LEGGE 34 del 19 gennaio 2021
sull’esame degli investimenti esteri e sulla modifica dei relativi atti (legge sull’esame degli investimenti esteri)
Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:
PRIMA PARTE
ESAME DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
TITOLO I
CONDIZIONI GENERALI
§ 1
Oggetto della legislazione
La presente legge stabilisce, in connessione con la normativa direttamente applicabile dell’Unione Europea 1 )
a) norme per l’esame di determinati investimenti esteri allo scopo di proteggere la sicurezza della Repubblica ceca e l’ordine interno o pubblico; e
b) alcuni obblighi degli investitori stranieri.
§ 2
Investitore straniero
(1) Ai fini della presente legge, per investitore straniero si intende chiunque abbia effettuato o intenda effettuare un investimento straniero nella Repubblica ceca, e
a) non è un cittadino della Repubblica Ceca o un cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea,
(b) non è domiciliato nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione europea; o
(c) è controllato direttamente o indirettamente da qualcuno che soddisfa i requisiti di cui ai punti (a) o (b).
(2) Ai fini della presente legge, per investitore straniero si intende anche un amministratore fiduciario di un fondo fiduciario che ha effettuato o intende effettuare un investimento straniero nella Repubblica Ceca per conto di questo fondo fiduciario, se il fondatore o amministratore fiduciario di il fondo fiduciario, una persona autorizzata a supervisionare la gestione del fondo fiduciario che può nominare o revocare un trustee o un fiduciario, o il cui consenso è condizionato a tale nomina o rimozione, il fiduciario del fondo fiduciario, o quello nel cui interesse principale il il fondo fiduciario è stato istituito o è gestito, se non fittizio, soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). a), b) oc).
(3) Ai fini della presente legge, per fondo fiduciario si intende anche un istituto giuridico simile istituito ai sensi della legislazione straniera e un amministratore fiduciario una persona in una posizione simile.
§ 3
Investimento straniero
Ai fini della presente legge, per investimento estero si intende un valore patrimoniale in qualsiasi forma fornito da un investitore straniero allo scopo di svolgere un’attività economica nella Repubblica Ceca e che consente a un investitore straniero di esercitare un effettivo grado di controllo sulla performance di questa attività economica.
§ 4
Cambiamento nella persona che controlla l’investitore straniero
Se si verifica un cambiamento nella persona che controlla l’investitore straniero dopo che l’investimento estero ha avuto luogo e se questo cambiamento consente all’investitore diretto di controllare direttamente o indirettamente la persona ai sensi del § 2 par. a) ob), si applica mutatis mutandis la procedura di cui al § 7 o 8.
§ 5
Grado di controllo effettivo sull’attuazione dell’attività economica
Ai fini della presente legge, si intende un grado effettivo di controllo sullo svolgimento di un’attività economica
a) la possibilità per un investitore straniero di disporre di almeno il 10% dei diritti di voto o la possibilità di esercitare un’influenza corrispondente nella persona tramite la quale viene svolta l’attività economica (di seguito la “persona target”) ; questa quota comprende anche le azioni delle persone che sono soggette a una procedura uniforme con l’investitore straniero e le azioni delle persone che agiscono di concerto con l’investitore straniero,
b) l’ appartenenza di un investitore straniero o di una persona a lui vicina nel corpo della persona target,
c) la possibilità per un investitore straniero di disporre dei diritti di proprietà sulla cosa attraverso la quale viene svolta l’attività economica (di seguito denominata “oggetto target”), o
d) un altro livello di controllo, il cui risultato è la capacità di un investitore straniero di accedere a informazioni, sistemi o tecnologie importanti dal punto di vista della protezione della sicurezza della Repubblica Ceca o dell’ordine pubblico o interno .
TITOLO II
PROCEDURE PER L’ESAME DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
Parte 1
Poteri del Ministero dell’Industria e del Commercio
§ 6
(1) Ministero dell’Industria e del Commercio (di seguito denominato “Ministero”)
a) esamina gli investimenti esteri,
b) conduce consultazioni,
c) negozia le condizioni,
d) decide sugli investimenti esteri,
e) controlla il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e delle decisioni emanate ai sensi della presente legge.
(2) Il ministero è un punto di contatto e collabora con i punti di contatto pertinenti della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione europea, applica commenti per conto della Repubblica ceca sugli investimenti esteri in altri Stati membri dell’Unione europea, prende in considerazione tenere conto dei commenti di altri Stati membri dell’Unione europea e dei pareri della Commissione europea contro la Commissione europea.
(3) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero coopererà anche con le autorità di altri Stati competenti per l’esame degli investimenti esteri e con le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali.
