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LEGGE

del 24 aprile 2008

che modifica la legge n. 18/2004 Coll., sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e che modifica alcuni atti (legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali), come modificata, e altri atti correlati

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

Modifica della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali
Arte. E

Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e sulla modifica di alcune leggi (legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali), come modificata dalla legge n. 96/2004 Coll., Legge n. 588/2004 Coll., Legge n. 21/2006 Coll. e la legge n. 161/2006 Coll., è modificata come segue:

1. Nel titolo dell’atto, le parole “e alcuni cittadini di altri Stati” sono inserite dopo le parole “dell’Unione europea”.

2. Il titolo della prima parte deve essere: “RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI E ALTRE COMPETENZE”.

3. La sezione 1, compreso il titolo e le note nn. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g e 2i, recita come segue:

㤠1

Oggetto e scopo della legge
(1) La presente legge incorpora i regolamenti pertinenti delle Comunità europee 1 ) e regola la procedura delle autorità amministrative, delle camere professionali e dei datori di lavoro pubblici (§ 37 par.1) nel riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche richieste per svolgere attività regolamentate in Repubblica Ceca Repubblica, se la qualifica professionale è stata acquisita o l’attività è stata esercitata in un altro Stato membro dell’Unione europea, altro Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione Svizzera dalle persone di cui al paragrafo 2.

(2) Ai sensi della presente legge, le qualifiche professionali e altre qualifiche sono riconosciute

a) un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera (di seguito “uno Stato membro”);

b) persone con residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca,

c) un familiare di una persona di cui alla lettera a) ob) 2 ),

d) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stato concesso lo status di residente di lungo periodo nella Comunità europea nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro 2a ),

e) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stata concessa la residenza nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea ai fini della ricerca scientifica 2b ),

f) un familiare di una persona di cui alla lettera d) o e), se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica Ceca 2c ),

g) una persona a cui è stato concesso asilo o protezione sussidiaria nel territorio della Repubblica ceca, o un membro della sua famiglia, se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica ceca 2d ),

h) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stata concessa la residenza nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato 2e ),

i) un cittadino di uno Stato membro diverso da uno Stato membro vittima della tratta di esseri umani o che ha ricevuto assistenza per l’immigrazione illegale e che collabora con le autorità competenti se gli è stata concessa la residenza a tal fine nel Repubblica ceca o un altro Stato membro dell’Unione europea 2f ),

(di seguito denominato “richiedente”).

(3) Si applicano le disposizioni della presente legge, a meno che le disposizioni di un atto speciale non disciplinino diversamente la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche per lo svolgimento di attività regolamentate. Ciò non pregiudica lo svolgimento temporaneo o occasionale di un’attività regolamentata ai sensi del titolo VIII della presente legge o di disposizioni legali speciali 2g ).

(4) Le disposizioni del titolo VIII non si applicano nel caso di un intermediario di investimento 2i ).

1 ) Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Arte. 39, 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

2 ) Art. Articoli 23 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri E che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / CEE.

2a ) Art. Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (a) e (c) e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2b ) Art. 12 lettere a) Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2c ) Art. Articolo 14, paragrafo 1, punto b) Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare; § 13 e 14b della legge n. 325/1999 Coll., Sull’asilo.

2d ) Art. Articoli 23, 26, paragrafi 1 e 3, e 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alle norme minime che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi devono rispettare per applicare lo status di un rifugiato o una persona bisognosa di protezione internazionale per altri motivi e in base al contenuto della protezione concessa.

2e ) Art. Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2004/114 / CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2f ) Art. Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2004/81 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un’azione per facilitare l’immigrazione illegale e che collaborare con le autorità competenti.

2g ) Parte sette della legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, e successive modifiche. Titolo VII della legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria e alla modifica di alcuni atti correlati (legge sulla salute non medica Professioni), come modificato.

2i ) § 29 e segg. Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato. “.

4. Nel § 2, il paragrafo 1 recita:

” (1) Gli organi amministrativi, gli ordini professionali e i datori di lavoro (§ 37 par. 1) possono richiedere al richiedente di soddisfare solo le condizioni richieste da una normativa legale speciale da un cittadino della Repubblica Ceca che ha ottenuto una qualifica professionale nella Repubblica Ceca . Repubblica. “

5. Al § 3, lettera a) si legge:

” (A) le qualifiche professionali consentono a una persona fisica di svolgere un’attività regolamentata,”.

6. Nel § 3 lettera b) la parola “formale” è sostituita dalla parola “completato”, la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione” e le parole “in quello Stato” sono soppresse.

7. Al § 3, la lettera c) è soppressa.

Le lettere esistenti da d) aj) sono indicate come lettere da c) a i).

8. Nel § 3 lettera (c) le parole “i beni del richiedente non sono stati dichiarati falliti o il fatto che l’offerente abbia agito con la dovuta diligenza in qualità di procuratore o ente statutario o membro di un ente statutario o altro ente di una persona giuridica i cui beni sono stati dichiarati fallito “il richiedente non è stato dichiarato fallito, non è stato dichiarato fallito o l’istanza di insolvenza non è stata respinta per mancanza di beni, o che al richiedente non è stato impedito di svolgere la funzione di organo statutario, membro di un organo statutario o altra persona giuridica da precedenti ostacoli in qualsiasi posizione comparabile in una persona giuridica, i cui beni sono stati dichiarati falliti o contro i quali l’istanza di insolvenza è stata respinta per mancanza di beni 2j ), “.

La nota 2j recita:

„ 2j ) Sezione 38l del codice commerciale.
§ 244 e segg. Legge n. 182/2006 Coll., Sul fallimento e le modalità per risolverlo (legge sull’insolvenza), come modificata. “.

9. Nel § 3 lettera d) dopo le parole “professionalmente qualificato nello Stato membro di origine” le parole “[§ 3 lett. b) punto 1] “e dopo le parole” preparato professionalmente “le parole” [§ 3 lettera. b) punto 2] ».

10. Nel § 3, lettere e) ed f), comprese le note n. 2k e 2l, recitano come segue:

” (E) l’ attività regolamentata è l’attività in questione,

1.se la sua esecuzione, nella forma prevista dall’offerente, è riservata dalla legislazione di uno Stato membro al titolare della prescritta prova di qualifiche formali,

2. se deve essere eseguito per un datore di lavoro pubblico ai sensi della sezione 37, se la sua esecuzione nella Repubblica ceca è riservata da un contratto collettivo o da un regolamento interno al titolare di un determinato certificato di qualifica,

3. svolte in uno Stato membro con un titolo professionale, a condizione che l’uso di tale titolo sia riservato dalla legislazione dello Stato membro al titolare della prescritta prova di qualifiche formali,

4. nel settore dei servizi sanitari o sociali, quando la retribuzione o la compensazione per tale attività è riservata dal sistema di sicurezza sociale o di assicurazione sanitaria dello Stato membro al titolare della prescritta prova di qualifiche formali, o

5. eseguita da membri di una camera professionale o di un ordine professionale elencati nell’elenco degli ordini o organizzazioni professionali rilasciato dal Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (di seguito “il Ministero”) con avviso nella Gazzetta Ufficiale del Ministero i cui membri considera il riconoscimento delle qualifiche professionali una professione regolamentata 2k ),

f) l’ istituto di uno Stato membro fornisce un istituto di istruzione che, in base all’autorizzazione concessa da tale Stato membro o ai sensi della legislazione di tale Stato membro e conformemente alla sua legislazione, fornisce istruzione e formazione e rilascia prove di qualifiche formali con cui è associato in tale Stato membro. pieni effetti giuridici ai fini dell’esercizio dell’attività in questione senza la necessità di una verifica preventiva o del riconoscimento della loro equivalenza, indipendentemente dal fatto che l’istruzione e la formazione che hanno portato al rilascio della prova di qualifiche formali abbiano è stato completato nel territorio di tale Stato membro; Ai fini del presente atto, le Scuole europee 2l ) che operano sulla base della Convenzione che definisce lo statuto delle Scuole europee (di seguito “Scuola europea”) sono sempre considerate istituzioni di uno Stato membro ,

2k ) Allegato I alla Direttiva 2005/36 / CE.

2l ) Convenzione sullo statuto delle scuole europee, adottata a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (n. 122/2005 Coll. Ms). “

11. Nel § 3 lettera g) la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione” e la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

12. Al § 3, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

” (2) L’ idoneità di una persona fisica a svolgere un’attività regolamentata deve essere dimostrata in particolare da un documento sulla qualifica conseguita o un documento sullo svolgimento dell’attività in questione (di seguito denominato” certificato di qualifica professionale ” ). “.

13. La sezione 4, compreso il titolo e la nota n. 2m, recita:

㤠4

Gradi di prova delle qualifiche formali
(1) Ai fini della presente legge, per prova di qualifiche formali di quinto grado si intende la prova di qualifiche formali rilasciate dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine, che dimostrano che il suo titolare dopo aver ottenuto l’istruzione secondaria con una scuola -esame finale per l’ammissione a un’università o istituto di livello simile, aver completato con successo più di quattro anni di studio a tempo pieno o part-time o di studio esterno oa distanza di durata adeguata presso un’università o istituto di livello simile e ulteriore formazione necessaria per completare tale studio.

(2) Ai fini della presente legge, un diploma è un certificato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione competente dello Stato membro di origine che dimostri che il suo titolare, dopo aver ottenuto un’istruzione secondaria con un esame di fine scuola o altra istruzione richiesta nello Stato membro di origine per l’ammissione a un’università o istituto di livello simile, ha completato con successo almeno tre anni, ma non più di quattro anni, studio a tempo pieno o part-time o studio esterno oa distanza di durata adeguata a un’università, un istituto di istruzione superiore o un istituto di livello simile e qualsiasi ulteriore formazione necessaria per integrare tale studio.

(3) Ai fini della presente legge, per prova di qualifiche formali di terzo grado si intende la prova di qualifiche formali rilasciate dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine, che dimostri che il suo titolare ha completato con successo

a) dopo aver completato l’istruzione secondaria superiore con un esame di fine studi o altra istruzione richiesta nello Stato membro di origine per l’ammissione a un’università o istituto di livello simile, almeno un anno ma meno di tre anni a tempo pieno o part-time o part-time oa distanza; richiesto per integrare questo studio, o

b) istruzione e formazione elencate nell’elenco degli istituti di istruzione e formazione con struttura speciale, emesso dal Ministero con avviso nella Gazzetta del Ministero ai sensi di una direttiva generale o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2m ) .

(4) Ai fini della presente legge, per documento di qualifica conseguita di secondo livello si intende un documento di qualifica conseguita rilasciato dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine, che prova che il suo titolare ha completato

(a) istruzione e formazione continua che non fanno parte dell’istruzione e della formazione che portano al rilascio di una qualifica di terzo-quinto livello, in un istituto di istruzione o un impiego e, se del caso, pratica di prova o controllata necessaria per integrare che l’istruzione e la formazione;

b) esercitazioni di prova o sorvegliate aggiuntive richieste come supplemento alla formazione professionale in una scuola secondaria o in un conservatorio.

(5) Ai fini della presente legge, per documento sul titolo di studio conseguito al primo grado si intende un documento rilasciato dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine, che conferma che il suo titolare

a) ha completato un corso di istruzione o una prova attitudinale che non fa parte dell’istruzione e della formazione che hanno portato al rilascio di un diploma nello Stato membro di origine,

b) ha esercitato l’attività in questione per un periodo di 3 anni a tempo pieno o equivalente per un periodo a tempo parziale durante i 10 anni precedenti nello Stato membro di origine, o

c) ha completato con successo l’istruzione primaria o secondaria.

(6) La prova di qualifiche formali di cui ai paragrafi da 1 a 5 è considerata anche come prova di qualifiche formali rilasciate da un’autorità o istituzione competente di un paese terzo o che certificano l’istruzione e la l’equivalenza è stata riconosciuta nello Stato membro di origine; se questo documento è accompagnato da un certificato dell’autorità competente dello Stato membro di origine che il richiedente ha esercitato l’attività in questione nel territorio di tale Stato membro per almeno 3 anni .

(7) La prova delle qualifiche formali del quinto grado è considerata anche la prova delle qualifiche formali rilasciate dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine dopo aver completato con successo l’istruzione e la formazione in quello Stato membro o in un altro Stato membro se tale prova è riconosciuta dalla legge dello Stato membro di origine.Effetti giuridici equivalenti come prova di una qualifica di quinto livello che

a) rende il richiedente nello Stato membro di origine professionalmente qualificato per lo svolgimento di un’attività regolamentata [§ 3 par. (b) punto 1], o

b) conferma l’istruzione e la formazione che i candidati hanno preparato professionalmente per lo svolgimento dell’attività in questione, se l’attività in questione non è un’attività regolamentata nello Stato membro di origine [§ 3 par. b) punto 2].

La prima frase si applica analogamente all’evidenza di titoli di studio dal primo al quarto grado.

(2m ) Allegato II alla direttiva 2005/36 / CE. “.

14. La sezione 5, compreso il titolo e le note 3 e 4, è abrogata.

15. Le sezioni 6 e 7, compreso il titolo e la nota 3, recitano come segue:

㤠6

(1) Se richiesto nella Repubblica Ceca per lo svolgimento di un’attività regolamentata [§ 3 par. 1 let. e)] prova del conseguimento della qualifica ai sensi del § 4, l’organismo di riconoscimento procede secondo i § 8-15.

(2) Se il richiedente è titolare di un documento sulla qualifica ottenuta diverso dal documento di cui al § 4, ma le condizioni di cui al § 4 paragrafo 6 non sono soddisfatte, l’organismo di riconoscimento procederà ai sensi del § 17.

(3) Se il richiedente intende svolgere attività nella Repubblica Ceca nel settore elencato nell’elenco delle attività relative a categorie di pratica professionale, emesso dal Ministero mediante avviso nella Gazzetta ufficiale del Ministero in conformità con la direttiva generale o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali 3 ), l’organismo di riconoscimento ai sensi del § 18.

§ 7

Riconoscimento della pratica professionale
L’organismo di riconoscimento riconosce l’esperienza professionale del richiedente richiesta da una normativa legale speciale per lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica ceca, se il richiedente presenta la prova dell’esperienza professionale svolta in uno Stato membro o in un paese terzo nel settore e per la durata richiesta da un’apposita normativa di legge. Ciò non pregiudica le disposizioni di una normativa legale speciale che stabilisce requisiti speciali per lo svolgimento della pratica professionale.

3 ) Allegato IV alla direttiva 2005/36 / CE. “.

16. Nella parte uno, titolo II, il titolo della parte 2 recita come segue:

“Parte 2

Sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali “.
17. La sezione 8, compreso il titolo e la nota 4, recita come segue:

㤠8

Riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base di prove di qualifiche formali
(1) L’ organismo di riconoscimento, alle condizioni specificate al § 10, riconosce la qualifica professionale del richiedente come equivalente alla qualifica professionale richiesta nella Repubblica ceca, se il richiedente

a) è titolare di un certificato di qualifica conseguita ai sensi del § 4, che lo rende professionalmente qualificato per lo svolgimento di un’attività regolamentata nello Stato membro di origine [§ 3 par. b) punto 1] e che sia almeno dello stesso livello o di un livello inferiore alla prova delle qualifiche formali richieste nella Repubblica ceca,

b) ha esercitato l’attività in questione per 2 anni a tempo pieno o equivalente per un periodo a tempo parziale durante i 10 anni precedenti nello Stato membro di origine in cui l’attività in questione non è un’attività regolamentata e possiede la prova di formale qualifiche ai sensi del § 4, comprovante che: il richiedente ha completato l’istruzione e la formazione che lo preparano professionalmente in quello Stato membro per l’esercizio dell’attività in questione [§ 3 par. b) punto 2], e che è almeno dello stesso grado o un grado inferiore alla prova dei titoli formali richiesti nella Repubblica ceca, o

c) è titolare di un certificato di qualifica almeno di secondo livello ai sensi del § 4 rilasciato a lui dopo aver completato con successo l’istruzione regolamentata, che lo prepara professionalmente nello Stato membro di origine per lo svolgimento dell’attività in questione [§ 3 par. b) punto 2], se questo documento è almeno dello stesso grado o un grado inferiore alla prova della qualifica richiesta nella Repubblica ceca.

(2) Se un richiedente intende svolgere un’attività regolamentata nella Repubblica Ceca e se per la sua esecuzione è richiesta la prova della qualifica di primo o quarto grado, l’organismo di riconoscimento riconoscerà la qualifica professionale del richiedente alle condizioni specificate al § 10, il richiedente presenta la prova dell’istruzione regolamentata elencata nell’elenco dell’istruzione e formazione regolamentata emessa dal Ministero mediante un avviso nella Gazzetta del Ministero in conformità con una direttiva generale o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali 4 ) che lo prepara professionalmente per l’attività in questione nello Stato membro di origine.

4 ) Allegato III alla direttiva 2005/36 / CE. “.

18. Nel § 9, la parola “formale” è sostituita dalla parola “raggiunto” e la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

19. Le sezioni 10 e 11, compresi i titoli e le note 4a, 4b e 5, recitano come segue:

㤠10

Misure compensative
(1) L’ organismo di riconoscimento può, alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 4, prima del riconoscimento delle qualifiche professionali, richiedere al richiedente di completare un periodo di adattamento o di superare un esame differenziale (di seguito “misure compensative”). L’organismo di riconoscimento può esigere che l’offerente rispetti una sola misura compensativa.

(2) L’ autorità di riconoscimento può richiedere il rispetto della misura compensativa se

a) la durata dell’istruzione e della formazione del richiedente è di almeno 1 anno inferiore alla durata dell’istruzione e della formazione, il che porta al rilascio di un certificato di qualifica richiesto per lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica ceca,

b) il contenuto dell’istruzione e della formazione del richiedente, in termini di aree teoriche e pratiche specificate nella prova delle qualifiche formali del richiedente, è sostanzialmente diverso dal contenuto dell’istruzione e della formazione richiesta nella Repubblica ceca, o

c) il richiedente intende svolgere un gruppo di attività regolamentate nell’ambito della professione nella Repubblica ceca, ma svolge o ha svolto solo alcune di queste attività regolamentate nello Stato membro di origine e l’istruzione e la formazione del richiedente corrispondono in modo significativo al contenuto di istruzione e formazione richieste nella Repubblica ceca.

(3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2

a) il contenuto dell’istruzione e della formazione richiesta nella Repubblica ceca indica le aree teoriche e pratiche che fanno parte del contenuto dell’istruzione e della formazione che portano al rilascio di prove delle qualifiche formali richieste nella Repubblica ceca e la cui conoscenza è necessaria per le prestazioni delle attività regolamentate; nel caso di attività regolamentate per lo svolgimento delle quali la direttiva pertinente o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce requisiti minimi per l’istruzione e la formazione, il contenuto dell’istruzione e della formazione richiesta nella Repubblica ceca significa il minimo requisiti stabiliti in tale regolamento,

b) in caso di prova di qualifiche formali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, per durata dell’istruzione e della formazione del richiedente si intende la durata dell’istruzione e della formazione richiesta nello Stato membro di origine per il certificato di qualifiche formali del grado pertinente la qualifica del richiedente,

c) nel valutare se la differenza nel contenuto dell’istruzione e della formazione sia significativa, l’organismo di riconoscimento tiene conto in particolare se la qualifica professionale del richiedente fornisce garanzie simili di protezione degli interessi di cui al § 2 paragrafo 2 come speciale normativa legale che disciplina le condizioni dell’attività regolamentata.

(4) L’ organismo di riconoscimento non richiede e riconosce la qualifica professionale del richiedente se la qualifica professionale del richiedente soddisfa le condizioni stabilite nella direttiva pertinente o in un altro regolamento della Comunità europea che stabilisce una serie di requisiti di qualificazione professionale che compensano attività regolamentate nell’istruzione in diversi Stati membri (di seguito denominata “piattaforma comune”) 4a ), o se la differenza nella durata dell’istruzione o della formazione o una differenza sostanziale nel contenuto dell’istruzione e della formazione è compensata dalla conoscenza o dall’esperienza acquisita in corso di prova delle qualifiche professionali del richiedente.

§ 11

Selezione del candidato tra periodo di adattamento e prova di differenza
(1) Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, l’offerente al quale è imposta una misura compensativa ai sensi del § 10 ha il diritto di scegliere tra un periodo di adattamento e un test di differenza.

(2) La legislazione di attuazione può, alle condizioni specificate nel regolamento pertinente delle Comunità europee 4b ), stipulare attività regolamentate per le quali, in deroga al paragrafo 1, è esclusa la scelta del richiedente tra periodo di adattamento e esame differenziale, e specificare le misure compensative devono essere le condizioni specificate nel § 10 imposte; le disposizioni di una legge speciale 5 ) non ne sono influenzate.

4a ) Articolo 15 della direttiva 2005/36 / CE.

4b ) Articolo 14, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36 / CE.

5 ) Ad esempio, la legge n. 417/2004 Coll., Sui consulenti in brevetti e sugli emendamenti alla legge sulle misure per la protezione della proprietà industriale, come modificata. “.

20. La sezione 12 è abrogata.

21. Nel § 13 paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla frase “Per periodo di adattamento si intende il periodo di attività regolamentata nella Repubblica Ceca da un richiedente sotto la supervisione di una persona fisica professionalmente qualificata per integrare la conoscenza di aree teoriche e pratiche che fanno parte del contenuto dell’istruzione e della formazione che portano al rilascio di un certificato di qualifica richiesto nella Repubblica Ceca e la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento dell’attività regolamentata. “.

22. Nella seconda frase della sezione 13 (1), la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

23. Nella Sezione 13, Paragrafo 4, la parola “formale” è sostituita dalla parola “raggiunto”.

24. Nella sezione 14, paragrafo 4, l’importo “3.000 CZK” è sostituito dall’importo “5.000 CZK”.

25. La sezione 15 recita come segue:

㤠15

La legislazione di attuazione o lo statuto possono specificare, per singole attività regolamentate o un gruppo di attività regolamentate, tenendo conto delle loro specificità, il metodo per determinare la durata del periodo di adattamento e le prestazioni e la valutazione del periodo di adattamento e il test differenziale, compreso le forme, il contenuto e la portata del test differenziale. “.

26. La sezione 16, compreso il titolo, è abrogata.

27. Nella parte prima, titolo II, parte 3, compresi i titoli e la nota 6, si legge come segue:

“Parte 3

Metodi speciali di riconoscimento delle qualifiche professionali
§ 17

Riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base di prove di qualifiche formali diverse dai documenti elencati al § 4
(1) Se il richiedente è titolare di un diploma che non soddisfa le condizioni specificate al § 4, soprattutto se è titolare di un diploma rilasciato in un paese terzo e se le condizioni ai sensi del § 4 paragrafo 6 non sono soddisfatte , l’organismo di riconoscimento valuta le conoscenze e le abilità confermate da documenti sulla qualifica professionale del richiedente e le confronta con il contenuto dell’istruzione e della formazione, il che porta al rilascio di prove della qualifica richiesta nella Repubblica ceca per lo svolgimento di attività regolamentate .

(2) L’ organismo di riconoscimento riconosce la qualifica professionale del richiedente, a meno che non dimostri che tra le conoscenze e le abilità confermate dalla qualifica professionale del richiedente e il contenuto dell’istruzione e della formazione portano al rilascio della qualifica richiesta richiesta nella Repubblica ceca per differenza di attività regolamentate. In caso contrario, impone all’offerente di rispettare una misura compensativa.

(3) Le disposizioni delle sezioni da 9 a 11 e le sezioni 13 e 14 si applicano mutatis mutandis al riconoscimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

§ 18

Riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio di attività regolamentate nei settori elencati nel relativo Allegato alla Direttiva delle Comunità Europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali
(1) L’ organismo di riconoscimento deve riconoscere la qualifica professionale di un richiedente per lo svolgimento di un’attività regolamentata nel settore elencato nel relativo allegato alla direttiva delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali 4a ) se il richiedente ha esercitato l’attività in domanda nello Stato membro di origine.

a) nel caso di attività elencate dal Ministero mediante avviso nella Gazzetta del Ministero ai sensi dell’Elenco I dell’Allegato IV alla Direttiva delle Comunità Europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali

1.per 6 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale,

2. per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, se possiede una prova di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno tre anni di istruzione e formazione che lo preparano per le attività in questione nello Stato membro di origine,

3. per 4 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, se detiene una prova di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno due anni di istruzione e formazione lui per le attività in questione nello Stato membro di origine,

4. per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo, qualora il richiedente dimostri di aver esercitato l’attività in questione da almeno 5 anni in un rapporto di lavoro, di servizio, di associazione o analogo (di seguito “rapporto di lavoro”) 6 ), o

5. per 5 anni consecutivi in ​​una posizione dirigenziale, di cui almeno 3 anni in qualità di professionale con responsabilità di almeno un dipartimento dell’impresa, se è in possesso di prove di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o dall’istituzione competente Istruzione e formazione dello Stato membro che lo preparano all’esercizio dell’attività in questione nello Stato membro di origine; questo punto non si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio di un’attività regolamentata in un settore designato come sezione ex 855 della Classificazione Internazionale Standard delle Attività Economiche (Parrucchiere),

considerando che, nei casi di cui ai punti 1 e 4, lo svolgimento dell’attività in questione non può essere interrotto oltre dieci anni prima della presentazione della domanda ai sensi della sezione 22,

b) nel caso di attività elencate dal Ministero mediante avviso nella Gazzetta del Ministero ai sensi dell’Elenco II dell’Allegato IV alla Direttiva delle Comunità Europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali

1.per 5 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale,

2. per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, se possiede una prova di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno tre anni di istruzione e formazione che lo preparano per le attività in questione nello Stato membro di origine,

3. per 4 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, se detiene una prova di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno due anni di istruzione e formazione lui per le attività in questione nello Stato membro di origine,

4. per un periodo di 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, qualora il richiedente dimostri di aver esercitato l’attività in questione da almeno 5 anni nell’ambito di un rapporto di lavoro,

5. per 5 anni consecutivi in ​​un rapporto di lavoro, se è in possesso di prove di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno tre anni di istruzione e formazione che lo preparano a svolgere l’attività in questione in lo Stato membro di origine, o

6. per 6 anni consecutivi in ​​un rapporto di lavoro, se è in possesso di prove di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che attestino almeno due anni di istruzione e formazione che lo preparano a svolgere l’attività in questione in lo Stato membro di origine,

considerando che, nei casi di cui ai punti 1 e 4, lo svolgimento dell’attività in questione non può essere interrotto oltre dieci anni prima della presentazione della domanda ai sensi della sezione 22,

c) nel caso di attività elencate dal Ministero mediante avviso nella Gazzetta del Ministero ai sensi dell’Elenco III dell’Allegato IV alla Direttiva delle Comunità Europee sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali

1.per 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale,

2. per 2 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, se in possesso di un certificato di qualifiche formali rilasciato o riconosciuto dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro attestante l’istruzione e la formazione che lo prepara professionalmente all’attività in questione nello Stato membro di origine,

3. per 2 anni consecutivi come lavoratore autonomo o in posizione dirigenziale, qualora il candidato dimostri di aver esercitato l’attività in questione da almeno 3 anni nell’ambito di un rapporto di lavoro, oppure

4. per 3 anni consecutivi in ​​un rapporto di lavoro, se possiede la prova di qualifiche formali rilasciate o riconosciute dall’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che certificano l’istruzione e la formazione che lo preparano all’esercizio dell’attività in questione nello Stato membro dell’origine,

considerando che, nei casi di cui ai punti 1 e 3, lo svolgimento dell’attività in questione non può essere interrotto oltre 10 anni prima della presentazione della domanda ai sensi della sezione 22.

(2) Lo svolgimento dell’attività in questione in una posizione di leadership ai sensi del paragrafo 1 indica lo svolgimento dell’attività in questione nella filiale in questione in una posizione

a) persone incaricate della gestione dell’impresa o unità organizzativa dell’impresa,

(b) il rappresentante responsabile dell’imprenditore o della persona di cui alla lettera a), o

c) un dirigente responsabile delle questioni commerciali o professionali con la responsabilità di almeno un dipartimento dell’impresa.

(3) Se la qualifica professionale dell’offerente ai sensi del paragrafo 1 non può essere riconosciuta, le disposizioni delle sezioni da 7 a 15 si applicano mutatis mutandis.

6 ) Sezione 3 della legge n. 262/2006 Coll., Il codice del lavoro. “.

28. Nel § 20, i paragrafi 1 e 2 recitano:

” (1) Se la prova della prestazione è richiesta per lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica ceca o che non è stato punito per un illecito amministrativo o per un illecito disciplinare o disciplinare in relazione allo svolgimento dell’attività in questione, il documento rilasciato dall’autorità competente è considerato sufficiente dall’autorità dello Stato membro di origine che lo dimostra. Questo documento è un estratto del casellario giudiziario o simile dello Stato membro di origine o un documento corrispondente rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine o, se tale casellario giudiziario non è conservato nello Stato membro di origine, solenne dichiarazione di onorabilità del richiedente.

(2) Se lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica Ceca richiede la prova che una decisione di fallimento non è stata emessa nei confronti del richiedente per un periodo specificato in un regolamento legale speciale 2j ), che non è stato dichiarato fallimento o insolvenza nei suoi confronti l’istanza non è stata respinta per mancanza di beni o che lo svolgimento della funzione di un organo statutario, membro di un organo statutario o altro organo di una persona giuridica non è ostacolato dalla precedente attività del richiedente in una posizione comparabile in una persona giuridica i cui beni sono stati dichiarati falliti o contro i quali è stata respinta una domanda di insolvenza per mancanza di beni è considerata una prova sufficiente rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di origine che lo comprovi ».

29. Nella Sezione 20, Paragrafo 3, le parole “, se appropriato,” devono essere eliminate.

30. Nel § 20, il paragrafo 8 recita:

” (8) Il documento di cui ai paragrafi da 1 a 6 non può essere più vecchio di 3 mesi il giorno di inizio della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali (sezione 22, paragrafo 1).”.

31. Nella Sezione 22, Paragrafo 1, le parole “al Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport (di seguito denominato“ Ministero ”)” saranno sostituite dalla parola “al Ministero”.

32. Nel § 22 paragrafo 2 lett. a) le parole “nazionalità” sono soppresse.

33. Nel § 22 paragrafo 2 lett. b) il termine “esercizio” è sostituito dai termini “esercizio e, se del caso, ambito proposto dell’autorizzazione ad esercitarlo, e”.

34. Nel § 22 paragrafo 2 lett. c) le parole “(imprenditore, dipendente)” sono sostituite dalle parole “(come lavoratore autonomo, come rappresentante responsabile di un imprenditore o in un rapporto di lavoro)”.

35. Nel § 22, paragrafo 3, inclusa la nota n. 6a, si legge:

” (3) L’offerente deve allegare alla domanda

a) una carta d’identità, un documento che attesti la nazionalità e, se del caso, un documento che conferma lo status giuridico di cui al § 1 paragrafo 2,

b) prova della qualifica professionale,

c) prova di altra competenza ai sensi del § 20,

d) prova del pagamento della tassa amministrativa 6a ).

6a ) Legge n. 634/2004 Coll., Sulle spese amministrative, come modificata. “.

36. Nella sezione 22, paragrafo 4, la parola “formale” è sostituita dalla parola “raggiunto” e la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

37. Nella Sezione 22, Paragrafo 5, dopo la seconda frase è inserita la frase “In caso di dubbio, l’organismo di riconoscimento ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione giurata di fatti ai sensi del secondo periodo”.

38. Nel § 22, i paragrafi 6 e 7, inclusa la nota n. 7, recitano come segue:

” (6) I documenti di cui al paragrafo 3, lettera a) (a) essere presentato in copia. L’autorità di omologazione può richiedere che l’originale di questi documenti sia sottoposto a controllo. I documenti di cui al paragrafo 3, lettera a) b) ec) devono essere presentati in originale o in una copia ufficialmente certificata se l’autenticità delle loro copie non può essere verificata mediante la cooperazione amministrativa. I documenti vengono presentati insieme alla traduzione in lingua ceca, se non sono stati rilasciati in essa. Se l’organismo di riconoscimento ha dubbi sull’accuratezza della traduzione e se l’accuratezza della traduzione non può essere verificata attraverso la cooperazione amministrativa, l’organismo di riconoscimento può richiedere al richiedente di presentare una traduzione ufficialmente certificata del documento in ceco da un interprete registrato nel elenco di esperti e interpreti 7 ).

(7) Un documento rilasciato da un’autorità o istituzione competente di uno Stato membro è considerato un atto pubblico. L’autenticità delle firme o dei timbri su questo documento non è verificata. Se l’autorità di riconoscimento ha dubbi sull’autenticità del documento presentato, chiede all’autorità competente dello Stato membro di confermarne l’autenticità ai sensi dei paragrafi da 30 a 35; nel caso di un documento rilasciato dalla Scuola europea, richiede la conferma dell’autenticità del capo di istituto. Se l’autorità di riconoscimento ha dubbi sulla competenza di un’autorità di un altro Stato membro, richiede la collaborazione dell’autorità competente o di un’altra autorità interessata di tale Stato membro o del Ministero degli affari esteri della Repubblica ceca.

7 ) Legge n. 36/1967 Coll., Sugli esperti e gli interpreti, come modificata.
Decreto 37/1967 Coll., Sull’attuazione della Legge sugli Esperti e gli Interpreti, come modificata. ”.

39. Al § 22 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

” (8) Se un certificato di qualifica professionale o un certificato di altra competenza è stato rilasciato da un’autorità competente o istituzione di un paese terzo, o se le condizioni per il conseguimento della qualifica non sono soddisfatte ai sensi del § 4 paragrafo 6, il autenticità delle firme e delle impressioni l’originale del documento e, se del caso, il fatto che l’istituzione che ha rilasciato il documento fornisce istruzione e formazione in conformità con la legislazione di quel paese terzo e rilascia qualifiche professionali riconosciute in quel paese terzo senza dover verificare la loro equivalenza, verificata dall’ambasciata competente della Repubblica ceca e dal Ministero degli affari esteri o dall’autorità competente di tale Stato terzo, a meno che non disponga diversamente da un accordo internazionale cui è vincolata la Repubblica ceca. “.

40. La sezione 23, compreso il titolo, è abrogata.

41. Nel § 24, i paragrafi 1 e 2 recitano:

“ (1) Se l’organismo di riconoscimento riconosce le qualifiche professionali del richiedente, emette una decisione in tal senso. Nella decisione, a seconda dell’ambito della qualifica riconosciuta del richiedente, l’organismo di riconoscimento deve dichiarare oltre ai requisiti generali:

a) un’attività regolamentata per la quale sono state riconosciute le qualifiche professionali e l’ambito dell’autorizzazione a esercitarle; e

b) la forma o altre condizioni per lo svolgimento dell’attività regolamentata per la quale è stata riconosciuta la qualifica professionale.

(2) Se l’organismo di riconoscimento richiede l’adempimento di una misura compensativa prima del riconoscimento delle qualifiche professionali, deve indicare nella decisione le condizioni per l’attuazione del periodo di adattamento e il test di differenza. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 11, paragrafo 2, deve indicare le condizioni per lo svolgimento del periodo di adattamento, nonché le prove di differenza. Il richiedente diventa professionalmente qualificato per svolgere un’attività regolamentata nella Repubblica Ceca ai sensi di una speciale normativa legale il giorno in cui la decisione emessa ai sensi del paragrafo 6 ha effetto giuridico.

42. Nel § 24, il paragrafo 5 recita:

” (5) L’ organismo di riconoscimento è tenuto a emettere una decisione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 senza indugio, ma non oltre 60 giorni dalla data di consegna della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali con la presentazione di tutti i documenti del richiedente a l’organismo di riconoscimento competente materialmente e localmente. L’organismo di riconoscimento restituirà al richiedente i documenti di cui al § 22 comma 3 lett. b) ec) entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la decisione diventa definitiva. “.

43. Nella Sezione 24, Paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla frase “Le disposizioni del Paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.”.

44. La sezione 25, compreso il titolo, recita:

㤠25

Riconoscimento delle qualifiche professionali in procedimenti congiunti e preliminari
(1) Se il riconoscimento di una qualifica professionale di un candidato è una condizione per la creazione di un’attività autonoma, la procedura per il riconoscimento della qualifica professionale come procedura separata, procedura congiunta o come procedura di domanda preliminare ha avviato la creazione di un’autorizzazione a esercitare un’attività lavorativa autonoma.

(2) L’ organismo di riconoscimento è tenuto a decidere in una procedura congiunta senza indugio, ma non oltre il termine di cui alla sezione 24, paragrafo 5, a cui deve essere aggiunto un periodo fino a 30 giorni, se si tratta di un caso particolarmente complesso Astuccio. Se l’organismo di riconoscimento decide in procedura congiunta sulla creazione di un’autorizzazione a esercitare un’attività autonoma di una persona diversa dal richiedente, emette sempre una decisione separata sul riconoscimento della qualifica professionale del richiedente.

(3) Se l’organismo di riconoscimento richiede l’adempimento di una misura compensativa prima del riconoscimento delle qualifiche professionali, procederà ai sensi del § 24 paragrafo 2. La procedura congiunta sarà sospesa e ripresa dopo che l’offerente avrà dimostrato l’adempimento della compensazione misurare. Se l’offerente non documenta l’adempimento della misura compensativa entro 1 anno dalla data di scadenza del termine fissato dalla delibera sulla sospensione della procedura congiunta per l’adempimento della misura compensativa, tale procedura può essere interrotta.

(4) Se l’organismo di riconoscimento nella procedura della questione preliminare richiede l’adempimento di una misura compensativa prima del riconoscimento delle qualifiche professionali, procederà ai sensi del § 24 par.2. Procedimento sulla creazione del rispetto del lavoro autonomo con il compenso misurare. Se l’offerente non documenta l’adempimento della misura compensativa entro 1 anno dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento della misura compensativa con delibera sulla sospensione della procedura sull’avvio di un’attività autonoma, questa procedura può essere interrotta.

(5) I procedimenti su una questione preliminare o procedimenti congiunti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 non possono essere eseguiti

a) se l’autorizzazione all’esercizio di un’attività autonoma deriva da una dichiarazione o notifica,

(b) per le attività disciplinate dalla legge sulle licenze commerciali. “.

45. Nel § 26, alla fine del paragrafo 1, la frase “Se una normativa legale speciale prevede un successivo esame delle conoscenze professionali o la loro ulteriore integrazione come condizione per mantenere la competenza professionale per lo svolgimento di un’attività regolamentata, non è interessata da questo atto. ”.

46. Nella sezione 26, paragrafo 3, la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

47. La sezione 27, compreso il titolo, recita:

㤠27

Uso di designazioni professionali
(1) Se nella Repubblica Ceca l’attività regolamentata è svolta da persone che utilizzano una designazione professionale speciale nello svolgimento dell’attività regolamentata secondo una normativa legale speciale, il richiedente è stato riconosciuto. b) oc), che soddisfa i requisiti di altra competenza ai sensi del § 20 e ha il diritto di svolgere un’attività regolamentata nella Repubblica ceca in misura analoga alle persone che utilizzano una designazione professionale nella sua prestazione ai sensi di una normativa legale speciale, il diritto per utilizzare questa designazione professionale. In casi giustificati, l’organismo di riconoscimento può concedere il diritto di utilizzare questa designazione professionale anche nella notifica ai sensi della Sezione 36b paragrafo 2. La designazione professionale deve essere espressa in lingua ceca.

(2) Un richiedente che svolge un’attività regolamentata nella Repubblica ceca temporaneamente o occasionalmente alle condizioni di cui alla sezione 36a deve utilizzare il titolo professionale dello Stato membro di origine in conformità con la sua legislazione e nella lingua ufficiale o uno dei funzionari lingue dello Stato membro di origine. “.

48. Nel § 28, il paragrafo 2 recita: “(2) Il Ministero

a) coordina le attività degli organismi di riconoscimento ai sensi della presente legge nella Repubblica ceca,

b) rappresenta la Repubblica Ceca nel gruppo dei coordinatori nazionali a livello delle Comunità europee,

c) svolge, in collaborazione con il Ministero dell’Industria e del Commercio, la funzione di punto informativo per il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della presente Legge, norme di legge speciali e Comunità europee 1 ), in particolare fornendo informazioni sul sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, norme legali e di status speciali che disciplinano le condizioni delle attività regolate dallo svolgimento, sulle possibilità e condizioni per il riconoscimento di un certificato di qualifica professionale nella Repubblica Ceca, sull’organismo di riconoscimento materialmente competente e sui requisiti di una domanda ai sensi a questo atto,

d) in collaborazione con il Ministero dell’Industria e del Commercio, svolge la funzione di punto informativo per il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali per le persone che intendono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nella Repubblica Ceca per attività regolamentate in un altro Stato membro, in particolare fornendo informazioni sui punti di informazione in altri Stati membri.

e) mantiene un sistema informativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che include le registrazioni di tutti i candidati, compresi i dati sull’esito della procedura per il riconoscimento delle loro qualifiche professionali,

f) coordina l’attuazione della cooperazione amministrativa ai sensi degli articoli da 30 a 35,

g) discutere con la Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata “Commissione”) le eccezioni all’obbligo di consentire al candidato di scegliere tra un periodo di adattamento e una prova differenziale,

h) discute con la Commissione le modifiche alle norme delle Comunità europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali,

(i) prepara relazioni periodiche per la Commissione sull’applicazione della presente legge o di disposizioni legali speciali nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali,

j) fornire alla Commissione, su sua richiesta, informazioni sui risultati della cooperazione amministrativa nel caso specifico in cui si decide il riconoscimento delle qualifiche professionali del candidato;

k) pubblicare in una comunicazione nel Bollettino del Ministero un elenco delle attività regolamentate nella Repubblica Ceca, suddivise secondo la giurisdizione degli organismi di riconoscimento e secondo il campo di applicazione delle direttive o di altri regolamenti delle Comunità europee in materia di qualifiche professionali , e un elenco delle attività regolamentate per le quali prestazioni temporanee o temporanee Nella Repubblica Ceca, una normativa legale speciale richiede la verifica delle qualifiche professionali (§ 36b), e gli elenchi di cui al § 3 par. e) punto 5, § 4 comma 3 lett. b), § 6 paragrafo 3, § 8 paragrafo 2 e § 18 paragrafo 1 lett. da a) a c) e manterrà tali elenchi aggiornati; e

l) raccoglie informazioni rilevanti per l’applicazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali a livello comunitario, in particolare informazioni sui requisiti della legislazione degli Stati membri che subordinano l’esercizio di un’attività regolamentata nel loro territorio. “.

49. Nel § 28 paragrafo 3, le parole “lettera a), b) ed f) ”sono cancellati.

50. Nel § 29 comma 2, le parole “saranno aggiunte alla fine del testo della lettera b), e fornirà queste informazioni al Ministero attraverso il sistema informativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali [§ 28 par. E)]; ciò non si applica se una legge speciale non consente la fornitura di informazioni. “

51. Nel § 29 paragrafo 2 let. c) la parola “(k)” è sostituita dalla parola “(l)”.

52. Nel § 29 (2), lettera e) si legge:

” (E) nel suo campo di applicazione, emana leggi o statuti di attuazione che, per ciascuna attività regolamentata o gruppo di attività regolamentate, tenendo conto delle loro specificità, stabiliscono ulteriori dettagli sulle condizioni per l’esercizio del periodo di adattamento e del test differenziale la loro valutazione. “

53. Nella sezione 29 (2), le nuove lettere f) eg) sono inserite dopo la lettera e), che, comprese le note n. 15a e 15b, recitano come segue:

” (F) discutere con il coordinatore nazionale progetti di legge o regolamento che disciplinano la competenza dell’organismo di riconoscimento, relativi alle attività regolamentate, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali;

g) ha facoltà di fornire pareri su progetti di corsi di studio 15a ) o di istruzione superiore 15b ) finalizzati alla preparazione all’esercizio di una professione regolamentata prima della loro valutazione da parte della Commissione di Accreditamento o della Commissione di Accreditamento per l’Istruzione Professionale Superiore ai sensi di un’apposita normativa e

15a ) Articoli da 78 a 81 della Legge n. 111/1998 Coll., Come modificato.

15b ) Sezioni 6 e sezioni da 104 a 107 della legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola). “.

L’attuale lettera f) è indicata come lettera h).

54. Nel § 29, il paragrafo 4 è soppresso.

55. Dopo la Sezione 29, è inserita una nuova Sezione 29a, che, includendo il titolo e le note nn. 15c e 15d, recita come segue:

㤠29a

Certificato di qualificazione professionale e svolgimento dell’attività in oggetto
(1) L’ organismo di riconoscimento rilascia un certificato alle persone fisiche autorizzate a svolgere un’attività regolamentata nella Repubblica ceca e che intendono svolgere tale attività in un altro Stato membro.

a) se l’attività in questione è regolamentata nella Repubblica ceca e se è svolta nella Repubblica ceca con un titolo professionale, l’ambito dell’autorizzazione a svolgere attività regolamentate nella Repubblica ceca, il contenuto dell’istruzione e della formazione richiesta nella Repubblica ceca Repubblica [§ 10 par. 3 lett a)] e la durata di questa istruzione e formazione, o se si tratta di istruzione regolamentata,

b) se una persona fisica è professionalmente qualificata per lo svolgimento di un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica Ceca [§ 3 par. 1 lett. b) punto 1], l’ambito della sua autorizzazione a svolgere un’attività regolamentata, se ha il diritto di utilizzare una designazione professionale nello svolgimento di un’attività regolamentata, o se l’istruzione e la formazione che ha ricevuto è istruzione regolamentata o soddisfa il minimo requisiti di formazione e formazione previsti dalla pertinente direttiva delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

c) la durata e la forma dell’esecuzione dell’attività regolamentata da parte di una persona fisica, il momento del suo inizio e della sua cessazione, le attività professionali che facevano parte della sua esecuzione, che la sua esecuzione non è vietata o sospesa dal richiedente, o se la persona fisica persona che ha svolto l’attività regolamentata in una posizione di leadership,

d) se la prova delle qualifiche formali di una persona fisica è stata riconosciuta o certificata nella Repubblica ceca come equivalente a un documento rilasciato nella Repubblica ceca o se a tali prove nella Repubblica ceca sono attribuiti effetti equivalenti alla prova delle qualifiche formali richieste per lo svolgimento delle attività regolamentate nella Repubblica Ceca,

e) se, alla data di rilascio del certificato, la persona fisica soddisfa il requisito di altra competenza per lo svolgimento di un’attività regolamentata ai sensi di una norma di legge speciale, o l’indicazione che la condizione di altra competenza non è richiesta per il svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica Ceca.

