Seleziona una pagina

Legge del 14 aprile 2004

Compravendite sul mercato dei capitali
HomeApprofondimenti

Legge del 14 aprile 2004
compravendite sul mercato dei capitali
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
________________________________________
PRIMA PARTE
DISPOSIZIONE DI BASE
§ 1
Oggetto di adeguamento
(1) La presente legge incorpora le normative pertinenti dell’Unione europea, allo stesso tempo segue le normative direttamente applicabili dell’Unione europea e disciplina la fornitura di servizi nell’area del mercato dei capitali e la protezione del mercato dei capitali e degli investitori.
(2) La presente legge incorpora anche i regolamenti pertinenti dell’Unione europea che regolano la transazione finale e regola il regime legale della transazione finale.
(3) La presente legge disciplina ulteriormente i poteri della Banca nazionale ceca e del Ministero delle finanze (di seguito denominato “Ministero”) e i reati in relazione a
a) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina le agenzie di rating del credito,
b) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina le vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap,
c) regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni,
d) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento,
e) regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento delle negoziazioni di titoli nell’Unione europea e il depositario centrale di titoli,
f) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia di abusi di mercato,
g) normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina la trasparenza delle operazioni di finanziamento e riutilizzo,
h) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i mercati degli strumenti finanziari ,
i) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina la comunicazione di informazioni chiave riguardanti prodotti di investimento al dettaglio strutturati e prodotti assicurativi con una componente di investimento,
j) regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina gli indici utilizzati come valori di riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento ,
k) un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e crea un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e
l) il diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina il prospetto da pubblicare nel pubblico o l’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

 

§ 2
Definizione di alcuni termini
(1) Questo atto significa
a) il cliente è una persona alla quale viene fornito un servizio di investimento,
b) un derivato è uno strumento di investimento di cui al § 3 par. d) ak) e la garanzia dell’investimento di cui al § 3 comma 2 lett. E),
(c) buono, un titolo negoziato su un mercato dei capitali che:
1. costituisce titolo su titoli di un emittente non stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea, e
2. può essere ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo e negoziato indipendentemente dai titoli dell’emittente di cui al punto 1,
d) esecuzione di istruzioni per la conclusione di un contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento di investimento per conto di un cliente, compreso un contratto per l’acquisto di uno strumento di investimento emesso da un commerciante di valori mobiliari, una banca, un’unione di risparmio o di credito o una persona straniera simile stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea conto del cliente al momento della sua emissione,
e) negoziazione per conto proprio negoziazione con utilizzo di propri beni che porta alla conclusione di una negoziazione,
f) la consulenza in materia di investimenti fornisce una raccomandazione personalizzata a un cliente in merito alla negoziazione di uno specifico strumento di investimento, indipendentemente dal fatto che sia fornita su iniziativa del cliente o di un potenziale cliente,
g) un derivato su merci è uno strumento di investimento di cui al § 3 par. g) ak) e la garanzia dell’investimento di cui al § 3 comma 2 lett. e), il cui valore si riferisce alla merce o ad uno degli indicatori di cui al § 3 comma 1 lett. Come),
h) dati personali
1. nel caso di una persona giuridica e di una persona fisica impegnata in un’attività, il nome o la ragione sociale e il numero della sede legale, se assegnati,
2. nel caso di persona fisica che non sia imprenditore, il nome, la data di nascita o il numero di nascita, se assegnato, e la residenza,
i) capitale iniziale, capitale iniziale di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a); da a) ad e) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento,
j) per partecipazione qualificata una quota diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di una persona giuridica o la loro somma, che rappresenta almeno il 10% ai sensi del § 10b par.1 e 2, § 122 par.1, § 122 par. da a) ag), § 122a paragrafo 1 e 2 e § 122c paragrafo 1 lett. b) ec) o consente di esercitare un’influenza notevole sulla sua gestione,
k) stretta interconnessione: stretta interconnessione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) l’ organo di amministrazione è un organo di una persona giuridica i cui membri sono eletti, nominati o altrimenti chiamati, che è autorizzato a determinare la strategia, gli obiettivi e la direzione generale di questa persona oa supervisionare i processi decisionali a livello di gestione e monitorare questi processi,
m) dipendente: una persona che ha un rapporto di lavoro di base con un’altra persona, una persona che è un procuratore di un’altra persona, una persona che è un membro dell’organo di un’altra persona giuridica e che è eletta, nominata o altrimenti chiamata in carica, o una persona che è un membro comitato di un’altra persona giuridica; se un membro dell’organo di una persona giuridica è una persona giuridica eletta, nominata o altrimenti chiamata in carica, per lavoratore si intende una persona fisica designata da tale persona giuridica per svolgere effettivamente tale attività,
n) persona nell’alta dirigenza: una persona fisica che assicura la gestione quotidiana delle attività della persona giuridica ed è direttamente subordinata al capo di tale persona giuridica o al suo membro nell’esercizio di questa funzione, anche se tale posizione è ricoperta da un membro del capo di tale persona giuridica. persone,
o) il patrimonio del cliente comprende fondi e strumenti di investimento appartenenti al cliente, che il commerciante di valori mobiliari ha in suo potere allo scopo di fornire servizi di investimento a tale cliente; i beni del cliente non sono depositi secondo la legge che disciplina l’attività delle banche, che sono contabilizzati da un commerciante di valori mobiliari che è una banca,
p) il prodotto composito è un insieme di servizi o prodotti che possono essere almeno parzialmente organizzati separatamente, offerti insieme,
q) un supporto dati permanente, un documento o altro supporto di informazione che consente al cliente di memorizzare informazioni a lui destinate personalmente in modo che possano essere utilizzate per un periodo appropriato allo scopo di tali informazioni e che consente di riprodurre tali informazioni in forma inalterata;
r) deposito strutturato indica un deposito secondo la legge che disciplina l’attività delle banche, che è pagabile per intero solo al momento della scadenza (deposito a termine) e il cui rendimento è determinato da una formula comprendente, ad esempio, un indice, uno strumento di investimento, un tasso di cambio, una merce o altro in senso giuridico (di seguito solo “cosa”) di una merce, o una combinazione di queste; un deposito strutturato non è un deposito con un tasso di interesse variabile, il cui rendimento è collegato direttamente all’indice del tasso di interesse,
(s) negoziazione algoritmica in uno strumento di investimento, in cui l’algoritmo informatico determina automaticamente, con o senza intervento umano limitato, i singoli parametri dell’ordine, come l’immissione, la tempistica, il prezzo o il volume dell’ordine o il metodo di gestione dell’ordine dopo l’invio; tuttavia, la negoziazione algoritmica non è semplicemente l’instradamento degli ordini a uno o più sistemi di negoziazione, l’elaborazione degli ordini senza impostare alcun parametro di negoziazione, la conferma degli ordini o l’elaborazione delle operazioni eseguite
(t) negoziazione algoritmica ad alta frequenza negoziazione algoritmica in cui
1. avvia automaticamente, senza intervento umano, il processo di creazione di un ordine, dirigerlo o eseguirlo, per singole operazioni o ordini,
2. inserisce o cancella un numero elevato di istruzioni o quotazioni durante la giornata di negoziazione e
3. utilizza l’infrastruttura per ridurre al minimo la rete e altri tipi di ritardi, che include almeno un luogo insieme ad altri dispositivi simili nelle immediate vicinanze del sistema di scambio, un luogo vicino al sistema di scambio o un accesso elettronico diretto ad alta velocità,
u) accesso elettronico diretto: una misura mediante la quale un partecipante al sistema di negoziazione consente a un’altra persona di utilizzare i suoi dati di identificazione della negoziazione per la trasmissione elettronica delle istruzioni relative allo strumento di investimento direttamente a tale sistema di negoziazione,
1. accesso diretto, ovvero misure che utilizzano l’infrastruttura o il sistema di connessione di quel partecipante per trasmettere istruzioni; e
2. un approccio sponsorizzato, ovvero misure che non comportano l’uso dell’infrastruttura o del sistema di connessione di quel partecipante per trasmettere istruzioni;
(v) un commerciante di valori mobiliari europeo o una persona straniera simile autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire almeno un servizio di investimento importante;
w) abbinando le istruzioni per il proprio conto di trading in modo tale che un’altra persona sia incorporata tra il venditore e l’acquirente nella transazione data in modo che
1. questa persona non è esposta al rischio di mercato in relazione al commercio con il venditore e l’acquirente,
2. il commercio con il venditore e l’acquirente viene effettuato contemporaneamente a
3. lo scambio con il venditore e l’acquirente è concluso a un prezzo al quale questa persona non subisce una perdita o realizza un profitto, ad eccezione di un pagamento preannunciato,
x) prodotto finanziario strutturato: un prodotto finanziario strutturato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
(y) intermediazione di negoziazione in strumenti di investimento: un’attività svolta in modo commerciale consistente in:
1. offrendo la possibilità di negoziare uno scambio di strumenti di investimento o di fornire un servizio di investimento per conto di un fornitore di servizi di investimento o per conto di un cliente,
2. presentare proposte per organizzare uno scambio di strumenti di investimento o fornire un servizio di investimento per conto del fornitore di servizi di investimento o per conto del cliente,
3. svolgimento di lavori preparatori volti a organizzare uno scambio di strumenti di investimento o fornire un servizio di investimento per conto di un fornitore di servizi di investimento o per conto di un cliente, compresa la fornitura di raccomandazioni che portano alla negoziazione di tale scambio o servizio,
4. organizzazione del commercio di strumenti di investimento o organizzazione della fornitura di servizi di investimento per conto del fornitore di servizi di investimento o per conto del cliente, o
5. assistenza nell’esercizio di diritti e obblighi nella negoziazione di scambi di strumenti di investimento o nella fornitura di servizi di investimento per conto del fornitore di servizi di investimento o per conto del cliente.
(2) Questo atto significa inoltre
a) un investitore istituzionale è una compagnia di assicurazione nazionale e una compagnia di assicurazioni di un paese terzo autorizzata a condurre assicurazioni sulla vita ai sensi della legge sulle assicurazioni, un’impresa di riassicurazione nazionale e di riassicurazione di un paese terzo autorizzata a condurre assicurazioni sulla vita ai sensi della legge sulle assicurazioni e un istituto di assicurazione pensionistica professionale domiciliato nella Repubblica ceca ai sensi della legge istituti di previdenza professionale,
b) il gestore patrimoniale
1. commerciante di valori mobiliari,
2. una persona straniera che fornisce servizi di investimento principali e aggiuntivi nella Repubblica ceca tramite una filiale sulla base di un permesso ai sensi della sezione 28a (1),
3. un fondo di investimento e un gestore di fondi di investimento esteri autorizzati a superare il limite determinante,
4. un fondo di investimento e un gestore di fondi di investimento esteri autorizzati a gestire fondi standard o fondi di investimento esteri comparabili,
5. una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 della Legge sulle società di investimento e sui fondi di investimento,
c) Voting Adviser è una persona giuridica domiciliata o effettivamente domiciliata nella Repubblica Ceca o una persona giuridica domiciliata in un paese extra UE che opera attraverso una filiale nella Repubblica Ceca che, come azienda, fornisce consulenza e raccomandazioni agli investitori per il voto nelle assemblee generali. un gruppo di emittenti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea le cui azioni o titoli simili che rappresentano un’azione di una persona giuridica sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo,
(d) parte correlata parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del Principio contabile internazionale IAS 24 Informazioni integrative sulle parti correlate, allegato al Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione.
(3) Il sistema di trading è
a) il mercato regolamentato europeo,
b) il sistema commerciale multilaterale; e
c) sistema di scambi organizzati.
(4) Il luogo del trasferimento è
a) sistema di negoziazione,
b) un internalizzatore sistematico,
(c) un market maker o altro fornitore di liquidità stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea; o
d) una persona o un mercato di strumenti di investimento domiciliati in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, con un’attività simile a una delle persone o dei mercati di cui alle lettere da a) ac).
(5) Un market maker è una persona che opera stabilmente sui mercati finanziari come una persona disposta a negoziare per proprio conto sotto forma di acquisto e vendita di strumenti di investimento utilizzando le proprie attività e ai prezzi da lui stabiliti.
§ 2a
Cliente professionale
(1) Ai fini della presente legge, si intende un cliente professionale
a) banca,
b) una cooperativa di risparmio e credito,
c) commerciante di valori mobiliari,
d) compagnia di assicurazioni,
e) impresa di riassicurazione,
f) società di investimento,
g) fondo di investimento,
h) società di previdenza,
i) un’altra persona che esercita attività sul mercato finanziario sulla base di un’autorizzazione concessa dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ad eccezione di
1. un rappresentante legato ai sensi della presente legge,
2. un agente collegato e un intermediario del credito al consumo vincolato ai sensi della legge che disciplina il credito al consumo,
3. un agente collegato ai sensi della legge che disciplina il risparmio previdenziale complementare, e
4. un agente collegato e un intermediario assicurativo complementare ai sensi della legge che disciplina la distribuzione di assicurazioni e riassicurazioni,
j) una persona che, quale sua attività determinante, effettua operazioni di cartolarizzazione,
k) una persona che negozia per proprio conto con strumenti di investimento al fine di ridurre il rischio (copertura) da negoziazioni in strumenti di investimento di cui al § 3 par. d) ak) e questa attività è una delle sue attività decisive,
l) una persona che negozia per conto proprio con strumenti di investimento di cui al § 3 comma 1 lett. g) ai) o merci e questa attività è una delle sue attività decisive,
m) una persona giuridica che è competente a gestire la proprietà statale per garantire l’acquisto, la vendita o la gestione dei suoi crediti o altri beni, o nella ristrutturazione di società o altre entità legali con proprietà statale,
n) una persona straniera con un’attività simile a una delle persone elencate alle lettere da a) a m),
o) lo stato o lo stato membro della federazione,
p) la Banca nazionale ceca, una banca centrale estera o la Banca centrale europea a
q) La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, la Banca europea per gli investimenti o altre istituzioni finanziarie internazionali.
(2) Nella presente legge si intende un cliente professionale
(a) una persona giuridica costituita allo scopo di condurre affari che, secondo i conti più recenti, soddisfa almeno 2 dei 3 criteri che sono:
1. attività totali corrispondenti ad almeno 20000000 EUR,
2. un fatturato netto totale annuo corrispondente ad almeno 40000000 EUR,
3. fondi propri corrispondenti a un importo di almeno 2000000 EUR,
b) una persona straniera stabilita per svolgere attività imprenditoriale che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a).
(3) Un cliente ai sensi del paragrafo 1 o 2 è considerato un cliente che non è un cliente professionale nell’ambito delle negoziazioni in uno strumento di investimento o servizi di investimento concordati con un commerciante di valori mobiliari. Nel caso in cui il presente accordo non sia stato concluso per iscritto, il commerciante di valori mobiliari è tenuto a rilasciare una conferma dei fatti indicati nella prima frase a questo cliente su sua richiesta.
§ 2b
Cliente professionale su richiesta
(1) Ai fini della presente legge, per cliente professionale si intende anche una persona
a) che il commerciante di valori mobiliari richiede di essere trattato come un cliente professionale e che acconsente alla richiesta; e
(b) che soddisfa almeno 2 dei 3 criteri seguenti:
1.ha , per ciascuno degli ultimi 4 trimestri consecutivi, negoziato nell’area interessata del mercato finanziario nello strumento di investimento a cui si riferisce la domanda, in volume significativo e in media almeno 10 scambi per trimestre,
2. il volume delle sue attività costituito da contanti e veicoli di investimento corrisponde a un importo di almeno 500000 EUR,
3. svolge , per un periodo di almeno un anno o per l’esercizio di un’attività lavorativa, professione o funzione, un’attività di mercato finanziario che richieda la conoscenza dei mestieri o dei servizi cui si riferisce la domanda.
(2) Una domanda ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) deve essere in forma scritta e deve essere chiaro quale operazione o negoziazione nello strumento di investimento o quale servizio di investimento si riferisce. Alla domanda è allegata una dichiarazione scritta del richiedente di essere a conoscenza che:
a) questa modifica può comportare la perdita del diritto al risarcimento dal sistema di garanzia estero ai fini di un sistema simile fornito dal Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari,
b) gli obblighi di cui ai § 15 a 15r in relazione a un cliente professionale sono adempiuti da un commerciante di valori mobiliari in misura più ristretta rispetto a un cliente che non è un cliente professionale; il commerciante di valori mobiliari informa esplicitamente questi fatti al richiedente.
(3) Un commerciante di valori mobiliari può acconsentire ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) concesso se ritiene che il richiedente soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a); (b) e possiede l’esperienza e la competenza necessarie nella negoziazione o negoziazione dello strumento di investimento o dei servizi di investimento a cui si riferisce la domanda, è in grado di prendere le proprie decisioni di investimento e comprende i rischi connessi.
(4) Un cliente professionale di cui al paragrafo 1 è considerato un cliente che non è un cliente professionale se il commerciante di valori mobiliari lo richiede. Deve essere chiaro dall’applicazione quale negoziazione o negoziazione di uno strumento di investimento o quale servizio di investimento si riferisce alla domanda. Il commerciante di valori mobiliari rispetterà questa richiesta.
(5) Un commerciante di valori mobiliari verifica e valuta regolarmente se un cliente professionale ai sensi del paragrafo 1 ha cessato di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 3.
§ 2c
Competenza, esperienza e background finanziario di un cliente professionale
(1) Ai fini della richiesta di informazioni da parte di un commerciante di valori mobiliari a un cliente nella fornitura di servizi di investimento (sezioni da 15h a 15k), si considera che un cliente professionale di cui al § 2a abbia competenza ed esperienza nell’investimento decisioni e valutare i rischi che incorre in relazione a un servizio di investimento o alla negoziazione di uno strumento di investimento per il quale è un cliente professionale.
(2) Ai fini della fornitura di consulenza in materia di investimenti, si ritiene che il cliente professionale di cui al § 2a paragrafi 1 e 2 abbia le basi finanziarie per assumersi i relativi rischi di investimento corrispondenti ai suoi obiettivi di investimento.
§ 2d
Controparte idonea
(1)Un commerciante di valori mobiliari non è obbligato a fornire i principali servizi di investimento specificati nel § 4 par. a), b) oc) per adempiere nei confronti del cliente professionale di cui al § 2a paragrafo 1 gli obblighi previsti dai § 15 al 15r. Per un cliente professionale, in relazione al quale il commerciante di valori mobiliari non è nella prestazione dei principali servizi di investimento di cui al § 4 par. a), b) oc) ha l’obbligo di adempiere agli obblighi di cui ai § 15 a 15r, una persona fisica con residenza o una persona giuridica con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea, in relazione alla quale secondo la legge di un nuovo Stato membro, una persona straniera che ha un permesso da quello Stato membro per fornire servizi di investimento non è obbligata, senza sua richiesta, a fornire i principali servizi di investimento di cui al § 4 par. 2 lettere a), b) oc) per adempiere ad obblighi analoghi a quelli previsti dai § 15 al 15r. Deve essere chiaro dal consenso quale negoziazione o negoziazione in uno strumento di investimento o quale servizio di investimento si tratta.
(2) Un commerciante di valori mobiliari non è obbligato a fornire i principali servizi di investimento specificati nel § 4 par. a), b) oc) per adempiere agli obblighi di cui al § 15 al 15r in relazione al cliente professionale di cui al § 2a paragrafo 2 e § 2b paragrafo 1, se tale cliente professionale lo richiede per iscritto. Deve essere chiaro dall’applicazione quale negoziazione o negoziazione di uno strumento di investimento o quale servizio di investimento si tratta.
(3) Un commerciante di valori mobiliari è obbligato a fornire i principali servizi di investimento specificati nel § 4 par. a), b) oc) per adempiere agli obblighi di cui ai § 15 a 15r in relazione a un cliente professionale in relazione al quale non li adempie ai sensi del paragrafo 1 o 2, se questo cliente lo richiede per iscritto al commerciante di valori mobiliari. Deve essere chiaro da tale richiesta quale negoziazione o negoziazione in uno strumento di investimento o quale servizio di investimento si tratta.
(4) Quando si forniscono i principali servizi di investimento specificati nel § 4 paragrafo 2 lett. a), b) oc) è obbligato ad agire nei confronti di un cliente professionale verso il quale non adempie agli obblighi di cui ai § 15 a 15r nel senso del paragrafo 1 o 2, qualificato, onesto e corretto e non deve usare oscuri, falsi, fuorvianti nella comunicazione con lui o informazioni fuorvianti.
§ 2eannullato
SECONDA PARTE
STRUMENTI DI INVESTIMENTO E SERVIZI DI INVESTIMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE
§ 3
Strumenti di investimento
(1) Gli strumenti di investimento sono
a) titoli di investimento,
b) titoli di investimento collettivo,
c) strumenti del mercato monetario,
d) opzioni, futures, swap, forward e altri strumenti il cui valore si riferisce al prezzo o al valore di titoli, tassi di cambio, tassi di interesse o reddito da interessi, quote di emissioni di gas a effetto serra, nonché altri derivati, indici finanziari o termini quantitativi finanziari; indicatori e da cui deriva il diritto di regolare in contanti o il diritto di consegnare la cosa a cui si riferisce il loro valore,
e) strumenti che consentono il trasferimento del rischio di credito,
f) contratti di differenza finanziaria,
(g) opzioni, futures, swap, forward e altri strumenti il cui valore si riferisce a merci e che dà luogo a un diritto al regolamento in contanti o al diritto di almeno una parte di scegliere se desidera regolare in contanti, a meno che non si tratti di un regolamento in contanti dovuto a fallimento di una delle parti del derivato o altro motivo per la risoluzione anticipata del derivato,
(h) opzioni, futures, swap, forward e altri strumenti il cui valore si riferisce a merci e che conferisce il diritto di fornire tale merce e che è negoziato su un mercato regolamentato europeo o un MTF o una sede di negoziazione organizzata, ad eccezione di prodotti energetici all’ingrosso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso negoziato in un sistema di scambio organizzato, che dà luogo all’obbligo di fornire tale merce,
i) le opzioni, i futures, gli swap, i contratti a termine e altri strumenti il cui valore si riferisce a merci e che conferisce un diritto di fornire tale merce diversi da quelli di cui alla lettera h), non sono destinati a scopi di negoziazione e hanno le caratteristiche di altri strumenti di investimento derivati;
(j) opzioni, futures, swap, forward e altri strumenti il cui valore si riferisce a indicatori climatici, tariffe di trasporto o tassi di inflazione e altri indicatori economici pubblicati nelle statistiche ufficiali e che danno luogo a un diritto al regolamento in contanti o al diritto di almeno una parte di scegliere , se desidera regolare in contanti, a meno che non si tratti di un regolamento in contanti dovuto all’inadempienza di una delle parti del derivato o per un altro motivo della risoluzione anticipata del derivato,
k) strumenti il cui valore si riferisce a elementi, diritti, debiti, indici o indicatori quantitativi diversi da quelli di cui alle lettere da a) aj) e che hanno le caratteristiche di altri strumenti di investimento derivati; in particolare, quelli negoziati su un mercato regolamentato europeo o un MTF o una sede di negoziazione organizzata, e
(l) quote di emissioni di gas a effetto serra.
(2) I titoli di investimento sono titoli negoziati sul mercato dei capitali. I titoli di investimento sono principalmente
a) azioni o titoli simili che rappresentano una quota di una persona giuridica,
b) obbligazioni o titoli similari ai quali è connesso il diritto di rimborsare un determinato importo dovuto,
c) ricevute di deposito che rappresentano la proprietà dei titoli di cui alle lettere a) eb);
d) titoli che danno diritto all’acquisto o alla cessione di titoli di investimento di cui alle lettere a) eb),
(e) titoli che danno luogo a un diritto al regolamento in contanti e il cui valore è determinato dal valore di titoli di investimento, tassi di cambio, tassi di interesse, reddito di interesse, merci o indici finanziari o altri indicatori quantitativi.
(3) I titoli di investimento collettivo sono titoli che rappresentano una quota di fondi di investimento o fondi di investimento esteri.
(4) Gli strumenti del mercato monetario sono strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, in particolare buoni del tesoro, certificati di deposito e carta commerciale.
(5) Gli strumenti di investimento non sono strumenti di pagamento.
(6) A seconda delle sue caratteristiche, uno strumento di investimento può avere le caratteristiche di diversi tipi di strumenti di investimento.
§ 4
Servizi di investimento
(1) I servizi di investimento sono i principali servizi e attività di investimento (di seguito “servizi di investimento principali”) e servizi di investimento aggiuntivi forniti dalle imprese.
(2) I principali servizi di investimento sono
a) ricevere e trasmettere istruzioni riguardanti strumenti di investimento,
b) esecuzione di istruzioni relative a strumenti di investimento per conto del cliente,
c) negoziazione di strumenti di investimento per conto proprio,
d) gestione del patrimonio del cliente, se include uno strumento di investimento, sulla base della discrezionalità nell’ambito dell’accordo contrattuale,
e) consulenza in materia di investimenti su strumenti di investimento,
f) funzionamento del sistema commerciale multilaterale,
g) funzionamento di un sistema di scambio organizzato,
h) sottoscrizione o collocamento di strumenti di investimento con obbligo di sottoscrizione degli stessi,
(i) il collocamento di strumenti di investimento senza obbligo di sottoscrizione degli stessi.
(3) I servizi di investimento complementari sono
a) custodia e amministrazione di strumenti di investimento per il cliente, compresi custodia e servizi correlati, ad eccezione della tenuta di conti presso un depositario centrale o un depositario centrale estero,
b) la fornitura di credito o prestito a un cliente al fine di consentire il commercio di uno strumento di investimento a cui partecipa il fornitore di credito o prestito,
(c) servizi di consulenza in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni connesse, nonché fornitura di consulenza e servizi relativi a trasformazioni di società, trasferimenti di imprese o acquisizione di azioni di una società di affari,
d) ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazioni generali relative alla negoziazione di strumenti di investimento,
e) servizi di cambio relativi alla fornitura di servizi di investimento,
f) servizi relativi alla sottoscrizione di strumenti di investimento,
g) un servizio assimilabile al servizio di investimento, che si riferisce alla cosa alla quale il valore dello strumento di investimento di cui al § 3 par. da g) ak) e che sono relativi alla fornitura di servizi di investimento.
(4) Per la prestazione di servizi di investimento, il ricevimento e la trasmissione di istruzioni in materia di strumenti di investimento ai sensi del comma 2 lett a) ai fini della presente legge si considera anche la mediazione delle negoziazioni in strumenti di investimento.
(5) La custodia del servizio di investimento e l’amministrazione degli strumenti di investimento per un cliente include anche la tenuta di registri seguendo il registro centrale dei titoli contabili (Sezione 92), tenendo registri separati di strumenti di investimento o tenendo registri seguendo un registro separato di strumenti di investimento (§ 93).
§ 4a
Principali servizi di investimento e servizi di investimento aggiuntivi di cui al § 4 comma 3 lett. a) nessuno può fornire senza un permesso rilasciato dalla Banca nazionale ceca, a meno che questa legge o un altro regolamento legale non disponga diversamente.
§ 4b
Eccezioni all’autorizzazione a fornire i principali servizi di investimento
(1) Un’autorizzazione ai sensi della presente legge non è richiesta per la fornitura del servizio di investimento principale se fornisce il servizio di investimento principale
a) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nell’esercizio delle attività di cui al § 3 comma 1 lett. f) ol) della legge sulle assicurazioni,
b) una persona che fornisce esclusivamente servizi di investimento principali
1. persone che controllano la persona che fornisce il servizio di investimento principale,
2. persone controllate dalla persona che fornisce il servizio di investimento principale, o
3. persone controllate dalla stessa persona che fornisce il principale servizio di investimento,
c) una persona che fornisce il servizio di investimento principale solo occasionalmente, in connessione con lo svolgimento di un’altra attività professionale o imprenditoriale, se esiste un’altra normativa legale o un codice etico che disciplina tali attività e il presente regolamento non vieta la fornitura di tale servizio di investimento principale,
d) una persona che negozia per proprio conto strumenti di investimento diversi da derivati su merci e quote di emissioni di gas a effetto serra e loro derivati che non fornisce un altro servizio di investimento importante in relazione a strumenti di investimento diversi da derivati su merci e quote di emissioni di gas a effetto serra e loro derivati -li o
1. market maker,
2. un partecipante a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione di un’entità non finanziaria che effettua operazioni nella sede di negoziazione oggettivamente misurabili come attenuanti dei rischi direttamente correlati all’attività o al finanziamento aziendale di tale entità non finanziaria o delle sue entità consolidanti;
3. una persona che ha accesso elettronico diretto alla sede di negoziazione, ad eccezione di un’entità non finanziaria che effettua operazioni nella sede di negoziazione oggettivamente misurabili come rischi di attenuazione direttamente connessi all’attività o al finanziamento aziendale di tale entità non finanziaria o delle sue entità costitutive. ,
4. una persona che esegue negoziazione algoritmica ad alta frequenza o
5. una persona che negozia per proprio conto quando esegue le istruzioni del cliente,
e) un gestore di un impianto o di un aeromobile tenuto a rispettare la legge che disciplina le condizioni per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che, quando scambia quote di emissioni di gas a effetto serra, non è conforme alle istruzioni del cliente e non fornisce un servizio di investimento importante diverso dalla negoziazione per conto proprio, a meno che non effettui operazioni algoritmiche alta frequenza,
f) una persona che fornisce i principali servizi di investimento solo nell’ambito dell’amministrazione dei sistemi di partecipazione dei dipendenti,
g) una persona che fornisce importanti servizi di investimento sia nell’amministrazione di programmi di partecipazione dei dipendenti sia esclusivamente alle persone di cui alla lettera b), punti da 1 a 3;
h) un membro del Sistema europeo di banche centrali e altri organismi nazionali che svolgono funzioni simili nell’Unione europea, altre autorità pubbliche incaricate o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione europea e istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri per acquisire finanziamento e fornitura di assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che hanno o rischiano di avere gravi problemi di finanziamento,
i) un fondo di investimento o un gestore di fondi di investimento esteri, una società di pensioni o un depositario di un fondo di investimento, un fondo di investimento estero, un fondo trasformato o un fondo comune di investimento,
j) una persona che negozia per proprio conto strumenti derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra o loro derivati, compreso un market maker, ma esclusa una persona che negozia per proprio conto per l’esecuzione di istruzioni di un cliente o una persona che fornisce altri importanti servizi di investimento rispetto alla negoziazione per conto proprio in relazione a derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra o loro derivati, a clienti o fornitori della loro attività principale, a condizione che:
1.in ciascuno dei casi di cui sopra, individualmente e collettivamente, la valutazione all’interno del gruppo è accessoria rispetto alla loro attività principale e l’attività principale non è la fornitura di servizi di investimento o bancari o l’agire come market maker in relazione a derivati su merci,
2. la persona non esegue negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e
3. questa persona notifica ogni anno alla Banca nazionale ceca che utilizza questa esenzione e, su richiesta, la informa sui motivi per cui ritiene che la sua attività secondo la parte introduttiva della presente lettera sia aggiuntiva rispetto alla sua attività commerciale principale,
k) una persona che fornisce consulenza in materia di investimenti nello svolgimento di altre attività professionali non coperte dalla presente legge, a meno che la prestazione di tale consulenza in materia di investimenti non sia remunerata separatamente,
l) un gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di trasporto, un gestore di stoccaggio del gas o un gestore del sistema di distribuzione ai sensi degli articoli 24, 25, 58, 59 e 60 dell’Energy Act nell’esecuzione dei loro compiti ai sensi dell’Energy Act, un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le condizioni di accesso alla rete per commercio transfrontaliero di energia elettrica 54 ) o un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas 55 )o in conformità ai codici di rete o agli orientamenti adottati in virtù di tali norme direttamente applicabili, la persona che agisce in qualità di fornitore di servizi per tali fornitori nello svolgimento dei propri compiti ai sensi di tali regolamenti, i codici di rete o gli orientamenti adottati ai sensi di tali regolamenti e il gestore o amministratore del sistema elettrico o del gas , una rete di condotte o un sistema finalizzato al mantenimento dell’equilibrio tra fornitura e consumo energetico, nello svolgimento dei compiti di cui sopra; tale esenzione si applica a una persona impegnata nelle attività di cui al presente punto solo se fornisce i principali servizi di investimento in relazione a derivati su merci allo scopo di svolgere tali attività, e tale esenzione non si applica al funzionamento del mercato secondario, compresi i sistemi di scambio di trasmissione finanziaria secondaria. diritti e
m) un depositario centrale, salvo nei casi previsti dall’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Esenzione dall’autorizzazione per la prestazione dei principali servizi di investimento ai sensi del comma 1 lett (a), (i) o (j) si applicano indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). d).
(3) La controparte delle operazioni concluse da autorità pubbliche che eseguono la gestione del debito pubblico o da membri del Sistema europeo di banche centrali nell’esecuzione dei compiti di cui al § 21 (4), § 22 (4), § 24 (2) e § 25 (2) non ha i diritti di cui al § 21 par. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o nell’esercizio di compiti equivalenti ai sensi del diritto nazionale.
TITOLO II
RIVENDITORE DI TITOLI
Parte 1
Fornitura di base
§ 5
(1) Un commerciante di valori mobiliari è una persona giuridica autorizzata a fornire i principali servizi di investimento sulla base di una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari concessa dalla Banca nazionale ceca.
(2) Ai fini dei § 9a, 9aj a 9au, 10, 10a, 12g a 12j, 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 27, 135a, 135b, 135c, 135d, § 136 paragrafi 2, 5 a 7 e 150-156, per commerciante di valori mobiliari si intende un commerciante di valori mobiliari che è un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Nella presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, per commerciante di valori mobiliari si intende anche una banca autorizzata a fornire i principali servizi di investimento in una licenza concessa dalla Banca nazionale ceca.
§ 6
Requisiti per un commerciante di valori mobiliari
(1) La Banca nazionale ceca concede una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari su richiesta di una società o del fondatore di una società prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) questa società ha o avrà la forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata,
b) la sede legale e la sede legale effettiva di questa società è o sarà nella Repubblica Ceca,
c) questa azienda è affidabile (§ 197); questo non viene valutato se la società non è stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese,
d) il capitale iniziale di questa società nell’importo minimo ai sensi del § 8a ha un’origine trasparente e innocua e questa società ha o avrà un proprio capitale al più tardi alla data di inizio delle attività in un importo che consenta il corretto rendimento del commerciante di valori mobiliari,
e) solo le persone che soddisfano i requisiti ai sensi della Sezione 10d (6) hanno o avranno una partecipazione qualificata in questa società,
f) la stretta associazione di tale società con un’altra persona non ostacola e non ostacolerà l’effettiva vigilanza del commerciante di valori mobiliari; in stretto collegamento con una persona stabilita o effettivamente domiciliata in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, la legge di tale Stato e il modo in cui è applicata, comprese le forze dell’ordine, non ostacolano l’effettivo esercizio della vigilanza sul commerciante di valori mobiliari,
(g) il piano aziendale di tale società
1. definisce e copre l’ambito previsto delle attività del commerciante di valori mobiliari,
2. si basa su calcoli economici reali a
3. definisce le attività che intende affidare ad un altro, compresa l’indicazione se intende avvalersi di dipendenti, intermediari degli investimenti e agenti collegati;
h) questa società ha o avrà, al più tardi alla data di inizio delle attività nella misura in cui intende svolgere le attività di commerciante di valori mobiliari, prerequisiti materiali, personali e organizzativi per il corretto svolgimento delle attività del commerciante di valori mobiliari che consentano l’adempimento del suo piano aziendale e l’adempimento degli obblighi del commerciante titoli, in particolare nel settore delle regole per trattare con i clienti e regole per la fornitura ordinata e prudente di servizi di investimento, compresi
1. struttura organizzativa,
2. controlli sulle persone attraverso le quali svolge l’attività di commerciante di valori mobiliari, e
3. garantire che le persone attraverso le quali il commerciante di valori mobiliari esercita la sua attività siano pienamente indipendenti, affidabili e abbiano le conoscenze, le capacità e l’esperienza necessarie;
i) l’ organo dirigente di questa società e dei suoi membri soddisfano i requisiti di cui alla Sezione 10,
j) nel caso di una società a responsabilità limitata, ha istituito un consiglio di sorveglianza,
k) nel caso di un permesso per la fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 paragrafo 2 lett. F),
1. le regole di negoziazione nel sistema commerciale multilaterale soddisfano i requisiti ai sensi del § 69 paragrafo 2 lett. e),
2. le regole per l’accettazione di strumenti di investimento per la negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale soddisfano i requisiti di cui al § 69 par. circa
3. le regole di accesso al sistema commerciale multilaterale soddisfano i requisiti di cui al § 69 par. d), a
l) nel caso di un’autorizzazione per la fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 paragrafo 2 lett. G),
1. le regole di negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. e),
2. le regole per l’accettazione di strumenti di investimento per la negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. C),
3. le regole di accesso al sistema di scambio organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. d),
4. spiega in dettaglio perché una sede di negoziazione organizzata non corrisponderà a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione oa un internalizzatore sistematico e non può funzionare come tale;
5. una descrizione dettagliata di come esercitare la discrezionalità nel funzionamento del sistema di negoziazione organizzata, in particolare quando un ordine immesso all’interno del sistema di negoziazione organizzato può essere annullato e quando e come verranno abbinati 2 o più ordini dei clienti nel sistema di negoziazione organizzata, e
6. Il trading è spiegato dalle istruzioni di accoppiamento per conto proprio.
(2) Nella parte operativa della decisione sulla concessione di una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari, la Banca nazionale ceca indica quali servizi di investimento principali e aggiuntivi il commerciante di valori mobiliari è autorizzato a fornire e in relazione a quali strumenti di investimento e se è autorizzato a ricevere fondi o fondi di investimento. strumenti della clientela, o anche che il commerciante di valori mobiliari è autorizzato a fornire servizi di segnalazione dati e quale dei servizi di segnalazione dati è autorizzato a fornire. L’autorizzazione deve contenere almeno un servizio di investimento principale.
(3) Un commerciante di valori mobiliari deve soddisfare in modo permanente i requisiti di cui al paragrafo 1.
(4) Un commerciante di valori mobiliari deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo dopo che si è verificato qualsiasi cambiamento significativo nei fatti sulla base dei quali ha ottenuto una licenza di operare, a meno che non si tratti di un cambiamento soggetto a consenso separato ai sensi della presente legge.
§ 6a
Altre attività commerciali di un commerciante di valori mobiliari non bancario
(1) Un commerciante di valori mobiliari che non è una banca può svolgere altre attività commerciali solo dopo la sua registrazione da parte della Banca nazionale ceca.
(2) Altre attività commerciali di un commerciante di valori mobiliari di cui alla sezione 8a, paragrafi da 1 a 3 possono consistere solo nella fornitura di altri servizi sul mercato finanziario, in particolare
a) in attività relative a risparmi immobiliari, mutui ipotecari o altri prestiti, assicurazioni pensionistiche complementari, risparmi pensionistici integrativi o assicurazioni, se consistono in mediazione, o in altre attività di approvvigionamento o consulenza,
b) nel noleggio di cassette di sicurezza,
c) nelle attività di cambio e nella negoziazione in valuta estera non in contanti,
(d) in attività di formazione sui mercati finanziari.
(3) Un commerciante di valori mobiliari di cui alla Sezione 8a, paragrafi da 1 a 3 può inoltre svolgere attività commerciali consistenti in attività direttamente correlate alla gestione delle proprie attività.
(4) La Banca nazionale ceca registra le ulteriori attività commerciali del richiedente e invia il certificato di registrazione al richiedente senza indebito ritardo.
(5) Nel caso in cui lo svolgimento di altre attività commerciali impedisca la corretta fornitura di servizi di investimento o l’effettivo esercizio della supervisione su un commerciante di valori mobiliari o l’applicazione non soddisfi le condizioni specificate nella Sezione 7, Paragrafo 3, la Banca nazionale ceca può
(a) rifiutare la registrazione, o
b) limitare la portata di altre attività commerciali o può stabilire condizioni che il commerciante di valori mobiliari deve soddisfare prima di iniziare ciascuna delle altre attività commerciali o che deve rispettare nel corso della sua esecuzione.
(6) In caso di decisione sulla registrazione di un’altra attività di cui al paragrafo 3, a meno che non vi siano motivi speciali per la registrazione di quest’altra attività commerciale, che la Banca nazionale ceca valuterà, tenendo conto se la registrazione di quest’altra attività contribuisce a migliorare la qualità servizi di investimento, il rifiuto della registrazione causerebbe un danno significativo al commerciante di valori mobiliari, o la portata, la complessità e la natura di quest’altra attività, la Banca nazionale ceca rifiuterà la registrazione. Nella decisione sulla registrazione di altre attività di cui al paragrafo 3, la Banca nazionale ceca può limitare l’ambito dell’attività registrata o stabilire condizioni che il commerciante di valori mobiliari deve soddisfare prima di iniziare ciascuna delle attività registrate, o che deve osservare durante la sua esecuzione.
§ 6aa
Un commerciante di valori mobiliari può anche amministrare fondi di investimento o fondi di investimento esteri nella misura appropriata, a condizione che detenga una licenza per svolgere l’amministrazione in conformità con la legge che disciplina le società di investimento ei fondi di investimento.
§ 6bannullato
§ 7
Procedura di richiesta
(1) Una domanda per la concessione di una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari può essere presentata solo per via elettronica.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla richiesta di licenza per operare come commerciante di valori mobiliari entro 6 mesi dalla data in cui ha ricevuto una richiesta che presenta i requisiti prescritti e non presenta difetti.
(3) Una domanda per la registrazione di un’altra attività commerciale può essere presentata solo per via elettronica.
(4) La domanda di registrazione di altre attività aziendali dovrà contenere, oltre ai requisiti previsti dal Codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 6a.
(5) I dettagli dei requisiti della domanda di registrazione di un’altra attività imprenditoriale comprovanti l’adempimento delle condizioni ai sensi della Sezione 6a, il suo formato e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 7aannullato
§ 7b
Procedura di autorizzazione in relazione alla gestione delle crisi
(1) La Banca nazionale ceca può concedere d’ufficio una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari a un istituto ponte ai sensi della legge che regola le procedure di recupero e la risoluzione della crisi del mercato finanziario per un periodo di tempo limitato, anche se tale istituzione non soddisfa nessuna delle condizioni per la concessione di un’autorizzazione ai sensi della sezione 6.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla richiesta del cessionario delle attività o dei debiti della persona responsabile ai sensi della legge che regola le procedure di riparazione e la risoluzione della crisi sul mercato finanziario per un permesso di operare come commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 6 senza indebito ritardo.
§ 8annullato
Parte 2
Alcuni termini e condizioni dell’attività di un commerciante di valori mobiliari
Sezione 1
Capitale iniziale
§ 8a
(1) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca e non ha la prestazione di servizi di investimento limitata ai sensi dei paragrafi da 2 a 9 deve essere almeno un importo corrispondente a 730000 EUR.
(2) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca e non è autorizzato a fornire servizi di investimento di cui al § 4 par. (c) e (h) devono essere almeno pari a 125000 EUR.
(3) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca e non è autorizzato a fornire servizi di investimento di cui al § 4 par. c) eh) e allo stesso tempo non ha diritto a ricevere fondi o strumenti di investimento dei clienti, deve essere almeno dell’importo corrispondente a 50000 euro.
(4) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca e ha il diritto di fornire solo i principali servizi di investimento specificati nel § 4 par. a) ed e) e allo stesso tempo non ha diritto a ricevere fondi o strumenti di investimento dei clienti, deve essere almeno un importo corrispondente a 50000 euro.
(5) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari può essere inferiore a quanto stabilito al paragrafo 4, se tale commerciante di valori mobiliari è assicurato in caso di responsabilità per danni causati durante la fornitura di servizi di investimento con un limite di indennizzo
a) un importo corrispondente ad almeno 1000000 EUR per sinistro; e
b) in caso di concomitanza di più sinistri in un anno, un importo corrispondente ad almeno 1500000 EUR.
(6) Il capitale iniziale o il limite di indennità in caso di responsabilità per danni può essere inferiore a quanto specificato nei paragrafi 4 e 5, se la loro combinazione corrisponde o è paragonabile al livello di copertura specificato nel paragrafo 4 o 5.
(7) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari di cui al paragrafo 4, che ha diritto ai sensi del diritto dell’Unione europea 2g ) di svolgere attività di intermediazione assicurativa e che è anche assicurato per la responsabilità per i danni causati dalla prestazione dell’intermediario assicurativo in conformità con dalla legge che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi 2h ) deve essere almeno pari a 25000 euro.
(8) Il capitale iniziale di un commerciante di valori mobiliari può essere inferiore a quanto stabilito al paragrafo 7, se tale commerciante di valori mobiliari è assicurato in caso di responsabilità per danni causati durante la fornitura di servizi di investimento con un limite di indennizzo
a) un importo pari ad almeno 500000 EUR per sinistro; e
b) in caso di concomitanza di più sinistri in un anno, un importo corrispondente ad almeno 750000 EUR.
(9) Il capitale iniziale o il limite di indennizzo in caso di responsabilità per danni può essere inferiore a quanto previsto nei paragrafi 7 e 8, a condizione che la loro combinazione corrisponda o sia paragonabile al livello di copertura previsto ai paragrafi 7 o 8.
Sezione 2
Adeguatezza patrimoniale ed esposizione
§ 9annullato
§ 9a
(1) Un commerciante di valori mobiliari non bancario adotta e attua strategie e procedure affidabili, efficienti e complete per determinare, valutare continuamente e mantenere il capitale determinato internamente in un importo, struttura e distribuzione tali da coprire adeguatamente i rischi che sono o sarebbero potrebbe essere esposto. Un commerciante di valori mobiliari che è una banca procede in conformità con la legge che disciplina l’attività delle banche.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che non è una banca rivede regolarmente le strategie e le procedure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire che siano funzionali, efficaci e proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività.
(3) Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano solo a un commerciante di valori mobiliari che:
a) non è controllata da un commerciante di valori mobiliari di controllo nazionale [§ 151 par. 1 lett. p)], una banca di controllo nazionale, una società di partecipazione finanziaria nazionale [§ 151 par. 1 lett. r)] o una società di partecipazione finanziaria mista nazionale [§ 151 paragrafo 1 lett. con)],
b) non è un commerciante di valori mobiliari responsabile del gruppo di un commerciante di valori mobiliari estero [§ 151 par. 1 lett. w)] o nel gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea [§ 151 paragrafo 1 lett. a)],
c) non è un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea o un altro operatore di valori mobiliari controllato da una società di partecipazione finanziaria mista [§ 151 par. F)],
d) non controlla un altro commerciante di valori mobiliari, commerciante di titoli esteri, banca, banca estera, istituto finanziario,
e) non è incluso nel consolidamento ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
f) non è obbligato a rispettare i requisiti patrimoniali su base consolidata sulla base di un’esenzione concessa dalla Banca nazionale ceca ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono esercitati su base consolidata nella misura e secondo le modalità di cui alle sezioni 2 e 3 del capo 1 del titolo II della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
a) da un commerciante di valori mobiliari di controllo nazionale [§ 151 par. 1 lett. p)],
b) dal commerciante di valori mobiliari di controllo [§ 151 par. 1 lett. c)], ma non è un commerciante di valori mobiliari con controllo nazionale, un commerciante di valori mobiliari responsabile in un gruppo di una società di partecipazione finanziaria o un commerciante di titoli responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista, e un membro del suo gruppo di consolidamento è un commerciante di valori mobiliari estero, una banca estera o un istituto finanziario domiciliato in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea,
c) un commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo di una società di partecipazione finanziaria [§ 151 par. 1 lett. in)],
d) un commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo di un commerciante di valori mobiliari estero [§ 151 par. 1 lett. w)],
e) un commerciante di valori mobiliari responsabile in un gruppo di una banca di controllo estera [§ 151 par. 1 lett. x)], o
f) un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista [§ 151 par. 1 lett. y)].
§ 9aa, § 9abannullato
Riserva di capitale anticiclicaannullato
§ 9ac – § 9aeannullato
Riserva di capitale a copertura del rischio sistemicoannullato
§ 9af – § 9aiannullato
§ 9aj
Riserva di capitale combinata
(1) Un commerciante di valori mobiliari che dispone di un’autorizzazione a fornire servizi di investimento ai sensi del § 4 par.2 lett. (c) o (h) il cui numero medio di dipendenti è di almeno 250 e che, secondo gli ultimi conti, ha un fatturato netto totale annuo di almeno 50000000 EUR o il cui patrimonio totale corrisponde ad almeno 43000000 EUR, mantiene il capitale di livello 1 su base continuativa conformemente all’articolo 50; Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per un importo corrispondente alla riserva di capitale combinata, oltre ai requisiti patrimoniali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai requisiti patrimoniali ad essa imposti attraverso misure correttive e altre misure ai sensi della presente legge o di altri regolamenti legali e tenendo conto del capitale determinato internamente.
(2) La riserva di capitale combinata è composta da
a) riserva di capitale di garanzia,
b) riserva di capitale anticiclica,
c) riserva di capitale a copertura del rischio sistemico,
d) riserva di capitale per un istituto di rilevanza sistemica globale,
e) riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica.
(3)Il commerciante di valori mobiliari di cui al paragrafo 1 mantiene riserve di capitale ai sensi del paragrafo 2, lettera a). da a) ad c) ed e) su base individuale e consolidata conformemente alla parte seconda, titolo due, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il commerciante di valori mobiliari ai sensi del paragrafo 1 mantiene una riserva di capitale ai sensi del paragrafo 2, lettera a). d) su base consolidata conformemente alla parte seconda, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’obbligo di mantenere una riserva di capitale ai sensi del comma 2 lett d) ed e) ha anche un commerciante di valori mobiliari responsabile di cui al paragrafo 1 all’interno di un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile di cui al paragrafo 1 controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea,
(4) Se un commerciante di valori mobiliari ai sensi del paragrafo 1 non mantiene la riserva di capitale combinata nell’importo richiesto, non può distribuire una parte proporzionale dell’utile al netto delle imposte ed entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui la riserva di capitale combinata scende al di sotto dell’importo richiesto, presentare alla Banca nazionale ceca richiesta di approvazione di un piano di recupero del capitale. La Banca nazionale ceca può prolungare questo periodo fino a 10 giorni lavorativi, a seconda della valutazione della situazione individuale del commerciante di valori mobiliari ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto della portata e della complessità delle sue attività.
(5) La Banca nazionale ceca approva un piano di rinnovo del capitale ai sensi del paragrafo 4 se si può prevedere che un commerciante di valori mobiliari ai sensi del paragrafo 1 soddisfi la riserva di capitale combinata entro il periodo specificato sulla base di questo piano. Se la Banca nazionale ceca non approva il piano di rinnovo del capitale, imporrà misure correttive ai sensi della Sezione 136 par. q) o § 136 par.2 lett. r).
(6) Il regolamento giuridico di attuazione deve prevedere
a) le regole per la riserva di capitale combinata di cui al paragrafo 1 e le riserve di capitale di cui al paragrafo 2,
b) le regole per il calcolo della proporzione dell’utile al netto delle imposte di cui al paragrafo 4; e
(c) i dettagli del piano di recupero del capitale di cui al paragrafo 4.
§ 9ak
Tasso di riserva del capitale di sicurezza
Il coefficiente di riserva di capitale è pari al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Riserva di capitale anticiclica
§ 9al
(1) La Banca nazionale ceca calcola la riserva di capitale anticiclica indicativa su base trimestrale come valore di riferimento, che viene utilizzato per determinare il tasso di riserva di capitale anticiclica. Questo indicatore si basa sullo scostamento del rapporto tra volume dei prestiti concessi e prodotto interno lordo dall’andamento di lungo periodo.
(2) Nel calcolare l’indicatore indicativo della riserva di capitale anticiclica, la Banca nazionale ceca tiene conto in particolare:
a) il ciclo del credito e la crescita del volume dei prestiti forniti nella Repubblica ceca,
b) variazioni del rapporto tra il volume dei prestiti concessi e il prodotto interno lordo,
c) le specificità dell’economia nazionale ceca e
(d) una raccomandazione emessa dal Comitato europeo per il rischio sistemico.
(3) Il tasso della riserva di capitale anticiclica per la Repubblica ceca è fissato su base trimestrale, tenendo conto:
a) l’ indice di riferimento della riserva di capitale anticiclica calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2;
b) una raccomandazione emessa dal Comitato europeo per il rischio sistemico; e
(c) indicatori che possono indicare un aumento del rischio sistemico.
(4) Il tasso della riserva di capitale anticiclica di cui al paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è fissato dallo 0% al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio di cui all’articolo 92, paragrafo 3, in multipli di 0, 25 punti percentuali. Nei casi in cui sia giustificato sulla base dei fatti di cui al paragrafo 3, la Banca nazionale ceca può fissare questo tasso superiore al 2,5%.
(5) La Banca nazionale ceca determina con un provvedimento di carattere generale
a) il coefficiente di riserva di capitale anticiclico per la Repubblica ceca conformemente al paragrafo 3; e
b) il giorno a partire dal quale gli operatori di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 9aj (1) sono obbligati a utilizzare il tasso di cui alla lettera a) ai fini del calcolo della riserva di capitale combinata.
(6) Nella determinazione del tasso per la prima volta ai sensi del comma 5 lett (a) o quando questo tasso è aumentato, il giorno di cui al paragrafo 5, lettera a) può essere (b) determinato non prima di un anno dalla data di emissione del provvedimento di applicazione generale; in casi degni di particolare considerazione, questo periodo può essere più breve. Ciò non si applica se il tasso di cui al paragrafo 5 (a) (a) ridotto.
(7) La Banca nazionale ceca dichiara nella misura di carattere generale
a) i dati di cui al paragrafo 5,
b) il rapporto tra il volume dei prestiti erogati e il prodotto interno lordo della Repubblica Ceca e lo scostamento di questo rapporto dalla tendenza a lungo termine,
(c) il tasso di riferimento del coefficiente di riserva anticiclico di cui ai paragrafi 1 e 2;
d) una giustificazione del tasso di cui al paragrafo 5, lettera a); a), inclusa un’indicazione di tutti i fattori presi in considerazione dalla Banca nazionale ceca nel determinare questo tasso,
e) le ragioni della riduzione del termine, se il termine di cui al paragrafo 6 è inferiore a 1 anno,
f) il periodo non vincolante per il quale si prevede sarà il tasso di cui al paragrafo 5, lettera a) a) non è aumentata, compresa la giustificazione della durata di tale periodo, se il coefficiente di riserva anticiclico è stato ridotto.
(8) La Banca nazionale ceca coordina la data di emanazione delle misure di natura generale con le autorità competenti o le autorità designate di altri Stati.
§ 9 del mattino
(1) Un commerciante di valori mobiliari ai sensi della sezione 9aj (1) applica il coefficiente della riserva di capitale anticiclica per un altro Stato membro dell’Unione europea nell’importo stabilito dall’autorità competente o dall’autorità designata di quello Stato membro 44 ) , se tale tasso è stato fissato a 2,5 % dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Se un’autorità competente o un’autorità designata di un altro Stato membro dell’Unione europea ha fissato un tasso di riserva di capitale anticiclico superiore al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , La Banca nazionale ceca riconoscerà questo tasso o fisserà un tasso del 2,5%. In tal caso, il commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) utilizzerà il tasso fissato dalla Banca nazionale ceca.
(3) La Banca nazionale ceca determina con un provvedimento di carattere generale
a) il coefficiente di riserva di capitale anticiclico per un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente al paragrafo 2;
b) il nome dello Stato al quale si applica l’aliquota di cui alla lettera a); e
c) il giorno a partire dal quale gli operatori di valori mobiliari di cui all’art. 9aj, comma 1, sono tenuti ad utilizzare il tasso di cui alla lettera a) ai fini del calcolo della riserva di capitale combinata.
(4) Nella determinazione del tasso per la prima volta ai sensi del comma 3 lett a) o quando questo tasso è aumentato, il giorno di cui al paragrafo 3, lettera a) può (c) non prima di un anno dalla data di emissione del provvedimento di applicazione generale; in casi eccezionali, questo periodo può essere più breve. Ciò non si applica se l’aliquota di cui al paragrafo 3, lettera a) (a) ridotto.
(5) Se il periodo di cui al paragrafo 4 è inferiore a 1 anno, la Banca nazionale ceca deve indicare in una misura di natura generale le ragioni per abbreviare il periodo.
§ 9an
(1) Un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) applica il coefficiente di riserva di capitale anticiclico per uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea, nell’importo stabilito dall’autorità competente di quello stato, se tale tasso è stato fissato al 2,5% del il volume totale dell’esposizione al rischio in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Se l’autorità competente di uno Stato non membro dell’Unione europea ha fissato un coefficiente di riserva di capitale anticiclico inferiore al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 2013, la Banca nazionale ceca potrebbe aumentare il tasso fino al 2,5% se lo riterrà necessario in considerazione dei rischi associati al volume dei prestiti erogati in questo paese. In tal caso, il commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) utilizzerà il tasso fissato dalla Banca nazionale ceca.
(3) Se l’autorità competente di uno Stato non membro dell’Unione europea ha fissato un coefficiente di riserva di capitale anticiclico superiore al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575 / 2013, la Banca nazionale ceca riconoscerà questo tasso o fisserà un tasso del 2,5%. In tal caso, il commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) utilizzerà il tasso fissato dalla Banca nazionale ceca.
(4) Se l’autorità competente di uno stato non membro dell’Unione europea non ha fissato il coefficiente di riserva di capitale anticiclico, la Banca nazionale ceca può fissare tale tasso fino al 2,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Parlamento europeo e del regolamento Regolamento (UE) n. 575/2013 del Consiglio. In tal caso, il commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) utilizzerà il tasso fissato dalla Banca nazionale ceca.
(5) Nel fissare il coefficiente di riserva di capitale anticiclico ai sensi dei paragrafi da 2 a 4, la Banca nazionale ceca tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato europeo per il rischio sistemico.
(6) La Banca nazionale ceca determina con un provvedimento di carattere generale
a) il coefficiente di riserva di capitale anticiclico per un paese terzo dell’Unione europea, in conformità ai paragrafi da 2 a 4;
b) il nome dello Stato al quale si applica l’aliquota di cui alla lettera a); e
c) il giorno a partire dal quale gli operatori di valori mobiliari di cui all’art. 9aj, comma 1, sono tenuti ad utilizzare il tasso di cui alla lettera a) ai fini del calcolo della riserva di capitale combinata.
(7) Nella determinazione del tasso per la prima volta ai sensi del comma 6 lett (a) o quando questo tasso è aumentato, il giorno di cui al paragrafo 6, lettera a) può essere (c) non prima di un anno dalla data di emissione del provvedimento di applicazione generale; in casi degni di particolare considerazione, questo periodo può essere più breve. Ciò non si applica se il tasso di cui al paragrafo 6 (a) (a) ridotto.
(8) In una misura di carattere generale, la Banca nazionale ceca deve giustificare l’importo del tasso ai sensi del paragrafo 6 lettera a), e se il periodo di cui al paragrafo 7 è inferiore a 1 anno, la Banca nazionale ceca dovrà indicare i motivi della riduzione del periodo.
Riserva di capitale a copertura del rischio sistemico
§ 9ao
(1) La Banca nazionale ceca può stabilire che i commercianti di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1), un gruppo di commercianti di valori mobiliari designati per tipo ai sensi della Sezione 9aj (1) o un singolo commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) mantengano una riserva di capitale su base continuativa. per coprire il rischio sistemico su base individuale e consolidata ai sensi della parte due, titolo secondo, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti patrimoniali di cui all’articolo 92 del presente regolamento, ai requisiti patrimoniali imposti ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della Sezione 9aj (1) mediante misure correttive e altre misure ai sensi della presente legge o di altri regolamenti legali e tenendo conto del capitale determinato internamente.
(2) La Banca nazionale ceca fissa il tasso della riserva di capitale per coprire il rischio sistemico per le esposizioni situate nella Repubblica ceca almeno l’1% del volume totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in multipli di 0,5 punti percentuali e può anche fissare tale tasso per le esposizioni situate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese che non è uno Stato membro dell’Unione europea. Nel fissare il tasso, la Banca nazionale ceca tiene conto che il tasso non ha un effetto negativo sul mercato finanziario nel suo complesso o in parte in altri Stati membri dell’Unione europea o dell’Unione europea nel suo insieme e non ostacola il funzionamento del mercato unico. La Banca nazionale ceca riesamina le ragioni per determinare la riserva di capitale per coprire il rischio sistemico almeno una volta ogni 2 anni.
(3) La Banca nazionale ceca determinerà con una decisione o misura di carattere generale
a) il tasso della riserva di capitale a copertura del rischio sistemico ai sensi dei paragrafi 1 e 2;
b) dati necessari per l’identificazione di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della sezione 9aj, paragrafo 1, che è obbligato a mantenere una riserva di capitale a copertura del rischio sistemico,
c) il giorno a partire dal quale il commerciante di valori mobiliari interessato è obbligato ad applicare il tasso di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 9aj (1), e
d) i nomi dei paesi a cui si applica il tasso di cui alla lettera a).
§ 9ap
(1) La Banca nazionale ceca notifica alla Commissione europea, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) 46 ) (di seguito “Autorità bancaria europea”), al Comitato europeo per il rischio sistemico e alle autorità competenti l’ intenzione di fissare un coefficiente di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico ; autorità designate degli Stati interessati.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere
a) il tasso della riserva di capitale a copertura del rischio sistemico,
b) una descrizione del rischio sistemico o macroprudenziale,
c) giustificazione dell’importo del tasso di cui alla lettera a) con riguardo al grado di rischio sistemico o macroprudenziale e alle minacce alla stabilità del sistema finanziario nella Repubblica Ceca,
d) giustificazione del livello del tasso di cui alla lettera a) in termini di efficacia e adeguatezza per mitigare il rischio sistemico o macroprudenziale;
e) una giustificazione dell’efficacia e della proporzionalità del tasso di cui alla lettera a) in relazione ad altre misure esistenti applicabili ai sensi del presente atto e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione degli articoli 458 e 459 del presente regolamento;
f) valutazione dei probabili effetti positivi e negativi della determinazione della riserva di capitale a copertura del rischio sistemico sul mercato unico dell’Unione Europea sulla base delle informazioni a disposizione della Banca Nazionale Ceca.
(3) Se la Banca nazionale ceca intende fissare il tasso di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico fino al 5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, notifica l’intenzione ai sensi del paragrafo 1 entro e non oltre 1 mese prima della data di emanazione di una decisione o misura di carattere generale ai sensi della Sezione 9ao paragrafo 3. Se la Banca nazionale ceca intende fissare un tasso di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico superiore al 5% dell’esposizione al rischio totale ai sensi dell’articolo 92 par. Il Parlamento e del Consiglio (UE) n. 575/2013, notificano l’intenzione ai sensi del paragrafo 1, emanando una decisione o misura di natura generale ai sensi del § 9ao paragrafo 3 solo in relazione a un regolamento o decisione della Commissione europea.
(4) Se la Banca nazionale ceca intende fissare un tasso di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico fino al 5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per le esposizioni situate in altri Stati membri dell’Unione europea, il tasso della riserva di capitale a copertura del rischio sistemico deve essere lo stesso per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
(5) La Banca nazionale ceca può chiedere al Comitato europeo per il rischio sistemico di rivolgere alle autorità competenti o alle autorità designate di altri Stati membri dell’Unione europea una raccomandazione per il riconoscimento del tasso di riserva di capitale a copertura del rischio sistemico fissato dalla Banca nazionale ceca per la Repubblica ceca.
(6) Se la Banca nazionale ceca intende fissare un tasso di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico superiore al 3% e inferiore o uguale al 5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92 (3) del regolamento (UE) n. 575 / 2013, richiede il parere della Commissione europea prima di emettere una decisione o misura di natura generale ai sensi della sezione 9aa (3). Se la Banca nazionale ceca non si conforma al parere della Commissione europea, la informa dei motivi che l’hanno indotta a farlo.
(7) Se la Banca nazionale ceca intende fissare un tasso di riserva di capitale per coprire il rischio sistemico superiore al 3% e inferiore o uguale al 5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575 / 2013 per un commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 9aj paragrafo 1, la cui entità controllante è domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea, e la Banca nazionale ceca e le autorità competenti o autorità designate dello Stato membro interessato non sono d’accordo o se le opinioni della Commissione europea e della Commissione europea consigli per il rischio sistemico sono negativi, la Banca nazionale ceca può deferire la questione all’Autorità bancaria europea per una decisione in conformità con il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina la vigilanza sui mercati finanziari nel settore bancario 44 ). La Banca nazionale ceca non emetterà una decisione o misura di natura generale ai sensi della sezione 9 bis (3) fino a quando la questione non sarà stata decisa dall’Autorità bancaria europea.
§ 9aq
(1) Se un’autorità competente o un’autorità designata di un altro Stato membro dell’Unione europea ha fissato un coefficiente di riserva di capitale per quello Stato membro per coprire il rischio sistemico, la Banca nazionale ceca può riconoscere il tasso ai fini del calcolo della riserva di capitale per coprire il rischio sistemico e L’articolo 9 bis, paragrafo 3, fissa questo tasso. Prima di fissare il tasso, la Banca nazionale ceca tiene conto delle informazioni fornite nella notifica dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
(2) La Banca nazionale ceca notifica il riconoscimento del tasso ai sensi del paragrafo 1 alla Commissione europea, all’Autorità bancaria europea, al Comitato europeo per il rischio sistemico e all’autorità competente o designata di uno Stato membro.
§ 9ar
Riserva di capitale per un’istituzione di rilevanza sistemica globale
(1) La Banca nazionale ceca decide che un commerciante di valori mobiliari ai sensi della sezione 9aj (1), designato come istituto di rilevanza sistemica globale, mantiene costantemente una riserva di capitale per un istituto di rilevanza sistemica globale su base consolidata ai sensi del titolo II della parte seconda del Parlamento europeo e Regolamento (UE) n. 575/2013 del Consiglio, oltre ai requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 92 del presente regolamento, ai requisiti patrimoniali imposti da misure correttive e altre misure ai sensi del presente atto o di altra legislazione e tenendo conto del capitale determinato internamente.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla designazione di un istituto di rilevanza sistemica globale su base consolidata conformemente alla parte seconda, titolo due del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un commerciante di valori mobiliari di controllo europeo ai sensi del § 9aa (1), una società di partecipazione finanziaria europea, una società di partecipazione finanziaria mista europea o un commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 9aj (1) può essere designato come istituto di rilevanza sistemica globale, ad eccezione di un commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 9aa (1). Articolo 9 bisj, paragrafo 1, controllato da un istituto di controllo europeo, una società di partecipazione finanziaria europea o una società di partecipazione finanziaria mista europea.
(3) La Banca nazionale ceca determina l’importanza sistemica di un’istituzione di rilevanza sistemica globale sulla base dei seguenti criteri:
a) la dimensione del gruppo di istituzioni di rilevanza sistemica globale,
b) l’ interconnessione del gruppo di istituzioni di rilevanza sistemica globale con il sistema finanziario,
c) sostituibilità dei servizi forniti da un gruppo di istituzioni di rilevanza sistemica globale,
d) la complessità del gruppo di enti di importanza sistemica globale; e
e) le attività transfrontaliere di un gruppo di istituzioni di rilevanza sistemica globale.
(4) La Banca nazionale ceca decide in merito alla classificazione di un’istituzione di importanza sistemica globale in una delle almeno 5 categorie sulla base di una valutazione dell’importanza sistemica dell’istituzione, seguendo la metodologia stabilita da una decisione o regolamento della Commissione europea. In casi giustificati, la Banca nazionale ceca può classificare un istituto di rilevanza sistemica globale in una categoria con una rilevanza sistemica più elevata e può anche includere un istituto che non è stato designato come importante a livello sistemico in una delle categorie. La Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea dei casi di cui alla seconda frase e ne spiega i motivi.
(5) Il regolamento giuridico di attuazione fissa il tasso di riserva di capitale per gli enti di rilevanza sistemica globale per singole categorie di rilevanza sistemica, mentre per gli enti inclusi nella categoria con il livello di significatività sistemica più basso fissa tale tasso all’1% e per gli enti inclusi nella categoria con il livello di rilevanza sistemica più elevato. 3,5% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Banca nazionale ceca fissa il tasso nella quarta categoria in multipli di 0,5 punti percentuali.
(6) La Banca nazionale ceca informa la Commissione europea, l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico dei nomi degli istituti che sono stati identificati come di importanza sistemica a livello mondiale.
§ 9as
Riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica
(1) La Banca nazionale ceca può stabilire che un commerciante di valori mobiliari ai sensi della sezione 9aj (1), designato come un altro istituto di rilevanza sistemica, mantenga costantemente una riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica su base individuale e consolidata ai sensi della parte uno, titolo due del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 92 del presente regolamento, i requisiti patrimoniali ad esso imposti mediante misure correttive e altre misure ai sensi del presente atto o di altra legislazione e tenuto conto internamente capitale fisso.
(2) La Banca nazionale ceca decide in merito alla designazione di un altro istituto di rilevanza sistemica su base consolidata conformemente alla parte seconda, titolo due del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un’altra istituzione di rilevanza sistemica può essere designata come commerciante di valori mobiliari di controllo europeo ai sensi della sezione 9aj (1), una società di partecipazione finanziaria europea, una società di partecipazione finanziaria mista europea o un commerciante di valori mobiliari ai sensi della sezione 9aj (1).
(3) La Banca nazionale ceca determina l’importanza sistemica di un’altra istituzione di importanza sistemica secondo almeno uno dei seguenti criteri:
a) le dimensioni dell’ente o del gruppo di un altro istituto di rilevanza sistemica,
b) l’ importanza di un’istituzione o di un gruppo di un’altra istituzione di rilevanza sistemica per l’economia dell’Unione europea o della Repubblica ceca,
c) l’ importanza delle attività transfrontaliere dell’ente o del gruppo di un altro istituto di rilevanza sistemica o
d) l’ interconnessione dell’ente o del gruppo di un altro istituto di rilevanza sistemica con il sistema finanziario.
(4) La Banca nazionale ceca può decidere di fissare il coefficiente di riserva di capitale per un altro ente di rilevanza sistemica fino al 2% dell’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto: rilevanza sistemica dell’ente ai sensi del paragrafo 3. Nello stabilire il tasso, la Banca nazionale ceca tiene conto del fatto che il tasso non incide negativamente sul mercato finanziario nel suo insieme o in parte di esso in altri Stati membri dell’Unione europea o nell’Unione europea nel suo insieme e non ostacola il funzionamento del mercato unico. La Banca nazionale ceca riesamina almeno una volta all’anno l’obbligo di riserva di capitale per un altro istituto di importanza sistemica.
(5) La Banca nazionale ceca notifica alla Commissione europea, all’Autorità bancaria europea, al Comitato europeo per il rischio sistemico e alle autorità competenti o autorità designate degli Stati interessati l’intenzione di fissare o modificare il coefficiente di riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica entro un mese prima della decisione ai sensi del paragrafo 4. .
(6) La notifica ai sensi del paragrafo 5 deve contenere
a) il tasso della riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica,
b) una giustificazione del livello del tasso di cui alla lettera a) in termini di efficacia e adeguatezza per mitigare il rischio; e
c) valutazione dei probabili effetti positivi e negativi della determinazione della riserva di capitale per un altro istituto di rilevanza sistemica nel mercato unico dell’Unione europea sulla base delle informazioni a disposizione della Banca nazionale ceca.
(7) Se un altro ente di rilevanza sistemica è controllato da un ente di rilevanza sistemica globale o da un altro ente di rilevanza sistemica che è un ente creditizio di controllo europeo ed è tenuto a mantenere una riserva di capitale per un altro ente di rilevanza sistemica su base consolidata, allora la riserva di capitale per quell’altro ente di rilevanza sistemica su base individuale o subconsolidata in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è superiore a quanto segue:
a) l’ 1% dell’importo totale dell’esposizione al rischio conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o
b) riserve di capitale calcolate dall’importo totale dell’esposizione al rischio ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio utilizzando il tasso di riserva di capitale per un ente di rilevanza sistemica globale o il tasso di riserva di capitale per un altro ente di importanza sistemica applicato al gruppo su base consolidata.
§ 9at
(1) La Banca nazionale ceca riesamina la designazione delle istituzioni di rilevanza sistemica globale e di altre istituzioni di rilevanza sistemica e la classificazione delle istituzioni di rilevanza sistemica globale in categorie di rilevanza sistemica una volta all’anno. La Banca nazionale ceca informa le istituzioni di rilevanza sistemica interessate, la Commissione europea, l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico dell’esito della revisione.
(2) La Banca nazionale ceca pubblica, in un modo che consenta l’accesso remoto, un elenco aggiornato delle istituzioni che sono state designate come di importanza sistemica globale o come altre di importanza sistemica e la categoria di importanza sistemica in cui è stata assegnata l’istituzione di importanza sistemica globale.
§ 9au
(1) Se la pubblicazione della giustificazione di una misura di natura generale emessa ai sensi della Sezione 9ao (3) mette in pericolo la stabilità del sistema finanziario degli Stati interessati, la Banca nazionale ceca non pubblicherà la giustificazione.
(2) Se la pubblicazione dei motivi di una decisione ai sensi della Sezione 9ao (3) mette in pericolo la stabilità del sistema finanziario degli Stati interessati, la Banca nazionale ceca non pubblicherà i motivi.
§ 9b, § 9cannullato
Sezione 3
Corpo guida
§ 10
(1) A seconda della forma giuridica e della struttura interna, un commerciante di valori mobiliari deve avere almeno 2 membri del Consiglio di amministrazione, 2 membri del Consiglio di amministrazione o 2 dirigenti che gestiscono effettivamente le sue attività; i dirigenti formano un organo collettivo.
(2) Un membro del consiglio di amministrazione di un commerciante di valori mobiliari è sempre il suo amministratore statutario. Tuttavia, il direttore statutario di un commerciante di valori mobiliari non può essere allo stesso tempo il presidente del consiglio di amministrazione di questo commerciante di valori mobiliari, a meno che ciò non sia consentito dalla Banca nazionale ceca su proposta motivata di questo commerciante di valori mobiliari. La Banca nazionale ceca decide in merito a una domanda ai sensi della frase precedente, tenendo conto dell’effetto della sovrapposizione delle funzioni sulla regolarità e prudenza delle attività del commerciante di valori mobiliari a causa della loro natura, portata e complessità e tenendo conto delle circostanze individuali, in particolare se la persona ha capacità di tempo. per l’adempimento degli obblighi stabiliti e per eventuali conflitti di interesse.
(3) Un commerciante di valori mobiliari garantisce che
a) ogni membro del proprio organo di amministrazione è affidabile e possiede competenze, capacità ed esperienza sufficienti per comprendere le attività del commerciante di valori mobiliari, compresi i principali rischi coinvolti;
b) siano state stanziate risorse umane e finanziarie sufficienti per la formazione professionale continua dei membri del suo organo direttivo,
c) nella selezione dei membri del suo organo direttivo è attuata una politica che promuove la diversità,
d) i membri del proprio organo di amministrazione rispettano i requisiti di cui al paragrafo 4;
e) un membro del suo organo di amministrazione ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per poter, se necessario, contestare efficacemente le decisioni dell’alta dirigenza e sovrintendere alle decisioni dell’alta dirigenza; e
f) i membri del suo organo di amministrazione hanno competenze, capacità ed esperienza comuni sufficienti per comprendere le attività di tale operatore di valori mobiliari.
(4) Un membro dell’organo dirigente di un commerciante di valori mobiliari per l’intero periodo della sua funzione
a) svolge i propri compiti in modo corretto, onesto e indipendente e dedica tempo sufficiente allo svolgimento di tale funzione,
b) può ricoprire contemporaneamente incarichi negli organi di altre persone giuridiche solo se ha ancora una capacità di tempo sufficiente per svolgere compiti nel corpo di un commerciante di valori mobiliari, data la natura, la portata e la complessità delle sue attività e tenendo conto delle circostanze individuali,
(c) in un commerciante di valori mobiliari che è significativo in considerazione delle sue dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e complessità delle sue attività, non può contemporaneamente ricoprire incarichi negli organi di altre persone giuridiche in misura maggiore rispetto alle prestazioni di
1. una carica di un membro dell’organo di una persona giuridica che detiene una posizione di direzione esecutiva in quella persona con 2 funzioni di membro dell’organo di una persona giuridica che non ricopre una posizione di direzione esecutiva in questa persona (di seguito “membro non esecutivo”),
2. 4 funzioni di un membro non esecutivo.
(5) La Banca nazionale ceca può, sulla base di una proposta motivata di un commerciante di valori mobiliari, consentire a un membro dell’organo direttivo di un commerciante di valori mobiliari che è significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e complessità delle sue attività di detenere un altro membro non esecutivo oltre nell’ambito del paragrafo 4, lettera a) c) nel corpo di un’altra persona giuridica, a condizione che ciò non pregiudichi il corretto adempimento dei doveri nel corpo del commerciante di valori mobiliari.
(6) Ai fini del paragrafo 4 lett (c) non si tiene conto della funzione di membro in una persona giuridica che non ha finalità principalmente lucrative, e lo svolgimento della funzione di membro esecutivo e non esecutivo all’interno
a) dello stesso gruppo del commerciante di valori mobiliari di controllo [§ 151 comma 1 lett. e)],
b) lo stesso sistema di protezione istituzionale ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
(c) una società commerciale in cui il commerciante di valori mobiliari ha una partecipazione qualificata.
(7) Solo una persona fisica può essere membro dell’organo dirigente di un commerciante di valori mobiliari.
§ 10a
Notifica delle modifiche al corpo principale
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi cambiamento riguardante il suo organo di governo o i suoi membri e, allo stesso tempo, fornirle le informazioni necessarie per valutare la conformità ai requisiti della Sezione 10, non oltre 1 mese prima della sua attuazione. Se il cambiamento è avvenuto indipendentemente dalla volontà del commerciante di valori mobiliari, quest’ultimo deve notificare il cambiamento senza indebito ritardo dopo aver appreso del cambiamento.
(2) Se la Banca nazionale ceca ritiene, sulla base di una notifica ai sensi del paragrafo 1, che i requisiti di cui alla sezione 10 non sono o non saranno soddisfatti, lo notifica al notificante entro 1 mese dalla data in cui ha ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo 1.
Sezione 4
Acquisizione, aumento e perdita di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari e suo controllo
§ 10b
Determinazione e calcolo della partecipazione qualificata
(1) La persona o le persone che agiscono in conformità con l’accordo devono notificare la loro intenzione e avere il consenso della Banca nazionale ceca
a) acquisire una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari,
(b) aumentare una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari fino a raggiungere o superare il 20%, 30% o 50%, o
c) diventare persone che controllano il commerciante di valori mobiliari,
anche se tali soggetti non esercitano i diritti di voto connessi all’acquisizione così acquisita nel commerciante di valori mobiliari; il mancato esercizio dei diritti di voto non modifica la quota dei diritti di voto di queste o altre persone.
(2) Ai fini del calcolo della partecipazione ai sensi del paragrafo 1, i diritti di voto di cui alla sezione 122 (2) sono anche considerati diritti di voto derivanti dalla partecipazione a un operatore di valori mobiliari che è una società per azioni; La sezione 122a (da 4) a (6) e la sezione 122b (da 1) a (3) si applicano mutatis mutandis.
(3) Il calcolo della partecipazione ai sensi del paragrafo 1 non include le azioni del capitale sociale oi diritti di voto di titoli di partecipazione relativi a titoli detenuti da un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, o da un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4. Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in suo potere in relazione diretta con la sottoscrizione o il collocamento di titoli, a meno che non eserciti diritti di voto o interferisca in altro modo con la gestione dell’emittente. 1 anno dalla data di acquisizione.
(4) I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis a un commerciante di valori mobiliari che è una società a responsabilità limitata.
§ 10c
Consenso all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione o controllo qualificata e loro notifica
(1) Il consenso ai sensi della Sezione 10b (1) deve essere ottenuto dalla persona o dalle persone che agiscono in conformità prima di acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o il suo controllo.
(2) Una persona che acquisisce o aumenta una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o la controlla senza il previo consenso della Banca nazionale ceca è obbligata a informare immediatamente la Banca nazionale ceca di questo fatto e richiedere il suo consenso ai sensi del § 10b par.1 senza indebito ritardo. .
(3) L’ acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o il suo controllo senza il previo consenso della Banca nazionale ceca non comporterà l’invalidità dell’azione legale sulla base della quale si sono verificati questi cambiamenti nelle partecipazioni in un commerciante di valori mobiliari, ma i diritti di voto associati a la partecipazione acquisita non può essere esercitata fino a quando non sia stato prestato tale consenso.
§ 10d
Valutazione della partecipazione qualificata
(1)La Banca nazionale ceca conferma la sua ricezione per iscritto al richiedente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa di consenso ai sensi della Sezione 10b (1); se la domanda è incompleta, invita senza indebito ritardo il richiedente a rimediare alle irregolarità della domanda. Contestualmente al ricevimento di una domanda completa ai sensi della prima frase, la Banca nazionale ceca notifica al richiedente la data in cui cade il periodo di valutazione della domanda di cui al paragrafo 2. o per controllare un commerciante di valori mobiliari, informazioni sul commerciante di valori mobiliari in cui questa partecipazione deve essere acquisita o aumentata o che deve essere controllata, informazioni sull’ammontare totale della quota, in cui il richiedente acquisisce o controlla una partecipazione qualificata in quel commerciante di valori mobiliari acquisendo o aumentando una partecipazione qualificata e dettagli sulla persona che trasferisce la quota al richiedente. Il richiedente allega alla domanda i documenti necessari per la valutazione della domanda riguardo al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.
(2) La Banca nazionale ceca emetterà una decisione sulla domanda entro 60 giorni lavorativi dalla data di invio della conferma scritta di ricezione della domanda completa ai sensi del paragrafo 1. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro questo termine, il consenso sarà concesso. Ciò non si applica nel caso di una richiesta di consenso presentata ai sensi della Sezione 10c (2). e che l’obiettivo di risolvere la crisi non dovrebbe essere ostacolato.
(3) Se necessario per la valutazione della domanda, la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo specificato nel paragrafo 2, invita il richiedente per iscritto a fornire ulteriori informazioni. entro il termine di cui al paragrafo 1. Il giorno dell’invio del presente invito, il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso per un massimo di 20 giorni lavorativi. È possibile interrompere l’esecuzione di questo periodo una sola volta. Il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso per un massimo di 30 giorni lavorativi se il richiedente:
a) è domiciliato o stabilito in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea; o
b) non è soggetto alla supervisione di un’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea che vigila su banche, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, fornitori di servizi di investimento o gestori di fondi di investimento esteri.
(4) Una domanda per la concessione del consenso ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(5) Nel valutare la domanda, la Banca nazionale ceca esaminerà solo l’adempimento delle condizioni specificate al paragrafo 6 e non terrà conto delle esigenze economiche del mercato. La Banca nazionale ceca non accoglie la domanda se le condizioni di cui al paragrafo 6 non sono soddisfatte o se le informazioni fornite dal richiedente non sono sufficienti per valutare la domanda.
(6) La Banca nazionale ceca ottempera alla richiesta se, per garantire la gestione corretta e prudente del commerciante di valori mobiliari, non vi sono ragionevoli preoccupazioni circa la possibile influenza sullo svolgimento delle sue attività e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le persone che richiedono il consenso sono affidabili,
b) le persone che, in relazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata, sono nominate membri dell’organo di gestione o persone ai vertici di un commerciante di valori mobiliari, soddisfano senza evidenti dubbi le condizioni di cui al § 10,
c) la salute finanziaria del richiedente e un volume sufficiente, la trasparenza dell’origine e la sicurezza delle sue risorse finanziarie, in relazione alle attività svolte o pianificate presso il commerciante di valori mobiliari,
d) il commerciante di valori mobiliari continuerà a essere in grado di rispettare le regole prudenziali su base individuale e consolidata,
e) la struttura del gruppo di consolidamento in cui deve essere incluso il commerciante di valori mobiliari,
1. non impedisce la vigilanza efficace del commerciante di valori mobiliari,
2.non impedisce l’effettivo scambio di informazioni tra la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che controlla il mercato finanziario, o
3. non rende difficile per le singole autorità di vigilanza esercitare il controllo su tale gruppo di consolidamento e sulle persone incluse in tale gruppo di consolidamento;
f) in relazione alla proposta di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o al suo controllo, non vi sono ragionevoli preoccupazioni che possa sussistere una violazione della legge che disciplina le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o che tale violazione abbia già avuto luogo, e
g) è un caso degno di speciale considerazione in relazione a una domanda ai sensi della Sezione 10c (2).
(7) Nella decisione sulla domanda, la Banca nazionale ceca
a) può determinare il periodo per l’acquisizione di una partecipazione in un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 10b (1),
b) indicare le conclusioni risultanti dai pareri ricevuti secondo la procedura ai sensi del § 149k par.1 lett. a) prima di emettere una decisione.
§ 10e
Perdita o riduzione della partecipazione qualificata
(1) Una o più persone che agiscono di concerto devono notificare senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca che:
a) ridurre o qualificare la propria partecipazione qualificata in un operatore di valori mobiliari scendendo al di sotto del 50%, 30% o 20%, o
b) ridurre la propria partecipazione qualificata nel commerciante di valori mobiliari cessando di controllarlo.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere dati sulla persona o sulle persone che riducono o perdono la loro partecipazione qualificata al commerciante di valori mobiliari o sulla persona o sulle persone che cessano di controllarlo, i dati sul commerciante di valori mobiliari in cui tale partecipazione è ridotta o persa o che cessa di essere controllata, informazioni sull’ammontare totale della quota di questo commerciante di valori mobiliari dopo la sua riduzione e informazioni sulla persona o sulle persone che acquisiscono o aumentano la quota del commerciante di valori mobiliari.
§ 11
Le disposizioni delle sezioni da 10b a 10e non si applicano a un commerciante di valori mobiliari che sia una banca. Nel suo caso, la procedura è regolata dalla legge che disciplina l’attività delle banche.
Parte 3
Regole di attività e gestione di un commerciante di valori mobiliari
Sezione 1annullato
§ 11aannullato
Sezione 2
Prestazione prudente di servizi di investimento
§ 12
Prestazioni corrette e prudenti
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve svolgere la propria attività in modo corretto e prudente.
(2) Al fine di garantire lo svolgimento corretto e prudente delle attività, un commerciante di valori mobiliari, a meno che non sia stata concessa un’esenzione dalla Banca nazionale ceca ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce, mantiene e applica un sistema di gestione e controllo , in modo da favorire la stabilità e il funzionamento del mercato e gli interessi dei suoi clienti.
