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Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

SINTESI DI:

 

Direttiva 2006/112/CE — Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

 

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

 

Rifonde e abroga la sesta direttiva IVA originale, chiarendo così la normativa dell’UE sull’IVA attualmente in vigore.

 

PUNTI CHIAVE

 

L’IVA si applica a tutte le operazioni eseguite nell’UE a fronte di un corrispettivo (pagamento) da parte di soggetti passivi, ossia qualsiasi persona o organismo che effettui cessione di beni o prestazione di servizi durante la propria attività. Anche le importazioni effettuate da tali soggetti sono soggette all’IVA.

 

Le operazioni imponibili comprendono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi all’interno dell’UE, le acquisizioni di beni intra-UE (beni ceduti e spediti o trasportati da un’azienda in un paese dell’UE verso un’azienda in un altro paese) e le importazioni di beni nell’UE dall’esterno.

 

Le norme relative al luogo di tassazione dipendono dalla natura della transazione, dal tipo di prodotto fornito e dalla presenza o meno di trasporto:

cessione di beni: dove i beni vengono ceduti;

acquisizione di beni intra-UE: il luogo in cui la parte che acquista i beni ne riceve la consegna, ossia il paese dell’UE dove i beni si trovano alla fine dopo il trasporto da un altro paese dell’UE;

importazione di beni: solitamente il paese dell’UE dove arrivano;

prestazione di servizi: dove i servizi vengono erogati. Ciò dipende non solo dalla natura del servizio erogato, ma anche dallo status dell’acquirente che riceve il servizio. La regola generale è che un servizio viene tassato presso il cliente, se si tratta di un’attività commerciale, o presso il luogo del fornitore, se il cliente è un privato. Al fine di garantire che il servizio venga tassato nel posto in cui viene effettivamente goduto, ci sono alcune eccezioni a tali norme generali, quali:

servizi relativi a beni immobili;

trasporto di passeggeri;

attività relative a cultura, sport, istruzione e intrattenimento;

servizi di ristorazione.

L’IVA è esigibile quando vengono forniti beni o servizi, a seconda della natura della transazione. L’evento generatore di un’acquisizione intra-UE (acquisto) avviene quando i beni vengono acquistati, ossia quando la cessione degli stessi beni nel paese dell’UE di acquisto è considerata completa. Per le importazioni nell’UE, l’IVA è esigibile quando i beni sono portati all’interno di un paese dell’UE.

La base imponibile nel caso della cessione di beni o prestazione di servizi e dell’acquisto di beni intra-UE comprende tutti i pagamenti al fornitore come corrispettivo della cessione. Qualora i beni siano importati, la base imponibile corrisponde al valore definito come valore in dogana. I dazi, le imposte e le altre tasse sono compresi nella base imponibile, mentre l’IVA stessa, i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente sono esclusi.

L’aliquota IVA normale che tutti i paesi dell’UE devono applicare a beni e servizi non può essere inferiore al 15 %. I paesi dell’UE possono applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5 % a beni o servizi specifici elencati nell’allegato III della direttiva. Si applicano inoltre, a determinate condizioni, una serie di eccezioni a tali norme (aliquote ridotte su altri beni o servizi ecc.).

La direttiva prevede delle esenzioni dall’IVA, la maggior parte delle quali non gode del diritto di detrazione, ossia l’assistenza sanitaria, i servizi sociali o i servizi finanziari e assicurativi. Tuttavia, esistono anche esenzioni che godono del diritto di detrazione, ossia cessioni di beni intra-UE o esportazioni di beni verso paesi terzi. La maggior parte delle esenzioni sono obbligatorie per i paesi dell’UE, ma alcune sono facoltative.

I soggetti passivi hanno diritto a detrarre l’ammontare di IVA pagato sui beni o servizi acquistati nel paese dell’UE dove tali operazioni vengono eseguite. Tale IVA a monte può essere detratta dall’IVA da pagare sulle operazioni tassate, ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi a livello nazionale. In generale, non si ha diritto alla detrazione in caso di attività economica esente, o se il soggetto passivo rientra in determinati regimi speciali. In determinati casi le detrazioni possono essere limitate o corrette.

