LEGGE del 14 marzo 2006 sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi
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LEGGE
del 14 marzo 2006
sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (legge sull’edilizia)
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PRIMA PARTE
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1
Oggetto di adeguamento
(1) In materia di pianificazione del territorio, la presente legge disciplina in particolare gli obiettivi e i compiti della pianificazione del territorio, il sistema degli organismi di pianificazione del territorio, gli strumenti di pianificazione del territorio, la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile, il processo decisionale territoriale, la possibilità di unire le procedure ai sensi della presente legge con procedure di valutazione dell’impatto ambientale, ambiente, condizioni per la costruzione, sviluppo territoriale e per la preparazione di infrastrutture pubbliche, registrazioni delle attività di pianificazione del territorio e requisiti di qualificazione per le attività di pianificazione del territorio.
(2) In materia di regolamenti edilizi, la presente legge disciplina in particolare l’autorizzazione degli edifici e le loro modifiche, l’abbellimento del paesaggio e le attrezzature, l’uso e la rimozione degli edifici, la supervisione e i poteri speciali delle autorità edilizie, la posizione e l’autorizzazione degli ispettori autorizzati, il sistema di costruzione autorità, compiti e responsabilità delle persone addette alla preparazione e alla costruzione.
(3) La presente legge regola ulteriormente le condizioni per le attività di progetto e la costruzione, i requisiti generali per la costruzione, gli scopi di esproprio, gli ingressi a terreni e edifici, la protezione degli interessi pubblici e alcune altre questioni relative all’oggetto della presente legislazione.
§ 2
Concetti basilari
(1) Questo atto significa
a) un cambiamento nel territorio, un cambiamento nella sua destinazione o disposizione spaziale, inclusa l’ubicazione degli edifici e le loro modifiche,
b) per terreno edificabile si intende un appezzamento di terreno, sua parte o insieme di appezzamenti di terreno, definito e destinato all’ubicazione di un edificio da una decisione di zonizzazione, un permesso congiunto con il quale l’edificio è collocato e autorizzato (di seguito
c) terreno edificabile edificato: terreno registrato nel catasto immobiliare come terreno edificabile e altri appezzamenti di terreno, solitamente sotto recinzione comune, che formano un’unità continua con edifici residenziali e agricoli,
d) area edificata del territorio definito dal piano di zonizzazione o dalla procedura ai sensi della presente legge; se il comune non ha un centro abitato così delimitato, l’abitato è una parte edificata del comune definita dal 1 ° settembre 1966 e contrassegnata nelle mappe dei registri immobiliari (di seguito denominata “urbanistica la zona”),
(e) terreno inarrestabile: terreno che non può essere edificato sul territorio di un comune per cui non è stato emesso un piano di zonizzazione, vale a dire
1. terreno di verde pubblico e parco 1 ) ad uso generale;
2. nelle aree urbane, un appezzamento forestale o un insieme di appezzamenti forestali adiacenti con una superficie superiore a 0,5 ha,
f) terreno non edificato: terreno non compreso nell’abitato o nell’area edificabile,
g) una parte pianeggiante del territorio costituita da uno o più appezzamenti di terreno o parti di essi, che è definita nella politica di sviluppo del territorio, nel piano di sviluppo del territorio, nei principi di sviluppo del territorio o nel piano del territorio, o nei documenti di pianificazione del territorio per quanto riguarda gli esistenti o uso richiesto e sua importanza,
h) area di rilevanza sovra-locale o nazionale: un’area che, per la sua importanza, estensione o destinazione, interessa il territorio di più comuni, o il territorio di più regioni; nel caso della capitale Praga, l’area di importanza sovra-locale è considerata l’area di importanza a livello di città,
i) corridoio: l’area definita per l’ubicazione delle linee di infrastruttura tecnica e di trasporto o delle misure di natura non edilizia,
j) l’ area edificabile è l’area definita per la costruzione nel piano di zonizzazione, nei principi di sviluppo spaziale o nel piano di sviluppo della zonizzazione,
k) area di cambiamento dell’area paesaggistica definita nel piano di zonizzazione, per la quale si ipotizza un passaggio dall’uso corrente di terreno non edificato ad un altro uso di terreno non edificato,
l) area di ricostruzione, l’area definita nel piano di zonizzazione per la modifica dello sviluppo esistente, per il rinnovo o il riutilizzo dell’area degradata,
m) infrastruttura pubblica: terreni, edifici, strutture, vale a dire:
1. infrastrutture di trasporto, come la costruzione di strade, ferrovie, corsi d’acqua, aeroporti e relative strutture;
2. infrastruttura tecnica, ovvero linee e costruzioni e attrezzature tecniche operativamente correlate, come condutture idriche, serbatoi, fognature, impianti di trattamento delle acque reflue, costruzioni per ridurre il rischio di disastri naturali o di altro tipo, costruzioni e strutture per la gestione dei rifiuti, stazioni di trasformazione, linee energetiche, linee di comunicazione della rete di comunicazione pubblica e apparecchiature di comunicazione elettronica della rete di comunicazione pubblica, condutture di prodotti e depositi di gas;
3. servizi civici, quali edifici, strutture e terreni utilizzati, ad esempio, per l’istruzione, i servizi sociali e l’assistenza familiare, i servizi sanitari, la cultura, la pubblica amministrazione, la tutela della popolazione;
4. spazio pubblico 1 ) ,
stabilito o utilizzato nell’interesse pubblico,
n) edificio di pubblica utilità: un edificio per infrastrutture pubbliche destinato allo sviluppo o alla protezione del territorio di un comune, regione o stato, definito nella documentazione di pianificazione territoriale rilasciata,
o) le misure di pubblica utilità comprendono misure di natura non edilizia che servono a ridurre la minaccia per il territorio ea sviluppare o proteggere il patrimonio naturale, culturale e archeologico, come definito nella documentazione di pianificazione territoriale rilasciata,
p) documentazione sulla pianificazione del territorio
1. piano di sviluppo territoriale;
2. principi di sviluppo territoriale;
3. piano di zonizzazione;
4. piano regolatorio.
(2) Questo atto significa inoltre
a) l’ acquirente è l’autorità municipale, l’autorità regionale, il ministero per lo sviluppo regionale (di seguito denominato “ministero”) o il ministero della Difesa competente, che ottiene i documenti di pianificazione del territorio, la documentazione di pianificazione del territorio, la delimitazione dell’area edificata o politica di sviluppo spaziale,
b) un imprenditore edile è una persona autorizzata a svolgere lavori di costruzione o montaggio come oggetto della sua attività ai sensi di speciali norme di legge 2 ) ,
c) per costruttore si intende una persona che richiede un permesso di costruzione o annuncia l’esecuzione di una costruzione, di un paesaggio o di un’attrezzatura, nonché il suo successore legale, e una persona che esegue una costruzione, un abbellimento o un’attrezzatura, a meno che non si tratti di una costruzione imprenditore che svolge attività di costruzione nell’ambito delle proprie attività commerciali; il costruttore significa anche l’investitore e il cliente della costruzione,
d) direzione lavori: la supervisione professionale sulla realizzazione della costruzione per auto-aiuto eseguita da una persona che ha una laurea in edilizia o architettura o un’istruzione secondaria in edilizia con un esame di maturità e almeno 3 anni di esperienza in edilizia ,
e) requisiti generali per la costruzione, requisiti generali per l’uso del suolo, requisiti tecnici per gli edifici e requisiti tecnici generali per garantire l’uso senza barriere degli edifici, stabiliti nella legislazione di attuazione.
(3) Per costruzione si intendono tutti i lavori di costruzione che derivano dalla tecnologia di costruzione o assemblaggio, indipendentemente dalla loro costruzione e progettazione tecnica, prodotti da costruzione usati, materiali e strutture, ai fini dell’uso e della durata. Una costruzione temporanea è una costruzione per la quale l’autorità edile ne limita anticipatamente la durata. Anche un prodotto che svolge la funzione di un edificio è considerato una costruzione. Un edificio che serve a scopi pubblicitari è un edificio per la pubblicità.
(4) Se il termine costruzione è usato nella presente legge, significa, a seconda delle circostanze, anche la sua parte o modifica della costruzione completata.
(5) La modifica della costruzione completata è
a) la sovrastruttura con cui viene aumentata la costruzione,
b) un ampliamento di cui l’edificio si estende in pianta e che è interconnesso con l’edificio esistente,
c) modifiche edilizie, durante le quali vengono preservate la planimetria esterna e il limite di altezza dell’edificio; anche l’isolamento termico dell’involucro edilizio è considerato una modifica edilizia.
(6) Un cambiamento nella costruzione prima del suo completamento significa un cambiamento nell’esecuzione della costruzione rispetto al suo permesso o alla documentazione della costruzione verificata dall’autorità edile o da un ispettore autorizzato.
(7) L’area edificata del terreno è la somma di tutte le aree edificate dei singoli edifici. Per area edificata di un edificio si intende un’area delimitata da proiezioni rettangolari della faccia esterna delle strutture periferiche di tutti i piani fuori terra e interrati in un piano orizzontale. Sono incluse aree di logge e bovindi. Nel caso di oggetti semi-esposti (privi di alcuni muri perimetrali), l’abitato è delimitato da linee di inviluppo guidate dalle facce esterne delle strutture verticali al piano orizzontale. Nel caso di edifici coperti o loro parti prive di strutture verticali periferiche, l’abitato è delimitato da una proiezione rettangolare della struttura di copertura su un piano orizzontale.
(8) Un insieme di costruzioni indica le costruzioni interrelate mediante le quali la costruzione viene eseguita in un’area continua o per uno scopo comune all’interno di un progetto di costruzione.
(9) Per costruzione dell’insieme principale di edifici si intende un edificio che determina lo scopo della costruzione dell’insieme di edifici. Per costruzione ausiliaria in un insieme di costruzioni si intende una costruzione che è correlata alla costruzione principale per il suo scopo di utilizzo o ubicazione e che garantisce l’usabilità della costruzione principale o integra lo scopo di utilizzo della costruzione principale.
§ 3
(1) Ai fini della presente legge, per paesaggistica si intendono i lavori di sterro e i cambiamenti nel terreno, che modificano in modo significativo l’aspetto dell’ambiente o le condizioni di deflusso, attività minerarie e simili e affini, a meno che non si tratti di un’attività mineraria o di un’attività svolta in un settore minerario modalità, ad esempio aree di stoccaggio e parcheggio, argini, discariche, miglioramenti fondiari per la creazione di parchi giochi e campi sportivi, lavori minerari in superficie.
(2) Attrezzatura ai fini della presente legge indica un pannello informativo e pubblicitario, tabellone, pannello o altra struttura e attrezzatura tecnica, a meno che non si tratti di una costruzione ai sensi del § 2 paragrafo 3. In caso di dubbio se si tratta di una costruzione o di un’attrezzatura , il parere è l’autorità edilizia decisiva. L’attrezzatura con una superficie totale superiore a 8 m 2 è considerata un edificio per la pubblicità.
(3) Cantiere indica un luogo in cui vengono eseguiti lavori di costruzione o manutenzione o in cui vengono rimossi i lavori di costruzione; comprende terreno edificabile, o terreno edificabile edificato o sua parte o parte di un edificio, o, nella misura definita dall’autorità edile, anche altro terreno o sua parte o parte di un altro edificio.
(4) Per manutenzione di un edificio si intendono i lavori che assicurano il suo buono stato di costruzione in modo che l’edificio non venga svalutato e la sua fruibilità sia estesa il più possibile.
(5) Se il termine piano di costruzione è utilizzato nella presente legge, significa, a seconda delle circostanze, un edificio, un cambiamento in un edificio completato, paesaggio, attrezzature o manutenzione.
SECONDA PARTE
ESECUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 4
(1) Gli organismi di pianificazione del territorio e le autorità edilizie utilizzano preferibilmente procedure di semplificazione e procedono in modo tale che le persone interessate siano gravate il meno possibile e che, nel caso in cui possa essere emessa una sola decisione in una determinata questione, in particolare per semplici costruzioni, dall’ulteriore autorizzazione del progetto. Se, insieme alla costruzione, l’oggetto principale della domanda o della notifica è un insieme di costruzioni, l’autorità edile discuterà tutte le costruzioni nella modalità della costruzione principale. Se così previsto dalla presente legge, le autorità di pianificazione del territorio e le autorità edilizie possono stipulare un contratto pubblico con il richiedente invece di emettere una decisione amministrativa. Ciò non deve pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi delle persone interessate e gli interessi delle autorità interessate 3 ) .
(2) Gli organismi di pianificazione del territorio e le autorità edilizie procedono in cooperazione reciproca con gli organismi interessati a proteggere gli interessi pubblici ai sensi delle disposizioni legali speciali 4 ) o della presente legge. Le autorità interessate rilasciano
a) pareri vincolanti 5 ) per decisioni e per altri atti dell’autorità edile o atti di un ispettore autorizzato ai sensi della presente legge, a meno che una disposizione legale speciale non disponga diversamente,
b) pareri che non costituiscono una decisione separata in procedimenti amministrativi e il cui contenuto è vincolante per la politica di sviluppo territoriale e per le misure di carattere generale ai sensi della presente legge.
L’articolo 149, paragrafo 2, del codice di procedura amministrativa si applica mutatis mutandis al contenuto del parere.
(3) Se la proposta valutata contiene una variante della soluzione, l’organismo interessato valuta ciascuna variante separatamente.
(4) L’autorità interessata è vincolata dal suo precedente parere o parere vincolante. Pareri di follow-up o pareri vincolanti di follow-up possono essere invocati dalle autorità interessate nella stessa questione solo sulla base di fatti recentemente accertati e comprovati che non avrebbero potuto essere invocati in precedenza e che hanno modificato sostanzialmente le condizioni alle quali il parere originale o parere vincolante è stato rilasciato o acquisito documentazione di pianificazione del territorio o documenti per una decisione o altro atto dell’autorità di pianificazione del territorio o dell’autorità edilizia ai sensi della presente legge, altrimenti non vengono presi in considerazione.
(5) Nei procedimenti ai sensi della parte quarta della presente legge, i pareri vincolanti delle autorità interessate non devono essere presi in considerazione nelle questioni decise nella documentazione di pianificazione del territorio, nella decisione di zonizzazione o nella misura di zonizzazione sulla chiusura degli edifici o nel misura di zonizzazione relativa alla bonifica dei terreni, salvo parere vincolante applicato sulla base di fatti recentemente individuati e comprovati ai sensi del paragrafo 4.
(6) Se le autorità interessate stabiliscono condizioni nel loro parere vincolante, sono competenti a controllarne il rispetto; l’autorità edile fornirà la cooperazione necessaria per controllare queste condizioni.
(7) Se l’organismo interessato è, in base a disposizioni di legge speciali, lo stesso ente della pubblica amministrazione, emette un parere coordinato o un parere coordinato vincolante, compresi i requisiti per la tutela di tutti gli interessi pubblici interessati che difende. Un parere coordinato o un parere coordinato vincolante può essere emesso solo se le esigenze di tutela dell’interesse pubblico interessato non sono in conflitto. Le disposizioni del codice di procedura amministrativa sulla gestione congiunta 6 ) si applicano mutatis mutandis.
(8) Gli organismi di pianificazione del territorio e le autorità edilizie discutono opinioni contrastanti o opinioni vincolanti contrastanti degli organismi interessati. In caso di conflitto tra le autorità competenti ai sensi della presente legge e le autorità interessate, nonché tra le autorità interessate, si applica il codice di procedura amministrativa.
(9) L’istituzione interessata emette una risoluzione sulla proroga del termine per l’emissione di un parere vincolante ai sensi del codice di procedura amministrativa, che deve essere annotato solo nel fascicolo, e l’istituzione interessata ne informa il richiedente. Se il parere vincolante dell’autorità interessata non è emesso entro il termine per la sua emissione, si considera concordato e senza condizioni.
(10) Se nel caso di cui alla seconda frase del paragrafo 9 non sono state soddisfatte le condizioni per l’emissione di un parere vincolante favorevole senza condizioni, l’organo amministrativo superiore emette un nuovo parere vincolante revocando il parere vincolante ai sensi del paragrafo 9. Un nuovo parere vincolante può essere emesso entro 6 mesi dall’entrata in vigore della decisione che era condizionata al parere vincolante.
(11) Termini per l’avvio della procedura di riesame e per la revoca o la modifica del parere vincolante nella procedura di riesame in caso di parere vincolante ai sensi del paragrafo 2 lettera a), che è la base per un altro atto dell’autorità edile, inizia a decorrere dal giorno in cui l’altro atto ha avuto effetto giuridico. Termini per l’avvio della procedura di riesame e per la revoca o la modifica del parere vincolante nella procedura di riesame per un parere vincolante ai sensi del paragrafo 2, lettera a). a), che è la base per il rilascio del certificato dell’ispettore autorizzato, iniziano a decorrere dalla data di origine del diritto di eseguire l’intenzione notificata.
(12) I paragrafi 9 e 10 non si applicano a un parere vincolante
a) valutare gli effetti della realizzazione del progetto sull’ambiente ai sensi della Legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale,
(b) un’autorità per la protezione della natura ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, che
1. Consensi ad interventi che potrebbero comportare un danno grave o irreversibile o la distruzione dell’habitat naturale nell’interesse delle Comunità europee o di specie nell’interesse delle Comunità europee;
2. autorizza attività previo consenso dell’autorità per la conservazione della natura nelle aree ornitologiche,
3. valuta il rispetto delle condizioni per la concessione di un’esenzione dai divieti per specie vegetali e animali particolarmente protette che sono soggette a protezione ai sensi del diritto dell’Unione europea e della legge sulla tutela della natura e del paesaggio;
4. Consenso alle attività definite nelle più strette condizioni di conservazione delle aree specialmente protette dichiarate per garantire il mantenimento di uno stato favorevole degli habitat europei o degli habitat di specie di importanza europea che sono oggetto di protezione dei siti di importanza europea;
5. valuta il progetto in termini di interessi tutelati dalla legge sulla tutela della natura e del paesaggio, e che viene emesso come parere unico vincolante sull’intervento nella natura e nel paesaggio.
TITOLO II
CAMPO DI APPLICAZIONE NELLE REGOLE DI PIANIFICAZIONE DEL TERRENO E DI COSTRUZIONE
§ 5
Competenza in materia di pianificazione del territorio
(1) La competenza in materia di pianificazione del territorio ai sensi della presente legge deve essere esercitata dalle autorità municipali e regionali, dal ministero e, nel territorio dei distretti militari, dal ministero della Difesa.
(2) Gli organi di un comune e di una regione esercitano la competenza in materia di pianificazione del territorio ai sensi della presente legge come competenza delegata, a meno che la legge non preveda che la questione sia decisa dal consiglio comunale o regionale.
(3) Gli organi comunali assicurano la tutela e la valorizzazione dei valori del territorio comunale, a meno che non siano affidate con competenza in materia di rilevanza sovra-locale alle autorità regionali o, in base a speciali norme di legge, alle autorità ha riguardato.
(4) Gli enti regionali assicurano la tutela e lo sviluppo dei valori del territorio della regione, mentre possono interferire nelle attività degli enti comunali solo nei casi previsti dalla legge e solo in materie di rilevanza sovra-locale; procedono in collaborazione con le autorità municipali.
(5) Il Ministero può intervenire nelle competenze delle autorità regionali e comunali solo nei casi previsti dalla legge, e solo in materia di sviluppo del territorio dello Stato; procede in collaborazione con le autorità regionali e i comuni interessati.
(6) I comuni e le regioni sono tenuti a monitorare sistematicamente l’applicazione della documentazione di pianificazione del territorio e valutarla in conformità con la presente legge. In caso di modifica delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la documentazione di pianificazione del territorio, sono obbligati a ottenere una modifica nella documentazione di pianificazione del territorio pertinente.
§ 6
Autorità municipali
(1) Un’autorità municipale di un comune con poteri estesi come autorità di pianificazione del territorio (di seguito denominata “autorità di pianificazione del territorio”) con una competenza delegata
a) predispone un piano di zonizzazione e un piano regolatore per il territorio del comune,
b) acquisisce documenti di pianificazione del territorio,
c) predispone un piano di zonizzazione, un piano regolatore e uno studio di zonizzazione su richiesta del comune nel suo distretto amministrativo,
d) provvede alla delimitazione dell’abitato su richiesta del Comune nel proprio distretto amministrativo,
e) emette un parere vincolante ai sensi della sezione 96b, se l’autorità regionale competente non lo è,
f) presenta una proposta per l’inserimento dei dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio,
g) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(2) Un’autorità municipale che garantisce il soddisfacimento dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività di pianificazione del territorio ai sensi della sezione 24 esercita la competenza delegata ai sensi del paragrafo 1 lettera a), d), f), g) e predispone uno studio territoriale; sulla base di un contratto di diritto pubblico, esercita tale competenza per un comune della stessa circoscrizione amministrativa di un comune di competenza estesa.
(3) L’ufficio comunale, che è l’ufficio di costruzione,
a) emanare decisioni e adottare altre misure conformemente alla parte tre, titolo III, parti 4 e 5, salvo diversa indicazione;
b) emettere decisioni, attuare altre misure e svolgere altre attività ai sensi della Parte Quarta,
c) fornisce informazioni per l’acquisizione di documenti di pianificazione del territorio e documentazione di pianificazione del territorio,
d) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(4) Un’autorità municipale che non esercita la competenza ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 fornisce informazioni per il trattamento dei documenti di pianificazione del territorio e della documentazione di pianificazione del territorio.
(5) Consiglio comunale
a) decide autonomamente sull’acquisizione di un piano di zonizzazione e di un piano regolatore,
b) approva con competenza autonoma l’incarico o le istruzioni per l’elaborazione del progetto di piano di zonizzazione,
c) emette un piano di zonizzazione di sua competenza indipendente,
d) emette un piano regolatorio,
e) discute con competenza separata la relazione sull’applicazione del piano di zonizzazione,
f) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(6) Il consiglio comunale e nei comuni in cui il consiglio non è eletto, il consiglio comunale
a) emette la delimitazione dell’abitato,
b) approva la richiesta di acquisto del Comune ai sensi del comma 1 lett c) o ai sensi del paragrafo 2 o la conclusione di un contratto con una persona fisica o giuridica autorizzata a svolgere attività di pianificazione del territorio (§ 24 paragrafo 1),
c) emette misure territoriali sulla bonifica e misure territoriali sulle chiusure di edifici,
d) applica di propria competenza obiezioni ai principi di sviluppo territoriale e commenti sul piano territoriale del comune limitrofo,
e) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
§ 7
Autorità regionali
(1) Autorità regionale di competenza delegata
a) stabilisce i principi di sviluppo territoriale e, nei casi previsti dalla legge, un piano regolatore delle aree e dei corridoi di rilevanza locale,
b) acquisisce documenti di pianificazione del territorio,
c) emette un parere vincolante ai sensi della Sezione 96b per i progetti situati nei distretti amministrativi di più comuni con poteri estesi,
d) emette decisioni territoriali nei casi previsti dalla legge,
e) designa l’autorità edile competente per i procedimenti territoriali nei casi previsti dalla legge,
f) inserisce i dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio per il proprio distretto amministrativo,
g) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(2) Consiglio regionale
a) emana nella propria autonoma competenza i principi dello sviluppo territoriale,
b) approva con autonoma competenza l’incarico o le istruzioni per l’elaborazione del progetto di principi di sviluppo territoriale,
c) approva di propria competenza una relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale,
d) emette un piano regolatorio nei casi previsti dalla legge,
e) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(3) Consiglio regionale
a) applica in autonomia il parere sul progetto di politica di sviluppo territoriale e piano di sviluppo territoriale,
b) emette, nei casi previsti dalla legge, misure territoriali in materia di bonifica e misure territoriali in materia di chiusura degli edifici.
(4) Le autorità regionali esercitano la vigilanza statale in materia di pianificazione del territorio e regolamenti edilizi.
§ 8
Competenza speciale nel territorio della capitale Praga
(1) Se il piano di zonizzazione per il territorio della Capitale di Praga è preparato dalla Città di Praga 7 ) , la competenza dell’autorità regionale è esercitata dal Ministero. Se il piano di zonizzazione per una parte definita del territorio della Capitale di Praga è ottenuto dall’ufficio del distretto della città, la competenza dell’autorità regionale è esercitata dalla città di Praga.
(2) In casi giustificati, il Consiglio comunale di Praga può decidere l’acquisizione simultanea di un piano di zonizzazione o la sua modifica e l’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, che è attivato dal piano di zonizzazione o dal suo emendamento. In questo caso, il piano di zonizzazione o il suo emendamento potrebbero non essere conformi alle parti dei principi di sviluppo spaziale, che vengono modificati dall’aggiornamento parallelo dei principi di sviluppo spaziale. L’emissione di un aggiornamento dei principi di sviluppo spaziale è una condizione per l’emissione di un piano spaziale o il suo emendamento, che ha causato l’aggiornamento dei principi di sviluppo spaziale.
§ 9
annullato
§ 10
Ministero della Difesa
(1) Ministero della Difesa per il territorio dei distretti militari
a) emette un piano di zonizzazione e un piano normativo,
b) discute documenti analitici territoriali e studi territoriali,
c) presenta una proposta per l’inserimento dei dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio.
(2) Ufficio distrettuale per il territorio di un distretto militare
a) prepara un piano di zonizzazione, un piano normativo e uno studio di zonizzazione,
b) acquisisce documenti analitici territoriali,
c) fornisce informazioni sulla pianificazione del territorio,
d) prepara una proposta per l’inserimento dei dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio.
ministero
§ 11
(1) Il Ministero è l’autorità amministrativa centrale in materia di pianificazione del territorio e
a) esercita la vigilanza statale in materia di pianificazione del territorio,
b) procura la politica di sviluppo territoriale e documenti di pianificazione del territorio,
c) predispone ed emette un piano di sviluppo territoriale,
d) conserva il geoportale nazionale della pianificazione del territorio e le registrazioni delle attività di pianificazione del territorio,
e) svolge altre attività ai sensi della presente legge.
(2) Il Ministero fornisce supporto metodologico per l’applicazione delle conoscenze contemporanee di pianificazione del territorio, pianificazione urbana, architettura e conoscenze tecniche di costruzione, nonché interessi pubblici nella costruzione e nell’edilizia, in particolare nella protezione della vita e della salute, , patrimonio archeologico e naturale.
(3) Il Ministero può istituire un’unità organizzativa dello Stato che:
(a) affronta questioni concettuali di teoria e pratica nel campo della pianificazione del territorio e dei regolamenti edilizi, della pianificazione urbana e dell’architettura, e
b) predispone la proposta di politica di sviluppo territoriale, il piano di sviluppo territoriale, i loro aggiornamenti e testi completi dopo il loro aggiornamento e documenti di assetto territoriale.
§ 12
(1) Il Ministero è l’autorità amministrativa centrale in materia di regolamenti edilizi e
a) esercita la vigilanza statale in materia di regolamenti edilizi,
b) mantiene un sistema di prevenzione tecnica edile, in cui monitora e analizza i difetti di costruzione gravi o ricorrenti, che devono essere prevenuti nell’interesse pubblico, e propone misure per prevenirne il ripetersi,
c) monitora l’efficacia dei regolamenti tecnici per le costruzioni e ne cura lo sviluppo,
d) propone modifiche ai requisiti per le costruzioni, le loro parti, funzioni, elementi e prodotti da costruzione e può dare suggerimenti per la modifica delle norme tecniche ceche o la certificazione dei prodotti da costruzione o per altre misure tecniche di costruzione,
e) coordina la cooperazione reciproca delle autorità edili generali, speciali, militari e di altro tipo nell’esecuzione dell’amministrazione statale ai sensi della presente legge,
f) sovrintende alle attività degli ispettori autorizzati.
(2) Ministero
a) può riservarsi l’identificazione delle cause tecniche di costruzione di incidenti edili o la sua partecipazione ad essi, se la loro entità o le conseguenze ripetute incidono in modo significativo sull’interesse pubblico,
b) può, in collaborazione con altre autorità edilizie e ispettori autorizzati, effettuare ispezioni di edifici,
c) può affidare la conduzione del sistema di prevenzione tecnica delle costruzioni ad una unità organizzativa dello Stato.
(3) Il Ministero può istituire un’unità organizzativa professionale dello Stato per proporre requisiti tecnici per le costruzioni, per aggiornarli continuamente e per valutare le cause degli incidenti di costruzione.
§ 13
Autorità edili generali
(1) L’autorità generale per l’edilizia è
a) il Ministero, che è l’autorità amministrativa centrale in materia di regolamenti edilizi,
b) autorità regionale,
c) l’ ufficio comunale del comune con poteri estesi 8 ) ,
d) un ufficio comunale autorizzato 8 ) ,
e) il Comune che ha esercitato tale competenza al 31 dicembre 2012.
(2) La Regione può, sentito il Ministero con ordinanza, revocare la competenza dell’autorità edilizia all’autorità comunale di cui al comma 1 lettera. e) se non soddisfa le condizioni per il corretto esercizio di tale competenza. Allo stesso tempo, determinerà quale autorità edile svolgerà le sue attività nel distretto amministrativo dell’ufficio edile defunto.
(3) La competenza ai sensi della presente legge deve essere esercitata dalle autorità edilizie di cui al paragrafo 1 lettera. da b) ad e) come competenza delegata.
(4) Nel caso di una misura o costruzione da eseguire nel distretto amministrativo di due o più autorità edilizie, il procedimento deve essere eseguito e emesso dall’autorità edile superiore congiuntamente più vicina. Può stabilire che il procedimento sia svolto e la decisione emessa da una delle autorità edilizie nel cui distretto amministrativo deve aver luogo la costruzione o il provvedimento.
(5) La regione è tenuta a segnalare le variazioni di competenza territoriale degli enti edilizi all’amministratore del registro di base dell’identificazione territoriale, indirizzi e beni immobili 59 ) .
(6) In primo luogo, l’autorità municipale di un comune con poteri estesi è competente a condurre procedimenti ai sensi della presente legge, che è un procedimento di follow-up ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. L’autorità municipale del comune con poteri estesi esercita anche l’autorità ai sensi della parte quarta del titolo I della parte 1 e delle sezioni 122, 123, 124 e 134.
(7) I distretti amministrativi delle autorità edilizie generali saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 13a
Requisiti di qualificazione per lo svolgimento di attività presso l’autorità generale per l’edilizia
(1) L’ Autorità generale per l’edilizia di cui alla Sezione 13 svolge attività nel settore del processo decisionale territoriale e dei regolamenti edilizi attraverso i dipendenti che soddisfano i requisiti di qualificazione ai sensi della presente Legge; se è anche funzionario di una unità di autogoverno territoriale, deve inoltre possedere i requisiti previsti da apposita normativa di legge 17 ) .
(2) I requisiti di qualifica per l’istruzione e la pratica sono soddisfatti da una persona fisica che ha
a) istruzione universitaria in un programma di studi magistrale o di laurea triennale in un campo di studi in edilizia, architettura o diritto,
b) istruzione professionale superiore nel campo dell’edilizia e 2 anni di esperienza nel campo dell’edilizia, o
c) istruzione secondaria con diploma di maturità nel campo dell’edilizia e 3 anni di esperienza nel campo dell’edilizia.
(3) Un funzionario che soddisfa i requisiti di qualificazione ai sensi della presente legge, ma non soddisfa i requisiti ai sensi di una norma legale speciale 17 ) può svolgere attività nel settore del processo decisionale territoriale e dei regolamenti edilizi, se è garantito che egli svolgerà queste attività sotto la guida professionale di un funzionario fino a quando tali requisiti non saranno soddisfatti (soddisfacendo i requisiti di qualificazione ai sensi della presente legge e i requisiti di una norma legale speciale 17 ) , ma per un periodo massimo di 18 mesi.
§ 14
(1) Se il Ministero si riserva la competenza ai sensi del § 12 paragrafo 2 lett. a), l’autorità edile e gli organi amministrativi coinvolti nelle indagini forniscono collaborazione ai dipendenti del Ministero o persone autorizzate dal Ministero e aiutano a chiarire le cause dell’incidente.
(2) Nell’ambito della cooperazione nel funzionamento del sistema di prevenzione tecnica degli edifici, le autorità edilizie devono trasmettere informazioni sul verificarsi di un difetto, guasto o incidente della costruzione al gestore del sistema per l’elaborazione, se tali informazioni vengono trasmesse a loro o La portata e le modalità di trasmissione delle informazioni ai sensi della prima frase al gestore del sistema sono determinate da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 15
Autorità edili speciali
(1) I poteri dell’autorità edile, ad eccezione dei poteri in materia di decisioni territoriali, sono esercitati da
a) costruzioni di aeromobili,
b) costruzioni ferroviarie,
c) costruzione di autostrade, strade, strade locali e strade speciali accessibili al pubblico,
d) opere idrauliche
enti che esercitano l’amministrazione statale sulle citate sezioni secondo apposite norme di legge (di seguito denominate “Autorità Edili Speciali”).
(2) Le autorità edili speciali procedono in conformità con la presente legge, a meno che disposizioni legali speciali per le costruzioni ai sensi del paragrafo 1 dispongano diversamente. Le licenze edilizie possono essere rilasciate solo con il consenso dell’autorità generale edilizia competente a emettere una decisione di zonizzazione, che verifica il rispetto delle sue condizioni; il consenso non è una decisione amministrativa. Se non viene emessa né una decisione di zonizzazione né un consenso di zonizzazione, è sufficiente un parere vincolante ai sensi della Sezione 96b.
(3) In caso di dubbio sul fatto che in un caso specifico si tratti di una costruzione ai sensi del paragrafo 1 o di una costruzione di competenza di un’autorità edile generale, si applica il parere dell’autorità edile speciale pertinente.
§ 16
Autorità militari e altre autorità edili
(1) La competenza delle autorità edilizie nel territorio dei distretti militari è esercitata dalle autorità distrettuali.
(2) I poteri delle autorità edilizie, ad eccezione dei poteri in materia di decisioni territoriali, devono essere esercitati in conformità con la presente legge
a) Il Ministero della Difesa per gli edifici importanti per la difesa dello Stato al di fuori del territorio dei distretti militari, che servono o devono servire a garantire la difesa dello Stato e sono istituiti dal Ministero della Difesa o da una persona giuridica da esso costituita o costituita, e per gli edifici utilizzati per svolgere i compiti dell’Ufficio nazionale per la sicurezza informatica e cibernetica,
b) Ministero dell’Interno per gli edifici per la sicurezza dello Stato, ovvero edifici o loro parti utilizzati per adempiere ai compiti del Ministero dell’Interno, unità organizzative statali istituite dal Ministero dell’Interno, Polizia della Repubblica Ceca, Accademia di polizia di Repubblica Ceca, Corpo di soccorso antincendio della Repubblica ceca, Ufficio per le relazioni estere e i servizi di informazione e sicurezza, ad eccezione degli edifici o parti di essi utilizzati principalmente per scopi residenziali o ricreativi, e negli edifici utilizzati per adempiere ai compiti del National Ufficio Sicurezza,
c) il Ministero della Giustizia per gli edifici ai fini del Servizio Penitenziario e le sue unità organizzative,
d) il Ministero dell’Industria e del Commercio per le costruzioni a fini di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di materie prime radioattive nell’area riservata a tali fini, per le costruzioni relative a depositi di scorie radioattive contenenti esclusivamente radionuclidi naturali e per le costruzioni nel nucleare impianto 10 ) , per la costruzione di oleodotti e condutture e nella costruzione di impianti di trasmissione di elettricità, impianti di trasporto del gas, impianti di stoccaggio del gas o impianti di generazione di elettricità con una capacità elettrica totale installata di 100 MW e più 10 ) .
(3) La competenza delle autorità edilizie nelle aree minerarie sarà esercitata dalle autorità distrettuali minerarie nel caso di costruzioni destinate a servire l’apertura, la preparazione e l’estrazione di depositi esclusivi, nonché il trattamento e la raffinazione dei minerali effettuati in connessione con il loro attività mineraria, compresa la costruzione di siti di stoccaggio per rifiuti minerari, e magazzini esplosivi, ad eccezione degli edifici di competenza del Ministero dell’Industria e del Commercio ai sensi del comma 2 lettera d) e costruzioni di opere idrauliche.
(4) Le autorità edilizie di cui al paragrafo 2 possono rilasciare permessi per costruzioni in spazi chiusi di edifici esistenti senza una decisione di zonizzazione o un consenso di zonizzazione, a condizione che la disposizione in altezza dei locali non cambi.
(5) In caso di dubbio se in un caso specifico si tratta di una costruzione ai sensi del paragrafo 2 o 3, o di una costruzione di competenza dell’autorità edile generale, si applica il parere dell’altra autorità edile pertinente.
§ 17
Riserva dell’autorità dell’autorità edilizia
(1) L’autorità edilizia superiore può riservare l’autorità dell’autorità edilizia di primo grado per singole costruzioni tecnicamente particolarmente difficili o insolite o per misure con effetti più estesi sull’ambiente, monumento culturale, riserva monumentale o zona monumentale nelle loro vicinanze. Se riserva la giurisdizione in materie disciplinate dalla Parte Quarta, Titolo I, Parte 1, esercita anche la giurisdizione ai sensi delle Sezioni 122, 123 e 124.
(2) si riserva il proprio ufficio regionale ai sensi del comma 1, delega alla decisione di zonizzazione in caso di intenti valutati in termini di impatto sull’ambiente ai sensi della normativa speciale 11 ) , sarà altresì competente ai sensi della Parte Quarta, Titolo I Parte 1 e in conformità con § 122, 123 e 124 della presente legge.
(3) Il Ministero può riservare l’autorità dell’autorità edilizia di emettere una decisione di zonizzazione per le costruzioni che superano i confini della regione, per le costruzioni con effetti negativi straordinari sull’ambiente o per le costruzioni con un impatto sul territorio degli Stati confinanti.
PARTE TERZA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TITOLO I
OBIETTIVI E COMPITI DELLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO
§ 18
Obiettivi della pianificazione del territorio
(1) Lo scopo della pianificazione del territorio è quello di creare i presupposti per la costruzione e lo sviluppo sostenibile del territorio, consistente in un rapporto equilibrato tra condizioni ambientali favorevoli, sviluppo economico e coesione della comunità, e che soddisfi i bisogni della generazione attuale senza compromessi.
(2) La pianificazione del territorio garantisce i presupposti per lo sviluppo sostenibile del territorio mediante una soluzione sistematica e globale dell’uso efficiente e della disposizione spaziale del territorio con l’obiettivo di raggiungere un’armonia generalmente benefica degli interessi pubblici e privati nello sviluppo del territorio. A tal fine, monitora il potenziale sociale ed economico di sviluppo.
(3) In conformità con la presente legge, le autorità di pianificazione del territorio coordinano i piani pubblici e privati per i cambiamenti nel territorio, la costruzione e altre attività che incidono sullo sviluppo del territorio e specificano la protezione degli interessi pubblici derivanti dalla presente legge e da disposizioni legali speciali.
(4) La pianificazione del territorio nell’interesse pubblico protegge e sviluppa i valori naturali, culturali e di civiltà del territorio, compreso il patrimonio urbano, architettonico e archeologico. Allo stesso tempo, protegge il paesaggio come componente essenziale dell’ambiente di vita degli abitanti e base della loro identità. In quest’ottica, determina le condizioni per l’uso economico del centro abitato e garantisce la protezione dei terreni non edificati e inarrestabili. Le aree edificabili sono definite tenendo conto delle potenzialità di sviluppo del territorio e del tasso di fruizione dell’abitato.
(5)In conformità con il suo carattere, edifici, strutture e altre misure possono essere situati in terreni non edificati solo per l’agricoltura, la silvicoltura, la gestione delle acque, l’estrazione di minerali, per la protezione della natura e del paesaggio, per i trasporti pubblici e le infrastrutture tecniche, i collegamenti e le strade speciali, per la riduzione del rischio, disastri ambientali e naturali e l’eliminazione delle loro conseguenze, nonché misure tecniche e costruzioni che ne miglioreranno le condizioni di utilizzo a fini ricreativi e turistici, come piste ciclabili, impianti sanitari, centri ecologici e di informazione; la funzione aggiuntiva di alloggio o ricreazione residenziale non è consentita per gli edifici elencati. I suddetti edifici, strutture e altre misure, compresi gli edifici ad essi direttamente correlati, inclusa la recinzione, possono essere situati in aree non edificate nei casi in cui
(6) In via eccezionale, l’infrastruttura tecnica può essere situata su un terreno non bloccabile in modo da non impedire il loro uso corrente.
§ 19
Attività di pianificazione spaziale
(1) Il compito della pianificazione del territorio è in particolare
a) accertare e valutare lo stato del territorio, i suoi valori naturali, culturali e di civiltà,
b) determinare il concetto di sviluppo territoriale, compreso il concetto urbano rispetto ai valori e alle condizioni del territorio,
c) esaminare e valutare la necessità di cambiamenti nel territorio, l’interesse pubblico alla loro attuazione, i loro benefici, problemi, rischi per quanto riguarda, ad esempio, la salute pubblica, l’ambiente, la struttura geologica del territorio, l’impatto sulla popolazione infrastruttura e suo utilizzo economico,
d) determinare i requisiti urbanistici, architettonici ed estetici per l’uso e la disposizione spaziale del territorio e per le sue modifiche, in particolare per l’ubicazione, la disposizione e il design di edifici e spazi pubblici,
e) determinare le condizioni per l’attuazione delle modifiche nel territorio, in particolare per l’ubicazione e la disposizione degli edifici in relazione al carattere e ai valori esistenti del territorio e alla fruibilità del territorio adiacente,
f) determinare l’ordine dei cambiamenti nel territorio (phasing),
g) creare le condizioni nel territorio per ridurre il rischio di disastri ecologici e naturali e per eliminarne le conseguenze, soprattutto in modo vicino alla natura,
h) creare le condizioni nel territorio per eliminare le conseguenze di repentini mutamenti economici,
i) determinare le condizioni per il rinnovamento e lo sviluppo della struttura insediativa, per alloggi di qualità e per lo sviluppo della ricreazione e del turismo,
j) esaminare e creare le condizioni nel territorio per la spesa economica dei fondi dei bilanci pubblici per i cambiamenti del territorio,
k) creare le condizioni nel territorio per garantire la protezione civile,
l) determina i necessari interventi di bonifica, ricostruzione e bonifica del territorio,
m) creare le condizioni per la protezione del territorio ai sensi di speciali disposizioni di legge 4 ) , 12 ) contro gli effetti negativi dei piani sul territorio e proporre misure compensative, salvo diversa disposizione di legge speciale,
n) regolare l’estensione delle aree per l’uso delle risorse naturali,
o) applicare le conoscenze soprattutto nei campi dell’architettura, urbanistica, pianificazione del territorio, ecologia e cura dei monumenti.
(2) Il compito della pianificazione del territorio è anche la valutazione degli effetti della politica di sviluppo territoriale, del piano di sviluppo territoriale, dei principi di sviluppo territoriale o del piano territoriale sullo sviluppo sostenibile del territorio (§ 18 par.1). Ai fini di tale valutazione è in corso di elaborazione una valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio. Comprende anche una valutazione di impatto ambientale, che identifica, descrive e valuta i potenziali impatti ambientali significativi derivanti dalla politica di sviluppo territoriale, dal piano di sviluppo territoriale, dai principi di sviluppo territoriale o dal piano territoriale e dalle ragionevoli alternative, tenendo conto degli obiettivi del documenti valutati. I dettagli di questa valutazione sono riportati nell’allegato alla presente legge, compresa la valutazione dell’impatto in materia di protezione e integrità del sito di importanza europea o area ornitologica.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURE COMUNI NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
§ 20
Pubblicazione di documenti
(1) L’organo amministrativo competente deve fornire al pubblico e agli enti interessati la possibilità di prendere conoscenza delle proposte di assegnazione, della documentazione di pianificazione del territorio o dei rapporti sulla sua applicazione dalla data di affissione del decreto pubblico.
(2) I documenti includono anche disegni, diagrammi e altre rappresentazioni.
§ 20a
Standard uniforme di documentazione di pianificazione del territorio
(1) La documentazione sulla pianificazione del territorio, il suo aggiornamento o modifica e la formulazione completa della documentazione sulla pianificazione del territorio dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento o modifica devono essere preparati anche in una versione elettronica in formato leggibile meccanicamente 68 ) compresi i dati spaziali 74 ) in vettore modulo.
(2) Parti selezionate della documentazione di pianificazione del territorio, i suoi aggiornamenti o modifiche e la formulazione completa della documentazione di pianificazione del territorio devono essere elaborati secondo uno standard uniforme.
(3) Lo standard uniforme della documentazione di pianificazione del territorio deve stabilire le parti standardizzate della documentazione di pianificazione del territorio e i requisiti per
a) la struttura delle parti standardizzate della documentazione di pianificazione del territorio,
b) rappresentazione grafica di parti standardizzate della documentazione di pianificazione del territorio,
(c) formato dati intercambiabile; e
d) metadati.
(4) I dettagli dello standard uniforme della documentazione di pianificazione del territorio ai sensi del paragrafo 3 sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 21
Informazioni sulla pianificazione del territorio
(1) L’autorità regionale, l’autorità di pianificazione del territorio, l’autorità municipale autorizzata a svolgere le attività dell’acquirente e l’autorità di costruzione devono, nell’ambito delle loro competenze, fornire come informazioni preliminari 13 ) informazioni sulla pianificazione del territorio su
a) condizioni di utilizzo del suolo e modifiche del suo uso, in particolare sulla base dei documenti di pianificazione del territorio e della documentazione di pianificazione del territorio,
b) le condizioni per l’emissione del piano di regolamentazione, decisione di zonizzazione, compreso l’elenco delle autorità interessate,
c) le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione territoriale nei casi in cui può sostituire la decisione territoriale, compreso l’elenco delle autorità interessate.
(2) Il richiedente di informazioni sulla pianificazione del territorio deve indicare nella domanda requisiti informativi specifici in relazione alla sua intenzione di cambiare il territorio e informazioni specifiche sulla sua intenzione, in particolare lo scopo e l’attuazione tecnica della costruzione o altra misura nel territorio.
(3) Le informazioni sulla pianificazione del territorio fornite sono valide per 1 anno dalla data del loro rilascio, a meno che l’autorità che le ha emesse informi il richiedente entro questo periodo che le condizioni alle quali sono state rilasciate sono cambiate, specialmente sulla base dell’aggiornamento i relativi documenti di analisi spaziale, relazioni sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale e relazioni sull’applicazione del piano territoriale.
(4) Il contenuto della richiesta di informazioni sulla pianificazione del territorio deve essere determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 22
Ascolto pubblico
(1) L’ audizione pubblica per l’acquisizione della documentazione sulla pianificazione del territorio è disposta dall’acquirente. Se opportuno o se l’ampiezza dell’area interessata lo richiede, l’acquirente ordina ulteriori udienze pubbliche nei luoghi da lui designati. Il giorno dell’ultima udienza pubblica è determinante per il calcolo dei termini previsti dalla legge.
(2) L’acquirente conserva una registrazione scritta del corso dell’udienza pubblica.
(3) Pareri, obiezioni e commenti devono essere presentati per iscritto.
(4) Durante l’audizione pubblica, l’acquirente deve sempre garantire l’ interpretazione della documentazione di pianificazione del territorio in collaborazione con una persona fisica autorizzata in conformità con una normativa legale speciale per le attività di progetto in costruzione 14 ) (di seguito denominato “progettista” ).
§ 23
Rappresentante del pubblico
(1) Il pubblico può essere rappresentato da un rappresentante autorizzato del pubblico durante la redazione della documentazione di pianificazione del territorio.
(2) Un rappresentante del pubblico può essere una persona fisica o giuridica pienamente capace di atti giuridici. Il rappresentante del pubblico deve autorizzare almeno un decimo dei cittadini del comune con meno di 2000 abitanti o almeno 200 cittadini del comune di riferimento che applichino alla bozza di documentazione di pianificazione territoriale un commento di fatto identico. Il rappresentante pubblico può anche autorizzare almeno 500 cittadini della regione o almeno un decimo dei cittadini di qualsiasi comune della regione con meno di 2000 abitanti o almeno 200 cittadini del comune della regione, se hanno presentato di fatto identici commenti sulla bozza di principi di sviluppo territoriale.
(3) L’autorizzazione di un rappresentante del pubblico deve essere comprovata da un elenco di cittadini di un comune o regione o abitanti ai sensi di disposizioni di legge speciali 15 ) che applicano un commento di fatto identico e un documento di firma che attesti il nome e il cognome, permanente residenza o residenza, o indirizzo di residenza all’estero e la firma di persone che dichiarano di autorizzare il rappresentante pubblico designato a presentare un’obiezione sulla base di un commento di fatto identico ea discutere tale opposizione ai sensi della presente legge, e una dichiarazione del rappresentante pubblico. Questa dichiarazione deve contenere il nome e il cognome del rappresentante del pubblico, la sua residenza o soggiorno permanente e la firma che accetta questa autorizzazione.
(4) In caso di dubbio, l’organo amministrativo decide se una persona soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 con una risoluzione ai sensi del codice di procedura amministrativa con una risoluzione 16 ) , che deve essere notificata solo a tale persona; in attesa di una decisione definitiva in merito, questa persona ha tutti i diritti procedurali di un rappresentante pubblico.
§ 23a
Investitore idoneo
(1)Il proprietario, gestore o operatore del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica pubblica (di seguito denominato “investitore ammissibile”) ha il diritto di richiedere che siano notificate le azioni dell’organo amministrativo nella discussione del progetto di principi di sviluppo del territorio, piano territoriale o piano normativo individualmente; a tal fine, presenta istanza all’autorità regionale competente a livello locale. La domanda deve riportare i propri dati identificativi, compresi i dati che consentono l’invio alla casella dati, un elenco dei comuni a cui si riferisce la richiesta di consegna e un documento comprovante che si tratta di un investitore idoneo avente giurisdizione territoriale nel territorio di detti comuni . Se la domanda è completa, l’autorità regionale iscrive l’investitore idoneo nell’elenco degli investitori idonei, che pubblica in modo tale da consentire l’accesso remoto.
(2) L’ iscrizione nell’elenco degli investitori idonei è valida per 5 anni dalla data di pubblicazione. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata più volte. Se i dati forniti ai sensi del paragrafo 1 cambiano, l’investitore idoneo è tenuto a darne immediata comunicazione all’autorità regionale competente a livello locale, che modifica l’elenco degli investitori idonei.
§ 23b
Riserva territoriale
(1) Una riserva territoriale è un’area o un corridoio che è definito nella documentazione di pianificazione del territorio per l’uso, la cui necessità e le esigenze di superficie devono essere successivamente verificate.
(2) Una riserva territoriale può essere modificata in un’area o in un corridoio che consenta un uso specifico solo sulla base di un aggiornamento o di una modifica della documentazione di pianificazione del territorio.
(3) Quando si definisce una riserva territoriale, la riserva territoriale non deve essere valutata in termini di effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, sull’ambiente, o in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o avifauna la zona; questi effetti vengono successivamente valutati durante l’aggiornamento o la modifica della documentazione di pianificazione del territorio, che deve consentire l’uso specificato.
(4) I cambiamenti nel territorio che potrebbero complicare o impedire in modo significativo l’uso specificato sono vietati nella riserva territoriale.
§ 24
Requisiti di qualificazione per le attività di pianificazione del territorio
(1) L’autorità regionale e l’autorità di pianificazione del territorio svolgono le attività di pianificazione del territorio ai sensi della sezione 6, paragrafo 1 o della sezione 7, paragrafo 1, tramite funzionari che soddisfano i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività di pianificazione del territorio. Un ufficio comunale che non sia un ufficio di pianificazione del territorio svolge attività di pianificazione del territorio ai sensi della sezione 6 (2) tramite un funzionario o altra persona fisica che soddisfi i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività di pianificazione del territorio. I requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività di pianificazione del territorio sono soddisfatti da un funzionario o da una persona fisica in possesso di un certificato di idoneità professionale speciale ai sensi di una norma legale speciale 17 ) e soddisfa i requisiti di qualifica di istruzione e pratica ai sensi della presente legge; disposizioni di una norma giuridica speciale 17 ) sul rilascio di un certificato di riconoscimento dell’equivalenza dell’istruzione non si applica.
(2) I requisiti di qualificazione dell’istruzione e della pratica sono soddisfatti da un architetto autorizzato a cui è stata concessa un’autorizzazione per il campo della pianificazione del territorio o senza una specifica del campo secondo una normativa legale speciale 14 ) .
(3) I requisiti di qualificazione dell’istruzione e della pratica sono ulteriormente soddisfatti da una persona fisica che ha
a) un diploma universitario riconosciuto per l’autorizzazione nel campo della pianificazione del territorio e almeno 18 mesi di esperienza nello svolgimento di attività di pianificazione del territorio nella pubblica amministrazione (di seguito “esperienza pertinente”),
b) un diploma universitario in un settore correlato riconosciuto per l’autorizzazione in materia di pianificazione del territorio o un diploma universitario con specializzazione in edilizia e almeno 3 anni di esperienza equivalente, o
c) istruzione superiore in altri campi relativi alla pianificazione del territorio, il cui elenco sarà determinato dal Ministero mediante un regolamento giuridico di attuazione, e almeno 3 anni di esperienza pertinente.
(4) Un funzionario che non soddisfa i requisiti di qualifica può svolgere attività di pianificazione del territorio ai sensi del paragrafo 1, se è garantito che svolgerà tale attività sotto la guida professionale di un funzionario che soddisfa i requisiti di qualifica per le attività di pianificazione del territorio fino al i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, ma per un massimo di 3 anni.
TITOLO III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SPAZIALE
Parte 1
Documenti di pianificazione del territorio
§ 25
I documenti di pianificazione del territorio sono costituiti da documenti di analisi spaziale che determinano e valutano lo stato e lo sviluppo del territorio e da studi spaziali che verificano le possibilità e le condizioni di cambiamento nel territorio; serve come base per l’acquisizione della politica di sviluppo del territorio, la documentazione di pianificazione del territorio, il loro cambiamento e per il processo decisionale nel territorio.
§ 26
Dati analitici territoriali
(1) I dati analitici spaziali contengono i rilievi e la valutazione dello stato e dello sviluppo del territorio, dei suoi valori, delle limitazioni ai cambiamenti del territorio dovuti alla tutela degli interessi pubblici, derivanti dalla legislazione o stabiliti sulla base di una legislazione speciale o derivanti da le caratteristiche del territorio territori “), intenzioni di apportare modifiche al territorio, di identificare e valutare lo sviluppo sostenibile del territorio e di individuare le problematiche da risolvere nella documentazione di pianificazione territoriale (di seguito denominata” analisi di sviluppo sostenibile di il territorio “).
(2) I requisiti del contenuto dei documenti analitici territoriali saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 27
Acquisizione di documenti analitici territoriali
(1) L’Ufficio di pianificazione territoriale acquisisce i documenti di analisi spaziale per il proprio distretto amministrativo nei dettagli e nella misura necessaria per l’acquisizione di piani territoriali e piani regolatori. L’autorità regionale acquisisce documenti analitici spaziali per il territorio della regione nei dettagli e nella misura necessaria per l’acquisizione dei principi di sviluppo spaziale, o per altre attività di pianificazione del territorio della regione. Il Ministero acquisisce documenti analitici territoriali nella misura necessaria per l’adempimento dei suoi compiti, mentre si basa principalmente su documenti analitici territoriali delle regioni. La procedura di cui ai commi da 2 a 4 e agli articoli 28 e 29 non si applica all’acquisizione di documenti analitici territoriali da parte del Ministero.
(2) I dati analitici spaziali saranno acquisiti dal relativo acquirente sulla base di rilevamenti del territorio e sulla base di dati sul territorio, che siano informazioni o dati sullo stato del territorio, diritti, obblighi e limitazioni relativi una determinata parte del territorio, come area, terreno, dipartimento naturalistico o edificio, e che è stata creata o è stata rilevata principalmente sulla base di norme di legge, nonché informazioni o dati sulle intenzioni di apportare un cambiamento nel territorio; I dati territoriali comprendono anche informazioni sulla loro origine, acquisizione, elaborazione, eventuale approvazione o entrata in vigore ed efficacia (di seguito “dati territoriali”). La mappa tecnica può anche essere la base per l’acquisizione di documenti di analisi spaziale.
(3) I dati sul territorio devono essere forniti all’acquirente da un ente della pubblica amministrazione, una persona giuridica da essa istituita e dal proprietario dell’infrastruttura tecnica e di trasporto (di seguito denominato “fornitore di dati”) in forma digitale immediatamente dopo la loro creazione o scoperta, tempestività. La parte grafica è fornita in forma vettoriale nel sistema di coordinate della Rete Catastale Trigonometrica Unificata 18 ) . I dati territoriali possono essere utilizzati per le attività degli enti della pubblica amministrazione, la redazione e il mantenimento di una mappa tecnica e per le attività del progettista della documentazione di pianificazione territoriale e studi territoriali.
(4) Il proprietario del trasporto e dell’infrastruttura tecnica ha il diritto di richiedere all’acquirente il rimborso dei costi associati alla fornitura di dati sul territorio ai sensi della presente legge, ma non più dell’importo dei costi per l’ottenimento di copie, supporti dati e costi di consegna all’acquirente.
§ 28
Aggiornamento dei dati analitici territoriali
(1) L’acquirente aggiorna continuamente i dati analitici territoriali sulla base di nuovi dati sul territorio e sull’indagine del territorio e ottiene il loro aggiornamento completo al più tardi entro 4 anni.
(2) Entro 42 mesi dall’acquisizione dei dati di analisi spaziale o dal loro ultimo aggiornamento completo, l’acquirente deve preparare una proposta per un nuovo aggiornamento completo, inviare notifiche di notifica ai fornitori di dati e invitarli a confermare l’accuratezza, la completezza e tempestività dei dati da loro forniti entro 3 mesi. Se il fornitore di dati non lo fa entro questo periodo, si considera che ne abbia confermato l’accuratezza, la completezza e la tempestività.
(3) Un fornitore di dati che non adempie all’obbligo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, o se è dimostrato che il fornitore di dati non ha segnalato l’inesattezza dei dati sul territorio da lui forniti ai sensi del paragrafo 2, è obbligato pagare i costi risultanti per l’aggiornamento e le modifiche alla documentazione sulla pianificazione del territorio e per l’aggiornamento dei documenti di analisi del territorio.
§ 29
Discussione di documenti analitici territoriali
(1) I documenti di analisi spaziale per il distretto amministrativo di un comune con poteri estesi e il loro completo aggiornamento devono essere discussi dall’acquirente al fine di determinare i problemi da risolvere nella documentazione di pianificazione territoriale entro 30 giorni dalla loro preparazione con i comuni nella sua amministrazione amministrativa. quartiere.
(2) L’acquirente adegua i documenti analitici territoriali in base al risultato della discussione e li trasmette senza indugio all’autorità regionale.
(3) I documenti analitici territoriali per il territorio della regione e il loro aggiornamento devono essere ottenuti dall’autorità regionale utilizzando documenti analitici territoriali per i distretti amministrativi dei comuni con poteri estesi e sottoposti alla discussione al consiglio regionale nella misura e nella forma specificate dall’attuazione legislazione. L’Autorità regionale trasmette al Ministero e al Ministero dell’Ambiente i documenti di analisi territoriale per il territorio della regione entro 6 mesi dal termine fissato per la loro acquisizione o aggiornamento.
§ 30
Studi regionali
(1) Lo studio territoriale propone, esamina e valuta possibili soluzioni a problemi selezionati, o modifiche o sviluppo di alcuni sistemi funzionali nel territorio, come infrastrutture pubbliche, sistema territoriale di stabilità ecologica, che potrebbero influenzare o condizionare in modo significativo l’uso e il layout del territorio o delle loro parti selezionate.
(2) L’acquirente acquisisce uno studio del territorio nei casi in cui è imposto dalla documentazione di pianificazione del territorio, di propria o altra iniziativa. Nell’assegnazione dello studio territoriale, l’acquirente ne determina il contenuto, l’ambito, gli obiettivi e lo scopo.
(3) L’ acquisizione di uno studio territoriale da un’altra iniziativa può essere condizionata dall’acquirente al rimborso totale o parziale dei costi da parte della persona che ha presentato questa iniziativa.
(4) Nell’affidamento dello studio territoriale, l’acquirente può stipulare che la persona che intende attuare la modifica del territorio possa provvedere all’elaborazione dello studio territoriale a proprie spese.
(5) Dopo aver approvato la possibilità del suo utilizzo ai sensi della sezione 25, l’acquirente di uno studio spaziale presenta una proposta per l’inserimento dei dati su questo studio nel registro delle attività di pianificazione del territorio.
(6) Entro 8 anni dall’ultima registrazione dei dati sullo studio territoriale nel registro delle attività di pianificazione territoriale, l’acquirente verifica l’attualità della sua soluzione e in caso di possibile ulteriore utilizzo dello studio territoriale garantisce l’iscrizione dei dati nel registro., cancella dai registri i dati sullo studio territoriale. Il Ministero, o unità organizzativa dello Stato da esso autorizzata, cancella i dati dello studio del territorio dal registro delle attività di assetto del territorio anche nel caso in cui il suo contenuto sia in contrasto con le norme di legge.
Parte 2
Politica di sviluppo territoriale
§ 31
(1) La politica di sviluppo territoriale determina in un determinato periodo i requisiti per la concretizzazione dei compiti di pianificazione del territorio nei contesti repubblicani, transfrontalieri e internazionali, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio, e determina la strategia e le condizioni di base per adempiere a questi compiti.
(2) La politica di sviluppo territoriale in relazione alle possibilità del territorio coordina la creazione e l’aggiornamento del piano di sviluppo territoriale e dei principi di sviluppo territoriale, la creazione di concetti approvati dai ministeri e altre autorità amministrative centrali e piani di cambiamento nel territorio delle autorità nazionali importanza e fissa i compiti che assicurano questo coordinamento.
(3) La politica di sviluppo territoriale è predisposta dal Ministero per l’intero territorio della Repubblica e approvata dal governo. Il Ministero provvederà a pubblicare nella Raccolta delle leggi un avviso di approvazione della politica di sviluppo del territorio e pubblicherà l’intero documento in modo tale da consentire l’accesso a distanza.
