ceca il giorno in cui si è verificato il danno; se questo giorno non è noto, allora il giorno in cui è stato scoperto il danno.

§ 2940

(1) Se il produttore non può essere determinato ai sensi della Sezione 2939, ogni fornitore deve risarcire il danno anche se non informa la parte lesa entro un mese chi è il produttore o chi gli ha consegnato il prodotto quando esercita il diritto al risarcimento.

(2) Nel caso di un prodotto importato, il danno deve essere risarcito da ciascun fornitore, anche se il produttore è noto, a meno che non comunichi alla parte lesa entro il limite di tempo chi è l’importatore.

§ 2941

(1) Un prodotto è difettoso ai sensi del § 2939 se non è sicuro come ci si può ragionevolmente aspettare da esso in relazione a tutte le circostanze, in particolare il modo in cui il prodotto viene immesso o offerto sul mercato, lo scopo previsto per il quale il prodotto ha oltre a tenere conto del momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

(2) Un prodotto non può essere considerato difettoso semplicemente perché un prodotto più perfetto è stato successivamente immesso sul mercato.

§ 2942

(1) L’organismo nocivo è esonerato dall’obbligo di risarcire il danno causato da un difetto del prodotto solo se dimostra che il danno è stato causato dalla parte lesa o dalla persona del cui atto è responsabile la parte lesa.

(2) Questa persona sarà anche liberata dall’obbligo di risarcire i danni se lo dimostra

a) non ha immesso il prodotto sul mercato,

b) si può ragionevolmente presumere, tenendo conto di tutte le circostanze, che il difetto non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o che si sia verificato successivamente;

c) non ha fabbricato il prodotto per la vendita o altro uso a fini commerciali, o che non ha fabbricato o distribuito il prodotto nel corso delle sue attività commerciali,

(d) il difetto del prodotto deriva dalla conformità alle disposizioni della legislazione vincolanti per il produttore; o

e) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha immesso il prodotto sul mercato non ha consentito di identificare un difetto.

(3) Chi ha fabbricato un componente del prodotto è esonerato dall’obbligo di risarcire il danno se dimostra che il difetto è stato causato dalla costruzione del prodotto in cui il componente è stato incorporato o che è stato causato dalle istruzioni del prodotto.

(4) Se l’altra parte rinuncia in tutto o in parte al diritto al risarcimento del danno, ciò non viene preso in considerazione.

(5) Le disposizioni contrarie ai paragrafi da 1 a 4 non vengono prese in considerazione.

§ 2943

Le disposizioni delle sezioni da 2939 a 2942 non si applicano se il difetto ha causato danni al prodotto difettoso o danni all’oggetto destinato e utilizzato principalmente per scopi commerciali.

§ 2944

Peccato per le cose rilevate
Chiunque abbia preso in consegna da un altro la cosa oggetto del suo obbligo ne risarcisce il danno, la perdita o la distruzione, a meno che non dimostri che il danno si sarebbe verificato altrimenti.

§ 2945

Danni a cose ritardate
(1) Se l’operazione di un’attività è solitamente collegata al deposito di oggetti e se l’articolo è stato depositato in un luogo designato a tale scopo o in un luogo in cui tali articoli sono solitamente immagazzinati, l’operatore deve risarcire il danno, la perdita o la distruzione dell’oggetto alla persona che lo ha depositato, o il proprietario della cosa. L’operatore di autorimesse o strutture sorvegliate di tipo simile deve anche risarcire il danno se sono coinvolti i mezzi di trasporto che si trovano in essi e i loro accessori.

(2) Se il diritto al risarcimento non è esercitato dall’operatore senza indebito ritardo, il tribunale non lo concede se l’operatore obietta che il diritto non è stato esercitato in tempo. Il diritto al risarcimento può essere esercitato al più tardi entro quindici giorni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno.

(3) Se il danno è stato causato a oggetti immagazzinati in un mezzo di trasporto pubblico, sarà risarcito solo in conformità con le disposizioni sul risarcimento dei danni causati dal funzionamento del mezzo di trasporto.

Peccato per le cose portate dentro
§ 2946

(1) Chi esercita regolarmente servizi di alloggio risarcisce i danni a cose che la persona ospitata ha portato nei locali riservati all’alloggio o al deposito di cose, oa cose che vi sono state portate per la persona ospitata. Questo vale anche se l’articolo è stato preso in consegna dal proprietario per questo scopo.

(2) Se il locatore dimostra che il danno si sarebbe verificato in altro modo, o che il danno è stato causato dalla persona ospitata o dalla persona che accompagna la persona ospitata di sua spontanea volontà, sarà liberato dall’obbligo di risarcire il danno. Non si tiene conto di accordi per altri motivi di esenzione.

§ 2947

L’obbligo di risarcimento dei danni non si applica ai veicoli, alle cose lasciate nel veicolo o agli animali vivi, a meno che il proprietario non li abbia presi in custodia.

§ 2948

(1) Il danno viene rimborsato fino all’importo corrispondente a cento volte il prezzo del soggiorno per un giorno.

(2) Se la cosa è stata presa in custodia, se il proprietario ha rifiutato di custodire la cosa in violazione della legge o se il danno è stato causato dal proprietario o dalla persona che lavora nell’operazione, il danno sarà pagato senza restrizioni.

§ 2949

(1) Se il diritto al risarcimento del danno non viene esercitato con il proprietario senza indebito ritardo, il tribunale non lo concede se il proprietario obietta che il diritto non è stato esercitato in tempo. Il diritto al risarcimento può essere esercitato al più tardi entro quindici giorni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il proprietario ha preso la cosa in custodia, se il proprietario ha rifiutato di depositare la cosa in violazione della legge o se il proprietario o la persona che lavora nell’operazione ha causato il danno.

§ 2950

Danni causati da informazioni o consigli
Chiunque dichiari di essere un professionista o agisca in altro modo in qualità di esperto, o agisca in altro modo in qualità di esperto, sarà risarcito per i danni causati da informazioni incomplete o errate o da consigli dannosi forniti come ricompensa per le proprie conoscenze o abilità. In caso contrario, viene rimborsato solo il danno che qualcuno ha consapevolmente causato da informazioni o consigli.

Sezione 3

Modalità ed entità della compensazione
Sottosezione 1

Condizioni generali
§ 2951

(1) Il danno viene sostituito dal ripristino. Se ciò non è possibile, o se il danneggiato lo richiede, il danno viene risarcito in contanti.

(2) Il danno non patrimoniale deve essere risarcito con ragionevole soddisfazione. La soddisfazione deve essere fornita in contanti, a meno che gli altri mezzi non forniscano un risarcimento efficace e sufficientemente efficace per il danno causato.

§ 2952

Viene rimborsato il danno effettivo e quanto mancato al danneggiato (mancato guadagno). Se il danno effettivo dipende dall’origine del debito, il danneggiato ha il diritto di essere liberato o risarcito dall’organismo nocivo del debito.

§ 2953

Riduzione della compensazione
(1) Per motivi degni di particolare considerazione, il tribunale riduce il risarcimento di conseguenza. Essa tiene conto, in particolare, di come si è verificato il danno, delle circostanze personali e patrimoniali della persona che ha causato il danno e ne è responsabile, nonché delle circostanze della parte lesa. Il risarcimento non può essere ridotto se il danno è stato causato intenzionalmente.

(2) Il paragrafo 1 non si applica se il danno è stato causato da una persona che ha presentato domanda di prestazione professionale come membro di un determinato stato o professione, violando l’assistenza professionale.

§ 2954

Se l’organismo nocivo ha causato il danno con un reato doloso dal quale ha beneficiato di guadagno patrimoniale, il tribunale può, su istanza del danneggiato, decidere di soddisfare le cose acquisite dall’infestante con guadagno patrimoniale, anche se non sono altrimenti soggette a esecuzione forzata. Fino a quando il diritto al risarcimento non è soddisfatto, l’organismo nocivo non può gestire tali elementi specificati nella decisione.

§ 2955

Se l’ammontare del risarcimento non può essere determinato con precisione, sarà determinato dal tribunale in base all’equa discrezione delle singole circostanze del caso.