(2) Sulla base della loro richiesta, rilascia alle persone fisiche autorizzate a svolgere l’attività in questione nella Repubblica ceca, se tale attività non è regolamentata nella Repubblica ceca e intendono svolgere tale attività in un altro Stato membro.

a) l’ autorità amministrativa centrale della Repubblica ceca, alla cui competenza appartiene l’attività in questione o la cui competenza è più vicina all’attività in questione, un certificato

1. la durata e la forma dello svolgimento dell’attività in questione da parte di una persona fisica nel territorio della Repubblica ceca, il momento del suo inizio e della sua conclusione, le attività professionali che facevano parte della sua prestazione, o se la persona fisica ha svolto l’attività in questione

2. se la persona fisica ha completato l’istruzione e la formazione che l’ha preparata professionalmente per lo svolgimento dell’attività in questione nel territorio della Repubblica Ceca [§ 3 par. b) punto 2], o se l’istruzione e la formazione che ha ricevuto è un’istruzione regolamentata,

3. se, alla data di rilascio del certificato, la persona fisica soddisfa il requisito di altra competenza per lo svolgimento dell’attività in questione ai sensi di una norma di legge speciale, o l’indicazione che la condizione di altra competenza non è richiesta per lo svolgimento dell’attività in questione nella Repubblica Ceca,

b) il Ministero, o il Ministero della Difesa o il Ministero dell’Interno, o l’università o altro istituto di istruzione della Repubblica Ceca, o l’autorità regionale 15c ), certificato:

1. la durata, il tipo di studio o programma educativo completato da una persona fisica, l’ora di inizio e di fine degli studi di una persona fisica nel programma e le attività per lo svolgimento delle quali è professionalmente preparato [§ 3 par. (b) punto 2] 15d ),

2. che le prove di qualifiche formali di una persona fisica, se rilasciate da un’autorità o istituzione competente di un paese terzo o dalla Scuola europea o che confermano l’istruzione e la formazione ottenute per la maggior parte al di fuori degli Stati membri, sono state riconosciute o certificate in la Repubblica ceca come equivalente un certificato di istruzione rilasciato da un’autorità o istituzione competente della Repubblica ceca.

(3) I certificati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono contenere le seguenti informazioni:

a) la designazione dell’autorità o dell’istituzione che rilascia il certificato,

b) nome o nomi, cognomi, data di nascita e nazionalità del richiedente,

c) i fatti di cui al paragrafo 1 o 2, in tutto o in parte su richiesta dell’avente diritto; e

d) la data di rilascio del certificato.

(4) Il certificato deve essere rilasciato sulla base di una domanda presentata insieme a documenti comprovanti i fatti certificati. Nel caso di un certificato attestante che il richiedente non è stato oggetto di una decisione di fallimento, che non è stato dichiarato fallito e che la dichiarazione non è stata respinta perché i suoi beni non erano sufficienti a coprire i costi della procedura di insolvenza o altro persona giuridica, il richiedente non deve essere impedito dall’impedimento di un precedente impiego in una posizione analoga in una persona giuridica i cui beni sono stati dichiarati falliti o per i quali la domanda di insolvenza è stata respinta per mancanza di beni 2j), un certificato sul tempo e la forma di svolgimento dell’attività in questione nella Repubblica ceca da parte del richiedente, sul momento del suo inizio e della sua cessazione e sulle attività professionali che facevano parte del suo esercizio, se tale attività non è regolamentata in Repubblica ceca e un certificato attestante se il richiedente ha svolto un’attività in una posizione di leadership, la prova può essere sostituita da un documento con una dichiarazione solenne resa dal richiedente dinanzi all’organismo di riconoscimento o all’autorità amministrativa centrale alla cui competenza appartiene l’attività in questione o la cui competenza è più vicina all’attività in questione. L’istituto di istruzione superiore può rilasciare un certificato conformemente al paragrafo 2, lettera a). b) il punto 1 è sostituito dal rilascio di un supplemento al diploma ai sensi della Legge sugli istituti di istruzione superiore, se nel supplemento sono indicati anche i requisiti di cui al comma 2 lettera b) punto 1 e paragrafo 3.

15c ) Sezione 108 della Legge n. 561/2004 Coll., Come modificata.

15d ) Ad esempio, articoli 55 e 57 della legge n. 111/1998 Coll., Come modificata dalla legge n. 552/2005 Coll. “.

56. Nel § 30, il paragrafo 3 recita:

” (3) Oggetto della cooperazione amministrativa sono le informazioni:

a) un’azione comune delle autorità competenti degli Stati membri sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

b) se l’attività in questione è un’attività regolamentata nello Stato membro di origine, la portata dell’autorizzazione a esercitare l’attività regolamentata, i requisiti di qualificazione professionale dello Stato membro di origine per l’attività regolamentata e se il richiedente è professionalmente qualificato a farlo, e se l’attività in questione non è un’attività regolamentata nello Stato membro di origine, quali attività professionali fanno normalmente parte del suo esercizio e se il richiedente ha ricevuto l’istruzione e la formazione che lo hanno preparato professionalmente per l’esercizio l’attività in questione,

(c) se l’istruzione e la formazione del richiedente sono un’istruzione regolamentata o, se del caso, se l’istruzione e la formazione del richiedente è un’istruzione regolamentata elencata nel pertinente allegato della direttiva o in qualsiasi altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

d) la durata, la forma e il contenuto dell’istruzione e della formazione del richiedente, l’ora del suo inizio e del suo completamento, o se soddisfa i requisiti minimi per l’istruzione e la formazione stabiliti nella direttiva pertinente o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento di qualifiche professionali,

e) la durata e la forma dell’esercizio dell’attività in questione nel territorio dello Stato membro di origine, l’ora dell’inizio e della fine e le attività professionali che facevano parte del suo esercizio,

f) i requisiti per altre qualifiche per l’attività in questione nello Stato membro e se il candidato li soddisfa,

g) se il prestatore di servizi è stabilito nello Stato membro di origine e ha soddisfatto tutte le condizioni previste dalla legislazione di tale Stato membro per l’esercizio dell’attività in questione,

h) sulla responsabilità penale, amministrativa o disciplinare relativa allo svolgimento dell’attività in questione e la relativa sanzione del prestatore di servizi e sui reclami del destinatario del servizio presentati nei confronti di tale prestatore,

i) se l’attività in questione sia esercitata con un titolo professionale nello Stato membro di origine e se il richiedente abbia il diritto di utilizzare tale titolo professionale,

j) consistente nella verifica dell’autenticità del certificato di qualifica professionale o altra competenza,

k) se l’autorità dello Stato membro di origine che ha rilasciato il certificato di qualifiche professionali o altra competenza è l’autorità competente conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine;

l) sulla questione se la prova delle qualifiche formali sia stata rilasciata da un’istituzione di uno Stato membro [§ 3 par. F)],

m) se la prova di qualifiche formali rilasciate dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine che attestano il completamento dell’istruzione e della formazione in un altro Stato è riconosciuta nello Stato membro di origine come equivalente a quella delle attività di qualificazione professionale o, se l’attività in questione non è regolamentata nello Stato membro di origine, che certifica l’istruzione e la formazione che i tirocinanti hanno formato per svolgere l’attività in questione,

n) su altri fatti determinanti per l’emissione di una decisione ai sensi della Sezione 24. “.

57. La sezione 36 è abrogata.

58. Nella prima parte, il seguente titolo VIII è inserito dopo il titolo VII, compreso il titolo e la nota 17:

“TITOLO VIII

ESECUZIONE TEMPORANEA O OCCASIONALE DI ATTIVITÀ REGOLAMENTATE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA CECA NELL’AMBITO DELLA LIBERTÀ DI FORNIRE SERVIZI
§ 36a

Notifica
(1)Un richiedente che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che è stato distaccato nella Repubblica ceca nell’ambito della prestazione di servizi da un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea e svolge l’attività in questione, che è regolamentata attività nella Repubblica Ceca, è autorizzato a svolgere questa attività temporaneamente o occasionalmente nella Repubblica Ceca, senza soddisfare il requisito di registrazione, registrazione, permesso, autorizzazione o iscrizione a una camera professionale ai sensi di una regolamentazione legale speciale e senza richiedere il riconoscimento di professionista qualifiche ai sensi dei § 6-18 e riconoscimento di altre qualifiche ai sensi del § 20, se soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 e 6 e, se così previsto da una legge speciale, le condizioni di cui al § 36b. Deve essere valutato se un’attività regolamentata sia svolta su base temporanea o occasionale, in particolare per quanto riguarda la sua durata,17 ).

(2) Se l’attività in questione non è regolamentata nello Stato membro di origine, il richiedente è tenuto a dimostrare di aver esercitato l’attività in questione nello Stato membro di origine per almeno 2 anni nel corso dei 10 anni precedenti, oppure presentare la prova della formazione regolamentata dell’attività in questione nello Stato membro di origine [§ 3 par. b) punto 2].

(3) Se per lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica ceca è richiesto un documento sull’assicurazione di responsabilità per danni causati durante lo svolgimento di un’attività regolamentata, il richiedente è tenuto a dimostrare di essere assicurato nella misura e alle condizioni richiesto da un’apposita normativa di legge.

(4) Prima di iniziare a svolgere un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica ceca, il richiedente è tenuto a notificare per iscritto all’organismo di riconoscimento la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica ceca. La notifica deve essere accompagnata da:

a) una carta d’identità, un documento che attesti la nazionalità del richiedente e, se del caso, un documento che conferma lo status giuridico di cui al § 1 paragrafo 2,

b) la prova che il richiedente è stabilito nello Stato membro di origine e svolge l’attività in questione conformemente alla sua legislazione e che la sua autorizzazione a esercitare l’attività in questione nello Stato membro di origine non è stata revocata o temporaneamente sospesa,

c) prova della qualifica professionale,

d) il documento di cui al paragrafo 2, se l’attività in questione non è regolamentata nello Stato membro di origine,

e) un documento ai sensi del paragrafo 3, se un documento sull’assicurazione di responsabilità per i danni causati durante lo svolgimento di un’attività regolamentata è richiesto per lo svolgimento di un’attività regolamentata nella Repubblica Ceca.

L’organismo di riconoscimento tiene i registri del richiedente e dei fatti da esso notificati in un registro separato. Su richiesta, una copia ufficiale, un estratto o una conferma di una determinata iscrizione può essere rilasciata da questo registro, o una conferma che una determinata iscrizione non è nel registro, se il richiedente dimostra un interesse legale. Le disposizioni della Sezione 22, paragrafi da 4 a 8 si applicano mutatis mutandis.

(5) Se la notifica oi documenti ad essa allegati non sono conformi ai requisiti di cui al codice di procedura amministrativa o al paragrafo 4, l’organismo di riconoscimento assiste l’offerente nell’eliminare le carenze sul posto o gli chiede immediatamente di eliminarle . Allo stesso tempo, lo avvertirà che fino a quando le irregolarità non saranno eliminate, o fino al periodo specificato nel § 36b par.

(6) Il richiedente è tenuto a informare immediatamente l’organismo di riconoscimento dei cambiamenti in tutti i fatti dichiarati nella notifica o nei documenti allegati alla notifica, compresi i fatti che potrebbero essere la ragione per la revoca dell’autorizzazione a svolgere attività regolamentate temporaneamente o occasionalmente nella Repubblica ceca Repubblica. Se il richiedente intende svolgere temporaneamente o occasionalmente un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica ceca dopo la scadenza di 12 mesi dalla data di presentazione di una notifica completa, è obbligato a presentare nuovamente tale notifica. Al momento di ripresentare la comunicazione, l’offerente è tenuto a presentare i documenti di cui al comma 4 lettera da b) ad e) solo in caso di modifica dei fatti indicati nella notifica originale o nei documenti che accompagnano tale notifica.

§ 36b

Verifica delle qualifiche professionali
(1) Se una legge speciale lo prevede, l’organismo di riconoscimento ha il diritto di verificare la qualifica professionale del richiedente dopo aver ricevuto la notifica prima di iniziare lo svolgimento di attività regolamentate temporanee o occasionali nella Repubblica ceca, il cui svolgimento può mettere seriamente in pericolo la vita , salute o sicurezza delle persone. Ciò non si applica nel caso di un richiedente che svolge o ha svolto la pertinente attività regolamentata nel territorio della Repubblica Ceca come persona stabilita o in visita e per il quale è stata riconosciuta o verificata una qualifica professionale per lo svolgimento di tale attività in Repubblica Ceca.

(2) Se l’organismo di riconoscimento non procede in un caso giustificato, soprattutto se il richiedente è una persona riconosciuta nel settore o se l’attività regolamentata sarà svolta nella misura in cui la minaccia per la vita, la salute o la sicurezza delle persone è trascurabile , per verificare la qualifica professionale del richiedente 3, l’offerente viene immediatamente informato.

(3) Se l’organismo di riconoscimento verifica la qualifica professionale del richiedente, deve emettere e consegnare al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento di una notifica completa contenente tutti i documenti richiesti, dopo l’eventuale eliminazione delle carenze (§ 36a par.5). In casi particolarmente complessi, l’organismo di riconoscimento notifica all’offerente la proroga del termine per l’emissione e la notifica della decisione per un massimo di ulteriori 30 giorni. L’organismo di riconoscimento emette e consegna immediatamente al richiedente una decisione sulla verifica delle qualifiche professionali attestante che non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra le sue qualifiche professionali e le qualifiche professionali richieste nella Repubblica ceca, se

a) il richiedente intende svolgere un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica Ceca, per il cui adempimento la direttiva pertinente o altro regolamento delle Comunità europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce requisiti minimi per l’istruzione e la formazione, e detiene un certificato di qualifica

b) le qualifiche professionali del richiedente soddisfano le condizioni di una piattaforma comune per lo svolgimento della pertinente attività regolamentata.

(4) Se è stata riscontrata una differenza significativa tra la qualifica professionale del richiedente e la competenza professionale richiesta nella Repubblica ceca in misura tale che tale differenza potrebbe mettere seriamente in pericolo la vita, la salute o la sicurezza delle persone durante l’attività regolamentata dal richiedente, l’organismo di riconoscimento

a) mediante decisione, notifica all’offerente che non è autorizzato a svolgere un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica ceca, e

b) nella decisione di cui al paragrafo 3, consentire al candidato di dimostrare di conoscere le aree teoriche o pratiche mancanti. La conoscenza delle aree teoriche e pratiche mancanti è dimostrata da un test differenziale o da un’altra misura appropriata. Se l’organismo di riconoscimento richiede ai candidati di dimostrare la conoscenza di aree teoriche o pratiche mancanti, consente al candidato di dimostrare tale conoscenza entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione per verificare le qualifiche professionali di cui al paragrafo 3., garantisce che ciò la prova è effettuata entro il termine previsto nella frase precedente.

(5) L’ organismo di riconoscimento deve, entro 5 giorni lavorativi dall’esecuzione del test di differenza o dall’adempimento di un’altra misura adeguata da parte del richiedente, valutare questo test o questa misura ed emettere una decisione basata sul risultato della valutazione.

(6) Il diritto di svolgimento temporaneo o occasionale di un’attività regolamentata soggetta alla verifica della qualifica professionale ai sensi del paragrafo 1 nel territorio della Repubblica ceca per il richiedente sorge il

a) notifica all’organismo di riconoscimento ai sensi del paragrafo 2 sulla rinuncia alla verifica delle qualifiche professionali,

b) emanare una decisione sulla verifica della qualifica professionale ai sensi del paragrafo 3, se non si riscontra una differenza significativa tra la qualifica professionale del richiedente e la competenza professionale richiesta nella Repubblica ceca, in misura tale che tale differenza potrebbe mettere seriamente in pericolo il vita, salute o sicurezza delle persone,

(c) prendere una decisione dopo il completamento con successo di un test differenziale o l’adempimento di un’altra misura appropriata ai sensi del paragrafo 4, lettera a). b), o

d) la scadenza invano del periodo di cui al paragrafo 3 o 5, se l’autorità di riconoscimento non rispetta tali termini; ciò non si applica se il mancato rispetto dei termini è avvenuto a seguito delle azioni dell’offerente.

(7) I costi della procedura per la verifica delle qualifiche professionali associate allo svolgimento dell’esame differenziale sono a carico del richiedente. Decisione ai sensi del paragrafo 6, lettera a) b) ec) ha, ai fini dello svolgimento di un’attività regolamentata nel territorio della Repubblica Ceca, gli stessi effetti giuridici di una decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della Sezione 24, Paragrafi 1 e 6.

17 ) Articolo 50, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. “.

Il presente titolo VIII diventa il titolo IX.

59. Le sezioni 37 e 38, comprese le intestazioni e le note a piè di pagina nn. 17b, 18 e 19, recitano come segue:

㤠37

Valutazione delle qualifiche professionali da parte di un datore di lavoro pubblico
(1) Se nella Repubblica Ceca è richiesto un documento sulla qualifica conseguita per lo svolgimento di un’attività regolamentata in un rapporto di lavoro [§ 18 par. (a) punto 4] ed è un possibile svolgimento di un’attività regolamentata sulla base di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro, che è

a) Repubblica Ceca 18 ),

b) un’organizzazione sovvenzionata dallo Stato,

c) unità di autogoverno territoriale,

d) un’organizzazione contributiva in cui la funzione di fondatore è svolta da un’unità di autogoverno territoriale,

(e) un’altra persona giuridica, se

1. è stato istituito o istituito per soddisfare esigenze di interesse pubblico, e

2. è finanziato principalmente dallo Stato o da un’altra amministrazione aggiudicatrice 17b ) o è controllato dallo Stato o da un’altra amministrazione aggiudicatrice o dallo Stato o da un’altra amministrazione aggiudicatrice nomina o elegge più della metà dei membri del proprio mandato statutario, amministrativo, di supervisione o di controllo corpo,

(di seguito denominato “datore di lavoro pubblico”), la qualifica professionale e le altre competenze sono valutate dall’autorità competente che agisce per conto del datore di lavoro nel contesto dell’assunzione o nel contesto di un concorso per un posto.

(2) Se il candidato soddisfa la condizione delle qualifiche professionali e altre qualifiche per l’ammissione a un rapporto di lavoro o per l’inclusione in un concorso per ricoprire una posizione, o se sarà seguito da un datore di lavoro pubblico come condizione per l’occupazione o la procedura di selezione per richiedere l’adempimento di una misura compensativa, il datore di lavoro pubblico deve comunicarlo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dei documenti ai sensi del § 22 par. b) ec) necessarie per valutare le qualifiche professionali e altre qualifiche dell’offerente.

(3) Le disposizioni del § 3 par.1 let. i), § 22 par.1 a 3, § 22 par.7 e 8, § 24 e 25, § 29 par.1 e 2, § 29a, § 30 a 35 e § 36a e 36b. Le disposizioni del § 13 paragrafo 3 e § 14 paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis. La cooperazione amministrativa è svolta da un datore di lavoro pubblico principalmente attraverso il Ministero. I costi della procedura per la valutazione delle qualifiche professionali connesse allo svolgimento dell’esame differenziale sono a carico del richiedente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano al riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio delle professioni sanitarie e per lo svolgimento di attività connesse alla fornitura di assistenza sanitaria 19 ).

§ 38

Potenziamento
(1) L’ organismo di riconoscimento può, previa consultazione con il coordinatore nazionale per decreto o statuto, stabilire un elenco di aree teoriche e pratiche che costituiscono il contenuto dell’istruzione e della formazione richiesta nella Repubblica Ceca per lo svolgimento di attività regolamentate [§ 10 para . a)], se questo contenuto dell’istruzione e della formazione non risulta chiaro da un’apposita normativa giuridica.

(2) L’ organismo di riconoscimento può, con decreto o statuto, stabilire per singole attività regolamentate o per un gruppo di attività regolamentate ulteriori dettagli riguardanti le condizioni per lo svolgimento del periodo di adattamento e del test differenziale e la loro valutazione.

(3) Per l’attuazione della presente legge, il governo può, mediante regolamento, stabilire attività regolamentate per le quali è esclusa la scelta del richiedente tra il periodo di adattamento e l’esame differenziale e determinare le misure compensative da imporre al richiedente in questi casi .

(4) Il Ministero può stipulare un modello di certificato di qualificazione professionale e di svolgimento dell’attività in questione (Sezione 29a).

17b ) Legge n. 137/2006 Coll., Sugli appalti pubblici, come modificata.

18 ) Legge n. 219/2000 Coll., Sulla proprietà della Repubblica Ceca e la sua comparsa nei rapporti giuridici, come modificata.

19 ) Legge n. 95/2004 Coll., Come modificata. Legge n. 96/2004 Coll., Come modificata. “.

60. Nella prima parte, il seguente titolo X è inserito dopo il titolo IX, compreso il titolo:

“TITOLO X

REATI
§ 38a

(1) Una persona fisica commette un reato:

(a) utilizza intenzionalmente un titolo professionale o professionale in violazione di questa o di una legge speciale; o

b) in contrasto con le condizioni previste dalla presente o da una legge speciale, esercita un’attività lucrativa temporanea o occasionale che sia un’attività regolamentata.

(2) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1. Per un reato di cui al comma 1 lettera b) può essere imposto anche un divieto di attività fino a un anno. “.

61. Gli allegati 2 e 4 sono soppressi.

Arte. II

Disposizione transitoria
Le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche che non sono state validamente terminate prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completate in conformità con le normative vigenti.

Arte. III

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi la formulazione completa della Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati come segue da leggi successive.

SECONDA PARTE

Modifica della legge sulle condizioni di acquisizione e riconoscimento della competenza professionale e della competenza specialistica per la professione medica di medico, dentista e farmacista
Arte. IV

Legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, come modificata dalla legge n. 125/2005 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 1, i paragrafi da 1 a 3, comprese le note n. 1 e 1a, recitano come segue:

« (1) La presente legge incorpora le disposizioni pertinenti del diritto delle Comunità europee 1 ) e disciplina

a) le condizioni per acquisire la qualifica per esercitare la professione medica di medico, dentista e farmacista nella Repubblica ceca,

b) formazione permanente di medico, dentista e farmacista,

c) riconoscimento della competenza a esercitare la professione medica di medico, dentista e farmacista

1. persone che hanno acquisito competenza in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca (parte settima),

2. persone di cui alla parte otto e

d) libertà di fornire servizi della persona in visita (parte settima).

(2) La presente legge si applica al riconoscimento della capacità di esercitare la professione medica di medico, dentista o farmacista che intende esercitare la professione nella Repubblica Ceca come lavoratore autonomo o dipendente o come persona stabilita o in visita .

(3) La legge sul riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore 1a ) non si applica all’istruzione degli operatori sanitari ai sensi della presente legge .

1 ) Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Direttiva 2003/9 / CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.
Direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualifica e lo status dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi come rifugiati o come persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale e sul contenuto a cui deve essere fornita protezione.
Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Direttiva 2004/81 / CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un’azione per facilitare l’immigrazione illegale e che collaborano con le autorità competenti.
Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612 / 68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / EHS.
Direttiva 2004/114 / CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
Direttiva 2001/55 / ​​CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulle misure per garantire un equilibrio tra gli Stati membri nei loro sforzi per quanto riguarda l’accoglienza di tali persone e le conseguenze di ciò.

1a ) Legge n. 179/2006 Coll., Sulla verifica e il riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore e sulla modifica di alcuni atti (Legge sul riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore), e successive modifiche. ”.

L’attuale paragrafo 2 è rinumerato come paragrafo 4.

2. Nel § 2 lettera e) le parole “, compresa la pratica di studio privato”, sono soppresse e le parole “; queste attività sono determinate dal governo con regolamento ”.

3. Al § 2, alla fine del testo della lettera f) le parole “; queste attività sono determinate dal governo con regolamento ”.

4. Al § 2, alla fine della lettera f), il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le lettere da g) a l) che, comprese le note a piè di pagina 2a e 2b, recitano come segue:

“( G) un’organizzazione autorizzata è un’università, una persona giuridica istituita dal Ministero o un’altra persona giuridica che svolge attività sulla base della presente legge e del contratto; l’università è considerata un college universitario 2a ) che svolge il relativo corso di laurea magistrale in medicina accreditato e che svolge attività sulla base della presente legge e del contratto,

h) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera;

i) luogo di formazione: un lavoro all’interno dell’orario di lavoro settimanale specificato 2b ), in un campo specifico dell’istruzione specialistica in una struttura accreditata

j) la residenza è un luogo di formazione presso un luogo di lavoro accreditato, cofinanziato dal bilancio dello Stato,

k) un residente è un partecipante a un’istruzione specializzata che partecipa a un’istruzione specializzata in un luogo residenziale,

l) una società professionale di una società professionale associata alla Società medica ceca di Jan Evangelista Purkyně e altre società professionali; condizioni più dettagliate sono fissate dal Ministero della Salute in un regolamento di attuazione.

2a ) Sezione 2 della legge n. 111/1998 Coll.

2b ) Legge n. 262/2006 Coll., Codice del lavoro, come modificato. “.

5. Dopo il § 2 è inserito il seguente § 2a:

㤠2a

(1) Se la presente legge stabilisce i requisiti per la durata dell’esercizio della professione medica, ciò significa l’esercizio della professione nella gamma di almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale specificato 2b ). Se un professionista sanitario svolge una professione medica in misura minore rispetto all’orario di lavoro settimanale specificato, la durata della professione richiesta viene estesa proporzionalmente. Il periodo di incapacità al lavoro comprende il periodo di inabilità al lavoro e il periodo di congedo di maternità, o il periodo di congedo parentale del padre, ma non oltre il limite della durata del congedo di maternità. Il servizio militare attivo viene conteggiato se è stato svolto nella professione pertinente ai sensi della presente legge.

(2) Il paragrafo 1 non si applica all’esercizio della professione medica durante l’acquisizione di competenze specialistiche (Sezione 5) e alla prova del periodo di esercizio della professione per il riconoscimento delle qualifiche sulla base dei diritti acquisiti.

6. Nel § 3, paragrafo 2, comprese le note a piè di pagina n. 2c e 3, si legge:

” (2) Un operatore sanitario è tenuto a dimostrare la propria idoneità medica all’esercizio della professione mediante un rapporto medico 2c ) rilasciato sulla base di una visita medica. Il referto medico viene rilasciato dal medico di base registrante e, in caso contrario, da un altro medico di base. L’elenco delle malattie, condizioni o difetti che escludono o limitano l’idoneità medica all’esercizio della professione, il contenuto delle visite mediche ei requisiti del referto medico sono determinati da un regolamento legale di attuazione. L’idoneità medica è determinata

a) prima dell’inizio della professione e prima della continuazione della professione, se l’esercizio della professione è stato interrotto per un periodo superiore a 3 anni,

b) in caso di ragionevole sospetto che vi sia stato un cambiamento nelle condizioni di salute dell’operatore sanitario,

1. su richiesta dell’autorità amministrativa che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria ai sensi di un’apposita norma di legge 3 ), se si tratta di un lavoratore che presta assistenza sanitaria in proprio nome, o di un rappresentante professionale, se costituito 3 ) , o

2. su richiesta del datore di lavoro, nel caso di un dipendente che, a giudizio del medico di un medico di una struttura di prevenzione del lavoro, abbia perso l’idoneità medica al lavoro.

Le persone fisiche la cui idoneità medica è stata riconosciuta ai sensi della Parte Sette devono dimostrare la loro idoneità medica con decisione del Ministero (Sezione 31) prima dell’inizio dell’esercizio della professione. Le persone in visita dimostrano la loro idoneità medica con il documento richiesto nello Stato membro di origine (§ 29).

2c ) Sezione 77 della legge n. 20/1966 Coll., Sull’assistenza sanitaria pubblica, come modificata.

3 ) Legge n. 160/1992 Coll., Sull’assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie non statali, e successive modifiche. ”.

7. Nel § 3 paragrafo 3, le parole “o un registro simile” devono essere inserite dopo la parola “sanzioni” e alla fine del paragrafo 3 le frasi “Le persone fisiche che sono state riconosciute come buone ai sensi della parte sette si dimostreranno buone il primo inizio della professione. Le persone in visita devono dimostrare la loro integrità mediante il documento richiesto nello Stato membro di origine (§ 30). “.

8. Nel § 4, il paragrafo 2 recita:

“ (2) L’ assistenza preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa e dispensatrice eseguita da un medico con competenza professionale sotto la supervisione professionale di un medico con competenza specialistica nel settore pertinente è considerata l’esercizio della professione di medico con competenza professionale. Senza supervisione professionale, un medico con qualifiche professionali può, sulla base di un certificato di completamento del ceppo di base del settore di specializzazione di riferimento rilasciato dal Ministero o da un’organizzazione autorizzata, svolgere le attività previste dalla normativa di attuazione. Ai fini della Sezione 5, comma 5, sono considerate esercizio della professione di medico anche le attività metodologiche, concettuali, di ricerca ed educative in ambito sanitario. ”.

9. Al § 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

” (3) Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del secondo periodo non è considerato esercizio autonomo della professione di medico ai sensi della Sezione 5, Paragrafo 3.”.

10. Nel § 5, alla fine del testo del paragrafo 1, viene aggiunta la frase “Parte dell’istruzione di specializzazione è il completamento del ceppo di base del campo di specializzazione pertinente”.

11. Nel § 5, il paragrafo 2 recita:

” (2) I settori dell’istruzione di specializzazione, la durata minima dell’istruzione di specializzazione in un determinato campo, le attività dei medici, la designazione di competenze e il trasferimento dei campi di specializzazione secondo le precedenti normative legali a nuovi campi dell’istruzione di specializzazione saranno determinati dal Ministero con decreto previa consultazione con le università, la Camera medica ceca e le società professionali. “.

12. Nel § 5, paragrafo 3, inclusa la nota 6, si legge:

” (3) La condizione per l’esercizio indipendente della professione di medico è l’acquisizione di competenze specialistiche, salvo diversa disposizione della presente legge. L’esercizio della professione di medico con competenza specialistica è l’attività di cui al § 4 paragrafo 2. La condizione per l’esercizio indipendente della professione di medico in una posizione dirigenziale o come lavoratore autonomo o come rappresentante professionale di una struttura medica secondo un’altra normativa legale sulle strutture mediche non statali 6 ) è l’acquisizione di competenze specialistiche, che è evidenziato da un diploma ai sensi del paragrafo 1, § 44.

6 ) Legge n. 160/1992 Coll., Come modificata. “.

13. Nel § 5, il paragrafo 4 recita:

„ (4) L’istruzione di specializzazione si svolge come formazione a tempo pieno in strutture accreditate (§ 13) nella misura corrispondente all’orario di lavoro settimanale stabilito 2b ) ed è retribuita 2b ); la formazione specialistica può avvenire come una preparazione rilassata, cioè in misura inferiore all’orario di lavoro stabilito. In questo caso, la durata, il livello e la qualità complessivi non devono essere inferiori a quelli della formazione di un’intera giornata. “

14. Nel § 5, il paragrafo 5 recita:

“ (5) L’istruzione specialistica è svolta nell’esercizio della professione medica secondo i programmi educativi dei campi di specializzazione individuali e include la partecipazione a tutti i servizi medici nel campo in cui si svolge l’educazione specialistica, compresa l’eventuale partecipazione a servizi in un continuo modalità operativa. I programmi educativi sono approvati dal Ministero e pubblicati nel Bollettino del Ministero della Salute, collaborando con le università, la Camera medica ceca, le associazioni professionali, gli istituti di istruzione e accreditati. I programmi educativi relativi alla medicina legale sono stabiliti dal Ministero in collaborazione con il Ministero del lavoro e degli affari sociali. “.

15. Nel § 5 paragrafo 6, la parola “minimo” è inserita dopo le parole “il programma prevede” e le parole “preparazione, divisione” sono inserite dopo la parola “lunghezza” e la frase “Il programma educativo determina ulteriormente lo scopo e contenuto delle parti “è aggiunto alla fine del paragrafo. preparativi necessari per il rilascio di un certificato di completamento del ceppo di base del settore di specializzazione di riferimento ai sensi della Sezione 4, Paragrafo 2.”.

16. Nel § 5, paragrafo 7, inclusa la nota 7, si legge:

” (7) Conformemente ai paragrafi 4 e 5 , gli studenti e i laureati di un programma di studi di dottorato 7 ) devono essere accreditati della formazione medica durante il programma di studi di dottorato se corrispondono per contenuto e portata al programma educativo pertinente o parte di esso e sono comprovate da un certificato rilasciato sulla base della dichiarazione del supervisore da parte dell’organismo statutario della struttura accreditata in cui è stato effettuato. Il ministero decide sull’accreditamento su richiesta del medico.

7 ) Sezione 47 della legge n. 111/1998 Coll. “.

17. Nel § 5, paragrafo 10, inclusa la nota n. 8, si legge:

” (10) La partecipazione all’istruzione specializzata ai sensi della presente legge è considerata un approfondimento della qualifica ai sensi di una norma giuridica speciale 8 ).

8 ) Sezione 230 del codice del lavoro. ”.

18. Al § 5 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

” (11) Il Ministero stabilirà in un regolamento giuridico di attuazione i requisiti minimi per il programma educativo nel campo della” medicina generale “.”.

19. Nel § 7, i paragrafi 2 e 3 recitano:

“ (2) L’ assistenza preventiva, protesica, diagnostica, terapeutica, dispensaria, educativa, di ricerca, sviluppo, revisione e valutazione nel campo della cura dei denti, della bocca, della mascella e dei tessuti correlati è considerata l’esercizio della professione di dentista con professionisti competenza. Ai fini della Sezione 8, Paragrafo 4, sono considerate anche attività metodologiche e concettuali nel campo dell’assistenza sanitaria lo svolgimento della professione di dentista.

(3) Dopo aver acquisito l’idoneità professionale ai sensi del paragrafo 1, il dentista può svolgere in autonomia le attività di cui al paragrafo 2. ”.

20. Nel § 7, i paragrafi 4 e 5 sono cancellati.

21. Nel § 8, il paragrafo 2 recita:

” (2) I settori dell’istruzione specialistica, la durata minima dell’istruzione specialistica in un determinato campo, le attività dei dentisti, la designazione di competenze e il trasferimento dei campi di specializzazione secondo le precedenti normative legali a nuovi campi dell’istruzione specialistica saranno determinati dal Ministero con decreto previa consultazione con le università, la Camera odontoiatrica ceca e le associazioni professionali. ”.

22. Nel § 8, il paragrafo 3 recita:

” (3) L’esercizio autonomo della professione di dentista con competenza specialistica è l’attività nel campo della specializzazione acquisita nella misura specificata dalla normativa di attuazione e l’attività di cui al § 7 par. 2.”.

23. Nella Sezione 8, Paragrafo 4, la parola “università” è inserita dopo le parole “mentre collabora con”.

24. Nella Sezione 8, Paragrafo 5, le parole “lunghezza totale” sono sostituite dalle parole “durata totale minima della formazione”.

25. Nel § 10 paragrafi 1 e 2, inclusa la nota n. 8a, si legge come segue:

« (1) La competenza professionale per esercitare la professione di farmacista si acquisisce con la laurea

a) almeno cinque anni di studio a tempo pieno in un programma di studi di master in medicina accreditato in farmacia contenente istruzione teorica e pratica, di cui almeno 6 mesi di esperienza in farmacia, o

b) studi in un corso di studi accreditato in farmacia, se iniziato entro e non oltre l’anno accademico 2003/2004.

(2) Dopo aver acquisito la competenza professionale ai sensi del comma 1, il farmacista può svolgere in autonomia le attività specificate nella seconda e terza frase. Attività nella preparazione di forme farmaceutiche di medicinali, nel controllo dei farmaci nelle farmacie e nel laboratorio per il controllo dei farmaci, nella preparazione, controllo, conservazione e dispensazione dei farmaci nelle farmacie e strutture mediche ospedaliere e nella fornitura di informazioni professionali sui farmaci, comprese le informazioni sulla prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute, e sulla distribuzione, il controllo e la conservazione dei dispositivi medici. Il farmacista è anche qualificato per svolgere attività non sanitarie, ovvero nella produzione e controllo di medicinali e nello stoccaggio e distribuzione di medicinali presso il distributore di medicinali ai sensi della legge sui medicinali 8a ).

8a ) Legge n. 378/2007 Coll., Sui medicinali e sulle modifiche ad alcuni atti correlati (legge sui medicinali). “.

26. Nel § 11 paragrafo 1 let. b) la parola “certificato” è sostituita dalle parole “offerenti”.

27. Nel § 11, il paragrafo 2 recita:

” (2) I settori dell’istruzione di specializzazione, la durata minima dell’istruzione di specializzazione in un dato campo, le attività dei farmacisti, la designazione di competenze e il trasferimento di campi di specializzazione secondo le precedenti normative legali a nuovi campi dell’istruzione di specializzazione saranno determinati dal Ministero con decreto previa consultazione con le università, la Camera delle farmacie ceche e le società professionali. “.

28. Nel § 11, paragrafo 4, inclusa la nota n. 8b, si legge:

” (4) L’ acquisizione di competenze specialistiche ai sensi del comma 1 è condizione per lo svolgimento autonomo di attività nella gestione di una farmacia ai sensi di speciali norme di legge 8a ) e nella preparazione di forme farmaceutiche particolarmente impegnative 8b ).

8b ) Parte 2 dell’Allegato al Catalogo delle Opere Parte 2.19 Assistenza Sanitaria Voce 2.19.32 del Decreto Governativo n. 469/2002 Coll., Che stabilisce il catalogo delle opere e delle qualifiche e che modifica il Decreto Governativo sugli stipendi degli addetti ai servizi pubblici e all’amministrazione redazione dei successivi regolamenti. “.

29. Nella Sezione 11, Paragrafo 6, la parola “università” è inserita dopo le parole “collabora con”.

30. Nella sezione 11, dopo il paragrafo 6 è inserito il nuovo paragrafo 7 seguente:

« (7) La formazione specializzata si svolge come formazione a tempo pieno nella misura corrispondente all’orario di lavoro settimanale stabilito 2b ) ed è retribuita 2b ); la formazione specialistica può avvenire come una preparazione rilassata, cioè in misura inferiore all’orario di lavoro stabilito. In questo caso, la durata, il livello e la qualità complessivi non devono essere inferiori a quelli della formazione di un’intera giornata. “

Gli attuali paragrafi da 7 a 10 sono rinumerati come paragrafi da 8 a 11.

31. Nella sezione 11, dopo il paragrafo 9 è inserito il nuovo paragrafo 10 seguente:

” (10) Il Ministero rilascia al richiedente un certificato di competenza specialistica ottenuto completando la pratica professionale aggiuntiva sulla base della sua domanda e la prova del completamento di questo tirocinio presso un luogo di lavoro accreditato o luoghi di lavoro accreditati, in conformità con la formazione programma.”.

Gli attuali paragrafi 10 e 11 sono rinumerati come paragrafi 11 e 12.

32. Nella sezione 11, paragrafo 11, le parole “durata totale della formazione” devono essere sostituite dalle parole “durata totale minima della formazione”.

33. Nella Sezione 11, Paragrafo 11, dopo la parola “campo” devono essere inserite le parole “la durata dell’esperienza sul campo, che deve svolgersi presso un luogo di lavoro accreditato”.

34. Nella Sezione 11, Paragrafo 12, il numero “4” è cancellato.

35. Nel § 13, il paragrafo 1 recita:

” (1) La concessione dell’accreditamento acquisisce il diritto di attuare un programma educativo o parte di esso (di seguito denominato” programma educativo “) per

a) campo dell’istruzione di specializzazione,

b) esperienza professionale aggiuntiva (§ 11), o

c) corso certificato (§ 21e). ”.

36. Nella sezione 14 (1), nella prima frase, le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo il testo “(Sezione 11)” e nella terza frase, le parole “dipartimento diverso da un dipartimento” sono sostituite dalle parole “autorità amministrativa centrale diversa da”.

37. Nella sezione 14 (2) della parte introduttiva della disposizione, le parole “o estensione” devono essere eliminate.

38. Nel § 14 paragrafo 2 lett. a) dopo la parola “Repubblica” le parole “oltre 90 giorni o l’indirizzo del luogo di residenza permanente dello straniero nel territorio della Repubblica ceca” sono cancellate.

39. Nel § 14 paragrafo 2 lett. b) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “pratica”, la parola “quale” è sostituita dalla parola “quale” e dalle parole “; se il richiedente intende svolgere solo una parte del programma di formazione, deve essere indicata anche la definizione di parte del programma di formazione.

40. Nella sezione 14, paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente nuova lettera c):

” (C) un elenco di istituti a contratto se il richiedente intende fornire parte del programma di formazione tramite istituti a contratto; gli stabilimenti a contratto che non sono accreditati devono essere accreditati nell’ambito della procedura di accreditamento del richiedente, “.

Le lettere esistenti da c) ag) sono indicate come lettere da d) ad h).

41. Nel § 14 paragrafo 2 lett. d) le parole “, se del caso, lo stabilimento contraente” sono inserite dopo la parola “richiedente”.

42. Nel § 14 paragrafo 2 lett. e) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza”.

43. Nel § 14 paragrafo 2 lett. f) le parole “o in un corso certificato” sono inserite dopo la parola “pratica”.

44. Nel § 14 paragrafo 2 lett. (g) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza”.

45. Nella Sezione 14, Paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

“( I) il numero massimo di posti proposto.”.

46. Al § 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

” (3) La domanda di estensione dell’accreditamento deve documentare i dati di cui al paragrafo 2, per i quali è stata apportata una modifica.”.

47. Nel § 15, il paragrafo 1 recita:

” (1) Il Ministero istituisce come organo consultivo una commissione di accreditamento per i settori pertinenti dell’istruzione specialistica o della pratica professionale aggiuntiva per valutare la domanda ai sensi della Sezione 14, per valutare la proposta di revoca dell’accreditamento e per valutare la domanda per una sovvenzione residenziale (Sezione 21a). Il Ministero può anche istituire commissioni di accreditamento per i settori dei corsi certificati. “.

48. Nel § 17 paragrafo 4 lett. a) dopo la parola “Repubblica” le parole “oltre 90 giorni o l’indirizzo del luogo di residenza permanente dello straniero nel territorio della Repubblica ceca” sono cancellate.

49. Nel § 17 paragrafo 4 let. b) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza” e le parole “; se il richiedente intende svolgere solo una parte del programma educativo, la delibera dovrà indicare anche la definizione di quella parte del programma educativo ”.

50. Nel § 17 paragrafo 4 lett. d) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza”.

51. Nella Sezione 17, Paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera e):

” (E) il numero massimo di posti di formazione nel settore pertinente della formazione specialistica presso il luogo di lavoro specifico o il numero massimo di partecipanti a un corso certificato in un luogo di lavoro specifico.”.

52. Al § 17, alla fine del paragrafo 5, la frase “La decisione sull’estensione dell’accreditamento conterrà i dati specificati nella domanda di estensione dell’accreditamento (§ 14 paragrafo 3); se i dati non sono cambiati, la decisione indica solo la proroga della decisione iniziale. “.

53. Al § 17, dopo il paragrafo 5 è inserito il nuovo paragrafo 6 seguente:

” (6) Il Ministero non concede l’accreditamento né ne rinnova la validità se

a) il programma educativo non corrisponde al programma educativo pubblicato nel Bollettino del Ministero della Salute, per quanto riguarda l’accreditamento dell’istruzione di specializzazione, della pratica professionale aggiuntiva o di un corso certificato,

b) il programma educativo non è sufficientemente protetto in termini di personale, materiale o tecnico,

(c) il richiedente o, se del caso, l’istituto appaltato, non fornisce assistenza sanitaria nella misura richiesta dal programma di formazione; questo non si applica a una struttura accreditata che richiede l’accreditamento solo della parte teorica del programma educativo,

d) la domanda contiene informazioni false che sono decisive per la concessione dell’accreditamento; o

e) il programma di formazione del corso certificato contiene una proposta per l’acquisizione di una competenza professionale speciale che non corrisponde al fulcro delle attività della professione medica interessata o non corrisponde al livello attuale di conoscenza scientifica. “.

Gli attuali paragrafi da 6 a 8 sono rinumerati come paragrafi da 7 a 9.

54. Al § 17, alla fine del comma 7, la frase “Nei casi di cui alle lettere a), c) ed), il Ministero revoca l’accreditamento previa valutazione della Commissione di accreditamento.”.

55. Nella sezione 17, paragrafo 8, dopo la parola “Repubblica”, le parole “oltre 90 giorni o l’indirizzo del luogo di residenza permanente dello straniero nel territorio della Repubblica ceca” saranno cancellate.

56. La nota 9 recita come segue:

” 9 ) Sezione 68 della legge n. 500/2004 Coll., Codice di procedura amministrativa, come modificato.”.

57. Nella sezione 17, dopo il paragrafo 8 è inserito il nuovo paragrafo 9 seguente:

” (9) L’ accreditamento decade in caso di cessazione dell’impianto accreditato. Se i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di accreditamento vengono trasferiti al soggetto giuridico successore, l’esercizio di tali diritti e obblighi è limitato a un periodo di 2 anni dalla data di cessazione della struttura accreditata ai sensi della prima frase. “.