Parte 2
Investimenti comprovati
§ 7
Senza un permesso ai sensi della Sezione 14 (1) o un permesso condizionale ai sensi della Sezione 15 (3), nessun investimento straniero può essere effettuato in
a) la persona target che svolge la produzione, ricerca, sviluppo, innovazione 2 ) o che garantisce il ciclo di vita del materiale militare secondo la normativa legale che disciplina il commercio estero di materiale militare 3 ) , o l’oggetto target attraverso il quale tale attività viene eseguita,
b) la persona destinataria che gestisce l’elemento dell’infrastruttura critica designata dall’autorità amministrativa centrale competente 4 ) ,
c) la persona destinataria che è l’amministratore del sistema informativo dell’infrastruttura informatica critica, l’amministratore del sistema di comunicazione dell’infrastruttura informatica critica, l’amministratore del sistema informativo del servizio di base o l’operatore del servizio di base 5 ) , o
d) la persona destinataria che sviluppa o produce i beni elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso, come modificato, o attraverso il quale tali beni vengono sviluppati o prodotti.
§ 8
(1) Nel caso di investimenti esteri che non sono investimenti esteri ai sensi della Sezione 7 e sono in grado di mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico, il Ministero può avviare procedimenti per verificare d’ufficio l’investimento straniero
a) sulla base del risultato di una consultazione proposta al Ministero da un investitore straniero ai sensi dell’articolo 10 (1), o
b) entro 5 anni dalla data di completamento dell’investimento estero, se l’investitore straniero non ha presentato una proposta di consultazione ai sensi della Sezione 10 (1).
(2) Il giorno del perfezionamento dell’investimento estero ai sensi del comma 1 lett b) è
a) la data di conclusione del contratto o l’ultimo dei contratti, il cui scopo è quello di effettuare un investimento estero,
(b) la data in cui è stata acquisita la misura effettiva di controllo sull’esercizio dell’attività economica; o
c) la data di inizio dell’attività economica,
a seconda di quale si verifica in seguito.
(3) Unitamente alla notifica dell’inizio del procedimento d’ufficio ai sensi del paragrafo 1 lettera b) il Ministero fissa un termine non superiore a 15 giorni dalla data di consegna della comunicazione, durante il quale l’investitore straniero è tenuto a fornire al Ministero le informazioni ai sensi della Sezione 9.
(4) Il Ministero avvierà procedimenti per verificare d’ufficio gli investimenti esteri,
a) se l’investitore straniero non presenta domanda per un permesso di investimento estero ai sensi della Sezione 7, o
b) se, trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell’investimento estero ai sensi del paragrafo 1, risulta evidente che l’investitore straniero ha agito in modo tale da oscurare fatti per i quali potrebbe essere altrimenti avviato un procedimento b).
Parte 3
Informazione e consultazione
§ 9
Informazioni richieste
(1) Un investitore straniero deve dichiarare nella domanda di permesso per un investimento straniero e nella proposta di consultazione
(a) la ragione sociale o il nome, la sede legale e la legge in base alla quale è stata costituita la persona giuridica, se è una persona giuridica, o il nome oi nomi, e il cognome, l’indirizzo della sede legale e l’indirizzo di residenza, se del caso, se diverso dall’indirizzo del luogo di residenza, se si tratta di una persona fisica, e dal numero di identificazione della persona, se assegnato,
b) nome, o nomi, e cognome, indirizzo di residenza, o residenza, se diverso dall’indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e data e luogo di nascita dei membri degli organi statutari e di controllo della persona giuridica o altri enti di gestione aziendale entità giuridiche,
c) informazioni sull’assetto proprietario, comprese le informazioni sull’investitore finale e su chi controlla l’investitore straniero, l’ammontare della sua quota e le variazioni di questi fatti nell’ultimo anno,
(d) informazioni su prodotti o servizi e attività imprenditoriali e imprenditoriali, comprese informazioni su indicatori economici selezionati e, se del caso, sulla regolamentazione settoriale e sulla normativa legale speciale che disciplina l’attività di un investitore straniero nel paese di residenza, sulla base delle quali ha ottenuto la licenza commerciale in quel paese, tale autorizzazione è richiesta in quel paese,
e) un elenco degli Stati membri dell’Unione europea in cui l’investitore straniero svolge la propria attività, comprese le informazioni sulle società controllate e filiali in tali Stati,
f) fonte di finanziamento degli investimenti esteri,
g) l’ ammontare degli investimenti esteri,
h) data di completamento o completamento previsto dell’investimento estero,
i) ragione sociale o nome, sede legale e numero di identificazione della persona target, se assegnata, o nome e indirizzo dell’elemento target,
j) informazioni sulla struttura proprietaria della persona target o del proprietario della cosa target prima di effettuare l’investimento estero, comprese le informazioni sull’investitore finale e su chi controlla la persona target o il proprietario della cosa target, e l’ammontare della sua quota ,
k) informazioni sui prodotti o servizi prodotti o forniti dalla persona target o nell’oggetto target e sulle attività commerciali e imprenditoriali della persona target o del proprietario dell’oggetto target, comprese le informazioni su indicatori economici selezionati,
(l) un elenco degli Stati membri dell’Unione europea in cui la persona destinataria o il proprietario dell’oggetto target svolge la propria attività, comprese le informazioni sulle filiali e succursali in tali Stati,
m) informazioni sul coinvolgimento della persona target in progetti o programmi nell’interesse dell’Unione europea 6 ) e
n) la quota diretta o indiretta dell’investitore straniero nella proprietà e nei diritti di voto della persona destinataria o la corrispondente influenza prima e dopo l’investimento estero, comprese le informazioni sulle azioni delle persone soggette alla procedura unica e delle persone che agiscono in concerto.
