Legge n. 186/2004 Coll.
Legge che modifica alcuni atti in relazione all’adozione della legge sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca
186
LEGGE
del 1 aprile 2004
che modifica alcune leggi in relazione all’adozione della legge sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PRIMA PARTE
Modifica alla legge n. 13/1997 Coll., On Roads
Arte. E
Legge n. 13/1997 Coll., Sulle strade, come modificata dalla Legge n. 102/2000 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 489/2001 Coll., Legge n. 256/2002 Coll. , Legge n. 259/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll. e la legge n. 358/2003 Coll., è modificata come segue:
1. Nel § 20, il paragrafo 2 recita:
” (2) La tariffa può essere pagata per un anno civile, due mesi o quindici giorni e per un autoveicolo o un insieme di veicoli con una massa totale superiore a 12 tonnellate, anche per un giorno.”
2. Nel § 20 (4), la seconda frase recita: “L’importo delle tariffe per due mesi, quindici giorni e un giorno è determinato in proporzione all’importo della tariffa per un anno civile applicabile all’autoveicolo o al gruppo di veicoli in base al loro peso totale.”.
3. Nel § 20a, il paragrafo 3 recita:
” (3) La validità di una cedola comprovante il pagamento del canone per due mesi inizia il giorno segnato sulla cedola e termina il giorno del secondo mese immediatamente successivo, che numericamente coincide con il giorno segnato sulla cedola. il suo ultimo giorno. “
4. Nel § 20a, il paragrafo 4 recita:
” (4) La validità di una cedola comprovante il pagamento del canone per quindici giorni inizia il giorno segnato sulla cedola e termina alla scadenza del quindicesimo giorno di calendario.”.
5. Nella sezione 20a (6), la prima frase recita: “Sulla cedola comprovante il pagamento della tariffa per due mesi, quindici giorni o un giorno, il venditore segnerà l’inizio della validità della cedola al momento della sua vendita.”.
6. Nel § 21, il paragrafo 3 recita:
” (3) La polizia della Repubblica ceca e le autorità doganali controlleranno il pagamento della tariffa.”.
7. Nel § 21, alla fine del paragrafo 4, sono aggiunte le parole “o un membro dell’amministrazione doganale della Repubblica ceca in uniforme di servizio”.
8. La sezione 38a, inclusa la nota n. 10) recita:
Ҥ 38a
(1) Su autostrade, strade, strade locali, deve essere eseguita la ponderazione e la misurazione (di seguito “ponderazione di controllo”) dei veicoli a motore stradali delle categorie N 2 , N 3 10) e le loro combinazioni con i rimorchi delle categorie O 2 , O 3 e O. 4 10) (di seguito denominato “il veicolo”).
(2) Controllo peso
a) è fornito dall’amministratore della strada in collaborazione con la Polizia della Repubblica Ceca o con gli uffici doganali,
b) effettuato dalla Polizia della Repubblica Ceca o dagli uffici doganali in modo indipendente.
(3) Il controllo del peso include il controllo del peso massimo ammissibile di un veicolo stradale, il controllo del peso massimo ammissibile per asse e gruppi di assi del veicolo, altri rapporti di peso del veicolo e il controllo delle dimensioni massime ammissibili dei veicoli e delle combinazioni di veicoli. 10 )
10 ) Legge n. 56/2001 Coll., Sulle condizioni di circolazione dei veicoli su strada e che modifica la legge n. 168/1999 Coll., Sull’assicurazione di responsabilità per danni causati dal funzionamento del veicolo e sulla modifica di alcune leggi correlate (Legge sull’assicurazione di responsabilità civile ), come modificata.
Decreto n. 341/2002 Coll., Sull’omologazione della competenza tecnica e sulle condizioni tecniche per la circolazione dei veicoli su strada, e successive modifiche. “.
9. Nella sezione 38b (1), le parole “o un membro dell’Amministrazione doganale della Repubblica ceca” devono essere inserite dopo le parole “un membro della polizia della Repubblica ceca”.
10. Al § 38c, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
” (3) Se non sono soddisfatte le condizioni per la prosecuzione del viaggio ai sensi del paragrafo 1 o 2, anche un membro dell’amministrazione doganale della Repubblica ceca in uniforme di servizio ha il diritto di impedire al conducente di proseguire il viaggio.”.
11. Nella prima frase dell’articolo 40, paragrafo 1, le parole “e l’ufficio doganale” sono inserite dopo le parole “con poteri estesi”.