§ 12a
Sistema di gestione e controllo
(1) Il sistema di gestione e controllo di un commerciante di valori mobiliari comprende
a) gestione strategica e operativa,
(b) le modalità organizzative, ivi comprese le norme interne che la disciplinano, con una corretta, trasparente ed esaustiva definizione delle attività, comprese le attività degli organi dei commercianti di valori mobiliari e dei comitati da esso costituiti, nonché i relativi poteri e poteri deliberativi; la struttura organizzativa definisce nel contempo le funzioni il cui svolgimento è incompatibile tra loro,
(c) un sistema di gestione del rischio che includa sempre
1. l’ approccio del commerciante di valori mobiliari ai rischi ai quali è o può essere esposto, compresi i rischi derivanti dall’ambiente interno o esterno e dal rischio di liquidità; e
2. identificazione, valutazione, misurazione, monitoraggio, comunicazione e mitigazione dei rischi, inclusa l’adozione di misure per ridurre il verificarsi o l’impatto del verificarsi dei rischi,
(d) il sistema di controllo interno, che include sempre
1. controllo dei dipendenti subordinati e delle persone che svolgono la loro attività secondo gli ordini di un altro, da parte dei loro superiori,
2. monitoraggio continuo del rispetto degli obblighi legali del commerciante di valori mobiliari a
3. audit interno che assicuri un controllo interno indipendente e obiettivo dello svolgimento dell’attività del commerciante di valori mobiliari e la presentazione di chiare raccomandazioni per garantire la correzione di tali carenze al livello di gestione pertinente,
e) corrette procedure amministrative e contabili,
f) sistema di comunicazione interna ed esterna,
g) monitoraggio, valutazione e aggiornamento della normativa interna,
(h) la gestione dei conflitti di interesse nella conduzione degli affari, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica ai clienti, in particolare tra
1. il commerciante di valori mobiliari, i suoi agenti collegati e i suoi dipendenti e i clienti del commerciante di valori mobiliari o dei suoi potenziali clienti,
2. la persona che controlla il commerciante di valori mobiliari è controllata dal commerciante di valori mobiliari o da una persona controllata dalla stessa persona del commerciante di valori mobiliari e dai membri del loro organo di governo e degli agenti collegati e clienti del commerciante di valori mobiliari o dei suoi potenziali clienti,
3. clienti o potenziali clienti del commerciante di valori mobiliari,
4. intermediari di investimento attraverso i quali il commerciante di valori mobiliari svolge le proprie attività e i propri clienti,
i) misure di controllo e sicurezza per l’elaborazione e la registrazione delle informazioni e tenendo conto della loro natura, comprese le misure di controllo e di sicurezza per proteggere e verificare i mezzi di trasmissione delle informazioni, ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire fughe di notizie per mantenere la riservatezza dei dati in ogni momento; ,
j) gestione di reclami e reclami di clienti che non sono clienti professionali,
k) controllo sull’attività delle persone che non sono suoi dipendenti e tramite le quali svolge attività, in particolare agenti di collegamento,
l) garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento continuo di un commerciante di valori mobiliari sul mercato finanziario in conformità con l’oggetto e il piano delle sue attività, comprese le misure e le procedure che assicurano la fornitura corretta e regolare di servizi di investimento,
m) garantire che le persone attraverso le quali svolge l’attività di commerciante di valori mobiliari siano completamente indipendenti, affidabili e abbiano le necessarie conoscenze, abilità ed esperienza,
(n) il sistema di remunerazione delle persone le cui attività nello svolgimento del loro lavoro, professione o funzione hanno un impatto significativo sui rischi che assumono e sul loro livello, inclusi i principi per la determinazione e il pagamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione, le decisioni e la valutazione sulla remunerazione performance affinché il sistema di remunerazione contribuisca ed sia coerente con una sana ed efficace gestione del rischio,
o) regole per concludere transazioni personali,
(p) regole per la contabilizzazione delle attività dei clienti e per la tenuta dei registri delle attività dei clienti;
q) garantire il rispetto delle regole di rapporto con i clienti.
(2) Il sistema di gestione e controllo di un commerciante di valori mobiliari deve essere efficace, completo e proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello di business e alle attività del commerciante di valori mobiliari nella sua interezza e in parte.
(3) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a verificare continuamente e valutare regolarmente l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo nella sua interezza e in parti e a predisporre un rimedio appropriato senza indebito ritardo.
(4) Per il sistema di gestione e controllo di un commerciante di valori mobiliari che è una banca, si applica la legge che disciplina le attività delle banche e i requisiti speciali ai sensi della presente legge, compreso il paragrafo 1 lettera da o) a q).
§ 12b
Sistema di gestione e controllo su base consolidata
(1) Un commerciante di valori mobiliari, se non è un commerciante di valori mobiliari di cui alla sezione 8a (4) e (7), è obbligato a introdurre e mantenere un sistema di gestione e controllo anche su base consolidata, se è una persona di cui alla sezione 9a (4). .
(2) Un commerciante di valori mobiliari che ha un obbligo ai sensi del paragrafo 1 deve garantire che una persona da lui controllata che non è soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca introduca principi e procedure di gestione, disposizioni organizzative e altre procedure e meccanismi ai sensi del § 12a paragrafo 1. La Banca nazionale ceca può concedere un’esenzione da tale obbligo se il commerciante di valori mobiliari dimostra che l’introduzione di tali principi, procedure, accordi e meccanismi non è conforme all’ordinamento giuridico del paese di residenza dell’entità controllata.
(3) Un commerciante di valori mobiliari obbligato a stabilire e mantenere un sistema di gestione e controllo su base consolidata deve inoltre garantire che i principi e le procedure di gestione, la struttura organizzativa, le procedure ei meccanismi utilizzati dai membri del gruppo di consolidamento ai sensi della Sezione 12a (1) siano reciprocamente coerenti. e interconnesse e fornite tutte le informazioni necessarie ai fini dei processi decisionali all’interno del gruppo di consolidamento e ai fini di vigilanza.
§ 12ba
Un commerciante di valori mobiliari che crea uno strumento di investimento offerto ai clienti
(1) Un commerciante di valori mobiliari che crea uno strumento di investimento offerto ai clienti deve stabilire, mantenere e applicare procedure per l’approvazione di ciascuno di tali strumenti di investimento e le sue modifiche significative prima che sia offerto o distribuito ai clienti.
(2) Il commerciante di valori mobiliari verifica e valuta regolarmente le procedure di cui al paragrafo 1 e predispone senza indebito ritardo un rimedio appropriato.
(3) Le procedure di cui al paragrafo 1 devono
a) determinare il mercato di riferimento per ogni strumento di investimento,
b) garantire che tutti i rischi per il mercato di riferimento siano valutati; e
(c) garantire che la strategia di vendita prevista sia adeguata al mercato di destinazione.
(4) Parte delle procedure ai sensi del paragrafo 1 è
a) adeguate modalità organizzative per la creazione degli strumenti di investimento offerti alla clientela,
b) gestione dei conflitti di interesse e rispetto delle regole di remunerazione nella creazione di uno strumento di investimento,
(c) una valutazione della struttura dei costi e delle commissioni associata allo strumento di investimento pertinente; e
d) garantire che il veicolo di investimento non danneggi i clienti e metta a repentaglio l’integrità del mercato.
(5) Un commerciante di valori mobiliari che crea uno strumento di investimento offerto o distribuito ai clienti deve verificare e valutare regolarmente gli strumenti di investimento che offre e deve predisporre senza indebito ritardo un rimedio appropriato per le carenze individuate, mentre
a) tiene conto di tutti gli eventi che potrebbero incidere in modo significativo sui potenziali rischi per il mercato di riferimento,
b) valuta se il veicolo di investimento continua a soddisfare le esigenze del mercato di riferimento; e
(c) valutare se la strategia di vendita rimane appropriata.
(6) Un commerciante di valori mobiliari che crea uno strumento di investimento offerto ai clienti deve fornire al commerciante di valori mobiliari di cui alla Sezione 12bb tutte le informazioni necessarie su:
a) questo strumento di investimento,
(b) le procedure per l’approvazione di questo veicolo di investimento; e
(c) il mercato di riferimento di tale strumento di investimento.
§ 12bb
Un commerciante di valori mobiliari che offre uno strumento di investimento non creato da lui
Se un commerciante di valori mobiliari offre o raccomanda uno strumento di investimento che non crea, stabilisce, mantiene e applica in modo appropriato
a) ottenere informazioni ai sensi dell’articolo 12ba, comma 6, anche da soggetti che non sono operatori di valori mobiliari che realizzano uno strumento di investimento offerto alla clientela,
(b) una comprensione delle caratteristiche di tale strumento di investimento; e
(c) una comprensione del mercato di riferimento identificato di quello strumento di investimento, tenendo conto delle informazioni disponibili sui suoi clienti.
§ 12c
Tenuta dei registri
(1) Un commerciante di valori mobiliari garantisce la tenuta dei registri
a) valori mobiliari o immobilizzati con i quali il proprietario ha stipulato un contratto di conto attività sul quale registra i titoli contabili o immobilizzati del proprietario, che sono simultaneamente registrati nel registro centrale dei titoli contabili nel conto del cliente; questa registrazione è conservata nella registrazione successiva alla registrazione centrale dei titoli contabili,
(b) strumenti di investimento cartacei che ha rilevato dai clienti per la custodia o immobilizzato titoli; queste registrazioni sono conservate in un registro separato degli strumenti di investimento (§ 93),
(c) strumenti di investimento estero che ha ricevuto dai clienti allo scopo di fornire servizi di investimento; queste registrazioni sono conservate in un registro separato degli strumenti di investimento (§ 93),
d) strumenti di investimento che ha rilevato dai clienti allo scopo di fornire un servizio di investimento e che non sono elencati alle lettere da a) ac) e la cui natura lo consente; queste registrazioni sono conservate in un registro separato degli strumenti di investimento (§ 93).
(2) Le registrazioni ai sensi del paragrafo 1 devono essere conservate in formato elettronico.
§ 12d
Attività svolte tramite un’altra persona
(1) Se un commerciante di valori mobiliari affida a un’altra persona lo svolgimento di un’attività operativa significativa, è obbligato a introdurre, mantenere e applicare misure appropriate per gestire i rischi correlati ed escludere il verificarsi di un rischio operativo sproporzionato.
(2) Un commerciante di valori mobiliari deve garantire che un’attività operativa significativa affidata a un’altra persona non sia svolta in modo tale da ridurre in modo significativo la qualità del sistema di gestione e controllo o la capacità della Banca nazionale ceca di vigilare sul rispetto degli obblighi del commerciante di valori mobiliari 3 ) . L’affidamento ad un altro dello svolgimento di un’attività operativa significativa non pregiudica l’obbligo del commerciante di valori mobiliari nei confronti di terzi di risarcire i danni causati dalla violazione dei propri obblighi previsti dalla presente legge, ai sensi della presente legge o della normativa dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di mercati finanziari 2 ) .
(3) L’attività operativa di un commerciante di valori mobiliari è considerata significativa se la carenza nelle sue prestazioni interrompe gravemente la fornitura corretta e regolare dei servizi di investimento o l’adempimento degli obblighi del commerciante di valori mobiliari, mette in pericolo la sua stabilità finanziaria o rappresenta un cambiamento nelle ipotesi titoli ottiene una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari.
(4) Non è considerata un’attività operativa significativa di un commerciante di valori mobiliari
a) consulenza legale o di altro tipo, formazione dei suoi dipendenti, attività relative alla fatturazione dei servizi forniti, protezione dei suoi locali e dipendenti o altri servizi forniti da un commerciante di valori mobiliari, se questi servizi non fanno parte dei servizi di investimento forniti da un commerciante di valori mobiliari,
b) l’ acquisto di servizi standardizzati, comprese le informazioni sul mercato e sui prezzi.
(5) Lo svolgimento di attività relative alla fornitura del servizio di investimento principale ai sensi del § 4 par. (d) un cliente che non è un cliente professionale può essere affidato a un’altra persona stabilita in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che:
a) tale persona è autorizzata o registrata a esercitare tale attività nello Stato in cui è stabilita ed è soggetta alla supervisione del rispetto delle norme sulla prestazione prudente di servizi di investimento; e
b) La Banca nazionale ceca ha concluso un accordo di cooperazione con l’autorità di vigilanza competente.
(6) Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono soddisfatte, un commerciante di valori mobiliari può affidare lo svolgimento delle attività ai sensi del paragrafo 5 a un’altra persona domiciliata in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea solo se notifica in anticipo tale intenzione alla Banca nazionale ceca; La Banca nazionale ceca non proibirà questa autorizzazione entro 2 mesi dalla data di consegna della notifica a causa della sua inadeguatezza dal punto di vista della corretta e prudente prestazione di servizi di investimento. Non è ammissibile un ricorso contro questa decisione.
(7) In relazione alle condizioni di cui al paragrafo 5, la Banca nazionale ceca ha il diritto di concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza degli Stati che non sono membri dell’Unione europea. La Banca nazionale ceca pubblicherà nel Bollettino della Banca nazionale ceca e sul suo sito web un elenco delle autorità di vigilanza con le quali ha concluso un accordo di cooperazione.
§ 12e
Protezione della proprietà del cliente
(1) Quando si tratta di strumenti di investimento del cliente, il commerciante di valori mobiliari è obbligato a introdurre misure per proteggere i diritti di proprietà del cliente, soprattutto in caso di fallimento del commerciante di valori mobiliari, e ad escludere l’utilizzo da parte del cliente di strumenti di investimento per operazioni per proprio conto o per conto di un altro cliente. a meno che il cliente non abbia dato il suo consenso esplicito al commerciante di valori mobiliari.
(2) Nel trattare con i fondi del cliente, il commerciante di valori mobiliari è obbligato a introdurre misure per proteggere i diritti del cliente su queste attività e, ad eccezione dei depositi presso il commerciante di valori mobiliari che è una banca, ad escludere l’uso di tali attività per operazioni per proprio conto o per conto di un altro cliente.
(3) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a garantire che il proprio revisore dei conti presenti almeno una volta all’anno una relazione alla Banca nazionale ceca sull’adeguatezza delle misure adottate per proteggere i beni del cliente in conformità con la legge che disciplina le attività dei revisori.
§ 12f
Legislazione di attuazione
La normativa di attuazione prevede, salvo diversa disposizione di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) , un regolamento o una decisione della Commissione europea,
a) requisiti più dettagliati per il sistema di gestione e controllo di un commerciante di valori mobiliari su base individuale e consolidata entro i limiti di cui alle sezioni da 12 a 12 ter,
b) requisiti più dettagliati per il commerciante di valori mobiliari quando crea, offre o distribuisce strumenti di investimento entro i limiti di cui al § 12ba e 12bb,
c) i requisiti, i termini e le modalità di invio delle relazioni di revisione ai sensi della Sezione 12e (3),
d) requisiti per disposizioni organizzative in relazione alla garanzia della protezione della proprietà del cliente,
e) i poteri, i poteri, la composizione e il funzionamento degli organi e dei comitati del commerciante di valori mobiliari, nonché i requisiti per i loro membri.
§ 12g
Comitati
(1) Un commerciante di valori mobiliari che sia significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e complessità delle sue attività deve stabilire
a) il comitato dei rischi,
b) il Comitato per le Nomine,
(c) il Comitato per la Remunerazione.
(2) Il Comitato Rischi, il Comitato per le Nomine e il Comitato per la Remunerazione sono composti da membri non esecutivi degli organi di un commerciante di valori mobiliari.
(3) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce i criteri per valutare l’importanza di un commerciante di valori mobiliari ai sensi del paragrafo 1.
§ 12h
Procedura della Banca nazionale ceca
Banca nazionale ceca
a) utilizza le informazioni sui principi di remunerazione conformemente all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per confrontare le tendenze e le pratiche di remunerazione;
b) controlla se, data la natura, l’ampiezza e la complessità delle sue attività, il commerciante di valori mobiliari fa affidamento esclusivamente su valutazioni esterne del merito di credito per valutare l’affidabilità creditizia dell’entità o dello strumento finanziario, che ai fini della presente legge significa uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1; punto 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
(c) monitorare l’entità del volume degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti patrimoniali del commerciante di valori mobiliari, diversi dai requisiti patrimoniali per il rischio operativo, per le esposizioni o le operazioni nel portafoglio di riferimento che risultano dagli approcci interni del commerciante di valori mobiliari; rischio operativo ai fini della presente legge: rischio operativo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 52, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
d) valutare la qualità degli approcci interni del commerciante di valori mobiliari almeno una volta all’anno,
e) intraprendere azioni correttive laddove l’approccio interno porti a una sottovalutazione dei requisiti patrimoniali del commerciante di valori mobiliari che non sia il risultato di differenze esistenti nelle posizioni o nelle esposizioni; l’azione correttiva mantiene gli obiettivi dell’approccio interno,
f) monitora gli sviluppi in relazione ai profili di rischio di liquidità,
g) intervenire se gli sviluppi di cui alla lettera f) possono portare all’instabilità del commerciante di valori mobiliari o all’instabilità sistemica,
h) utilizza le informazioni sulla politica in materia di diversità ai sensi dell’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per confrontare le politiche che promuovono la diversità nella selezione dei membri dell’organo statutario, del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza.
§ 12i
Meccanismo di segnalazione
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve stabilire, mantenere e applicare per i propri dipendenti un meccanismo efficace per segnalare violazioni o violazioni imminenti della presente legge, dei regolamenti legali che la attuano e della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo delle attività dei mercati finanziari 2 ) attraverso un apposito, indipendente e indipendente canale di comunicazione.
(2) Il meccanismo di segnalazione di cui al paragrafo 1 deve includere almeno:
a) procedure per la segnalazione e la valutazione di violazioni o violazioni imminenti,
(b) la tutela della persona che segnala la violazione o la violazione imminente; nel caso di un lavoratore almeno prima della discriminazione o di altre forme di trattamento ingiusto,
(c) la protezione dei dati personali della persona che segnala la violazione o minaccia di violazione, o che è presumibilmente responsabile della violazione o della minaccia di violazione, a meno che la divulgazione non sia richiesta dal diritto nazionale in relazione a ulteriori indagini o procedimenti legali successivi.
(3) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce i requisiti per il meccanismo di segnalazione ai sensi del paragrafo 1.
§ 12j
Componente variabile della remunerazione delle persone con influenza sui rischi
(1) L’importo della componente variabile della remunerazione non può superare, nel caso di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche designate da un commerciante di valori mobiliari ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione 56 ) una o più persone le cui attività lavorative sono significative. l’impatto sul profilo di rischio del commerciante di valori mobiliari (di seguito denominato “persona con un’influenza sul rischio”), l’importo della componente fissa della remunerazione, a meno che l’assemblea generale del commerciante di valori mobiliari non decida ai sensi del paragrafo 2.
(2) La competenza dell’Assemblea generale di un commerciante di valori mobiliari include la decisione che l’importo della componente variabile della remunerazione per una persona con un’influenza sul rischio può essere superiore, ma non più del doppio della componente fissa della remunerazione; l’assemblea generale può decidere solo sulla base di una proposta motivata sottoposta all’assemblea generale, a seconda della forma giuridica e della struttura interna del consiglio di amministrazione, del consiglio di amministrazione o dell’esecutivo, che contenga almeno
a) l’ importo proposto del rapporto tra la componente variabile della remunerazione e la componente fissa della remunerazione in termini percentuali,
b) i motivi per approvare la decisione proposta e indicare il numero di persone con effetti di rischio a cui si applica la decisione e un’indicazione della funzione di tali persone,
c) l’ impatto atteso della decisione sul rispetto dei requisiti patrimoniali in volume e struttura ai sensi della presente legge, regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 ) , della decisione della Banca nazionale ceca o di un’altra autorità competente.
(3) La decisione dell’Assemblea generale ai sensi del paragrafo 2 richiede il consenso
a) almeno il 66% della maggioranza dei voti degli azionisti presenti, a condizione che all’assemblea generale siano presenti azionisti che esercitano almeno la metà dei diritti di voto nel commerciante di valori mobiliari, o
b) la maggioranza di almeno tre quarti degli azionisti presenti, a meno che non siano presenti azionisti che detengono almeno la metà dei diritti di voto del commerciante di valori mobiliari.
(4) Le persone con un’influenza sul rischio che risentono direttamente del livello più elevato del rapporto tra le componenti fisse e variabili della remunerazione ai sensi del paragrafo 1, o le persone che agiscono d’intesa con esse, non possono esercitare il diritto di voto quando delibera in Assemblea ai sensi del paragrafo 2.
(5) Se l’Assemblea generale annulla la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o la modifica determinando un rapporto inferiore tra la componente variabile della remunerazione e la componente fissa della remunerazione, il commerciante di valori mobiliari deve allineare la remunerazione delle persone con influenza di rischio alla nuova decisione dell’Assemblea generale. il giorno successivo a quello in cui è stata adottata la presente decisione.
(6) Se il diritto a una componente variabile della remunerazione è sorto a seguito di una precedente delibera dell’Assemblea generale, il diritto al suo pagamento scade nella misura in cui la componente variabile della remunerazione supera l’importo della componente variabile risultante da una nuova decisione dell’Assemblea generale. .
(7) Un commerciante di valori mobiliari comunica immediatamente alla Banca nazionale ceca la sua raccomandazione agli azionisti e il rapporto massimo proposto più elevato di componenti fisse e variabili della remunerazione totale e la sua giustificazione e deve dimostrare, su richiesta della Banca nazionale ceca, che il rapporto più alto proposto non è in conflitto con i suoi obblighi ai sensi del presente Legge o regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo ai requisiti patrimoniali.
(8) Ai fini del calcolo dell’ammontare della componente variabile della remunerazione, un commerciante di valori mobiliari può applicare un tasso di sconto fino al 25% del volume totale della componente variabile della remunerazione di una persona con influenza di rischio, a condizione che sia pagato tramite strumenti dai quali i diritti possono essere esercitati non prima di 5 anni.
Sezione 3
Agenda del commerciante di valori mobiliari
§ 13
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve tenere un diario, il che significa registrazioni delle istruzioni ricevute per procurare l’acquisto, la vendita o altri trasferimenti di strumenti di investimento e operazioni concluse sulla base di queste istruzioni, nonché operazioni concluse dal commerciante di valori mobiliari per proprio conto e registrazioni di documenti ai sensi del § 17 (6).
(2) L’agenda del commerciante di valori mobiliari è conservata in formato elettronico. Ai fini della tenuta dell’agenda del commerciante di valori mobiliari, il commerciante di valori mobiliari ha il diritto di conservare i numeri di nascita dei partecipanti alle transazioni.
(3) Le modalità di tenuta e i requisiti dell’agenda del commerciante di valori mobiliari sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
Sezione 4
Competenza
§ 14
Risorse umane
Le risorse del personale di un commerciante di valori mobiliari devono essere proporzionate alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle sue attività.
§ 14a
Alcune condizioni di attività di un commerciante di valori mobiliari
(1) Un commerciante di valori mobiliari può essere rappresentato solo dal suo dipendente, intermediario per gli investimenti o dal suo agente collegato nelle trattative con un cliente o potenziale cliente nell’ambito della fornitura di servizi di investimento.
(2) Un commerciante di valori mobiliari deve garantire che i suoi dipendenti, i suoi agenti collegati e i dipendenti dei suoi agenti collegati che trattano con clienti o potenziali clienti nella fornitura di servizi di investimento, o che hanno la responsabilità di trattare con i clienti, soddisfino permanentemente le condizioni di competenza professionale ( § 14b) e credibilità.
(3) Il paragrafo 2 non si applica a una persona che, nell’ambito della fornitura di servizi di investimento, tratta esclusivamente con le persone di cui alla Sezione 2a, Paragrafi 1 o 2 o alla Sezione 2b.
§ 14b
Competenza
(1) Ai fini della presente legge, competenza professionale significa acquisizione
a) le conoscenze generali necessarie per trattare con un cliente o potenziale cliente nel corso della fornitura di servizi di investimento; e
b) l’ esperienza e le capacità necessarie per trattare con un cliente o potenziale cliente nella fornitura di servizi di investimento.
(2) Le conoscenze generali necessarie per le negoziazioni con un cliente o potenziale cliente nel quadro della fornitura di servizi di investimento devono essere comprovate da un certificato dell’esame di maturità o una prova del conseguimento dell’istruzione superiore.
(3) Le conoscenze e le abilità professionali necessarie per trattare con un cliente o potenziale cliente nell’ambito della fornitura di servizi di investimento devono essere dimostrate da un certificato di superamento di un esame professionale (§ 14f).
(4) Le conoscenze e le competenze professionali necessarie per trattare con un cliente o potenziale cliente nell’ambito della fornitura di servizi di investimento nella presente legge in relazione ai servizi di investimento e agli strumenti di investimento forniti significano:
a) conoscenza
1. nell’ambito del minimo professionale sul mercato finanziario,
2. la struttura, i soggetti e il funzionamento del mercato dei capitali,
3. regolamentazione della fornitura di servizi di investimento, compresi eventuali codici deontologici nel campo del mercato dei capitali,
4. strumenti di investimento e relative emissioni, servizi di investimento e fondi di investimento,
5. investimenti, strategie e portafogli di investimento e relativi rischi a
6. analisi finanziaria a
b) abilità
1. spiegare al cliente o potenziale cliente lo strumento di investimento, il servizio di investimento e i fondi di investimento,
2. eseguire un’analisi degli strumenti di investimento disponibili e
3. offrire al cliente o potenziale cliente uno strumento di investimento che soddisfi le sue esigenze.
§ 14c
Requisiti per una persona accreditata
(1) Solo una persona accreditata può organizzare esami professionali volti a dimostrare le conoscenze e le capacità professionali necessarie per trattare con un cliente o potenziale cliente nell’ambito della fornitura di servizi di investimento.
(2) Nella presente legge, per persona accreditata si intende una persona a cui è stato concesso l’accreditamento dalla Banca nazionale ceca.
(3) La Banca nazionale ceca concede o estende l’accreditamento a un richiedente se
a) è del tutto autosufficiente, se naturale e credibile; la condizione di credibilità deve essere soddisfatta anche dalla persona che controlla il richiedente, se è una persona giuridica,
b) possiede i requisiti materiali, qualificativi, organizzativi e di personale per l’attività di persona accreditata, in particolare soddisfa i requisiti organizzativi e tecnici per l’organizzazione degli esami professionali,
c) presentare il regolamento dell’esame ai sensi del § 14f paragrafo 2 a
d) le indicazioni fornite nella domanda consentono di identificare il richiedente nel registro di base pertinente.
(4) Una domanda di accreditamento o una modifica dell’accreditamento può essere presentata solo in formato elettronico.
(5) La domanda di cui al comma 4 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal Codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3.
(6) La Banca nazionale ceca deve soddisfare la richiesta ai sensi del paragrafo 4 se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, entro un periodo di 3 mesi dalla data in cui la richiesta è stata consegnata alla Banca nazionale ceca.
(7) La persona accreditata è tenuta a notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle condizioni ai sensi del paragrafo 3. La notifica deve essere presentata per via elettronica.
§ 14d
Durata, estensione e cessazione dell’accreditamento
(1) L’ accreditamento è concesso per un periodo di 5 anni.
(2) L’ accreditamento può essere ripetutamente prolungato per altri 5 anni, sulla base di una domanda.
(3) Una domanda ai sensi del paragrafo 2 può essere presentata solo per via elettronica.
(4) La Banca nazionale ceca deve soddisfare la richiesta ai sensi del paragrafo 2 se le condizioni stabilite dalla presente legge sono soddisfatte, entro un periodo di 3 mesi dalla data in cui la richiesta è stata consegnata alla Banca nazionale ceca. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione entro questo periodo, l’accreditamento è stato prorogato.
(5) L’ accreditamento scade
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento di una persona giuridica,
c) alla scadenza del periodo per il quale è stato concesso l’accreditamento, se l’accreditamento non è stato rinnovato in conformità al paragrafo 4, o
d) recesso (§ 14e).
§ 14e
Revoca dell’accreditamento
(1) La Banca nazionale ceca revoca l’accreditamento se la persona accreditata lo richiede.
(2) La Banca nazionale ceca può revocare l’accreditamento se
a) le informazioni sulla base delle quali è stato concesso l’accreditamento erano false o fuorvianti,
b) la persona accreditata ha cessato di soddisfare le condizioni per la concessione dell’accreditamento,
c) la persona accreditata ha violato gravemente o ripetutamente gli obblighi previsti dalla presente legge.
(3) La domanda ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata per via elettronica.
§ 14f
Esame professionale e certificato di superamento dell’esame professionale
(1) Una persona accreditata esegue esami professionali sulla base di una serie di domande d’esame preparate dalla Banca nazionale ceca in collaborazione con il Ministero delle finanze.
(2) Quando si esegue un esame professionale, la persona accreditata deve procedere in conformità con il regolamento dell’esame, il cui contenuto garantisce il corretto svolgimento dell’esame professionale.
(3) L’esame professionale può essere anche solo scritto. Il corretto svolgimento dell’esame professionale è assicurato da una persona accreditata tramite una commissione con un numero dispari di iscritti. I membri della commissione devono essere affidabili.
(4) La persona accreditata pubblica in tempo utile sul proprio sito web
a) la data dell’esame professionale,
b) quante persone possono superare l’esame professionale nel termine determinato,
(c) l’ importo della tariffa per l’esame professionale; e
d) regolamento d’esame.
(5) La persona accreditata informa il candidato del risultato dell’esame professionale senza indebito ritardo.
(6) Una persona accreditata deve, senza indebito ritardo, rilasciare a una persona che ha superato con successo un esame professionale un certificato di completamento con successo di un esame professionale, che deve sempre contenere
a) dati identificativi della persona che ha svolto l’esame professionale,
b) dati identificativi della persona accreditata,
c) informazioni sulla portata dell’esame professionale,
d) la data dell’esame professionale,
e) un elenco dei membri della Commissione; e
f) firma della persona autorizzata ad agire per conto della persona accreditata.
§ 14g
Archiviazione dei documenti
(1) Una persona accreditata deve conservare i documenti relativi all’esecuzione di esami professionali, in particolare
a) registrazioni della condotta e dei risultati degli esami tecnici; e
b) registrazioni dei certificati di superamento degli esami professionali rilasciati.
(2) La persona accreditata conserva i documenti ai sensi del paragrafo 1 per almeno 10 anni dalla data dell’esame professionale a cui si riferiscono i documenti; ciò vale anche per una persona il cui accreditamento è stato revocato o scaduto, nonché per il suo successore legale, inclusi l’amministratore e il curatore fallimentare.
§ 14h
Legislazione di attuazione
La normativa di attuazione prevede
a) l’ ambito delle conoscenze e abilità professionali ai sensi del § 14b par.4,
b) la portata minima dei requisiti per i prerequisiti materiali, qualifiche, organizzativi e del personale ai sensi del § 14c comma 3 lett. b),
c) dettagli dei requisiti delle domande ai sensi del § 14c paragrafo 4 e § 14d paragrafo 2, inclusi gli allegati che dimostrano l’adempimento delle condizioni ai sensi del § 14c paragrafo 3, i loro formati e altri requisiti tecnici,
d) i requisiti della comunicazione di cui alla sezione 14c paragrafo 7, i suoi formati e altri requisiti tecnici,
e) formati di domanda ai sensi della Sezione 14e (1) e altri requisiti tecnici della stessa,
f) requisiti per il corso, forma, ambito e metodo di valutazione e il livello minimo dell’esame professionale ai sensi della sezione 14f,
g) regole per la fornitura di una serie di domande d’esame preparate ai sensi della Sezione 14f (1) alle persone accreditate, il loro trattamento e il loro aggiornamento, e
h) requisiti per i regolamenti di esame ai sensi della sezione 14f (2) e le modalità di procedimento e composizione della commissione ai sensi della sezione 14f (3).
Sezione 5
Rapporti del commerciante di valori mobiliari con i clienti
§ 15
Obblighi generali nei rapporti con i clienti
(1) Un commerciante di valori mobiliari fornisce servizi di investimento con cura professionale. La prestazione di servizi di investimento con diligenza professionale significa, in particolare, che il commerciante di valori mobiliari agisce in modo qualificato, onesto e corretto e nel migliore interesse dei clienti, in particolare adempiendo agli obblighi stabiliti nella presente sezione.
(2) Gli obblighi di cui alle sezioni da 15 a 15r non si applicano alla conclusione di negoziazioni tra partecipanti a un mercato regolamentato europeo oa un sistema di negoziazione multilaterale o alla conclusione di negoziazioni tra un operatore di un sistema di negoziazione multilaterale e partecipanti a questo sistema. Ciò non pregiudica l’obbligo di un commerciante di valori mobiliari che è membro o partecipante a questo mercato o sistema, di rispettare gli obblighi di cui ai § 15-15r in relazione ai propri clienti, quando agisce per loro conto ed esegue le sue istruzioni in questo mercato. Gli obblighi ai sensi degli articoli da 15 a 15r si applicano alla conclusione di negoziazioni in un sistema di negoziazione organizzato.
(3) Quando fornisce servizi di investimento, un commerciante di valori mobiliari non può accettare o fornire remunerazione o altro vantaggio monetario o non monetario (di seguito denominato “incentivo”), inclusa la ricerca, che potrebbe portare alla violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 o dell’obbligo di cui al § 12a par. 1 lettera h). Nessun corrispettivo sarà considerato un corrispettivo o altro vantaggio pecuniario o non patrimoniale ricevuto dal cliente o da una persona che agisce per suo conto o fornito al cliente o da una persona che agisce per suo conto.
(4) Un incentivo ai sensi del paragrafo 3 è ammissibile solo se
a) è inteso a contribuire a migliorare la qualità del servizio fornito e non è in conflitto con l’obbligo di cui al paragrafo 1; o
b) consente o è necessario per la fornitura di servizi di investimento e non viola l’obbligo di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda la remunerazione, le spese di regolamento, la remunerazione per i punti di trasferimento, le spese amministrative o le spese legali; .
(5) Se il commerciante di valori mobiliari informa il cliente che il principale servizio di investimento di cui al § 4 par. e) fornisce autonomamente, o se fornisce al cliente il principale servizio di investimento di cui al § 4 par. (d) il commerciante di valori mobiliari non può trattenere un incentivo sotto forma di remunerazione o altro vantaggio pecuniario in relazione alla fornitura di tali servizi, né può accettare un incentivo sotto forma di vantaggio non pecuniario; ciò non si applica a un vantaggio non monetario minore che può contribuire a migliorare la qualità del servizio fornito e che, data la sua portata e natura, non può essere considerato un vantaggio in caso di violazione dell’obbligo del commerciante di valori mobiliari di agire nel migliore interesse del cliente se il cliente è chiaramente informato. .
(6) Gli obblighi nei confronti del cliente stipulati nei § 15-15k sono adempiuti anche dal commerciante di valori mobiliari nei confronti del potenziale cliente.
(7) Il regolamento giuridico di attuazione deve prevedere
a) le condizioni alle quali la ricerca fornita a un commerciante di valori mobiliari non è considerata un incentivo ai sensi del paragrafo 3, prima frase;
b) le condizioni alle quali si ritiene che l’incentivo contribuisca a migliorare la qualità del servizio fornito ai sensi del paragrafo 4, lettera a); e),
(c) il modo in cui il commerciante di valori mobiliari dimostra un miglioramento della qualità del servizio fornito ai sensi del paragrafo 4, lettera a); e),
d) requisiti più dettagliati per il trasferimento dell’incentivo ricevuto sotto forma di remunerazione o altro vantaggio pecuniario al cliente ai sensi del paragrafo 5 e ai sensi della sezione 15e paragrafo 2,
e) requisiti più dettagliati per informare i clienti sugli incentivi ai sensi della Sezione 15e, Paragrafi 1 e 2,
f) le condizioni alle quali un vantaggio può essere considerato un vantaggio non monetario minore ai sensi del paragrafo 5, un punto e virgola.
§ 15a
Comunicazione con i clienti
(1) Un commerciante di valori mobiliari non può utilizzare informazioni poco chiare, false, fuorvianti o fuorvianti quando comunica con un cliente, inclusi un incontro personale o un messaggio promozionale, in merito a servizi di investimento o strumenti di investimento. Nel caso di un messaggio promozionale, il commerciante di valori mobiliari garantisce inoltre che dal suo contenuto e dalla sua forma risulti chiaramente che si tratta di un messaggio promozionale.
(2) Informace uvedené v § 15d a v § 15e odst. 1 a 2 poskytuje obchodník s cennými papíry srozumitelně tak, aby byl zákazník schopen dostatečně pochopit podstatu a rizika nabízené investiční služby a nabízeného druhu investičního nástroje a aby byl schopen poté učinit informované investiční rozhodnutí.
(3) Obchodník s cennými papíry je povinen zákazníka alespoň jednou před telefonickým poskytnutím investiční služby, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, upozornit na skutečnost, že jejich telefonické hovory, které vedou nebo mohou vést k uzavření obchodu s investičním nástrojem, budou zaznamenávány.
(4) Un commerciante di valori mobiliari non può fornire un servizio di investimento a un cliente che non abbia notificato in anticipo ai sensi del paragrafo 3 per telefono, che include la ricezione, la trasmissione o l’esecuzione delle istruzioni del cliente.
(5) Un commerciante di valori mobiliari deve fornire al cliente, su sua richiesta, le registrazioni ai sensi della Sezione 17, paragrafi da 2 a 5, che si riferiscono alla sua persona.
§ 15b
Obblighi nella creazione di uno strumento di investimento
(1) Se un commerciante di valori mobiliari crea uno strumento di investimento offerto ai clienti, è obbligato a garantire che tale strumento di investimento sia creato in un modo che corrisponda alle esigenze del mercato di riferimento determinato ai sensi del § 12ba par. a) e § 2a a 2d.
(2) Il commerciante di valori mobiliari di cui al paragrafo 1 è tenuto a garantire che la strategia di offerta dello strumento di investimento da lui creato corrisponda alla natura del mercato di riferimento determinato ai sensi del § 12ba par. e).
(3) Il commerciante di valori mobiliari di cui al paragrafo 1 è tenuto a prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che lo strumento di investimento da lui creato sia offerto al mercato di destinazione determinato ai sensi del § 12ba par. e).
§ 15c
Obblighi quando si offre o si raccomanda uno strumento di investimento a un cliente
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve comprendere uno strumento di investimento che offre o consiglia al cliente.
(2) Un commerciante di valori mobiliari deve valutare se lo strumento di investimento che offre o consiglia al cliente corrisponde alle esigenze del mercato di riferimento a cui appartiene il cliente, determinato ai sensi del § 12ba par. e).
(3) Un commerciante di valori mobiliari deve garantire che, quando fornisce servizi di investimento, non ricompensi o valuti le prestazioni dei suoi dipendenti e agenti collegati in un modo che comporti una violazione dell’obbligo di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare, qualsiasi accordo di remunerazione, obiettivi di vendita o qualsiasi altro accordo che possa incoraggiare il suo dipendente o agente collegato a offrire o raccomandare un particolare strumento di investimento a un cliente non professionale, anche se può offrire o raccomandare un altro strumento di investimento, è inammissibile. uno strumento che meglio risponderebbe alle esigenze del mercato di riferimento determinato ai sensi del § 12ba paragrafo 3 lett. a) a cui appartiene il cliente.
(4) Se il commerciante di valori mobiliari informa il cliente che il principale servizio di investimento di cui al § 4 par. e) fornisce in modo indipendente, è tenuto a valutare un numero sufficiente di strumenti di investimento disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversi in termini di tipologia ed emittenti o soggetti che creano strumenti di investimento in modo che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere adeguatamente raggiunti.
(5) Nel valutare gli strumenti di investimento ai sensi del paragrafo 5, un commerciante di valori mobiliari non può limitarsi agli strumenti di investimento emessi o creati
a) da questo commerciante di valori mobiliari,
b) persone ad esso strettamente legate; o
c) altre persone che hanno un rapporto finanziario, commerciale o altro con esso, che rappresenta il rischio di interrompere il fatto che il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. e) fornisce in modo indipendente.
Informare i clienti
§ 15d
(1) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a informare il cliente in tempo utile prima della fornitura del servizio di investimento
a) dati personali,
b) i servizi di investimento che fornisce,
c) gli strumenti di investimento che devono essere coperti dal servizio di investimento e le strategie di investimento proposte,
d) punti di trasferimento,
e) tutti i costi e gli oneri associati; e
(f) un sistema di indennizzo del cliente e un sistema di garanzia dei depositi relativi alle attività del cliente, compresi l’importo e l’ambito della copertura fornita dal sistema di indennizzo del cliente; il commerciante di valori mobiliari informa il cliente, su sua richiesta, delle condizioni del risarcimento, della procedura per richiedere il risarcimento e del suo pagamento.
(2) Informazioni ai sensi del comma 1 lett c) deve contenere
a) adeguate istruzioni e avvertenze sui rischi associati all’investimento in tali veicoli di investimento o a determinate strategie di investimento; e
b) l’ indicazione se il dato strumento di investimento è destinato a clienti che non siano clienti professionali o clienti professionali, anche con riferimento al mercato di riferimento determinato ai sensi del § 12ba par. e).
(3) Informazioni ai sensi del comma 1 lett (e) deve contenere informazioni
a) in materia di servizi di investimento principali e accessori,
b) eventuali costi di consulenza,
c) il costo dello strumento di investimento offerto o consigliato al cliente,
(d) i costi e la remunerazione associati al servizio di investimento o allo strumento di investimento che non derivano dal rischio di mercato; e
e) alle condizioni di pagamento, inclusa la possibilità di effettuare pagamenti tramite altre persone.
(4) Informazioni ai sensi del comma 1 lett (e) sono espressi in forma aggregata in modo che il cliente possa comprendere i costi totali e valutare il loro impatto complessivo sul ritorno sull’investimento. Su richiesta del cliente, il commerciante di valori mobiliari fornisce tali informazioni, suddivise in singole voci.
(5) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a informare il cliente in tempo utile prima della fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 par. (e) se
a) fornisce questo servizio di investimento indipendentemente o meno,
b) la fornitura di questo servizio di investimento si basa su un’analisi ampia o limitata di diversi tipi di strumenti di investimento,
c) l’analisi di cui alla lettera b) è limitata agli strumenti di investimento emessi o creati da tale commerciante di valori mobiliari, da persone che hanno stretti legami con esso o da altre persone che hanno con esso rapporti giuridici o economici così stretti da presentare un rischio di perturbazione; l’indipendenza della consulenza in materia di investimenti fornita, e
d) effettuerà regolarmente valutazioni ai sensi della Sezione 15h (2) in relazione agli strumenti di investimento che raccomanda o offre a questo cliente.
(6) L’obbligo di fornire informazioni ai sensi del paragrafo 1 o 5 non si applica ai casi in cui il servizio di investimento è offerto come parte di un prodotto composito, che è soggetto a un obbligo analogo di informare il cliente ai sensi della legge che disciplina le banche. credito al consumo.
§ 15e
(1) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a informare il cliente in tempo utile prima della fornitura dei servizi di investimento in modo chiaro, dettagliato, preciso e comprensibile circa l’esistenza, la natura e l’importo dell’incentivo ai sensi del § 15 par.4 determinare l’importo.
(2) Ove applicabile, il commerciante di valori mobiliari è tenuto a informare il cliente in tempo utile prima della fornitura del servizio di investimento circa il metodo di trasmissione dell’incentivo sotto forma di remunerazione o altro vantaggio pecuniario ottenuto in relazione al servizio di investimento al cliente.
(3) Quando si fornisce il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. (e) il commerciante di valori mobiliari fornisce al cliente, su un supporto durevole, una dichiarazione di idoneità contenente informazioni sull’operazione, prima dell’operazione
a) la consulenza in materia di investimenti fornita; e
b) in che modo la consulenza in materia di investimenti fornita soddisfa le preferenze, gli obiettivi e altre caratteristiche del cliente non professionale.
(4) Se, a seguito della fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 par. e) un contratto per l’acquisto o la vendita di uno strumento di investimento è concluso mediante comunicazione a distanza e non è possibile fornire una dichiarazione di idoneità ai sensi del paragrafo 3 prima della conclusione del presente contratto, il commerciante di valori mobiliari può fornire tale dichiarazione su un supporto durevole immediatamente dopo che il cliente è obbligato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il cliente ha accettato di ricevere una dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto; e
(b) il commerciante di valori mobiliari ha fornito al cliente la possibilità di differire la conclusione del contratto in modo che tale cliente riceva in anticipo una dichiarazione di idoneità.
(5) Se un commerciante di valori mobiliari offre al cliente il servizio di investimento principale come parte di un prodotto composito o come condizione per organizzare un prodotto composito, è tenuto a informare il cliente in tempo utile prima di fornire il servizio di investimento quali componenti del prodotto composito possono essere organizzati separatamente e quali è previsto un pagamento per questi componenti se concordati separatamente.
(6) Se un commerciante di valori mobiliari offre a un cliente che non è un cliente professionale un servizio di investimento principale come parte di un prodotto composito o come condizione per la disposizione di un prodotto composito, deve descrivere in che modo i rischi derivanti dal prodotto composito differiscono dai rischi derivanti dai componenti del prodotto composito. , se concordato separatamente; ciò non si applica se i rischi derivanti dal prodotto composito non sono manifestamente diversi dai rischi derivanti dai componenti del prodotto composito, se concordati separatamente.
§ 15f
Il commerciante di valori mobiliari è conforme alla Sezione 1843 del Codice Civile, che prevede obblighi di informazione in relazione alla conclusione di un contratto di servizi finanziari; § 1845 del codice civile non è interessato da questa legge.
§ 15g
(1) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a fornire al cliente informazioni adeguate sui servizi che gli ha fornito su un supporto dati permanente.
(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono informazioni sulla comunicazione regolare con il cliente, tenendo conto del tipo e della complessità delle negoziazioni in strumenti di investimento e della natura dei servizi forniti e, ove applicabile, dei costi associati alle negoziazioni e ai servizi forniti.
(3) Ove applicabile, il commerciante di valori mobiliari è tenuto a fornire al cliente le informazioni ai sensi del § 15d par. e) regolarmente per tutta la durata dell’investimento, ma almeno una volta all’anno.
(4) Se un commerciante di valori mobiliari fornisce il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. d), o se ha informato ai sensi del § 15d par.5 let. d) del cliente che effettuerà regolarmente la valutazione ai sensi del § 15h par.
Richiesta di informazioni al cliente
§ 15h
(1) Quando si forniscono servizi di investimento di cui al § 4 paragrafo 2 lett. d) ed e) il commerciante di valori mobiliari ha l’obbligo di ottenere dal cliente le informazioni necessarie sui suoi
a) competenza in materia di investimenti,
b) esperienza di investimento,
(c) contesto finanziario, inclusa la capacità di sopportare perdite; e
(d) obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
(2) Il commerciante di valori mobiliari è tenuto a ottenere le informazioni ai sensi del paragrafo 1 nella misura in cui gli consenta di valutare se la prestazione del servizio di investimento di cui al paragrafo 1, la prestazione di consulenza su uno strumento di investimento o l’esecuzione di una negoziazione in uno strumento di investimento nell’ambito del servizio di investimento di cui al paragrafo 1. , corrisponde al background finanziario del cliente, ai suoi obiettivi di investimento e alla competenza e all’esperienza necessarie per comprendere i rischi coinvolti, in particolare la sua tolleranza al rischio e la capacità di sopportare le perdite.
(3) Se un commerciante di valori mobiliari raccomanda un prodotto composito nel modo previsto nella sezione 15e, paragrafo 5 o 6, quando fornisce il servizio di investimento di cui al paragrafo 1, deve valutare questo prodotto composito secondo le modalità specificate nel paragrafo 2 nel suo insieme.
§ 15i
(1) Quando si forniscono i principali servizi di investimento, ad eccezione dei servizi specificati nel § 4 par.2 lett. d) ed e), il commerciante di valori mobiliari è tenuto a chiedere al cliente informazioni sui suoi
a) competenza in materia di investimenti; e
(b) esperienza di investimento.
(2) Un commerciante di valori mobiliari è obbligato a richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 nella misura in cui gli consenta di valutare se la prestazione del servizio di investimento di cui al paragrafo 1 o la consulenza su uno strumento di investimento o l’esecuzione di una negoziazione in uno strumento di investimento nell’ambito del servizio di investimento di cui al paragrafo 1. 1 corrisponde alla competenza e all’esperienza necessarie per comprendere i rischi coinvolti.
(3) Nel caso in cui un commerciante di valori mobiliari valuti le informazioni ottenute di cui al paragrafo 1 in modo tale che la fornitura del servizio di investimento pertinente, la consulenza sullo strumento di investimento o la negoziazione di uno strumento di investimento nell’ambito del servizio di investimento di cui al paragrafo 1 non corrisponda alla sua conoscenza o esperienza professionale , avvisa il cliente di tale scoperta.
(4) Nel caso in cui il cliente rifiuta di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 o non le fornisce nella misura richiesta, il commerciante di valori mobiliari informa il cliente che tale atteggiamento non gli consente di valutare se la fornitura del servizio di investimento pertinente, la consulenza sullo strumento di investimento o la negoziazione di uno strumento di investimento nell’ambito del servizio di investimento di cui al paragrafo 1 corrisponde alla sua competenza o esperienza necessaria per comprendere i rischi connessi.
(5) Se un commerciante di valori mobiliari offre un prodotto composito secondo le modalità previste nella Sezione 15e, Paragrafo 5 o 6, quando fornisce il servizio di investimento di cui al paragrafo 1, deve valutare questo prodotto composito secondo le modalità specificate nel paragrafo 2 nel suo insieme.
§ 15j
(1) Un commerciante di valori mobiliari può fare affidamento sulle informazioni ottenute da un cliente che gli sono state fornite da un altro commerciante di valori mobiliari europeo.
(2) Un commerciante di valori mobiliari può fare affidamento sulle raccomandazioni fornite al cliente da un altro commerciante di valori mobiliari europeo.
§ 15k
(1) Quando si fornisce il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. a) ob), o servizi di investimento aggiuntivi ad esso correlati, il commerciante di valori mobiliari non è obbligato a chiedere informazioni al cliente ai sensi del § 15i, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il servizio di investimento richiesto è fornito su iniziativa del cliente e riguarda solo un semplice strumento di investimento,
b) il commerciante di valori mobiliari rispetta gli obblighi di cui al § 12a comma 1 lett. h) e ha informato il cliente entro il termine stabilito che non è obbligato a richiedere informazioni al cliente ai sensi del § 15i per il servizio di investimento principale richiesto.
(2) Il paragrafo 1 non si applica se il servizio di investimento aggiuntivo di cui al § 4 par.3 let. b), senza tener conto di prestiti e debiti precedentemente concordati.
(3) Ai fini della presente disposizione, si intende un semplice veicolo di investimento
(a) azioni o strumenti finanziari simili che rappresentano un’azione di una persona giuridica ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo o in un mercato equivalente a un mercato regolamentato in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, se tale mercato è riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente a un mercato regolamentato europeo; in un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle azioni emesse da un fondo speciale, un fondo di investitori qualificati o un comparabile fondo di investimento estero e azioni che contengono un derivato,
(b) obbligazioni o titoli simili aventi il diritto di rimborsare un determinato importo dovuto, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo o in un mercato equivalente a un mercato regolamentato in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, se tale mercato è riconosciuto dalla Commissione europea come equivalenti a un mercato regolamentato europeo oa un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione di quelli che contengono un derivato o hanno una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio coinvolto,
c) titoli che sostituiscono i titoli di cui alle lettere a) eb);
d) strumenti del mercato monetario, ad eccezione di quelli che contengono un derivato o hanno una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato,
e) azioni o quote di un fondo standard o titoli di un fondo standard estero, ad eccezione dei titoli di fondi standard strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione;
f) depositi strutturati che non hanno una struttura che renda difficile per il cliente comprendere il rischio di rendimento associato o il costo di terminare il prodotto prima della scadenza; e
g) altri strumenti di investimento elencati in un regolamento delegato (UE) della Commissione direttamente applicabile che integra la direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Esecuzione delle istruzioni nelle migliori condizioni
§ 15l
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve eseguire le istruzioni del cliente nelle migliori condizioni, tenendo conto
a) il prezzo che può essere raggiunto al punto di trasferimento,
b) l’ importo totale dei pagamenti addebitati al cliente,
c) la velocità con cui l’ordine può essere eseguito,
d) la probabilità di esecuzione dell’ordine,
e) il volume di scambi richiesto,
f) condizioni di regolamento,
(g) il tipo di istruzione; o
(h) qualsiasi altro fattore rilevante per l’esecuzione delle istruzioni del cliente nelle migliori condizioni.
(2) Se un commerciante di valori mobiliari riceve un ordine specifico dal cliente relativo all’esecuzione di un ordine, deve eseguire l’ordine in conformità con questo ordine. Il commerciante di valori mobiliari può derogare all’obbligo di cui al paragrafo 1 solo entro i limiti stabiliti dall’ordine del cliente.
(3) Al fine di garantire l’esecuzione delle istruzioni nelle migliori condizioni, il commerciante di valori mobiliari deve stabilire e mantenere disposizioni organizzative e regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente, che includano almeno:
a) i punti di trasferimento presso i quali il commerciante di valori mobiliari può eseguire le istruzioni dei clienti su base continuativa alle migliori condizioni; e
(b) informazioni pertinenti sui punti di trasferimento in cui vengono eseguite le istruzioni del cliente sui vari strumenti di investimento e una descrizione dei fatti che hanno influenzato il commerciante di valori mobiliari nella selezione di tali punti di trasferimento.
(4) Prima dell’esecuzione delle istruzioni di un cliente, il commerciante di valori mobiliari deve avere il consenso di questo cliente alle regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente ai sensi del paragrafo 3.
(5) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a monitorare l’efficacia della struttura organizzativa e delle regole di esecuzione delle istruzioni al fine di identificare e correggere eventuali carenze, in particolare è obbligato a verificare regolarmente se i punti di trasferimento specificati nelle regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente lo consentono condizioni; nel fare ciò, tiene conto delle informazioni pubblicate ai sensi del § 15n paragrafo 5 e del § 73l.
(6) Prima dell’esecuzione dell’ordine di un cliente al di fuori del sistema di negoziazione, il commerciante di valori mobiliari deve avere l’espresso consenso di questo cliente a tale esecuzione del suo ordine, in generale o in relazione a una specifica negoziazione in uno strumento di investimento.
§ 15m
Su richiesta del cliente, il commerciante di valori mobiliari deve dimostrare al cliente che sta eseguendo o ha eseguito le sue istruzioni o istruzioni in conformità con le regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente di cui alla sezione 15l (3).
§ 15n
(1) Se un commerciante di valori mobiliari esegue un ordine di un cliente che non è un cliente professionale, le migliori condizioni saranno determinate in relazione ai costi totali, che includono il prezzo dello strumento di investimento ei costi associati all’esecuzione dell’ordine.
(2) I costi associati all’esecuzione di un ordine ai sensi del paragrafo 1 includono tutti i costi addebitati al cliente che sono direttamente correlati all’esecuzione dell’ordine di tale cliente, inclusi
a) pagamenti al punto di trasferimento,
(b) corrispettivo per il regolamento di una transazione conclusa in virtù della presente istruzione; e
(c) ulteriore remunerazione ad altre persone coinvolte nell’esecuzione della presente istruzione.
(3) Se vi sono più punti di trasferimento in cui può essere eseguita un’istruzione relativa a uno strumento di investimento, il commerciante di valori mobiliari adempie al suo obbligo ai sensi del paragrafo 1 valutando e confrontando i risultati per il cliente che otterrebbe eseguendo l’ordine in ciascuno strumento di trasferimento. il luogo specificato nelle regole per l’esecuzione delle istruzioni del commerciante di valori mobiliari e in cui l’ordine può essere eseguito tiene anche conto delle proprie commissioni e dei costi associati all’esecuzione dell’ordine in ciascuno dei punti di trasferimento disponibili.
(4) Un commerciante di valori mobiliari non può ottenere un incentivo in relazione all’instradamento o all’immissione di un’istruzione in uno specifico punto di trasferimento, il che può comportare una violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 o dell’obbligo ai sensi del § 12a par. h).
(5) Un commerciante di valori mobiliari che esegue le istruzioni del cliente pubblica una volta all’anno per i singoli tipi di strumenti di investimento
(a) i 5 punti di trasferimento in cui ha eseguito le istruzioni del cliente nell’ultimo anno solare e che sono per lui più importanti in termini di volume delle operazioni eseguite, e
(b) le sintesi e le conclusioni dell’analisi risultante dal monitoraggio della qualità dell’esecuzione delle negoziazioni in strumenti di investimento nei punti di trasferimento in cui ha eseguito le istruzioni del cliente nell’ultimo anno civile.
Istruzioni di elaborazione
§ 15o
Un commerciante di valori mobiliari che dispone di un permesso per fornire il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. (b) esegue le istruzioni del cliente in relazione alle istruzioni di altri clienti o istruzioni per proprio conto in modo corretto e senza indebito ritardo; a tal fine stabilisce, mantiene e applica regole per l’elaborazione di istruzioni che assicurino almeno
a) esecuzione di istruzioni del cliente altrimenti comparabili in base alla priorità temporale della loro accettazione,
b) in caso di istruzioni per ottenere l’acquisto o la vendita di uno strumento di investimento di cui al § 3 par. (a) che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo o che è negoziato in una sede di negoziazione che contiene un prezzo limite al quale tale strumento di investimento deve essere acquistato o venduto, in un volume specifico, e che non potrebbe essere eseguito senza indebito ritardo a causa condizioni di mercato prevalenti, rendere tali informazioni disponibili ad altri partecipanti nella sede di negoziazione o trasmettere questa istruzione alla sede di negoziazione, a meno che il cliente non specifichi diversamente.
§ 15p
La Banca nazionale ceca può, con un provvedimento di natura generale, stabilire che l’obbligo ai sensi del § 15o lettera b) non si applica in caso di ordine con limite di prezzo elevato rispetto al volume normale di mercato stabilito a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Informazioni su istruzioni e condizioni della proprietà del clienteannullato
§ 15qannullato
§ 15r
Informare i clienti in relazione all’esecuzione delle istruzioni
(1) Un commerciante di valori mobiliari che esegue le istruzioni del cliente deve fornire al cliente le informazioni sulle sue regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente ai sensi della Sezione 15l (3).
(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono contenere una spiegazione chiara, sufficientemente dettagliata e comprensibile delle modalità di esecuzione delle istruzioni del cliente.
(3) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a informare il cliente di qualsiasi cambiamento significativo nella sua struttura organizzativa ai sensi della Sezione 15l (3) o delle sue regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente ai sensi della Sezione 15l (3).
(4) Un commerciante di valori mobiliari è obbligato a informare il cliente senza indebito ritardo dopo l’esecuzione delle istruzioni del cliente su quale punto di trasferimento è stato eseguito il suo ordine.
(5) Se le regole per l’esecuzione delle istruzioni del cliente ai sensi della Sezione 15l (3 ) regolano la possibilità che le istruzioni del cliente siano eseguite al di fuori del sistema di negoziazione, il commerciante di valori mobiliari informerà il cliente di conseguenza.
§ 15sannullato
Sezione 6
Obblighi di informazione di un commerciante di valori mobiliari
§ 15tannullato
§ 16
(1) Entro 4 mesi dalla fine del periodo contabile, un commerciante di valori mobiliari deve presentare alla Banca nazionale ceca e pubblicare sul proprio sito web la sua relazione annuale e la relazione annuale consolidata ai sensi della legge sulla contabilità, che includono rendiconti finanziari o rendiconti finanziari consolidati verificati da un revisore dei conti e sull’importo della base per il calcolo del contributo al Fondo di Garanzia (§ 129 par. 1). Ciò non pregiudica gli obblighi di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata nella pubblicazione di bilanci e relazioni annuali ai sensi di altre normative legali.
(2) Se l’Assemblea generale del commerciante di valori mobiliari non approva il bilancio o il bilancio consolidato entro il periodo di cui al paragrafo 1, il commerciante di valori mobiliari li sottopone alla Banca nazionale ceca insieme ai motivi per i quali non è stato approvato e alle modalità di risoluzione dei commenti dell’assemblea generale; allo stesso tempo pubblicheranno queste informazioni sul loro sito web. Il commerciante di valori mobiliari deve quindi presentare il bilancio o il bilancio consolidato alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo dopo la sua approvazione e pubblicarli sul proprio sito web.
(3) Un commerciante di valori mobiliari informa la Banca nazionale ceca di
a) negoziazioni concluse, regolate e cancellate in strumenti di investimento,
b) qualsiasi istruzione ricevuta per procurare l’acquisto, la vendita o altro trasferimento di uno strumento di investimento,
c) strumenti di investimento coperti da istruzioni e operazioni,
d) entità ordinanti, clienti, controparti, agenti collegati e altre persone che hanno svolto attività di negoziazione professionale connessa all’istruzione e alla negoziazione; e
e) titoli, altri strumenti di investimento e liquidità di proprietà del cliente.
(4) Un commerciante di valori mobiliari che non è una banca informa anche la Banca nazionale ceca di
a) la sua struttura organizzativa, comprese le informazioni sulle filiali dello stabilimento commerciale (di seguito la “filiale”) all’estero, i membri dell’organo di amministrazione, le persone di contatto, il capitale sociale, i diritti di voto e i dipendenti,
b) le persone con una partecipazione qualificata e le persone nelle quali ha una partecipazione qualificata,
(c) la sua posizione finanziaria ed economica, comprese le informazioni sulle sue attività, debiti, azioni, crediti, titoli scaduti, struttura degli strumenti derivati, contratti di riacquisto, entrate, spese, utili contabili, perdite contabili, attività finanziarie fornite come garanzia o disposizioni,
d) la situazione economica del gruppo di consolidamento di cui fa parte, comprese le informazioni su attività, passività, patrimonio netto, promesse fornite e ricevute, garanzie, crediti e passività da derivati,
e) la struttura del gruppo di consolidamento di cui fa parte e le persone in esso incluse, compresi i dati sui componenti degli organi di amministrazione,
f) operazioni all’interno della società di partecipazione mista, comprese le garanzie fornite e ricevute, se il responsabile del gruppo è una società di partecipazione mista,
g) capitale determinato internamente, metodi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, utilizzo di un portafoglio di negoziazione ridotto, rischio di insolvenza, posizioni in valuta,
(h) operazioni infragruppo e modifiche strutturali, esternalizzazione, remunerazione, modifiche nelle funzioni di gestione chiave; e
(i) cambiamenti nei periodi contabili, operazioni con controparti a rischio selezionate o aree geografiche e possibili rischi reputazionali significativi.
(5) Le informazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 4 possono includere anche informazioni sul numero di nascita del cliente o di una persona con una partecipazione qualificata o di una persona con uno stretto legame. A tal fine, il commerciante di valori mobiliari ha il diritto di conservare i numeri di nascita di queste persone.
(6) Un commerciante di valori mobiliari che non è una banca ne informa senza indebito ritardo la Banca nazionale ceca
a) ha perso l’autorizzazione ai sensi di un altro regolamento legale per svolgere un’attività che è stata registrata ai sensi della Sezione 6a,
b) è venuto a conoscenza della modifica per la quale è richiesto il consenso ai sensi della Sezione 10b (1), e
c) appreso della modifica da notificare ai sensi della Sezione 10e (1).
(7) La normativa di legge di attuazione stabilisce i dettagli, la forma, le modalità e la struttura dell’adempimento degli obblighi di informazione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4. La normativa di legge di attuazione stabilisce anche la periodicità e le scadenze per l’adempimento degli obblighi di informazione ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
Sezione 7
Divulgazione di dati da parte di un commerciante di valori mobiliari
§ 16a
(1) Un commerciante di valori mobiliari pubblica le informazioni di base su se stesso, la composizione degli azionisti, la struttura del gruppo di consolidamento di cui fa parte, le sue attività e la situazione finanziaria.
(2) Un commerciante di valori mobiliari soggetto ad obblighi su base consolidata ai sensi della presente legge o ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) pubblica annualmente informazioni su:
a) rapporti di proprietà tra i membri del gruppo di consolidamento, comprese le informazioni su stretti legami,
b) il sistema di gestione e controllo ai sensi del § 12 par.2 e § 12a,
c) il sistema di gestione e controllo dell’unità di consolidamento ai sensi della Sezione 12b.
(3) Un commerciante di valori mobiliari adempie all’obbligo di cui al paragrafo 2 anche pubblicando un riferimento al luogo in cui tali informazioni sono disponibili.
(4) La Banca nazionale ceca può stabilire una periodicità inferiore a quella annuale per la divulgazione delle informazioni da parte dei commercianti di valori mobiliari in conformità alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) Un commerciante di valori mobiliari pubblica annualmente per il periodo contabile immediatamente precedente con una distinzione in base ai singoli Stati membri dell’Unione europea e ai paesi che non sono Stati membri dell’Unione europea in cui ha una persona controllata o una succursale,
a) un elenco delle attività che svolge e della loro ubicazione geografica,
b) fatturato netto totale annuo,
c) numero medio di dipendenti,
d) utile o perdita prima delle imposte,
e) imposta sul reddito delle società o imposta simile pagata all’estero o perdita,
f) sostegno pubblico ricevuto.
(6) I dati di cui al paragrafo 5 devono essere pubblicati nelle note al bilancio annuale o, se il bilancio consolidato è in preparazione, nelle note al bilancio consolidato.
(7) Nella sua relazione annuale, un commerciante di valori mobiliari pubblica tra gli indicatori chiave il rendimento delle sue attività, espresso come quota dell’utile netto e dell’attivo totale.
(8) Un commerciante di valori mobiliari pubblica sul proprio sito web i dati sulla propria conformità ai requisiti del sistema di gestione e controllo.
(9) Il commerciante di valori mobiliari deve garantire che il revisore 6 ) verifichi i dati pubblicati sul capitale, requisiti patrimoniali e rapporti del commerciante di valori mobiliari. Il revisore deve inoltre verificare le informazioni di cui al paragrafo 5 nell’ambito del proprio lavoro di revisione.
(10) Legislazione di attuazione
a) specifica l’ambito dei dati da divulgare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, nonché la forma, le modalità, la struttura e i tempi della comunicazione e la periodicità della comunicazione ai sensi del paragrafo 1;
b) può determinare la periodicità di cui al paragrafo 4, i termini corrispondenti e il modo in cui le informazioni devono essere pubblicate,
(c) determina l’ambito dei dati da pubblicare ai sensi del paragrafo 8, nonché la forma, le modalità, la struttura, la periodicità e i termini per la pubblicazione dei dati;
d) determinare la portata dei dati verificati dal revisore in conformità al paragrafo 9.
§ 16b
(1) Un commerciante di valori mobiliari pubblica i dati sui tipi e la portata dei servizi di investimento forniti.
(2) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce l’ambito, la forma, il metodo, la struttura, la periodicità e le scadenze per la pubblicazione dei dati ai sensi del paragrafo 1.
§ 16cannullato
§ 16d
Se la Banca nazionale ceca decide ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblica in modo tale da consentire l’accesso remoto
(a) i criteri che applica per determinare se sussistono o meno impedimenti materiali o giuridici al rapido trasferimento di capitale o al rimborso di passività;
b) il numero di persone controllanti che beneficiano dell’opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il numero di persone controllanti che includono entità controllate in un paese non UE;
c) collettivamente per la Repubblica Ceca
1. l’ importo totale del capitale delle persone che esercitano il controllo su base consolidata utilizzando l’opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è detenuto in entità controllate in un paese extra UE;
2. la percentuale del capitale totale delle persone che controllano su base consolidata utilizzando l’opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio detenuta in entità controllate in uno Stato non membro unione,
3. la percentuale del capitale totale delle persone di controllo ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio su base consolidata, utilizzando l’opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 575/2013, che è detenuta in entità controllate in uno stato non membro dell’Unione Europea.
§ 16e
Se la Banca nazionale ceca decide ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblica in modo tale da consentire l’accesso remoto
(a) i criteri che applica per determinare se sussistono o meno impedimenti materiali o legali al rapido trasferimento di capitale o al rimborso di passività;
b) il numero di persone controllanti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il numero di persone controllanti che includono persone controllate in uno Stato membro non UE;
c) collettivamente per la Repubblica Ceca
1. l’ importo totale del capitale delle persone di controllo che esercitano l’opzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, detenuto in entità controllate in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea,
2. la percentuale del capitale totale delle entità controllate che utilizzano l’opzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che è detenuto in entità controllate in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea;
3. la percentuale del capitale totale ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio delle persone controllanti che esercitano l’opzione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; che è detenuto in entità controllate in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione Europea.
Sezione 8
Conservazione di documenti e registrazioni
§ 17
(1) Un commerciante di valori mobiliari deve conservare registri e documenti relativi ai servizi di investimento e alle negoziazioni sufficienti per consentire alla Banca nazionale ceca di monitorare il rispetto dei requisiti della presente legge, del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) e del regolamento direttamente applicabile. Dell’Unione Europea che disciplina i mercati degli strumenti finanziari 53 ) , in particolare se il commerciante di valori mobiliari rispetta i propri obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti e non interferisce con il corretto funzionamento del mercato.
(2) Le registrazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le registrazioni delle telefonate e delle comunicazioni elettroniche relative alle operazioni concluse da un commerciante di valori mobiliari per proprio conto e ai servizi di investimento forniti al cliente. Questi registri devono essere conservati anche se il loro scopo era concludere uno scambio o fornire un servizio di investimento in conformità con la prima frase, ma questa conclusione di uno scambio o la fornitura di questo servizio di investimento non ha avuto luogo.
(3) I clienti possono comunicare le loro istruzioni con altri mezzi, ma questa comunicazione deve essere registrata su un supporto durevole, come invii di lettere, fax, posta elettronica o documentazione delle istruzioni dei clienti ottenuta durante le riunioni. In particolare, il contenuto delle conversazioni personali rilevanti con il cliente può essere registrato mediante registrazione scritta o relazione. Queste istruzioni sono considerate equivalenti agli ordini telefonici.
(4) Un commerciante di valori mobiliari deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che:
(a) registrare le chiamate telefoniche e le comunicazioni elettroniche pertinenti effettuate, inviate o ricevute utilizzando apparecchiature fornite al dipendente o fornitore, o il cui utilizzo è stato autorizzato o approvato dal dipendente o fornitore;
b) impedire al dipendente o al fornitore di effettuare, inviare o ricevere chiamate telefoniche o comunicazioni elettroniche pertinenti utilizzando apparecchiature private che il commerciante di valori mobiliari non è in grado di registrare o copiare.
(5) Un commerciante di valori mobiliari conserva i registri ai sensi del paragrafo 1 per almeno 5 anni; ciò vale anche per una persona la cui licenza di operare come commerciante di valori mobiliari è stata revocata o è scaduta, nonché per il suo successore legale, compreso l’amministratore fallimentare e il liquidatore. In casi giustificati, la Banca nazionale ceca può decidere che un commerciante di valori mobiliari conservi i registri di cui al paragrafo 1 per un massimo di 7 anni.
(6) Un commerciante di valori mobiliari deve conservare i documenti che sono stati concordati tra questo commerciante di valori mobiliari e il cliente e da cui derivano i loro diritti e obblighi reciproci, e altre condizioni in base alle quali il commerciante di valori mobiliari fornisce servizi al cliente; i diritti e gli obblighi reciproci del commerciante di valori mobiliari e del cliente possono essere indicati facendo riferimento ad altri documenti o testi legali. Le registrazioni dell’impegno, comprese le condizioni contrattuali, relative al servizio di investimento richiesto devono essere conservate dal commerciante di valori mobiliari per l’intera durata del contratto; ciò vale anche per una persona la cui licenza di operare come commerciante di valori mobiliari è stata revocata o è scaduta, nonché per il suo successore legale, compreso l’amministratore fallimentare e il liquidatore.
(7) I registri e i documenti di cui al paragrafo 1 devono includere anche informazioni sul numero di nascita del cliente e dei partecipanti alla transazione. A tal fine, il commerciante di valori mobiliari ha il diritto di conservare i numeri di nascita di queste persone.
Sezione 9
Internalizzatore sistematico
§ 17a
(1) Un internalizzatore sistematico è un commerciante di valori mobiliari europeo che negozia per proprio conto in modo organizzato, frequente, sistematico e significativo al di fuori della sede di negoziazione quando esegue le istruzioni dei clienti sugli strumenti di investimento senza operare sul mercato degli strumenti di investimento.
(2) La frequenza e la sistematicità devono essere valutate in base al numero di negoziazioni in un determinato strumento di investimento effettuate ai sensi del paragrafo 1.
(3) L’ importanza del volume deve essere valutata in base al volume delle negoziazioni in un determinato strumento di investimento effettuate ai sensi del paragrafo 1 in relazione al volume totale delle negoziazioni di questo operatore in un determinato strumento di investimento o in relazione al volume totale delle negoziazioni in un determinato strumento di investimento in tutta l’Unione europea.
(4) Un commerciante di valori mobiliari europeo è un internalizzatore sistematico ai sensi del paragrafo 1 se supera i limiti di frequenza, sistematicità e volume stabiliti nel regolamento delegato (UE) della Commissione direttamente applicabile che integra la direttiva 2014/65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio. UE, o se sceglie un regime di internalizzatore sistematico.
§ 17b
Un commerciante di valori mobiliari che avvia o interrompe le attività di un internalizzatore sistematico ne informa per iscritto la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo.
Sezione 10
Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto e servizi di compensazione
§ 17c
Trading algoritmico e relativi requisiti organizzativi
(1) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazione algoritmica deve stabilire, mantenere e applicare sistemi e controlli del rischio efficaci che siano appropriati alle attività da lui svolte e che garantiscano
a) sono durevoli e hanno una capacità sufficiente,
b) disporre di soglie e limiti di negoziazione adeguati,
c) impedisce l’invio di istruzioni errate o il funzionamento di tali sistemi in modo tale da perturbare o compromettere il corretto funzionamento del mercato,
(d) non possono essere utilizzati per scopi in contrasto con la normativa sugli abusi di mercato dell’Unione europea direttamente applicabile 52 ) o alle regole del sistema commerciale a cui è collegato, e
e) sono stati completamente esaminati e adeguatamente monitorati per garantire che soddisfino i requisiti di cui alle lettere da a) ad) e al paragrafo 2.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che effettua negoziazioni algoritmiche deve stabilire, mantenere e applicare misure e procedure efficaci che garantiscano il corretto e regolare svolgimento delle attività in caso di guasto dei suoi sistemi di negoziazione.
§ 17d
Obblighi nei confronti delle autorità di vigilanza in relazione alla negoziazione algoritmica
(1) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazione algoritmica deve informare la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che ha concesso l’autorizzazione all’operatore del sistema di negoziazione in cui tale commerciante di valori mobiliari esegue negoziazione algoritmica come partecipante a questo sistema. questo sistema di trading esegue negoziazioni algoritmiche, senza indebiti ritardi dopo l’inizio di questa attività.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazione algoritmica deve fornire o fornire regolarmente su richiesta della Banca nazionale ceca
a) una descrizione della natura delle sue strategie di trading algoritmico,
b) dettagli dei parametri o dei limiti di negoziazione a cui è soggetto il sistema,
c) procedure chiave per il controllo del rispetto degli obblighi di legge e per il controllo dei rischi che ha in essere per soddisfare le condizioni di cui al § 17c,
d) dettagli sulla verifica dei propri sistemi; e
e) altre informazioni relative alla negoziazione algoritmica e ai sistemi utilizzati per tale negoziazione.
(3) La Banca nazionale ceca fornisce senza indebito ritardo le informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 su richiesta dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che ha concesso l’autorizzazione all’operatore del sistema di negoziazione in cui il commerciante di valori mobiliari in questione effettua negoziazioni algoritmiche come partecipante a questo sistema.
(4) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazione algoritmica deve garantire che siano conservate registrazioni sufficienti sulle questioni di cui alla sezione 17c e ai paragrafi 1 e 2 per consentire alla Banca nazionale ceca di monitorare la conformità ai requisiti della presente legge.
§ 17e
Trading algoritmico ad alta frequenza
(1) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza deve inoltre conservare in una forma approvata registrazioni accurate e sequenziali nel tempo di tutte le sue istruzioni inserite, comprese le istruzioni annullate, le istruzioni eseguite e le quotazioni nei sistemi di negoziazione.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che effettua negoziazioni algoritmiche con alta frequenza deve fornire le registrazioni ai sensi del paragrafo 1 su richiesta senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca.
§ 17f
Trading algoritmico per implementare una strategia di market making
(1) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazioni algoritmiche allo scopo di attuare una strategia di market making è obbligato, tenendo conto della liquidità, della portata, della natura di un mercato specifico e delle caratteristiche dello strumento negoziato.
a) tranne in circostanze eccezionali, svolgere attività di market making continuativamente per una parte specifica del periodo di negoziazione del sistema di negoziazione e quindi fornire liquidità a un dato sistema di negoziazione in modo regolare e prevedibile,
b) stipulare un accordo scritto con la sede di negoziazione che stabilisca almeno gli obblighi di tale operatore di valori mobiliari ai sensi della lettera a);
c) stabilire, mantenere e applicare sistemi e controlli efficaci per garantire che adempia in ogni momento ai propri obblighi ai sensi dell’accordo di cui alla lettera b).
(2) Un commerciante di valori mobiliari che esegue negoziazione algoritmica implementa una strategia di market making se la strategia di questo operatore come partecipante a uno o più sistemi di negoziazione include, nel caso di negoziazione per conto proprio, la pubblicazione di quotazioni vincolanti parallele a due vie di dimensioni comparabili a prezzi di mercato. , che si riferiscono a uno o più strumenti di investimento in una o più sedi di negoziazione, con conseguente fornitura regolare e frequente di liquidità in tutto il mercato.
§ 17g
Accesso elettronico diretto e relativi requisiti organizzativi
(1) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione istituisce, mantiene e applica sistemi e controlli efficaci che assicurino che:
a) l’idoneità dei clienti che utilizzano questo servizio è stata adeguatamente valutata e rivista, i clienti che utilizzano questo servizio non possono superare limiti ragionevoli e predeterminati per il trading e il credito,
b) gli scambi di clienti che utilizzano il servizio sono stati adeguatamente monitorati; e
(c) adeguati controlli del rischio impediscono negoziazioni che potrebbero
1. mettere in pericolo questo commerciante di valori mobiliari,
2. provocare o contribuire a perturbare il corretto funzionamento del mercato,
3. essere in conflitto con un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) , o
4. essere in conflitto con le regole del sistema commerciale.
(2) È vietato l’accesso elettronico diretto non conforme ai requisiti del paragrafo 1.
(3) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce l’accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione è tenuto a garantire che i clienti che utilizzano questo servizio rispettino
i requisiti della presente legge, i regolamenti di legge che la attuano e le normative dell’Unione Europea direttamente applicabili nel campo delle attività sui mercati finanziari 2 ) e
b) regole del sistema di scambio.
(4) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce l’accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione deve monitorare le operazioni dei clienti che utilizzano questo servizio e valutare se esistono
a) violazione delle regole del sistema di negoziazione,
b) l’emergere di una situazione di emergenza sul mercato e
c) per comportamenti che possono indicare abusi di mercato e devono essere segnalati come tali alla Banca nazionale ceca o ad un’altra autorità di controllo di uno Stato membro dell’Unione europea.
(5) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione deve avere un accordo scritto con ciascun cliente a cui fornisce accesso elettronico diretto, che definisce i diritti e gli obblighi fondamentali derivanti dalla fornitura di questo servizio e sulla base dei quali rimane il commerciante con titoli responsabili in conformità con i requisiti della presente legge.
§ 17h
Obblighi nei confronti delle autorità di vigilanza in relazione all’accesso elettronico diretto
(1) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce accesso elettronico diretto a un sistema di negoziazione comunica alla Banca nazionale ceca e all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che ha concesso l’autorizzazione all’operatore del sistema di negoziazione a cui questo commerciante di valori mobiliari consente l’accesso elettronico diretto che: fornisce l’accesso elettronico diretto a questo sistema di negoziazione senza indebiti ritardi dopo l’inizio di questa attività.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce l’accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione fornisce o fornisce regolarmente, su richiesta della Banca nazionale ceca,
a) una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al § 17g paragrafo 1 a
b) evidenza dell’applicazione dei sistemi e dei controlli di cui alla sezione 17g (1).
(3) La Banca nazionale ceca fornisce senza indebito ritardo le informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 su richiesta dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che ha concesso l’autorizzazione al gestore del sistema di negoziazione al quale il commerciante di valori mobiliari interessato fornisce l’accesso elettronico diretto.
(4) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione deve garantire che siano conservate registrazioni sufficienti sulle questioni di cui alla sezione 17g e ai paragrafi 1 e 2 per consentire alla Banca nazionale ceca di monitorare la conformità ai requisiti. derivanti dalla presente legge.
§ 17i
Servizi di clearing e relativi requisiti organizzativi
(1) Un commerciante di valori mobiliari che, in quanto membro generale di un sistema di compensazione, offre un servizio di compensazione ad altre persone,
a) stabilire, mantenere e applicare sistemi e controlli efficaci per garantire che i servizi di compensazione si applichino solo alle persone appropriate e che soddisfano criteri chiari; e
b) impone a tali altre persone di conformarsi a requisiti adeguati al fine di ridurre i loro rischi e rischi per il mercato.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che, in qualità di membro generale di un sistema di compensazione, offre un servizio di compensazione ad altre persone deve avere un accordo scritto vincolante con ciascun cliente a cui fornisce servizi di compensazione, che definisce i diritti e gli obblighi fondamentali derivanti dalla fornitura di questo servizio.
§ 17j
Per una persona ai sensi del § 4b paragrafo 1 lett. a), e), i) o j), che è un partecipante in un mercato regolamentato europeo o in un sistema multilaterale di negoziazione, le sezioni da 17c a 17i si applicano mutatis mutandis.
Parte 4
Annullamento, cambio di attività o trasformazione di un commerciante di valori mobiliari e trasferimento, cessazione o locazione dell’impianto aziendale di un commerciante di valori mobiliari
§ 18
Cancellazione o modifica dell’oggetto dell’attività di un commerciante di valori mobiliari
(1) Se l’assemblea generale di un commerciante di valori mobiliari decide di sciogliere una società in liquidazione o di modificare lo statuto consistente in un cambiamento di attività, il commerciante di valori mobiliari è obbligato a notificare tale fatto alla Banca nazionale ceca immediatamente dopo la decisione dell’assemblea generale. Se i partner di un commerciante di valori mobiliari, nel caso di una società a responsabilità limitata, decidono di sciogliere una società in liquidazione o di modificare un accordo di partnership o un memorandum di associazione consistente in un cambiamento di attività, il commerciante di valori mobiliari è tenuto a notificarlo alla Banca nazionale ceca immediatamente dopo decisione degli azionisti. Ha lo stesso obbligo anche se lo decide l’assemblea generale della società a responsabilità limitata.
(2) Dalla data di entrata in liquidazione di un commerciante di valori mobiliari o dalla data di cambiamento del suo oggetto di affari, una persona che è entrata in liquidazione o ha cambiato oggetto di affari non può fornire servizi di investimento e, se non è una banca, può solo emettere proprietà ai clienti e saldare i suoi crediti. e debiti derivanti dai servizi di investimento forniti; fino a quando tali crediti e debiti non saranno estinti, tale persona sarà considerata un commerciante di valori mobiliari. Quando si entra in liquidazione o si cambia l’oggetto dell’attività, la licenza per operare come commerciante di valori mobiliari scade.
(3) In caso di un cambiamento nell’oggetto dell’attività, che si è verificato a seguito di un cambiamento dell’ambito del permesso (§ 144) o come risultato della registrazione di un’altra attività commerciale o del cambiamento del suo ambito ai sensi del § 6a, 6b e 7, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano.
§ 19
Trasformazione di un commerciante di valori mobiliari
(1) La fusione di un commerciante di valori mobiliari, la divisione di un commerciante di valori mobiliari, il cambiamento della forma giuridica di un commerciante di valori mobiliari, il trasferimento dei beni aziendali del commerciante di valori mobiliari al suo partner o il trasferimento dei beni di un’altra persona a un commerciante di valori mobiliari permesso della Banca nazionale ceca. Prima di emettere una decisione, la Banca nazionale ceca richiede anche il parere dell’autorità di vigilanza che esercita la vigilanza su base consolidata sul gruppo di consolidamento di cui fa parte il commerciante di valori mobiliari non bancario, nonché delle altre autorità di vigilanza interessate, a meno che la decisione non sia rinviata. o tale consultazione potrebbe compromettere lo scopo della decisione; in tal caso, informa le autorità di controllo interessate senza indebito ritardo dopo che è stata adottata la decisione.
(2) Una domanda ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti necessari per valutare le conseguenze di una fusione, scissione, modifica della forma giuridica o trasferimento di beni aziendali.
(4) I dettagli dei dettagli della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, inclusi gli allegati che dimostrano l’adempimento delle condizioni ai sensi del paragrafo 1, il suo formato e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(5) La fusione di un commerciante di valori mobiliari con una persona che non è un commerciante di valori mobiliari non è consentita. Ciò non si applica alla fusione di un commerciante di valori mobiliari autorizzato unicamente a fornire servizi di investimento ai sensi del § 4 par. d), con una società di investimento autorizzata alla gestione del patrimonio del cliente ai sensi di un’altra normativa di legge; le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.
(6) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano a un commerciante di valori mobiliari che è una banca. Nel suo caso, la procedura è regolata dalla legge che disciplina l’attività delle banche.
§ 20
Trasferimento, cessazione o locazione dell’attività di un commerciante di valori mobiliari
(1) La conclusione di un accordo sul trasferimento, la cessazione o la locazione di uno stabilimento commerciale di un commerciante di valori mobiliari o di una parte di tale stabilimento commerciale, che comporterebbe un cambiamento sostanziale nell’attività del commerciante di valori mobiliari, richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca. Le disposizioni del § 19 paragrafo 1 frase due si applicano in modo analogo.
(2) Una domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche i dati e i documenti necessari per valutare le conseguenze del trasferimento, della cessazione o della locazione dello stabilimento aziendale di un commerciante di valori mobiliari o di parte di esso.
(4) I dettagli dei dettagli della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, il suo formato e altri dettagli tecnici sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(5) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano a un commerciante di valori mobiliari che è una banca.