(2) Il Ministero può richiedere
a) da un investitore straniero altri documenti non elencati al paragrafo 1, se ciò è necessario per la valutazione o la verifica dell’investimento estero,
b) dalla persona target o dal proprietario dell’articolo target, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a); j), k) el), se non sono a disposizione dell’investitore straniero, nonché altri documenti non elencati al paragrafo 1, se ciò è necessario per la valutazione o la verifica dell’investimento estero.
(3) Dal giorno in cui il Ministero richiede i documenti di cui al paragrafo 2, il termine di cui alla Sezione 10, paragrafi 5 e 6 non decorre fino alla loro presentazione; per questo periodo il ministero può sospendere la procedura di esame degli investimenti esteri.
(4) La domanda e la proposta ai sensi del paragrafo 1 devono essere presentate sul modulo specificato. I dettagli dei dati e il modello di questo modulo saranno determinati dal governo mediante regolamento.
(5) La fornitura insufficiente di informazioni o documentazione di documenti o la presentazione di informazioni fuorvianti o false da parte di un investitore straniero può essere un motivo per avviare un procedimento per la verifica di un investimento straniero, per la mancata concessione di un permesso, il divieto di ulteriore durata di un investimento estero.
§ 10
Consultazione
(1) Se la persona target è titolare di una licenza di trasmissione radiofonica o televisiva nazionale o un editore di periodici la cui tiratura media minima aggregata è di 100000 copie al giorno per l’ultimo anno solare, l’investitore straniero presenta una proposta al Ministero per consultazione prima di completare l’investimento straniero, l’investimento può mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico. In altri casi, un investitore straniero può presentare una proposta al ministero per la consultazione sulla possibilità che gli investimenti esteri possano mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica ceca o l’ordine interno o pubblico.
(2) Il Ministero fornisce senza indebito ritardo i dati ricevuti ai sensi del § 9 e altri risultati, insieme a una richiesta di parere o informazioni sulla giustificazione dell’avvio del procedimento per la verifica degli investimenti esteri, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa , il Ministero degli Affari Esteri, la Polizia anche ai servizi di intelligence della Repubblica Ceca (di seguito denominati “servizi di intelligence”) e, se l’investimento estero riguarda la loro competenza, anche ad altri enti statali e alla Banca nazionale ceca.
(3) Gli organi e le persone di cui al paragrafo 2 forniscono al Ministero un parere, che deve includere una giustificazione o informazione entro 30 giorni dalla data di consegna della domanda del Ministero. Nel caso in cui l’ente o la persona di cui al comma 2 ometta di fornire un parere o informazioni al Ministero entro tale termine, non si riterrà motivo di avviare un procedimento per la verifica dell’investimento estero. I pareri e le informazioni forniti dopo tale termine non saranno presi in considerazione.
(4) Se nessuno degli organismi o delle persone ai sensi del paragrafo 2 o il Ministero trova un motivo per avviare un procedimento per verificare gli investimenti esteri, si applica che gli investimenti esteri non rappresentano una minaccia per la sicurezza della Repubblica Ceca o per l’ordine interno o pubblico . Anche in futuro non sarà possibile procedere alla verifica degli investimenti esteri; le disposizioni del § 9 paragrafo 5 non sono interessate da questo.
(5) Il Ministero invia una notifica del fatto ai sensi del paragrafo 4 entro 45 giorni dalla data di consegna della proposta di consultazione a un investitore straniero e alla persona o proprietario dell’elemento target.
(6) Se uno qualsiasi degli organismi o delle persone ai sensi del paragrafo 2 o il Ministero ritiene ragionevole avviare un procedimento per verificare gli investimenti esteri, il Ministero invierà un avviso all’investitore straniero della sua apertura entro 45 giorni dalla data di consegna del la proposta di consultazione.
Parte 4
Conduzione di procedimenti per verificare gli investimenti esteri
§ 11
Procedimento sull’esame degli investimenti esteri
(1) Se viene avviato un procedimento per la verifica di un investimento estero, il Ministero fornisce senza indebito ritardo i dati ricevuti ai sensi della Sezione 9 e altri accertamenti effettuati, se non sono stati precedentemente forniti ai sensi della Sezione 10 (2),
a) il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e la Polizia della Repubblica Ceca, e se l’investimento estero riguarda la loro competenza, anche ad altri enti statali e alla Banca nazionale ceca, allo stesso tempo come richiedere un parere,
(b) il Ministero delle finanze, contestualmente alla richiesta di parere, e
c) servizi di intelligence e altri enti statali la cui competenza riguarda gli investimenti esteri e che per legge non forniscono pareri, contestualmente alla richiesta di informazioni.
(2) Gli organi e le persone di cui al paragrafo 1 forniscono al Ministero un parere, che deve includere una giustificazione o informazione entro 60 giorni dalla data di consegna della richiesta del Ministero; su richiesta motivata dell’autorità o persona competente, il Ministero proroga di conseguenza il termine.
