Seleziona una pagina

LEGGE del 22 luglio 2009 sulla Normativa fiscale

LEGGE del 22 luglio 2009 sulla Normativa fiscale

 

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
TITOLO I

OGGETTO E SCOPO DELL’ADEGUAMENTO
§ 1

(1) La presente legge disciplina la procedura degli amministratori fiscali, i diritti e gli obblighi dei soggetti fiscali e di terzi che sorgono per loro durante l’amministrazione delle imposte.

(2) L’amministrazione fiscale è una procedura il cui scopo è la corretta identificazione e determinazione delle imposte e la garanzia del loro pagamento.

(3) La base per la corretta determinazione e determinazione dell’imposta è una dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto fiscale.

(4) Il credito fiscale è

a) una dichiarazione dei redditi corretta, vale a dire una dichiarazione dei redditi, una relazione o una dichiarazione,

(b) una dichiarazione dei redditi aggiuntiva, vale a dire una dichiarazione dei redditi aggiuntiva, una relazione successiva o una dichiarazione aggiuntiva.

§ 2

(1) Oggetto dell’amministrazione fiscale sono le imposte che costituiscono entrate del bilancio pubblico o una riduzione delle entrate del bilancio pubblico (di seguito denominate “rimborso”).

(2) Ai fini della presente legge, per bilancio pubblico si intende

a) il bilancio dello Stato, le attività finanziarie dello Stato o il fondo di riserva di un’unità organizzativa dello Stato,

b) il budget dell’unità di autogoverno territoriale,

c) il bilancio del fondo statale o del fondo nazionale,

(d) il bilancio dell’Unione europea; o

e) il budget previsto dalla legge.

(3) Le tasse sono intese ai fini della presente legge

a) prestazione monetaria, a cui la legge si riferisce come tassa, imposta o commissione,

b) prestazioni monetarie, se la legge prevede che la sua amministrazione proceda in conformità con la presente legge,

(c) prestazioni pecuniarie in regime di gestione concorrente.

(4) L’imposta ai sensi del paragrafo 3 comprende anche una detrazione fiscale, una perdita fiscale o un altro metodo di tassazione e accessori fiscali.

(5) Per accessori fiscali si intendono gli interessi, le sanzioni, le ammende e i costi dei procedimenti, se imposti o sostenuti in conformità con la legge fiscale. Interessi, sanzioni e multe per richieste tardive di imposta seguono il destino della tassa.

§ 3

L’obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si sono verificati i fatti soggetti ad imposta ai sensi di legge o i fatti che stabiliscono tale obbligo.

§ 4

La presente legge o le sue singole disposizioni si applicano, a meno che un’altra legge non preveda l’amministrazione delle tasse.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE
§ 5

(1) L’amministratore fiscale procederà all’amministrazione delle imposte in conformità con le leggi e altri regolamenti legali (di seguito denominati “regolamenti legali”). Ai fini della presente legge, per legge si intende anche un accordo internazionale che fa parte dell’ordinamento giuridico.

(2) L’amministratore delle imposte esercita la sua autorità solo per gli scopi per i quali gli è stata affidata dalla legge o in base alla legge e nella misura in cui gli è stata affidata.

(3) L’amministratore fiscale protegge i diritti e gli interessi legalmente protetti delle entità fiscali e di terzi (di seguito denominati “soggetti coinvolti nell’amministrazione delle imposte”) in conformità con le normative legali e utilizza solo i mezzi che li gravano meno e consentire comunque di raggiungere l’obiettivo dell’amministrazione fiscale.

§ 6

(1) Le persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte hanno pari diritti e obblighi procedurali.

(2) Le persone che partecipano all’amministrazione fiscale e l’amministratore fiscale collaborano tra loro.

(3) L’amministratore fiscale consente alle persone che partecipano all’amministrazione fiscale di esercitare i propri diritti e, in relazione al suo atto, fornisce loro adeguate istruzioni sui loro diritti e obblighi, se ciò è necessario a causa della natura dell’atto o se previsto dalla legge.

(4) L’amministratore fiscale deve, per quanto possibile, soddisfare le esigenze delle persone che partecipano all’amministrazione fiscale. I funzionari sono tenuti a evitare la maleducazione nell’amministrazione fiscale.

§ 7

(1) L’amministratore delle imposte procederà senza indebito ritardo.

(2) L’amministratore delle imposte procederà in modo tale che nessuno debba sostenere costi inutili. Per ragioni economiche, l’amministratore delle imposte può agire insieme per diversi procedimenti. Deve essere chiaro dal fascicolo, o dalla decisione emessa sulla base di questi atti, a quali obblighi e con quale risultato gli atti sono stati eseguiti.

§ 8

(1) Al momento della prova, l’amministratore fiscale valuta le prove a sua discrezione. L’amministratore delle imposte valuta ogni elemento di prova individualmente e tutti gli elementi di prova nella loro interrelazione; nel fare ciò, tiene conto di tutto ciò che è emerso nell’amministrazione fiscale.

(2) L’amministratore delle imposte deve garantire che non sorgano differenze irragionevoli quando si decide su casi di fatto identici o simili.

(3) L’amministratore fiscale si basa sul contenuto effettivo dell’azione legale o su altri fatti decisivi per l’amministrazione fiscale.

(4) I procedimenti legali e altri fatti decisivi per l’amministrazione delle imposte, il cui scopo predominante è ottenere un vantaggio fiscale contrario al significato e allo scopo della legislazione fiscale, non devono essere presi in considerazione nell’amministrazione delle imposte.

§ 9

(1) L’amministrazione fiscale non è pubblica. Le persone che partecipano all’amministrazione fiscale e i funzionari sono obbligati, alle condizioni stabilite da questa o da un’altra legge, a mantenere il segreto su tutto ciò che hanno appreso in relazione all’amministrazione fiscale.

(2) L’amministratore fiscale verifica sistematicamente i presupposti per il verificarsi o la durata degli obblighi delle persone che partecipano all’amministrazione fiscale e adotta gli atti necessari affinché tali obblighi siano adempiuti.

(3) L’amministratore fiscale può trattare i dati personali e altri dati se sono necessari per l’amministrazione delle imposte e solo nella misura necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’amministrazione fiscale.

SECONDA PARTE

PARTE GENERALE SULL’AMMINISTRAZIONE FISCALE
TITOLO I

AMMINISTRATORE FISCALE E PERSONE CHE PARTECIPANO ALL’AMMINISTRAZIONE FISCALE
Parte 1

Amministratore fiscale
§ 10

(1) L’amministratore delle imposte è un ente amministrativo o un altro ente statale (di seguito denominato “autorità pubblica”) nella misura in cui gli è attribuita dalla legge o in base alla legge la competenza nel campo dell’amministrazione fiscale.

(2) Ai fini della presente legge, per organo amministrativo si intende un organo esecutivo, un organo di un’unità di autogoverno territoriale, un altro organo e una persona fisica o giuridica, se esercita competenza nel campo della pubblica amministrazione.

(3) L’amministratore delle imposte ha la capacità di partecipare a procedimenti giudiziari civili in materia di amministrazione delle imposte e, in questa misura, ha anche capacità procedurale 1 ) .

§ 11

Poteri dell’amministratore delle imposte
(1) Amministratore fiscale

a) conduce procedimenti fiscali e altri procedimenti ai sensi della legge fiscale,

b) svolge attività di ricerca,

c) controlla l’adempimento degli obblighi dei soggetti coinvolti nell’amministrazione fiscale,

d) chiede l’adempimento degli obblighi,

e) assicura il pagamento delle tasse.

(2) Ai fini dell’amministrazione fiscale, l’amministratore fiscale può istituire e mantenere registri e registri dei soggetti fiscali e dei loro obblighi fiscali.

§ 12

Funzionari
(1) L’amministratore delle imposte esercita la sua autorità tramite funzionari.

(2) Un funzionario è un dipendente che partecipa direttamente all’esercizio dei poteri dell’amministratore delle imposte, o una persona autorizzata ad esercitare i poteri dell’amministratore delle imposte per legge o in base alla legge.

(3) Una persona ufficiale deve dimostrare la propria autorizzazione a compiere atti di amministrazione delle tasse mediante una carta di servizio, se così previsto dalla legge, o in altro modo.

(4) L’amministratore fiscale informa la persona che partecipa all’amministrazione fiscale su chi è un funzionario in materia su richiesta. Su richiesta del soggetto coinvolto nell’amministrazione fiscale, il funzionario comunica il proprio nome, funzionario o denominazione analoga e in quale unità organizzativa dell’amministratore fiscale è compreso.

Giurisdizione locale
§ 13

(1) La giurisdizione locale dell’amministratore fiscale, se non diversamente specificato di seguito, sarà disciplinata da

a) per una persona fisica, il suo luogo di residenza; ai fini dell’amministrazione fiscale, per luogo di residenza di una persona fisica si intende l’indirizzo del luogo di residenza permanente di un cittadino ceco o l’indirizzo del luogo di residenza dichiarato di uno straniero, e se il luogo di residenza di una persona fisica persona non può essere determinata, significa il luogo nella Repubblica Ceca dove la persona fisica ritarda

(b) nel caso di una persona giuridica, la sua sede legale; ai fini dell’amministrazione fiscale, per sede legale di una persona giuridica si intende l’indirizzo presso il quale la persona giuridica è iscritta nel registro delle imprese o in un registro pubblico simile, o l’indirizzo in cui la persona giuridica è effettivamente stabilita, se questa persona non è registrati in questi registri.

(2) Se l’oggetto dell’imposta è una cosa immobile, l’amministratore fiscale con la giurisdizione amministrativa locale nel cui distretto di giurisdizione territoriale si trova la cosa immobile.

(3) Nel caso di diritti il ​​cui oggetto è l’addebito di un atto, l’amministratore fiscale competente a livello locale è l’autorità pubblica competente per l’esecuzione di tale atto.

§ 14

(1) Se ci sono più amministratori fiscali con giurisdizione territoriale nella stessa materia, il procedimento è condotto da colui con cui il procedimento è stato avviato per primo, a meno che gli amministratori fiscali competenti a livello locale non convengano diversamente; altri amministratori fiscali non avviano procedimenti né interrompono i procedimenti avviati.

(2) Le controversie sulla giurisdizione locale tra amministratori fiscali devono essere decise dall’amministratore fiscale, che è più vicino a loro congiuntamente. In assenza di tale amministratore fiscale, la giurisdizione locale è determinata dal ministero o da altro organo amministrativo centrale alla cui competenza appartiene la questione (di seguito denominato “organo amministrativo centrale”).

§ 15

L’amministratore fiscale può compiere l’atto necessario anche al di fuori della propria giurisdizione territoriale, se riguarda l’ente fiscale per l’amministrazione del cui tributo è competente localmente.

§ 16

Cambio di giurisdizione locale
(1) In caso di cambiamento di giurisdizione locale, l’amministratore fiscale inoltra immediatamente le parti del fascicolo relative alle imposte che possono essere determinate o riscosse e applicate all’amministratore fiscale che è di nuova competenza, e ne informa immediatamente il soggetto fiscale . Nella stessa misura, allega a questa parte del fascicolo un estratto del conto fiscale personale del soggetto passivo.

(2) L’amministrazione fiscale è ancora svolta dall’amministratore fiscale pertinente fino a quando la data parte del file non viene trasferita al nuovo amministratore fiscale competente.

§ 17

Richiesta
(1) L’ amministratore fiscale competente a livello locale può richiedere a un altro amministratore fiscale materialmente competente dello stesso livello o di un livello inferiore di eseguire atti o procedimenti parziali o altre procedure che egli stesso potrebbe eseguire solo con difficoltà oa costi non ammissibili, o che non potrebbe eseguire a tutti.

(2) L’amministratore fiscale richiesto esegue gli atti richiesti, nonché gli atti che garantiscono lo scopo della richiesta, senza indugio, o comunica i motivi per i quali non può ottemperare alla richiesta.

(3) Le controversie tra amministratori fiscali sull’esecuzione degli atti richiesti devono essere decise dall’amministratore fiscale che è più strettamente superiore all’amministratore fiscale richiesto e richiedente.

§ 18

Delegazione
(1) Su richiesta di un soggetto fiscale o su iniziativa dell’amministratore fiscale, l’amministratore fiscale superiore congiuntamente successivo può delegare la giurisdizione locale per eseguire l’amministrazione fiscale a un altro amministratore fiscale competente, se ciò è opportuno o se è necessaria una perizia straordinaria per amministrazione delle tasse; Nessun ricorso può essere presentato contro la decisione sulla delega.

(2) In caso di cambiamento delle circostanze in cui è stata decisa la delega, o in circostanze decisive per determinare la giurisdizione territoriale, l’amministratore fiscale che ha emesso la decisione decide in merito all’annullamento, modifica o conferma della delega; se potrebbe esserci un cambiamento di giurisdizione locale al di fuori della giurisdizione territoriale di questo amministratore fiscale, l’amministratore fiscale congiuntamente superiore deciderà invece. Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione.

§ 19

Attrazione
(1) L’amministratore fiscale superiore può subentrare nella questione al posto dell’amministratore fiscale subordinato

a) se per lo svolgimento dell’amministrazione fiscale è necessaria una perizia straordinaria,

b) allo scopo di disporre un rimedio nell’ambito della protezione contro l’inattività dell’amministratore fiscale subordinato,

c) nel caso di una decisione su una questione che avrà anche un effetto significativo sui procedimenti con altri soggetti passivi.

(2) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Parte 2

Persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte e della rappresentanza
Contribuente
§ 20

(1) Un soggetto fiscale è una persona designata come soggetto fiscale dalla legge, nonché una persona designata per legge come contribuente o contribuente.

(2) Il soggetto fiscale ha diritti e obblighi relativi alla corretta determinazione e determinazione dell’imposta per il periodo del periodo di accertamento fiscale e al pagamento dell’imposta per il periodo in cui gli arretrati possono essere richiesti, anche nei casi in cui ha cessato essere un soggetto fiscale.

(3) Le persone nominate ai sensi di legge che adempiono agli obblighi imposti ai soggetti passivi, in particolare la persona che amministra il patrimonio, il curatore e l’amministratore fallimentare, hanno gli stessi diritti e obblighi del soggetto passivo.

§ 21

(1) Se un contribuente ha un’unità organizzativa in cui vengono eseguiti gli obblighi previsti dalla legge fiscale, in particolare la riscossione, detrazione o garanzia fiscale, e dove sono conservati i documenti necessari, questa unità organizzativa è la cassa del pagatore, in tal caso previsto dalla legge.

(2) Per il cassiere del pagatore, l’amministratore fiscale competente a livello locale è quello nel cui distretto di giurisdizione territoriale si trova.

(3) Il cassiere del pagatore esercita i diritti e gli obblighi del contribuente; se il comportamento del contribuente e della persona autorizzata ad agire per conto dell’erario del contribuente è contraddittorio, è determinante il comportamento del contribuente.

§ 22

Terza persona
I terzi sono persone diverse dal soggetto passivo che hanno diritti e obblighi nell’amministrazione delle imposte o i cui diritti e obblighi sono influenzati dall’amministrazione delle imposte.

§ 23

Prova d’identità
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale è tenuta a dimostrare la propria identità su richiesta di un funzionario.

(2) Se una persona che partecipa all’amministrazione fiscale non dimostra la propria identità su richiesta di un funzionario, l’amministratore fiscale può richiedere al corpo di sicurezza competente di scoprire la sua identità 2 ) e non consentirgli di farlo intraprendere ulteriori azioni nell’amministrazione fiscale fino a quando non viene stabilita la sua identità.

§ 24

Capacità procedurale
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale può agire in modo indipendente nell’amministrazione fiscale nella misura in cui è indipendente.

(2) Per conto di una persona giuridica, il suo organo statutario o la persona che dimostra di avere il diritto di agire per suo conto ai sensi di un’altra normativa legale ha il diritto di agire 3 ) .

(3) Una persona giuridica ha il diritto di autorizzare il proprio dipendente o un’altra persona fisica che svolge l’attività di questa persona giuridica ad agire per suo conto dinanzi all’amministratore fiscale nell’ambito di questa autorizzazione. Il procuratore di una persona giuridica ha il diritto di agire per suo conto durante l’amministrazione fiscale, se può agire in modo indipendente in base alla procura concessa.

(4) Solo una persona fisica può agire contemporaneamente per conto di una persona giuridica nella stessa questione. Nel caso in cui l’azione congiunta di più persone sia necessaria per i procedimenti dell’organo statutario di una persona giuridica, qualsiasi membro di tale organo statutario agirà per suo conto.

(5) I paragrafi 3 e 4 si applicano mutatis mutandis all’agire per conto di una persona fisica impegnata in attività imprenditoriali.

(6) Le disposizioni relative alle persone giuridiche si applicano, mutatis mutandis, alle unità organizzative dello Stato o della succursale o ad altre unità organizzative dello stabilimento aziendale di una persona straniera e alle altre unità alle quali la legge affida l’esercizio dei diritti e degli obblighi delle persone coinvolte nell’amministrazione fiscale .

§ 25

Rappresentante
(1) Il rappresentante della persona coinvolta nell’amministrazione fiscale è

a) rappresentante legale di una persona fisica o tutore,

b) un rappresentante designato,

c) agente,

(d) un agente comune, o

e) un rappresentante comune.

(2) La rappresentanza da parte di un rappresentante non preclude all’amministratore delle imposte, nei casi in cui è necessaria la partecipazione personale della persona rappresentata, di trattare direttamente con la persona rappresentata o di invitarla a compiere determinati atti. La parte rappresentata ha l’obbligo di ottemperare alla richiesta dell’amministratore fiscale. L’amministratore fiscale informa immediatamente il rappresentante di questa azione o richiesta.

§ 26

Rappresentante designato
(1) L’amministratore delle imposte nomina un rappresentante

a) una persona che non ha piena capacità procedurale di agire nell’amministrazione fiscale, se non ha un rappresentante legale o un tutore o se non può rappresentarla,

b) una persona giuridica che non ha una persona qualificata per agire per suo conto, o se è contestata chi è autorizzato a farlo,

c) una persona di residenza o sede legale sconosciuta,

(d) una persona che soffre di un disturbo mentale temporaneo che le impedisce di agire in modo indipendente nell’amministrazione delle imposte; in tali casi, l’amministratore delle imposte prende una decisione sulla base di un parere medico esperto, o

e) una persona che è impedita da un altro ostacolo a compiere atti nell’amministrazione delle tasse,

a meno che tu non abbia scelto un agente.

(2) L’amministratore delle imposte nomina un amministratore delle imposte della persona presso la quale è in cura la persona per la quale è nominato il rappresentante, o un’altra persona idonea. La decisione sulla nomina di un rappresentante può essere emessa dall’amministratore delle imposte solo previo consenso del presunto rappresentante. Se non è possibile nominare un rappresentante in tal modo, sarà nominato dall’elenco dei consulenti fiscali dalla Camera dei consulenti fiscali su richiesta dell’amministratore delle imposte, entro 30 giorni dalla richiesta; non è richiesto il consenso preventivo di un rappresentante designato dalla Camera dei consulenti fiscali.

(3) Un rappresentante non può essere nominato una persona che può ragionevolmente essere considerata avere un tale interesse all’esito del procedimento, il che giustifica il timore che non difenderà adeguatamente gli interessi della persona rappresentata.

(4) La rappresentanza sulla base delle disposizioni dell’amministratore fiscale cessa se il rappresentante designato cessa di essere completamente indipendente o diventa non idoneo alla rappresentanza per perdita dell’autorizzazione professionale.

(5) L’amministratore fiscale revoca la nomina di un rappresentante di propria iniziativa o su proposta del rappresentante o rappresentante designato

a) se il rappresentante trascura di proteggere i diritti o gli interessi della parte rappresentata,

b) se risulta che il rappresentante ha un tale interesse all’esito del procedimento che giustifica il timore che non difenderà adeguatamente gli interessi della persona rappresentata,

(c) se i motivi alla base della disposizione cessano di esistere; o

d) per altri gravi motivi.

La decisione di annullare la nomina di un rappresentante non è impugnabile.

Agente
§ 27

(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale può scegliere un agente, tranne nei casi in cui deve fare qualcosa di persona durante l’amministrazione fiscale.

(2) La procura è efficace contro l’amministratore fiscale dal momento della sua richiesta a questo amministratore fiscale.

(3) Una procura è efficace anche contro un altro amministratore fiscale dopo un cambio di giurisdizione locale, contro un amministratore fiscale che esegue atti su richiesta, nonché contro altri amministratori fiscali se stanno conducendo procedimenti nella materia per la quale il potere di avvocato è stato applicato.

§ 28

(1) Il preponente è obbligato a definire la portata della procura in modo che sia chiaro a quali atti, procedimenti o altre procedure si riferisce la procura.

(2) Se l’ambito della procura non è definito o se non è definito con precisione, l’amministratore fiscale invita il preponente a modificare la procura; la disposizione sui vizi di amministrazione si applica mutatis mutandis. Il delegato comunica altresì le carenze nella definizione dell’ambito della procura.

(3) La procura è efficace contro l’amministratore delle imposte solo dopo l’eliminazione dei vizi. Gli effetti di una richiesta presentata dall’agente sulla base di una procura difettosa devono essere mantenuti se i difetti vengono rimossi entro un determinato periodo.

(4) Se il mandante sceglie un nuovo delegato, si applica che al momento dell’esercizio di una nuova procura con l’amministratore delle imposte, ha revocato la procura al delegato esistente nella misura in cui la procura era concesso al nuovo delegato.

(5) Un agente che non è domiciliato o residente nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera è obbligato a scegliere un agente per il servizio con la sua sede legale o luogo di residenza nella Repubblica Ceca, altrimenti i documenti saranno imposti all’amministratore delle imposte con gli effetti della consegna il giorno della loro emissione, se è una decisione, negli altri casi il giorno della loro copia scritta.

(6) Se sia il preponente che l’agente agiscono nella stessa questione, l’azione del preponente è decisiva.

§ 29

Restrizioni all’autorizzazione
(1) Può essere eletto un solo delegato alla volta nella stessa materia.

(2) Un agente, a meno che non sia un consulente fiscale o un avvocato (di seguito denominato “consulente”), non ha il diritto di scegliere un altro agente, ad eccezione di un agente per il servizio ai sensi della Sezione 28, Paragrafo 5.

§ 30

Rappresentanza congiunta
(1) Se più soggetti fiscali hanno una responsabilità fiscale comune, sono obbligati a scegliere un rappresentante comune. Se non lo fanno anche su richiesta dell’amministratore delle imposte, l’amministratore delle imposte nomina per loro un rappresentante comune; Il § 26 si applica mutatis mutandis.

(2) La decisione sulla nomina di un rappresentante comune deve essere consegnata solo a questo rappresentante; gli enti fiscali rappresentati comunicano all’amministratore delle imposte la nomina di un rappresentante comune. Gli enti fiscali rappresentati non possono presentare ricorso contro la decisione di nominare un rappresentante comune.

(3) Le sezioni da 27 a 29 si applicano mutatis mutandis al rappresentante comune.

§ 31

Consulente
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale può assumere un consulente professionale per la riunione.

(2) Se il consulente esperto ostacola il procedimento, l’amministratore fiscale può, se non guida o se ciò non porterebbe alla correzione o all’imposizione di una sanzione disciplinare, con decisione di escludere il consulente esperto da ulteriori procedimenti.

TITOLO II

SCADENZE
§ 32

Determinazione della scadenza per l’esecuzione dell’azione
(1) L’amministratore fiscale stabilisce un termine per una persona che partecipa all’amministrazione fiscale mediante una decisione per un atto nell’amministrazione fiscale, se necessario e se non è previsto dalla legge.

(2) Un termine inferiore a 8 giorni può essere fissato solo eccezionalmente per atti semplici e particolarmente urgenti.

(3) Se l’amministratore fiscale impone un obbligo alla decisione cui si riferisce il limite di tempo stabilito, l’istruzione di questa decisione deve contenere anche le conseguenze legali del mancato rispetto di tale limite di tempo; nel caso di un periodo inferiore a 8 giorni, anche la durata di tale periodo deve essere giustificata, anche se la decisione non è altrimenti giustificata.

§ 33

Conteggio del tempo
(1) Un periodo determinato da settimane, mesi o anni inizierà il giorno successivo al giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’inizio del periodo e terminerà il giorno che, con il suo nome o numero, coincide con il giorno che il periodo è iniziato. Se non esiste un giorno simile nel mese, l’ultimo giorno del periodo cadrà nel suo ultimo giorno.

(2) Il periodo determinato dai giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che determina l’inizio del periodo.

(3) Un limite di tempo determinato in unità di tempo più brevi di giorni deve essere calcolato dal momento in cui si è verificato il fatto che determina l’inizio del limite di tempo.

(4) Se l’ultimo giorno del periodo cade di sabato, domenica o giorno festivo, l’ultimo giorno del periodo sarà il giorno lavorativo successivo; ciò non si applica nel caso di un periodo specificato in unità di tempo inferiori ai giorni.

§ 34

Periodo corrente per l’amministratore fiscale
(1) Se il giorno in cui la persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha effettuato il deposito è il giorno dell’inizio del periodo per emettere una decisione o eseguire un altro atto dell’amministratore fiscale o se l’inizio del periodo è derivato da questo data, il periodo è sospeso dalla data di emanazione della decisione l’amministratore fiscale invita il soggetto coinvolto nell’amministrazione fiscale a collaborare entro il quinto giorno lavorativo dal giorno in cui ha luogo la collaborazione richiesta.

(2) Se una persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha presentato una richiesta elettronicamente in un modo che richiede una conferma aggiuntiva, il giorno in cui è stata presentata la conferma di questa richiesta sarà decisivo per determinare l’inizio del periodo per emettere una decisione o eseguire un altro atto dell’amministratore delle imposte.

§ 35

Rispettare la scadenza
(1) Il limite di tempo viene mantenuto se non è successivo all’ultimo giorno del limite di tempo

a) è stato eseguito un atto con l’amministratore delle imposte con giurisdizione materiale e locale,

b) un invio postale contenente una richiesta indirizzata all’amministratore fiscale competente è presentato all’operatore del servizio postale,

c) viene inviato un messaggio di dati indirizzato all’amministratore fiscale pertinente all’attrezzatura tecnica dell’amministratore fiscale o all’attrezzatura tecnica comune a più amministratori fiscali (di seguito denominata “attrezzatura tecnica dell’amministratore fiscale”),

d) un messaggio di dati è inviato alla casella dati 5 ) dell’amministratore fiscale materialmente e localmente competente.

Nel caso di un periodo specificato in unità di tempo più brevi di giorni, tale periodo deve essere mantenuto se l’atto richiesto viene eseguito prima della sua scadenza.

(2) Se l’atto non è stato eseguito presso l’amministratore fiscale competente materialmente e localmente, il limite di tempo deve essere mantenuto se tale atto viene eseguito presso l’amministratore fiscale superiore o un altro amministratore fiscale materialmente competente entro e non oltre l’ultimo giorno del periodo.

(3) In caso di dubbio, il termine si considera rispettato a meno che non venga provato il contrario.

§ 36

Proroga del termine
(1) L’amministratore fiscale, per gravi motivi, su richiesta di una persona che partecipa all’amministrazione fiscale, consente una proroga del termine fissato dall’amministratore fiscale, se è stata presentata la richiesta di estensione del termine prima della sua scadenza; alle stesse condizioni, il periodo legale può essere prorogato se la legge lo prevede.

(2) L’amministratore fiscale deve soddisfare la prima richiesta di proroga del termine, a meno che non si tratti di un limite di tempo stabilito dalla legge, e deve estendere il termine almeno per il tempo rimanente il giorno di presentazione della domanda .

(3) Se l’amministratore fiscale non emette una decisione entro il termine entro il quale il periodo deve essere prorogato in base alla domanda, o se non emette una decisione entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la domanda, è valido che la domanda è stata rispettata. Se una decisione che non soddisfa pienamente la richiesta viene notificata dopo la scadenza del termine per il quale è richiesta una proroga, tale periodo scade tanti giorni dopo la notifica di tale decisione quanti sono i giorni rimanenti fino al termine per la richiesta. inviato.

(4) Su richiesta di un soggetto fiscale o di propria iniziativa, l’amministratore fiscale può prorogare il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi adeguata fino a 3 mesi. Se l’oggetto dell’imposta comprende anche redditi che sono oggetto di imposta all’estero, l’amministratore fiscale può, su richiesta del soggetto fiscale, in casi giustificati, prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi fino a 10 mesi dopo il periodo fiscale.

(5) Il periodo non può essere prorogato se è un periodo al quale la legge associa la cessazione del diritto.

(6) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione su una domanda di proroga del termine.

(7) Il giorno in cui questa domanda è stata presentata ai sensi della Sezione 35 (1) sarà determinante per determinare la data di presentazione della domanda di proroga del termine.

§ 37

Ripristino della scadenza allo stato precedente
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore delle imposte di riportare il termine allo stato precedente.

(2) L’amministratore fiscale consentirà, per gravi motivi, il ritorno del periodo stabilito dalla legge fiscale o l’amministratore fiscale allo stato precedente, se il periodo è già scaduto prima della presentazione della domanda, e stabilirà un nuovo data di scadenza.

(3) Una domanda per il ritorno del limite di tempo allo stato precedente deve essere presentata entro 15 giorni dal giorno in cui è trascorso il motivo del mancato rispetto del limite di tempo.

(4) Il ritorno del periodo allo stato precedente potrebbe non essere consentito se è trascorso più di 1 anno dall’ultimo giorno del periodo mancato o nel caso di un periodo

a) per accertamento fiscale,

(b) per il pagamento dell’imposta, o

c) per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(5) Nel caso in cui la richiesta di restituzione del termine nello stato precedente sia accolta, la decisione non sarà motivata.

§ 38

Protezione contro l’inattività
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha il diritto di presentare un reclamo più vicino all’amministratore fiscale superiore nel caso in cui l’amministratore fiscale non proceda nel procedimento senza indebito ritardo, perché

a) il termine previsto dalla legge in cui l’amministratore delle imposte doveva compiere l’atto è scaduto invano,

(b) non ha compiuto l’atto entro il termine consueto per compiere tale atto nell’amministrazione delle imposte; o

(c) non ha emesso una decisione senza indugio dopo che i documenti necessari per la decisione erano stati raccolti.

(2) Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, il reclamo può essere presentato se l’amministratore fiscale non ha emesso una decisione, sebbene siano trascorsi 3 mesi dalla data in cui è stato fatto contro la persona che ha presentato il reclamo o l’ultimo agire nel procedimento riguarda l’inazione.

(3) L’amministratore delle imposte superiore successivo esaminerà il reclamo e, se giustificato, ordinerà all’amministratore delle imposte di predisporre un rimedio entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se l’amministratore delle imposte non dispone un rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di questa ordinanza, l’amministratore fiscale superiore più vicino provvede immediatamente al rimedio e informa la persona che ha presentato il reclamo in merito alle misure adottate.

(4) Se l’amministratore fiscale superiore più vicino non trova giustificato il reclamo, lo rinvia e lo notifica alla persona che ha presentato il reclamo entro 30 giorni, indicandone i motivi. Se il motivo del rinvio del reclamo è che l’amministratore fiscale non ha ancora raccolto i documenti necessari per la decisione, deve anche indicare nella notifica le informazioni quali documenti mancano ancora.

TITOLO III

CONSEGNA
Parte 1

Disposizioni generali sul servizio
§ 39

metodi di consegna
(1) L’amministratore fiscale deve consegnare il documento

(a) in un’audizione orale o in qualsiasi altro atto; o

b) per via elettronica.

(2) Se non è possibile consegnare un documento ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore fiscale lo consegna mediante una spedizione consegnata

a) l’ operatore dei servizi postali,

b) da un funzionario responsabile del servizio, o

c) altro ente previsto dalla legge.

(3) Un documento può essere consegnato tramite un operatore del servizio postale solo se, ai sensi di un contratto postale concluso 6 ), l’operatore del servizio postale è obbligato a consegnare un articolo contenente un documento secondo le modalità specificate per la consegna dalla presente legge.

§ 40

Consegna di persona
I documenti devono essere consegnati di persona se:

a) il giorno della consegna è determinante per l’inizio del periodo stabilito dalla legge o da una decisione dell’amministratore delle imposte,

(b) così previsto dalla legge, o

c) così determinato dall’amministratore delle imposte.

§ 41

Agenti di consegna
(1) Se la persona a cui viene consegnato il documento ha un rappresentante, i documenti devono essere consegnati solo a questo rappresentante, nella misura della sua autorizzazione a rappresentare.

(2) Se una persona le cui circostanze sono influenzate dal documento consegnato deve fare qualcosa di persona, il documento deve essere consegnato a lui e al suo rappresentante. Il giorno di consegna decisivo per l’inizio del periodo è, in caso di consegna simultanea a questa persona e al suo rappresentante, il giorno di consegna del documento, che avverrà successivamente.

Parte 2

Consegna elettronica
§ 42

Consegna tramite data box
Viene consegnato elettronicamente alla persona che ha accesso alla casella dati secondo un’altra normativa legale 5 ) .

Parte 3

Consegna in conto deposito
§ 43

Disposizioni generali sulla consegna per conto terzi
(1) Il documento può essere consegnato alla persona a cui è stato consegnato il documento o al suo rappresentante per l’amministrazione fiscale (di seguito denominato “destinatario”), nonché alla persona che accetta il documento come destinatario, a l’appartamento, il luogo di lavoro, il posto di lavoro o verrà trovato.

(2) Il destinatario o la persona che accetta il documento come destinatario è obbligato, su richiesta della persona che consegna il documento o tramite la quale il documento viene consegnato, a dimostrare la propria identità e fornire altri dati necessari per la consegna.

§ 44

Consegna a privati
(1) Viene consegnato a una persona fisica all’indirizzo del suo luogo di residenza, all’indirizzo registrato nel sistema informativo del registro della popolazione a cui devono essere consegnati i documenti, o all’indirizzo della sua residenza all’estero.

(2) Le disposizioni sulla notifica alle persone giuridiche si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di un documento correlato all’attività commerciale di una persona fisica. Se una persona fisica non è iscritta nel registro pubblico come imprenditore, viene consegnata all’indirizzo del suo luogo di residenza.

(3) Se una persona fisica richiede all’amministratore delle imposte la consegna a un altro indirizzo nella Repubblica ceca, il documento deve essere consegnato a questo indirizzo.

(4) Un documento destinato alle proprie mani del destinatario deve essere consegnato direttamente al destinatario. Se il destinatario del documento da consegnare di persona non è stato trovato all’indirizzo per la notifica, il documento viene depositato e il destinatario deve essere informato in modo appropriato per il ritiro entro 10 giorni.

(5) Un documento che non è consegnato di persona e la cui ricezione deve essere confermata deve essere consegnato direttamente al destinatario o un’altra persona fisica idonea che si trovi all’indirizzo per la consegna o nelle sue immediate vicinanze, se accetta di consegnare il documento al destinatario. Qualora non sia possibile effettuare la consegna in questo modo, il documento verrà depositato e il destinatario sarà avvisato in modo opportuno per il ritiro entro 10 giorni.

(6) Un documento che non è consegnato di persona o la cui ricezione non deve essere confermata dal destinatario può essere consegnato anche mettendolo in una cassetta delle lettere o in un’altra scatola utilizzata dal destinatario o in un altro luogo adatto.

§ 45

Consegna a persone giuridiche
(1) Viene consegnato a una persona giuridica all’indirizzo della sua sede legale. Viene consegnato a una persona giuridica estera all’indirizzo della sede legale di una filiale o altra unità organizzativa del suo stabilimento aziendale stabilito nella Repubblica Ceca, se il documento si riferisce alle attività di questa filiale o altra unità organizzativa.

(2) Se una persona giuridica richiede all’amministratore fiscale di consegnare a un altro indirizzo nella Repubblica ceca, il documento deve essere consegnato a questo indirizzo, se la persona giuridica si trova effettivamente a questo indirizzo.

(3) Se il destinatario è una persona giuridica, la persona autorizzata ad agire per conto di questa persona giuridica ha il diritto di prendere in consegna il documento. Un documento che non è destinato alle proprie mani può essere notificato a qualsiasi dipendente di una persona giuridica o altra persona fisica idonea che sia presente nel luogo di servizio o nelle sue vicinanze se accetta di consegnare il documento al destinatario.

(4) Se una persona autorizzata a prendere in consegna un documento ai sensi del paragrafo 3 non è stata trovata all’indirizzo per la consegna del documento di persona o di un altro documento, la cui ricezione deve essere confermata, il documento deve essere depositato e il destinatario deve essere adeguatamente informato dei giorni ritirati. Un documento che non è stato ritirato entro il termine specificato può essere consegnato dall’amministratore delle imposte all’indirizzo del luogo di residenza di una persona fisica autorizzata ad agire per conto di questa persona giuridica ai sensi della Sezione 24 (2), se egli conosce l’indirizzo del suo luogo di residenza.

(5) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis al servizio delle autorità pubbliche.

§ 46

Salvataggio di un documento
(1) Il documento viene depositato

(a) all’amministratore delle imposte il cui documento è stato notificato o all’amministratore delle imposte a cui è stata richiesta la notifica; o

b) presso l’operatore postale, se viene consegnato attraverso di esso.

(2) Nell’avviso di deposito di un documento, che viene inserito nella casa o altra cassetta postale utilizzata dal destinatario o in altro luogo idoneo, il destinatario è invitato a prendere in consegna il documento e indicare ulteriormente il nome dell’amministratore delle imposte di chi viene consegnato il documento a chi viene consegnato, dove e da quale giorno ea che ora il documento è pronto per il ritiro; Allo stesso tempo, il destinatario è informato per iscritto delle conseguenze legali del mancato ritiro.

(3) Un documento può essere depositato senza un precedente tentativo di notifica se il destinatario richiede in anticipo alla persona che consegna il documento o tramite la quale viene consegnato il documento che i documenti siano depositati.

§ 47

Effetti della consegna
(1) Un documento consegnato di persona o il cui ricevimento deve essere confermato dal destinatario è consegnato al momento del ricevimento della spedizione contenente il documento consegnato dal destinatario o da un’altra persona autorizzata a prendere in consegna il documento secondo la legge .

(2) Se il destinatario non ritira il documento depositato entro 10 giorni dal suo deposito, il documento si considera consegnato l’ultimo giorno di tale periodo, anche se il destinatario non è venuto a conoscenza del deposito.

(3) Se il destinatario rifiuta di accettare il documento, questo documento si considera consegnato il giorno in cui la sua accettazione è stata rifiutata e il documento deve essere restituito all’amministratore delle imposte; allo stesso tempo, il destinatario viene a conoscenza delle conseguenze legali del rifiuto di collaborare. Se non è possibile dare istruzione scritta di rifiutarsi di collaborare, può essere lasciata nella casella di posta utilizzata dal destinatario o in altro luogo idoneo.

(4) Se il documento consegnato viene depositato presso il fornitore di servizi postali, il fornitore di servizi postali informa immediatamente l’amministratore fiscale mittente della scadenza del periodo di archiviazione invano.

(5) I documenti per i quali il termine per la loro raccolta è scaduto invano devono essere gettati dalla persona che effettua la consegna a casa o altra cassetta postale utilizzata dal destinatario, a meno che l’amministratore delle imposte non lo escluda in anticipo. Se non sono presenti tali caselle, o se viene escluso questo metodo di conoscenza del contenuto del documento da parte dell’amministratore fiscale, il documento verrà restituito all’amministratore fiscale mittente.

(6) Se il destinatario richiede che i documenti a lui consegnati non siano gettati nella casa o in un’altra scatola da lui utilizzata dopo la scadenza del termine per la loro raccolta invano, l’amministratore delle imposte esclude questo metodo di conoscenza del destinatario con il documento consegnato in anticipo.

§ 48

Inefficacia della consegna
(1) Il destinatario che, per gravi ed imprevedibili motivi, non sia stato in grado di ritirare il documento depositato entro il termine stabilito può chiedere all’amministratore delle imposte che ha consegnato il documento di dichiarare l’inefficacia del servizio.

(2) La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dal giorno in cui il destinatario è venuto a conoscenza del documento consegnato, ma non oltre 6 mesi dalla consegna.

(3) Se l’amministratore fiscale ritiene che la richiesta sia giustificata, dichiara l’inefficacia della consegna, altrimenti rifiuta la richiesta; il documento si considera quindi consegnato il giorno della notifica della decisione che dichiara inefficace il servizio.

Parte 4

Metodi di consegna speciali
§ 49

Consegna con decreto pubblico
(1) Un documento viene consegnato con un decreto pubblico

a) a una persona di residenza o sede legale sconosciuta, a meno che un rappresentante non sia nominato a tale persona ai sensi del § 26 paragrafo 1 lett. (c) nonché a una persona sconosciuta, o

b) nei procedimenti in cui è notificato un numero elevato o indefinito di destinatari.

(2) Il decreto fiscale deve essere pubblicato dall’amministratore delle imposte per almeno 15 giorni nella sua bacheca ufficiale e allo stesso tempo pubblicato in modo tale da consentire l’accesso remoto. Il decreto pubblico contiene un avviso sul luogo di conservazione del documento con la sua designazione e la possibilità di raccolta.

(3) Il documento viene consegnato il giorno del ritiro del documento da parte del destinatario. Se il destinatario non ritira il documento consegnato con decreto pubblico entro 15 giorni dalla data di affissione all’albo ufficiale del fisco, il documento si considera consegnato l’ultimo giorno di tale termine.

(4) Su un decreto pubblico, l’amministratore delle imposte segna il giorno della sua pubblicazione nella bacheca ufficiale e il giorno della sua rimozione.

(5) Se viene consegnato alle persone di cui al comma 1 lett a) o un elenco regolamentare collettivo, un decreto pubblico emanato ai sensi del comma 2 è pubblicato anche, su richiesta dell’amministratore delle imposte, dall’autorità comunale nel luogo dell’ultima residenza o sede legale del destinatario o dall’autorità comunale nel cui territorio giurisdizione in cui si trova l’oggetto dell’imposta.

§ 50

Consegna di un elenco di prescrizioni collettive
(1) Se la legge prevede che l’amministratore fiscale determini l’imposta per i soggetti fiscali mediante un elenco regolamentare collettivo, l’amministratore fiscale renderà disponibile l’elenco regolamentare collettivo per almeno 30 giorni; la designazione fiscale, nonché il luogo e l’ora in cui l’elenco regolamentare collettivo può essere visionato, è pubblicato dall’amministratore delle imposte con decreto pubblico, che deve essere affisso per un periodo di almeno 30 giorni.

(2) Il giorno di consegna dell’elenco prescritto collettivo è considerato il trentesimo giorno successivo alla sua disponibilità.

(3) Durante l’ispezione dell’elenco regolamentare collettivo, solo i dati relativi all’imposta da lui determinata saranno messi a disposizione del soggetto fiscale.

Parte 5

Prova di consegna
§ 51

(1) La consegna dei documenti consegnati di persona o la cui ricezione deve essere confermata dal destinatario deve essere confermata dal corriere mediante una bolla di consegna debitamente compilata, che è un documento pubblico.

