Decreto del 22/02/2010 - Min. Economia e Finanze
Decreto del 22/02/2010 – Min. Economia e Finanze
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010
Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Soggetti obbligati
Articolo 2
Art. 2 Periodicita’ degli elenchi
Articolo 3
Art. 3 Presentazione degli elenchi
Articolo 4
Art. 4 Contenuto degli elenchi
Articolo 5
Art. 5 Contenuto degli elenchi – Parte fiscale
Articolo 6
Art. 6 Contenuto degli elenchi – Parte statistica
Articolo 7
Art. 7 Disposizioni abrogative
Articolo 8
Art. 8 Efficacia
Decreto del 22/02/2010 – Min. Economia e Finanze
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Preambolo – Preambolo
In vigore dal 05/03/2010
IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto;
Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
Visto l’art. 50, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che stabilisce l’obbligo per i soggetti
passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare all’Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli
scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell’IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunita’ europea
e che rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalita’ ed i termini di presentazione degli
elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica»;
Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle
statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n.1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n.
638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati
membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/2000 e (CEE) n.3590/92 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento
(CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantita’ e coordinate in rapporto a
particolari movimenti di merci;
Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;
Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall’Istituto nazionale di statistica;
Decreta:
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Articolo 1 –
Art. 1 Soggetti obbligati
In vigore dal 05/03/2010
1. I soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni
intracomunitarie:
a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un
altro Stato membro della Comunita’ europea:
1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita’ europea:
1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
2) prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attivita’ non
commerciali, presentano l’elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).
3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi
intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza
in regioni sinistrate, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del
regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti
di applicazione, ancorche’ i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero
prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui e’ stabilito il committente.
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Articolo 2 –
Art. 2 Periodicita’ degli elenchi
In vigore dal 05/03/2010
1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all’art. 1, comma 1, e’ presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
2. I soggetti che hanno iniziato l’attivita’ da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi
trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri gia’ trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicita’ trimestrale possono
presentarlo con periodicita’ mensile per l’intero anno solare.
4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicita’ trimestrale e che, nel corso di un trimestre,
superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l’elenco riepilogativo con periodicita’ mensile a partire
dal mese successivo in cui tale soglia e’ superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente
contrassegnati, per i periodi mensili gia’ trascorsi.
5. I soggetti che presentano l’elenco riepilogativo con periodicita’ trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che
compongono l’anno solare.
6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica,
di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate, di cui all’art. 1, comma 3, presentano
gli elenchi riepilogativi con periodicita’ mensile.
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Articolo 3 –
Art. 3 Presentazione degli elenchi
In vigore dal 05/03/2010
1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese
successivo al periodo di riferimento.
2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali
territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
3. Le modalita’ tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore
dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Articolo 4 –
Art. 4 Contenuto degli elenchi
In vigore dal 05/03/2010
1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati
di natura statistica.
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Articolo 5 –
Art. 5 Contenuto degli elenchi – Parte fiscale
In vigore dal 05/03/2010
1. Salvo quanto disposto dall’art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all’art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni
registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo
di riferimento di cui all’art. 2.
2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all’art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad
oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunita’ europea e quelli
provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunita’.
3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge
n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli
elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le
quali non e’ dovuta l’imposta nello Stato membro in cui e’ stabilito il committente.
5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono
indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.
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Articolo 6 –
Art. 6 Contenuto degli elenchi – Parte statistica
In vigore dal 05/03/2010
1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicita’ mensile ai sensi dell’art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi
della facolta’ di cui all’art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle
spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed
aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate, di cui
all’art. 1, comma 3.
4. I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attivita’ di scambi intracomunitari,
presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000
indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli
elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1) e di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), n. 1).
5. In applicazione dell’art. 13, paragrafo 4, e dell’art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della
Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all’Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle
semplificazioni ivi previste per:
a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.
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Pagina 8
Articolo 7 –
Art. 7 Disposizioni abrogative
In vigore dal 05/03/2010
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti: decreto del Ministro delle finanze 21
ottobre 1992; decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000; decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002; decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali 15 aprile 2004: decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005; decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.
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