12. Al § 40 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 7 a 9:
” (7) L’ufficio doganale è autorizzato
a) sottoporre il veicolo a controllo peso,
b) impedire al conducente di continuare a guidare se rifiuta di sottoporre il veicolo a controllo peso o se il veicolo supera il peso consentito durante il controllo peso secondo § 38a.
(8) L’ufficio doganale controllerà anche il pagamento della tariffa ai sensi della sezione 21 e imporrà multe e discuterà i reati 17) su autostrade e strade ai sensi della sezione 42.
(9) La direzione delle dogane decide sui ricorsi contro le decisioni degli uffici doganali. “.
13. Al § 42 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 6:
” (4) L’ufficio doganale infligge un’ammenda a una persona giuridica fino a un importo di
a) CZK 500.000 se rifiuta di sottoporre il veicolo a controllo del peso o supera il peso consentito durante il controllo del peso ai sensi della Sezione 38a, o
b) 30.000 CZK, se non ha pagato la quota ai sensi della Sezione 21.
(5) L’ufficio doganale discuterà il reato ai sensi di un regolamento speciale 17) con una persona fisica che non ha pagato la tassa ai sensi della sezione 21.
(6) L’ufficio doganale procede nel procedimento ai sensi del paragrafo 4 conformemente alle norme generali sui procedimenti amministrativi. 19) “.
14. Nella sezione 43, paragrafo 1, dopo le parole “ufficio amministrativo stradale” sono inserite le parole “ufficio doganale”.
15. Nella sezione 43, paragrafo 2, dopo le parole “ufficio amministrativo stradale” sono inserite le parole “ufficio doganale”.
SECONDA PARTE
Modifica alla legge n. 111/1994 Coll., Sul trasporto stradale
Arte. II
Legge n. 111/1994 Coll., Sul trasporto stradale, modificata dalla Legge n. 38/1995 Coll., Legge n. 304/1997 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 150/2000 Coll. , Legge n. 361/2000 Coll., Legge n. 175/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 577/2002 Coll. e la legge n. 103/2004 Coll., è modificata come segue:
1. Nella prima frase della sezione 34, paragrafo 1, le parole “uffici doganali” sono inserite dopo le parole “autorità di trasporto” e le parole “e uffici doganali” sono inserite dopo le parole “autorità di trasporto” e la frase è aggiunta alla fine del paragrafo 1 “Gli uffici doganali esercitano una supervisione professionale statale sul lavoro del personale di bordo nel trasporto internazionale di merci su strada e in materia di trasporto internazionale di passeggeri e presentano proposte alle autorità di trasporto per avviare un procedimento per imporre una multa ai sensi della sezione 35.”
2. Nella sezione 35a (1), le parole “ufficio doganale” sono inserite dopo le parole “Ufficio dei trasporti”.
3. Nella sezione 35b (1), le parole “o uffici doganali” sono inserite dopo le parole “Polizia della Repubblica ceca”.
4. Nella sezione 35b (2), le parole “o uffici doganali” sono inserite dopo le parole “Polizia della Repubblica ceca”.
5. Nella sezione 35b (3), le parole “o uffici doganali” sono inserite dopo le parole “Polizia della Repubblica ceca”.
6. Nel § 35b, il paragrafo 6 recita:
” (6) Un veicolo che è stato immobilizzato dalle autorità della polizia della Repubblica ceca o dalle autorità doganali e parcheggiato in un parcheggio riservato deve essere rilasciato al vettore solo dopo il pagamento del deposito richiesto o il pagamento di una multa inflitta dall’autorità del traffico per aver commesso un reato amministrativo Repubblica o dalle autorità doganali. “
7. Nella sezione 37, paragrafo 1, le parole “o uffici doganali” sono inserite dopo le parole “ai sensi di un regolamento speciale 8) “.
8. Nella sezione 38 (1), le parole “al confine di stato” sono cancellate.
9. Nella sezione 38 (2), le parole “al confine di stato” sono eliminate.
10. Nel § 38, il paragrafo 3 recita:
” (3) In caso di mancato rispetto delle condizioni specificate, gli uffici doganali sono autorizzati a procedere conformemente alla sezione 35 ter.”.