Sottosezione 2

Risarcimento per danni ai diritti umani naturali
Condizioni generali
§ 2956

Se un organismo nocivo ha l’obbligo di risarcire il danno di una persona al suo diritto naturale protetto dalle disposizioni della prima parte della presente legge, risarcirà il danno e il danno non patrimoniale che ha causato; compenseranno anche la sofferenza mentale causata come danno non patrimoniale.

§ 2957

Il modo e l’importo della ragionevole soddisfazione devono essere determinati in modo tale da giustificare circostanze degne di speciale considerazione. Si tratta di danni intenzionali, in particolare utilizzando inganni, minacce, abuso della dipendenza della parte lesa, moltiplicando gli effetti dell’intervento rendendolo pubblico o discriminando la parte lesa sulla base del suo sesso, salute, origine etnica, religione o credo. e altre ragioni altrettanto serie. La paura della vittima di perdere la vita o di subire gravi danni alla salute deve essere presa in considerazione anche se tale paura è stata sollevata da una minaccia o da un’altra causa.

Risarcimento per lesioni personali e morte
§ 2958

In caso di lesioni personali, l’organismo nocivo risarcirà la parte lesa mediante un risarcimento monetario, bilanciando il dolore pienamente sofferto e altri danni non patrimoniali; se il danno alla salute ha creato un ostacolo a un futuro migliore per il danneggiato, il parassita compenserà anche la difficoltà del lavoro sociale. Se l’importo del risarcimento non può essere determinato in questo modo, sarà determinato secondo i principi della decenza.

§ 2959

In caso di morte o lesioni particolarmente gravi, l’organismo nocivo risarcisce le sofferenze mentali del coniuge, genitore, figlio o altra persona a lui vicina con un risarcimento monetario che ne compensi totalmente la sofferenza. Se l’importo del risarcimento non può essere determinato in questo modo, sarà determinato secondo i principi della decenza.

§ 2960

Costi associati all’assistenza sanitaria
L’organismo nocivo rimborsa anche i costi intenzionalmente sostenuti associati alla cura della salute della persona lesa, alla cura della sua persona o della sua famiglia alla persona che li ha sostenuti; se lo richiede, l’organismo nocivo deve anticipare tali costi.

§ 2961

Spese funebri
L’organismo nocivo rimborserà alla persona che li ha sostenuti i costi ragionevoli associati al funerale, nella misura in cui non sono stati rimborsati da un pubblico beneficio ai sensi di un’altra normativa legale. In tal modo si tiene conto degli usi e delle circostanze del singolo caso.

Benefici in denaro
§ 2962

(1) Il risarcimento per il mancato guadagno durante l’incapacità lavorativa del danneggiato deve essere pagato in contanti nella misura della differenza tra il guadagno medio del danneggiato prima del danno e il risarcimento per quanto è stato pagato al danneggiato a seguito di malattia o infortunio ai sensi di un’altra normativa legale.

(2) Un allievo o uno studente ha diritto a un risarcimento per la perdita di guadagno dal giorno in cui la sua frequenza scolastica obbligatoria, studio o formazione professionale doveva terminare, per il periodo

a) con il quale la scuola dell’obbligo, gli studi o la formazione professionale sono stati prolungati a causa di danni alla salute,

b) incapacità per danno alla salute,

(c) la durata dell’invalidità causata dall’infortunio, che generalmente impedisce la piena partecipazione a un’attività lucrativa, o

d) la durata dell’invalidità derivante da un infortunio alla salute che impedisce parzialmente la partecipazione a un’attività lucrativa, a meno che, per sua colpa, non perda l’opportunità di guadagnare denaro svolgendo un lavoro a lui adatto.

§ 2963

(1) Dopo la fine dell’incapacità al lavoro, o in caso di invalidità, l’organismo nocivo risarcirà il danneggiato per la sua perdita con una pensione in contanti determinata dalla differenza tra i guadagni ottenuti dalla parte lesa prima del danno e legislazione. Se l’infortunio alla salute provoca un aumento prolungato dei bisogni del danneggiato, anche l’importo della pensione in denaro viene determinato con riguardo a tali bisogni.

(2) Se, dopo la fine dell’incapacità lavorativa, il danneggiato ottiene guadagni solo con uno sforzo maggiore o uno sforzo maggiore, che altrimenti non avrebbe speso in assenza del sinistro, anche l’aumento di denaro o fatica lo compenserà con una pensione in contanti. Nella determinazione dell’ammontare della pensione in denaro, si terrà conto anche dell’aumento dei guadagni di una determinata filiale, nonché del probabile aumento dei guadagni del danneggiato come ragionevolmente previsto.

(3) Se ci sono gravi motivi per questo, il tribunale può decidere se, come e in quale misura l’organismo nocivo garantirà la richiesta della parte lesa di una pensione in contanti; proposte delle parti non è vincolata.

§ 2964

Il risarcimento per la perdita di pensione maturerà alla parte lesa nella misura della differenza tra la pensione a cui ha diritto la parte lesa e la pensione a cui avrebbe diritto se il risarcimento per la perdita di guadagno dopo la cessazione fosse incluso nella base su cui è stata calcolata la pensione incapacità al lavoro percepita dal danneggiato al momento determinante per l’accertamento della pensione.

§ 2965

Se il danneggiato ha svolto gratuitamente un lavoro per un altro nella sua famiglia o nel suo impianto, sostituisce l’organismo nocivo di tale altra persona con una pensione in denaro pari a ciò che ha percepito.

§ 2966

(1) In caso di uccisione, l’organismo nocivo pagherà con una pensione in contanti i costi di mantenimento dei sopravvissuti a cui il defunto ha fornito o era obbligato a fornire alimenti il ​​giorno della sua morte. Il risarcimento è dovuto ai superstiti nella misura della differenza tra le prestazioni pensionistiche previste per lo stesso motivo e quanto la parte lesa avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di fornire ai superstiti a tali costi se non fosse stata ferita.

(2) Per motivi di decenza, un assegno alimentare può essere concesso anche a un’altra persona se l’ucciso gli ha fornito tale beneficio, anche se non era obbligato a farlo per legge.

§ 2967

(1) Il calcolo del risarcimento deve essere basato sul guadagno medio del defunto; tuttavia, il rimborso delle spese di mantenimento ai superstiti o ad altre persone non può superare in totale quanto avrebbe diritto il defunto come risarcimento per la perdita di guadagno o pensione.

(2) Nel valutare il risarcimento per i sopravvissuti, si deve tenere conto anche di quanto tempo la persona uccisa avrebbe probabilmente vissuto senza la ferita. Nel valutare il risarcimento per altre persone, si tiene conto del tempo che è probabile che la persona uccisa fornisca.

§ 2968

Rivendita
Se la ragione di ciò è importante e se la parte lesa lo richiede, il tribunale assegnerà alla parte lesa un’indennità di licenziamento invece di una pensione in denaro.

Sottosezione 3

Disposizioni speciali
§ 2969

Risarcimento danni a cose
(1) Nel determinare l’ammontare del danno a un articolo, si deve tener conto del suo prezzo abituale al momento del danno e si deve tener conto di quanto la parte lesa deve spendere opportunamente per ripristinare o sostituire la funzione dell’articolo.

(2) Se il parassita ha danneggiato la cosa a causa di arbitrarietà o malizia, risarcirà la parte lesa per il prezzo della popolarità speciale.

§ 2970

Risarcimento per lesioni agli animali
Quando un animale viene ferito, l’organismo nocivo rimborsa alla persona che lo ha sostenuto i costi intenzionalmente sostenuti associati alla cura della salute dell’animale ferito; se lo richiede, l’organismo nocivo deve anticipare tali costi. I costi legati all’assistenza sanitaria non sono inefficaci, anche se superano sensibilmente il prezzo dell’animale, qualora fosse sostenuto da un ragionevole allevatore nella posizione del danneggiato.

