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LEGGE del 15 dicembre 1992 sul DIRITTO DOGANALE

LEGGE del 15 dicembre 1992 sul DIRITTO DOGANALE

Il Consiglio nazionale ceco ha deliberato sulla seguente legge:

TITOLO UNO

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
§ 1

Questa legge regola

a) in relazione a regolamenti dell’Unione Europea direttamente applicabili 1 ) rapporti giuridici che sorgono nell’esercizio della pubblica amministrazione nel campo della vigilanza sul commercio internazionale dell’Unione Europea,

b) altri rapporti giuridici in materia doganale 2 ) .

§ 2
annullato

TITOLO SECONDO
annullato

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RAPPORTO DI SERVIZIO AL CLIENTE
annullato

§ 3, § 4, § 4a, § 4b
annullato

ministero
annullato

§ 5, § 6
annullato

Direzione delle dogane
annullato

§ 7 – § 9
annullato

Uffici doganali
annullato

§ 10 – § 16
annullato

Appuntamento e promozione
annullato

§ 17 – § 22, § 19a – § 19c
annullato

TITOLO TRE
annullato

PRIMA PARTE
annullato

Obblighi durante gli interventi di servizio e gli atti di servizio
annullato

§ 23 – § 29, § 29a
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 30 – § 37, § 33a – § 36b
annullato

PARTE TERZA
annullato

§ 37a – § 37f
annullato

PARTE QUARTA
annullato

§ 38 – § 40
annullato

Obblighi dell’ufficiale doganale dopo l’uso di mezzi e armi coercitivi
annullato

§ 41 – § 43
annullato

PARTE QUINTA
annullato

§ 44
annullato

TITOLO QUATTRO
annullato

§ 45
annullato

CAPITOLO CINQUE

VIGILANZA DOGANALE
PRIMA PARTE
annullato

Informazioni vincolanti
annullato

§ 46, § 46a – § 46c
annullato

SECONDA PARTE

ESECUZIONE DELLA VIGILANZA DOGANALE E DEL CONTROLLO DOGANALE
§ 47
annullato

§ 48

Esecuzione del controllo doganale
(1) Chi possiede o è probabile che disponga di merci soggette a vigilanza doganale può essere soggetto a controllo doganale.

(2) Durante il controllo doganale, devono essere accertati il ​​tipo, la quantità e altri fatti relativi alle merci necessari per valutare se l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci avvenga o abbia avuto luogo in conformità con la normativa doganale. I risultati ottenuti da questa attività devono essere protetti contro la divulgazione e l’uso improprio.

(3) Le norme costituzionali e di altro tipo sulla protezione della libertà personale e della corrispondenza devono essere esaminate durante il controllo doganale.

(4) Nell’ambito della vigilanza doganale, è possibile effettuare un’indagine personale in caso di ragionevole sospetto che una persona nasconda con sé merci soggette a dazi doganali, tasse e tasse riscosse all’importazione o la cui esportazione o importazione è vietata o limitata . Una perquisizione personale può essere effettuata solo se la richiesta dei funzionari doganali per l’indagato di rilasciare le merci nascoste non ha esito positivo. Un’ispezione personale può essere effettuata su richiesta della persona ispezionata solo in presenza di una persona non coinvolta. Le modalità di conduzione della ricerca personale e la presenza di una persona non partecipante saranno regolate con decreto del Ministero.

(5) Il controllo interno degli invii postali, il cui contenuto è coperto dal segreto della lettera, può essere effettuato solo se esiste il ragionevole sospetto che questi articoli contengano non solo comunicazioni scritte ma anche merci soggette a dazi doganali, tasse e oneri riscossi durante l’importazione o l’esportazione o l’importazione è vietata o limitata. Il fatto che sia stato effettuato un controllo interno deve essere confermato dall’ufficio doganale sull’imballaggio della spedizione in modo ufficialmente determinato.

(6) Deve essere redatto un verbale ufficiale dell’esecuzione di un’ispezione personale e del controllo interno degli invii postali, il cui contenuto è coperto dal segreto della lettera.

(7) Durante l’esecuzione del controllo doganale, l’ufficio doganale può anche fare copie dei documenti pertinenti, richiedere le spiegazioni necessarie e fornire documentazione. In caso di violazione della legislazione doganale o di un ragionevole sospetto che la legislazione doganale sia stata violata, può trattenere tali documenti per tutto il tempo strettamente necessario. L’ufficio doganale rilascia una conferma scritta dei documenti trattenuti. Se i motivi del blocco dei documenti cessano di esistere, l’ufficio doganale è obbligato a restituire questi documenti alla persona che è stata trattenuta senza indugio. L’ufficio doganale è tenuto a garantire la protezione dei documenti sequestrati contro il loro furto, smarrimento, distruzione, danneggiamento o uso improprio.

(8) L’ufficio doganale può, durante il controllo doganale, garantire l’identità delle merci o proteggere le merci soggette a controllo doganale mediante un sigillo doganale. Sigillo doganale significa garantire l’identità delle merci o assicurare le merci in mezzi di trasporto, contenitori, imballaggi o stanze con un sigillo, sigillo, timbro o altri mezzi per fissarli in modo che le merci non possano essere rimosse o inserite in esse senza disturbare i mezzi di assicurare. Il sigillo doganale può essere violato solo con il consenso dell’ufficio doganale 18 ) .

§ 49

Esenzione dal controllo doganale
(1) Non soggetto a controllo doganale

a) merci importate, esportate e trasportate in transito, come bagaglio di rappresentanti di altri Stati e di altre persone che godono di privilegi e immunità ai sensi del diritto internazionale,

b) posta diplomatica, bagaglio consolare e altra posta che gode di protezione ai sensi del diritto internazionale,

c) posta diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e delle ambasciate della Repubblica Ceca.

(2) Anche i documenti ufficiali destinati alle esigenze delle forze armate o dei componenti civili delle Parti contraenti del Trattato Nord Atlantico non sono soggetti a controllo doganale se recano un timbro ufficiale e un certificato attestante che la spedizione contiene solo documenti ufficiali .

(3) Anche le spedizioni con documenti ufficiali e altri documenti contenenti informazioni classificate ai sensi di un atto speciale 19 ) non sono soggette a controllo doganale se soddisfano tutte le condizioni e requisiti per la manipolazione e il trasporto.

§ 50

Collaborazione delle persone con le quali l’ufficio doganale esercita la vigilanza doganale
(1) Una persona in cui vi è un ragionevole sospetto che trasporta merci soggette a vigilanza doganale è tenuta a consentire all’ufficio doganale di effettuare la vigilanza doganale su mezzi di trasporto, bagagli, magazzini operativi e altri luoghi in cui si trovano tali merci e presentargli tutti i documenti relativi alla merce.

(2) Le persone sottoposte a vigilanza doganale sono tenute a tollerare gli atti necessari per l’esecuzione di tale vigilanza e sono obbligate a fornire all’ufficio doganale la necessaria collaborazione per la sua attuazione; su richiesta dell’ufficio doganale ed entro il termine da esso specificato, forniscono all’ufficio doganale tutti i documenti e le indicazioni da esso specificati, indipendentemente dal mezzo con cui sono conservati, dalle informazioni e dall’assistenza necessaria per lo svolgimento del supervisione. L’ufficio doganale non può trasferire documenti e comunicare dati e informazioni ad altre persone senza il consenso di tale persona, salvo nei casi in cui può farlo in virtù di regolamenti speciali o di un accordo internazionale.

(3) La persona sottoposta a controllo doganale è inoltre tenuta a presentare, su richiesta dell’ufficio doganale, un documento attestante che le merci sono state correttamente importate, o una prova di acquisto, una bolla di consegna del produttore o qualsiasi mezzo di prova da cui si evince che: le merci provengono da persone autorizzate a esercitare l’attività. Se tale persona non presenta i documenti pertinenti, l’ufficio doganale sposta, a proprie spese e rischio, le merci ispezionate in un luogo che è sotto la sua diretta sorveglianza e fissa un termine per la presentazione aggiuntiva di tali documenti.

(4) La fornitura di documenti, dati e informazioni può essere rifiutata da una persona che in tal modo violerebbe il dovere di riservatezza legalmente imposto o riconosciuto, a meno che non sia stato liberato da tale obbligo dall’autorità competente o dalla persona nel cui interesse ha questo dovere.

(5) Se richiesto dalle condizioni operative o dalla necessità di un’efficace supervisione doganale e controllo doganale, le persone soggette a vigilanza doganale o controllo doganale sono obbligate a recarsi a proprie spese e rischio da un veicolo stradale che trasporta merci al luogo idoneo più vicino. dall’ufficio doganale, dove è possibile svolgere efficacemente la vigilanza o il controllo doganale.

§ 51

Collaborazione di terzi
(1) Una persona che partecipa direttamente o indirettamente all’importazione, esportazione o transito di merci è tenuta a fornire all’ufficio doganale, su sua richiesta ed entro il termine da lui stabilito, tutti i documenti e dati, indipendentemente dai mezzi con che sono conservati, necessari per lo svolgimento della vigilanza doganale. La fornitura di documenti, dati e informazioni può essere rifiutata da una persona che in tal modo violerebbe un obbligo legale o riconosciuto di riservatezza, a meno che non sia stato liberato da tale obbligo dall’autorità competente o dalla persona nel cui interesse ha tale obbligo.

(2) L’ufficio doganale deve garantire la protezione dei documenti contro la loro perdita, distruzione, danneggiamento o uso improprio e non può trasmettere questi documenti e comunicare dati e informazioni ad altre persone senza il consenso della persona che li ha forniti, tranne nei casi in cui può farlo in base a normative legali speciali.

§ 51a, § 51b
annullato

§ 52

Salvo disposizione contraria di un regolamento speciale o di un accordo internazionale, la persona che detiene i documenti e le indicazioni relativi all’importazione, all’esportazione o al transito delle merci conserva tali documenti e indicazioni per almeno 10 anni, indipendentemente dal supporto di dati utilizzato su cui sono registrati. L’inizio del periodo è determinato dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea 20 ) .

§ 53

La legge sul controllo non si applica all’esercizio della vigilanza doganale.

TITOLO SEI
annullato

PRIMA PARTE
annullato

§ 54, § 55
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 56 – § 58
annullato

CAPITOLO SETTE
annullato

PRIMA PARTE
annullato

Sezione prima
annullato

§ 59 – § 63
annullato

Sezione due
annullato

§ 64
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 65 – § 79
annullato

CAPITOLO OTTO

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI
PRIMA PARTE
annullato

§ 80
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 81, § 82
annullato

PARTE TERZA

RESPONSABILITÀ DEI MATERIALI
§ 83 – § 86
annullato

PARTE QUARTA
annullato

§ 87 – § 90
annullato

PARTE QUINTA
annullato

§ 91, § 92
annullato

PARTE SESTA

CONSERVAZIONE
§ 93, § 94
annullato

§ 95

(1) Per la custodia temporanea delle merci nei magazzini dell’ufficio doganale, la persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale deve pagare il deposito per un importo di

a) 5% del valore della merce immagazzinata, ma almeno 100 CZK, se il periodo di immagazzinamento non supera i 5 giorni, inclusa la data di immagazzinamento,

b) 10% del valore della merce immagazzinata, ma almeno 200 CZK, se il periodo di immagazzinamento non supera i 30 giorni, compresa la data di immagazzinamento; se il periodo di giacenza supera i 30 giorni, il periodo di giacenza è del 20% del valore della merce immagazzinata,

c) CZK 100 per ogni articolo in magazzino, nel caso di documenti, carte e altri documenti, se il periodo di conservazione non supera i 30 giorni, compreso il giorno di stoccaggio; se il periodo di stoccaggio supera i 30 giorni, la tariffa di stoccaggio è di CZK 200 per ogni articolo in magazzino.