L’attuale paragrafo 9 è rinumerato come paragrafo 10.

58. Nella Sezione 17, Paragrafo 10, le parole “, programmi educativi che queste strutture accreditate sono autorizzate a svolgere” devono essere inserite dopo la parola “strutture”.

59. Al § 18, lettera a) si legge:

” (A) svolgere una formazione specialistica o un’esperienza professionale aggiuntiva o un corso certificato secondo i programmi di formazione approvati dal Ministero, nell’ambito della decisione di concessione dell’accreditamento,”.

60. Nel § 18 lettera b) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza”.

61. Nel § 18 lettera (c) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “pratica”.

62. Nel § 18 lettera d) le parole “o un corso certificato” sono inserite dopo la parola “esperienza”.

63. Nella sezione 18, alla fine della lettera d), il punto è sostituito da una virgola e dalla lettera e), che, includendo la nota n. 10a, recita come segue:

” E) su richiesta del Ministero, per consentire lo svolgimento della parte pratica dell’esame di attestazione, esame di approvazione, esame differenziale o periodo di adattamento ai sensi della presente legge e della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ).

10a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificato. “.

64. Nel § 18, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2, che, inclusa la nota 10b, recita come segue:

” (2) Il titolare dell’accreditamento è tenuto a consegnare al Ministero, oa un’organizzazione autorizzata, tutta la documentazione relativa ai partecipanti all’istruzione, se intende interrompere l’attuazione del programma educativo senza che l’autorizzazione per tale attività venga trasferita a il suo successore legale. Se il titolare dell’accreditamento cessa di esistere o muore senza adempiere all’obbligo di cui al primo periodo, tale obbligo passerà al suo successore o eredi legali, o all’autorità pubblica competente 10b ). Nel caso di partecipanti all’istruzione che proseguono la loro formazione specialistica presso un’altra struttura accreditata, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, deve presentare la documentazione a questa struttura accreditata.

10b ) Ad esempio, Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), e successive modifiche. “.

65. Nel § 19, alla fine del paragrafo 1, deve essere aggiunta la frase “La condizione per l’inizio dell’istruzione specialistica è l’acquisizione della competenza professionale per esercitare la professione medica”.

66. Nella Sezione 19, Paragrafo 2, le parole “; il Ministero può affidare l’attività associata all’incarico a un’organizzazione autorizzata “e le parole” Stranieri “sono sostituite dalle parole” Persone che hanno acquisito competenze professionali o specialistiche al di fuori del territorio della Repubblica Ceca “.

67. Nel § 19, il paragrafo 3 recita:

” (3) Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, include il candidato di sua scelta in una formazione specializzata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Se il candidato non soddisfa le condizioni per l’inclusione, il Ministero decide entro lo stesso termine sulla non inclusione nella formazione specialistica. “.

68. Nella sezione 19, paragrafo 4, nella prima frase, le parole “o un’organizzazione autorizzata” devono essere inserite dopo la parola “Ministero”, le parole “o esperienza professionale aggiuntiva” devono essere inserite dopo le parole “istruzione specializzata” , e le parole “oltre 90 giorni o l’indirizzo del luogo di residenza permanente dello straniero nel territorio della Repubblica ceca” e dopo le parole “o la sua cancellazione, la data” le parole “rilascio di un certificato di completamento del sono inseriti i ceppi di base del campo di specializzazione e la data “.

69. Al § 20 è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente:

” (1) Una struttura accreditata garantisce il corso di specializzazione che si svolge in questa struttura.”.

Gli attuali paragrafi da 1 a 3 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 4.

70. Nel § 20, alla fine del paragrafo 2, la frase “Nel caso di un nuovo campo di specializzazione per il quale non ci sono abbastanza persone con qualifiche specialistiche, il supervisore può essere un medico, un dentista o un farmacista con altre qualifiche specialistiche dopo parere preventivo della società professionale. ”.

71. Nel § 20, il paragrafo 4 recita:

” (4) Il ministero, su iniziativa di una struttura accreditata, decide in merito alla cessazione dell’istruzione di specializzazione se un partecipante all’istruzione di specializzazione non adempie seriamente ai propri obblighi di studio.”.

72. Nella Sezione 21 (1), nella terza frase, la parola “università” è inserita dopo le parole “Ministro della Salute su proposta” e alla fine del paragrafo le frasi “Presupposto per l’esame di attestazione sono l’adempimento di tutti i requisiti stabiliti dal relativo programma educativo; la conformità a questi requisiti sarà valutata dal ministero o da un’organizzazione autorizzata. Il Ministero decide in merito al mancato rispetto dei requisiti per l’esame di attestazione. “.

73. Dopo la sezione 21, sono inserite le nuove sezioni da 21a a 21h, che, compresi i titoli, recitano come segue:

㤠21a

Finanziamento dell’istruzione di specializzazione
(1) Il Ministero, in collaborazione con le università, le associazioni professionali e la Camera dei medici ceca, la Camera dei dentisti ceca e la Camera dei farmacisti ceca, stabilirà e pubblicherà annualmente il numero massimo entro il 31 dicembre dell’anno civile in questione. delle residenze nei singoli settori dell’istruzione di specializzazione, la cui formazione specialistica sarà avviata nell’anno successivo e l’importo del sussidio per la residenza. Il numero totale di residenze per tutti i campi della formazione specialistica dei medici annunciato per un dato anno corrisponde al numero di laureati del corso di laurea magistrale in medicina generale accreditato in lingua ceca nell’anno precedente.

(2) È previsto un sussidio dal bilancio statale per coprire i costi associati alla formazione specialistica dello specialista, inclusi i costi salariali, per l’intera durata della formazione specialistica pertinente. La durata dell’istruzione di specializzazione di cui alla frase precedente corrisponde alla durata minima dell’istruzione di specializzazione stabilita dal decreto.

(3) Il contributo dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 è erogato tramite il capitolo bilancio del Ministero. Il Ministero predispone un piano di spesa a medio termine del bilancio statale per il finanziamento dell’istruzione specializzata, sempre per i prossimi 5 anni.

(4) Il Ministero pubblica annualmente entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento la Metodologia della procedura di sovvenzione, che sarà regolata in particolare da:

a) i requisiti della domanda di sovvenzione,

b) data, luogo e modalità di invio,

c) criteri di valutazione delle candidature,

d) termine per la valutazione delle domande,

e) il metodo di notifica al richiedente,

f) il metodo di presentazione e risoluzione delle obiezioni,

g) condizioni per il prelievo della sovvenzione,

h) il metodo di fatturazione e la forma del rapporto finale.

(5) La domanda di sovvenzione è presentata da una struttura accreditata. Il numero massimo di residenze nella domanda di sovvenzione non può superare il numero di posti di formazione approvati nella decisione di accreditamento per il dato campo dell’istruzione di specializzazione.

(6) Nell’ambito del processo di valutazione, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, valuta l’adempimento dei requisiti formali della domanda e pubblica la domanda esclusa per non conformità ai requisiti formali entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per presentare la domanda. Nel caso di tali domande escluse, il richiedente può presentare un’obiezione entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Il Ministero decide sulle obiezioni entro 30 giorni dalla loro consegna. Le domande che hanno soddisfatto i requisiti formali e le domande per le quali le obiezioni del richiedente sono state accolte devono essere presentate dal Ministero o da un’organizzazione autorizzata senza indugio alla Commissione di accreditamento per la valutazione di esperti.

(7) La commissione di accreditamento valuta le domande principalmente dal punto di vista della qualità della garanzia dello svolgimento dell’intero programma educativo, del personale, della fornitura materiale e tecnica di ogni luogo residenziale e della disponibilità regionale uniforme di luoghi residenziali nella Repubblica ceca.

(8) La Commissione di accreditamento presenta il progetto di valutazione, compreso il progetto di ordine delle domande, al Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande. Il Ministero decide sull’assegnazione della sovvenzione. Se il Ministero non riceve la proposta della Commissione di Accreditamento entro il termine stabilito, decide senza tale proposta.

(9) Il ministero può coprire i costi per garantire la procedura di sovvenzione con i fondi stanziati per le sovvenzioni per un importo massimo non superiore al 2,5% dell’importo totale dei fondi del ministero destinati alle sovvenzioni per finanziare l’istruzione di specializzazione in un dato anno solare.

(10) Il ministero emetterà e pubblicherà una decisione sulla fornitura di sovvenzioni a candidati selezionati entro il 30 giugno dell’anno in questione. La delibera contiene, in particolare, i requisiti previsti da un’altra norma di legge 9 ) e il numero di residenze autorizzate con l’indicazione dell’ambito di specializzazione.

(11) Il Ministero sospende l’erogazione del sussidio per il periodo di interruzione della formazione specialistica del residente. Il periodo totale di interruzione non può superare i 3 anni.

(12) Il Ministero interrompe il prelievo del sussidio se l’istruzione specialistica di un residente presso la residenza indicata è stata completata.

(13) In caso di cessazione di una struttura accreditata con residenza senza un’entità giuridica successore ai sensi del § 17 par. Il Ministero deciderà in merito alla modifica dell’estrazione della sovvenzione se la struttura accreditata soddisfa le condizioni secondo la Metodologia della procedura di sovvenzione in vigore al momento dell’emissione della decisione.

§ 21b

Selezione residente
(1) Una struttura accreditata con un sito di residenza deve annunciare un’offerta per un sito di residenza approvato entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione sull’erogazione della sovvenzione. Il bando di gara sarà comunicato da questa struttura al Ministero. Il Ministero pubblica un avviso di gara in modo tale da consentire l’accesso remoto per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi. La selezione di un partecipante alla formazione di specializzazione per una residenza approvata deve essere effettuata da una struttura accreditata con residenza entro e non oltre il 30 settembre dell’anno solare di riferimento.

(2) Se nessun partecipante all’istruzione di specializzazione esprime interesse a una residenza approvata nella procedura di selezione ai sensi del paragrafo precedente, il luogo di lavoro accreditato con la residenza ne informa il Ministero e ripete la procedura di selezione. La selezione di un partecipante alla formazione specialistica per una residenza approvata deve essere effettuata da una struttura accreditata con residenza entro la fine dell’anno civile pertinente.

(3) Le strutture accreditate con sede di residenza sono disciplinate dalle regole fissate dal Ministero con decreto durante la procedura di selezione.

(4) Il richiedente selezionato diventa residente al momento della conclusione di un contratto (accordo di stabilizzazione) con il Ministero. Un contratto tipo è pubblicato dal Ministero nel Bollettino del Ministero della Salute e in modo tale da consentire l’accesso a distanza entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.

§ 21c

Obblighi del residente
(1) Il residente è obbligato a:

a) soddisfare adeguatamente tutti i requisiti del programma educativo e seguire le istruzioni del supervisore,

b) entro e non oltre la data della durata minima dell’istruzione di specializzazione, aumentata di 3 anni, per completare l’istruzione di specializzazione superando con successo l’esame di attestazione, e

c) esercitare la professione di medico, dentista e farmacista per un periodo di almeno 5 anni dalla data di completamento della formazione specialistica nel territorio della Repubblica Ceca nel campo in cui ha acquisito la qualifica specialistica come residente.

(2) In caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, il residente è obbligato a rimborsare i costi sostenuti dal bilancio dello Stato per il suo luogo di residenza in misura proporzionale alle condizioni stipulate nel contratto ai sensi del § 21b paragrafo 4.

(3) Il Ministero deciderà di rinunciare all’obbligo di cui al paragrafo 2 se l’adempimento degli obblighi del residente ai sensi del paragrafo 1 è stato ostacolato in modo dimostrabile da un ostacolo che si è verificato indipendentemente dalla volontà del residente e gli ha impedito di adempiere ai suoi obblighi, e se non poteva si presume che il residente avrebbe evitato questo ostacolo o superato e che avrebbe previsto questo ostacolo nel momento in cui è sorto l’impegno. Gli effetti di esclusione sono limitati alla durata dell’ostacolo a cui tali effetti sono associati.

§ 21d

Obblighi di una struttura accreditata con residenza
Oltre agli obblighi di cui al § 18, è obbligatoria anche una struttura accreditata con sede residenziale

a) garantire che il residente completi tutte le parti del programma educativo,

(b) segnalare le modifiche alle informazioni fornite nella domanda di sovvenzione al sito di residenza entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il cambiamento; e

(c) segnalare la data di inizio e di fine dell’interruzione della formazione specialistica del residente entro e non oltre una settimana dalla data in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Corso certificato
§ 21e

(1) Completando un corso certificato, gli operatori sanitari acquisiscono una competenza professionale speciale per attività definite che approfondiscono la competenza specialistica acquisita, nel caso dei farmacisti anche la competenza professionale acquisita. Un corso certificato non può sostituire l’acquisizione di competenze professionali o specialistiche per svolgere la professione medica.

(2) Il corso certificato viene eseguito da una struttura accreditata a cui è stato concesso l’accreditamento per l’attuazione del programma educativo del corso certificato. I programmi educativi per i corsi certificati durano almeno 1 anno. Il Ministero le pubblica nel Bollettino del Ministero della Salute.

(3) Il programma educativo determina la durata totale della formazione, l’ambito e il contenuto della formazione, in particolare il numero di ore di insegnamento pratico e teorico e i luoghi di lavoro in cui si svolge, o altri requisiti per ottenere una competenza professionale speciale. Il programma educativo contiene un elenco della letteratura di studio raccomandata e la gamma di attività per le quali il laureato del corso certificato acquisirà una competenza professionale speciale, inclusa la definizione delle attività che costituiscono la fornitura di assistenza sanitaria. Il programma di formazione determina anche quale competenza specialistica è un prerequisito per l’inclusione in un corso certificato. Il programma di formazione può stabilire requisiti di idoneità medica.

(4) La struttura accreditata deve includere nel numero di ore completato determinato dal programma educativo un massimo del quindici percento di assenza giustificata dal numero totale di ore di insegnamento pratico e di assenza giustificata dalle ore di insegnamento teorico.

(5) Una struttura accreditata deve includere una parte dello studio precedentemente completato nell’istruzione in un corso certificato, se corrisponde al programma educativo.

(6) I campi dei corsi certificati e la durata minima dell’istruzione in essi saranno determinati da un decreto del Ministero.

§ 21f

(1) La domanda di inclusione in un corso certificato deve essere presentata dal richiedente a una struttura accreditata.

(2) La domanda deve includere copie ufficialmente certificate della prova della competenza professionale specializzata o speciale acquisita o del riconoscimento della competenza ai sensi della parte settima o ottava, nel caso di farmacisti con competenza professionale, copie ufficialmente certificate della prova della competenza professionale acquisita.

(3) Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e se la capacità della struttura accreditata lo consente, la struttura accreditata deve inserire il richiedente in un corso certificato entro un mese dal ricevimento della domanda e allo stesso tempo informare il candidato della data prevista di formazione. Allo stesso tempo, la struttura accreditata informerà il richiedente dell’organizzazione del corso certificato e dei requisiti per il completamento con successo del corso certificato.

§ 21g

(1) Nell’ambito di questa formazione, il partecipante al corso certificato è obbligato a completare la pratica professionale sul posto di lavoro della struttura accreditata nella misura determinata dal programma educativo pertinente.

(2) Il corso del corso certificato è fornito da una struttura accreditata. Un istituto accreditato conterà una precedente esperienza professionale se soddisfa i requisiti stabiliti dal programma educativo; emettere una conferma della compensazione. In caso di dubbi sull’accreditamento, il Ministero decide su richiesta del partecipante al corso certificato o struttura accreditata.

(3) La struttura accreditata deve confermare al partecipante l’adempimento di tutti i requisiti dati dal programma educativo del corso certificato.

(4) Se il corso certificato fornisce più di una struttura accreditata, la conferma della conformità a tutti i requisiti ai sensi del paragrafo precedente e l’accreditamento della pratica ai sensi del paragrafo 2 deve essere eseguita dalla struttura accreditata che ha incluso il richiedente nel corso certificato.

§ 21h

(1) Il corso certificato si conclude con un esame davanti a una commissione istituita dal Ministero. I requisiti per l’esame finale e la composizione della commissione saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.

(2) Il prerequisito per sostenere l’esame è l’adempimento di tutti i requisiti stabiliti dal relativo programma educativo; la conformità a questi requisiti sarà valutata dal ministero o da un’organizzazione autorizzata. Il Ministero deciderà in merito al mancato rispetto dei requisiti per la prova di attestazione.

(3) Il Ministero rilascia un certificato di idoneità professionale speciale a un medico, un dentista o un farmacista che abbia superato con esito positivo l’esame finale di un corso certificato. “.

74. Nel § 22, paragrafo 5, inclusa la nota 12, si legge:

” (5) La partecipazione all’apprendimento permanente è considerata un approfondimento della qualifica secondo un altro regolamento giuridico 12 ).

12 ) Sezione 230 del codice del lavoro. ”.

75. Nel § 23 paragrafo 2 lett. b) dopo la parola “il ministero” sono aggiunte le parole “se del caso, l’organizzazione autorizzata”.

76. Nella sezione 23, paragrafo 2, la seguente nuova lettera c) è inserita dopo la lettera b):

” (C) il completamento delle singole parti del programma di formazione e l’adempimento dei requisiti stabiliti da questo programma sono effettuati da istituti accreditati che forniscono il programma di formazione o parte di esso,”

Le lettere esistenti da c) ad e) sono indicate come lettere da d) ad f).

77. Nella sezione 23, paragrafo 3, le parole “o un’organizzazione autorizzata” devono essere inserite dopo la parola “ministero”.

78. La parte sette, compreso il titolo e le note da 13 a 18, 18a, 18b e 18c, è formulata come segue:

“PARTE SETTIMA

RICONOSCIMENTO DI MEDICI PROFESSIONISTI, DENTISTI E ACQUISIZIONI FARMACEUTICHE ACQUISITE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA REPUBBLICA CECA E LIBERTA ‘DI FORNIRE SERVIZI AI VISITATORI
Parte 1

Fornitura di base
§ 24

(1) Questa parte si applica a

a) fornitura gratuita di servizi da parte della persona in visita (parte 2),

b) riconoscimento della competenza professionale e della competenza specialistica (di seguito denominata “qualifica professionale”) e riconoscimento della competenza medica, integrità e verifica della conoscenza della lingua ceca (di seguito denominata “altra competenza”), e

c) riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica Ceca per le persone di cui al paragrafo 2.

(2) In base a questa parte, viene riconosciuta la competenza per esercitare la professione medica

a) un cittadino di uno Stato membro [§ 2 lett. h)],

b) persone con residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca,

c) un familiare di una persona di cui alla lettera a) ob) 13 ),

d) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stato concesso lo status di residente di lungo periodo nella Comunità europea nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro 14 ),

e) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stata concessa una residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea a fini di ricerca scientifica 15 ),

f) un familiare di una persona di cui alle lettere d) ed e), se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica Ceca 16 ),

g) una persona cui è stato concesso asilo o protezione sussidiaria nel territorio della Repubblica Ceca, o un suo familiare, se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica Ceca 17 ), e

h) un dipendente distaccato nel territorio della Repubblica Ceca nell’ambito della libera prestazione di servizi,

se la qualifica professionale per l’esercizio della professione medica di medico, dentista o farmacista (di seguito denominata “professione medica”) è stata acquisita o esercitata conformemente alla legge di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca (di seguito ” richiedente”).

(3) Si procede al riconoscimento delle qualifiche professionali

a) ai sensi della parte 3 in caso di competenza professionale per esercitare la professione medica o competenza specialistica nei settori dell’istruzione specializzata elencati (sezione 28a (2)), o

b) ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ) e ai sensi della sezione 31 nel caso di settori dell’istruzione specialistica diversi da quelli elencati nell’Elenco dei titoli di studio conseguiti.

(4) Salvo disposizione contraria della presente legge, il riconoscimento della competenza per l’esercizio della professione medica e la libera circolazione dei servizi sono disciplinati dalla legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ).

§ 25

(1) Un richiedente può esercitare la professione medica nella Repubblica ceca come ospite o come persona stabilita.

(2) Ai fini della presente legge, per persona ospite si intende un richiedente stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca per esercitare la professione medica e nella Repubblica ceca esercita temporaneamente la professione medica corrispondente o occasionalmente nell’ambito della libera prestazione dei servizi. Se un servizio è fornito su base temporanea o occasionale è valutato individualmente in relazione alla durata, frequenza, regolarità e continuità della fornitura di tale servizio.

(3) Ai fini della presente legge, per persona stabilita si intende un richiedente che esercita sistematicamente la professione medica nella Repubblica ceca sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre competenze per svolgere la professione, se professione è stata acquisita o in conformità con la legge di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca.

(4) Un richiedente può anche esercitare la professione medica nella Repubblica ceca entro il periodo di adattamento ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ), e solo sotto la supervisione professionale di un professionista medico qualificato per svolgere la professione senza supervisione professionale .

§ 26

Ente di riconoscimento
(1) L’ organismo di riconoscimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche per l’esercizio della professione medica nella Repubblica ceca è il Ministero.

(2) Il Ministero informa la persona che richiede il riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre competenze, sulle questioni riguardanti il ​​riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica, sulle relative disposizioni legali e sulle possibilità di approfondire la conoscenza della lingua ceca.

§ 26a

Cooperazione tra Stati membri
(1) Il ministero collabora con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la libera circolazione dei servizi e il riconoscimento della competenza professionale. Il Ministero garantisce la riservatezza delle informazioni fornitegli dagli Stati membri.

(2) Il ministero fornisce allo Stato membro in cui l’operatore sanitario svolge o intende esercitare la professione medica, su sua richiesta, informazioni sulla sanzione penale di tale persona nella Repubblica ceca, se la sanzione è correlata all’esercizio della professione medica. Allo stesso modo, il Ministero informerà lo Stato membro di origine nel caso della persona in visita.

Parte 2

Fornitura gratuita di servizi da parte degli ospiti
§ 27

Condizioni per l’esercizio della professione di ospite
(1) Una persona in visita può esercitare la professione medica sulla base di una notifica (Sezione 27a), salvo diversa disposizione (Sezione 27b).

(2) Una persona in visita cessa di essere abilitata all’esercizio della professione medica nel territorio della Repubblica ceca se nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita la sua autorizzazione all’esercizio della professione è scaduta o è stata temporaneamente sospesa.

(3) Una persona in visita può esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica ceca senza richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della parte 3.

(4) La Camera medica ceca, la Camera dentale ceca o la Camera farmaceutica ceca 18 ) inserirà la persona in visita nell’elenco delle persone in visita per un periodo di 12 mesi sulla base di una notifica del Ministero. La Camera medica ceca, la Camera dentale ceca o la Camera farmaceutica ceca rimuove una persona ospite dall’elenco delle persone in visita se la sua autorizzazione a esercitare nella Repubblica ceca scade o viene a sapere dall’autorità competente dello Stato membro di origine che è stato abilitato all’esercizio della professione medica ritirato o temporaneamente sospeso nello Stato membro di origine.

(5) La persona in visita è soggetta all’autorità disciplinare e ai procedimenti disciplinari delle persone che esercitano la professione medica 18 ).

(6) Medici, dentisti o farmacisti la cui prova di qualifiche formali soddisfa le condizioni di cui alla sezione 28a o 28b possono esercitare la loro professione con il titolo professionale (di seguito denominato “titolo professionale”) specificato nella presente legge. Nei casi in cui la qualifica professionale è stata verificata in conformità con la sezione 27b, la professione medica viene eseguita sotto la designazione di esperti in conformità con la presente legge.

(7) La persona in visita esercita la sua professione sotto la designazione di perizia dello Stato membro di origine. In mancanza di tale indicazione di idoneità professionale nello Stato membro di origine, la persona in visita indica le sue qualifiche professionali nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato.

(8) Se il servizio è fornito sotto la designazione di perizia ai sensi del paragrafo 7, la persona in visita deve consentire ai pazienti l’accesso alle informazioni

a) l’ attività nello Stato membro di origine è soggetta a un regime di autorizzazione, sia che sia membro di un’associazione professionale o sia registrato presso un organismo simile nello Stato membro di origine, e il nome e l’indirizzo dell’autorità competente di lo Stato membro di origine;

b) è registrato nell’elenco delle persone in visita nella Repubblica Ceca.

§ 27a

Notifica
(1) Prima di iniziare a esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica Ceca, la persona in visita è obbligata a notificare per iscritto al Ministero l’inizio dell’esercizio previsto della professione medica nel territorio della Repubblica Ceca; la notifica deve indicare il tipo di servizio medico che intende prestare nel territorio della Repubblica ceca e l’indirizzo della struttura medica. La notifica deve essere allegata

a) una copia della carta d’identità del richiedente e del documento attestante la nazionalità; il Ministero può richiedere la presentazione dell’originale di tali documenti per la consultazione,

b) informazioni sul domicilio eletto nel territorio della Repubblica ceca e domicilio eletto nel territorio dello Stato membro di stabilimento,

c) prova dell’autorizzazione all’esercizio della professione medica,

d) la prova che la persona in visita è stabilita nello Stato membro di origine e svolge la professione medica pertinente conformemente alla sua legislazione e che la sua autorizzazione a esercitare tale professione nello Stato membro di origine non è stata revocata o temporaneamente sospesa presso l’ora in cui viene rilasciato il certificato,

e) prova della qualifica professionale conseguita,

f) il documento di cui al paragrafo 5, se la professione medica non è regolamentata nello Stato membro di origine; e

g) prova di assicurazione di responsabilità civile per danni causati durante l’esercizio della professione medica nella misura e alle condizioni corrispondenti alla legge che disciplina le strutture sanitarie 3 ); tale documento è anche considerato un documento rilasciato da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro.

I documenti di cui alle lettere d) eg) non possono essere più vecchi di 3 mesi quando presentati.

(2) La persona in visita è obbligata a informare immediatamente il Ministero dei cambiamenti in tutti i fatti dichiarati nella notifica o nei documenti allegati alla notifica, compresi i fatti che potrebbero essere la ragione per la revoca dell’autorizzazione a fornire assistenza sanitaria in ceco Repubblica come persona in visita.

(3) La notifica è valida per un periodo di 12 mesi dalla sua presentazione.

(4) I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere documentati dalla persona in visita al momento della ripresentazione della notifica solo in caso di modifica dei fatti indicati nella notifica originale o nei documenti allegati alla notifica.

(5) Se l’attività professionale in questione non è regolamentata nello Stato membro di origine, la persona in visita è tenuta a dimostrare di aver esercitato la professione medica in questione nello Stato membro di origine per almeno 2 anni negli ultimi 10 anni, o per fornire la prova di una formazione regolamentata preparata per l’esercizio della professione medica pertinente nello Stato membro di origine.

(6) La notifica non è richiesta se ciò comporterebbe un ritardo nella fornitura del servizio; in questi casi, tuttavia, la notifica dell’esercizio della professione medica nel territorio della Repubblica ceca deve essere effettuata quanto prima possibile dopo la prestazione del servizio medico.

§ 27b

Verifica delle qualifiche professionali
(1) Dopo aver ricevuto la notifica prima della prima prestazione del servizio, il Ministero verifica la qualifica professionale della persona in visita. Se il Ministero non verifica la qualifica professionale dell’ospite ai sensi del comma 3, ne informa immediatamente l’ospite. Il Ministero non verifica la qualifica professionale della persona in visita ai sensi del paragrafo 3 se la persona in visita è invitata nella Repubblica ceca

a) un’unità organizzativa dello Stato, parte di un’unità organizzativa dello Stato o una persona giuridica che svolge le attività di una scuola iscritta all’albo delle scuole e delle strutture scolastiche 18a ), un’università 18b ) o una struttura accreditata ai sensi della presente legge trasferire o acquisire esperienza professionale o pratica, o

b) strutture mediche per procedure una tantum.

(2) Il Ministero non verifica la qualifica professionale della persona in visita

a) nel caso di una persona in visita che esercita o ha svolto la professione medica pertinente nella Repubblica ceca come persona in visita o stabilita e che è stata riconosciuta o verificata nella Repubblica ceca una qualifica professionale per la professione medica pertinente ai sensi della presente legge o la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ),

(b) nel caso di una persona in visita che soddisfa le condizioni per il riconoscimento automatico (§ 28a o § 28b), o

c) se la qualifica professionale dell’ospite soddisfa le condizioni del diritto della Comunità europea che stabilisce una serie di requisiti di qualificazione professionale per la professione medica interessata che compensano le differenze tra l’istruzione e la formazione richieste per l’esercizio di tale professione medica in diversi Stati membri ai sensi legislazione specifica 18b ).

(3) Se il Ministero ritiene necessario verificare la qualifica professionale prima della prima prestazione del servizio, la decisione sulla verifica della qualifica professionale deve essere consegnata alla persona ospite entro 1 mese dal ricevimento della notifica che soddisfa i requisiti contenuti al § 27a comma 1. potrebbe comportare un ritardo, il Ministero proroga il termine e comunica all’ospite i motivi del ritardo e il termine previsto entro il quale verrà emessa la decisione; consegnerà tale deliberazione all’ospite entro il termine di cui al primo periodo. Decisione sulla verifica delle qualifiche professionali, nel qual caso il Ministero dovrà, entro sette settimane dal ricevimento della notifica, che soddisfi i requisiti di cui al § 27a paragrafo 1. La verifica delle qualifiche professionali è disciplinata dalla Parte Prima, Titolo II della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ), a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(4) Se esiste una differenza significativa tra la qualifica professionale della persona ospite e la competenza richiesta nella Repubblica ceca, al punto tale che tale differenza potrebbe mettere seriamente in pericolo la vita, la salute o la sicurezza delle persone, il Ministero può richiedere il persona ospite a: conoscenza dimostrata di aree teoriche o pratiche mancanti. Secondo la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ), la conoscenza delle aree teoriche o pratiche mancanti è dimostrata principalmente da un esame differenziale. Se il Ministero richiede all’ospite di dimostrare la conoscenza di aree teoriche o pratiche mancanti, consente all’ospite di dimostrare tale conoscenza entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione per verificare le qualifiche professionali di cui al comma 3.

(5) Il Ministero valuterà questo esame entro 5 giorni lavorativi dall’esecuzione della prova differenziale e emetterà una decisione sulla base del suo risultato.

(6) Il diritto di esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica ceca della persona ospite sorge il

a) consegna di una comunicazione del Ministero sulla rinuncia alla verifica delle qualifiche professionali ai sensi del comma 1,

b) emanare una decisione sulla verifica delle qualifiche professionali ai sensi del paragrafo 3, se non si riscontra una differenza significativa tra la qualifica professionale dell’ospite e la competenza professionale richiesta nella Repubblica Ceca, in misura tale che tale differenza potrebbe seriamente mettere in pericolo la vita , persone in salute o sicurezza

c) emettere una decisione dopo aver completato con successo il test di differenza in conformità al paragrafo 5; o

(d) la scadenza invano del termine di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se il Ministero non ha rispettato tali termini; ciò non si applica se il mancato rispetto delle scadenze è avvenuto a seguito delle azioni della persona in visita.

(7) Decisione ai sensi del paragrafo 6 lettera b) ec) ha, ai fini dell’esercizio della professione medica nella Repubblica Ceca, gli stessi effetti giuridici di una decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della parte settima parte 3 della presente legge o ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ).

§ 27c

Il Ministero notificherà i fatti alla Camera medica ceca, alla Camera dentale ceca o alla Camera farmaceutica ceca ai sensi della Sezione 27a (3) e (5) e della Sezione 27b (6).

Parte 3

Riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche per l’esercizio continuativo della professione medica
§ 28

Riconoscimento delle qualifiche professionali
(1) Una persona che è stata riconosciuta come qualifica professionale è anche professionalmente qualificata per esercitare la professione medica. Una persona la cui qualifica professionale e altra competenza sono state riconosciute può esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica ceca. Il Ministero decide in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche. Nel caso di medici con competenze specialistiche nel campo della valutazione medica, il Ministero del lavoro e degli affari sociali decide sul riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche come organismo di riconoscimento.

(2) Le qualifiche professionali delle persone qualificate in un altro Stato membro per esercitare la professione medica devono essere riconosciute

a) sulla base del coordinamento dei requisiti minimi di formazione (in seguito denominato “riconoscimento automatico delle qualifiche professionali”),

(b) sulla base dei diritti acquisiti, o

c) secondo la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ).

§ 28a

Riconoscimento automatico delle qualifiche professionali
(1) Il Ministero riconosce automaticamente la prova delle qualifiche formali rilasciate da un’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che compare nell’elenco delle prove delle qualifiche formali (paragrafo 2) e che certifica che la persona interessata ha soddisfatto i requisiti minimi di formazione in conformità con la normativa vigente in materia di Comunità Europea, salvo diversamente specificato di seguito.

(2) Il Ministero pubblica nella Raccolta delle leggi ai sensi del diritto della Comunità Europea (punti V.1, V.3 e V.6 dell’Allegato V alla Direttiva 2005/36 / CE) un elenco delle prove di qualifiche formali (di seguito “elenco dei documenti”), che contiene

a) il titolo della prova delle qualifiche formali rilasciate nel territorio dello Stato membro che autorizzano il titolare a esercitare la professione medica,

b) il nome dell’autorità o dell’istituzione dello Stato membro che rilascia la prova delle qualifiche formali,

c) designazione di esperti nel paese di origine,

d) la data a partire dalla quale la formazione che porta al rilascio della prova di qualifiche formali nello Stato membro interessato soddisfa i requisiti minimi conformemente alle pertinenti direttive della Comunità europea (di seguito “giorno di riferimento”);

e) se del caso, le altre condizioni che la prova di qualifiche formali deve soddisfare per essere riconosciuta automaticamente ai sensi del paragrafo 1.

(3) Il Ministero riconosce automaticamente un certificato di qualifica rilasciato da un’autorità o istituzione competente di uno Stato membro, anche se non è incluso nell’elenco dei documenti (paragrafo 2), se il richiedente presenta con esso un certificato rilasciato da l’autorità competente o l’istituzione dello Stato membro di origine la persona ha soddisfatto i requisiti minimi di formazione in conformità con le pertinenti direttive della Comunità europea e che lo Stato membro di origine conferisce al documento gli stessi effetti dei documenti nell’elenco.

(4) Ai fini dell’esercizio della professione medica, ai documenti di cui ai paragrafi 2 e 3 saranno riconosciuti gli stessi effetti nel territorio della Repubblica ceca delle prove di qualifiche formali rilasciate nella Repubblica ceca.

(5) In caso di pratica professionale aggiuntiva ai sensi del § 11 paragrafo 1 lett. b) il Ministero riconosce automaticamente come prova delle qualifiche formali un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro attestante che la persona interessata ha svolto le attività in questione per lo stesso periodo nello Stato membro di origine.

§ 28b

Riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base dei diritti acquisiti
(1) Per diritto acquisito si intende il diritto di esercitare la professione medica nello Stato membro di origine alle stesse condizioni del titolare di documenti comprovanti la conformità ai requisiti minimi conformemente alla pertinente disposizione del diritto della Comunità europea, sulla base di prove delle qualifiche formali, se il professionista la preparazione che ha portato al rilascio del presente documento nello Stato membro di origine è iniziata prima della data di riferimento, anche se non soddisfa i suddetti requisiti minimi.

(2) Il Ministero riconosce la prova delle qualifiche formali ai sensi del paragrafo 1, se allo stesso tempo il richiedente presenta un certificato rilasciato dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine attestante che ha esercitato la professione medica pertinente in tale dichiarare per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato, se non diversamente specificato di seguito. Ai fini dell’esercizio della professione medica, questi documenti nel territorio della Repubblica Ceca hanno gli stessi effetti dei documenti sulla qualifica conseguita rilasciata nella Repubblica Ceca.

(3) In caso di riconoscimento delle qualifiche professionali di medici con qualifiche specialistiche acquisite nel corso di una formazione graduale (sezione 5, paragrafo 4), iniziata entro il 31 dicembre 1983 e disciplinata dalla legislazione dello Stato membro interessato in in vigore dal 20 giugno 1975, si applica la procedura di cui al paragrafo 2.

(4)Il Ministero riconosce le qualifiche formali di medico con competenza specialistica, anche senza la prova della pratica professionale ai sensi del paragrafo 2, rilasciate in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 ° gennaio 1995, anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione in conformità con il regolamento pertinente. Diritto della Comunità europea, a condizione che la prova di tale qualifica sia accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità spagnole competenti che attesti che l’interessato ha superato una prova attitudinale speciale secondo le modalità di riconoscimento eccezionale previste dalle autorità spagnole competenti legislazione (regio decreto 1497/99), se l’interessato ha un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello dei medici,in possesso di un certificato di qualifica come specialista elencato per la Spagna nell’elenco dei documenti (§ 28a (2)).

(5) Il Ministero riconosce come prova della competenza specialistica acquisita di un medico nel campo della “medicina generale” anche senza la prova della pratica ai sensi del paragrafo 2 un documento rilasciato da uno Stato membro che conferma il diritto di esercitare la professione di medico generico su la base dei diritti acquisiti.

(6) Il Ministero riconoscerà le prove di qualifiche formali di dentista anche senza la prova della pratica ai sensi del paragrafo 2 per quanto riguarda i documenti italiani, spagnoli, austriaci o slovacchi rilasciati a persone la cui formazione è iniziata prima dei giorni di riferimento, integrati da un certificato rilasciato da le autorità competenti dello Stato membro., salvo diversamente specificato di seguito. Questo certificato deve dimostrare che il titolare ha completato con successo almeno tre anni di studio equivalenti a quello che soddisfa i requisiti minimi in conformità con la pertinente disposizione della normativa comunitaria.

(7)Il Ministero riconosce le prove di abilitazione formale di dentista rilasciate in Italia a coloro che hanno iniziato la formazione universitaria tra il 29 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984 compreso, accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità italiane. Tale certificato deve comprovare che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono state soddisfatte e che è stata stabilita una prova attitudinale effettuata dalle competenti autorità italiane per determinarne 2). Se questo certificato dimostra che il titolare ha completato con successo almeno tre anni di studio equivalenti a uno studio che soddisfano i requisiti minimi per la formazione dei dentisti in conformità con la disposizione pertinente del diritto comunitario,

(8) Il ministero riconoscerà le prove di qualifiche formali di dentista rilasciate in Romania a persone che hanno iniziato la formazione universitaria prima del 1 ° ottobre 2003, accompagnate da un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Romania. Tale certificato deve dimostrare il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e una prova attitudinale. Se questo certificato dimostra che il titolare ha completato con successo almeno tre anni di studio equivalenti a quello in possesso dei requisiti minimi per la formazione di un dentista in conformità con la pertinente disposizione della normativa comunitaria, non è richiesto il superamento di una prova attitudinale.

(9) I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai candidati in possesso di una qualifica di “feldsher” rilasciata in Bulgaria prima del 31 dicembre 1999, anche se alcune delle loro attività sono identiche a quelle di un medico.

(10) Un documento rilasciato dall’autorità o istituzione competente dello Stato decaduto e il cui Stato successore è lo Stato membro di origine è riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 se l’offerente presenta insieme al documento un certificato rilasciato dall’autorità competente o istituzione dello Stato membro di origine ai fini dell’esercizio della professione medica, gode degli stessi effetti del documento di cui al paragrafo 1. La conferma che il documento conferisce gli stessi effetti non è richiesta sui documenti rilasciati nel territorio di la Repubblica Democratica Tedesca.

(11) I documenti cecoslovacchi sono considerati documenti cechi.

§ 29

Idoneità medica
(1) Una persona che presenta un certificato medico richiesto per l’esercizio della relativa professione medica nello Stato membro di origine deve essere idoneo dal punto di vista medico; questo documento non deve essere più vecchio di 3 mesi al momento della presentazione.

(2) Se lo Stato membro di origine non richiede la prova dell’idoneità medica per l’esercizio della professione medica pertinente, il Ministero considera sufficiente un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine che dimostri il rispetto dell’idoneità medica condizione prevista dalla presente legge

§ 30

Integrità
(1) Per dimostrare la condizione di onorabilità (§ 3 paragrafo 3), si ritiene sufficiente presentare un estratto del casellario giudiziario o simile dello Stato membro di origine o un documento corrispondente rilasciato dall’autorità competente di lo Stato membro di origine; questo documento non deve essere più vecchio di 3 mesi al momento della presentazione.

(2) Se lo Stato membro di origine non rilascia il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne resa dall’offerente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro di origine o da un notaio stabilito nello Stato membro di origine.

§ 31

Procedimenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, procedimenti per il riconoscimento di altri titoli e procedimenti per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio della professione medica
(1) Le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali e per il riconoscimento di altre qualifiche per l’esercizio della professione medica procedono in conformità alla Parte Prima, Titolo IV della Legge sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali 10a ). Il procedimento si svolge individualmente o come procedimento congiunto.

(2) Sulla base della decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sul riconoscimento di altre qualifiche, il Ministero emetterà una decisione sul riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica.

§ 32

Verifica della conoscenza della lingua ceca
La conoscenza della lingua ceca è richiesta nella misura necessaria per svolgere la professione medica pertinente. La capacità di esprimersi in lingua ceca è verificata dal Ministero

a) valutazione del certificato del test di lingua in lingua ceca o slovacca,

b) valutazione dell’istruzione completata in lingua ceca o slovacca, o

c) un colloquio; la procedura per verificare la conoscenza della lingua ceca tramite intervista è determinata da un regolamento legale di attuazione.

§ 33

Uso della designazione di competenza
Una persona stabilita che è stata riconosciuta come qualifica professionale per l’esercizio della professione medica ha il diritto di utilizzare la designazione di competenza ai sensi della presente legge.

13 ) Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) 1612/68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90 / 365 / CEE e 93/96 / CEE.

14 ) Direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

15 ) Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

16 ) Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.

17 ) Direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualifica e lo status dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi come rifugiati o persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, e il contenuto della protezione concessa.

18 ) Legge n. 220/1991 Coll., Sulla Camera medica ceca, la Camera dentale ceca e la Camera ceca dei farmacisti, come modificata.

18a ) Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), come modificata.

18b ) Legge n. 111/1998 Coll., Come modificata.

18c ) Sezione 10 paragrafo 4 della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificato dalla Legge n. 189/2008 Coll. “.

79. Il titolo della parte otto recita: “RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ MEDICA DI PERSONE DIVERSE DAI RICHIEDENTI ELENCATI NELLA PARTE SETTE”.

80. Al § 34 è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente:

” (1) La presente parte si applica al riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica non contemplata dalla parte sette.”.

Gli attuali paragrafi da 1 a 6 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 7.

81. Nella sezione 34 (2), le parole “hanno acquisito competenza professionale o specializzata nella fornitura di assistenza sanitaria all’estero al di fuori degli Stati membri, sono professionalmente” sono sostituite dalle parole “non sono persone elencate nella parte sette o non hanno ottenuto un qualifiche professionali in un altro Stato membro, sono ”.

82. Nella Sezione 34, Paragrafo 4, le parole “entro un massimo di 30 giorni dalla data dell’esame di approvazione” sono sostituite dalle parole “entro 240 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai sensi dei commi 2 e 3. Se il candidato chiede scusa al Ministero per la partecipazione] per una qualsiasi parte dell’esame di approvazione, la procedura è sospesa con delibera fino a quando il candidato si iscrive nuovamente all’esame di approvazione, ma per un periodo massimo di 1 anno; trascorso invano tale termine, il procedimento viene chiuso. Se il candidato non supera alcuna parte dell’esame di approvazione, il Ministero decide di non riconoscere la competenza per l’esercizio della professione medica. “.

83. Nel § 34, il paragrafo 5 è soppresso.

Gli attuali paragrafi 6 e 7 sono rinumerati come paragrafi 5 e 6.

84. Nel § 34, paragrafo 5, inclusa la nota n. 19a, si legge:

” (5) Se le persone di cui al paragrafo 2 sono riconosciute dalla loro competenza professionale o specialistica in uno degli Stati membri, il Ministero rinuncia al test di approvazione e emette una decisione entro 90 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti dal Ministero. . Nel caso di valutazione dell’idoneità ai sensi del § 24 paragrafo 3 lett. a) il Ministero valuta se il richiedente soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa di legge che disciplina i requisiti minimi per i corsi di laurea magistrale in medicina generale, odontoiatria e farmacia accreditati 19a). Se il richiedente soddisfa questi requisiti, il Ministero riconoscerà la capacità di svolgere la professione automaticamente in conformità con la parte sette. Negli altri casi, il Ministero procederà ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 10a ) nel riconoscere la competenza per l’esercizio della professione .

19a ) Decreto n. 392/2004 Coll., Che stabilisce i requisiti minimi per i corsi di laurea magistrale in medicina accreditati in medicina generale, odontoiatria e farmacia. “.

85. Le sezioni 35 e 36, comprese le note 19b e 19c, recitano come segue:

㤠35

(1) I laureati di programmi di studi medici accreditati condotti da università della Repubblica Ceca in una lingua di insegnamento diversa dal ceco sono professionalmente qualificati per esercitare la professione medica. Nel territorio della Repubblica Ceca, possono esercitare la loro professione dopo aver verificato la loro capacità di esprimersi professionalmente in lingua ceca. Il Ministero verifica la capacità di esprimersi in lingua ceca. La capacità di esprimersi in lingua ceca è richiesta nella misura necessaria per l’esercizio della professione medica. Sulla base della verifica della capacità di esprimersi in lingua ceca, il Ministero emetterà una decisione sul riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica nella Repubblica Ceca entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(2) La verifica della capacità di esprimersi in lingua ceca non è richiesta per gli studenti che hanno ricevuto un’istruzione precedente in lingua ceca o slovacca.