TITOLO III
FORNITURA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Parte 1
Fornitura di servizi di investimento da parte di un commerciante di valori mobiliari in un altro Stato membro dell’Unione europea
§ 21
(1) Un commerciante di valori mobiliari che intende fornire servizi di investimento in un altro Stato membro dell’Unione europea (di seguito denominato “Stato ospitante”) tramite una succursale ne informa anticipatamente la Banca nazionale ceca. La prestazione di servizi di investimento nello Stato ospitante tramite un agente collegato stabilito, residente o con sede legale in tale Stato ospitante sarà considerata come prestazione di servizi di investimento tramite una succursale ai fini della presente legge.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere
a) lo stato ospitante in cui si trova la filiale,
b) un piano delle attività imprenditoriali, compresi in particolare i servizi di investimento da fornire nel paese ospitante e informazioni sull’eventualità che tali attività vengano svolte tramite un agente collegato;
c) struttura organizzativa della filiale,
d) l’ indirizzo della succursale alla quale possono essere richieste informazioni e documenti,
e) estremi del responsabile di filiale.
(3) Se la Banca nazionale ceca non ha obiezioni all’ubicazione di una filiale di un commerciante di valori mobiliari nello Stato ospitante, comunica i dati di cui al paragrafo 2 all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante entro 3 mesi dalla data di consegna della notifica ai sensi del paragrafo 1 e informa La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo il commerciante di valori mobiliari della comunicazione dei dati all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.
(4) Un commerciante di valori mobiliari può iniziare a fornire servizi di investimento nello Stato ospitante non appena riceve la notifica dall’autorità di vigilanza dello Stato ospitante che tale autorità ha ricevuto dati dalla Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 2, o dopo 2 mesi dalla data di supervisione. lo Stato ospitante riceve dalla Banca nazionale ceca i dati di cui al paragrafo 2.
(5) Se la Banca nazionale ceca non ritiene adeguata l’ubicazione della filiale di un commerciante di valori mobiliari nello Stato ospitante a causa della disposizione organizzativa o della situazione finanziaria del commerciante di valori mobiliari in relazione al piano aziendale della filiale, invia una notifica ai sensi del paragrafo 1 garantisce una decisione che rifiuta di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.
(6) Un commerciante di valori mobiliari che ha una succursale situata nel territorio dello Stato ospitante deve notificare alla Banca nazionale ceca qualsiasi cambiamento nei fatti di cui al paragrafo 2 lettera. b) ad e) non oltre 1 mese prima della data di attuazione; se, per ragioni oggettive, il commerciante di valori mobiliari non è in grado di rispettare tale termine, deve notificare la modifica senza indebito ritardo. I paragrafi 3 o 5 si applicano mutatis mutandis alla valutazione delle modifiche. La Banca nazionale ceca notifica tale modifica all’autorità di vigilanza ospitante senza indebito ritardo.
(7) La Banca nazionale ceca informerà, senza indebito ritardo, l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di qualsiasi cambiamento riguardante le condizioni per la fornitura di compensazione dal Fondo di garanzia.
(8) La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7 non si applica a un commerciante di valori mobiliari che è una banca; per una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard o fondi esteri comparabili o una persona straniera comparabile che svolge una delle attività ai sensi del § 11 par. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. (a) della legge che disciplina le società di investimento ei fondi di investimento si applicano, tuttavia.
§ 22
(1) Un commerciante di valori mobiliari che intende fornire servizi di investimento nello Stato ospitante senza localizzare una filiale deve notificare questo fatto alla Banca nazionale ceca.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere
a) lo stato ospitante in cui il commerciante di valori mobiliari intende fornire il servizio di investimento,
b) un piano aziendale che definisca in particolare i servizi di investimento che il commerciante di valori mobiliari intende fornire, informazioni sull’eventuale utilizzo di un agente collegato per fornire servizi di investimento.
(3) La Banca nazionale ceca, entro 1 mese dalla data di consegna della notifica ai sensi del paragrafo 1, trasmette i dati specificati nella presente notifica all’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.
(4) Un commerciante di valori mobiliari può iniziare a fornire servizi di investimento nello Stato ospitante non appena l’autorità di vigilanza di tale Stato riceve una notifica dalla Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1.
(5) Un commerciante di valori mobiliari che fornisce un servizio di investimento nel territorio dello Stato ospitante notifica alla Banca nazionale ceca qualsiasi cambiamento nei fatti specificati nel paragrafo 2 lettera. b). La Banca nazionale ceca notifica tale modifica all’autorità di vigilanza ospitante senza indebito ritardo.
(6) La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si applica a un commerciante di valori mobiliari che è una banca; per una società di investimento autorizzata a gestire fondi standard o fondi esteri comparabili o una persona straniera comparabile che svolge una delle attività ai sensi del § 11 par. c) af) o secondo § 11 par.6 lett. (a) della legge che disciplina le società di investimento ei fondi di investimento si applicano, tuttavia.
§ 22a
(1) Un commerciante di valori mobiliari può essere un partecipante a un mercato regolamentato estero, utilizzando l’accesso all’estero o tramite la sua filiale. La partecipazione di un commerciante di valori mobiliari in un mercato regolamentato estero non costituisce la prestazione di servizi di investimento nello stato in cui ha sede legale tale mercato regolamentato estero.
(2) Un commerciante di valori mobiliari può essere un partecipante a un sistema di regolamento domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea.
§ 23
La Banca nazionale ceca informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante del ritiro della licenza per operare come commerciante di valori mobiliari.
Parte 2
Prestazione di servizi di investimento da parte di una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea nella Repubblica ceca
§ 24
Fornitura di servizi di investimento tramite una filiale
(1) Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento (di seguito “lo stato di origine”) e che intende fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca tramite una filiale, Czech National Bank
a) invia immediatamente le informazioni che ha ricevuto dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine i dati relativi alla fornitura prevista di servizi di investimento da parte di questa persona nella Repubblica ceca,
b) comunicare entro 2 mesi dal giorno in cui ha ricevuto dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine i dati relativi alla prevista fornitura di servizi di investimento nella Repubblica Ceca, gli obblighi di informazione e le regole per trattare con i clienti.
(2) Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento può iniziare a fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca tramite una filiale a partire dal giorno in cui la Banca nazionale ceca ha comunicato gli obblighi di informazione e le regole per trattare con i clienti. scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a) b).
(3) La Banca nazionale ceca informa una persona straniera che fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca ai sensi del paragrafo 2 di qualsiasi modifica degli obblighi di informazione e delle regole di comportamento con i clienti.
(4) La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applica a una persona straniera che procede ai sensi di una legge che disciplina le attività delle banche.
(5) Una persona straniera che fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca ai sensi del paragrafo 2 o una persona straniera domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea che ha il diritto di fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca sulla base di un’unica licenza ai sensi della legge
a) è obbligato a tenere un diario di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 13; vengono tenuti registri relativi ai servizi di investimento forniti da detta persona tramite una filiale,
b) adempie agli obblighi di informazione di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge nell’ambito del § 16 paragrafo 3 e § 16 paragrafo 4 lett. da a) ac) e pubblica i dati ai sensi del § 16b; le informazioni ai sensi della sezione 16 (3) e della sezione 16b devono essere fornite in merito ai servizi di investimento forniti da detta persona tramite una succursale o ai clienti ai quali i servizi di investimento sono forniti in questo modo,
c) fornisce servizi di investimento con cura professionale in modo simile ai sensi della Sezione 15 (1); per i clienti di questa persona straniera, si applicano mutatis mutandis i § 2a a 2d,
d) adempie agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) conserva documenti e registrazioni secondo le modalità specificate al § 17 a
f) soddisfa le condizioni ai sensi della Sezione 14a (2).
(6) Ai fini della presente legge, la fornitura di servizi di investimento tramite un agente collegato con sede legale o residenza nella Repubblica ceca è considerata prestazione di servizi di investimento tramite una filiale.
§ 24a
(1) Una succursale di un commerciante di valori mobiliari autorizzato a fornire servizi di investimento ai sensi della Sezione 4, Paragrafo 2, Lettera c) o h) o una succursale di un commerciante di valori mobiliari estero stabilito in un altro Stato membro autorizzata a fornire servizi di investimento per strumenti di investimento per conto proprio o la sottoscrizione o il collocamento di strumenti di investimento con obbligo di sottoscrizione può essere l’autorità di vigilanza di uno Stato membro. lo Stato nel cui territorio opera la succursale è designato come rilevante ai sensi del diritto dell’Unione Europea (di seguito “succursale significativa”).
(2)La Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza dello Stato di origine del commerciante di valori mobiliari estero della sua intenzione di designare una succursale di un commerciante di valori mobiliari estero come significativa. Se tale filiale di un commerciante di valori mobiliari estero è membro del gruppo del commerciante di valori mobiliari di controllo europeo [§ 151 par. q)], un membro del gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea [§ 151 par. 1 lett. u)] o un membro di un gruppo di una banca di controllo europea ai sensi di una legge che disciplina le attività delle banche, informa la Banca nazionale ceca della sua intenzione di designare tale succursale come organo significativo che esercita la vigilanza su base consolidata su tale gruppo; Ai fini della presente legge, per organo che esercita la vigilanza su base consolidata si intende un organismo che esercita la vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 4 cpv. 1 punto 41 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Allo stesso tempo, la Banca nazionale ceca comunica a tale organo i motivi che l’hanno indotta a designare una filiale di una persona straniera come significativa rispetto ai criteri di cui al paragrafo 3.
(3) Nell’intenzione di designare una filiale come significativa, la Banca nazionale ceca terrà conto in particolare:
a) il probabile impatto della sospensione o cessazione delle attività di un commerciante di valori mobiliari estero, la cui succursale potrebbe essere designata come significativa, sulla liquidità del mercato o sul funzionamento dei sistemi di pagamento o regolamento nella Repubblica ceca,
b) le dimensioni della filiale e la sua importanza per il sistema finanziario della Repubblica Ceca in termini di numero di clienti.
(4) La Banca nazionale ceca si adopera per garantire che la sua decisione sulla designazione di una succursale di un commerciante di valori mobiliari estero sia raggiunta in accordo con l’autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2, entro 2 mesi dalla data in cui la Banca nazionale ceca ha informato tale autorità. Se non è stato raggiunto un tale accordo, la Banca nazionale ceca decide sulla designazione della filiale del commerciante di valori mobiliari estero come significativa entro 4 mesi dalla data in cui ha informato l’autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2, o nella stessa notificare all’autorità entro tale periodo il ritiro. Nel fare ciò, tiene conto del parere di tale autorità.
(5) Rozhodne-li Česká národní banka o označení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou, informuje o tom písemně bez zbytečného odkladu orgán dohledu uvedený v odstavci 2. Česká národní banka tomuto orgánu zároveň sdělí důvody označení této pobočky za významnou.
(6) Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví, jestliže
a) orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nekonzultuje s Českou národní bankou plán na obnovení likvidity zahraničního obchodníka s cennými papíry, který působí na území České republiky prostřednictvím významné pobočky, nebo
b) Česká národní banka nesouhlasí s předloženým plánem na obnovení likvidity.
§ 24b
(1) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení pobočky obchodníka s cennými papíry za významnou, jestliže tento obchodník s cennými papíry vykonává prostřednictvím této pobočky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto pobočku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Ustanovení § 24a odst. 4 se použije obdobně.
(2) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka příslušným orgánům dohledu hostitelského státu údaje uvedené v § 152 odst. 2 písm. c) a d), výsledky procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, poskytne jim zprávy o posouzení rizik skupiny podle § 152b odst. 2 a ve spolupráci s orgány dohledu hostitelského státu plní úkoly uvedené v § 152a odst. 1 písm. c). Česká národní banka dále sdělí orgánům dohledu hostitelského státu rozhodnutí o opatření k nápravě, které obchodníkovi s cennými papíry uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.
(3) Se la Banca nazionale ceca rileva uno sviluppo sfavorevole in un commerciante di valori mobiliari che fornisce servizi di investimento nel paese ospitante attraverso una grande filiale, informa le banche centrali competenti del Sistema europeo di banche centrali e le autorità pubbliche senza indebito ritardo alle condizioni specificate nella legge di vigilanza. aree del mercato dei capitali negli Stati membri interessati da questi sviluppi.
(4) Se un commerciante di valori mobiliari fornisce servizi di investimento nello Stato ospitante attraverso una succursale significativa, la Banca nazionale ceca istituisce un collegio delle autorità di vigilanza (di seguito denominato “collegio”) per svolgere i compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e § 135a. L’istituzione e il funzionamento del collegio si basano su accordi scritti ai sensi della sezione 152a (8), preparati dalla Banca nazionale ceca previa consultazione con le autorità di vigilanza ai sensi del paragrafo 2. I membri del collegio sono la Banca nazionale ceca e le autorità di vigilanza dei paesi ospitanti in cui il commerciante di valori mobiliari fornisce investimenti. servizi attraverso una grande filiale. Le disposizioni del § 152c par.4 e 5 si applicano in modo analogo.
(5) La Banca nazionale ceca adempie agli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 4 dopo aver concordato la designazione di una filiale come significativa ai sensi del paragrafo 1 o dopo essere stata informata della designazione di una succursale di un commerciante di valori mobiliari come significativa dall’autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante.
(6) Se un commerciante di valori mobiliari opera nel territorio di un altro Stato membro attraverso una succursale significativa, la Banca nazionale ceca consulta l’autorità di vigilanza di tale Stato membro su un piano per ripristinare la liquidità del commerciante di valori mobiliari, a condizione che vi sia un rischio di liquidità che potrebbe avere un impatto sulla valuta del paese ospitante.
§ 25
Fornire servizi di investimento senza l’ubicazione di una filiale
(1) Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento può, in conformità con il diritto dell’Unione europea, fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca senza una filiale, per la quale è autorizzata dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine. occasionalmente, se non si tratta di servizi di investimento forniti a clienti professionali ai sensi della Sezione 2a, ai quali possono essere forniti in tal modo servizi di investimento anche in modo permanente. La Banca nazionale ceca informa questa persona senza indebito ritardo di aver ricevuto dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine i dati relativi alla prevista fornitura di servizi di investimento da parte di tale persona nella Repubblica ceca.
(2) Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento può iniziare a fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca senza individuare una filiale dal giorno in cui la Banca nazionale ceca riceve i dati dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine. servizi di questa persona nella Repubblica Ceca, o dopo 1 mese dalla data in cui questi dati sono stati ricevuti dall’autorità di controllo dello Stato di origine.
(3) La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica a una persona straniera che procede ai sensi di una legge che disciplina le attività delle banche.
(4) Se una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento e intende fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca attraverso agenti collegati non domiciliati o residenti nella Repubblica ceca, la Banca nazionale ceca può richiedere l’autorità di vigilanza del paese di origine. la fornitura di un elenco di tali agenti collegati. La Banca nazionale ceca può pubblicare questo elenco sul proprio sito web.
§ 25a
Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento può essere un partecipante a un mercato regolamentato, utilizzando l’accesso dall’estero o tramite la sua filiale. La partecipazione di questa persona al mercato regolamentato non è la fornitura di servizi di investimento nella Repubblica ceca.
§ 26
Obbligo di informazione nei confronti dell’Autorità bancaria europea
La Banca nazionale ceca trasmette all’Autorità bancaria europea le informazioni raccolte allo scopo di confrontare i sistemi e le prassi di remunerazione stabiliti da altri commercianti di valori mobiliari su:
a) il numero di persone il cui reddito ammonta ad almeno 1000000 EUR, suddiviso in base alle loro responsabilità lavorative e all’area di attività del commerciante di valori mobiliari,
b) le componenti principali di salari, bonus, benefici a lungo termine legati al rendimento e benefici pensionistici speciali per le persone di cui alla lettera a).
§ 27
Cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri dell’Unione europea
(1) Nell’esercizio della vigilanza, la Banca nazionale ceca collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’Unione europea, in particolare quelli nel cui territorio un commerciante di valori mobiliari ha una succursale o nel cui territorio ha la sua sede legale un commerciante di valori mobiliari straniero che presta servizi nella Repubblica ceca. attraverso un ramo.
(2)La Banca nazionale ceca fornisce alle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni sulle azioni di un commerciante di valori mobiliari e sulla gestione di tale commerciante di valori mobiliari o commerciante di valori mobiliari estero che fornisce servizi nella Repubblica ceca tramite una succursale che può facilitare la protezione, la supervisione o la supervisione della stabilità finanziaria. revisione delle condizioni ai fini del rilascio di una licenza o permesso. La Banca nazionale ceca fornisce inoltre tutte le informazioni che possono facilitare la supervisione di un commerciante di valori mobiliari o di un commerciante di valori mobiliari straniero che fornisce servizi nella Repubblica ceca attraverso una succursale, in particolare informazioni su liquidità, solvibilità, coefficienti patrimoniali, restrizioni sui grandi fidi e altri fattori, che possono influenzare il livello di rischio sistemico rappresentato dal commerciante di valori mobiliari,
(3) Nell’ambito della cooperazione ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca può chiedere alle autorità di vigilanza di altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni di cui al paragrafo 2.
(4)La Banca nazionale ceca fornisce immediatamente all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio il commerciante di valori mobiliari fornisce i propri servizi tramite una succursale tutte le informazioni relative alla vigilanza del rispetto dei requisiti di liquidità ai sensi della parte sei del regolamento (UE) n. 1095/2010. 575/2013 o un regolamento che lo attua e con supervisione su base consolidata ai sensi della parte decima della presente legge, se queste informazioni sono rilevanti per garantire la tutela degli interessi comuni dei clienti o degli investitori del commerciante di valori mobiliari o la stabilità finanziaria in quello Stato membro. La Banca nazionale ceca informa immediatamente l’autorità di vigilanza competente se la liquidità del commerciante di valori mobiliari è in pericolo o se esiste un ragionevole sospetto che la liquidità del commerciante di valori mobiliari sia in pericolo. In tal caso, la Banca nazionale ceca comunica all’autorità di vigilanza competente le informazioni sul piano di recupero della liquidità, le modalità della sua attuazione e le misure adottate al riguardo. Su richiesta dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio un commerciante di valori mobiliari fornisce servizi tramite la sua succursale, la Banca nazionale ceca comunica in che modo ha tenuto conto delle informazioni da essa ricevute.
(5) Se la liquidità di un commerciante di valori mobiliari estero che fornisce servizi nella Repubblica ceca attraverso la sua filiale è minacciata e l’autorità di vigilanza dello Stato di origine non adotta le misure necessarie, la Banca nazionale ceca può, previa comunicazione all’autorità di vigilanza interessata e all’Autorità bancaria europea garantire la protezione degli interessi comuni dei clienti o degli investitori di un commerciante di valori mobiliari o la stabilità finanziaria nella Repubblica ceca.
(6) La Banca nazionale ceca può rivolgersi all’Autorità bancaria europea e chiederle di risolvere una controversia in conformità con il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina la vigilanza sui mercati finanziari nel settore bancario, se non concorda con le misure adottate dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’UE, nel cui territorio il commerciante di valori mobiliari presta servizi tramite una succursale.
(7) La Banca nazionale ceca può informare l’Autorità bancaria europea se l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea respinge la richiesta di cooperazione della Banca nazionale ceca, in particolare la fornitura di informazioni, o non fornisce le informazioni richieste entro un termine ragionevole.
TITOLO IV
FORNITURA DEI PRINCIPALI SERVIZI DI INVESTIMENTO NELLA REPUBBLICA CECA DA PARTE DI UNA PERSONA STRANIERA CON SEDE LEGALE O EFFETTIVA IN UNO STATO MEMBRO NON NAZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA
§ 28
(1) A meno che non si tratti di una persona straniera registrata dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 32 ) (di seguito denominata “Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”) in un registro tenuto a norma dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( UE) n. 600/2014, una persona straniera con sede legale o effettiva in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione Europea può fornire servizi di investimento principali e aggiuntivi nella Repubblica Ceca solo attraverso una filiale sulla base di un permesso concesso dalla Banca Nazionale Ceca.
(2) Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di investimento a un cliente che ha richiesto tale prestazione di propria iniziativa. Ciò non dà diritto alla persona straniera di cui al paragrafo 1 di offrire altri prodotti o servizi a tale cliente.
§ 28a
(1) La Banca nazionale ceca concede un’autorizzazione per la fornitura di servizi di investimento tramite una filiale su richiesta di una persona straniera ai sensi della Sezione 28 (1), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sede legale e la sede effettiva di tale persona si trovano nello stesso Stato,
b) questa persona è affidabile,
c) i fondi disponibili o avranno questa filiale hanno un’origine trasparente e non dannosa e questa filiale ha o avrà a sua disposizione al più tardi alla data di inizio delle attività l’importo che consente la corretta fornitura di servizi di investimento nella Repubblica Ceca attraverso questo rami,
d) solo le persone che sono credibili e che non nutrono una ragionevole preoccupazione in relazione alla legge che disciplina le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o che tale violazione si è già verificata, hanno una partecipazione qualificata in quella persona;
e) lo stretto legame di questa persona con un’altra persona non impedisce o impedisce l’effettivo esercizio della vigilanza ai sensi della presente legge; in stretto collegamento con una persona che ha la propria sede legale o effettiva in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione Europea, l’ordinamento giuridico di tale Stato e le modalità della sua applicazione, comprese le forze dell’ordine, non devono impedire un’efficace supervisione ai sensi della presente Legge,
f) il piano aziendale di tale filiale
1. definisce e copre l’ambito pianificato delle attività di questo ramo,
2. si basa su calcoli economici reali a
3. definisce le attività che intende affidare ad un altro, comprese le informazioni sull’eventualità e in quale misura intende avvalersi di personale, intermediari degli investimenti e agenti collegati;
g) questa filiale ha o avrà non oltre la data di inizio delle attività nella misura in cui intende fornire servizi di investimento nella Repubblica Ceca, requisiti materiali, di personale e organizzativi per questa fornitura di servizi di investimento che consentano l’adempimento del suo piano aziendale e l’adempimento degli obblighi ai sensi della presente legge, in particolare nel settore delle regole per trattare con i clienti e regole per la fornitura ordinata e prudente di servizi di investimento, tra cui
1. struttura organizzativa,
2. verifica delle persone attraverso le quali svolgerà la propria attività, e
3. garantire che le persone attraverso le quali svolge le attività di questo ramo siano pienamente indipendenti, affidabili e abbiano le conoscenze, le capacità e l’esperienza necessarie,
h) il soggetto che esercita la gestione di tale succursale possiede analogamente i requisiti di cui alla Sezione 10, ad eccezione della Sezione 10, Paragrafo 1,
i) questa persona soddisfa i requisiti del § 133,
j) questa persona ha un permesso per fornire servizi di investimento che intende fornire nella Repubblica Ceca attraverso questa filiale, concesso dall’autorità di vigilanza dello stato in cui questa persona ha la sua sede legale e la sua sede legale effettiva,
k) la prestazione di servizi di investimento da parte di tale persona è soggetta alla supervisione dell’autorità di vigilanza di cui alla lettera j), tenendo conto delle raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
l) la Banca nazionale ceca e l’autorità di vigilanza ai sensi della lettera j) hanno concordato lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento della vigilanza ai sensi della presente legge,
m) lo Stato ai sensi della lettera a) ha un accordo con la Repubblica Ceca che rispetta i principi di cui all’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico su reddito e proprietà e che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale,
n) nel caso di un’autorizzazione per la fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 paragrafo 2 lett. F),
1. le regole di negoziazione nel sistema commerciale multilaterale soddisfano i requisiti ai sensi del § 69 paragrafo 2 lett. e),
2. le regole di accesso al sistema commerciale multilaterale soddisfano i requisiti ai sensi del § 69 par. b) a
3. le regole per l’accettazione di strumenti di investimento per la negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale soddisfano i requisiti di cui al § 69 par. circa
o) nel caso di un’autorizzazione per la fornitura del servizio di investimento principale di cui al § 4 par. G),
1. le regole di negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. e),
2. le regole per l’accettazione di strumenti di investimento per la negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. C),
3. le regole di accesso al sistema di scambio organizzato soddisfano i requisiti di cui al § 73f paragrafo 1 lett. d),
4. spiega in dettaglio perché una sede di negoziazione organizzata non corrisponderà a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione oa un internalizzatore sistematico e non può funzionare come tale;
5. una descrizione dettagliata di come esercitare la discrezionalità nel funzionamento del sistema di negoziazione organizzata, in particolare quando un ordine immesso all’interno del sistema di negoziazione organizzato può essere annullato e quando e come verranno abbinati 2 o più ordini dei clienti nel sistema di negoziazione organizzata, e
6. Il trading è spiegato dalle istruzioni di accoppiamento per conto proprio.
(2) Una domanda ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di cui al comma 1 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
(4) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che dimostrano l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, il suo formato e altri requisiti tecnici, sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(5) La Banca nazionale ceca decide in merito a una domanda ai sensi del paragrafo 1 entro 6 mesi dalla data in cui ha ricevuto una domanda che ha i requisiti prescritti e non presenta difetti.
(6) Nel dispositivo della decisione di concedere un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca indica quali servizi di investimento una persona straniera è autorizzata a fornire ai sensi del § 28 paragrafo 1 e in relazione a quali strumenti di investimento e se è autorizzata a ricevere fondi o strumenti di investimento dei clienti. . L’autorizzazione deve contenere almeno un servizio di investimento principale.
§ 28b
(1) Una persona straniera ai sensi della Sezione 28 (1) deve soddisfare in modo permanente i requisiti di cui alla Sezione 28a (1).
(2) Una persona straniera ai sensi della Sezione 28 (1) deve notificare alla Banca Nazionale Ceca senza indebito ritardo dopo che si è verificato qualsiasi cambiamento significativo nei fatti sulla base dei quali ha ottenuto il permesso ai sensi della Sezione 28a (1).
(3) Una persona straniera ai sensi del paragrafo 1 deve, nella misura in cui fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca tramite una succursale, allo stesso modo osservare gli obblighi imposti dalla presente legge a un commerciante di valori mobiliari, in particolare gli obblighi ai sensi del § 10 paragrafi da 2 a 7, § 10a, da 12 a 14b , Da 15 a 17i, da 69 a 73a e da 73d a 73k.
(4) Per una persona straniera ai sensi del paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
TITOLO V
INTERMEDIARIO PER GLI INVESTIMENTI
§ 29
Fornitura di base
(1) Un intermediario per gli investimenti è una persona che, sulla base di un permesso per l’attività di un intermediario per gli investimenti concesso dalla Banca nazionale ceca, ha il diritto di fornire solo i principali servizi di investimento specificati nel § 4 par. a) o e).
(2) Un intermediario per gli investimenti non può accettare fondi o strumenti di investimento dei clienti in relazione alla fornitura di servizi di investimento.
(3) Un intermediario per gli investimenti ha il diritto di fornire i principali servizi di investimento di cui al § 4 par. (a) o (e) solo in relazione a
a) titoli di investimento collettivo emessi da fondi di investimento collettivo o fondi di investimento esteri comparabili,
b) titoli di investimento collettivo emessi da fondi di investitori qualificati o comparabili fondi di investimento esteri,
c) obbligazioni emesse dalla Repubblica Ceca,
(d) obbligazioni ipotecarie; o
e) obbligazioni per le quali è stato emesso un prospetto o un documento analogo.
(4) Un intermediario per gli investimenti può, quando fornisce il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. a) o e) inviare istruzioni solo a un commerciante di valori mobiliari, banca, società di investimento, gestore di un fondo di investimento collettivo o comparabile fondo di investimento estero gestito da questo fondo sulla base di un permesso della Banca nazionale ceca, o di un fondo di investimento collettivo autonomo.
§ 30
Requisiti per un intermediario di investimento
(1) La Banca nazionale ceca concede una licenza per operare come intermediario di investimento su richiesta di una società commerciale o del fondatore di una società commerciale prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sede legale e l’effettiva sede legale di questa società è o sarà nella Repubblica Ceca,
(b) la società è affidabile; questo non viene valutato se la società non è stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese,
(c) il capitale iniziale di tale società è di origine trasparente e solida e non vi sono ragionevoli preoccupazioni che la società abbia o avrà, al più tardi alla data di inizio delle sue attività, capitale proprio che consenta il corretto svolgimento delle attività dell’intermediario per gli investimenti;
(d) solo le persone che sono affidabili e non hanno una ragionevole preoccupazione in relazione alla legge che disciplina le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno o avranno una partecipazione qualificata in quella società, o che tale violazione si è verificato,
e) la stretta associazione di tale società con un’altra persona non ostacola e non ostacolerà l’efficace vigilanza dell’intermediario per gli investimenti; in stretto collegamento con una persona stabilita o effettivamente domiciliata in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, la legge di tale Stato e il modo in cui viene applicata, comprese le forze dell’ordine, non impediscono l’effettiva supervisione dell’intermediario degli investimenti,
(f) il piano aziendale di tale società
1. definisce e copre l’ambito previsto delle attività dell’intermediario per gli investimenti,
2. si basa su calcoli economici reali a
3. definisce le attività che intende affidare ad un altro, comprese le informazioni sull’opportunità e la misura in cui intende avvalersi di personale e agenti collegati;
(g) la società ha o avrà, al più tardi alla data di inizio delle sue attività nella misura in cui intende agire come intermediario per gli investimenti, i prerequisiti materiali, personali e organizzativi per il corretto svolgimento delle attività dell’intermediario per gli investimenti per adempiere al suo piano aziendale e adempiere ai requisiti dell’intermediario per gli investimenti aree di regole per trattare con i clienti e regole per la fornitura prudente di servizi di investimento, tra cui
1. struttura organizzativa,
2. controlli sulle persone attraverso le quali agisce come intermediario per gli investimenti, e
3. garantire che le persone attraverso le quali agisce come intermediario per gli investimenti siano completamente indipendenti, affidabili e abbiano le conoscenze, le capacità e l’esperienza necessarie;
h) l’ organo dirigente di questa società ei suoi membri soddisfano i requisiti di cui al § 10 a
i) questa compagnia è o sarà assicurata ai sensi del § 31 al più tardi il giorno dell’inizio delle attività.
(2) La Banca nazionale ceca concede una licenza per operare come intermediario per gli investimenti su richiesta di una persona fisica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la residenza, la sede legale e la sede effettiva di questa persona è o sarà nella Repubblica ceca,
b) questa persona è completamente indipendente, affidabile e professionalmente qualificata,
(c) il piano aziendale di quella persona
1. definisce e copre l’ambito previsto delle attività dell’intermediario per gli investimenti,
2. si basa su calcoli economici reali a
3. definisce le attività che intende affidare ad un altro, comprese le informazioni sull’opportunità e la misura in cui intende avvalersi di personale e agenti collegati;
(d) tale persona ha o avrà, al più tardi alla data di inizio dell’attività nella misura in cui intende agire come intermediario per gli investimenti, i prerequisiti materiali, personali e organizzativi per il corretto svolgimento delle attività dell’intermediario per gli investimenti per adempiere al proprio piano aziendale e adempiere ai requisiti dell’intermediario per gli investimenti aree di regole per trattare con i clienti e regole per la fornitura prudente di servizi di investimento, tra cui
1. struttura organizzativa, comprese le misure per garantire una gestione corretta e prudente e la dovuta considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato, in relazione al fatto che non soddisferà il requisito di cui al § 10 paragrafo 1,
2. controlli sulle persone attraverso le quali agisce come intermediario per gli investimenti, e
3. garantire che le persone attraverso le quali agisce come intermediario per gli investimenti siano completamente indipendenti, affidabili e abbiano le conoscenze, le capacità e l’esperienza necessarie;
e) questa persona è o sarà assicurata ai sensi del § 31 al più tardi il giorno dell’inizio dell’attività,
f) questa persona ha istituito un data box di una persona fisica impegnata in attività; nel caso di una domanda da parte di una persona fisica che non è ancora un imprenditore, questa persona deve richiedere l’istituzione di una casella dati di una persona fisica impegnata in affari senza indebito ritardo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del permesso di autorizzazione all’investimento, e
g) questa persona non è un membro dell’organo dirigente della persona ai sensi del § 29 par.4.
(3) L’ intermediario per gli investimenti deve soddisfare in modo permanente le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2.
(4) Un intermediario per gli investimenti notifica alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo dopo che si è verificato qualsiasi cambiamento significativo nei fatti in base ai quali ha ottenuto la sua licenza di esercizio.
(5) L’ intermediario per gli investimenti informa la Banca nazionale ceca di
a) i tipi e l’ambito dei servizi forniti,
b) tutte le istruzioni ricevute e trasmesse,
(c) la situazione finanziaria e i risultati delle operazioni.
(6) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce i dettagli, la forma, il metodo, la struttura, la periodicità e le scadenze per l’adempimento dell’obbligo di informazione ai sensi del paragrafo 5.
§ 30a
Procedura di richiesta
(1) Una domanda ai sensi della Sezione 30, Paragrafi 1 e 2 può essere presentata solo per via elettronica.
(2) La domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal Codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 o 2.
(3) I dettagli dei requisiti della domanda, inclusi gli allegati che dimostrano l’adempimento delle condizioni ai sensi della Sezione 30, Paragrafo 1 o 2, il suo formato e altri requisiti tecnici saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
(4) La Banca nazionale ceca decide su una domanda ai sensi della Sezione 30, paragrafi 1 e 2 entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, che ha i requisiti prescritti e non presenta difetti. Se necessario dal punto di vista di una corretta valutazione della domanda, la Banca nazionale ceca può, con delibera, prolungare questo periodo fino a 3 mesi.
(5) Nel dispositivo della decisione sulla concessione di una licenza per operare come intermediario per gli investimenti, la Banca nazionale ceca indica i principali servizi di investimento che l’intermediario per gli investimenti è autorizzato a fornire e in relazione a quali strumenti di investimento.
§ 30b
Durata dell’autorizzazione dell’intermediario per gli investimenti
(1) L’autorizzazione a operare come intermediario per gli investimenti dura fino alla fine dell’anno civile successivo a quello in cui è entrata in vigore la decisione di concedere tale autorizzazione.
(2) La licenza per operare come intermediario di investimento è sempre prorogata per altri 12 mesi pagando una commissione amministrativa. La Banca nazionale ceca conferma all’intermediario per gli investimenti il pagamento della tassa amministrativa senza indebito ritardo.
(3) La Banca nazionale ceca pubblicherà il metodo di pagamento della tassa amministrativa in modo tale da consentire l’accesso remoto.
(4) La licenza per operare come intermediario di investimento scade
a) allo scadere del periodo di autorizzazione di cui al paragrafo 1, salvo proroga conformemente al paragrafo 2,
b) morte di una persona fisica,
c) scioglimento di una persona giuridica,
d) concedendo l’autorizzazione a un intermediario per gli investimenti a operare come commerciante di valori mobiliari, o
e) revocando la licenza per operare come intermediario per gli investimenti (Sezione 145).
§ 30c
Attribuzione dell’illecito dell’intermediario per gli investimenti e dell’agente collegato dell’intermediario per gli investimenti
(1) Un atto illegale commesso da un intermediario per gli investimenti nei confronti di un cliente nel corso delle sue attività vincola l’intermediario per gli investimenti, anche se ha agito per conto della persona di cui alla Sezione 29 (4); tuttavia, se la persona di cui alla Sezione 29 (4) ha accuratamente selezionato l’intermediario per gli investimenti o lo ha vigilato in modo insufficiente, sarà responsabile dell’adempimento del suo obbligo di risarcire il danno. Non si applicano le disposizioni del § 2914 del codice civile.
(2) Un atto illecito commesso dall’agente collegato di un intermediario per gli investimenti nei confronti del cliente nel corso delle sue attività vincola l’intermediario per gli investimenti, anche se l’agente collegato ha agito per conto della persona di cui alla sezione 29 (4); tuttavia, se la persona di cui alla sezione 29 (4) ha selezionato con cura o non ha sufficientemente vigilato sull’intermediario per gli investimenti, sarà responsabile dell’adempimento del suo obbligo di risarcire il danno. Non si applicano le disposizioni del § 2914 del codice civile.
§ 31
Assicurazione obbligatoria di un intermediario di investimento
L’intermediario per gli investimenti deve essere assicurato per l’intero periodo della sua attività in caso di obbligo di risarcimento del cliente per i danni causati dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi dell’intermediario per gli investimenti previsti dalla presente legge.
a) con un limite di indennizzo di almeno 13500000 CZK per ogni evento assicurato e di almeno 20250000 CZK in caso di concomitanza di più eventi assicurati in un anno solare, e
b) con la compartecipazione dell’assicurato al risarcimento del danno subito, se concordato nel contratto di assicurazione, non superiore al 10% dell’importo che l’assicurato è tenuto a risarcire.
§ 32
Analogo adempimento degli obblighi di un commerciante di valori mobiliari
(1) Per un intermediario di investimento, le sezioni 10 e 10a si applicano mutatis mutandis, ad eccezione della sezione 10 par. c) e § 10 par.5 e 6, che non si applicano.
(2) L’ intermediario per gli investimenti deve svolgere le proprie attività in modo corretto e prudente. Per garantire lo svolgimento prudente delle proprie attività, l’intermediario per gli investimenti istituisce, mantiene e applica un sistema di gestione e controllo. Per il sistema di gestione e controllo di un intermediario di investimento, si applica, mutatis mutandis, il § 12a, ad eccezione del § 12a par. (d) punto 3, punto l), n) ep), che non si applicano. In relazione al § 12a comma 1 lett. (c) l’intermediario per gli investimenti tiene conto del rischio operativo; altri rischi sono presi in considerazione solo se hanno un impatto significativo sulle sue attività.
(3) La sezione 12bb si applica mutatis mutandis a un intermediario di investimento.
(4) L’ intermediario per gli investimenti conserva in formato elettronico le registrazioni delle istruzioni ricevute e trasmesse riguardanti gli strumenti di investimento e le registrazioni dei contratti riguardanti i servizi di investimento forniti. L’intermediario per gli investimenti deve inoltre conservare registrazioni e documenti in modo analogo in conformità con la Sezione 17, comprese le registrazioni conservate nei registri ai sensi della prima frase. A tal fine, l’intermediario degli investimenti ha il diritto di conservare i numeri di nascita dei clienti.
(5) Un intermediario per gli investimenti può essere rappresentato solo dal suo dipendente o dal suo agente collegato nelle trattative con un cliente o potenziale cliente nell’ambito della fornitura di servizi di investimento. Per un intermediario di investimento, si applicano mutatis mutandis § 14, § 14a paragrafo 2 e § 14b. Le disposizioni del § 14a paragrafo 2 non si applicano a una persona che, nell’ambito della fornitura di servizi di investimento, tratta esclusivamente con le persone di cui al § 2a paragrafo 1 o 2 o al § 2b.
(6) Un intermediario per gli investimenti fornisce servizi di investimento con cura professionale. La fornitura di servizi di investimento da parte di un intermediario per gli investimenti con cura professionale significa in particolare che l’intermediario per gli investimenti agisce in modo qualificato, onesto ed equo e nel migliore interesse dei suoi clienti. Le disposizioni del Titolo II, Parte 3, Sezione 5 che disciplinano i rapporti con i clienti si applicano mutatis mutandis a un intermediario degli investimenti, ad eccezione della Sezione 15, Paragrafi 1 e 2, Sezione 15b e Sezioni da 15l a 15r. Ai fini del § 2a paragrafo 3, § 2b, 2c e 2d, un intermediario per gli investimenti è trattato come se fosse un commerciante di valori mobiliari.
(7) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce i requisiti e le modalità di conservazione dei registri ai sensi del paragrafo 4.
TITOLO VI
RAPPRESENTANTE LEGATO
§ 32a
Fornitura di base
(1) Ai fini della presente legge, per rappresentante legato si intende una persona avente diritto sulla base di un’iscrizione nell’elenco ai sensi della sezione 32c, paragrafo 4
a) predisporre, ed eventualmente anche concludere, operazioni relative al principale servizio di investimento di cui al § 4 par. a) o i), se la persona rappresentata è autorizzata a fornirli,
b) fornire il servizio di investimento di cui al § 4 comma 2 lett. e), o
(c) promuovere i servizi di investimento che il preponente è autorizzato a fornire.
(2) Il rappresentante collegato svolge le attività di cui al comma 1 esclusivamente per un rappresentante sulla base di un contratto stipulato per iscritto.
(3) Può essere rappresentato solo
a) un commerciante di valori mobiliari,
b) intermediario per gli investimenti,
c) una società di investimento che dispone di un’autorizzazione per svolgere alcune delle attività elencate al § 11 comma 1 lett. c) af) della legge n. 240/2013 Coll., sulle società di investimento e sui fondi di investimento, come modificato, per altro, o
d) una persona straniera che fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca tramite una filiale.
§ 32b
Cessazione della rappresentanza
(1) La parte rappresentata è tenuta a rescindere immediatamente l’obbligo contrattuale ai sensi del § 32a paragrafo 2, se ritiene che il rappresentante collegato non soddisfi le condizioni stabilite dalla presente legge per l’attività del rappresentante collegato e con la consegna della comunicazione al rappresentante legato, tale obbligo decade.
(2) Il rappresentante legato è tenuto a risolvere immediatamente l’obbligo contrattuale ai sensi del § 32a paragrafo 2, se cessa di soddisfare le condizioni stabilite dalla presente legge per l’attività del rappresentante legato e se nessun rimedio può essere organizzato senza indebito ritardo; con la consegna della comunicazione alla parte rappresentata, tale obbligo decade. Fino a quando non viene concordato un rimedio, l’agente collegato non può svolgere attività ai sensi della sezione 32a (1).
(3) La parte rappresentata è tenuta a notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo che l’obbligo contrattuale ai sensi della Sezione 32a (2) è scaduto.
§ 32c
Scrivi sulla lista
(1) Sulla base di una notifica ai sensi della Sezione 32d presentata dalla parte rappresentata, la Banca nazionale ceca inserisce un rappresentante legato nell’elenco ai sensi del paragrafo 4, se
a) la persona che intende svolgere l’attività di rappresentante legato non è una delle persone di cui al § 32a par.3, un dipendente o rappresentante legato di una delle persone di cui al § 32a par. Articolo 32 bis, paragrafo 3, lettera a)
b) le informazioni fornite nella notifica consentono di identificare le persone indicate nel registro di base pertinente.
(2) La Banca nazionale ceca inserisce il rappresentante legato nell’elenco ai sensi del paragrafo 4 senza indugio, ma non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della notifica.
(3) La Banca nazionale ceca informa immediatamente il mandante per via elettronica dell’iscrizione del rappresentante legato nell’elenco ai sensi del paragrafo 4 o della mancata iscrizione e del motivo di tale mancata iscrizione; Le parti due e tre del codice di procedura amministrativa non si applicano.
(4) I seguenti dati, comprese le loro modifiche, devono essere inseriti nell’elenco dei rappresentanti legati delle persone di cui all’articolo 32a, paragrafo 3, del rappresentante legato:
a) dati sulla persona del rappresentante legato, ad eccezione del numero di nascita,
b) dati sulla persona rappresentata, ad eccezione del numero di nascita,
c) le attività di cui alla Sezione 32a (1), che è autorizzato a svolgere e in relazione a quali strumenti di investimento,
d) la data di origine dell’autorizzazione all’attività e la durata dell’autorizzazione all’attività,
e) la data di scadenza della licenza di attività e il motivo,
f) una panoramica delle ammende legalmente imposte e delle misure correttive applicabili imposte dalla Banca nazionale ceca,
g) la data in cui la decisione di insolvenza è diventata definitiva; e
h) la data di entrata in liquidazione della persona giuridica.
(5) Una persona che agisce in modo confidenziale su una voce nell’elenco ai sensi del paragrafo 4 non può opporsi al fatto che la voce non corrisponde ai fatti, ad eccezione dei dati specificati al paragrafo 4, lettera a). g) e h).
§ 32d
Notifica di un agente collegato
(1) La parte rappresentata può notificare come rappresentante legato solo una persona che ha la residenza o la sede legale e una sede legale reale nel territorio della Repubblica ceca.
(2) Il rappresentante può presentare una notifica ai sensi del paragrafo 1 solo tramite l’applicazione elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
(3) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere, oltre ai requisiti per la presentazione previsti dal codice di procedura amministrativa, anche
a) dati sulla persona che intende svolgere l’attività di agente collegato,
(b) informazioni sull’adempimento delle condizioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività di agente collegato; e
c) le attività di cui alla Sezione 32a (1) che l’agente collegato è autorizzato a svolgere e in relazione a quali strumenti di investimento.
§ 32e
Archiviazione dei documenti
I documenti comprovanti il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge per l’attività di rappresentante legato sono conservati dalla persona rappresentata per la durata dell’iscrizione nell’elenco ai sensi dell’articolo 32c comma 4 e per almeno 5 anni dalla data di cancellazione.
§ 32f
Modifica dei dati inseriti nella lista
(1) La parte rappresentata comunica senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca qualsiasi dato relativo al suo rappresentante legato, la modifica dei dati inseriti nell’elenco ai sensi della sezione 32c (4), nonché la modifica dei dati
a) adempimento delle condizioni previste dalla presente legge per lo svolgimento dell’attività di rappresentante legato,
(b) una decisione sull’insolvenza; o
c) entrata in liquidazione.
(2) L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche dei dati che sono conservati nei registri di base come dati di riferimento.
(3) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve essere presentata tramite l’applicazione elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità. La notifica deve essere accompagnata da documenti comprovanti i fatti in essa contenuti.
(4) La Banca nazionale ceca è tenuta ad apportare modifiche ai dati conservati nell’elenco ai sensi della sezione 32c (4) entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della modifica, a meno che la modifica non sia un motivo per revocare il rappresentante autorizzato.
§ 32g
Origine e durata dell’attività del rappresentante autorizzato
(1) L’ autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante legato deriva dall’iscrizione del rappresentante legato nell’elenco ai sensi dell’articolo 32c (4).
(2) Nel caso in cui una persona notificata come rappresentante legato sia più rappresentata, sarà iscritta dalla Banca nazionale ceca nell’elenco del primo rappresentante che l’ha notificata.
(3) L’ autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante legato durerà fino alla fine dell’anno solare successivo a quello in cui è stata effettuata l’iscrizione nell’elenco.
(4) L’ autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante legato è sempre prorogata per altri 12 mesi dietro pagamento di una quota amministrativa. La Banca nazionale ceca confermerà alla persona rappresentata il pagamento della tassa amministrativa senza indebito ritardo.
(5) Contemporaneamente al pagamento della tassa amministrativa, la persona rappresentata notificherà alla Banca nazionale ceca tramite l’applicazione elettronica della Banca nazionale ceca la registrazione delle entità alle quali l’autorizzazione deve essere estesa sulla base della tassa amministrativa pagata.
(6) La Banca nazionale ceca pubblicherà il metodo di pagamento della tassa amministrativa in modo tale da consentire l’accesso remoto.
§ 32h
Cessazione dell’autorizzazione ad operare
(1) L’ autorizzazione ad agire come rappresentante legato scade
a) morte di una persona fisica,
b) scioglimento di una persona giuridica,
c) notifica di cessazione dall’attività dell’agente collegato,
d) cessazione dell’obbligo ai sensi del § 32a paragrafo 2 tra il rappresentante legato e la parte rappresentata,
e) cessazione di tutte le autorizzazioni per l’attività della persona rappresentata ai sensi della presente legge, a cui si riferisce la rappresentanza,
f) alla scadenza della durata dell’autorizzazione, a meno che l’autorizzazione non sia prorogata ai sensi della Sezione 32g (4), o
g) recesso.
(2) Il rappresentante collegato presenta la comunicazione ai sensi del comma 1 lettera. (c) tramite un rappresentante. Se il rappresentante non gli fornisce la necessaria collaborazione, l’agente collegato può presentare la notifica separatamente.
(3) Comunicazione ai sensi del comma 1 lett c) è presentato tramite la domanda elettronica della Banca nazionale ceca per la registrazione delle entità.
§ 32i
Revoca dell’autorizzazione ad agire come agente collegato
(1) La Banca nazionale ceca può revocare l’autorizzazione ad agire come agente collegato se
a) il rappresentante legato cessa di soddisfare le condizioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività del rappresentante legato,
b) l’azione riparatrice imposta non ha portato alla riparazione,
c) l’ agente collegato viola ripetutamente o gravemente l’obbligo previsto dalla presente legge o da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo delle attività sui mercati finanziari 2 ) ,
(d) l’ agente collegato viola una condizione o un obbligo stabilito in una decisione esecutiva emessa ai sensi della presente legge; o
e) l’ agente collegato è stato iscritto nell’elenco ai sensi dell’articolo 32c (4) sulla base di informazioni false o fuorvianti.
(2) Parte nel procedimento di revoca dell’autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante legato è il rappresentante legato e rappresentato.
(3) La Banca nazionale ceca può informare il pubblico in modo appropriato sulla revoca dell’attività del rappresentante autorizzato, dopo la decisione con la quale l’autorizzazione alla revoca ha avuto effetto legale.
§ 32j
Rappresentanza dell’agente collegato
L’agente collegato può essere rappresentato solo dal suo dipendente nei rapporti con un cliente o potenziale cliente nella prestazione di servizi di investimento.
§ 32k
Doveri della parte rappresentata
Il rappresentato garantisce che l’agente collegato
a) soddisfa le condizioni previste dalla presente legge per lo svolgimento dell’attività di rappresentante vincolato, comprese le condizioni di cui al § 14a comma 2,
b) non accetta fondi o strumenti di investimento dei clienti,
c) nello svolgimento delle attività di cui all’art. 32a, comma 1, comunica a clienti e potenziali clienti dati sulla persona rappresentata,
d) nello svolgimento delle attività di cui alla Sezione 32a (1), comunica a clienti e potenziali clienti informazioni sulle attività di cui alla Sezione 32a (1), che è autorizzata a svolgere e in relazione a quali strumenti di investimento,
e) non svolge le attività di cui alla Sezione 32a (1) in modo tale da mettere in pericolo il rispetto degli obblighi legali della parte rappresentata, in particolare gli obblighi di cui alla Sezione 15 (1),
f) non svolge attività diverse dalle attività di cui alla Sezione 32a (1) in modo tale da mettere in pericolo il corretto svolgimento delle attività di cui alla Sezione 32a (1).
PARTE TERZA
ASTA PUBBLICA DI TITOLI
§ 33
(1) Solo un commerciante di valori mobiliari che ha il permesso di fornire un servizio di investimento di cui al § 4 paragrafo 2 lett. b), o una persona straniera autorizzata a fornire questo servizio di investimento (di seguito denominato “il banditore di titoli”).
(2) La legge che disciplina le aste pubbliche si applica mutatis mutandis all’asta pubblica di titoli, a meno che la presente legge non disponga diversamente.
(3) Le regole per l’organizzazione di un’asta pubblica di titoli sono regolate dal banditore di titoli dalle Regole d’Asta.
(4) Il Regolamento dell’Asta e ogni sua modifica dovrà essere approvato dalla Banca Nazionale Ceca. Se la Banca nazionale ceca non invia al richiedente una decisione in merito a questa domanda entro 30 giorni dalla data di consegna della domanda di approvazione del Regolamento d’asta o del suo emendamento, dovrà applicare che il Regolamento d’asta o il suo emendamento siano stati approvati. Se la procedura di richiesta viene sospesa, questo periodo non viene eseguito.
(5) In caso di asta pubblica involontaria di titoli di investimento, al fine di determinare il prezzo dell’oggetto dell’asta, è necessario predisporre una perizia ai sensi della normativa che disciplina lo svolgimento delle attività peritali; se l’offerta più bassa non supera i 100.000 CZK, il parere degli esperti del prezzo dell’oggetto dell’asta può essere sostituito da un record della stima del prezzo dell’oggetto dell’asta in conformità con la legge che disciplina le aste pubbliche. Il banditore pubblica una perizia o una registrazione della stima del prezzo sul proprio sito web per almeno un anno. Il banditore trasmette anche l’avviso d’asta contenente il prezzo dell’oggetto dell’asta alla Banca nazionale ceca entro i termini fissati in conformità con la legge che disciplina le aste pubbliche.
(6) Se l’oggetto di un’asta pubblica di titoli è un titolo contabile, la persona che tiene il registro dei titoli deve registrare il trasferimento del titolo al banditore al momento del colpo sulla base della conferma dell’acquisizione della proprietà per ordine del banditore o banditore. In caso di titolo consecutivo, il banditore contrassegna il trasferimento del titolo al banditore al momento della battitura sulla base della conferma dell’acquisizione della proprietà.
(7) Se l’oggetto di un’asta pubblica di titoli sono titoli al portatore e il banditore dei titoli non conosce i proprietari di questi titoli, il banditore non è obbligato a inviare l’avviso d’asta e altri documenti ai proprietari.
(8) Può anche essere condotta un’asta pubblica involontaria di titoli,
a) se l’offerente dimostra che il proprietario del titolo è in arretrato con l’acquisizione, la presentazione o la consegna del titolo, anche se è stata informata della possibile vendita del titolo all’asta, o
b) se il credito garantito dal pegno sul titolo non è regolarmente e tempestivamente adempiuto.
(9) La Banca nazionale ceca pubblica le seguenti informazioni sul banditore di valori mobiliari all’indirizzo centrale:
a) ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede legale e numero di identificazione, se è un commerciante di valori mobiliari, e il nome, indirizzo di ubicazione e numero di identificazione della sua unità organizzativa nella Repubblica ceca, se è una persona straniera,
b) un’indicazione dell’autorizzazione a tenere aste pubbliche di titoli; e
c) la data della sua creazione.
(10) Le disposizioni della presente parte si applicano mutatis mutandis anche a tipi di strumenti di investimento diversi dai titoli, a meno che la natura della questione non indichi diversamente.
PARTE QUARTA
ALCUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROSPETTO
TITOLO Iannullato
§ 34
Responsabilità per il contenuto del prospetto
(1) La persona che ha redatto il prospetto e il garante, se indicato nel prospetto e ha garantito l’accuratezza delle informazioni, è responsabile dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nel prospetto. Se più persone hanno redatto insieme il prospetto, ciascuna di tali persone è responsabile del contenuto del prospetto. Il prospetto deve contenere informazioni sulle persone responsabili della corretta redazione del prospetto e una dichiarazione che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto sono corrette e che non sono stati occultati fatti che potrebbero modificare il significato del prospetto.
(2) Per le informazioni contenute nel prospetto di sintesi ai sensi della normativa UE direttamente applicabile che disciplina il prospetto da pubblicare nel pubblico o l’ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) corrisponde al soggetto di cui al paragrafo 1 solo se la nota di sintesi prospetto fuorviante o impreciso se interpretato congiuntamente alle altre parti del prospetto o se la nota di sintesi del prospetto, interpretata in comune con le altre parti del prospetto, non contiene le informazioni richieste.
(3) Le persone di cui al paragrafo 1 sono responsabili dell’accuratezza e della completezza delle informazioni contenute nel documento di registrazione o nel documento di registrazione universale, se tale documento è parte integrante del prospetto approvato.
(4) Se la legge utilizza il termine “prospetto”, si intende un prospetto in conformità con il regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina il prospetto, che deve essere pubblicato su offerta pubblica o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) .
§ 35
Meccanismo di segnalazione
Una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina un prospetto da pubblicare quando viene offerta un’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) , a meno che non sia un commerciante di valori mobiliari, un organizzatore di un mercato regolamentato o fornitore di servizi di segnalazione dati, introduce, mantiene e applica un meccanismo per segnalare una violazione o una violazione imminente di questo regolamento direttamente applicabile, analogamente ai sensi della Sezione 12i (1).
§ 35a, § 35bannullato
TITOLO IIannullato
§ 36, § 36a – § 36mannullato
PARTE QUINTA
SISTEMI AZIENDALI
TITOLO I
ORGANIZZATORE DEL MERCATO REGOLAMENTATO
§ 37
Fornitura di base
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato è una persona giuridica autorizzata a organizzare un mercato regolamentato sulla base di un permesso concesso dalla Banca nazionale ceca.
(2) Solo l’organizzatore del mercato regolamentato può organizzare un mercato regolamentato nella Repubblica ceca.
§ 38
Requisiti per l’organizzatore di un mercato regolamentato
(1) La Banca nazionale ceca concede un permesso per operare come organizzatore di un mercato regolamentato su richiesta di una società o del fondatore di una società prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) questa società ha o avrà la forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata,
b) la sede legale e la sede legale effettiva di questa società è o sarà nella Repubblica Ceca,
(c) la società è affidabile; questo non viene valutato se la società non è stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese,
d) il capitale iniziale di tale società, pari ad almeno 730000 EUR, è di origine trasparente e solida e che la società ha o avrà un capitale azionario al più tardi alla data di inizio delle operazioni, il che consente all’operatore del mercato regolamentato di funzionare correttamente,
e) solo le persone idonee alla gestione corretta e prudente dell’organizzatore del mercato regolamentato hanno o avranno una partecipazione qualificata in tale società,
f) la stretta associazione di tale società con un’altra persona non ostacola né ostacola l’effettiva vigilanza dell’organizzatore del mercato regolamentato; in stretto collegamento con una persona stabilita o effettivamente domiciliata in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea, la legge di tale Stato e il modo in cui è applicata, comprese le forze dell’ordine, non ostano all’effettiva supervisione dell’organizzatore del mercato regolamentato,
(g) il piano aziendale di tale società
1. definisce e copre l’ambito previsto delle attività dell’organizzatore del mercato regolamentato,
2. si basa su calcoli economici reali a
3. definisce le attività che intende affidare ad un altro, compresa l’indicazione se intende utilizzare il personale,
h) pravidla obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky podle § 62, pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky podle § 56 a pravidla přístupu na regulovaný trh splňují požadavky podle § 63,
i) tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a předložených pravidel obchodování v obchodním systému, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v obchodním systému a pravidel přístupu do obchodního systému a plnění povinností organizátora regulovaného trhu, včetně
1. organizačního uspořádání,
2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, a
3. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
j) jde-li se o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takovou působnost a oprávnění jako dozorčí rada akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
k) vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10,
l) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f),
1. pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a),
2. pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c) a
3. pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. d), a
m) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g),
1. pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a),
2. pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c),
3. pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d),
4. je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,
5. je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a
6. je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.
(2) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.
(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 1.
(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Ve výrokové části povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Česká národní banka uvede, zda je organizátor regulovaného trhu oprávněn provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém a případně, že je organizátor regulovaného trhu oprávněn poskytovat službu hlášení údajů a kterou ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat.
(6) Organizátor regulovaného trhu trvale dodržuje požadavky podle odstavce 1.
(7) Organizátor regulovaného trhu oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.
(8) Pro organizátora regulovaného trhu se § 10 a 10a použijí obdobně.
§ 39
Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu
(1) Další podnikatelskou činnost může organizátor regulovaného trhu vykovávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.
(2) Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu může spočívat pouze v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména
a) v činnosti komoditní burzy podle jiného právního předpisu,
b) v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů,
c) v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému,
d) ve vzdělávací činnosti.
(3) Organizátor regulovaného trhu může dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.
(4) Česká národní banka zaregistruje další podnikatelskou činnost žadatele a bez zbytečného odkladu odešle žadateli osvědčení o registraci.
(5) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti organizátora regulovaného trhu lze podat pouze elektronicky.
(6) Žádost podle odstavce 5 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek stanovených v odstavci 2.
(7) Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 5, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(8) V případě, že výkon další podnikatelské činnosti brání řádnému organizování regulovaného trhu, provozování mnohostranného obchodního systému nebo účinnému výkonu dohledu nad tímto organizátorem regulovaného trhu anebo žádost nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, Česká národní banka může
a) registraci zamítnout, nebo
b) omezit rozsah dalších podnikatelských činností, popřípadě může stanovit podmínky, které musí organizátor regulovaného trhu splnit před zahájením každé z další podnikatelské činnosti, popřípadě je dodržovat při jejím výkonu.
(9) V případě rozhodování o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3, pokud pro registraci této další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, zamítnutí registrace by způsobilo organizátorovi regulovaného trhu značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne. V rozhodnutí o registraci další činnosti uvedené v odstavci 3 může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí organizátor regulovaného trhu splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.
§ 40
Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou podle § 39.
§ 41
(1) Organizátor regulovaného trhu organizuje regulovaný trh s odbornou péčí. Pro organizátora regulovaného trhu, který provozuje mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, se § 15 odst. 1 použije obdobně.
(2) Organizování regulovaného trhu s odbornou péčí zejména znamená, že organizátor regulovaného trhu jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků jím organizovaného regulovaného trhu, zejména plní povinnosti stanovené v této části a postupuje v souladu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu.
(3) Organizátor regulovaného trhu nesmí na evropském regulovaném trhu, který organizuje,
a) provést pokyn účastníka tohoto trhu s využitím vlastního majetku ani
b) obchodovat párováním pokynů na vlastní účet.
§ 42
Zástupce České národní banky se může účastnit valné hromady organizátora regulovaného trhu. Organizátor regulovaného trhu o konání valné hromady předem písemně informuje Českou národní banku.
§ 43
Výbor pro jmenování
Organizátor regulovaného trhu, který je významný z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí výbor pro jmenování obdobně podle § 12g.
§ 44
Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu
(1) Jestliže valná hromada organizátora regulovaného trhu rozhodne o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně stanov spočívající ve změně předmětu podnikání, je organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance neprodleně po rozhodnutí valné hromady. Jestliže společníci organizátora regulovaného trhu, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, rozhodnou o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny spočívající ve změně předmětu podnikání, je organizátor regulovaného trhu povinen tuto skutečnost oznámit České národní bance neprodleně po rozhodnutí společníků. Stejnou povinnost má i v případě, že takto rozhodne valná hromada společnosti s ručením omezeným.
(2) Ode dne vstupu organizátora regulovaného trhu do likvidace nebo ode dne změny jeho předmětu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo změnila předmět podnikání, organizovat regulovaný trh nebo provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém a může pouze vypořádávat své pohledávky a dluhy vyplývající z těchto činností; do vypořádání pohledávek a dluhů se taková osoba považuje za organizátora regulovaného trhu. Vstupem do likvidace nebo změnou předmětu podnikání povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zaniká.
(3) In caso di modifica dell’oggetto dell’attività a seguito di una modifica dell’ambito di applicazione del permesso di mercato regolamentato rilasciato ai sensi della Sezione 38 o come risultato della registrazione di un’altra attività commerciale o di una modifica del suo ambito ai sensi della Sezione 39, il paragrafo 2 non si applica.
§ 45
Trasformazione dell’organizzatore di un mercato regolamentato
(1) La fusione dell’organizzatore del mercato regolamentato, il trasferimento dei beni aziendali dell’organizzatore del mercato regolamentato al suo partner, il cambiamento della forma giuridica dell’organizzatore del mercato regolamentato o il trasferimento dei beni aziendali dell’organizzatore del mercato regolamentato al suo partner o il trasferimento dei beni aziendali di un’altra persona all’organizzatore del mercato regolamentato come il permesso della Banca nazionale ceca.
(2) Una domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche i dati e i documenti necessari per valutare le conseguenze della fusione, del mutamento della forma giuridica o del trasferimento di beni aziendali.
(4) I dettagli dei dettagli della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, il suo formato e altri dettagli tecnici sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
(5) Non è consentita la divisione dell’organizzatore del mercato regolamentato o la sua fusione con una persona che non sia l’organizzatore del mercato regolamentato o l’operatore del sistema di regolamento.
§ 46
Trasferimento, cessazione o locazione di un impianto commerciale di un operatore di mercato regolamentato
(1) La conclusione di un accordo sul trasferimento, la cessazione o la locazione di un impianto aziendale di un organizzatore di un mercato regolamentato o di una parte di tale impianto aziendale, che comporterebbe un cambiamento sostanziale nelle attività dell’organizzatore del mercato regolamentato, richiede l’autorizzazione della Banca nazionale ceca.
(2) Una domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, dati e documenti necessari per valutare le conseguenze del trasferimento, della cessazione o della locazione dell’impianto aziendale del gestore del mercato regolamentato o di parte di esso.
(4) I dettagli dei dettagli della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, il suo formato e altri dettagli tecnici sono determinati da un regolamento giuridico di attuazione.
§ 47
Acquisizione, aumento e perdita di partecipazioni qualificate nell’organizzatore del mercato regolamentato e suo controllo
(1) Per acquisire o aumentare una partecipazione qualificata nell’organizzatore di un mercato regolamentato o per controllare l’organizzatore di un mercato regolamentato è necessario il consenso della Banca nazionale ceca. Le sezioni da 10b a 10d si applicano mutatis mutandis alla concessione di tale consenso e alla richiesta di tale consenso.
(2) I dettagli dei requisiti della domanda per la concessione del consenso ai sensi del paragrafo 1, il suo formato e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
(3) La sezione 10e si applica mutatis mutandis alla perdita o alla riduzione di una partecipazione qualificata nell’organizzatore di un mercato regolamentato.
(4) L’organizzatore di un mercato regolamentato pubblica sul proprio sito web i dati sulle persone che vi hanno una partecipazione qualificata o lo controllano e l’entità della loro partecipazione.
(5) I termini, la forma e le modalità di pubblicazione di questi dati saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 48
Requisiti organizzativi per l’organizzatore di un mercato regolamentato
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato è obbligato
a) stabilire procedure per identificare e affrontare i potenziali effetti negativi sulle attività del mercato regolamentato o sui suoi partecipanti che potrebbero derivare da un conflitto tra gli interessi del gestore del mercato regolamentato o dei suoi azionisti e il corretto funzionamento del mercato regolamentato;
b) stabilire procedure per la gestione dei rischi a cui è esposto; in particolare, mettere in atto misure appropriate per identificare tutti i rischi significativi per il suo funzionamento e misure efficaci per ridurre tali rischi,
c) stabilire politiche e procedure per garantire il corretto funzionamento del proprio sistema di negoziazione e di altri sistemi, inclusa l’adozione di misure efficaci in caso di interruzione del sistema ed emergenze,
(d) stabilire regole di negoziazione sul mercato regolamentato che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata e fissare criteri oggettivi per l’esecuzione delle istruzioni;
e) introdurre misure che consentano il corretto e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite,
f) introdurre misure per prevenire gli abusi di mercato,
(g) mantenere un capitale proprio di almeno 730000 EUR;
h) dispone di risorse finanziarie sufficienti per garantire il corretto funzionamento del mercato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni effettuate nel mercato e della natura e dell’entità dei rischi a cui è esposto;
i) mettere in atto disposizioni per il monitoraggio continuo e monitorare se
1. i partecipanti a un mercato regolamentato da esso organizzato rispettano le regole di negoziazione in un mercato regolamentato e le regole di accesso a un mercato regolamentato,
2. gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da esso organizzato soddisfano le condizioni per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilite dalla presente legge (articolo 56) e le regole per l’ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché le condizioni per l’ammissione di un titolo alla negoziazione in un mercato ufficiale mercato (§ 65),
3. emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené v § 118, 119, 119a, 119b, 120 až 120c a 123 a v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66),
4. osoba, která následně požádala o přijetí investičního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost podle § 121b,
5. nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),
j) soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu včetně zrušení pokynů a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),
k) zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel,
l) kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry,
m) umožnit účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu přístup k informacím podle písmene i) bodu 3,
n) při nakládání s majetkem účastníka regulovaného trhu nebo jím provozovaného mnohostranného obchodního systému zavést opatření k ochraně práv účastníka k tomuto majetku, zejména pro případ úpadku organizátora regulovaného trhu.
(2) Organizátor regulovaného trhu vykonává činnost řádně a obezřetně. K zajištění obezřetného výkonu činnosti organizátor regulovaného trhu zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. Pro řídicí a kontrolní systém organizátora regulovaného trhu se § 12a použije obdobně.
§ 48a
Mechanismus k hlášení
Organizátor regulovaného trhu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 12i odst. 1.
§ 49
Organizátor regulovaného trhu oznámí bezodkladně České národní bance
a) významné porušení pravidel obchodování nebo mimořádnou situaci na jím organizovaném regulovaném trhu,
b) důvodné podezření na jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),
c) porušení informační povinnosti emitenta investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh, jejíž plnění je povinen sledovat,
d) porušení informační povinnosti osoby stanovené v § 48 odst. 1 písm. i) bod 4, jejíž plnění je povinen sledovat,
e) důvodné podezření z porušení tohoto zákona osobou oprávněnou uzavírat obchody na regulovaném trhu,
f) narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým investičním nástrojem.
§ 50
Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu
(1) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance
a) nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, je-li podle tohoto zákona povinen tuto zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem,
b) nejpozději do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí výsledky svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí.
(2) L’organizzatore di un mercato regolamentato pubblica le relazioni ei dati ai sensi del paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo la loro presentazione alla Banca nazionale ceca sul proprio sito web.
(3) L’organizzatore di un mercato regolamentato pubblica nella sua versione attuale sul proprio sito web le regole di negoziazione, le regole per l’ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione e le regole di accesso.
(4) L’organizzatore di un mercato regolamentato invia inoltre alla Banca nazionale ceca ulteriori informazioni sui partecipanti, le condizioni, l’andamento e i risultati delle negoziazioni nel suo mercato organizzato, gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione nel suo mercato organizzato e i loro emittenti e ha fornito servizi necessari per la vigilanza.
(5) L’organizzatore di un mercato regolamentato deve informare la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo
a) tutte le modifiche dei fatti in base ai quali gli è stata concessa l’autorizzazione a operare un operatore di mercato regolamentato,
b) perdita dell’autorizzazione ai sensi di un’altra normativa legale per svolgere un’altra attività registrata ai sensi della Sezione 39.
(6) Una modifica delle regole di negoziazione, delle regole per l’accettazione degli strumenti di investimento per la negoziazione o delle regole di accesso deve essere inviata dall’organizzatore del mercato regolamentato senza indebito ritardo dopo la loro approvazione alla Banca nazionale ceca.
(7) L’organizzatore di un mercato regolamentato informa la Banca nazionale ceca del contenuto dei contratti ai sensi della sezione 50g (1).
(8) La normativa di attuazione deve stabilire il contenuto degli obblighi di informazione di cui ai paragrafi 1 e 4 nonché i termini, la forma e le modalità del loro adempimento.
§ 50a
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato garantisce che nel mercato da esso organizzato siano presenti sistemi, procedure e misure efficaci per garantire che i suoi sistemi di negoziazione:
a) sono durevoli,
b) avere una capacità sufficiente per elaborare grandi volumi di istruzioni e messaggi,
c) possono garantire una negoziazione adeguata in condizioni di mercato molto sfavorevoli,
d) sono completamente testati per garantire che le condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano soddisfatte; e
e) siano soggetti a misure efficaci per garantire un commercio ordinato e regolare in caso di fallimento.
(2) L’organizzatore di un mercato regolamentato deve garantire che sul mercato da esso organizzato siano in atto sistemi, procedure e misure efficaci per rifiutare istruzioni che superano le soglie predeterminate di volume e prezzo o che siano manifestamente errate.
(3) Su richiesta, l’organizzatore di un mercato regolamentato mette a disposizione della Banca nazionale ceca i dati relativi al registro delle istruzioni o le consente l’accesso a tale registro per monitorare le negoziazioni.
§ 50b
Sospensione e restrizione delle negoziazioni in un mercato regolamentato
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato deve garantire di essere in grado di sospendere temporaneamente o limitare le negoziazioni sul mercato da esso organizzato se si verifica una variazione significativa dei prezzi dello strumento di investimento su questo o un mercato correlato entro un breve periodo di tempo e che è in grado di eseguire o per forzare l’annullamento, la modifica o la riparazione di una specifica transazione.
(2) L’organizzatore di un mercato regolamentato garantisce che i parametri di sospensione o limitazione delle negoziazioni ai sensi del paragrafo 1 siano fissati in modo che:
(a) tener conto
1. liquidità di varie categorie e sottocategorie di attività,
2. la natura del modello di mercato di quel mercato e
3. i tipi di partecipanti a questo mercato a
b) è sufficiente non ostacolare in modo significativo un commercio ordinato.
(3) L’organizzatore di un mercato regolamentato comunica alla Banca nazionale ceca in modo appropriato i parametri di sospensione o limitazione delle negoziazioni ai sensi del paragrafo 1 e la loro modifica sostanziale.
(4) L’organizzatore di un mercato regolamentato che è rilevante per uno specifico strumento di investimento in termini di liquidità stabilisce, mantiene e applica, ai fini della sospensione o della limitazione delle negoziazioni ai sensi del paragrafo 1, sistemi e procedure appropriati per garantire che informi la Banca nazionale ceca in tempo Banca nazionale ceca
a) coordinare ulteriori progressi in tutto il mercato; e
(b) determinare se sia opportuno cessare le negoziazioni in altre sedi di negoziazione in cui lo strumento di investimento è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.
§ 50c
Sistemi di trading algoritmico
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato garantisce che nel mercato da esso organizzato siano presenti sistemi, procedure e misure efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano creare condizioni di scambio che perturbano il corretto funzionamento del mercato o contribuiscono a tali condizioni. negoziazioni che interrompono il funzionamento ordinato del mercato, che si basano su tali sistemi di negoziazione algoritmica, compresi i sistemi che limitano il rapporto tra ordini non eseguiti e negoziazioni che un partecipante può immettere nel sistema per rallentare il flusso degli ordini se esiste il rischio che la capacità del sistema sia esaurita; limitare e far rispettare la fase di quotazione minima effettuabile sul mercato.
(2) Organizátor regulovaného trhu zajistí vytvoření podmínek pro účastníky regulovaného trhu pro náležité testování algoritmů podle § 73m.
(3) Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby jeho pravidla pro služby společného umístění infrastruktury byla transparentní, spravedlivá a nediskriminační.
(4) Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby byl schopen na základě označování účastníky rozlišit pokyny vytvářené algoritmickým obchodováním, různé algoritmy používané pro vytváření pokynů a osoby, které tyto pokyny vydávají. Tyto informace musí na požádání poskytnout České národní bance.
§ 50d
Přímý elektronický přístup
Organizátor regulovaného trhu, který účastníkům umožňuje přímý elektronický přístup,
a) zavede na jím organizovaném trhu účinné systémy, postupy a opatření s cílem zajistit, aby tuto službu mohli poskytovat pouze účastníci, kteří jsou evropským obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) zajistí, aby byla stanovena a uplatňována přiměřená kritéria vhodnosti účastníků, kterým lze takový přístup poskytnout, a že si účastník zachová odpovědnost za pokyny a obchody provedené s využitím této služby,
c) zavede vhodné standardy kontrol rizik a prahových hodnot pro obchodování prostřednictvím takového přístupu,
d) je schopen rozlišit pokyny nebo obchody prováděné osobou pomocí přímého elektronického přístupu od jiných pokynů nebo obchodů prováděných účastníkem a v případě potřeby je schopen tyto pokyny nebo obchody zastavit a
e) zavede opatření k pozastavení nebo ukončení poskytování přímého elektronického přístupu účastníkem zákazníkovi, pokud nejsou dodržena kritéria podle písmen a) až d).
§ 50e
Úplaty
(1) Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby struktura jeho úplat, včetně úplat za provedení, vedlejších úplat a případných slev byla transparentní, spravedlivá a nediskriminační a nepodněcovala k zadávání, změně nebo rušení pokynů nebo provádění obchodů způsobem, který přispívá ke vzniku obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu nebo ke zneužívání trhu. Slevy by měly být spojeny s povinností tvorby trhu k jednotlivým akciím nebo košům akcií.
(2) Organizátor regulovaného trhu může upravit úplaty za zrušené pokyny v závislosti na době, po kterou byl pokyn zachován, a upravit je odlišně pro různé investiční nástroje.
§ 50f
Kroky kotace
(1) Organizátor regulovaného trhu přijme režimy kroků kotace pro obchodované akcie, depozitní poukázky, cenné papíry vydávané fondy ETF, certifikáty, jiné podobné investiční nástroje a jiné investiční nástroje uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 49 směrnice 2014/65/EU.
(2) Režimy kroků kotace podle odstavce 1 musí vhodným způsobem upravovat kroky kotace pro jednotlivé investiční nástroje. Musí být nastaveny tak, aby odrážely profil likvidity daného investičního nástroje na různých trzích a průměrné rozpětí mezi nabídkou a poptávkou s ohledem na to, že je žádoucí umožnit přiměřeně stabilní ceny bez zbytečného omezení dalšího zužování rozpětí.
(3) V tomto zákoně se rozumí
a) un certificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
(b) un ETF, un fondo di investimento o un fondo di investimento estero, in cui almeno un tipo di organismo di investimento collettivo emesso da esso è negoziato ininterrottamente durante il giorno di negoziazione in almeno una sede di negoziazione e con almeno un market maker che garantisce che il prezzo di tali titoli in quel mercato sia trading system non differiva in modo significativo dal loro valore attuale.
§ 50g
(1) Un commerciante di valori mobiliari che gestisce una strategia di market making su un mercato regolamentato deve avere un contratto scritto con l’organizzatore del mercato regolamentato.
(2) L’organizzatore di un mercato regolamentato stabilisce, mantiene e applica procedure per garantire che stipuli contratti con un numero sufficiente di commercianti di valori mobiliari europei, il che include l’obbligo per il commerciante di valori mobiliari europeo di fornire quotazioni vincolanti in linea con le condizioni di mercato per garantire liquidità del mercato. L’organizzatore di un mercato regolamentato ottempera a tale requisito in proporzione alla natura e all’entità delle negoziazioni sul mercato regolamentato da esso organizzato.
(3) Il contratto ai sensi del paragrafo 1 deve contenere almeno
a) gli obblighi di liquidità del commerciante di valori mobiliari europeo e qualsiasi altro obbligo derivante dal contratto ai sensi del paragrafo 2; e
b) la remunerazione, sotto forma di sconto o altra forma, che l’organizzatore del mercato regolamentato concede al commerciante di valori mobiliari europeo per la fornitura di liquidità e qualsiasi altro diritto derivante dal contratto ai sensi del paragrafo 2.
§ 51
Accesso ai sistemi di regolamento
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato consente ai partecipanti a un mercato regolamentato da esso organizzato di scegliere un sistema di regolamento, una controparte centrale, un istituto di compensazione e un sistema di compensazione di loro scelta, se esiste un mercato regolamentato e un sistema di regolamento selezionato, da una controparte centrale. , l’ente di compensazione e il sistema di compensazione costituiscono un collegamento tale da consentire il corretto e tempestivo regolamento di queste operazioni senza costi eccessivi. Ciò non pregiudica le disposizioni dei titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni.
(2) L’uso di un sistema di regolamento diverso da quello usuale per il mercato regolamentato rilevante ai sensi del paragrafo 1 richiede il previo consenso della Banca nazionale ceca. La Banca nazionale ceca concede il consenso a un partecipante al mercato regolamentato se le condizioni tecniche per il regolamento di crediti e debiti derivanti dalle negoziazioni di strumenti di investimento in un sistema diverso dal sistema di regolamento abituale non ostacolano il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
§ 52
La Banca nazionale ceca può limitare o vietare all’organizzatore di un mercato regolamentato di utilizzare un sistema di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o una stanza di compensazione di un altro Stato membro dell’Unione europea per regolare tutte o solo alcune operazioni selezionate in strumenti di investimento concluse sul suo mercato regolamentato, se necessario per un corretto ordine. il funzionamento del mercato regolamentato; Nel prendere la sua decisione, la Banca nazionale ceca tiene conto del rispetto delle condizioni di cui alla sezione 51 (1), fatte salve le disposizioni dei titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 53
La designazione “mercato regolamentato” o “borsa valori” o una designazione simile in relazione a strumenti di investimento può essere utilizzata solo nel corso della sua attività dall’organizzatore del mercato regolamentato europeo.
§ 54
Tribunale arbitrale permanente dell’organizzatore di un mercato regolamentato
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato può istituire un tribunale arbitrale permanente.
(2) La Corte permanente di arbitrato decide le controversie derivanti dalle negoziazioni in un mercato regolamentato organizzate dal fondatore e dalla risoluzione di tali negoziazioni, nonché le controversie derivanti dalle negoziazioni in un sistema di negoziazione multilaterale gestita dal fondatore e dal regolamento di tali negoziazioni. La Corte permanente di arbitrato decide anche le controversie relative alle negoziazioni di materie prime e le controversie relative ad altre operazioni sul mercato finanziario, se tali operazioni derivano da altre attività commerciali del fondatore registrate dalla Banca nazionale ceca ai sensi del § 39. La Corte permanente di arbitrato può anche decidere controversie relative ad altre negoziazioni in strumenti di investimento o materie prime, controversie aziendali sul mercato dei capitali, mercato monetario, mercato del risparmio previdenziale complementare, mercato assicurativo e mercato assicurativo previdenziale complementare, se le parti sono d’accordo.
(3) La legge che regola i procedimenti arbitrali e l’esecuzione dei lodi arbitrali 9 ) si applica ai procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale permanente . Le modalità del procedimento e del processo decisionale, le modalità di nomina degli arbitri, il loro numero, la struttura organizzativa della Corte permanente di arbitrato, la tariffa degli onorari degli arbitri, le norme sui costi e altre questioni relative alle attività della Corte permanente di arbitrato e le sue disposizioni economiche sono regolate dallo statuto e dalle norme della Corte permanente di arbitrato.
TITOLO II
COMMERCIO IN UN MERCATO REGOLAMENTATO
Parte 1
Fornitura di base
§ 55
(1) Un mercato regolamentato è un mercato di strumenti di investimento organizzato dall’organizzatore di un mercato regolamentato in conformità con un permesso della Banca nazionale ceca, che è negoziato regolarmente e ha regole per l’ammissione di strumenti di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato, regole di negoziazione in un mercato regolamentato e regole di accesso. a un mercato regolamentato conforme alla presente legge.
(2) Un mercato regolamentato europeo è un mercato regolamentato e un mercato di strumenti di investimento simile a un mercato regolamentato, che è elencato nell’elenco dei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea.
(3) Un mercato regolamentato estero è un mercato regolamentato europeo che non è un mercato regolamentato.
§ 56
Condizioni per l’ammissione di uno strumento di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato
(1) Podmínky pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu stanoví tento zákon. Další podmínky nebo informační povinnosti emitenta než stanovené tímto zákonem může organizátor regulovaného trhu stanovit v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.
(2) Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj, kterému bylo přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), a u kterého jsou dány předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování. Uvedené podmínky musí zajistit organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.
(3) U investičních cenných papírů organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu dále zajistí, aby k obchodování na regulovaném trhu byl přijat pouze investiční cenný papír, který je volně obchodovatelný.
(4) U investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) až l) organizátor regulovaného trhu v pravidlech pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu dále zajistí, aby k obchodování na regulovaném trhu byl přijat pouze investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až l), který umožňuje řádné stanovení cen a vhodný způsob vypořádání.
(5) Investiční nástroj může být přijat k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta.
(6) Organizátor regulovaného trhu informuje bez zbytečného odkladu emitenta investičního nástroje, že emitentem vydaný investiční nástroj přijal k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu podle odstavce 5.
(7) Emitent investičního cenného papíru přijatého k obchodování na regulovaném trhu podle odstavce 5 není povinen plnit vůči tomuto regulovanému trhu žádné informační povinnosti.
§ 57zrušeno
§ 58
Obchod uzavřený na regulovaném trhu
Obchod uzavřený na regulovaném trhu podle pravidel obchodování na regulovaném trhu nemůže organizátor regulovaného trhu zrušit. Omyl v pokynu při uzavření obchodu na regulovaném trhu nezakládá jeho neplatnost.
§ 59
Registrace cenných papírů kolektivního investování na regulovaném trhu
(1) Un titolo di investimento collettivo che non è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo può essere registrato su un mercato regolamentato allo scopo di pubblicarne il valore.
(2) Le condizioni per la registrazione di un titolo di investimento collettivo e il metodo per determinarne il valore sono determinati dall’organizzatore del mercato regolamentato nelle regole per l’ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato.
§ 60
Esclusione di un titolo dalla negoziazione in un mercato regolamentato
(1) Un emittente che ha deciso di escludere senza indugio i titoli partecipanti dalla negoziazione in un mercato regolamentato
a) informa la Banca nazionale ceca e l’organizzatore del mercato regolamentato in cui il titolo è ammesso alla negoziazione, e
b) pubblicare sul proprio sito web.
(2)L’emittente di cui al comma 1 invia all’organizzatore del mercato regolamentato una richiesta di esclusione del titolo dalla negoziazione sul mercato regolamentato senza indebito ritardo dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative con tali soggetti. In caso di bozza pubblica obbligatoria di contratto di acquisto di titoli partecipativi ai sensi della normativa che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative, si considera adempimento dell’obbligo l’adempimento dell’obbligo verso i soci derivante dalla bozza pubblica del contratto. Alla domanda è allegata una decisione per escludere il titolo dalla negoziazione su un mercato regolamentato in conformità con la legge che disciplina i rapporti legali di società e cooperative e la prova che questo fatto è stato notificato alla Banca nazionale ceca,
(3) Se un ordine legale straniero prevede obblighi simili agli obblighi di cui al paragrafo 1 nel caso di un emittente estero, l’emittente invia un documento comprovante l’adempimento di tali obblighi all’organizzatore del mercato regolamentato prima di rimuovere il titolo dalla negoziazione in un mercato regolamentato.
(4) L’organizzatore di un mercato regolamentato esclude un titolo dalla negoziazione in un mercato regolamentato senza indebito ritardo al ricevimento di una domanda ai sensi del paragrafo 2 con tutti gli allegati.
(5) L’organizzatore di un mercato regolamentato notifica immediatamente il ritiro di un titolo dalla negoziazione in un mercato regolamentato a un depositario centrale, depositario centrale estero o depositario centrale estero autorizzato o riconosciuto ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea. Union and the Central Securities Depository 51 ) e che gestisce l’emissione in questione, e la Banca nazionale ceca.
(6) Se un titolo partecipante è stato escluso dalla negoziazione per legge, l’organizzatore del mercato regolamentato garantisce la cessazione della negoziazione di tale titolo sul mercato regolamentato.
§ 61
Sospensione delle negoziazioni, ripresa delle negoziazioni ed esclusione dalle negoziazioni
(1) Se gli interessi degli investitori o il corretto funzionamento del mercato non lo mettono in serio pericolo, l’organizzatore del mercato regolamentato sospende la negoziazione di uno strumento di investimento in un mercato regolamentato o esclude uno strumento di investimento dalla negoziazione in un mercato regolamentato se lo strumento di investimento non soddisfa le condizioni per l’ammissione di uno strumento di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato. ai sensi della presente legge e le regole per l’ammissione di strumenti di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato o le regole di negoziazione in un mercato regolamentato o gli obblighi di informazione relativi a questo strumento di investimento derivanti dalla presente legge e le regole per l’ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato non sono rispettati.