(2) La bolla di consegna deve contenere, in base al metodo di consegna scelto e in base alle circostanze che si sono verificate durante la consegna

a) la designazione dell’amministratore delle imposte che consegna il documento,

b) la designazione del destinatario e l’indirizzo al quale è consegnato,

c) indicazione dell’atto da notificare,

d) modalità di consegna,

e) informazioni sulla data e le modalità di deposito del documento, se il documento è stato depositato, e sulla data in cui era pronto per il ritiro, se diverso dalla data di deposito,

f) informazioni sulla data di consegna del documento o sulla data della sua restituzione all’amministratore fiscale,

g) l’ indicazione della data in cui è stata rifiutata l’accettazione del documento, delle modalità di istruzione sulle conseguenze del rifiuto e dei motivi del rifiuto,

(h) il nome e la firma della persona che ha ricevuto il documento o il nome della persona che ha rifiutato di accettare il documento; nel caso di persona diversa dal destinatario, deve essere indicato il suo rapporto con il destinatario e, in caso di consegna personale, deve essere indicato anche il metodo per provare il diritto di prendere in consegna il documento per conto del destinatario,

(i) la firma della persona che ha consegnato il documento notificato al destinatario o depositato il documento, a conferma dell’esattezza delle informazioni sulla bolla di consegna e della procedura per la notifica, indicando il nome.

(3) Se la bolla di consegna viene persa, distrutta o danneggiata o se non è debitamente compilata, il servizio può essere provato in altro modo, ad esempio chiarendo dalla procedura del destinatario del documento che gli è stato consegnato .

(4) Nel caso in cui il funzionario non consegni il documento utilizzando una busta sigillata con una bolla di consegna, la consegna del documento deve essere provata di persona sulla sua copia contenente i requisiti di cui al paragrafo 2 lettera. a), h) e i).

(5) Se viene consegnato durante un’audizione orale o durante un altro atto compiuto all’interno dell’amministrazione fiscale, la consegna del documento nelle proprie mani deve essere dimostrata dalle firme del funzionario e del destinatario nel protocollo. Gli effetti della consegna si verificano anche se il destinatario ha rifiutato di firmare il protocollo. Il rifiuto di firmare e le ragioni di tale rifiuto devono essere annotati a verbale.

(6) Se il destinatario non può confermare la ricezione del documento consegnato a causa di un’indisposizione fisica, un altro adulto deve firmare come testimone e indicare il motivo per cui la ricevuta non ha potuto essere confermata dal destinatario; la firma di questa persona sostituisce la firma del destinatario.

TITOLO IV

PROTEZIONE E FORNITURA DI INFORMAZIONI
Dovere di riservatezza
§ 52

(1) I funzionari e le persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte sono vincolate dal dovere di riservatezza su quanto appreso durante l’amministrazione delle imposte sulle circostanze di altre persone. Ciò non si applica a un soggetto passivo per quanto riguarda le informazioni ottenute o utilizzate nell’amministrazione delle sue imposte.

(2) Il soggetto fiscale può esonerare l’amministratore fiscale o un’altra persona coinvolta nell’amministrazione fiscale dall’obbligo di riservatezza in merito ai dati che lo riguardano e ai dati che sono stati utilizzati per dimostrare i suoi obblighi nell’amministrazione fiscale, indicando la portata dei dati e lo scopo di esenzione. Se un’entità fiscale cessa di esistere senza un successore legale o muore senza un erede, il ministro delle finanze ha diritto a una rinuncia alla riservatezza.

(3) L’obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni di pubblico dominio o disponibili al pubblico dai sistemi informativi della pubblica amministrazione.

(4) La pubblicazione di informazioni generalizzate ottenute durante l’amministrazione delle imposte, da cui non segue quali persone si riferiscono, non costituisce una violazione del dovere di riservatezza.

(5) Non vi è violazione dell’obbligo di riservatezza se il funzionario fornisce informazioni

a) un funzionario dello stesso o altro amministratore delle imposte per l’esercizio dei suoi poteri,

b) un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni in materia di archiviazione; o

(c) una persona coinvolta nell’amministrazione della fiscalità, nella misura in cui i suoi diritti e obblighi sono influenzati dall’amministrazione della fiscalità.

(6) Il dovere di riservatezza non si applica alle informazioni ottenute durante l’amministrazione fiscale pubblicate in adempimento dell’obbligo di informazione del fornitore di sostegno pubblico o sostegno su piccola scala ai sensi di un’altra legge o di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile o di una decisione della Commissione europea nel campo del sostegno pubblico.

§ 53

(1) Non vi è violazione dell’obbligo di riservatezza se l’amministratore fiscale fornisce le informazioni ottenute durante l’amministrazione fiscale

a) l’ Ufficio per l’analisi finanziaria sulla base della legge su determinate misure contro la legalizzazione dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo o la legge sull’attuazione delle sanzioni internazionali,

b) l’ ente di coordinamento del sostegno pubblico ai sensi della legge che disciplina alcuni rapporti in materia di sostegno pubblico nell’adempimento dell’obbligo di informazione in materia di sostegno pubblico o di piccolo sostegno fornito dall’amministratore delle imposte,

c) il tribunale, nel caso di

1. procedimenti condotti su iniziativa di un soggetto fiscale in materia di amministrazione delle sue imposte,

2. l’ esercizio del diritto dell’amministratore delle imposte nell’amministrazione delle imposte, o

3. i dati necessari ai fini della decisione in materia di manutenzione,

d) l’ organo amministrativo che sta conducendo un procedimento per illecito amministrativo relativo a una violazione dei doveri nell’amministrazione delle imposte,

e) il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali nell’esercizio dei suoi poteri e gli altri organismi di sicurezza sociale nell’esercizio dei loro poteri, nel caso di dati di cui tali autorità possono richiedere nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di loro competenza,

f) le compagnie di assicurazione sanitaria, nel caso di dati necessari per determinare il pagamento dei premi per l’assicurazione sanitaria generale, che tali compagnie di assicurazione possono, nell’esercizio dei loro poteri legali, richiedere ai contribuenti che sono soggetti passivi,

g) l’ Ufficio superiore di audit, nonché altre autorità di audit, se effettuano ispezioni nell’ambito della loro autorità in conformità con il piano approvato delle attività di audit e se sono autorizzati a ispezionare l’amministrazione fiscale,

h) l’ Istituto statistico ceco, se i dati sono necessari per la compilazione dei conti nazionali delle Comunità europee e per le esigenze di tenuta dei registri statistici,

i) la Camera dei consulenti fiscali o l’Ordine degli avvocati ceco per i procedimenti disciplinari con il suo membro, nonché l’organo che ha nominato l’esperto o l’interprete per il procedimento sul suo licenziamento,

j) all’autorità pubblica competente per l’udienza di un reclamo ai sensi della legge sulla responsabilità per i danni causati nell’amministrazione delle imposte dall’esecuzione del potere pubblico da una decisione o da una procedura ufficiale impropria,

k) l’ Ombudsman, se conduce indagini ai sensi di un altro regolamento legale,

l) un’autorità pubblica al fine di provare il fatto che il soggetto fiscale non ha arretrati registrati presso l’amministratore delle imposte, nel caso in cui tale prova sia richiesta da un’altra legge,

m) il Ministero delle Finanze quale organo competente ad agire nei procedimenti sulla base di un accordo internazionale, al fine di discutere l’amministrazione fiscale nel presente procedimento.

(2) Non vi è inoltre violazione dell’obbligo di riservatezza se l’amministratore fiscale fornisce informazioni ottenute durante l’amministrazione fiscale ai fini del procedimento penale, se richiesto dal pubblico ministero e dopo l’accusa, il tribunale in relazione al chiarimento delle circostanze indicando che è stato commesso.

a) uno dei reati fiscali e contributivi, che riguarda una violazione dei doveri nell’amministrazione delle imposte,

b) un reato la cui mancata ostruzione o inadempienza costituisce reato,

c) il reato di frode finanziaria, il reato di falsificazione dei dati sullo stato della gestione e del patrimonio e il reato di lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee,

(d) uno dei reati contro l’esercizio dell’autorità da parte di un’autorità pubblica e di un funzionario, uno dei reati dei funzionari, uno dei reati di corruzione e il reato di ostacolo all’esecuzione di una decisione ufficiale, o

e) il reato di denuncia di monete falsificate e alterate, contraffazione e alterazione di un atto autentico, fabbricazione e possesso illeciti di un sigillo di stato e di un timbro ufficiale.

(3) L’amministratore delle imposte ha l’obbligo di notifica ai sensi della legge 7 ) se, nel corso delle sue attività, scopre fatti che indicano che uno dei reati di cui al paragrafo 2 è stato commesso.

§ 54

(1) L’amministratore fiscale deve fornire le informazioni ai sensi della Sezione 53 per lo scopo e nella misura definita dalla legge. L’amministratore fiscale redige una relazione o una registrazione ufficiale della portata delle informazioni fornite, a seconda della forma di fornitura.

(2) L’amministratore fiscale può fornire informazioni ai sensi della Sezione 53 in conformità con una procedura concordata in un accordo scritto concluso tra l’amministratore fiscale che raccoglie le informazioni e l’autorità pubblica competente.

§ 55

(1) L’amministratore delle imposte crea le condizioni per il rispetto dell’obbligo di riservatezza. Ciò vale anche per l’accesso e la protezione dei dati archiviati in formato elettronico.

(2) Le persone che sono venute a conoscenza delle informazioni fornite dall’amministratore delle imposte possono utilizzarle solo per gli scopi previsti dalla legge e sono vincolate dall’obbligo di riservatezza ai sensi della presente legge in merito a tali informazioni. Spetta all’autorità pubblica competente che richiede le informazioni creare le condizioni per il rispetto dell’obbligo di riservatezza.

(3) L’ uso di informazioni ottenute nell’amministrazione delle imposte per comportamenti a vantaggio di una persona vincolata da questo obbligo o di un’altra persona o l’uso di tali informazioni per comportamenti che potrebbero causare danni a qualcuno è considerato una violazione del dovere di riservatezza .

(4) L’obbligo di segretezza di una persona ufficiale non decade se questa persona cessa di partecipare all’esercizio dei poteri dell’amministratore delle imposte.

§ 56

Obbligo di informazione dell’amministratore fiscale
(1) L’amministratore delle imposte determina e pubblica

a) l’ orario di ricevimento del pubblico, durante il quale è possibile, in particolare, archiviare verbalmente o prendere visione del fascicolo, e l’orario di lavoro dell’amministratore delle imposte, in cui è aperto l’ufficio dell’amministratore delle imposte,

b) l’ indirizzo telematico del suo archivio, i moduli del supporto dei dati tecnici, nonché i formati e le strutture dei messaggi di dati che è competente a ricevere,

c) altri mezzi tecnici con cui è possibile effettuare una presentazione, che deve essere confermata alle condizioni di cui alla Sezione 71 (3), e che possono essere presentate in questo modo,

d) il numero dei conti sui quali riceve i pagamenti e il metodo di contrassegno del pagamento su questi conti in base alle singole imposte di cui è responsabile,

e) i tipi di imposte che possono essere pagate mediante addebito diretto in conformità con la legge che disciplina il sistema di pagamento o mediante pagamento concentrato fornito dall’operatore del servizio postale e le condizioni che devono essere rispettate in caso di tali pagamenti,

f) i tipi di imposte che possono essere pagate tramite bonifico diverso dai contanti, per le quali viene effettuato un ordine di pagamento mediante una carta di pagamento o un mezzo di pagamento simile, e le condizioni da rispettare per tali pagamenti.

(2) L’amministratore fiscale pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 1 nella propria bacheca ufficiale e in modo tale da consentire l’accesso remoto.

(3) L’amministratore fiscale pubblicherà in modo appropriato le informazioni sui regolamenti legali che si riferiscono alla competenza di questo amministratore fiscale e le informazioni sulle loro modifiche.

Fornire informazioni all’amministratore fiscale
§ 57

(1) L’obbligo di fornire i dati sulla base di una richiesta dell’amministratore delle imposte spetta alle autorità pubbliche e alle persone che

a) tenere registri di persone o cose,

b) fornire una prestazione soggetta a imposta,

(c) svolgere procedimenti nei casi la cui materia è soggetta a imposta; o

(d) elaborare altri dati necessari per l’amministrazione delle imposte.

(2) Su richiesta dell’amministratore delle imposte, le compagnie di assicurazione sanitaria sono obbligate a fornire i dati che hanno il diritto di raccogliere in base alla legge.

(3) Le banche, le unioni di risparmio e di credito, gli istituti di pagamento, i fornitori di servizi di pagamento su piccola scala, gli istituti di moneta elettronica e gli emittenti di moneta elettronica su piccola scala (di seguito “prestatore di servizi di pagamento”) sono obbligati a fornire dati

a) numeri di conto e altri identificatori univoci,

b) titolari di conti e agenti autorizzati a gestire i fondi nei conti,

c) le consistenze di fondi sui conti e i loro movimenti, e i dati sulle persone che hanno depositato fondi sul conto e sui destinatari dei pagamenti,

d) prestiti, custodia e noleggio di casseforti.

(4) Gli operatori dei servizi postali sono tenuti, su richiesta dell’amministratore delle imposte, a fornire i dati sugli invii postali, sui vaglia postali e sulle caselle postali affittate, compresi i loro destinatari e locatori.

(5) Gli imprenditori che forniscono un servizio telefonico accessibile al pubblico sono obbligati, su richiesta dell’amministratore delle imposte, a fornire i dati che raccolgono sui partecipanti a servizi telefonici accessibili al pubblico.

(6) Gli editori di periodici sono tenuti, su richiesta dell’amministratore delle imposte, a fornire il nome o il titolo e l’indirizzo del cliente dell’annuncio pubblicato con il marchio.

§ 57a

(1) La persona responsabile ai sensi della legge su determinate misure contro la legalizzazione dei proventi di crimini e finanziamento del terrorismo, anche nel caso di una persona ai sensi della sezione 57, è obbligata a fornire i seguenti dati o documenti su richiesta del amministratore fiscale 30 ) :

a) dati ottenuti durante l’identificazione del cliente,

b) dati ottenuti durante l’ispezione del cliente ai sensi del § 9 par.2 lett. a) ac) della legge su talune misure contro la legalizzazione dei proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo,

c) informazioni sulle modalità per ottenere i dati ai sensi delle lettere a) eb),

(d) documenti ottenuti nell’effettuare l’identificazione e il controllo del cliente, contenenti le informazioni di cui alle lettere (a) e (b).

(2) Se il responsabile ai sensi del paragrafo 1 è un avvocato, notaio, consulente fiscale, ufficiale giudiziario o revisore dei conti, i dati e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere richiesti solo dall’organo di collegamento centrale ai sensi della legge che disciplina la cooperazione internazionale in materia fiscale amministrazione, solo ai fini della cooperazione nell’amministrazione fiscale. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Sezione 26 (1) e (2) e della Sezione 27 (1), (2) e (4) della Legge su alcune misure contro la legalizzazione dei proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo.

§ 58

(1) Le autorità pubbliche e le persone di cui al § 57 e § 57a sono obbligate a fornire, gratuitamente, su richiesta dell’amministratore delle imposte, i dati oi documenti specificati, nella misura necessaria per l’amministrazione delle tasse.

(2) I dati o documenti di cui al paragrafo 1 devono essere forniti individualmente o nella misura e secondo le modalità concordate tra il loro fornitore e l’amministratore fiscale.

(3) L’amministratore fiscale può richiedere dati o documenti ai sensi delle sezioni 57 e 57a solo se non possono essere ottenuti dai registri ufficiali da lui tenuti; l’amministratore fiscale può richiedere i dati oi documenti necessari alle persone di cui al § 57 e al § 57a solo se non possono essere ottenuti da un’altra autorità pubblica.

§ 59

(1) L’Ufficio superiore di controllo e le altre autorità di controllo 9 ) trasmettono, senza richiesta, agli amministratori fiscali competenti i dati specificati nei protocolli di controllo relativi all’amministrazione fiscale.

(2) Le autorità di controllo forniscono i dati accertati all’amministratore delle imposte entro 30 giorni dal rilevamento del controllo eseguito.

§ 59a

Trattamento dei dati personali da parte dell’amministratore fiscale
(1) Amministratore fiscale

a) contrassegnare, mediante registrazioni ufficiali o altri mezzi appropriati, i dati personali la cui accuratezza è stata negata o il cui trattamento è stato contestato, e tratta ulteriormente tali dati personali senza il consenso dell’interessato; e

(b) può svolgere attività di amministrazione fiscale, diverse dall’emissione di una decisione, esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato di dati personali; una descrizione degli algoritmi informatici e dei criteri di selezione in base ai quali viene effettuato tale trattamento deve essere inclusa dall’amministratore delle imposte nei registri delle attività di trattamento dei dati personali e conservata per almeno un anno dal loro ultimo utilizzo per il trattamento dei dati personali .

(2) Il diritto di accesso ai dati personali trattati nell’amministrazione delle imposte deve essere esercitato dal soggetto fiscale nella misura e secondo le modalità specificate per l’ispezione del fascicolo o l’ispezione dei conti fiscali personali; la procedura è analoga quando si esercita il diritto di terzi di accedere ai dati personali trattati nell’amministrazione fiscale.

(3) Nell’esercizio del diritto di opposizione o di altri mezzi di protezione contro il trattamento dei dati personali, le disposizioni sul reclamo si applicano mutatis mutandis.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONE
Protocollo
§ 60

(1) L’amministratore delle imposte redige una relazione sulle osservazioni orali e sui procedimenti nell’amministrazione delle imposte.

(2) L’amministratore delle imposte può procurarsi un rapporto, una registrazione visiva o audio di cui è un allegato al rapporto sugli atti per i quali è redatto un protocollo in conformità con la legge; ne informa preventivamente le persone che partecipano a tale atto.

(3) Il protocollo deve contenere in particolare:

a) l’ oggetto della riunione,

b) luogo dell’incontro,

c) dati temporali di inizio e fine negoziazione,

d) identificazione dell’amministratore delle imposte e della persona ufficiale che ha eseguito l’atto,

e) dati che consentono l’identificazione delle persone che hanno preso parte all’atto,

f) descrizione dell’andamento delle trattative,

g) la designazione di documenti e altri documenti presentati alla riunione o il contenuto essenziale dei documenti presentati per l’ispezione,

h) ha fornito istruzioni e dichiarazioni di persone istruite,

(i) le mozioni delle persone che hanno preso parte all’atto o le loro obiezioni al contenuto del verbale;

j) la dichiarazione dell’amministratore delle imposte sulle proposte o riserve presentate.

§ 61

(1) I verbali annunciati durante la riunione fanno parte del protocollo.

(2) Una decisione annunciata in un’audizione che invita il destinatario di una decisione di esercitare un diritto o di adempiere agli obblighi, o che è una notifica, deve essere consegnata consegnando una copia del protocollo; questo protocollo non deve includere l’impronta di un timbro ufficiale con lo stemma.

§ 62

(1) Se il protocollo non è dettato ad alta voce, è necessario leggerlo ad alta voce prima di firmare e scrivere in esso che ciò è accaduto, e precisare ulteriormente cosa è stato corretto o altrimenti modificato prima che il protocollo fosse firmato. Le barrature devono rimanere leggibili.

(2) L’amministratore fiscale registra tutte le dichiarazioni sulla questione registrata, le proposte e le riserve sollevate dalle persone che partecipano alla riunione registrata e la sua opinione su di esse.

(3) Dopo aver contrassegnato tutte le proposte, riserve, commenti su di esse, correzioni o modifiche al protocollo, che devono essere lette di nuovo ad alta voce, se il protocollo non è stato dettato ad alta voce, il protocollo deve essere firmato dalla persona che partecipa alla riunione registrata e l’ufficiale.

(4) Il rifiuto di firmare e le ragioni di tale rifiuto devono essere annotati a verbale. Il rifiuto di firmare o ritirare prima di firmare un protocollo senza una ragione sufficiente non pregiudica l’applicabilità del protocollo come prova. Ciò deve essere comunicato in anticipo alle persone che partecipano alla riunione registrata.

(5) Dopo la firma, l’amministratore fiscale consegna una copia della relazione al soggetto fiscale, se ha partecipato alla riunione, o anche a un’altra persona che partecipa alla riunione, se lo richiede.

(6) L’amministratore delle imposte deve correggere gli errori di scrittura e numeri nel rapporto, nonché altre evidenti inesattezze, in modo che la voce originale rimanga leggibile.

§ 63

Record ufficiale
(1) L’amministratore delle imposte redige un registro ufficiale degli atti importanti nell’amministrazione delle tasse che non fanno parte del protocollo, in cui registra i fatti relativi all’amministrazione delle tasse, trovati principalmente da comunicazioni orali, avvisi, appunti, contenuti di telefonate e altri documenti.

(2) Il verbale ufficiale deve essere firmato dalla persona ufficiale che lo ha rilasciato, indicando l’ora in cui è stato rilasciato; ciò non si applica se la registrazione ufficiale è effettuata da una persona ufficiale elettronicamente in un modo che consenta la sua identificazione e rilevazione di una modifica nel contenuto della registrazione ufficiale.

Stai dormendo
§ 64

(1) I documenti riguardanti i diritti e gli obblighi di un soggetto fiscale devono essere archiviati in un file conservato dall’amministratore fiscale competente. Questi documenti sono in particolare

a) documenti contenenti osservazioni,

b) copie scritte della decisione,

c) protocolli,

(d) registri ufficiali.

(2) Nell’esercizio dell’amministrazione fiscale, per documento si intende una relazione documentale nonché una relazione sui dati, a meno che la natura della questione non lo precluda.

(3) Il file include anche registrazioni video e audio.

(4) Il file è diviso in

a) parti secondo procedimenti fiscali individuali,

b) la parte relativa al recupero delle imposte,

c) una sezione sugli altri obblighi dell’amministrazione fiscale oggetto di procedimento,

d) parte di ricerca,

e) la parte relativa al procedimento relativo alle sanzioni disciplinari.

(5) Le singole parti del file devono contenere un elenco di tutti i documenti che si basano su di esse; i documenti nel file sono disposti in ordine cronologico, contrassegnati con numeri di serie individuali e conservati sotto un segno di file comune.

§ 65

(1) Sono inseriti nella parte di ricerca del file

a) documenti che possono essere invocati come elementi di prova in un procedimento se la loro divulgazione a un soggetto passivo frustrerebbe o comprometterebbe l’obiettivo dell’amministrazione fiscale, lo scopo dell’atto o comprometterebbe l’obiettività delle prove,

b) documenti che possono essere utilizzati per determinare l’imposta come aiuto, la cui divulgazione a un soggetto passivo metterebbe a repentaglio gli interessi di un altro soggetto passivo o di altre persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte,

c) registri ufficiali o protocolli di spiegazioni forniti, se non utilizzati come ausili,

d) documenti utilizzati esclusivamente per le esigenze del fisco.

(2) Documenti depositati nella parte di ricerca ai sensi del comma 1 lett a) possono essere conservati in questa parte fino a quando non sia stata effettuata la valutazione delle prove. Nel caso di elementi probativi che vengono utilizzati nella verifica fiscale, possono essere lasciati nella parte di ricerca fino alla comunicazione del risultato corrente del rilievo della verifica.

(3) Quando si trasferisce un documento dalla parte di ricerca del file alla parte pertinente del file, deve essere chiaro dall’elenco dei documenti quale documento, registrato nella parte di ricerca, è stato trasferito a quale parte, con quale numero di serie e in quale data.

Accesso ai documenti
§ 66

(1) Il soggetto fiscale ha il diritto di ispezionare le parti del fascicolo relative ai suoi diritti e obblighi, che deve contrassegnare, ad eccezione della parte di ricerca; alle stesse condizioni, il soggetto fiscale ha facoltà di ispezionare i conti fiscali personali tenuti nei registri fiscali sui propri obblighi fiscali.

(2) Il soggetto fiscale ha il diritto di consultare l’elenco dei documenti contenuti nella parte di ricerca del file. Il contenuto dei singoli documenti non deve risultare dall’elenco così fornito.

(3) Se l’interesse di un’altra entità fiscale o di altre persone coinvolte nell’amministrazione fiscale o l’obiettivo dell’amministrazione fiscale non è in pericolo, l’amministratore fiscale può, in casi giustificati in cui è necessario per ulteriori procedimenti, consentire l’accesso ai documenti in la parte di ricerca del file.

(4) Il diritto di ispezionare il file può essere utilizzato durante l’orario di ufficio per il pubblico, se l’amministratore delle imposte non consente l’ispezione del file anche durante l’orario di lavoro al di fuori dell’orario di ufficio per il pubblico.

§ 67

(1) L’amministratore fiscale redige un rapporto o un verbale ufficiale di ciascuna ispezione del fascicolo, a seconda della natura della questione, in cui indica quali parti del fascicolo il soggetto fiscale è stato autorizzato a ispezionare.

(2) Il file verrà letto ai non vedenti. L’amministratore fiscale consentirà alla guida del cieco di visionare la pratica e, su richiesta, consentirà anche una registrazione audio.

(3) Su richiesta del soggetto fiscale, l’amministratore fiscale acquisisce copie letterali, copie, estratti o conferme dei fatti in esso contenuti dalla parte del fascicolo che può essere ispezionato e li rilascia al soggetto fiscale. Su richiesta del soggetto passivo, l’amministratore fiscale verifica anche la loro conformità al contenuto del fascicolo. Registra ufficialmente l’acquisizione del documento e l’emissione della clausola di verifica.

(4) Nella clausola di verifica sulla conformità con il file, l’amministratore fiscale deve dichiarare

a) se la copia, copia o duplicato concorda letteralmente con il documento da cui è stato fatto e se questo documento è l’originale, copia, copia o duplicato e di quanti fogli o fogli è composto,

b) il numero di fogli o fogli contenuti nel documento certificato,

c) luogo e data della verifica,

d) la firma del funzionario e l’impronta del timbro ufficiale con l’emblema nazionale.

§ 68

(1) L’amministratore fiscale presta all’autorità pubblica competente una parte del fascicolo relativa all’oggetto del procedimento per il quale è previsto, alle condizioni di cui alle sezioni 52 e 53.

(2) Un amministratore fiscale che ha prestato parte del fascicolo all’autorità pubblica competente può ispezionare la parte presa in prestito del fascicolo, ottenerne estratti e copie e, se ciò non è impedito da gravi circostanze, può richiederne la disposizione temporanea per fini fiscali.

(3) L’autorità pubblica a cui viene prestata parte del fascicolo deve garantire il rispetto delle condizioni di riservatezza; nel caso di documenti presi in prestito dalla parte di ricerca del fascicolo, tale organismo deve garantire il rispetto delle condizioni di cui alla sezione 66.

§ 69

Box informazioni fiscali
(1) Un amministratore fiscale che è tecnicamente attrezzato per questo scopo deve consentire a un’entità fiscale di utilizzare una casella di informazioni fiscali tramite accesso remoto. La casella dei dati fiscali può essere comune a diversi amministratori fiscali.

(2) Il soggetto fiscale può, tramite la casella dei dati fiscali

a) per ottenere le informazioni raccolte nel fascicolo e sul conto fiscale personale di questa entità fiscale nella misura e nella ripartizione in cui queste informazioni sono concentrate nella casella delle informazioni fiscali,

b) ottenere informazioni selezionate sui propri diritti e doveri,

c) effettuare una presentazione utilizzando le informazioni selezionate che l’amministratore fiscale elabora al riguardo.

(3) L’amministratore delle imposte pubblicherà in modo tale da consentire l’accesso remoto

a) il fatto che sia tecnicamente attrezzato per

1. creazione di una casella di informazioni fiscali,

2. assegnazione dei dati di accesso al box dati fiscali,

b) l’ ambito e la ripartizione delle informazioni raccolte nella casella dei dati fiscali e la frequenza del loro aggiornamento,

c) le condizioni e la procedura per

1. ottenere informazioni tramite la casella dei dati fiscali,

2. la possibilità di file tramite la casella dei dati fiscali,

3. assegnazione, utilizzo e annullamento dei dati di accesso,

4. identificazione delle persone autorizzate ad accedere alla casella dei dati fiscali e ambito di questa autorizzazione,

d) la misura in cui l’entità fiscale può utilizzare la casella delle informazioni fiscali come terza parte,

e) il livello richiesto di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica,

f) la designazione degli amministratori fiscali per i quali la casella dei dati fiscali è comune.

(4) Una casella di informazioni fiscali creata per un soggetto fiscale può essere creata da un deposito di questo soggetto fiscale o da un deposito effettuato al posto di questo soggetto fiscale.

(5) Una presentazione effettuata tramite una casella di informazioni fiscali deve essere considerata come una presentazione presentata da un’entità fiscale a cui questa casella è stata creata; questo non si applica se la persona che effettua la presentazione è

a) un rappresentante legale, un tutore, un rappresentante designato dell’ente fiscale o una persona che adempie agli obblighi dell’ente fiscale ai sensi della Sezione 20 (3), o

b) un agente dell’entità fiscale,

1. a chi è stata concessa una procura depositata presso l’amministratore fiscale competente al più tardi al momento della presentazione di questa presentazione, e

2. chi ha scelto l’opzione di presentare la domanda come agente all’interno della casella dei dati fiscali.

§ 69a

Accesso alla casella dei dati fiscali
(1) L’amministratore fiscale istituisce una casella di informazioni fiscali per un soggetto fiscale sulla base di una manifestazione della volontà di accedere a questa casella per la prima volta effettuata dal soggetto fiscale nel sistema informativo delle caselle di informazioni fiscali.

(2) L’accesso alla casella dei dati fiscali è possibile tramite login

a) utilizzando un approccio di identità garantita,

(b) con un’identità verificata in un modo che possa essere utilizzato per accedere alla casella dati; o

c) utilizzando i dati di accesso assegnati.

(3) Ha il diritto di accedere alla casella dei dati fiscali del soggetto fiscale

a) entità fiscale,

b) una persona che adempie agli obblighi di un soggetto fiscale ai sensi dell’articolo 20, comma 3,

(c) il legale rappresentante, tutore o rappresentante designato del soggetto passivo.

(4) Il diritto di accesso alla casella dei dati fiscali di un soggetto fiscale può essere esercitato solo da una persona fisica che lo sia

a) di cui al paragrafo 3, o

b) autorizzato ad agire ai sensi della Sezione 24, Paragrafo 2 per conto della persona giuridica di cui al Paragrafo 3.

(5) Il diritto di accesso alla casella dei dati fiscali di un soggetto fiscale può essere esercitato anche da una persona fisica autorizzata ad accedere a tale casella dalla persona di cui al paragrafo 4; allo stesso modo, è possibile autorizzare una persona fisica avente il diritto di autorizzare l’accesso a questa casella di posta ad un’altra persona fisica.

(6) L’ autorizzazione delle persone fisiche ai sensi del paragrafo 5 e la determinazione dell’ambito di tale autorizzazione possono essere effettuate solo tramite la casella delle informazioni fiscali.

§ 69b

Accedere ai dati per accedere alla casella dei dati fiscali
(1) Un amministratore fiscale che ha pubblicato in un modo che consente l’accesso remoto il fatto che è tecnicamente attrezzato per assegnare i dati di accesso deve assegnare i dati di accesso a una persona che esercita il diritto di accesso alla casella delle informazioni fiscali sulla base della sua richiesta.

(2) Una persona a cui sono stati assegnati dati di accesso o altri dati univoci necessari per accedere alla casella delle informazioni fiscali è obbligata a trattarli in modo tale da non poter essere utilizzati in modo improprio.

TITOLO VI

GESTIONE E ALTRE PROCEDURE
Parte 1

Disposizioni generali sulle procedure e altre procedure
Sottomissione
§ 70

(1) Un deposito è un atto di una persona che partecipa all’amministrazione fiscale diretto all’amministratore delle imposte.

(2) La presentazione viene valutata in base al contenuto effettivo e indipendentemente da come è contrassegnata.

(3) Deve essere chiaro dalla presentazione chi li sta facendo, cosa è interessato e cosa viene proposto.

§ 71

(1) La presentazione può essere presentata per iscritto, in formato cartaceo o per via elettronica, o oralmente nel verbale; l’invio può essere effettuato solo elettronicamente mediante un messaggio di dati

a) firmato nel modo in cui un altro regolamento legale combina gli effetti di una firma autografa,

b) con l’identità verificata del mittente con le modalità con cui è possibile accedere alla sua casella dati,

(c) utilizzando un approccio di identità garantita; o

d) tramite la casella dati fiscali.

(2) Una richiesta presentata in forma cartacea o oralmente nel verbale deve essere firmata dalla persona che effettua la presentazione.

(3) L’effetto di un deposito effettuato elettronicamente avrà anche un atto eseguito contro l’amministratore fiscale utilizzando un messaggio di dati diverso da quello di cui al paragrafo 1, se tale deposito è confermato secondo le modalità specificate nel paragrafo 1 entro 5 giorni dal giorno in cui è capitato all’amministratore delle imposte; questo periodo non può essere prolungato o ripristinato.

(4) L’amministratore fiscale pubblica in modo che consenta l’accesso remoto le comunicazioni che possono essere effettuate secondo le modalità di cui al comma 1 lettera. b), c) od).

§ 72

(1) Ai fini dell’amministrazione fiscale, per invio di modulo si intende una dichiarazione dei redditi, una domanda di registrazione e una notifica di modifica dei dati di registrazione, compresi gli allegati che ne fanno parte.

(2) L’ invio del modulo può essere inviato solo

a) su un modulo rilasciato dal Ministero delle finanze,

(b) su un output stampato che:

1. ha i dati, i requisiti e la loro disposizione identici al modulo rilasciato dal Ministero delle Finanze o

2. corrisponde al modello del modulo presentato ai sensi del decreto ai sensi del comma 5, oppure

c) telematicamente utilizzando l’accesso remoto nel formato e nella struttura pubblicati dall’amministratore fiscale.

(3) Oltre ai requisiti generali per la presentazione, può essere richiesta una presentazione nella presentazione del modulo

a) dati indicanti l’amministratore fiscale e l’archiviazione che viene effettuata,

b) identificazione, contatto e dati di pagamento della persona coinvolta nell’amministrazione fiscale,

(c) dettagli dell’imposta cui si riferisce la domanda e cosa si propone in relazione ad essa,

d) dati sui fatti comprovanti le pretese del soggetto fiscale,

e) altri dati necessari per l’amministrazione fiscale,

f) altri dati previsti dalla legge.

(4) Il Ministero delle finanze stabilisce con decreto per le singole tipologie di tributi gli estremi dei dati ai sensi del comma 3 lettera d) ed e).

(5) Il ministero delle Finanze può stabilire singole tipologie di tasse con decreto

a) dettagli sui requisiti generali per la presentazione,

b) dettagli delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a); a), b), c) ed f),

c) disposizione dei requisiti generali di presentazione e dei dati richiesti,

d) il formato della presentazione del modulo elettronico pubblicato conformemente al paragrafo 2, lettera a); (c) o

e) invio di un modulo di esempio.

(6) Se un ente fiscale o un suo rappresentante ha accesso a una casella dati stabilita dalla legge o da un obbligo imposto dalla legge di far verificare il bilancio da un revisore dei conti, è obbligato a presentare un modulo solo per via elettronica ai sensi del comma 2 lettera. c), ovvero mediante un messaggio dati inviato secondo le modalità specificate al § 71 par.1.

§ 73

(1) La presentazione deve essere presentata all’amministratore fiscale pertinente. L’invio viene effettuato il giorno in cui è arrivato questo amministratore fiscale.

(2) Una presentazione effettuata tramite un messaggio di dati utilizzando l’accesso remoto deve essere ricevuta presso la struttura tecnica dell’amministratore fiscale o tramite la casella dati dell’amministratore fiscale.

(3) Su richiesta, l’amministratore fiscale conferma la presentazione effettuata per iscritto. Se si tratta di un messaggio di dati inviato al dispositivo tecnico dell’amministratore fiscale, la ricezione dell’invio è confermata da questo dispositivo con l’indicazione dell’ora di ricezione di questo messaggio di dati.

(4) Il deposito con il quale viene avviato il procedimento può essere modificato o ritirato dalla persona che lo ha effettuato fino a quando la decisione in merito non viene emessa dall’amministratore delle imposte. Tuttavia, il ritiro di una richiesta è inammissibile per una richiesta a cui la persona che partecipa all’amministrazione fiscale è obbligata direttamente per legge o su richiesta dell’amministratore delle imposte.

§ 74

Difetti di consegna
(1) L’amministratore fiscale inviterà il compilatore ad eliminare i difetti del deposito entro il limite di tempo stabilito,

a) per il quale non è ammissibile alla negoziazione,

b) per le quali non può avere gli effetti previsti per l’amministrazione fiscale,

(c) che consistono nel fatto che la richiesta non è stata presentata nel modo prescritto e che non sono allo stesso tempo difetti ai sensi delle lettere a) ob), o

d) che consistono nel fatto che la trasmissione non è stata presentata nel formato o nella struttura prescritti e che non sono allo stesso tempo difetti ai sensi delle lettere a) ob).

(2) La citazione contiene istruzioni sulle conseguenze associate alla mancata eliminazione dei difetti individuati.

(3) Se i difetti della presentazione vengono eliminati entro il periodo specificato, la presentazione deve essere trattata come se fosse stata effettuata correttamente e in tempo.

(4) Se non sono presenti vizi nell’invio ai sensi del comma 1 lett (a) o (b) vengono rimossi entro il termine prescritto, la presentazione diventa inefficace allo scadere di tale periodo. L’amministratore delle imposte ne registra ufficialmente e informa il richiedente. La notifica non è necessaria se il richiedente non ha intrapreso alcuna azione contro l’amministratore delle imposte sulla richiesta di eliminare i vizi.

§ 75

Referral
Se l’amministratore fiscale nei confronti del quale è stato effettuato o accreditato il pagamento non è competente a condurre il procedimento, la presentazione o il pagamento è inoltrato senza indugio all’amministratore fiscale competente e ne informa il contribuente.

§ 76

Lingua ufficiale
(1) È coinvolta l’amministrazione fiscale e i documenti vengono preparati in lingua ceca.

(2) I documenti preparati in una lingua diversa dal ceco devono essere presentati nella versione originale e allo stesso tempo nella traduzione in ceco, a meno che l’amministratore fiscale non dichiari di non richiedere tale traduzione o di richiedere una traduzione ufficialmente certificata ; tale dichiarazione può essere fatta in futuro dall’amministratore delle imposte nella sua bacheca ufficiale per un numero indefinito di documenti.

(3) Chi non parla la lingua del procedimento ha diritto a un interprete 10 ) iscritto nell’elenco degli interpreti, che può procurarsi a proprie spese.

(4) Un cittadino della Repubblica Ceca appartenente a una minoranza nazionale che tradizionalmente e per lungo tempo vive nel territorio della Repubblica Ceca 11 ) ha il diritto di presentare istanza dinanzi all’amministratore delle imposte e di agire nella lingua della sua minoranza nazionale. Se l’amministratore delle imposte non ha un funzionario che conosce la lingua della minoranza nazionale, questo cittadino si procurerà un interprete iscritto nell’elenco degli interpreti. I costi di interpretazione e i costi per ottenere le traduzioni in questo caso sono a carico dell’amministratore delle imposte.

(5) Un amministratore fiscale nomina un interprete del linguaggio dei segni a spese di una persona sorda in conformità con un’altra normativa legale 12 ) . Per una persona sorda che non parla la lingua dei segni, l’amministratore delle imposte nomina un intermediario che sia in grado di comunicare con lui utilizzando il metodo della chiara articolazione. Una persona sordo-cieca sarà nominata alle stesse condizioni di un intermediario che sia in grado di comunicare con lui attraverso la parola per i sordociechi.

§ 77

Esclusione di un funzionario
(1) Un funzionario è escluso da procedimenti o altre procedure nell’amministrazione delle tasse per pregiudizi se

a) l’oggetto del procedimento o di altra procedura è il diritto o l’obbligo di lui o di una persona a lui vicina,

(b) ha partecipato a un’altra procedura o procedimento nello stesso caso, o

c) il suo rapporto con la persona coinvolta nell’amministrazione fiscale o con l’oggetto dell’imposta solleva altri dubbi quanto alla sua imparzialità.

(2) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha il diritto di opporsi al pregiudizio di un funzionario non appena ne viene a conoscenza. Il funzionario informa immediatamente il funzionario responsabile dell’amministratore delle imposte delle circostanze che indicano il pregiudizio.

(3) Un funzionario la cui imparzialità è giustificata da dubbi può, fino a quando non viene deciso se è escluso, eseguire solo atti urgenti in materia.

(4) Il funzionario guidato dall’amministratore delle imposte decide se un funzionario è escluso; in caso di espulsione, designerà invece un altro arbitro che non sia subordinato all’arbitro escluso. In assenza di tale funzionario prevenuto, il funzionario guidato dall’amministratore delle imposte più vicino all’amministratore fiscale superiore deve richiedere a un altro amministratore fiscale di compiere atti la cui esecuzione sarebbe spettante al funzionario prevenuto, se l’amministratore fiscale superiore non li compie agisce se stesso.

(5) In caso di dubbi sull’imparzialità di un funzionario che sta a capo dell’amministratore delle imposte, l’amministratore delle imposte superiore successivo deciderà se è escluso; nel caso in cui tale funzionario venga espulso, decide in merito alla delega ai sensi della Sezione 18 ad un altro amministratore fiscale.

(6) Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano ai funzionari che stanno a capo degli organi amministrativi centrali.

(7) La decisione sull’esclusione di un funzionario deve essere consegnata al funzionario interessato e all’ente fiscale. Se è stato avviato un procedimento per stabilire se un funzionario è escluso, sulla base di un’obiezione di un’altra persona coinvolta nell’amministrazione fiscale, l’amministratore fiscale lo informa dell’esito di tale procedimento. Non può essere presentato ricorso contro la decisione in merito all’esclusione di un funzionario.

(8) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e 7 si applicano mutatis mutandis agli esperti e agli interpreti.

Parte 2

Procedure di ricerca
§ 78

Attività di ricerca
(1) L’amministratore delle imposte deve cercare prove e soggetti fiscali e accertare l’adempimento dei loro doveri nell’amministrazione delle imposte prima e durante il procedimento.

(2) L’ attività di ricerca è svolta dall’amministratore fiscale anche senza collaborazione con il soggetto fiscale.

(3) Nell’ambito dell’attività di ricerca dell’amministratore fiscale

a) verifica la completezza delle scritture o iscrizioni dei soggetti fiscali,

b) accerta i dati relativi a redditi, rapporti patrimoniali e altri fatti determinanti per la corretta determinazione, determinazione e pagamento dell’imposta,

c) raccoglie ed elabora le informazioni e utilizza i sistemi informativi nella misura di cui alla Sezione 9, Paragrafo 3,

d) fornisce le spiegazioni necessarie,

e) conduce indagini locali.

(4) Un amministratore fiscale non competente a livello locale può condurre un’indagine locale anche senza richiesta.

§ 79

Spiegazione
(1) L’amministratore fiscale fornisce le spiegazioni necessarie nell’ambito dell’attività di ricerca per verificare i fatti decisivi per il raggiungimento dell’obiettivo dell’amministrazione fiscale, se questi fatti non possono essere verificati da un’altra procedura ufficiale.

(2) Tutti sono obbligati a presentare una spiegazione all’amministratore delle imposte; § 96 paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis mutandis al rifiuto di una spiegazione.

(3) La spiegazione fornita non può essere utilizzata come prova.

(4) A seconda della natura della spiegazione, l’amministratore fiscale redige un rapporto o un verbale ufficiale della spiegazione fornita.

L’inchiesta locale
§ 80

(1) L’amministratore delle imposte può condurre un’indagine locale. Nell’ambito di questa procedura, l’amministratore fiscale, in particolare, cerca prove ed effettua perquisizioni presso soggetti passivi e altre persone coinvolte nell’amministrazione delle imposte, nonché nel luogo in cui ciò è più appropriato per lo scopo indagine.