§ 2971

Risarcimento del danno non patrimoniale
Se giustificato dalle circostanze speciali in cui l’organismo nocivo ha causato il danno con un atto illecito, in particolare se ha violato un importante obbligo legale per colpa grave, o se ha intenzionalmente causato danni per desiderio di distruzione, danno o altri motivi, l’organismo nocivo risarcisce anche i danni non patrimoniali a ciascuno , che ragionevolmente sente il danno causato come una sfortuna personale che non può essere altrimenti risarcita.

Parte 2

Abuso e restrizione della concorrenza
Sezione 1

Condizioni generali
§ 2972

Chi partecipa al concorso (concorrente) non può abusare della propria partecipazione alla concorrenza mediante concorrenza sleale o limitare la partecipazione di altri alla concorrenza nello svolgimento di un’attività competitiva o nell’associazione per lo svolgimento di un’attività competitiva.

§ 2973

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai negoziati nella misura in cui hanno effetti all’estero, a meno che i trattati internazionali ai quali la Repubblica ceca è vincolata e che sono stati promulgati nella Raccolta dei trattati internazionali dispongano diversamente.

§ 2974

Per quanto riguarda la protezione contro la concorrenza sleale, i cechi sono posti su un piano di parità con gli stranieri che partecipano alla concorrenza nella Repubblica ceca. In caso contrario, le persone straniere possono chiedere protezione ai sensi dei trattati internazionali ai quali la Repubblica ceca è vincolata e che sono stati pubblicati nella Raccolta dei trattati internazionali, e in caso contrario, sulla base della reciprocità.

§ 2975

Clausola di concorrenza vietata
(1) Se il territorio, l’ambito dell’attività o la cerchia di persone a cui si applica il divieto non sono specificati nell’accordo che vieta l’attività concorrenziale di un altro, la clausola di concorrenza non sarà presa in considerazione.

(2) È vietata una clausola di concorrenza concordata per un periodo indefinito o per un periodo superiore a cinque anni; in caso di violazione del divieto, la clausola di non concorrenza è stata concordata per cinque anni.

(3) È vietata una clausola di non concorrenza che limiti la parte obbligata più di quanto richiesto dalla necessaria protezione della parte avente diritto; in caso di violazione del divieto, il giudice può, su richiesta dell’interessato, limitare, annullare o annullare la clausola di concorrenza.

Sezione 2

Concorrenza sleale
§ 2976

Fornitura di base
(1) Chi, nelle relazioni economiche, è in conflitto con i buoni costumi della concorrenza con comportamenti in grado di arrecare danno ad altri concorrenti o clienti, commette una concorrenza sleale. È vietata la concorrenza sleale.

(2) La concorrenza sleale ai sensi del paragrafo 1 è in particolare

a) pubblicità ingannevole,

b) etichettatura fuorviante di prodotti e servizi,

c) creando un rischio di confusione,

d) parassitismo sulla reputazione dell’impianto, del prodotto o dei servizi di un altro concorrente,

e) corruzione,

f) minimizzare,

g) pubblicità comparativa, a meno che non sia consentito come consentito,

h) violazione del segreto commerciale,

(i) molestie intrusive; e

j) rischi per la salute e l’ambiente.

§ 2977

Pubblicità ingannevole
(1) La pubblicità ingannevole è quella pubblicità che è correlata a affari o professione, cerca di promuovere la vendita di beni mobili o immobili o la fornitura di servizi, inclusi diritti e obblighi, inganna o è in grado di ingannare per sottomissione o in qualsiasi altro modo la persona a cui è destinata oa chi e quindi sembrano in grado di influenzare il comportamento economico di tali persone.

(2) Nel valutare se un annuncio pubblicitario sia fuorviante, devono essere prese in considerazione tutte le sue caratteristiche significative. Si terrà conto in particolare delle informazioni contenute nell’annuncio relativo

a) la disponibilità, la natura, la progettazione, la composizione, il processo di fabbricazione, la data di fabbricazione o fornitura, l’idoneità allo scopo previsto, l’applicabilità, la quantità, l’origine geografica o commerciale, nonché denominazioni più dettagliate e altre caratteristiche di beni o servizi, compresi l’uso oi risultati previsti; le caratteristiche delle prove o dei controlli effettuati,

b) il prezzo o il metodo per la sua determinazione,

(c) le condizioni alle quali i beni o servizi sono forniti; e

(d) la natura, le caratteristiche e i diritti dell’inserzionista, quali, in particolare, la sua identità, proprietà, qualifiche professionali, i suoi diritti di proprietà intellettuale o gli onori e gli onori.

§ 2978

Indicazione fuorviante di beni o servizi
(1) Una designazione fuorviante di prodotti o servizi è una tale designazione che è in grado di dare adito a una falsa presunzione nelle relazioni economiche che i prodotti o servizi da essi designati provengano da una determinata area o luogo o da un determinato produttore, o che abbiano una caratteristica speciale o una qualità speciale. È irrilevante che il segno appaia direttamente sulla merce, sull’imballaggio, nel documento commerciale o altrove. È inoltre irrilevante se il contrassegno fuorviante sia stato effettuato direttamente o indirettamente e con quali mezzi.

(2) L’ ingannevolezza è anche causata da una dichiarazione generalmente utilizzata nelle relazioni economiche per indicare un tipo o una qualità, se è accompagnata da un’appendice capace di inganno, in particolare utilizzando le parole “autentico”, “reale” o “originale”.

(3) Le disposizioni dei paragrafi precedenti non pregiudicano le altre norme legali sulla protezione della proprietà industriale o intellettuale.

§ 2979

Disposizione comune sulla pubblicità ingannevole e sull’etichettatura ingannevole di prodotti o servizi
(1) La capacità di ingannare può anche essere corretta di per sé, se può fuorviare in considerazione delle circostanze e dei contesti in cui è stata realizzata.

(2) Nel valutare l’ingannevolezza si deve tenere conto anche delle appendici, in particolare dell’uso di termini quali “tipo”, “tipo”, “metodo”, nonché omissioni, abbreviazioni e presentazione generale.

§ 2980

Pubblicità comparativa
(1) La pubblicità comparativa identifica direttamente o indirettamente un altro concorrente o i suoi prodotti o servizi.

(2) La pubblicità comparativa è consentita per quanto riguarda il confronto,

a) se non è fuorviante,

b) se confronta solo prodotti e servizi che soddisfano la stessa esigenza o destinati allo stesso scopo,

c) se confronta oggettivamente una o più proprietà significative, importanti, verificabili e caratteristiche di beni o servizi, compreso il prezzo,

d) se confronta le merci con la denominazione di origine solo con le merci della stessa denominazione,

(e) non metta a repentaglio il concorrente, la sua posizione, le sue attività o i suoi risultati o la sua designazione, né ne trae indebito vantaggio; e

(f) non offre i prodotti o servizi come imitazioni o riproduzioni di prodotti o servizi coperti dal marchio o dal nome di un concorrente.

§ 2981

Rischio di confusione
(1) Chi utilizza il nome di una persona o una denominazione speciale di un impianto già utilizzato per legge da un altro concorrente, crea così un rischio di confusione.

(2) Il rischio di confusione deve essere causato anche da una persona che utilizza una designazione speciale della pianta o una designazione speciale o una modifica del prodotto, delle prestazioni o del materiale commerciale della pianta, che negli ambienti dei clienti si applica a una determinata pianta come caratteristica.

(3) Allo stesso modo, esiste il rischio di confusione su chi imita un prodotto estraneo, la sua confezione o le sue prestazioni, a meno che non si tratti di un’imitazione in elementi che sono già funzionalmente, tecnicamente o esteticamente determinati dalla natura del prodotto, e l’imitatore ha preso tutte le misure che possono essere imporre che elimini o almeno riduca sostanzialmente il rischio di confusione laddove tale comportamento possa dar luogo a un rischio di confusione o associazione fuorviante con un concorrente, il suo impianto, il nome, la denominazione speciale o il prodotto o la prestazione di un altro concorrente.

§ 2982

Parassitare sulle voci
Il parassitismo è l’uso improprio della reputazione, del prodotto o del servizio di un altro concorrente per ottenere vantaggi per i risultati dell’attività propria o altrui che il concorrente non otterrebbe altrimenti.