(2) Il magazzino viene valutato e ritirato dall’ufficio doganale.

(3) La tassa di deposito è pagabile entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione con cui è stata valutata diventa effettiva.

PARTE SETTIMA
annullato

§ 96
annullato

PARTE OTTAVA
annullato

§ 97
annullato

CAPITOLO NOVE

DESTINAZIONE DIRETTAMENTE APPROVATA
PRIMA PARTE
annullato

§ 98
annullato

SECONDA PARTE

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DOGANALE APPROVATA
§ 99 – § 101
annullato

§ 102

(1) La procedura per l’assegnazione di una destinazione autorizzata dalla dogana deve essere eseguita presso l’ufficio doganale o nell’area doganale. Solo una persona che svolge questa attività come oggetto della sua attività nel territorio della Repubblica ceca può essere un rappresentante diretto nella procedura per l’assegnazione di un trattamento o uso autorizzato dalla dogana.

(2) Su iniziativa dell’ufficio doganale o su richiesta di una persona, la procedura per l’assegnazione di un trattamento o uso autorizzato dalla dogana può essere eseguita anche al di fuori dell’area doganale. Le spese relative a tale procedura sono a carico della persona che ha richiesto il procedimento al di fuori dell’area doganale.

(3) Il Ministero emana un decreto che stabilisce le condizioni in base alle quali la procedura per l’assegnazione di una destinazione autorizzata in dogana si svolge al di fuori dell’area doganale e l’ammontare dei costi per lo svolgimento di tale procedura.

(4) Nelle sezioni stabilite dal Ministero in accordo con gli organi centrali dell’amministrazione statale competenti, la procedura per l’assegnazione di una destinazione approvata dalla dogana può essere svolta anche mentre il treno è in marcia o la nave è in navigazione.

(5) L’ufficio doganale esegue la procedura per l’assegnazione di un trattamento autorizzato dalla dogana o per l’uso preferenziale, anche al di fuori dell’orario di lavoro, per merci deperibili, animali vivi, merci destinate ad eliminare le conseguenze di incidenti, calamità naturali ed eventi simili, oppure se c’è pericolo di ritardo. L’ufficio doganale esegue anche la procedura per l’assegnazione di un trattamento o di un uso autorizzato dalla dogana, in via prioritaria, alle merci importate, esportate e in transito importate, esportate o effettuate da unità o formazioni regolari delle forze armate del Contraente. Parti del Trattato Nord Atlantico.

(6) Il verbale dell’audizione è redatto dall’ufficio doganale durante la procedura per l’assegnazione di un trattamento autorizzato dalla dogana o utilizzato solo in questi casi se ha ordinato un’audizione orale.

§ 103
annullato

§ 104

Decisione di vincolare le merci a un regime doganale o di concludere il regime
(1) I requisiti di base per una decisione scritta sullo svincolo delle merci per un regime doganale o sulla chiusura del regime (di seguito denominata “decisione sullo svincolo”) sono

a) la designazione dell’ufficio doganale che ha emesso la decisione,

b) numero di registrazione della decisione,

c) la data di accettazione della dichiarazione doganale,

d) la data in cui è stata firmata la decisione,

e) la designazione del dichiarante,

f) descrizione e nome della merce,

g) sottovoce della tariffa doganale, salvo diversamente disposto da una normativa legale speciale,

h) la firma autografa del funzionario, indicante il nome e la funzione e il timbro ufficiale; tali indicazioni possono essere sostituite da una firma elettronica riconosciuta se la decisione è emessa da un funzionario elettronicamente o da un marchio elettronico riconosciuto se la decisione è emessa elettronicamente mediante un sistema automatizzato di trattamento dei dati.

(2) La decisione scritta sulla liberazione, con la quale viene valutata l’imposta o l’imposta, contiene, oltre ai requisiti specificati nel paragrafo 1

a) il valore in dogana delle merci,

b) il dazio doganale della merce secondo la tariffa doganale,

c) l’ importo del dazio o dell’imposta accertata,

d) il numero di conto della banca, inclusa la banca estera a cui devono essere versati gli importi accertati, e la sua designazione,

e) il simbolo della variabile sotto il quale il pagamento sarà accreditato sul conto dell’ufficio doganale.

(3) Timbro di servizio significa un timbro assegnato a una persona ufficiale per lo svolgimento dei suoi compiti, che non è dotato di un emblema di stato. Il timbro di servizio deve contenere in particolare la data, la designazione dell’ufficio doganale, il numero di serie e altri segni distintivi necessari per identificare la persona che ha deciso nel procedimento.

(4) La decisione di vincolo delle merci al regime doganale proposto non contiene una motivazione e istruzioni sul ricorso.

(5) Se la dichiarazione in dogana è stata presentata oralmente o mediante un altro atto con il quale il detentore delle merci esprime la propria volontà di vincolare le merci al regime doganale pertinente, la decisione sullo svincolo non deve essere presa per iscritto. Tale decisione di rilascio deve essere comunicata al dichiarante solo oralmente o con qualsiasi altro atto.

(6) Se la dichiarazione della decisione sullo svincolo conferma la dichiarazione in dogana presentata per iscritto, il contenuto di questa dichiarazione e i fatti in base ai quali le merci devono essere svincolate diventano parte della decisione sullo svincolo.

(7) Non è possibile presentare ricorso contro una decisione di licenziamento comunicata oralmente o con qualsiasi altro atto.

(8) Il dichiarante può presentare ricorso contro la decisione entro 30 giorni dal giorno successivo alla sua consegna; le disposizioni del paragrafo 7 non sono interessate.

(9) A meno che la natura della questione non lo precluda, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle decisioni emesse nell’ambito dello scambio elettronico di messaggi di dati strutturati.

PARTE TERZA

DICHIARAZIONE DOGANALE
Sezione prima

Requisiti aggiuntivi per la dichiarazione doganale
§ 105

(1) Il ministero stabilisce in un regolamento giuridico di attuazione i requisiti supplementari di una dichiarazione doganale 23 ) ai fini doganali e fiscali e per l’applicazione delle misure di politica commerciale della Repubblica ceca.

(2) Il Ministero emanerà un decreto che stabilisce un elenco di codici di identificazione per la necessità di un’ulteriore classificazione delle merci nella Repubblica Ceca; tali codici di identificazione figurano nella dichiarazione in dogana dopo i codici della tariffa integrata dell’Unione europea.

§ 106 – § 108
annullato

Sezione due
annullato

§ 109 – § 114
annullato

PARTE QUARTA
annullato

§ 115 – § 122, § 118a
annullato

PARTE QUINTA
annullato

§ 123
annullato

PARTE SESTA
annullato

§ 124 – § 126
annullato

PARTE SETTIMA

CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE IN DOGANA DOPO LO SVILUPPO DELLA MERCE
§ 127

(1) Salvo diversa disposizione nel presente documento, applicare al controllo della correttezza della dichiarazione dopo lo svincolo 24 ) (di seguito denominato “verifica a posteriori “), che è effettuato dalle persone definite nell’articolo 78 del codice doganale comunitario 24 ) , nonché per i diritti e gli obblighi di tali soggetti e per i poteri dell’autorità doganale che effettua il controllo, analogamente a quanto previsto dal Codice Fiscale sul controllo fiscale.

(2) Se la persona ispezionata non consente all’ufficio doganale di avviare ed eseguire l’ispezione dopo lo svincolo delle merci, gli può essere inflitta una sanzione disciplinare. Le disposizioni del Codice Fiscale sull’invito dell’amministratore delle imposte ad avviare una verifica fiscale non si applicano quando si esegue una verifica post-rilascio.

(3) Se l’ufficio doganale rileva durante l’ispezione successiva allo svincolo l’importazione o l’esportazione di merci che ritiene ragionevolmente sfuggite al controllo doganale, la persona ispezionata, la cui ispezione successiva allo svincolo viene effettuata, è obbligata a presentare un documento a la richiesta dell’ufficio doganale dal quale risulti che le merci hanno la posizione doganale di merci comunitarie. Se la persona ispezionata non presenta il documento pertinente, l’ufficio doganale può, a sue spese e rischio, spostare le merci ispezionate in un luogo sotto la sua diretta sorveglianza e fissare alla persona ispezionata un termine per la presentazione aggiuntiva di tale documento.

TITOLO DIECI

REGIME DOGANALE
PRIMA PARTE
annullato

PRIMA PARTE

TRASPORTO DI MERCE RILASCIATA IN LIBERA CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE
§ 128

(1) Se le merci sono state immesse in libera pratica sulla base di un’autorizzazione tariffaria preferenziale a causa della loro natura o uso speciale, il trasporto di queste merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nella Repubblica ceca può essere effettuato solo dopo l’adempimento di l’obbligo di notifica all’ufficio doganale e dal titolare del permesso – il cedente o il cedente. Per l’adempimento di tale obbligo di notifica, si applicano analogamente il modello della copia di controllo T5 e quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea 25 ) direttamente applicabile sui suoi requisiti e modalità di utilizzo.

(2) La sezione 135 (1) e (2) si applica mutatis mutandis ai procedimenti per l’estensione della validità o modifiche all’autorizzazione per l’immissione in libera pratica di merci con trattamento tariffario preferenziale a causa della sua natura o uso speciale.

§ 129 – § 132, § 128a – § 128c
annullato

Dichiarazione doganale incompleta
annullato

§ 132a – § 132f
annullato

Dichiarazione doganale semplificata
annullato

§ 132g – § 132i
annullato

Gestione locale
annullato

§ 132j ​​- § 132m
annullato

SECONDA PARTE

PROCEDURE CON ESONERO CONDIZIONATO DA DAZI E REGIMI CON EFFETTO ECONOMICO
Sezione prima

Disposizioni comuni a più regimi
§ 133, § 134
annullato

§ 135

(1) Una persona a cui è stata concessa un’autorizzazione per svincolare merci per una procedura con effetto economico 8e ) , per gestire un deposito doganale 8f ) o un permesso di uso speciale 26 ) può richiedere all’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione di prorogare il consentire o apportare modifiche al permesso rilasciato. La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve includere

a) l’ esatta designazione dell’autorizzazione a cui si riferisce la domanda,

b) una proposta per la modifica richiesta del permesso o un nuovo periodo di validità del permesso,

(c) i fatti che giustificano le modifiche proposte.

(2) L’ufficio doganale soddisfa la richiesta di cui al paragrafo 1 solo se ciò è giustificato dalla corretta attuazione della procedura autorizzata. Se l’ufficio doganale accoglie la richiesta, emette una decisione

a) prolungare il periodo di validità dell’autorizzazione, se tale periodo è stato limitato nel tempo; o

b) indicando in che modo è modificata l’autorizzazione originale. La forza giuridica della decisione di concessione dell’autorizzazione originale non ne preclude la modifica.