(2) L’amministratore delle imposte può invitare una persona la cui presenza è necessaria a seconda della natura della questione a svolgere un’indagine locale.

(3) A seconda della natura dell’indagine, l’amministratore fiscale redige un rapporto o un verbale ufficiale sul corso dell’indagine locale.

(4) L’amministratore delle imposte può effettuare una registrazione video o audio dei fatti che documentano il corso dell’atto, di cui informa in anticipo le persone che partecipano all’atto.

§ 81

(1) Il funzionario che conduce l’indagine locale ha il diritto di accedere al terreno, a ciascun edificio, stanza e luogo operativo, compresi i mezzi di trasporto e l’imballaggio per il trasporto, alle registrazioni contabili o ad altre informazioni, in un momento appropriato all’argomento indagine locale, soprattutto in fase di esercizio, anche su supporti dati tecnici, nella misura necessaria al raggiungimento dell’obiettivo di amministrazione fiscale. Ha questo diritto anche nel caso di un’abitazione che il soggetto passivo utilizza contemporaneamente per affari, se ciò è necessario e se i fatti decisivi non possono essere accertati in altro modo.

(2) L’amministratore fiscale può effettuare o richiedere un estratto o una copia delle scritture contabili o altre informazioni, anche su supporti dati tecnici.

(3) Nella misura necessaria per la verifica dei dati sui supporti di dati tecnici, l’amministratore fiscale ha il diritto di ottenere informazioni sui programmi informatici utilizzati e può utilizzare il software in cui sono state ottenute le informazioni.

§ 82

(1) Il soggetto fiscale e le altre persone presenti sono obbligate a fornire alla persona ufficiale che conduce l’indagine locale tutti i mezzi ragionevoli e la cooperazione necessaria per l’efficace svolgimento dell’indagine locale.

(2) Le persone in cui viene svolta un’indagine locale sono obbligate a prestare all’amministratore delle imposte i documenti da lui richiesti e altre cose necessarie per l’amministrazione delle imposte anche al di fuori dei loro locali, altrimenti l’amministratore delle tasse deve garantire queste cose in conformità con § 83.

(3) L’amministratore fiscale può richiedere o prelevare campioni di articoli da una persona soggetta a un’indagine locale ai fini di un’ulteriore valutazione o competenza. I campioni così ottenuti devono essere restituiti dopo esame o valutazione, se la loro natura lo consente.

(4) Il prestito di documenti e altre cose o il prelievo di campioni devono essere confermati dall’amministratore delle imposte al momento della loro presa in consegna o presa in consegna. I documenti ricevuti e gli altri articoli o campioni prelevati devono essere restituiti dall’amministratore delle imposte alla persona da cui sono stati ricevuti, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento o dal ritiro. In casi particolarmente complessi, in particolare laddove documenti e altri articoli o campioni presi in prestito devono essere sottoposti a perizie esterne, questo periodo può essere prorogato dal più vicino amministratore fiscale superiore; se i motivi del prestito persistono, questo periodo può essere prorogato ripetutamente per motivi importanti.

§ 83

(1) Durante un’indagine locale, l’amministratore fiscale può sequestrare elementi che possono servire come prova, se esiste un ragionevole timore che non sia possibile eseguire le prove pertinenti o solo con grande difficoltà.

(2) Quando si assicura una cosa, l’amministratore fiscale può, a seconda della sua natura

a) prendere in consegna l’oggetto e spostarlo in un luogo adatto,

(b) contrassegnare la garanzia sulle merci e lasciare le merci in posizione senza ostacolare l’accesso alle merci; o

c) contrassegnare gli articoli di sicurezza e, dopo aver preso in consegna tutti i mezzi che consentono l’accesso all’articolo, mettere in sicurezza i locali in cui si trovano gli articoli con un sigillo ufficiale.

(3) Se una cosa è stata sequestrata durante un’indagine locale, l’amministratore fiscale deve consegnare una copia del rapporto, che include la decisione di sequestrare la cosa, alla persona interessata anche senza la sua richiesta.

(4) Se i motivi per la messa in sicurezza cessano di esistere, l’amministratore fiscale revoca immediatamente la decisione sulla messa in sicurezza e restituisce la cosa protetta al proprietario o alla persona da cui è stata rilevata.

(5) Se non è possibile redigere un rapporto sul sequestro della cosa, deve essere redatto un verbale ufficiale indicante i motivi per i quali non è stato possibile redigere un rapporto; in questo caso, la decisione di archiviare la causa è notificata separatamente.

§ 84

(1) Se gli elementi presi in prestito o garantiti non possono essere restituiti al proprietario o alla persona che li ha prestati o da cui sono stati rilevati come parte della garanzia perché gli elementi non sono noti o non sono raccolti, nemmeno su richiesta di l’amministratore delle imposte o per gli articoli la cui vendita è vietata o che non sono negoziabili senza autorizzazione, l’amministratore delle imposte può decidere di rinunciarvi a favore dello Stato; un ricorso presentato in tempo utile contro tale decisione ha effetto sospensivo.

(2) Se il proprietario degli oggetti presi in prestito o garantiti non è noto all’amministratore delle imposte, la decisione sulla decadenza della cosa deve essere affissa all’albo ufficiale dell’amministratore delle imposte per almeno 60 giorni.

(3) Nel caso di cose il cui proprietario non è noto, l’amministratore fiscale deve dichiarare nella decisione come destinatario invece del proprietario il giorno, l’ora e il luogo del prestito o della messa in sicurezza, o altre circostanze o dati specificanti.

Parte 3

Procedure di controllo
Ispezione fiscale
§ 85

(1) Oggetto di una verifica fiscale sono gli obblighi fiscali, le pretese di un soggetto fiscale o altre circostanze determinanti per la corretta determinazione e determinazione dell’imposta relativa a un procedimento fiscale.

(2) La verifica fiscale deve essere svolta presso il soggetto fiscale o nel luogo in cui risulta più idonea rispetto allo scopo della verifica.

(3) L’amministratore fiscale esamina l’argomento della verifica fiscale in misura limitata. L’ambito della verifica fiscale può essere esteso o ridotto durante la consegna mediante notifica di una modifica dell’ambito della verifica fiscale.

(4) Il controllo fiscale può essere eseguito congiuntamente per più procedimenti fiscali riguardanti un soggetto fiscale.

(5) La notifica consegnata in relazione alla verifica fiscale non deve contenere alcuna giustificazione e nessun ricorso può essere presentato contro di essa.

§ 85a

(1) Una verifica fiscale che si riferisce a fatti che sono già stati verificati in conformità con l’ambito definito può essere ripetuta solo se:

a) l’autorità fiscale scopre nuovi fatti o prove che non avrebbero potuto essere addotti nella verifica fiscale originale non per colpa dell’amministratore fiscale e che sollevano dubbi sulla correttezza, il valore probatorio o la completezza dell’imposta o della dichiarazione resa dal soggetto passivo; pertanto, la verifica fiscale può essere ripetuta solo nella misura in cui corrisponde a fatti o prove appena accertati, o

b) il soggetto passivo compie un atto che modifica i suoi crediti esistenti; in questo modo la verifica fiscale può essere ripetuta solo nella misura in cui corrisponde alla variazione dell’attuale dichiarazione del soggetto fiscale.

(2) L’amministratore fiscale deve indicare i motivi per la ripetizione della verifica fiscale nella notifica dell’inizio o della modifica dell’ambito della verifica fiscale.

§ 86

(1) Il soggetto fiscale è tenuto a consentire all’amministratore fiscale di eseguire una verifica fiscale.

(2) Il soggetto fiscale ha diritto al controllo fiscale

a) essere presente alle riunioni con i propri dipendenti o altre persone che svolgono le sue attività,

b) presentare prove o proporre l’assunzione di prove che non ha a sua disposizione,

c) fugare i dubbi espressi dall’amministratore delle imposte.

(3) Nell’ambito del controllo fiscale, il soggetto fiscale adempie agli obblighi di cui alla Sezione 82 ed è inoltre obbligato

a) garantire un luogo e condizioni idonei per lo svolgimento di una verifica fiscale,

(b) fornire le informazioni necessarie sulla struttura organizzativa stessa, sui compiti delle diverse funzioni, sui poteri dei singoli membri del personale o di altri soggetti responsabili delle proprie attività e sulla conservazione delle scritture contabili e altre informazioni; questo non si applica alle persone fisiche non professionali,

c) presentare prove a sostegno della sua affermazione,

d) per consentire trattative con uno qualsiasi dei suoi dipendenti o altre persone che svolgono le sue attività,

e) non nascondere le prove di cui dispone o che sa dove si trovano.

(4) L’amministratore fiscale ha anche poteri ai sensi degli articoli da 80 a 84 quando esegue i controlli fiscali.

§ 87

(1) La verifica fiscale è iniziata con la consegna di un avviso di inizio di una verifica fiscale, in cui viene definito l’oggetto e l’ambito della verifica fiscale.

(2) L’amministratore fiscale, insieme all’inizio della verifica fiscale, o senza indebito ritardo dopo tale inizio, accertare gli obblighi fiscali o verificare le pretese del soggetto fiscale o altre circostanze decisive per la corretta accertamento e determinazione dell’imposta .

(3) Se l’amministratore fiscale non inizia a determinare gli obblighi fiscali o a verificare le pretese del soggetto fiscale o altre circostanze decisive per la corretta valutazione e accertamento dell’imposta alle condizioni di cui al paragrafo 2, l’effetto dell’avvio della verifica fiscale sull’imposta il periodo di valutazione deve avvenire solo il giorno in cui inizia tale valutazione o viene eseguita una scansione.

(4) Se una verifica fiscale viene avviata senza una preventiva richiesta di presentare una dichiarazione dei redditi, anche se il motivo per l’emissione di tale richiesta è stato soddisfatto, questo fatto non pregiudica gli effetti di tale apertura. Il soggetto fiscale non è tenuto a pagare penali dall’ammontare dell’imposta determinato sulla base della verifica fiscale così avviata.

(5) In caso di cambio di giurisdizione locale durante la verifica fiscale, la verifica fiscale può essere completata dall’amministratore fiscale che l’ha avviata.

§ 88

(1) In base all’attività di ispezione svolta, l’amministratore fiscale deve scrivere il risultato corrente del rilievo ispettivo, che include la valutazione delle prove ottenute fino a quel momento.

(2) Se il risultato corrente del risultato dell’audit mostra che una decisione sulla valutazione dell’imposta sarà emessa sulla base di essa, l’amministratore fiscale comunicherà tale risultato al soggetto fiscale e allo stesso tempo fisserà un limite di tempo ragionevole per eventuali commenti.

(3) Nel caso in cui il risultato corrente del risultato dell’audit sia comunicato durante le negoziazioni con il soggetto fiscale, l’amministratore fiscale non deve fissare un termine per eventuali commenti, a meno che l’ente fiscale non dichiari in questa riunione che non richiede un termine .

(4) Il soggetto fiscale ha diritto in particolare alla dichiarazione sul risultato attuale della constatazione dell’audit

a) fare una riserva sul risultato attuale dell’ispezione,

b) presentare una proposta per integrare il risultato attuale del rilievo dell’audit.

(5) Se, sulla base della dichiarazione della persona soggetta all’imposta, il risultato corrente del risultato della revisione è sostanzialmente modificato, tale risultato deve essere seguito in conformità ai paragrafi da 1 a 4.

§ 88a

(1) La verifica fiscale si conclude con la consegna di un avviso di cessazione della verifica fiscale, che è accompagnata da una relazione sulla verifica fiscale firmata da un funzionario.

(2) La relazione sulla verifica fiscale contiene

a) un riferimento all’avviso di inizio della verifica fiscale o, ove applicabile, alla notifica di una modifica dell’ambito della verifica fiscale; e

(b) il risultato finale dell’audit, incluso

1. valutazione delle prove trovate,

2. pareri dell’amministratore delle imposte sul parere del soggetto fiscale in merito all’esito della verifica in corso.

(3) Se dal risultato finale della verifica non risulta che una decisione sulla valutazione fiscale sarà emessa nel caso specifico, la procedura di valutazione o di valutazione aggiuntiva viene terminata con la consegna di un avviso di conclusione della verifica fiscale, a meno che non si tratti di un procedimento avviato mediante dichiarazione dei redditi.

(4) Se l’imposta è determinata esclusivamente sulla base del risultato della verifica fiscale, l’amministratore fiscale può emettere la decisione sull’accertamento fiscale insieme alla notifica della cessazione della verifica fiscale.

Procedura per rimuovere i dubbi
§ 89

(1) Se l’amministratore fiscale ha dubbi specifici sulla correttezza, valore probatorio o completezza della dichiarazione dei redditi presentata o altro documento presentato dal soggetto fiscale o sulla veridicità dei dati in essa contenuti, deve invitare il soggetto fiscale ad eliminarli dubbi.

(2) Nella citazione, l’amministratore fiscale deve esprimere i suoi dubbi in modo tale da consentire al soggetto fiscale di commentarli, completare dati incompleti, spiegare ambiguità, correggere dati falsi o dimostrare la veridicità dei dati e presentare prove per eliminare tali dubbi .

(3) Nella richiesta al soggetto fiscale, l’amministratore fiscale fissa un termine per l’eliminazione dei dubbi, che non può essere inferiore a 15 giorni, e lo informa delle conseguenze associate alla non eliminazione dei dubbi o mancato rispetto del termine stabilito.

(4) Al fine di eliminare i dubbi, l’amministratore fiscale può avviare una verifica fiscale, il cui oggetto e la cui portata non sono limitati a questo scopo. Con l’avvio di questa verifica fiscale, la procedura per la rimozione dei dubbi è completata.

§ 90

(1) A seconda della natura del suo atto, l’amministratore delle imposte redige un rapporto o un verbale ufficiale dello svolgimento della procedura per rimuovere i dubbi, in cui deve dichiarare la dichiarazione o la prova sulla base della quale ritiene dubbi essere completamente o parzialmente rimossi e qualsiasi motivo per i rimanenti dubbi.

(2) Se i dubbi non sono stati rimossi e l’importo dell’imposta non è stato sufficientemente credibile, l’amministratore fiscale notifica al soggetto fiscale il risultato della procedura per l’eliminazione dei dubbi. Il soggetto fiscale ha diritto, entro 15 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del precedente risultato del procedimento per l’eliminazione dei dubbi, a presentare istanza di prosecuzione delle prove unitamente a istanza di assunzione di mezzi probatori aggiuntivi.

(3) Se l’amministratore fiscale non trova motivi per continuare le prove, emette una decisione sulla determinazione dell’imposta entro 15 giorni dal giorno in cui il soggetto fiscale ha presentato una proposta per la continuazione delle prove.

(4) Se il soggetto fiscale non fornisce la cooperazione necessaria per eliminare i dubbi, l’amministratore fiscale può determinare l’imposta in base agli aiuti.

(5) Se i dubbi relativi a un fatto che non influisce sull’importo dell’imposta non sono stati rimossi, l’amministratore fiscale emette una decisione in merito o una decisione di interrompere il procedimento, indicando i motivi della procedura per eliminare i dubbi.

Parte 4

Il corso del procedimento
§ 91

Avvio del procedimento
(1) Il procedimento deve essere avviato il giorno in cui l’amministratore fiscale pertinente ha ricevuto la prima dichiarazione in merito presentata da una persona che partecipa all’amministrazione fiscale, o il giorno in cui l’amministratore fiscale ha eseguito il primo atto nella questione contro la persona partecipare all’amministrazione fiscale.

(2) Se il soggetto fiscale non adempie al suo obbligo di presentare il deposito che avvia il procedimento, l’amministratore fiscale avvierà questo procedimento d’ufficio non appena scopre i fatti che stabiliscono tale obbligo.

§ 92

Lievitazione
(1) Le prove devono essere fornite dall’amministratore fiscale pertinente o dall’amministratore fiscale da lui richiesto.

(2) L’amministratore delle imposte deve garantire che i fatti decisivi per la corretta determinazione e determinazione dell’imposta siano il più completi possibile e non sia vincolato solo dalle proposte dei soggetti fiscali.

(3) Il soggetto fiscale deve provare tutti i fatti che è tenuto a dichiarare nella dichiarazione dei redditi e in altri documenti.

(4) Se il corso del procedimento lo richiede, l’amministratore fiscale può invitare l’ente fiscale a provare i fatti necessari per la corretta valutazione dell’imposta, a condizione che le informazioni necessarie non possano essere ottenute dai propri registri ufficiali.

(5) L’amministratore delle imposte deve dimostrare

a) notifica dei propri documenti,

b) fatti decisivi per l’uso di una presunzione legale o di una finzione giuridica,

c) fatti che confutano la credibilità, le prove, la correttezza o la completezza di registrazioni obbligatorie, registrazioni contabili, nonché altre registrazioni, documenti e altri mezzi di prova applicati dall’entità fiscale,

d) fatti determinanti per la valutazione dell’effettivo contenuto del procedimento giudiziario o altri fatti,

e) fatti determinanti per l’applicazione della conseguenza per violazione dei doveri nell’amministrazione delle imposte,

f) fatti determinanti per la valutazione dello scopo del procedimento giudiziario e altri fatti decisivi per l’amministrazione delle imposte, il cui scopo predominante è quello di ottenere un vantaggio fiscale contrario al significato e allo scopo della normativa fiscale.

(6) Se un ente fiscale propone la partecipazione di una terza parte al procedimento, è obbligata a comunicare all’amministratore fiscale contestualmente alla proposta i dati necessari su tale terza parte e le informazioni sui fatti che intende provare o spiegare dalla partecipazione della terza parte. In caso di mancato rispetto della proposta, l’amministratore fiscale ne darà comunicazione all’ente fiscale, indicandone il motivo.

(7) Dopo l’assunzione delle prove, l’amministratore fiscale determina quali fatti considera provati e quali no, e sulla base di quali mezzi di prova; redige un verbale ufficiale della valutazione delle prove, a meno che tale valutazione non sia fornita in un altro documento del fascicolo.

§ 93

Prova
(1) Tutti i documenti possono essere utilizzati come prove, che possono essere utilizzati per determinare il vero stato delle cose e verificare i fatti decisivi per la corretta determinazione e valutazione dell’imposta e che non sono ottenuti in violazione di legge, compresi quelli ottenuti prima l’inizio del procedimento. Si tratta, in particolare, di dichiarazioni rese dal soggetto fiscale, documenti, perizie, dichiarazioni di testimoni e perquisizioni del caso.

(2) Alle condizioni di cui al paragrafo 1, tutti i documenti consegnati all’amministratore delle imposte da altre autorità pubbliche, che sono stati ottenuti per procedimenti da loro condotti, nonché i documenti ripresi da altri procedimenti fiscali o ottenuti durante anche altre entità fiscali possono essere utilizzate come prova.

(3) Se il documento presentato ai sensi del paragrafo 2 è una relazione sulla dichiarazione del testimone, l’amministratore fiscale, su proposta del soggetto fiscale, esegue una dichiarazione del testimone nell’ambito del procedimento fiscale su tale obbligo fiscale.

(4) Le autorità pubbliche e le persone che hanno documenti e altre cose necessarie per l’amministrazione delle tasse, che possono essere prove nell’amministrazione delle tasse, sono obbligate alle condizioni del § 58 su richiesta dei documenti dell’amministratore delle tasse o delle loro copie e altre cose da emettere o prestare per la ricerca; le disposizioni della Sezione 96 (3) si applicano mutatis mutandis. Se lo scopo del procedimento lo richiede, l’amministratore fiscale può richiedere una verifica ufficiale della copia presentata.

§ 94

Carta
(1) Un documento rilasciato da un’autorità pubblica nei limiti della sua competenza, nonché un documento dichiarato pubblico per legge, conferma che si tratta di una dichiarazione dell’autorità pubblica che ha emesso il documento e, salvo prova contraria, conferma la verità di ciò che è provato o confermato in esso.

(2) L’amministratore delle imposte può richiedere la verifica dell’autenticità del timbro e della firma ufficiali su un documento emesso da un’autorità di uno Stato estero, se ciò è necessario nel procedimento, soprattutto se ha dubbi sull’autenticità dei documenti presentati .

(3) Un messaggio di dati è anche considerato un documento ai fini della presente disposizione.

§ 95

Opinione di un esperto
(1) L’amministratore fiscale può nominare un esperto per provare i fatti decisivi per la corretta determinazione e determinazione dell’imposta,

a) quando la decisione dipende da una valutazione di questioni che richiedono competenze non in possesso dell’autorità fiscale; o

b) se il soggetto fiscale non presenta una perizia, se tale obbligo gli è imposto dalla legge, anche su richiesta del fisco.

(2) La decisione sulla nomina di un esperto deve essere consegnata all’esperto; un ricorso presentato in tempo utile contro tale decisione ha effetto sospensivo. La decisione sulla nomina di un esperto deve essere consegnata anche all’ente fiscale, che non può impugnarlo.

(3) Se l’amministratore fiscale richiede un parere di un esperto, l’ente fiscale nella cui materia deve essere presentato il parere di un esperto è obbligato a collaborare con l’esperto designato nella sua elaborazione. Se la collaborazione di altre persone è necessaria per la preparazione della perizia, l’amministratore delle imposte può, con decisione, imporre loro tale obbligo, nella misura necessaria per la preparazione della perizia; un ricorso presentato in tempo utile contro tale decisione ha effetto sospensivo.

(4) Se un esperto viene interrogato in merito a un soggetto fiscale, il soggetto fiscale ha il diritto di essere presente a tale interrogatorio e di porre domande all’esperto in merito alla perizia presentata. L’amministratore fiscale informa tempestivamente l’ente fiscale che l’esperto sarà interrogato.

§ 96

Testimoni
(1) Ogni persona è obbligata a testimoniare come testimone su circostanze importanti nell’amministrazione delle tasse riguardanti altre persone, se a lui note; deve dire la verità e non nascondere nulla.

(2) La denuncia può essere rifiutata da una persona che in tal modo potrebbe causare un pericolo di azione penale a se stessa o alle persone a lui vicine.

(3) Una persona che viola gli obblighi connessi alla segretezza delle informazioni ai sensi di un’altra normativa legale 13 ) o un obbligo legale o riconosciuto di riservatezza 14 ) non può essere ascoltata come testimone , a meno che non sia stata liberata da tale obbligo dall’autorità competente o dall’autorità competente.

(4) Prima dell’interrogatorio, l’amministratore delle imposte istruirà il testimone sulla possibilità di rifiutarsi di testimoniare, sull’obbligo di testimoniare in modo veritiero e di non nascondere nulla e sulle conseguenze legali di una testimonianza falsa o incompleta.

(5) Il soggetto fiscale ha il diritto di essere presente all’esame di un testimone e di porgli domande nel quadro della dimostrazione dei suoi diritti e doveri. Il soggetto fiscale informa tempestivamente l’amministratore delle imposte dell’esecuzione della dichiarazione del testimone, se non sussiste pericolo di ritardo.

(6) Nel notificare al soggetto fiscale la dichiarazione del testimone, l’amministratore delle tasse deve dichiarare la designazione del caso in cui il testimone testimonierà e la designazione del testimone, se non vi è pericolo che lo scopo della dichiarazione venga frustrato .

§ 97

Dovere di registrazione
(1) Un’entità fiscale che effettua pagamenti in contanti nell’ambito della propria attività commerciale o di altra attività autonoma è obbligata a tenere registri continui di questi pagamenti, a meno che non registri i dati su questi pagamenti in altri registri previsti dalla legge.

(2) L’amministratore delle imposte può richiedere al soggetto fiscale di conservare, oltre alle registrazioni previste da un regolamento legale, registrazioni speciali necessarie per la corretta determinazione e determinazione dell’imposta.

(3) L’obbligo fiscale ai sensi del paragrafo 2 è imposto dall’amministratore fiscale mediante decisione. La decisione deve includere la determinazione precisa dei dati registrati, la loro suddivisione e disposizione, o il collegamento ai documenti da cui è conservata la registrazione. L’amministratore fiscale modifica o revoca la decisione di imporre un obbligo di registrazione se i motivi che hanno portato alla sua imposizione sono cambiati o hanno cessato di esistere. Queste decisioni possono essere impugnate entro 15 giorni dal loro servizio; un appello tempestivo ha un effetto sospensivo.

(4) L’amministratore fiscale può verificare già durante il periodo fiscale il corretto adempimento dell’obbligo di registrazione del soggetto fiscale, richiedere documenti su cui sono conservate registrazioni continue e imporre con decisione l’obbligo di eliminare i difetti. Questa decisione può essere impugnata entro 15 giorni dal suo ricevimento; un appello tempestivo ha un effetto sospensivo.

(5) Il soggetto fiscale è tenuto a conservare i registri, i registri ei documenti ai quali si applica l’obbligo di registrazione fino alla scadenza del periodo per la determinazione dell’imposta a cui si riferiscono.

§ 98

Aiuti e regime fiscale
(1) Se il soggetto fiscale non adempie a uno qualsiasi dei suoi obblighi legali nel dimostrare i fatti da esso dichiarati e, di conseguenza, l’imposta non può essere determinata sulla base delle prove, l’amministratore fiscale determinerà l’imposta in base agli aiuti a la sua cessione o procurato, anche senza collaborazione con l’ente fiscale. L’applicazione di questa procedura per la determinazione dell’imposta deve essere indicata nel dispositivo della decisione.

(2) Se l’amministratore fiscale determina l’imposta in base agli aiuti, deve anche tener conto delle circostanze individuate, dalle quali derivano i benefici per il soggetto fiscale, anche se non sono stati rivendicati da lui.

(3) Gli aiuti sono in particolare

a) prove che non sono state contestate dall’amministratore delle imposte,

b) spiegazioni fornite,

c) confronto tra soggetti fiscali comparabili e loro obblighi fiscali,

d) la conoscenza propria dell’amministratore fiscale acquisita durante l’amministrazione fiscale.

(4) Se il soggetto fiscale non ha dimostrato le sue pretese relative alla sua responsabilità fiscale e l’imposta non può essere determinata con sufficiente affidabilità anche in base agli aiuti a disposizione dell’amministratore fiscale, l’amministratore fiscale negozia l’imposta con il soggetto fiscale. Il regime fiscale deve essere registrato e l’importo dell’imposta concordata deve essere indicato nella decisione che ha i requisiti della decisione sull’accertamento dell’imposta e che fa parte del presente protocollo; Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione.

§ 99

Domanda preliminare
(1) Se nel procedimento sorge una questione che è già stata definitivamente decisa da un’autorità pubblica competente, l’amministratore fiscale è vincolato da tale decisione. Altre questioni, che spetta ad un’altra autorità pubblica, possono essere valutate dallo stesso amministratore fiscale. Può anche avviare un procedimento dinanzi all’autorità pubblica competente o invitare il soggetto passivo o un’altra persona coinvolta nell’amministrazione fiscale a rivolgersi all’autorità pubblica competente entro un termine che sarà determinato dall’amministratore delle imposte.

(2) L’amministratore delle imposte non può giudicare se un reato, un reato o un altro illecito amministrativo è stato commesso e chi ne è responsabile, né su questioni di status personale.

§ 100

Citazione e dimostrazione
(1) L’amministratore fiscale convoca una persona che partecipa all’amministrazione fiscale, la cui partecipazione personale a procedimenti o altri procedimenti nell’amministrazione fiscale è necessaria, e indica nella convocazione quando, dove, in quale questione e per quale motivo deve apparire e allo stesso tempo richiamare l’attenzione sulle conseguenze legali della mancata consegna, compresa la possibilità della sua dimostrazione. La convocazione viene consegnata di persona.

(2) Nel caso in cui la persona convocata non si presenti senza un motivo sufficiente anche dopo ripetute convocazioni, l’amministratore delle imposte può emettere una decisione sulla dimostrazione e richiederne la dimostrazione da parte del corpo di sicurezza competente, che ha l’autorità di dimostrare ai sensi di un altro regolamento legale .

(3) La decisione sulla dimostrazione viene consegnata alla persona dimostrata tramite la persona che esegue la dimostrazione sulla base di questa decisione; Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione.

Decisione
§ 101

(1) L’amministratore delle imposte impone obblighi o concede diritti o dichiara diritti e obblighi previsti dalla legge con decisione.

(2) La decisione viene emessa nel momento in cui è stato preso l’atto per la sua consegna; la decisione, che non viene notificata, viene emessa nel momento in cui viene firmata dall’arbitro.

(3) Il destinatario di una decisione è la persona alla quale la decisione impone un obbligo o conferisce un diritto o dichiara un diritto o un obbligo previsto dalla legge.

(4) Lo stesso diritto o lo stesso obbligo può essere concesso allo stesso destinatario di una decisione solo una volta per lo stesso motivo.

(5) La decisione deve essere notificata a tutti i suoi destinatari. La decisione è efficace nei confronti del destinatario al momento della sua notifica. Una decisione con la quale al destinatario viene concesso un diritto o un diritto stabilito dalla legge è efficace nei confronti dell’amministratore delle imposte al momento della sua emissione.

(6) Ai fini della presente legge, per notifica di una decisione si intende la consegna della decisione o un altro modo dimostrabile per far conoscere al destinatario il contenuto della decisione.

§ 102

(1) La decisione contiene

a) la designazione dell’amministratore fiscale che ha emesso la decisione,

b) numero di riferimento o numero dell’ordine di pagamento,

c) identificazione del destinatario della decisione,

d) una dichiarazione indicante la normativa in base alla quale è stata presa la decisione e, in caso di obbligo di pagamento, anche l’importo e il numero di conto del relativo prestatore di servizi di pagamento a cui l’importo deve essere pagato,

e) il termine per l’esecuzione, se necessario fissarlo,

f) l’ indicazione della possibilità o meno di proporre appello contro la decisione, entro il termine entro il quale è possibile farlo, presso il quale viene presentato appello al fisco, unitamente alla diffida dell’eventuale esclusione dell’effetto sospensivo,

(g) la firma del funzionario, indicante il suo nome e la qualifica professionale e il timbro ufficiale; questo requisito può essere sostituito da una firma elettronica qualificata del funzionario,

(h) la data in cui è stata firmata la decisione.

(2) La decisione deve contenere una giustificazione, a meno che la legge non disponga diversamente.

(3) Nella giustificazione, l’amministratore fiscale deve indicare i motivi della dichiarazione o delle dichiarazioni della decisione e le informazioni su come ha trattato le proposte e le obiezioni sollevate dal destinatario della decisione.

(4) Nella giustificazione della decisione, che è stata emessa sulla base di prove, l’amministratore fiscale deve ulteriormente precisare quali fatti considera provati, quali considerazioni ha seguito nella valutazione delle prove, su quali prove ha basato le sue conclusioni fattuali e come ha valutato il caso da un punto di vista giuridico.

§ 103

(1) Una decisione efficace e contro la quale non è possibile appellarsi sarà definitiva.

(2) Una decisione efficace sarà esecutiva se non può essere impugnata o se l’appello non ha effetto sospensivo e se il periodo per l’esecuzione è scaduto, se del caso.

(3) Su richiesta del destinatario della decisione, l’amministratore fiscale deve contrassegnare una clausola di forza legale o esecutività per la preparazione della decisione.

§ 104

Correzioni di evidenti inesattezze
(1) L’amministratore fiscale deve correggere errori evidenti per iscritto, numeri e altre inesattezze evidenti nella preparazione della decisione mediante una decisione correttiva.

(2) La correzione di evidenti inesattezze nelle decisioni sull’accertamento fiscale può essere effettuata solo se il termine per l’accertamento fiscale non è scaduto. In caso di decisione emessa al momento del pagamento dell’imposta, tale periodo termina alla scadenza del periodo per il pagamento dell’imposta. Per altre decisioni, il termine è valutato in base alla responsabilità fiscale a cui si riferisce la decisione corretta.

§ 105

L’inutilità della decisione
(1) La nullità di una decisione deve essere accertata e dichiarata d’ufficio, in qualsiasi momento, dall’amministratore delle imposte più vicino all’amministratore delle imposte che ha emesso la decisione. In caso di decisione emessa da un funzionario guidato da un organo amministrativo centrale, la nullità della decisione è accertata e dichiarata da tale funzionario sulla base di una proposta della commissione da lui nominata.

(2) Una decisione sarà nulla se

a) l’amministratore fiscale non era sostanzialmente competente per la sua emissione,

(b) soffre di difetti che lo rendono manifestamente contraddittorio o inapplicabile di diritto o di fatto, o

c) è emesso sulla base di un’altra decisione nulla e non valida emessa dall’amministratore delle imposte.

(3) La decisione sulla dichiarazione di nullità deve essere consegnata a tutti i destinatari della decisione, la cui nullità è dichiarata, e non può essere impugnata. Allo stesso tempo, l’amministratore fiscale dichiarerà nulle tutte le decisioni successive che ha emesso o che sono state emesse dal suo amministratore fiscale subordinato.

(4) Se decisioni consecutive sono state emesse da diversi amministratori fiscali, la nullità della decisione in questione e tutte le decisioni successive devono essere dichiarate dall’amministratore fiscale, che è il superiore congiunto più vicino a questi amministratori fiscali.

(5) Rinvia il reclamo che non è stato ritenuto legittimo dall’amministratore delle imposte e lo notifica al richiedente entro 30 giorni.

§ 106

Sospensione del procedimento
(1) L’amministratore delle imposte interrompe il procedimento con una decisione se

a) la persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha ritirato la sua domanda avviando il procedimento, a meno che la legge non precluda il ritiro,

b) è un mezzo manifestamente inammissibile per legge,

c) la persona i cui diritti e obblighi devono essere decisi è decaduta senza un successore legale,

d) è stata presentata una richiesta in merito a una questione per la quale è già stata presa una decisione definitiva, a meno che la decisione non sia di natura provvisoria o preliminare,

(e) il procedimento non può essere proseguito per motivi previsti dalla legge; o

f) il procedimento è divenuto privo di oggetto.

(2) Se uno dei motivi per la sospensione del procedimento riguarda solo una parte del suo oggetto, il procedimento sarà sospeso solo in questa parte.

(3) Se il procedimento di cui al comma 1 lett c), l’amministratore delle imposte non emette la decisione e non è possibile proporre ricorso contro di esso; ciò non si applica se vi sono più beneficiari della decisione. Il giorno della consegna della decisione è considerato il giorno del deposito.

§ 107

Costi
(1) I costi del procedimento sono a carico dell’amministratore fiscale pertinente, ad eccezione dei costi di recupero degli arretrati e dei costi sostenuti dalla persona che partecipa all’amministrazione fiscale oa cui era obbligata la persona che partecipa all’amministrazione fiscale.

(2) Se una terza parte partecipa al procedimento su richiesta dell’amministratore delle imposte, ha diritto al rimborso delle spese in contanti e dei mancati guadagni sostenute intenzionalmente, salvo diversa disposizione di legge; questo vale anche per i costi sostenuti nell’attività di ricerca. Nel caso di una persona giuridica, ha diritto al rimborso dei costi sostenuti intenzionalmente, in particolare le spese in contanti, i salari e gli stipendi.

(3) Un terzo può richiedere il diritto al risarcimento all’amministratore delle imposte su richiesta del quale ha partecipato al procedimento, unitamente ai documenti comprovanti i reclami rivendicati entro 8 giorni dalla data di partecipazione, altrimenti tale diritto decade.

(4) Se un amministratore fiscale ha nominato un rappresentante o un rappresentante comune di una persona che partecipa all’amministrazione fiscale, ha diritto a un risarcimento per le spese in contanti sostenute intenzionalmente e i mancati guadagni o la remunerazione ai sensi di un’altra normativa legale per gli atti compiuti in qualità di rappresentante nel caso. Il diritto può essere rivendicato all’amministratore delle imposte nominato dal rappresentante dopo singoli atti, ma non oltre 20 giorni lavorativi dopo che l’ultimo atto è stato adottato dal rappresentante in materia, altrimenti tale diritto decade. L’amministratore fiscale può fornire un anticipo ragionevole su richiesta del rappresentante.

(5) L’amministratore fiscale decide in merito ai crediti asseriti entro 15 giorni dal giorno della loro affermazione ed entro 15 giorni dall’emissione della presente decisione rimette il pagamento del credito concesso a favore degli aventi diritto. Questa decisione può essere impugnata entro 15 giorni dal suo ricevimento.

(6) Se l’amministratore fiscale ha rimborsato i costi dei procedimenti sostenuti a causa dell’inattività o dell’inadempimento degli obblighi dell’ente fiscale, può imporre l’obbligo di rimborsare tali costi all’ente fiscale e dedurli direttamente dal conto fiscale personale; i costi sostenuti dal rappresentante comune sono sostenuti in solido dai soggetti passivi rappresentati. Il prescritto rimborso delle spese è dovuto entro 15 giorni dalla data di efficacia giuridica della presente decisione.

(7) Nel determinare le spese in contanti consistenti nel rimborso di tariffe, pasti e rimborso di spese comprovate per l’alloggio, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti del Codice del lavoro.

(8) La misura in cui le spese in contanti sono rimborsate, ad eccezione delle spese ai sensi del paragrafo 7, e il risarcimento per mancati guadagni, e la procedura per la loro determinazione e rimborso sono determinate da un decreto del Ministero delle Finanze.

TITOLO VII

RIMEDI E RESPONSABILI
Parte 1

Disposizioni generali sui rimedi e sui rimedi di vigilanza
§ 108

Uso di rimedi e mezzi di controllo
(1) Una decisione emessa in materia di amministrazione delle imposte può essere rivista sulla base di

a) un appello adeguato, che è un appello o un appello,

(b) un rimedio straordinario, che è una richiesta di riapertura del procedimento, o

(c) un dispositivo di supervisione, che è un ordine di riapertura e una decisione di revisione.

(2) È possibile presentare ricorso contro una decisione emessa da un organo amministrativo centrale o da un funzionario da esso presieduto. Il licenziamento è deciso da un funzionario che sta a capo dell’organo amministrativo centrale sulla base di una proposta della commissione da esso nominata. Le disposizioni sul ricorso si applicano mutatis mutandis ai procedimenti di ricorso, a meno che la natura del caso non lo precluda.

(3) Se un funzionario in piedi a capo dell’organo amministrativo centrale decide nel procedimento di appello o di supervisione, queste decisioni non possono essere ulteriormente riviste da ricorsi e mezzi di supervisione ai sensi della presente legge, con l’eccezione specificata nella sezione 119 (2) e Sezione 122 (2).

Parte 2

Procedura di ricorso
Disposizioni generali sul ricorso
§ 109

(1) Il destinatario della decisione può presentare ricorso contro la decisione dell’amministratore delle imposte, a meno che la legge non disponga diversamente. Un ricorso è irricevibile se è diretto solo contro i motivi della decisione.

(2) Una decisione contrassegnata come citazione con la quale l’amministratore fiscale invita il destinatario di una decisione a esercitare un diritto o adempiere a obblighi non può essere impugnata separatamente, a meno che la legge non disponga diversamente.

(3) Un ricorso deve essere presentato all’amministratore delle imposte, la cui decisione è contestata dal ricorso.

(4) È possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di consegna della decisione contro la quale è diretto il ricorso, anche prima della consegna di questa decisione.

(5) L’ appello non ha effetto sospensivo, a meno che la legge non disponga diversamente.

§ 110

(1) In caso di istruzione mancante, incompleta o errata ai sensi del § 102 par.1 lett. f) un ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla data di consegna della decisione correttiva ai sensi della Sezione 104, se è stata emessa, ma non oltre 3 mesi dalla data di consegna della decisione contro la quale è diretto il ricorso .

(2) Se un appello è ammissibile nell’istruzione anche quando non è consentito dalla legge, e se viene presentato un appello, il procedimento di appello deve essere interrotto.

(3) Se a un ricorso viene concesso in modo errato un effetto sospensivo nell’istruzione quando la legge non lo concede, un ricorso tempestivo avrà un effetto sospensivo.

§ 111

(1) Il destinatario della decisione può rinunciare al diritto di presentare ricorso fino alla scadenza del periodo di ricorso; il giorno della rinuncia al diritto di appello, la decisione contro la quale è stato eseguito tale atto diventa definitiva. Se ci sono più destinatari della decisione e tutti hanno rinunciato al diritto di appello, la decisione diventa definitiva alla data in cui l’ultimo di loro lo ha fatto.

(2) Fino a quando non viene emessa la decisione sul ricorso, il ricorrente può modificare, integrare o ritirare il ricorso.

(3) Il giorno del ritiro del ricorso, il procedimento di ricorso viene interrotto e la decisione, che è stata contestata da questo ricorso, diventa legalmente valida. Se tutti i ricorrenti hanno ritirato il ricorso presentato, il procedimento di ricorso viene sospeso il giorno in cui viene ritirato il ricorso dell’ultimo ricorrente e la decisione diventa definitiva a tale data.

(4) Se un ricorso può essere presentato da più destinatari della decisione e solo uno di loro ricorre, l’amministratore fiscale che ha emesso la decisione contestata invia una copia del ricorso agli altri beneficiari della decisione e li invita a commentare il ricorso entro un determinato periodo non deve essere inferiore a 15 giorni.

(5) Se c’è un cambiamento di giurisdizione locale prima della fine del procedimento di ricorso, il procedimento di ricorso sarà condotto dall’amministratore delle imposte che ha emesso la decisione contestata e dall’amministratore delle imposte a lui superiore.

(6) Se il termine per l’accertamento fiscale è già scaduto, l’amministratore fiscale che ha scoperto questo fatto nel procedimento di ricorso annulla la decisione impugnata sull’accertamento fiscale e chiude il procedimento di ricorso.

§ 112

Requisiti per l’appello
(1) Un ricorso deve avere i seguenti dettagli

a) la designazione dell’amministratore delle imposte che ha emesso la decisione impugnata,

b) il nome del ricorrente,

c) il numero di riferimento, o il numero dell’ordine di pagamento o altra identificazione univoca della decisione contro la quale è diretto il ricorso,

d) l’ indicazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è errata o illegittima;

e) un’indicazione degli elementi di prova delle allegazioni di fatto formulate nel ricorso;

f) una proposta di modifica o revoca della decisione.

(2) Se il ricorso presentato contiene vizi che impediscono la corretta udienza del caso, l’amministratore fiscale invita il ricorrente a completare la presentazione con istruzioni sulla direzione in cui deve essere completata e fissa un limite di tempo ragionevole, che non può essere inferiore a 15 giorni.

(3) Se il ricorrente rimuove i vizi che impediscono la corretta udienza del caso, si applica che l’appello è stato presentato correttamente e in tempo, altrimenti l’amministratore fiscale interrompe il procedimento di ricorso.

§ 113

Procedura dell’amministratore fiscale di primo grado
(1) L’amministratore delle imposte la cui decisione è impugnata in appello,

a) decide sull’appello stesso, se lo soddisfa pienamente e questa decisione non è in conflitto con la dichiarazione dei destinatari della decisione ai sensi del § 111 par.4,

b) decide sul ricorso stesso se lo accoglie solo in parte e lo respinge per il resto e questa decisione non contraddice la dichiarazione dei destinatari della decisione ai sensi della Sezione 111 (4), o

(c) respingere il ricorso e chiudere il procedimento di ricorso se il ricorso è irricevibile o è stato presentato fuori termine.

(2) Se l’amministratore fiscale, la cui decisione è impugnata da un ricorso, non è in grado di valutare tutti i dati dichiarati nel ricorso dai risultati dei procedimenti già svolti, deve integrare il procedimento con le azioni necessarie.

(3) Se l’amministratore delle imposte, la cui decisione è contestata da un appello, non decide personalmente sul ricorso, inoltra il ricorso con la parte pertinente del fascicolo e con la sua opinione senza indebito ritardo all’organo di appello.