§ 2983

Corruzione
La corruzione ai sensi della presente legge è la condotta con cui

(a) un concorrente offre, direttamente o indirettamente, a una persona che è membro di un organo statutario o di altro tipo di un altro concorrente o è impiegato da un altro concorrente, promette o fornisce qualsiasi vantaggio al fine di ottenere pratiche sleali a suo danno per se stesso o per un altro concorrente; il vantaggio del concorrente o altro vantaggio indebito nella competizione, o

b) la persona di cui alla lettera a) chiede, promette o accetta direttamente, indirettamente, qualsiasi vantaggio per lo stesso scopo.

§ 2984

Alleggerimento
(1) Una banalizzazione è un atto mediante il quale un concorrente dichiara o diffonde false informazioni sulle condizioni, prestazioni o prodotti di un altro concorrente in grado di arrecare danno a quel concorrente.

(2) Anche la divulgazione e la diffusione di informazioni vere sulle condizioni, prestazioni o prodotti di un altro concorrente è una mitigazione, se sono in grado di causare danni a questo concorrente. Tuttavia, non è una concorrenza sleale se il concorrente è stato costretto a farlo dalle circostanze (legittima difesa).

§ 2985

Violazione dei segreti commerciali
Una violazione di un segreto commerciale è un atto mediante il quale la persona che agisce comunica, mette a disposizione, per sé o per un altro uso in modo ingiustificato, un segreto commerciale che può essere utilizzato in una competizione e di cui ha appreso

a) facendogli affidare il segreto o altrimenti reso disponibile in ragione del suo impiego con un concorrente o di qualsiasi altro rapporto con lui, o nell’esercizio di una funzione per la quale è stato chiamato da un tribunale o altra autorità; o

b) per azioni proprie o altrui contrarie alla legge.

§ 2986

Molestie intrusive
(1) La molestia intrusiva è la comunicazione di informazioni su un concorrente, beni o servizi, nonché l’offerta di beni o servizi tramite telefono, fax, posta elettronica o mezzi simili, anche se il destinatario chiaramente non desidera tale attività, o la comunicazione di pubblicità in cui il suo mittente occultano od oscurano le informazioni dalle quali possono essere accertate e non indicano dove il destinatario può ordinare la cessazione dell’annuncio senza costi aggiuntivi.

(2) Se l’annuncio viene inviato a un indirizzo elettronico ottenuto dall’imprenditore in relazione alla vendita di beni o alla fornitura di servizi, non ci sono molestie intrusive se l’imprenditore utilizza questo indirizzo per la pubblicità diretta per i propri beni o servizi e l’altra parte non ha vietato L’imprenditore ha chiaramente richiamato l’attenzione sul diritto di ordinare la cessazione dell’annuncio senza costi speciali al momento dell’ottenimento dell’indirizzo e ogni volta che viene utilizzato per la pubblicità.

§ 2987

Rischi per la salute o l’ambiente
Una minaccia alla salute o all’ambiente è un atto mediante il quale un concorrente distorce le condizioni di concorrenza operando, immettendo sul mercato un prodotto o eseguendo una prestazione che tuteli un interesse legale o ambientale tutelato dalla legge al fine di ottenere per sé o un altro vantaggio a scapito di un altro concorrenti o clienti.

Protezione contro la concorrenza sleale
§ 2988

Una persona il cui diritto è stato minacciato o violato dalla concorrenza sleale può esigere che l’autore della violazione si astenga dalla concorrenza sleale o elimini la condizione difettosa. Può anche richiedere un risarcimento adeguato, danni e l’emissione di un arricchimento ingiusto.

§ 2989

(1) Oltre ai casi specificati nelle sezioni da 2982 a 2985, una persona giuridica autorizzata a difendere gli interessi dei concorrenti o dei clienti può anche esercitare il diritto di astenersi da una concorrenza sleale o di eliminare una condizione difettosa.

(2) Se il consumatore esercita il diritto per l’autore della violazione di astenersi dalla concorrenza sleale o di eliminare la condizione difettosa e se si tratta di un caso previsto dai § 2976 a 2981 o § 2987, l’autore della violazione deve dimostrare di non aver commesso concorrenza sleale. Se il consumatore esercita il diritto al risarcimento, l’autore della violazione deve dimostrare che il danno non è stato causato da concorrenza sleale.

§ 2990

Protezione contro le restrizioni della concorrenza
Una persona il cui diritto è stato messo in pericolo o violato da una restrizione illegale della concorrenza ha i diritti di cui al § 2988.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ PER ALTRI MOTIVI GIURIDICI
Parte 1

Arricchimento ingiusto
§ 2991

(1) Chi si arricchisce a spese di un altro senza una giusta ragione, deve dare ai poveri ciò che ha arricchito.

(2) Una persona che ottiene un vantaggio patrimoniale mediante adempimento senza motivo legale, adempimento per un motivo legale decaduto, mediante uso illecito di valore estero o per il fatto che ciò che aveva il diritto di eseguire da solo è stato giustamente arricchito per lui sarà arricchito ingiustificatamente.

§ 2992

Se il debito è stato adempiuto, anche prematuramente, se il diritto non è stato esercitato, anche se avrebbe potuto essere fatto valere, o se una persona ha fatto qualcosa nel suo esclusivo e personale interesse oa proprio rischio, non vi è alcun obbligo di emettere arricchimento; questo vale anche se una persona ne arricchisce un’altra con l’intenzione di donarla o arricchirla senza l’intenzione di essere legalmente vincolata.

§ 2993

Se la parte ha eseguito senza un obbligo valido, ha il diritto di restituire ciò che ha adempiuto. Se entrambe le parti si sono conformate, ciascuna parte può richiedere all’altra parte di fornire ciò che ha ottenuto; ciò non pregiudica il diritto dell’altra parte di opporsi alla prestazione reciproca. Ciò vale anche se l’impegno è stato annullato.

§ 2994

Se qualcuno ha dato ingiustificatamente qualcosa a un’altra persona da utilizzare o godere senza che la persona abbia buona fede, il proprietario o il comproprietario della cosa ha diritto a un risarcimento nei confronti dell’utente o beneficiario.

§ 2995

Se la prestazione ha portato all’arricchimento di una terza parte, egli la rilascia alla persona impoverita solo se la persona privata è stata portata alla prestazione con l’inganno, la minaccia o l’abuso di dipendenza, o se non era ipocrita.

§ 2996

Se il debitore doveva eseguire una delle numerose prestazioni opzionali e se ne ha fornite altre per errore, spetta a lui decidere cosa chiedere indietro. Tuttavia, se il creditore aveva il diritto di scegliere, il debitore può esigere che il creditore effettui la scelta; se il creditore non effettua una scelta senza indebito ritardo, una dichiarazione del suo testamento può essere richiesta per essere sostituita da un tribunale.

§ 2997

(1) Un debitore che ha adempiuto a un debito irrevocabile o in prescrizione o non valido per mancanza di forma non ha diritto al rimborso di quanto ha adempiuto. Una persona che ha arricchito un’altra con la consapevolezza di non essere obbligata a farlo non ha il diritto di tornare, a meno che non abbia agito per un motivo legale che non si è verificato in seguito o è caduto.

(2) Se una persona si è comportata perché era stata indotta a farlo per inganno, costretta dalla minaccia o dall’abuso di dipendenza, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano. Ciò vale anche se il lavoratore non autonomo ha svolto.

§ 2998

Se una parte si è comportata consapevolmente per consentire all’altra parte di fare qualcosa per uno scopo proibito o completamente impossibile, non ha il diritto di chiedere che le sia restituito. Tuttavia, se qualcuno ha dato per prevenire un atto illegale, qualcosa può essere richiesto alla persona che voleva commettere l’atto.

§ 2999

(1) Se la questione dell’oggetto di un arricchimento ingiusto non è ben possibile, la persona impoverita ha diritto a una compensazione monetaria per l’importo del prezzo normale. Tuttavia, se è stato eseguito sulla base di un atto giuridico invalido o annullato, il diritto al risarcimento monetario non sorge nella misura in cui è contrario allo scopo della norma che esclude la validità dell’atto giuridico.