§ 136 – § 138, § 135a – § 138a
annullato

Sezione due
annullato

§ 139 – § 144, § 139a – § 142c
annullato

Autorizzazione a non garantire un’obbligazione doganale
annullato

§ 144a – § 144h
annullato

Mittente approvato
annullato

§ 144i – § 144k
annullato

Destinatario approvato
annullato

§ 144l – § 144p
annullato

Svincolo merci per transito comune su rotaia
annullato

§ 144r – § 144w
annullato

Svincolo di merci in transito comune durante il trasporto su rotaia in grandi container
annullato

§ 144x – § 144z, § 144aa – § 144ff
annullato

Svincolo merci per transito comune per via aerea
annullato

§ 144gg – § 144ii
annullato

Procedura di transito sulla base di un carnet TIR o di un carnet ATA
annullato

§ 144jj – § 144oo
annullato

Procedura di transito in base al modulo 302
annullato

§ 144pp, § 144rr
annullato

Sezione tre
annullato

§ 145 – § 162, § 146a – § 162b
annullato

Dichiarazione doganale semplificata
annullato

§ 162c – § 162e
annullato

Gestione locale
annullato

§ 162f, § 162g
annullato

Documenti di magazzino
annullato

§ 162h – § 162l
annullato

Sezione quattro
annullato

§ 163 – § 178, § 169a – § 178a
annullato

Sezione cinque
annullato

§ 179 – § 186, § 184a – § 186h
annullato

Sezione sei
annullato

§ 187 – § 196, § 192a – § 196e
annullato

Sezione sette
annullato

§ 197 – § 199, § 200 – § 205, § 200a, § 201a
annullato

Cambio facile
annullato

§ 206 – § 213, § 212a – § 212l
annullato

PARTE TERZA
annullato

§ 214 – § 216, § 214a – § 216e
annullato

TITOLO UNDICI
annullato

PRIMA PARTE
annullato

§ 217 – § 219, § 219a
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 220, § 221
annullato

PARTE TERZA
annullato

§ 222 – § 227
annullato

PARTE QUARTA
annullato

§ 228 – § 232
annullato

TITOLO DODICI

PROCEDURA SPECIALE
PRIMA PARTE

Abbandono di beni a favore dello Stato
§ 233

(1) Su richiesta scritta del proprietario delle merci, l’ufficio doganale può autorizzare l’abbandono delle merci allo Stato. L’ufficio doganale autorizza il trasferimento delle merci nello Stato solo se

a) sono mantenute speciali norme legali in materia di protezione ambientale,

b) non sono sostenuti costi per il trasferimento dei beni nello Stato diversi da quelli relativi alla vendita dei beni; e

c) si tratta di beni che possono essere liberamente scambiati e manipolati secondo speciali disposizioni di legge.

(2) I beni diventano proprietà dello Stato all’entrata in vigore della decisione con cui è stato consentito l’abbandono dei beni a favore dello Stato.

SECONDA PARTE
annullato

§ 234 – § 236
annullato

PARTE TERZA

MERCI CHE GODONO DI PROTEZIONE AI SENSI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E MERCI IMPORTATE DA PERSONE RESIDENTI O RESIDENTI PERMANENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA CECA CHE GODONO DEL PRIVILEGIO E DELL’IMMUNITÀ SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE
§ 237
annullato

Merci che godono di protezione ai sensi del diritto internazionale e merci importate da persone con sede legale o residenza permanente al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, che godono di privilegi e immunità in virtù di accordi internazionali
§ 237a

(1) La posta diplomatica, il bagaglio consolare e altra posta che gode della protezione ai sensi del diritto internazionale sono esenti dai dazi all’importazione.

(2) La posta diplomatica e il bagaglio consolare del Ministero degli Affari Esteri e delle ambasciate della Repubblica Ceca sono esenti dai dazi all’importazione.

§ 237b

(1) Le merci importate per persone che godono di privilegi e immunità 8h ) in base a un accordo internazionale sono esenti dai dazi all’importazione alle condizioni specificate nelle sezioni da 237c a 237f.

(2) Una persona che gode di privilegi e immunità significa

a) una missione diplomatica e consolare accreditata per la Repubblica Ceca come organismi di Stati esteri,

b) missioni speciali,

c) un’organizzazione internazionale che gode di privilegi e immunità in virtù di un accordo internazionale,

d) un cittadino di uno Stato straniero che è membro di una missione diplomatica, missione speciale o posto consolare accreditato nella Repubblica Ceca, che non ha una residenza permanente nel paese ed è registrato dal Ministero degli Affari Esteri come capo della la missione diplomatica, il personale diplomatico o amministrativo della missione diplomatica; in qualità di capo di un posto consolare, funzionario consolare o impiegato consolare,

e) un funzionario di un’organizzazione internazionale che non ha una residenza permanente nella Repubblica ceca non è un cittadino della Repubblica ceca, se è assegnato in modo permanente per svolgere le sue funzioni ufficiali nella Repubblica ceca,

f) un familiare di una persona di cui alla lettera d) od e), se non è cittadino della Repubblica Ceca, non possiede un permesso di soggiorno permanente nella Repubblica Ceca ed è registrato dal Ministero degli Affari Esteri Affari.

§ 237c

(1) Le merci sono esenti dal dazio all’importazione per le persone di cui al § 237b par. da a) a c), a condizione che sia utilizzato esclusivamente per l’uso ufficiale di tali persone. Per beni ad uso ufficiale si intendono anche i beni destinati alla costruzione, ricostruzione, manutenzione e dotazione di beni immobili in cui queste persone risiedono.

(2) Le merci esenti dal dazio all’importazione devono essere concesse alle persone di cui al § 237b par. da d) ad f), a condizione che sia utilizzato esclusivamente per l’uso e il consumo personale di tali persone. Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate direttamente dall’estero e le merci vincolate al regime di libera pratica da una zona franca o da un deposito franco o dal regime di deposito doganale o dal regime di perfezionamento attivo in regime sospensivo.

§ 237d

Le merci importate per persone che godono di privilegi e immunità sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione solo secondo il principio di reciprocità. L’ufficio doganale concede l’esenzione dai dazi all’importazione solo nella misura in cui l’esenzione dai dazi all’importazione è concessa per gli stessi motivi alle persone che hanno la loro sede legale o residenza permanente nella Repubblica ceca in relazione alle loro attività nello Stato estero in questione.

§ 237e

(1) Le merci sono esenti dai dazi all’importazione a condizione che siano destinate a persone che godono di privilegi e immunità e siano proposte per la libera circolazione sotto forma di dichiarazione in dogana, il cui modello sarà determinato con decreto del Ministero. La dichiarazione in dogana deve essere verificata dalla missione diplomatica, consolare, missione speciale o organizzazione internazionale di cui al § 237b par. a) ac) con l’impronta del suo timbro e la firma del dirigente o di un suo delegato.

(2) Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione a condizione che non siano prestate o prese in prestito entro 12 mesi e, nel caso di autoveicoli, navi e aeromobili, entro 24 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale per la loro immissione in libera pratica, in pegno, in locazione o ceduta a titolo oneroso o gratuito.

§ 237f

(1) Anche le merci da loro importate sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione

a) membri di delegazioni straniere e membri delle loro famiglie che partecipano a conferenze diplomatiche tenute nella Repubblica ceca,

b) membri di missioni diplomatiche speciali e membri delle loro famiglie che arrivano nella Repubblica Ceca con una missione diplomatica, a condizione che le merci siano utilizzate per uso proprio e consumo di tali persone.

(2) Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione a condizione che la dichiarazione doganale orale sia accompagnata da un documento comprovante che si tratta di una persona che gode dei privilegi e delle immunità di cui al paragrafo 1.

Merci importate dalle forze armate, unità civili che accompagnano le forze armate e persone dipendenti da membri delle forze armate o componenti civili
§ 237g

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) per forza armata si intendono i membri delle forze armate terrestri, marittime o aeree di Stati stranieri inviati nel territorio della Repubblica Ceca come Stato ricevente sulla base di un accordo internazionale, 9 )

b) una componente civile di una persona civile che accompagna le forze armate che è impiegata dalle forze armate e che non è cittadini apolidi o cittadini di uno stato che non è parte di un accordo internazionale, 9 ) né sono cittadini della Repubblica Ceca Repubblica,

(c) la persona a carico deve essere il coniuge di un membro delle forze armate o di una componente civile o il figlio di tale membro dipendente dal suo sostegno.

§ 237h

(1) Esentato dai dazi all’importazione

a) attrezzature e una quantità adeguata di cibo, forniture e altri beni importati dalle forze armate per uso esclusivo

1. le forze armate,

2. componenti civili,

3. persone a carico,

b) carburante, olio e lubrificanti per veicoli ufficiali, aeromobili e navi delle forze armate o componenti civili.

(2) Sia le merci importate direttamente dall’estero e immesse in libera pratica sia le merci immesse in libera pratica previa immissione in zona franca o deposito franco o dal regime di deposito doganale o dal regime di perfezionamento attivo in regime condizionale.

TITOLO TREDICI

DEBITO DOGANALE
PRIMA PARTE
annullato

§ 238 – § 253, § 241a – § 249a
annullato

SECONDA PARTE

GARANZIA DEL DEBITO DOGANALE AD ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRANSITO
§ 254

Il pagamento dei dazi, tasse e oneri riscossi all’importazione e gestiti dalle autorità doganali è garantito, alle condizioni previste dalla legislazione speciale, mediante costituzione di una cauzione.

§ 255
annullato

§ 256

(1) Può essere fornita una garanzia

a) trasferendo o depositando l’importo in questione sul conto dell’ufficio doganale allo scopo di garantire un’obbligazione doganale o fiscale sorta o che potrebbe derivare da un’unica operazione eseguita da un unico debitore (di seguito denominata “dogana sicurezza”);

b) una garanzia per un’obbligazione doganale o fiscale che è stata o potrebbe sorgere a seguito di una o più operazioni effettuate da un unico debitore (di seguito “garanzia globale”),

c) una garanzia a garanzia di un’obbligazione doganale o fiscale che è stata o potrebbe sorgere a seguito di una singola operazione eseguita da un unico debitore (di seguito denominata “garanzia individuale”), utilizzando un buono di garanzia o una garanzia voucher; tagliando,

d) istituendo un privilegio ai sensi del Codice Fiscale.

(2) Se viene fornita una garanzia doganale, la persona che è tenuta a fornire la garanzia trasferisce il relativo importo sul conto dell’ufficio doganale, secondo i termini di pagamento comunicati dall’ufficio doganale sulla base della richiesta del persona obbligata a fornire la garanzia. Analoga è la procedura per la costituzione di una garanzia doganale, che viene prestata da una persona diversa da quella che è tenuta a fornirla in base a un’autorizzazione dell’ufficio doganale 27 ) .

(3) L’ ufficio doganale restituisce immediatamente la garanzia doganale svincolata al depositante o la utilizza secondo le istruzioni del depositante per garantire un’altra obbligazione doganale o fiscale.

(4) Se l’obbligazione doganale o fiscale non è soddisfatta, la garanzia doganale sarà utilizzata per il pagamento dei dazi doganali e dei loro accessori, tasse e tasse riscosse all’importazione e dei loro accessori, trasporto, immagazzinamento, sanzioni pecuniarie imposte ai sensi della presente legge e spese processuali. L’eventuale pagamento in eccesso della garanzia doganale deve essere restituito alla persona che ha prestato la garanzia doganale entro 30 giorni dalla data in cui ne è stato accertato l’importo. Il giorno del pagamento di dazi, tasse e commissioni secondo la prima frase è la data di scadenza.

§ 257
annullato

§ 258

(1) La garanzia di un’obbligazione doganale e fiscale mediante una garanzia globale può essere autorizzata dall’ufficio doganale su richiesta del debitore o di una persona che potrebbe diventarlo (di seguito “l’utente”).

(2) La domanda di autorizzazione deve essere presentata per iscritto e deve contenere tutte le informazioni che consentiranno alle autorità doganali di valutare se le condizioni alle quali può essere concessa l’autorizzazione siano soddisfatte.

(3) Il richiedente è responsabile dell’accuratezza dei dati forniti e dell’autenticità dei documenti a sostegno della presentazione.

