Direttiva Comunità Europea del 16/12/2008 n. 117 –
Direttiva Comunità Europea del 16/12/2008 n. 117 –
Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2009 – serie L
Preambolo
Preambolo.
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
Relazione sulla capacita’ degli Stati membri di lottare contro la frode in relazione all’IVA connessa alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari.
Articolo 3
Legislazione degli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore.
Articolo 5
Destinatari.
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Preambolo – Preambolo.
In vigore dal 21/01/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea, in particolare
l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) Le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono
in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e
perturbano l’attivita’ economica del mercato interno creando flussi di beni
non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.
(2) Le carenze del regime intracomunitario dell’IVA, in particolare quelle
del sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno
della Comunita’, introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, sono
una delle cause delle frodi. In special modo, il tempo che intercorre tra
un’operazione e lo scambio delle relative informazioni nell’ambito del
sistema di scambio di informazioni sull’IVA ostacola l’uso efficace delle
informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode.
(3) Per contrastare con efficacia tali frodi, e’ necessario che
l’amministrazione dello Stato membro nel quale l’IVA e’ esigibile disponga,
entro un termine non superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni
intracomunitarie di beni.
(4) Affinche’ la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini
della lotta contro la frode, e’ opportuno far si’ che sia il fornitore, sia
l’acquirente o il destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per
lo stesso periodo d’imposta.
(5) Tenuto conto dell’evoluzione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro
degli operatori, e’ opportuno accertarsi che tali dichiarazioni, per ridurre
al minimo i loro oneri amministrativi, possano essere rese mediante
procedure elettroniche semplici.
(6) Per mantenere l’equilibrio tra gli obiettivi della Comunita’ in materia
di lotta contro la frode fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi
degli operatori economici, occorre prevedere la possibilita’ per gli Stati
membri di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale gli
elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni,
laddove il relativo importo non sia significativo. Gli Stati membri che
desiderano organizzare un’entrata in applicazione graduale di tale
possibilita’ dovrebbero potere, a titolo transitorio, fissare il suddetto
importo ad un livello piu’ elevato. Inoltre, e’ opportuno prevedere la
possibilita’, per gli Stati membri, di autorizzare gli operatori a
presentare a cadenza trimestrale le informazioni relative alle prestazioni
intracomunitarie di servizi.
(7) La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell’impatto
dell’accelerazione dello scambio di informazioni sulla capacita’ degli Stati
membri di lottare contro la frode relativa all’IVA e delle opzioni
summenzionate dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, in
particolare per determinare se occorre mantenere tali opzioni.
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(8) Poiche’ gli obiettivi dell’azione prevista per combattere la frode
relativa all’IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte
dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell’impegno necessario
da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunita’ puo’ intervenire in base al principio di
sussidiarieta’ sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva
si limita a quanto e’ necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalita’ enunciato nello stesso
articolo.
(9) E’ opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.
(10) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare
meglio”, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici,
nell’interesse proprio e della Comunita’, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Articolo 1 – Modifiche alla direttiva 2006/112/CE.
In vigore dal 21/01/2009
La direttiva 2006/112/CE e’ modificata come segue:
1) l’articolo 64, paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta e’ dovuta dal
destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in
modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non
comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si
considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non
si ponga fine alla prestazione dei servizi.
Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di
cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si
considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.”;
2) all’articolo 66 e’ aggiunto il seguente comma:
“La deroga di cui al primo comma non e’ tuttavia applicabile alle
prestazioni di servizi per le quali l’imposta e’ dovuta dal destinatario dei
servizi a norma dell’articolo 196.”;
3) l’articolo 263 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 263
1. Un elenco riepilogativo e’ compilato per ogni mese di calendario entro un
termine non superiore a un mese e secondo modalita’ che sono fissate dagli
Stati membri.
1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi,
alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare
l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non
superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l’importo
totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui
all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1,
lettera c), non superi ne’ per il trimestre in questione ne’ per alcuno dei
quattro trimestri precedenti la somma di 50000 EUR o il suo controvalore in
moneta nazionale.
La facolta’ di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del
mese durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di
beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265,
paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di
50000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si
stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi
dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.
1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l’importo
di cui al paragrafo 1 bis a 100000 EUR o al suo controvalore in valuta
nazionale.
1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti
che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di
servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare
l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non
superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.
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Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo
264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il
termine risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.
2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo
di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato
mediante trasmissione elettronica di file.”;
4) l’articolo 264, paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), e’ dichiarato per il
periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi
da 1 a 1 quater, durante il quale l’imposta e’ diventata esigibile.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), e’ dichiarato per il periodo di
presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1
quater, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.”;
5) l’articolo 265, paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), e’ dichiarato per il
periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi
da 1 a 1 ter, durante il quale l’imposta e’ diventata esigibile.”.
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Articolo 2 – Relazione sulla capacita’ degli Stati membri di lottare contro la frode in relazione all’IVA connessa alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari.
In vigore dal 21/01/2009
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione
presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto
dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE, sulla capacita’
degli Stati membri di lottare contro la frode in relazione all’IVA connessa
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonche’
l’utilita’ delle opzioni previste ai paragrafi da 1 bis a 1 quater di detto
articolo, corredata, secondo le conclusioni della relazione, di proposte
appropriate.
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Articolo 3 – Legislazione degli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva.
In vigore dal 21/01/2009
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva con effetto dal 1 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni nonche’ una tavola di
concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
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Articolo 4 – Entrata in vigore.
In vigore dal 21/01/2009
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Link utili:
Studio Praga
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Targa Ceca
Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche
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Società Cechia
Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.