PARTE TERZA
Modifica alla legge n. 20/1987 Coll., On State Monument Care
Arte. III
Legge n. 20/1987 Coll., Sulla cura dei monumenti statali, come modificata dalla legge n. 425/1990 Coll., Legge n. 242/1992 Coll., Legge n. 361/1999 Coll., Legge n. 122/2000 Coll. ., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 146/2001 Coll. e la legge n. 320/2002 Coll., è modificata come segue:
1. La seguente nuova sezione 27 bis è inserita dopo la sezione 27:
Ҥ 27a
(1) Uffici doganali
a) verificare che venga rispettato il previo consenso del Ministero della Cultura o il previo consenso del Governo della Repubblica Ceca (§ 20 par.1) e se il monumento culturale o il monumento culturale nazionale esposto, prestato o esportato all’estero per altri scopi sia stato restituito dall’estero e in buone condizioni condizione
b) verificare la presenza di oggetti che presentano le caratteristiche di un monumento culturale ai sensi del § 2 par.1 e devono essere trasportati in modo permanente dall’estero nella Repubblica Ceca, se il loro trasporto viene effettuato con il previo consenso dell’autorità competente dello Stato da cui devono essere importati; reciprocità, 16)
c) partecipare a documentazioni, ricerche e rilievi, in particolare sui monumenti culturali mobili.
(2) Nello svolgimento dei loro compiti, gli uffici doganali cooperano con le autorità statali per la cura dei monumenti alle quali, in conformità con la loro giurisdizione, presentano incentivi per misure correttive o proposte per avviare procedimenti ai sensi delle sezioni 35 e 39 in caso di carenze. e l’ispezione dei monumenti. “
2. Nella sezione 34, paragrafo 1, la parola “è rilasciato” è sostituita dalle parole “o gli uffici doganali rilasciano”.
PARTE QUARTA
Modifica della legge n. 122/2000 Coll., Sulla protezione delle collezioni museali e sulla modifica di alcuni altri atti
Arte. IV
La legge n. 122/2000 Coll., Sulla protezione delle collezioni museali e sulla modifica di alcuni altri atti, è modificata come segue:
1. Nel § 11, il paragrafo 6 recita:
” (6) L’ufficio doganale conferma la parte C del modulo sia quando la raccolta o gli elementi della raccolta individuale sono rilasciati per l’esportazione o il perfezionamento passivo sia per la loro reimportazione. Il proprietario è obbligato a inviare la parte C del modulo al ministero non oltre 15 giorni dopo alla data di scadenza dell’autorizzazione ed è tenuto a dimostrare al Ministero o all’ufficio doganale che ha svincolato la raccolta o gli elementi della raccolta individuale per l’esportazione o il perfezionamento passivo (di seguito “ufficio doganale competente”) entro il termine da esso stabilito che la raccolta o la raccolta individuale importata. gli articoli sono identici a quelli esportati sulla base dell’autorizzazione o ne consentono l’ispezione. “
2. Nel § 13, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi 2 e 3, che recitano come segue:
” (2) L’ ufficio doganale competente ha anche il diritto di controllare gli obblighi di cui al § 11.
(3) Se l’ufficio doganale competente rileva che la raccolta o gli elementi di raccolta individuali non sono stati reimportati nella Repubblica ceca entro il periodo specificato nell’autorizzazione o che sono stati importati articoli che non sono identici a quelli di raccolta che sono stati esportati sulla base dell’autorizzazione, proposta di avvio del procedimento ai sensi del § 14 paragrafo 1 lett. (d). “
PARTE QUINTA
Modifica alla legge n. 309/2002 Coll., Sulle modifiche agli atti relativi all’adozione della legge sul servizio dei dipendenti pubblici negli uffici amministrativi e sulla retribuzione di questi dipendenti e altri dipendenti negli uffici amministrativi (legge sul servizio)
Arte. IN
Nella parte nono articolo IX della legge n. 309/2002 Coll., Sulla modifica degli atti relativi all’adozione della legge sul servizio dei dipendenti pubblici negli uffici amministrativi e sulla retribuzione di questi dipendenti e altri dipendenti negli uffici amministrativi (legge sul servizio), i punti 1 e 2 sono cancellati .