(2) L’organizzatore di un mercato regolamentato che ha deciso ai sensi del paragrafo 1 procederà ai sensi del paragrafo 1 anche in relazione ai derivati ai sensi del § 3 par. (da d) a (k), il cui valore si riferisce allo strumento di investimento a cui si riferisce la decisione di cui al paragrafo 1, se ciò è necessario per raggiungere lo scopo della decisione di cui al paragrafo 1. Un operatore del mercato regolamentato procede in modo simile in relazione ai derivati se: riprende la negoziazione di uno strumento di investimento con il quale è stata sospesa la negoziazione in un mercato regolamentato.
(3) L’organizzatore di un mercato regolamentato pubblica la decisione ai sensi del paragrafo 1 o 2 e la comunica alla Banca nazionale ceca. L’organizzatore di un mercato regolamentato procede allo stesso modo se riprende a negoziare uno strumento di investimento la cui negoziazione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 1 o 2.
§ 62
Regole di negoziazione in un mercato regolamentato
L’organizzatore di un mercato regolamentato stabilisce e rispetta regole trasparenti per la negoziazione in un mercato regolamentato, che specificano in particolare la struttura del mercato regolamentato che organizza e le regole per concludere le negoziazioni di strumenti di investimento in un mercato regolamentato.
§ 63
Regole per l’accesso al mercato regolamentato
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato stabilisce e osserva regole trasparenti per l’accesso al mercato regolamentato, che stabiliscono criteri oggettivi per tale accesso.
(2) Le regole di accesso al mercato regolamentato specificano gli obblighi dei partecipanti al mercato regolamentato derivanti dalla gestione e struttura del mercato regolamentato, le regole di negoziazione nel mercato regolamentato e le regole per la compensazione e il regolamento delle negoziazioni concluse nel mercato regolamentato.
(3) Le regole di accesso al mercato regolamentato disciplinano ulteriormente i requisiti di professionalità delle persone utilizzate dai commercianti di valori mobiliari e dalle persone straniere autorizzate da un’autorità di vigilanza estera a fornire servizi di investimento che partecipano a questo mercato e le regole per l’accesso. persone ai sensi del paragrafo 4, lettera a) b).
(4) Può esserlo un partecipante a un mercato regolamentato
a) un commerciante di valori mobiliari e una persona straniera autorizzata da un’autorità di vigilanza estera a fornire servizi di investimento; o
(b) un’altra persona che:
1.è affidabile e professionalmente qualificato,
2.ha sufficiente capacità e capacità di fare trading,
3. ha i prerequisiti organizzativi appropriati e
4. dispone di risorse finanziarie sufficienti, in particolare per garantire il regolamento dei traffici.
(5) L’organizzatore di un mercato regolamentato invia regolarmente alla Banca nazionale ceca le modifiche all’elenco dei partecipanti al mercato regolamentato da essa organizzato. I termini, il contenuto, la forma e il metodo di trasmissione saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
(6) Le regole di accesso al mercato regolamentato consentono a una persona straniera con il permesso di un’autorità di vigilanza straniera di fornire l’accesso ai servizi di investimento dall’estero.
(7) L’organizzatore di un mercato regolamentato estero può introdurre misure tecniche e organizzative nella Repubblica ceca, che consentiranno ai partecipanti a un mercato regolamentato da esso organizzato con sede legale o residenza nella Repubblica ceca di accedere a tale mercato regolamentato. La Banca nazionale ceca può richiedere all’autorità di vigilanza dell’organizzatore del mercato regolamentato dati sui partecipanti a questo mercato regolamentato con sede legale o residenza nella Repubblica ceca.
(8) L’organizzatore di un mercato regolamentato domiciliato nella Repubblica ceca notifica alla Banca nazionale ceca in quale Stato membro dell’Unione europea intende introdurre misure tecniche e organizzative che consentano ai partecipanti di un mercato regolamentato domiciliato o residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea di accedere al suo mercato organizzato. mercato regolamentato. La Banca nazionale ceca comunica queste informazioni all’autorità di vigilanza competente di tale Stato membro dell’Unione europea entro un mese. Su richiesta dell’autorità di controllo di tale Stato membro dell’Unione europea, la Banca nazionale ceca comunica i dati sui partecipanti a un mercato regolamentato con sede legale o residenza in tale Stato membro dell’Unione europea.
§ 63aannullato
Parte 2
Mercato azionario ufficiale
§ 64
L’organizzatore di un mercato regolamentato può organizzare, come parte di un mercato regolamentato, un mercato ufficiale che soddisfi le condizioni stabilite nella presente legge (articolo 65).
§ 65
Condizioni per l’ammissione di un titolo alla negoziazione sul mercato ufficiale
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato può ammettere azioni o obbligazioni per la negoziazione sul mercato ufficiale solo se
a) siano soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione 56 e il regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina il prospetto da pubblicare in occasione dell’offerta pubblica o dell’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ),
b) lo status giuridico dell’emittente di tali azioni o obbligazioni è conforme alla legge dello Stato in cui l’emittente ha la propria sede legale,
c) il prezzo dell’azione o il suo prezzo previsto moltiplicato per il numero di azioni emesse ammonta ad almeno EUR 1000000 in corone ceche; se il prezzo stimato non può essere stimato, il patrimonio netto dell’emittente deve essere almeno pari all’importo indicato; la condizione relativa all’importo minimo non deve essere soddisfatta se l’emittente ha già emesso azioni della stessa classe e tali azioni sono state ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in cui si chiede l’ammissione alla negoziazione delle azioni o se è garantito il regolare scambio di tali azioni,
d) il valore nominale totale del prestito obbligazionario ammonta ad almeno EUR 200000 in corone ceche; la condizione del valore nominale totale più basso non deve essere soddisfatta se è garantito un commercio regolare di queste obbligazioni,
(e) l’ emittente di tali azioni o obbligazioni ha pubblicato il proprio bilancio in conformità alla legge che disciplina la contabilizzazione per almeno tre periodi contabili consecutivi precedenti il periodo contabile in cui è presentata la domanda di ammissione del titolo alla negoziazione in un mercato regolamentato; la condizione di pubblicazione del bilancio per tre periodi contabili consecutivi non deve essere soddisfatta se l’emittente esiste da meno di 3 anni secondo l’iscrizione nel registro pertinente e l’ammissione di azioni o obbligazioni alla negoziazione sul mercato ufficiale è nell’interesse dell’emittente o degli investitori e se gli investitori dispongono di informazioni sufficienti valutare l’emittente e il titolo,
f) tali azioni o obbligazioni siano conformi ai requisiti della legge dello Stato in base al quale sono state emesse,
(g) la trasferibilità di tali azioni o obbligazioni non è esclusa o limitata; le azioni possono essere ammesse alla negoziazione anche sul mercato ufficiale, purché la loro trasferibilità sia limitata solo dal requisito del consenso degli organi della società e se la loro ammissione alla negoziazione non ostacola la negoziazione su tale mercato,
(h) il prezzo di emissione di tali azioni o obbligazioni è interamente pagato; il prezzo di emissione non deve essere pagato per intero se consentito da altre normative e se è assicurata una negoziazione senza problemi e se il loro prospetto afferma esplicitamente che il prezzo di emissione non è stato pagato e vengono indicate le misure adottate a tale riguardo,
(i) almeno il 25% delle azioni da ammettere alla negoziazione sul mercato ufficiale sono di proprietà del pubblico degli Stati membri dell’Unione europea o, se almeno una percentuale delle azioni è di proprietà del pubblico degli Stati membri dell’Unione europea; non è necessario se
1. la proprietà delle azioni da parte del pubblico degli Stati membri dell’Unione europea deve essere assicurata solo mediante la negoziazione su tale mercato e l’organizzatore del mercato regolamentato ritiene che la proprietà pubblica richiesta sarà raggiunta subito dopo l’ammissione alle negoziazioni delle azioni;
2. le azioni dello stesso emittente e tipo sono ammesse alla negoziazione su un mercato ufficiale simile di un paese che non è uno Stato membro dell’Unione europea, e in tale paese il loro volume è di proprietà del pubblico in modo tale da garantire un commercio regolare sul mercato ufficiale,
(j) la domanda di ammissione alla negoziazione si riferisce a tutte le obbligazioni della stessa emissione oa tutte le azioni dello stesso tipo; la domanda di ammissione alla negoziazione non deve necessariamente includere azioni detenute allo scopo di controllare l’emittente o azioni che non possono essere negoziate in base a un accordo per un certo periodo, a condizione che la negoziazione solo di una parte delle azioni dello stesso tipo non rechi alcuno svantaggio agli investitori; il fatto che la domanda di ammissione alla negoziazione sul mercato ufficiale riguardi solo una parte delle azioni della stessa classe deve essere esplicitamente indicato nel prospetto, unitamente alla motivazione,
k) le azioni o le obbligazioni che sono titoli cartacei sono stampate in conformità con i requisiti per la stampa di titoli cartacei ai sensi della legge del paese in cui l’emittente ha la sua sede legale,
l) l’ emittente di tali azioni o obbligazioni è una persona stabilita in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea e tali azioni o obbligazioni non sono state ammesse alla negoziazione sul mercato ufficiale dello Stato in cui l’emittente ha la propria sede legale e sede legale effettiva; che è di proprietà del pubblico nella proporzione più ampia di quelle azioni o obbligazioni, e l’organizzatore del mercato regolamentato in cui si chiede l’ammissione ritiene che il motivo della mancata ammissione alla negoziazione non sia la protezione degli investitori,
m) sono obbligazioni convertibili, obbligazioni senior o obbligazioni con warrant da scambiare con azioni, e azioni della stessa tipologia sono già ammesse alla negoziazione sul mercato ufficiale o sono a disposizione degli investitori tutte le informazioni necessarie per valutare il valore di tali azioni,
n) l’ emissione di tali azioni o obbligazioni è stata emessa come valori mobiliari o titoli contabili e tutte le sue parti hanno lo stesso valore nominale e la stessa designazione di identificazione secondo l’International Security Identification Numbering System (ISIN),
o) l’ organizzatore del mercato regolamentato non è a conoscenza di circostanze che, se tali azioni o obbligazioni sono ammesse alla negoziazione sul mercato ufficiale, potrebbero arrecare danno agli investitori, mettere a repentaglio i loro interessi o mettere a repentaglio interessi pubblici importanti.
(2) I titoli rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla negoziazione sul mercato ufficiale se
a) l’ emittente delle azioni rappresentate dal titolo soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a); b) ed e) e adempie per le azioni rappresentate agli obblighi di informazione dell’emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato ufficiale,
b) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). f), g), da i) ak) e al paragrafo 4,
(c) le azioni rappresentate dal titolo soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a). C).
(3) Se oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sul mercato ufficiale sono titoli ai quali è connesso il diritto di acquistare titoli rappresentativi di una quota di una società domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione Europea e sono ammessi alla negoziazione i titoli rappresentativi di una quota della società sul mercato ufficiale dello Stato in cui ha sede l’emittente, l’organizzatore del mercato regolamentato richiede il parere dell’autorità che ha deciso la loro ammissione alla negoziazione prima di decidere sulla domanda.
(4) In caso di sottoscrizione di azioni o obbligazioni sulla base di un’offerta pubblica, la negoziazione delle stesse potrà essere avviata solo dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione specificato nell’offerta pubblica; ciò non si applica se non è stata fissata una scadenza.
(5) Le condizioni per l’ammissione dei titoli alla negoziazione sul mercato ufficiale di cui al comma 1 lettera. b) af), h), i) e l) to o) non si applicano ai titoli di stato emessi dalla Repubblica Ceca, uno stato membro dell’Unione Europea o uno stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, obbligazioni municipali o obbligazioni emesse da soggetti di diritto internazionale.
§ 65a
L’emittente di azioni ammesse alla negoziazione sul mercato ufficiale per le azioni di nuova emissione e che sono dello stesso tipo delle azioni da esso emesse ammesse alla negoziazione sul mercato ufficiale presenta domanda di ammissione alla negoziazione su questo mercato entro 1 anno dalla data di emissione la loro accettazione senza richiesta.
§ 66
Ammissione di un titolo alla negoziazione sul mercato ufficiale
L’organizzatore di un mercato regolamentato è tenuto a informare il richiedente entro 6 mesi dalla data di consegna o completamento della domanda di ammissione di un titolo alla negoziazione sul mercato ufficiale, se accetta un titolo per la negoziazione sul mercato ufficiale.
Parte 3annullato
§ 67, § 68annullato
TITOLO III
TRADING IN UN SISTEMA DI TRADING MULTILATERALE
§ 69
(1) Un sistema multilaterale di negoziazione è un mercato di strumenti di investimento gestito da un commerciante di valori mobiliari o un operatore di un mercato regolamentato o una persona straniera simile autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento o organizzare mercati regolamentati europei. l’adozione di strumenti di investimento per la negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale, regole per la negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale e regole per l’accesso al sistema di negoziazione multilaterale conformi alla presente legge o a una disposizione simile della legge di un altro Stato membro dell’Unione europea.
(2) L’operatore di un sistema di scambio multilaterale deve stabilire, mantenere e applicare
a) regole di negoziazione trasparenti nel sistema di negoziazione multilaterale che assicurino una negoziazione equa e ordinata e stabiliscano criteri oggettivi per l’esecuzione delle istruzioni;
b) misure tecniche e organizzative che assicurano il funzionamento del sistema di scambio organizzato, comprese le misure in caso di interruzione di questo sistema,
c) regole trasparenti per l’ammissione di strumenti di investimento alla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale che:
1. stabilisce criteri oggettivi per determinare se uno strumento di investimento può essere negoziato su tale sistema;
2.può anche stabilire gli obblighi di informazione degli emittenti di strumenti di investimento ammessi alla negoziazione su tale sistema o delle persone che hanno chiesto l’ammissione di uno strumento di investimento alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione senza il consenso dell’emittente,
d) regole trasparenti per l’accesso al sistema di scambio organizzato, che stabiliscono criteri oggettivi e non discriminatori per tale accesso e pubblicano tali norme sul proprio sito web; per l’accesso al sistema di negoziazione organizzato, si applicano mutatis mutandis la Sezione 63, paragrafi 4 e 6,
e) misure tecniche e organizzative per individuare e affrontare i possibili impatti negativi sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale o dei suoi partecipanti che potrebbero derivare da un conflitto tra gli interessi del sistema commerciale multilaterale, del gestore del sistema commerciale multilaterale o dei suoi partner e il corretto funzionamento del sistema commerciale multilaterale;
f) misure e procedure di gestione del rischio e individuazione e mitigazione dei rischi a cui è esposto il sistema di negoziazione multilaterale; e
g) misure tecniche e organizzative per garantire il completamento tempestivo delle negoziazioni nel sistema di negoziazione multilaterale.
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è tenuto a disporre di risorse finanziarie sufficienti per consentire il corretto funzionamento del sistema di negoziazione multilaterale, tenendo conto della natura e dell’entità delle negoziazioni concluse in questo sistema di negoziazione multilaterale e dell’entità e del grado di rischi a cui è esposto. .
(4) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale garantisce che questo sistema abbia almeno 3 partecipanti attivi che entrano in rapporti contrattuali con altri partecipanti e partecipano alla creazione dei prezzi in questo sistema.
(5) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è obbligato a fornire ai partecipanti a un sistema di negoziazione multilaterale l’accesso ai dati disponibili al pubblico sugli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale.
(6) Uno strumento di investimento può essere ammesso alla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale senza il consenso dell’emittente.
(7) L’ emittente di uno strumento di investimento ammesso alla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale ai sensi del paragrafo 6 non è obbligato ad adempiere ad alcun obbligo di informazione nei confronti di tale sistema di negoziazione multilaterale.
(8) L’operatore di un sistema di scambio multilaterale con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea può introdurre misure tecniche e organizzative nella Repubblica ceca che consentirà alle persone stabilite o residenti nella Repubblica ceca di accedere a questo sistema di scambio multilaterale. La Banca nazionale ceca può richiedere all’autorità di vigilanza dell’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale dati sui partecipanti a questo sistema di negoziazione multilaterale con sede legale o residenza nella Repubblica ceca.
(9) L’operatore di un sistema di scambio multilaterale con sede nella Repubblica ceca notifica alla Banca nazionale ceca in quale Stato membro dell’Unione europea intende introdurre misure tecniche e organizzative per consentire alle persone stabilite o residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea di accedere a tale sistema di scambio multilaterale. sistema. Su richiesta dell’autorità di vigilanza di questo Stato membro dell’Unione europea, la Banca nazionale ceca comunica i dati sui partecipanti a questo sistema di negoziazione multilaterale con sede legale o residenza in questo Stato membro dell’Unione europea.
(10) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale fornisce la Banca nazionale ceca su richiesta
a) una descrizione del funzionamento di questo sistema di scambio multilaterale,
b) una descrizione di eventuali collegamenti con la sede di negoziazione o l’internalizzatore sistematico di proprietà di tale operatore, compresa una descrizione della partecipazione diretta o indiretta o dei diritti di voto; e
(c) un elenco dei partecipanti a questo sistema di scambio multilaterale.
§ 70
Accesso ai sistemi di regolamento
(1) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è tenuto ad adottare le misure necessarie per consentire il regolamento effettivo delle operazioni concluse nel sistema di negoziazione multilaterale e ad informare i partecipanti del sistema di negoziazione multilaterale dei suoi diritti e obblighi e dei diritti e degli obblighi dei partecipanti nel garantire il regolamento delle negoziazioni concluse nel sistema di negoziazione multilaterale.
(2) La Banca nazionale ceca può limitare o vietare a un operatore di un sistema di negoziazione multilaterale di utilizzare un sistema di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o una stanza di compensazione di un altro Stato membro dell’Unione europea per regolare tutte o solo alcune operazioni selezionate in strumenti di investimento stipulati in questo sistema di negoziazione multilaterale, se necessario per il corretto funzionamento di questo sistema; nel prendere la sua decisione, la Banca Nazionale Ceca terrà conto del fatto che le circostanze specificate nel § 49 non si siano verificate.
§ 71
(1) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è obbligato a introdurre misure per il monitoraggio continuo del fatto
a) i partecipanti a questo sistema di negoziazione multilaterale rispettano le regole di negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale regolato al § 69 par. a) e se esiste un atto che può essere considerato vietato da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) ,
b) gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione in questo sistema multilaterale di negoziazione rispettano le regole per l’ammissione degli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione nel sistema multilaterale di negoziazione regolate al § 69 par. C).
(2) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale controlla sistematicamente le negoziazioni in tale sistema di negoziazione multilaterale e valuta se vi sono violazioni delle regole di negoziazione nel sistema di negoziazione multilaterale, emergenze di mercato o comportamenti che possono essere considerati vietati dal diritto dell’Unione europea direttamente applicabile MAR 52 ) .
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è tenuto a informare immediatamente la Banca nazionale ceca
a) una violazione significativa delle regole del commercio nel sistema di negoziazione multilaterale o una situazione di mercato eccezionale,
b) ragionevole sospetto di comportamenti che possono essere considerati vietati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) ,
c) ragionevole sospetto di violazione della presente legge da parte di una persona autorizzata a concludere operazioni nel sistema commerciale multilaterale,
(d) interruzione dei sistemi di negoziazione in relazione a un veicolo di investimento.
(4) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale invia inoltre alla Banca nazionale ceca informazioni aggiuntive sui partecipanti, le condizioni, l’andamento e i risultati delle negoziazioni nel sistema da essa gestito, gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione nel sistema da essa gestito e i loro emittenti e i servizi forniti per la vigilanza. . L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale informa la Banca nazionale ceca del contenuto dei contratti ai sensi della sezione 50g (1).
(5) I dettagli, le scadenze, la forma e le modalità di invio delle informazioni ai sensi del paragrafo 4 saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 72
Un operatore di un sistema di negoziazione multilaterale non può, nel sistema di negoziazione multilaterale che gestisce,
a) eseguire un’istruzione di un partecipante a quel sistema utilizzando le proprie risorse; e
b) fare trading abbinando le istruzioni per proprio conto.
§ 73
(1) Uno scambio concluso in un sistema di negoziazione multilaterale conformemente alle regole di negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale non può essere annullato dall’operatore del sistema di negoziazione multilaterale. Un errore nell’istruzione di chiudere una negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale non lo invalida.
(2) Per gli operatori di un sistema di negoziazione multilaterale, si applicano mutatis mutandis le sezioni da 50a a 50e, le sezioni 50f (1) e (2) e le sezioni 50g.
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale è obbligato a controllare e far rispettare gli obblighi contrattuali ai sensi della Sezione 50g (1) da parte dei commercianti di valori mobiliari.
§ 73a
Sospensione delle negoziazioni, ripresa delle negoziazioni ed esclusione dalle negoziazioni
La sezione 61 si applica mutatis mutandis alla sospensione della negoziazione di uno strumento di investimento, alla ripresa della negoziazione di uno strumento di investimento e all’esclusione di uno strumento di investimento dalla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale.
TITOLO IV
MERCATO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
§ 73b
(1) Il mercato delle PMI è un sistema di negoziazione multilaterale registrato nell’elenco dei mercati delle PMI gestito dalla Banca nazionale ceca o dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea. I mercati delle PMI sono anche elencati nell’elenco dei mercati delle PMI gestito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La designazione “mercato delle PMI” o una designazione comparabile o intercambiabile può essere utilizzata solo in relazione al mercato delle PMI.
(2) La Banca nazionale ceca inserisce un sistema di negoziazione multilaterale nell’elenco dei mercati delle piccole e medie imprese su richiesta dell’operatore di questo sistema, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) questo operatore di sistema ha la propria sede legale o effettiva nella Repubblica ceca,
b) almeno la metà degli emittenti ai quali gli strumenti di investimento emessi sono ammessi alla negoziazione con tale sistema sono piccole e medie imprese,
(c) siano stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa degli strumenti di investimento emessi dagli emittenti ai sensi della lettera b) alla negoziazione su tale sistema;
(d) al momento dell’ammissione iniziale degli strumenti di investimento alla negoziazione su tale sistema, sono disponibili sufficienti informazioni pubblicate per consentire agli investitori di esprimere un giudizio informato sull’opportunità di investire in tali strumenti di investimento, sotto forma di
1. un prospetto, se deve essere preparato per un’offerta pubblica effettuata in connessione con l’ammissione iniziale di uno strumento di investimento alla negoziazione su tale sistema, o
2. un documento di ammissione adeguato,
e) gli emittenti di cui alla lettera b), o le persone che agiscono per loro conto, segnalano regolarmente adeguate informazioni finanziarie, in particolare relazioni annuali certificate e relazioni annuali consolidate,
f) emittenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui alla lettera b), persone con poteri di gestione di tali emittenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 596/2014; Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Consiglio e le persone strettamente legate a tali emittenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio si conformano ai requisiti del presente regolamento,
g) le informazioni relative agli emittenti di cui alla lettera b) che devono essere pubblicate sono archiviate e diffuse al pubblico; e
h) l’ operatore del sistema dispone, mantiene e applica sistemi e controlli efficaci per prevenire e rilevare gli abusi di mercato in conformità al regolamento (CE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione multilaterale, registrato nell’elenco dei mercati delle piccole e medie imprese gestito dalla Banca nazionale ceca, deve soddisfare in modo permanente le condizioni di cui al paragrafo 2.
(4) Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende un emittente che, sulla base delle quotazioni di fine anno per i 3 anni civili precedenti, ha una capitalizzazione di mercato media inferiore a 200000000 EUR.
§ 73c
(1) Parte del sistema di gestione e controllo dell’operatore di un sistema commerciale multilaterale, che è registrato nell’elenco dei mercati per le piccole e medie imprese, sono anche regolamenti, sistemi e procedure efficaci che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui al § 73b par. Articolo 73 B, paragrafo 2, lettera a) b) devono essere rispettati in ogni anno civile.
(2) Se lo strumento di investimento di un emittente è ammesso alla negoziazione su un mercato di piccole e medie imprese, può essere negoziato su un altro mercato di piccole e medie imprese solo se l’emittente è stato informato e non ha espresso il proprio disaccordo. In tal caso, l’emittente non è soggetto ai requisiti di quell’altro mercato delle PMI, che non si applicano ad esso nel mercato delle PMI originario.
(3) La Banca nazionale ceca cancellerà un sistema di negoziazione multilaterale dall’elenco dei mercati delle PMI che mantiene se
a) richiesto dal gestore del sistema; o
b) i requisiti ai sensi della Sezione 73b (2) o (3) o (1 ) non sono soddisfatti.
TITOLO V
SISTEMA DI COMMERCIO ORGANIZZATO
Parte 1
Fornitura di base
§ 73d
(1) Un sistema di negoziazione organizzato è un mercato di strumenti di investimento,
(a) che non è un mercato regolamentato europeo o un MTF,
b) che negozia solo obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissioni di gas a effetto serra e derivati, e
c) operato in conformità con la presente legge o disposizioni analoghe della legge di un altro Stato membro dell’Unione europea.
(2) Solo una persona che ha un permesso dalla Banca nazionale ceca o dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea per gestire un sistema di scambio organizzato può gestire un sistema di scambio organizzato.
(3) L’operatore di un sistema di scambio organizzato non può eseguire istruzioni dei clienti in un sistema di scambio organizzato per proprio conto o per conto di persone che fanno parte dello stesso gruppo o entità giuridica di tale operatore.
(4) Se il cliente ha dato il suo consenso, l’operatore del sistema di negoziazione organizzato può essere coinvolto nel trading abbinando le istruzioni per proprio conto con
a) obbligazioni,
b) prodotti di finanza strutturata,
c) quote di emissioni di gas a effetto serra; o
d) derivati, ad eccezione dei derivati per i quali è stato stabilito un obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato adotta misure per garantire che, durante la negoziazione abbinando le istruzioni per proprio conto ai sensi del paragrafo 4, soddisfi i requisiti di cui al § 2 paragrafo 1 lettera w).
(6) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato può negoziare per proprio conto diverso dalla negoziazione ordinando istruzioni per proprio conto ai sensi del paragrafo 4 solo quando negozia strumenti di debito pubblico per i quali non esiste un mercato liquido.
(7) Questo atto significa
a) il mercato liquido è il mercato di uno strumento di investimento o di un tipo di strumento di investimento in cui acquirenti e venditori sono continuamente preparati e disponibili, tenendo conto della struttura di mercato specifica di un particolare strumento di investimento o tipo di strumento di investimento secondo i seguenti criteri:
1. la frequenza e il volume medi degli scambi alle condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti nell’ambito del tipo di strumento di investimento,
2. il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati all’interno del prodotto,
3. l’ entità media dello spread tra il prezzo di acquisto e di vendita, se disponibile,
(b) uno strumento di debito pubblico è uno strumento di debito di cui è l’emittente
1. L’Unione Europea,
2. uno Stato membro dell’Unione europea, compreso un ministero, un’organizzazione governativa o una società veicolo per scopi speciali di tale Stato membro,
3. nel caso di uno Stato membro federale o federale dell’Unione europea, un membro della federazione o di uno stato federale,
4. una società veicolo per diversi Stati membri dell’Unione europea,
5. un istituto finanziario internazionale istituito da 2 o più Stati membri dell’Unione europea con l’obiettivo di raccogliere fondi e fornire assistenza finanziaria ai suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi difficoltà finanziarie, come il meccanismo europeo di stabilità; o
6. Banca europea per gli investimenti.
§ 73e
(1) Un market maker in una sede di negoziazione organizzata può essere un commerciante di valori mobiliari europeo che:
a) è diverso dal gestore della sede di negoziazione organizzata; e
b) non ha stretti legami con il gestore della sede di negoziazione organizzata.
(2) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato non può internalizzare sistematicamente uno strumento di investimento negoziato in questo sistema.
(3) L’operatore di un sistema di scambio organizzato garantisce che il sistema di scambio organizzato non sia interconnesso
a) con un internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l’interazione tra le istruzioni in tale sistema e le istruzioni o le citazioni in tale internalizzatore, e
b) con un’altra sede di negoziazione organizzata in modo tale da consentire alle istruzioni di interagire tra tali accordi.
(4) L’operatore di un sistema di scambio organizzato fornisce la Banca nazionale ceca su richiesta
a) una descrizione del funzionamento di questo sistema di scambio organizzato,
b) una descrizione di eventuali collegamenti con sedi di negoziazione o internalizzatori sistematici di proprietà di tale operatore, compresa una descrizione della partecipazione diretta o indiretta o dei diritti di voto; e
(c) un elenco dei partecipanti a tale sistema di negoziazione organizzato.
(5) L’operatore di un sistema di scambio organizzato con sede legale nella Repubblica ceca notifica alla Banca nazionale ceca in quale Stato membro dell’Unione europea intende introdurre misure tecniche e organizzative per consentire alle persone stabilite o residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea di accedere a questo sistema di scambio organizzato. sistema. Su richiesta dell’autorità di controllo di questo Stato membro dell’Unione europea, la Banca nazionale ceca comunica i dati sui partecipanti a questo sistema di scambio organizzato con sede legale o residenza in questo Stato membro dell’Unione europea.
(6) L’operatore di un sistema di scambio organizzato con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea può introdurre misure tecniche e organizzative nella Repubblica ceca che consentiranno alle persone con sede legale o residenza nella Repubblica ceca di accedere a questo sistema di scambio organizzato. La Banca nazionale ceca può richiedere all’autorità di vigilanza dell’operatore di un sistema di scambio organizzato i dati sui partecipanti a questo sistema di scambio organizzato con sede legale o residenza nella Repubblica ceca.
§ 73f
Requisiti organizzativi
(1) L’operatore di un sistema di scambio organizzato deve stabilire, mantenere e applicare
a) regole di negoziazione trasparenti in un sistema di negoziazione organizzato che assicurino una negoziazione equa e ordinata e stabiliscano criteri obiettivi per l’esecuzione delle istruzioni;
b) misure tecniche e organizzative che assicurano il funzionamento del sistema di scambio organizzato, comprese le misure in caso di interruzione di questo sistema,
c) regole trasparenti per l’ammissione di strumenti di investimento alla negoziazione in una sede di negoziazione organizzata che:
1. stabilire criteri oggettivi per determinare se uno strumento di investimento può essere negoziato su un sistema; e
2.può anche stabilire gli obblighi di informazione degli emittenti di strumenti di investimento ammessi alla negoziazione su tale sistema o delle persone che hanno chiesto l’ammissione di uno strumento di investimento alla negoziazione su tale sistema senza il consenso dell’emittente, e
d) regole trasparenti per l’accesso al sistema di scambio organizzato, che stabiliscono criteri oggettivi e non discriminatori per tale accesso e pubblicano tali norme sul proprio sito web; per l’accesso al sistema di negoziazione organizzato si applicano mutatis mutandis la Sezione 63, paragrafi 4 e 6.
(2) L’operatore di un sistema di scambio organizzato garantisce che il sistema di scambio organizzato da lui gestito abbia almeno 3 partecipanti attivi che entrano in rapporti contrattuali con altri partecipanti e quindi partecipano alla creazione dei prezzi in questo sistema.
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato è tenuto a fornire ai partecipanti a un sistema di negoziazione organizzato da esso gestito l’accesso ai dati disponibili al pubblico sugli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione in questo sistema.
(4) L’operatore di un sistema di scambio organizzato deve stabilire, mantenere e applicare
a) disposizioni per il monitoraggio continuo del fatto che:
1. i partecipanti a una sede di negoziazione organizzata da esso gestita rispettano le regole di negoziazione nella sede di negoziazione organizzata di cui al paragrafo 1, lettera a). aa
2. non vi sono comportamenti che possono essere considerati vietati da una legge dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) ,
b) le disposizioni per il monitoraggio continuo della conformità con gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione organizzata che gestisce rispettano le regole per l’ammissione degli strumenti di investimento alla negoziazione in una sede di negoziazione organizzata di cui al paragrafo 1, lettera a). circa
c) misure tecniche e organizzative per individuare e affrontare i possibili impatti negativi sul funzionamento dei partecipanti al sistema di scambio organizzato o sui partecipanti a tale sistema che potrebbero derivare da conflitti tra gli interessi del sistema di scambio organizzato, del gestore del sistema di scambio organizzato o dei suoi partner e il corretto funzionamento del sistema di scambio organizzato. sistema.
(5) L’operatore di un sistema di scambio organizzato ne informa immediatamente la Banca nazionale ceca
a) una violazione significativa delle regole di negoziazione nel sistema di negoziazione organizzato che gestisce o una situazione di emergenza sul mercato,
b) ragionevole sospetto di comportamenti che possono essere considerati vietati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina gli abusi di mercato 52 ) ,
c) ragionevole sospetto di una violazione della presente legge o delle norme legali eseguita da una persona autorizzata a concludere operazioni nel sistema di negoziazione organizzato da lui gestito,
(d) interruzione dei sistemi di negoziazione in relazione a un veicolo di investimento.
(6) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato invia inoltre alla Banca nazionale ceca ulteriori informazioni sui partecipanti, le condizioni, l’andamento e i risultati delle negoziazioni sul suo mercato organizzato, gli strumenti di investimento ammessi alla negoziazione sul suo mercato organizzato e i loro emittenti e fornisce i servizi necessari per la vigilanza. . L’operatore di un sistema di scambio organizzato informa la Banca nazionale ceca del contenuto dei contratti ai sensi della sezione 50g (1).
(7) I termini, i dettagli, la forma e le modalità di invio delle informazioni ai sensi del paragrafo 6 saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
Parte 2
Trading in un sistema di trading organizzato
§ 73g
(1) Le istruzioni sono eseguite in un sistema di negoziazione organizzato a discrezione del suo operatore.
(2) L’operatore di un sistema di scambio organizzato deve seguire la propria considerazione solo al momento della decisione
a) l’ inserimento o il ritiro di un’istruzione in tale sistema; o
b) che non corrisponde a un ordine specifico del cliente con un altro ordine disponibile nei suoi sistemi di trading in un certo momento, se è conforme agli ordini specifici ricevuti dal cliente e agli obblighi dell’operatore ai sensi dei § 15l a 15n e 15r.
(3) In un sistema di scambio in cui le istruzioni dei clienti si incontrano, l’operatore di un sistema di scambio organizzato può decidere se e quando abbinare 2 o più istruzioni nel sistema dato e in quale volume desidera abbinarle.
(4) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato in conformità con § 73d par. Da 2 a 5 e § 73e par. Da 1 a 3 può facilitare le negoziazioni tra i partecipanti al sistema di scambio da lui gestito con l’obiettivo di fondere 2 o più interessi commerciali potenzialmente compatibili in un’unica operazione; ciò non influisce sulle disposizioni del § 73d paragrafo 6.
(5) I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le Sezioni da 15l a 15n, Sezioni 15r, 17b, 69, 70, 73f, Sezione 73g (6) e Sezione 73i.
(6) Uno strumento di investimento può essere ammesso alla negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato senza il consenso dell’emittente. L’emittente di tale strumento di investimento non è obbligato ad adempiere agli obblighi di informazione nei confronti di questo sistema di negoziazione organizzato.
§ 73h
(1) La sezione 61 si applica mutatis mutandis alla sospensione della negoziazione di uno strumento di investimento, alla ripresa della negoziazione di uno strumento di investimento e all’esclusione di uno strumento di investimento dalla negoziazione in un sistema di negoziazione organizzato.
(2) Per gli operatori di un sistema di scambio organizzato, le sezioni da 50a a 50e, le sezioni 50f (1) e (2) e la sezione 50g si applicano mutatis mutandis.
(3) L’operatore di un sistema di negoziazione organizzato deve controllare e far rispettare gli obblighi derivanti dai contratti ai sensi della Sezione 50g (1) da parte dei commercianti di valori mobiliari.
§ 73i
Accesso ai sistemi di regolamento
Gestore di un sistema commerciale organizzato
a) adotta le misure necessarie per consentire il regolamento efficiente delle negoziazioni concluse in una sede di negoziazione organizzata da essa gestita; e
b) informa i partecipanti al sistema di negoziazione organizzato da esso operato sui propri diritti e obblighi nel garantire il regolamento delle negoziazioni concluse in tale sistema.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI
§ 73j
Ore di lavoro
I sistemi di trading ei loro partecipanti sincronizzano gli orari di trading, che utilizzano per registrare la data e l’ora di ogni evento che deve essere segnalato.
§ 73k
Limiti di posizione per derivati su merci
Il partecipante al sistema di negoziazione deve riferire almeno giornalmente all’operatore di questo sistema di negoziazione con informazioni dettagliate sulle sue posizioni ai sensi della Sezione 134a (1) detenute tramite i contratti negoziati in questo sistema di negoziazione, nonché sulle posizioni dei suoi clienti e dei loro clienti, fino al cliente finale.
§ 73l
Divulgazione di informazioni sulla qualità delle transazioni
(1) L’operatore di un punto di trasferimento con sede legale nella Repubblica ceca pubblica le informazioni sulla qualità delle negoziazioni in strumenti di investimento in questo punto di trasferimento almeno una volta all’anno gratuitamente.
(2) Il gestore del sistema di scambio e l’internalizzatore sistematico rispettano l’obbligo di cui al paragrafo 1, in particolare in relazione agli strumenti di investimento soggetti all’obbligo di negoziazione ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Le informazioni di cui al paragrafo 1 contengono, in relazione ai singoli strumenti di investimento, dettagli almeno su:
a) prezzo,
b) costi,
(c) velocità; e
(d) la probabilità che l’operazione venga eseguita.
§ 73m
I partecipanti al sistema di negoziazione sono tenuti a eseguire test degli algoritmi appropriati per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano creare o contribuire a condizioni di negoziazione che perturbano il funzionamento ordinato del mercato.
PARTE SESTA
FORNITORE DI SERVIZI DI RENDICONTAZIONE DEI DATI
§ 74
Servizi di reporting dei dati
(1) I servizi di comunicazione dei dati sono
a) funzionamento di un sistema approvato per la pubblicazione delle informazioni,
b) l’ attività di un fornitore di informazioni commerciali consolidate; e
(c) il funzionamento di un meccanismo approvato di informativa sugli scambi.
(2) Il fornitore di servizi di segnalazione dati è
a) un sistema approvato per la pubblicazione delle informazioni,
(b) un fornitore di informazioni commerciali consolidate; o
(c) un meccanismo approvato di segnalazione degli scambi.
(3) Un sistema di divulgazione approvato è una persona che, sulla base di un’autorizzazione concessa dalla Banca nazionale ceca o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, è autorizzata a fornire servizi di segnalazione delle negoziazioni per conto del commerciante di valori mobiliari europeo ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Un fornitore di informazioni commerciali consolidate è una persona che, sulla base di un’autorizzazione concessa dalla Banca nazionale ceca o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, è autorizzata a fornire un servizio consistente nella raccolta di relazioni sulle negoziazioni in strumenti di investimento di cui agli articoli 6, 7, 10 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi di negoziazione organizzati e sistemi di informativa approvati, e il loro consolidamento in un flusso elettronico continuo di dati fornito da dati su prezzi e volumi in relazione ai singoli strumenti di investimento.
(5) Un meccanismo approvato per la segnalazione delle operazioni è una persona che, sulla base di un’autorizzazione concessa dalla Banca nazionale ceca o dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, è autorizzata a fornire un servizio di segnalazione dei dettagli delle operazioni per conto dei commercianti di valori mobiliari europei alle autorità di vigilanza o all’Autorità europea dei valori mobiliari e mercati.
§ 75
Requisiti per i fornitori di servizi di reporting dei dati
(1) La Banca nazionale ceca concede un’autorizzazione a gestire un fornitore di servizi di comunicazione dati su richiesta di una società o del fondatore della società prima della data della sua iscrizione nel registro commerciale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sede legale e l’effettiva sede legale di questa società è o sarà nella Repubblica Ceca,
(b) la società è affidabile; questo non viene valutato se la società non è stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese,
c) il piano aziendale di questa azienda definisce e copre l’ambito di attività pianificato,
(d) la società ha, o avrà, al più tardi alla data di inizio delle sue attività nella misura in cui intende svolgere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati, il materiale, il personale e i prerequisiti organizzativi per il corretto svolgimento delle sue attività per adempiere al suo piano aziendale e adempiere agli obblighi del fornitore di servizi di comunicazione dati; , in particolare nel campo dell’assistenza professionale e delle norme per la fornitura adeguata e prudente dei servizi di comunicazione dei dati, tra cui
1. struttura organizzativa a
2. garantire che le persone attraverso le quali agisce il fornitore di servizi di comunicazione dati siano completamente indipendenti, affidabili e abbiano le competenze, le capacità e l’esperienza necessarie; e
e) l’ organo dirigente di questa società ei suoi membri soddisfano i requisiti di cui al § 10.
(2) Un commerciante di valori mobiliari o un organizzatore di un mercato regolamentato che gestisce un sistema di negoziazione può essere un fornitore di servizi di comunicazione di dati se richiede alla Banca nazionale ceca di modificare l’ambito della sua autorizzazione e dimostra che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
(3) Una domanda per la concessione di un’autorizzazione ad operare ai sensi del paragrafo 1 e una richiesta di modifica dell’ambito di applicazione di un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 possono essere presentate solo per via elettronica.
(4) La Banca nazionale ceca emetterà una decisione sull’autorizzazione a gestire un fornitore di servizi di segnalazione dati entro 6 mesi dalla data di consegna della domanda, che abbia i requisiti prescritti e non soffra di difetti.
(5) Nella decisione sulla concessione di un’autorizzazione a gestire un fornitore di servizi di comunicazione dati, la Banca nazionale ceca indica quale dei servizi di comunicazione dati il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire.
(6) Un’autorizzazione a gestire un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa dalla Banca nazionale ceca o da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea autorizza il fornitore di servizi di comunicazione dati a fornire questi servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
§ 76
Fornitura di servizi di comunicazione dei dati
(1) Il fornitore di servizi di comunicazione dati deve soddisfare in modo permanente i requisiti di cui alla sezione 75 (1.) Il fornitore di servizi di comunicazione dati deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo dopo che si è verificato qualsiasi cambiamento significativo nei fatti sulla base dei quali è stato autorizzato.
(2) Il fornitore di servizi di segnalazione dati fornisce servizi di segnalazione dati con cura professionale. La fornitura di servizi di comunicazione dati con cura professionale significa in particolare che il fornitore di servizi di comunicazione dati agisce in modo qualificato, onesto ed equo e nel migliore interesse delle persone a cui fornisce i suoi servizi, in particolare adempiendo agli obblighi stabiliti per la fornitura di servizi di comunicazione dati dalla presente legge.
(3) Il fornitore di servizi di comunicazione dati deve svolgere l’attività in modo appropriato e prudente. Per garantire lo svolgimento corretto e prudente delle sue attività, il fornitore di servizi di comunicazione dati istituisce, mantiene e applica un sistema di gestione e controllo. Il sistema di gestione e controllo deve essere efficace, completo e proporzionato alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi associati al modello di business e alle attività del fornitore di servizi di reporting dei dati in tutto e in parte.
(4) Il fornitore di servizi di comunicazione dei dati è obbligato a verificare continuamente e valutare regolarmente l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e di controllo nella sua interezza e in parte ea negoziare un rimedio appropriato senza indebito ritardo.
(5) Le sezioni 10 e 10 bis si applicano mutatis mutandis ai fornitori di servizi di comunicazione dati.
§ 77
Obblighi di informazione del fornitore di servizi di comunicazione dati
(1) Il fornitore di servizi di comunicazione dei dati deve presentare alla Banca nazionale ceca entro 4 mesi dalla fine del periodo contabile e pubblicare sul proprio sito web la sua relazione annuale e la relazione annuale consolidata in conformità con la legge sulla contabilità, che includono rendiconti finanziari o rendiconti finanziari consolidati verificati da un revisore dei conti.
(2) Il fornitore di servizi di comunicazione dati trasmette alla Banca nazionale ceca le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento della vigilanza, in particolare sulla sua situazione finanziaria, sui risultati della sua gestione e sui tipi e la portata dei servizi forniti.
(3) Il regolamento giuridico di attuazione stabilisce i termini per l’invio di informazioni e documenti e dettagli sul loro contenuto, forma e metodo di invio.
§ 78
Meccanismo di segnalazione
Il fornitore di servizi di comunicazione dati deve stabilire, mantenere e applicare un meccanismo di segnalazione in modo simile ai sensi della sezione 12i (1).
§ 79
Sistema approvato per la pubblicazione delle informazioni
(1) Il sistema di gestione e controllo del sistema approvato per la pubblicazione delle informazioni comprende:
a) un sistema di comunicazione interna ed esterna che assicuri in particolare:
1. controllo efficace della completezza dei rapporti commerciali,
2. identificazione di errori evidenti e dati mancanti a
3. richiedere l’invio di messaggi corretti,
b) procedure per la gestione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle attività, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica, che includono, se questo sistema è l’organizzatore di un mercato regolamentato o un commerciante di valori mobiliari,
1. procedure per garantire il trattamento non discriminatorio delle informazioni raccolte da questo sistema, e
2. procedure che assicurino la separazione delle singole attività aziendali di tale persona,
c) procedure per garantire il buon funzionamento e il funzionamento continuo di questo sistema nel mercato finanziario conformemente all’oggetto e al piano del suo funzionamento, in particolare procedure per mantenere risorse sufficienti e sistemi di backup che consentano la pubblicazione continua delle informazioni;
d) misure di controllo e sicurezza per l’elaborazione, la trasmissione e la registrazione delle informazioni, tra cui in particolare:
1. procedure per garantire la sicurezza dei mezzi di trasmissione delle informazioni,
2. procedure per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento e di accesso non autorizzato alle informazioni e
3. procedure per prevenire la fuga di informazioni prima della loro pubblicazione e
e) procedure per la divulgazione di informazioni commerciali ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
1. appena possibile a condizioni commerciali ragionevoli,
2. gratuitamente per 15 minuti dopo essere stati pubblicati da questo sistema in conformità al punto 1,
3. in modo da garantire un accesso rapido e non discriminatorio ad essi e
4. in un formato che consenta di consolidarli con altri dati provenienti da altre fonti.
(2) Informazioni sulle negoziazioni ai sensi del comma 1 lett (e) contenere almeno
a) la designazione dello strumento di investimento interessato,
b) il prezzo al quale è stato concluso il commercio,
c) volume degli scambi,
d) ora di chiusura della transazione,
e) ora del rapporto commerciale,
f) notazione del prezzo della transazione,
g) codice
1. il sistema di scambio in cui è stato concluso lo scambio,
2. “SI”, se l’operazione è stata conclusa tramite un internalizzatore sistematico, o
3. “OTC” in altri casi a
h) se del caso, l’indicazione che lo scambio è stato soggetto a condizioni speciali.
§ 80
Fornitore di informazioni aziendali consolidate
(1) Il sistema di gestione e controllo del fornitore di informazioni aziendali consolidate comprende
a) le procedure per la gestione dei conflitti di interesse nella conduzione degli affari, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica, che includono, se tale sistema è un operatore di mercato regolamentato o un sistema di divulgazione approvato;
1. procedure che garantiscono il trattamento non discriminatorio delle informazioni raccolte da tale fornitore; e
2. procedure che assicurino la separazione delle singole attività aziendali di tale persona,
b) procedure per garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità operativa di tale fornitore nel mercato finanziario conformemente al suo scopo aziendale e al suo piano aziendale, in particolare procedure per mantenere risorse e sistemi di riserva sufficienti per consentire la fornitura continua di informazioni aziendali consolidate;
c) misure di controllo e sicurezza per l’elaborazione, la trasmissione e la registrazione delle informazioni, tra cui in particolare:
1. procedure per garantire la sicurezza dei mezzi di trasmissione delle informazioni a
2. procedure per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento e di accesso non autorizzato alle informazioni e
d) procedure per la raccolta e il consolidamento delle informazioni sulle operazioni pubblicate ai sensi degli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in un flusso continuo di dati elettronici e la loro pubblicazione
1. appena possibile a condizioni commerciali ragionevoli,
2. gratuitamente per 15 minuti dal momento in cui sono stati pubblicati da tale fornitore ai sensi del punto 1,
3. in modo da garantire un accesso rapido e non discriminatorio ad essi e
4. in un formato facilmente accessibile e utilizzabile dall’utente.
(2) Informazioni sulle negoziazioni ai sensi del comma 1 lett (d) contenere almeno
a) la designazione o altra identificazione dello strumento di investimento interessato,
b) il prezzo al quale è stato concluso il commercio,
c) volume degli scambi,
d) ora di chiusura della transazione,
e) ora del rapporto commerciale,
f) notazione del prezzo della transazione,
g) codice
1. il sistema di scambio in cui è stato concluso lo scambio,
2. “SI”, se l’operazione è stata conclusa tramite un internalizzatore sistematico, o
3. “OTC” in altri casi,
h) se del caso, l’indicazione che il commercio era soggetto a condizioni speciali,
i) nel caso di informazioni ai sensi degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile,
1. informazioni che l’ordine di chiusura è stato inserito sulla base di un algoritmo informatico, e
2. l’ informazione che l’obbligo di divulgare informazioni pre-negoziazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento era soggetto a una delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a); (a) o (b) del presente regolamento.
(3) Il fornitore di informazioni sull’attività consolidata consolida le informazioni sulle negoziazioni ai sensi del paragrafo 1 lettera (d) da tutte le sedi di negoziazione e da tutti i sistemi di informativa approvati operanti negli Stati membri dell’Unione europea.
§ 81
Meccanismo approvato per la segnalazione delle operazioni
Il sistema di gestione e controllo del meccanismo approvato di segnalazione commerciale include
a) un sistema di comunicazione interna ed esterna che assicuri in particolare:
1. controllo efficace dei rapporti commerciali per completezza,
2. identificazione di errori evidenti e dati mancanti causati dal commerciante di valori mobiliari europeo,
3. avvisare il commerciante di valori mobiliari europeo di errori evidenti e di dati mancanti,
4. richiesta di invio di report corretti a
5. identificazione di errori e dati mancanti causati da questo meccanismo approvato per la segnalazione delle operazioni e la correzione e la trasmissione di rapporti corretti e completi sulle operazioni,
b) procedure per la gestione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle attività, compresa la loro individuazione, prevenzione e notifica, che includono, se questo meccanismo è l’organizzatore di un mercato regolamentato o un commerciante di valori mobiliari,
1. procedure per garantire il trattamento non discriminatorio delle informazioni raccolte da questo meccanismo e
2. procedure che assicurino la separazione delle singole attività aziendali di tale persona,
(c) procedure per garantire il buon funzionamento e il funzionamento continuo di questo sistema sul mercato finanziario conformemente all’oggetto e al piano, in particolare procedure per mantenere risorse sufficienti e sistemi di riserva per consentire la trasmissione continua delle relazioni commerciali;
d) misure di controllo e sicurezza per l’elaborazione, la trasmissione e la registrazione delle informazioni, tra cui in particolare:
1. procedure per garantire la sicurezza dei mezzi di trasmissione delle informazioni,
2. procedure per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento e di accesso non autorizzato alle informazioni e
3. procedure per prevenire la fuga di informazioni, e
e) procedure per garantire che le relazioni commerciali ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio siano presentate senza indebito ritardo, ma non oltre la fine dell’orario di lavoro del giorno successivo a quello in cui è stata chiusa la negoziazione.
PARTE SETTIMA
SISTEMA DI REGOLAMENTO CON IRREVERSIBILITA ‘DI REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE
§ 82
Sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento
(1) Un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento è un sistema
a) che ha almeno 3 partecipanti elencati al § 84 par.1 lett. da a) ag),
b) chi esegue la transazione [§ 83 lett a)] sulla base di regole stabilite,
c) i cui partecipanti, almeno uno dei quali ha la propria sede legale o effettiva nella Repubblica ceca, hanno convenuto che i rapporti giuridici tra loro sono regolati dalla legge ceca quando conducono la transazione, e
d) l’esistenza di cui la Banca nazionale ceca ha notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi della sezione 90g (1) o (2).
(2) Un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento è un sistema di regolamento la cui esistenza è stata notificata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dall’autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del regolamento dell’Unione europea che disciplina l’irrevocabilità del regolamento nei sistemi di regolamento titoli 30 ) .
(3) Un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento e partecipazione a questo sistema deve essere stabilito da un contratto.
§ 83
Definizione di alcuni termini
Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
(a) regolamento
1. compensare i reciproci crediti derivanti da operazioni in strumenti di investimento, o
2. regolamento di debiti reciproci derivanti da operazioni in strumenti di investimento mediante trasferimento di strumenti o fondi di investimento,
b) un ordine di regolamento istruisce un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento o un partecipante o gestore di un sistema interconnesso ai sensi della Sezione 89, sulla base del quale il regolamento deve essere regolato secondo le regole del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento (di seguito le “regole di sistema”),
c) una controparte centrale è una persona che, durante il regolamento, entra tra i partecipanti al sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento di cui al § 84 par. da a) ag) o m) come unica controparte,
d) un clearer è una persona che conduce la transazione di cui al § 84 paragrafo 1 lett. per i partecipanti al sistema di regolamento con irrevocabilità da a) ag), i) o m) del conto sul quale avviene il regolamento,
e) un istituto di compensazione è una persona che esegue il regolamento compensando i crediti reciproci dei partecipanti al sistema di regolamento con l’irrevocabilità di regolamento specificata al § 84 par. da a) ag), i), j) o m),
f) il periodo periodicamente ricorrente specificato nel giorno di operatività delle regole del sistema, durante il quale il sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento riceve ed esegue ordini di regolamento e altri atti relativi a tale regolamento.
§ 83aannullato
§ 84
Partecipante al sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento
(1) Un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento può essere solo
a) banca,
b) una cooperativa di risparmio e credito,
c) commerciante di valori mobiliari,
d) una persona straniera il cui oggetto di affari corrisponde all’attività di una delle persone di cui alle lettere da a) ac),
e) una persona giuridica di diritto pubblico o una persona giuridica per i cui debiti è interamente responsabile una persona di diritto pubblico,
f) la Banca nazionale ceca, una banca centrale estera o la Banca centrale europea,
g) una persona giuridica a statuto speciale, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento dell’Unione Europea che disciplina l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo svolgimento 31 ),
h) l’ operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento (§ 90),
i) un CCP,
j) il più chiaro,
k) un istituto di compensazione,
l) una persona che svolge un’attività simile a una delle persone di cui alle lettere da h) ak) in un sistema di pagamento con regolamento irrevocabile, in un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento o in un sistema di pagamento estero con irrevocabilità di regolamento, o
m) una persona diversa da quelle di cui alle lettere da a) a l), per la quale è appropriato tenuto conto del grado di rischio sistemico derivante dall’ambito della sua attività.
(2) Le attività di una controparte centrale, di una stanza di compensazione o di un istituto di compensazione possono essere svolte anche da più partecipanti a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE CON IRREVERSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Regole di sistema
§ 85
(1) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento determina le regole del sistema.
(2) Le regole del sistema regolano almeno
a) ragione sociale o ragione sociale, sede legale e numero di identificazione, se assegnato, del gestore del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile,
b) le condizioni per la partecipazione a un sistema di regolamento irrevocabile di regolamento, che deve essere trasparente e contenere criteri oggettivi per l’accesso al sistema di regolamento irrevocabile di regolamento; le persone stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea non devono essere svantaggiate per ragioni diverse da quelle economiche,
c) i diritti e gli obblighi dei partecipanti al sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento derivanti dalla loro partecipazione a tale sistema,
d) le modalità e le condizioni di garanzia dei debiti derivanti dalla partecipazione al sistema di regolamento con irrevocabilità del regolamento,
e) il metodo e le condizioni di regolamento, inclusa la determinazione della procedura per correggere gli errori verificatisi durante il regolamento,
f) i requisiti dell’ordine di regolamento, le modalità e le condizioni del suo ingresso nel sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
g) dati forniti dal partecipante al sistema di regolamento con regolamento irrevocabile al gestore del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile per l’adempimento dei suoi obblighi, e le modalità della loro fornitura,
h) le misure che il gestore del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile può applicare al partecipante al sistema di regolamento con regolamento irrevocabile, e la procedura per la loro applicazione,
i) la tempistica del regolamento, compreso il calendario delle varie fasi in cui avviene il regolamento;
j) definizione della giornata operativa,
k) il momento in cui l’ordine di regolamento si considera accettato dal sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
l) il momento in cui l’ordine di regolamento immesso nel sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento è considerato unilateralmente irrevocabile e le condizioni tecniche per garantirne l’irrevocabilità,
m) gli strumenti di investimento e la valuta in cui avviene il regolamento; e
(n) regole di accesso al rischio che includano almeno:
1. i rischi a cui è o può essere esposto il sistema di regolamento irrevocabile di regolamento, inclusi il rischio sistemico, il rischio operativo, il rischio di liquidità e il rischio di credito,
2. procedure di identificazione, valutazione, misurazione, monitoraggio e segnalazione dei rischi e
3. procedure per l’adozione di misure di mitigazione del rischio, inclusa la definizione di condizioni adeguate per la partecipazione a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile.
§ 86
(1) L’operatore e gli altri partecipanti al sistema di regolamento con regolamento irrevocabile devono rispettare le regole del sistema.
(2) Le regole del sistema nella versione attuale devono essere pubblicate sul sito web dell’operatore e devono essere disponibili per l’ispezione pubblica presso la sede legale del gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità del regolamento durante i suoi orari di ufficio. Se l’operatore di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile stabilisce uno stabilimento, le regole del sistema devono essere disponibili al pubblico anche presso tale stabilimento.
§ 87
Modifica delle regole di sistema
(1) Una modifica alle regole del sistema avrà effetto al momento della pubblicazione, a meno che l’operatore del sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento non preveda un successivo momento di efficacia. Una modifica delle regole del sistema non può essere pubblicata fino a quando la Banca nazionale ceca non ha dato il suo consenso alla modifica.
(2) Solo l’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento è parte della procedura per la concessione del consenso a modificare le regole del sistema. Se la Banca nazionale ceca non emette una decisione sulla richiesta di consenso a modificare le regole del sistema entro 1 mese dalla data in cui ha ricevuto la domanda, si considera che il consenso è stato concesso.
§ 87aannullato
Irrevocabilità di un ordine di regolamento
§ 88
(1) Dal momento specificato nelle regole del sistema, l’ordine di regolamento non può essere revocato unilateralmente.
(2) Una decisione in caso di fallimento o una decisione o altro intervento di un’autorità pubblica volto a interrompere o limitare il regolamento, escludere o limitare l’uso di strumenti o fondi di investimento nel conto sul quale avviene il regolamento, o escludere o limitare l’esercizio del diritto alla soddisfazione da la garanzia non influisce
a) la validità, efficacia o esecutività dell’ordine di regolamento, se l’ordine è stato accettato dal sistema di regolamento con irrevocabilità del regolamento prima dell’emissione della presente decisione o prima che l’intervento fosse effettuato,
b) la possibilità di utilizzare strumenti di investimento o fondi nel conto di un partecipante a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile sul quale avviene il regolamento per estinguere i debiti contratti in un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile o in un sistema interconnesso ai sensi della Sezione 89, se strumenti di investimento o contanti i fondi vengono così utilizzati durante la giornata lavorativa durante la quale è stata emessa la decisione o è stato effettuato l’intervento, e
c) la validità, efficacia o esecutività del diritto al soddisfacimento del titolo fornito al partecipante o gestore del sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento o del sistema interconnesso ai sensi della Sezione 89.
(3) Per escludere gli effetti di una decisione di fallimento o di una decisione o altro intervento di un’autorità pubblica ai sensi del paragrafo 2 lettera (a) si verifica anche se l’ordine di regolamento è stato accettato dal sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento dopo l’emissione della presente decisione o dopo l’esecuzione di tale intervento, se
a) il regolamento è effettuato durante la giornata lavorativa durante la quale è stata emessa la decisione o è avvenuto l’intervento; e
b) nel momento in cui l’ordine di regolamento è diventato irrevocabile ai sensi del paragrafo 1, il gestore del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile non è stato informato, o non avrebbe dovuto essere a conoscenza, dell’emissione di tale decisione o dell’esecuzione di tale intervento; il fatto che una decisione di fallimento sia stata pubblicata nel registro fallimenti non significa di per sé che tale decisione fosse nota o avrebbe dovuto essere nota al gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento.
(4) Una decisione di fallimento o una decisione o un altro intervento di un’autorità pubblica ai sensi del paragrafo 2 non ha effetti retroattivi sui diritti e sugli obblighi derivanti da un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento o da un sistema interconnesso ai sensi della Sezione 89 prima di emettere questa decisione o prima di tale intervento.
Interconnessione dei sistemi
§ 89
(1) Se il gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento conclude un accordo sull’interconnessione dei sistemi con un altro gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento, sistema di pagamento con irrevocabilità di regolamento, sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento o sistema di pagamento estero con irrevocabilità di regolamento che consente l’esecuzione reciproca degli ordini di regolamento , ciò non crea un nuovo sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento.
(2) Ove possibile, il gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento assicura che le regole del sistema e le regole del sistema interconnesso ai sensi del paragrafo 1 siano coordinate per quanto riguarda il momento in cui l’ordine di regolamento è considerato irrevocabile unilateralmente e il momento in cui un tale ordine si considera ricevuto dal sistema. Salvo diverso accordo tra le parti nel contratto di cui al comma 1, rispetto a questi momenti si applicano le regole dei sistemi interconnessi indipendentemente l’una dall’altra.
(3) Se il gestore di un sistema di regolamento con irrevocabilità fornisce il regolamento al gestore del sistema interconnesso ai sensi del paragrafo 1 della garanzia, la decisione sul fallimento o la decisione o altro intervento di un’autorità pubblica ai sensi del § 88 paragrafo 2 contro il beneficiario della garanzia non pregiudica i diritti del fornitore della garanzia sulla garanzia.
TITOLO III
OPERATORE DEL SISTEMA DI REGOLAMENTO CON IRREVERSIBILITÀ DI REGOLAMENTO
§ 90
(1) L’operatore di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile è una persona giuridica autorizzata a gestire un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile sulla base di un’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile concesso dalla Banca nazionale ceca.
(2) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento può anche, se specificato nel permesso di operare un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento, fornire ai suoi partecipanti il servizio di investimento specificato nel § 4 par. e).
(3) Il gestore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento è obbligato a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento con cura professionale. Il funzionamento di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento con cura professionale significa in particolare che l’operatore di questo sistema agisce in modo competente, onesto ed equo e nel migliore interesse dei partecipanti al sistema di regolamento che opera, in particolare adempie agli obblighi per il funzionamento di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile dalla presente legge e procede in conformità con regole di sistema.
(4) I fondi o gli strumenti di investimento che sono stati affidati alla gestione di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile possono essere gestiti o garantiti a garanzia di un debito derivante da una negoziazione regolata in strumenti di investimento non devono far parte delle attività del gestore del sistema di regolamento. Il gestore del sistema di liquidazione contabilizza i beni di terzi, di cui dispone, separatamente dai propri beni.
Autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento
§ 90a
(1) La Banca nazionale ceca concede al richiedente un permesso per gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
a) che è una società per azioni o una società a responsabilità limitata,
b) che ha la propria sede legale e effettiva nel territorio della Repubblica Ceca,
c) che è credibile,
(d) che ha un capitale iniziale di almeno 730000 EUR,
e) il cui capitale iniziale ha un’origine trasparente e solida,
f) chi presenta un business plan basato su calcoli economici reali,
g) i cui presupposti materiali, tecnici, di personale ed organizzativi siano adeguati dal punto di vista del corretto e prudente funzionamento del sistema di liquidazione con irrevocabilità di regolamento,
h) la cui potenziale attività consistente in attività diverse dalla gestione di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile non costituisce una minaccia significativa per la stabilità finanziaria del gestore del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile né ostacola l’efficace supervisione delle attività del gestore del sistema di regolamento.
i) in cui hanno una partecipazione qualificata soggetti idonei dal punto di vista della corretta e prudente gestione del gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
j) i cui stretti legami con un’altra persona non impediscono l’effettiva vigilanza delle attività del gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento; in stretto collegamento con una persona disciplinata dalla legge di un paese terzo, tale legge e il modo in cui viene applicata non devono ostacolare l’effettivo esercizio della vigilanza sulle attività del gestore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
k) se i membri del suo organo direttivo sono affidabili,
(l) se i membri del suo organo di governo che dirigono efficacemente le attività del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile sono professionalmente qualificati e hanno esperienza sufficiente del funzionamento corretto e prudente del sistema di regolamento con regolamento irrevocabile; e
m) che ha presentato regole di sistema adeguate al corretto e prudente funzionamento di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento e al rischio sistemico.
(2) La Banca nazionale ceca concede un’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento anche a un richiedente che
a) è una persona giuridica,
b) ha la propria sede legale e effettiva in un altro Stato membro dell’Unione Europea,
c) è affidabile,
(d) è autorizzato a gestire un sistema simile a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile, in cui i rapporti giuridici tra i partecipanti al sistema sono regolati dalla legge di un altro Stato membro dell’Unione europea, e
e) presentare regole di sistema adeguate al funzionamento sano e prudente di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento e al rischio sistemico.
(3) Una domanda per la concessione di un’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento può essere presentata solo per via elettronica.
(4) La domanda di cui al comma 3 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal Codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui al comma 1 o 2.
(5) I dettagli dei requisiti della domanda comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, il suo formato e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 90b
(1) La Banca nazionale ceca decide in merito alla richiesta di autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile entro 6 mesi dalla data della sua consegna.
(2) Nella decisione sulla concessione di un permesso per gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento, la Banca nazionale ceca approva le regole del sistema.
(3) Nella decisione sulla concessione di un’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento, la Banca nazionale ceca può stabilire condizioni che l’operatore del sistema di regolamento deve soddisfare prima di iniziare le attività, o osservarle durante lo svolgimento delle sue attività.
(4) L’operatore di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo qualsiasi modifica dei dati specificati nella domanda di licenza per gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento o suoi allegati, sulla base dei quali il
TITOLO IV
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’OPERATORE E RISOLUZIONE DEL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE CON IRREVERSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
§ 90c
(1) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento informa senza indebito ritardo la Banca nazionale ceca di:
a) la ragione sociale o i nomi dei partecipanti al sistema di regolamento con regolamento irrevocabile, la loro sede legale o residenza, il loro numero di identificazione, se presente, e, nel caso di persone fisiche, la loro data di nascita e numero di nascita, se del caso; , e sulla modifica di questi dati e
b) un progetto di decisione sulla sua cancellazione con o senza liquidazione o su un cambiamento del suo oggetto di attività; informa inoltre l’autorità competente del gestore del sistema di regolamento dell’adozione di tale decisione con l’irrevocabilità del regolamento.
(2) Un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento deve, senza indebito ritardo, informare l’operatore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento dei dati nell’ambito del paragrafo 1 lettera. e).
(3) Il gestore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento informa immediatamente i partecipanti al sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento e il gestore di sistema interconnesso ai sensi della Sezione 89 della notifica ai sensi della Sezione 90g (4).
(4) L’operatore di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile deve inviare alla Banca nazionale ceca le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento della vigilanza sulla sua situazione finanziaria, sui risultati della sua gestione e sul rispetto delle condizioni per lo svolgimento delle sue attività. I termini per l’invio di informazioni e documenti, i dettagli del loro contenuto, la forma e le modalità di invio sono fissati dalla normativa di attuazione.
(5) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea è tenuto a fornire alla Banca nazionale ceca le informazioni e le spiegazioni richieste ai fini della valutazione del rispetto delle condizioni per lo svolgimento delle sue attività.
§ 90d
Un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento informa, su richiesta, la persona che dimostra un interesse giuridico in esso del sistema di regolamento con irrevocabilità del regolamento a cui partecipa e delle sue regole.
§ 90e
Un partecipante a un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento, che ha la propria sede legale nel territorio della Repubblica Ceca,
(a) su richiesta, informare la persona che dimostra un interesse legale in esso, di questo sistema e delle sue regole; e
b) informare senza indebito ritardo la Banca nazionale ceca della sua partecipazione a questo sistema, dello Stato membro dell’Unione europea che ha notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dell’esistenza di questo sistema, della sua sede legale e di qualsiasi cambiamento di questi fatti.
TITOLO V
OBBLIGHI DI NOTIFICA DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE
§ 90f
Obbligo di notifica di un tribunale e di un’altra autorità pubblica
Il tribunale o altra autorità pubblica che ha eseguito l’intervento deve notificare alla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo l’emissione di una decisione di fallimento o l’emissione di una decisione o altro intervento di un’autorità pubblica ai sensi della Sezione 88 (2) contro un partecipante a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile. Il tribunale o altra autorità pubblica notificherà anche alla Banca nazionale ceca se ha emesso tali decisioni o effettuato interventi simili contro un partecipante a un sistema di regolamento estero con regolamento irrevocabile domiciliato nella Repubblica ceca.
§ 90g
Obblighi di rendicontazione della Banca nazionale ceca
(1)La Banca nazionale ceca notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati senza indebito ritardo l’esistenza di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile, il cui operatore ha autorizzato a gestire un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile. Nella notifica, la Banca nazionale ceca indica l’operatore del sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento. Se si verificano le modifiche menzionate in questo annuncio, la Banca nazionale ceca informerà senza indebito ritardo l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Se l’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile è stata revocata, la Banca nazionale ceca notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la cessazione di tale sistema di regolamento irrevocabile di regolamento senza indebito ritardo dopo che il regolamento è stato completato sulla base degli ordini ricevuti prima della data di recesso.
(2) La Banca nazionale ceca può notificare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l’esistenza di un sistema di regolamento titoli, che opera in conformità con la legge che disciplina la posizione e la competenza della Banca nazionale ceca, se tale sistema soddisfa le condizioni specificate nel § 82 par. da a) a c). Nella notifica, la Banca nazionale ceca dichiarerà di essere l’operatore di questo sistema. Per questo sistema e per la Banca nazionale ceca nello svolgimento delle attività del suo operatore, § 87 paragrafo 1 frase due e paragrafo 2, § 90a, 90b, § 90c paragrafo 1 e paragrafo 4 non si applicano. La Banca nazionale ceca ritira la notifica ai sensi della prima frase senza indebito ritardo se il sistema cessa di soddisfare le condizioni specificate nel § 82 par. a), b) o c).
(3) Se la Banca nazionale ceca riceve una notifica ai sensi della Sezione 90f riguardante un partecipante a un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento che ha la sua sede legale nella Repubblica Ceca, ne informa immediatamente l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il Comitato europeo per il rischio sistemico 36 ) e l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che ha notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l’esistenza di tale sistema.
(4) Se la Banca nazionale ceca riceve una notifica ai sensi della Sezione 90f o una notifica simile da un’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea riguardante un partecipante a un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile, ne informerà immediatamente l’operatore di questo sistema di regolamento con regolamento irrevocabile.
PARTE OTTAVA
REGISTRAZIONI DEGLI STRUMENTI DI INVESTIMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE
Parte 1
Disposizioni introduttive
§ 91
I titoli contabili, ad eccezione dei titoli di investimento collettivo contabili tenuti in un registro separato degli strumenti di investimento e dei titoli di Stato contabili ai sensi della legge che disciplina le norme di bilancio, possono essere registrati ai sensi della legge ceca solo nel registro centrale dei titoli contabili e nel registro che segue il registro centrale dei titoli contabili.
Parte 2
Tipi di registrazioni degli strumenti di investimento
§ 92
Registro centrale dei titoli contabili
(1) Il registro centrale dei titoli dematerializzati è il registro dei titoli dematerializzati tenuto in conformità alla legge ceca da un depositario centrale o da un depositario centrale estero.
(2) Può tenere registri seguendo il registro centrale dei titoli dematerializzati
a) un commerciante di valori mobiliari che ha la custodia del servizio di investimento e l’amministrazione degli strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, specificati nel permesso,
b) una persona che ha il diritto, ai sensi della legge che disciplina le società di investimento e i fondi di investimento, di custodire titoli o tenere registri dei titoli contabili del fondo di investimento, nel caso di registrazioni di certificati di quote o quote di fondazione o di investimento emesse dal fondo di investimento,
c) la Banca nazionale ceca,
d) una persona straniera la cui attività corrisponde all’attività delle persone di cui alle lettere a), b) of),
e) un depositario centrale, un depositario centrale estero o un depositario centrale estero che è stato autorizzato o riconosciuto ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e un depositario centrale di titoli 51 ) o una persona estera autorizzata a conservare le registrazioni strumenti di investimento,
f) una banca che ha la custodia del servizio di investimento e l’amministrazione degli strumenti di investimento, inclusi i servizi correlati, specificati nella licenza bancaria.
(3) Il registro centrale dei titoli dematerializzati è anche il registro dei titoli dematerializzati tenuto dalla Banca nazionale ceca in conformità con la legge che disciplina le attività della Banca nazionale ceca. Le regole per la conservazione di questi registri e le loro modifiche sono pubblicate dalla Banca nazionale ceca sul suo sito web.
(4) Il registro centrale dei titoli dematerializzati è anche il registro dei titoli immobilizzati ai sensi della Sezione 93a, se tali registri sono tenuti in conformità con la legge ceca da un depositario centrale, un depositario centrale estero o la Banca nazionale ceca.
§ 93
Registrazioni separate degli strumenti di investimento
(1) Possono essere registrati in un registro separato degli strumenti di investimento
a) titoli di investimento collettivo contabili,
b) strumenti di investimento cartacei in custodia o titoli immobilizzati,
c) strumenti di investimento esteri detenuti da un commerciante di valori mobiliari allo scopo di fornire servizi di investimento,
d) strumenti di investimento diversi da quelli di cui alle lettere da a) ac) e la cui natura lo consente.
(2) Può tenere registri separati degli strumenti di investimento
a) un commerciante di valori mobiliari che ha il servizio di custodia e amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi connessi, specificati nell’autorizzazione per la sua attività,
b) una persona che ha il diritto, ai sensi della legge che disciplina le società di investimento e i fondi di investimento, di custodire titoli o tenere registri dei titoli contabili del fondo di investimento, nel caso di registrazioni di certificati di quote o quote di fondazione o di investimento emesse dal fondo di investimento,
c) il gestore del sistema di regolamento, se conserva tali registrazioni per gli strumenti di investimento di cui al paragrafo 1, lettera a). da b) ad), per i quali ha diritto a saldare crediti e debiti da operazioni,
d) una banca che ha la custodia dei servizi di investimento e l’amministrazione degli strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, specificati nella licenza bancaria,
e) una persona straniera la cui attività corrisponde all’attività di una delle persone elencate alle lettere a), b) ed) e che è autorizzata a prestare servizi di investimento nella Repubblica Ceca.
(3) Può tenere registri seguendo i registri separati
a) un commerciante di valori mobiliari che ha il servizio di custodia e amministrazione di strumenti di investimento, compresi i servizi connessi, specificati nell’autorizzazione per la sua attività,
b) una persona che ha il diritto, ai sensi della legge che disciplina le società di investimento e i fondi di investimento, di custodire titoli o tenere registri dei titoli contabili del fondo di investimento, nel caso di registrazioni di certificati di quote o quote di fondazione o di investimento emesse dal fondo di investimento,
c) il gestore del sistema di regolamento, se conserva tali registrazioni per gli strumenti di investimento di cui al paragrafo 1, lettera a). da b) ad), per le quali ha diritto di estinguere crediti e debiti da operazioni,
d) una banca che ha la custodia dei servizi di investimento e l’amministrazione degli strumenti di investimento, compresi i servizi correlati, specificati nella licenza bancaria,
e) uno straniero la cui attività corrisponde all’attività di una delle persone di cui alle lettere a), b) ed),
f) depositario centrale,
(g) un depositario centrale estero, un depositario centrale estero che è stato autorizzato o riconosciuto ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e un depositario centrale di titoli 51 ) o una persona straniera autorizzata a tenere registri degli strumenti di investimento.
(4) La persona di cui al comma 2 o al comma 3 lett da a) af) tenere registrazioni separate degli strumenti di investimento o registrazioni seguendo le registrazioni separate degli strumenti di investimento secondo le modalità specificate dalla normativa di attuazione. Il regolamento legale di attuazione stabilisce inoltre i requisiti per il supporto organizzativo e tecnico per la conservazione di tali registri e i requisiti di un estratto dei registri.
§ 93a
Disposizioni speciali sui titoli immobilizzati
(1) Se l’emittente decide di immobilizzare in conformità con il codice civile o un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che regola il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e il deposito centrale 51 ) titoli già emessi, procederà di conseguenza in conformità con le disposizioni legali che disciplinano la conversione dei titoli cartacei in titoli contabili. Al momento del deposito di titoli in custodia collettiva, l’emittente può anche decidere di sostituire tutti i titoli cartacei che gli sono stati restituiti o che sono stati dichiarati nulli da un documento collettivo o più documenti collettivi.
(2) Se consentito dalle condizioni di emissione o dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che regola il miglioramento del regolamento delle transazioni in titoli nell’Unione Europea e nel depositario centrale 51 ) , l’emittente del titolo immobilizzato può decidere di escludere dalla custodia tutti i titoli immobilizzati. Qualora non decida contestualmente in merito al loro affidamento in custodia a un altro custode ai sensi del comma 3 o alla modifica della loro forma, si applicano di conseguenza le disposizioni di legge che disciplinano la conversione di un titolo contabile in un titolo certificato. Il depositario emette i titoli immobilizzati all’emittente.
(3) Se l’emittente decide ai sensi del paragrafo 2 di escludere dalla custodia tutti i titoli immobilizzati e di affidarli in custodia a un altro depositario, il depositario originario è obbligato a consegnare al nuovo depositario tutti i documenti e dati necessari per tenere registrazioni separate dei titoli immobilizzati. mesi dalla data in cui tale decisione gli è stata notificata per iscritto o in un’altra data successiva specificata nella decisione dell’emittente, ma non prima che l’accordo di custodia con il nuovo depositario sia stato concluso.
(4) A decorrere dalla data di cui al paragrafo 3, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi alla custodia di questi titoli immobilizzati conclusi tra l’attuale depositario e i loro proprietari e dai contratti con le persone che mantengono questi titoli immobilizzati nei registri che seguono i registri separati passano al nuovo depositario, nella misura relativa alla registrazione di questi titoli immobilizzati.
(5) Una società per azioni, il cui statuto lo consente, può stipulare un contratto di custodia delle sue azioni immobilizzate emesse solo con una persona che detiene un registro centrale di titoli dematerializzati o un depositario centrale estero che ha ottenuto una licenza per operare o è stato riconosciuto ai sensi di un regolamento direttamente applicabile Unione che migliora il regolamento delle transazioni in titoli nell’Unione europea e depositario centrale di titoli 51 ), un commerciante di valori mobiliari autorizzato a fornire servizi di investimento per la custodia e l’amministrazione di strumenti di investimento o con una persona straniera con un oggetto di attività simile autorizzato a fornire servizi nella Repubblica ceca. Una società per azioni le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione può stipulare un contratto di custodia con le sue azioni immobilizzate emesse solo con una persona che detiene un registro centrale dei titoli contabili o un depositario centrale estero autorizzato ad operare, oppure è stato riconosciuto in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina il miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione Europea e nel Deposito Centrale di Titoli 51 ) .
(6) Gli azionisti non possono richiedere l’emissione di azioni al portatore immobilizzate dalla custodia collettiva. L’esenzione delle azioni al portatore immobilizzate dalla custodia collettiva è consentita solo se la loro forma o forma viene modificata contemporaneamente o se sono simultaneamente affidate a un altro depositario ai sensi della presente disposizione.
(7) Le disposizioni che disciplinano la registrazione delle emissioni di titoli dematerializzati si applicano mutatis mutandis anche alla registrazione dei titoli immobilizzati.
Parte 3
Principi di tenuta dei registri degli strumenti di investimento
§ 94
Tipi di account
(1)Il conto della proprietà deve contenere i dati sulla persona per la quale è mantenuto e per la persona fisica anche il numero di nascita. Almeno gli strumenti di investimento, i diritti trasferibili separatamente associati a strumenti di investimento, i privilegi su strumenti di investimento e la sospensione dell’esercizio del diritto del proprietario di disporre di strumenti di investimento con registrazione contabile sono registrati nel conto dell’attivo. Sono altresì registrati i dati della persona autorizzata all’esercizio di tali diritti e quelli della persona ipotecaria. Viene registrato anche il numero di nascita della persona fisica autorizzata all’esercizio di tali diritti e della persona fisica ipotecaria. Se a una persona fisica non è stato assegnato un numero di nascita, viene registrata la data di nascita. Nel caso dei titoli vengono registrate anche le limitazioni alla trasferibilità del titolo fissate dall’emittente. Il soggetto che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati, nel caso delle registrazioni centrali, e la normativa di attuazione (Sezione 93, Paragrafo 4) nel caso delle registrazioni separate specifica più dettagliatamente quali dati sono registrati sui singoli tipi di conti patrimoniali. Un conto patrimoniale viene stabilito da un contratto tra la persona per la quale viene mantenuto questo conto e la persona autorizzata ad aprire questo conto.
(2) Una persona che tiene registri centrali di titoli dematerializzati deve conservare questi registri sui conti dei proprietari o sui conti dei clienti. Se la persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati mantiene il conto del proprietario, non può trasferire il titolo in pegno registrato in questo conto al nuovo proprietario senza il consenso del mutuatario.
(3) Una persona che conserva i registri seguendo il registro centrale dei titoli dematerializzati deve tenere tali registri sui conti dei proprietari. Questa persona non può trasferire la garanzia costituita in pegno registrata in questo conto a un nuovo proprietario a suo favore senza il consenso del mutuatario.
(4) Una persona che tiene registri separati di strumenti di investimento deve conservare tali registri nei conti dei proprietari o dei clienti. Se questa persona mantiene il conto del proprietario, non può trasferire il titolo in pegno registrato su questo conto al nuovo proprietario a suo favore senza il consenso del mutuatario.
(5) Una persona che conserva i registri seguendo i registri separati degli strumenti di investimento deve conservare questi registri sui conti dei proprietari o sui conti dei clienti. Può tenere un conto cliente solo per la persona specificata nel § 93 par.3 let. e) o g), che tiene registri di follow-up all’estero in conformità con la legge straniera. Se la persona che conserva i registri che seguono i registri separati degli strumenti di investimento tiene il conto del proprietario, non può trasferire il titolo in pegno registrato in questo conto al nuovo proprietario senza il consenso del mutuatario.
(6) Nel registro delle emissioni devono essere tenuti anche il registro centrale dei titoli dematerializzati e un registro separato dei titoli di investimento collettivo dematerializzati. I dati sulla persona dell’emittente e i dati sui singoli titoli ai sensi del paragrafo 1 sono inseriti nella registrazione delle emissioni, che sono conservati sulla base di un contratto con l’emittente. La Banca nazionale ceca stabilirà il metodo di tenuta dei registri delle emissioni nel proprio regolamento pubblicato ai sensi della Sezione 92 (3).
(7) Per una persona che tiene registri separati di titoli di investimento collettivo dematerializzati e una persona che tiene registri seguendo i registri separati di titoli di investimento collettivo dematerializzati, si applica mutatis mutandis la Sezione 94a (2) e (3); la portata dei dati comunicati sarà determinata da una normativa di attuazione ai sensi della Sezione 93, Paragrafo 4.
§ 94a
Registrazioni di emissioni di titoli contabili
(1) Una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati tiene un registro delle emissioni di titoli dematerializzati sulla base di un contratto con l’emittente.
(2) La persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati presenta all’emittente un estratto del registro delle emissioni all’atto dell’emissione o della cancellazione dell’emissione del titolo dematerializzato o su richiesta dell’emittente; l’estratto del registro di emissione contiene i dati sul titolare del conto su cui è registrato il titolo contabile, il numero di titoli, i dati sull’amministratore o altra persona autorizzata a esercitare i diritti associati a tali titoli e altri dati specificati dalla persona che tiene il registro centrale dei titoli contabili . Il soggetto che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati include nella dichiarazione anche le informazioni ricevute dal titolare del conto cliente ai sensi del comma 4.
(3) Il depositario centrale o un depositario centrale estero fornirà alla Banca nazionale ceca, su sua richiesta, un estratto dei registri dell’emissione delle azioni della banca. Su richiesta, il depositario centrale o un depositario centrale estero, tramite i suoi partecipanti, inviterà tutti i titolari di conti dei clienti a fornirgli i dati sui titolari delle azioni registrate nel conto del cliente e includerà tali dati nell’estratto del registro delle emissioni.
(4) Ai fini di un estratto dal registro delle emissioni, il titolare del conto del cliente è tenuto a comunicare alla persona che conserva i dati del registro dei titoli contabili sul titolare del conto del proprietario e altri dati specificati dalla persona che tiene il registro dei titoli contabili centrali.
§ 95
Iscrizione nel registro degli strumenti di investimento
(1) I dati decisivi per l’esercizio dei diritti associati a uno strumento di investimento con registrazione contabile sono i dati inseriti nel conto del proprietario alla fine della giornata specificata dal depositario centrale o depositario centrale estero, che implementa la legislazione per le registrazioni separate (§ 93 par.4) o nelle regole per la conservazione delle registrazioni dei titoli. titoli della Banca nazionale ceca (sezione 92 (3)). Ciò non pregiudica le disposizioni del § 99 par.4.
(2) L’ iscrizione nel registro degli strumenti di investimento deve essere effettuata sulla base di un ordine della persona autorizzata. La registrazione deve essere effettuata immediatamente al ricevimento dell’ordine, a meno che la persona autorizzata non specifichi un momento successivo della registrazione.
(3) Se una persona dà un ordine da iscrivere nel registro degli strumenti di investimento tramite un partecipante, il partecipante della persona che tiene il registro degli strumenti di investimento deve verificare l’autorità di tale persona a presentare l’ordine. In altri casi, la persona che conserva tali registrazioni verifica il diritto della persona di presentare un ordine da iscrivere nel registro degli strumenti di investimento.
§ 95a
Ordini dei partecipanti
(1) Un partecipante a una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati deve inviare a tale persona un ordine di
a) creazione o cancellazione di un conto patrimoniale,
b) apportare una modifica al conto attività,
c) prestazione del servizio.
(2) Senza l’ordine del partecipante, la persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati effettua l’iscrizione nel registro dei titoli dematerializzati solo su ordine
a) un emittente che ha un contratto con una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati, ai sensi dell’articolo 94a (1), se è correlato a un’iscrizione nel registro delle emissioni, o
b) persone di cui all’art. 115, comma 1, qualora a ciò siano autorizzate ai sensi di altra normativa di legge.