(4) L’ utente dell’autorizzazione è obbligato a informare l’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione di tutte le circostanze emerse dopo la concessione dell’autorizzazione e che possono influire sulla validità o sul contenuto dell’autorizzazione concessa.

(5) L’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione ne revoca la validità o la modifica se la persona alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione non soddisfa le condizioni stabilite nell’autorizzazione o stabilite dai regolamenti doganali.

§ 259

Una garanzia globale può essere utilizzata per garantire un’obbligazione doganale o fiscale o debiti doganali e fiscali che sono stati o potrebbero sorgere a seguito di operazioni garantite, fino all’importo dell’importo garantito. L’utente della garanzia globale è tenuto a garantire che l’obbligazione doganale e fiscale o la somma dei debiti doganali e fiscali contratti o che potrebbero derivare dalle operazioni garantite non superi l’importo garantito. In caso di superamento dell’importo garantito, l’utente della garanzia globale è tenuto a informare senza indugio l’ufficio doganale che ha autorizzato la garanzia globale.

§ 259a
annullato

§ 260

(1) Il garante può essere solo una persona diversa dal debitore che è stata autorizzata dall’ufficio doganale competente su richiesta

a) l’ utente della garanzia globale ai sensi della Sezione 258, se deve essere fornita la garanzia globale,

b) un potenziale garante, se una garanzia individuale deve essere fornita utilizzando un buono di garanzia; o

c) il debitore o la persona che potrebbe divenire debitore se una garanzia individuale deve essere fornita utilizzando una dichiarazione di garanzia.

(2) L’ autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 può essere concessa solo a una persona

a) che adempie debitamente e tempestivamente agli obblighi derivanti dalla normativa doganale,

b) la cui situazione finanziaria è tale da poter far fronte all’obbligazione doganale o fiscale che ha garantito,

c) chi non ha commesso un’infrazione grave o reiterata alla legislazione doganale.

(3) L’ufficio doganale competente revoca l’autorizzazione concessa se rileva che il fideiussore ha cessato di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

(4) Il garante può porre fine al rapporto del garante in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni. L’annullamento ha effetto il sedicesimo giorno successivo alla data di notifica scritta da parte del fideiussore all’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione, e contemporaneamente cessa di essere valida l’autorizzazione concessa a tale data.

(5) L’ufficio doganale competente revoca l’autorizzazione se l’utente della garanzia globale richiede la revoca dell’autorizzazione. L’ufficio doganale competente revoca l’autorizzazione anche se l’utente della garanzia globale non adempie correttamente e tempestivamente agli obblighi derivanti dalla normativa affidatagli dalle autorità doganali.

(6) Il permesso concesso scade

a) allo scadere del periodo per il quale è stato rilasciato,

b) con decisione dell’ufficio doganale competente di revocare l’autorizzazione.

(7) Dalla data di scadenza dell’autorizzazione, un documento di garanzia, un documento di garanzia o un certificato di costituzione di una garanzia globale emessi durante il periodo di validità dell’autorizzazione non possono essere accettati ai fini della garanzia doganale e fiscale debito.

(8) Ai fini del paragrafo 1, una persona diversa da un debitore non deve essere considerata una persona che lo è

a) l’ organo statutario o il suo membro o un membro dell’organo di vigilanza del debitore,

b) il datore di lavoro o il dipendente del debitore,

c) un membro della famiglia del debitore,

d) un membro di un gruppo di persone collegate registrate come contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto,

e) una persona economicamente connessa, nella misura in cui tale connessione può influire sull’adempimento di un’obbligazione doganale o fiscale.

§ 260a

(1) L’ufficio doganale per la regione della Boemia meridionale decide in merito all’autorizzazione del garante e all’uso della garanzia globale. La decisione sull’autorizzazione del garante e sull’uso della garanzia globale può essere modificata dall’ufficio doganale per la regione della Boemia meridionale sulla base di una richiesta motivata, indipendentemente dalla forza giuridica della decisione, o la sua validità estesa se la validità di la decisione è stata limitata nel tempo.

(2) L’ufficio doganale della capitale di Praga decide in merito all’autorizzazione del garante a fornire una garanzia individuale utilizzando un documento di garanzia. La decisione sul permesso del garante può essere modificata dall’ufficio doganale della capitale di Praga sulla base di una richiesta motivata, indipendentemente dalla forza giuridica della decisione, oppure la sua validità può essere estesa se la validità della decisione è stata limitato nel tempo.

(3) Una domanda di autorizzazione del fideiussore a fornire una garanzia individuale utilizzando un documento di garanzia deve essere presentata all’ufficio doganale presso il quale verrà utilizzata la garanzia.

(4) L’ufficio doganale competente ha il diritto di esigere che le domande di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano accompagnate da documenti comprovanti la capacità del fideiussore di far fronte all’obbligazione doganale e fiscale fino all’importo dell’importo garantito proposto. L’ufficio doganale competente può richiedere tali documenti anche al garante per la durata del rapporto di garanzia. Le domande di cui ai paragrafi da 1 a 3 devono essere presentate

a) conferma non più vecchia di 60 giorni che il garante e, nel caso di una garanzia globale, l’utente non ha arretrati fiscali e arretrati dovuti nella Repubblica Ceca sui premi di sicurezza sociale e sui contributi alla politica statale per l’occupazione, comprese le sanzioni; Ai fini della presente legge, per arretrati dovuti si intendono anche gli arretrati sui premi di sicurezza sociale e sui contributi alla politica statale per l’occupazione, comprese le sanzioni, il cui pagamento era consentito a rate in conformità con una normativa legale speciale,

b) documenti comprovanti la capacità del garante di rimborsare l’obbligazione doganale e fiscale fino all’importo dell’importo garantito proposto, vale a dire le scritture contabili, che si intendono in particolare i rendiconti finanziari o le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 periodi contabili.

(5) Se l’ufficio doganale competente invita il richiedente a presentare documenti ai sensi del paragrafo 4, fissa un termine per la presentazione di tali documenti, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di consegna della richiesta al richiedente. Se i documenti richiesti non vengono presentati entro il termine stabilito, la domanda non sarà valida e sarà trattata come se non fosse stata presentata.

§ 260b

L’ufficio doganale competente è tenuto a decidere sulla domanda ai sensi della sezione 260a (1) o (2) entro 60 giorni dall’inizio del procedimento; in casi particolarmente complessi, prende una decisione entro un massimo di 90 giorni; se, a causa della natura della questione, non è possibile prendere una decisione entro questo termine, la direzione generale delle dogane può prorogarla di conseguenza. Se l’ufficio doganale competente non è in grado di prendere una decisione entro 60 giorni o 90 giorni, a seconda dei casi, ne informa il richiedente, indicando i motivi del ritardo nel trattamento della domanda e il termine per l’emanazione della decisione.

§ 260c

La decisione di accoglimento della domanda ai sensi della sezione 260a (da 1) a (3) non deve essere motivata e non deve contenere istruzioni sul ricorso.

§ 260d

Se la domanda ai sensi della sezione 260a (1) o (2) è stata respinta, una nuova domanda può essere presentata non prima di 12 mesi dalla data di notifica della decisione negativa.

§ 260e

(1) L’ufficio doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della sezione 260a (1) rilascia all’utente un certificato attestante la costituzione dell’obbligazione doganale e fiscale mediante una garanzia globale mediante la quale l’utente dimostra che l’ufficio doganale ha ottenuto l’autorizzazione .

(2) Il certificato deve essere presentato all’ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione in dogana per lo svincolo delle merci o in connessione con l’inizio di un’altra operazione sulla base della quale deve essere garantita l’obbligazione doganale e fiscale. L’ufficio doganale al quale è stato presentato il certificato lo restituisce all’utente previa verifica della sua validità e accuratezza.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se i dati specificati nella decisione sull’autorizzazione a garantire l’obbligazione doganale possono essere accertati mediante una garanzia globale del sistema informativo dell’amministrazione doganale.

§ 260f

(1) Al momento del rilascio di un certificato o in qualsiasi momento successivo durante la sua validità, l’utente deve designare una persona autorizzata ad agire per suo conto. Con la presentazione del certificato, le persone autorizzate dimostrano di essere autorizzate ad agire per conto dell’utente nell’ambito degli atti suddetti e ad assicurare l’obbligazione doganale e fiscale con garanzia globale. Il Ministero stabilisce con decreto in quali operazioni l’obbligazione doganale e fiscale può essere assicurata da una garanzia globale.

(2) Il periodo di validità del certificato non può superare i 2 anni. La validità del certificato può essere prorogata una volta, per un massimo di altri 2 anni.

(3) Se l’autorizzazione concessa a garantire l’obbligazione doganale e fiscale con una garanzia globale ha cessato di essere valida, l’utente è tenuto a restituire immediatamente all’autorità doganale che ha rilasciato l’autorizzazione tutti i certificati il ​​cui periodo di validità non è ancora scaduto.

§ 260g
annullato

Garanzia individuale tramite buono di garanzia
§ 260h

(1) Il debitore è obbligato a presentare un documento di garanzia o più documenti di garanzia che indichino l’importo in corone ceche determinato dal garante in modo che la somma degli importi dichiarati non sia inferiore all’importo della garanzia richiesta per l’obbligazione doganale e fiscale. L’ufficio doganale conserverà il documento di garanzia presentato previa verifica della sua validità e correttezza.

(2) Il fideiussore indica il periodo di validità sul documento di garanzia contrassegnando l’ultimo giorno di tale periodo. Il periodo non può superare un anno dalla data di emissione.

(3) Il tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale ceca e valido il primo giorno lavorativo di ottobre dell’anno precedente l’anno in cui la dichiarazione doganale con cui è presentato il documento di garanzia sarà utilizzata per la conversione della valuta estera in ceco devono essere usate corone.

§ 260i
annullato

§ 260j

(1) Autorizzazione ai sensi del § 260 par.1 let. b) autorizza il fideiussore a rilasciare, a sua scelta, documenti di garanzia alle persone alle quali è richiesta la garanzia dell’obbligazione doganale e fiscale.

(2) Il garante è responsabile per ogni documento di garanzia emesso fino all’importo ivi specificato.

(3) Il garante è tenuto a fornire all’ufficio doganale, alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, tutte le informazioni sui documenti di garanzia della singola garanzia da lui rilasciata.

(4) Il garante è tenuto a garantire che la somma degli importi indicati nei documenti di garanzia individuale da lui emessi non superi l’importo massimo della garanzia dichiarata nell’autorizzazione rilasciata ai sensi della Sezione 260a (2).

§ 260k

Garanzia individuale con l’utilizzo di un documento di garanzia
(1) Il documento di garanzia per la fornitura di una garanzia individuale deve essere presentato all’ufficio doganale che richiede la garanzia dell’obbligazione doganale e fiscale.

(2) L’ufficio doganale conserva il documento di garanzia presentato dopo averne verificato la validità e la correttezza.

§ 260l

Adempimento dell’obbligazione doganale da parte del fideiussore
(1) Con decisione, l’ufficio doganale impone al garante l’obbligo di pagare i dazi e le tasse per i quali ha garantito e che non sono stati pagati dai debitori congiunti e diversi, anche dopo che gli è stato ricordato senza successo il loro pagamento .

(2) L’obbligo di pagare dazi doganali e tasse è imposto immediatamente dall’ufficio doganale al garante,

a) se così previsto da un accordo internazionale,

(b) se l’invio di un sollecito a pagare i dazi e le tasse dovuti a debitori congiunti e più debitori risulterebbe inconcludente a causa della loro situazione finanziaria e finanziaria, o

(c) non appena viene a conoscenza che è in corso una procedura di insolvenza in cui viene risolto il fallimento o il fallimento imminente di uno dei debitori in solido e in cui non ha diritto alla soddisfazione della garanzia.