PARTE SESTA
annullato
Arte. VI
annullato
PARTE SETTIMA
Modifica alla legge n. 589/1992 Coll., Sui premi di sicurezza sociale e sui contributi alla politica statale per l’occupazione
Arte. VII
Nel § 25 paragrafo 3 let. a) della legge n. 589/1992 Coll., sui premi di sicurezza sociale e sui contributi alla politica statale per l’impiego, come modificata dalla legge n. 10/1993 Coll., Legge n. 307/1993 Coll., Legge n. 241/1994 Coll. ., Legge n. 160/1995 Coll., Legge n. 113/1997 Coll. e legge n. 238/2000 Coll., le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
PARTE OTTAVA
Modifica della legge n. 21/1997 Coll., Sul controllo delle esportazioni e delle importazioni di beni e tecnologie soggetti a regimi di controllo internazionale
Arte. VIII
La legge n. 21/1997 Coll., Sul controllo delle esportazioni e importazioni di beni e tecnologie soggetti a regimi di controllo internazionale, come modificata dalla legge n. 204/2002 Coll., È modificata come segue:
1. Nella sezione 22, paragrafo 1, le parole “merci controllate” sono sostituite dalle parole “trasmissione di software e tecnologia a duplice uso per via elettronica, fax o telefono a una destinazione al di fuori del territorio dell’Unione europea”.
2. Al § 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
” (3) L’ufficio doganale è inoltre autorizzato all’esecuzione del riesame preliminare e in itinere e soggetto alle condizioni previste da apposite normative, 10) controlla il trasferimento di software e tecnologia a duplice uso tramite mezzi elettronici, fax o telefonici verso una destinazione fuori dall’Unione Europea.
PARTE NONA
Modifica alla legge n. 634/1992 Coll., Sulla protezione dei consumatori
Arte. IX
Nel § 23 della legge n. 634/1992 Coll., Sulla protezione dei consumatori, come modificata dalla legge n. 104/1995 Coll., Legge n. 356/1999 Coll., Legge n. 64/2000 Coll., Legge n. 145 / Coll. 2000, Legge n. 258/2000 Coll., Legge n. 320/2002 Coll. e la legge n. 227/2003 Coll., paragrafo 7, comprese le note n. 21a) e 21b) recita:
” (7) L’adempimento dei doveri di cui al § 8 paragrafo 2 ha condotto anche le autorità doganali, l’autorizzazione assegnata all’imposizione di misure di protezione 21a) e la loro competenza locale 21b) sono regolate da una legislazione speciale.
21a ) Legge n. 191/1999 Coll., Sulle misure relative all’importazione, esportazione e riesportazione di merci che violano determinati diritti di proprietà intellettuale e che modificano talune altre leggi, come modificata.
21b ) Legge n. 185/2004 Coll., Sull’amministrazione doganale della Repubblica ceca. “.
PARTE DECIMA
Modifica della legge n. 18/1997 Coll., Sull’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti (Atomic Act) e sugli emendamenti ad alcune leggi
Arte. X
Legge n. 18/1997 Coll., Sull’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti (Atomic Act) e sugli emendamenti ad alcune leggi, come modificato dalla Legge n. 83/1998 Coll., Legge n. 71/2000 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 13/2002 Coll., Legge n. 310/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll. e la legge n. 279/2003 Coll., è modificata come segue:
Nel § 20, i paragrafi da 2 a 4, comprese le note n. 13a), 13b), 13c) e 13d) recitano come segue:
” (2) Il trasportatore o il titolare dell’autorizzazione ai sensi del § 9 paragrafo 1 lettere i), j), k), l), o) o p) deve assicurarsi che la persona che esegue il trasporto si presenti all’ufficio doganale durante la sorveglianza 13a) o nello svolgimento delle attività di controllo dei trasporti
a) articoli nucleari, sostanze radioattive o scorie radioattive, una copia autenticata della relativa autorizzazione dell’Ufficio, se richiesta, e comunicato all’ufficio doganale la loro entrata o uscita dal territorio della Repubblica ceca,
b) sostanze radioattive o scorie radioattive all’interno dell’Unione Europea, ad eccezione dei documenti di cui alla lettera a), una dichiarazione scritta del destinatario di sostanze radioattive o scorie radioattive, 13b) confermata dall’autorità competente dello Stato destinatario,
c) materiali nucleari, articoli selezionati e sostanze radioattive esportati attraverso il territorio della Repubblica Ceca dal territorio dell’Unione Europea, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere a) eb) una copia autenticata di un permesso valido dello Stato verso il quale devono essere esportati materiali nucleari, articoli selezionati o sostanze radioattive,
d) nel caso di spedizioni internazionali di rifiuti radioattivi ai sensi del § 9 comma 1 lett. p) oltre ai documenti di cui alle lettere a), b) ec), i moduli previsti da un’apposita normativa di legge. 13c)
Nel caso di articoli nucleari, le autorità doganali notificano immediatamente all’Ufficio le indicazioni contenute in tali documenti; nel caso delle sostanze radioattive o dei residui radioattivi, le autorità doganali comunicano all’Ufficio i dati richiesti in forma aggregata una volta al mese.