(4) La politica di sviluppo territoriale è vincolante per l’acquisizione e l’emissione del piano di sviluppo territoriale, dei principi di sviluppo territoriale, dei piani territoriali, dei piani regolatori e per l’assunzione delle decisioni sul territorio il giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione ai sensi dell’art. paragrafo 3.
§ 32
Contenuto della politica di sviluppo territoriale
(1) Politica di sviluppo territoriale
a) stabilisce le priorità repubblicane della pianificazione spaziale per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio,
b) definisce aree con maggiori esigenze di cambiamento nel territorio a causa della concentrazione di attività di importanza internazionale e nazionale o che per la loro rilevanza eccedono il territorio di una regione, cioè aree di sviluppo e assi di sviluppo,
c) definisce aree con valori specifici e con problemi specifici di rilevanza internazionale e repubblicana o che, per la loro rilevanza, si estendono oltre il territorio di una regione,
d) definisce schematicamente aree e corridoi di trasporto e infrastrutture tecniche di importanza internazionale e nazionale o che per la loro importanza eccedono il territorio di una regione,
e) stabilire in aree, aree e corridoi delimitati criteri e condizioni per decidere su possibili varianti o alternative di cambiamenti nel territorio e per la loro valutazione, soprattutto in relazione al loro significato futuro, possibili minacce, sviluppo, mitigazione, preferenze e rischi,
f) imposta i compiti in base al § 31,
g) stabilisce quali aree e corridoi, in particolare trasporti e infrastrutture tecniche, saranno oggetto di una soluzione del piano di sviluppo territoriale.
(2) Il Ministero provvede alla valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio in relazione al progetto di politica di sviluppo territoriale. La valutazione dell’impatto ambientale descrive e valuta gli effetti significativi individuati e attesi della politica di sviluppo territoriale sull’ambiente e le alternative accettabili che soddisfano gli obiettivi della politica di sviluppo territoriale.
§ 33
Proposta di politica di sviluppo territoriale
(1) Il Ministero prepara un progetto di politica di sviluppo territoriale in collaborazione con i ministeri, le altre autorità amministrative centrali e le regioni. Il Ministero dell’Ambiente definisce i propri requisiti per la valutazione dell’impatto ambientale.
(2) Il progetto di politica di sviluppo territoriale è preparato dal Ministero principalmente sulla base di
a) documenti di pianificazione del territorio,
b) documenti destinati a sostenere lo sviluppo regionale 19 ) ,
c) documenti e documenti della pubblica amministrazione che, nel contesto internazionale e repubblicano, hanno un impatto sull’uso del territorio dello Stato, quali politiche, strategie, concetti, piani, programmi, generali,
d) relazioni sullo stato dell’ambiente 20 ) ,
e) obblighi internazionali della Repubblica Ceca relativi allo sviluppo territoriale.
(3) Il Ministero trasmette il progetto di politica di sviluppo territoriale insieme alla valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio ai ministeri, alle altre autorità amministrative centrali e alle regioni, che possono applicare i loro pareri entro 60 giorni dal ricevimento del progetto territoriale. politica di sviluppo. I pareri presentati dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
(4) Il Ministero pubblica il progetto di politica di sviluppo territoriale, inclusa la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, in modo tale da consentire l’accesso remoto, annuncia il luogo e l’ora dell’audizione pubblica con almeno 30 giorni di anticipo e fissa un termine per la presentazione delle osservazioni scritte ai Comuni e al pubblico, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data dell’udienza pubblica. I commenti vengono inviati al Ministero. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione. Le disposizioni della Sezione 22, paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.
(5) Il Ministero, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Ambiente, trasmette il progetto di politica di sviluppo territoriale insieme alla valutazione degli impatti sullo sviluppo territoriale sostenibile agli Stati confinanti i cui territori possono essere significativamente interessati dal politica di sviluppo. Se uno Stato confinante esprime interesse alle consultazioni, il Ministero, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dell’Ambiente, partecipa alle consultazioni.
(6) Il Ministero invia al Ministero dell’Ambiente copia dei pareri, dei commenti e dei possibili risultati delle consultazioni ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 come base per l’emissione di un parere sulla bozza di concetto ai sensi della Sezione 10g della Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale , che non è un parere ai sensi della Sezione 4. Il Ministero dell’Ambiente applica il parere entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. Per gravi motivi, che il Ministero dell’Ambiente comunicherà al Ministero entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il termine per la presentazione del parere è prorogato, ma non oltre i 30 giorni. Se il Ministero dell’Ambiente non applica il parere entro il termine di cui alla seconda frase o entro il termine prorogato, è possibile approvare la politica di sviluppo territoriale senza il suo parere.
(7) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area ornitologica mostra che la politica di sviluppo territoriale ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, la procedura deve essere in conformità con la sezione 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Le misure compensative saranno stabilite dal Ministero dell’Ambiente nel parere ai sensi del § 4 par. b).
(8) Il Ministero terrà conto dei risultati della valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, dei pareri, delle osservazioni dei comuni e del pubblico e delle eventuali osservazioni dei paesi limitrofi e dei risultati delle consultazioni e adeguerà i progetti di politiche di sviluppo spaziale. Questa proposta modificata sarà discussa con i rappresentanti dei ministeri, di altre autorità amministrative centrali e delle regioni.
§ 34
Approvazione della politica di sviluppo territoriale
Per approvare la politica di sviluppo territoriale, il Ministero sottopone al Governo un progetto di politica di sviluppo territoriale modificato sulla base del confronto con i rappresentanti dei Ministeri, delle altre autorità amministrative centrali e delle regioni. Deve essere presentato unitamente al progetto di politica di sviluppo territoriale
a) una relazione sulla discussione del progetto di politica di sviluppo territoriale contenente una valutazione dei pareri dei ministeri, delle altre autorità amministrative centrali e delle regioni, i commenti dei comuni e del pubblico, le eventuali dichiarazioni degli Stati confinanti ei risultati delle consultazioni che ne giustificano l’incorporazione,
b) i risultati della valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio,
c) il parere del Ministero dell’Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale 11 ) con indicazione di come si è tenuto conto,
(d) una dichiarazione di come si è tenuto conto della valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, indicando le ragioni della scelta della soluzione adottata.
§ 35
Aggiornamento della politica di sviluppo territoriale
(1) Il Ministero, in collaborazione con i Ministeri, le altre autorità amministrative centrali e le regioni, prepara ogni 4 anni un rapporto sull’applicazione della politica di sviluppo territoriale, che ha i requisiti di cui al paragrafo 2. Il Ministero prepara il primo rapporto entro 4 anni dalla prima approvazione da parte del governo della politica di sviluppo territoriale.
(2) La relazione sull’applicazione della politica di sviluppo territoriale deve contenere in particolare:
a) valutazione dell’adempimento dei compiti della politica di sviluppo territoriale,
b) una valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, indicando se sono stati individuati impatti negativi imprevisti sull’ambiente, unitamente a proposte per la loro eliminazione, minimizzazione o compensazione,
c) valutazione dell’impatto dei principi di sviluppo territoriale delle singole regioni, documenti e documenti della pubblica amministrazione con focus nazionale, quali politiche, strategie, concetti, piani, programmi, generali, sull’attuazione della politica di sviluppo territoriale,
d) proposte di aggiornamento della politica di sviluppo territoriale e loro giustificazione, o proposta e motivazioni per l’acquisizione di una nuova politica di sviluppo territoriale,
e) un parere ai sensi della sezione 45i (1) della legge sulla protezione della natura e del paesaggio,
f) il parere del Ministero dell’Ambiente redatto sulla base dei criteri di cui all’Allegato n. 8 della Legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale, in cui si precisa se l’aggiornamento della politica di sviluppo territoriale debba essere valutato dal punto di vista ambientale impatti,
g) una proposta di misure che devono essere attuate nelle attività di pianificazione del territorio di regioni e comuni, nelle attività dei ministeri e delle altre autorità amministrative centrali.
(3) Il Ministero pubblica un progetto di relazione sull’applicazione della politica di sviluppo territoriale in modo tale da consentire l’accesso remoto e fissa un termine per la presentazione delle osservazioni scritte da parte dei comuni e del pubblico, che non può essere inferiore a 30 giorni dal la data di pubblicazione. I commenti vengono inviati al Ministero. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(4) Sulla base della relazione sull’applicazione della politica di sviluppo territoriale, il Governo deciderà sul suo aggiornamento o sull’elaborazione di una nuova bozza della politica di sviluppo territoriale; la procedura è analoga a quanto previsto dai § 33 e 34. La valutazione degli effetti dell’aggiornamento sullo sviluppo sostenibile del territorio viene elaborata solo se così previsto dal Ministero dell’Ambiente nel parere di cui al comma 2 lettera. F).
(5) A causa dell’urgente interesse pubblico, il governo può decidere di aggiornare la politica di sviluppo territoriale, il suo contenuto e abbreviare i termini specificati nella sezione 33 senza presentare una relazione sull’applicazione della politica di sviluppo territoriale. Le sezioni 33 e 34 si applicano mutatis mutandis a questo aggiornamento.
(6) Il governo può, in casi giustificati, decidere l’acquisizione simultanea di un aggiornamento della politica di sviluppo territoriale e del piano di sviluppo territoriale o il suo aggiornamento.
(7) L’ aggiornamento della politica di sviluppo territoriale è discusso e approvato nell’ambito delle parti modificate. Dopo la sua approvazione, il Ministero assicurerà la redazione del testo integrale della politica di sviluppo territoriale dopo il suo ultimo aggiornamento.
(8) Il Ministero pubblica l’aggiornamento della politica di sviluppo territoriale e il testo integrale della politica di sviluppo territoriale dopo il suo aggiornamento in modo tale da consentire l’accesso remoto.
Parte 3
Documentazione sulla pianificazione del territorio
Sezione 1
Piano di sviluppo territoriale
§ 35a
(1) Sulla base della politica di sviluppo territoriale, il Ministero emana un piano di sviluppo territoriale. Contestualmente alla bozza del Piano di Sviluppo Territoriale, è in corso di elaborazione una valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(2) Il piano di sviluppo territoriale è vincolante per l’acquisizione e l’emanazione dei principi di sviluppo territoriale, piani territoriali, piani regolatori e per il processo decisionale nel territorio.
(3) Sarà redatto un piano di sviluppo territoriale per tutto il territorio della Repubblica e sarà emanato sotto forma di provvedimenti di carattere generale.
(4) Né il piano di sviluppo spaziale né la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio possono contenere dettagli appartenenti al piano territoriale, al piano normativo o alla decisione successiva.
§ 35b
Requisiti di contenuto e struttura del piano di sviluppo territoriale
(1) Il piano di sviluppo territoriale contiene un testo e una parte grafica.
(2) La parte di testo del piano di sviluppo territoriale contiene in particolare
a) delimitazione di aree e corridoi di importanza internazionale e nazionale o di aree e corridoi la cui importanza supera il territorio di una regione, determinata dalla politica di sviluppo territoriale e dalla determinazione dello scopo della loro delimitazione, o dalle condizioni per il processo decisionale nel territorio,
b) delimitazione di edifici di pubblica utilità, misure di pubblica utilità, costruzioni e misure per garantire la difesa e la sicurezza dello Stato e aree di bonifica delimitate per le quali i diritti su terreni e fabbricati possono essere espropriati,
(c) se del caso, l’ordine di cambiamento nel territorio; e
d) determinazione delle misure compensative ai sensi della Sezione 35d (6).
(3) La parte grafica contiene
a) disegno di aree e corridoi,
(b) disegno di opere pubbliche, misure e risanamento; e
(c) se del caso, un disegno dell’ordine di attuazione dei cambiamenti nel territorio.
(4) I disegni della parte grafica sono elaborati e pubblicati in scala 1: 100000 e contengono fenomeni visualizzabili nella scala data. La parte grafica può essere completata con schemi. Se necessario, il disegno di aree e corridoi può essere ulteriormente suddiviso in disegni separati.
(5) La giustificazione del piano di sviluppo territoriale contiene una parte testuale e una grafica.
(6) La parte testuale della giustificazione del piano di sviluppo territoriale contiene in particolare:
a) una breve descrizione della procedura per l’ottenimento di un piano di sviluppo territoriale,
b) valutazione del rispetto degli obiettivi e dei compiti della pianificazione del territorio, della politica di sviluppo del territorio e dei requisiti della presente legge,
c) valutazione del rispetto delle prescrizioni di norme di legge speciali e dei pareri dei ministeri, delle altre autorità amministrative centrali e delle regioni, o in conseguenza della risoluzione dei conflitti,
d) una valutazione del rispetto delle condizioni derivanti da eventuali osservazioni formulate dalle autorità competenti degli Stati confinanti e dai risultati delle consultazioni con esse,
e) informazioni di base sui risultati della valutazione di impatto sullo sviluppo sostenibile del territorio, inclusi i risultati della valutazione di impatto ambientale,
f) il parere del Ministero dell’Ambiente sulla valutazione dell’impatto ambientale 11 ) con indicazione di come si è tenuto conto,
g) una dichiarazione su come si è tenuto conto della valutazione di impatto sullo sviluppo sostenibile del territorio,
h) una giustificazione completa della soluzione adottata, inclusa la variante selezionata,
i) una stima qualificata del consumo di suolo per le aree e i corridoi proposti; e
j) valutazione dei commenti.
(7) La parte grafica della giustificazione del piano di sviluppo territoriale contiene in particolare
a) un disegno di coordinamento in scala 1: 100000; e
b) se del caso, uno schema di relazioni più ampie che documenta i legami con i territori degli Stati confinanti.
Discussione del progetto di piano di sviluppo spaziale
§ 35c
(1) Il Ministero redige un piano di sviluppo territoriale sulla base di un aggiornamento della politica di sviluppo territoriale o sulla base di una decisione del governo.
(2) Il contenuto del piano di sviluppo territoriale sarà determinato da
a) il Ministero sulla base dell’aggiornamento della politica di sviluppo territoriale nella misura di cui al § 32 comma 1 lett. G),
b) il governo ai sensi della Sezione 35, Paragrafo 6,
c) il governo, a meno che l’aggiornamento del piano di sviluppo territoriale non richieda un aggiornamento della politica di sviluppo territoriale.
(3) Il ministero consegnerà la bozza del contenuto del piano di sviluppo territoriale all’autorità competente per la protezione della natura per l’emissione di un parere ai sensi della sezione 45i (1) della legge sulla protezione della natura e del paesaggio e al ministero dell’Ambiente.
(4) Il ministero dell’Ambiente emette un parere sulla bozza di contenuto del piano di sviluppo territoriale entro 30 giorni dalla consegna, in cui stabilisce requisiti di contenuto più dettagliati ai sensi dell’allegato n. 8 della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla base di il parere dell’autorità per la protezione della natura ai sensi del paragrafo precedente; l’ambito della valutazione di impatto ambientale ed eventuali requisiti per la valutazione di varianti di soluzione che ancora ragionevolmente portino al raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo territoriale. L’autorità competente per la protezione della natura trasmette il parere ai sensi della sezione 45i (1) della legge sulla protezione della natura e del paesaggio al Ministero e al Ministero dell’Ambiente entro 7 giorni prima della scadenza del periodo di cui alla prima frase.
§ 35d
(1) Il Ministero, sulla base del contenuto del Piano di sviluppo territoriale e dei pareri di cui all’art. 35c comma 4, provvede all’elaborazione della bozza del Piano di sviluppo territoriale e alla valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(2) Il Ministero trasmette il progetto di piano di sviluppo spaziale e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio ai ministeri, alle altre autorità amministrative centrali e alle regioni, che possono applicare i loro pareri entro 60 giorni dal ricevimento del progetto di sviluppo spaziale. Piano. I pareri e le osservazioni presentati dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
(3) Il Ministero pubblica la bozza del piano di sviluppo territoriale e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio in modo tale da consentire l’accesso a distanza e annuncia il luogo e l’ora dell’audizione pubblica con almeno 30 giorni di anticipo. Entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica chiunque può presentare al Ministero osservazioni scritte. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(4) Il Ministero, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Ambiente, invia la bozza del piano di sviluppo territoriale insieme alla valutazione degli impatti sullo sviluppo territoriale sostenibile agli Stati confinanti i cui territori possono essere significativamente interessati dalla domanda del piano di sviluppo territoriale. Se uno Stato confinante esprime interesse alle consultazioni, il Ministero, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dell’Ambiente, partecipa alle consultazioni.
(5) Il ministero invia al ministero dell’Ambiente copia dei pareri, dei commenti e dei possibili risultati delle consultazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 come base per l’emissione di un parere sulla bozza di concetto ai sensi della sezione 10g della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale , che non è un parere ai sensi della Sezione 4. Il Ministero dell’Ambiente applica il parere entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. Per gravi motivi, che il Ministero dell’Ambiente comunicherà al Ministero entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il termine per la presentazione del parere è prorogato, ma non oltre i 30 giorni. Se il Ministero dell’Ambiente non applica il parere entro il termine di cui alla seconda frase o entro il periodo prorogato, è possibile emettere un piano di sviluppo territoriale senza il suo parere.
(6) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area avifauna mostra che il piano di sviluppo spaziale ha un impatto negativo significativo sul tema della protezione o dell’integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, la procedura deve essere in conformità con la sezione 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Le misure compensative saranno stabilite dal Ministero dell’Ambiente nel parere ai sensi del § 4 par. b).
§ 35e
(1) Se la bozza di piano di sviluppo territoriale contiene varianti della soluzione, il Ministero seleziona la variante più idonea in base ai risultati della discussione.
(2) Il Ministero tiene conto dei risultati della valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, dei commenti, delle eventuali dichiarazioni degli Stati confinanti e dei risultati delle consultazioni con essi, dei pareri o dei risultati della risoluzione dei conflitti e garantisce la adeguamento del progetto di piano di sviluppo territoriale.
(3)Nel caso in cui la proposta sia stata sostanzialmente modificata sulla base dei risultati della discussione, il Ministero richiede il parere del Ministero dell’Ambiente e il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi dell’articolo 45i (1) della Natura e Legge sulla tutela del paesaggio. Nel parere, il Ministero dell’Ambiente dovrà dichiarare se la normativa sostanziale richiede una valutazione in termini di impatti ambientali, oppure dovrà stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della Sezione 10i della Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. Il Ministero discute la proposta modificata e, se necessario, la valutazione valutata o integrata degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio nell’ambito di tali modifiche con i ministeri, le altre autorità amministrative centrali e le regioni, che possono entro 30 giorni dalla la discussione presenta le proprie opinioni in base al § 35d par.3.
(4) Non si tiene conto di pareri e commenti su questioni decise in sede di approvazione della politica di sviluppo territoriale.
§ 35f
Emissione di un piano di sviluppo territoriale
(1) Il piano di sviluppo territoriale deve essere annunciato mediante affissione solo all’albo ufficiale del Ministero.
(2) Il Ministero assicura che un avviso sull’emissione di un piano di sviluppo territoriale sia pubblicato nella Raccolta delle leggi.
(3) Il piano di sviluppo territoriale deve essere provvisto di un registro di efficacia, che esso contiene
a) la designazione dell’ente amministrativo che ha emesso il piano di sviluppo territoriale,
b) la data di entrata in vigore del piano di sviluppo territoriale; e
c) nome e cognome, carica e firma del funzionario autorizzato dell’acquirente, impronta del timbro ufficiale.
§ 35g
Aggiornamento del piano di sviluppo territoriale
(1) Le sezioni da 35c a 35f si applicano mutatis mutandis alla proposta, discussione e pubblicazione di un aggiornamento di un piano di sviluppo territoriale.
(2) L’ aggiornamento del piano di sviluppo territoriale deve essere elaborato, discusso e pubblicato nell’ambito delle parti modificate.
(3) In caso di aggiornamento del Piano di sviluppo territoriale nell’ambito della procedura di cui all’art. 35c comma 4, il Ministero dell’Ambiente determinerà anche se la proposta per il suo aggiornamento debba essere valutata dal punto di vista degli impatti ambientali.
(4) La valutazione degli effetti dell’aggiornamento del piano di sviluppo territoriale sullo sviluppo sostenibile del territorio deve essere elaborata solo se è stato stabilito che tale piano è da valutare dal punto di vista degli effetti sull’ambiente .
(5) Il Ministero provvede alla predisposizione della redazione completa del piano di sviluppo territoriale dopo il suo aggiornamento e fornisce a tale copia una documentazione di efficacia dopo che l’aggiornamento ha avuto effetto.
§ 35h
Il Tribunale amministrativo supremo è competente per i procedimenti per l’annullamento di un piano di sviluppo territoriale o parte di esso.
Sezione 2
Principi di sviluppo territoriale
§ 36
(1)I principi di sviluppo territoriale stabiliscono in particolare i requisiti di base per una sistemazione efficiente ed economica della regione, definiscono aree o corridoi di importanza locale e stabiliscono requisiti per il loro utilizzo, in particolare aree o corridoi per costruzioni di pubblica utilità, misure di pubblica utilità, criteri stabiliti per decidere su possibili varianti o modifiche alternative nel loro utilizzo. Le questioni riguardanti lo sviluppo del territorio dello Stato, che non sono incluse nella politica di sviluppo territoriale, possono far parte dei principi di sviluppo territoriale, a meno che il Ministero a parere ai sensi del § 37 par. effetti oltre i confini regionali. I principi di sviluppo spaziale possono definire un’area o un corridoio per una riserva territoriale. Contestualmente alla proposta dei principi di sviluppo territoriale, è in corso di elaborazione una valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(2) I principi dello sviluppo territoriale possono imporre in aree o corridoi selezionati un esame dei cambiamenti nel loro uso da parte di studi territoriali. Nei principi di sviluppo territoriale è possibile definire l’area o corridoio in cui la decisione sui cambiamenti del territorio è condizionata dall’emissione di un piano regolatore; in tal caso rientra nei principi della sua assegnazione e, nel caso di un piano regolatorio avviato dall’iniziativa, un congruo periodo per la sua emissione. Allo scadere inutile di detto termine scade l’emissione di un piano regolatorio quale condizione per l’assunzione di decisioni. I principi di sviluppo territoriale possono prevedere la condizione per l’emanazione di un piano regolatore da parte della Regione e la sua assegnazione solo d’intesa con i Comuni della zona.
(3) I principi dello sviluppo territoriale nel contesto sovra-locale della regione specificano gli obiettivi ei compiti della pianificazione del territorio in conformità con la politica di sviluppo spaziale e il piano di sviluppo spaziale, determinano la strategia per la loro realizzazione e coordinano le attività di pianificazione del territorio dei comuni. Né i principi di sviluppo territoriale né la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile di un territorio possono contenere dettagli appartenenti al piano territoriale, al piano normativo o alla decisione successiva.
(4) I principi dello sviluppo territoriale saranno acquisiti per l’intero territorio della regione e saranno emanati sotto forma di provvedimenti di carattere generale in conformità con il codice di procedura amministrativa.
(5) I principi di sviluppo territoriale sono vincolanti per l’acquisizione e l’emissione di piani territoriali, piani regolatori e per il processo decisionale nel territorio.
(6) I requisiti del contenuto dei principi di sviluppo territoriale saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
Proposta di principi di sviluppo territoriale
§ 37
(1) Il progetto di principi di sviluppo territoriale è preparato dall’autorità regionale sulla base di un incarico o di una relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale. Oltre alla bozza dei principi di sviluppo territoriale, l’Autorità regionale assicurerà la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(2) L’autorità regionale notifica il luogo e l’ora dei negoziati congiunti sui progetti di principi di sviluppo territoriale e valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio individualmente con almeno 15 giorni di anticipo alle autorità competenti, al ministero e alle regioni limitrofe . Invita le autorità interessate a presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della riunione, entro la quale le regioni limitrofe possono presentare osservazioni. Le opinioni e i commenti successivi non vengono presi in considerazione.
(3) L’Autorità regionale emette una bozza dei principi dello sviluppo territoriale e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio mediante decreto pubblico. Entro 30 giorni dalla data di consegna, chiunque può presentare osservazioni scritte all’ufficio regionale sulla proposta e valutazione. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(4) L’Autorità Regionale, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Ambiente, trasmette il progetto di principi di sviluppo territoriale e di valutazione dell’impatto ambientale agli Stati limitrofi il cui territorio può essere significativamente influenzato dall’applicazione dei principi di sviluppo territoriale e offrire consulenze. Se lo Stato confinante mostra interesse alle consultazioni, l’autorità regionale, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Ambiente, partecipa alle consultazioni.
(5) La valutazione di cui al paragrafo 1 sarà discussa dall’autorità regionale con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, del Ministero dell’Industria e del Commercio, del Ministero dell’Agricoltura, del Ministero dei Trasporti, il Ministero della Cultura, il Ministero e l’istituto di igiene regionale. L’Autorità regionale comunica con almeno 15 giorni di anticipo ai suddetti Ministeri e al Servizio Igienico regionale il luogo e l’ora della riunione e li invita a presentare un parere per la valutazione entro 30 giorni dal giorno della riunione. Le dichiarazioni successive non vengono prese in considerazione. Nelle dichiarazioni del Ministero e della Stazione Igiene Regionale, si commenta la garanzia di un rapporto equilibrato tra le condizioni territoriali di sviluppo sostenibile del territorio e la scelta di una variante di soluzione.
(6)L’Autorità Regionale trasmette al Ministero dell’Ambiente il progetto di principi di sviluppo territoriale, valutazione di impatto ambientale, pareri, commenti, dichiarazioni ed eventuali risultati delle consultazioni ai sensi dei commi da 2 a 5, quale base per il rilascio di un parere sul progetto di concetto ai sensi alla Sezione 10g della Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale., che non è un’opinione ai sensi del § 4 paragrafo 2, e il Ministero. Il Ministero dell’Ambiente dovrà applicare il parere entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Per gravi motivi, che il Ministero dell’Ambiente comunicherà all’ufficio regionale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il termine per la richiesta del parere è prorogato, ma non oltre 30 giorni. Se il Ministero dell’Ambiente non applica il parere entro il termine di cui alla seconda frase o entro il termine prorogato, è possibile emanare i principi di sviluppo territoriale senza il suo parere.
(7) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area ornitologica mostra che i principi dello sviluppo territoriale hanno un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o di un’area ornitologica, Si applica l’articolo 45i della legge sulla tutela della natura e del paesaggio. Le misure compensative saranno stabilite dal Ministero dell’Ambiente nel parere ai sensi del § 4 par. b).
(8) Il Ministero trasmette un parere all’ufficio regionale sui progetti di principi di sviluppo territoriale dal punto di vista di garantire il coordinamento dell’uso del suolo, in particolare per quanto riguarda le relazioni territoriali più ampie e gli obblighi internazionali, e il rispetto della politica di sviluppo territoriale e piano di sviluppo territoriale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, primo periodo. Se non invia un parere entro il termine stabilito, è possibile emanare i principi di sviluppo territoriale senza il suo parere.
(9) Qualora il ministero evidenzi, a giudizio dell’Ufficio regionale, per le carenze degli aspetti elencati al comma 8, può avviare un procedimento sui principi di sviluppo previa conferma al Ministero della rettifica.
§ 38
(1) L’autorità regionale valuterà i risultati della discussione sul progetto di principi di sviluppo territoriale e assicurerà la risoluzione di eventuali conflitti (§ 4 par. 8). Se il ministero dell’Ambiente non ha applicato un parere sul progetto di concetto ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, l’autorità regionale tiene conto anche delle dichiarazioni degli organi interessati, delle eventuali dichiarazioni degli Stati confinanti, dei commenti e dei risultati delle consultazioni ai sensi alla Sezione 37 (4) per valutare gli effetti sullo sviluppo sostenibile.
(2) Se il progetto di principi di sviluppo territoriale contiene varianti di soluzioni, l’autorità regionale, sulla base della valutazione dei risultati della discussione e della valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, propone al consiglio regionale per l’approvazione selezione della variante più idonea, che può contenere anche condizioni per la sua regolazione. Nella misura in cui queste condizioni si discostano dalla relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale, sono un cambiamento. Il consiglio regionale è vincolato dai pareri degli organi interessati o dal risultato della risoluzione dei conflitti. Sulla base dei risultati della discussione, della valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio e dell’approvazione della variante più idonea, l’Autorità regionale provvederà alla modifica della proposta.
(3) Se l’autorità regionale, sulla base dei risultati della discussione, conclude che è necessario ottenere una nuova bozza dei principi di sviluppo territoriale, propone istruzioni per la sua elaborazione. Il progetto di linee guida richiederà il parere del Ministero dell’Ambiente e il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della sezione 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Nel parere, il Ministero dell’Ambiente dovrà dichiarare se la nuova proposta debba essere valutata in termini di impatti ambientali, o stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della Sezione 10i della Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. Il progetto di istruzioni, unitamente alla motivazione, è sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale. Nella misura in cui queste linee guida si discostano dalla relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale, ne costituiscono un emendamento.
Atti sui principi di sviluppo territoriale
§ 39
(1) L’autorità regionale emette il progetto di principi di sviluppo territoriale modificato e valutato, la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio e la notifica dell’audizione pubblica con un decreto pubblico. L’udienza pubblica 21 ) della proposta e della valutazione dovrà avvenire non prima di 15 giorni dalla data di consegna. L’autorità regionale inviterà all’udienza pubblica individualmente il ministero, gli organi interessati, gli uffici distrettuali dei distretti militari interessati, i comuni dell’area e dei comuni limitrofi (di seguito “comuni interessati”) e le regioni limitrofe, almeno 30 giorni in anticipo.
(2) I comuni interessati, l’investitore idoneo e il rappresentante del pubblico possono presentare obiezioni contro il progetto di principi di sviluppo territoriale. Le contestazioni con giustificazione e delimitazione dell’area interessata possono essere presentate entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica. Gli organi interessati e il Ministero devono presentare, entro lo stesso termine, pareri sulle parti della soluzione che sono state modificate dopo la riunione congiunta (Sezione 37 (2)). Entro lo stesso termine chiunque può presentare commenti sulla proposta e sulla valutazione. Le obiezioni, i pareri e le osservazioni successive non saranno presi in considerazione. I comuni interessati, l’investitore idoneo e il rappresentante pubblico devono essere informati di questo fatto.
(3) Non si tiene conto di pareri, obiezioni e commenti su questioni decise nell’approvazione della politica di sviluppo territoriale o nell’emissione del piano di sviluppo territoriale.
(4) L’Autorità Regionale valuterà i risultati della discussione e predisporrà, nel rispetto dell’interesse pubblico, un progetto di decisione sulle obiezioni e un progetto di valutazione dei commenti. Trasmette le proposte alle autorità e al Ministero interessati e li invita a presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’autorità o il ministero interessato non presenta un parere entro tale termine, si considera che sia d’accordo con le proposte. Se necessario, l’Autorità regionale assicurerà l’adeguamento del progetto di principi di sviluppo territoriale in base ai risultati della discussione.
(5) Se, sulla base di un’audizione pubblica, il progetto di principi di sviluppo territoriale è sostanzialmente modificato, l’autorità regionale richiede il parere del Ministero dell’Ambiente e il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della sezione 45i ( 1) della legge sulla tutela della natura e del paesaggio. Nel parere, il Ministero dell’Ambiente dovrà dichiarare se la normativa sostanziale richiede una valutazione in termini di impatti ambientali, oppure dovrà stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della Sezione 10i della Legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale. La proposta modificata e, se necessario, la valutazione modificata o integrata degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio saranno discussi in un’audizione pubblica ripetuta nell’ambito di tali adeguamenti; in tal caso si applica la stessa procedura conformemente ai paragrafi da 1 a 3.
(6) Se, sulla base della discussione, è necessario rivedere completamente una parte del progetto di principi di sviluppo territoriale, l’autorità regionale include i requisiti per la revisione nella relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale per il periodo passato. La parte dei principi di sviluppo territoriale che soddisfa i requisiti per il rilascio può essere emessa separatamente.
§ 40
(1) L’Autorità Regionale verificherà in particolare la conformità del progetto di principi di sviluppo territoriale
a) con la politica di sviluppo territoriale e il piano di sviluppo territoriale,
b) con gli obiettivi e i compiti della pianificazione del territorio,
c) con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti legali di attuazione,
d) con quanto richiesto da disposizioni di legge speciali e con i pareri delle Autorità interessate ai sensi di disposizioni di legge speciali 4 ) , o con esito della risoluzione di conflitti.
(2) La giustificazione dei principi di sviluppo territoriale comprende, oltre ai requisiti derivanti dal codice di procedura amministrativa, in particolare
a) il risultato del riesame di cui al paragrafo 1;
b) informazioni di base sui risultati della valutazione di impatto sullo sviluppo sostenibile del territorio, inclusi i risultati della valutazione di impatto ambientale,
c) un parere ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6,
d) una dichiarazione di come si è tenuto conto del parere ai sensi della sezione 37 (6), indicando i motivi gravi, se determinati requisiti o condizioni non sono stati presi in considerazione,
e) una giustificazione esauriente della soluzione adottata, inclusa la variante selezionata.
(3) Tuttavia, se l’acquirente giunge alla conclusione durante il procedimento che il progetto di principi di sviluppo territoriale è in conflitto con la legge o con i requisiti di cui al paragrafo 1, presenta una proposta per il suo rigetto.
(4) I requisiti del contenuto della valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio saranno regolati da una normativa di attuazione.
§ 41
Emissione di principi di sviluppo territoriale
(1) L’autorità regionale sottopone al consiglio regionale una proposta per l’emanazione dei principi di sviluppo territoriale con la loro giustificazione.
(2) Prima di emanare i principi di sviluppo territoriale, il consiglio regionale verifica se non sono in conflitto con la politica di sviluppo territoriale, il piano di sviluppo territoriale, le opinioni degli organi interessati o il risultato della risoluzione del conflitto e il parere di il ministero.
(3) Nel caso in cui il Consiglio regionale non sia d’accordo con la proposta dei principi di sviluppo territoriale presentata o con i risultati della sua discussione, restituisce la proposta presentata all’autorità regionale con le sue istruzioni per l’adeguamento e la riesame o rifiutalo.
(4) Se la decisione sulle obiezioni viene modificata o revocata, la regione è obbligata ad allineare i principi dello sviluppo territoriale a questa decisione; fino ad allora non è possibile decidere e procedere secondo quelle parti dei principi di sviluppo territoriale che sono definiti nella decisione di annullamento della decisione sugli addebiti.
(5) La regione è obbligata ad allineare i principi dello sviluppo territoriale alla politica di sviluppo territoriale o al piano di sviluppo territoriale approvati senza indebito ritardo. Fino ad allora non è possibile decidere e procedere secondo parti dei principi di sviluppo territoriale che sono in conflitto con la politica di sviluppo territoriale approvata o con il piano di sviluppo territoriale.
§ 42
Aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale
(1)L’Autorità Regionale predisporrà una bozza di relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale nel periodo passato e la trasmetterà al Ministero, alle autorità interessate, alle Regioni limitrofe, ai Comuni interessati, all’Autorità competente per la protezione della natura e al Ministero dell’Ambiente . Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il Ministero e le autorità competenti possono presentare all’autorità regionale una dichiarazione in cui si richiede il contenuto della relazione, le osservazioni del comune e al Ministero dell’Ambiente un parere redatto secondo i criteri di cui all’allegato n. 8 della Legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Essere un aggiornamento o una nuova bozza dei principi di sviluppo del territorio da valutare dal punto di vista degli impatti ambientali e, se necessario, stipulare prescrizioni ai sensi della Sezione 10i della Legge sull’Impatto Ambientale Valutazione. L’autorità competente per la protezione della natura emette il parere ai sensi del § 45i par. 1 della Legge sulla Tutela della Natura e del Paesaggio all’Autorità Regionale e al Ministero dell’Ambiente entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione di dichiarazioni, commenti e pareri. I commenti e le osservazioni presentati dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
(2) L’autorità regionale emette un progetto di relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale mediante decreto pubblico. Entro 15 giorni dalla data di consegna chiunque può inviare commenti scritti sulla proposta. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(3) L’autorità regionale adegua il progetto di relazione in base ai risultati della discussione e lo sottopone all’approvazione del consiglio regionale entro 4 anni dall’emissione dei principi di sviluppo territoriale o dal loro ultimo aggiornamento.
(4) Nell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale sulla base della relazione approvata sulla loro applicazione, le parti modificate procedono in modo simile in conformità con le disposizioni delle sezioni da 36 a 41, salvo che per valutare gli effetti dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale sullo sviluppo sostenibile di cui al paragrafo 1 che questo aggiornamento doveva essere valutato per i suoi effetti ambientali. L’Autorità Regionale provvede alla predisposizione del testo integrale dei principi di sviluppo territoriale dopo l’emissione dell’ultimo aggiornamento e fornisce a tale copia una registrazione dell’efficacia dopo l’entrata in vigore dell’aggiornamento.
(5) Sulla base del requisito indicato nella relazione, può essere preparata una nuova bozza dei principi di sviluppo territoriale.
(6)Se una parte dei principi di sviluppo territoriale viene annullata o se non è possibile decidere sulla base del § 41 par.4 e 5 o se una proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale è presentata alla regione da un investitore idoneo a causa dello sviluppo del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica [§ 2 paragrafo 1 (a) k)], la giunta regionale decide immediatamente sull’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale e del suo contenuto. La relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale non è in questo caso predisposta. L’aggiornamento procederà in modo analogo ai sensi della Sezione 36, Sezione 37, Paragrafi da 2 a 9, Sezioni da 38 a 41; ciò non si applica agli aggiornamenti che non richiedono l’elaborazione di varianti della soluzione, in cui la procedura è simile ai § 42a e 42b. Per la proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, l’Autorità regionale provvede alla valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in corso di elaborazione. In caso di abrogazione dei principi di sviluppo territoriale o di parte di esso,
(7) Se l’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale è causata dall’esclusiva esigenza del proponente, la regione può condizionarne l’acquisizione mediante il rimborso parziale o totale dei costi specificati nel § 42a par. (f) dal richiedente. Se l’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale è innescata dall’approvazione della politica di sviluppo territoriale o dal suo aggiornamento o dall’emissione di un piano di sviluppo territoriale o dal suo aggiornamento, su richiesta della Regione rimborsa i costi così sostenute di cui al § 42a par. f) colui a favore del quale o su cui proposta è stato definito il piano, salvo i casi in cui le parti rilevanti della politica di sviluppo territoriale o del piano di sviluppo territoriale o dei loro aggiornamenti, che hanno determinato il cambiamento, siano chiaramente a favore dello sviluppo o della tutela di valori regionali o sono stati adottati su proposta della regione.
(8) Il contenuto della relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
(9) L’ aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, inclusa la procedura abbreviata per l’ottenimento dell’aggiornamento, deve essere elaborato, discusso e pubblicato nell’ambito delle parti modificate.
(10) L’ aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, compreso l’aggiornamento ottenuto con la procedura abbreviata e la formulazione completa dei principi di sviluppo territoriale dopo tale aggiornamento, deve essere consegnato dalla Regione con decreto pubblico; dal giorno della consegna dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale e del testo integrale, l’aggiornamento ha effetto.
Procedura abbreviata per l’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale
§ 42a
(1) Si applica la procedura abbreviata per ottenere un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale se così esplicitamente dichiarato dalla giunta regionale nella delibera sull’ottenimento dell’aggiornamento dei principi dello sviluppo territoriale e del suo contenuto, o nell’approvazione della relazione sullo l’applicazione dei principi di sviluppo territoriale nel periodo passato; nel primo caso non viene emessa né la relazione sull’applicazione né l’attribuzione dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale.
(2) Il consiglio regionale decide di propria iniziativa o su proposta dell’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale e del suo contenuto. Ministeri, altri organi dell’amministrazione centrale dello Stato, comuni direttamente interessati dalla proposta di aggiornamento, regioni limitrofe e un investitore idoneo possono presentare una proposta per l’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale. La proposta contiene
a) dati che consentano l’identificazione del richiedente, compresa l’indicazione del fatto comprovante la sua legittimazione a presentare una proposta per l’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale,
b) le ragioni per ottenere un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale,
c) proposta del contenuto dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, compreso un eventuale requisito per l’elaborazione di varianti della soluzione,
d) il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della legge sulla tutela della natura e del paesaggio sulla proposta di contenuto dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, indicando se un impatto significativo su un sito di importanza europea o un’area ornitologica 11 ) può essere escluso ,
e) il parere del Ministero dell’Ambiente sulla proposta di contenuto dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, in cui, tenuto conto del parere dell’autorità preposta alla tutela della natura di cui alla lettera d), si precisa se il progetto di aggiornamento essere valutato dal punto di vista degli impatti ambientali sulla valutazione dell’impatto ambientale,
f) proposta di rimborso dei costi per elaborazione di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se elaborati, redazione del testo integrale dei principi di sviluppo territoriale dopo il loro aggiornamento, costi ai sensi del § 45 co. e redazione della formulazione completa dei piani regolatori dopo la loro modifica, o dei costi ai sensi del § 71 par.7.
(3) Qualora l’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale sia effettuato di propria iniziativa, fornisce pareri ai sensi del comma 2 lettera. d) ed e) l’autorità regionale, ad eccezione di ottenere un aggiornamento sulla base di una relazione sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale nel periodo passato; senza tener conto delle opinioni di cui al paragrafo 2, lettera a). d) o e) non è possibile decidere in merito all’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale.
(4) Una proposta per l’acquisizione di un aggiornamento deve essere presentata all’autorità regionale competente, che valuterà la proposta dal punto di vista della conformità alle norme di legge e, in caso di carenze, inviterà il proponente a rimuoverle entro un periodo ragionevole. Se il firmatario non elimina le carenze nel modo richiesto ed entro il termine stabilito, l’autorità regionale respinge la petizione e lo comunica al firmatario e ne informa il consiglio regionale. Se la proposta soddisfa tutti i requisiti specificati, l’autorità regionale la sottopone immediatamente con il proprio parere al consiglio regionale per una decisione.
(5) Nel caso in cui dai pareri di cui al comma 2 lett d) oppure e) è emersa la necessità di una valutazione di impatto ambientale, l’Autorità regionale completa la bozza di contenuto dell’aggiornamento con l’obbligo di una valutazione di impatto sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(6) La Giunta regionale può subordinare l’acquisizione di un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale al pagamento delle spese di cui al comma 2 lettera. (f) dal richiedente.
§ 42b
(1) In base alla decisione del consiglio regionale ai sensi del § 42a comma 1, l’autorità regionale garantisce l’elaborazione della bozza di aggiornamento e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se elaborata. L’Autorità regionale sottopone al Ministero una proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale e di valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(2) L’autorità regionale formulerà una proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in preparazione, e notifica dello svolgimento di un’audizione pubblica con decreto pubblico. La procedura è simile ai sensi del § 39 paragrafo 1 frase seconda e terza.
(3) La proposta di aggiornamento dei principi dello sviluppo territoriale e della valutazione dell’impatto, se in preparazione, deve essere discussa dall’autorità regionale in modo analogo ai sensi della sezione 37 (4) e della sezione 37 (5), a condizione che non oltre il 15 giorni dalla data della riunione, altrimenti non vengono presi in considerazione.
(4) Le autorità interessate applicano i loro pareri sul progetto di aggiornamento e le osservazioni sulla valutazione d’impatto entro 7 giorni dalla data dell’audizione pubblica, altrimenti non saranno presi in considerazione. All’applicazione delle obiezioni e dei commenti si applicano mutatis mutandis la sezione 39, paragrafi 2 e 3. Se la proposta valutata contiene una variante della soluzione, i pareri, le obiezioni e i commenti a ciascuna variante devono essere applicati separatamente.
(5) Il Ministero trasmette all’ufficio regionale un parere sulla proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale dal punto di vista del coordinamento dell’uso del suolo, con particolare riguardo ai più ampi rapporti territoriali e degli obblighi internazionali, e al rispetto degli politica di sviluppo e piano di sviluppo territoriale. Se non invia un parere entro 30 giorni dal ricevimento della bozza di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, pareri, obiezioni, commenti e risultati delle consultazioni, l’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale può essere rilasciato senza il suo parere. Nel caso in cui il Ministero richiami l’attenzione dell’autorità regionale sulle carenze degli aspetti sopra citati, l’iter per l’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale potrà essere proseguito solo sulla base della conferma da parte del Ministero dell’eliminazione delle carenze.
(6)Se dai pareri applicati ai sensi del § 42a par.2 lett. d) oppure e) è emersa la necessità di elaborare una valutazione di impatto ambientale, l’autorità regionale invia al Ministero dell’Ambiente una proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, valutazione degli effetti di tale aggiornamento sullo sviluppo sostenibile, pareri, obiezioni, commenti e risultati delle consultazioni applicate alla proposta di aggiornamento dei principi e una dichiarazione sulla valutazione d’impatto come base per l’emissione di un parere sul progetto di concetto ai sensi della sezione 10g della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, che non è un parere ai sensi della Sezione 4 (2). Se il Ministero dell’Ambiente non applica il parere entro il termine stabilito, è possibile rilasciare un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale senza il suo parere;
(7) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area ornitologica mostra che la proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità del sito di importanza europea o avifauna area, la procedura sarà simile al § 37 par.
(8)Se la proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale contiene varianti della soluzione, l’autorità regionale in collaborazione con il progettista sulla base di pareri applicati, o risoluzione di discrepanze, obiezioni e commenti, propone la selezione della variante più idonea, include altre varianti nella giustificazione, comprese le informazioni su pareri e commenti. Per quanto riguarda l’interesse pubblico, l’Autorità regionale predisporrà un progetto di decisione sugli addebiti e un progetto di valutazione dei commenti applicati alla bozza della variante più idonea e alle parti invarianti della bozza di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale. Trasmette le proposte alle autorità e al Ministero interessati e li invita a presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’organo o ministero interessato non applica il parere entro tale termine, si considera d’accordo con le proposte dell’autorità regionale. Se necessario,
(9) Nell’approvare la scelta della variante più idonea, la giunta regionale è vincolata dai pareri degli organi interessati o dall’esito della risoluzione delle controversie.
(10) Nel caso in cui il Consiglio regionale non sia d’accordo con la proposta di aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale presentata, rinvia la proposta presentata all’autorità regionale con le sue istruzioni per l’adeguamento o la respinge. Se si tratta di un adeguamento sostanziale, l’autorità regionale discuterà la proposta modificata in un’audizione pubblica ripetuta.
(11) Quando si acquisisce e si rilascia un aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, le parti non regolamentate nei paragrafi da 1 a 10 devono procedere in modo simile ai sensi della Sezione 39, Paragrafi da 4 a 6, Sezioni 40, 41 e Sezione 42, Paragrafi 9 e 10.
§ 42c
annullato
Sezione 3
Piano spaziale
§ 43
(1) Il piano di zonizzazione definisce il concetto di base dello sviluppo del comune, la protezione dei suoi valori, la sua area e disposizione spaziale (di seguito denominato “concetto urbano”), la disposizione del paesaggio e il concetto di infrastruttura pubblica; definire le aree edificabili, le aree e i corridoi, in particolare le aree edificabili, le aree di aree paesaggistiche e di riqualificazione, per le costruzioni di pubblica utilità, per le misure di pubblica utilità e per le riserve territoriali, e stabilire le condizioni per l’utilizzo di tali aree e corridoi. Questioni di rilevanza sovra-locale, che non sono trattate nei principi di sviluppo territoriale, possono far parte del piano di zonizzazione, a meno che l’autorità regionale non lo escluda nel parere ai sensi del § 50 comma 7 a causa di significativi effetti negativi al di fuori del comune confini.
(2)Il piano di zonizzazione può definire l’area o il corridoio in cui la decisione sulle modifiche del territorio è condizionata da un contratto con i proprietari dei terreni e dei fabbricati che saranno interessati dal piano proposto, che deve includere l’approvazione del piano e il consenso al ripartizione dei costi e dei benefici connessi alla sua attuazione (di seguito “contratto di parcella”), mediante la predisposizione di uno studio territoriale o l’emissione di un piano normativo. In caso di condizionamento del processo decisionale di uno studio del territorio, le condizioni per la sua acquisizione e un periodo ragionevole per l’inserimento dei dati su di esso nel registro delle attività di pianificazione del territorio fanno parte del piano territoriale (Sezione 30, Paragrafo 5); allo scadere del periodo scade la limitazione dei cambiamenti nel territorio. Nel caso di subordinazione del processo decisionale ad un piano regolatorio, il piano di zonizzazione prevede la presentazione di un piano regolatorio e, nel caso di piano regolatorio, un termine ragionevole per la sua emissione su iniziativa. La condizione per l’emissione di un piano regolamentare su iniziativa cessa di essere valida allo scadere di detto termine invano. La condizione per l’emissione di un piano normativo su richiesta cessa di essere valida se l’emissione non avviene entro 1 anno dalla presentazione di una domanda completa in conformità con la presentazione del piano normativo; il periodo durante il quale il richiedente ha assicurato l’adeguamento del progetto di piano normativo in base ai risultati della discussione non è compreso in tale periodo.
(3) Il piano spaziale nel contesto e nei dettagli del territorio del comune specifica e sviluppa gli obiettivi e i compiti della pianificazione del territorio in conformità con i principi di sviluppo territoriale, la politica di sviluppo territoriale e il piano di sviluppo territoriale. Né il piano di zonizzazione né la valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio possono contenere dettagli appartenenti al piano regolatore o alla decisione di zonizzazione, a meno che il consiglio comunale non stabilisca nella decisione di acquisizione o nel piano di zonizzazione che il piano di zonizzazione o la sua parte definita con elementi del piano regolatorio sarà predisposto; questo fatto deve essere esplicitamente dichiarato nella decisione del Consiglio.
(4) Deve essere redatto e rilasciato un piano di zonizzazione per l’intero territorio di un comune, per l’intero territorio della capitale di Praga o per l’intero territorio di un distretto militare. Le disposizioni delle Sezioni da 43 a 47, Sezioni da 50 a 55 e Sezione 57 si applicano mutatis mutandis all’acquisizione di un piano di zonizzazione per un distretto militare. Un piano di zonizzazione può anche essere emesso ed emesso per una parte definita del territorio della Capitale Città di Praga. Il piano di zonizzazione viene emesso sotto forma di un provvedimento di natura generale ai sensi del codice di procedura amministrativa.
(5) Un piano di zonizzazione è vincolante per l’acquisizione e l’emissione di un piano regolatore da parte del consiglio comunale, per il processo decisionale nel territorio, in particolare per l’emissione di decisioni di zonizzazione. L’erogazione di fondi dai bilanci pubblici in conformità a disposizioni di legge speciali per l’attuazione di modifiche nel territorio non deve essere in conflitto con il piano di zonizzazione emesso. Il piano di zonizzazione della capitale Praga è vincolante anche per il piano di zonizzazione emesso per una parte definita del territorio della capitale di Praga.
(6) I requisiti del contenuto del piano di zonizzazione e i requisiti generali per l’uso del territorio saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 44
Acquisizione di un piano di zonizzazione
Il consiglio comunale decide sull’acquisizione del piano di zonizzazione
a) di propria iniziativa,
b) su proposta di un ente della pubblica amministrazione,
c) su proposta di un cittadino del Comune,
d) su proposta di una persona fisica o giuridica che detiene la proprietà o diritti simili su terreni o costruzioni nel comune,
e) su proposta dell’investitore idoneo.
§ 45
Rimborso dei costi per l’acquisizione di un piano di zonizzazione
(1) I costi per l’elaborazione del piano di zonizzazione o la sua modifica da parte del progettista, per la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio e per la predisposizione della redazione completa del piano di zonizzazione dopo la sua modifica sono a carico del comune che ha deciso l’acquisizione.
(2) Se l’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione risulta dai principi dello sviluppo spaziale o dal loro aggiornamento, i costi così sostenuti sono a carico della regione, tranne nei casi in cui la parte rilevante dell’aggiornamento dei principi dello spazio è stato emesso lo sviluppo che ha determinato la modifica del piano di zonizzazione.
(3) I costi associati alla discussione del piano di zonizzazione sono a carico dell’acquirente. I costi dei materiali cartografici necessari saranno coperti dal comune per il quale la planimetria viene acquisita dall’ufficio di pianificazione territoriale, salvo diverso accordo dei comuni.
(4) Se l’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione è innescata dall’esclusiva necessità del proponente, il comune può subordinare la sua acquisizione al pagamento parziale o totale dei costi specificati nel § 55a par. (f) dal richiedente.
§ 46
Proposta per l’acquisizione di un piano di zonizzazione
(1) Una proposta per l’acquisizione di un piano di zonizzazione deve essere presentata al comune per il cui territorio si sta preparando il piano di zonizzazione e deve contenere
a) dati che consentano l’identificazione del proponente, compresa l’indicazione della sua proprietà o diritti simili sul terreno o edificio nel comune,
b) dati sulla proposta di cambio di destinazione d’uso delle aree nel comune,
c) dati sull’attuale utilizzo delle aree interessate dalla proposta del firmatario,
d) i motivi dell’acquisizione del piano di zonizzazione o della sua modifica,
e) una proposta per il rimborso dei costi per l’acquisizione di un cambiamento nel piano di zonizzazione e altri costi specificati nel § 55a par. F).
(2) Dopo aver preso in carico la proposta di acquisizione del piano di zonizzazione, l’acquirente deve valutare la completezza della proposta, la sua conformità alle normative legali e, in caso di carenze, invitare il proponente ad eliminarle entro un ragionevole periodo di tempo . Se il firmatario non elimina le carenze nel modo richiesto ed entro il termine stabilito, l’acquirente respinge la petizione, informa il firmatario di questo fatto e presenta informazioni al consiglio comunale responsabile dell’emissione del piano di zonizzazione.
(3) Se la proposta soddisfa tutti i requisiti specificati, l’acquirente la valuterà e presenterà immediatamente il proprio parere al consiglio municipale responsabile dell’emissione del piano di zonizzazione per una decisione. Il comune informa immediatamente il firmatario e l’autorità di pianificazione del territorio del risultato della riunione del consiglio.
§ 47
Entrare nel piano di zonizzazione
(1) Sulla base della decisione del consiglio comunale sull’acquisizione del piano di zonizzazione, sulla base di documenti di analisi spaziale e utilizzando ulteriori indagini e analisi, l’acquirente in collaborazione con un membro designato del consiglio (di seguito “rappresentante designato” ) prepara una proposta per il piano di zonizzazione. Nella bozza di assegnazione, stabilisce i principali obiettivi e requisiti per l’elaborazione del progetto di piano di zonizzazione, o definisce l’area risolta per il piano di zonizzazione per una parte definita del territorio della capitale di Praga.
(2)L’acquirente invierà una proposta per l’assegnazione del piano di zonizzazione alle autorità competenti, ai comuni limitrofi e all’autorità regionale. In caso di acquisizione di un piano di zonizzazione da parte di altro Comune, l’acquirente trasmette la bozza di incarico anche al Comune per il quale lo acquisisce. L’acquirente consegna la bozza di incarico con decreto pubblico. Entro 15 giorni dalla data di consegna, chiunque può inviare commenti scritti all’acquirente. Entro 30 giorni dal ricevimento della bozza di assegnazione, le autorità interessate e l’autorità regionale, in qualità di autorità superiore, possono depositare presso l’acquirente una dichiarazione in cui sono indicati i requisiti per il contenuto del piano di zonizzazione derivanti dalle norme di legge e dai documenti di pianificazione del territorio. Entro lo stesso termine, l’autorità regionale applicherà un parere all’acquirente in qualità di autorità competente; i comuni limitrofi possono presentare suggerimenti. Entro 7 giorni prima della scadenza di questo periodo, l’autorità competente per la protezione della natura fornirà un parere all’acquirente e all’autorità competente ai sensi della sezione 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Commenti, osservazioni e suggerimenti formulati dopo le scadenze di cui sopra non saranno presi in considerazione.
(3) L’autorità regionale, in qualità di autorità competente, deve dichiarare nel parere ai sensi del paragrafo 2 se il progetto di piano di zonizzazione deve essere valutato in termini di impatti ambientali o stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della sezione 10i della valutazione dell’impatto ambientale Atto. Se il progetto di piano di zonizzazione deve essere valutato dal punto di vista degli impatti ambientali o se l’autorità competente per la protezione della natura nel parere ai sensi del § 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio non ha escluso un impatto significativo su un sito di importanza o area ornitologica 11 ) , l’acquirente aggiunge un requisito alla valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(4) Sulla base dei risultati della discussione, l’acquirente, in collaborazione con il rappresentante designato, adegua il progetto di assegnazione e lo sottopone per approvazione.
(5) L’ assegnazione di un piano di zonizzazione deve essere approvata dal consiglio del comune per il cui territorio si sta preparando il piano di zonizzazione. In casi giustificati o su iniziativa dell’autorità interessata 11 ) , 12 ) il consiglio comunale imporrà in assegnazione l’elaborazione di una soluzione variante del progetto di piano urbanistico.
(6) I requisiti del contenuto dell’assegnazione del piano di zonizzazione saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
Il concetto del piano di zonizzazione
annullato
§ 48, § 49
annullato
Progetto di piano di zonizzazione
§ 50
(1) Sulla base della zonizzazione approvata o dell’inserimento delle istruzioni approvate per la stesura del piano di zonizzazione per l’acquirente, viene elaborata una zonizzazione del villaggio e una valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio. Gli elementi essenziali del contenuto della valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio nell’ambito della sezione 19, paragrafo 2, saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(2) L’acquirente deve notificare l’ufficio regionale, il comune per il quale il piano di zonizzazione è in preparazione all’ufficio distrettuale almeno 15 giorni prima del luogo e l’ora della riunione congiunta sul progetto di piano di zonizzazione e valutazione dei suoi effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio distretto militare limitrofo e comuni limitrofi; contestualmente sottopone all’autorità regionale un progetto di piano di zonizzazione per la valutazione ai sensi dei commi da 5 a 7, unitamente alla valutazione dei suoi effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in corso di predisposizione. Invita le autorità interessate ad applicare i loro pareri entro 30 giorni dalla data della riunione. Entro lo stesso periodo, i comuni limitrofi possono inviare commenti. Le opinioni e i commenti successivi non vengono presi in considerazione.
(3) L’acquirente deve consegnare il progetto di piano di zonizzazione e la valutazione degli effetti del progetto di piano di zonizzazione sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in corso di elaborazione, con un decreto pubblico. Entro 30 giorni dalla data di consegna, chiunque può inviare commenti scritti all’acquirente. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(4) Se nella valutazione dell’impatto ambientale si riscontra un impatto negativo significativo sul territorio di uno Stato confinante, l’acquirente, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Ambiente, invia il progetto di piano territoriale e sostenibile sviluppo alle autorità competenti dello Stato confinante, il cui territorio può essere significativamente influenzato dall’applicazione del piano di zonizzazione e offrono consultazioni ad esso. Se tali organi mostrano interesse alle consultazioni, l’acquirente partecipa alle consultazioni in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri; il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità Regionale inviteranno a partecipare.
(5)Se è in preparazione la valutazione degli effetti del piano di zonizzazione sullo sviluppo sostenibile del territorio, l’acquirente invia pareri, commenti e risultati delle consultazioni ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 all’autorità competente come base per l’emissione di un parere su il progetto di concetto ai sensi del § 10g della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale § 4 paragrafo 2. L’autorità competente deve applicare il parere entro 30 giorni dal ricevimento di questi documenti. Per gravi motivi, che devono essere comunicati dall’autorità competente all’acquirente entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti, il termine per l’applicazione del parere è prorogato di un massimo di 30 giorni. Se l’autorità competente non emette un parere entro il termine di cui alla seconda frase o entro il periodo prorogato, il piano di zonizzazione può essere emesso senza il suo parere; in questo caso, l’acquirente tiene anche conto delle opinioni delle autorità interessate, dei commenti,
(6) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area ornitologica mostra che il piano di zonizzazione ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o di un’area ornitologica che non è stata oggetto di una valutazione dei principi di sviluppo territoriale emanati in termini di tali effetti, ai sensi dell’articolo 45i della legge sulla tutela della natura e del paesaggio. La misura compensativa deve essere dichiarata dall’autorità competente per la protezione della natura nel parere ai sensi del § 4 par. b).
(7) L’autorità regionale invia all’acquirente un parere sul progetto di piano di zonizzazione dal punto di vista di garantire il coordinamento dell’uso del suolo per quanto riguarda le relazioni territoriali più ampie, il rispetto della politica di sviluppo spaziale, del piano di sviluppo spaziale e ad eccezione del piano di zonizzazione per il territorio della capitale in conformità con la documentazione di pianificazione territoriale. Se non invia un parere entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri, commenti e risultati delle consultazioni, il piano di zonizzazione può essere emesso senza il suo parere.
(8) Nel caso in cui l’autorità regionale richiami l’attenzione, a giudizio dell’acquirente, sulle carenze dai punti di vista specificati al paragrafo 7, il procedimento sul piano di zonizzazione può essere avviato solo sulla base della conferma dell’autorità regionale del eliminazione delle carenze.
§ 51
(1) L’acquirente, in collaborazione con il rappresentante designato, valuterà i risultati della discussione del progetto di piano di zonizzazione e assicurerà la risoluzione di eventuali discrepanze (§ 4 par. 8); sulla base della valutazione dei risultati delle trattative, del risultato della risoluzione delle discrepanze e della valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se elaborato, assicura la modifica della proposta.
(2) Se la bozza del piano di zonizzazione contiene varianti della soluzione, l’acquirente presenta una proposta per la selezione della variante più idonea all’approvazione del consiglio comunale sulla base della valutazione dei risultati delle trattative, il risultato della risoluzione conflitti e valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile. Nella misura in cui queste condizioni si discostano dall’assegnazione del piano di zonizzazione, sono un cambiamento. Il consiglio comunale è vincolato dai pareri degli organi interessati o dal risultato della risoluzione dei conflitti.
(3) Se l’acquirente conclude sulla base dei risultati della discussione che è necessario ottenere un nuovo progetto di piano di zonizzazione, deve preparare, in collaborazione con il rappresentante designato, un progetto di istruzioni per la sua elaborazione. Il relatore per parere richiede il parere dell’autorità competente e il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della sezione 45i della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. L’autorità competente deve dichiarare nel parere se la proposta modificata deve essere valutata dal punto di vista degli impatti ambientali o stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della sezione 10i della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. Il progetto di istruzioni per l’elaborazione del progetto di piano di zonizzazione deve essere presentato dall’acquirente insieme alla giustificazione al consiglio comunale per l’approvazione. Nella misura in cui queste istruzioni si discostano dall’assegnazione del piano di zonizzazione, sono una modifica ad esso.