§ 260m

Documenti di garanzia, documenti di garanzia e certificati
Il Ministero emana un decreto recante un modello di documento di garanzia per la prestazione di una garanzia globale, un modello di certificato, i suoi requisiti e le istruzioni per la sua compilazione, un modello di documento di garanzia per fornire una garanzia individuale utilizzando un documento di garanzia, un modello di documento di garanzia ed i suoi requisiti e un modello di documento di garanzia per fornire una garanzia individuale utilizzando documenti di garanzia.

§ 261 – § 263, § 263a
annullato

PARTE TERZA

PAGAMENTO DI DAZI E TASSE E FACILITAZIONE DEL PAGAMENTO
Registri doganali
annullato

§ 264

Valutazione aggiuntiva di dazi e tasse
(1) Un dazio o un’imposta può essere stabilito sulla base di una richiesta da parte di un soggetto fiscale per ulteriori accertamenti aggiuntivi di dazi o tasse o d’ufficio.

(2) La procedura di valutazione aggiuntiva è eseguita dall’ufficio doganale,

a) chi ha deciso lo svincolo delle merci per un regime doganale o la loro risoluzione,

b) chi effettua un’ispezione a posteriori se il dazio o la tassa è calcolata sulla base del risultato di tale ispezione; o

(c) nel cui distretto territoriale è stabilito o stabilito il soggetto passivo al quale è stata originariamente riscossa l’imposta o l’imposta, se la procedura di accertamento supplementare è avviata sulla base di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode 28 ) .

(3) Nel procedimento di stima ai sensi del comma 2 lett b) l’ufficio doganale, entro il termine stabilito dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile ( 29 ), iscrive l’ importo del dazio ed emette un ordine di pagamento supplementare. L’inizio di questo periodo è il giorno successivo alla fine dell’ispezione dopo lo svincolo della merce.

§ 265

Se sorge un’obbligazione doganale, il cui importo può essere comunicato al debitore anche dopo la scadenza del termine previsto dal diritto dell’Unione europea direttamente applicabile 30 ) , a seguito di un atto che al momento in cui è stato commesso può avere stato motivo di avvio del procedimento penale, tale obbligazione doganale può essere valutata al debitore entro 10 anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

§ 266 – § 269
annullato

Sezione due
annullato

§ 270

Metodo di pagamento
(1) Su richiesta della persona che è obbligata a pagare il dazio o la tassa e che ha costituito la cauzione doganale, il dazio o la tassa può essere pagata mediante bonifico dalla cauzione doganale costituita; in tal caso si considera giorno del pagamento il giorno in cui l’ufficio doganale riceve la domanda indicante il dazio o la tassa da versare mediante bonifico dalla cauzione doganale costituita.

(2) Il debitore che paga il dazio o la tassa è obbligato a dichiarare a quale tassa o imposta è destinato il pagamento, indicando il simbolo della variabile dalla decisione sullo svincolo della merce; l’ufficio doganale accetta il pagamento dell’imposta o del dazio così determinati.

(3) L’ordine di pagamento dei dazi e delle tasse è il seguente, se non diversamente specificato di seguito:

a) dovere,

b) accise,

c) imposta sul valore aggiunto,

(d) accessori, a meno che non siano misurati da un’indagine separata.

(4) Se è consentito il differimento del pagamento di dazi e tasse, l’ordine di pagamento è il seguente:

a) arretrati di dovere secondo la data di scadenza,

b) arretrati fiscali in base alla data di scadenza,

c) accessori secondo la data di scadenza.

(5) L’ordine di pagamento dei dazi e delle tasse in caso di esecuzione è il seguente:

a) dovere,

b) costi di esecuzione,

c) accise,

d) imposta sul valore aggiunto,

e) accessori, a meno che non siano misurati da un sondaggio separato.

(6) Il dazio destinato al rimborso sulla base di una decisione dell’ufficio doganale può essere utilizzato come pagamento in eccesso solo per il pagamento di un altro dazio.

(7) Se il dazio doganale e i suoi accessori, le tasse e le tasse riscosse all’importazione e i loro accessori, i costi del procedimento, l’immagazzinamento, il trasporto o la multa inflitta dall’ufficio doganale non possono essere pagati nella valuta ceca, l’ufficio doganale può accettare valuta estera per il loro pagamento. Le commissioni di cambio sono incluse nell’importo totale del pagamento. Per convertire la valuta estera in corone ceche verrà utilizzato il tasso di cambio di mercato della Banca nazionale ceca valido al momento in cui viene effettuato il pagamento.

§ 271 – § 281
annullato

PARTE QUARTA

LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI EFFETTUARE ACCORDI DI DAZI E TASSE
§ 282 – § 284
annullato

PARTE QUINTA

RIMBORSO DEI DOVERI
§ 285

Qualora l’obbligo di pagamento degli interessi sorga ai sensi di una normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile 31 ) , l’applicazione di tale interesse sarà effettuata in conformità alle disposizioni del Codice Fiscale sugli interessi su condotta non autorizzata dell’amministratore fiscale.

§ 286 – § 292, § 289a, § 289b
annullato

TITOLO QUATTORDICI

REATI AMMINISTRATIVI
PRIMA PARTE

REATI
§ 293

(1) Una persona fisica commette un reato:

a) importa, esporta o trasporta merci in violazione della legislazione dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia doganale,

b) presenta all’autorità doganale un documento falso, alterato o contraffatto,

c) viola uno degli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia doganale per lo svincolo delle merci per il regime o per la movimentazione delle merci,

1. posto in regime di sospensione dall’accisa,

2. posto sotto la procedura di esportazione,

3. immesso in libera pratica con un trattamento tariffario preferenziale dovuto al suo uso finale,

4. detenuti per discutere un illecito amministrativo,

5. archiviati temporaneamente,

6. collocato in una zona franca o in un magazzino franco,

7. per il quale è stato stabilito un privilegio,

8. vincolata al regime di transito, o

9. entrata nel territorio doganale della Comunità, uscita dal territorio doganale della Comunità o presentazione in dogana,

d) viola uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla legislazione doganale dell’Unione europea direttamente applicabile per l’entrata di merci per la procedura proposta utilizzando procedure semplificate,

e) fornisce all’autorità doganale informazioni o documenti errati pertinenti alla sua decisione o altra applicazione della legislazione doganale in violazione della legislazione doganale dell’Unione europea direttamente applicabile,

f) dichiara dati non corretti nella domanda di rilascio di un certificato di origine delle merci o certifica l’origine stessa delle merci in violazione di un accordo internazionale in materia di misure tariffarie,

g) rimuove le merci dalla vigilanza doganale in violazione della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile in materia doganale,

h) in quanto persona responsabile della fornitura di informazioni sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca secondo un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile, viola uno degli obblighi di cui al § 319 paragrafi 4 e 5,

i) detiene merci la cui importazione o il cui transito ha costituito un illecito amministrativo; o

j) in violazione del § 48 paragrafo 8 viola il sigillo doganale.

(2) Per un reato di cui al comma 1 lett da a) ah) può essere inflitta una sanzione pecuniaria fino a 100.000 CZK per un reato di cui al comma 1 lettera i) e j) una multa fino a 50.000 CZK.

(3) La confisca dei beni può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1, separatamente o insieme a un’ammenda.

(4) Nei procedimenti di blocco, può essere inflitta una multa fino a 5.000 CZK per un reato ai sensi del paragrafo 1.

SECONDA PARTE

REATI AMMINISTRATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA E COMMERCIALE
§ 294

(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato amministrativo:

a) importa, esporta o trasporta merci in violazione della legislazione dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia doganale,

b) presenta all’autorità doganale un documento falso, alterato o contraffatto,

c) viola uno degli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia doganale per lo svincolo delle merci per il regime o per la movimentazione delle merci,

1. posto in regime di sospensione dall’accisa,

2. posto sotto la procedura di esportazione,

3. immesso in libera pratica con un trattamento tariffario preferenziale dovuto al suo uso finale,

4. detenuti per discutere un illecito amministrativo,

5. archiviati temporaneamente,

6. collocato in una zona franca o in un magazzino franco,

7. per il quale è stato stabilito un privilegio,

8. vincolato al regime di transito,

9. entrata nel territorio doganale della Comunità, uscita dal territorio doganale della Comunità o presentazione in dogana,

d) viola uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla legislazione doganale dell’Unione europea direttamente applicabile per l’entrata di merci per la procedura proposta utilizzando procedure semplificate,

e) fornisce all’autorità doganale informazioni o documenti errati pertinenti alla sua decisione o altra applicazione della legislazione doganale in violazione della legislazione doganale dell’Unione europea direttamente applicabile,

f) dichiara dati non corretti nella domanda di rilascio di un certificato di origine delle merci o certifica l’origine stessa delle merci in violazione di un accordo internazionale in materia di misure tariffarie,

g) rimuove le merci dalla vigilanza doganale in violazione della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile in materia doganale,

h) in quanto persona responsabile della fornitura di informazioni sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca secondo un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile, viola uno degli obblighi di cui al § 319 paragrafi 4 e 5,

i) detiene merci la cui importazione o il cui transito ha costituito un illecito amministrativo; o

j) in violazione del § 48 paragrafo 8 viola il sigillo doganale.

(2) Una sanzione pecuniaria sarà inflitta per un reato amministrativo ai sensi del paragrafo 1 entro

a) CZK 4000000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 1 lettera da a) ag),

b) CZK 1000000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 1 lettera h),

c) CZK 250000, se si tratta di un illecito amministrativo ai sensi del comma 1 lettera i) e j).

(3) La confisca dei beni può essere comminata per un reato amministrativo ai sensi del paragrafo 1, separatamente o insieme a un’ammenda.

PARTE TERZA

DIMENTICAMENTO E PREVENZIONE DELLA MERCE
§ 295

Confisca della merce
(1) La confisca delle merci può essere imposta se le merci appartengono a una persona che ha commesso un illecito amministrativo e le merci

(a) è stato utilizzato o destinato a commettere un reato amministrativo; o

(b) è stato ottenuto da un illecito amministrativo o è stato acquisito in cambio di merci acquisite da un illecito amministrativo.

(2) La confisca dei beni non può essere imposta se il valore dei beni è notevolmente sproporzionato rispetto alla natura dell’illecito amministrativo.

§ 296

Previene le merci
Se la confisca di beni non è stata imposta come illecito amministrativo ai sensi della Sezione 295 (1), può essere deciso che tali beni siano sequestrati se la sicurezza della persona o della proprietà o altro interesse generale lo richiede e se

a) l’ autorità doganale non accerta i fatti che giustificano l’avvio di un procedimento di illecito amministrativo contro una determinata persona entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto alla luce l’illecito amministrativo,

(b) i beni appartengono a un autore del reato che non può essere perseguito per un illecito amministrativo; o

c) i beni non appartengono all’autore dell’illecito amministrativo o non gli appartengono completamente.

§ 296a
annullato

§ 297

Lo Stato diventa proprietario dei beni incamerati o confiscati.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI COMUNI SUI REATI AMMINISTRATIVI
§ 298

(1) Una persona giuridica non è responsabile di un reato amministrativo se dimostra di aver compiuto tutti gli sforzi che avrebbero potuto essere necessari per prevenire la violazione di un obbligo legale.

(2) Nel determinare l’imposizione di un’ammenda a una persona giuridica, si deve tenere conto della gravità dell’illecito amministrativo, in particolare del modo in cui è stato commesso e delle sue conseguenze, e delle circostanze in cui è stato commesso.