§ 36

Il Ministero può, senza riconoscimento della sua competenza ai sensi della Sezione 34, emettere una decisione sulla licenza per esercitare la professione medica di medico, dentista o farmacista nella Repubblica Ceca per un periodo determinato, definendo le attività che possono essere svolte sulla base di questa decisione se il richiedente

a) è invitato nella Repubblica Ceca da un’unità organizzativa dello stato, parte di un’unità organizzativa dello stato o da una persona giuridica che svolge le attività di una scuola registrata in scuole e strutture scolastiche 18a ), un’università 18b ), una ricerca istituzione 19b ) o una struttura accreditata ai sensi della presente legge per trasferire o acquisire esperienza professionale o pratica,

b) è invitato nella Repubblica Ceca da una struttura medica per eseguire procedure una tantum, o

c) intende superare la parte pratica dell’esame di approvazione dopo aver superato le prime due parti dell’esame di approvazione, per la durata della parte pratica dell’esame di approvazione prevista dalla normativa di legge che disciplina i regolamenti d’esame per gli esami di attestazione e per gli esami di approvazione di medico, dentista e farmacista 19c ).

19b ) Ad esempio, Legge n. 341/2005 Coll., Sugli istituti di ricerca pubblici, come modificata.

19c ) Decreto n. 395/2004 Coll., Che stabilisce il regolamento degli esami per gli esami di attestazione e per gli esami di approvazione di un medico, dentista e farmacista. ”.

86. La seguente parte nona è inserita dopo la parte otto, che, compresi il titolo e la nota 19d, recita come segue:

“PARTE NONA

REATI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
§ 36a

(1) Il Ministero controlla il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e impone sanzioni per gli illeciti amministrativi.

(2) Una persona fisica o giuridica, in qualità di gestore di una struttura accreditata, commette un illecito amministrativo:

a) svolgere formazione specialistica, esperienza professionale aggiuntiva o un corso certificato in conflitto con la decisione di concedere l’accreditamento,

b) in contrasto con § 18 comma 1 lett. b) non è soggetto al controllo dell’offerta di istruzione specialistica, pratica professionale aggiuntiva o corso certificato,

c) in contrasto con § 18 comma 1 lett. c) non conserva la documentazione sull’istruzione specialistica, sulla pratica professionale supplementare o su un corso certificato,

d) in contrasto con il § 18 comma 1 lett. d) non comunica una modifica delle condizioni relative all’erogazione di istruzione specialistica, pratica professionale aggiuntiva o corso certificato,

e) in contrasto con il § 18 comma 1 lett. e) non consente lo svolgimento della parte pratica della prova di attestazione, della prova di approvazione, della prova di differenza o del periodo di adattamento,

f) in violazione dell’articolo 18, comma 2, non presenta al Ministero, o ad un ente autorizzato, tutta la documentazione relativa ai partecipanti all’istruzione.

(3) Una persona fisica o giuridica, in qualità di gestore di una struttura accreditata con residenza, commette un illecito amministrativo:

a) svolgere tirocini di specializzazione contravvenendo alla decisione di concessione dell’accreditamento,

b) in contrasto con § 18 comma 1 lett. b) non è soggetto al controllo dell’offerta di istruzione specializzata,

c) in contrasto con § 18 comma 1 lett. c) non conserva documentazione sull’istruzione di specializzazione,

d) in contrasto con il § 18 comma 1 lett. d) non comunica una modifica delle condizioni relative all’erogazione dell’istruzione di specializzazione,

e) in contrasto con il § 18 comma 1 lett. e) non consente lo svolgimento della parte pratica della prova di attestazione,

f) in violazione dell’articolo 18, comma 2, non consegna al Ministero, oa un’organizzazione autorizzata, tutta la documentazione relativa ai partecipanti all’istruzione,

g) non garantisce al residente il corretto completamento di tutte le parti del programma di specializzazione,

h) in conflitto con § 21d lettera b) non segnala una variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo per un luogo residenziale,

i) in conflitto con § 21d lettera c) non segnala la data di inizio e fine dell’interruzione della formazione specialistica del residente.

(4) Verrà inflitta un’ammenda per un reato amministrativo

a) da CZK 5.000 a 50.000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 2 lettera d) e comma 3 lett d), h) e i),

b) da CZK 10.000 a CZK 100.000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 2 lettera a) ac), e) ed f) e comma 3 lett da a) a c) e da e) a g).

(5) Nel determinare la sanzione, si deve tenere conto del periodo di tempo durante il quale è durata la violazione del dovere, delle circostanze in cui si è verificata la violazione e delle conseguenze di tale comportamento.

(6) Il procedimento per l’imposizione di una sanzione può essere avviato entro 1 anno dal giorno in cui il Ministero è venuto a conoscenza della violazione del dovere, ma non oltre 3 anni dal giorno in cui si è verificata la violazione del dovere.

(7) Non può essere inflitta un’ammenda se è stata inflitta un’ammenda per lo stesso comportamento ai sensi di altre norme legali.

(8) Il codice di procedura amministrativa si applica ai procedimenti per reati amministrativi.

(9) La multa sarà riscossa dal Ministero e la multa sarà a carico del bilancio dello Stato.

(10) Quando si riscuotono e si applicano le sanzioni pecuniarie inflitte, la procedura deve essere conforme a un regolamento legale speciale 19d ).

19d ) Legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di tasse e commissioni, come modificata. “.

Le parti attuali nona e decima sono indicate come parti decima e undicesima.

87. La sezione 37 recita:

㤠37

(1) Il Ministero stabilisce con decreto

a) settori di specializzazione di medici, dentisti e farmacisti, designazione di competenze di medico, dentista e farmacista con qualifiche specialistiche, durata minima della specializzazione secondo i programmi educativi e trasferimento di specializzazioni secondo la legislazione precedente a nuovi campi di specializzazione e tribù di base,

b) attività di medici, dentisti e farmacisti,

c) i requisiti minimi previsti dalla normativa di attuazione per l’acquisizione dell’idoneità professionale per esercitare la professione medica,

d) i requisiti minimi previsti dalla normativa di attuazione per l’acquisizione di competenze specialistiche in materia di “medicina generale”,

e) un elenco di malattie, condizioni o difetti che escludono o limitano l’idoneità medica all’esercizio della professione, il contenuto delle visite mediche ei requisiti della relazione medica,

f) regolamento d’esame dell’esame di attestazione, esami di approvazione ed esami finali del corso certificato,

g) settori dei corsi certificati e durata minima dell’istruzione in essi,

h) la procedura per verificare la conoscenza della lingua ceca tramite colloquio; e

(i) la procedura per l’annuncio del concorso per la residenza, lo svolgimento del concorso per la residenza ei criteri di base per la selezione di un residente.

(2) Il Governo stabilirà con regolamento l’importo del pagamento per l’esame di attestazione, l’esame finale del corso certificato e l’esame di approvazione. “.

88. La sezione 38, comprese le note 20, 21, 21a e 21b, recita:

㤠38

(1) La partecipazione dei membri alle riunioni delle commissioni di accreditamento, attestazione, esame e approvazione istituite dal Ministero è un altro atto di interesse generale 20 ), in cui i membri della commissione hanno diritto al risarcimento del salario. Tuttavia, i membri della commissione che non hanno un rapporto di lavoro o un rapporto di lavoro simile hanno un’attività lucrativa hanno diritto a un risarcimento per il mancato guadagno per il periodo durante il quale hanno partecipato alla riunione della commissione, nella quantità da loro provata, ma non superiore al salario medio nell’economia nazionale Ministero del lavoro e degli affari sociali nella raccolta delle leggi per l’occupazione 21 ). Ai membri della commissione è previsto il pagamento delle indennità di viaggio secondo un’apposita normativa di legge per i lavoratori dipendenti 21a ).

(2) L’ esame di attestazione, l’esame finale del corso certificato e l’esame di approvazione devono essere eseguiti da un’organizzazione autorizzata a pagamento a carico del richiedente. L’importo del risarcimento è determinato dal governo mediante regolamento. Questo pagamento è il reddito dell’organizzazione autorizzata 21b ).

(3) I membri delle commissioni di accreditamento, attestazione, esame e approvazione sono tenuti a mantenere la riservatezza sui fatti di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle attività nelle suddette commissioni; ciò non si applica se sono stati liberati da tale obbligo.

20 ) Sezione 200 e segg. Legge n. 262/2006 Coll., Come modificata.

21 ) Legge n. 435/2004 Coll., Sull’occupazione, come modificata.

21a ) Articoli 156 e segg. Legge n. 262/2006 Coll.

21b ) Sezione 53 della legge n. 218/2000 Coll., Sulle regole di bilancio e sulla modifica di alcuni atti correlati (regole di bilancio), come emendato. “.

89. Un nuovo § 38a è inserito dopo il § 38, che, compreso il titolo, recita:

㤠38a

Esperienza professionale
(1) Al fine di completare la pratica professionale in una struttura accreditata nella Repubblica Ceca, un dipendente può essere temporaneamente assegnato a svolgere un lavoro per un’altra persona fisica o giuridica (di seguito “altra persona”) sulla base di un contratto scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore alle condizioni stabilite in un contratto scritto datore di lavoro e un’altra persona, ma non più del tempo necessario per acquisire qualifiche, conoscenze e abilità professionali o specialistiche nel contesto dell’apprendimento permanente (di seguito “tirocinio”).

(2) Il contratto del datore di lavoro con il dipendente sull’assegnazione temporanea del dipendente ad un’altra persona per il tirocinio contiene in particolare

a) il nome e la sede legale dell’altra persona alla quale l’agente è assegnato per il tirocinio,

b) il luogo del tirocinio, il giorno del tirocinio, il periodo per il quale è organizzato il tirocinio,

c) la nomina di un formatore dipendente di altra persona, autorizzato ad affidare il lavoro al dipendente durante il tirocinio ea controllarlo,

d) le condizioni della dichiarazione unilaterale del lavoratore e del datore di lavoro sulla cessazione del tirocinio prima della fine del periodo concordato.

Un’altra persona non può intraprendere azioni legali contro il dipendente per conto del datore di lavoro.

(3) Il contratto del datore di lavoro con un’altra persona in caso di assegnazione temporanea di un dipendente per uno stage deve contenere in particolare:

a) nome, o nomi, cognomi o cognomi di nascita, cittadinanza, data e luogo di nascita e residenza del dipendente temporaneamente assegnato,

b) il tipo di lavoro che deve svolgere il membro del personale distaccato durante il tirocinio; il tipo di lavoro deve essere conforme al programma educativo,

c) determinazione del periodo per il quale il dipendente temporaneamente assegnato svolgerà un tirocinio presso altra persona,

d) luogo di stage,

e) la data di inizio del distacco del tirocinio presso un’altra persona.

(4) Deve essere valutata l’idoneità medica al lavoro svolto nell’ambito del tirocinio e deve essere fornita ai dipendenti cure di prevenzione occupazionale dalla struttura di prevenzione occupazionale di un’altra persona per la durata del tirocinio. ”.

90. Al § 39, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

” (3) Medici, dentisti e farmacisti devono essere inseriti nell’elenco dei membri o nell’elenco delle persone in visita tenuto dalla Camera medica ceca, dalla Camera dentale ceca o dalla Camera dei farmacisti ceca ai sensi della Legge sulla Camera medica ceca , la Camera dentale ceca e la Camera dei farmacisti ceca 13 ). “

91. Nel § 40, la parola “ministeri” è sostituita dalle parole “autorità amministrative centrali”.

92. Dopo il § 40, viene inserito un nuovo § 40a, che, inclusa la nota 22, recita come segue:

㤠40a

Per esercitare la professione medica di un medico, dentista o farmacista nella Repubblica Ceca, anche temporaneamente o occasionalmente, o per utilizzare la designazione di perizia da parte di persone che non sono qualificate per esercitare la professione medica ai sensi della presente legge o non sono registrate nell’elenco dei membri ai sensi del § 39 paragrafo 3, è vietato 22 ).

22 ) Articoli 21 e 24 della legge n. 200/1990 Coll., Sui reati, come modificata. “.

93. La sezione 41 è abrogata.

94. La sezione 42 recita:

㤠42

(1) Sulla base di una richiesta scritta di un medico, dentista o farmacista, il Ministero rilascia un certificato che conferma l’esercizio continuo della professione medica del richiedente nella Repubblica ceca e un certificato che conferma che il richiedente possiede un certificato di professione o competenza specialistica per la professione medica.

(2) Sulla base di una richiesta scritta, il Ministero rilascia un medico, dentista o farmacista che intende esercitare la sua professione in uno degli Stati membri e ha acquisito nella Repubblica Ceca qualifiche professionali o specialistiche che soddisfano i requisiti minimi di formazione ai sensi della normativa comunitaria di riferimento 1 ), un certificato attestante che la competenza professionale o specialistica ottenuta è equivalente alla formazione richiesta da tale Regolamento.

(3) Il Ministero rilascia, sulla base di una richiesta scritta, un medico, un dentista o un farmacista che intende esercitare la sua professione in uno degli Stati membri e ha acquisito nella Repubblica Ceca una qualifica professionale o specialistica che non soddisfa tutti i requisiti ai sensi del regolamento della Comunità europea pertinente 1 ) completamento con successo della formazione, inclusa l’istruzione di specializzazione, iniziata prima del 1 ° maggio 2004, un certificato attestante che il richiedente ha effettivamente e legalmente esercitato come medico, dentista o farmacista per almeno 3 anni consecutivi i 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato.

(4) Sulla base di una richiesta scritta di un medico, dentista o farmacista che intende esercitare la sua professione in uno degli Stati membri e ha ottenuto un certificato di competenza professionale o specializzata nella Repubblica ceca, il ministero non rilascia alcun nome del certificato di qualifica rilasciato dalla Repubblica Ceca. nel pertinente allegato alla direttiva 2005/36 / CE, un certificato che attesti che il richiedente ha acquisito, in conformità con la legge, qualifiche professionali o specialistiche e che le sue qualifiche professionali sono considerate equivalenti a prove di qualifiche formali rilasciate dalla Repubblica ceca elencate nel pertinente allegato della direttiva 2005/36 / CE.

(5) Sulla base di una richiesta scritta di un medico, dentista o farmacista, il Ministero rilascia un certificato attestante che l’operatore sanitario soddisfa la condizione di idoneità o integrità medica ai sensi della presente legge. Il certificato è valido per 3 mesi dalla data di emissione.

(6) Sulla base di una richiesta scritta di un medico, un dentista o un farmacista, il Ministero rilascia un certificato che conferma altri fatti che facilitano la libera circolazione delle persone all’interno degli Stati membri derivanti dalla presente legge o dal regolamento della Comunità europea pertinente.

(7) I certificati di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inoltre rilasciati dal Ministero su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro.

(8) Sulla base di una domanda, il Ministero rilascia un certificato di acquisizione di competenze specialistiche ai sensi della Sezione 44, paragrafi da 1 a 5 e 7. ”.

94. L’ allegato è soppresso.

Arte. NEL

Disposizioni temporanee
1. La condizione per l’acquisizione di una competenza specializzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 della legge n. 95/2004 Coll., Come modificata fino e dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soddisfatta se il farmacista ha acquisito la specializzazione in una dei settori di specializzazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le persone alle quali la Camera medica ceca ha rilasciato un certificato per lo svolgimento della pratica medica privata entro il 17 aprile 2004 hanno competenza specialistica; queste persone non sono soggette all’obbligo di integrare la pratica professionale ai sensi della sezione 44, paragrafo 1, frase sei della legge n. 95/2004 Coll., come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2008, la formazione specializzata comprende l’esperienza professionale completata secondo i programmi di formazione esistenti emessi dopo il 1o aprile 2004.

4. Medici, dentisti o farmacisti che abbiano acquisito una specializzazione ai sensi della legislazione precedente II. laurea o specializzazione post-laurea in settori o competenze specialistiche, che non sono elencati tra i nuovi campi della formazione specialistica, il Ministero, con decisione, concede la competenza specialistica nella misura specificata nella presente decisione.

5. Il farmacista che ha acquisito una specializzazione in uno dei settori di specializzazione secondo le disposizioni di legge vigenti ha il diritto di gestire una farmacia.

6. I medici, i dentisti e i farmacisti che hanno qualifiche specialistiche ai sensi della legge n. 95/2004 Coll., Come modificato prima dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono inalterati dalla presente legge; se il campo di competenza specializzata non è un campo specificato da un regolamento legale ai sensi del § 37 paragrafo 1 lett. a) della legge n. 95/2004 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce la competenza nel settore pertinente stabilito da un regolamento legale di attuazione.

7. Nel valutare le domande presentate ai sensi della sezione 44, paragrafo 8 della legge n. 95/2004 Coll. il regolamento di attuazione emanato ai sensi del § 37 comma 1 lett. a) della legge n. 95/2004 Coll., come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Arte. VI

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi il testo completo della Legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per esercitare la professione medica di medico, dentista e farmacista, come segue da atti successivi.

PARTE TERZA

Modifica della legge sulle professioni sanitarie non mediche
Arte. VII

Legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per l’acquisizione e il riconoscimento della competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria e che modifica alcuni atti correlati (legge sulle professioni sanitarie non mediche), come modificato dalla Legge n. 125/2005 Coll., Legge n. 111/2007 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. La sezione 1, compreso il titolo e le note a piè di pagina n. 1, 1a e 1b, recita:

㤠1

(1) La presente legge incorpora i regolamenti pertinenti della legge delle Comunità europee 1 ) e regola

a) le condizioni per acquisire la competenza per esercitare la professione medica e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca,

b) apprendimento permanente degli operatori sanitari e istruzione di altri professionisti,

(c) il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria

1. persone che hanno acquisito questa qualifica in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca (titolo VII),

2. persone di cui al titolo VIII a

d) libera prestazione dei servizi di una persona in visita (titolo VII).

(2) La presente legge si applica al riconoscimento della competenza per svolgere la professione medica o le attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria, svolte da una persona fisica che intende esercitare la professione nella Repubblica ceca come lavoratore autonomo o dipendente o come persona stabilita o in visita.

(3) La legge sul riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore 1a ) non si applica all’istruzione degli operatori sanitari ai sensi della presente legge .

(4) La presente legge non si applica alle condizioni per l’acquisizione e il riconoscimento della competenza professionale e della competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, che sono regolate da un’apposita norma di legge 1b ).

1 ) Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Direttiva 2003/9 / CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.
Direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualifica e lo status dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi come rifugiati o come persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale e sul contenuto a cui deve essere fornita protezione.
Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Direttiva 2004/81 / CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un’azione per facilitare l’immigrazione illegale e che collaborano con le autorità competenti.
Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612 / 68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / EHS.
Direttiva 2004/114 / CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
Direttiva 2001/55 / ​​CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulle misure per garantire un equilibrio tra gli Stati membri nei loro sforzi per quanto riguarda l’accoglienza di tali persone e le conseguenze di ciò.

1a ) Legge n. 179/2006 Coll., Sulla verifica e il riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore e sulla modifica di alcuni atti (Legge sul riconoscimento dei risultati dell’istruzione superiore), e successive modifiche.

1b ) Legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, e successive modifiche. ”.

2. Nel § 2, lettera c), compresa la nota n. 1c, si legge:

” (C)” altro professionista “: una persona fisica che svolge attività che non consistono nel fornire assistenza sanitaria ma che sono direttamente collegate alla fornitura di tale assistenza; le attività direttamente connesse alla prestazione di assistenza sanitaria sono considerate attività previste dalle norme di legge 1c ),

1c ) Sezione 86 della legge n. 258/2000 Coll., Sulla protezione della salute pubblica e sulla modifica di alcuni atti connessi, come modificata.

Decreto n. 424/2004 Coll., Che disciplina le attività degli operatori sanitari e di altri professionisti, come modificato dal Decreto n. 401/2006 Coll. ”.

3. Al § 2, alla fine della lettera i), il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le lettere da j) an), che, compresa la nota 3a, recitano come segue:

” (J) un’organizzazione autorizzata è un’università, un’organizzazione istituita dal Ministero o un’altra entità giuridica che svolge attività sulla base della presente legge e del contratto; un’università è considerata un college universitario 3a ) che svolge il relativo corso di laurea specialistica in medicina accreditata e che svolge attività sulla base della presente legge e del contratto,

k) un’associazione professionale è un’organizzazione professionale o un’associazione professionale che è una persona giuridica o un’unità organizzativa di una persona giuridica e che associa persone fisiche con competenze professionali o specialistiche che esercitano la professione medica al fine di sostenere il livello professionale dei suoi membri,

l) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera,

m) la residenza è un luogo di formazione in una struttura medica in cui un partecipante all’istruzione di specializzazione è cofinanziato con l’istruzione di specializzazione dal bilancio statale,

n) residente è un partecipante a un’istruzione specializzata che partecipa a un’istruzione specializzata in una località residenziale.

3a ) Sezione 2 della legge n. 111/1998 Coll. “.

4. Nella Sezione 3 (1), alla fine del testo della lettera a), le parole “o per i quali è stata riconosciuta una qualifica professionale per l’esercizio della professione medica secondo le disposizioni del Titolo VII o VIII del questo atto ”sarà aggiunto.

5. Nel § 3, paragrafo 2, comprese le note n. 3b e 4, si legge:

” (2) Un operatore sanitario e un altro operatore professionale sono tenuti a dimostrare la propria idoneità medica all’esercizio della professione mediante un rapporto medico 3b ) rilasciato sulla base di una visita medica. Il referto medico viene rilasciato dal medico di base registrante e, in caso contrario, da un altro medico di base. L’elenco delle malattie, condizioni o difetti che escludono o limitano l’idoneità medica all’esercizio della professione, il contenuto delle visite mediche ei requisiti del referto medico sono determinati da un regolamento legale di attuazione. L’idoneità medica è determinata

a) prima dell’inizio della professione e dopo l’interruzione della professione per un periodo superiore a 3 anni,

b) in caso di ragionevole sospetto che vi sia stato un cambiamento nello stato di salute di un operatore sanitario o altro professionista,

1. su richiesta dell’autorità amministrativa che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria ai sensi di un’apposita normativa di legge 4 ), se si tratta di un lavoratore che presta assistenza sanitaria in proprio nome, o di un rappresentante professionale, se costituito 4 ) , o

2. su richiesta del datore di lavoro, nel caso di un dipendente che, a giudizio del medico di un medico di una struttura di prevenzione del lavoro, abbia perso l’idoneità medica al lavoro.

Le persone fisiche riconosciute idonee dal punto di vista medico ai sensi del Titolo VII devono dimostrare la loro idoneità medica con decisione del Ministero (articolo 81) prima dell’inizio dell’esercizio della professione. Le persone in visita dimostrano la loro idoneità medica con il documento richiesto nello Stato membro di origine (§ 79).

3b ) Sezione 77 della legge n. 20/1966 Coll., Sull’assistenza sanitaria pubblica, come modificata.

4 ) Legge n. 160/1992 Coll., Sull’assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie non statali, e successive modifiche. ”.

6. Nel § 3, paragrafo 3, inclusa la nota 5, si legge:

” (3) Ai fini della presente legge, una persona che non è stata condannata per una pena detentiva incondizionata per un reato penale intenzionale commesso in connessione con la fornitura di assistenza sanitaria, o una persona che è considerata non condannata, deve essere considerato innocente 5 ). La prova dell’onorabilità è sempre richiesta prima di intraprendere la professione di operatore sanitario e altro professionista o in altri casi giustificati; un operatore sanitario e un altro specialista su richiesta del datore di lavoro, nel caso di un dipendente, e un operatore sanitario che presta assistenza sanitaria in proprio nome, su richiesta dell’autorità amministrativa che ha rilasciato l’autorizzazione a gestire una struttura sanitaria ai sensi di un normativa legale speciale 4) è tenuto a comprovare la propria integrità mediante un estratto del casellario giudiziario o analogo registro, che non deve essere anteriore a 3 mesi. Le persone fisiche cui è stata riconosciuta l’integrità ai sensi del Titolo VII devono dimostrare la loro integrità con una decisione del Ministero (Sezione 81) prima dell’inizio dell’esercizio della professione. Le persone in visita dimostrano la loro integrità mediante un documento richiesto nello Stato membro di origine (§ 80).

5 ) Diritto penale. “.

7. Al § 3, il paragrafo 4 è soppresso.

8. Nella Sezione 4, Paragrafo 1, le parole “e una norma giuridica speciale 1c ) ” devono essere inserite dopo la parola “per regolamento” e le parole “se eseguite da dipendenti di una struttura medica” devono essere aggiunte alla fine del il paragrafo.

9. Nel § 4, alla fine del paragrafo 1, la frase “Ai fini del conteggio dell’esercizio di una professione (Sezioni 56, 57 e 67), si considera l’esercizio di una professione

a) un professionista medico o altro manager professionale che gestisce, metodologiche, concettuali, attività di ricerca e formazione nel settore pertinente svolte in un rapporto di lavoro da dipendenti di strutture non mediche,

b) un professionista medico svolge le attività previste dalla presente legge e da una normativa di attuazione da parte di professionisti medici con competenza professionale nel settore pertinente durante la formazione pratica in campi di studio di master o di laurea di primo livello in medicina accreditati. ”.

10. Nella sezione 4, paragrafo 2, prima frase, le parole “almeno la metà” devono essere inserite dopo la parola “campo di applicazione”.

11. Nella sezione 4, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla frase “Il periodo di inabilità al lavoro e il periodo di congedo di maternità, o il periodo di congedo parentale del padre, devono essere inclusi nel periodo di lavoro, ma non più della durata del congedo di maternità; in totale, tuttavia, viene conteggiato un massimo di 6 mesi in un anno civile. “.

12. Nel § 4, alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la frase “La prima alla quarta frase non deve essere usata per provare il periodo di esercizio della professione per il riconoscimento delle qualifiche sulla base dei diritti acquisiti”.

13. Nella sezione 4 (3), le parole “e che esegue indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità di consigli e assistenza di un medico, dentista o farmacista;” sono sostituite dalle parole “che esegue indipendentemente dalla presenza o disponibilità di consigli e l’assistenza di un medico, dentista o farmacista o farmacista e per il quale ha ottenuto un certificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale (titolo VI); “.

14. Al § 4, è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« (6) Un professionista medico che esercita la professione di cui al titolo II

a) Parte 1, è qualificato per esercitare la professione senza supervisione professionale nella misura risultante dalla presente legge dopo aver ottenuto la competenza professionale e un certificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale ai sensi del titolo VI,

b) Parte 2, è qualificato per esercitare la professione senza supervisione professionale nella misura risultante dalla presente legge dopo aver ottenuto una competenza specialistica e un certificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale ai sensi del Titolo VI, salvo diversa indicazione di seguito; la normativa di attuazione stabilisce le attività che l’operatore sanitario è abilitato a svolgere senza supervisione professionale anche prima di acquisire competenze specialistiche,

(c) Parte 3, non è idoneo a esercitare la professione senza supervisione professionale. “

15. Nel § 5, alla fine del testo del paragrafo 2, sono aggiunte le parole “o che hanno acquisito una competenza specializzata ai sensi del § 96 paragrafo 3”.

16. Nella Sezione 5, Paragrafo 3, le parole “o dentista” sono inserite dopo la parola “medico”.

17. Nel § 6, il paragrafo 2 recita:

” (2) Un’ostetrica che ha acquisito competenza professionale ai sensi del paragrafo 1 (a) c), può esercitare la professione senza supervisione professionale solo dopo 3 anni di esercizio della professione di ostetrica. Fino ad allora, deve esercitare la sua professione solo sotto supervisione professionale “.

18. Al § 6 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

” (5) Formazione pratica nel settore di cui al comma 1 lettera. a) deve essere effettuato in uno stabilimento accreditato. “.

19. Nel § 8, paragrafo 3, inclusa la nota n. 8, si legge:

« (3) L’esercizio della professione di assistente radiologico è considerato, in particolare, lo svolgimento di procedure quantitative e di imaging radiologico, applicazioni terapeutiche di radiazioni ionizzanti e cure infermieristiche specifiche fornite in relazione a procedure radiologiche. L’assistente radiologico svolge attività connesse alla radioprotezione secondo un’apposita normativa di legge 8 ) e, in collaborazione con un medico, partecipa alle cure diagnostiche e mediche. Attività di particolare rilevanza dal punto di vista della radioprotezione possono essere svolte da un assistente radiologico se soddisfa i requisiti previsti da un’apposita normativa di legge 8 ).

8 ) Legge n. 18/1997 Coll., Sull’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti (Atomic Act) e sugli emendamenti ad alcune leggi, come emendato. “.

20. Nella Sezione 9 (1), alla fine della lettera c), la parola “o” sarà cancellata e una nuova lettera d) sarà inserita dopo la lettera c), che recita come segue:

” (D) un corso di laurea di primo livello accreditato in scienze, ingegneria elettrica o matematica e fisica e un corso accreditato di qualificazione del metodo di laboratorio nella protezione e promozione della salute pubblica o almeno tre anni di studio in scienze o ingegneria elettrica presso scuole professionali superiori e una qualifica di metodo di laboratorio accreditata per la protezione e la promozione della salute pubblica, o “.

L’attuale lettera d) è indicata come lettera e).

21. Nel § 10 paragrafo 1 lettera a) si legge:

” (A) una laurea in medicina accreditata o un master in scienze sociali,”.

22. Nel § 10 paragrafo 1 let. b) le parole “o università” sono inserite dopo la parola “scuole”.

23. Nel § 11, il paragrafo 1 recita:

« (1) La competenza professionale per esercitare la professione di optometrista si acquisisce con la laurea

a) un campo di studi di laurea in medicina accreditato per la formazione di optometristi, o

b) un campo di studi di laurea triennale accreditato in optometria, se iniziato entro e non oltre l’anno scolastico 2005/2006. “.

24. Nel titolo del § 13, le parole “e sostegno” devono essere inserite dopo la parola “protezione”.

25. Nella sezione 13, paragrafo 1, della parte introduttiva della disposizione, le parole “e aiuto” sono inserite dopo la parola “protezione”.

26. Nella Sezione 13 (1), alla fine della lettera b), la parola “o” sarà cancellata e una nuova lettera c) sarà inserita dopo la lettera b), che recita come segue:

” (C) un diploma di laurea accreditato in scienze, fisica elettrica o matematica e un corso di qualificazione accreditato per la protezione e la promozione della salute pubblica o almeno tre anni di studio in scienze o ingegneria elettrica presso scuole professionali superiori e un corso di qualificazione accreditato in la protezione e la promozione della salute pubblica; o “.

L’attuale lettera c) è indicata come lettera d).

27. Nel § 13, paragrafo 3, inclusa la nota n. 9, si legge:

” (3) L’esercizio della professione di assistente di protezione e promozione della salute pubblica è considerato un’attività correlata allo svolgimento della vigilanza sanitaria statale nell’ambito della tutela e promozione della salute pubblica ai sensi di speciali norme di legge 9 ). L’esercizio della professione di assistente alla tutela e al sostegno della salute pubblica non è considerato come prestazione della vigilanza sanitaria statale 9 ). Inoltre, l’assistente per la protezione e il sostegno della salute pubblica in collaborazione con un medico svolge compiti nel campo della prevenzione delle malattie e della protezione e del sostegno della salute pubblica.

9 ) Legge n. 258/2000 Coll., Sulla tutela della salute pubblica e sulla modifica di alcuni atti connessi, e successive modifiche.
Legge n. 552/1991 Coll., Sul controllo statale, come modificata. “.

28. Nel § 14 paragrafo 1 lettera c) si legge:

” (C) scuole di medicina secondaria nel campo del tecnico ortopedico-protesico o altre scuole professionali secondarie di specializzazione ortotico-protesica, se il primo anno di studio è stato avviato entro e non oltre l’anno scolastico 2004/2005.”.

29. Nella sezione 14 (1), alla fine della lettera b), la parola “o” è eliminata, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dalla parola “, o” e la lettera d) è aggiunta , che, compresa la nota 9a, recita:

” (D) un corso di riqualificazione accreditato ai sensi di uno speciale regolamento di legge 9a ) nel campo della formazione di ortesi-protesi, se lo studio del primo anno è stato avviato entro la fine del 2007 al più tardi.

9a ) Sezione 108 della legge n. 435/2004 Coll., Sull’occupazione, come modificata.
Decreto n. 524/2004 Coll., Sull’accreditamento di strutture per la riqualificazione di persone in cerca di lavoro e in cerca di lavoro. “.

30. Nel § 14, il paragrafo 3 recita:

“ (3) L’esercizio della professione di ortotico-protesi è considerato un’attività nell’ambito dell’assistenza medica e riabilitativa in cui, in collaborazione con un medico, progetta, produce, modifica, ripara e applica ausili ortopedici e protesici personalizzati. Inoltre, un ortopedico-protesista può, in collaborazione con un medico, modificare ausili ortopedici e protesici prodotti in serie e applicarli. “.

31. Nel § 17, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dalla parola “o” ed è aggiunta la seguente lettera c):

” C) il campo di studio per la preparazione degli infermieri generali ai sensi del § 5 e lo studio di specializzazione post-secondaria di cure odontoiatriche, se lo studio del primo anno di studio di specializzazione post-secondaria è stato avviato al più tardi nel 1994. “.

32. Nella sezione 17, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla frase “Inoltre, un igienista dentale fornisce cure preventive nel campo dell’igiene dentale sulla base delle indicazioni del dentista e aiuta a fornire cure preventive, terapeutiche e diagnostiche il campo dell’odontoiatria sotto supervisione professionale. “.

33. Nella Sezione 18, Paragrafo 3, le parole “, rianimazione-anestesiologica” devono essere inserite dopo le parole “nella sezione urgente”.

34. Nella Sezione 20, Paragrafo 1, Lettera a), inclusa la nota n. 9b, va letto come segue:

“A ) un campo di studio di laurea in medicina accreditato per la formazione di tecnici biomedici, che fornisce i requisiti professionali per l’ottenimento della competenza per lavorare in autonomia su apparecchiature elettriche secondo un’apposita norma di legge 9b ), oppure

9b ) Decreto n. 50/1978 Coll., Sulla competenza professionale in ingegneria elettrica, come modificato dal Decreto n. 98/1982 Coll. “.

35. Dopo il § 20, viene inserito un nuovo § 20a, che, compreso il titolo, recita:

㤠20a

Competenza professionale per svolgere la professione di assistente biotecnico
(1) La competenza professionale per svolgere la professione di assistente biotecnico si ottiene con la laurea

a) un corso di laurea in medicina accreditato per la formazione di assistenti biotecnologici, o

b) un corso di laurea triennale accreditato incentrato sulle aree di applicazione della tecnologia biomedica e dell’informatica in ambito sanitario e un corso di qualificazione accreditato in biotecnologia applicata.

(2) L’ attività di assistente biotecnico è considerata un’attività nell’ambito dell’assistenza medica e diagnostica relativa all’applicazione di dispositivi medici nel campo della tecnologia biomedica e dell’informatica in ambito sanitario, in particolare in collaborazione con un medico e un ingegnere biomedico. “.

36. Dopo la Sezione 21, viene inserita una nuova Sezione 21a, che, compreso il titolo, recita come segue:

㤠21a

Competenza professionale per svolgere la professione di tossicodipendente
(1) Viene acquisita la competenza professionale per svolgere la professione di tossicodipendente

a) completamento di uno studio di laurea in medicina accreditato nel campo per la formazione di tossicodipendenti,

b) completamento di almeno tre anni di studio nei settori della specializzazione sociale, psicologica o pedagogica speciale presso scuole professionali superiori o università e un corso di abilitazione accreditato in tossicodipendenza, se iniziato entro la fine del 2011, o

c) l’ ottenimento della competenza di infermiere generico e addictologist di un corso di abilitazione accreditato, se avviato entro la fine del 2011

(2) L’esercizio della professione di tossicodipendente è considerato un’attività nel quadro dell’assistenza preventiva, curativa e riabilitativa nel campo della dipendenza, ovvero la prevenzione e il trattamento della dipendenza e di altre dipendenze. “.

37. Nel § 22, paragrafo 1, inclusa la nota n. 9d, si legge:

” (1) La competenza professionale per svolgere la professione di psicologo in assistenza sanitaria si ottiene completando un campo di studi monodisciplinare di un master accreditato in psicologia e completando un corso di qualificazione accreditato Psicologo in assistenza sanitaria, che viene svolto da un’università secondo norma di legge speciale 9d ).

9d ) Sezione 60 della legge n. 111/1998 Coll. “.

38. Nella Sezione 22, Paragrafo 4, i numeri “2007/2008” sono sostituiti dai numeri “2008/2009”.

39. Un nuovo § 23a è inserito dopo il § 23, che, compreso il titolo, recita:

㤠23a

Competenza professionale per svolgere la professione di terapista visivo
(1) Viene acquisita la capacità di esercitare la professione di terapista visivo

a) completamento di un programma di studi di master accreditato in pedagogia speciale con un esame finale di stato in oftalmologia o tiflopedia e completamento di un altro studio accreditato post-laurea di pedagogia speciale con particolare attenzione alla terapia visiva, se iniziato entro la fine del 2010, o

b) completamento di un corso di laurea magistrale accreditato in pedagogia speciale con esame di stato finale in oftalmologia o tiflopedia e completamento di un corso di abilitazione accreditato in terapia visiva.

(2) Fino all’acquisizione della competenza specialistica, il terapista visivo lavora in una struttura medica sotto la supervisione professionale di un terapista visivo qualificato per svolgere la professione senza supervisione professionale o di un medico specializzato nel campo dell’oftalmologia.

(3) L’ attività di terapista della vista è considerata un’attività nell’ambito della cura diagnostica, terapeutica, riabilitativa, preventiva, di valutazione e dispensaria nel campo della terapia visiva (oftalmologia clinica). “.

40. Nella Sezione 24 (2), le parole “che ha acquisito competenza professionale ai sensi del paragrafo 1 (a)” devono essere inserite dopo la parola “fisioterapista”. d), “.

41. Nel § 24, il paragrafo 3 recita:

” (3) Un fisioterapista che ha acquisito competenza professionale ai sensi del paragrafo 1 (a) a) ac), può esercitare la professione senza sorveglianza professionale, se dimostra almeno 1 anno di esercizio della professione nel settore. “.

42. Nella sezione 26, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito dalla parola “o” ed è aggiunta la seguente lettera c):

” (C) un corso di laurea magistrale accreditato in scienze, ingegneria elettrica o matematica e fisica e un corso di qualificazione accreditato in metodi di laboratorio professionali per la protezione e la promozione della salute pubblica.”.

43. Nel § 26 paragrafo 3 let. a) le parole “in collaborazione con il medico” sono soppresse.

44. Nel § 27 paragrafo 1 let. (a) dopo il termine “ingegneri”, sono inseriti i termini “che fornisce i requisiti professionali per l’ottenimento dell’abilitazione per esercitare l’attività di lavoratore autonomo su materiale elettrico ai sensi della normativa speciale 9b )”.

45. Nel titolo del § 28, le parole “e supporto” devono essere inserite dopo la parola “protezione”.

46. Nel § 28 paragrafo 1 let. b) dopo la parola “scientifico” sono inserite le parole “, sociale, pedagogico”.

47. Nel § 28 paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalle frasi “Per la professione di specialista nella protezione e promozione della salute pubblica, attività correlata allo svolgimento della vigilanza sanitaria statale nella protezione e promozione della salute pubblica in base alla legislazione speciale 9 ). L’esercizio della professione di professionista nella protezione e promozione della salute pubblica non è considerato come prestazione della vigilanza sanitaria statale 9 ). “.

48. Nel § 31, il paragrafo 2 recita:

” (2) L’ attività della professione di tecnico ortopedico-protesico è considerata un’attività nell’ambito dell’assistenza medica e riabilitativa, in cui gli ausili ortopedici e protesici fabbricati individualmente sono progettati, fabbricati, modificati, riparati e applicati, modificati e applicati in serie. ausili ortopedici e protesici fabbricati e, in collaborazione con un medico, apparecchi ortopedici e protesici prodotti in serie modificati e applicati. “.

49. Nel § 34, paragrafo 2, inclusa la nota n. 9c, si legge:

“ (2) L’esercizio della professione di disinfettore è considerato la disinfezione protettiva speciale effettuata da una struttura medica nei suoi locali e la disinfezione focale, la disinfestazione e il controllo dei roditori se è effettuata sulla base di una decisione del autorità di protezione della salute pubblica 9c ).

9c ) § 69 paragrafo 1 lett. e) della legge n. 258/2000 Coll., come modificata dalla legge n. 274/2003 Coll. “.

50. Nel § 36 paragrafo 1 let. e) le parole “compresa la parte pratica dell’insegnamento” sono soppresse.

51. Nella sezione 36, paragrafo 1, la seguente nuova lettera g) è inserita dopo la lettera f):

” G) 4 semestri di un programma di studio di laurea in medicina accreditato per la preparazione di paramedici o il relativo campo di studio presso una scuola di medicina superiore,”.

Le lettere g) e h) esistenti sono indicate come lettere h) e i).

52. Nel § 36 paragrafo 1 let. h) dopo le parole “infermiera”, le parole “nel caso di un corso di quattro anni o, nel caso di un anno e mezzo di scuola secondaria di medicina, nel campo dell’infermiera, infermiera pediatrica, paramedico, infermiera o ostetrica nel caso di un corso biennale di qualificazione post-secondaria, o post-secondaria per diplomati di scuola media superiore “.

53. Nel § 37, alla fine del testo del paragrafo 2, devono essere aggiunte le parole “o un medico specializzato in riabilitazione e medicina fisica”.

54. Nel § 39, il paragrafo 2 recita:

” (2) L’esercizio della professione di strumentista dentale è considerato un’attività nell’ambito dell’assistenza medica e diagnostica in odontoiatria sotto la supervisione professionale di un dentista e un’attività educativa nell’ambito della prevenzione dentale sotto la supervisione professionale di un dentista o igienista dentale.”.

55. Nel § 42 paragrafo 2 lett. (c) le parole “o paramedici” sono inserite dopo la parola “assistenti”.

56. Nel § 42 paragrafo 2 lett. f) dopo la parola “assistente”, le parole “o 2 anni di scuola secondaria per infermiere in infermieristica, infermiera pediatrica o infermiera generale nel caso di studi quadriennali, o 1 anno di scuola secondaria di medicina in infermieristica, infermiera pediatrica , infermiera o ostetrica per un corso di qualificazione post-secondaria di due anni o, se del caso, studi post-secondari per diplomati della scuola secondaria ».

57. Nel § 42 paragrafo 2 let. g) dopo la parola “assistente” sono inserite le parole “, assistente di laboratorio medico, dietista o nutrizionista”.

58. Nel § 43 paragrafo 2 lett. a) dopo il punto 2 è inserito il seguente punto 3:

” 3. pedagogia speciale con esame finale di stato in oftalmopedia o typhlopedia (oftalmopedica),”.

Gli attuali punti da 3 a 6 sono indicati come punti da 4 a 7.

59. Nel § 43 paragrafo 2 let. a) al punto 5, il termine “fisico” è inserito dopo il termine “biologico”.

60. Nel § 43 paragrafo 2 lett. a) è aggiunto il seguente punto 8:

” 8. focus pedagogico,”.

61. Nel § 43 paragrafo 2 let. b) al punto 2, il termine “fisico” è inserito dopo il termine “biologico”.

62. Nel § 43 paragrafo 2 lett. b) è aggiunto il seguente punto 5:

” 5. focus pedagogico,”.

63. Nel § 43 paragrafo 2 lett. c) al punto 1, la parola “fisico” è inserita dopo la parola “biologico”.

64. Nel § 43 paragrafo 2 lett. c) è aggiunto il seguente punto 4:

” 4. focus pedagogico”.

65. Nel § 43, alla fine del paragrafo 2, il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

” (E) un corso di qualificazione accreditato nel campo della terapia artistica dopo aver completato il campo di studio di un istituto di istruzione superiore o superiore di specializzazione pedagogica, sociale, medica, psicologica o artistica (arteterapeuta), o

f) un corso di qualificazione accreditato in terapia occupazionale dopo aver conseguito l’istruzione secondaria, l’istruzione secondaria con certificato di apprendistato o l’istruzione secondaria con esame di fine studi (terapista occupazionale). “.

66. Nel § 45, il paragrafo 1 recita:

” (1) La concessione dell’accreditamento acquisisce il diritto di attuare un programma educativo o parte di esso (di seguito denominato” programma educativo “) per

a) campo della formazione specialistica (§ 55 e ss.), predisposto sulla base del programma educativo pubblicato nel Bollettino del Ministero della Salute,

b) un corso di qualificazione accreditato (§ 51 e segg.), preparato sulla base di un programma educativo pubblicato nel Bollettino del Ministero della Salute,

c) corso certificato (§ 61 e segg.),

d) insegnamento pratico in ambiti medici di laurea accreditati per la preparazione delle ostetriche.

Nel caso di programmi di formazione per corsi di qualificazione accreditati e corsi certificati, l’accreditamento è concesso solo per l’intero programma di formazione. “.

67. Nel § 45, alla fine del paragrafo 2, la frase “Il programma educativo può essere completato secondo le esigenze della struttura accreditata se soddisfa i requisiti del programma educativo pubblicato nel Bollettino del Ministero della Salute”. È aggiunto.

68. Nel § 46, alla fine del paragrafo 1, la frase “Se una domanda per la concessione o il rinnovo dell’accreditamento è presentata da una struttura medica di un’autorità amministrativa centrale (di seguito denominata” ministero “) diversa dal ministero, è sottoposto per il tramite del ministero al quale nell’ambito della struttura sanitaria. “.

69. Nella sezione 46 (3) della parte introduttiva della disposizione, le parole “o estensione” devono essere eliminate.

70. Nella Sezione 46, Paragrafo 3, le parole “e nel caso di uno straniero, o il luogo della residenza temporanea dichiarata di uno straniero nel territorio della Repubblica Ceca o della sua residenza all’estero”, saranno aggiunti alla fine della lettera a).