Procedimento sul piano di zonizzazione
§ 52
(1) L’acquirente deve consegnare la bozza modificata e valutata del piano di zonizzazione, la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in preparazione, e l’avviso di udienza pubblica con decreto pubblico. L’udienza pubblica 21 ) della proposta e della valutazione dovrà avvenire non prima di 15 giorni dalla data di consegna. L’acquirente inviterà individualmente all’udienza pubblica il comune per il quale si sta preparando il piano di zonizzazione, le autorità interessate, l’autorità regionale, l’ufficio distrettuale del distretto militare limitrofo e il comune limitrofo, con almeno 30 giorni di anticipo.
(2) Solo i proprietari di terreni e edifici interessati dalla soluzione proposta, un investitore autorizzato e un rappresentante del pubblico possono presentare obiezioni contro il progetto di piano di zonizzazione. Possono essere sollevate obiezioni sugli elementi appartenenti al piano regolamentare anche le persone di cui alla Sezione 85 (2).
(3) Entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica, chiunque può presentare le proprie osservazioni e gli interessati ai sensi del paragrafo 2 dell’opposizione, in cui devono motivare, i dati secondo il Catasto Immobiliare che documentano i diritti interessati e definire il territorio interessato dall’obiezione. Gli organi interessati e l’autorità regionale, in quanto organo superiore, esprimono, entro lo stesso termine, pareri sulle parti della soluzione che sono state modificate rispetto alla riunione congiunta (art. 50). I pareri, i commenti e le obiezioni successivi non saranno presi in considerazione. Le persone interessate devono essere informate di tale opposizione.
(4) Non si tiene conto dei pareri, delle obiezioni e delle osservazioni su questioni decise nell’approvazione della politica di sviluppo territoriale o nell’emissione del piano di sviluppo territoriale, dei principi di sviluppo territoriale o del piano di regolamentazione emanati dalla regione.
§ 53
(1) L’acquirente, in collaborazione con il rappresentante designato, valuta i risultati dei negoziati, prepara, per quanto riguarda l’interesse pubblico, un progetto di decisione sulle obiezioni e un progetto di valutazione dei commenti applicati al progetto di piano di zonizzazione. Trasmette le proposte alle autorità interessate e all’autorità regionale in qualità di autorità superiore e le invita a formulare pareri su di esse entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’organo interessato o l’autorità regionale, in qualità di organo superiore, non applica il parere entro tale termine, si considera d’accordo con le proposte dell’acquirente. Se necessario, l’acquirente provvede all’adeguamento del progetto di piano di zonizzazione del comune in base ai risultati della discussione.
(2) Se, sulla base di un’audizione pubblica, il progetto di piano di zonizzazione è sostanzialmente modificato, l’acquirente deve richiedere il parere dell’autorità competente e il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della sezione 45i della tutela della natura e del paesaggio Atto. L’autorità competente deve dichiarare nel parere se la proposta modificata deve essere valutata dal punto di vista degli impatti ambientali o stabilire requisiti più dettagliati ai sensi della sezione 10i della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. La proposta modificata e ogni valutazione modificata o integrata degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio saranno discussi in un’audizione pubblica ripetuta nell’ambito di tali adeguamenti; in tal modo, la procedura è simile al § 52.
(3) Se, sulla base delle discussioni, è necessario rivedere il progetto di piano di zonizzazione, la procedura sarà similmente conforme alla Sezione 51, Paragrafo 3.
(4) L’acquirente deve riesaminare la conformità del progetto di piano di zonizzazione in particolare
a) con la politica di sviluppo territoriale, il piano di sviluppo territoriale e la documentazione di pianificazione del territorio rilasciati dalla regione,
b) con gli scopi e i compiti della pianificazione del territorio, in particolare con i requisiti per la protezione dei valori architettonici e urbani nel territorio e con i requisiti per la protezione del territorio sottosviluppato,
c) con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti legali di attuazione,
d) con quanto richiesto da disposizioni di legge speciali e con i pareri delle Autorità interessate ai sensi di disposizioni di legge speciali 4 ) , o con esito della risoluzione di conflitti.
(5) Oltre ai requisiti derivanti dal codice di procedura amministrativa, la giustificazione del piano di zonizzazione deve includere in particolare:
a) il risultato della revisione del piano di zonizzazione ai sensi del paragrafo 4,
b) una relazione sulla valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio contenente le informazioni di base sui risultati di tale valutazione, inclusi i risultati della valutazione di impatto ambientale,
c) il parere dell’autorità regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 5,
d) una dichiarazione di come il parere è stato preso in considerazione ai sensi della Sezione 50, Paragrafo 5, indicando le gravi ragioni, se determinati requisiti o condizioni non sono stati presi in considerazione,
e) una giustificazione completa della soluzione adottata, inclusa la variante selezionata,
f) valutazione dell’uso efficiente del centro abitato e valutazione della necessità di definire aree edificabili.
(6) Se l’acquirente giunge alla conclusione durante il procedimento che il progetto di piano di zonizzazione è in conflitto con la legge o con i requisiti specificati nel paragrafo 4, presenta una proposta per il suo rigetto.
§ 54
Emissione di un piano di zonizzazione
(1) L’acquirente deve presentare al consiglio del comune pertinente una proposta per l’emissione di un piano di zonizzazione con la sua giustificazione.
(2) Il consiglio comunale emetterà un piano di zonizzazione dopo aver verificato che non sia in conflitto con la politica di sviluppo della zonizzazione, il piano di sviluppo della zonizzazione, la documentazione di pianificazione territoriale emessa dalla regione o il risultato della risoluzione dei conflitti e le opinioni degli autorità.
(3) Nel caso in cui il consiglio comunale non sia d’accordo con la bozza presentata del piano di zonizzazione o con i risultati della sua discussione, deve restituire la proposta presentata all’acquirente con le sue istruzioni per l’adeguamento e una nuova discussione o respingerla .
(4) Se la decisione sulle obiezioni viene modificata o revocata, il comune è obbligato a conformare il piano di zonizzazione a questa decisione; fino ad allora, non è possibile decidere e procedere secondo quelle parti del piano di zonizzazione che sono definite nella decisione di annullamento della decisione sugli addebiti.
(5) La parte del piano territoriale che nel territorio rende impossibile l’attuazione del piano contenuto nella politica di sviluppo territoriale, nel piano di sviluppo territoriale o nei principi di sviluppo territoriale non deve essere utilizzata nel processo decisionale.
(6) Il comune è tenuto ad armonizzare senza indebito ritardo il piano di zonizzazione con la documentazione di pianificazione urbanistica emessa dalla regione, il piano di sviluppo della zonizzazione e la politica di sviluppo territoriale approvata. Fino ad allora, non è possibile decidere in base alle parti del piano spaziale che sono in conflitto con la documentazione di pianificazione del territorio rilasciata dalla regione, il piano di sviluppo spaziale o la politica di sviluppo del territorio.
§ 55
Valutazione del piano di zonizzazione e sue modifiche
(1) L’acquirente deve presentare al consiglio comunale entro 4 anni dall’emissione del piano di zonizzazione e poi regolarmente, almeno una volta ogni 4 anni, un rapporto sull’applicazione del piano di zonizzazione nel periodo precedente. La sezione 47 (da 1) a (4) si applica mutatis mutandis alla discussione della bozza di questo rapporto e la sua approvazione si applica mutatis mutandis alla sezione 47 (5). In tal caso, le disposizioni delle sezioni da 50 a 54 devono essere seguite in modo simile.
(2) Se la modifica del piano di zonizzazione non viene effettuata sulla base del rapporto sull’applicazione del piano di zonizzazione, in conformità con i § 55a e 55b, o in conformità con il paragrafo 3, l’ambito di questa modifica procederà in modo simile secondo § 43 a 46 e § 50 a 54 e secondo § 47.
(3)Se una parte del piano di zonizzazione viene annullata o se una decisione non può essere presa sulla base di esso ai sensi della Sezione 54, paragrafi da 4 a 6, il consiglio comunale decide immediatamente sull’acquisizione del piano di zonizzazione o sulla sua modifica e sul suo contenuto . Il report sull’applicazione del piano di zonizzazione e l’assegnazione di una modifica al piano di zonizzazione non vengono elaborati in questo caso. La valutazione degli effetti della variazione del piano di zonizzazione sullo sviluppo sostenibile del territorio non viene elaborata quando il piano di zonizzazione è allineato alla documentazione di pianificazione territoriale della regione o con il piano di sviluppo della zonizzazione, negli altri casi l’acquirente richiede pareri ai sensi del § 55a par. d) ed e); senza tener conto di questi pareri, non è possibile decidere sull’acquisizione di una variazione del piano di zonizzazione. Nella misura di questo cambiamento, la procedura è simile a quella di cui alle Sezioni da 43 a 45, Sezione 50, Paragrafi da 2 a 8 e Sezioni da 51 a 54; ciò non si applica all’acquisizione di una modifica che non richiede l’elaborazione di varianti della soluzione, in cui la procedura è simile al § 55a paragrafo 5 e al § 55b. Se il piano di zonizzazione viene annullato o modificato, l’acquisizione seguirà l’ultimo atto, che non è stato contestato dall’annullamento.
(4) Altre aree edificabili possono essere definite da una modifica del piano di zonizzazione solo sulla base della dimostrazione della necessità di definire nuove aree edificabili.
(5) L’acquirente deve garantire la preparazione di un piano di zonizzazione per il comune, compreso il testo completo dopo l’emissione della sua modifica, e deve fornire a questo record una registrazione dell’effetto dopo che la modifica ha avuto effetto.
(6) Una modifica al piano di zonizzazione, inclusa una procedura abbreviata per apportare una modifica, deve essere elaborata, discussa e pubblicata nell’ambito delle parti modificate.
(7) modifiche della zonizzazione, compreso il testo abbreviato e completo acquisito della modifica della zonizzazione dopo che questa comunità avrà consegnato un avviso pubblico; il giorno della consegna della modifica del piano di zonizzazione e del testo integrale, la modifica ha effetto.
(8) Il contenuto della relazione sull’applicazione del piano di zonizzazione e le sue modifiche saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
Procedura abbreviata per apportare modifiche al piano di zonizzazione
§ 55a
(1) La procedura abbreviata per apportare una modifica a un piano di zonizzazione deve essere applicata se il consiglio comunale lo dichiara esplicitamente al momento di decidere di apportare una modifica al piano di zonizzazione e al suo contenuto, o di approvare il rapporto sull’applicazione del piano di zonizzazione nel periodo passato; nel primo caso non dovrà essere effettuata né la relazione applicativa né l’attribuzione di una variazione al piano di zonizzazione.
(2) Il consiglio comunale decide di propria iniziativa o su proposta dell’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione e del suo contenuto. Una proposta per l’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione può essere presentata dalle autorità e dalle persone di cui alla lettera § 44 da b) ad e). La proposta contiene
a) dati che consentono l’identificazione del proponente, inclusa l’indicazione del fatto che dimostri che ha diritto a presentare una proposta per l’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione,
b) le ragioni per ottenere una modifica del piano di zonizzazione,
c) una proposta per il contenuto della modifica del piano di zonizzazione, inclusa un’eventuale richiesta per l’elaborazione di varianti di soluzione,
d) il parere dell’autorità competente per la protezione della natura ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio sulla proposta di contenuto della modifica del piano di zonizzazione, indicando se è possibile escludere un impatto significativo su un sito di importanza europea o un’area ornitologica 11 ) ,
e) il parere dell’autorità regionale in qualità di autorità competente sulla proposta di contenuto della modifica del piano di zonizzazione, in cui, tenuto conto del parere dell’autorità di protezione della natura di cui alla lettera d), indicare se la modifica proposta deve essere valutato in termini di impatto ambientale o stabilisce requisiti più dettagliati ai sensi del § 10i della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale,
f) proposta di rimborso dei costi per le modifiche di elaborazione al piano di zonizzazione, valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se elaborate, predisposizione del testo integrale del piano di zonizzazione dopo la sua modifica, costi di elaborazione di modifiche ai piani normativi causati questa modifica e la preparazione della formulazione completa dei piani regolamentari dopo la loro modifica, o dei costi ai sensi del § 71 par.7.
(3) Se la modifica del piano di zonizzazione avviene di propria iniziativa, fornisce pareri ai sensi del comma 2 lettera. d) ed e) l’acquirente, ad eccezione di apportare una modifica sulla base di una relazione sull’applicazione del piano di zonizzazione nel periodo passato; senza tener conto dei pareri di cui al paragrafo 2, lettera a). d) o e) non è possibile decidere in merito all’acquisizione di una variazione del piano di zonizzazione.
(4) Una proposta per l’acquisizione di una modifica del piano di zonizzazione deve essere presentata al comune per il cui territorio si sta preparando la modifica del piano di zonizzazione. Nel valutare la proposta, la procedura è simile ai sensi del § 46 par.2 e 3.
(5) Nel caso in cui dai pareri di cui al comma 2 lett d) oppure e) è emersa la necessità di una valutazione di impatto ambientale, l’acquirente deve integrare la bozza di contenuto della modifica con l’obbligo di una valutazione di impatto sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(6) Il consiglio comunale può subordinare l’acquisizione di una variazione del piano di zonizzazione al pagamento delle spese di cui al comma 2 lettera. (f) dal richiedente.
§ 55b
(1) Sulla base della decisione del consiglio comunale ai sensi del § 55a paragrafo 1, l’acquirente deve garantire l’elaborazione della proposta di modifica del piano di zonizzazione e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se è in fase di elaborazione. L’acquirente deve consegnare la proposta di modifica del piano di zonizzazione e la valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio, se in corso di elaborazione, almeno all’autorità regionale e al comune per il quale si effettua la modifica. 30 giorni prima del giorno dell’udienza pubblica.
(2)La sezione 52 (1) e (2) si applica mutatis mutandis alla discussione pubblica di un progetto di modifica a un piano di zonizzazione. Entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica, chiunque può presentare le proprie osservazioni e le persone interessate ai sensi del Sezione 52 (2) Catasto Immobiliare che documenta i diritti in questione e definisce il territorio interessato dall’opposizione. Le persone interessate devono essere informate di questo fatto. L’obbligo di documentare i dati secondo il Catasto Immobiliare non si applica ai membri del pubblico. Le autorità interessate esprimono il loro punto di vista sul progetto di modifica e sulla valutazione d’impatto entro 7 giorni dalla data dell’audizione pubblica. I pareri, le osservazioni e le obiezioni successive non saranno presi in considerazione; le persone interessate aventi diritto di opposizione ne saranno informate. La sezione 52 (4) si applica mutatis mutandis all’applicazione di pareri, obiezioni e commenti.
(3) Se si riscontra un impatto negativo significativo sul territorio di uno Stato confinante nella valutazione degli effetti di una proposta di modifica a un piano di zonizzazione, la procedura deve essere conforme alla Sezione 50, Paragrafo 4.
(4) L’autorità regionale, in qualità di organo superiore, invia all’acquirente un parere sulla proposta di modifica del piano di zonizzazione in termini di coordinamento dell’uso del suolo in relazione a relazioni territoriali più ampie, rispetto della politica di sviluppo spaziale, piano di sviluppo spaziale e ad eccezione della modifica della documentazione di pianificazione territoriale del piano di zonizzazione rilasciata dalla regione. Se non applica il parere entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di emendamento al piano di zonizzazione, pareri, obiezioni, commenti e risultati delle consultazioni, è possibile emettere l’emendamento al piano di zonizzazione senza il suo parere. Nel caso in cui l’Autorità regionale richiami l’attenzione sulle carenze nel giudizio dell’acquirente dai punti di vista sopra citati, il procedimento di modifica del piano di zonizzazione potrà essere proseguito solo sulla base della conferma dell’Autorità regionale del eliminazione delle carenze.
(5)Se dai pareri applicati ai sensi del § 55a par.2 lett. d) o e) è emersa la necessità di elaborare una valutazione dell’impatto ambientale, l’acquirente deve inviare all’autorità regionale come autorità competente pareri, obiezioni, commenti e risultati delle consultazioni applicati al progetto di modifica del piano di zonizzazione e valutazione dell’impatto come base per l’emissione di un parere 10g della Legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale, che non è un parere ai sensi del § 4 comma 2. L’Autorità Regionale applica il parere entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti di cui sopra. Se l’autorità regionale non applica il parere entro il termine stabilito, è possibile emettere una modifica al piano di zonizzazione senza il suo parere; in tal caso l’acquirente terrà conto anche dei pareri delle autorità interessate, dei commenti e, se del caso, dei commenti degli Stati confinanti sulla valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio.
(6) Se la valutazione dell’impatto su un sito di importanza europea o un’area ornitologica mostra che la modifica proposta al piano di zonizzazione ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità del sito di importanza europea o area ornitologica, la procedura sarà simile al § 50 par.
(7)Se la proposta di modifica del piano di zonizzazione contiene varianti della soluzione, l’acquirente in collaborazione con il rappresentante designato e il progettista sulla base di pareri applicati o risoluzione di discrepanze, obiezioni e commenti propone la selezione della variante più adatta, include altre varianti nella giustificazione, comprese le informazioni su obiezioni e commenti. Per quanto riguarda l’interesse pubblico, l’acquirente prepara un progetto di decisione sulle obiezioni e un progetto di valutazione dei commenti applicati al progetto della variante più idonea e alle parti invarianti del progetto di modifica del piano di zonizzazione. Trasmette le proposte alle autorità interessate e all’autorità regionale in qualità di autorità superiore e le invita a formulare pareri su di esse entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’organo interessato o l’autorità regionale, in qualità di organo superiore, non applica il parere entro tale termine, si considera d’accordo con le proposte dell’acquirente.
(8) Nell’approvare la scelta della variante più idonea, il Consiglio comunale è vincolato dai pareri degli organi interessati o all’esito della risoluzione delle controversie.
(9) Nel caso in cui il consiglio comunale non sia d’accordo con la proposta presentata di modificare il piano di zonizzazione, restituirà la proposta presentata all’acquirente con le sue istruzioni per l’adeguamento o la respingerà. Se si tratta di una rettifica sostanziale, l’acquirente discuterà la proposta modificata in un’audizione pubblica ripetuta.
(10) Quando si acquisisce e si emette una modifica a un piano di zonizzazione, le parti non regolamentate nei paragrafi da 1 a 9 devono procedere in modo simile ai sensi delle sezioni 53, 54 e della sezione 55, paragrafi da 4 a 7.
§ 55c
annullato
§ 56
Misure contro i ritardi nell’elaborazione di un piano di zonizzazione
Se il termine di 1 anno dalla precedente decisione del consiglio comunale viene superato durante l’elaborazione e la discussione del progetto di assegnazione o del progetto di piano di zonizzazione, e l’attività dell’acquirente è assicurata ai sensi del § 6 par. c) o ai sensi del § 6 par.2, l’acquirente è tenuto a presentare senza indebito ritardo al consiglio comunale per il quale è stato acquisito il piano di zonizzazione, un progetto di decisione sull’ulteriore procedura di acquisizione del piano di zonizzazione, a meno che il consiglio comunale non specifichi un periodo più lungo quando si entra nel piano di zonizzazione.
§ 57
Acquisizione congiunta di un piano di zonizzazione e di un piano regolatore
In casi giustificati, è possibile combinare l’acquisizione di un piano di zonizzazione e un piano di regolamentazione con una decisione del consiglio comunale. L’audizione pubblica congiunta deve soddisfare i requisiti per la discussione del piano di zonizzazione e del piano regolatore.
§ 58
Area costruita
(1) Una o più aree edificate sono definite nel territorio del comune. Il confine di un’area edificata è formato da una linea che corre lungo il confine dei lotti, in casi eccezionali è formato dalla connessione dei punti di interruzione dei confini esistenti o punti in corrispondenza di questi confini.
(2) L’abitato comprende terreni nell’area urbana, ad eccezione di vigneti, orti di luppolo, terreni agricoli destinati alla fornitura di produzioni agricole speciali (orticoltura) o terreni adiacenti al confine urbano restituiti a seminativi 22 ) o terreno forestale 22 ) , e ulteriore terreno al di fuori dell’area urbana, vale a dire
a) terreni edificabili edificati,
b) lacune costruttive,
c) strade o loro parti da cui sono gli ingressi ad altri terreni dell’abitato,
d) altri spazi pubblici 1 ) ,
e) altri terreni circondati da altri terreni del centro abitato, ad eccezione dei terreni coltivati a vigneto, luppolo e orticoltura.
(3) L’ abitato è definito nel piano di zonizzazione e viene aggiornato dalla sua modifica.
Definizione di area edificata
§ 59
(1) Se non viene emesso un piano di zonizzazione, il comune può decidere di acquisire la delimitazione dell’abitato da parte del proprio ufficio comunale (§ 6 comma 2) o richiedere l’acquisizione della delimitazione del centro abitato da parte di l’ufficio di pianificazione del territorio, al quale consegna anche una copia della mappa catastale con l’area urbana contrassegnata, se l’area urbana non è contrassegnata nella mappa catastale.
(2) L’ abitato è definito in conformità alla Sezione 58, paragrafi 1 e 2, ed è emesso sotto forma di un provvedimento di carattere generale 23 ) .
(3) Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e dei documenti cartografici pertinenti o dalla decisione sull’acquisizione, l’acquirente propone la delimitazione dell’area edificata e convoca un’indagine locale con la partecipazione del comune e degli organi competenti difensori interessi pubblici nella protezione della natura e del paesaggio foreste e cura dei monumenti statali; deve dare un preavviso di almeno 15 giorni dall’inchiesta locale.
(4) Le autorità interessate devono applicare i loro pareri entro 30 giorni dalla data dell’indagine locale, altrimenti non saranno presi in considerazione.
(5) L’acquirente adegua la proposta di delimitazione dell’area edificata in base ai pareri delle autorità interessate o in base ai risultati della risoluzione dei conflitti.
§ 60
(1) L’acquirente deve condurre i procedimenti sull’emissione dell’area edificata discussi con le autorità competenti sulla sua emissione; Solo i proprietari del terreno di cui alla Sezione 58 (2) ei proprietari del terreno adiacente possono presentare obiezioni.
(2) Una proposta per la delimitazione del centro abitato deve essere pubblicata e rilasciata dal comune di riferimento.
(3) Sulla base dei pareri presentati e della valutazione delle obiezioni, l’acquirente deve adeguare la proposta dell’area edificata, compresa la giustificazione, che include sempre la valutazione della conformità al § 58 par.1 e 2.
(4) Se vi è una modifica nella proposta sulla base del procedimento, l’acquirente discuterà tale modifica con il comune interessato e le autorità interessate in un’indagine locale; deve dare un preavviso di almeno 15 giorni dall’inchiesta locale. Redige verbale dell’audizione in cui le autorità interessate possono rendere noto il loro punto di vista; i pareri presentati successivamente non saranno presi in considerazione.
(5) La delimitazione del centro abitato può essere emessa solo se conforme ai risultati dell’udienza. Nel caso in cui il consiglio comunale non sia d’accordo con la proposta presentata o con i risultati della sua discussione, approverà le istruzioni per la revisione della proposta e la restituirà all’acquirente per la modifica e la riesame. Le istruzioni per la rifusione devono essere conformi al § 58 (1) e (2).
(6) Se la decisione sulle obiezioni viene revocata o modificata, in conseguenza della quale è necessario modificare l’area edificata delimitata, la delimitazione dell’area edificata cesserà di essere valida. La delimitazione del centro abitato viene invalidata dall’emissione del piano di zonizzazione che ha rilevato tale centro abitato. La delimitazione del centro abitato non può essere modificata nella procedura di revisione secondo il codice di procedura amministrativa.
Sezione 4
Piano normativo
§ 61
(1) Il piano regolatore nell’area risolta stabilisce condizioni dettagliate per l’uso del suolo, per l’ubicazione e la disposizione spaziale degli edifici, per la protezione dei valori e del carattere del territorio e per la creazione di un ambiente favorevole . Il piano normativo stabilisce sempre le condizioni per la delimitazione e l’uso del suolo, per l’ubicazione e la disposizione spaziale delle costruzioni di infrastrutture pubbliche e definisce le costruzioni di pubblica utilità o le misure di pubblica utilità.
(2) Il piano regolatorio è vincolante per l’assunzione di decisioni nel territorio, il piano regolatorio emesso dalla regione è vincolante anche per i piani territoriali e piani regolatori emanati dai comuni. Un piano normativo può sostituire una decisione di zonizzazione; in tal caso, il piano di regolamentazione specifica quale decisione di zonizzazione sostituisce. Un piano normativo non può sostituire una decisione di zonizzazione per un progetto che è soggetto a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di una normativa legale speciale.
(3) I requisiti del contenuto del piano di regolamentazione sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 62
Acquisizione di un piano regolatorio
(1) Il piano di regolamentazione è emesso su iniziativa o su richiesta sotto forma di provvedimento di natura generale ai sensi del codice di procedura amministrativa.
(2) Può decidere l’acquisizione di un piano regolamentare di propria iniziativa o di propria iniziativa
a) il consiglio regionale nell’area o corridoio definito dai principi di sviluppo territoriale,
b) il consiglio comunale nell’area o corridoio oggetto del piano di zonizzazione,
c) il consiglio comunale, se non viene emanato un piano di zonizzazione, in un centro abitato o in un non edificato solo se il suo carattere non cambia,
d) il Ministero della Difesa nell’area che fa parte del Distretto militare; le disposizioni delle sezioni da 61 a 74 si applicano mutatis mutandis all’acquisizione e all’emissione di un piano regolamentare.
(3) Un piano normativo su richiesta può essere emesso su richiesta di una persona fisica o giuridica, se così previsto dai principi di sviluppo territoriale o piano territoriale, e se prevedono l’assegnazione di un piano normativo.
§ 63
Rimborso dei costi per l’acquisizione di un piano regolatore
(1) I costi di elaborazione della bozza del piano normativo su iniziativa del progettista, i materiali cartografici e, in caso di modifica del piano normativo, anche i costi specificati al § 72 par. d) è pagato dal Comune o dalla Regione competente per l’emissione. Qualora l’elaborazione del Piano Regolatore sia determinata dall’esclusiva esigenza di altra persona, la Giunta competente può subordinare la sua acquisizione al rimborso parziale o totale dei costi per l’elaborazione della bozza del Piano Regolatore da parte del progettista e dei documenti cartografici. d).
(2) Quando elabora un piano normativo, il richiedente deve garantire e pagare per la sua elaborazione, i documenti della mappa e le discussioni con gli organismi competenti su richiesta.
(3) I costi associati alla discussione del piano di regolamentazione sono a carico dell’acquirente.
Acquisizione di un piano regolatorio su iniziativa
§ 64
(1) L’iniziativa per l’acquisizione di un piano normativo contiene, oltre ai requisiti generali per la presentazione dei dati di base sul piano richiesto, l’identificazione del terreno, i dati sull’uso corrente dell’area delimitata, i motivi e lo scopo dell’acquisizione della normativa piano, proposta per sostituire la decisione e il piano di zonizzazione se non fa parte della documentazione di pianificazione del territorio. Il reclamo è presentato alla Regione o al Comune competente per l’emissione del piano regolatore. La Giunta competente delibera sull’acquisizione del Piano Regolatore e sottopone all’acquirente la bozza di proposta modificata secondo le sue esigenze, pena il rinvio dell’iniziativa.
(2) Se l’assegnazione del piano regolamentare non fa parte del piano territoriale o dei principi di sviluppo territoriale, l’acquirente prepara un progetto di assegnazione. Proposta di acquisto
a) consegna con decreto pubblico,
b) inviare alle autorità interessate; nel caso in cui l’acquirente sia un altro ente comunale, li trasmette anche al comune per il quale predispone il piano regolatore.
(3) Tutti possono presentare domanda scritta all’acquirente entro 15 giorni dalla data di consegna della bozza di assegnazione del piano regolamentare per iscritto al contenuto dell’incarico. Le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a) b) può, entro 30 giorni dal ricevimento della bozza del mandato, presentare all’acquirente una dichiarazione che illustri i requisiti per il contenuto del contratto. Successivi requisiti e dichiarazioni non saranno presi in considerazione.
(4) Sulla base dei requisiti e delle dichiarazioni applicati, l’acquirente adeguerà la proposta per l’assegnazione del piano regolamentare e la sottoporrà all’approvazione del consiglio competente. Insieme alla proposta di offerta, dovrà presentare una valutazione di come i requisiti e le dichiarazioni applicati sono stati incorporati nella sua proposta.
(5) L’ incarico è approvato dalla giunta comunale o regionale che ha deliberato l’acquisizione del piano regolatore, se l’incarico non fa parte della documentazione di pianificazione territoriale rilasciata.
(6) Il contenuto dell’iniziativa sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 65
(1) Sulla base dell’incarico approvato, l’acquirente deve garantire l’elaborazione del progetto di piano normativo per il comune o la regione, compresi i dati sull’impatto del piano sul territorio e sui suoi requisiti per il trasporto pubblico e l’infrastruttura tecnica e il opinione dei proprietari di questa infrastruttura.
(2) L’acquirente deve notificare individualmente alle autorità di cui al § 64 par. (b) e ai comuni interessati, il luogo e l’ora della riunione congiunta sul progetto di piano normativo, con almeno 15 giorni di anticipo. Allo stesso tempo, invita tali autorità ad applicare i loro pareri sul progetto di piano di regolamentazione entro 30 giorni dalla data della riunione congiunta. I pareri successivi vengono ignorati.
(3) L’acquirente consegna il progetto di piano regolamentare mediante decreto pubblico. Entro 15 giorni dalla data di consegna, chiunque può presentare commenti scritti all’acquirente sulla bozza del piano regolatorio. I commenti fatti in seguito non vengono presi in considerazione.
(4) Se il progetto di piano regolamentare contiene varianti della soluzione, l’acquirente, sulla base della valutazione dei risultati della discussione e del risultato della risoluzione delle controversie, sottopone all’approvazione del consiglio una proposta per la selezione del variante più adatta, che può contenere anche condizioni per il suo adeguamento. Nella misura in cui queste condizioni si discostano dal piano delle specifiche, sono un cambiamento. In fase di approvazione, il Consiglio è vincolato dai pareri degli organi interessati o dal risultato della risoluzione delle controversie.
(5) L’acquirente garantisce l’adeguamento del progetto di piano regolamentare in base al risultato della discussione.
§ 66
Acquisizione di un piano regolatorio su richiesta
(1) La domanda per l’emissione di un piano normativo deve contenere, oltre ai requisiti generali per la presentazione, i dati di base sul piano richiesto, l’identificazione del terreno, i dati sull’uso corrente dell’area definita, i motivi e lo scopo del piano normativo e una proposta per sostituire la decisione di zonizzazione. La domanda viene presentata al relativo acquirente.
(2) Un richiedente l’emissione di un piano di regolamentazione può stipulare un accordo di parcellizzazione. Il Comune o la Regione può subordinare l’emissione del Piano Regolatore alla conclusione di una convenzione sulla partecipazione del richiedente alla realizzazione di nuove infrastrutture o modifiche alle infrastrutture pubbliche esistenti (di seguito “Contratto di Piano”).
(3) Il richiedente deve allegare alla domanda
a) pareri delle autorità interessate ai sensi di speciali disposizioni di legge,
b) un progetto di piano di regolamentazione, adeguato sulla base dei pareri delle autorità interessate,
c) valutazione della conformità del progetto di piano regolamentare con l’incarico,
d) informazioni sull’impatto del progetto sul territorio e sui suoi requisiti per il trasporto pubblico e l’infrastruttura tecnica e le dichiarazioni dei proprietari di tale infrastruttura,
e) documenti comprovanti il suo diritto di proprietà o prova del diritto stabilito dal contratto di eseguire lavori di costruzione o misure per terreni o fabbricati nell’area risolta, se tali diritti non possono essere verificati nel catasto immobiliare, o il consenso dei proprietari terrieri e dei fabbricati in l’area risolta o il contratto di parcella su cui il richiedente non ha i diritti necessari; il consenso o il contratto di parcellizzazione non viene presentato se il terreno può essere espropriato o scambiato,
f) progetto di contratto di pianificazione; Nel caso in cui il progetto imponga nuove esigenze solo al trasporto pubblico o all’infrastruttura tecnica o agli spazi pubblici, il richiedente può, invece di redigere un contratto di pianificazione, documentare i contratti con i relativi proprietari del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica per garantire la costruzione o la modifica di tale infrastruttura nei limiti e tempi necessari per l’attuazione del piano, e un contratto con il Comune per la realizzazione degli spazi pubblici.
(4) L’acquirente valuta la completezza della domanda presentata, la coerenza reciproca dei pareri presentati e garantisce la risoluzione di eventuali discrepanze. Allo stesso tempo, assicura la presentazione della bozza di contratto di pianificazione al consiglio competente per l’approvazione.
(5) Il contenuto della domanda e dei suoi allegati sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 67
Atti del piano normativo
(1) L’acquirente deve consegnare il progetto di piano regolamentare modificato e valutato e l’avviso dell’audizione pubblica con un decreto pubblico. L’udienza pubblica 21 ) della proposta si svolge non prima di 15 giorni dalla data di consegna. L’acquirente invita il comune per il quale è predisposto il piano regolamentare e le autorità interessate a un’audizione pubblica con almeno 30 giorni di anticipo.
(2) Entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica, chiunque può presentare commenti e le persone di cui al § 85 par. 1 e 2 obiezioni, in cui devono motivare, dati secondo il Catasto Immobiliare che documenta il diritti interessati e definire il territorio interessato dall’opposizione. Le autorità interessate devono presentare un parere entro lo stesso termine sulle parti della soluzione che sono state modificate dopo la riunione congiunta (sezione 65 (2) e (3)). I pareri, i commenti e le obiezioni successivi non saranno presi in considerazione. Le persone interessate devono essere informate di tale opposizione.
(3) Non si tiene conto di pareri, obiezioni e osservazioni su questioni decise in sede di emanazione dei principi di sviluppo territoriale, piano territoriale o piano di regolamentazione emanati dalla regione.
(4) L’acquirente, in collaborazione con il rappresentante designato, valuta i risultati della discussione, prepara un progetto di decisione sulle obiezioni e un progetto di valutazione dei commenti in relazione agli interessi pubblici. Trasmette le proposte alle autorità interessate e le invita a formulare osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’autorità interessata non emette un parere entro tale termine, si considera che sia d’accordo con le proposte dell’acquirente.
§ 68
Valutazione del piano regolatorio da parte dell’acquirente
(1) Se necessario, l’acquirente assicura la modifica del progetto di piano normativo su iniziativa del comune in conformità con i risultati della discussione; l’adeguamento del piano regolamentare su richiesta è assicurato dal soggetto richiedente sulla base della trasmissione dei risultati della discussione.
(2) Se, sulla base di un’audizione pubblica, il progetto di piano normativo viene modificato in modo sostanziale, il progetto modificato sarà discusso nell’ambito di tali modifiche in un’audizione pubblica ripetuta; la procedura è simile a quella della sezione 67.
(3) Se, sulla base della discussione, è necessario rivedere il progetto di piano di regolamentazione, la procedura deve essere analogamente ai sensi della sezione 65, paragrafi da 2 a 5, sezione 67 e, se del caso, ai sensi della sezione 66.
(4) L’acquirente valuta in particolare la conformità del progetto di piano normativo
a) con la politica di sviluppo territoriale e la documentazione di pianificazione del territorio,
b) con le finalità e i compiti della pianificazione del territorio, in particolare con i requisiti per la tutela dei valori architettonici e urbani nel territorio,
c) con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti legali di attuazione,
d) con quanto richiesto da disposizioni di legge speciali e con i pareri delle Autorità interessate ai sensi di disposizioni di legge speciali 4 ) , o con esito della risoluzione di conflitti.
(5) Oltre ai requisiti derivanti dal codice di procedura amministrativa, la giustificazione del piano di regolamentazione comprende in particolare:
a) il risultato della valutazione del piano regolamentare ai sensi del paragrafo 4;
b) una giustificazione esauriente per la soluzione adottata.
§ 69
Emissione di un piano regolatorio
(1) L’acquirente deve presentare al consiglio del comune o della regione pertinente (di seguito denominato “consiglio pertinente”) una proposta per l’emissione di un piano normativo con la relativa giustificazione, nel caso di proposta anche su richiesta con un contratto di pianificazione approvato.
(2) Il consiglio competente emetterà un piano regolamentare dopo aver verificato che non sia in conflitto con i risultati della discussione e con i requisiti specificati nella Sezione 68, Paragrafo 4.
(3) Nel caso in cui il consiglio pertinente non sia d’accordo con il progetto di piano regolamentare presentato o con i risultati della sua discussione, deve restituire il progetto con le istruzioni per la sua revisione e una nuova discussione o respingerlo.
(4) Se la decisione sulle obiezioni viene modificata o revocata, il comune o la regione il cui consiglio competente ha emesso un piano di regolamentazione deve renderlo conforme a questa decisione; fino ad allora non è possibile procedere secondo le sue parti interessate.
(5) I diritti e gli obblighi derivanti dal piano normativo emesso su richiesta possono essere trasferiti mediante un contratto pubblico scritto, il cui allegato è il piano normativo. A tali appalti pubblici si applicano le disposizioni pertinenti del codice di procedura amministrativa sugli appalti pubblici 25 ) .
§ 70
Contestuale acquisizione di un piano regolatore e modifiche al piano di zonizzazione
In casi giustificati, il consiglio comunale può decidere la contestuale acquisizione ed emissione di un piano regolatore acquisito su iniziativa e una modifica del piano di zonizzazione, che è innescato da tale piano regolatore. In questo caso, il piano normativo non deve essere conforme alle parti del piano di zonizzazione, che vengono modificate dalla modifica simultanea acquisita del piano di zonizzazione. L’emissione di una modifica del piano di zonizzazione è una condizione per l’emissione del piano di regolamentazione che ha causato la modifica.
§ 71
Periodo di validità, modifica e cancellazione del piano regolatorio
(1) Il periodo di validità di un piano regolamentare elaborato su un’iniziativa che non sostituisce una decisione territoriale non è determinato. Se cambiano le condizioni in base alle quali il piano regolatore è stato redatto e emesso, il comune o la regione interessata ne assicura la modifica o lo cancella.
(2) La disposizione sulla sostituzione di una decisione di zonizzazione con un piano normativo su iniziativa è valida per 3 anni dalla data di entrata in vigore, a meno che non sia previsto un periodo più lungo in casi giustificati, ma non superiore a 5 anni; il periodo di validità può, in casi giustificati, essere prorogato modificando il piano di regolamentazione durante il suo periodo di validità. Tuttavia, il piano normativo non scade,
a) se un permesso di costruzione valido o altra decisione simile è stata emessa sulla base di una domanda presentata durante il periodo di validità ai sensi della presente legge o di disposizioni legali speciali, o se il diritto di eseguire la costruzione è sorto sulla base di una notifica del piano di costruzione presentata durante il periodo di validità, o
b) se, durante il periodo di validità, è iniziato l’uso del territorio per lo scopo previsto nei casi in cui non viene emessa alcuna decisione di autorizzazione o altro atto, o
c) se, sulla base della notifica del piano di costruzione valutato dall’ispettore autorizzato presentata durante il periodo di validità, è sorto il diritto di attuare il piano di costruzione, o
d) se, sulla base di una bozza di contratto pubblico sostitutivo di un permesso di costruzione presentato durante il periodo di validità, il presente contratto pubblico è stato concluso ed il presente contratto pubblico è entrato in vigore.
(3) Il piano regolamentare su iniziativa può essere modificato o revocato con decisione del consiglio competente. Quando si modifica il piano normativo, se la modifica non viene effettuata secondo i § 72 al 74, la procedura è appropriata secondo le disposizioni dei § 61 al 65 e analogamente secondo le disposizioni dei § 67 al 69. non la useranno.
(4) Il comune è tenuto ad allineare il piano normativo alla documentazione di pianificazione del territorio rilasciata della regione, alla politica di sviluppo del territorio approvata, al piano di sviluppo del territorio o al piano del territorio emesso. Fino ad allora, non è possibile decidere su parti del piano normativo che sono in conflitto con questa documentazione di pianificazione territoriale o politica di sviluppo spaziale. In questa modifica del piano regolatore, il Comune procede come nel caso di una modifica di propria iniziativa.
(5) La regione è tenuta ad allineare il piano regolatorio dell’iniziativa ai principi emanati di sviluppo territoriale e al piano di sviluppo territoriale o alla politica di sviluppo territoriale approvata. Fino ad allora non è possibile procedere secondo le parti del Piano Regolatore in contrasto con questi principi, la Politica di Sviluppo Territoriale o il Piano di Sviluppo Territoriale. Con questa modifica del piano regolatorio, la regione procede come con la modifica di propria iniziativa.
(6)Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis al periodo di validità di un piano di regolamentazione elaborato su richiesta, ma la scadenza si applica all’intero piano di regolamentazione. Il piano regolatorio redatto su richiesta scade anche il giorno in cui l’ente edile riceve da parte del richiedente la comunicazione di abbandono del progetto cui si riferisce il piano regolatorio; ciò non si applica se l’attuazione del piano è già iniziata. Un piano regolamentare redatto su richiesta può essere modificato o revocato con delibera della Giunta competente solo su richiesta del soggetto legittimato ad esercitare i diritti da esso derivanti. Senza tale richiesta, il piano regolamentare redatto su richiesta può essere modificato o revocato per i motivi di cui ai commi 4 o 5, e solo in materia di lavori pubblici o misure di pubblica utilità. In caso di modifica o cancellazione di un piano regolamentare stabilito su richiesta, si applica il paragrafo 3.
(7) Se, per i motivi specificati al paragrafo 4 o 5, vi è una modifica del piano regolamentare acquisito su richiesta e se il soggetto responsabile dell’esercizio dei diritti derivanti dal piano normativo dimostra di aver subito un danno patrimoniale, la procedura sarà simile al § 102.
(8) Se una parte del piano normativo viene annullata o una decisione sulle obiezioni viene revocata o annullata, il comune o la regione competente per emettere questo piano normativo è obbligato a garantire l’acquisizione e l’emissione della sua modifica o decidere sulla sua cancellazione senza indebito ritardo. Nell’apportare questa modifica, la procedura deve essere conforme al § 61 e § 64 paragrafi da 2 a 6 e similmente in conformità con § 65 e § 67 a 69; ciò non si applica all’acquisizione di una modifica che non richiede l’elaborazione di varianti della soluzione, in cui la procedura è simile al § 73, la cancellazione è seguita secondo il paragrafo 3. Se il piano regolatorio o la sua modifica viene annullato , ultimo atto non impugnato, salvo che la Giunta competente non decida di non redigere un piano regolatorio redatto su iniziativa.
(9) L’ente appaltante deve garantire al comune una copia della formulazione completa del piano normativo dopo la sua modifica e deve fornire a tale copia una documentazione di efficacia dopo che la modifica ha avuto effetto.
(10) Una modifica al piano di regolamentazione, inclusa una procedura abbreviata per apportare una modifica, deve essere elaborata, discussa e pubblicata nell’ambito delle parti modificate.
(11) Una modifica al piano normativo, inclusa una modifica apportata secondo la procedura abbreviata, e la formulazione completa del piano normativo dopo tale modifica devono essere emanate dal comune o dalla regione con un decreto pubblico; il giorno della consegna della modifica al piano regolamentare e al testo integrale, la modifica avrà effetto.
Procedura abbreviata per ottenere una variazione del piano regolatorio
§ 72
(1) La procedura abbreviata per ottenere una modifica del piano regolatorio si applica nel caso in cui il consiglio comunale o regionale responsabile dell’emissione del piano regolatorio lo dichiari espressamente al momento di decidere sull’acquisizione di una modifica del piano regolatorio e del suo contenuto . La procedura abbreviata per ottenere una modifica del piano normativo non si applica a una modifica del piano normativo che ha sostituito la decisione di zonizzazione per un progetto soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale.
(2) Il consiglio decide di propria iniziativa o su proposta dell’acquisizione di una modifica del piano regolamentare e del suo contenuto; in tal caso non si assume l’assegnazione di una modifica al piano regolamentare. La proposta per l’acquisizione di una variazione del piano normativo su iniziativa può essere presentata dagli enti e dai soggetti di cui al § 44 lettera da b) ad e). La proposta contiene
a) dati che consentono l’identificazione del proponente, compresa l’indicazione del fatto comprovante la sua legittimazione a presentare una proposta per l’acquisizione di una variazione del piano regolamentare,
b) le ragioni per ottenere una variazione del piano regolatorio,
c) una proposta per il contenuto della modifica del piano normativo, incluso un possibile requisito per l’elaborazione di varianti di soluzione,
d) proposta di rimborso dei costi per il trattamento delle modifiche al Piano Regolatore e predisposizione del testo integrale del Piano Regolatore dopo la sua modifica, in caso di modifiche al Piano Regolatore emanate dalla Giunta Regionale anche i costi per il trattamento delle modifiche ai Piani di zonizzazione e piani regolatori emessi dai comuni causati dai piani di modifica proposti dopo la loro modifica.
(3) Una proposta per l’acquisizione di una modifica del piano regolatore deve essere presentata al Comune per il cui territorio si sta preparando la modifica al piano regolatore, o alla Regione se il piano regolatore è stato emanato dalla giunta regionale. Nel valutare la proposta, l’acquirente procede in modo simile ai sensi del § 46 para 2 e 3.
(4) Il Consiglio può subordinare l’acquisizione di una variazione del piano regolatorio al pagamento dei costi di cui al comma 2 lettera. (d) dal richiedente.
§ 73
(1) Sulla base della decisione del consiglio ai sensi del § 72 par.
(2) L’acquirente trasmette la proposta di modifica del piano regolamentare e l’avviso di udienza pubblica mediante decreto pubblico. L’udienza pubblica 21 ) della proposta si svolge non prima di 15 giorni dalla data di consegna. L’acquirente invita il comune per il cui territorio è predisposto il piano regolamentare e le autorità interessate a un’audizione pubblica con almeno 30 giorni di anticipo.
(3) Entro 7 giorni dalla data dell’udienza pubblica, chiunque può presentare commenti e persone di cui alla Sezione 85, Paragrafi 1 e 2 dell’opposizione, in cui deve motivare, dati secondo il Catasto Immobiliare Le persone interessate devono essere informate di questo fatto. L’obbligo di documentare i dati secondo il Catasto Immobiliare non si applica ai membri del pubblico. Le autorità interessate rendono noto il loro punto di vista entro lo stesso termine. I pareri, le osservazioni e le obiezioni successive non saranno presi in considerazione; le persone interessate ne saranno informate.
(4)Se la proposta di modifica del piano regolamentare considerata contiene varianti della soluzione, i pareri, le obiezioni e i commenti su ciascuna variante devono essere applicati separatamente. L’acquirente, in collaborazione con il rappresentante designato e il progettista, propone la selezione della variante più idonea sulla base dei pareri o risoluzioni applicati, obiezioni e commenti, includere altre varianti nella giustificazione, comprese le informazioni sui pareri, obiezioni e commenti. Per quanto riguarda l’interesse pubblico, l’acquirente prepara un progetto di decisione sulle obiezioni e un progetto di valutazione dei commenti applicati al progetto della variante più appropriata e alle parti invarianti del progetto di modifica del piano di regolamentazione. Trasmette le proposte alle autorità interessate e le invita a formulare osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’autorità interessata non esprime un parere entro tale termine, di essere d’accordo con le proposte dell’acquirente. Se necessario, l’acquirente provvede all’adeguamento della proposta di modifica del piano regolamentare per il comune conformemente ai risultati della discussione.
(5) Nell’approvare la scelta della variante più idonea, il Consiglio è vincolato dai pareri degli organi interessati o dall’esito della risoluzione delle controversie.
(6) Nel caso in cui il consiglio non sia d’accordo con la proposta di modifica del piano regolamentare presentata, deve restituire la proposta presentata all’acquirente con le sue istruzioni per l’adeguamento o respingerla. Se si tratta di una rettifica sostanziale, l’acquirente discuterà la proposta modificata in un’audizione pubblica ripetuta.
(7) Nell’acquisizione e nell’emissione di una modifica al piano regolamentare, le parti non regolamentate nei paragrafi da 1 a 6 procedono in modo simile ai sensi della Sezione 67, Paragrafi 3 e 4, Sezioni 68, 69 e Sezione 71, Paragrafo 9.
§ 74
Quando si acquisisce e si emette una modifica al piano di regolamentazione su richiesta, la procedura è conforme alle sezioni 72 e 73, a condizione che la proposta di acquisizione sia stata presentata dalla persona che ha il diritto di esercitare i diritti derivanti dal piano di regolamentazione. Su iniziativa del consiglio competente, una modifica del piano regolamentare emesso su richiesta può essere ottenuta e emessa se la modifica è per i motivi indicati nel § 71 par.4 e 5, e solo in questioni relative alle costruzioni di pubblica utilità o misure di pubblica utilità; § 71 paragrafo 7 si applica mutatis mutandis.
§ 75
annullato
Parte 4
Decisioni territoriali
§ 76
(1) È possibile localizzare edifici o strutture, le loro modifiche, modificare l’impatto del loro utilizzo sul territorio, modificare l’uso del territorio e proteggere interessi importanti nel territorio sulla base di una decisione di zonizzazione o di un consenso territoriale, salvo diversa disposizione di legge.
(2) Chiunque proponga l’emissione di una decisione di zonizzazione o di un consenso di zonizzazione è obbligato a osservare i requisiti specificati nel § 90 e a tenere in considerazione gli interessi dei proprietari di terreni e edifici vicini, a tal fine può richiedere informazioni sulla pianificazione spaziale se le condizioni dell’uso del suolo e il rilascio di una decisione di zonizzazione o di un consenso di zonizzazione è noto.
§ 77
La decisione territoriale è la decisione in merito
a) l’ ubicazione della costruzione o dell’attrezzatura (di seguito denominata “decisione sull’ubicazione della costruzione”),
b) cambio di destinazione del suolo,
c) variazione dell’influenza dell’uso del fabbricato sul territorio,
d) divisione o consolidamento di terreni,
e) zona di protezione.
§ 78
(1) Una decisione territoriale può essere sostituita da un consenso territoriale alle condizioni specificate nella Sezione 96 o da un contratto di diritto pubblico alle condizioni specificate nella Sezione 78a.
(2) Una decisione di zonizzazione non può essere emessa se è sostituita da un piano di regolamentazione.
(3) Una decisione di zonizzazione sull’ubicazione di un edificio non deve essere emessa se viene rilasciato un permesso congiunto.
(4) Ai sensi della Sezione 96a, l’autorità edile può combinare il rilascio di un consenso di zonizzazione con il consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato.
(5) Se è possibile sostituire una decisione di zonizzazione con un contratto di diritto pubblico (§ 78a) e allo stesso tempo è possibile sostituire un permesso di costruzione con un contratto di diritto pubblico (§ 116), un contratto di diritto pubblico può essere concluso per sostituire sia una decisione di zonizzazione che un permesso di costruzione.
(6) L’ autorità edilizia può, nella decisione di zonizzazione per le costruzioni e l’abbellimento di cui al § 104 par.1 let. da f) a i), a meno che la natura del caso, la tutela dell’interesse pubblico ai sensi di una legislazione speciale o la protezione dei diritti delle parti del procedimento non lo precludano, stabiliscono che esse non richiedano la notifica per la loro esecuzione.
§ 78a
Contratto pubblico
(1) L’ autorità edile può concludere un contratto pubblico con il richiedente sull’ubicazione dell’edificio, sul cambiamento di destinazione del suolo e sul cambiamento dell’influenza dell’uso dell’edificio sul territorio, che sostituirà la decisione di zonizzazione . Un appalto pubblico non può essere concluso nel caso di un progetto per il quale è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti della realizzazione del progetto sull’ambiente.
(2) Il richiedente deve presentare all’autorità edile una bozza di contratto pubblico, che contiene oltre alla designazione delle parti i requisiti della decisione di zonizzazione, compresi tutti i dati e le condizioni risultanti dai pareri vincolanti delle autorità e la giustificazione del rispetto § 90. sarebbero parti nei procedimenti territoriali. La proposta è accompagnata dalla documentazione nella misura di una domanda di emissione di una decisione di zonizzazione, compresa una situazione che si basa sulla base di una mappa catastale, e pareri o decisioni vincolanti delle autorità interessate. Il richiedente deve allegare al progetto il consenso all’ubicazione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a.
(3) L’ autorità edile valuterà la bozza di appalto pubblico entro 30 giorni dal giorno della sua presentazione in termini di soddisfacimento delle condizioni per la conclusione di un appalto pubblico. L’ente edile pubblicherà le informazioni sulla bozza di appalto pubblico presentata all’albo ufficiale per un periodo di 8 giorni. Sulla base della valutazione della bozza di appalto pubblico, l’Ente edile accetterà o respingerà la proposta e informerà il richiedente dei motivi del rigetto.
(4) Il richiedente deve ottenere i consensi delle persone che sarebbero partecipanti a procedimenti territoriali con un contratto di diritto pubblico concluso. Il richiedente è tenuto a presentare all’ente edile un appalto pubblico unitamente ai consensi delle persone che sarebbero partecipanti al procedimento territoriale e un’appendice grafica, che consiste nella situazione complessiva nella mappa catastale, o altra parte selezionata della documentazione , per indicare l’efficacia.
(5) L’ autorità edile deve pubblicare un avviso sulla conclusione di un contratto di diritto pubblico dopo che l’efficacia è stata contrassegnata nella bacheca ufficiale per un periodo di 15 giorni. Il contratto di diritto pubblico con l’indicazione di efficacia deve essere consegnato all’autorità municipale locale competente, se non è un’autorità edile, e nel caso di una costruzione ai sensi della sezione 15 o 16 anche all’autorità edile competente per autorizzare la costruzione e le autorità interessate.
(6) Gli effetti di un appalto pubblico scadono 2 anni dopo la data della sua efficacia, a meno che non sia concordato un periodo più lungo, ma non superiore a 5 anni. Gli effetti di un appalto pubblico non scadono,
a) se, sulla base di una domanda presentata durante il suo periodo di validità, è stato emesso un permesso di costruzione definitivo o altra decisione simile ai sensi della presente legge o di disposizioni legali speciali, o se durante il suo periodo di validità è stato ottenuto il consenso legale.
b) se, al momento della sua efficacia, è iniziato l’uso del territorio per lo scopo specificato nei casi in cui non viene emessa una decisione di autorizzazione o altro atto,
c) se, sulla base della notifica del piano di costruzione valutata dall’ispettore autorizzato presentata al momento della sua efficacia, è sorto il diritto di attuare il piano di costruzione, o
d) se, sulla base di una bozza di contratto pubblico che sostituisce un permesso di costruzione presentato durante il suo periodo di validità, il presente contratto pubblico è stato concluso ed il presente contratto pubblico è entrato in vigore.
(7) L’efficacia di un appalto pubblico può essere estesa; i paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis. La proposta di proroga di validità deve essere presentata prima della scadenza degli effetti del contratto pubblico. Nel caso in cui la persona che vorrebbe essere un partecipante al procedimento territoriale non esprima il consenso all’estensione dell’efficacia del contratto di diritto pubblico, l’autorità edile deciderà sulla sua estensione ai sensi del § 93 paragrafo 3; in tal caso, la proposta di estendere l’efficacia dell’appalto pubblico è considerata una domanda ai sensi della Sezione 93 (3).
(8) Un appalto pubblico scade il giorno in cui l’autorità edile riceve la notifica dal richiedente che ha abbandonato il progetto a cui si riferisce l’appalto pubblico; ciò non si applica se l’attuazione del piano è già iniziata. L’appalto pubblico può essere modificato sulla base di un accordo tra l’autorità edile e il richiedente alle condizioni del § 94 paragrafo 1, in conformità con i paragrafi da 1 a 4.
(9) Un appalto pubblico può essere riesaminato d’ufficio in una procedura di revisione conformemente al codice di procedura amministrativa. La procedura di revisione può essere avviata entro un anno dall’entrata in vigore del contratto pubblico. La decisione nella causa in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto pubblico.
(10) I requisiti sostanziali di un contratto di diritto pubblico, che sostituirà una decisione territoriale, saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 79
Decisione sull’ubicazione dell’edificio
(1) La decisione sull’ubicazione dell’edificio definisce il terreno edificabile, colloca l’edificio proposto, ne determina il tipo e lo scopo, le condizioni per la sua ubicazione, per l’elaborazione della documentazione di progetto per il rilascio di un permesso di costruzione, per l’annuncio dell’edificio e per il collegamento a trasporti pubblici e infrastrutture tecniche. Quando si individua un insieme di edifici in impianti nucleari, la decisione definisce il sito come un cantiere e determina la composizione, il tipo e lo scopo degli edifici e le condizioni quadro per la loro posizione nei parametri spaziali massimi o minimi (in particolare i confini esterni del pavimento e dell’altezza, le distanze costruzioni dai confini del terreno e costruzioni limitrofe) e collegamenti alle infrastrutture di trasporto e tecniche; entro le condizioni stabilite, le costruzioni saranno posizionate quando le costruzioni saranno approvate.
(2) Le decisioni sull’ubicazione di un edificio non richiedono il consenso territoriale
a) apparecchiature informative e pubblicitarie con una superficie totale fino a 0,6 m 2 situate al di fuori delle zone di protezione delle strade,
b) pennoni fino ad un’altezza di 8 m,
c) distribuzione superficiale o drenaggio delle acque su terreni agricoli o su terreni destinati allo svolgimento di funzioni forestali, se non sono opere idriche,
d) torri di segnalazione, segnali e piramidi a scopo di rilievo, punti della rete di monitoraggio sismico,
e) strutture di supporto dei segnali stradali e attrezzature per le informazioni sul traffico sulle strade,
f) muri di sostegno fino a un’altezza di 1 mo recinzioni fino a un’altezza di 2 m, che non confinano con strade o spazi pubblici accessibili al pubblico 1 ) e che si trovano in un centro abitato o in un’area edificabile,
g) passaggi su strade speciali non pubbliche,
h) tendoni da circo e costruzioni di palcoscenici per film, televisione o teatro,
i) uscite e rampe di strade utilizzate per collegare proprietà adiacenti,
j) antenne fino ad un’altezza di 8 m, comprese le loro strutture di supporto e relativi dispositivi di comunicazione elettronica posti separatamente su terreni o edifici,
k) recinzioni di vivai forestali, recinzioni istituite per la protezione dei popolamenti forestali contro la selvaggina su terreni forestali e recinzioni di piante legnose piantate allo scopo di stabilire un sistema territoriale di stabilità ecologica, che siano prive di fondamenta, senza limitare la circolazione stradale o interrompere percorsi turistici segnalati,
l) edifici per la gestione forestale e edifici per l’esercizio del diritto di caccia fino a 30 m 2 di abitato e fino a 5 m di altezza, senza cantina,
m) lavori minerari, strutture minerarie sotto la superficie e strutture in cave superficiali e sovraccarico, se sono soggette all’approvazione e alla supervisione dell’amministrazione mineraria statale in conformità con i regolamenti minerari,
n) una serra fino a 40 m 2 di superficie edificata e alta fino a 5 m situata ad una distanza di almeno 2 m dal confine del terreno, senza seminterrato,
o) un edificio fino a 25 m 2 di superficie edificata e fino a 5 m di altezza con un piano fuori terra, seminterrato fino a una profondità massima di 3 m sul terreno di una casa familiare o di un edificio ricreativo familiare, che è correlato o condiziona l’alloggio o la ricreazione familiare, non è utilizzato per sostanze di produzione infiammabili o esplosivi, non è un deposito di rifiuti radioattivi contenenti esclusivamente radionuclidi naturali o impianti nucleari, o un edificio per attività commerciali, è conforme alla documentazione di pianificazione del territorio, è situato a una distanza dai confini terrestri di almeno 2 m, l’area di terreno in grado di assorbire l’acqua piovana dopo la sua posizione sarà almeno il 50% della superficie totale di una casa familiare o di un edificio per la ricreazione familiare,
p) una piscina fino a 40 m 2 di superficie edificata su un terreno edificabile edificato di una casa bifamiliare o edificio per la ricreazione familiare in un centro abitato o in un centro abitato situato a una distanza di ad almeno 2 m dal confine terrestre e le relative attrezzature tecniche,
q) costruzione di scale di ponti,
r) rifugi con un piano fuori terra, utilizzati per il trasporto pubblico, e altri rifugi accessibili al pubblico fino a 40 m 2 di superficie edificata e fino a 4 m di altezza,
s) sostituzione della linea dell’infrastruttura tecnica 69 ) , se il confine della zona di protezione o sicurezza esistente non viene superato,
t) stand di vendita, strutture e attrezzature per la decorazione cerimoniale e l’illuminazione di edifici, la cui ubicazione non superi i 30 giorni consecutivi,
u) stazioni di ricarica dotate esclusivamente di un punto di ricarica standard, che soddisfano le condizioni di una norma di legge speciale 1 ) .
(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai progetti per i quali è richiesto un parere vincolante sulla valutazione degli effetti dell’attuazione del progetto sull’ambiente.
(4) Se le costruzioni di cui al paragrafo 2 richiedono l’esecuzione di lavori in terra o paesaggistica, il costruttore è tenuto a reperire informazioni sull’esistenza di costruzioni sotterranee di infrastrutture tecniche e ad assicurarne la protezione.
(5) Le decisioni sull’ubicazione di un edificio o l’autorizzazione alla zonizzazione non richiedono modifiche edilizie e lavori di manutenzione.
§ 80
Decisione sul cambio di destinazione del suolo
(1) La decisione sulla modifica dell’uso del suolo deve stabilire un nuovo metodo di utilizzo del suolo e le sue condizioni.
(2) Le decisioni sul cambiamento di destinazione d’uso del suolo richiedono
a) paesaggistica secondo § 3 par.1,
b) determinazione della zona mineraria,
c) aree di parcheggio, movimentazione, vendita, deposito o esposizione,
d) cimiteri pubblici e non pubblici,
e) cambiamenti nel tipo di terreno o nell’uso del terreno, in particolare l’istituzione, l’abolizione e la modifica di vigneti, giardini di luppolo, foreste, parchi, giardini e frutteti, a meno che le condizioni non siano stabilite da miglioramenti fondiari approvati o altre decisioni di zonizzazione,
(f) paesaggistica che influisce sulla capacità di assorbimento dell’acqua.