(3) La responsabilità di una persona giuridica per un illecito amministrativo decade se l’ufficio doganale non ha avviato un procedimento nei suoi confronti entro un anno dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, ma non oltre sei anni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. è stato commesso.

(4) Le disposizioni della presente legge sulla responsabilità e la sanzione di una persona giuridica si applicano alla responsabilità per comportamenti avvenuti nel corso dell’attività di una persona fisica o in collegamento diretto con essa.

(5) I reati amministrativi ai sensi della presente legge devono essere esaminati in prima istanza dall’ufficio doganale nel cui distretto territoriale ha la sua sede legale la persona sospettata di aver commesso il reato amministrativo. Se la sede legale della persona non si trova nel territorio della Repubblica Ceca, l’illecito amministrativo sarà discusso dall’ufficio doganale nel cui distretto territoriale è stato commesso l’illecito amministrativo; Se il luogo in cui ha commesso l’illecito amministrativo non può essere determinato in modo attendibile, esso viene discusso dall’ufficio doganale nel cui distretto territoriale è stato accertato l’illecito amministrativo.

(6) L’ammenda inflitta per un reato amministrativo deve essere pagata entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione con cui è stata inflitta è entrata in vigore.

§ 299, § 300 – § 304
annullato

TITOLO QUINDICI

DOGANA DOGANA DIRITTO
§ 305

(1) Il privilegio doganale serve a garantire il credito nel caso in cui l’obbligazione doganale ad esso corrispondente non sia adeguatamente e tempestivamente adempiuta, a condizione che in questo caso possa essere raggiunto il soddisfacimento del privilegio.

(2) L’ impegno riguarda merci importate che non sono merci originarie delle Comunità europee. Un vincolo doganale sorge al momento dell’ingresso del pegno nel territorio delle Comunità europee.

(3) Le autorità doganali possono garantire il pegno fino al completo adempimento o alla totale garanzia dell’obbligazione doganale, indipendentemente dai diritti di terzi. È considerata garanzia del pegno anche la decisione delle autorità doganali con la quale impone alla persona che detiene il pegno di non utilizzarlo, venderlo o altrimenti disporlo.

(4) Il vincolo doganale scade con l’estinzione del credito garantito; tuttavia, la limitazione del credito garantito non pone fine al privilegio doganale. Il vincolo doganale scade anche con la risoluzione del pegno o con la totale garanzia dell’obbligazione doganale.

(5) Le disposizioni della Sezione 313 (1 ) si applicano mutatis mutandis alla realizzazione di un impegno doganale.

SECONDA PARTE
annullato

§ 306, § 307
annullato

PARTE TERZA
annullato

§ 308
annullato

TITOLO SEDICI

SICUREZZA E VENDITA MERCI
PRIMA PARTE

SICUREZZA DELLA MERCE
§ 309

(1) L’ufficio doganale può, al fine di discutere un illecito amministrativo ai sensi della presente legge, mettere in sicurezza merci e mezzi di trasporto che si può ragionevolmente presumere che siano stati utilizzati o destinati a commettere un illecito amministrativo o acquisiti o acquisiti da un illecito amministrativo.

(2) L’ufficio doganale può mettere in sicurezza le merci ai sensi del paragrafo 1 indipendentemente dai diritti di terzi.

§ 310

(1) L’ufficio doganale emette una decisione sul sequestro delle merci e le consegna alla persona a cui le merci sono state sequestrate.

(2) La decisione sul sequestro dei beni deve indicare i motivi per i quali i beni sono stati sequestrati e un’istruzione sui diritti e gli obblighi della persona a cui si riferisce la decisione. La decisione stabilirà anche che la merce sarà venduta in caso di mancato pagamento della multa.

(3) L’ ufficio doganale può lasciare le merci che possono essere sequestrate ai sensi della Sezione 309 e imporre alla persona che non può utilizzare, vendere o altrimenti disporre delle merci.

§ 311

(1) Una persona a cui è stata notificata una decisione sul sequestro di merci è obbligata a consegnare le merci all’ufficio doganale.

(2) Se le merci sequestrate non vengono rilasciate all’ufficio doganale su richiesta, possono essere confiscate alla persona che le possiede.

(3) Deve essere redatto un verbale ufficiale del rilascio o del sequestro delle merci sequestrate, in cui deve essere fornita anche una descrizione delle merci. L’ufficio doganale rilascia un certificato di rilascio o sequestro delle merci alla persona che le ha rilasciate o alla quale le merci sono state sequestrate.

§ 312

(1) Se le merci sequestrate non sono più necessarie per ulteriori procedimenti e se la loro confisca non è possibile o impedisce un procedimento per illecito amministrativo o vendita ai sensi della Sezione 313, devono essere restituite alla persona sequestrata.

(2) Se il diritto alle merci sequestrate, che non è più richiesto per ulteriori procedimenti, e se la loro decadenza non si verifica o impedisce in procedimenti per illecito amministrativo o vendita ai sensi della Sezione 313, una persona diversa da quella che ha sequestrato le merci e l’autorità doganale ha dubbi sul fatto che tale persona sia il proprietario delle merci o, se l’autorità doganale ha dubbi sul fatto che la persona che ha sequestrato le merci sia il proprietario, l’autorità doganale non rilascia le merci e indirizza tali persone a far valere la loro pretesa in procedimenti giudiziari.

SECONDA PARTE

VENDITA MERCI
§ 313

(1) L’ufficio doganale può vendere merci sequestrate ai sensi del § 309 par.1, per le quali la confisca della merce non è stata dichiarata o che non è stata sequestrata, per il pagamento di un’ammenda inflitta per un illecito amministrativo se la multa è non pagato entro 30 giorni dai quali è stato imposto.

(2) L’ufficio doganale può vendere immediatamente merci deperibili o animali vivi sequestrati ai sensi della Sezione 309 (1).

§ 314

(1) L’ufficio doganale di solito vende merci all’asta. In tal modo, segue norme speciali. 10 )

(2) Nella misura consentita dai regolamenti dell’Unione europea 10a ) direttamente applicabili all’ufficio doganale per la vendita di merci, l’ufficio doganale al momento della vendita ai sensi del paragrafo 1.

(3) Le merci che non hanno potuto essere vendute all’asta devono essere vendute dall’ufficio doganale a persone qualificate in conformità con le normative legali per trattare il tipo di merci vendute.

(4) Le merci che non possono essere vendute o utilizzate per motivi sanitari, veterinari, fitosanitari, di sicurezza o di altro tipo devono essere smaltite dall’ufficio doganale secondo le modalità prescritte da regolamenti speciali.

§ 315

(1) I proventi della vendita di merci saranno utilizzati per pagare i dazi doganali e i loro accessori, le tasse e le tasse riscosse all’importazione e i loro accessori, le spese di procedimento, il magazzinaggio, il trasporto e le multe imposte in conformità con le normative doganali. Il resto del ricavato è versato dall’ufficio doganale alla persona avente diritto su richiesta. Se il beneficiario non si registra entro tre anni dalla vendita della merce, il resto dei proventi della vendita andrà allo Stato.

(2) Se un terzo fa valere un reclamo per il resto dei proventi della vendita di merci all’ufficio doganale entro tre anni dalla vendita delle merci, l’ufficio doganale deve deferire tale persona a far valere la sua domanda in un procedimento civile.

(3) La persona alla quale le merci sono state sequestrate deve essere informata della vendita delle merci.

§ 316

(1) L’ufficio doganale ha il diritto di vendere o altrimenti disporre della merce,

a) per la quale è stata dichiarata la decadenza o che è stata sequestrata,

b) nei confronti dei quali è stata ordinata la confisca della causa o che è stata adita in un procedimento penale relativo a reati commessi durante l’importazione, l’esportazione e il transito di merci

c) che il proprietario ha lasciato allo Stato.

(2) In caso di vendita delle merci di cui al paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis le disposizioni delle sezioni da 313 a 315.

TITOLO DICIASSETTESIMO

DATI STATISTICI
§ 317, § 318
annullato

§ 319

Raccolta, elaborazione e controllo dei dati statistici
(1) Le autorità doganali garantiscono la raccolta e il trattamento dei dati sulle merci a cui è stato assegnato un trattamento o un utilizzo autorizzato dalla dogana su prodotti selezionati per i quali l’accisa è diventata esigibile.

(2) La forma, il contenuto e i requisiti di un documento a fini statistici, nonché la portata dei dati per la conservazione delle statistiche, saranno determinati da un decreto sulla base di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile 32 ) dalla Repubblica Ufficio Statistico in convenzione con il Ministero.

(3) Le autorità doganali garantiscono la raccolta, l’elaborazione, il controllo iniziale e successivo dei dati sugli scambi di merci tra la Repubblica ceca e gli altri Stati membri dell’Unione europea, il cui ambito e il cui metodo di comunicazione sono determinati dalla normativa europea direttamente applicabile Regolamento dell’Unione 33 ) e fornirli a fini statistici.

(4) Una persona che è obbligata ai sensi del regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea 34 ) a fornire informazioni sugli scambi di merci tra la Repubblica ceca e altri Stati membri dell’Unione europea (di seguito “unità di reporting”) è tenuta a comunicare a dati veritieri e completi dell’ufficio doganale su questo commercio per iscritto o per via elettronica se raggiunge la soglia di dichiarazione fissata separatamente per la spedizione e il ricevimento separato delle merci.

(5) L’unità segnalante è obbligata

a) comunica all’ufficio doganale le informazioni di cui al paragrafo 4 entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo di riferimento, a condizione che tali informazioni siano comunicate per iscritto;

b) comunica all’ufficio doganale le informazioni di cui al paragrafo 4 entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo di riferimento, a condizione che tali informazioni siano comunicate per via elettronica;

c) comunica all’ufficio doganale i dati corretti o integra i dati mancanti conformemente al paragrafo 4 entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o della mancanza di dati;

d) per un periodo di 2 anni dalla data di scadenza del periodo di cui alle lettere da a) ac), conserva gli archivi di dati e le copie dei documenti forniti all’ufficio doganale conformemente alle lettere da a) a (c).

(6) L’ ufficio statistico ceco e il ministero determinano con decreto

a) l’ ambito dei dati di cui al paragrafo 4;

b) adeguamento del periodo di riferimento ai fini della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4;

c) come vengono raggiunte le soglie di segnalazione di cui al paragrafo 4 e relativo importo; e

(d) le modalità e la procedura di comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4.

§ 319a

Controllo successivo dei dati sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca
(1) L’ufficio doganale effettua un controllo successivo dei dati sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, allo scopo di accertare l’esattezza e la completezza dei dati comunicati su questo scambio. Il successivo controllo dei dati verifica anche se non sia stato violato l’obbligo di cui alla sezione 319 (4) di comunicare i dati sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca.

(2) Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni del codice fiscale sul controllo fiscale si applicano mutatis mutandis alla successiva ispezione dei dati per i poteri dell’ufficio doganale e per i diritti e gli obblighi della persona ispezionata.

(3) Un successivo controllo dei dati può essere effettuato su un soggetto indicato da un regolamento dell’Unione Europea di diretta applicazione 34 ) .

(4) Un successivo controllo dei dati può essere effettuato entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat 35 ) .

TITOLO DICIOTTO

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
§ 319b

Disordinato bene
(1) L’ufficio doganale può, mediante decisione, imporre una sanzione disciplinare fino a 50.000 CZK a una persona che complica seriamente o impedisce l’esecuzione della vigilanza doganale, del controllo doganale, del controllo post-svincolo o del successivo controllo dei dati:

a) non consente all’autorità doganale di avviare un’attività o eseguire un atto,

b) non fornisce la necessaria collaborazione ai funzionari doganali,

c) nonostante il precedente avvertimento, si comporta in modo offensivo il doganiere,

(d) rimuove l’ordine, nonostante qualsiasi precedente avviso, o

e) non obbedisce all’ordine doganale.