71. Nella Sezione 46, Paragrafo 3, Lettera b) si legge:

” (B) il programma di formazione in cui l’istituto accreditato intende svolgere la formazione; se il richiedente intende svolgere solo una parte del programma di formazione, deve essere indicata anche la definizione di parte del programma di formazione, “

72. Nella sezione 46, paragrafo 3, la seguente nuova lettera c) è inserita dopo la lettera b):

” (C) un elenco di istituti a contratto se il richiedente intende fornire parte del programma di formazione tramite istituti a contratto; gli appaltatori non accreditati saranno accreditati come parte del processo di accreditamento del richiedente, “.

Le lettere esistenti da c) a i) sono indicate come lettere da d) a j).

73. Nel § 46 paragrafo 3 let. h) dopo la parola “richiedente”, sono inserite le parole “o, se del caso, lo stabilimento contraente”.

74. Nel § 46 paragrafo 3 let. i) i termini “costi totali stimati non di investimento, di cui stipendio e altri costi per il personale” sono soppressi.

75. Nella sezione 46 (3), la virgola alla fine della lettera i) è sostituita da un punto e la lettera j) è cancellata.

76. Al § 46, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

” (4) La domanda di estensione dell’accreditamento deve documentare i dati di cui al paragrafo 3, per i quali è stata apportata una modifica.”.

77. Nel § 47, il paragrafo 1 recita:

” (1) Il Ministero istituisce una commissione di accreditamento quale organo consultivo per la valutazione della domanda (§ 46), per la valutazione della revoca dell’accreditamento e per la valutazione professionale della domanda di sussidio di soggiorno (§ 60a). “.

78. Nella sezione 47 (3), la quarta frase è soppressa.

79. Nella Sezione 48, Paragrafo 1, Lettera b) si legge come segue: “b) 2 rappresentanti di un’organizzazione autorizzata”.

80. Nella sezione 49 (2), le parole “o prolungato” devono essere inserite dopo la parola “concesso” e le parole “o estensione” devono essere inserite dopo la parola “concesso”.

81. Nella Sezione 49, Paragrafo 3, alla fine della lettera a), le parole “e nel caso di uno straniero, o il luogo della residenza temporanea dichiarata di uno straniero nel territorio della Repubblica Ceca o residenza all’estero, “Deve essere aggiunto.

82. Nella Sezione 49, Paragrafo 3, Lettera b) si legge:

” (B) il nome del programma di formazione; se il candidato intende svolgere solo una parte del programma educativo, la delibera dovrà indicare anche la definizione di una parte del programma educativo, “.

83. Nel § 49 paragrafo 3 let. c) le parole “per un luogo di lavoro specifico” sono inserite dopo la parola “programmi”.

84. Nella sezione 49, dopo il paragrafo 3 è inserito il nuovo paragrafo 4 seguente:

„ (4) La validità dell’accreditamento può essere estesa sulla base della presentazione di una nuova domanda ai sensi della Sezione 46. La decisione sull’estensione dell’accreditamento deve contenere i dati specificati nella domanda di estensione dell’accreditamento (Sezione 46 par. . 4); se i dati non sono cambiati, la decisione indica solo la proroga della decisione iniziale. “.

Gli attuali paragrafi da 4 a 10 sono rinumerati come paragrafi da 5 a 11.

85. Nel § 49, paragrafo 5, inclusa la nota n. 10a, si legge:

” (5) Il Ministero non concede l’accreditamento né ne rinnova la validità se

a) il programma educativo o una sua parte non corrisponde al programma educativo pubblicato nel Bollettino del Ministero della Salute,

b) il programma educativo non è sufficientemente protetto in termini di personale, materiale o tecnico,

(c) il richiedente o, se del caso, l’istituto appaltato, non fornisce assistenza sanitaria nella misura richiesta dal programma di formazione; questo non si applica a un richiedente che richiede l’accreditamento solo della parte teorica del programma di formazione,

d) la domanda contiene false informazioni determinanti per la concessione dell’accreditamento,

e) il programma formativo del corso certificato contiene una proposta per l’acquisizione di una specifica competenza professionale, che non corrisponde al focus delle attività della professione medica di riferimento 10a ) o non corrisponde al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

10a ) Decreto n. 424/2004 Coll., Come modificato dal Decreto n. 401/2006 Coll. “.

86. Al § 49, alla fine del paragrafo 6, la frase “Nei casi di cui alle lettere a), b), d) ed e), il Ministero revoca l’accreditamento previa valutazione da parte della Commissione di accreditamento.”.

87. Nel § 49, il paragrafo 9 recita:

” (9) L’ accreditamento decade in caso di cessazione dell’impianto accreditato. Se i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di accreditamento vengono trasferiti al soggetto giuridico successore, l’esercizio di tali diritti e obblighi è limitato a un periodo di 2 anni dalla data di cessazione della struttura accreditata ai sensi della prima frase. “.

88. Nel § 49, il paragrafo 10 è soppresso.

L’attuale paragrafo 11 è rinumerato come paragrafo 10.

89. Nella Sezione 49, Paragrafo 10, le parole “strutture e” devono essere sostituite dalle parole “strutture, programmi educativi che queste strutture accreditate sono autorizzate a svolgere”.

90. Nel § 50 paragrafo 1 let. d) dopo le parole “documentazione di formazione”, sono inserite le parole “che dimostri i fatti necessari per comprovare gli obblighi derivanti dal programma di formazione”.

91. Nella sezione 50, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola e dalla lettera f), che, compresa la nota 11a, recita come segue:

” F) su richiesta del Ministero, consentire la parte pratica dell’esame di attestazione, esame per verificare l’idoneità a svolgere la professione medica non medica senza supervisione professionale, esame finale di un corso di qualificazione accreditato, esame di approvazione, esame differenziale o periodo di adattamento ai sensi della presente legge e della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11a ).

11a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato.
Decreto n. 394/2004 Coll., Che regola i dettagli dell’esame di attestazione, esami per il rilascio di certificati per l’esercizio della professione medica senza supervisione professionale, esami finali di corsi di qualificazione accreditati, esami di approvazione e regolamento d’esame per questi esami. ” .

92. Nel § 50, paragrafo 2, inclusa la nota n. 11b, si legge:

” (2) Il titolare dell’accreditamento è tenuto a consegnare al Ministero, oa un’organizzazione autorizzata, tutta la documentazione relativa ai partecipanti all’istruzione, se intende interrompere l’attuazione del programma educativo senza che l’autorizzazione per tale attività venga trasferita a il suo successore legale. Se il titolare dell’accreditamento cessa di esistere o muore senza adempiere all’obbligo di cui al primo periodo, tale obbligo passerà al suo successore o eredi legali, o all’autorità pubblica competente 11b ). Nel caso di partecipanti all’istruzione che proseguono la loro formazione specialistica presso un’altra struttura accreditata, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, deve presentare la documentazione a questa struttura accreditata.

11b ) Ad esempio, Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), e successive modifiche. “.

93. Nel § 51, le parole “o III” devono essere aggiunte alla fine del testo del paragrafo 1.

94. Nella Sezione 51, alla fine del testo del paragrafo 3, sono aggiunte le parole “per idoneità medica e per competenza professionale speciale ai sensi delle norme di legge speciali 9b )”.

95. Nella sezione 51, paragrafo 6, la seconda frase è soppressa.

96. Nel § 51, i paragrafi 7 e 8 recitano:

« (7) Le strutture accreditate devono includere nelle ore di insegnamento pratico e teorico un massimo del 15% di assenza giustificata dal numero totale di ore di insegnamento pratico e di assenza giustificata dalle ore di insegnamento teorico.

(8) Una struttura accreditata deve includere nell’istruzione in un corso di qualificazione accreditato una parte dello studio precedentemente completato, se corrisponde a una parte del programma educativo del corso di qualificazione accreditato, e una parte della pratica professionale determinata dall’istruzione programma svolto dal partecipante in una struttura diversa da quella accreditata; emettere una conferma della compensazione. In caso di dubbio sulla compensazione, il Ministero decide su richiesta del partecipante a una scuola o struttura accreditata. “.

97. Nel § 51, il paragrafo 10 recita:

” (10) Il corso di un corso di qualificazione accreditato è fornito da una struttura accreditata.”.

98. Nel § 52, il paragrafo 1 recita:

” (1) Un corso di qualificazione accreditato deve essere completato da un esame finale davanti a una commissione d’esame in conformità con i regolamenti d’esame stabiliti da un regolamento legale di attuazione. La commissione d’esame è costituita da una struttura accreditata. I membri delle commissioni d’esame sono nominati e revocati dal rappresentante legale della struttura accreditata, su proposta delle pertinenti associazioni professionali o associazioni professionali. Il Ministero informa il Ministero della data e del luogo dell’esame finale almeno 30 giorni prima della data dell’esame. Il Ministero può nominare un altro membro della commissione d’esame. “.

99. Nella Sezione 52 (2), la parola “ministero” deve essere sostituita dalle parole “struttura accreditata” e le parole “devono essere inserite dopo la parola” occupazione “su un modulo fornito dal ministero su richiesta del servizio, struttura”.

100. Nella Sezione 54, Paragrafo 1, Lettera a) si legge:

” (A) formazione di specializzazione,”.

101. In § 54 para conoscenza e abilità; Corsi innovativi per attività che fanno parte di una qualifica professionale possono essere organizzati anche da istituti medici che forniscono formazione pratica per istituti di istruzione secondaria, professionale superiore o di istruzione superiore nel settore pertinente. “

102. Nella sezione 54 (1), alla fine del testo della lettera d), le parole “che sono accreditati per un programma educativo che acquisisce competenze professionali professionali, specialistiche o speciali per attività specifiche in cui l’operatore sanitario deve approfondire conoscenze e abilità “.

103. Nella Sezione 54, Paragrafo 1, Lettera e), inclusa la nota n. 12a, si legge:

” (E) partecipazione a eventi di formazione, convegni, congressi e simposi, nella misura in cui lo prevede la normativa che disciplina il sistema dei crediti per la certificazione della professione medica senza la guida diretta o la supervisione professionale degli operatori sanitari 12a );

12a ) Decreto n. 423/2004 Coll., Che prevede il sistema dei crediti per il rilascio dei certificati per l’esercizio della professione medica senza la gestione diretta o la supervisione professionale del personale medico. ”.

104. Nel § 54 paragrafo 1 let. f) le parole “diversa da un’attività oggetto di una professione in virtù di un rapporto di lavoro o di un rapporto di lavoro analogo” sono soppresse.

105. Nella sezione 54, il seguente nuovo paragrafo 2 è aggiunto dopo il paragrafo 1:

” (2) L’ associazione professionale conserva i registri degli eventi di formazione, conferenze, congressi e simposi sui quali ha emesso un parere favorevole e fornisce queste informazioni al Ministero, oa un’organizzazione autorizzata, entro 30 giorni dalla data di emissione. il parere favorevole. “.

Gli attuali paragrafi da 2 a 7 sono rinumerati come paragrafi da 3 a 8.

106. Nel § 54, il paragrafo 3 recita:

« (3) Ai fini della presente legge, anche lo studio dei programmi di studio di follow-up è considerato apprendimento permanente. Ai fini della presente legge, un programma di studi di follow-up significa un programma di studi di dottorato accreditato, un master accreditato o un campo di studio di laurea accreditato o un campo di studio di una scuola professionale superiore, che è medica o strettamente correlata all’esercizio della professione medica . “.

107. Nel § 54, il paragrafo 6 recita:

” (6) Sulla partecipazione a forme individuali di apprendimento permanente ai sensi del comma 1 lettera. da a) ad e) l’organizzatore farà una registrazione nel certificato di perizia, o rilascerà una conferma su richiesta del partecipante. L’organizzatore dell’apprendimento permanente ai sensi del comma 1 lettera da c) ad e) conserva le registrazioni dei partecipanti all’apprendimento permanente da lui organizzato e, su richiesta del Ministero o di un’organizzazione autorizzata, fornisce i dati di tali registrazioni. “.

108. Nella sezione 56, alla fine del testo del paragrafo 2, le parole “per l’idoneità medica, per la durata della professione, per il tipo di luogo di lavoro in cui è stata svolta la professione, e per la competenza professionale speciale ai sensi di regolamento 12b ) ”sarà aggiunto.

La nota 12b recita:

” 12b ) Ad esempio, decreto n. 50/1978 Coll., Come modificato dal decreto n. 98/1982 Coll.”.

109. Nel § 56, i paragrafi da 3 a 5 recitano:

” (3) La struttura accreditata deve includere nel numero di ore completate determinato dal programma educativo un’assenza giustificata del quindici per cento dal numero totale di ore di insegnamento pratico e un’assenza giustificata dalle ore di insegnamento teorico. In caso di dubbi sull’accreditamento, il Ministero decide su richiesta di un partecipante a un corso di specializzazione o di una struttura accreditata.

(4) Il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, deve includere nei moduli di istruzione di specializzazione che il partecipante all’istruzione di specializzazione ha completato nel quadro di un’altra istruzione di specializzazione e corsi certificati, se fanno parte del programma educativo del dato campo di specializzazione; emettere una conferma della compensazione. Il Ministero deciderà di non includere l’educazione secondo la prima frase.

(5) Il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, includerà una parte dello studio precedentemente completato nell’istruzione specializzata, se corrisponde a una parte del programma educativo; emettere una conferma della compensazione. Il Ministero deciderà di non includere l’educazione di cui alla prima frase. “.

110. Nel § 56, alla fine del testo del paragrafo 6, le parole “e la prova di occupazione nel campo pertinente dell’istruzione specialistica per almeno 1 anno dagli ultimi 6 anni nella gamma di almeno la metà dell’insieme orario di lavoro settimanale 6 ) o almeno 2 anni da 6 anni di almeno un quinto dell’orario di lavoro settimanale specificato ».

111. Nella sezione 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalle frasi “Le strutture accreditate devono includere anche periodi di inabilità al lavoro e maternità e congedo parentale se il periodo di interruzione della professione medica non supera le 14 settimane in un calendario anno; emettere una conferma della compensazione. In caso di dubbi sull’accreditamento, il Ministero decide su richiesta del partecipante all’istruzione di specializzazione o ad una struttura accreditata. “.

112. Nel § 57, i paragrafi 4 e 5 recitano:

” (4) Il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, deve includere una parte dello studio precedentemente completato nell’istruzione specializzata, se corrisponde al programma educativo; emettere una conferma della compensazione. Il Ministero deciderà di non includere l’educazione secondo la prima frase.

(5) Il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, includerà anche nella pratica professionale dell’istruzione specializzata, o una parte di essa, completata

a) in un altro campo di specializzazione, se corrisponde al programma educativo pertinente,

b) all’estero, se corrisponde al relativo programma educativo;

emettere una conferma della compensazione. Il Ministero deciderà di non includere l’istruzione di cui alla prima frase. “.

113. Al § 58 è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente:

« (1) Il completamento con successo dell’istruzione di specializzazione acquisisce competenze specialistiche nel settore pertinente dell’istruzione di specializzazione. La condizione per l’inizio della formazione specialistica è l’acquisizione della competenza professionale per esercitare la professione medica. “.

Gli attuali paragrafi da 1 a 3 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 4.

114. Nel § 58, alla fine del testo del paragrafo 2, le parole “; il Ministero può affidare questa attività a un’organizzazione autorizzata “.

115. Nella sezione 58, paragrafo 3, le parole “e il certificato di professionalità” sono sostituite dalle parole “o il suo riconoscimento ai sensi del titolo VII o VIII” e la seconda frase è soppressa.

116. Nel § 58, il paragrafo 4 recita:

” (4) Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, deve includere il richiedente in una formazione specializzata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e allo stesso tempo notificare al richiedente la data prevista di inizio della formazione. Il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, includerà i richiedenti nella formazione specializzata fornita da strutture accreditate, o più strutture accreditate, secondo la scelta del richiedente. Se l’offerente non ha scelto una struttura accreditata o la struttura accreditata selezionata ha piena capacità, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, raccomanderà all’offerente un’altra struttura accreditata idonea. In caso di non iscrizione del richiedente alla formazione specialistica, il Ministero decide entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. “.

117. Nel § 59, il paragrafo 1 recita:

” (1) Una struttura accreditata garantisce il corso di specializzazione che si svolge in questa struttura.”.

118. Nel § 59, alla fine del paragrafo 2, la frase “Nel caso di un nuovo campo di specializzazione per il quale non ci sono abbastanza persone con qualifiche specialistiche, un altro operatore sanitario, compreso un medico, dentista o farmacista, può essere un formatore, previo parere professionale. ”.

119. Nella Sezione 59, Paragrafo 3, le parole “piano d’azione formativo” sono sostituite dalle parole “piano di studio e piano di prestazioni pratiche”.

120. Al § 59 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

” (5) Il Ministero, su iniziativa di una struttura accreditata, deciderà la fine dell’istruzione di specializzazione se il partecipante all’istruzione di specializzazione non adempie seriamente agli obblighi di studio.”.

121. Nel § 60, alla fine del paragrafo 1, le frasi “Il presupposto per sostenere l’esame di attestazione è l’adempimento di tutti i requisiti stabiliti dal relativo programma educativo; la conformità a questi requisiti sarà valutata dal ministero o da un’organizzazione autorizzata. Il Ministero decide in merito al mancato rispetto dei requisiti per l’esame di attestazione. “.

122. Dopo la sezione 60, sono inserite le nuove sezioni da 60a a 60d, che, compresa la nota 22, recitano come segue:

㤠60a

Finanziamento dell’istruzione di specializzazione
(1) Il Ministero, in collaborazione con le università e gli ordini professionali, ogni anno, entro il 31 dicembre di ogni anno, determina e pubblica in modo tale da consentire l’accesso remoto il numero massimo di residenze nei singoli settori dell’istruzione specialistica in cui l’insegnamento iniziare l’anno successivo e l’importo del sussidio per la residenza.

(2) Nel caso dell’istruzione di specializzazione ai sensi della sezione 56, viene fornita una sovvenzione dal bilancio statale per coprire i costi associati all’istruzione specialistica residente, in particolare salari e altri costi associati al soggiorno di un residente al di fuori del posto di lavoro del datore di lavoro in relazione ai requisiti del programma di formazione e del Regolamento di legge speciale 6 ), per il tempo strettamente necessario a soddisfare tali requisiti. La durata dell’istruzione di specializzazione secondo la prima frase corrisponde alla durata totale raccomandata dell’istruzione di specializzazione stabilita dal programma educativo.

(3) Nel caso dell’istruzione di specializzazione ai sensi della sezione 57, sarà fornita una sovvenzione dal bilancio statale per coprire i costi associati all’istruzione di specializzazione del residente, inclusi i costi salariali, per l’intera durata dell’istruzione di specializzazione pertinente. La durata dell’istruzione di specializzazione secondo la frase precedente corrisponde alla durata minima totale dell’istruzione di specializzazione stabilita dalla presente legge o dal programma educativo.

(4) La sovvenzione dal bilancio dello Stato ai sensi dei commi 2 e 3 è erogata tramite il capitolo bilancio del Ministero. Il Ministero prepara un piano di spesa a medio termine del bilancio statale per il finanziamento dell’istruzione specializzata, sempre per i prossimi cinque anni.

(5) Il Ministero pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno la Metodologia della Procedura di Sovvenzione, che sarà regolata in particolare da:

a) i requisiti della domanda di sovvenzione,

b) data, luogo e modalità di invio,

c) criteri di valutazione delle candidature,

d) termine per la valutazione delle domande,

e) il metodo di notifica al richiedente,

f) il metodo di presentazione e risoluzione delle obiezioni,

g) condizioni per il prelievo della sovvenzione,

h) il metodo di fatturazione e la forma del rapporto finale.

(6) La domanda di sovvenzione è presentata da una struttura medica.

(7) Nell’ambito del processo di valutazione, il Ministero, o un’organizzazione autorizzata, valuterà l’adempimento dei requisiti formali della domanda e pubblicherà la domanda esclusa per non conformità ai requisiti formali entro 30 giorni dalla data di scadenza della scadenza della domanda. Nel caso di tali domande escluse, il richiedente può presentare un’obiezione entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Il Ministero decide sulle obiezioni entro 30 giorni dalla loro consegna. Le domande che hanno soddisfatto i requisiti formali e le domande per le quali le obiezioni del richiedente sono state accolte devono essere presentate dal Ministero o da un’organizzazione autorizzata senza indugio alla Commissione di accreditamento per la valutazione di esperti.

(8) La commissione di accreditamento valuta le domande principalmente in termini di qualità di garantire lo svolgimento dell’intero programma educativo, personale, materiale e fornitura tecnica di ciascun sito residenziale e disponibilità regionale uniforme di siti residenziali nella Repubblica ceca.

(9) La Commissione di Accreditamento presenterà al Ministero un progetto di valutazione, compreso un progetto di ordine delle domande, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande. Il Ministero decide sull’assegnazione della sovvenzione. Se il Ministero non riceve la proposta della Commissione di Accreditamento entro il termine stabilito, decide senza tale proposta.

(10) I costi per garantire la procedura di sovvenzione possono essere rimborsati dal Ministero con i fondi stanziati per le sovvenzioni per un importo massimo non superiore al 2,5% dell’importo totale dei fondi del Ministero stanziati per le sovvenzioni per finanziare l’istruzione di specializzazione in un dato anno solare .

(11) Il ministero emetterà e pubblicherà una decisione sulla concessione di sovvenzioni a candidati selezionati entro il 30 giugno dell’anno in questione. La delibera contiene, in particolare, i requisiti previsti da un’apposita norma di legge 22 ) e il numero di residenze riconosciute con l’indicazione dell’ambito di specializzazione.

(12) Il Ministero sospende l’erogazione del sussidio per il periodo di interruzione della formazione specialistica del residente. Il periodo totale di interruzione non può superare i 3 anni.

(13) Il Ministero interromperà il prelievo della sovvenzione se l’istruzione specialistica di un residente in una data località di residenza è stata completata.

(14) In caso di cessazione di una struttura medica con residenza senza successore, il Ministero autorizza il residente a completare la formazione specialistica presso una residenza in un’altra struttura medica, a condizione che la struttura accetti un residente in un rapporto di lavoro e dimostri rispetto delle condizioni fissate per la concessione. Il Ministero deciderà in merito alla variazione dell’estrazione della sovvenzione secondo la Metodologia della procedura di sovvenzione in vigore al momento dell’emissione della decisione.

§ 60b

Selezione residente
(1) Una struttura medica con un sito di residenza deve annunciare una procedura di selezione per un sito di residenza approvato entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione sull’erogazione della sovvenzione. Il bando di gara sarà comunicato da questa struttura al Ministero. Il Ministero pubblica un avviso di gara in modo tale da consentire l’accesso a distanza. La selezione di un partecipante all’istruzione di specializzazione per una residenza approvata sarà effettuata da una struttura medica con residenza entro il 31 agosto dell’anno solare pertinente.

(2) Se nessun partecipante all’istruzione di specializzazione è interessato ad una residenza riconosciuta nella procedura di selezione ai sensi del paragrafo precedente, la struttura medica con la residenza ne informa il Ministero e ripete la procedura di selezione. La selezione di un partecipante a un corso di specializzazione per una residenza approvata sarà effettuata da una struttura medica con residenza entro la fine dell’anno solare pertinente.

(3) Nello svolgimento di una procedura di selezione, una struttura medica con sede residenziale è disciplinata dalle norme stabilite dal Ministero con decreto.

(4) Il richiedente selezionato diventa residente al momento della conclusione di un contratto (accordo di stabilizzazione) con il Ministero. Un contratto tipo è pubblicato dal Ministero nel Bollettino del Ministero della Salute e in modo tale da consentire l’accesso a distanza entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.

§ 60c

Obblighi del residente
(1) Il residente è obbligato a:

a) soddisfare adeguatamente tutti i requisiti del programma educativo e seguire le istruzioni del supervisore,

b) completare la formazione specialistica superando con successo l’esame di attestazione

1. nel caso dell’istruzione di specializzazione ai sensi dell’articolo 56, non oltre la data della durata totale raccomandata dell’istruzione di specializzazione aumentata di 3 anni,

2. nel caso dell’istruzione di specializzazione ai sensi dell’articolo 57, entro la data della durata minima totale dell’istruzione di specializzazione aumentata di 3 anni a

c) esercitare la professione di medico o altro professionista per un periodo di almeno 5 anni dalla data di completamento dell’istruzione specialistica nel territorio della Repubblica Ceca nel campo in cui ha ottenuto la qualifica specialistica come residente.

(2) In caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, il residente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti dal bilancio dello Stato per il suo luogo di residenza in misura proporzionale alle condizioni stabilite nel contratto ai sensi del § 60b paragrafo 4.

(3) Il Ministero deciderà di rinunciare all’obbligo di cui al paragrafo 2 se l’adempimento degli obblighi del residente ai sensi del paragrafo 1 è stato ostacolato in modo dimostrabile da un ostacolo che si è verificato indipendentemente dalla volontà del residente e gli ha impedito di adempiere ai suoi obblighi, e se non poteva si presume che il residente avrebbe evitato questo ostacolo o superato e che avrebbe previsto questo ostacolo nel momento in cui è sorto l’impegno. Gli effetti di esclusione sono limitati alla durata dell’ostacolo a cui tali effetti sono associati.

§ 60d

Obblighi di una struttura medica con sede residenziale
Una struttura medica con sede residenziale è obbligata a:

a) garantire che il residente completi tutte le parti del programma educativo,

b) segnalare, entro 15 giorni dal giorno in cui è avvenuto il cambiamento, le variazioni dei dati specificati nella domanda di contributo per un luogo residenziale,

c) sottoporsi al controllo dell’offerta di istruzione di specializzazione secondo il programma educativo svolto dal Ministero,

d) conservare la documentazione sulla formazione specialistica del residente, che documenta i fatti necessari a comprovare l’adempimento degli obblighi derivanti dal programma educativo, la documentazione educativa è archiviata secondo apposita normativa di legge 11 )

e) consegnare al Ministero, o all’ente autorizzato, tutta la documentazione relativa all’istruzione di un residente, qualora intenda cessare la propria attività e qualora non abbia un successore legale che continui ad operare ea cui il rapporto di lavoro del tessere residenti; se la struttura medica cessa di esistere senza adempiere all’obbligo di cui alla prima frase, tale obbligo passerà al suo successore o eredi legali, o all’autorità pubblica competente 11b ) e

f) segnalare la data di inizio e fine dell’interruzione della formazione specialistica del residente entro e non oltre una settimana dal giorno in cui si sono verificati i fatti dichiarati.

22 ) Legge n. 500/2004 Coll., Codice di procedura amministrativa, modificata dalla legge n. 413/2005 Coll. “.

123. Nel § 61, il paragrafo 1 recita:

“ (1) Completando un corso certificato, gli operatori sanitari o altri professionisti acquisiscono una competenza professionale speciale per attività strettamente definite che migliorano la competenza professionale o specialistica acquisita. Un corso certificato non può sostituire l’acquisizione di competenze professionali o specialistiche per esercitare la professione medica. “.

124. Nel § 61, il paragrafo 3 recita:

„ (3)Il programma educativo determina la durata totale della formazione, l’ambito e il contenuto della formazione, in particolare il numero di ore di insegnamento pratico e teorico e i luoghi di lavoro dell’insegnamento in cui si svolge o altri requisiti per ottenere la competenza. Il programma educativo può consistere in moduli (§ 56 par.1). Il programma educativo contiene un elenco della letteratura di studio raccomandata e la gamma di attività del corso certificato per le quali il laureato del corso certificato acquisirà una competenza professionale speciale, inclusa la definizione delle attività che sono la fornitura di assistenza sanitaria. Il programma di formazione stabilisce anche quale competenza professionale o specialistica è un prerequisito per l’inserimento in un corso certificato e se la competenza è richiesta per svolgere una professione senza supervisione professionale. Il programma di formazione può specificare requisiti di idoneità medica. “.

125. Nella Sezione 61, paragrafo 4, le parole “conteggia un massimo del 15% dell’assenza giustificata da” devono essere sostituite dalle parole “deve essere conteggiato un massimo del 15% dell’assenza giustificata dal numero totale” .

126. Nel § 62, il paragrafo 2 recita:

” (2) La domanda deve includere copie ufficialmente certificate della prova dell’idoneità professionale acquisita, o della competenza professionale specializzata o speciale acquisita o del riconoscimento della competenza ai sensi del titolo VII o VIII. Nel caso di operatori sanitari iscritti all’Albo degli operatori sanitari abilitati all’esercizio della professione medica senza supervisione professionale e persone in visita (§ 72), la struttura accreditata dovrà controllare i dati secondo la prima frase di questo registro e non richiedere copie ufficialmente certificate dei documenti. “.

127. Nel § 62 paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla frase “Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e se la capacità della struttura accreditata lo consente, la struttura accreditata metterà i richiedenti in un corso certificato entro 1 mese dopo aver ricevuto la domanda e allo stesso tempo comunicare ai candidati la data di inizio prevista. istruzione. “.

128. Nel § 63, il paragrafo 1 recita:

” (1) Il corso di un corso certificato è fornito da una struttura accreditata.”.

129. Nella sezione 63, alla fine del testo del paragrafo 2, le parole “; emettere una conferma della compensazione. In caso di dubbi sull’accreditamento, il Ministero decide su richiesta di un partecipante ad un corso certificato o ad una struttura accreditata “.

130. La sezione 64 recita:

㤠64

La struttura accreditata rilascerà un certificato di completamento con esito positivo del corso certificato, su un modulo fornito dal Ministero sulla base di una domanda della struttura accreditata. Il certificato è valido per la Repubblica Ceca. Il certificato elenca le attività per le quali il laureato del corso certificato ha acquisito una specifica competenza professionale nell’ambito del programma educativo (§ 61 par. 3), inclusa la definizione delle attività che costituiscono l’erogazione di assistenza sanitaria. “.

131. Nella Sezione 65, Paragrafo 1, la parola “a vita” deve essere inserita dopo la parola “acquisita”.

132. Nel § 65 paragrafo 2 lett. b) le parole “o un’organizzazione autorizzata” sono inserite dopo la parola “ministero”.

133. Nel § 65 paragrafo 2 lett. (d) la parola “Ministero” è sostituita da “Presidente della commissione esaminatrice”.

134. Nella sezione 65, paragrafo 2, la virgola alla fine della lettera f) è sostituita da un punto e le lettere g) eh) sono cancellate.

135. Nella sezione 65, il nuovo paragrafo 3 seguente è inserito dopo il paragrafo 2:

” (3) Gli organizzatori sono tenuti a registrare la loro partecipazione ad altre forme di apprendimento permanente nel certificato di professionalità, a meno che non abbiano rilasciato un certificato di partecipazione.”.

L’attuale paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 4.

136. Nella sezione 65, alla fine del testo del paragrafo 4, sono aggiunte le parole “o un’organizzazione autorizzata”.

137. Nella sezione 67 (1), prima frase, la parola “sarà emesso” sarà sostituita dalle parole “deciderà sulla questione” e la seconda frase sarà soppressa.

138. Nella sezione 67 (2), lettera a) si legge:

” (A) nel caso di un professionista medico che ha richiesto un certificato entro 18 mesi dalla data in cui è diventato abilitato all’esercizio della professione medica, prova della competenza acquisita per esercitare la professione medica nel settore pertinente,”.

139. Nel § 67 paragrafo 2 lett. b) al punto 2, dopo la parola “istruzione” sono inserite le parole “degli ultimi 6 anni”.

140. Al § 67 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

” (3) I richiedenti il ​​riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica ai sensi del titolo VII o VIII devono anche rilasciare un certificato per un periodo di 6 anni nell’ambito della presente decisione, se la competenza riconosciuta corrisponde alla professione medica, che può essere esercitata nel Repubblica Ceca senza supervisione professionale. “.

141. Nella sezione 68 (2), le parole “, in caso di esame entro 90 giorni,” devono essere eliminate.

142. Nel § 69, il numero “120” è sostituito dal numero “60”.

143. Alla fine del § 69, la frase “In questo caso, solo la presentazione di documenti sull’apprendimento permanente e lo svolgimento di una professione o il superamento di un esame ai sensi del § 67 par. b) punti 2 e 3. »

144. La sezione 70, compreso il titolo, è abrogata.

145. Nel titolo del § 72, le parole “e le persone in visita” devono essere aggiunte dopo la parola “supervisione”.

146. Nel § 72, il paragrafo 1 recita:

” (1) L’ albo del personale medico qualificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale e persone in visita (di seguito denominato” registro “) fa parte del Sistema nazionale di informazione sanitaria 3 ). Nel trattamento dei dati personali ai sensi del paragrafo 4, i compiti dell’amministratore e del responsabile del trattamento del registro sono svolti dal ministero o da un’organizzazione autorizzata, che deve iscriversi nel registro

a) un professionista sanitario certificato ai sensi del titolo VI;

b) una persona in visita (§ 76). ”.

147. Nella Sezione 72, alla fine del paragrafo 3, la frase “I dati sul numero di nascita e sulla residenza permanente sono accessibili al Ministero della Difesa solo allo scopo di assicurare la difesa dello Stato ai sensi di un’apposita norma di legge 13a ). ” Viene aggiunto .

La nota 13a recita:

” 13a ) Legge n. 585/2004 Coll., Sul servizio militare e la sua fornitura (legge sul servizio militare), come modificata.”.

148. Nella sezione 72 (4) della parte introduttiva della disposizione, le parole “e delle persone in visita” devono essere inserite dopo la parola “certificato”.

149. Nella Sezione 72, Paragrafo 4, Lettera g) si legge:

“( G) i dettagli del livello di istruzione, compresi i corsi di specializzazione e certificati, l’anno di completamento e il paese in cui sono stati completati,”.

150. Nella Sezione 72, Paragrafo 4, sono aggiunte le lettere da h) aj), che recitano come segue:

” (H) la data di scadenza del certificato o della notifica;

i) se si tratta di una persona stabilita o di un ospite (§ 74 para 2 e 3),

j) la data di cancellazione dal registro. “.

151. Nel § 72, il paragrafo 5 recita:

” (5) L’amministratore del registro (§ 72 paragrafo 1) cancellerà dal registro un medico il cui certificato è stato revocato o una persona in visita nel caso di cui al § 76 paragrafo 4.”.

152. Nella sezione 72 (6), le parole “al National Health Information System” sono sostituite dalle parole “amministratori del registro (sezione 72 (1))”.

153. Nella prima parte, il titolo VII, compreso il titolo e le note da 15 a 19, 19a, 19b, 19c e 19d, recita come segue:

“TITOLO VII

RICONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE MEDICA E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FORNITURA DI ASSISTENZA SANITARIA OTTENUTA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA REPUBBLICA CECA E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI UNA PERSONA
Parte 1

Fornitura di base
§ 73

(1) Questo titolo si applica a

a) fornitura gratuita di servizi da parte della persona in visita (parte 2),

b) riconoscimento della competenza professionale e della competenza specialistica (di seguito denominata “qualifica professionale”) e riconoscimento della competenza medica, integrità e verifica della conoscenza della lingua ceca (di seguito denominata “altra competenza”), e

(c) il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria

nel territorio della Repubblica ceca per le persone di cui al paragrafo 2.

(2) L’ abilitazione all’esercizio della professione medica è riconosciuta ai sensi del presente titolo

a) un cittadino di uno Stato membro,

b) persone con residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca,

c) un familiare di una persona di cui alla lettera a) ob) 15 ),

d) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stato concesso lo status di residente di lungo periodo nella Comunità europea nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro 16 ),

e) un cittadino di uno Stato non membro, se gli è stata concessa una residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea a fini di ricerca scientifica 17 ),

f) un familiare di una persona di cui alla lettera d) od e), se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nel territorio della Repubblica Ceca 18 ),

g) una persona a cui è stato concesso asilo o protezione sussidiaria nella Repubblica ceca, o un membro della sua famiglia, se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nella Repubblica ceca 19 ), e

h) un dipendente distaccato nel territorio della Repubblica Ceca nell’ambito della libera prestazione di servizi,

se ha ottenuto una qualifica professionale per lo svolgimento di un’attività professionale o ha svolto tale attività professionale in conformità con le disposizioni legali in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca (di seguito denominato “richiedente”); Per attività professionale ai fini del riconoscimento della competenza ai sensi della presente legge si intende l’esercizio di una professione o lo svolgimento di un’attività professionale corrispondente all’esercizio di una professione medica o lo svolgimento di attività connesse alla prestazione di assistenza sanitaria ai sensi della presente legge.

(3) Deve essere seguito il riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche

a) conformemente alla parte 3, in caso di competenza professionale per esercitare la professione di infermiere generale e ostetrica, o

b) ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ) e § 81 nel caso di

1. competenze professionali o specialistiche per l’esercizio di professioni mediche diverse da quelle di cui alla lettera a) o per lo svolgimento di attività connesse alla prestazione di assistenza sanitaria, o

2. infermieri generici con qualifiche specialistiche e ostetriche con qualifiche specialistiche.

(4) Salvo disposizione contraria della presente legge, il riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche e la libera circolazione dei servizi sono disciplinati dalla legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ).

§ 74

(1) Un richiedente può svolgere una professione medica o attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca come persona ospite o come persona stabilita.

(2) Ai fini della presente legge, per persona ospite si intende un richiedente stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca ai fini di un’attività professionale e che svolge la professione medica pertinente o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria temporaneamente o occasionalmente all’interno della Repubblica Ceca. fornitura gratuita di servizi. Se un servizio è fornito su base temporanea o occasionale è valutato individualmente in relazione alla durata, frequenza, regolarità e continuità della fornitura di tale servizio.

(3) Ai fini della presente legge, per persona stabilita si intende un richiedente che svolge sistematicamente nella Repubblica ceca una professione medica o attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre competenze per svolgere la professione , se la qualifica professionale è stata acquisita o questa attività professionale è stata svolta in conformità alla legge di uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca.

(4) Un richiedente può esercitare la professione medica o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca anche entro il periodo di adattamento ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ) e solo sotto la supervisione professionale di un dipendente qualificato per svolgere la professione senza supervisione professionale.

§ 75

Ente di riconoscimento
(1) L’ organismo di riconoscimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche per svolgere la professione medica o le attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca è il Ministero.

(2) Il Ministero informa la persona che richiede il riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche, le questioni relative al riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica o per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria, la legislazione correlata e le possibilità di approfondimento conoscenza della lingua ceca.

§ 75a

Cooperazione tra Stati membri
(1) Il ministero collabora con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la libera circolazione dei servizi e il riconoscimento della competenza professionale. Il Ministero garantisce la riservatezza delle informazioni fornitegli dagli Stati membri.

(2) Il ministero fornisce allo Stato membro in cui un professionista medico o altro professionista svolge o intende svolgere un’attività professionale, su sua richiesta, informazioni sulla sanzione penale o amministrativa di tale persona nella Repubblica ceca, se la sanzione è correlata a l’attività professionale. Allo stesso modo, il Ministero informerà lo Stato membro di origine nel caso della persona in visita.

Parte 2

Fornitura gratuita di servizi da parte degli ospiti
§ 76

Condizioni per l’esercizio della professione di ospite
(1) Una persona in visita può svolgere una professione medica o attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria sulla base di una notifica (Sezione 76a), salvo diversa disposizione (Sezione 76b).

(2) La persona in visita cesserà di essere qualificata per esercitare la professione medica nel territorio della Repubblica ceca se l’autorizzazione all’esercizio della professione è scaduta o è stata temporaneamente sospesa.

(3) Una persona in visita può svolgere nel territorio della Repubblica Ceca una professione medica o attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria, senza

a) adempie all’obbligo di ottenere un certificato (registrazione) ai sensi degli articoli 66 e seguenti,

b) richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla parte 3.

(4) Il Ministero iscrive una persona ospite nel registro (Sezione 72) per un periodo di 12 mesi sulla base della sua notifica (Sezione 76a), o sulla base della verifica delle sue qualifiche professionali (Sezione 76b). Il Ministero rimuove una persona ospite dal registro se la sua autorizzazione a svolgere una professione medica o attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca scade o se apprende dall’autorità competente dello Stato membro di origine che la sua autorizzazione a esercitare un’attività professionale nello Stato membro di origine è stata revocata o temporaneamente sospesa.

(5) Gli infermieri e le ostetriche generali, le cui prove di qualifiche formali soddisfano le condizioni di cui al § 78 o 78a, possono esercitare la loro professione con il titolo professionale (di seguito denominato “titolo professionale”) specificato nella presente legge. Nei casi in cui la qualifica professionale è stata verificata in conformità con la sezione 76b, la professione medica o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria devono essere eseguite sotto la designazione di esperti in conformità con la presente legge.

(6) La persona in visita esercita la sua professione sotto la designazione di perizia dello Stato membro di origine. In mancanza di tale indicazione di idoneità professionale nello Stato membro di origine, la persona in visita indica le sue qualifiche professionali nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato.

(7) Se il servizio è fornito sotto la designazione di perizia ai sensi del paragrafo 5, la persona in visita deve consentire ai pazienti l’accesso alle informazioni

a) l’ attività nello Stato membro di origine è soggetta a un regime di autorizzazione, sia che sia membro di un’associazione professionale o sia registrato presso un organismo simile nello Stato membro di origine, e il nome e l’indirizzo dell’autorità competente di lo Stato membro di origine;

b) è registrato nella Repubblica Ceca.

§ 76a

Notifica
(1) Prima di iniziare a svolgere la professione medica o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca, la persona in visita è obbligata a notificare per iscritto al Ministero l’inizio della prestazione prevista della professione medica nella Repubblica ceca ; la notifica deve indicare il tipo di servizio medico che intende prestare nel territorio della Repubblica ceca e l’indirizzo della struttura medica. La notifica deve essere allegata

a) una copia della carta d’identità e del documento attestante la nazionalità dell’ospite; il Ministero può richiedere la presentazione dell’originale di tali documenti per la consultazione,

b) domicilio eletto nel territorio della Repubblica ceca e domicilio eletto nel territorio dello Stato membro di stabilimento,

c) la prova che la persona ospite è stabilita nello Stato membro di origine e svolge l’attività professionale pertinente in conformità con la sua legislazione e che la sua autorizzazione a esercitare tale attività professionale nello Stato membro di origine non è stata revocata o temporaneamente sospesa a l’ora in cui viene rilasciato il certificato;

d) prova della qualifica professionale conseguita,

e) il documento di cui al paragrafo 5, se l’attività professionale non è regolamentata nello Stato membro di origine, e

f) prova di assicurazione di responsabilità civile per danni causati durante l’esercizio della professione medica nella misura e alle condizioni corrispondenti alla legge che disciplina le strutture sanitarie 4 ); tale documento è anche considerato un documento rilasciato da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro.

I documenti di cui ai punti (c) e (f) non possono essere più vecchi di 3 mesi quando presentati.

(2) La persona in visita è obbligata a informare immediatamente il Ministero dei cambiamenti in tutti i fatti dichiarati nella notifica o nei documenti allegati alla notifica, compresi i fatti che potrebbero essere la ragione per la revoca dell’autorizzazione a fornire assistenza sanitaria in ceco Repubblica come persona in visita.

(3) La notifica è valida per un periodo di 12 mesi dalla sua presentazione.

(4) I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere documentati dalla persona in visita al momento della ripresentazione della notifica solo in caso di modifica dei fatti indicati nella notifica originale o nei documenti allegati alla notifica.

(5) Se l’attività professionale pertinente non è regolamentata nello Stato membro di origine, l’ospite è tenuto a dimostrare di aver svolto l’attività professionale pertinente nello Stato membro di origine per almeno 2 anni nel corso dei 10 precedenti anni, o per fornire la prova di una formazione regolamentata preparata per la relativa attività professionale nello Stato membro di origine.

(6) La notifica non è richiesta se ciò comporterebbe un ritardo nella fornitura del servizio; in questi casi, tuttavia, la notifica dell’esercizio della professione medica nel territorio della Repubblica ceca deve essere effettuata quanto prima possibile dopo la prestazione del servizio medico.

§ 76b

Verifica delle qualifiche professionali
(1) Dopo aver ricevuto la notifica prima della prima prestazione del servizio, il Ministero verifica la qualifica professionale del richiedente. Qualora il Ministero non accerti la qualifica professionale del richiedente ai sensi del comma 3, ne informa immediatamente il richiedente. Il Ministero non verifica la qualifica professionale del richiedente ai sensi del paragrafo 3 se il richiedente è invitato nella Repubblica ceca

a) un’unità organizzativa statale, parte di un’unità organizzativa statale o una persona giuridica che svolge le attività di una scuola iscritta in scuole e strutture scolastiche 19b ), un’università 2 ) o una struttura accreditata ai sensi della presente legge per trasferire o acquisire attività professionali o pratiche esperienza, o

b) strutture mediche per procedure una tantum.

(2) Il Ministero non verifica la qualifica professionale del richiedente

a) nel caso di un richiedente che svolge o ha svolto la professione medica pertinente o attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica Ceca come ospite o persona stabilita e che è stato riconosciuto o verificato nella Repubblica Ceca qualifiche professionali per la professione medica pertinente o le attività correlate con la fornitura di assistenza sanitaria ai sensi della presente legge o della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ),

b) nel caso di un richiedente che intende esercitare la professione medica di infermiera generale o ostetrica nella Repubblica Ceca ed è titolare di prove di qualifiche formali che soddisfa le condizioni di cui al § 78 o § 78a, o

(c) se le qualifiche professionali del richiedente soddisfano le condizioni del diritto della Comunità europea che stabilisce una serie di requisiti di qualificazione professionale per l’attività professionale pertinente che compensano le differenze tra l’istruzione e la formazione richieste per queste attività professionali in diversi Stati membri ai sensi della legislazione specifica 19d ).