(3) Le decisioni sul cambiamento di destinazione del suolo non richiedono il consenso territoriale
a) paesaggistica fino a 1,5 m di altezza o profondità con un’area fino a 300 m 2 su un terreno che non ha un confine comune con una strada pubblica o uno spazio pubblico 1 ) , se non è prevista la gestione dei rifiuti,
b) aree di parcheggio, movimentazione, vendita, stoccaggio o esposizione fino a 300 m 2 , non utilizzate per lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze infiammabili o che possono provocare inquinamento ambientale
c) cambiamenti nel tipo di terreno o nell’uso del terreno con un’area fino a 300 m 2 ,
d) abbellimento nei letti naturali dei fiumi e sui terreni adiacenti, che non modifica in modo significativo i letti naturali dei fiumi,
e) l’ abbellimento del paesaggio che influisce sulla capacità di assorbire l’acqua, effettuato sul terreno di una casa familiare o sul terreno di un edificio per la ricreazione familiare, che è correlato o condiziona l’alloggio o la ricreazione familiare, non serve per lo stoccaggio di sostanze infiammabili o esplosivi, non è in conflitto con la documentazione di pianificazione del territorio e l’area della parte del terreno in grado di assorbire l’acqua piovana dopo la loro esecuzione sarà almeno il 50% della superficie totale del terreno di una casa familiare o edificio per la ricreazione familiare.
(4) Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai territori in cui i reperti archeologici si trovano in modo dimostrabile.
(5) Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai progetti per i quali è richiesto un parere vincolante sulla valutazione degli effetti dell’attuazione del progetto sull’ambiente e ai progetti in aree particolarmente protette 12 ) .
§ 81
Decisione di modificare l’impatto dell’uso dell’edificio sul territorio
(1) La decisione sulla modifica dell’impatto dell’uso dell’edificio sul territorio deve stabilire le condizioni per il cambiamento dell’uso dell’edificio, che ha un impatto sull’ambiente o richiede il trasporto pubblico e l’infrastruttura tecnica.
(2) Le decisioni sulla modifica dell’impatto dell’uso di un edificio sul territorio richiedono tali modifiche nell’uso dell’edificio per le quali è richiesto un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale 11 ) o hanno nuovi requisiti per il trasporto pubblico e infrastruttura tecnica.
§ 82
Decisione sulla divisione o consolidamento del terreno
(1) La decisione sulla divisione o il consolidamento della terra stabilirà le condizioni per la nuova divisione o il consolidamento della terra.
(2) Una decisione sulla divisione o il consolidamento dei terreni può essere emessa solo su richiesta presentata da tutti i proprietari di tutti i terreni interessati, che sono oggetto della decisione, o da una persona autorizzata allo scopo di esercitare il diritto di prelazione per le costruzioni di pubblica utilità (§ 101).
(3) Una decisione sulla divisione o il consolidamento del terreno non è richiesta se le condizioni per la divisione o il consolidamento del terreno sono date da un piano regolatore, da una decisione dell’autorità edile o da una decisione ai sensi di un regolamento legale speciale 33 ) . Se non è necessario determinare le condizioni per la divisione o il consolidamento del terreno, l’autorità edile confermerà questo fatto con una comunicazione, che allo stesso tempo approva il piano proposto. La comunicazione non può essere emessa se l’assunzione di decisioni nel territorio è condizionata da uno studio territoriale o da un piano normativo.
§ 83
Decisione sulla zona di protezione
(1) La decisione sulla zona di protezione protegge l’edificio, l’attrezzatura o il terreno dagli effetti negativi dell’ambiente circostante o protegge l’ambiente circostante l’edificio o l’attrezzatura o il terreno dai loro effetti negativi.
(2) Una decisione su una zona di protezione viene solitamente emessa simultaneamente quando si prendono decisioni ai sensi delle sezioni da 79 a 81; possono anche essere emessi separatamente.
(3) Una decisione su una zona di protezione non può essere emessa se le condizioni di protezione sono stabilite in un regolamento giuridico speciale 34 ) o sulla sua base.
Parte 5
Procedimenti territoriali
§ 84
Competenza sulla decisione territoriale
(1) Una decisione di zonizzazione è emessa dall’autorità edilizia competente sulla base di una procedura di zonizzazione o di una procedura di zonizzazione semplificata.
(2) Se un organo amministrativo diverso da un’autorità edilizia è competente ai sensi di disposizioni legali speciali per una procedura territoriale che emette una decisione su un cambiamento di destinazione del suolo o zona di protezione, questo organo decide solo in conformità con un parere vincolante ai sensi della Sezione 96b.
§ 85
Partecipanti a procedimenti territoriali
(1) I partecipanti ai procedimenti territoriali sono
a) il richiedente,
b) il comune nel cui territorio deve essere realizzato il progetto richiesto.
(2) Lo sono anche i partecipanti ai procedimenti territoriali
a) il proprietario del terreno o dell’edificio su cui deve essere eseguito il piano richiesto, se non è lo stesso richiedente, o la persona che ha un altro diritto materiale su questo terreno o edificio,
b) le persone la cui proprietà o altro diritto reale su edifici vicini o su terreni o edifici vicini su di essi può essere direttamente interessata da una decisione di zonizzazione.
§ 86
Domanda di decisione di zonizzazione
(1) La domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione deve contenere, oltre ai requisiti generali ai sensi del codice di procedura amministrativa, i dati di base sul piano richiesto, i dati di identificazione del terreno o dell’edificio su cui deve essere realizzato il piano, elencare le persone che hanno la proprietà o altri diritti reali su di loro se il loro diritto può essere direttamente interessato dalla decisione territoriale.
(2) Il richiedente deve allegare alla domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione
a) consenso all’ubicazione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
(b) pareri o decisioni vincolanti delle autorità interessate o altri documenti ai sensi di disposizioni legali speciali o della presente legge, a meno che un parere vincolante coordinato ai sensi della sezione 4 (7) o un parere vincolante emesso da un’autorità amministrativa competente a emettere una decisione territoriale viene emesso o se secondo § 96b par.2,
c) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
d) contratti con i relativi proprietari di trasporti pubblici e infrastrutture tecniche, se l’intenzione richiede la costruzione di un nuovo o la modifica del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica esistente,
e) documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione, che contiene una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica sintetica, disegni della situazione, documentazione degli edifici e una parte documentaria; nel caso di un insieme di edifici nell’area di un impianto nucleare, la relazione tecnica di sintesi stabilisce le proprietà di base ei requisiti limite per gli input e gli output necessari per la sua ubicazione, la documentazione degli impianti non viene elaborata; nel caso di un prodotto che assolva la funzione di costruzione, la parte a disegno della documentazione può essere sostituita da documentazione tecnica del produttore o importatore, o altro documento secondo un’apposita normativa di legge 39 ) , da cui è possibile verificare conformità ai requisiti tecnici per le costruzioni e ai requisiti tecnici
(3) Se una normativa legale speciale lo prevede, o se il piano proposto supera i valori limite fissati da regolamenti legali speciali oltre i confini del terreno designato per la sua attuazione, il richiedente deve allo stesso tempo presentare una domanda per un decisione sulla zona di protezione.
(4) Se la domanda non contiene le indicazioni richieste, l’autorità edile invita il richiedente a completarla e sospende il procedimento; la decisione di sospensione è notificata solo al richiedente. In caso di interruzione del procedimento per mancata eliminazione dei vizi della domanda, la delibera di sospensione del procedimento è comunicata solo al richiedente. Se la domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione non è accompagnata dalla documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione o se non viene elaborata dal progettista, l’autorità edile non discute tale domanda e interrompe il procedimento; la decisione di sospendere il procedimento è notificata solo al richiedente.
(5) Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, nella domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 85 par. b) individuare mediante marcatura i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare interessato dal progetto.
(6) Il contenuto della domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione e dei suoi allegati, compreso l’ambito e il contenuto della documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione, sarà determinato da un regolamento legale di attuazione. La documentazione di un cambio di destinazione d’uso del suolo può essere sostituita dalla documentazione ai sensi di speciali disposizioni di legge 60 ) , che regolano il nuovo uso del suolo, se i requisiti di tale documentazione sono previsti dalla legge.
§ 87
Avvio di procedimenti territoriali
(1)L’autorità edilizia annuncia l’inizio della procedura di zonizzazione e ordina un’audizione orale per esaminare la domanda e, se del caso, combinarla con un’ispezione in loco; L’audizione orale deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo. L’autorità edilizia può astenersi da un’audizione orale se è ben consapevole delle condizioni del territorio e la domanda fornisce una base sufficiente per la valutazione del progetto. Se l’autorità edile si ritira dall’audizione, fissa un termine entro il quale le parti del procedimento possono sollevare obiezioni e le autorità interessate possono formulare pareri vincolanti; questo periodo non può essere inferiore a 15 giorni. L’avviso dell’inizio del procedimento territoriale e di altri atti del procedimento è consegnato ai partecipanti al procedimento e agli organi interessati individualmente, a meno che i procedimenti non siano con un gran numero di partecipanti; nei procedimenti con un gran numero di partecipanti, l’avviso di avvio del procedimento e altri atti nel procedimento devono essere consegnati secondo la procedura ai sensi della Sezione 144 Paragrafo 6 del Codice di procedura amministrativa, alle autorità interessate e al comune, che partecipa al procedimento ai sensi del § 85 par.1 let. (b) deve essere consegnato individualmente; i partecipanti al procedimento ai sensi del § 27 paragrafo 1 del codice di procedura amministrativa sono sempre i partecipanti al procedimento ai sensi del § 85 par. a) e § 85 comma 2 lett. e).
(2)Nel caso di progetti per i quali è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti della realizzazione del progetto sull’ambiente, l’autorità edile può ordinare un’audizione pubblica orale per discutere la domanda. Nel caso di progetti situati in un’area in cui non è stato emesso un piano di zonizzazione, l’autorità edile ordinerà sempre un’audizione pubblica. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alla notifica degli avvisi di avvio di procedimenti territoriali e di altri atti nei procedimenti; lo svolgimento di un’audizione pubblica è annunciato al pubblico con decreto pubblico, che deve essere affisso con almeno 30 giorni di anticipo. Durante questo periodo, l’autorità edile deve consentire a tutti di ispezionare i documenti per l’emissione della decisione. Il richiedente deve garantire che le informazioni sulla sua intenzione e che ha presentato domanda per una decisione di zonizzazione siano fornite immediatamente dopo l’annuncio dell’inizio della procedura di zonizzazione e che sia stata ordinata un’audizione orale pubblica, affisse nel luogo indicato dall’ente edile nel bando, fino al momento della pubblica udienza. L’informativa contiene dati sul ricorrente, sull’oggetto del procedimento territoriale e sull’udienza pubblica. Parte delle informazioni è un’espressione grafica del piano, o un altro background dal quale è possibile dedurre la forma architettonica e urbana del piano e il suo impatto sull’ambiente. Se il richiedente non adempie a tale obbligo, l’autorità edile ordina una reiterata audizione pubblica se la violazione di tale obbligo del richiedente ha comportato una riduzione dei diritti dei partecipanti al procedimento territoriale. Salvo prova contraria, si considera che il richiedente abbia adempiuto all’obbligo di pubblicare le informazioni. Parte delle informazioni è un’espressione grafica del piano, o un altro background da cui è possibile dedurre la forma architettonica e urbana del piano e il suo impatto sull’ambiente. Se il richiedente non adempie a tale obbligo, l’autorità edile ordina una reiterata audizione pubblica se la violazione di tale obbligo del richiedente ha comportato una riduzione dei diritti dei partecipanti al procedimento territoriale. Salvo prova contraria, si considera che il richiedente abbia adempiuto all’obbligo di pubblicare le informazioni. Parte delle informazioni è un’espressione grafica del piano, o un altro background da cui è possibile dedurre la forma architettonica e urbana del piano e il suo impatto sull’ambiente. Se il richiedente non adempie a tale obbligo, l’autorità edile ordina una ripetuta udienza pubblica orale se la violazione di tale obbligo del richiedente ha comportato una riduzione dei diritti dei partecipanti al procedimento territoriale. Salvo prova contraria, si considera che il richiedente abbia adempiuto all’obbligo di pubblicare le informazioni.
(3) Nel caso di progetti che si estendono nel territorio di più comuni, in procedimenti con un gran numero di partecipanti, gli avvisi di avvio di procedimenti e altri atti in procedimenti devono sempre essere consegnati con un decreto pubblico ai sensi dell’articolo 25 (3) del codice di procedura amministrativa; viene consegnato individualmente alle autorità interessate e ai partecipanti al procedimento ai sensi dell’articolo 85 capoverso 1 e 2 lett. e). I partecipanti al procedimento ai sensi del § 85 par. b) sono individuati nell’avviso di apertura del procedimento e negli altri atti nel procedimento emesso con decreto pubblico dalla designazione dei terreni e dei fabbricati iscritti nel catasto immobiliare interessato dall’effetto del progetto.
(4) In questioni semplici, specialmente se è possibile decidere sulla base di documenti presentati dal richiedente, l’autorità edile decide senza indebito ritardo, ma non oltre 60 giorni dalla data di inizio del procedimento territoriale; in casi particolarmente complessi, in particolare nella procedura di cui al comma 2, l’autorità edile prende una decisione entro un massimo di 90 giorni.
(5) Il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2 è determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 88
Interruzione del procedimento territoriale
Oltre ai motivi indicati nel Codice di procedura amministrativa, l’Edilizia sospenderà la procedura di zonizzazione anche se il progetto impone ai trasporti pubblici e alle infrastrutture tecniche tali requisiti da non poter essere attuato senza la costruzione di nuovi edifici e strutture pertinenti o modifiche alle contratti esistenti con i relativi proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica e fissare un termine ragionevole per farlo. Se il richiedente non presenta i contratti richiesti entro il termine stabilito, l’autorità edile interromperà la procedura di zonizzazione.
§ 89
Opinioni, obiezioni e commenti vincolanti
(1) Pareri vincolanti che possono essere applicati dalle autorità interessate ai sensi del § 4 par. altrimenti non vengono presi in considerazione. In caso di rinuncia a un’audizione orale, i pareri vincolanti delle autorità interessate ai sensi della Sezione 4 (4) e le obiezioni delle parti del procedimento e le osservazioni del pubblico devono essere presentate entro il termine stabilito; altrimenti non vengono presi in considerazione.
(2) Non si tiene conto dei pareri e delle obiezioni vincolanti su questioni decise durante il rilascio della documentazione sulla pianificazione del territorio.
(3) La parte del procedimento deve dichiarare nelle sue obiezioni i fatti che stabiliscono il suo status di parte nel procedimento e le ragioni per la presentazione delle obiezioni; le obiezioni che esulano dall’ambito di applicazione di cui al paragrafo 4 non sono prese in considerazione.
(4) Nei procedimenti territoriali, il comune solleva obiezioni alla tutela degli interessi del comune e degli interessi dei cittadini del comune. Una persona che può essere parte del procedimento ai sensi del § 85 par. (a) e (b) possono sollevare obiezioni nei confronti del progetto in questione nella misura in cui il suo diritto può essere direttamente pregiudicato. Una persona che è parte in un procedimento ai sensi di una norma giuridica speciale può sollevare obiezioni in procedimenti territoriali solo nella misura in cui il progetto discusso colpisce l’interesse pubblico, la cui tutela si occupa ai sensi di una norma giuridica speciale. Le obiezioni che non soddisfano i requisiti di cui sopra non saranno prese in considerazione.
(5) Le parti del procedimento devono essere informate delle condizioni per l’applicazione degli addebiti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 nell’avviso di apertura del procedimento.
(6) Un’obiezione che non è stata concordata tra le parti del procedimento deve essere valutata dall’autorità edile sulla base di requisiti generali di costruzione, pareri o decisioni vincolanti degli organismi interessati o standard tecnici, a condizione che tale obiezione non superi la sua portata. Se non è stato raggiunto un accordo su un’obiezione di natura civile, l’autorità edile si pronuncia in merito e decide in merito; ciò non si applica in caso di obiezioni riguardanti l’esistenza o l’entità della proprietà o altri diritti reali.
§ 90
Valutazione dell’intenzione del richiedente
(1) Nei procedimenti territoriali, l’autorità edile deve valutare se l’intenzione del richiedente è conforme ai requisiti
a) della presente legge e delle sue norme di legge di attuazione, in particolare con i requisiti generali per l’uso del territorio,
b) al trasporto pubblico o all’infrastruttura tecnica alla possibilità e alle modalità di connessione o alle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
c) disposizioni di legge speciali e con pareri vincolanti, o con decisioni degli organi interessati ai sensi di disposizioni di legge speciali 4 ) o della presente legge, o con risultato di risoluzione di conflitti.
(2) L’ autorità edilizia valuta la conformità con la documentazione di pianificazione del territorio e con gli obiettivi e i compiti della pianificazione del territorio per i piani di costruzione per i quali non è stato emesso un parere vincolante ai sensi della sezione 96b; L’ente edile verificherà anche gli effetti dell’uso futuro dell’edificio, nel caso di edifici realizzabili senza permesso edilizio o consenso alla realizzazione del progetto edilizio annunciato.
§ 91
annullato
§ 92
Decisioni territoriali
(1)Con una decisione di zonizzazione, l’autorità edile approva il piano proposto, definisce il terreno per la sua attuazione o stabilisce le condizioni per la divisione o il consolidamento del terreno e stabilisce le condizioni per l’uso e la protezione del territorio, le condizioni per l’ulteriore preparazione e attuazione del piano, soprattutto per la preparazione del progetto; se richiesto dalla valutazione dell’interesse pubblico durante la costruzione, durante le ispezioni della costruzione o durante il rilascio del permesso di costruzione, può ordinare l’elaborazione della documentazione per la costruzione; tale documentazione deve essere sempre predisposta per i piani di costruzione ai sensi del § 103 comma 1 lett. e) punti da 4 a 8. Nella decisione, l’autorità edile determinerà il periodo di validità della decisione se deve essere più lungo di quanto stabilito dalla presente legge e valuterà sempre i commenti del pubblico nella giustificazione. Nel caso di costruzioni temporanee o nella decisione sul cambio di destinazione del suolo per attività temporanee, fissa un termine per la rimozione della costruzione o la cessazione delle attività e la conseguente modalità di miglioramento del suolo. Nei casi ai sensi del § 78 par.
(2) Se il piano del richiedente non è conforme ai requisiti specificati nel § 90 o se l’ubicazione e l’attuazione del piano potrebbero mettere a repentaglio gli interessi protetti dalla presente legge o da disposizioni legali speciali, l’autorità edile respingerà la domanda di decisione di zonizzazione .
(3) Una decisione territoriale deve essere emessa ai sensi della Sezione 87, paragrafi da 1 a 3. In caso di consegna di una decisione territoriale con un decreto pubblico, i partecipanti al procedimento ai sensi della Sezione 85, Paragrafo 2, Lettera b) individuare mediante marcatura i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare interessato dal progetto.
(4) Dopo la data di entrata in vigore della decisione di zonizzazione, l’autorità edilizia deve consegnare al richiedente una copia della copia scritta della decisione di zonizzazione fornita con una clausola di forza legale insieme a un’appendice grafica verificata, che consiste nel situazione complessiva a scala cartografica catastale; una copia della copia scritta della decisione di zonizzazione provvista di clausola di forza giuridica deve essere consegnata in caso di costruzioni ai sensi della sezione 15 o 16, anche all’autorità edilizia competente per la licenza edilizia.
(5) I requisiti di contenuto dei singoli tipi di decisioni territoriali saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 93
Periodo di validità della decisione di zonizzazione
(1) Una decisione di zonizzazione sull’ubicazione di un edificio, cambio di destinazione d’uso del suolo, modifica dell’influenza dell’uso del suolo sul territorio e divisione o consolidamento del terreno è valida per 2 anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il l’autorità edilizia stabilisce un periodo più lungo in casi giustificati, ma non superiore a 5 anni.
(2) Le condizioni di una decisione di zonizzazione sull’ubicazione di un edificio, un cambio di destinazione del suolo o un cambiamento nell’influenza dell’uso di un edificio sul territorio si applicano per la durata dell’edificio o della struttura o dell’uso del territorio , a meno che non siano stati consumati a causa della natura della cosa.
(3) Il periodo di validità di una decisione di zonizzazione può essere prorogato dall’autorità edilizia su richiesta motivata; al momento della presentazione della domanda, il periodo di validità della decisione è sospeso. Il procedimento per la proroga della validità della decisione è soggetto alle disposizioni sui procedimenti territoriali, a condizione che non si tenga alcuna udienza pubblica e possano essere presentati pareri, obiezioni o commenti vincolanti entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di apertura, altrimenti non devono essere presi in considerazione.
(4) Una decisione territoriale non perde la sua validità,
a) se, sulla base di una domanda presentata durante la sua validità, è stato emesso un permesso di costruzione definitivo o altra decisione simile ai sensi della presente legge o di disposizioni legali speciali, o se durante la sua validità è stato dato il consenso legale all’attuazione del progetto di costruzione annunciato,
b) se, durante il periodo di validità, è iniziato l’uso del territorio per lo scopo specificato nei casi in cui non viene emessa una decisione di autorizzazione o altro atto,
c) se, sulla base della notifica del piano di costruzione valutato dall’ispettore autorizzato presentata durante il periodo di validità, è sorto il diritto di attuare il piano di costruzione, o
d) se, sulla base di una bozza di contratto pubblico che sostituisce un permesso di costruzione presentato durante il suo periodo di validità, il presente contratto pubblico è stato concluso ed il presente contratto pubblico è entrato in vigore.
(5) Una decisione di zonizzazione cesserà anche di essere valida il giorno in cui l’autorità edile ha ricevuto la notifica dal richiedente che ha abbandonato il progetto a cui si riferisce la decisione; ciò non si applica se l’attuazione del piano è già iniziata.
(6) La decisione sulla zona di protezione sarà valida per la durata della costruzione, dell’impianto o dell’unità protetta, a meno che l’autorità edilizia non stabilisca un periodo diverso.
§ 94
Modifica e revoca di una decisione di zonizzazione
(1) Una decisione territoriale può essere modificata su richiesta motivata dell’avente diritto, sostituendo la parte esistente con una nuova decisione territoriale. La proposta per la modifica della decisione di zonizzazione sarà discussa dall’autorità edilizia nell’ambito di questa modifica. La validità della decisione di zonizzazione originale non è pregiudicata, a meno che non venga presa allo stesso tempo una decisione esplicita di modificarne la validità ai sensi della Sezione 93 (3).
(2) La decisione sulla zona di protezione può essere modificata o revocata su richiesta della persona a cui deriva l’obbligo; se l’interesse pubblico lo richiede, la decisione sulla zona di protezione può essere modificata o revocata su iniziativa dell’autorità interessata in conformità con un regolamento giuridico speciale. Sulla base della decisione sulla zona di protezione, l’autorità edile può, su richiesta della persona obbligata a farlo, concedere un’esenzione limitata nel tempo ai fini dello svolgimento di un’attività una tantum.
(3) Una decisione di zonizzazione può essere modificata d’ufficio o revocata nei procedimenti relativi all’ubicazione di una costruzione di pubblica utilità o di una misura di pubblica utilità.
(4) Quando si modifica o revoca una decisione di zonizzazione o quando si concede un’esenzione, le disposizioni sui procedimenti di zonizzazione si applicano mutatis mutandis.
(5) Se una decisione di zonizzazione viene revocata dopo un permesso di costruzione, la decisione di zonizzazione non sarà più emessa; ciò non si applica se è stata revocata la decisione di zonizzazione del progetto per la quale è stato emesso il parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale di attuazione del progetto ai sensi della legge sulla valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti territoriali con valutazione di impatto ambientale
§ 94a
(1) L’ente edile ai sensi del § 13 comma 1 lettera è responsabile della conduzione del procedimento territoriale con valutazione dell’impatto ambientale. C). La domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione con una valutazione di impatto ambientale per un progetto di costruzione che è soggetto a una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale 70 ) deve essere discussa dall’autorità edile in una procedura di zonizzazione con un impatto ambientale valutazione in collaborazione con l’autorità competente, che emette un parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale dell’attuazione del progetto (di seguito denominata “autorità competente”) nell’ambito di una procedura territoriale con valutazione di impatto ambientale; un parere vincolante è la base per emettere una decisione di zonizzazione.
(2) Nei procedimenti territoriali con una valutazione dell’impatto ambientale, che è un procedimento di follow-up, l’autorità edile deve procedere in conformità con le disposizioni sui procedimenti di follow-up ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, salvo diversa disposizione ivi prevista.
§ 94b
I partecipanti al procedimento territoriale con una valutazione di impatto ambientale sono le persone elencate al § 85.
§ 94c
(1) La domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione deve contenere i requisiti e deve essere accompagnata da allegati ai sensi della Sezione 86, compresa la documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione e la documentazione degli impatti ambientali ai sensi della Sezione 10 paragrafo 3 l’ambiente, che comprende una valutazione degli effetti in materia di protezione e integrità del sito di importanza europea o area ornitologica, se così determinato al termine del procedimento di indagine; la domanda di decisione di zonizzazione è accompagnata anche dalla conclusione del procedimento di indagine, se emesso.
(2) La documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione deve essere allegata alla domanda di emissione di una decisione in tre copie. Anche la domanda e la documentazione degli effetti del progetto sull’ambiente sono allegate in formato elettronico.
(3) Il contenuto della domanda e dei suoi allegati, inclusa la documentazione, sarà determinato da un regolamento legale di attuazione.
§ 94d
(1) L’ autorità edile, in collaborazione con l’autorità competente, esamina la domanda e la documentazione allegata; a tal fine, entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda, inviare all’autorità competente la domanda e la documentazione degli effetti del progetto sull’ambiente. Se la domanda o la documentazione non ha i requisiti prescritti, l’autorità edile invita il richiedente a completare la domanda e sospendere il procedimento. La decisione di sospendere il procedimento è notificata solo al richiedente e all’autorità competente. Le disposizioni della Sezione 88 sulla sospensione dei procedimenti si applicano mutatis mutandis. In caso di interruzione del procedimento per mancata eliminazione dei vizi della domanda, la delibera di sospensione del procedimento è comunicata solo al richiedente.
(2) Se il parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale mostra che il progetto di costruzione ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, e questo fatto non sarà una ragione diretta per respingendo la domanda, l’autorità edile sospende il procedimento fino all’imposizione di misure compensative ai sensi di un’apposita norma di legge 12 ) .
(3) Se la domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione non è accompagnata da documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione o documentazione ambientale o se la documentazione o parte di essa non è preparata dal progettista o da una persona con adeguata autorizzazione, l’edificio l’autorità non discute tale richiesta e sospende il procedimento; la decisione di sospendere il procedimento è notificata solo al richiedente e all’autorità competente.
§ 94e
(1)L’autorità edile annuncia l’inizio della procedura di zonizzazione con una valutazione di impatto ambientale e fissa un termine entro il quale i partecipanti al procedimento e il pubblico possono presentare commenti sul progetto di costruzione dal punto di vista dell’impatto ambientale e le autorità interessate pareri o dichiarazioni vincolanti; tale periodo non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso in bacheca ufficiale. L’autorità edilizia può ordinare un’audizione orale pubblica per discutere il piano di costruzione e, se appropriato, combinarlo con un’ispezione in loco. L’audizione pubblica si svolge con la partecipazione dell’autorità competente. Le parti del procedimento e il pubblico possono presentare osservazioni sul piano di costruzione in termini di impatto ambientale e le autorità interessate con pareri vincolanti o commenti sul piano al più tardi in un’audizione pubblica. Commenti che vanno oltre lo scopo della prima o della quarta frase
(2)L’avviso dell’inizio di una procedura territoriale con una valutazione dell’impatto ambientale, la fissazione di un limite di tempo ai sensi del paragrafo 1 e l’ordinazione di un’audizione orale pubblica nei procedimenti con un gran numero di partecipanti devono essere consegnati ai sensi del § 144 paragrafo § 85 par. 1 let. (b) deve essere consegnato individualmente; i partecipanti al procedimento ai sensi del § 27 paragrafo 1 del codice di procedura amministrativa sono sempre i partecipanti al procedimento ai sensi del § 85 par. a) e § 85 comma 2 lett. e). L’avviso di udienza pubblica deve essere affisso in bacheca con almeno 30 giorni di anticipo. Le disposizioni della Sezione 87 (2) sull’obbligo di informazione del richiedente si applicano mutatis mutandis; le informazioni sul progetto devono essere affisse in un luogo designato dall’autorità edile entro la fine del periodo di cui al comma 1 o entro la fine dell’audizione pubblica.
(3) Per l’identificazione dei partecipanti al procedimento ai sensi del § 85 par. b) L’articolo 87 (3) si applica mutatis mutandis.
§ 94f
(1) L’ autorità edilizia deve trasmettere all’autorità competente entro 5 giorni dal giorno dell’audizione orale, dell’udienza orale pubblica o della scadenza del termine per la presentazione dei commenti ai partecipanti e al pubblico i risultati dell’udienza, in particolare il presentato commenti e pareri o dichiarazioni vincolanti degli organismi interessati pareri sulla valutazione di impatto ambientale.
(2) L’ autorità edilizia deve, entro 5 giorni dalla ricezione del parere vincolante ai sensi del paragrafo 1, garantire la pubblicazione delle informazioni sulla sua emissione nella bacheca ufficiale e annunciare il termine, che non può essere inferiore a 10 giorni dalla consegna del bando; entro tale termine, le parti del procedimento possono, sulla base di tutti i documenti per l’emissione della decisione di zonizzazione, compreso il parere vincolante ai sensi del paragrafo 1, presentare obiezioni, le osservazioni pubbliche e gli organi aggiuntivi interessati ulteriori vincolanti opinioni.
§ 94g
Quando si applicano pareri e obiezioni vincolanti, la procedura ai sensi della Sezione 89 deve essere simile nei procedimenti territoriali con una valutazione dell’impatto ambientale.
§ 94h
L’Ente Edile valuta il piano edilizio secondo gli aspetti specificati al § 90.
§ 94i
(1) Una decisione di suddivisione in zone deve essere emessa in conformità al § 94e paragrafo 2. Le disposizioni del § 87 par. La giustificazione della decisione di zonizzazione include anche informazioni sulle condizioni incorporate e la giustificazione del parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale; i commenti del pubblico e delle parti del procedimento, che non sono stati risolti nella motivazione del parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale, devono essere valutati separatamente nella motivazione della decisione di zonizzazione.
(2) Nel caso in cui, a causa del significativo impatto negativo del progetto di costruzione in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, misure compensative ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio eseguono la costruzione pianificare solo sulla base di una decisione di zonizzazione che tale decisione è esecutiva il giorno in cui viene rilasciata una dichiarazione dell’autorità di protezione della natura che conferma la disposizione di misure compensative; il periodo di validità della decisione di zonizzazione non decorre durante il periodo di sospensione dell’esecutività. Nel caso in cui il piano di costruzione non possa essere eseguito solo sulla base di una decisione di zonizzazione, l’autorità edile deve specificare il rinvio dell’esecutività condizionato dalla dichiarazione dell’autorità di protezione della natura sulla conferma dell’ottenimento di misure compensative. permesso di costruzione.
(3) Le disposizioni della Sezione 93 sul periodo di validità di una decisione di zonizzazione e della Sezione 94 sulla modifica e cancellazione di una decisione di zonizzazione si applicano mutatis mutandis.
Procedimenti comuni territoriali e edilizi
§ 94j
(1) Per le costruzioni di competenza dell’autorità generale per l’edilizia, le costruzioni definite nel § 15 paragrafo 1 lett. da b) ad) e gli edifici definiti al § 16 comma 2 lett. d) può essere rilasciata un’autorizzazione congiunta. L’autorità edile competente per il rilascio di un permesso congiunto è l’autorità edile competente per consentire la costruzione ai sensi del § 13 paragrafo 1, § 15 paragrafo. da b) ad) oppure § 16 par.2 lett. d).
(2) Nel caso di un insieme di costruzioni, la giurisdizione per il rilascio di un permesso congiunto è regolata dalla giurisdizione per consentire la costruzione dell’insieme principale di costruzioni. Le autorità edilizie competenti per l’ubicazione o l’autorizzazione degli edifici accessori del complesso sono gli organismi interessati nella procedura comune di zonizzazione e costruzione ed emettono pareri vincolanti invece di una decisione ai fini del rilascio di un’autorizzazione congiunta.
(3) L’ autorità edile che ha rilasciato il permesso congiunto è competente per eseguire un’ispezione della costruzione in costruzione, per consentire un cambiamento nell’edificio prima del completamento ai sensi della Sezione 118, per emettere una decisione sulla rimozione dell’edificio ai sensi della Sezione 129 par. b), se la costruzione da lui autorizzata è eseguita in contrasto con il permesso, o per consentirla in aggiunta.
§ 94k
Il partecipante alla zonizzazione comune e ai procedimenti di costruzione è
a) costruttore,
b) il comune nel cui territorio deve essere eseguito il progetto di costruzione richiesto,
c) il proprietario dell’edificio su cui deve essere eseguito il piano di costruzione richiesto, se non è il costruttore stesso, o la persona che ha un altro diritto materiale sulla costruzione, se non è il costruttore stesso,
d) il proprietario del terreno su cui deve essere eseguito il piano di costruzione richiesto, se non è il costruttore stesso, o una persona che ha un altro diritto materiale su questo terreno,
e) una persona la cui proprietà o altro diritto reale su edifici vicini o su terreni o edifici vicini su di essi può essere direttamente interessata dal permesso congiunto.
§ 94l
(1) La domanda di rilascio di un permesso congiunto deve contenere, oltre ai requisiti generali ai sensi del codice di procedura amministrativa, ulteriori
a) dati di base sul piano richiesto, il suo campo di applicazione e scopo, metodo e tempo di attuazione, nel caso di una costruzione temporanea anche la sua durata e una proposta di sistemazione paesaggistica dopo la sua rimozione,
b) dati identificativi del terreno o fabbricato sul quale deve svolgersi il progetto di costruzione,
c) l’ indicazione di chi eseguirà il progetto di costruzione, se noto.
(2) Il costruttore deve allegare alla domanda di rilascio di un permesso congiunto
a) consenso all’ubicazione e all’esecuzione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
b) pareri vincolanti, o decisioni degli organi interessati ai sensi di disposizioni legali speciali o della presente legge, e altri documenti richiesti da disposizioni legali speciali, a meno che non sia emesso un parere vincolante coordinato ai sensi del § 4 paragrafo 7, oa meno che ai sensi del § 96b para.,
c) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
d) contratti con i relativi proprietari del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica, se l’intenzione richiede la costruzione di un nuovo o la modifica del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica esistente,
e) documentazione per il rilascio di un’autorizzazione congiunta, che contiene una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica sintetica, disegni della situazione, documentazione degli impianti e delle attrezzature tecniche e tecnologiche e una parte documentaria,
f) progetto di piano di ispezione della costruzione.
(3) Nel caso di procedimenti con un numero elevato di partecipanti, nella domanda di rilascio di un permesso congiunto, i partecipanti al procedimento ai sensi della lettera § 94k e) individuare mediante marcatura i terreni e gli edifici iscritti al catasto immobiliare interessati dall’effetto del piano edilizio.
(4) La documentazione per il rilascio di un permesso congiunto deve essere allegata in duplice copia e se il costruttore non è il proprietario dell’edificio, deve essere allegata una copia aggiuntiva. Un’ulteriore copia della documentazione deve essere allegata nel caso di un insieme di edifici, se l’ubicazione o il permesso dell’edificio accessorio non è l’autorità edile competente che conduce la zonizzazione comune e la procedura di costruzione, in un numero corrispondente al numero di edificio autorità coinvolte nel procedimento; tale documentazione deve sempre contenere una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica sintetica, disegni della situazione e documentazione degli edifici e delle apparecchiature tecniche e tecnologiche che fanno parte dell’edificio ausiliario, la cui ubicazione o autorizzazione è l’autorità edile competente rispetto all’autorità edile che guida il zonizzazione comune e procedura di costruzione.
(5) Se la domanda per il rilascio di un permesso congiunto non è accompagnata dalla documentazione per il rilascio di un permesso congiunto o se non è elaborata dal progettista, l’autorità edile non discuterà tale domanda e interromperà il procedimento; la decisione di sospendere il procedimento deve essere comunicata solo al costruttore.
(6) Se la domanda per il rilascio di un permesso congiunto non contiene le indicazioni richieste, l’autorità edile inviterà il costruttore a completarla e sospenderà il procedimento; la delibera di sospendere il procedimento deve essere notificata solo al costruttore. Le disposizioni della Sezione 88 sulla sospensione dei procedimenti si applicano mutatis mutandis. Se il procedimento viene interrotto per mancata eliminazione dei vizi della domanda, la delibera di sospensione del procedimento è notificata solo al costruttore.
(7) Il contenuto della domanda e dei suoi allegati, compreso l’ambito e il contenuto della documentazione per il rilascio di un’autorizzazione congiunta, sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 94m
(1) L’ autorità edile deve notificare ai partecipanti al procedimento e alle autorità interessate l’inizio del procedimento almeno 15 giorni prima dell’udienza orale, che deve essere combinata con l’ispezione in loco, se del caso. Allo stesso tempo, richiama l’attenzione delle istituzioni e delle parti interessate sul fatto che possono sollevare osservazioni e obiezioni vincolanti al più tardi in udienza, altrimenti non saranno prese in considerazione. Nel caso di progetti situati in un’area in cui non è stato emesso un piano di zonizzazione, l’autorità edile ordinerà sempre un’audizione pubblica.
(2)L’avviso dell’inizio di procedimenti congiunti territoriali e di costruzione e altri atti nel procedimento è consegnato ai partecipanti al procedimento e agli organi interessati individualmente, a meno che i procedimenti non siano con un gran numero di partecipanti. Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, l’autorità edile invia avvisi di inizio del procedimento e altri atti nel procedimento ai partecipanti al procedimento ai sensi della lettera § 94k da a) ad) e alle autorità interessate individualmente; i partecipanti ai sensi del § 27 paragrafo 1 del codice di procedura amministrativa sono sempre i partecipanti ai sensi della lettera del § 94k a), c) ed). Nel caso di progetti di costruzione che si estendono nel territorio di più comuni, in procedimenti con un numero elevato di partecipanti, gli avvisi di inizio del procedimento e gli altri atti nei procedimenti sono sempre consegnati con un decreto pubblico ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del Codice di procedura amministrativa; viene consegnato individualmente agli organi interessati e ai partecipanti ai procedimenti ai sensi della lettera § 94k da a) ad). Partecipanti al procedimento ai sensi della lettera § 94k
(3) L’ autorità edile può rinunciare all’ispezione in loco, o anche all’udienza orale, se le condizioni del cantiere le sono ben note e la domanda fornisce una base sufficiente per valutare il piano di costruzione e determinare le condizioni per il suo implementazione. Se si ritira dalla fase orale, fissa un termine, che non può essere inferiore a 15 giorni, entro il quale le istituzioni interessate possono sollevare osservazioni vincolanti e le parti possono opporsi. Allo stesso tempo, li avvertiranno che i pareri e le obiezioni vincolanti successivi non saranno presi in considerazione. Le disposizioni della Sezione 113, Paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.
§ 94n
(1) I pareri vincolanti che le autorità interessate possono applicare ai sensi della sezione 4, paragrafo 4, devono essere applicati al più tardi durante l’audizione orale o durante l’audizione pubblica, altrimenti non vengono presi in considerazione. In caso di rinuncia all’udienza orale, essa deve essere invocata entro il termine prescritto, altrimenti non verrà presa in considerazione. I commenti del pubblico devono essere presentati al più tardi durante l’audizione pubblica, altrimenti non saranno presi in considerazione.
(2) Non si tiene conto dei pareri e delle obiezioni vincolanti su questioni decise durante il rilascio della documentazione sulla pianificazione del territorio.
(3)Una persona che è parte del procedimento ai sensi della lettera § 94k da (c) a (e) possono sollevare obiezioni sul progetto edilizio in questione, sulla documentazione, sulle modalità di attuazione e sull’uso del progetto edilizio o sui requisiti delle autorità interessate, nella misura in cui possono influire direttamente sulla sua proprietà o altro diritto reale al terreno o edificio. Il comune solleva obiezioni alla tutela degli interessi del comune e degli interessi dei cittadini del comune nei procedimenti comuni territoriali e edilizi. Una persona che è parte in un procedimento ai sensi di una norma giuridica speciale può sollevare obiezioni nel procedimento solo nella misura in cui il progetto di costruzione discusso colpisce l’interesse pubblico, la cui tutela si occupa ai sensi di una norma legale speciale. Le obiezioni che non soddisfano i requisiti di cui sopra non saranno prese in considerazione. La parte del procedimento deve indicare nelle sue obiezioni i fatti che stabiliscono il suo status di parte nel procedimento e le ragioni per la presentazione degli addebiti.
(4) L’autorità edile valuta le obiezioni sulla base di requisiti generali di costruzione, pareri vincolanti o decisioni degli organismi interessati o norme tecniche, a condizione che tale obiezione non ecceda l’ambito di sua competenza. L’ente edile esprimerà un giudizio sull’eccezione di natura civilistica e deciderà in merito; ciò non si applica in caso di obiezioni riguardanti l’esistenza o l’entità della proprietà o altri diritti reali. Le parti devono essere informate delle condizioni per l’opposizione nell’avviso di apertura.
§ 94o
(1) Nella procedura congiunta territoriale e di costruzione, l’autorità edile valuta se il piano di costruzione è conforme ai requisiti
a) della presente legge e delle sue disposizioni legali di attuazione,
b) al trasporto pubblico o all’infrastruttura tecnica alla possibilità e alle modalità di connessione o alle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
c) disposizioni di legge speciali e con pareri vincolanti, ovvero con decisioni degli organi interessati ai sensi di disposizioni di legge speciali o della presente legge, o con esito di risoluzione di controversie.
(2) L’ autorità edilizia deve verificare ulteriormente in particolare se
a) la documentazione è completa, chiara e se i requisiti generali per la costruzione sono adeguatamente affrontati,
b) sia assicurato l’accesso al cantiere, la tempestiva realizzazione delle attrezzature tecniche o di altro tipo necessarie al corretto utilizzo della costruzione richiesta da un’apposita normativa di legge.
(3) L’ autorità edilizia verificherà anche gli effetti dell’uso futuro dell’edificio.
§ 94p
(1)In un permesso congiunto, l’autorità edile approva il piano di costruzione, definisce il terreno per la sua attuazione e stabilisce le condizioni per l’ubicazione e l’esecuzione della costruzione, o stabilisce le condizioni per la divisione o il consolidamento del terreno e, se necessario, per il suo utilizzo . Nel caso di un insieme di edifici, vengono stabilite condizioni comuni o specifiche per l’ubicazione e il permesso di costruzione degli edifici principali e accessori nell’insieme di edifici. Le condizioni assicurano la protezione dell’interesse pubblico e stabiliscono in particolare il collegamento ad altre costruzioni e attrezzature condizionate, il rispetto dei requisiti generali di costruzione o delle norme tecniche. Se necessario, determina quali fasi di costruzione il costruttore gli comunica per effettuare i sopralluoghi della costruzione. Se richiesto dalla valutazione dell’interesse pubblico durante l’esecuzione della costruzione, durante le ispezioni della costruzione o durante l’approvazione, può salvare l’elaborazione della documentazione per l’esecuzione della costruzione. Nel caso di costruzioni temporanee, fissa un termine per la rimozione della costruzione. Le disposizioni della Sezione 115 (2) si applicano mutatis mutandis.
(2) Se il piano di costruzione non è conforme ai requisiti specificati nella Sezione 94o, l’autorità edile respingerà la domanda.
(3) In questioni semplici, soprattutto se è possibile decidere sulla base di documenti presentati dal costruttore, l’autorità edile decide senza indebito ritardo, ma non oltre 60 giorni dalla data di inizio del procedimento; in casi particolarmente complessi, l’autorità edile deciderà entro un massimo di 90 giorni.
(4) Dopo la data di entrata in vigore del permesso congiunto, l’autorità edile deve inviare una copia della copia scritta del permesso congiunto fornito con la clausola di forza legale e la documentazione certificata al costruttore, proprietario dell’edificio, a meno che è un costruttore e l’autorità generale degli edifici, se non è un insieme di edifici. Inoltre invia al costruttore un’etichetta contenente i dati identificativi del progetto di costruzione consentito.
(5) Il permesso congiunto è valido per 2 anni dalla data di entrata in vigore, a meno che l’autorità edile non stabilisca un periodo più lungo in casi giustificati, ma non superiore a 5 anni. Il permesso congiunto scade se la costruzione non è iniziata durante la sua validità. Il permesso congiunto scade anche il giorno in cui l’autorità edile riceve una notifica dal costruttore che sta abbandonando l’esecuzione del suo progetto di costruzione; questo non si applica se la costruzione è già iniziata. Il periodo di validità della licenza congiunta può essere prorogato dall’autorità edile su richiesta motivata del costruttore presentata prima della sua scadenza. La presentazione della domanda chiude il periodo di validità del permesso congiunto.
(6) Se il Ministero rileva che il permesso congiunto rilasciato dall’autorità edilizia di cui al § 15 par. da b) ad) o al § 16 comma 2 lett. d) è in conflitto con un parere vincolante emesso ai sensi della sezione 96b, ha il diritto di intentare un’azione contro il permesso congiunto entro 6 mesi dalla data della sua validità legale in un tribunale amministrativo 72 ) .
(7) Il contenuto dell’autorizzazione congiunta sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
Zonizzazione comune e procedimenti di costruzione con valutazione di impatto ambientale
§ 94q
(1) L’ autorità edile competente ai sensi della sezione 94j procederà in un processo congiunto territoriale e di costruzione con una valutazione dell’impatto ambientale in collaborazione con l’autorità competente ai sensi della presente legge e della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale. Domanda di rilascio di un’autorizzazione congiunta con valutazione di impatto ambientale per un progetto di costruzione soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale 71 ), discute l’autorità edile in una procedura territoriale e di costruzione congiunta con una valutazione di impatto ambientale in collaborazione con l’autorità competente, che emette un parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale dell’attuazione del progetto nell’ambito del procedimento comune territoriale e di costruzione con un Valutazione di impatto; un parere vincolante è la base per il rilascio di un permesso congiunto.
(2) Nei procedimenti congiunti territoriali e di costruzione con una valutazione dell’impatto ambientale, che è una procedura di follow-up, l’autorità edile deve procedere in conformità con le disposizioni sui procedimenti di follow-up ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, salvo diversa disposizione ivi .
§ 94r
I partecipanti ai procedimenti congiunti territoriali e di costruzione con una valutazione dell’impatto ambientale sono le persone elencate al § 94k.
§ 94s
(1) La domanda di rilascio di un permesso congiunto deve contenere, oltre ai requisiti generali ai sensi del codice di procedura amministrativa, anche
a) dati di base sul piano di costruzione richiesto, il suo ambito e scopo, metodo e tempo di attuazione, nel caso di una costruzione temporanea anche la sua durata e una proposta di miglioramento del terreno dopo la sua rimozione,
b) dati identificativi del terreno o fabbricato sul quale deve svolgersi il progetto di costruzione,
c) l’ indicazione di chi eseguirà il progetto di costruzione, se noto.
(2) Il costruttore deve allegare alla domanda di rilascio di un permesso congiunto
a) consenso all’ubicazione e all’esecuzione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
b) pareri vincolanti, o decisioni degli organi interessati 4 ) o altri documenti ai sensi di disposizioni di legge speciali o della presente legge, a meno che non sia emesso un parere vincolante coordinato ai sensi della sezione 4, paragrafo 7, o meno che ai sensi della sezione 96b, paragrafo 2,
c) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
d) contratti con i relativi proprietari del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica, se il piano di costruzione richiede la costruzione di un nuovo o la modifica del trasporto pubblico o dell’infrastruttura tecnica esistente,
e) documentazione per il rilascio di un’autorizzazione congiunta, che contiene una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica di sintesi, disegni della situazione, documentazione degli edifici e delle attrezzature tecniche e tecnologiche, parte documentale e documentazione degli effetti ambientali del progetto ai sensi del § 10 paragrafo 3 e dell’allegato n. .4 alla legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, compresa una valutazione degli effetti in materia di protezione e integrità di un sito di importanza europea o di un’area ornitologica, se così determinato al termine del procedimento di indagine,
f) la conclusione del procedimento di indagine, se emesso,
g) progetto di piano di ispezione della costruzione.
(3) La domanda per il rilascio di un permesso congiunto e la documentazione degli effetti del progetto sull’ambiente devono essere allegati anche in formato elettronico.
(4) Nella domanda per il rilascio di un permesso congiunto, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 94k let. e) individuare mediante marcatura i terreni e gli edifici iscritti al catasto immobiliare interessati dall’effetto del piano di costruzione.
(5)Il costruttore allega la documentazione in tre copie. Se il costruttore non è il proprietario dell’edificio, allega un’altra copia della documentazione. Ulteriore copia della documentazione è allegata nel caso di un insieme di edifici, se l’ubicazione o il permesso dell’edificio accessorio non è l’autorità edilizia competente, che conduce la zonizzazione congiunta e la procedura di costruzione con valutazione di impatto ambientale, in un numero corrispondente a il numero di autorità edilizie gestite dalle autorità interessate; tale documentazione deve sempre contenere una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica sintetica, disegni della situazione e documentazione degli edifici e delle apparecchiature tecniche e tecnologiche che fanno parte dell’edificio ausiliario, la cui ubicazione o autorizzazione è l’autorità edile competente diversa dall’autorità edile. valutazione di impatto ambientale.
(6) Il contenuto della domanda e dei suoi allegati, compreso l’ambito e il contenuto della documentazione per il rilascio di un’autorizzazione congiunta, sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 94t
(1) L’ autorità edile, in collaborazione con l’autorità competente, esamina la domanda di rilascio di un permesso congiunto e la documentazione allegata; a tal fine, entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda, inviare all’autorità competente la domanda e la documentazione degli effetti del progetto sull’ambiente. Se la domanda per il rilascio di un permesso o di una documentazione congiunta non ha i requisiti prescritti, l’autorità edile invita il costruttore a completare la domanda e sospendere il procedimento. La decisione di sospendere il procedimento deve essere comunicata solo al costruttore e all’autorità competente. Le disposizioni della Sezione 88 sulla sospensione dei procedimenti si applicano mutatis mutandis. Se il procedimento viene interrotto per mancata eliminazione dei vizi della domanda, la delibera di sospensione del procedimento è notificata solo al costruttore.
(2) Se il parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale mostra che il progetto di costruzione ha un impatto negativo significativo in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, e questo fatto non sarà una ragione diretta per respingendo la domanda, l’autorità edile sospende il procedimento fino all’imposizione di misure compensative ai sensi di un’apposita norma di legge 12 ) .
(3) Se la domanda per il rilascio di un’autorizzazione congiunta non è accompagnata dalla documentazione per il rilascio di un’autorizzazione congiunta o di una documentazione ambientale o se la documentazione o parte di essa non è predisposta dal progettista o da una persona con l’apposita autorizzazione, il l’autorità edile non discute tale richiesta e sospende il procedimento; la decisione di sospendere il procedimento deve essere comunicata solo al costruttore e all’autorità competente.
§ 94u
(1)L’autorità edile annuncia l’inizio della procedura di zonizzazione e costruzione congiunta con una valutazione di impatto ambientale e stabilisce un limite di tempo entro il quale i partecipanti al procedimento e il pubblico possono presentare commenti sul piano di costruzione dal punto di vista degli effetti ambientali e le autorità interessate. tale periodo non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso in bacheca ufficiale. L’autorità edilizia può ordinare un’audizione orale pubblica per discutere il piano di costruzione e, se appropriato, combinarlo con un’ispezione in loco. L’audizione pubblica si svolge con la partecipazione dell’autorità competente. Le parti del procedimento e il pubblico possono presentare osservazioni sul progetto di costruzione in termini di impatto ambientale e le autorità interessate, pareri vincolanti o commenti al più tardi in un’audizione pubblica. Per commenti, che eccedono l’ambito di applicazione di cui alla prima o alla quarta frase non vengono presi in considerazione. Nel caso di progetti situati in un’area in cui non è stato emesso un piano di zonizzazione, l’autorità edile ordinerà sempre un’audizione pubblica.
(2) Nei procedimenti con un gran numero di partecipanti, un avviso di inizio del procedimento, la fissazione di un limite di tempo ai sensi del paragrafo 1 o l’ordinazione di un’audizione orale pubblica deve essere consegnato ai sensi del § 144 paragrafo 6 della procedura amministrativa Codice alle autorità interessate e al comune. (b) deve essere consegnato individualmente; i partecipanti al procedimento ai sensi del § 27 paragrafo 1 del codice di procedura amministrativa sono sempre i partecipanti ai sensi della lettera § 94k a), c) ed). L’avviso di udienza pubblica deve essere affisso all’albo ufficiale con almeno 30 giorni di anticipo. Le disposizioni della Sezione 87 (2) sull’obbligo di informazione del richiedente si applicano mutatis mutandis; le informazioni sul progetto devono essere affisse in un luogo designato dall’autorità edile entro la fine del periodo di cui al comma 1 o mediante udienza pubblica.
(3) Nel caso di progetti di costruzione che si estendono nel territorio di più comuni, in procedimenti con un gran numero di partecipanti, gli avvisi di inizio del procedimento e altri atti nei procedimenti devono sempre essere consegnati con un decreto pubblico ai sensi dell’articolo 25 ( 3) del codice di procedura amministrativa; viene consegnato individualmente agli organi interessati e ai partecipanti ai procedimenti ai sensi della lettera § 94k da a) ad).
(4) I partecipanti al procedimento ai sensi della lettera § 94k e) sono individuati nell’avviso di apertura del procedimento e negli altri atti nel procedimento emesso con decreto pubblico dalla designazione dei terreni e dei fabbricati iscritti nel catasto immobiliare interessato dall’effetto del progetto di costruzione.
§ 94v
(1) L’ autorità edilizia deve trasmettere all’autorità competente entro 5 giorni dal giorno dell’audizione orale, dell’udienza orale pubblica o della scadenza del termine per la presentazione dei commenti ai partecipanti e al pubblico i risultati dell’udienza, in particolare commenti e vincolanti pareri o dichiarazioni delle autorità interessate.
(2) L’ autorità edilizia deve, entro 5 giorni dalla ricezione del parere vincolante ai sensi del paragrafo 1, garantire la pubblicazione delle informazioni sulla sua emissione nella bacheca ufficiale e annunciare il termine, che non può essere inferiore a 10 giorni dalla consegna del bando; entro tale termine, le parti del procedimento possono, sulla base di tutti i documenti per il rilascio dell’autorizzazione congiunta, compreso il parere vincolante ai sensi del paragrafo 1, presentare obiezioni, osservazioni pubbliche e pareri vincolanti aggiuntivi alle autorità interessate. La sezione 94w (3) si applica mutatis mutandis all’applicazione e alla valutazione delle obiezioni delle parti del procedimento.
§ 94w
(1) I pareri vincolanti che possono essere applicati dalle autorità interessate ai sensi della Sezione 4, Paragrafo 4, e le obiezioni dei partecipanti ai procedimenti e le osservazioni del pubblico devono essere presentate entro e non oltre un determinato periodo o in un’audizione orale pubblica , altrimenti non saranno presi in considerazione.
(2) Non si tiene conto di pareri vincolanti, obiezioni e commenti su questioni decise durante il rilascio della documentazione sulla pianificazione del territorio.
(3) La parte del procedimento deve dichiarare nelle sue obiezioni i fatti che stabiliscono il suo status di parte nel procedimento e le ragioni per la presentazione delle obiezioni. Le obiezioni che esulano dall’ambito di applicazione di cui al paragrafo 4 non vengono prese in considerazione.
(4) Una persona che è parte del procedimento ai sensi della lettera § 94k da c) ad e), può sollevare obiezioni sul progetto di costruzione in questione nella misura in cui la sua proprietà o altro diritto reale possa essere direttamente pregiudicato. Può anche sollevare obiezioni sulla documentazione, sulle modalità di esecuzione e utilizzo del progetto di costruzione o sui requisiti delle autorità interessate, nella misura in cui possono influire direttamente sulla sua proprietà o su altri diritti reali sul terreno o sull’edificio. Una persona che è parte in un procedimento ai sensi di una norma legale speciale può sollevare obiezioni nel procedimento solo nella misura in cui il progetto di costruzione discusso colpisce l’interesse pubblico, la cui tutela si occupa ai sensi di una norma legale speciale. Il comune solleva obiezioni alla tutela degli interessi del comune e degli interessi dei cittadini del comune. Le obiezioni che non soddisfano i requisiti di cui sopra non saranno prese in considerazione.
(5) I partecipanti al procedimento e il pubblico devono essere informati delle condizioni per l’applicazione delle obiezioni e dei commenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 nell’avviso di apertura del procedimento.
(6) L’autorità edile valuta le obiezioni sulla base di requisiti generali di costruzione, pareri vincolanti o decisioni degli organismi interessati o norme tecniche. L’ente edile esprimerà un giudizio sull’eccezione di natura civilistica e deciderà in merito; ciò non si applica in caso di obiezioni riguardanti l’esistenza o l’entità della proprietà o altri diritti reali.
§ 94x
(1) In una procedura congiunta di zonizzazione e costruzione con una valutazione dell’impatto ambientale, l’autorità edile deve valutare se il piano di costruzione è conforme ai requisiti
a) della presente legge e delle sue disposizioni legali di attuazione,
b) al trasporto pubblico o all’infrastruttura tecnica alla possibilità e alle modalità di connessione o alle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
c) disposizioni di legge speciali e con pareri vincolanti, ovvero con decisioni degli organi interessati ai sensi di disposizioni di legge speciali o della presente legge, compreso il parere vincolante dell’autorità competente, o con esito di risoluzione di controversie.
(2) L’ autorità edilizia deve verificare ulteriormente in particolare se
a) la documentazione è completa, chiara e se i requisiti generali per la costruzione sono adeguatamente affrontati,
b) sia assicurato l’accesso al cantiere, la tempestiva realizzazione delle attrezzature tecniche o di altro tipo necessarie al corretto utilizzo della costruzione richiesta da un’apposita normativa di legge.
(3) L’ autorità edilizia verificherà anche gli effetti dell’uso futuro dell’edificio.
§ 94y
(1) L’ autorità edilizia rilascia un permesso congiunto entro 90 giorni dal giorno dell’inizio del procedimento; in casi particolarmente complessi, soprattutto nel caso di un complesso di edifici, l’autorità edile decide entro un massimo di 120 giorni.
(2)In un permesso congiunto, l’autorità edile approva il piano di costruzione, definisce il terreno per la sua attuazione o stabilisce le condizioni per la divisione o il consolidamento del terreno e stabilisce le condizioni per l’ubicazione e l’esecuzione della costruzione e, se necessario, per la sua uso. Nel caso di un insieme di edifici, vengono stabilite condizioni comuni o specifiche per l’ubicazione e il permesso di costruzione degli edifici principali e accessori nell’insieme di edifici. Le condizioni assicurano la protezione dell’interesse pubblico e stabiliscono in particolare il collegamento ad altre costruzioni e attrezzature condizionate, il rispetto dei requisiti generali di costruzione o delle norme tecniche. Se necessario, determina quali fasi di costruzione il costruttore gli comunica per effettuare i sopralluoghi della costruzione. Se richiesto dalla valutazione dell’interesse pubblico durante l’esecuzione della costruzione, durante le ispezioni della costruzione o durante l’approvazione, può salvare l’elaborazione della documentazione per l’esecuzione della costruzione. Nel caso di costruzioni temporanee, fissa un termine per la rimozione della costruzione. Le disposizioni della Sezione 115 (2) si applicano mutatis mutandis. Nella giustificazione del permesso congiunto, l’autorità edile valuterà i commenti del pubblico. La giustificazione comprende anche informazioni sulle condizioni incorporate e la giustificazione di un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale; Le osservazioni del pubblico e delle parti interessate che non sono state risolte nella motivazione di una valutazione dell’impatto ambientale vincolante devono essere valutate separatamente nella motivazione dell’autorizzazione congiunta. La giustificazione deve includere anche informazioni sulle condizioni incorporate e la giustificazione di un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale; Le osservazioni del pubblico e delle parti interessate che non sono state risolte nella motivazione di una valutazione dell’impatto ambientale vincolante devono essere valutate separatamente nella motivazione dell’autorizzazione congiunta. La giustificazione deve includere anche informazioni sulle condizioni incorporate e la giustificazione di un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale; Le osservazioni del pubblico e delle parti interessate che non sono state risolte nella motivazione di una valutazione dell’impatto ambientale vincolante devono essere valutate separatamente nella motivazione dell’autorizzazione congiunta.
(3) Nel caso in cui, a causa di un impatto negativo significativo del progetto di costruzione in materia di protezione o integrità di un sito di importanza europea o area ornitologica, sono state imposte misure compensative al costruttore ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio , l’autorità edile deve stabilire esecutiva il giorno del rilascio della dichiarazione dell’autorità di protezione della natura sulla conferma della fornitura di misure compensative; il periodo di validità dell’autorizzazione congiunta non decorre durante il periodo di sospensione dell’esecutività. Il rinvio dell’esecutività del permesso congiunto non si applica alla possibilità di ottenere i diritti necessari per l’attuazione del piano di costruzione, compreso l’esproprio secondo il permesso congiunto valido.
(4) Se il piano di costruzione non è conforme ai requisiti specificati nella Sezione 94p o se gli interessi protetti dalla presente legge o da disposizioni legali speciali potrebbero essere messi in pericolo dall’attuazione del piano di costruzione, l’autorità edile respingerà la domanda.
(5) Il permesso congiunto deve essere consegnato in conformità con la Sezione 94u (2).