(2) Una sanzione disciplinare può essere inflitta ripetutamente, se la precedente imposizione di un’ammenda non ha portato a un rimedio.

(3) Una decisione su una sanzione disciplinare non può essere emessa se è trascorso un periodo superiore a 3 mesi dalla data di inadempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

(4) Nel determinare l’importo della sanzione disciplinare, l’ufficio doganale tiene conto in particolare della gravità, della durata e delle conseguenze dell’infrazione in relazione alla natura e allo scopo dell’attività svolta.

§ 320

(1) Salvo disposizione contraria della presente o di una legge speciale o di un regolamento delle Comunità europee direttamente applicabile, ai procedimenti dinanzi alle autorità doganali si applica quanto segue.

a) in materia di delitti, norme generali sui delitti, 36 )

(b) il codice di procedura amministrativa in caso di procedimenti in materia:

1. illeciti amministrativi di persone fisiche giuridiche e imprenditoriali e sanzioni disciplinari ai sensi della presente legge,

2. messa in sicurezza di beni e cose per procedimenti per illeciti amministrativi,

3. concedere, modificare o revocare l’autorizzazione a essere un garante e a rilasciare documenti doganali e di garanzia ai sensi di un accordo internazionale o della presente legge, compresa l’estensione della validità della presente autorizzazione,

4. esclusione di persone dall’esercizio dell’operazione di trasporto sulla base di un carnet TIR,

5. la concessione, la modifica o la revoca dell’autorizzazione a fornire sicurezza ai sensi di un accordo internazionale o della presente legge, inclusa l’estensione di tale autorizzazione,

6. la concessione, la modifica o la revoca di un’autorizzazione a rinunciare all’obbligo di fornire una garanzia ai sensi di un accordo internazionale o di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile, compresa l’estensione di tale autorizzazione,

7. il rilascio dei certificati di origine e delle autorizzazioni dell’esportatore autorizzato per la certificazione di origine e il ritiro di tali autorizzazioni e certificati,

8. rilascio di informazioni vincolanti e annullamento della sua validità,

9. l’ autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione di una procedura con impatto economico, il funzionamento di un deposito doganale, o l’autorizzazione del trattamento tariffario preferenziale in ragione di un uso specifico, l’autorizzazione a modificare tali autorizzazioni e l’estensione della loro validità ,

10. approvazione della struttura per la custodia temporanea e determinazione delle condizioni per la custodia temporanea delle merci, comprese le modifiche alla presente decisione e l’abrogazione della stessa,

11. concessione, modifica o revoca dell’autorizzazione per una procedura semplificata, compresi i procedimenti locali, e proroga della sua validità,

12. rilascio, sospensione e revoca del certificato AEO 10c ) ,

13. dichiarazione di una parte del territorio come zona franca o autorizzazione a costituire un deposito franco,

14. concessione del consenso alla costruzione di edifici nella zona franca,

15. determinazione della zona doganale,

16. il rilascio, la modifica o la revoca di un’autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, compresa l’estensione di tale autorizzazione,

17. concessione, modifica o revoca dell’autorizzazione a comunicare elettronicamente con le autorità doganali,

18. la concessione, la modifica o la revoca di altre autorizzazioni relative all’assegnazione di un trattamento o uso autorizzato dalla dogana a un deposito temporaneo, deposito doganale, zona franca o deposito franco, disciplinati dal diritto dell’Unione europea direttamente applicabile o da un accordo internazionale, incluso il rinnovo di tali autorizzazioni;

19. rilascio, sospensione e revoca del certificato AEO 37 ) ,

20. verifica dei certificati di cattura all’importazione o alla riesportazione di prodotti della pesca marittima 38 ) ,

c) in altre materie, il codice fiscale.

(2) Se l’obbligo di pagare dazi doganali o tasse è sorto in modo diverso dal vincolo delle merci al regime doganale pertinente, l’ufficio doganale che è stato il primo a determinare i fatti decisivi ha giurisdizione territoriale sulla valutazione dei dazi doganali e delle tasse .

(3) Una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di merci può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale, salvo diversa disposizione della presente legge, di una normativa giuridica speciale, di una normativa dell’Unione europea direttamente applicabile o di un accordo internazionale.

(4) L’ ufficio doganale di uscita, se le merci sono trasportate mediante condutture o linee, è l’ufficio doganale nel cui distretto territoriale l’esportatore ha la sua residenza o sede legale.

(5) L’ufficio doganale, che esegue la supervisione doganale su queste merci, avrà la giurisdizione locale per elaborare la domanda di distruzione di merci sotto controllo doganale o la domanda di abbandono di merci a favore dello Stato. Se esistono più uffici doganali di controllo, l’ufficio doganale competente presso il quale è stata presentata la domanda e le merci presentate è responsabile del trattamento della domanda.

(6) L’ufficio doganale locale competente che ha valutato o riscosso il dazio è responsabile del trattamento della domanda di sgravio o rimborso del dazio, a meno che una normativa dell’Unione europea direttamente applicabile non disponga diversamente.

(7) L’ufficio doganale che ha valutato il dazio è competente a livello locale per elaborare la domanda di autorizzazione a differire il pagamento del dazio, il ritardo o il pagamento del dazio.

(8) L’ufficio doganale competente a livello locale, indicato nell’autorizzazione a utilizzare questa procedura o indicato nella presente autorizzazione come ufficio doganale di rilascio, è competente per lo svincolo delle merci nel regime con effetto economico.

(9) Ogni ufficio doganale è responsabile della procedura per la domanda di autorizzazione a fornire una garanzia globale e per la procedura per la domanda di autorizzazione allo svincolo della cauzione per fornire sicurezza nell’ambito del regime di transito.

(10) Nella decisione di rigetto del ricorso contro la decisione, l’organo di appello deve anche indicare il termine entro il quale può essere presentata al tribunale un’azione per la revisione di questa decisione.

(11) Se una decisione diversa dalla decisione sullo svincolo delle merci è emessa elettronicamente e se la natura della questione non la preclude, la procedura ai sensi del § 104 par. h).

§ 320a

Le autorità doganali consegnano i documenti all’estero a persone straniere direttamente o tramite l’amministrazione doganale di un altro Stato, se un accordo internazionale lo prevede.

§ 321
annullato

§ 322

Salvo disposizione contraria della presente legge o di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile 39 ) , il ricorso contro una decisione delle autorità doganali non ha effetto sospensivo. Un ricorso contro una decisione su un illecito amministrativo ha sempre un effetto sospensivo.

§ 322a

(1) Una persona può richiedere all’ufficio doganale che ha rilasciato il permesso di estendere la validità del permesso o di apportare modifiche al permesso rilasciato, indipendentemente dalla forza giuridica della decisione con cui il permesso è stato concesso, nel caso di

a) il garante per una garanzia individuale utilizzando un documento di garanzia o una garanzia individuale utilizzando un documento di garanzia,

b) l’ utente o il garante in caso di garanzia globale,

c) uno speditore autorizzato, un destinatario autorizzato o un’altra forma di procedura semplificata, 12 )

(d) una persona a cui è stata concessa l’esonero dalla garanzia. 13 )

(2) La richiesta ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata per iscritto e deve contenere

a) l’ esatta designazione dell’autorizzazione a cui si riferisce la domanda di cui al paragrafo 1,

b) una proposta per la modifica richiesta del permesso o un nuovo periodo di validità del permesso,

c) i fatti che giustificano le modifiche proposte e l’identificazione dei documenti di accompagnamento che certificano tali fatti.

(3) L’ufficio doganale deve soddisfare la richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2 se

a) la modifica richiesta non è in conflitto con lo scopo di fornire sicurezza e non consiste in una modifica del rapporto di garanzia,

b) non ostacola la corretta attuazione dei regimi interessati,

c) le modifiche proposte non siano in conflitto con la legge.

(4) Se l’ufficio doganale accoglie la richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emette una decisione,

a) prolungare il periodo di validità dell’autorizzazione, se tale periodo è stato limitato nel tempo; o

b) indicando in che modo è modificata l’autorizzazione originale.

§ 323

In caso di importazione di merci non soggette a dazi doganali, un’obbligazione doganale si considera sorta alle condizioni stabilite da una normativa giuridica speciale ai fini dell’obbligo fiscale.

§ 323a

Se la correzione della decisione non si riferisce all’importo del dazio o dell’imposta valutata, l’ovvia inesattezza di questa decisione può essere corretta entro 3 anni dalla fine dell’anno civile in cui è stata emessa la decisione.

§ 324

La decisione di assegnare un trattamento o un uso autorizzato dalla dogana è disciplinata dalla legislazione in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione o della domanda in dogana.

§ 325

Se l’ufficio doganale esercita l’autorizzazione in base a regolamenti speciali ea meno che tali regolamenti non dispongano diversamente, ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi posti sotto la sua supervisione. Lo stesso vale per i diritti e gli obblighi delle entità soggette a tale vigilanza.

§ 326

(1) I diritti e gli obblighi dell’Amministrazione centrale delle dogane e della Direzione delle dogane per la Repubblica ceca passano alla Direzione generale delle dogane. I diritti e gli obblighi degli uffici doganali passano agli uffici doganali regionali nel cui distretto territoriale questi uffici doganali avevano la loro sede legale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) I diritti e gli obblighi dell’Amministrazione centrale delle dogane saranno trasferiti dai rapporti di lavoro alla Direzione generale delle dogane.

(3) Se il termine dogana è utilizzato nelle normative legali, significa ufficio doganale. Quando il termine direzione doganale è utilizzato nella legislazione, significa ufficio doganale regionale. Quando il termine Amministrazione centrale delle dogane è utilizzato nella legislazione, significa Direzione generale delle dogane.

§ 327
annullato

§ 328

Abrogato con effetto per la Repubblica ceca:

1. Legge doganale n. 44/1974 Coll., Come modificata dalla legge n. 117/1983 Coll., Legge n. 5/1991 Coll. e legge n. 217/1992 Coll.,

2. Legge n. 117/1983 Coll., Modifica e integrazione della legge doganale n. 44/1974 Coll.,

3. Legge n. 5/1991 Coll., Modifica e integrazione della legge doganale n. 44/1974 Coll., Come modificata dalla legge n. 117/1983 Coll.,

4. Legge n. 217/1992 Coll., Modifica e integrazione della legge doganale n. 44/1974 Coll., Come modificata dalla legge n. 117/1983 Coll. e legge n. 5/1991 Coll.,

5. § 2, 3 e 4 del Regolamento del Governo della Repubblica Federale Ceca e Slovacca n. 525/1991 Coll., Che emette la tariffa doganale,

6. Decreto del Ministero Federale del Commercio Estero n. 38/1991 Coll., Che annuncia l’elenco degli uffici doganali, delle filiali doganali e dei distretti territoriali degli uffici doganali e definisce la zona di confine doganale,

7. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 43/1991 Coll., Che attua la legge doganale, come modificato dal decreto n. 397/1991 Coll. e decreto n. 287/1992 Coll.,

8. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 397/1991 Coll., Che modifica e integra il decreto n. 43/1991 Coll., Che attua la legge sulle dogane,

9. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 505/1991 Coll., Sulla forma, contenuto e requisiti della proposta di procedura doganale e sulle statistiche doganali, come modificato dal decreto n. 289/1992 Coll.,

10. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 287/1992 Coll., Che modifica e integra il decreto n. 43/1991 Coll., Che attua la legge sulle dogane, come modificato dal decreto n. 397/1991 Coll.,

11. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 288/1992 Coll., Sulla completa esenzione delle merci importate nella circolazione dei documenti nel paese ai fini dell’uso temporaneo dai dazi all’importazione,

12. Decreto del Ministero federale del commercio estero n. 289/1992 Coll., Decreto di modifica n. 505/1991 Coll., Sulla forma, contenuto e requisiti della proposta di procedura doganale e sulle statistiche doganali.