(2) Se la persona impoverita si è comportata dietro pagamento di un compenso, sarà fornito un risarcimento per l’importo di questo compenso; ciò non si applica se l’importo del compenso costituisce un motivo di invalidità del contratto o un motivo di cancellazione dell’obbligo, o se l’importo del compenso è stato significativamente influenzato da tale motivo.

(3) Se l’oggetto di un arricchimento ingiusto non può essere rilasciato a causa della sua distruzione, perdita o deterioramento per cause che sono a carico dell’impoverito, la persona arricchita sostituirà al massimo ciò che ha risparmiato sulla sua proprietà.

§ 3000

Un beneficiario onesto deve consegnare ciò che ha acquisito, nella misura in cui l’arricchimento dura nell’esercizio del diritto.

§ 3001

(1) Se un destinatario onesto ha rubato l’oggetto di un arricchimento ingiusto a pagamento, può, a sua scelta, emettere un risarcimento in denaro o ciò che ha ricevuto. Se il destinatario onesto lo ha alienato gratuitamente, la persona impoverita non ha diritto a un risarcimento nei suoi confronti; tuttavia, può richiederlo a una persona che ha acquisito l’oggetto dalla persona arricchita e non è stata in buona fede.

(2) Se l’oggetto arricchito è stato arricchito in buona fede o senza il suo permesso e se non può essere emesso correttamente, non è obbligato a compensare, a meno che ciò non crei uno stato che è chiaramente contrario alla buona morale.

§ 3002

(1) Se una parte ha eseguito un contratto per interessi pecuniari, anche se non era valido, il suo diritto al risarcimento monetario nei confronti dell’altra parte non è influenzato dalle disposizioni delle sezioni 3000 e 3001. Ciò vale anche se l’obbligo derivante da tale contratto è stato annullato.

(2) Se la cosa acquisita in base al contratto di remunerazione è stata utilizzata da un destinatario onesto e se il contratto non è valido, egli dovrà fornire all’altra parte un compenso per l’uso, ma solo fino all’importo corrispondente al suo beneficio.

§ 3003

Un destinatario disonesto emetterà ciò che ha acquisito nel momento in cui ha ricevuto l’arricchimento.

§ 3004

(1) Un arricchitore che non è stato in buona fede rinuncerà a tutto ciò che ha acquisito attraverso l’arricchimento, inclusi frutti e benefici; sostituirà anche il beneficio che riceverebbero gli indigenti. Se ha alienato l’oggetto di un ingiusto arricchimento a pagamento, la persona impoverita ha il diritto di chiedere che gli venga corrisposto, secondo la sua scelta, o un risarcimento monetario o quello che la persona arricchita ha ottenuto per alienazione.

(2) Se un arricchimento ingiusto è stato acquisito interferendo con il diritto naturale di una persona protetta dalle disposizioni della parte uno della presente legge, la persona impoverita può richiedere il doppio della retribuzione abituale per la concessione del consenso a tale trattamento invece della prestazione ai sensi del paragrafo 1. Se esiste una giusta ragione per ciò, il tribunale può aumentare di conseguenza l’ambito delle prestazioni.

§ 3005

Chi emette l’oggetto di ingiusto arricchimento ha diritto al rimborso delle spese necessarie sostenute per la cosa, e può separare dalla cosa tutto ciò per cui l’ha valutata a proprie spese, se possibile senza deteriorare la sostanza della cosa.

Parte 2

Il libero arbitrio e l’uso di una cosa straniera a beneficio di un altro
Sezione 1

Agenzia non impegnata
§ 3006

Fornitura di base
Se qualcuno interferisce negli affari di un’altra persona, anche se non ha il diritto di farlo, le conseguenze che ne derivano sono a carico di lui.

§ 3007

Prevenzione dei danni
Se qualcuno, sebbene non chiamato a farlo, si procura un materiale estraneo al fine di scongiurare il danno imminente, la persona la cui materia è stata procurata gli rimborserà i costi intenzionalmente sostenuti, anche se il risultato non è apparso per colpa dell’agente non impegnato.

§ 3008

Salvare la cosa di qualcun altro
Una persona che salva un oggetto estraneo da una perdita o distruzione inevitabile ha diritto a una remunerazione ragionevole, un massimo di un decimo del prezzo della cosa e un risarcimento per i costi ragionevoli sostenuti. Il proprietario della cosa è esonerato dall’obbligo di pagare se non richiede indietro la cosa salvata.

§ 3009

Agire a beneficio di un’altra persona
(1) Se qualcuno prende le questioni a beneficio di un’altra persona senza il suo consenso, quella persona gli rimborserà i costi opportunamente sostenuti, se ha organizzato la questione per il suo principale vantaggio. Se una questione è stata fatta a beneficio di un altro non viene giudicato in base a considerazioni generali, ma in riferimento ai suoi comprensibili interessi e intenzioni.

(2) Se il vantaggio non è predominante, l’agente non impegnato non ha diritto al rimborso dei costi. La persona di cui ha assunto il caso può richiedere all’agente illegale di riportare tutto allo stato precedente e, se ciò non è ben possibile, di riparare il danno.

Disposizioni comuni
§ 3010

Chiunque abbia rilevato un affare estero senza un ordine lo prenderà alla fine e presenterà una dichiarazione al riguardo e trasferirà tutto ciò che ha ottenuto nel processo alla persona di cui ha procurato gli affari.

§ 3011

Se l’agente senza mandato non ha diritto al rimborso delle spese, può prendere a proprie spese ciò che ha acquisito, se ciò è possibile e purché la sostanza della questione non sia compromessa o se il suo utilizzo non sia indebitamente complicato.

Sezione 2

Usare una cosa straniera a beneficio di un’altra
§ 3012

Fornitura di base
Se una persona utilizza una cosa straniera a beneficio di un’altra senza l’intenzione di procurarsela, e se non è possibile ottenere l’estradizione della cosa, il proprietario della cosa può chiedere un risarcimento per il valore della cosa al momento dell’uso, anche se se il vantaggio non è stato raggiunto.

§ 3013

Chiunque faccia per un’altra persona un’accusa che quella persona era obbligata a fare da solo, ha il diritto di chiedere un risarcimento.

§ 3014

Se la propria causa viene sacrificata per scongiurare un danno maggiore, chi ne ha beneficiato risarcirà proporzionalmente il danneggiato.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI
§ 3015

La presente legge incorpora le disposizioni legali pertinenti dell’Unione europea 1 ) .

§ 3016

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le disposizioni di altre disposizioni legali sulla protezione dei consumatori.

§ 3017

Le disposizioni della presente legge, relative all’applicazione della legge nei procedimenti giudiziari o giudiziari o nelle decisioni dei tribunali, si applicano analogamente all’applicazione della legge dinanzi a un arbitro, ai procedimenti arbitrali o ai lodi arbitrali.

§ 3018

L’obbligo di pubblicazione dei dati è assolto dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Commerciale, salvo diversa disposizione di legge.

§ 3019

I dati in base ai quali una persona può essere accertata sono, in particolare, il nome, la residenza e la data di nascita, oppure i dati identificativi secondo un’altra normativa di legge. I dati identificativi di una persona giuridica o imprenditore sono il numero di identificazione della persona, se loro assegnato.

§ 3020

Le disposizioni delle parti uno, tre e quattro sul matrimonio e sui diritti e gli obblighi dei coniugi si applicano mutatis mutandis alle unioni registrate e ai diritti e agli obblighi dei partner.

§ 3021

Le disposizioni degli articoli da 751 a 753 contro la violenza domestica si applicano anche in caso di convivenza di persone diverse dai coniugi.

§ 3022

(1) Le disposizioni della presente legge sui diritti e gli obblighi di un rappresentante legale si applicano mutatis mutandis a un tutore ai sensi della Parte Seconda.

(2) Le disposizioni della presente legge sul consiglio di tutela si applicano anche alla nomina di un tutore, ma la formazione del consiglio e l’elezione dei suoi membri diventano effettive se approvate dal tribunale; in tal modo, tale misura deve essere nell’interesse superiore del bambino.

§ 3023

Le disposizioni della presente legge sul proprietario del terreno si applicano in modo simile al proprietario di un bene immobile che non fa parte del terreno.