(6) Dopo la data di entrata in vigore del permesso congiunto, l’autorità edile deve inviare una copia della sua copia scritta fornita con una clausola di forza legale e una copia della documentazione verificata per il rilascio di un permesso congiunto al costruttore, proprietario del edificio, a meno che non sia un costruttore in un insieme di edifici, e all’autorità edilizia generale, se non è un insieme di edifici. Inoltre invia al costruttore un’etichetta contenente i dati identificativi del progetto di costruzione consentito.
(7) Se il Ministero rileva che il contenuto del permesso congiunto rilasciato dall’autorità edilizia di cui al § 15 par. da b) ad) o al § 16 comma 2 lett. d) è in conflitto con il contenuto di un parere vincolante emesso ai sensi della Sezione 96b, ha il diritto di intentare un’azione contro il permesso congiunto entro 6 mesi dalla data della sua forza legale in un tribunale amministrativo 72 ) .
(8) Il contenuto dell’autorizzazione congiunta sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 94z
(1) Il permesso congiunto è valido per 2 anni dalla data di entrata in vigore, a meno che l’autorità edilizia non stabilisca un periodo più lungo in casi giustificati, ma non superiore a 5 anni. Il permesso congiunto scade se la costruzione non è iniziata durante la sua validità. Il permesso congiunto scade anche il giorno in cui l’autorità edile riceve una notifica dal costruttore che sta abbandonando l’attuazione del suo piano di costruzione; questo non si applica se la costruzione è già iniziata.
(2) Il periodo di validità del permesso congiunto può essere prorogato dall’autorità edilizia su richiesta motivata del costruttore presentata prima della sua scadenza. La presentazione della domanda chiude il periodo di validità del permesso congiunto.
§ 95
Gestione del territorio semplificata
(1) L’ autorità edile decide sull’ubicazione dell’edificio, sul cambio di destinazione del suolo, sul cambiamento dell’influenza dell’uso dell’edificio sul territorio e sulla divisione o consolidamento del terreno nella procedura territoriale semplificata , Se
a) il progetto è in un centro abitato o in un’area edificabile,
b) non è un progetto per il quale è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti della realizzazione del progetto sull’ambiente,
c) la domanda è motivata da pareri o decisioni vincolanti delle autorità interessate,
d) la domanda è motivata dal consenso dei partecipanti al procedimento che hanno la proprietà o altri diritti materiali su terreni o edifici su di essi, che sono oggetto di procedimenti territoriali o la cui proprietà o altro diritto materiale su edifici vicini o terreni vicini e gli edifici su di essi possono essere l’ubicazione del progetto di costruzione direttamente interessato; il consenso alla proposta di piano deve essere indicato sul disegno della situazione.
(2) I procedimenti territoriali semplificati non possono essere combinati con i procedimenti di costruzione.
(3)Se la domanda non ha i requisiti prescritti o presenta altri difetti, l’autorità edile assiste il richiedente nell’eliminare le carenze sul posto o lo invita ad eliminarle, concedendogli un ragionevole periodo di tempo e informandolo delle conseguenze di non correggere le carenze entro questo periodo. Se la domanda non soddisfa le condizioni per una procedura di zonizzazione semplificata, l’autorità edilizia decide con delibera sull’attuazione della procedura di zonizzazione; tale deliberazione è notificata al solo richiedente e non è impugnabile. La forza giuridica della risoluzione avvia procedimenti territoriali. La domanda di decisione in una procedura di zonizzazione semplificata è ulteriormente discussa in una procedura di zonizzazione ai sensi delle Sezioni da 87 a 92. Se la domanda soddisfa le condizioni per una procedura di zonizzazione semplificata, l’autorità edile valuta l’intenzione del richiedente ai sensi della Sezione 90, prepara un progetto di dichiarazione della decisione; 15 giorni;
(4) Il richiedente deve garantire che le informazioni sul progetto di dichiarazione della decisione siano pubblicate immediatamente dopo che il richiedente le riceve nel luogo ivi specificato dall’autorità edile, per un periodo di 15 giorni. L’informativa contiene dati sul richiedente e sull’oggetto del procedimento territoriale. Parte delle informazioni è una rappresentazione grafica della pianta, o un altro sfondo da cui è possibile dedurre la forma architettonica o urbana della pianta e il suo impatto sull’ambiente. Se il richiedente non pubblica le informazioni, l’autorità edile ripete l’affissione del progetto di dichiarazione di decisione all’albo ufficiale ai sensi del paragrafo 3, o decide con delibera sull’attuazione della procedura di zonizzazione Salvo prova contraria, si considera che il richiedente abbia adempiuto all’obbligo di pubblicare le informazioni.
(5) Le obiezioni dei partecipanti al progetto di parere sulla decisione possono essere presentate per iscritto entro 15 giorni dalla data di affissione del progetto di parere all’albo ufficiale. Le obiezioni delle parti di cui al paragrafo 1, lettera a) d) non saranno presi in considerazione a meno che la base del loro consenso non sia cambiata. Le istituzioni interessate possono, al più tardi entro lo stesso termine, opporsi al progetto di dispositivo della decisione, a condizione che non contenga le condizioni applicate nel loro parere vincolante o se il piano è proposto in contrasto con la loro decisione. A seguito della presentazione di una riserva o di un’obiezione, l’autorità edilizia procederà in modo simile ai sensi del paragrafo 3. Se entro il termine non sono state sollevate riserve o obiezioni, la decisione si considera emessa, nessun ulteriore ricorso e il giorno successivo alla scadenza del termine per le opposizioni.
(6) Dopo la data di entrata in vigore della decisione di zonizzazione, l’autorità edilizia deve consegnare al richiedente una copia della copia scritta della decisione di zonizzazione completa, compresa la giustificazione, fornita con una clausola di valore legale insieme a un grafico verificato appendice una copia della copia scritta della decisione di zonizzazione fornita con una clausola di forza legale deve essere consegnata anche al comune, se non è un’autorità edile, e nel caso di una costruzione ai sensi del § 15 o 16, anche all’edificio autorità competente per consentire la costruzione.
(7) Il contenuto della domanda di emissione di una decisione territoriale nella procedura territoriale semplificata e dei suoi allegati e il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 4 sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 96
Accordo territoriale
(1) Invece di una decisione di zonizzazione, l’autorità edile deve rilasciare un consenso di zonizzazione se il progetto è in un’area edificabile o in un’area edificabile, le condizioni nell’area non cambiano in modo significativo e il progetto non richiede nuovi requisiti per i trasporti pubblici e le infrastrutture tecniche. Il consenso territoriale non può essere rilasciato nel caso di progetti per i quali è richiesto un parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale dell’attuazione del progetto ai sensi della legge sulla valutazione di impatto ambientale 11 ) .
(2) Il consenso territoriale è sufficiente nei casi
a) piani di costruzione specificati al § 103,
b) costruzioni notificate, loro modifiche e attrezzature,
c) modifiche agli edifici,
d) cambiamenti nel tipo di terreno e nell’uso del terreno con una superficie superiore a 300 m 2 , ma non superiore a 1000 m 2 ,
e) edifici situati in spazi chiusi delimitati da edifici esistenti, a condizione che corrispondano alla loro destinazione, la planimetria esterna e la disposizione in altezza dello spazio non cambiano,
f) paesaggistica fino ad un’altezza di 1,5 mo profondità con una superficie di oltre 300 m 2 , ma non più di 1000 m 2 su un terreno che non confina con strade pubbliche o spazi pubblici 1 ) , se non ci sono rifiuti gestione,
g) aree di parcheggio, manipolazione, vendita, stoccaggio o esposizione di dimensioni superiori a 300 m 2 ma non superiori a 1000 m 2 , che non sono utilizzate per lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze infiammabili o che possono provocare inquinamento ambientale.
(3) La notifica del piano deve contenere, oltre ai requisiti generali, i dati sul piano richiesto e i dati di identificazione del terreno e degli edifici interessati. Il notificante deve allegare alla notifica
a) consenso all’ubicazione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
b) consenso di pareri vincolanti, o consenso delle decisioni degli organi interessati ai sensi di disposizioni legali speciali o della presente legge, o decisioni ai sensi della sezione 169, paragrafi 3 e 4, o se la procedura non è conforme alla sezione 96b, paragrafo 2,
c) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
d) i consensi di persone la cui proprietà o altro diritto reale su edifici vicini o su terreni o edifici vicini su di essi può essere direttamente influenzato dall’ubicazione del progetto di costruzione; l’approvazione del progetto proposto deve essere indicata sul disegno della situazione; il consenso non è richiesto nel caso di piani di costruzione di cui al § 103, se non si trovano a una distanza dai confini comuni del terreno inferiore a 2 m,
e) una semplice descrizione tecnica del progetto con i relativi disegni.
(4)Se la notifica del piano è completa e se il piano è conforme ai requisiti specificati nel § 90, l’autorità edile deve rilasciare un consenso di zonizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica. La notifica del piano non è discussa nel procedimento territoriale ex art. 87. Sugli addebiti dei soggetti ex comma 3 lett. d) non è deciso. Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano al rilascio di un’autorizzazione territoriale. L’autorizzazione alla zonizzazione contiene dati identificativi del notificante, una descrizione del progetto, dati identificativi del terreno o dell’edificio su cui verrà realizzato il progetto. Le disposizioni della Sezione 92 (1) si applicano mutatis mutandis. Il consenso territoriale ha effetto giuridico il giorno della consegna al notificatore. Il consenso territoriale può essere rivisto in una procedura di revisione, che può essere avviata entro 1 anno dalla data in cui il consenso territoriale ha avuto effetto giuridico. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere presa dopo 15 mesi dalla data quando il consenso territoriale ha preso effetto legale. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione. Il consenso territoriale viene consegnato al notificante insieme ad un disegno di situazione verificato; deve inoltre essere consegnato al proprietario del terreno o del fabbricato, se non è il notificante, alle persone di cui al capoverso 3 lettera d) alle autorità interessate, e nel caso di una costruzione ai sensi della sezione 15 o 16, anche all’autorità edile competente ad autorizzare la costruzione.
(5)Se la notifica non ha i requisiti prescritti o presenta altri difetti, l’autorità edile assiste il notificante nell’eliminare le carenze sul posto o lo invita ad eliminarle, concedendogli un ragionevole periodo di tempo e informandolo delle conseguenze di non correggere le carenze entro questo periodo. Se l’autorità edilizia conclude che la notifica o il piano non soddisfa le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione alla suddivisione in zone, o i diritti di persone diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a), possono essere direttamente pregiudicati. d), salvo accordo di tali soggetti, decide con delibera sull’attuazione dei procedimenti territoriali; tale risoluzione è notificata solo al notificatore e non può essere oggetto di ricorso. La notifica del progetto è considerata come una domanda per l’emissione di una decisione di zonizzazione e, se necessario per la valutazione del progetto, l’autorità edile invita il richiedente a integrare la domanda con dati e documenti adeguati alla natura del progetto. progetto, compresa la documentazione, che deve essere per le costruzioni ai sensi del comma 2 lett. e) e nel caso di costruzioni notificate ai sensi del § 104 par.1 lett. da a) ad e) predisposto dal progettista nell’ambito della documentazione per la richiesta di emissione del provvedimento di zonizzazione. La forza giuridica della risoluzione avvia procedimenti territoriali.
(6) Se l’autorità edile ritiene che la costruzione per la quale è sufficiente il consenso alla zonizzazione sia stata avviata senza tale consenso, rinvierà la notifica del piano e procederà in conformità con la Sezione 129, paragrafi 2 e 3. La risoluzione di rinvio dovrà essere registrato nel file. L’autorità edilizia notifica al notificante il rinvio.
(7) Se il consenso di zonizzazione viene revocato dopo il permesso di costruzione, il consenso di zonizzazione o la decisione di zonizzazione non sarà più emesso.
(8) Il consenso territoriale è valido per 2 anni dalla data del suo rilascio. Il periodo di validità del consenso territoriale non può essere prorogato.
(9) Il consenso territoriale non scade,
a) se, sulla base di una domanda presentata durante la sua validità, è stato emesso un permesso di costruzione definitivo o altra decisione simile ai sensi della presente legge o di disposizioni legali speciali, o se durante la sua validità è stato dato il consenso legale all’attuazione del progetto di costruzione annunciato,
b) se, durante il periodo di validità, è iniziato l’uso del territorio per lo scopo specificato nei casi in cui non viene emessa una decisione di autorizzazione o altro atto,
c) se, sulla base della notifica del piano di costruzione valutato dall’ispettore autorizzato presentata durante il periodo di validità, è sorto il diritto di attuare il piano di costruzione, o
d) se, sulla base di una bozza di contratto pubblico che sostituisce un permesso di costruzione presentato durante il suo periodo di validità, il presente contratto pubblico è stato concluso ed il presente contratto pubblico è entrato in vigore.
(10) L’ autorizzazione territoriale cesserà di essere valida il giorno in cui l’autorità edile riceve la notifica dal notificante che ha abbandonato il progetto a cui si riferisce l’autorizzazione territoriale; ciò non si applica se l’attuazione del piano è già iniziata. Il consenso territoriale può essere modificato sulla base di una notifica autorizzata dal consenso territoriale o dalla decisione territoriale alle condizioni del § 94 par.1 e modificato o revocato alle condizioni del § 94 par.3.
(11) Il contenuto della notifica del progetto e dei suoi allegati e il contenuto dell’autorizzazione territoriale e dei suoi allegati saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 96a
Consenso territoriale congiunto e consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato
(1) Per le costruzioni di competenza dell’autorità generale per l’edilizia, le costruzioni definite nel § 15 paragrafo 1 lett. da b) ad), costruzioni definite al § 16 comma 2 lett. d) può essere rilasciato un consenso territoriale congiunto e consenso alla realizzazione del progetto di costruzione annunciato (di seguito denominato “consenso congiunto”), con il quale la costruzione è localizzata e consentita. L’autorità edile competente a rilasciare un’autorizzazione congiunta è competente per consentire la costruzione ai sensi del § 13 par.1, § 15 par. da b) ad) oppure § 16 par.2 lett. d).
(2) Se il costruttore presenta una notifica di intenti ai sensi del § 96 e una notifica di intenti di costruzione ai sensi del § 105 (di seguito denominata “notifica congiunta di intenti”), l’autorità edile emetterà un consenso congiunto, a condizione che il sono soddisfatti i requisiti e le condizioni dei § 96 e 105. il costruttore deve allegare i documenti ai sensi del § 96 paragrafo 3 lett. da a) ad e) e la documentazione secondo la natura del piano di cui al § 105 paragrafi da 2 a 6.
(3) Nel valutare la notifica di un piano e l’annuncio di un piano di costruzione, l’autorità edile procederà in conformità con la sezione 96, paragrafo 4, tenendo conto della sezione 106.
(4) Il costruttore può eseguire il piano di costruzione annunciato ai sensi della Sezione 104, paragrafi 1 e 2 sulla base di un consenso congiunto. Il consenso congiunto viene consegnato al costruttore, al proprietario del terreno o dell’edificio, se non è il costruttore, alle autorità interessate e alle persone di cui al § 96 par. d) e nel § 105 comma 1 lett. f), ad eccezione degli edifici sotto la giurisdizione di un’autorità edile militare o di altro tipo. Il consenso congiunto viene consegnato al costruttore e al proprietario del terreno o dell’edificio, se non è il costruttore, insieme alla documentazione verificata o documentazione di progetto e al costruttore insieme a un’etichetta contenente i dati identificativi del piano di costruzione notificato.
(5) Se la notifica congiunta del piano non ha i requisiti prescritti o soffre di altri difetti, l’autorità edile assisterà il costruttore nell’eliminare le carenze in loco o lo inviterà ad eliminarle, dargli un periodo ragionevole e istruirlo sulle conseguenze della mancata correzione delle carenze entro questo periodo. Se l’autorità edile conclude che la notifica congiunta del piano non soddisfa le condizioni per il rilascio di un consenso di zonizzazione o consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato, o ai diritti di persone diverse da quelle elencate al § 96 par. d) e al § 105 comma 2 lett. f), decide con delibera sull’attuazione di procedimenti comuni territoriali e edilizi. La forza giuridica della risoluzione avvia procedimenti comuni territoriali e di costruzione. Una notifica congiunta di un progetto è considerata una domanda di autorizzazione congiunta.
(6) Il consenso congiunto avrà effetto legale il giorno della consegna al costruttore. È valido per 2 anni dalla data di emissione. Tuttavia, non scade se il piano di costruzione annunciato è iniziato in questo momento. La validità del consenso congiunto non può essere prorogata.
(7) Il contenuto della notifica congiunta del progetto, i suoi allegati e il contenuto dell’autorizzazione congiunta saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 96b
Parere vincolante dell’autorità di pianificazione del territorio
(1) Se l’emissione di una decisione o altro atto ai sensi della Parte Terza, Titolo III, Parti 4 e 5, § 126, 127, 129 par.2 e 3 o ai sensi di un atto speciale dipende dalla valutazione del cambiamento in il territorio da esso causato, parere vincolante dell’autorità di pianificazione del territorio. Non è emesso un parere vincolante dell’autorità di pianificazione del territorio
a) le intenzioni specificate nel § 79 para 2,
b) le intenzioni specificate nella Sezione 80, Paragrafo 3,
c) intenzioni specificate nel § 103 par.1 let. da c) ad e), che non invadono il territorio non sviluppato,
d) divisione e consolidamento di terreni in territorio sottosviluppato, se non si tratta di miglioramento fondiario33),
e) pozzi per l’approvvigionamento idrico individuale,
f) edifici o attrezzature su terreni edificabili edificati di case familiari relative ad alloggi o alloggi condizionali e paesaggistici necessari per l’uso corretto e sicuro di questi lotti, edifici e attrezzature su di essi,
g) fabbricati per attività commerciali fino a 25 m 2 di superficie edificata e fino a 5 m di altezza con un piano fuori terra, seminterrato fino a 3 m di profondità su terreni edificabili edificati di case bifamiliari,
h) edifici o strutture su lotti edificabili edificati di edifici per attività ricreative familiari legate alla ricreazione familiare o al condizionamento e all’abbellimento del paesaggio necessari per l’uso corretto e sicuro di questi lotti, edifici e attrezzature su di essi.
(2) Se l’autorità di pianificazione del territorio è anche l’autorità di pianificazione del territorio competente a emettere un parere vincolante, l’autorità di costruzione deve ottenere il parere vincolante dell’autorità di pianificazione del territorio, a meno che tale parere vincolante non faccia parte di un parere vincolante coordinato.
(3) Nel parere vincolante, l’autorità di pianificazione del territorio determina se il piano è ammissibile dal punto di vista della conformità con la politica di sviluppo spaziale e la documentazione di pianificazione del territorio e dal punto di vista dell’applicazione degli obiettivi e dei compiti di pianificazione del territorio o no. Se ritiene ammissibile il progetto, può stabilire le condizioni per la sua attuazione.
(4) L’emissione di un parere vincolante non è un ostacolo all’emissione di un parere vincolante su un altro progetto nel territorio dato.
(5) Un parere vincolante è valido per 2 anni dalla data di emissione, a meno che l’autorità di pianificazione del territorio non preveda un periodo più lungo in casi giustificati, ma non superiore a 3 anni.
(6) La validità di un parere vincolante non può essere prorogata se le condizioni nel territorio sono cambiate.
(7) Un parere vincolante non decade,
a) se, sulla base di una domanda presentata durante la sua validità, una decisione di zonizzazione, permesso congiunto o altra decisione simile è stata emessa ai sensi di un’altra legge e questa decisione è entrata in vigore legale,
(b) se un appalto pubblico è stato concluso sulla base di una bozza di contratto pubblico che sostituisce la decisione di zonizzazione o il permesso comune presentato durante il suo periodo di validità e tale contratto pubblico è entrato in vigore, o
c) se il consenso territoriale o il consenso territoriale congiunto o il consenso alla realizzazione del progetto di costruzione annunciato rilasciato per la notifica del progetto di costruzione effettuato durante il periodo di validità del parere vincolante ha acquisito effetti giuridici.
Parte 6
Misure territoriali sulla chiusura degli edifici e misure territoriali sulla bonifica dei terreni
§ 97
(1) Una misura territoriale sulla chiusura degli edifici, emessa come misura di natura generale ai sensi del codice di procedura amministrativa, limita o vieta nella misura necessaria l’attività di costruzione nell’area delimitata se può rendere più difficile o impossibile l’uso futuro secondo alla documentazione di pianificazione del territorio preparata; alla sua acquisizione o all’acquisizione del suo cambiamento, o secondo altra decisione o misura nel territorio che regola l’uso del territorio. Misure territoriali sulla chiusura degli edifici possono essere emanate anche nei casi in cui la decisione sulle obiezioni è revocata o modificata o viene revocata una misura di carattere generale sul rilascio della documentazione di pianificazione del territorio, o parte di essa. Le misure territoriali sulla chiusura degli edifici non possono limitare o vietare i lavori di manutenzione.
(2) Le misure territoriali per la bonifica del terreno, emesse come misura di natura generale ai sensi del codice di procedura amministrativa, devono essere emanate in un’area colpita da una calamità naturale o da un incidente grave, a seguito della quale un’interferenza sostanziale con il terreno si è verificato l’uso, disastri naturali o incidenti e per l’ulteriore utilizzo del suolo. Vengono inoltre emanate misure di bonifica territoriale per le aree edificate in cui sono presenti edifici difettosi, per motivi di igiene, sicurezza, incendio, esercizio e tutela ambientale, per i quali è interesse pubblico disporre l’eliminazione dei vizi e delle alterazioni e ordinare misure di bonifica del territorio.
§ 98
(1) Le misure territoriali sulla chiusura degli edifici o le misure territoriali sulla bonifica dei terreni saranno emanate dal consiglio comunale di competenza delegata. Qualora un provvedimento territoriale di chiusura edilizia o un provvedimento territoriale di bonifica riguardi il territorio di più comuni o in caso di inattività della giunta comunale competente, possono essere emanati dalla giunta regionale di sua competenza delegata.
(2) Una proposta di misura territoriale sulla chiusura degli edifici o una misura territoriale sulla bonifica dei terreni deve essere discussa per iscritto con le autorità competenti, che possono applicare i loro pareri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta. I pareri successivi vengono ignorati. Una proposta di misura territoriale sulla chiusura degli edifici o una misura territoriale sulla bonifica dei terreni deve essere concordata con le autorità interessate, che hanno presentato i loro pareri.
(3) Le obiezioni al progetto di misura di zonizzazione sul divieto di costruzione o le misure di zonizzazione per ricostruire il territorio possono presentare, oltre alle persone di cui al § 172 paragrafo 5 del codice amministrativo, membri del pubblico e persone come previsto dalla legislazione speciale 12 ) .
§ 99
(1) Le misure territoriali sulla chiusura degli edifici devono stabilire la limitazione o il divieto delle attività di costruzione nella zona interessata definita e la durata della chiusura degli edifici o le condizioni per la concessione delle esenzioni. Una parte della misura territoriale sulla chiusura degli edifici è un’appendice grafica in scala di una mappa catastale con l’indicazione dell’area interessata.
(2) I requisiti del contenuto della misura territoriale sulla chiusura degli edifici, compreso l’allegato grafico, saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(3) Il consiglio competente può, su richiesta, concedere un’esenzione dalla restrizione o dal divieto di attività di costruzione ai sensi di una misura territoriale sulla chiusura degli edifici, se la concessione dell’esenzione non mette in pericolo lo scopo previsto. Una decisione di eccezione non può essere impugnata.
§ 100
(1) Le misure territoriali per la bonifica dei terreni sono emanate sulla base di un’indagine dell’area interessata e della valutazione delle condizioni degli edifici e dei terreni in termini di pericolo per la vita o la salute delle persone o in termini di requisiti di utilizzo del suolo a seguito di disastro naturale o incidente.
(2) Le misure territoriali per la bonifica del territorio determineranno le condizioni tecniche territoriali e costruttive per eliminare gli impatti di un disastro naturale o di un incidente o di difetti nel territorio e determineranno le condizioni per il futuro utilizzo dell’area interessata definita; contiene un elenco di edifici, compresa un’indicazione del terreno che deve essere rimosso o messo in sicurezza a causa di una minaccia per la vita o la salute delle persone o per una minaccia di danni materiali significativi. Una parte della misura territoriale di bonifica è un’appendice grafica in scala di una mappa catastale con l’indicazione dell’area interessata.
(3) I requisiti del contenuto della misura territoriale per la bonifica del territorio, compreso l’allegato grafico, saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(4) Il giorno dell’entrata in vigore di una misura territoriale sulla bonifica del territorio, la documentazione di pianificazione del territorio rilasciata cesserà di essere efficace nel territorio interessato fino al rilascio della sua modifica o al rilascio di una nuova documentazione di pianificazione del territorio. La misura territoriale per la bonifica del territorio cesserà di essere efficace il giorno del rilascio della nuova documentazione di assetto territoriale o della sua modifica per il territorio interessato.
Parte 7
Adeguamento delle relazioni nel territorio
§ 101
Prelazione
(1) Il comune o la regione o lo stato (di seguito denominato “persona avente diritto”) ha diritto di prelazione sul terreno designato dal piano di zonizzazione o dal piano normativo per un edificio di pubblica utilità o spazio pubblico e per l’edificio su questo terreno (di seguito denominato “persona autorizzata”) nella misura definita dalla presente documentazione di pianificazione della zonizzazione; ciò non si applica se l’istituzione di un privilegio è sufficiente per una costruzione di pubblica utilità. Il diritto di prelazione è definito nel piano di zonizzazione o piano regolatore dalla designazione di immobili ai sensi di un’apposita normativa di legge 37 )e determinando l’avente diritto, nel caso dello Stato anche determinando l’unità organizzativa o l’ente contributivo o l’impresa statale interessata. La parte di testo del piano di zonizzazione o del piano regolatore contenente la definizione o la modifica della definizione del diritto di prelazione deve essere immediatamente inviata dal comune o dalla regione all’avente diritto e ai soggetti i cui beni immobili sono gravato dal diritto di prelazione. Il titolare del diritto di prelazione presenta immediatamente una proposta per l’iscrizione del diritto di prelazione nel catasto immobiliare. Il diritto di prelazione ai sensi della presente legge sorge all’entrata in vigore di un piano di zonizzazione o di un piano normativo e ha gli effetti di un diritto reale. Il proprietario di terreni o edifici per i quali è sorto un diritto di prelazione ai sensi della presente legge (di seguito denominato “proprietario obbligatorio”),
(2) Con il diritto di prelazione dello Stato
a) l’unità organizzativa dello Stato o la relativa organizzazione sovvenzionata dallo Stato è competente a gestire in conformità con una normativa legale speciale 38 ) , o
b) ha il diritto di gestire un’impresa di proprietà statale in conformità con una disposizione di legge speciale 61 ) ,
che è definito nel piano di zonizzazione o nel piano normativo.
(3) Se il diritto di prelazione è definito ai sensi del paragrafo 1 per una parte del terreno, l’oggetto dell’offerta è la parte rilevante del terreno. La pianta geometrica e la comunicazione dell’autorità edile di non avere riserve sulla proposta di divisione del terreno presentata, o sull’emissione della decisione sulla divisione del terreno, devono essere garantite e le relative spese sono a carico di la persona autorizzata. In tal caso, il periodo di cui al paragrafo 6 è sospeso per la durata della procedura territoriale. La persona autorizzata informerà il proprietario responsabile di questo fatto.
(4) Il prezzo di acquisto di terreni o fabbricati sarà determinato da una perizia per l’importo del prezzo usuale ai sensi di un regolamento legale speciale 62 ) fornito da una persona autorizzata; se l’avente diritto è lo Stato, per la determinazione del prezzo non si applica la restrizione ai sensi di un’apposita norma di legge 63 ) . In caso di valutazione al prezzo usuale, lo stesso o simile bene in caso di terreno non edificato è considerato terreno destinato allo stesso scopo d’uso degli edifici di pubblica utilità o degli spazi pubblici di cui al paragrafo 1. Se il prezzo usuale è inferiore al prezzo determinato in base ad un’apposita norma di legge, il prezzo di acquisto sarà determinato per l’importo del prezzo riscontrato.
(5) In caso di trasferimento intenzionale a titolo oneroso, il proprietario obbligato è tenuto a notificare per iscritto tale intenzione alla persona avente diritto, chiedendo se la persona avente diritto eserciterà il diritto di prelazione ai sensi della presente legge e a consentire l’ispezione dell’immobile ai fini della perizia. Se la persona avente diritto è lo Stato, il proprietario obbligato deve inviare la notifica all’unità organizzativa statale o all’organizzazione statale ai sensi del paragrafo 2 o all’Ufficio per la rappresentanza dello Stato in materia di proprietà, che provvede immediatamente alla notifica allo Stato interessato. unità organizzativa o organizzazione statale.
(6) L’avente diritto è tenuto a inviare la risposta per iscritto entro 3 mesi dal giorno in cui gli è stata consegnata la notifica. Se l’interessato è interessato all’esercizio del diritto di prelazione, è tenuto a definire l’oggetto dell’acquisto con i dati ai sensi di un’apposita norma di legge 37 ) , indicare il prezzo di acquisto e fissare un termine per la conclusione del contratto di acquisto, che non può essere inferiore a 30 giorni; contestualmente invia al proprietario obbligato una bozza di contratto di acquisto e una perizia redatta ai sensi del paragrafo 4. Se l’oggetto del diritto di prelazione fa parte del terreno, la bozza di contratto di acquisto deve includere anche piano predisposto ai sensi del paragrafo 3.
(7)Se il titolare obbligato non è d’accordo con la conclusione del contratto di acquisto per disaccordo con il prezzo di acquisto dichiarato dall’avente diritto nella sua replica e nella bozza di contratto di acquisto ai sensi del paragrafo 6, invia alla persona avente diritto la sua proposta di concludere un contratto di acquisto con sua proposta di contratto di acquisto entro il termine di cui al paragrafo 6. il prezzo, che deve essere determinato da una perizia redatta secondo le condizioni di cui al paragrafo 4; il perito titolare trasmette la perizia alla persona avente diritto unitamente alla proposta di conclusione del contratto di acquisto. Se il proprietario obbligato e la persona avente diritto non sono d’accordo sul prezzo di acquisto, la persona avente diritto deve presentare senza indebito ritardo una proposta per la determinazione del prezzo di acquisto al tribunale o inviare al proprietario obbligato una conferma della cessazione del diritto di prelazione ; in attesa della decisione del tribunale, il periodo di cui al paragrafo 8 è sospeso. La persona autorizzata informerà il proprietario responsabile di questo fatto.
(8) Se dalla risposta inviata ai sensi del paragrafo 6 risulta che l’avente diritto non è interessato all’esercizio del diritto di prelazione, ovvero se l’interessato non invia la risposta entro il termine specificato ai sensi del paragrafo 6 o se il contratto di acquisto non si perfeziona entro 6 mesi dalla consegna della bozza del contratto di compravendita titolare ai sensi del comma 7, decade il diritto di prelazione.
(9) La persona avente diritto è obbligata a rilasciare una conferma della cessazione del diritto di prelazione al proprietario obbligato senza indebito ritardo contemporaneamente a una risposta negativa o dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 6 e 7 ; se l’avente diritto non è il comune o la regione che ha rilasciato la documentazione di pianificazione del territorio che stabilisce il diritto di prelazione, l’avente diritto notifica la cessazione del diritto di prelazione contemporaneamente a tale comune o regione.
(10) La persona autorizzata è obbligata a pagare il prezzo di acquisto entro 2 mesi dalla data della decisione di consentire il trasferimento della proprietà del beneficiario in base a un contratto nel catasto; in caso contrario, il proprietario obbligato ha il diritto di recedere dal contratto.
(11) Se il proprietario obbligato non adempie all’obbligo di cui ai paragrafi 5 e 7, gli atti giuridici connessi al trasferimento del terreno o dell’edificio ai sensi del paragrafo 1 ad un’altra persona non sono validi.
(12) Si applicano le disposizioni del codice civile sul diritto di prelazione, a meno che la presente legge non disponga diversamente.
§ 102
Compensazione per cambiamento nel territorio
(1) Il proprietario di un terreno o edificio, i cui diritti sul terreno o edificio sono stati limitati da una misura territoriale sulla chiusura dell’edificio e ha quindi causato danni alla proprietà, ha diritto al risarcimento.
(2) Il proprietario del terreno che ha subito danni alla proprietà dimostrabili a seguito dell’annullamento della designazione del terreno da fermare sulla base di una modifica del piano di zonizzazione o dell’emissione di un nuovo piano di zonizzazione ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la costruzione preparazione in relazione alla riduzione del valore del terreno utilizzato per garantire la responsabilità. Questo risarcimento spetta anche al proprietario del terreno oa una persona che aveva il diritto di esercitare i diritti da esso derivanti ai sensi della Sezione 94 (3) prima della modifica o della revoca del piano di regolamentazione o prima della modifica o della revoca della decisione di zonizzazione, zonizzazione consenso o appalto pubblico “), Se la suddetta modifica o cancellazione ha annullato la designazione per la cessazione e ha causato danni alla proprietà dimostrabili.
(3) Il risarcimento non appartiene al proprietario o al beneficiario se la suddetta cancellazione è avvenuta sulla base della sua proposta o dopo 5 anni dall’entrata in vigore del piano di zonizzazione o della sua modifica, o del piano normativo o della sua modifica, che ha consentito la cessazione della terra. Le disposizioni sulla scadenza del periodo di 5 anni non si applicano se entro tale periodo
a) la decisione sull’ubicazione della costruzione o il consenso alla zonizzazione per la costruzione per la quale la cessazione è stata determinata dalla suddetta documentazione urbanistica è entrata in vigore e questa decisione o consenso è valido, o
(b) un contratto pubblico che sostituisce la decisione di zonizzazione è stato concluso prima della scadenza del periodo di 5 anni e questo contratto pubblico è efficace.
(4) Se la decisione sui cambiamenti nel territorio è stata condizionata dall’emissione di un piano normativo su iniziativa o preparazione di uno studio spaziale e questo piano normativo non ha avuto effetto o questo studio non è stato iscritto nel registro delle attività di pianificazione del territorio entro 4 anni dal rilascio della documentazione relativa alla pianificazione del territorio, i termini di cui al paragrafo 3 sono prorogati di un periodo entro il quale è stato superato il limite di 4 anni.
(5) L’obbligo di fornire un risarcimento per un cambiamento nel territorio sulla base di una richiesta scritta del proprietario contenente la prova del danno alla proprietà spetta al comune, alla regione o allo stato, le cui autorità hanno emesso misure territoriali sulla chiusura degli edifici, hanno emesso la pianificazione del territorio documentazione o il suo aggiornamento o modifica, o revocato la decisione di zonizzazione, il consenso territoriale o un contratto di diritto pubblico che sostituisce la decisione territoriale. Se non viene raggiunto un accordo sull’importo del risarcimento, il tribunale deciderà sull’importo.
(6)Se un Comune, una Regione o uno Stato versa un indennizzo per un cambiamento di territorio, ha il diritto di chiedere un risarcimento per il risarcimento all’ente in base alla cui richiesta contenuta nel parere o parere vincolante è stata assegnata la designazione del terreno da bloccare. annullato. Se il requisito che ha portato all’abolizione della edificabilità del terreno è stato applicato da un’autorità municipale o da un’autorità regionale e risulta chiaramente da una legge, regolamento o risoluzione di un governo, decreto o direttiva del Ministero, lo Stato è considerato un ente secondo la prima frase. In materia di risarcimento, i ministeri competenti e le altre autorità amministrative agiscono per conto dello Stato. Se il Comune o la Regione versa un risarcimento per un cambiamento di territorio, ha diritto a chiedere un risarcimento per risarcimento anche al richiedente per l’emissione del piano regolatore o della decisione di zonizzazione che ha motivato il risarcimento. Il comune o la regione è obbligato a richiedere il risarcimento entro 3 mesi dal pagamento del risarcimento. L’indennità per risarcimento deve essere versata entro 3 mesi dalla consegna della richiesta motivata del Comune o della Regione che ha pagato l’indennità.
(7)In caso di una successiva modifica del piano di zonizzazione, modifica o revoca del piano di regolamentazione o scadenza della decisione di zonizzazione ai sensi del § 93 paragrafo 5 e il terreno pertinente per il quale è stato pagato il risarcimento ritorna al regime originale consentendo la cessazione, il risarcimento pagato, è tenuto a restituire integralmente il risarcimento versato al prestatore di risarcimento entro 3 mesi dalla notifica dell’origine di tale obbligo. L’obbligo di restituzione del risarcimento scade dopo 5 anni dall’entrata in vigore della modifica del piano di zonizzazione, dalla modifica o dall’annullamento del piano regolatore o dalla scadenza della decisione di zonizzazione in base alla quale è sorta la compensazione. L’obbligo di restituzione del risarcimento decade anche nei casi in cui il soggetto cui è stato versato il risarcimento, in sede di discussione della bozza di documentazione di assetto del territorio, ha restituito il terreno in questione al regime originario consentendone l’edificabilità,
PARTE QUARTA
REGOLE DI COSTRUZIONE
TITOLO I
COSTRUZIONI, PAESAGGI, ATTREZZATURE E LAVORI DI MANUTENZIONE
Parte 1
Autorizzazioni e notifiche
§ 103
Lavori di costruzione, paesaggistica, attrezzature e manutenzione che non richiedono un permesso di costruzione o notifica
(1) I permessi di costruzione e le notifiche all’autorità di costruzione non sono richiesti
a) piani di costruzione di cui alla sezione 79 (2),
b) paesaggistica di cui al § 80 comma 3 lett. a) o miglioramenti fondiari di cui al § 80 par.3 let. E),
c) lavori di manutenzione, il cui svolgimento non può influire negativamente sulla salute delle persone, sulla sicurezza antincendio, sulla stabilità, sull’aspetto dell’edificio, sull’ambiente o sulla sicurezza d’uso e non sono lavori di manutenzione sull’edificio, che è un monumento culturale,
d) le modifiche edilizie, se non interferiscono con le strutture portanti dell’edificio, non modificano l’aspetto dell’edificio o il modo in cui l’edificio viene utilizzato, non richiedono valutazione di impatto ambientale 11 ) e la loro attuazione non può influire negativamente sicurezza antincendio dell’edificio e non si tratta di modifiche edilizie che sono monumento culturale,
(e) edifici e attrezzature, vale a dire:
1. edifici con un piano fuori terra fino a 25 m 2 di superficie edificata e fino a 5 m di altezza, senza interrato, se non contengono soggiorno o soggiorno, servizi igienici o riscaldamento, non servono per l’alloggio o l’allevamento animali, non servono per la produzione o lo stoccaggio di liquidi infiammabili o gas infiammabili e non è un deposito di rifiuti radioattivi contenente esclusivamente radionuclidi naturali o installazioni nucleari;
2. fabbricati per l’agricoltura fino a 60 m 2 di superficie edificata e fino a 5 m di altezza, senza interrato; fabbricati per l’agricoltura oltre 60 m 2 di superficie edificata o oltre 5 m di altezza fino a 300 m 2 di abitato e fino a 7 m di altezza, di cui un piano fuori terra, senza interrato, non necessitano di un permesso di costruzione o notifica all’autorità edilizia, a meno che non si tratti di edifici per la stabulazione o l’allevamento di animali o edifici agricoli che devono essere utilizzati per lo stoccaggio e il trattamento di sostanze infiammabili (ad esempio essiccatori, stoccaggio di liquidi infiammabili, stoccaggio di fertilizzanti chimici);
3. fabbricati per l’allevamento con un piano fuori terra con abitato fino a 16 m 2 e alto fino a 5 m, con interrato fino a 3 m di profondità;
4. linee di comunicazione aeree e sotterranee delle reti di comunicazione elettronica, loro antenne e tralicci, compresi i punti di supporto dei punti aerei o di demarcazione delle linee di comunicazione sotterranee, cabine telefoniche e linee di comunicazione di collegamento delle reti di comunicazione elettronica e delle relative apparecchiature di comunicazione, compresi i loro collegamenti elettrici, eccetto edifici;
5. sistema di distribuzione dell’energia elettrica 69 ) ad eccezione degli edifici;
6. sistema di distribuzione nell’industria del gas 69 ) ad eccezione degli edifici e delle condotte di produzione 69 ) ;
7. apparecchiature per la distribuzione del calore 69 ) ad eccezione degli edifici;
8. gestione delle reti di illuminazione pubblica, inclusi pali e sistemi tecnologici di controllo, sicurezza, informazione e telecomunicazione;
9. edifici e impianti per la produzione di energia con potenza installata complessiva fino a 20 kW, ad eccezione della realizzazione di un acquedotto;
10. collegamenti di approvvigionamento idrico, fognatura, energia e comunicazioni elettroniche, compreso il collegamento dell’edificio e delle apparecchiature di derivazione all’esterno dell’edificio o il collegamento di edifici che svolgono una funzione aggiuntiva rispetto all’edificio principale alle reti di distribuzione e alla rete fognaria dell’edificio principale;
11. Serbatoi per gas idrocarburi liquefatti fino a un volume totale di 5 m 3 destinati esclusivamente alla raccolta della fase gassosa;
12. serbatoi per acqua o altri liquidi non infiammabili fino a un volume di 50 m 3 e fino ad un’altezza di 3 m;
13. serbatoi d’acqua fino a 100 m 3 di capacità ad una distanza di almeno 50 m da edifici con abitazione o abitazione, a meno che non si tratti di opere idriche;
14. scherma;
15. materiale pubblicitario e informativo;
16. prodotti che svolgono la funzione di edificio, comprese le relative strutture di fondazione;
17. aree di parcheggio, movimentazione, vendita, stoccaggio o esposizione fino a 300 m 2 , non utilizzate per lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze infiammabili o che possono provocare inquinamento ambientale;
18. una piscina o una serra, comprese le relative attrezzature tecniche, su un terreno edificabile edificato di una casa familiare o un edificio per la ricreazione familiare;
19. pennoni per bandiere di altezza superiore a 8 m.
(2) La notifica o licenza edilizia richiede modifiche alle costruzioni di cui al paragrafo 1, la cui esecuzione comporterebbe il superamento dei parametri specificati.
§ 104
Costruzioni semplici, lavori paesaggistici e di manutenzione per i quali è sufficiente la notifica
(1) La notifica all’autorità edilizia è sufficiente per
a) fabbricati ad uso abitativo e ricreativo familiare con un piano interrato fino a 3 me massimo due piani fuori terra e un sottotetto,
b) strutture interrate fino a 300 m 2 di superficie totale edificata e profondità fino a 3 m, se non sono un acquedotto o una struttura ai sensi del § 16 par. d),
c) edifici fino a 300 m 2 di superficie edificata totale e altezza fino a 10 m, ad eccezione degli edifici residenziali, e padiglioni fino a 1000 m 2 di superficie edificata totale e altezza fino a 15 m, se questi edifici e padiglioni non hanno più di un piano fuori terra e temporanei per un periodo massimo di 3 anni; il periodo temporaneo non può essere prorogato,
d) fabbricati fino a 70 m 2 di superficie edificata totale e fino a 5 m di altezza con un piano fuori terra, seminterrato fino a una profondità massima di 3 m,
e) costruzioni pubblicitarie ai sensi del § 3 par.2,
f) costruzioni di aree di parcheggio, movimentazione, vendita, stoccaggio o esposizione con una superficie superiore a 300 m 2 ma non superiore a 1000 m 2 , che non sono utilizzate per lo stoccaggio o la manipolazione di sostanze infiammabili o che possono causare inquinamento,
g) costruzione di attrezzature da cantiere, non specificate al § 103 comma 1 lett. e) punto 1,
h) costruzioni di muri di sostegno fino ad un’altezza di 1 m, che confinano con strade o spazi pubblici accessibili al pubblico,
i) paesaggistica non elencata nel § 103 comma 1 lett. b),
j) lavori di manutenzione in cantiere non specificati al § 103 comma 1 lett. C),
k) modifiche edilizie per cambiamenti nell’uso di una parte di edificio, che non interferiscano con le strutture portanti dell’edificio, non ne mutino l’aspetto e non richiedano una valutazione di impatto ambientale 11 ) .
(2) La notifica è sufficiente per le modifiche alle costruzioni completate di cui al paragrafo 1, a condizione che la loro esecuzione non superi i parametri specificati.
(3) Le notifiche non richiedono costruzioni e giardini per i quali l’autorità edilizia lo ha determinato ai sensi della Sezione 78, Paragrafo 6.
(4) La notifica è esclusa per i progetti per i quali è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti dell’attuazione del progetto sull’ambiente.
Notifica
§ 105
(1) La notifica contiene dati identificativi sul costruttore, sul terreno, sul piano di costruzione notificato, sul suo ambito e scopo, metodo e tempo di esecuzione, informazioni su chi eseguirà il piano di costruzione, se deve essere utilizzato per la sua esecuzione, anche in caso di consenso del proprietario dell’immobile; nel caso di una costruzione temporanea, anche la sua durata e una proposta di modifica del terreno dopo la sua rimozione.
(2) Il costruttore deve allegare all’annuncio
a) consenso all’esecuzione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
b) una decisione di zonizzazione o un appalto pubblico è una decisione di zonizzazione sostitutiva o un consenso di zonizzazione, se la loro emissione è richiesta dalla presente legge e non è stata emessa dall’autorità edile competente per consentire la costruzione,
c) pareri vincolanti, o decisioni degli organi interessati o altri documenti ai sensi di disposizioni legali speciali o della presente legge, a meno che non sia emesso un parere congiunto vincolante ai sensi della sezione 4, paragrafo 7, o un’autorizzazione ai sensi della sezione 169, paragrafo 4,
d) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
e) documentazione di progetto o documentazione in duplice copia; se l’autorità municipale del comune il cui territorio è interessato dal progetto di costruzione non è un’autorità di costruzione, deve essere presentata in triplice copia, ad eccezione della costruzione di competenza di un’autorità militare o di altra autorità edile; se il costruttore non è il proprietario dell’edificio, viene allegata una copia aggiuntiva,
f) i consensi delle persone il cui diritto di proprietà o diritto corrispondente a servitù di edifici vicini o terreni o edifici vicini su di essi può essere direttamente influenzato dall’attuazione del progetto di costruzione; il consenso deve essere indicato sul disegno della situazione.
(3) Per l’annuncio di una costruzione ai sensi del § 104 par.1 let. da a) ad e) il costruttore deve allegare la documentazione di progetto, che contiene
a) una relazione di accompagnamento,
b) una relazione tecnica sintetica,
c) disegni della situazione,
d) documentazione degli edifici e delle attrezzature tecniche e tecnologiche,
e) la parte documentaria.
(4) Per l’annuncio della costruzione di aree di parcheggio, movimentazione, vendita, deposito o esposizione ai sensi del § 104 comma 1 lett. f) il costruttore allega la documentazione che contiene
a) un rapporto di accompagnamento con i dati di base sulla costruzione, con informazioni sul risultato di indagini e misurazioni, conformità con i requisiti generali di costruzione, conformità con i pareri vincolanti delle autorità e le decisioni sull’ubicazione della costruzione, se emesse, e il loro incorporazione nella documentazione,
b) soluzione tecnica della costruzione con una descrizione del suo progetto, resistenza meccanica e stabilità, dati sui materiali proposti e un elenco di documenti utilizzati, norme tecniche o regolamenti tecnici,
c) collegamento dell’edificio alle infrastrutture di trasporto e tecniche,
d) informazioni sull’impatto della costruzione sulla salute umana o animale o sull’ambiente, inclusa una proposta di misure per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi,
e) risolvere i requisiti per la sicurezza dell’edificio e il concetto di base di garantire la sicurezza durante l’uso dell’edificio,
f) la situazione della costruzione tracciata sulla base di una copia della mappa catastale,
g) la situazione della costruzione su una scala, solitamente 1: 500, che mostra lo stato attuale dell’area, la costruzione proposta, comprese le modifiche per le persone con mobilità ridotta e orientamento, collegamenti con l’ambiente, zone di protezione o sicurezza designate o pianure alluvionali, aree protette ed edifici esistenti, traffico e infrastrutture tecniche, sezioni trasversali esemplari in scala 1:50 o 1: 100 e sezioni caratteristiche in scala 1: 100 o 1: 200.
(5) Per la notifica di costruzioni di attrezzature da cantiere ai sensi del § 104 par.1 let. g) il costruttore allega la documentazione che contiene
a) un rapporto di accompagnamento con i dati di base sulla costruzione, con informazioni sul risultato di indagini e misurazioni, conformità con i requisiti generali di costruzione, conformità con i pareri vincolanti delle autorità e le decisioni sull’ubicazione della costruzione, se emesse, e il loro incorporazione nella documentazione,
b) collegamento dell’edificio alle infrastrutture di trasporto e tecniche,
c) informazioni sull’impatto della costruzione sulla salute umana o animale o sull’ambiente, inclusa una proposta di misure per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi,
d) risolvere i requisiti per la sicurezza dell’edificio e il concetto di base di garantire la sicurezza nell’uso dell’edificio,
e) la situazione della costruzione tracciata sulla base di una copia della mappa catastale,
f) la situazione della costruzione su una scala, solitamente 1: 500, disegnando la posizione della costruzione e segnando la distanza dai confini del terreno e degli edifici vicini su di essi, reti di infrastrutture tecniche sotterranee, compresa la progettazione dei collegamenti e la protezione designata o zone di sicurezza o pianure alluvionali,
g) una soluzione antincendio, il cui contenuto e ambito è definito da un’apposita norma di legge 64 ) ,
h) disegni costruttivi in scala adeguata.
(6) La notifica di costruzioni di muri di sostegno ai sensi del § 104 par. h) il costruttore allega la documentazione che contiene
a) un rapporto di accompagnamento con i dati di base sulla costruzione, con informazioni sul risultato di indagini e misurazioni, conformità con i requisiti generali di costruzione, conformità con i pareri vincolanti delle autorità e le decisioni sull’ubicazione della costruzione, se emesse, e il loro incorporazione nella documentazione,
b) la situazione della costruzione disegnata sulla base di una copia della mappa catastale indicante l’ubicazione della costruzione proposta, i confini con i lotti vicini, l’ubicazione delle costruzioni su di essi, una semplice descrizione tecnica della loro costruzione e costruzione o disegni di assieme che specificano la costruzione proposta.
(7) Per la notifica di abbellimento ai sensi del § 104 par.1 lett. (i) il costruttore allega la documentazione che contiene
a) un rapporto di accompagnamento con informazioni di base sul progetto, informazioni sui risultati delle indagini e misurazioni effettuate, sull’adempimento delle condizioni dei pareri vincolanti delle autorità interessate e sulle decisioni sull’uso del suolo, se emesse, e la loro incorporazione nella documentazione,
b) dati sugli effetti attesi del progetto sull’ambiente circostante, descrizione tecnica della procedura e del metodo di lavoro, dati sui materiali sfusi, sul luogo e sulle modalità di stoccaggio dei materiali estratti, sul metodo di compattazione e superficie trattamento,
c) disegno della situazione sulla base di una copia della mappa catastale,
(d) una situazione che disegna, come regola generale 1: 500, che indica il progetto proposto, il terreno sul quale si manifesteranno le sue conseguenze, compresa la designazione di zone di protezione o di sicurezza designate o pianure alluvionali. A seconda della natura e dell’entità del progetto, devono essere allegati anche tratti caratteristici che spieghino la loro disposizione in altezza o disegni di demarcazione; per progetti tecnicamente semplici, saranno sufficienti i parametri geometrici necessari per determinare la loro posizione di posizione e altezza nel disegno della situazione.
(8) Per la notifica di lavori di manutenzione ai sensi del § 104 par.1 let. j) il costruttore deve allegare la documentazione contenente una descrizione tecnica del proprio progetto. Per la notifica di modifiche edilizie ai sensi del § 104 par.1 lett. k) il costruttore deve allegare la documentazione che contiene una semplice descrizione tecnica della loro progettazione e costruzione o disegni di montaggio che specifichino le modifiche costruttive proposte. Se richiesto da un’apposita norma di legge, il Costruttore allega alla notifica dei lavori di manutenzione e di modifiche edilizie una soluzione antincendio, il cui contenuto e ambito sono definiti da un’apposita norma di legge 64 ) .
(9) Requisiti per la notifica e contenuto e portata della documentazione di progetto per le costruzioni di cui al § 104 par.1 lett. da a) ad e) sono stabilite nella legislazione di attuazione.
§ 106
(1) Se la notifica è completa e se il progetto di costruzione notificato è conforme ai requisiti generali per la costruzione, pareri vincolanti o decisioni delle autorità competenti, decisione di zonizzazione o piano normativo o appalto pubblico, la decisione di zonizzazione che sostituisce o il consenso di zonizzazione, se la costruzione o il paesaggio ai sensi del § 104 par.1 let. da a) a i), o con documentazione di pianificazione del territorio, se si tratta di una modifica edilizia ai sensi del § 104 comma 1 lett. k), l’autorità edile deve rilasciare un consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica.
(2)L’annuncio non è discusso nel procedimento di costruzione ai sensi delle sezioni da 111 a 113. Le parti due e terze del codice di procedura amministrativa non si applicano al rilascio di un consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato. Il consenso contiene dati identificativi del costruttore, una descrizione del tipo e dello scopo del piano di costruzione e la durata della costruzione temporanea, dati di identificazione sul terreno o edificio su cui deve essere eseguito il piano di costruzione. Le disposizioni della Sezione 115 (1) si applicano mutatis mutandis. Il consenso viene consegnato al costruttore, il proprietario dell’edificio, se non è un costruttore, alle persone di cui al § 105 par. f) e l’autorità municipale competente a livello locale, se non è un’autorità edile, ad eccezione degli edifici sotto la giurisdizione di un’autorità edile militare o di altro tipo. Il costruttore, il proprietario dell’edificio, se non è un costruttore, e l’autorità municipale locale competente, se non è un’autorità edile, il consenso viene consegnato insieme alla documentazione verificata o documentazione di progetto e al costruttore unitamente ad un’etichetta contenente i dati identificativi sul piano di costruzione annunciato. Il consenso ha effetto legale il giorno della consegna al costruttore. Il consenso può essere riesaminato in una procedura di revisione, che può essere avviata entro 1 anno dalla data in cui il consenso ha avuto effetto legale. Una decisione su un caso di revisione in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione. quando il consenso ha avuto effetto legale. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione. quando il consenso ha avuto effetto giuridico. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione.
(3) Il consenso è valido per 2 anni dalla data di rilascio. Il periodo di validità non può essere prolungato. Il consenso all’esecuzione non scade se l’esecuzione del piano di costruzione annunciato è stata avviata entro il periodo di validità.
(4) Il consenso all’esecuzione scadrà anche il giorno in cui l’autorità edile ha ricevuto la notifica del costruttore che aveva abbandonato l’esecuzione del piano di costruzione per il quale era stato rilasciato il consenso; ciò non si applica se l’attuazione del piano di costruzione è già iniziata.
(5) Il contenuto della notifica e dei suoi allegati e il contenuto del consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato e dei suoi allegati saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 107
(1) Se la notifica non ha le indicazioni prescritte o soffre di altri difetti, l’autorità edile assisterà il costruttore nell’eliminare le carenze sul posto o lo inviterà ad eliminarle, dargli un periodo ragionevole e istruirlo sulle conseguenze di non correggere le carenze entro questo periodo. Se l’autorità edile conclude che l’annuncio non è completo o il piano non soddisfa le condizioni per il rilascio del consenso all’attuazione del piano di costruzione annunciato, decide con delibera sull’esecuzione della procedura di costruzione; questa risoluzione è notificata solo al costruttore e non è impugnabile. La procedura di costruzione è avviata dalla forza giuridica della risoluzione.
(2) La notifica presentata è considerata una domanda di licenza edilizia. Se è necessario per la valutazione del piano di costruzione, l’autorità edile inviterà il costruttore a completare la domanda, ma non nella misura massima come richiesta di permesso di costruzione.
(3) Se l’autorità edile rileva che la costruzione annunciata è stata iniziata senza il consenso all’esecuzione, rinvia la notifica e procede in conformità con la Sezione 129, paragrafi 2 e 3. La risoluzione del rinvio deve essere registrata solo nel fascicolo. L’autorità edilizia notificherà al costruttore il rinvio della notifica.
(4) L’ annuncio di una costruzione per la quale l’annuncio non è sufficiente non è un annuncio ai sensi della presente legge e l’autorità edilizia lo rinvierà con una risoluzione; insieme all’annuncio della delibera, il costruttore istruirà sulla corretta procedura e che la costruzione non può essere avviata.
Gestione della costruzione
§ 108
(1) Un permesso di costruzione è richiesto per le costruzioni di tutti i tipi, indipendentemente dalla loro costruzione e progettazione tecnica, scopo e durata, salvo diversa disposizione della presente legge o di una normativa legale speciale.
(2) I permessi di costruzione richiedono modifiche alle costruzioni di cui alla sezione 104, la cui esecuzione comporterebbe il superamento dei loro parametri.
(3) I procedimenti di costruzione devono essere condotti anche se l’autorità edile ha deciso con delibera ai sensi della Sezione 107 che discuterà il piano di costruzione annunciato nei procedimenti di costruzione. La procedura di costruzione non viene eseguita se viene presentata una domanda per un permesso di costruzione per progetti di costruzione ai sensi della Sezione 103. L’autorità edile deve rinviare tale domanda e istruire il costruttore sull’autorizzazione a eseguire il progetto di costruzione. Se il costruttore di un progetto di costruzione ai sensi della Sezione 104 è una domanda di licenza edilizia presentata invece di una notifica, l’autorità edile ne discuterà nella procedura di costruzione.
(4) Un permesso di costruzione può essere sostituito da un contratto di diritto pubblico alle condizioni specificate nel § 116 o dalla notifica di un piano di costruzione con un certificato di un ispettore autorizzato alle condizioni specificate nel § 117.
(5) Un permesso di costruzione non deve essere rilasciato se viene rilasciato un permesso congiunto.
§ 109
È un partecipante al procedimento di costruzione
a) costruttore,
b) il proprietario dell’immobile su cui si intende effettuare la modifica, se non è il costruttore,
c) il proprietario del terreno su cui deve essere eseguita la costruzione, se non è il costruttore, se la sua proprietà del terreno può essere direttamente influenzata dalla costruzione,
d) il proprietario della costruzione sul terreno su cui deve essere eseguita la costruzione e la persona che ha diritto a tale terreno o costruzione corrispondente alla servitù, se i loro diritti possono essere direttamente interessati dalla costruzione,
e) il proprietario del terreno confinante o la costruzione su di esso, se il suo diritto di proprietà può essere direttamente influenzato dalla costruzione,
f) una persona che ha un diritto corrispondente alla servitù del terreno adiacente o edificio su di esso, se tale diritto può essere direttamente interessato dalla costruzione.
§ 110
(1) La domanda di licenza edilizia deve contenere dati identificativi sul costruttore, sul terreno, dati di base sul piano richiesto, il suo ambito e scopo, metodo e tempo di attuazione, informazioni su chi eseguirà il piano edilizio e dichiarazione del proprietario dell’immobile confinante, se necessario, per consentire l’esecuzione del progetto di costruzione dalla sua proprietà; nel caso di una costruzione temporanea, anche la sua durata e una proposta di modifica del terreno dopo la sua rimozione.
(2) Il costruttore deve allegare alla domanda di licenza edilizia
a) consenso all’esecuzione del piano di costruzione ai sensi della Sezione 184a,
b) una decisione di zonizzazione o un appalto pubblico è una decisione di zonizzazione sostitutiva o un consenso di zonizzazione, se la loro emissione è richiesta dalla presente legge e non è stata emessa dall’autorità edile competente per consentire la costruzione,
c) pareri vincolanti, o decisioni degli organi interessati o altri documenti ai sensi di disposizioni di legge speciali o della presente legge, a meno che non sia emesso un parere congiunto vincolante ai sensi della sezione 4, paragrafo 7,
d) i pareri dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica sulla possibilità e sulle modalità di connessione o sulle condizioni delle zone di protezione e sicurezza interessate,
e) documentazione di progetto predisposta dal progettista, che contiene una relazione di accompagnamento, una relazione tecnica di sintesi, disegni della situazione, documentazione di oggetti e attrezzature tecniche e tecnologiche e una parte documentaria,
f) progetto di piano di ispezione della costruzione.
(3) La documentazione del progetto deve essere presentata in duplice copia e se l’autorità municipale del luogo di costruzione non è un’autorità edile, fatta eccezione per le costruzioni di competenza delle autorità militari e di altre autorità edili, deve essere presentata in triplice copia. Se il costruttore non è il proprietario dell’edificio, viene allegata una copia aggiuntiva.
(4) Se la documentazione del progetto non è allegata alla domanda di licenza edilizia o se non viene elaborata da una persona autorizzata, l’autorità edile non discuterà tale richiesta e interromperà il procedimento; la decisione di sospendere il procedimento deve essere comunicata solo al costruttore.
(5) Il contenuto della domanda di licenza edilizia, l’ambito e il contenuto della documentazione del progetto devono essere determinati da un regolamento legale di attuazione.
(6) Il costruttore di strutture sotterranee oggetto della presente legge non è tenuto a dimostrare il diritto di proprietà o il diritto stabilito dal contratto di eseguire la costruzione o la misura o il diritto corrispondente alla servitù del terreno o dell’edificio, se pubblici beneficiare le costruzioni che non sono funzionalmente o strutturalmente collegate o con il traffico su di esso e che non possono altrimenti influire sull’uso del terreno per lo scopo per il quale è destinato.
(7) Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, nella domanda di permesso di costruzione, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 109 let. e) ed f) individuare mediante contrassegno i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare direttamente interessati dal progetto.
§ 111
(1) L’ autorità edile esaminerà la domanda presentata e i documenti allegati dal punto di vista della possibilità di eseguire la costruzione in conformità con essi e verificherà in particolare se:
a) la documentazione di progetto è preparata in conformità con la decisione di zonizzazione o piano normativo o contratto pubblico con una decisione di zonizzazione in sostituzione o con il consenso di zonizzazione, e nel caso di modifiche edilizie che condizionano un cambiamento di uso dell’edificio la sua conformità con la documentazione di pianificazione zonizzazione ,
b) la documentazione di progetto è completa, chiara e se i requisiti generali per la costruzione sono adeguatamente affrontati,
c) sia assicurato l’accesso al cantiere, la tempestiva realizzazione delle attrezzature tecniche o di altro tipo necessarie per il corretto utilizzo della costruzione richiesta da un’apposita normativa di legge,
d) i documenti presentati sono conformi ai requisiti applicati dalle autorità interessate.