§ 96
Effetti del trasferimento di uno strumento di investimento
(1) Se uno strumento di investimento con registrazione contabile viene trasferito a un nuovo proprietario, la proprietà viene trasferita al momento della registrazione nel conto del cliente. Il titolare dell’account cliente è obbligato a registrare immediatamente questa modifica nell’account del proprietario, ma non oltre la fine della giornata; la modifica viene registrata al momento della registrazione nell’account del cliente.
(2) Se uno strumento di investimento con registrazione contabile viene trasferito e la variazione non è registrata nel conto del cliente, il trasferimento della proprietà avrà luogo al momento della registrazione nel conto del proprietario; la modifica deve essere registrata immediatamente, ma non oltre la fine della giornata.
(3) Salvo quanto diversamente disposto da un’altra normativa legale, la persona alla quale viene trasferito il titolo contabile diventa il proprietario di questo titolo anche se il cedente non aveva il diritto di trasferire il titolo contabile; ciò non si applica se la persona alla quale è trasferita la garanzia contabile sapeva o doveva sapere che il cedente non aveva tale diritto al momento del trasferimento. In caso di dubbio, si presume la buona fede.
(4) Un commerciante di valori mobiliari che ha disposto il trasferimento di uno strumento di investimento emette immediatamente un ordine per registrare la variazione risultante dal trasferimento nei relativi registri.
(5) Se il trasferimento di uno strumento di investimento avviene su un mercato regolamentato o in un sistema di negoziazione multilaterale, l’operatore del mercato regolamentato, l’operatore del sistema di negoziazione multilaterale o l’operatore del sistema di regolamento ordina la modifica risultante dal trasferimento alle registrazioni pertinenti.
§ 97
Sospensione dell’esercizio del diritto del proprietario di disporre dello strumento di investimento
(1) Un ordine di registrare la sospensione dell’esercizio del diritto del proprietario di disporre di uno strumento di investimento (di seguito denominata “sospensione della disposizione di uno strumento di investimento”)
a) l’ organizzatore del mercato regolamentato, l’operatore del sistema multilaterale di negoziazione o l’operatore del sistema di regolamento, se lo strumento di investimento contabile deve essere trasferito,
b) il tribunale competente, esecutore testamentario o autorità amministrativa, se ciò è necessario in relazione all’emissione di un provvedimento provvisorio, ordine di esecuzione o per altri scopi di procedimenti giudiziari o amministrativi o se così previsto da un’altra normativa legale,
c) una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati, se ciò è necessario in relazione al regolamento o ad altri servizi che fornisce,
d) un depositario di un fondo di investimento o di un fondo di investimento estero,
e) un terzo, se dà un ordine a suo favore e ha il consenso del proprietario.
(2) L’ordine di registrazione della sospensione del trattamento di uno strumento di investimento deve indicare il periodo per il quale il trattamento dello strumento di investimento è sospeso.
(3) La sospensione della gestione di uno strumento di investimento scade
a) allo scadere del periodo per il quale è stata sospesa la gestione dello strumento di investimento,
(b) su ordine della persona che ha ordinato la sospensione dell’uso dello strumento di investimento; o
(c) su ordine di una persona che dimostri la propria autorità di annullare la registrazione di una sospensione dell’uso di uno strumento di investimento.
(4) Un’autorità amministrativa o un tribunale autorizzato a emettere un ordine di registrazione della sospensione del trattamento di uno strumento di investimento ai sensi del paragrafo 1 lettera (b) può anche dare un ordine di revoca della sospensione dell’uso di uno strumento di investimento ordinato da un’altra persona.
(5) Durante la sospensione della cessione di uno strumento di investimento non è possibile registrare strumenti di investimento registrare un cambio di trasferimento di proprietà dello strumento di investimento o stipulare un privilegio contrattuale relativo a tali strumenti di investimento. Durante il periodo di sospensione della gestione dello strumento di investimento, uno strumento di investimento cartaceo iscritto in un registro separato non può essere emesso in custodia.
§ 98
Correzione di errori nelle registrazioni degli strumenti di investimento
(1) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento deve correggere un errore nei propri registri
a) sulla base di un’obiezione del titolare del conto, dell’emittente, del partecipante della persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati, dell’organizzatore del mercato regolamentato, dell’operatore del sistema multilaterale di negoziazione o dell’operatore del sistema di regolamento, che riconosce come autorizzato,
b) sulla base di una decisione finale di un tribunale o altro organo,
(c) di propria iniziativa, o
d) sulla base di una rettifica effettuata nelle registrazioni degli strumenti di investimento conservate da altra persona, se la correzione dell’errore è stata richiesta da tale soggetto e la richiesta è riconosciuta come giustificata.
(2) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento deve correggere un errore nei propri registri a partire dalla data in cui si è verificato l’errore nei registri, salvo diversa disposizione di legge o decisione di un tribunale o altro ente. Se questo giorno non può essere determinato, l’errore verrà corretto nel giorno in cui è stato rilevato l’errore.
(3) La persona che tiene i registri degli strumenti di investimento deve conservare anche la documentazione degli errori corretti.
(4) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento deve inviare alla persona per conto della quale ha corretto un errore un estratto dal suo conto con la giustificazione della modifica apportata, immediatamente dopo la correzione dell’errore.
(5) Le persone che tengono registri degli strumenti di investimento collaborano in modo tale da eliminare quanto prima qualsiasi errore nei dati contenuti nei registri degli strumenti di investimento.
§ 99
Estratto dal registro degli strumenti di investimento
(1) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento deve emettere un estratto dei registri al proprietario del conto conservato in tali registri o all’emittente dello strumento di investimento conservato in tali registri. La persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati rilascia sempre una dichiarazione al titolare del conto tramite il suo partecipante.
(2) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento dematerializzati deve rilasciare un estratto dei registri al mutuatario su sua richiesta. In tale dichiarazione sono indicati gli strumenti di investimento contabile costituiti in pegno a favore del mutuatario detenuti nel conto del proprietario e ogni altro vincolo connesso allo strumento di investimento, compreso l’ordine dei privilegi. Se la dichiarazione è emessa da un partecipante di una persona che tiene un registro centrale dei titoli contabili, il partecipante è anche un pegno o pegno di strumenti di investimento con registrazione contabile nella dichiarazione e questi strumenti di investimento costituiti in pegno sono registrati sul conto del suo proprietario tenuto da una persona che tiene un registro centrale dei titoli contabili, il mutuatario può richiedere a questa persona una conferma della correttezza della dichiarazione e questa persona è obbligata a rilasciarla senza indebito ritardo.
(3) L’ estratto del registro degli strumenti di investimento deve provare i fatti inseriti in questi registri alla fine della giornata determinata dal depositario centrale o dal depositario centrale estero, attuando la legislazione per i registri separati (§ 93 par.4) o le regole per la tenuta dei registri dei titoli da parte della Banca nazionale ceca (§ 92 (3), a cui è stato rilasciato, ed è efficace contro tutte le persone, salvo prova contraria.
(4) Se i dati sull’estratto dal registro di emissione differiscono dai dati sull’estratto dal conto di proprietà, i dati sull’estratto dal registro di emissione sono considerati determinanti.
§ 99a
(1) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento è obbligato a conservare questi registri e tutti i documenti relativi ai dati inseriti in questi registri per un periodo di 10 anni dalla fine dell’anno solare in cui i dati sono stati inseriti nei registri.
(2) Una persona che conserva i registri degli strumenti di investimento ha il diritto di fornire i dati di questi registri e documenti archiviati ai sensi del paragrafo 1 senza il consenso della persona per la quale è stato stabilito il conto di proprietà, solo se così previsto dalla presente legge o da altre normative legali, e nei casi in cui presenta una denuncia penale.
TITOLO II
DEPOSITARIO CENTRALE E DEPOSITARIO CENTRALE ESTERO
Fornitura di base
§ 100
(1) Il depositario centrale è un’entità legale che
a) ha sede nella Repubblica ceca; e
(b) è stato autorizzato in conformità a un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione europea e di un depositario centrale di titoli 51 ) .
(2) Un depositario centrale estero è un’entità giuridica che:
a) non è domiciliato nella Repubblica Ceca,
(b) è stato autorizzato o riconosciuto in conformità a un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione europea e un depositario centrale di titoli 51 ); e
c) è autorizzato a fornire servizi in conformità con il regolamento direttamente applicabile dell’Unione Europea che regola il miglioramento del regolamento delle transazioni in titoli nell’Unione Europea e il depositario centrale 51 ) nella Repubblica Ceca.
(3) La ragione sociale del depositario centrale deve contenere la designazione “depositario centrale di titoli”. Chi non è un depositario centrale o un depositario centrale estero non può utilizzare la designazione “depositario centrale di titoli”.
(4) Il depositario centrale e il depositario centrale estero stabiliscono le regole per la fornitura di informazioni ai sensi della Sezione 115. Queste regole sono vincolanti per i partecipanti al depositario centrale e al depositario centrale estero, gli emittenti di strumenti di investimento con registrazione contabile tenuti nel registro centrale e i proprietari o altre persone autorizzate in registrati in conformità con la Sezione 202a e le persone che tengono i registri seguendo il registro centrale dei titoli contabili. Nel fornire informazioni ai sensi della Sezione 115 (3), queste regole sono vincolanti anche per le persone che tengono registri separati degli strumenti di investimento.
§ 101 – § 109, § 110, § 111, § 103a – § 107aannullato
Titolo IIIannullato
Trasformazione di un modulo di sicurezzaannullato
§ 112 – § 114annullato
TITOLO III
CONFERIMENTO DEI DATI DA PARTE DEL PERSONALE CHE RESPONSABILE DELLA REGISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INVESTIMENTO
§ 115
(1) Una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati e una persona che tiene un registro separato degli strumenti di investimento devono fornire i dati del registro e i documenti che sono obbligati a conservare ai sensi della Sezione 99a (1).
a) un tribunale ai fini del procedimento giudiziario,
b) un esecutore testamentario ai fini di un procedimento di esecuzione di cui è parte il proprietario dello strumento di investimento,
c) enti attivi in procedimenti penali ai fini del procedimento penale,
d) l’ amministratore fiscale ai fini dell’amministrazione fiscale del proprietario dello strumento di investimento,
e) la Banca nazionale ceca ai fini
1. vigilanza sui mercati finanziari,
2. il sistema di informazione bancaria ai sensi della legge che disciplina le attività della Banca nazionale ceca,
3. compilazione della bilancia dei pagamenti della Repubblica ceca,
f) un curatore fallimentare ai fini di una procedura di insolvenza di cui è parte il proprietario dello strumento di investimento,
g) il Servizio Informazioni sulla Sicurezza ai fini dello svolgimento dei compiti ai sensi della normativa che disciplina le attività del Servizio Informazioni sulla Sicurezza,
h) il Ministero nell’adempiere all’obbligo di notifica ai sensi della legge sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo o della legge sull’attuazione delle sanzioni internazionali allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, proteggere i diritti umani fondamentali e combattere il terrorismo,
i) il Ministero ai fini della compilazione delle statistiche di finanza pubblica e del soddisfacimento dei requisiti relativi alla notifica di un disavanzo pubblico ai sensi della normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile 12a ) .
(2) Una persona che conserva i registri seguendo il registro centrale dei titoli dematerializzati deve fornire alla persona che tiene i registri centrali dei titoli dematerializzati, su richiesta, i dati dei registri e dei documenti che è obbligato a conservare ai sensi della Sezione 99a (1).
(3) Una persona che tiene un registro separato degli strumenti di investimento può fornire dati ai sensi del paragrafo 1 tramite il depositario centrale alle condizioni previste da un contratto concluso con il depositario centrale.
(4) Una persona che conserva i registri seguendo il registro separato degli strumenti di investimento deve, su richiesta, fornire alla persona che tiene il registro separato degli strumenti di investimento i dati dei registri e dei documenti che è obbligato a conservare ai sensi della Sezione 99a (1).
(5) Una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati e una persona che tiene un registro separato ha diritto al rimborso delle spese sostenute dalle persone di cui al paragrafo 1 quando fornisce i dati alle persone di cui al paragrafo 1. Il metodo per determinare l’ammontare dei costi materiali sostenuti e il metodo del loro rimborso sarà determinato da un regolamento giuridico di attuazione.
PARTE NONA
MERCATO DEI CAPITALI E PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI
TITOLO I
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
§ 116
(1)Una persona fisica che è o è stata un intermediario per gli investimenti, un agente collegato, una persona con autorità di gestione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, un curatore fallimentare, un amministratore temporaneo e una persona che amministra risoluzione ai sensi della legge che regola le procedure di recupero e risoluzione sul mercato finanziario, liquidatore, curatore fallimentare, partner dell’amministratore fallimentare o dipendente di una persona che tiene registri degli strumenti di investimento, organizzatore di mercati regolamentati, commerciante di valori mobiliari, persone straniere che forniscono servizi di investimento nella Repubblica Ceca attraverso una succursale, un intermediario per gli investimenti, un agente collegato, un gestore del sistema di regolamento o una persona inclusa in un gruppo di consolidamento soggetto alla vigilanza su base consolidata della Banca nazionale ceca,è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni che possono essere rilevanti per la valutazione degli sviluppi del mercato dei capitali o che possono danneggiare in modo significativo una persona che utilizza servizi forniti sul mercato dei capitali e che non sono state divulgate.
(2) Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione delle attività delle persone di cui al paragrafo 1.
§ 117
Salvo diversa disposizione di legge, le persone di cui al § 116 sono esonerate dall’obbligo di mantenere la riservatezza ai fini di
a) procedimenti giudiziari civili,
b) procedimenti giudiziari amministrativi,
c) procedimento penale,
d) amministrazione di tasse e commissioni,
e) vigilanza sui mercati finanziari,
f) fornire informazioni al Ministero per adempiere ai propri obblighi ai sensi della Legge sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo o della Legge sull’attuazione delle sanzioni internazionali allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, proteggere i diritti umani fondamentali e combattere il terrorismo,
g) il sistema di informazioni bancarie della Banca nazionale ceca ai sensi della legge che disciplina le attività della Banca nazionale ceca,
h) la bilancia dei pagamenti della Repubblica ceca compilata dalla Banca nazionale ceca,
i) procedimento di esecuzione,
j) procedure di insolvenza,
k) controlli e irrogazione di sanzioni da parte dell’organizzatore del mercato regolamentato,
l) fornitura di informazioni al Servizio Informazioni per la Sicurezza nell’espletamento dei compiti previsti dalla normativa che disciplina l’attività del Servizio Informazioni per la Sicurezza.
TITOLO II
OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’EMITTENTE DI ALCUNI TITOLI DI INVESTIMENTO E ALTRE PERSONE
§ 117a
Ai fini di questa parte della legge, la regolamentazione legale si applica a un’obbligazione convertibile, un’obbligazione senior o un titolo simile emesso all’estero che, dopo il trasferimento o l’esercizio del diritto che ne deriva, autorizza l’acquisizione di una quota o di un titolo simile che rappresenta una quota di una società o altra persona giuridica. per un’azione o un titolo simile che rappresenta una quota dell’emittente [§ 118 par. 1 lett. e)].
§ 118
Relazione annuale dell’Emittente
(1) L’emittente è tenuto a pubblicare la relazione annuale e la relazione annuale consolidata entro e non oltre 4 mesi dalla fine del periodo contabile
a) un’azione o un titolo simile che rappresenta una partecipazione in tale emittente, se tale titolo è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo e se tale emittente ha la propria sede legale nel territorio
1. della Repubblica Ceca, o
2. uno stato che non è uno stato membro dell’Unione Europea, se l’emittente ha scelto la Repubblica Ceca come stato di riferimento (§ 123),
b) un’obbligazione o un titolo simile che rappresenta un diritto a rimborsare l’importo dovuto da tale emittente o un altro titolo di investimento il cui valore si riferisce al rimborso dell’importo dovuto da tale emittente, compreso il debito cartolarizzato, se il valore nominale di tale titolo alla data di emissione è vicino a o più di 1000 EUR se il titolo è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo e l’emittente è domiciliato in
1. della Repubblica Ceca, o
2. uno stato che non è uno stato membro dell’Unione Europea, se l’emittente ha scelto la Repubblica Ceca come stato di riferimento,
(c) un’obbligazione o un titolo simile che rappresenta un diritto a rimborsare l’importo dovuto da tale emittente o un altro titolo di investimento il cui valore si riferisce al rimborso dell’importo dovuto da tale emittente, compreso il debito cartolarizzato, se il valore nominale di tale titolo alla data di emissione è quasi uguale o superiore all’importo corrispondente a 1000 EUR, se questo titolo è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo e se l’emittente ha scelto la Repubblica Ceca come paese di riferimento, oppure
d) un altro titolo di investimento, se tale titolo è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo e se tale emittente ha scelto la Repubblica Ceca come Stato di riferimento.
(2) L’ Emittente predispone una relazione annuale e una relazione annuale consolidata per il periodo contabile che inizia nel 2020 o successivamente, in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina il formato elettronico uniforme per la segnalazione 67 ) . L’emittente garantisce che la relazione annuale pubblicata e la relazione annuale consolidata siano a disposizione del pubblico per almeno 10 anni.
(3) La relazione annuale contiene il bilancio verificato dal revisore e la relazione di revisione integralmente. La relazione annuale consolidata comprende il bilancio certificato e il bilancio consolidato e la relazione di revisione completa.
(4) La relazione annuale o la relazione annuale consolidata deve fornire agli investitori una visione fedele e corretta della situazione finanziaria, delle attività commerciali e dei risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento per il periodo contabile passato e le prospettive di sviluppi futuri della situazione finanziaria, delle attività commerciali e dei risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento. totale 12b ) . La relazione annuale e la relazione annuale consolidata devono contenere
a) cifre e informazioni sulla situazione finanziaria, sulle attività commerciali e sui risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo consolidato per il periodo contabile passato nella gamma di cifre e informazioni fornite nel prospetto, indicando importanti fattori, rischi e incertezze che hanno influenzato la situazione finanziaria, le attività aziendali oi risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento, e i loro effetti,
(b) informazioni sulle politiche e procedure di controllo interno e sulle regole per l’approccio dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento ai rischi ai quali l’emittente e il suo gruppo di consolidamento sono o possono essere esposti in relazione al processo di informativa finanziaria; tali informazioni sono incluse dall’emittente nella relazione annuale o nella relazione annuale consolidata come parte di una sezione separata in cui incorpora le informazioni di cui alla lettera j),
(c) una descrizione delle procedure decisionali e della composizione dell’organo statutario, del consiglio di sorveglianza o di altro organo esecutivo o di controllo dell’emittente e, se istituiti, dei loro comitati; tali informazioni sono incluse dall’emittente nella relazione annuale o nella relazione annuale consolidata come parte di una sezione separata in cui incorpora le informazioni di cui alla lettera j),
(d) una descrizione dei diritti e degli obblighi connessi al tipo di azione pertinente o titolo analogo che rappresenta una partecipazione nell’emittente, almeno con riferimento alla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e cooperative e allo statuto dell’emittente in relazione al tipo di azione o al diritto estero comparabile e stipulo un documento simile dell’emittente, se si tratta di un tipo di titolo simile che rappresenta una quota dell’emittente,
e) una descrizione delle procedure decisionali e dell’ambito di applicazione di base dell’assemblea generale dell’emittente o di un’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente; l’emittente include queste informazioni nella relazione annuale o nella relazione annuale consolidata come parte di una sezione separata in cui incorpora le informazioni di cui alla lettera j),
f) dati e informazioni su tutti i proventi monetari e non monetari ricevuti durante il periodo contabile da soggetti con autorità di gestione dall’emittente e da soggetti controllati dall’emittente, collettivamente per tutti i membri dell’organo statutario, collettivamente per tutti i membri del consiglio di sorveglianza e collettivamente per tutti gli altri persone con autorità di gestione,
(g) cifre e informazioni sul numero di azioni o titoli simili che rappresentano una partecipazione nell’emittente detenute da persone che hanno la gestione dell’emittente, cifre e informazioni su opzioni e strumenti di investimento comparabili il cui valore si riferisce ad azioni o titoli simili rappresentativi una quota dell’emittente e i cui contraenti sono dette persone o che sono conclusi a beneficio di dette persone; i dati e le informazioni sono presentati in forma aggregata per tutti i membri dell’organo statutario, in aggregato per tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza, in aggregato per tutti gli altri soggetti con deleghe gestionali; dette persone comunicano all’emittente le cifre e le informazioni necessarie,
h) i principi di remunerazione delle persone con autorità di gestione dell’emittente, i nomi e cognomi di queste persone e una descrizione delle loro attività e dei poteri connessi e poteri decisionali,
i) una dichiarazione dei beneficiari dell’emittente che, al meglio delle loro conoscenze, la relazione annuale e la relazione annuale consolidata forniscono una visione fedele e corretta della posizione finanziaria, dell’attività e dei risultati finanziari dell’emittente e del suo gruppo consolidato per lo scorso esercizio finanziario e le prospettive di futuri sviluppi finanziari; attività aziendali e risultati economici,
(j) informazioni sui codici di governo societario per lui vincolanti o ai quali egli aderisce volontariamente e indicazioni sui luoghi di consultazione del codice; se del caso, informazioni che indicano che non è conforme a qualsiasi disposizione di tale codice o che non è conforme a qualsiasi codice, inclusa una giustificazione del motivo per cui non è conforme a tale disposizione oa qualsiasi codice; tali informazioni sono incluse dall’emittente nella relazione annuale o nella relazione annuale consolidata come parte separata della stessa,
k) informazioni sui compensi addebitati dai revisori per il periodo contabile, suddivisi per singole tipologie di servizi, separatamente per l’emittente e separatamente per l’unità consolidata,
l) nel caso di un emittente che supera almeno 2 soglie ai sensi della sezione 1b (3) della legge sulla contabilità alla data di bilancio, una descrizione della politica in materia di diversità applicata all’organo statutario, al consiglio di sorveglianza, al consiglio di amministrazione o ad altro organo analogo dell’emittente, tenendo conto ad esempio: i criteri di età, sesso o istruzione e conoscenza ed esperienza professionale, comprese le informazioni sugli obiettivi di questa politica, su come viene applicata la politica sulla diversità e sui risultati della sua attuazione nel periodo contabile pertinente; se l’emittente non applica una politica sulla diversità, deve indicare i motivi per cui non applica la politica sulla diversità invece di descriverla; l’emittente include tali informazioni nella relazione annuale o nella relazione annuale consolidata come parte di una sezione separata in cui incorpora le informazioni di cui alla lettera j).
(5) La relazione annuale e la relazione annuale consolidata nel caso dell’emittente di cui al comma 1 lettera a) devono, in una sezione separata in cui l’emittente incorpora le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a); j), contengono anche cifre e informazioni su
a) la struttura azionaria dell’emittente, compresi i titoli non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo e, se del caso, la designazione dei vari tipi di azioni o titoli simili che rappresentano un’azione dell’emittente e la quota nel capitale sociale di ciascun tipo di azioni o titoli simili che rappresentano una quota dell’emittente;
b) restrizioni alla trasferibilità dei titoli,
c) quote significative, dirette e indirette, dei diritti di voto dell’emittente,
d) possessori di titoli con diritti speciali, inclusa una descrizione di tali diritti,
e) limitazione del diritto di voto,
f) contratti tra azionisti o detentori simili di titoli rappresentativi di una quota dell’emittente, che possono comportare difficoltà nella trasferibilità di azioni o titoli simili rappresentativi di un’azione nell’emittente o diritti di voto, se noti all’emittente,
g) norme speciali che disciplinano l’elezione e la revoca dei membri dell’organo statutario e la modifica dello statuto o documento analogo dell’emittente,
h) poteri speciali dell’organo statutario o del consiglio di amministrazione ai sensi della normativa che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative,
i) contratti significativi di cui l’emittente è parte e che prendono effetto, cambiano o si estinguono in caso di cambio di controllo dell’emittente a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e dei suoi effetti, ad eccezione dei contratti la cui divulgazione sarebbe gravemente dannosa per l’emittente; ciò non limita qualsiasi altro obbligo di pubblicare tali informazioni ai sensi della presente legge o di altri regolamenti legali,
j) i contratti tra l’emittente e i membri del suo organo statutario o dipendenti in virtù dei quali l’emittente è tenuto a svolgere in caso di cessazione della loro funzione o del rapporto di lavoro in relazione all’offerta pubblica di acquisto,
k) eventuali programmi in base ai quali dipendenti e membri dell’organo statutario della società possono acquisire titoli di partecipazione della società, opzioni su tali titoli o altri diritti su di essi a condizioni favorevoli e modalità di esercizio dei diritti derivanti da tali titoli.
(6) Nella relazione annuale e nella relazione annuale consolidata l’emittente deve in una parte separata, in cui recepisce le informazioni di cui al comma 4 lettera. (j), descrivere in che modo rispetta il codice di governo societario che lo vincola o al quale aderisce su base volontaria, in particolare in relazione alle materie che ritiene di massima importanza per gli azionisti.
(7) La relazione annuale o la relazione annuale consolidata dell’emittente ai sensi del paragrafo 1, che non è tenuta a procedere in conformità con la legge sulla contabilità 12d ) , deve contenere informazioni equivalenti a quelle contenute nella relazione annuale ai sensi della legge sulla contabilità.
(8) Se l’assemblea generale o un’assemblea simile dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente non approva il bilancio o il bilancio consolidato o se l’autorità giudiziaria decide sull’invalidità dell’assemblea generale o di un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente che ha approvato il bilancio o il bilancio consolidato il bilancio, l’emittente pubblica tali fatti senza indebito ritardo; le informazioni indicano anche le modalità di risoluzione dei commenti dell’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente.
(9) L’organo statutario dell’emittente di cui al comma 1 lett a) durante l’assemblea generale ordinaria o un’assemblea regolare analoga dei possessori di titoli che rappresentano un’azione dell’emittente, presenta agli azionisti o detentori simili di titoli che rappresentano un’azione dell’emittente una relazione esplicativa sintetica sulle questioni di cui al paragrafo 5, lettera a); da a) a k).
§ 119
Relazione semestrale dell’emittente
(1) L’ emittente ai sensi del § 118 par.1 let. (a), (b) o (c) pubblicare la propria relazione semestrale o relazione semestrale consolidata entro 3 mesi dalla fine dei primi 6 mesi dell’esercizio, se è necessario redigere il bilancio consolidato, e assicurarsi che la relazione semestrale o semestrale consolidata pubblicata sia disponibile al pubblico dopo per almeno 10 anni. La relazione semestrale o la relazione semestrale consolidata deve fornire agli investitori una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria, dell’attività e dei risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo consolidato negli ultimi sei mesi e le prospettive per la futura situazione finanziaria, commerciale e dei risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento.
(2) La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata devono contenere
a) cifre e informazioni nella misura stabilita nei paragrafi 3 e 4;
b) per ciascuna delle cifre e delle informazioni di cui alla lettera a), le cifre per il periodo corrispondente dell’anno precedente,
c) la relazione di revisione o la relazione di revisione completa, a condizione che le informazioni di cui alla lettera a) siano verificate dal revisore; se il revisore non verifica le informazioni, allora le informazioni che il revisore non verifica le informazioni,
d) una parte descrittiva, che, nella misura necessaria per un’accurata e corretta valutazione dell’andamento delle attività aziendali e dei risultati economici dell’emittente e della sua unità di consolidamento,
1. informazioni sull’attività commerciale e sui risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo consolidato per i primi 6 mesi oggetto della relazione semestrale o della relazione semestrale consolidata, con l’indicazione dei fattori importanti che hanno influenzato le attività aziendali e dei risultati delle operazioni impatti, nonché un’indicazione di fattori, rischi e incertezze importanti che possono accompagnare le attività commerciali e i risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento nei prossimi 6 mesi del periodo contabile,
2. nel caso di un emittente di cui al § 118 paragrafo 1 lett. a) un elenco delle operazioni con parti correlate avvenute durante il periodo coperto dalla relazione semestrale o dalla relazione semestrale consolidata che hanno avuto un impatto significativo sui risultati delle operazioni dell’emittente, nonché eventuali modifiche nelle operazioni con parti correlate riportate nella precedente relazione annuale; o la relazione annuale consolidata dell’emittente, se tali modifiche possono influire in modo significativo sui risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo di consolidamento nel periodo coperto dalla relazione semestrale,
3. un confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, e
(e) una dichiarazione dei beneficiari dell’emittente che, al meglio delle loro conoscenze, la relazione semestrale o la relazione semestrale consolidata fornisce una visione fedele e corretta della posizione finanziaria, dell’attività e dei risultati delle operazioni dell’emittente e del suo gruppo consolidato negli ultimi sei mesi. attività e risultati delle operazioni dell’emittente e della sua unità di consolidamento.
(3)La relazione semestrale deve includere dati e informazioni nell’ambito dello stato patrimoniale abbreviato, del conto economico sintetico e delle note esplicative selezionate, che per lo stato patrimoniale abbreviato, il conto economico sintetico e le note esplicative selezionate derivano da un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che adotta alcuni principi contabili internazionali IAS 34 – Interim rendicontazione finanziaria allegata al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione. Lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico includono sempre voci, anche parziali, equivalenti a quelle contenute nella relazione annuale dell’emittente dell’esercizio precedente; nel caso in cui la mancata inclusione della voce pertinente nella relazione semestrale dia luogo a una conoscenza fuorviante da parte dell’investitore delle attività o di altre attività, debiti o altre passività, posizione finanziaria o rendimento dell’emittente,
(4) La relazione semestrale consolidata deve contenere dati e informazioni nell’ambito del bilancio intermedio risultante dalla normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile che adotta alcuni Principi Contabili Internazionali IAS 34 – Bilanci intermedi, che è allegato al Regolamento della Commissione. (CE) n. 1126/2008.
§ 119a
Relazione sui pagamenti effettuati allo Stato
L’emittente di cui alla sezione 118 (1), che opera nel settore estrattivo, del legname o della silvicoltura, pubblica una relazione su base consolidata contenente cifre e informazioni sui pagamenti effettuati agli organi dell’amministrazione statale ai sensi della legge che disciplina la contabilità entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’emittente garantisce che la relazione pubblicata sia disponibile al pubblico per almeno 10 anni.
§ 119b
Divulgazione di informazioni aggiuntive
(1) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. (a) divulgare senza indebito ritardo qualsiasi cambiamento nei diritti connessi a un particolare tipo di azioni o titoli simili che rappresentano un diritto a una quota dell’emittente. Ha lo stesso obbligo in caso di modifica dei diritti connessi a uno strumento di investimento emesso dall’emittente a cui ha diritto di acquistare azioni o titoli simili emessi dallo stesso emittenti una partecipazione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.
(2) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. b), c) od) pubblicare senza indebito ritardo qualsiasi modifica dei diritti associati al titolo di investimento di cui al § 118 par. b) ec) che ha rilasciato pubblicano, in particolare, informazioni sulla modifica delle condizioni di emissione o un documento simile alle condizioni di emissione.
§ 119c
Eccezioni all’obbligo di pubblicazione delle informazioni
(1) Gli obblighi di cui ai § 118-119a non si applicano a
a) dell’emittente di cui al § 34 par.4 lett. aa
b) un emittente che emette esclusivamente uno degli strumenti di investimento elencati nel § 118 par.1 lett. (c) se il valore nominale di tale strumento di investimento corrisponde, alla data di emissione, almeno all’importo corrispondente a un limite specificato in euro.
(2) Gli obblighi di cui al § 119 non si applicano a un emittente che
a) è una persona di cui al § 2a par.1 let. a) ob) o una persona straniera con attività simile, le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che emette in modo continuativo o ripetuto esclusivamente strumenti di investimento di cui al § 118 par. (c) se il loro valore nominale totale non supera 100000000 EUR e l’emittente non ha pubblicato un prospetto per tali strumenti in conformità al diritto dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il prospetto da pubblicare quando i titoli sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) ; o
b) è stata costituita prima del 1 gennaio 2004 ed emette esclusivamente strumenti di investimento di cui al § 118 par. c) incondizionatamente e irrevocabilmente garantito dalla Repubblica Ceca o da un’unità di autogoverno territoriale della Repubblica Ceca.
Altri obblighi dell’emittente
§ 120
(1) L’ emittente di cui alla sezione 118 (1) deve presentare senza indebito ritardo all’organizzatore del mercato regolamentato europeo in cui il titolo di investimento da esso emesso è ammesso alla negoziazione e alla Banca nazionale ceca un progetto di decisione di ridurre o aumentare il capitale sociale.
(2) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. a), b) oc)
a) garantire la parità di trattamento di tutti i possessori di titoli di investimento da essi emessi che conferiscono loro lo stesso status; non costituisce violazione di tale obbligo se un numero diverso di diritti di voto è associato a un titolo di investimento dello stesso tipo,
(b) garantire il pagamento dei proventi del titolo di investimento o di altri corrispettivi pecuniari associati al titolo di investimento che ha emesso; l’emittente paga i proventi o altri benefici monetari tramite la persona da esso designata di cui al § 2a comma 1 lett. da a) ac) o persone straniere con attività simili.
(3)L’emittente di cui al § 118 par.1 let. a), b) oc) entro e non oltre il giorno della pubblicazione dell’avviso di assemblea generale o similare assemblea dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente o di un’assemblea degli obbligazionisti o di un’analoga assemblea dei possessori di titoli che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto, o il giorno dell’invio dell’invito a rendere tale riunione dei possessori di titoli disponibile in forma cartacea a chiunque presso la sua sede legale fino alla data di tale riunione dei possessori di titoli o, nel caso di un emittente che fornisce informazioni con mezzi elettronici che consentono la trasmissione di dati per linea, radio, ottica o altri mezzi elettromagnetici, elaborazione dati, compresa la compressione digitale e l’archiviazione dei dati (di seguito “mezzi elettronici”), in conformità al paragrafo 5, inviare per via elettronica il modulo di procura per rappresentare il proprietario del titolo all’assemblea dei proprietari dei titoli. L’emittente pubblicherà contemporaneamente questo modulo sul proprio sito web.
(4) Ogni individuo ha il diritto di richiedere l’invio di un modulo di procura ai sensi del paragrafo 3 a proprie spese ea proprio rischio in formato cartaceo o elettronico. Al titolare di un titolo emesso dall’emittente deve essere data comunicazione nell’invito a mettere a disposizione, in forma cartacea presso la sede dell’emittente, la forma di procura di cui al comma 3, la sua pubblicazione sul sito internet dell’emittente e la facoltà di richiederne l’invio in formato cartaceo o elettronico a proprie spese. all’assemblea di cui al paragrafo 3 o nell’avviso di convocazione di cui al paragrafo 3. L’emittente ai sensi del § 118 par. (a) garantire la possibilità di annunciare la concessione di una procura per rappresentare i proprietari di titoli in un’assemblea generale o un’assemblea simile, nonché la sua revoca da parte del preponente, per via elettronica.
(5) Se lo statuto o un documento simile allo statuto dell’emittente di cui al § 118 par. a) o le condizioni di emissione dell’obbligazione o un documento simile alle condizioni di emissione dell’obbligazione dell’emittente ai sensi del § 118 comma 1 lett. b) oc) non contengono più questa possibilità, quindi l’assemblea generale o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, se si tratta di un emittente ai sensi del § 118 par. a), o un’assemblea degli obbligazionisti o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto, se si tratta di un emittente ai sensi del § 118 par. (b) o (c), può decidere di fornire informazioni relative all’esercizio dei diritti del proprietario di un titolo emesso da tale emittente per via elettronica solo se tale emittente
a) non vincola la fornitura di informazioni relative all’esercizio dei diritti del proprietario del titolo per via elettronica alla residenza o alla sede legale del proprietario del titolo, all’agente autorizzato a rappresentarlo o alle persone di cui al § 122 par. da a) ad h),
b) assicura l’efficace gestione dei dati sul titolare della sicurezza o sulla persona autorizzata ad esercitare i diritti di voto per suo conto e garantisce le condizioni tecniche per la protezione dei dati trattati, conservati e trasmessi,
c) informa, secondo le modalità con cui convoca tale assemblea dei possessori di titoli, senza indebito ritardo il proprietario di un titolo emesso da lui o una persona autorizzata ad esercitare i diritti di voto per suo conto della decisione dell’assemblea dei possessori di titoli di fornire informazioni sull’esercizio dei diritti dei possessori di titoli; dare il suo consenso entro un termine ragionevole, a condizione che se non si oppone entro tale periodo, il suo consenso si considera dato, e
d) fornisce qualsiasi informazione relativa all’esercizio dei diritti del proprietario di un titolo per via elettronica a ciascun proprietario di titoli da lui emessi ea ciascuna persona di cui al § 122 par. da a) ad e); ciò non si applica a chi ha richiesto per iscritto all’emittente di inviare informazioni a proprie spese e rischio in forma cartacea.
(6) L’ emittente di cui al paragrafo 5 garantisce inoltre il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 nel caso in cui lo statuto o un documento simile allo statuto o le condizioni di emissione o un documento simile alle condizioni di emissione contengano la possibilità di fornire informazioni relative all’esercizio dei diritti del titolare della garanzia.
(7) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. b), c) od) fornisce, entro il termine entro il quale è tenuto a pubblicare le informazioni, al soggetto che tiene il registro centrale dei titoli contabili e che tiene per lui il registro dell’emissione, le informazioni
a) il pagamento di un reddito da un titolo di investimento o prestazioni pecuniarie simili associate a un titolo di investimento emesso dall’emittente,
b) convocare un’assemblea generale dell’emittente o un’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, o un’assemblea dei possessori di obbligazioni o un’assemblea analoga dei proprietari di titoli emessi dall’emittente che rappresenta il diritto di rimborsare l’importo dovuto,
c) modifiche dei diritti associati alla garanzia dell’investimento ai sensi della Sezione 119b,
(d) altri fatti relativi all’esercizio dei diritti connessi al titolo di investimento che l’emittente è tenuto a divulgare ai sensi di altre normative.
(8) Una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati pubblica le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 7 sul proprio sito web.
§ 120a
(1) Oltre ai requisiti previsti dalla legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative o requisiti comparabili della legislazione estera, contiene, nel caso di un emittente ai sensi del § 118 par. a), un invito a un’assemblea generale o un’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano un’azione dell’emittente o un annuncio di un’assemblea generale o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano un’azione dell’emittente
a) un avviso sui diritti del proprietario del titolo in relazione alla partecipazione all’assemblea generale o ad un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente e informazioni sul numero totale di azioni e titoli che rappresentano una quota dell’emittente e sui diritti di voto ad essi associati,
b) una descrizione chiara e definita di come partecipare, anche sulla base di una procura, un’assemblea generale o un’assemblea analoga di possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, e come votare in un’assemblea generale o un’assemblea simile dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, comprese le informazioni su
1.il diritto di presentare proposte e controproposte alle proposte, il cui contenuto è indicato nell’invito all’assemblea generale o assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente o nell’avviso dell’assemblea generale o assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente,
2. il diritto di richiedere l’inclusione di un argomento specifico all’ordine del giorno di un’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei possessori di titoli rappresentativi di una quota dell’emittente e i termini relativi all’esercizio di tale diritto; nel caso in cui le informazioni su questo diritto siano fornite sul sito web dell’emittente, è sufficiente che l’invito o l’avviso contenga informazioni sui limiti di tempo relativi all’esercizio di tale diritto e un link al sito web dell’emittente, anche dove si possono trovare le informazioni pertinenti,
3. il modo in cui l’emittente riceve per via elettronica una comunicazione sulla concessione di una procura per rappresentare il proprietario di un titolo in un’assemblea generale o un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente,
4. il metodo e la procedura di voto per corrispondenza o per via elettronica, se l’emittente consente tale voto,
c) informazioni sulle modalità e sul luogo per ottenere i documenti di cui alla Sezione 120b (1),
d) un collegamento al sito web dell’emittente, comprese le informazioni su dove si possono trovare le informazioni di cui al § 120b paragrafo 1.
(2)Se l’ordine del giorno di un’assemblea generale o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente di cui al § 118 par. (a) una decisione sul pagamento dei proventi di un titolo o altra prestazione pecuniaria associata al titolo, che l’emittente pubblicherà insieme all’avviso dell’assemblea generale o dell’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente o lo invierà ai possessori di titoli un’analoga riunione dei possessori di titoli rappresentativi di una quota dell’emittente, il programma proposto per il pagamento dei proventi o altri benefici pecuniari e informazioni sulla persona attraverso la quale saranno pagati i proventi o altri benefici pecuniari.
(3)Se l’ordine del giorno di un’assemblea generale o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente di cui al § 118 par. (a) pubblicare le decisioni di aumentare o diminuire il capitale sociale, di scindere titoli, di fondere più titoli in uno o di modificare la forma o il tipo di titolo, insieme all’avviso dell’assemblea generale o di un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente; inviare al proprietario del titolo, insieme all’invito all’assemblea generale o ad un’assemblea analoga dei proprietari dei titoli che rappresentano la quota dell’emittente, informazioni sull’impatto di tale decisione sui diritti del proprietario.
(4) Se l’organo statutario decide in merito all’aumento o alla diminuzione del capitale sociale sulla base dell’autorizzazione dell’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, si applica mutatis mutandis il paragrafo 3.
§ 120b
(1) L’ emittente ai sensi del § 118 par.1 let. a) è obbligato a pubblicare al più tardi il giorno della pubblicazione dell’avviso dell’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente o il giorno dell’invio dell’invito all’assemblea generale o ad un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente
a) questo avviso o questo invito,
(b) qualsiasi documento relativo all’ordine del giorno di un’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una quota dell’emittente; il documento non deve essere divulgato, in tutto o in parte, se un’attenta considerazione commerciale indica che la sua divulgazione potrebbe danneggiare l’emittente o, nel caso delle informazioni contenute nel documento, sono informazioni privilegiate o informazioni coperte da segreto commerciale, bancario o simile l’emittente o le informazioni classificate ai sensi di un’altra legge; se si tratti di tali informazioni, l’organo statutario dell’emittente decide,
c) un modulo mediante il quale può essere effettuato il voto per corrispondenza o il voto elettronico,
d) un progetto di delibera dell’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente, o il parere dell’organo statutario dell’emittente su singoli punti dell’ordine del giorno proposto dell’assemblea generale o di un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano una quota dell’emittente,
e) la formulazione scritta della proposta o controproposta presentata dall’azionista o dal proprietario del titolo che rappresenta la quota dell’emittente per proposte, il cui contenuto è indicato nell’invito all’assemblea generale o in un’assemblea analoga dei proprietari di titoli che rappresentano la quota dell’emittente o nell’avviso di assemblea generale o simile assemblea dei proprietari titoli che rappresentano un interesse in un emittente; e
(f) il numero totale di azioni e titoli rappresentativi di un’azione dell’emittente emessi alla data di pubblicazione dell’avviso o dell’invito, nonché il numero totale di voti ad essi associati; se l’emittente ha emesso diversi tipi di azioni e titoli che rappresentano un’azione dell’emittente, indica queste informazioni separatamente per ciascun tipo di azione e titoli che rappresentano un’azione dell’emittente.
(2) L’ emittente ai sensi del § 118 par.1 let. a) pubblicare, entro 15 giorni dalla data dell’assemblea generale o dell’assemblea analoga dei possessori di titoli che rappresentano una partecipazione nell’emittente, informazioni su:
(a) il numero di voti validi espressi nella votazione su ciascuna proposta, il numero di azioni e titoli che rappresentano un’azione dell’emittente a cui tali voti sono associati e l’importo della quota nel capitale sociale o dei diritti di voto dell’emittente rappresentato da quelle azioni e dai titoli che rappresentano l’azione presso l’emittente, a
(b) il numero totale di voti validi espressi a favore della proposta, contro la proposta e il numero di voti per i quali gli elettori si sono astenuti.
(3) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. a) mette i documenti di cui al paragrafo 1 a disposizione degli azionisti o dei possessori di titoli che rappresentano una partecipazione nell’emittente e pubblica gratuitamente le informazioni di cui al paragrafo 2 sul proprio sito web. Ciò non pregiudica l’obbligo di pubblicare un avviso o un invito all’Assemblea ai sensi della legge che disciplina i rapporti giuridici delle società e delle cooperative.
§ 120c
(1) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. (b) o (c) è tenuto a pubblicare o inviare un avviso di convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti o di un’assemblea analoga dei possessori dei titoli che rappresentino il diritto di rimborsare l’importo dovuto; allo stesso modo, pubblicare o inviare senza indebito ritardo informazioni sull’esercizio del diritto derivante dalla proprietà di tale titolo, dal pagamento del reddito, dalla sottoscrizione, cancellazione o rimborso di tale titolo. Ciò non pregiudica i requisiti previsti da un’altra normativa legale per un documento di convocazione di un’assemblea di obbligazionisti o requisiti analoghi di una normativa estera per un documento di convocazione di un’assemblea di proprietari di titoli che rappresenta il diritto di rimborsare l’importo dovuto.
(2) Se un’assemblea degli obbligazionisti o un’assemblea simile dei proprietari di titoli che rappresentano il diritto di rimborsare l’importo dovuto devono essere presenti solo i proprietari del titolo di investimento di cui al § 118 par. (b) o (c), il cui valore nominale alla data di emissione corrisponde almeno a un importo corrispondente a un limite specificato in euro, tale riunione dei proprietari o simile riunione simile può essere tenuta in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, a condizione che le disposizioni necessarie siano prese in tale Stato membro dell’Unione europea. informazioni e condizioni affinché tale titolare possa esercitare i propri diritti.
§ 121
L’emittente di cui al § 118 paragrafo 1 non può adempiere ai propri obblighi di informazione
a) utilizzare informazioni false, fuorvianti o fuorvianti,
b) nascondere fatti importanti per le decisioni degli investitori,
c) offrire vantaggi la cui affidabilità non può essere garantita,
(d) fornire informazioni inesatte sulla sua situazione economica.
§ 121a
Se la garanzia di investimento di cui al § 3 par. c) ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, adempie agli obblighi di cui al § 118, § 119b par.2, § 120 para 1 e 5 e al § 121 l’emittente del titolo di investimento, che è un titolo di cui al § 3 par. lettera (c) essere sostituito, indipendentemente dal fatto che il titolo di investimento sostituito sia ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo.
§ 121b
Se un titolo di investimento è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente, l’obbligo di divulgare le informazioni ai sensi del presente titolo e del titolo V della presente parte dell’atto e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio l’emittente è soggetto agli obblighi di informazione ai sensi della presente legge, o alle informazioni ad essi comparabili, se l’emittente è soggetto agli obblighi di informazione ai sensi della legge di un altro Stato membro dell’Unione europea, l’emittente è ricoperto dalla persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o dallo stesso organizzatore del mercato regolamentato accettato un titolo di investimento per la negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente. Tale obbligo è adempiuto se la persona responsabile pubblica le informazioni ai sensi del titolo VIII della presente parte della legge senza indebito ritardo dopo che sono state pubblicate dall’emittente;
TITOLO III
IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E FACILITAZIONE DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI
§ 121c
Scopo
Le disposizioni del presente titolo si applicano solo alle azioni o titoli simili che rappresentano una partecipazione in un emittente domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea se sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.
Trasmissione di informazioni da parte di persone che gestiscono conti di proprietà
§ 121d
(1) Una persona che tiene registri di strumenti di investimento comunica all’emittente, su sua richiesta, i dati sul proprietario del conto del proprietario, sul quale registra i titoli emessi da tale emittente.
(2) Una persona che tiene un registro centrale dei titoli dematerializzati presenta la domanda ai sensi del paragrafo 1 alle persone che tengono i titoli emessi dallo stesso emittente in un registro successivo al registro centrale dei titoli dematerializzati. Se una persona che tiene i registri seguendo il registro centrale dei titoli in registrazione contabile riceve una richiesta dall’emittente ai sensi del paragrafo 1, la trasmette alla persona che tiene il registro centrale dei titoli in registrazione.
(3) Se una persona che tiene un registro separato degli strumenti di investimento o un registro che segue il registro separato degli strumenti di investimento riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la inoltra
a) il titolare di un conto cliente in cui registra i titoli emessi dallo stesso emittente; e
b) una persona che mantiene per lui un conto cliente sul quale sono registrati titoli emessi dallo stesso emittente.
(4) I dati di cui al paragrafo 1 sono
(a) i dettagli del proprietario dell’account del proprietario, che sono:
1. per una persona giuridica, il nome, il numero di identificazione della persona e l’indirizzo di contatto, compreso un indirizzo di posta elettronica, se disponibile,
2. per la persona fisica, il nome e l’indirizzo di contatto, compreso l’indirizzo di posta elettronica, se disponibile,
(b) il numero di titoli detenuti dal proprietario del conto del proprietario e
(c) il tipo di azione o titolo analogo o la data a partire dalla quale il titolare del conto del proprietario lo detiene, se l’emittente richiede tali informazioni.
(5) La forma e l’ambito della domanda dell’emittente, i termini e le modalità di trasmissione della domanda e delle informazioni sul titolare del conto del proprietario sono determinati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua l’articolo 3 bis, paragrafo 8, della direttiva 2007/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 121e
(1) L’ emittente deve fornire informazioni ai sensi della Sezione 120 paragrafo 7 o informazioni su dove queste informazioni sono per i proprietari alla persona che tiene il registro centrale dei titoli contabili e che tiene il registro dell’emissione per lui entro il periodo entro il quale è obbligato a pubblicare le informazioni. titoli pubblicati sul sito web dell’emittente. Ciò non si applica se l’emittente invia le informazioni direttamente a tutti gli azionisti.
(2) Se la persona che tiene il registro centrale dei titoli dematerializzati riceve informazioni dall’emittente ai sensi del paragrafo 1, le trasmette
a) il titolare di un conto cliente in cui registra i titoli emessi dallo stesso emittente; e
b) il titolare del conto del proprietario sul quale registra i titoli emessi dallo stesso emittente.
(3) Se una persona che tiene i registri successivi al registro centrale dei titoli riceve informazioni ai sensi del paragrafo 1, le trasmette alle persone per le quali conserva i titoli emessi dallo stesso emittente sui conti del proprietario.
(4) Se una persona che tiene registrazioni separate di strumenti di investimento, o una persona che tiene registrazioni seguendo un registro separato di strumenti di investimento, riceve informazioni dall’emittente o da un’altra persona che conserva registrazioni di strumenti di investimento ai sensi della Sezione 120, Paragrafo 7, questa informazione
a) il titolare di un conto cliente in cui registra i titoli emessi dallo stesso emittente; e
b) il titolare del conto del proprietario sul quale registra i titoli emessi dallo stesso emittente.
(5) Una persona che tiene registri degli strumenti di investimento,
a) comunica all’emittente le informazioni fornite dal titolare del conto del proprietario relative all’esercizio dei diritti connessi alla garanzia; o
b) trasmette le informazioni di cui alla lettera a) alla persona che detiene per suo conto i titoli emessi dallo stesso emittente per conto dei clienti.
(6) La forma e la portata delle informazioni, i termini e le modalità di trasmissione delle informazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 sono determinati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua l’articolo 3 ter, paragrafo 6, della direttiva 2007/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 121f
Rimborso delle spese sostenute per fornire informazioni
Una persona che tiene registri degli strumenti di investimento ha diritto alla remunerazione per l’adempimento degli obblighi ai sensi delle sezioni 121 quinquies e 121 sexies solo se la remunerazione è non discriminatoria e proporzionata ai costi effettivi sostenuti per l’adempimento di tali obblighi. La persona che tiene i registri degli strumenti di investimento pubblicherà la commissione per i singoli servizi ai sensi degli articoli 121d e 121e.
§ 121g
Relazione con registrazioni estere di strumenti di investimento
Le disposizioni del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, alle persone che non sono domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea e che detengono nel registro degli strumenti di investimento azioni o titoli simili rappresentativi di un’azione di un emittente domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea quando sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
§ 121h
Conservazione delle informazioni
L’emittente e la persona che conserva i registri degli strumenti di investimento conservano e trattano i dati personali ottenuti ai sensi del presente titolo per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui vengono a conoscenza che nel conto del proprietario non sono detenute azioni o titoli simili emessi dall’emittente.
§ 121i
Conferma del voto
(1) Su richiesta, l’emittente deve inviare all’azionista o ad una persona da lui autorizzata informazioni sul se e come i voti dell’azionista sono stati conteggiati durante la votazione in Assemblea. L’Emittente non è tenuto ad adempiere alle richieste di informazioni se le informazioni sono già a disposizione degli azionisti o di un soggetto da esso autorizzato o se riceve una richiesta di informazioni oltre 3 mesi dalla data dell’Assemblea.
(2) Se la persona che conserva le registrazioni degli strumenti di investimento riceve informazioni dall’emittente ai sensi del paragrafo 1, le trasmette al proprietario del conto del proprietario o del cliente sul quale registra le azioni emesse dallo stesso emittente.
(3) In caso di voto in un’assemblea generale o di decisione al di fuori dell’assemblea generale con mezzi tecnici, l’emittente invia alla persona che ha votato in questo modo informazioni elettroniche sull’accettazione del suo voto.
(4) La forma e la portata delle informazioni, i termini e le modalità della loro trasmissione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 sono determinati da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua l’articolo 3 quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
TITOLO IV
REMUNERAZIONE E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE
§ 121j
Scopo
Le disposizioni del presente titolo si applicano solo all’emittente di cui al § 118 par. e).
§ 121k
Presentazione, approvazione e pubblicazione della politica di remunerazione
(1) L’ emittente deve predisporre una politica di remunerazione ai sensi della Sezione 121l. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione dell’emittente lo sottopone all’approvazione entro e non oltre la prima assemblea generale tenuta dopo 90 giorni dalla data di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo, che approva il bilancio dell’emittente. Qualora il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione dell’emittente non presenti la politica per la remunerazione ai sensi del secondo periodo, lo svolgimento della funzione di membri del Consiglio di Amministrazione o di membri del Consiglio di Amministrazione è gratuito dalla data dell’Assemblea ai sensi del secondo periodo fino al
(2) Il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di amministrazione dell’emittente sottopone la politica di remunerazione all’approvazione dell’Assemblea generale ad ogni modifica sostanziale o almeno una volta ogni 4 anni.
(3) Se l’assemblea generale dell’emittente non approva la politica di remunerazione presentata, il consiglio di amministrazione o il consiglio di amministrazione sottopone la politica di remunerazione modificata alla successiva assemblea generale per approvazione.
(4) L’ Emittente, senza indebito ritardo dopo l’Assemblea, pubblica gratuitamente sul proprio sito web la politica di remunerazione approvata insieme alla data di approvazione e ai dati ai sensi della Sezione 120b par.2 e la manterrà pubblicata per il periodo della sua applicazione.
§ 121l
Contenuto della politica di remunerazione
(1) La politica di remunerazione è comprensibile, supporta la strategia aziendale dell’emittente, i suoi interessi a lungo termine e la sostenibilità e chiarisce come lo fa.
(2) La politica di remunerazione deve contenere, in relazione alle persone ai sensi della Sezione 121m (1)
a) una descrizione di tutte le componenti fisse e variabili della remunerazione, inclusi tutti i bonus e altri benefici in qualsiasi forma, e il loro rapporto,
b) se l’emittente prevede una componente variabile della remunerazione,
1. criteri chiari, completi e diversificati per l’attribuzione della componente variabile della remunerazione,
2. indicatori chiave della performance finanziaria e non finanziaria dell’emittente, inclusi, ove applicabile, i criteri relativi alla responsabilità sociale dell’emittente,
3. una spiegazione di come gli indicatori di cui al punto 2 contribuiscono a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1,
4. le modalità per determinare la misura in cui gli indicatori di performance di cui al punto 2 sono stati rispettati,
5. regole per il differimento del diritto a una componente variabile della remunerazione o ad una sua eventuale parte, e
6. informazioni sulla facoltà dell’emittente di richiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione o di sua parte,
(c) se l’emittente fornisce un pagamento basato su azioni, il periodo durante il quale l’opzione su azioni non può essere esercitata e, se del caso, il periodo durante il quale le azioni acquisite a seguito dell’opzione non possono essere alienate e una spiegazione di come il pagamento basato su azioni contribuisce a soddisfare i requisiti del paragrafo 1;
d) la durata del mandato o del rapporto di lavoro con le persone ai sensi dell’articolo 121m par.1, il periodo di preavviso, le condizioni per la cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, compresi i pagamenti associati alla loro risoluzione,
e) le principali caratteristiche delle prestazioni pensionistiche fornite dall’emittente, una descrizione dei contributi dell’emittente al regime pensionistico complementare e le principali caratteristiche dei regimi pensionistici anticipati offerti dall’emittente,
f) informazioni su come si è tenuto conto della remunerazione e delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’emittente nella formulazione della politica di remunerazione; e
g) il processo decisionale seguito nella determinazione, revisione e attuazione della politica di remunerazione, comprese le misure per prevenire e risolvere i conflitti di interesse e, se del caso, il ruolo del comitato per le remunerazioni o di altri comitati.
(3) Se la politica di remunerazione è modificata ai sensi della sezione 121k paragrafo 2 o 3, deve contenere una descrizione e una giustificazione di tutte le modifiche sostanziali e del modo in cui sono stati presi in considerazione il risultato del voto degli azionisti in occasione dell’assemblea generale e le loro opinioni sulla politica di remunerazione e sulla relazione sulla remunerazione, nel periodo intercorso dall’ultima votazione in Assemblea sulla politica di remunerazione.
§ 121m
Determinazione dell’importo e pagamento dei premi
(1) Salvo disposizione contraria della presente legge, l’emittente paga un compenso ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione, al direttore statutario, alla persona fisica che è direttamente subordinata all’organo di governo dell’emittente e alla quale questo organo da solo delega almeno la gestione aziendale l’emittente nel suo insieme e gli eventuali rappresentanti di tale persona solo in conformità con una politica di remunerazione approvata.
(2) In assenza di una politica di remunerazione approvata, l’emittente paga un compenso alle persone di cui al paragrafo 1 in conformità con la prassi corrente; L’ultima frase del § 121k paragrafo 1 non è influenzata da questo.
(3) Un contratto relativo allo svolgimento di una funzione, altra azione legale o un regolamento interno dell’emittente che disciplina la remunerazione di un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o di amministrazione o del direttore statutario cesserà di essere efficace nella misura in cui sia in conflitto con la politica di remunerazione approvata. viene approvata la politica di remunerazione. Ciò non pregiudica il pagamento del compenso per lo svolgimento della funzione per il periodo precedente la data di entrata in vigore della delibera dell’Assemblea ai sensi del primo periodo.
(4) Un contratto per lo svolgimento di una funzione, altra azione legale o un regolamento interno dell’emittente che disciplina la remunerazione di un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o di amministrazione o del direttore statutario non ha effetti giuridici nella misura in cui è in conflitto con la politica di remunerazione approvata.
§ 121n
Deviazione dalla politica di remunerazione
L’emittente può deviare temporaneamente dalla politica di remunerazione se la deviazione è necessaria per gli interessi a lungo termine e la sostenibilità dell’emittente o per il mantenimento della sua attività e se la politica di remunerazione contiene regole procedurali per deviazione temporanea e un elenco di regole da cui è possibile derogare. .
§ 121o
Predisposizione, approvazione e pubblicazione della relazione sulla remunerazione
(1) L’ Emittente predispone una relazione chiara e comprensibile sulla remunerazione, che fornisce una panoramica completa della remunerazione, inclusi tutti i benefici in qualsiasi forma, forniti o pagabili durante l’ultimo periodo contabile completato alle persone ai sensi del § 121m par.1.
(2) Ai sensi della Sezione 121m (1 ), una persona deve notificare all’emittente senza indebito ritardo dopo la fine del periodo contabile tutti i compensi a lui forniti o pagabili nel periodo contabile per il quale la relazione sulla remunerazione è redatta da una persona appartenente allo stesso gruppo dell’emittente. .
(3) Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione sottopongono all’approvazione della relazione sulla remunerazione entro e non oltre l’Assemblea che approva il bilancio del periodo contabile per il quale è redatta la relazione sulla remunerazione. Se l’Assemblea non approva la relazione sulla remunerazione, il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione illustrerà nella successiva relazione sulla remunerazione come si è tenuto conto del risultato della votazione in Assemblea nella redazione della nuova relazione.
(4) L’ Emittente, senza indebito ritardo dopo l’Assemblea ai sensi del paragrafo 3, pubblica gratuitamente la relazione sulla remunerazione, unitamente alle informazioni sull’approvazione della relazione sulla remunerazione da parte dell’Assemblea, sul proprio sito web e la manterrà pubblicata per 10 anni.
(5) L’ Emittente può decidere che la relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito web anche dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4; in tal caso, la relazione sulla remunerazione non può contenere dati personali di persone ai sensi dell’articolo 121m (1).
Contenuto della relazione sulla remunerazione
§ 121p
(1) La relazione sulla remunerazione in relazione a ciascuna persona ai sensi della Sezione 121m (1) deve contenere
a) l’ importo totale della remunerazione, suddiviso per componente, il rapporto tra remunerazione fissa e variabile, una spiegazione di come la remunerazione totale corrisponda alla politica di remunerazione, compreso il modo in cui supporta i risultati a lungo termine dell’emittente e informazioni su come applicare i criteri di rendimento;
(b) la variazione annuale della remunerazione totale per almeno gli ultimi 5 esercizi contabili successivi alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni in un mercato regolamentato europeo, presentata in modo tale da consentire il confronto,
c) informazioni ai sensi dell’articolo 121o paragrafo 2,
d) il numero di azioni assegnate e offerte e di opzioni su azioni e le principali condizioni per l’esercizio dei diritti derivanti dal programma di opzioni, compreso il prezzo e la data di esercizio dell’opzione, nonché eventuali modifiche alle presenti condizioni,
e) informazioni sull’esercizio del diritto dell’emittente di chiedere il rimborso della componente variabile della remunerazione o di parte di essa; e
f) informazioni sugli scostamenti dalla procedura di attuazione della politica di remunerazione specificata nella politica di remunerazione ai sensi dell’articolo 121l cpv. g) e sulle deviazioni dalla politica di remunerazione ai sensi del § 121n, inclusa una spiegazione del motivo della deviazione e un’indicazione delle regole specifiche della politica di remunerazione da cui l’emittente si è discostato,
a meno che tale compenso non sia stato fornito o non sia dovuto alla persona o l’emittente non abbia agito in tal modo.
(2) La relazione sulla remunerazione deve contenere anche una variazione annuale degli indicatori chiave di performance finanziari e non finanziari dell’emittente e una variazione annuale della retribuzione media dei dipendenti dell’emittente che non sono persone ai sensi della sezione 121m (1), in termini di dipendenti esercizi contabili recenti successivi alla data di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, presentati congiuntamente in modo da consentire il confronto.
(3) La relazione sulla remunerazione non deve contenere categorie particolari di dati personali ai sensi della normativa dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali direttamente applicabile 64 ) o dati personali riguardanti la situazione familiare delle persone ai sensi dell’articolo 121m par.1.
§ 121q
Il revisore deve verificare se la relazione sulla remunerazione contiene informazioni ai sensi della sezione 121p (1).
§ 121r
L’emittente non fornisce nella relazione annuale dell’emittente informazioni ai sensi del § 118 par.4 lett. f) ad h).
§ 121s
Operazioni significative concluse dall’emittente
(1) Una transazione significativa conclusa dall’emittente è un contratto o un accordo sulla base del quale
a) l’ alienazione o l’acquisizione di attività da parte dell’emittente oltre il 10% delle attività risultanti dal bilancio per il periodo contabile immediatamente precedente il periodo contabile in cui è conclusa l’operazione; o
(b) un aumento solo dei debiti dell’emittente per debito o debito potenziale superiore al 10% delle attività risultanti dal bilancio per il periodo contabile immediatamente precedente il periodo contabile in cui è conclusa l’operazione.
(2) Le operazioni con la stessa parte correlata concluse durante lo stesso periodo contabile devono essere sommate ai fini del paragrafo 1.
§ 121t
Conclusione e approvazione delle operazioni significative con parti correlate
L’Emittente può concludere un’operazione significativa con una parte correlata solo con il consenso dell’Assemblea. Nell’invito all’Assemblea Generale, l’Emittente fornirà le informazioni ai sensi della Sezione 121u (1); se non è nota la data esatta di conclusione di un’operazione significativa, deve almeno indicare il periodo in cui si prevede ragionevolmente che l’operazione si concluda. Nel caso ai sensi del § 121u par.3, l’invito all’Assemblea generale contiene anche informazioni ai sensi del § 121u par. da (c) ad (f) per ogni operazione secondaria non soggetta all’approvazione dell’assemblea generale e l’importo totale delle operazioni.
§ 121u
Comunicazione di operazioni significative con parti correlate
(1) L’ Emittente pubblicherà sul proprio sito web al più tardi il giorno della conclusione di un’operazione significativa con una parte correlata almeno
a) informazioni sulla natura del rapporto dell’emittente con una parte correlata,
b) nome di una parte correlata,
c) oggetto di un’operazione significativa,
d) la data di conclusione di un’operazione significativa,
(e) l’ importo dell’operazione significativa; e
(f) altre informazioni necessarie per valutare se l’operazione rilevante è equa e ragionevole dal punto di vista dell’emittente e degli azionisti indipendenti.
(2) Una persona controllata dall’emittente comunica all’emittente le informazioni ai sensi del paragrafo 1 su un’operazione significativa conclusa tra essa e un’altra parte correlata dell’emittente senza indebito ritardo dopo la conclusione di tale operazione. L’Emittente pubblicherà queste informazioni sul proprio sito web senza indebito ritardo al ricevimento.
(3) Qualora siano soddisfatti i criteri di significatività dell’operazione per effetto dell’aggregazione di operazioni concluse con la stessa parte correlata ai sensi dell’articolo 121s comma 2, l’emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 su ciascuna operazione parziale e contestualmente indica l’ammontare complessivo di tutte le operazioni.
(4) I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano le norme sulla comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 121v
Eccezioni all’approvazione e all’informativa di operazioni significative con parti correlate
(1) Le disposizioni delle Sezioni 121t e 121u non si applicano ad un’operazione significativa con una parte correlata conclusa nel normale svolgimento dell’attività e in normali condizioni di mercato.
(2) Le disposizioni delle Sezioni 121t e 121u non si applicano più alle operazioni significative
a) in merito alla remunerazione delle persone ai sensi della Sezione 121m (1) in conformità alle Sezioni da 121k a 121n,
(b) concluso tra l’emittente e un’entità controllata se l’emittente è il suo unico azionista o se nessun azionista dell’emittente è il suo azionista, e
c) conclusi dalla Banca sulla base di decisioni o misure di natura generale volte a tutelarne la stabilità emanate dalla Banca nazionale ceca o sulla base di decisioni o misure di natura generale emanate ai sensi del Financial Market Recovery and Resolution Act dall’autorità di risoluzione.
(3) In caso di operazioni significative ai sensi del paragrafo 1, l’organo di vigilanza o di amministrazione dell’emittente disciplina la procedura interna consentendo la valutazione periodica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1; alla valutazione non partecipa un membro del consiglio di sorveglianza o di amministrazione che sia parte correlata dell’emittente.
TITOLO V
OBBLIGO DI NOTIFICA AGLI AZIONISTI E ALTRI SOGGETTI
§ 122
Comunicazione della quota dei diritti di voto
(1)Una persona che raggiunge o supera la quota di tutti i diritti di voto dell’emittente di cui al § 118 par.1 lett. a) per un importo dell’1%, se il capitale sociale dell’emittente è superiore a CZK 500000000 o l’importo corrispondente in valuta estera, 3%, se il capitale sociale dell’emittente è superiore a CZK 100000000 o l’importo corrispondente in valuta estera, 5%, 10% 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% o 75% o ridurre la propria quota di tutti i diritti di voto al di sotto di questi limiti, avvisare l’emittente e la Banca nazionale ceca. Questa notifica può essere effettuata in lingua inglese. L’obbligo di cui alla prima frase incombe anche alla persona che detiene una quota ai sensi della prima frase dei diritti di voto dell’emittente di cui al § 118 par. a) al momento
(2) Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 1, i diritti di voto degli strumenti di investimento sono inclusi anche nella quota di tutti i diritti di voto dell’emittente,
a) detenuti da un’altra persona che agisce di concerto con la persona di cui al paragrafo 1,
b) che la persona di cui al paragrafo 1 ha la possibilità di esercitare temporaneamente sulla base di un contratto per interessi pecuniari,
c) che sono state fornite alla persona di cui al paragrafo 1 come garanzia, a condizione che tale persona pubblichi una dichiarazione in cui dichiara che eserciterà tali diritti di voto,
d) a cui la persona di cui al comma 1 ha diritto a vita,
e) presso la quale la persona di cui al comma 1 dirige, dirige o è depositata, salvo che il titolare non gli abbia dato particolari istruzioni in materia di voto,
f) chi ha la possibilità di eseguire in nome proprio per conto della persona di cui al comma 1 un’altra persona,
g) esercitati da una persona di cui al paragrafo 1 sulla base di una procura, a condizione che possa esercitare tali diritti a sua discrezione e se l’obbligato principale non gli ha impartito istruzioni di voto speciali,
h) di cui, per contratto, la persona di cui al paragrafo 1 ha il diritto di acquistare, o il diritto di decidere se acquistare, azioni o titoli con diritto di voto analoghi; o
i) che non si qualificano ai sensi della lettera h), che si riferiscono ad azioni qualificate ai sensi della lettera h) e che hanno un effetto economico simile a quello degli strumenti di investimento qualificati ai sensi della lettera h), indipendentemente dal fatto che diano o meno diritto al regolamento; consegnando l’oggetto a cui si riferisce il loro valore o regolando in contanti.
(3) Se le persone che agiscono di concerto acquisiscono o perdono una quota dei diritti di voto ai sensi del paragrafo 1, le loro quote dei diritti di voto devono essere sommate ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica; l’obbligo di un individuo ai sensi del paragrafo 1 non è pregiudicato. Anche la modifica della distribuzione della quota dei diritti di voto tra persone che agiscono di concerto nella misura in cui stabilisce l’obbligo di notifica è soggetta all’obbligo di notifica.
(4) La persona di cui al paragrafo 1 notifica il raggiungimento, il superamento o la riduzione della quota di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo, ma non oltre 4 giorni lavorativi dopo aver appreso o aver potuto apprendere del fatto che ha dato luogo all’obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 1. che la persona di cui al paragrafo 1 è venuta a conoscenza di questo fatto entro 2 giorni lavorativi dal giorno in cui si è verificato. Se l’obbligo di cui al paragrafo 1 sorge per più di una persona, tali persone possono adempiere all’obbligo di notifica mediante notifica congiunta. L’obbligo di notifica è adempiuto se una notifica scritta viene inviata entro il termine stabilito.
(5) Se la procura ai sensi del comma 2 lett (g) concesso solo ai fini di un’unica assemblea generale o similare assemblea dei possessori di titoli che rappresentano una partecipazione in un emittente, la notifica di cui al paragrafo 1 può essere effettuata dal mandante e delegato sotto forma di un unico avviso contenente informazioni sulla quota dei diritti di voto durante l’assemblea generale o partecipazione simile. titoli rappresentativi di una quota dell’emittente, informazioni sulla quota dei diritti di voto nel momento in cui tale delegato non potrà più esercitare i diritti di voto a sua discrezione e informazioni su quando si verificherà tale momento.
(6) Il mancato rispetto dell’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non comporta l’invalidità dell’azione legale sulla base della quale è stata acquisita o aumentata la partecipazione nell’emittente, ma i diritti di voto associati a tale partecipazione acquisita non possono essere esercitati fino a quando l’obbligo di notifica non è soddisfatto.
(7) La Banca nazionale ceca pubblica i fatti ad essa notificati ai sensi del paragrafo 1 e pubblica le informazioni sull’ammontare della quota dei diritti di voto entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna della notifica o dal giorno in cui scopre essa stessa tali informazioni.
(8) I dettagli della notifica ai sensi del paragrafo 1, la forma e le modalità del suo invio saranno determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 122a
Procedura per la comunicazione di una quota dei diritti di voto
(1) Una persona la cui quota di diritti di voto è aumentata o diminuita a seguito di un aumento o una diminuzione del capitale sociale ha anche un obbligo di notifica ai sensi della Sezione 122, Paragrafo 1.
(2) L’obbligo ai sensi della Sezione 122, Paragrafo 1 sorge indipendentemente dal fatto che la persona non eserciti i diritti di voto per qualsiasi motivo. Come conseguenza del fatto che questa persona non esercita i diritti di voto, non vi è alcun cambiamento nella sua quota o nella quota di altre persone nei diritti di voto ai sensi della Sezione 122 (1).
(3) La persona di cui al § 2a par.1 let. da a) ac) o una persona straniera con un’attività simile non include azioni di diritti di voto nella quota di diritti di voto ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1,
a) che si riferiscono al portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
b) se la quota ai sensi dell’articolo 122 (1), prima frase, non supera, e
(c) che non esercita o interferisce in altro modo con la gestione dell’emittente.
(4) Una persona che controlla una persona che ha il permesso di fornire un servizio di investimento di cui al § 4 par. d), o una persona straniera che ha un permesso da un altro Stato membro dell’Unione europea per fornire un servizio di investimento simile al servizio di investimento di cui al § 4 par. d), non include nella quota dei diritti di voto ai sensi dell’Articolo 122 comma 1 azioni dei diritti di voto che si riferiscono a immobili gestiti dall’entità controllata, se
(a) l’ entità controllata esercita i diritti di voto solo su ordine scritto del cliente o
(b) la persona che esercita il controllo non interferisce in alcun modo con l’esercizio di tali diritti di voto.
(5) Una persona che controlla un fondo di investimento o un gestore di un fondo di investimento estero non deve includere nella quota dei diritti di voto ai sensi della Sezione 122 paragrafo 1 i diritti di voto associati alle attività in fondi di investimento o fondi di investimento esteri gestiti da tale persona controllata, a meno che non intervenga la parte controllante. persona in qualsiasi modo per esercitare tali diritti di voto.
(6) I paragrafi 4 e 5 si applicano anche a una persona che controlla una persona che, in conformità con la legge di uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione Europea, fornisce in tale Stato un servizio paragonabile al servizio di investimento di cui al § 4 par. (d) se
(a) la legge di tale Stato prevede che l’entità controllante preveda che i diritti di voto relativi ai titoli che fanno parte delle attività gestite siano esercitati solo su ordine scritto del cliente o per prevedere procedure per limitare i conflitti di interesse tra gestori di attivi; e altre persone,
(b) l’ entità controllante non interferisce in alcun modo con l’esercizio dei diritti di voto relativi ai titoli che fanno parte delle attività gestite; e
c) l’ entità controllata in caso di conflitto di interessi tra essa e l’entità controllante è tenuta a privilegiare i propri interessi rispetto a quelli dell’entità controllante.
§ 122b
Ulteriori condizioni e requisiti per la comunicazione di una quota dei diritti di voto
(1) Le disposizioni della Sezione 122a, paragrafi da 4 a 6 si applicano a un’entità controllante solo se invia senza indebito ritardo alla Banca nazionale ceca.
a) dati sull’ente controllato ai sensi dell’articolo 122a capoversi da 4 a 6 e sulle autorità di vigilanza cui sono soggetti,
b) una dichiarazione di conformità alle condizioni di cui alla Sezione 122a, Paragrafi da 4 a 6; la dichiarazione non viene inviata se riguarda esclusivamente strumenti di investimento che consentono l’acquisizione di titoli ai sensi del § 122 par. (h) o (i), e
c) modifiche delle indicazioni o delle dichiarazioni di cui alle lettere a) o b).
(2) Su richiesta della Banca nazionale ceca, l’ente controllante ai sensi del § 122a paragrafi da 4 a 6 deve dimostrare senza indebito ritardo che
a) la persona che controlla e la persona controllata hanno un accordo organizzativo che consente di esercitare i diritti di voto ai sensi del § 122a paragrafo 4 lett. b) o con § 122a paragrafo 5,
(b) se l’entità controllante è un cliente dell’entità controllata o ha una partecipazione in attività gestite dall’entità controllata, la documentazione scritta indica che il loro rapporto è normale con altri clienti.
(3) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. a), che ha acquistato o perso le proprie azioni da solo o tramite un’altra persona che agisce per conto dell’emittente, pubblica informazioni che ha raggiunto o superato la quota di cui alla prima frase del § 122 paragrafo 1 nei suoi diritti di voto o che ha ridotto la sua quota nei diritti di voto questi confini. L’emittente pubblica tale informazione entro 4 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto che dà origine a tale obbligo.
(4) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. a) indicare nelle informazioni di cui al paragrafo 3 il numero totale di diritti di voto e l’importo del capitale sociale nel mese di calendario in cui è cambiata la sua quota di diritti di voto.
(5) Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica ai sensi della sezione 122 (1), le azioni con diritti di voto da titoli acquisiti al momento del riacquisto o della stabilizzazione del prezzo di uno strumento di investimento alle condizioni stabilite da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile non sono incluse nella quota di tutti i diritti di voto dell’emittente. si applica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli abusi di mercato 14a ) , a meno che la persona che ha acquisito i titoli non eserciti i diritti di voto o interferisca in altro modo con la gestione dell’emittente.
§ 122c
Esenzioni dalla notifica
(1) L’ obbligo di notifica ai sensi del § 122 paragrafo 1 non si applica a
a) la persona per la quale l’obbligo di notifica è stato adempiuto dalla persona che lo controlla,
b) una persona che acquista o cede titoli di investimento di cui al § 118 par.1 lett. a) ai fini del regolamento delle negoziazioni in tali strumenti di investimento, se il termine per il loro regolamento non supera i 3 giorni lavorativi, o
c) una persona che ha in suo potere i titoli di investimento di cui al § 118 par.1 lett. (a) ed esercitare i diritti di voto connessi a tali strumenti di investimento esclusivamente sulla base di un ordine scritto del proprietario.
(2) L’ obbligo di notifica ai sensi della Sezione 122, Paragrafo 1 non si applica più al market maker,
a) chi è un commerciante di valori mobiliari o una persona autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento,
b) se la sua quota nei diritti di voto dell’emittente supera o supera i limiti specificati nella Sezione 122 (1), prima frase, o se riduce la sua quota al di sotto di questi limiti,
(c) a condizione che non eserciti influenza sulla gestione dell’emittente; e
d) se notifica all’autorità di vigilanza dell’emittente entro il termine specificato nella Sezione 122 (4) che intende svolgere l’attività di un emittente del mercato mobiliare dell’emittente.
(3) Una persona ai sensi del paragrafo 2 notifica senza indebito ritardo all’autorità di vigilanza dell’emittente la cessazione delle attività del market maker.
(4) L’ obbligo di notifica ai sensi della sezione 122 (1) non si applica a un membro del Sistema europeo di banche centrali se, nell’esecuzione dei compiti del Sistema europeo di banche centrali, raggiunge o supera l’importo dei diritti di voto di cui all’articolo 122 (1) o l’importo dei suoi diritti di voto ridurre tali diritti di voto e superare tali limiti per un breve periodo di tempo e in conformità con le norme che disciplinano l’attività della Banca centrale europea e delle banche centrali. In questi casi, l’obbligo di notifica non si applica anche a un’altra parte della transazione.
§ 123
Scelta del paese di riferimento
(1) L’ emittente di cui al § 118 par.1 let. a) punto 2, § 118 par.1 lett. b) punto 2, § 118 par.1 lett. (c) e (d) o al paragrafo 4, uno Stato membro dell’Unione europea è scelto come Stato di riferimento in cui adempiere ai propri obblighi ai sensi della parte nove titoli II e VIII o obblighi analoghi ai sensi della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. Solo lo Stato membro dell’Unione europea in cui l’emittente ha la propria sede legale o in cui i titoli da esso emessi sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo può essere un paese così selezionato. Tale opzione sarà vincolante per lui per almeno 3 anni dalla data del suo esercizio, a meno che il titolo di investimento emesso da tale emittente non cessi di essere negoziato su tutti i mercati regolamentati europei.
(2) L’ emittente di cui al § 118 paragrafo 1 pubblica le informazioni su quale Stato membro dell’Unione europea adempirà ai propri obblighi ai sensi della parte nove titoli II e VIII o obblighi analoghi ai sensi della legge di un altro Stato membro dell’Unione europea. la banca nazionale e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea in cui i titoli da essa emessi sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo e in cui tale emittente ha la propria sede legale.
(3) Se l’emittente di cui al § 118 par.1 let. a) punto 2, § 118 par.1 lett. b) punto 2 o § 118 par.1 lett. (c) e (d) la sua scelta ai sensi del paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data della prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo dei titoli da lui emessi, si considera che abbia scelto come riferimento lo Stato membro dell’Unione europea in cui i titoli da lui emessi sono stati ammessi. titoli per la negoziazione su un mercato regolamentato europeo. In presenza di più di questi Stati, ciascuno di questi Stati membri dell’Unione europea si considera scelto come Stato di riferimento, fino a quando l’emittente non sceglie un singolo Stato membro dell’Unione europea come Stato di riferimento e pubblica e annuncia la sua scelta. ai sensi del paragrafo 2.
(4) Se l’attuale stato di riferimento dell’emittente ai sensi del paragrafo 1 non può più essere il suo stato di riferimento, l’emittente sceglie senza indebito ritardo un nuovo stato di riferimento ai sensi del paragrafo 1 e pubblica e annuncia tale scelta ai sensi del paragrafo 2.
(5) Se l’emittente non notifica la sua scelta ai sensi del paragrafo 4 entro 3 mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza che il suo attuale Stato di riferimento ai sensi del paragrafo 1 non può più essere il suo Stato di riferimento, si considera che abbia scelto quello Stato membro come riferimento. Unione Europea, in cui i titoli da essa emessi sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. In presenza di più di questi Stati, ciascuno di questi Stati membri dell’Unione europea si considera scelto come Stato di riferimento, fino a quando l’emittente non sceglie un singolo Stato membro dell’Unione europea come Stato di riferimento e pubblica e annuncia la sua scelta. ai sensi del paragrafo 2.
TITOLO VI
PROTEZIONE DALL’ABUSO DI MERCATO
Protezione delle informazioni privilegiate
§ 124
Una persona soggetta a specifici obblighi o divieti previsti dal diritto di abusi di mercato dell’Unione europea direttamente applicabile 52 ) , a meno che non è un commerciante di valori mobiliari, un gestore del mercato regolamentato o un insieme di dati di reporting fornitore di servizi, stabilisce, mantenere e applicare un meccanismo di segnalazione violazione; o imminente violazione di questa normativa direttamente applicabile, analogamente ai sensi del § 12i par.1.
§ 125, § 126annullato
TITOLO VII
DIVULGAZIONE DI INFORMATIVA OBBLIGATORIA
§ 127
Fornitura di base
(1)Per informazioni pubblicate obbligatorie ai fini della presente legge si intendono le informazioni che sono un emittente o un’altra persona che ha richiesto l’ammissione di un titolo di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente, o un organizzatore di un mercato regolamentato che ha esso stesso accettato un titolo di investimento per la negoziazione senza il consenso dell’emittente. , è tenuto a pubblicare ai sensi dei Titoli II e V della presente parte dell’Atto e ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Informazioni ai sensi del § 120a paragrafo 2 e 3, § 120b paragrafo 1 lett. a) e § 120c paragrafo 1. Il modulo di procura non è considerato come forma di procura ai sensi del § 120 paragrafo 3, così come le informazioni ai sensi del § 120b par. da (b) ad (f) e (2) nella misura in cui non corrispondono alle informazioni richieste dalla prima o dalla seconda frase.
(2) La persona di cui al paragrafo 1 pubblica immediatamente le informazioni pubblicate obbligatoriamente garantendo un accesso non preferenziale, facile e gratuito ad esse; allo stesso tempo invierà queste informazioni alla Banca nazionale ceca. Questa persona è inoltre tenuta a conservare i dati essenziali relativi alle informazioni obbligatorie, in particolare i dati sulla persona fisica che ha inviato le informazioni obbligatorie per la pubblicazione alla persona di cui al paragrafo 1, i dati sulla sicurezza dell’invio delle informazioni obbligatorie per la pubblicazione e la data e l’ora, quando le informazioni pubblicate obbligatoriamente sono state inviate per la pubblicazione.
(3) Il regolamento giuridico di attuazione deve stabilire la portata dei dati essenziali ai sensi del paragrafo 2, la forma e le modalità di divulgazione delle informazioni pubblicate obbligatoriamente e la struttura, forma e modalità di invio delle informazioni e delle informazioni divulgate obbligatoriamente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio alla Banca nazionale ceca. .
§ 127a
Metodo per rendere disponibili le informazioni obbligatorie
(1) La Banca nazionale ceca mette a disposizione del pubblico le informazioni inviatele ai sensi della Sezione 127 (2) in un modo che:
a) soddisfa i requisiti di sicurezza e affidabilità dell’origine delle informazioni,
b) contiene una cronologia dell’inserimento delle informazioni pubblicate obbligatoriamente,
(c) soddisfa i requisiti per la facile disponibilità di informazioni obbligatorie per l’utente finale e
d) consentire la trasmissione di informazioni per via elettronica tra un sistema comparabile di altri Stati membri dell’Unione europea e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
(2) La Banca nazionale ceca mette immediatamente a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui al paragrafo 1, anche gli avvisi che pubblica ai sensi della Sezione 122 (6) e le informazioni pubblicate in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione Europea ai sensi della legislazione di tale Stato. con l’esercizio della vigilanza sui mercati finanziari, se la divulgazione di tali informazioni potrebbe essere rilevante per il pubblico nell’Unione europea.
(3) La Banca nazionale ceca mette inoltre a disposizione del pubblico le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le modalità specificate al paragrafo 1.
§ 127b
La Banca nazionale ceca può concludere un accordo con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull’interconnessione delle informazioni obbligatorie attraverso la rete di comunicazioni elettroniche e sulla gestione di questa rete.
§ 127c
Lingua di pubblicazione
(1) Un emittente di cui alla Sezione 118 (1), il cui titolo di investimento è ammesso alla negoziazione solo su un mercato regolamentato, pubblica le informazioni pubblicate in lingua ceca o in lingua inglese.
(2) Un emittente di cui alla sezione 118 (1), il cui titolo di investimento è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e allo stesso tempo in un mercato regolamentato estero, pubblica le informazioni pubblicate obbligatoriamente in ceco o inglese e in inglese o , in cui possono essere presentati documenti alle autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in cui si trovano tali mercati regolamentati esteri.
(3) Un emittente di cui alla sezione 118 (1), il cui titolo di investimento non è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, ma è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato estero, pubblica le informazioni pubblicate obbligatoriamente
a) in inglese o in una lingua in cui i documenti possono essere depositati presso le autorità di vigilanza competenti di altri Stati membri dell’Unione europea in cui sono stabiliti tali mercati regolamentati esteri; e
b) in lingua ceca o inglese.