(3) Se il Ministero ritiene necessario verificare la qualifica professionale prima della prima prestazione del servizio, la decisione sulla verifica della qualifica professionale deve essere consegnata alla persona ospite entro 1 mese dal ricevimento della notifica che soddisfa i requisiti contenuti nel § 76a ​​paragrafo 1. potrebbe comportare un ritardo, il Ministero proroga il termine e comunica all’offerente i motivi del ritardo e il termine previsto entro il quale verrà emessa la decisione. Decisione sulla verifica delle qualifiche professionali, nel qual caso il Ministero, entro sette settimane dal ricevimento della notifica, che soddisfi i requisiti di cui al § 76a ​​par.1. Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ), a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(4) Se esiste una differenza significativa tra la qualifica professionale della persona ospite e la competenza richiesta nella Repubblica ceca, al punto tale che tale differenza potrebbe mettere seriamente in pericolo la vita, la salute o la sicurezza delle persone, il Ministero può richiedere il persona ospite a: conoscenza dimostrata di aree teoriche o pratiche mancanti. La conoscenza delle aree teoriche o pratiche mancanti è dimostrata ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare mediante un esame differenziale 19a ). Se il Ministero richiede all’ospite di dimostrare la conoscenza di aree teoriche o pratiche mancanti, consente all’ospite di dimostrare tale conoscenza entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione per verificare le qualifiche professionali di cui al comma 3.

(5) Il Ministero valuterà questo esame entro 5 giorni lavorativi dall’esecuzione della prova differenziale e emetterà una decisione sulla base del suo risultato.

(6) Il diritto di esercitare la professione medica o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nel territorio della Repubblica Ceca alla persona ospite sorge il

a) consegna di una comunicazione del Ministero sulla rinuncia alla verifica delle qualifiche professionali ai sensi del comma 1,

b) emanare una decisione sulla verifica delle qualifiche professionali ai sensi del paragrafo 3, se non si riscontra alcuna differenza significativa tra le qualifiche professionali del prestatore di servizi e le qualifiche professionali richieste nella Repubblica ceca, in misura tale che tali differenze potrebbero seriamente mettere in pericolo vita, salute o sicurezza delle persone

c) emettere una decisione dopo aver completato con successo il test di differenza in conformità al paragrafo 5; o

(d) la scadenza invano del termine di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se il Ministero non ha rispettato tali termini; ciò non si applica se il mancato rispetto dei termini è avvenuto a seguito delle azioni dell’offerente.

(7) Decisione ai sensi del paragrafo 6 lettera b) ec) ha gli stessi effetti giuridici ai fini dello svolgimento della professione medica o delle attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca della decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della parte 3 o della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ).

Parte 3

Riconoscimento delle qualifiche professionali e delle altre qualifiche per l’esercizio continuativo della professione medica di infermiera generale e ostetrica da parte di persone stabilite
§ 77

Riconoscimento delle qualifiche professionali
(1) Un professionista qualificato per esercitare la professione di infermiere generale o ostetrica è colui che è stato riconosciuto come una qualifica professionale. La professione di infermiere o ostetrica generale nella Repubblica ceca può essere esercitata da una persona le cui qualifiche professionali e altre qualifiche siano state riconosciute. Il Ministero decide in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre qualifiche.

(2) Le qualifiche professionali delle persone qualificate in un altro Stato membro per esercitare la professione di infermiera generale e ostetrica devono essere riconosciute:

a) sulla base del completamento di un’istruzione armonizzata sulla base del coordinamento dei requisiti minimi di formazione (di seguito denominato “riconoscimento automatico delle qualifiche professionali”),

(b) sulla base dei diritti acquisiti, o

c) secondo la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ).

§ 78

Riconoscimento automatico delle qualifiche professionali
(1) Il Ministero riconosce automaticamente le prove di qualifiche formali rilasciate da un’autorità o istituzione competente di uno Stato membro che figurano nell’elenco delle prove di qualifiche formali (paragrafo 2) e che certifica che la persona interessata ha soddisfatto i requisiti minimi di formazione in conformità con la normativa vigente Comunità europee.

(2) Il Ministero pubblica nella Raccolta delle leggi ai sensi del diritto delle Comunità europee (punti V.2 e V.5 dell’Allegato V alla Direttiva 2005/36 / CE) un elenco delle prove dei titoli formali (di seguito “elenco di documenti”), che contiene

a) un certificato di qualifiche formali rilasciato nel territorio dello Stato membro che autorizza il titolare a esercitare la professione di infermiere generale o ostetrica,

b) il nome dell’autorità o dell’istituzione dello Stato membro che rilascia la prova delle qualifiche formali,

c) designazione di esperti nel paese di origine,

d) la data a partire dalla quale la formazione che porta al rilascio della prova di qualifiche formali nello Stato membro interessato soddisfa i requisiti minimi conformemente alle pertinenti direttive delle Comunità europee (di seguito “giorno di riferimento”);

e) se del caso, le altre condizioni che la prova di qualifiche formali deve soddisfare per essere riconosciuta automaticamente ai sensi del paragrafo 1.

(3) Il Ministero riconosce automaticamente un diploma rilasciato da un’autorità o istituzione competente di uno Stato membro, anche se non è incluso nell’elenco dei documenti (paragrafo 2), se il richiedente presenta con esso un certificato rilasciato dall’autorità competente autorità o istituzione dello Stato membro di origine. la persona ha soddisfatto i requisiti minimi di formazione in conformità con le direttive pertinenti delle Comunità europee e che lo Stato membro di origine conferisce gli stessi effetti a tale documento ai fini della professione di infermiera generale e ostetrica come sui documenti nell’elenco dei documenti.

(4) Ai fini dell’esercizio della professione di infermiera generale e ostetrica, ai documenti di cui ai paragrafi 2 e 3 nel territorio della Repubblica ceca sono concessi gli stessi effetti della prova delle qualifiche formali rilasciate nella Repubblica ceca.

§ 78a

Riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base dei diritti acquisiti
(1) Per diritto acquisito si intende il diritto di esercitare la professione medica nello Stato membro di origine alle stesse condizioni del titolare di documenti comprovanti la conformità ai requisiti minimi conformemente alla pertinente disposizione del diritto della Comunità europea, sulla base di prove delle qualifiche formali, se il professionista la preparazione che porta al rilascio del presente documento nello Stato membro di origine è iniziata prima della data di riferimento indicata nell’elenco dei documenti, anche se non soddisfa i suddetti requisiti minimi.

(2) Salvo quanto diversamente specificato di seguito, il Ministero riconosce le prove di qualifiche formali ai sensi del paragrafo 1 se il richiedente presenta allo stesso tempo un certificato rilasciato dall’autorità competente o dall’istituzione dello Stato membro di origine che attesti che ha esercitato come infermiera generale o ostetrica in quello Stato. di cui ai paragrafi da 3 a 8. Ai fini dell’esercizio della professione di infermiera generale e ostetrica, questi documenti nel territorio della Repubblica ceca avranno gli stessi effetti della prova delle qualifiche formali rilasciate nella Repubblica Ceca.

(3) La professione di infermiere generale deve essere svolta per almeno 3 anni consecutivi durante i 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato, se non diversamente specificato, e deve includere la piena responsabilità della pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell’assistenza infermieristica fornita al paziente senza supervisione professionale).

(4) La professione di ostetrica deve essere esercitata per almeno 2 anni consecutivi nei 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato.

(5) I paragrafi 3 e 4 non si applicano nel caso di documenti polacchi. I candidati in possesso di un certificato polacco di qualifica di infermiere generale che hanno iniziato la formazione prima del 1 ° gennaio 2004, a condizione che tale formazione non soddisfi i requisiti minimi per la formazione di infermieri generali ai sensi del diritto comunitario 19c ), devono esercitare la professione di infermiere generale per almeno:

a) 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato nel caso di titolare di una laurea in infermieristica (dyplom licencjata pielegniarstwa), o

b) 5 anni consecutivi durante i 7 anni precedenti la data di rilascio del certificato nel caso di titolare di un diploma in infermieristica (dyplom pielegniarki) o in un diploma in infermieristica (dyplom pielegniarki dyplomowanej) conseguito in una scuola medica professionale dopo la scuola secondaria istruzione (post-secondaria).

Le condizioni di cui alle lettere a) eb) non sono richieste per i laureati di un programma speciale di sviluppo della carriera ai sensi della legislazione speciale polacca (articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulla professione di infermiere, infermiere e ostetrica e alcune altre leggi)., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, voce 885).

(6) Un richiedente in possesso di un certificato di qualifica di ostetrica polacca, la cui formazione è iniziata prima del 1 ° gennaio 2004, a condizione che tale formazione non soddisfi i requisiti minimi per la formazione di ostetriche ai sensi del diritto comunitario 1 ), deve esercitare la professione di ostetrica almeno dopo tempo

a) 3 anni consecutivi durante i 5 anni precedenti la data di rilascio del certificato nel caso del titolare di una laurea in ostetricia (dyplom licencjata poloźnictwa), o

b) 5 anni consecutivi nei 7 anni precedenti la data di rilascio del certificato nel caso di titolare di un diploma di ostetrica (dyplom poloźnej) conseguito presso una scuola di medicina professionale dopo aver completato l’istruzione secondaria (post-secondaria).

Le condizioni di cui alle lettere a) eb) non sono richieste per i laureati di un programma speciale di sviluppo della carriera ai sensi della legislazione speciale polacca (articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulla professione di infermiere, infermiere e ostetrica e alcune altre leggi)., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, voce 885).

(7) Candidato in possesso di un certificato rumeno di qualifica di infermiere generale (Certificato di competenza professionale de assistente medico generico) o ostetrica (assistente medico di ostetrica-ginecologie) la cui formazione è iniziata prima del 1 ° gennaio 2007, se questa formazione non soddisfa i requisiti minimi requisiti per la formazione di infermieri generali o ostetriche ai sensi del diritto comunitario 1 ), la professione di infermiere o ostetrica generale deve essere esercitata per almeno 5 anni consecutivi nei 7 anni precedenti la data di rilascio del certificato.

(8) I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai candidati in possesso di una qualifica di “feldsher” rilasciata in Bulgaria prima del 31 dicembre 1999, anche se alcune delle loro attività sono identiche a quelle di infermiere generico.

(9) Analogamente alla prova delle qualifiche formali di cui al paragrafo 1, un documento rilasciato dall’autorità o dall’istituzione competente dello Stato defunto e il cui Stato successore è lo Stato membro di origine è riconosciuto se il richiedente presenta un certificato rilasciato da l’autorità competente o l’istituzione dello Stato membro di origine. che questo documento conferisce alla professione di infermiere generale e ostetrica gli stessi effetti del documento di cui al paragrafo 1. La conferma che il documento conferisce gli stessi effetti non è richiesta sui documenti rilasciato nel territorio della Repubblica democratica tedesca.

(10) I documenti cecoslovacchi sono considerati cechi.

§ 79

Idoneità medica
(1) Una persona che presenta un certificato medico richiesto per la professione di infermiera generale o ostetrica nello Stato membro di origine deve essere idoneo dal punto di vista medico; questo documento non deve essere più vecchio di 3 mesi al momento della presentazione.

(2) Se lo Stato membro di origine non richiede un certificato medico per la professione di infermiera generale o ostetrica, il Ministero prende in considerazione un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per dimostrare il soddisfacimento della condizione medica stabilita dalla presente legge (§ 3 par. 2).

§ 80

Integrità
(1) Per dimostrare la condizione di onorabilità (§ 3 paragrafo 3), si ritiene sufficiente presentare un estratto del casellario giudiziario o simile dello Stato membro di origine o un documento corrispondente rilasciato dall’autorità competente di lo Stato membro di origine; questo documento non deve essere più vecchio di 3 mesi al momento della presentazione.

(2) Se lo Stato membro di origine non rilascia il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne resa dall’offerente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro di origine o da un notaio stabilito nello Stato membro di origine.

§ 81

Procedimenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, procedimenti per il riconoscimento di altri titoli e procedimenti per il riconoscimento della competenza all’esercizio della professione medica o allo svolgimento di attività connesse alla prestazione di assistenza sanitaria
(1) Nei procedimenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali e nei procedimenti sul riconoscimento di altre qualifiche per l’esercizio della professione medica, la procedura deve essere conforme alla Parte Uno, Titolo IV della Legge sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali 19a ). Il procedimento si svolge individualmente o come procedimento congiunto.

(2) Se il richiedente a cui è stata emessa la decisione è qualificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale, il Ministero rilascia un certificato contemporaneamente all’emissione della decisione ai sensi del paragrafo 1 (§ 67 paragrafo 3).

(3) Sulla base di una decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali e di una decisione sul riconoscimento di altre qualifiche, il Ministero emetterà una decisione sul riconoscimento della competenza per esercitare la professione medica o per svolgere attività connesse alla fornitura di assistenza sanitaria.

§ 82

Verifica della conoscenza della lingua ceca
La conoscenza della lingua ceca è richiesta solo nella misura necessaria per lo svolgimento della professione medica pertinente. La capacità di esprimersi in lingua ceca è verificata dal Ministero

a) valutazione del certificato del test di lingua in lingua ceca o slovacca,

b) valutazione dell’istruzione completata in lingua ceca o slovacca, o

c) un colloquio; la procedura per la verifica della conoscenza della lingua ceca è determinata da un regolamento legale di attuazione.

§ 83

Uso della designazione di competenza
Una persona stabilita che è stata riconosciuta come qualifica professionale per l’esercizio della professione medica di infermiera generale o ostetrica ha il diritto di utilizzare la designazione di perizia ai sensi del § 5 o 6.

15 ) Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) N. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90 / 365 / CEE e 93/96 / CEE.

16 ) Direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

17 ) Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

18 ) Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.

19 ) Direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualifica e lo status dei cittadini di paesi terzi o apolidi come rifugiati o persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, e il contenuto della protezione concessa.

19a ) Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata.

19b ) Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), come modificata.

19c ) Sezione 10 paragrafo 4 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificato dalla legge n. 189/2008 Coll.

19d ) Decreto n. 39/2005 Coll., Che stabilisce i requisiti minimi affinché i programmi di studio acquisiscano la competenza professionale per esercitare la professione medica non medica. ”.

154. Nella prima parte, il titolo del titolo VIII recita: “RICONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA PER ESEGUIRE LA PROFESSIONE MEDICA E LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSISTENZA SANITARIA DI PERSONE DIVERSE DAI RICHIEDENTI DI CUI AL TITOLO VII”.

155. Al § 85 è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente:

” (1) Il presente titolo si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali e delle attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria alle persone alle quali non si applica il titolo VII.”.

Gli attuali paragrafi da 1 a 5 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 6.

156. Nel § 85, il paragrafo 2 recita:

” (2) Gli operatori sanitari che non sono le persone elencate nel titolo VII o che non hanno ottenuto una qualifica professionale in un altro Stato membro devono essere qualificati per esercitare nella Repubblica ceca sulla base del superamento di un test di approvazione, di dimostrazione dell’idoneità e dell’integrità medica e di esprimersi in lingua ceca; la capacità di esprimersi professionalmente in lingua ceca nella misura necessaria alle proprie attività è verificata durante lo svolgimento dell’esame di approvazione. “.

157. Nella sezione 85, dopo il paragrafo 3 è inserito il nuovo paragrafo 4 seguente:

” (4) Altri professionisti che hanno acquisito la competenza professionale in un modo non elencato nel titolo VII sono qualificati per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca sulla base di nostrificazione, dopo aver dimostrato l’idoneità e l’integrità medica e la verifica di la capacità di esprimersi professionalmente nelle lingue; la capacità di esprimersi professionalmente in lingua ceca nella misura necessaria alle proprie attività è verificata da un apposito esame. “.

Gli attuali paragrafi da 4 a 6 sono rinumerati come paragrafi da 5 a 7.

158. Nella Sezione 85, Paragrafo 5, le parole “entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda per la prova di omologazione” sono sostituite dalle parole “entro 240 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai sensi Paragrafi 2 e 3 ”.

159. Nel § 85, alla fine del paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti frasi: “Se il richiedente a cui è stata emessa la decisione è qualificato per esercitare la professione medica senza supervisione professionale, il Ministero rilascia un certificato insieme alla decisione sul riconoscimento dell’idoneità all’esercizio della professione medica (titolo VI). Qualora il candidato chieda scusa al Ministero per la partecipazione a una qualsiasi parte dell’esame di approvazione, la procedura è sospesa con delibera fino a quando il candidato si iscrive nuovamente all’esame di approvazione, ma per un massimo di 1 anno; trascorso questo tempo, il procedimento deve essere interrotto. Se il richiedente non supera alcuna parte dell’esame di approvazione, il Ministero, con decisione, respinge la domanda di riconoscimento dell’idoneità all’esercizio della professione medica o allo svolgimento di attività connesse alla prestazione di assistenza sanitaria. “.

160. Nel § 85, il paragrafo 6 recita:

” (6) Se le persone di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla loro competenza professionale o specialistica in uno degli Stati membri, il Ministero rinuncia al test di approvazione ed emette una decisione entro 90 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti dal Ministero. Nel caso di valutazione dell’idoneità professionale per esercitare la professione di infermiere generale o ostetrica, il Ministero valuta se il richiedente soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa che disciplina i requisiti minimi dei corsi di studio per ottenere l’abilità professionale per svolgere l’attività di medicina non medica. professione 19d). Se il richiedente soddisfa questi requisiti, il Ministero riconoscerà automaticamente la capacità di esercitare la professione ai sensi del titolo VII. Negli altri casi, il Ministero procederà ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 19a ) nel riconoscimento della competenza professionale . ”.

161. Nel § 85, il paragrafo 7 è soppresso.

162. Nella sezione 86 (1), la prima frase è sostituita dalle frasi “I laureati di programmi di studi medici accreditati condotti dalle università della Repubblica Ceca in una lingua diversa dal ceco sono professionalmente qualificati per esercitare la professione medica; nel territorio della Repubblica Ceca possono esercitare la loro professione dopo aver verificato la loro capacità di esprimersi professionalmente in lingua ceca. Il Ministero verifica la capacità di esprimersi in lingua ceca. “.

163. Nella Sezione 86 (2), le parole “che sono cittadini della Repubblica Ceca e” saranno cancellate.

164. La sezione 87 è abrogata.

165. La sezione 89, comprese le note nn. 21a e 21b, recita:

㤠89

Il Ministero può, senza riconoscimento della sua competenza ai sensi della Sezione 85, emettere una decisione su un permesso per esercitare la professione medica o le attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica ceca per un periodo determinato con una definizione delle attività che possono essere eseguita sulla base di questa decisione, se il richiedente

a) è invitato nella Repubblica Ceca da un’unità organizzativa statale, parte di un’unità organizzativa statale o una persona giuridica che svolge le attività di una scuola registrata in scuole e strutture scolastiche 19b ), un’università 2 ), un istituto di ricerca 21a ) o una struttura accreditata ai sensi della presente legge che acquisisce esperienza professionale o pratica,

b) è invitato nella Repubblica Ceca da una struttura medica per eseguire procedure una tantum, o

c) intende superare la parte pratica dell’esame di approvazione dopo aver superato le prime due parti dell’esame di approvazione, per il periodo stabilito dalla normativa che disciplina i dettagli dell’esame di attestazione, esami per il rilascio dell’attestato per la professione medica senza supervisione professionale , esami finali e regolamento di prova per questi test 21b ).

21a ) Ad esempio, Legge n. 341/2005 Coll., Sugli istituti di ricerca pubblici, come modificata.

21b ) Decreto n. 394/2004 Coll., Che disciplina i dettagli dell’esame di attestazione, esami per il rilascio di certificati per l’esercizio della professione medica senza supervisione professionale, esami finali di corsi di qualificazione accreditati, esami di approvazione e regolamento d’esame per questi esami . “.

166. Nella parte prima è inserito il seguente titolo IX, compreso il titolo e la nota 21g:

“TITOLO IX

REATI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
§ 89a

(1) Il Ministero controlla il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e impone sanzioni per gli illeciti amministrativi.

(2) Una persona fisica o giuridica, in qualità di gestore di una struttura accreditata, commette un illecito amministrativo:

a) svolgere istruzione di specializzazione, corso di qualificazione accreditato, insegnamento pratico ai sensi del § 45 par. d) o un corso certificato in conflitto con la decisione di concedere l’accreditamento,

b) in contrasto con il § 50 comma 1 lett. c) non è soggetto al controllo dell’offerta di istruzione specialistica, pratica professionale aggiuntiva o corso certificato,

c) in contrasto con il § 50 comma 1 lett. d) non conserva la documentazione sull’istruzione specializzata, sulla pratica professionale aggiuntiva o su un corso certificato,

d) in contrasto con il § 50 comma 1 lett. e) non annuncia una modifica delle condizioni relative all’erogazione di istruzione specialistica, pratica professionale aggiuntiva o corso certificato,

e) in contrasto con il § 50 comma 1 lett. f) non consente lo svolgimento della parte pratica dell’esame di attestazione, esame per verificare l’idoneità a esercitare la professione medica non medica senza supervisione professionale, esame finale di un corso di qualificazione accreditato, esame di approvazione, esame differenziale o periodo di adattamento,

f) in violazione del § 50 par.

(3) Una persona fisica o giuridica, in qualità di gestore di una struttura accreditata con residenza, commette un illecito amministrativo:

a) svolgere tirocini di specializzazione contravvenendo alla decisione di concessione dell’accreditamento,

b) in conflitto con § 60d lettera c) non è soggetta al controllo dell’offerta di istruzione specializzata,

c) in conflitto con § 60d lettera d) non conserva documentazione sull’istruzione specialistica,

d) in conflitto con § 60d lettera e) non consegna al Ministero, o all’organizzazione autorizzata, tutta la documentazione relativa ai partecipanti all’istruzione,

e) in conflitto con § 60d lettera a) non garantisce al residente il corretto completamento di tutte le parti del programma di specializzazione,

f) in conflitto con § 60d lettera b) non segnala una variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo per un luogo residenziale,

g) in conflitto con § 60d lettera f) non segnala la data di inizio e di fine dell’interruzione della formazione specialistica del residente.

(4) Verrà inflitta un’ammenda per un reato amministrativo

a) da CZK 5.000 a 50.000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 2 lettera d) e comma 3 lett f) eg),

b) da CZK 10.000 a CZK 100.000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 2 lettera a) ac), e) ed f) e comma 3 lett da a) ad e).

(5) Nel determinare la sanzione, si deve tener conto del periodo di tempo durante il quale è durata la violazione del dovere, delle circostanze in cui si è verificata la violazione e delle conseguenze di tale azione.

(6) Il procedimento per l’imposizione di una sanzione può essere avviato entro 1 anno dal giorno in cui il Ministero è venuto a conoscenza della violazione del dovere, ma non oltre 3 anni dal giorno in cui si è verificata la violazione del dovere.

(7) Non può essere inflitta un’ammenda se è stata inflitta un’ammenda per lo stesso comportamento ai sensi di altre norme legali.

(8) Il codice di procedura amministrativa si applica ai procedimenti per reati amministrativi.

(9) La multa sarà riscossa dal Ministero e la multa sarà a carico del bilancio dello Stato.

(10) Quando si riscuotono e si applicano le ammende inflitte, la procedura deve essere conforme a un regolamento legale speciale 21g ).

21g ) Legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di tasse e commissioni, come modificata. “.

I titoli IX e X esistenti sono indicati come titoli X e XI.

167. Nella Sezione 90 (1), le parole “trasferimento di specializzazioni in base alle precedenti normative legali a nuovi campi dell’istruzione specialistica, designazione di specialisti ‘esperienza e importo del pagamento per l’esame di attestazione, esame di approvazione ed esame per il rilascio di un certificato devono essere inserito dopo la parola “competenza”.

168. Nella sezione 90, alla fine del paragrafo 2, il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i):

” (F) un elenco di malattie, condizioni o difetti che escludono o limitano l’idoneità medica alla professione, il contenuto degli esami medici e le indicazioni del referto medico;

g) il corso di specializzazione e la procedura per la sua interruzione o cessazione,

h) procedura per verificare la conoscenza della lingua ceca,

(i) la procedura per il bando del concorso per la residenza, lo svolgimento del concorso per la residenza ed i criteri di base per la selezione del residente. “.

169. Nel § 90, il paragrafo 3 è soppresso.

170. Nel § 91, paragrafo 1, comprese le note n. 21c, 21d e 21e, si legge:

” (1) La partecipazione dei membri alle riunioni della Commissione di accreditamento, delle commissioni di attestazione, esame e approvazione istituite dal Ministero, o da un’organizzazione autorizzata, è un altro atto di interesse generale 21c ), a cui hanno diritto i membri della commissione al risarcimento. Tuttavia, i membri della commissione che non sono impiegati o hanno un rapporto di lavoro simile hanno diritto a un risarcimento per il mancato guadagno per il periodo di carica come membro della commissione nel loro importo comprovato, ma non superiore al salario medio nell’economia nazionale annunciato e pubblicato dal Ministero del lavoro e degli affari sociali nella Raccolta di leggi per l’occupazione 21d ). Ai membri della commissione viene corrisposta un’indennità di viaggio in conformità con una normativa legale speciale per i dipendenti 21e ).

21c ) Articoli 200 e segg. Codice del Lavoro.

21d ) Legge n. 435/2004 Coll., Sull’occupazione, come modificata.

21e ) § 156 e segg. del Codice del lavoro. ”.

171. Nella sezione 91, i nuovi paragrafi 2 e 3 sono inseriti dopo il paragrafo 1, che, inclusa la nota n. 21f, recita come segue:

“ (2) L’ esame di attestazione, l’esame di approvazione e l’esame per il rilascio di un certificato devono essere effettuati dal Ministero, o da un’organizzazione autorizzata, a pagamento a carico del richiedente. L’importo del risarcimento è determinato dal governo mediante regolamento. Se i test di cui alla prima frase sono effettuati da un’organizzazione autorizzata, questo pagamento è il reddito dell’organizzazione autorizzata 21f ).

(3) I membri della commissione di accreditamento, delle commissioni di attestazione, esame e approvazione sono tenuti a mantenere la riservatezza sui fatti di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle attività in dette commissioni; ciò non si applica se sono stati liberati da tale obbligo.

21f ) Sezione 53 della legge n. 218/2000 Coll., Sulle regole di bilancio e sulla modifica di alcuni atti correlati (regole di bilancio), come emendata. “.

Gli attuali paragrafi da 2 a 4 sono rinumerati come paragrafi da 4 a 6.

172. Un nuovo § 91a è inserito dopo il § 91, che, compreso il titolo, recita:

㤠91a

Esperienza professionale
(1) Al fine di completare la pratica professionale in una struttura accreditata nella Repubblica Ceca, un dipendente può essere temporaneamente assegnato a svolgere un lavoro per un’altra persona fisica o giuridica (di seguito “altra persona”) sulla base di un contratto scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore alle condizioni stabilite in un contratto scritto datore di lavoro e un’altra persona, ma non più del tempo necessario per acquisire qualifiche, conoscenze e abilità professionali o specialistiche nel contesto dell’apprendimento permanente (di seguito “tirocinio”).

(2) Il contratto del datore di lavoro con il dipendente sull’assegnazione temporanea del dipendente ad un’altra persona per il tirocinio contiene in particolare

a) il nome e la sede legale dell’altra persona alla quale l’agente è assegnato per il tirocinio,

b) il luogo del tirocinio, il giorno del tirocinio, il periodo per il quale è organizzato il tirocinio,

c) la nomina di un formatore dipendente di altra persona, autorizzato ad affidare il lavoro al dipendente durante il tirocinio ea controllarlo,

d) le condizioni della dichiarazione unilaterale del lavoratore e del datore di lavoro sulla cessazione del tirocinio prima della fine del periodo concordato.

Un’altra persona non può intraprendere azioni legali contro il dipendente per conto del datore di lavoro.

(3) Il contratto del datore di lavoro con un’altra persona sull’assegnazione temporanea di un dipendente per uno stage contiene in particolare:

a) nome, o nomi, cognomi o cognomi di nascita, cittadinanza, data e luogo di nascita e residenza del dipendente temporaneamente assegnato,

b) il tipo di lavoro che deve svolgere il membro del personale distaccato durante il tirocinio; il tipo di lavoro deve essere conforme al programma educativo,

c) determinazione del periodo per il quale il dipendente temporaneamente assegnato svolgerà un tirocinio presso altra persona,

d) luogo di stage,

e) la data di inizio del distacco del tirocinio presso un’altra persona.

(4) Deve essere valutata l’idoneità medica al lavoro svolto nell’ambito del tirocinio e deve essere fornita ai dipendenti cure di prevenzione occupazionale dalla struttura di prevenzione occupazionale di un’altra persona per la durata del tirocinio. ”.

173. La sezione 92, inclusa la nota a piè di pagina n. 23, recita:

㤠92

È vietato svolgere una professione medica non medica o attività legate alla fornitura di assistenza sanitaria nella Repubblica Ceca da parte di persone che non sono qualificate per svolgere questa professione o per svolgere queste attività ai sensi della presente legge, anche temporaneamente o occasionalmente. È inoltre vietato utilizzare la designazione di perizia da parte di persone che non sono qualificate per esercitare la professione medica non medica o per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria ai sensi della presente legge 23 ).

23 ) Articoli 21 e 24 della legge n. 200/1990 Coll., Sui reati, come modificata. “.

174. La sezione 93 è abrogata.

175. La sezione 94 recita:

㤠94

(1) Sulla base di una richiesta scritta di un professionista medico, il Ministero rilascia un certificato che conferma la professione medica continuativa del richiedente nella Repubblica ceca in conformità con le normative legali e un certificato che conferma che il richiedente possiede un certificato di professionista o specializzazione competenza per la professione medica.

(2) Il Ministero rilascia, su richiesta scritta, infermieri generali o ostetriche che intendono esercitare la loro professione in uno degli Stati membri e hanno acquisito qualifiche professionali o specialistiche nella Repubblica Ceca e che soddisfano i requisiti minimi di formazione per infermieri generali o ostetriche secondo quanto previsto dal Regolamento della Comunità Europea 1 ), un certificato attestante che la competenza professionale o specialistica ottenuta è equivalente alla formazione prevista da tale Regolamento.

(3) Sulla base di una richiesta scritta, il Ministero rilascia un’infermiera o un’ostetrica generale che intende esercitare la sua professione in uno degli Stati membri e ha acquisito una competenza professionale nella Repubblica Ceca che non soddisfa tutti i requisiti di formazione per infermieri ai sensi del regolamento della Comunità Europea pertinente 1 ) e che attesti il ​​completamento con successo della formazione iniziata prima del 1 maggio 2004, un certificato che attesti che il richiedente ha effettivamente e legalmente esercitato l’attività di infermiere generale o ostetrica per almeno 3 anni consecutivi durante i 5 anni precedente la data di rilascio del certificato.

(4) Sulla base di una richiesta scritta di un’infermiera generale o di un’ostetrica che intende esercitare la sua professione in uno degli Stati membri e ha acquisito una qualifica professionale o specialistica nella Repubblica ceca che non corrisponde all’attuale designazione di medico professione, il Ministero rilascia, secondo la legge, la competenza professionale o specialistica nella professione di infermiere generale o ostetrica e che la sua competenza professionale è considerata equivalente alle qualifiche e alla designazione di idoneità professionale attualmente applicabili a tali professioni.

(5) Sulla base di una richiesta scritta di un professionista medico, il Ministero rilascia un certificato attestante che il livello di qualifica raggiunto è identico a uno dei livelli specificati in conformità con la normativa della Comunità europea 1 ) . La prima frase si applica al certificato che attesta la competenza professionale acquisita per tutte le professioni mediche ad eccezione della professione di infermiere e ostetrica generale o al certificato che conferma la competenza specialistica acquisita per tutte le professioni mediche, comprese le specializzazioni per infermieri generali e ostetriche.

(6) Sulla base di una richiesta scritta di un professionista medico, il Ministero rilascia un certificato attestante che il professionista medico soddisfa la condizione di idoneità o integrità medica ai sensi della presente legge. Il certificato è valido per 3 mesi dalla data di emissione.

(7) Sulla base di una richiesta scritta di un professionista medico, il Ministero rilascia un certificato che conferma altri fatti che facilitano la libera circolazione delle persone all’interno degli Stati membri risultanti dalla presente legge o dalla normativa pertinente della Comunità europea.

(8) I certificati di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono inoltre rilasciati dal Ministero su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro. “.

Arte. VIII

Disposizioni temporanee
1. I laureati di corsi di laurea magistrale o di laurea magistrale che sono stati ulteriormente accreditati come programmi medici ricevono una decisione dal Ministero competente per esercitare la professione medica pertinente se il campo di studio completato soddisfa il contenuto e l’ambito dei requisiti minimi per il programma di studio stabilito dalla normativa di attuazione.

2. Sulla base di una domanda, il Ministero, con decisione, concede l’idoneità professionale per esercitare la professione di tossicodipendente ai sensi della Sezione 21a della Legge n. 96/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente Atto,

a) i laureati di almeno tre anni di studio nei settori della specializzazione sociale, psicologica o pedagogica speciale dopo aver dimostrato almeno 5 anni di svolgimento di attività corrispondenti alla professione di tossicodipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge, o

b) agli infermieri generici dopo aver dimostrato almeno 5 anni di esercizio di attività corrispondenti alla professione di tossicodipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero, con decisione, concederà competenze specialistiche ai terapisti della vista ai sensi della Sezione 23a della Legge n. 96/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, dopo aver dimostrato almeno 5 anni di attività corrispondente alla professione di terapista visivo della legge.

4. Persone fisiche che richiedono un certificato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che dimostrano la propria competenza professionale per esercitare la professione di assistente biotecnico ai sensi della sezione 20a della legge n. 96/2004 Coll., As modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà rilasciato un certificato per un periodo di 6 anni se dimostrano almeno

a) 1 anno di esercizio di una professione relativa all’applicazione di dispositivi medici nel campo della tecnologia biomedica negli ultimi 6 anni nella gamma di almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale specificato, o

b) 2 anni di esercizio di una professione relativa all’applicazione di dispositivi medici nel campo della tecnologia biomedica degli ultimi 6 anni nel range di almeno un quinto dell’orario di lavoro specificato

e la partecipazione all’apprendimento permanente nel campo o in campi correlati.

5. Persone fisiche che richiedono un certificato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che dimostrano la loro competenza professionale per esercitare la professione di tossicodipendente ai sensi della Sezione 21a della Legge n. dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà rilasciato un certificato per un periodo di 6 anni se ne risulterà almeno

a) 1 anno di esercizio di una professione in un’area corrispondente alle attività ai sensi della Sezione 21a (2) dal periodo degli ultimi 6 anni nella misura di almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale specificato, o

b) 2 anni di esercizio di una professione in un’area corrispondente alle attività ai sensi dell’articolo 21a (2) dal periodo degli ultimi 6 anni nell’ambito di almeno un quinto dell’orario di lavoro specificato

e la partecipazione all’apprendimento permanente nel campo o in campi correlati.

6. Persone fisiche che richiedono un certificato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che dimostrano la propria competenza professionale per esercitare la professione di terapista visivo ai sensi dell’articolo 23a della legge n. 96/2004 Coll., As modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà rilasciato un certificato per un periodo di 6 anni anche senza l’acquisizione di competenze specialistiche, se comprovano almeno 5 anni di svolgimento di attività corrispondenti alla professione di terapista visivo, di cui almeno

a) 2 anni di esercizio di una professione in un’area corrispondente alle attività ai sensi della Sezione 23a (3) dal periodo degli ultimi 6 anni nella misura di almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale specificato, o

b) 3 anni di esercizio della professione nell’area corrispondente alle attività di cui all’art. 23a cpv.

e la partecipazione all’apprendimento permanente nel campo o in campi correlati.

Arte. IX

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi il testo completo della Legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative all’assistenza sanitaria e di modifica alcuni atti correlati (legge sulle professioni non mediche), come segue da leggi successive.

PARTE QUARTA

Modifica della legge sull’Ordine dei chirurghi veterinari della Repubblica ceca
Arte. X

La legge n. 381/1991 Coll., Sull’Ordine dei chirurghi veterinari della Repubblica ceca, modificata dalla legge n. 318/2004 Coll., È modificata come segue:

1. Nel § 2 comma 1 lett. f) compresa la nota 1, recita come segue:

” F) rilascia un certificato di conformità alle condizioni per lo svolgimento delle attività di cura e prevenzione veterinaria stabilite nella legge veterinaria e un certificato di appartenenza alla Camera e, se del caso, un certificato di altri fatti ai sensi della presente legge, il veterinario Legge e legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1 )

1 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

Le note a piè di pagina esistenti 1, 1a e 1b sono indicate come note a piè di pagina 1a, 1b e 1c, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

2. Nel § 2 comma 1 lett. g) le parole “, in altri Stati contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e nella Confederazione svizzera (di seguito” uno Stato membro dell’Unione europea “), sono inserite dopo” l’Unione “.

3. Al § 2 paragrafo 2, la lettera c) è soppressa.

Le lettere esistenti da d) aj) sono indicate come lettere da c) a i).

4. Nel § 2, i paragrafi 3 e 4, compresa la nota 1c, sono cancellati.

5. Nel § 4 paragrafo 2 lettera a) si legge:

” (A) ha presentato la prova del rispetto delle condizioni per lo svolgimento delle attività di trattamento e prevenzione veterinaria in conformità con la legge veterinaria,”.

6. Nella sezione 5a (1), le parole “stabilito nel territorio” sono sostituite dalle parole “un cittadino”, alla fine del testo della prima frase le parole “secondo la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1 ) “vengono aggiunti e la seconda frase viene eliminata.

7. Nel § 5a, il paragrafo 3 è soppresso.

Gli attuali paragrafi 4 e 5 sono rinumerati come paragrafi 3 e 4.

8. Nel § 5a, alla fine del testo del paragrafo 4, le parole “e § 6 paragrafo 3 lettera b) “.

9. La sezione 7, compreso il titolo, è abrogata.

PARTE QUINTA

Modifica della legge sull’assistenza fitosanitaria e sulla modifica degli atti connessi
Arte. XI

Legge n. 326/2004 Coll., Sulle cure fitosanitarie e sulla modifica di alcuni atti correlati, come modificata dalla legge n. 626/2004 Coll., Legge n. 444/2005 Coll. e la legge n. 131/2006 Coll., è modificata come segue:

1. Al § 2 (1), la seguente nuova lettera u) è inserita dopo la lettera t):

“( U)” Stato membro dell’Unione europea “indica uno Stato membro dell’Unione europea, uno Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera (di seguito denominato” Stato membro dell’Unione europea “).”

Le lettere esistenti u) ev) sono indicate come lettere v) ew).

2. Nel § 84 è aggiunto il paragrafo 4, che, inclusa la nota n. 63, recita come segue:

” (4) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che sono stabiliti in un altro Stato membro possono svolgere l’attività di cui al paragrafo 1 nel territorio della Repubblica ceca occasionalmente o temporaneamente sulla base della verifica delle qualifiche professionali ai sensi della legge sulla Riconoscimento delle qualifiche professionali 63 ). I diritti e gli obblighi dei titolari di permesso ai sensi delle disposizioni del titolo VIII della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 63 ) si applicano mutatis mutandis a tali persone .

63 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

3. Al § 86 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

” (8) Per persona professionalmente qualificata ai sensi del comma 2 lett b) cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che sono stabiliti in un altro Stato membro, che svolgono nel territorio della Repubblica Ceca occasionalmente o temporaneamente l’attività di manipolazione di prodotti sulla base della verifica della qualifica professionale ai sensi della legge sul riconoscimento del Viene considerata anche la qualifica professionale 63 ). I diritti e gli obblighi dei titolari di permesso ai sensi delle disposizioni del titolo VIII della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 63 ) si applicano mutatis mutandis a tali persone . ”.

PARTE SESTA

Modifica della legge sull’esercizio della professione di architetto autorizzato e sull’esercizio della professione di ingegneri e tecnici autorizzati attivi nel settore delle costruzioni
Arte. XII

Legge n. 360/1992 Coll., Sull’esercizio della professione di architetti autorizzati e sull’esercizio della professione di ingegneri e tecnici autorizzati attivi nel settore edile, come modificata dalla Legge n. 164/1993 Coll., Legge n. 275 / 1994 Coll. e la legge 224/2003 Coll., è modificata come segue:

1. La sezione 1, inclusa la nota 1, recita:

㤠1

Questa legge regola

a) lo status, i diritti e gli obblighi degli architetti autorizzati,

b) la posizione, i diritti e gli obblighi degli ingegneri e dei tecnici autorizzati attivi nella costruzione,

c) le modalità e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione,

d) l’ istituzione, l’autorità e la competenza della Camera degli architetti ceca e della Camera ceca degli ingegneri e tecnici autorizzati in edilizia (di seguito denominata “Camera”),

e) condizioni per lo svolgimento delle attività selezionate in edilizia in conformità con il diritto della Comunità Europea 1 ).

1 ) Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. “.

2. Nella Sezione 4, Paragrafo 2, Lettere da a) ac) recitano come segue:

” (A) architettura,

b) pianificazione del territorio,

(c) architettura del paesaggio. “.

3. Nella Sezione 4, Paragrafo 3, le parole “senza specificazione del campo” sono sostituite dalle parole “con portata generale”.

4. Al § 4, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

„ (4) L’ autorizzazione con competenza generale autorizza a svolgere attività ai sensi del § 17 lett. da a) a l) della presente legge. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera a) a) autorizza a svolgere attività ai sensi del § 17 lett a), b), d) af), g) al) della Legge. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera a) b) autorizza a svolgere attività ai sensi del § 17 lett a), e), f), k) el) della presente legge. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera a) c) autorizza a svolgere attività ai sensi del § 17 lett c), e), f), h) al) della presente legge. I dettagli sul campo di applicazione nei singoli campi sono indicati nelle Regole di autorizzazione emanate dalla Camera. “.

5. Nel § 7 paragrafo 1 lettera b) comprese le note a piè di pagina n. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f e 3g si legge:

” (B) è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera (di seguito” Stato membro “) o un membro della sua famiglia 3a ) o un cittadino di uno Stato membro diverso da

1. ha ottenuto lo status di residente di lungo periodo nella Comunità europea nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro 3b ),

2. è stata consentita la residenza nella Repubblica ceca a fini di ricerca scientifica 3c ),

3. ha ottenuto asilo o protezione sussidiaria nella Repubblica ceca, o è un familiare di una persona di cui al punto 1 o 2, se gli è stata concessa la residenza di lungo periodo nella Repubblica ceca 3d ) o è concesso asilo o protezione sussidiaria per il ricongiungimento familiare 3e ),

4. il soggiorno nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro è stato autorizzato per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato 3f ),

5.è stato autorizzato a risiedere nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro perché vittima della tratta di esseri umani o ha ricevuto assistenza per l’immigrazione illegale e sta collaborando con le autorità competenti 3g ), e

(3 bis ) Articoli 23 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di gli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 1612/68 e abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75 / 35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / CEE.

3 ter ) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (a) e (c) e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

3c ) Articolo 12, lettera a) a) Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

3d ) Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) b) Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare.

(3 sexies ) Articolo 26, paragrafi 1 e 3, e articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alle norme minime che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi devono rispettare per richiedere lo status rifugiato o persona bisognosa di protezione internazionale per altri motivi e il contenuto della protezione concessa.

(3 septies ) Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2004/114 / CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

(3 octies ) Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2004/81 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un’azione per facilitare immigrazione e che collaborano con le autorità competenti. “.

Le note a piè di pagina 3a, 3b, 3c e 3d esistenti sono indicate come note a piè di pagina 3h, 3i, 3j e 3k, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

6. Nel § 8, paragrafo 2, inclusa la nota 3i, si legge:

„ (2) Per educazione ai sensi del § 7 paragrafo 1 lett. e) per ogni tipo di autorizzazione:

a) per autorizzazione ai sensi del § 3 lett a) istruzione superiore 3h ) ottenuta studiando nel campo dell’architettura in un programma di studi magistrale; per l’autorizzazione per il campo di cui al § 4 comma 2 lett. a) l’istruzione deve soddisfare le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’allegato,

b) per autorizzazione ai sensi del § 3 lett b) istruzione universitaria 3h ) ottenuta studiando in un campo di studio nell’area specificata al § 5 comma 3 o un campo di studio correlato in un corso di laurea triennale con un periodo di studio standard di almeno quattro anni o in un corso di laurea magistrale programma,

c) per autorizzazione ai sensi del § 3 lett c) istruzione superiore 3h ) ottenuta studiando in un campo di studio dell’area specificata al § 5 comma 3 o un campo di studio correlato, in un programma di studi di laurea triennale o magistrale, o istruzione professionale secondaria o superiore di simile campo di studio 3i ).

3i ) Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), e successive modifiche. “.

7. Al § 8, il seguente nuovo paragrafo 5 è inserito dopo il paragrafo 4:

” (5) La Camera può, in casi giustificati, concedere un’esenzione dal requisito ai sensi del § 7 par. (a) o (b). “

Gli attuali paragrafi da 5 a 8 sono rinumerati come paragrafi da 6 a 9.

8. Nel § 8 paragrafo 6 lett. (a) le parole “corso di laurea di primo livello o” sono soppresse.

9. Nella Sezione 13, Paragrafo 1, dopo la seconda frase è inserita la seguente frase: “Persona a cui è stata concessa l’autorizzazione ai sensi della Sezione 4, Paragrafo 2, Lettera c) può utilizzare la designazione “architetto paesaggista autorizzato”. “.

10. Dopo la Sezione 15b, viene inserita una nuova Sezione 15c, che, compreso il titolo, recita come segue:

㤠15c

Società a responsabilità limitata costituite allo scopo di esercitare la professione
(1) Se persone autorizzate svolgono professioni come soci in una società a responsabilità limitata costituita allo scopo di esercitare una professione ai sensi della presente legge, le persone autorizzate devono essere rappresentate nella maggioranza di tali società tra soci e dirigenti; se l’azienda ha un unico partner o agente, può essere solo una persona autorizzata.

(2) Le persone autorizzate che sono soci dell’azienda svolgono la professione per conto dell’azienda e per suo conto; le disposizioni della presente legge sulla responsabilità delle persone autorizzate per l’esercizio della professione non sono interessate da questa disposizione. “.