(3) Se sostanze radioattive o rifiuti radioattivi il cui destinatario o speditore ha la propria sede legale o residenza permanente nella Repubblica ceca sono importati nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o esportati dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, deve essere presentata una dichiarazione in dogana per l’entrata nel regime pertinente 13d ) presso un ufficio doganale situato nella Repubblica ceca.
(4) Se gli uffici doganali riscontrano carenze nelle attività delle persone ispezionate ai sensi del paragrafo 2, sono obbligati a trattenere gli articoli nucleari trasportati, le sostanze radioattive o le scorie radioattive e informarne immediatamente l’Ufficio.
13a ) Art. 4/13 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.
13b ) Art. 4 del regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio dell’8 giugno 1993 sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.
13c ) Sezione 10 del decreto n. 317/2002 Coll., Sull’omologazione dei set di imballaggio per il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive, sull’omologazione di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materiali nucleari e sostanze radioattive designate (sull’omologazione e sul trasporto ).
13d ) Art. 4 lettere p) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato. “
Le note a piè di pagina esistenti 13a) e 13b) sono indicate come note a piè di pagina 13e) e 13f), compresi i riferimenti alle note a piè di pagina.
PARTE UNDICESIMA
Modifica della legge n. 281/2002 Coll., Su alcune misure relative al divieto di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulle modifiche alla legge sulle licenze commerciali
Arte. XI
La legge n. 281/2002 Coll., Su alcune misure relative al divieto di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sull’emendamento della legge sulle licenze commerciali, è modificata come segue:
1. Nel § 2 lettera l) le parole “compreso il transito” sono soppresse.
2. Nella Sezione 6 (1), la virgola alla fine della lettera c) è sostituita da un punto e la lettera d) è cancellata.
3. Al § 10 paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.
Le lettere f) eg) esistenti sono indicate come e) ed f).
4. Al § 13, la lettera f) è cancellata.
L’attuale lettera g) è indicata come lettera f).
5. Una nuova sezione 13a è inserita dopo la sezione 13, che, inclusa la nota n. 5a), recita:
Ҥ 13a
Trasporti
Agenti biologici ad alto rischio o tossine e agenti biologici pericolosi o tossine possono essere trasportati solo in imballaggi per il trasporto e secondo le modalità specificate dalla legislazione speciale. 5a )
5a ) Ad esempio, l’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957, promulgato con n. 4/1987 Coll., Come modificato, promulgato con n. 159/1997 Coll., No. 186/1998 Coll., No. 54/1999 Coll., No. 93/2000 Coll. ms, n. 6/2002 Coll. ms e n. 65/2003 Coll. SM “.
6. Nel § 14 è aggiunto il paragrafo 5, che, comprese le note n. 6a) e 6b), recita come segue:
” (5) Il titolare di un’autorizzazione ai sensi del § 11 deve garantire che una persona che effettua il trasporto di agenti biologici o tossine ad alto rischio nelle vicinanze della Repubblica ceca o nella Repubblica ceca all’ufficio doganale durante la supervisione 6a) o agenti biologici o tossine
a) presenta all’Ufficio una copia certificata conforme della relativa autorizzazione,
b) annunciato per iscritto la propria entrata o uscita dal territorio della Repubblica ceca. La notifica include l’identificazione del titolare dell’autorizzazione, il nome e la quantità degli agenti biologici o delle tossine ad alto rischio trasportati, l’identificazione del destinatario degli agenti biologici o delle tossine ad alto rischio, il nome del paese in cui l’esportazione deve essere esportata o importata e la data di entrata. o esci,
c) presentare una copia autenticata di una licenza rilasciata ai sensi di un’apposita normativa legale, 6b) o se la licenza non è richiesta dalla legge,
1. un contratto di acquisto concluso tra l’esportatore o importatore e il suo contraente straniero con una specifica precisa degli agenti biologici o delle tossine ad alto rischio controllati, compresa la loro quantità,
2. per le esportazioni, una dichiarazione di un utente finale straniero che gli agenti biologici o le tossine ad alto rischio non saranno utilizzati per la produzione o lo sviluppo di armi biologiche, indicando lo scopo specifico del loro utilizzo,
3. per le esportazioni, una dichiarazione che gli agenti biologici o le tossine ad alto rischio non saranno riesportati senza il consenso del paese esportatore,
4. all’importazione, una dichiarazione con un impegno scritto da parte dell’utente finale che gli agenti biologici o le tossine ad alto rischio specificati saranno utilizzati solo per lo scopo autorizzato.