(3)Nel caso in cui l’autorità o la persona di cui al paragrafo 1, lettera a) a) entro il termine di cui al paragrafo 2 non fornisce un parere al Ministero o non presenta una richiesta motivata al Ministero per una proroga del termine o non fornisce un parere entro un periodo prorogato, accetta di emettere un decisione sull’autorizzazione all’investimento estero o decisione sull’ammissibilità dell’investimento estero senza stabilire condizioni. Se il Ministero delle finanze non fornisce un parere al Ministero entro questo termine o non presenta una richiesta motivata al Ministero per una proroga del termine o non fornisce un parere entro un periodo prolungato, non ritiene necessario commento sugli investimenti esteri. Nel caso in cui entro tale termine l’autorità di cui al comma 1 lett c) non fornisce informazioni al Ministero o non presenta al Ministero una richiesta motivata di proroga del termine o non fornisce informazioni entro il termine prorogato,
§ 12
Negoziazione delle condizioni
(1) Se nel procedimento relativo all’esame di un investimento estero il Ministero riceve un’opinione o un’informazione ai sensi del § 11 paragrafo 2, da cui risulta che la realizzazione o la durata dell’investimento estero dovrebbero essere condizionate, l’investitore deve negoziare le condizioni prima di sottoporre la questione al Governo per la discussione ai sensi della Sezione 13 (1).
(2) Il motivo per condurre i negoziati sulle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere anche i commenti degli Stati membri dell’Unione europea o il parere della Commissione europea ricevuto dal Ministero per gli investimenti esteri ai sensi del Regolamento (UE) 2019 / 452.
(3) Le condizioni ai sensi del paragrafo 1 regolano l’intenzione originaria dell’investitore straniero in modo che la sicurezza della Repubblica Ceca o l’ordine interno o pubblico non siano messi in pericolo dall’investimento straniero. Queste condizioni possono anche includere l’obbligo per l’investitore straniero di riproporre una consultazione in caso di un ulteriore aumento della quota dei diritti di voto o di un corrispondente aumento dell’influenza sulla persona target, o di modificare o espandere attività dell’entità target.
(4) Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano al periodo precedente all’emissione di una decisione ai sensi della Sezione 15, paragrafo 3.
(5) La cooperazione insufficiente di un investitore straniero nella negoziazione delle condizioni può essere motivo di mancata concessione di un permesso, divieto di esecuzione o divieto di ulteriore durata di un investimento straniero.
§ 13
Discussione della questione da parte del governo
(1) Se il Ministero riceve un parere o informazioni in un procedimento sull’esame di un investimento estero ai sensi della Sezione 11, paragrafo 2, che mostra che l’investimento straniero può rappresentare una minaccia per la sicurezza della Repubblica Ceca o per l’ordine interno o pubblico , o se il Ministero ha motivo di farlo, sottoporre la questione al governo per la discussione prima di emettere una decisione, entro 90 giorni dal giorno dell’inizio della procedura per l’esame degli investimenti esteri.
(2) Al periodo di cui al paragrafo 1 è aggiunto un periodo fino a 30 giorni, se si tratta di un caso particolarmente complesso.
(3) Il Ministero sospende il procedimento per il tempo necessario alle trattative tra il Ministero e l’investitore straniero sulle condizioni di cui alla Sezione 12.
(4) Il governo, entro 45 giorni dal giorno in cui la questione gli è stata sottoposta per la discussione, adotta una risoluzione sulla possibilità che gli investimenti esteri possano rappresentare una minaccia per la sicurezza della Repubblica ceca o per l’ordine interno o pubblico. Nel valutare la questione, il governo terrà conto del possibile impatto degli investimenti esteri sui principi dello stato di diritto democratico, protezione della vita e della salute della popolazione, difesa dello Stato, politica estera o interessi di sicurezza dello Stato, sicurezza economica della lo stato e altri fatti importanti.
Parte 5
Decisione
§ 14
Decisioni non condizionate da una risoluzione del governo
(1) Se il ministero non riceve un parere o informazioni ai sensi della sezione 11 (2 ) nei procedimenti sull’esame degli investimenti esteri ai sensi della sezione 7, il ministero ha motivo di ritenerlo, emetterà una decisione che autorizza gli investimenti esteri.
(2) Se il Ministero non riceve un parere o informazioni ai sensi della Sezione 11 (2) nei procedimenti sull’esame di un investimento estero ai sensi della Sezione 8, il Ministero ha motivo di ritenerlo, emetterà una decisione sull’ammissibilità di investimenti esteri senza stabilire condizioni.
(3) Il Ministero emetterà una decisione entro 90 giorni dal giorno dell’inizio della procedura per l’esame degli investimenti esteri.
(4) Al periodo di cui al paragrafo 3 è aggiunto un periodo fino a 30 giorni, se si tratta di un caso particolarmente complesso.