11. Nel § 23 paragrafo 6 lettera j) si legge:

” (J) pubblicare standard e documentazione sulle prestazioni”,

12. Nella Sezione 23, Paragrafo 7, alla fine del testo della Lettera c), sono aggiunte le parole “e che ha il diritto di utilizzare una designazione professionale ai sensi della presente Legge”.

13. Nel § 23 paragrafo 7 let. d) le parole “prova di qualifiche formali” sono sostituite dalle parole “prova di qualifiche formali”.

14. Al § 23, alla fine del paragrafo 7, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera e):

” E) prova che l’attività di costruzione selezionata è un’attività regolamentata ai sensi della presente legge.”.

15. Nel § 25 paragrafo 4 let. b) la parola “royalties” è soppressa.

16. Nella sezione 25 (4), la seguente nuova lettera c) è inserita dopo la lettera b):

” (C) approvare gli standard di prestazione e la documentazione,”

Le lettere esistenti da c) a i) sono indicate come lettere da d) a j).

17. Nella sezione 30a (1), le parole “cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito” Stato membro “) che hanno acquisito” sono sostituite dalle parole “persone di cui alla sezione 7 (1) ( un)”. b) che hanno ottenuto ».

18. Nella sezione 30b (1), le parole “prova di qualifica formale” sono sostituite dalle parole “prova di qualifica formale”.

19. Nel § 30b, il paragrafo 2 è soppresso.

Gli attuali paragrafi 3 e 4 sono rinumerati come paragrafi 2 e 3.

20. Nel § 30b, il paragrafo 2 recita:

” (2) Il Ministero per lo Sviluppo Regionale annuncerà e aggiornerà continuamente mediante una comunicazione nella Raccolta delle leggi in conformità con la pertinente Direttiva della Comunità Europea sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali 1 ):

a) un elenco delle prove dei titoli di studio formali rilasciati nei territori di altri Stati membri che sono automaticamente riconosciuti ai sensi del punto 1.1 dell’allegato, nonché delle istituzioni e degli organismi che li rilasciano, e il primo anno accademico per l’istruzione e formazione. questi documenti vengono rilasciati,

b) un elenco delle prove dei titoli formali rilasciati nel territorio di altri Stati membri riconosciuti sulla base dei diritti acquisiti ai sensi del punto 3.1 dell’allegato, nonché delle istituzioni e degli organismi che li hanno rilasciati e dell’ultimo anno accademico in cui è iniziata l’istruzione e la formazione sulla base delle quali sono stati rilasciati questi documenti. “.

21. Le sezioni 30c e 30d, compresi i titoli e la nota 9a, recitano come segue:

㤠30c

Diritti e doveri
(1) Le attività delle persone stabilite nel territorio della Repubblica Ceca sono disciplinate dalla presente legge, nonché dai regolamenti interni della Camera.

(2)Le persone in visita che sono registrate presso la Camera ma non sono i suoi membri sono analogamente soggette alle disposizioni del § 11 paragrafo 4, § 13 paragrafi da 4 a 6, § 16 a 19, § 20 par. a) eb), § 20 paragrafo 2, § 21 e 22 della presente legge. Le disposizioni dei § 10 e 11, § 13 paragrafo 1 e § 20 paragrafo 1 lett. c) della presente legge e le disposizioni delle Regole professionali ed etiche e delle Regole disciplinari e di conciliazione e delle Regole della concorrenza della Camera pertinente si applicano agli ospiti in modo appropriato. Le disposizioni della sezione 13, paragrafi 2 e 3 e le sezioni da 14 a 15c della presente legge non si applicano alle persone in visita. Le disposizioni della seconda frase non si applicano allo svolgimento di un’attività selezionata nel territorio della Repubblica Ceca da parte di una persona in visita, a meno che il rispetto degli obblighi da loro stabiliti possa essere ragionevolmente richiesto a tale persona a causa di tutte le circostanze, e in particolare il fatto che si tratti di una prestazione temporanea o occasionale dell’attività selezionata.

§ 30d

Ente di riconoscimento
(1) La Camera degli architetti ceca è un organismo di riconoscimento per la valutazione delle qualifiche professionali e altre qualifiche per lo svolgimento di attività selezionate ai sensi del § 4 par. a) procede secondo l’Allegato, e se la qualifica professionale non può essere riconosciuta in tal modo, si procede secondo la Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 9a ). Se si tratta di attività elencate al § 4 comma 2 lett. b) ec), procederà in conformità alla legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

(2) La Camera ceca degli ingegneri e dei tecnici autorizzati attivi nell’edilizia è un organismo di riconoscimento per la valutazione delle qualifiche professionali e di altre competenze per lo svolgimento di attività selezionate ai sensi del § 5 par. a) procede secondo l’Allegato, e se la qualifica professionale non può essere riconosciuta in questo modo, procede secondo la Legge sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali. Se le attività elencate al § 5 comma 3 lett. da b) ak), procede in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3) La tassa per la presentazione di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali per un importo di 2.000 CZK è il reddito delle camere.

9a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificato. “.

La nota a piè di pagina 9a esistente è indicata come nota a piè di pagina 9b, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

22. Nel § 30e, il paragrafo 1 recita:

” (1) In caso di riconoscimento di qualifiche professionali e altre qualifiche, l’organismo di riconoscimento inserisce immediatamente una registrazione nell’elenco delle persone registrate.”.

23. Nel § 30e, il paragrafo 2 è soppresso.

Gli attuali paragrafi 3 e 4 sono rinumerati come paragrafi 2 e 3.

24. Nella sezione 30e (3), le parole “e 30o” sono cancellate.

25. Nel § 30f, il paragrafo 3 è soppresso.

26. Nella sezione 30g (1), le parole “chi ha dimostrato di soddisfare i requisiti per la qualifica” sono sostituite dalle parole “per il quale è stata riconosciuta una qualifica professionale o altra competenza”.

27. Nel § 30i i paragrafi 2 e 3 recitano:

« (2) Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve essere accompagnata da documenti giustificativi

a) qualifica professionale,

b) integrità,

c) conclusione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità per danni causati durante lo svolgimento delle attività,

d) pagamento del canone previsto dalla disposizione del § 30d comma 3 per l’accettazione della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3) Il documento di cui al comma 2 lett b) non deve essere più vecchio di 3 mesi. “.

28. Nel § 30i, il paragrafo 4 è soppresso.

29. Nella sezione 30j, le parole “numero con cui è registrato alla Camera” sono sostituite dalle parole “timbro con l’emblema nazionale della Repubblica ceca 6 ), il nome della persona stabilita, il numero sotto il quale è iscritta nell’elenco delle persone iscritte tenuto dalla Camera e nel campo contrassegnato., o specializzazione “.

30. Nella sezione 30k (2), la seconda frase è sostituita dalla frase “I termini per l’esecuzione di questi atti sono regolati dalla legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 9c ).”.

La nota 9c recita:

” 9c ) Sezione 32 paragrafo 4 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificato.”.

31. Nel § 30k, il paragrafo 3 è soppresso.

L’attuale paragrafo 4 è rinumerato come paragrafo 3.

32. La sezione 30l, compreso il titolo, recita:

㤠30l

Attività dell’ente di riconoscimento
(1) Un richiedente la cui qualifica professionale e altra competenza è stata riconosciuta deve essere inserito dall’organismo di riconoscimento nell’elenco delle persone registrate [§ 23 par. E)].

(2) Se l’organismo di riconoscimento non riconosce la qualifica professionale o altra competenza del richiedente, emette una decisione che respinge la domanda di registrazione nell’elenco delle persone registrate. “.

33. La sezione 30n, comprese le note 9d e 9e, recita:

㤠30n

Prima di iniziare lo svolgimento dell’attività selezionata nel territorio della Repubblica Ceca, l’ospite è obbligato a presentare una notifica completa all’organismo di riconoscimento ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 9d ) (di seguito denominata ” notifica”). Prima di iniziare lo svolgimento di un’attività selezionata nel territorio della Repubblica Ceca da parte di una persona in visita, l’organismo di riconoscimento può richiedere la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 9e ).

9d ) Sezione 36a della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla Legge n. 189/2008 Coll.

9e ) Sezione 36b della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla Legge n. 189/2008 Coll. “.

34. La sezione 30o, compreso il titolo, è abrogata.

35. La sezione 30r recita:

㤠30r

Se la persona ospite soddisfa i requisiti della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organismo di riconoscimento la inserisce immediatamente nell’elenco delle persone registrate [§ 23 par. e)] e rilascia un certificato alla registrazione. “

36. Nella sezione 31, le parole “in un tribunale generale” sono sostituite dalle parole “ai sensi di una norma giuridica speciale 9b )”.

37. Al § 32, il paragrafo 4 è soppresso.

38. Nell’allegato 1, il titolo recita: “Procedura e requisiti per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”.

39. Nell’allegato 1, il titolo del punto 1 recita: «1. Riconoscimento delle qualifiche professionali armonizzate “.

40. Nell’allegato n. 1, ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, le parole “qualifica formale” sono sostituite dalle parole “qualifica conseguita”.

41. Nell’allegato n. 1, al punto 1.5, le parole “titolo di studio formale” sono sostituite dalle parole “titolo di studio conseguito” e le parole “o studio di architettura” sono soppresse.

42. Nell’allegato n. 1, il punto 1.6 recita:

“1.6. e)].”.

43. Nell’allegato 1, il punto 2 è soppresso.

Gli attuali punti da 3 a 6 sono indicati come punti da 2 a 5.

44. Nell’allegato n. 1, punto 2, compreso il titolo, si legge:

” 2. Riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base dei diritti acquisiti

2.1 L’organismo di riconoscimento deve riconoscere la prova delle qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro a una persona ai sensi del § 7 par. a) ob), se questo documento è incluso nell’elenco dei titoli di studio rilasciati in altri Stati membri e riconosciuti sulla base dei diritti acquisiti, che il Ministero dello sviluppo regionale emette con una comunicazione nella Raccolta delle leggi, [§ 30b cpv. b)] ed è stato rilasciato sulla base di attività di istruzione e formazione iniziate non oltre l’anno accademico indicato in questo elenco.

2.2 L’organismo di riconoscimento deve riconoscere la prova delle qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro a una persona ai sensi del § 7 par. a) ob), che alla data di riferimento era già autorizzato in quello Stato membro a svolgere un’attività analoga a quella di cui al § 4 par. a) o al § 5 comma 3 lett. a) o la cui istruzione e formazione sulla base delle quali tale autorizzazione è stata concessa in uno Stato membro ha avuto inizio prima della data di riferimento. La data di riferimento indica la data:

1. 1o gennaio 2007 per Romania e Bulgaria,

2. 1 ° maggio 2004 per Estonia, Cipro, Lituania, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia,

3. 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia,

4. 5. Agosto 1987 per gli altri Stati membri, ad eccezione della Repubblica ceca.

Tale prova di qualifiche formali deve essere accompagnata da un certificato dello Stato membro che ha rilasciato la prova di qualifiche formali che la persona interessata era autorizzata prima della data di riferimento nel suo territorio a esercitare un’attività simile a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 2 (un). a) o al § 5 comma 3 lett. a) con un titolo professionale appropriato e di aver effettivamente esercitato tale attività per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il ​​rilascio del presente certificato.

2.3 Il documento di cui al punto 3.1 o 3.2, anche se non soddisfa i requisiti minimi di cui ai punti 1.2 e 1.3, è riconosciuto equivalente alla prova dei titoli formali rilasciati nella Repubblica Ceca, richiesta per l’inizio del attività ai sensi del § 4 par. a) o § 5 comma 3 lett. e).”.

45. Nell’allegato 1, il punto 3 è soppresso.

Gli attuali punti 4 e 5 sono indicati come punti 3 e 4.

46. Nell’allegato 1, punto 3, le parole “qualifiche formali ed esperienza professionale” sono sostituite dalle parole “qualifiche professionali”.

47. Nell’allegato 1, il punto 4 è soppresso.

48. L’ allegato 2 è soppresso.

Nell’Allegato n. 1, le parole “Allegato n. 1” sono sostituite dalla parola “Allegato”.

Arte. XIII

Disposizione transitoria
Certificati con l’attuale designazione dei campi ai sensi del § 4 par. poi scadono.

Arte. XIV

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi il testo completo della Legge n. 360/1992 Coll., Sull’esercizio della professione di architetti autorizzati e sull’esercizio della professione di ingegneri e tecnici autorizzati attivi nel settore delle costruzioni, come segue da atti successivi.

PARTE SETTIMA

Modifica della legge sulla Camera medica ceca, la Camera dentale ceca e la Camera dei farmacisti ceca
Arte. XV

Legge n. 220/1991 Coll., Sulla camera medica ceca, la Camera dentale ceca e la Camera ceca dei farmacisti, come modificata dalla legge n. 160/1992 Coll., Legge n. 285/2002 Coll. e la legge n. 111/2007 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 6a paragrafo 1 nella parte introduttiva del provvedimento, la parola “richiesta” è sostituita dalle parole “notifica al Ministero della Salute”.

2. Nella sezione 6a (2), nella seconda frase, sono inserite le parole “Ministero della Salute” dopo la parola “notifica” e la terza frase è soppressa.

3. Nella Sezione 6a (3), le parole “persona ospite” sono sostituite dalle parole “Ministero della Salute”.

4. Nel § 6a, alla fine del paragrafo 9, la frase “I dati sul numero di nascita, residenza permanente e indirizzo per la consegna nel territorio della Repubblica Ceca sono accessibili al Ministero della Difesa solo allo scopo di garantire la difesa dello Stato ai sensi a norma di legge speciale 1h ).

La nota a piè di pagina 1h recita:

” 1 h ) Legge n. 585/2004 Coll., Sul servizio militare e la sua messa in sicurezza (legge sul servizio militare), come modificata.”.

La nota a piè di pagina esistente 1h è indicata come nota 1i, compreso il riferimento alla nota a piè di pagina.

PARTE OTTAVA

Modifica alla legge sulle licenze commerciali
Arte. XVI

354/2003 Coll., Legge n. 438/2003 Coll., Legge n. 38/2004 Coll., Legge n. 119/2004 Coll., Legge n. 167/2004 Coll., Legge n. 257/2004 Coll. , Legge n. 326/2004 Coll., Legge n. 499/2004 Coll., Legge n. 695/2004 Coll., Legge n. 58/2005 Coll., Legge n. 95/2005 Coll., Legge n. 127 / 2005 Coll., Legge n. 215/2005 Coll., Legge n. 253/2005 Coll., Legge n. 358/2005 Coll., Legge n. 428/2005 Coll., Legge n. 444/2005 Coll., Legge n. 62/2006 Coll., Legge n. 76/2006 Coll., Legge n. 109/2006 Coll., Legge n. 115/2006 Coll., Legge n. 131/2006 Coll., Legge n. 161 / 2006 Coll., Legge n. 165/2006 Coll., Legge n. 179/2006 Coll., Legge n. 186/2006 Coll., Legge n. 191/2006 Coll., Legge n. 212/2006 Coll., Legge Legge n. 214/2006 Coll., Legge n. 225/2006 Coll., Legge n. 310/2006 Coll., Legge n. 315/2006 Coll., Legge n. 160/2007 Coll., Legge n. 269/2007 Coll., Legge n. 270/2007 Coll., Legge n. 296/2007 Coll. e la legge n.

1. Nel § 3 paragrafo 2 lettera a) comprese le note a piè di pagina n. 2d e 2e si legge:

” (A) medici, dentisti e farmacisti ( 2d ), professionisti sanitari non medici ( 2e ) nella fornitura di assistenza sanitaria e guaritori naturali,

2d ) Legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, e successive modifiche.

2e ) Legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per l’acquisizione e il riconoscimento della competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria e che modifica determinati atti (Legge sulle professioni sanitarie non mediche) , come modificato. “.

2. Nel § 3 comma 3 lett. t) le parole “incluse nella rete delle scuole, degli asili nido e degli istituti scolastici” sono sostituite dalle parole “incluse nel registro delle scuole e degli istituti scolastici”.

3. Nel § 69a, il paragrafo 2 recita:

“ (2) Una persona giuridica le cui relazioni interne sono regolate dalla legge di uno Stato membro dell’Unione europea e che ha la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ed è autorizzata per svolgere attività commerciali nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, può temporaneamente fornire servizi nel territorio della Repubblica ceca nell’ambito della sua autorizzazione commerciale in conformità agli articoli da 49 a 55 del trattato che istituisce la Comunità europea. “.

4. Nel § 69a, il paragrafo 4 recita:

‘ (4) Altre disposizioni della presente legge non si applicano alla fornitura di servizi ai sensi della presente sezione, ad eccezione di

a) l’ obbligo di provare la legittimità della prestazione dei servizi durante l’ispezione ai sensi della sezione 60a, mediante una carta d’identità, un documento attestante la nazionalità, la prova che la persona che fornisce i servizi è stabilita nello Stato membro di origine e svolge l’attività in questione secondo la sua legislazione;

b) l’ obbligo del soggetto che fornisce i servizi di assicurare lo svolgimento delle attività che costituiscono il contenuto dei mestieri elencati nell’Allegato n. 5 alla presente Legge, solo da parte delle persone fisiche in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti nel presente Allegato; la condizione dell’idoneità professionale ai fini del presente allegato si considera soddisfatta se la persona che fornisce i servizi per conto di persone dipendenti che svolgono attività ai sensi del presente regolamento fornisce la prova della loro istruzione e formazione nello Stato membro di origine per le persone regolamentate attività in questione. se l’attività in questione è regolamentata nello Stato membro di origine, la prova che hanno esercitato l’attività in questione per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti. “.

5. Nel § 69a, sono aggiunti i paragrafi 5 e 6, che, comprese le note n. 43 e 44, recitano come segue:

” (5) Le persone fisiche di cui al paragrafo 1 che forniscono servizi in un’attività che è un commercio e il cui esercizio richiede l’adempimento di una condizione speciale di idoneità professionale ai sensi del § 7 (di seguito” attività regolamentata “) sono tenute a notificare la fornitura di servizi nella Repubblica Ceca. Repubblica all’autorità di riconoscimento, compresi i documenti giustificativi, in base a un regolamento giuridico speciale 43 ). La sezione 36a della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali si applica mutatis mutandis alle persone giuridiche di cui al paragrafo 2. La prova della qualifica o dell’esperienza professionale è fornita da una persona nominata dalla persona giuridica, che è responsabile della corretta fornitura del servizio.

(6) Nel caso di persone che forniscono servizi in attività regolamentate, che sono mestieri, l’Ufficio delle licenze commerciali ha il diritto di verificare l’adempimento dell’obbligo di notificare la fornitura del servizio per iscritto all’organismo di riconoscimento durante l’ispezione ai sensi della sezione 60a 44 ). L’Ufficio per le licenze dei mestieri può anche controllare l’adempimento dell’obbligo della persona che fornisce i servizi di assicurare lo svolgimento delle attività che sono il contenuto dei mestieri elencati nell’Allegato n. 5 alla presente legge, solo da persone fisiche in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

43 ) Sezione 36a della legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati, e sugli emendamenti ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali), come modificato.

44 ) Sezione 36a paragrafo 4 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla legge n. 189/2008 Coll. “.

6. Nel § 70, paragrafo 1, comprese le note a piè di pagina nn. 49, 50 e 51, si legge come segue:

“ (1) Ai fini della presente legge, un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è considerato cittadino di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo e cittadino della Confederazione svizzera, compresi i familiari 49 ) e un cittadino di un paese terzo di cui era uno Stato membro. concesso lo status di residente di lungo periodo 50 ), compresi i suoi familiari a cui è stata concessa la residenza di lungo periodo nella Repubblica ceca 51). Una persona a cui è stato concesso lo status di residente di lungo periodo e il suo familiare non sono soggetti all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 69a. Ai fini della presente legge, una persona giuridica le cui relazioni interne sono regolate dalla legge di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo e che ha la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Una persona le cui relazioni interne sono regolate dalla legge della Confederazione Svizzera e ha la propria sede legale è considerata una persona ai sensi della frase precedente, alle condizioni e nella misura previste dal Trattato internazionale sulla libertà. Circolazione delle persone,

49 ) Articoli 23 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE , 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / CEE.

50 ) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a). a) e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

51 ) Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) b) Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare. “.

7. Nell’allegato n. 2, Gruppo 214: ALTRI, l’oggetto dell’attività “Applicazione, produzione e riparazione di a) protesi, b) ortesi del tronco, c) ortesi degli arti, d) bendaggi morbidi” è soppresso.

8. Nell’allegato n. 2, gruppo 214: ALTRI, è inserito il nuovo oggetto di attività seguente:

Produzione e riparazione di
– protesi,
– ortesi per il tronco,
– ortesi per gli arti,
– bende morbide a) abilitazione professionale all’esercizio della professione di ortotico-protesista secondo un’apposita normativa di legge *), oppure b) abilitazione professionale all’esercizio della professione di ortopedico-protesista secondo apposita normativa di legge *) e 3 anni di esperienza nella campo, oppure c) un certificato di riqualificazione professionale o altro un certificato di qualificazione professionale per l’attività lavorativa pertinente rilasciato da una struttura accreditata in base a norme di legge speciali, o una struttura accreditata dal Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport, o un ministero responsabile del settore in cui opera il commercio e 3 anni di esperienza nel settore, oppure d) documenti ai sensi del § 7 comma 5 lett. a), b), c), d) o e) della legge sulle licenze commerciali *) Legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per l’acquisizione e il riconoscimento della competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria e che modifica talune leggi (Legge sulle professioni sanitarie non mediche) , come modificato
Arte. XVII

Disposizioni temporanee
1. Imprenditore che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha operato nell’ambito del settore “Applicazione, produzione e riparazione di a) protesi, b) ortesi del tronco, c) ortesi degli arti, d) bendaggi morbidi” e attività che non sono un il commercio dalla data di entrata in vigore della presente legge, può continuare in questa attività fino al 31 dicembre 2010. Trascorso questo periodo, l’autorizzazione a svolgere tale attività scade.

2. La competenza professionale documentata prima della data di entrata in vigore della presente legge per il commercio “Applicazione, produzione e riparazione di a) protesi, b) ortesi del tronco, c) ortesi degli arti, d) bendaggi morbidi” deve essere considerata come competenza professionale per il commercio dal data di entrata in vigore della presente legge “Produzione e riparazione di protesi di serie, ortesi del tronco, ortesi degli arti, bende morbide”.

PARTE NONA

Modifica della legge sulle spese amministrative
Arte. XVIII

Legge n. 634/2004 Coll., Sulle spese amministrative, come modificata dalla Legge n. 217/2005 Coll., Legge n. 228/2005 Coll., Legge n. 357/2005 Coll., Legge n. 361/2005 Coll. ., Legge n. 444/2005 Coll., Legge n. 545/2005 Coll., Legge n. 553/2005 Coll., Legge n. 48/2006 Coll., Legge n. 56/2006 Coll., Legge n. 57/2006 Coll., Legge n. 81/2006 Coll., Legge n. 109/2006 Coll., Legge n. 112/2006 Coll., Legge n. 130/2006 Coll., Legge n. 136/2006 Coll. , Legge n. 138/2006 Coll., Legge n. 161/2006 Coll., Legge n. 179/2006 Coll., Legge n. 186/2006 Coll., Legge n. 215/2006 Coll., Legge n. 226 / 2006 Coll., Legge n. 227/2006 Coll., Legge n. 235/2006 Coll., Legge n. 312/2006 Coll., Legge n. 575/2006 Coll., Legge n. 106/2007 Coll., Legge n. 261/2007 Coll., Legge n. 269/2007 Coll., Legge n. 374/2007 Coll., Legge n. 379/2007 Coll., Legge n. 38/2008 Coll., Legge n. 130 / 2008 Sb. e la legge n. 140/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nell’allegato, parte I, punto 7, compresa la nota 9, recita:

“Articolo 7

Accettazione di una richiesta di estradizione

e) certificato per l’esercizio della professione medica senza supervisione professionale secondo norme di legge speciali sulla competenza a svolgere le professioni mediche 9 ) CZK 500
b) decisione sul riconoscimento della competenza o sul riconoscimento della qualifica professionale per l’esercizio della professione medica secondo norme di legge speciali sulla competenza per l’esercizio della professione medica 9 ) CZK 2000
C) decisione nella procedura di accreditamento secondo norme di legge speciali sull’idoneità allo svolgimento delle professioni mediche 9 ) CZK 1000
d) una delibera o attestazione diversa da quelle di cui alle lettere da a) ac) ai sensi di speciali norme di legge sull’idoneità all’esercizio delle professioni mediche 9 ) CZK 500
9 ) Legge n. 95/2004 Coll., Sulle condizioni per acquisire e riconoscere la competenza professionale e la competenza specialistica per l’esercizio della professione medica di medico, dentista e farmacista, e successive modifiche.
Legge n. 96/2004 Coll., Sulle condizioni per l’acquisizione e il riconoscimento della competenza per svolgere professioni sanitarie non mediche e per svolgere attività relative alla fornitura di assistenza sanitaria e che modifica alcuni atti correlati (legge sulle professioni sanitarie non mediche), come modificato. “.

2. Nell’allegato, al punto 17, punto 5, parte I, i termini “e presentazione di una domanda da parte di una persona giuridica per ottenere il consenso all’esercizio dell’attività di ispettore autorizzato” sono soppressi.

3. Nell’allegato, parte I, punto 22, lettere a) eb), compresa la nota 19, leggi come segue:


e) Accettazione di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali 19 ) CZK 2000
b) Rilascio di un certificato di qualificazione professionale e svolgimento dell’attività in questione 19 ) o rilascio 20 ) di un certificato di idoneità allo svolgimento di un’attività professionale, autorizzazione a svolgere o svolgere un’attività professionale o permesso ripetutamente concesso o autorizzazione ufficiale CZK 1000
19 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

PARTE DECIMA

Modifica alla legge sui servizi di consulenza fiscale e alla Camera dei consulenti fiscali della Repubblica ceca
Arte. XIX

Legge n. 523/1992 Coll., Sulla consulenza fiscale e la Camera dei consulenti fiscali della Repubblica Ceca, come modificata dalla Legge n. 170/2004 Coll., Legge n. 284/2004 Coll., Legge n. 70/2006 Coll., Legge n. 312/2006 Sb. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. La sezione 1, inclusa la nota 1, recita:

㤠1

Questa legge regola:

(a) la fornitura di assistenza legale e consulenza economica in materia finanziaria, tasse, prelievi, onorari e altri oneri (di seguito denominati “imposte”), nonché in questioni direttamente connesse alle imposte (di seguito denominati “consulenza fiscale “); e

b) l’ istituzione, la posizione e la competenza della Camera dei consulenti fiscali della Repubblica Ceca (di seguito denominata “Camera”) in conformità con il diritto delle Comunità europee 1 ).

1 ) Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, come modificato dall’Atto unico europeo, dai trattati di Maastricht, dai trattati di Amsterdam e dal trattato di Nizza. “.

2. Nella sezione 3 (1), le parole “o un consulente fiscale in visita” sono inserite dopo le parole “consulente fiscale”.

3. Nel § 3, il paragrafo 2 recita:

” (2) Un consulente fiscale indica una persona fisica registrata nell’elenco dei consulenti fiscali (di seguito denominato” elenco “) ai sensi della Sezione 4, Paragrafi 2 e 3. Un consulente fiscale ospite indica una persona fisica di cui alla Sezione 8a, comma 1, lett b) iscritto nell’elenco ai sensi della Sezione 4, comma 4; l’elenco è tenuto dalla Camera. “.

4. Nella sezione 3, paragrafo 3, le parole “o il consulente fiscale degli ospiti” devono essere inserite dopo le parole “un consulente fiscale” e le parole “o un consulente fiscale degli ospiti” devono essere inserite dopo le parole “un consulente fiscale” .

5. Nella sezione 3, paragrafo 4, le parole “o un consulente fiscale degli ospiti” sono inserite dopo la parola “consulente”.

6. Al § 3, è aggiunto un nuovo paragrafo 6, che, inclusa la nota 4a, recita come segue:

“ (6) La consulenza fiscale può essere fornita anche da società o cooperative che forniscono consulenza fiscale con l’ausilio di consulenti fiscali e che hanno tale attività iscritta come oggetto di attività nel Registro delle imprese ai sensi del regolamento speciale 4a ) sulla base di un contratto concluso tra loro e il cliente . Le disposizioni della presente legge per la fornitura di consulenza fiscale da parte dei consulenti fiscali e lo Statuto della Camera si applicano mutatis mutandis alla fornitura di consulenza fiscale da parte di persone giuridiche ai sensi della presente disposizione.

4a ) Codice commerciale. “.

7. Nel § 4, il paragrafo 1 recita:

« (1) Una persona fisica acquisisce il diritto di fornire consulenza fiscale il giorno dell’iscrizione o della registrazione nell’elenco. In tale data, al consulente fiscale o al consulente fiscale in visita sarà rilasciato un certificato di iscrizione nell’elenco o un certificato di iscrizione nell’elenco (di seguito “il certificato”). “.

8. Nel § 4 paragrafo 3 lett. a) le parole “soddisfa le condizioni stabilite in un accordo internazionale al quale è vincolata la Repubblica ceca” sono inserite dopo la parola “se”; e “.

9. Nel § 4 paragrafo 3 lett. b) le parole “nel § 8c e 8d” sono sostituite dalle parole “nel § 8b”.

10. Nel § 4 paragrafo 4, le parole “nel § 8e e 8f” sono sostituite dalle parole “nel § 8c”.

11. Nel § 4, il paragrafo 5 recita:

« (5) Il diritto di fornire consulenza fiscale viene meno al consulente fiscale o al consulente fiscale in visita

a) la data in cui il consulente fiscale o il consulente fiscale in visita viene rimosso dall’elenco,

b) la data in cui la prestazione della consulenza fiscale è sospesa per il consulente fiscale o il consulente fiscale in visita,

tuttavia, non prima della data in cui la decisione di cui alle lettere a) ob) è stata consegnata al consulente fiscale o al consulente fiscale in visita. “

12. Nel titolo del § 5, le parole “e il test di differenza” sono cancellate.

13. Al § 5 paragrafo 1 della parte introduttiva della disposizione, le parole “o parte di essa” devono essere inserite dopo le parole “Esame di qualificazione”.

14. Nel § 5 paragrafo 1 let. f) le parole “o parti di esse” sono inserite dopo le parole “prove di qualificazione”.

15. Nel § 5 paragrafo 2 lett. a) i termini “di cui si riferiscono i fatti” sono sostituiti dai termini “correlati”.

16. Nel § 5, il paragrafo 4 recita:

« (4) L’esame di qualificazione si compone di parti parziali. La domanda per l’esame di qualificazione o sua parte deve riportare il nome, o nomi e cognomi, numero di nascita, se non assegnato, data di nascita, residenza e firma autografa del richiedente. La domanda per lo svolgimento di un esame di qualificazione o di parte di esso deve essere accompagnata da documenti o loro copie o copie ufficialmente autenticate comprovanti il ​​soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). e) e una dichiarazione solenne comprovante l’adempimento delle condizioni di cui al comma 1 lett. c) ed). La Camera chiede un estratto dal registro penale. In tal caso, le spese per l’ottenimento di tale dichiarazione sono a carico della Camera. Non è necessario fornire alla domanda informazioni ai sensi del presente paragrafo se la Camera dispone di tali informazioni e allo stesso tempo non è stata modificata. “.

17. Al § 5 paragrafo 5 della parte introduttiva della disposizione, dopo la parola “domanda” devono essere inserite le parole “sull’esecuzione dell’esame di qualificazione o sua parte”.

18. Nel § 5 paragrafo 5 let. a) le parole “o parti di esse” sono inserite dopo le parole “esame di qualificazione”.

19. Nel § 5 paragrafo 5 let. b) la parola “idoneo” è inserita dopo la parola “comportamento” e le parole “o parti di essa” sono inserite dopo la parola “esami”.

20. Nella Sezione 5, Paragrafo 6, le parole “o prova di differenza” sono sostituite dalle parole “o parte di essa”.

21. Nel § 5, il paragrafo 7 recita:

“ (7) Il contenuto dell’esame di qualificazione o di una sua parte, nonché la composizione della commissione d’esame, devono corrispondere allo scopo dell’esame, che è quello di determinare il livello di conoscenza del richiedente necessario per eseguire la consulenza fiscale, soprattutto il livello di conoscenza ed economia e contabilità. L’esame di qualificazione o una sua parte si svolge in lingua ceca. “.

22. Nella Sezione 5, Paragrafo 8, le parole “esame differenziale” sono sostituite dalle parole “sue parti” e le parole “esame differenziale” sono sostituite dalle parole “sua parte”.

23. Nel § 5, il paragrafo 9 recita:

“ (9) Una tassa, che è il reddito della Camera, sarà pagata per lo svolgimento dell’esame di qualificazione o di sua parte. La quota è pagabile entro e non oltre 20 giorni prima dell’esame di qualificazione o parte di esso. Se il richiedente non paga la tassa entro la data di scadenza, non può sostenere l’esame di qualificazione o parte di esso entro tale termine. “.

24. Nella Sezione 5, Paragrafo 10, le parole “prove differenziali” sono sostituite dalle parole “parti di esse”.

25. Nel § 5, il paragrafo 11 recita:

„ (11)La Camera ha l’obbligo di emettere una decisione di rigetto della domanda di esame di qualificazione o sua parte entro e non oltre 3 mesi a decorrere dalla fine del mese in cui è stato avviato il procedimento relativo all’esame di qualificazione o sua parte. L’esame di qualificazione o sua parte deve essere completato dalla commissione d’esame entro e non oltre 8 mesi a decorrere dalla fine del mese in cui è stato avviato il procedimento relativo all’esame di abilitazione o sua parte. I periodi sopra indicati non comprendono il periodo durante il quale viene restituita per completamento la domanda per lo svolgimento dell’esame di qualificazione o una sua parte. La validità della parte superata dell’esame di qualificazione può essere inclusa nella valutazione complessiva dell’esame di qualificazione, a condizione che non siano trascorsi più di 24 mesi dal suo superamento. L’esame di abilitazione è superato se vengono superate tutte le sue parti parziali. La parte orale dell’esame si svolge dopo il superamento della parte scritta dell’esame. “.

26. Nel § 5, il paragrafo 12 recita:

“ (12) Se il richiedente non supera l’esame di qualificazione o una parte di esso, può sostenerlo di nuovo, ma non prima di 3 mesi dall’ultimo giorno del mese di calendario in cui la commissione d’esame ha deciso il risultato. Alla domanda di ripetizione dell’esame di abilitazione o di sua parte, il richiedente deve indicare solo il nome o nomi e cognome, numero di nascita e data di conclusione del precedente esame di qualificazione o parte di esso; le altre indicazioni di cui al paragrafo 3 figurano nella domanda solo se sono cambiate rispetto alla domanda precedente. In caso contrario, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti relative alla procedura per l’esame di qualificazione o parte di esso. “.

27. Nella Sezione 5, Paragrafo 13, le parole “prove differenziali” sono sostituite dalle parole “parti di esse”.

28. Al § 5, è aggiunto il paragrafo 14, che, inclusa la nota 3d, recita come segue:

” (14) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 13 si applicano mutatis mutandis a una prova differenziale 3d ).

3d ) Sezione 10 della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla Legge n. 189/2008 Coll. “.

Le note a piè di pagina esistenti da 3e a 3f sono indicate come note a piè di pagina da 3e a 3g, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

29. Nella sezione 6, paragrafo 2, le parole “o parti di esse” sono inserite dopo le parole “esame di qualificazione”.

30. Nel § 6 paragrafo 9 let. e) le parole “o parti di esse” sono inserite dopo le parole “prove di qualificazione”.

31. Al § 6 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

“ (12) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8 e del paragrafo 9 a) a) si applica anche al consulente fiscale in visita. “.

32. Nella sezione 7 (1), le parole “o residenza” sono inserite dopo la parola “residenza”.

33. Al § 7 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

” (6) Come nei paragrafi da 2 a 5, la Camera procederà con il consulente fiscale in visita.”.

34. Al § 8, è aggiunto il seguente paragrafo 6:

” (6) Come nei paragrafi da 1 a 5, la Camera procederà con il consulente fiscale in visita.”.

35. Nel titolo del § 8a, le parole “e altre persone” devono essere inserite dopo la parola “unione”.

36. Nella sezione 8a (1) della parte introduttiva della disposizione, le parole “o una persona fisica specificata in un regolamento giuridico speciale 3h ) devono essere inserite dopo le parole” (di seguito denominato “Stato membro”) ” a meno che non sia autorizzato a fornire consulenza fiscale sulla quotazione, “.

La nota 3h recita:

” 3h ) Sezione 1 paragrafo 2 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificato.”.

37. Nel § 8a paragrafo 1 let. a) il testo “(§ 8b)” è inserito dopo la parola “consigliere”.

38. Nel § 8a paragrafo 1 let. b) il testo “(§ 8c)” è inserito dopo la parola “consigliere”.

39. Le sezioni 8b e 8c, comprese le intestazioni e le note a piè di pagina da 3i a 3l, recitano come segue:

㤠8b

Valutazione delle qualifiche di un consulente fiscale affermato
(1) Una persona di cui al § 8a paragrafo 1 che richiede il riconoscimento dei requisiti di qualificazione e la possibilità di fornire consulenza fiscale come consulente fiscale stabilito deve procedere in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 3i ).

(2) L’ organismo di riconoscimento ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 3j ) è la Camera, anch’essa disciplinata dal presente regolamento.

(3) La tassa per la presentazione di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali per un importo di 2.000 CZK è il reddito della Camera.

(4) Se una misura compensativa è stata imposta a un consulente fiscale stabilito da una decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l’unica forma di tale misura è un esame differenziale 3k ).

§ 8c

Consulente fiscale in visita
(1) Una persona di cui al § 8a paragrafo 1 che intende fornire consulenza fiscale nella Repubblica Ceca in qualità di consulente fiscale degli ospiti deve procedere in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 3l ).

(2) Quando fornisce consulenza fiscale, il consulente fiscale in visita è obbligato a fornire al cliente le seguenti informazioni:

a) se è iscritto in un registro di commercio o in un registro pubblico simile, il registro in cui è iscritto e il suo numero di registrazione, o un mezzo di identificazione simile indicato nel registro;

b) se l’attività è soggetta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di origine, il nome e l’indirizzo dell’autorità di controllo competente o dell’associazione professionale o di un organismo analogo presso il quale è registrata;

c) il titolo professionale dello Stato membro di origine o, in mancanza di tale titolo, la qualifica ottenuta e lo Stato membro in cui è stata rilasciata.

3i ) Sezione 22 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla legge n. 189/2008 Coll.

3j ) Sezione 29 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla legge n. 189/2008 Coll.

3k ) Art. Articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3l ) Ad esempio § 27, 36a e 36b della legge n. 18/2004 Coll., Come modificato. “.

40. Le sezioni da 8d a 8f sono abrogate.

41. Al § 9 paragrafo 2, alla fine del testo della lettera b), sono aggiunte le parole “e iscrive società e cooperative che hanno consulenza fiscale come oggetto di impresa iscritta nel Registro di commercio”.

42. Al § 11, alla fine del testo della lettera c) sono aggiunte le parole “e lo statuto della camera”.

43. Al § 11, lettera h) si legge:

” (H) decide in merito alla domanda per lo svolgimento di un esame di qualificazione o parte di esso, esegue l’esame di qualificazione e parte di esso,”.

44. Al § 11, il punto alla fine della lettera i) è sostituito da una virgola e viene aggiunta la seguente lettera j):

” (J) rilascia documenti ai propri membri allo scopo di provare le loro qualifiche negli altri Stati membri.”.

45. Nella Sezione 12, Paragrafo 2, le parole “consulente fiscale” sono sostituite dalla parola “richiedente” e le parole “o parti di esse” sono inserite dopo le parole “esame di qualificazione” e “esame di qualifica”.

46. Nel § 13, il paragrafo 2 recita:

” (2) Nei procedimenti, un consulente fiscale ha sempre il diritto di essere ascoltato e deve avere la possibilità di difendersi.”.

Arte. XX

Disposizione transitoria
Procedimento avviato ai sensi della legge n. 523/1992 Coll., Sui servizi di consulenza fiscale e sulla Camera dei consulenti fiscali della Repubblica ceca, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e non definitivamente completato entro tale data, deve essere completato in conformità alla normativa vigente.

PARTE UNDICI

Modifica alla legge sui consulenti in brevetti e alla modifica alla legge sulle misure per la protezione della proprietà industriale
Arte. XXI

La legge n. 417/2004 Coll., Sui consulenti in brevetti e che modifica la legge sulle misure per la protezione della proprietà industriale, come modificata dalla legge n. 296/2007 Coll., È modificata come segue:

1. Nel § 2 (1), lettera b) si legge:

” (B) persone fisiche che hanno la cittadinanza o sono stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera (di seguito” Stato di origine “) e che si trovano in un altro Stato membro di l’Unione Europea, un altro Stato Membro dello Spazio Economico Europeo nella Confederazione Svizzera sono stati autorizzati a prestare i servizi di un consulente in brevetti (di seguito denominato “consulente in brevetti straniero”), “.

2. Nella sezione 2, paragrafo 3, le parole “esami differenziali (sezione 12)” sono sostituite dalle parole “l’ambito dell’autorizzazione a svolgere attività regolamentate nella decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della legge sul riconoscimento delle Qualifiche professionali 1a ) ”.

La nota 1a recita:

” 1a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento dei professionisti Qualifiche), come modificato. “.

La nota 3 è cancellata e i riferimenti alla nota 3 sono sostituiti da riferimenti alla nota 1a.

3. Nel § 4 paragrafo 4 let. a) i termini “luogo di residenza” sono sostituiti dai termini “residenza”.

4. Al § 4 paragrafo 7, la lettera c) è soppressa.

Le lettere esistenti da d) ag) sono indicate come lettere da c) ad f).

5. Nel § 4 paragrafo 7 lettera c) si legge:

” (C) informazioni sull’iscrizione della forma organizzativa estera o unità organizzativa della forma organizzativa estera nel registro delle imprese,”.

6. Nel § 8 paragrafo 3 lett. b) le parole “i cui fatti sono correlati” sono sostituite dalle parole “nel contesto”.

7. Al paragrafo 8, paragrafo 4, le parole “Stato membro di origine” sono sostituite dalle parole “Stato di origine”.

8. Al § 9, le parole “lettere c) ed)” sono sostituite dalle parole “lettere c), d) eg)” e le parole “e chi ha superato il test di differenza (§ 12)” sono cancellate.

9. Al § 9, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

” (2) La tassa per la presentazione di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali per un importo di 2.000 CZK è il reddito della Camera.”.

10. Nella Sezione 12, Paragrafo 1, la parola “in particolare” è inserita dopo la parola “necessario”.

11. Nel § 12, alla fine del paragrafo 1, la frase “Il livello di conoscenza teorica e pratica richiesto per l’esercizio della professione di avvocato specializzato in brevetti è verificato solo nella misura in cui una differenza sostanziale nel contenuto dell’istruzione e formazione secondo la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1a ). “.

12. Nel § 18 paragrafo 4, dopo le parole “lettera da (a) a (c) “inserire le parole” eg “.

13. Nella sezione 24 (1), le parole “in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo” sono sostituite dalle parole “nello stato di origine”.

14. Nel § 24, il paragrafo 4 recita:

“ (4) Un mandatario specializzato in brevetti straniero in visita è tenuto a notificare in anticipo alla Camera per iscritto la prestazione temporanea o occasionale dei servizi di un consulente in brevetti. La notifica deve essere accompagnata dai documenti specificati nella legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1a ). “.

15. Al § 24 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

” (6) Un consulente in brevetti in visita ha il diritto di fornire i servizi di un consulente in brevetti nel territorio della Repubblica ceca nella misura in cui ha il diritto di fornire questi servizi nello Stato di origine.”.

16. Nella sezione 25 (1), la seconda frase è cancellata.

17. La sezione 26 è abrogata.

18. Nel § 27 è aggiunto il paragrafo 3, che, inclusa la nota 1b, recita come segue:

« (3) Se una misura compensativa è stata disposta da un avvocato straniero specializzato in brevetti con decisione sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l’unica forma di tale misura sarà una prova attitudinale differenziale 1b ).

1b ) Art. Articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. “.

19. Nel § 28, la parola “ragionevolmente” è sostituita dalla parola “allo stesso modo”.

20. Nella lettera del § 29 a) eb), le parole “in uno Stato membro dell’Unione europea o, a seconda dei casi, in un altro Stato dello Spazio economico europeo” sono sostituite da “nello Stato di origine”.

21. Nel § 30, il paragrafo 2 recita:

” (2) Se una forma organizzativa straniera intende fornire i servizi di un avvocato specializzato in brevetti nella Repubblica Ceca singolarmente o temporaneamente come forma organizzativa straniera ospite, è obbligata a notificarlo in anticipo alla Camera per iscritto. La notifica deve essere accompagnata dai documenti specificati nella legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1a ). “.

22. Nella sezione 31 (2), le parole “fornire sistematicamente servizi di consulenti in brevetti” devono essere inserite dopo la parola “modulo”.

23. Al § 31, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“ (3) Salvo diversa disposizione, una forma organizzativa straniera che fornisce servizi di consulenti in brevetti è occasionalmente obbligata a rispettare gli obblighi previsti dalla legge o da regolamenti professionali per i consulenti in brevetti quando fornisce servizi di consulenti in brevetti consistenti nella rappresentanza in procedimenti dinanzi a organi e tribunali dell’amministrazione statale . “

24. Al § 47, il paragrafo 2 è soppresso.

Gli attuali paragrafi da 3 a 8 sono rinumerati come paragrafi da 2 a 7.

25. Nella sezione 47 (5), le parole “nei paragrafi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “nel paragrafo 1”.

26. Nella Sezione 64 (3), le parole “o con un regolamento della legge dell’Unione Europea” prevarranno dopo la parola “per legge”.