Procedura dell’organo d’appello
§ 114

(1) L’organo di appello è l’amministratore fiscale più vicino all’amministratore fiscale che ha emesso la decisione impugnata.

(2) L’organo di appello rivede sempre la decisione contestata mediante ricorso nella misura richiesta dal ricorso. Tuttavia, l’organo di appello non è vincolato dalle affermazioni del ricorrente, anche se i fatti non applicati nel ricorso influiscono sulla decisione contro il ricorrente.

(3) Se il riesame rivela inesattezze o illegalità non applicate dal ricorrente, che, tuttavia, possono influire sul dispositivo della decisione sul ricorso, l’organo di appello le esaminerà.

(4) Se il ricorso contro la decisione sull’accertamento fiscale è diretto contro gli aiuti, l’organo d’appello esamina solo il rispetto delle condizioni legali per l’uso di questo metodo di accertamento fiscale, nonché l’adeguatezza degli aiuti utilizzati.

§ 115

(1) Nell’ambito del procedimento di ricorso, l’organo di appello può assumere prove per integrare i documenti per la decisione o per eliminare i vizi del procedimento, oppure ordinare questa aggiunta o rimozione dei vizi all’amministratore fiscale che ha emesso la decisione impugnata, stabilendo tempo.

(2) Se l’organo di appello esegue prove nell’ambito del procedimento di appello, informa il ricorrente dei fatti e delle prove accertati che li dimostrano prima di emettere la decisione sul ricorso e gli consente di commentarli entro un determinato periodo o. L’organo di appello procede in modo analogo se perviene a un parere legale diverso rispetto all’amministratore delle imposte di primo grado, e tale modifica influirebbe sulla decisione a danno del ricorrente.

(3) Il periodo di cui al paragrafo 2 non può essere superiore a 15 giorni e può essere prorogato. Una domanda per il ritorno di questo periodo al suo stato precedente può essere presentata entro e non oltre l’emissione della decisione sul ricorso.

(4) Dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’organo di appello non tiene conto delle proposte per l’assunzione di ulteriori prove.

§ 116

(1) Organo d’appello

a) modificare la decisione impugnata;

b) annullare la decisione impugnata e chiudere il procedimento; o

c) respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

(2) Nella motivazione della decisione in appello, devono essere risolti tutti i motivi per i quali il ricorrente vede l’inesattezza o l’illegittimità della decisione impugnata.

(3) Se l’organo d’appello ritiene che le condizioni per una decisione ai sensi della sezione 113 (1) siano soddisfatte dinanzi all’amministratore fiscale di primo grado, può rinviare il caso per decisione all’amministratore fiscale di primo grado, altrimenti decide sull’appello stesso.

(4) La decisione dell’organo di appello non può essere ulteriormente impugnata.

Parte 3

Rinnovo del procedimento
Procedimenti autorizzativi o ordinanze di riapertura
§ 117

(1) I procedimenti chiusi con una decisione definitiva dell’amministratore fiscale devono essere rinnovati su proposta del destinatario della decisione, o d’ufficio se

a) sono emersi nuovi fatti o prove che, senza la colpa del destinatario della decisione o dell’amministratore delle imposte, non avrebbero potuto essere invocati nel procedimento precedente e avrebbero potuto avere un effetto significativo sul dispositivo del decisione,

b) la decisione è stata presa sulla base di un documento contraffatto o alterato o di un documento contenente false informazioni, false testimonianze di un testimone o false perizie,

(c) la decisione è stata presa nel corso di un reato; o

d) la decisione dipendeva dalla valutazione della questione sollevata ed è stata successivamente decisa diversamente dall’autorità pubblica competente in un modo che incide su tale decisione e sul procedimento dinanzi ad essa.

(2) La procedura di accertamento non può essere rinnovata per motivi per i quali è possibile presentare una dichiarazione aggiuntiva o una fatturazione aggiuntiva.

§ 118

(1) Una richiesta di autorizzazione alla riapertura del procedimento deve essere presentata all’amministratore delle imposte che ha deciso la questione in primo grado.

(2) Una richiesta di autorizzazione alla riapertura del procedimento può essere presentata entro 6 mesi dal giorno in cui il firmatario è venuto a conoscenza dei motivi della riapertura del procedimento.

(3) La richiesta di autorizzazione alla riapertura del procedimento deve indicare le circostanze indicandone la giustificazione e il rispetto del termine per la presentazione di una richiesta di autorizzazione alla riapertura del procedimento.

§ 119

(1) La riapertura del procedimento è consentita o ordinata dall’amministratore delle imposte che ha deciso in merito in ultima istanza e, se non trova un motivo per consentire la riapertura, respinge la proposta.

(2) Nel caso di un permesso o di un ordine per la riapertura di un procedimento in una questione in cui il funzionario del capo dell’organo amministrativo centrale ha deciso in ultima istanza, il funzionario autorizza o ordina la riapertura del procedimento o la proposta è respinta

(3) Nella giustificazione della decisione, l’amministratore fiscale definisce i motivi in ​​base ai quali è consentito o ordinato il rinnovo del procedimento.

(4) Il rinnovo della procedura di scoperta può essere consentito o ordinato se il termine per l’accertamento fiscale non è scaduto. La riapertura del procedimento fiscale può essere autorizzata o ordinata se il termine per il pagamento dell’imposta non è scaduto. In altri casi, la riapertura del procedimento può essere autorizzata o ordinata entro 3 anni dalla data di forza giuridica della decisione che pone fine al procedimento.

(5) Se c’è un cambiamento di giurisdizione locale prima dell’emissione di una decisione che autorizza o ordina la riapertura del procedimento, il procedimento per il rinnovo del permesso sarà condotto dal nuovo amministratore fiscale competente a livello locale. Non si è tenuto conto di un cambiamento di competenza territoriale avvenuto dopo la decisione sul permesso o l’ordine di riapertura del procedimento.

§ 120

Procedimento rinnovato
(1) Il nuovo procedimento in materia deve essere eseguito dall’amministratore delle imposte che ha deciso il caso in primo grado; se ci sono ragioni ai sensi del § 117 par.1 let. c), procede al rinnovato procedimento nei confronti dell’amministratore delle imposte in cui sono sorti tali motivi.

(2) Il procedimento rinnovato deve essere avviato con l’emissione di una decisione sul permesso o l’ordine di rinnovo.

(3) Un permesso o un ordine per la riapertura del procedimento ha un effetto sospensivo sulla decisione originale fino alla notifica della decisione nel caso emesso nel procedimento rinnovato, ad eccezione della garanzia ai sensi delle sezioni 170 e 173.

(4) Una nuova decisione nel caso annulla la decisione originale.

Parte 4

Procedura di revisione
Regolamento di revisione delle decisioni
§ 121

(1) L’amministratore della tassa d’ufficio ordinerà una revisione della decisione se, dopo una valutazione preliminare della questione, si conclude che la decisione è stata emessa in violazione di una norma legale. I vizi procedurali che non si può ragionevolmente ritenere abbiano pregiudicato la conformità giuridica della decisione impugnata vengono ignorati.

(2) Nella misura in cui la decisione emessa durante l’amministrazione fiscale è stata riesaminata dalla magistratura amministrativa, non può essere ordinata alcuna revisione della decisione.

(3) Qualsiasi amministratore fiscale deve presentare un’iniziativa per ordinare una revisione di una decisione con l’amministratore fiscale che ha deciso nel procedimento nell’ultima fase, non appena scopre che le condizioni legali per l’ordine di riesaminare la decisione sono date .

(4) Alle condizioni di cui al paragrafo 3, l’iniziativa di riesaminare la decisione può essere presentata da qualsiasi persona che partecipa all’amministrazione fiscale. Se la persona che ha presentato il reclamo lo richiede, l’amministratore delle imposte lo informa se ha ritenuto giustificato o meno il reclamo.

§ 122

(1) La revisione della decisione è ordinata dall’amministratore delle imposte più vicino all’amministratore delle imposte, che ha deciso la questione in ultima istanza.

(2) Nel caso di un ordine di riesame della decisione dell’organo amministrativo centrale o del capo ufficiale dell’organo amministrativo centrale, il riesame della decisione è ordinato dal capo ufficiale dell’organo amministrativo centrale sulla base di un proposta della commissione da essa nominata.

(3) Può essere ordinato un riesame della decisione se il termine non è scaduto

a) per l’accertamento dell’imposta, se si tratta di una decisione sull’accertamento dell’imposta,

b) per il pagamento dell’imposta, se è una decisione emessa in un procedimento per il pagamento delle imposte

c) 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, se del caso

1. una decisione diversa da quella di cui alla lettera a) ob),

2. un regolamento per l’eventuale annullamento di una decisione di accertamento dell’imposta, entrata in vigore dopo la scadenza del termine di accertamento,

3. un regolamento per l’eventuale annullamento di un provvedimento emesso in sede di pagamento delle imposte, entrato in vigore dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.

(4) Se si è verificato un cambiamento nella giurisdizione locale dall’entrata in vigore della decisione in esame, la successiva procedura di revisione deve essere eseguita dal nuovo amministratore fiscale competente a livello locale. Non si tiene conto del cambiamento di giurisdizione territoriale avvenuto dopo l’adozione della decisione sull’ordinanza di riesame.

§ 123

Procedura della procedura di revisione
(1) La procedura di revisione deve essere eseguita dall’amministratore delle imposte che ha deciso in merito in ultima istanza.

(2) Il procedimento viene avviato emettendo una decisione sull’ordine di revisione della decisione.

(3) Durante il procedimento, l’amministratore fiscale è vincolato dai motivi per i quali è stato ordinato e dal parere legale espresso nella decisione sull’ordine di revisione della decisione; nella stessa misura, può integrare ed eliminare i suoi difetti.

(4) L’ ordine di revisione di una decisione ha un effetto sospensivo sulla decisione in esame e sulle decisioni successive fino alla notifica della decisione nel caso emesso nel procedimento di revisione, ad eccezione della garanzia ai sensi delle sezioni da 167 a 169, Le sezioni 170 e 173 che sono accessori dell’imposta non sorgono.

(5) Se, dopo l’inizio del procedimento di revisione, l’amministratore fiscale rileva che le condizioni ai sensi della Sezione 121 (1) sono state soddisfatte, emette una decisione che revoca o modifica la decisione originale. In caso contrario, interrompe la procedura di revisione.

Parte 5

Rapporto con la giustizia amministrativa
§ 124

(1) Se il firmatario del tribunale amministrativo richiede l’annullamento di una decisione emessa dall’amministratore fiscale, l’amministratore fiscale può soddisfarlo modificando o revocando questa decisione nel procedimento di revisione.

(2) La procedura di revisione finalizzata alla soddisfazione del firmatario nella magistratura amministrativa deve essere eseguita dall’amministratore delle imposte che ha deciso sulla questione in ultima istanza; le disposizioni del regolamento che rivede la decisione non si applicano.

(3) L’amministratore fiscale non terrà conto di nuovi fatti e proposte di nuove prove, che il firmatario non ha dichiarato nella sua azione, nella procedura di revisione volta a soddisfare il firmatario nella magistratura amministrativa.

(4) Nell’ambito di una procedura di riesame volta alla soddisfazione del firmatario nella magistratura amministrativa, non è possibile modificare la decisione a scapito del firmatario.

(5) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione emessa nel quadro di una procedura di riesame volta a soddisfare il firmatario nella magistratura amministrativa.

§ 124a

Se in un reclamo in cassazione dinanzi al tribunale amministrativo viene annullata la decisione finale del tribunale regionale, in base alla quale l’amministratore delle imposte ha emesso una nuova decisione in materia secondo il parere legale del tribunale regionale, tale decisione diventa inefficace su dalla data di entrata in vigore della nuova sentenza del tribunale regionale., che rigetta il ricorso o in cui si ha una variazione del parere legale rispetto alla decisione finale annullata del tribunale regionale.

PARTE TERZA

PARTE SPECIALE SULL’AMMINISTRAZIONE FISCALE
TITOLO I

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
§ 125

Origine dell’obbligo di registrazione
L’obbligo di registrazione nasce per un soggetto fiscale che è obbligato a presentare una domanda di registrazione per un’imposta individuale.

§ 126

Domanda di registrazione
Nella domanda di registrazione, il soggetto fiscale è tenuto a indicare i dati prescritti necessari per l’amministrazione delle imposte.

§ 127

Obbligo di notifica dei soggetti fiscali registrati
(1) In caso di modifica dei dati che il soggetto fiscale è tenuto a fornire in fase di registrazione, è tenuto a notificare tale modifica all’amministratore fiscale entro 15 giorni dal giorno in cui si è verificata, oa richiedere la cancellazione della registrazione, se ci sono ragioni per farlo.

(2) L’ obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 1 può essere adempiuto solo mediante notifica di una modifica dei dati di registrazione.

(3) Il soggetto fiscale registrato è obbligato a presentare all’amministratore fiscale

a) entro 15 giorni dalla data in cui tale documento è stato emesso il documento pertinente comprovante la sua revoca, o un altro documento in base al quale una decisione sulla scadenza del permesso o dell’autorizzazione sulla base della quale è stato registrato il è stato consegnato o confermato

(b) una decisione di un’autorità pubblica di revocarla, o una decisione sulla scadenza di un permesso o di un’autorizzazione sulla base della quale il soggetto passivo è stato registrato, entro 15 giorni dalla data in cui la decisione gli è stata consegnata ; tale procedura non si applica se il soggetto passivo ha informato di tali fatti l’amministratore delle imposte ai sensi della lettera a),

c) un contratto per l’acquisto di un impianto commerciale o parte di esso, 15 giorni dopo la sua conclusione.

(4) L’ obbligo di notifica ai sensi dei paragrafi 1 e 3 non si applica ai dati la cui modifica l’amministratore fiscale può scoprire in modo automatizzato dai registri o dai registri ai quali ha stabilito l’accesso automatizzato; la portata di questi dati è pubblicata dall’amministratore fiscale secondo le modalità di cui alla sezione 56 capoverso 2.

§ 128

Procedura per rimuovere i dubbi sui dati di registrazione
(1) L’amministratore fiscale esamina i dati forniti dal soggetto fiscale nella domanda di registrazione o nella notifica di modifica dei dati di registrazione e in caso di dubbi sulla loro correttezza o completezza invita il soggetto fiscale a spiegare, documentare o integrare o modificare i dati in cui il soggetto passivo è obbligato a farlo.

(2) Se il soggetto fiscale ottempera alla richiesta entro il termine stabilito, la domanda di registrazione o la notifica di modifica dei dati di registrazione sarà trattata come se fosse stata presentata senza difetti il ​​giorno del deposito originale. Se la richiesta è soddisfatta solo dopo la scadenza del termine, la domanda di registrazione o la notifica della modifica dei dati di registrazione si considera presentata in tale data.

§ 129

Decisione nella procedura di registrazione
(1) L’amministratore delle imposte decide in merito alla registrazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di eliminazione dei suoi difetti; in casi particolarmente complessi, tale periodo può essere prorogato dall’amministratore fiscale superiore immediato.

(2) Se l’amministratore fiscale decide in piena conformità con la domanda di registrazione o con la notifica della modifica dei dati di registrazione, la decisione non è giustificata.

(3) A seconda della natura della questione, l’amministratore fiscale decide d’ufficio sulla registrazione o sulla cancellazione della registrazione, se ciò è giustificato e se il soggetto fiscale

a) non presenta domanda di registrazione,

(b) omette di notificare una modifica nei dettagli di registrazione; o

(c) non ottempera alla richiesta di eliminare qualsiasi dubbio nei dati di registrazione.

(4) L’amministratore fiscale modifica i dati di registrazione sulla base di una notifica della modifica dei dati di registrazione o sulla base dei propri risultati solo sotto forma di record ufficiale.

§ 130

Numero di identificazione fiscale
(1) L’ amministratore fiscale deve assegnare un numero di identificazione fiscale a un’entità fiscale che non è ancora registrata per alcuna imposta. Il numero di identificazione fiscale contiene il codice “CZ” e la parte principale, che consiste in un identificativo generale o l’identificativo dell’amministratore fiscale.

(2) Il soggetto fiscale è tenuto a dichiarare il numero di identificazione fiscale in tutti i casi riguardanti l’imposta per la quale è stato registrato con tale numero di identificazione fiscale, in contatto con l’amministratore delle imposte e ulteriormente nei casi previsti dalla legge.

(3) L’identificativo generale di una persona fisica è il numero di nascita, o un altro identificatore generale, se così previsto dalla legge, e per una persona giuridica, il numero di identificazione.

(4) L’amministratore fiscale deve assegnare un proprio identificativo al soggetto fiscale con decisione nel caso in cui

a) un identificatore comune non è assegnato al soggetto passivo; o

(b) un’entità fiscale che è una persona fisica e che non è stata ancora assegnata deve chiedere la sua assegnazione; l’autoidentificativo così assegnato costituisce la parte fondamentale del numero di identificazione fiscale.

§ 131

Modifica della giurisdizione locale dei soggetti fiscali registrati
(1) Se c’è un cambiamento nelle condizioni per determinare la giurisdizione locale dell’amministratore fiscale, l’attuale amministratore fiscale competente determinerà con una decisione la data in cui la giurisdizione locale passa al nuovo amministratore fiscale; questa decisione non è impugnabile.

(2) Se le circostanze in cui è stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 1 si verificano entro il giorno in cui la giurisdizione locale passa al nuovo amministratore fiscale, l’amministratore fiscale che ha emesso la decisione decide in merito alla sua revoca o modifica.

TITOLO II

PROCEDURA DI VALUTAZIONE VINCOLANTE
Valutazione vincolante
§ 132

(1) Su sua richiesta, l’amministratore fiscale emetterà una decisione su una valutazione vincolante delle conseguenze fiscali che risulteranno per lui da fatti fiscali decisivi che si sono già verificati o sono previsti, nei casi in cui la legge lo prevede.

(2) La dichiarazione della decisione sulla valutazione vincolante deve contenere, oltre ai requisiti di cui alla Sezione 102 paragrafo 1, il tempo e l’ambito materiale della forza vincolante della decisione emessa.

(3) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione su una valutazione vincolante.

§ 133

(1) La decisione sull’accertamento vincolante è efficace nel determinare l’imposta nei confronti dell’amministratore fiscale, che decide sulla responsabilità fiscale dell’entità fiscale su richiesta della quale è stata emessa la decisione sull’accertamento vincolante, se al momento della decisione sull’assoggettamento fiscale il la situazione attuale è identica sulla base della quale è stata emessa la decisione sulla valutazione vincolante.

(2) Una decisione su una valutazione vincolante diventa inefficace se c’è stata una modifica nella normativa legale sulla base della quale è stata emessa la decisione su una valutazione vincolante.

(3) La decisione sull’accertamento vincolante non è efficace per la valutazione delle conseguenze fiscali derivanti da fatti decisivi verificatisi nel periodo d’imposta, che ha avuto inizio dopo 3 anni dalla data in cui questa decisione è entrata in vigore, a meno che l’amministratore fiscale non stabilisca un periodo più breve.

(4) Nel caso di un’imposta una tantum, valutata in relazione a un fatto individuale, la decisione sull’accertamento vincolante non è efficace per valutare le conseguenze fiscali derivanti da fatti decisivi verificatisi dopo 3 anni dalla fine del anno civile in cui questa decisione ha avuto effetto, a meno che l’amministratore fiscale non stabilisca un periodo più breve.

(5) Se durante la valutazione dell’imposta viene dimostrato che le condizioni in base alle quali è stata emessa la decisione sull’accertamento vincolante non sono soddisfatte, tale decisione non può essere utilizzata in questo procedimento fiscale.

TITOLO III

PROCEDIMENTI FISCALI
§ 134

(1) Il procedimento fiscale deve essere condotto allo scopo di determinare e determinare correttamente l’imposta e garantirne il pagamento e si concluderà con l’adempimento o altra risoluzione dell’obbligo fiscale relativo a tale imposta.

(2) Ai fini della definizione dell’oggetto del procedimento fiscale, l’imposta deve essere valutata o per il periodo d’imposta o in relazione a un fatto individuale.

(3) I procedimenti fiscali consistono, a seconda delle circostanze, in procedimenti parziali in cui vengono emesse decisioni individuali. Ai fini della presente legge, per procedimento parziale si intende un procedimento

(a) trovare

1. accertamento, in cui viene valutata l’imposta,

2. accertamento aggiuntivo, in cui ha luogo l’accertamento aggiuntivo dell’imposta,

b) in caso di pagamento delle tasse

1. sulla dilazione dell’imposta e sulla ripartizione del suo pagamento in rate,

2. sulla garanzia della tassa,

3. esecuzione,

c) sui rimedi straordinari e sui rimedi di vigilanza contro decisioni individuali emesse nell’ambito di procedimenti tributari.

(4) Parte del procedimento parziale ai sensi del paragrafo 3 è un possibile procedimento su un appello appropriato contro una decisione emessa in questo procedimento.

TITOLO IV

PROCEDURA DI RICERCA
Parte 1

Procedura di valutazione
Dichiarazione dei redditi corretta
§ 135

(1) Una richiesta fiscale adeguata deve essere presentata da qualsiasi entità fiscale richiesta dalla legge o da un’entità fiscale invitata a farlo dall’amministratore fiscale.

(2) Il soggetto fiscale ha l’obbligo di quantificare l’imposta e di indicare i dati prescritti, nonché le altre circostanze determinanti per la valutazione dell’imposta, in una dichiarazione fiscale adeguata.

(3) L’imposta è dovuta l’ultimo giorno del periodo stabilito per la presentazione di una dichiarazione dei redditi corretta.

§ 136

(1) La dichiarazione dei redditi per le imposte valutate per un periodo d’imposta, che ammonta ad almeno 12 mesi, deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla fine del periodo d’imposta.

(2) Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del paragrafo 1 è esteso a

a) 4 mesi dopo la fine del periodo fiscale, se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro e non oltre 3 mesi dalla fine del periodo fiscale e successivamente la dichiarazione dei redditi è stata presentata elettronicamente, o

(b) 6 mesi dopo la fine del periodo d’imposta, se

1. l’ ente fiscale ha l’obbligo legale di far verificare il proprio bilancio da un revisore dei conti, o

2. la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro e non oltre 3 mesi dalla fine del periodo d’imposta e successivamente la dichiarazione dei redditi è stata presentata da un consulente.

(3) La dichiarazione dei redditi per le imposte valutate per un periodo d’imposta, che ammonta a 12 mesi, deve essere presentata entro e non oltre la fine del primo mese entro il quale inizia il periodo d’imposta.

(4) Se il periodo fiscale è inferiore a 1 anno, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo fiscale. Questo periodo non può essere prolungato.

(5) Se il soggetto fiscale non ha sostenuto una responsabilità fiscale per l’imposta per la quale è registrato nel periodo d’imposta, dovrà notificarlo all’amministratore delle imposte entro il periodo per la presentazione di una dichiarazione dei redditi o di una dichiarazione.

(6) Se un soggetto fiscale richiede una proroga del periodo per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 36 e allo stesso tempo intende utilizzare l’estensione di tale periodo ai sensi del a), oppure secondo il comma 2 lett. b) punto 2, la domanda deve dichiarare tale fatto, altrimenti la durata del periodo di cui al paragrafo 1 deve essere presa in considerazione nel valutare la richiesta di proroga. Per tale proroga, il diritto di prorogare il termine ai sensi del La sezione 36 scade.

§ 137

(1) La relazione deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del mese in cui il contribuente ha assunto l’obbligo oggetto della relazione. Se la denuncia è accompagnata dall’obbligo di pagamento dell’imposta, l’imposta è dovuta l’ultimo giorno del termine fissato per la presentazione della denuncia.

(2) La dichiarazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla fine dell’anno civile. Se la fatturazione è accompagnata anche dall’obbligo di pagamento dell’imposta, l’imposta è dovuta l’ultimo giorno del termine fissato per la presentazione della fatturazione.

(3) Il termine per la presentazione di una relazione o di una dichiarazione non può essere prorogato.

§ 138

Dichiarazione dei redditi correttiva e fatturazione correttiva
(1) Prima della scadenza del termine per la presentazione di una dichiarazione o dichiarazione dei redditi, l’ente fiscale può sostituire la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione che ha già presentato con una dichiarazione dei redditi o una dichiarazione correttiva correttiva.

(2) La procedura deve essere seguita in conformità con la presente dichiarazione dei redditi correttiva o dichiarazione correttiva e la dichiarazione o dichiarazione dei redditi precedente non deve essere presa in considerazione. In questo modo è anche possibile sostituire dichiarazioni fiscali aggiuntive o dichiarazioni aggiuntive o dichiarazioni correttive o dichiarazioni correttive già presentate.

(3) Una dichiarazione dei redditi presentata dopo la scadenza del periodo di tre mesi ai sensi della Sezione 136 (1) può essere sostituita da una dichiarazione dei redditi correttiva solo se vengono presentate entrambe queste dichiarazioni dei redditi

a) per via elettronica entro il periodo esteso ai sensi del § 136 paragrafo 2 lett. e),

b) da un consulente entro il periodo prolungato ai sensi del § 136 paragrafo 2 lett. (b) punto 2, o

c) entro un periodo prorogato solo ai sensi della Sezione 36.

Accertamento fiscale
§ 139

(1) L’ imposta può essere valutata sulla base di una dichiarazione dei redditi o di una dichiarazione, oppure d’ufficio.

(2) In base ai risultati della procedura di accertamento, l’amministratore fiscale valuta l’imposta, che deve prescrivere nel registro fiscale; accertamento dell’imposta significa anche determinazione dell’imposta al contribuente per il pagamento diretto.

(3) Se l’imposta accertata dall’amministratore delle imposte è superiore all’imposta richiesta dal soggetto fiscale, la differenza è pagabile entro il periodo di sostituzione entro 15 giorni dalla data di forza giuridica dell’accertamento del pagamento. Anche l’imposta valutata d’ufficio è dovuta entro lo stesso periodo di sostituzione.

§ 140

(1) Se l’imposta accertata non si discosta dall’imposta richiesta dal soggetto fiscale, l’amministratore fiscale non è tenuto a notificare al soggetto fiscale il risultato dell’accertamento mediante un ordine di pagamento; ciò non si applica se è stata avviata una procedura per rimuovere dubbi o è stata avviata una verifica fiscale. L’amministratore fiscale inserisce l’ordine di pagamento nel fascicolo.

(2) L’ ultimo giorno del termine per la presentazione di una dichiarazione o dichiarazione dei redditi sarà considerato il giorno di consegna dell’ordine di pagamento al soggetto fiscale e, se la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione è stata presentata in ritardo, il giorno in cui l’amministratore fiscale si è verificato.

(3) Il soggetto fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore fiscale una copia dell’ordine di pagamento, che l’amministratore fiscale deve inviare al soggetto fiscale entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la sua richiesta; se la domanda è presentata prima del momento dell’emissione dell’ordine di pagamento, tale termine decorre dalla data di emissione.

(4) Se l’imposta accertata non si discosta dall’imposta richiesta dal soggetto fiscale, non è possibile presentare ricorso contro l’accertamento di pagamento che istituisce tale imposta; ciò non si applica se l’ordine di pagamento è stato emesso sulla base di una decisione di valutazione vincolante.

Parte 2

Procedura di valutazione aggiuntiva
§ 141

Dichiarazione dei redditi aggiuntiva e fatturazione aggiuntiva
(1) Se un’entità fiscale ritiene che l’imposta debba essere superiore all’ultima imposta nota, è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o una dichiarazione aggiuntiva entro la fine del mese successivo a quello in cui ha scoperto e pagare la diversa importo entro lo stesso periodo. Tale obbligo persiste quando scade il periodo di accertamento fiscale. L’ultima imposta nota è l’imposta risultante, come è stato finora stabilito legalmente dall’amministratore delle imposte nel corso del procedimento fiscale su tale imposta.

(2) Un’entità fiscale ha il diritto di presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o una dichiarazione aggiuntiva per un’imposta inferiore all’ultima imposta nota entro il periodo ai sensi del paragrafo 1, se l’imposta è stata validamente determinata nell’importo errato; questa dichiarazione dei redditi aggiuntiva o dichiarazione aggiuntiva non può opporsi a vizi nella procedura dell’amministratore fiscale.

(3) Una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o una dichiarazione aggiuntiva per un’imposta inferiore all’ultima imposta nota non è ammissibile se una delle decisioni risultanti dall’ultima imposta nota è stata presa in base agli aiuti o emessa sulla base di un accordo fiscale.

(4) Il soggetto fiscale ha il diritto di presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o una dichiarazione integrativa entro i termini di cui al paragrafo 1, che non modifica l’ultima imposta nota, ma solo i dati precedentemente rivendicati dal soggetto fiscale.

(5) Nella dichiarazione dei redditi aggiuntiva o nella dichiarazione aggiuntiva, il soggetto fiscale deve indicare la differenza rispetto all’ultima imposta nota e la data della sua determinazione; in caso di dichiarazione dei redditi aggiuntiva o di dichiarazione integrativa ai sensi dei commi 2 e 4, dovrà altresì motivare la sua presentazione.

(6) Il periodo di cui al paragrafo 1, prima frase, non decorre per il periodo in cui non è consentito presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o una dichiarazione aggiuntiva.

(7) L’imposta ulteriormente richiesta dal soggetto d’imposta è pagabile entro la data di scadenza sostitutiva, che è la stessa del periodo di cui al paragrafo 1, prima frase.

§ 142

Rapporto successivo
(1) Fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione o fino a quando l’amministratore fiscale non determina validamente l’imposta per il contribuente per il pagamento diretto per determinati periodi, il contribuente è tenuto a presentare una successiva relazione alla relazione già presentata se lo scopre quello in tale relazione, il contribuente dovrà indicare le modifiche e le differenze rispetto alla relazione già presentata e indicare la data di scadenza originaria degli importi corretti.

(2) Se ci sono motivi per la presentazione di una relazione successiva, il contribuente è obbligato a presentare questa relazione successiva entro i termini ai sensi del § 141 par.

(3) Se la relazione successiva presentata risulta in una riduzione dell’imposta pagata, l’amministratore fiscale conferma tale riduzione con una decisione e allo stesso tempo la prescrive nel registro fiscale.

Accertamento fiscale aggiuntivo
§ 143

(1) L’imposta può essere calcolata sulla base di una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o di una dichiarazione aggiuntiva, oppure d’ufficio. La forza giuridica delle precedenti decisioni in materia di accertamento fiscale non costituisce un ostacolo alla sua valutazione.

(2) In base ai risultati della procedura di valutazione aggiuntiva, l’amministratore fiscale valuta l’imposta nell’ammontare della differenza tra l’ultima imposta nota e l’importo recentemente determinato e allo stesso tempo prescrive questa differenza aggiuntiva nell’imposta nel documentazione fiscale; valutazione aggiuntiva dell’imposta significa anche determinazione aggiuntiva dell’imposta al contribuente per il pagamento diretto.

(3) La valutazione dell’imposta d’ufficio può avvenire solo

a) sulla base del risultato di una verifica fiscale, o

b) nel caso in cui il soggetto passivo non ottemperi alla richiesta di dichiarazione dei redditi aggiuntiva.

(4) Se nella procedura di accertamento aggiuntivo si riscontrano solo differenze nei dati individuali sulla base dei quali è stata validamente determinata l’ultima imposta nota e l’ultima imposta nota non viene modificata, l’amministratore fiscale deve dichiarare nella dichiarazione valutazione di pagamento che l’imposta non devia; § 144 si applica mutatis mutandis.

(5) Se l’imposta aggiuntiva è superiore all’imposta successivamente rivendicata dal soggetto fiscale, la differenza è pagabile entro il periodo di sostituzione entro 15 giorni dalla data di forza giuridica dell’accertamento del pagamento aggiuntivo. Anche l’imposta accertata d’ufficio è dovuta entro lo stesso periodo di sostituzione.

§ 144

(1) Se l’imposta accertata non si discosta dall’imposta successivamente richiesta dal soggetto fiscale, l’amministratore fiscale non è tenuto a notificare al soggetto fiscale il risultato della valutazione aggiuntiva mediante un ordine di pagamento aggiuntivo; ciò non si applica se è stata avviata una procedura per rimuovere dubbi o è stata avviata una verifica fiscale. L’ordine di pagamento aggiuntivo deve essere inserito nel fascicolo dall’amministratore delle imposte.

(2) L’ ultimo giorno del termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o di una dichiarazione aggiuntiva sarà considerato il giorno della consegna dell’accertamento del pagamento aggiuntivo al soggetto fiscale e, se la dichiarazione dei redditi aggiuntiva o la dichiarazione aggiuntiva è stata presentata in ritardo, il giorno quando si è verificato l’amministratore delle imposte.

(3) Il soggetto fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore fiscale una copia dell’ordine di pagamento aggiuntivo, che l’amministratore fiscale deve inviare al soggetto fiscale entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la sua richiesta; se la domanda è presentata prima del momento dell’emissione dell’ordine di pagamento aggiuntivo, tale periodo decorre dalla data di emissione.

(4) Se l’imposta aggiuntiva non si discosta dall’imposta successivamente richiesta dal soggetto fiscale, non è possibile presentare ricorso contro l’accertamento del pagamento aggiuntivo per il quale tale imposta è determinata; ciò non si applica se l’ordine di pagamento aggiuntivo è stato emesso sulla base di una decisione di valutazione vincolante.

Parte 3

Disposizioni comuni per i procedimenti di scoperta
§ 145

Chiama per una dichiarazione dei redditi
(1) Se un reclamo fiscale regolare non è stato presentato, l’amministratore fiscale invita il soggetto fiscale a presentarlo e stabilisce un periodo di sostituzione. Se il soggetto fiscale non ottempera a questa richiesta entro il termine stabilito, l’amministratore fiscale può valutare l’imposta in base agli aiuti o presumere che il soggetto fiscale abbia richiesto un’imposta di CZK 0 in una dichiarazione dei redditi corretta.

(2) Se si può ragionevolmente presumere che l’imposta sarà valutata, l’amministratore fiscale può invitare il soggetto fiscale a presentare una richiesta fiscale aggiuntiva e impostare un periodo sostitutivo. Se il soggetto fiscale non ottempera a tale richiesta entro il termine stabilito, l’amministratore fiscale può valutare l’imposta in base agli aiuti.

(3) L’invito a presentare una dichiarazione dei redditi non avvia d’ufficio una procedura di accertamento o di accertamento aggiuntivo.

(4) Se il soggetto fiscale non ottempera alla citazione a presentare un credito fiscale e non la deposita entro il termine specificato nella citazione con cui viene avviato il procedimento di accertamento o di accertamento aggiuntivo, il procedimento di accertamento o di accertamento aggiuntivo deve essere avviato su la scadenza di questo periodo.

§ 145a

Dichiarazione dei redditi presentata all’inizio del procedimento
(1) La presentazione di un credito fiscale durante il procedimento di accertamento o di accertamento aggiuntivo non è ammissibile e non avvia ulteriori procedimenti. Le informazioni fornite nella dichiarazione dei redditi così presentata devono essere utilizzate per la determinazione dell’imposta, se lo stato del procedimento lo consente.

(2) Il paragrafo 1 si applica anche alla presentazione di un credito fiscale nel corso di un procedimento su un ricorso straordinario o un rimedio di vigilanza contro una decisione sull’accertamento dell’imposta.

(3) Un credito fiscale per l’imposta, la cui determinazione è oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale di giustizia amministrativa, non è ammissibile e non avvia ulteriori procedimenti. Se tale credito fiscale è stato presentato prima dell’inizio del procedimento dinanzi al tribunale della magistratura amministrativa, il procedimento di accertamento aggiuntivo avviato dalla presentazione di tale credito fiscale non può essere proseguito.

§ 146

Arrotondamento
(1) L’imposta è arrotondata per eccesso a corone intere.

(2) L’anticipo fiscale è arrotondato per eccesso a cento corone intere.

(3) Il calcolo sulla base dell’aliquota fiscale, dei coefficienti, degli indicatori e del risultato della conversione valutaria deve essere eseguito con due cifre decimali valide. Non è consentito l’arrotondamento graduale in due o più fasi.

(4) Per il calcolo degli interessi dovuti in 1 giorno, utilizzando il tasso repo della Banca nazionale ceca, si considerano 365 giorni all’anno.

§ 147

Decisione sull’accertamento fiscale
(1) L’amministratore fiscale nella procedura di scoperta determinerà l’imposta per il soggetto fiscale con una decisione sulla determinazione dell’imposta, che sarà indicata come

a) l’ ordine di pagamento, se si tratta di un accertamento fiscale,

(b) un ordine di pagamento supplementare in caso di accertamento fiscale, o

c) un elenco regolamentare collettivo, se così previsto da altra legge.

(2) La decisione sull’accertamento dell’imposta non è giustificata; questo non si applica se

a) l’imposta determinata si discosta dall’imposta richiesta dal soggetto passivo; o

b) viene stabilita un’imposta d’ufficio.

(3) Se l’imposta è determinata esclusivamente sulla base del risultato della verifica fiscale, o del risultato della procedura di rimozione dei dubbi, della relazione sulla verifica fiscale o del protocollo sulla discussione del risultato della procedura di rimozione i dubbi devono essere considerati una giustificazione.

§ 148

Termine per l’accertamento fiscale
(1) L’imposta non può essere determinata dopo la scadenza del periodo di accertamento fiscale, che è di 3 anni. Il termine per la determinazione dell’imposta decorre dal giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi regolare o in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza che sia contemporaneamente tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata.

(2) Il termine per l’accertamento fiscale è prorogato di 1 anno, se negli ultimi 12 mesi prima della scadenza dell’attuale termine per l’accertamento fiscale si è verificato

a) presentazione di una dichiarazione dei redditi aggiuntiva o notifica di un invito a presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva, se tale richiesta ha comportato una valutazione aggiuntiva dell’imposta,

b) notifica della decisione sull’accertamento fiscale,

c) avvio di procedimenti su un rimedio straordinario o un rimedio di vigilanza,

d) notifica della decisione sul ricorso o dell’autorità di controllo; o

e) notifica di una decisione che dichiara nulla una decisione fiscale.

(3) Se una verifica fiscale, una dichiarazione dei redditi corretta o una richiesta di una dichiarazione dei redditi corretta è stata avviata prima della scadenza del periodo di accertamento fiscale, il periodo di accertamento fiscale decorre dal giorno in cui è stato eseguito questo atto.

(4) Il termine per l’accertamento fiscale non decorre per il periodo

a) procedimenti che, in relazione alla determinazione dell’imposta, sono condotti davanti a un tribunale della magistratura amministrativa e davanti alla Corte costituzionale,

b) procedimenti su una questione per la quale è competente il tribunale e che è necessaria per la corretta valutazione dell’imposta,

c) azione penale per un reato fiscale relativo a tale imposta,

d) dall’assenza del periodo di ricorso contro la decisione sull’accertamento dell’imposta fino alla notifica della decisione sul suo ritorno allo Stato precedente,

e) dalla scadenza invano del periodo di conservazione fino alla data di consegna della decisione che dichiara inefficace il servizio da notificare nella procedura di scoperta, o

f) dalla data di invio della richiesta di cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale fino alla data di ricezione della risposta a tale richiesta o fino alla data di spedizione dell’avviso di cessazione della cooperazione internazionale in materia di amministrazione fiscale .

(5) Il periodo per la determinazione dell’imposta termina entro e non oltre 10 anni dal suo inizio ai sensi del paragrafo 1.

(6) A seguito di una condotta che è stata oggetto di una decisione finale del tribunale sulla commissione di un reato fiscale, l’imposta può essere determinata fino alla fine del secondo anno successivo a quello in cui la decisione del tribunale è entrata in vigore, indipendentemente se il periodo di accertamento fiscale è scaduto.

(7) Se un’entità fiscale presenta un reclamo fiscale e allo stesso tempo paga l’imposta richiesta, compresi i suoi accessori, se ciò è necessario per la cessazione della criminalità di un reato fiscale a causa di un rimorso effettivo, l’imposta può essere determinata indipendentemente se il termine per l’accertamento fiscale è scaduto.

TITOLO V

PAGAMENTO DELLE TASSE
Parte 1

Disposizioni generali sul pagamento delle tasse
Documenti fiscali
§ 149

(1) L’amministratore delle imposte deve tenere registri delle imposte, dove registra la determinazione dell’imposta, l’origine, l’adempimento o altra risoluzione degli obblighi fiscali e i pagamenti in eccesso, gli arretrati e gli eventuali trasferimenti risultanti. Questi dati vengono registrati nei conti fiscali personali.

(2) Il conto fiscale personale è tenuto per i singoli soggetti fiscali separatamente per ciascun tipo di imposta. Per quanto riguarda la chiarezza dei registri fiscali, un determinato tipo di imposta può essere suddiviso in più parti, per le quali vengono tenuti conti fiscali personali separati.

(3) Il Ministero delle finanze pubblicherà una panoramica dei tipi di tasse e delle loro parti, per le quali l’amministratore fiscale tiene conti fiscali personali, nel Bollettino finanziario e in modo tale da consentire l’accesso remoto. Altri amministratori fiscali pubblicano questi dati secondo le modalità previste dalla Sezione 56 (2).

(4) I dati sui conti fiscali personali devono essere registrati in modo dimostrabile sulla base di documenti che registrano tutte le modifiche apportate ai conti fiscali personali e che sono confermati da un funzionario. Questi documenti sono

a) documenti normativi,

b) documenti di ammortamento,

c) documenti di pagamento,

d) documenti correttivi.

(5) La correttezza dei registri dei conti fiscali personali deve essere approvata mensilmente dall’amministratore fiscale in conformità con i documenti ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento o altri documenti sul pagamento.

(6) La chiusura annuale delle scritture segue la chiusura dell’ultimo mese dell’anno civile e gli importi risultanti devono essere trasferiti come saldi di apertura sui conti fiscali personali nell’anno civile successivo.

§ 150

(1) Sul lato addebito dei conti fiscali personali, devono essere registrati i regolamenti e le cancellazioni delle imposte, comprese le loro eventuali correzioni, nonché le cancellazioni degli arretrati.

(2) I pagamenti e i rimborsi sono registrati sul lato del credito dei conti fiscali personali. La base per la registrazione sono i documenti di prestatori di servizi di pagamento, operatori di servizi postali o altri documenti sul pagamento. I rimborsi possono essere effettuati solo sulla base dei documenti di pagamento emessi.

(3) Gli arretrati irrecuperabili devono essere registrati in una sezione separata per la registrazione degli arretrati irrecuperabili del conto fiscale personale.

(4) Gli importi per garantire il pagamento di imposte non pagate o ancora indeterminate devono essere accettati e registrati nel conto di deposito personale del soggetto fiscale. A partire dalla data di efficacia dell’ordine di copertura, l’importo garantito dell’importo necessario per pagare l’imposta garantita dal conto di deposito personale sarà trasferito al conto fiscale personale pertinente del soggetto fiscale.

(5) Gli importi recuperati con metodi individuali di recupero devono essere ricevuti e registrati nel conto di deposito personale del soggetto fiscale. Gli importi recuperati saranno trasferiti dall’amministratore fiscale sul conto fiscale personale del soggetto fiscale con la data di pagamento registrata nel conto deposito personale. Se l’importo nel conto deposito personale è oggetto di una procedura di calendario, gli importi determinati vengono trasferiti in base alla decisione finale dell’amministratore delle imposte sull’orario o sulla base di una delibera finale del tribunale sul risultato della procedura di calendario.

