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Risoluzione: del 13/12/1989 n. 460196 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

 

Risoluzione: del 13/12/1989 n. 460196 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari recita:

 

 

Con istanza del 4 dicembre 1986 diretta all’Ufficio Provinciale IVA di Roma il professionista in oggetto ha fatto presente che una societa’ del tipo a responsabilita’ limitata avente sede in Cayman avrebbe acquistato nell’anno 1986 un immobile in Italia a destinazione catastale negozi ed uffici da ristrutturare e rivendere nel corso dell’anno 1987 od eventualmente da destinare alla locazione nell’anno 1988.

In relazione a tale situazione il professionista interessato, dovendo assumere l’incarico di rappresentante fiscale della detta societa’ e nel presupposto che le operazioni di acquisto e di ristrutturazione dell’immobile non costituiscono elementi sufficienti per la esistenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all’estero, ha chiesto, in sostanza, di conoscere:
a) se l’operazione di locazione, eventualmente posta in essere nell’anno 1988, fa venire meno il diritto al rimborso relativamente agli anni 1986 e 1987;
b) se si renda applicabile, nella fattispecie, la disposizione recata dall’art. 19 bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
Considerato che la societa’ di cui trattasi non e’ un’impresa costruttrice e che l’immobile in questione non viene destinato ad uso di civile abitazione. Con successiva istanza qui presentata in data 11 febbraio 1987 il professionista citato ha prodotto copia dell’atto di compravendita dell’immobile stipulato in data 16 dicembre 1986 e la traduzione giurata di parte dello statuto della Societa’ …, con sede in George Town, Gran Cayman, acquirente dell’immobile, da cui si evince che la societa’ ha per oggetto, tra l’altro, l’acquisto, la vendita, il commercio, l’affitto, il miglioramento, l’amministrazione di beni mobili ed immobili ed ha comunicato di aver presentato all’Ufficio IVA di Roma la dichiarazione di inizio di attivita’ nella sua qualita’ di rappresentante fiscale nominato nelle forme di cui al secondo comma dell’art. 53 del citato D.P.R. n. 633/72.

Codesto Ispettorato con la nota in riferimento fa presente che, trattandosi di societa’ estera, occorre accertare preliminarmente se la stessa svolga abitualmente un’attivita’ d’impresa in Italia e che, in ogni caso, rimarrebbe da verificare, ove dovesse ritenersi ininfluente quanto indicato in precedenza, che il soggetto estero impiantera’ in Italia un’attivita’ comunque da definirsi imprenditoriale e non meramente di semplice affitto di locali, venendo in tal caso meno la stessa soggettivita’ ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione.

Lo scrivente, esaminati gli atti e presa visione della traduzione dello statuto della Societa’ … esibita dalla parte, rileva, in merito alle osservazioni formulate da codesto Ispettorato:

– che la societa’ … e’ una societa’ del tipo a responsabilita’ limitata, regolarmente registrata in virtu’ delle leggi delle isole Cayman; – che la stessa ha provveduto alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA ed all’apertura, a mezzo del rappresentante stesso, di una apposita partita IVA presso l’Ufficio Provinciale IVA di Roma;
– che le operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e affitto di immobili sono attivita’ istituzionali della societa’ riconducibili nell’oggetto sociale della societa’ stessa, per cui si realizza la necessaria correlazione, affermata da questo Ministero con le note n. 411817 dell’1 luglio 1981 e n. 332222 del 22 luglio 1981, per poter legittimamente procedere al recupero dell’imposta assolta al momento dell’acquisto del
bene;
– che la societa’ ha documentato l’inizio delle operazioni di ristrutturazione dell’immobile acquistato.
Circa, poi, la necessita’, ai fini che ne occupa, manifestata da codesto Ispettorato, di accertare se la societa’ estera svolga abitualmente un’attivita’ d’impresa in Italia, questo Ministero ritiene che detto accertamento si rendeva necessario prima dell’emanazione del D.P.R.
23.12.1974, n. 687 che ha introdotto all’art. 17 del D.P.R. n. 633/72 l’istituto del rappresentante fiscale. Dopo tale nuova disposizione i soggetti residenti all’estero e senza stabile organizzazione in Italia, ove effettuino nel nostro Paese, nell’esercizio della loro impresa, cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, anche soltanto in via occasionale,
se hanno nominato il proprio rappresentante fiscale ai fini IVA, sono tenuti ad adempiere gli obblighi e ad esercitare i diritti concernenti l’IVA tramite detto rappresentante. Conforta tale assunto il passo della relazione ministeriale al citato D.P.R. 687/74 che cosi’ recita: “ove il rappresentante non sia nominato, gli obblighi di fatturazione continuano a dover essere osservati dal cessionario di beni e servizi, residente nello Stato, prescindendosi, peraltro, dal carattere occasionale o meno delle operazioni effettuate dal cedente o prestatore del servizio estero”.

In merito, inoltre, all’ultima parte delle osservazioni formulate da codesto Ispettorato, cioe’ che resterebbe comunque da verificare che il soggetto estero effettivamente impiantera’ in Italia un’attivita’ da definirsi imprenditoriale e non meramente di semplice affitto di locali, si fa presente che lo scrivente con la nota n. 331224 del 9.7.1981 ha gia’ chiarito che ai fini che ne occupano occorre fare esclusivo riferimento alle
operazioni attive e passive effettuate e registrate in ciascun anno.

In ogni caso, ove per l’avvenire la societa’ dovesse compiere operazioni di pura gestione immobiliare, tale attivita’ non farebbe venir meno la soggettivita’ ai fini IVA della societa’ medesima, ma comporterebbe soltanto l’applicazione del comma 3 dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 633/72, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile.

Circa, poi, la eventualita’ che l’acquisto di un immobile possa ritenersi idoneo per l’esistenza di una stabile organizzazione del soggetto estero, si osserva quanto segue.

Per l’esistenza di una stabile organizzazione occorre la effettiva istituzione di una autonoma e funzionale struttura nazionale rispetto alla societa’ estera. L’autonomia deve manifestarsi sia sul piano gestionale che sul piano contabile e deve costituire sul piano imprenditoriale una entita’ economica operativa dotata di autonomia di gestione, non essendo sufficiente che la installazione produca comunque una qualche attivita’ per l’impresa.
La struttura immobiliare non sembra, quindi, concretizzare una stabile organizzazione, trattandosi di un bene patrimoniale non avente distinzione organizzativa e contabile dalla casa madre. Non sembra pertanto possibile individuare una precipua funzione attiva svolta dalla struttura in Italia per la produzione di reddito, essendo questo di fatto prodotto da un complesso organizzativo che opera al di fuori dello Stato.

Per quanto sopra, questo Ministero ritiene che alla societa’ in questione spetti, per il 1986, il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633, e conseguentemente il diritto al rimborso dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile.

Per il 1987, invece, ove la societa’ estera dovesse eseguire in economia I lavori di ristrutturazione dell’immobile acquistato ovvero dovesse aprire un proprio ufficio per seguire detti lavori affidati a terzi o per fare ricerche di mercato al fine di stabilire i modi ed i momenti piu’ opportuni per trarre dall’immobile il massimo profitto, la societa’ estera dovra’ presentare al competente Ufficio Provinciale IVA denuncia di variazione, ex art. 35 D.P.R. 633/72, perche’ allora ci sarebbero tutti i presupposti per l’esistenza di una stabile organizzazione.

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