REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/112/CE dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi. La maggior parte degli altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi continua a essere tassata nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. |
(2) |
Al fine di determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici. In particolare è opportuno definire il concetto di servizi di teleradiodiffusione («teleradiodiffusione») sulla base delle definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione. |
(4) |
È necessario specificare chi è il prestatore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) quando i servizi prestati tramite mezzi elettronici o i servizi telefonici forniti via Internet sono resi ad un destinatario attraverso reti di telecomunicazione o tramite un’interfaccia o un portale. |
(5) |
Per garantire l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto e il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici, è necessario specificare dove si considera che sia stabilita una persona giuridica non soggetto passivo. |
(6) |
Al fine di individuare il debitore dell’IVA per la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, il prestatore dovrebbe poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso. Se tale comunicazione non viene ricevuta, il prestatore dovrebbe rimanere debitore dell’IVA. |
(7) |
Se una persona che non è soggetto passivo è stabilita in più di un paese oppure ha il suo indirizzo permanente in un paese e la sua residenza abituale in un altro, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva. Per evitare conflitti di giurisdizione tra Stati membri è necessario specificare il luogo di fruizione effettiva. |
(8) |
È opportuno stabilire norme al fine di chiarire il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di cui il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale è praticamente impossibile da determinare o non si può determinare con certezza. È opportuno che dette norme si basino su presunzioni. |
(9) |
Nel caso in cui sia disponibile l’informazione per determinare il luogo in cui il destinatario è effettivamente stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario prevedere che la relativa presunzione sia confutabile. |
(10) |
La fornitura e il controllo degli elementi di prova relativi al luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale imporrebbero un onere sproporzionato o potrebbero creare problemi in relazione alla protezione dei dati in alcuni casi in cui il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e richieda la presenza fisica del destinatario, come nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici presso una postazione Wi-Fi o un Internet café, o non preveda generalmente il rilascio di ricevute di pagamento o altri elementi di prova per il servizio prestato, come nel caso delle cabine telefoniche. |
(11) |
Poiché il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario chiarire, per i casi in cui non vi sono specifiche presunzioni o per la confutazione delle presunzioni, quali sono gli elementi di prova di cui il prestatore dovrebbe disporre per individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito. A tal fine si dovrebbe compilare un elenco, non esaustivo, degli elementi di prova. |
(12) |
Al fine di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, è opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornire altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili. |
(13) |
È inoltre necessario chiarire il trattamento fiscale della prestazione di servizi consistenti nel mettere a disposizione di un destinatario attrezzature per l’esecuzione di lavori su un bene immobile. |
(14) |
Per motivi pratici, è opportuno chiarire che i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da un soggetto passivo che agisca in nome proprio nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga devono essere considerati, al fine di determinare il luogo di prestazione, come prestati in quegli stessi luoghi. |
(15) |
A norma della direttiva 2006/112/CE, l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. È opportuno specificare che tale disposizione si applica anche qualora i biglietti per tali effettivamente non siano venduti direttamente dall’organizzatore ma siano distribuiti tramite intermediari. |
(16) |
A norma della direttiva 2006/112/CE, l’IVA può diventare esigibile prima, al momento o poco dopo la cessione di beni o la prestazione di servizi. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici nel periodo di transizione alle nuove norme relative al luogo delle prestazioni, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dar luogo a casi di doppia o mancata imposizione. È necessario adottare disposizioni transitorie per impedire che questo si verifichi e garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri. |
(17) |
Ai fini del presente regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di garantire la corretta riscossione dell’IVA disciplinata dal presente regolamento. |
(18) |
Il concetto di bene immobile dovrebbe essere introdotto al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. L’introduzione di tale concetto potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri. Fatte salve tale legislazione o tali prassi già in vigore negli Stati membri e al fine di consentire una transizione agevole, tale concetto dovrebbe essere introdotto in un momento successivo. |
(19) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così così modificato:
1) |
il capo IV è così modificato:
|
2) |
il capo V è così modificato:
|
3) |
nell’allegato I, punto 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
Articolo 2
Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi anteriormente al 1o gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, come disposto all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata; |
b) |
il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata; |
c) |
se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente al 1o gennaio 2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell’imposta, né il 1o gennaio 2015 né successivamente. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Tuttavia, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013
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