(6) L’importo versato volontariamente dal soggetto fiscale in relazione alla comunicazione ai sensi della Sezione 153, Paragrafo 3 deve essere ricevuto e registrato nel conto deposito personale del soggetto fiscale. L’importo così ottenuto sarà trasferito dall’amministratore fiscale sul conto fiscale personale con la data di pagamento registrata nel conto deposito personale. Se gli arretrati sono registrati in più di un conto fiscale personale, tale importo sarà trasferito al pagamento degli arretrati gradualmente in base ai singoli gruppi di cui alla Sezione 152 (1), indipendentemente dal conto fiscale personale in cui si trovano.

§ 151

(1) Su richiesta del soggetto fiscale, l’amministratore fiscale rilascia una conferma dello stato del suo conto fiscale personale dai dati dei registri fiscali. Le disposizioni della Sezione 102 (1) e della Sezione 104 (1) si applicano mutatis mutandis all’emissione dei certificati.

(2) La conferma del saldo del conto fiscale personale deve mostrare la data di scadenza originale, o una data di scadenza alternativa, delle singole imposte.

§ 152

Ordine di pagamento delle tasse
(1) Il pagamento dell’imposta deve essere utilizzato nel conto fiscale personale per il pagamento dei crediti d’imposta esigibili gradualmente secondo i seguenti gruppi:

a) arretrati fiscali e imposte dovute,

b) arretrati su accessori fiscali,

c) arretrati fiscali recuperati,

d) recuperati arretrati su accessori fiscali.

(2) Il pagamento dell’imposta recuperata con metodi di recupero individuali ai sensi della Sezione 175 deve essere utilizzato per il pagamento degli arretrati registrati con l’amministratore fiscale dato gradualmente secondo i seguenti gruppi:

a) arretrati di imposta recuperati con il metodo di recupero dato,

b) arretrati di imposte accessorie riscosse con tale metodo di recupero.

(3) Il pagamento dell’imposta pagata come credito per la proprietà deve essere utilizzato nel conto delle imposte personali per il pagamento dei crediti d’imposta pagabili gradualmente secondo i seguenti gruppi:

a) arretrati fiscali e imposte dovute da obblighi fiscali sorti tra la data di efficacia della decisione di fallimento,

(b) arretrati di accessori fiscali accessori sostenuti tra la data di entrata in vigore della decisione di insolvenza.

(4) Nei singoli gruppi ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, il pagamento dell’imposta deve essere applicato in primo luogo ai crediti tributari dovuti con una data di scadenza anticipata.

§ 153

Saldo non pagato
(1) Gli arretrati sono l’importo dell’imposta non pagata e il giorno in cui è dovuta tale imposta è già scaduto; Gli arretrati sono anche accessori fiscali non pagati per i quali la data di scadenza è già trascorsa, o l’importo non pagato dell’imposta garantita.

(2) Gli arretrati devono essere pagati dal soggetto fiscale come suo debito fiscale; tale debito corrisponde al credito d’imposta spettante a carico del relativo bilancio pubblico.

(3) L’amministratore fiscale può notificare all’entità fiscale in modo appropriato l’importo dei suoi arretrati e attirare la sua attenzione sulle conseguenze associate al loro mancato pagamento. L’amministratore delle imposte lo farà ogni volta che è in arretrato che deve essere recuperato per la prima volta; ciò non si applica se il soggetto passivo è già stato informato degli arretrati, se sussiste il rischio di ritardo o se la notifica sarebbe manifestamente inefficace.

(4) Dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’imposta invano, gli arretrati scadono.

§ 154

Pagamento in eccesso
(1) Un pagamento in eccesso è un importo in base al quale la somma dei pagamenti e dei rimborsi sul lato del credito del conto fiscale personale supera la somma dei regolamenti e dell’ammortamento sul lato del debito del conto fiscale personale.

(2) L’amministratore fiscale trasferisce il pagamento in eccesso per coprire eventuali arretrati della stessa entità fiscale su un altro conto fiscale personale, o per pagare gli arretrati ai sensi del paragrafo 4. In assenza di tali arretrati, il pagamento in eccesso diventa un pagamento in eccesso rimborsabile e rimane come pagamento dell’imposta personale non pagata il conto su cui è registrato. Se esiste una ragionevole presunzione che l’obbligo di pagare le tasse sorgerà nello stesso conto fiscale personale, il pagamento in eccesso non sarà utilizzato per pagare gli arretrati in un altro conto fiscale personale; ciò non si applica se il soggetto passivo richiede tale utilizzo del pagamento in eccesso.

(3) Se gli arretrati sono registrati in più di un conto fiscale personale, l’amministratore fiscale, quando trasferisce il pagamento in eccesso a un altro conto fiscale personale, utilizza il pagamento dei costi e utilizza il pagamento in eccesso rimanente per pagare gli arretrati gradualmente in base ai singoli gruppi indicati al § 152 paragrafo su quale conto fiscale personale si trovano.

(4)Il pagamento in eccesso deve essere utilizzato anche per pagare gli arretrati della stessa entità fiscale a un altro amministratore fiscale presso il quale sono registrati gli arretrati, se l’amministratore fiscale lo richiede in modo che la domanda raggiunga l’amministratore fiscale presso il quale è registrato il pagamento in eccesso prima di emettere un ordine per il suo rimborso, tuttavia, non oltre la data in cui scade il termine per la sua restituzione. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di arretrato da pagare in eccesso; se la richiesta è presentata attraverso sistemi informativi interconnessi, è sufficiente presentare una dichiarazione di morosità aggiuntiva entro 30 giorni dall’applicazione della richiesta di pagamento degli arretrati tramite tali sistemi. La richiesta verrà accolta anche se il pagamento in eccesso si verifica entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se più di una domanda è stata ricevuta dall’amministratore fiscale, il pagamento deve essere effettuato nell’ordine in cui le domande sono state ricevute dall’amministratore fiscale. Pagamento degli arretrati registrati presso l’amministratore delle imposte,

(5) Il soggetto fiscale deve essere informato del trasferimento del pagamento in eccesso ai sensi dei paragrafi 2 e 4, il cui importo supera l’importo di CZK 1.000. Si considera che il giorno successivo al giorno in cui si è verificato il pagamento in eccesso sia il giorno in cui gli arretrati sono stati pagati mediante trasferimento del pagamento in eccesso, se questo è avvenuto dopo il giorno in cui sono stati arretrati; altrimenti la data di arretrato.

§ 155

Restituzione, utilizzo e trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile
(1) Il soggetto fiscale ha il diritto di chiedere all’amministratore delle imposte

a) rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile,

(b) l’ uso di un pagamento in eccesso rimborsabile per il pagamento

1. arretrati di un altro soggetto fiscale con lo stesso o altro amministratore fiscale,

2. un anticipo, il cui importo sarà accreditato sul lato a debito del conto fiscale personale sulla base dell’importo pagato,

c) trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile su un altro conto fiscale personale presso lo stesso o altro amministratore fiscale.

(2) Le richieste di rimborso, utilizzo o trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile devono essere concesse dall’amministratore delle imposte solo se il pagamento in eccesso rimborsabile raggiunge un importo di almeno CZK 200 al momento della presentazione della domanda. In caso contrario, l’amministratore fiscale si conformerà alla domanda solo se il pagamento in eccesso rimborsabile raggiunge tale importo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(3) Le richieste di rimborso, utilizzo o trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile non devono essere soddisfatte dall’amministratore fiscale,

a) se esiste una ragionevole presunzione che entro 1 mese dalla data in cui il pagamento in eccesso rimborsabile deve essere rimborsato, utilizzato o trasferito, sorgerà l’obbligo di pagare le tasse nello stesso conto fiscale personale, o

(b) se il pagamento in eccesso rimborsabile è derivato dal pagamento di un’imposta che non è stata ancora legalmente stabilita o per la quale non è ancora scaduta una scadenza sostitutiva.

(4) L’amministratore fiscale restituisce, utilizza o trasferisce un pagamento in eccesso rimborsabile inferiore a CZK 200 sulla base di una richiesta di un soggetto fiscale o senza richiesta solo in casi eccezionali in modo da garantire il principio dell’economia.

(5) Se non è possibile ottemperare a una richiesta di rimborso, utilizzo o trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale informerà l’entità fiscale in modo appropriato.

(6) Il giorno della restituzione del pagamento in eccesso rimborsabile sarà considerato il giorno in cui è stato addebitato sul conto dell’amministratore delle imposte. Gli effetti di una modifica dei registri fiscali a seguito della richiesta o del trasferimento di un pagamento in eccesso rimborsabile si verificano alla data in cui la richiesta è ricevuta dall’amministratore fiscale, ma non prima della data in cui si verifica il pagamento in eccesso rimborsabile.

§ 155a

Procedura per il rimborso di un pagamento in eccesso rimborsabile
(1) Un pagamento in eccesso rimborsabile deve essere restituito dall’amministratore delle imposte nella valuta ceca per l’importo in cui è stato registrato.

(2) Il pagamento in eccesso rimborsabile viene restituito dall’amministratore delle imposte

a) un trasferimento non in contanti su un conto detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento designato dall’entità fiscale,

(b) tramite vaglia postale, o

c) in contanti, se il suo importo non supera 1.000 CZK e l’amministratore fiscale pubblica in un modo che consenta l’accesso remoto consentito da questo metodo di rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile e determina le condizioni che devono essere osservate.

(3) Se un’entità fiscale è registrata presso l’amministratore fiscale, è obbligata a specificare uno dei conti con i fornitori di servizi di pagamento specificati durante la registrazione per il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile; in tal modo, è obbligato a dare la priorità a un conto detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento nella Repubblica ceca.

(4) Se il soggetto fiscale non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 3, l’amministratore fiscale lo invita a disporre un rimedio.

(5) In caso di trasferimento non in contanti su un conto detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento al di fuori del territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, i costi del trasferimento sono a carico dell’entità fiscale.

§ 155b

Termine per il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile
(1) L’amministratore fiscale restituisce il pagamento in eccesso rimborsabile su richiesta del soggetto fiscale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile.

(2) Se il pagamento in eccesso rimborsabile non raggiunge l’importo di almeno 200 CZK al momento della presentazione della domanda, il periodo per la restituzione inizia a decorrere solo dal giorno successivo al raggiungimento di tale importo.

(3) Se, a seguito della determinazione della detrazione fiscale, si verifica un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo restituisce al soggetto fiscale senza richiesta di

a) 15 giorni dalla data di notifica dell’ordine di pagamento o dell’ordine di pagamento aggiuntivo, o

(b) 30 giorni dalla data considerata come data di consegna dell’ordine di pagamento o di un ordine di pagamento aggiuntivo nel caso in cui il risultato dell’accertamento o dell’accertamento aggiuntivo non sia comunicato al soggetto passivo.

(4) Se, a seguito dell’annullamento, della modifica, della scadenza o della dichiarazione di nullità della decisione sull’accertamento fiscale o sull’ordine di cauzione, si verifica un pagamento in eccesso rimborsabile, l’amministratore fiscale lo restituisce senza richiesta entro 15 giorni dalla data

a) l’ efficacia della decisione di revoca, modifica o dichiarazione della decisione di imporre l’imposta o il provvedimento cautelare; in caso di performance monetaria all’interno dell’amministrazione della divisione, il periodo per il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile inizia a decorrere dal giorno in cui l’amministratore fiscale è stato informato del fatto che la decisione sull’accertamento fiscale è stata revocata, modificata o dichiarata non valida ai sensi della Sezione 162 (3),

b) scadenza dell’ordine di copertura.

(5) Se si verifica un pagamento in eccesso a seguito di esecuzione non autorizzata, l’amministratore fiscale lo restituisce senza richiesta entro 15 giorni dalla data della dichiarazione di recupero ingiustificato, se

(a) è un pagamento in eccesso rimborsabile, o

(b) sono fondi derivati ​​da attività nella misura in cui tali attività non sono soggette a recupero.

(6) Se la legge stabilisce che il pagamento in eccesso rimborsabile viene restituito senza una richiesta, l’amministratore delle imposte non restituirà il pagamento in eccesso rimborsabile al soggetto fiscale, se il soggetto fiscale è invitato a farlo prima della sua restituzione. Se il pagamento in eccesso rimborsabile è registrato in un conto di deposito personale, il soggetto fiscale deve indicare nella domanda su quale conto fiscale personale deve essere trasferito il pagamento in eccesso rimborsabile.

In attesa
§ 156

(1) Su richiesta del soggetto fiscale o d’ufficio, l’amministratore fiscale può consentire il ritardo nel pagamento dell’imposta, o la distribuzione del suo pagamento a rate (di seguito denominato “ritardo”),

a) se il pagamento immediato comporterebbe un grave danno al soggetto fiscale,

b) se la nutrizione del soggetto passivo o dei suoi familiari fosse messa in pericolo,

c) se il pagamento immediato porterebbe alla cessazione dell’attività dell’entità fiscale e il reddito derivante dalla cessazione dell’attività sarebbe probabilmente inferiore all’imposta da essa generata nel periodo fiscale successivo,

(d) non è possibile riscuotere l’imposta dal soggetto passivo in una sola volta; o

(e) laddove vi sia una ragionevole aspettativa che l’obbligo di pagare l’imposta cesserà in tutto o in parte.

(2) L’amministratore fiscale decide in merito alla richiesta di ritardo entro 30 giorni dalla data di presentazione.

(3) La decisione che concede il ritardo deve specificare il tempo del ritardo e il ritardo può essere soggetto ad altre condizioni.

(4) Possono essere consentiti ritardi al più presto dalla data di scadenza, anche retroattivamente.

(5) Il ritardo potrebbe non essere consentito per un periodo superiore al termine per il pagamento dell’imposta.

(6) Su richiesta del soggetto fiscale, l’amministratore fiscale può modificare il periodo di ritardo specificato o modificare o integrare altre condizioni a cui è vincolato il ritardo; non è vincolato dalla proposta del soggetto fiscale.

§ 157

(1) Se una delle condizioni della decisione sul ritardo non è rispettata, la presente decisione cesserà di avere effetto allo scadere del giorno della sua inadempienza. L’amministratore fiscale emetterà una decisione in merito.

(2) La decisione di differimento cesserà anche di avere effetto allo scadere del giorno precedente il giorno in cui la decisione di fallimento del soggetto fiscale è entrata in liquidazione o è diventata effettiva.

§ 157a

Il pagamento dell’imposta è ritardato dalla data di concessione dell’effetto sospensivo nei procedimenti che, in relazione alla determinazione dell’imposta, sono condotti davanti a un tribunale della magistratura amministrativa o davanti alla Corte costituzionale. Tale ritardo termina il giorno in cui la decisione del tribunale in materia di accertamento dell’imposta ha effetto giuridico.

§ 158

Ammortamento arretrati per inesigibilità
(1) L’amministratore delle imposte cancellerà gli arretrati irrecuperabili.

(2) Ai fini della presente legge, per arretrati irrecuperabili si intendono arretrati,

a) che è stata fatta valere senza successo nei confronti del soggetto passivo e di altri soggetti ai quali potrebbe essere stato imposto, o la cui esecuzione sarebbe improbabile che porti a un risultato o per i quali è probabile che i costi di recupero superino i suoi proventi, o

b) la cui esecuzione comporta difficoltà speciali o sproporzionate.

(3) Sulla base di un ordine dell’amministratore fiscale di cancellare gli arretrati irrecuperabili da un conto fiscale personale, deve essere emesso un documento di ammortamento, che allo stesso tempo svolge il ruolo di documento legale a causa di arretrati irrecuperabili; gli arretrati perdurano fino alla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.

§ 159

Obiezione
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale può presentare un’obiezione contro l’atto dell’amministratore delle imposte nel pagamento delle tasse, a meno che non si tratti di una decisione per la quale la legge consente la presentazione di un ricorso, entro 30 giorni dal giorno in cui si rese conto dell’atto. Se l’amministratore delle imposte notifica alla persona coinvolta nell’amministrazione fiscale l’atto di pagamento delle imposte contro cui può essere presentata un’obiezione, lo informa nel contempo della possibilità della sua applicazione.

(2) L’ obiezione deve essere presentata all’amministratore delle imposte che ha eseguito l’atto.

(3) L’amministratore delle imposte valuta l’obiezione e decide in merito. Se sostiene integralmente l’obiezione, annullerà l’atto impugnato e, se sostiene parzialmente l’obiezione, cambierà l’atto impugnato o disporrà un rimedio in altro modo. Se l’amministratore delle imposte non riconosce la legittimità dell’obiezione dei motivi invocati, respinge l’obiezione con decisione. La decisione che accolga l’opposizione nella sua interezza deve essere motivata.

(4) La sezione 111 (5) e la sezione 112 si applicano mutatis mutandis al procedimento di opposizione.Non è possibile presentare ricorso contro la decisione sull’opposizione.

(5) Nel caso in cui l’obiezione sia diretta contro la decisione dell’amministratore delle imposte, è un rimedio adeguato contro questa decisione. Un’obiezione non è un rimedio adeguato in relazione a una disposizione che preclude l’esercizio di un ricorso adeguato.

(6) La protezione contro l’inattività dell’amministratore fiscale durante il pagamento delle tasse può essere richiesta tramite un’obiezione anziché un’iniziativa per inerzia.

§ 160

Termine per il pagamento dell’imposta
(1) L’imposta non può essere riscossa e applicata dopo la scadenza del periodo di pagamento dell’imposta, che è di 6 anni. Il periodo per il pagamento dell’imposta inizia il giorno in cui l’imposta è dovuta.

(2) Se un atto ai sensi del paragrafo 3 è stato eseguito dall’amministratore delle imposte prima della scadenza del periodo per il pagamento dell’imposta, il periodo per il pagamento dell’imposta decorre nuovamente dal giorno in cui tale atto è stato eseguito.

(3) Un atto che interrompe il decorso del periodo per il pagamento dell’imposta è

a) accertamento finale dell’imposta,

b) inizio del procedimento di esecuzione ai sensi della presente o di un’altra legge,

(c) l’ istituzione di un privilegio; o

d) notifica di una decisione di ritardo o di una decisione che modifica un determinato periodo di ritardo.

(4) Il termine per il pagamento dell’imposta non decorre per il periodo

a) recupero dell’imposta da parte di un tribunale o di un ufficiale giudiziario,

b) registrazione di un credito fiscale in una procedura concorsuale o in un’asta pubblica,

c) rivendicazione di un credito per beni da una persona con diritti di disposizione durante una procedura di insolvenza,

d) ritardo nel pagamento dell’imposta ai sensi della Sezione 157a,

e) rinvio dell’esecuzione fiscale rinviata su richiesta,

f) esecuzione dell’imposta mediante detrazione dal salario; o

(g) richiedere assistenza internazionale per il recupero dell’imposta.

(5) Il periodo per il pagamento dell’imposta termina entro e non oltre 20 anni dal suo inizio ai sensi del paragrafo 1, ad eccezione dell’imposta garantita ai sensi del paragrafo 6.

(6) Se l’imposta è garantita da un privilegio, che è iscritto nel registro pubblico pertinente, il diritto di riscuotere ed eseguire l’imposta scade 30 anni dopo tale registrazione.

(7) Il periodo per il pagamento dell’imposta non deve terminare prima del periodo per la determinazione di tale imposta.

§ 160a

Termine per la scadenza del pagamento in eccesso rimborsabile
Se l’ente fiscale non richiede il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile entro 6 anni dalla fine dell’anno in cui è sorto il pagamento in eccesso, il pagamento in eccesso scade e diventa entrata del bilancio da cui viene versata l’attività dell’amministratore delle imposte che lo ha registrato .

Parte 2

Amministrazione divisa
§ 161

(1) L’ amministrazione divisa si verifica se una decisione di un’autorità pubblica diversa dall’amministratore delle imposte emessa nell’esercizio del potere pubblico impone un obbligo di pagamento sulla performance monetaria destinata al bilancio pubblico e se il suo pagamento è effettuato in conformità con la presente legge o le sue singole disposizioni. Ciò vale anche se è sorto un obbligo di pagamento per prestazioni monetarie destinate al bilancio pubblico direttamente dalla legge senza emanare una decisione.

(2) In questa misura, l’autorità pubblica materialmente competente per amministrare il pagamento della prestazione monetaria ai sensi del paragrafo 1 è l’amministratore fiscale. Il soggetto debitore del pagamento di tale prestazione pecuniaria ha gli stessi diritti e obblighi del soggetto passivo quando paga le imposte.

(3) L’ amministrazione divisa si verifica anche se la legge prevede che un ente amministrativo diverso dall’autorità pubblica che ha imposto l’obbligo di pagamento per la prestazione monetaria sia competente ad amministrare il pagamento della prestazione monetaria.

§ 162

(1) Se un’autorità pubblica che ha imposto un obbligo di pagamento per una prestazione monetaria all’interno dell’amministrazione della divisione non è allo stesso tempo competente per amministrare il pagamento di questa prestazione monetaria, deve trasmettere i dati necessari sull’imposizione o il verificarsi di questa obbligo nei confronti dell’amministratore fiscale competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione che impone l’obbligo di pagamento; In allegato a questi dati è una copia della decisione con l’indicazione della forza giuridica e una panoramica delle decisioni trasmesse.

(2) Se l’autorità pubblica che ha imposto l’obbligo di pagamento per la prestazione monetaria all’interno dell’amministrazione divisa non è allo stesso tempo competente a far rispettare questa prestazione monetaria, trasmette all’amministratore fiscale competente i dati necessari sull’imposizione o l’origine di questa obbligo di pagamento, compresa una copia della decisione e una panoramica delle decisioni da trasmettere. Questi dati vengono trasmessi sulla performance monetaria che non è stata volontariamente pagata entro 30 giorni dalla scadenza invano della data di scadenza.

(3) Un’autorità pubblica che ha trasmesso dati per l’amministrazione del pagamento dei benefici monetari all’interno dell’amministrazione divisa all’amministratore fiscale pertinente è obbligata a notificare immediatamente a questo amministratore fiscale qualsiasi cambiamento che si sia verificato o possa verificarsi durante l’amministrazione pagamento di tali prestazioni monetarie.

(4) L’amministratore delle imposte che ha rilevato i dati per l’amministrazione del pagamento della prestazione monetaria all’interno dell’amministrazione scissa fornirà, su richiesta dell’autorità pubblica che ha consegnato questi dati, i dati sul pagamento di questo prestazione.

(5) La giurisdizione locale dell’amministratore fiscale, a cui viene trasferita l’amministrazione del pagamento della prestazione monetaria, è disciplinata dalla sede dell’autorità pubblica che ha imposto l’obbligo di pagamento per la prestazione monetaria.

(6) I dati ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 possono essere forniti anche nella misura e secondo le modalità concordate tra l’autorità pubblica competente e l’amministratore fiscale.

Parte 3

Riscossione delle tasse
Metodo di pagamento delle tasse
§ 163

(1) L’imposta deve essere pagata all’amministratore fiscale competente in valuta ceca.

(2) Se il pagamento viene effettuato in una valuta estera, l’amministratore fiscale lo registra nel conto fiscale personale del soggetto fiscale per l’importo in cui è stato accreditato sul suo conto in valuta ceca.

(3) L’imposta può essere pagata

a) un trasferimento non in contanti da un conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento al conto pertinente dell’amministratore fiscale,

b) in contanti

1. tramite il prestatore di servizi di pagamento o tramite vaglia postale sul relativo conto dell’amministratore fiscale,

2. un funzionario autorizzato a ricevere questi pagamenti, per cui la somma dei pagamenti per tutti i tipi di imposta per un soggetto fiscale non può superare l’importo di 500.000 CZK durante un giorno di calendario per un amministratore fiscale,

3. un assegno il cui pagamento è garantito dal prestatore di servizi di pagamento,

4. all’esecutore fiscale, se si tratta di un pagamento durante l’esecuzione dell’imposta, a

5. il funzionario autorizzato in caso di pagamento di una sanzione disciplinare,

c) timbri, se così previsto dalla legge,

(d) pagamento in eccesso di un’altra tassa.

(4) I francobolli sono emessi dal Ministero delle finanze. La loro forma, i valori in cui sono emessi, i requisiti delle loro registrazioni, il metodo di pagamento nel loro uso e trattamento, la cessazione della loro validità, incluso il metodo e il termine per il regolamento delle loro scorte inutilizzate, nonché altri requisiti tecnici sono determinato dal Ministero delle Finanze.

§ 164

(1) Il soggetto fiscale è tenuto a dichiarare a quale imposta è destinato il pagamento e l’amministratore fiscale lo accetterà per tale imposta.

(2) Un pagamento effettuato senza un’indicazione sufficiente dell’imposta sarà accettato dall’amministratore delle imposte a causa di pagamenti non chiari e inviterà il soggetto fiscale a notificarlo entro un determinato periodo di tempo per il quale il pagamento era previsto. Se l’amministratore fiscale riceve una risposta entro il termine stabilito, registra il pagamento dell’imposta indicata dal soggetto passivo nella risposta con effetto dalla data in cui è stato effettuato. Se il soggetto passivo non risponde entro il termine stabilito, l’amministratore fiscale determina a quale imposta è registrato il pagamento; in questo caso, il giorno del pagamento è il giorno in cui l’amministratore delle imposte lo ha registrato.

(3) Per conto di pagamenti non chiari, l’amministratore fiscale accetta anche pagamenti per i quali il soggetto fiscale non è stato identificato in modo univoco e adotta misure per identificarlo; il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. Se il pagamento non viene identificato entro 6 anni dalla fine dell’anno in cui è stato ricevuto a causa di pagamenti non chiari, diventa entrata del bilancio da cui viene versata l’attività dell’amministratore fiscale che ha ricevuto il pagamento e il diritto di il suo rimborso scade.

(4) L’amministratore delle imposte accetterà ogni pagamento di imposta, anche se non è stato effettuato da un soggetto fiscale, e lo tratterà come se fosse stato effettuato da un soggetto fiscale.

§ 165

(1) Non è ammesso il rimborso del pagamento alla persona che lo ha pagato per conto del soggetto fiscale.

(2) L’amministratore fiscale deve restituire un pagamento effettuato per errore su richiesta della persona che ha pagato il pagamento per conto del soggetto fiscale, il prestatore di servizi di pagamento o l’operatore del servizio postale presentato entro e non oltre il giorno in cui il pagamento dell’imposta è stato registrato nei registri fiscali. L’errore deve essere dimostrato nell’applicazione.

(3) Se la domanda ai sensi del paragrafo 2 è presentata dopo il giorno in cui il pagamento è stato registrato nel registro delle imposte, ma non oltre 1 anno da tale data, sarà considerata come una domanda di rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile presentata dal soggetto fiscale, al momento della domanda, viene restituita al richiedente anziché al soggetto passivo. Il pagamento in eccesso rimborsabile così sostenuto può essere restituito alla persona che ha effettuato il pagamento per conto del soggetto passivo solo se non ha allo stesso tempo un arretrato registrato presso l’amministratore delle imposte a cui potrebbe essere trasferito tale pagamento in eccesso.

(4) Se la domanda non può essere soddisfatta, l’amministratore fiscale rilascia al richiedente una conferma del pagamento ricevuto e dell’identità dell’ente fiscale per il cui pagamento è stato registrato a causa dell’errore da esso causato .

(5) Il soggetto fiscale deve essere informato del rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile ai sensi del paragrafo 3, il cui importo supera l’importo di CZK 1.000.

§ 166

Giorno di pagamento
(1) Viene considerato il giorno del pagamento

a) nel caso di un pagamento effettuato da un prestatore di servizi di pagamento o da un operatore di servizi postali, la data in cui è stato accreditato sul conto dell’amministratore fiscale,

b) in caso di pagamento in contanti a un amministratore fiscale, la data in cui il funzionario ha ricevuto il pagamento; o

c) nel caso di un pagamento effettuato mediante bonifico non in contanti per il quale un ordine di pagamento è emesso mediante una carta di pagamento o un mezzo di pagamento simile, la data in cui il soggetto passivo ha inoltrato l’ordine di pagamento all’amministratore delle imposte.

(2) Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è tenuto il conto dell’amministratore fiscale è tenuto a comunicare gratuitamente all’amministratore fiscale i dati necessari per identificare il pagamento e il pagatore, nonché altri dati dettagliati sul pagatore in caso di dubbi pagamenti. Lo stesso obbligo è adempiuto dall’operatore del servizio postale direttamente o tramite il prestatore di servizi di pagamento partecipante.

(3) Un operatore di servizi postali che ha ricevuto un pagamento per pagamento tramite vaglia postale deve inoltrarlo per il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento che detiene il suo conto entro 2 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto il pagamento; i termini per l’ulteriore trasferimento di questo pagamento devono essere conformi alla legge che disciplina il sistema di pagamento.

(4) Se l’operatore dei servizi postali non rispetta il termine di cui al paragrafo 3, l’amministratore fiscale paga gli interessi di mora ai sensi del codice civile.

(5) Gli interessi di mora pagati all’amministratore fiscale ai sensi del paragrafo 4 devono essere registrati e ulteriormente amministrati come accessorio fiscale.

Parte 4

Garantire le tasse
Garantire il pagamento di tasse non pagate o ancora indeterminate
§ 167

(1) Se vi è un giustificato timore che un’imposta per la quale la data di scadenza non è ancora scaduta, o un’imposta che non è stata ancora determinata, sarà irrecuperabile al momento della sua esecuzione, o che la riscossione dell’imposta sarà essere associato a difficoltà significative in quel momento, l’amministratore fiscale può emettere un ordine di copertura.

(2) Con un ordine di sicurezza, l’amministratore fiscale depositerà al soggetto fiscale il pagamento dell’importo specificato nell’ordine.

(3) Se non vi è alcun rischio di ritardo, l’amministratore fiscale incaricherà il soggetto fiscale di garantire questo importo di imposta entro 3 giorni lavorativi a beneficio dell’amministratore delle imposte depositando una cauzione sul suo conto di deposito. In caso di rischio di ritardo, l’ordine di protezione è esecutivo al momento della notifica al soggetto passivo.

(4) Nel caso di un’imposta che non è stata ancora determinata, l’importo dell’importo garantito sarà determinato dall’amministratore delle imposte in base ai propri aiuti. Se non sussiste il rischio di ritardo, l’amministratore fiscale può richiedere al soggetto fiscale di fornire i dati necessari per determinare l’ammontare dell’imposta garantita entro e non oltre 3 giorni lavorativi.

(5) Se l’ordine di sicurezza è esecutivo, l’amministratore fiscale può, previo consenso scritto del soggetto fiscale con una firma ufficialmente verificata, invitare questo soggetto fiscale a presentare una dichiarazione patrimoniale anche se gli arretrati potrebbero essere pagati tramite esecuzione fiscale ordinando un credito dal conto presso il fornitore di servizi di pagamento.

§ 168

(1) Se non è stata emessa alcuna decisione sull’appello contro l’ordine di detenzione entro 30 giorni dalla data in cui è stato depositato, l’ordine di detenzione diventa inefficace; § 35 (2) non si applica.

(2) La riapertura del procedimento non può essere applicata contro il mandato d’arresto.

(3) Se i motivi per i quali è stata applicata la garanzia fiscale cessano di esistere prima della determinazione definitiva dell’imposta o prima della data della sua scadenza, l’amministratore fiscale decide immediatamente in merito alla cessazione della validità dell’ordine di garanzia. Se l’amministratore fiscale scopre i motivi della riduzione dell’importo originario della garanzia prima della valutazione finale dell’imposta o prima della sua data di scadenza, decide di modificare l’importo garantito con una decisione che modifica l’importo indicato nell’ordine di garanzia e allo stesso tempo termina l’ordine originale.

(4) Se esiste una determinazione definitiva dell’imposta, che non è stata determinata al momento dell’emissione dell’ordine di sicurezza, tale imposta è pagabile il giorno della sua determinazione definitiva. In questo giorno, l’ordine di sicurezza scade e l’importo garantito viene trasferito al pagamento di questa tassa.

(5) Se la data di scadenza dell’imposta per la quale è stato emesso l’ordine di copertura è scaduta a causa del fatto che la data di scadenza non è ancora scaduta, l’ordine di copertura scadrà quel giorno e l’importo garantito sarà trasferito al pagamento di questa tassa.

(6) Se il soggetto fiscale non adempie all’obbligo imposto nell’ordine di garanzia, l’amministratore fiscale può decidere di istituire un privilegio per garantire l’importo specificato in questo ordine di garanzia. Tale vincolo continuerà nella misura in cui corrisponde all’importo dell’imposta garantita, che è stata determinata o è divenuta esigibile, dopo la scadenza dell’ordine di garanzia per i motivi di cui ai paragrafi 4 e 5.

§ 169

Se nel recupero avviato sulla base di un ordine di garanzia l’importo garantito non è stato pagato entro il momento in cui l’ordine di sicurezza è scaduto a causa del fatto che l’imposta garantita è diventata dovuta ai sensi del § 168 par.4 o 5, l’amministratore delle imposte decide che diventa esecutiva la decisione esecutiva sull’accertamento fiscale, titolo al posto del mandato d’arresto e contestualmente indicare l’ammontare degli arretrati per il cui pagamento si intende proseguire il recupero. Gli effetti degli atti di esecuzione eseguiti rimangono nella misura definita dal nuovo titolo di esecuzione.

§ 170

Lien
(1) L’amministratore delle imposte può, con decisione, stabilire un privilegio sulla proprietà di un’imposta soggetta a garantire l’imposta non pagata alle condizioni stabilite dal codice civile, a meno che la presente legge non disponga diversamente. Non si tiene conto dell’accordo tra debitore e creditore ai sensi del codice civile, che esclude la cessione di un credito a un altro.

(2) La decisione sulla costituzione di un privilegio deve contenere nella dichiarazione, oltre ai requisiti di cui alla Sezione 102 paragrafo 1, l’importo dell’imposta garantita dal privilegio e la designazione del privilegio.

(3) L’amministratore fiscale può decidere di stabilire un privilegio sulla proprietà del proprietario, diverso dall’ente fiscale, i cui arretrati sono garantiti, sulla base del previo consenso scritto del proprietario con una firma ufficialmente verificata.

(4) Un privilegio nasce dalla consegna di una decisione sull’istituzione di un privilegio a un soggetto o persona fiscale ai sensi del paragrafo 3. Un privilegio su un bene immobile registrato nel catasto immobiliare, così come su altri beni su cui registri pubblici sono conservati, scaturisce dalla consegna di una decisione sull’istituzione di un privilegio all’ufficio catastale, o al soggetto che tiene il registro pubblico.

(5) Un privilegio stabilito da una decisione dell’amministratore fiscale scade anche dalla forza giuridica della decisione con cui l’amministratore fiscale annulla il privilegio. L’amministratore delle imposte comunica al soggetto fiscale e al titolare del pegno la risoluzione del privilegio per i motivi previsti dal codice civile.

(6) Se un privilegio è stabilito da una decisione dell’amministratore delle imposte, questo diritto deve essere trattato come se il proprietario del privilegio si fosse impegnato

(a) non garantisce un nuovo debito mediante un privilegio registrato in un ordine più favorevole; questo fatto deve essere iscritto nel registro pubblico pertinente, oppure

(b) non consente la registrazione di un nuovo privilegio invece del vecchio privilegio registrato in un ordine più favorevole rispetto al privilegio stabilito da una decisione dell’amministratore fiscale; questo fatto deve essere iscritto nel registro pubblico pertinente.

§ 170a

Esercizio del privilegio
(1) L’amministratore delle imposte può esercitare un privilegio ai sensi del codice civile.

(2) Quando si esercita un privilegio, le disposizioni sull’esecuzione dell’esecuzione fiscale si applicano mutatis mutandis.

Responsabilità
§ 171

(1) Il garante è anche obbligato a pagare gli arretrati se la legge 16 ) gli impone un obbligo e se l’amministratore delle imposte lo informa nella richiesta dell’imposta specificata di cui è responsabile e allo stesso tempo lo invita a pagare gli arretrati entro il periodo specificato; Una copia della decisione di accertamento fiscale è allegata al presente invito.

(2) Se l’entità fiscale cessa di esistere senza un successore legale, l’obbligo del garante di pagare gli arretrati non sarà influenzato.

(3) Una citazione può essere emessa al garante se gli arretrati non sono stati pagati dal soggetto fiscale, sebbene al soggetto fiscale sia stato ricordato invano il suo pagamento, e gli arretrati non sono stati pagati anche in recupero presso il soggetto fiscale, a meno che non sia chiaro che il recupero non avrebbe avuto successo; un appello al garante può essere emesso anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del soggetto passivo.

(4) Il garante può presentare ricorso contro la citazione del garante; un appello tempestivo ha un effetto sospensivo.

(5) Nella decisione in appello, gli arretrati che devono essere pagati dal garante possono essere ridotti a seguito di ulteriori procedimenti di valutazione o procedimenti su uno strumento di vigilanza contro la decisione sulla determinazione dell’imposta per la quale il garante è responsabile. Qualora non sia possibile modificare l’importo dell’imposta dovuta in tal modo per effetto della scadenza del periodo di accertamento fiscale, gli arretrati a carico del garante potranno essere ridotti solo nei confronti del garante, riconoscendo i motivi che l’originario l’imposta è stata determinata in modo errato.

§ 172

(1) Un garante a cui è stata notificata una richiesta ai sensi della Sezione 171 (1) avrà uno status procedurale di soggetto fiscale nel pagamento delle tasse, nonché un’autorizzazione a rinunciare all’obbligo di riservatezza ai sensi della Sezione 52 (2) su informazioni soggette a riservatezza.

(2) Dopo aver notificato al garante la citazione, il garante ha il diritto di esaminare il fascicolo relativo agli arretrati di cui è responsabile, nella misura necessaria per la presentazione di un ricorso, il deposito di un’iniziativa per utilizzare un rimedio un’iniziativa per rinunciare alle tasse. Fino ad allora, ha diritto all’informazione dell’amministratore delle imposte sull’ammontare degli arretrati di cui è responsabile.

(3) Se il ritardo è consentito su richiesta del garante, gli arretrati possono essere recuperati dal soggetto passivo per questo periodo.

(4) Il garante che è in arretrato con il pagamento degli arretrati a cui è stato chiamato non dovrà sostenere interessi di mora separati per questi arretrati; ciò vale anche per gli interessi su un importo differito se differito è consentito dal garante.

(5) L’ amministratore fiscale emetterà una conferma del pagamento di questi arretrati al garante che ha pagato gli arretrati per conto del soggetto fiscale.

(6) Il pagamento dell’imposta effettuato dal garante deve essere utilizzato per pagare gli arretrati dell’entità fiscale per la quale il garante è responsabile. Se tale pagamento non può essere utilizzato in tutto o in parte per coprire gli arretrati, perché già pagato in tutto o in parte alla data del pagamento, il garante dovrà sostenere un pagamento in eccesso pari all’importo non utilizzato per il pagamento degli arretrati. L’amministratore delle imposte trasferirà tale pagamento in eccesso agli eventuali arretrati nel conto personale del garante, sul quale sono registrati i propri obblighi fiscali. Se il garante non ha arretrati sui quali trasferire il pagamento in eccesso, l’amministratore delle imposte restituisce il pagamento in eccesso o la parte restante al garante senza richiesta entro 30 giorni dal suo verificarsi. La stessa procedura sarà seguita in caso di cessazione del debito fiscale che il garante ha pagato in tutto o in parte.

§ 173

Assicurare l’imposta con una garanzia o una garanzia finanziaria
(1) L’amministratore fiscale può decidere di accettare la responsabilità di un terzo diverso dal soggetto fiscale per garantire l’imposta non pagata, sulla base di una dichiarazione scritta del garante con una firma ufficialmente verificata.

(2) L’amministratore fiscale può decidere di accettare una garanzia finanziaria per garantire l’imposta non pagata, sulla base della dichiarazione scritta presentata dall’emittente nel documento di garanzia che pagherà l’importo garantito su richiesta dell’amministratore fiscale. Se non è una garanzia bancaria, il documento di garanzia deve recare una firma ufficialmente verificata.

(3) Quando si paga un arretrato garantito ai sensi del paragrafo 1 o 2, la procedura sarà simile ai sensi delle sezioni 171 e 172.

§ 174

Anticipi
(1) L’imposta può essere garantita dal pagamento di anticipi se l’imposta non è ancora nota e se la data di scadenza non è scaduta. L’obbligo di pagamento dell’imposta tramite acconti è previsto dalla legge.

(2) Il soggetto fiscale è tenuto a versare anticipi fiscali per l’importo e nei termini stabiliti dalla legge o da una decisione dell’amministratore delle imposte.

(3) Dopo la fine del periodo fiscale o del periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi o la fatturazione, gli anticipi fiscali versati saranno inclusi nel pagamento dell’imposta dovuta.

(4) Se la modifica della periodicità o dell’importo degli anticipi dipende dall’ultima imposta nota, la modifica dell’ultima imposta nota avrà effetto il mese successivo alla data di forza giuridica della decisione sull’accertamento dell’imposta.

(5) In casi giustificati, l’amministratore fiscale deve stipulare anticipi diversamente o consentire un’esenzione dall’obbligo di anticipare l’imposta, anche per l’intero periodo d’imposta.

(6) L’ amministratore delle imposte, sulla base della sua richiesta o d’ufficio, tiene conto del pagamento anticipato ufficiale, tenendo conto dell’obbligo fiscale previsto; nel caso di un soggetto passivo che contemporaneamente incorre in un obbligo di registrazione, dovrà indicare i dati necessari per la determinazione di tale anticipo al momento della registrazione.

§ 174a

Anticipo per detrazione fiscale
(1) Ove la legge lo preveda, un soggetto passivo ha diritto a un anticipo su una detrazione fiscale per l’importo corrispondente alla parte della detrazione fiscale richiesta nella dichiarazione dei redditi da lui presentata, che l’amministratore fiscale non intende verifica nell’ambito di una procedura per rimuovere dubbi o verifiche fiscali.

(2) Il diritto ad un anticipo per la detrazione fiscale non sorge se l’importo dell’anticipo individuale non raggiunge l’importo di 50.000 CZK.

(3) Se sono soddisfatte le condizioni per il verificarsi di un anticipo su una detrazione fiscale, l’amministratore fiscale lo prescrive senza indebito ritardo nel registro fiscale con effetto dalla data di questa prescrizione e allo stesso tempo lo notifica al soggetto fiscale di conseguenza.

(4) Se si verifica un pagamento in eccesso rimborsabile a seguito della prescrizione di un anticipo su una detrazione fiscale, l’amministratore fiscale lo restituisce al soggetto fiscale senza richiesta entro 15 giorni dalla data di prescrizione di questo anticipo nei registri fiscali.

(5) Se è stata presentata un’obiezione contro la procedura dell’amministratore delle imposte nel valutare l’origine del diritto a un anticipo sulla detrazione fiscale, una nuova opposizione in una questione relativa alla stessa detrazione fiscale può essere presentata non prima di 60 giorni dal la data di entrata in vigore della decisione che decide sull’obiezione precedente.

§ 174b

Liquidazione dell’anticipo per detrazione fiscale
(1) Nell’ambito della decisione sulla determinazione dell’imposta, l’amministratore fiscale stabilirà l’importo del pagamento anticipato prescritto per la detrazione fiscale e determinerà l’importo che deve essere pagato dal soggetto fiscale a seguito di tale transazione o a diventare la dichiarazione del soggetto fiscale.

(2) L’anticipo pagato per la detrazione fiscale restituita, utilizzata o trasferita dall’amministratore delle imposte deve essere compensata con l’importo che deve essere restituito dal soggetto fiscale a seguito della determinazione della detrazione fiscale.