6a ) Art. 4/13 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato.
6b ) Ad esempio, Legge n. 21/1997 Coll., Sul controllo delle esportazioni e importazioni di beni e tecnologie soggetti a regimi di controllo internazionale. “.
7. La sezione 15 è abrogata.
8. Al § 17 è aggiunto il seguente paragrafo 8:
” (8) Una persona fisica o giuridica garantisce che una persona che effettua il trasporto di agenti biologici pericolosi o tossine da o verso il territorio della Repubblica ceca all’ufficio doganale quando esegue la vigilanza doganale 6a) o svolge attività di controllo durante il trasporto di agenti biologici pericolosi o tossine.
a) presenta una copia autenticata della notifica di cui al paragrafo 1 o 3, certificata dall’Ufficio;
b) annunciato per iscritto la propria entrata o uscita dal territorio della Repubblica ceca. La notifica deve includere l’identificazione della persona fisica o giuridica, il nome e la quantità degli agenti biologici pericolosi e delle tossine trasportate, l’identificazione del destinatario degli agenti biologici pericolosi e delle tossine, il nome del paese in cui l’esportazione deve essere esportata o importata e la data di entrata. o esci,
(c) presentare una copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi di una normativa legale speciale; 6b) o, se la licenza non è richiesta dalla legge, un contratto di acquisto concluso tra l’esportatore o importatore e il suo partner contrattuale estero scopo del loro utilizzo. “
9. Al § 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
” (3) Gli uffici doganali notificano all’Ufficio i dati specificati nel § 14 paragrafo 5 e § 17 paragrafo 8 in gennaio e luglio, sempre per i sei mesi precedenti. sono obbligati a trattenere agenti biologici o tossine ad alto o alto rischio trasportati e ad informare senza indugio l’Ufficio. “.
10. Nel § 21 paragrafo 1 let. d) le parole “e 15” sono soppresse.
PARTE DODICESIMA
Modifica alla legge n. 19/1997 Coll., Su alcune misure relative al divieto delle armi chimiche e alle modifiche alla legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge sull’edilizia), come modificata, Legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (Legge sulle licenze commerciali), come modificato, e Legge n. 140/1961 Coll., Codice penale, come modificato
Arte. XII
Legge n. 19/1997 Coll., Su alcune misure relative al divieto di armi chimiche e sugli emendamenti alla legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione del territorio e regolamenti edilizi (Legge edilizia), come modificata, Legge n. / 1991 Coll., On Trade Licensing (Trade Licensing Act), come modificato, e Atto n. 140/1961 Coll., Codice penale, come modificato, come modificato dalla Legge n. 249/2000 Coll. e la legge n. 356/2003 Coll., è modificata come segue:
1. Nel § 2 lettera j) le parole “, esportazione o transito” sono sostituite dalle parole “o esportazione;” e la virgola dopo la parola “import” viene eliminata.
2. Nel § 17 è aggiunto il paragrafo 4, che, inclusa la nota 2a) recita come segue:
” (4) Il titolare della licenza deve garantire che una persona che effettua il trasporto di sostanze altamente pericolose da o verso il territorio della Repubblica ceca all’ufficio doganale durante la supervisione 2a) o durante le attività di controllo durante il trasporto di sostanze altamente pericolose
a) presenta una copia autenticata della licenza all’Ufficio,
b) annunciato per iscritto la propria entrata o uscita dal territorio della Repubblica ceca. La notifica deve includere l’identificazione del titolare dell’autorizzazione, il nome e la quantità delle sostanze pericolose trasportate, l’identificazione del destinatario delle sostanze altamente pericolose, il nome del paese verso il quale l’esportazione deve essere effettuata o da importare e la data di entrata o di uscita,
c) presentare una copia autenticata di una licenza rilasciata ai sensi di una speciale normativa legale, 2b) o se la licenza non è richiesta dalla legge,
1. il contratto di acquisto concluso tra l’esportatore o importatore e il suo partner contrattuale estero con una precisa identificazione delle sostanze altamente pericolose controllate, comprese le loro quantità,
2. per le esportazioni, una dichiarazione di un utente finale straniero che le sostanze altamente pericolose non saranno utilizzate per la produzione o lo sviluppo di armi chimiche, indicando lo scopo specifico del loro utilizzo,
3. all’importazione, una dichiarazione con un impegno scritto da parte dell’utente finale che le sostanze altamente pericolose specificate saranno utilizzate solo per lo scopo autorizzato.