§ 3024

(1) Una persona fisica con residenza o persona giuridica con sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Ceca è considerata una persona straniera.

(2) La capacità di acquisire diritti e impegnarsi a rispettare gli obblighi che una persona straniera non fisica ha in base all’ordinamento giuridico in base al quale è stata stabilita appartiene anche a lui nel campo del diritto ceco. L’ordinamento giuridico in base al quale questa persona è stata costituita disciplina anche i suoi rapporti giuridici interni e la responsabilità dei suoi membri o partner per i suoi debiti.

§ 3025

(1) Le disposizioni della presente legge sulle persone giuridiche e le associazioni si applicano ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro in modo appropriato solo nella misura in cui ciò non contraddica la loro natura di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ai sensi degli accordi internazionali ai quali la Repubblica Ceca è vincolata e che disciplinano la libertà di associazione, e tutela del diritto alla libertà di associazione.

(2) I sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro devono essere costituiti il ​​giorno successivo al giorno in cui la notifica della loro costituzione è stata consegnata all’autorità pubblica competente; lo stesso vale in caso di cambiamento o scioglimento del sindacato.

§ 3026

(1) A meno che la natura del documento non lo precluda, le disposizioni della presente legge sul documento si applicano mutatis mutandis ad altri documenti, indipendentemente dalla sua forma.

(2) Se un procedimento legale richiede la forma di un atto pubblico, si intende un atto notarile; può essere sostituita da una decisione con la quale un’autorità pubblica, nei limiti dei suoi poteri, approva una transazione o altra manifestazione di volontà, la cui natura non gliela preclude.

§ 3027

Se la presente legge stabilisce un diritto a una garanzia sufficiente per il creditore e se il creditore e il debitore o un’altra persona che fornisce la garanzia non sono d’accordo sul suo oggetto o importo, il tribunale decide in merito alla garanzia sufficiente tenendo conto della natura e dell’importo del credito.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Parte 1

Disposizioni temporanee
Sezione 1

disposizioni generali
§ 3028

(1) La presente legge disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla data di entrata in vigore.

(2) Salvo disposizione contraria, le disposizioni della presente legge disciplinano anche i rapporti giuridici riguardanti i diritti personali, familiari e di proprietà; tuttavia, la loro origine, nonché i diritti e gli obblighi da essi derivanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valutati in conformità con le normative legali vigenti.

(3) Salvo disposizione contraria, altri rapporti giuridici sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché i diritti e gli obblighi da essa derivanti, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da violazioni dei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati dalle normative legali esistenti. . Ciò non preclude l’accordo delle parti secondo cui questi diritti e obblighi saranno regolati dalla presente legge dalla data della sua entrata in vigore.

§ 3029

(1) Se le norme legali invocano disposizioni abrogate dalla presente legge, le corrispondenti disposizioni della presente legge prendono il loro posto.

(2) Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni dei regolamenti legali nel campo del diritto pubblico, così come le disposizioni di altre disposizioni legali che disciplinano i diritti privati ​​speciali, non saranno interessate.

§ 3030

Le disposizioni della parte prima, titolo I, si applicano anche ai diritti e agli obblighi che sono valutati in base alla legislazione vigente.

§ 3031

Se il procedimento è stato avviato ai sensi della Sezione 5 della Legge n. 40/1964 Coll., Il codice civile, come modificato, deve essere completato in conformità con le normative legali esistenti.

§ 3032

(1) Una persona che è stata privata della capacità giuridica ai sensi delle normative legali esistenti sarà considerata una persona limitata nella sua autonomia ai sensi della presente legge dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Una persona che è stata limitata nella capacità giuridica ai sensi delle normative legali esistenti sarà considerata una persona limitata nella sua autonomia ai sensi della presente legge dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è ancora legalmente qualificata ad agire nella misura specificata dalle normative legali vigenti altrimenti ai sensi della presente legge.

§ 3033

(1) Le persone che sono state private della capacità giuridica prima della data di entrata in vigore della presente legge o la cui capacità giuridica è stata limitata prima della data di entrata in vigore della presente legge diventano indipendenti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che il tribunale non decida diversamente. .

(2) A meno che un altro regolamento legale non disponga diversamente, la custodia ai sensi della Sezione 468 passerà al comune nel cui territorio risiede il tutore.

§ 3034

Se, in previsione della propria incapacità di agire legalmente prima della data di entrata in vigore della presente legge, il lavoratore autonomo ha espresso il desiderio che una determinata persona sia il suo tutore, il § 59 si applica alle decisioni sulla limitazione dell’autodeterminazione nell’ambito dell’efficacia della presente legge.

§ 3035

Se i procedimenti di adozione sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con le disposizioni legali esistenti. Gli atti compiuti nell’ambito dei procedimenti preparatori finalizzati all’adozione devono essere valutati in conformità alla presente legge; ciò non si applica se si tratta di concedere il consenso dei genitori per l’adozione o di una decisione del tribunale che afferma che tale consenso non è richiesto.

Sezione 2

Scadenze e orari
§ 3036

In base alla normativa vigente, devono essere valutati tutti i termini e i periodi che hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché i termini e i periodi per l’esercizio dei diritti disciplinati dalla normativa vigente, anche se iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. della legge.

§ 3037

(1) Se una persona ha appreso prima della data di entrata in vigore della presente legge di una violazione del suo diritto a un nome, onore, reputazione o simile rapporto privato e che li ha violati, o se lo avesse saputo e avrebbe potuto saperlo prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo per la cessazione del diritto alla sua protezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Se una persona viene a conoscenza durante l’efficacia della presente legge che il suo diritto a un nome, onore, reputazione o altra relazione privata simile è stato violato prima della data di entrata in vigore della presente legge e chi l’ha violato, o se lo avesse e avrebbe potuto Per scoprirlo, il periodo per la cessazione del diritto alla sua protezione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3

Diritto patrimoniale del patrimonio coniugale
§ 3038

Gli oggetti che appartengono all’arredamento abituale di una famiglia familiare cessano di essere parte della proprietà comune il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

§ 3039

Ciò che è stato acquisito gratuitamente da uno dei coniugi prima della data di entrata in vigore della presente legge, o ciò che entrambi i coniugi hanno acquisito gratuitamente senza diventare parte del patrimonio comune, non farà più parte del patrimonio comune.

§ 3040

La proprietà comune non comprende una cosa emessa ai sensi della legislazione sulla restituzione della proprietà a uno dei coniugi che avevano la cosa emessa di proprietà prima del matrimonio o al quale la cosa è stata emessa come successore legale del proprietario originale.

Sezione 4

Persone giuridiche
§ 3041

(1) La natura giuridica delle persone giuridiche regolate dalla presente legge sarà disciplinata dalle disposizioni della presente legge dalla data di entrata in vigore. Se i procedimenti per l’iscrizione di una persona giuridica nel registro pubblico sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con le disposizioni legali vigenti; tuttavia, se l’azione legale costitutiva intrapresa prima della data di entrata in vigore della presente legge è in contraddizione con le disposizioni legali esistenti, sarà considerata valida se conforme alle disposizioni della presente legge.

(2) Le disposizioni dell’accordo di partenariato o dello statuto delle persone giuridiche di cui al paragrafo 1, che contraddicono le disposizioni imperative della presente legge, cesseranno di essere vincolanti il ​​giorno della sua entrata in vigore; la persona giuridica deve, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adattare l’accordo di partenariato o lo statuto alla modifica della presente legge e consegnarli all’autorità pubblica che tiene il registro pubblico in cui è registrata la persona giuridica. In caso contrario, l’autorità pubblica competente la invita a farlo e fissa nella richiesta un periodo di tempo ragionevole aggiuntivo per ottemperare a tale obbligo; se il termine aggiuntivo scade invano, il tribunale scioglie la persona giuridica su proposta di un’autorità pubblica o di una persona che dimostri un interesse legale in essa e ne ordina la liquidazione.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 della seconda frase della seconda frase dopo il punto e virgola non si applicano ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro.