§ 15
Decisioni condizionate da una risoluzione del governo
(1) Nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi del § 7, il Ministero emetterà senza indebito ritardo una decisione sul permesso di investimento straniero condizionato o sulla mancata concessione del permesso per investimenti esteri e nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi della decisione § 8 sull’ammissibilità condizionale degli investimenti esteri, o un divieto di ulteriore durata degli investimenti esteri, se il governo decide che tale decisione è necessaria per la protezione della sicurezza della Repubblica ceca o dell’ordine pubblico o interno.
(2) Nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi del § 7, il Ministero emetterà una decisione in merito all’autorizzazione degli investimenti esteri senza indebito ritardo e nei procedimenti sulla verifica degli investimenti esteri ai sensi del § 8 una decisione sull’ammissibilità degli investimenti esteri senza stabilire condizioni , se il governo decide di minacciare la sicurezza della Repubblica ceca o l’ordine interno o pubblico.
(3) La decisione sull’autorizzazione condizionale di un investimento estero e la decisione sull’ammissibilità condizionale di un investimento estero contengono anche le condizioni concordate ai sensi della Sezione 12.
(4) Se le condizioni stabilite nella decisione sull’autorizzazione condizionale o nella decisione sull’ammissibilità condizionale dell’investimento straniero sono state violate o se l’investimento straniero è stato effettuato in violazione della decisione sulla non autorizzazione o il divieto di investimenti esteri, e la sicurezza può essere compromessa a causa della Repubblica ceca o dell’ordine pubblico o interno, il ministero può decidere di vietare un’ulteriore durata degli investimenti esteri.
(5) La decisione sul divieto di ulteriore durata degli investimenti esteri contiene anche
a) il divieto o la restrizione dell’esercizio della proprietà o dei diritti di voto di un investitore straniero nella persona target o ordinare la vendita della persona target o dell’oggetto target o la partecipazione alla persona target, se ciò è necessario per garantire la sicurezza del ceco Repubblica o ordine interno o pubblico, e
b) il termine entro il quale deve essere completata la vendita di cui alla lettera a).
(6) Se l’investitore straniero non vende la persona target o l’oggetto target o non partecipa alla persona target entro il termine di cui al paragrafo 5 lettera b), il Ministero può garantire la vendita in un’asta pubblica o al di fuori di un’asta pubblica tramite un commerciante di valori mobiliari o una persona straniera autorizzata a fornire servizi di investimento nella Repubblica ceca. I costi di vendita sono coperti dai proventi delle vendite.
(7) Un ricorso non può essere presentato contro una decisione che è stata condizionata da una risoluzione del governo, né può essere riesaminato in una procedura di revisione. Un’azione contro tale decisione o una richiesta di riapertura di un procedimento in cui tale decisione è stata emessa non ha effetto sospensivo.
(8) Se una decisione la cui illegalità è correlata al contenuto di una risoluzione del governo a cui questa decisione è stata condizionata è stata annullata, lo Stato non può chiedere il ricorso a un funzionario che è stato direttamente coinvolto nell’emissione della decisione.
TITOLO III
UTILIZZO DEI DATI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
§ 16
(1) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del registro della popolazione di base nella misura di:
a) cognome,
b) nome o nomi,
c) indirizzo di residenza,
d) data, luogo e distretto di nascita; nel caso di una persona fisica nata all’estero, la data, il luogo e lo stato in cui è nata,
e) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa la decisione del tribunale che dichiara la persona deceduta, il giorno indicato nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui tale decisione ha effetto giuridico, e
f) cittadinanza, o più cittadinanze.
(2) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del sistema informativo di registrazione della popolazione nella misura di:
a) nome, o nomi, cognomi, cognome da nubile,
b) data, luogo e distretto di nascita; per un cittadino nato all’estero, la data, il luogo e lo stato in cui è nato,
c) sesso,
d) cittadinanza, o più cittadinanze,
e) l’ indirizzo del luogo di residenza o, se del caso, l’indirizzo al quale devono essere notificati i documenti ai sensi di un’altra legislazione; e
f) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara la morte di una persona, la data indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui la decisione ha effetto giuridico.
(3) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del sistema informativo degli stranieri nella misura di:
a) nome, o nomi e cognome,
b) data di nascita,
c) tipo e indirizzo di residenza; e
d) data, luogo e distretto del decesso; in caso di decesso al di fuori del territorio della Repubblica Ceca, la data del decesso, il luogo e lo stato nel cui territorio è avvenuto il decesso; se viene emessa una decisione del tribunale che dichiara la morte di una persona, la data indicata nella decisione come il giorno della morte o il giorno in cui la persona fisica non è sopravvissuta e la data in cui la decisione ha effetto giuridico.