2a ) Art. 4/13 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato. “
3. Un nuovo § 21a è inserito dopo il § 21, che, inclusa la nota 2b) recita:
Ҥ 21a
Trasporti
Le sostanze altamente pericolose, pericolose e meno pericolose possono essere trasportate solo in imballaggi per il trasporto e secondo le modalità specificate dalle normative legali speciali. 2b )
2b ) Ad esempio, Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri n. 6/2002 Coll. ms, che integra la comunicazione n. 159/1997 Coll., n. 186/1998 Coll., n. 54/1999 Coll. e n. 93/2000 Coll. ms sulla promulgazione e adozione di emendamenti agli “Allegati A – Generalità e disposizioni in materia di sostanze e articoli pericolosi” e “Allegato B – Disposizioni sui mezzi di trasporto e trasporto” dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). “.
4. Al § 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
” (3) Una persona fisica o giuridica deve garantire che una persona che effettua il trasporto di merci pericolose da o verso il territorio della Repubblica ceca all’ufficio doganale quando esegue la vigilanza doganale 2a) o quando svolge attività di controllo durante il trasporto di sostanze pericolose
a) ha annunciato per iscritto il proprio ingresso o uscita dal territorio della Repubblica ceca. La notifica deve contenere l’identificazione della persona fisica o giuridica, il nome e la quantità delle sostanze pericolose trasportate, l’identificazione del destinatario delle sostanze pericolose, il nome del paese verso il quale l’esportazione deve essere effettuata o da importare e la data di entrata o di uscita,
b) presentare una copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi di un’apposita norma di legge, 2b) o se la licenza non è richiesta dalla legge,
1. il contratto di acquisto concluso tra l’esportatore o importatore e il suo partner contrattuale estero con una precisa identificazione delle sostanze altamente pericolose controllate, comprese le loro quantità,
2. per le esportazioni, una dichiarazione di un utente finale straniero che le sostanze altamente pericolose non saranno utilizzate per la produzione o lo sviluppo di armi chimiche, indicando lo scopo specifico del loro utilizzo,
3. per le esportazioni, una dichiarazione che le sostanze pericolose non saranno riesportate senza il consenso del paese esportatore,
4. all’importazione, una dichiarazione con l’impegno scritto dell’utilizzatore finale che le sostanze pericolose specificate saranno utilizzate solo per lo scopo autorizzato. “
5. Il titolo sotto il titolo § 25 recita: “Importazione ed esportazione di sostanze meno pericolose”.
6. Al § 25, il testo attuale è indicato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:
” (2) Una persona fisica o giuridica deve garantire che una persona che effettua il trasporto di sostanze meno pericolose da o verso il territorio della Repubblica ceca all’ufficio doganale quando esegue la vigilanza doganale 2a) o quando svolge attività di controllo durante il trasporto di sostanze meno pericolose
a) ha annunciato per iscritto il proprio ingresso o uscita dal territorio della Repubblica ceca. La notifica deve includere l’identificazione della persona fisica o giuridica, il nome e la quantità delle sostanze meno pericolose trasportate, l’identificazione del destinatario delle sostanze meno pericolose, il nome del paese in cui l’esportazione deve essere esportata o importata e la data di entrata o di uscita,
b) presentare una copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi di un’apposita normativa legale, 2b) e, se la licenza non è richiesta dalla legge, un contratto di acquisto concluso tra l’esportatore o importatore e il suo contraente estero . “.
7. Al § 32 paragrafo 3 lettera c) si legge:
” c) per inadempimento degli obblighi ai sensi del § 17, 20, 23, § 25-27 fino a CZK 5.000.000,”.
8. Al § 35 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:
” (8) Gli uffici doganali comunicano all’Ufficio i dati di cui alle sezioni 17, 22 e 25 in gennaio e luglio, sempre per i sei mesi precedenti.
(9) Se le autorità doganali riscontrano carenze nelle attività del licenziatario di sostanze altamente pericolose o esportatore o importatore di sostanze pericolose o sostanze meno pericolose o carenze nei documenti della persona ispezionata nell’ambito delle attività di ispezione ai sensi del § 17, § 22 o § 25, trattengono le sostanze trasportate e ne informano immediatamente l’Ufficio. “.