(4) L’ emittente di cui al § 118 par.1, se si tratta di un titolo di investimento, il cui valore nominale corrisponde almeno all’importo corrispondente al limite stabilito in euro, o se si tratta di un titolo di investimento di cui al § 118 par. c) e il suo valore nominale corrisponda almeno all’importo corrispondente al limite in euro fissato alla data di emissione, a condizione che tale titolo di investimento sia ammesso alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati europei, pubblichi le informazioni obbligatoriamente pubblicate in ceco o inglese, e nella lingua in cui i documenti possono essere presentati alle autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in cui sono stabiliti tali mercati regolamentati europei o in inglese.
§ 127d
Concessione di un’esenzione dagli obblighi per un emittente domiciliato in uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea
(1)La Banca nazionale ceca concede un’esenzione dall’adempimento degli obblighi di cui ai § 118-119a, § 120a par. a), § 120c paragrafo 1 o § 122b paragrafo 3 o 4 a un emittente che ha la propria sede legale in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea e che adempie ad obblighi analoghi secondo l’ordinamento giuridico di questo stato, se il responsabile si dimostra alla Banca nazionale ceca, che l’obbligo ai sensi della legge di uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea è paragonabile all’obbligo di cui al § 118-119a, § 120a par. a), § 120c paragrafo 1 o § 122b paragrafo 3 o 4. Casi in cui l’obbligo previsto dalla legge di uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea è paragonabile all’obbligo di cui al § 118-119a, § 120a par. lettera a), § 120c paragrafo 1 o § 122b paragrafo 3 o 4, stipula il regolamento legale di attuazione in connessione con il diritto dell’Unione europea.
(2) Le condizioni alle quali i principi contabili ai sensi della legislazione del paese in cui l’emittente di cui al paragrafo 1 ha la propria sede legale sono comparabili ai principi contabili internazionali IAS 34 Bilanci intermedi, allegato al regolamento (CE) n. 1126 della Commissione / 2008, così come i casi in cui tali principi possono essere considerati comparabili a principi contabili internazionali, è definito da un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti di titoli di paesi terzi 17c ) .
(3) Un emittente a cui la Banca nazionale ceca ha concesso un’esenzione ai sensi del paragrafo 1 è tenuto a fornire informazioni che pubblica in conformità con l’obbligo stabilito dalla legge del paese in cui ha la sua sede legale e che è paragonabile a la banca ha concesso un’esenzione, procede in modo simile a una persona che pubblica informazioni obbligatorie ai sensi del § 127 paragrafo 2 e § 127c, e allo stesso tempo è obbligata a informare la Banca nazionale ceca senza indebito ritardo di qualsiasi cambiamento nei fatti sulla base dei quali è stata concessa l’esenzione.
(4) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati della concessione di un’esenzione ai sensi del paragrafo 1.
TITOLO VIII
OBBLIGHI DI ALCUNI INVESTITORI QUALIFICATI E ALTRE ENTITÀ SELEZIONATE
§ 127e
Scopo
(1) Le disposizioni del presente titolo si applicano quando un investitore istituzionale possiede azioni o titoli simili che rappresentano un interesse in un emittente domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.
(2) Le disposizioni del presente titolo si applicano al gestore patrimoniale nel caso in cui il gestore patrimoniale fornisca un servizio di investimento ai sensi del § 4 par. (d) o gestisce fondi di investimento e fondi di investimento esteri in conformità con la legge che disciplina le società di investimento e i fondi di investimento, in relazione ad azioni o titoli simili che rappresentano una partecipazione in un emittente domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, se ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo; mercato.
(3) Le disposizioni delle sezioni da 127l a 127n si applicano ai consulenti per il voto con sede legale o sede legale effettiva nella Repubblica Ceca e ai consulenti per il voto con sede legale o sede legale effettiva in uno stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea che opera nella Repubblica ceca tramite una filiale.
Politica di coinvolgimento
§ 127f
(1) Un investitore istituzionale e un gestore di attività redigono una politica per l’esercizio dei diritti di voto e il loro ulteriore coinvolgimento in relazione all’emittente (di seguito denominata “politica di coinvolgimento”) e la pubblicano gratuitamente sul proprio sito web.
(2) La politica di coinvolgimento contiene
a) il modo in cui la strategia di investimento dell’investitore istituzionale regola il suo coinvolgimento in relazione all’emittente,
b) il modo in cui la strategia di investimento del gestore di patrimoni governa il coinvolgimento degli azionisti le cui azioni o titoli assimilabili gestisce nei confronti dell’emittente,
(c) il modo in cui l’investitore istituzionale o il gestore di attività controlla gli aspetti significativi riguardanti l’emittente, in particolare:
1. la strategia aziendale dell’emittente,
2. indicatori chiave di prestazione finanziari e non finanziari,
3. i rischi a cui è esposto l’emittente,
4. la struttura del capitale dell’emittente,
5. gli impatti sociali e ambientali delle attività dell’emittente a
6. il modo in cui l’emittente è gestito e amministrato,
d) le modalità di comunicazione con l’emittente,
e) le modalità di esercizio dei diritti di voto o di altri diritti associati a un titolo che rappresenta un’azione dell’emittente,
f) le modalità di collaborazione con gli altri azionisti nell’esercizio dei diritti di voto e ulteriore coinvolgimento in relazione all’emittente,
g) il metodo di comunicazione con gli stakeholder rilevanti,
(h) la procedura per la risoluzione dei conflitti di interesse effettivi o potenziali in relazione al coinvolgimento di un investitore istituzionale o di un gestore patrimoniale in relazione all’emittente.
§ 127g
(1) L’investitore istituzionale e il gestore patrimoniale pubblicano annualmente, gratuitamente, sui loro siti web in relazione all’emittente
a) una descrizione di come è stata attuata la politica di coinvolgimento,
b) una strategia di voto generale,
c) informazioni sulle modalità di voto nelle assemblee generali dell’emittente, se tale voto è significativo in considerazione dell’oggetto della votazione o dell’entità della quota dell’emittente,
d) una spiegazione del loro voto nell’assemblea generale dell’emittente, a meno che il voto non abbia un effetto rilevante sulle attività dell’emittente o il suo interesse nell’emittente sia trascurabile; e
e) informazioni sull’uso dei servizi di consulenti per il voto.
(2) Se il gestore patrimoniale attua una politica di coinvolgimento, compreso il voto all’assemblea generale per conto dell’investitore istituzionale, l’investitore istituzionale pubblica un collegamento al sito web del gestore patrimoniale sul quale sono pubblicate le informazioni ai sensi del paragrafo 1 o la giustificazione ai sensi del § 127h.
§ 127h
Un investitore istituzionale e un gestore patrimoniale non sono tenuti a pubblicare informazioni ai sensi della Sezione 127f e della Sezione 127g (1) se pubblicano una giustificazione sufficiente per farlo.
§ 127i
L’investitore istituzionale e il gestore di patrimoni applicano analogamente procedure per la prevenzione dei conflitti di interesse nello sviluppo della politica di coinvolgimento.
§ 127j
Strategia di investimento di un investitore istituzionale
(1) Un investitore istituzionale pubblica gratuitamente sul proprio sito web gli elementi principali della sua strategia di investimento
(a) corrispondere alla struttura e alla scadenza dei suoi debiti, con un accento sui debiti a lungo termine; e
(b) contribuire alla performance a medio e lungo termine dei propri investimenti.
(2) Se un investitore istituzionale possiede un’azione o un titolo simile che rappresenta un’azione di un emittente negoziato su un mercato regolamentato europeo e queste attività sono gestite da un gestore di attività a propria discrezione, l’investitore istituzionale pubblica sul proprio sito web quanto segue: fatti che fanno parte dell’accordo con il gestore patrimoniale sulla gestione patrimoniale:
(a) in che modo l’accordo motiva il gestore patrimoniale a:
1. allineare la propria strategia e decisioni di investimento alla struttura e alla scadenza dei debiti dell’investitore istituzionale, in particolare i debiti a lungo termine,
2. prendere decisioni di investimento sulla base di una valutazione della performance a medio e lungo termine dell’emittente i cui titoli rappresentativi della quota dell’emittente sono gestiti,
b) il modo in cui il gestore patrimoniale si impegna nelle attività dell’emittente al fine di migliorarne la performance a medio e lungo termine,
c) il modo in cui il metodo e il periodo di valutazione delle attività del gestore di patrimoni e la remunerazione per la gestione delle attività sono coerenti con la struttura e la scadenza dei debiti dell’investitore istituzionale, in particolare i debiti a lungo termine, e il modo in cui tengono conto della performance complessiva dell’emittente;
(d) il modo in cui l’investitore istituzionale
1. sovrintende ai costi sostenuti dal gestore patrimoniale in relazione alla rotazione dei patrimoni gestiti,
2. stabilisce e monitora il fatturato target o l’intervallo del fatturato target degli asset gestiti,
(e) la durata di questo accordo.
(3) Un investitore istituzionale pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 2 anche se investe in un titolo che rappresenta una quota dell’emittente tramite un fondo di investimento o un fondo di investimento estero.
(4) Se l’accordo sulla gestione delle attività di un investitore istituzionale da parte del gestore di attività non contiene nessuno dei fatti ai sensi del paragrafo 2, l’investitore istituzionale pubblica sul proprio sito web una giustificazione sufficiente del motivo per cui ciò è il caso.
(5) Un investitore istituzionale aggiorna le informazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 una volta all’anno in caso di modifiche sostanziali.
(6) Anziché pubblicare sul proprio sito web, un investitore istituzionale può includere le informazioni ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 nella sua relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria ai sensi della legge che disciplina le assicurazioni.
§ 127k
Strategia di investimento del gestore patrimoniale
(1) Se il gestore patrimoniale gestisce le attività di un investitore istituzionale, che comprende titoli che rappresentano una quota dell’emittente, informa annualmente l’investitore istituzionale della sua strategia di investimento e della sua attuazione in conformità con il contratto di gestione e del suo contributo alla performance a medio e lungo termine dell’investitore istituzionale. investitore. Ciò vale anche se il gestore patrimoniale gestisce un fondo di investimento o un fondo di investimento estero tramite il quale l’investitore istituzionale ha investito in titoli rappresentativi di una quota dell’emittente.
(2) La notifica ai sensi del paragrafo 1 deve contenere informazioni su
a) i principali rischi a medio e lungo termine associati all’investimento,
b) la struttura dell’investimento gestito dal gestore patrimoniale,
c) il fatturato dell’investimento e i costi sostenuti in relazione al fatturato,
d) il ricorso a consulenti per votare ai fini dell’attuazione della politica di coinvolgimento,
e) la politica applicata al prestito di titoli e il suo utilizzo per la politica di partecipazione, in particolare al momento dell’assemblea generale dell’emittente,
f) il fatto che la strategia di investimento si basi su una valutazione della performance a medio e lungo termine dell’emittente, compresa una valutazione degli indicatori chiave di prestazione non finanziari dell’emittente,
(g) i conflitti di interesse sorti in relazione all’attuazione della politica dell’incarico e come risolverli.
(3) Il gestore di patrimoni non è tenuto a comunicare le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2, se disponibili al pubblico.
Obblighi di informazione del consigliere di voto
§ 127l
(1) Il consigliere per il voto pubblica gratuitamente
a) un riferimento al codice di condotta da esso applicato nella preparazione di analisi, consigli o raccomandazioni per il voto in relazione all’esercizio dei diritti di voto e informazioni su come esso applica tale codice; o
b) una giustificazione sufficiente per non applicare il codice di condotta di cui alla lettera a).
(2) Se il consigliere votante applica il codice di condotta di cui al comma 1 lett a) e se si discosta dalle sue disposizioni, pubblica la disposizione dalla quale si è discostato, spiega i motivi della deviazione e pubblica ogni altra misura che potrebbe aver preso.
(3) Il consigliere di voto pubblica gratuitamente le informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sul proprio sito web e le aggiorna almeno una volta all’anno.
§ 127m
(1) Il consigliere per il voto pubblica almeno una volta all’anno le seguenti informazioni relative alla preparazione delle sue analisi, consigli e raccomandazioni per la votazione relative all’esercizio dei diritti di voto:
a) una descrizione di base delle metodologie e dei modelli che utilizza,
b) le principali fonti di informazione che utilizza,
c) una descrizione delle misure di garanzia della qualità adottate, comprese le qualifiche professionali del personale interessato,
d) se e come tiene conto delle condizioni del mercato nazionale,
e) se e come tiene conto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e dai regolamenti interni dell’emittente,
f) una descrizione di base della politica di voto applicata ai singoli mercati,
g) se comunica con l’emittente e le parti interessate rilevanti,
h) l’ ambito e la descrizione della comunicazione di cui alla lettera g),
(i) come previene i conflitti di interesse e come risolve eventuali conflitti di interesse.
(2) Il consigliere per il voto pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 gratuitamente sul suo sito web e le tiene a disposizione per almeno 3 anni dalla data di pubblicazione.
(3) Se le informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono già disponibili come parte della pubblicazione ai sensi della sezione 127l, non è necessario che siano pubblicate separatamente.
§ 127n
Identificazione dei conflitti di interesse
Il consigliere votante informa, senza indebito ritardo, i propri clienti dei conflitti di interesse effettivi o potenziali che possono influire sulla preparazione delle sue analisi, consigli o raccomandazioni per la votazione in relazione all’esercizio dei diritti di voto. Allo stesso tempo, informa i clienti su come risolve questo conflitto di interessi.
TITOLO IX
FONDO DI GARANZIA DEI COMMERCIANTI DI TITOLI
§ 128
Fornitura di base
(1) Un fondo di garanzia è un’entità giuridica che fornisce un sistema di garanzia dal quale viene pagato un risarcimento ai clienti di un commerciante di valori mobiliari che non è in grado di far fronte ai propri debiti nei confronti dei propri clienti.
(2) Fondo di garanzia
a) riceve contributi da commercianti di valori mobiliari,
b) informa la Banca nazionale ceca dell’ammontare dei contributi versati dai singoli commercianti di valori mobiliari al Fondo di garanzia per l’anno civile in questione e pubblica tali informazioni sul proprio sito web entro il 30 aprile dell’anno successivo,
c) assicura la verifica delle richieste di pagamento del risarcimento dal Fondo di Garanzia,
d) assicura il pagamento del risarcimento dal Fondo di Garanzia.
(3) Il fondo di garanzia deve essere iscritto nel registro delle imprese.
(4) Il fondo di garanzia non è un fondo statale. Il Fondo di Garanzia non è soggetto alla legislazione sulle assicurazioni.
(5) Il Fondo di garanzia è gestito da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, che è il suo organo statutario. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Garanzia sono nominati e revocati dal Ministro delle Finanze. I membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Garanzia sono nominati per un periodo di 5 anni, anche ripetutamente. Almeno 1 membro è nominato tra i dipendenti della Banca nazionale ceca, su proposta del Consiglio di banca della Banca nazionale ceca. Almeno 2 membri sono nominati tra i membri dell’organo statutario o dipendenti di commercianti di valori mobiliari.
(6) Se un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo di garanzia cessa la sua appartenenza al Consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, al suo posto viene nominato un nuovo membro del Consiglio di amministrazione.
(7) Un membro del Consiglio di amministrazione è tenuto a svolgere la sua funzione con la cura di un responsabile.
(8) In caso di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 7, un membro del Consiglio di amministrazione risarcirà il danno che ha causato,
a) in caso di intenti integrali,
b) in caso di negligenza fino all’importo totale di CZK 100.000 per l’intero periodo di svolgimento della sua funzione.
(9) Ogni commerciante di valori mobiliari è tenuto a versare un contributo al Fondo di garanzia.
(10) Le fonti delle attività del Fondo di garanzia sono i contributi dei commercianti di valori mobiliari, le sanzioni pecuniarie inflitte ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della presente legge, le sanzioni pecuniarie inflitte alle società di investimento per violazione delle disposizioni relative alla gestione delle attività dei clienti e i proventi da fondi di investimento. Il Fondo di garanzia può anche accettare un prestito, una sovvenzione o un’assistenza finanziaria rimborsabile.
(11) Le risorse del Fondo di garanzia possono essere utilizzate per
a) risarcimento derivante dall’incapacità di un commerciante di valori mobiliari di adempiere ai propri obblighi consistente nel rilascio dei beni dei clienti ai clienti, per un motivo direttamente correlato alla sua situazione finanziaria,
b) rimborsi di prestiti o assistenza finanziaria rimborsabile,
c) rimborso dei costi per il funzionamento del Fondo di Garanzia.
(12) Ai fini del presente titolo, per patrimonio del cliente si intendono i fondi e gli strumenti di investimento che il commerciante di valori mobiliari ha rilevato allo scopo di fornire servizi di investimento e fondi e strumenti di investimento ottenuti a questi valori per il cliente. La seconda frase § 2 comma 1 lett. h) si applica mutatis mutandis.
(13) I fondi del Fondo di garanzia possono essere investiti solo in modo sicuro.
(14) Il metodo di garanzia delle attività del Fondo di garanzia, il metodo di investimento dei fondi del Fondo di garanzia e il rimborso dei costi per le attività del Fondo di garanzia sono disciplinati in dettaglio dallo Statuto del Fondo di garanzia emanato dal Consiglio di amministrazione. Per ogni variazione dello statuto del Fondo di garanzia è inoltre richiesto il consenso del Ministero.
§ 129
Pagamento dei contributi al Fondo di Garanzia
(1) Un commerciante di valori mobiliari versa un contributo annuo al Fondo di garanzia per un importo pari al 2% del volume del reddito derivante da commissioni e commissioni per i servizi di investimento forniti per l’ultimo anno solare.
(2) Il contributo annuo è di almeno 10.000 CZK, indipendentemente dal numero di mesi in cui il commerciante di valori mobiliari ha svolto la sua attività.
(3) Il contributo al Fondo di garanzia è pagabile annualmente entro il 31 marzo dell’anno civile precedente.
§ 129a
Verifica del pagamento dei contributi
(1) Immediatamente dopo la scadenza del periodo di cui alla Sezione 129 paragrafo 3, il Fondo di garanzia informa la Banca nazionale ceca dell’importo dei contributi versati da ogni singolo commerciante di valori mobiliari per il periodo passato.
(2) La Banca nazionale ceca confronta l’importo dei contributi effettivamente versati ai sensi del paragrafo 1 con il volume dei proventi da commissioni e commissioni per servizi di investimento forniti per l’ultimo anno determinato sulla base dei dati verificati da un revisore dei conti ricevuti da un commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 16 paragrafo 1 moltiplicato per la relativa percentuale ai sensi della Sezione 129 (1.) In caso di differenza, la Banca nazionale ceca adotta le misure correttive appropriate. La Banca nazionale ceca informa il Fondo di garanzia sulle differenze individuate e sulle misure correttive adottate.
§ 129b
(1) Entro la fine del mese di calendario successivo alla fine dell’anno di calendario, il commerciante di valori mobiliari deve presentare al Fondo di garanzia le informazioni sull’ammontare delle attività del cliente alla fine dell’ultimo giorno lavorativo dell’anno pertinente per il quale il Fondo di garanzia § 130 comma 9. Il Fondo di garanzia fornirà queste informazioni al Ministero senza indebito ritardo dopo averle ricevute.
(2) L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica anche a una società di investimento e una persona straniera ai sensi della sezione 132a paragrafo 1 e una persona straniera con sede legale o effettiva in uno stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea che fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca.
(3) I dettagli, la forma, le modalità e la struttura dell’adempimento dell’obbligo di informazione di cui al comma 1 saranno determinati con decreto del Ministero.
Fornire un risarcimento dal Fondo di garanzia
§ 130
(1) La Banca nazionale ceca notifica senza indebito ritardo al Fondo di garanzia che:
a) il commerciante di valori mobiliari, a causa della sua situazione finanziaria, non è in grado di far fronte ai suoi debiti consistenti nell’emissione di attività ai clienti ed è improbabile che lo faccia entro 1 anno, o
(b) il tribunale ha emesso una decisione sul fallimento del commerciante di valori mobiliari o ha emesso un’altra decisione che ha l’effetto che i clienti del commerciante di valori mobiliari non possono esigere effettivamente lo svincolo delle loro attività nei confronti del commerciante di valori mobiliari.
(2) Il Fondo di garanzia, in accordo con la Banca nazionale ceca, pubblicherà immediatamente l’avviso in esso contenuto in modo appropriato
a) il fatto che il commerciante di valori mobiliari non sia in grado di far fronte ai propri debiti,
(b) il luogo, le modalità e il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento e l’inizio del pagamento del risarcimento dal Fondo di garanzia, e
(c) qualsiasi altro fatto relativo alla registrazione dei crediti.
(3) Il termine per la registrazione dei reclami non può essere inferiore a 5 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi del paragrafo 2. Il fatto che tale termine sia scaduto non può essere invocato per rifiutare il pagamento del risarcimento dal Fondo di garanzia.
(4) Non ha diritto a un risarcimento dal Fondo di garanzia
a) l’ Agenzia ceca di consolidamento,
b) unità di autogoverno territoriale,
c) una persona che, durante i 2 anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 2
1. ha effettuato una verifica o partecipato alla verifica di un commerciante di valori mobiliari i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
2.è stato membro dell’organo dirigente di un commerciante di valori mobiliari, i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
3. era una persona con una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
4. era una persona vicina al codice civile ai sensi dei punti da 1 a 2,
5.era una persona che appartiene allo stesso gruppo aziendale del commerciante di valori mobiliari, i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
6. ha effettuato un audit o partecipato all’audit di una persona appartenente allo stesso gruppo aziendale del commerciante di valori mobiliari i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
7. era un membro dell’organo di amministrazione di una persona che appartiene allo stesso gruppo aziendale del commerciante di valori mobiliari, i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia,
d) una persona in cui un commerciante di valori mobiliari i cui clienti sono rimborsati dal Fondo di garanzia ha, o ha in qualsiasi momento negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la data della notifica di cui al paragrafo 1, una persona con una partecipazione qualificata in tale titoli eccedenti il 50% del capitale sociale o dei diritti di voto,
e) una persona che, in relazione al riciclaggio dei proventi di reato, ha affidato a un commerciante di valori mobiliari i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia i fondi ottenuti dal reato,
f) una persona che ha penalmente causato l’incapacità di un commerciante di valori mobiliari i cui clienti ricevono un risarcimento dal Fondo di garanzia per adempiere ai propri obblighi nei confronti dei clienti,
g) un partecipante a un’associazione ai sensi della sezione 829 della legge n. 40/1964 Coll., come modificata dalla legge n. 509/1991 Coll., o un partner in una società ai sensi della sezione 2719 del codice civile, che non è stata notificata prima dell’emissione di una decisione di fallimento ai sensi del paragrafo 1, lettera a) (a) al commerciante di valori mobiliari sia dimostrato in modo dimostrabile che è membro di un’associazione o socio della società.
(5) Il fondo di garanzia sospende il pagamento del risarcimento
a) per i beni del cliente, dal quale risulta dal corso del procedimento penale che possa trattarsi di beni ai sensi del comma 4 lett e), o
b) a una persona sospettata di aver commesso un reato che ha impedito al commerciante di valori mobiliari di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei clienti durante il procedimento penale contro tale persona.
(6) Il Fondo di garanzia sospende il pagamento del risarcimento ai sensi del paragrafo 5 senza indebito ritardo dopo aver appreso dei fatti di cui sopra.
(7)Il risarcimento dal Fondo di Garanzia è previsto per i beni del cliente, che non ha potuto essere emesso per motivi direttamente legati alla situazione finanziaria del commerciante di valori mobiliari. Per calcolare il risarcimento, i valori di tutte le componenti del patrimonio del cliente che non è stato possibile emettere per motivi direttamente legati alla situazione finanziaria del commerciante di valori mobiliari, compresa la sua quota di comproprietà in beni in comproprietà con altri clienti, ad eccezione del valore dei fondi affidati a un commerciante di valori mobiliari che sia una banca o una succursale di una banca estera e da lui tenuti in conti assicurati ai sensi della legge che disciplina l’attività delle banche. Dall’importo risultante, il valore delle passività del cliente verso il commerciante di valori mobiliari in scadenza alla data
(8) Per il calcolo del risarcimento ai sensi del paragrafo 7, i fattori determinanti sono i valori equi degli strumenti di investimento validi alla data in cui il Fondo di garanzia riceve la notifica dalla Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1. Nel calcolare il risarcimento, il Fondo di garanzia può anche tenere conto degli accordi contrattuali tra il commerciante di valori mobiliari , se sono usuali, in particolare agli interessi effettivamente accreditati o ad altri proventi a cui il cliente ha avuto diritto il giorno in cui il Fondo di garanzia ha ricevuto la notifica della Banca nazionale ceca ai sensi del paragrafo 1.
(9) Il risarcimento sarà fornito al cliente per un importo pari al 90% dell’importo calcolato in conformità ai paragrafi 7 e 8, tuttavia, l’importo massimo sarà pagato in corone ceche corrispondenti a EUR 20.000 per un cliente presso un commerciante di valori mobiliari.
(10) Il risarcimento dal Fondo di garanzia deve essere versato entro 3 mesi dalla data di verifica del reclamo registrato e calcolo dell’importo del risarcimento. In casi eccezionali, la Banca nazionale ceca può, su richiesta del Fondo di garanzia, prolungare questo periodo di un massimo di 3 mesi.
(11) Un commerciante di valori mobiliari fornisce al Fondo di garanzia, su sua richiesta, entro il termine fissato dal Fondo di garanzia, i documenti necessari per il calcolo del risarcimento ai sensi dei paragrafi 7 e 8. e la risoluzione della crisi dei mercati finanziari, il soggetto designato ai sensi della legge che disciplina le procedure di recupero e la risoluzione della crisi dei mercati finanziari ha tale obbligo. Se l’amministrazione obbligatoria è introdotta per un commerciante di valori mobiliari, l’amministratore obbligatorio ha questo obbligo; se la proprietà del commerciante di valori mobiliari è dichiarata fallita, l’amministratore insolvente di questo commerciante di valori mobiliari ha questo obbligo. Se il Fondo di garanzia lo richiede, un’altra persona ha lo stesso obbligo se ha con sé questi documenti.
(12) I documenti di cui al paragrafo 11 contengono, per ogni cliente, in particolare i seguenti dati:
a) la valuta e l’importo dei fondi e il tipo, il numero e l’identificazione univoca degli strumenti di investimento che costituiscono la proprietà del cliente e che non è stato possibile emettere secondo la procedura di cui alla Sezione 132,
b) l’ ammontare dei crediti del cliente nei confronti del commerciante di valori mobiliari, derivanti sulla base di disposizioni contrattuali, in particolare gli interessi effettivamente maturati o altri proventi a cui il cliente ha diritto,
c) l’ ammontare dei crediti del commerciante di valori mobiliari nei confronti del cliente.
§ 131
(1) Al momento del pagamento del risarcimento da parte del Fondo di garanzia, il Fondo di garanzia diventa creditore del commerciante di valori mobiliari, nella misura del risarcimento pagato. Se il credito è già stato dichiarato fallimentare sui beni del commerciante di valori mobiliari, il Fondo di Garanzia diventa contemporaneamente e nella stessa misura creditore fallimentare del commerciante di valori mobiliari fallito anziché del cliente. Su richiesta del Fondo di garanzia, l’amministratore fallimentare indica senza indebito ritardo tale modifica nell’elenco dei crediti registrati 18 ) .
(2) Il diritto del cliente al pagamento del risarcimento dal Fondo di garanzia scade entro e non oltre 5 anni dalla data in cui sono stati pubblicati i fatti di cui al § 130 paragrafo 2. Se il cliente ha presentato la sua richiesta di risarcimento ai sensi del § 130 par. . b), tale periodo non dovrà scadere prima di 3 mesi dalla data di consegna della domanda al Fondo di Garanzia.
(3) Nel caso in cui le risorse del Fondo di Garanzia non siano sufficienti per pagare la compensazione con accessori o per coprire i costi delle attività, il Fondo di Garanzia otterrà i fondi necessari sul mercato finanziario. Il Fondo di garanzia assicura che le condizioni alle quali vengono forniti i fondi del Fondo di garanzia siano il più favorevoli possibile. Qualora il Fondo di Garanzia non raccolga fondi sul mercato finanziario, su sua richiesta, per motivi degni di particolare considerazione, potrà essere erogato un sussidio o assistenza finanziaria rimborsabile dell’importo richiesto dal bilancio dello Stato.
§ 132
Emissione di beni dei clienti dopo l’emissione di una decisione di fallimento e la dichiarazione di fallimento per i beni del commerciante di valori mobiliari
(1) Se viene emessa una decisione sul fallimento di un commerciante di valori mobiliari, l’amministratore fallimentare è tenuto a consegnare la proprietà del cliente al cliente senza indebito ritardo, compresi i proventi della proprietà del cliente. Fino a quando i beni del cliente non vengono rilasciati al cliente, l’amministratore fallimentare agisce in relazione ai beni del cliente con la cura di un responsabile appropriato.
(2) Se gli strumenti di investimento intercambiabili non sono sufficienti a soddisfare tutti i clienti che hanno il diritto di emetterli, a ciascun cliente verrà emesso un numero di strumenti di investimento che possono essere emessi senza che lo strumento di investimento debba essere diviso. Strumenti di investimento che non possono essere emessi ai clienti ai sensi della frase precedente, l’amministratore fallimentare monetizza ed emette a ciascun cliente una quota dei fondi raccolti che corrisponda alla misura in cui il cliente non è stato soddisfatto ai sensi della prima frase.
(3) Se i fondi non sono sufficienti per soddisfare tutti i clienti che hanno diritto alla loro emissione, le richieste dei clienti devono essere soddisfatte proporzionalmente.
(4) Nella misura in cui il diritto di svincolare la proprietà del cliente non può essere soddisfatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, si tratta di un reclamo che l’amministratore fallimentare è obbligato a far valere nella procedura di insolvenza ai sensi della legge sui fallimenti e le modalità per risolverlo 20 ) su richiesta; fino a quando non si conosce il grado di soddisfazione di questa richiesta, la richiesta può essere fatta valere come soggetta alla condizione 21 ) .
(5) L’ amministratore fallimentare ha diritto al rimborso delle spese in contanti e della remunerazione per l’attività ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, che costituiscono una rivendicazione di proprietà; nel caso in cui la proprietà non sia sufficiente per pagare un risarcimento per le spese in denaro e la remunerazione, lo Stato li pagherà. Il metodo per determinare il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione dell’amministratore fallimentare, il loro importo massimo pagato dallo Stato e il metodo di pagamento sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 132a
(1) Una società di investimento o una persona straniera con un permesso ai sensi della Sezione 481 della Legge che regola le società di investimento ei fondi di investimento, che non è paragonabile a un fondo di investimento autonomo, che svolge l’attività specificata nel § 4 par. d) o § 4 comma 3 lett. a), è tenuto a versare un contributo al Fondo di Garanzia degli Operatori di Valori in relazione a tale attività ed i suoi clienti derivanti da tale attività hanno diritto al pagamento di un indennizzo, alle analoghe condizioni previste dalla presente Legge per il commerciante di valori mobiliari e per i suoi clienti. Per l’emissione della proprietà del cliente in caso di fallimento di tale società di investimento o di una persona straniera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente legge sull’emissione della proprietà del cliente del commerciante di valori mobiliari.
(2) Nessun contributo al Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari sarà versato per i fondi e gli strumenti di investimento di proprietà di un fondo di investimento affidati al suo depositario nell’ambito delle attività del depositario o del suo principale sostenitore nell’ambito delle attività del principale sostenitore.
§ 133
Pagamento di un contributo al Fondo di Garanzia da parte di una persona straniera
(1) Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento e fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca non è tenuta a partecipare al sistema di garanzia fornito dal Fondo di garanzia.
(2) Una persona straniera con sede legale o effettiva in uno Stato non membro dell’Unione Europea, che fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca, partecipa a un sistema di garanzia fornito dal Fondo di Garanzia alle stesse condizioni di un commerciante di valori mobiliari. Viene versato un contributo al Fondo di garanzia e viene corrisposto un risarcimento per la proprietà dei clienti affidata a una persona straniera nella fornitura di servizi di investimento nella Repubblica ceca.
§ 133a
Trattamento dei dati personali
Fondo di garanzia per il trattamento dei dati personali
a) non è tenuto a limitare il trattamento dei dati personali qualora l’interessato ne neghi l’accuratezza o si opponga a tale trattamento; e
b) può svolgere le proprie attività ai sensi della presente legge anche esclusivamente sulla base di trattamenti automatizzati di dati personali; Una descrizione degli algoritmi informatici e dei criteri di selezione in base ai quali viene effettuato tale trattamento sono riportati dal Fondo di Garanzia nei registri delle attività di trattamento dei dati personali e conservati per almeno un anno dal loro ultimo utilizzo per il trattamento dei dati personali.
§ 134
Obblighi di informazione e cooperazione
(1) Un commerciante di valori mobiliari informa il Fondo di garanzia della sua partecipazione a un sistema di garanzia estero simile.
(2) La Banca nazionale ceca informa il sistema di garanzia estera con cui il commerciante di valori mobiliari ha le attività dei suoi clienti assicurando inoltre che il commerciante di valori mobiliari non è in grado di far fronte ai propri debiti consistenti nell’emissione di attività ai clienti a causa di una situazione finanziaria direttamente correlata, è improbabile che sia in grado di incontrarli entro 1 anno.
(3) Il fondo di garanzia coopera con un sistema di garanzia estero, in cui il commerciante di valori mobiliari ha la proprietà dei suoi clienti assicurati, soprattutto quando fornisce un risarcimento da entrambi questi sistemi di garanzia.
TITOLO X
LIMITI E CONTROLLI DI POSIZIONE PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI PER DERIVATI SU COMMODITY
§ 134a
(1) La Banca nazionale ceca fisserà, con un provvedimento di natura generale, limiti all’entità della posizione netta che una persona può detenere in qualsiasi momento in derivati su merci negoziati in sistemi di negoziazione e in derivati OTC economicamente equivalenti.
(2) I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati sulla base di tutte le posizioni ricoperte da una persona e delle posizioni ricoperte per conto di quella persona a livello dell’intero gruppo, con l’obiettivo di
a) per prevenire gli abusi di mercato; e
b) promuovere condizioni di prezzo e regolamento adeguate, compresa la prevenzione di posizioni che distorcono il mercato, e in particolare garantire la convergenza tra i prezzi dei derivati nel mese di esecuzione ei prezzi a pronti della merce sottostante cui si riferisce il valore dei derivati, fatta salva la determinazione del prezzo di mercato.
(3) I limiti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle posizioni detenute da o per conto di un’entità non finanziaria che sono oggettivamente misurabili come rischi attenuanti direttamente correlati all’attività di tale entità non finanziaria, se l’entità lo richiede alla Banca nazionale ceca.
(4) I limiti di cui al paragrafo 1 specificano chiaramente le soglie quantitative dell’entità massima della posizione nello strumento derivato su merci che le persone possono detenere.
(5) I limiti ai sensi del paragrafo 1 saranno fissati dalla Banca nazionale ceca in relazione alle disposizioni della Sezione 136, paragrafo 1, lettera q).
(6) Se si verifica un cambiamento significativo nell’offerta reale o nelle posizioni aperte nette o qualsiasi altro cambiamento significativo nel mercato, la Banca nazionale ceca rivede i limiti ai sensi del paragrafo 1 e stabilisce nuovi limiti di posizione conformemente al paragrafo 1. con la metodologia di calcolo sviluppata dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(7) Se i limiti di cui al paragrafo 1 sono valutati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati come incompatibili con gli obiettivi di cui al paragrafo 2 e con la metodologia di calcolo stabilita, la Banca nazionale ceca
a) adeguare i limiti di posizione in base al parere dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; o
b) pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web i motivi per cui non ritiene necessario tale adeguamento.
§ 134b
(1) Se lo stesso derivato su merci è negoziato in quantità significative in sistemi di negoziazione in diversi paesi e la quantità maggiore di questo derivato è scambiato in un sistema di negoziazione gestito da una persona domiciliata nella Repubblica ceca, la Banca nazionale ceca stabilirà un limite di posizione uniforme. si applicano a tutte le negoziazioni di quel derivato.
(2) La Banca nazionale ceca consulta i relativi operatori di altri sistemi di negoziazione su cui questo derivato è negoziato in quantità significative e il limite di posizione uniforme ai sensi del paragrafo 1 e qualsiasi modifica allo stesso.
§ 134c
(1) L’operatore di un sistema di negoziazione su cui sono negoziati derivati su merci applica i limiti ai sensi della Sezione 134a (1) e della Sezione 134b (1); in questa applicazione può
a) monitorare le posizioni aperte nette delle persone,
b) avere accesso alle informazioni, inclusa tutta la documentazione pertinente, fornite da persone in merito all’entità e allo scopo dell’esposizione o posizione chiusa, i titolari effettivi, eventuali pratiche concordate e qualsiasi attività o passività correlata nel mercato sottostante;
(c) richiedere a una persona di chiudere o ridurre una posizione, temporaneamente o permanentemente, a seconda del caso, e adottare unilateralmente misure appropriate per garantire tale cessazione o riduzione della posizione se tale persona non ottempera alla richiesta; e
d) se necessario, richiedere alla persona di restituire temporaneamente liquidità sul mercato a un prezzo concordato e in un volume concordato con l’esplicita intenzione di mitigare gli effetti di una posizione ampia o dominante.
(2) I limiti ai sensi della sezione 134a (1) e la loro applicazione ai sensi del paragrafo 1 devono essere trasparenti e non discriminatori, indicare come si applicano alle persone e tenere conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e del modo in cui utilizzano i derivati negoziati.
(3) Il gestore del sistema di scambio notifica alla Banca nazionale ceca i dettagli dell’applicazione dei limiti ai sensi della sezione 134a (1) e della sezione 134b (1).
§ 134d
(1) In casi eccezionali, la Banca nazionale ceca può, con una misura di natura generale, fissare limiti di posizione più restrittivi dei limiti di posizione ai sensi della Sezione 134a (1), nei casi in cui tali limiti siano giustificati e proporzionati rispetto alla liquidità di un particolare mercato e funzionamento di questo mercato.
(2) Se la Banca nazionale ceca stabilisce dei limiti ai sensi del paragrafo 1, ne pubblica i dettagli sul proprio sito web.
(3) I limiti ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un massimo di 6 mesi dalla data della loro pubblicazione sul sito web della Banca nazionale ceca. La loro validità può essere prorogata di periodi aggiuntivi, ciascuno dei quali non deve superare i 6 mesi, se continuano a sussistere i motivi della limitazione. Se tali limiti non vengono prorogati dopo tale periodo di sei mesi, scadono automaticamente alla fine di tale periodo.
(4) Se i limiti di cui al paragrafo 1 non sono ritenuti necessari dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per risolvere un caso eccezionale, la Banca nazionale ceca pubblica un avviso sul proprio sito web senza indebito ritardo, spiegando esaurientemente il motivo per cui ha fissato tali limiti.
TITOLO XI
RELAZIONE SULLE POSIZIONI PER CATEGORIA DI TITOLARI
§ 134e
(1) L’operatore di un sistema di scambio su cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra o loro derivati,
a) se il numero di persone e le loro posizioni aperte supera le soglie minime, pubblica una relazione settimanale con le posizioni aggregate detenute da ciascuna categoria di persone in singoli derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra o loro derivati negoziati nel suo sistema di negoziazione, indicando il numero posizioni lunghe e corte di queste categorie, le loro variazioni rispetto alla relazione precedente, la percentuale delle posizioni aperte nette totali per categoria e il numero di persone che detengono posizioni in ciascuna categoria in conformità al paragrafo 3, e trasmettono la presente relazione alla Banca nazionale ceca e alla Commissione europea dei titoli e dei cambi; mercati, a
b) fornire almeno una volta al giorno alla Banca nazionale ceca una ripartizione completa delle posizioni detenute da tutte le persone in un dato sistema di negoziazione, compresi i partecipanti ei loro clienti.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che negozia in derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra e loro derivati deve fornire almeno una volta al giorno una ripartizione completa delle sue posizioni acquisite in derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra o loro derivati negoziati nel sistema di negoziazione, e in derivati OTC economicamente equivalenti, nonché le posizioni dei clienti e dei loro clienti, fino al cliente finale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile, dell’articolo 8 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
a) l’autorità di vigilanza di uno Stato membro dell’Unione europea che ha autorizzato l’operatore della sede di negoziazione in cui sono normalmente negoziati tali derivati su merci o quote di emissioni di gas a effetto serra e loro derivati; o
b) se i derivati su merci o le quote di emissioni di gas a effetto serra o i relativi derivati sono negoziati in quantità significative in sedi di negoziazione multinazionali, l’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’Unione europea che ha autorizzato il gestore del sistema in cui è negoziata la quantità maggiore di tale derivato.
(3) Il gestore del sistema di negoziazione comprende le persone di cui al paragrafo 1 lettera a) in base alla natura della loro attività commerciale principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni valide, quali:
a) un commerciante di valori mobiliari, una banca, una cooperativa di risparmio e credito o una persona straniera simile con sede legale o effettiva in un altro Stato membro dell’Unione europea
b) un fondo di investimento o un fondo di investimento estero, distinguendo se si tratta di un fondo standard o di un comparabile fondo di investimento estero o di un altro fondo di investimento o di un fondo di investimento estero,
c) un altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato, compresa un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un istituto di assicurazione pensionistica contributiva statale o una persona straniera simile con sede legale o effettiva in un altro Stato membro dell’Unione europea, compresi gli istituti di previdenza professionale;
(d) un altro imprenditore, o
e) il gestore di un impianto o aeromobile tenuto a rispettare la legge che disciplina le condizioni per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra o disposizioni analoghe del diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea nel caso di quote di emissioni di gas a effetto serra e loro derivati.
(4) Nelle relazioni di cui al comma 1 lett (a) il numero di posizioni lunghe e corte per categoria di persone, eventuali modifiche rispetto alla relazione precedente, la percentuale di posizioni aperte su tassi di interesse totali per categoria e il numero di persone in ciascuna categoria.
(5) Relazioni ai sensi del comma 1 lett (a) e il paragrafo 2 distinguono tra
a) posizioni identificate come posizioni che riducono i rischi direttamente associati alle attività di negoziazione in modo oggettivamente misurabile; e
b) altre posizioni.
PARTE DECIMA
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO I
SORVEGLIANZA SU BASE INDIVIDUALE
Parte 1
Fornitura di base
§ 135
Persone soggette a supervisione
(1) La Banca nazionale ceca vigila sul rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente legge, dai regolamenti legali che la attuano, dai regolamenti dell’Unione europea direttamente applicabili nel settore delle attività sui mercati finanziari 2 ) e dalle condizioni stabilite nella decisione emessa ai sensi della presente legge. È soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca
a) un commerciante di valori mobiliari,
b) un membro dell’organo di amministrazione della persona sottoposta a vigilanza ai sensi del presente paragrafo,
c) una persona a cui è stato affidato da un commerciante di valori mobiliari lo svolgimento di un’attività operativa significativa, nell’ambito della presente autorizzazione,
d) persona accreditata (§ 14c par.2),
e) una persona straniera autorizzata a fornire servizi di investimento che fornisce servizi nella Repubblica Ceca tramite una filiale, in relazione ai servizi di investimento forniti tramite questa filiale nella Repubblica Ceca,
f) intermediario per gli investimenti,
g) rappresentante legato (§ 32a paragrafo 1),
h) l’ organizzatore del mercato regolamentato,
i) un fornitore di servizi di comunicazione dati con sede nella Repubblica ceca,
j) un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
k) l’ operatore del sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento,
l) un partecipante a un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento, che ha la propria sede legale nel territorio della Repubblica Ceca,
m) una persona che tiene i registri seguendo il registro centrale dei titoli dematerializzati,
n) una persona che tiene registri separati degli strumenti di investimento,
o) una persona che conserva i registri seguendo i registri separati degli strumenti di investimento,
p) un emittente di cui alla sezione 118 (1) nell’adempimento degli obblighi ai sensi della presente legge,
q) amministratore obbligatorio delle persone ai sensi dell’articolo 138 (1) nell’esecuzione degli obblighi ai sensi dell’articolo 139 (7),
r) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, dell’articolo 8 ter, dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
s) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap 42 ) ,
(t) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni 43 ) ad eccezione di un repertorio di dati sulle negoziazioni;
u) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione europea e un depositario centrale di titoli 51 ) ,
v) soggetto soggetto a obblighi o divieti ai sensi della normativa dell’Unione Europea in materia di abusi di mercato di diretta applicazione 52 ) ,
w) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina la comunicazione di informazioni chiave riguardanti prodotti di investimento al dettaglio strutturati e prodotti assicurativi con una componente di investimento 60 ) ,
x) soggetto soggetto a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione Europea di diretta applicazione che disciplina la trasparenza delle operazioni di finanziamento e di riutilizzo 61 ) ,
y) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina gli indici utilizzati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento 62 ) ,
z) una persona soggetta a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina un quadro generale per la cartolarizzazione e che crea un quadro specifico per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata 63 ) ,
za) soggetto soggetto a obblighi o divieti ai sensi di un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina un prospetto da pubblicare in occasione di un’offerta pubblica o ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) .
(2) Una persona che svolge o offre ingiustificatamente attività ai sensi della presente legge è anche soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca.
(3) L’ emissione di titoli da parte della Banca nazionale ceca, la tenuta dei registri titoli da parte della Banca nazionale ceca, il funzionamento del sistema di regolamento da parte della Banca nazionale ceca e la negoziazione della Banca nazionale ceca in strumenti di investimento e titoli diversi dai titoli di investimento non sono soggetti a supervisione.
§ 135a
(1) Nel vigilare su un commerciante di valori mobiliari che fornisce servizi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea tramite una succursale, la Banca nazionale ceca tiene conto delle informazioni ottenute dall’autorità di vigilanza di quello Stato membro tramite ispezioni in loco.
(2) La Banca nazionale ceca nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi della presente legge e ai sensi dei regolamenti dell’UE direttamente applicabili che disciplinano i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) partecipa alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.
(3) La Banca nazionale ceca nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi della presente legge e ai sensi dei regolamenti dell’UE direttamente applicabili che disciplinano i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) partecipa alle attività dell’Autorità bancaria europea.
(4) La Banca nazionale ceca nell’esercizio delle sue responsabilità ai sensi della presente legge e ai sensi dei regolamenti dell’UE direttamente applicabili che disciplinano i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) tiene conto della convergenza degli strumenti e delle procedure utilizzati dalla vigilanza bancaria negli Stati membri dell’Unione europea; si basa su linee guida, raccomandazioni, standard e altre misure adottate dall’Autorità bancaria europea, a meno che non indichi i motivi per non farlo.
(5) La Banca nazionale ceca può richiedere la fornitura periodica delle informazioni necessarie per l’esercizio dei suoi poteri ea fini statistici da
a) un commerciante di valori mobiliari,
b) persone di partecipazione finanziaria,
c) società di partecipazione finanziaria mista,
d) aziende miste,
e) persone appartenenti alle persone di cui ai punti da a) ad),
f) una persona a cui sono state affidate le attività di cui alle lettere da a) ad).
(6) La Banca nazionale ceca può effettuare ispezioni sulle persone di cui al paragrafo 5, se ciò è necessario per l’esercizio dei suoi poteri; a questo scopo può
a) richiedere la presentazione di documenti,
b) esaminare libri e registri e farne estratti e copie,
c) ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui al comma 5, dai loro rappresentanti e dal personale,
d) ottenere spiegazioni orali da una persona diversa da quelle di cui al paragrafo 5, previo suo consenso.
(7) La Banca nazionale ceca può effettuare ispezioni in loco delle persone di cui al paragrafo 5 e di tutte le persone soggette a vigilanza su base consolidata, a condizione che ne informi preventivamente l’autorità di vigilanza interessata.
§ 135b
Processo di revisione e valutazione
(1) Nel sorvegliare le attività di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca, la Banca nazionale ceca esamina e valuta anche se le disposizioni, le strategie, le procedure ei meccanismi messi in atto dal commerciante di valori mobiliari soddisfano i requisiti di cui alle sezioni 9a, da 9aj a 9au, § 10, 10a, da 12g a 12j, § 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 27, 135a, 135b, 135c, 135d, § 136 paragrafo 2, da 5 a 7 e da 150 a 156, regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento 50 ), un regolamento o una decisione della Commissione europea, il capitale e la liquidità del commerciante di valori mobiliari garantiscono il funzionamento sicuro e affidabile del commerciante di valori mobiliari e la sana gestione e copertura dei rischi. La Banca nazionale ceca valuta sempre i rischi ai quali un commerciante di valori mobiliari è o può essere esposto, i rischi che un commerciante di valori mobiliari può presentare al mercato finanziario per quanto riguarda l’identificazione e la misurazione del rischio sistemico ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1095/2010. N. 1093/2010 o alle raccomandazioni dell’European Systemic Risk Board e ai rischi individuati dalle prove di stress.
(2) La Banca nazionale ceca esamina e valuta la periodicità e l’intensità delle dimensioni, l’importanza e la posizione appropriate di un operatore di valori mobiliari sul mercato finanziario e la natura, la portata e la complessità delle sue attività, ma almeno una volta all’anno e entro i requisiti stabiliti dal commerciante di valori mobiliari. ai sensi della Parte Seconda, Titolo Secondo del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento o Decisione della Commissione Europea. Nel caso in cui la Banca nazionale ceca rinuncia ai requisiti su base consolidata ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, procederà in conformità con il presente paragrafo durante la vigilanza su questo commerciante di valori mobiliari su base individuale.
(3) La Banca nazionale ceca esamina e valuta il rischio di credito, di mercato e operativo; la revisione e la valutazione devono concentrarsi ulteriormente almeno su
a) i risultati delle prove di stress eseguite dal commerciante di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio utilizzando un approccio basato sul rating interno;
b) esposizione al rischio di concentrazione e sua gestione da parte di un commerciante di valori mobiliari, compreso il rispetto dei requisiti ai sensi della parte quarta del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un regolamento o una decisione della Commissione europea,
c) l’ idoneità, l’efficacia e la resilienza delle politiche e delle procedure per la gestione del rischio residuo associato all’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito ammissibili, vale a dire l’attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575 / 2013 e la correttezza della loro applicazione,
d) la misura in cui il capitale detenuto dal commerciante di valori mobiliari in relazione alle attività che ha cartolarizzato corrisponde alla sostanza economica dell’operazione, compreso il grado di trasferimento del rischio raggiunto;
e) l’ esposizione del commerciante di valori mobiliari al rischio di liquidità, la misurazione e la gestione del rischio di liquidità, compreso lo sviluppo di analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio e l’efficacia dei piani di emergenza,
f) gli effetti della ripartizione del rischio e il modo in cui questi effetti sono integrati nel sistema di misurazione del rischio,
g) i risultati delle prove di stress eseguite dal commerciante di valori mobiliari utilizzando il modello interno per calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mercato ai sensi della parte tre, titolo quattro, capo quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) l’ ubicazione geografica delle esposizioni del commerciante di valori mobiliari,
i) il modello di business del commerciante di valori mobiliari,
j) valutazione del rischio sistemico.
(4) La Banca nazionale ceca esaminerà e valuterà ulteriormente
(a) la gestione complessiva del rischio di liquidità del commerciante di valori mobiliari; nel fare ciò, promuove lo sviluppo di solide metodologie interne e tiene conto della posizione del commerciante di valori mobiliari sui mercati finanziari e tiene debitamente conto delle decisioni prese a seguito della revisione e della valutazione del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea interessati;
b) l’ esposizione del commerciante di valori mobiliari al rischio di tasso di interesse del portafoglio di investimento, che ai fini della presente legge significa un portafoglio in cui sono inclusi strumenti che non sono inclusi nel portafoglio di negoziazione; se, a seguito di una variazione improvvisa e inaspettata dei tassi di interesse di oltre 2 punti percentuali o del valore stabilito negli orientamenti generali dell’Autorità bancaria europea, il valore economico di un commerciante di valori mobiliari scende di oltre il 20% del capitale, la Banca nazionale ceca impone misure correttive adeguate,
c) l’ esposizione del commerciante di valori mobiliari al rischio di leva finanziaria eccessiva, che ai fini della presente legge significa leva finanziaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 93, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e individuata sulla base di indicatori leva finanziaria eccessiva, compreso il coefficiente di leva finanziaria determinato a norma dell’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento o della decisione della Commissione europea; nella valutazione dell’adeguatezza del coefficiente di leva finanziaria e nella valutazione delle disposizioni, strategie, procedure e meccanismi messi in atto dal commerciante di valori mobiliari per la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, che ai fini della presente legge significa rischio di leva finanziaria eccessiva ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca nazionale ceca tiene conto del modello di attività del commerciante di valori mobiliari,
(d) il sistema di gestione e controllo del commerciante di valori mobiliari, la cultura aziendale e la capacità dei membri dell’organo statutario, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dell’organo di vigilanza di svolgere i propri compiti; Durante la revisione e la valutazione, la Banca nazionale ceca può richiedere al commerciante di valori mobiliari l’ordine del giorno dell’organo statutario, del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e dei loro comitati, compresi i relativi documenti di supporto e i risultati delle valutazioni interne ed esterne dell’organo statutario, del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza.
(5) La Banca nazionale ceca esaminerà e valuterà ulteriormente,
a) se il commerciante di valori mobiliari ha fornito sostegno nascosto a una cartolarizzazione, vale a dire una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; se rileva che un commerciante di valori mobiliari ha fornito supporto nascosto a una cartolarizzazione in più di un caso, adotta misure appropriate per riflettere il rischio che il commerciante di valori mobiliari fornisca supporto per la sua cartolarizzazione in futuro,
b) se gli aggiustamenti alla valutazione di posizioni o portafogli nel portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento o decisione della Commissione europea consentono al commerciante di valori mobiliari di vendere o coprire le proprie posizioni a breve termine senza normali condizioni di mercato a una perdita significativa; portafoglio di negoziazione ai fini del presente atto, un portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 135c
(1) Se la Banca nazionale ceca rileva durante la revisione e la valutazione ai sensi della Sezione 135b che diversi commercianti di valori mobiliari sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o comportano un rischio simile per il mercato finanziario, ha il diritto di eseguire la revisione e la valutazione per gruppi di specie specificate. commercianti di valori mobiliari in modo uguale o simile. I gruppi di commercianti di valori mobiliari generici con un profilo di rischio simile possono essere determinati principalmente sulla base di una valutazione del rischio sistemico ai sensi dell’articolo 135b par. j).
(2) Per supportare il processo di revisione e valutazione ai sensi della Sezione 135b, la Banca nazionale ceca deve eseguire prove di stress dei commercianti di valori mobiliari almeno una volta all’anno. La Banca nazionale ceca può pubblicare il risultato delle prove di stress.
(3) La Banca nazionale ceca verifica regolarmente, almeno una volta ogni 3 anni, il rispetto delle condizioni alle quali un commerciante di valori mobiliari è stato autorizzato a utilizzare metodi interni. In particolare, pone l’accento sulla qualità e tempestività dei metodi e delle procedure utilizzate, sui cambiamenti nelle attività del trader di valori mobiliari e sull’utilizzo di approcci interni ai nuovi prodotti.
(4) Nel riesaminare le condizioni alle quali un commerciante di valori mobiliari è stato autorizzato a utilizzare approcci interni, la Banca nazionale ceca tiene conto degli orientamenti generali dell’Autorità bancaria europea.
§ 135d
(1) La Banca nazionale ceca procederà in conformità con il piano delle indagini di vigilanza, che viene compilato almeno una volta all’anno, tenendo conto dei risultati del processo di revisione e valutazione ai sensi della Sezione 135b.
(2) La Banca nazionale ceca elabora un piano per le indagini di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 in modo da non impedire all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea di effettuare un’ispezione in loco presso una filiale di un commerciante di valori mobiliari operante in tale Stato membro.
(3) Il piano delle indagini di vigilanza della Banca nazionale ceca deve includere
a) un elenco dei commercianti di valori mobiliari da sottoporre a vigilanza rafforzata a seguito delle misure di cui al paragrafo 4;
b) un piano per le ispezioni in loco presso le sedi di negoziazione del professionista, comprese le sue succursali e le entità controllate stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea,
c) informazioni sul metodo previsto per eseguire i compiti dati e l’allocazione delle risorse per la loro fornitura,
d) un elenco di commercianti di valori mobiliari per i quali i risultati delle prove di stress ai sensi del § 135b e del § 135c paragrafo 2 o il risultato del processo di revisione e valutazione ai sensi del § 135b indicano rischi significativi per la salute finanziaria o violazioni dei requisiti stabiliti nella presente legge, dalla legislazione di attuazione , una decisione emessa ai sensi della presente legge, una misura di natura generale emessa ai sensi della presente legge, un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) , un regolamento o una decisione della Commissione europea,
e) un elenco dei commercianti di valori mobiliari che presentano un rischio sistemico per il mercato finanziario,
f) un elenco degli altri commercianti di valori mobiliari per i quali la Banca nazionale ceca lo ritiene necessario.
(4) In relazione ai risultati della revisione e della valutazione ai sensi della Sezione 135b, la Banca nazionale ceca, se necessario, in particolare, adotta le seguenti misure:
a) aumentare il numero di ispezioni in loco presso un determinato operatore di valori mobiliari,
b) garantire la presenza permanente di un rappresentante della Banca nazionale ceca presso un commerciante di valori mobiliari,
c) richiedere la presentazione di informazioni aggiuntive o più frequenti da parte del commerciante di valori mobiliari,
d) effettuare revisioni aggiuntive o più frequenti dei piani operativi, strategici o aziendali del commerciante di valori mobiliari,
e) effettuare controlli volti a monitorare rischi selezionati a cui può essere esposto il commerciante di valori mobiliari.
§ 135e
La Banca nazionale ceca rivede e valuta la negoziazione di un operatore di un sistema di scambio organizzato abbinando le istruzioni per proprio conto per garantire che questo metodo di scambio soddisfi le caratteristiche distintive di questo sistema di scambio e non costituisca un conflitto di interessi tra l’operatore del sistema di scambio organizzato ei partecipanti al sistema.
Parte 2
Rimedi e altre misure
§ 136
Fornitura di base
(1) La Banca nazionale ceca può imporre misure a una persona soggetta a supervisione che ha violato la presente legge, una decisione emessa ai sensi della presente legge o un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile nel campo delle attività sui mercati finanziari 2 ) per porre rimedio alla carenza identificata adeguata alla natura della violazione e alla sua gravità. La Banca nazionale ceca potrebbe ulteriormente
a) ordinare un audit straordinario,
b) ordinare un cambio di revisore,
c) sospendere per un periodo massimo di 5 anni qualsiasi attività sottoposta a vigilanza,
d) vietare attività soggette a vigilanza,
e) sospendere la negoziazione di strumenti di investimento ai sensi della Sezione 137,
f) introdurre l’amministrazione obbligatoria ai sensi degli articoli da 138 a 143,
g) modificare il campo di applicazione dell’autorizzazione concessa ai sensi della presente legge ai sensi della sezione 144,
h) revocare il permesso, acconsentire o annullare la registrazione ai sensi dell’articolo 145 o revocare l’autorizzazione ad agire come rappresentante legato ai sensi dell’articolo 32i (1),
i) vietare o sospendere per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi l’offerta al pubblico di titoli di investimento, la negoziazione di un titolo di investimento su un mercato regolamentato o un MTF o l’ammissione di un titolo di investimento alla negoziazione su un mercato regolamentato o un MTF;
j) vietare o sospendere la promozione o l’annuncio di un’offerta pubblica o l’ammissione di un titolo di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato,
k) ordinare la sostituzione di un membro del capo del corpo delle persone sottoposte a vigilanza ai sensi dell’articolo 135 (1),
l) ordinare la pubblicazione delle informazioni pubblicate obbligatoriamente o pubblicarle essa stessa,
(m) imporre misure
1. ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera a) da a) ac) del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
2. ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera a) da a) ac) del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
3. ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a) a), b) od) del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
4. ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera a); da a) ad e) del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
5. ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) d) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio,
6. ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a); a), d) ah) ej) am) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
n) pubblicare informazioni sulla natura della violazione e l’identificazione della persona che ha agito in tal modo, compresa l’identificazione della persona che ha agito per conto della persona giuridica,
o) ordinare il ritiro di uno strumento di investimento dalla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema di negoziazione multilaterale o in un sistema di negoziazione organizzato,
p) ordinare una restrizione della posizione o dell’esposizione,
q) limitare la possibilità di disporre un derivato su merci introducendo limiti all’entità della posizione che chiunque può detenere in qualsiasi momento,
r) sospende la commercializzazione o la vendita di strumenti di investimento o depositi strutturati se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 40 a 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
s) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti di investimento se il commerciante di valori mobiliari non ha rispettato la procedura di cui al § 12a par. i), § 12ba o 12bb.
(2) La Banca nazionale ceca può, in un commerciante di valori mobiliari che non ha adempiuto all’obbligo imposto dalla presente legge, un regolamento legale che la attua, una decisione emessa ai sensi della presente legge, una misura di natura generale emessa ai sensi della presente legge, un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che regola i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e imprese di investimento 50 ) , da un regolamento o decisione della Commissione europea o in relazione ai risultati del riesame e della valutazione ai sensi della sezione 135b imponendo misure correttive
a) mantenere il capitale al di sopra del livello minimo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei requisiti di riserva di capitale ai sensi della presente legge,
(b) per migliorare l’organizzazione, le strategie, le procedure e altri meccanismi in modo da ripristinare o rafforzare la loro conformità alla presente legge, alla legislazione di attuazione della presente legge, alle decisioni emanate ai sensi della presente legge, alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) mediante regolamento o decisione della Commissione europea,
c) applicare principi e procedure specifici per la costituzione di accantonamenti per il patrimonio di un operatore di titoli e riserve o per la determinazione dei requisiti patrimoniali,
d) ridurre la rete di distribuzione, compresa la riduzione del numero di punti vendita,
e) limitare i rischi derivanti dalle attività, dai prodotti e dai sistemi del commerciante di valori mobiliari,
f) limitare la componente variabile della remunerazione delle persone di cui al § 12a comma 1 lett. o), se non è conforme al mantenimento del capitale ai sensi della Sezione 9a; in tal caso, il commerciante di valori mobiliari determina l’importo della componente variabile come percentuale dell’utile netto o un altro indicatore determinato dalla Banca nazionale ceca,
g) utilizzare l’utile al netto delle imposte preferenzialmente per ricostituire i fondi di riserva o per aumentare il capitale sociale,
h) presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti della Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge e del regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che regola i requisiti prudenziali e attuarlo entro il termine stabilito,
i) limitare la distribuzione degli utili o non distribuire gli utili agli azionisti o ai detentori di strumenti aggiuntivi di classe 1; a condizione che tale divieto non costituisca una violazione degli obblighi di tale persona,
j) limitare, terminare o non svolgere determinate transazioni, operazioni o attività che pongono un rischio eccessivo per il commerciante di valori mobiliari,
k) il divieto di essere un partecipante attivo a sistemi di negoziazione per un periodo determinato non superiore a 6 mesi,
l) eliminare la carenza dell’attività entro il termine stabilito e astenersi dal suo ripetersi,
m) presentazione aggiuntiva o più frequente di dichiarazioni, comprese le informazioni sulle posizioni patrimoniali e liquide,
n) requisiti di liquidità speciali, inclusa la limitazione del disallineamento di scadenza di attività e passività, tenendo conto del modello di business specifico del commerciante di valori mobiliari, delle disposizioni, delle procedure e dei meccanismi del commerciante di valori mobiliari, in particolare ai sensi del § 12a par. c) e al rischio sistemico di liquidità che minaccia l’unità del mercato finanziario della Repubblica Ceca,
o) pubblicazione aggiuntiva di informazioni,
q) aumentare il capitale fino all’importo specificato entro il periodo specificato, se non mantiene la riserva di capitale combinata ai sensi della Sezione 9aj, paragrafo 1, e la Banca nazionale ceca non ha approvato il piano di rinnovo del capitale,
r) restrizioni più severe sulla distribuzione degli utili rispetto alla Sezione 9aj, paragrafo 4, se la Banca nazionale ceca non ha approvato un piano per il ripristino del capitale,
(s) altre adeguate azioni correttive.
(3) Una persona a cui la Banca nazionale ceca ha imposto misure correttive ai sensi del paragrafo 1 o 2 informa la Banca nazionale ceca dell’eliminazione della carenza e del modo di disporre il rimedio.
(4) La Banca nazionale ceca vieta a una o più persone che agiscono di concerto a cui è stato concesso il consenso di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari, organizzatore di un mercato regolamentato o diventare persone che controllano un commerciante di valori mobiliari, organizzatore mercato regolamentato e che non soddisfano più le condizioni per il consenso, esercitano tali diritti di voto o comunque esercitano un’influenza notevole sulla loro gestione.
(5) La Banca nazionale ceca può imporre misure ai sensi del paragrafo 2 lettera a), in particolare se
e)identificare carenze nell’organizzazione, strategie, procedure o altri meccanismi del sistema di gestione e controllo regolamentati dalla presente legge, legislazione di attuazione, non conformità ai requisiti di cui all’articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o carenze nelle strategie o procedure § 9a paragrafo 1, o nella loro applicazione; ciò si applica alle condizioni di cui al § 152b par.1 e 2 analogamente a un commerciante di valori mobiliari estero [§ 151 par. b)], che fa parte del gruppo del commerciante di valori mobiliari di controllo europeo [§ 151 comma 1 lett. q)], un membro del gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea [§ 151 par. 1 lett. u)] o un membro del gruppo della banca di controllo europea ai sensi della legge che disciplina le attività delle banche sulle quali la Banca nazionale ceca esercita la vigilanza su base consolidata,
b) i rischi o gli elementi di rischio non sono soggetti ai requisiti patrimoniali stabiliti nella presente legge o in un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) ,
c) l’ istituzione di altre misure sembra insufficiente per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole;
(d) è probabile che il mancato rispetto dei requisiti relativi all’applicazione dell’approccio appropriato determini requisiti patrimoniali insufficienti;
e) è probabile che, sebbene i requisiti previsti dalla presente legge o dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) saranno rispettati , i rischi saranno sottostimati,
f) la Banca notifica alla Banca nazionale ceca ai sensi dell’articolo 377, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che i risultati delle prove di stress mostrano un requisito patrimoniale notevolmente superiore al suo requisito patrimoniale per coprire il portafoglio di negoziazione. correlazioni.
(6) La Banca nazionale ceca può, per una persona soggetta alla sua vigilanza, che ha ottenuto il consenso a utilizzare un approccio interno o un modello interno per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi della parte terza del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
a) al fine di dimostrare che il mancato rispetto dei requisiti di accesso interno o del modello interno è irrilevante;
b) al fine di presentare un piano per il ripristino della conformità ai requisiti dell’approccio interno o del modello interno e fissare un termine per la sua attuazione,
(c) ordinare che il piano di aggiustamento sia ripristinato per soddisfare i requisiti dell’approccio interno o del modello interno e fissare un termine per effettuare tali aggiustamenti se è improbabile che la piena conformità sia raggiunta nell’ambito del piano originale o le scadenze stabilite nel piano originale non sono appropriate;
d) limitare il consenso alle aree che soddisfano i requisiti specificati o per le quali la conformità può essere raggiunta entro il periodo di riferimento,
e) revocare il consenso all’utilizzo di un approccio interno o di un modello interno se è improbabile che il commerciante di valori mobiliari sarà in grado di ripristinare la conformità entro il periodo di tempo pertinente o non ha dimostrato che la non conformità è rilevante; o
f) revocare il consenso all’uso del modello di rischio di mercato interno o imporre misure appropriate per assicurarne il miglioramento immediato se il modello interno indica un numero elevato di superamenti di cui all’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che il modello non è abbastanza preciso
g) imporre altre misure appropriate.
(7) La Banca nazionale ceca può imporre a una persona fisica o giuridica non soggetta alla sua supervisione che non adempie all’obbligo imposto dalla presente legge, un regolamento giuridico che attua una decisione emessa ai sensi della presente legge, un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) oppure da un regolamento o decisione della Commissione Europea di astenersi da tale violazione e di astenersi dal ripeterla; La Banca nazionale ceca potrebbe ulteriormente
a) sospendere l’esercizio dei diritti di voto da parte dell’azionista o degli azionisti responsabili della violazione,
b) vietare temporaneamente a un membro dell’organo statutario, del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di un commerciante di valori mobiliari o di un’altra persona fisica responsabile di svolgere una funzione in un commerciante di valori mobiliari o di svolgere una funzione in un commerciante di valori mobiliari estero,
(c) pubblicare informazioni su quale persona è responsabile della violazione e qual è la sua natura.
§ 136a
La Banca nazionale ceca può anche imporre misure correttive ai sensi della sezione 136 o 156 se ha un ragionevole sospetto che possa verificarsi una carenza di attività entro i prossimi 12 mesi.
§ 136b
Multa coercitiva
(1) L’ adempimento di misure correttive o altre misure ai sensi della presente legge sarà applicato dalla Banca nazionale ceca con una multa coercitiva, che può essere inflitta fino a un importo massimo di 5.000.000 CZK.
(2) Il totale delle ammende coercitive inflitte non può superare i 20.000.000 CZK.
(3) Le entrate derivanti da multe coercitive sono entrate del bilancio statale.
§ 137
(1) Se ciò non pregiudica gravemente gli interessi degli investitori o il buon funzionamento del mercato, la Banca nazionale ceca sospende le negoziazioni con un provvedimento di carattere generale.
a) con tutti gli strumenti di investimento nel sistema di negoziazione,
(b) tutti gli strumenti di investimento in una parte della sede di negoziazione; o
(c) con uno strumento di investimento in una sede di negoziazione.
(2) Se ciò non pregiudica gravemente gli interessi degli investitori o il corretto funzionamento del mercato, la Banca nazionale ceca esclude, con un provvedimento di carattere generale, dalle negoziazioni sul mercato:
a) tutti gli strumenti di investimento nel sistema di negoziazione,
(b) tutti gli strumenti di investimento in una parte della sede di negoziazione; o
(c) alcuni strumenti di investimento nella sede di negoziazione.
(3) La Banca nazionale ceca emetterà misure di natura generale ai sensi del paragrafo 1 o 2, se
a) esiste il rischio di ingenti perdite economiche o una grave minaccia per gli interessi degli investitori,
b) si sono verificate ingenti perdite economiche o gli interessi degli investitori sono stati seriamente compromessi,
c) richiesto in tal senso dall’autorità di controllo di un altro Stato membro dell’Unione europea o dall’autorità di risoluzione ai sensi della legge che disciplina le procedure di risanamento e risoluzione dei mercati finanziari,
d) è stato informato dell’adozione di una decisione analoga da parte del gestore del sistema di scambio, in particolare se il motivo della decisione era sospettato di abuso di mercato, offerta pubblica di acquisto o violazione di informazioni privilegiate ai sensi degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 596/2014, o
(e) è stato informato dell’adozione di una misura comparabile da parte dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea riguardante direttamente o indirettamente lo strumento o gli strumenti di investimento di cui al paragrafo 1 o 2, in particolare se il motivo dell’adozione di tale misura violazione dell’obbligo di divulgazione delle informazioni privilegiate ai sensi degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) La Banca nazionale ceca emana misure di natura generale se le condizioni di cui all’articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 600 / Parlamento europeo e del Consiglio / 2014 o all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) In relazione all’emissione di misure di natura generale ai sensi del paragrafo 1 o 2, la Banca nazionale ceca può richiedere al gestore del sistema di negoziazione di verificare entro un determinato periodo se sono soddisfatte le condizioni per escludere questo strumento di investimento dalla negoziazione nel sistema di negoziazione e di informare il risultato Banca nazionale ceca.
Amministrazione forzata
§ 138
(1) La Banca nazionale ceca può introdurre l’amministrazione obbligatoria di un commerciante di valori mobiliari che non è un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 8a par. amministrazione obbligatoria di un operatore del mercato regolamentato o di un depositario centrale, se
a) questa persona ha violato ripetutamente o gravemente un obbligo previsto dalla presente legge o regolamenti dell’Unione europea direttamente applicabili 2 ) o ha violato una condizione o un obbligo stipulato in una decisione esecutiva emessa ai sensi della presente legge, o
b) gli interessi delle persone alle quali presta i propri servizi sono compromessi e sussiste il rischio di ritardo.
(2) La Banca nazionale ceca può introdurre l’amministrazione obbligatoria di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 8a (1), che non è una banca, se gli interessi delle persone alle quali questa persona fornisce i suoi servizi sono in pericolo e vi è il rischio di ritardo.
(3) Le disposizioni della presente legge che regolano l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca non pregiudicano l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti da accordi di garanzia finanziaria alle condizioni stabilite dalla legge sulla garanzia di garanzie finanziarie 25 )o condizioni analoghe di legislazione straniera, se la garanzia finanziaria è stata concordata e si è verificata prima dell’introduzione dell’amministrazione obbligatoria. Ciò vale anche se la garanzia finanziaria è stata costituita o è sorta il giorno in cui è stata introdotta l’amministrazione obbligatoria, ma solo dopo che si è verificato questo fatto, a meno che il destinatario della garanzia finanziaria non fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere di tale fatto e avrebbe potuto saperlo. Anche le disposizioni della presente legge che regolano l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca non pregiudicano l’adempimento del regolamento finale (articolo 193), se il regolamento finale è stato concluso prima dell’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.
§ 139
(1) La decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria contiene
a) il motivo dell’introduzione dell’obbligo amministrativo,
b) la nomina del curatore e le sue generalità,
c) l’ importo della retribuzione dell’amministratore obbligatorio o il metodo della sua determinazione e la data di scadenza,
d) eventuale limitazione dell’attività della persona per la quale è introdotta l’amministrazione obbligatoria,
e) eventuali obblighi dell’amministratore obbligatorio, indicando la data del loro adempimento.
(2) Il procedimento per l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria può essere avviato emanando una decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.
(3) La decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria deve essere consegnata alla società in cui viene introdotta l’amministrazione obbligatoria e all’amministratore obbligatorio. La decisione è esecutiva mediante consegna all’amministratore forzato. Il ricorso presentato contro questa decisione non ha effetto sospensivo.
(4) La Banca nazionale ceca pubblica la decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria sul proprio sito web.
(5) L’introduzione dell’amministrazione obbligatoria
(a) i doveri dei membri dell’organo statutario della società sono sospesi; ciò non pregiudica il diritto dei membri dell’organo statutario di intentare un’azione contro la decisione sull’introduzione dell’amministrazione obbligatoria ai sensi della legge che disciplina la giustizia amministrativa,
b) i poteri dell’organo statutario sono trasferiti al curatore fallimentare, ad eccezione del diritto di intentare un’azione contro la decisione di imporre l’amministrazione; l’amministratore presenta alla persona legittimata a presentare ricorso contro l’introduzione dell’obbligo amministrativo, su sua richiesta scritta, nella misura necessaria, una copia della documentazione disponibile di un operatore non bancario, operatore del sistema di regolamento, operatore del mercato regolamentato o depositario centrale e copie ed estratti degli stessi.
(6) Solo le limitazioni ai poteri dell’organo statutario, che sono previste dalla legge, si applicano all’amministratore obbligatorio.
(7) Amministratore forzato
a) adottare misure immediate per provvedere alla rettifica delle carenze individuate nelle attività della persona soggetta a somministrazione obbligatoria,
b) garantire la tutela dei diritti delle persone che si avvalgono dei servizi di una persona soggetta ad amministrazione obbligatoria,
(c) convoca un’assemblea generale della persona soggetta all’amministrazione obbligatoria da tenersi entro 6 mesi dall’introduzione dell’amministrazione obbligatoria, e
1. sottoporre ad esso una proposta per la revoca di persone esistenti e l’elezione di nuove persone a quegli organi eletti dall’Assemblea e una proposta di misure per rimediare alle carenze individuate nell’attività della persona soggetta a amministrazione obbligatoria, oppure
2. Propone lo scioglimento della società.
(8) Il termine per la convocazione di un’assemblea generale ai sensi del paragrafo 7 lettera c) la Banca nazionale ceca può, su proposta dell’amministratore obbligatorio, prorogarlo fino a 1 anno per motivi degni di considerazione.
(9) I costi associati all’esecuzione dell’amministrazione obbligatoria, la retribuzione dell’amministratore obbligatorio e le spese in contanti dell’amministratore obbligatorio devono essere pagati dalla proprietà della società in cui è introdotta l’amministrazione obbligatoria.
(10) Se i beni della società non sono sufficienti per pagare la remunerazione dell’amministratore obbligatorio e il rimborso delle sue spese in contanti, lo Stato li pagherà.
(11) Il metodo per determinare il rimborso delle spese in contanti e la remunerazione dell’amministratore obbligatorio, il loro importo massimo pagato dallo Stato e il metodo di pagamento sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 140
(1) Cessa lo svolgimento della funzione di amministratore obbligatorio
a) le dimissioni dell’amministratore obbligatorio,
b) licenziamento dell’amministratore forzato,
c) cessazione dell’amministrazione obbligatoria,
(d) cancellazione dall’elenco dei liquidatori e dei curatori, o
e) la morte del curatore.
(2) L’ amministratore obbligatorio notifica alla Banca nazionale ceca le dimissioni dell’amministratore obbligatorio con almeno 30 giorni di anticipo.
(3) La Banca nazionale ceca revoca un amministratore obbligatorio, in particolare se ha violato gravemente o ripetutamente i suoi doveri o ha cessato di soddisfare le condizioni preliminari per lo svolgimento di questa funzione.
(4) Un ricorso contro una decisione sul licenziamento di un amministratore obbligatorio non ha effetto sospensivo.
(5) Se la prestazione dell’amministratore obbligatorio cessa ai sensi del comma 1 lettera a), b), d) ed e), la Banca nazionale ceca nomina senza indebito ritardo un altro amministratore obbligatorio.
§ 141
L’amministrazione forzata termina
a) la data specificata nella decisione della Banca nazionale ceca sulla cessazione dell’amministrazione obbligatoria,
(b) emanando una decisione sull’insolvenza di una società con amministrazione obbligatoria, o
(c) la data di nomina del liquidatore della società con amministrazione coatta.
§ 142
(1) Deve essere iscritto nel registro delle imprese
a) la data di introduzione dell’amministrazione obbligatoria,
b) dati sull’amministratore forzato,
c) limitazione dell’attività della persona per la quale è introdotta l’amministrazione obbligatoria,
(d) la data di cessazione dell’amministrazione obbligatoria.
(2) Una proposta di autorizzazione a registrare l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria, la nomina di un amministratore obbligatorio o la limitazione dell’attività di una persona soggetta all’amministrazione obbligatoria deve essere presentata al Registro delle imprese dall’amministratore obbligatorio senza indebito ritardo dopo l’introduzione dell’amministrazione obbligatoria.
(3) L’ amministratore obbligatorio deve presentare una richiesta di autorizzazione all’iscrizione in caso di cessazione dell’amministrazione obbligatoria nel registro delle imprese immediatamente dopo la cessazione dell’amministrazione obbligatoria; se l’amministratore obbligatorio non lo fa, l’organo statutario della società la cui amministrazione obbligatoria termina, sottopone una proposta per il permesso di registrazione.
(4) Una proposta per l’autorizzazione a registrare la cancellazione di un amministratore obbligatorio esistente e l’iscrizione di un nuovo amministratore obbligatorio nel registro delle imprese deve essere presentata dal nuovo amministratore obbligatorio immediatamente dopo la consegna della decisione sulla sua nomina.
§ 143
Un amministratore obbligato può essere solo una persona fisica registrata nell’elenco dei liquidatori e degli amministratori obbligatori mantenuto dalla Banca nazionale ceca,
a) i cui interessi non sono in conflitto con gli interessi della persona soggetta a somministrazione obbligatoria o delle persone che ne usufruiscono,
b) chi non possiede una qualifica di partecipazione nella persona per la quale si instaura l’amministrazione obbligatoria, o non ha stretti legami con tale persona,
(c) che non ha effettuato un audit o non ha partecipato all’audit di una persona soggetta ad amministrazione obbligatoria negli ultimi 3 anni.
§ 144
Modifica del campo di applicazione dell’autorizzazione
(1) La Banca nazionale ceca può revocare un permesso per un’attività individuale specificata in un permesso concesso ai sensi della presente legge se scopre
a) violazione grave o ripetuta di un obbligo stipulato dalla presente legge o da regolamenti dell’Unione europea direttamente applicabili 2 ) o violazione di una condizione o obbligo stipulato in una decisione esecutiva emessa ai sensi della presente legge, o
b) inosservanza grave o ripetuta delle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione.
(2) La Banca nazionale ceca modificherà l’ambito dell’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 o modificherà l’ambito dell’autorizzazione su richiesta emettendo una nuova decisione di revoca dell’autorizzazione esistente e indicando il nuovo ambito di attività consentite.
§ 145
Revoca del permesso o consenso e cancellazione della registrazione
(1) La Banca nazionale ceca revoca a una persona un permesso concesso ai sensi della presente legge
a) contro il quale è stata emessa una decisione di fallimento o l’istanza di insolvenza è stata respinta perché il patrimonio di tale persona non sarà sufficiente a coprire i costi della procedura di insolvenza,
b) vietato da un tribunale o da un’autorità amministrativa; o
(c) che ne faccia richiesta.
(2) La Banca nazionale ceca può revocare l’autorizzazione concessa ai sensi della presente legge se
a) la persona alla quale è stato concesso non ha iniziato l’attività consentita entro 12 mesi dal rilascio del permesso,
b) la persona a cui è stato concesso non svolge l’attività per la quale è stato concesso il permesso per più di 6 mesi,
c) l’ autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni false, fuorvianti o incomplete,
d) una persona a cui è stato concesso, ripetutamente o gravemente violato un obbligo previsto dalla presente legge o regolamenti direttamente applicabili dell’Unione europea 2 ) o ha violato una condizione o un obbligo stipulato in una decisione esecutiva emessa ai sensi della presente legge, o
e) vi è un cambiamento nei fatti in base ai quali è stata concessa l’autorizzazione; o
f) il suo scopo non può essere raggiunto per la durata continua dell’amministrazione forzata.
(3) Dalla data di efficacia della decisione sulla revoca di una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari, la persona la cui licenza è stata revocata non può fornire servizi di investimento ed è obbligata a rilasciare la proprietà del cliente ai clienti. Se la persona la cui autorizzazione è stata revocata non è una banca, può saldare solo i suoi crediti e debiti derivanti dai servizi di investimento forniti. Fino al regolamento di tali crediti e debiti, è considerato commerciante di valori mobiliari la persona la cui autorizzazione è stata revocata.
(4) Una persona la cui licenza di gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento è stata revocata deve notificare ai partecipanti di questo sistema di regolamento l’irrevocabilità di regolamento senza indebito ritardo. Fino a quando il regolamento non sarà completato sulla base degli ordini di regolamento ricevuti prima della data di revoca dell’autorizzazione, esso continuerà ad essere considerato l’operatore del sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento.
(5) Una persona il cui permesso concesso ai sensi della presente legge è stato revocato può richiedere un nuovo permesso dello stesso tipo al più presto dopo la scadenza di 10 anni dalla data di entrata in vigore della decisione con cui è stato revocato il precedente permesso. Le disposizioni della prima frase non si applicano alla revoca di un’autorizzazione su sua richiesta o alla revoca di un’autorizzazione per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a). a) o b).
(6) La Banca nazionale ceca può revocare il consenso concesso ai sensi della presente legge se si è verificato un cambiamento sostanziale nel fatto in base al quale il consenso è stato concesso.
(7) La Banca nazionale ceca annullerà una registrazione effettuata ai sensi della presente legge a una persona
(a) in relazione alla quale è stata emessa una decisione di fallimento o il tribunale ha respinto la petizione di insolvenza perché il suo patrimonio non sarà sufficiente a coprire i costi della procedura di insolvenza, o
b) cui il tribunale o l’autorità amministrativa ha vietato l’attività,
c) apprende che è scaduta la sua autorizzazione ai sensi di un altro regolamento legale per svolgere un’attività che è stata registrata ai sensi della Sezione 6a o della Sezione 39, o
(d) che ne faccia richiesta.
(8) La Banca nazionale ceca può annullare una registrazione effettuata ai sensi della presente legge se
a) la persona iscritta non ha iniziato a svolgere l’attività per la quale era iscritta entro 12 mesi dalla data di iscrizione,
b) la persona che è stata registrata non svolge l’attività per la quale è stata registrata per più di 6 mesi,
c) la registrazione è stata effettuata sulla base di informazioni false o incomplete,
(d) una persona che è stata registrata ripetutamente o viola gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge; o
e) si è verificato un cambiamento nel fatto in base al quale è stata effettuata la registrazione.
§ 145aannullato
Parte 3
Supervisione della Banca nazionale ceca nei casi di supervisione con elementi di diritto straniero
§ 146
Supervisione di una persona straniera che fornisce importanti servizi di investimento nella Repubblica ceca
(1) La vigilanza di una persona straniera domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea, autorizzata dall’autorità di vigilanza di tale stato a fornire servizi di investimento e fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca attraverso o senza una filiale è svolta dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine.
(2) Nel caso in cui una persona straniera domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea e autorizzata dall’autorità di vigilanza di tale stato a fornire servizi di investimento e fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca senza una filiale, non adempie ai propri obblighi ai sensi del diritto dell’Unione europea al commerciante di valori mobiliari, la Banca nazionale ceca ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato di origine.
(3) Nel caso in cui una persona straniera domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea e autorizzata dall’autorità di vigilanza di tale stato a fornire servizi di investimento e che fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca attraverso una succursale non rispetta gli obblighi imposti dalla presente legge ai sensi del diritto dell’Unione europea La Banca nazionale ceca informa il commerciante di valori mobiliari, diverso da quello cui è tenuta a conformarsi ai sensi della sezione 24, di questo fatto all’autorità di vigilanza dello Stato di origine.
(4) Nel caso in cui una persona straniera ai sensi del paragrafo 2 o 3, nonostante le misure adottate dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine, danneggi o minacci le azioni degli investitori o il corretto funzionamento del mercato dei capitali, la Banca nazionale ceca informerà l’autorità di vigilanza dello Stato di origine e quindi imporrà misure. per porre rimedio o intraprendere altre azioni.