(4) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del registro di base degli ordini del giorno, autorità pubbliche, utenti di dati privati e determinati diritti e obblighi nella misura di:
a) il nome dell’autorità pubblica che ha emesso dati su decisioni o altri atti delle autorità pubbliche, compresi gli appalti pubblici e le misure di natura generale, e l’identificativo di tale autorità pubblica,
b) il numero e il titolo della norma giuridica e la designazione della sua disposizione in base alla quale è stata emessa la decisione,
c) nome, o nomi, cognomi, indirizzo di residenza, data di nascita di una persona fisica sotto forma di riferimento a un riferimento nel registro di base delle società o ragione sociale o ragione sociale, indirizzo della sede legale di una persona giuridica nel forma di riferimento a un riferimento nel registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche impegnate in attività economiche e delle autorità pubbliche a cui è sorto il diritto o l’obbligo,
d) il nome e il codice dell’ordine del giorno in esecuzione del quale è stata emessa la decisione,
e) la definizione dei diritti o degli obblighi delle entità di cui alla lettera c) cui si riferisce la decisione;
f) le informazioni assegnate dalla decisione all’autorità pubblica che ha emesso la decisione sulla base della registrazione della decisione nel registro dei documenti, e
(g) la data in cui la decisione ha effetto giuridico, esecutività o altri effetti giuridici.
(5) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati del registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche impegnate in attività economiche e delle autorità pubbliche nella misura di:
a) nome, o nomi, e cognome della persona fisica che esercita un’attività commerciale e delle persone straniere,
b) l’ identificativo dell’ordine del giorno della persona fisica per l’ordine del giorno del registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche impegnate in attività economiche e delle autorità pubbliche; e
c) l’ indirizzo del luogo di residenza nella Repubblica Ceca sotto forma di link di riferimento (codice del luogo dell’indirizzo) ai dati di riferimento sull’indirizzo nel registro di base di identificazione territoriale, indirizzi e beni immobili, o residenza all’estero di persone fisiche persone e persone straniere in attività.
(6) Nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge, il Ministero utilizza i dati sul beneficiario effettivo dal registro dei beneficiari effettivi nella misura di:
a) nome e indirizzo del luogo di residenza, o anche residenza, se diverso dall’indirizzo del luogo di residenza,
b) data di nascita e numero di nascita, se assegnato,
(c) nazionalità; e
(d) un’indicazione di:
1. partecipazione ai diritti di voto, se la posizione del beneficiario effettivo si basa sulla partecipazione diretta di una persona giuridica,
2. una quota dei fondi distribuiti, se lo status di beneficiario effettivo si basa sull’essere il destinatario, o
3. altri fatti, se la posizione dell’avente diritto economico è stabilita diversamente.
(7) I dati che sono conservati come dati di riferimento nel registro di base degli abitanti o nel registro di base delle persone giuridiche, delle persone fisiche impegnate in attività economiche e delle autorità pubbliche devono essere utilizzati dal sistema informativo di registrazione della popolazione e dal sistema informativo degli stranieri solo se sono nello stato precedente.
(8) In un caso specifico, solo i dati necessari per l’adempimento del compito assegnato possono essere utilizzati dai dati ai sensi dei paragrafi da 1 a 6.
TITOLO IV
COOPERAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA
§ 17
(1) Il ministero presenta commenti per conto della Repubblica ceca a un investimento straniero in un altro Stato membro dell’Unione europea, se valuta tale procedura come giustificata. Le autorità e le persone ai sensi della Sezione 10 (2) possono essere coinvolte nella valutazione e nella preparazione dei commenti.
(2) Le autorità e le persone ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, propongono al Ministero la presentazione di commenti ai sensi del paragrafo 1. Se la proposta è presentata a seguito di una notifica ai sensi del paragrafo 4, deve essere presentata entro 10 giorni dalla data su cui è stata emessa la notifica Unione Europea.
(3) Il Ministero fornirà, senza indebito ritardo, alle autorità e alle persone ai sensi della Sezione 10 (2) i commenti degli Stati membri dell’Unione europea e le opinioni della Commissione europea, che riceverà.
(4) Il Ministero, senza indebito ritardo, fornirà alle autorità e alle persone ai sensi del § 10 par.
(5) Il ministero notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell’Unione europea l’avvio della procedura per l’esame degli investimenti esteri.
TITOLO V
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE E SENSIBILI
Stai dormendo
§ 18
(1) I documenti che contengono informazioni classificate o informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 devono essere conservati separatamente dal fascicolo nei procedimenti ai sensi della presente legge.
(2) Se uno qualsiasi dei documenti della decisione ai sensi della presente legge è un’informazione classificata o un’informazione riservata ai sensi del regolamento (UE) 2019/452, solo il riferimento ai documenti per l’emissione della decisione e il loro grado di classificazione o informazioni sul loro la riservatezza deve essere dichiarata nella giustificazione. Le considerazioni seguite dal Ministero nella valutazione e le ragioni della decisione devono essere indicate solo nella misura in cui non sono informazioni classificate o informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
§ 19
(1) Quelle parti del file che contengono segreti aziendali, bancari o simili legalmente protetti sono escluse dall’ispezione del file. Il fascicolo deve includere, oltre ai documenti contenenti tali segreti, documenti dai quali sono stati rimossi i dati contenenti tali segreti o, se del caso, una dichiarazione sufficientemente dettagliata che non contenga segreti.
(2) Su richiesta del Ministero, una persona che testimonia la protezione di un segreto commerciale, bancario o altro simile segreto legalmente protetto è obbligato a presentare, oltre ai documenti contenenti tali segreti, documenti dai quali sono stati rimosso, o per ottenere un estratto sufficientemente dettagliato da tali documenti, che non contenga segreti. In caso contrario, si considera che i documenti commerciali, bancari o altri documenti simili che le vengono presentati non contengono un segreto protetto dalla legge.