(3) Se, a seguito della transazione, il soggetto fiscale diventa obbligato a pagare la differenza tra l’amministratore fiscale restituito, utilizzato o trasferito dalla detrazione fiscale e l’importo dell’imposta determinata, l’ente fiscale è obbligato a pagare la differenza entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordine di pagamento o della superficie di pagamento aggiuntiva.

Parte 5

Riscossione delle tasse
§ 175

Metodi di recupero
(1) L’amministratore fiscale può recuperare gli arretrati mediante esecuzione fiscale o garantire il recupero degli arretrati tramite un esecutore giudiziario, o applicarlo in una procedura di insolvenza o registrarlo in un’asta pubblica.

(2) L’amministratore fiscale sceglie il metodo di recupero degli arretrati in modo che l’importo dei costi associati al recupero, che il soggetto fiscale sarà obbligato a pagare, non sia in evidente sproporzione rispetto all’importo degli arretrati.

(3) Al momento del recupero degli arretrati, l’amministratore fiscale è anche competente a riscuoterli.

§ 176

Titolo di esecuzione
(1) L’ordine di esecuzione è

a) una dichiarazione degli arretrati compilata dai documenti fiscali,

(b) una decisione esecutiva che fissa il vantaggio pecuniario; o

(c) un ordine di sicurezza esecutivo.

(2) La dichiarazione degli arretrati contiene

a) la designazione dell’amministratore delle imposte che ha rilasciato la dichiarazione di arretrato,

b) numero di riferimento,

c) l’ identificazione del soggetto passivo che non ha pagato gli arretrati (di seguito “debitore”),

d) dati sulle singole morosità,

e) la firma del funzionario, con l’indicazione del suo nome e grado e un timbro ufficiale; questo requisito può essere sostituito da una firma elettronica qualificata del funzionario,

f) certificato di esecutività,

(g) la data di redazione della dichiarazione di arretrato.

Sezione 1

Esecuzione fiscale
§ 177

Relazione al codice di procedura civile
(1) Salvo disposizione contraria della presente legge, l’esecuzione fiscale procederà in conformità con il codice di procedura civile.

(2) I poteri dell’amministratore delle imposte, in quanto organo esecutivo, sono regolati esclusivamente dalla presente legge. Se l’amministratore delle imposte agisce come creditore ai sensi del titolo esecutivo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano lo status del creditore.

§ 178

Ordine di esecuzione fiscale
(1) L’esecuzione fiscale è ordinata mediante l’emissione di un ordine di esecuzione, che avvia il procedimento di esecuzione.

(2) La dichiarazione dell’ordine di esecuzione deve contenere, oltre ai requisiti di cui alla Sezione 102 par.1

a) il metodo di esecuzione delle tasse,

b) l’ importo degli arretrati per i quali è disposta l’esecuzione,

c) l’ importo dei costi di esecuzione ai sensi dell’articolo 183, paragrafi 1 e 2,

d) un riferimento all’ordine di esecuzione.

(3) Se l’importo per il quale viene ordinata l’esecuzione dell’imposta aumenta dopo l’ordine di esecuzione dell’imposta per interessi di mora, l’amministratore delle imposte ordinerà l’esecuzione di tale interesse nella dichiarazione dell’ordine di esecuzione e indicherà anche il metodo del suo calcolo; gli interessi di mora sostenuti dopo l’ordine di esecuzione dell’imposta non danno luogo a costi di esecuzione.

(4) L’ordine di esecuzione deve essere consegnato al debitore e agli altri destinatari di questa decisione e nessun ricorso può essere presentato contro di lui.

(5) L’esecuzione fiscale può essere eseguita solo nei seguenti modi

a) detrazioni dal salario,

b) ordinare un credito da un conto presso un prestatore di servizi di pagamento,

c) ordinare un altro credito pecuniario,

d) compromissione di altri diritti di proprietà,

(e) la vendita di beni mobili, o

f) vendita di immobili.

§ 179

Esclusione della proprietà dall’esecuzione fiscale
(1) Seguendo l’ordine di esecuzione fiscale, l’amministratore delle imposte, su proposta di una persona che testimonia il diritto alla proprietà non ammettendo l’esecuzione o di una persona che è obbligata da un ordine di esecuzione a imporre tale proprietà, o d’ufficio, deve escludere dall’esecuzione fiscale l’esecuzione di proprietà; il destinatario di questa decisione è il debitore e altre persone che hanno presentato una mozione per escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale.

(2) L’amministratore fiscale decide sulla proposta di escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale entro 30 giorni. La decisione di escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale può essere impugnata entro 15 giorni dalla data della sua consegna. Durante il procedimento sulla mozione per l’esclusione di beni dall’esecuzione fiscale, il bene oggetto della mozione non può essere venduto; questo non si applica se si tratta di una cosa che si guasta rapidamente.

(3) Le persone che hanno il diritto di presentare una mozione per escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale e sono destinatari di un ordine di esecuzione possono presentare una mozione per escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale all’amministratore delle imposte che ha ordinato l’esecuzione dell’imposta entro 15 giorni dalla data di consegna dell’ordine di esecuzione.

(4) Le persone che hanno il diritto di presentare una mozione per escludere la proprietà dall’esecuzione fiscale e che non sono destinatari di un ordine di esecuzione possono esercitare il loro diritto presentando una mozione con l’amministratore fiscale che ha ordinato l’esecuzione fiscale entro 15 giorni dalla data in cui quale esecuzione fiscale è stata ordinata sulla loro proprietà, hanno appreso, non più tardi dell’inizio delle trattative d’asta; se tali beni non sono oggetto dell’asta, entro e non oltre il giorno in cui è avvenuta l’esecuzione dell’imposta.

§ 180

Dichiarazione patrimoniale
(1) Se gli arretrati recuperati non sono stati o non potevano essere pagati mediante esecuzione fiscale ordinando un credito da un conto presso un prestatore di servizi di pagamento, il debitore è obbligato a presentare una dichiarazione di attività entro il periodo specificato su richiesta del amministratore fiscale. Il termine per la presentazione della dichiarazione patrimoniale non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di consegna dell’invito. Nella citazione, l’amministratore fiscale informa il debitore degli obblighi connessi alla consegna della citazione e delle possibili conseguenze connesse alla mancata presentazione della dichiarazione o alla fornitura di dati falsi o gravemente distorti; con riguardo al mancato adempimento di tale obbligo, l’amministratore delle imposte non è vincolato dall’obbligo di riservatezza ai fini del procedimento penale.

(2) Nella dichiarazione di proprietà, il debitore è obbligato a dichiarare dati completi e veritieri sulla sua proprietà, compresi i beni appartenenti alla proprietà comune dei coniugi. La firma del debitore sulla dichiarazione di proprietà, che non viene presentata oralmente nel verbale o tramite un messaggio di dati ai sensi dell’articolo 71 (1), deve essere verificata ufficialmente.

(3) Il debitore è obbligato a dichiarare nella dichiarazione di proprietà

a) chi paga il salario o altro reddito soggetto a trattenute dal salario e l’importo di tali crediti,

b) fornitori di servizi di pagamento presso i quali dispone di fondi in conti, numeri di conto e importo dei fondi in essi contenuti,

c) le persone nei confronti delle quali ha altri crediti monetari, il motivo, l’ammontare e la data di scadenza di tali crediti,

d) le persone contro le quali ha altri diritti di proprietà o il diritto ad altri valori di proprietà, il loro motivo e valore, o la data in cui deve essere eseguita,

e) beni mobili di cui è proprietario o in cui ha una comproprietà, ad eccezione dei beni non soggetti a esecuzione forzata, il luogo o, se del caso, la persona in cui si trova; lo stesso vale per libretti, certificati di deposito e altre forme di deposito, titoli, inclusi documenti contabili e documenti immobilizzati, la cui presentazione è necessaria per l’esercizio della proprietà della cosa, titoli, denaro e altri mezzi di pagamento,

f) bene immobile di cui è proprietario o di cui detiene una quota di comproprietà e relativo importo,

g) gli impianti aziendali di loro proprietà e la loro ubicazione,

h) altri beni non elencati alle lettere da a) ag),

i) vizi legali relativi a detto bene,

(j) una dichiarazione esplicita di aver fornito informazioni complete e veritiere sulla sua proprietà, compresi i beni appartenenti alla proprietà comune dei coniugi.

(4) Se il debitore ha fatto una dichiarazione della sua proprietà con l’amministratore delle tasse negli ultimi 6 mesi, l’amministratore delle tasse inviterà il debitore solo a notificare modifiche e aggiunte alla dichiarazione di proprietà. La stessa procedura si applica se il debitore presenta una relazione sulla dichiarazione patrimoniale unitamente a un elenco dei beni redatto dal tribunale negli ultimi 6 mesi.

(5) Il debitore non è obbligato a presentare una dichiarazione della proprietà a cui è stato invitato dall’amministratore delle imposte se

a) nei confronti del debitore viene avviata una procedura di insolvenza,

b) sia istituita l’amministrazione obbligatoria, l’amministrazione provvisoria o l’amministrazione della risoluzione per il debitore; o

c) gli arretrati recuperati sono scaduti.

(6) Azione legale del debitore relativa alla sua proprietà, ad eccezione delle azioni legali consistenti in normali attività commerciali, soddisfazione dei beni di prima necessità e amministrazione della proprietà, compresa la sua normale manutenzione, che il debitore ha effettuato dopo aver ricevuto l’invito di cui al paragrafo 1 , o l’invito di cui al comma 4, sono inefficaci nei confronti dell’amministratore delle imposte e di altre persone che hanno un credito nei confronti del debitore esecutivo sulla base del titolo esecutivo.

§ 181

Posticipo e sospensione dell’esecuzione fiscale
(1) L’amministratore delle imposte può, su proposta del debitore o d’ufficio, rinviare parzialmente o completamente l’esecuzione dell’imposta, soprattutto se i fatti determinanti per la cessazione dell’esecuzione fiscale, l’esclusione dell’oggetto dell’esecuzione dall’elenco delle cose o delle condizioni per ritardare il pagamento degli arretrati sono indagati. A meno che l’amministratore fiscale non disponga diversamente nella decisione di posticipare l’esecuzione fiscale, rimangono gli effetti giuridici degli atti di esecuzione già eseguiti. Qualora i motivi che hanno portato al rinvio dell’esecuzione dell’imposta venissero meno e non siano cessati, l’amministratore delle imposte decide sulla prosecuzione dell’esecuzione fiscale.

(2) L’amministratore delle imposte, su proposta del destinatario dell’ordine di esecuzione o d’ufficio, sospende l’esecuzione fiscale ufficiale in tutto o in parte, se

a) le condizioni legali per la sua regolamentazione non sono state soddisfatte,

b) il motivo per il quale è stata ordinata l’esecuzione fiscale è scomparso,

c) consente il ritardo nel pagamento degli arretrati,

d) è stato legalmente stabilito che colpisce beni ai quali appartiene il diritto di non consentire l’esecuzione o cose che non sono soggette a esecuzione,

e) il diritto al recupero degli arretrati è scaduto,

f) i proventi attesi non sono sufficienti a coprire i costi di esecuzione,

g) la continuazione dell’esecuzione fiscale sarebbe associata a difficoltà sproporzionate,

h) sono state ordinate diverse esecuzioni fiscali e solo alcune di esse sono sufficienti per pagare gli arretrati recuperati, o

i) c’è un altro motivo per cui non è possibile continuare l’esecuzione fiscale.

(3) La decisione sul rinvio, nonché sulla continuazione dell’esecuzione fiscale differita, o la decisione sulla sospensione dell’esecuzione fiscale, deve essere consegnata a tutti i destinatari dell’ordine di esecuzione. In caso di sospensione parziale dell’esecuzione fiscale, la decisione viene consegnata solo al debitore e al pagatore, al prestatore di servizi di pagamento o ad un altro subdebitore (di seguito denominato “subdebitore”) a cui si riferisce la sospensione parziale . La decisione di respingere la mozione di rinvio o sospensione dell’esecuzione fiscale è consegnata solo al firmatario.

(4) Non è possibile presentare ricorso contro decisioni ai sensi del paragrafo 3.

Costi di esecuzione
§ 182

(1) Il debitore è obbligato a pagare i costi di esecuzione se l’esecuzione fiscale non è stata eseguita in modo ingiustificato.

(2) I costi di esecuzione consistono nel rimborso dei costi per l’ordine di esecuzione dell’imposta, nel rimborso dei costi per l’andamento delle vendite e nel rimborso delle spese in denaro sostenute durante l’esecuzione dell’esecuzione dell’imposta.

(3) In caso di esecuzione, il cui titolo di esecuzione è un ordine di garanzia, saranno rimborsate solo le spese in contanti.

(4) L’importo dei costi di esecuzione è determinato dall’amministratore delle imposte mediante un ordine di esecuzione o una decisione separata; questa decisione può essere impugnata entro 15 giorni dal suo ricevimento.

(5) L’importo delle spese in contanti è sempre determinato dall’amministratore delle imposte con una decisione separata. Il debitore è obbligato a pagare l’importo specificato di spese in contanti entro 15 giorni dal giorno in cui gli è stata consegnata la decisione. Il rimborso delle spese in denaro relative alla vendita è a carico del debitore, anche se l’oggetto dell’esecuzione fiscale non è stato messo all’asta o monetizzato.

(6) I costi di esecuzione devono essere registrati nel conto fiscale personale del debitore e devono essere recuperati contemporaneamente agli arretrati.

§ 183

(1) I costi per l’ordinazione dell’esecuzione fiscale sono pari al 2% dell’importo per il quale è ordinata l’esecuzione fiscale, ma non inferiori a CZK 500 e non superiori a CZK 500.000; l’obbligo di pagarli sorge per il debitore emettendo un ordine di esecuzione o emettendo una decisione separata con cui l’amministratore fiscale determina l’ammontare dei costi di esecuzione.

(2) I costi per l’esecuzione della vendita ammontano al 2% dell’importo per il quale è ordinata l’esecuzione fiscale, ma non inferiore a CZK 500 e non superiore a CZK 500.000; l’obbligo di pagarli nasce per il debitore aprendo l’asta o monetizzando al di fuori dell’asta l’oggetto di esecuzione fiscale.

(3) Le spese di esecuzione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 possono essere richieste una sola volta per gli stessi arretrati. Tali costi sono calcolati dall’importo recuperato, arrotondato per difetto alle cento corone più vicine.

§ 184

(1) L’amministratore delle imposte può trattenere l’importo dell’importo previsto delle spese in contanti dai proventi dell’esecuzione fiscale, che dovrà liquidare nel determinare il loro importo effettivo.

(2) Il rimborso delle spese in contanti sarà trasferito al bilancio dell’amministratore delle imposte, se ha sostenuto queste spese con le proprie risorse di bilancio.

(3) Quando si trasferisce l’importo recuperato dal conto di deposito personale al conto fiscale personale del soggetto fiscale, i costi di esecuzione devono essere sempre soddisfatti in via prioritaria e il pagamento delle spese in contanti deve essere effettuato per primo.

(4) Se vengono eseguite determinate azioni esecutive per gli arretrati recuperati di più debitori insieme, l’amministratore fiscale pianifica il loro risarcimento proporzionalmente in base all’importo degli arretrati recuperati.

(5) Se l’autorità pubblica che ha consegnato la prestazione pecuniaria per il recupero ha causato il recupero ingiustificato nell’amministrazione divisa, questo ente rimborserà l’amministratore delle imposte che ha recuperato gli arretrati su questa prestazione pecuniaria, ha sostenuto spese in contanti e ha riconosciuto i danni.

§ 185

Disposizioni comuni per l’esecuzione fiscale
(1) Se l’esecuzione fiscale riguarda beni appartenenti alla proprietà comune dei coniugi o proprietà del coniuge del debitore, il coniuge del debitore avrà lo stesso status del debitore rispetto a tale proprietà; in caso di dubbio, il bene si considera come proprietà comune dei coniugi.

(2) Se i fondi ottenuti tramite l’esecuzione fiscale superano l’importo degli arretrati recuperati, il debitore avrà un pagamento in eccesso rimborsabile, che l’amministratore fiscale dovrà restituire anche senza richiesta entro 15 giorni.

(3) Se, durante l’esecuzione dell’imposta, si verifica un cambio di giurisdizione locale attraverso la vendita di beni mobili o la vendita di beni immobili, l’esecuzione fiscale deve essere completata dall’amministratore delle imposte che l’ha ordinata.

(4) L’esecuzione fiscale può anche pregiudicare il diritto di proprietà, i beni mobili o immobili del debitore, che devono essere trasferiti al successore fiduciario come erede successore e di cui il debitore non può disporre liberamente.

(5) Se la presente legge impone al debitore l’obbligo di notificare i dati all’amministratore fiscale, tale obbligo non si applica ai dati che l’amministratore fiscale è in grado di accertare dal registro pubblico tramite accesso remoto e continuo; questo non si applica alle dichiarazioni di proprietà.

Sezione 2

Esecuzione fiscale che influisce sui diritti di proprietà
§ 186

Disposizioni generali sull’esecuzione fiscale per riduzione di valore dei diritti di proprietà
(1) Nell’esecuzione fiscale che influisce sui diritti di proprietà, l’amministratore delle imposte impone obblighi con un ordine di esecuzione al debitore e al subdebitore, che ha il diritto di disporre del diritto di proprietà del debitore.

(2) L’amministratore delle imposte notificherà immediatamente al sub-debitore la forza giuridica dell’ordine di esecuzione; questa notifica deve essere consegnata di persona.

(3) Se il sub-debitore non adempie in modo corretto e puntuale l’obbligo imposto per lui dall’ordine di esecuzione e dalla legge, l’amministratore fiscale ha diritto al suo adempimento con i fondi di questo sub-debitore; l’amministratore fiscale farà valere questo reclamo presentando una causa in tribunale.

(4) In caso di cambio di giurisdizione locale durante l’esecuzione delle imposte, l’attuale amministratore fiscale competente dovrà notificare al sub-debitore il cambiamento di giurisdizione locale e allo stesso tempo comunicargli il nuovo numero di conto presso il prestatore di servizi di pagamento a cui i proventi continueranno ad essere rimessi.

Esecuzione fiscale mediante detrazioni dal salario
§ 187

(1) L’esecuzione fiscale mediante detrazioni dal salario deve essere effettuata mediante detrazioni dal salario e da altri redditi fino all’importo specificato nell’ordine di esecuzione.

(2) Dal momento in cui l’ordine di esecuzione gli viene consegnato, il pagatore del salario del debitore è obbligato a effettuare determinate detrazioni dal salario del debitore per la durata dell’esecuzione fiscale ea non pagare gli importi detratti al debitore.

(3) Su proposta del debitore, l’amministratore delle imposte può, per gravi motivi, ridurre l’importo da detrarre dallo stipendio del debitore a favore dell’esecuzione fiscale nel periodo di pagamento pertinente. Qualora venissero meno i motivi per i quali la proposta era stata accolta, l’amministratore delle imposte revoca la decisione di ridurre la detrazione. Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione e contro la decisione sulla domanda.

(4) L’esecuzione fiscale si applica anche al salario di un pagatore che diventa un pagatore solo dopo che l’ordine di esecuzione fiscale è stato ordinato. L’amministratore delle imposte consegnerà un ordine di esecuzione a questo pagatore del salario e allo stesso tempo gli imporrà l’obbligo di continuare le trattenute dal salario del debitore, indicando anche l’importo degli arretrati per il pagamento di cui le detrazioni devono Continua; l’ordine ricevuto dal pagatore originario del salario recuperato rimane lo stesso. Nessun ricorso può essere presentato contro la decisione di continuare le trattenute dal salario.

§ 188

(1) Se l’amministratore delle imposte ordina la detrazione del salario a più contribuenti, determina loro quale parte dell’importo di base non devono detrarre.

(2) Se il reddito del debitore non raggiunge l’importo della parte specificata dell’importo di base per qualsiasi pagatore del salario, il pagatore del salario è immediatamente obbligato a informare l’amministratore delle imposte; decide quindi di nuovo quale parte dell’importo di base ciascun pagatore non deve detrarre.

§ 189

(1) Il debitore è tenuto a notificare all’amministratore delle imposte l’origine del diritto a un salario con un altro pagatore di salario e la cessazione del diritto a un salario con l’attuale pagatore di salario entro 8 giorni dal giorno in cui questi fatti si è verificato.

(2) Il pagatore del salario è tenuto a notificarlo all’amministratore delle imposte entro 8 giorni

a) il debitore ha recentemente iniziato a lavorare con lui,

b) il debitore ha smesso di lavorare per lui,

c) il debitore ha iniziato a lavorare per un altro pagatore di stipendio.

(3) In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’amministratore delle imposte può imporre una sanzione disciplinare fino a 50.000 CZK al debitore o al pagatore del salario.

§ 190

Esecuzione fiscale ordinando un credito da un conto presso un prestatore di servizi di pagamento
(1) L’esecuzione fiscale ordinando un credito da un conto presso un prestatore di servizi di pagamento deve essere eseguita addebitando i fondi del debitore dal suo conto, tenuti in qualsiasi valuta, fino all’importo specificato nell’ordine di esecuzione e pagandoli all’imposta amministratore. L’ordine di esecuzione è consegnato al prestatore di servizi di pagamento prima del debitore.

(2) Dal momento in cui gli è stato consegnato l’ordine di esecuzione, il prestatore di servizi di pagamento è obbligato a non pagare i fondi dal conto del debitore dal quale è stato ordinato il credito, a non compensarli o altrimenti a disporne l’esecuzione dell’imposta, fino all’importo specificato nel titolo esecutivo; questo vale anche per i fondi che raggiungono questo conto entro 6 mesi dalla data di notifica della forza giuridica dell’ordine di esecuzione.

(3) Se l’esecuzione delle imposte è ordinata su più di un conto, l’amministratore fiscale determina nell’ordine di esecuzione l’ordine dei conti in cui il prestatore di servizi di pagamento è obbligato ad addebitare i fondi su di essi.

§ 191

Esecuzione fiscale ordinando un altro credito monetario
(1) L’esecuzione fiscale ordinando un altro credito monetario influirà sul credito monetario del debitore diverso dal diritto a uno stipendio oa un credito da un conto presso un prestatore di servizi di pagamento, fino all’importo specificato nell’ordine di esecuzione. Questa esecuzione può essere ordinata anche se il credito del debitore diventa esigibile solo in futuro, nonché se i crediti parziali del debitore sorgeranno gradualmente in futuro per lo stesso motivo legale. L’ordine di esecuzione viene consegnato al sub-debitore prima del debitore.

(2) Dal momento in cui l’ordine di esecuzione gli è stato consegnato, il sub-debitore non può pagare al debitore il suo credito per la durata dell’esecuzione fiscale, né compensarlo o occuparsene in altro modo. Da questo momento il debitore non può in alcun modo disporre del credito e perde il diritto al suo pagamento.

(3) Gli atti necessari per il pagamento del credito del debitore all’amministratore delle imposte, che appartengono al debitore, possono invece essere eseguiti dall’amministratore delle imposte.

Esecuzione fiscale che influisce su altri diritti di proprietà
§ 192

(1) Quando si esegue l’esecuzione fiscale influendo su altri diritti di proprietà del debitore, diversi da quelli previsti dal § 178 par. da a) a c), a condizione che non siano collegate alla sua persona e siano trasferibili a un’altra, si applicano mutatis le disposizioni sull’attuazione di un metodo di esecuzione fiscale che corrisponde alla natura del diritto di proprietà interessato dall’esecuzione. mutandis.

(2) Gli atti necessari per l’esercizio di un altro diritto di proprietà ai sensi del paragrafo 1, che appartengono al debitore, possono invece essere eseguiti dall’amministratore delle imposte.

§ 193

(1) Al fine di penalizzare un reclamo per l’emissione o la consegna di beni mobili, l’amministratore delle imposte applica una procedura per ordinare un credito diverso da un credito pecuniario, in cui proibisce l’emissione o la consegna di oggetti al debitore entro ordine di esecuzione e ordinarne l’emissione o la consegna all’amministratore delle imposte. L’ordine di esecuzione viene consegnato al sub-debitore prima del debitore.

(2) Contestualmente alla notifica della forza giuridica dell’ordine di esecuzione, l’amministratore fiscale deve specificare il metodo, il luogo e il momento di esecuzione del credito, anche nel caso in cui il termine per l’esecuzione del credito si verifichi solo nel futuro.

Sezione 3

Esecuzione fiscale mediante vendita di beni mobili e immobili
Asta
§ 194

(1) L’amministratore delle imposte può ordinare e condurre un’asta per eseguire l’esecuzione fiscale vendendo beni mobili e immobili.

(2) L’asta è gestita da un esecutore tributario, che ai fini della presente legge indica una persona ufficiale autorizzata a eseguire l’esecuzione fiscale; questo incontro è pubblico.

(3) L’amministratore delle imposte può autorizzare un altro funzionario a svolgere azioni di offerta (di seguito denominato “l’offerente”) e a designare altri funzionari per garantire il corretto svolgimento dell’asta.

(4) Una persona che partecipa all’asta è chiunque venga a partecipare all’asta prima che inizi e dimostri di soddisfare le condizioni per partecipare all’asta. In caso di asta di beni immobili può partecipare alle trattative solo chi ha costituito la cauzione d’asta prima dell’inizio dell’asta; tale soggetto è tenuto a documentare il deposito della cauzione d’asta secondo le modalità indicate nel decreto d’asta. La persona che partecipa all’asta è tenuta a dimostrare la propria identità. Il soggetto che partecipa all’asta ha inoltre l’obbligo di iscriversi nell’elenco delle persone partecipanti all’asta, subentrare e utilizzare il numero dell’asta, se assegnato.

(5) Un banditore è una persona che partecipa all’asta che ha presentato una presentazione all’asta durante l’asta. Se il banditore riceve un martello, diventa il banditore.

§ 194a

(1) L’amministratore delle imposte conduce l’asta elettronicamente, se è tecnicamente in grado di farlo; ciò non impedisce all’amministratore delle imposte di condurre l’asta se non elettronicamente in casi giustificati.

(2) L’amministratore delle imposte pubblicherà in modo tale da consentire l’accesso remoto

a) il fatto che sia tecnicamente attrezzato per condurre un’asta elettronica,

b) le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’asta elettronica.

(3) Le disposizioni sull’asta si applicano mutatis mutandis all’asta elettronica.

(4) L’ articolo 227 si applica mutatis mutandis all’asta elettronica di beni mobili.

§ 195

(1) Lo svolgimento dell’asta è disposto dall’amministratore delle imposte con un decreto d’asta.

(2) Il decreto d’asta contiene, oltre ai requisiti di cui al § 102 par.1 lett. a), b), g) e h)

a) la data e l’ora di inizio dell’asta, o la data e l’ora di fine dell’asta, se l’asta è effettuata per via elettronica,

(b) il luogo dell’asta; questo non si applica se l’asta viene effettuata per via elettronica,

c) designazione e descrizione dell’oggetto dell’asta,

d) se più di un oggetto d’asta deve essere messo all’asta e l’ordine in cui saranno messi all’asta,

e) il prezzo accertato o definitivo dell’oggetto dell’asta,

f) l’ importo della presentazione all’asta più bassa,

g) il metodo e il termine per il pagamento della più alta offerta all’asta e le condizioni in base alle quali i banditori possono rilevare gli articoli all’asta e in base alle quali diventeranno i loro proprietari,

h) un invito a chiunque abbia un diritto che non consente l’esecuzione di un’esecuzione fiscale ad esercitare tale diritto presso l’amministratore delle imposte, ea provare tale esercizio del diritto prima dell’inizio dell’asta, precisando che altrimenti

(i) un invito a far valere crediti garantiti da privilegio, privilegio o trasferimento di sicurezza, indicando il modo in cui sono applicati e che tali crediti sono altrimenti ignorati.

(3) Il decreto d’asta in merito all’oggetto dell’asta contiene inoltre

a) l’ importo del titolo d’asta e il metodo di pagamento,

b) l’ ora e il luogo dell’ispezione degli articoli in asta e le modalità organizzative per l’ispezione,

c) diritti e vizi connessi agli oggetti dell’asta, con la designazione di quei vizi sui quali, ai sensi del § 221 par. (c) si decida che non scadranno se venduti all’asta.

(4) Se viene condotta un’asta elettronica, l’avviso d’asta deve contenere anche:

a) l’ indirizzo del sito web sul quale si svolgerà l’asta elettronica,

b) l’ indirizzo del sito web sul quale sono pubblicate le condizioni e la procedura per lo svolgimento dell’asta elettronica.

(5) Il decreto d’asta non è giustificato. Se l’amministratore fiscale decide di annullare l’asta, questa decisione viene emessa come decreto d’asta. Nessun appello può essere presentato contro queste decisioni.

§ 196

(1) L’ amministratore delle imposte consegna il decreto d’asta nelle sue mani

a) il debitore,

b) il comproprietario dell’oggetto dell’asta,

c) altre persone che sono note all’amministratore delle imposte per avere un diritto di prelazione, materiale, di locazione o di locazione sull’oggetto dell’asta, scambi o una riserva di riacquisto,

d) un amministratore delle imposte che ha già denunciato al debitore i propri arretrati,

e) a una persona che ha concluso l’esecuzione fiscale in qualità di beneficiario di un’esecuzione sospesa ai sensi di un’altra norma di legge 17 ) .

(2) L’amministratore delle imposte consegna il decreto d’asta ad altre persone pubblicandolo secondo le modalità di cui all’art. 56 par.2, fino all’inizio dell’asta, ma almeno per il periodo

a) 30 giorni in caso di vendita all’asta di beni immobili, o

b) 20 giorni in caso di asta di beni mobili.

(3) Su richiesta dell’amministratore delle imposte competente, il decreto d’asta deve essere pubblicato con le consuete modalità anche dall’autorità comunale nel cui distretto si trova l’immobile oggetto dell’asta.

(4) L’amministratore delle imposte può anche richiedere la pubblicazione dell’avviso d’asta da parte dell’autorità municipale nel cui distretto il debitore ha l’ultima residenza o sede legale conosciuta.

§ 197

(1) Chiunque eserciti un diritto di prelazione o una riserva di riacquisto in relazione all’oggetto dell’asta è tenuto a dimostrare tale diritto all’amministratore delle imposte entro il termine indicato nel decreto d’asta. Prima dell’inizio dell’asta, l’amministratore fiscale decide se è stato provato il diritto di prelazione o la riserva di riacquisto; Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione. Se tali diritti sono dimostrati, la persona che testimonia può esercitarli solo in asta come banditore; con il trasferimento della proprietà dell’oggetto dell’asta al banditore, tali diritti scadono, a meno che non si tratti di un diritto di prelazione legale.

(2) Chiunque abbia un credito nei confronti del debitore garantito da pegno o privilegio o trasferimento in garanzia del diritto connesso all’oggetto dell’asta rispetto al quale viene condotta l’esecuzione fiscale può richiedere all’amministratore delle tasse la soddisfazione dei proventi dell’asta e dimostrare con appositi documenti entro e non oltre l’asta, altrimenti l’amministratore fiscale rifiuterà la domanda di registrazione del reclamo. La procedura è analoga per la registrazione di una persona avente diritto all’esecuzione interrotta ai sensi di un’altra normativa legale.

(3) L’amministratore fiscale notifica alla persona che ha presentato la domanda il rigetto della proposta di registrazione di una domanda che non soddisfaceva le condizioni di registrazione; Nessun ricorso può essere presentato contro questa decisione.

(4) I crediti fiscali verso il debitore diversi da quelli per i quali è condotta l’esecuzione fiscale possono essere presentati dall’amministratore delle imposte che conduce il procedimento di esecuzione o da un altro amministratore delle imposte per la soddisfazione dei proventi dell’asta, ma non oltre l’inizio dell’asta.

§ 198

(1) L’asta può essere tenuta presso la sede dell’amministratore delle imposte o dove si trova l’oggetto dell’asta, o in altro luogo idoneo.

(2) L’esecutore fiscale avvia l’asta e lo annuncia prima dell’inizio dell’asta

a) se è stato provato il diritto di prelazione esercitato o la riserva di riacquisto,

b) chi ha registrato i suoi crediti e in quale importo,

c) se qualcuno è entrato in esecuzione fiscale in quanto avente diritto all’esecuzione sospesa ai sensi di un’altra normativa legale

d) modifiche intervenute nei dati specificati nel bando d’asta,

e) se sono soddisfatte le condizioni preliminari per la sua partecipazione,

f) la presentazione all’asta più bassa e l’importo minimo dell’offerta.

(3) Esecutore fiscale

a) può escludere dall’asta una persona che partecipa all’asta ed espellere altre persone presenti dalla sala d’asta se interrompono il corso delle trattative, o richiedere al corpo di sicurezza competente di eliminarle e organizzare l’ordine,

b) può licenziare l’offerente se non adempie agli obblighi previsti dalla legge, e successivamente adempie personalmente alle funzioni dell’offerente fino al termine dell’asta,

(c) può interrompere o sospendere lo svolgimento dell’asta se, per motivi tecnici, a causa di comportamento inappropriato dei partecipanti all’asta o di altre persone presenti, o per altri motivi, l’asta non può essere proseguita.

(4) Se l’esecutore fiscale interrompe lo svolgimento dell’asta, determina l’ora della sua continuazione nello stesso luogo. Se l’asta interrotta non può essere ripresa lo stesso giorno, la decisione di proseguire l’asta sarà annunciata con le stesse modalità con cui è stato consegnato l’avviso d’asta. La decisione di interrompere e riprendere l’asta nello stesso giorno non viene pronunciata; il giorno di consegna è considerato il momento in cui si annuncia alle persone presenti in asta la data per la continuazione dell’asta nello stesso giorno. Nessun ricorso può essere impugnato contro la decisione di sospendere e riprendere l’asta.

§ 199

(1) La vendita all’asta di un singolo articolo dura fino a quando le persone che partecipano all’asta effettuano una presentazione all’asta.

(2) Una presentazione all’asta è un’offerta di un certo importo espresso dal banditore, che si impegna a pagare per l’oggetto messo all’asta dopo il martello.

(3) Se gli offerenti non effettuano una proposta d’asta superiore, l’offerente assegnerà un colpo a favore del banditore con la proposta d’asta più alta con la parola “terza volta”. Prima di aggiudicare un martello, l’offerente deve chiedere ai partecipanti all’asta se hanno obiezioni all’aggiudicazione di un martello.

(4) Se, secondo l’esecutore fiscale, le obiezioni alla martellatura sono giustificate, l’offerente prosegue l’asta invocando la penultima presentazione all’asta. In caso contrario, l’offerente decide di assegnare un martello. La decisione di aggiudicare un martello non è motivata e non è soggetta ad appello a meno che non si tratti di un martello aggiudicato all’asta di un bene immobile.

(5) I banditori sono vincolati dalle loro offerte all’asta, a meno che non sia stata presentata una presentazione all’asta superiore. Il prezzo dell’articolo messo all’asta non è limitato dalle normative sui prezzi.

(6) Se più offerenti fanno la stessa offerta più alta, verrà assegnato un hit alla persona che è evidenziata dal diritto di prelazione o dalla riserva di riacquisto; se la stessa offerta d’asta più alta è stata fatta da più di un banditore con diritto di prelazione o soggetto a riacquisto, il primo che ha offerto per primo sarà aggiudicato un hit. Se nessun colpo viene assegnato in questo modo, il colpo verrà assegnato al banditore che ha fatto l’offerta per primo. Se non è possibile determinare quale offerente ha fatto l’offerta per primo, l’offerente determinerà il banditore per lotto.

§ 200

(1) Nel corso dell’asta deve essere redatto un protocollo in cui l’andamento dell’offerta di singoli articoli, le più alte proposte d’asta fatte e le singole decisioni sull’aggiudicazione di un knockdown, le obiezioni sollevate contro il knockdown e il le modalità del loro regolamento devono essere registrate.

(2) Il protocollo deve essere firmato dall’esecutore fiscale e da coloro che hanno sollevato obiezioni all’aggiudicazione del martello.

(3) Se, per motivi di efficienza ed economia, l’amministratore fiscale ordina lo svolgimento di più aste di diverse esecuzioni fiscali all’interno di una riunione, anche nei confronti di più debitori, il protocollo sullo svolgimento dell’asta deve essere mantenuto in modo che sia chiaro quanto ricavato dalla vendita è stato ottenuto con esecuzioni fiscali individuali.

§ 201

Non deve fare offerte

a) l’ esecutore delle tasse, il banditore e altri funzionari dell’amministratore delle imposte che ha ordinato l’asta, il debitore e il coniuge del debitore o loro rappresentanti, nonché coloro ai quali altre disposizioni di legge 18 ) impediscono l’acquisizione della cosa che è il oggetto dell’asta,

(b) il banditore dell’oggetto dell’asta che viene rimesso all’asta in quanto il banditore non ha pagato l’offerta più alta dell’asta entro il termine stabilito.

§ 202

L’asta terminerà se tutti gli oggetti per i quali è stato trovato il banditore sono stati messi all’asta, o quando i proventi ottenuti dall’asta sono sufficienti per soddisfare gli arretrati recuperati e altre pretese da soddisfare, se del caso, nei proventi del provento.

Esecuzione fiscale mediante vendita di beni mobili
§ 203

(1) L’esecuzione fiscale mediante vendita di beni mobili di proprietà del debitore o la vendita di una quota di comproprietà di beni mobili deve essere effettuata annotando gli oggetti che sono soggetti a esecuzione e monetizzandoli, a meno che la natura della cosa non precluda esso.

(2) I beni mobili possono essere influenzati dall’esecuzione fiscale dalla vendita di beni mobili, ad eccezione dei beni che possono essere oggetto di esecuzione fiscale a causa della perdita di diritti di proprietà.

(3) Se lo scopo dell’esecuzione lo richiede, l’esecutore fiscale può ispezionare l’appartamento, la sede legale o altre stanze del debitore, nonché i suoi armadietti o altre scatole situate in essi, in cui, secondo un ragionevole presupposto, il bene mobile proprietà; a tal fine l’esecutore fiscale può predisporre l’accesso a tali locali; La sezione 80 (2) e (4) si applica mutatis mutandis.

(4) Se esiste un ragionevole sospetto che il debitore stia nascondendo una cosa mobile soggetta a esecuzione e se la richiesta di emettere la cosa nascosta non ha successo, l’esecutore fiscale può effettuare una perquisizione personale.

(5) L’ esame personale deve essere eseguito da un funzionario dello stesso sesso.

§ 204

(1) Le cose da vendere devono essere determinate dall’esecutore fiscale nell’elenco delle cose.

(2) Il debitore non può gestire gli articoli scritti. L’azione legale con la quale il debitore ha violato tale obbligo non è valida.

(3) All’inizio dell’inventario delle cose, l’esecutore fiscale annuncia lo scopo del suo arrivo, invita il debitore a pagare gli arretrati recuperati e consegna al debitore un ordine di esecuzione per la vendita di beni mobili; se il debitore non è presente, l’ordine di esecuzione gli sarà consegnato solo con il protocollo nell’elenco delle cose.

§ 205

(1) Se l’amministratore fiscale rileva che i titoli contabili e immobilizzati sono registrati per il debitore presso una persona autorizzata a registrare gli strumenti di investimento 19 ) , determinerà questi titoli in un ordine di esecuzione, che sarà consegnato al debitore e al persona autorizzata a registrare strumenti di investimento.

(2) L’amministratore delle imposte deve sempre consegnare l’ordine di esecuzione prima alla persona autorizzata a registrare gli strumenti di investimento rispetto al debitore, e da quel momento il debitore non può disporre di questi titoli; la persona autorizzata a registrare gli strumenti di investimento registra tale fatto nel proprio registro.

§ 206

(1) L’esecutore fiscale deve annotare principalmente le cose che molto probabilmente mancheranno al debitore e che sono più facilmente vendibili.

(2) Le cose che si deteriorano rapidamente verranno scritte solo se non ci sono abbastanza altre cose e se è possibile garantire la loro rapida vendita.

(3) I beni mobili che costituiscono un accessorio di beni immobili non possono essere registrati.

(4) Oggetti di natura speciale, come libretti, distinte di deposito, titoli cartacei, documenti la cui presentazione è necessaria per l’esercizio della proprietà della cosa, titoli, denaro, carte di pagamento e altri mezzi di pagamento, metalli preziosi, pietre semipreziose e preziose soggette a esecuzione, scrive e contemporaneamente rimuove l’esecutore fiscale.

(5) Anche gli effetti personali del debitore detenuti da un’altra persona possono essere svalutati. Questa persona è obbligata a consegnare questi elementi all’esecutore fiscale.

(6) L’esecutore fiscale deve integrare l’inventario con altri articoli se i proventi della vendita di articoli scritti non sono sufficienti a coprire gli arretrati recuperati.

§ 207

(1) L’esecutore fiscale rimuoverà gli elementi redatti, soprattutto se si teme che gli elementi scritti vengano danneggiati, distrutti, alterati, nascosti o rubati, e si prenderà cura della loro adeguata messa in sicurezza. Può anche eseguire questa operazione in un secondo momento.

(2) L’esecutore fiscale può, se il debitore è d’accordo, conservare gli articoli scritti in una stanza riservata dal debitore, che dovrà chiudere a chiave e fornire un sigillo ufficiale.

(3) Gli elementi scritti possono anche essere lasciati dall’esecutore fiscale nel luogo in cui sono stati scritti. In questo caso, segna visibilmente le cose scritte. L’etichetta deve indicare quale amministratore fiscale e quando gli articoli sono stati scritti.

(4) Gli atti necessari per la rimozione e la messa in sicurezza degli scritti del debitore, che appartengono al debitore, possono invece essere eseguiti dall’amministratore delle imposte.

§ 208

(1) Il protocollo sull’inventario delle materie deve contenere in particolare:

a) il modo in cui l’amministratore fiscale protegge gli elementi in questione o un’indicazione se gli elementi sono stati sequestrati; e

b) identificazione del coniuge del debitore o comproprietario degli scritti.

(2) Il protocollo sul corso dell’inventario delle cose nel caso in cui il debitore sia presente nell’inventario deve contenere anche

a) le modalità e i tempi di consegna dell’ordine di esecuzione al debitore,

b) una richiesta del debitore di pagare gli arretrati recuperati.

(3) Il protocollo sull’inventario degli articoli deve essere ulteriormente specificato, se necessario

a) una dichiarazione del debitore o di un’altra persona presente nell’inventario che le cose sono già state scritte da un tribunale, da un altro amministratore delle imposte o da un’altra persona autorizzata,

b) proprietà o altri diritti e vizi relativi agli oggetti tratte, che sono stati rivendicati dal debitore o da un’altra persona presente durante la stesura degli oggetti, o

c) istruzioni impartite dall’esecutore fiscale sulla procedura per l’esclusione di elementi dall’esecuzione fiscale.

(4) Una parte del protocollo sul corso della lista delle cose è un’appendice contenente la lista delle cose con il numero di serie della cosa, la sua breve descrizione e il ricavato previsto dalla vendita.

(5) Oltre alla cosa principale, che ha la natura di una cosa separata, la sua lista di articoli deve essere scritta nella lista delle cose, o i suoi componenti devono essere specificati, o il protocollo deve indicare che si tratta cose.

(6) Se il debitore dell’inventario delle cose non era presente, l’amministratore delle imposte gli comunicherà successivamente una copia del protocollo sul corso dell’inventario dei beni. Una copia del presente protocollo deve essere notificata dall’amministratore delle imposte anche al comproprietario degli scritti, se noto all’amministratore delle imposte.