(5) Nel caso in cui una persona straniera che fornisce servizi di investimento nella Repubblica Ceca sulla base di un permesso dello Stato di origine tramite una succursale non rispetti gli obblighi del commerciante di valori mobiliari, che deve rispettare ai sensi della Sezione 24, la Banca nazionale ceca lo informerà di questo fatto e richiederà riparazione.
(6) Se una persona non riesce a disporre un rimedio ai sensi del paragrafo 5, la Banca nazionale ceca può imporgli misure correttive o altre misure correttive. La Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza dello Stato di origine in merito alle misure correttive imposte.
(7) Se le misure correttive adottate ai sensi del paragrafo 6 non hanno portato alla riparazione, la Banca nazionale ceca può, dopo aver informato l’autorità di vigilanza dello Stato di origine, imporre ulteriori misure correttive o altre misure o una sanzione amministrativa.
§ 147
Vigilanza su un commerciante di valori mobiliari che fornisce importanti servizi di investimento in un altro Stato membro dell’Unione europea
(1) La Banca nazionale ceca può imporre una sanzione amministrativa, misure correttive o altre misure a un commerciante di valori mobiliari che fornisce servizi di investimento nel paese ospitante per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea nel campo dei servizi di investimento, la cui esecuzione è soggetta alla supervisione ceca. banche, su o senza notifica da parte dell’autorità di vigilanza ospitante. Informa senza indebito ritardo l’autorità di controllo della sanzione amministrativa, della misura correttiva o di altra misura imposta dalla Banca nazionale ceca sulla base di una notifica dell’autorità di vigilanza dello Stato ospitante.
(2) La Banca nazionale ceca controlla le attività di un commerciante di valori mobiliari che fornisce servizi di investimento nello Stato ospitante nel territorio dello Stato ospitante ai sensi della presente legge. Per quanto riguarda la fornitura di servizi tramite una succursale, l’adempimento degli obblighi specificati nella Sezione 24 (5) non è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca; lo svolgimento di tali funzioni è sorvegliato dall’autorità di controllo dello Stato ospitante conformemente alla legislazione di tale Stato.
§ 148
Supervisione di un gestore del sistema di scambio estero
(1) Nel caso in cui una persona straniera che opera nella Repubblica ceca in qualità di gestore del sistema di scambio con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea non rispetta gli obblighi del gestore del sistema di scambio ai sensi del diritto dell’Unione europea, la Banca nazionale ceca ne informerà l’autorità di vigilanza. stato d’origine.
(2) Nel caso in cui una persona ai sensi del paragrafo 1, nonostante le misure adottate dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine, danneggi o minacci gli interessi degli investitori o il corretto funzionamento del mercato dei capitali, la Banca nazionale ceca informerà l’autorità di vigilanza dello Stato di origine e quindi imporrà misure correttive. o altre misure.
Parte 6annullato
§ 149annullato
§ 149a
Supervisione di un gestore di un sistema di scambio con sede nella Repubblica ceca che gestisce un sistema di scambio in un altro Stato membro dell’Unione europea
La Banca nazionale ceca può imporre una sanzione amministrativa, misure correttive o altre misure a un gestore del sistema di scambio con sede nella Repubblica ceca che gestisce un sistema di scambio in un altro Stato membro dell’Unione europea per violazione degli obblighi del gestore del sistema di scambio ai sensi del diritto dell’Unione europea, previa notifica all’Autorità. supervisione di tale altro Stato membro dell’Unione europea, o senza tale notifica. Informa senza indebito ritardo l’autorità di controllo di qualsiasi sanzione amministrativa, misura correttiva o altra misura imposta dalla Banca nazionale ceca sulla base di una notifica dell’autorità di controllo di un altro Stato membro dell’Unione europea.
§ 149b
Trasferimento di poteri ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea sul prospetto da pubblicare quando gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Responsabilità per danni causati da una decisione o cattiva amministrazione da parte di un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea nell’esercizio della vigilanza anziché della Banca nazionale ceca in un’area disciplinata da un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina un prospetto da pubblicare sull’offerta pubblica o l’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato mercato 66 ) , è considerata come la responsabilità dello Stato ai sensi della legge che disciplina la responsabilità per i danni causati dall’esercizio del potere pubblico.
Parte 9annullato
§ 149cannullato
Parte 10annullato
§ 149dannullato
§ 149e
Violazione di un obbligo relativo a un’offerta pubblica oa un prospetto da parte di una persona non soggetta alla vigilanza della Banca nazionale ceca
(1) Nel caso in cui un emittente richieda l’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato o effettui un’offerta pubblica nella Repubblica ceca, o un commerciante di valori mobiliari o una persona ai sensi della Sezione 24 (5) o della Sezione 28 (6), se i titoli colloca o vende titoli, viola gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione europea relativi all’offerta pubblica e al prospetto, il cui adempimento non è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, la Banca nazionale ceca notifica all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che controlla l’adempimento di tali obblighi, e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(2) Se le misure correttive adottate dall’autorità di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 non hanno portato alla riparazione, la Banca nazionale ceca impone all’emittente o alla persona di cui al paragrafo 1 misure correttive o altre misure necessarie per proteggere gli interessi degli investitori.
§ 149f
Violazione dell’obbligo di informazione o notifica da parte di una persona non soggetta alla supervisione della Banca nazionale ceca
(1) Nel caso in cui l’emittente di un’azione o di un titolo simile che rappresenta una quota dell’emittente ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, un’obbligazione, un titolo simile che rappresenta il diritto di rimborsare l’importo dovuto o un titolo di investimento, il cui valore è determinato dal rimborso dell’importo dovuto, ammesso a negoziazione in un mercato regolamentato, o nel caso in cui una persona che raggiunge, supera o riduce la propria quota di tutti i diritti di voto di tale emittente ai sensi del § 122 paragrafi 1 e 2, viola gli obblighi di informazione o notifica ai sensi del diritto dell’Unione europea, il cui adempimento non è soggetto a vigilanza della Banca nazionale ceca, la Banca nazionale ceca richiama l’attenzione di questo fatto sull’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, alla cui vigilanza è soggetto l’adempimento di tali obblighi.
(2) Se le misure correttive adottate dall’autorità di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 non hanno portato alla riparazione, la Banca nazionale ceca impone all’emittente o alla persona di cui al paragrafo 1 misure correttive o altre misure necessarie per proteggere gli interessi degli investitori.
Parte 4
Cooperazione delle autorità di controllo
§ 149g
(1) Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge, la Banca nazionale ceca coopererà con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’Unione europea.
(2) La Banca nazionale ceca fornisce assistenza alle autorità di vigilanza di altri Stati membri dell’Unione europea o alle persone da essa autorizzate, in particolare nel settore della supervisione o della fornitura di informazioni. La Banca nazionale ceca stabilisce, mantiene e attua misure amministrative e organizzative adeguate per facilitare l’assistenza di cui alla prima frase.
(3) Nel caso in cui un mercato regolamentato estero operi nella Repubblica ceca e le sue attività siano diventate essenziali per il funzionamento dei mercati degli strumenti di investimento e la protezione degli investitori nella Repubblica ceca, la Banca nazionale ceca concorda senza indebito ritardo un’adeguata cooperazione con l’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’entità regolamentata. mercato.
(4) La Banca nazionale ceca può utilizzare i suoi poteri ai fini della cooperazione anche nei casi ai sensi del paragrafo 5, in cui la condotta oggetto di indagine non costituisce una violazione del diritto ceco.
(5) Se la Banca nazionale ceca riceve una notifica dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea di un ragionevole sospetto di violazione di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea nel campo delle attività dei mercati finanziari 1 ) , 2 ) nella Repubblica ceca, o commessa da una persona che soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca, adotta le misure appropriate.
(6) La Banca nazionale ceca coopererà con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’Unione europea che controllano i sistemi di negoziazione in cui una quantità significativa di un derivato su merci è negoziata ai sensi della sezione 134b (1), tra l’altro attraverso lo scambio di dati pertinenti per consentire il monitoraggio e applicazione del rispetto del limite ai sensi del § 134b par.1.
§ 149h
(1) Nella supervisione dei mercati spot e delle aste in relazione alle quote di emissioni di gas a effetto serra, la Banca nazionale ceca coopererà con il Ministero dell’ambiente, l’Ispettorato ambientale ceco e l’operatore del mercato ai sensi della legge sull’energia per garantire una panoramica consolidata dei mercati delle quote. sulle emissioni.
(2) In relazione ai derivati relativi a materie prime agricole, la Banca nazionale ceca collabora con le autorità pubbliche competenti per la vigilanza dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 ) e con la loro amministrazione e regolamentazione, e fornisce rapporti a queste autorità.
(3) Ai fini del presente atto, per derivato relativo a prodotti agricoli di base si intende un derivato che si riferisce a uno dei prodotti elencati nell’articolo 1 e nelle parti da I a XX e XXIV / 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio. / 2013.
§ 149i
(1) La Banca nazionale ceca può richiedere all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea di cooperare all’esecuzione della supervisione o delle ispezioni in loco di una persona soggetta alla sua supervisione.
(2) La Banca nazionale ceca può richiedere informazioni e documenti a partecipanti stranieri nel mercato regolamentato; informa l’autorità di controllo del proprio Stato membro di origine di tale procedura.
(3) La Banca nazionale ceca può eseguire ispezioni in loco e richiedere informazioni sulle attività svolte da un commerciante di valori mobiliari estero nella Repubblica ceca attraverso una filiale, se lo ritiene importante dal punto di vista della stabilità finanziaria nella Repubblica ceca.
(4) Prima di iniziare un’ispezione in loco ai sensi del paragrafo 3, la Banca nazionale ceca informa l’autorità di vigilanza dello Stato interessato dello scopo dell’ispezione e fornisce all’autorità di vigilanza tutte le informazioni rilevanti per la valutazione del rischio del commerciante di valori mobiliari o la stabilità finanziaria nella Repubblica ceca.
§ 149j
(1) Su richiesta dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea per la cooperazione nell’esecuzione della supervisione o delle ispezioni in loco, la Banca nazionale ceca svolgerà essa stessa l’attività richiesta o fornirà cooperazione nella sua attuazione a questa autorità di vigilanza o agli esperti e ai revisori da essa autorizzati.
(2) La Banca nazionale ceca fornisce, senza indebito ritardo, all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea tutte le informazioni richieste relative all’esercizio della vigilanza sul mercato dei capitali; La Banca nazionale ceca può subordinare la fornitura di informazioni al fatto che le informazioni fornite non siano ulteriormente fornite senza il suo previo consenso.
(3) La Banca nazionale ceca può rifiutare una richiesta per la fornitura di cooperazione nell’esercizio della vigilanza ai sensi del paragrafo 1 o per la fornitura di informazioni ai sensi del paragrafo 2, se
a) è stato avviato un procedimento giudiziario nella Repubblica ceca nei confronti delle persone interessate dalla richiesta; o
b) una sentenza è divenuta definitiva per la stessa questione e per le persone cui si riferisce la domanda.
§ 149k
(1) La Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea
a) prima di concedere il consenso ai sensi della Sezione 10b (1), se il richiedente il consenso è una banca estera, una compagnia di assicurazioni estera, un commerciante di valori mobiliari estero, una società di investimento estera o una persona che controlla tali persone,
b) prima di fissare limiti uniformi ai sensi del § 134b a
c) prima della concessione di una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari, se il richiedente il permesso è controllato da un commerciante di valori mobiliari estero, da un organizzatore straniero di un mercato regolamentato o da una banca estera o da una persona che controlla un commerciante di valori mobiliari estero o una banca estera.
(2) La Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, che vigila su banche estere o compagnie di assicurazione straniere, prima di concedere una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari o una licenza per operare come operatore di mercato regolamentato.
(a) una banca estera o una compagnia di assicurazioni estera, o
b) una persona che controlla una banca estera o una compagnia di assicurazioni estera.
(3) Quando si richiede un parere ai sensi del paragrafo 1 lettera c) e ai sensi del paragrafo 2, la Banca nazionale ceca richiede in particolare un parere in merito
(a) l’ idoneità dei partner e dei partecipanti; e
b) la credibilità e l’esperienza delle persone che dirigono effettivamente l’attività e che partecipano alla gestione di un’altra entità dello stesso gruppo.
§ 149l
La Banca nazionale ceca può rivolgersi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per la risoluzione di una controversia tra essa e l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio se
a) non è d’accordo con questa autorità di controllo sulla fissazione di limiti uniformi ai sensi della Sezione 134b o ai sensi di una disposizione analoga di diritto estero,
b) tale autorità di controllo non ha ottemperato o rifiutato la sua richiesta di cooperazione o scambio di informazioni entro un termine ragionevole; o
c) l’autorità di controllo entro un termine ragionevole non ha risposto a un avviso di ragionevole sospetto di violazione degli obblighi previsti dal diritto dell’UE nel campo dell’attività sui mercati finanziari 1 ) , 2 ).
Parte 5
Obblighi di informazione della Banca nazionale ceca
§ 149m
(1) La Banca nazionale ceca, tramite il Ministero, adempie agli obblighi di informazione derivanti dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari nei confronti della Commissione europea.
(2) La Banca nazionale ceca adempie inoltre ai propri obblighi di informazione derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari, in relazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, all’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia 59 ) e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri. Stati dell’Unione Europea.
TITOLO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
§ 150
Fornitura di base
(1) Vigilanza su base consolidata ai sensi della presente legge significa monitoraggio e regolamentazione dei rischi nelle unità di consolidamento, che includono un commerciante di valori mobiliari che non è una banca, al fine di limitare i rischi a cui questo commerciante di valori mobiliari è esposto sulla base della sua partecipazione unità di consolidamento.
(2) La vigilanza su base consolidata non è la vigilanza sulle singole persone incluse nel gruppo di consolidamento e non sostituisce la vigilanza sulle attività dei commercianti di valori mobiliari su base individuale ai sensi della presente legge o la vigilanza sulle banche e sugli istituti finanziari ai sensi di un’altra normativa legale.
(3) Ai fini della vigilanza su base consolidata, per commerciante di valori mobiliari si intende solo un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 8a, paragrafi da 1 a 3.
§ 151
Definizioni
(1) Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) il gruppo di consolidamento è un gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo, un gruppo di un commerciante di titoli di controllo estero, un gruppo di una banca di controllo estera, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria o un gruppo di una società di partecipazione mista, dove il gruppo di consolidamento è composto da almeno due persone,
b) per commerciante di valori mobiliari estero si intende una persona domiciliata all’estero che è autorizzata a prestare servizi di investimento nel paese della sua sede legale e non è una banca estera,
c) il commerciante di valori mobiliari controllante è un commerciante di valori mobiliari che non è una banca la cui persona controllata o affiliata è un commerciante di valori mobiliari, un commerciante di valori mobiliari estero, una banca, un’unione di credito, un istituto finanziario o una società di servizi ausiliari,
d) società di partecipazione finanziaria: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) società di partecipazione mista: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) società di partecipazione finanziaria mista: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) gruppo del commerciante di valori mobiliari controllante, un gruppo formato dal commerciante di valori mobiliari controllante, dalle sue entità controllate e affiliate, che sono enti, istituzioni finanziarie o imprese di servizi ausiliari,
h) gruppo di una società di partecipazione finanziaria: un gruppo costituito da una società di partecipazione finanziaria e dalle sue persone controllate e collegate, che sono enti, istituti finanziari o imprese di servizi ausiliari,
i) gruppo di una società di partecipazione mista: un gruppo composto da una società di partecipazione mista e dalle sue persone controllate e collegate, che sono enti, istituti finanziari o imprese di servizi ausiliari,
j) persona associata: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
k) enti finanziari, istituti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) un commerciante di valori mobiliari estero, un commerciante di valori mobiliari estero che controlla almeno un commerciante di valori mobiliari che non è una banca,
m) un gruppo di un commerciante di valori mobiliari che esercita il controllo estero indica un gruppo costituito da un operatore di valori mobiliari che esercita il controllo estero e le sue entità controllate e affiliate, che sono enti, istituzioni finanziarie o imprese di servizi ausiliari,
n) una banca di controllo estera è una banca estera domiciliata in uno Stato membro dell’Unione europea che controlla almeno un commerciante di valori mobiliari non bancario,
o) un gruppo di una banca di controllo estera è un gruppo costituito da una banca di controllo estera e dalle sue entità controllate e associate,
p) un commerciante di valori mobiliari nazionale che controlla un commerciante di valori mobiliari che non è allo stesso tempo una persona controllata da un altro commerciante di valori mobiliari, una banca, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista domiciliata nella Repubblica ceca,
q) un commerciante di valori mobiliari di controllo europeo che controlla un commerciante di valori mobiliari o un commerciante di valori mobiliari di controllo estero che è stato autorizzato ad operare in uno Stato membro dell’Unione europea e che non è controllato da un altro commerciante di valori mobiliari, banca o commerciante di valori mobiliari estero , che è stato autorizzato in uno Stato membro dell’Unione europea, né è controllato da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea,
r) società di partecipazione finanziaria nazionale: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
s) società di partecipazione finanziaria mista nazionale: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
t) società di partecipazione finanziaria mista europea: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
u) società di partecipazione finanziaria europea: una persona quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
v) commerciante di valori mobiliari responsabile in un gruppo di una società di partecipazione finanziaria, un commerciante di valori mobiliari non bancario controllato da una società di partecipazione finanziaria che non controlla banche o associazioni di credito autorizzate ad operare in uno Stato membro dell’Unione europea e che è basato
1. nella Repubblica Ceca,
2. in un altro Stato membro dell’Unione europea, a meno che tale società di partecipazione finanziaria controlli simultaneamente un commerciante di valori mobiliari estero autorizzato ad operare in tale Stato membro dell’Unione europea o un commerciante di valori mobiliari estero con un totale di bilancio maggiore cui è stato concesso autorizzazione a esercitare un’attività in un altro Stato membro dell’Unione europea, o
3. in uno Stato membro dell’Unione europea, a meno che la Banca nazionale ceca non abbia rinunciato alla vigilanza su base consolidata sul gruppo di questa società di partecipazione finanziaria ai sensi della Sezione 153 (6);
se vi sono più commercianti di titoli bancari in un tale gruppo di consolidamento, il commerciante di titoli responsabile nel gruppo della società di partecipazione finanziaria indica il commerciante di titoli con il totale di bilancio più elevato,
w) commerciante di valori mobiliari responsabile del gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo estero, un commerciante di valori mobiliari che non è una banca, controllato da un commerciante di valori mobiliari di controllo estero, se
1. a questo commerciante di valori mobiliari di controllo estero è stata concessa un’autorizzazione ad operare in uno Stato membro diverso da uno Stato membro dell’Unione europea,
2. che il commerciante di valori mobiliari che esercita il controllo estero non controlla alcuna banca, unione di credito o banca estera a cui sia stata concessa l’autorizzazione a svolgere attività in uno Stato membro dell’Unione europea, e
3. Ai sensi della Sezione 153 (6), la Banca nazionale ceca non ha rinunciato alla supervisione su base consolidata sul gruppo di questo commerciante di titoli di controllo estero;
se vi è più di un commerciante di valori mobiliari in un tale gruppo di consolidamento, il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo del commerciante di titoli di controllo estero sarà il commerciante di titoli con il totale di bilancio più elevato
x) commerciante di valori mobiliari responsabile in un gruppo di una banca di controllo estera un commerciante di valori mobiliari che non è una banca controllata da una banca di controllo estera, a meno che la Banca nazionale ceca non abbia rinunciato alla vigilanza su base consolidata sul gruppo di tale banca di controllo estera ai sensi della sezione 153 (6); se vi sono più commercianti di valori mobiliari che non sono banche in tale gruppo di consolidamento, il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della banca di controllo estera indica il commerciante di valori mobiliari con il totale di bilancio più elevato,
y) un commerciante di valori mobiliari controllato da una società di partecipazione finanziaria mista un commerciante di valori mobiliari controllato da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale
1. nella Repubblica Ceca,
2. in un altro Stato membro dell’Unione europea, a meno che tale società di partecipazione finanziaria mista controlli simultaneamente un istituto finanziario straniero autorizzato in tale Stato membro o un istituto finanziario estero con un totale di bilancio maggiore che è stato autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea, o
3. in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea, a meno che la Banca nazionale ceca non abbia rinunciato all’esercizio della vigilanza bancaria su base consolidata ai sensi della sezione 153 (6);
se vi sono più commercianti di valori mobiliari controllati da una società di partecipazione finanziaria mista che non sono banche del gruppo di consolidamento ai sensi dei punti da 1 a 3, il commerciante di valori mobiliari responsabile controllato dalla società di partecipazione finanziaria mista indica il commerciante di valori mobiliari con il totale di bilancio più elevato,
z) base consolidata: la base consolidata di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
za) un ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, e un’impresa di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Se i legami all’interno del gruppo di consolidamento sono di natura tale che non è possibile determinare in modo univoco l’entità controllante o il suo tipo, la Banca nazionale ceca può, in accordo con l’autorità di vigilanza estera competente, determinare l’entità controllante o il suo tipo. Questa procedura della Banca nazionale ceca non è un procedimento amministrativo.
Vigilanza su base consolidata
§ 152
(1) La supervisione su base consolidata sarà svolta dalla Banca nazionale ceca, a meno che la presente legge o un’altra normativa legale non dispongano diversamente.
(2) Nell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca nazionale ceca coopererà con le autorità estere che vigilano sulle banche, le persone autorizzate a fornire servizi di investimento o istituzioni finanziarie e scambierà informazioni con tali autorità; La Banca nazionale ceca fornisce inoltre, su richiesta, alle autorità di vigilanza di altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni necessarie per la loro vigilanza e di propria iniziativa fornisce a tali autorità informazioni essenziali che incidono in modo significativo sulla valutazione della situazione finanziaria di un commerciante di valori mobiliari o di un istituto finanziario straniero nello Stato membro interessato in particolare informazioni su
a) i rapporti patrimoniali tra i membri del gruppo di consolidamento, la struttura di amministrazione e gestione, inclusa la struttura organizzativa del gruppo di consolidamento, comprese tutte le entità regolamentate e non regolamentate, le entità controllate non regolamentate, le filiali significative e le entità controllanti e le autorità di vigilanza delle entità regolamentate in questo gruppo di consolidamento,
b) procedure per la raccolta di informazioni dai commercianti di valori mobiliari nel gruppo di consolidamento e la verifica di tali informazioni,
c) sviluppi del commerciante di valori mobiliari o di un’altra persona nel gruppo di consolidamento che possono mettere seriamente a rischio la situazione finanziaria del commerciante di valori mobiliari nel gruppo di consolidamento,
d) gravi sanzioni amministrative e misure per rimediare all’importanza straordinaria imposta al commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge, in particolare l’obbligo di aumentare il capitale ai sensi del § 136 par. a) e mancato consenso all’utilizzo di metodi speciali per il calcolo del requisito patrimoniale, o mancato consenso alla modifica dei metodi speciali utilizzati,
e) società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista quali definite all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) La Banca nazionale ceca richiede le informazioni necessarie per lo svolgimento della vigilanza su base consolidata all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea che controlla una persona che fa parte di un gruppo di consolidamento. Chiede inoltre all’autorità di vigilanza su base consolidata dell’operatore commerciale europeo di controllo informazioni sugli approcci e sui metodi utilizzati per conformarsi alle norme prudenziali.
(4) La Banca nazionale ceca è autorizzata ai fini della vigilanza su base consolidata
a) richiedere informazioni e documenti alla persona inclusa nel gruppo di consolidamento,
(b) effettuare un’ispezione della persona inclusa nel gruppo di consolidamento; nel caso di una persona straniera soggetta a vigilanza, informare l’autorità di vigilanza estera competente dell’inizio, dello scopo e dei risultati dell’ispezione in loco,
c) richiedere a un’autorità di vigilanza estera competente di effettuare un’ispezione di una persona inclusa nel gruppo di consolidamento, indicando il motivo della richiesta,
(d) effettua, su richiesta della competente autorità estera di vigilanza, un’ispezione della persona inclusa nel gruppo di consolidamento; informa la competente autorità estera di vigilanza dell’inizio e del risultato dell’ispezione.
(5) La Banca nazionale ceca può informare l’Autorità bancaria europea o l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati se l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea respinge la richiesta di cooperazione della Banca nazionale ceca, in particolare per fornire informazioni, o non fornisce le informazioni essenziali entro un termine ragionevole. , o se l’autorità di controllo di un altro Stato membro dell’Unione europea non fornisce informazioni essenziali di propria iniziativa.
§ 152a
(1) Se la Banca nazionale ceca controlla su base consolidata il gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea, oltre ai compiti previsti dalla presente legge, ha un’altra regolamentazione legale o da un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) anche i seguenti compiti:
a) coordina, in relazione ad altre autorità di controllo di altri Stati membri dell’Unione europea, la raccolta e la fornitura di informazioni pertinenti o necessarie;
b) pianificare e coordinare, in collaborazione con le autorità competenti, la condotta di tali autorità nel contesto della vigilanza normale e di emergenza; tale attività comprende il coordinamento e la pianificazione della vigilanza sulle attività dei commercianti di valori mobiliari disciplinate dal § 9a, § 12a comma 1 lett. c), § 16, parte otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e § 16b, l’esercizio della vigilanza svolto ai sensi del § 135b e l’imposizione di misure ai sensi del § 136 paragrafo 2 e § 156 paragrafo 1, compreso il coordinamento vigilanza ai sensi di disposizioni analoghe previste dalla legislazione di un altro Stato membro,
c) in cooperazione con le autorità di vigilanza competenti e, se del caso, le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali, ovvero le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575 / 2013, pianifica e coordina l’azione di queste autorità nella preparazione agli sviluppi negativi nel commerciante di valori mobiliari e alle emergenze, e l’azione di queste autorità durante gli sviluppi sfavorevoli nel commerciante di valori mobiliari in situazioni di emergenza; pianifica e coordina anche la preparazione di valutazioni congiunte, l’introduzione di piani di emergenza, l’informazione pubblica e l’imposizione di misure correttive di eccezionale importanza ai sensi del § 152 par. d) e disposizioni analoghe di norme di legge straniere,
(d) su richiesta, fornire alle autorità di vigilanza di altri Stati membri dell’Unione europea che vigilano su una persona che fa parte di tale gruppo di consolidamento le informazioni necessarie per vigilare su quella persona, tenendo conto dell’importanza di tale persona nel mercato finanziario di quello Stato.
(2) Se l’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro non coopera sufficientemente con la Banca nazionale ceca nell’adempimento dei suoi compiti di cui al paragrafo 1, la Banca nazionale ceca può informarne l’Autorità bancaria europea.
(3) La Banca nazionale ceca può informare l’Autorità bancaria europea se l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro esercita la vigilanza su base consolidata su un gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo europeo, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea. una persona il cui membro è soggetto alla vigilanza della Banca nazionale ceca non adempie ai suoi obblighi corrispondenti agli obblighi di cui al paragrafo 1.
(4) Se la Banca nazionale ceca controlla un gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo europeo, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea e si verifica una situazione di emergenza, inclusi sviluppi sfavorevoli nei mercati finanziari, può mettere a rischio la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario nello Stato membro in cui un membro di questo gruppo è domiciliato o opera tramite una filiale principale, una filiale principale ai sensi della legge che disciplina le banche o una succursale significativa ai sensi della legge che disciplina le unioni di risparmio e di credito, Banca nazionale ceca senza indebito ritardo
a) alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali degli Stati membri interessati da questa situazione, informazioni rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti statutari, compresa la conduzione della politica monetaria e della relativa liquidità, la vigilanza sui sistemi di pagamento e regolamento e sui sistemi di regolamento titoli; titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e
b) l’ Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità pubbliche degli Stati membri interessati da tale situazione, responsabili dell’elaborazione della legislazione in materia di vigilanza su banche, commercianti di valori mobiliari e istituti finanziari, nonché le persone autorizzate da tali autorità a attività di controllo, informazioni se pertinenti.
(5) Se la Banca nazionale ceca rileva una situazione di emergenza, compresi sviluppi sfavorevoli sui mercati finanziari, che possono mettere a rischio la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro, ne informa senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo di operatori di controllo europeo. o su un gruppo di società di partecipazione finanziaria europee il cui membro è stabilito nello Stato membro interessato o esercita la propria attività in tale Stato membro tramite una filiale principale, una filiale principale ai sensi della legge che disciplina le banche o una filiale significativa ai sensi della legge che disciplina le unioni di risparmio e di credito.
(6) Se la Banca nazionale ceca rileva durante la supervisione di un commerciante di valori mobiliari che si è verificata una situazione straordinaria, a seguito della quale la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario nella Repubblica ceca potrebbero essere messe in pericolo, ne informa senza indebito ritardo.
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali negli Stati membri interessati dalla situazione, qualora tali informazioni siano rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti statutari, compresa la conduzione della politica monetaria e della relativa liquidità, la supervisione dei sistemi di pagamento e regolamento e dei sistemi di regolamento; titoli e salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, e
b) le autorità pubbliche degli Stati membri interessati dalla situazione, responsabili della redazione della legislazione sulla vigilanza di banche, commercianti di valori mobiliari e istituti finanziari, nonché le persone autorizzate da tali autorità a svolgere attività di vigilanza, qualora tali informazioni siano rilevanti per loro; .
(7) Se la Banca nazionale ceca richiede le informazioni necessarie per lo svolgimento della vigilanza su base consolidata, di cui sa che sono già state fornite da un membro del gruppo di consolidamento a un’altra autorità di vigilanza, richiede tali informazioni in via prioritaria.
(8) L’esercizio della vigilanza da parte della Banca nazionale ceca su un membro del gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo o su un membro del gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea si basa su accordi scritti di coordinamento e cooperazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata su tale gruppo. Tali accordi possono affidare compiti relativi a tale coordinamento e cooperazione a tali autorità di controllo.
(9) Se la Banca nazionale ceca controlla su base consolidata il gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo o un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea, deve disporre di accordi scritti per il coordinamento e la cooperazione con le autorità di vigilanza sui membri di questo gruppo. La Banca nazionale ceca può essere incaricata di questi accordi con compiti relativi a questo coordinamento e cooperazione.
(10) Al posto della Banca nazionale ceca, l’autorità di vigilanza di un altro Stato membro che esercita la vigilanza su base consolidata su un gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo o su un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea è competente per esercitare la vigilanza conformemente al diritto dell’Unione europea 29 )su un membro di questo gruppo con sede legale nella Repubblica Ceca, nella misura e alle condizioni previste da un accordo internazionale che fa parte dell’ordinamento giuridico. Il presente accordo internazionale stabilisce sempre le condizioni alle quali la Repubblica ceca ha il diritto di ricorrere contro l’autorità di controllo di un altro Stato membro o contro lo Stato membro nel cui territorio è stabilita se ha risarcito il danno o il danno morale causato da tale autorità decisione o cattiva amministrazione. La Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea di questo accordo. Quando si esercita la vigilanza da parte di un’autorità di controllo di un altro Stato membro, si applica la legge della Repubblica ceca.30 ) .
(11) Al posto dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, la Banca nazionale ceca che esercita la vigilanza su base consolidata su un gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo o su un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea è competente per la vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione europea 29 ) un membro di questo gruppi stabiliti in un altro Stato membro, nella misura e alle condizioni previste da un accordo internazionale facente parte dell’ordinamento giuridico. La Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea di questo accordo.
(12) I paragrafi da 8 a 11 si applicano, mutatis mutandis, all’esercizio della vigilanza su base consolidata su un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea.
§ 152b
(1) Se la Banca nazionale ceca controlla su base consolidata il gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo europeo, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea, è competente, in accordo con altre autorità di vigilanza sui membri di tali gruppi, salvare su un membro di quel gruppo
a) misure correttive ai sensi del § 136 paragrafo 2 lett. a) en), se è un commerciante di valori mobiliari o un commerciante di valori mobiliari estero [§ 151 par. 1 lett. b)],
(b) misure correttive consistenti in un aumento di capitale al di sopra del livello minimo e sotto forma di requisiti speciali di liquidità ai sensi della legge che disciplina l’attività delle banche, nel caso di una banca o di una banca estera, o
(c) misure correttive consistenti in un aumento di capitale al di sopra del livello minimo e sotto forma di speciali requisiti di liquidità previsti dalla normativa che disciplina l’attività delle unioni di risparmio e di credito, nel caso di unioni di risparmio e unioni di credito.
(2) La Banca nazionale ceca informa in anticipo le altre autorità di vigilanza sui membri del gruppo interessato dell’intenzione di imporre misure correttive ai sensi del paragrafo 1 e allo stesso tempo presenta loro una relazione che valuta la copertura del capitale e il rischio di liquidità di questo gruppo. La Banca nazionale ceca si adopera per raggiungere un accordo ai sensi del paragrafo 1 entro 4 mesi dalla data in cui la Banca nazionale ceca presenta una relazione alle altre autorità di vigilanza dei membri del gruppo interessato sulla valutazione del rischio di capitale ed entro 1 mese dal la data in cui ha presentato la relazione sulla valutazione del rischio di liquidità.
(3) Se non si raggiunge un accordo ai sensi del paragrafo 1 entro i termini di cui al paragrafo 2, la Banca nazionale ceca è competente per imporre le misure correttive di cui al paragrafo 1 ai membri del gruppo vigilato interessato, anche senza accordo con altre autorità di vigilanza. gruppi. Nel fare ciò, la Banca nazionale ceca terrà conto della valutazione del rischio dei membri di questo gruppo espressa nel parere di altri organi di supervisione dei membri di questo gruppo e invierà una copia della copia scritta della decisione a questi organi.
(4) Se non è stato raggiunto un accordo ai sensi del paragrafo 1, la Banca nazionale ceca può, negli ultimi 7 giorni prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, chiedere all’Autorità bancaria europea di risolvere la controversia ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina la vigilanza sui mercati finanziari nel settore bancario 41 ) . Se la Banca nazionale ceca o le autorità di vigilanza sui membri del gruppo di cui al paragrafo 1 richiedono un accordo all’Autorità bancaria europea, la Banca nazionale ceca sospende il procedimento per imporre misure correttive ai sensi del paragrafo 1 in attesa di una decisione dell’Autorità bancaria europea.
(5)Un commerciante ceco che è un membro del gruppo di trader di controllo europeo, un membro del gruppo di società di partecipazione finanziaria europea o un membro del gruppo di banche di controllo europeo ai sensi della legge che regola le banche o è un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea è il cittadino ceco la banca è competente a imporre misure correttive ai sensi dell’articolo 136 cpv. a) en) separatamente, se non viene raggiunto un accordo tra l’autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo interessato e le altre autorità di vigilanza dei membri di quel gruppo entro 4 mesi dalla data in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata ha presentato la relazione alla Banca nazionale ceca sulla valutazione della copertura del rischio da parte del capitale di questo gruppo, o entro 1 mese dal quando l’autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo in questione ha presentato alla Banca nazionale ceca una relazione sulla valutazione del rischio di liquidità di tale gruppo. A tal fine, la Banca nazionale ceca tiene conto del parere dell’autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo interessato.
(6) Se non è stato raggiunto un accordo ai sensi del paragrafo 5, la Banca nazionale ceca può, negli ultimi 7 giorni prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 5, chiedere all’Autorità bancaria europea di risolvere la controversia ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina la vigilanza sui mercati finanziari nel settore bancario 41 ) . Se la Banca nazionale ceca o le autorità che vigilano sui membri del gruppo interessato o le autorità che vigilano sul gruppo su base consolidata richiedono all’Autorità bancaria europea di risolvere la controversia, la Banca nazionale ceca sospende il procedimento di riparazione di cui al paragrafo 5 in attesa di una decisione dell’Autorità europea. per il settore bancario.
(7) Prima di emettere una decisione ai sensi del paragrafo 3, la Banca nazionale ceca può richiedere il parere dell’Autorità bancaria europea. La Banca nazionale ceca richiede questo parere ogniqualvolta richiesto da una qualsiasi delle altre autorità che vigilano sui membri del gruppo interessato. Se il parere dell’Autorità bancaria europea è stato richiesto prima dell’emissione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 o 4, la Banca nazionale ceca vi fa affidamento, a meno che i motivi della decisione non indichino i motivi per deviare da tale parere.
(8) La Banca nazionale ceca riesamina le decisioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 o 5 almeno una volta all’anno secondo la procedura specificata nei paragrafi 1, 2, 3, 5, 7. La Banca nazionale ceca può riesaminare tali decisioni su proposta scritta motivata dell’autorità di vigilanza gruppi. In tal caso, anche la decisione ai sensi dei paragrafi 1, 3 o 4 può essere riesaminata solo nell’ambito della presente proposta.
(9) Un commerciante di valori mobiliari è obbligato a mantenere il capitale al di sopra del livello minimo su base individuale o consolidata se tale obbligo gli viene imposto da una decisione emessa in accordo con la Banca nazionale ceca da un’autorità di un altro Stato membro che esercita la vigilanza su base consolidata.
§ 152c
(1) Se la Banca nazionale ceca esercita la vigilanza su base consolidata su un gruppo di un commerciante di valori mobiliari europeo di controllo, un gruppo di una società di partecipazione finanziaria europea o un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea, stabilisce Da 1 a 4 college. L’istituzione e le attività del collegio si basano su accordi scritti ai sensi della sezione 152a (7), che sono predisposti dalla Banca nazionale ceca previa consultazione con le autorità di vigilanza interessate. Se del caso, la Banca nazionale ceca coordinerà la cooperazione con le autorità di vigilanza degli Stati non membri nel rispetto del dovere di riservatezza e di altri requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione europea. L’istituzione e il funzionamento dei collegi non pregiudicano i poteri e le competenze delle autorità di controllo previste dal diritto dell’Unione europea.
(2) Il collegio crea i presupposti per la cooperazione tra la Banca nazionale ceca e altre autorità di vigilanza competenti in
a) scambio di informazioni,
b) l’ applicazione di intese e accordi internazionali ai sensi della Sezione 152a, paragrafi da 6 a 9, se del caso,
c) determinazione dei piani di controllo basati sulla valutazione del rischio del gruppo interessato ai sensi della Sezione 135 (3),
d) aumentare l’efficacia della supervisione riducendo i doppi requisiti nell’esercizio della supervisione, compreso l’obbligo di fornire informazioni ai sensi della Sezione 152a (5), Sezione 152 (3), seconda frase, e disposizioni simili della legislazione straniera,
e) l’ applicazione uniforme delle regole prudenziali all’interno del gruppo interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione europea;
f) pianificazione e coordinamento delle attività di cui al § 152a paragrafo 1 lett. c) e in analoghe disposizioni di normative di legge estere, tenuto conto dell’attività di altri enti, qualora costituiti a tali fini.
(3) I membri del collegio sono
a) la Banca nazionale ceca,
b) le autorità che vigilano sui membri del gruppo interessato,
c) le autorità di vigilanza degli Stati ospitanti in cui un membro del gruppo interessato opera tramite una succursale significativa, una succursale significativa ai sensi della legge che disciplina le banche o una succursale significativa ai sensi della legge che disciplina le unioni di risparmio e di credito,
d) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali, se del caso;
e) autorità di controllo di paesi terzi, se del caso e laddove, a parere di tutte le autorità di controllo interessate, proteggano le informazioni almeno nella misura richiesta dal diritto dell’Unione europea.
(4) La Banca nazionale ceca dirige le riunioni del consiglio di amministrazione e determina quali membri partecipano alle riunioni o ad altre attività del consiglio. Nel fare ciò, terrà conto dell’importanza di queste attività per lo svolgimento dei suoi compiti di cui alla sezione 24b (2) e (3), nonché della loro importanza per i membri del collegio. In particolare, sulla base delle informazioni disponibili, tiene conto del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati, in particolare in situazioni di emergenza.
(5) La Banca nazionale ceca si adopererà per garantire che i membri del Consiglio collaborino strettamente. La Banca nazionale ceca informa in tempo utile i membri del collegio sui lavori del collegio, l’ordine del giorno e le attività programmate e li informa senza indebito ritardo delle conclusioni adottate durante la riunione o di altre attività concordate.
(6) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea delle attività del collegio, anche in caso di emergenza, e le fornisce tutte le informazioni utili per la convergenza degli strumenti e delle procedure di vigilanza. Le disposizioni del § 117 non sono interessate da questo.
§ 153
(1)La Banca nazionale ceca esercita la vigilanza su base consolidata sul gruppo del commerciante di valori mobiliari di controllo. La Banca nazionale ceca controlla anche su base consolidata un gruppo di un commerciante di valori mobiliari di controllo estero, di cui il commerciante di valori mobiliari responsabile è un membro nel gruppo di un commerciante di titoli di controllo estero, e un gruppo di una banca di controllo estera di cui il commerciante di valori mobiliari responsabile è membro. nel gruppo delle banche di controllo estere. Il gruppo di un commerciante di valori mobiliari controllato da un commerciante di titoli di controllo nazionale o da una società di partecipazione finanziaria nazionale è soggetto a vigilanza su base consolidata solo se il membro di questo gruppo è un commerciante di valori mobiliari estero, una banca o un istituto finanziario straniero,
(2) La Banca nazionale ceca vigila su base consolidata sul gruppo di una società di partecipazione finanziaria, di cui fa parte il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della persona di partecipazione finanziaria, e il commerciante di valori mobiliari responsabile controllato dalla società di partecipazione finanziaria mista. Un gruppo di società di partecipazione finanziaria controllate da un commerciante di valori mobiliari di controllo nazionale o da una società di partecipazione finanziaria nazionale è sottoposto a vigilanza su base consolidata solo se il gruppo comprende un commerciante di valori mobiliari estero, una banca estera o un istituto finanziario domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea.
(3) La Banca nazionale ceca può
a) vigila su un gruppo di società di partecipazione finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, primo periodo,
b) astenersi dall’esercitare la vigilanza su un gruppo di società di partecipazione finanziaria che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2, primo periodo,
se concorda con l’autorità di vigilanza competente di uno Stato membro dell’Unione europea e se risulta loro che il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della società di partecipazione finanziaria appare secondo i criteri stabiliti nella presente legge s)] come inappropriato, in particolare in considerazione dell’importanza dei commercianti di valori mobiliari non bancari o dei commercianti di valori mobiliari esteri che sono membri di questo gruppo di consolidamento per il mercato finanziario negli Stati membri dell’Unione europea interessati. In tal caso, tuttavia, la Banca nazionale ceca o l’autorità di vigilanza competente richiedono preventivamente il parere del commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria europea che sono membri del gruppo di consolidamento interessato. Se la Banca nazionale ceca procede in conformità alla lettera a), designa un commerciante di valori mobiliari, che non è una banca e che adempirà agli obblighi di un commerciante di valori mobiliari responsabile del gruppo di una società di partecipazione finanziaria. La Banca nazionale ceca informa la Commissione europea e l’Autorità bancaria europea degli accordi di cui alla prima frase.
(4) Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all’esercizio della vigilanza su base consolidata su un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista.
(5) La Banca nazionale ceca vigila su base consolidata sul gruppo di una società di partecipazione mista.
(6) La Banca nazionale ceca può rinunciare alla vigilanza su base consolidata su un gruppo consolidato se l’entità controllante ha la propria sede legale in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea, a condizione che su questo gruppo consolidato sia esercitata una vigilanza consolidata comparabile in conformità con un regolamento direttamente applicabile Regolamento dell’Unione Europea dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ). Prima di questa decisione, la Banca nazionale ceca richiede il parere dell’autorità di vigilanza di un commerciante di valori mobiliari estero domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea che è membro dello stesso gruppo di consolidamento e della Commissione europea. Se una vigilanza comparabile su questo gruppo consolidato non è esercitata su base consolidata, la Banca nazionale ceca può richiedere a un membro del gruppo consolidato di costituire una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea. La Banca nazionale ceca notifica tale procedura all’autorità di vigilanza di un commerciante di valori mobiliari estero domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea che è membro dello stesso gruppo di consolidamento e al Comitato bancario europeo.
Obblighi delle persone soggette a vigilanza su base consolidata
§ 154
(1) Un commerciante di valori mobiliari che è una persona di cui alla sezione 9a (4) e che è un membro di un gruppo di consolidamento soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge è tenuto a conformarsi su base consolidata
a) requisiti per il sistema di gestione e controllo [§ 12 comma 1 lett. e)],
b) strategie e procedure per la valutazione e la variazione del capitale determinato internamente (§ 9a),
c) requisiti per le operazioni all’interno del gruppo di consolidamento (Sezione 155 (3)).
(2) Su richiesta di un’entità consolidante, la persona inclusa nel gruppo di consolidamento comunica direttamente o tramite l’entità controllante o il commerciante di valori mobiliari che fa parte di questa unità di consolidamento ed è designato dalla Banca nazionale ceca, qualsiasi informazione richiesta per la vigilanza su base consolidata.
(3) Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle persone che sono filiazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del commerciante di valori mobiliari di controllo, del commerciante di valori mobiliari di controllo estero, banche di controllo estere, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista e che non sono anche incluse nella vigilanza su base consolidata.
(4) Le persone incluse nel gruppo di consolidamento hanno l’obbligo di consentire un’ispezione ai sensi della Sezione 152 e di fornire alla Banca nazionale ceca la necessaria collaborazione.
§ 155
(1) Le persone incluse nel gruppo di consolidamento stabiliscono meccanismi di controllo appropriati che assicurino l’accuratezza delle informazioni fornite ai fini della vigilanza su base consolidata.
(2) Commerciante di valori mobiliari di controllo nazionale, commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo di società di partecipazione finanziaria, commerciante di titoli responsabile controllato da una persona di partecipazione finanziaria mista, commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo di commercianti di valori mobiliari con controllo estero e commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo delle banche di controllo estere, la Banca nazionale ceca sarà preventivamente informata dai revisori dei conti che verificheranno le persone incluse nel gruppo di consolidamento soggette alla supervisione della Banca nazionale ceca ai sensi della presente legge. La Banca nazionale ceca ha il diritto di richiedere un audit di queste persone dalle informazioni che trasmettono ai fini della vigilanza su base consolidata ai sensi della presente legge.
(3) Un commerciante di valori mobiliari che non sia una banca è tenuto a monitorare adeguatamente le proprie operazioni con i membri dello stesso gruppo di consolidamento, a gestire i rischi ad essi associati e a sottoporli ad adeguati meccanismi di controllo interno.
§ 155a
Per una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista e per una persona fisica che controlla esclusivamente o principalmente commercianti di valori mobiliari, commercianti di valori mobiliari esteri, banche, unioni di credito o istituti finanziari, o controlla almeno un commerciante di valori mobiliari non bancario , e non è una holding mista, si applicano mutatis mutandis i § 10 e 10a.
§ 155b
(1) Nell’esercitare la vigilanza su base consolidata su una società di partecipazione finanziaria mista, la Banca nazionale ceca può, previa consultazione delle autorità di vigilanza competenti, stabilire che nell’esercizio di tale vigilanza applicherà solo le disposizioni pertinenti della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, a condizione che: questa società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a requisiti comparabili della presente legge e della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, in particolare per quanto riguarda la vigilanza orientata al rischio.
(2) Se la Banca nazionale ceca esercita la vigilanza su base consolidata su un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista, può, previa consultazione delle autorità di vigilanza competenti, stabilire che applica solo le disposizioni pertinenti della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari , a condizione che questa società di partecipazione finanziaria mista europea sia soggetta a requisiti analoghi della presente legge e della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, in particolare per quanto riguarda la vigilanza orientata al rischio.
(3) La Banca nazionale ceca è competente per la consultazione sull’applicazione della legislazione estera che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari solo se è l’autorità di vigilanza su un commerciante di valori mobiliari controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea e se è invitata a farlo dall’autorità di esecuzione. vigilanza aggiuntiva sul conglomerato finanziario.
(4) Nell’esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca nazionale ceca può stabilire che nell’esercizio della vigilanza su una società di partecipazione finanziaria mista applicherà solo le disposizioni che si applicano al settore più importante ai sensi della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, a condizione che: questa società di partecipazione finanziaria mista è soggetta ai requisiti equivalenti della presente legge e della legge che disciplina le attività delle imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda la vigilanza orientata al rischio.
(5) Se la Banca nazionale ceca esercita la vigilanza su base consolidata su un commerciante di valori mobiliari responsabile controllato da una società di partecipazione finanziaria mista, può, in accordo con le autorità di vigilanza competenti, stabilire che applica solo le disposizioni applicabili al settore più importante ai sensi della legge che disciplina la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, a condizione che questa società di partecipazione finanziaria mista europea sia soggetta ai requisiti equivalenti della presente legge e della legge che disciplina le attività delle imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda la vigilanza orientata al rischio.
(6) La Banca nazionale ceca è competente a concordare l’applicazione della sola legislazione estera relativa al settore più importante in conformità con le norme che disciplinano la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, se è l’autorità di vigilanza di un commerciante di valori mobiliari controllato da una società di partecipazione finanziaria mista europea e la sua richiesta in tal senso dall’autorità che esercita la vigilanza supplementare sul conglomerato finanziario.
§ 155c
(1) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea di
a) procedure adottate ai sensi della Sezione 155b commi 1, 2, 4 e 5,
b) casi in cui applica § 135c par.1,
c) il funzionamento del processo di revisione e valutazione ai sensi della Sezione 135b,
d) la metodologia utilizzata come base per le decisioni ai sensi della Sezione 135b paragrafi da 3 a 5, Sezione 135c paragrafi 2, 3 e 4 e Sezione 136 paragrafi 2, 5 e 7 nel processo di revisione e valutazione ai sensi della Sezione 135b,
e) i nomi delle autorità o delle persone alle quali le informazioni possono essere comunicate ai sensi della Sezione 135a,
f) società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista quali definite all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) i risultati della revisione e della valutazione ai sensi della sezione 135b, se i risultati indicano un rischio sistemico imminente ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio da parte del commerciante di valori mobiliari; queste informazioni saranno fornite dalla Banca nazionale ceca senza indebito ritardo,
h) dati raccolti allo scopo di confrontare tendenze e prassi retributive,
i) misure adottate ai sensi del § 12h lettera G),
j) autorizzazione a ricoprire un’altra carica di membro non esecutivo ai sensi della Sezione 10, Paragrafo 5,
k) dati raccolti secondo § 12h lettera h),
l) dati ottenuti dal commerciante di valori mobiliari sulle decisioni degli azionisti o dei soci in materia di remunerazione,
m) misure correttive imposte ai sensi del § 136 par.2 let. l), § 136 par. 7 e sanzioni pecuniarie inflitte per reati ai sensi del § 165 par. 2 e § 176, compresi i dati sui ricorsi contro le decisioni che impongono queste sanzioni amministrative,
n) la composizione della riserva di capitale combinata e la data a partire dalla quale i commercianti di valori mobiliari sono soggetti all’obbligo di mantenere la riserva di capitale combinata in tale composizione,
(o) riconoscimento della riduzione del periodo transitorio per la riserva di capitale anticiclica introdotta da un altro Stato membro dell’Unione europea.
(2) Su richiesta, la Banca nazionale ceca informa l’Autorità bancaria europea di tutti i fatti necessari per l’adempimento dei suoi compiti stabiliti nei regolamenti pertinenti dell’Unione europea 47 ) .
(3) La Banca nazionale ceca informa la Commissione europea di
a) società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista quali definite all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) la composizione della riserva di capitale combinata e la data a partire dalla quale i commercianti di valori mobiliari sono soggetti all’obbligo di mantenere la riserva di capitale combinata in tale composizione,
(c) riconoscimento della riduzione del periodo transitorio per la riserva di capitale anticiclica introdotta da un altro Stato membro dell’Unione europea.
(4) La Banca nazionale ceca informa il Comitato europeo per il rischio sistemico di
a) la composizione della riserva di capitale combinata e la data a partire dalla quale i commercianti di valori mobiliari sono soggetti all’obbligo di mantenere la riserva di capitale combinata in tale composizione,
b) riconoscimento della riduzione del periodo di transizione per la riserva di capitale anticiclica introdotta da un altro Stato membro dell’Unione europea,
d) il tasso della riserva di capitale anticiclica ai sensi della Sezione 9al (3) e i dati specificati nella Sezione 9al (7).
(5) La Banca nazionale ceca informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) 48 ) (di seguito “l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali”) delle procedure adottate ai sensi della sezione 155b (1), (2), (4) e 5.
(6) La Banca nazionale ceca coopera con l’Autorità bancaria europea in tutti i casi in cui l’Autorità bancaria europea, di propria iniziativa, contribuisce alla risoluzione delle controversie tra autorità competenti.
(7) La Banca nazionale ceca utilizza i dati della banca dati delle sanzioni amministrative dell’Autorità bancaria europea per valutare la credibilità dei membri degli organi di un commerciante di valori mobiliari.
(8) La Banca nazionale ceca informa i pertinenti collegi delle autorità di vigilanza di
a) la composizione della riserva di capitale combinata e la data a partire dalla quale i commercianti di valori mobiliari sono soggetti all’obbligo di mantenere la riserva di capitale combinata in tale composizione,
b) riconoscimento della riduzione del periodo transitorio per la riserva di capitale anticiclica introdotta da un altro Stato membro dell’Unione europea.
§ 156
Azione correttiva
(1) In caso di violazione della presente legge o di una decisione emessa ai sensi della presente legge da una persona inclusa nel gruppo di consolidamento che potrebbe influire negativamente sulla situazione finanziaria di un commerciante di valori mobiliari che fa parte del gruppo di consolidamento, la Banca nazionale ceca può , il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della società di partecipazione finanziaria, il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo del commerciante di valori mobiliari di controllo estero, il commerciante di valori mobiliari responsabile nel gruppo della banca di controllo estera o la persona di partecipazione mista a seconda della natura della violazione rilevata
a) ordinargli di porre rimedio alla situazione entro il termine stabilito,
b) disporre l’erogazione di una revisione straordinaria della persona che fa parte del gruppo di consolidamento a spese dell’entità controllante,
(c) vietare o limitare la conclusione di operazioni su strumenti di investimento con soggetti che fanno parte dello stesso gruppo di consolidamento.
(2) Una persona inclusa in un gruppo di consolidamento che non è un commerciante di valori mobiliari deve concludere negoziazioni in strumenti di investimento in modo da non ledere gli interessi dei clienti del commerciante di valori mobiliari che fa parte dello stesso gruppo di consolidamento e non compromettere la sua stabilità finanziaria o la trasparenza della trasparenza del mercato finanziario.
(3) Nelle sezioni da 151 a 155c, una banca è anche intesa come banca estera.
TITOLO III
REATI
Parte 1
Reati contro le persone fisiche che violano il Capital Market Business Act
§ 157
(1) Una persona fisica commette un reato:
a) svolge in modo ingiustificato attività ai sensi della presente legge, che richiedono un permesso della Banca nazionale ceca, un accreditamento concesso dalla Banca nazionale ceca, l’iscrizione in un elenco gestito dalla Banca nazionale ceca, il consenso della Banca nazionale ceca o la notifica all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’UE;
b) dichiara un’informazione falsa o fuorviante o non dichiara tutti i fatti in relazione alla domanda ai sensi della presente legge,
c) in quanto membro dell’organo dirigente, agisce in violazione del § 10 paragrafo 4,
d) acquisisce una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o un organizzatore di un mercato regolamentato o lo controlla in violazione della sezione 10b (1) o della sezione 47 (1),
e) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 10e (1) o della Sezione 47 (3),
f) come persona la cui licenza di attività o accreditamento è stata revocata o scaduta, o come persona che è il successore legale di una persona la cui licenza o accreditamento di attività è stata revocata o scaduta, non adempie all’obbligo di conservare documenti e registri ai sensi del § 14g, § 17 par. 6 o § 32 paragrafo 7,
g) come persona ai sensi del § 4b comma 1 lett. a), e), i) oj) in violazione del § 17j non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h o 17i,
h) in quanto partecipante al sistema di negoziazione non esegue test di algoritmi secondo § 73m, o
i) in qualità di partecipante al sistema di negoziazione, non presenta una relazione ai sensi della Sezione 73k.
(2) Una persona fisica, in qualità di rappresentante legato, commette un reato omettendo di risolvere un obbligo contrattuale in violazione dell’articolo 32b (2).
(3) Una persona fisica commette un reato omettendo di stabilire, mantenere o applicare un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 124 e della Sezione 12i (1).
(4) Una persona fisica, in quanto persona ai sensi della Sezione 116 (1), commette un reato non adempiendo all’obbligo di riservatezza ai sensi della Sezione 116.
(5) Una persona fisica, in qualità di emittente ai sensi del § 118 par.1 let. b), c) od) o § 121a commette un reato:
a) non adempie a uno degli obblighi ai sensi della Sezione 120 o della Sezione 120c (1),
b) viola il divieto di cui al § 121, o
c) non adempie a uno degli obblighi relativi alle informazioni pubblicate obbligatoriamente ai sensi della Sezione 127 (2).
(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) 150000000 CZK, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(7) Una sanzione pecuniaria fino a 500.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2, 4 o 5.
(8) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 3.
(9) Per un reato di cui al comma 1 lett b) in sostituzione o insieme all’ammenda può essere imposto un divieto di attività fino a 5 anni.
§ 158
(1) Una persona fisica commette un reato:
a) in qualità di emittente ai sensi della Sezione 118 (1), non pubblica una relazione annuale ai sensi della Sezione 118,
b) in qualità di persona ai sensi della Sezione 122 (1) non adempie a nessuno degli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 122 (1), o
c) in qualità di soggetto che ha richiesto l’ammissione di titoli di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente, non adempie a uno degli obblighi ai sensi della Sezione 127 (2).
(2) Una persona fisica, in qualità di amministratore forzato o amministratore fallimentare di un commerciante di valori mobiliari, o una persona che ha con sé questi documenti, commette un reato non fornendo al Fondo di garanzia i documenti ai sensi della Sezione 130, Paragrafo 11.
(3) Una persona fisica, in qualità di amministratore obbligatorio di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca, un organizzatore di un mercato regolamentato, un operatore di un sistema di regolamento con regolamento irrevocabile con sede legale nella Repubblica Ceca o un depositario centrale, commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del § 139 par. 7.
(4) Può essere comminata una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 60000000, o
b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo della multa così determinato supera CZK 60.000.000.
(5) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2 o 3.
Parte 2
Reati commessi da persone fisiche in violazione della normativa dell’Unione Europea sui mercati finanziari direttamente applicabile
§ 159
Reati commessi da persone fisiche in violazione della normativa dell’Unione Europea sui mercati finanziari direttamente applicabile
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 5 bis, 8 quater e 8 quinquies del regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio / 2009, come modificato.
(2) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap 42 ) .
(3) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno dei divieti ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 43 ) .
(4) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3.
§ 159a
Reati commessi da persone fisiche in violazione del Regolamento dell’Unione Europea per il Miglioramento del Regolamento della Negoziazione di Titoli nell’Unione Europea e dei depositari centrali di titoli
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti stabiliti in un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e nel deposito centrale di titoli 51 ) .
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 140000000, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 160
Reati commessi da persone fisiche in violazione del Regolamento sugli abusi di mercato dell’Unione Europea
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti
a) ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
b) ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
c) ai sensi dell’articolo 18, dell’articolo 19 o dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Per un reato di cui al comma 1 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 150000000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(3) Per un reato di cui al comma 1 lett b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 30000000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(4) Per un reato di cui al comma 1 lett c) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 15000000, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 161
Reati commessi da persone fisiche in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sui mercati degli strumenti finanziari
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti previsti dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i mercati degli strumenti finanziari 53 ) o violando una misura adottata ai sensi degli articoli da 40 a 42 del Parlamento europeo e del Consiglio ) N. 600/2014.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) 150000000 CZK, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 161a
Reati commessi da persone fisiche in violazione del Regolamento sulle cartolarizzazioni dell’Unione Europea
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti stabiliti in un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il quadro generale per la cartolarizzazione e crea un quadro specifico per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata 63 ) .
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) 126650000 CZK, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 161b
Reati commessi da persone fisiche in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in un mercato regolamentato
(1) Una persona fisica commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti di cui agli articoli 3, 5, 6, articolo 7, paragrafi da 1 a 11, articolo 8, 9, 10, articolo 11, paragrafo 2 1 o 3, articolo 14, paragrafo 1 o 2, articolo 15, paragrafo 1, articolo 16, paragrafi da 1 a 3, articoli 17, 18, articolo 19, paragrafi da 1 a 3, articolo 20, paragrafo 2. 1, articolo 21, paragrafi da 1 a 4, o da 7 a 11, articolo 22, paragrafi da 2 a 5, articolo 23, paragrafi da 1 a 3 o 5, o articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 18228000, o
b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’importo del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinato supera CZK 18228.000.
Parte 3
Reati di persone fisiche giuridiche e imprenditoriali consistenti in violazione della Legge sul fare impresa sul mercato dei capitali
§ 162
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:
a) svolge in modo ingiustificato attività ai sensi della presente legge, che richiedono un permesso della Banca nazionale ceca, un accreditamento concesso dalla Banca nazionale ceca, l’iscrizione in un elenco gestito dalla Banca nazionale ceca, il consenso della Banca nazionale ceca o la notifica all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’UE;
b) dichiara un’informazione falsa o fuorviante o non dichiara tutti i fatti in relazione alla domanda ai sensi della presente legge,
c) acquisisce una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o un organizzatore di un mercato regolamentato o lo controlla in violazione della sezione 10b (1) o della sezione 47 (1),
d) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 10e (1) o della Sezione 47 (3),
e) come persona la cui autorizzazione o accreditamento è stata revocata o scaduta, o come persona che è il successore legale di una persona la cui autorizzazione o accreditamento è stata revocata o scaduta, non conserva documenti e registrazioni ai sensi del § 14g, § 17 par.6 o § 32 paragrafo 7,
f) come persona ai sensi del § 4b comma 1 lett. a), e), i) oj) in violazione del § 17j non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h o 17i,
g) in quanto un partecipante al sistema di negoziazione non adempie all’obbligo di eseguire il test dell’algoritmo ai sensi della Sezione 73m, o
h) in qualità di partecipante al sistema di negoziazione non presenta una relazione ai sensi della Sezione 73k.
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di rappresentante legato, commette un reato omettendo di risolvere un obbligo contrattuale in violazione dell’articolo 32b (2).
(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato omettendo di stabilire, mantenere o applicare un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 124 e della Sezione 12i (1).
(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato utilizzando illegalmente le denominazioni “mercato regolamentato”, “mercato delle PMI”, “borsa valori” in violazione della sezione 53, sezione 73b (1) o sezione 100 (2). titoli “o una denominazione o designazione simile” depositario centrale di titoli “.
(5) Una persona fisica impegnata in attività come persona ai sensi della Sezione 116 (1) commette un reato non adempiendo all’obbligo di riservatezza ai sensi della Sezione 116.
(6) Una multa sarà inflitta per un reato ai sensi del paragrafo 1 da
a) CZK 150000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) il doppio dell’ammontare dell’indebito vantaggio ottenuto commettendo il reato.
(7) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 3 o 4.
(8) Una sanzione pecuniaria fino a 500.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2 o 5.
(9) Per un reato di cui al comma 1 lett b) al posto di una multa o insieme a una multa, può essere imposto un divieto di attività fino a 5 anni.
§ 163
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato:
a) come persona ai sensi della Sezione 122 (1) non adempie a nessuno degli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 122 (1), o
b) in qualità di soggetto che ha richiesto l’ammissione di titoli di investimento alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente, non adempie a uno degli obblighi di cui alla Sezione 127 (2).
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di amministratore forzato o amministratore di insolvenza di un commerciante di valori mobiliari o una persona che ha con sé questi documenti, commette un reato non fornendo al Fondo di garanzia i documenti ai sensi della Sezione 130, Paragrafo 11.
(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di amministratore obbligatorio di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca, un organizzatore di mercati regolamentati, un operatore di sistemi di regolamento con regolamento irrevocabile stabilito nella Repubblica Ceca o un depositario centrale, commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi di cui al § 139 (7).
(4) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 300000000,
b) l’ importo del 5% del fatturato annuo totale di questa persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o
c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’ammontare del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 300000000.
(5) Può essere inflitta un’ammenda per il reato di una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 60000000, o
b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 60.000.000.
(6) Una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2 o 3.
§ 164
Reati del commerciante di valori mobiliari
(1) Un commerciante di valori mobiliari commette un reato:
a) non adempie all’obbligo di cui alla Sezione 6, comma 3,
b) non adempie a uno degli obblighi riguardanti l’ente dirigente ai sensi della Sezione 10 (3) o della Sezione 10a (1),
c) non svolge l’attività in modo corretto o prudente, contrariamente alla Sezione 12, Paragrafo 1,
d) in violazione del § 12 paragrafo 2, non introduce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,
e) non garantisce che il proprio sistema di gestione e controllo soddisfi i requisiti di cui alla sezione 12a (1) o (2),
f) in violazione della Sezione 12a, Paragrafo 3, non verifica o valuta l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo o non adotta misure correttive,
g) in violazione del § 12ba par.1, non introduce, mantiene o applica procedure per l’approvazione di uno strumento di investimento o delle sue modifiche significative,
h) in violazione del § 12ba paragrafo 2, non verifica o valuta le procedure per l’approvazione di uno strumento di investimento o le sue modifiche significative o non negozia un rimedio,
i) in violazione del § 12ba par.5, non verifica o valuta gli strumenti di investimento che offre, o non dispone un rimedio,
j) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 12ba, Paragrafo 6,
k) non introduce procedure ai sensi della Sezione 12bb,
l) non conserva nessuno dei registri ai sensi della Sezione 12c,
m) affida a un’altra persona lo svolgimento di un’attività senza introdurre, mantenere o applicare misure adeguate ai sensi della Sezione 12d,
n) non introduce misure per proteggere la proprietà del cliente ai sensi della Sezione 12e (1) o (2),
o) non garantisce che il proprio revisore presenti una relazione alla Banca nazionale ceca sull’adeguatezza delle misure adottate per proteggere i diritti del cliente ai sensi della Sezione 12e (3),
p) non tiene un diario di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 13,
q) non garantisce che le proprie risorse umane soddisfino i requisiti del § 14,
r) in violazione del § 14a par.1, è rappresentato da un’altra persona nelle sue attività,
s) in violazione del § 14a par.2, esercita la propria attività tramite persone che non soddisfano le condizioni di competenza professionale o credibilità,
t) non fornisce servizi di investimento con cura professionale ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
u) in violazione del § 16 paragrafo 1 o 2, non presenta o pubblica una relazione annuale o informazioni correlate,
v) non adempie all’obbligo di informazione di cui alla Sezione 16, Paragrafo 6,
w) non conserva documenti o registrazioni ai sensi del § 17,
x) non adempie a uno degli obblighi ai sensi della Sezione 17c o della Sezione 17d par.1, 2 o 4 nella negoziazione algoritmica,
y) non memorizza né fornisce registrazioni nei sistemi di negoziazione nella negoziazione algoritmica ad alta frequenza in violazione della Sezione 17e,
z) non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi della Sezione 17f (1 ) nella negoziazione algoritmica ai fini dell’attuazione della strategia di creazione del mercato,
za) non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 17g para.1, 3, 4 o 5 o § 17h para.1, 2 o 4 quando fornisce l’accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione,
zb) non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi della Sezione 17i quando offre il servizio di compensazione ad altre persone,
zc) non adempie all’obbligo di notifica ai sensi della Sezione 21, Paragrafo 1 o 6 o ai sensi della Sezione 22, Paragrafo 1 o 5,
zd) individua una filiale in conflitto con la decisione della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 21 Paragrafo 5,
ze) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera a), b), d), f) o g),
zf) come persona che persegue una strategia di market making, non ha un contratto ai sensi della Sezione 50g (1), o
zg) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 134e par.2.
(2) Un commerciante di valori mobiliari che è un’impresa di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio commette un reato:
a) in violazione del § 9a, non adotta né applica le strategie o procedure richieste,
b) distribuisce una parte dell’utile al netto delle imposte in violazione del § 9aj par.4,
c) non implementa né mantiene un sistema di gestione e controllo su base consolidata ai sensi della Sezione 12b (1),
d) in violazione del § 12b par.2, non garantisce che la persona da lui controllata attui i principi e le procedure richiesti,
e) in violazione del § 12b comma 3, non garantisce che i principi e le procedure dei membri del gruppo di consolidamento soddisfino i requisiti stabiliti,
f) non riesce a istituire uno dei comitati ai sensi della Sezione 12g (1),
g) premia una persona con un’influenza sul rischio in violazione della Sezione 12j,
h) non adempie all’obbligo di informazione di cui all’art. 16, comma 4, o
i) contrariamente a quanto previsto dall’art. 155, comma 3, non monitora le operazioni con membri del medesimo gruppo di consolidamento, non gestisce i rischi ad esse connessi o non le sottopone ad adeguati meccanismi di controllo interno.
(3) Un commerciante di valori mobiliari commette inoltre un reato:
a) non introduce, mantiene o applica un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 12i (1),
b) non adempie all’obbligo di informazione di cui all’art. 16, comma 3,
c) in qualità di rappresentante non risolve l’obbligo contrattuale ai sensi dell’articolo 32b par.1,
d) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera nucleo),
e) in qualità di banditore di titoli, organizza un’asta pubblica di titoli in violazione della Sezione 33,
f) non versa un contributo al Fondo di garanzia ai sensi della Sezione 129, o
g) omette di fornire al Fondo di Garanzia la documentazione di cui al comma 130, comma 11, primo periodo.
(4) Può essere comminata una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 150000000,
b) il 10% del fatturato totale annuo del commerciante di valori mobiliari conformemente al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(5) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi del paragrafo 2 fino al
a) CZK 20000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale del commerciante di valori mobiliari secondo i suoi conti regolari o consolidati più recenti, che includono le voci di cui all’articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(6) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 3.
§ 165
Reati di una persona straniera
(1) Una persona straniera, in qualità di persona ai sensi della Sezione 24, commette un reato:
a) non tiene un diario di un commerciante di valori mobiliari ai sensi del § 24 paragrafo 5 lett. a) e § 13,
b) non pubblica dati ai sensi del § 24 comma 5 lett. b) e § 16b,
c) non fornisce servizi di investimento con cura professionale ai sensi del § 24 comma 5 lett. c) e § 15 par.1, o
d) non conserva documenti o registrazioni ai sensi del § 24 comma 5 lett. e) e § 17.
(2) Una persona straniera, in qualità di persona ai sensi della Sezione 28, commette un reato:
a) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi relativi all’ente dirigente ai sensi della sezione 28b (3) e della sezione 10 (3) o della sezione 10a (1),
b) in violazione del § 28b paragrafo 3 e § 12 paragrafo 1, non svolge l’attività in modo corretto o prudente,
c) in violazione del § 28b paragrafo 3 e § 12 paragrafo 2, non stabilisce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,
d) in violazione della Sezione 28b (3), non garantisce che il proprio sistema di gestione e controllo soddisfi i requisiti di cui alla Sezione 12a (1) o (2),
e) in violazione del § 28b paragrafo 3 e § 12a paragrafo 3, non verifica o valuta l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo o non adotta misure correttive,
f) in violazione del § 28b par.3 e § 12ba par.1, non introduce, mantiene o applica procedure per l’approvazione di uno strumento di investimento o delle sue modifiche significative,
g) in violazione del § 28b par.3 e § 12ba par.2, non verifica o valuta le procedure per l’approvazione di uno strumento di investimento o le sue modifiche significative o non negozia un rimedio,
h) in violazione del § 28b par.3 e § 12ba par.5, non verifica o valuta gli strumenti di investimento che offre o non dispone un rimedio,
i) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12ba (6),
j) non introduce procedure ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12bb,
k) non conserva nessuno dei registri ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12c,
l) affida a un’altra persona lo svolgimento di un’attività senza introdurre, mantenere o applicare misure appropriate ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12d,
m) non introduce misure per proteggere la proprietà del cliente ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12e (1) o (2),
n) non si assicura che il proprio revisore riferisca alla Banca nazionale ceca sull’adeguatezza delle misure adottate per proteggere i diritti del cliente ai sensi della sezione 28b (3) e della sezione 12e (3),
o) non tiene un diario di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 13,
p) non garantisce che le proprie risorse umane soddisfino i requisiti di cui alla Sezione 28b (3) e alla Sezione 14,
q) non fornisce servizi di investimento con cura professionale ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 15 (1),
r) in violazione del § 28b paragrafo 3 e § 16 paragrafo 1 o 2 non presenta o pubblica una relazione annuale o informazioni correlate,
s) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 16 (6),
t) non conserva documenti o registrazioni ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 17,
u) in violazione del § 28b par.3, non adempie ad alcuno degli obblighi di cui al § 17c o § 17d par.1, 2 o 4 durante il trading algoritmico,
v) non archivia né fornisce registrazioni nei sistemi di negoziazione nella negoziazione algoritmica ad alta frequenza in violazione della Sezione 28b (3) e della Sezione 17e,
w) in violazione della Sezione 28b (3), non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi della Sezione 17f (1) nella negoziazione algoritmica allo scopo di attuare una strategia di market making,
x) in violazione del § 28b par.3, non adempie a nessuno degli obblighi di cui al § 17g par.1, 3, 4 o 5 o § 17h par.1, 2 o 4 quando fornisce l’accesso elettronico diretto al sistema di negoziazione,
y) in violazione del § 28b par.3, non adempie a uno degli obblighi di cui al § 17i quando offre il servizio di compensazione ad altre persone, o
z) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera a), b), d), f) o g).
(3) Una persona straniera commette un reato:
a) come persona ai sensi del § 24 non adempie agli obblighi di informazione ai sensi del § 24 par. b) e § 16 paragrafo 4 lett. (a), (b) o (c), o
b) come persona ai sensi del § 28 non adempie a nessuno degli obblighi di informazione ai sensi del § 28b paragrafo 3 e § 16 paragrafo. a), b) o c).
(4) Una persona straniera commette un reato:
a) come persona ai sensi del § 24 non adempie all’obbligo di informazione ai sensi del § 24 par. b) e § 16 par.3,
b) come persona ai sensi della Sezione 28, non stabilisce, mantiene o applica un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 12i (1),
c) come persona ai sensi della Sezione 28 non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 28b (3) e della Sezione 16 (3),
d) in qualità di rappresentante non risolve l’obbligo contrattuale ai sensi dell’articolo 32b par.1,
e) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera nucleo),
f) in qualità di banditore di titoli, organizza un’asta pubblica di titoli in violazione della Sezione 33, o
g) in qualità di persona ai sensi della sezione 133 non versa un contributo al Fondo di garanzia ai sensi della sezione 133.
(5) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 o 2 fino al
a) CZK 150000000,
(b) il 10% del fatturato annuo totale della persona straniera conformemente al suo più recente bilancio regolare o bilancio consolidato; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(6) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 3 fino al
a) CZK 20000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale della persona straniera secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, che comprende le voci di cui all’articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(7) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 4.
§ 166
Reati di un intermediario per gli investimenti
(1) Un intermediario per gli investimenti commette un reato:
a) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi riguardanti l’ente dirigente ai sensi della Sezione 32 (1) e della Sezione 10 (3) o della Sezione 10a (1),
b) in violazione del § 32 paragrafo 2 e § 12 paragrafo 2, non stabilisce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,
c) in violazione della Sezione 32 (2), non garantisce che il proprio sistema di gestione e controllo soddisfi i requisiti di cui alla Sezione 12a (1) o (2),
d) in violazione del § 32 paragrafo 2 e § 12a paragrafo 3, non verifica o valuta l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo o non intraprende azioni correttive,
e) non introduce procedure ai sensi della Sezione 32, Paragrafo 3 e Sezione 12bb,
f) non conserva registrazioni delle istruzioni ricevute e trasmesse o registrazioni dei contratti ai sensi della Sezione 32, Paragrafo 4 e Sezione 13,
g) in violazione del § 32 paragrafo 5 e § 14a paragrafo 1, è rappresentato da un’altra persona nella sua attività,
h) in violazione del § 32 paragrafo 5 e § 14a paragrafo 2, esercita le sue attività attraverso persone che non soddisfano le condizioni di competenza professionale o credibilità,
i) non fornisce servizi di investimento con cura professionale ai sensi della Sezione 32 (6) e della Sezione 15 (1),
j) non conserva documenti o registrazioni ai sensi della Sezione 32 (4) e della Sezione 17 (1) o (6), o
k) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera a), b), d), f) o g).
(2) L’ intermediario per gli investimenti commette inoltre un reato:
a) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
b) è rappresentato nella prestazione dei principali servizi di investimento in violazione dell’articolo 30c,
c) in qualità di rappresentante non risolve l’obbligo contrattuale ai sensi della Sezione 32b (1), o
d) in qualità di rappresentante non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi del § 32k lettera nucleo).
(3) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 150000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale dell’intermediario per gli investimenti secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(4) Una multa fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2.
§ 167
Reati di persona accreditata
(1) Una persona accreditata commette un reato:
a) organizza un esame professionale in conflitto con lo scopo dell’accreditamento concesso,
b) non adempie all’obbligo di notifica ai sensi della Sezione 14c paragrafo 7,
c) procede all’esecuzione di esami professionali in violazione del § 14f par.1 o 2,
d) non pubblica informazioni o regolamenti d’esame ai sensi della Sezione 14f, Paragrafo 4,
e) non informa il candidato senza indebito ritardo sul risultato dell’esame professionale ai sensi del § 14f par.4,
f) non rilascia senza indebito ritardo un certificato di superamento di un esame professionale ai sensi della Sezione 14f (6), o
g) non conserva documenti o registrazioni relativi allo svolgimento di prove professionali ai sensi della Sezione 14g.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 5000000, se si tratta di un reato ai sensi del paragrafo 1 lettera b), e) of),
b) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera c), d) o g),
c) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera e).
§ 168
Reati del gestore del sistema di scambio
(1) L’organizzatore di un mercato regolamentato commette un reato:
a) consente a una persona che non soddisfa i requisiti della presente legge in quanto membro dell’organo direttivo dell’organizzatore di un mercato regolamentato di diventare o rimanere membro di tale organismo,
b) non adempie all’obbligo di cui all’art. 38, comma 6,
c) non adempie a uno degli obblighi relativi all’ente dirigente ai sensi della Sezione 38 (8) e della Sezione 10 (3) o della Sezione 10a (1),
d) svolge attività lavorativa in violazione del § 40,
e) non organizza un mercato regolamentato con cura professionale ai sensi dell’articolo 41 (1),
f) esegue un’istruzione di un partecipante o negozia abbinando le istruzioni per proprio conto in violazione del § 41 paragrafo 3,
g) non istituisce un comitato per le nomine ai sensi dell’articolo 43,
h) non adempie a uno degli obblighi derivanti dall’acquisizione, dall’aumento e dalla perdita di una partecipazione qualificata nell’organizzatore di un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 47,
i) non soddisfa nessuno dei requisiti organizzativi ai sensi della Sezione 48,
j) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 49,
k) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di informazione ai sensi della Sezione 50,
l) non garantisce che i suoi sistemi soddisfino i requisiti di cui alla Sezione 50a,
m) non adempie a uno qualsiasi dei suoi obblighi di sospensione o limitazione delle negoziazioni ai sensi della Sezione 50b,
n) non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi della Sezione 50c durante la negoziazione algoritmica,
o) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi nel fornire l’accesso elettronico diretto ai sensi della Sezione 50d,
p) non garantisce che la remunerazione da lui determinata soddisfi i requisiti ai sensi della Sezione 50e,
q) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di quotazione ai sensi della Sezione 50f,
r) non introduce, mantiene o applica procedure ai sensi della Sezione 50g (2),
s) non consente ai partecipanti al mercato regolamentato di scegliere un altro sistema di regolamento ai sensi della Sezione 51, Paragrafo 1,
t) viola la restrizione o il divieto della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 52,
u) accetta uno strumento di investimento per la negoziazione su un mercato regolamentato in violazione della sezione 56 o 57,
v) non adempie a uno degli obblighi quando sospende o riprende la negoziazione di uno strumento di investimento o quando esclude uno strumento di investimento dalla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Sezione 61,
w) non stipula o non rispetta le regole di negoziazione in un mercato regolamentato o le regole per la conclusione di negoziazioni in strumenti di investimento in un mercato regolamentato ai sensi della Sezione 62,
x) non stipula o non rispetta le regole di accesso al mercato regolamentato ai sensi della Sezione 63,
y) non adempie agli obblighi di notifica ai sensi della Sezione 63,
z) non garantisce la sincronizzazione dell’orario lavorativo ai sensi della Sezione 73j,
za) come persona ai sensi del § 127 paragrafo 1 non adempie a nessuno degli obblighi relativi alle informazioni pubblicate obbligatoriamente ai sensi del § 127 paragrafo 2,
zb) in violazione del § 134c non si applica nessuno dei limiti stabiliti ai sensi del § 134a para.1 o § 134b para.1, o
zc) non adempie agli obblighi di informazione ai sensi della Sezione 134c (3) o della Sezione 134e.
(2) L’operatore di un sistema di scambio multilaterale commette un reato:
a) non introduce, mantiene o applica le regole di misure o procedure ai sensi della Sezione 69 (2),
b) non dispone di risorse finanziarie sufficienti ai sensi della Sezione 69, Paragrafo 3,
c) il suo sistema non ha almeno 3 partecipanti attivi ai sensi del § 69 par.4,
d) non fornisce ai partecipanti l’accesso ai dati ai sensi dell’articolo 69, comma 5,
e) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 69, comma 10,
f) non adotta le misure necessarie per il regolamento delle negoziazioni o non informa i partecipanti ai sensi dell’articolo 70, comma 1,
g) viola la restrizione o il divieto della Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 70 (2),
h) non monitora o valuta le transazioni ai sensi della Sezione 71 (2),
i) non adempie all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3,
j) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 71, comma 4,
k) esegue un’istruzione di un partecipante o effettua operazioni abbinando le istruzioni per proprio conto in violazione del § 72,
l) non garantisce che i suoi sistemi soddisfino i requisiti di cui alla Sezione 73 (2) e alla Sezione 50a,
m) non adempie a uno qualsiasi dei suoi obblighi quando sospende o limita la negoziazione ai sensi della Sezione 73 (2) e della Sezione 50b,
n) non adempie a uno degli obblighi di cui alla Sezione 73, Paragrafo 2 e alla Sezione 50c della negoziazione algoritmica,
o) non adempie a nessuno degli obblighi nel fornire l’accesso elettronico diretto ai sensi della Sezione 73 (2) e della Sezione 50d,
p) non garantisce che la remunerazione da lui determinata soddisfi i requisiti ai sensi della Sezione 73 (2) e della Sezione 50e,
q) non adempie a uno degli obblighi di quotazione ai sensi della Sezione 73 (2) e della Sezione 50f,
r) non introduce, mantiene o applica le procedure ai sensi della Sezione 73 (2) e della Sezione 50g (2),
s) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi in caso di sospensione o ripresa delle negoziazioni in uno strumento di investimento o in caso di sua esclusione ai sensi degli articoli 73a e 61,
t) non garantisce la sincronizzazione dell’orario lavorativo ai sensi della Sezione 73j,
u) non applica nessuno dei limiti stabiliti ai sensi della Sezione 134a (1) o della Sezione 134b (1 ) , contrariamente alla Sezione 134c, o
v) non adempie a nessuno degli obblighi di informazione ai sensi della Sezione 134c (3) o della Sezione 134e.
(3) L’operatore di un sistema di scambio organizzato commette un reato:
a) esegue le istruzioni del cliente in violazione della Sezione 73d (3),
b) negozia abbinando le istruzioni per proprio conto in violazione della Sezione 73d (4),
c) in violazione del § 73d par.5, quando negozia seguendo le istruzioni per proprio conto, non è conforme ai requisiti di cui al § 2 par. q),
d) negozia per proprio conto in violazione dell’articolo 73d (6),
e) effettuare l’internalizzazione sistematica in violazione dell’articolo 73e (2),
f) non garantisce che il sistema di negoziazione organizzato non sia interconnesso ai sensi della Sezione 73e (3),
g) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 73e, Paragrafo 4,
h) non introduce, mantiene o applica regole o misure ai sensi della Sezione 73f (1),
i) il suo sistema non ha almeno 3 partecipanti attivi ai sensi del § 73f par.2,
j) non fornisce ai partecipanti l’accesso ai dati ai sensi della Sezione 73f (3),
k) non monitora o valuta le transazioni ai sensi della Sezione 73f (4),
l) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 73f, paragrafo 5 o 6,
m) non adempie a nessuno degli obblighi quando si negozia in un sistema di negoziazione organizzato ai sensi della Sezione 73g,
n) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi in caso di sospensione o ripresa delle negoziazioni in uno strumento di investimento o in caso di sua esclusione ai sensi della Sezione 73h (1) e della Sezione 61,
o) non garantisce che i suoi sistemi soddisfino i requisiti di cui alla Sezione 73h (2) e alla Sezione 50a,
p) non adempie a uno qualsiasi dei suoi obblighi di sospensione o limitazione della negoziazione ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50b,
q) non adempie a nessuno degli obblighi ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50c nel trading algoritmico,
r) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi nel fornire l’accesso elettronico diretto ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50d,
s) non garantisce che la remunerazione da lui determinata soddisfi i requisiti ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50e,
t) non adempie a uno degli obblighi di citazione ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50f,
u) non introduce, mantiene o applica le procedure ai sensi della Sezione 73h (2) e della Sezione 50g (2),
v) non garantisce il regolamento delle negoziazioni o non informa i partecipanti al sistema di negoziazione organizzato ai sensi della Sezione 73i,
w) non garantisce la sincronizzazione dell’orario lavorativo ai sensi della Sezione 73j,
x) non applica nessuno dei limiti stabiliti ai sensi della Sezione 134a (1) o della Sezione 134b (1 ) , contrariamente alla Sezione 134c, o
y) non adempie a uno qualsiasi degli obblighi di informazione ai sensi della Sezione 134c (3) o della Sezione 134e.
(4) L’operatore di un sistema di scambio organizzato commette un reato omettendo di stabilire, mantenere o applicare un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 48a e della Sezione 12i (1).
(5) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3 fino al
a) CZK 150000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale del gestore del sistema di scambio in base al suo più recente bilancio regolare o bilancio consolidato; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(6) Una multa fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 4.