§ 20
Dovere di riservatezza
Le persone che, in relazione a procedimenti o consultazioni ai sensi della presente legge, sono venute a conoscenza di fatti che, nell’interesse della tutela della sicurezza della Repubblica ceca o dell’ordine interno o pubblico o nell’interesse di altre persone e di altri Stati membri, richiedono loro di rimanere riservati, sono obbligati a mantenere tali fatti.
§ 21
Restrizioni all’accesso alle informazioni
I pareri e le informazioni forniti ai sensi della presente legge, i documenti contenenti informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e i documenti basati su tali opinioni e informazioni non sono forniti ai sensi della legge che disciplina il libero accesso alle informazioni.
TITOLO VI
REVISIONE GIUDIZIARIA ED ESENZIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Prova
§ 22
(1) Nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un’azione contro una decisione emessa ai sensi della presente legge, il presidente della camera decide di consentire a una parte l’accesso necessario alla parte del fascicolo contenente informazioni classificate, a meno che ciò non possa mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, la sua sovranità, l’integrità territoriale, le basi democratiche, la vita o la salute delle persone o le attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica ceca; prima di prendere una decisione, il presidente della camera richiede il parere dell’autorità che ha fornito le informazioni classificate.
(2) La discussione delle informazioni classificate che è stata la base per una decisione ai sensi della presente legge deve essere condotta in modo tale da indagare sull’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni classificate, con il Presidente del Senato che decide sulla portata delle persone partecipare alla discussione delle informazioni classificate.
(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle informazioni riservate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un’azione contro una decisione emessa ai sensi della presente legge.
§ 23
(1) Le prove nei procedimenti giudiziari condotti sulla base di un’azione contro una decisione emessa ai sensi della presente legge devono essere eseguite in modo tale da indagare sull’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni classificate. La prova di tali circostanze può essere fornita mediante interrogatorio solo se la persona tenuta al segreto professionale è stata liberata da tale obbligo dall’autorità competente. Non si può rinunciare alla riservatezza nel caso in cui le attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica ceca possano essere messe in pericolo o seriamente interrotte. Lo stesso vale nei casi in cui le prove vengono assunte in modo diverso dall’interrogatorio.
(2) L’autorità che ha fornito le informazioni deve indicare le circostanze ai sensi del paragrafo 1 alle quali non si può rinunciare in relazione alla riservatezza e il Presidente della Camera decide che le parti del fascicolo a cui si riferiscono tali circostanze devono essere separate in caso contrario potrebbe esserci una minaccia o una grave interruzione delle attività dei servizi di intelligence o della polizia della Repubblica ceca.
§ 24
Eccezioni all’applicazione del § 7
(1) Per quanto riguarda gli investimenti esteri effettuati come parte di procedure di recupero, intervento precoce o misure di risoluzione ai sensi della legge che disciplina le procedure di recupero e la risoluzione del mercato finanziario o che sono urgentemente necessari per evitare il fallimento del fornitore di servizi finanziari target , le disposizioni del § 7 non si applicano.
(2) Nel caso ai sensi del paragrafo 1, il Ministero può esaminare l’investimento estero d’ufficio ai sensi del § 8 par. b).
(3) Le informazioni sul fatto che si tratti di una situazione ai sensi del paragrafo 1 devono essere fornite al Ministero dalla Banca nazionale ceca con il consenso della persona interessata. La Banca nazionale ceca fornirà queste informazioni anche a un investitore straniero.
(4) Se un investimento estero ai sensi della Sezione 8 diventa un investimento estero ai sensi della Sezione 7 dopo il suo inizio, la Sezione 8 si applica mutatis mutandis al suo esame.
TITOLO VII
REATI
§ 25
(1) Un investitore straniero commette un reato:
a) non adempie all’obbligo imposto dalla decisione che vieta l’ulteriore durata dell’investimento estero,
b) non soddisfa le condizioni imposte da una decisione sull’autorizzazione condizionale di un investimento estero o da una decisione sull’ammissibilità condizionale di un investimento estero,
c) effettuare un investimento estero ai sensi della Sezione 7 senza presentare una domanda per un permesso di investimento estero, o
(d) non richiede la consultazione se la persona destinataria possiede una licenza di trasmissione radiofonica o televisiva a livello nazionale o un editore periodico con una tiratura media minima totale di 100000 copie al giorno per l’ultimo anno solare.
(2) Per un reato di cui al comma 1 lett a) eb) può essere inflitta una multa fino al 2% del fatturato netto totale realizzato da un investitore straniero per l’ultimo periodo contabile completato, o da 100.000 CZK a 100000000 CZK se l’importo del fatturato netto totale realizzato da un l’investitore per l’ultimo periodo contabile completato non può essere determinato. Per un reato di cui al comma 1 lett c) ed) una multa fino all’1% del fatturato netto totale realizzato da un investitore straniero per l’ultimo periodo contabile completato, o da 50.000 CZK a 50.000.000 CZK se l’importo del fatturato netto totale realizzato da un l’investitore per l’ultimo periodo contabile completato non può essere determinato.