(2) L’ autorità edilizia verificherà anche gli effetti dell’uso futuro dell’edificio.
(3) Se la domanda non contiene le indicazioni richieste, l’autorità edile inviterà il costruttore a completarla e sospenderà il procedimento; la risoluzione dell’interruzione viene notificata solo al costruttore. Se il procedimento viene interrotto per mancata eliminazione dei vizi della domanda, la delibera di sospensione del procedimento è notificata solo al costruttore.
§ 112
(1)L’autorità edile informa le parti del procedimento a lei noto e le autorità interessate dell’inizio del procedimento edilizio almeno 10 giorni prima dell’udienza orale, che deve essere combinata con un’ispezione in loco, se del caso. Allo stesso tempo, richiama l’attenzione delle istituzioni e delle parti interessate sul fatto che possono sollevare osservazioni e obiezioni o prove vincolanti al più tardi in udienza, altrimenti non saranno prese in considerazione. L’avviso dell’inizio del procedimento di costruzione e altri documenti nel procedimento devono essere consegnati ai partecipanti al procedimento e alle autorità interessate individualmente, a meno che i procedimenti non siano con un gran numero di partecipanti; nei procedimenti con un gran numero di partecipanti, l’avviso di avvio del procedimento e altri documenti nel procedimento devono essere consegnati secondo la procedura di cui alla sezione 144 paragrafo 6 del codice di procedura amministrativa; devono essere consegnati alle autorità interessate individualmente ; i partecipanti al procedimento ai sensi del § 27 paragrafo 1 del codice di procedura amministrativa sono sempre i partecipanti al procedimento ai sensi del § 109 let. da a) ad). Nel caso di progetti di costruzione che si estendono nel territorio di più comuni, in procedimenti con un numero elevato di partecipanti, gli avvisi di inizio del procedimento e gli altri documenti del procedimento sono sempre consegnati con decreto pubblico ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del il codice di procedura amministrativa; viene consegnato individualmente agli organi interessati e ai partecipanti ai procedimenti ai sensi della lettera § 109 da a) ad). Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, nell’avviso di inizio del procedimento e in altri atti del procedimento, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 109 lettera e) ed f) individuare mediante contrassegno i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare direttamente interessati dal progetto. Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, nell’avviso di inizio del procedimento e in altri atti del procedimento, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 109 lettera e) ed f) individuare mediante contrassegno i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare direttamente interessati dal progetto. Nel caso di procedimenti con un gran numero di partecipanti, nell’avviso di inizio del procedimento e in altri atti del procedimento, i partecipanti al procedimento ai sensi del § 109 lettera e) ed f) individuare mediante contrassegno i terreni e gli edifici iscritti nel catasto immobiliare direttamente interessati dal progetto.
(2) L’ autorità edile può rinunciare all’ispezione in loco, o anche all’udienza orale, se le condizioni del cantiere le sono ben note e la domanda fornisce una base sufficiente per la valutazione della costruzione proposta e la determinazione delle condizioni per la sua implementazione. Se si ritira dalla fase orale, stabilisce un termine, che non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale le istituzioni interessate possono presentare osservazioni vincolanti e le parti del procedimento possono presentare le loro obiezioni o prove. Allo stesso tempo, li avvertiranno che le opinioni, le obiezioni o le prove successive vincolanti non saranno prese in considerazione.
(3) In questioni semplici, soprattutto se è possibile decidere sulla base di documenti presentati dal costruttore, l’autorità edile deciderà senza indebito ritardo, ma non oltre 60 giorni dalla data di inizio della procedura di costruzione; in casi particolarmente complessi, l’autorità edile deciderà entro un massimo di 90 giorni.
§ 113
(1) L’ autorità edile può invitare un ispettore autorizzato a proprie spese nella procedura di costruzione; se il costruttore propone di invitare un ispettore autorizzato, paga le sue spese.
(2) Nella procedura di costruzione, l’autorità edile può invitare a proprie spese un progettista a cui il costruttore ha affidato il coordinamento della documentazione di progetto della costruzione preparata da più progettisti o con il coordinamento della supervisione dell’autore (di seguito il “progettista capo “); se il costruttore propone l’invito del progettista principale, ne paga le spese.
(3) Se i partecipanti al procedimento vengono informati dell’inizio del procedimento mediante un decreto pubblico, il costruttore e il proprietario dell’edificio da modificare, l’avviso deve essere consegnato di persona.
§ 114
Obiezioni delle parti
(1) Una parte del procedimento può sollevare obiezioni alla documentazione del progetto, alle modalità di esecuzione e all’uso della costruzione o ai requisiti delle autorità interessate, se influenzano direttamente la sua proprietà o il diritto stabilito dal contratto di eseguire il costruzione o misure o il diritto corrispondente alla servitù a terra o costruzione. Una persona che è parte in un procedimento ai sensi di una norma legale speciale può sollevare obiezioni in un procedimento di costruzione solo nella misura in cui il progetto discusso colpisce l’interesse pubblico, la cui tutela si occupa ai sensi di una norma legale speciale. La parte del procedimento deve indicare nelle sue obiezioni i fatti che stabiliscono il suo status di parte nel procedimento e le ragioni per la presentazione degli addebiti; Le eccezioni che esulano dall’ambito di applicazione della prima e della seconda frase non vengono prese in considerazione.
(2) Le obiezioni dei partecipanti al procedimento, che sono state o avrebbero potuto essere sollevate nei procedimenti territoriali, nell’acquisizione di documentazione di pianificazione del territorio o nell’emissione di una misura territoriale sulla chiusura degli edifici o di una misura territoriale sulla bonifica del terreno, non devono essere presi in considerazione.
(3) Un’obiezione sulla quale non è stato raggiunto un accordo tra le parti del procedimento deve essere valutata dall’autorità edile sulla base di requisiti generali di costruzione, pareri o decisioni vincolanti degli organismi interessati o norme tecniche, a condizione che non eccedere la sua portata. Se non è stato raggiunto un accordo su un’obiezione di natura civile, l’autorità edile si pronuncia in merito e decide in merito; ciò non si applica in caso di obiezioni riguardanti l’esistenza di un diritto o l’estensione dei diritti di proprietà.
(4) Le parti del procedimento devono essere informate delle condizioni per l’applicazione degli addebiti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nell’avviso di apertura del procedimento.
§ 115
Permesso di costruzione
(1) Nella licenza edilizia, l’autorità edile deve stabilire le condizioni per l’esecuzione della costruzione e, se necessario, per il suo utilizzo. Le condizioni assicurano la protezione dell’interesse pubblico e stabiliscono in particolare il collegamento ad altre costruzioni e impianti condizionali, il rispetto dei requisiti generali per la costruzione, compresi i requisiti per l’uso senza barriere architettoniche o norme tecniche. Se necessario, determina quali fasi di costruzione il costruttore gli comunica per effettuare i sopralluoghi della costruzione; può anche stabilire che l’edificio possa essere utilizzato solo sulla base di un permesso di costruzione.
(2) Nel caso di un edificio contenente apparecchiature tecnologiche per le quali è necessario verificare l’idoneità all’uso sicuro, il rispetto delle condizioni del permesso di costruzione o del permesso integrato ai sensi di una norma di legge speciale 9 ) , l’autorità edile può imporre un’operazione di prova nel permesso di costruire. In questo caso, discuterà in anticipo la durata della prova di funzionamento con il costruttore.
(3) Dopo la data di entrata in vigore del permesso di costruzione, l’autorità edile deve inviare al costruttore una copia della documentazione di progetto verificata insieme a un’etichetta contenente i dati di identificazione sulla costruzione consentita. Invierà un’altra copia della documentazione di progetto verificata al proprietario dell’edificio, se non è un costruttore.
(4) Un permesso di costruzione cesserà di essere valido se la costruzione non è stata iniziata entro 2 anni dalla data in cui è entrata in vigore legale. Il periodo di validità della licenza edilizia può essere prorogato dall’autorità edilizia su richiesta motivata del costruttore presentata prima della sua scadenza. Con la presentazione della domanda viene sospeso il periodo di validità del permesso di costruire. I procedimenti relativi alla proroga del periodo di validità di un permesso edilizio sono soggetti alle disposizioni sui procedimenti edilizi, se del caso. Il permesso di costruire scade anche il giorno in cui l’autorità edile riceve una notifica dal costruttore che sta abbandonando l’attuazione del suo piano; questo non si applica se la costruzione è già iniziata.
(5) I partecipanti al procedimento che sono stati informati dell’inizio del procedimento di costruzione con un decreto pubblico devono essere informati del permesso di costruzione mediante consegna con un decreto pubblico. Tuttavia, il costruttore e il proprietario dell’edificio a cui deve essere apportata la modifica ricevono la licenza edilizia nelle proprie mani.
(6) I requisiti di contenuto della licenza edilizia e dell’etichetta con i dati di identificazione devono essere determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 116
Contratto pubblico
(1) Nel caso di costruzioni che richiedono un permesso di costruzione, l’autorità edile può stipulare un contratto pubblico con il costruttore per l’esecuzione della costruzione, che sostituirà il permesso di costruzione. Un appalto pubblico non può essere concluso nel caso di un progetto per il quale è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti della realizzazione del progetto sull’ambiente.
(2)Il costruttore presenta all’autorità edile una bozza di contratto pubblico, che contiene la designazione delle parti, le informazioni di base sul piano richiesto, il suo scopo e scopo, metodo e tempo di attuazione, per la costruzione temporanea anche la sua durata e una proposta di abbellimento dopo la sua rimozione, la designazione del terreno su cui è consentita la costruzione, le condizioni per l’esecuzione della costruzione, o per il suo utilizzo, e le condizioni risultanti dai pareri vincolanti delle autorità interessate, al cui adempimento si impegna. Il costruttore deve indicare nella bozza di appalto pubblico le persone che sarebbero partecipanti al procedimento di costruzione se fosse condotto. Allega la documentazione del progetto e altri documenti alla proposta nella misura della domanda di permesso di costruzione. La documentazione del progetto viene presentata in duplice copia e se l’autorità municipale del cantiere non è l’autorità edile, ad eccezione degli edifici sotto la giurisdizione delle autorità militari e di altre autorità edilizie, viene presentata in triplice copia. Se il costruttore non è il proprietario dell’edificio, viene allegata una copia aggiuntiva.
(3) L’ autorità edile deve pubblicare le informazioni sul progetto di contratto di diritto pubblico presentato nella bacheca ufficiale per un periodo di 8 giorni. L’Ente Edile esamina se la bozza di appalto pubblico contiene i requisiti di cui al comma 2, se la documentazione di progetto è stata predisposta dal progettista e se la bozza soddisfa gli aspetti specificati al § 111 commi 1 e 2. L’Ente edile accetta o respingere la bozza di appalto pubblico entro 30 giorni dalla data di presentazione e informare il costruttore dei motivi del rifiuto; la proposta sarà sempre rifiutata se la documentazione di progetto non è predisposta dal progettista.
(4) Il costruttore deve garantire i consensi delle persone che sarebbero partecipanti alla procedura di costruzione con il contratto di diritto pubblico concluso. Il costruttore è tenuto a sottoporre all’ente edile un appalto pubblico per indicarne l’efficacia unitamente ai consensi delle persone che sarebbero partecipanti al procedimento di costruzione. Dopo aver verificato l’efficacia del contratto, l’autorità edile verificherà la documentazione del progetto. Una delle sue copie verrà trattenuta, l’altra sarà consegnata senza indebito ritardo al costruttore insieme ad un’etichetta contenente i dati identificativi della costruzione consentita. Un’altra copia della documentazione di progetto verificata deve essere consegnata al proprietario dell’edificio, se non è un costruttore, e all’autorità municipale competente a livello locale, se non è un’autorità edile, ad eccezione di un edificio di competenza di un militare o altra autorità edilizia.
(5) Gli effetti di un contratto di diritto pubblico scadono dopo 2 anni dalla data della sua efficacia, se la costruzione non è stata iniziata entro questo periodo. Gli effetti di un appalto pubblico possono essere estesi; i paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis. La proposta di proroga di validità deve essere presentata prima della scadenza degli effetti del contratto pubblico. Nel caso in cui la persona che vorrebbe essere un partecipante al procedimento di costruzione non esprima il consenso all’estensione dell’efficacia del contratto di diritto pubblico, l’autorità edile deciderà sulla sua estensione ai sensi del § 115 paragrafo 4; in tal caso, la proposta di estendere l’efficacia dell’appalto pubblico è considerata una domanda ai sensi della sezione 115 (4).
(6) Il costruttore può recedere dal contratto pubblico sulla base di una notifica all’autorità edile che sta abbandonando la sua intenzione; questo non si applica se la costruzione è già iniziata. L’appalto pubblico può essere modificato sulla base di un accordo tra l’autorità edile e il costruttore conformemente ai paragrafi da 1 a 4.
(7) Un contratto di diritto pubblico può essere riesaminato d’ufficio in una procedura di revisione conformemente al codice di procedura amministrativa. La procedura di revisione può essere avviata entro un anno dall’entrata in vigore del contratto pubblico. La decisione nella causa in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto pubblico.
(8) Il contenuto dell’appalto pubblico, che sostituirà il permesso di costruzione, e il contenuto e la portata della documentazione del progetto saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 117
Notifica di un piano di costruzione con un certificato di un ispettore autorizzato
(1) Se il costruttore conclude un contratto con un ispettore autorizzato sull’ispezione della documentazione di progetto della costruzione, che intende eseguire, l’ispettore autorizzato può valutare la documentazione di progetto invece dell’autorità edile dai punti di vista specificati nel § 111 par.1 e 2. una normativa legale speciale in quanto non ammissibile alla valutazione da parte di un ispettore autorizzato, o per progetti per i quali è richiesto un parere vincolante per valutare gli effetti del progetto sull’ambiente, o per la costruzione decisa dall’edificio autorità nella decisione di zonizzazione in caso di effetti significativi su altri terreni e fabbricati con confine comune con il terreno edificabile. L’ispettore autorizzato è tenuto a notificare all’ente edile la conclusione del contratto senza indebito ritardo.
(2) Il costruttore ha il diritto di eseguire la costruzione altrimenti richiedendo un permesso di costruzione sulla base della notifica del piano di costruzione all’autorità edile da parte di un ispettore autorizzato, che ha valutato la documentazione di progetto della costruzione e ha allegato la notifica
a) certificato di un ispettore autorizzato, non più vecchio di 3 mesi,
b) documentazione di progetto predisposta dal progettista,
c) piano delle ispezioni,
d) prova del diritto del costruttore ai sensi del § 110 par.2,
e) pareri o decisioni vincolanti delle autorità interessate o altri documenti richiesti da disposizioni di legge speciali,
f) i consensi delle persone che sarebbero altrimenti partecipanti alla procedura di costruzione ai sensi dell’articolo 109, con il piano di costruzione notificato, compresi i consensi dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica alla possibilità e alle modalità di connessione.
La documentazione del progetto viene presentata in una sola copia; se l’ufficio comunale non è un’autorità edilizia, viene presentato in duplice copia.
(3)Con il rilascio di un certificato, l’ispettore autorizzato attesta di aver valutato la documentazione di progetto della costruzione e i documenti di accompagnamento ai sensi della Sezione 111, paragrafi 1 e 2, e che la costruzione proposta soddisfa le condizioni previste dalla legge per la sua esecuzione da questi punti di vista. Dovrà indicare questo fatto sulla documentazione di progetto della costruzione, dichiarare il suo nome e cognome, la data di rilascio del certificato e fornire loro la sua firma e l’impronta di un timbro con un piccolo emblema di stato. Il certificato dell’ispettore autorizzato deve contenere, oltre ai dati di identificazione del costruttore, il tipo, lo scopo e la durata della costruzione e i dati di identificazione sulla documentazione di progetto della costruzione, una valutazione se e come i requisiti del § 111 par 1 e 2 si incontrano con una descrizione dettagliata della valutazione della costruzione proposta. come vengono rispettate le condizioni della decisione di zonizzazione o del consenso di zonizzazione o del contratto pubblico che sostituisce la decisione di zonizzazione o il piano normativo, i requisiti generali per la costruzione e i requisiti applicati dalle autorità interessate e dai proprietari dei trasporti e dell’infrastruttura tecnica. L’ispettore autorizzato allegherà sempre al certificato una bozza del piano di ispezione della costruzione. Il consenso delle persone che sarebbero altrimenti partecipanti al procedimento di costruzione ai sensi dell’articolo 109 con la costruzione deve essere indicato nella parte del disegno determinante della documentazione di progetto della costruzione; Su richiesta, l’autorità edile fornisce informazioni sulle persone che potrebbero essere partecipanti alla procedura di costruzione ai sensi di una normativa legale speciale. L’ispettore autorizzato allegherà sempre al certificato una bozza del piano di ispezione della costruzione. Il consenso delle persone che sarebbero altrimenti partecipanti al procedimento di costruzione ai sensi dell’articolo 109 con la costruzione deve essere indicato nella parte del disegno decisivo della documentazione di progetto della costruzione; Su richiesta, l’autorità edile fornisce informazioni sulle persone che potrebbero essere partecipanti alla procedura di costruzione ai sensi di una normativa legale speciale. L’ispettore autorizzato allegherà sempre al certificato una bozza del piano di ispezione della costruzione. Il consenso delle persone che sarebbero altrimenti partecipanti al procedimento di costruzione ai sensi dell’articolo 109 con la costruzione deve essere indicato nella parte del disegno decisivo della documentazione di progetto della costruzione; Su richiesta, l’autorità edile fornisce informazioni sulle persone che potrebbero essere partecipanti alla procedura di costruzione ai sensi di una normativa legale speciale.
(4)L’ente edile affiggerà l’avviso del progetto di costruzione nella bacheca ufficiale per almeno 15 giorni entro 5 giorni dal ricevimento e consentirà alle persone che altrimenti sarebbero partecipanti alla procedura di costruzione di prendere visione dei documenti allegati all’avviso di costruzione piano, compreso il certificato. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della notifica del piano di costruzione, queste persone possono presentare obiezioni al piano di costruzione notificato solo per il motivo che non corrisponde ai documenti sulla base dei quali hanno dato il loro consenso o perché il loro consenso non è stato ottenuto; altre obiezioni vengono ignorate. Entro lo stesso termine, l’autorità edile o l’autorità interessata può presentare una riserva contro la notifica del progetto di costruzione se ritiene che la costruzione non sia ammissibile alla valutazione da parte di un ispettore autorizzato ai sensi del paragrafo 1, non soddisfa le condizioni stabilite dalla legge e non contiene i requisiti di cui al paragrafo
(5) La presentazione di un’obiezione o la richiesta di una riserva ai sensi del paragrafo 4 ha un effetto sospensivo e il diritto di eseguire la costruzione non sorge. L’autorità edile notifica al costruttore la presentazione di obiezioni o la richiesta di una riserva e sottopone la questione entro 15 giorni per decisione all’organo amministrativo, che sarebbe altrimenti competente a presentare ricorso contro il permesso di costruzione. L’organo amministrativo esamina la notifica del progetto di costruzione per la conformità alla normativa di cui al paragrafo 4 e decide
a) che la notifica non ha effetto giuridico se il progetto di costruzione notificato è illegale; o
(b) il rigetto di eccezioni o riserve in quanto inammissibili, infondate o tardive.
La decisione, che è il primo atto del procedimento, viene consegnata al costruttore, all’ispettore autorizzato e alle persone che hanno presentato opposizione. La decisione non è impugnabile. Il file è archiviato presso l’autorità edilizia.
(6) Il costruttore ha il diritto di eseguire invano il piano di costruzione notificato allo scadere del periodo di cui al paragrafo 4 o il giorno successivo a quello in cui la decisione di cui al paragrafo 5 lettera b).
(7) Su richiesta del costruttore, l’autorità edile deve contrassegnare l’origine dell’autorizzazione su una copia dell’avviso che indica la designazione dell’autorità edile, il numero di riferimento, la data della marcatura, il nome e il cognome della persona autorizzata con la firma e stampa ufficiale. Dopo che è sorto il diritto di eseguire il piano di costruzione notificato, l’autorità edile invierà al costruttore un’etichetta contenente i dati di identificazione sulla costruzione consentita, inclusi i dati di identificazione dell’ispettore autorizzato e la data di origine del diritto di eseguire il costruzione. Il diritto di eseguire la costruzione scade se la costruzione non è iniziata entro due anni. Il termine decorre dal giorno successivo alla data di decorrenza dell’autorizzazione di cui al comma 6. L’ente edile può prorogare tale termine su richiesta motivata del costruttore presentata prima della sua scadenza. Presentando la domanda, il periodo viene interrotto.
(8) La notifica del piano di costruzione, il certificato, la documentazione di progetto verificata della costruzione devono essere registrati e depositati dall’autorità edile (Sezione 167). Il contenuto della notifica del progetto di costruzione, del certificato e dell’etichetta ai sensi del paragrafo 7 è determinato da un regolamento legale di attuazione.
§ 118
Modifica dell’edificio prima del suo completamento
(1) Il costruttore è obbligato a eseguire la costruzione in conformità con il suo permesso rilasciato ai sensi della presente legge. Il permesso di costruzione è considerato come il consenso dell’autorità edile all’attuazione del piano di costruzione annunciato ai sensi del § 106, permesso di costruzione ai sensi del § 115, contratto pubblico ai sensi del § 116, notifica del piano di costruzione con un certificato di ispettore autorizzato ai sensi del § 117, permesso congiunto, permesso di costruzione ripetuto o permesso di costruzione aggiuntivo ai sensi della Sezione 129, una decisione di zonizzazione in cui l’autorità edile ai sensi della Sezione 78 può essere autorizzata prima dell’inizio della costruzione o durante la costruzione.
(2) La modifica di un edificio prima del suo completamento può essere consentita solo in conformità con una decisione di zonizzazione o un altro atto che sostituisce una decisione di zonizzazione. Se la modifica dell’edificio richiede una modifica della decisione di zonizzazione prima del suo completamento, è possibile decidere su questa modifica nella procedura di zonizzazione e costruzione congiunta, le disposizioni del § 94 si applicano mutatis mutandis; ciò non si applica se è stata condotta una procedura di zonizzazione e costruzione congiunta.
(3) L’ autorità edilizia può, su richiesta del costruttore o del suo successore legale, consentire una modifica della costruzione prima del suo completamento. Oltre ai requisiti generali, la domanda contiene una descrizione delle modifiche e il loro confronto con il permesso di costruire e con la documentazione di progetto verificata. La domanda dovrà essere accompagnata dalla documentazione di progetto delle modifiche alla costruzione, o da una copia della documentazione di progetto verificata, nella quale il progettista dovrà indicare le modifiche proposte. Prima del completamento, l’autorità edile discute la domanda di modifica della costruzione con i partecipanti alla procedura di costruzione e le autorità competenti nella misura in cui la modifica influisce direttamente sui diritti dei partecipanti alla procedura di costruzione e sugli interessi protetti da speciali norme di legge. Le disposizioni sui procedimenti di costruzione si applicano mutatis mutandis alla gestione e all’autorizzazione di una modifica di un edificio prima del completamento.
(4) La modifica della costruzione annunciata può essere eseguita sulla base della notifica. In tal modo, la procedura deve essere in conformità con le sezioni da 105 a 107. Ciò vale anche per le modifiche alla costruzione eseguite in conformità con una decisione di zonizzazione (sezione 78 (6)) o un consenso di zonizzazione (sezione 78 (4)) . Una modifica della costruzione prima del completamento può essere effettuata sulla base di un contratto pubblico alle condizioni del § 116, una modifica della costruzione eseguita nell’ambito di un appalto pubblico può essere concordata ai sensi del § 166 del codice di procedura amministrativa.
(5) Un cambiamento nella costruzione prima del completamento può essere effettuato sulla base di una notifica all’autorità edile secondo le condizioni della Sezione 117; ciò non si applica ai progetti per i quali è richiesto un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale del progetto.
(6) Un cambiamento nella costruzione, che non pregiudica i diritti degli altri partecipanti al procedimento di costruzione, può essere approvato dall’autorità edile con una decisione emessa in loco durante l’ispezione della costruzione. La decisione viene notificata al costruttore mediante annotazione nel diario di costruzione o semplice registrazione della costruzione; l’autorità di costruzione la registrerà quindi nel file senza indebiti ritardi, a seconda delle circostanze, contrassegnerà anche la modifica nella documentazione di progetto verificata. Può farlo solo se la modifica non pregiudica le condizioni della decisione di zonizzazione, l’interesse pubblico tutelato da una legislazione speciale o se l’autorità competente interessata acconsente alla modifica per iscritto o mediante dichiarazione a verbale.
(7) Se la modifica dell’edificio consiste in scostamenti insignificanti dalla documentazione verificata o dalla documentazione di progetto verificata, che non modifica la planimetria o l’altezza dell’edificio, non interferisce con le strutture portanti dell’edificio, non lo fa modificare l’aspetto dell’edificio o il modo in cui l’edificio viene utilizzato; 11 ), la sua attuazione non può influire negativamente sulla sicurezza antincendio dell’edificio e non è una modifica dell’edificio, che è un monumento culturale, l’autorità edile può, sulla base di una richiesta contenente una descrizione delle deviazioni irrilevanti proposte, informare il builder che discuterà il cambiamento. Può farlo solo se la modifica non pregiudica i diritti degli altri partecipanti al procedimento di costruzione, le condizioni della decisione di zonizzazione, gli interessi pubblici tutelati da disposizioni legali speciali o se l’autorità competente interessata acconsente per iscritto alla modifica. Se l’intenzione non soddisfa le condizioni stabilite, l’autorità edile invita il costruttore a completare i documenti e procedere in conformità con il paragrafo 3.
Parte 2
La messa in produzione
§ 119
(1) Una costruzione completata, o una parte di una costruzione in grado di essere utilizzata in modo indipendente, di cui al § 103 par. e) punti da 4 a 8, o una costruzione per la quale una notifica all’autorità edile ai sensi del § 104 par.1 let. da a) ad) ek) o secondo una normativa speciale 65 ) , o se richiede un permesso di costruzione, e se è
a) costruzione di infrastrutture pubbliche,
b) una costruzione le cui proprietà non possono essere influenzate da futuri utenti,
c) una costruzione per la quale è stata specificata un’operazione di prova,
d) modifica dell’edificio, che è un monumento culturale,
e) un acquedotto ai sensi della sezione 15a, paragrafo 3 della legge sull’acqua,
può essere utilizzato solo sulla base di un permesso di costruzione o di una decisione sul permesso di costruzione. Il costruttore deve garantire che le prove e le misurazioni prescritte da speciali norme legali siano eseguite e valutate prima dell’inizio dell’uso della costruzione 41 ) .
(2) L’ approvazione dell’edificio o la decisione di approvazione dell’edificio è emessa dall’autorità edile che ha rilasciato il permesso di costruzione.
(3) Se durante la costruzione si verifica una modifica degli standard tecnici cechi o di altri regolamenti tecnici, in base ai quali è stata preparata la documentazione o la documentazione del progetto, la costruzione viene valutata in base alle norme tecniche o ad altri regolamenti tecnici in vigore al momento la documentazione o la documentazione di progetto è stata elaborata.
§ 120
annullato
§ 121
(1) Il costruttore deve presentare all’autorità edilizia insieme alla domanda per l’approvazione dell’approvazione dell’edificio, i dati che determinano l’ubicazione del punto di definizione della costruzione e il punto di indirizzo 41a ) , la documentazione della costruzione effettiva, se durante la sua attuazione ci sono stati scostamenti non significativi dalla documentazione verificata o dalla documentazione di progetto verificata 118, paragrafo 7. In caso di realizzazione di infrastrutture tecniche o di trasporto, deve presentare la documentazione della parte geodetica della costruzione vera e propria. Se l’edificio è oggetto di registrazione nel catasto immobiliare 22 ) o la sua costruzione divide il terreno, il costruttore deve documentare anche la pianta geometrica. Se l’edificio è situato nel territorio del comune che mantiene la mappa tecnica del comune e ha emesso un decreto generalmente vincolante ai fini della sua gestione66 ) , il committente dovrà inoltre fornire evidenza che le modifiche al contenuto della mappa tecnica del comune sono state notificate e documentate all’autorità comunale competente.
(2) Se viene creato un nuovo edificio per costruzione, a cui è assegnato un numero descrittivo o di registrazione 41b ) , o un numero di orientamento, l’autorità edile, dopo aver presentato i documenti di cui al paragrafo 1, invita per iscritto il comune di riferimento assegnare un numero descrittivo o di registrazione o di orientamento.
§ 122
Permesso di occupazione
(1) Il costruttore deve indicare nella domanda i dati di identificazione sulla costruzione e la data prevista per il suo completamento. Per il rilascio della licenza edilizia, il costruttore deve ottenere i pareri vincolanti delle autorità interessate sull’uso dell’immobile richiesto da disposizioni di legge speciali 4 ) .
(2) L’ autorità edile deve, entro 15 giorni dalla data di consegna della domanda del costruttore, fissare una data per l’ispezione finale della costruzione e allo stesso tempo indicare quali documenti il costruttore dovrà presentare durante la stessa. Il sopralluogo finale dell’edificio deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di consegna della domanda di rilascio della licenza edilizia. Durante l’ispezione finale, l’autorità edile discuterà scostamenti non significativi dalla documentazione verificata o dalla documentazione di progetto verificata specificata al § 118 par.7.
(3) Se la domanda di approvazione edilizia è una costruzione completa e completata, o parte della costruzione che può essere utilizzata in modo indipendente, è conforme al permesso di costruzione e alla documentazione, o alla documentazione di progetto verificata, in conformità con pareri o pareri vincolanti, o decisioni delle autorità interessate, se emanate in conformità a disposizioni legali speciali, i requisiti generali per la costruzione sono rispettati e la costruzione effettiva o il suo utilizzo non mettono in pericolo la vita e la salute pubblica, la vita o la salute degli animali, la sicurezza o l’ambiente, il l’autorità edile deve rilasciare entro 15 giorni dalla data dell’ispezione finale l’approvazione dell’edificio, che è la prova della destinazione d’uso consentita dell’edificio.
(4) Il consenso deve essere consegnato al costruttore, il proprietario dell’edificio, se non è un costruttore, all’autorità municipale competente a livello locale, se non è un’autorità edile, ad eccezione degli edifici sotto la giurisdizione di un militare o altra autorità edilizia. Il consenso ha effetto legale il giorno della consegna al costruttore. Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano al rilascio di un permesso di costruzione. Il consenso può essere riesaminato in una procedura di revisione, che può essere avviata entro 1 anno dalla data in cui il consenso ha avuto effetto legale. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione.
(5) Se l’autorità edile conclude che la domanda è incompleta o le condizioni per il rilascio dell’approvazione dell’edificio non sono soddisfatte, decide con delibera sull’esecuzione della procedura di approvazione dell’edificio; questa risoluzione è notificata solo al costruttore e non è impugnabile. La forza di approvazione è avviata dalla forza giuridica della risoluzione. Una domanda di permesso di costruzione è considerata una domanda di permesso di costruzione; se necessario per la valutazione del progetto, l’autorità edile inviterà il richiedente a completare la domanda.
(6) Il costruttore può anche presentare una domanda per il rilascio di un permesso di costruzione ai sensi del paragrafo 1 da una perizia (certificato) di un ispettore autorizzato. In tal caso, l’autorità edile può rinunciare all’ispezione finale dell’edificio e rilasciare una licenza edilizia sulla base di tale valutazione. Nel caso di costruzioni di infrastrutture tecniche sotterranee, in relazione alla loro portata e carattere, l’autorità edile può rinunciare al controllo finale e rilasciare un’approvazione edilizia sulla base dei documenti presentati. Se l’autorità edile rinuncia all’ispezione finale e se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l’autorità edilizia rilascia la licenza edilizia entro 30 giorni dalla data di consegna della domanda di licenza edilizia.
(7) Il contenuto della domanda di rilascio di un permesso di costruzione e dei suoi allegati, il contenuto di un permesso di costruzione e il contenuto e la struttura del certificato devono essere determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 122a
Procedura di messa in servizio
(1) Il partecipante alla procedura di approvazione è
a) costruttore,
b) il proprietario della costruzione, se non è il costruttore.
(2) Se ciò è richiesto dai risultati durante l’ispezione, l’autorità edilizia inviterà il costruttore a organizzare un rimedio entro il periodo specificato o procedere in conformità con § 129 par. b) e sospende la procedura di approvazione. Se il costruttore non dispone un rimedio entro il termine specificato nell’invito, l’autorità edile respinge la domanda di permesso di costruzione.
(3) L’ autorità edile deve sempre eseguire un’ispezione finale dell’edificio. Nella procedura di approvazione dell’edificio, l’autorità edile discuterà deviazioni non significative dalla documentazione verificata o dalla documentazione di progetto verificata specificata al § 118 par.7.
(4) Se sono soddisfatte le condizioni ai sensi della Sezione 122, paragrafo 3, l’Edilizia deve rilasciare un permesso di costruzione. Il permesso di costruzione autorizza l’uso dell’edificio per lo scopo previsto e, se necessario, stabilisce le condizioni per l’uso dell’edificio.
(5) Nella decisione di approvazione, l’autorità edile può stabilire le condizioni risultanti dai requisiti generali per la costruzione, le condizioni per l’eliminazione di carenze minori nella costruzione effettiva identificate durante la procedura di approvazione e specificare un periodo ragionevole per la loro eliminazione. Può farlo solo se le carenze in questione non mettono in pericolo la vita e la salute pubblica, la vita o la salute degli animali, la sicurezza o l’ambiente e, nel loro insieme, non impediscono l’uso corretto e indisturbato dell’edificio per lo scopo previsto.
(6) Il contenuto della decisione di approvazione è determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 123
Uso anticipato dell’edificio
(1) Su richiesta del costruttore, l’autorità edile può rilasciare un’autorizzazione a tempo limitato per l’uso anticipato dell’edificio prima del suo completo completamento, se ciò non influisce in modo significativo sull’usabilità dell’edificio, mette in pericolo la sicurezza e la salute delle persone o animali o l’ambiente. Nel caso di una costruzione eseguita da un appaltatore, il costruttore deve allegare alla domanda un accordo con l’imprenditore edile, contenente il suo consenso, o le condizioni concordate per l’uso anticipato della costruzione; per altre costruzioni, il costruttore proporrà le condizioni per l’uso anticipato della costruzione nella domanda. La parte in causa è il costruttore, l’imprenditore edile e il proprietario della costruzione.
(2) Il costruttore deve documentare opinioni o pareri vincolanti delle autorità interessate e dati che determinano l’ubicazione del punto di definizione della costruzione e il punto di indirizzo 41a ) sulla domanda di utilizzo anticipato della costruzione . Se l’autorità edile rilascia un’autorizzazione per l’uso anticipato dell’edificio, l’autorità edilizia procederà in modo simile ai sensi del § 121 paragrafo 2.
(3) Se le condizioni di cui al paragrafo 1 per l’autorizzazione all’uso anticipato dell’edificio non sono soddisfatte, l’autorità edile respinge la domanda.
(4) Dopo il completamento della costruzione, le circostanze procederanno in conformità con la Sezione 122 o in conformità con la Sezione 124.
(5) I dettagli della domanda di utilizzo anticipato dell’edificio saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 124
Operazione di prova
(1)L’operazione di prova della costruzione verifica la funzionalità e le proprietà della costruzione completata secondo la documentazione o la documentazione di progetto. Su richiesta motivata del costruttore, l’autorità edile autorizza l’operazione di prova o la ordina su richiesta dell’autorità interessata o in altro caso giustificato. La decisione stabilirà in particolare la durata dell’esecuzione di prova della costruzione e, se necessario, stabilirà per essa le condizioni o le condizioni per il passaggio graduale dall’operazione di prova all’uso della costruzione. Il costruttore deve allegare la valutazione dei risultati della prova di funzionamento alla domanda di rilascio della licenza edilizia. Le operazioni di prova possono essere autorizzate solo sulla base di un parere favorevole o di una decisione dell’autorità interessata. La Building Authority può anche, se necessario, stabilire condizioni aggiuntive per un’operazione di prova imposta ai sensi della Sezione 115 (2) con una nuova decisione.
(2) Il partecipante al procedimento ai sensi del paragrafo 1 è il costruttore e il proprietario della costruzione.
§ 125
Documentazione della costruzione effettiva
(1) Il proprietario della costruzione è obbligato a conservare la documentazione verificata corrispondente alla sua effettiva esecuzione secondo i permessi rilasciati per l’intera durata della costruzione. Nei casi in cui la documentazione di costruzione non è stata affatto ottenuta, non è stata conservata o non è in condizioni adeguate, il proprietario della costruzione è obbligato a ottenere la documentazione della costruzione effettiva. Quando si cambia la proprietà di un edificio, l’attuale proprietario presenta la documentazione al nuovo proprietario dell’edificio.
(2) Se i documenti da cui sarebbe possibile determinare lo scopo per il quale la costruzione è stata autorizzata non sono conservati, si applica che la costruzione è destinata allo scopo per il quale è dotata della sua costruzione e disposizione tecnica. Se l’attrezzatura dell’edificio è adatta a più scopi, si considera che l’edificio è destinato allo scopo per il quale viene utilizzato senza difetti.
(3) Se il proprietario della costruzione non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 1, l’autorità edile gli ordina di ottenere la documentazione della costruzione effettiva. Se la documentazione completa della costruzione effettiva non è necessaria, l’autorità edile conserva solo l’acquisizione della documentazione semplificata (passaporto per l’edilizia), a meno che il costruttore non l’abbia ottenuta personalmente.
(4) Se non è necessario integrare, modificare o altrimenti rielaborare la documentazione ottenuta ai sensi del paragrafo 1 o 3, l’autorità edile deve verificarla e inviarla in una copia autenticata al proprietario dell’edificio e all’autorità municipale nel cui distretto amministrativo in cui si trova l’edificio ufficio, ad eccezione degli edifici sotto la giurisdizione di un’autorità edile militare o di altro tipo. Ciò vale anche per la documentazione dell’effettiva costruzione presentata all’ente edile unitamente alla domanda di rilascio della licenza edilizia.
(5) Il proprietario di un edificio ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 deve essere considerato una comunità di proprietari di unità ai sensi di una norma legale speciale 35 ) .
(6) La portata e il contenuto della documentazione della costruzione effettiva devono essere determinati da un regolamento legale di attuazione.
Cambiamento nell’uso dell’edificio
§ 126
(1) L’edificio può essere utilizzato solo per lo scopo definito in particolare nella decisione di approvazione dell’edificio, nell’avviso di utilizzo dell’edificio o nell’autorizzazione dell’edificio. Se la costruzione non richiede l’approvazione ai sensi del § 119 par.1, può essere utilizzata solo per lo scopo definito nel permesso di costruzione.
(2) Un cambiamento nella destinazione d’uso dell’edificio, nelle sue attrezzature operative, nel metodo di produzione o nella sua sostanziale estensione e un cambiamento nell’attività i cui effetti potrebbero mettere in pericolo la vita e la salute pubblica, la vita e la salute degli animali, la sicurezza o l’ambiente, o modificare la durata della costruzione temporanea o il cambiamento della costruzione temporanea in una costruzione permanente è consentito solo con il consenso o il permesso dell’autorità edile. Le disposizioni del § 81 non sono interessate.
(3) La modifica dell’uso dell’edificio deve essere conforme alla documentazione di pianificazione del territorio, agli obiettivi e ai compiti della pianificazione del territorio, ai requisiti generali per la costruzione, agli interessi pubblici protetti dalla presente legge e alle disposizioni legali speciali .
(4) Se il cambiamento nell’uso dell’edificio è condizionato da un cambiamento nell’edificio completato, che richiede una notifica o un permesso di costruzione, l’autorità edile discuterà il cambiamento nell’edificio completato. A seconda della natura del cambiamento nella costruzione completata, la procedura è conforme alle Sezioni da 78 a 96a e Sezioni da 104 a 117. La modifica dell’uso proposta deve essere dichiarata contemporaneamente nella notifica o nella domanda di licenza edilizia o nella notifica ai sensi della sezione 117. Dopo il completamento della modifica dell’edificio, a seconda delle circostanze, la procedura è conforme al § 122, nella domanda di permesso di costruzione, il nuovo scopo d’uso deve essere dichiarato allo stesso tempo.
§ 127
(1)Una modifica della destinazione d’uso dell’edificio, che non è condizionata da una modifica dell’edificio completato, viene notificata all’autorità edile da una persona che ha il diritto di proprietà sull’edificio o dimostra il diritto di cambiare l’uso dell’edificio. La notifica deve contenere una descrizione e una giustificazione della modifica prevista, del suo ambito e delle conseguenze. La notifica deve essere accompagnata dalla prova della proprietà dell’immobile, se la proprietà non può essere verificata nel catasto immobiliare tramite accesso remoto, o dal consenso del proprietario dell’immobile al cambio di destinazione d’uso, e in caso di cambio d’uso dell’immobile. l’edificio permanente deve anche essere accompagnato dal consenso del proprietario del terreno su cui si trova l’edificio, documentazione indicante l’uso esistente e nuovo dei singoli locali e locali, opinioni dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica a cui l’edificio è connesso,4 ) o dalla presente legge.
(2) Se la notifica è completa e la modifica notificata dello scopo d’uso soddisfa le condizioni di cui al § 126 paragrafo 3, non pregiudica i diritti di terzi, non è un progetto per il quale è richiesto un parere vincolante per valutare il effetti del progetto sull’ambiente, non richiede una valutazione più dettagliata degli effetti sull’ambiente, non richiede il funzionamento di prova o non è necessario stabilire condizioni per l’uso o condizioni per garantire la protezione degli interessi pubblici, l’autorità edile deve dare il proprio consenso al cambio d’uso dell’immobile entro 30 giorni
(3) Le parti due e terze del codice di procedura amministrativa non si applicano al rilascio di un consenso a una modifica dell’uso di un edificio. Il consenso contiene dati identificativi sul notificante, una descrizione della costruzione, l’attuale scopo d’uso e la definizione di un nuovo scopo d’uso. Il consenso ha effetto legale il giorno della consegna al notificante. Il consenso deve essere consegnato alle autorità interessate e al proprietario della costruzione, se non è il notificante. Deve essere consegnato al notificatore insieme alla documentazione verificata o alla documentazione del progetto. Il consenso può essere riesaminato in una procedura di revisione, che può essere avviata entro 1 anno dalla data in cui il consenso ha avuto effetto legale. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione.
(4) Se l’autorità edile conclude che la notifica è incompleta o il cambio di uso dell’edificio non soddisfa le condizioni per il rilascio del consenso al cambiamento di uso dell’edificio, decide con delibera che discuterà il cambiamento notificato in uso nei procedimenti; tale risoluzione è notificata solo al notificatore e non può essere oggetto di ricorso. La notifica presentata è considerata come una domanda di autorizzazione a modificare la destinazione d’uso dell’edificio; il procedimento è avviato dalla forza giuridica della delibera. Se è necessario per la valutazione del cambiamento nell’uso dell’edificio, l’autorità edile invita il notificante a completare altri documenti. Se la persona autorizzata presenta una domanda di autorizzazione, il procedimento viene avviato e non viene emessa alcuna risoluzione. L’autorizzazione per la modifica della destinazione d’uso dell’edificio contiene, oltre ai requisiti di consenso, condizioni per una nuova destinazione d’uso dell’edificio, che garantiscano la tutela degli interessi pubblici o dei diritti dei partecipanti al procedimento.
(5) Se è necessaria una valutazione degli effetti dell’uso dell’edificio nel territorio, l’autorità edilizia inviterà il notificante a presentare una domanda ai sensi del § 81 contemporaneamente all’emissione di una risoluzione ai sensi del paragrafo 4. a cambiamento nell’uso dell’edificio; i documenti nei procedimenti congiunti sono consegnati ai sensi della Sezione 87.
(6) Il contenuto della notifica e dei suoi allegati, il consenso, la decisione sulla modifica dell’uso dell’edificio e dei loro allegati saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
Parte 3
Rimozione di edifici, paesaggi e attrezzature
§ 128
Autorizzazione a rimuovere la costruzione, il paesaggio e le attrezzature
(1)Il proprietario della costruzione è tenuto a notificare all’autorità edile l’intenzione di rimuovere la costruzione, ad eccezione delle costruzioni elencate al § 103, se non è una costruzione ai sensi del § 103 par. e) punti da 4 a 8 o un edificio contenente amianto. Il rapporto contiene i dati di base sulla costruzione, la data prevista di inizio e termine dei lavori, il metodo di rimozione della costruzione, l’identificazione dei terreni limitrofi necessari per i lavori di demolizione, gli indicatori statistici per gli edifici contenenti appartamenti. Nel caso di costruzioni che richiedono un permesso di costruzione o una notifica ai sensi del § 104 par.1 let. da a) ad e), allegare alla notifica la documentazione dei lavori di demolizione, pareri o decisioni vincolanti delle autorità interessate sulle modalità di smaltimento previste da apposite norme di legge, dichiarazioni dei proprietari del trasporto pubblico e dell’infrastruttura tecnica interessata; allegare un documento comprovante il diritto di proprietà sulla costruzione, se il diritto di proprietà non può essere verificato nel catasto immobiliare tramite accesso remoto. La documentazione dei lavori di demolizione, che contiene la situazione dell’edificio rimosso, la sua breve descrizione, l’organizzazione dei lavori di demolizione, le informazioni sul rispetto dei requisiti delle autorità, è presentata in duplice copia e se l’ufficio comunale non è un ufficio edile. autorità, è presentato in triplice copia. La notifica dell’intenzione di rimuovere l’edificio è presentata all’autorità edile che ha approvato l’edificio; se è scaduto, viene presentato all’autorità edile competente per l’autorizzazione. e se l’ufficio municipale del cantiere non è un’autorità edile, fatta eccezione per le costruzioni sotto la giurisdizione delle autorità militari e di altre autorità edilizie, è presentato in triplice copia. La notifica dell’intenzione di rimuovere l’edificio è presentata all’autorità edile che ha approvato l’edificio; se è scaduto, viene presentato all’autorità edile competente per l’autorizzazione. e se l’ufficio municipale del cantiere non è un’autorità edile, fatta eccezione per le costruzioni sotto la giurisdizione delle autorità militari e di altre autorità edili, è presentato in triplice copia. La notifica dell’intenzione di rimuovere l’edificio è presentata all’autorità edile che ha approvato l’edificio; se è scaduto, viene presentato all’autorità edile competente per l’autorizzazione.
(2) Se la notifica è completa, il progetto non pregiudica i diritti di terzi o non è necessario stabilire condizioni per la rimozione dell’edificio o condizioni per garantire la protezione degli interessi pubblici e questo non è un caso ai sensi del paragrafo 6, l’autorità edile deve dare il consenso alla rimozione dell’edificio entro 30 giorni dalla presentazione della notifica.
(3) Le parti due e terze del codice di procedura amministrativa non si applicano al rilascio di un consenso alla rimozione di un edificio. Il consenso contiene dati identificativi del proprietario, informazioni sul luogo e sullo scopo della costruzione e sulle modalità di demolizione. Il consenso ha effetto legale il giorno della consegna al proprietario. Il consenso deve essere consegnato alle autorità interessate e al proprietario. Viene consegnato al proprietario insieme alla documentazione verificata dei lavori di demolizione. Il consenso può essere riesaminato in una procedura di revisione, che può essere avviata entro 1 anno dalla data in cui il consenso ha avuto effetto legale. Una decisione su un caso di riesame in primo grado non può essere emessa dopo 15 mesi dalla data in cui il consenso ha avuto effetto giuridico. L’organo amministrativo competente per la procedura di revisione è superiore all’autorità edilizia che ha rilasciato l’autorizzazione.
(4)Se l’autorità edile conclude che la notifica è incompleta o le condizioni per il rilascio del consenso non sono soddisfatte, decide con delibera che l’annunciata intenzione di rimuovere l’edificio sarà discussa nel procedimento; tale delibera sarà notificata solo al costruttore; questa risoluzione non può essere appellata. La notifica presentata è considerata una domanda di autorizzazione per rimuovere l’edificio, il procedimento è avviato dalla forza giuridica della delibera. Se è necessario per la valutazione del trasloco dell’edificio, l’autorità edile invita contestualmente il proprietario a integrare la domanda con documenti aggiuntivi. Se il proprietario della costruzione in questi casi richiede direttamente il permesso di rimozione, la risoluzione non viene emessa; il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis al contenuto della domanda. Il locatario dell’appartamento, dello spazio non residenziale o del terreno non è parte del procedimento. Il permesso di trasloco dell’edificio contiene, oltre ai requisiti del consenso, le condizioni per il trasloco del fabbricato,
(5) Il proprietario della costruzione è obbligato a garantire che la rimozione della costruzione sia eseguita dall’imprenditore edile. Un edificio che non necessita di un permesso di costruzione per essere eseguito può essere rimosso dal suo proprietario da solo se garantisce lo svolgimento della supervisione dei lavori. Nel caso di costruzioni contenenti amianto, lo svolgimento della sorveglianza deve essere assicurato da persona che dispone dell’autorizzazione alla gestione professionale della costruzione secondo un’apposita norma di legge 14 ) . Restano fermi gli obblighi del proprietario dell’immobile rimosso, previsti da apposite norme di legge 4 ) .
(6) Il procedimento per il permesso di rimozione deve essere tenuto se l’intenzione annunciata di rimuovere l’edificio o il paesaggio riguarda un immobile che non è un monumento culturale ma si trova in una riserva di monumento, zona monumentale o zona di protezione di un monumento culturale inamovibile, culturale nazionale inamovibile monumento, riserva monumentale o zone monumentali 32 ), e il parere vincolante dell’ente di cura dei monumenti statali stabilisce le condizioni per l’attuazione di questo piano. La procedura di autorizzazione alla rimozione si svolge anche laddove l’annunciato piano di rimozione dell’edificio riguarda immobili contenenti amianto, e il parere vincolante dell’autorità sanitaria pubblica stabilisce le condizioni per l’attuazione di tale piano. Nei casi di cui sopra, la notifica di rimozione presentata è considerata una domanda e il giorno della sua presentazione viene avviata la procedura per l’autorizzazione alla rimozione dell’edificio. Il locatario dell’appartamento, dello spazio non residenziale o del terreno non è parte del procedimento.
(7) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 si applicano mutatis mutandis alla rimozione di paesaggi e attrezzature.
(8) Il contenuto della notifica e dei suoi allegati, la documentazione dei lavori di demolizione, l’autorizzazione, la decisione e i suoi allegati saranno determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 129
Ordinanza di rimozione di costruzioni, giardini e attrezzature
(1) L’ autorità edilizia ordinerà la rimozione dell’edificio
a) il proprietario della costruzione, che per il suo stato difettoso mette in pericolo la vita o la salute di persone o animali, la sicurezza, l’ambiente o la proprietà di terzi, e il suo proprietario, nonostante la decisione dell’autorità edile, non ha eliminato la condizione difettosa della costruzione entro il periodo specificato; nel caso di un edificio che è un monumento culturale, la procedura deve essere conforme a una norma di legge speciale 32 ) ,
b) il proprietario della costruzione o con il suo consenso al costruttore della costruzione eseguita o eseguita senza una decisione richiesta dalla legge sulla costruzione o senza una misura o altro atto sostitutivo o contrario a questa decisione, e la costruzione non è stata successivamente consentito,
c) il proprietario di un edificio per il quale è stata revocata la licenza edilizia ai sensi dell’articolo 176 (5),
d) il proprietario della costruzione, che non richiede una decisione di zonizzazione, permesso di costruzione o notifica della costruzione, ma è stata eseguita o è stata eseguita in violazione delle norme di legge, o il proprietario del terreno su cui è stata eseguita , se il proprietario della costruzione non è noto,
e) il proprietario o il costruttore di una costruzione eseguita o eseguita in conformità con una decisione o misura richiesta dalla legge sull’edilizia, che è stata legalmente cancellata e la costruzione non è stata autorizzata in ripetuti procedimenti di costruzione,
(f) il proprietario di una struttura temporanea per la quale la durata specificata è scaduta e non è stato autorizzato alcun cambiamento nell’uso; o
g) il proprietario della costruzione temporanea ai sensi del § 104 comma 1 lett. (c) per la quale è scaduta la durata specificata.
(2)L’Ente edilizio avvia il procedimento di trasloco dell’immobile di cui al comma 1 lettera b). Nell’avviso di avvio del procedimento, il proprietario o costruttore informa della possibilità di presentare una domanda per un permesso edilizio aggiuntivo entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Se la domanda di autorizzazione supplementare è stata presentata prima dell’inizio della procedura di demolizione, si considera presentata al momento dell’inizio della procedura di demolizione. Se il costruttore o il proprietario dell’edificio richiede un permesso aggiuntivo entro il termine specificato, l’autorità edile sospende il procedimento per la rimozione dell’edificio e conduce il procedimento sulla domanda presentata. Nel caso di una costruzione che richiede un permesso di costruzione, il richiedente deve presentare i documenti prescritti per la domanda di permesso di costruzione. Nel caso di una costruzione che richiede solo una decisione di zonizzazione, il richiedente deve presentare i documenti prescritti per la domanda di decisione di zonizzazione. Nei procedimenti per un permesso di costruzione aggiuntivo, l’autorità edilizia procederà di conseguenza in conformità con § 90 e § 110-115; l’ispezione in loco è obbligatoria. I partecipanti al procedimento sul permesso di costruire aggiuntivo sono le persone elencate al § 109, e se l’ubicazione dell’edificio o la modifica rispetto alla decisione di zonizzazione è valutata nel procedimento, anche le persone elencate al § 85. in terreni e costruzioni procedimento.
(3) La costruzione di cui al comma 1 lett . (b) può essere successivamente autorizzato se il costruttore o il suo proprietario dimostra che:
a) non è in conflitto con gli obiettivi e i compiti della pianificazione del territorio, della politica di sviluppo del territorio, della documentazione di pianificazione del territorio e della misura territoriale sulla chiusura degli edifici o con la misura territoriale sulla bonifica del territorio o precedenti decisioni sul territorio,
b) non viene effettuato o effettuato su terreni ove ciò sia vietato o limitato da un’apposita normativa di legge,
c) non è in conflitto con i requisiti generali per la costruzione o con l’interesse pubblico tutelato da un’apposita normativa legale.
Se la costruzione viene successivamente autorizzata, l’autorità edile interromperà il procedimento per la rimozione della costruzione. Il permesso aggiuntivo sostituisce la decisione di zonizzazione nella misura appropriata. Se l’oggetto dell’autorizzazione supplementare è una costruzione in costruzione, l’autorità edile determina le condizioni per il suo completamento. Se l’oggetto del permesso aggiuntivo è la costruzione completata di cui al § 119 par.1, l’autorità edile può, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui al § 122 par.
(4) In caso di costruzione ai sensi del comma 1 lett d) l’autorità edile non ordina la rimozione dell’edificio, a meno che non sia stata dimostrata una violazione delle norme di legge o il proprietario abbia successivamente posto rimedio alla violazione delle norme di legge; l’autorità edile sospende il procedimento di rimozione dell’edificio con delibera annotata nel fascicolo. Non viene rilasciato alcun permesso aggiuntivo.
(5) In caso di costruzione ai sensi del comma 1 lett e) l’autorità edile conduce ripetute procedure di costruzione. A tal fine, una domanda è considerata una domanda o una domanda per la quale è stata emessa una decisione o misura successivamente revocata ai sensi della legge sull’edilizia. In ripetute procedure di costruzione, l’autorità edile procede in conformità con le sezioni da 109 a 115; richiede il completamento dei documenti solo nella misura necessaria per la discussione ripetuta della costruzione. Il termine per l’emanazione di una decisione inizia il giorno successivo all’entrata in vigore della decisione di annullamento. Se la costruzione non è consentita nella procedura di costruzione ripetuta, l’autorità edile ordinerà la rimozione della costruzione con una decisione senza procedura preventiva.
(6) L’ autorità edile avvia la procedura per la rimozione dell’edificio ai sensi del paragrafo 1 lettera F). Nell’avviso di avvio del procedimento, il proprietario deve essere informato della possibilità di presentare entro 30 giorni una domanda per una modifica dell’uso della costruzione temporanea consistente nell’estensione della sua durata o nella modifica di una costruzione permanente. Se il proprietario dell’edificio presenta tale domanda, l’autorità edile sospende il procedimento per la rimozione dell’edificio e conduce il procedimento sulla domanda presentata; al procedimento si applicano mutatis mutandis le disposizioni della sezione 127. Se la richiesta viene soddisfatta, l’autorità edile sospende il procedimento per la rimozione dell’edificio.
(7) Nel caso del paesaggio e delle attrezzature, la procedura deve essere conforme ai paragrafi da 2 a 6 in modo appropriato. Il permesso aggiuntivo rilasciato sostituisce la decisione di zonizzazione.
(8) Se è necessario ordinare il restauro dello stato precedente dell’edificio, in cui non c’era il permesso di costruzione o la notifica all’ufficio edile o in conflitto con esso ha eseguito lavori di costruzione di rimozione di alcune parti dell’edificio, l’edificio l’ufficio procede ai sensi dei paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi.
(9) Nel caso di un ordine di rimozione di una parte dell’edificio, che richiederà l’esecuzione di lavori per garantire la costruzione e le condizioni tecniche dell’edificio e le condizioni per il suo utilizzo e la loro attuazione è necessaria la documentazione di progetto o altri documenti, l’autorità edile ordina al proprietario dell’edificio che le parti siano fornite entro un determinato periodo. Se il proprietario non adempie all’obbligo dichiarato, la documentazione del progetto o altri documenti devono essere forniti dall’autorità edile a spese del proprietario della costruzione; il proprietario della costruzione deve notificare in anticipo questa procedura.
(10) I partecipanti al procedimento sull’ordine di rimozione dell’edificio sono obbligati, le persone che hanno la proprietà o altri diritti materiali sul terreno su cui si trova l’edificio rimosso o su edifici su di essi, nonché le persone che hanno proprietà o altro diritti materiali sui terreni vicini e sulle costruzioni su di essi, e questi diritti possono essere direttamente influenzati dalla demolizione della costruzione.
§ 130
(1) Nell’autorizzazione o nell’ordine per la rimozione di un edificio, un paesaggio o un’attrezzatura, l’autorità edile deve stabilire le condizioni derivanti dai requisiti tecnici per gli edifici, le condizioni per l’archiviazione della documentazione o i requisiti per l’abbellimento del paesaggio dopo la rimozione dell’edificio. Può anche obbligare il proprietario della costruzione a presentare una proposta per il processo tecnologico di lavoro durante la rimozione della costruzione, comprese le misure necessarie per escludere, ridurre o compensare eventuali conseguenze negative per l’ambiente nelle vicinanze della costruzione.
(2) Se il tribunale ha deciso di rimuovere l’edificio, la persona responsabile deve richiedere all’autorità edilizia di determinare le condizioni per la rimozione dell’edificio; la decisione che stabilisce le condizioni è il primo passo del procedimento.
§ 131
(1) I costi di rimozione dell’edificio sono a carico della persona a cui è stata ordinata la rimozione dell’edificio.
(2) La persona a cui è stata ordinata la rimozione della costruzione è responsabile per il danno subito in relazione alla rimozione della costruzione sulla costruzione o sul terreno adiacente, a meno che non sia stato causato dalle loro condizioni difettose. I costi dei necessari lavori di sicurezza, che devono essere eseguiti per lo stato difettoso dell’edificio vicino, sono a carico del proprietario di questo edificio.
§ 131a
Il proprietario dell’edificio, o un’altra persona che ha rimosso l’edificio, deve informare l’autorità edilizia competente entro 30 giorni dalla rimozione dell’edificio.
TITOLO II
SUPERVISIONE EDILIZIA E POTERI SPECIALI DELL’AUTORITÀ EDILE
§ 132
Principi comuni
(1) Le autorità edili devono svolgere una supervisione sistematica per garantire la protezione degli interessi pubblici, la protezione dei diritti e degli interessi legittimi delle persone fisiche e giuridiche e l’adempimento dei loro obblighi derivanti dalla presente legge e dai regolamenti legali emanati per la sua attuazione.
(2) L’ autorità edilizia è autorizzata nell’interesse pubblico
a) eseguire ispezioni della costruzione,
b) ordinare l’immediata rimozione dell’edificio,
c) ordinare i necessari lavori di sicurezza sul cantiere,
d) ordinare le modifiche necessarie all’edificio, terreno edificabile o terreno edificabile edificato,
e) ordinare l’esecuzione dei lavori di manutenzione,
f) ordinare l’evacuazione dell’edificio,
g) imporre misure su terreni o edifici adiacenti.
(3) L’ interesse pubblico significa il requisito che
a) la costruzione è stata eseguita in conformità con una decisione o altra misura dell’autorità edile,
b) l’ edificio è stato utilizzato solo per lo scopo consentito,
c) la costruzione non ha messo in pericolo la vita e la salute di persone o animali, la sicurezza, l’ambiente, gli interessi della cura dei monumenti statali, i reperti archeologici e gli edifici vicini, o non ha causato altri danni o perdite,
d) durante la costruzione e l’uso del terreno edificabile e edificabile, si prevengano le conseguenze di calamità naturali o incidenti improvvisi, si prevengano i loro effetti o si riduca il rischio di tali effetti,
e) sono stati rimossi i difetti di sicurezza edile, antincendio, igienici, sanitari o operativi in cantiere o in cantiere, compresi gli ostacoli all’uso senza barriere delle opere di costruzione.
(4) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis al paesaggio e alle strutture.
(5) Nella decisione, l’autorità edile deve giustificare l’interesse pubblico specifico richiesto dall’intervento.
Ispezione dell’edificio
§ 133
(1) L’ autorità edile deve effettuare un’ispezione dell’edificio in costruzione nella fase specificata nelle condizioni del permesso di costruzione, nel piano di ispezione dell’edificio, prima del rilascio del permesso di costruzione e nei casi in cui la rimozione urgente del viene ordinata la costruzione, i necessari lavori di sicurezza, le necessarie modifiche o l’evacuazione dell’edificio; può altresì effettuare un sopralluogo dei lavori di manutenzione ordinati, dell’edificio da rimuovere e negli altri casi in cui sia necessario per lo svolgimento dei compiti del regolamento edilizio.