§ 209

(1) Dopo che l’ordine di esecuzione è diventato definitivo, il prezzo deve essere determinato in modo tale che l’amministratore fiscale stima la cosa scritta in casi semplici, a meno che il prezzo o il metodo della sua determinazione non sia determinato da un’altra normativa legale; il prezzo deve essere registrato nel registro ufficiale. In altri casi, l’amministratore delle imposte nominerà un esperto per determinare il prezzo degli articoli scritti.

(2) Al fine di determinare il prezzo dei monumenti culturali e dei monumenti culturali nazionali 20 ) , delle collezioni museali e degli oggetti da collezione che ne fanno parte 21 ) e degli oggetti di valore culturale 22 ) , l’amministratore delle imposte nomina sempre un perito.

(3) Il prezzo determinato dall’esecutore fiscale durante l’inventario sarà considerato il prezzo accertato di cose che si deteriorano rapidamente.

§ 210

(1) Gli oggetti scritti devono essere venduti all’asta.

(2) Ogni oggetto dell’asta deve essere messo all’asta individualmente o in un set.

(3) Se l’oggetto dell’asta forma un file e se per esso non viene trovato alcun banditore, se così previsto nel decreto d’asta, i singoli elementi del file possono essere messi all’asta separatamente.

§ 211

(1) La presentazione all’asta più bassa è almeno un terzo del prezzo accertato.

(2) Un banditore a cui è stato assegnato un martello deve pagare immediatamente l’offerta d’asta più alta; in caso contrario, l’oggetto dell’asta sarà nuovamente messo all’asta senza la sua partecipazione. Se viene condotta un’asta elettronica, il banditore è obbligato a pagare la più alta offerta d’asta entro il periodo specificato nell’avviso d’asta. Questo periodo non può essere superiore a 10 giorni dall’assegnazione del martello.

(3) L’amministratore delle imposte rilascia al banditore una conferma del pagamento della più alta offerta all’asta, che insieme alla decisione di concedere un martello è una prova dell’acquisizione della proprietà dell’oggetto venduto all’asta; se il banditore non prende in consegna l’oggetto messo all’asta, il § 84 si applica mutatis mutandis.

(4) Se il banditore non viene trovato per l’oggetto messo all’asta, l’amministratore fiscale può ripetere l’asta se si può presumere che l’oggetto sarà venduto.

(5) Per quanto riguarda un bene mobile a cui sono collegati i diritti reali, di locazione o di locazione di altre persone, o per quanto riguarda un bene mobile la cui valutazione eseguita da un esperto supera i 500.000 CZK, la procedura stabilita per la valutazione e la vendita all’asta in materia di esecuzione fiscale e procedura per il calendario.

§ 212

Gli articoli scritti la cui vendita è vietata o che non sono negoziabili senza autorizzazione devono essere venduti dall’amministratore delle imposte al di fuori dell’asta a una persona legalmente autorizzata ad acquistarli o tramite una persona autorizzata a commerciare con essi, ma per almeno la metà dei prezzi rilevati. Se ci sono più offerenti, l’amministratore delle tasse venderà i beni a chi fa l’offerta più alta.

§ 213

(1) Se tra le cose scritte ci sono

a) monumenti culturali e monumenti culturali nazionali,

b) collezioni di musei e oggetti da collezione che ne fanno parte; o

c) oggetti di valore culturale,

devono essere offerti dall’amministratore delle imposte per l’acquisto all’unità organizzativa competente dello stato, o sulla base del parere di questa unità organizzativa dello stato a una persona giuridica la cui missione è di occuparsi delle cose di cui alle lettere a) a c), almeno per il prezzo determinato.

(2) Se la vendita avviene nel modo specificato al paragrafo 1, l’amministratore fiscale la registra e consegna una copia del protocollo all’acquirente.

(3) Se la persona a cui è stato offerto l’oggetto dell’asta non risponde all’offerta entro 30 giorni dal giorno della sua consegna o non paga il prezzo specificato nell’offerta entro il periodo concordato con l’amministratore fiscale, il l’amministratore fiscale venderà questi articoli all’asta. L’importo della presentazione all’asta più bassa è determinato dall’amministratore delle imposte almeno nell’ammontare del prezzo trovato, anche in caso di asta ripetuta.

§ 214

(1) Gli oggetti rapidamente deperibili devono essere venduti dall’amministratore delle imposte fuori asta, anche prima della forza giuridica del provvedimento di esecuzione a qualsiasi interessato, per almeno la metà del prezzo accertato.

(2) Se ci sono più parti interessate, l’amministratore delle imposte vende i beni alla persona che fa l’offerta più alta e li paga sul posto al ricevimento dei beni.

(3) Se gli elementi svalutati sono venduti secondo le modalità specificate al paragrafo 1, l’amministratore fiscale registra tale vendita e consegna una copia del rapporto al cessionario.

§ 215

(1) Se viene redatto un libretto, una distinta di deposito o un altro documento su una forma di deposito simile, l’amministratore fiscale lo presenta al prestatore di servizi di pagamento insieme all’ordine di esecuzione per la vendita di beni mobili e ne riscuote l’importo a cui ha diritto il debitore, l’importo degli arretrati recuperati.

(2) Il prestatore di servizi di pagamento deve pagare il deposito a questo amministratore fiscale, anche se il pagamento del deposito è vincolato.

(3) Se il deposito viene effettuato in una valuta estera, il prestatore di servizi di pagamento deve versare il deposito all’amministratore delle imposte nella valuta ceca.

(4) Nella misura della prestazione pagata all’amministratore fiscale, il prestatore di servizi di pagamento è liberato dai suoi obblighi nei confronti del debitore.

(5) Se viene redatto un documento comprovante l’esistenza di un credito pecuniario o di un reclamo per l’emissione o la consegna di beni mobili, o un altro diritto di proprietà, l’amministratore fiscale lo presenta al sub-debitore insieme a un ordine di esecuzione per la vendita di beni mobili. Ciò si traduce negli effetti della consegna dell’ordine di esecuzione al sub-debitore secondo i singoli metodi di esecuzione delle imposte, incidendo sui diritti di proprietà, e la procedura viene ulteriormente seguita in conformità con le disposizioni pertinenti per il metodo di esecuzione fiscale dato.

§ 216

(1) La monetizzazione dei titoli scritti deve essere eseguita dall’amministratore fiscale, a seconda della natura del titolo, vendendo titoli o vendendo elementi che l’amministratore fiscale ha acquisito esercitando il diritto sui titoli.

(2) Titoli contabili e immobilizzati dell’amministratore delle imposte secondo le disposizioni di legge. Le azioni necessarie saranno eseguite dall’esecutore fiscale.

(3) La Sezione 191 si applicherà mutatis mutandis all’esecuzione di atti di vendita di titoli, comprese le scritture contabili e i titoli immobilizzati.

(4) In caso di monetizzazione di titoli a cui è collegato il diritto al pagamento degli importi ivi specificati o del reddito da essi derivante, e titoli a cui è collegato il diritto di emettere una cosa dopo la loro presentazione, si applica mutatis mutandis il § 215 .

§ 217

(1) Gli elementi che non sono stati monetizzati possono essere esclusi dall’amministratore delle imposte dall’elenco degli elementi. La decisione in merito viene consegnata al debitore e nessun ricorso può essere presentato contro di lui.

(2) Nella decisione sull’esclusione dall’inventario, l’amministratore fiscale inviterà il debitore a ritirare gli articoli esclusi dall’inventario entro il periodo specificato, o inviterà il debitore a informare l’amministratore fiscale entro il periodo specificato dove e quando egli è pronto a prendere in mano le cose; il periodo decorre dalla data in cui la decisione di escludere le questioni diventa definitiva.

(3) L’amministratore delle imposte redige un rapporto sulla restituzione delle cose.

(4) Se il debitore rifiuta di prendere in consegna gli articoli esclusi dall’inventario o se non possono essere restituiti al debitore perché la sua residenza è sconosciuta o non ha ritirato gli articoli entro il periodo specificato nella richiesta dell’amministratore delle imposte, l’amministratore delle imposte può decidere di rinunciarvi ai sensi del § 84.

Esecuzione fiscale mediante vendita di immobili
§ 218

L’esecuzione fiscale mediante la vendita di immobili può influire sugli immobili di proprietà del debitore. Questa procedura si applica anche alla vendita di una partecipazione in comproprietà immobiliare.

§ 219

(1) Il debitore non può trasferire il bene immobile a un’altra persona o gravarlo dal momento in cui l’ordine di esecuzione gli è stato notificato. L’azione legale con la quale il debitore ha violato tale obbligo non è valida.

(2) Il debitore è tenuto a notificare all’amministratore delle imposte entro 15 giorni dal momento in cui gli è stato notificato l’ordine di esecuzione, se e chi ha un diritto di prelazione, altri diritti e difetti relativi alla proprietà immobiliare; se il debitore non adempie a tale obbligo, è responsabile del danno da esso causato.

§ 220

(1) L’amministratore delle imposte consegna l’ordine di esecuzione al debitore e agli eventuali comproprietari dell’immobile in questione.

(2) L’amministratore delle imposte consegnerà anche l’ordine di esecuzione all’ufficio catastale competente; successivamente, l’amministratore delle imposte comunica con le stesse modalità all’ufficio catastale l’entrata in vigore del provvedimento di esecuzione.

§ 221

(1) Dopo la forza legale dell’ordine di esecuzione, l’amministratore delle imposte nomina un esperto per valutare il bene immobile, i suoi accessori e i diritti individuali e i difetti ad esso connessi, ad eccezione dei diritti e dei difetti ai sensi del § 231 par. C). Se l’immobile, i suoi accessori, i diritti e i difetti individuali sono stati valutati da un esperto nel periodo di un anno prima del giorno in cui l’ordine di esecuzione è entrato in vigore, e se le circostanze decisive per la valutazione non sono cambiate, la valutazione da parte del expert non verrà eseguito.

(2) Il debitore, o altre persone, sono obbligati, su richiesta dell’amministratore delle imposte, a consentire un’indagine locale allo scopo di ispezionare una cosa immobile che è oggetto di esecuzione fiscale e dei suoi accessori; la convocazione deve essere annunciata almeno 8 giorni prima della data fissata per l’indagine locale. Se il debitore, o altre persone, non consentono l’ispezione del bene immobile e se, di conseguenza, il prezzo del bene immobile non può essere determinato, l’esecutore fiscale può ottenere l’accesso al bene immobile del debitore; La sezione 80 (2) e (4) si applica mutatis mutandis.

(3) Sulla base dei risultati della valutazione ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore fiscale determina

a) il prezzo dell’immobile e dei suoi accessori,

b) il prezzo dei diritti e dei difetti individuali associati alla proprietà immobiliare,

c) difetti che non scompaiono con la vendita all’asta 23 ) ,

d) il prezzo finale.

(4) L’amministratore delle imposte determina il prezzo finale con una decisione deducendo dal prezzo dell’immobile e dei suoi accessori e dal prezzo dei diritti associati all’immobile il prezzo dei difetti che non scompariranno con la vendita all’asta. La decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla data di consegna e l’asta può essere ordinata solo dopo che la decisione è diventata definitiva.

(5) La decisione sul prezzo finale deve essere consegnata dall’amministratore delle imposte al debitore, alla persona che ha stipulato l’esecuzione fiscale come avente diritto dall’esecuzione sospesa ai sensi di un’altra normativa legale, a eventuali comproprietari e persone a loro note per diritti o vizi immobiliari, ad eccezione dei diritti e dei vizi ai sensi del § 231 par.1 lett. C).

§ 222

(1) Nel caso di un’asta di beni immobili, la presentazione all’asta più bassa sarà pari a due terzi del prezzo finale stabilito.

(2) L’importo della cauzione dell’asta sarà determinato dall’amministratore fiscale in base alle circostanze, ma non più della metà della presentazione all’asta più bassa; la garanzia d’asta depositata dal banditore sarà inclusa nel pagamento dell’oggetto messo all’asta.

(3) Il termine per il pagamento della più alta offerta d’asta prevista dal decreto d’asta decorre dalla data di forza giuridica della decisione di aggiudicazione del martello e non può essere superiore a 2 mesi.

(4) La decisione sulla concessione del martello dell’amministratore fiscale consegna l’offerente, l’offerente che il martello concedente ha espresso obiezioni al debitore, quello che si è rivolto all’amministrazione fiscale come legittima esecuzione dell’interruzione da un’altra legge, e l’eventuale comproprietario di un oggetto inamovibile.

(5) Dopo la forza giuridica della decisione sull’aggiudicazione del martello, l’amministratore delle imposte notificherà all’ufficio catastale competente che sono soddisfatte le condizioni per il trasferimento della proprietà dell’immobile in questione al banditore.

§ 223

(1) Una decisione sull’assegnazione di un martello può essere impugnata entro 15 giorni dalla data della sua consegna.

(2) Entro 15 giorni dalla data di chiusura dell’asta, i soggetti di cui all’art. 196 par.

(3) L’organo di appello decide sul ricorso in modo tale da confermare o modificare la decisione di concessione del martello in modo tale che il martello non venga assegnato.

(4) Deve essere presa una decisione su una modifica se ci sono tali difetti nel procedimento che l’appellante non ha potuto partecipare all’asta o il martello è stato aggiudicato a causa di una violazione della legge al momento dell’ordine o della conduzione dell’asta.

(5) La decisione sul ricorso deve essere consegnata nelle mani del ricorrente ea coloro ai quali è stata consegnata la decisione sull’assegnazione di un martello.

§ 224

(1) L’ amministratore delle imposte restituisce la cauzione dell’asta pagata alla persona alla quale il martello non è stato assegnato entro 30 giorni dal giorno della fine dell’asta.

(2) Nel caso in cui i banditori abbiano presentato ricorso contro la decisione di aggiudicare il martello, l’amministratore fiscale restituirà loro la cauzione dell’asta entro 15 giorni dalla data di forza giuridica della decisione sul ricorso.

§ 225

(1) Un’asta ripetuta può essere ordinata non prima di 3 mesi dopo la data dell’asta originale per il motivo che

a) anche la presentazione all’asta più bassa non è stata effettuata,

(b) in un ricorso contro la decisione di assegnare un martello, si è deciso di non concedere un martello, o

c) la decisione di aggiudicazione del martello è stata revocata per mancato pagamento della più alta proposta d’asta.

(2) In caso di asta ripetuta, la presentazione all’asta più bassa sarà la metà del prezzo finale del bene immobile.

(3) Se, nel caso di un’asta ripetuta, non viene eseguita nuovamente per un motivo ai sensi del paragrafo 1, un’altra asta ripetuta può essere ordinata alle stesse condizioni, se si può presumere che il bene immobile sarà venduto .

(4) Se nel periodo intercorso dalla precedente determinazione del prezzo finale dell’immobile, dei suoi accessori e dei singoli diritti e difetti ad esso associati fino al momento in cui deve essere ordinata l’asta ripetuta, i fatti che possono influire sul suo ammontare possono modifica, l’amministratore può tassare per fissare un nuovo prezzo finale; il paragrafo 2 non si applica.

§ 226

(1) L’amministratore fiscale può prorogare il termine per il pagamento della proposta d’asta più elevata sulla base della richiesta del banditore presentata prima della scadenza del termine fissato per il pagamento di questa proposta d’asta, per un massimo di 30 giorni; un periodo così esteso non può essere ulteriormente esteso o riportato al suo stato precedente.

(2) Alla scadenza invano del termine per il pagamento della più alta proposta d’asta specificata nel decreto d’asta, o del periodo prorogato ai sensi del paragrafo 1, la decisione di concedere un martello sarà revocata e l’amministratore fiscale ne informerà di questo fatto.

§ 227

(1) Un banditore che non ha pagato in tempo l’offerta più alta dell’asta è obbligato a rimborsare l’amministratore delle tasse per i costi delle aste ripetute e i danni subiti dal mancato pagamento dell’offerta d’asta più alta e se l’offerta d’asta più bassa è stata questa asta, presentazione dell’asta; la cauzione d’asta da lui costituita è inclusa nel risarcimento.

(2) L’amministratore fiscale emette una decisione sull’importo del risarcimento ai sensi del paragrafo 1 e allo stesso tempo fissa un termine entro il quale il banditore è obbligato a rimborsare l’importo non pagato dalla garanzia dell’asta, o l’amministratore fiscale deve restituire la restante parte del titolo d’asta.

Gestione della pianificazione
§ 228

(1) A seguito della forza giuridica della decisione sull’aggiudicazione di un martello e sul pagamento della più alta offerta all’asta, l’amministratore fiscale inviterà immediatamente i creditori che hanno presentato la domanda e la cui domanda non è stata respinta ad informarlo entro 15 giorni dalla consegna di questo invito l’importo del loro credito e dei suoi accessori la forza giuridica della decisione di aggiudicazione e dei fatti rilevanti per la sua classificazione. Dopo la scadenza del termine fissato nel bando, la parte dei crediti e dei loro accessori non quantificata non potrà essere presa in considerazione.

(2) Dopo che la decisione sull’aggiudicazione di un martello e il pagamento della più alta offerta all’asta sono diventati definitivi, l’amministratore fiscale inviterà immediatamente le persone che sono note per essere soggette a gravami, scambi o diritti di noleggio o di locazione a loro favore, tranne per quelli che erano secondo § 221 par.3 let. (c) ha deciso di non porre fine alla vendita all’asta, al fine di informarlo entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente invito se chiedono il pagamento di un rimborso; in caso contrario si ritiene che abbia acconsentito al pagamento del compenso al banditore e alla continuazione di tale impegno, permuta o locazione o locazione subito dopo il cambio di proprietario. I commenti fatti dopo la scadenza fissata nel bando non saranno presi in considerazione.

§ 229

(1) I costi di esecuzione devono essere innanzitutto coperti dai proventi dell’asta. Inoltre, saranno soddisfatti i creditori il cui credito è stato garantito da un privilegio. Gli altri crediti saranno soddisfatti secondo il loro ordine.

(2) È decisivo per l’ordine

a) nel caso di un credito fiscale per il quale è disposta l’esecuzione fiscale, il giorno di emissione dell’ordine di esecuzione,

b) nel caso di un credito fiscale registrato, il giorno in cui è stato registrato presso l’amministratore delle imposte,

c) in caso di credito assistito da pegno, la data in cui è sorto il pegno,

d) in caso di risarcimento per servitù, la data in cui sorge l’ingombro,

e) in caso di risarcimento per diritti di locazione o di locazione, la data in cui è sorto il diritto di locazione o di locazione,

f) in caso di rimborso per cambi, la data di origine del cambio.

(3) Se più crediti hanno lo stesso ordine e il ricavato dell’asta non è sufficiente per soddisfarli completamente, tali crediti devono essere soddisfatti proporzionalmente.

§ 230

(1) Sulla base delle dichiarazioni ricevute ai sensi della Sezione 228, l’amministratore fiscale decide il calendario dei proventi dell’asta, in cui concede ai singoli creditori il diritto al pagamento dei crediti per l’importo corrispondente al loro ordine, e il oggetto dell’asta; un ricorso presentato in tempo utile contro tale decisione ha effetto sospensivo.

(2) La decisione sul programma deve essere emessa dall’amministratore delle imposte

a) il debitore,

b) il banditore,

c) creditori che hanno presentato domanda e la cui domanda non è stata respinta,

d) le persone note per essere vincolate da vizi a loro favore in materia di asta, ad eccezione di coloro che sono stati decisi ai sensi del § 221 par. c) che non scadono con la vendita all’asta.

(3) Il risarcimento per servitù, scambi o diritti di locazione o locazione deve essere concesso dall’amministratore delle tasse al banditore se la persona che testimonia il diritto da questa servitù, scambi o locazione o diritto di locazione è d’accordo.

(4) L’ amministratore delle imposte deve pagare gli importi concessi dopo la forza giuridica della decisione sul programma.

(5) Dopo il pagamento di tutti i crediti da soddisfare, il resto dei proventi distribuiti dell’asta diventerà il pagamento in eccesso del debitore, che sarà smaltito ai sensi del § 185 paragrafo 2.

§ 231

(1) Le decisioni sul programma scadono il giorno dell’entrata in vigore

a) privilegi e privilegi annessi all’oggetto dell’asta,

(b) gravami, permute e diritti di locazione e leasing in materia di asta; ciò non si applica a gravami, permute e diritti di leasing e leasing che si è deciso di non scadere, nonché a gravami, permute e diritti di leasing e leasing per i quali è stato fornito un risarcimento al banditore,

c) altri diritti e vizi legati all’oggetto dell’asta.

(2) Un contratto di locazione agricola per il quale non è stato fornito alcun compenso al banditore scadrà alla fine dell’anno di locazione in cui si è svolta l’asta.

(3) La vendita di una quota di comproprietà non elimina gli oneri gravanti sull’intero oggetto d’asta, né il privilegio, a meno che non graverebbe solo sulla quota di comproprietà venduta.

(4) La decisione finale sul calendario deve essere consegnata dall’amministratore delle imposte all’ufficio catastale competente o alla persona che tiene un altro registro pubblico.

§ 232

(1) Nel caso in cui la domanda autorizzata dall’esecuzione sia stata interrotta ai sensi di un’altra normativa legale o un creditore il cui credito è garantito da un trasferimento di sicurezza del diritto allegato all’oggetto dell’asta e la sua domanda non è stata respinta, l’amministratore fiscale che ha effettuato l’esecuzione fiscale secondo il calendario dei proventi del tribunale d’asta.

(2) Dopo la forza giuridica della decisione sull’aggiudicazione di un martello e il pagamento della più alta offerta all’asta, l’amministratore fiscale sottopone al tribunale generale del debitore una proposta per l’esecuzione della procedura di pianificazione.

(3) L’amministratore delle imposte deve allegare alla proposta una parte del fascicolo nella misura in cui sono evidenti il ​​corso dell’esecuzione fiscale e l’importo da dividere.

(4) Dopo la consegna della risoluzione finale del tribunale sul risultato della procedura di programmazione, l’amministratore fiscale deve immediatamente pagare i crediti per l’importo specificato nella presente risoluzione e restituire al debitore qualsiasi pagamento in eccesso rimborsabile entro 15 giorni dalla data di consegna di questa decisione.

TITOLO VI

RELAZIONE SULLA RACCOLTA FISCALE
Ritenuta alla fonte
§ 233

(1) Un contribuente obbligato per legge a riscuotere o detrarre un’imposta o un pagamento per garantire un’imposta (di seguito denominata “imposta riscossa mediante detrazione”) è obbligato a pagare l’imposta riscossa mediante detrazione entro un determinato periodo e importo.

(2) Se il contribuente non adempie ai suoi obblighi, è obbligato a pagare l’imposta mediante ritenuta alla fonte immediatamente dopo aver scoperto il suo errore.

(3) Se l’amministratore delle imposte scopre che il contribuente non ha adempiuto al suo obbligo e, di conseguenza, l’imposta riscossa mediante detrazione non è stata pagata, la nomina al contribuente per il pagamento diretto.

§ 234

Se l’obbligo del contribuente di riscuotere l’imposta mediante detrazione cessa prima della fine dell’anno civile, il contribuente è tenuto a depositare una dichiarazione per la sua parte trascorsa entro la fine del mese successivo a quello in cui è stato obbligato per l’ultima volta a pagare l’imposta per detrazione o rapporto.

§ 235

(1) Se l’amministratore fiscale rileva che l’importo fatturato dal contribuente si discosta dall’importo che doveva essere detratto e pagato dal contribuente, prescriverà la differenza tra questi importi nei registri fiscali.

(2) Se la differenza ai sensi del paragrafo 1 aumenta l’obbligo del contribuente di detrarre e pagare l’imposta a detrazione, questa differenza prescritta al contribuente per il pagamento diretto è pagabile entro un periodo sostitutivo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge l’ordine di pagamento.

(3) Se la differenza ai sensi del paragrafo 1 riduce l’obbligo del contribuente di dedurre e pagare l’imposta mediante detrazione, tale differenza deve essere compensata all’interno dell’amministrazione fiscale fornita dal contribuente. Se tale differenza non può essere compensata, il contribuente è tenuto a restituire al contribuente l’importo indebitamente trattenuto. L’amministratore delle imposte restituisce al contribuente la differenza di cui al comma 1 entro 30 giorni dal giorno in cui il contribuente dimostra al contribuente il rimborso dell’importo indebitamente trattenuto.

§ 236

(1) Se l’imposta viene detratta dall’imposta riscossa mediante detrazione dopo che è stata accertata dall’amministratore delle imposte, sorge l’obbligo di pagare una penale in conformità con le disposizioni della Sezione 251 par. e).

(2) Gli interessi di mora della ritenuta alla fonte, sorti a seguito di eventi verificatisi prima dell’emissione della decisione di accertamento fiscale, non sono prescritti nel registro fiscale prima dell’imposta così determinata.

§ 237

Reclamo sull’azione del contribuente
(1) Se il contribuente ha dubbi sulla correttezza dell’imposta trattenuta o riscossa, può, entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’importo dell’imposta trattenuta o riscossa, chiedere spiegazioni al contribuente. Nella domanda dovrà indicare i motivi dei suoi dubbi.

(2) Il contribuente è tenuto a presentare una spiegazione scritta al contribuente entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la domanda e a correggere qualsiasi errore entro lo stesso periodo e allo stesso tempo presentare una relazione successiva o una dichiarazione aggiuntiva al amministratore fiscale.

(3) Se il contribuente non è d’accordo con la procedura del contribuente, può presentare un reclamo contro la procedura del contribuente all’amministratore delle imposte, che è competente a livello locale per questo contribuente, entro 30 giorni dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto una spiegazione dal contribuente. Se il contribuente non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 2, il contribuente ha il diritto di presentare tale reclamo all’amministratore delle imposte entro 60 giorni dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto fornire una spiegazione al contribuente.

(4) Nei procedimenti relativi a un reclamo alla procedura del contribuente, § 111 paragrafo 5 e § 112 si applicano mutatis mutandis. La decisione sul reclamo viene notificata al contribuente e al contribuente.

TITOLO VII

SUCCESSO LEGALE E RAPPORTO CON L’INSOLVENZA
Parte 1

Successione legale
§ 238

Cessazione delle attività
(1) Un’entità fiscale che è una persona giuridica che si risolve senza un successore legale è tenuta a presentare il consenso dell’amministratore fiscale presso il quale è registrata contemporaneamente alla domanda di cancellazione dal registro delle imprese o da un registro pubblico simile.

(2) Se l’amministratore fiscale ha emesso una decisione negativa sulla richiesta dell’ente fiscale per il consenso alla cancellazione, la domanda può essere ripetuta dopo 1 mese dal giorno in cui la decisione negativa è stata consegnata all’ente fiscale.

(3) Se una decisione sulla richiesta di consenso alla cancellazione non è stata emessa entro 2 mesi dalla data di presentazione, si riterrà che il consenso sia stato concesso.

(4) Quando constata che il soggetto passivo non svolge un’attività o non percepisce un reddito soggetto a imposta, l’amministratore fiscale adotta le misure necessarie per accelerare la determinazione, la determinazione e la riscossione dell’imposta, nonché il pagamento di arretrati.

(5) L’amministratore fiscale deve notificare all’autorità pubblica competente i fatti riscontrati durante le sue attività che indicano l’adempimento delle condizioni previste da altre norme legali per la cancellazione.

a) persone giuridiche,

(b) una licenza commerciale o la sospensione di un’attività commerciale; o

c) l’ autorizzazione in base alla quale l’ente fiscale è stato registrato dall’amministratore fiscale.

(6) Se lo scioglimento di una persona giuridica è vincolato a una proposta, deve essere presentato dall’amministratore delle imposte nel caso ai sensi del paragrafo 5 lettera a) il tribunale competente.

§ 239

Trasferimento di responsabilità fiscale
Ai fini della presente legge, un trasferimento di responsabilità fiscale significa un trasferimento di diritti e obblighi di un soggetto fiscale.

§ 239a

Trasferimento di responsabilità fiscale per persone fisiche
(1) Ai fini dell’amministrazione fiscale, i fatti legali devono essere trattati come se il testatore fosse vissuto fino al giorno precedente il giorno della fine del procedimento ereditario.

(2) Ai fini dell’amministrazione fiscale, per responsabilità fiscale del testatore si intende l’obbligo fiscale sostenuto dal testatore prima del giorno che precede il giorno della conclusione del procedimento ereditario.

(3) La responsabilità fiscale del testatore passerà ai suoi eredi con una decisione del tribunale sull’eredità; l’erede acquisisce quindi lo status di soggetto passivo anziché di testatore.

(4) Se ci sono più eredi, la responsabilità fiscale comune passerà a loro. I debiti tributari che ne derivano sono saldati dagli eredi in solido nella misura prevista dal codice civile. L’obbligazione tributaria solidale è amministrata dall’amministratore delle imposte, che era competente ad amministrare l’obbligazione tributaria del testatore il giorno precedente il giorno della conclusione della procedura ereditaria.

(5) Per l’attività fiscale derivante dagli obblighi fiscali del testatore, periodo corrente per il pagamento delle imposte dalla data di morte del defunto fino alla data di chiusura del procedimento sull’eredità.

§ 239b

Adempimento del debito fiscale da parte dell’amministratore del patrimonio
(1) La persona che amministra l’eredità adempie l’obbligo fiscale del testatore, a proprio nome per conto dell’eredità.

(2) Se più di una persona che amministra l’eredità è obbligata ad adempiere alla responsabilità fiscale del testatore, queste persone lo adempiono in solido.

(3) La responsabilità fiscale del testatore è amministrata dall’amministratore delle imposte che era competente per amministrare tale obbligo il giorno della morte del testatore.

(4) La persona che amministra l’eredità è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata entro 3 mesi dalla data del decesso del testatore, per la parte del periodo fiscale che è trascorso prima del giorno della sua morte; questo periodo non può essere prolungato.

(5) La persona che amministra l’eredità è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi corretta entro 30 giorni dalla data di conclusione della procedura di successione, per la parte del periodo fiscale che è trascorso fino al giorno precedente il giorno della fine del la procedura di successione.

§ 239c

Adempimento degli obblighi fiscali da parte del curatore della liquidazione
Se il tribunale ordina la liquidazione dell’eredità, il liquidatore è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata entro 15 giorni dalla data di presentazione del rapporto appropriato sulla monetizzazione del patrimonio di liquidazione o parte di esso al tribunale per la parte del periodo fiscale trascorso prima della data di presentazione, includere l’imposta dichiarata in questo rapporto.

§ 239d

Trasferimento della responsabilità fiscale allo Stato
Se lo Stato eredita, l’amministratore delle imposte salda la responsabilità fiscale del testatore.

§ 240

Trasferimento di responsabilità fiscale per le persone giuridiche
(1) Se una persona giuridica con un successore legale cessa di esistere, la sua responsabilità fiscale passa a questo successore legale; pertanto, il successore legale acquisisce lo status di soggetto passivo anziché di persona giuridica defunta e l’amministratore fiscale conferma questo status su richiesta del successore legale.

(2) Ai fini dell’amministrazione fiscale, per successore legale si intende nel caso di

a) una filiale o altra unità organizzativa dello stabilimento aziendale di una persona straniera, quella persona straniera,

b) stabili organizzazioni di una persona straniera, questa persona straniera,

c) il cassiere del contribuente che lo ha istituito,

d) scioglimento della persona giuridica senza liquidazione e contestuale assenza di un altro successore legale da parte del fondatore o fondatore della persona giuridica.

§ 240a

Trasferimento della responsabilità fiscale in caso di scioglimento di una persona giuridica senza liquidazione
Se una persona giuridica viene sciolta senza liquidazione, il successore legale di questa persona giuridica è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata relativa alla sua responsabilità fiscale entro 30 giorni dalla data del suo scioglimento, per la parte del periodo fiscale scaduto prima della data del suo scioglimento.

§ 240b

Trasferimento di responsabilità fiscale in caso di conversione per divisione
(1) Se una persona giuridica viene trasformata per scissione senza che sia sufficientemente chiaro in che misura la responsabilità fiscale passa al suo successore legale, l’amministratore legale determina la successione legale per quanto riguarda gli obblighi fiscali; un ricorso presentato in tempo utile contro tale decisione ha effetto sospensivo.

(2) Ogni successore legale è responsabile per l’adempimento dell’obbligo di pagamento, che è stato trasferito a un altro successore legale in relazione alla trasformazione della persona giuridica per divisione.

(3) L’ obbligo fiscale che è passato al successore legale durante la trasformazione di una persona giuridica per divisione è ancora amministrato dall’amministratore fiscale competente.

§ 240c

Trasferimento di responsabilità fiscale in caso di scioglimento di una persona giuridica con liquidazione
(1) Se una persona giuridica con liquidazione viene sciolta, l’obbligo di presentare un reclamo fiscale continuerà fino alla data di cessazione della persona giuridica.

(2) Una persona giuridica è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata entro 30 giorni dalla data di entrata in liquidazione, per la parte del periodo fiscale trascorso prima della data di entrata in liquidazione.

(3) Una persona giuridica è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata entro 15 giorni dalla data di elaborazione della proposta per l’utilizzo del saldo di liquidazione, per la parte del periodo fiscale trascorso prima della data di elaborazione della presente proposta; questo periodo non può essere prolungato.

(4) Se una persona giuridica incorre in una responsabilità fiscale dopo la data di elaborazione della proposta per l’utilizzo del saldo di liquidazione, tale obbligo sarà considerato come una passività fiscale sostenuta prima della data di elaborazione della proposta per l’utilizzo della liquidazione saldo e la persona giuridica è obbligata a presentare un reclamo fiscale aggiuntivo.

§ 240d

Dichiarazione dei redditi corretta sul trasferimento di proprietà privatizzata
Se l’ultima parte della proprietà privatizzata di un’impresa statale viene trasferita all’ente a cui appartiene la proprietà privatizzata, l’impresa statale è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata entro 30 giorni dalla data di questo trasferimento per la parte dell’imposta periodo trascorso prima della data di trasferimento. questo periodo non può essere prolungato.

§ 241

Divieto di trasferimento di responsabilità fiscale
Un accordo in base al quale il debito fiscale è sostenuto in tutto o in parte da un’altra persona anziché dal soggetto passivo non è efficace nei confronti dell’amministratore delle imposte; ciò non si applica se un’altra persona adempie a un obbligo assunto da quella persona a seguito della garanzia dell’imposta in conformità con la legge.

Parte 2

Relazione con procedure concorsuali
§ 242

Crediti per beni e beni del debitore
(1) I crediti tributari che sorgono a seguito di obbligazioni fiscali sorte nel periodo dalla data di efficacia della decisione di fallimento fino alla conclusione della procedura di insolvenza sono crediti per beni immobili.

(2) Ai fini della procedura di insolvenza, la proprietà di un soggetto passivo è considerata un pagamento in eccesso rimborsabile, con il pagamento in eccesso derivante da obblighi fiscali derivanti non oltre il giorno precedente la data di efficacia della decisione di fallimento da utilizzare solo per il pagamento dovuto crediti fiscali immobiliari, al più tardi fino alla loro revisione.

(3) Un pagamento in eccesso derivante dagli obblighi fiscali sorti nel periodo dalla data di efficacia della decisione di fallimento deve essere utilizzato solo per il pagamento dei crediti dovuti per la proprietà.

§ 243

Effetti della procedura di insolvenza sulla procedura fiscale
(1) Dopo l’inizio della procedura di insolvenza, la procedura fiscale può essere avviata e proseguita per tutta la procedura fiscale, ad eccezione dell’esecuzione fiscale, che può essere ordinata, ma non può essere eseguita, a meno che la legge sull’insolvenza non disponga diversamente.

(2) Al termine del procedimento di revisione o all’approvazione del rapporto sulla revisione da parte del tribunale, una decisione non valida nel procedimento di accertamento riguardante crediti che non sono crediti per proprietà diventa legalmente valida.

(3) Dalla data di efficacia della decisione di fallimento, nessun interesse di mora maturerà su un credito fiscale che non è un credito per la proprietà.

(4) Il risultato del rifiuto di un credito fiscale nell’ambito di una controversia incidentale deve essere preso in considerazione dall’amministratore fiscale nei registri fiscali.

§ 244

Crediti fiscali in procedure concorsuali
(1) Nella procedura di insolvenza, il soggetto fiscale è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi adeguata per la parte del periodo d’imposta scaduto prima della data della precedente efficacia della presente decisione e per la quale non è stata ancora presentata entro e non oltre il 30 giorni dalla data di efficacia della decisione di fallimento; questo periodo non può essere prolungato. Se l’amministratore fallimentare che, dichiarando fallimento, è stato autorizzato a disporre della proprietà, rileva che non vi è documentazione sufficiente per la quale non è possibile garantire l’adempimento di tale obbligo e obbligo ai sensi dell’articolo 245 (1), l’obbligo decade; l’amministratore fallimentare ne informa l’amministratore fiscale entro lo stesso termine e gli fornisce la necessaria collaborazione per determinare l’imposta in base agli aiuti.

(2) I termini entro i quali il soggetto fiscale è obbligato a presentare un reclamo fiscale durante la procedura di insolvenza devono essere mantenuti.

(3) A partire dalla data di presentazione della relazione finale, il soggetto fiscale è tenuto a preparare una dichiarazione dei redditi adeguata per la parte passata del periodo d’imposta per il quale non è stata ancora presentata, e ad includere l’imposta richiesta nel documento pertinente.

(4) Il soggetto fiscale è tenuto a presentare una dichiarazione fiscale adeguata redatta ai sensi del paragrafo 3 entro 15 giorni dal giorno in cui doveva essere elaborata.

(5) Se un reclamo fiscale regolare non è stato presentato entro il termine di cui al paragrafo 1, l’amministratore fiscale può determinare l’imposta in base agli aiuti, senza la necessità di emettere prima una richiesta ai sensi della sezione 145 paragrafo 1.

§ 245

Unificazione delle scadenze
(1) Entro gli stessi limiti di tempo, che sono stabiliti nel § 239b par.4 e 5, § 239c, § 240a, § 240c par.2 e 3, § 240d e § 244 par.1 e 4, l’obbligo di depositare si presenta una dichiarazione dei redditi, non ancora presentata per il periodo d’imposta precedente, se il termine originario per la sua presentazione non è ancora scaduto. Lo stesso vale per i crediti fiscali per le imposte accertate per il periodo d’imposta, nonché per le imposte una tantum, se non sono state ancora presentate.

(2) Il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi per un periodo fiscale precedente per le imposte valutate per un periodo fiscale di almeno 12 mesi, che non è stato ancora presentato, è di 6 mesi dopo la scadenza di questo periodo fiscale ai fini di valutare la condizione di cui al paragrafo 1. periodo.

PARTE QUARTA

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEI DAZI NELL’AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI COMPENSI
TITOLO I

REATI
§ 246

Violazione del dovere di riservatezza
(1) Una persona fisica che è vincolata dal dovere di riservatezza alle condizioni stabilite dalla legge fiscale commette un reato violando questo dovere.

(2) Per un reato può essere inflitta una multa fino a 500.000 CZK.

(3) L’organo amministrativo competente a discutere il reato è l’amministratore fiscale più vicino all’amministratore fiscale, alle cui attività si riferisce il dovere di riservatezza; nel caso in cui il dovere di riservatezza riguardi l’attività di più amministratori fiscali, il reato sarà discusso da uno degli amministratori fiscali superiori più vicini che per primo abbia riscontrato il sospetto di violazione del dovere di riservatezza.

TITOLO II

MULTE E PENALITA ‘
§ 247

Disordinato bene
(1) Un amministratore fiscale può imporre una sanzione disciplinare fino a 50.000 CZK a una persona che, in un procedimento condotto dall’amministratore fiscale, complica seriamente l’amministrazione delle tasse:

a) nonostante un precedente rimprovero, rimuove l’ordine,

(b) non obbedisce alle istruzioni di un funzionario; o

(c) nonostante un precedente rimprovero, si comporta in modo abusivo nei confronti del funzionario o della persona coinvolta nell’amministrazione fiscale.

(2) Un amministratore fiscale può imporre una sanzione disciplinare fino a 500.000 CZK a una persona che complica gravemente o ostacola l’amministrazione delle tasse non ottemperando a una richiesta di adempiere a un obbligo procedurale di natura non monetaria stabilito dalla legge o l’amministratore fiscale entro un determinato periodo.

(3) Una sanzione disciplinare ai sensi del paragrafo 1 può essere inflitta anche a una persona che presenta una dichiarazione gravemente offensiva.

(4) Una sanzione disciplinare può essere irrogata entro e non oltre 1 anno dal giorno in cui ha avuto luogo l’atto che ne ha motivato l’imposizione.

(5) Una sanzione disciplinare può essere inflitta ripetutamente, se l’attuale imposizione di un’ammenda non ha portato a un rimedio e la situazione illegale persiste.

§ 247a

Sanzione in caso di mancato rispetto di un’obbligazione non monetaria
(1) Una multa fino a 500.000 CZK può essere inflitta dall’amministratore delle tasse a chi

a) non ottempera a un obbligo di registrazione, rendicontazione o altro obbligo di notifica previsto dalla legislazione fiscale o dall’amministratore fiscale; o

b) non adempie a un record o altro obbligo di registrazione previsto dalla legge fiscale o dall’amministratore delle imposte.

(2) A una persona che, su richiesta dell’amministratore delle imposte, non elimina il difetto del deposito ai sensi del § 74 par.1 lett. c) od), vi è l’obbligo di pagare una multa di 1.000 CZK.

(3) L’amministratore fiscale decide in merito all’obbligo di pagare l’ammenda ai sensi del paragrafo 2 mediante un ordine di pagamento. La sanzione pecuniaria è pagabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordine di pagamento.

(4) L’amministratore delle imposte può decidere di aumentare l’ammenda ai sensi del paragrafo 2 fino a 50.000 CZK, se la mancata eliminazione del difetto di deposito ai sensi del § 74 par. c) od) complichi gravemente l’amministrazione delle imposte.

(5) Può essere inflitta un’ammenda o può essere presentata una decisione sull’obbligo di pagamento entro 3 anni dalla data in cui si è verificata la violazione dell’obbligo.

§ 248

Disposizioni comuni per le sanzioni pecuniarie
(1) Nel determinare l’importo di una sanzione disciplinare o di un’ammenda per inadempimento di un obbligo non monetario, l’amministratore fiscale deve garantire che la sanzione non sia gravemente sproporzionata rispetto alla significatività dell’obbligo violato e alla gravità delle conseguenze per l’amministrazione fiscale.

(2) Una sanzione disciplinare e un’ammenda per inadempimento di un’obbligazione non monetaria devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di forza giuridica della decisione sulla sua imposizione.

(3) Un amministratore delle imposte che ha inflitto una sanzione disciplinare o una multa per inadempimento di un obbligo non monetario o ha deciso l’obbligo di pagare deve anche amministrare il suo pagamento e la multa sarà una le sue attività sono retribuite.

§ 249

Procedura fine semplificata
(1) Se la sanzione disciplinare o l’ammenda per inadempimento di un obbligo non monetario non supera i 5.000 CZK e se la persona a cui è stata inflitta la multa riconosce i motivi e l’importo della multa inflitta e paga la multa al spot, l’amministratore tributario ne indica l’ammontare e le motivazioni nel verbale in cui si sono verificati i motivi dell’irrogazione di una sanzione disciplinare o sono stati riscontrati i motivi dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per inadempimento di un obbligo non monetario. Questa decisione non è impugnabile.

(2) Una sanzione disciplinare o un’ammenda per inadempimento di un obbligo non monetario imposto ai sensi del paragrafo 1 deve essere pagata al momento della registrazione della decisione. La ricevuta del pagamento dell’ammenda contiene un riferimento al numero del protocollo di negoziazione. Una persona che è stata multata in questo modo riceverà una copia della denuncia senza richiesta.

