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Cooperazione Schengen

 

QUAL È LO SCOPO DELLO SPAZIO SCHENGEN?

Esso punta a consentire ai cittadini dell’Unione europea (Unione) di attraversare le frontiere interne dei paesi dell’Unione senza sottoporsi ai controlli o esibire il passaporto.

 

L’apertura delle frontiere interne rappresenta uno dei due effetti principali dello spazio Schengen. L’altro è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Ciò implica un inasprimento e l’applicazione di criteri uniformi per i controlli all’ingresso da parte di cittadini non-Schengen alla frontiera esterna comune, lo sviluppo della cooperazione tra guardie di frontiera, polizia nazionale e autorità giudiziarie e l’uso di sofisticati sistemi di scambio di informazioni.
L’acquis di Schengen è stato modificato con l’adesione di nuovi paesi all’area e vi è stata incorporata la nuova legislazione dell’Unione.
PUNTI CHIAVE

Cooperazione

La cooperazione Schengen si è sviluppata da un piano iniziale tra alcuni governi in un vero e proprio settore politico dell’Unione attraverso le seguenti fasi:

1985: Il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo (Benelux), la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Francia (cinque degli allora 10 paesi della Comunità economica europea, CEE, ora Stati membri dell’Unione europea) firmano un accordo, nel villaggio lussemburghese di Schengen, riguardante la graduale abolizione dei controlli alle frontiere interne;
1990: gli stessi cinque paesi firmano la convenzione di Schengen che integra l’accordo e stabilisce le misure e le garanzie per mettere in pratica la politica dell’assenza di controlli alle frontiere interne;
1995: l’attuazione dell’agenda di Schengen inizia con la partecipazione di sette paesi dell’Unione;
1997: il trattato di Amsterdam introduce la cooperazione Schengen tra alcuni governi nel quadro giuridico dell’Unione.
Composizione

Da cinque membri fondatori, lo spazio Schengen ora comprende tutti i 27 paesi dell’Unione tranne l’Irlanda (Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania sono anch’essi paesi Schengen, ma non applicano ancora l’intero acquis di Schengen).
Anche i paesi terzi Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono membri dello spazio Schengen.
I controlli alle frontiere interne in pratica

Chiunque, indipendentemente dalla sua nazionalità, può attraversare una frontiera interna all’interno dello spazio Schengen senza essere controllato.
Le autorità nazionali possono effettuare controlli di polizia a campione alla frontiera o nelle zone di frontiera quando questi si basano su informazioni ed esperienze generali e non sono controlli sistematici del passaporto.
Le persone necessitano di documenti di viaggio determinati, a seconda che siano cittadini dell’Unione, familiari extra-UE o cittadini extra-UE.
Un paese Schengen può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere, inizialmente per un massimo di 30 giorni, se esiste una grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna. Tale paese è tenuto a informare gli altri membri di Schengen, il Parlamento europeo, la Commissione europea e il pubblico.
Frontiere esterne

Lo spazio Schengen ha gradualmente rafforzato i controlli alle sue frontiere esterne, integrandoli in un unico insieme di regole. Esso riguarda attualmente:

le persone che attraversano una frontiera esterna dell’Unione e le modalità in cui dovrebbero essere condotti i controlli, secondo il codice frontiere Schengen;
l’armonizzazione delle condizioni di ingresso con una politica comune in materia di visti e norme sui visti per soggiorni di breve durata (fino a tre mesi);
una maggiore cooperazione tra la polizia, compresi i diritti di osservazione e di inseguimento transfrontaliero;
il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali.
Sistema d’informazione Schengen (SIS)

Questa banca dati informatica su larga scala:

sostiene il controllo delle frontiere esterne e la cooperazione giudiziaria tra i paesi Schengen;
è stata creata nel 1995 e successivamente ampliata, più recentemente nel 2018, a fronte delle nuove sfide in materia di migrazione e sicurezza;
contiene informazioni su
sospetti criminali
persone che potrebbero non avere il diritto di entrare o soggiornare nell’Unione
persone scomparse
proprietà rubate, usate abusivamente o perdute;
è utilizzato dalle autorità nazionali responsabili di:
controlli di frontiera
controlli di polizia e doganali
procedimenti pubblici in procedimenti penali e indagini giudiziarie prima dell’imputazione
visti e titoli di soggiorno;
può essere consultato dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), e dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).
Sistema di informazione sui visti (VIS)

Consente ai membri di Schengen di condividere i dati sui visti, in particolare per le domande di visto a breve termine. Come il SIS, è gestito dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Condizioni per l’adesione

I paesi che richiedono di aderire pienamente allo spazio Schengen devono soddisfare determinate condizioni e devono essere in grado di:

controllare le loro frontiere esterne e rilasciare visti Schengen uniformi;
cooperare con altre autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per garantire un livello elevato di sicurezza;
applicare l’insieme comune di norme Schengen (noto come acquis di Schengen), quali i controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeree, rilasciare visti, sostenere la cooperazione di polizia e proteggere i dati personali;
utilizzare il SIS.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’attuazione dell’accordo di Schengen, che in origine interessava sette Stati membri dell’UE, è entrata in vigore il 26 marzo 1995, abolendo i controlli alle frontiere interne.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

Lo spazio Schengen (Commissione europea).
DOCUMENTI PRINCIPALI

Acquis di Schengen — Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13).

Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2019/817 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) n. 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquisdi Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

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