§ 329

La presente legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 1993, ad eccezione del § 328 punti da 6 a 12, che entrerà in vigore il 1 ° marzo 1993.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 113/1997 Coll. Arte. VI
4. Quando nella legislazione si utilizza il termine ufficio doganale regionale, si intende la direzione doganale. Se il termine Amministrazione centrale delle dogane è utilizzato nelle normative legali, significa Ministero.

5. I diritti e gli obblighi degli uffici doganali regionali passano alle direzioni doganali nel cui distretto territoriale questi uffici doganali regionali avevano la loro sede legale alla data di entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli uffici doganali aboliti passano agli uffici doganali nel cui distretto territoriale gli uffici doganali aboliti avevano la loro sede legale alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni dei regolamenti in vigore prima di tale data si applicano ai procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 1/2002 Coll. Arte. II
1. I diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione sull’autorizzazione a non garantire un’obbligazione doganale emessa dal Ministero delle finanze prima della data di entrata in vigore della presente legge scadono il 1 ° ottobre 2002.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione dell’ufficio doganale in merito all’autorizzazione a utilizzare il regime con effetti economici oa gestire un deposito doganale rilasciato prima della data di entrata in vigore della presente legge scadono il 1 ° ottobre 2002.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione sull’autorizzazione a garantire l’obbligazione doganale globale per operazioni diverse dal regime di transito emesse prima della data di entrata in vigore del presente atto scadono il 1 ° ottobre 2002.

4. Le decisioni in merito all’autorizzazione a garantire un’obbligazione doganale con una garanzia forfettaria emessa dal Ministero delle finanze prima della data di entrata in vigore della presente legge sono considerate autorizzazioni a garantire un’obbligazione doganale mediante una garanzia individuale utilizzando una garanzia documento.

5. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con la presente legge, ad eccezione dei procedimenti per infrazioni doganali, che devono essere completati in conformità con i regolamenti esistenti.

Disposizioni transitorie e finali introdotte dalla legge n. 187/2004 Coll. Arte. II
1. Se la dichiarazione in dogana è stata accettata o se la domanda per l’assegnazione di un trattamento o uso autorizzato dalla dogana è stata accettata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento deve essere concluso in conformità con le disposizioni legali esistenti. Se la dichiarazione in dogana è stata accettata o se la domanda per l’assegnazione di un trattamento o uso autorizzato dalla dogana è stata accettata alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, il procedimento deve essere completato ai sensi della presente legge e di altre disposizioni legali in vigore il giorno dell’accettazione della dichiarazione o della domanda in dogana.

2. I procedimenti diversi da quelli di cui al punto 1, che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non sono stati completati entro la data della sua entrata in vigore, devono essere completati ai sensi della presente legge e di altri regolamenti legali in in vigore ed efficace dalla data di entrata in vigore della presente Legge. infrazioni doganali, che saranno completate in conformità con la legislazione vigente.

3. Il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione sull’autorizzazione a non garantire un’obbligazione doganale, emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge per operazioni diverse dal regime di transito , scadrà.

4. Il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, i diritti e gli obblighi derivanti da informazioni vincolanti sulla classificazione tariffaria delle merci e sull’origine delle merci cessano se tali informazioni sono state rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge. .

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni a non garantire un’obbligazione doganale in transito nazionale sono considerate autorizzazioni a non garantire un’obbligazione doganale in transito interno all’interno delle Comunità europee.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 104/2011 Coll. Arte. II
1. Laddove i termini “garanzia globale” e “garanzia individuale” siano utilizzati nelle decisioni e nei documenti relativi alla garanzia di un’obbligazione doganale emessa prima della data di entrata in vigore della legge n. 13/1993 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge con questa “sicurezza globale” e “sicurezza individuale” ai sensi della presente legge.

2. I procedimenti che non si sono conclusi legalmente prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere conclusi in conformità con le disposizioni legali esistenti.

La disposizione transitoria è stata introdotta dalla Misura n. 344/2013 Coll. Arte. XIX
Salvo disposizione contraria, le stesse disposizioni della legge n. 13 si applicano ai fatti, ai rapporti, ai rapporti, alle entità, agli oggetti, ai diritti e agli obblighi di diritto privato ai sensi di norme di legge efficaci prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario. / 1993 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato, quali fatti, relazioni, relazioni, soggetti, soggetti, diritti e obblighi di diritto privato ai sensi delle norme di legge efficaci dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento statutario del Senato più vicino per natura e finalità.

Uhde vr

Klaus vr

Note a piè di pagina
1 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, che istituisce un sistema comunitario di franchigie dai dazi doganali.
Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, come modificato.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificato.

2 ) § 2 lettera a) della legge n. 185/2004 Coll., sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca, come modificata.

3m ) Legge n. 353/2003 Coll., Sulle accise.
Legge n. 337/1992 Coll., Sull’amministrazione di imposte e tasse, come modificata.

3n ) Sezione 13 della legge n. 353/2003 Coll.

3o ) Sezione 20 della legge n. 353/2003 Coll.

3p ) § 22 e § 23 della legge n. 353/2003 Coll.

3q ) Sezione 21 paragrafo 9 della legge n. 353/2003 Coll.

3r ) Legge n. 61/1997 Coll., Sull’alcol, come modificata.

4 ) Legge n. 451/1991 Coll., Che stabilisce alcune altre condizioni preliminari per lo svolgimento di determinate funzioni negli organi e nelle organizzazioni statali della Repubblica Federale Ceca e Slovacca, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.

5a ) Sezione 232 della legge n. 65/1965 Coll., Codice del lavoro, come modificato.

6a ) Sezione 53 del decreto n. 99/1989 Coll.

6b ) Ad esempio, l’accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo dello Stato di Israele sull’assistenza giudiziaria in materia doganale, pubblicato con il n. 228/1998 Coll., L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra la Repubblica ceca e delle Comunità europee e dei loro Stati membri, pubblicato con il n. 7/1995 Coll.

6d ) Articoli da 158 a 158f della Legge n. 141/1961 Coll., Sulla procedura penale (codice di procedura penale), come modificata.

7a ) § 35 comma 1 lett. a) della legge n. 151/2000 Coll., sulle telecomunicazioni e sugli emendamenti ad altri atti, e successive modifiche.

7b ) Legge n. 133/2000 Coll., Sulla registrazione della popolazione e sui numeri di nascita e sugli emendamenti ad alcune leggi (Legge sulla registrazione della popolazione).

7c ) Legge n. 56/2001 Coll., Sulle condizioni per la circolazione dei veicoli su strada e che modifica la legge n. 168/1999 Coll., Sull’assicurazione di responsabilità per danni causati dal funzionamento di un veicolo e sulla modifica di alcuni atti correlati), come modificato dalla legge n. 307/1999 Coll.

7d ) Legge n. 328/1999 Coll., Sulle carte d’identità.

7e ) Legge n. 329/1999 Coll., Sui documenti di viaggio e sulla modifica della legge n. 283/1991 Coll., Sulla polizia della Repubblica ceca, come modificata, (Legge sui documenti di viaggio).

7f ) Ad esempio, Legge n. 148/1998 Coll., Sulla protezione delle informazioni classificate e sugli emendamenti ad alcuni atti, come modificata, Legge n. 106/1999 Coll., Sul libero accesso alle informazioni, come modificata.

8a ) Legge n. 82/1998 Coll., Sulla responsabilità per danni causati nell’esercizio del potere pubblico da una decisione o da una procedura ufficiale errata e che modifica la legge del Consiglio nazionale ceco n. 358/1992 Coll., Sui notai e le loro attività (Codice notarile).

(8 bis bis ) Articoli da 59 a 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

8c ) Sezioni da 200j a 200m del codice di procedura civile.

8d ) Legge n. 552/1991 Coll., Sul controllo statale, come modificata.

(8 sexies ) Articolo 84 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(8 septies ) Articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

8h ) Ad esempio, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, promulgata ai sensi del n. 157/1964 Coll., La Convenzione sui privilegi e le immunità delle organizzazioni professionali internazionali, promulgata ai sensi del n. 21/1968 Coll., La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari , promulgato ai sensi del n. 32/1969 Coll., Convenzione sulle missioni speciali, promulgato ai sensi del n. 40/1987 Coll., Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, promulgato ai sensi del n. 52/1956 Coll., Legge n. 125/1992 Coll., Sull’istituzione della Conferenza del Segretariato sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e sui privilegi e sulle immunità di questo Segretariato e altre Istituzioni Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, Accordo sullo status giuridico dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico , Rappresentanti degli Stati e del personale internazionale, promulgato con il n. 36/2001 Coll. SM

9 ) Ad esempio, l’Accordo tra gli Stati membri del Trattato Nord Atlantico e altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo status delle loro forze e il relativo Protocollo aggiuntivo, promulgato ai sensi del n. 297/1996 Coll., Protocollo sul Statuto del quartier generale militare internazionale stabilito ai sensi del Trattato Nord Atlantico, promulgato con il n. 5/2002 Coll. SM

(9 sexies ) Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(9 septies ) Articolo 84 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(9 octies ) Articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

9 nonies ) Articoli 79 e segg. Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(9 decies ) Articoli da 50 a 53 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

9j ) Articoli 169 e segg. Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(9 duodecies ) Articoli 91 e 163 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

(9 terdecies ) Articoli da 38 a 41, 59 e 177 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

10 ) Legge n. 26/2000 Coll., Sulle aste pubbliche, come modificata dalla legge n. 120/2001 Coll. e legge n. 517/2002 Coll.

(10 bis ) Ad esempio, l’articolo 75 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

10b ) Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri, come modificato.

(10 quater ) Articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.
Titolo II A del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

12 ) Art. 253-289 e articoli 372-450 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato.

13 ) Art. Articolo 94, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

12 ) Legge n. 71/1967 Coll.

18 ) Art. 72 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

19 ) Legge n. 412/2005 Coll., Sulla protezione delle informazioni classificate e nulla osta di sicurezza, come modificata.

20 ) Art. 16 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

23 ) Art. Articoli da 59 a 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.

24 ) Art. 78 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

25 ) Art. Articolo 296, paragrafo 2 e allegato n. 63 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato.

26 ) Art. 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato.

27 ) Art. Articolo 189, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

28 ) Art. 20 del Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e agricola, e successive modifiche.
Arte. 3 del Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

29 ) Art. Da 217 a 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

30 ) Art. Articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

31 ) Art. 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

32 ) Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche sugli scambi di merci della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, come modificato.

(33 ) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, come modificato.

34 ) Articolo 7 del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato.

35 ) Sezione 5 paragrafo 3 del decreto n. 201/2005 Coll., Sulle statistiche delle merci esportate e importate e sul metodo di comunicazione dei dati sul commercio tra la Repubblica Ceca e gli altri Stati membri dell’Unione europea, e successive modifiche.

36 ) Legge n. 200/1990 Coll., Sui reati, come modificata.

37 ) Art. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1936 / 2001 e (CE) n. 601/2004 e che abrogano i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999.

38 ) Art. 18 e 21 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

39 ) Art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato.

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