27. Nella Sezione 65, Paragrafo 3, le parole “, condizioni di esecuzione” devono essere aggiunte dopo le parole “portata delle domande d’esame”.

Arte. XXII

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi il testo completo della Legge n. 417/2004 Coll., Sui consulenti in brevetti e sulla modifica della legge sulle misure per la protezione della proprietà industriale, come segue dalle modifiche apportate da questa legge.

PARTE DODICESIMA

Modifica alla legge sulla cura dei monumenti statali
Arte. XXIII

Legge n. 20/1987 Coll., Sulla cura dei monumenti statali, modificata dalla legge n. 242/1992 Coll., Legge n. 361/1999 Coll., Legge n. 122/2000 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 146/2001 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 18/2004 Coll., Legge n. 186/2004 Coll., Legge n. 1/2005 Coll., Legge N. 3/2005 Coll., Sentenza della Corte Costituzionale promulgata ai sensi del n. 240/2005 Coll., Legge n. 186/2006 Coll., Legge n. 203/2006 Coll., Legge n. 158/2007 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 14a (2), le parole “la cui sostanza fattuale è correlata” sono sostituite dalle parole “impegnate in relazione”.

2. Nella sezione 14a (3), le parole “le sue qualifiche professionali” sono sostituite dalle parole “i suoi prerequisiti professionali”.

3. Nella sezione 14a (4) della parte introduttiva della disposizione, le parole “La qualifica professionale deve essere dimostrata” devono essere sostituite dalle parole “I prerequisiti professionali devono essere dimostrati”.

4. Nel § 14a paragrafo 4 let. a) le parole “qualifiche formali e formazione professionale” sono sostituite dalle parole “qualifica professionale, che significa qualifiche acquisite e formazione professionale”.

5. Nel § 14a paragrafo 5 lettera b) inclusa la nota a piè di pagina n. 11c si legge:

” (B) copie certificate conformi delle prove delle qualifiche formali e dell’esperienza professionale di cui al paragrafo 4, lettera a). a), se non è una persona fisica che è soggetta alla procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito denominato il “richiedente”) 11c ),

11c ) Sezione 1 della legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle Qualifiche professionali), come modificato. ”.

Le note a piè di pagina da 11c a 11h esistenti sono indicate come note da 11d a 11i, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

6. Nel § 14a paragrafo 8 lettera a) si legge:

” (A) nome / i, cognome, cognome, data di nascita, numero di nascita, se assegnato, nazionalità, residenza permanente o residenza o domicilio temporaneo, a seconda dei casi,”

7. Nella sezione 14a, un nuovo paragrafo 10 è inserito dopo il paragrafo 9, che, inclusa la nota n. 11e, recita come segue:

” (10) Il ministero dell’Interno fornirà al ministero della Cultura i seguenti dati allo scopo di tenere un elenco delle persone dal sistema informativo di registrazione della popolazione 11e ) sui cittadini della Repubblica ceca o sugli stranieri registrati nella registrazione della popolazione sistema informativo:

a) nome, o nomi, cognomi,

b) data di nascita,

c) numero di nascita, se assegnato,

d) cittadinanza,

e) tipo e indirizzo di residenza,

f) privazione o limitazione della capacità giuridica,

g) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso al di fuori del territorio della Repubblica ceca, la data e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso,

(h) la data indicata nella decisione del tribunale che dichiara la persona deceduta come giorno della morte.

Tali dati sono forniti in forma elettronica in modo da consentire l’accesso remoto e sono utilizzati per il controllo dei dati ai sensi del paragrafo 8 o per effettuare un’iscrizione o registrare modifiche nell’elenco delle persone.

11e ) Legge n. 133/2000 Coll., Sulla registrazione della popolazione e dei numeri di nascita e sulla modifica di alcuni atti (legge sulla registrazione della popolazione), come modificata. ”.

Gli attuali paragrafi da 10 a 14 sono rinumerati come paragrafi da 11 a 15 e le note a piè di pagina esistenti da 11e a 11i sono rinumerate come note da 11f a 11j, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

8. Nel § 14a, il paragrafo 14 recita:

” (14) I richiedenti devono ottenere un’autorizzazione per il restauro dal Ministero della Cultura alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3, a condizione che sia riconosciuto come professionalmente qualificato e di onorabilità.”.

9. Nel § 14a, paragrafo 15, inclusa la nota n. 11f, si legge:

“ (15) Nel caso di una procedura per il rilascio di un permesso di ripristino a un offerente, deve essere condotta una procedura comune per il rilascio di un permesso di restauro e per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’integrità 11f ).

11f ) Sezione 25 della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata. “.

10. Il titolo del § 14b recita: “Riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche del richiedente per il restauro dei monumenti culturali”.

11. Nella sezione 14b (1), le parole “un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica ceca (di seguito denominato” richiedente “)” sono sostituite dalla parola “richiedente” e le parole “Uno speciale regolamento legale. 11g ) “sono sostituite dalle parole” Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11g ). “.

La nota 11g recita:

” 11g ) Legge n. 18/2004 Coll., Come modificato.”.

12. Ai paragrafi 2 e 3 del § 14b, inclusa la nota n. 11h, si legge come segue:

” (2) Una persona che ha notificato al Ministero della Cultura la sua intenzione di eseguire il restauro nell’ambito della libera prestazione dei servizi e ha presentato documenti ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali e documentato i requisiti della notifica ai sensi del paragrafo 3 (di seguito “persona autorizzata al restauro”) 11h ), non si applicano le disposizioni del § 14a paragrafo 1.

(3) La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 deve contenere, oltre ai requisiti ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11h )

a) indirizzo per notifica di documenti,

b) il periodo di ripristino previsto nel territorio della Repubblica Ceca,

c) la specializzazione in restauro che la persona autorizzata a restaurare nella Repubblica Ceca intende eseguire.

11h ) Sezioni 36a e 36c della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificato. “.

La nota a piè di pagina 11i è eliminata.

13. Nel § 14b, i paragrafi da 4 a 6 sono cancellati.

L’attuale paragrafo 7 è rinumerato come paragrafo 4.

14. Nel § 14b paragrafo 4 let. b) le parole “nel territorio della Repubblica ceca” sono soppresse.

15. Nella sezione 14b (4), la seguente nuova lettera d) è inserita dopo la lettera c):

” D) il periodo di validità dell’autorizzazione al restauro nel territorio della Repubblica Ceca,”.

Le lettere d) ed e) esistenti sono indicate come lettere e) ed f).

16. Nel § 14b paragrafo 4 let. f) le parole “paragrafo 4” sono sostituite dalle parole “§ 35 paragrafo 3 o § 39 paragrafo 3”.

17. Nel § 14c paragrafi 1 e 2, inclusa la nota n. 11i, si legge come segue:

” (1) Se le misure compensative 11i ) sono imposte al richiedente in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali , il Ministero della Cultura stabilirà allo stesso tempo nella decisione

a) nel caso di scelta di soddisfare la misura compensativa sotto forma di esame differenziale, l’ambito dell’esame differenziale, che può includere la verifica delle capacità sia teoriche che pratiche del richiedente, che secondo il documento presentato non fanno parte della qualifica professionale, nella quale intende operare nella Repubblica Ceca, a

b) per il caso di scelta di soddisfare la misura compensativa sotto forma di periodo di adattamento, la durata e l’orientamento professionale del periodo di adattamento, comprese le aree la cui conoscenza è necessaria per il restauro nella specializzazione di restauro in cui il richiedente intende operare Repubblica Ceca., il contenuto della documentazione dei lavori di restauro nell’ambito di un massimo di 3 lavori eseguiti durante il periodo di adattamento e il metodo di valutazione e il metodo di valutazione del periodo di adattamento.

(2) La scuola di cui al comma 1 lettera. a) deve essere designato dal Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport su richiesta del Ministero della Cultura entro 1 mese dalla data di consegna della presente richiesta. Il Ministero della Cultura specifica nella domanda l’ambito dell’esame differenziale, che può includere la verifica delle capacità sia teoriche che pratiche del richiedente. I dettagli del contenuto e della forma del test di differenza sono determinati dalla scuola designata.

11i ) Sezione 10 e Sezione 11, paragrafo 1 della legge n. 18/2004 Coll., Come modificato. “.

La nota a piè di pagina 11j viene eliminata, compresi i riferimenti alla nota a piè di pagina.

18. Nel § 14c, il paragrafo 3 è soppresso.

Gli attuali paragrafi 4 e 5 sono rinumerati come paragrafi 3 e 4.

19. Nel § 14c paragrafo 3 della parte introduttiva della disposizione, le parole “Il richiedente completa il periodo di adattamento” sono sostituite dalle parole “Nel caso di scegliere di soddisfare la misura compensativa sotto forma di un periodo di adattamento, il il richiedente completa il periodo di adattamento ”.

20. Nel § 14c paragrafo 3 let. a) eb), la parola “richiedente” è sostituita dalla parola “richiedente”.

21. Nella sezione 14c (4), la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

22. Nella Sezione 21, Paragrafo 3, la parola “formale” è sostituita dalla parola “raggiunto”.

23. Nella sezione 21, paragrafo 6, le parole “Una persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica ceca” sono sostituite dalla parola “Richiedenti” e dalla parola “lui / lei” è sostituita dalla parola “lui”.

24. Nella sezione 21, paragrafo 7, le parole “un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica ceca deve essere riunito” sono sostituite dalle parole “i richiedenti devono essere registrati congiuntamente”.

25. Il titolo del § 21a recita: “Riconoscimento della qualifica professionale del richiedente per lo svolgimento della ricerca archeologica”.

26. Nella sezione 21a (1), le parole “un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Repubblica ceca (di seguito denominato” richiedente “)” sono sostituite dalla parola “richiedente” e le parole “Uno speciale regolamento legale. 11g ) “sono sostituite dalle parole” Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11g ). “.

27. Nel § 21a i paragrafi 2 e 3 recitano:

” (2) Una persona che ha notificato al Ministero della Cultura la sua intenzione di svolgere ricerche archeologiche nell’ambito della libera prestazione di servizi e ha allegato documenti ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali e documentato i requisiti della notifica ai sensi del paragrafo 3 (di seguito “persona autorizzata a condurre ricerche”) 11h ), non si applicano le disposizioni del § 21 paragrafo 2.

(3) La comunicazione ai sensi del paragrafo 2 deve contenere, oltre ai requisiti ai sensi della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11h )

a) indirizzo per notifica di documenti,

b) il tempo previsto per condurre la ricerca archeologica nella Repubblica Ceca,

c) il luogo in cui deve essere effettuata la ricerca archeologica,

d) ragioni per svolgere ricerche archeologiche,

e) una descrizione delle procedure professionali da utilizzare nella ricerca archeologica,

(f) un contratto stipulato con il museo per il deposito di reperti archeologici mobili realizzati durante lo svolgimento della ricerca archeologica. “.

28. Nel § 21a, i paragrafi da 4 a 6 sono cancellati.

L’attuale paragrafo 7 è rinumerato come paragrafo 4.

29. Nel § 21a paragrafo 4 let. c) le parole “nel territorio della Repubblica ceca” sono soppresse.

30. Nella sezione 21a (4), la seguente nuova lettera d) è inserita dopo la lettera c):

” D) il periodo di validità dell’autorizzazione a svolgere ricerche archeologiche nel territorio della Repubblica Ceca,”.

Le lettere d) ed e) esistenti sono indicate come lettere e) ed f).

31. Nel § 21a paragrafo 4 let. f) le parole “paragrafo 4” sono sostituite dalle parole “§ 35 paragrafo 4 o § 39 paragrafo 4”.

32. La sezione 21b recita:

㤠21b

(1) Se le misure compensative 11i ) sono imposte al richiedente in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali , il Ministero della Cultura stabilirà allo stesso tempo nella decisione

(a) nel caso di una scelta di prendere una misura compensativa sotto forma di test differenziale, l’ambito del test differenziale, che può includere la verifica delle abilità sia teoriche che pratiche del candidato non conformi al documento presentato.

b) in caso di scelta di soddisfare la misura compensativa sotto forma di periodo di adattamento, la durata del periodo di adattamento, le aree la cui conoscenza è necessaria per la ricerca archeologica e che non fanno parte delle qualifiche professionali dell’offerente, presentazione di la relazione finale sul periodo di adattamento

(2) La scuola di cui al comma 1 lettera. a) deve essere designato dal Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport su richiesta del Ministero della Cultura entro 1 mese dalla data di consegna della presente richiesta. Il Ministero della Cultura specifica nella domanda l’ambito dell’esame differenziale, che può includere la verifica delle capacità sia teoriche che pratiche del richiedente. I dettagli del contenuto e della forma del test di differenza sono determinati dalla scuola designata.

(3) In caso di scelta di soddisfare la misura compensativa sotto forma di un periodo di adattamento, il richiedente deve completare il periodo di adattamento sotto la supervisione di una persona fisica professionalmente qualificata mediante pratica professionale nel campo della ricerca archeologica effettuata presso il Istituto di Archeologia o un’organizzazione autorizzata.

(4) Le aree teoriche e pratiche che costituiscono il contenuto dell’istruzione e della formazione richieste nella Repubblica ceca per lo svolgimento della ricerca archeologica sono definite nell’allegato n. 4 della presente legge. “.

33. Nel § 35 paragrafo 1 let. b) le parole “, § 14b par. 2” sono cancellate.

34. Nella Sezione 35, Paragrafo 1, Lettera g) si legge come segue:

” G) esegue il restauro, se si tratta di un monumento culturale, per il tramite di una persona fisica il cui le attività sono state sospese ai sensi del § 14a paragrafo 12, o attraverso una persona fisica che non è una persona autorizzata al restauro ai sensi del § 14b paragrafo 2, o che agisce in violazione del divieto ai sensi del § 35 paragrafo 3 o § 39 paragrafo 3, “.

35. Nella sezione 35 (1), la virgola alla fine della lettera h) è sostituita da un punto e la lettera i) è cancellata.

36. Nel § 35 paragrafo 2 lettera c) si legge:

” C) esegue il restauro, se si tratta di un monumento culturale nazionale, tramite una persona fisica che non dispone di un permesso del Ministero della Cultura, a meno che non si tratti di un’attività di restauro ai sensi del § 14a paragrafo 13, attraverso una persona fisica la cui attività di restauro è stato sospeso ai sensi del § 14a paragrafo 12, o tramite una persona fisica che non è una persona autorizzata al restauro ai sensi del § 14b paragrafo 2, o che agisce in violazione del divieto ai sensi del § 35 paragrafo 3 o § 39 par. . 3, “.

37. Nel § 35 paragrafo 2 let. f) le parole “Sezione 21 (3)” sono sostituite dalle parole “Sezione 21 (4)”, le parole “Sezione 21a (2) o” sono eliminate e le parole “o Sezione 23 (2)” sono inserite dopo le parole “Sezione 22 (2)” 2 “.

38. Nella sezione 35 (2), alla fine del testo della lettera g), le parole “o eseguire ricerche archeologiche, anche se non è una persona autorizzata a condurre ricerche ai sensi della sezione 21a (2), o atti contrariamente al divieto ai sensi della Sezione 35 (4), o § 39 paragrafo 4 “.

39. Nella sezione 35 (2), la virgola alla fine della lettera g) è sostituita da un punto e la lettera h) è cancellata.

40. Nella sezione 35, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:

” (3) Il Ministero della Cultura proibirà il restauro a una persona giuridica o persona fisica autorizzata al restauro se ha danneggiato gravemente o meno gravemente ma ripetutamente il monumento culturale o la sua parte, che è un’opera d’arte o un’opera d’arte , per un periodo di 2 anni.

(4) Il Ministero della Cultura proibirà lo svolgimento di ricerche archeologiche da parte di una persona giuridica o una persona fisica impegnata nello svolgimento di ricerche archeologiche se effettua ricerche archeologiche che mettono in pericolo o danneggiano reperti archeologici, per un periodo massimo di 2 anni.

(5) La presentazione di un ricorso contro una decisione sul divieto di restauro ai sensi del paragrafo 3 o sul divieto di condurre ricerche archeologiche ai sensi del paragrafo 4, emessa dal Ministero della Cultura, non ha effetto sospensivo. “.

41. Nel § 39, paragrafo 1, lettera h) si legge:

” H) esegue il restauro, se è un monumento culturale, senza il permesso del Ministero della Cultura, se non è lo svolgimento delle attività di restauro ai sensi del § 14a paragrafo 13, o anche se le attività di restauro sono state sospese ai sensi del § 14a paragrafo 12, o anche se non è una persona autorizzata al ripristino ai sensi del § 14b paragrafo 2, o nel caso di un divieto imposto ai sensi del § 35 paragrafo 3 o § 39 paragrafo 3, “.

42. Nel § 39 paragrafo 2 lettera f) si legge:

” F) esegue il restauro, se è un monumento culturale nazionale, senza il permesso del Ministero della Cultura, se non è lo svolgimento delle attività di restauro ai sensi del § 14a paragrafo 13, o anche se le attività di restauro sono state sospese ai sensi del § 14a paragrafo 12, o anche se non è una persona autorizzata al ripristino ai sensi del § 14b paragrafo 2, o nel caso di un divieto imposto ai sensi del § 35 paragrafo 3 o § 39 paragrafo.

43. Nel § 39 paragrafo 2 lett. g) le parole “Sezione 21a (2), Sezione 22 (2)” sono sostituite dalle parole “Sezione 21 (4), Sezione 22 (2) o”.

44. Nella sezione 39, alla fine del paragrafo 2, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera h):

” H) conduce ricerche archeologiche in violazione della Sezione 21 (2), o conduce ricerche archeologiche anche se non è una persona autorizzata a condurre ricerche ai sensi della Sezione 21a (2), o procede in violazione del divieto di cui alla Sezione 35 (4 ) o la sezione 39 (2). 4. “

45. Al § 39, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:

” (3) Il Ministero della Cultura può vietare il restauro da parte di una persona fisica autorizzata al restauro se ha danneggiato gravemente o meno gravemente, ma in modo dimostrabile ripetutamente, il monumento culturale o la sua parte, che è un’opera d’arte o opere d’arte, durante il restauro, fino a 2 voli.

(4) Il Ministero della Cultura può vietare lo svolgimento di ricerche archeologiche da parte di una persona fisica autorizzata a svolgere ricerche archeologiche se effettua ricerche archeologiche che mettono in pericolo o danneggiano reperti archeologici, per un periodo massimo di 2 anni.

(5) La presentazione di un ricorso contro una decisione sul divieto di restauro ai sensi del paragrafo 3 o sul divieto di condurre ricerche archeologiche ai sensi del paragrafo 4, emessa dal Ministero della Cultura, non ha effetto sospensivo. “.

46. ​​La sezione 44 recita:

㤠44

Salvo disposizione contraria della presente legge, essa sarà disciplinata da

a) riconoscimento delle qualifiche professionali e di altre competenze dei candidati per il restauro di monumenti culturali e per lo svolgimento di ricerche archeologiche; e

b) condizioni per il restauro dei monumenti culturali da parte di una persona autorizzata al restauro e per lo svolgimento della ricerca archeologica da parte di una persona autorizzata alla ricerca

Agire sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11g ). ”.

La nota 31 è eliminata.

47. Nell’allegato 2, le parole “, se assegnata, e cittadinanza” devono essere inserite dopo le parole “numero di nascita” e la parola “residenza” dopo le parole “residenza temporanea”.

48. Nei titoli degli allegati 3 e 4, la parola “istruzione” è sostituita dalla parola “istruzione”.

Arte. XXIV

Disposizioni temporanee
1. I procedimenti per l’annullamento della dichiarazione di cosa come monumento culturale, che non sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conclusi in conformità con le norme di legge vigenti.

2. Le normative legali esistenti si applicano alla procedura per la concessione di un permesso per effettuare ricerche archeologiche ai sensi della Sezione 21 della Legge n. 20/1987 Coll., Sulla cura dei monumenti statali, come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge. ,.

PARTE TERZA

Modifica alla legge sull’istruzione superiore
Arte. XXV

Legge n. 111/1998 Coll., Sugli istituti di istruzione superiore e sugli emendamenti ad altri atti (Legge sugli istituti di istruzione superiore), come modificata dalla Legge n. 210/2000 Coll., Legge n. 147/2001 Coll., Legge n. 362/2003 Coll., Legge n. 96/2004 Coll., Legge n. 121/2004 Coll., Legge n. 436/2004 Coll., Legge n. 473/2004 Coll., Legge n. 562/2004 Coll. ., Legge n. 342/2005 Coll., Legge n. 552/2005 Coll., Legge n. 161/2006 Coll., Legge n. 165/2006 Coll., Legge n. 310/2006 Coll., Legge n. 624/2006 Coll., Legge n. 261/2007 Coll. e la legge n. 296/2007 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 46 paragrafo 4 lett. d) le parole “dentista” sono sostituite dalle parole “dentista”.

2. Nel § 79, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola e dalla lettera f), che, inclusa la nota 19a, recita come segue:

” (F) nel caso di un programma di studi finalizzato alla preparazione per una professione regolamentata, una dichiarazione che il programma di studi è finalizzato alla preparazione per una professione regolamentata e un parere dell’ente di riconoscimento competente in merito all’adeguata preparazione dei laureati per la professione 19a ).

19a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

3. Nella sezione 83 (3), la parola “integrità” è eliminata.

4. Nella Sezione 83, Paragrafo 5, le parole “per perdita di integrità” saranno eliminate.

5. Nel § 90, il paragrafo 3 recita:

” (3) Un’università o un ministero pubblico può richiedere che l’autenticità delle firme e delle impressioni dei timbri sui documenti originali sia verificata dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato in cui si trova l’università che ha rilasciato il documento o da un’autorità estera competente e l’ambasciata della Repubblica ceca, a meno che un accordo internazionale a cui la Repubblica ceca è vincolata non disponga diversamente. “.

6. Nel § 106, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

” (2) Ai fini della presente legge, anche un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera sono considerati Stati membri dell’Unione europea.”.

PARTE QUATTORDICESIMA

Modifica alla legge sull’istruzione
Arte. XXVI

Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), come modificata dalla Legge n. 383/2005 Coll., Legge n. 112/2006 Coll., Legge Legge n. 158/2006, Legge n. 161/2006 Coll., Legge n. 165/2006 Coll., Legge n. 179/2006 Coll., Legge n. 342/2006 Coll., Legge n. 624/2006 Coll. , Legge n. 217/2007 Coll., Legge n. 296/2007 Coll., Legge n. 343/2007 Coll., Legge n. 58/2008 Coll. e la legge n. 126/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nella Sezione 4, comma 3, dopo la seconda frase è inserita la frase “Programmi formativi quadro finalizzati alla preparazione all’esercizio di una professione regolamentata è emanata dal Ministero, sentito l’ente di riconoscimento competente 1 ).

La nota 1 recita:

” 1 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento dei professionisti Qualifiche), come modificato. “.

La nota a piè di pagina 1 esistente è indicata come nota a piè di pagina 1a, compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.

2. Nel § 28 paragrafo 2 lett. i) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo la parola “residenza”.

3. Nel § 28 paragrafo 3 let. f) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo la parola “residenza”.

4. Nel § 41 paragrafo 2 lettera a) si legge:

“A ) nome, o nomi, e cognome, numero di nascita, se assegnato, e luogo di residenza permanente dell’allievo o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nella Repubblica ceca,”.

5. Nel § 104, alla fine del testo del paragrafo 1, le parole “e nel caso di un programma educativo finalizzato alla preparazione all’esercizio di una professione regolamentata anche con il parere preventivo dell’ente di riconoscimento competente 1 ) devono aggiungere se i laureati saranno adeguatamente preparati per svolgere questa professione ”.

6. Nella sezione 108 (5), le parole “non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4” sono sostituite dalle parole “non presenta il contenuto quadro dell’istruzione di cui al paragrafo 3 o non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 ”.

7. Nel § 125 paragrafo 3 let. b) le parole “se assegnato” devono essere inserite dopo le parole “numero di identificazione del fondatore” e le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca” devono essere inserite dopo le parole “luogo di residenza permanente del fondatore”.

8. Nel § 144 paragrafo 1 let. b) le parole “, se assegnate,” sono inserite dopo le parole “numero di identificazione”.

9. Nel § 144 paragrafo 1 let. c) le parole “, se assegnato,” sono inserite dopo la parola “numero” e le parole “o residenza se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca” sono inserite dopo la parola ” residenza”.

10. Nel § 144 paragrafo 1 let. j) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo la parola “residenza”.

11. Nel § 147 paragrafo 1 let. c) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca, devono essere inserite dopo la parola” residenza “.

12. Nel § 147 paragrafo 1 let. d) le parole “, se assegnato,” devono essere inserite dopo le parole “numero di identificazione” e le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo le parole “luogo di residenza permanente”.

13. Nel § 147 paragrafo 1 let. e) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo la parola “residenza”.

14. Nel § 154 paragrafo 1 let. a) le parole “, se assegnate,” sono inserite dopo la parola “numero”.

15. Nel § 154 paragrafo 1 let. b) le parole “, se assegnato,” sono inserite dopo la parola “numero” e le parole “o residenza se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca” sono inserite dopo la parola ” residenza”.

16. Nel § 154 paragrafo 1 let. i) le parole “o residenza, se non ha un luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica ceca”, sono inserite dopo la parola “residenza”.

17. Nella sezione 154 (2) della parte introduttiva della disposizione, le parole “, se assegnato,” devono essere inserite dopo la parola “numeri”.

18. Nel § 154 paragrafo 2 let. a) le parole “, se assegnate,” sono inserite dopo la parola “numero”.

19. Nel § 154 paragrafo 2 let. b) le parole “, se assegnate,” sono inserite dopo la parola “numero”.

20. Nel § 154 paragrafo 2 let. c) le parole “, se assegnate,” sono inserite dopo la parola “numero”.

21. Nella Sezione 190 (5), le parole “luogo di residenza permanente e numero di nascita del direttore” sono sostituite dalle parole “luogo di residenza permanente o domicilio se non ha un luogo di residenza permanente nella Repubblica ceca e numero di nascita dell’amministratore, se assegnato ”.

Arte. XXVII

Il Primo Ministro è autorizzato a pubblicare nella Raccolta delle leggi il testo completo della Legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (la Legge sull’istruzione), come segue dagli atti successivi .

PARTE QUINDICI

Modifica della legge sugli insegnanti e sulla modifica di alcuni atti
Arte. XXVIII

Legge n. 563/2004 Coll., Sul personale pedagogico e sulla modifica di alcuni atti, come modificata dalla Legge n. 383/2005 Coll., Legge n. 179/2006 Coll. e la legge n. 264/2006 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 3, paragrafo 6, inclusa la nota 4, si legge:

” (6) Il riconoscimento delle qualifiche professionali e il soddisfacimento delle condizioni di onorabilità e idoneità dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari e dei cittadini di altri Stati che hanno il diritto di esercitare attività di insegnamento diretto in uno Stato membro o un altro Stato sarà disciplinato da norme di legge specifiche 4 ).

4 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificato. “.

2. Al § 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

” (5) Il personale docente, oltre al personale docente di cui ai § 6 e 7, può dimostrare la propria conoscenza della lingua ceca presentando la prova del superamento di un test di lingua all’estero.”.

PARTE SEDICI

Modifica della legge sull’offerta di istruzione istituzionale o di istruzione protettiva nelle strutture scolastiche e sull’assistenza educativa preventiva nelle strutture scolastiche e sulla modifica di altri atti
Arte. XXIX

Nella legge n. 109/2002 Coll., Sull’esecuzione dell’istruzione istituzionale o di educazione protettiva nelle strutture scolastiche e sull’assistenza educativa preventiva nelle strutture scolastiche e sulla modifica di altri atti, come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale promulgata con il n. 476 / 2004 Coll., Legge n. 562/2004 Coll., Legge n. 563/2004 Coll., Legge n. 383/2005 Coll. e la legge n. 112/2006 Coll., al § 18, è aggiunto il paragrafo 7, che, comprese le note n. 8d e 8e, recita come segue:

“ (7) Adempimento della presunzione di capacità mentale di un cittadino di uno Stato membro o di un cittadino autorizzato di un altro Stato 8d ) autorizzato in uno Stato membro a svolgere attività simili a quelle di un insegnante di una struttura o di un centro ai sensi del presente La legge può essere riconosciuta anche ai sensi di una legge speciale 8e ).

(8 quinquies ) Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE ) N. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221 / CEE, 68/360 / CEE, 72/194 / CEE, 73/148 / CEE, 75/34 / CEE, 75/35 / CEE, 90/364 / CEE, 90/365 / CEE e 93/96 / CEE.
Direttiva 2003/109 / CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Direttiva 2005/71 / CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, su una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Direttiva 2003/86 / CE del Consiglio del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.
Direttiva 2004/83 / CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la qualifica e lo status di cittadini di paesi terzi o apolidi come rifugiati o persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale e il contenuto della protezione.

8e ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

La nota a piè di pagina 8d esistente è indicata come nota a piè di pagina 8f, incluso il riferimento alla nota a piè di pagina.

PARTE DICIASSETTESIMA

Modifica della legge sulla garanzia di ulteriori condizioni di sicurezza e salute sul lavoro
Arte. XXX

Legge n. 309/2006 Coll., Che regola altri requisiti per la sicurezza e la salute sul lavoro nei rapporti di lavoro e sulla garanzia della sicurezza e della salute sul lavoro o sulla fornitura di servizi al di fuori dei rapporti di lavoro (Legge sulla garanzia di altre condizioni per la sicurezza e la salute sul lavoro), come modificato dalla legge n. 362/2007 Coll., è modificato come segue:

1. Nel § 3 comma 2 lett. g) la parola “professionale” è cancellata.

2. La sezione 10, comprese le note dal n. 13 al n. 15, recita:

㤠10

(1) Il presupposto per la competenza professionale di una persona fisica è

a) almeno l’istruzione secondaria con un esame di maturità 13 ),

b) esperienza professionale di almeno 3 anni o di almeno 1 anno se la persona fisica ha conseguito un diploma universitario in un corso di laurea o di laurea magistrale in materia di sicurezza e salute sul lavoro; per esperienza professionale si intende il periodo di attività svolta nel campo in cui la persona fisica svolgerà compiti di prevenzione dei rischi o attività nel campo della sicurezza e salute sul lavoro, e

c) prova di un esame di idoneità professionale superato con successo (§ 20).

(2) L’esame di idoneità professionale viene superato ripetutamente ogni 5 anni.

(3) Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da una persona fisica in un altro Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera procederà in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 14 ). L’organismo di riconoscimento è il Ministero del lavoro e degli affari sociali. Prima di iniziare attività temporanee o occasionali nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata a svolgere attività simili in uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera, il Ministero del lavoro e Affari Sociali verificherà la sua qualifica professionale 15 ).

13 ) § 58 paragrafo 1 lett. c) della legge n. 561/2004 Coll., sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (legge sulla scuola).

14 ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificata.

15 ) Sezione 36b della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata dalla Legge n. 189/2008 Coll. “.

La nota 16 è eliminata.

3. Nel § 11 paragrafo 2 lett. d) le parole “nella lunghezza e nel campo” sono sostituite dalle parole “nella lunghezza e nel campo”.

4. Al § 11, dopo il paragrafo 3 è inserito il nuovo paragrafo 4 seguente:

” (4) L’esame dell’idoneità professionale speciale deve essere sostenuto ripetutamente ogni cinque anni.”.

L’attuale paragrafo 4 è rinumerato come paragrafo 5.

5. Nella Sezione 11, Paragrafo 5, il numero “2” è sostituito dal numero “3”.

6. Nel § 20, paragrafi 4 e 5, inclusa la nota n. 31, leggi come segue:

” (4) Una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera può anche condurre esami di idoneità professionale o competenza professionale speciale ai sensi della presente legge, a condizione che l’accreditamento o altra autorizzazione ai sensi di questo Stato per eseguire prove simili garantisce il livello di sicurezza e salute sul lavoro come questa legge e la legislazione adottata per attuarla. Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali decide sull’autorizzazione di queste persone al procedimento ai sensi del comma 1.

(5) Il Ministero del lavoro e degli affari sociali può verificare 31 ) il rispetto delle condizioni in base alle quali sono stati concessi gli accreditamenti ai sensi del comma 1 o le autorizzazioni ai sensi del comma 4.

31 ) Legge n. 552/1991 Coll., Sul controllo statale, come modificata. “.

7. Nel § 21 lettera b) al punto 3, le parole “e il campo” sono inserite dopo la parola “lunghezza”.

PARTE DICIOTTESIMA

Modifica della legge sulla supervisione professionale statale della sicurezza sul lavoro
Arte. XXXI

Legge n. 174/1968 Coll., Sulla supervisione professionale statale sulla sicurezza sul lavoro, come modificata dalla Legge n. 575/1990 Coll., Legge n. 159/1992 Coll., Legge n. 47/1994 Coll., Legge n. 71/2000 Coll., Legge n. 124/2000 Coll., Legge n. 151/2002 Coll., Legge n. 309/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 436/2004 Coll. e la legge n. 253/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 6a, il paragrafo 4 è soppresso.

2. Nel § 6c, è aggiunto il seguente paragrafo 5, che, comprese le note nn. 5a e 5b, recita come segue:

” (5) In sede di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del comma 1 lett . (c) acquisiti da una persona fisica in un altro Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera sono disciplinati dalla legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 5a ). L’organismo di riconoscimento è il Ministero del lavoro e degli affari sociali. Prima di iniziare attività temporanee o occasionali nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata a svolgere attività simili in uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera, il Ministero del lavoro e sociale Gli affari verificheranno la sua qualifica professionale 5b ).

5a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificata.

5b ) Sezione 36b della Legge n. 18/2004 Coll., Come modificata. “.

3. La sezione 7c, compreso il titolo, è abrogata.

PARTE XIX

Modifica della legge sui rilievi e modifiche ad alcuni atti relativi alla sua attuazione
Arte. XXXII

Legge n. 200/1994 Coll., Sul rilevamento e sugli emendamenti ad alcuni atti relativi alla sua attuazione, come modificata dalla Legge n. 120/2000 Coll., Legge n. 186/2001 Coll., Legge n. 319/2004 Coll. ., Legge n. 413/2005 Coll., Legge n. 444/2005 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 14, paragrafo 4, inclusa la nota n. 11b, si legge:

” (4) L’autorità competente di cui al paragrafo 1 concede anche un’autorizzazione ufficiale a una persona fisica che riconosce le qualifiche e l’integrità professionali ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11b ).

11b ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

2. Nel § 14 paragrafo 5 let. a) le parole “di cui i fatti si riferiscono” sono sostituite dalle parole “commesso in relazione”.

3. Al § 14, il paragrafo 6 è soppresso.

Gli attuali paragrafi da 7 a 9 sono rinumerati come paragrafi da 6 a 8.

4. Nella sezione 14a (1), le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “3 mesi”.

5. Al § 14a è aggiunto il seguente paragrafo 5:

” (5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis all’esecuzione di un esame differenziale ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 11b ). Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis all’esecuzione della prova di differenza. “.

6. Nel § 20 paragrafo 1 let. (h) e paragrafo 2 (a) c) le parole “prove comparative di competenza” sono sostituite dalle parole “prove differenziali”.

PARTE VENTESIMA

Modifica alla legge sulle comunicazioni elettroniche
Arte. XXXIII

Nella sezione 26, paragrafo 2 della legge n. 127/2005 Coll., Sulle comunicazioni elettroniche e sulla modifica di alcuni atti correlati (legge sulle comunicazioni elettroniche), la quarta frase, compresa la nota a piè di pagina n. 18, è abrogata.

PARTE SECONDA PRIMA

Modifica della legge atomica
Arte. XXXIV

Legge n. 18/1997 Coll., Sull’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti (Atomic Act) e sugli emendamenti ad alcune leggi, come modificata dalla Legge n. 83/1998 Coll., Legge n. 71/2000 Coll. , Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 13/2002 Coll., Legge n. 310/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 279/2003 Coll., Legge n. 186 / 2004 Coll., Legge n. 1/2005 Coll., Legge n. 253/2005 Coll., Legge n. 413/2005 Coll., Legge n. 186/2006 Coll., Legge n. 342/2006 Coll. , Legge n. 296/2007 Sb. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 3 comma 2 lett. m) le parole “o altre persone fisiche” sono inserite dopo le parole “personale selezionato”.

2. Nella sezione 11 (1), le parole “la cui sostanza fattuale” sono sostituite dalla parola “se”.

3. Nel § 12, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2, che, inclusa la nota 6a, recita come segue:

” (2) Nel riconoscere qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro dell’Unione europea per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), a) eb) l’Ufficio procede in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 6a ). La decisione dell’Ufficio sul riconoscimento delle qualifiche professionali è un documento che attesta la competenza professionale ai sensi della presente legge.

6a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

4. Nel § 13 paragrafo 1 lettera a) si legge:

” (A) per una persona fisica, il nome e, se del caso, il cognome, il numero di nascita, se assegnato, l’indirizzo del luogo di residenza o domicilio e, se del caso, il nome e il cognome, se assegnati, l’indirizzo del luogo di residenza o domicilio del rappresentante responsabile, se stabilito; per una persona giuridica, il nome e la forma giuridica, la sede legale o l’indirizzo dell’ubicazione dell’unità organizzativa nella Repubblica Ceca, se stabilita, numero di identificazione, se assegnato, nome e cognome, indirizzo di residenza permanente o domicilio della persona o persone che sono la sua autorità legale, (di seguito “identificazione”), il numero di registrazione, se già assegnato dall’Ufficio, “.

5. Nel § 18 paragrafo 1 let. n) le parole “relative ai fatti” sono sostituite da “commesse in relazione”.

6. Al § 18 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“ (7) Nel riconoscere le qualifiche professionali per lo svolgimento di attività per le quali la presente legge richiede una competenza professionale speciale, deve procedere in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 6a ). La decisione dell’Ufficio sul riconoscimento delle qualifiche professionali è una prova di una competenza professionale speciale ai sensi della presente legge. “.

7. Nella sezione 20 (3), la parola “permanente” è eliminata.

PARTE VENTIDUE

Modifica della legge sulle attività minerarie, gli esplosivi e l’amministrazione statale mineraria
Arte. XXXV

Legge n. 61/1988 Coll., Sulle attività minerarie, esplosivi e l’amministrazione statale mineraria, come modificata dalla legge n. 425/1990 Coll., Legge n. 542/1991 Coll., Legge n. 169/1993 Coll., Legge n. 128/1999 Coll., Legge n. 71/2000 Coll., Legge n. 124/2000 Coll., Legge n. 315/2001 Coll., Legge n. 206/2002 Coll., Legge n. 320 / Coll. 2002, Legge n. 226/2003 Coll., Legge n. 227/2003 Coll., Legge n. 3/2005 Coll., Legge n. 386/2005 Coll., Legge n. 186/2006 Coll., Legge n. 313/2006 Coll., Legge n. 342/2006 Coll., Legge n. 296/2007 Coll., Legge n. 376/2007 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. La sezione 5a, comprese le note 4a, 4b e 4c, recita:

㤠5a

(1) Se previsto dalla presente legge, dalla legge sulle miniere o dai regolamenti emanati per la loro attuazione 4a ) requisiti di qualificazione, competenza professionale o altri requisiti per lo svolgimento di attività ai sensi della presente o della legge mineraria, tali requisiti devono essere la persona fisica presenta all’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito “Stato membro dell’Unione europea”) la prova delle qualifiche professionali o altri documenti rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente Confederazione, secondo la legge sulle qualifiche professionali 4b ).

(2) L’ autorità mineraria ceca rilascia un certificato di qualifica professionale e di svolgimento dell’attività in questione ai cittadini della Repubblica ceca o ai cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea che hanno svolto attività minerarie o attività svolte in maniera mineraria in Repubblica Ceca. Il certificato di qualificazione professionale e svolgimento dell’attività in questione viene rilasciato in lingua ceca sulla base di una richiesta di una persona fisica documentata da dati sulla durata e il fulcro di tale attività.

(3) Un’organizzazione non può rifiutarsi di verificare la competenza professionale di una persona fisica che intende assumere se tale persona ha acquisito competenza professionale in uno Stato membro dell’Unione europea o nella Confederazione Svizzera. Se la competenza professionale di una persona fisica è stata acquisita al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea, l’organizzazione ha il diritto di richiedere alla persona fisica di presentare una prova di validità o equivalenza di una prova di istruzione straniera nella Repubblica ceca 4c ). Il diritto di una persona fisica di richiedere il riconoscimento della competenza professionale all’organo competente dell’amministrazione mineraria statale ai sensi di un’altra norma giuridica 4bCiò non pregiudica il ).

4a ) Ad esempio, Decreto n. 298/2005 Coll., Sui requisiti di qualificazione professionale e competenza professionale nelle attività minerarie o attività svolte in maniera mineraria e sulla modifica di alcune norme legali, come modificato dal Decreto n. Coll.

4b ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulla modifica di alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali ), come modificata.

4c ) Sezione 108 della legge n. 561/2004 Coll., Sull’istruzione prescolare, primaria, secondaria, professionale superiore e di altro tipo (Legge sulla scuola), come modificata. § 89 e 90 della legge n. 111/1998 Coll., Sugli istituti di istruzione superiore e sugli emendamenti ad altri atti (legge sugli istituti di istruzione superiore), come modificata. “.

2. Al § 8a, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

” (10) Prima dell’inizio di attività temporanee o occasionali consistenti nel collaudo, revisione, riparazione, installazione o funzionamento di attrezzature tecniche dedicate nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata in un altro Stato membro dell’Unione europea o della Confederazione svizzera a svolgere attività simili, l’autorità mineraria ceca deve verificare la qualifica professionale in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 4b ). “.

3. Al § 36 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

” (8) Prima di iniziare lo svolgimento temporaneo o occasionale della funzione di cannoniere, direttore tecnico di esplosivi, lanciatori di fuochi d’artificio o pirotecnica nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata in un altro Stato membro dell’Unione europea o della Confederazione svizzera a svolgere attività simili attività, l’autorità mineraria ceca deve verificare le qualifiche professionali ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 4b ). ”.

PARTE VENTO-TRE

Modifica alla legge sulle armi
Arte. XXXVI

Legge n. 119/2002 Coll., Su armi da fuoco e munizioni e modifica della Legge n. 156/2000 Coll., Sulla verifica di armi da fuoco, munizioni e articoli pirotecnici e che modifica la Legge n. 288/1995 Coll., Su armi da fuoco e munizioni (Armi da fuoco Act), come modificato dalla legge n. 13/1998 Coll., E dalla legge n. 368/1992 Coll., Sulle spese amministrative, come modificata, e dalla legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (legge sulle licenze commerciali) , come modificato, (Legge sulle armi), come modificato dalla Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 227/2003 Coll., Legge n. 228/2003 Coll., Legge n. 537/2004 Coll., Legge n. 359/2005 Coll., Legge n. 444/2005 Coll., Legge n. 310/2006 Coll., Legge n. 170/2007 Coll. e la legge n. 124/2008 Coll., è modificata come segue:

1. Al paragrafo 10, paragrafo 3, le parole “un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera (di seguito” Stato membro “)” sono inserite dopo la parola “Unione”.

2. In § 12 paragrafo 4, § 17 paragrafo 4, § 18 paragrafo 3, § 46 paragrafo 5, § 49 paragrafo 1 e 2, § 50 paragrafo 9, § 51 paragrafo 7 e 8 e § Articolo 73, paragrafo 4, lettera a) da a) a c), le parole “dell’Unione europea” sono soppresse.

3. Nel § 21a, è aggiunto il paragrafo 9, che, inclusa la nota 11a, recita come segue:

” (9) Prima di avviare attività di ricerca pirotecnica temporanea o occasionale nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata in un altro Stato membro a svolgere attività simili, il ministero può richiedere la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della legge sulle qualifiche professionali 11a ).

11a ) Legge n. 18/2004 Coll., Sul riconoscimento delle qualifiche professionali e altre qualifiche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di alcuni cittadini di altri Stati e sulle modifiche ad alcune leggi (Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali) , come modificato. “.

4. Al § 30, è aggiunto il seguente paragrafo 12:

” (12) Prima di iniziare lo svolgimento temporaneo o occasionale delle attività di esaminatore nella Repubblica ceca da parte di una persona fisica autorizzata in un altro Stato membro a svolgere attività simili, il ministero può richiedere la verifica delle qualifiche professionali ai sensi di una legge speciale 11a ). “.

5. Nella sezione 46 (7), le parole “stato dell’Unione europea” sono sostituite dalla parola “stato”.

6. Nella sezione 81 (5), le parole “uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato membro dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico” sono sostituite dalle parole “uno Stato membro o uno Stato membro del Nord Organizzazione del Trattato Atlantico ”.

PARTE VENTIQUATTRO

Modifica alla legge sulla verifica
Arte. XXXVII

Legge n. 21/2006 Coll., Sulla verifica della conformità di una copia o di una copia con un documento e sulla verifica dell’autenticità di una firma e sulla modifica di determinati atti (la legge sulla verifica), come modificata dalla legge N. 165/2006 Coll., È modificato come segue:

1. Nel § 6, alla fine del testo del paragrafo 3, sono aggiunte le parole “, salvo diversa disposizione di seguito”.

2. Al § 9, alla fine del testo della lettera b) le parole “; ciò non si applica se una copia del documento è stata eseguita dalla parte certificante presso l’istituto di copiatura, a spese del richiedente. “

3. Al § 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“ (6) La partecipazione di due testimoni non è richiesta per la legalizzazione se la persona che non sa leggere o scrivere ha la capacità di venire a conoscenza del contenuto del documento per mezzo di strumenti o ausili speciali o tramite un’altra persona di sua scelta ed è in grado di firmare il documento a mano. “

PARTE VENTICINQUE
annullato

Arte. XXXVIII
annullato

PARTE VENTESIMA

EFFICIENZA
Arte. XXXIX

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione.

 

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