(2) Durante l’ispezione, l’autorità edile deve accertare in particolare:
a) rispetto di una decisione o altro provvedimento dell’autorità edile riguardante l’edificio o il terreno,
b) se la costruzione viene eseguita in conformità con la documentazione verificata o la documentazione di progetto verificata, in conformità con la Sezione 160, e se un diario di costruzione o una semplice registrazione della costruzione è tenuto correttamente,
c) le condizioni tecniche della costruzione, indipendentemente dal fatto che la vita e la salute delle persone o degli animali, la sicurezza o l’ambiente non siano in pericolo,
d) se la costruzione o il funzionamento della costruzione non disturba l’ambiente circostante oltre il livello consentito, vengono eseguite le prove e le misurazioni prescritte,
e) se il costruttore adempie agli obblighi derivanti dal § 152,
f) se l’edificio è utilizzato solo per lo scopo consentito e nel modo specificato,
g) se la manutenzione della costruzione è eseguita correttamente,
h) se la sicurezza è garantita durante la rimozione della costruzione.
(3) L’ispezione viene eseguita sulla base della documentazione di progetto verificata o della documentazione preparata al livello di documentazione per la costruzione.
(4) Su richiesta dell’autorità edile, a seconda della natura della questione, il progettista o il progettista capo, il direttore dei lavori e la persona che esegue la supervisione della costruzione sono anche obbligati a partecipare all’ispezione oltre al costruttore. L’autorità edile invita anche le autorità interessate, l’ispettore autorizzato o il coordinatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, se necessario, all’ispezione se operano nel cantiere.
(5) L’ autorità edile deve tenere un semplice registro delle ispezioni eseguite sui singoli edifici. Deve essere chiaro da questo record quando è stata effettuata l’ispezione, quale costruzione è stata coinvolta e quale è stato il suo risultato.
(6) Norme legali speciali sul controllo statale non si applicano all’esecuzione delle ispezioni in loco 42 ) . Le disposizioni della Sezione 172, paragrafi da 2 a 6 si applicano mutatis mutandis all’ingresso del terreno e all’edificio durante l’ispezione.
§ 134
(1) Durante l’ispezione, l’autorità edile può approvare la modifica dell’edificio prima del suo completamento (§ 118 par. 6).
(2) Se l’autorità edile rileva un difetto durante l’ispezione dell’edificio o se richiede l’accuratezza e la completezza dei risultati ai sensi del § 133 paragrafo 2, inviterà il costruttore, una persona che fornisce la gestione professionale della costruzione ed è autorizzato per regolamento di legge speciale 14 ) (di seguito denominato “direttore dei lavori”) o una persona che esercita la supervisione della costruzione o il proprietario della costruzione al fine di disporre un rimedio entro un determinato periodo. L’autorità edile può anche chiedere a tali persone di fornire i documenti necessari, come i certificati di idoneità per i prodotti da costruzione utilizzati.
(3) Se la richiesta non viene soddisfatta entro il termine stabilito, l’autorità edilizia emetterà una decisione che ordina il rimedio; durante l’esecuzione dei lavori può decidere di interrompere i lavori e porre le condizioni per la loro prosecuzione. In caso di pericolo di ritardo, decide senza preavviso. La decisione dell’autorità edile è il primo atto del procedimento, un ricorso avverso non ha effetto sospensivo.
(4) Se la costruzione viene eseguita o rimossa senza una decisione o misura richiesta dalla legge sull’edilizia o in conflitto con essa, l’autorità edile inviterà il costruttore o il proprietario della costruzione a interrompere immediatamente i lavori e avviare il procedimento ai sensi del § 129. L’ufficio emette una decisione che ordina la cessazione dei lavori nel cantiere. La decisione è il primo atto del procedimento, un ricorso avverso non ha effetto sospensivo.
(5) Se l’edificio non viene utilizzato per lo scopo consentito o nel modo specificato o viene utilizzato senza autorizzazione, l’autorità edilizia inviterà il proprietario dell’edificio a sospendere senza indugio l’uso non autorizzato dell’edificio. Allo stesso tempo, lo istruirà sulla procedura ai sensi degli articoli 126 e 127. Se la richiesta non è soddisfatta, l’autorità edile emetterà una decisione che vieta l’uso dell’edificio. La decisione è il primo atto del procedimento, un ricorso avverso non ha effetto sospensivo.
(6) Le disposizioni del § 133 e § 134 par.
(7) L’ambito e il contenuto della documentazione per l’esecuzione della costruzione, i requisiti del bando e l’ambito del rilievo effettuato durante l’ispezione della costruzione in costruzione saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
Rimozione immediata dell’edificio e necessari lavori di sicurezza
§ 135
(1) L’ autorità edile deve ordinare al proprietario dell’edificio di rimuovere l’edificio senza indugio e di assicurarne la rimozione se la vita di persone o animali è messa in pericolo dal fatto che l’edificio è in pericolo di crollo.
(2) L’ autorità edile deve ordinare al proprietario dell’edificio di eseguire i necessari lavori di sicurezza se l’edificio mette in pericolo la salute e la vita di persone o animali a causa delle sue condizioni tecniche, a meno che non sia necessario rimuoverlo immediatamente.
(3) In caso di pericolo di ritardo, l’autorità edile deve garantire la rimozione della costruzione o dei necessari lavori di sicurezza ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tramite un imprenditore edile professionalmente attrezzato per eseguirli; l’autorità edile può ordinare a tale imprenditore di eseguire i lavori.
(4) Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità edile deve ispezionare l’edificio, al quale inviterà i partecipanti al procedimento, accertarsi solo delle sue effettive condizioni e decidere di ordinare la rimozione urgente dell’edificio, la necessaria sicurezza lavori o evacuazione dell’edificio. Un ricorso contro una decisione non ha effetto sospensivo.
(5) La rimozione dell’edificio, i necessari lavori di sicurezza o l’evacuazione dell’edificio possono essere ordinati dall’autorità edile anche senza previa discussione con il proprietario dell’edificio.
(6) I costi sostenuti per l’immediata rimozione dell’edificio e per i necessari lavori di sicurezza sono a carico del proprietario dell’edificio. Se l’autorità edile ha assicurato l’esecuzione dei lavori ai sensi del paragrafo 3 da parte di un imprenditore edile e il proprietario non ha concordato con questo imprenditore il rimborso dei costi, il comune il cui ufficio comunale è l’ufficio edile li rimborsa e li fa rispettare sul proprietario.
§ 136
(1) L’ autorità edile può anche ordinare la rimozione immediata dell’edificio, l’esecuzione dei necessari lavori di sicurezza o l’evacuazione orale dell’edificio durante l’ispezione, se la vita e la salute delle persone o degli animali sono immediatamente messe in pericolo dal difetto condizioni dell’edificio.
(2) L’autorità edile redige un rapporto sullo svolgimento dell’ispezione ai sensi del paragrafo 1, che conterrà i fatti accertati e conterrà i requisiti di una conferma di una decisione annunciata oralmente ai sensi del Codice di procedura amministrativa; sarà ricevuto dai partecipanti all’ispezione. L’autorità edile consegna senza indebito ritardo una copia scritta della decisione annunciata ai partecipanti al procedimento.
(3) Le disposizioni legali speciali che disciplinano la procedura per la risoluzione delle situazioni di emergenza e le attività di sicurezza 43 ) non sono interessate.
§ 137
Adeguamenti necessari
(1) L’ autorità edilizia può ordinare al proprietario dell’edificio, terreno edificabile o terreno edificabile edificato le modifiche necessarie
a) che garantiscono che l’uso dell’edificio o delle sue attrezzature non metta in pericolo l’ambiente, non disturbi irragionevolmente i suoi utenti e l’ambiente circostante con rumore, fumi, inclusi odori, urti, vibrazioni, effetti di radiazioni non ionizzanti o radiazioni luminose,
b) che eliminano altri difetti e difetti igienici, di sicurezza, antincendio e operativi nell’equipaggiamento elettrico dell’edificio,
c) con il quale saranno soddisfatti i requisiti di difesa, sicurezza e protezione della popolazione applicati dalle autorità competenti (Sezione 175),
d) nell’interesse della sicurezza e del buon funzionamento delle strade,
e) consistente nel collegamento dell’edificio all’infrastruttura tecnica e ulteriori modifiche mediante le quali l’edificio è dotato di strutture sociali o di altro tipo igienico,
f) garantire un drenaggio e uno smaltimento efficienti delle acque reflue in conformità con le normative legali, facilitare il flusso delle acque meteoriche o impedire l’ingresso di acque superficiali negli edifici e nei terreni adiacenti,
g) consistente nella conservazione di una costruzione in costruzione, la cui realizzazione è stata interrotta o sospesa,
h) che garantiscono l’accesso e l’uso senza barriere di terreni o edifici,
i) garantire la protezione del patrimonio architettonico e archeologico.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis al paesaggio e alle strutture ai sensi della presente legge.
(3) L’ autorità edile può ordinare le modifiche necessarie ai sensi del paragrafo 1 solo se l’edificio o l’attrezzatura non sono costruiti e utilizzati in conformità con le condizioni fornite dall’autorizzazione dell’autorità edile. Se l’edificio o l’attrezzatura sono costruiti e utilizzati secondo le condizioni stabilite dal permesso dell’autorità edile, l’autorità edile può ordinare le modifiche necessarie ai sensi del comma 1 solo in caso di minaccia dimostrabilmente significativa e risarcimento dei danni causati dalle modifiche ordinate.
(4) Se l’adeguamento necessario da ordinare non richiede la documentazione del progetto o altri documenti, l’autorità di costruzione ordinerà l’esecuzione dell’adeguamento e determinerà l’ambito, le modalità e le condizioni della sua esecuzione.
(5) Se le modifiche necessarie richiedono la documentazione del progetto o altri documenti, l’autorità edile deve prima ordinare le loro misure al proprietario dell’edificio o del terreno edificabile su cui devono essere apportate le modifiche e fissare un termine per la loro presentazione. Parallelamente, decide sull’erogazione di un anticipo sul contributo alla costruzione a copertura dei costi per l’ottenimento di tale documentazione e sulle condizioni per il suo pagamento. Se il proprietario non adempie all’obbligo imposto, l’autorità edile fornirà i documenti necessari a sue spese; il proprietario deve essere informato in anticipo di questa procedura.
(6) Dopo la fornitura della documentazione o di altri documenti, l’autorità edile procederà in modo simile al paragrafo 4. Il proprietario dell’edificio o del terreno edificabile notificherà all’autorità edilizia la conclusione dei lavori connessi con le necessarie modifiche. .
§ 138
Contributo alla costruzione
(1) Il proprietario di un edificio, terreno edificabile o terreno edificabile edificato a cui è stato ordinato di apportare le modifiche necessarie ai sensi del § 137 par. c) ai) o le misure necessarie ai sensi di un’apposita normativa di legge 44 ) , il contributo di costruzione avrà diritto a coprire i costi, se lo richiede. L’indennità di costruzione è prevista per coprire la parte dei costi che sono direttamente correlati all’esecuzione dei necessari adeguamenti ordinati.
(2) La domanda di erogazione di un contributo deve indicare per quale ordinato i necessari adeguamenti il contributo è richiesto e in quale importo.
(3) Il contributo alla costruzione è fornito in contanti. Ad eccezione degli adeguamenti ordinati ai sensi del § 137 par.1 lett. c) l’indennità è concessa dall’autorità edile che ha ordinato gli adeguamenti necessari. Emette una decisione sull’erogazione del contributo, in cui determina l’ammontare del contributo e le modalità della sua erogazione. Solo il richiedente è parte del procedimento.
(4) L’ indennità di costruzione non sarà fornita se le modifiche necessarie ordinate sono volte ad eliminare i difetti causati da una violazione o dall’inadempimento degli obblighi del proprietario previsti dalla presente legge o da un’altra normativa legale. Il contributo non sarà inoltre erogato qualora sia possibile coprire i costi di realizzazione dei necessari adeguamenti ordinati o di elaborazione della documentazione di progetto secondo apposite norme di legge.
(5) Il contenuto della decisione sulla fornitura del contributo sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 139
Manutenzione degli edifici
(1) Se l’edificio non è adeguatamente mantenuto, l’autorità edile può ordinare al proprietario dell’edificio di organizzare un rimedio. I costi dei lavori di manutenzione sono a carico del proprietario dell’immobile. Gli inquilini di appartamenti e locali non residenziali sono tenuti a consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinati.
(2) Nel caso di un edificio destinato all’uso da parte del pubblico, l’autorità edile può ordinare al suo proprietario di sottoporgli un piano temporale e fattuale dei lavori di manutenzione su singole parti dell’edificio e sulle apparecchiature tecnologiche o di altro tipo.
§ 140
Liquidazione dell’edificio
(1) Se la vita o la salute di persone o animali è direttamente messa in pericolo da difetti nel cantiere, o deve essere ordinata la rimozione immediata della costruzione o i necessari lavori di sicurezza ai sensi del § 135 par.1 e 2, l’edificio l’autorità ordina a tutte le persone che soggiornano nell’edificio di: evacuarla immediatamente. A seconda delle circostanze, ordineranno anche che gli animali vengano portati fuori dall’edificio.
(2) L’ autorità edile può ordinare l’esecuzione dei lavori di evacuazione a una persona autorizzata 2 ) qualificata per eseguire l’evacuazione. Può anche ordinare la rimozione di oggetti portatili o parti dell’edificio e delle attrezzature che possono essere rimosse dall’edificio senza mettere in pericolo la vita e la salute delle persone.
(3) Se l’autorità edile ordina lo sfratto dell’edificio e sussiste il pericolo di ritardo, limiterà il procedimento alla condizione accertata mediante un’ispezione di controllo e all’emissione di un ordine orale di sfratto; deve essere redatto un verbale sul suo contenuto, che abbia i requisiti per la conferma di una decisione annunciata oralmente ai sensi del codice di procedura amministrativa. L’ufficio scritto consegnerà senza indebito ritardo una copia scritta della decisione sull’ordinanza di sfratto dell’edificio alle persone sfrattate, al proprietario dell’edificio, alla persona che evacua e al comune.
(4) Se si deve ordinare l’evacuazione di un appartamento o di un locale adibito a alloggio, deve essere fornito almeno un riparo alle persone sgomberate 45 ) ; i comuni sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione nei limiti delle loro competenze su richiesta dell’autorità edile.
(5) Le disposizioni legali speciali che regolano lo sgombero di edifici per pericolo imminente per la vita o la salute delle persone 43 ) non devono essere influenzate.
§ 141
Misure su un terreno o edificio vicino
(1) Al fine di creare le condizioni per l’esecuzione di un edificio o la sua modifica, i lavori di sicurezza necessari, le modifiche necessarie, i lavori di manutenzione e la rimozione di un edificio o di un’attrezzatura, l’autorità edile può imporre a coloro che hanno la proprietà o altri diritti materiali di terreni o edifici limitrofi su di essi per consentire l’esecuzione di lavori sui loro terreni o edifici, a meno che non sia stato raggiunto un accordo tra le parti coinvolte. Parte in giudizio è quella a favore del quale si deve imporre l’obbligazione e quella sul cui terreno o edificabile deve essere eseguita l’opera.
(2) La persona a favore della quale è stato imposto l’obbligo di cui al paragrafo 1 deve assicurarsi che interferisca il meno possibile con l’uso di terreni o edifici vicini e che il lavoro svolto non provochi danni che possono essere prevenuti. Dopo il completamento dei lavori, è obbligato a ripristinare il terreno o l’edificio vicino alle condizioni precedenti; se non adempie a tale obbligo o non viene raggiunto nessun altro accordo, devono essere seguite le disposizioni legali generali in materia di danni.
§ 142
Parti del procedimento
(1) Una parte in un procedimento ai sensi delle sezioni 135, 137, 139 e 140 è una persona che ha il diritto di proprietà o altro diritto materiale sul terreno e sugli edifici interessati, compresi i terreni e gli edifici vicini, se questo diritto può essere direttamente interessato dalla decisione.
(2) I locatari di appartamenti e locali non residenziali sono partecipanti al procedimento solo se i loro diritti derivanti dalla locazione possono essere direttamente pregiudicati dall’attuazione del regolamento edilizio di cui al comma 1.
(3) Un partecipante al procedimento è anche un imprenditore edile a cui deve essere ordinato di eseguire la rimozione urgente dell’edificio o i necessari lavori di sicurezza ai sensi della Sezione 135 (3) e una persona autorizzata 2 ) a cui è stato ordinato di trasportare il lavoro di compensazione ai sensi della Sezione 140 (2).
(4) Se una parte in un procedimento ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 solleva un’obiezione di natura civile sulla quale l’autorità edile non può decidere sulla base di requisiti generali di costruzione, pareri vincolanti degli organismi interessati o norme tecniche, e nei procedimenti in caso di rischio di ritardo, l’autorità edile deciderà sull’opposizione e deciderà in merito. Informa la parte nel procedimento del diritto di sollevare un’obiezione in tribunale.
TITOLO III
ISPETTORE AUTORIZZATO
§ 143
(1) Il ministro per lo sviluppo regionale nomina una persona fisica che:
a) ha chiesto la nomina di un ispettore autorizzato,
b) ha conseguito la laurea magistrale in architettura o costruzione ed è persona abilitata ai sensi di un’apposita norma di legge 14 ) ,
c) ha dimostrato almeno 15 anni di esperienza in attività di progetto o nella gestione professionale di lavori edili o presso l’autorità edile, se in possesso di un certificato di idoneità professionale speciale ai sensi di un’apposita norma di legge 17 ) ,
d) ha dimostrato la propria integrità mediante un estratto del casellario giudiziario non più vecchio di 3 mesi,
e) ha dimostrato in sede di esame dinanzi ad una commissione di esperti le conoscenze e l’esperienza giuridica e professionale richieste per lo svolgimento della funzione, i cui componenti sono nominati e revocati dal Ministro per lo Sviluppo Regionale,
f) ha dimostrato la propria integrità disciplinare.
(2) Alle condizioni di cui al comma 1 lett . a), b), d) ed e) e dopo il parere della Camera degli architetti ceca o della Camera ceca degli ingegneri e tecnici autorizzati attivi nel settore dell’edilizia (di seguito denominata “Camera”), un esperto di un’università, l’istituto di ricerca o l’istituto scientifico può eccezionalmente essere nominato ispettore autorizzato, anche se non è conforme alla pratica prescritta.
(3) Quando presenta una domanda per la nomina a ispettore autorizzato, il richiedente è obbligato a pagare una tassa amministrativa ai sensi di una normativa legale speciale 46 ) .
(4) Un ispettore autorizzato è nominato per svolgere la funzione con competenza per l’intero territorio della Repubblica ceca per un periodo di 10 anni. Su sua richiesta, tale periodo verrà prolungato senza effettuare l’esame per un massimo di dieci anni, anche ripetutamente, qualora si possa dimostrare che ha costantemente svolto l’attività di ispettore abilitato.
(5) Il contenuto della domanda di nomina a ispettore autorizzato sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
(6) Nel riconoscere le qualifiche professionali e altre qualifiche di una persona fisica, il Ministero procede in conformità con la legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali 45a ) . In caso di una differenza significativa nel contenuto dell’istruzione e della formazione ai sensi della legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il livello di conoscenza teorica e pratica richiesto per l’esercizio della professione di ispettore autorizzato è verificato da un test di differenza condotto in ceco o slovacco.
§ 144
(1) Scade la funzione di ispettore autorizzato
a) morte o dichiarazione di morte,
b) una dichiarazione scritta dell’ispettore autorizzato sulla cessazione delle attività consegnata al Ministro per lo sviluppo regionale,
c) alla scadenza del termine ai sensi dell’articolo 143 (4), o
d) la data in cui la decisione del tribunale con la quale l’ispettore autorizzato è stato privato della capacità giuridica o entro la quale la sua capacità giuridica è stata limitata è diventata definitiva.
(2) Il ministro per lo sviluppo regionale decide in merito al licenziamento di un ispettore autorizzato,
a) se, nel corso delle sue attività, ha violato ripetutamente o gravemente gli interessi pubblici che intendeva tutelare o ha commesso un atto incompatibile con lo status di ispettore autorizzato, o
b) se ha cessato di essere una persona onesta ai sensi della Sezione 145.
(3) Il ministro per lo sviluppo regionale può decidere il licenziamento di un ispettore autorizzato anche per la sua inattività per più di 3 anni.
(4) L’attività di ispettore autorizzato non è un’attività professionale ai sensi di una norma legale speciale 2 ) e può essere esercitata come libera professione.
(5) Le persone giuridiche possono, con il consenso del Ministero, svolgere le attività di ispettore autorizzato solo quando dimostrano l’integrità e assicurano le prestazioni delle persone di cui al § 143 par.1 e 2. Quando richiede l’approvazione, il richiedente deve pagare la tassa amministrativa ai sensi della normativa speciale 46 ) . Una società per azioni pubbliche, i cui soci sono esclusivamente le persone di cui all’art. 143, commi 1 e 2, può esercitare l’attività di ispettore autorizzato senza il consenso del Ministero.
(6) Se gli ispettori autorizzati esercitano congiuntamente una libera professione, regolano i loro rapporti reciproci mediante un contratto scritto. I soci della società 46a ) possono essere esclusivamente le persone elencate al § 143 comma 1 e 2. I soci della società hanno l’obbligo di esercitare la professione sotto un nome comune e presso la sede comune dell’azienda.
(7) Una persona giuridica deve dimostrare la propria integrità mediante un estratto del registro penale non più vecchio di 3 mesi.
§ 145
(1) Ai fini della nomina come ispettore autorizzato, una persona non deve essere considerata innocente,
a) che è stato condannato per un reato che ha commesso in connessione con la preparazione o l’esecuzione di una costruzione o con le attività di un ispettore autorizzato ai sensi della presente legge,
b) che è stata legalmente imposta dalla Camera come misura disciplinare su una multa o sospensione o revoca dell’autorizzazione, a meno che non sia stata revocata da un tribunale su mozione della persona autorizzata 47 ) .
(2) La Camera notificherà immediatamente al Ministro dello sviluppo regionale l’imposizione definitiva di una misura disciplinare a un ispettore autorizzato.
§ 146
(1) Un ispettore autorizzato svolge la sua attività a pagamento, concordato in un contratto scritto. Nel contratto potrà essere concordato anche il rimborso delle spese sostenute.
(2) Un ispettore autorizzato è responsabile dei danni causati dallo svolgimento delle sue attività. Prima dell’inizio dell’attività e per tutta la durata dell’attività deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile. Su richiesta della persona con la quale conclude un contratto ai sensi del paragrafo 1, è tenuto a dichiarare l’importo per il quale è assicurato.
(3) L’ ispettore autorizzato è obbligato a tenere registri delle sue azioni e conservarli per almeno 5 anni. In tal modo, procederà in conformità con un’apposita norma di legge 48 ) .
§ 147
L’ispettore autorizzato è responsabile del livello professionale dei certificati e dei pareri da lui preparati e rilasciati, nonché di altri documenti e atti eseguiti, per una valutazione corretta e imparziale dei risultati, della documentazione di costruzione e di altri documenti secondo i requisiti stabiliti nella presente legge .
§ 148
Un ispettore autorizzato non può svolgere la sua attività su costruzioni alle quali ha partecipato, partecipa o deve partecipare alla loro preparazione o esecuzione lui stesso o una persona a lui vicina, che ai fini della presente legge
a) un parente stretto, un fratello e un coniuge,
(b) persone con le quali ha una relazione
1. attività come partner dell’azienda;
2. lavoro o servizio.
§ 149
(1) Un ispettore autorizzato ha diritto sulla base di un contratto con il costruttore ea sue spese
a) certificare secondo le modalità specificate al § 117 che la proposta di costruzione o modifica alla costruzione prima del suo completamento (§ 118) può essere eseguita,
b) preparare una perizia (certificato) per il rilascio di un permesso di costruzione (§ 122),
c) sovrintende all’esecuzione della costruzione.
(2) Su richiesta dell’autorità edile ea sue spese, l’ispettore autorizzato è tenuto a fornire una collaborazione esperta nell’ambito della sua qualifica professionale.
(3) L’ ispettore autorizzato è tenuto a curare l’approfondimento delle proprie conoscenze professionali e giuridiche necessarie per il corretto svolgimento della funzione attraverso la formazione continua. Oltre allo studio autonomo, si avvale principalmente di eventi formativi organizzati dalla Camera e dalle università.
§ 150
(1) La Camera organizzerà la preparazione e la verifica dei candidati, la tenuta dei registri degli ispettori autorizzati e altri compiti correlati. Per garantire una procedura uniforme, viene istituito un organo comune di coordinamento approvato dal Ministro per lo sviluppo regionale su proposta della Camera. I costi relativi alla preparazione e al completamento dell’esame sono a carico del candidato.
(2) L’organo di coordinamento, per conto della Camera, provvede anche al coordinamento, alle questioni organizzative e amministrative e alla formazione professionale necessarie per una procedura uniforme nello svolgimento delle attività degli ispettori autorizzati.
(3) La Camera raccoglie, registra, aggiorna e fornisce le informazioni necessarie per le attività di un ispettore autorizzato. Ogni anno l’ispettore abilitato contribuisce alle spese legate a questa attività con un contributo alla Camera. L’importo del contributo è identico al contributo destinato ai membri della Camera.
(4) La procedura per la nomina dei membri dell’organismo di coordinamento e le sue attività, la preparazione, l’attuazione e il contenuto dei test e dei requisiti e il modo di tenere i registri degli ispettori autorizzati sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 151
(1) Il Ministero sovrintende alla preparazione dell’esame, al programma e alla procedura per lo svolgimento degli esami, ai documenti per la nomina e la revoca degli ispettori autorizzati, le attività della Camera e lo svolgimento del relativo ordine del giorno. In cooperazione con le autorità edili, controlla anche le attività degli ispettori autorizzati e può presentare una proposta di misure ai sensi della sezione 144 (2).
(2) Il codice di procedura amministrativa non si applica all’esecuzione di prove da parte di ispettori autorizzati.
TITOLO IV
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE NELLA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E UTILIZZO DELLE COSTRUZIONI
§ 152
Costruttore
(1) Il costruttore è obbligato a prestare attenzione alla corretta preparazione ed esecuzione della costruzione; questo obbligo si applica anche al paesaggio e alle attrezzature. A tal fine, devono tener conto, in particolare, della protezione della vita e della salute delle persone o degli animali, della protezione dell’ambiente e dei beni, nonché del rispetto del vicinato. A tal fine, è tenuto a garantire l’esecuzione e la valutazione di prove e misurazioni prescritte da speciali norme di legge. Ha anche questi obblighi per le costruzioni e le loro modifiche che non richiedono un permesso di costruzione o una notifica o per qualsiasi altro scopo simile, come l’istituzione di attrezzature pubblicitarie. Nel caso di costruzioni di auto-aiuto, il costruttore è anche obbligato ad allineare la posizione spaziale della costruzione con la documentazione di progetto verificata. Ha l’obbligo di informare tempestivamente le persone direttamente interessate dai lavori dell’inizio dei lavori sulle costruzioni esentate dal permesso.
(2) Il costruttore è obbligato a fornire la documentazione prescritta ai fini della discussione del piano in conformità con la presente legge. Se la legge richiede il trattamento della documentazione di progetto da parte di una persona autorizzata a farlo, il costruttore è obbligato a garantire il trattamento della documentazione di progetto da parte di tale persona, se non dispone della necessaria autorizzazione.
(3) Quando si esegue la costruzione, se è necessaria una licenza edilizia o una notifica all’autorità edilizia, il costruttore è obbligato
a) comunicare in anticipo all’autorità edile la data di inizio della costruzione, il nome e la sede legale dell’imprenditore edile che eseguirà la costruzione, nel caso di una forma di costruzione di autoaiuto le modifiche a questi fatti devono essere notificate senza indugio all’autorità edile,
b) prima dell’inizio della costruzione, apporre un adesivo sul permesso di costruzione in un punto visibile all’ingresso del cantiere e lasciarlo lì fino al completamento della costruzione o fino al rilascio del consenso di approvazione; edifici di grandi dimensioni possono essere contrassegnati in un altro modo appropriato con le informazioni sull’etichetta,
c) garantire che la documentazione di costruzione verificata e tutti i documenti relativi alla costruzione eseguita o alla sua modifica, o le loro copie, siano disponibili sul cantiere o sul cantiere,
d) notificare all’ente edile la fase di costruzione secondo il piano dei sopralluoghi della costruzione, consentire lo svolgimento del sopralluogo e, salvo gravi motivi contrari, partecipare a tale sopralluogo,
e) segnalare all’ente edile immediatamente dopo la scoperta di un difetto del cantiere che metta in pericolo la vita e la salute delle persone o l’incolumità dei lavori edili; il costruttore ha anche questo obbligo per le costruzioni ai sensi del § 103,
f) avvisare preventivamente l’autorità edile dell’inizio dell’operazione di collaudo.
(4) Nel caso di costruzione finanziata dal bilancio pubblico, che viene eseguita dall’imprenditore edile come appaltatore, il costruttore è obbligato a garantire la supervisione tecnica del costruttore sulla costruzione da parte di una persona fisica autorizzata in base a un’apposita legge regolamento 14 ) . Se la documentazione di progetto per questa costruzione è stata preparata da una persona autorizzata in conformità con una normativa legale speciale, il costruttore deve garantire la supervisione dell’autore del progettista o del progettista principale sulla conformità della costruzione eseguita con la documentazione di progetto verificata.
(5) Il costruttore è tenuto a notificare immediatamente all’autorità edile il completamento della costruzione, che è stata eseguita sulla base di un permesso rilasciato ai sensi della presente legge, ma non è soggetta ad approvazione. Se l’edificio è oggetto di iscrizione al catasto immobiliare 22 ) o la sua costruzione fraziona il terreno, il costruttore deve presentare per notifica una pianta geometrica. Se l’edificio è situato nel territorio del comune che mantiene la mappa tecnica del comune e ai fini della sua gestione ha emesso un decreto generalmente vincolante 66 ) , il costruttore deve anche fornire evidenza che le modifiche al contenuto della mappa tecnica del il comune è stato notificato e documentato all’autorità municipale competente.
(6) Nel caso di una costruzione oggetto di un appalto pubblico in un regime sopra il limite, il costruttore è obbligato a garantire che il diario di costruzione sia conservato in formato elettronico.
§ 153
Direttore dei lavori e direzione lavori
(1) Il direttore dei lavori è obbligato a gestire la costruzione in conformità con la decisione o altra misura dell’autorità edile e la documentazione di progetto verificata, garantire il rispetto degli obblighi di protezione della vita, della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro derivanti da norme legali speciali, corretta disposizione e funzionamento del sito sulla conformità con i requisiti generali per la costruzione (§ 169), o altri regolamenti tecnici e standard tecnici. Nel caso dell’esistenza di costruzioni di infrastrutture tecniche nel cantiere, è obbligato a garantire la delimitazione dei percorsi delle infrastrutture tecniche nel luogo della loro collisione con la costruzione.
(2) Il direttore dei lavori è inoltre obbligato ad agire per eliminare i difetti durante la costruzione e notificare immediatamente all’autorità di costruzione i difetti che non possono essere rimossi durante la gestione dei lavori, creare le condizioni per l’ispezione della costruzione, collaborare con la persona che esegue la supervisione tecnica del la supervisione del costruttore o dell’autore del progettista, se stabilito, e con il coordinatore per la sicurezza e la salute sul lavoro se lavora nel cantiere.
(3) La persona che esegue la supervisione della costruzione è responsabile, insieme al costruttore, della conformità della posizione spaziale dell’edificio con la documentazione verificata, della conformità ai requisiti generali di costruzione, dell’uso senza barriere dell’edificio e di altri regolamenti tecnici e della conformità con decisioni e altri provvedimenti emanati per la costruzione.
(4) La persona che esegue la supervisione della costruzione controlla il modo e la procedura di costruzione, in particolare la sicurezza degli impianti e il funzionamento delle attrezzature tecniche sul cantiere, l’idoneità di immagazzinare e utilizzare prodotti da costruzione, materiali e strutture e tenere un diario di costruzione o un semplice record di costruzione; agisce per eliminare i difetti durante la costruzione, e se non riesce a eliminare tali difetti nell’esecuzione della supervisione, ne informa immediatamente l’autorità edile.
§ 154
Proprietario della costruzione e dell’attrezzatura
(1) Il proprietario della costruzione è obbligato
a) mantenere l’edificio ai sensi del § 3 comma 4 per tutto il periodo della sua esistenza,
b) segnalare immediatamente all’ente edile i vizi in cantiere che mettono in pericolo la vita o la salute di persone o animali,
c) per consentire un’ispezione della costruzione e, salvo gravi motivi contrari, per partecipare a tale ispezione,
d) conservare il diario di costruzione per un periodo di 10 anni dal rilascio del permesso di costruzione, o dal completamento della costruzione, se il permesso di costruzione non è richiesto,
e) conservare per tutta la durata della documentazione di costruzione della sua effettiva esecuzione, decisioni, certificati, approvazioni, documentazione di progetto verificata o altri documenti importanti relativi alla costruzione.
(2) Il proprietario di una struttura soggetta alla presente legge è obbligato
a) mantenere l’attrezzatura in condizioni adeguate per tutta la sua esistenza,
b) segnalare immediatamente all’ente edile i difetti delle attrezzature che mettono in pericolo la vita o la salute di persone o animali,
c) per consentire un’ispezione dell’impianto e, salvo gravi motivi contrari, per partecipare a tale ispezione,
d) conserva la documentazione del progetto effettivo dell’impianto, le decisioni, i consensi e altri documenti pertinenti relativi all’impianto per tutta la sua esistenza.
§ 155
(1) Gli imprenditori edili, i direttori dei lavori, le persone che eseguono la supervisione dei lavori, gli ispettori autorizzati, i costruttori ei proprietari delle costruzioni sono tenuti a notificare immediatamente all’autorità edile competente e al Ministero il verificarsi di difetti, guasti o incidenti della costruzione e i risultati di indagare sulle loro cause, mettere in pericolo la vita di persone o animali o causare danni materiali significativi. La notifica deve contenere in particolare il luogo, l’ora, la descrizione dell’evento notificato e le sue conseguenze, la natura della costruzione o altre circostanze rilevanti per la corretta valutazione delle cause; non si occupa della valutazione o dell’accertamento di colpevolezza o responsabilità.
(2) La portata e le modalità di segnalazione del verificarsi di un difetto, guasto o incidente di una costruzione ei risultati delle indagini sulle loro cause saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 156
Requisiti per le costruzioni
(1) Per la costruzione possono essere progettati e utilizzati solo quei prodotti, materiali e strutture le cui caratteristiche in termini di ammissibilità per gli scopi di costruzione proposti assicurano che la costruzione con una progettazione adeguata e la manutenzione ordinaria per l’esistenza prevista soddisfi i requisiti di base per la costruzione 73 ) .
(2) I prodotti per la costruzione, che rivestono un’importanza decisiva per la qualità finale della costruzione e rappresentano un grado di minaccia maggiore per i legittimi interessi, sono determinati e valutati in conformità con le disposizioni legali speciali 39 ) .
§ 157
Diario di costruzione
(1) Quando si esegue una costruzione che richiede un permesso di costruzione o una notifica all’autorità edile, deve essere conservato un diario di costruzione, in cui vengono registrati regolarmente i dati relativi all’esecuzione della costruzione; nel caso di costruzioni notificate di cui al § 104 paragrafo 1 lett. da e) ak) sarà sufficiente una semplice registrazione della costruzione.
(2) Il diario di costruzione o un semplice registro della costruzione deve essere conservato dall’imprenditore edile, nel caso di una costruzione eseguita dal costruttore stesso. Le registrazioni sono autorizzate dal costruttore, dal direttore dei lavori, dalla persona che esegue la supervisione della costruzione, dalla persona che esegue l’ispezione della costruzione e dalla persona responsabile dell’esecuzione del lavoro di rilevamento selezionato. Le registrazioni sono inoltre autorizzate ad essere eseguite da persone che svolgono la supervisione tecnica del costruttore e la supervisione dell’autore, se tale supervisione è stabilita, coordinatore della sicurezza e salute sul lavoro, se lavora in cantiere, ispettore autorizzato presso la costruzione, per il quale è ha rilasciato un certificato ai sensi del § 117 e altre persone autorizzate a svolgere compiti di supervisione amministrativa ai sensi di disposizioni legali speciali 4 ) .
(3) Dopo il completamento della costruzione, il suo appaltatore deve consegnare l’originale del diario di costruzione o una semplice registrazione della costruzione al costruttore.
(4) I requisiti di contenuto del diario di costruzione e una semplice registrazione della costruzione e delle modalità di conservazione devono essere determinati da un regolamento legale di attuazione.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I
SELEZIONATE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E INTERAZIONE DEI PROPRIETARI DI INFRASTRUTTURE TECNICHE
§ 158
Attività selezionate in costruzione
(1) Le attività selezionate, il cui risultato incide sulla tutela degli interessi pubblici in edilizia, possono essere svolte solo da persone fisiche che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad eseguirle ai sensi di un’apposita normativa di legge 14 ) . Le attività selezionate sono attività di progetto in costruzione, il che significa l’elaborazione di documentazione di pianificazione territoriale, studi territoriali, documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione e per la conclusione di un contratto pubblico che sostituisce le decisioni di zonizzazione e la documentazione di progetto secondo il paragrafo 2, e la gestione professionale della costruzione o del cambiamento .
(2) La documentazione del progetto è documentazione
a) costruzioni secondo § 104 par.1 let. da a) ad e),
b) costruzioni per il rilascio di un permesso di costruzione ai sensi dell’articolo 115,
c) concludere un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 116,
d) per la valutazione da parte di un ispettore autorizzato ai sensi della Sezione 117,
e) edifici per il rilascio di un permesso congiunto,
f) modifiche alle costruzioni di cui alle lettere da a) ad e) prima del loro completamento ai sensi dell’articolo 118,
g) costruzioni di cui alle lettere da a) af) per ripetuti procedimenti edilizi o ulteriori autorizzazioni edilizie ai sensi dell’articolo 129,
h) per l’esecuzione della costruzione,
i) per gli adeguamenti necessari ai sensi del § 137, o
j) di un acquedotto per la notifica ai sensi della sezione 15a, paragrafo 1 o 3 della legge sull’acqua.
§ 159
Attività progettuale in edilizia
(1) Il progettista è responsabile della correttezza, integrità e completezza della documentazione di pianificazione del territorio da lui preparata, degli studi spaziali e della documentazione per l’emissione di una decisione di zonizzazione, in particolare per il rispetto dei requisiti in termini di protezione degli interessi pubblici e del loro coordinamento. È tenuto a rispettare le normative legali ea collaborare con le autorità competenti in materia di pianificazione del territorio e le autorità interessate.
(2) Il progettista dei processi di documentazione della pianificazione del territorio e consegna parti selezionate della documentazione della pianificazione del territorio in uno standard uniforme all’acquirente.
(3)Il progettista è responsabile della correttezza, integrità, completezza e sicurezza della costruzione eseguita secondo la documentazione di progetto da lui predisposta e della fattibilità della costruzione secondo tale documentazione, nonché del livello tecnico ed economico delle dotazioni tecnologiche progetto, compresi gli impatti ambientali. Ha l’obbligo di osservare le norme di legge e i requisiti generali per la costruzione relativi a uno specifico progetto di costruzione e di agire in collaborazione con le autorità competenti interessate. I calcoli statici o di altro tipo devono essere preparati in modo che possano essere controllati. Se il progettista non è in grado di elaborare autonomamente alcuna parte della documentazione di progetto, è obbligato a invitare una persona con un’autorizzazione per il campo o la specializzazione di riferimento che è responsabile del progetto preparato per esso. Ciò non pregiudica la responsabilità del progettista per la documentazione di progetto dell’edificio nel suo complesso.
(4) Documentazione delle costruzioni notificate elencate nel § 104 par.1 lett. f) ai) ek) e paesaggistica ai sensi del § 15b comma 1 del Water Act, oltre al progettista, possono essere elaborati anche da una persona che ha una laurea in edilizia o architettura o un’istruzione secondaria con una scuola -esame di maturità e almeno 3 anni di esperienza nella progettazione edile. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis a tale persona.
§ 160
Esecuzione di costruzioni
(1) Solo un imprenditore edile può eseguire una costruzione come appaltatore, che deve garantire la gestione professionale del direttore dei lavori da parte del direttore dei lavori durante la sua attuazione, salvo diversa disposizione nei paragrafi 3 e 4. Inoltre, è tenuto a vigilare affinché i lavori in cantiere, per il cui svolgimento è prescritta un’autorizzazione speciale 49 ) , siano eseguiti solo da soggetti titolari di tale autorizzazione.
(2) L’imprenditore edile è obbligato a eseguire la costruzione in conformità con la decisione o altra misura dell’autorità edile e la documentazione di progetto verificata, rispettare i requisiti generali di costruzione o altri regolamenti tecnici e standard tecnici e garantire il rispetto degli obblighi per proteggere la vita , salute, ambiente e sicurezza lavori derivanti da normative specifiche.
(3) Il costruttore può eseguire per se stesso
a) costruzioni, architettura del paesaggio, attrezzature e lavori di manutenzione di cui al § 103, ad eccezione del § 103 par. e) punti da 4 a 8,
b) costruzioni, architettura del paesaggio, attrezzature e lavori di manutenzione di cui al § 104.
(4) Le costruzioni di cui al paragrafo 3 possono essere eseguite da sole se il costruttore assicura la direzione lavori, se non è professionalmente qualificato per tali attività. Tuttavia, se si tratta di un edificio residenziale o di un cambiamento nell’edificio, che è un monumento culturale, il costruttore è obbligato a fornire una guida professionale per il direttore dei lavori.
§ 161
Proprietari di infrastrutture tecniche
(1)I proprietari dell’infrastruttura tecnica hanno l’obbligo di conservarne le registrazioni, che devono includere l’ubicazione e la protezione e, in casi giustificati, in relazione alla natura dell’infrastruttura tecnica, anche l’altitudine. Su richiesta dell’acquirente di documenti di analisi del territorio, studi del territorio o documentazione di pianificazione del territorio, autorità municipale, richiedente una decisione di regolamentazione o di zonizzazione, costruttore o persona da lui autorizzata, il proprietario dell’infrastruttura tecnica comunicherà entro 30 giorni la sua ubicazione, le condizioni di connessione , protezione e altri dati necessari per l’attività e la costruzione del progetto. Le informazioni possono essere fornite in formato digitale. Il proprietario dell’infrastruttura tecnica ha il diritto di richiedere al richiedente il rimborso dei costi associati alla fornitura dei dati richiesti, ma non superiore all’importo del costo per l’ottenimento delle copie,
(2) Su richiesta dell’autorità di pianificazione del territorio e dell’autorità di costruzione, i proprietari dell’infrastruttura tecnica sono obbligati a fornire loro senza indugio la necessaria cooperazione nell’esecuzione dei compiti ai sensi della presente legge.
TITOLO II
REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE SPAZIALE, ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI ED ESAMINAZIONE
§ 162
(1) I registri delle attività di pianificazione del territorio saranno conservati dal Ministero, o da un’unità organizzativa dello Stato da esso autorizzata, e vi inseriranno i dati su proposta del Ministero della Difesa.
(2) L’oggetto delle registrazioni delle attività di pianificazione del territorio sono i dati su
a) documentazione di pianificazione del territorio e corso della sua acquisizione,
b) aree edificabili oltre 10 ha e scopo del loro utilizzo,
c) studi territoriali.
(3) Le registrazioni delle attività di pianificazione del territorio devono essere pubblicate in modo da consentire l’accesso remoto.
(4) L’autorità regionale, o le autorità di pianificazione del territorio da essa autorizzate, inseriscono i dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio per il proprio distretto amministrativo.
(5) L’Ufficio di pianificazione del territorio presenta all’ufficio regionale proposte per l’inserimento dei dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio per il proprio distretto amministrativo.
(6) Un’autorità municipale che soddisfa le condizioni per la prestazione dell’acquirente deve presentare all’autorità regionale proposte per l’inserimento dei dati nel registro delle attività di pianificazione del territorio.
(7) I requisiti di contenuto dei documenti per la registrazione delle attività di pianificazione del territorio devono essere determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 163
(1) Il Ministero deposita la politica di sviluppo territoriale, la relazione sulla sua attuazione, il piano di sviluppo territoriale e l’aggiornamento della politica di sviluppo territoriale e il piano di sviluppo territoriale, compresi i documenti sulla loro acquisizione.
(2) Il Ministero pubblica la politica di sviluppo territoriale approvata, il suo aggiornamento, il testo integrale della politica di sviluppo territoriale dopo il suo aggiornamento e la relazione sulla sua applicazione e il luogo dove è possibile visionarla e la sua documentazione documentale, e inviarlo alle autorità regionali.
(3) Il piano di sviluppo territoriale, il suo aggiornamento e il testo completo del piano di sviluppo territoriale dopo il suo aggiornamento sono pubblicati in formato digitale in modo da consentire l’accesso remoto. Il Ministero fornirà alle autorità regionali un piano di sviluppo spaziale, il suo aggiornamento e la formulazione completa del piano di sviluppo spaziale dopo il suo aggiornamento in una versione elettronica in formato leggibile dalla macchina 68 ) compresi i dati spaziali in formato vettoriale.
§ 164
(1) I principi dello sviluppo territoriale e del loro aggiornamento, inclusi i documenti sulla loro acquisizione, sono imposti dall’autorità regionale; i principi di sviluppo territoriale e la formulazione completa dei principi di sviluppo territoriale dopo il loro aggiornamento, provvisti di un registro di efficacia, sono forniti nella misura necessaria per l’esercizio dei poteri alle autorità edilizie, alle autorità di pianificazione del territorio della regione e alle autorità regionali limitrofe regioni. I Principi di Sviluppo Territoriale e la formulazione integrale dei principi di Sviluppo Territoriale dopo il loro aggiornamento provvista di un registro di efficacia è inviata dall’Autorità Regionale al Ministero.
(2) L’autorità regionale pubblica i principi emanati di sviluppo territoriale, il loro aggiornamento e la formulazione completa dei principi di sviluppo territoriale dopo il loro aggiornamento insieme alla delibera del consiglio regionale e il luogo dove è possibile visionarli e documentazione documentaria; ne informa individualmente le autorità di cui al paragrafo 1. L’Autorità regionale pubblica anche un rapporto sull’applicazione dei principi di sviluppo territoriale approvato dalla Giunta regionale in modo tale da consentire l’accesso a distanza.
§ 165
(1) Il piano di zonizzazione, il piano di regolamentazione e le loro modifiche, inclusi i documenti sulla loro acquisizione, devono essere depositati dall’acquirente presso il comune per il quale sono stati acquisiti; il piano di zonizzazione, la sua modifica, il piano normativo, la sua modifica e la formulazione completa di questa documentazione di pianificazione del territorio dopo l’emissione della sua modifica fornita con un record di efficacia viene fornita all’ente edile, all’ufficio di pianificazione del territorio e all’autorità regionale, che è anche fornito in versione elettronica in formato leggibile dalla macchina 68 ) compresi i dati spaziali in formato vettoriale.
(2) La delimitazione dell’area edificata emessa sotto forma di misura di natura generale ai sensi della Sezione 59 paragrafo 2, compresi i documenti sulla sua acquisizione, è imposta dall’acquirente presso il comune per il quale è stata acquisita ; provvisto di un registro di efficacia deve essere fornito senza indugio all’autorità edile e all’autorità di pianificazione del territorio. Allo stesso tempo, l’acquirente pubblica la delimitazione dell’area edificata in modo tale da consentire l’accesso remoto.
(3) L’acquirente deve garantire la pubblicazione in un modo che consenta l’accesso remoto al piano territoriale, al piano normativo, alle loro modifiche, alla formulazione completa di questa documentazione di pianificazione territoriale dopo l’emissione della sua modifica e ai luoghi in cui è possibile visionare tale pianificazione territoriale documentazione e relativa documentazione documentale; ne informa individualmente le autorità di cui al paragrafo 1. L’acquirente pubblica inoltre una relazione sull’applicazione del piano di zonizzazione in modo da consentire l’accesso remoto da parte del consiglio comunale.
§ 166
(1) I documenti analitici territoriali e i loro aggiornamenti devono essere archiviati dall’acquirente e forniti alle autorità edilizie nella misura necessaria per l’esercizio dei loro poteri. L’acquirente fornisce i dati di analisi spaziale, ad eccezione dei dati sul territorio su richiesta del fornitore di dati, da cui, ad eccezione degli enti della pubblica amministrazione e delle organizzazioni da essi costituite, ha diritto a richiedere i costi associati alla fornitura dei dati di analisi spaziale ., supporti dati e costi della loro consegna al richiedente.
(2) L’acquirente pubblica i documenti di analisi territoriale e i loro aggiornamenti nella misura e in un modo che ne consenta l’accesso remoto, allo stesso modo pubblica le informazioni sull’infrastruttura tecnica e sul suo proprietario contenute nei dati sul territorio forniti ai sensi della sezione 27.
(3) Lo studio territoriale è imposto dal suo acquirente; lo fornisce all’ente regionale al quale viene fornito lo studio spaziale anche in versione elettronica in formato leggibile meccanicamente 68 ) comprensivo dei dati spaziali in formato vettoriale, all’ufficio di pianificazione territoriale, al comune e all’ufficio edilizio. L’acquirente pubblica lo studio del territorio e dei luoghi in cui può essere visionato in modo tale da consentire l’accesso remoto.
§ 167
(1) Tutte le decisioni finali e le altre misure dell’autorità edile ai sensi della presente legge, i documenti per i procedimenti amministrativi e altre misure, compresa la documentazione di progetto verificata e i certificati di un ispettore autorizzato, devono essere registrate e archiviate dall’autorità edilizia competente.
(2) L’ autorità edile deve inviare le sue decisioni finali e altre misure ai sensi della presente legge, compresa la documentazione di progetto verificata e i certificati di un ispettore autorizzato, all’autorità municipale competente a livello locale, a meno che non siano consegnate al comune e all’autorità edilizia, che è il organismo interessato in procedimenti comuni su terreni e fabbricati.
(3) L’ autorità municipale competente a livello locale, che non è un’autorità edile, deve registrare e memorizzare le decisioni e le altre misure dell’autorità edile e la documentazione di progetto verificata relativa alla costruzione.
(4) Nel caso di costruzioni di competenza delle autorità militari e di altre autorità edilizie, i documenti e la documentazione del progetto devono essere conservati esclusivamente dall’autorità edile competente.
§ 168
(1) Una misura di natura generale dopo la data della sua entrata in vigore deve essere fornita dall’autorità competente con una registrazione della sua efficacia; le disposizioni della sezione 75 del codice di procedura amministrativa si applicano mutatis mutandis.
(2) La gestione del servizio di archiviazione e l’ispezione del file è regolata dalle disposizioni del codice di procedura amministrativa e da una normativa legale speciale 50 ) . L’autorità edile deve fornire una copia della documentazione di costruzione se il richiedente presenta il consenso della persona che ha ottenuto la documentazione, o il consenso del proprietario della costruzione a cui la documentazione si riferisce. In casi giustificati, la delibera può rifiutarsi di ispezionare parti selezionate della documentazione per edifici importanti per la difesa dello Stato, edifici di protezione civile e di sicurezza, o per motivi di protezione delle persone e dei loro beni.
TITOLO III
REQUISITI COSTRUTTIVI GENERALI, SCOPI DI ESPLOSIONE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALTRI DIRITTI E OBBLIGHI
§ 169
Requisiti generali di costruzione
(1) Le persone giuridiche, le persone fisiche e gli organi della pubblica amministrazione competenti sono obbligati a rispettare le intenzioni della pianificazione del territorio e i requisiti generali per la costruzione nella pianificazione del territorio e nelle attività di progetto, i permessi, l’attuazione, l’uso e la rimozione degli edifici [§ 2 par. e)] stabilito dalla normativa di attuazione.
(2) L’ esenzione dai requisiti generali per la costruzione, nonché la soluzione del piano di zonizzazione o del piano normativo in deroga ad essi può essere concessa in singoli casi giustificati solo da quelle disposizioni del regolamento legale di attuazione da cui il presente regolamento espressamente consente l’esenzione, e solo se non mette in pericolo la sicurezza, la tutela della salute e della vita delle persone e dei terreni o edifici adiacenti. La soluzione secondo l’eccezione consentita deve raggiungere lo scopo perseguito dalle esigenze costruttive generali.
(3) Il pertinente acquirente decide in merito all’eccezione ai requisiti generali per l’utilizzo del territorio al momento dell’acquisizione del piano di zonizzazione e del piano di regolamentazione. L’autorità edile competente a decidere in merito all’eccezione ai requisiti generali per l’uso dei terreni quando stabilisce i requisiti per la delimitazione dei terreni e l’ubicazione degli edifici su di essi.
(4) L’autorità edile decide in merito all’eccezione ai requisiti tecnici per le costruzioni e ai requisiti tecnici che garantiscono l’uso senza barriere della costruzione.
(5) I procedimenti di esenzione devono essere condotti su richiesta separatamente o possono essere collegati a procedimenti territoriali, edilizi o di altro tipo ai sensi della presente legge; tuttavia, non è necessario che venga risolto con un atto amministrativo congiunto.
(6) Una decisione sulla concessione di un’esenzione o di una deroga ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 può essere emessa solo in accordo o con il consenso dell’organismo interessato, che difende gli interessi tutelati dalle disposizioni legali speciali a cui si riferisce la deroga.
§ 170
Finalità di esproprio
(1) I diritti su terreni e fabbricati, necessari per l’attuazione di costruzioni o altre misure di pubblica utilità ai sensi della presente legge, possono essere revocati o limitati se definiti nella documentazione di pianificazione del territorio rilasciata e se
a) costruzione di pubblica utilità di trasporti e infrastrutture tecniche, compresa l’area necessaria per garantirne la costruzione e il corretto utilizzo per lo scopo specificato,
b) misure di pubblica utilità, ovvero la riduzione del rischio di inondazioni e altri disastri naturali nell’area, l’aumento delle capacità di conservazione dell’area, l’istituzione di elementi del sistema territoriale di stabilità ecologica e la protezione del patrimonio archeologico,
c) costruzioni e misure per garantire la difesa e la sicurezza dello Stato,
d) bonifica dell’area.
(2) Il diritto alla terra o ad un edificio può anche essere revocato o limitato al fine di creare le condizioni per il necessario accesso, il corretto uso dell’edificio o l’accesso al terreno o all’edificio.
(3) I procedimenti di esproprio di diritti su terreni e fabbricati, la giurisdizione sulla sua gestione e le condizioni di esproprio sono regolati da un’apposita norma di legge 51 ) .
§ 171
Vigilanza statale in materia di pianificazione del territorio e regolamenti edilizi
(1) La vigilanza statale in materia di pianificazione del territorio e regolamenti edilizi deve essere svolta dal ministero, dalle autorità regionali in qualità di enti di pianificazione del territorio, dalle autorità di pianificazione del territorio e dalle autorità edilizie. Nell’esercizio di tale potere, vigilano sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, delle disposizioni di legge emanate per la sua attuazione, nonché dell’osservanza delle misure di carattere generale e delle decisioni emesse sulla base della presente legge. La supervisione statale può essere eseguita anche durante l’acquisizione della documentazione di pianificazione del territorio.
(2) Nello svolgimento della supervisione statale, il Ministero controlla come gli organi della pubblica amministrazione esercitano i poteri previsti dalla presente legge e la supervisione statale sulle attività degli ispettori autorizzati, che fa parte della supervisione statale in materia di regolamenti edilizi.
(3) Nel caso in cui vengano riscontrate carenze, l’autorità di cui al paragrafo 1, tenendo conto della loro natura e delle conseguenze o delle possibili conseguenze, richiede un rimedio o impone l’obbligo di porvi rimedio entro un termine ragionevole; nella decisione può sospendere o limitare lo svolgimento dell’attività in cui si verifica la violazione di un obbligo legale fino a quando non sia disposto un rimedio. Nel caso in cui l’acquisizione della documentazione di pianificazione del territorio sia stata sospesa, la sua acquisizione può essere effettuata solo dopo la conferma da parte dell’autorità di cui al paragrafo 1 che è stato disposto un rimedio.
(4) La competenza degli altri organi della pubblica amministrazione non è pregiudicata dalle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.
§ 172
Ingressi a terreni e fabbricati
(1) Un dipendente autorizzato dell’autorità edile, dell’autorità di pianificazione del territorio e dell’autorità municipale (di seguito denominato “funzionario autorizzato”) 52 ) , se svolge compiti ai sensi della presente legge, ha il diritto di entrare in terreni, edifici e edifici con la conoscenza dei loro proprietari.
a) l’ accertamento delle condizioni del fabbricato e del terreno,
b) l’ assunzione di prove e altri documenti giustificativi per l’emissione di una decisione o misura amministrativa.
(2) In caso di minaccia immediata per la vita o la salute di persone o animali, verificatasi in connessione con la preparazione e l’attuazione di rimozione urgente dell’edificio, lavori di sicurezza necessari o evacuazione dell’edificio nell’interesse pubblico, il il funzionario autorizzato può entrare nel terreno, nell’edificio e nell’edificio all’insaputa del proprietario. Deve informare il proprietario senza indebito ritardo e indicare i motivi che hanno portato a ciò.
(3) Un funzionario autorizzato può entrare nell’abitazione solo se necessario per la protezione della vita, della salute o dell’incolumità delle persone. Se l’abitazione è utilizzata anche per attività commerciale o altra attività economica, un funzionario autorizzato può accedervi anche se necessario per lo svolgimento dei compiti della pubblica amministrazione ai sensi della presente legge. Nei casi di cui sopra, l’utente dell’abitazione è obbligato a consentire al funzionario autorizzato di entrare nell’abitazione.
(4) L’ autorizzazione all’ingresso deve essere comprovata da un’apposita tessera, nella quale devono essere indicati il nome, il cognome, il datore di lavoro e la funzione del funzionario autorizzato, l’ambito dell’autorizzazione e la definizione della validità della tessera. La carta deve essere timbrata con un timbro ufficiale e firmata con nome, cognome e posizione della persona che ha rilasciato l’autorizzazione. Se necessario, il funzionario autorizzato invita un esperto, un ispettore autorizzato o un dipendente autorizzato dell’organismo interessato o altre persone sul terreno, sul cantiere e sul cantiere, sulla base della loro esperienza. Il proprietario è tenuto a consentire, ai fini del paragrafo 1, di eseguire le prove e le misurazioni necessarie utilizzando le attrezzature oi mezzi tecnici necessari. I funzionari autorizzati e le persone invitate sono obbligate a garantire che nessun danno che avrebbe potuto essere evitato si verificasse entrando nel terreno, nell’edificio o nel cantiere.
(5) Se il proprietario di un appezzamento di terreno o di un edificio impedisce l’ingresso di un funzionario autorizzato o di una persona invitata ad esso, l’autorità edile può, con una decisione che è il primo atto del procedimento, ordinare il suo ingresso. Un ricorso contro tale decisione non ha effetto sospensivo.
(6) Le norme legali speciali sull’ingresso in terreni o edifici nell’area della difesa, sicurezza o altri interessi dello Stato non sono interessate.
§ 173
Disordinatamente bene
(1) L’ autorità edilizia può, con decisione, imporre una sanzione disciplinare fino a 50.000 CZK a una persona che complica gravemente la procedura nel procedimento o l’esecuzione di un’ispezione, o l’esecuzione dei compiti ai sensi della Sezione 172 da:
a) impedisce al funzionario autorizzato o alla persona a lui invitata di entrare nel suo terreno o edificio,
b) su richiesta dell’autorità edile, non partecipa all’ispezione, sebbene sia obbligato a farlo ai sensi della presente legge.
(2) L’ autorità edilizia può imporre una sanzione disciplinare fino a 50.000 CZK al proprietario dell’infrastruttura tecnica che non ha fornito la necessaria collaborazione ai sensi della Sezione 161 (2), sebbene sia stato invitato a farlo.
(3) Quando si impone una sanzione disciplinare ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la procedura deve essere conforme alle disposizioni del codice di procedura amministrativa su una sanzione disciplinare 53 ) .
§ 174
Collaborazione esperta
(1) In relazione a procedimenti di terreno e di costruzione, con la valutazione dell’idoneità dell’edificio per l’uso, con i cambiamenti nell’uso dell’edificio, con la rimozione dell’edificio, con la supervisione e l’esercizio dei suoi poteri speciali, l’autorità edile può garantire la collaborazione di un ispettore autorizzato, esperto e luogo di lavoro professionale scientifico o specializzato.
(2) Nel caso di misure imposte nell’interesse pubblico, quando le condizioni dell’edificio o le misure dell’autorità edile non sono causate dall’inadempimento degli obblighi del proprietario dell’edificio, l’autorità edile paga i costi dell’esperto lavoro, in particolare elaborazione di valutazioni, pareri e altri documenti. In altri casi, a seconda delle circostanze, tali costi o parte di essi saranno a carico del proprietario dell’immobile o del costruttore; l’obbligo di pagare i costi o parte di essi è imposto dall’autorità edile con decisione. La procedura è simile se l’autorità edile ordina la rimozione e l’ispezione di campioni, la verifica dei materiali da costruzione o l’esecuzione di altri atti e test professionali.
(3) La regolamentazione giuridica del rimborso di altri costi, in particolare i costi dei procedimenti amministrativi, non ne sarà influenzata.
TITOLO IV
TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI E INTERAZIONE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
§ 175
(1) Nei territori definiti dal Ministero della Difesa o dal Ministero dell’Interno, nell’interesse di garantire la difesa e la sicurezza dello Stato, la costruzione può essere localizzata e consentita solo sulla base del loro parere vincolante. Gli organismi interessati sono anche coinvolti nella discussione della documentazione di pianificazione del territorio, che affronta queste aree definite. Le aree notificate sono notificate agli acquirenti dei documenti analitici territoriali e alle autorità edilizie nei cui distretti amministrativi si trovano.
(2) Il Ministero della Difesa o il Ministero dell’Interno possono, nei territori definiti ai sensi del paragrafo 1, applicare i requisiti per le necessarie modifiche alle costruzioni già stabilite o riservare un parere vincolante preventivo sulle modifiche alla costruzione. I costi dei necessari adeguamenti effettuati su richiesta speciale del Ministero della Difesa o del Ministero dell’Interno saranno a carico di questi organismi.