PARTE TERZA
Modifica alla legge n. 361/2003 Coll., Sull’impiego di membri delle forze di sicurezza
Arte. XIII
Nella sezione 1, paragrafo 2 della legge n. 361/2003 Coll., Sull’impiego dei membri delle forze di sicurezza, le parole “Ministero delle finanze -” devono essere cancellate.
PARTE QUATTORDICESIMA
Modifica alla legge n. 362/2003 Coll., Sulle modifiche agli atti relativi all’adozione della legge sull’impiego dei membri delle forze di sicurezza
Arte. XIV
Nella legge n. 362/2003 Coll., Sulla modifica degli atti relativi all’adozione della legge sull’impiego dei membri delle forze di sicurezza, la parte ventidue è abrogata.
PARTE QUINDICI
annullato
Arte. XV
annullato
PARTE SEDICI
annullato
Arte. XVI
annullato
PARTE DICIASSETTESIMA
annullato
Arte. XVII
annullato
PARTE DICIOTTESIMA
Modifica alla legge n. 218/2000 Coll., Sulle norme di bilancio e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati (norme di bilancio)
Arte. XVIII
Nella sezione 39, paragrafo 2 della legge n. 218/2000 Coll., Sulle regole di bilancio e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati (regole di bilancio), come modificato dalla legge n. 320/2001 Coll., Le parole “autorità distrettuali” sono sostituite dalle parole “autorità regionali” “.
PARTE XIX
Modifica della legge n. 56/2001 Coll., Sulle condizioni di funzionamento dei veicoli su strada e sulla modifica della legge n. 168/1999 Coll., Sull’assicurazione di responsabilità per danni causati dall’uso del veicolo e sulla modifica di alcuni atti correlati (legge sull’assicurazione sulla responsabilità del veicolo)
Arte. XIX
Legge n. 56/2001 Coll., Sulle condizioni di circolazione dei veicoli su strada e che modifica la legge n. 168/1999 Coll., Sull’assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal funzionamento del veicolo e sulla modifica di alcune leggi correlate (Legge sull’assicurazione di responsabilità civile auto), come modificato dalla Legge n. 307/1999 Coll., Legge n. 478/2001 Coll., Legge n. 175/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 193/2003 Coll. e la legge n. 103/2004 Coll., è modificata come segue:
1. Nel § 34 paragrafo 3 lett. d) le parole “o alla data di rilascio del documento riguardante la cancellazione del veicolo dal registro di un altro Stato” sono inserite dopo le parole “dichiarazione unica”.
2. Nel § 35 paragrafo 2 lett. b) le parole “o alla data di rilascio del documento concernente la cancellazione del veicolo dal registro di un altro Stato” sono inserite dopo le parole “dichiarazione unica”.
PARTE VENTESIMA
Modifica alla legge n. 61/1997 Coll., Sull’alcol e sugli emendamenti alla legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (legge sulle licenze commerciali), come modificata, e alla legge n. 587/1992 Coll., Sui consumatori tasse, come modificato, (legge sugli alcolici)
Arte. XX
Legge n. 61/1997 Coll., Sull’alcol e sugli emendamenti alla Legge n. 455/1991 Coll., Sulle licenze commerciali (Legge sulle licenze commerciali), come modificato, e Legge n. 587/1992 Coll., Sulle accise , come modificato, (Legge sull’alcol), come modificato dalla Legge n. 129/1999 Coll., Legge n. 22/2000 Coll. e la legge n. 354/2003 Coll., è modificata come segue:
1. Nel § 2 comma 1 lett. g) le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite da “Direzione generale delle dogane”.
2. Nel § 8 (1), le parole “Ministero delle Finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
3. Nella sezione 8, paragrafo 2, le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
4. Nella sezione 8, paragrafo 3, le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
5. Nella sezione 10, paragrafi 1 e 2, le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
6. Nella sezione 13, paragrafo 4, le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
7. Nella sezione 15, paragrafo 3, le parole “Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “Direzione generale delle dogane”.
8. Nella sezione 20, paragrafo 2, le parole “uffici doganali e Ministero delle finanze” sono sostituite dalle parole “uffici doganali, direzioni doganali e direzione generale delle dogane”.
PARTE SECONDA PRIMA
EFFICIENZA
Arte. XXI
Il presente atto entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea, ad eccezione della parte prima, articolo I, punti da 1 a 5, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2005.
Link utili:
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