§ 169
Reati del fornitore di servizi di segnalazione dei dati
(1) Il fornitore di servizi di comunicazione dati commette un reato:
a) non adempie a uno degli obblighi di cui alla Sezione 76, Paragrafo 1,
b) non fornisce servizi di comunicazione dei dati con cura professionale ai sensi della Sezione 76 (2),
c) in violazione del § 76 comma 3 frase uno, non svolge l’attività in modo corretto o prudente,
d) in violazione dell’articolo 76, comma 3, secondo periodo, non introduce, mantiene o applica un sistema di gestione e controllo,
e) in violazione della Sezione 76, Paragrafo 4, non verifica o valuta l’integrità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo o non adotta misure correttive,
f) in violazione del § 76 paragrafo 5, non adempie a nessuno degli obblighi riguardanti l’ente dirigente ai sensi del § 10 paragrafo 3 o § 10a paragrafo 1,
g) non adempie a uno degli obblighi di informazione ai sensi della Sezione 77,
h) il suo sistema di gestione e controllo non soddisfa i requisiti di § 79, 80 o 81, o
i) in qualità di fornitore di informazioni aziendali consolidate, non adempie all’obbligo di consolidare le informazioni ai sensi della Sezione 80 (3).
(2) Il fornitore di servizi di segnalazione dati commette un reato omettendo di stabilire, mantenere o applicare un meccanismo di segnalazione ai sensi della Sezione 78 e della Sezione 12i (1).
(3) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 150000000,
(b) il 10% del fatturato annuo totale del prestatore di servizi di comunicazione in base al suo più recente bilancio regolare o bilancio consolidato; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(4) Una multa fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2.
§ 170
Reati dell’operatore e del partecipante al sistema di regolamento con l’irrevocabilità del regolamento
(1) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento commette un reato:
a) pubblicare una modifica alle regole in violazione dell’articolo 87 (1),
b) non adempie all’obbligo di notifica ai sensi della Sezione 90b (4), o
c) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 90c comma 1.
(2) L’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento con sede legale nella Repubblica Ceca commette un reato
a) non gestisce un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento con cura professionale ai sensi dell’articolo 90, comma 3,
b) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 90c (3), o
c) non adempie all’obbligo di notifica di cui all’art. 145, comma 4.
(3) Un partecipante a un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento commette un reato non adempiendo all’obbligo di informazione ai sensi della Sezione 90c (2) o della Sezione 90d.
(4) Può essere inflitta una multa per un reato fino al
a) CZK 10.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera (c) paragrafi 2 o 3,
b) CZK 20.000.000, se si tratta di un reato ai sensi del comma 1 lettera a) o b).
§ 171
Reati delle persone fisiche giuridiche e imprenditoriali che tengono registri degli strumenti di investimento
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale che conserva i registri degli strumenti di investimento commette un reato:
a) non conserva registri o documenti ai sensi del § 99a,
b) non fornisce i dati ai sensi della Sezione 115 (1), o
c) viola l’obbligo ai sensi del § 121d o § 121e paragrafo 2, 3, 4 o 5.
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale che tiene registri separati degli strumenti di investimento, o una persona che tiene registri seguendo i registri separati degli strumenti di investimento, commette un reato non conservando tali registri nel modo specificato dalla legislazione di attuazione emanata al § 93 par. 4.
(3) Per un reato di cui al comma 1 lett a) ob) o al paragrafo 2, può essere inflitta una multa fino a 10.000.000 CZK.
(4) Per un reato di cui al comma 1 lett c) può essere inflitta una multa fino a 1.000.000 CZK.
§ 172
Reati di alcuni emittenti di strumenti di investimento
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di emittente di cui alla sezione 118 (1) o alla sezione 121a, commette un reato:
a) non pubblica una relazione annuale o una relazione annuale consolidata ai sensi della Sezione 118,
b) non pubblica una relazione semestrale o una relazione semestrale consolidata ai sensi della Sezione 119,
c) non pubblica un rapporto ai sensi del § 119a, o
d) non pubblica informazioni ai sensi della Sezione 119b o ai sensi della Sezione 122b comma 3 o 4.
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette inoltre un reato in qualità di emittente di cui alla Sezione 118, Paragrafo 1 o Sezione 121a:
a) non adempie a uno degli obblighi di cui agli articoli 120, 120a, 120b o 120c,
b) viola uno qualsiasi dei divieti in violazione del § 121, o
c) non adempie a uno degli obblighi relativi alle informazioni pubblicate obbligatoriamente ai sensi della Sezione 127 (2).
(3) La persona giuridica deve inoltre, come l’emittente di cui al § 118 par. (a) commette un reato:
a) non fornisce informazioni ai sensi della Sezione 121e (1), o
b) viola l’obbligo ai sensi della Sezione 121k (4), Sezione 121o (4), Sezione 121u (1), Sezione 121u (2), seconda frase o Sezione 121u (3).
(4) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale, in qualità di emittente di cui alla Sezione 127d (1) o alla Sezione 121a, commette un reato:
a) non pubblica le informazioni secondo le modalità di cui alla Sezione 127d (3), o
b) non adempie all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 127d (3).
(5) Può essere inflitta un’ammenda per un reato di un emittente che è una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 fino a
a) CZK 300000000,
b) l’ importo del 5% del fatturato annuo totale di questa persona giuridica in base al suo ultimo bilancio regolare o bilancio consolidato, se l’importo dell’ammenda così determinato supera l’importo di CZK 300000000, o
c) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se l’ammontare del vantaggio ingiustificato può essere determinato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 300000000.
(6) Può essere inflitta una sanzione per il reato di un emittente che sia una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 fino a
a) CZK 60000000, o
b) l’ importo del doppio del vantaggio ingiustificato ottenuto commettendo questo reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio ingiustificato e se l’importo dell’ammenda così determinata supera l’importo di CZK 60.000.000.
(7) Una sanzione pecuniaria fino a 1.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 2, 3 o 4.
§ 173
Reati delle persone fisiche giuridiche e imprenditoriali comprese nel gruppo di consolidamento
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale inclusa in un gruppo di consolidamento commette un reato:
a) non adempie all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 154, comma 2,
b) non crea meccanismi di controllo appropriati ai sensi della Sezione 155 (1), o
c) non adempie all’obbligo di notifica o all’obbligo di fornire una verifica delle informazioni ai sensi della Sezione 155 (2).
(2) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1.
§ 173a
Reati di un investitore istituzionale e di un gestore patrimoniale
(1) Un investitore istituzionale commette un reato:
a) non elabora né pubblica una politica di coinvolgimento ai sensi della Sezione 127f, o
b) viola l’obbligo ai sensi del § 127g o 127j.
(2) Il gestore patrimoniale commette un reato:
a) non elabora né pubblica una politica di coinvolgimento ai sensi della Sezione 127f, o
b) viola l’obbligo ai sensi del § 127g.
(3) Una multa fino a 1.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1 o 2.
Parte 4
Reati delle persone fisiche e giuridiche e imprenditoriali consistenti in violazione della normativa dell’Unione Europea direttamente applicabile in materia di mercato finanziario
§ 174
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, all’articolo 8 quater e all’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. No 1060/2009, come modificato.
(2) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti previsti dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap 42 ) .
(3) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti previsti dal regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 43 ) .
(4) Una sanzione pecuniaria fino a 10.000.000 CZK può essere comminata per un reato ai sensi del paragrafo 1, 2 o 3.
§ 175
Reati commessi da persone giuridiche in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(1) Una persona giuridica commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) .
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 20000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica conformemente ai suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, che comprende le voci elencate all’articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 176
Reati commessi da persone fisiche giuridiche e imprenditoriali in violazione del Regolamento dell’Unione Europea per il Miglioramento del Regolamento del Commercio di Titoli nell’Unione Europea e dei depositari centrali di titoli
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno qualsiasi degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il miglioramento del regolamento dei titoli nell’Unione europea e il deposito centrale di titoli 51 ) .
(2) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 550000000,
b) il 10% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(3) Può essere inflitta una multa per il reato di una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 140000000, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 177
Reati delle persone fisiche e giuridiche e imprenditoriali consistenti in violazione del regolamento dell’Unione Europea in materia di abusi di mercato
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti
a) ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
b) ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
c) ai sensi degli articoli 18, 19 o 20 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 450000000,
b) il 15% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica conformemente ai suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(3) Per un reato di persona fisica esercitata in attività lavorativa ai sensi del comma 1 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 150000000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(4) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 75000000,
b) il 2% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica conformemente ai suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(5) Per un reato di persona fisica esercitata in attività di impresa ai sensi del comma 1 lettera b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 30000000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(6) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett c) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 30000000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(7) Per un reato di persona fisica esercitata in attività di impresa ai sensi del comma 1 lettera c) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 15000000, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 178
Reati delle persone fisiche e giuridiche e imprenditoriali consistenti in violazione del regolamento dell’Unione Europea sui mercati degli strumenti finanziari
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti ai sensi del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i mercati degli strumenti finanziari 53 ) o violando le misure adottate ai sensi degli articoli da 40 a 42 del Parlamento europeo e Regolamento (UE) n. 600/2014 del Consiglio.
(2) Può essere inflitta una multa per un reato ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 150000000,
b) il 10% del fatturato totale annuo della persona giuridica in relazione ai suoi conti regolari o consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 179
Reati commessi da persone fisiche, giuridiche e imprenditoriali, in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sulla comunicazione di informazioni chiave riguardanti prodotti di investimento strutturati al dettaglio e prodotti assicurativi con una componente di investimento
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, articolo 7, articolo 8, paragrafi da 1 a 3, articolo 9, articolo 10, paragrafo 1, articolo 13, paragrafi 1, 3 o 4, articolo 14 o articolo 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) 138650000 CZK,
b) 3% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(3) Può essere inflitta una multa per il reato di una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 19411000, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 180
Reati commessi da persone fisiche, giuridiche e imprenditoriali, in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sulla Trasparenza delle Operazioni di Finanziamento e Riutilizzo
(1) Una persona giuridica o una persona fisica impegnata in un’attività commerciale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti
a) ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio,
b) ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, o
c) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 135100000,
b) il 10% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(3) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 405300000,
b) il 10% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica secondo i suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(4) Per un reato di persona fisica esercitata in attività di impresa ai sensi del comma 1 lettera (a) o (b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 135100000, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(5) Per un reato di cui al comma 1 lett c) può essere inflitta una multa fino a 1.000.000 CZK.
§ 181
Reati commessi da persone fisiche, giuridiche e imprenditoriali, in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sugli indici utilizzati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno qualsiasi dei divieti
a) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a); (d) o dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, o
b) ai sensi degli articoli da 4 a 10, articolo 11, paragrafo 1, lettera a); a), b), c) o e), articolo 11, paragrafi 2 o 3, articoli da 12 a 16, articoli 21, da 23 a 29 o articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 6782500,
b) il 2% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica conformemente ai suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(3) Per un reato di persona giuridica ai sensi del comma 1 lett b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 27130000,
b) il 2% del fatturato annuo totale di tale persona giuridica conformemente ai suoi conti regolari o conti consolidati più recenti, o
(c) l’ importo di tre volte il vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se l’ammontare del vantaggio indebito può essere determinato.
(4) Per un reato di persona fisica esercitata in attività di impresa ai sensi del comma 1 lettera a) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) CZK 2713000, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(5) Per un reato di persona fisica esercitata in attività di impresa ai sensi del comma 1 lettera b) può essere inflitta un’ammenda fino al
a) 13565000 CZK, o
(b) l’ importo del triplo del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 163aannullato
Altri reati di persone fisiche giuridiche e imprenditorialiannullato
§ 165a, § 165bannullato
Reati di persone fisicheannullato
§ 167aannullato
Reati amministrativi nell’offerta al pubblico di titoli di investimento e nell’ammissione di un titolo alla negoziazione sul mercato ufficialeannullato
§ 173bannullato
§ 182
Reati commessi da persone fisiche giuridiche e imprenditoriali in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sulle cartolarizzazioni
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti stabiliti nella legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina il quadro generale per la cartolarizzazione e creando un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate 63 ) .
(2) Un investitore istituzionale che è stato incaricato di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio commette un reato non rispettando uno di tali obblighi.
(3) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 o 2 fino al
a) 126650000 CZK,
b) il 10% del fatturato totale annuo della persona giuridica in relazione ai suoi conti regolari o consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(4) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 o 2 fino al
a) 126650000 CZK, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
Reati amministrativi di una persona che partecipa al processo decisionale dell’emittente e non informa sulle sue negoziazioni in strumenti di investimentoannullato
§ 183
Reati commessi da persone fisiche, giuridiche e imprenditoriali, in violazione del Regolamento dell’Unione Europea sul prospetto da pubblicare all’atto dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in un mercato regolamentato
(1) Una persona fisica giuridica o imprenditoriale commette un reato non adempiendo a uno degli obblighi o violando uno dei divieti di cui agli articoli 3, 5, 6, articolo 7, paragrafi da 1 a 11, articoli 8, 9, 10, articolo Articolo 11, paragrafo 1 o 3, articolo 14, paragrafo 1 o 2, articolo 15, paragrafo 1, articolo 16, paragrafi da 1 a 3, articolo 17, 18, articolo 19, paragrafi da 1 a 3, articolo Articolo 20, paragrafo 1, articolo 21, paragrafi da 1 a 4 o da 7 a 11, articolo 22, paragrafi da 2 a 5, articolo 23, paragrafi da 1 a 3 o 5, o articolo 27 del regolamento (UE) 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio / 1129.
(2) Una sanzione può essere inflitta per un reato di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 130200000,
b) 3% del fatturato annuo totale della persona giuridica in relazione ai suoi conti regolari o consolidati più recenti, o
(c) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
(3) Può essere inflitta una multa per il reato di una persona fisica impegnata in attività ai sensi del paragrafo 1 fino al
a) CZK 18228000, o
(b) l’ importo del doppio del vantaggio indebito ottenuto commettendo il reato, se è possibile determinare l’importo del vantaggio indebito.
§ 184annullato
Reati amministrativi di una persona che non segnala l’utilizzo di informazioni privilegiateannullato
§ 185, § 186, § 186aannullato
Altri illeciti amministrativiannullato
§ 187annullato
Altri reatiannullato
§ 188 – § 191annullato
Parte 5
Disposizioni comuni sui reati
§ 192
(1) I reati ai sensi della presente legge saranno discussi dalla Banca nazionale ceca.
(2) Il reddito da ammende inflitte ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della presente legge è il reddito del Fondo di garanzia; tali entrate sono considerate fondi del bilancio pubblico ai fini della gestione del loro pagamento. Le sanzioni pecuniarie inflitte ai commercianti di valori mobiliari vengono riscosse e applicate dall’ufficio doganale.
PARTE UNDICESIMA
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I REGOLAMENTI DIRETTAMENTE APPLICABILI DELL’UNIONE EUROPEA
§ 192a
(1) La Banca nazionale ceca si trova nella Repubblica ceca
a) un’autorità settoriale competente in conformità con la regolamentazione direttamente applicabile dell’Unione europea che disciplina le agenzie di rating del credito 49 ) ,
b) dall’autorità competente in conformità al regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che disciplina le vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap 42 ) ,
c) l’ autorità competente nel settore dei repertori di dati sulle negoziazioni in conformità al regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i derivati OTC, le controparti centrali ei repertori di dati sulle negoziazioni 43 ) ,
d) dall’autorità competente in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) ,
e) da un’autorità designata in conformità alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) ,
f) dall’autorità competente in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina il miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione Europea e al depositario centrale di titoli 51 ) ,
g) dall’autorità competente in conformità al regolamento dell’Unione europea in materia di abusi di mercato 52 ) , direttamente applicabile ,
h) dall’autorità competente in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina i mercati degli strumenti finanziari 53 ) ,
i) dall’autorità competente in conformità a un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina la comunicazione di informazioni chiave riguardanti prodotti di investimento al dettaglio strutturati e prodotti assicurativi con una componente di investimento 60 ) ,
j) dall’autorità competente in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea che disciplina gli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento 62 ) ,
k) da un’autorità competente in conformità alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e crea un quadro specifico per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata 63 ) ,
l) dall’autorità competente in conformità alla normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea sul prospetto da pubblicare in occasione dell’offerta al pubblico o dell’ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato 66 ) .
(2) In relazione ai titoli di Stato emessi dalla Repubblica ceca e ai credit default swap su tali obbligazioni, i poteri della Banca nazionale ceca ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafo 2 e degli articoli da 20 a 24 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 236/2012 richiede il preventivo consenso del Ministero.
§ 192b
Autorizzazione a gestire un CCP
(1) L’autorità competente per l’autorizzazione delle CCP in conformità con il regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile in materia di derivati OTC, CCP e repertori di dati sulle negoziazioni 43 ) è la Banca nazionale ceca nella Repubblica ceca.
(2) Una richiesta di licenza per gestire un CCP può essere presentata solo per via elettronica.
(3) La domanda di cui al comma 2 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, anche dati e documenti comprovanti il rispetto delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
(4) I dettagli dei requisiti della domanda ai sensi del paragrafo 2, il suo formato e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
§ 192cannullato
PARTE DODICESIMA
SISTEMAZIONE FINALE
§ 193
(1) Il regolamento finale è un accordo di un contratto concluso in conformità con la legge ceca o straniera,
a) documentabile per iscritto o mediante registrazione che ne consenta la riproduzione in forma inalterata,
b) che si applica ai crediti delle parti contraenti, inclusi gli accessori di tali crediti, che possono essere garantiti da garanzia finanziaria ai sensi del regolamento finanziario 26 ) , e ai crediti, inclusi gli accessori di tali crediti, da garanzia finanziaria o un rapporto giuridico simile ai sensi del diritto estero; e
c) in base al quale, in caso di fatto concordato, i debiti corrispondenti ai crediti di cui alla lettera b) devono essere estinti e sostituiti, oppure i crediti ancora scaduti o non scaduti devono essere compensati di cui alla lettera b) in modo che ne derivi un unico credito. di una Parte contraente e il corrispondente debito dell’altra Parte contraente al pagamento dell’importo risultante.
(2) Il metodo di valutazione dei crediti di cui al comma 1 lett (b), il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata e le modalità e i tempi di regolamento del singolo sinistro risultante devono essere il contenuto del regolamento finale e non devono essere contrarie alla prassi del mercato finanziario di riferimento.
(3) Una decisione o altro atto di un tribunale o di un organo amministrativo che lede i diritti di terzi ed è stato adottato allo scopo di mantenere o riabilitare la situazione finanziaria di una delle parti, o vietare o limitare l’esecuzione di determinate transazioni o trasferimenti di fondi da parte di una delle parti 27 ) , non influisce sulla transazione finale se la transazione finale è stata conclusa prima che la decisione fosse presa o fosse stato eseguito un altro atto.
(4) Il paragrafo 3 non si applica agli effetti degli atti connessi all’avvio di procedure di insolvenza, all’entrata in liquidazione o all’introduzione dell’amministrazione coatta o all’applicazione di misure di gestione delle crisi o all’ammortamento e alla conversione degli strumenti di capitale ammortizzabili ai sensi della legge sulla risoluzione e il recupero del mercato finanziario. legislazione estera; l’esclusione di questi effetti è regolata da altre leggi.
________________________________________
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
§ 194
Le disposizioni della presente Legge sui valori mobiliari si applicano anche ai titoli dematerializzati, a meno che non sia preclusa dalla loro natura o dalla presente Legge.
§ 194a
Le disposizioni del § 10 comma 3 lett. e), § da 12 a 12bb, da 15 a 15k, da 15o a 15r, § 17 par.1 e § da 128 a 192 si applicano anche se il commerciante di valori mobiliari, la banca o la cooperativa di risparmio o di credito vende depositi strutturati, o in relazione ad essi fornisce consigli.
§ 195
Quando questa legge si riferisce a uno Stato membro dell’Unione europea, significa anche altri stati che formano lo Spazio economico europeo.
§ 195a
(1) Le disposizioni del § 119c par.1 let. (b), § 120c (2) e § 127c (4) si applicano anche a un emittente di un titolo di investimento il cui valore nominale corrisponde ad almeno 50000 EUR alla data di emissione, nel caso di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. mercato nel caso di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo dopo il 31 dicembre 2010 ma non oltre il 14 luglio 2011, tali disposizioni si applicano all’emittente solo fino al 30 giugno 2012.
(2) Se la presente legge o un regolamento legale di attuazione stipula qualcosa di diverso da quanto segue dalle disposizioni del codice civile che regolano l’amministrazione di proprietà di terzi, si applica la presente legge o il regolamento legale di attuazione.
(3) Le disposizioni del § 1401, § 1415 paragrafo 1 e § 1432-1437 del codice civile non si applicano alle singole attività che includono il servizio di investimento, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.
§ 195b
(1) La Banca nazionale ceca concede un’esenzione dall’obbligo a una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio o è diventata un commerciante di valori mobiliari dopo il 2 gennaio 2018. compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione ai derivati elencati al § 3 comma 1 lett. h) che si riferiscono a carbone o petrolio negoziato in una sede di negoziazione organizzata e che devono essere regolati mediante la consegna dell’attività sottostante.
(2) La validità dell’esenzione ai sensi del paragrafo 1 può essere determinata entro il 3 gennaio 2021 al più tardi.
(3) La procedura per la concessione di un’esenzione ai sensi del paragrafo 1 è avviata su richiesta di una parte contraente non finanziaria o di un commerciante di valori mobiliari. La Banca nazionale ceca notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la decisione di concedere un’esenzione.
(4) Nel calcolo delle posizioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, una controparte non finanziaria non include i derivati di cui al § 3 par. h) cui si applica l’esenzione concessa ai sensi del paragrafo 1.
§ 196
(1) Se la presente legge richiede la pubblicazione di informazioni nel territorio della Repubblica ceca, tali informazioni devono essere pubblicate in lingua ceca, a meno che la presente legge non disponga diversamente. La Banca nazionale ceca può, su richiesta, dopo aver valutato circostanze specifiche, consentire la pubblicazione di determinate informazioni in lingua inglese.
(2) Quando si pubblicano informazioni sul sito Web, queste informazioni devono essere pubblicate in questo modo per almeno 3 anni, salvo diversa disposizione della presente legge.
(3) Se ciò non pregiudica l’adeguata verifica dell’adempimento dei presupposti per la decisione, la Banca nazionale ceca può nel procedimento sulla domanda ai sensi della presente legge
a) consentire la sostituzione della presentazione di un allegato con una dichiarazione solenne; o
b) non richiedere la presentazione di un allegato;
una dichiarazione in tal senso può essere fatta dall’autorità amministrativa nella sua bacheca ufficiale per un numero indefinito di procedimenti in futuro.
(4) I documenti redatti in una lingua straniera devono essere presentati alla Banca nazionale ceca nella versione originale e allo stesso tempo in una traduzione ufficialmente certificata in lingua ceca. La Banca nazionale ceca può consentire la presentazione di un documento redatto in una lingua straniera solo nella versione originale o in lingua inglese. La Banca nazionale ceca può rilasciare una dichiarazione sull’utilizzo dell’opzione di cui alla frase precedente nella sua bacheca ufficiale per un numero indefinito di persone o procedimenti in futuro. La Banca nazionale ceca, sotto forma di annuncio ufficiale sul suo sito web, determina per un numero indefinito di persone o procedimenti se e quali documenti possono essere presentati in inglese.
§ 197
Ai fini della presente legge, una persona la cui attività corrente presuppone il corretto svolgimento delle attività ai sensi della presente legge deve essere considerata affidabile.
§ 198
Elenco degli amministratori forzati e dei liquidatori
(1) La Banca nazionale ceca mantiene un elenco delle persone che possono essere nominate amministratore o liquidatore coatto di un commerciante di valori mobiliari che non sia una banca, un operatore di mercato regolamentato, un operatore di sistema di regolamento o un depositario centrale.
(2) La Banca nazionale ceca inserisce nell’elenco delle persone di cui al paragrafo 1 una persona che ne faccia richiesta, è completamente indipendente, degna di fiducia e possiede le necessarie conoscenze, capacità ed esperienza professionali e non è stata rimossa da questo elenco negli ultimi 5 anni. Egli registra una persona straniera solo se è autorizzata da un altro Stato membro dell’Unione europea ad agire come persona di cui al paragrafo 1.
(3) Una domanda di iscrizione nell’elenco delle persone di cui al paragrafo 1 può essere presentata solo per via elettronica.
(4) La domanda di cui al paragrafo 3 deve contenere, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura amministrativa, dati e documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2.
(5) I dettagli dei requisiti della domanda comprovanti l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2, il suo formato e altri requisiti tecnici sono determinati da un regolamento legale di attuazione.
(6) L’ autorizzazione all’esercizio delle attività ai sensi del paragrafo 1 si ottiene anche invano allo scadere del termine e secondo le modalità di cui agli articoli da 28 a 30 della legge sulla libera circolazione dei servizi.
(7) La Banca nazionale ceca cancella dall’elenco delle persone di cui al paragrafo 1 una persona che:
a) si è dimesso dalla carica di amministratore obbligatorio senza gravi motivi, alla quale è stata nominata dalla Banca nazionale ceca,
b) ha violato gravemente o ripetutamente gli obblighi derivanti dalla carica di amministratore coatto, al quale è stata nominata dalla Banca nazionale ceca,
c) cessa di soddisfare le condizioni per l’inclusione in questo elenco,
(d) ha chiesto di essere cancellato dall’elenco; o
e) è morta.
(8) Deve essere emessa una decisione amministrativa per non entrare o rimuovere dall’elenco.
§ 198a
Informazioni pubblicate dalla Banca nazionale ceca
(1) La Banca nazionale ceca pubblica sul proprio sito web
a) versioni aggiornate delle norme legali che disciplinano le regole prudenziali per i commercianti di valori mobiliari su base individuale e consolidata e comunicazioni ufficiali della Banca nazionale ceca che li riguardano; ciò non pregiudica le disposizioni di legge che regolano le modalità di promulgazione delle norme di legge,
b) informazioni su come esercitare le opzioni o le discrezionalità concesse agli Stati membri dell’Unione europea e alle loro autorità di controllo dal diritto dell’Unione europea nella legislazione di cui alla lettera a);
c) informazioni sull’approccio e sui metodi della Banca nazionale ceca nell’esercizio della vigilanza ai sensi della sezione 135b,
d) dati statistici sintetici sul rispetto delle regole commerciali prudenziali da parte dei commercianti di valori mobiliari nella Repubblica ceca, compreso il numero e la natura delle misure correttive o delle ammende adottate in conformità con la presente legge,
e) accordi sulla modifica dell’autorità di vigilanza competente su base consolidata su un gruppo di una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 3 e informazioni sulla modifica dell’autorità di vigilanza competente su un membro di un gruppo di operatori di controllo europeo o un membro di un gruppo di partecipazione finanziaria europea 8 e 9
f) senza indebito ritardo la decisione sull’imposizione di misure ai sensi del § 136 par.1 let. m) o multe ai sensi del § 164 par.3 let. (c) e informazioni sull’introduzione di un’azione amministrativa e altri ricorsi contro tali decisioni e il loro esito; pubblicare la decisione in modo coerente con l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) La Banca nazionale ceca pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web in modo che possano essere confrontate con informazioni dello stesso tipo pubblicate dalle autorità di vigilanza del mercato dei capitali in altri Stati membri dell’Unione europea e le aggiorna regolarmente.
§ 198b
(1) Autorizzazione ad operare come organizzatore di un mercato regolamentato in relazione agli strumenti di investimento di cui al § 3 par. g) ai) deve essere concesso dalla Banca nazionale ceca anche alla Borsa delle merci, che altrimenti soddisfa le condizioni per la concessione di un permesso; la borsa delle merci può organizzare un mercato regolamentato, gestire un sistema di negoziazione multilaterale o un sistema di negoziazione organizzato solo in relazione a questi strumenti di investimento. A tal fine, i depositi e gli altri fondi forniti alla Borsa delle merci dai suoi fondatori o membri sono considerati capitale sociale; la regola per il consiglio di sorveglianza di un organizzatore di mercati regolamentati, che è una società a responsabilità limitata, si applica mutatis mutandis.
(2) Le regole di negoziazione, le regole di ammissione, le regole di accesso e altre regole riguardanti il mercato regolamentato e il sistema di negoziazione multilaterale non sono incluse nello statuto della Borsa Merci.
(3) Le attività della Borsa delle merci saranno registrate dalla Banca nazionale ceca ai sensi della Sezione 38 senza una proposta il giorno in cui la decisione sull’autorizzazione ad operare come organizzatore di un mercato regolamentato avrà effetto legale. Altre attività commerciali di Commodity Exchange possono essere registrate solo alle condizioni stabilite nella Sezione 39 e in un altro regolamento legale.
(4) La Banca nazionale ceca e l’autorità competente per la supervisione degli scambi di merci collaborano alla concessione di licenze e alla supervisione della borsa di merci, che svolge o intende svolgere l’attività di organizzatore di un mercato regolamentato. Rilasciano permessi di comune accordo.
§ 199
Potenziamento
(1) Il Ministero emetterà un decreto ai sensi della sezione 115 (5) e della sezione 129b (3).
(2) La Banca nazionale ceca emetterà un decreto ai sensi della Sezione 7 (5), Sezione 9aj (6), Sezione 9ar (5), Sezione 12f, Sezione 12g (3), Sezione 12i (3), Sezione 13 (3), Sezione 14h , § 15 par.7, § 16 par.7, § 16a par.10, § 16b par.2, § 19 par.4, § 20 par.4, § 28a par.4, § 30 par.6, § 30a (3), § 32 (7), § 38 (4), § 39 (7), § 45 (4), § 46 (4), § 47 (2), § 47 (5), § 50 (4) 8, § 63 paragrafo 5, § 71 paragrafo 5, § 73f paragrafo 7, § 77 paragrafo 3, § 90a paragrafo 5, § 90c paragrafo 4, § 93 paragrafo 4, § 94 paragrafo 7 , § 115 para 5, § 122 para 8, § 122b para 6, § 127 para 3, § 127d para 1, § 132 para 5, § 139 para 11, § 192b para 4 e § 198 (5).
(3) Se la Banca nazionale ceca deve emanare scadenze o periodicità mediante decreto ai sensi del paragrafo 2, fisserà tali termini o periodicità nella misura necessaria per lo svolgimento di una vigilanza efficace ai sensi della presente legge; ciò non si applica ai termini o alla periodicità per i quali la loro durata o frequenza è determinata dal diritto dell’Unione europea.
(4) Il Governo fisserà, mediante regolamento, i limiti in euro ai fini del § 35 par. c) ed), § 36 par.2, § 36g par.5, § 119c par.1 lett. b), § 120c paragrafo 2 e § 127c paragrafo 4 secondo un atto giuridico del Consiglio e del Parlamento europeo o della Commissione europea.
(5) La Banca nazionale ceca può emanare misure di natura generale sulla base e nei limiti di un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 50 ) o un regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina i mercati degli strumenti finanziari 53 ) laddove direttamente applicabile il regolamento consente all’autorità competente di concedere un’esenzione o modificare l’applicazione delle norme stabilite ai commercianti di valori mobiliari oa un gruppo di commercianti di valori mobiliari generici o altre persone specificate specificate nel presente regolamento direttamente applicabile.
(6) La Banca nazionale ceca pubblicherà una bozza di una misura di carattere generale ai sensi della presente legge e una misura di natura generale ai sensi della presente legge solo in un modo che consenta l’accesso remoto.
(7) Le misure di carattere generale ai sensi delle sezioni 134a, 134b, 134d e 137 sono emanate dalla Banca nazionale ceca senza procedimenti su un progetto di misura di natura generale e possono avere effetto dopo la pubblicazione.
Disposizioni transitorie e finali
§ 200
(1) Autorizzazione a svolgere l’attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge n. 591/1992 Coll., Sui titoli, modificata dalla legge n. 89/1993 Coll., Legge n. 331/1993 Coll., Legge n. 259 / Coll. 1994, Legge n. 61/1996 Coll., Legge n. 152/1996 Coll., Legge n. 15/1998 Coll., Legge n. 70/2000 Coll., Legge n. 307/2000 Coll., Legge N. 362/2000 Coll., Legge n. 239/2001 Coll., Legge n. 259/2001 Coll., Legge n. 501/2001 Coll. e legge n. 308/2002 Coll., Sentenza della Corte costituzionale pubblicata con n. 476/2002 Coll. e la legge n. 88/2003 Coll., (di seguito denominata “legge attuale”) sarà considerata una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge, nella misura dei servizi di investimento specificati nel permesso.
(2) Il Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge vigente è il Fondo di garanzia ai sensi della presente legge; restano aperte le richieste di risarcimento danni al Fondo di Garanzia ai sensi della normativa vigente. I valori medi delle attività dei clienti ai sensi dell’articolo 129 devono essere calcolati a partire dal 1 ° luglio 2004.
(3) Un permesso per lo stabilimento di una succursale di un commerciante di valori mobiliari estero ai sensi della presente legge è un permesso per la fornitura di servizi di investimento attraverso un’unità organizzativa ai sensi della presente legge.
(4) Un permesso di agire come broker ai sensi della legge attuale è un permesso per svolgere le attività di un broker ai sensi della presente legge, nella misura della specializzazione professionale del broker specificata nel permesso.
(5) Un’autorizzazione per l’organizzazione di un mercato da banco ai sensi della legge vigente è un’autorizzazione per l’organizzazione di un mercato da banco ai sensi della presente legge, nella misura specificata nell’autorizzazione.
(6) Un permesso per stabilire uno scambio ai sensi della legge attuale è un permesso per operare uno scambio ai sensi della presente legge, nella misura specificata nel permesso.
(7) Un permesso per il regolamento delle negoziazioni in strumenti di investimento ai sensi della legge vigente è un permesso per gestire un sistema di regolamento ai sensi della presente legge, nella misura specificata nel permesso.
(8) La registrazione ai sensi della sezione 45a della legge attuale è la registrazione di un intermediario per gli investimenti ai sensi della presente legge.
(9) Un permesso di stampare titoli cartacei ai sensi della legge attuale è un permesso di stampare titoli cartacei ai sensi della presente legge.
(10) Il giorno successivo al giorno in cui il Depositario Centrale rileva i registri dei titoli dematerializzati tenuti dal Centro Titoli ai sensi della Legge vigente, l’autorizzazione a conservare parte dei registri del Centro Titoli nonché a svolgere altre attività ai sensi della Legge vigente scadrà.
(11) Il consenso all’elezione o alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge è il consenso allo svolgimento della funzione di capo di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge.
(12) Il capo di una persona che è stata recentemente introdotta dalla presente legge per avere il previo consenso della Commissione deve eseguire il consenso della Commissione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge; se non chiede il consenso entro tale termine, o se la Commissione non dà il suo consenso, l’autorizzazione a ricoprire la carica decade.
(13) Il consenso all’acquisizione di una partecipazione in un commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge è il consenso all’acquisizione di una partecipazione in un commerciante di valori mobiliari ai sensi della presente legge.
(14) L’approvazione delle regole d’asta di un commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge vigente è l’approvazione delle regole d’asta ai sensi della presente legge.
(15) Un prospetto di un titolo approvato ai sensi della presente legge è un prospetto di un titolo approvato ai sensi della presente legge.
(16) Un prospetto più ristretto di un titolo approvato ai sensi della presente legge è un prospetto di un titolo approvato ai sensi della presente legge.
(17) L’amministrazione obbligatoria introdotta ai sensi della legge esistente, che non è stata risolta prima dell’entrata in vigore della presente legge, è amministrazione obbligatoria ai sensi della presente legge.
(18) Un’autorizzazione a pubblicare solo bilanci o solo bilanci consolidati ai sensi della legge vigente è un’autorizzazione a pubblicare solo bilanci o solo bilanci consolidati ai sensi della presente legge.
(19) I titoli registrati ai sensi della legge attuale sono titoli elencati ai sensi della presente legge.
§ 201
(1) Un commerciante di valori mobiliari è tenuto a conformare la propria posizione alla presente legge entro il 31 dicembre 2004.
(2) La Borsa è obbligata a conformare la propria posizione alla presente legge entro il 31 dicembre 2004.
(3) L’organizzatore del mercato da banco è tenuto a conformare la propria posizione alla presente legge entro il 30 giugno 2005.
(4) L’operatore del sistema di regolamento è tenuto a conformare la propria posizione alla presente legge entro il 31 dicembre 2004.
(5) Una persona che è tenuta a rispettare l’adeguatezza patrimoniale su base consolidata è tenuta a conformare la propria adeguatezza patrimoniale alla presente legge entro il 31 dicembre 2006 al più tardi.
(6) I dati di cui al § 16a par.5 lett. a) ac) devono essere pubblicate dal commerciante di valori mobiliari per la prima volta entro il 1 ° settembre 2014 per il periodo contabile immediatamente precedente, alle condizioni e secondo le modalità specificate al § 16a.
§ 202
(1) Fino a quando il depositario centrale non rileva i registri dei titoli dematerializzati e immobilizzati tenuti dal Centro valori mobiliari,
a) le disposizioni della presente legge che disciplinano le attività del depositario centrale non si applicano,
b) Il Centro valori tiene registri dei titoli dematerializzati e immobilizzati, registri delle decisioni della Commissione e adempie agli obblighi di informazione ai sensi della normativa vigente,
c) la designazione di identificazione secondo il sistema di numerazione internazionale per l’identificazione dei titoli è assegnata dalla Commissione in conformità alla normativa vigente,
d) Il Securities Center è soggetto alla supervisione della Banca nazionale ceca.
(2) La Repubblica Ceca, agendo tramite il Ministero, trasferirà i registri del Centro Titoli al Deposito Centrale dietro pagamento di una commissione. L’importo della remunerazione è determinato sulla base della valutazione di un esperto in materia di economia, prezzi di settore e stime con la relativa specializzazione, sulla base di un accordo tra il Ministero e il Deposito Centrale.
(3) La Repubblica ceca che agisce tramite il ministero trasferisce i registri del Centro valori mobiliari, ad eccezione dei registri delle decisioni emanati dalla Commissione e dei registri degli obblighi di notifica, al depositario centrale senza indebito ritardo dopo aver concluso un accordo tra la Repubblica ceca che agisce tramite il ministero e il depositario centrale sul trasferimento. Il contratto di trasferimento delle registrazioni deve essere concluso entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui il Depositario Centrale riceve l’autorizzazione ad operare.
(4) Il giorno in cui il depositario centrale rileva i registri dei titoli dematerializzati e immobilizzati tenuti dal centro valori mobiliari e inizia a svolgere le sue attività ai sensi della presente legge, il centro valori mobiliari cesserà di svolgere le sue attività ai sensi delle normative legali vigenti. L’annuncio di questa giornata sarà annunciato dal Ministero della Raccolta delle Leggi.
(5) I diritti, gli obblighi e i debiti del Centro valori mobiliari non saranno trasferiti al Deposito centrale.
(6) Un errore nel registro dei titoli dematerializzati e immobilizzati, che il depositario centrale rileva dal Centro valori mobiliari, sarà corretto dal depositario centrale in conformità con la presente legge. Ciò non pregiudica la responsabilità dello Stato per i danni.
(7) L’ emittente di titoli contabili, che sono conservati nei registri del Centro valori mobiliari il giorno in cui questi registri vengono rilevati dal depositario centrale, è obbligato a stipulare un accordo con il depositario centrale ai sensi della Sezione 94 (9) per ciascuna emissione di titoli contabili. L’emittente è obbligato a stipulare il presente contratto entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il depositario centrale inizia a svolgere le sue attività ai sensi della presente legge. Nel caso in cui l’emittente non concluda un contratto entro tale termine, il depositario centrale non è obbligato a rilasciare all’emittente un estratto dal registro delle emissioni o ad effettuare un’iscrizione nel registro delle emissioni sul suo ordine. Contestualmente, il Depositario Centrale assegnerà un ISIN a ciascuna emissione di strumenti di investimento di cui ha rilevato nei suoi registri e che non gli è stato ancora assegnato.
(8) Il depositario centrale avvia le trattative per la conclusione di un contratto ai sensi del paragrafo 7 entro e non oltre 1 mese dalla data di entrata in vigore dell’autorizzazione delle sue attività. Se il depositario centrale non avvia le negoziazioni per la conclusione del contratto entro tale periodo, il periodo entro il quale l’emittente è obbligato a concludere il presente contratto ai sensi del paragrafo 7 è esteso a 6 mesi. In questo caso, il depositario centrale è tenuto ad avviare le trattative per la conclusione di un contratto ai sensi della sezione 94, paragrafo 9, senza indebito ritardo dopo che ha iniziato a svolgere le sue attività ai sensi della presente legge.
(9)L’emittente di quote di fondi comuni di investimento aperti con registrazione contabile nella parte dei registri del Centro titoli conservati con il permesso della Commissione da un’altra persona giuridica può notificare al Centro titoli e alla Commissione con il consenso di questa persona giuridica che queste quote continueranno a essere registrate in un registro separato degli strumenti di investimento. una persona che finora ha conservato la parte pertinente dei registri del Centro titoli. Il giorno della consegna della notifica dell’emittente dei certificati di quote dematerializzati al Centro valori mobiliari o in una data successiva specificata nella presente notifica, la parte pertinente dei registri del Centro valori mobiliari viene modificata in un registro separato degli strumenti di investimento tenuto dalla persona che in precedenza conservava la parte pertinente dei registri del Centro titoli.
(10)L’emittente di unità contabili di un fondo comune di investimento aperto registrate direttamente dal Centro valori mobiliari può notificare al Centro valori mobiliari e alla Commissione che tali quote continueranno a essere registrate in un registro separato degli strumenti di investimento tenuto dalla persona designata dall’emittente di tali quote. autorizzato a tenere registri separati. Il Centro strumenti finanziari deve consegnare la dichiarazione alla persona designata dall’emittente in modo simile ai sensi della Sezione 113 (2). A partire dalla data di ricezione della dichiarazione, il Securities Center annullerà la registrazione del titolo nei suoi registri e il registro dei certificati di quote diventerà un registro separato ai sensi della presente legge. Il giorno successivo al ricevimento del rendiconto di emissione, i titoli saranno iscritti nei conti dell’attivo e nel registro delle emissioni in un registro separato. L’Emittente può effettuare una notifica ai sensi della presente disposizione entro e non oltre la data del trasferimento dei registri del Centro Titoli al Deposito Centrale.
(11) Se il Centro Titoli procede in conformità al paragrafo 1 lettera b), non si applicano le disposizioni della legge n. 591/1992 Coll., sui titoli, come modificata fino al 30 aprile 2004, sulla registrazione della sospensione dell’esercizio del diritto su un titolo su ordine dell’emittente.
§ 202a
(1) Per i proprietari di strumenti di investimento i cui conti tenuti nei registri del Centro valori mobiliari sono stati rilevati dal depositario centrale ai sensi della sezione 202 e che non hanno ancora concluso un accordo con un partecipante del depositario centrale, il depositario centrale fornirà i seguenti servizi:
a) tenere registri degli strumenti di investimento sul conto immobiliare nella misura stabilita dalla presente legge,
b) emissione di un estratto dal registro degli strumenti di investimento su richiesta del titolare del conto,
c) registrazione di una variazione nel conto dell’attivo, se si tratta di un trasferimento o trasferimento di strumenti di investimento su un conto dell’attivo mantenuto da un partecipante del depositario centrale.
(2) Il depositario centrale fornisce inoltre i seguenti servizi in relazione ai conti di cui al paragrafo 1:
a) iscrizione della variazione nel registro delle emissioni su richiesta dell’emittente,
b) registrazione della creazione o della risoluzione di un privilegio, che è stabilito non solo sulla base di un contratto,
c) registrazione della creazione o cessazione della sospensione dell’esercizio del diritto del proprietario di disporre dello strumento di investimento, se l’ordine di sospensione è dato da una persona ai sensi del § 97 par. da a) ad).
(3) I servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti dal depositario centrale a pagamento. Al fine di garantire i crediti dovuti derivanti dalla fornitura di questi servizi, il depositario centrale ha un privilegio sugli strumenti di investimento registrati nel conto patrimoniale in questione.
§ 202b
(1) Il Securities Center commette un reato amministrativo conservando registri di titoli dematerializzati e immobilizzati, conservando registri delle decisioni della Commissione e della Banca nazionale ceca o adempiendo agli obblighi di informazione [§ 202 par. b)] viola gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
(2) Una multa fino a 20.000.000 CZK sarà inflitta per un reato amministrativo ai sensi del paragrafo 1.
(3) La sezione 192, paragrafi da 1 a 4 e 6 si applica mutatis mutandis a un illecito amministrativo ai sensi del paragrafo 1.
§ 203
(1) I procedimenti per l’imposizione di misure correttive o sanzioni, che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con la legge esistente. Saranno imposte misure correttive o sanzioni in conformità con la legge vigente.
(2) Le violazioni della legge vigente o le decisioni della Commissione emanate ai sensi della legge vigente devono essere valutate in conformità con la legge vigente.
(3) I procedimenti per la concessione di permessi, procedimenti di registrazione o procedure di approvazione avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati in conformità con la presente legge; i periodi, il cui decorso è iniziato in conformità con la legge vigente, decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(4) I procedimenti relativi alla concessione di una concessione per valutare la qualità di uno strumento di investimento e di un partecipante al mercato dei capitali (rating) avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si concluderanno alla data di entrata in vigore della presente legge.
§ 204
La Commissione notifica alla Commissione europea la data di entrata in vigore del presente atto l’elenco dei mercati regolamentati autorizzati dalla Commissione. Alla notifica è allegato il regolamento interno dei mercati regolamentati riconosciuti.
§ 204a
I dati di cui al § 16a comma 5 lett. d) af) devono essere forniti per la prima volta dalla Commissione Europea, entro il 1 ° settembre 2014 per il periodo contabile immediatamente precedente, dall’istituzione di rilevanza sistemica globale designata a livello internazionale, nel regime delle informazioni riservate e alle condizioni e secondo le modalità specificate al § 16a.
§ 204b
(1) Ai fini della Sezione 9ag, paragrafi 3 e 4, sarà utilizzato il tasso del 3% anziché il tasso del 5% fino al 31 dicembre 2014.
(2) Ai fini della Sezione 9ar, la riserva di capitale per gli enti di rilevanza sistemica globale sarà per l’anno
a) 2016 25% della riserva di capitale determinata ai sensi del § 9ar,
b) 2017 50% della riserva di capitale determinata ai sensi del § 9ar,
c) 2018 75% della riserva di capitale determinata ai sensi del § 9ar.
§ 204c
La Banca nazionale ceca può, mediante misure di carattere generale, stabilire le condizioni, i criteri, i requisiti o le procedure di cui all’articolo 124, paragrafo 4, lettera a). a), articolo 150, paragrafo 3, articolo 153, paragrafo 9, articolo 181, paragrafo 3, lettera a) (a), articolo 182, paragrafo 4, lettera a) a), articolo 197, paragrafo 8, articolo 221, paragrafo 9, articolo 312, paragrafo 4, lettera a) (b) e (c), articolo 316, paragrafo 3, articolo 318, paragrafo 3, articolo 363, paragrafo 4, lettera a) (a) e (c), articolo 382, paragrafo 4, lettera a) a), articolo 426, articolo 440, paragrafo 2, e articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 205
Annullamento:
1. Legge n. 214/1992 Coll., In borsa,
2. Legge n. 251/2000 Coll., Legge di modifica n. 214/1992 Coll., Sulla Borsa, come modificata,
3. Decreto n. 88/1993 Coll., Sui dettagli del progetto tecnico dei titoli di carta quotati in borsa,
4. Decreto n. 82/2001 Coll., Che stabilisce i requisiti minimi per un prospetto di titoli e un prospetto di titoli più ristretto,
5. Decreto n. 105/2001 Coll., Sulla comunicazione di operazioni in strumenti di investimento concluse al di fuori del mercato pubblico,
6. Decreto n. 305/2001 Coll., Sull’esame di intermediazione,
7. Decreto n. 375/2001 Coll., Decreto di modifica n. 88/1993 Coll., Sui dettagli del progetto tecnico dei titoli di carta quotati in borsa,
8. Decreto n. 17/2002 Coll., Che stabilisce la forma, la scadenza e le modalità di pubblicazione dei prezzi degli strumenti del mercato dei capitali,
9. Decreto n. 178/2002 Coll., Su norme più dettagliate per l’adempimento dell’obbligo di notifica di una quota dei diritti di voto,
10. Decreto n. 466/2002 Coll., Che stabilisce regole più dettagliate per l’organizzazione del funzionamento interno di un commerciante di valori mobiliari e regole più dettagliate per la condotta di un commerciante di valori mobiliari nei confronti dei clienti,
11. Decreto n. 467/2002 Coll., Sulla portata delle attività professionali di un commerciante di valori mobiliari svolte con l’aiuto di un intermediario e sui tipi di specializzazione professionale di un intermediario,
12. Decreto n. 468/2002 Coll., Decreto di modifica n. 305/2001 Coll., Sull’esame di intermediazione,
13. Decreto n. 64/2003 Coll., Sull’adeguatezza patrimoniale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca o una succursale di una banca estera, su base individuale,
14. Decreto n. 73/2003 Coll., Sulla segnalazione dell’adeguatezza patrimoniale di un commerciante di valori mobiliari che non è una banca o una succursale di una banca estera.
§ 206
Efficienza
Il presente atto entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.
________________________________________
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 56/2006 Coll. Arte. II
1. Fino alla data di inizio delle attività del depositario centrale, le disposizioni della sezione 115, paragrafo 5 della legge n. 256/2004 Coll., Operazioni sul mercato dei capitali, come modificato, si applicano al Centro titoli, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Un prospetto di titoli e un prospetto di strumenti finanziari più ristretto approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un prospetto di titoli approvato ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. della legge, e le disposizioni della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come emendato, si applicheranno alla sua modifica dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il prospetto del programma obbligazionario, approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è considerato il prospetto di base approvato ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Un prospetto di titoli e un prospetto di titoli più ristretto pubblicato prima della data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un prospetto di titoli pubblicato ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. della legge.
5. Il prospetto dei titoli e il prospetto dei titoli più ristretto, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora pubblicati, saranno pubblicati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. .
6. I procedimenti per l’approvazione di un prospetto di sicurezza, di un prospetto di sicurezza più ristretto o del loro supplemento, avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, saranno completati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore. di questa legge.
7. I contributi al Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari (di seguito denominato “Fondo di garanzia”) per il 2006 saranno calcolati in conformità alla Sezione 129 (1) della Legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di acquisizione. l’efficacia di questa legge; I contributi al fondo di garanzia per il 2005 saranno calcolati conformemente alla legislazione vigente.
8. I termini per il pagamento del risarcimento dal Fondo di garanzia per i crediti registrati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono regolati dalle disposizioni legali esistenti.
9. Il regolamento della fornitura di documenti per il calcolo dei risarcimenti dal Fondo di garanzia, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica anche ai crediti registrati prima dell’entrata in vigore della presente legge, per i quali non è stato versato l’intero risarcimento.
10. La Commissione per i valori mobiliari può proporre lo svincolo della funzione di amministratore della massa fallimentare anche per le procedure fallimentari dei commercianti di valori mobiliari avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. Se il termine di prescrizione per il diritto del cliente al pagamento del risarcimento dal Fondo di garanzia inizia a decorrere prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’inizio e la decorrenza di questo periodo saranno regolati dalle disposizioni legali esistenti.
12. Se, prima dell’entrata in vigore della presente legge, un cliente ha presentato un reclamo contro un commerciante di valori mobiliari in una procedura fallimentare per le attività di tale commerciante di valori mobiliari, il Fondo di garanzia diventerà un creditore fallimentare del commerciante di valori mobiliari inadempiente invece del cliente il giorno della data di entrata in vigore della presente legge. fino ad allora, ha pagato un risarcimento a quel cliente. Su richiesta del Fondo di Garanzia, l’amministratore della massa fallimentare deve contrassegnare tale variazione nell’elenco dei crediti registrati senza indebito ritardo.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 57/2006 Coll. Arte. XXIX
1. I decreti emanati dalla Commissione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano emanati dalla Banca nazionale ceca ai sensi della legge n. 256/2004 Coll. , sulla conduzione degli affari sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quando questi decreti si riferiscono alla Commissione, ciò significa la Banca nazionale ceca, e laddove questi decreti si riferiscono alla supervisione o alla supervisione statale, significa supervisione.
2. I certificati di registrazione rilasciati dalla Commissione prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legislazione vigente sono considerati certificati emessi dalla Banca nazionale ceca e i diritti e gli obblighi che ne derivano non sono pregiudicati.
3. Un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari nominato su proposta del Presidium della Commissione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerato nominato su proposta del Consiglio di banca. La Banca nazionale ceca ai sensi della sezione 128, paragrafo 5 della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Banca nazionale ceca può proporre la rinuncia alla funzione di amministratore della massa fallimentare anche per le procedure fallimentari di commercianti di valori mobiliari avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 120/2007 Coll. Arte. VI
1.Fino al 31 dicembre 2007, il § 9a della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificato, non si applica a un commerciante di valori mobiliari, se il commerciante di valori mobiliari utilizza per il calcolo requisiti patrimoniali, l’approccio di base corrispondente alle attuali regole di adeguatezza patrimoniale, le cui condizioni di utilizzo sono stabilite dalla Banca nazionale ceca in un decreto ai sensi della sezione 9, paragrafo 8 della legge n. 256/2004 Coll., sulle attività del mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante il periodo di utilizzo di questo approccio di base per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la Banca nazionale ceca non esaminerà e valuterà questo commerciante di valori mobiliari ai sensi della Sezione 135 (5) della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di acquisizione. efficacia di questa legge.
2. Il capo di una società di partecipazione finanziaria, che § 155a della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, impone l’obbligo di avere il previo consenso della Banca nazionale ceca, la banca per il consenso entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 29/2008 Coll. Arte. II
1. L’ esclusione del diritto al risarcimento dal Fondo di garanzia dei commercianti di valori mobiliari (di seguito denominato “Fondo di garanzia”) è valutata in conformità con le normative legali esistenti se la notifica ai sensi della Sezione 130 (2) della Legge n. 256/2004 Coll., On Capital Market Business , come modificato dalla legge n. 57/2006 Coll., è stata effettuata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi al fondo di garanzia per l’anno solare 2007 saranno calcolati in conformità alla legge n. 256/2004 Coll., Come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le commissioni o commissioni ricevute da un commerciante di valori mobiliari nell’anno civile 2007, ma rilevate nel reddito già nell’anno solare 2006, sono considerate entrate del commerciante di valori mobiliari per l’anno civile 2007 ai fini della determinazione del contributo al Fondo di garanzia. i titoli dell’anno solare 2006, ma registrati a reddito solo nell’anno solare 2007, sono considerati il reddito del commerciante di valori mobiliari per l’anno 2006 ai fini della determinazione del contributo al Fondo di garanzia.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 230/2008 Coll. Arte. II
1. Una licenza per operare come commerciante di valori mobiliari, concessa a un commerciante di valori mobiliari ai sensi della normativa legale vigente, sarà considerata un’autorizzazione concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. .
2. Autorizzazione a fornire il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. b) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un’autorizzazione per la fornitura del servizio di investimento principale ai sensi del § 4 par. b) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Autorizzazione a fornire il servizio di investimento principale di cui al § 4 par. d) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, è considerata un’autorizzazione a fornire il servizio di investimento principale ai sensi del § 4 par. d) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Autorizzazione a fornire il servizio di investimento principale di cui al § 4 paragrafo 2 lett. e) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un’autorizzazione per la fornitura dei principali servizi di investimento ai sensi del § 4 par. g) eh) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera a) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è considerato un permesso per fornire servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. a) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera b) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un’autorizzazione per la fornitura di servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. a) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera c) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è considerato un permesso per fornire servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. b) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera d) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, è considerata un’autorizzazione a fornire servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. c) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Autorizzazione a fornire servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 comma 3 lett. f) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un’autorizzazione per la fornitura di servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. e) della legge n. 256/2004 Coll., sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Autorizzazione a prestare servizi di investimento aggiuntivi di cui al § 4 comma 3 lett. g) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un’autorizzazione per la fornitura di servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 par. f) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Autorizzazione a fornire servizi di investimento aggiuntivi di cui al § 4 paragrafo 3 lettera e) della legge n. 256/2004 Coll., sulla conduzione degli affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un’autorizzazione a fornire il servizio di investimento principale ai sensi del § 4 par. e) e servizi di investimento aggiuntivi ai sensi del § 4 comma 3 lett. d) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera h) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un’altra attività commerciale ai sensi del § 6a par. b) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, registrata dalla Banca nazionale ceca.
13. Un’autorizzazione concessa a un commerciante di valori mobiliari prima della data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai titoli di investimento deve essere considerata un’autorizzazione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a titoli di investimento.
14. Un’autorizzazione concessa a un commerciante di valori mobiliari prima della data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai derivati sarà considerata un’autorizzazione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a agli strumenti di investimento ai sensi del § 3 comma 1 lett. da d) a k).
15. Un commerciante di valori mobiliari deve portare i suoi rapporti in conformità con la legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Una persona straniera autorizzata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell’Unione europea a fornire servizi di investimento e che fornisce servizi di investimento nella Repubblica ceca attraverso un’unità organizzativa deve conformare le proprie relazioni alla legge n. 256/2004 Coll., On Capital Business. mercato, come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Una persona straniera domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea che ha il diritto di fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca sulla base di una licenza unica ai sensi di una normativa legale speciale che disciplina le attività delle banche deve allineare i suoi rapporti con la legge n. 256/2004 Coll. ., sulle operazioni sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Una persona straniera che ha la sua sede legale in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea e l’autorizzazione della Banca nazionale ceca a fornire servizi di investimento attraverso un’unità organizzativa deve allineare le sue condizioni alla legge n. 256/2004 Coll., On Capital Market Business , come modificato, efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Un commerciante di valori mobiliari non è obbligato a garantire la conformità con il requisito stabilito nella Sezione 15d (3) della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge. entrata in vigore della presente legge. Ciò vale analogamente, per quanto riguarda i servizi di investimento forniti nel territorio della Repubblica ceca, anche per la persona straniera elencata ai punti da 16 a 18 e l’intermediario per gli investimenti.
20. Un commerciante di valori mobiliari a cui è stata concessa una licenza di attività ai sensi delle normative legali esistenti è obbligato entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuno dei suoi clienti che sono clienti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del § 2a a 2d della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge
a) determinare se si tratta di un cliente professionale, un cliente che non è un cliente professionale o un cliente professionale a cui un commerciante di valori mobiliari non è obbligato a rispettare gli obblighi di cui agli articoli da 15 a 15r della legge n. 256/2004 Coll. quando fornisce determinati servizi di investimento principali ., sulla conduzione di affari sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
b) informa ciascuno dei suoi clienti di tale classificazione; e
c) istruirlo sul diritto di richiedere una modifica della sua classificazione e delle restrizioni alla protezione ad essa associate,
secondo le modalità specificate nella Sezione 15e della Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un’obbligazione estera elencata ai punti da 16 a 18 ha un obbligo simile, in particolare per quanto riguarda i servizi di investimento forniti nel territorio della Repubblica ceca.
21. L’organizzatore di un mercato regolamentato deve allineare le proprie condizioni alla legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. I permessi per le attività della Borsa e i permessi per l’organizzazione del mercato over-the-counter concessi ai sensi della normativa vigente sono considerati permessi per le attività dell’organizzatore del mercato regolamentato concessi ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., On Capital Market Business, come modificato dalla data di efficacia. della presente legge, che include anche l’autorizzazione a gestire un sistema commerciale multilaterale. L’organo statutario dell’organizzatore del mercato regolamentato, cui è stata concessa una licenza per la gestione della Borsa in conformità con le normative legali vigenti, è la Camera dei cambi. La Camera di scambio funge da Consiglio di amministrazione.
23. L’ intermediario per gli investimenti dovrà adeguare le proprie condizioni alla Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora, osserva le regole di attività e gestione stabilite nella legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Una persona che ha superato l’esame di intermediazione in conformità con le normative legali esistenti sarà considerata una persona con le conoscenze e l’esperienza necessarie per svolgere i compiti a lui assegnati per il periodo di 21 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della sezione 14 (2) della legge n. 256/2004 Coll. ., sulla conduzione di affari sul mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura della categoria di esame di intermediazione superato, se
a) svolge attività professionale in conformità con le disposizioni legali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
b) ha svolto attività professionale in conformità alle disposizioni di legge vigenti per un periodo totale di almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge,
c) ha superato un esame di intermediazione in conformità con le normative legali esistenti entro 18 mesi prima della data di entrata in vigore della presente legge, o
d) non è stata revocata la sua licenza di operare come intermediario ai sensi della normativa legale vigente per i motivi indicati nel § 145 par.1 o nel § 145 par. da c) ad e) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
25. Una persona a cui è stata concessa una licenza per operare come broker ai sensi della legislazione vigente avrà la revoca di tale licenza. La Banca nazionale ceca controlla se svolge attività professionali nella fornitura di servizi di investimento in conformità con le normative legali esistenti.
26. Una persona che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolge un’attività per la quale è richiesto un permesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e non è soggetta a eccezioni di cui alla Sezione 4b della Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, può continuare questa attività per un periodo massimo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Un intermediario per gli investimenti che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolge attività ai sensi della sezione 29 paragrafo 1 della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività sul mercato dei capitali, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un altro intermediario degli investimenti può continuare questa attività per un periodo massimo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. La registrazione di un intermediario per gli investimenti ai sensi delle normative legali esistenti è considerata una registrazione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, e successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Un intermediario per gli investimenti che opera alle condizioni stabilite dalle normative legali esistenti può essere registrato come agente collegato nell’elenco alle condizioni stabilite dalla legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. rappresentanti legati, se la domanda di iscrizione nell’elenco è stata presentata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La registrazione in questo elenco termina la registrazione concessa a questo intermediario per gli investimenti in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
30. I procedimenti per l’imposizione di misure correttive o sanzioni, che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti. Le misure correttive o le sanzioni devono essere imposte conformemente alla legislazione vigente.
31. Le negoziazioni che hanno avuto luogo prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate in conformità con la legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le misure per porre rimedio o sanzionare le violazioni della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, saranno imposte ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
32. I procedimenti per la concessione di un permesso, i procedimenti di registrazione o i procedimenti per la concessione del consenso avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge; I limiti di tempo che hanno iniziato a decorrere ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulla conduzione degli affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorreranno nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti per la concessione di una licenza di brokeraggio avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si concluderanno alla data di entrata in vigore della presente legge.
33.L’emittente di titoli di investimento collettivo dematerializzati, registrati direttamente dal Centro valori mobiliari, può notificare al Centro titoli e alla Banca nazionale ceca che questi titoli continueranno a essere registrati in un registro separato degli strumenti di investimento tenuto dalla persona designata dall’emittente di tali titoli. Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzata a tenere registri separati. Il Centro titoli deve presentare una dichiarazione alla persona designata dall’emittente in modo simile ai sensi della Sezione 113 (2) della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge. A partire dalla dichiarazione, il Securities Center non può effettuare alcuna registrazione nei suoi registri relativi ai titoli elencati in tale dichiarazione. A partire dalla data di ricezione della dichiarazione, il Securities Center annullerà la registrazione del titolo nel suo registro e il registro dei titoli di investimento collettivo diventa un registro separato ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività di mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il giorno successivo al ricevimento del rendiconto di emissione, i titoli saranno iscritti nei conti dell’attivo e nel registro delle emissioni in un registro separato. L’Emittente può effettuare una notifica ai sensi della presente disposizione entro e non oltre il giorno del trasferimento dei registri del Centro Titoli al Deposito Centrale. A partire dal giorno successivo al ricevimento del rendiconto di emissione, i titoli saranno iscritti nei conti dell’attivo e nel registro delle emissioni in un registro separato. L’Emittente può effettuare una notifica ai sensi della presente disposizione entro e non oltre il giorno del trasferimento dei registri del Centro Titoli al Deposito Centrale. Il giorno successivo al ricevimento del rendiconto di emissione, i titoli saranno iscritti nei conti dell’attivo e nel registro delle emissioni in un registro separato. L’Emittente può effettuare una notifica ai sensi della presente disposizione entro e non oltre il giorno del trasferimento dei registri del Centro Titoli al Deposito Centrale.
34. Per le domande consegnate alla Banca nazionale ceca prima del 1 ° gennaio 2009, il termine ai sensi della Sezione 32c (3) della Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato, non si applica.
35. Il consenso preventivo della Banca nazionale ceca a svolgere la funzione di manager concesso ai sensi delle normative legali esistenti sarà considerato il consenso preventivo della Banca nazionale ceca a svolgere la funzione di manager concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato. dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 223/2009 Coll. Arte. LIV
I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non conclusi entro tale data devono essere conclusi ei diritti e gli obblighi ad essi connessi devono essere valutati in conformità con le normative legali vigenti.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 230/2009 Coll. Arte. II
1. Il consenso all’acquisizione, al raggiungimento o al superamento di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o il suo controllo concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerato acconsentire all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o al suo controllo ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Una registrazione di un agente collegato effettuata ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata una registrazione ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali. mercato, come modificato, efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Un operatore di un sistema di regolamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge un’attività per la quale è richiesta un’autorizzazione ai sensi della Sezione 83, Paragrafo 15 della Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della legge, può continuare questa attività senza autorizzazione per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il permesso di pubblicare solo bilanci o solo bilanci consolidati ai sensi della Sezione 118, paragrafo 6 della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, scade alla data di entrata in vigore della presente Legge. .
5. Le disposizioni della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, che regolano la relazione annuale, la relazione annuale consolidata, la relazione semestrale, la relazione semestrale consolidata e la relazione semestrale devono essere applicate per la prima volta. il periodo più vicino al periodo contabile in cui la presente legge entra in vigore.
6. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca nazionale ceca non è tenuta a procedere ai sensi della sezione 127a della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il modo in cui la Banca nazionale ceca rende disponibili le informazioni obbligatorie ad essa inviate ai sensi della Sezione 127 (2) della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività del mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, non deve essere fino al 30 settembre 2011. per consentire la trasmissione di informazioni per via elettronica ai sensi del § 127a par.1 lett. d) della legge n. 256/2004 Coll., sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I procedimenti per l’imposizione di misure correttive o sanzioni, che sono stati avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti. Le misure correttive o le sanzioni devono essere imposte conformemente alla legislazione vigente.
8. Le negoziazioni che hanno avuto luogo prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate in conformità con la legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata, in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le misure per porre rimedio o sanzionare le violazioni della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno imposte in conformità con le normative legali esistenti.
9. I procedimenti per la concessione del consenso all’acquisizione, al raggiungimento o al superamento di una partecipazione qualificata in un commerciante di valori mobiliari o il suo controllo avviato entro la data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificata efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge; I limiti di tempo che hanno iniziato a decorrere ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decorreranno nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 420/2009 Coll. Arte. III
Le disposizioni della legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, che regolano la relazione annuale e la relazione annuale consolidata si applicano per la prima volta nel periodo contabile più vicino al periodo contabile in cui la presente legge entra in vigore. efficacia.
La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 160/2010 Coll. Arte. II
Un commerciante di valori mobiliari e una persona straniera domiciliata in uno stato che non è uno stato membro dell’Unione europea ed è autorizzato dalla Banca nazionale ceca a fornire servizi di investimento attraverso un’unità organizzativa deve garantire il rispetto dell’obbligo di cui alla sezione 9 (8) della legge n. 256 / 2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre il 7 dicembre 2010. Fino ad allora, può utilizzare la valutazione del merito di credito del debitore preparata da una persona che soddisfaceva i requisiti della legge n. 21 / 1992 Coll., Sulle banche, come modificato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e che è stato inserito nell’elenco delle agenzie di rating del credito gestito dalla Banca nazionale ceca ai sensi della legge n. 21/1992 Coll., Sulle banche, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,come modificato in vigore fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione transitoria è stata introdotta dalla legge n. 409/2010 Coll. Arte. XI
Il depositario centrale deve allineare le regole operative alla sezione 104, paragrafo 1 della legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività commerciali sul mercato dei capitali, come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 41/2011 Coll. Arte. VI
1. Se il periodo di cui al § 152b paragrafo 3 della Legge n. 256/2004 Coll., Sulle attività economiche sul mercato dei capitali, come modificato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, inizia a decorrere fino al 31 dicembre 2012, è di 6 mesi.
2. Un commerciante di valori mobiliari garantisce che la remunerazione corrisposta alle persone di cui all’articolo V, punto 5, dalla data di entrata in vigore della presente legge sia conforme alle disposizioni della presente legge che disciplinano il sistema di remunerazione.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 139/2011 Coll. Arte. IN
1. I permessi per gestire un sistema di regolamento concessi ai sensi delle normative legali esistenti saranno considerati permessi per gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 90a della Legge n. 256/2004 Coll., On Doing Business on the Capital Market, e successive modifiche. dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gestore del sistema di regolamento, sulla base di un’autorizzazione concessa in conformità con le normative legali vigenti, sarà considerato l’operatore di un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 90 della Legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato dalla data di entrata in vigore. efficacia di questa legge.
2. L’operatore del sistema di regolamento, sulla base di un permesso concesso in conformità con le normative legali esistenti, deve allineare le sue condizioni alla parte sette della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro e non oltre 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Un sistema di regolamento operato sulla base di un’autorizzazione concessa in conformità con le normative legali esistenti sarà considerato un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 82 della Legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificato, in vigore dal entrata in vigore della presente legge.
4. Una richiesta di autorizzazione a gestire un sistema di regolamento presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non è stata decisa entro la data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata una richiesta di autorizzazione a gestire un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 90a della legge. N. 256/2004 Coll., Sulla conduzione di affari sul mercato dei capitali, come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni della normativa vigente disciplinano anche i rapporti giuridici instaurati prima della data di entrata in vigore della presente legge; Tuttavia, l’origine di questi rapporti giuridici, così come i reclami da essi derivanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà valutata ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Sul fare affari sul mercato dei capitali, come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 188/2011 Coll. Arte. IV
1. Un prospetto dei titoli approvato o pubblicato prima della data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un prospetto dei titoli approvato ai sensi della Sezione 36c della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti relativi a una richiesta di approvazione di un prospetto o di un supplemento a un prospetto avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge e non definitivamente terminati prima di tale data devono essere completati in conformità con le normative legali vigenti. La procedura per integrare il prospetto approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere eseguita in conformità con le disposizioni legali vigenti.
3. Fino al 30 giugno 2021, § 118 para 1, § 119c para. b), § 120c paragrafo 2 e § 127c paragrafo 4 della legge n. 256/2004 Coll., come modificato in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche all’emittente di un titolo di investimento il cui valore nominale corrisponde almeno 50000 EUR in caso di titoli emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 37/2012 Coll. Arte. VI
1. Un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi delle normative legali esistenti con la data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un sistema di regolamento con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 82 (1) della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento ai sensi delle normative legali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un sistema di regolamento estero con irrevocabilità di regolamento ai sensi della Sezione 82 (2) della legge n. 256/2004 Coll., Sul mercato dei capitali, come modificato. dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La procedura per la richiesta di autorizzazione di un’agenzia di rating del credito domiciliata nella Repubblica ceca, se la domanda è stata presentata entro il 7 settembre 2010, deve essere completata in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 135/2014 Coll. Arte. VIII
(1) Un commerciante di valori mobiliari, ovvero un commerciante di valori mobiliari che è un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce il rispetto dei requisiti di cui al § 14 paragrafo 8 lett. c) e § 14 paragrafo 10 della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 1 luglio 2014.
(2) I procedimenti per l’imposizione di misure correttive o i procedimenti per l’imposizione di una sanzione iniziati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non definitivamente completati entro tale data devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti. Le misure correttive o le sanzioni devono essere imposte conformemente alla legislazione vigente.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 148/2016 Coll. Arte. II
1. Le disposizioni della Sezione 118, Paragrafo 2 della Legge n. 256/2004 Coll., Così come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, non si applicano ai rapporti annuali che sono stati pubblicati prima del 26 novembre 2010.
2. Per gli emittenti per i quali titoli emessi e titoli contabili sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo prima della data di entrata in vigore della presente legge, avrà inizio il periodo ai sensi della sezione 123 (3) della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato. entrata in vigore della presente legge, eseguita il 27 novembre 2015.
3. Emittenti mediante i quali i titoli di investimento emessi sono stati ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non sono coperti dalla sezione 123 (3) della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. della legge, adempirà all’obbligo ai sensi della sezione 123, paragrafo 2 della legge n. 256/2004 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli obblighi ai sensi della Sezione 118 (da 1) a (4), della Sezione 118 (5) e (7) e della Sezione 119 non si applicano a un emittente che emette esclusivamente un’obbligazione o un titolo simile che rappresenta il diritto di rimborsare l’importo dovuto dall’emittente o da un altro titolo di investimento il cui il valore si riferisce al rimborso dell’importo dovuto da tale emittente, incluso il debito cartolarizzato, se
(a) il valore nominale di tale strumento di investimento corrisponde ad almeno 50000 EUR alla data di emissione;
b) il titolo di investimento è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato prima del 31 dicembre 2010; e
c) non è stato ancora rimborsato.
5. Fino all’autorizzazione a svolgere attività ai sensi del regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile che regola il miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e del Deposito Centrale di Titoli, i rapporti giuridici del Deposito Centrale saranno regolati dalla Legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima entrata in vigore della presente legge.
6. I reati amministrativi commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno considerati illeciti amministrativi ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge. La responsabilità per questi illeciti amministrativi deve essere valutata in conformità con le disposizioni legali esistenti se la condotta che stabilisce la responsabilità per l’illecito amministrativo esistente è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge; ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà valutata solo se più favorevole all’autore del reato.
7. I procedimenti per illeciti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire da questa data validamente incompiuta, devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti.
8. I procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che non sono definitivamente conclusi a tale data, devono essere completati in conformità con le normative legali esistenti.
9. Una persona che, ai sensi della sezione 94, paragrafo 5 della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, conserva i registri sui conti dei clienti seguendo un registro separato degli strumenti di investimento tenuto dal depositario centrale o dalla Banca nazionale ceca conservare questi registri sui conti dei clienti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Disposizioni del § 118 paragrafo 4 let. l) come modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica per la prima volta nel periodo contabile che inizia nel 2017 o successivamente.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 204/2017 Coll. Arte. II
1. Un permesso per l’attività di un commerciante di valori mobiliari concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerato un permesso per l’attività di un commerciante di valori mobiliari concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll. , come modificato, efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera a) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un permesso per fornire investimenti aggiuntivi servizi ai sensi del § 4 comma 3 lett. a) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera c) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un permesso per fornire investimenti aggiuntivi servizi ai sensi del § 4 comma 3 lett. c) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera d) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un permesso per fornire investimenti aggiuntivi servizi ai sensi del § 4 comma 3 lett. d) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera e) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerata un permesso per fornire investimenti aggiuntivi servizi ai sensi del § 4 comma 3 lett. e) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi di investimento di cui al § 4 comma 3 lettera f) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata un permesso per fornire investimenti aggiuntivi servizi ai sensi del § 4 comma 3 lett. f) della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, concessa ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Un permesso per l’attività di organizzatore di un mercato regolamentato concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerato un permesso per l’attività di organizzatore di un mercato regolamentato concesso ai sensi della legge n. 256/2004 Coll. formulazione efficace dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Un intermediario per gli investimenti registrato alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere considerato un intermediario per gli investimenti a cui è stata concessa una licenza per operare come intermediario per gli investimenti ai sensi della legge n. 256 / 2004 Coll., Come modificato in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su richiesta di questa persona, la Banca nazionale ceca redige una dichiarazione con informazioni sulla portata della sua autorizzazione ad operare come intermediario per gli investimenti ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Un rappresentante legato registrato alla data di entrata in vigore della presente legge nell’elenco dei rappresentanti legati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerato un rappresentante legato iscritto nell’elenco dei rappresentanti con vincoli ai sensi della legge n. 256 / 2004 Coll., Come modificato in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Un membro dell’organo direttivo che è tale membro alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato un membro dell’organo direttivo in relazione al quale la persona responsabile ha notificato alla Banca nazionale ceca un cambiamento riguardante l’appartenenza all’organo direttivo ai sensi della Sezione 10a (1) / 2004 Coll., Come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Un intermediario per gli investimenti registrato alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà pagare una commissione amministrativa entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della sezione 30b della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il 3 gennaio 2018 stipulerà un contratto di assicurazione ai sensi della Sezione 31 della Legge n. 256/2004 Coll., Come modificato dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
12. Per un rappresentante collegato registrato alla data di entrata in vigore della presente legge nell’elenco dei rappresentanti collegati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la tassa amministrativa ai sensi della Sezione 32g della legge n. 256/2004 Coll. , come modificato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere pagato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.
16. Una persona fisica che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha eseguito un esame professionale riconosciuto sulla base della sezione 14a (2) e (3) della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata una persona che: possiede le conoscenze e le competenze necessarie nell’ambito dell’esame riconosciuto ai sensi del § 14b paragrafo 4 della legge n. 256/2004 Coll., come modificato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della Sezione 14b Paragrafo 3 della Legge n. 256/2004 Coll., Come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, non si applicano a questa persona.
17. I procedimenti amministrativi avviati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Prima della data di entrata in vigore della presente legge, e validamente incompiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati ai sensi della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata prima della data di entrata in vigore. efficacia di questa legge.
18. Un’impresa di proprietà statale che era un intermediario degli investimenti il 1 ° gennaio 2015 è considerata una società commerciale ai fini della Sezione 30 (1) della Legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
19. Fino al 3 settembre 2019, il fornitore di informazioni aziendali consolidate non adempie all’obbligo di cui alla Sezione 81 par. d) della Legge n. 256/2004 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in relazione alle operazioni pubblicate ai sensi degli articoli 10 e 21 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 307/2018 Coll. Arte. VIII
1. L’autorizzazione ad operare come intermediario per gli investimenti registrata il 3 gennaio 2018 ha durata fino al 31 dicembre 2019, se tale intermediario per gli investimenti aveva un’attività registrata il 3 gennaio 2018 ai sensi della normativa in materia di risparmio previdenziale complementare; pagando una tassa amministrativa ai sensi dell’articolo II, punto 11 della legge n. 204/2017 Coll. l’autorizzazione ad operare di tale intermediario per gli investimenti è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
2. L’ autorizzazione di un Rappresentante Legato iscritto al 3 gennaio 2018 nell’elenco dei Rappresentanti Legati dura fino al 31 dicembre 2019, qualora tale Rappresentante Legato avesse un’attività iscritta al 3 gennaio 2018 ai sensi della legge in materia di risparmio previdenziale complementare; pagando una tassa amministrativa ai sensi dell’articolo II, punto 12 della legge n. 204/2017 Coll. l’autorizzazione di tale agente collegato è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
________________________________________
Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 204/2019 Coll. Arte. III
1.Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione dell’emittente ai sensi del § 118 par. a) della legge n. 256/2004 coll., come modificata dalla legge n. 56/2006 coll., legge n. 57/2006 coll., legge n. 230/2009 coll., legge n. 188/2011 coll. e la legge n. 148/2016 Coll., le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo prima della data di entrata in vigore della presente legge, presenterà una politica di remunerazione ai sensi della Sezione 121k della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge. della Legge, per l’approvazione entro e non oltre la prima Assemblea Generale, che approva il bilancio dell’emittente, tenutasi dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Qualora il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione dell’emittente non presenti la politica per la remunerazione ai sensi del primo periodo, lo svolgimento della funzione di membri del Consiglio di Amministrazione o di membri del Consiglio di Amministrazione è gratuito, dalla data dell’Assemblea di cui al primo periodo fino alla data dell’Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione dell’emittente ai sensi del § 118 par. a) della Legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla Legge n. 56/2006 Coll., Legge n. 57/2006 Coll., Legge n. 230/2009 Coll., Legge n. 188/2011 Coll. e la legge n. 148/2016 Coll., le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo prima della data di entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione sulla remunerazione ai sensi della sezione 121o della legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’approvazione da parte dell’Assemblea generale, che approva il bilancio dell’emittente per il periodo contabile in cui all’Assemblea generale è stata presentata per la prima volta una politica di remunerazione ai sensi della Sezione 121k della Legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
3. L’ emittente di cui al § 118 paragrafo 1 lett. a) della Legge n. 256/2004 Coll., come modificata dalla Legge n. 56/2006 Coll., Legge n. 57/2006 Coll., Legge n. 230/2009 Coll., Legge n. 188/2011 Coll. e Legge n. 148/2016 Coll., deve indicare nella relazione sulla remunerazione i dati ai sensi del § 121p par.1 lett. b) o ai sensi della sezione 121p paragrafo 2 della legge n. 256/2004 Coll., come modificata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo per i periodi contabili successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Note a piè di pagina
1 ) Direttiva 97/9 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 sui sistemi di indennizzo degli investitori.
Direttiva 98/26 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, sulle finalità di regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, come modificata dalle direttive 2009/44 / CE e 2010/78 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Direttiva 2001/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, sull’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sulle informazioni da pubblicare su tali titoli, come modificata dalle direttive 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003 / 71 / CE, 2004/109 / CE e 2005/1 / CE.
Direttiva 2004/109 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza in relazione alle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34 / CE, come modificata dalle Direttive Del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/22 / CE, 2010/73 / UE, 2010/78 / UE e 2013/50 / UE.
Direttiva 2007/14 / CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/109 / CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza in relazione alle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, così come modificata dalla Direttiva 2013/50 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Direttiva 2013/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa all’avvio e all’esercizio dell’attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87 / CE e abroga le direttive 2006/48 / CE e 2006 / 49 / CE.
Direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92 / CE e 2011/61 / UE, come modificata dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2016/1034 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle agenzie di rating del credito, come modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (CE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e come modificato dalle direttive 2011/61 / UE e 2014/51 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swap, come modificato dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, su derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, come modificato dalla direttiva 2014/59 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1002/2013 e come modificato dai regolamenti (UE) n. 575/2013 e n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sugli abusi di mercato (il regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003 / 125 / CE e 2004/72 / CE.
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul miglioramento del regolamento delle operazioni in titoli nell’Unione europea e nei depositari centrali di titoli e che modifica le direttive 98/26 / CE e 2014/65 / UE e il regolamento (UE) n. 236/2012.
Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti contenenti le informazioni chiave concernenti i prodotti di investimento al dettaglio strutturati e i prodotti assicurativi con una componente di investimento.
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento e riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici utilizzati come parametri di riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48 / CE e 2014 / 17 / UE e regolamento (UE) n. 596/2014.
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che istituisce un quadro generale per la cartolarizzazione e istituisce un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e che modifica la direttiva 2009/65 / CE, 2009 / 138 / CE, 2011/61 / UE e regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71 / CE.
2g ) Direttiva 2002/92 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa.
2h ) Sezione 27, paragrafi 2 e 3 della legge n. 38/2004 Coll., Sugli intermediari assicurativi e i periti indipendenti di reclami e sulla modifica della legge sulle licenze commerciali, come modificata dalla legge n. 57/2006 Coll.
3 ) Sezione 14 della legge n. 15/1998 Coll., Sulla vigilanza del mercato dei capitali e sugli emendamenti ad altri atti, come modificata dalla legge n. 308/2002 Coll., Legge n. 257/2004 Coll. e la legge n. 57/2006 Coll.
4 ) § 26d lettera o) della legge n. 21/1992 Coll., sulle banche, come modificata dalla legge n. 120/2007 Coll.
6 ) Legge n. 93/2009 Coll., Sui revisori dei conti, e successive modifiche.
9 ) Legge n. 216/1994 Coll., Sull’arbitrato e l’esecuzione dei lodi arbitrali, come modificata.
(12 bis ) Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, sull’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
(12 ter ) Direttiva 2006/46 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica la direttiva 78/660 / CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349 / CEE sui conti consolidati, 86/635 91/674 / CEE sui conti annuali e conti consolidati di banche e altri istituti finanziari e 91/674 / CEE sui conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazione.
12d ) Sezione 21 comma 1, comma 2 lett a), b) ed) e paragrafo 4 della legge n. 563/1991 Coll., sulla contabilità, come modificata.
13a ) Decreto n. 123/2007 Coll., Sulle regole di prudenza negli affari di banche, unioni di risparmio e di credito e commercianti di valori mobiliari.
14 ) Art. 8 della Direttiva 2003/6 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che attua la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni per i programmi di riacquisto e la stabilizzazione degli strumenti finanziari.
(14 bis ) Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione.
17c ) Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che istituisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 2004 / 109 / CE.
18 ) Sezione 189 della legge sull’insolvenza.
20 ) Diritto fallimentare.
21 ) Sezione 173 paragrafo 3 della legge sull’insolvenza.
24 ) Art. 23 della Direttiva 2001/24 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
Arte. 7 e 8 della Direttiva 2002/47 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 sui contratti di garanzia finanziaria.
25 ) Legge n. 408/2010 Coll., Sulla sicurezza finanziaria.
26 ) § 2 lettera a) e § 6 paragrafo 1 della legge n. 408/2010 Coll., sulla sicurezza finanziaria.
27 ) Ad esempio, § 28 paragrafo 1 lett. a) ac) della legge n. 87/1995 Coll., sulle cooperative di credito e di risparmio e alcune misure correlate e sugli emendamenti alla legge del Consiglio nazionale ceco n. 586/1992 Coll., sulle imposte sul reddito, e successive modifiche e modificazioni formulazione della legge n. 100/2000 Coll., Legge n. 280/2004 Coll., Legge n. 57/2006 Coll. e legge n. 120/2007 coll., sezione 43, paragrafo 1 della legge n. 42/1994 coll., sull’assicurazione pensionistica complementare con contributo statale e sulle modifiche ad alcune leggi relative alla sua introduzione, come modificata dalla legge n. 170/1999 coll., Legge n. 36/2004 Coll. e la legge n. 57/2006 Coll.
29 ) Art. 115 della Direttiva 2013/36 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
30 ) Legge n. 82/1998 Coll., Sulla responsabilità per danni causati nell’esercizio del potere pubblico da una decisione o da una procedura ufficiale errata e che modifica la legge del Consiglio nazionale ceco n. 358/1992 Coll., Sui notai e le loro attività (Codice notarile), in formulazione dei regolamenti successivi.
30 ) Art. 10 della Direttiva 98/26 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
31 ) Art. 2 della Direttiva 2006/48 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalle Direttive della Commissione 2007/18 / CE e 2010/16 / UE.
32 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
34 ) Art. 112 della Direttiva 2013/36 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.
41) Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
44) Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
47) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009.
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.
54) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003, v platném znění.
55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005, v platném znění.
(56 ) Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificazione della categoria di dipendenti le cui attività lavorative hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente.
57 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
58 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 e (CEE) n. 234 del Consiglio / 79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.
59 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
60 ) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
61 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio.
62 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
63 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.
64 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 / CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) .
65 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta alcuni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
66 ) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(67 ) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica del formato elettronico uniforme per le relazioni.

Link utili:

Studio Praga

Start up in Repubblica Ceca per Società

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.