§ 176
(1) Se, durante la procedura ai sensi della presente legge o in relazione ad essa, ritrovamenti imprevisti di oggetti di valore culturale, dettagli dell’edificio o parti protette della natura o reperti archeologici, il costruttore è obbligato a informare immediatamente l’autorità edilizia e lo Stato autorità per la cura dei monumenti o la protezione della natura, prendendo le misure necessarie per garantire che il ritrovamento non venga danneggiato o distrutto e interrompendo i lavori sul luogo del ritrovamento. Il costruttore può trasferire questo obbligo per contratto all’imprenditore edile o alla persona che assicura la preparazione della costruzione o che esegue altri lavori in conformità con la presente legge. L’Ente edilizio, d’intesa con l’autorità competente interessata, stabilirà le condizioni per garantire gli interessi della cura dei monumenti statali e della protezione della natura e del paesaggio, o deciderà in merito all’interruzione dei lavori.
(2) Se sussiste il pericolo di ritardo e le condizioni stabilite dall’autorità edilizia ai sensi del paragrafo 1 non sono sufficienti, l’autorità statale per la cura dei monumenti o l’autorità per la protezione della natura può, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del rilievo, stabilire misure per tutelare il ritrovamento e decidere di sospendere i lavori. In tal caso, il costruttore può continuare il lavoro solo con il consenso scritto dell’autorità che ha deciso di sospendere il lavoro. Una copia della decisione e del consenso viene inviata all’autorità edilizia competente.
(3) Sulla base della notifica del rilievo ai sensi del paragrafo 2, l’autorità edilizia può, in accordo con l’autorità statale per la cura dei monumenti o l’autorità per la protezione della natura, modificare il permesso di costruzione rilasciato nell’interesse pubblico.
(4) Il Ministero della Cultura può, su proposta dell’ente statale per la cura dei monumenti o dell’Istituto archeologico dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca, decidere che si tratta di un ritrovamento di straordinaria importanza e di propria iniziativa dichiararlo un monumento culturale 32 ) . Una copia della decisione viene inviata all’autorità edilizia competente.
(5) Sulla base di una decisione ai sensi del paragrafo 4, l’autorità edile può, in accordo con il Ministero della Cultura, modificare o revocare un permesso di costruzione rilasciato nel pubblico interesse.
(6) Il costruttore può chiedere il rimborso dei costi sostenuti a seguito della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, all’autorità statale per la cura dei monumenti o all’autorità per la protezione della natura, o come risultato della procedura di cui al paragrafo 5 al Ministero della Cultura, entro 6 mesi dalla data in cui la decisione che ha dato origine a tali spese è divenuta definitiva; in caso contrario, decade il diritto al loro risarcimento.
§ 177
Procedure straordinarie
(1) Se, in caso di dichiarazione di stato di pericolo, stato di emergenza, stato di emergenza o stato di guerra ai sensi di una disposizione legale speciale 54 ) o in caso di imminente catastrofe naturale o incidente grave, misure deve essere immediatamente adottata per scongiurare o mitigare i possibili effetti di un’emergenza, nei limiti dei commi da 2 a 4, deviare dalle procedure previste dalla presente legge.
(2) Misure su edifici e terreni che consistono, a seconda delle circostanze, anche nell’esecuzione di costruzioni, abbellimento o rimozione di costruzioni, che prevengono le conseguenze imminenti di una calamità naturale o di un incidente grave, affrontano i loro effetti e prevengono il pericolo di vita o salute delle persone, o altri danni. essere avviato senza una decisione preventiva o altra misura ai sensi della presente legge, a meno che disposizioni legali speciali dispongano diversamente. Tuttavia, l’autorità edile deve essere immediatamente informata dell’adozione di tali misure; successivamente, possono essere seguiti i paragrafi 5 e 6.
(3) Se gli edifici o il paesaggio distrutti o danneggiati da una calamità naturale o da un incidente grave possono essere ripristinati in conformità con le norme legali speciali in conformità con le decisioni originali o altre misure dell’autorità edile, è sufficiente che tale misura sia stata notificata in anticipo all’autorità edilizia. Le disposizioni della Sezione 106, Paragrafo 1 si applicano a questa procedura, analogamente, a condizione che il periodo per la notifica scritta all’autorità edile che non ha obiezioni al rinnovo dell’edificio sia di 7 giorni. La notifica dovrà includere i dettagli della costruzione o del paesaggio da ripristinare, una semplice descrizione tecnica dell’opera e la persona che eseguirà l’attività.
(4) Il consenso dell’autorità edile ai sensi del paragrafo 3 è valido per un periodo di 12 mesi; tuttavia, non decade se l’esecuzione del lavoro notificato è iniziata in quel momento. Il periodo inizia il giorno successivo al giorno in cui è stato consegnato il consenso scritto del costruttore.
(5) Nel caso di costruzioni e paesaggistica che devono essere eseguiti senza indugio al fine di mitigare o evitare gli effetti di una calamità naturale o di un incidente grave di una costruzione, può essere
a) previa consultazione con l’autorità edile, si rinuncia all’emissione di una decisione di zonizzazione o al consenso di zonizzazione, oppure si stabilisce che l’approvazione dell’autorità di costruzione con la loro notifica è sufficiente per l’esecuzione della costruzione o del paesaggio,
b) previa consultazione con l’autorità edile, il contenuto della domanda e dei suoi allegati è limitato al minimo necessario per la decisione,
c) stabilisce nella decisione che alcuni documenti prescritti come allegati alla domanda, o altri documenti, saranno presentati in aggiunta entro il termine specificato,
d) in casi giustificati, è stata rilasciata un’autorizzazione preventiva che fissa un termine per la presentazione aggiuntiva dei documenti giustificativi; dopo la loro presentazione, si svolgerà il procedimento e verrà emessa una decisione,
e) il termine per l’esecuzione dell’atto giuridico dei partecipanti al procedimento è abbreviato, ma non più della metà del termine fissato dalla presente legge o da una normativa legale speciale; L’autorità edile istruisce i partecipanti al procedimento sulla riduzione dei termini nell’avviso di apertura del procedimento.
(6) Un ricorso contro una decisione emessa in un procedimento ai sensi del paragrafo 5 non ha effetto sospensivo.
(7) Il costruttore è tenuto a notificare immediatamente all’autorità edile il completamento delle costruzioni e dei lavori eseguiti in conformità con i paragrafi 2, 3 e 5.
TITOLO V
REATI
§ 178
(1) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato:
a) in violazione della Sezione 76, svolge attività che richiedono una decisione di zonizzazione o un contratto di diritto pubblico o un consenso di zonizzazione o un piano normativo,
b) in qualità di richiedente l’emanazione di una decisione di zonizzazione, non garantisce la pubblicazione di informazioni ai sensi della Sezione 87 (2),
c) in qualità di richiedente l’emanazione di una decisione di zonizzazione in una procedura di zonizzazione semplificata, non garantisce la pubblicazione di informazioni sul progetto di dichiarazione della decisione ai sensi della Sezione 95, Paragrafo 4,
d) svolge attività in conflitto con una decisione di zonizzazione o un appalto pubblico o un piano normativo che sostituisce una decisione di zonizzazione, o svolge attività da questi vietate, o svolge attività in violazione di un consenso territoriale,
e) in violazione dell’articolo 119, paragrafo 1, utilizza un edificio che può essere utilizzato solo sulla base di un permesso di costruzione o di una decisione di autorizzazione edilizia, senza garantire prove o misurazioni e la loro valutazione, o consente tale uso a un’altra persona,
f) in violazione della Sezione 119, Paragrafo 1, utilizza l’edificio senza l’approvazione dell’edificio o la decisione di approvazione, o consente tale uso a un’altra persona,
g) in violazione del § 126 par.1, utilizza l’edificio in conflitto con lo scopo definito nella decisione di approvazione dell’edificio, nella licenza edilizia o nella notifica di utilizzo dell’edificio, o con lo scopo definito nella licenza edilizia, se l’edificio non richiede l’approvazione o consente tale uso su di me,
h) utilizza l’edificio o il paesaggio di cui al § 104 comma 1 lett. da e) a i) realizzati senza il consenso o il permesso dell’autorità edile, o consentire tale utilizzo ad un’altra persona,
i) utilizza l’edificio in violazione del consenso dell’autorità edile ai sensi della Sezione 127 (2) o dell’autorizzazione ai sensi della Sezione 127 (4), o consente tale uso a un’altra persona,
j) utilizza l’edificio in violazione dell’autorizzazione per l’uso anticipato dell’edificio ai sensi della Sezione 123, o consente tale uso a un’altra persona,
k) eseguire un’operazione di prova in conflitto con la decisione ai sensi della Sezione 124,
l) in violazione del § 128, rimuove la costruzione di cui al § 103 contenente amianto o la costruzione di cui al § 103 par. e) punti da 4 a 8 o al § 104 senza il consenso o il permesso dell’autorità edilizia,
m) in violazione della sezione 128, rimuove un edificio che richiede un permesso di costruzione senza il consenso o il permesso dell’autorità edilizia,
n) rimuove l’edificio in violazione del consenso o del permesso dell’autorità edile ai sensi della sezione 128, o
o) in violazione del § 171 paragrafo 3, non negozia un rimedio entro il periodo specificato nell’avviso o decisione dell’autorità edile.
(2) Una persona fisica fisica, giuridica o imprenditoriale commette un reato in qualità di costruttore:
a) in violazione dell’articolo 104, esegue lavori di costruzione, sistemazione paesaggistica o manutenzione senza il consenso dell’autorità edile,
b) in violazione dell’articolo 104, esegue lavori di costruzione, sistemazione paesaggistica o manutenzione in violazione del consenso dell’autorità edile,
c) in violazione dell’articolo 104, esegue lavori di costruzione, sistemazione paesaggistica o manutenzione in un’area protetta o in una zona di protezione o su un terreno inarrestabile o in un’area non edificata senza il consenso dell’autorità edile,
d) in violazione della Sezione 108, altera l’edificio senza un permesso di costruzione o permesso congiunto o un contratto pubblico o un certificato notificato di un ispettore autorizzato,
e) in violazione della Sezione 108, esegue la costruzione senza un permesso di costruzione o permesso congiunto o un contratto pubblico o un certificato notificato di un ispettore autorizzato,
f) in violazione della Sezione 108, esegue la costruzione senza un permesso di costruzione o permesso congiunto o un appalto pubblico o un certificato notificato di un ispettore autorizzato in un’area protetta o in una zona di protezione o su un terreno inarrestabile o in un’area non sviluppata,
g) esegue la costruzione in violazione di un permesso di costruzione o permesso congiunto, un appalto pubblico, un certificato notificato di un ispettore autorizzato, un permesso di costruzione ripetuto o un permesso di costruzione aggiuntivo,
h) esegue la costruzione contravvenendo al consenso dell’autorità edile, permesso di costruzione, permesso congiunto, appalto pubblico, certificato notificato di ispettore autorizzato, permesso di costruzione ripetuto o permesso di costruzione aggiuntivo in un’area protetta o zona di protezione o su terreno inarrestabile o non edificato ,
i) in violazione della Sezione 134, Paragrafo 2 o 3, non pone rimedio o non presenta documenti entro il termine specificato nell’avviso o decisione dell’autorità edile,
j) in violazione del § 134 par.4, non tiene conto dell’invito o della decisione di interrompere i lavori sul cantiere,
k) viola uno qualsiasi degli obblighi ai sensi della Sezione 152, Paragrafo 1, 3, 4 o 6,
l) viola l’obbligo di cui all’art. 160, comma 4,
m) viola uno qualsiasi degli obblighi di protezione degli interessi pubblici ai sensi della Sezione 176 (1),
n) viola l’obbligo di notifica in violazione del § 155, o
o) in violazione della Sezione 157, non tiene un diario di costruzione o una semplice registrazione della costruzione.
(3) Può essere inflitta un’ammenda per un reato
a) fino a CZK 2000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 2 lettera c), f) o h),
b) fino a CZK 1000000, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera f) o al paragrafo 2 lett. e) o m),
c) fino a 500.000 CZK, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera a), d), g), i), j), k) om) o paragrafo 2 lettera d) o g),
d) fino a CZK 200.000, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera b), c), e), h), l), n) oo) o il paragrafo 2 lettera a), b), i), j), k), l), n) o o).
§ 179
(1) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale, in qualità di proprietario di una costruzione, commette un reato:
a) in violazione del § 128 par.
b) rimuove l’edificio in violazione della decisione ai sensi della Sezione 129,
c) in violazione del § 131a non notifica all’autorità edile della rimozione dell’edificio,
d) non rimuove la costruzione entro il periodo specificato nella decisione ai sensi della Sezione 129,
e) in violazione del § 134 paragrafo 2 o 3, non pone rimedio o non presenta documenti entro il termine stabilito dall’autorità edilizia nella citazione o decisione,
f) non esegue il lavoro di sicurezza necessario ordinato o lo esegue in violazione di una decisione ai sensi della sezione 135 o 136,
g) non esegue l’ordinata rimozione immediata dell’edificio o lo fa in violazione della decisione ai sensi degli articoli 135 o 136,
h) non apporta le modifiche necessarie ordinate o le rende in conflitto con la decisione ai sensi della Sezione 137,
i) non esegue la manutenzione ordinata dell’edificio o la esegue in violazione della decisione ai sensi dell’articolo 139,
j) viola uno degli obblighi ai sensi del § 154 par.1 lett. (a), (b), (d) o (e), o
k) viola l’obbligo di notifica in violazione del § 155.
(2) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale, in qualità di proprietario di una struttura, commette un reato:
a) rimuove la struttura in violazione della decisione ai sensi della Sezione 129,
b) in violazione del § 134 paragrafo 2 o 3, non pone rimedio o non presenta documenti entro il termine stabilito dall’autorità edile nell’avviso o decisione,
c) non esegue il lavoro di sicurezza necessario ordinato o lo esegue in violazione della decisione ai sensi della sezione 135 o 136,
d) non esegue l’ordinata rimozione immediata dell’attrezzatura o lo fa in violazione della decisione ai sensi della Sezione 135 o 136,
e) non apporta le modifiche necessarie ordinate o le rende in conflitto con la decisione ai sensi della Sezione 137,
f) viola uno qualsiasi degli obblighi ai sensi del § 154 paragrafo 2 lett. (a), (b) o (d), o
g) non rimuove l’attrezzatura entro il periodo specificato nella decisione ai sensi della Sezione 129.
(3) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale, in quanto proprietaria di un’infrastruttura tecnica, commette un reato:
a) non adempie a uno degli obblighi ai sensi della Sezione 161 (1),
b) non adempie ad uno degli obblighi di cui alla Sezione 27, Paragrafo 3.
(4) Una persona fisica, giuridica o imprenditoriale, in qualità di ispettore autorizzato, commette un reato violando l’obbligo di notifica o non adempiendo all’obbligo ai sensi del § 117 paragrafo 1 in violazione della Sezione 155.
(5) Può essere inflitta un’ammenda per un reato
a) fino a 500.000 CZK, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera b), f), g), h) o i) o secondo il comma 2 lett adorare),
b) fino a CZK 200.000, se si tratta di un reato di cui al comma 1 lettera a), c), d), e), j) o k) o secondo il comma 2 lett (b), (c), (f) o (g) o conformemente al paragrafo 3 o 4.
§ 180
(1) Una persona fisica commette un reato, in violazione della sezione 158, svolgendo attività selezionate in costruzione senza autorizzazione ai sensi di una norma legale speciale 14 ) .
(2) Una persona fisica, in qualità di progettista della documentazione di pianificazione del territorio, commette un reato non presentando parti selezionate della documentazione di pianificazione del territorio in uno standard uniforme ai sensi della sezione 159, paragrafo 2.
(3) Una persona fisica, in qualità di direttore dei lavori, commette un reato:
a) in violazione del § 134 paragrafo 2 o 3, non pone rimedio o non presenta documenti entro il termine specificato nell’avviso o decisione dell’autorità edile,
b) viola uno qualsiasi degli obblighi ai sensi della Sezione 153 (1) o (2), o
c) viola l’obbligo di notifica in violazione della Sezione 155.
(4) Una persona fisica che esegue la supervisione della costruzione commette un reato:
a) in violazione del § 134 paragrafo 2 o 3, non pone rimedio o non presenta documenti entro il termine specificato nell’avviso o decisione dell’autorità edile,
b) non esercita adeguatamente la supervisione professionale sull’esecuzione della costruzione mediante auto-aiuto violando uno degli obblighi di cui alla Sezione 153, Paragrafo 3 o 4, o
c) viola l’obbligo di notifica in violazione della Sezione 155.
(5) Una sanzione pecuniaria fino a 200.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.
§ 181
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di imprenditore edile, commette un reato:
a) viola l’obbligo di notifica in violazione della Sezione 155,
b) viola uno qualsiasi degli obblighi ai sensi della Sezione 160, Paragrafo 1 o 2,
c) svolge attività senza una decisione territoriale o un contratto pubblico o un piano normativo che sostituisca la decisione territoriale, o senza un consenso territoriale,
d) svolge attività in contrasto con una decisione di zonizzazione o un appalto pubblico o un piano regolatore che sostituisce una decisione di zonizzazione o svolge attività da questi vietate o svolge attività in violazione di un consenso territoriale,
e) in violazione dell’articolo 104, esegue una costruzione o alterazione di un edificio o di un paesaggio, che deve essere segnalato all’autorità edile, senza il consenso dell’autorità edile o in conflitto con essa, o
f) in violazione della Sezione 108, esegue la costruzione o l’alterazione della costruzione senza permesso di costruzione, appalto pubblico, certificato notificato di un ispettore autorizzato o in conflitto con essi.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 500.000, se si tratta di un reato ai sensi delle lettere b), c), d) of),
b) CZK 200.000, se si tratta di un reato di cui alla lettera a) o e).
§ 182
Disposizioni comuni
I reati ai sensi della presente legge sono discussi in prima istanza dall’autorità edile competente ai sensi degli articoli 13, 15 e 16; reato ai sensi del § 179 par.3 let. b) e § 180 paragrafo 2 in prima istanza è discusso dall’autorità edile competente ai sensi del § 13 paragrafo 1 lett. c) della Legge. Se un reato ai sensi della presente legge è commesso da un comune la cui autorità municipale è l’autorità edile competente a condurre il procedimento in merito, l’organo superiore designerà quale altra autorità municipale, che è l’autorità edilizia, condurrà il procedimento e emetterà una decisione .
§ 183
Le sanzioni pecuniarie vengono raccolte e applicate dall’organo amministrativo che le ha imposte.
TITOLO VI
UTILIZZO DEI DATI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
§ 184
(1) Per l’esercizio dei poteri ai sensi della presente legge, l’autorità edilizia e l’autorità di pianificazione del territorio utilizzano i seguenti dati di riferimento dal registro della popolazione di base:
a) cognome,
b) nome o nomi,
c) indirizzo di residenza,
d) data, luogo e distretto di nascita; per l’interessato nato all’estero, la data, il luogo e il paese in cui è nato,
e) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso dell’interessato al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara la morte di una persona, la data indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno che non è sopravvissuto e la data in cui tale decisione ha effetto giuridico.
(2) Per l’esercizio dei poteri ai sensi della presente legge, l’autorità edile utilizza i seguenti dati dal sistema informativo di registrazione della popolazione:
a) nome, o nomi, cognomi, cognome da nubile,
b) data di nascita,
c) luogo e circoscrizione di nascita, in caso di nascita all’estero luogo e stato,
d) l’ indirizzo del luogo di residenza permanente, inclusi i precedenti indirizzi del luogo di residenza permanente, o anche l’indirizzo al quale devono essere consegnati i documenti ai sensi di un’apposita normativa di legge,
e) privazione o limitazione della capacità giuridica,
f) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso di un cittadino al di fuori del territorio della Repubblica ceca, la data del decesso, il luogo e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso,
g) il giorno menzionato nella decisione del tribunale che dichiara la persona morta come giorno della morte o, a seconda dei casi, come giorno non sopravvissuto.
(3) Per l’esercizio dei poteri ai sensi della presente legge, l’autorità edile utilizza i seguenti dati del sistema informativo degli stranieri:
a) nome, o nomi, cognomi,
b) data di nascita,
c) il luogo e lo stato in cui è nato lo straniero; nel caso in cui lo straniero sia nato nella Repubblica Ceca, luogo e distretto di nascita,
d) tipo e indirizzo di residenza nel territorio della Repubblica ceca,
e) privazione o limitazione della capacità giuridica,
f) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, lo Stato nel cui territorio è avvenuto il decesso o la data del decesso,
g) il giorno menzionato nella decisione del tribunale che dichiara la persona morta come giorno della morte o, a seconda dei casi, come giorno non sopravvissuto.
(4) Dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3, possono essere utilizzati in un caso specifico solo i dati necessari per l’adempimento del compito assegnato. I dati che sono conservati come dati di riferimento nel registro della popolazione di base saranno utilizzati dal sistema informativo di registrazione della popolazione o dal sistema informativo degli stranieri solo se sono nella forma precedente lo stato attuale.
TITOLO VII
CONSENSO DI PROPRIETÀ E SEGUITO
§ 184a
(1) Se il richiedente non è il proprietario del terreno o dell’edificio e se non ha il diritto di eseguire il piano di costruzione richiesto o la misura fuori servizio o il diritto di costruire, deve dimostrare il consenso del proprietario del terreno o edificio. Se il richiedente un’autorizzazione per la modifica di un edificio completato non è il suo proprietario, deve documentare il consenso del proprietario dell’edificio. Il proprietario dell’unità documenta la domanda di autorizzazione a modificare l’edificio completato in comproprietà abitativa, o l’amministratore, se non è stata costituita l’associazione dei proprietari.
(2) Il consenso al piano di costruzione proposto deve essere contrassegnato sul disegno situazionale della documentazione o della documentazione di progetto.
(3) Il consenso non è provato se lo scopo dell’espropriazione è stabilito dalla legge al fine di ottenere i diritti necessari sul terreno o sull’edificio per il piano di costruzione o la misura richiesta.
(4) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle procedure di cui alla parte terza, titolo III e alla parte quarta, titolo I, che non sono procedimenti amministrativi.
§ 184b
(1) Se il procedimento ai sensi del Building Act è un procedimento di follow-up ai sensi del § 3 let. g) della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, l’autorità edile deve anche procedere in conformità con le sezioni da 9b a 9e della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale.
(2) In caso di svolgimento di procedimenti di follow-up ai sensi del § 3 lettera g) della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, il pubblico può presentare osservazioni al più tardi in un’audizione orale pubblica, se tenuta; altrimenti non vengono presi in considerazione. Se l’autorità edile si astiene dall’audizione, le osservazioni possono essere presentate entro il termine stabilito dall’autorità edilizia, altrimenti non verranno prese in considerazione.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni temporanee
§ 185
(1) I fornitori di dati devono fornire dati sul territorio per l’acquisizione di dati analitici spaziali entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alle autorità di pianificazione del territorio e alle autorità regionali. Se il fornitore di dati fornisce motivi validi entro questo periodo, il periodo può essere prorogato fino a un massimo di 3 mesi.
(2) Il proprietario di un’infrastruttura tecnica completata e approvata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve fornire una situazione topografica dell’infrastruttura tecnica all’ufficio di pianificazione del territorio entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornirà i dati topografici di questa situazione nel sistema di coordinate della rete catastale trigonometrica unificata 18 ) nella scala della mappa catastale o in una scala più dettagliata.
(3) I documenti di analisi spaziale devono essere ottenuti per il loro territorio amministrativo dall’Ufficio di pianificazione spaziale entro 24 mesi e dall’ufficio regionale entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata acquisizione dei documenti analitici territoriali, l’acquisizione della documentazione di pianificazione del territorio comprenderà sempre l’elaborazione di rilievi e analisi dell’area risolta nella misura corrispondente ai documenti analitici territoriali.
(4) Studi urbani, generali territoriali e previsioni territoriali, preparati prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non eccedono i limiti di competenza di un ufficio di pianificazione del territorio, saranno ispezionati da questo ufficio in collaborazione con i comuni interessati ; in altri casi, la loro attualità sarà verificata dall’autorità regionale in collaborazione con le autorità competenti in materia di pianificazione del territorio. L’Ufficio, che ha confermato l’attualità dello studio urbano, della previsione territoriale generale e del territorio, sottopone una proposta per l’inserimento dei dati, ovvero inserisce i dati su di essi nel registro delle attività di assetto territoriale.
(5) L’ assegnazione di uno studio urbano, di una previsione territoriale generale o di una previsione territoriale, elaborati alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata come assegnazione di uno studio territoriale.
§ 186
La politica di sviluppo territoriale sarà predisposta dal Ministero e sottoposta all’approvazione del Governo entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
§ 187
(1) La documentazione di pianificazione del territorio approvata prima del 1 ° luglio 1992 scadrà entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) L’autorità regionale esamina i piani di zonizzazione delle grandi unità territoriali in termini di attualità dei singoli piani e del rispetto dei criteri della loro rilevanza sovra-locale. Incorporerà i piani conformi agli aspetti di cui sopra nei progetti di principi di sviluppo territoriale discussi con le autorità interessate senza alcun cambiamento sostanziale. Il piano di zonizzazione di una grande unità territoriale e la normativa con cui è stata dichiarata la sua parte vincolante cesseranno di essere validi dal giorno di entrata in vigore dei principi di sviluppo territoriale per il territorio oggetto di tali principi.
(3) I principi dello sviluppo territoriale devono essere acquisiti dall’autorità regionale e emanati dal consiglio regionale entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla fine di questo periodo, i piani di zonizzazione delle grandi unità territoriali cessano di essere validi.
(4) Al momento dell’acquisizione dei primi principi di sviluppo territoriale, l’autorità regionale prepara il loro incarico, che contiene gli obiettivi principali e i requisiti per la loro soluzione. L’incarico deve essere inviato individualmente alle Autorità interessate, ai Comuni interessati, alle Regioni limitrofe e al Ministero, che possono applicare le loro prescrizioni entro 30 giorni dal ricevimento, comprese quelle per la valutazione dell’impatto dell’applicazione dei principi di sviluppo territoriale sulle condizioni di sviluppo sostenibile. . L’Autorità regionale sottopone per approvazione il progetto di assegnazione, adeguato in base ai risultati della discussione. L’incarico per l’acquisizione dei principi di sviluppo territoriale è approvato dalla giunta regionale.
(5) Le disposizioni della Sezione 45, Paragrafo 2 non si applicano ai primi principi emanati di sviluppo territoriale.
(6) L’assegnazione approvata del piano territoriale di una grande unità territoriale e la bozza predisposta del piano territoriale di una grande unità territoriale, che soddisfano i requisiti della presente legge sui principi di sviluppo territoriale, sono considerate come assegnazione approvata di i principi di sviluppo territoriale e redigere principi di sviluppo territoriale.
(7) Fino all’emanazione dei principi di sviluppo territoriale, aree di sviluppo di importanza sovra-locale, aree e corridoi che consentano l’ubicazione dei trasporti e infrastrutture tecniche di importanza sovra-locale, delimitazione dei sistemi territoriali regionali e sovraregionali di stabilità ecologica , limiti di rilevanza d’uso del suolo e aree per edilizia di pubblica utilità contenuti nel piano di zonizzazione approvato di una grande unità territoriale; altre parti della soluzione cesseranno di essere valide il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. Quando si discute e si formula una proposta di modifica del piano di zonizzazione di una grande unità territoriale, la procedura deve essere conforme alla Sezione 37, Paragrafi da 2 a 5, Sezioni da 38 a 41.
§ 188
(1) La documentazione di pianificazione del territorio di un’unità o zona di insediamento, il piano territoriale di un comune e un piano di regolamentazione approvato prima del 1 ° gennaio 2007 possono essere modificati in conformità con la presente legge fino al 31 dicembre 2022, discussi e pubblicati nella misura di tale modifiche, altrimenti cesseranno di essere valide.
(2) I piani territoriali dei comuni, i piani regolatori e le loro modifiche, per i quali l’acquisizione è stata avviata prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere modificati, discussi ed emanati in conformità con la presente legge; tuttavia, le attività terminate prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate in conformità alle norme di legge valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2006.
(3) Quando si discute e si emette una proposta di modifica del piano di zonizzazione municipale, del piano normativo o della documentazione di pianificazione del territorio di un’unità di insediamento o zona approvata entro il 31 dicembre 2006, la procedura deve essere conforme alla presente legge. L’autorità comunale, negli altri casi l’autorità di pianificazione del territorio, decide sulla modifica della parte indicativa di questa documentazione per il proprio territorio. La rettifica viene eseguita in conformità alle normative legali vigenti.
(4) Ai fini della presente legge, i decreti generalmente vincolanti con i quali la parte vincolante della documentazione di pianificazione del territorio di un’unità o zona di insediamento, un piano territoriale di un comune o un piano di regolamentazione è considerata una misura di natura generale; le disposizioni del § 174 paragrafo 2 del codice di procedura amministrativa non si applicano 56a ) .
§ 188a
(1) Nel territorio di un comune o parte del territorio di un comune che non dispone di un piano di zonizzazione valido, di un piano di zonizzazione del comune o di una documentazione di pianificazione territoriale di un’unità o zona di insediamento, fino all’emissione del piano di zonizzazione , ma non oltre il 31 dicembre 2020, anche le costruzioni, le attrezzature e le altre misure di cui al § 18 paragrafo 5
a) le costruzioni per le quali la costruzione di infrastrutture tecniche è stata validamente autorizzata secondo le norme di legge valide ed efficaci al 31 dicembre 2006,
b) le costruzioni secondo uno studio urbano, se sono state fornite per il territorio del comune entro il 31 dicembre 2006 e i dati su di essa sono stati inseriti nel registro delle attività di pianificazione del territorio,
c) fabbricati destinati all’abitazione su un terreno che ha un confine comune con un terreno in un centro abitato, costituito da più di un terreno edificabile edificato,
d) edifici per l’agricoltura con appartamenti per abitazioni familiari permanenti; un edificio per l’agricoltura può avere un massimo di tre abitazioni separate, la somma delle superfici delle abitazioni in questo caso non è superiore a un terzo della superficie totale dell’edificio, ma non superiore a 300 m 2 ,
e) costruzione di strutture civiche su terreni che condividono un confine con terreni in un centro abitato; il terreno su cui si trova l’immobile può avere una superficie non superiore a 5000 m 2 .
(2) Costruzioni di cui al comma 1 lett . da c) ad e) possono essere collocate solo con il consenso del consiglio comunale sul cui territorio deve essere ubicato l’edificio. Il consenso del consiglio comunale può contenere le condizioni per l’ubicazione di tale edificio. Nella procedura per l’ubicazione di questi edifici, il Consiglio comunale ha la qualifica di ente interessato; in questo caso il Comune non è parte in giudizio.
§ 189
(1) Un’area edificata è considerata un’area edificata di un comune contrassegnato in conformità con le normative legali esistenti nel piano di zonizzazione comunale o nel piano normativo, per il periodo di validità di questa documentazione di pianificazione territoriale . In caso di acquisizione e rilascio del loro cambiamento, l’area edificata viene aggiornata in conformità con la presente legge.
(2) I piani territoriali validi di grandi unità territoriali sono, nella misura approvata, vincolanti per l’acquisizione di piani territoriali, piani regolatori e per il processo decisionale nel territorio. I piani territoriali validi dei comuni e la documentazione di pianificazione territoriale delle unità di insediamento sono vincolanti per l’acquisizione dei piani regolatori approvati dai consigli comunali e per il processo decisionale nel territorio.
(3) Il requisito di qualificazione per lo svolgimento delle attività di pianificazione del territorio è soddisfatto da un funzionario che svolge attività di pianificazione del territorio presso un ministero, un ufficio regionale o un ufficio comunale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e dispone del relativo certificato di speciale competenza professionale ai sensi di un’apposita norma di legge 17 ) emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
§ 189a
Le modifiche e le cancellazioni delle chiusure di edifici annunciate in conformità con le disposizioni legali in vigore prima del 31 dicembre 2006 e la concessione di eccezioni ad esse devono essere effettuate in conformità con la presente legge.
§ 190
(1) I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti, ad eccezione di
a) procedimenti di costruzione non conclusi in primo grado, che riguardano lavori per i quali è sufficiente la notifica ai sensi della nuova normativa; tali costruzioni si considerano dichiarate in conformità con la presente legge, in questo caso la domanda di rilascio di un permesso di costruzione è considerata un annuncio e il giorno di entrata in vigore della presente legge è considerato il giorno della notifica,
b) procedimento per illecito amministrativo commesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, se la nuova disciplina giuridica è più favorevole per l’imputato,
c) procedimento per delitto e illecito amministrativo, laddove con la nuova normativa la condotta dell’imputato non sia considerata una violazione della disciplina edilizia; in tal caso, il procedimento deve essere chiuso,
(d) il procedimento di esproprio, che deve essere concluso in conformità con una normativa legale speciale.
(2) I procedimenti incompiuti condotti in conformità con le disposizioni legali esistenti devono essere completati dall’autorità edile che è diventata competente per condurre procedimenti in materia ai sensi della presente legge.
(3) In caso di costruzioni validamente autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di approvazione deve essere eseguita in conformità con le normative legali vigenti.
(4) In caso di dubbio, l’autorità regionale competente determina quale autorità edile condurrà il procedimento incompiuto.
§ 191
Le autorità municipali e municipali che non esercitano i poteri dell’autorità edilizia municipale sono obbligate a presentare tutti i documenti relativi a procedimenti amministrativi incompiuti condotti ai sensi della legge sull’edilizia alle autorità edilizie alle quali viene trasferito questo ordine del giorno entro 30 giorni dalla cessazione del le attività dell’ente edile.
§ 192
Relazione con il codice di procedura amministrativa
(1) Le disposizioni del codice di procedura amministrativa si applicano alle procedure e ai procedimenti, a meno che la presente legge non disponga diversamente.
(2) L’autorità regionale è competente a rivedere le misure di carattere generale emanate dalle autorità municipali. Il ministero è responsabile del riesame dei provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità regionali.
(3) La documentazione di pianificazione del territorio non può essere modificata da una decisione ai sensi della sezione 97, paragrafo 3 del codice di procedura amministrativa.
(4) Il piano di sviluppo territoriale non può essere rivisto nella procedura di revisione secondo il codice di procedura amministrativa.
Disposizioni abilitanti
§ 193
Il Ministero emanerà decreti per l’attuazione degli articoli 13 (6), 14 (2), 20a (4), 21 (4), 24 (3), 26 (2), 29 (3) , Sezione 36 (3) 6, § 40 (4), § 42 (8), § 43 (6), § 47 (6), § 50 (1), § 55 (8), § 61 (3), § 64 (6), § 66 paragrafo 5, § 78a paragrafo 10, § 86 paragrafo 6, § 87 paragrafo 5, § 92 paragrafo 5, § 94c paragrafo 3, § 94l paragrafo 7, § 94p paragrafo 7, § 94s para. 6, § 94y para.8, § 95 para 7, § 96 para 11, § 96a para 7, § 99 para 2, § 100 para 3, § 105 para 9, § 106 para 5, § 110 paragrafo 5, § 115 paragrafo 6, § 116 paragrafo 8, § 117 paragrafo 8, § 122 paragrafo 7, § 122a paragrafo 6, § 123 paragrafo 5, § 125 paragrafo 6, § 127 paragrafo 6, § 128 para. 8, § 134 paragrafo 7, § 138 paragrafo 5, § 143 paragrafo 5, § 150 paragrafo 4, § 155 paragrafo 2, § 157 paragrafo 4, § 161a (7) e § 162 (7).
§ 194
Per l’attuazione del § 169
a) il Ministero stabilisce con regolamento legale i requisiti generali per la costruzione [§ 2 comma 2 lett. E)],
b) Il Ministero dell’Agricoltura stabilirà in un regolamento legale i requisiti tecnici per i lavori idrici e i requisiti tecnici per le costruzioni per lo svolgimento delle funzioni forestali,
c) Il Ministero dei trasporti stabilisce per legge i requisiti tecnici per le costruzioni di aeromobili secondo la legge sull’aviazione civile 57 ) , per le costruzioni ferroviarie e su rotaia, comprese le attrezzature ferroviarie, la costruzione di autostrade, strade, strade locali e per scopi speciali accessibili al pubblico strade e la portata e il contenuto della documentazione di progetto per le costruzioni di cui sopra,
d) Il Ministero dell’Industria e del Commercio stabilisce per legge i requisiti tecnici per le costruzioni a scopo di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di materie prime radioattive nell’area riservata a tali fini e per le costruzioni relative a depositi di rifiuti radioattivi contenenti esclusivamente radionuclidi naturali e per le costruzioni in impianti nucleari, che sono impianti nucleari 10 ) e strutture per il trasporto e lo stoccaggio del petrolio,
e) la città capitale di Praga stabilisce con un regolamento emanato in una competenza delegata requisiti generali per l’uso del territorio e requisiti tecnici per le costruzioni nella città capitale di Praga,
f) L’ Autorità mineraria ceca stabilisce per legge i requisiti per le costruzioni destinate a servire l’apertura, la preparazione e l’estrazione di depositi esclusivi, nonché il trattamento e la raffinazione dei minerali effettuati in connessione con la loro estrazione, i requisiti per la costruzione di esplosivi depositi e requisiti per le zone di protezione dalle mine,
g) Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento legale i requisiti tecnici per le costruzioni per le finalità del Servizio Penitenziario e delle sue unità organizzative.
§ 195
(1) L’ esenzione dal requisito di qualifica per l’istruzione ai sensi della sezione 24 è concessa dal Ministero sulla base di una richiesta di un funzionario di un’unità di autogoverno territoriale, se dimostra che svolge attività di pianificazione del territorio in conformità con normative legali. Nella sua valutazione, il Ministero si basa sulla qualità delle azioni del richiedente nell’ottenere la documentazione di pianificazione del territorio e i documenti di pianificazione del territorio, a cui ha chiaramente partecipato di persona.
(2) Il richiedente deve allegare in particolare alla domanda di esenzione dal requisito della qualifica di istruzione
a) prova di esperienza nella pubblica amministrazione nell’acquisizione di documentazione di pianificazione del territorio o documenti di pianificazione del territorio per almeno 18 mesi, compreso un elenco della documentazione di pianificazione del territorio o documenti di pianificazione del territorio, alla cui acquisizione ha partecipato in modo dimostrabile personalmente, indicando l’entità della sua parte,
b) una copia della bozza di assegnazione o relazione sull’applicazione della documentazione di pianificazione del territorio e la bozza di documentazione di pianificazione del territorio, o il parere dell’autorità regionale sulla bozza di piano del territorio a cui ha partecipato personalmente,
c) una relazione sulle attività lavorative 67 ) o un altro documento comprovante la qualità del lavoro,
d) una copia del certificato di idoneità professionale specifica per l’attività amministrativa di pianificazione del territorio.
Disposizioni finali
§ 196
Le notifiche, le domande, le proposte e le altre comunicazioni ai sensi della presente legge, per le quali la normativa di legge di attuazione specifica i moduli, possono essere effettuate solo su tali moduli, anche in formato elettronico.
§ 197
Disposizioni che abrogano
Sono cancellati
1. Legge n. 86/1946 Coll., Sulla ristrutturazione degli edifici.
2. Legge n. 115/1947 Coll., Che modifica e integra la legge del 12 aprile 1946, n. 86, sulla ristrutturazione degli edifici.
3. Legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e sui regolamenti edilizi (Legge sull’edilizia).
4. Legge n. 262/1992 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge edilizia), come modificata dalla Legge n. 103/1990 Coll.
5. Legge n. 43/1994 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge edilizia), come modificata.
6. Legge n. 59/2001 Coll., Legge di modifica n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge edilizia), come modificata.
7. Legge n. 422/2002 Coll., Legge di modifica n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge edilizia), come modificata.
8. Decreto n. 120/1979 Coll., Sull’identificazione spaziale delle informazioni.
9. Decreto n. 132/1998 Coll., Che attua alcune disposizioni della legge sull’edilizia.
10. Decreto n. 135/2001 Coll., Sui documenti di pianificazione del territorio e sulla documentazione di pianificazione del territorio.
11. Decreto n. 492/2002 Coll., Decreto di modifica n. 132/1998 Coll., Che attua alcune disposizioni della legge sull’edilizia.
12. Decreto n. 570/2002 Coll., Decreto di modifica n. 135/2001 Coll., Sui documenti di pianificazione del territorio e sulla documentazione di pianificazione del territorio.
PARTE SETTIMA
EFFICIENZA
§ 198
La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni delle sezioni 143, 144, 145, 147 e 151, che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2006, e con l’eccezione delle disposizioni della sezione 102 ( 2), che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012..
La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 191/2008 Coll. Arte. II
I procedimenti che non sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 350/2012 Coll. Arte. II
Disposizioni temporanee
1. Se l’area edificata delimitata contiene un profilo di terreno agricolo non bloccabile conformemente alla legislazione vigente, questa parte della delimitazione non si applica.
2. Le attività per ottenere un aggiornamento della politica di sviluppo spaziale, della documentazione di pianificazione del territorio o del suo aggiornamento o delle modifiche che sono state completate prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate in conformità con le normative legali esistenti; non si applicano le parti dell’attribuzione della documentazione di pianificazione del territorio, le istruzioni per la preparazione della sua proposta e la relazione sull’applicazione della politica di sviluppo spaziale o della documentazione di pianificazione del territorio che siano in conflitto con la presente legge.
3. La parte dei principi di sviluppo territoriale, in cui si imponeva la verifica dell’utilizzo degli studi territoriali come condizione per decidere sui cambiamenti del loro uso secondo le norme di legge vigenti, non trova applicazione e deve essere cancellata da tale documentazione. al prossimo aggiornamento.
4. Parti della documentazione di pianificazione del territorio che, ai sensi della legge n. 183/2006 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono farne parte, non devono essere utilizzate e devono essere cancellate da questa documentazione al prossimo aggiornamento o modifica; tale disposizione non si applica nella valutazione degli effetti sullo sviluppo sostenibile del territorio e nel piano regolatorio per la documentazione degli effetti.
5. Il compito di esaminare le modifiche dello studio di zonizzazione nell’uso dell’area o corridoio definito nel piano di zonizzazione come condizione per il processo decisionale scade 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che la documentazione di zonizzazione non specifichi un termine per l’inserimento dei dati sulle attività di studio di zonizzazione. L’acquisizione e l’emissione di un piano normativo come condizione per il processo decisionale in un’area o corridoio definito nei principi di sviluppo territoriale o nel piano spaziale scade dopo 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che la politica di sviluppo territoriale o il piano spaziale specifica una scadenza per l’acquisizione e il rilascio del piano normativo.
6. Se un progetto di piano di zonizzazione è stato redatto alla data di entrata in vigore della presente legge e la sua discussione non è iniziata, questo progetto è considerato un progetto di piano di zonizzazione; nei casi in cui la discussione sia già iniziata, si concluderà nel rispetto della normativa vigente, compresa l’approvazione delle linee guida per la redazione della proposta. I procedimenti su un piano di zonizzazione sono in corso su una proposta preparata sulla base di queste linee guida; le disposizioni delle sezioni 50 e 51 della legge n. 183/2006 Coll., Come modificate dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono non si applica in questo caso.
7. Devono essere completate e valutate le attività per ottenere un aggiornamento della politica di sviluppo spaziale, della documentazione sulla pianificazione del territorio o del suo aggiornamento o delle modifiche, non elencate al punto 6, che sono state avviate e non completate prima della data di entrata in vigore della presente legge. in conformità con la legislazione vigente; ciò non si applica alla definizione del diritto di prelazione nel piano di zonizzazione o nel piano regolatorio.
8. Nel territorio di un comune che non dispone di un piano di zonizzazione valido, dopo il 1 ° gennaio 2021, oltre a edifici, strutture e altre misure di cui alla sezione 18 (5), edifici per i quali sono stati validamente ubicati edifici per il traffico o il traffico prima di tale data può essere situato in un territorio sottosviluppato infrastruttura tecnica.
9. La definizione del diritto di prelazione nel piano di zonizzazione o nel piano di regolamentazione, che è in conflitto con la presente legge, non si applica. Il Comune che ha emesso il Piano di zonizzazione o il Piano regolatore trasmette senza indebito ritardo all’ufficio catastale competente una proposta di cancellazione del diritto di prelazione, in contrasto con la presente Legge, dall’atto di proprietà indicante le superfici catastali e le parcelle.
10. Se la bozza del piano di zonizzazione o del piano normativo contiene la definizione del diritto di prelazione in violazione della presente legge, l’acquirente dovrà garantire l’adeguamento entro e non oltre il procedimento ai sensi del § 52 o 67 della legge n. 183/2006 Coll., Proposta modificata. Se questa procedura è già stata avviata o terminata prima della data di entrata in vigore della presente legge e il piano di zonizzazione o il piano di regolamentazione non è stato emesso, l’acquirente garantisce la modifica della proposta e un’audizione pubblica ripetuta della proposta modificata deve avere luogo.
11. Se l’offerta per la conclusione di un contratto di trasferimento di terreni gravati da diritto di prelazione è stata avanzata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto di prelazione deve essere esercitato in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
12. Nel caso di piani che richiedevano l’emissione di una decisione di zonizzazione o di un consenso di zonizzazione, e ai sensi della legge n. 183/2006 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, non li richiedono più. , o altre procedure, devono essere interrotte da una risoluzione annotata nel file.
13. La notifica dell’intenzione nel territorio di emettere un consenso territoriale presentato prima della data di entrata in vigore della presente legge sarà considerata una richiesta di consenso territoriale e procederà ai sensi della sezione 96 della legge n. 183/2006 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. I procedimenti amministrativi che non sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con le disposizioni legali esistenti, ad eccezione di
a) procedimenti di costruzione non conclusi in primo grado, che riguardano lavori per i quali è sufficiente la notifica ai sensi della nuova normativa; tali costruzioni si considerano dichiarate in conformità con la presente legge, in questo caso la domanda di rilascio di un permesso di costruzione è considerata un annuncio e il giorno di entrata in vigore della presente legge è considerato il giorno della notifica,
b) procedimento su un illecito amministrativo commesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, se la nuova disciplina giuridica è più favorevole per l’imputato.
15. L’ ente edile deve completare le procedure, che non sono procedimenti amministrativi, per la notifica, l’annuncio o la domanda presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con le normative legali esistenti.
16. Se la proposta per la conclusione di un contratto di diritto pubblico è stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, la procedura per la conclusione di questo contratto di diritto pubblico deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti.
17. I procedimenti di riesame relativi agli appalti pubblici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere avviati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Se il piano di zonizzazione contiene la delimitazione di edifici non ammissibili per una procedura di costruzione abbreviata, questa parte non si applica. L’acquirente, in collaborazione con il comune, provvederà affinché la suddetta delimitazione venga cancellata dal piano di zonizzazione al momento dell’emissione della sua successiva modifica.
19.Requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività presso l’autorità generale per l’edilizia di cui al § 13 comma 1 lett. a) in materia di decisioni territoriali e regolamenti edilizi ai sensi della legge n. 183/2006 Coll., come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere eseguito dalla persona che svolge tale attività alla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione ai sensi della sezione 13a della legge n. 183/2006 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soddisfatte da un funzionario dell’autorità edile generale di cui alla sezione 13 par. da b) ae) chi esercita l’attività alla data di entrata in vigore della presente legge e possiede il relativo certificato di idoneità professionale speciale ai sensi di un’apposita norma di legge o lo ottiene entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge o ha un certificato di riconoscimento dell’equivalenza dell’istruzione o parte di essa, in base al quale può svolgere tale attività, ovvero ha conseguito la formazione in corsi di laurea triennale o magistrale previsti da apposito regolamento di legge, in conseguenza dei quali può svolgere tale attività. I requisiti di qualificazione sono soddisfatti anche da una persona fisica in possesso del relativo certificato di idoneità professionale speciale ai sensi di un’apposita normativa di legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 39/2015 Coll. Arte. VI
1.I procedimenti territoriali condotti ai sensi della sezione 91 della legge sull’edilizia, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, non completati da una decisione territoriale definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge, saranno sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge. Una domanda presentata ai sensi della sezione 91 (4) della legge sull’edilizia, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore della presente legge sarà considerata una notifica ai sensi della sezione 6 della legge n. . 100/2001 Coll., Sulla valutazione dell’impatto ambientale, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l’autorità edile deve inoltrarla all’autorità competente insieme alla documentazione dell’impatto del progetto sul ambiente; Il procedimento territoriale può essere proseguito dopo l’emissione di un parere ai sensi della sezione 9a (1) della legge n. 100/2001 Coll., Sulla valutazione dell’impatto ambientale, come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure che non sono procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le notifiche, le notifiche o le richieste presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completate dall’autorità edile in conformità con le normative legali esistenti.
3. Se il parere dell’autorità competente è stato emesso ai sensi della sezione 65, paragrafo 5 della legge sull’edilizia, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il piano di regolamentazione deve essere preparato ed emesso in conformità con regolamenti.
4. Procedimenti amministrativi non terminati da una decisione da condurre ai sensi della Sezione 13, Paragrafo 8 della Legge sull’edilizia, come modificata dopo la data di entrata in vigore della presente Legge, l’autorità municipale con poteri estesi sarà sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge e l’autorità edile competente ai sensi della legge sull’edilizia, in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve inoltrare immediatamente l’intero fascicolo all’autorità edilizia competente ai sensi della sezione 13, paragrafo 8 della Legge sull’edilizia, come modificata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per i progetti per i quali è stato emesso un parere sulla valutazione dell’impatto ambientale del progetto ai sensi della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, la decisione di zonizzazione non è riemessa se la zonizzazione decisione è stata revocata prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 225/2017 Coll. Arte. II
1. Gli studi territoriali per i quali i dati sono stati inseriti nel registro delle attività di pianificazione del territorio entro il 30 giugno 2010 devono essere valutati entro il 31 dicembre 2018 in termini di attualità ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6 della legge n. 183/2006 Coll., Come modificato dal giorno di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Pianificazione del Territorio, se il territorio da loro indirizzato invade il distretto amministrativo di un solo comune con poteri estesi, altrimenti l’ufficio regionale. Se l’Ufficio di pianificazione del territorio o l’Ufficio regionale non inserisce i dati sull’esame di questi studi nel registro delle attività di pianificazione del territorio entro il periodo specificato, il Ministero dello sviluppo regionale cancella i dati esistenti sullo studio da questo registro. Questa disposizione si applica anche agli studi urbani, generali territoriali o previsioni territoriali registrati ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 4 della legge n. 183/2006 Coll.
2. In sede di valutazione del pagamento dell’aggiornamento della politica di sviluppo territoriale, dell’aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale, della modifica del piano territoriale e del piano normativo o della sua variazione, per i quali si è deciso di acquisire prima della data di entrata in vigore del della presente legge, devono essere seguite le disposizioni di legge vigenti.
3. L’ aggiornamento dei principi di sviluppo territoriale e la modifica del piano territoriale o del piano regolatore, per il quale è stata avviata la discussione della proposta, devono essere completati in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ad eccezione delle disposizioni in materia di entrata in vigore.
4. Se prima della data di entrata in vigore della presente legge è stato affisso un decreto pubblico recante un aggiornamento dei principi di sviluppo del territorio, una modifica del piano del territorio o una modifica del piano normativo, la suddetta documentazione di pianificazione del territorio dovrà effetto conformemente alla legislazione vigente.
5. L’Autorità Regionale provvede alla pubblicazione di tutta la documentazione ai sensi dell’art. 164 comma 2 della Legge n. 183/2006 Coll., Così come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, per i principi di sviluppo territoriale e relativi aggiornamenti emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge entro e non oltre il 30 giugno 2018.
6. Un comune per il quale è stato emesso un piano di zonizzazione o un piano di regolamentazione prima della data di entrata in vigore della presente legge garantisce la pubblicazione del testo completo della presente documentazione entro il 30 giugno 2018. Se non è stata emessa alcuna modifica a tale documentazione, pubblica il piano di zonizzazione o il piano di regolamentazione emesso.
7. Un comune per il quale è stato emesso un piano di zonizzazione comunale, un piano di zonizzazione, una documentazione di pianificazione della zonizzazione di una zona o il loro cambiamento prima della data di entrata in vigore della presente legge deve garantire la pubblicazione del testo completo di questa documentazione entro 30 giugno 2018; ciò non si applica se in tale data è stato avviato un procedimento per la nuova documentazione di pianificazione del territorio, che deve sostituire la documentazione originale e non viene apportata alcuna modifica alla documentazione originale.
8. La pubblicazione di uno studio territoriale ai sensi della Sezione 166 Paragrafo 3 della Legge n. 183/2006 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, e la pubblicazione di uno studio urbano, territoriale generale e territoriale previsione, acquisita prima della data di entrata in vigore della presente legge, garantisce l’acquirente, che è responsabile dell’acquisizione dello studio spaziale, entro il 30 giugno 2018, o esclude i dati su questo studio dal registro delle attività di pianificazione del territorio.
9. Gli statuti giuridici della documentazione di pianificazione del territorio acquisita prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno considerati il testo completo fino all’entrata in vigore del successivo aggiornamento o modifica di tale documentazione.
10. I procedimenti amministrativi che non si sono conclusi legalmente prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere conclusi dall’autorità edile in conformità con le disposizioni legali esistenti.
11. Le procedure che non sono procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completate dall’autorità edile in conformità con le normative legali esistenti.
12.Nel caso di progetti di costruzione per i quali è stato emesso un parere vincolante sulla valutazione di impatto ambientale, o per i quali il processo di valutazione di impatto ambientale è stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di zonizzazione, la procedura di costruzione e la la zonizzazione comune e la procedura di costruzione considera procedimenti di follow-up ai sensi del § 3 lettera g) della legge n. 100/2001 Coll., sulla valutazione dell’impatto ambientale e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati (legge sulla valutazione dell’impatto ambientale), come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, e anche la Building Authority dovrà procedere ai sensi della sezione da 9b a 9e della legge n. 100/2001 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni delle sezioni da 91 a 91h e delle sezioni da 94i a 94r della legge n. 183/2006 Coll., come modificate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
13. Progetti per i quali è stato emesso un parere vincolante sulla valutazione dell’impatto ambientale, una valutazione dell’impatto ambientale o una valutazione dell’impatto prima della data di entrata in vigore della presente legge, o per i quali è stato emesso un parere prima della data di entrata in vigore della è stato avviato il processo di valutazione dell’impatto ambientale della presente legge, che saranno discussi in procedimenti territoriali, in procedimenti di costruzione o in procedimenti comuni di costruzione e territoriali ai sensi della legge n. 183/2006 Coll., come modificato dalla data di entrata in vigore del questo atto. Le disposizioni della sezione 9a, paragrafi da 3 a 5 e le sezioni da 9b a 9d della legge n. 100/2001 Coll., Come modificate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno interessate.
14. Linee sotterranee e fuori terra del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, compresi i punti di supporto e i sistemi per la tecnologia di misurazione, protezione, controllo, sicurezza, informazione e telecomunicazione, ad eccezione degli edifici o delle linee del sistema di trasmissione del gas e dei relativi oggetti tecnologici, compreso il controllo , i sistemi tecnologici di sicurezza, informazione e telecomunicazione, ad eccezione degli edifici per i quali è stata emessa una decisione di zonizzazione o un consenso di zonizzazione o è stato concluso un contratto pubblico che sostituisce la decisione di zonizzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, non richiedono un permesso di costruzione.
15. L’efficacia dei contratti di diritto pubblico conclusi ai sensi della Sezione 190, Paragrafo 2 della Legge n. 183/2006 Coll., Come modificata con effetto dal 1 gennaio 2007, scadrà con l’entrata in vigore della presente Legge. I procedimenti amministrativi incompiuti sono sospesi il giorno in cui la presente legge entra in vigore e l’autorità municipale, che non eserciterà più i poteri dell’autorità municipale edilizia per altri comuni sulla base di appalti pubblici, deve consegnare all’autorità municipale autorizzata nella cui distretto amministrativo questi comuni, tutti i documenti relativi a procedimenti amministrativi incompiuti. Le procedure che non sono procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge per la notifica, notifica o richiesta presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completate in conformità con le normative legali esistenti.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 312/2019 Coll. Arte. II
1. I procedimenti amministrativi che non si sono conclusi legalmente prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere conclusi dall’autorità edile in conformità con le disposizioni legali esistenti.
2. Le procedure che non sono procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completate dall’autorità edile in conformità con le disposizioni legali esistenti.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 47/2020 Coll. Arte. IV
1. Procedure degli organi amministrativi ai sensi della parte tre, titolo III, parti 4 e 5 e parte quattro del titolo I della legge n. 183/2006 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le procedure di organi amministrativi ai sensi di un regolamento giuridico speciale che porta all’emissione di un parere vincolante o altra base condizionata all’emissione di una decisione o altra misura ai sensi della parte tre, titolo III, parti 4 e 5 e parte quarta, titolo I della legge n. . 183/2006 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non è stato risolto definitivamente prima del 1 ° luglio 2023, deve essere completato in conformità con la legge n. 183/2006 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Se la proposta per la conclusione di un appalto pubblico ai sensi della legge n. 183/2006 Coll. depositato prima del 1 luglio 2023, la procedura per la conclusione del presente contratto di diritto pubblico deve essere conforme alla legge n. 183/2006 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministero emanerà un decreto per l’attuazione della Sezione 20a, Paragrafo 4 della Legge n. 183/2006 Coll., Come modificato, efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del presente decreto, la sezione 20a (2) e (3), la sezione 159 (2) e la sezione 180 (2) della legge n. 183/2006 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore del la presente legge non si applica.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 403/2020 Coll. Arte. XXV
1. Il Ministero dello Sviluppo Regionale (di seguito “Ministero”) esamina i piani di trasporto e infrastrutture tecniche definiti nei principi di sviluppo territoriale, che sono anche inclusi nella politica di sviluppo territoriale e sono anche costruzioni di pubblica utilità o di pubblica utilità. misure non ancora attuate e per le quali è scaduto il termine per la revisione ai sensi del codice di procedura amministrativa e del codice di procedura amministrativa. Il Ministero assumerà i piani che rispondono agli aspetti di cui sopra dai principi di sviluppo territoriale senza una modifica materiale al primo piano di sviluppo territoriale, mentre un altro modo di espressione grafica non è considerato un cambiamento materiale.
2. I piani ripresi nel primo piano di sviluppo territoriale secondo il punto 1 non sono soggetti a discussione e valutazione degli impatti sullo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dei § 35c a 35f della legge n. 183/2006 Coll., Come modificato a partire dal la data di entrata in vigore della presente legge. Regolamento di procedura o codice di procedura amministrativa.
3. Gli aggiornamenti e le modifiche alla documentazione relativa alla pianificazione del territorio, la cui acquisizione è stata decisa dal consiglio competente prima dell’entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con la legislazione vigente, a meno che il consiglio competente non decida su proposta dell’acquirente per seguire la procedura di acquisizione in corso.
4. L’obbligo di tenere un diario di costruzione in formato elettronico per una costruzione che è oggetto di un appalto pubblico nel regime sopra limite si applica se la procedura di appalto è iniziata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Zaorálek vr
Klaus vr
Paroubek vr
Allegato alla legge n. 183/2006 Coll.
Contenuto quadro della valutazione d’impatto, piano di sviluppo spaziale, principi di sviluppo spaziale e piano spaziale per l’ambiente ai fini della valutazione dell’impatto dei concetti sull’ambiente (Parte A valutazione degli impatti sullo sviluppo territoriale sostenibile)
[In riferimento alla sezione 19, paragrafo 2 della legge n. 183/2006 Coll., Sulla pianificazione del territorio e i regolamenti edilizi (legge sull’edilizia)]
1. Breve sintesi del contenuto e degli obiettivi principali della politica di sviluppo spaziale o della documentazione di pianificazione del territorio, relazione con altri concetti.
2. Valutazione del rapporto tra la politica di sviluppo territoriale e il piano di sviluppo territoriale e gli obiettivi di protezione ambientale adottati a livello interstatale o comunitario. Valutazione della relazione tra la documentazione di pianificazione del territorio e gli obiettivi di protezione ambientale adottati a livello nazionale.
3. Dati sullo stato attuale dell’ambiente nell’area interessata e sul suo sviluppo previsto, se la politica di sviluppo territoriale o la documentazione di pianificazione del territorio non sono stati applicati.
4. Caratteristiche ambientali che potrebbero essere significativamente influenzate dall’applicazione della politica di sviluppo spaziale o dalla documentazione di pianificazione del territorio.
5. Problemi e fenomeni ambientali attuali che potrebbero essere influenzati in modo significativo dall’applicazione della politica di sviluppo territoriale o dalla documentazione di pianificazione del territorio, in particolare per quanto riguarda le aree specialmente protette e le zone degli uccelli.
6. Valutazione degli effetti esistenti e previsti delle varianti proposte della politica di sviluppo spaziale o della documentazione di pianificazione del territorio, compresi gli effetti secondari, sinergici, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e transitori, positivi e negativi; impatti su popolazione, salute umana, biodiversità, fauna, flora, suolo, ambiente roccioso, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, e impatti paesaggistici, comprese le relazioni tra queste aree di valutazione, vengono valutati.
7. Confronto degli effetti positivi e negativi identificati o presunti in base alle singole varianti della soluzione e loro valutazione. Una chiara descrizione dei metodi di valutazione utilizzati, compresi i loro limiti.
8. Una descrizione delle misure proposte per prevenire, ridurre o compensare eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente individuati o sospetti.
9. Valutazione del metodo di incorporazione degli obiettivi di protezione ambientale adottati a livello internazionale o comunitario nella politica di sviluppo territoriale o nel piano di sviluppo territoriale e loro considerazione nella scelta delle soluzioni. Valutazione del metodo di incorporazione degli obiettivi nazionali di protezione ambientale nella documentazione di pianificazione del territorio e loro considerazione nella selezione delle varianti della soluzione.
10. Progettazione di indicatori per monitorare l’impatto della politica di sviluppo spaziale e della documentazione di pianificazione del territorio sull’ambiente.
11. Proposta di requisiti per il processo decisionale in aree e corridoi definiti dal punto di vista della minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente.
12. Riepilogo non tecnico dei dati di cui sopra.
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