§ 3042

Se il nome di una persona giuridica contraddice le disposizioni della presente legge, la persona giuridica dovrà adattare il proprio nome ai requisiti della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. Non è obbligata a farlo se vi sono ragioni importanti, in particolare se la persona giuridica ha utilizzato il suo nome per molto tempo e se è così caratteristico che la sua intercambiabilità o inganno non può essere ragionevolmente presunta.

§ 3043

(1) Se un contratto o una decisione sulla trasformazione di una persona giuridica presa prima della data di entrata in vigore della presente legge contraddice le disposizioni legali esistenti, saranno considerati validi se sono conformi alle disposizioni della presente legge e l’autorità pubblica competente non ha respinto la proposta prima della data di entrata in vigore della presente legge. registrare la conversione nel pubblico registro, o se non ha deciso che la conversione non è avvenuta.

(2) Se una decisione sullo scioglimento o la trasformazione di una persona giuridica è stata decisa prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme legali vigenti, a meno che l’organismo competente della persona giuridica non decida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di applicare la procedura ai sensi della presente legge. della legge. Le disposizioni della presente legge per la protezione dei creditori si applicano anche ai casi in cui la decisione sullo scioglimento o la trasformazione di una persona giuridica è stata presa prima della data di entrata in vigore della presente legge e non è stata ancora iscritta nel registro pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge.

§ 3044

Le disposizioni della Sezione 128 si applicano anche ai procedimenti legali istitutivi e alle trasformazioni di persone giuridiche avvenute prima della data di entrata in vigore della presente Legge.

§ 3045

(1) Le associazioni ai sensi della legge n. 83/1990 Coll., Sulle associazioni di cittadini, come modificata, saranno considerate associazioni ai sensi della presente legge. L’associazione ha il diritto di modificare la sua forma giuridica in istituto o cooperativa sociale secondo un’altra legge.

(2) Le unità organizzative di un’associazione in grado di agire per proprio conto ai sensi della Legge n. 83/1990 Coll., Sull’Associazione dei Cittadini, come modificata, devono essere considerate come associazioni secondarie ai sensi della presente Legge. L’organo statutario dell’associazione principale deve presentare una proposta per la registrazione dell’associazione secondaria entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, altrimenti la personalità giuridica dell’associazione secondaria scadrà l’ultimo giorno di questo periodo.

§ 3046

I sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, comprese le organizzazioni internazionali e le loro unità organizzative registrate ai sensi della legge n. 83/1990 Coll., Sulle associazioni di cittadini, come modificato, sono considerati sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro ai sensi della presente legge.

§ 3047

Se un procedimento di nullità di una decisione di un organo di associazione civica è stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale decide sulla petizione in conformità con la presente legge.

§ 3048

Fino all’entrata in vigore della legge sul registro pubblico in cui sono entrate in vigore le associazioni, le associazioni sono soggette a registrazione ai sensi della legge n. 83/1990 Coll., Sull’associazione dei cittadini, e successive modifiche.

§ 3049

(1) Le fondazioni stabilite ai sensi della normativa legale vigente sono considerate fondazioni stabilite ai sensi della presente legge; se la fondazione è stata stabilita da un testamento, si applicano le sezioni 311 e 312, anche se il testamento è stato fatto prima della data di entrata in vigore della presente legge, a meno che il procedimento di successione non sia terminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Se la fondazione è stata istituita in modo diverso dallo statuto della fondazione, in particolare mediante l’emissione di uno statuto, le disposizioni della presente legge sullo statuto della fondazione si applicano a tali procedimenti legali e ai suoi emendamenti nella misura specificata nel § 310 per lo statuto della fondazione.

(2) Il fondatore di una fondazione può adattare il procedimento legale di fondazione al regolamento dello statuto di fondazione ai sensi della presente legge, se consegna la decisione con cui il procedimento legale di fondazione cambia alla persona che tiene il registro pubblico presso il quale è registrata la fondazione di questa legge. Se il fondatore è morto o ha cessato di esistere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale può modificare il procedimento legale istitutivo su proposta della fondazione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai fondi di dotazione.

§ 3050

I diritti e gli obblighi delle società di pubblica utilità continuano a essere disciplinati dalla legislazione vigente. Una società senza scopo di lucro ha il diritto di modificare la sua forma giuridica in un istituto, fondazione o fondo di dotazione ai sensi della presente legge; le disposizioni della presente legge sulla trasformazione della forma giuridica delle persone giuridiche si applicano mutatis mutandis.

§ 3051

Le associazioni di interessi di persone giuridiche costituite in conformità con le normative legali esistenti continuano ad essere disciplinate dalle normative legali esistenti. Un’associazione di interessi di persone giuridiche ha il diritto di cambiare la sua forma giuridica in un’associazione ai sensi della presente legge; le disposizioni della presente legge sulla trasformazione della forma giuridica delle persone giuridiche si applicano mutatis mutandis.

§ 3052

Le persone giuridiche costituite ai sensi della legge n. 42/1980 Coll., Sulle relazioni economiche con l’estero, e successive modifiche, continueranno ad essere disciplinate dalle norme di legge vigenti. Ciò vale anche per le persone giuridiche costituite come associazioni ai sensi dell’articolo 636 della legge n. 101/1963 Coll., Sulle relazioni legali nel commercio internazionale. Queste persone giuridiche hanno il diritto di cambiare la loro forma giuridica in un’associazione; le disposizioni della presente legge sulla trasformazione della forma giuridica delle persone giuridiche si applicano mutatis mutandis.

§ 3053

La natura giuridica e le relazioni giuridiche interne delle persone giuridiche impegnate in attività commerciali, che sono regolate dalle precedenti disposizioni legali ai sensi della Sezione 767 (2) della Legge n. 513/1991 Coll., Il Codice commerciale, come modificato, fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, rimangono invariate e continueranno ad essere disciplinati dalla legislazione in base alla quale sono stati istituiti.

Sezione 5

Diritti reali
Terreni e fabbricati
§ 3054

Un edificio che, secondo le norme di legge vigenti, non fa parte del terreno su cui è stabilito cessa di essere una questione separata dal giorno in cui la presente legge entra in vigore e diventa parte del terreno se il diritto di proprietà sull’edificio e il diritto di proprietà sul terreno avevano lo stesso persona.

§ 3055

(1) Un edificio collegato al terreno da solide fondamenta che, secondo le disposizioni di legge vigenti, non fa parte del terreno su cui è stabilito ed è di proprietà di una persona diversa dal proprietario del terreno alla data di entrata in vigore della presente legge è immobiliare. Lo stesso vale per un edificio in comproprietà, se uno dei comproprietari è anche proprietario del terreno o se solo alcuni dei comproprietari dell’edificio sono comproprietari del terreno.

(2) Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis a un edificio che deve essere stabilito sul terreno di un altro proprietario sulla base di un diritto materiale del costruttore prima della data di entrata in vigore della presente legge o sulla base di un contratto concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge.

§ 3056

(1) Il proprietario di un appezzamento di terreno su cui è stabilito un edificio che non fa parte dell’appezzamento di terreno in conformità con le normative legali esistenti e non è diventato parte del lotto di terreno alla data di entrata in vigore della presente legge avrà un diritto di prelazione sull’edificio e Il diritto di prelazione del proprietario fondiario si applica anche ad un fabbricato interrato sullo stesso lotto, accessorio di un fabbricato fuori terra. Le disposizioni che escludono o limitano il diritto di prelazione non sono prese in considerazione.

(2) Se una parte del terreno con un edificio può essere separata senza complicarne in modo significativo l’uso e il godimento, il diritto di prelazione si applica solo alla parte di terreno necessaria per l’esercizio del diritto di proprietà sull’edificio.

§ 3057

Se il proprietario stabilisce un diritto reale sul terreno a favore di un terzo che acquisisce il diritto reale in buona fede che l’edificio fa parte del terreno, l’edificio è considerato parte del terreno contro quella persona. Il proprietario dell’immobile ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno alla sua proprietà dal fondatore del diritto reale; se l’immobile è gravato da privilegio, il privilegio si estende alla richiesta di tale risarcimento.