§ 26
I reati di cui alla sezione 25 sono discussi dal Ministero.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 27
(1) Ad eccezione della Sezione 4 e della Sezione 17, Paragrafi 3 e 4, la presente Legge non si applica agli investimenti esteri completati prima della data di entrata in vigore della presente Legge.
(2) La trasmissione di informazioni da parte dei servizi di intelligence è disciplinata dalla legge sui servizi di intelligence 7 ) .
(3) Il Ministero può utilizzare le opinioni e le informazioni ottenute sulla base della presente legge solo ai fini dell’esercizio dei suoi poteri ai sensi della presente legge. Le autorità e le persone ai sensi della Sezione 11 (1) possono contrassegnare un’opinione o un’informazione come opinione o informazione, il cui uso improprio potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica ceca o l’ordine interno o pubblico. L’ulteriore trattamento di tale opinione o informazione è possibile solo con il consenso di tale autorità o persona, compreso l’accesso da parte di uno Stato straniero o di un’organizzazione o istituzione internazionale all’opinione o alle informazioni designate.
SECONDA PARTE
Modifica della legge sull’istituzione di ministeri e altri organi centrali dell’amministrazione statale della Repubblica ceca
§ 28
Nella sezione 13, paragrafo 1 della legge n. 2/1969 Coll., Sull’istituzione di ministeri e altri organi centrali dell’amministrazione statale della Repubblica ceca, modificata dalla legge n. 575/1990 Coll., Legge n. 474 / 1992 Coll., Legge n. 272/1996 Coll., Legge n. 47/2002 Coll. e Legge n. 110/2007 Coll., una nuova lettera d) è inserita dopo la lettera c), che recita come segue:
” (D) screening degli investimenti esteri,”.
Le lettere esistenti da d) ag) sono indicate come lettere da e) ad h).
PARTE TERZA
Modifica della legge su talune misure contro la legalizzazione dei proventi di criminalità e finanziamento del terrorismo
§ 29
Legge n. 253/2008 Coll., Su alcune misure contro la legalizzazione dei proventi del crimine e il finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Legge n. 227/2009 Coll., Legge n. 281/2009 Coll., Legge n. 285 / 2009 Coll., Legge n. 199/2010 Coll., Legge n. 139/2011 Coll., Legge n. 420/2011 Coll., Legge n. 428/2011 Coll., Legge n. 457/2011 Coll., Legge n. 18/2012 Coll., Legge n. 377/2012 Coll., Legge n. 399/2012 Coll., Legge n. 241/2013 Coll., Legge n. 303/2013 Coll., Legge n. 257 / Coll. 2014, Legge n. 166/2015 Coll., Legge n. 377/2015 Coll., Legge n. 188/2016 Coll., Legge n. 243/2016 Coll., Legge n. 368/2016 Coll., Legge Legge n. 183/2017 Coll., Legge n. 371/2017 Coll., Legge n. 35/2018 Coll., Legge n. 94/2018 Coll., Legge n. 111/2019 Coll., Legge n. 49/2020 Coll. e la legge n. 527/2020 Coll., è modificata come segue:
1. Nella sezione 39, alla fine del paragrafo 1, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente lettera q):
“( Q) il Ministero dell’Industria e del Commercio nello svolgimento dei procedimenti per l’esame degli investimenti esteri ai sensi della legge che disciplina l’esame degli investimenti esteri.”.
2. All’articolo 39, comma 4 della parte introduttiva del provvedimento, il testo “p)” è sostituito dal testo “q)”.
PARTE QUARTA
EFFICIENZA
§ 30
La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione, ad eccezione delle disposizioni della Parte Prima, Sezione 6, Paragrafo 2 e Sezione 17, Paragrafi 3 e 4, che entreranno in vigore vigore l’11 ottobre 2020.
Vondracek vr
Zeman vr
Babiš vr
Note a piè di pagina
1 ) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per l’esame degli investimenti esteri diretti nell’Unione.
2 ) Legge n. 130/2002 Coll., Sul sostegno alla ricerca e sviluppo da fondi pubblici e sulla modifica di alcune leggi correlate (Legge sul sostegno alla ricerca e sviluppo), e successive modifiche.
3 ) Legge n. 38/1994 Coll., Sul commercio estero di materiale militare, come modificata.
Decreto n. 210/2012 Coll., Sull’attuazione di alcune disposizioni della Legge n. 38/1994 Coll., Sul commercio estero di materiale militare, e successive modifiche.
4 ) Legge n. 240/2000 Coll., Sulla gestione delle crisi e sugli emendamenti ad alcuni atti (Legge di crisi), come modificata.
5 ) Sezione 3 della legge n. 181/2014 Coll., Sulla sicurezza informatica e sugli emendamenti agli atti correlati (Legge sulla sicurezza informatica), come modificata.
6 ) Art. 8 e allegato I al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7 ) Sezione 8 paragrafo 3 della legge n. 153/1994 Coll., Sui servizi di intelligence della Repubblica ceca, come modificata.
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