(3) Le ricevute per il pagamento di una sanzione disciplinare o di una multa per inadempimento di un obbligo non monetario saranno emesse dal Ministero delle Finanze.

§ 250

Penale per pretesa fiscale tardiva
(1) Il soggetto fiscale è obbligato a pagare una multa se non presenta una dichiarazione dei redditi o una dichiarazione dei redditi aggiuntiva, anche se aveva questo obbligo, o se lo fa dopo un determinato periodo, e questo ritardo è superiore a 5 giorni lavorativi giorni, per un importo di

a) 0,05% dell’imposta per ogni giorno successivo di ritardo, ma non più del 5% dell’imposta,

(b) 0,05% della detrazione fiscale prescritta per ogni giorno successivo di ritardo, fino a un massimo del 5% della detrazione fiscale prescritta, o

(c) 0,01% della perdita fiscale determinata per ogni giorno di ritardo successivo, fino a un massimo del 5% della perdita fiscale determinata.

(2) Il contribuente è obbligato a pagare una multa se non presenta una relazione, una dichiarazione, una relazione successiva o una dichiarazione aggiuntiva, anche se aveva questo obbligo, o se lo fa dopo il periodo specificato, e questo ritardo è più lungo di 5 giorni lavorativi, per un importo pari allo 0,05% dell’importo totale dell’imposta che era tenuto a dichiarare nella relazione o dichiarazione per ogni giorno successivo di ritardo, ma non più dello 0,5% dell’importo totale dell’imposta che era obbligato a dichiarare nella relazione o nella dichiarazione.

(3) Una multa per un credito fiscale tardivo derivante da una presentazione tardiva di un credito fiscale non è prescritto e il soggetto fiscale non è obbligato a pagarlo se il suo importo calcolato in conformità al paragrafo 1 o 2 raggiunge un importo inferiore a 1.000 CZK.

(4) Nel caso in cui l’entità fiscale non presenti una dichiarazione dei redditi, anche se aveva tale obbligo, e non lo fa inoltre per il periodo durante il quale dura la possibilità di presentare tale richiesta, il limite massimo fissato nel calcolo ai sensi del paragrafo 1 o 2 devono essere utilizzati; l’importo della multa per la richiesta tardiva dell’imposta in questo caso è sempre di almeno 500 CZK.

(5) L’importo massimo calcolato in conformità al paragrafo 1 o 2 non può superare 300.000 CZK.

(6) L’amministratore fiscale decide in merito all’obbligo di pagare la multa mediante un ordine di pagamento. La sanzione pecuniaria è pagabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordine di pagamento.

(7) L’importo dell’ammenda per la richiesta tardiva dell’imposta è la metà se

a) il soggetto passivo presenta la dichiarazione dei redditi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione invano; e

b) nell’anno solare in questione, l’amministratore delle imposte non ha riscontrato alcun altro ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi al soggetto fiscale al momento dell’emissione del provvedimento di pagamento.

§ 251

Sanzioni
(1) Il soggetto fiscale è obbligato a pagare sanzioni dall’importo dell’imposta aggiuntiva, determinata rispetto all’ultima imposta nota, per un importo di

a) 20%, se l’imposta è aumentata,

(b) 20% se la detrazione fiscale è ridotta; o

c) 1% in caso di riduzione della perdita fiscale.

(2) L’amministratore delle imposte riduce le sanzioni ai sensi del paragrafo 1 lettera a) sulle sanzioni ai sensi del comma 1 lett c), se l’obbligo di rimborso è derivato dall’applicazione di una perdita nella misura della riduzione della perdita fiscale penalizzata.

(3) L’amministratore delle imposte decide in merito all’obbligo di pagare le sanzioni mediante un ordine di pagamento. La penale è pagabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordine di pagamento, ma non prima dello stesso giorno dell’imposta determinata da cui verrà calcolata tale penale.

(4) L’obbligo di pagare sanzioni non deriva dall’imposta successivamente richiesta nella dichiarazione dei redditi aggiuntiva o nella dichiarazione aggiuntiva, sulla base della quale l’imposta è stata calcolata. Ciò non si applica se questa dichiarazione dei redditi aggiuntiva o dichiarazione aggiuntiva non è stata consentita.

TITOLO III

INTERESSE
Parte 1

Disposizioni comuni
§ 251a

Disposizioni comuni sugli interessi
(1) Gli interessi maturano per ogni singolo giorno quando sono soddisfatte le condizioni per il suo verificarsi.

(2) Non saranno prescritti interessi e non sorgerà alcun obbligo di pagamento se non superano l’importo di 1.000 CZK in totale per un tipo di imposta con un amministratore fiscale per un periodo fiscale o per un anno civile per una tantum le tasse.

(3) L’amministratore delle imposte deve notificare al soggetto fiscale secondo le modalità di cui alla Sezione 153 paragrafo 3 del regolamento sugli interessi, se l’interesse è prescritto nel registro fiscale a causa del fatto che le condizioni per il suo ulteriore verificarsi sono scadute.

(4) Il soggetto fiscale ha il diritto di sollevare un’obiezione contro la procedura dell’amministratore delle imposte in relazione alla prescrizione e al pagamento degli interessi.

§ 251b

Disposizioni comuni sugli interessi pagati dal soggetto passivo
(1) L’ interesse pagato dal soggetto fiscale è

a) interessi di mora,

(b) interessi sull’importo ricevuto.

(2) Se si verificano interessi pagati da un’entità fiscale, l’entità fiscale è obbligata a pagarli all’amministratore fiscale.

(3) L’amministratore delle imposte prescrive nei registri fiscali gli interessi pagati dall’ente fiscale con il quale

(a) le condizioni per la sua creazione sono ancora in vigore, se il saldo del conto fiscale personale del soggetto passivo lo richiede, o

b) sono scadute le condizioni per la sua ulteriore creazione.

(4) Gli interessi pagati dal soggetto d’imposta sugli anticipi sorgono fino alla data di scadenza dell’imposta anticipata.

§ 251c

Disposizioni comuni sugli interessi pagati dall’amministratore delle imposte
(1) L’ interesse pagato dall’amministratore delle imposte è

a) interessi sul pagamento in eccesso rimborsabile,

b) interessi su un’imposta determinata in modo errato,

c) interessi sulle detrazioni fiscali.

(2) Se sorgono gli interessi pagati dall’amministratore delle imposte, l’amministratore delle imposte è obbligato a versarli al soggetto fiscale.

(3) Gli interessi pagati dall’amministratore delle imposte, per i quali sono scadute le condizioni per il suo verificarsi, sono prescritti dall’amministratore delle imposte nel registro delle imposte.

(4) Gli interessi pagati dall’amministratore delle imposte sono pagati dal bilancio dal quale viene pagata l’attività dell’amministratore delle imposte.

(5) Gli interessi pagati dall’amministratore fiscale non sorgono nel caso di un pagamento in eccesso rimborsabile, che l’amministratore fiscale non ha restituito al soggetto fiscale perché gli è stato richiesto di farlo.

§ 251d

Relazione tra interessi pagati dal fisco a danni
Il risarcimento del danno o un ragionevole risarcimento per il danno non patrimoniale causato al soggetto passivo dalle azioni dell’amministratore delle imposte può essere concesso solo nella misura in cui non sorgano interessi pagati dall’amministratore delle imposte.

Parte 2

Interessi pagati dal soggetto passivo
§ 252

Interessi di mora
(1) La base per il calcolo degli interessi di mora è

a) imposte dovute che non sono state pagate; o

(b) un rimborso derivante dall’applicazione non autorizzata di una detrazione fiscale o di un’imposta.

(2) Nascono interessi di mora

a) dal quarto giorno successivo alla data originaria di pagamento dell’imposta fino alla data del suo pagamento; la determinazione della data sostitutiva di pagamento dell’imposta non influisce sulla determinazione del periodo durante il quale sorgono gli interessi di mora, o

(b) dalla data del rimborso, utilizzo o trasferimento del rimborso risultante dalla determinazione della detrazione fiscale o dell’imposta, o dalla prescrizione di un anticipo sulla detrazione fiscale fino alla data del suo pagamento.

(3) Non sorgono interessi di mora

a) durante il periodo di attesa,

b) per gli arretrati derivanti da inadempimento del debito fiscale del testatore, dalla data del decesso del testatore fino alla data di conclusione del procedimento ereditario,

c) in caso di accessori fiscali,

(d) in caso di prestazioni pecuniarie in regime di gestione concorrente.

(4) L’importo degli interessi di mora corrisponde all’importo degli interessi di mora secondo il codice civile.

(5) Gli interessi di mora sono pagabili il giorno in cui sono soddisfatte le condizioni legali per il suo verificarsi.

§ 253

Interessi di mora
(1) La base per il calcolo degli interessi su un importo differito è l’imposta per la quale è stato consentito o si è verificato il differimento.

(2) Nel periodo maturano interessi sull’importo ricevuto.

(3) Gli interessi su un importo differito non sorgono per il periodo in cui gli interessi di mora non sorgono per un motivo diverso da quello differito.

(4) L’importo degli interessi sull’importo ricevuto corrisponde alla metà degli interessi di mora o al suo equivalente ai sensi di un’altra legge, ma non più della metà degli interessi di mora ai sensi della presente legge.

(5) Gli interessi sull’importo ricevuto sono pagabili entro 30 giorni dal giorno in cui sono scadute le condizioni per il suo verificarsi.

Parte 3

Interessi pagati dall’amministratore delle imposte
§ 253a

Interessi sul pagamento in eccesso rimborsabile
(1) La base per il calcolo degli interessi su un pagamento in eccesso rimborsabile è un pagamento in eccesso rimborsabile che non è stato rimborsato, utilizzato o trasferito in conformità con la legge.

(2) L’ interesse su un pagamento in eccesso rimborsabile deriva dal giorno successivo al giorno in cui è scaduto il periodo per la restituzione del pagamento in eccesso rimborsabile, fino al giorno della sua restituzione, utilizzo o trasferimento.

(3) Non sorgono interessi sul pagamento in eccesso rimborsabile

a) durante il periodo in cui sorgono gli interessi sulla detrazione fiscale,

(b) in caso di rimborso tardivo degli interessi pagati dall’autorità fiscale.

(4) L’importo degli interessi sul pagamento in eccesso rimborsabile corrisponde all’importo degli interessi di mora.

§ 254

Interesse sulla tassa determinata in modo errato
(1) La base per il calcolo degli interessi su un’imposta determinata in modo errato è

a) la parte dell’imposta pagata dalla quale è stata ridotta l’imposta determinata in eccesso rispetto al credito del soggetto passivo o d’ufficio,

b) la parte della detrazione fiscale richiesta nella dichiarazione dei redditi con la quale è stata aumentata la detrazione fiscale stabilita diversamente da tale dichiarazione dei redditi, o

(c) l’ importo pagato sulla base di un ordine di copertura illegale o di nullità.

(2) Gli interessi sull’imposta determinata in modo errato derivano dal giorno successivo

a) una data alternativa di pagamento dell’imposta, o se è stata pagata successivamente, dalla data del suo pagamento, alla data del suo rimborso, utilizzo o trasferimento, ma non oltre la scadenza del periodo per il suo rimborso,

b) l’ ultimo giorno del periodo ai sensi del § 155b paragrafo 3 fino al giorno della restituzione, dell’uso o del trasferimento della detrazione fiscale, ma non oltre la scadenza del periodo ai sensi del § 155b par. (a), o

(c) la data di scadenza dell’importo indicato nell’ordine di protezione o, se rimborsato successivamente, dalla data del suo pagamento, fino alla data del rimborso, dell’uso o del trasferimento, ma non oltre la scadenza del termine per il suo rimborso.

(3) Gli interessi sull’imposta determinata in modo errato non sorgono in caso di determinazione

a) imposte o detrazioni fiscali che non si discostano dalla dichiarazione dei redditi,

b) detrazione fiscale o fiscale, se successivamente sono emersi nuovi fatti o prove che non avrebbero potuto essere precedentemente applicati nel procedimento senza colpa dell’amministratore fiscale e avrebbero potuto avere un effetto significativo su tale determinazione,

c) detrazione fiscale o fiscale, se la decisione sulla valutazione fiscale è stata presa sulla base di un documento contraffatto o alterato o di un documento contenente false informazioni presentate dall’ente fiscale,

d) imposta o detrazione se la decisione di imporre l’imposta è stata ottenuta da un reato accertato dal soggetto passivo; o

e) performance monetaria in amministrazione condivisa.

(4) L’importo degli interessi sull’imposta determinata in modo errato corrisponde all’importo degli interessi di mora.

(5) L’importo degli interessi su un’imposta determinata in modo errato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere raddoppiato per il periodo durante il procedimento di esecuzione.

§ 254a

Interessi sulla detrazione fiscale
(1) La base per il calcolo degli interessi sulla detrazione fiscale è la detrazione fiscale determinata dall’amministratore delle imposte.

(2) Gli interessi sulla detrazione fiscale derivano dal giorno successivo alla scadenza di un periodo di 4 mesi dall’ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il che implica che il soggetto fiscale debba sostenere una detrazione fiscale, o dal data in cui è stata presentata tale richiesta fiscale, è stata presentata oltre il termine fissato per la sua presentazione, fino alla data di rimborso, trasferimento o applicazione della detrazione fiscale, ma non oltre la scadenza del termine per il suo rimborso.

(3) Il periodo di tempo ai sensi del paragrafo 2 è sospeso e gli interessi sulla detrazione fiscale non devono derivare dalla data di emissione

a) una richiesta di rettifica dei vizi della domanda formulata nell’ambito della procedura di scoperta relativa alla detrazione fiscale, fino alla data in cui tali vizi sono stati rettificati o fino alla scadenza invano del termine previsto in tale richiesta; oppure

(b) una decisione con cui l’amministratore fiscale fissa un termine entro il quale il soggetto passivo può commentare il risultato della precedente constatazione di controllo, fino al giorno in cui il parere richiesto è fornito dal soggetto passivo o quando il termine fissato per il commento scade invano.

(4) Gli interessi della detrazione fiscale non derivano dalla parte della detrazione fiscale che corrisponde all’anticipo per detrazione fiscale, dal giorno in cui tale anticipo è stato restituito, utilizzato o trasferito dall’amministratore delle imposte, ma non oltre la scadenza del termine per il rimborso.

(5) L’importo degli interessi sulla detrazione fiscale corrisponde alla metà degli interessi di mora.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI, AUTORIZZATIVE, TRANSITORIE E FINALI
§ 255

Disposizioni speciali sulla tutela della riservatezza imposte ai consulenti
(1) L’amministratore delle imposte può accedere a locali in cui documenti contenenti fatti soggetti all’obbligo di riservatezza di un consulente possono essere trovati solo in presenza di un consulente vincolato dall’obbligo di riservatezza.

(2) L’amministratore delle imposte può venire a conoscenza del contenuto di documenti che l’avvocato dichiara contenere fatti ai quali si applica l’obbligo di riservatezza dell’avvocato secondo un’altra normativa legale solo in presenza e con il consenso di un rappresentante dell’Ordine degli avvocati ceco. Nominato da il suo presidente tra il suo personale o tra gli avvocati; il parere del rappresentante dell’Ordine degli avvocati ceco è dichiarato a verbale. La prima frase si applica mutatis mutandis ai consulenti fiscali.

(3) Se il rappresentante della camera pertinente rifiuta di concedere il consenso ai sensi del paragrafo 2, i documenti devono essere protetti con la partecipazione dell’amministratore delle imposte, consulente e rappresentante della camera pertinente in modo che nessuno possa venire a conoscenza del loro contenuto, o distruggerli o danneggiarli in modo che possano essere l’obiettivo dell’amministrazione fiscale contrastata; subito dopo, i documenti pertinenti o altri mezzi di informazione devono essere consegnati alla camera competente. La Camera restituisce questi documenti o altri mezzi di informazione al Consigliere senza indugio dopo la scadenza del termine per la presentazione di una mozione di cui al paragrafo 4; se tale istanza è stata depositata in tempo, la camera competente la tratterà in conformità con la decisione del tribunale ai sensi del paragrafo 4.

(4) Nel caso di cui al paragrafo 3, il consenso del rappresentante della camera competente può essere sostituito, su proposta dell’amministratore delle imposte, da una decisione del tribunale ai sensi di un’altra normativa 28 ) .

§ 256

Misure in materia di fiscalità internazionale
Il Ministero delle finanze può, nei confronti dei paesi esteri, adottare misure per garantire la reciprocità o misure di ritorsione al fine di compensare la tassazione.

Trasferimento del gettito fiscale
§ 257

(1) Se l’amministratore delle imposte amministra imposte, le cui entrate appartengono a un bilancio pubblico diverso da quello della contabilità che gestisce, trasferisce le entrate secondo la determinazione del bilancio ed entro i termini stabiliti dalla legge 29 ) .

(2) Se il soggetto fiscale è allo stesso tempo il destinatario dell’intero gettito fiscale che è tenuto a pagare, l’amministratore delle imposte decide in merito alla rinuncia al pagamento di tale imposta. La decisione è contrassegnata sul conto fiscale personale del contribuente.

(3) Il destinatario delle entrate può presentare un’obiezione contro la decisione dell’amministratore fiscale in materia di trasferimento del gettito fiscale ai sensi del § 159. Se l’obiezione non è pienamente rispettata, questa decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla data di consegna; un appello tempestivo ha un effetto sospensivo.

(4) L’amministratore fiscale che trasferisce le entrate di un’imposta in conformità con il suo scopo di bilancio comunica al destinatario delle entrate solo le informazioni sulle entrate totali di questa imposta, il saldo totale degli arretrati, compreso l’importo totale delle imposte a essere pagate, l’importo effettivo trasferito delle imposte e la data in cui è avvenuto il trasferimento.

(5) Le disposizioni sulla registrazione fiscale si applicano mutatis mutandis ai conti dei beneficiari delle entrate fiscali, che vengono trasferite secondo la determinazione di bilancio.

§ 258

(1) Se nel caso di entrate trasferite a un altro bilancio, il soggetto fiscale ha diritto al rimborso del pagamento in eccesso, l’amministratore fiscale restituirà questo pagamento in eccesso dai fondi non ancora trasferiti al beneficiario di questo reddito. Se questi fondi non sono disponibili, il beneficiario del reddito pagherà il pagamento in eccesso. I termini fissati dalla presente legge si applicano alla restituzione o al trasferimento del pagamento in eccesso al pagamento di un altro arretrato; il destinatario del ricavato deve essere informato della decisione di rimborsare o trasferire il pagamento in eccesso per effettuare il pagamento in modo che rimangano almeno 10 giorni alla scadenza del periodo totale.

(2) Se il pagamento in eccesso viene rimborsato dopo il termine fissato per la sua restituzione, il soggetto fiscale ha diritto agli interessi sul pagamento in eccesso rimborsabile; tale diritto è concesso e pagato dal beneficiario del reddito. Se il rimborso è stato ritardato a causa del mancato rispetto del termine di cui al paragrafo 1 per la notifica della decisione di rimborso del pagamento in eccesso, l’amministratore fiscale attribuisce e rimborsa al beneficiario delle entrate una quota proporzionale per il comprovato ritardo.

(3) Se ci sono stati più beneficiari di reddito da cui il pagamento in eccesso deve essere rimborsato o trasferito per pagare gli arretrati per un’altra tassa, l’amministratore fiscale restituirà o trasferirà il pagamento in eccesso dai fondi di uno di loro e successivamente li salverà reciprocamente .

§ 259

Procedure di esenzione fiscale o accessori fiscali
(1) Se la legge prevede che un’autorità pubblica abbia il potere di rinunciare, in tutto o in parte, a un’imposta o un accessorio di imposta, ciò può essere fatto su richiesta del soggetto fiscale o d’ufficio.

(2) L’imposta e gli accessori dell’imposta possono essere dispensati dal verificarsi del debito d’imposta fino alla scadenza del periodo per il pagamento dell’imposta, anche dopo che è stata pagata.

(3) Se la domanda di esenzione fiscale o accessori fiscali è stata respinta, una nuova domanda può essere presentata non prima di 60 giorni dalla data di notifica della decisione negativa. In questa nuova domanda, il soggetto passivo è tenuto a fornire motivazioni diverse da quelle già contenute nella domanda originaria, altrimenti la nuova domanda sarà rinviata. Il richiedente deve essere informato del rinvio.

(4) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione in materia di esenzione fiscale o accessori fiscali.

§ 259a

Rinuncia alla pena
(1) Il soggetto fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore delle imposte di rinunciare a una parte della sanzione se l’imposta è stata pagata, a seguito della quale è sorto l’obbligo di pagare la penale.

(2) Sulla base della valutazione dell’entità della collaborazione del soggetto fiscale nell’ambito della procedura che porta alla valutazione aggiuntiva dell’imposta d’ufficio, l’amministratore fiscale può rinunciare fino al 75% della sanzione. Non è vincolato dalla proposta del soggetto fiscale.

(3) Una domanda di remissione di una penale può essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di validità legale dell’ordine di pagamento, con il quale è stato deciso l’obbligo di pagare una penale.

(4) Il termine per la presentazione di una domanda ai sensi del paragrafo 3 non ha una durata di

a) procedimento per autorizzazione a ritardare il pagamento dell’imposta, a seguito del quale è sorto l’ulteriore obbligo di pagare sanzioni,

b) ritardo nel pagamento dell’imposta, a seguito della quale è sorto l’obbligo di pagamento delle sanzioni.

§ 259aa

Perdono di sanzioni pecuniarie per richieste fiscali tardive
(1) Un ente fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore fiscale di rinunciare a una multa per un reclamo fiscale tardivo se è stato presentato un reclamo fiscale, a seguito del quale è sorto il tempestivo mancato deposito di tale ammenda, o se tale dichiarazione è stata presentata diventare irrilevante.

(2) L’amministratore fiscale può rinunciare, in tutto o in parte, alla multa per un reclamo fiscale tardivo se il ritardo nella presentazione del credito fiscale era dovuto a un motivo che può essere giustificato tenendo conto delle circostanze del caso. Non è vincolato dalla proposta del soggetto fiscale.

(3) Nel valutare la misura in cui sarà revocata la sanzione per la richiesta tardiva dell’imposta, l’amministratore fiscale terrà conto del fatto che le condizioni economiche o sociali del soggetto fiscale stabiliscono la gravità della sanzione.

§ 259b

Perdono di interessi di mora e interessi di mora
(1) Il soggetto fiscale ha il diritto di richiedere all’amministratore delle imposte di rinunciare agli interessi di mora o agli interessi sull’importo ricevuto, se l’imposta è stata pagata, a seguito del mancato pagamento degli interessi.

(2) L’amministratore fiscale può rinunciare, in tutto o in parte, agli interessi di mora o agli interessi di mora se il ritardo nel pagamento dell’imposta è avvenuto per un motivo giustificabile, tenendo conto delle circostanze del caso. Non è vincolato dalla proposta del soggetto fiscale.

(3) Nel valutare la misura in cui verrà rinunciato agli interessi, l’amministratore fiscale tiene conto del fatto che le circostanze economiche o sociali dell’entità fiscale stabiliscono la durezza dell’interesse applicato.

§ 259c

Disposizioni comuni in materia di esenzioni fiscali o accessori fiscali
(1) Nel valutare una domanda di esenzione fiscale o accessori fiscali, l’amministratore fiscale tiene conto della frequenza delle violazioni degli obblighi nell’amministrazione delle imposte da parte del soggetto fiscale.

(2) L’esenzione fiscale o gli accessori fiscali non sono possibili se il soggetto fiscale o una persona che è un membro del suo organo statutario ha gravemente violato le norme fiscali o contabili negli ultimi 3 anni.

(3) Se una persona giuridica viola gravemente le norme legali fiscali o contabili, ai fini della valutazione del soddisfacimento della condizione di cui al paragrafo 2, la persona che era un membro dell’organo statutario di questa persona giuridica al momento di questa violazione è trattati come se li violasse anche.

§ 260

Esonero fiscale collettivo o accessorio fiscale
(1) Il Ministro delle finanze può d’ufficio, per quanto riguarda le imposte amministrate dagli organi amministrativi da lui gestiti, esentare in tutto o in parte le tasse o gli accessori di imposta

(a) a causa di irregolarità derivanti dall’applicazione della normativa fiscale; o

b) in caso di calamità eccezionali, in particolare naturali.

(2) Con una decisione ai sensi del paragrafo 1, l’imposta o gli accessori devono essere rimessi a tutti i soggetti passivi cui si riferisce il motivo dello sgravio.

(3) La decisione sarà annunciata mediante pubblicazione nel Bollettino finanziario.

§ 261

Denuncia
(1) Una persona che partecipa all’amministrazione fiscale ha il diritto di presentare un reclamo all’amministratore fiscale contro il comportamento inappropriato dei suoi funzionari o contro la procedura di questo amministratore fiscale, a meno che la legge fiscale non fornisca un altro mezzo di protezione.

(2) La presentazione di un reclamo non deve essere a scapito del denunciante; la responsabilità per un reato penale o amministrativo non è pregiudicata da questa disposizione.

(3) L’amministratore delle imposte deve indagare sui fatti indicati nella denuncia. Se lo ritiene opportuno, ascolta il denunciante, le persone contro le quali è diretto il reclamo o altre persone la cui testimonianza può contribuire a chiarire il caso.

(4) Il reclamo deve essere risolto entro 60 giorni dal giorno in cui è stato presentato. Il limite di tempo stabilito può essere superato solo se i documenti necessari per la risoluzione del reclamo non possono essere forniti durante il termine.

(5) Se il reclamo è stato ritenuto giustificato o parzialmente giustificato, l’amministratore fiscale adotta immediatamente le misure correttive necessarie. Deve essere redatto un verbale ufficiale dell’esito dell’indagine e dell’azione correttiva intrapresa e l’amministratore fiscale informa immediatamente il denunciante di tale risultato.

(6) Se il denunciante ritiene che il suo reclamo non sia stato adeguatamente risolto, può chiedere al più vicino amministratore fiscale superiore di indagare sulle modalità di risoluzione del reclamo. Questo amministratore fiscale procederà all’indagine sul metodo di trattamento del reclamo in conformità ai paragrafi da 3 a 5.

§ 262

Relazione con il codice di procedura amministrativa
Il codice di procedura amministrativa non si applica all’amministrazione fiscale.

§ 263

Disposizioni abilitanti
Il Ministero delle Finanze emetterà un decreto per l’attuazione della sezione 107 (8), della sezione 163 (4) e della sezione 194 (6).

§ 264

Disposizioni temporanee
(1) I procedimenti o le procedure avviati ai sensi delle normative legali esistenti devono essere completati dalla data di entrata in vigore della presente legge e i diritti e gli obblighi che ne derivano devono essere valutati in conformità con le disposizioni della presente legge che disciplinano i procedimenti o le procedure che sono di la loro natura e il loro scopo.

(2) Gli atti giuridici, in particolare le decisioni emanate dall’amministratore delle imposte, e i loro effetti nell’amministrazione delle imposte, avvenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere mantenuti; ciò vale anche per le procure esercitate prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i loro effetti siano valutati in conformità con la presente legge. In caso di dubbio sulla portata della procura precedentemente concessa, l’amministratore fiscale invita il preponente a presentare una nuova procura; fino alla presentazione di una nuova procura o alla scadenza del termine fissato nell’invito, la procura così rilasciata sarà valutata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

(3) Per valutare il corso e la durata del periodo iniziato in base alla legislazione esistente, la data di entrata in vigore della presente legge procede secondo le disposizioni della presente legge che disciplinano il periodo che è nella loro natura e scopo della prima; tale periodo non termina prima della data in cui sarebbe terminato in base alla legislazione vigente.

(4) La durata e la durata del periodo di valutazione, che ha avuto inizio in conformità con le disposizioni legali esistenti e non è terminato alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valutate dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità con le disposizioni della presente legge che disciplinano il termine per l’accertamento fiscale; viene mantenuto il momento di inizio di tale periodo determinato secondo le disposizioni di legge vigenti. Gli effetti dei fatti legali che influenzano il decorso di questo periodo e che si sono verificati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutati in conformità con le normative legali esistenti. I fatti giuridici che stabiliscono di recente la decorrenza del periodo per la determinazione dell’imposta ai sensi della presente legge, iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, interromperanno il decorso del periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) La decorrenza e la durata del periodo per la limitazione del diritto di riscuotere e far valere gli arretrati fiscali, iniziato in conformità con la legislazione vigente e non terminato alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valutate dalla data dell’entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni della presente legge; viene mantenuto il momento di inizio di tale periodo determinato secondo le disposizioni di legge vigenti. Gli effetti dei fatti legali che influenzano il decorso di questo periodo e che si sono verificati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutati in conformità con le normative legali esistenti. I fatti giuridici che stabiliscono di recente la decorrenza del periodo di pagamento dell’imposta ai sensi della presente legge, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, interromperanno l’esecuzione del periodo solo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(6) Domande di esenzione fiscale o accessori fiscali, richieste di arretrati fiscali, domande di esenzione fiscale o pagamento rateale, che sono state presentate in conformità con le normative legali esistenti e che non sono state elaborate entro la data di entrata in vigore del presente Act, deve essere valutato secondo le condizioni contenute nella normativa vigente.

(7) I procedimenti programmati che non sono stati completati entro l’entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti. Richieste di esecuzione fiscale dei creditori, che sono state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stato avviato alcun procedimento di pianificazione entro la data di entrata in vigore della presente legge e che non soddisfano le condizioni per la registrazione ai sensi della presente legge, devono essere valutati in conformità alla legislazione vigente; la procedura di pianificazione, oggetto delle suddette domande, è eseguita dal tribunale su proposta dell’amministratore delle imposte in modo appropriato ai sensi della sezione 232 della presente legge.

(8) Durante la conservazione del fascicolo e l’ispezione del fascicolo, i procedimenti fiscali avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere eseguiti in conformità con le normative legali esistenti.

(9) Nel caso di una decisione emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’invalidità può essere certificata ai sensi delle disposizioni legali esistenti solo se le condizioni per la nullità della decisione ai sensi della presente legge sono soddisfatte allo stesso tempo .

(10) Se il periodo stabilito per il rimborso del pagamento in eccesso rimborsabile è iniziato a decorrere prima della data di entrata in vigore della presente legge, la sua restituzione dovrà procedere in conformità con le normative legali esistenti.

(11) In caso di violazione dell’obbligo di mantenere la riservatezza fino alla data di entrata in vigore della presente legge o se l’obbligo non monetario non è adempiuto entro la data di entrata in vigore della presente legge, verrà inflitta la multa in conformità con le normative legali vigenti.

(12) Se il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi o di una relazione o di una dichiarazione o di una dichiarazione dei redditi aggiuntiva è scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, l’aumento delle tasse si applicherà in conformità con le normative legali esistenti.

(13) Se il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi regolare è scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà applicata una sanzione in conformità con le normative legali esistenti.

(14) Per le imposte la cui data di scadenza originaria è antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno applicati gli interessi di mora in conformità con le normative legali esistenti.

(15) I diritti di pegno, il cui ambito di applicazione è stato definito prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conservati con tutti gli effetti ai sensi delle disposizioni legali esistenti anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(16) Arretrati registrati in conformità con le normative legali esistenti per entità fiscali che sono scaduti senza un successore legale entro la data di entrata in vigore della presente legge, o sono morti senza un erede, senza la possibilità di richiedere il pagamento di questi arretrati da parte del garante, scade il non si registra su di loro.

(17) I timbri emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’autorizzazione nella legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione delle tasse e delle tasse, come modificata, rimarranno validi anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

§ 265

Disposizioni che abrogano
Annullamento:

1. Legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di imposte e tasse.

2. Legge n. 255/1994 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di imposte e tasse, come modificata.

3. Legge n. 323/1996 Coll., Modifica e integrazione della legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di tasse e commissioni, come modificata.

4. Decreto n. 299/1993 Coll., Che autorizza le autorità finanziarie territoriali a condonare gli accessori fiscali.

5. Decreto n. 209/2003 Coll., Decreto modificativo n. 299/1993 Coll., Che autorizza le autorità finanziarie territoriali a condonare gli accessori fiscali.

6. Decreto n. 25/1994 Coll., Sul modulo di registrazione fiscale e sul trasferimento dei tributi ai destinatari.

7. Decreto n. 95/2001 Coll., Decreto modificativo n. 25/1994 Coll., Sulla forma dei documenti fiscali e sul trasferimento delle imposte ai loro destinatari.

PARTE SESTA

EFFICIENZA
§ 266

La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2011.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 458/2011 Coll. Arte. IV
2. Se il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi adeguata o di una dichiarazione dei redditi aggiuntiva è scaduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, verrà applicata una sanzione in caso di dichiarazione dei redditi tardiva in conformità con le normative vigenti.

Disposizioni transitorie introdotte dal provvedimento n. 344/2013 Coll. Arte. XXII
1. I procedimenti o altre procedure nell’amministrazione delle imposte, che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, devono essere completati ai sensi della Legge n. 280/2009 Coll., Il Codice Fiscale, come modificato prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario.

2. L’amministratore fiscale istituisce d’ufficio una casella di informazioni fiscali ufficiale per un ente fiscale che dispone di una casella di dati resa disponibile dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato.

3. Nel caso in cui il testatore muoia prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, le disposizioni del § 239 e § 245 della Legge n. 280/2009 Coll., Il Codice Fiscale, come modificato prima della data di acquisizione, si applica al trasferimento del suo debito fiscale.Efficacia del presente provvedimento statutario del Senato.

4. Nel caso in cui l’entità giuridica cessi di esistere prima della data di entrata in vigore della presente misura statutaria del Senato, le disposizioni del § 240 e § 245 della legge n. 280/2009 Coll., Codice Fiscale, come modificato prima della data di entrata in vigore del suo obbligo fiscale si applica l’entrata in vigore del presente provvedimento legislativo del Senato.

5. Salvo disposizione contraria, le stesse disposizioni della legge n. Si applicano a fatti, relazioni, rapporti, soggetti, oggetti, diritti e obblighi di diritto privato ai sensi delle norme legali in vigore prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario.280 / 2009 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, quali fatti, relazioni, rapporti, soggetti, oggetti, diritti e gli obblighi di diritto privato previsti dalla normativa vigente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, cui sono più vicini per natura e finalità ad essi.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 267/2014 Coll. Arte. VII
1. I procedimenti o altre procedure nell’amministrazione delle tasse che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente Atto.

2. Se l’obbligo di natura non monetaria è stato adempiuto prima della data di entrata in vigore della presente legge, la sanzione sarà inflitta ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore di questa legge.

3. La rinuncia alla pena può essere richiesta solo in caso di pena derivante dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interessi di mora o gli interessi di mora possono essere revocati solo nel caso di interessi maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La prescrizione di interessi sull’importo ricevuto prima della data di entrata in vigore della presente legge può essere revocata in conformità con le disposizioni legali esistenti.

6. Se la procedura per l’eliminazione dei dubbi è stata avviata prima della data di entrata in vigore della presente legge, tale procedura sarà considerata ai fini della sezione 254a della legge n. 280/2009 Coll. per la data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 170/2017 Coll. Arte. XI
1. I procedimenti o altre procedure nell’amministrazione delle tasse che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente Atto.

2. Il periodo per il pagamento dell’imposta, che ha avuto inizio in conformità con le disposizioni legali esistenti e non è terminato alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà valutato dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di detrazione fiscale applicata in una dichiarazione dei redditi regolare o pretesa fiscale aggiuntiva, per la quale il termine per la sua presentazione è scaduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi dalla detrazione fiscale ai sensi della N. 280/2009 Coll., Come modificato, si applica prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 94/2018 Coll. Arte. II
L’obbligo di un avvocato, notaio, consulente fiscale, ufficiale giudiziario e revisore dei conti di fornire all’amministratore fiscale dati e documenti ai sensi della Sezione 57a della Legge n. 280/2009 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applica solo ai dati e ai documenti forniti dall’avvocato, notaio, consulente fiscale, ufficiale giudiziario o revisore dei conti ottenuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 283/2020 Coll. Arte. II
1.Le disposizioni della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che regola la casella delle informazioni fiscali si applicano fino al giorno precedente il giorno in cui l’amministratore fiscale pubblica il fatto ai sensi del § 69 par. . a) punto 1 della legge n. 280/2009 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alla casella delle informazioni fiscali istituita prima del giorno in cui l’amministratore fiscale pubblica questo fatto, fino alla fine del dodicesimo mese di calendario successivo al giorno in cui l’amministratore delle imposte pubblicherà tale fatto; ciò non pregiudica il diritto dell’ente fiscale di utilizzare la casella dei dati fiscali istituita dalla data di pubblicazione di questo fatto contemporaneamente alla casella dei dati fiscali istituita prima della data di pubblicazione di tale fatto.

2. Nel caso in cui prima della data di entrata in vigore della presente legge il soggetto fiscale non abbia ottemperato alla richiesta ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 2 della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, o non ha consentito di avviare e successivamente il controllo fiscale, gli effetti di questo fatto ai sensi del § 87 paragrafo 5 e 6 e del § 254a paragrafo 2 lett. b) della legge n. 280/2009 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere mantenuta.

3. Le disposizioni della Sezione 136, Paragrafi 2 e 6 e della Sezione 138, Paragrafo 3 della Legge n. 280/2009 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano al termine per la presentazione di una tassa dichiarazione presentata per un periodo d’imposta non terminato prima del giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della sezione 136, paragrafo 2 della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi presentata per un periodo fiscale terminato prima del giorno precedente l’entrata in vigore della presente legge.

4. Il periodo per la restituzione di un pagamento in eccesso rimborsabile, iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, non terminerà prima del giorno in cui terminerà ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ritardi nel pagamento dell’imposta ai sensi della Sezione 157a della Legge n. 280/2009 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, si verificheranno solo in caso di imposta per la quale vi era un effetto sospensivo nei procedimenti che sono condotti davanti al tribunale in giustizia amministrativa o davanti alla Corte costituzionale, concesso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I procedimenti di opposizione avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso di un’imposta la cui data di scadenza originaria è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, il momento di inizio, la decorrenza e la durata del periodo di pagamento dell’imposta devono essere valutati in conformità con la legge n. 280/2009 Coll. ., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il fatto giuridico che stabilisce la sospensione del periodo di cui al punto 7 deve essere valutato in conformità con la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di entrata in vigore della questo atto. Se il suddetto fatto giuridico è iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo non decorre fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il periodo per il pagamento dell’imposta di cui al punto 7, che non è scaduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si esaurisce prima del periodo di determinazione di tale imposta.

10. L’obbligo di pagare una multa ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che è sorto prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non è stato validamente deciso con un ordine di pagamento prima di tale data, scade alla data di entrata in vigore della presente legge. nella misura in cui non sarebbe sorta ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della questo atto.

11. Interessi ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, per la quale le condizioni per il suo verificarsi persistono alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano fino alla data di entrata in vigore della presente legge. giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata, si applicherà a questo interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per i procedimenti e altre procedure relative alla richiesta di interessi ai sensi della legge n. 280/2009 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, la legge n. 280/2009 Coll., Come modificata, dovrà si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. La remissione dell’ammenda per pretesa tardiva può essere richiesta solo in caso di sanzione pecuniaria derivante dalla data di entrata in vigore della presente legge.

in z. Němcová vr

Klaus vr

Fischer vr

Note a piè di pagina
1 ) Articoli 19 e 20 del codice di procedura civile.

2 ) Ad esempio, la legge n. 273/2008 Coll., Sulla polizia della Repubblica ceca, modificata dalla legge n. 41/2009 Coll., La legge n. 185/2004 Coll., Sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca Repubblica, come modificata.

3 ) Ad esempio, § 7 della legge n. 219/2000 Coll., Sulla proprietà della Repubblica ceca e la sua comparsa nei rapporti legali.

5 ) Legge n. 300/2008 Coll., Sugli atti elettronici e la conversione autorizzata dei documenti.

6 ) Legge n. 29/2000 Coll., Sui servizi postali e sulla modifica di alcune leggi (legge sui servizi postali), come modificata.

7 ) Sezione 8 del codice di procedura penale.

9 ) Ad esempio, Legge n. 552/1991 Coll., Sul controllo statale, come modificata, e Legge n. 320/2001 Coll., Sul controllo finanziario nella pubblica amministrazione e sulla modifica di determinati atti (Legge sul controllo finanziario) , come modificato, successivi regolamenti.

10 ) Art. Articolo 37, paragrafo 4, della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali.

11 ) Legge n. 273/2001 Coll., Sui diritti dei membri delle minoranze nazionali e sulla modifica di alcune leggi, come modificata dalla legge n. 320/2002 Coll.

12 ) Legge n. 155/1998 Coll., Sulla lingua dei segni e sugli emendamenti ad altri atti.

13 ) Sezione 2 della legge n. 412/2005 Coll., Sulla protezione delle informazioni classificate e della competenza in materia di sicurezza.

14 ) Ad esempio, § 7 par.1 let. f) della Legge n. 3/2002 Coll., sulla libertà di religione e lo status delle chiese e delle società religiose e sull’emendamento di alcuni atti (legge sulle chiese e le società religiose).

16 ) Ad esempio, § 56 para 5 del codice commerciale, § 8 para. a) della legge n. 357/1992 Coll., sull’imposta di successione, imposta sulle donazioni e imposta sul trasferimento di proprietà, come modificata dalla legge n. 322/1993 Coll.

17 ) Legge n. 119/2001 Coll., Che stabilisce le regole per i casi di esecuzione simultanea delle decisioni.

18 ) Ad esempio, Legge n. 119/2002 Coll., Su armi da fuoco e munizioni e che modifica la Legge n. 156/2000 Coll., Sulla verifica di armi da fuoco, munizioni e articoli pirotecnici, e che modifica la Legge n. 288/1995 Coll. , Sulle armi da fuoco, armi e munizioni (Legge sulle armi da fuoco), come modificata dalla Legge n. 13/1998 Coll., E dalla Legge n. 368/1992 Coll., Sulle spese amministrative, come modificata, e dalla Legge n. 455/1991 Coll., Sulle spese amministrative, come modificata, e dalla Legge n. 455/1991 Coll. , sulle licenze commerciali (Legge sulle licenze commerciali), come modificato, (Legge sulle armi), come modificato.

19 ) Articoli 92 e 93 della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, e successive modifiche.

20 ) Legge n. 20/1987 Coll., Sulla cura dei monumenti statali, come modificata.

21 ) Legge n. 122/2000 Coll., Sulla protezione delle collezioni museali e sulla modifica di alcune altre leggi, come modificata.

22 ) Legge n. 71/1994 Coll., Sulla vendita e l’esportazione di oggetti di valore culturale, e successive modifiche.

23 ) Sezione 336a comma 2 del codice di procedura civile.

24 ) Sezione 175b del codice di procedura civile.

25 ) Sezione 462 del codice civile.

26 ) Sezione 11 della legge n. 219/2000 Coll., Come modificata.

28 ) Sezioni da 200j a 200m del codice di procedura civile.

29 ) Sezione 6 della Legge n. 243/2000 Coll., Sulla determinazione del bilancio delle entrate da determinate tasse alle unità di autogoverno territoriale e ad alcuni fondi statali (Legge sulla determinazione del bilancio delle tasse), e successive modifiche.

30 ) Direttiva del Consiglio 2016/2258 del 6 dicembre 2016 che modifica la Direttiva 2011/16 / UE per quanto riguarda l’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio.

Link utili:

Studio Praga

Start up in Repubblica Ceca per Società

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.