§ 3058

(1) Se il terreno e l’edificio diventano proprietà dello stesso proprietario, l’edificio cesserà di essere una questione separata e diventerà parte del terreno su cui è stabilito. Questo non si applica se si tratta di un edificio che non fa parte del terreno ai sensi della presente legge.

(2) Se il diritto di proprietà sul terreno è stato alienato a una terza parte che era in buona fede quando è stato acquisito il diritto di proprietà che l’edificio fa parte del terreno, l’edificio cesserà di essere una questione separata e diventerà parte del terreno su cui è stabilito. Chi è proprietario dell’immobile ha diritto al risarcimento dallo straniero pari all’importo del prezzo dell’immobile alla data di cessazione del diritto di proprietà; se l’edificio è stato gravato da privilegio, il privilegio passa alla richiesta di tale risarcimento.

§ 3059

Se l’edificio è costituito su più appezzamenti di terreno, le sezioni da 3056 a 3058 si applicano solo in relazione al lotto di terreno su cui si trova la maggior parte dell’edificio. Se l’edificio diventa parte di questo terreno, le disposizioni in materia di interruzione si applicano in relazione al terreno su cui si estendono parti dell’edificio.

§ 3060

Se un diritto reale grava su un edificio o su un terreno, l’edificio non diventerà parte del terreno finché dura tale diritto reale e se la sua natura lo preclude.

§ 3061

Le disposizioni della presente sezione non si applicano se si tratta di un edificio che non fa parte del terreno ai sensi della presente legge, o di un bene immobile ai sensi della Sezione 498 (1), seconda frase.

Comproprietà
§ 3062

Il diritto di prelazione legale dei comproprietari ai sensi della sezione 140 della legge n. 40/1964 Coll., Il codice civile, come modificato, scade dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò non si applica in caso di comproprietà di un’azienda agricola o familiare.

§ 3063

Se l’acquirente ha acquisito la proprietà di almeno un’unità in una casa con appartamenti e locali non residenziali prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 72/1994 Coll., Che regola alcuni rapporti di comproprietà su edifici e alcuni rapporti di proprietà su appartamenti e locali non residenziali e integrare alcune leggi (la legge sulla proprietà degli appartamenti), come modificato, la proprietà di altre unità in questa casa sorgerà anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con le normative legali esistenti.

Catasto
§ 3064

Per quanto riguarda i diritti registrati nel Catasto Immobiliare prima della data di entrata in vigore della presente Legge e per quanto riguarda i diritti registrati nel Catasto Immobiliare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, gli effetti ai sensi degli articoli da 980 a 986 avranno effetto un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge. I termini stabiliti nelle sezioni 983 e 986 iniziano a decorrere dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

§ 3065

Nel caso di un diritto reale che non era soggetto a iscrizione nell’elenco pubblico prima della data di entrata in vigore della presente legge, la precedenza dei diritti reali registrati ai sensi della Sezione 981 e l’ordine dei diritti reali ai sensi della Sezione 982 (1) avranno effetto su tali diritti il ​​1 ° gennaio 2018.

§ 3066

Resistenza straordinaria
Il periodo specificato nella Sezione 1095 includerà anche il periodo durante il quale il titolare, o il suo predecessore legale, ha avuto la cosa in suo possesso ininterrottamente prima della data di entrata in vigore della presente Legge; tuttavia, questo periodo non terminerà prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se si tratta di una cosa mobile, e di cinque anni, se si tratta di una cosa immobile.

§ 3067

Lasciando immobili
Se il bene immobile viene abbandonato, il periodo di cui al § 1050 paragrafo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

§ 3068

Se il privilegio è sorto prima della data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario può esercitare il diritto di svincolare il privilegio solo se il creditore del privilegio registrato prima della data di entrata in vigore della presente legge dopo il rilascio del privilegio nell’ordine successivo è d’accordo con il rilascio del privilegio. Ciò vale in modo simile allo scambio di un privilegio.

Sezione 6

Diritto delle successioni
§ 3069

In caso di successione si applica la legge in vigore il giorno del decesso del testatore.

§ 3070

Se il testatore è deceduto dopo la data di entrata in vigore della presente legge e se la sua acquisizione in caso di morte è in contraddizione con le norme legali in vigore al momento in cui è stata emessa, si considera valido se è conforme alla presente legge. Lo stesso dicasi per il suffisso e le clausole accessorie nell’acquisizione in caso di morte, se la normativa vigente al momento in cui è stato fatto il suffisso o l’acquisizione in caso di morte le priva di conseguenze legali o le dichiara nulle.

§ 3071

Se il testatore ha concluso un contratto per la rinuncia all’eredità prima della data di entrata in vigore della presente legge e se è deceduto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contratto è considerato valido.

§ 3072

Se il testatore muore dopo la data di entrata in vigore della presente legge e se la sua dichiarazione di eredità contraddice la legislazione in vigore al momento in cui è stata emessa, si considera valida se è conforme alla presente legge.

Sezione 7

Diritti di obbligazione
§ 3073

I diritti derivanti dall’assicurazione dell’obbligazione derivante prima della data di entrata in vigore della presente legge, sebbene sia stata anche stabilita come diritti reali, sono valutati fino alla loro estinzione secondo le norme di legge vigenti. Ciò non preclude l’accordo delle parti secondo cui questi diritti e obblighi saranno regolati dalla presente legge dalla data della sua entrata in vigore.

§ 3074

(1) Il contratto di locazione è regolato dalla presente legge dalla data di entrata in vigore, anche se il contratto di locazione è stato sostenuto prima di tale data; tuttavia, l’origine del contratto di locazione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valutati in conformità con le normative legali vigenti. Ciò non si applica alla locazione di beni mobili o alla locazione.

(2) Le disposizioni del § 2249 paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui l’affitto non sia stato determinato da un accordo tra il proprietario e l’inquilino o da una decisione del tribunale, ma sulla base di un altro regolamento legale. In tal caso, il locatore ha il diritto di proporre per iscritto al conduttore un aumento del canone di locazione; le disposizioni del § 2249 paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis.

§ 3075

Se un appartamento per scopi speciali è stato istituito con fondi statali prima della data di entrata in vigore della presente legge o se lo stato ha contribuito alla sua costituzione, un contratto di locazione può essere concluso solo su raccomandazione dell’autorità municipale con poteri estesi e il contratto di locazione può essere risolto solo previo consenso. di questo ufficio.

§ 3076

Se i procedimenti per l’invalidità della risoluzione del contratto di locazione dell’appartamento sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con le norme di legge vigenti; il diritto dell’inquilino all’indennità di alloggio o ad altri vantaggi ai sensi della legislazione vigente non è pregiudicato.

§ 3077

(1) Il conto sarà disciplinato dalla presente legge dalla data di entrata in vigore, anche se l’accordo sul conto è stato concluso prima di tale data; tuttavia, l’origine del presente contratto, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valutati in conformità con le normative legali vigenti.

(2) Se il pagamento dal libretto era vincolato a una password, al consenso di terzi o ad un fatto che è certo che si verificherà prima della data di entrata in vigore della presente legge, il vincolo del pagamento sarà regolato dalle normative legali esistenti.

§ 3078

Se un contratto di viaggio concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge non è valido ai sensi delle disposizioni legali esistenti, sarà considerato un contratto di viaggio valido per quanto riguarda i diritti esercitati durante l’efficacia della presente legge, se conforme alla presente legge; § 2542 si applica anche agli obblighi derivanti da contratti di viaggio conclusi in conformità con le normative legali esistenti, a meno che non sia stata ancora presa una decisione sulla legge applicabile. In caso di violazione degli obblighi dell’organizzatore o dell’agenzia di viaggi, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica il § 2543, a meno che una decisione sui danni non sia stata decisa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

§ 3079

(1) Il diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione di un obbligo previsto dalle norme legali, avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere valutato in conformità con le norme legali esistenti.

(2) Se il tribunale non ha deciso la data di entrata in vigore della presente legge sul risarcimento dei danni causati dalla violazione di un obbligo legale, avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, può, su istanza della persona lesa, se motivi straordinari meritano una considerazione speciale § 2 paragrafo 3), per assegnare alla parte lesa il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi della presente legge.

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