La direttiva stabilisce gli obblighi per i soggetti passivi e per determinati non soggetti passivi. Generalmente, l’IVA deve essere pagata da qualsiasi soggetto passivo che esegue una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile. Le eccezioni comprendono operazioni specifiche nelle quali è l’acquirente a pagare l’IVA, ad esempio cessioni di gas naturale, e operazioni in cui il paese dell’UE può scegliere di designare l’acquirente come soggetto al pagamento dell’IVA, ad esempio in caso di determinate cessioni passibili di frode.

La direttiva prevede talune variazioni, note come deroghe dalle norme standard sull’IVA per i paesi dell’UE, ad esempio per prevenire determinati tipi di evasione fiscale. Ci sono inoltre regimi speciali dell’IVA ideati per ridurre gli oneri burocratici, ad esempio per le piccole imprese e per gli agricoltori.

Inoltre i paesi dell’UE più gravemente colpiti dalle frodi a danno dell’IVA possono applicare temporaneamente un meccanismo generalizzato di inversione contabile dell’assoggettamento all’IVA. Ciò vuol dire che l’esigibilità dell’IVA passa dal fornitore al cliente. I paesi dell’UE possono usare questo meccanismo solo per le forniture di beni e servizi che superano una soglia di 17 500 EUR per transazione, e solo fino al 30 giugno 2022, subordinatamente a determinate condizioni molto rigorose.

La direttiva (UE) 2020/284 modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo alcuni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento per tenere la documentazione dei pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico. Le informazioni saranno messe a disposizione delle autorità fiscali subordinatamente a condizioni molto rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati. Queste disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024.

La direttiva di modifica (UE) 2020/285 introduce norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per creare un ambiente fiscale più vantaggioso per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Le piccole imprese potranno beneficiare di norme semplificate di conformità IVA se il loro fatturato annuo rimane al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro interessato, che non può essere superiore a 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche le piccole imprese di altri Stati membri, che non superano questa soglia, potranno beneficiare del regime semplificato, se il loro fatturato annuo totale in tutta l’UE non supera i 100 000 EUR. Tali nuove norme avranno effetto dal 1 gennaio 2025.

Il pacchetto IVA per il commercio elettronico (direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 che modificano entrambe la direttiva 2006/112/CE) ha introdotto nuove semplificazioni per le imprese che effettuano vendite transfrontaliere di beni o servizi. Esso garantisce che l’IVA su tali forniture sia pagata correttamente nello Stato membro dell’acquirente, in linea con il principio di tassazione nello Stato membro di destinazione. Le prime misure sono entrate in vigore nel 2015 e interessavano solamente le telecomunicazioni, la radiodiffusione e i servizi elettronici (TBE). Le imprese che forniscono servizi TBE da impresa a consumatore (B2C) nell’UE possono ora dichiarare e pagare l’IVA con un sistema semplificato (mini sportello unico – MOSS).

In seguito all’epidemia di COVID-19, la decisione (UE) 2020/1109 sposta la data di entrata in vigore del secondo pacchetto dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021. Tale estensione consente ai paesi e alle imprese dell’UE di avere più tempo per prepararsi alle nuove disposizioni.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

 

La direttiva è entrata in vigore il 1o gennaio 2007 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1o gennaio 2008.

 

CONTESTO

 

Per ulteriori informazioni consultare:

 

VAT (Commissione europea).

DOCUMENTO PRINCIPALE

 

Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 Novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1).

 

Le successive modifiche alla direttiva 2006/112/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

 

DOCUMENTI CORRELATI

 

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

 

Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7).

 

Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

 

Si veda la versione consolidata.

 

Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).

 

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

 

Si veda la versione consolidata.

 

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

 

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

 

Si veda la versione consolidata.

 

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi extra UE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

 

Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

 

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